ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 130

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
24 maggio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 773/2005 della Commissione, del 23 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 774/2005 della Commissione, del 23 maggio 2005, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall’organismo d’intervento spagnolo

3

 

 

Regolamento (CE) n. 775/2005 della Commissione, del 23 maggio 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall'organismo d'intervento italiano

5

 

*

Regolamento (CE) n. 776/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

7

 

 

Regolamento (CE) n. 777/2005 della Commissione, del 23 maggio 2005, che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

14

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

 

*

Decisione adottata di comune accordo a livello di Capi di stato o di governo dai governi degli Stati membri la cui moneta è l’euro, del 20 maggio 2005, recante nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea

16

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 17 maggio 2005, che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all’elenco dei laboratori autorizzati a controllare l’efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici [notificata con il numero C(2005) 1439]  ( 1 )

17

 

*

Decisione della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone [notificata con il numero C(2005) 1478]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

24.5.2005   

IT

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L 130/1


REGOLAMENTO (CE) N. 773/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

77,3

204

78,2

212

97,2

999

84,2

0707 00 05

052

100,6

204

30,3

999

65,5

0709 90 70

052

90,9

624

50,3

999

70,6

0805 10 20

052

44,0

204

43,4

212

108,2

220

44,1

388

65,6

400

47,8

528

45,4

624

61,5

999

57,5

0805 50 10

052

107,2

388

64,0

400

69,6

528

71,9

624

65,8

999

75,7

0808 10 80

388

86,4

400

87,8

404

78,7

508

61,1

512

73,0

524

57,3

528

66,8

720

71,6

804

93,5

999

75,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


24.5.2005   

IT

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L 130/3


REGOLAMENTO (CE) N. 774/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2005

relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall’organismo d’intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 7, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (2) ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d’intervento.

(2)

La quantità di risone immagazzinata attualmente dall’organismo d’intervento spagnolo è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 26 299 tonnellate di risone detenuto da tale organismo.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’organismo d’intervento spagnolo indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 1o giugno 2005.

2.   Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade il 13 luglio 2005.

3.   Le offerte devono essere depositate presso l’organismo d’intervento spagnolo:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Telex 23427 FEGA E

Fax (34) 915 21 98 32 e (34) 915 22 43 87

Articolo 3

In deroga all’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’organismo d’intervento spagnolo comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.


ALLEGATO

Gruppi

1

2

3

Quantitativo (approssimativo)

22 743 t

2 509 t

1 047 t

Anni di raccolta

2001

2002

2003

Tipi di riso

Lungo B

Grani tondi, medi e lunghi A

Grani tondi, medi e lunghi A


24.5.2005   

IT

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L 130/5


REGOLAMENTO (CE) N. 775/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (2) ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d'intervento.

(2)

La quantità di risone immagazzinata attualmente dall'organismo d'intervento italiano è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 59 920 tonnellate di risone detenuto da tale organismo.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 1o giugno 2005.

2.   Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 13 luglio 2005.

3.   Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento italiano:

Ente Nazionale Risi (ENR)

Piazza Pio XI, 1

I-20123 Milano

Tel. (39) 02 885 51 11

Fax (39) 02 86 13 72

Articolo 3

In deroga all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.


ALLEGATO

Gruppi

1

2

3

4

Quantitativo (approssimativo)

16 620 t

10 900 t

3 400 t

29 000 t

Anni di raccolta

2002

2002

2003

2003

Tipi di riso

Grani tondi, medi e lunghi A

Longo B

Grani tondi, medi e lunghi A

Longo B


24.5.2005   

IT

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L 130/7


REGOLAMENTO (CE) N. 776/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2005

recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde (3) e il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (4), specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio (5) e il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (6), fissano contingenti per taluni stock per il 2005.

(3)

Alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all’anno successivo parte del loro contingente, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente 2005.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2005 devono formare oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso. Tali detrazioni si applicano tenendo conto anche delle disposizioni specifiche che disciplinano gli stock che rientrano nel campo di applicazione di organizzazioni di pesca regionali.

(5)

Il regolamento (CE) n. 847/96 prevede altresì che per alcuni stock indicati nel regolamento (CE) n. 2270/2004 e nel regolamento (CE) n. 2287/2003 in caso di superamento degli sbarchi consentiti nel 2004 si proceda a detrazioni ponderate dai contingenti nazionali del 2005.

(6)

Alcuni Stati membri hanno chiesto l’autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesci di alcuni stock, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96. È tuttavia opportuno che tali quantitativi supplementari siano detratti dai rispettivi contingenti per il 2005.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti fissati nel regolamento (CE) n. 2270/2004 e nel regolamento (CE) n. 27/2005 sono aumentati come indicato nell’allegato I o ridotti come indicato nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).

(4)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2004 (GU L 332 del 6.11.2004, pag. 5).

(5)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4.

(6)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

RIPORTO DEI CONTINGENTI AL 2005

Codice paese

Codice stock

Sanzioni 2004 (1)

Specie

Zona

Quantità iniziale 2004

Margine

Quantità modificata 2004

Catture 2004

% Quantità modificata

Riporti 2005

Detrazioni 2005

Quantità iniziale 2005

Quantità rivista 2005

Nuovo codice

BEL

ANF/07.

no

Rana pescatrice

VII

1 931

 

1 332

1 096,3

82,3 %

133,2

0

2 318

2 451

2A34.

BEL

ANF/8ABDE.

no

Rana pescatrice

VIIIa,b,d,e

0

 

7

0,7

10,0 %

0,7

0

0

1

BEL

HAD/5BC6A.

no

Eglefino

Vb, VIa (CE)

12

 

12

0

0,0 %

1,2

0

17

18

BEL

LEZ/07.

no

Lepidorombi

VII

489

 

489

217,3

44,4 %

48,9

0

520

569

BEL

MAC/2A34-

no

Sgombro

IIa (CE), Skagerrak/Kattegat, IIIbcd (CE), Mare del Nord

453

 

7

3,8

54,3 %

0,7

0

148

149

BEL

SOL/24.

Sogliola

II, Mare del Nord

1 417

 

1 510

1 418,8

94,0 %

91,2

0

1 527

1 618

BEL

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

394

 

524

519,3

99,1 %

4,7

0

474

479

BEL

SOL/07D.

no

Sogliola

VIId

1 588

 

1 749

1 264,5

72,3 %

174,9

0

1 535

1 710

BEL

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf,g

656

 

706

688,1

97,5 %

17,9

0

625

643

BEL

WHG/7X7A.

no

Merlano

VIIb-k

263

 

263

195,7

74,4 %

26,3

0

211

237

DEU

JAX/578/14

no

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

9 564

 

17 838

17 828,4

99,9 %

9,6

0

9 662

9 672

 

DNK

JAX/578/14

no

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

11 966

 

11 177

11 156,5

99,8 %

20,5

0

12 088

12 109

2A34.

DNK

MAC/2A34-

no

Sgombro

IIa (CE), Skagerrak/Kattegat, IIIbcd (CE), Mare del Nord

11 951

 

11 701

11 529

98,5 %

172

0

11 866

12 038

DNK

RNG/03-

no

Granatiere

III (CE + acque internazionali) (DSS)

1 769

 

1 939

815,6

42,1 %

193,9

0

1 504

1 698

ESP

ANF/8ABDE.

no

Rana pescatrice

VIIIa,b,d,e

883

 

881

872,5

99,0 %

8,5

0

932

941

 

ESP

JAX/578/14

no

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

13 062

 

1 650

1 635,5

99,1 %

14,5

0

13 195

13 210

ESP

LEZ/07.

no

Lepidorombi

VII

5 430

 

7 306

7 291,6

99,8 %

14,4

0

5 779

5 793

ESP

LEZ/8ABDE.

no

Lepidorombi

VIIIabde

1 163

 

1 262

297,9

23,6 %

126,2

0

1 238

1 364

ESP

LEZ/8C3411

no

Lepidorombi

VIIIc, IX, X

1 233

 

1 426

882,4

61,9 %

142,6

0

1 233

1 376

FRA

ANF/07.

no

Rana pescatrice

VII

12 395

 

12 117

12 099

99,9 %

18

0

14 874

14 892

 

FRA

ANF/8ABDE.

no

Rana pescatrice

VIIIa,b,d,e

4 915

 

4 915

4 904,2

99,8 %

10,8

0

5 188

5 199

FRA

HAD/5BC6A.

no

Eglefino

Vb (CE), VIa

571

 

511

173

33,9 %

51,1

0

838

889

FRA

HER/7GK.

no

Aringa

VIIg,h,j,k

802

 

817

814,3

99,7 %

2,7

0

802

805

FRA

JAX/578/14

no

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

6 320

 

12 994

12 391,3

95,4 %

602,7

0

6 384

6 987

FRA

LEZ/07.

no

Lepidorombi

VII

6 589

 

5 187

2 177,2

42,0 %

518,7

0

7 013

7 532

FRA

LEZ/8ABDE.

no

Lepidorombi

VIIIa,b,d,e

938

 

938

552,6

58,9 %

93,8

0

999

1 093

FRA

LEZ/8C3411

no

Lepidorombi

VIIIc, IX, X

62

 

67

5,6

8,4 %

6,7

0

62

69

FRA

MAC/8C3411

no

Sgombro

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (CE)

177

0

3 700

3 689,9

99,7 %

10,1

0

136

146

FRA

POK/561214

no

Merluzzo carbonaro

Vb (CE), VI, XII, XIV

14 307

 

14 292

3 317,4

23,2 %

1 429,2

0

9 774

11 203

FRA

SOL/07D.

no

Sogliola

VIId

3 177

 

3 177

2 640,8

83,1 %

317,7

0

3 069

3 387

FRA

WHG/7X7A.

no

Merlano

VIIb-k

16 200

 

16 100

9 591,4

59,6 %

1 610

0

12 960

14 570

GBR

ANF/07

no

Rana pescatrice

VII

3 759

 

4 014

3 560,8

88,7 %

401,4

0

4 510

4 911

2A34.

GBR

HAD/5BC6A

no

Eglefino

Vb (CE), VIa

4 897

 

4 897

2 992

61,1 %

489,7

0

6 127

6 617

GBR

HER/7GK

no

Aringa

VIIg,h,j,k

16

 

18

1

5,6 %

1,8

0

16

18

GBR

JAX/578/14

no

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

12 935

 

10 584

9 055,9

85,6 %

1 058,4

0

13 067

14 125

GBR

LEZ/07

no

Lepidorombi

VII

2 595

 

2 772

1 653,7

59,7 %

277,2

0

2 762

3 039

GBR

MAC/2A34-

no

Sgombro

IIa (CE), Skagerrak/Kattegat, IIIbcd (CE), Mare del Nord

1 331

 

1 713

1 536,4

89,7 %

171,3

0

435

606

GBR

MAC/2CX14-

no

Sgombro

IIa (non CE), Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

173 848

 

175 166

173 267,6

98,9 %

1 898,4

0

126 913

128 811

GBR

POK/561214

no

Merluzzo carbonaro

Vb (CE), VI, XII, XIV

3 488

 

3 488

1 578,6

45,3 %

348,8

0

3 792

4 141

GBR

SOL/24

Sogliola

II, Mare del Nord

729

 

869

868,8

100,0 %

0,2

0

785

785

GBR

SOL/07D

no

Sogliola

VIId

1 135

 

1 169

1 094,5

93,6 %

74,5

0

1 096

1 171

GBR

WHG/7X7A

no

Merlano

VIIb-k

2 898

 

2 823

679,5

24,1 %

282,3

0

2 318

2 600

NLD

ANF/07

no

Rana pescatrice

VII

250

 

39

20,4

52,3 %

3,9

0

300

304

2A34.

NLD

HER/6AS7BC

no

Aringa

VIaS, VIIbc

1 273

 

10

0

0,0 %

1

0

1 273

1 274

NLD

HER/7GK

no

Aringa

VIIghjk

802

 

805

786,8

97,7 %

18,2

0

802

820

NLD

MAC/2A34-

no

Sgombro

IIa (CE), Skagerrak/Kattegat, IIIbcd (CE), Mare del Nord

1 437

 

1 077

924,2

85,8 %

107,7

0

470

578

NLD

MAC/2CX14-

no

Sgombro

IIa (non CE), Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

27 656

 

26 577

26 560,4

99,9 %

16,6

0

20 190

20 207

NLD

SOL/24

Sogliola

II, Mare del Nord

12 790

 

13 248

12 836,2

96,9 %

411,8

0

13 784

14 196

NLD

WHG/7X7A

no

Merlano

VIIb-k

132

 

207

128,8

62,2 %

20,7

0

105

126


(1)  Allegato I del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio [regolamento (CE) n. 847/96 — Detrazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2].


ALLEGATO II

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI 2005

Paese

Specie

Area

Nome della specie

Nome della zona

Sanzioni

Quantità modificata 2004

Margine

Quantità totale modificata 2004

Catture 2004

%

Detrazioni

Quantità iniziale 2005

Pesca autorizzata 2004/05

Quantità rivista 2005

BEL

SOL

7HJK.

Sogliola

VII h), j), k) (1)

no

117

0

117

146,7

125,4 %

– 29,7

54

 

24

DEU

COD

2AC4.

Merluzzo bianco

II (acque CE), Mare del Nord

2 221

0

2 221

2 231,9

100,5 %

– 10,9

2 939

 

2 928

DNK

SOL

24. (1)

Sogliola

IIa), Mare del Nord

802

65

867

815,7

94,1 %

51,3

698

– 65

684

ESP

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

V, VI, VII, XII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

no

181

0

181

190,2

105,1 %

– 9,2

173

 

164

ESP

ANF

07.

Rana pescatrice

VII

1 373

0

1 373

1 641,1

119,5 %

– 281,18

921

 

640

ESP

ANF

561214

Rana pescatrice

Vb (1), VI, XII, XIV

122

0

122

128,1

105,0 %

– 6,1

180

 

174

FIN

HER

MU3

Aringa

Unità di gestione 3

no

55 111

0

55 111

62 966,9

114,3 %

– 7 855,9

52 471

 

44 615

GBR

BLI

67-

Molva azzurra

VI, VII, (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

no

592

0

592

601,1

101,5 %

– 9,1

603

 

594

GBR

PLE

2AC4.

Passera di mare

IIa) (1), Mare del Nord

15 003

0

15 003

15 177,4

101,2 %

– 174,4

16 328

 

16 154

IRL

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

V, VI, VII, XII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

no

130

0

130

150,3

115,6 %

– 20,3

35

 

15

IRL

JAX

578/14

Suri

Vb(1), VI, VII, VIIIa),b),d),e), XII, XIV

34 707

0

34 707

36 645,4

105,6%

– 1 938,4

31 454

 

29 516

IRL

NEP

07.

Scampo

VII

no

6 601

0

6 601

6 692,6

101,4 %

– 91,6

7 207

 

7 115

NLD

JAX

578/14

Suri

Vb(1), VI, VII, VIIIa),b),d),e), XII, XIV

45 299

0

45 299

45 315,8

100,0 %

– 16,8

46 096

 

46 079

NLD

PLE

2AC4.

Passera di mare

IIa) (1), Mare del Nord

23 599

0

23 599

23 665,7

100,3 %

– 66,7

22 066

 

21 999

POL

HER

1-Feb

Aringa

I, II (acque CE e acque internazionali)

no

0

0

0

150,0

0,0 %

– 150

0

 

– 150

POL

SPR

03A.

Spratto

Skagerrak e Kattegat

no

0

0

0

146,3

0,0 %

– 146,3

0

 

– 146

PRT

ANF

8C3411

Rana pescatrice

VIIIc), IX, X CECAF 34.1.1

411

0

411

415,0

101,0 %

– 4

324

 

320

PRT

HAD

1N2AB-

Eglefino

IV a), IV b)

no

110

0

110

184,6

167,8 %

– 74,6

0

 

– 75


(1)  Stock per i quali è stata chiesta l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari [articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio].


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L 130/14


REGOLAMENTO (CE) N. 777/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2005

che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri.

(2)

È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili.

(3)

A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese.

(4)

Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5).

(5)

La Commissione deve prendere dette misure nell’intervallo tra le riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 26 maggio al 7 giugno 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

(3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

(4)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

(5)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.


ALLEGATO

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 26 maggio al 7 giugno 2005

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

20,06

11,99

31,61

18,18

Prezzi comunitari all’importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Giordania


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

24.5.2005   

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L 130/16


DECISIONE ADOTTATA DI COMUNE ACCORDO A LIVELLO DI CAPI DI STATO O DI GOVERNO DAI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L’EURO

del 20 maggio 2005

recante nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea

(2005/391/CE)

I CAPI DI STATO O DI GOVERNO DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA LA CUI MONETA È L’EURO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 112, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 122, paragrafo 4, nonché gli articoli 11.2 e 43.3 del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

vista la raccomandazione del Consiglio (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del consiglio dei governatori della Banca centrale europea (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Lorenzo BINI SMAGHI è nominato membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 1o giugno 2005.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 2005.

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 40.

(2)  Parere dell’11 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 75 del 24.3.2005, pag. 14.


Commissione

24.5.2005   

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L 130/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2005

che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all’elenco dei laboratori autorizzati a controllare l’efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici

[notificata con il numero C(2005) 1439]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/392/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/258/CE ha designato il laboratorio dell’Agence française de sécurité sanitaire des aliments di Nancy (laboratorio AFSSA di Nancy) in Francia come istituto responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici. La decisione prevede anche che il laboratorio AFSSA di Nancy invii alla Commissione l’elenco dei laboratori comunitari abilitati ad effettuare tali test sierologici. Il laboratorio AFSSA di Nancy effettua pertanto le prove di idoneità necessarie per valutare i laboratori ai fini dell’autorizzazione ad effettuare i test sierologici.

(2)

La decisione 2004/233/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l’efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (2) ha stabilito un elenco dei laboratori approvati negli Stati membri sulla base dei risultati delle prove di idoneità comunicati dal laboratorio AFSSA di Nancy.

(3)

Cinque laboratori, situati rispettivamente nella Repubblica ceca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania e in Ungheria, sono stati riconosciuti dal laboratorio AFSSA di Nancy conformemente alla decisione 2000/258/CE.

(4)

È opportuno pertanto aggiungere i cinque laboratori all’elenco dei laboratori autorizzati negli Stati membri di cui all’allegato della decisione 2004/233/CE.

(5)

La decisione 2004/233/CE va quindi modificata di conseguenza.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2004/233/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).

(2)  GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/693/CE (GU L 315 del 14.10.2004, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

NOME DEI LABORATORI

(BE) Belgio

Institut Pasteur de Bruxelles

Rue Engeland/Engelandstraat 642

B-1180 Brussels

(CZ) Repubblica ceca

State Veterinary Institute, National Reference Laboratory (NRL) for Rabies

U Sila 1139

CZ-463 11 Liberec 30

(DK) Danimarca

Danish Institute for Food and Veterinary Research

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

(DE) Germania

1.

Institut für Virologie, Fachbereich Veterinärmedizin

Justus-Liebig-Universität Gießen

Frankfurter Straße 107

D-35392 Gießen

2.

Eurovir Hygiene-Institut

Im Biotechnologiepark

D-14943 Luckenwalde

3.

Bayrisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Dienststelle Oberschleißheim

Veterinärstraße 2

D-85764 Oberschleißheim

4.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt

Fachbereich 4

Veterinäruntersuchungen und -epidemiologie

Haferbreiter Weg 132-135

D-39576 Stendal

5.

Staatliches Veterinäruntersuchungsamt

Zur Taubeneiche 10-12

D-59821 Arnsberg

6.

Institut für epidemiologische Diagnostik

Friedrich-Loeffler-Institut

Standort Wusterhausen

Seestraße 155

D-16868 Wusterhausen

7.

Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen

Zschopauer Straße 186

D-09126 Chemnitz

(EE) Estonia

Estonian Veterinary and Food Laboratory

Kreutzwaldi 30

EE-51 006 Tartu

(EL) Grecia

Centre of Athens Veterinary Institutions Virus Department

25, Neapoleos Str

GR-153 10 Ag. Paraskevi, Athens

(ES) Spagna

Laboratorio Central de Veterinaria de Santa Fe

Camino del Jau s/n

E-18320 Santa Fe (Granada)

(FR) Francia

1.

AFSSA Nancy

Domaine de Pixérécourt

BP 9

F-54220 Malzeville

2.

Laboratoire vétérinaire départemental de la Haute-Garonne

78, rue Boudou

F-31140 Launaguet

3.

Laboratoire départemental de la Sarthe

128, rue de Beaugé

F-72018 Le Mans Cedex 2

4.

Laboratoire départemental d'analyses du Pas-de-Calais

Parc des Bonnettes

2, rue du Genévrier

F-62022 Arras Cedex

(IT) Italia

1.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Via Romea 14/A

I-35020 Legnaro (PD)

2.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise

Via Campo Boario

I-64100 Teramo

3.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

Via Appia Nuova 1411

I-00178 Roma

(LV) Lettonia

State Veterinary Medicine Diagnostic Centre

Food and Veterinary Service

Lejupes iela 3,

LV-1076 Riga

(LT) Lituania

National Veterinary Laboratori/Nacionaline Veterinarijos laboratorija

J. Kairiukscio 10

LT-08409 Vilnius

(HU) Ungheria

Central veterinary Institute

Virological Department

Tabornok utca 2

H-1149 Budapest

(NL) Paesi Bassi

Central Institute for Animal Disease Control (CIDC) Lelystad

P.O. Box 2004

8203 AA Lelystad

Netherlands

(AT) Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Robert-Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

(PL) Polonia

National Veterinary Research Institute

al. Partyzantow 57

PL-24-100 Pulawy

(PT) Portogallo

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica 701

P-1500 Lisboa

(SI) Slovenia

National Veterinary Institute

Gerbičeva 60

SLO-1000 Ljubljana

(SK) Slovacchia

State Veterinary Institute

Pod drahami 918

SK-960 86 Zvolen

(FI) Finlandia

National Veterinary and Food Research Institute

PL 45

FIN-00581 Helsinki

(SE) Svezia

National Veterinary Institute

(Department of Virology)

S-751 89 Uppsala

(UK) Regno Unito

1.

Veterinary Laboratories Agency

Virology Department

Woodham Lane,

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

United Kingdom

2.

Biobest

Pentlands Science Park

Bush Loan

Penicuik

Midlothian

EH26 0PZ

United Kingdom

Nota: Dettagli aggiornati regolarmente per quanto riguarda le persone di contatto, i numeri di fax e di telefono e gli indirizzi e-mail dei suddetti laboratori sono disponibili sul sito http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm»


24.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2005

che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone

[notificata con il numero C(2005) 1478]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/393/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/828/CE della Commissione (2) stabilisce la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini. Detta decisione stabilisce inoltre le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni.

(2)

In seguito alla diffusione o alla nuova propagazione di febbre catarrale degli ovini nella Comunità dai paesi terzi, la decisione 2003/828/CE è stata modificata varie volte per adattare la delimitazione di queste zone alle nuove condizioni sanitarie degli animali.

(3)

Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria è opportuno abrogare la decisione 2003/828/CE e sostituirla con la presente decisione.

(4)

Conformemente alla direttiva 2000/75/CE, la delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza deve tenere conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la febbre catarrale degli ovini nonché delle strutture di controllo. Considerando questi fattori e provvedimenti, nonché le informazioni fornite dagli Stati membri, è opportuno mantenere le zone stabilite nella decisione 2003/828/CE, fuorché nel caso della Grecia e del Portogallo.

(5)

In base ai più recenti dati scientifici disponibili, i movimenti degli animali vaccinati possono essere ritenuti sicuri senza tener conto della circolazione dei virus nel luogo di origine o dell’attività dei vettori nel luogo di destinazione. Pertanto vanno modificate le deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni previste nella decisione 2003/828/CE per tenere conto di questi dati scientifici.

(6)

La decisione 2003/828/CE include la Grecia fra le aree geografiche globali in cui devono essere istituite zone soggette a restrizioni. La Grecia ha presentato alla Commissione la richiesta, debitamente giustificata in conformità alla direttiva 2000/75/CE, di essere cancellata dall’elenco delle aree geografiche globali definito nella decisione 2003/828/CE. Di conseguenza, occorre cancellare la Grecia dall’elenco.

(7)

Il Portogallo ha presentato una richiesta debitamente giustificata di modificare la delimitazione delle zone soggette a restrizioni definite nella decisione 2003/828/CE per quanto riguarda questo Stato membro. Considerando i fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la febbre catarrale degli ovini nelle aree interessate in Portogallo, occorre modificare la delimitazione di tali zone.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione intende delimitare le aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE.

La presente decisione intende inoltre stabilire le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE («divieto di uscita») per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni in uscita da queste zone soggette a restrizioni o in transito nelle stesse.

La presente decisione non si applica ai movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 2, fatto salvo il disposto di altri articoli.

Articolo 2

Delimitazione delle zone soggette a restrizioni

Le zone soggette a restrizioni sono delimitate entro le aree geografiche globali definite per le zone A, B, C, D ed E nell’allegato I.

Per tali zone possono essere concesse deroghe al divieto di uscita soltanto in conformità agli articoli 3, 4, 5 e 6.

Nel caso della zona E, i movimenti di ruminanti tra la Spagna e il Portogallo devono essere autorizzati dalle autorità competenti sulla base di un accordo bilaterale.

Articolo 3

Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni

1.   Ai movimenti interni di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni a partire da una zona soggetta a restrizioni non si applica il divieto di uscita a condizione che gli animali, il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni soddisfino le condizioni di cui all’allegato II o quelle di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.

2.   L’autorità competente concede una deroga al divieto di uscita per i movimenti interni di cui al paragrafo 1 se:

a)

gli animali provengono da un gregge vaccinato conformemente a un programma adottato dall’autorità competente;

b)

alla data del movimento gli animali sono vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro il sierotipo o i sierotipi che sono o possono essere presenti in un’area epidemiologicamente rilevante.

3.   Quando in un’area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni sono trascorsi più di 40 giorni dalla data in cui il vettore ha cessato di essere attivo, l’autorità competente può concedere deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni dei seguenti animali:

a)

animali destinati ad aziende registrate a tale scopo dall’autorità competente dell’azienda di destinazione e che possono solo essere trasferiti dalle suddette aziende direttamente verso un macello;

b)

animali sierologicamente negativi (ELISA o AGID*) o sierologicamente positivi ma virologicamente negativi (PCR*); o

c)

animali nati successivamente alla data di cessazione dell’attività del vettore.

L’autorità competente autorizza le deroghe di cui al presente paragrafo solo durante il periodo di cessazione dell’attività del vettore.

Qualora, sulla base del programma di sorveglianza epidemiologica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/75/CE, venga individuata una ripresa dell’attività del vettore nella zona soggetta a restrizioni interessata, l’autorità competente provvede affinché le suddette deroghe cessino di essere applicabili.

4.   È predisposta una procedura di inoltro sotto il controllo dell’autorità competente, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali trasportati nelle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 4

Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione

L’autorità competente può concedere una deroga al divieto di uscita da una zona soggetta a restrizioni per gli animali destinati alla macellazione immediata nello stesso Stato membro qualora:

a)

sia effettuata caso per caso una valutazione di rischio sui possibili contatti tra animali e vettori durante il trasporto al macello, tenendo presenti:

i)

i dati disponibili attraverso il programma di sorveglianza come stabilito nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/75/CE sull’attività del vettore;

ii)

la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello;

iii)

i dati entomologici sull’itinerario di cui al punto ii);

iv)

il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori;

v)

il possibile impiego di insetticidi in conformità con la direttiva 96/23/CE del Consiglio (3);

b)

gli animali da trasportare non mostrino alcun segno di febbre catarrale degli ovini il giorno del trasporto;

c)

gli animali siano trasportati direttamente al macello in veicoli sigillati dalle autorità competenti, sotto controllo ufficiale;

d)

l’autorità competente responsabile del macello sia informata dell’intenzione di inviare animali al macello prima del trasporto e notifichi l’arrivo degli animali all’autorità competente per la spedizione.

Articolo 5

Deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi intracomunitari

1.   L’autorità competente concede una deroga al divieto di uscita a fini di scambi intracomunitari per i movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni a partire dalle zone soggette a restrizioni se:

a)

gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3; e

b)

lo Stato membro di destinazione dà preventivamente la sua autorizzazione.

2.   Lo Stato membro di origine degli animali interessati dalla deroga di cui al paragrafo 1 provvede affinché venga aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive del Consiglio 64/432/CEE (4), 88/407/CEE (5), 89/556/CEE (6), 91/68/CEE (7) e 92/65/CEE (8):

«animali/sperma/ovuli/embrioni (9) in conformità della decisione 2005/393/CE

Articolo 6

Transito di animali attraverso una zona soggetta a restrizioni

1.   Il transito di animali provenienti da un’area al di fuori di una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona soggetta a restrizioni è autorizzato qualora gli animali ed i mezzi di trasporto siano sottoposti ad un trattamento insetticida nel luogo di carico o comunque prima di entrare nella zona soggetta a restrizioni.

Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, si effettua un trattamento insetticida per proteggere gli animali da qualsiasi attacco di vettori.

2.   Nel caso di scambi intracomunitari, il transito è subordinato all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di transito e dello Stato membro di destinazione, ed è aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE:

«Trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ore) in conformità con la decisione 2005/393/CE.»

Articolo 7

Misure d’applicazione

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Abrogazioni

La decisione 2003/828/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 9

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 giugno 2005.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2)  GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/216/CE (GU L 69 del 16.3.2005, pag. 39).

(3)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(4)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(5)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

(6)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

(7)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(8)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(9)  Depennare la menzione non pertinente.»


ALLEGATO I

Zone soggette a restrizioni: aree geografiche in cui gli Stati membri istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza

Zona A

(sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)

Italia

Abruzzo

:

Chieti, tutti i comuni dell’Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona

Basilicata

:

Matera, Potenza

Calabria

:

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Campania

:

Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

Lazio

:

Frosinone, Latina

Molise

:

Isernia, Campobasso

Puglia

:

Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

Sicilia

:

Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

Malta

Zona B

(sierotipo 2)

Italia

Abruzzo

:

L’Aquila, tranne i comuni dell’Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona

Lazio

:

Viterbo, Roma, Rieti

Marche

:

Ascoli Piceno, Macerata

Toscana

:

Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

Umbria

:

Terni e Perugia

Zona C

(sierotipi 2 e 4 e, in misura minore, 16)

Francia

Corse du Sud, Haute Corse

Spagna

Isole Baleari (in cui il sierotipo 16 è assente)

Italia

Sardegna

:

Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Zona D

Cipro

Zona E

(sierotipo 4)

Spagna:

Provincia di Cadice, Malaga, Siviglia, Huelva, Cordova, Cáceres, Badajoz

Provincia di Jaén (comarcas di Jaén e Andujar)

Provincia di Toledo (comarcas di Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara e Los Navalmorales)

Provincia di Ciudad Real (comarcas di Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén e Almodóvar del Campo)

Portogallo:

Direzione regionale dell’Agricoltura dell’Algarve: tutti i concelhos

Direzione regionale dell’Agricoltura dell’Alentejo: tutti i concelhos

Direzione regionale dell’Agricoltura di Ribatejo e Oeste: concelhos di Montijo (freguesias di Canha, S. Isidoro de Pegões e Pegões), Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes e Sardoal

Direzione regionale dell’Agricoltura di Beira Interior: concelhos di Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha a Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodao e Mação


ALLEGATO II

cfr. articolo 3, paragrafo 1

A.   Gli animali vivi devono essere stati:

1)

protetti dagli attacchi di Culicoides almeno negli ultimi 100 giorni prima del movimento; o

2)

protetti dagli attacchi di Culicoides almeno negli ultimi 28 giorni prima del movimento e sottoposti in tale periodo, con esito negativo, a due prove sierologiche per la ricerca degli anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), effettuate con un intervallo di almeno 7 giorni tra ciascuna prova, la prima delle quali almeno 21 giorni prima dell’introduzione nella stazione di quarantena; o

3)

protetti dagli attacchi di Culicoides almeno negli ultimi 14 giorni prima del movimento e sottoposti in tale periodo, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus della febbre catarrale degli ovini o ad una prova di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati con un intervallo di almeno 7 giorni tra ciascuna prova, la prima delle quali almeno 7 giorni prima dell’introduzione nella stazione di quarantena; e

4)

protetti dagli attacchi di Culicoides durante il trasporto al luogo di movimento.

B.   Lo sperma deve provenire da donatori che siano stati:

1)

protetti dagli attacchi di Culicoides almeno nei 100 giorni prima dell’inizio e nel corso della raccolta dello sperma; o

2)

sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), almeno ogni 60 giorni durante l’intero periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dopo l’ultimo prelievo per il carico in questione; o

3)

sottoposti, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati all’inizio e alla fine della raccolta dello sperma per il carico in questione e almeno ogni 7 giorni (isolamento del virus) o ogni 28 giorni (reazione a catena della polimerasi) nel corso della raccolta dello sperma.

C.   Gli ovuli e gli embrioni devono provenire da donatori che siano stati:

1)

protetti dagli attacchi di Culicoides almeno nei 100 giorni prima della data d’inizio e nel corso della raccolta degli ovuli e degli embrioni; o

2)

sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), tra 28 e 60 giorni dopo la raccolta; o

3)

sottoposti, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena di polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati il giorno della raccolta.