ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 170

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
1 luglio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 999/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1000/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1001/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1002/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1239/95 riguardo alla concessione di licenze obbligatorie e alle norme in materia di consultazione pubblica ed accesso ai documenti dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 ( 1 )

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1004/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante modalità dettagliate per l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti del settore dello zucchero originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, come previsto dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio

18

 

*

Regolamento (CE) n. 1005/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, i prezzi d’intervento derivati dello zucchero bianco

25

 

*

Regolamento (CE) n. 1006/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1549/2004 che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati

26

 

 

Regolamento (CE) n. 1007/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 1o marzo 2005

29

 

*

Regolamento (CE) n. 1008/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

30

 

*

Regolamento (CE) n. 1009/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

31

 

*

Regolamento (CE) n. 1010/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 628/2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia

32

 

 

Regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2005/2006

35

 

 

Regolamento (CE) n. 1012/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 1o luglio 2005

37

 

 

Regolamento (CE) n. 1013/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

39

 

 

Regolamento (CE) n. 1014/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

41

 

 

Regolamento (CE) n. 1015/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 31a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

44

 

 

Regolamento (CE) n. 1016/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 luglio 2005

45

 

 

Regolamento (CE) n. 1017/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o luglio 2005

46

 

 

Regolamento (CE) n. 1018/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

49

 

 

Regolamento (CE) n. 1019/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

51

 

 

Regolamento (CE) n. 1020/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

52

 

 

Regolamento (CE) n. 1021/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

56

 

 

Regolamento (CE) n. 1022/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

59

 

 

Regolamento (CE) n. 1023/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

61

 

 

Regolamento (CE) n. 1024/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

63

 

 

Regolamento (CE) n. 1025/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

64

 

 

Regolamento (CE) n. 1026/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 868/2005

66

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE

67

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio

69

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 29 giugno 2005, che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia [notificata con il numero C(2005) 1920]

75

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

1.7.2005   

IT

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L 170/1


REGOLAMENTO (CE) N. 999/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

55,7

999

55,7

0707 00 05

052

82,3

999

82,3

0709 90 70

052

87,5

999

87,5

0805 50 10

382

71,1

388

65,2

528

60,0

999

65,4

0808 10 80

388

90,4

400

105,2

508

77,6

512

70,6

524

62,4

528

63,5

720

39,2

804

91,7

999

75,1

0809 10 00

052

177,1

999

177,1

0809 20 95

052

281,4

068

218,2

400

325,6

999

275,1

0809 40 05

624

121,9

999

121,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1000/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

59,50

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

51,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

51,00

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

76,50

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

59,50

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

51,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

51,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

68,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

55,25

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

63,75

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

48,88

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,63

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

68,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

68,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

68,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

68,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

66,62

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

51,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

66,62

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

51,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

51,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

66,62

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

51,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

69,81

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

48,45

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

51,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1001/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

19,28 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

23,81 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


1.7.2005   

IT

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L 170/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1002/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1239/95 riguardo alla concessione di licenze obbligatorie e alle norme in materia di consultazione pubblica ed accesso ai documenti dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l'articolo 114,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 29 del regolamento (CE) n. 2100/94 è stato modificato per includere un riferimento alle licenze obbligatorie di cui all’articolo 12 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (2), e per sostituire i termini “compulsory exploitation right” con i termini “compulsory licence”.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (3), che definisce i principi generali e le limitazioni che disciplinano il diritto di accesso ai documenti previsto dall'articolo 255 del trattato, è stato reso applicabile ai documenti dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali mediante l’introduzione del nuovo articolo 33 bis nel regolamento (CE) n. 2100/94.

(3)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (4).

(4)

È stato consultato il consiglio d’amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1239/95 è modificato come segue.

1)

Il capo IV del titolo II è sostituito dal testo seguente:

«CAPO IV

CONCESSIONE DI LICENZE COMUNITARIE DA PARTE DELL'UFFICIO

Sezione 1

Licenze obbligatorie a norma dell’articolo 29 del regolamento di base

Articolo 37

Domanda di licenza obbligatoria

1.   La domanda di licenza obbligatoria, a norma dell’articolo 29, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento di base, contiene:

a)

la designazione, in quanto parti, del richiedente e del titolare della varietà interessata che ha presentato un'opposizione;

b)

la denominazione varietale e la specie della varietà o delle varietà interessate;

c)

una proposta relativa al tipo di atti contemplati dalla licenza obbligatoria;

d)

una dichiarazione relativa ai motivi d’interesse pubblico, comprendente dati circostanziati su fatti, prove ed argomentazioni attestanti i motivi d’interesse pubblico invocati;

e)

in caso di domanda di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, una proposta relativa alla categoria di persone cui va concessa la licenza obbligatoria, comprendente, eventualmente, i requisiti specifici connessi a detta categoria di persone;

f)

una proposta di remunerazione congrua con relativa base di calcolo.

2.   La domanda di licenza obbligatoria di cui all’articolo 29, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base, contiene:

a)

la designazione, in quanto parti, del richiedente detentore del diritto di brevetto e del titolare della varietà interessata che ha presentato un'opposizione;

b)

la denominazione varietale e la specie della varietà o delle varietà interessate;

c)

una copia certificata conforme dell’attestato di brevetto recante il numero e le rivendicazioni del brevetto per un’invenzione biotecnologica e l’autorità preposta al rilascio dello stesso;

d)

una proposta relativa al tipo di atti contemplati dalla licenza obbligatoria;

e)

una proposta di remunerazione congrua con relativa base di calcolo;

f)

una dichiarazione recante i motivi per cui l'invenzione biotecnologica costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto alla varietà protetta, comprendente dati circostanziati su fatti, prove ed argomentazioni a sostegno della rivendicazione;

g)

una proposta di campo d’applicazione territoriale della licenza, che non può essere più vasto di quello del brevetto di cui alla lettera c).

3.   La domanda di licenza dipendente di cui all’articolo 29, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base, contiene:

a)

la designazione, in quanto parti, del richiedente detentore del diritto di brevetto e del titolare della varietà interessata che ha presentato un’opposizione;

b)

la denominazione varietale e la specie della varietà o delle varietà interessate;

c)

una copia certificata conforme dell’attestato di brevetto recante il numero e le rivendicazioni del brevetto per un’invenzione biotecnologica e l’autorità preposta al rilascio dello stesso;

d)

un documento ufficiale comprovante che al titolare di una privativa per ritrovati vegetali è stata concessa una licenza obbligatoria per un'invenzione biotecnologica brevettata;

e)

una proposta relativa al tipo di atti contemplati dalla licenza dipendente;

f)

una proposta di remunerazione congrua con relativa base di calcolo;

g)

una proposta di campo d’applicazione territoriale della licenza dipendente, che non può essere più vasto di quello del brevetto di cui alla lettera c).

4.   La domanda di licenza obbligatoria è corredata di documenti comprovanti che il richiedente ha chiesto invano al titolare della privativa di concedergli una licenza contrattuale. Se il richiedente di una licenza obbligatoria a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base è la Commissione o uno Stato membro, l'Ufficio può derogare a questa condizione in caso di forza maggiore.

5.   Una richiesta di licenza contrattuale è considerata non accolta a titolo del paragrafo 4 se:

a)

il titolare opponente non ha fornito una risposta definitiva al richiedente entro un termine equo; o

b)

il titolare opponente ha rifiutato di concedere una licenza contrattuale al richiedente; o

c)

il titolare opponente ha offerto una licenza contrattuale al richiedente a condizioni di base manifestamente inique, comprese quelle relative ai diritti da versare al titolare, o a condizioni manifestamente inique nel loro complesso.

Articolo 38

Esame della domanda di licenza obbligatoria

1.   Il procedimento orale e l'istruzione si svolgono di norma congiuntamente in un'unica udienza.

2.   Le domande di un supplemento di procedimento orale e d’istruzione sono inammissibili, ad eccezione di quelle fondate su circostanze modificatesi durante o dopo l'udienza.

3.   Prima di prendere una decisione, l'Ufficio invita le parti interessate a transigere in ordine ad una licenza contrattuale. L'Ufficio, eventualmente, propone la transazione.

Articolo 39

Titolarità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali durante il procedimento

1.   Se nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali è stata iscritta un'azione di rivendicazione contro il titolare, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di base, l'Ufficio può sospendere il procedimento di concessione di una licenza obbligatoria. Esso non la riapre prima dell'iscrizione nello stesso registro della decisione definitiva in merito o di un altro tipo di estinzione di tale azione.

2.   In caso di trasferimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali con effetto per l'Ufficio, il nuovo titolare partecipa al procedimento come parte, su domanda del richiedente, se quest'ultimo ha chiesto al nuovo titolare una licenza, senza ottenerla, entro due mesi dalla ricezione della comunicazione dell'Ufficio circa l’avvenuta iscrizione del nuovo titolare nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali. La domanda del richiedente è corredata di prove documentali sufficienti del suo vano tentativo ed eventualmente delle azioni del nuovo titolare.

3.   Nel caso di una domanda di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, il nuovo titolare partecipa al procedimento come parte. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.

Articolo 40

Contenuto della decisione sulla domanda

La decisione scritta è firmata dal presidente dell'Ufficio. La decisione contiene quanto segue:

a)

una dichiarazione attestante che la decisione è rilasciata dall'Ufficio;

b)

la data in cui è stata adottata la decisione;

c)

i nomi dei membri del comitato che hanno preso parte al procedimento;

d)

i nomi delle parti e dei loro rappresentanti legali;

e)

il riferimento al parere del consiglio d'amministrazione;

f)

l'indicazione delle questioni oggetto della decisione;

g)

una sintesi dei fatti;

h)

i motivi su cui si fonda la decisione;

i)

il dispositivo dell’Ufficio che precisa, se necessario, gli atti contemplati dalla licenza obbligatoria, le condizioni specifiche ad essa relative e la categoria delle persone interessate, con, eventualmente, i requisiti specifici di tale categoria.

Articolo 41

Concessione di una licenza obbligatoria

La decisione di concessione di licenza obbligatoria, a norma dell’articolo 29, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento di base, contiene una dichiarazione attestante i motivi d’interesse pubblico pertinenti.

1.

I seguenti motivi possono, in particolare, essere considerati d’interesse pubblico:

a)

protezione della vita o della salute di uomini, animali o vegetali;

b)

necessità di rifornire il mercato di materiali dotati di caratteristiche specifiche;

c)

necessità di continuare ad incoraggiare la selezione costante di varietà migliorate.

2.

La decisione di concedere una licenza obbligatoria a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base contiene una dichiarazione indicante i motivi per cui l'invenzione biotecnologica costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico. I seguenti motivi, in particolare, possono essere addotti per giustificare che l'invenzione biotecnologica costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto alla varietà protetta:

a)

miglioramento delle tecniche colturali;

b)

miglioramento dell'ambiente;

c)

miglioramento delle tecniche che favoriscono l'uso della biodiversità genetica;

d)

miglioramento della qualità;

e)

miglioramento del rendimento;

f)

miglioramento della resistenza;

g)

miglioramento dell’adattamento a condizioni climatiche e/o ambientali specifiche.

3.

La licenza obbligatoria non è esclusiva.

4.

La licenza obbligatoria non può essere trasferita, se non in caso di cessione della parte di un'impresa che utilizza la licenza obbligatoria stessa, o in caso di cessione del diritto per una varietà essenzialmente derivata, di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento di base.

Articolo 42

Condizioni relative alla persona cui viene concessa una licenza obbligatoria

1.   Fatte salve le altre condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento di base, la persona cui viene concessa la licenza obbligatoria dispone di adeguata capacità finanziaria e tecnica per utilizzare la licenza obbligatoria stessa.

2.   Il rispetto delle condizioni stabilite per la concessione di una licenza obbligatoria e indicate nella decisione relativa a tale licenza è considerato una delle circostanze di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   L'Ufficio fa sì che la persona cui viene concessa una licenza obbligatoria non possa intentare un'azione per la violazione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, a meno che il titolare non abbia rifiutato od omesso di esercitarla entro due mesi dalla data in cui gli è stata presentata una richiesta in tal senso.

Articolo 43

Categoria di persone in possesso dei requisiti specifici a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base

1.   Chiunque intenda utilizzare una licenza obbligatoria e che appartenga alla categoria di persone in possesso dei requisiti specifici di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base dichiara la propria intenzione all'Ufficio e al titolare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella dichiarazione vanno indicati:

a)

nome e indirizzo della persona, come previsto per le parti, a norma dell'articolo 2 del presente regolamento;

b)

dati comprovanti il possesso dei requisiti specifici;

c)

atti da compiere;

d)

garanzia che la persona dispone delle capacità finanziarie adeguate ad utilizzare la licenza obbligatoria, nonché informazioni circa le sue capacità tecniche allo stesso fine.

2.   Su richiesta, l'Ufficio iscrive nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali la persona in possesso dei requisiti relativi alla dichiarazione di cui al paragrafo 1. Detta persona non ha il diritto di utilizzare la licenza obbligatoria prima dell'iscrizione nel registro. L'iscrizione viene comunicata all'interessato e al titolare.

3.   L’articolo 42, paragrafo 3, del presente regolamento si applica mutatis mutandis ad una persona iscritta nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Una sentenza o un qualsiasi tipo di estinzione di un'azione intentata in caso d’infrazione si applica alle altre persone registrate o da registrare.

4.   L'iscrizione nel registro di cui al paragrafo 2 può essere cancellata unicamente nel caso in cui i requisiti specifici indicati nella decisione di concessione di una licenza obbligatoria o le capacità tecniche e finanziarie stabilite a norma del paragrafo 2 subiscano un mutamento oltre un anno dopo la concessione della licenza obbligatoria o entro gli eventuali termini fissati nella concessione stessa. La cancellazione della registrazione viene comunicata alla persona registrata e al titolare.

Sezione 2

Licenze a norma dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base

Articolo 44

Licenze a norma dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base

1.   Il precedente titolare può chiedere la concessione di una licenza non esclusiva al nuovo titolare, come previsto all'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base, entro due mesi, ed il licenziatario può presentare tale domanda entro quattro mesi dalla ricezione della comunicazione dell'Ufficio circa l'avvenuta iscrizione del nome del nuovo titolare nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali.

2.   La domanda di licenza a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base è corredata di documenti comprovanti che la domanda di cui al paragrafo 1 non è stata accettata. Si applica, mutatis mutandis, quanto disposto dall'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 5, dall'articolo 38, dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 40, salvo la lettera f), dall'articolo 41, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 42 del presente regolamento.»

2)

L'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Articolo 82

Consultazione pubblica dei registri

1.   I registri sono accessibili al pubblico presso la sede dell'Ufficio.

L’accesso ai registri e ai documenti ivi contenuti è concesso agli stessi termini e alle stesse condizioni applicabili all'accesso ai documenti dell’Ufficio a titolo dell’articolo 84.

2.   La consultazione in loco dei registri è gratuita.

La produzione e l’invio di estratti dei registri, in qualsiasi forma che, non limitandosi alla semplice riproduzione di un documento o di parti dello stesso, richieda il trattamento o la manipolazione di dati, sono soggetti al pagamento di una tassa.

3.   Il presidente dell'Ufficio può rendere accessibili al pubblico i registri presso la sede degli organismi nazionali riconosciuti o delle sezioni distaccate, a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base.»

3)

L'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Articolo 84

Accesso ai documenti dell’Ufficio

1.   Il consiglio d’amministrazione adotta le modalità d’accesso ai documenti dell’Ufficio, compresi i registri.

2.   Il consiglio d’amministrazione adotta le categorie di documenti dell’Ufficio da rendere direttamente accessibili al pubblico mediante la pubblicazione, compresa la pubblicazione tramite mezzi elettronici.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).

(2)  GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

(3)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(4)  GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 37. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 14).


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1003/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Lo scopo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica.

(2)

Detto regolamento prevede la fissazione di un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi della salmonella rilevanti per la sanità pubblica nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus a livello della produzione primaria.

(3)

In base al regolamento (CE) n. 2160/2003, l’obiettivo comunitario comprende la fissazione di un'espressione numerica che rappresenti la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o la percentuale minima di riduzione nel numero di unità epidemiologiche che rimangono positive, il termine massimo entro cui l'obiettivo deve essere raggiunto e la definizione dei programmi di prova necessari per verificare il raggiungimento dell'obiettivo. Inoltre, esso deve comprendere, se del caso, una definizione dei sierotipi rilevanti per la sanità pubblica.

(4)

Detto regolamento prevede inoltre che per un periodo transitorio di tre anni l'obiettivo comunitario per il pollame da riproduzione della specie Gallus gallus riguardi i cinque sierotipi di salmonella più frequenti nella salmonellosi umana, che vanno identificati in base ai dati raccolti tramite i sistemi di sorveglianza.

(5)

In base ai dati derivati dai sistemi comunitari di sorveglianza, i cinque sierotipi di salmonella più frequenti nella salmonellosi umana sono Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium e Salmonella Virchow. L’obiettivo comunitario fissato dal presente regolamento dovrebbe quindi contemplare tali sierotipi.

(6)

Al fine di fissare l'obiettivo comunitario, occorre disporre di dati comparabili relativi alla prevalenza dei sierotipi di salmonella in questione nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus negli Stati membri. Le condizioni minime relative al controllo della salmonella ai sensi della direttiva 92/117/CEE del Consiglio (2) sono state usate come base per la raccolta dei dati pertinenti relativi alla prevalenza negli Stati membri. Tali informazioni sono state raccolte durante un sufficiente arco di tempo in tutti gli Stati membri nel corso del 2004.

(7)

Al fine di verificare se l'obiettivo è raggiunto e alla luce della prevalenza relativamente ridotta dei sierotipi di salmonella in questione nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus all’interno della Comunità, è necessario organizzare campionature ripetute di un numero rappresentativo di gruppi di riproduzione rappresentativi e di dimensioni sufficienti, ovvero composti da almeno 250 volatili, come prescritto dalla direttiva 92/117/CEE.

(8)

Il programma di prove necessario per verificare il raggiungimento dell'obiettivo comunitario è significativamente diverso e probabilmente molto più sensibile di quello utilizzato per raccogliere dati analoghi negli Stati membri conformemente alla direttiva 92/117/CEE. È quindi necessario prevedere un riesame dell'obiettivo comunitario al più tardi un anno dopo l'inizio dell'applicazione dei corrispondenti programmi di controllo nazionali.

(9)

A causa del periodo necessario alla raccolta delle informazioni, non erano disponibili dati comparabili in tempo utile per la fissazione dell'obiettivo comunitario entro i termini stabiliti dall'allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda i gruppi di riproduzione di Gallus gallus. È quindi necessario prolungare di sei mesi il termine previsto per la fissazione di tale obiettivo e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2160/2003.

(10)

Le misure previste all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2160/2003 per la fissazione di un obiettivo comunitario relativo ai gruppi di riproduzione di Gallus gallus durante il periodo transitorio sono basate sulla metodologia già stabilita per il controllo delle salmonelle dalla direttiva 92/117/CEE, mentre i rimanenti aspetti delle misure sono correlati alla gestione dei rischi. Le misure previste nel presente regolamento sono state preparate nell'ambito di un gruppo di lavoro cui ha partecipato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA). Fermo restando l’obbligo, previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2160/2003, di consultare l’AESA per qualsiasi questione che potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica, una consultazione formale dell’AESA non è necessaria in questa fase.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo comunitario

1.   L’obiettivo comunitario per la riduzione di Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium e Salmonella Virchow nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus è la riduzione all’1 % della percentuale massima di gruppi di riproduzione adulti comprendenti almeno 250 volatili che rimangono positivi entro il 31 dicembre 2009.

Tuttavia, negli Stati membri che possiedono meno di 100 gruppi di riproduzione, potrà restare positivo al massimo un solo gruppo da riproduzione composto da animali adulti.

2.   Il programma di prove mirante a verificare il raggiungimento dell’obiettivo comunitario è descritto nell’allegato.

Articolo 2

Riesame

La Commissione riesamina l’obiettivo comunitario di cui all’articolo 1 alla luce dei risultati del primo anno di applicazione dei programmi di controllo nazionali approvati ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 2160/2003

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003, il testo alla colonna 4 della prima riga è sostituito dal testo seguente:

«18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento».

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(2)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva abrogata dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).


ALLEGATO

Programma di prove mirante a verificare il raggiungimento dell’obiettivo comunitario mirante alla riduzione di Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium e Salmonella Virchow nei gruppi di riproduzione adulti di Gallus gallus

1.   Estensione del campionamento

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di riproduzione adulti di Gallus gallus comprendenti almeno 250 volatili («gruppi di riproduzione»).

2.   Sorveglianza dei gruppi di riproduzione

2.1.   Siti, frequenza e tipologia dei campionamenti

Ai fini del presente regolamento, i campioni sono prelevati presso i gruppi di riproduzione su iniziativa degli allevatori e nel quadro dei controlli ufficiali.

2.1.1.   Campionamenti su iniziativa degli allevatori

I campioni vengono prelevati ogni due settimane presso il luogo designato dall'autorità competente scegliendo fra le due seguenti opzioni:

a)

presso l’incubatoio; o

b)

presso l’azienda.

L’autorità competente applica una delle due suddette opzioni all'insieme del programma di prove e stabilisce una procedura volta a garantire che l'individuazione dei sierotipi di salmonelle di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (di seguito «salmonelle pertinenti») nel quadro dei prelievi di campioni effettuati su iniziativa dell'allevatore venga notificata senza indugio all'autorità competente dall'allevatore, dal campionatore o dal laboratorio incaricato delle analisi.

2.1.2.   Campionamenti nel quadro dei controlli ufficiali

Fermo restando quanto disposto dall’allegato II, parte C.2, del regolamento (CE) n. 2160/2003, i campionamenti ufficiali prevedono:

2.1.2.1.   Qualora i campionamenti su iniziativa dell’allevatore si svolgano presso l’incubatoio:

a)

un campionamento di routine effettuato ogni sedici settimane presso l’incubatoio, che in tale occasione sostituisce il corrispondente campionamento realizzato su iniziativa dell'allevatore;

b)

un campionamento di routine effettuato presso l’azienda due volte nel corso del ciclo di produzione, ovvero la prima volta entro quattro settimane dal passaggio alla fase di produzione di uova o dal trasferimento all’unità di produzione di uova e la seconda volta verso la fine della fase di produzione di uova, non prima di otto settimane prima della fine del ciclo di produzione;

c)

un campionamento di conferma viene effettuato presso l’azienda in seguito al rilevamento delle salmonelle pertinenti nel quadro del campionamento presso l’incubatoio.

2.1.2.2.   Qualora i campionamenti su iniziativa dell’allevatore si svolgano presso l’azienda, i campionamenti di routine vengono effettuati in tre occasioni nel corso del ciclo di produzione:

a)

entro quattro settimane dal passaggio alla fase di produzione di uova o dal trasferimento all’unità di produzione di uova;

b)

verso la fine della fase di produzione di uova, non prima di otto settimane prima della fine del ciclo di produzione;

c)

durante la fase di produzione, in qualsiasi momento sufficientemente distante dai prelievi di cui ai punti a) e b).

2.2.   Protocolli di campionamento

2.2.1.   Campionamenti presso l’incubatoio

Per ciascun gruppo di riproduzione, il campionamento consisterà di almeno un campione multiplo dei rivestimenti interni dei canestri da incubatoio — visibilmente imbrattati — prelevato a caso da cinque diversi canestri da incubatoio o siti all’interno dell’incubatoio, fino a raggiungere una superficie totale di almeno 1 m2. Qualora le uova da cova di un gruppo di riproduzione occupino più di un’incubatrice, bisogna prelevare un campione composito da ciascuna incubatrice.

Qualora non vengano usati rivestimenti per i canestri da incubatoio, bisogna prelevare 10 g di gusci di uova rotti da 25 distinti canestri da incubatoio, frantumarli, mescolarli e prelevare 25 g di questo sottocampione.

Tale procedura va seguita sia per i campionamenti su iniziativa dell’allevatore che per quelli ufficiali.

2.2.2.   Campionamenti presso l’incubatoio

2.2.2.1.   Campionamenti di routine su iniziativa dell’allevatore

I campionamenti consistono primariamente di campioni fecali e mirano a individuare l’1 % di prevalenza nelle greggi, con un limite di affidabilità del 95 %. A tal fine, i campioni comprendono uno dei seguenti elementi:

a)

Pollina mista composta da campioni distinti di pollina fresca, ciascuno dei quali di peso non inferiore a 1 g e prelevato a caso da una serie di siti all’interno dell’edificio in cui vengono tenuti i volatili, o, qualora i volatili abbiano libero accesso a più di un edificio in un particolare incubatoio, da ciascun gruppo di edifici dell’incubatoio in cui sono tenuti i volatili. Ai fini dell'analisi, la pollina deve essere prelevata in un minimo di due campioni compositi.

Il numero dei siti dai quali devono essere effettuati prelievi distinti di pollina per costituire un campione composito deve essere il seguente:

Numero di volatili tenuti in un edificio

Numero di campioni di pollina da prelevare nell’edificio o gruppo di edifici all’interno dell’incubatoio

250-349

200

350-449

220

450-799

250

800-999

260

1 000 o più

300

b)

5 paia di tamponi da stivali:

I tamponi per stivale utilizzati dovrebbero essere sufficientemente assorbenti per assorbire l'umidità. Si possono utilizzare anche calze del tipo “Tubegauze”.

La superficie del tampone dello stivale deve essere umidificata utilizzando un diluente appropriato (0,8 % cloruro di sodio + 0,1 % di peptone in acqua deionizzata sterile, o, in alternativa, acqua sterile).

Muoversi in maniera tale da raccogliere un campione rappresentativo di tutte le parti del settore, compresi i settori imbrattati e ricoperti di assi, a condizione che le assi consentano di camminarvi in sicurezza. Assicurarsi che tutti i distinti recinti di un’azienda siano inclusi nella raccolta di campioni. Alla fine della raccolta di campioni nel settore prescelto, prelevare con attenzione i tamponi da stivale per non spostare il materiale aderente.

Ai fini dell'analisi, i tamponi per stivale possono essere usati per prelevare un minimo di due campioni compositi.

c)

Nei gruppi di riproduzione da batteria i campioni possono essere composti da pollina mescolata naturalmente e proveniente dal nastro di raccolta delle uova a caduta, dal raschietto o dalla fossa, a seconda del tipo di stabilimento. Bisogna raccogliere due campioni di almeno 150 g da analizzare singolarmente:

i)

nastri a caduta sotto ogni fila di gabbie, regolarmente messi in funzione e scaricati con un sistema a succhiello o a trasporto;

ii)

sistema a caduta in fosse, con deflettori posti sotto le gabbie, raschiati per provocare la caduta in una profonda fossa sotto la batteria;

iii)

sistema a caduta in fosse in batteria a piattaforme, con sbilanciamento delle gabbie e caduta della pollina direttamente nel pozzo.

Normalmente una batteria contiene diverse pile di gabbie; assicurarsi che nel campione misto globale sia rappresentata pollina mista da ogni pila. Due campioni misti devono essere prelevati da ogni gruppo nel modo seguente.

Nei sistemi con nastri o raschietti, essi dovrebbero essere messi in funzione il giorno della raccolta dei campioni prima e dopo la raccolta.

Nei sistemi con deflettori sotto le gabbie e raschietti, raccogliere pollina mista che si trovava sul raschietto dopo la messa in funzione.

Nei sistemi di gabbie a piattaforma senza sistema a nastro o a raschietto, è necessario raccogliere la pollina mista dalla fossa profonda.

Sistemi di nastro a caduta: raccogliere pollina mista dalle estremità dello scarico dei nastri.

2.2.2.2.   Campionamenti ufficiali

a)

I campionamenti di routine vengono realizzati secondo le modalità descritte al punto 2.2.2.1.

b)

I campionamenti di conferma dopo la rilevazione di salmonelle pertinenti nell’incubatoio sono realizzati secondo le modalità seguenti.

Oltre ai campionamenti di cui al punto 2.2.2.1, i campionamenti possono prevedere anche un prelievo di volatili scelti a caso da ciascuna batteria dell’allevamento, di norma fino a cinque volatili per batteria, a meno che le autorità non giudichino necessario prelevarne un numero più elevato. L’esame consiste in una prova per la ricerca di antimicrobici o in effetti inibitori della crescita batterica nei campioni. Una prova è considerata non superata se in uno qualsiasi dei volatili vi è un riscontro positivo.

Qualora non venga accertata la presenza di salmonelle pertinenti, ma vengano per contro riscontrati antimicrobici o effetti inibitori della crescita batterica, si ripete la raccolta di campioni nel gruppo al fine di individuare le salmonelle pertinenti o effetti inibitori della crescita batterica fino a che non sia più riscontrato alcun effetto di questo tipo o fino alla distruzione del gruppo di riproduzione. In quest'ultimo caso, il gruppo di riproduzione è considerato un gruppo di riproduzione infettato ai fini dell'obiettivo comunitario.

c)

Casi sospetti

Nei casi eccezionali in cui le autorità competenti abbiano motivo di sospettare falsi risultati negativi in occasione del primo campionamento realizzato presso l’incubatoio, si può procedere ad un secondo campionamento di conferma, tramite la raccolta di pollina o di volatili (per l'individuazione di salmonelle negli organi).

Nei casi eccezionali in cui le autorità competenti abbiano motivo di sospettare falsi campionamenti positivi effettuati presso l’incubatoio su iniziativa dell’allevatore, si può procedere ad un campionamento di seguito.

3.   Esame dei campioni

3.1.   Preparazione dei campioni

3.1.1.   Rivestimenti per i canestri da incubatoio

a)

depositare in 1 litro di soluzione acquosa con tampone di peptone preriscaldata a temperatura ambiente e mescolare delicatamente;

b)

continuare la cultura del campione utilizzando il metodo d'indagine di cui al punto 3.2.

3.1.2.   Tamponi da stivale

a)

vuotare accuratamente il paio di tamponi da stivale (detti anche «calze») per evitare di spostare il materiale fecale aderente e porre in una soluzione acquosa con tampone di peptone di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente;

b)

qualora cinque paia di tamponi da stivale siano riuniti in due campioni, porre cinque singoli campioni in almeno 225 ml di soluzione acquosa con tampone di peptone ed accertarsi che tutti i campioni siano interamente immersi nella soluzione;

c)

agitare per saturare interamente il campione, quindi continuare la cultura tramite il metodo d'indagine di cui al punto 3.2.

3.1.3.   Altri campioni di materiale fecale

a)

in laboratorio porre ciascun campione (o campioni riuniti, se del caso) in una soluzione acquosa con tampone di peptone di peso uguale e mescolare delicatamente;

b)

lasciare ammorbidire il campione per 10-15 minuti, quindi mescolare delicatamente;

c)

immediatamente dopo avere mescolato, togliere 50 g del miscuglio ed aggiungere 200 ml soluzione acquosa con tampone di peptone preriscaldata a temperatura ambiente;

d)

continuare la cultura del campione con il metodo d'indagine di cui al punto 3.2.

3.2.   Metodo d'indagine

Utilizzare il metodo raccomandato dal laboratorio comunitario di riferimento per le salmonelle di Bilthoven, Paesi Bassi: il metodo è una modifica di ISO 6579 (2002), in cui è utilizzato un terreno semisolido (MSRV) come terreno di arricchimento selettivo unico. Il terreno semisolido dovrebbe essere incubato a 41,5 +/– 1 °C per 2 × (24 +/– 3) ore.

Per quanto concerne i tamponi da stivale e gli altri campioni di materiale fecale di cui al paragrafo 3.1, è possibile riunire brodo di arricchimento incubato in soluzione acquosa con tampone di peptone ai fini di future culture. A tale scopo, incubare entrambi i campioni in soluzione acquosa con tampone di peptone, come di norma. Estrarre 1 ml di brodo di arricchimento incubato da ciascun campione e mescolare accuratamente, quindi estrarre 0,1 ml di tale miscela ed inoculare le piastre MSRV come di consueto.

3.3.   Classificazione in base al sierotipo

Almeno un isolato di ogni campione positivo deve essere sottoposto a tipizzazione seguendo il sistema Kaufmann-White.

4.   Risultati e relazioni

Un gruppo di riproduzione è considerato positivo, ai fini della verifica del raggiungimento dell’obiettivo comunitario, se la presenza di salmonella pertinente (con eccezione dei ceppi di vaccino) è individuata in almeno uno dei campioni (o qualora vi sia una seconda conferma ufficiale nello Stato membro, nei relativi campioni fecali o campioni organici di volatili) prelevati presso l’incubamento. Ciò non vale per i casi eccezionali relativi a gruppi di riproduzione sospetti nei quali il rilevamento di salmonella presso l’incubamento su iniziativa dell’allevatore non sia stato confermato dai campionamenti ufficiali.

I risultati cumulativi dei campionamenti e delle prove sui gruppi di riproduzione presso gli incubamenti verranno conteggiati in maniera tale che ciascun gruppo di riproduzione sia contato una sola volta, indipendentemente dal numero di campionamenti e operazioni di prova. I gruppi di riproduzione positivi vanno conteggiati una sola volta, indipendentemente dal numero di campionamenti e operazioni di prova.

Nella relazione deve figurare:

a)

una dettagliata descrizione delle opzioni applicate per il programma di campionamenti ed il tipo di campioni prelevati, se del caso;

b)

il numero di gruppi di riproduzione esistenti e di gruppi sottoposti a prove;

c)

i risultati della prova;

d)

la spiegazione dei risultati, segnatamente di quelli relativi ai casi eccezionali.


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1004/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

recante modalità dettagliate per l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti del settore dello zucchero originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, come previsto dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio le importazioni di prodotti dello zucchero di cui alle voci n. 1701 e n. 1702 della nomenclatura combinata originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia-Montenegro, compreso il Kosovo (2), sono soggette a contingenti tariffari annuali a dazio zero. Occorre aprire tali contingenti a titolo pluriennale per periodi di 12 mesi decorrenti dal 1o luglio e definire le modalità di applicazione relative.

(2)

In vista dell’introduzione di un contingente tariffario a dazio zero al fine di garantire lo sviluppo economicamente sostenibile del settore dello zucchero nei paesi di cui trattasi e tenuto conto del quantitativo relativamente ingente approvato per la Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, è opportuno che il contingente tariffario per questo paese sia gestito in conformità ad un regime di titoli di esportazione rilasciati dalle autorità del paese. Occorre definire il modello di questi titoli e stabilirne le modalità d’impiego.

(3)

Ai fini di un’efficace gestione delle importazioni preferenziali nell’ambito del presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni che consentano agli Stati membri di registrare i dati pertinenti e di comunicarli alla Commissione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce modalità dettagliate di applicazione per le importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alle voci n. 1701 e n. 1702 della nomenclatura combinata originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia-Montenegro, compreso il Kosovo, soggetti ai contingenti tariffari annuali a dazio zero di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2000.

2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette alla presentazione di una licenza di importazione recante per ciascun contingente il numero d’ordine di seguito indicato:

09.4324 per il contingente di 1 000 tonnellate (peso netto) di prodotti del settore dello zucchero originari dell’Albania,

09.4325 per il contingente di 12 000 tonnellate (peso netto) di prodotti del settore dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina,

09.4326 per il contingente di 180 000 tonnellate (peso netto) di prodotti del settore dello zucchero originari della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo.

Articolo 2

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, i titoli di importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono rilasciati in conformità ai regolamenti (CE) n. 1291/2000 (3) e (CE) n. 1464/95 (4) della Commissione.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«anno di importazione» il periodo che va dal 1o luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo;

b)

«giorno lavorativo» un giorno lavorativo per gli uffici della Commissione a Bruxelles.

Articolo 4

1.   Le domande di titolo d’importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.

2.   La domanda di titolo d’importazione è corredata dei seguenti documenti:

a)

prova che il richiedente ha costituito una cauzione di importo pari a 2 EUR/100 kg;

b)

nel caso delle importazioni dalla Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, l’originale più una copia del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, conforme al modello riportato nell’allegato I, per un quantitativo pari al quantitativo oggetto della domanda di titolo di importazione. L’originale del titolo di esportazione è conservato dall’autorità competente dello Stato membro.

Articolo 5

La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, «Albania», «Bosnia-Erzegovina» o «Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo», con la menzione «sì» contrassegnata da una crocetta. I titoli d’importazione sono validi soltanto per prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina o della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo;

b)

nella casella 20, per l’Albania, una delle diciture riportate nella parte A dell’allegato II;

c)

nella casella 20, per la Bosnia-Erzegovina, una delle diciture riportate nella parte B dell’allegato II;

d)

nella casella 20, per la Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, una delle diciture riportate nella parte C dell’allegato II.

Articolo 6

1.   Le domande di titolo d’importazione possono essere presentate dal lunedì al venerdì di ogni settimana. Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti del settore dello zucchero, ripartiti per codici NC a otto cifre, per i quali sono state presentate domande di titoli d’importazione durante la settimana precedente.

Le comunicazioni di cui al primo comma sono effettuate con mezzi elettronici utilizzando appositi moduli trasmessi agli Stati membri dalla Commissione.

2.   La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono state presentate domande di titoli d’importazione.

3.   Se le domande di titolo presentate per uno dei contingenti tariffari di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2000 superano il livello di tale contingente, la Commissione sospende la presentazione di nuove domande per il suddetto contingente per il periodo di importazione in corso, fissa un coefficiente uniforme di riduzione da applicare e informa gli Stati membri che è stato raggiunto il limite di cui trattasi.

4.   Se in seguito all’applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 3 il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo è inferiore al quantitativo oggetto della domanda, la domanda di titolo può essere ritirata entro tre giorni lavorativi dall’adozione delle misure suddette. In caso di ritiro la cauzione viene svincolata immediatamente.

5.   Le licenze sono rilasciate il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le misure adottate dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3.

6.   Se, in seguito all’applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 3, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo d’importazione è inferiore al quantitativo oggetto della domanda, l’importo della cauzione è ridotto in proporzione.

Articolo 7

I titoli d’importazione sono validi dal giorno effettivo di rilascio fino al 30 giugno del periodo di importazione di cui trattasi.

Articolo 8

1.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene apposta la cifra «0».

2.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 1).

(2)  Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell’8.10.2004, pag. 17).

(4)  GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).


ALLEGATO I

Image


ALLEGATO II

A.

Diciture di cui all’articolo 5, lettera b):

:

in spagnolo

:

Exención de derechos de importación [Reglamento (CE) no 2007/2000, artículo 4, apartado 4], número de orden 09.4324

:

in ceco

:

Osvobozeno od dovozního cla (nařízení (ES) č. 2007/2000, čl. 4 odst. 4), sériové číslo 09.4324

:

in danese

:

Fritages for importtold (artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2007/2000), løbenummer 09.4324

:

in tedesco

:

Frei von Einfuhrabgaben (Verordnung (EG) Nr. 2007/2000, Artikel 4 Absatz 4), laufende Nummer 09.4324

:

in estone

:

Impordimaksust vabastatud (määruse (EÜ) nr 2007/2000 artikli 4 lõige 4), järjekorranumber 09.4324

:

in greco

:

Δασμολογική απαλλαγή [κανονισμός (EK) αριθ. 2007/2000, άρθρο 4 παράγραφος 4], αύξων αριθμός 09.4324

:

in inglese

:

Free from import duty (Regulation (EC) No 2007/2000, Article 4(4)), order number 09.4324

:

in francese

:

Exemption du droit d'importation [article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000], numéro d'ordre 09.4324

:

in italiano

:

Esenzione dal dazio all’importazione [Regolamento (CE) n. 2007/2000, articolo 4(4)], numero d’ordine 09.4324

:

in lettone

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Regula (EK) Nr. 2007/2000, 4. panta 4. punkts), kārtas numurs 09.4324

:

in lituano

:

Atleista nuo importo muito (Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000, 4(4) straipsnis), kvotos numeris 09.4324

:

in ungherese

:

Mentes a behozatali vám alól (a 2007/2000/EK rendelet, 4. cikk (4) bekezdés), rendelésszám 09.4324

:

in olandese

:

Vrij van invoerrechten (Verordening (EG) nr. 2007/2000, artikel 4, lid 4), volgnummer 09.4324

:

in polacco

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4324

:

in portoghese

:

Isenção de direitos de importação [Regulamento (CE) n.o 2007/2000, n.o 4 do artigo 4.o], número de ordem 09.4324

:

in slovacco

:

Oslobodený od dovozného cla (nariadenie (ES) č. 2007/2000, článok 4 ods. 4), poradové číslo 09.4324

:

in sloveno

:

Brez uvozne carine (Uredba (ES) št. 2007/2000, člen 4(4)), številka kvote 09.4324

:

in finlandese

:

Vapaa tuontitulleista (Asetuksen (EY) N:o 2007/2000 4 artiklan 4 kohta), järjestysnumero 09.4324

:

in svedese

:

Importtullfri (förordning (EG) nr 2007/2000, artikel 4.4), löpnummer 09.4324

B.

Diciture di cui all’articolo 5, lettera c):

:

in spagnolo

:

Exención de derechos de importación [Reglamento (CE) no 2007/2000, artículo 4, apartado 4], número de orden 09.4325

:

in ceco

:

Osvobozeno od dovozního cla (nařízení (ES) č. 2007/2000, čl. 4 odst. 4), sériové číslo 09.4325

:

in danese

:

Fritages for importtold (artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2007/2000), løbenummer 09.4325

:

in tedesco

:

Frei von Einfuhrabgaben (Verordnung (EG) Nr. 2007/2000, Artikel 4 Absatz 4), laufende Nummer 09.4325

:

in estone

:

Impordimaksust vabastatud (määruse (EÜ) nr 2007/2000 artikli 4 lõige 4), järjekorranumber 09.4325

:

in greco

:

Δασμολογική απαλλαγή [κανονισμός (EK) αριθ. 2007/2000, άρθρο 4 παράγραφος 4], αύξων αριθμός 09.4325

:

in inglese

:

Free from import duty (Regulation (EC) No 2007/2000, Article 4(4)), order number 09.4325

:

in francese

:

Exemption du droit d'importation [article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000], numéro d'ordre 09.4325

:

in italiano

:

Esenzione dal dazio all’importazione [Regolamento (CE) n. 2007/2000, articolo 4(4)], numero d’ordine 09.4325

:

in lettone

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Regula (EK) Nr. 2007/2000, 4. panta 4. punkts), kārtas numurs 09.4325

:

in lituano

:

Atleista nuo importo muito (Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000, 4(4) straipsnis), kvotos numeris 09.4325

:

in ungherese

:

Mentes a behozatali vám alól (a 2007/2000/EK rendelet, 4. cikk (4) bekezdés), rendelésszám 09.4325

:

in olandese

:

Vrij van invoerrechten (Verordening (EG) nr. 2007/2000, artikel 4, lid 4), volgnummer 09.4325

:

in polacco

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4325

:

in portoghese

:

Isenção de direitos de importação [Regulamento (CE) n.o 2007/2000, n.o 4 do artigo 4.o], número de ordem 09.4325

:

in slovacco

:

Oslobodený od dovozného cla (nariadenie (ES) č. 2007/2000, článok 4 ods. 4), poradové číslo 09.4325

:

in sloveno

:

Brez uvozne carine (Uredba (ES) št. 2007/2000, člen 4(4)), številka kvote 09.4325

:

in finlandese

:

Vapaa tuontitulleista (Asetuksen (EY) N:o 2007/2000 4 artiklan 4 kohta), järjestysnumero 09.4325

:

in svedese

:

Importtullfri (förordning (EG) nr 2007/2000, artikel 4.4), löpnummer 09.4325

C.

Diciture di cui all’articolo 5, lettera d):

:

in spagnolo

:

Exención de derechos de importación [Reglamento (CE) no 2007/2000, artículo 4, apartado 4], número de orden 09.4326

:

in ceco

:

Osvobozeno od dovozního cla (nařízení (ES) č. 2007/2000, čl. 4 odst. 4), sériové číslo 09.4326

:

in danese

:

Fritages for importtold (artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2007/2000), løbenummer 09.4326

:

in tedesco

:

Frei von Einfuhrabgaben (Verordnung (EG) Nr. 2007/2000, Artikel 4 Absatz 4), laufende Nummer 09.4326

:

in estone

:

Impordimaksust vabastatud (määruse (EÜ) nr 2007/2000 artikli 4 lõige 4), järjekorranumber 09.4326

:

in greco

:

Δασμολογική απαλλαγή [κανονισμός (EK) αριθ. 2007/2000, άρθρο 4 παράγραφος 4], αύξων αριθμός 09.4326

:

in inglese

:

Free from import duty (Regulation (EC) No 2007/2000, Article 4(4)), order number 09.4326

:

in francese

:

Exemption du droit d'importation [article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000], numéro d'ordre 09.4326

:

in italiano

:

Esenzione dal dazio all’importazione [Regolamento (CE) n. 2007/2000, articolo 4(4)], numero d’ordine 09.4326

:

in lettone

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Regula (EK) Nr. 2007/2000, 4. panta 4. punkts), kārtas numurs 09.4326

:

in lituano

:

Atleista nuo importo muito (Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000, 4(4) straipsnis), kvotos numeris 09.4326

:

in ungherese

:

Mentes a behozatali vám alól (a 2007/2000/EK rendelet, 4. cikk (4) bekezdés), rendelésszám 09.4326

:

in olandese

:

Vrij van invoerrechten (Verordening (EG) nr. 2007/2000, artikel 4, lid 4), volgnummer 09.4326

:

in polacco

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4326

:

in portoghese

:

Isenção de direitos de importação [Regulamento (CE) n.o 2007/2000, n.o 4 do artigo 4.o], número de ordem 09.4326

:

in slovacco

:

Oslobodený od dovozného cla (nariadenie (ES) č. 2007/2000, článok 4 ods. 4), poradové číslo 09.4326

:

in sloveno

:

Brez uvozne carine (Uredba (ES) št. 2007/2000, člen 4(4)), številka kvote 09.4326

:

in finlandese

:

Vapaa tuontitulleista (Asetuksen (EY) N:o 2007/2000 4 artiklan 4 kohta), järjestysnumero 09.4326

:

in svedese

:

Importtullfri (förordning (EG) nr 2007/2000, artikel 4.4), löpnummer 09.4326


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, i prezzi d’intervento derivati dello zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001 ha fissato, per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006, il prezzo d’intervento dello zucchero bianco a 631,90 EUR per tonnellata per le zone non deficitarie.

(2)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento prevede che ogni anno per lo zucchero bianco venga fissato un prezzo d’intervento derivato per ciascuna zona deficitaria. Per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato e tenuto conto dell’esperienza acquisita nonché delle spese di trasporto dello zucchero dalle zone eccedentarie alle zone deficitarie.

(3)

Per constatare la situazione deficitaria di una regione occorre effettuare proiezioni sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri e concernenti sia la campagna in corso, riguardo all’evoluzione dei consumi, sia le prospettive delle campagne future, riguardo all’andamento della produzione disponibile. Una regione va pertanto considerata deficitaria soltanto se le proiezioni dimostrano con certezza l’esistenza di un deficit.

(4)

È prevedibile una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione della Spagna, dell’Irlanda e del Regno Unito, del Portogallo e della Finlandia.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d’intervento derivato dello zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2005/2006 è fissato a:

a)

648,80 EUR per tonnellata per tutte le zone della Spagna;

b)

646,50 EUR per tonnellata per tutte le zone dell’Irlanda e del Regno Unito;

c)

646,50 EUR per tonnellata per tutte le zone del Portogallo;

d)

646,50 EUR per tonnellata per tutte le zone della Finlandia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1549/2004 che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America relativo al metodo di calcolo dei dazi doganali sul riso semigreggio (2), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/476/CE prevede modalità particolari di calcolo del dazio doganale sulle importazioni nella Comunità di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, fra il 1o marzo 2005 e il 30 giugno 2006. È quindi opportuno adottare le misure necessarie per quanto riguarda i dazi doganali sull’importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 per il periodo transitorio previsto.

(2)

La decisione 2005/476/CE proroga altresì fino al 30 giugno 2006 il periodo massimo nel corso del quale la Commissione, in attesa del regolamento di modifica dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, può adottare le misure per quanto riguarda il regime di importazione di riso in deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Onde evitare che il funzionamento del regime di cui alla decisione 2005/476/CE sia perturbato da domande abusive di titoli d’importazione, è opportuno fissare ad un livello sufficientemente elevato il tasso della cauzione relativa ai titoli d’importazione di riso semigreggio. A tal fine, occorre derogare all’articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (3).

(4)

Dal momento che l’accordo approvato dalla decisione 2005/476/CE si applica a decorrere dal 1o marzo 2005, è opportuno stabilire che le disposizioni del presente regolamento relative ai dazi doganali sull’importazione di riso semigreggio e le conseguenti modifiche per quanto riguarda il riso lavorato e il riso Basmati si applichino a decorrere dalla stessa data.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (4).

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1549/2004 è modificato come segue:

a)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, il dazio all’importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è stabilito dalla Commissione entro i 10 giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi:

a)

a 30 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %,

allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %;

b)

a 42,5 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e non superano il medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15 %,

allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e non superano lo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %;

c)

a 65 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %,

allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione superano il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %.

La Commissione stabilisce il dazio applicabile unicamente se i calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo si traducono in una modifica di quest’ultimo. Fino a quando non viene stabilito il nuovo dazio, resta valido quello fissato in precedenza.

2.   Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1785/2003 durante il periodo di riferimento corrispondente, ad esclusione dei titoli d’importazione di riso Basmati di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

3.   Il quantitativo di riferimento annuo è fissato a 431 678 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2004/2005. A tale quantitativo si aggiungono 6 000 tonnellate annue per le campagne di commercializzazione 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.

Il quantitativo di riferimento parziale corrisponde, per ogni singola campagna di commercializzazione, alla metà del quantitativo di riferimento annuo di cui al primo comma.»

b)

Il seguente articolo 1 bis è inserito:

«Articolo 1 bis

In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, il tasso della cauzione relativa ai titoli d’importazione di riso semigreggio è pari a 30 EUR per tonnellata.»

c)

Il seguente articolo 1 ter è inserito:

«Articolo 1 ter

In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, il dazio all’importazione per il riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari a 175 EUR per tonnellata.»

d)

Il seguente articolo 1 quater è inserito:

«Articolo 1 quater

In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, le varietà di riso Basmati di cui ai codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98, specificate all’allegato I del presente regolamento, possono beneficiare di un dazio nullo all’importazione.

In caso di applicazione del primo comma, si applicano le misure previste dagli articoli da 2 a 8.»

e)

All’articolo 9, il secondo comma è soppresso.

f)

All’articolo 10, la frase «i dazi all’importazione, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento servono ...» è sostituita dalla seguente: «il dazio sull’importazione di riso semigreggio, stabilito a norma dell’articolo 1 del presente regolamento oppure, eventualmente, il dazio sull’importazione di riso semigreggio di cui all’articolo 1 ter serve ...»

g)

All’articolo 11, la data del 30 giugno 2005 è sostituita da quella del 30 giugno 2006.

h)

All’allegato I, il titolo è sostituito dal seguente testo:

Articolo 2

Si procede alla prima determinazione dei dazi, in applicazione dell’articolo 1, lettera a), entro 3 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, lettere a), c), d), f) e h), è applicabile a decorrere dal 1o marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  Cfr. pag. 67 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell’11.6.2004, pag. 9).

(4)  GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13.


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1007/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 1o marzo 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati (1), in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati emessi titoli di importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, ad esclusione dei titoli di importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 212 325 tonnellate, per il periodo dal 1o settembre 2004 al 28 febbraio 2005. In applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1549/2004 occorre quindi modificare il dazio all’importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati. La modifica deve decorrere dal 1o marzo 2005 per tenere conto dell’applicabilità a quella data del regolamento (CE) n. 1006/2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1549/2004.

(2)

Dato che il dazio applicabile deve essere fissato entro un termine di tre giorni dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1006/2005, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente. Tenuto conto della fissazione retroattiva del dazio suddetto, occorre disporre che i dazi riscossi in eccesso siano rimborsati su semplice domanda degli operatori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è di 42,5 EUR/t.

Articolo 2

Gli importi eccedenti l’importo legalmente dovuto contabilizzati a decorrere dal 1o marzo 2005 sono rimborsati o sgravati.

A tal fine gli operatori interessati sono invitati a presentare domanda in applicazione delle disposizioni dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2) e delle relative disposizioni d’applicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2005 (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 837/2005 (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 1).


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione (2) prevede un regime di intervento per l’acquisto del burro a prezzi fissi.

(2)

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede riduzioni dei prezzi di intervento del burro. È pertanto necessario precisare il prezzo di intervento da prendere in considerazione per calcolare il prezzo di acquisto quando sia modificato il prezzo di intervento.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2771/1999.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, è aggiunto il seguente comma:

«Il prezzo di intervento da prendere in considerazione per calcolare il prezzo di acquisto è quello in vigore il giorno della fabbricazione del burro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1009/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quando segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione (2) stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali tenendo conto degli elementi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In vista della riduzione del prezzo d’intervento del latte scremato in polvere a decorrere dal 1o luglio 2005, occorre ridurre l’importo dell’aiuto.

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2799/1999.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo dell’aiuto è fissato a:

a)

2,42 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

b)

2,14 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %;

c)

30,00 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore in proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

d)

26,46 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1010/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 628/2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

In seguito all’apertura (2) di un’inchiesta antidumping il 23 ottobre 2004, la Commissione ha istituito, il 23 aprile 2005, con regolamento (CE) n. 628/2005 (3) un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia («regolamento che istituisce un dazio provvisorio»).

(2)

Il dazio antidumping provvisorio, che ha assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,8 % e il 24,5 % del valore dei prodotti importati, si applica dal 27 aprile 2005.

2.   FORMA DELLE MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(3)

Le misure antidumping possono assumere diverse forme. Ad esempio, mentre l’importo effettivo di un dazio ad valorem varia in funzione dei prezzi all’importazione, l’importo di un prezzo minimo all’importazione è fisso per natura. L’obiettivo di entrambe le forme è eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. La Commissione gode di un’ampia discrezionalità nella scelta del tipo di misura. Nelle precedenti inchieste sul salmone d’allevamento si è preferito far ricorso ai dazi basati su un prezzo minimo all’importazione sufficiente per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(4)

Tuttavia, nell’istituire le misure provvisorie nel presente caso, la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che un prezzo minimo all’importazione fosse difficile da applicare e che fosse più facile da eludere rispetto ad altre forme di misure. Pertanto, nell’inchiesta in oggetto, le misure provvisorie sono state originariamente istituite sotto forma di un dazio ad valorem.

(5)

In seguito all’adozione delle misure provvisorie, il mercato comunitario ha registrato un aumento significativo, imprevedibile e senza precedenti dei prezzi di mercato del salmone d’allevamento. La situazione è aggravata dal fatto che il salmone viene in gran parte venduto come prodotto fresco con un breve periodo di conservazione. Le eccessive variazioni dei prezzi di mercato non possono quindi essere compensate acquistando sufficienti scorte di prodotto.

(6)

Nelle circostanze specifiche del caso, non valgono più le considerazioni iniziali che hanno indotto a non applicare prezzi minimi all’importazione. Contrariamente ad alcune esperienze del passato, attualmente il rischio che un prezzo minimo all’importazione non venga rispettato è infatti assai ridotto. Tuttavia, la volatilità attualmente osservata sul mercato suggerisce anche che questo sviluppo eccezionale non è sufficientemente duraturo da mettere in dubbio le conclusioni riguardanti il dumping e il pregiudizio tratte in relazione al periodo dell’inchiesta.

(7)

In queste circostanze, si ritiene opportuno trasformare le misure in un prezzo minimo all’importazione. Come dichiarato precedentemente, l’obiettivo del prezzo minimo all’importazione è lo stesso di quello del dazio ad valorem, ossia eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole.

(8)

Nessun dazio sarà applicato se le importazioni vengono effettuate a un prezzo CIF frontiera comunitaria pari o superiore al prezzo minimo all’importazione stabilito. Se le importazioni sono effettuate a un prezzo inferiore, dovrà essere corrisposta la differenza tra il prezzo effettivo e il prezzo minimo all’importazione stabilito.

(9)

Per quanto riguarda il livello minimo dei prezzi all’importazione necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, la presente modifica non altera le conclusioni e il metodo utilizzato nel regolamento che istituisce un dazio provvisorio, in particolare secondo la definizione di cui ai considerando 132-134 di detto regolamento.

(10)

Dato che le importazioni dalla Norvegia effettuate a prezzi pari o superiori al prezzo minimo all’importazione elimineranno gli effetti pregiudizievoli del dumping, è opportuno che il prezzo minimo si applichi a tutte le importazioni in provenienza dalla Norvegia.

(11)

Il salmone d’allevamento viene generalmente commercializzato in diverse presentazioni (eviscerato non decapitato, eviscerato decapitato, filetti di pesce interi, altri filetti o porzioni di filetti). Pertanto, nel cambiare la forma degli attuali dazi si è dovuto stabilire per ciascuna delle suddette presentazioni un livello minimo di prezzi all’importazione non pregiudizievole al fine di riflettere il costo aggiuntivo sostenuto per la loro preparazione. A tal riguardo, i diversi prezzi minimi all’importazione si basano sulle conclusioni delle precedenti inchieste antidumping relative al prodotto in esame nonché su quelle della presente inchiesta. Essi sono calcolati essenzialmente sulla base dei fattori di conversione stabiliti dal regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio (4) e utilizzati anche nella presente inchiesta.

(12)

I produttori esportatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che, se risultasse che le misure non sono efficaci e, in particolare, che il prezzo minimo all’importazione viene manipolato, assorbito o eluso, la Commissione può, ove opportuno e dopo aver sentito il comitato consultivo, modificare ulteriormente il regolamento (CE) n. 628/2005 per garantire l’efficacia delle misure.

3.   DURATA DELLE MISURE

(13)

Le misure antidumping provvisorie sono state originariamente istituite per un periodo di sei mesi. I produttori esportatori che rappresentano una percentuale significativa degli scambi in questione hanno chiesto una proroga delle misure provvisorie per un periodo massimo di tre mesi.

(14)

In conformità con l’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento di base, si è pertanto deciso di prorogare la durata delle misure provvisorie sino al 22 gennaio 2006 incluso.

4.   DISPOSIZIONI FINALI

(15)

Ai fini di una buona gestione e considerando il fatto che il termine per presentare delle osservazioni era già stato fissato dal regolamento che istituisce un dazio provvisorio, si dovrebbe fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate nel termine stabilito nell’avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all’istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell’adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 628/2005 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d’allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, classificato nei codici ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 (di seguito «salmone d’allevamento») originarie della Norvegia.

2.   Il salmone allo stato libero non è assoggettato al dazio antidumping provvisorio. Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s’intende quello catturato in mare, per il salmone dell’Atlantico o del Pacifico, o in acque fluviali, per quello del Danubio, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, mediante tutti i documenti opportuni.

3.   L’importo del dazio antidumping provvisorio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione fissato al paragrafo 4 e il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, se quest’ultimo è inferiore. Non viene riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera comunitaria è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione fissato al paragrafo 4.

4.   Ai fini del paragrafo 3, si applica il seguente prezzo minimo per chilogrammo di peso netto del prodotto:

Presentazione del salmone d’allevamento

Prezzo minimo all’importazione EUR/kg di peso netto del prodotto

Codice TARIC

Pesce intero fresco, refrigerato o congelato

2,81

0302120012030212003303021200930303110093030319009303032200120303220083

Eviscerato, non decapitato, fresco, refrigerato o congelato

3,12

0302120013030212003403021200940303110094030319009403032200130303220084

Altro (compreso il pesce eviscerato, decapitato), fresco, refrigerato o congelato

3,51

030212001503021200360302120096030311001803031100960303190018030319009603032200150303220086

Filetti di pesce interi e filetti tagliati a pezzi, di peso superiore a 300 g per filetto, freschi, refrigerati o congelati

4,99

0304101312030410139303042013120304201393

Altri filetti di pesce interi o filetti tagliati a pezzi, di peso pari o inferiore a 300 g per filetto, freschi, refrigerati o congelati

6,00

0304101315030410139603042013150304201396

5.   L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una cauzione, pari all’importo del dazio provvisorio.

6.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati al paragrafo 4, va ridotto di una percentuale che corrisponda all’adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

7.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

La seconda frase dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 628/2005 è sostituita dal seguente testo:

«L’articolo 1 del presente regolamento si applica fino al 22 gennaio 2006.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU C 261 del 23.10.2004, pag. 8.

(3)  GU L 104 del 23.4.2005, pag. 5.

(4)  GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 321/2003 (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 3).

(5)  GU L 253 dell’11.10, 1993, pag. 1


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1011/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2) sono considerati «prezzi rappresentativi» i prezzi cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio, fissati a norma del regolamento (CE) n. 784/68 della Commissione (3). Tali prezzi si intendono fissati per le qualità tipo definite rispettivamente all'allegato I, punti I e II, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2)

Per la fissazione di tali prezzi rappresentativi occorre tener conto di tutte le informazioni previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/68, salvo nei casi di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

(3)

Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, per lo zucchero bianco occorre applicare alle offerte accolte le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 784/68. Per lo zucchero greggio, occorre invece applicare il metodo dei coefficienti correttori definito alla lettera b), paragrafo 1, dello stesso articolo 5.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite del prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1423/95.

(5)

Occorre fissare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti considerati, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2005/2006 sono fissati i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 145 del 27.6.1968, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 260/96 (GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16).


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

24,83

13,03

1701 99 10 (2)

24,83

8,30

1701 99 90 (2)

24,83

8,30

1702 90 99 (3)

0,25

0,40


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1012/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 1o luglio 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o luglio 2005

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

11,45

0

1703 90 00 (2)

12,00

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/39


REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 1o LUGLIO 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3483

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3483

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/41


REGOLAMENTO (CE) N. 1014/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

(5)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7)

Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(9)

L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

(10)

Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(11)

In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 1o LUGLIO 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

34,83 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

34,83 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

66,17 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3483 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

34,83 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3483 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3483 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3483 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

34,83 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3483 (4)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(5)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


1.7.2005   

IT

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L 170/44


REGOLAMENTO (CE) N. 1015/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 31a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun arere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 31a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 37,970 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).


1.7.2005   

IT

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L 170/45


REGOLAMENTO (CE) N. 1016/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 luglio 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 33,170 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 31 luglio 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


1.7.2005   

IT

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L 170/46


REGOLAMENTO (CE) N. 1017/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o luglio 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o luglio 2005

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

31,38

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

56,45

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

56,45

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

36,37


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 16.6.2005-29.6.2005

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

121,61 (3)

73,59

170,08

160,08

140,08

91,34

Premio sul Golfo (EUR/t)

9,19

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

31,79

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 22,80 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 34,31 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


1.7.2005   

IT

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L 170/49


REGOLAMENTO (CE) N. 1018/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003 stabilisce la validità dei titoli di esportazione, in particolare per i prodotti trasformati a base di granturco. La validità scade al termine del quarto mese successivo al mese del rilascio del titolo. La validità è fissata tenendo conto delle esigenze del mercato e della necessità di una corretta gestione.

(2)

La situazione attuale del mercato del granturco rende auspicabile l'adozione di misure che disciplinano il rilascio dei titoli, per evitare che vengano assunti impegni per l'esportazione di quantitativi della nuova campagna. I titoli che saranno rilasciati nel corso dei prossimi mesi devono essere riservati alle esportazioni eseguite prima del 3 settembre 2005. A tal fine è necessario limitare temporaneamente la validità dei titoli di esportazione da rilasciare, la cui esecuzione deve aver luogo entro il 2 settembre 2005. È quindi opportuno derogare in via temporanea alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003.

(3)

Per garantire la corretta gestione del mercato e per evitare speculazioni, è necessario disporre che le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di esportazione per i prodotti trasformati a base di granturco siano espletate entro il 2 settembre 2005, indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni dirette o esportazioni realizzate nel quadro del regime di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3). Tale limitazione deroga al disposto dell'articolo 28, paragrafo 6, e dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (4).

(4)

Per evitare turbative del mercato, è necessario far coincidere la data di applicazione delle misure previste dal presente regolamento con la data della sua entrata in vigore.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, la validità dei titoli di importazione per i prodotti elencati all'allegato I le cui domande siano presentate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 26 agosto 2005, è limitata al 2 settembre 2005.

2.   Le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di cui sopra devono essere espletate entro il 2 settembre 2005.

Lo stesso termine del 30 giugno 1997 si applica altresì alle formalità di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 800/1999 per i prodotti sottoposti al regime di cui al regolamento (CEE) n. 565/80 sulla scorta di tali titoli.

Nella casella 22 dei titoli è indicata una delle diciture di cui all'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 9).

(3)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).

(4)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).


ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 30 giugno 2005, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

Codice NC

Designazione delle merci

 

Prodotti derivati del granturco, compresi quelli di cui alle seguenti sottovoci:

1102 20

Farina di granturco

1103 13

Semole e semolini di granturco

1103 29 40

Agglomerati in forma di pellets di granturco

1104 19 50

Fiocchi di granturco

1104 23

altri cereali lavorati (mondati) di granturco

1108 12 00

Amido di granturco

1108 13 00

Fecola di patate


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 1, paragrafo 2

:

in spagnolo

:

Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1018/2005

:

in ceco

:

Omezení stanovené na základě čl. 1 ods. 2 nařízení (ES) č. 1018/2005

:

in danese

:

Begrænsning, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1018/2005

:

in tedesco

:

Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1018/2005

:

in estone

:

Piirang on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1018/2005 artikli 1 lõike 2 alusel

:

in greco

:

Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1018/2005

:

in inglese

:

Limitation provided for in Article 1(2) of Regulation (EC) No 1018/2005

:

in francese

:

Limitation prévue à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1018/2005

:

in italiano

:

Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1018/2005

:

in lettone

:

Ierobežojums paredzēts Regulas (EK) Nr. 1018/2005 1. panta 2. punktā

:

in lituano

:

Apribojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1018/2005 1 straipsnio 2 dalyje

:

in ungherese

:

Korlátozott érvényességi időtartam az 1018/2005/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően

:

in olandese

:

Beperking als bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1018/2005

:

in polacco

:

Ograniczenie przewidziane w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1018/2005

:

in portoghese

:

Limitação estabelecida n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1018/2005

:

in slovacco

:

Obmedzenie stanovené článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1018/2005

:

in sloveno

:

Omejitev določena v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1018/2005

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 1018/2005 1 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

:

in svedese

:

Begränsning enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1018/2005.


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/51


REGOLAMENTO (CE) N. 1019/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,815 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/52


REGOLAMENTO (CE) N. 1020/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (3), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(5)

Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6)

Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1o luglio 2005 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

Segala

1003 00 90

Orzo

 

 

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

Avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

3,160

3,423

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

1,988

1,988

– – negli altri casi

4,250

4,250

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

2,098

2,361

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

1,491

1,491

– – negli altri casi

3,188

3,188

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

1,988

1,988

– altre (incluso allo stato naturale)

4,250

4,250

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:

 

 

– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

2,769

3,174

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

1,988

1,988

– negli altri casi

4,250

4,250

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture di riso

1007 00 90

Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

(3)  La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/56


REGOLAMENTO (CE) N. 1021/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(4)

Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.

(5)

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

(3)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1o luglio 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

15,00

15,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

24,10

24,10

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

52,10

52,10

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

41,00

41,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

104,25

104,25

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

97,00

97,00


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/59


REGOLAMENTO (CE) N. 1022/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3)

L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1o luglio 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

34,83

34,83


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


1.7.2005   

IT

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L 170/61


REGOLAMENTO (CE) N. 1023/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 28 giugno 2005.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 28 giugno 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione

Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

99,00

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

104,00

104,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

127,50


1.7.2005   

IT

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L 170/63


REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 28 giugno 2005.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 28 giugno 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 17,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004.


1.7.2005   

IT

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L 170/64


REGOLAMENTO (CE) N. 1025/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


1.7.2005   

IT

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L 170/66


REGOLAMENTO (CE) N. 1026/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 868/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 868/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 24 al 30 giugno 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 868/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 20,20 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 6 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 145 del 9.6.2005, pag. 18.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

1.7.2005   

IT

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L 170/67


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2005

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE

(2005/476/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di alcune concessioni previste per il riso. Di conseguenza, il 2 luglio 2003 la Comunità europea ha notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell’elenco CXL della CE.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall’articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d’America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio), e con l’India e il Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio).

(4)

Gli accordi conclusi con l’India e con il Pakistan sono stati approvati a nome della Comunità con decisioni 2004/617/CE (1) e 2004/618/CE del Consiglio (2) rispettivamente. Il nuovo dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) e al riso lavorato (codice NC 1006 30) è stato fissato con decisione 2004/619/CE del Consiglio (3).

(5)

La Commissione ha negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America; occorre pertanto approvare l’accordo.

(6)

Al fine di garantire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o marzo 2005 e nell’attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (4), occorre autorizzare la Commissione ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento e ad adottare misure d’applicazione.

(7)

Per gli stessi motivi, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 2006 anche le corrispondenti deroghe contenute nelle decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE.

(8)

Ai fini della certezza giuridica, è opportuno precisare che l’autorizzazione data alla Commissione nelle decisioni 2004/617/CE e 2004/618/CE ad adottare deroghe temporanee al regolamento (CE) n. 1785/2003 per attuare gli accordi in causa comprende anche l’autorizzazione ad adottare misure d’applicazione dettagliate.

(9)

Le misure necessarie per l’applicazione della presente decisione devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America per quanto riguarda il metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.   La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o marzo 2005.

2.   Le modalità di applicazione del presente accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione.

Articolo 3

L’articolo 2 della decisione 2004/617/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004.

2.   Le modalità di applicazione del presente accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.»

Articolo 4

L’articolo 2 della decisione 2004/618/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004.

2.   Le modalità di applicazione del presente accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.»

Articolo 5

All’articolo 2 della decisione 2004/619/CE, la data del 30 giugno 2005 è sostituita dalla data del 30 giugno 2006.

Articolo 6

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 (6).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (7).

Fatto a Lussemburgo, addi 21 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17.

(2)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23.

(3)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 29.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 270, del 21.10.2003, pag. 78.

(7)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


TRADUZIONE

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio

Signor …,

In esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e gli Stati Uniti d’America, la CE è d'accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito.

Dazio applicato a determinati tipi di riso semigreggio (codice NC 1006 20)

1.   La CE applica un dazio a determinati tipi di riso semigreggio, conformemente ai punti da 2 a 7.

2.   Livello annuale di riferimento delle importazioni

a)

Prima campagna di commercializzazione: per la prima campagna di commercializzazione che rientra nell’ambito di applicazione del presente accordo (1o settembre 2004-31 agosto 2005), il livello annuale di riferimento delle importazioni corrisponde al volume medio delle importazioni totali di riso semigreggio nella CE-25, di qualsiasi origine, effettuate nelle campagne 1o settembre 1999-31 agosto 2000, 1o settembre 2000-31 agosto 2001 e 1o settembre 2001-31 agosto 2002, diminuito delle importazioni di riso semigreggio Basmati nella CE-25 e maggiorato del 10 % (cioè 431 678 mt).

b)

Aumento nelle campagne di commercializzazione successive: per ciascuna delle campagne 2005/06, 2006/07 e 2007/08, il livello annuale di riferimento delle importazioni viene aumentato di 6 000 t/anno rispetto alla campagna precedente. Al più tardi 90 giorni prima della fine della campagna di commercializzazione 1o settembre 2007-31 agosto 2008, le due parti avviano consultazioni sull’aumento annuale per le campagne successive, tenendo conto dell’andamento del mercato comunitario del riso, segnatamente per quanto riguarda il consumo, e concordano l’aumento annuale al più tardi il 31 agosto 2008.

3.   Livello semestrale di riferimento delle importazioni: per ciascuna campagna di commercializzazione, viene calcolato un livello semestrale di riferimento delle importazioni, che corrisponde al 50 % del livello annuale di riferimento di cui al punto 2; per la prima campagna di commercializzazione, questo livello è fissato a 215 839 mt.

4.   Adeguamento semestrale del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine dei primi sei mesi di ciascuna campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante il semestre trascorso sono inferiori di oltre il 15 % al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 3 (cioè meno di 183 463 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 30 EUR/mt;

b)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante il semestre trascorso sono superiori di oltre il 15 % al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 3 (cioè più di 248 215 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 65 EUR/mt;

c)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante il semestre trascorso si collocano all’interno di una forchetta del 15 % (incluso) in più o in meno rispetto al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 3 (cioè tra 183 463 e 248 215 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 42,5 EUR/mt.

Ai fini delle lettere da a) a c), per importazioni effettive di riso semigreggio si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice NC 1006 20, di qualsiasi origine, diminuite delle importazioni di riso semigreggio Basmati nella CE-25.

5.   Adeguamento di fine campagna del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine della campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono inferiori di oltre il 15 % al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 2 (cioè meno di 366 926 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 30 EUR/mt;

b)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono superiori di oltre il 15 % al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 2 (cioè più di 496 430 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 65 EUR/mt;

c)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante la campagna di commercializzazione trascorsa si collocano all’interno di una forchetta del 15 % (incluso) in più o in meno rispetto al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 2 (cioè tra 366 926 e 496 430 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 42,5 EUR/mt.

Ai fini delle lettere da a) a c), per importazioni effettive di riso semigreggio si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice NC 1006 20, di qualsiasi origine, diminuite delle importazioni di riso semigreggio Basmati nella CE-25.

6.   Dati: i livelli effettivi, annuali e semestrali, delle importazioni di cui ai punti 4 e 5 sono calcolati utilizzando i dati delle licenze comunitarie d’importazione di riso. La CE pubblica settimanalmente questi dati su Internet.

7.   Trasparenza: la CE provvede a pubblicare tempestivamente qualsiasi adeguamento del dazio applicato.

8.   Consultazione: su richiesta di una delle parti, queste ultime procedono, entro 30 giorni dal ricevimento di una siffatta richiesta, a consultarsi sulle materie disciplinate dal presente accordo.

9.   Se le parti non riescono a risolvere i problemi oggetto della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, gli Stati Uniti possono notificare per iscritto alla CE la loro intenzione di esercitare i propri diritti in virtù dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), del GATT 1994, conformemente a quanto previsto al punto 10, e la CE può notificare per iscritto agli Stati Uniti la propria intenzione di recedere dal presente accordo, conformemente a quanto previsto al punto 11.

10.   Proroga del termine per l’esercizio di diritti in virtù dell’articolo XXVIII del GATT 1994:

a)

Le parti convengono che il termine per il ritiro di concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), è prorogato. Di conseguenza, gli Stati Uniti possono esercitare il loro diritto di ritirare concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), in qualsiasi momento dopo la scadenza del termine di 30 giorni per la notifica scritta alla CE della loro intenzione di esercitare i propri diritti, e la CE non potrà impedire agli Stati Uniti di adottare misure conformemente all’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), adducendo come motivo il fatto che il termine previsto è scaduto.

b)

Fermo restando la lettera a), gli Stati Uniti non possono esercitare il loro diritto di ritirare concessioni sostanzialmente equivalenti senza avere richiesto una consultazione e presentato una notifica conformemente al punto 9 del presente accordo. Se la CE decide di recedere dall’accordo, gli Stati Uniti sono autorizzati a esercitare i loro diritti in virtù dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), con effetto immediato.

11.   La CE non può recedere dal presente accordo se non ha richiesto una consultazione e presentato una notifica conformemente al punto 9 del presente accordo. La CE può recedere dall’accordo in qualsiasi momento dopo la scadenza dei 30 giorni dalla notifica di cui al punto 9. Se gli Stati Uniti ritirano concessioni conformemente al punto 10, la CE è autorizzata a recedere dal presente accordo con effetto immediato.

12.   Fatte salve le disposizioni di cui al punto 10, il presente accordo non pregiudica i diritti della CE a contestare eventuali ritiri di concessioni da parte degli Stati Uniti qualora ritenga che questi siano incompatibili con l’articolo XXVIII del GATT 1994 o con altre disposizioni pertinenti dell’accordo OMC.

13.   La CE e gli Stati Uniti si consultano a vicenda e cooperano affinché il Consiglio generale dell’OMC approvi la proroga del termine per il ritiro di concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a).

14.   Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. La CE ritiene che il presente accordo non debba costituire un precedente per eventuali futuri negoziati relativi all’articolo XXVIII.

15.   Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o marzo 2005. A tal fine la CE predispone le procedure interne necessarie ad assicurare l’attuazione del punto 4 per le importazioni di riso semigreggio effettuate tra il 1o marzo 2005 e il 31 agosto 2005.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Signor …,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e gli Stati Uniti d’America, la CE è d’accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito.

Dazio applicato a determinati tipi di riso semigreggio (codice NC 1006 20)

1.   La CE applica un dazio a determinati tipi di riso semigreggio, conformemente ai punti da 2 a 7.

2.   Livello annuale di riferimento delle importazioni

a)

Prima campagna di commercializzazione: per la prima campagna di commercializzazione che rientra nell’ambito di applicazione del presente accordo (1o settembre 2004-31 agosto 2005), il livello annuale di riferimento delle importazioni corrisponde al volume medio delle importazioni totali di riso semigreggio nella CE-25, di qualsiasi origine, effettuate nelle campagne 1o settembre 1999-31 agosto 2000, 1o settembre 2000-31 agosto 2001 e 1o settembre 2001-31 agosto 2002, diminuito delle importazioni di riso semigreggio Basmati nella CE-25 e maggiorato del 10 % (cioè 431 678 mt).

b)

Aumento nelle campagne di commercializzazione successive: per ciascuna delle campagne 2005/06, 2006/07 e 2007/08, il livello annuale di riferimento delle importazioni viene aumentato di 6 000 t/anno rispetto alla campagna precedente. Al più tardi 90 giorni prima della fine della campagna di commercializzazione 1o settembre 2007-31 agosto 2008, le due parti avviano consultazioni sull’aumento annuale per le campagne successive, tenendo conto dell’andamento del mercato comunitario del riso, segnatamente per quanto riguarda il consumo, e concordano l’aumento annuale al più tardi il 31 agosto 2008.

3.   Livello semestrale di riferimento delle importazioni: per ciascuna campagna di commercializzazione, viene calcolato un livello semestrale di riferimento delle importazioni, che corrisponde al 50 % del livello annuale di riferimento di cui al punto 2; per la prima campagna di commercializzazione, questo livello è fissato a 215 839 mt.

4.   Adeguamento semestrale del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine dei primi sei mesi di ciascuna campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante il semestre trascorso sono inferiori di oltre il 15 % al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 3 (cioè meno di 183 463 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 30 EUR/mt;

b)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante il semestre trascorso sono superiori di oltre il 15 % al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 3 (cioè più di 248 215 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 65 EUR/mt;

c)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante il semestre trascorso si collocano all’interno di una forchetta del 15 % (incluso) in più o in meno rispetto al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 3 (cioè tra 183 463 e 248 215 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 42,5 EUR/mt.

Ai fini delle lettere da a) a c), per importazioni effettive di riso semigreggio si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice NC 1006 20, di qualsiasi origine, diminuite delle importazioni di riso semigreggio Basmati nella CE-25.

5.   Adeguamento di fine campagna del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine della campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono inferiori di oltre il 15 % al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 2 (cioè meno di 366 926 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 30 EUR/mt;

b)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono superiori di oltre il 15 % al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 2 (cioè più di 496 430 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 65 EUR/mt;

c)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante la campagna di commercializzazione trascorsa si collocano all’interno di una forchetta del 15 % (incluso) in più o in meno rispetto al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 2 (cioè tra 366 926 e 496 430 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 42,5 EUR/mt.

Ai fini delle lettere da a) a c), per importazioni effettive di riso semigreggio si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice NC 1006 20, di qualsiasi origine, diminuite delle importazioni di riso semigreggio Basmati nella CE-25.

6.   Dati: i livelli effettivi, annuali e semestrali, delle importazioni di cui ai punti 4 e 5 sono calcolati utilizzando i dati delle licenze comunitarie d’importazione di riso. La CE pubblica settimanalmente questi dati su Internet.

7.   Trasparenza: la CE provvede a pubblicare tempestivamente qualsiasi adeguamento del dazio applicato.

8.   Consultazione: su richiesta di una delle parti, queste ultime procedono, entro 30 giorni dal ricevimento di una siffatta richiesta, a consultarsi sulle materie disciplinate dal presente accordo.

9.   Se le parti non riescono a risolvere i problemi oggetto della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, gli Stati Uniti possono notificare per iscritto alla CE la loro intenzione di esercitare i propri diritti in virtù dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), del GATT 1994, conformemente a quanto previsto al punto 10, e la CE può notificare per iscritto agli Stati Uniti la propria intenzione di recedere dal presente accordo, conformemente a quanto previsto al punto 11.

10.   Proroga del termine per l’esercizio di diritti in virtù dell’articolo XXVIII del GATT 1994:

a)

Le parti convengono che il termine per il ritiro di concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), è prorogato. Di conseguenza, gli Stati Uniti possono esercitare il loro diritto di ritirare concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), in qualsiasi momento dopo la scadenza del termine di 30 giorni per la notifica scritta alla CE della loro intenzione di esercitare i propri diritti, e la CE non potrà impedire agli Stati Uniti di adottare misure conformemente all’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), adducendo come motivo il fatto che il termine previsto è scaduto.

b)

Fermo restando la lettera a), gli Stati Uniti non possono esercitare il loro diritto di ritirare concessioni sostanzialmente equivalenti senza avere richiesto una consultazione e presentato una notifica conformemente al punto 9 del presente accordo. Se la CE decide di recedere dall’accordo, gli Stati Uniti sono autorizzati a esercitare i loro diritti in virtù dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), con effetto immediato.

11.   La CE non può recedere dal presente accordo se non ha richiesto una consultazione e presentato una notifica conformemente al punto 9 del presente accordo. La CE può recedere dall’accordo in qualsiasi momento dopo la scadenza dei 30 giorni dalla notifica di cui al punto 9. Se gli Stati Uniti ritirano concessioni conformemente al punto 10, la CE è autorizzata a recedere dal presente accordo con effetto immediato.

12.   Fatte salve le disposizioni di cui al punto 10, il presente accordo non pregiudica i diritti della CE a contestare eventuali ritiri di concessioni da parte degli Stati Uniti qualora ritenga che questi siano incompatibili con l’articolo XXVIII del GATT 1994 o con altre disposizioni pertinenti dell’accordo OMC.

13.   La CE e gli Stati Uniti si consultano a vicenda e cooperano affinché il Consiglio generale dell’OMC approvi la proroga del termine per il ritiro di concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a).

14.   Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. La CE ritiene che il presente accordo non debba costituire un precedente per eventuali futuri negoziati relativi all’articolo XXVIII.

15.   Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o marzo 2005. A tal fine la CE predispone le procedure interne necessarie ad assicurare l’attuazione del punto 4 per le importazioni di riso semigreggio effettuate tra il 1o marzo 2005 e il 31 agosto 2005.»

Mi pregio confermare l’accordo degli Stati Uniti d’America sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

Per gli Stati Uniti d’America


Commissione

1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/75


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2005

che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia

[notificata con il numero C(2005) 1920]

(2005/477/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dall'Italia e dalla Slovenia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie di paesi terzi non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità.

(2)

L’Italia e la Slovenia hanno richiesto una deroga per consentire l’importazione di piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, dalla Croazia per un periodo limitato al tempo necessario per permettere la moltiplicazione delle piante in vivai specializzati della Comunità prima di riesportarle in Croazia.

(3)

La Commissione ritiene che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali purché le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia rispettino le condizioni specifiche previste nella presente decisione.

(4)

Gli Stati membri devono pertanto essere autorizzati, per un periodo di tempo limitato, a consentire l’introduzione nel loro territorio di tali piante nel rispetto di condizioni specifiche.

(5)

L'autorizzazione deve essere revocata qualora si accerti che le condizioni specifiche di cui alla presente decisione non sono sufficienti per impedire l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi o nel caso in cui esse non siano state rispettate.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, per quanto concerne l'allegato III, parte A, punto 15, della medesima direttiva, gli Stati membri sono autorizzati a consentire l'introduzione nel loro territorio di piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, destinate ad essere innestate nella Comunità e originarie della Croazia (di seguito «le piante»).

Per beneficiare di tale deroga, le piante, oltre a riunire i requisiti di cui agli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, rispettano le condizioni previste nell’allegato della presente decisione e sono introdotte nella Comunità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 marzo 2006.

Articolo 2

Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 1 forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 1o luglio 2006:

a)

i dati relativi ai quantitativi di piante importate in applicazione della presente decisione; nonché

b)

un rapporto tecnico dettagliato delle ispezioni ufficiali di cui al punto 6 dell'allegato.

Lo Stato membro in cui le piante vengono innestate dopo che sono state introdotte nel suo territorio fornisce inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 1o luglio 2006, un rapporto tecnico dettagliato sulle ispezioni ufficiali e sugli esami di cui al punto 8, lettera b), dell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di partite introdotte nel loro territorio in applicazione della presente decisione per le quali sia stata constatata la non conformità alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).


ALLEGATO

Condizioni specifiche applicabili alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 1

1.

Le piante consistono in materiale di moltiplicazione sotto forma di gemme dormienti delle seguenti varietà: Babić, Borgonja, Dišeča belina, Graševina, Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvazija istarska, Maraština, Malvasija, Muškat momjanski, Muškat ruža porečki, Plavac mali, Plavina-Plavka, Pošip, Škrlet, Teran, Trnjak, Plavac veli, Vugava o Žlahtina; le gemme sono:

a)

destinate ad essere innestate nella Comunità, nelle aziende di cui al punto 7, su portinnesti prodotti nella Comunità;

b)

raccolte in vivai di portinnesti ufficialmente registrati in Croazia. Gli elenchi dei vivai registrati sono messi a disposizione degli Stati membri che si avvalgono della deroga e della Commissione, entro il 31 ottobre 2005. Detti elenchi comprendono il nome della varietà, il numero di file piantate di questa varietà, il numero di piante per fila in ciascun vivaio, nella misura in cui sono ritenute idonee per essere inviate alla Comunità nel 2006, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione;

c)

adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite un contrassegno che consenta l'identificazione del vivaio registrato e della varietà.

2.

Le piante sono accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Croazia in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, sulla base dell'esame previsto dalla medesima direttiva, al fine di accertare che siano indenni dai seguenti organismi nocivi:

 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

 

Grapevine Flavescence dorée

 

Xylella fastidiosa (Well & Raju)

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco)

 

Tomato ringspot virus (maculatura anulare del pomodoro)

 

Blueberry leaf mottle virus

 

Peach rosette mosaic virus.

Il certificato include, al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti nella decisione 2005/477/CE della Commissione».

3.

L'organismo fitosanitario ufficiale della Croazia garantisce l'identità delle piante dal momento della raccolta di cui al punto 1, lettera b), fino al carico per l'esportazione nella Comunità.

4.

Le piante sono introdotte attraverso punti di entrata designati ai fini della presente deroga dallo Stato membro nel cui territorio sono situati.

Gli Stati membri notificano con sufficiente anticipo alla Commissione, e comunicano su richiesta agli altri Stati membri, i punti di entrata nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo ufficiale di cui alla direttiva 2000/29/CE responsabile di ciascun punto d'entrata.

Qualora l'introduzione delle piante nel territorio comunitario abbia luogo in uno Stato membro diverso da quello che si avvale dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 (di seguito «l'autorizzazione»), gli organismi ufficiali dello Stato membro d'introduzione informano gli organismi ufficiali dello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione e collaborano con essi affinché siano rispettate le disposizioni della presente decisione.

5.

Prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore viene ufficialmente informato delle condizioni di cui ai punti da 1 a 4; l'importatore notifica con sufficiente anticipo i dati relativi ad ogni introduzione agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione, il quale li trasmette senza indugio alla Commissione indicando:

a)

il tipo di materiale;

b)

la varietà e il quantitativo;

c)

la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto di entrata;

d)

il nome, l'indirizzo e l'ubicazione delle aziende di cui al punto 7 dove verranno innestate e conservate le gemme.

Non appena ne è a conoscenza, l'importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili ogni eventuale cambiamento dei dati di cui sopra.

Lo Stato membro interessato trasmette immediatamente alla Commissione tali dati e le eventuali modifiche.

Almeno due settimane prima della data d'introduzione, l'importatore notifica all'organismo ufficiale responsabile i dati delle aziende, di cui al punto 7, presso le quali le piante saranno innestate.

6.

Le ispezioni, compresi eventuali esami, di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE e in conformità con quanto disposto dalla presente decisione, sono effettuate dagli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che ricorre a tale deroga e, se del caso, in collaborazione con gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui saranno conservate le piante.

Nel corso di tali ispezioni, gli Stati membri verificano e, se del caso, ricercano l'eventuale presenza degli organismi nocivi indicati al punto 2. Il rinvenimento di tali organismi è immediatamente comunicato alla Commissione. Vengono allora adottati opportuni provvedimenti per distruggere gli organismi nocivi e, se del caso, le piante interessate.

7.

Le piante sono innestate soltanto in aziende ufficialmente registrate e riconosciute ai fini della presente autorizzazione.

La persona che intende innestare le piante notifica anticipatamente agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono ubicate le aziende il nome e l'indirizzo del proprietario delle stesse.

Qualora il luogo d’innesto sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale dell'autorizzazione, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione comunicano agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante verranno innestate il nome e l'indirizzo delle aziende in cui verrà effettuato tale innesto. Suddette informazioni sono trasmesse al momento in cui perviene la notifica preventiva dell'importatore di cui all’ultimo paragrafo del punto 5.

8.

Presso le aziende di cui al punto 7:

a)

le piante che sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al punto 2 possono essere utilizzate per essere innestate su portinnesti d’origine comunitaria. Le piante innestate sono successivamente conservate in condizioni adeguate in un substrato di coltura adatto senza tuttavia essere piantate o coltivate in campi. Le piante innestate restano nelle aziende fino a quando sono trasferite ad una destinazione al di fuori della Comunità secondo quanto previsto al punto 9;

b)

nel periodo successivo all'innesto, le piante sono sottoposte a ispezioni visive condotte in momenti appropriati dai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante sono innestate, per accertare l'assenza di organismi nocivi o di sintomi causati da tali organismi; nel caso in cui durante l'ispezione visiva si riscontrino segni o sintomi, si eseguono i dovuti esami per individuare gli organismi nocivi che li hanno provocati;

c)

le piante innestate che nel corso delle ispezioni o degli esami di cui alle precedenti lettere a) e b) non sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al punto 2, o che non sono oggetto di misure di quarantena, sono immediatamente distrutte sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili summenzionati.

9.

Le piante ottenute da innesti ben riusciti utilizzando le gemme di cui al punto 1 sono messe in circolazione unicamente quali piante innestate aventi per destinazione la Croazia. Gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione si accertano che le eventuali piante non aventi tale destinazione siano ufficialmente distrutte. Va tenuto un registro con l'indicazione del numero di piante il cui innesto è riuscito, delle piante ufficialmente distrutte e delle piante successivamente riesportate in Croazia. Dette informazioni sono rese disponibili alla Commissione.