ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 132

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
26 maggio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 785/2005 del Consiglio, del 23 maggio 2005, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento (CE) n. 786/2005 della Commissione, del 25 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

6

 

 

Regolamento (CE) n. 787/2005 della Commissione, del 25 maggio 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

8

 

 

Regolamento (CE) n. 788/2005 della Commissione, del 25 maggio 2005, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

11

 

*

Regolamento (CE) n. 789/2005 della Commissione, del 25 maggio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane

13

 

*

Regolamento (CE) n. 790/2005 della Commissione, del 25 maggio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

15

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/395/PESC del Consiglio, del 10 maggio 2005, che modifica la decisione 2001/80/PESC che istituisce lo Stato maggiore dell’Unione europea

17

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/1


REGOLAMENTO (CE) N. 785/2005 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2005

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 22, lettera c),

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Nel marzo 2004, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 398/2004 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio metallico («silicio») originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). L’aliquota del dazio definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, era pari al 49 %.

2.   Apertura

(2)

Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante la pubblicazione di un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), l’apertura di un riesame intermedio parziale delle misure applicabili, tra l’altro, alle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 22, lettera c), del regolamento di base.

(3)

Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’allargamento dell’Unione europea avvenuto il 1o maggio 2004 («allargamento»), e tenendo conto dell’interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo sulle parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

3.   Prodotto in esame

(4)

Il prodotto in esame è lo stesso dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore, vale a dire il silicio metallico originario della RPC, classificabile al codice NC 2804 69 00 (contenente, in peso, meno del 99,99 % di silicio). Vista l’attuale classificazione del prodotto nella nomenclatura doganale, si legga «silicio». Il silicio più puro, cioè quello contenente, in peso, almeno il 99,99 % di silicio, che è utilizzato principalmente dall’industria dei semiconduttori elettronici, corrisponde ad un altro codice NC e non rientra nel presente procedimento.

4.   Inchiesta

(5)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura dell’inchiesta gli importatori, gli utilizzatori, gli esportatori notoriamente interessati e le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore interessato e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(6)

Hanno presentato osservazioni scritte la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (CCCMC), l’associazione delle industrie comunitarie (Euroalliages), gli importatori/operatori commerciali, le autorità di alcuni dei nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10») e gli utilizzatori di silicio di questi paesi. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(7)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dell’adeguatezza delle misure in vigore.

B.   CONCLUSIONI DELL’INCHIESTA E CHIUSURA DEL RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

1.   Importazioni di silicio dalla RPC nell’UE10

(8)

L’inchiesta ha rivelato che l’aumento medio annuo del volume delle importazioni di silicio dalla RPC nell’UE10, indicato da Eurostat, è stato di circa il 13 % nel 2001 e 2002. Nel 2003, a causa del significativo aumento verificatosi tra ottobre e dicembre, il volume delle importazioni ha registrato un incremento di circa il 54 %.

(9)

Inoltre, subito prima dell’allargamento, ossia tra gennaio e aprile 2004, è stato riscontrato un aumento eccessivo del volume delle importazioni pari a circa il 120 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

(10)

L’inchiesta ha rivelato peraltro che le importazioni di silicio dalla RPC nell’UE10 sono diminuite a seguito dell’allargamento, il che potrebbe essere spiegato con l’aumento eccessivo del volume delle importazioni prima dell’allargamento.

(11)

Inoltre, le statistiche sulle importazioni verso l’UE10 nel periodo successivo all’allargamento mostrano che la contrazione del volume delle importazioni originarie della RPC coincide con un aumento progressivo delle importazioni originarie della Norvegia e del Brasile e delle vendite provenienti dai quindici Stati membri che componevano l’Unione europea prima dell’allargamento («UE15»).

2.   Domanda di silicio nell’UE10

(12)

La domanda di silicio nell’UE10 è stata determinata sottraendo il totale delle esportazioni al totale delle importazioni. Si fa osservare che nei 10 nuovi Stati membri non vi è una produzione dichiarata di silicio.

(13)

Considerato l’aumento eccessivo del volume delle importazioni dalla RPC prima dell’allargamento, si è ritenuto necessario adeguare il volume delle importazioni durante il 2003 e 2004 al fine di stabilire quello che sarebbe stato il normale livello di importazioni in assenza dell’allargamento per questi periodi.

(14)

L’incremento annuo medio del volume delle importazioni dalla RPC nel 2001 e 2002 è stato così stabilito al 13 %. Su questa base, il livello delle importazioni normali dalla RPC nel 2003 e 2004 è stato determinato applicando un aumento annuo del 13 % al volume delle importazioni degli anni precedenti che ci si sarebbe potuti normalmente aspettare in assenza dell’allargamento.

(15)

Seguendo la stessa metodologia, le esportazioni dall’UE10 nel 2004 sono state stimate aggiungendo alle esportazioni totali del 2003 un incremento normale dell’80 % che è risultato essere l’incremento annuo medio dei volumi di esportazione nel 2002 e 2003.

Tabella 1

Domanda di silicio nell’UE10

(in t)

Anno

2000

2001

2002

2003

2004 (stima)

Importazioni nell’UE10

18 815

19 802

22 661

23 855 (stima)

26 957

Esportazioni dall’UE10

37

6

84

153

275

Domanda totale nell’UE10

18 778

19 795

22 576

23 703

26 682

Fonte: Eurostat e dati stimati per il 2003 e 2004.

(16)

Alla luce di quanto indicato sopra, la domanda nell’UE10 è stata stimata al 6 % del livello di domanda nell’UE15 calcolato nell’ultimo riesame in previsione della scadenza relativo alle misure antidumping sulle importazioni di silicio originario della RPC.

3.   Fonti di approvvigionamento alternative per soddisfare la domanda nell’UE10

(17)

Dall’inchiesta è emerso che, anche qualora l’estensione del dazio antidumping dall’UE15 ai dieci nuovi Stati membri eliminasse completamente o riducesse le importazioni provenienti dalla RPC, vi sarebbero sufficienti fonti potenziali di approvvigionamento, alternative alla RPC, in grado di soddisfare la domanda nell’UE10.

(18)

Le fonti potenziali di approvvigionamento di silicio nell’UE15 ammontano a circa 18 000 t. Questo calcolo è stato effettuato sulla base dell’ultimo riesame in previsione della scadenza relativo alle misure antidumping sulle importazioni di silicio originario della RPC. La produzione di silicio nell’UE15 è stata stimata a circa 148 000 t nel 2001. Dallo stesso riesame è risultato che nell’UE15, la capacità di produzione ammontava a circa 166 000 t, il che corrisponde a circa 18 000 t di capacità inutilizzate.

(19)

Inoltre, tra le altre fonti potenziali di approvvigionamento di silicio (non soggette a dazi antidumping) vi sono la Norvegia (con una capacità inutilizzata di 18 000 t), il Brasile, il Canada e gli USA.

(20)

Come indicato al considerando 11, è stato riscontrato inoltre che nel periodo successivo all’allargamento, ossia tra maggio e novembre 2004, quando erano già disponibili dati Eurostat attendibili, le importazioni da altre fonti, in particolare dalla Norvegia e dal Brasile, nonché le vendite dall’UE15 sono gradualmente aumentate. Rispetto allo stesso periodo nel 2004, le vendite dall’UE15 sono quadruplicate, il volume di importazioni dalla Norvegia è quintuplicato e quello dal Brasile sestuplicato.

Tabella 2

Volume delle importazioni nell’UE10 dalla Norvegia e dal Brasile e vendite dall’UE15

(in t)

Periodo dell’anno

Vendite dall’UE15

Volume delle importazioni dalla Norvegia

Volume delle importazioni dal Brasile

Maggio/novembre 2003

2 070

238

152

Maggio/novembre 2004

7 772

1 144

975

(21)

Alla luce di quanto indicato sopra, non esistono motivi validi per prevedere una carenza di silicio sul mercato dell’UE10.

4.   Valutazione dell’impatto del costo

(22)

Come indicato dalle diverse parti interessate, il silicio è un prodotto intermedio utilizzato da un numero limitato di industrie di trasformazione nei nuovi Stati membri, in particolare per la produzione di leghe di alluminio secondario.

(23)

I produttori di alluminio nell’UE10 confermano che la percentuale media di silicio utilizzata nel processo di produzione delle leghe di alluminio secondario oscilla tra il 3 % e il 13,5 %.

(24)

Dall’inchiesta è emerso che l’aumento del prezzo del silicio nell’UE10 o il passaggio ad altre forme alternative di approvvigionamento avrebbe un effetto marginale sul costo di produzione degli utilizzatori nell’UE10.

(25)

Considerate le percentuali summenzionate relative al consumo di silicio per la produzione di leghe di alluminio secondario e visto che il dazio antidumping sulle importazioni di silicio proveniente dalla RPC ammonta al 49 %, si è calcolato che l’impatto in termini di costo sui produttori di leghe di alluminio secondario equivarrebbe solo ad una percentuale compresa tra l’1,47 % e il 6,6 % del costo di produzione totale delle leghe di alluminio secondario.

(26)

Alcune parti interessate hanno indicato che, con l’estensione delle misure antidumping alle importazioni nell’UE10, sono state cercate fonti alternative di approvvigionamento di silicio, ma che ciò ha comportato un aumento dei prezzi del silicio di circa il 34 %. A questo proposito, è stato riscontrato che l’impatto in termini di costo per i produttori di leghe di alluminio secondario sarebbe persino inferiore (una percentuale compresa tra l’1 % e il 4,6 % del costo totale della produzione di leghe di alluminio secondario).

5.   Osservazioni comunicate dalle parti interessate

(27)

Alcuni importatori ed utilizzatori hanno messo in evidenza il rischio di una penuria di silicio sul mercato dell’UE10. Tuttavia, come indicato nei considerando 11, 19 e 20, dopo l’allargamento il volume delle importazioni dalla RPC nell’UE10 è stato gradualmente sostituito dalle importazioni provenienti dall’UE15, dalla Norvegia e dal Brasile. Non vi è pertanto alcun motivo di ritenere che si potrebbe verificare una penuria di silicio sul mercato dell’UE10.

(28)

Uno degli utilizzatori dell’UE10, così come le autorità slovene e slovacche, hanno sostenuto che il silicio proveniente da altre fonti è diverso dal punto di vista qualitativo da quello proveniente dalla RPC. A questo proposito, si osserva che il regolamento (CE) n. 398/2004 del Consiglio, che ha concluso l’esame in previsione della scadenza delle misure antidumping istituite sulle importazioni di silicio originario della RPC, ha stabilito che il silicio prodotto nella RPC ed esportato nella Comunità, quello prodotto in Norvegia e quello fabbricato nella Comunità dai produttori comunitari presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni di base. Di conseguenza, sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Non è stato quindi necessario procedere ad alcun adeguamento in materia di qualità. Pertanto, non vi è alcun motivo di ritenere che le importazioni cinesi nell’UE10 sostituite dai paesi indicati sopra presentino differenze dal punto di vista qualitativo. Inoltre, l’aumento delle importazioni provenienti da altri paesi, come indicato nei considerando 11, 19 e 20, dimostra che i prodotti sono interscambiabili.

(29)

Lo stesso utilizzatore ha indicato che l’impatto in termini di costo per i produttori di leghe di alluminio secondario non è trascurabile, considerati gli esigui margini di profitto dell’industria in questione. Va osservato, a questo riguardo, che nei considerando 25 e 26 si è giunti alla conclusione che l’impatto dell’estensione delle misure antidumping sugli utilizzatori di silicio metallico nell’UE10 sarà limitato, comportando un aumento massimo del 6,6 % del costo totale della produzione di leghe di alluminio secondario. Non si è ritenuto che questo fosse un motivo valido per modificare le misure in vigore ed introdurre disposizioni transitorie. Infatti, l’impatto non è risultato sostanzialmente diverso da quello stimato per l’UE15 nel corso dell’inchiesta che ha portato all’istituzione di misure definitive nel 2004, la quale aveva concluso che le misure in vigore non avrebbero avuto un effetto significativo sugli utilizzatori.

6.   Conclusioni

(30)

Considerato l’impatto limitato del dazio sul costo di produzione delle leghe di alluminio nell’UE10 e tenuto conto dell’esistenza di fonti di approvvigionamento alternative per l’UE10, si è concluso che l’estensione delle misure in vigore dall’UE15 ai 10 nuovi Stati membri non dovrebbe provocare un effetto repentino ed eccessivamente negativo sulle parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori. Pertanto, non si ritiene opportuno concedere disposizioni transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È chiuso il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 22, lettera c), del regolamento (CE) n. 384/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-L. SCHILTZ


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 15.

(3)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.


26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/6


REGOLAMENTO (CE) N. 786/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

77,3

204

85,3

212

97,2

999

86,6

0707 00 05

052

98,3

204

30,3

999

64,3

0709 90 70

052

91,9

624

50,3

999

71,1

0805 10 20

052

40,8

204

37,6

212

108,2

220

46,5

388

63,6

400

48,8

528

45,4

624

59,1

999

56,3

0805 50 10

052

107,2

388

60,1

524

56,8

528

64,4

624

64,9

999

70,7

0808 10 80

388

92,2

400

94,3

404

78,7

508

57,3

512

70,0

524

64,3

528

66,5

720

49,9

804

96,5

999

74,4

0809 20 95

400

432,0

999

432,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


26.5.2005   

IT

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L 132/8


REGOLAMENTO (CE) N. 787/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 16 al 20 maggio 2005, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 16 al 20 maggio 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.-20.5.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

0

Raggiunto

Congo

100

 

Figi

0

Raggiunto

Guiana

0

Raggiunto

India

100

 

Costa d'Avorio

26,3398

Raggiunto

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

0

Raggiunto

Maurizio

0

Raggiunto

Mozambico

0

Raggiunto

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

0

Raggiunto

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Raggiunto


Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.-20.5.2005

Limite

Barbados

 

Belize

100

 

Congo

 

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

 

Costa d'Avorio

 

Giamaica

 

Kenya

 

Madagascar

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

Mozambico

100

 

S. Cristoforo e Nevis

 

Swaziland

100

 

Tanzania

 

Trinidad e Tobago

 

Zambia

 

Zimbabwe

100

 

Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.-20.5.2005

Limite

India

0

Raggiunto

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.-20.5.2005

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

0

Raggiunto

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/11


REGOLAMENTO (CE) N. 788/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2005

che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 291/2005 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Per i titoli del sistema B richiesti dal 16 marzo 2005 al 13 maggio 2005 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, i limoni e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 291/2005 dal 16 marzo 2005 al 13 maggio 2005, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello svilippo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 1).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 49 del 22.2.2005, pag. 4.


ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 16 marzo 2005 al 13 maggio 2005 (pomodori, arance, limoni e mele)

Prodotto

Tasso di restituzione

(EUR/t peso netto)

Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti

Pomodori

30

100 %

Arance

35

100 %

Limoni

55

100 %

Mele

37

100 %


26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/13


REGOLAMENTO (CE) N. 789/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto riguarda la presentazione delle domande di anticipi e della domanda di versamento del saldo dell’aiuto compensativo per le perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane di cui all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93. Ai fini di una corretta gestione e per disporre, quanto prima e comunque entro la fine dell’anno, di tutti i dati e di tutte le informazioni necessari, in particolare, per la fissazione dell’aiuto, è opportuno prevedere sanzioni in caso di ritardo nella presentazione delle domande di versamento del saldo dell’aiuto.

(2)

È opportuno altresì precisare i documenti giustificativi che devono accompagnare le domande di pagamento e specificare che tali documenti devono comprovare l’avvenuta vendita delle merci e, in particolare, la loro accettazione da parte dell’acquirente.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1858/93.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1858/93 è modificato come segue:

1)

al paragrafo 2, lettera b), il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La presentazione della domanda di versamento del saldo dell’aiuto dopo la data di cui alla lettera b), primo comma, comporta una riduzione dell’1 % per giorno lavorativo dell’importo del saldo cui il produttore avrebbe avuto diritto se la domanda fosse stata presentata entro il termine previsto. Le domande presentate con un ritardo superiore ai 15 giorni non sono ricevibili.

In casi eccezionali e debitamente giustificati, l’autorità competente può accettare le domande di versamento del saldo presentate dopo la data di cui alla lettera b), primo comma, sempreché tale ritardo non impedisca lo svolgimento delle verifiche previste all’articolo 10, paragrafo 1. In tal caso, non si applicano le disposizioni del precedente comma.»;

2)

il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.   Le domande sono accompagnate:

dai certificati di conformità oppure, se del caso, dal certificato di esenzione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione (3),

dalle fatture di vendita,

dai documenti di trasporto, per le banane commercializzate fuori della regione di produzione.

I documenti presentati devono comprovare l’accettazione delle merci da parte dell’acquirente.

3)

è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Le domande in cui non figurano le indicazioni di cui al paragrafo 3 e che non sono accompagnate dai documenti giustificativi e dalle prove di cui al paragrafo 4 non sono ricevibili.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 1, punti 2) e 3), si applica per la prima volta alle domande di anticipi relative ai quantitativi commercializzati nei mesi di maggio e giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 471/2001 (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 52).

(3)  GU L 304 del 16.12.1995, pag. 17.»;


26.5.2005   

IT

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L 132/15


REGOLAMENTO (CE) N. 790/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di stabilire norme comuni di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento o per gruppi di tali prodotti.

(2)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000 elenca alcune specie soggette a meccanismi di intervento. L’atto di adesione del 2003 stabilisce che lo spratto sia incluso in tale allegato.

(3)

La definizione di norme comuni di commercializzazione armonizzate a livello comunitario è di particolare importanza ai fini del corretto funzionamento dei meccanismi di intervento istituiti dal regolamento (CE) n. 104/2000.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (2), non stabilisce norme specifiche per lo spratto. È quindi opportuno modificare in tal senso detto regolamento.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2406/96 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente trattino:

«—

Spratto (Sprattus sprattus)»;

2)

gli allegati I e II sono modificati come segue:

a)

all’allegato I, lettera B (Pesce azzurro), è aggiunto il termine «spratto»;

b)

all’allegato II, è aggiunta la dicitura che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

Tabella di calibrazione

Taglie minime da rispettare alle condizioni previste dai regolamenti di cui all’articolo 7

Specie

Taglia

Kg/pesce

Numero di unità/kg

Regione

Zona geografica

Taglia minima

Spratto

(Sprattus sprattus)

1

0,004 e più

250 o meno

 

 

 


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/17


DECISIONE 2005/395/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2005

che modifica la decisione 2001/80/PESC che istituisce lo Stato maggiore dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’organizzazione e la struttura attuali dello Stato maggiore dell’Unione europea (EUMS) non tengono conto di taluni suoi nuovi compiti.

(2)

Inoltre, relativamente alla condotta di operazioni militari autonome, in determinate circostanze il Consiglio può decidere, su parere del Comitato militare dell’UE, di ricorrere alle capacità collettive dell’EUMS, specie ove si renda necessaria una reazione di ordine sia civile che militare e quando non è stato individuato alcun quartiere generale nazionale.

(3)

Ne consegue la necessità di modificare il mandato e l’organizzazione dell’EUMS.

(4)

Il 12 aprile 2005, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di modificare il mandato e l’organizzazione dell’EUMS.

(5)

Occorre di conseguenza modificare la decisione 2001/80/PESC (1),

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/80/PESC è modificata come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il mandato e l’organizzazione dello Stato maggiore dell’Unione europea sono definiti nell’allegato della presente decisione.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I membri dello Stato maggiore dell’Unione europea sono soggetti alle norme stabilite nella decisione 2003/479/CE del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio (2).

3)

l’allegato della direttiva 2001/80/PESC è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KRECKÉ


(1)  GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7.

(2)  GU L 160 del 28.6.2003, pag. 72.»;


ALLEGATO

MANDATO E ORGANIZZAZIONE DELLO STATO MAGGIORE DELL’UNIONE EUROPEA (EUMS)

1.   Introduzione

Ad Helsinki gli Stati membri dell’UE hanno deciso di istituire, nell’ambito del Consiglio, nuovi organi politici e militari permanenti che consentano all’UE di assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda la gamma completa delle attività di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi definiti nel trattato sull’Unione europea (TUE). Come previsto nella relazione di Helsinki, l’EUMS, «in seno alle strutture del Consiglio, fornirà consulenza e sostegno in campo militare alla PECSD, compresa l’esecuzione delle operazioni di gestione militare delle crisi sotto la guida dell’UE».

Nella riunione del 12 e 13 dicembre 2003, il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione il documento intitolato «Difesa europea: consultazione NATO/UE, pianificazione e operazioni». Il 16 e 17 dicembre 2004, il Consiglio europeo ha approvato le proposte dettagliate per l’attuazione di tale documento. Il mandato dell’EUMS è così definito.

2.   Missione

Lo Stato maggiore assicurerà il tempestivo allarme, la valutazione delle situazioni e la pianificazione strategica delle missioni e delle attività di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese quelle indicate nella strategia europea in materia di sicurezza. Tale missione comprende altresì l’identificazione delle forze europee nazionali e multinazionali e l’attuazione delle politiche e delle decisioni in base alle direttive del comitato militare dell’Unione europea (EUMC).

3.   Ruolo

Lo Stato maggiore è la fonte di consulenza militare dell’UE,

assicura il collegamento fra l’EUMC, da un lato, e le risorse militari disponibili per l’UE, dall’altro, e fornisce consulenza militare agli organi dell’UE in base alle direttive dell’EUMC,

svolge tre principali funzioni operative: allarme tempestivo, valutazione della situazione e pianificazione strategica,

fornisce una capacità di allarme tempestivo; pianifica, valuta e formula raccomandazioni in merito al concetto di gestione delle crisi ed alla strategia militare generale; attua le decisioni e le direttive dell’EUMC,

fornisce appoggio all’EUMC per quanto riguarda la valutazione delle situazioni e gli aspetti militari di pianificazione strategica (1), nell’intero ambito delle missioni e delle attività di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese quelle indicate nella strategia europea in materia di sicurezza, in tutti i casi di operazioni sotto la guida dell’UE, a prescindere dal fatto che quest’ultima ricorra o meno ai mezzi ed alle capacità della NATO,

fornisce appoggio [su richiesta del segretario generale/alto rappresentante o del Comitato politico e di sicurezza (CPS)] a missioni temporanee in paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, allo scopo di fornire, se necessarie, la consulenza e l’assistenza richieste sugli aspetti militari delle attività di prevenzione dei conflitti, di gestione delle crisi e di stabilizzazione al termine dei conflitti,

contribuisce al processo di elaborazione, valutazione e revisione degli obiettivi di capacità, tenendo conto della necessità, per gli Stati membri interessati, di garantire la coerenza con il processo di pianificazione della difesa della NATO (DPP) e con il processo di pianificazione e revisione (PARP) del partenariato per la pace (PFP) secondo le procedure convenute,

opera in stretto coordinamento con l’Agenzia europea per la difesa,

ha la responsabilità di controllare, valutare e formulare raccomandazioni per quanto riguarda le forze e le capacità che gli Stati membri mettono a disposizione dell’UE e in materia di formazione, esercitazioni e interoperabilità,

mantiene, principalmente attraverso la cellula civile-militare, la capacità di rafforzare il comando nazionale designato per condurre un’operazione autonoma dell’UE,

ha la responsabilità, attraverso la cellula civile-militare, di fornire le capacità necessarie per pianificare e condurre un’operazione militare autonoma dell’UE e, una volta che il Consiglio ha adottato, su parere dell’EUMC, una decisione su un’operazione specifica, mantiene la capacità, nell’ambito dell’EUMS, di istituire rapidamente un centro operativo per tale operazione, specie ove si renda necessaria una reazione di ordine sia civile che militare e quando non è stato individuato alcun quartiere generale nazionale.

4.   Compiti

Fornisce consulenza militare al segretariato generale/alto rappresentante e agli organi dell’UE sotto la direzione dell’EUMC,

controlla le crisi potenziali affidandosi ad adeguate capacità di intelligence nazionali e multinazionali,

fornisce informazioni militari al Centro di situazione e riceve le sue reazioni,

attua gli aspetti militari di pianificazione strategica preventiva,

individua ed elenca le forze nazionali e multinazionali europee per operazioni sotto la guida dell’UE in coordinamento con la NATO,

contribuisce allo sviluppo ed alla preparazione (compresa la formazione e le esercitazioni) delle forze nazionali e multinazionali messe a disposizione dell’UE dagli Stati membri. Le modalità delle relazioni con la NATO sono definite nei documenti pertinenti,

organizza e coordina le procedure con i quartieri generali nazionali e multinazionali, compresi i quartieri generali della NATO accessibili all’UE, garantendo per quanto possibile la compatibilità con le procedure NATO,

contribuisce agli aspetti militari della dimensione PESD della lotta al terrorismo,

contribuisce allo sviluppo di concetti, di una dottrina, di piani e procedure nell’uso di mezzi e capacità militari per le operazioni di gestione delle conseguenze di calamità naturali o provocate dall’uomo,

programma, pianifica, conduce e valuta gli aspetti militari delle procedure dell’UE in materia di gestione delle crisi, compresa l’esecuzione delle procedure UE/NATO,

partecipa alla valutazione finanziaria delle operazioni e delle esercitazioni,

mantiene i collegamenti con i quartieri generali nazionali e i quartieri generali multinazionali delle forze multinazionali,

stabilisce relazioni permanenti con la NATO in conformità degli «accordi permanenti UE/NATO»,

ospita una squadra di collegamento NATO presso l’EUMS e mantiene una cellula UE presso SHAPE conformemente alla relazione della presidenza sulla PESD, adottata dal Consiglio il 13 dicembre 2004,

stabilisce appropriate relazioni con determinati corrispondenti in seno alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali, tra cui l’OSCE e l’UA, con il consenso delle suddette organizzazioni,

contribuisce al necessario processo globale di analisi delle esperienze acquisite,

compiti svolti attraverso la cellula civile-militare:

intraprende la pianificazione strategica di emergenza su iniziativa del segretario generale/alto rappresentante o del CPS,

contribuisce allo sviluppo di un corpus di dottrina e concetti, traendo esperienza dalle operazioni e dalle esercitazioni civili e militari,

elabora concetti e procedure per il centro operativo dell’UE e assicura che il personale, gli impianti e le apparecchiature del centro operativo siano disponibili e pronti per operazioni, esercitazioni e azioni di formazione,

provvede alla manutenzione, all’aggiornamento e alla sostituzione delle apparecchiature del centro operativo dell’UE e alla manutenzione dei locali.

a)   Compiti supplementari in situazioni di gestione delle crisi

Richiede ed elabora informazioni specifiche fornite dalle organizzazioni di intelligence ed altre informazioni pertinenti di tutte le fonti disponibili,

appoggia l’EUMC nei suoi contributi alla direzione di pianificazione iniziale ed alle direttive di pianificazione del CPS,

sviluppa e tratta prioritariamente le opzioni militari strategiche che fungono da base per la consulenza militare che l’EUMC fornisce al CPS attraverso:

la definizione delle opzioni generali iniziali,

il ricorso, laddove necessario per il sostegno della pianificazione, a fonti esterne che analizzeranno e svilupperanno ulteriormente queste opzioni in modo più dettagliato,

la valutazione dei risultati di questo lavoro più dettagliato e la richiesta di qualsiasi ulteriore lavoro che risultasse necessario,

la presentazione di una valutazione complessiva, con indicazione delle priorità e formulazione delle raccomandazioni, all’occorrenza, all’EUMC,

in coordinamento con gli addetti nazionali alla pianificazione e, laddove necessario, con la NATO, individua le forze che potrebbero partecipare ad eventuali operazioni sotto la guida dell’UE,

assiste il comandante delle operazioni negli scambi tecnici con paesi terzi che offrono contributi militari ad un’operazione sotto la guida dell’UE e nei preparativi della conferenza sulla costituzione della forza,

continua a controllare le situazioni di crisi,

compiti svolti attraverso la cellula civile-militare:

su richiesta rivolta dalla DG E al direttore generale dell’EUMS (DGEUMS), fornisce assistenza alla pianificazione strategica politico-militare di reazione alle crisi effettuata sotto la responsabilità della DG E (preparazione di un concetto di gestione della crisi, di un’azione comune, ecc.),

contribuisce alla pianificazione strategica di reazione alle crisi per le operazioni civili/militari congiunte, sviluppando le opzioni strategiche previste nelle procedure di gestione delle crisi. Detta pianificazione compete direttamente al Dgeums e alla DG E sotto la direzione generale del segretario generale/alto rappresentante,

su richiesta rivolta dalla DG E al Dgeums, fornisce assistenza alla pianificazione strategica civile di reazione alle crisi effettuata sotto la responsabilità della DG E (preparazione di un’opzione strategica in materia di polizia, di un’opzione strategica nel settore civile, ecc.).

b)   Compiti supplementari durante le operazioni

L’EUMS, operando sotto la direzione dell’EUMC, controlla in permanenza tutti gli aspetti militari delle operazioni. Effettua analisi strategiche in collegamento con il comandante designato delle operazioni per appoggiare l’EUMC nel suo ruolo di consulente del CPS incaricato della direzione strategica,

alla luce degli sviluppi politici ed operativi, fornisce nuove opzioni all’EUMC quale base per la consulenza militare che quest’ultimo fornisce al CPS,

contribuisce al nucleo di base rafforzato e, se del caso, al rafforzamento del centro operativo dell’UE,

compiti svolti attraverso la cellula civile-militare:

fornisce il nucleo di base permanente del centro operativo dell’UE,

fornisce assistenza nel coordinamento di operazioni civili. Tali operazioni sono effettuate sotto l’autorità della DG E. Fornisce assistenza nella pianificazione, nel sostegno (compreso l’eventuale impiego di mezzi militari) e nell’esecuzione di operazioni civili (a livello strategico rimane competente la DG E).

5.   Organizzazione

L’EUMS opera sotto la direzione militare dell’EUMC, cui riferisce,

l’EUMS è un servizio del segretariato generale del Consiglio direttamente collegato al segretario generale/alto rappresentante ed opera in stretta cooperazione con altri servizi della segreteria del Consiglio;

l’EUMS è diretto da un direttore generale (Dgeums), un generale a tre stelle,

è composto di personale distaccato dagli Stati membri che agisce nell’ambito di uno statuto internazionale ai sensi del regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio, nonché ai funzionari civili distaccati dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione. Al fine di migliorare il processo di selezione dell’EUMS, gli Stati membri sono incoraggiati a presentare più di un candidato per ciascuno dei posti in questione,

per far fronte alla gamma completa delle missioni e dei compiti, l’EUMS è organizzato come illustrato nell’appendice,

in situazioni di gestione delle crisi o per le esercitazioni, l’EUMS può costituire unità di crisi che si avvalgano delle sue conoscenze, del suo personale e della sua infrastruttura. Se necessario, esso potrebbe anche, attraverso l’EUMC, chiedere temporaneamente personale supplementare agli Stati membri dell’UE,

la missione, la funzione e l’organizzazione della cellula civile-militare, nonché la configurazione del centro operativo, sono state approvate dal Consiglio il 13 dicembre 2004 ed avallate dal Consiglio europeo nella riunione del 16 e 17 dicembre 2004. L’EUMC indirizza, attraverso il Dgeums, le attività militari svolte dalla cellula civile-militare. I contributi della cellula agli aspetti civili della gestione delle crisi restano sotto la responsabilità funzionale della DG E. I rapporti su tali attività presentati al comitato incaricato degli aspetti civili della gestione delle crisi (Civcom) sono redatti secondo le procedure vigenti per gli aspetti civili della gestione delle crisi.

6.   Relazioni con i paesi terzi

Le relazioni fra l’EUMS e i membri europei della NATO non appartenenti all’UE, gli altri Stati terzi e i paesi candidati all’adesione all’UE sono definite nei pertinenti documenti sulle relazioni dell’UE con i paesi terzi.


(1)  Definizioni preliminari:

Pianificazione strategica: attività di pianificazione che inizia non appena si profila una crisi e termina allorché le autorità politiche dell’UE approvano un’opzione militare strategica o una gamma di opzioni militari strategiche. Il processo di pianificazione strategica comprende la valutazione della situazione militare, la definizione di un quadro politico/militare e l’elaborazione di opzioni militari strategiche.

Opzione militare strategica: eventuale azione militare diretta a realizzare gli obiettivi politico/militari definiti nel quadro politico/militare. Un’opzione militare strategica comporta lo schema della soluzione militare prevista, la descrizione delle risorse occorrenti e delle limitazioni e formula le raccomandazioni relative alla scelta del comandante delle operazioni e del comando operativo.

APPENDICE

ORGANIGRAMMA DELL'EUMS

Image

ABBREVIAZIONI

A

ACOS

Sottocapo di Stato maggiore

ADMIN

Sezione «Amministrazione»

C

CEUMC

Presidente del Comitato militare dell’Unione europea

CIS

Divisione «Comunicazioni e sistemi informativi»

Cellula Civ/Mil

Cellula civile-militare

CIVCOM

Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi

CMC SPT

Supporto al presidente del Comitato militare dell’Unione europea

CMSP

Sezione «Pianificazione strategica civile e militare»

CONOPS

Concetto operativo

CRP/COP

Sezione «Pianificazione di reazione alle crisi e operazioni in corso»

D

DDG/COS

Vicedirettore generale e capo di Stato maggiore dello Stato maggiore dell’Unione europea

DGEUMS

Direttore generale dello Stato maggiore dell’Unione europea

DOC/CON

Sezione «Dottrina e concetti»

E

EUMC

Comitato militare dell’Unione europea

EUMS

Stato maggiore dell’Unione europea

EXE/TRG/ANL

Sezione «Esercitazioni, formazione e analisi»

EX OFFICE

Gabinetto

F

FOR/CAP

Sezione «Sviluppo delle forze e delle capacità»

I

INT

Divisione «Intelligence»

INT POL

Sezione «Politica dell’intelligence»

ITS

Sezione «Tecnologia dell’informazione e sicurezza»

L

LEGAL

Consigliere giuridico

LOG

Sezione «Logistica»

LOG/RES

Divisione «Logistica e risorse»

O

OCPS

Personale permanente del centro operativo

OHQ

Comandi operativi

OPLAN

Piano operativo

OPSCEN

Centro operativo

OPS/EXE

Divisione «Operazioni e esercitazioni»

P

PERS

Collaboratori personali

POL

Sezione «Politica»

POL/PLS

Divisione «Politica e pianificazione militare»

POL/REQ

Sezione «Politica e esigenze»

PRD

Sezione «Produzione»

R

REQ

Sezione «Esigenze»

RES/SPT

Sezione «Risorse e supporto»

U

UN MLO

Ufficiale di collegamento militare delle Nazioni Unite