ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 193

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
23 luglio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1184/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell’ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1185/2005 della Commissione, del 22 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

17

 

 

Regolamento (CE) n. 1186/2005 della Commissione, del 22 luglio 2005, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1187/2005 della Commissione, del 22 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

20

 

*

Regolamento (CE) n. 1188/2005 della Commissione, del 22 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 761/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Francia

24

 

*

Regolamento (CE) n. 1189/2005 della Commissione, del 20 luglio 2005, relativo al divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM VII b, c per i pescherecci battenti bandiera francese

25

 

*

Regolamento (CE) n. 1190/2005 della Commissione, del 20 luglio 2005, recante quarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

27

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 giugno 2005, recante nomina di due membri tedeschi e di due supplenti tedeschi nel Comitato delle regioni

29

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2005, che modifica la decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio

31

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 19 luglio 2005, recante modifica della decisione 2000/86/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario [notificata con il numero C(2005) 2751]  ( 1 )

37

 

*

Decisione della Commissione, del 22 luglio 2005, che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina [notificata con il numero C(2005) 2764]  ( 1 )

41

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Azione comune 2005/574/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1183/2005 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2005/440/PESC del 13 giugno 2005 concernente le misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2002/829/PESC (1),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

A fronte del persistente flusso illecito di armi all’interno della Repubblica democratica del Congo e verso di essa, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1596 (2005) del 18 aprile 2005 che prevede, tra l’altro, misure restrittive in campo finanziario contro le persone designate dal competente comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite come responsabili di violazioni dell’embargo sulle armi imposto nei confronti della Repubblica democratica del Congo dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

La posizione comune 2005/440/PESC prevede, tra l’altro, l’applicazione di misure restrittive in campo finanziario contro le persone designate dal competente comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite. Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità si considera costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(3)

Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento.

(4)

Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

(5)

Gli articoli 60 e 301 del trattato autorizzano il Consiglio ad adottare, a determinate condizioni, misure volte a interrompere o a ridurre i pagamenti o i movimenti di capitali e le relazioni economiche nei confronti di paesi terzi. Le misure previste dal presente regolamento, che si applicano a singole persone non direttamente collegate al governo di un paese terzo, sono necessarie per raggiungere tale obiettivo della Comunità e l’articolo 308 del trattato autorizza il Consiglio ad adottarle ove il trattato non abbia previsto altri poteri specifici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «comitato per le sanzioni» s’intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 8 della risoluzione 1533 (2004) di detto Consiglio di sicurezza;

2)

per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

a)

i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

b)

i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

c)

i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;

d)

gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

e)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

f)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

g)

i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

h)

tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

3)

per «congelamento di fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

4)

per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

5)

per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l’affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato 1.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

a condizione che lo Stato membro in questione abbia notificato le sue intenzioni al comitato per le sanzioni e tale comitato non abbia sollevato obiezioni entro quattro giorni lavorativi dalla notifica.

2.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata.

Articolo 4

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima del 18 aprile 2005 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I;

d)

il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato;

e)

lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato per le sanzioni.

Articolo 5

1.   L’articolo 2, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti su tali conti, ovvero

b)

di pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati al presente regolamento,

a condizione che gli eventuali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.

2.   L’articolo 2, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, dell’entità o dell’organismo che figura nell’allegato I, a condizione che tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli istituti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Articolo 6

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell’articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell’allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

b)

collaborare con le autorità competenti di cui all’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

3.   Le informazioni fornite o ricevute in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 7

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l’entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati per negligenza.

Articolo 8

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 9

1.   La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare l’allegato I in base alle decisioni del comitato per le sanzioni;

b)

modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

2.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell’effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 10

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che si trova all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo operante all’interno della Comunità.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 152 del 15.6.2005, pag. 22.

(2)  Parere espresso il 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 2

[Allegato da completare sulla scorta delle indicazioni del Comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi del punto 8 della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza]


ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6

BELGIO

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DANIMARCA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Concerning freezing of funds:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Concerning technical assistance:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

GRECIA

A.   Freezing of Assets

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Β.   Import-Export restrictions

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPAGNA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio III

Tel. (39) 06 3691 8221

Fax. (39) 06 3691 5296

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

CIPRO

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LETTONIA

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV 1801

Tālr. Nr. (371) 70144431

Fakss: (371) 7044804

E-pasts: gen@lrp.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tālr. Nr. (371) 7016201

Fakss: (371) 7828121

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITUANIA

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 236 30 90

LUSSEMBURGO

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

UNGHERIA

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Ministry of Economic Affairs and Transport (in view of Article 4)

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt.85.

H-1024 Budapest Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt.85.

H-1024 Budapest Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

PAESI BASSI

De minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

POLONIA

Main authority:

 

Ministry of Finance

General Inspector of Financial Information (GIFF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 694 59 70

Fax. (+ 48 22) 694 54 50

Coordinating authority:

 

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48

Fax. (+ 48 22) 523 83 29

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

SLOVENIA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

SLOVACCHIA

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

83336 Bratislava

Tel: 00421/2/5978 1111

Fax: 00421/2/5978 3649

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

SVEZIA

Articles 3 and 4:

 

Försäkringskassan

103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Articles 5 and 6:

 

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

REGNO UNITO

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 5977

Fax. + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax. + 44 (0) 20 7601 4309

COMUNITÀ EUROPEA

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63


23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1184/2005 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell’ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2005/411/PESC del Consiglio, del 30 maggio 2005, relativa alle misure restrittive nei confronti del Sudan e che abroga la posizione comune 2004/31/PESC (1),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Con la risoluzione 1591 (2005) del 29 marzo 2005, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e deplorando energicamente il fatto che né il governo del Sudan, né le forze ribelli né gli altri gruppi armati del Darfur abbiano ottemperato ai loro impegni e alle sue richieste, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di istituire misure restrittive supplementari nei confronti del Sudan.

(2)

La posizione comune 2005/411/PESC prevede, tra l’altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone che, secondo il comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, ostacolano il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur e dell’intera regione, violano il diritto umanitario internazionale o la normativa internazionale sui diritti umani, commettono altre atrocità, violano l’embargo sulle armi o sono responsabili di certi voli militari offensivi sulla regione del Darfur e al suo interno. Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza.

(3)

Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(4)

Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

(5)

Gli articoli 60 e 301 del trattato attribuiscono al Consiglio il potere, a certe condizioni, di prendere misure volte all’interruzione o alla riduzione dei pagamenti o dei movimenti di capitali e delle relazioni economiche con i paesi terzi. Le misure fissate dal regolamento, rivolte anche a singole persone non direttamente collegate al governo di un paese terzo, sono necessarie per raggiungere questo obiettivo della Comunità e l’articolo 308 del trattato attribuisce al Consiglio il potere di prendere siffatte misure se il trattato non prevede poteri specifici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «comitato per le sanzioni» s’intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 3 della risoluzione 1591 (2005) di detto Consiglio di sicurezza;

2)

per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

a)

i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

b)

i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

c)

i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;

d)

gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

e)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

f)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

g)

i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

h)

tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

3)

per «congelamento di fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

4)

per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

5)

per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l’affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato I.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

a condizione che lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato per le sanzioni e che quest’ultimo non abbia sollevato obiezioni al riguardo entro due giorni lavorativi dalla notifica.

2.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato per le sanzioni e che quest’ultimo l’abbia approvata.

Articolo 4

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima del 29 marzo 2005 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I;

d)

il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato;

e)

il vincolo o la sentenza sia stato notificato dallo Stato membro al comitato per le sanzioni.

Articolo 5

1.   L’articolo 2, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati:

a)

di interessi o altri profitti su detti conti oppure

b)

di pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,

purché eventuali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.

2.   L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità o organismo che figura nell’allegato I, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Articolo 6

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell’articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

b)

collaborare con le autorità competenti di cui all’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

3.   Le informazioni fornite o ricevute in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 7

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati per negligenza.

Articolo 8

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 9

1.   La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare l’allegato I sulla base delle decisioni prese dal comitato per le sanzioni;

b)

modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

2.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell’effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 10

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento come pure ogni successiva modifica.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo:

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo operante all’interno della Comunità.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25.

(2)  Parere espresso il 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 2

[allegato da compilarsi sulla scorta delle indicazione del comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi del punto 3 della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite]


ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7

BELGIO

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DANIMARCA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Concerning freezing of funds:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Concerning technical assistance:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

GRECIA

A.   Freezing of Assets

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Β.   Import-Export restrictions

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPAGNA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 2435

Fax. (39) 06 3691 4534

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

CIPRO

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LETTONIA

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV 1801

Tālr. Nr. (371) 70144431

Fakss: (371) 7044804

E-pasts: gen@lrp.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tālr. Nr. (371) 7016201

Fakss: (371) 7828121

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITUANIA

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 236 30 90

LUSSEMBURGO

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

UNGHERIA

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Ministry of Economic Affairs and Transport (in view of Article 4)

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt.85.

H-1024 Budapest Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt.85.

H-1024 Budapest Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

PAESI BASSI

De minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

POLONIA

Main authority:

 

Ministry of Finance

General Inspector of Financial Information (GIFF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 694 59 70

Fax. (+ 48 22) 694 54 50

Coordinating authority:

 

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48

Fax. (+ 48 22) 523 83 29

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

SLOVENIA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

SLOVACCHIA

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

83336 Bratislava

Tel: 00421/2/5978 1111

Fax: 00421/2/5978 3649

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

SVEZIA

Articles 3 and 4:

 

Försäkringskassan

103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Articles 5 and 6:

 

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

REGNO UNITO

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 5977

Fax. + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax. + 44 (0) 20 7601 4309

COMUNITÀ EUROPEA

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63


23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1185/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

78,8

096

42,0

999

60,4

0707 00 05

052

77,1

999

77,1

0709 90 70

052

73,3

999

73,3

0805 50 10

388

65,1

508

58,8

524

73,5

528

62,6

999

65,0

0806 10 10

052

107,1

204

80,8

220

176,7

508

134,4

624

159,1

999

131,6

0808 10 80

388

87,1

400

95,7

404

86,2

508

74,8

512

72,0

524

52,1

528

52,4

720

57,1

804

84,8

999

73,6

0808 20 50

052

99,6

388

77,9

512

23,3

528

50,0

999

62,7

0809 10 00

052

139,2

094

100,2

999

119,7

0809 20 95

052

293,1

400

310,8

404

385,7

999

329,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,2

999

120,2

0809 40 05

624

87,8

999

87,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2005

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

(2)

L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1145/2005 della Commissione (3). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dall'Estonia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1145/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, nella Repubblica ceca, in Danimarca, in Germania, in Estonia, in Francia, in Irlanda, in Italia, a Cipro, in Lettonia, in Ungheria, a Malta, in Grecia, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, in Polonia, in Portogallo, in Slovenia, in Slovacchia, in Finlandia, in Svezia e nel Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1145/2005 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 17.


23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (2) fissa, per ciascuno Stato membro, il limite di dimensione economica delle aziende contabili che rientrano nel campo d’osservazione della rete d’informazione contabile agricola.

(2)

A causa di cambiamenti strutturali in Germania è sceso il numero delle aziende più piccole e il loro contributo alla produzione agricola totale è diminuito al punto di renderne inutile l’utilizzazione ai fini di un’indagine comprensiva della parte più rilevante dell’attività agricola. Appare quindi opportuno aumentare il limite da 8 UDE a 16 UDE.

(3)

Per Cipro è opportuno portare a 2 UDE il limite inizialmente fissato a 1 UDE in quanto le aziende di dimensione economica inferiore a 2 UDE rappresentano solo il 7 % del reddito lordo standard totale. La parte più rilevante dell’attività agricola può essere quindi coperta con un limite che esclude le aziende più piccole.

(4)

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 fissa il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione in ciascuno Stato membro. Nel caso della Spagna, dell’Italia, dell’Austria, del Portogallo e della Finlandia, il numero di aziende contabili è rimasto invariato da molto tempo nonostante la riduzione significativa subita dal numero di aziende in tali paesi. Tale riduzione va di pari passo con un aumento dell’uniformità delle aziende, tale da consentire di ottenere un quadro soddisfacente basandosi su un campione più piccolo rispetto a quello attuale. Tenendo conto di questi cambiamenti strutturali può essere ridotto il numero di aziende contabili da selezionare per la Spagna, l’Italia, l’Austria, il Portogallo e la Finlandia. Per alcune circoscrizioni della Spagna e dell’Italia, tuttavia, occorre aumentare il numero di aziende in ragione di metodologie statistiche più avanzate utilizzate per la selezione.

(5)

È opportuno rivedere il numero di aziende agricole di Malta in base a nuove informazioni circa la struttura agricola di tale Stato membro.

(6)

Occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1859/82.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:

1)

il testo dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il limite di dimensione economica di cui all’articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE per l’esercizio contabile 2006 — periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2006 — e per gli esercizi successivi, espresso in UDE, è fissato nel modo seguente:

Belgio: 16 UDE

Repubblica ceca: 4 UDE

Danimarca: 8 UDE

Germania: 16 UDE

Estonia: 2 UDE

Grecia: 2 UDE

Spagna: 2 UDE

Francia: 8 UDE

Irlanda: 2 UDE

Italia: 4 UDE

Cipro: 2 UDE

Lettonia: 2 UDE

Lituania: 2 UDE

Lussemburgo: 8 UDE

Ungheria: 2 UDE

Malta: 8 UDE

Paesi Bassi: 16 UDE

Austria: 8 UDE

Polonia: 2 UDE

Portogallo: 2 UDE

Slovenia: 2 UDE

Slovacchia: 6 UDE

Finlandia: 8 UDE

Svezia: 8 UDE

Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord): 16 UDE

Regno Unito (solo l’Irlanda del Nord): 8 UDE.»

2)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2203/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 36).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue.

1.

La parte relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«SPAGNA

500

Galicia

480

505

Asturias

270

510

Cantabria

190

515

País Vasco

250

520

Navarra

370

525

La Rioja

260

530

Aragón

739

535

Cataluña

710

540

Illes Balears

182

545

Castilla y León

1 095

550

Madrid

194

555

Castilla-La Mancha

1 138

560

Comunidad Valenciana

626

565

Murcia

444

570

Extremadura

718

575

Andalucia

1 816

580

Canarias

224

Totale Spagna

9 706»

2.

La parte relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

«ITALIA

221

Valle d’Aosta

279

222

Piemonte

1 159

230

Lombardia

923

241

Trentino

315

242

Alto Adige

308

243

Veneto

925

244

Friuli Venezia Giulia

797

250

Liguria

500

260

Emilia-Romagna

1 145

270

Toscana

680

281

Marche

956

282

Umbria

678

291

Lazio

854

292

Abruzzo

826

301

Molise

462

302

Campania

682

303

Calabria

882

311

Puglia

988

312

Basilicata

1 087

320

Sicilia

1 306

330

Sardegna

1 248

Totale Italia

17 000»

3.

La parte relativa a Malta è sostituita dalla seguente:

«780

MALTA

400»

4.

La parte relativa all’Austria è sostituita dalla seguente:

«660

AUSTRIA

1 800»

5.

La parte relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:

«PORTOGALLO

610

Entre Douro e Minho e Beira Littoral

670

620

Trás-os-Montes e Beira Interior

563

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

Totale Portogallo

2 300»

6.

La parte relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:

«FINLANDIA

670

Etelä-Suomi

537

680

Sisä-Suomi

237

690

Pohjanmaa

229

700

Pohjois-Suomi

147

Totale Finlandia

1 150»


23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1188/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 761/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 761/2005 della Commissione (2) ha recato apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per alcuni vini di qualità prodotti in Francia, per un periodo che va dal 23 maggio 2005 al 15 luglio 2005.

(2)

Trattandosi della prima volta che un vino di qualità in Francia è oggetto di una distillazione di crisi, si sono registrate alcune difficoltà nell’avvio del sistema. Alcuni produttori interessati rischiano di non poter partecipare alla distillazione entro i tempi previsti. Per garantire l’efficacia della misura, è pertanto necessario prorogare il periodo di sottoscrizione dei contratti di consegna di cui al regolamento (CE) n. 761/2005 fino al 31 luglio 2005.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 761/2005.

(4)

Per garantire la continuità della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 16 luglio 2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il primo comma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 761/2005 è sostituito dal testo seguente:

«Ogni produttore può stipulare un contratto di consegna, di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito “contratto”), dal 23 maggio 2005 al 31 luglio 2005.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 6.


23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1189/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2005

relativo al divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM VII b, c per i pescherecci battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3.

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa dei contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato allo Stato membro di cui all'allegato al presente regolamento per lo stock ivi specificato per il 2005 si ritiene esaurito a partire dalla data ivi indicata.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data ivi fissata. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Francia

Stock

SOL/7BC

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

VII b, c

Data

27 giugno 2005


23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1190/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2005

recante quarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 15 luglio 2005, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 853/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 8).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

La voce seguente è aggiunta all’elenco delle «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Movement for Reform in Arabia [alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd]. Indirizzo: a) BM Box: MIRA, Londra WC1N 3XX, Regno Unito, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londra NW9 8LL, Regno Unito. Altre informazioni: a) Indirizzo e-mail: info@islah.org, b) Tel. 020 8452 0303, c) Fax 020 8452 0808, d) N. registro delle società del Regno Unito: 03834450.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2005

recante nomina di due membri tedeschi e di due supplenti tedeschi nel Comitato delle regioni

(2005/570/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006.

(2)

Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato del sig. Stanislaw TILLICH e della sig.ra Ulrike RODUST e due seggi di supplenti dello stesso comitato sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato del sig. Volker SCHIMPFF e della sig.ra Heide SIMONIS,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri o supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2006:

a)

in quanto membri:

 

il sig. Uwe DÖRING

Minister für Justiz, Arbeit und Europa des Landes Schleswig-Holstein

in sostituzione della sig.ra Ulrike RODUST;

 

il sig. Hermann WINKLER

Sächsischer Staatsminister und Chef der Staatskanzlei,

Mitglied des Sächsischen Landtages

in sostituzione del sig. Stanislaw TILLICH;

b)

in quanto supplenti:

 

il sig. Peter Harry CARSTENSEN

Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein

in sostituzione della sig.ra Heide SIMONIS;

 

il sig. Georg MILBRADT

Ministerpräsident des Freistaates Sachsen,

Mitglied des Sächsischen Landtages

in sostituzione del sig. Volker SCHIMPFF.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto alla data dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUX


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2005

che modifica la decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio

(2005/571/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3,

vista la decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, che adotta il regolamento interno del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

L’appendice 2 alle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea allegate alla decisione 2001/264/CE (2) contiene una tabella comparativa delle classificazioni di sicurezza. Tale tabella è stata modificata con decisione 2004/194/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che modifica la decisione 2001/264/CE (3).

(2)

Francia e Olanda hanno comunicato al segretariato generale del Consiglio le modifiche relative alle proprie classificazioni di sicurezza.

(3)

La decisione 2001/264/CE va perciò modificata,

DECIDE:

Articolo 1

L’appendice 1 e l’appendice 2 della decisione 2001/264/CE sono sostituite dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN


(1)  GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione 2004/701/CE, Euratom (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 15).

(2)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.

(3)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48.


ALLEGATO

«

Appendice 1

Elenco delle autorità di sicurezza nazionale

BELGIO

Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Autorité nationale de sécurité (ANS)

Direction du protocole et de la sécurité

Service de la sécurité P&S 6

Rue des Petits Carmes 15

B-1000 Bruxelles

Telephone Secretariat

:

+ 32/2/519 05 74

Telephone Presidency

:

+ 32/2/501 82 20

+ 32/2/501 87 10

Fax

:

+ 32/2/519 05 96

REPUBBLICA CECA

Národní bezpečnostní úřad

(National Security Authority)

Na Popelce 2/16

150 06 Praha 56

Tel.

:

(420) 257 28 33 35

Fax

:

(420) 257 28 31 10

DANIMARCA

Politiets Efterretningstjeneste

(Danish Security Intelligence Service)

Klausdalsbrovej 1

DK-2860 Søborg

Telephone

:

(45) 33 14 88 88

Fax

:

(45) 33 43 01 90

Forsvarets Efterretningstjeneste

(Danish Defence Intelligence Service)

Kastellet 30

DK-2100 København Ø

Telephone

:

(45) 33 32 55 66

Fax

:

(45) 33 93 13 20

GERMANIA

Bundesministerium des Innern

Referat IS 4

Alt-Moabit 101 D

D-11014 Berlin

Telefon

:

+ 49-1-888 681 15 26

Fax

:

+ 49-1-888 681 558 06

ESTONIA

Eesti Vabariigi Kaitseministeerium

(Ministry of Defence, Republic of Estonia, Department of Security National Security Authority)

Sakala 1

EE-15094 Tallinn

Telephone

:

+ 372/717 00 30

+ 372/717 00 31

+ 372/717 00 77

Fax

:

+ 372/717 00 01

GRECIA

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ)

Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών

GR-ΣΤΓ 1020 Χολαργός (Αθήνα)

Τηλέφωνα

:

(30-210) 657 20 09 (ώρες γραφείου)

(30-210) 657 20 10 (ώρες γραφείου)

Φαξ

:

(30-210) 642 64 32

(30-210) 652 76 12

[Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)]

Military Intelligence Sectoral Directorate

Security Counterintelligence Directorate

GR-STG 1020 Holargos — Athens

Telephone

:

(30-210) 657 20 09 (office hours)

(30-210) 657 20 10 (office hours)

Fax

:

(30-210) 642 64 32

(30-210) 652 76 12

SPAGNA

Autoridad Nacional de Seguridad

Oficina Nacional de Seguridad

Avenida Padre Huidobro s/n

Carretera nacional radial VI, km 8,5

E-28023 Madrid

Telephone

:

+ 34/913 72 57 07

+ 34/913 72 50 27

Fax

:

+ 34/913 72 58 08

FRANCIA

Secrétariat général de la défense nationale

Service de sécurité de défense (SGDN/SSD)

51, boulevard de la Tour-Maubourg

F-75700 Paris 07 SP

Telephone

:

+ 33/1/71 75 81 77

Fax

:

+ 33/1/71 75 82 00

IRLANDA

National Security Authority

Department of Foreign Affairs

80 St. Stephens Green

IRL-Dublin 2

Telephone

(353-1) 478 08 22

Fax

(353-1) 478 14 84

ITALIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Autorità Nazionale per la Sicurezza

Cesis III Reparto (UCSi)

Via di Santa Susanna, 15

I-00187 Roma

Telephone

:

+ 39/06/611 742 66

Fax

:

+ 39/06/488 52 73

CIPRO

Υπουργείο Άμυνας

Στρατιωτικό επιτελείο του υπουργού

Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)

Υπουργείο Άμυνας

Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4

CY-1432 Λευκωσία

Τηλέφωνα

:

(357-22) 80 75 69

(357-22) 80 75 19

(357-22) 80 77 64

Φαξ

:

(357-22) 30 23 51

Ministry of Defence

Minister's Military Staff

National Security Authority (NSA)

4 Emanuel Roidi Street

CY-1432 Nicosia

Telephone

:

(357-22) 80 75 69

(357-22) 80 75 19

(357-22) 80 77 64

Fax

:

(357-22) 30 23 51

LETTONIA

National Security Authority of Constitution Protection

Bureau of the Republic of Latvia

Miera iela 85 A

LV-1013 Riga

Telephone

:

+ 371/702 54 18

Fax

:

+ 371/702 54 54

LITUANIA

Lithuanian National Security Authority

Gedimino ave. 40/1

LT-01110 Vilnius

Telephone

:

+ 370/5/266 32 01

Fax

:

+ 370/5/266 32 00

LUSSEMBURGO

Autorité nationale de sécurité

Ministère d'État

Boîte postale 23 79

L-1023 Luxembourg

Telephone

:

+ 352/478 22 10 central

+ 352/478 22 35 direct

Fax

:

+ 352/478 22 43

+ 352/478 22 71

UNGHERIA

National Security Authority Republic of Hungary

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

Pf.: 2

HU-1352 Budapest

Telephone

:

+ 361/346 96 52

Fax

:

+ 361/346 96 58

MALTA

Ministry of Justice and Home Affairs

P.O. Box 146

MT-Valletta

Telephone

:

+ 356/21 24 98 44

Fax

:

+ 356/21 23 53 00

PAESI BASSI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

Nederland

Telephone

:

(31-70) 320 44 00

Fax

:

(31-70) 320 07 33

Ministerie van Defensie

Beveiligingsautoriteit (BA)

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Nederland

Telephone

:

(31-70) 318 70 60

Fax

:

(31-70) 318 75 22

AUSTRIA

Informationssicherheitskommission

Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Telefon

:

+ 43-1-531 15 23 96

Fax

:

+ 43-1-531 15 25 08

POLONIA

Wojskowe Służby Informacyjne (Military Information Services

National Security Authority – Military Sphere)

PL-00-909 Warszawa 60

Telephone

:

+ 48/22/684 13 62

Fax

:

+ 48/22/684 10 76

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW (Internal Security Agency

National Security Authority – Civilian Sphere

Department for the Protection of Classified Information)

ul. Rakowiecka 2A

PL-00-993 Warszawa

Telephone

:

+ 48/22/585 73 60

Fax

:

+ 48/22/585 85 09

PORTOGALLO

Presidência do Conselho de Ministros

Autoridade Nacional de Segurança

Avenida Ilha da Madeira, 1

P-1400-204 Lisboa

Tel.

:

(351) 21 301 17 10

Fax

:

(351) 21 303 17 11

SLOVENIA

Office of the Government of the Republic of Slovenia

For the Protection of Classified Information – NSA

Slovenska cesta 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.:

(386-1) 426 91 20

Faks:

(386-1) 426 91 21

SLOVACCHIA

Národný bezpečnostný úrad

(National Security Authority)

Budatínska 30

SK-851 05 Bratislava

Telephone

:

+ 421/2/68 69 23 14

Fax

:

+ 421/2/68 69 17 00

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

Alivaltiosihteeri (Hallinto)/Understatssekreteraren (Administration)

Laivastokatu 22/Maringatan 22

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Telephone

:

(358-9) 16 05 53 38

Fax

:

(358-9) 16 05 53 03

SVEZIA

Utrikesdepartementet

SSSB

S-103 39 Stockholm

Telephone

:

+ 46/8/405 54 44

Fax

:

+ 46/8/723 11 76

REGNO UNITO

UK National Security Authority

PO Box 49359

London, SW1P 1LU

United Kingdom

Telephone

(44-207) 930 87 68

Fax

(44-207) 821 86 04

Appendice 2

Raffronto tra le classificazioni di sicurezza

Classificazione UE e Stati membri dell’UE

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE

CONFIDENTIEL UE

RESTREINT UE

Euratom

Eura — Top Secret

Eura — Secret

Eura — Confidential

Eura — Restricted

Belgio

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Zeer geheim

Geheim

Vertrouwelijk

Beperkte verspreiding

Repubblica ceca

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danimarca

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Germania

Streng geheim

Geheim

VS (1) — Vertraulich

VS — Nur für den Dienstgebrauch

Estonia

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Grecia

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: ΑΑΠ

Abr: (ΑΠ)

Αbr: (ΕΜ)

Abr: (ΠΧ)

Spagna

Secreto

Reservado

Confidencial

Difusión Limitada

Francia

Très Secret Défense (2)

Secret Défense

Confidentiel Défense

nota (3)

Irlanda

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Italia

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Cipro

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Lettonia

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Lituania

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Lussemburgo

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Ungheria

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ghola Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Paesi Bassi

Zeer geheim

Geheim

Confidentieel

Vertrouwelijk

Austria

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Polonia

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portogallo

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Slovenia

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovacchia

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Finlandia

Erittäin salainen

Erittäin salainen

Salainen

Luottamuksellinen

Svezia

Kvalificerat hemlig

Hemlig

Hemlig

Hemlig

Regno Unito

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Classificazione organizzazioni internazionali

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE

CONFIDENTIEL UE

RESTREINT UE

Classificazione NATO

COSMIC TOP SECRET

NATO SECRET

NATO CONFIDENTIAL

NATO RESTRICTED

Classificazione UEO

Focal Top Secret

WEU Secret

WEU Confidential

WEU Restricted

»

(1)  Germania: VS = Verschlusssache.

(2)  Francia: la classificazione “Très secret défense”, che concerne questioni prioritarie governative, può essere cambiata soltanto con l’autorizzazione del Primo ministro.

(3)  La Francia non usa il grado di classificazione “Diffusion restreinte” nel suo sistema nazionale. La Francia gestisce e protegge i documenti recanti l’indicazione “Restreint UE” conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore, non meno rigorosi in materia delle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza del Consiglio.


Commissione

23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2005

recante modifica della decisione 2000/86/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario

[notificata con il numero C(2005) 2751]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/572/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo quanto stabilito dalla decisione 2000/86/CE della Commissione (2), la «State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)» è l'autorità competente in Cina per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2)

A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione cinese, l'autorità competente è ora la «General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)».

(3)

Questa nuova autorità è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della normativa vigente.

(4)

L'AQSIQ ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate dalla stessa direttiva.

(5)

Occorre pertanto modificare la decisione 2000/86/CE.

(6)

È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da disporre del periodo di transizione necessario.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/86/CE è modificata come segue:

1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La “General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)” è l'autorità competente in Cina per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

2)

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'AQSIQ, nonché il timbro ufficiale del medesimo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.»

3)

L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 6 settembre 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 26 del 2.2.2000, pag. 26. Decisione modificata dalla decisione 2000/300/CE (GU L 97 del 19.4.2000, pag. 15).


ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti dalla Cina e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Image

Image


23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2005

che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

[notificata con il numero C(2005) 2764]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/573/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito al rilevamento di determinati residui di medicinali veterinari in taluni prodotti di origine animale importati dalla Cina e al riscontro, nel corso di un'ispezione effettuata in detto paese, di carenze per quanto riguarda la normativa che disciplina i medicinali veterinari e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, la Commissione ha adottato la decisione 2002/69/CE (2).

(2)

Misure correttive sono state quindi attuate dalle autorità cinesi e sono state fornite informazioni e garanzie supplementari. Tali misure, accompagnandosi all’esito favorevole dei controlli effettuati dai servizi della Commissione e dagli Stati membri, hanno consentito di emendare la decisione 2002/69/CE e di procedere alla successiva adozione di varie disposizioni, volte ad autorizzare l’importazione di prodotti di origine animale dalla Cina. Detti emendamenti sono stati consolidati nella decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (3), che ha abrogato la decisione 2002/69/CE.

(3)

L’esito dei controlli effettuati dagli Stati membri sui prodotti di cui è autorizzata l’importazione dall’entrata in vigore della decisione 2004/621/CE è in genere favorevole. Ciò permette di considerare la possibilità di autorizzare l’importazione dalla Cina di alimenti per animali da compagnia. In considerazione del rischio trascurabile per i consumatori, è opportuno emendare la decisione di conseguenza.

(4)

Ai fini di una maggiore chiarezza giuridica in merito alla serie di prodotti di origine animale di cui è vietata l’importazione dalla Cina, occorre chiarire il testo della decisione 2002/994/CE.

(5)

La decisione 2002/994/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/994/CE è modificata come segue:

1)

gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 2

1.   Gli Stati membri vietano l’importazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nell'allegato della presente decisione in conformità delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di cui trattasi e dell’articolo 3, nel caso di prodotti elencati nella parte II dell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite dei prodotti elencati nella parte II dell'allegato accompagnate da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta, prima dell'invio, ad un'analisi chimica destinata a garantire che i prodotti suddetti non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e dei relativi metaboliti. I risultati dei controlli analitici devono essere allegati.”;

2)

l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 26 luglio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 30 del 31.1.2002, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/993/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 71).

(3)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/621/CE (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 44).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità senza l'attestato di cui all'articolo 3

Prodotti della pesca, ad eccezione:

dei prodotti dell'acquacoltura,

dei gamberetti sgusciati e/o lavorati,

dei gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca.

Gelatina.

Alimenti per animali da compagnia come disciplinato dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

PARTE II

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità a condizione di essere corredati dell'attestato di cui all'articolo 3

Prodotti dell'acquacoltura.

Gamberetti sgusciati e/o lavorati.

Gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca.

Involucri di origine animale.

Carni di coniglio.

Miele.

Pappa reale.


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/44


AZIONE COMUNE 2005/574/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003, il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che contiene nel capitolo III un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere prese sia nell’UE che nei paesi terzi.

(2)

L’UE sta attivamente attuando la strategia in questione nonché le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).

(3)

Il 17 novembre 2003, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull’universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (1).

(4)

Il 17 maggio 2004, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/495/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nell’ambito del piano per la sicurezza nucleare e della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2).

(5)

Poiché, per quanto riguarda l’UE, il Consiglio ha adottato il 22 dicembre 2003 la direttiva 2003/122/Euratom (3) sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, il rafforzamento del controllo delle sorgenti radioattive ad alta attività in tutti i paesi terzi, in conformità della dichiarazione e del piano d’azione del G8 sulla sicurezza delle sorgenti radioattive, permane un obiettivo importante da perseguire.

(6)

L’universalizzazione del protocollo aggiuntivo AIEA (4) contribuisce a rafforzare le capacità di verifica e il sistema di salvaguardia dell’AIEA.

(7)

L’AIEA persegue obiettivi identici a quelli esposti nei considerando 5, 6 e 7. Ciò avviene nel contesto del codice di condotta sulla sicurezza delle fonti radioattive rivisto, approvato dal Consiglio dei governatori dell’AIEA nel settembre 2003, e nel contesto dell’attuazione del piano per la sicurezza nucleare, finanziato tramite contributi volontari al fondo per la sicurezza nucleare. L’AIEA è altresì impegnata nel rafforzamento della convenzione sulla protezione fisica di materiale nucleare e a promuovere la conclusione e l’attuazione del protocollo aggiuntivo AIEA.

(8)

La Commissione ha accettato di essere incaricata di sorvegliare la corretta attuazione del contributo dell’UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’UE sostiene le attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari per conseguire i seguenti obiettivi:

potenziare la protezione dei materiali e delle attrezzature sensibili sotto il profilo della proliferazione e le relative conoscenze,

rafforzare le attività di individuazione del traffico illecito di materiali nucleari e sostanze radioattive e la relativa risposta,

adoperarsi al fine di rafforzare le salvaguardie dell’AIEA e in particolare promuovere l’universalizzazione del protocollo aggiuntivo AIEA.

2.   I progetti dell’AIEA che corrispondono a misure della strategia dell’UE sono i progetti volti a:

assistere gli Stati nel potenziamento della protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi durante l’uso, lo stoccaggio e il trasporto, nonché delle installazioni nucleari,

assistere gli Stati nel potenziamento della sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari,

potenziare la capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi,

assistere gli Stati nell’elaborare le misure legislative necessarie all’attuazione del protocollo aggiuntivo AIEA.

I suddetti progetti saranno realizzati nei paesi che necessitano di assistenza in tali settori.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei quattro progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è di 3 914 000 EUR.

2.   La gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea specificate al paragrafo 1 è soggetta alle procedure e alle norme comunitarie che si applicano alle questioni di bilancio, con l’eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3.   Ai fini dell’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione conclude un accordo quadro di finanziamento con l’AIEA sulle condizioni per l’utilizzo del contributo dell’UE, che assumerà la forma di un aiuto non rimborsabile. L’accordo di finanziamento specifico dispone che l’AIEA assicura la visibilità del contributo comunitario in funzione della sua entità.

4.   La Commissione vigila sul corretto utilizzo del contributo comunitario di cui al presente articolo. A tal fine, alla Commissione è affidato il compito di controllare e valutare gli aspetti finanziari dell’attuazione della presente azione comune.

Articolo 3

La presidenza, assistita dal segretariato generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, è responsabile, in piena associazione con la Commissione, dell’attuazione della presente azione comune e riferisce al Consiglio in merito alla sua attuazione.

Articolo 4

Il Consiglio e la Commissione assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e le attività esterne della Comunità, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del trattato UE. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa scade 15 mesi dopo la sua adozione.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.

(2)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 46.

(3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.

(4)  Modello di protocollo aggiuntivo dell’accordo/degli accordi concluso/i tra lo Stato/gli Stati e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica relativo/i all’applicazione delle salvaguardie, approvato dal Consiglio dei governatori dell’AIEA nel 1997 [INFCIRC/540 (Corr.)].


ALLEGATO

Sostegno dell’UE alle attività dell’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari nonché nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Descrizione

Il Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha approvato nel marzo 2002 un piano di attività dirette alla protezione contro il terrorismo nucleare (GOV/2002/10). Inoltre, il documento «Misure intese a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, radioprotezione, sicurezza dei trasporti e gestione delle scorie: promuovere infrastrutture regolamentari nazionali efficaci e sostenibili per il controllo delle sorgenti radioattive» [GOV/2004/52-GC(48)/15] contiene parti che sono pertinenti per la cooperazione AIEA-UE nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Tutto ciò fornisce un approccio globale alla sicurezza nucleare che comprende i controlli regolamentari, la contabilità e la protezione delle materie nucleari e di altri materiali radioattivi durante l’uso, lo stoccaggio e il trasporto per tutto il loro ciclo di vita, sia a breve sia a lungo termine. Occorre tuttavia definire misure per individuare i furti o i tentativi di traffico illecito dei materiali, qualora la protezione dovesse venir meno o per i materiali non ancora oggetto di protezione nell’impianto in cui sono depositati.

Le salvaguardie internazionali, quali attuate dall’AIEA, rappresentano uno strumento essenziale per verificare se gli Stati hanno ottemperato all’impegno assunto di non utilizzare materie o tecnologie nucleari per elaborare armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari. La conclusione di un accordo di salvaguardia integrale (1) e del relativo protocollo aggiuntivo (2) costituisce un impegno importante, da parte dello Stato che lo ha sottoscritto, in relazione alla sicurezza delle materie nucleari e delle materie e attività connesse al nucleare ed al relativo controllo nel suo territorio, sotto la sua giurisdizione o effettuato, ovunque, sotto il suo controllo. Al riguardo, è estremamente importante che sia in vigore la necessaria legislazione nazionale di attuazione per consentire agli organismi non governativi autorizzati di assolvere le dovute funzioni di regolamentazione e di disciplinare il comportamento di chiunque partecipi ad attività regolamentate.

La richiesta di sostegno a tali sforzi è forte in tutti gli Stati che sono membri dell’AIEA, come pure in alcuni stati che non vi hanno ancora aderito. Tuttavia, i progetti connessi al rafforzamento della sicurezza nucleare interessano principalmente i paesi dell’Europa sud-orientale (Bulgaria, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Moldova e Romania), della regione dell’Asia centrale (Kazakstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan), dell’area del Caucaso (Armenia, Azerbaigian e Georgia), del Nordafrica (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia e Egitto), nonché dell’area mediterranea e del Medio Oriente (Libano, Siria, Israele e Giordania). Le attività che rientrano nel progetto concernente l’assistenza finalizzata all’elaborazione di una legislazione nazionale connessa con l’accordo di salvaguardia ed il relativo protocollo aggiuntivo (progetto 4) saranno attuate nei paesi identificati in funzione delle priorità politiche stabilite dall’UE.

Inizialmente, per identificare le priorità — ai fini del sostegno — saranno valutati i bisogni in termine di miglioramento della sicurezza nucleare nei nuovi paesi rientranti nella presente azione comune. A tal fine, una squadra di esperti riconosciuti valuterà lo status attuale delle misure di sicurezza nucleare già adottate in tali paesi e formulerà raccomandazioni in materia di miglioramenti. Queste costituiranno una piattaforma per la definizione della successiva assistenza, che coprirà la situazione vigente e la necessità di miglioramenti per quanto riguarda la prevenzione e l’individuazione di atti dolosi che riguardano materie nucleari e altri materiali radioattivi, inclusi quelli destinati ad un uso non nucleare, e le installazioni nucleari, nonché la risposta a tali atti.

Al termine della valutazione, si definiranno le priorità identificando un numero massimo di paesi per ciascun progetto da finanziare attraverso il bilancio reso disponibile grazie al sostegno dell’UE.

Successivamente, nei paesi selezionati verranno realizzati i progetti nei quattro settori seguenti:

1.   Rafforzamento della protezione fisica delle materie nucleari e di altri materiali radioattivi durante l’uso, lo stoccaggio e il trasporto, nonché delle installazioni nucleari

I materiali usati o depositati presso installazioni e impianti nucleari devono essere adeguatamente repertoriati e protetti per prevenirne il furto o il sabotaggio. Un sistema di regolamentazione efficace dovrebbe identificare gli elementi che richiedono un’attuazione rispettivamente a livello di Stato e di esercente.

Per il progetto 1 saranno selezionati al massimo sei paesi.

2.   Rafforzamento della sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari

Questo progetto comprende due diversi settori di attività: il primo riguarda la creazione/il miglioramento della struttura regolamentare, il secondo è connesso allo smantellamento ed allo smaltimento di sorgenti dismesse.

I materiali radioattivi sono sovente utilizzati in applicazioni non nucleari, vale a dire per scopi medici o industriali. Alcune delle sorgenti sono altamente radioattive e appartengono alle categorie 1-3, quali definite nel documento «Categorizzazione delle sorgenti radioattive» dell’AIEA. Se non formano oggetto di un controllo regolamentare adeguato e non sono adeguatamente protette, queste sorgenti potrebbero cadere in cattive mani e essere utilizzate per atti dolosi. La sicurezza delle radiazioni e delle sorgenti radioattive nonché dell’infrastruttura regolamentare deve essere efficace e deve funzionare adeguatamente in conformità delle norme internazionali, delle linee guida del codice di condotta sulla sicurezza delle sorgenti radioattive e delle migliori pratiche. Per questo settore di attività del progetto 2 saranno selezionati al massimo sei paesi.

È di vitale importanza che le sorgenti radioattive vulnerabili e potenti siano protette dagli atti dolosi nel corso del loro uso e stoccaggio e, quando non sono più necessarie, dovrebbero essere smantellate e smaltite come rifiuti radioattivi in un luogo sicuro anche dal punto di vista tecnico. Per questo settore di attività del progetto 2 saranno selezionati al massimo sei paesi.

3.   Rafforzamento della capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi

Il traffico illecito è una situazione connessa con l’ottenimento, la fornitura, l’uso, il trasferimento o lo smaltimento non autorizzati, intenzionali o meno, di materie nucleari e di altri materiali radioattivi, con o senza attraversamento di frontiere internazionali.

È impossibile per un terrorista fabbricare un ordigno esplosivo nucleare rudimentale o un ordigno a dispersione radiologica senza essersi procurato il materiale mediante un traffico illecito. Inoltre, è possibile che anche le attrezzature e la tecnologia sensibili utilizzate per produrre materiale sensibile impiegato in un ordigno nucleare rudimentale o nella sua fabbricazione siano state ottenute attraverso un traffico illecito. Si può presumere che, per far giungere il materiale alla destinazione finale, sia necessaria la circolazione transfrontaliera di materiale o tecnologia. Per combattere il traffico illecito, gli Stati devono pertanto porre in essere i necessari sistemi di regolamentazione, nonché predisporre sistemi tecnici (comprensivi di strumenti di facile uso) e rendere disponibili procedure e informazioni presso i valichi di frontiera per individuare i tentativi di contrabbando di materie radioattive (compresi i materiali fissili radioattivi) o il commercio non autorizzato di attrezzature e tecnologia sensibili.

Sono inoltre necessarie misure efficaci per rispondere a tali atti e per gestire i sequestri di materie radioattive. Il personale degli organi di contrasto (dogane, polizia, ecc.) sovente non è formato all’uso delle attrezzature di individuazione e potrebbe quindi non riconoscere le attrezzature e la tecnologia sensibili. La formazione di tale personale è quindi cruciale per il successo di qualunque misura adottata per individuare il traffico illecito. Al personale di categorie diverse dovrebbero essere impartite formazioni diverse, sia per quanto attiene all’uso degli strumenti di individuazione sia per interpretare la lettura data dagli strumenti, in modo da mettere tale personale in grado di decidere sulle azioni successive.

4.   Assistenza legislativa per l’attuazione degli obblighi che incombono agli Stati in virtù degli accordi di salvaguardia conclusi con l’AIEA e dei relativi protocolli aggiuntivi

La conclusione di accordi di salvaguardia e di protocolli aggiuntivi con l’AIEA è una misura efficace che promuove un controllo rigoroso, a livello sia nazionale sia internazionale, delle materie nucleari e delle tecnologie ad esse connesse. Oltre ad alcuni impegni ed elementi essenziali cui gli Stati sono tenuti ad ottemperare e dare attuazione nella legislazione nazionale in relazione alle salvaguardie, che sono pertinenti per la sicurezza ed il controllo delle materie nucleari e dei materiali ed attività connessi al nucleare, vi sono altri vincoli complementari cui gli Stati sono tenuti a dare attuazione per poter assolvere agli impegni assunti in materia di salvaguardia. A tale proposito, la legislazione nazionale di attuazione dovrebbe in effetti fornire un quadro di principi e disposizioni generali tali da consentire agli organi governativi autorizzati di espletare le dovute funzioni di regolamentazione e da disciplinare il comportamento di chiunque partecipi ad attività regolamentate.

È importante che la legislazione nazionale di attuazione identifichi chiaramente impianti, installazioni, attività e materie nucleari cui saranno applicate le salvaguardie. Inoltre, gli Stati che hanno concluso un protocollo aggiuntivo devono assicurare che le rispettive legislazioni nazionali di attuazione siano state rafforzate per consentire loro di ottemperare agli obblighi supplementari che incombono loro in virtù del protocollo aggiuntivo. In particolare, la legislazione nazionale dello Stato interessato dovrebbe essere riveduta al fine di estendere le competenze ed i poteri dell’organo di regolamentazione designato ai fini dell’attuazione e dell’applicazione degli accordi di salvaguardia conclusi.

I beneficiari del progetto saranno i paesi destinatari selezionati.

2.   Obiettivi

Obiettivo globale: rafforzare la sicurezza nucleare nei paesi selezionati.

2.1.   Fase di valutazione: finanziamento delle missioni internazionali di sicurezza nucleare

L’AIEA effettuerà la valutazione per accertare se sia necessario rafforzare la sicurezza nucleare in ciascuno di quei paesi menzionati al punto 1, in cui tale valutazione non è stata completata. La valutazione riguarderà, ove opportuno, la protezione fisica e la sicurezza delle applicazioni nucleari e non nucleari, la necessaria infrastruttura regolamentare per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle fonti radioattive, nonché le misure in atto per combattere il traffico illecito. I risultati della valutazione globale saranno utilizzati come base nella selezione dei paesi in cui saranno attuati i progetti.

I progetti, che rientrano nell’ampia missione di sicurezza nucleare sopra citata:

valuteranno in ciascun paese lo stato di protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi e della protezione delle installazioni o degli impianti nucleari o di ricerca in cui detti materiali sono utilizzati o depositati; identificheranno inoltre un’ulteriore sottogruppo di installazioni e impianti contenenti tali materiali da selezionare per una rivalorizzazione e un sostegno successivi,

valuteranno in ciascun paese le esigenze riguardo al miglioramento della sicurezza delle fonti radioattive, identificheranno le debolezze e le lacune nell’attuazione delle norme internazionali e del Codice di condotta, esigendo il miglioramento dell’infrastruttura regolamentare e individueranno la necessità di prevedere una protezione supplementare delle fonti potenti e vulnerabili. La valutazione servirà anche a individuare l’attrezzatura specifica necessaria per la protezione,

valuteranno in ciascun paese l’attuale stato della capacità di combattere il traffico illecito e individueranno le esigenze dei miglioramenti necessari.

2.2.   Attuazione di azioni specifiche riconosciute prioritarie a seguito della fase di valutazione

Progetto 1

Rafforzamento della protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi durante l’uso, lo stoccaggio e il trasporto, nonché delle installazioni nucleari

Scopo del progetto: rafforzare la protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi nei paesi selezionati.

Risultati del progetto:

protezione fisica di installazioni selezionate e rivalorizzazione degli impianti prioritari,

miglioramento dell’infrastruttura regolamentare nazionale per la protezione fisica grazie all’assistenza di esperti,

formazione del personale nei paesi selezionati.

Progetto 2

Rafforzamento della sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari

Scopo del progetto: rafforzare la sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari nei paesi selezionati.

Risultati del progetto:

creazione/miglioramento dell’infrastruttura regolamentare nazionale per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle fonti radioattive tramite la valutazione dell’infrastruttura per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle fonti radioattive, mediante servizi di consulenza, attrezzature e formazione, in conformità delle norme internazionali, delle direttive del codice di condotta sulla sicurezza delle fonti radioattive e delle migliori prassi,

protezione delle fonti vulnerabili o, se del caso, smantellamento o smaltimento nei paesi selezionati.

Progetto 3

Rafforzamento della capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi

Scopo del progetto: rafforzare le capacità degli Stati di individuare il traffico illecito nei paesi selezionati e di rispondervi.

Risultati del progetto:

miglioramento della raccolta e valutazione delle informazioni, provenienti da fonti di pubblico accesso e dai punti di contatto degli Stati, sul traffico nucleare illecito per migliorare la conoscenza sul traffico nucleare illecito e le circostanze in cui si svolge. Queste informazioni faciliteranno anche la classificazione per priorità delle varie azioni intraprese per combattere il traffico illecito,

istituzione di quadri nazionali, grazie all’assistenza di esperti, per combattere il traffico illecito e migliorare il coordinamento nazionale del controllo della circolazione transfrontaliera di materiali radioattivi, di attrezzature e di tecnologia nucleari sensibili nei paesi selezionati,

potenziamento dell’attrezzatura di sorveglianza delle frontiere presso valichi di frontiera selezionati,

formazione per il personale delle strutture di contrasto.

Progetto 4

Assistenza legislativa per l’attuazione degli obblighi degli Stati in conformità degli accordi di salvaguardia e dei protocolli aggiuntivi dell’AIEA

Scopo del progetto: rafforzare i quadri legislativi nazionali per l’attuazione degli accordi di salvaguardia e dei protocolli aggiuntivi conclusi tra gli Stati e l’AIEA.

Il progetto si articola su due fasi: una preparatoria e una di attuazione:

la fase preparatoria consiste nell’individuazione degli Stati che non hanno adottato la necessaria legislazione di attuazione in conformità degli accordi di salvaguardia e dei protocolli aggiuntivi conclusi con l’AIEA. Questa individuazione sarà effettuata dall’UE. In aggiunta, include lo sviluppo di materiali generici (cioè componenti legislative), derivati dagli esempi di legislazione nazionale esistente dei vari Stati, da usare come base per adattare quegli esempi alle rispettive esigenze e condizioni nazionali dei paesi destinatari;

la fase di attuazione consiste nella fornitura di assistenza legislativa bilaterale ai paesi destinatari nella redazione e/o revisione della legislazione nazionale, utilizzando le componenti sviluppate nella fase preparatoria.

Risultati del progetto:

sviluppo e adozione (nelle lingue nazionali) della legislazione necessaria per permettere agli Stati di ottemperare ai loro obblighi in conformità degli accordi di salvaguardia e dei protocolli aggiuntivi AIEA.

3.   Durata

La missione di valutazione si svolgerà entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’accordo sul contributo comunitario tra la Commissione e l’AIEA. I quattro progetti saranno realizzati in parallelo nei 12 mesi successivi.

La durata totale stimata per l’attuazione dell’azione comune è di 15 mesi.

4.   Beneficiari

I beneficiari sono i paesi in cui la valutazione e i successivi progetti saranno realizzati. Le rispettive autorità saranno aiutate a capire quali siano i punti deboli e riceveranno sostegno per trovare una soluzione e migliorare la sicurezza.

5.   Ente incaricato dell’attuazione del progetto

L’AIEA è incaricata dell’attuazione del progetto. Le missioni internazionali di sicurezza nucleare saranno svolte secondo le modalità operative abituali per le missioni dell’AIEA, effettuate dall’AIEA e da esperti degli Stati membri. I quattro progetti saranno attuati direttamente dal personale dell’AIEA, da esperti scelti dagli Stati membri dell’AIEA o da contraenti. Per i contraenti, l’appalto di merci, opere o servizi da parte dell’AIEA nel contesto della presente azione comune è effettuato conformemente alle regole e alle procedure applicabili dell’AIEA, come specificato nell’accordo con l’AIEA sul contributo comunitario.

6.   Partecipanti terzi

Il presente progetto è finanziato al 100 % dalla presente azione comune. Gli esperti degli Stati membri dell’AIEA possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali previste per gli esperti dell’AIEA.

7.   Stima dei mezzi necessari

Il contributo dell’UE coprirà la valutazione e la realizzazione dei quattro progetti descritti al punto 2.2. I costi stimati sono i seguenti:

Valutazione della sicurezza nucleare, missioni incluse

EUR 140 000

Progetto 1

EUR 1 100 000

Progetto 2

EUR 1 250 000

Progetto 3

EUR 1 114 000

Progetto 4

EUR 200 000.

È inoltre inclusa una riserva d’emergenza pari al 3 % circa dei costi ammissibili (per un totale di 110 000 EUR) per spese impreviste.

8.   Importo finanziario di riferimento per coprire i costi del progetto

Il costo totale del progetto è pari a 3 914 000 EUR.


(1)  Struttura e contenuto degli accordi conclusi tra l’Agenzia e gli Stati previsti in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, adottato dal Consiglio dei governatori dell’AIEA nel 1972 [INFCIRC/153 (Corr.)].

(2)  Modello di protocollo aggiuntivo dell’accordo/degli accordi concluso/i tra lo Stato/gli Stati e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica relativo/i all’applicazione delle salvaguardie, approvato dal Consiglio dei governatori dell’AIEA nel 1997 [INFCIRC/540 (Corr.)].