ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1183/2005 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2005
che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,
vista la posizione comune 2005/440/PESC del 13 giugno 2005 concernente le misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2002/829/PESC (1),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
A fronte del persistente flusso illecito di armi all’interno della Repubblica democratica del Congo e verso di essa, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1596 (2005) del 18 aprile 2005 che prevede, tra l’altro, misure restrittive in campo finanziario contro le persone designate dal competente comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite come responsabili di violazioni dell’embargo sulle armi imposto nei confronti della Repubblica democratica del Congo dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(2) |
La posizione comune 2005/440/PESC prevede, tra l’altro, l’applicazione di misure restrittive in campo finanziario contro le persone designate dal competente comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite. Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità si considera costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite. |
(3) |
Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento. |
(4) |
Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione. |
(5) |
Gli articoli 60 e 301 del trattato autorizzano il Consiglio ad adottare, a determinate condizioni, misure volte a interrompere o a ridurre i pagamenti o i movimenti di capitali e le relazioni economiche nei confronti di paesi terzi. Le misure previste dal presente regolamento, che si applicano a singole persone non direttamente collegate al governo di un paese terzo, sono necessarie per raggiungere tale obiettivo della Comunità e l’articolo 308 del trattato autorizza il Consiglio ad adottarle ove il trattato non abbia previsto altri poteri specifici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
per «comitato per le sanzioni» s’intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 8 della risoluzione 1533 (2004) di detto Consiglio di sicurezza; |
2) |
per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
|
3) |
per «congelamento di fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; |
4) |
per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
5) |
per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l’affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia. |
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato 1.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
a condizione che lo Stato membro in questione abbia notificato le sue intenzioni al comitato per le sanzioni e tale comitato non abbia sollevato obiezioni entro quattro giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata.
Articolo 4
In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima del 18 aprile 2005 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
c) |
il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I; |
d) |
il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; |
e) |
lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato per le sanzioni. |
Articolo 5
1. L’articolo 2, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti su tali conti, ovvero |
b) |
di pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati al presente regolamento, |
a condizione che gli eventuali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.
2. L’articolo 2, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, dell’entità o dell’organismo che figura nell’allegato I, a condizione che tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli istituti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
Articolo 6
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell’articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) |
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell’allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione; |
b) |
collaborare con le autorità competenti di cui all’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. |
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 7
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l’entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati per negligenza.
Articolo 8
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 9
1. La Commissione è autorizzata a:
a) |
modificare l’allegato I in base alle decisioni del comitato per le sanzioni; |
b) |
modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. |
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell’effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 10
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.
Articolo 11
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; |
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
c) |
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che si trova all’interno o all’esterno del territorio della Comunità; |
d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo operante all’interno della Comunità. |
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 152 del 15.6.2005, pag. 22.
(2) Parere espresso il 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 2
[Allegato da completare sulla scorta delle indicazioni del Comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi del punto 8 della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza]
ALLEGATO II
Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6
BELGIO
Federale Overheidsdienst Financiën |
Thesaurie |
Kunstlaan 30 |
B-1040 Brussel |
Fax: 00 32 2 233 74 65 |
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be |
Service Public Fédéral des Finances |
Trésorerie |
30 Avenue des Arts |
B-1040 Bruxelles |
Fax: 00 32 2 233 74 65 |
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be |
REPUBBLICA CECA
Ministerstvo financí |
Finanční analytický útvar |
P.O. BOX 675 |
Jindřišská 14 |
111 21 Praha 1 |
Tel.: + 420 2 5704 4501 |
Fax: + 420 2 5704 4502 |
Ministerstvo zahraničních věcí |
Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU |
Loretánské nám. 5 |
118 00 Praha 1 |
Tel.: + 420 2 2418 2987 |
Fax: + 420 2 2418 4080 |
DANIMARCA
Erhvervs- og Byggestyrelsen |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 København K |
Tlf. (45) 35 46 62 81 |
Fax (45) 35 46 62 03 |
Udenrigsministeriet |
Asiatisk Plads 2 |
DK-1448 København K |
Tlf. (45) 33 92 00 00 |
Fax (45) 32 54 05 33 |
Justitsministeriet |
Slotholmsgade 10 |
DK-1216 København K |
Tlf. (45) 33 92 33 40 |
Fax (45) 33 93 35 10 |
GERMANIA
Concerning freezing of funds:
|
|
Concerning technical assistance:
|
|
ESTONIA
Eesti Välisministeerium |
Islandi väljak 1 |
15049 Tallinn |
Tel.: + 372 6317 100 |
Faks: + 372 6317 199 |
Finantsinspektsioon |
Sakala 4 |
15030 Tallinn |
Tel.: + 372 6680 500 |
Faks: + 372 6680 501 |
GRECIA
A. Freezing of Assets
Ministry of Economy and Finance |
General Directory of Economic Policy |
Address: 5 Nikis Str. |
10 563 Athens — Greece |
Tel.: + 30 210 3332786 |
Fax: + 30 210 3332810 |
Α. Δέσμευση κεφαλαίων
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών |
Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής |
Δ/νση: Νίκης 5 |
10 563 Αθήνα |
Τηλ.: + 30 210 3332786 |
Φαξ: + 30 210 3332810 |
Β. Import-Export restrictions
Ministry of Economy and Finance |
General Directorate for Policy Planning and Management |
Address Kornaroy Str. |
10 563 Athens |
Tel.: + 30 210 3286401-3 |
Fax: + 30 210 3286404 |
Β. Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών |
Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής |
Δ/νση: Κορνάρου 1 |
Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς |
Τηλ.: + 30 210 3286401-3 |
Φαξ: + 30 210 3286404 |
SPAGNA
Dirección General del Tesoro y Política Financiera |
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales |
Ministerio de Economía |
Paseo del Prado, 6 |
E-28014 Madrid |
Tel. (34) 912 09 95 11 |
Dirección General de Comercio e Inversiones |
Subdirección General de Inversiones Exteriores |
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
Paseo de la Castellana, 162 |
E-28046 Madrid |
Tel. (34) 913 49 39 83 |
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction générale du Trésor et de la politique économique |
Service des affaires multilatérales et du développement |
Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle |
139, rue du Bercy |
75572 Paris Cedex 12 |
Tél.: (33) 1 44 87 72 85 |
Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55 |
Ministère des affaires étrangères |
Direction générale des affaires politiques et de sécurité |
Direction des Nations unies et des organisations internationales |
Sous-direction des affaires politiques |
Tél.: (33) 1 43 17 59 68 |
Télécopieur (33) 1 43 17 46 91 |
Service de la politique étrangère et de sécurité commune |
Tél.: (33) 1 43 17 45 16 |
Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84 |
IRLANDA
United Nations Section |
Department of Foreign Affairs |
Iveagh House |
79-80 Saint Stephen's Green |
Dublin 2 |
Tel.: + 353 1 478 0822 |
Fax: + 353 1 408 2165 |
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland |
Financial Markets Department |
Dame Street |
Dublin 2 |
Tel.: + 353 1 671 6666 |
Fax: + 353 1 679 8882 |
ITALIA
Ministero degli Affari Esteri |
Piazzale della Farnesina, 1 |
I-00194 Roma |
D.G.A.S. — Ufficio III |
Tel. (39) 06 3691 8221 |
Fax. (39) 06 3691 5296 |
Ministero dell'Economia e delle Finanze |
Dipartimento del Tesoro |
Comitato di Sicurezza Finanziaria |
Via XX Settembre, 97 |
I-00187 Roma |
Tel. (39) 06 4761 3942 |
Fax. (39) 06 4761 3032 |
CIPRO
Ministry of Commerce, Industry and Tourism |
6 Andrea Araouzou |
1421 Nicosia |
Tel: + 357 22 86 71 00 |
Fax: + 357 22 31 60 71 |
Central Bank of Cyprus |
80 Kennedy Avenue |
1076 Nicosia |
Tel: + 357 22 71 41 00 |
Fax: + 357 22 37 81 53 |
Ministry of Finance (Department of Customs) |
M. Karaoli |
1096 Nicosia |
Tel: + 357 22 60 11 06 |
Fax: + 357 22 60 27 41/47 |
LETTONIA
Latvijas Republikas Prokuratūra |
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests |
Kalpaka bulvāris 6 |
Rīga, LV 1801 |
Tālr. Nr. (371) 70144431 |
Fakss: (371) 7044804 |
E-pasts: gen@lrp.gov.lv |
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija |
Brīvības iela 36 |
Rīga, LV 1395 |
Tālr. Nr. (371) 7016201 |
Fakss: (371) 7828121 |
E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv |
LITUANIA
Security Policy Department |
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania |
J. Tumo-Vaižganto 2 |
LT-01511 Vilnius |
Lithuania |
Tel. (370-5) 236 25 16 |
Faks. (370-5) 236 30 90 |
LUSSEMBURGO
Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration |
Direction des Relations économiques internationales |
5, rue Notre-Dame |
L-2240 Luxembourg |
Tél.: (352) 478 2346 |
Fax: (352) 22 20 48 |
Ministère des Finances |
3, rue de la Congrégation |
L-1352 Luxembourg |
Tél.: (352) 478 2712 |
Fax: (352) 47 52 41 |
UNGHERIA
Hungarian National Police Headquarters |
Teve u. 4–6. |
H-1139 Budapest |
Hungary |
Tel./fax: + 36-1-443-5554 |
Országos Rendőrfőkapitányság |
1139 Budapest, Teve u. 4–6. |
Magyarország |
Tel./fax: + 36-1-443-5554 |
Ministry of Finance |
József nádor tér. 2–4. |
H-1051 Budapest |
Hungary |
Postbox: 1369 Pf.: 481 |
Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100 |
Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749 |
Pénzügyminisztérium |
1051 Budapest, József nádor tér. 2–4. |
Magyarország |
Postafiók: 1369 Pf.: 481 |
Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100 |
Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749 |
Ministry of Economic Affairs and Transport (in view of Article 4) |
Hungarian Trade Licencing Office |
Margit krt.85. |
H-1024 Budapest Hungary |
Postbox: 1537 Pf.: 345 |
Tel.: + 36-1-336-7327 |
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi |
Engedélyezési Hivatal |
Margit krt.85. |
H-1024 Budapest Magyarország |
Postafiók: 1537 Pf.: 345 |
Tel.: + 36-1-336-7327 |
MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet |
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin |
Palazzo Parisio |
Triq il-Merkanti |
Valletta CMR 02 |
Tel.: + 356 21 24 28 53 |
Fax: + 356 21 25 15 20 |
PAESI BASSI
De minister van Financiën |
De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit |
Postbus 20201 |
NL-2500 EE Den Haag |
Tel.: 070-342 8997 |
Fax: 070-342 7984 |
AUSTRIA
Oesterreichische Nationalbank |
Otto Wagner Platz 3 |
A-1090 Wien |
Tel. (+ 43-1) 404 20-0 |
Fax (+ 43-1) 404 20-7399 |
POLONIA
Main authority:
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Coordinating authority:
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PORTOGALLO
Ministério dos Negócios Estrangeiros |
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais |
Largo do Rilvas |
P-1350-179 Lisboa |
Tel. (351) 21 394 67 02 |
Fax (351) 21 394 60 73 |
Ministério das Finanças |
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais |
Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o |
P-1100 Lisboa |
Tel. (351) 21 882 3390/8 |
Fax (351) 21 882 3399 |
SLOVENIA
Ministry of Foreign Affairs |
Prešernova 25 |
SI-1000 Ljubljana |
Tel.: 00386 1 4782000 |
Faks: 00386 1 4782341 |
Ministry of the Economy |
Kotnikova 5 |
SI-1000 Ljubljana |
Tel.: 00386 1 4783311 |
Faks: 00386 1 4331031 |
Ministry of Defence |
Kardeljeva pl. 25 |
SI-1000 Ljubljana |
Tel.: 00386 1 4712211 |
Faks: 00386 1 4318164 |
SLOVACCHIA
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
Štefanovičova 5 |
P.O. BOX 82 |
817 82 Bratislava |
Tel.: 00421/2/5958 1111 |
Fax: 00421/2/5249 8042 |
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky |
Hlboká cesta 2 |
83336 Bratislava |
Tel: 00421/2/5978 1111 |
Fax: 00421/2/5978 3649 |
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet |
PL/PB 176 |
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors |
P./Tfn (358-9) 16 00 5 |
Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07 |
SVEZIA
Articles 3 and 4:
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Articles 5 and 6:
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REGNO UNITO
HM Treasury |
Financial Systems and International Standards |
1, Horse Guards Road |
London SW1A 2HQ |
United Kingdom |
Tel. + 44 (0) 20 7270 5977 |
Fax. + 44 (0) 20 7270 5430 |
Bank of England |
Financial Sanctions Unit |
Threadneedle Street |
London EC2R 8AH |
United Kingdom |
Tel. + 44 (0) 20 7601 4768 |
Fax. + 44 (0) 20 7601 4309 |
COMUNITÀ EUROPEA
European Commission |
DG External Relations |
Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution |
Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process |
Tel. (32-2) 295 55 85 |
Fax (32-2) 296 75 63 |
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1184/2005 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2005
che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell’ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,
vista la posizione comune 2005/411/PESC del Consiglio, del 30 maggio 2005, relativa alle misure restrittive nei confronti del Sudan e che abroga la posizione comune 2004/31/PESC (1),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Con la risoluzione 1591 (2005) del 29 marzo 2005, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e deplorando energicamente il fatto che né il governo del Sudan, né le forze ribelli né gli altri gruppi armati del Darfur abbiano ottemperato ai loro impegni e alle sue richieste, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di istituire misure restrittive supplementari nei confronti del Sudan. |
(2) |
La posizione comune 2005/411/PESC prevede, tra l’altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone che, secondo il comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, ostacolano il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur e dell’intera regione, violano il diritto umanitario internazionale o la normativa internazionale sui diritti umani, commettono altre atrocità, violano l’embargo sulle armi o sono responsabili di certi voli militari offensivi sulla regione del Darfur e al suo interno. Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. |
(3) |
Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite. |
(4) |
Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione. |
(5) |
Gli articoli 60 e 301 del trattato attribuiscono al Consiglio il potere, a certe condizioni, di prendere misure volte all’interruzione o alla riduzione dei pagamenti o dei movimenti di capitali e delle relazioni economiche con i paesi terzi. Le misure fissate dal regolamento, rivolte anche a singole persone non direttamente collegate al governo di un paese terzo, sono necessarie per raggiungere questo obiettivo della Comunità e l’articolo 308 del trattato attribuisce al Consiglio il potere di prendere siffatte misure se il trattato non prevede poteri specifici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
per «comitato per le sanzioni» s’intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 3 della risoluzione 1591 (2005) di detto Consiglio di sicurezza; |
2) |
per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
|
3) |
per «congelamento di fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; |
4) |
per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
5) |
per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l’affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia. |
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
a condizione che lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato per le sanzioni e che quest’ultimo non abbia sollevato obiezioni al riguardo entro due giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato per le sanzioni e che quest’ultimo l’abbia approvata.
Articolo 4
In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima del 29 marzo 2005 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
c) |
il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I; |
d) |
il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; |
e) |
il vincolo o la sentenza sia stato notificato dallo Stato membro al comitato per le sanzioni. |
Articolo 5
1. L’articolo 2, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati:
a) |
di interessi o altri profitti su detti conti oppure |
b) |
di pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento, |
purché eventuali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.
2. L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità o organismo che figura nell’allegato I, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
Articolo 6
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell’articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) |
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione; |
b) |
collaborare con le autorità competenti di cui all’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. |
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 7
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati per negligenza.
Articolo 8
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 9
1. La Commissione è autorizzata a:
a) |
modificare l’allegato I sulla base delle decisioni prese dal comitato per le sanzioni; |
b) |
modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. |
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell’effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 10
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento come pure ogni successiva modifica.
Articolo 11
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo: |
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
c) |
a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità; |
d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo operante all’interno della Comunità. |
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25.
(2) Parere espresso il 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 2
[allegato da compilarsi sulla scorta delle indicazione del comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi del punto 3 della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite]
ALLEGATO II
Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7
BELGIO
Federale Overheidsdienst Financiën |
Thesaurie |
Kunstlaan 30 |
B-1040 Brussel |
Fax: 00 32 2 233 74 65 |
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be |
Service Public Fédéral des Finances |
Trésorerie |
30 Avenue des Arts |
B-1040 Bruxelles |
Fax: 00 32 2 233 74 65 |
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be |
REPUBBLICA CECA
Ministerstvo financí |
Finanční analytický útvar |
P.O. BOX 675 |
Jindřišská 14 |
111 21 Praha 1 |
Tel.: + 420 2 5704 4501 |
Fax: + 420 2 5704 4502 |
Ministerstvo zahraničních věcí |
Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU |
Loretánské nám. 5 |
118 00 Praha 1 |
Tel.: + 420 2 2418 2987 |
Fax: + 420 2 2418 4080 |
DANIMARCA
Erhvervs- og Byggestyrelsen |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 København K |
Tlf. (45) 35 46 62 81 |
Fax (45) 35 46 62 03 |
Udenrigsministeriet |
Asiatisk Plads 2 |
DK-1448 København K |
Tlf. (45) 33 92 00 00 |
Fax (45) 32 54 05 33 |
Justitsministeriet |
Slotholmsgade 10 |
DK-1216 København K |
Tlf. (45) 33 92 33 40 |
Fax (45) 33 93 35 10 |
GERMANIA
Concerning freezing of funds:
|
|
Concerning technical assistance:
|
|
ESTONIA
Eesti Välisministeerium |
Islandi väljak 1 |
15049 Tallinn |
Tel.: + 372 6317 100 |
Faks: + 372 6317 199 |
Finantsinspektsioon |
Sakala 4 |
15030 Tallinn |
Tel.: + 372 6680 500 |
Faks: + 372 6680 501 |
GRECIA
A. Freezing of Assets
Ministry of Economy and Finance |
General Directory of Economic Policy |
Address: 5 Nikis Str. |
10 563 Athens — Greece |
Tel.: + 30 210 3332786 |
Fax: + 30 210 3332810 |
Α. Δέσμευση κεφαλαίων
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών |
Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής |
Δ/νση: Νίκης 5 |
10 563 Αθήνα |
Τηλ.: + 30 210 3332786 |
Φαξ: + 30 210 3332810 |
Β. Import-Export restrictions
Ministry of Economy and Finance |
General Directorate for Policy Planning and Management |
Address Kornaroy Str. |
10 563 Athens |
Tel.: + 30 210 3286401-3 |
Fax: + 30 210 3286404 |
Β. Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών |
Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής |
Δ/νση: Κορνάρου 1 |
Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς |
Τηλ.: + 30 210 3286401-3 |
Φαξ: + 30 210 3286404 |
SPAGNA
Dirección General del Tesoro y Política Financiera |
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales |
Ministerio de Economía |
Paseo del Prado, 6 |
E-28014 Madrid |
Tel. (34) 912 09 95 11 |
Dirección General de Comercio e Inversiones |
Subdirección General de Inversiones Exteriores |
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
Paseo de la Castellana, 162 |
E-28046 Madrid |
Tel. (34) 913 49 39 83 |
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction générale du Trésor et de la politique économique |
Service des affaires multilatérales et du développement |
Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle |
139, rue du Bercy |
75572 Paris Cedex 12 |
Tél.: (33) 1 44 87 72 85 |
Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55 |
Ministère des affaires étrangères |
Direction générale des affaires politiques et de sécurité |
Direction des Nations unies et des organisations internationales |
Sous-direction des affaires politiques |
Tél.: (33) 1 43 17 59 68 |
Télécopieur (33) 1 43 17 46 91 |
Service de la politique étrangère et de sécurité commune |
Tél.: (33) 1 43 17 45 16 |
Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84 |
IRLANDA
United Nations Section |
Department of Foreign Affairs |
Iveagh House |
79-80 Saint Stephen's Green |
Dublin 2 |
Tel.: + 353 1 478 0822 |
Fax: + 353 1 408 2165 |
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland |
Financial Markets Department |
Dame Street |
Dublin 2 |
Tel.: + 353 1 671 6666 |
Fax: + 353 1 679 8882 |
ITALIA
Ministero degli Affari Esteri |
Piazzale della Farnesina, 1 |
I-00194 Roma |
D.G.A.S. — Ufficio II |
Tel. (39) 06 3691 2435 |
Fax. (39) 06 3691 4534 |
Ministero dell'Economia e delle Finanze |
Dipartimento del Tesoro |
Comitato di Sicurezza Finanziaria |
Via XX Settembre, 97 |
I-00187 Roma |
Tel. (39) 06 4761 3942 |
Fax. (39) 06 4761 3032 |
CIPRO
Ministry of Commerce, Industry and Tourism |
6 Andrea Araouzou |
1421 Nicosia |
Tel: + 357 22 86 71 00 |
Fax: + 357 22 31 60 71 |
Central Bank of Cyprus |
80 Kennedy Avenue |
1076 Nicosia |
Tel: + 357 22 71 41 00 |
Fax: + 357 22 37 81 53 |
Ministry of Finance (Department of Customs) |
M. Karaoli |
1096 Nicosia |
Tel: + 357 22 60 11 06 |
Fax: + 357 22 60 27 41/47 |
LETTONIA
Latvijas Republikas Prokuratūra |
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests |
Kalpaka bulvāris 6 |
Rīga, LV 1801 |
Tālr. Nr. (371) 70144431 |
Fakss: (371) 7044804 |
E-pasts: gen@lrp.gov.lv |
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija |
Brīvības iela 36 |
Rīga, LV 1395 |
Tālr. Nr. (371) 7016201 |
Fakss: (371) 7828121 |
E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv |
LITUANIA
Security Policy Department |
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania |
J. Tumo-Vaižganto 2 |
LT-01511 Vilnius |
Lithuania |
Tel. (370-5) 236 25 16 |
Faks. (370-5) 236 30 90 |
LUSSEMBURGO
Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration |
Direction des Relations économiques internationales |
5, rue Notre-Dame |
L-2240 Luxembourg |
Tél.: (352) 478 2346 |
Fax: (352) 22 20 48 |
Ministère des Finances |
3, rue de la Congrégation |
L-1352 Luxembourg |
Tél.: (352) 478 2712 |
Fax: (352) 47 52 41 |
UNGHERIA
Hungarian National Police Headquarters |
Teve u. 4–6. |
H-1139 Budapest |
Hungary |
Tel./fax: + 36-1-443-5554 |
Országos Rendőrfőkapitányság |
1139 Budapest, Teve u. 4–6. |
Magyarország |
Tel./fax: + 36-1-443-5554 |
Ministry of Finance |
József nádor tér. 2–4. |
H-1051 Budapest |
Hungary |
Postbox: 1369 Pf.: 481 |
Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100 |
Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749 |
Pénzügyminisztérium |
1051 Budapest, József nádor tér. 2–4. |
Magyarország |
Postafiók: 1369 Pf.: 481 |
Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100 |
Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749 |
Ministry of Economic Affairs and Transport (in view of Article 4) |
Hungarian Trade Licencing Office |
Margit krt.85. |
H-1024 Budapest Hungary |
Postbox: 1537 Pf.: 345 |
Tel.: + 36-1-336-7327 |
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi |
Engedélyezési Hivatal |
Margit krt.85. |
H-1024 Budapest Magyarország |
Postafiók: 1537 Pf.: 345 |
Tel.: + 36-1-336-7327 |
MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet |
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin |
Palazzo Parisio |
Triq il-Merkanti |
Valletta CMR 02 |
Tel.: + 356 21 24 28 53 |
Fax: + 356 21 25 15 20 |
PAESI BASSI
De minister van Financiën |
De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit |
Postbus 20201 |
NL-2500 EE Den Haag |
Tel.: 070-342 8997 |
Fax: 070-342 7984 |
AUSTRIA
Oesterreichische Nationalbank |
Otto Wagner Platz 3 |
A-1090 Wien |
Tel. (+ 43-1) 404 20-0 |
Fax (+ 43-1) 404 20-7399 |
POLONIA
Main authority:
|
|
Coordinating authority:
|
|
PORTOGALLO
Ministério dos Negócios Estrangeiros |
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais |
Largo do Rilvas |
P-1350-179 Lisboa |
Tel. (351) 21 394 67 02 |
Fax (351) 21 394 60 73 |
Ministério das Finanças |
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais |
Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o |
P-1100 Lisboa |
Tel. (351) 21 882 3390/8 |
Fax (351) 21 882 3399 |
SLOVENIA
Ministry of Foreign Affairs |
Prešernova 25 |
SI-1000 Ljubljana |
Tel.: 00386 1 4782000 |
Faks: 00386 1 4782341 |
Ministry of the Economy |
Kotnikova 5 |
SI-1000 Ljubljana |
Tel.: 00386 1 4783311 |
Faks: 00386 1 4331031 |
Ministry of Defence |
Kardeljeva pl. 25 |
SI-1000 Ljubljana |
Tel.: 00386 1 4712211 |
Faks: 00386 1 4318164 |
SLOVACCHIA
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
Štefanovičova 5 |
P.O. BOX 82 |
817 82 Bratislava |
Tel.: 00421/2/5958 1111 |
Fax: 00421/2/5249 8042 |
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky |
Hlboká cesta 2 |
83336 Bratislava |
Tel: 00421/2/5978 1111 |
Fax: 00421/2/5978 3649 |
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet |
PL/PB 176 |
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors |
P./Tfn (358-9) 16 00 5 |
Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07 |
SVEZIA
Articles 3 and 4:
|
|
Articles 5 and 6:
|
|
REGNO UNITO
HM Treasury |
Financial Systems and International Standards |
1, Horse Guards Road |
London SW1A 2HQ |
United Kingdom |
Tel. + 44 (0) 20 7270 5977 |
Fax. + 44 (0) 20 7270 5430 |
Bank of England |
Financial Sanctions Unit |
Threadneedle Street |
London EC2R 8AH |
United Kingdom |
Tel. + 44 (0) 20 7601 4768 |
Fax. + 44 (0) 20 7601 4309 |
COMUNITÀ EUROPEA
European Commission |
DG External Relations |
Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution |
Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process |
Tel. (32-2) 295 55 85 |
Fax (32-2) 296 75 63 |
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1185/2005 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 22 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
78,8 |
096 |
42,0 |
|
999 |
60,4 |
|
0707 00 05 |
052 |
77,1 |
999 |
77,1 |
|
0709 90 70 |
052 |
73,3 |
999 |
73,3 |
|
0805 50 10 |
388 |
65,1 |
508 |
58,8 |
|
524 |
73,5 |
|
528 |
62,6 |
|
999 |
65,0 |
|
0806 10 10 |
052 |
107,1 |
204 |
80,8 |
|
220 |
176,7 |
|
508 |
134,4 |
|
624 |
159,1 |
|
999 |
131,6 |
|
0808 10 80 |
388 |
87,1 |
400 |
95,7 |
|
404 |
86,2 |
|
508 |
74,8 |
|
512 |
72,0 |
|
524 |
52,1 |
|
528 |
52,4 |
|
720 |
57,1 |
|
804 |
84,8 |
|
999 |
73,6 |
|
0808 20 50 |
052 |
99,6 |
388 |
77,9 |
|
512 |
23,3 |
|
528 |
50,0 |
|
999 |
62,7 |
|
0809 10 00 |
052 |
139,2 |
094 |
100,2 |
|
999 |
119,7 |
|
0809 20 95 |
052 |
293,1 |
400 |
310,8 |
|
404 |
385,7 |
|
999 |
329,9 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
120,2 |
999 |
120,2 |
|
0809 40 05 |
624 |
87,8 |
999 |
87,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2005 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2005
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento. |
(2) |
L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1145/2005 della Commissione (3). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dall'Estonia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1145/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, nella Repubblica ceca, in Danimarca, in Germania, in Estonia, in Francia, in Irlanda, in Italia, a Cipro, in Lettonia, in Ungheria, a Malta, in Grecia, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, in Polonia, in Portogallo, in Slovenia, in Slovacchia, in Finlandia, in Svezia e nel Regno Unito.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1145/2005 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
(3) GU L 185 del 16.7.2005, pag. 17.
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2005 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2005
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (2) fissa, per ciascuno Stato membro, il limite di dimensione economica delle aziende contabili che rientrano nel campo d’osservazione della rete d’informazione contabile agricola. |
(2) |
A causa di cambiamenti strutturali in Germania è sceso il numero delle aziende più piccole e il loro contributo alla produzione agricola totale è diminuito al punto di renderne inutile l’utilizzazione ai fini di un’indagine comprensiva della parte più rilevante dell’attività agricola. Appare quindi opportuno aumentare il limite da 8 UDE a 16 UDE. |
(3) |
Per Cipro è opportuno portare a 2 UDE il limite inizialmente fissato a 1 UDE in quanto le aziende di dimensione economica inferiore a 2 UDE rappresentano solo il 7 % del reddito lordo standard totale. La parte più rilevante dell’attività agricola può essere quindi coperta con un limite che esclude le aziende più piccole. |
(4) |
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 fissa il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione in ciascuno Stato membro. Nel caso della Spagna, dell’Italia, dell’Austria, del Portogallo e della Finlandia, il numero di aziende contabili è rimasto invariato da molto tempo nonostante la riduzione significativa subita dal numero di aziende in tali paesi. Tale riduzione va di pari passo con un aumento dell’uniformità delle aziende, tale da consentire di ottenere un quadro soddisfacente basandosi su un campione più piccolo rispetto a quello attuale. Tenendo conto di questi cambiamenti strutturali può essere ridotto il numero di aziende contabili da selezionare per la Spagna, l’Italia, l’Austria, il Portogallo e la Finlandia. Per alcune circoscrizioni della Spagna e dell’Italia, tuttavia, occorre aumentare il numero di aziende in ragione di metodologie statistiche più avanzate utilizzate per la selezione. |
(5) |
È opportuno rivedere il numero di aziende agricole di Malta in base a nuove informazioni circa la struttura agricola di tale Stato membro. |
(6) |
Occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1859/82. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:
1) |
il testo dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il limite di dimensione economica di cui all’articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE per l’esercizio contabile 2006 — periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2006 — e per gli esercizi successivi, espresso in UDE, è fissato nel modo seguente:
|
2) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).
(2) GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2203/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 36).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue.
1. |
La parte relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:
|
2. |
La parte relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:
|
3. |
La parte relativa a Malta è sostituita dalla seguente:
|
4. |
La parte relativa all’Austria è sostituita dalla seguente:
|
5. |
La parte relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:
|
6. |
La parte relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:
|
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1188/2005 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 761/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Francia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 761/2005 della Commissione (2) ha recato apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per alcuni vini di qualità prodotti in Francia, per un periodo che va dal 23 maggio 2005 al 15 luglio 2005. |
(2) |
Trattandosi della prima volta che un vino di qualità in Francia è oggetto di una distillazione di crisi, si sono registrate alcune difficoltà nell’avvio del sistema. Alcuni produttori interessati rischiano di non poter partecipare alla distillazione entro i tempi previsti. Per garantire l’efficacia della misura, è pertanto necessario prorogare il periodo di sottoscrizione dei contratti di consegna di cui al regolamento (CE) n. 761/2005 fino al 31 luglio 2005. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 761/2005. |
(4) |
Per garantire la continuità della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 16 luglio 2005. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il primo comma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 761/2005 è sostituito dal testo seguente:
«Ogni produttore può stipulare un contratto di consegna, di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito “contratto”), dal 23 maggio 2005 al 31 luglio 2005.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
(2) GU L 127 del 20.5.2005, pag. 6.
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1189/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2005
relativo al divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM VII b, c per i pescherecci battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3.
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa dei contingenti per il 2005. |
(2) |
In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato allo Stato membro di cui all'allegato al presente regolamento per lo stock ivi specificato per il 2005 si ritiene esaurito a partire dalla data ivi indicata.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data ivi fissata. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).
ALLEGATO
Stato membro |
Francia |
Stock |
SOL/7BC |
Specie |
Sogliola (Solea solea) |
Zona |
VII b, c |
Data |
27 giugno 2005 |
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1190/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2005
recante quarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 15 luglio 2005, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato I. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 853/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 8).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:
La voce seguente è aggiunta all’elenco delle «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
«Movement for Reform in Arabia [alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd]. Indirizzo: a) BM Box: MIRA, Londra WC1N 3XX, Regno Unito, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londra NW9 8LL, Regno Unito. Altre informazioni: a) Indirizzo e-mail: info@islah.org, b) Tel. 020 8452 0303, c) Fax 020 8452 0808, d) N. registro delle società del Regno Unito: 03834450.»
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/29 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2005
recante nomina di due membri tedeschi e di due supplenti tedeschi nel Comitato delle regioni
(2005/570/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006. |
(2) |
Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato del sig. Stanislaw TILLICH e della sig.ra Ulrike RODUST e due seggi di supplenti dello stesso comitato sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato del sig. Volker SCHIMPFF e della sig.ra Heide SIMONIS, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati membri o supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2006:
a) |
in quanto membri:
|
b) |
in quanto supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa ha effetto alla data dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
L. LUX
(1) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/31 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2005
che modifica la decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio
(2005/571/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3,
vista la decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, che adotta il regolamento interno del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24,
considerando quanto segue:
(1) |
L’appendice 2 alle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea allegate alla decisione 2001/264/CE (2) contiene una tabella comparativa delle classificazioni di sicurezza. Tale tabella è stata modificata con decisione 2004/194/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che modifica la decisione 2001/264/CE (3). |
(2) |
Francia e Olanda hanno comunicato al segretariato generale del Consiglio le modifiche relative alle proprie classificazioni di sicurezza. |
(3) |
La decisione 2001/264/CE va perciò modificata, |
DECIDE:
Articolo 1
L’appendice 1 e l’appendice 2 della decisione 2001/264/CE sono sostituite dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
(1) GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione 2004/701/CE, Euratom (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 15).
(2) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
(3) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48.
ALLEGATO
Appendice 1
Elenco delle autorità di sicurezza nazionale
BELGIO
Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement |
|||||||||
Autorité nationale de sécurité (ANS) |
|||||||||
Direction du protocole et de la sécurité |
|||||||||
Service de la sécurité P&S 6 |
|||||||||
Rue des Petits Carmes 15 |
|||||||||
B-1000 Bruxelles |
|||||||||
|
REPUBBLICA CECA
Národní bezpečnostní úřad |
||||||
(National Security Authority) |
||||||
Na Popelce 2/16 |
||||||
150 06 Praha 56 |
||||||
|
DANIMARCA
Politiets Efterretningstjeneste |
||||||
(Danish Security Intelligence Service) |
||||||
Klausdalsbrovej 1 |
||||||
DK-2860 Søborg |
||||||
|
Forsvarets Efterretningstjeneste |
||||||
(Danish Defence Intelligence Service) |
||||||
Kastellet 30 |
||||||
DK-2100 København Ø |
||||||
|
GERMANIA
Bundesministerium des Innern |
||||||
Referat IS 4 |
||||||
Alt-Moabit 101 D |
||||||
D-11014 Berlin |
||||||
|
ESTONIA
Eesti Vabariigi Kaitseministeerium |
||||||
(Ministry of Defence, Republic of Estonia, Department of Security National Security Authority) |
||||||
Sakala 1 |
||||||
EE-15094 Tallinn |
||||||
|
GRECIA
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) |
||||||
Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ) |
||||||
Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών |
||||||
GR-ΣΤΓ 1020 Χολαργός (Αθήνα) |
||||||
|
[Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)] |
||||||
Military Intelligence Sectoral Directorate |
||||||
Security Counterintelligence Directorate |
||||||
GR-STG 1020 Holargos — Athens |
||||||
|
SPAGNA
Autoridad Nacional de Seguridad |
||||||
Oficina Nacional de Seguridad |
||||||
Avenida Padre Huidobro s/n |
||||||
Carretera nacional radial VI, km 8,5 |
||||||
E-28023 Madrid |
||||||
|
FRANCIA
Secrétariat général de la défense nationale |
||||||
Service de sécurité de défense (SGDN/SSD) |
||||||
51, boulevard de la Tour-Maubourg |
||||||
F-75700 Paris 07 SP |
||||||
|
IRLANDA
National Security Authority |
||||
Department of Foreign Affairs |
||||
80 St. Stephens Green |
||||
IRL-Dublin 2 |
||||
|
ITALIA
Presidenza del Consiglio dei Ministri |
||||||
Autorità Nazionale per la Sicurezza |
||||||
Cesis III Reparto (UCSi) |
||||||
Via di Santa Susanna, 15 |
||||||
I-00187 Roma |
||||||
|
CIPRO
Υπουργείο Άμυνας |
||||||
Στρατιωτικό επιτελείο του υπουργού |
||||||
Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ) |
||||||
Υπουργείο Άμυνας |
||||||
Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4 |
||||||
CY-1432 Λευκωσία |
||||||
|
Ministry of Defence |
||||||
Minister's Military Staff |
||||||
National Security Authority (NSA) |
||||||
4 Emanuel Roidi Street |
||||||
CY-1432 Nicosia |
||||||
|
LETTONIA
National Security Authority of Constitution Protection |
||||||
Bureau of the Republic of Latvia |
||||||
Miera iela 85 A |
||||||
LV-1013 Riga |
||||||
|
LITUANIA
Lithuanian National Security Authority |
||||||
Gedimino ave. 40/1 |
||||||
LT-01110 Vilnius |
||||||
|
LUSSEMBURGO
Autorité nationale de sécurité |
||||||
Ministère d'État |
||||||
Boîte postale 23 79 |
||||||
L-1023 Luxembourg |
||||||
|
UNGHERIA
National Security Authority Republic of Hungary |
||||||
Nemzeti Biztonsági Felügyelet |
||||||
Pf.: 2 |
||||||
HU-1352 Budapest |
||||||
|
MALTA
Ministry of Justice and Home Affairs |
||||||
P.O. Box 146 |
||||||
MT-Valletta |
||||||
|
PAESI BASSI
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
||||||
Postbus 20010 |
||||||
2500 EA Den Haag |
||||||
Nederland |
||||||
|
Ministerie van Defensie |
||||||
Beveiligingsautoriteit (BA) |
||||||
Postbus 20701 |
||||||
2500 ES Den Haag |
||||||
Nederland |
||||||
|
AUSTRIA
Informationssicherheitskommission |
||||||
Bundeskanzleramt |
||||||
Ballhausplatz 2 |
||||||
A-1014 Wien |
||||||
|
POLONIA
Wojskowe Służby Informacyjne (Military Information Services |
||||||
National Security Authority – Military Sphere) |
||||||
PL-00-909 Warszawa 60 |
||||||
|
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW (Internal Security Agency |
||||||
National Security Authority – Civilian Sphere |
||||||
Department for the Protection of Classified Information) |
||||||
ul. Rakowiecka 2A |
||||||
PL-00-993 Warszawa |
||||||
|
PORTOGALLO
Presidência do Conselho de Ministros |
||||||
Autoridade Nacional de Segurança |
||||||
Avenida Ilha da Madeira, 1 |
||||||
P-1400-204 Lisboa |
||||||
|
SLOVENIA
Office of the Government of the Republic of Slovenia |
||||
For the Protection of Classified Information – NSA |
||||
Slovenska cesta 5 |
||||
SI-1000 Ljubljana |
||||
|
SLOVACCHIA
Národný bezpečnostný úrad |
||||||
(National Security Authority) |
||||||
Budatínska 30 |
||||||
SK-851 05 Bratislava |
||||||
|
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet |
||||||
Alivaltiosihteeri (Hallinto)/Understatssekreteraren (Administration) |
||||||
Laivastokatu 22/Maringatan 22 |
||||||
PL/PB 176 |
||||||
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors |
||||||
|
SVEZIA
Utrikesdepartementet |
||||||
SSSB |
||||||
S-103 39 Stockholm |
||||||
|
REGNO UNITO
UK National Security Authority |
||||
PO Box 49359 |
||||
London, SW1P 1LU |
||||
United Kingdom |
||||
|
Appendice 2
Raffronto tra le classificazioni di sicurezza
Classificazione UE e Stati membri dell’UE |
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET |
SECRET UE |
CONFIDENTIEL UE |
RESTREINT UE |
Euratom |
Eura — Top Secret |
Eura — Secret |
Eura — Confidential |
Eura — Restricted |
Belgio |
Très Secret |
Secret |
Confidentiel |
Diffusion restreinte |
Zeer geheim |
Geheim |
Vertrouwelijk |
Beperkte verspreiding |
|
Repubblica ceca |
Přísně tajné |
Tajné |
Důvěrné |
Vyhrazené |
Danimarca |
Yderst hemmeligt |
Hemmeligt |
Fortroligt |
Til tjenestebrug |
Germania |
Streng geheim |
Geheim |
VS (1) — Vertraulich |
VS — Nur für den Dienstgebrauch |
Estonia |
Täiesti salajane |
Salajane |
Konfidentsiaalne |
Piiratud |
Grecia |
Άκρως Απόρρητο |
Απόρρητο |
Εμπιστευτικό |
Περιορισμένης Χρήσης |
Abr: ΑΑΠ |
Abr: (ΑΠ) |
Αbr: (ΕΜ) |
Abr: (ΠΧ) |
|
Spagna |
Secreto |
Reservado |
Confidencial |
Difusión Limitada |
Francia |
Très Secret Défense (2) |
Secret Défense |
Confidentiel Défense |
nota (3) |
Irlanda |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
Italia |
Segretissimo |
Segreto |
Riservatissimo |
Riservato |
Cipro |
Άκρως Απόρρητο |
Απόρρητο |
Εμπιστευτικό |
Περιορισμένης Χρήσης |
Lettonia |
Sevišķi slepeni |
Slepeni |
Konfidenciāli |
Dienesta vajadzībām |
Lituania |
Visiškai slaptai |
Slaptai |
Konfidencialiai |
Riboto naudojimo |
Lussemburgo |
Très Secret |
Secret |
Confidentiel |
Diffusion restreinte |
Ungheria |
Szigorúan titkos! |
Titkos! |
Bizalmas! |
Korlátozott terjesztésű! |
Malta |
L-Ghola Segretezza |
Sigriet |
Kunfidenzjali |
Ristrett |
Paesi Bassi |
Zeer geheim |
Geheim |
Confidentieel |
Vertrouwelijk |
Austria |
Streng Geheim |
Geheim |
Vertraulich |
Eingeschränkt |
Polonia |
Ściśle Tajne |
Tajne |
Poufne |
Zastrzeżone |
Portogallo |
Muito Secreto |
Secreto |
Confidencial |
Reservado |
Slovenia |
Strogo tajno |
Tajno |
Zaupno |
Interno |
Slovacchia |
Prísne tajné |
Tajné |
Dôverné |
Vyhradené |
Finlandia |
Erittäin salainen |
Erittäin salainen |
Salainen |
Luottamuksellinen |
Svezia |
Kvalificerat hemlig |
Hemlig |
Hemlig |
Hemlig |
Regno Unito |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
Classificazione organizzazioni internazionali |
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET |
SECRET UE |
CONFIDENTIEL UE |
RESTREINT UE |
Classificazione NATO |
COSMIC TOP SECRET |
NATO SECRET |
NATO CONFIDENTIAL |
NATO RESTRICTED |
Classificazione UEO |
Focal Top Secret |
WEU Secret |
WEU Confidential |
WEU Restricted |
(1) Germania: VS = Verschlusssache.
(2) Francia: la classificazione “Très secret défense”, che concerne questioni prioritarie governative, può essere cambiata soltanto con l’autorizzazione del Primo ministro.
(3) La Francia non usa il grado di classificazione “Diffusion restreinte” nel suo sistema nazionale. La Francia gestisce e protegge i documenti recanti l’indicazione “Restreint UE” conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore, non meno rigorosi in materia delle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza del Consiglio.
Commissione
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/37 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2005
recante modifica della decisione 2000/86/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario
[notificata con il numero C(2005) 2751]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/572/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo quanto stabilito dalla decisione 2000/86/CE della Commissione (2), la «State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)» è l'autorità competente in Cina per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE. |
(2) |
A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione cinese, l'autorità competente è ora la «General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)». |
(3) |
Questa nuova autorità è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della normativa vigente. |
(4) |
L'AQSIQ ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate dalla stessa direttiva. |
(5) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2000/86/CE. |
(6) |
È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da disporre del periodo di transizione necessario. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2000/86/CE è modificata come segue:
1) |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La “General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)” è l'autorità competente in Cina per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.» |
2) |
All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'AQSIQ, nonché il timbro ufficiale del medesimo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.» |
3) |
L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 6 settembre 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 26. Decisione modificata dalla decisione 2000/300/CE (GU L 97 del 19.4.2000, pag. 15).
ALLEGATO
«ALLEGATO A
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca provenienti dalla Cina e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/41 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2005
che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina
[notificata con il numero C(2005) 2764]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/573/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito al rilevamento di determinati residui di medicinali veterinari in taluni prodotti di origine animale importati dalla Cina e al riscontro, nel corso di un'ispezione effettuata in detto paese, di carenze per quanto riguarda la normativa che disciplina i medicinali veterinari e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, la Commissione ha adottato la decisione 2002/69/CE (2). |
(2) |
Misure correttive sono state quindi attuate dalle autorità cinesi e sono state fornite informazioni e garanzie supplementari. Tali misure, accompagnandosi all’esito favorevole dei controlli effettuati dai servizi della Commissione e dagli Stati membri, hanno consentito di emendare la decisione 2002/69/CE e di procedere alla successiva adozione di varie disposizioni, volte ad autorizzare l’importazione di prodotti di origine animale dalla Cina. Detti emendamenti sono stati consolidati nella decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (3), che ha abrogato la decisione 2002/69/CE. |
(3) |
L’esito dei controlli effettuati dagli Stati membri sui prodotti di cui è autorizzata l’importazione dall’entrata in vigore della decisione 2004/621/CE è in genere favorevole. Ciò permette di considerare la possibilità di autorizzare l’importazione dalla Cina di alimenti per animali da compagnia. In considerazione del rischio trascurabile per i consumatori, è opportuno emendare la decisione di conseguenza. |
(4) |
Ai fini di una maggiore chiarezza giuridica in merito alla serie di prodotti di origine animale di cui è vietata l’importazione dalla Cina, occorre chiarire il testo della decisione 2002/994/CE. |
(5) |
La decisione 2002/994/CE deve quindi essere modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2002/994/CE è modificata come segue:
1) |
gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “Articolo 2 1. Gli Stati membri vietano l’importazione dei prodotti di cui all'articolo 1. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nell'allegato della presente decisione in conformità delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di cui trattasi e dell’articolo 3, nel caso di prodotti elencati nella parte II dell'allegato. Articolo 3 Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite dei prodotti elencati nella parte II dell'allegato accompagnate da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta, prima dell'invio, ad un'analisi chimica destinata a garantire che i prodotti suddetti non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e dei relativi metaboliti. I risultati dei controlli analitici devono essere allegati.”; |
2) |
l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica a partire dal 26 luglio 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/993/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 71).
(3) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/621/CE (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 44).
ALLEGATO
«ALLEGATO
PARTE I
Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità senza l'attestato di cui all'articolo 3
— |
Prodotti della pesca, ad eccezione:
|
— |
Gelatina. |
— |
Alimenti per animali da compagnia come disciplinato dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
PARTE II
Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità a condizione di essere corredati dell'attestato di cui all'articolo 3
— |
Prodotti dell'acquacoltura. |
— |
Gamberetti sgusciati e/o lavorati. |
— |
Gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca. |
— |
Involucri di origine animale. |
— |
Carni di coniglio. |
— |
Miele. |
— |
Pappa reale. |
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/44 |
AZIONE COMUNE 2005/574/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2005
sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 dicembre 2003, il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che contiene nel capitolo III un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere prese sia nell’UE che nei paesi terzi. |
(2) |
L’UE sta attivamente attuando la strategia in questione nonché le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). |
(3) |
Il 17 novembre 2003, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull’universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (1). |
(4) |
Il 17 maggio 2004, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/495/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nell’ambito del piano per la sicurezza nucleare e della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2). |
(5) |
Poiché, per quanto riguarda l’UE, il Consiglio ha adottato il 22 dicembre 2003 la direttiva 2003/122/Euratom (3) sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, il rafforzamento del controllo delle sorgenti radioattive ad alta attività in tutti i paesi terzi, in conformità della dichiarazione e del piano d’azione del G8 sulla sicurezza delle sorgenti radioattive, permane un obiettivo importante da perseguire. |
(6) |
L’universalizzazione del protocollo aggiuntivo AIEA (4) contribuisce a rafforzare le capacità di verifica e il sistema di salvaguardia dell’AIEA. |
(7) |
L’AIEA persegue obiettivi identici a quelli esposti nei considerando 5, 6 e 7. Ciò avviene nel contesto del codice di condotta sulla sicurezza delle fonti radioattive rivisto, approvato dal Consiglio dei governatori dell’AIEA nel settembre 2003, e nel contesto dell’attuazione del piano per la sicurezza nucleare, finanziato tramite contributi volontari al fondo per la sicurezza nucleare. L’AIEA è altresì impegnata nel rafforzamento della convenzione sulla protezione fisica di materiale nucleare e a promuovere la conclusione e l’attuazione del protocollo aggiuntivo AIEA. |
(8) |
La Commissione ha accettato di essere incaricata di sorvegliare la corretta attuazione del contributo dell’UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’UE sostiene le attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari per conseguire i seguenti obiettivi:
— |
potenziare la protezione dei materiali e delle attrezzature sensibili sotto il profilo della proliferazione e le relative conoscenze, |
— |
rafforzare le attività di individuazione del traffico illecito di materiali nucleari e sostanze radioattive e la relativa risposta, |
— |
adoperarsi al fine di rafforzare le salvaguardie dell’AIEA e in particolare promuovere l’universalizzazione del protocollo aggiuntivo AIEA. |
2. I progetti dell’AIEA che corrispondono a misure della strategia dell’UE sono i progetti volti a:
— |
assistere gli Stati nel potenziamento della protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi durante l’uso, lo stoccaggio e il trasporto, nonché delle installazioni nucleari, |
— |
assistere gli Stati nel potenziamento della sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari, |
— |
potenziare la capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi, |
— |
assistere gli Stati nell’elaborare le misure legislative necessarie all’attuazione del protocollo aggiuntivo AIEA. |
I suddetti progetti saranno realizzati nei paesi che necessitano di assistenza in tali settori.
Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.
Articolo 2
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei quattro progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è di 3 914 000 EUR.
2. La gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea specificate al paragrafo 1 è soggetta alle procedure e alle norme comunitarie che si applicano alle questioni di bilancio, con l’eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.
3. Ai fini dell’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione conclude un accordo quadro di finanziamento con l’AIEA sulle condizioni per l’utilizzo del contributo dell’UE, che assumerà la forma di un aiuto non rimborsabile. L’accordo di finanziamento specifico dispone che l’AIEA assicura la visibilità del contributo comunitario in funzione della sua entità.
4. La Commissione vigila sul corretto utilizzo del contributo comunitario di cui al presente articolo. A tal fine, alla Commissione è affidato il compito di controllare e valutare gli aspetti finanziari dell’attuazione della presente azione comune.
Articolo 3
La presidenza, assistita dal segretariato generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, è responsabile, in piena associazione con la Commissione, dell’attuazione della presente azione comune e riferisce al Consiglio in merito alla sua attuazione.
Articolo 4
Il Consiglio e la Commissione assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e le attività esterne della Comunità, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del trattato UE. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.
Articolo 5
La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.
Essa scade 15 mesi dopo la sua adozione.
Articolo 6
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.
(2) GU L 182 del 19.5.2004, pag. 46.
(3) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.
(4) Modello di protocollo aggiuntivo dell’accordo/degli accordi concluso/i tra lo Stato/gli Stati e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica relativo/i all’applicazione delle salvaguardie, approvato dal Consiglio dei governatori dell’AIEA nel 1997 [INFCIRC/540 (Corr.)].
ALLEGATO
Sostegno dell’UE alle attività dell’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari nonché nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
1. Descrizione
Il Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha approvato nel marzo 2002 un piano di attività dirette alla protezione contro il terrorismo nucleare (GOV/2002/10). Inoltre, il documento «Misure intese a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, radioprotezione, sicurezza dei trasporti e gestione delle scorie: promuovere infrastrutture regolamentari nazionali efficaci e sostenibili per il controllo delle sorgenti radioattive» [GOV/2004/52-GC(48)/15] contiene parti che sono pertinenti per la cooperazione AIEA-UE nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Tutto ciò fornisce un approccio globale alla sicurezza nucleare che comprende i controlli regolamentari, la contabilità e la protezione delle materie nucleari e di altri materiali radioattivi durante l’uso, lo stoccaggio e il trasporto per tutto il loro ciclo di vita, sia a breve sia a lungo termine. Occorre tuttavia definire misure per individuare i furti o i tentativi di traffico illecito dei materiali, qualora la protezione dovesse venir meno o per i materiali non ancora oggetto di protezione nell’impianto in cui sono depositati.
Le salvaguardie internazionali, quali attuate dall’AIEA, rappresentano uno strumento essenziale per verificare se gli Stati hanno ottemperato all’impegno assunto di non utilizzare materie o tecnologie nucleari per elaborare armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari. La conclusione di un accordo di salvaguardia integrale (1) e del relativo protocollo aggiuntivo (2) costituisce un impegno importante, da parte dello Stato che lo ha sottoscritto, in relazione alla sicurezza delle materie nucleari e delle materie e attività connesse al nucleare ed al relativo controllo nel suo territorio, sotto la sua giurisdizione o effettuato, ovunque, sotto il suo controllo. Al riguardo, è estremamente importante che sia in vigore la necessaria legislazione nazionale di attuazione per consentire agli organismi non governativi autorizzati di assolvere le dovute funzioni di regolamentazione e di disciplinare il comportamento di chiunque partecipi ad attività regolamentate.
La richiesta di sostegno a tali sforzi è forte in tutti gli Stati che sono membri dell’AIEA, come pure in alcuni stati che non vi hanno ancora aderito. Tuttavia, i progetti connessi al rafforzamento della sicurezza nucleare interessano principalmente i paesi dell’Europa sud-orientale (Bulgaria, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Moldova e Romania), della regione dell’Asia centrale (Kazakstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan), dell’area del Caucaso (Armenia, Azerbaigian e Georgia), del Nordafrica (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia e Egitto), nonché dell’area mediterranea e del Medio Oriente (Libano, Siria, Israele e Giordania). Le attività che rientrano nel progetto concernente l’assistenza finalizzata all’elaborazione di una legislazione nazionale connessa con l’accordo di salvaguardia ed il relativo protocollo aggiuntivo (progetto 4) saranno attuate nei paesi identificati in funzione delle priorità politiche stabilite dall’UE.
Inizialmente, per identificare le priorità — ai fini del sostegno — saranno valutati i bisogni in termine di miglioramento della sicurezza nucleare nei nuovi paesi rientranti nella presente azione comune. A tal fine, una squadra di esperti riconosciuti valuterà lo status attuale delle misure di sicurezza nucleare già adottate in tali paesi e formulerà raccomandazioni in materia di miglioramenti. Queste costituiranno una piattaforma per la definizione della successiva assistenza, che coprirà la situazione vigente e la necessità di miglioramenti per quanto riguarda la prevenzione e l’individuazione di atti dolosi che riguardano materie nucleari e altri materiali radioattivi, inclusi quelli destinati ad un uso non nucleare, e le installazioni nucleari, nonché la risposta a tali atti.
Al termine della valutazione, si definiranno le priorità identificando un numero massimo di paesi per ciascun progetto da finanziare attraverso il bilancio reso disponibile grazie al sostegno dell’UE.
Successivamente, nei paesi selezionati verranno realizzati i progetti nei quattro settori seguenti:
1. Rafforzamento della protezione fisica delle materie nucleari e di altri materiali radioattivi durante l’uso, lo stoccaggio e il trasporto, nonché delle installazioni nucleari
I materiali usati o depositati presso installazioni e impianti nucleari devono essere adeguatamente repertoriati e protetti per prevenirne il furto o il sabotaggio. Un sistema di regolamentazione efficace dovrebbe identificare gli elementi che richiedono un’attuazione rispettivamente a livello di Stato e di esercente.
Per il progetto 1 saranno selezionati al massimo sei paesi.
2. Rafforzamento della sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari
Questo progetto comprende due diversi settori di attività: il primo riguarda la creazione/il miglioramento della struttura regolamentare, il secondo è connesso allo smantellamento ed allo smaltimento di sorgenti dismesse.
I materiali radioattivi sono sovente utilizzati in applicazioni non nucleari, vale a dire per scopi medici o industriali. Alcune delle sorgenti sono altamente radioattive e appartengono alle categorie 1-3, quali definite nel documento «Categorizzazione delle sorgenti radioattive» dell’AIEA. Se non formano oggetto di un controllo regolamentare adeguato e non sono adeguatamente protette, queste sorgenti potrebbero cadere in cattive mani e essere utilizzate per atti dolosi. La sicurezza delle radiazioni e delle sorgenti radioattive nonché dell’infrastruttura regolamentare deve essere efficace e deve funzionare adeguatamente in conformità delle norme internazionali, delle linee guida del codice di condotta sulla sicurezza delle sorgenti radioattive e delle migliori pratiche. Per questo settore di attività del progetto 2 saranno selezionati al massimo sei paesi.
È di vitale importanza che le sorgenti radioattive vulnerabili e potenti siano protette dagli atti dolosi nel corso del loro uso e stoccaggio e, quando non sono più necessarie, dovrebbero essere smantellate e smaltite come rifiuti radioattivi in un luogo sicuro anche dal punto di vista tecnico. Per questo settore di attività del progetto 2 saranno selezionati al massimo sei paesi.
3. Rafforzamento della capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi
Il traffico illecito è una situazione connessa con l’ottenimento, la fornitura, l’uso, il trasferimento o lo smaltimento non autorizzati, intenzionali o meno, di materie nucleari e di altri materiali radioattivi, con o senza attraversamento di frontiere internazionali.
È impossibile per un terrorista fabbricare un ordigno esplosivo nucleare rudimentale o un ordigno a dispersione radiologica senza essersi procurato il materiale mediante un traffico illecito. Inoltre, è possibile che anche le attrezzature e la tecnologia sensibili utilizzate per produrre materiale sensibile impiegato in un ordigno nucleare rudimentale o nella sua fabbricazione siano state ottenute attraverso un traffico illecito. Si può presumere che, per far giungere il materiale alla destinazione finale, sia necessaria la circolazione transfrontaliera di materiale o tecnologia. Per combattere il traffico illecito, gli Stati devono pertanto porre in essere i necessari sistemi di regolamentazione, nonché predisporre sistemi tecnici (comprensivi di strumenti di facile uso) e rendere disponibili procedure e informazioni presso i valichi di frontiera per individuare i tentativi di contrabbando di materie radioattive (compresi i materiali fissili radioattivi) o il commercio non autorizzato di attrezzature e tecnologia sensibili.
Sono inoltre necessarie misure efficaci per rispondere a tali atti e per gestire i sequestri di materie radioattive. Il personale degli organi di contrasto (dogane, polizia, ecc.) sovente non è formato all’uso delle attrezzature di individuazione e potrebbe quindi non riconoscere le attrezzature e la tecnologia sensibili. La formazione di tale personale è quindi cruciale per il successo di qualunque misura adottata per individuare il traffico illecito. Al personale di categorie diverse dovrebbero essere impartite formazioni diverse, sia per quanto attiene all’uso degli strumenti di individuazione sia per interpretare la lettura data dagli strumenti, in modo da mettere tale personale in grado di decidere sulle azioni successive.
4. Assistenza legislativa per l’attuazione degli obblighi che incombono agli Stati in virtù degli accordi di salvaguardia conclusi con l’AIEA e dei relativi protocolli aggiuntivi
La conclusione di accordi di salvaguardia e di protocolli aggiuntivi con l’AIEA è una misura efficace che promuove un controllo rigoroso, a livello sia nazionale sia internazionale, delle materie nucleari e delle tecnologie ad esse connesse. Oltre ad alcuni impegni ed elementi essenziali cui gli Stati sono tenuti ad ottemperare e dare attuazione nella legislazione nazionale in relazione alle salvaguardie, che sono pertinenti per la sicurezza ed il controllo delle materie nucleari e dei materiali ed attività connessi al nucleare, vi sono altri vincoli complementari cui gli Stati sono tenuti a dare attuazione per poter assolvere agli impegni assunti in materia di salvaguardia. A tale proposito, la legislazione nazionale di attuazione dovrebbe in effetti fornire un quadro di principi e disposizioni generali tali da consentire agli organi governativi autorizzati di espletare le dovute funzioni di regolamentazione e da disciplinare il comportamento di chiunque partecipi ad attività regolamentate.
È importante che la legislazione nazionale di attuazione identifichi chiaramente impianti, installazioni, attività e materie nucleari cui saranno applicate le salvaguardie. Inoltre, gli Stati che hanno concluso un protocollo aggiuntivo devono assicurare che le rispettive legislazioni nazionali di attuazione siano state rafforzate per consentire loro di ottemperare agli obblighi supplementari che incombono loro in virtù del protocollo aggiuntivo. In particolare, la legislazione nazionale dello Stato interessato dovrebbe essere riveduta al fine di estendere le competenze ed i poteri dell’organo di regolamentazione designato ai fini dell’attuazione e dell’applicazione degli accordi di salvaguardia conclusi.
I beneficiari del progetto saranno i paesi destinatari selezionati.
2. Obiettivi
Obiettivo globale: rafforzare la sicurezza nucleare nei paesi selezionati.
2.1. Fase di valutazione: finanziamento delle missioni internazionali di sicurezza nucleare
L’AIEA effettuerà la valutazione per accertare se sia necessario rafforzare la sicurezza nucleare in ciascuno di quei paesi menzionati al punto 1, in cui tale valutazione non è stata completata. La valutazione riguarderà, ove opportuno, la protezione fisica e la sicurezza delle applicazioni nucleari e non nucleari, la necessaria infrastruttura regolamentare per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle fonti radioattive, nonché le misure in atto per combattere il traffico illecito. I risultati della valutazione globale saranno utilizzati come base nella selezione dei paesi in cui saranno attuati i progetti.
I progetti, che rientrano nell’ampia missione di sicurezza nucleare sopra citata:
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valuteranno in ciascun paese lo stato di protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi e della protezione delle installazioni o degli impianti nucleari o di ricerca in cui detti materiali sono utilizzati o depositati; identificheranno inoltre un’ulteriore sottogruppo di installazioni e impianti contenenti tali materiali da selezionare per una rivalorizzazione e un sostegno successivi, |
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valuteranno in ciascun paese le esigenze riguardo al miglioramento della sicurezza delle fonti radioattive, identificheranno le debolezze e le lacune nell’attuazione delle norme internazionali e del Codice di condotta, esigendo il miglioramento dell’infrastruttura regolamentare e individueranno la necessità di prevedere una protezione supplementare delle fonti potenti e vulnerabili. La valutazione servirà anche a individuare l’attrezzatura specifica necessaria per la protezione, |
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valuteranno in ciascun paese l’attuale stato della capacità di combattere il traffico illecito e individueranno le esigenze dei miglioramenti necessari. |
2.2. Attuazione di azioni specifiche riconosciute prioritarie a seguito della fase di valutazione
Progetto 1
Rafforzamento della protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi durante l’uso, lo stoccaggio e il trasporto, nonché delle installazioni nucleari
Scopo del progetto: rafforzare la protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi nei paesi selezionati.
Risultati del progetto:
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protezione fisica di installazioni selezionate e rivalorizzazione degli impianti prioritari, |
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miglioramento dell’infrastruttura regolamentare nazionale per la protezione fisica grazie all’assistenza di esperti, |
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formazione del personale nei paesi selezionati. |
Progetto 2
Rafforzamento della sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari
Scopo del progetto: rafforzare la sicurezza dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari nei paesi selezionati.
Risultati del progetto:
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creazione/miglioramento dell’infrastruttura regolamentare nazionale per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle fonti radioattive tramite la valutazione dell’infrastruttura per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle fonti radioattive, mediante servizi di consulenza, attrezzature e formazione, in conformità delle norme internazionali, delle direttive del codice di condotta sulla sicurezza delle fonti radioattive e delle migliori prassi, |
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protezione delle fonti vulnerabili o, se del caso, smantellamento o smaltimento nei paesi selezionati. |
Progetto 3
Rafforzamento della capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi
Scopo del progetto: rafforzare le capacità degli Stati di individuare il traffico illecito nei paesi selezionati e di rispondervi.
Risultati del progetto:
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miglioramento della raccolta e valutazione delle informazioni, provenienti da fonti di pubblico accesso e dai punti di contatto degli Stati, sul traffico nucleare illecito per migliorare la conoscenza sul traffico nucleare illecito e le circostanze in cui si svolge. Queste informazioni faciliteranno anche la classificazione per priorità delle varie azioni intraprese per combattere il traffico illecito, |
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istituzione di quadri nazionali, grazie all’assistenza di esperti, per combattere il traffico illecito e migliorare il coordinamento nazionale del controllo della circolazione transfrontaliera di materiali radioattivi, di attrezzature e di tecnologia nucleari sensibili nei paesi selezionati, |
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potenziamento dell’attrezzatura di sorveglianza delle frontiere presso valichi di frontiera selezionati, |
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formazione per il personale delle strutture di contrasto. |
Progetto 4
Assistenza legislativa per l’attuazione degli obblighi degli Stati in conformità degli accordi di salvaguardia e dei protocolli aggiuntivi dell’AIEA
Scopo del progetto: rafforzare i quadri legislativi nazionali per l’attuazione degli accordi di salvaguardia e dei protocolli aggiuntivi conclusi tra gli Stati e l’AIEA.
Il progetto si articola su due fasi: una preparatoria e una di attuazione:
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la fase preparatoria consiste nell’individuazione degli Stati che non hanno adottato la necessaria legislazione di attuazione in conformità degli accordi di salvaguardia e dei protocolli aggiuntivi conclusi con l’AIEA. Questa individuazione sarà effettuata dall’UE. In aggiunta, include lo sviluppo di materiali generici (cioè componenti legislative), derivati dagli esempi di legislazione nazionale esistente dei vari Stati, da usare come base per adattare quegli esempi alle rispettive esigenze e condizioni nazionali dei paesi destinatari; |
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la fase di attuazione consiste nella fornitura di assistenza legislativa bilaterale ai paesi destinatari nella redazione e/o revisione della legislazione nazionale, utilizzando le componenti sviluppate nella fase preparatoria. |
Risultati del progetto:
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sviluppo e adozione (nelle lingue nazionali) della legislazione necessaria per permettere agli Stati di ottemperare ai loro obblighi in conformità degli accordi di salvaguardia e dei protocolli aggiuntivi AIEA. |
3. Durata
La missione di valutazione si svolgerà entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’accordo sul contributo comunitario tra la Commissione e l’AIEA. I quattro progetti saranno realizzati in parallelo nei 12 mesi successivi.
La durata totale stimata per l’attuazione dell’azione comune è di 15 mesi.
4. Beneficiari
I beneficiari sono i paesi in cui la valutazione e i successivi progetti saranno realizzati. Le rispettive autorità saranno aiutate a capire quali siano i punti deboli e riceveranno sostegno per trovare una soluzione e migliorare la sicurezza.
5. Ente incaricato dell’attuazione del progetto
L’AIEA è incaricata dell’attuazione del progetto. Le missioni internazionali di sicurezza nucleare saranno svolte secondo le modalità operative abituali per le missioni dell’AIEA, effettuate dall’AIEA e da esperti degli Stati membri. I quattro progetti saranno attuati direttamente dal personale dell’AIEA, da esperti scelti dagli Stati membri dell’AIEA o da contraenti. Per i contraenti, l’appalto di merci, opere o servizi da parte dell’AIEA nel contesto della presente azione comune è effettuato conformemente alle regole e alle procedure applicabili dell’AIEA, come specificato nell’accordo con l’AIEA sul contributo comunitario.
6. Partecipanti terzi
Il presente progetto è finanziato al 100 % dalla presente azione comune. Gli esperti degli Stati membri dell’AIEA possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali previste per gli esperti dell’AIEA.
7. Stima dei mezzi necessari
Il contributo dell’UE coprirà la valutazione e la realizzazione dei quattro progetti descritti al punto 2.2. I costi stimati sono i seguenti:
Valutazione della sicurezza nucleare, missioni incluse |
EUR 140 000 |
Progetto 1 |
EUR 1 100 000 |
Progetto 2 |
EUR 1 250 000 |
Progetto 3 |
EUR 1 114 000 |
Progetto 4 |
EUR 200 000. |
È inoltre inclusa una riserva d’emergenza pari al 3 % circa dei costi ammissibili (per un totale di 110 000 EUR) per spese impreviste.
8. Importo finanziario di riferimento per coprire i costi del progetto
Il costo totale del progetto è pari a 3 914 000 EUR.
(1) Struttura e contenuto degli accordi conclusi tra l’Agenzia e gli Stati previsti in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, adottato dal Consiglio dei governatori dell’AIEA nel 1972 [INFCIRC/153 (Corr.)].
(2) Modello di protocollo aggiuntivo dell’accordo/degli accordi concluso/i tra lo Stato/gli Stati e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica relativo/i all’applicazione delle salvaguardie, approvato dal Consiglio dei governatori dell’AIEA nel 1997 [INFCIRC/540 (Corr.)].