ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 146

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
10 giugno 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 872/2005 della Commissione, del 9 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 873/2005 della Commissione, del 9 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

3

 

*

Regolamento (CE) n. 874/2005 della Commissione, del 9 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

5

 

 

Regolamento (CE) n. 875/2005 della Commissione, del 9 giugno 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 846/2005

8

 

 

Regolamento (CE) n. 876/2005 della Commissione, del 9 giugno 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 28a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

10

 

 

Regolamento (CE) n. 877/2005 della Commissione, del 9 giugno 2005, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

11

 

 

Regolamento (CE) n. 878/2005 della Commissione, del 9 giugno 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

12

 

 

Regolamento (CE) n. 879/2005 della Commissione, del 9 giugno 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005

13

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

10.6.2005   

IT

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L 146/1


REGOLAMENTO (CE) N. 872/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

84,2

204

50,1

999

67,2

0707 00 05

052

92,9

999

92,9

0709 90 70

052

92,6

999

92,6

0805 50 10

388

64,9

528

47,8

624

63,4

999

58,7

0808 10 80

204

70,2

388

91,2

400

121,4

404

78,8

508

73,7

512

72,8

524

61,3

528

64,1

720

82,3

804

95,4

999

81,1

0809 10 00

052

198,2

624

183,0

999

190,6

0809 20 95

052

344,6

068

238,7

400

426,9

999

336,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


10.6.2005   

IT

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L 146/3


REGOLAMENTO (CE) N. 873/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

La campagna di commercializzazione per i seminativi, compresi il lino e la canapa, è stata fissata dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (2). Poiché tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), è necessario fissare la campagna di commercializzazione per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre nell’ambito del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione (4).

(2)

All’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (5). Poiché tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003, il relativo riferimento deve essere modificato di conseguenza.

(3)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 245/2001, il pagamento dell’aiuto alla trasformazione di paglie di lino e canapa in fibre è subordinato in particolare alla condizione che le parcelle investite a lino o canapa destinati alla produzione di fibre siano oggetto, per la campagna di commercializzazione considerata, di una domanda di aiuto per superficie in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (6). Poiché le domande di aiuto per superficie sono state sostituite dalla domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (7), occorre modificare di conseguenza l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 245/2001.

(4)

L’esperienza mostra che l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 245/2001, che impone alla Commissione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, le informazioni trasmesse dagli Stati membri relative ai trasferimenti di quantitativi nazionali garantiti per le fibre lunghe di lino, le fibre corte di lino e le fibre di canapa, implica un considerevole lavoro amministrativo, senza che ne risulti un reale contributo per il settore, dal momento che gli operatori ottengono già queste informazioni attraverso gli stessi Stati membri. Per semplificare le norme che disciplinano l’aiuto alla trasformazione del lino e della canapa tale disposizione deve essere soppressa.

(5)

In seguito all’abrogazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 il confronto delle informazioni relative alle parcelle agricole investite a lino o a canapa destinati alla produzione di fibre, inteso a garantire il rispetto delle condizioni per la concessione dell’aiuto per le fibre di lino o le fibre di canapa, di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 245/2001, deve essere effettuato con i dati determinati nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(6)

Per agevolare le procedure e nella misura in cui sia tecnicamente possibile, gli Stati membri e gli importatori debbono avere la possibilità di rilasciare e utilizzare i certificati per l'importazione di canapa da paesi terzi di cui all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 245/2001 avvalendosi di sistemi informatizzati.

(7)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 245/2001.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 245/2001 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Oggetto e campagna di commercializzazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre istituita dal regolamento (CE) n. 1673/2000.

2.   La campagna di commercializzazione inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno.»;

2)

all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

il numero di riconoscimento del primo trasformatore, il numero di identificazione dell’agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il loro nome e indirizzo;»

3)

il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, è sostituito dal seguente:

«—

ottenute da paglie oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi conformemente all'articolo 5, coltivate su parcelle investite a lino o canapa destinati alla produzione di fibre, per le quali è stata presentata la domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, per la campagna di commercializzazione considerata, e»;

4)

all'articolo 8, il paragrafo 5 è soppresso;

5)

all'articolo 13, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

il confronto delle informazioni relative alle parcelle agricole riportate nei contratti di compravendita, negli impegni di trasformazione e nei contratti di trasformazione per conto terzi con i dati determinati nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003,»;

6)

all’articolo 17 bis, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«I certificati possono essere rilasciati e utilizzati mediante sistemi informatizzati, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. Il contenuto di tali certificati deve essere identico a quello dei certificati su carta di cui al primo e al secondo comma. Negli Stati membri in cui non sono disponibili tali sistemi informatizzati, l’importatore può utilizzare solo certificati su carta.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2005/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).

(2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 206 del 9.6.2004, pag. 20).

(4)  GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/2003 (GU L 199 del 7.8.2003, pag. 3).

(5)  GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6).

(6)  GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8).

(7)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 436/2005 (GU L 72 del 18.3.2005, pag. 4).


10.6.2005   

IT

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L 146/5


REGOLAMENTO (CE) N. 874/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (1), in particolare l’articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

Il 2 maggio 2005 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una serie di dati per l’identificazione alle voci dell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui deve essere applicato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2136/2004 della Commissione (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 14).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all’articolo 2

1)

Cyril Allen. Data di nascita: 26.7.1952. Altre informazioni: ex presidente del Partito patriottico nazionale.

2)

Viktor Anatoljevitch Bout [alias (a) Butt, (b) Bont, (c) Butte, (d) Boutov, (e) Vitali Sergitov]. Data di nascita: (a) 13.1.1967, (b) 13.1.1970. Numeri dei passaporti: (a) 21N0532664, (b) 29N0006765, (c) 21N0557148, (d) 44N3570350. Altre informazioni: si occupa di commercio e di trasporto di armi e minerali.

3)

Charles R. Bright. Data di nascita: 29.8.1948. Altre informazioni: ex ministro delle finanze.

4)

M. Moussa Cisse (alias Mamadee Kamara). Data di nascita: (a) 24.12.1946, (b) 14.12.1957, (c) 26.6.1944, (d) 26.7.1946, (e) 24.12.1944. Passaporti: (a) passaporto diplomatico liberiano: D001548-99; (b) passaporto ordinario liberiano: 0058070 (validità: 10.1.2000-9.1.2005; nome: Mamadee Kamara; data di nascita: 26.7.1946; luogo di nascita: Gbarnga, Bound County); (c) passaporto diplomatico liberiano: 001546 (validità: 1.8.1999-30.8.2001; data di nascita: 24.12.1944; luogo di nascita: Ganta, Nimba County); (d) passaporto diplomatico liberiano: D/000953-98. Altre informazioni: ex capo del protocollo del presidente. Presidente del Mohammad Group of Companies.

5)

Randolph Cooper (alias Randolf Cooper). Data di nascita: 28.10.1950. Altre informazioni: ex amministratore delegato dell’aeroporto internazionale di Robertsfield.

6)

Jenkins Dunbar. Data di nascita: (a) 10.1.1947, (b) 10.6.1947. Altre informazioni: ex ministro del territorio, delle miniere e dell’energia.

7)

Martin George. Altre informazioni: ambasciatore della Liberia presso la Repubblica federale della Nigeria.

8)

Myrtle Gibson. Data di nascita: 3.11.1952. Altre informazioni: ex senatore, consigliere dell’ex presidente della Liberia Charles Taylor.

9)

Reginald B. Goodridge (Senior) (alias Goodrich). Data di nascita: 11.11.1952. Altre informazioni: ex ministro della cultura, dell’informazione e del turismo.

10)

Baba Jobe. Data di nascita: 1959. Nazionalità: gambiana. Altre informazioni: ex direttore della Gambia New Millenium Air Company. Ex membro del parlamento gambiano. Attualmente incarcerato in Gambia.

11)

Joseph Wong Kiia Tai. Altre informazioni: dirigente della Oriental Timber Company.

12)

Ali Kleilat. Data di nascita: 10.7.1970. Luogo di nascita: Beirut. Nazionalità: libanese.

13)

Gus Kouwenhoven [alias (a) Kouvenhoven, (b) Kouenhoven, (c) Kouenhaven]. Data di nascita: 15.9.1942. Altre informazioni: proprietario dell’Hotel Africa; presidente della Oriental Timber Company.

14)

Leonid Yukhimovich Minin [alias (a) Blavstein, (b) Blyuvshtein, (c) Blyafshtein, (d) Bluvshtein, (e) Blyufshtein, (f) Vladamir Abramovich Kerler, (g) Vladimir Abramovich Kerler, (h) Vladimir Abramovich Popilo-Veski, (i) Vladimir Abramovich Popiloveski, (j) Vladimir Abramovich Popela, (k) Vladimir Abramovich Popelo, (l) Wulf Breslan, (m) Igor Osols]. Data di nascita: (a) 14.12.1947, (b) 18.10.1946. Luogo di nascita: Odessa, URSS (oggi Ucraina). Nazionalità: israeliana. Passaporti tedeschi contraffatti (nome: Minin): (a) 5280007248D, (b) 18106739D. Passaporti israeliani: (a) 6019832 (validità: 6.11.1994-5.11.1999), (b) 9001689 (validità: 23.1.1997-22.1.2002), (c) 90109052 (rilasciato il 26.11.1997). Passaporto russo: KI0861177; passaporto boliviano: 65118; passaporto greco: non si conoscono gli estremi. Altre informazioni: proprietario delle Exotic Tropical Timber Enterprises.

15)

Grace Beatrice Minor. Data di nascita: 31.5.1942. Altre informazioni: consigliere principale dell’ex presidente Charles Taylor.

16.

Sanjivan Ruprah (alias Samir Nasr). Data di nascita: 9.8.1966. Numeri dei passaporti: (a) D-001829-00, (b) D-002081-00. Altre informazioni: uomo d’affari, ex vice commissario dell’Ufficio per gli affari marittimi.

17)

Mohamed Ahmad Salame [alias (a) Mohamed Ahmad Salami, (b) Ameri Al Jawad, (c) Jawad Al Ameri, (d) Moustapha Salami, (e) Moustapha A Salami]. Data di nascita: (a) 22.9.1961, (b) 18.10.1963. Luogo di nascita: Abengourou, Costa d’Avorio. Nazionalità: libanese. Passaporti: (a) passaporto ordinario libanese: 1622263 (validità: 24.4.2001-23.4.2006); (b) passaporto diplomatico togolese: 004296/00409/00 (validità: 21.8.2002-23.8.2007); (c) passaporto diplomatico liberiano: 000275 (validità: 11.1.1998-10.1.2000); (d) passaporto diplomatico liberiano: 002414 (validità: 20.6.2001-19.6.2003, nome: Ameri Al Jawad, data di nascita: 18.10.1963, luogo di nascita: Ganta, Nimba County); (e) passaporto ivoriano; (f) passaporto diplomatico liberiano: D/001217. Altre informazioni: proprietario della Mohamed and Company Logging Company.

18)

Emmanuel (II) Shaw. Data di nascita: (a) 26.7.1956, (b) 26.7.1946. Altre informazioni: direttore di Lonestar Airways. Associato alla Lone Star Communications Cooperation.

19)

Edwin M., Jr. Snowe. Nazionalità: liberiana. Numero di passaporto: OR/0056672-01. Altre informazioni: amministratore delegato della Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC).

20)

Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Data di nascita: 27.9.1965. Nazionalità: liberiana. Altre informazioni: ex moglie dell’ex presidente Charles Taylor. Ex rappresentante permanente della Liberia presso l’Organizzazione marittima internazionale. Ex membro di grado elevato del governo liberiano.

21)

Charles “Chuckie” Taylor (Junior). Altre informazioni: figlio dell’ex presidente Charles Taylor.

22)

Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Data di nascita: (a) 1.9.1947, (b) 28.1.1948. Altre informazioni: ex presidente della Liberia.

23)

Jewell Howard Taylor (alias Howard Taylor). Data di nascita: 17.1.1963. Passaporto diplomatico liberiano: D/003835-04 (validità: 4.6.2004-3.6.2006). Altre informazioni: moglie dell’ex presidente Charles Taylor.

24)

Tupee Enid Taylor. Data di nascita: (a) 17.12.1960, (b) 17.12.1962. Passaporto diplomatico liberiano: D/002216. Altre informazioni: ex moglie dell’ex presidente Charles Taylor.

25)

Benoni Urey. Data di nascita: 22.6.1957. Passaporti: (a) passaporto diplomatico liberiano: D-00148399; (b) passaporto di commissario per gli affari marittimi: D/002356. Altre informazioni: ex commissario per gli affari marittimi della Liberia.

26)

Benjamin D. Yeaten. (alias Benjamin D. Yeaton). Data di nascita: (a) 28.2.1969, (b) 29.2.1969. Luogo di nascita: Tiaplay, Nimba County. Passaporto diplomatico liberiano D00123299 (validità: 10.2.1999-9.2.2001, data di nascita: 29.2.1969). Altre informazioni: ex direttore dei Servizi speciali di sicurezza. Ex capo dell’Unità speciale di sicurezza in Liberia.»


10.6.2005   

IT

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L 146/8


REGOLAMENTO (CE) N. 875/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2005

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 846/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 846/2005 della Commissione (2).

(2)

Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 846/2005, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 846/2005 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 140 del 3.6.2005, pag. 6.


ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 10 GIUGNO 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,73 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,79 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,73 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,79 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3667

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,67

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,73

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,73

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3667

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


10.6.2005   

IT

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L 146/10


REGOLAMENTO (CE) N. 876/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2005

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 28a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 28a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,291 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).


10.6.2005   

IT

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L 146/11


REGOLAMENTO (CE) N. 877/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2005

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

(2)

L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 706/2005 della Commissione (3). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Svezia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 706/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, a Cipro, in Ungheria, a Malta, in Grecia, Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, Slovenia, in Svezia e Finlandia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 706/2005 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)  GU L 118 del 5.5.2005, pag. 25.


10.6.2005   

IT

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L 146/12


REGOLAMENTO (CE) N. 878/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 giugno 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 13,44 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


10.6.2005   

IT

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L 146/13


REGOLAMENTO (CE) N. 879/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 giugno 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 8,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).