ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 158

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
21 giugno 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 933/2005 della Commissione, del 20 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 934/2005 della Commissione, del 20 giugno 2005, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

3

 

*

Regolamento (CE) n. 935/2005 della Commissione, del 20 giugno 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

5

 

*

Regolamento (CE) n. 936/2005 della Commissione, del 20 giugno 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda il bilancio previsionale d’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per il settore dei cereali, degli oli vegetali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché per la fornitura di alcuni animali vivi

6

 

 

Regolamento (CE) n. 937/2005 della Commissione, del 20 giugno 2005, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’importo dell’aiuto per il cotone non sgranato per il periodo dal 1o luglio 2004 al 31 marzo 2005

10

 

 

Regolamento (CE) n. 938/2005 della Commissione, del 20 giugno 2005, che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

12

 

 

Regolamento (CE) n. 939/2005 della Commissione, del 20 giugno 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

14

 

 

Regolamento (CE) n. 940/2005 della Commissione, del 20 giugno 2005, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame

16

 

*

Direttiva 2005/42/CE della Commissione, del 20 giugno 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI ( 1 )

17

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 3 marzo 2005, con cui si autorizza la commercializzazione di prodotti ed ingredienti alimentari ricavati dalla varietà di mais geneticamente modificato NK 603 in quanto nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari a termini del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 580]

20

 

*

Decisione della Commissione, del 20 giugno 2005, relativa ad una richiesta di esenzione della tassa sugli autoveicoli presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture [notificata con il numero C(2005) 1818]  ( 1 )

23

 

*

Decisione della Commissione, del 20 giugno 2005, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni in Nuova Zelanda e negli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2005) 1812]  ( 1 )

24

 

 

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/451/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

21.6.2005   

IT

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L 158/1


REGOLAMENTO (CE) N. 933/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

52,6

204

35,2

999

43,9

0707 00 05

052

82,1

999

82,1

0709 90 70

052

86,6

999

86,6

0805 50 10

388

60,1

528

61,6

624

69,9

999

63,9

0808 10 80

388

94,5

400

41,8

404

90,8

508

77,5

512

60,2

524

70,5

528

71,4

720

61,1

804

90,1

999

73,1

0809 10 00

052

202,7

999

202,7

0809 20 95

052

296,3

400

399,9

999

348,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

174,2

999

174,2

0809 40 05

052

130,1

999

130,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


21.6.2005   

IT

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L 158/3


REGOLAMENTO (CE) N. 934/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2)

Le domande di titoli presentate dal 1o al 10 giugno 2005 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o luglio 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4)

Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 giugno 2005, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

 

Regno Unito:

200 t originarie del Botswana,

600 t originarie della Namibia;

 

Germania:

300 t originarie del Botswana,

370 t originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di luglio 2005 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:

15 106 t,

Kenia:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

8 155 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(4)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


21.6.2005   

IT

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L 158/5


REGOLAMENTO (CE) N. 935/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 15, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati (2) stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o caseinati. Tenuto conto dell’evoluzione del prezzo di mercato del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e del prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sul mercato comunitario e sul mercato mondiale, è opportuno ridurre l’importo dell’aiuto.

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2921/90.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «0,75 EUR» è sostituito dall’importo «0,52 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 279 dell’11.10.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 739/2005 (GU L 122 del 14.5.2005, pag. 18).


21.6.2005   

IT

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L 158/6


REGOLAMENTO (CE) N. 936/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda il bilancio previsionale d’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per il settore dei cereali, degli oli vegetali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché per la fornitura di alcuni animali vivi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d’oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 6, e l’articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l’approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio (2), stabilisce alcuni bilanci previsionali d’approvvigionamento e fissa l’aiuto comunitario corrispondente.

(2)

Dal livello attuale di esecuzione dei bilanci annuali per l’approvvigionamento di cereali, di oli vegetali e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché per la fornitura di animali vivi, per i dipartimenti francesi d’oltremare risulta che i quantitativi fissati per l’approvvigionamento dei suddetti prodotti sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.

(3)

È emerso un particolare fabbisogno per l’approvvigionamento di pomodori da conserva. Per i tuberi-seme di patate i quantitativi contemplati dal bilancio sono superiori ai livelli di esecuzione corrispondenti. Per quanto riguarda le bufale, i pulcini e le uova, occorre adeguare alcune caratteristiche dei prodotti oggetto dell’approvvigionamento al fabbisogno emerso nelle aziende dei dipartimenti francesi d’oltremare.

(4)

Occorre pertanto adeguare i quantitativi e le descrizioni dei suddetti prodotti e animali all’effettivo fabbisogno dei dipartimenti francesi d’oltremare interessati.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:

1)

nell’allegato I, le parti 1, 2, 3 e 4 sono sostituite dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2)

nell’allegato II, le parti 1, 2 e 4 sono sostituite dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 1).

(2)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2138/2004 (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 24).


ALLEGATO I

«Parte 1

Cereali e prodotti cerealicoli destinati all’alimentazione animale e all’alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Dipartimento

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo

(in t)

Aiuto

(in EUR/t)

I

II

III

Guadalupa

frumento tenero, orzo, granturco e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

58 000

42

 (1)

Guiana

frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all’alimentazione animale e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 et 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinica

frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10

52 000

42

 (1)

Riunione

frumento tenero, orzo, granturco e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

188 000

48

 (1)

Parte 2

Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantitativo

(in t)

Aiuto

(in EUR/t)

I

II

III

Oli vegetali (2)

1507 a 1516 (3)

Martinica

300

71

 (4)

Guadalupa

300

71

 (4)

Riunione

11 000

 

91

 (4)

Guiana

100

91

 (4)

Totale

11 700

Parte 3

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantitativo

(in t)

Aiuto

(in EUR/t)

I

II

III

Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione

ex 2007

Tutti

100

395

Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione

ex 2008

Guiana

 

586

Guadalupa

950

408

Martinica

 

408

Riunione

 

456

Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione

ex 2009

Guiana

500

 

727

 

Martinica

311

 (5)

Riunione

311

 

Guadalupa

311

 

Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico

2002

Tutti

100

91

 (5)

Parte 4

Sementi

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantitativo

(in t)

Aiuto

(in EUR/t)

I

II

III

Patate da semina

0701 10 00

Riunione

50

 

94»

 


(1)  L’importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

(2)  Destinati all’industria di trasformazione.

(3)  Esclusi 1509 e 1510.

(4)  L’importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

(5)  L’importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


ALLEGATO II

«Parte 1

Allevamento bovino ed equino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantitativo

Aiuto

(in EUR/capo)

Cavalli riproduttori

0101 11 00

Tutti

7

1 100

Animali vivi della specie bovina:

 

 

 

bovini riproduttori (1)

0102 10

 

 

bufali riproduttori

ex 0102 10 90

600

1 100

bovini destinati all’ingrasso (2)  (3)

0102 90

200

Parte 2

Avicoltura, cunicoltura

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantitativo

(numero di animali, pezzi)

Aiuto

(in EUR/capo, pezzo)

Pulcini

ex 0105 11

Tutti

85 240

0,48

Uova da cova destinate alla produzione di pulcini

ex 0407 00 19

800 000

0,17

Conigli riproduttori:

 

 

 

conigli domestici da riproduzione

ex 0106 19 10

800

33»

«Parte 4

Allevamento ovino e caprino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantitativo

(numero di animali)

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori delle specie ovina e caprina:

 

Tutti

 

 

animali maschi

ex 0104 10 ed ex 0104 20

30

312

animali femmine

ex 0104 10 ed ex 0104 20

210

192»


(1)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

(2)  Unicamente originari di paesi terzi.

(3)  Il beneficio dell’esonero dai dazi all’importazione è subordinato:

alla dichiarazione dell’importatore, all’arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati,

all’impegno scritto dell’importatore, all’arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, nel mese successivo all’arrivo dei bovini, l’azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l’ingrasso,

alla prova da fornire da parte dell’importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell’azienda o nelle aziende indicate in conformità al secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.


21.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/10


REGOLAMENTO (CE) N. 937/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’importo dell’aiuto per il cotone non sgranato per il periodo dal 1o luglio 2004 al 31 marzo 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all’aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d’applicazione del regime di aiuti per il cotone (3) entro e non oltre il 30 giugno della campagna di commercializzazione considerata la Commissione fissa l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato, applicabile per ciascuno dei periodi per i quali è stato fissato un prezzo del mercato mondiale.

(2)

In conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il regolamento (CE) n. 905/2005 della Commissione (4) ha fissato, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione effettiva di cotone non sgranato e la conseguente riduzione del prezzo di obiettivo.

(3)

In conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è stato fissato periodicamente nel corso della campagna 2004/2005.

(4)

Occorre quindi fissare per la campagna 2004/2005 gli importi degli aiuti applicabili per ciascun periodo per il quale è stato stabilito un prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o luglio 2004 al 31 marzo 2005, gli importi dell’aiuto per il cotone non sgranato corrispondenti ai prezzi del mercato mondiale fissati nei regolamenti di cui in allegato sono fissati, nello stesso allegato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti suddetti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 1).

(2)  GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

(4)  GU L 154 del 17.6.2005, pag. 3.


ALLEGATO

AIUTI PER IL COTONE NON SGRANATO

(EUR/100 kg)

Regolamento della Commissione che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato (CE) n.

Importo dell’aiuto

Grecia

Spagna

Portogallo

1218/2004 (1)

59,946

56,651

84,076

1239/2004 (2)

61,029

57,734

85,159

1271/2004 (3)

61,684

58,389

85,814

1334/2004 (4)

62,119

58,824

86,249

1399/2004 (5)

62,684

59,389

86,814

1434/2004 (6)

62,720

59,425

86,850

1490/2004 (7)

62,327

59,032

86,457

1510/2004 (8)

61,088

57,793

85,218

1554/2004 (9)

60,531

57,236

84,661

1593/2004 (10)

60,545

57,250

84,675

1642/2004 (11)

61,719

58,424

85,849

1649/2004 (12)

61,640

58,345

85,770

1710/2004 (13)

62,324

59,029

86,454

1752/2004 (14)

62,436

59,141

86,566

1824/2004 (15)

62,982

59,687

87,112

1913/2004 (16)

63,966

60,671

88,096

1940/2004 (17)

64,793

61,498

88,923

1998/2004 (18)

65,240

61,945

89,370

2058/2004 (19)

65,491

62,196

89,621

2115/2004 (20)

65,513

62,218

89,643

2197/2004 (21)

65,512

62,217

89,642

2234/2004 (22)

65,662

62,367

89,792

30/2005 (23)

64,589

61,294

88,719

90/2005 (24)

63,928

60,633

88,058

164/2005 (25)

64,610

61,315

88,740

230/2005 (26)

64,199

60,904

88,329

288/2005 (27)

63,800

60,505

87,930

346/2005 (28)

63,041

59,746

87,171

398/2005 (29)

62,978

59,683

87,108

455/2005 (30)

63,159

59,864

87,289

492/2005 (31)

61,932

58,637

86,062


(1)  GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 32.

(2)  GU L 235 del 6.7.2004, pag. 8.

(3)  GU L 240 del 10.7.2004, pag. 5.

(4)  GU L 247 del 21.7.2004, pag. 13.

(5)  GU L 255 del 31.7.2004, pag. 23.

(6)  GU L 264 dell’11.8.2004, pag. 10.

(7)  GU L 273 del 21.8.2004, pag. 20.

(8)  GU L 276 del 26.8.2004, pag. 12.

(9)  GU L 282 dell’1.9.2004, pag. 6.

(10)  GU L 290 dell’11.9.2004, pag. 4.

(11)  GU L 295 del 18.9.2004, pag. 31.

(12)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 15.

(13)  GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 47.

(14)  GU L 312 del 9.10.2004, pag. 10.

(15)  GU L 320 del 21.10.2004, pag. 20.

(16)  GU L 328 del 30.10.2004, pag. 94.

(17)  GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 4.

(18)  GU L 344 del 20.11.2004, pag. 30.

(19)  GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 24.

(20)  GU L 366 dell’11.12.2004, pag. 13.

(21)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 35.

(22)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 77.

(23)  GU L 7 dell’11.1.2005, pag. 4.

(24)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 25.

(25)  GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 14.

(26)  GU L 39 dell’11.2.2005, pag. 37.

(27)  GU L 48 del 19.2.2005, pag. 18.

(28)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 9.

(29)  GU L 65 dell’11.3.2005, pag. 3.

(30)  GU L 74 del 19.3.2005, pag. 40.

(31)  GU L 81 del 30.3.2005, pag. 43.


21.6.2005   

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L 158/12


REGOLAMENTO (CE) N. 938/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri.

(2)

È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili.

(3)

A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese.

(4)

Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5).

(5)

La Commissione deve prendere dette misure nell’intervallo tra le riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 22 giugno al 5 luglio 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

(3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

(4)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

(5)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.


ALLEGATO

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 22 giugno al 5 luglio 2005

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

18,52

13,24

28,11

11,42

Prezzi comunitari all’importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Giordania


21.6.2005   

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L 158/14


REGOLAMENTO (CE) N. 939/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 755/2005 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 755/2005, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 126 del 19.5.2005, pag. 34.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 21 giugno 2005

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 unità

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 unità

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 unità

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 unità

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 unità

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 unità

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01

Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


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L 158/16


REGOLAMENTO (CE) N. 940/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1372/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (2), e/o le relative spese durante il periodo considerato.

(2)

Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti nel settore del pollame. La modifica imminente delle restituzioni applicabili a tali prodotti ha provocato la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi speculativi. Il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dal 13 al 17 giugno e il 20 giugno 2005 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati. È necessario respingere le domande relativamente alle quali non sono ancora stati emessi i titoli di esportazione per i prodotti considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1372/95 nel settore del pollame, non è dato seguito alle domande pendenti dei periodi dal 13 al 17 giugno e il 20 giugno 2005, i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati, rispettivamente, a partire dal 22 e 29 giugno 2005 per la categoria tre di prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1383/2001 (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).


21.6.2005   

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L 158/17


DIRETTIVA 2005/42/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base della valutazione delle tossicità cutanee dell’olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke), del 7-Ethoxy-4-methylcoumarin, del hexahydrocoumarin e del balsamo del Perú (Myroxylon pereirae), il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori («SCCNFP») ritiene che tali sostanze non debbano essere impiegate come fragranze nei prodotti cosmetici. Per tale motivo le suddette sostanze devono essere incluse nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE.

(2)

Gli azocoloranti CI 12150, CI 20170 e CI 27290 figurano all’allegato IV, parte 1, della direttiva 76/768/CEE come agenti coloranti il cui impiego è autorizzato nella produzione di cosmetici. La sicurezza di tali coloranti è stata messa in discussione in ragione del fatto che essi possono dar luogo alla formazione di amine carcinogene durante il metabolismo. Secondo il SCCNFP dalle informazioni disponibili si evince che l’impiego dei coloranti CI 12150, CI 20170 e CI 27290 comporta un rischio per la salute dei consumatori, in quanto essi possono rilasciare una o più amine aromatiche carcinogene. Di conseguenza, tali coloranti devono essere esclusi dall'allegato IV, parte 1, della direttiva 76/768/CEE.

(3)

Il cloruro di benzetonio è elencato nella parte 1 dell’allegato VI della direttiva 76/768/CEE con il numero d’ordine 53 come conservante, il cui uso è consentito in prodotti cosmetici destinati ad essere eliminati con il risciacquo dopo l’uso in concentrazione massima pari allo 0,1 %. Il SCCNFP ritiene che l’impiego del cloruro di benzetonio debba essere consentito anche in prodotti cosmetici da non risciacquare, diversi da quelli per l’igiene del cavo orale, in concentrazione massima pari allo 0,1 %. Il testo riferito alla sostanza elencata con il numero d’ordine 53 nella parte 1 dell’ allegato VI della direttiva 76/768/CEE deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(4)

Il SCCNFP ritiene che il metilisotiazolinone non costituisca un rischio per la salute dei consumatori, se impiegato in prodotti cosmetici finiti come conservante, in concentrazioni non superiori allo 0,01 %. Il metilisotiazolinone deve essere pertanto incluso nella parte 1 dell’allegato VI della direttiva 76/768/CEE con il numero d’ordine 57.

(5)

La direttiva 76/768/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, IV e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 31 marzo 2006, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino, né vendano, né mettano a disposizione del consumatore finale prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni degli allegati II e IV della presente direttiva.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/9/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 46).


ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 76/768/CEE sono modificati come segue:

1)

Nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE sono aggiunti i numeri d’ordine seguenti:

«1133.

Olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke) (n. CAS 8023-88-9), se impiegato come fragranza.

1134.

7-Ethoxy-4-methylcoumarin (n. CAS 87-05-8), se impiegato come fragranza.

1135.

Hexahydrocoumarin (n. CAS 700-82-3), se impiegato come fragranza

1136.

Balsamo del Perù (nome INCI: Myroxylon pereirae; n. CAS 8007-00-9), se impiegato come fragranza».

2)

Nell'allegato IV, parte 1, della direttiva 76/768/CEE gli agenti coloranti CI 12150, CI 20170 e CI 27290 sono eliminati.

3)

La parte 1 dell'allegato VI è modificata come segue:

a)

il numero d'ordine 53 è sostituito dal seguente numero:

Numero d’ordine

Sostanza

Concentrazione massima autorizzata

Limitazioni e prescrizioni

Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

a

b

c

d

e

«53

Benzethonium Chloride (INCI)

0,1 %

a)

Prodotti destinati ad essere eliminati col risciacquo dopo l’uso

b)

Prodotti da non risciacquare, esclusi quelli per l’igiene del cavo orale»

 

b)

il testo seguente è aggiunto con il numero d’ordine 57:

Numero d’ordine

Sostanza

Concentrazione massima autorizzata

Limitazioni e prescrizioni

Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

a

b

c

d

e

«57

Methylisothiazolinone (INCI)

0,01 %»

 

 


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

21.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2005

con cui si autorizza la commercializzazione di prodotti ed ingredienti alimentari ricavati dalla varietà di mais geneticamente modificato NK 603 in quanto nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari a termini del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 580]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2005/448/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1) (di seguito «il regolamento»), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 aprile 2001, la Monsanto ha presentato alle competenti autorità dei Paesi Bassi la richiesta a norma dell’articolo 4 del regolamento di poter commercializzare, in quanto nuovi prodotti oppure nuovi ingredienti alimentari, prodotti ed ingredienti alimentari ricavati da mais della varietà geneticamente modificata NK 603.

(2)

Nel suo rapporto di valutazione iniziale del 5 novembre 2002, l’organismo dei Paesi Bassi competente per la valutazione degli alimenti è giunto alla conclusione che i prodotti ed ingredienti alimentari ricavati dal mais NK 603 sono altrettanto sicuri di prodotti ed ingredienti alimentari ricavati da mais convenzionale e possono avere i medesimi impieghi.

(3)

Il 6 gennaio 2003, la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri il rapporto di valutazione iniziale. Entro il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, sono state mosse obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione a norma della disposizione summenzionata.

(4)

Il 27 agosto 2003, la Commissione ha richiesto un parere all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) conformemente all’articolo 11 del regolamento. Il 25 novembre 2003, l’EFSA ha fornito tale parere, secondo il quale il mais NK 603 è altrettanto sicuro del mais convenzionale, cosicché risulta improbabile che la commercializzazione del mais NK 603, finalizzata alla produzione di alimenti o mangimi ovvero ad ulteriori lavorazioni, produca effetti negativi sulla salute umana ed animale come pure, in tale contesto, sull’ambiente (2). Nell’esprimere il suo parere, l’EFSA ha preso in considerazione tutte le questioni e le problematiche specifiche sollevate dagli Stati membri.

(5)

L’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (3) dispone che le richieste presentate a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 prima della data d’applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 siano trattate secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 258/97, nonostante l’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1829/2003, nei casi in cui il rapporto di valutazione iniziale di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 258/97 sia stato trasmesso alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(6)

Il Centro comune di ricerca della Commissione europea (CCR) ha convalidato il metodo di rilevamento del NK 603, in collaborazione con la Rete europea di laboratori che si occupano di OMG (European Network of GMO Laboratories — ENGL). Rifacendosi a linee guida accettate internazionalmente, il CCR ha effettuato uno studio di convalida completo (ring test) per collaudare le prestazioni di un metodo quantitativo evento-specifico, destinato a rilevare e quantificare l’evento di trasformazione dell’NK 603 nel mais. I materiali occorrenti per lo studio sono stati forniti dalla Monsanto. Il CCR ha ritenuto che le prestazioni del metodo risultassero idonee allo scopo che il metodo stesso si prefigge, tenuto conto dei criteri di valutazione proposti dall’ENGL per i metodi presentati a fini d’omologazione oltre che delle conoscenze scientifiche attuali in tema di prestazioni soddisfacenti dei metodi. Tale metodo ed i risultati della convalida sono stati resi pubblici.

(7)

Il materiale di riferimento per il mais ricavato dalla varietà di mais geneticamente modificato NK 603 è stato elaborato dal Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea.

(8)

È opportuno etichettare i prodotti e gli ingredienti alimentari ricavati dalla varietà geneticamente modificata di mais NK 603 conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1829/2003 ed assoggettarli alle prescrizioni in fatto di rintracciabilità stabilite nel regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (4).

(9)

A norma di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (5), al prodotto è stato assegnato un identificatore unico a termini del regolamento (CE) n. 1830/2003.

(10)

Le informazioni riportate nell’allegato in merito all’identificazione di prodotti ed alimenti alimentari ricavati da mais della varietà geneticamente modificata NK 603, incluso il metodo convalidato di rilevamento ed il materiale di riferimento, devono essere ricavabili dal registro di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(11)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso un parere; il 4 febbraio 2004, la Commissione ha quindi presentato una proposta al Consiglio a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 258/97 e conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio (6), sulla quale il Consiglio era tenuto a deliberare entro 3 mesi.

(12)

Il Consiglio non ha tuttavia deliberato entro i termini stabiliti e una decisione va ora adottata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti e gli ingredienti alimentari ricavati da mais della varietà geneticamente modificata NK 603 (di seguito «i prodotti»), quali designati e specificati nell’allegato, possono venir posti sul mercato comunitario in quanto prodotti o ingredienti alimentari nuovi.

Articolo 2

I prodotti sono etichettati «mais geneticamente modificato» o «prodotto da mais geneticamente modificato» a norma delle prescrizioni in fatto di etichettatura stabilite dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 3

I prodotti e le informazioni riportate nell’allegato sono recepiti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

Articolo 4

La Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles, Belgio, che rappresenta la Monsanto Company, USA, è destinataria della presente decisione, che sarà valida per un periodo di 10 anni.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  The EFSA Journal (2003) 9, 1-14.

(3)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(4)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(5)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI GENETICAMENTE MODIFICATI

a)   Titolare dell’autorizzazione:

Nome: Monsanto Europe SA

Indirizzo: Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Belgio

Per conto di Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, USA

b)   Designazione e specifiche del prodotto:

Prodotti ed ingredienti alimentari ricavati da mais (Zea mais L.) della varietà geneticamente modificata NK 603, che presenta un’accresciuta tolleranza all’erbicida glifosato, ed da tutti gli incroci di tale varietà con varietà di mais tradizionalmente coltivate. La varietà di mais KN 603 contiene le seguenti sequenze di DNA in due cassette intatte:

un gene per la 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasi (epsps), ricavato da Agrobacterium spec. ceppo CP (CP4 ESPS), che conferisce la tolleranza al glifosato, sotto il controllo del promotore del gene dell’actina di riso 1, della sequenza terminatrice ricavata dall’Agrobacterium tumefaciens e della sequenza di peptidi per il transito dei cloroplasti ricavata dal gene epsps dell’Arabidopsis thaliana, e

un gene per la 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasi (epsps), ricavato da Agrobacterium spec. ceppo CP (CP4 ESPS), che conferisce la tolleranza al glifosato, sotto il controllo di un promotore 35S potenziato ricavato dal virus del mosaico del cavolfiore, della sequenza terminatrice ricavata dall’Agrobacterium tumefaciens e della sequenza di peptidi per il transito dei cloroplasti ricavata dal gene epsps dell’Arabidopsis thaliana.

c)   Etichettatura:«Mais geneticamente modificato» oppure «prodotto da mais geneticamente modificato»

d)   Metodo di rilevamento:

Metodo quantitativo evento-specifico, basato sull’amplificazione PCR, per il mais geneticamente modificato NK 603.

Convalidato a cura del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, in collaborazione con la Rete europea di laboratori che si occupano di OMG, da pubblicarsi sul sito http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Materiale di riferimento: IRMM-415 prodotto dal Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea.

e)   Identificatore unico: MON-00603-6

f)   Informazioni prescritte dall’allegato II al protocollo di Cartagena: Non applicabile.

g)   Condizioni o restrizioni per la commercializzazione del prodotto: Non applicabile.

h)   Programma di controlli per gli effetti sull’ambiente: Non applicabile.


21.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

relativa ad una richiesta di esenzione della tassa sugli autoveicoli presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture

[notificata con il numero C(2005) 1818]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/449/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte o esenzioni agli autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblica via dello Stato membro di immatricolazione e che sono utilizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale non è il trasporto di merci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli non comportino distorsioni di concorrenza e fatto salvo l’accordo della Commissione.

(2)

La Francia ha chiesto alla Commissione di autorizzare l’esenzione dalla tassa sugli autoveicoli ai sensi della direttiva 1999/62/CE per i veicoli di peso pari o superiore a 12 tonnellate, utilizzati esclusivamente per lavori pubblici e industriali in Francia.

(3)

Le condizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera b) sono soddisfatte, dato che detti veicoli circolano solo occasionalmente sulla pubblica via, non sono utilizzati per il trasporto di merci e non comportano distorsioni di concorrenza perché possono essere utilizzati solo per trasportare le attrezzature installate in modo permanente sul veicolo e usate come tali.

(4)

La durata della presente approvazione deve essere limitata.

(5)

Occorre quindi approvare l’esenzione chiesta dalla Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, la Commissione approva l’esenzione, fino al 31 dicembre 2009, dalla tassa sui veicoli di peso pari o superiore a 12 tonnellate utilizzati esclusivamente per il trasporto di attrezzature installate in modo permanente per lavori pubblici e industriali in Francia:

1)

Macchine mobili di sollevamento e di movimentazione (gru installate su un telaio su ruote).

2)

Pompe o stazioni di pompaggio mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote.

3)

Gruppi motocompressori mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote.

4)

Betoniere e pompe per calcestruzzo installate in modo permanente su un telaio su ruote (tranne le betoniere a tamburo utilizzate per il trasporto di calcestruzzo).

5)

Gruppi generatori mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote.

6)

Perforatrici mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.


21.6.2005   

IT

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L 158/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni in Nuova Zelanda e negli Stati Uniti d’America

[notificata con il numero C(2005) 1812]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/450/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (2), prevede che gli Stati membri possano importare da paesi terzi soltanto embrioni che siano stati prelevati, trattati e immagazzinati dai gruppi di raccolta elencati in tale decisione.

(2)

La Nuova Zelanda ha chiesto che l’elenco ad essa relativo venga modificato, segnatamente cancellando sette centri e cambiando gli indirizzi di tre centri. Inoltre, la Nuova Zelanda ha modificato i caratteri del numero di riconoscimento dei centri.

(3)

Gli Stati Uniti d’America hanno chiesto che l’elenco ad essi relativo venga modificato, segnatamente aggiungendo un centro e cambiando gli indirizzi di tre centri.

(4)

La Nuova Zelanda e gli Stati Uniti d’America hanno fornito garanzie quanto al rispetto delle norme stabilite dalla direttiva 89/556/CEE e i servizi veterinari di tali paesi hanno ufficialmente riconosciuto i gruppi di raccolta di embrioni interessati ai fini delle esportazioni verso la Comunità.

(5)

La decisione 92/452/CEE dovrebbe dunque essere modificata di conseguenza.

(6)

I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 24 giugno 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/29/CE (GU L 15 del 19.1.2005, pag. 34).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato nel modo seguente:

a)

L’elenco relativo alla Nuova Zelanda è sostituito da quanto segue:

«NZ

 

NZEB01

 

Premier Genetics NZ Ltd

Ingram Road, RD 3, Drury

South Auckland

Dr Thomas Edward Dixon, Dr John Crawford

NZ

 

NZEB02

 

Animal Breeding Services Ltd,

Kihikihi ET Centre

3680 State Highway 3, RD 2

Hamilton

Dr John David Hepburn, Dr Lindsay Chitty

NZ

 

NZEB04

 

Advanced Genetics,

100 Paradise Gully Road,

RD 5C

Oamaru

Dr Neil Sanderson»

b)

La riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni statunitense n. 92VA055 E794 è sostituita da quanto segue:

«US

 

92VA055 E794

 

2420, Grace Chapel Road,

Harrisonburg, VA 22801

Randall Hinshaw»

c)

La riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni statunitense n. 92VA056 E794 è sostituita da quanto segue:

«US

 

92VA056 E794

 

2420, Grace Chapel Road,

Harrisonburg, VA 22801

Sarah S. Whitman»

d)

La riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni statunitense n. 96TX088 E928 è sostituita da quanto segue:

«US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

4140 OSR Normangee,

TX 77871

Dr Joe Oden»

e)

È aggiunta la seguente riga relativa agli Stati Uniti d’America:

«US

 

04TN113 E795

 

Large Animal Services

Embryo Transfer Center

272 Bowers Road Greeneville,

TN 37743

Mitchell L. Parks»


Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

21.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/26


DECISIONE 2005/451/GAI DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (1) (il «regolamento del Consiglio»), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato la decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (2).

(2)

A norma dell’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 di detta decisione, alcune delle sue disposizioni prendono effetto alle date ivi previste.

(3)

È opportuno che le disposizioni identiche contenute nel regolamento del Consiglio prendano effetto alle stesse date.

(4)

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio precisa che il regolamento del Consiglio si applica a decorrere da una data che sarà fissata dal Consiglio, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l’applicazione di disposizioni differenti.

(5)

Le condizioni preliminari di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio sono state adempiute ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1, 3, 7 e 8 dello stesso.

(6)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (4).

(7)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dall’Unione europea e dalla Comunità europea con la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1 della decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma a nome dell’Unione europea, e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo (6),

DECIDE:

Articolo 1

1.   L’articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento del Consiglio si applica a decorrere dal 13 giugno 2005.

2.   L’articolo 1, paragrafi 7 e 8 del regolamento del Consiglio si applica a decorrere dall’11 settembre 2005.

3.   L’articolo 1, paragrafi 1, 3, 7 e 8 del regolamento del Consiglio si applica a decorrere dal 10 dicembre 2005 per l’Islanda e la Norvegia.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29.

(2)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  Doc. del Consiglio 13054/04 accessibile sul sito http://register.consilium.eu.int

(6)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26 e GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.