ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
|
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
|
|
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
15.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 889/2005 DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2005
che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2005/440/PESC del 13 giugno 2005 relativa alle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La posizione comune 2002/829/PESC del Consiglio del 21 ottobre 2002 (2) ha imposto un embargo sulla fornitura di armi e materiale connesso alla Repubblica democratica del Congo (RDC). |
(2) |
Il 28 luglio 2003 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, con la risoluzione 1493 (2003), [«UNSCR 1493 (2003)»], di imporre un embargo sulla fornitura di armamenti e di materiale connesso nonché sulla prestazione di assistenza, consulenza o formazione pertinenti ad attività militari nei confronti di tutti i gruppi e milizie armati che agiscono nel territorio del nord e sud Kivu e dell’Ituri, nonché nei confronti dei gruppi che non hanno sottoscritto l’accordo globale e completo, nella RDC. |
(3) |
La posizione comune 2003/680/PESC prevede l’allineamento della posizione comune 2002/829/PESC con le misure di cui all’UNSCR 1493 (2003). Alcune di queste misure sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 1727/2003 del Consiglio (3). |
(4) |
A fronte del persistente flusso illecito di armi all’interno della RDC e verso di essa, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1596 (2005) del 18 aprile 2005, [«UNSCR 1596 (2005)»], che estende, tra l’altro, l’attuale embargo sulle armi a qualunque destinatario della RDC. La UNSCR 1596 (2005) prevede un certo numero di deroghe all’embargo. |
(5) |
Oltre a confermare l’embargo e il divieto di fornire l’assistenza connessa di cui alla posizione comune 2002/829/PESC, la posizione comune 2005/440/PESC prevede un’ulteriore deroga all’embargo sulle armi e al divieto di fornire l’assistenza connessa onde allineare l’elenco delle deroghe con la UNSCR 1596 (2005). |
(6) |
Il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari rientra nell’ambito del trattato. Per evitare distorsioni della concorrenza occorrono misure comunitarie che applichino tale divieto per quanto riguarda la Comunità. |
(7) |
Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità dovrebbe essere costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite. |
(8) |
Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l’allegato del presente regolamento. |
(9) |
Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione. |
(10) |
Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 1727/2003 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento che contenga tutte le disposizioni pertinenti relative al divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari nella RDC, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«assistenza tecnica» qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende anche le forme verbali di assistenza; |
2) |
«comitato per le sanzioni» il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 8 della UNSCR 1533 (2004). |
Articolo 2
Sono vietati:
a) |
la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nella Repubblica democratica del Congo o destinati ad essere utilizzati nella RDC; |
b) |
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nella RDC o destinati ad essere utilizzati nella RDC. |
c) |
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) e b). |
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 2, l’autorità competente, indicata nell’allegato, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio può autorizzare:
a) |
la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti agli armamenti e al materiale connesso, destinati unicamente all’uso da parte della missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) o al sostegno di detta missione; |
b) |
la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti agli armamenti e al materiale connesso, destinati unicamente all’uso da parte di unità dell’esercito e della polizia della RDC o al sostegno di dette unità purché:
|
c) |
la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature militari non letali destinate unicamente all’uso umanitario o protettivo, purché la fornitura dell’assistenza o dei servizi suddetti sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni; |
2. Non verrà concessa alcuna autorizzazione per le attività che hanno già avuto luogo.
Articolo 4
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 5
1. La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell’effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 6
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento come pure ogni successiva modifica.
Articolo 7
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
b) |
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi; |
c) |
a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
d) |
a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all’interno della Comunità. |
Articolo 8
Il regolamento (CE) n. 1727/2003 è abrogato.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 285 del 23.10.2002, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2003/680/PESC (GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 64).
(3) GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento n. 1567/2004 della Commissione (GU L 285 del 4.9.2004, pag. 10).
ALLEGATO
Elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1
|
BELGIO
Région wallonne:
Vlaams Gewest:
|
|
REPUBBLICA CECA
|
|
DANIMARCA
|
|
GERMANIA Concerning financing and financial assistance:
Concerning technical assistance:
|
|
ESTONIA
|
|
GRECIA
|
|
SPAGNA
|
|
FRANCIA
|
|
IRLANDA
|
|
ITALIA
|
|
CIPRO
|
|
LETTONIA
|
|
LITUANIA
|
|
LUSSEMBURGO
|
|
UNGHERIA
|
|
MALTA
|
|
PAESI BASSI
|
|
AUSTRIA
|
|
POLONIA Organ koordynujący:
Organy współpracujące:
|
|
PORTOGALLO
|
|
SLOVENIA
|
|
SLOVACCHIA
|
|
FINLANDIA
|
|
SVEZIA
|
|
REGNO UNITO
|
|
COMUNITÀ EUROPEA
|
15.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 890/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
49,2 |
204 |
75,2 |
|
999 |
62,2 |
|
0707 00 05 |
052 |
91,6 |
999 |
91,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
88,0 |
999 |
88,0 |
|
0805 50 10 |
324 |
59,0 |
382 |
70,4 |
|
388 |
63,7 |
|
528 |
58,5 |
|
624 |
63,2 |
|
999 |
63,0 |
|
0808 10 80 |
388 |
89,9 |
400 |
125,5 |
|
404 |
90,2 |
|
508 |
75,8 |
|
512 |
73,7 |
|
524 |
70,5 |
|
528 |
68,1 |
|
720 |
78,1 |
|
804 |
93,4 |
|
999 |
85,0 |
|
0809 10 00 |
052 |
181,2 |
624 |
183,0 |
|
999 |
182,1 |
|
0809 20 95 |
052 |
277,4 |
068 |
238,7 |
|
400 |
427,3 |
|
999 |
314,5 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
204,6 |
999 |
204,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
15.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 891/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 458/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento ceco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 458/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 300 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento ceco. |
(3) |
La Repubblica ceca ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 100 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Repubblica ceca. |
(4) |
In considerazione dell’aumento dei quantitativi posti in vendita è necessario modificare i quantitativi immagazzinati nelle regioni indicate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 458/2005. |
(5) |
È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 458/2005. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 458/2005 è così modificato:
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 1. La gara verte su un quantitativo massimo di 400 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera. 2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 400 000 tonnellate di frumento tenero figurano nell’allegato I. |
2) |
l’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 75 del 22.3.2005, pag. 3.
(4) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»;
ALLEGATO
«ALLEGATO I
(in tonnellate) |
|
Luogo di ammasso |
Quantitativi |
Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský |
400 000» |
15.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 892/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 462/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 462/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 1 000 693 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco. |
(3) |
La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 300 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Germania. |
(4) |
In considerazione dell’aumento dei quantitativi posti in vendita è necessario modificare i quantitativi immagazzinati nelle regioni indicate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 462/2005. |
(5) |
È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 462/2005. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 462/2005 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 1. La gara verte su un quantitativo massimo di 1 300 693 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti d’America, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera. 2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 300 693 tonnellate di orzo figurano nell’allegato I. |
2) |
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 75 del 22.3.2005, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 610/2005 (GU L 101 del 21.4.2005, pag. 9).
(4) Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»;
ALLEGATO
«ALLEGATO I
(in tonnellate) |
|
Luogo di ammasso |
Quantitativi |
Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern |
1 300 693» |
15.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 893/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 per quanto riguarda certi importi indicati nell’articolo 14
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’esperienza mostra che dall’adesione dei nuovi Stati membri il 1o maggio 2004 è aumentata la proporzione di restituzioni all’esportazione assegnate in base alla riserva di cui al primo comma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilirne l’importo (2). |
(2) |
Per garantire risorse sufficienti, la suddetta riserva andrebbe accresciuta per ogni anno finanziario. Inoltre, dovrebbe essere aumentata la soglia, stabilita nell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000, al raggiungimento della quale la Commissione può sospendere l’applicazione della riserva. |
(3) |
I provvedimenti previsti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:
a) |
nel primo comma del paragrafo 1, «35 milioni di EUR» è sostituito da «40 milioni di EUR»; |
b) |
nel secondo comma del paragrafo 3, «25 milioni di EUR» è sostituito da «30 milioni di EUR». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14).
15.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 894/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2005
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 842/2005 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.
(4) GU L 139 del 2.6.2005, pag. 14.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 15 giugno 2005
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
21,33 |
5,64 |
1701 11 90 (1) |
21,33 |
11,02 |
1701 12 10 (1) |
21,33 |
5,45 |
1701 12 90 (1) |
21,33 |
10,50 |
1701 91 00 (2) |
22,75 |
14,48 |
1701 99 10 (2) |
22,75 |
9,34 |
1701 99 90 (2) |
22,75 |
9,34 |
1702 90 99 (3) |
0,23 |
0,41 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
15.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 895/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2005
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi. |
(2) |
Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione (2). |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità. |
(4) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato. |
(5) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario. |
(7) |
La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo. |
(8) |
L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).
(2) GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
1509 10 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 10 90 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 90 00 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 90 00 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1510 00 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1510 00 90 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
15.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2005
recante abrogazione della decisione 2005/63/CE della Commissione che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
[notificata con il numero C(2005) 1705]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/437/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2005/63/CE modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE per tener conto del progresso scientifico e tecnologico. Tuttavia, prima dell’adozione di tale decisione al Parlamento europeo non erano pervenuti tutti i documenti necessari a norma dell’articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (2). |
(2) |
È pertanto necessario abrogare la decisione 2005/63/CE. |
(3) |
Le disposizioni previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/63/CE è abrogata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/63/CE della Commissione (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 73).
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
15.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2005
che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
[notificata con il numero C(2005) 1707]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/438/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE proibisce, tranne nei casi di cui all'allegato II e alle condizioni ivi specificate, l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003. |
(2) |
Dal momento che il reimpiego, il rinnovo e il prolungamento della vita dei prodotti sono fattori positivi, dovrebbero essere disponibili pezzi di ricambio per la riparazione dei veicoli già immessi sul mercato alla data del 1o luglio 2003. Dovrebbe pertanto essere tollerato l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 per la riparazione dei veicoli in questione. |
(3) |
Occorre pertanto modificare la direttiva 2000/53/CE. |
(4) |
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'allegato II della direttiva 2000/53/CE, il testo del quinto trattino delle «Note» è sostituito dal testo seguente:
«— |
ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (3). |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/63/CE della Commissione (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 73).
(2) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perché tali componenti sono espressamente trattati in voci specifiche.»
15.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/20 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2005
che modifica la decisione 2005/131/CE della Commissione per quanto concerne l’assistenza finanziaria a un laboratorio comunitario di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) nel Regno Unito per l’anno 2005
[notificata con il numero C(2005) 1711]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2005/439/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2005/131/CE della Commissione, del 7 febbraio 2005, concernente l’aiuto finanziario della Comunità ad alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l’anno 2005 (2), prevede un aiuto finanziario della Comunità per consentire l’espletamento di determinati compiti e funzioni. |
(2) |
Il 28 gennaio 2005 un gruppo di esperti dell’UE, presieduto dal laboratorio comunitario di riferimento per le TSE, ha confermato il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una capra macellata in Francia. Si tratta del primo caso di infezione da BSE di un piccolo ruminante in condizioni naturali. |
(3) |
In una dichiarazione del 28 gennaio 2005 il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha sottolineato che resta ancora da valutare il significato di quest’unico caso d’infezione da BSE in una capra rilevato in Francia. A questo fine l’EFSA ha indicato che sarebbe essenziale disporre dei risultati di una più vasta sorveglianza delle TSE nei caprini. In seguito a tale richiesta il regolamento (CE) n. 214/2005 della Commissione (3) ha introdotto un nuovo programma di sorveglianza delle TSE nei caprini a partire dall’11 febbraio 2005. In base al nuovo programma è necessario aumentare significativamente il numero degli animali sani macellati o morti presso l’allevamento da sottoporre ad analisi. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 36/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, che modifica gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, negli ovini e nei caprini (4) ha introdotto una strategia per indagare sulla possibile presenza dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nei piccoli ruminanti. Tale strategia prevede anzitutto la realizzazione di uno screening di tutti i casi confermati di TSE nei piccoli ruminanti a livello dei laboratori nazionali di riferimento. In secondo luogo essa prevede una prova interlaboratorio, con almeno tre metodi diversi presso laboratori selezionati sotto la direzione del laboratorio comunitario di riferimento per le TSE in tutti i casi in cui il primo screening non ha potuto escludere la presenza della BSE. Va infine effettuata una tipizzazione dei ceppi sui topi qualora il risultato della tipizzazione molecolare necessiti una conferma. Il contributo comunitario coprirà tutti i costi relativi alla prova interlaboratorio e alla tipizzazione dei ceppi sui topi. |
(5) |
Su richiesta della Commissione il ruolo di coordinamento del laboratorio comunitario di riferimento nel contesto della prova interlaboratorio e della tipizzazione dei ceppi sui topi, effettuate in laboratori diversi, è stato integrato nei programmi di lavoro per il 2005. |
(6) |
L’assistenza finanziaria della Comunità al programma di lavoro annuale del laboratorio comunitario di riferimento andrebbe pertanto aumentata per coprire i costi supplementari derivanti dalla prova interlaboratorio e dalla tipizzazione dei ceppi sui topi. |
(7) |
La decisione 2005/131/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza. |
(8) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2005/131/CE è sostituito dal seguente:
«1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al capitolo B dell’allegato X al regolamento (CE) n. 999/2001 da realizzarsi ad opera della “Veterinary Laboratories Agency”, Addlestone, Regno Unito, per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 810 500 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.»
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 45 del 16.2.2005, pag. 15.
(3) GU L 37 del 10.2.2005, pag. 9.
(4) GU L 10 del 13.1.2005, pag. 9.
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
15.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/22 |
POSIZIONE COMUNE 2005/440/PESC DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2005
concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2002/829/PESC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 21 ottobre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/829/PESC (1) relativa alla fornitura di talune attrezzature alla Repubblica democratica del Congo imponendo un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC) |
(2) |
Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/680/PESC 1493 (2003) che modifica la posizione comune 2002/829/PESC per dare attuazione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite [«UNSCR 1493 (2003)»], del 28 luglio 2003, che impone un embargo sulle armi nei confronti della RDC. |
(3) |
Il 18 aprile 2005 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1596 (2005), [«UNSCR 1596 (2005)»], che ribadisce le misure imposte dal punto 20 dell’UNSCR 1493 (2003) e stabilisce che esse debbano applicarsi a ogni destinatario nel territorio della RDC. |
(4) |
L’UNSCR 1596 (2005) impone inoltre misure per impedire l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri di tutte le persone indicate dal Comitato istituito dal punto 8 dell’UNSCR 1533 (2004), in prosieguo «il Comitato delle sanzioni». |
(5) |
L’UNSCR 1596 (2005) prevede inoltre che sia imposto un congelamento di tutti i fondi, attività finanziarie e risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone indicate dal Comitato delle sanzioni o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e che nessun fondo, attività finanziaria e risorsa economica sia messo a disposizione o a beneficio di dette persone o entità. |
(6) |
È opportuno integrare in un unico strumento giuridico le misure imposte dalla posizione comune 2002/829/PESC e le misure da imporre conformemente all’UNSCR 1596 (2005). |
(7) |
La posizione comune 2002/829/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata. |
(8) |
Per l’attuazione di talune misure è necessaria un’azione della Comunità, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. Sono vietati la fornitura diretta o indiretta, la vendita o il trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio alla RDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri o che utilizzino le loro navi o aeromobili di bandiera, siano essi originari o non originari di tali territori.
2. Sono altresì vietati:
a) |
la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo nella RDC o destinati ad essere utilizzati in tale paese; |
b) |
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso ovvero per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo nella RDC o destinati ad essere utilizzati in tale paese. |
Articolo 2
1. L’articolo 1 non si applica:
a) |
alla fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura di assistenza tecnica, al finanziamento di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti agli armamenti e di materiale connesso esclusivamente a sostegno di unità dell’esercito e della polizia della RDC, o ad uso di queste ultime, a condizioni che le suddette unità:
|
b) |
alla fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti agli armamenti e di materiale connesso destinato esclusivamente a sostegno della Missione di Osservazione delle Nazioni Unite in Congo («MONUC») o ad uso di quest’ultima. |
c) |
alla fornitura, vendita o trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo o alla fornitura di assistenza e formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali, sempreché siano notificate preventivamente al Comitato delle sanzioni. |
2. La fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e di materiale connesso, di cui al paragrafo 1, viene effettuata esclusivamente presso i siti di ricevimento designati dal governo di unità nazionale e di transizione, in coordinamento con la MONUC ed è preventivamente notificata al Comitato delle sanzioni.
3. La fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e materiale connesso o la fornitura di servizi di cui al paragrafo 1 sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri.
4. Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1 caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti dal codice di condotta dell’Unione europea sulle esportazioni di armamenti. Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’uso fraudolento di autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 3 e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.
Articolo 3
Conformemente all’UNSCR 1596 (2005) occorre imporre misure restrittive nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi, indicate dal Comitato delle sanzioni.
L’elenco delle persone interessate figura nell’allegato della presente posizione comune.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate all’articolo 3.
2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 non si applica se il Comitato delle sanzioni stabilisce in anticipo e caso per caso che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, vale a dire la pace e la riconciliazione nazionale nella RDC e la stabilità nella regione.
4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal Comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.
Articolo 5
1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone indicate all’articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone ovvero da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell’allegato.
2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio di tali persone o entità.
3. Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:
a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo congelati; a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il Comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro quattro giorni lavorativi da tale notifica; |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione; |
e) |
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell’UNSCR 1596 (2005) e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all’articolo 3, previa notifica dello Stato membro interessato al Comitato delle sanzioni. |
4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; |
b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Articolo 6
Il Consiglio stabilisce l’elenco di cui all’allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal Comitato delle sanzioni.
Articolo 7
La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.
Articolo 8
La presente posizione comune è riesaminata entro dodici mesi dalla sua adozione, tenendo conto delle decisioni del Consiglio di Sicurezza alla luce dei progressi realizzati nel processo di pace e di transizione nella RDC, e in seguito ogni 12 mesi.
Articolo 9
La posizione comune 2002/829/PESC è abrogata.
Articolo 10
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 285 del 23.10.2002, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2003/680/PESC (GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 64).
ALLEGATO
Elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5
[Allegato da completare sulla scorta delle indicazioni del comitato di cui al punto 8 della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite].