ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 124

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
17 maggio 2005


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

1

Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

4

 

*

Decisione del Consiglio, del 3 marzo 2005, relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

21

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

22

 

*

Decisione del Consiglio, del 3 marzo 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

41

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

43

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

17.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 124/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2005

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

(2005/370/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus») intende attribuire al pubblico determinati diritti e impone alle parti contraenti e alle autorità pubbliche alcuni obblighi per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

(2)

Il miglioramento dell'accesso alle informazioni, una più ampia partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia sono strumenti essenziali per sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e per promuovere una migliore attuazione e applicazione della normativa ambientale. Tali strumenti contribuiscono a rafforzare e a rendere più efficaci le politiche per la tutela dell'ambiente.

(3)

La convenzione di Århus è aperta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica.

(4)

Secondo la convenzione di Århus, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione.

(5)

In virtù del trattato e, in particolare, dell'articolo 175, paragrafo 1, la Comunità è competente, insieme agli Stati membri, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 174 del trattato.

(6)

La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno firmato la convenzione di Århus nel 1998 e da allora si sono attivamente impegnati per assicurarne l'approvazione. Nel frattempo è in corso l'adeguamento della pertinente normativa comunitaria alla convenzione.

(7)

L'obiettivo della convenzione di Århus, quale definito all'articolo 1 della stessa, è coerente con gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale enunciati all'articolo 174 del trattato, ai sensi del quale la Comunità, che ha competenza condivisa con i suoi Stati membri, ha già adottato una esauriente normativa che evolve costantemente e contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo della convenzione, non solo da parte delle proprie istituzioni, ma anche da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri.

(8)

È pertanto opportuno approvare la convenzione di Århus,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità la convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»).

Il testo della convenzione di Århus è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 19 della convenzione di Århus.

Contestualmente, la (le) persona (persone) designata (designate) procedono al deposito delle dichiarazioni di cui all'allegato della presente decisione, ai sensi dell'articolo 19 della convenzione di Århus.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  Parere espresso il 31 marzo 2004.


ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE

La Comunità europea dichiara di essere competente, in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, dell'articolo 175, paragrafo 1, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

protezione della salute umana;

uso accorto e razionale delle risorse naturali;

promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

La Comunità europea dichiara inoltre di aver già adottato vari strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri che applicano le disposizioni della presente convenzione e che provvederà a trasmettere al depositario e ad aggiornare, ove opportuno, l'elenco di tali strumenti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 19, paragrafo 5, della convenzione. In particolare, la Comunità europea dichiara inoltre che gli strumenti giuridici in vigore non contemplano completamente l'attuazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione dato che sono connessi a procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità diverse dalle istituzioni della Comunità europea di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della convenzione e che, pertanto, i suoi Stati membri sono responsabili dell'adempimento di tali obblighi all'atto dell'approvazione della convenzione da parte della Comunità europea e continueranno ad essere responsabili, a meno che e fino a che la Comunità, nell'esercizio delle competenze conferitele dal trattato CE, non adotti disposizioni di diritto comunitario che disciplinino l'attuazione di detti obblighi.

Infine, la Comunità ribadisce la dichiarazione fatta all'atto della firma della convenzione secondo cui le istituzioni comunitarie applicheranno la convenzione nel quadro delle loro norme presenti e future sull'accesso ai documenti e delle altre norme comunitarie emanate nel settore disciplinato dalla convenzione stessa.

La Comunità europea è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

L'esercizio della competenza comunitaria è soggetto, per la sua stessa natura, ad una continua evoluzione.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA A TALUNE DISPOSIZIONI SPECIFICHE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE

In relazione all'articolo 9 della convenzione di Århus, la Comunità europea invita le parti della convenzione a prendere atto dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Tali disposizioni danno agli Stati membri della Comunità europea la possibilità, in casi eccezionali e a condizioni strettamente specificate, di escludere istituzioni e organismi determinati dalle norme sulle procedure di ricorso in relazione alle decisioni sulle richieste di informazione.

Pertanto, la ratifica da parte della Comunità europea della convenzione di Århus abbraccia qualsiasi riserva da parte di uno Stato membro della Comunità europea nella misura in cui siffatta riserva sia compatibile con l'articolo 2, paragrafo 2, e con l'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE.


CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE

Århus, Danimarca, 25 giugno 1998

Le Parti della presente convenzione,

Richiamando il primo principio della Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano,

Richiamando inoltre il decimo principio della Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo,

Richiamando altresì le risoluzioni dell'Assemblea generale nn. 37/7, del 28 ottobre 1982, sulla Carta mondiale della natura e 45/94, del 14 dicembre 1990, sulla necessità di garantire un ambiente sano per il benessere degli individui,

Richiamando la Carta europea sull'ambiente e la salute, adottata l'8 dicembre 1989 a Francoforte sul Meno (Germania) in occasione della Prima conferenza europea sull'ambiente e la salute dell'Organizzazione mondiale della sanità,

Affermando la necessità di salvaguardare, tutelare e migliorare lo stato dell'ambiente e di assicurare uno sviluppo sostenibile e senza rischi per l'ambiente,

Riconoscendo che un'adeguata tutela dell'ambiente è indispensabile per il benessere umano e per il godimento dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita,

Riconoscendo altresì che ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l'ambiente, individualmente o collettivamente, nell'interesse delle generazioni presenti e future,

Considerando che, per poter affermare tale diritto e adempiere a tale obbligo, i cittadini devono avere accesso alle informazioni, essere ammessi a partecipare ai processi decisionali e avere accesso alla giustizia in materia ambientale e riconoscendo che, per esercitare i loro diritti, essi possono aver bisogno di assistenza,

Riconoscendo che un più ampio accesso alle informazioni e una maggiore partecipazione ai processi decisionali migliorano la qualità delle decisioni e ne rafforzano l'efficacia, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e gli consentono di esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne adeguatamente conto,

Mirando in tal modo ad accrescere la responsabilità e la trasparenza nel processo decisionale e a rafforzare il sostegno del pubblico alle decisioni in materia ambientale,

Riconoscendo l'opportunità di promuovere la trasparenza in tutti i settori della pubblica amministrazione e invitando gli organi legislativi ad applicare i principi della presente convenzione alle proprie procedure,

Riconoscendo inoltre la necessità che il pubblico sia a conoscenza delle procedure di partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale, possa accedervi liberamente e sappia come usufruirne,

Riconoscendo altresì l'importante ruolo che i singoli, le organizzazioni non governative e il settore privato possono svolgere ai fini della tutela dell'ambiente,

Desiderando promuovere l'educazione ambientale, al fine di accrescere la comprensione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, e incoraggiare una diffusa consapevolezza e partecipazione del pubblico alle decisioni riguardanti l'ambiente e lo sviluppo sostenibile,

Constatando, al riguardo, l'importanza di utilizzare i mezzi di comunicazione, nonché i mezzi elettronici o le altre forme di comunicazione che si renderanno disponibili in futuro,

Riconoscendo l'importanza di una piena integrazione delle esigenze ambientali nei processi decisionali a livello statale e la conseguente necessità per le pubbliche autorità di disporre di informazioni ambientali precise, complete ed aggiornate,

Riconoscendo che le pubbliche autorità possiedono informazioni ambientali nell'interesse pubblico,

Interessate a che il pubblico (comprese le organizzazioni) abbia accesso a meccanismi giudiziari efficaci, in grado di tutelarne i legittimi interessi e di assicurare il rispetto della legge,

Constatando l'importanza di fornire ai consumatori una corretta informazione sui prodotti, per consentire loro di compiere scelte ambientali consapevoli,

Coscienti della preoccupazione del pubblico per l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e della necessità di accrescere la trasparenza e di rafforzare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia,

Convinte che l'attuazione della presente convenzione contribuirà al rafforzamento della democrazia nell'ambito territoriale della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE),

Consapevoli del ruolo svolto al riguardo dall'UNECE e richiamando in particolare le linee guida sull'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, approvate nella dichiarazione ministeriale adottata a Sofia (Bulgaria) il 25 ottobre 1995 nel corso della Terza conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa»,

Tenendo conto delle pertinenti disposizioni della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, conclusa ad Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991, della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali e della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, entrambe concluse a Helsinki il 17 marzo 1992, nonché delle altre convenzioni regionali,

Consapevoli che l'adozione della presente convenzione contribuirà all'ulteriore rafforzamento del processo «Ambiente per l'Europa» e al successo della Quarta conferenza ministeriale prevista ad Århus (Danimarca) nel giugno del 1998,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione, si intende per:

1)

«Parte», qualsiasi Parte contraente della presente convenzione, salvo diversa indicazione;

2)

«autorità pubblica»:

a)

l'amministrazione pubblica a livello nazionale, regionale o ad altro livello;

b)

le persone fisiche o giuridiche che, in base al diritto nazionale, esercitano funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attività o servizi specifici aventi attinenza con l'ambiente;

c)

qualsiasi altra persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui alla lettera a) o b);

d)

le istituzioni di qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'articolo 17 che sia Parte della presente convenzione.

La presente definizione non comprende gli organi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo;

3)

«informazioni ambientali», qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:

a)

lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati e l'interazione fra questi elementi;

b)

fattori, quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni, e attività o provvedimenti, compresi i provvedimenti amministrativi, gli accordi ambientali, le politiche, le disposizioni legislative, i piani e i programmi che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a), nonché le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche utilizzate nei processi decisionali in materia ambientale;

c)

lo stato di salute, la sicurezza e le condizioni di vita delle persone, nonché lo stato dei siti e degli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi ambientali o, attraverso tali elementi, dai fattori, dalle attività o dai provvedimenti di cui alla lettera b);

4)

«pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

5)

«pubblico interessato», il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale.

Articolo 3

Disposizioni generali

1.   Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi, regolamentari e gli altri provvedimenti necessari, compresi i provvedimenti destinati ad assicurare la compatibilità tra le disposizioni adottate per dare attuazione alla presente convenzione in tema di accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, nonché le opportune misure di esecuzione, al fine di stabilire e mantenere un quadro normativo chiaro, trasparente e coerente per l'attuazione della presente convenzione.

2.   Ciascuna Parte si adopera affinché i funzionari e le autorità forniscano assistenza e orientamento al pubblico, agevolandone l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

3.   Ciascuna Parte promuove l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico ai problemi ambientali, con particolare riguardo alle modalità di accesso alle informazioni, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale.

4.   Ciascuna Parte prevede l'adeguato riconoscimento e sostegno delle associazioni, delle organizzazioni o dei gruppi che promuovono la tutela dell'ambiente e provvede affinché l'ordinamento giuridico nazionale si conformi a tale obbligo.

5.   Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicato il diritto delle Parti di continuare ad applicare o introdurre norme che prevedano un più ampio accesso alle informazioni, una maggiore partecipazione ai processi decisionali ed un più ampio accesso alla giustizia in materia ambientale.

6.   La presente convenzione non implica alcuna deroga ai diritti esistenti in tema di accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale.

7.   Ciascuna Parte promuove l'applicazione dei principi della presente convenzione nei processi decisionali internazionali in materia ambientale e in seno alle organizzazioni internazionali per le questioni riguardanti l'ambiente.

8.   Ciascuna Parte provvede affinché coloro che esercitano i propri diritti in conformità della presente convenzione non siano penalizzati, perseguiti o soggetti in alcun modo a misure vessatorie a causa delle loro azioni. La presente disposizione lascia impregiudicato il potere dei giudici nazionali di esigere il pagamento di un importo ragionevole a titolo di spese processuali.

9.   Nei limiti delle pertinenti disposizioni della presente convenzione, il pubblico ha accesso alle informazioni, può partecipare ai processi decisionali e ha accesso alla giustizia in materia ambientale senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza o, qualora si tratti di persone giuridiche, sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività.

Articolo 4

Accesso alle informazioni ambientali

1.

a)

senza che il pubblico debba far valere un interesse al riguardo;

b)

nella forma richiesta, salvo qualora:

i)

l'autorità abbia validi motivi per renderle accessibili in altra forma, nel qual caso tali motivi devono essere specificati; o

ii)

le informazioni siano già pubblicamente disponibili in altra forma.

2.   Le informazioni ambientali di cui al paragrafo 1 devono essere messe a disposizione del pubblico non appena possibile e comunque entro un mese dalla presentazione della richiesta, a meno che il loro volume e la loro complessità non giustifichi una proroga del termine, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi dalla presentazione della richiesta. Il richiedente deve essere informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano.

3.

a)

se l'autorità pubblica cui è rivolta non dispone di tali informazioni;

b)

se è manifestamente irragionevole o formulata in termini troppo generici; oppure

c)

se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle autorità pubbliche, qualora tale deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni.

4.   Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta, qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:

a)

la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ove sia prevista dal diritto nazionale;

b)

le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;

c)

il corso della giustizia, il diritto di ogni persona ad un processo equo o il potere delle pubbliche autorità di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

d)

la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici; tuttavia devono essere divulgate le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente;

e)

i diritti di proprietà intellettuale;

f)

la riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica che non abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni al pubblico, qualora tale riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale;

g)

gli interessi dei terzi che abbiano fornito spontaneamente le informazioni richieste, senza essere o poter essere soggetti ad alcun obbligo legale in tal senso, e che non acconsentano alla divulgazione della documentazione; o

h)

l'ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i luoghi di riproduzione di specie rare.

I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell'eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell'ambiente.

5.   Qualora non disponga delle informazioni ambientali richieste, l'autorità pubblica indica quanto prima al richiedente l'altra autorità pubblica alla quale ritiene possibile rivolgersi per ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta a tale autorità informandone il richiedente.

6.   Ciascuna Parte provvede affinché, nei casi in cui le informazioni sottratte all'obbligo di divulgazione in forza del paragrafo 3, lettera c), e del paragrafo 4 possano essere stralciate senza comprometterne la riservatezza, le autorità pubbliche rendano disponibili le rimanenti informazioni richieste.

7.   Il rigetto della richiesta deve essere notificato per iscritto quando la richiesta stessa è stata formulata per iscritto o quando il richiedente ne faccia domanda. La notifica deve precisare i motivi del diniego e fornire informazioni sull'accesso alle procedure di ricorso di cui all'articolo 9. Il diniego deve essere comunicato quanto prima e comunque entro il termine di un mese, a meno che la complessità delle informazioni non giustifichi una proroga, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi a decorrere dalla richiesta. Il richiedente viene informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano.

8.   Ciascuna Parte può autorizzare le autorità pubbliche a subordinare il rilascio di informazioni al pagamento di un corrispettivo, che tuttavia non può superare un importo ragionevole.

Le autorità pubbliche che intendono rilasciare informazioni a titolo oneroso mettono a disposizione dei richiedenti un tariffario, indicando i casi in cui il rilascio delle informazioni è soggetto o non è soggetto a pagamento e i casi in cui è subordinato al pagamento anticipato del corrispettivo.

Articolo 5

Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali

1.

a)

le autorità pubbliche dispongano delle informazioni ambientali rilevanti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni e ne assicurino l'aggiornamento;

b)

siano istituiti meccanismi obbligatori per consentire alle autorità pubbliche di essere adeguatamente e costantemente informate delle attività proposte o in corso che possono incidere significativamente sull'ambiente;

c)

in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, siano diffuse immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in possesso delle autorità pubbliche che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o limitare i danni derivanti da tale minaccia.

2.

a)

fornendo al pubblico informazioni sufficienti sul tipo e sul tenore delle informazioni ambientali in possesso delle pubbliche autorità competenti, sulle principali condizioni alle quali è subordinata la loro disponibilità e accessibilità e sulla procedura da seguire per ottenerle;

b)

prendendo e mantenendo provvedimenti pratici quali:

i)

l'istituzione di elenchi, registri o archivi accessibili al pubblico;

ii)

l'obbligo per i funzionari di assistere il pubblico che intende accedere alle informazioni in virtù della presente convenzione; e

iii)

la designazione di punti di contatto;

c)

fornendo accesso gratuito alle informazioni ambientali contenute negli elenchi, nei registri e negli archivi di cui alla lettera b), punto i).

3.

a)

i rapporti sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 4;

b)

i testi legislativi riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente;

c)

ove opportuno, i piani, i programmi e le politiche riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e gli accordi ambientali; e

d)

altre informazioni, nella misura in cui la loro accessibilità in questa forma sia in grado di agevolare l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente convenzione, a condizione che tali informazioni siano già disponibili in forma elettronica.

4.   Ad intervalli periodici non superiori a tre o quattro anni, ciascuna Parte pubblica e diffonde un rapporto nazionale sullo stato dell'ambiente, contenente informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni a cui esso è sottoposto.

5.

a)

testi legislativi e atti di indirizzo politico, ad esempio documenti riguardanti le strategie, le politiche, i programmi e i piani d'azione in materia ambientale, nonché rapporti sul loro stato di attuazione, predisposti ai vari livelli della pubblica amministrazione;

b)

trattati, convenzioni e accordi internazionali in materia ambientale; e

c)

ove opportuno, altri importanti documenti internazionali in materia ambientale.

6.   Ciascuna Parte incoraggia gli operatori le cui attività abbiano effetti significativi sull'ambiente ad informare regolarmente il pubblico dell'impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti, eventualmente nel quadro di sistemi volontari di etichettatura o certificazione ambientale o con altri mezzi.

7.

a)

rende noti i fatti e le analisi dei fatti da essa ritenuti rilevanti e importanti ai fini della definizione delle principali proposte in materia di politica ambientale;

b)

pubblica o rende in altro modo accessibile il materiale esplicativo disponibile riguardante le sue relazioni con il pubblico nelle materie disciplinate dalla presente convenzione; e

c)

fornisce adeguate informazioni sull'esercizio delle funzioni pubbliche e la prestazione di servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente ai vari livelli dell'amministrazione pubblica.

8.   Ciascuna Parte mette a punto meccanismi destinati ad assicurare la disponibilità al pubblico di informazioni sufficienti sui prodotti, in modo da consentire ai consumatori di operare scelte ambientali consapevoli.

9.   Tenendo conto delle procedure internazionali eventualmente applicabili, ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari al fine di istituire progressivamente un sistema nazionale coerente di inventari o registri relativi all'inquinamento, basato su una banca dati strutturata, informatizzata e accessibile al pubblico, alimentata mediante dati trasmessi in forma standardizzata. Tale sistema può comprendere le immissioni, le emissioni e i trasferimenti nei vari comparti ambientali e negli impianti di trattamento e smaltimento interni o esterni al sito di una serie definita di sostanze e di prodotti (compreso il consumo di acqua, energia e risorse) provenienti da un determinato complesso di attività.

10.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di rifiutare la divulgazione di determinate informazioni ambientali ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

Articolo 6

Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche

1.

a)

applica le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative all'autorizzazione delle attività elencate nell'allegato I;

b)

in conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell'allegato I che possano avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine le Parti stabiliscono se l'attività proposta è soggetta a tali disposizioni; e

c)

può decidere caso per caso, ove previsto dal diritto nazionale, di non applicare le disposizioni del presente articolo ad attività proposte per scopi di difesa nazionale, qualora ritenga che la loro applicazione possa pregiudicare il conseguimento di tali scopi.

2.

a)

l'attività proposta e la richiesta su cui sarà presa una decisione;

b)

la natura delle eventuali decisioni o il progetto di decisione;

c)

l'autorità pubblica responsabile dell'adozione della decisione;

d)

la procedura prevista, ivi compresi (nella misura in cui tali informazioni possano essere fornite):

i)

la data di inizio della procedura;

ii)

le possibilità di partecipazione offerte al pubblico;

iii)

la data e il luogo delle audizioni pubbliche eventualmente previste;

iv)

l'indicazione dell'autorità pubblica cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e presso la quale tali informazioni sono state depositate per consentirne l'esame da parte del pubblico;

v)

l'indicazione dell'autorità pubblica o di qualsiasi altro organo ufficiale cui possono essere rivolte osservazioni e quesiti nonché i termini per la loro presentazione;

vi)

l'indicazione delle informazioni ambientali disponibili sull'attività proposta;

e)

l'assoggettamento dell'attività in questione ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale a livello nazionale o transfrontaliero.

3.   Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.

4.   Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva.

5.   Ove opportuno, ciascuna Parte incoraggia i potenziali richiedenti ad individuare il pubblico interessato, ad avviare discussioni e a fornire informazioni sugli obiettivi della richiesta prima di presentare la domanda di autorizzazione.

6.

a)

la descrizione del sito e delle caratteristiche tecniche e fisiche dell'attività proposta, compresa una stima dei residui e delle emissioni previste;

b)

la descrizione degli effetti significativi sull'ambiente dell'attività proposta;

c)

la descrizione delle misure previste per prevenire e/o ridurre tali effetti, comprese le emissioni;

d)

una sintesi non tecnica di quanto precede;

e)

una descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione dal richiedente; e

f)

in conformità della legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri pervenuti all'autorità pubblica nella fase di informazione del pubblico interessato ai sensi del paragrafo 2.

7.   Le procedure di partecipazione devono consentire al pubblico di presentare per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell'attività proposta.

8.   Ciascuna Parte provvede affinché, al momento dell'adozione della decisione, si tenga adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico.

9.   Ciascuna Parte provvede affinché il pubblico sia prontamente informato della decisione adottata dalla pubblica autorità, secondo le opportune procedure. Ciascuna Parte rende accessibile al pubblico il testo della decisione, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.

10.   Ciascuna Parte provvede affinché, nei casi in cui un'autorità pubblica proceda al riesame o all'adeguamento delle condizioni di esercizio di una delle attività di cui al paragrafo 1, si applichino mutatis mutandis e ove opportuno le disposizioni dei paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.

11.   Nel quadro del proprio diritto nazionale e nella misura in cui ciò sia possibile e opportuno, ciascuna Parte applica le disposizioni del presente articolo alle decisioni riguardanti l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi genericamente modificati.

Articolo 7

Partecipazione del pubblico a piani, programmi e politiche in materia ambientale

Ciascuna Parte stabilisce le disposizioni pratiche e/o le altre disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale in un quadro trasparente ed equo, dopo avergli fornito le informazioni necessarie. A tal fine si applicano i paragrafi 3, 4 ed 8 dell'articolo 6. L'autorità pubblica competente individua il pubblico ammesso a partecipare, tenendo conto degli obiettivi della presente convenzione. Nella misura opportuna, ciascuna Parte si adopera per consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione delle politiche in materia ambientale.

Articolo 8

Partecipazione del pubblico all'elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale

Ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e quando tutte le alternative sono ancora praticabili, l'effettiva partecipazione del pubblico all'elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull'ambiente.

A tal fine occorre adottare le seguenti misure:

a)

fissare termini sufficienti per consentire l'effettiva partecipazione;

b)

pubblicare le proposte legislative o renderle accessibili al pubblico in altro modo;

c)

consentire al pubblico di formulare osservazioni direttamente o per il tramite di organi consultivi rappresentativi.

I risultati della partecipazione del pubblico sono presi in considerazione nella misura più ampia possibile.

Articolo 9

Accesso alla giustizia

1.   Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 4 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale articolo, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.

La Parte che preveda il ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale dispone affinché l'interessato abbia anche accesso a una procedura stabilita dalla legge, rapida e gratuita o poco onerosa, ai fini del riesame della propria richiesta da parte dell'autorità pubblica o da parte di un organo indipendente e imparziale di natura non giurisdizionale.

Le decisioni definitive prese a norma del presente paragrafo sono vincolanti per l'autorità pubblica in possesso delle informazioni. Esse sono motivate per iscritto almeno quando l'accesso alle informazioni viene negato in forza del presente paragrafo.

2.   Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato

a)

che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,

b)

che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.

Le nozioni di «interesse sufficiente» e di «violazione di un diritto» sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell'ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b).

Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un'autorità amministrativa, né dispensano dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

3.   In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. Le decisioni prese in virtù del presente articolo sono emanate o registrate per iscritto. Le decisioni degli organi giurisdizionali e, ove possibile, degli altri organi devono essere accessibili al pubblico.

5.   Per accrescere l'efficacia delle disposizioni del presente articolo, ciascuna Parte provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale e prende in considerazione l'introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all'accesso alla giustizia.

Articolo 10

Riunione delle Parti

1.   La prima riunione delle Parti è convocata entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione. In seguito le riunioni ordinarie si tengono almeno ogni due anni, salvo diversa decisione delle Parti, oppure su richiesta scritta di una delle Parti, a condizione che, entro sei mesi dalla data in cui il Segretario esecutivo dell'UNECE ne ha dato comunicazione a tutte le Parti, la richiesta ottenga il sostegno di almeno un terzo di esse.

2.

a)

verificano le politiche e gli approcci giuridici e metodologici seguiti per garantire l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, onde migliorarli ulteriormente;

b)

scambiano informazioni sull'esperienza acquisita nella conclusione e nell'attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese rilevanti ai fini della presente convenzione, cui aderiscano una o più Parti;

c)

sollecitano, ove necessario, la collaborazione dei competenti organi dell'UNECE o di altri organi internazionali e comitati specifici competenti in relazione a tutti gli aspetti attinenti al conseguimento degli obiettivi della presente convenzione;

d)

istituiscono gli organi ausiliari da esse ritenuti necessari;

e)

elaborano, ove opportuno, protocolli alla presente convenzione;

f)

esaminano e adottano le proposte di emendamento alla presente convenzione ai sensi dell'articolo 14;

g)

esaminano e intraprendono qualsiasi altra iniziativa eventualmente necessaria ai fini della presente convenzione;

h)

in occasione della prima riunione, esaminano e adottano per consenso il regolamento interno delle proprie riunioni e delle riunioni degli organi ausiliari;

i)

in occasione della prima riunione, analizzano l'esperienza acquisita nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 9, e valutano gli interventi necessari per sviluppare ulteriormente il sistema ivi previsto, tenendo conto delle procedure applicabili e degli sviluppi a livello internazionale, ivi compresa l'elaborazione di un apposito strumento in materia di registri o inventari delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, da allegare eventualmente alla presente convenzione.

3.   Se necessario, la riunione delle Parti può valutare l'opportunità di adottare per consenso disposizioni di carattere finanziario.

4.   L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica ammessi a firmare la presente convenzione in forza dell'articolo 17 ma non aventi lo status di Parti contraenti, nonché le organizzazioni intergovernative competenti nelle materie oggetto della presente convenzione sono ammessi a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni delle Parti.

5.   Le organizzazioni non governative competenti nelle materie oggetto della presente convenzione che abbiano espresso al Segretario esecutivo dell'UNECE il desiderio di essere rappresentate ad una riunione delle Parti sono ammesse a parteciparvi in qualità di osservatori, salvo qualora almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga.

6.   Ai fini dei paragrafi 4 e 5, il regolamento interno di cui al paragrafo 2, lettera h), stabilisce le modalità pratiche di ammissione e le altre condizioni applicabili.

Articolo 11

Diritto di voto

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte della presente convenzione dispone di un voto.

2.   Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei rispettivi Stati membri che sono Parti della presente convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.

Articolo 12

Segretariato

a)

convocazione e preparazione delle riunioni delle Parti;

b)

trasmissione alle Parti dei rapporti e delle altre informazioni ricevute in virtù della presente convenzione;

c)

qualsiasi altra funzione stabilita dalle Parti.

Articolo 13

Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 14

Emendamenti alla convenzione

1.   Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla presente convenzione.

2.   Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che lo trasmette a tutte le Parti almeno 90 giorni prima della riunione durante la quale sarà presentato per l'adozione.

3.   Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di emendamento della presente convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso l'emendamento è adottato a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti.

4.   Il depositario comunica gli emendamenti adottati a norma del paragrafo 3 a tutte le Parti per la ratifica, approvazione o accettazione. Gli emendamenti alla presente convenzione non riguardanti gli allegati entrano in vigore, per le Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati, il novantesimo giorno successivo alla data della ricezione presso il depositario degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione di almeno tre quarti delle Parti in questione. In seguito, per qualsiasi altra Parte, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del relativo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.

5.   Le Parti che non approvano un emendamento ad un allegato della presente convenzione devono notificarlo per iscritto al depositario entro 12 mesi dalla data della comunicazione della sua adozione. Il depositario informa tempestivamente tutte le Parti delle notifiche ricevute. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, sostituire una sua precedente notifica con un'accettazione; in tal caso l'emendamento entra in vigore per tale Parte dopo il deposito del relativo strumento di accettazione presso il depositario.

6.   Trascorsi dodici mesi dalla data della loro comunicazione da parte del depositario ai sensi del paragrafo 4, gli emendamenti agli allegati entrano in vigore per le Parti che non abbiano trasmesso una notifica al depositario ai sensi del paragrafo 5, a condizione che non più di un terzo delle Parti abbia trasmesso tale notifica.

7.   Ai fini del presente articolo per «Parti presenti e votanti» si intendono le Parti presenti alla votazione che esprimono un voto favorevole o contrario.

Articolo 15

Controllo dell'osservanza della convenzione

La riunione delle Parti stabilisce per consenso meccanismi facoltativi di natura extragiudiziale, non contenziosa e consultiva per verificare l'osservanza delle disposizioni della presente convenzione. Tali meccanismi devono consentire un'adeguata partecipazione del pubblico e possono prevedere l'esame delle comunicazioni dei membri del pubblico su questioni attinenti alla presente convenzione.

Articolo 16

Risoluzione delle controversie

1.   In caso di controversia tra due o più Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, le Parti interessate cercano di risolverla mediante negoziati o altri mezzi pacifici da esse ritenuti accettabili.

2.

a)

deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia;

b)

arbitrato, secondo la procedura di cui all'allegato II.

3.   Se le parti della controversia hanno accettato entrambi i mezzi di risoluzione di cui al paragrafo 2, la controversia può essere deferita unicamente alla Corte internazionale di giustizia, salvo qualora le parti non decidano diversamente.

Articolo 17

Firma

La presente convenzione è aperta alla firma ad Århus (Danimarca) il 25 giugno 1998, e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 21 dicembre 1998, e può essere sottoscritta dagli Stati membri dell'UNECE e dagli Stati dotati di statuto consultivo presso l'UNECE ai sensi dei paragrafi 8 e 11 della risoluzione del Consiglio economico e sociale n. 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonché dalle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani membri dell'UNECE alle quali gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate dalla presente convenzione, inclusa la competenza a concludere trattati.

Articolo 18

Depositario

Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario della presente convenzione.

Articolo 19

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1.   La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica da cui è stata sottoscritta.

2.   La presente convenzione è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 17 a decorrere dal 22 dicembre 1998.

3.   Gli Stati membri delle Nazioni Unite diversi da quelli di cui al paragrafo 2 possono aderire alla convenzione previa approvazione della riunione delle Parti.

4.   Ogni organizzazione di cui all'articolo 17 che diventi Parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Se uno o più Stati membri di tale organizzazione sono Parti della presente convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. In questo caso, l'organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dalla convenzione.

5.   Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 17 dichiarano il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione. Esse informano il depositario di ogni modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.

Articolo 20

Entrata in vigore

1.   La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.

3.   Per ogni Stato od organizzazione di cui all'articolo 17 che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato od organizzazione.

Articolo 21

Denuncia

Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei propri confronti, ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciarla mediante notifica scritta al depositario. La denuncia ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il depositario.

Articolo 22

Testi facenti fede

L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

FATTO ad Århus (Danimarca), il venticinque giugno millenovecentonovantotto.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA a)

1.

Settore energetico:

raffinerie di petrolio e di gas;

impianti di gassificazione e liquefazione;

centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 50 megawatt (MW);

cokerie;

centrali nuceari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento e la dismissione di tali centrali o reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e conversione delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non superi 1 kW di carico termico continuo) (1);

impianti di ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

impianti:

per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari;

per il trattamento di combustibili nucleari irradiati o di scorie altamente radioattive;

per lo smaltimento definitivo di combustibili nucleari irradiati;

esclusivamente per lo smaltimento definitivo delle scorie radioattive;

esclusivamente per lo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di scorie radioattive in un sito diverso da quello di produzione.

2.

Produzione e trasformazione dei metalli:

impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati);

impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua, con capacità superiore a 2,5 tonnellate l'ora;

impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante:

i)

laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo l'ora;

ii)

forgiatura con magli di energia superiore a 50 chilojoule per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW;

iii)

applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo l'ora;

fonderie di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

impianti:

i)

per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici;

ii)

per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.), con capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;

impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento di volume superiore a 30 m3.

3.

Industria mineraria:

impianti per la produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno o di calce viva in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno o in altri forni con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;

impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto;

impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno;

impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno;

impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con capacità del forno superiore a 4 m3 e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3.

4.

Industria chimica: nell'ambito delle categorie di attività del presente paragrafo, per «produzione» si intende la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica di sostanze o gruppi di sostanze elencati nelle lettere da a) a g):

a)

impianti chimici per la produzione di prodotti chimici organici di base quali:

i)

idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

ii)

idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche;

iii)

idrocarburi solforati;

iv)

idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

v)

idrocarburi fosforosi;

vi)

idrocarburi alogenati;

vii)

composti organometallici;

viii)

materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

ix)

gomme sintetiche;

x)

coloranti e pigmenti;

xi)

tensioattivi e surfattanti;

b)

impianti chimici per la produzione di prodotti chimici inorganici di base quali:

i)

gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile;

ii)

acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi;

iii)

basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

iv)

sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento;

v)

metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;

c)

impianti chimici per la produzione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);

d)

impianti chimici per la produzione di prodotti fitosanitari di base e di biocidi;

e)

impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;

f)

impianti chimici per la produzione di esplosivi;

g)

impianti chimici che utilizzano un trattamento chimico o biologico per la produzione di additivi proteici per mangimi, fermenti ed altre sostanze proteiche.

5.

Gestione dei rifiuti:

impianti di incenerimento, recupero, trattamento chimico o discarica di rifiuti pericolosi;

impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con capacità superiore a 3 tonnellate l'ora;

impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno oppure con una capacità totale superiore a 25 000 tonnellate, escluse le discariche di rifiuti inerti.

6.

Impianti di trattamento delle acque reflue con capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti.

7.

Impianti industriali per:

a)

la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose;

b)

la fabbricazione di carta e cartone con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

8.

a)

Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a lunga percorrenza e di aeroporti (2) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m;

b)

costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione (3);

c)

costruzione di nuove strade a quattro o più corsie oppure rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.

9.

a)

Vie navigabili interne e porti fluviali che permettono il passaggio di battelli di stazza superiore a 1 350 tonnellate;

b)

porti commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e avamporti (escluse le banchine per le navi traghetto) in grado di accogliere navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate.

10.

Sistemi di estrazione o ricarica artificiale delle acque sotterranee con un volume annuo di acqua estratta o ricaricata pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

11.

a)

Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini idrografici per evitare eventuali carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno;

b)

in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini idrografici con un'erogazione annua media del bacino in questione, stabilita su vari anni, superiore a 2 000 milioni di metri cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5 % di detta erogazione.

In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

12.

Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantità estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 metri cubi al giorno per il gas.

13.

Dighe ed altri impianti per la ritenzione o l'accumulo permanente di acqua con un volume nuovo o supplementare di acqua trattenuta o accumulata superiore a 10 milioni di metri cubi.

14.

Gasdotti, oleodotti e condutture per prodotti chimici di diametro superiore a 800 mm e lunghezza superiore a 40 km.

15.

Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini con oltre:

a)

40 000 posti per il pollame;

b)

2 000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg); o

c)

750 posti per le scrofe.

16.

Cave e miniere a cielo aperto in siti di dimensioni superiori a 25 ettari o torbiere in siti di dimensioni superiori a 150 ettari.

17.

Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 kV e lunghezza superiore a 15 km.

18.

Impianti per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici con capacità di almeno 200 000 tonnellate.

19.

Altre attività:

impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili con capacità di trattamento superiore a 10 tonnellate al giorno;

impianti per la concia delle pelli con capacità di trattamento superiore a 12 tonnellate di prodotti finiti al giorno;

a)

mattatoi con capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno;

b)

trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:

i)

materie prime animali (diverse dal latte) con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 75 tonnellate al giorno;

ii)

materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

c)

trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annuale);

impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali con capacità di trattamento superiore a 10 tonnellate al giorno;

impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg l'ora o a 200 tonnellate all'anno;

impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione.

20.

Ogni attività non contemplata nei paragrafi 1-19 per la quale è prevista la partecipazione del pubblico a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale a norma della legislazione nazionale.

21.

Il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente convenzione non si applica a nessuno dei progetti di cui sopra, se realizzati per meno di due anni esclusivamente o principalmente a scopi di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi metodi o prodotti, tranne se esiste la possibilità che essi provochino effetti nocivi significativi per l'ambiente o la salute.

22.

Qualsiasi modifica o estensione di attività, ove tale modifica o estensione soddisfi di per sé i criteri/le soglie stabiliti nel presente allegato, è effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente convenzione. Qualsiasi altra modifica o estensione di attività è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della presente convenzione.


(1)  Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetto di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito dell'impianto.

(2)  Ai fini della presente convenzione, per «aeroporto» si intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di Chicago del 1944 che istituisce l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (allegato 14).

(3)  Ai fini della presente convenzione, per «via di rapida comunicazione» si intende una strada conforme alla definizione contenuta nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.


ALLEGATO II

ARBITRATO

1.

Qualora una controversia sia sottoposta ad arbitrato in forza dell'articolo 16, paragrafo 2, della presente convenzione, la parte o le parti comunicano al segretariato la materia del contendere, indicando in particolare gli articoli della presente convenzione la cui interpretazione o applicazione è controversa. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti della presente convenzione.

2.

Il tribunale arbitrale è composto da tre membri. Le due parti in causa nominano un arbitro ciascuna; i due arbitri così nominati designano di comune accordo un terzo arbitro, che assume le funzioni di presidente. Il presidente non deve essere cittadino di alcuna delle parti in causa, né avere la propria residenza abituale nel territorio di una di esse, né essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della questione a qualsiasi titolo.

3.

Se entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro il presidente del tribunale arbitrale non è stato ancora designato, su richiesta di una delle parti in causa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa designa il presidente entro un ulteriore termine di due mesi.

4.

Qualora una delle due parti in causa non proceda alla nomina di un arbitro entro due mesi dal ricevimento della richiesta, l'altra parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che provvede alla designazione del presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi. Non appena designato, il presidente chiede alla parte che non ha nominato l'arbitro di provvedere alla nomina entro due mesi. Decorso inutilmente tale termine, il presidente informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che procede alla nomina entro un ulteriore termine di due mesi.

5.

Il tribunale arbitrale decide in base al diritto internazionale e alle disposizioni della presente convenzione.

6.

Ogni tribunale arbitrale istituito ai sensi del presente allegato stabilisce il proprio regolamento interno.

7.

Le decisioni del tribunale, tanto sulle questioni di procedura quanto su quelle di merito, sono adottate a maggioranza dei componenti.

8.

Il tribunale può adottare tutte le misure necessarie per l'accertamento dei fatti.

9.

Le parti in causa agevolano l'attività del tribunale arbitrale e in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione:

a)

forniscono al tribunale tutti i documenti, i servizi e le informazioni utili;

b)

se necessario, mettono il tribunale in condizione di citare testimoni o periti e di raccogliere le loro deposizioni.

10.

Le parti e gli arbitri tutelano la segretezza di tutte le informazioni riservate acquisite durante il procedimento arbitrale.

11.

Su richiesta di una delle parti, il tribunale arbitrale può raccomandare l'adozione di misure provvisorie di salvaguardia.

12.

Se una delle parti della controversia non compare dinanzi al tribunale o rinuncia a difendere la propria causa, l'altra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di emettere la decisione finale. L'assenza o la rinuncia di una parte a difendere la propria causa non osta allo svolgimento del procedimento.

13.

Il tribunale arbitrale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia.

14.

Salvo che il tribunale arbitrale decida altrimenti in considerazione delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresa la remunerazione dei suoi componenti, sono sostenute dalle parti in eguale misura. Il tribunale tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto finale.

15.

Le Parti della presente convenzione che abbiano un interesse giuridicamente rilevante in relazione all'oggetto della controversia e che possano subire gli effetti di una decisione al riguardo possono intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale arbitrale.

16.

Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione entro cinque mesi dalla sua costituzione, salvo qualora ritenga necessaria una proroga, che tuttavia non può essere superiore a cinque mesi.

17.

La decisione del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa è definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

Il tribunale arbitrale comunica la decisione alle parti in causa e al segretariato. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti della presente convenzione.

18.

Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione della decisione finale può essere sottoposta da una di esse al tribunale arbitrale che l'ha emessa, o se questo non può essere investito della questione, ad un altro tribunale costituito a tal fine nello stesso modo del primo.


17.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 124/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2005

relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

(2005/371/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 28 novembre 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

(2)

I relativi negoziati si sono svolti nei giorni 15 e 16 maggio, 18 settembre e 5 novembre 2003.

(3)

È opportuno firmare l'accordo siglato a Bruxelles il 18 dicembre 2004, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

(4)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo in nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BILTGEN


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata «Comunità», e

LA REPUBBLICA DI ALBANIA, di seguito denominata «Albania»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

DESIDEROSE di instaurare, attraverso il presente accordo e su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dell'Albania o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le competenze della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione;

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino dell'Albania»: qualsiasi persona avente la cittadinanza albanese;

d)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dell'Albania o di uno Stato membro;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità;

f)

«autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dall'Albania o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

g)

«visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dall'Albania o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'ALBANIA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dell'Albania.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, sono state private della nazionalità albanese o vi hanno rinunciato, a meno che lo Stato membro in questione non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

2.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione (1).

Articolo 3

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini dei paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dall'Albania; oppure

b)

sono entrate nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato sul territorio dell'Albania o transitato attraverso tale territorio.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dell'Albania; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dall'Albania, oppure

il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dallo Stato membro richiedente siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

3.   Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dell'Albania, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che l'Albania non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

2.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione (2).

Articolo 5

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

b)

siano entrate nel territorio dell'Albania dopo aver soggiornato sul territorio dello Stato membro interpellato o transitato attraverso tale territorio.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

b)

l'Albania ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che:

la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciati dallo Stato membro interpellato, oppure

il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dall'Albania siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.

3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di residenza. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, qualora uno o più documenti siano già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Se non sono stati rilasciati simili documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partita la persona in questione.

4.   Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato interpellato, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a)

dati della persona da riammettere (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nome del padre, nome della madre e ultimo luogo di residenza);

b)

indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità, del transito, delle condizioni cui è subordinata la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, nonché dell'ingresso e della residenza illegali.

2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità

1.   Le prove della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2.   Le prove prima facie della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania considerano stabilita la nazionalità a meno che non possano dimostrare il contrario. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dell'Albania o dello Stato membro interessato adottano, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

2.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e l'Albania considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, dallo Stato richiedente fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 14 giorni di calendario, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3.   Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo 14 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dello Stato richiedente, del tempo necessario per superare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali dell'Albania o degli Stati membri e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dell'Albania o di un qualsiasi Stato membro.

Articolo 12

Riammissione indebita

L'Albania riammette senza indugio qualsiasi persona riammessa da uno Stato membro e viceversa, se entro 3 mesi dal trasferimento della persona in questione si accerta che non sono state soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo. In tal caso, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili circa l'identità effettiva, la nazionalità o la via di transito della persona da riammettere.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 13

Principi

1.   Gli Stati membri e l'Albania devono limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

2.   L'Albania autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dell'Albania, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

3.   L'Albania o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia effettivamente di subire torture, trattamenti o punizioni inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

b)

se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia di subire azioni penali/sanzioni nello Stato interpellato o in un altro Stato di transito;

c)

per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

4.   L'Albania o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verifichino o si accertino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riammette senza indugio, all'occorrenza, il cittadino del paese terzo o l'apolide.

Articolo 14

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti dello Stato interpellato e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b)

dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, tutti gli altri nomi usati, soprannomi e pseudonimi, data di nascita, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2.   Lo Stato interpellato informa per iscritto, entro 5 giorni di calendario, lo Stato richiedente dell'ammissione, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 15

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 16

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo quando ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Albania o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dell'Albania nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata ai sensi della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b)

i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

dati della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti),

passaporto, carta d'identità o patente (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve devono adottare tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati ai sensi del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g)

l'autorità ricevente informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente dall'autorità che li comunica;

i)

le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 17

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 18

Comitato misto di riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato») incaricato in particolare di:

a)

sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità necessarie per un'applicazione uniforme del presente accordo;

c)

procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall'Albania a norma dell'articolo 19;

d)

decidere le modifiche degli allegati del presente accordo;

e)

raccomandare modifiche del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Albania; la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   All'occorrenza, il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Protocolli di attuazione

1.   L'Albania e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione di cui all'articolo 18.

3.   L'Albania accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 20

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 19, tra i singoli Stati membri e l'Albania.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dell'Albania.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 22

Entrata in vigore, durata e recesso

1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Gli articoli 3 e 5 del presente accordo entrano in vigore dopo 2 anni dalla data di cui al paragrafo 2.

4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 23

Allegati

Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì quattordici aprile duemilacinque, in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Për Komunitetin Evropian

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Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā -

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Për Republikën e Shqipërisë

För Republiken Albanien

Albanian tasavallan puolesta

Za Republiko Albanijo

Za Albánsku republiku

Pela República da Albânia

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(1)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

(2)  Cfr. l'istruzione n. 553 del 19 novembre 2003 del ministro degli Esteri in carica sul rilascio del lasciapassare da parte delle rappresentanze albanesi per i ritorni in Albania.

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO 1

Elenco comune dei documenti la cui presentazione è considerata una prova della nazionalità

(Articolo 2, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1)

Passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini),

carte d'identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie),

fogli matricolari e carte d'identità militari,

registri navali e licenze degli skipper,

certificati di cittadinanza e altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza.


ALLEGATO 2

Elenco comune dei documenti la cui presentazione è considerata una prova prima facie della nazionalità

(Articolo 2, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1)

Fotocopie di tutti i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo,

patenti di guida o loro fotocopie,

certificati di nascita o loro fotocopie,

tesserini d'identità delle società o loro fotocopie,

dichiarazioni di testimoni,

dichiarazioni dell'interessato/dell'interessata e lingua parlata da questa persona, anche mediante il risultato di un test ufficiale,

qualsiasi altro documento utile per stabilire la nazionalità dell'interessato.


ALLEGATO 3

Elenco comune dei documenti considerati una prova delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

(Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1)

Timbri di ingresso/uscita o affini sul documento di viaggio della persona in questione o altre prove dell'ingresso/uscita (anche fotografiche),

documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (fatture alberghiere, cartoncini di appuntamenti di medici/ospedali, tessere di istituzioni pubbliche/private, contratti di noleggio di un'auto, ricevute delle carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato interpellato,

biglietti e/o elenchi di passeggeri di aerei, treni, pullman o navi indicanti la presenza e l'itinerario della persona in questione sul territorio dello Stato interpellato,

informazioni da cui risulti che la persona si è servita di un corriere o di un'agenzia di viaggi,

dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera e da altri testimoni dell'attraversamento del confine da parte della persona in questione,

dichiarazioni ufficiali della persona in questione nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi.


ALLEGATO 4

Elenco comune dei documenti considerati una prova prima facie delle condizioni di riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

(Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1)

Descrizione, a cura delle autorità competenti dello Stato richiedente, del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata una volta entrata nel territorio di questo Stato,

informazioni relative all'identità e/o al soggiorno di una persona fornite da un'organizzazione internazionale,

relazioni/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,

dichiarazione dell'interessato.


ALLEGATO 5

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ALLEGATO 6

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DICHIARAZIONE COMUNE SUL NESSO CON IL FUTURO ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

Le parti prendono atto che il 31 gennaio 2003 sono stati avviati negoziati per la conclusione di un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra l'Albania, da una parte, e la Comunità e i suoi Stati membri, dall'altra, che conterrà anche disposizioni sulle prevenzione e la lotta all'immigrazione clandestina e sulla riammissione. Le parti decidono pertanto che nelle disposizioni pertinenti dell'ASA si terrà pienamente conto del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

Le parti prendono atto che l'obbligo di riammissione nei confronti dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi in possesso di un visto valido rilasciato dall'Albania [articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del presente accordo] si applica solo se il visto è stato utilizzato per entrare nel territorio dell'Albania.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 18

Le riunioni del comitato misto di riammissione si terranno, per quanto possibile, in concomitanza con il sottocomitato pertinente istituito dal futuro accordo di stabilizzazione e di associazione.

Il comitato misto informerà il sottocomitato dei suoi lavori.

Il regolamento interno del comitato misto di riammissione deve essere compatibile con quello del sottocomitato.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che l'Albania e la Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti contraenti prendono atto delle strette relazioni che uniscono la Comunità europea all'Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che l'Albania concluda un accordo di riammissione con l'Islanda e la Norvegia sul modello del presente accordo.


17.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 124/41


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2005

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

(2005/372/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con il governo dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

(2)

L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 4 giugno 2004, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, in conformità della decisione del 25 novembre 2003.

(3)

Occorre approvare l'accordo.

(4)

Visto che l'accordo istituisce un comitato misto che può prendere decisioni aventi effetti giuridici su determinate questioni tecniche, si ritiene opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione della posizione comunitaria in questi casi.

(5)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare e le dichiarazioni ad esso allegate sono approvati a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato di esperti istituito dall'articolo 17 dell'accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato misto di riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dell'accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Per tutte le altre decisioni del comitato misto di riammissione, la posizione della Comunità viene adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BILTGEN


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DELLO SRI LANKA, di seguito «lo Sri Lanka»,

di seguito «le parti contraenti»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

PREOCCUPATE per il forte aumento dell'introduzione clandestina di migranti e delle altre attività connesse della criminalità organizzata,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dello Sri Lanka o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dello Sri Lanka a norma del diritto internazionale,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino dello Sri Lanka»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dello Sri Lanka;

d)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dello Sri Lanka o di uno Stato membro;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Sri Lanka, sono state private della loro nazionalità o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la naturalizzazione da parte dello Stato in questione;

f)

«autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

g)

«visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLO SRI LANKA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Sri Lanka.

2.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 3

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Sri Lanka; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio dello Sri Lanka, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Colombo; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Sri Lanka.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

2.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 5

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio dello Sri Lanka in provenienza diretta dal territorio degli Stati membri, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

b)

lo Sri Lanka ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3.   Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

a)

la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato;

b)

la persona da riammettere sia disposta a tornare nello Stato interpellato.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a)

dati della persona da riammettere (nome, cognome, cognome da nubile, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, descrizione fisica, nome del padre e della madre, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, lingua, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti, ultimo luogo di residenza, numero del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, scuole frequentate);

b)

indicazione del modo in cui saranno dimostrati, anche mediante prove prima facie, la nazionalità, il transito e l'ingresso illegale e la residenza.

2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità

1.   Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e lo Sri Lanka riconoscono la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2.   Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche competenti dello Sri Lanka o dello Stato membro possono prendere, se necessario e su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e lo Sri Lanka considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario. In caso di dubbio, le parti contraenti si consultano onde interrogare senza indugio la persona da riammettere.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, di norma entro 15 giorni di calendario e comunque entro 30 giorni, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3.   Una volta avuta l'autorizzazione, oppure in caso di mancato riscontro entro 30 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dello Sri Lanka e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle parti contraenti e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dello Sri Lanka o di un qualsiasi Stato membro. Lo Sri Lanka e lo Stato membro in questione si consultano preventivamente sulle modalità dei voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12

Principi

1.   Gli Stati membri e lo Sri Lanka dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

2.   Lo Sri Lanka autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dello Sri Lanka, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

3.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di un paese terzo o l'apolide rischia di essere perseguitato o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

b)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

4.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b)

dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, soprannomi o pseudonimi, data, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2.   Lo Stato interpellato informa immediatamente per iscritto dell'ammissione lo Stato richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dello Sri Lanka o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dello Sri Lanka nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31), e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b)

i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

dati della persona da trasferire (nome, cognome, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, sesso, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, descrizione fisica, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, ultimo luogo di residenza, scuole frequentate, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti),

passaporto, carta d'identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali, qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g)

il destinatario informa, su richiesta, l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i)

le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dello Sri Lanka derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni internazionali applicabili o da tutti gli accordi di cui sono parti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato misto di riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato misto») incaricato in particolare di:

a)

sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

c)

procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di applicazione conclusi dai singoli Stati membri e dallo Sri Lanka a norma dell'articolo 18;

d)

decidere modalità di applicazione specifiche per gestire correttamente i flussi di ritorno;

e)

decidere le eventuali modifiche degli allegati del presente accordo;

f)

raccomandare modifiche del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dello Sri Lanka; la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   All'occorrenza, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di applicazione

1.   Lo Sri Lanka e uno Stato membro possono concludere protocolli di applicazione riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione (articolo 17).

3.   Lo Sri Lanka accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di applicazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e lo Sri Lanka.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dello Sri Lanka.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 21

Entrata in vigore, durata e recesso

1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Colombo, addì quattro giugno duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Sinhala e Tamil, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

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Per la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

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ALLEGATO 1

Elenco comune dei documenti la cui presentazione è considerata una prova della nazionalità

(Articolo 2, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1)

Passaporti validi o scaduti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini), rilasciati dalle autorità ufficiali degli Stati membri o dello Sri Lanka;

carte d'identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie), rilasciate dalle autorità ufficiali degli Stati membri o dello Sri Lanka;

certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la nazionalità dell'interessato;

fogli matricolari e carte d'identità militari;

registri navali e licenze degli skipper.


ALLEGATO 2

Elenco comune dei documenti la cui presentazione è considerata una prova prima facie della nazionalità o della residenza permanente

(Articolo 2, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1)

Fotocopie (1) di tutti i documenti elencati all'allegato 1 del presente accordo;

fotocopie (1) dei certificati di cittadinanza o di altri documenti ufficiali da cui risulti la nazionalità dell'interessato;

patenti di guida o loro fotocopie (1);

certificati di nascita e loro fotocopie (1);

tutti gli altri documenti ufficiali rilasciati dalle autorità dello Stato interpellato;

tesserini d'identità delle società o loro fotocopie (1);

dichiarazioni di testimoni;

dichiarazioni dell'interessato/dell'interessata e lingua parlata da tale persona.


(1)  Ai fini del presente allegato, per «fotocopie» si intendono quelle fatte ufficialmente dalle autorità dello Sri Lanka o degli Stati membri.


ALLEGATO 3

Elenco comune dei documenti considerati una prova delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

(Articolo 3, paragrafo 1; articolo 5, paragrafo 1)

Timbri di ingresso/uscita o affini sul documento di viaggio della persona in questione o altre prove, anche fotografiche, dell'ingresso o dell'uscita;

documenti a carattere ufficiale, quali le ricevute ospedaliere per i pazienti interni o esterni, da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

biglietti e/o elenchi di passeggeri aerei o marittimi da cui risulti la presenza della persona in questione sul territorio dello Stato interpellato;

informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un'agenzia di viaggi;

dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera e da altri testimoni dell'attraversamento del confine da parte della persona in questione;

dichiarazioni ufficiali della persona in questione nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.


ALLEGATO 4

Elenco comune dei documenti considerati una prova prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

(Articolo 3, paragrafo 1; articolo 5, paragrafo 1)

Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata una volta entrata nel territorio dello Stato membro richiedente, rilasciate dalle autorità competenti di questo Stato;

informazioni relative all'identità e/o al soggiorno di una persona fornite da un'organizzazione internazionale;

relazioni/conferma delle informazioni da parte di familiari;

documenti non ufficiali (fatture alberghiere, contratti di noleggio di un'auto o ricevute di carte di credito) in cui siano indicati chiaramente il nome, il numero di passaporto o un altro dato che identifichi la persona in questione.


ALLEGATO 5

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ALLEGATO 6

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ALLEGATO 7

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DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Le parti prendono atto che, a norma della costituzione dello Sri Lanka e delle sue leggi sulla cittadinanza (legge n. 18 del 1948), un cittadino dello Sri Lanka non può essere privato della sua nazionalità senza acquisire la nazionalità di un altro Stato. Analogamente, la rinuncia alla nazionalità da parte di un cittadino dello Sri Lanka ha validità giuridica solo se la persona in questione ha acquisito la nazionalità di un altro Stato.

Le parti decidono di consultarsi a tempo debito qualora questa situazione giuridica dovesse subire modifiche.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA B), E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

Le parti decidono che un semplice transito aeroportuale in un paese terzo non significa «entrare in altri paesi» ai sensi di queste due disposizioni.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che lo Sri Lanka e la Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti contraenti prendono atto delle strette relazioni che uniscono la Comunità europea all'Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che lo Sri Lanka concluda un accordo di riammissione con l'Islanda e la Norvegia sul modello del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'AGEVOLAZIONE DELLA COOPERAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI

Le delegazioni della Comunità e dello Sri Lanka si impegnano a collaborare per combattere l'immigrazione clandestina. Rimane inteso che, qualora il problema dell'immigrazione clandestina originaria dello Sri Lanka dovesse essere trattato in modo globale, si dovrebbe istituire una cooperazione efficace al riguardo.

Le parti riconoscono inoltre la necessità di prendere provvedimenti contro le attività della criminalità organizzata (tratta di esseri umani, introduzione clandestina di migranti, finanziamenti per scopi terroristici, ecc.) che destano sempre maggiori preoccupazioni.

Conformemente a tutti gli strumenti internazionali pertinenti, come i protocolli di Palermo contro la tratta di esseri umani e l'introduzione clandestina di migranti, la Comunità europea incoraggerà e agevolerà pertanto, nell'ambito delle sue competenze, la cooperazione tra le autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione della legge, l'immigrazione o altre questioni, a seconda dei casi, e le controparti dello Sri Lanka, conformemente al diritto nazionale.