ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 152

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
15 giugno 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003

1

 

 

Regolamento (CE) n. 890/2005 della Commissione, del 14 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento (CE) n. 891/2005 della Commissione, del 14 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 458/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento ceco

9

 

 

Regolamento (CE) n. 892/2005 della Commissione, del 14 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 462/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco

11

 

*

Regolamento (CE) n. 893/2005 della Commissione, del 14 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 per quanto riguarda certi importi indicati nell’articolo 14

13

 

 

Regolamento (CE) n. 894/2005 della Commissione, del 14 giugno 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005

14

 

 

Regolamento (CE) n. 895/2005 della Commissione, del 14 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

16

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 10 giugno 2005, recante abrogazione della decisione 2005/63/CE della Commissione che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2005) 1705]  ( 1 )

18

 

*

Decisione della Commissione, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2005) 1707]  ( 1 )

19

 

*

Decisione della Commissione, del 13 giugno 2005, che modifica la decisione 2005/131/CE della Commissione per quanto concerne l’assistenza finanziaria a un laboratorio comunitario di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) nel Regno Unito per l’anno 2005 [notificata con il numero C(2005) 1711]

20

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2005/440/PESC del Consiglio, del 13 giugno 2005, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2002/829/PESC

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

15.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/1


REGOLAMENTO (CE) N. 889/2005 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2005/440/PESC del 13 giugno 2005 relativa alle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La posizione comune 2002/829/PESC del Consiglio del 21 ottobre 2002 (2) ha imposto un embargo sulla fornitura di armi e materiale connesso alla Repubblica democratica del Congo (RDC).

(2)

Il 28 luglio 2003 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, con la risoluzione 1493 (2003), [«UNSCR 1493 (2003)»], di imporre un embargo sulla fornitura di armamenti e di materiale connesso nonché sulla prestazione di assistenza, consulenza o formazione pertinenti ad attività militari nei confronti di tutti i gruppi e milizie armati che agiscono nel territorio del nord e sud Kivu e dell’Ituri, nonché nei confronti dei gruppi che non hanno sottoscritto l’accordo globale e completo, nella RDC.

(3)

La posizione comune 2003/680/PESC prevede l’allineamento della posizione comune 2002/829/PESC con le misure di cui all’UNSCR 1493 (2003). Alcune di queste misure sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 1727/2003 del Consiglio (3).

(4)

A fronte del persistente flusso illecito di armi all’interno della RDC e verso di essa, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1596 (2005) del 18 aprile 2005, [«UNSCR 1596 (2005)»], che estende, tra l’altro, l’attuale embargo sulle armi a qualunque destinatario della RDC. La UNSCR 1596 (2005) prevede un certo numero di deroghe all’embargo.

(5)

Oltre a confermare l’embargo e il divieto di fornire l’assistenza connessa di cui alla posizione comune 2002/829/PESC, la posizione comune 2005/440/PESC prevede un’ulteriore deroga all’embargo sulle armi e al divieto di fornire l’assistenza connessa onde allineare l’elenco delle deroghe con la UNSCR 1596 (2005).

(6)

Il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari rientra nell’ambito del trattato. Per evitare distorsioni della concorrenza occorrono misure comunitarie che applichino tale divieto per quanto riguarda la Comunità.

(7)

Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità dovrebbe essere costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(8)

Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l’allegato del presente regolamento.

(9)

Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

(10)

Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 1727/2003 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento che contenga tutte le disposizioni pertinenti relative al divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari nella RDC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«assistenza tecnica» qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende anche le forme verbali di assistenza;

2)

«comitato per le sanzioni» il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 8 della UNSCR 1533 (2004).

Articolo 2

Sono vietati:

a)

la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nella Repubblica democratica del Congo o destinati ad essere utilizzati nella RDC;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nella RDC o destinati ad essere utilizzati nella RDC.

c)

la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, l’autorità competente, indicata nell’allegato, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio può autorizzare:

a)

la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti agli armamenti e al materiale connesso, destinati unicamente all’uso da parte della missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) o al sostegno di detta missione;

b)

la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti agli armamenti e al materiale connesso, destinati unicamente all’uso da parte di unità dell’esercito e della polizia della RDC o al sostegno di dette unità purché:

i)

abbiano portato a termine il processo di integrazione, o

ii)

operino rispettivamente sotto il comando dello stato maggiore integrato delle forze armate o della polizia nazionale della RDC, oppure

iii)

siano in fase di integrazione nel territorio della RDC al di fuori delle province del nord e sud Kivu e del distretto dell’Ituri;

c)

la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature militari non letali destinate unicamente all’uso umanitario o protettivo, purché la fornitura dell’assistenza o dei servizi suddetti sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni;

2.   Non verrà concessa alcuna autorizzazione per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 4

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 5

1.   La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

2.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell’effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 6

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento come pure ogni successiva modifica.

Articolo 7

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

b)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;

c)

a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

d)

a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all’interno della Comunità.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1727/2003 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 285 del 23.10.2002, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2003/680/PESC (GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 64).

(3)  GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento n. 1567/2004 della Commissione (GU L 285 del 4.9.2004, pag. 10).


ALLEGATO

Elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1

 

BELGIO

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Ministère de la Région de Bruxelles — Capitale

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

B-1035 Brussel/Bruxelles

Téléphone: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax: (32-2) 800 38 20

cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

 

Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement wallon

Rue Mazy, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone: (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest:

 

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37

 

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. + 420 2 24 06 27 20

Tel. + 420 2 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. + 420 2 5704 4501

Fax + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel. + 420 2 2418 2987

Fax + 420 2 2418 4080

 

DANIMARCA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

 

GERMANIA

Concerning financing and financial assistance:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Concerning technical assistance:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

 

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

 

GRECIA

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornarou Str.

105 63 Athens

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1,

Τ.Κ. 101 80 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

 

SPAGNA

Ministerio, de Industria Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

 

FRANCIA

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopie: (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

 

IRLANDA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen’s Green

Dublin 2

Tel. + 353 1 478 0822

Fax + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel. + 353 1 671 6666

Fax + 353 1 679 8882

 

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio III

Tel. (39) 06 3691 8221

Fax (39) 06 3691 5296

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

 

CIPRO

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel.: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel.: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel. + 357 22 60 11 06

Fax + 357 22 60 27 41/47

 

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tālr. Nr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

 

LITUANIA

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. + 370 5 2362516

Fax + 370 5 2313090

 

LUSSEMBURGO

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél.: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

mail: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L- 2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2421

Fax: (352) 22 19 89

 

UNGHERIA

Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Trade Licencing

Office Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: H-1537 Budapest Pf.: 345

Tel. + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Hivatal Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Budapest Pf.: 345

Tel. + 36-1-336-7327

 

MALTA

Bord ta’ Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta’ l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. + 356 21 24 28 53

Fax + 356 21 25 15 20

 

PAESI BASSI

Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Telefoon: (31-38) 467 25 41

Telefax: (31-38) 469 52 29

 

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (+ 43-1) 711 00-0

Fax (+ 43-1) 711 00-8386

 

POLONIA

Organ koordynujący:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

00–580 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 523 94 27 lub 93 48

fax: (+ 48 22) 523 83 29

Organy współpracujące:

 

Ministerstwo Obrony

Departament Prawny

ul. Klonowa 1

00–909 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 687 15 84

fax: (+ 48 22) 687 16 97

 

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departament Kontroli Eksportu

Plac Trzech Krzyży 3/5

00–507 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 693 51 71

fax: (+ 48 22) 693 40 33

 

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

 

SLOVENIA

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministrstvo za gospodarstvo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministrstvo za obrambo

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

 

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421/2/4854 1111

Fax: 00421/2/4333 7827

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

 

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8 / Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tfn (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

 

SVEZIA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

 

REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax (44) 20 7215 0593

 

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale per le Relazioni esterne

Direzione Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e politica europea di sicurezza e di difesa (PESD): Coordinamento e contributo della Commissione

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali, azioni comuni PESC, sanzioni, processo di Kimberley

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: Relex-Sanctions@cec.eu.int


15.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/7


REGOLAMENTO (CE) N. 890/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

49,2

204

75,2

999

62,2

0707 00 05

052

91,6

999

91,6

0709 90 70

052

88,0

999

88,0

0805 50 10

324

59,0

382

70,4

388

63,7

528

58,5

624

63,2

999

63,0

0808 10 80

388

89,9

400

125,5

404

90,2

508

75,8

512

73,7

524

70,5

528

68,1

720

78,1

804

93,4

999

85,0

0809 10 00

052

181,2

624

183,0

999

182,1

0809 20 95

052

277,4

068

238,7

400

427,3

999

314,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

204,6

999

204,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


15.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/9


REGOLAMENTO (CE) N. 891/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 458/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento ceco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 458/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 300 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento ceco.

(3)

La Repubblica ceca ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 100 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Repubblica ceca.

(4)

In considerazione dell’aumento dei quantitativi posti in vendita è necessario modificare i quantitativi immagazzinati nelle regioni indicate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 458/2005.

(5)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 458/2005.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 458/2005 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1.   La gara verte su un quantitativo massimo di 400 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.

2.   Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 400 000 tonnellate di frumento tenero figurano nell’allegato I.

2)

l’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 3.

(4)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di ammasso

Quantitativi

Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský

400 000»


15.6.2005   

IT

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L 152/11


REGOLAMENTO (CE) N. 892/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 462/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 462/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 1 000 693 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco.

(3)

La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 300 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Germania.

(4)

In considerazione dell’aumento dei quantitativi posti in vendita è necessario modificare i quantitativi immagazzinati nelle regioni indicate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 462/2005.

(5)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 462/2005.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 462/2005 è modificato come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1.   La gara verte su un quantitativo massimo di 1 300 693 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti d’America, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.

2.   Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 300 693 tonnellate di orzo figurano nell’allegato I.

2)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 610/2005 (GU L 101 del 21.4.2005, pag. 9).

(4)  Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di ammasso

Quantitativi

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

1 300 693»


15.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/13


REGOLAMENTO (CE) N. 893/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 per quanto riguarda certi importi indicati nell’articolo 14

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza mostra che dall’adesione dei nuovi Stati membri il 1o maggio 2004 è aumentata la proporzione di restituzioni all’esportazione assegnate in base alla riserva di cui al primo comma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilirne l’importo (2).

(2)

Per garantire risorse sufficienti, la suddetta riserva andrebbe accresciuta per ogni anno finanziario. Inoltre, dovrebbe essere aumentata la soglia, stabilita nell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000, al raggiungimento della quale la Commissione può sospendere l’applicazione della riserva.

(3)

I provvedimenti previsti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:

a)

nel primo comma del paragrafo 1, «35 milioni di EUR» è sostituito da «40 milioni di EUR»;

b)

nel secondo comma del paragrafo 3, «25 milioni di EUR» è sostituito da «30 milioni di EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14).


15.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/14


REGOLAMENTO (CE) N. 894/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2005

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 842/2005 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.

(4)  GU L 139 del 2.6.2005, pag. 14.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 15 giugno 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

21,33

5,64

1701 11 90 (1)

21,33

11,02

1701 12 10 (1)

21,33

5,45

1701 12 90 (1)

21,33

10,50

1701 91 00 (2)

22,75

14,48

1701 99 10 (2)

22,75

9,34

1701 99 90 (2)

22,75

9,34

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


15.6.2005   

IT

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L 152/16


REGOLAMENTO (CE) N. 895/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.

(2)

Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione (2).

(3)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.

(4)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

(5)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.

(6)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.

(7)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.

(8)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

15.6.2005   

IT

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L 152/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2005

recante abrogazione della decisione 2005/63/CE della Commissione che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

[notificata con il numero C(2005) 1705]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/437/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/63/CE modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE per tener conto del progresso scientifico e tecnologico. Tuttavia, prima dell’adozione di tale decisione al Parlamento europeo non erano pervenuti tutti i documenti necessari a norma dell’articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (2).

(2)

È pertanto necessario abrogare la decisione 2005/63/CE.

(3)

Le disposizioni previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/63/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/63/CE della Commissione (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 73).

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


15.6.2005   

IT

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L 152/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2005

che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

[notificata con il numero C(2005) 1707]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/438/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE proibisce, tranne nei casi di cui all'allegato II e alle condizioni ivi specificate, l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003.

(2)

Dal momento che il reimpiego, il rinnovo e il prolungamento della vita dei prodotti sono fattori positivi, dovrebbero essere disponibili pezzi di ricambio per la riparazione dei veicoli già immessi sul mercato alla data del 1o luglio 2003. Dovrebbe pertanto essere tollerato l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 per la riparazione dei veicoli in questione.

(3)

Occorre pertanto modificare la direttiva 2000/53/CE.

(4)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato II della direttiva 2000/53/CE, il testo del quinto trattino delle «Note» è sostituito dal testo seguente:

«—

ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (3).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/63/CE della Commissione (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 73).

(2)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perché tali componenti sono espressamente trattati in voci specifiche.»


15.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2005

che modifica la decisione 2005/131/CE della Commissione per quanto concerne l’assistenza finanziaria a un laboratorio comunitario di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) nel Regno Unito per l’anno 2005

[notificata con il numero C(2005) 1711]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2005/439/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/131/CE della Commissione, del 7 febbraio 2005, concernente l’aiuto finanziario della Comunità ad alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l’anno 2005 (2), prevede un aiuto finanziario della Comunità per consentire l’espletamento di determinati compiti e funzioni.

(2)

Il 28 gennaio 2005 un gruppo di esperti dell’UE, presieduto dal laboratorio comunitario di riferimento per le TSE, ha confermato il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una capra macellata in Francia. Si tratta del primo caso di infezione da BSE di un piccolo ruminante in condizioni naturali.

(3)

In una dichiarazione del 28 gennaio 2005 il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha sottolineato che resta ancora da valutare il significato di quest’unico caso d’infezione da BSE in una capra rilevato in Francia. A questo fine l’EFSA ha indicato che sarebbe essenziale disporre dei risultati di una più vasta sorveglianza delle TSE nei caprini. In seguito a tale richiesta il regolamento (CE) n. 214/2005 della Commissione (3) ha introdotto un nuovo programma di sorveglianza delle TSE nei caprini a partire dall’11 febbraio 2005. In base al nuovo programma è necessario aumentare significativamente il numero degli animali sani macellati o morti presso l’allevamento da sottoporre ad analisi.

(4)

Il regolamento (CE) n. 36/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, che modifica gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, negli ovini e nei caprini (4) ha introdotto una strategia per indagare sulla possibile presenza dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nei piccoli ruminanti. Tale strategia prevede anzitutto la realizzazione di uno screening di tutti i casi confermati di TSE nei piccoli ruminanti a livello dei laboratori nazionali di riferimento. In secondo luogo essa prevede una prova interlaboratorio, con almeno tre metodi diversi presso laboratori selezionati sotto la direzione del laboratorio comunitario di riferimento per le TSE in tutti i casi in cui il primo screening non ha potuto escludere la presenza della BSE. Va infine effettuata una tipizzazione dei ceppi sui topi qualora il risultato della tipizzazione molecolare necessiti una conferma. Il contributo comunitario coprirà tutti i costi relativi alla prova interlaboratorio e alla tipizzazione dei ceppi sui topi.

(5)

Su richiesta della Commissione il ruolo di coordinamento del laboratorio comunitario di riferimento nel contesto della prova interlaboratorio e della tipizzazione dei ceppi sui topi, effettuate in laboratori diversi, è stato integrato nei programmi di lavoro per il 2005.

(6)

L’assistenza finanziaria della Comunità al programma di lavoro annuale del laboratorio comunitario di riferimento andrebbe pertanto aumentata per coprire i costi supplementari derivanti dalla prova interlaboratorio e dalla tipizzazione dei ceppi sui topi.

(7)

La decisione 2005/131/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2005/131/CE è sostituito dal seguente:

«1.   La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al capitolo B dell’allegato X al regolamento (CE) n. 999/2001 da realizzarsi ad opera della “Veterinary Laboratories Agency”, Addlestone, Regno Unito, per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 810 500 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.»

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 45 del 16.2.2005, pag. 15.

(3)  GU L 37 del 10.2.2005, pag. 9.

(4)  GU L 10 del 13.1.2005, pag. 9.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

15.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/22


POSIZIONE COMUNE 2005/440/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2002/829/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 ottobre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/829/PESC (1) relativa alla fornitura di talune attrezzature alla Repubblica democratica del Congo imponendo un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC)

(2)

Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/680/PESC 1493 (2003) che modifica la posizione comune 2002/829/PESC per dare attuazione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite [«UNSCR 1493 (2003)»], del 28 luglio 2003, che impone un embargo sulle armi nei confronti della RDC.

(3)

Il 18 aprile 2005 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1596 (2005), [«UNSCR 1596 (2005)»], che ribadisce le misure imposte dal punto 20 dell’UNSCR 1493 (2003) e stabilisce che esse debbano applicarsi a ogni destinatario nel territorio della RDC.

(4)

L’UNSCR 1596 (2005) impone inoltre misure per impedire l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri di tutte le persone indicate dal Comitato istituito dal punto 8 dell’UNSCR 1533 (2004), in prosieguo «il Comitato delle sanzioni».

(5)

L’UNSCR 1596 (2005) prevede inoltre che sia imposto un congelamento di tutti i fondi, attività finanziarie e risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone indicate dal Comitato delle sanzioni o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e che nessun fondo, attività finanziaria e risorsa economica sia messo a disposizione o a beneficio di dette persone o entità.

(6)

È opportuno integrare in un unico strumento giuridico le misure imposte dalla posizione comune 2002/829/PESC e le misure da imporre conformemente all’UNSCR 1596 (2005).

(7)

La posizione comune 2002/829/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata.

(8)

Per l’attuazione di talune misure è necessaria un’azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la fornitura diretta o indiretta, la vendita o il trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio alla RDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri o che utilizzino le loro navi o aeromobili di bandiera, siano essi originari o non originari di tali territori.

2.   Sono altresì vietati:

a)

la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo nella RDC o destinati ad essere utilizzati in tale paese;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso ovvero per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo nella RDC o destinati ad essere utilizzati in tale paese.

Articolo 2

1.   L’articolo 1 non si applica:

a)

alla fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura di assistenza tecnica, al finanziamento di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti agli armamenti e di materiale connesso esclusivamente a sostegno di unità dell’esercito e della polizia della RDC, o ad uso di queste ultime, a condizioni che le suddette unità:

i)

abbiano completato il loro processo di integrazione, ovvero

ii)

operino sotto il comando, rispettivamente, dello Stato maggiore integrato delle Forze armate o della Polizia nazionale della RDC, ovvero

iii)

siano in fase di integrazione, nel territorio della RDC al di fuori delle province del nord e sud Kivu e del distretto dell’Ituri.

b)

alla fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti agli armamenti e di materiale connesso destinato esclusivamente a sostegno della Missione di Osservazione delle Nazioni Unite in Congo («MONUC») o ad uso di quest’ultima.

c)

alla fornitura, vendita o trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo o alla fornitura di assistenza e formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali, sempreché siano notificate preventivamente al Comitato delle sanzioni.

2.   La fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e di materiale connesso, di cui al paragrafo 1, viene effettuata esclusivamente presso i siti di ricevimento designati dal governo di unità nazionale e di transizione, in coordinamento con la MONUC ed è preventivamente notificata al Comitato delle sanzioni.

3.   La fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e materiale connesso o la fornitura di servizi di cui al paragrafo 1 sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri.

4.   Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1 caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti dal codice di condotta dell’Unione europea sulle esportazioni di armamenti. Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’uso fraudolento di autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 3 e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.

Articolo 3

Conformemente all’UNSCR 1596 (2005) occorre imporre misure restrittive nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi, indicate dal Comitato delle sanzioni.

L’elenco delle persone interessate figura nell’allegato della presente posizione comune.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate all’articolo 3.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se il Comitato delle sanzioni stabilisce in anticipo e caso per caso che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, vale a dire la pace e la riconciliazione nazionale nella RDC e la stabilità nella regione.

4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal Comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 5

1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone indicate all’articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone ovvero da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell’allegato.

2.   Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio di tali persone o entità.

3.   Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo congelati; a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il Comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro quattro giorni lavorativi da tale notifica;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

e)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell’UNSCR 1596 (2005) e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all’articolo 3, previa notifica dello Stato membro interessato al Comitato delle sanzioni.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 6

Il Consiglio stabilisce l’elenco di cui all’allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal Comitato delle sanzioni.

Articolo 7

La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 8

La presente posizione comune è riesaminata entro dodici mesi dalla sua adozione, tenendo conto delle decisioni del Consiglio di Sicurezza alla luce dei progressi realizzati nel processo di pace e di transizione nella RDC, e in seguito ogni 12 mesi.

Articolo 9

La posizione comune 2002/829/PESC è abrogata.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 285 del 23.10.2002, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2003/680/PESC (GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 64).


ALLEGATO

Elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5

[Allegato da completare sulla scorta delle indicazioni del comitato di cui al punto 8 della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite].