ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 149

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
11 giugno 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online ( 1 )

1

 

*

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( 1 )

14

 

*

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) ( 1 )

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

11.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 149/1


DECISIONE N. 854/2005/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2005

che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La penetrazione di Internet e l’uso di nuove tecnologie come la telefonia mobile sono tuttora in forte crescita nella Comunità. Parallelamente, persistono i rischi, in particolare per i bambini, e i casi di abuso delle tecnologie e nuove forme di rischi e di abusi stanno emergendo. Per favorire lo sfruttamento delle opportunità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie online occorrono anche misure che promuovano l’uso sicuro di tali strumenti e proteggano l’utente finale da contenuti indesiderati.

(2)

Il piano d’azione «eEurope 2005», che sviluppa la strategia di Lisbona, si propone di favorire la fornitura di servizi, di applicazioni e di contenuti sicuri su un’infrastruttura a banda larga ampiamente disponibile. Tra i suoi obiettivi spiccano la sicurezza dell’infrastruttura di informazione, l’elaborazione, l’analisi e la diffusione delle migliori pratiche, l’analisi comparativa e un meccanismo di coordinamento delle politiche nel campo delle comunicazioni elettroniche.

(3)

Il quadro legislativo attualmente in fase di elaborazione a livello comunitario per far fronte alla problematica dei contenuti digitali nella società dell’informazione comprende oggi norme relative ai servizi online – in particolare le norme sulle e-mail commerciali non richieste contenute nella direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (3) e le norme sugli aspetti importanti della responsabilità dei prestatori intermediari di servizi contenute nella direttiva sul commercio elettronico (4), nonché raccomandazioni destinate agli Stati membri, all’industria, alle parti interessate e alla Commissione e infine orientamenti sulla tutela dei minori contenuti nella raccomandazione 98/560/CE (5).

(4)

Occorrono interventi permanenti sia per quanto riguarda i contenuti potenzialmente nocivi per i bambini o indesiderati dagli utenti finali sia per quanto riguarda i contenuti illegali, in particolare la pornografia infantile e il materiale razzista.

(5)

Convenire norme giuridiche di base vincolanti a livello internazionale è auspicabile ma non è facile da realizzare. Un eventuale accordo in questo campo non basterebbe in quanto tale a garantire l’applicazione delle norme o la tutela delle persone a rischio.

(6)

Il piano d’azione per promuovere l’uso sicuro di Internet (1999-2004) adottato dalla decisione n. 276/1999/CE (6) ha messo a disposizione finanziamenti comunitari che hanno incoraggiato con successo una serie di iniziative e garantito un valore aggiunto europeo. Ulteriori contributi finanziari permetteranno di sviluppare nuove iniziative sulla base delle attività già realizzate.

(7)

Sono tuttora necessarie misure pratiche per incoraggiare la segnalazione di contenuti illegali agli organismi competenti, per promuovere la valutazione delle prestazioni delle tecnologie di filtraggio e l'analisi comparativa di tali tecnologie, per diffondere le migliori pratiche in materia di codici di condotta corrispondenti a canoni di comportamento generalmente riconosciuti e per informare ed educare genitori e bambini su come sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie online in modo sicuro.

(8)

È indispensabile che gli Stati membri avviino iniziative che coinvolgano una folta schiera di soggetti: autorità nazionali, regionali e locali; operatori di rete; genitori, insegnanti e amministratori delle scuole. La Comunità può favorire la diffusione delle migliori pratiche negli Stati membri svolgendo un ruolo orientativo sia all’interno dell’Unione europea sia sul piano internazionale e sostenendo azioni di analisi comparativa, di messa in rete e di ricerca applicata a livello europeo.

(9)

La cooperazione internazionale è un fattore essenziale in questo settore e può essere favorita, coordinata, diffusa e applicata mediante le strutture di messa in rete della Comunità.

(10)

Le misure che la Commissione è autorizzata a adottare in virtù delle competenze di esecuzione conferitele dalla presente decisione sono essenzialmente misure di gestione relative all'attuazione di un programma che ha rilevanti implicazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7). Tali misure dovrebbero quindi essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione.

(11)

La Commissione dovrebbe garantire la complementarità e la sinergia con le iniziative e i programmi comunitari correlati, tenendo conto, tra l'altro, dei lavori in seno ad altri organi.

(12)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (8).

(13)

Poiché gli scopi della presente decisione, vale a dire promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online e lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall'utente finale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa del carattere transnazionale delle problematiche in oggetto, e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti delle azioni previste, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 7 e 8,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1.   La presente decisione istituisce un programma comunitario per il periodo 2005-2008 destinato a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online, in particolare per i bambini, e a lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall’utente finale.

Il programma è denominato Safer Internet Plus (di seguito «il programma»).

2.   Per raggiungere gli obiettivi del programma di cui al paragrafo 1, esso è articolato attorno alle seguenti azioni:

a)

lotta ai contenuti illegali;

b)

contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi;

c)

promozione di un ambiente più sicuro;

d)

sensibilizzazione.

Le attività da svolgere nell’ambito di tali azioni sono descritte nell’allegato I.

Il programma è attuato secondo le modalità stabilite nell’allegato III.

Articolo 2

Partecipazione

1.   La partecipazione al programma è aperta alle persone giuridiche stabilite negli Stati membri.

Al programma possono inoltre partecipare le persone giuridiche stabilite nei paesi candidati all’adesione nel rispetto degli accordi bilaterali vigenti o futuri da concludere con tali paesi.

2.   Possono partecipare al programma, nel rispetto delle disposizioni del protocollo 31 dell'accordo SEE, le persone giuridiche stabilite negli Stati EFTA parti contraenti dell'accordo SEE.

3.   Possono essere ammessi a partecipare al programma, senza sostegno finanziario della Comunità da parte del programma stesso, le persone giuridiche stabilite in paesi terzi e le organizzazioni internazionali, qualora la loro partecipazione contribuisca concretamente all'attuazione del programma. La decisione di autorizzare tale partecipazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

Competenze della Commissione

1.   La Commissione è responsabile dell’attuazione del programma.

2.   La Commissione elabora un programma di lavoro sulla base della presente decisione.

3.   Nell'attuazione del programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ne garantisce la coerenza generale e la complementarità con altre pertinenti politiche, programmi e azioni della Comunità, in particolare con i programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e con i programmi Daphne II (9), Modinis (10) e eContent plus  (11).

4.   La Commissione agisce secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2 per quanto riguarda:

a)

adozione e modifiche del programma di lavoro;

b)

ripartizione delle spese di bilancio;

c)

determinazione dei criteri e del contenuto degli inviti a presentare proposte, in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 1;

d)

valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario, quando il contributo comunitario stimato è pari o superiore a 500 000 EUR;

e)

ogni deroga alle norme stabilite nell’allegato III;

f)

attuazione di misure per la valutazione del programma.

5.   La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 4 dei progressi realizzati nell’attuazione del programma.

Articolo 4

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Sorveglianza e valutazione

1.   Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficace, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell’ambito della presente decisione siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione conclusiva.

2.   La Commissione sorveglia l’esecuzione dei progetti nell’ambito del programma. La Commissione valuta le modalità di esecuzione dei progetti e il relativo impatto per accertare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

3.   Entro il primo semestre 2006 la Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione delle azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2. In tale contesto la Commissione riferisce sulla coerenza dell'importo per il 2007-2008 con le prospettive finanziarie. Se del caso, la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007-2008 al fine di assicurare la coerenza degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie.

Al termine del programma la Commissione presenta una relazione finale di valutazione.

4.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati delle valutazioni quantitative e qualitative, corredate di eventuali adeguate proposte di modifica della presente decisione. I risultati sono trasmessi prima della presentazione del progetto di bilancio generale dell'Unione europea, rispettivamente per gli esercizi 2007 e 2009.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1.   La dotazione finanziaria per l’esecuzione delle azioni comunitarie previste dalla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 è fissato a 45 milioni di EUR, dei quali 20 050 000 EUR sono destinati al periodo fino al 31 dicembre 2006.

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, l'importo è considerato confermato se è coerente, per questa fase, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che ha inizio nel 2007.

Gli stanziamenti annuali per il periodo dal 2005 al 2008 sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

2.   La ripartizione indicativa delle spese figura nell’allegato II.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Parere del 16 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 2 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2005.

(3)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(4)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(5)  Raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell’industria dei servizi audiovisivi e d’informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48).

(6)  Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d’azione comunitario per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(9)  Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (programma Modinis) (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE.

(11)  Decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

AZIONI

1.   AZIONE 1: LOTTA AI CONTENUTI ILLEGALI

Le «hotline» consentono al pubblico di segnalare contenuti illegali. Queste trasmettono in seguito le informazioni agli organi competenti (fornitore di servizi Internet – ISP – polizia o «hotline» corrispondente) perché prendano le misure del caso. Le «hotline» di diritto civile fungono da complemento a quelle della polizia (quando queste esistono). Il loro ruolo è diverso in quanto non hanno poteri investigativi, né arrestano o perseguono gli autori dei reati. Possono fungere da centri di competenza che assistono gli ISP per individuare i contenuti che potrebbero risultare illegali.

L'attuale rete di «hotline» è una struttura unica nel suo genere che non avrebbe potuto essere costituita senza un finanziamento comunitario. Come indicato nella relazione di valutazione del piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet, la rete è riuscita ad ampliare il novero dei propri aderenti ed ha raggiunto una dimensione internazionale. Perché le «hotline» possano funzionare al meglio occorre garantire una copertura e una cooperazione su scala europea e ottimizzarne l’efficacia mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze. I finanziamenti comunitari dovrebbero essere utilizzati anche per accrescere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle «hotline», aumentandone così l'efficacia.

Beneficeranno di un finanziamento le «hotline» scelte a seguito di un invito a presentare proposte per fungere da nodi della rete e per cooperare con altri nodi nell'ambito della rete europea di «hotline».

Se del caso, potrebbero essere finanziate linee telefoniche alle quali i bambini potrebbero segnalare i loro timori circa contenuti illegali e nocivi su Internet.

Per valutare l'efficacia delle «hotline» dovrebbero essere presi in considerazione vari indicatori. Dovrebbero essere raccolti dati qualitativi e quantitativi sull'istituzione e il funzionamento delle «hotline», sul numero di nodi nazionali, sulla copertura geografica negli Stati membri, sul numero di segnalazioni ricevute, sul numero e il livello di esperienza del personale assegnato alle «hotline», sulle segnalazioni trasmesse alle autorità pubbliche e agli ISP perché intervengano e, nei limiti del possibile, sulle misure adottate come risultato, in particolare il numero e il tipo di pagine web ritirate dai fornitori di servizi Internet alla luce delle informazioni fornite dalle «hotline». Tali dati dovrebbero essere resi pubblici, se possibile, ed essere trasmessi alle autorità competenti.

Per garantire l'efficacia del programma, è necessario che siano istituite «hotline» in tutti gli Stati membri e paesi candidati in cui esse ancora non esistono. Queste nuove «hotline» devono essere integrate in modo rapido ed efficace nella rete europea di «hotline» esistente. Si devono fornire incentivi per accelerare il processo di istituzione di «hotline». Vanno inoltre incoraggiati i collegamenti tra la rete europea e le «hotline» dei paesi terzi, in particolare i paesi europei in cui i contenuti illegali vengono prodotti e ospitati, in modo da consentire lo sviluppo di approcci comuni e garantire il trasferimento del know-how e delle migliori pratiche. Conformemente alla normativa nazionale, e laddove necessario e opportuno, gli strumenti di cooperazione tra le «hotline» civili e le autorità incaricate dell'applicazione della legge devono essere perfezionati anche, ad esempio, attraverso l'elaborazione di codici di condotta per dette «hotline». Se del caso, potrebbe essere necessario per il personale delle «hotline» ricevere una formazione giuridica e tecnica. Sarà obbligatoria la partecipazione attiva delle «hotline» alle attività di messa in rete e alle azioni transfrontaliere.

Le «hotline» dovrebbero essere collegate alle iniziative degli Stati membri, essere sostenute a livello nazionale ed essere finanziariamente sostenibili in modo da poter continuare a funzionare anche oltre la durata del presente programma. Il cofinanziamento è destinato alle «hotline» civili e pertanto non ne beneficeranno le «hotline» gestite dalla polizia. Le «hotline» indicheranno chiaramente agli utenti le differenze tra le loro attività e quelle delle autorità pubbliche e li informeranno delle possibilità alternative di notificare i contenuti illegali.

Per ottimizzare l’impatto e l’efficacia dei finanziamenti disponibili, la rete di «hotline» deve funzionare nel modo più efficiente possibile. Occorre a tal fine designare un nodo di coordinamento della rete incaricato di facilitare il consenso tra le «hotline» in modo da elaborare orientamenti, metodi di lavoro e pratiche su scala europea compatibili con le disposizioni delle leggi nazionali applicabili alle singole hotline.

Il nodo di coordinamento:

promuoverà le attività dell'insieme della rete in modo da favorirne la visibilità a livello europeo e sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica al riguardo in tutto il territorio dell'Unione europea, ad esempio presentando un’identità e un punto di ingresso unici che forniranno un accesso semplice al competente punto di contatto nazionale,

avrà contatti con gli organismi competenti in modo da completare la copertura della rete negli Stati membri e nei paesi candidati,

potenzierà l’efficacia operativa della rete,

elaborerà orientamenti per le migliori pratiche e li adeguerà alle nuove tecnologie,

organizzerà regolari scambi di informazioni e di esperienze tra le «hotline»,

fungerà da centro di competenza, di consulenza e di assistenza per le «hotline» che iniziano le loro attività, in particolare nei paesi candidati,

garantirà i collegamenti con le «hotline» dei paesi terzi,

manterrà stretti contatti di collaborazione col nodo di coordinamento delle attività di sensibilizzazione (cfr. punto 4) in modo da garantire la coesione e l’efficacia delle attività del programma e sensibilizzare maggiormente il pubblico in merito all’esistenza delle «hotline»,

parteciperà al forum Safer Internet e ad altre manifestazioni pertinenti coordinando gli input/feedback provenienti dalle «hotline».

Il nodo di coordinamento sorveglierà l’efficacia delle «hotline» e raccoglierà statistiche affidabili e significative sul loro funzionamento (numero e tipo di segnalazioni ricevute, interventi e risultati, ecc.). Tali statistiche dovrebbero essere raffrontabili in tutti gli Stati membri.

La rete di «hotline» dovrebbe garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni in merito alle principali tipologie di contenuti illegali che suscitano preoccupazione e non limitarsi alla sola pornografia infantile. Per affrontare altri contenuti illegali, come quelli di tipo razzista, potrebbero essere necessari meccanismi e competenze diversi che potrebbero rendere necessario il coinvolgimento di altri nodi competenti nelle diverse problematiche. Considerate le limitate risorse finanziarie e amministrative del programma, non tutti questi nodi beneficeranno necessariamente di finanziamenti; questi potrebbero dover essere concentrati per rafforzare il nodo di coordinamento in questi settori.

2.   AZIONE 2: CONTRASTO AI CONTENUTI INDESIDERATI E NOCIVI

Oltre a combattere i contenuti illegali alla fonte, gli utenti – adulti responsabili, qualora gli utenti siano minori – possono aver bisogno di strumenti tecnici. Si può promuovere l'accesso a tali strumenti al fine di consentire agli utenti di decidere come trattare i contenuti indesiderati e nocivi (responsabilizzazione dell’utente).

Saranno erogati finanziamenti per le azioni destinate ad intensificare l’informazione in merito alle prestazioni e all’efficacia dei software e dei servizi di filtraggio in modo che gli utenti possano operare una scelta cosciente. Le organizzazioni di utenti e gli istituti di ricerca scientifica possono costituire partner preziosi a tal fine.

I sistemi di classificazione e i marchi di qualità, unitamente alle tecnologie di filtraggio, possono contribuire a mettere gli utenti in condizione di scegliere i contenuti che desiderano ricevere e forniscono ai genitori e agli educatori europei le informazioni necessarie per decidere secondo i loro valori linguistici e culturali. Tenendo conto dei risultati dei precedenti progetti, possono beneficiare di un finanziamento i progetti intesi ad adattare i sistemi di classificazione e i marchi di qualità in modo che tengano conto della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e delle tecnologie dell’informazione nonché le iniziative di autoregolamentazione intese ad accrescere l’affidabilità dell’autocertificazione e ad accertare l’accuratezza dei metodi di autovalutazione. Potrebbero essere necessarie nuove attività a sostegno dell’adozione dei sistemi di classificazione e dei marchi di qualità da parte dei fornitori di servizi.

È auspicabile tener conto della sicurezza d’uso delle nuove tecnologie da parte dei bambini sin dal momento del loro sviluppo piuttosto che tentare di arginarne le conseguenze una volta messe a punto. La sicurezza dell’utente finale è un criterio da prendere in considerazione alla stregua delle considerazioni tecniche e commerciali. A tal fine potrebbe essere favorito uno scambio di vedute tra professionisti del benessere dell’infanzia ed esperti tecnici. Tuttavia, si dovrebbe tener presente che non tutti i prodotti sviluppati per l'universo online sono destinati ai bambini.

Il programma finanzierà pertanto misure di tipo tecnologico rispondenti alle esigenze degli utenti e che consentano loro di limitare la quantità di contenuti indesiderati e nocivi e di gestire i messaggi spam ricevuti, in particolare:

valutazione dell’efficacia delle tecnologie di filtraggio disponibili e informazione del pubblico al riguardo in modo chiaro e semplice che faciliti il confronto,

promozione e coordinamento degli scambi di informazioni e di migliori pratiche sui mezzi efficaci di contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi,

stimolo all’adozione dei sistemi di classificazione dei contenuti e dei marchi di qualità dei siti web da parte dei fornitori di servizi e misure di adeguamento dei sistemi di classificazione e dei marchi di qualità affinché tengano conto della possibilità di ottenere gli stessi contenuti attraverso sistemi di fornitura diversi (convergenza),

se necessario, contributo all'accessibilità delle tecnologie di filtraggio in particolare nelle lingue non adeguatamente coperte dal mercato. Se del caso, le tecnologie impiegate dovrebbero tutelare il diritto alla riservatezza ai sensi delle direttive 95/46/CE (1) e 2002/58/CE.

Sarà incoraggiato l’uso di misure di tipo tecnologico che migliorano il livello di riservatezza. Le attività in questo campo si svolgeranno tenendo pienamente conto delle disposizioni della decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sugli attacchi ai sistemi informatici (2).

L’attuazione di questa azione avverrà in stretto coordinamento con le azioni di promozione di un ambiente più sicuro (autoregolamentazione) e di sensibilizzazione (informazione del pubblico in merito ai mezzi per far fronte ai contenuti indesiderati e nocivi).

3.   AZIONE 3: PROMOZIONE DI UN AMBIENTE PIÙ SICURO

La piena operatività di un sistema di autoregolamentazione è un elemento essenziale per limitare il flusso di contenuti indesiderati, nocivi e illegali. L’autoregolamentazione comporta vari elementi: la consultazione e l'adeguata rappresentazione delle parti interessate; un codice di condotta; organismi nazionali che favoriscano la cooperazione a livello comunitario e valutazione a livello nazionale dei quadri di autoregolamentazione (3). Nella Comunità sono necessarie ulteriori azioni a sostegno delle imprese europee attive nel settore di Internet e delle nuove tecnologie online per attuare codici di condotta.

Il forum Safer Internet istituito nel 2004 nel quadro del piano d'azione per l'uso sicuro di Internet diventerà una piattaforma di discussione importante che riunirà rappresentanti dell'industria, autorità di polizia, responsabili politici e organizzazioni di utenti (ad esempio associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori e organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali). Esso fornirà una piattaforma per lo scambio di esperienze tra organismi nazionali di coregolamentazione o autoregolamentazione ed una possibilità di discutere in che modo l'industria può contribuire a contrastare i contenuti illegali.

Il forum Safer Internet rappresenterà sia il punto d’incontro e di discussione per gli esperti del settore che una piattaforma di formazione del consenso e formulazione di conclusioni, raccomandazioni, orientamenti ecc. destinati ai competenti canali nazionali ed europei.

Il forum Safer Internet abbraccerà tutte le azioni, faciliterà le discussioni e stimolerà le azioni in materia di contenuti illegali, indesiderati e nocivi. Opererà in sessioni plenarie e, ove necessario per problemi specifici, in gruppi di lavoro dotati di obiettivi chiari e scadenze precise, e costituirà il punto di incontro per i professionisti di diversa provenienza quali enti pubblici, programmi governativi, enti di normalizzazione, industria, servizi della Commissione e organizzazioni di utenti (ad esempio associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori e organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali). Il forum permetterà agli operatori nazionali ed europei, in particolare quelli coinvolti nei programmi e nelle iniziative degli Stati membri, di scambiare vedute, informazioni ed esperienze. Se del caso, il forum Safer Internet dovrebbe scambiare informazioni e cooperare con le pertinenti organizzazioni attive in settori correlati, quali la sicurezza delle reti e dell'informazione.

Il forum Safer Internet avrà i seguenti obiettivi specifici:

1)

Stimolare la messa in rete delle competenti strutture degli Stati membri e allacciare contatti con gli organismi di autoregolamentazione non europei.

2)

Favorire la formazione del consenso e l’autoregolamentazione in merito a problematiche quali la certificazione di qualità dei siti web, la classificazione dei contenuti intermediali, la classificazione e i sistemi di filtraggio, estendendoli a nuovi tipi di contenuti quali i giochi online e a nuovi tipi di accesso quali la telefonia mobile.

3)

Incoraggiare i fornitori di servizi a elaborare codici di condotta su questioni quali la gestione delle procedure di notifica e rimozione in modo trasparente e responsabile, e informare gli utenti su un uso più sicuro di Internet e l'esistenza di «hotline» per segnalare contenuti illegali.

4)

Promuovere la ricerca sull'efficacia dei progetti di classificazione e dei sistemi di filtraggio. Organizzazioni di utenti e istituti di ricerca scientifica possono costituire preziosi partner a tal fine.

I risultati dei progetti in corso e dei progetti ultimati cofinanziati dal programma verranno integrati nel processo. Fungendo da piattaforma di riflessione aperta, il forum contribuirà ad accrescere la sensibilizzazione e la partecipazione dei paesi candidati e dei paesi terzi e servirà da tribuna internazionale in cui trattare un problema d’interesse mondiale. Esso garantirà pertanto che le associazioni chiave, quali le organizzazioni di utenti (ad esempio associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori e organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali), l’industria e i competenti organismi pubblici siano informati e consultati in merito alle iniziative comunitarie ed internazionali per un uso più sicuro di Internet e possano attivamente contribuirvi.

La partecipazione al forum Safer Internet sarà aperta alle parti interessate aventi sede in paesi terzi e nei paesi candidati. La cooperazione internazionale sarà rafforzata grazie ad una tavola rotonda collegata al forum che ospiterà un dialogo regolare sulle migliori pratiche, i codici di condotta, l’autoregolamentazione e i marchi di qualità. La Commissione provvederà a trarre il massimo profitto dalle sinergie con altre sedi e iniziative analoghe.

Potrà essere pubblicato un bando di gara per la costituzione della segreteria del forum Safer Internet, a cui faranno capo esperti incaricati di suggerire soggetti di studio, preparare i documenti di lavoro, dirigere le discussioni e mettere agli atti le conclusioni.

Potrebbero inoltre beneficiare di un finanziamento comunitario progetti di autoregolamentazione finalizzati alla definizione di codici di condotta transfrontalieri. Potranno essere fornite consulenza e assistenza per garantire una cooperazione a livello comunitario mediante la messa in rete dei competenti organismi degli Stati membri e dei paesi candidati e mediante l’esame e la segnalazione sistematici delle rilevanti problematiche giuridiche o regolamentari, per contribuire allo sviluppo di metodi di valutazione e di certificazione dell’autoregolamentazione, per prestare un’assistenza pratica ai paesi che intendono istituire organismi di autoregolamentazione e per ampliare i contatti con gli organismi di autoregolamentazione non europei.

4.   AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE

Le azioni di sensibilizzazione dovrebbero vertere su varie categorie di contenuti illegali, indesiderati e nocivi (ad es. contenuti considerati inadatti ai bambini e contenuti razzisti e xenofobi) e, se del caso tener conto delle problematiche correlate inerenti alla tutela dei consumatori, alla protezione dei dati e alla sicurezza delle reti e dell’informazione (virus informatici, spam). Tali azioni dovrebbero interessarsi ai contenuti distribuiti sul World Wide Web e alle nuove forme di informazione e comunicazione interattiva rese possibili dalla rapida diffusione di Internet e della telefonia mobile (ad esempio servizi «peer-to-peer», video su banda larga, messaggeria istantanea, «chat room» ecc.).

La Commissione continuerà ad incoraggiare i mezzi redditizi di diffusione dell’informazione ad un gran numero di utenti, in particolare ricorrendo ad organismi «moltiplicatori» e a canali di diffusione elettronica che permettano di raggiungere l’utenza target. La Commissione potrebbe prendere in considerazione in particolare l'impiego di mezzi di comunicazione di massa e la distribuzione di materiale informativo a scuole e Internet café.

Il programma garantirà un sostegno ad organismi che verranno selezionati a seguito di un invito aperto a presentare proposte. Questi dovranno fungere da nodi di sensibilizzazione in ogni Stato membro e in ogni paese candidato e condurre le azioni e i programmi di sensibilizzazione in stretta collaborazione con le parti interessate a livello nazionale, regionale e locale. Il valore aggiunto europeo dell’iniziativa sarà garantito da un nodo di coordinamento che opererà in stretto coordinamento con gli altri nodi in modo da favorire lo scambio di migliori pratiche.

Gli organismi che intendono fungere da nodi di sensibilizzazione dovranno dimostrare di poter contare sul sostegno delle autorità nazionali. Dovrebbero disporre di un mandato chiaro in materia di educazione del pubblico sull’uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online o sui mezzi d'informazione e devono possedere le risorse finanziarie necessarie per dare esecuzione a tale mandato.

I nodi di sensibilizzazione sono tenuti a:

concepire una campagna di sensibilizzazione coerente, incisiva e mirata che si avvalga dei media più idonei e tenga conto delle migliori pratiche e dell’esperienza di altri paesi,

allacciare e mantenere contatti (formali o informali) con i soggetti importanti del settore (enti pubblici, stampa e gruppi editoriali, associazioni di fornitori di servizi Internet, organizzazioni di utenti, operatori del settore dell'istruzione) e con le iniziative avviate nei loro paesi per promuovere l’uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online,

promuovere il dialogo e lo scambio di informazioni, in particolare tra gli operatori del settore dell'istruzione e quelli del settore tecnologico,

se del caso, cooperare con le azioni in settori connessi al presente programma quali quello di formazione sui mezzi d’informazione o di tutela dei consumatori,

informare gli utenti in merito ai software e ai servizi di filtraggio e alle «hotline» e ai sistemi di autoregolamentazione esistenti in Europa,

cooperare attivamente con gli altri nodi nazionali della rete europea scambiando informazioni sulle migliori pratiche, partecipando alle riunioni, progettando e mettendo in atto un approccio europeo, adattandolo, se necessario, alle preferenze linguistiche e culturali nazionali,

fungere da centro di competenza e assistenza tecnica per i nodi di sensibilizzazione che cominciano la loro attività (i nuovi nodi potrebbero essere assistiti da un nodo più esperto).

Per ottenere una cooperazione ed un’efficacia ottimali sarà finanziato il nodo di coordinamento incaricato di fornire supporto logistico e infrastrutturale ai nodi attivi in ciascuno Stato membro in modo da garantire buona visibilità a livello europeo e validi meccanismi di comunicazione e di scambio di esperienze affinché gli insegnamenti possano essere messi in pratica in modo continuativo (ad esempio, adattando il materiale di sensibilizzazione del pubblico).

Il nodo di coordinamento dovrebbe:

garantire l’efficacia della comunicazione e dello scambio di informazioni e di migliori pratiche all’interno della rete,

offrire una formazione sull’uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online al personale dei nodi di sensibilizzazione (formazione dei formatori),

fornire assistenza tecnica ai paesi candidati che intendono avviare azioni di sensibilizzazione,

coordinare i servizi di consulenza e assistenza tecnica dei nodi di sensibilizzazione ai nodi di sensibilizzazione in fase di avvio,

proporre indicatori e gestire la raccolta, l'analisi e lo scambio di dati statistici sulle attività di sensibilizzazione al fine di valutarne l’impatto,

fornire l’infrastruttura necessaria per la costituzione di un deposito transnazionale unico e completo (portale web) per le informazioni pertinenti e le risorse di sensibilizzazione e di ricerca con contenuti localizzati (se necessario, con siti web secondari), che può contenere ritagli di stampa, articoli e bollettini mensili in diverse lingue e che favorisca la visibilità delle attività del forum Safer Internet,

estendere i collegamenti con le attività di sensibilizzazione non europee,

partecipare al forum Safer Internet e ad altre rilevanti manifestazioni coordinando gli input/feedback provenienti dalla rete di sensibilizzazione.

Secondo le stesse modalità, saranno inoltre condotte ricerche tese a determinare le modalità d’uso delle nuove tecnologie online da parte degli utenti, in particolare i bambini. A livello comunitario potrebbero inoltre essere varate nuove azioni, ad esempio per il sostegno a servizi Internet specifici per i bambini o l’istituzione di un premio alla migliore iniziativa di sensibilizzazione dell’anno.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67.

(3)  Cfr. al riguardo gli orientamenti per l’attuazione, a livello nazionale, di un quadro di autoregolamentazione per la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione online di cui alla raccomandazione 98/560/CE.


ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

1)

Lotta ai contenuti illegali

25-30 %

2)

Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi

10-17 %

3)

Promozione di un ambiente più sicuro

8-12 %

4)

Sensibilizzazione

47-51 %


ALLEGATO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1.

La Commissione darà attuazione al programma in base al contenuto tecnico di cui all’allegato I.

2.

Il programma sarà attuato mediante azioni indirette, fra cui:

a)

Azioni a costi condivisi

i)

Progetti pilota e azioni incentrate sulle migliori pratiche. Progetti ad hoc in settori di pertinenza del programma, tra cui progetti di dimostrazione delle migliori pratiche o relativi ad applicazioni innovative di tecnologie esistenti.

ii)

Messa in rete dei vari soggetti del settore per garantire che le azioni abbraccino l’intera Unione europea e facilitare le attività di coordinamento e il trasferimento delle conoscenze. Le azioni di messa in rete possono essere collegate alle azioni relative alle migliori pratiche.

iii)

Ricerca applicata condotta in modo comparabile su scala europea e dedicata alle modalità di utilizzo delle nuove tecnologie online, in particolare da parte dei bambini.

Il finanziamento comunitario non supererà di norma il 50 % del costo del progetto. Gli enti pubblici possono beneficiare del rimborso integrale dei costi aggiuntivi.

b)

Misure di accompagnamento

Le seguenti misure di accompagnamento contribuiranno all’attuazione del programma o alla preparazione delle attività future:

i)

analisi comparativa e sondaggi d’opinione destinati ad ottenere dati affidabili sull’uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online in tutti gli Stati membri, raccolti secondo metodologie comparabili;

ii)

valutazione tecnica di tecnologie quali i software di filtraggio, destinate a promuovere l’uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online. La valutazione verterà anche sulla capacità o meno di tali tecnologie di accrescere il livello di riservatezza;

iii)

studi a sostegno del programma e delle sue azioni, in particolare dedicati all’autoregolamentazione e alle attività del forum Safer Internet, o preparazione delle attività future;

iv)

premiazione delle migliori pratiche;

v)

scambio di informazioni, conferenze, seminari, workshop e altre riunioni e gestione delle attività di aggregazione;

vi)

attività di diffusione, informazione e comunicazione.

Sono escluse le attività di commercializzazione dei prodotti, dei processi o dei servizi, le azioni di marketing e di promozione vendite.

3.

La selezione delle azioni a costi condivisi avverrà sulla base di inviti a presentare proposte pubblicati sul sito Internet della Commissione, conformemente alle disposizioni finanziarie in vigore.

4.

Le richieste di contributi comunitari dovrebbero essere corredate, ove opportuno, di un piano finanziario contenente tutti gli elementi del finanziamento dei progetti, compresi la richiesta di finanziamento comunitario e l’indicazione di altri finanziamenti richiesti o ottenuti da altre fonti.

5.

L’attuazione delle misure di accompagnamento avverrà mediante bandi di gara conformemente alle disposizioni finanziarie in vigore.


11.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 149/14


DIRETTIVA 2005/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2005

che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, l'articolo 55 e l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le compagnie di assicurazione, in quanto rappresenta una parte consistente dell’attività assicurativa, ramo non vita, nella Comunità, oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. Il rafforzamento e il consolidamento del mercato unico delle assicurazioni in materia di assicurazione degli autoveicoli dovrebbe quindi costituire un obiettivo fondamentale dell’azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari.

(2)

Importanti progressi in questa direzione sono stati introdotti dalla direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (4), dalla seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (5), dalla terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (6), e dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (quarta direttiva dell’assicurazione degli autoveicoli) (7).

(3)

Il sistema comunitario dell’assicurazione degli autoveicoli deve essere aggiornato e migliorato. Questa esigenza è stata confermata dalla consultazione degli ambienti industriali, dei consumatori e delle associazioni delle vittime.

(4)

Allo scopo di escludere qualsiasi errore di interpretazione delle disposizioni della direttiva 72/166/CEE e facilitare l’ottenimento di una copertura assicurativa per i veicoli con targhe temporanee, la definizione del territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente dovrebbe fare riferimento al territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea.

(5)

A norma della direttiva 72/166/CEE, i veicoli con targhe false o illegali sono considerati abitualmente stazionanti nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato le targhe originali. Questa regola implica spesso che gli uffici nazionali d'assicurazione siano obbligati a occuparsi delle conseguenze economiche di sinistri che non hanno alcuna relazione con lo Stato membro nel quale essi sono stabiliti. Senza voler modificare il criterio generale della targa di immatricolazione che determina il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente, occorrerebbe prevedere una regola speciale in caso di sinistro provocato da un veicolo privo di targa di immatricolazione o con una targa che non corrisponde, o cessa di corrispondere, al veicolo stesso. In questo caso e al solo fine di liquidare il sinistro, il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente dovrebbe essere considerato il territorio in cui si è verificato l’incidente.

(6)

Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione della nozione di «controlli per sondaggio» nella direttiva 72/166/CEE, la disposizione relativa dovrebbe essere precisata. Il divieto di controlli sistematici dell’assicurazione sugli autoveicoli dovrebbe valere per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un altro Stato membro, nonché per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un paese terzo e provenienti dal territorio di un altro Stato membro. Possono essere consentiti solo controlli non sistematici e non aventi carattere discriminatorio, effettuati nell’ambito di un controllo non diretto esclusivamente a verificare l’assicurazione.

(7)

L'articolo 4, lettera a), della direttiva 72/166/CEE consente agli Stati membri di agire in deroga all’obbligo generale di stipulare l’assicurazione obbligatoria per quanto riguarda i veicoli appartenenti a talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. In caso di incidenti causati da tali veicoli, lo Stato membro che prevede la deroga deve designare l'autorità o l'ente incaricato di indennizzare le vittime degli incidenti causati in un altro Stato membro. Per assicurare che non soltanto le vittime degli incidenti causati da tali veicoli all'estero siano debitamente indennizzate, ma anche le vittime degli incidenti verificatisi nello Stato membro in cui il veicolo è abitualmente stazionante, siano residenti o meno nel suo territorio, il suddetto articolo dovrebbe essere modificato. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'elenco delle persone dispensate dall'assicurazione obbligatoria, nonché le autorità o organismi responsabili dell'indennizzo delle vittime per i danni causati da tali veicoli sia comunicato alla Commissione per la pubblicazione.

(8)

L’articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE consente a uno Stato membro di agire in deroga all’obbligo generale di stipulare l’assicurazione obbligatoria per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale. In tal caso, gli altri Stati membri sono autorizzati a richiedere, al momento dell’ingresso sul loro territorio, una carta verde valida o un contratto di assicurazione frontiera per assicurare l’indennizzo dei danni alle vittime di qualsiasi incidente che può essere causato da tali veicoli sui loro territori. Tuttavia, poiché la soppressione dei controlli alle frontiere all’interno della Comunità comporta l'impossibilità di garantire che i veicoli che attraversano la frontiera siano assicurati, l’indennizzo per le vittime di incidenti causati all’estero non può più essere garantito. Inoltre, dovrebbe essere assicurato che l'indennizzo dovuto sia concesso non soltanto alle vittime degli incidenti causati da tali veicoli all’estero, ma anche alle vittime degli incidenti verificatisi nello Stato membro in cui il veicolo è abitualmente stazionante. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero trattare le vittime di incidenti causati da tali veicoli nello stesso modo in cui sono trattate le vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati. Effettivamente, come previsto dalla direttiva 84/5/CEE, l’indennizzo per i danni alle vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati dovrebbe essere pagato dall’organismo responsabile per l’indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente. Nel caso di pagamento alle vittime di incidenti causati da veicoli soggetti alla deroga, l’organismo responsabile per l’indennizzo dovrebbe poter agire nei confronti dell’organismo dello Stato membro in cui il veicolo è abitualmente stazionante. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe, se del caso, sulla base dell’esperienza acquisita per quanto riguarda l’attuazione e l’applicazione della suddetta deroga, presentare proposte volte a sostituire o abrogare quest’ultima. La disposizione corrispondente nella direttiva 2000/26/CE dovrebbe anche essere abrogata.

(9)

Per chiarire l'ambito di applicazione delle direttive assicurazione autoveicoli a norma dell'articolo 299 del trattato, il riferimento al territorio extraeuropeo degli Stati membri di cui agli articoli 6 e 7, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE dovrebbe essere soppresso.

(10)

Un elemento fondamentale che assicura la protezione delle vittime è costituito dall’obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi. Gli importi minimi previsti dalla direttiva 84/5/CEE dovrebbero non solo essere aggiornati per tener conto dell’inflazione, ma dovrebbero anche essere maggiorati per migliorare la protezione delle vittime. L'importo minimo di copertura per i danni alle persone dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi, tenendo conto della bassa frequenza di incidenti che coinvolgono più vittime e dell'esiguo numero di casi in cui più vittime subiscono danni molto gravi nel corso di un unico incidente. Un importo minimo di copertura pari a 1 000 000 EUR per vittima o a 5 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, costituisce un importo ragionevole ed adeguato. Per facilitare l'introduzione di tali importi minimi, si dovrebbe stabilire un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero aumentare gli importi ad almeno la metà dei livelli entro trenta mesi dalla data di attuazione.

(11)

Al fine di garantire che l’importo minimo di copertura non venga eroso nel tempo, è opportuno introdurre una clausola di revisione periodica che abbia come punto di riferimento l’Indice europeo dei prezzi al consumo (IEPC) pubblicato da Eurostat, come previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (8). Occorre prevedere talune regole sullo svolgimento di tale revisione.

(12)

La direttiva 84/5/CEE che, allo scopo di prevenire le frodi, consente agli Stati membri di limitare o escludere pagamenti da parte dell’organismo di indennizzo in caso di danni alle cose da parte di un veicolo non identificato, in taluni casi può impedire il legittimo indennizzo delle vittime. La facoltà di limitare o escludere l’indennizzo per il fatto che il veicolo non è identificato non dovrebbe valere quando l'organismo è intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose. Gli Stati membri possono prevedere una franchigia a concorrenza del limite stabilito in detta direttiva che può essere imputata alla vittima che ha subito i danni alle cose. I danni alle persone sarebbero qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui è avvenuto l'incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l'altro, della necessità o meno di cure ospedaliere.

(13)

Attualmente, in virtù della facoltà prevista nella direttiva 84/5/CEE, gli Stati membri possono autorizzare, fino ad un determinato massimale, franchigie imputabili alla vittima in caso di danni alle cose provocati da veicoli non assicurati. Tale facoltà riduce, senza giustificato motivo, la protezione delle vittime e crea una discriminazione rispetto alle vittime di altri sinistri. Tale facoltà dovrebbe pertanto essere soppressa.

(14)

La seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, e fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (9), dovrebbe essere modificata allo scopo di permettere alle succursali delle compagnie di assicurazione di divenire rappresentanti nelle attività di assicurazione degli autoveicoli, come già avviene in altri servizi di assicurazione.

(15)

L’inclusione dei passeggeri del veicolo nella copertura assicurativa costituisce un risultato importante della normativa attuale. Esso verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento dell’incidente. Un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d’intossicazione del conducente. L’obiettivo di dissuadere i conducenti dall’agire sotto gli effetti di sostanze eccitanti non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici. La copertura di questi passeggeri nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli fa salva la loro responsabilità secondo la pertinente normativa nazionale, nonché il livello dell’eventuale risarcimento per danni in un incidente specifico.

(16)

I danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che costituiscono di solito la parte più debole in un sinistro dovrebbero essere coperti dall’assicurazione obbligatoria del veicolo coinvolto nel sinistro, se hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. Tale disposizione fa salva la responsabilità civile o il livello del risarcimento per danni in uno specifico incidente, secondo la pertinente legislazione nazionale.

(17)

Alcune compagnie inseriscono nelle loro polizze clausole che prevedono l’annullamento del contratto qualora il veicolo resti al di fuori dello Stato membro di immatricolazione per un periodo più lungo di quello specificato nel contratto. Tale pratica è contraria al principio stabilito nella direttiva 90/232/CEE secondo il quale l'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli dovrebbe coprire, sulla base di un unico premio, l’intero territorio della Comunità. È opportuno quindi precisare che la copertura assicurativa dovrebbe mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalla circostanza che il veicolo stazioni in un altro Stato membro per un determinato periodo, salvi gli obblighi stabiliti dalla legislazione degli Stati membri sull’immatricolazione dei veicoli.

(18)

Dovrebbero essere intraprese iniziative affinché divenga più agevole ottenere una copertura assicurativa per i veicoli importati da uno Stato membro in un altro, anche se il veicolo non è ancora immatricolato nello Stato membro di destinazione. È opportuno accordare una deroga temporanea alla regola generale per la determinazione dello Stato membro ove il rischio è situato. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data in cui il veicolo è consegnato, reso disponibile o spedito all'acquirente, dovrebbe essere considerato Stato membro dove è situato il rischio, lo Stato membro di destinazione.

(19)

La persona che intende stipulare un nuovo contratto di assicurazione con un altro assicuratore dovrebbe essere in grado di presentare un quadro dei sinistri subiti e causati in vigenza del precedente contratto. Il contraente dovrebbe avere il diritto di esigere in qualunque momento un'attestazione relativa ai sinistri provocati o all’assenza di sinistri, per quanto riguarda il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto, almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale. L'impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l'assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, dovrebbe rilasciare l'attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta.

(20)

Allo scopo di assicurare la dovuta protezione alle vittime di incidenti automobilistici, gli Stati membri non dovrebbero permettere alle imprese assicurative di opporre franchigie alla parte lesa.

(21)

Il diritto di invocare il contratto di assicurazione e agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice è estremamente importante per la protezione delle vittime di incidenti automobilistici. La direttiva 2000/26/CE prevede già, per le vittime degli incidenti intervenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza della persona lesa e causati dall’uso di veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in uno Stato membro, un diritto d’azione diretta contro la compagnia di assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile. Per agevolare la liquidazione rapida ed efficace dei sinistri ed evitare per quanto possibile costosi procedimenti giudiziari, tale diritto dovrebbe essere esteso a tutte le vittime d’incidenti automobilistici.

(22)

Al fine di migliorare la protezione delle vittime di incidenti automobilistici, è opportuno estendere la procedura dell'«offerta motivata» prevista dalla direttiva 2000/26/CE a tutti i tipi di incidenti automobilistici. La stessa procedura dovrebbe essere altresì applicata, mutatis mutandis, se gli incidenti sono definiti mediante il sistema degli uffici nazionali d'assicurazione previsto dalla direttiva 72/166/CEE.

(23)

Allo scopo di agevolare le richieste di indennizzo delle parti lese, i centri di informazione istituiti ai sensi della direttiva 2000/26/CE non dovrebbero limitarsi a fornire le informazioni relative ai tipi di incidenti coperti da tale direttiva, ma dovrebbero fornire lo stesso tipo di informazioni per qualsiasi incidente automobilistico.

(24)

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (10), la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui è domiciliata.

(25)

Poiché la direttiva 2000/26/CE è stata adottata prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 44/2001, che ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla stessa questione per alcuni Stati membri, il riferimento a tale convenzione nella suddetta direttiva dovrebbe essere opportunamente adeguato.

(26)

Le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 72/166/CEE

La direttiva 72/166/CEE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il punto 4 è modificato come segue:

a)

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea, o»

;

b)

è aggiunto il seguente trattino:

«—

qualora i veicoli siano privi di targa di immatricolazione o rechino una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo e siano rimasti coinvolti in un incidente, il territorio dello Stato in cui si è verificato l’incidente, ai fini della definizione del sinistro, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, della presente direttiva o dall'articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (11),

2)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro e quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel loro territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell’assicurazione, a condizione che tali controlli non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell’ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione.»

;

3)

l'articolo 4 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), secondo comma:

i)

la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Uno Stato membro che prevede la deroga adotta le misure idonee al fine di assicurare l'indennizzo dei danni causati nel proprio territorio e nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone.»

;

ii)

l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Esso notifica alla Commissione l'elenco delle persone dispensate dall'assicurazione obbligatoria nonché le autorità o gli organismi responsabili dell'indennizzo. La Commissione pubblica l'elenco.»

;

b)

alla lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma della presente lettera sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1. L'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

Dopo un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (12), gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione e all'applicazione pratica della presente lettera. La Commissione, dopo aver esaminato tali relazioni, presenta, se del caso, proposte relative alla sostituzione o all'abrogazione di detta deroga.

4)

agli articoli 6 e 7, paragrafo 1, sono soppressi i termini «o nel territorio extraeuropeo di uno Stato membro».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 84/5/CEE

L’articolo 1 della direttiva 84/5/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

2.   Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l'assicurazione sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti:

a)

nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a 1 000 000 EUR per vittima o a 5 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

b)

nel caso di danni alle cose, 1 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Ove opportuno, gli Stati membri possono stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dalla data di attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (13), entro il quale adeguare i propri importi minimi di copertura agli importi di cui al presente paragrafo.

Gli Stati membri che stabiliscono il suddetto periodo transitorio ne informano la Commissione ed indicano la durata del periodo transitorio.

Entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva 2005/14/CE, gli Stati membri devono aumentare gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti nel presente paragrafo.

3.   Ogni cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva 2005/14/CE oppure dal termine dell'eventuale periodo transitorio di cui al paragrafo 2, gli importi previsti in tale paragrafo sono oggetto di revisione, in linea con l'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (14).

Gli importi sono adeguati automaticamente. Essi sono aumentati della variazione percentuale indicata dall'IPCE per il periodo pertinente, vale a dire il quinquennio immediatamente precedente la revisione, e sono arrotondati ad un multiplo di 10 000 EUR.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio gli importi adeguati e provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione a norma del paragrafo 1.

Il primo comma fa salvo il diritto degli Stati membri di conferire o no all’intervento dell'organismo un carattere sussidiario, nonché quello di disciplinare la soluzione di controversie fra l'organismo e il responsabile o i responsabili del sinistro ed altre imprese di assicurazione o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti ad indennizzare la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non possono autorizzare l’organismo a subordinare il pagamento dell’indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.

5.   La vittima può in ogni caso rivolgersi direttamente all’organismo che, in base ad informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, è tenuto a darle una risposta motivata circa il pagamento dell'indennizzo.

Gli Stati membri possono tuttavia escludere il pagamento dell'indennizzo da parte di tale organismo per le persone che per loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno, se l’organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo non era assicurato.

6.   Gli Stati membri possono limitare o escludere il pagamento dell'indennizzo da parte dell'organismo in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato.

Tuttavia, quando l'organismo è intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose da un veicolo non identificato, gli Stati membri non escludono l'indennizzo per danni alle cose in ragione del fatto che il veicolo non è identificato. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una franchigia non superiore a 500 EUR che può essere imputata alla vittima che ha subito i danni alle cose.

I danni alle persone sono qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui è avvenuto l'incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l'altro, della necessità o meno di cure ospedaliere.

7.   Gli Stati membri applicano al pagamento dell'indennizzo da parte dell’organismo le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, fatta salva qualsiasi altra pratica più favorevole alle vittime.

Articolo 3

Modifica della direttiva 88/357/CEE

All’articolo 12 bis, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 88/357/CEE, la seconda frase è soppressa.

Articolo 4

Modifiche della direttiva 90/232/CEE

La direttiva 90/232/CEE è così modificata:

1)

all’articolo 1, fra il primo e il secondo comma è inserito il comma seguente:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero.»

;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile, sia l'importo dei danni.»

;

3)

all'articolo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l’intero territorio della Comunità, incluso l’eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto, e»

;

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

1.   In deroga all'articolo 2, lettera d), secondo trattino, della direttiva 88/357/CEE (15), quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di destinazione, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.

2.   Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia privo di assicurazione, l’organismo di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro di destinazione è responsabile dell’indennizzo previsto nell'articolo 1 di detta direttiva.

Articolo 4 ter

Gli Stati membri provvedono affinché il contraente possa esigere in qualunque momento un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile concernente il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell'assenza di sinistri. L'impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l'assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, rilascia l'attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 4 quater

Le imprese assicurative non oppongono franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE.

Articolo 4 quinquies

Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.

Articolo 4 sexies

Gli Stati membri istituiscono la procedura prevista dall’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2000/26/CE (16) per la definizione dei sinistri provocati da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE.

In caso di incidenti che possono essere definiti mediante il sistema degli uffici nazionali d'assicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE, gli Stati membri stabiliscono la stessa procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2000/26/CE. Ai fini dell'applicazione di detta procedura, ogni riferimento all'impresa assicurativa si intende come un riferimento agli uffici nazionali d'assicurazione di cui all'articolo 1, punto 3, della direttiva 72/166/CEE.

5)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalla direttiva 2000/26/CE, i centri di informazione istituiti o riconosciuti a norma dell’articolo 5 di tale direttiva forniscano le informazioni di cui al suddetto articolo a tutte le persone coinvolte in un incidente stradale causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE.»

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2000/26/CE

La direttiva 2000/26/CE è modificata come segue:

1)

è inserito il seguente considerando 16 bis:

«(16 bis)

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (17), la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui essa è domiciliata.

2)

all'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l'apertura di una succursale ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE, né

uno stabilimento ai sensi della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale (18), per quanto riguarda la Danimarca,

uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001, per quanto riguarda gli altri Stati membri.

3)

all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), il punto 2) ii) è soppresso;

4)

è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Organismo centrale

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle vittime, ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni.

Tali dati di base sono, all'occorrenza, messi a disposizione in forma elettronica in un deposito centrale in ciascuno Stato membro e sono accessibili alle parti interessate su loro esplicita richiesta.»

Articolo 6

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il/l'11 giugno 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 387.

(2)  GU C 95 del 23.4.2003, pag. 45.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2003 (GU C 82 E dell’ 1.4.2004, pag. 297), posizione comune del Consiglio del 26 aprile 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 12 gennaio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 18 aprile 2005.

(4)  GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 84/5/CEE (GU L 8 dell’ 11.1.1984, pag. 17).

(5)  GU L 8 dell’ 11.1.1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/232/CEE (GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33).

(6)  GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33.

(7)  GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

(8)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE.

(10)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).

(11)  GU L 8 dell' 11.1.1984, pag. 17.»;

(12)  GU L 149 del 11.6.2005, pag. 14.»;

(13)  GU L 149 del 11.6.2005, pag. 14.

(14)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).»

(15)  Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).

(16)  Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (quarta direttiva dell’assicurazione degli autoveicoli) (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).»;

(17)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).»;

(18)  GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1 (versione consolidata).»;


11.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 149/22


DIRETTIVA 2005/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2005

relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(«direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 153, paragrafi 1 e 3, lettera a), del trattato prevede che la Comunità deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 95 del medesimo.

(2)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di pratiche commerciali leali all'interno dello spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere le attività transfrontaliere.

(3)

Le leggi degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali sono caratterizzate da differenze notevoli che possono provocare sensibili distorsioni della concorrenza e costituire ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Nel settore della pubblicità, la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (3), fissa criteri minimi di armonizzazione nella normativa in tema di pubblicità ingannevole, ma non si oppone al mantenimento o all'adozione, da parte degli Stati membri, di disposizioni che garantiscano una più ampia tutela dei consumatori. Di conseguenza, le disposizioni degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole sono profondamente diverse.

(4)

Queste differenze sono fonte di incertezza per quanto concerne le disposizioni nazionali da applicare alle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori e creano molti ostacoli sia alle imprese che ai consumatori. Questi ostacoli rendono più oneroso per le imprese l'esercizio delle libertà del mercato interno, soprattutto ove tali imprese intendano effettuare attività di marketing, campagne pubblicitarie e promozioni delle vendite transfrontaliere. Tali ostacoli causano inoltre incertezze circa i diritti di cui godono i consumatori e compromettono la fiducia di questi ultimi nel mercato interno.

(5)

In assenza di norme uniformi a livello comunitario, gli ostacoli alla libera circolazione di servizi e di merci transfrontaliera o alla libertà di stabilimento potrebbero essere giustificati, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, purché volti a tutelare obiettivi riconosciuti di interesse pubblico e purché proporzionati a tali obiettivi. Tenuto conto delle finalità della Comunità, stabilite dalle disposizioni del trattato e dal diritto comunitario derivato in materia di libera circolazione, e conformemente alla politica della Commissione riguardante le comunicazioni commerciali come indicato nella comunicazione della Commissione «Seguito dato al Libro verde sulla comunicazione commerciale nel mercato interno», tali ostacoli dovrebbero essere eliminati. Ciò è possibile solo introducendo a livello comunitario norme uniformi che prevedono un elevato livello di protezione dei consumatori e chiarendo alcuni concetti giuridici, nella misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno e per soddisfare il requisito della certezza del diritto.

(6)

La presente direttiva ravvicina pertanto le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi. Secondo il principio di proporzionalità, la presente direttiva tutela i consumatori dalle conseguenze di tali pratiche commerciali sleali allorché queste sono rilevanti, ma riconosce che in alcuni casi l'impatto sui consumatori può essere trascurabile. Essa non riguarda e lascia impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un'operazione tra professionisti. Tenuto pienamente conto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, ove lo desiderino, continueranno a poter disciplinare tali pratiche, conformemente alla normativa comunitaria. Inoltre la presente direttiva non riguarda e lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità che risulti ingannevole per le imprese ma non per i consumatori e in materia di pubblicità comparativa. La presente direttiva lascia altresì impregiudicate pratiche pubblicitarie e di marketing generalmente ammesse, quali il product placement consentito, la differenziazione del marchio o l'offerta di incentivi in grado di incidere legittimamente sulla percezione dei prodotti da parte dei consumatori e di influenzarne il comportamento senza però limitarne la capacità di prendere una decisione consapevole.

(7)

La presente direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti. Non riguarda le pratiche commerciali realizzate principalmente per altri scopi, comprese ad esempio le comunicazioni commerciali rivolte agli investitori, come le relazioni annuali e le pubblicazioni promozionali delle aziende. Non riguarda i requisiti giuridici inerenti al buon gusto e alla decenza che variano ampiamente tra gli Stati membri. Le pratiche commerciali quali ad esempio le sollecitazioni commerciali per strada possono essere indesiderabili negli Stati membri per motivi culturali. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza poter continuare a vietare le pratiche commerciali nei loro territori per ragioni di buon gusto e decenza conformemente alle normative comunitarie, anche se tali pratiche non limitano la libertà di scelta dei consumatori. In sede di applicazione della direttiva, in particolare delle clausole generali, è opportuno tenere ampiamente conto delle circostanze del singolo caso in questione.

(8)

La presente direttiva tutela direttamente gli interessi economici dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori. Essa, quindi, tutela indirettamente le attività legittime da quelle dei rispettivi concorrenti che non rispettano le regole previste dalla presente direttiva e, pertanto, garantisce nel settore da essa coordinato una concorrenza leale. Resta inteso che esistono altre pratiche commerciali che, per quanto non lesive per i consumatori, possono danneggiare i concorrenti e i clienti. La Commissione dovrebbe valutare accuratamente la necessità di un'azione comunitaria in materia di concorrenza sleale al di là delle finalità della presente direttiva e, ove necessario, presentare una proposta legislativa che contempli questi altri aspetti della concorrenza sleale.

(9)

La presente direttiva non pregiudica i ricorsi individuali proposti da soggetti che sono stati lesi da una pratica commerciale sleale. Non pregiudica neppure l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali relative al diritto contrattuale, ai diritti di proprietà intellettuale, agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti, alle condizioni di stabilimento e ai regimi di autorizzazione, comprese le norme relative, in base al diritto comunitario, alle attività legate all'azzardo, e alle norme comunitarie in materia di concorrenza e relative norme nazionali di attuazione. Gli Stati membri potranno in tal modo mantenere o introdurre limitazioni e divieti in materia di pratiche commerciali, motivati dalla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori nel loro territorio ovunque sia stabilito il professionista, ad esempio riguardo ad alcol, tabacchi o prodotti farmaceutici. Per i servizi finanziari e i beni immobili occorrono, tenuto conto della loro complessità e dei gravi rischi inerenti, obblighi particolareggiati, inclusi gli obblighi positivi per i professionisti. Pertanto, nel settore dei servizi finanziari e dei beni immobili, la presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di andare al di là delle sue disposizioni al fine di tutelare gli interessi economici dei consumatori. Non è opportuno disciplinare in questo ambito la certificazione e le indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.

(10)

È necessario garantire un rapporto coerente tra la presente direttiva e il diritto comunitario esistente, soprattutto per quanto concerne le disposizioni dettagliate in materia di pratiche commerciali sleali applicabili a settori specifici. La presente direttiva modifica pertanto la direttiva 84/450/CEE, la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (4) la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (5) e la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (6). Di conseguenza, la presente direttiva si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le regole sulle modalità di presentazione delle informazioni al consumatore. Essa offre una tutela ai consumatori ove a livello comunitario non esista una specifica legislazione di settore e vieta ai professionisti di creare una falsa impressione sulla natura dei prodotti. Ciò è particolarmente importante per prodotti complessi che comportano rischi elevati per i consumatori, come alcuni prodotti finanziari. La presente direttiva completa pertanto l'acquis comunitario applicabile alle pratiche commerciali lesive degli interessi economici dei consumatori.

(11)

L'elevata convergenza conseguita mediante il ravvicinamento delle disposizioni nazionali attraverso la presente direttiva dà luogo a un elevato livello comune di tutela dei consumatori. La presente direttiva introduce un unico divieto generale di quelle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori. Essa stabilisce inoltre norme riguardanti le pratiche commerciali aggressive, che attualmente non sono disciplinate a livello comunitario.

(12)

Dall'armonizzazione deriverà un notevole rafforzamento della certezza del diritto sia per i consumatori sia per le imprese, che potranno contare entrambi su un unico quadro normativo fondato su nozioni giuridiche chiaramente definite che disciplinano tutti gli aspetti inerenti alle pratiche commerciali sleali nell'UE. In tal modo si avrà l'eliminazione degli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme sulle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori e la realizzazione del mercato interno in questo settore.

(13)

Per conseguire gli obiettivi comunitari mediante l'eliminazione degli ostacoli al mercato interno, è necessario sostituire le clausole generali e i principi giuridici divergenti attualmente in vigore negli Stati membri. Il divieto unico generale comune istituito dalla presente direttiva si applica pertanto alle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori. Per sostenere la fiducia da parte dei consumatori il divieto generale dovrebbe applicarsi parimenti a pratiche commerciali sleali che si verificano all'esterno di un eventuale rapporto contrattuale tra un professionista ed un consumatore o in seguito alla conclusione di un contratto e durante la sua esecuzione. Il divieto generale si articola attraverso norme riguardanti le due tipologie di pratiche commerciali più diffuse, vale a dire le pratiche commerciali ingannevoli e quelle aggressive.

(14)

È auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente. Conformemente alle leggi e alle pratiche di alcuni Stati membri sulla pubblicità ingannevole, la presente direttiva suddivide le pratiche ingannevoli in azioni e omissioni ingannevoli. Per quanto concerne le omissioni, la presente direttiva elenca un limitato novero di informazioni chiave necessarie affinché il consumatore possa prendere una decisione consapevole di natura commerciale. Tali informazioni non devono essere comunicate in ogni pubblicità, ma solo qualora il professionista inviti all'acquisto, nozione questa chiaramente definita nella presente direttiva. Il fatto che la presente direttiva sia impostata sull'armonizzazione completa non osta a che gli Stati membri precisino nella legislazione nazionale le principali caratteristiche di particolari prodotti quali, per esempio, gli oggetti da collezione o i prodotti elettrotecnici, qualora l'omissione di tale precisazione avesse importanza decisiva al momento dell'invito all'acquisto. La presente direttiva non intende ridurre la scelta del consumatore vietando la promozione di prodotti apparentemente simili ad altri prodotti, a meno che tale somiglianza non sia tale da confondere il consumatore riguardo all'origine commerciale del prodotto e sia pertanto ingannevole. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la normativa comunitaria in vigore che attribuisce espressamente agli Stati membri la scelta tra varie opzioni in materia di regolamentazione per la protezione dei consumatori nel settore delle pratiche commerciali. In particolare, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato l'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (7).

(15)

Qualora il diritto comunitario stabilisca obblighi di informazione riguardo a comunicazioni commerciali, pubblicità e marketing, tali informazioni sono considerate rilevanti ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri potranno mantenere gli obblighi di informazione o prevedere obblighi aggiuntivi riguardanti il diritto contrattuale e aventi conseguenze sotto il profilo del diritto contrattuale qualora ciò sia consentito dalle clausole minime previste dai vigenti strumenti giuridici comunitari. L'allegato II riporta un elenco non completo di tali obblighi di informazione previsti dall'acquis. Tenuto conto della piena armonizzazione introdotta dalla presente direttiva, solo le informazioni previste dal diritto comunitario sono considerate rilevanti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5 della stessa. Qualora gli Stati membri abbiano introdotto informazioni aggiuntive rispetto a quanto specificato nel diritto comunitario, sulla base delle clausole minime, l'omissione di tali informazioni non costituisce un'omissione ingannevole ai sensi della presente direttiva. Di contro, gli Stati membri, se consentito dalle clausole minime presenti nella legislazione comunitaria, hanno facoltà di mantenere o introdurre disposizioni maggiormente restrittive, conformemente alla normativa comunitaria, per garantire un livello più elevato di tutela dei singoli diritti contrattuali dei consumatori.

(16)

Le disposizioni sulle pratiche commerciali aggressive dovrebbero riguardare le pratiche che limitano considerevolmente la libertà di scelta del consumatore. Si tratta di pratiche che comportano il ricorso a molestie, coercizione, compreso l'uso di forza fisica, e indebito condizionamento.

(17)

È auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una maggiore certezza del diritto. L'allegato I riporta pertanto l'elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9. L'elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva.

(18)

È opportuno proteggere tutti i consumatori dalle pratiche commerciali sleali. Tuttavia, la Corte di giustizia ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l'entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE, esaminare l'effetto su un virtuale consumatore tipico. Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l'efficace applicazione delle misure di protezione in essa previste, la presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, ma contiene altresì disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali. Ove una pratica commerciale sia specificatamente diretta ad un determinato gruppo di consumatori, come ad esempio i bambini, è auspicabile che l'impatto della pratica commerciale venga valutato nell'ottica del membro medio di quel gruppo. È quindi opportuno includere nell'elenco di pratiche considerate in ogni caso sleali una disposizione che, senza imporre uno specifico divieto alla pubblicità destinata ai bambini, tuteli questi ultimi da esortazioni dirette all'acquisto. La nozione di consumatore medio non è statistica. Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella fattispecie.

(19)

Qualora talune caratteristiche, quali età, infermità fisica o mentale o ingenuità, rendano un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabile ad una pratica commerciale o al prodotto a cui essa si riferisce, e il comportamento economico soltanto di siffatti consumatori sia suscettibile di essere distorto da tale pratica, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere, occorre far sì che essi siano adeguatamente tutelati valutando la pratica nell'ottica del membro medio di detto gruppo.

(20)

È opportuno prevedere un ruolo per i codici di condotta che consenta ai professionisti di applicare in modo efficace i principi della presente direttiva in specifici settori economici. Nei settori in cui vi siano obblighi tassativi specifici che disciplinano il comportamento dei professionisti, è opportuno che questi forniscano altresì prove riguardo agli obblighi di diligenza professionale in tale settore. Il controllo esercitato dai titolari dei codici a livello nazionale o comunitario per l'eliminazione delle pratiche commerciali sleali può evitare la necessità di esperire azioni giudiziarie o amministrative e dovrebbe pertanto essere incoraggiato. Le organizzazioni dei consumatori potrebbero essere informate e coinvolte nella formulazione di codici di condotta, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori.

(21)

Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale siano considerate titolari di interesse legittimo nel caso di specie devono disporre di mezzi di impugnazione contro le pratiche commerciali sleali dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un'autorità amministrativa competente a decidere dei reclami o a promuovere un'adeguata azione giudiziaria. Pur spettando al diritto nazionale stabilire l'onere della prova, è appropriato attribuire agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative il potere di esigere che il professionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali che ha presentato.

(22)

È necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(23)

Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno rappresentati dalle leggi nazionali in materia di pratiche commerciali sleali e il conseguimento di un elevato livello comune di tutela dei consumatori mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

È opportuno rivedere la presente direttiva onde assicurare che sia stato affrontato il problema degli ostacoli al mercato interno e sia stato raggiunto un alto livello di protezione dei consumatori. Il riesame potrebbe portare a una proposta della Commissione intesa a modificare la presente direttiva, in cui potrebbero essere comprese un'estensione limitata della deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e/o modifiche ad altri atti legislativi in materia di tutela dei consumatori che rispecchino l'impegno della Commissione nell'ambito della strategia della politica dei consumatori di rivedere l'acquis esistente in modo da conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori.

(25)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

b)

«professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista;

c)

«prodotto»: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

d)

«pratiche commerciali tra imprese e consumatori» (in seguito denominate «pratiche commerciali»): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

e)

«falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori»: l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

f)

«codice di condotta»: un accordo o una normativa che non sia imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici;

g)

«responsabile del codice»: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;

h)

«diligenza professionale»: rispetto a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista, il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori;

i)

«invito all'acquisto»: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;

j)

«indebito condizionamento»: lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;

k)

«decisione di natura commerciale»: una decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto. Tale decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla;

l)

«professione regolamentata»: attività professionale, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come stabilite all'articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto.

2.   La presente direttiva non pregiudica l'applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto.

3.   La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti.

4.   In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici.

5.   Per un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla presente direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione. Tali misure devono essere essenziali al fine di assicurare un'adeguata protezione dei consumatori da pratiche commerciali sleali e devono essere proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo. La revisione di cui all'articolo 18 può, se ritenuto opportuno, comprendere una proposta intesa a prorogare questa deroga per un ulteriore periodo limitato.

6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali applicate sulla base del paragrafo 5.

7.   La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme che determinano la competenza giurisdizionale.

8.   La presente direttiva non pregiudica le eventuali condizioni relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici di condotta o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, volti a mantenere livelli elevati di integrità dei professionisti, che gli Stati membri possono, conformemente alla normativa comunitaria, imporre a questi ultimi.

9.   In merito ai «servizi finanziari» definiti alla direttiva 2002/65/CE e ai beni immobili, gli Stati membri possono imporre obblighi più dettagliati o vincolanti di quelli previsti dalla presente direttiva nel settore che essa armonizza.

10.   La presente direttiva non è applicabile all'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.

Articolo 4

Mercato interno

Gli Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva.

CAPO 2

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Articolo 5

Divieto delle pratiche commerciali sleali

1.   Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

2.   Una pratica commerciale è sleale se:

a)

è contraria alle norme di diligenza professionale,

e

b)

falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

3.   Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. Ciò lascia impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

4.   In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:

a)

ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7

o

b)

aggressive di cui agli articoli 8 e 9.

5.   L'allegato I riporta l'elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva.

Sezione 1

Pratiche commerciali ingannevoli

Articolo 6

Azioni ingannevoli

1.   È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

a)

l'esistenza o la natura del prodotto;

b)

le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

c)

la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;

d)

il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;

e)

la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;

f)

la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;

g)

i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (8), o i rischi ai quali può essere esposto.

2.   È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

a)

una qualsivoglia attività di marketing del prodotto, compresa la pubblicità comparativa, che ingeneri confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente;

b)

il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove:

i)

non si tratti di una semplice aspirazione ma di un impegno fermo e verificabile;

e

ii)

il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.

Articolo 7

Omissioni ingannevoli

1.   È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

2.   Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti di cui a detto paragrafo, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa, qualora non risultino già evidenti dal contesto e quando, in uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

3.   Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per comunicare la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione dei consumatori con altri mezzi.

4.   Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

a)

le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;

b)

l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;

c)

il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d)

le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;

e)

l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

5.   Sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, di cui l'allegato II fornisce un elenco non completo.

Sezione 2

Pratiche commerciali aggressive

Articolo 8

Pratiche commerciali aggressive

È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Articolo 9

Ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento

Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a)

i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;

b)

il ricorso alla minaccia fisica o verbale;

c)

lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;

d)

qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;

e)

qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione non sia giuridicamente ammessa.

CAPO 3

CODICI DI CONDOTTA

Articolo 10

Codici di condotta

La presente direttiva non esclude il controllo, che gli Stati membri possono incoraggiare, delle pratiche commerciali sleali esercitato dai responsabili dei codici né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 11 possano ricorrere a tali organismi qualora sia previsto un procedimento dinanzi ad essi, oltre a quelli giudiziari o amministrativi di cui al medesimo articolo.

Il ricorso a tali organismi di controllo non è mai considerato equivalente alla rinuncia agli strumenti di ricorso giudiziario o amministrativo di cui all'articolo 11.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Applicazione

1.   Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva nell'interesse dei consumatori.

Tali mezzi includono disposizioni giuridiche ai sensi delle quali le persone o le organizzazioni che secondo la legislazione nazionale hanno un legittimo interesse a contrastare le pratiche commerciali sleali, inclusi i concorrenti, possono:

a)

promuovere un'azione giudiziaria contro tali pratiche commerciali sleali,

e/o

b)

sottoporre tali pratiche commerciali sleali al giudizio di un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi mezzi si debba ricorrere e se sia opportuno che l'organo giurisdizionale o amministrativo possa esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all'articolo 10. Il ricorso a tali mezzi è indipendente dal fatto che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

Spetta a ciascuno Stato membro decidere:

a)

se le azioni giudiziarie possano essere promosse singolarmente o congiuntamente contro più professionisti dello stesso settore economico,

e

b)

se possano essere promosse nei confronti del responsabile del codice allorché il codice in questione incoraggia a non rispettare i requisiti di legge.

2.   Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1, gli Stati membri conferiscono all'organo giurisdizionale o amministrativo il potere, qualora ritengano necessari detti provvedimenti tenuto conto di tutti gli interessi in causa e, in particolare, dell'interesse generale:

a)

di far cessare le pratiche commerciali sleali o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per ingiungere la loro cessazione,

o

b)

qualora la pratica commerciale sleale non sia stata ancora posta in essere ma sia imminente, di vietare tale pratica o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per vietarla,

anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte del professionista.

Gli Stati membri prevedono inoltre disposizioni affinché i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati nell'ambito di un procedimento d'urgenza:

con effetto provvisorio,

oppure

con effetto definitivo,

fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.

Inoltre, al fine di impedire che le pratiche commerciali sleali la cui sospensione sia stata ordinata da una decisione definitiva continuino a produrre effetti, gli Stati membri possono conferire all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa il potere:

a)

di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano opportuna,

b)

far pubblicare inoltre una dichiarazione rettificativa.

3.   L'autorità amministrativa di cui al paragrafo 1 deve:

a)

essere composta in modo che la sua imparzialità non possa essere messa in dubbio;

b)

avere, quando decide in merito ai ricorsi, i poteri necessari per vigilare e assicurare l'effettiva esecuzione delle sue decisioni;

c)

motivare, in linea di massima, le sue decisioni.

Allorché i poteri di cui al paragrafo 2 sono esercitati esclusivamente da un'autorità amministrativa, le sue decisioni sono sempre motivate. In questo caso, devono essere inoltre previste procedure in base alle quali l'esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell'autorità amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell'esercizio dei poteri stessi possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Articolo 12

Organi giurisdizionali e amministrativi: allegazioni fattuali

Gli Stati membri attribuiscono agli organi giurisdizionali o amministrativi il potere, in un procedimento civile o amministrativo di cui all'articolo 11:

a)

di esigere che il professionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali connesse alla pratica commerciale se, tenuto conto degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico;

e

b)

di considerare inesatte le allegazioni fattuali, se le prove richieste ai sensi della lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dall'organo giurisdizionale o amministrativo.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14

Modifiche della direttiva 84/450/CEE

La direttiva 84/450/CEE è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.»

;

2)

all'articolo 2,

il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

“professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista;»

;

è aggiunto il punto seguente:

«4)

“responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e della revisione di un codice di condotta e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.»

;

3)

l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 bis

1.

Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: che essa

a)

non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e degli articoli 3 e 7, paragrafo 1 della presente direttiva o degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (9);

b)

confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

c)

confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d)

non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

e)

per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

f)

non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

g)

non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati;

h)

non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente.

4)

l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.

Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell'interesse sia dei professionisti sia dei concorrenti. Tali mezzi includono disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni che secondo la legislazione nazionale hanno un legittimo interesse contrastare la pubblicità ingannevole o la regolamentazione della pubblicità comparativa possano:

a)

promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità

o

b)

sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi mezzi si debba ricorrere e se sia opportuno che l'organo giurisdizionale o amministrativo sia autorizzato ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all'articolo 5.

Spetta a ciascuno Stato membro decidere:

a)

se le azioni giudiziarie possano essere promosse singolarmente o congiuntamente contro più professionisti dello stesso settore economico

e

b)

se possano essere promosse nei confronti del responsabile del codice allorché il codice in questione incoraggia a non rispettare i requisiti di legge.»

5)

l'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.

La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, in materia di pubblicità ingannevole, dei professionisti e dei concorrenti.»

Articolo 15

Modifiche delle direttive 97/7/CE e 2002/65/CE

1)

L'articolo 9 della direttiva 97/7/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Fornitura non richiesta

Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (10), gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica consenso.

2)

l'articolo 9 della direttiva 2002/65/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (11), e fatte salve le disposizioni della legislazione degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei contratti a distanza, quando dette norme consentono il tacito rinnovo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per dispensare il consumatore da qualunque obbligo in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica consenso.

Articolo 16

Modifiche della direttiva 98/27/CE e del regolamento (CE) n. 2006/2004

1)

Nell'allegato della direttiva 98/27/CE il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22).»

2)

All'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (12), è aggiunto il punto seguente:

«16.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22).»

Articolo 17

Informazione

Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore della legge nazionale che recepisce la presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i professionisti e i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.

Articolo 18

Revisione

1.   Entro il 12 giugno 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'applicazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 3, paragrafo 9, dell'articolo 4 e dell'allegato I, e sulle possibilità di armonizzare e semplificare ulteriormente il diritto comunitario in materia di protezione dei consumatori, nonché di adottare, tenendo conto dell'articolo 3, paragrafo 5, eventuali misure necessarie a livello comunitario per assicurare il mantenimento di livelli adeguati di protezione dei consumatori. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di revisione della presente direttiva o di altre norme pertinenti del diritto comunitario.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, ai sensi del trattato, si adoperano per adottare un'iniziativa entro due anni dalla presentazione da parte della Commissione di eventuali proposte presentate a norma del paragrafo 1.

Articolo 19

Recepimento

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione e comunicano senza indugio a quest'ultima ogni eventuale successiva modifica.

Essi applicano tali disposizioni entro il 12 dicembre 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 108 del 30.4.2004, pag. 81.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 260), posizione comune del Consiglio del 15 novembre 2004 (GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 24 febbraio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 12 aprile 2005.

(3)  GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).

(4)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

(5)  GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE.

(6)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

(7)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(8)  GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.

(9)  GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22

(10)  GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22

(11)  GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22

(12)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

PRATICHE COMMERCIALI CONSIDERATE IN OGNI CASO SLEALI

Pratiche commerciali ingannevoli

1)

Affermazione, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta, ove egli non lo sia.

2)

Esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.

3)

Asserire che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura, ove esso non la abbia.

4)

Asserire che un professionista (incluse le sue pratiche commerciali) o un prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o dell'autorizzazione ricevuta.

5)

Invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta dal prodotto e al prezzo offerti (bait advertising ovvero pubblicità propagandistica).

6)

Invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:

a)

rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori,

oppure

b)

rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole,

oppure

c)

fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso,

con l'intenzione di promuovere un altro prodotto (bait and switch ovvero pubblicità con prodotti civetta).

7)

Dichiarare falsamente che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole.

8)

Impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è situato e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza chiaramente comunicarlo al consumatore prima che questi si sia impegnato a concludere l'operazione.

9)

Affermare o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita, ove non lo sia.

10)

Presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista.

11)

Impiegare contenuti redazionali nei media per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga chiaramente dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore (advertorial ovvero pubblicità redazionale). Tale disposizione è senza pregiudizio della direttiva 89/552/CEE (1).

12)

Formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto.

13)

Promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un particolare produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore facendogli credere che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore mentre invece non lo è.

14)

Avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti.

15)

Affermare che il professionista sta per cessare l'attività o traslocare, ove non stia per farlo.

16)

Affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi d'azzardo.

17)

Affermare falsamente che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni.

18)

Comunicare informazioni di fatto inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore ad acquistare il prodotto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato.

19)

Affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole.

20)

Descrivere un prodotto come gratuito, senza oneri o simili se il consumatore deve pagare un sovrappiù rispetto all'inevitabile costo di rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare l'articolo.

21)

Includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che dia al consumatore l'impressione di aver già ordinato il prodotto in commercio mentre non lo ha fatto.

22)

Falsamente dichiarare o dare l’impressione che il professionista non agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi falsamente come consumatore.

23)

Dare la falsa impressione che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto.

Pratiche commerciali aggressive

24)

Creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto.

25)

Effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale.

26)

Effettuare ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 10 della direttiva 97/7/CE e le direttive 95/46/CE (2) e 2002/58/CE.

27)

Imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non potrebbero ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la validità della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali.

28)

Includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati. Questa disposizione non osta all'applicazione dell'articolo 16 della direttiva 89/552/CEE, concernente delle attività televisive.

29)

Esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo nel caso dei beni di sostituzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/7/CE (fornitura non richiesta).

30)

Informare esplicitamente il consumatore che se non acquista il prodotto o servizio sarà in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista.

31)

Dare la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto, vincerà o vincerà compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti:

non esiste alcun premio né vincita equivalente,

oppure

qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.


(1)  Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO II

DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO CHE STABILISCONO NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI COMMERCIALI

Articoli 4 e 5 della direttiva 97/7/CE

Articolo 3 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (1)

Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (2)

Articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (3)

Articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (4)

Articoli 5 e 6 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (5)

Articolo 1, lettera d) della direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (6)

Articoli 3 e 4 della direttiva 2002/65/CE

Articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati (7)

Articoli 12 e 13 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (8)

Articolo 36 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (9)

Articolo 19 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (10)

Articoli 31 e 43 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (11)

Articoli 5, 7 e 8 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (12)


(1)  GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

(2)  GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

(3)  GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.

(4)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

(5)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(6)  GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17.

(7)  GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20.

(8)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

(9)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(10)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(11)  GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

(12)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.