ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
|
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
|
|
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
|
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
|
|
|
Consiglio |
|
|
* |
||
|
|
Commissione |
|
|
* |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
11.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 707/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 10 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
114,6 |
204 |
112,3 |
|
212 |
122,7 |
|
999 |
116,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
146,6 |
204 |
64,6 |
|
999 |
105,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
70,3 |
204 |
35,2 |
|
999 |
52,8 |
|
0805 10 20 |
052 |
41,5 |
204 |
47,6 |
|
212 |
58,6 |
|
220 |
47,4 |
|
388 |
66,8 |
|
400 |
50,3 |
|
624 |
56,7 |
|
999 |
52,7 |
|
0805 50 10 |
052 |
49,5 |
388 |
60,0 |
|
400 |
57,3 |
|
528 |
54,4 |
|
624 |
70,4 |
|
999 |
58,3 |
|
0808 10 80 |
388 |
93,9 |
400 |
143,8 |
|
404 |
128,4 |
|
508 |
78,8 |
|
512 |
70,4 |
|
524 |
63,3 |
|
528 |
69,7 |
|
720 |
67,5 |
|
804 |
106,8 |
|
999 |
91,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
11.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 708/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2005
che modifica alcuni elementi del disciplinare di una denominazione di origine figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (DOP)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 9 e l’articolo 6, paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la richiesta del Portogallo di modifica di elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Azeites do Norte Alentejano», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). |
(2) |
Non essendo stata trasmessa alla Commissione alcuna dichiarazione d’opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, tali modifiche devono essere registrate ed essere oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il disciplinare della denominazione d’origine «Azeites do Norte Alentejano» è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1345/2004 (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 14).
(3) GU C 262 del 31.10.2003, pag. 17 («Azeites do Norte Alentejano»).
ALLEGATO I
PORTOGALLO
«Azeites do Norte Alentejano»
Modifiche apportate:
— |
Sezione del disciplinare:
|
— |
Modifiche: Descrizione— L’olio d’oliva dell’Alentejo settentrionale è un olio d’oliva leggermente denso, fruttato e di colore giallo-verde, che raggiunge il punteggio minimo di 6,5 per gli oli d’oliva extra-vergini e di 6,0 per gli oli d’oliva vergini. Nel corso di studi approfonditi sulle caratteristiche di questo olio d’oliva, è emersa la necessità di correggere alcuni dei suoi parametri, in particolare: Delta K, Trigliceridi LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; acidi grassi C16:0, C16:1 C17:0, C17:1, C18:0, C18:1, C18:2 e C18:3; acidi grassi trans, Colesterolo, Campestanolo e Delta 7 — Stigmasterolo. Alle varietà ammesse si aggiungono le varietà regionali Carrasquenha, Redondil e Azeiteira (o Azeitoneira). Zona Geografica— Allargamento della zona geografica di produzione per includere i comuni di Alandroal, Nisa, Reguengos de Monsaraz, Évora [parrocchie (freguesias) di Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede e S. Bento do Mato] e Mourão (parrocchie di Luz e Mourão), dato che: questi comuni e queste parrocchie presentano identiche condizioni edafo-climatiche, l’olio d’oliva ivi prodotto possiede le medesime caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche di quello ottenuto nella zona geografica attuale, gli abitanti di questi comuni hanno ereditato gli stessi costumi e le stesse pratiche leali e costanti degli abitanti del resto della zona. |
ALLEGATO II
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«AZEITES DO NORTE ALENTEJANO»
(N. CE: PO/0266/24.1.1994)
DOP (X) IGP ( )
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un’informazione completa, gli interessati, e in particolare i produttori dei prodotti tutelati dalla DOP o dalla IGP in oggetto, sono invitati a consultare la versione completa del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).
1.
Nome: |
Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica |
Indirizzo: |
Av. Afonso Costa, 3 — P-1949-002 Lisboa |
Tel. |
(351-21) 844 22 00 |
Fax |
(351-21) 844 22 02 |
E-mail: |
idrha@idrha.min-agricultura.pt |
2.
2.1. |
|
2.2. |
|
2.3. |
|
3.
4.
4.1. Nome: «Azeites do Norte Alentejano».
4.2. Descrizione: con la denominazione «Azeite do Norte Alentejano» si indica il liquido oleaginoso estratto meccanicamente dai frutti delle varietà Galega, Carrasquenha, Redondil, Azeiteira o Azeitoneira, Blanqueta o Branquita e Cobrançosa, della specie Olea europea sativa, in seguito alla separazione delle acque residue e delle particelle di buccia, polpa e nocciolo dai vegetali. Il liquido dovrà provenire da oliveti localizzati nella zona geografica più avanti descritta, nella quale dovranno inoltre essere eseguite le fasi di trasformazione e condizionamento del prodotto.
Gli oli dell’Alentejo settentrionale sono leggermente densi, fruttati e di colore giallo-verde e raggiungono il punteggio minimo di 6,5 per gli oli d’oliva extra-vergini e di 6,0 per gli oli d'oliva vergini.
4.3. Zona geografica: zona delimitata dai comuni di Alandroal, Borba, Estremoz, dalle parrocchie (freguesias) di Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede e S. Bento do Mato del comune d’Évora, dalle parrocchie di Luz e Mourão del comune di Mourão, dai comuni di Redondo, Reguengos de Monsaraz e Vila Viçosa del distretto d’Évora, dai comuni d’Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre e Sousel del distretto di Portalegre.
4.4. Prova d’origine: origine consacrata dall’uso, in particolare in considerazione della tradizione culinaria regionale e delle pratiche tramandate da tempi immemorabili.
Per produrre questi oli d’oliva, i trasformatori possono utilizzare esclusivamente olive fornite da produttori iscritti e varietà autorizzate.
Per ogni operatore riconosciuto dall’associazione che gestisce la DOP è tenuto un registro descrittivo ed aggiornato, contenente informazioni relative alla provenienza delle olive utilizzate, alle condizioni effettive di produzione/raccolta e alle condizioni tecnologiche in vigore.
In questo registro giornaliero si deve fare menzione dei nomi dei fornitori di olive, dei quantitativi ricevuti e della quantità d’olio d’oliva prodotta.
Le varietà devono essere registrate dagli olivicoltori o dai loro rappresentanti (cooperative).
I produttori devono possedere e tenere aggiornato un registro dove figurano le quantità di olive destinate alla produzione della DOP Norte Alentejano.
4.5. Metodo di ottenimento: il prodotto è ottenuto mescolando oli estratti dalle varietà sotto indicate, nelle seguenti proporzioni:
Date le condizioni peculiari che caratterizzano i comuni di Campo Maior e Elvas (particolarmente propizi alla produzione di olive da conserva), a titolo eccezionale è ammesso che nella piccola area di oliveti che rimane destinata alla produzione dell’olio d’oliva siano utilizzate le varietà sotto indicate, purché nelle seguenti proporzioni:
La varietà Picual è vietata in ogni caso; tuttavia, altre varietà tradizionali possono essere utilizzate, in una quota massima del 5 %, quando sono autorizzate dall’associazione di produttori che gestisce la DOP.
I frutti devono essere colti nel loro stato di maturazione ideale; le olive raccolte al suolo non possono essere utilizzate per la produzione dell’olio DOP in questione. Il trasporto è effettuato in cassette impilabili, tenendo conto della necessità di aerazione.
Le varietà devono essere registrate dagli olivicoltori o dai loro rappresentanti e, nell’ambito di questa DOP, i frantoi possono utilizzare esclusivamente le varietà autorizzate e fornite dai produttori iscritti, sempre nel rispetto di condizioni igieniche e sanitarie ineccepibili.
Le temperature dell’impasto nella gramola o nel decanter e quella della miscela acqua/olio nella centrifuga non possono in ogni caso oltrepassare i 35 °C.
Per garantire in ogni momento la tracciabilità dell’olio d’oliva e considerata la sua natura di prodotto miscibile, il condizionamento può essere effettuato esclusivamente da operatori debitamente autorizzati, nella zona di origine, in modo da garantire la qualità e l’autenticità del prodotto e da non indurre il consumatore in errore. Il condizionamento viene effettuato in imballaggi a base di materiali impermeabili, inerti e non dannosi per l’operatore e che soddisfano tutte le norme igienico-sanitarie.
4.6. Legame: le condizioni edafo-climatiche della regione menzionata sono alla base delle caratteristiche specifiche di questi oli d’oliva.
4.7. Struttura di controllo
Nome: |
AADP — Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre |
Indirizzo: |
Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901 Portalegre |
Tel. |
(351-245) 20 12 96/33 10 64 |
Fax |
(351-245) 20 75 21 |
E-mail: |
aadp1@iol.pt |
4.8. Etichettatura: per gli oli d'oliva dell’Alentejo settentrionale devono obbligatoriamente figurare l’indicazione «AZEITES DO NORTE ALENTEJANO — Denominação de Origem Protegida», il logotipo approvato dall’associazione che gestisce la DOP ed il logotipo comunitario approvato per le DOP.
4.9. Condizioni nazionali: —
(1) Commissione europea — Direzione generale dell'Agricoltura — Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli» — B-1049 Bruxelles.
11.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 709/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2005
relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f). |
(2) |
L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005. |
(3) |
Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 maggio 2005 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di giugno 2005 possono essere presentate domande di titoli per 10 240,847 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
11.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 710/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2005
che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri. |
(2) |
È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili. |
(3) |
A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese. |
(4) |
Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5). |
(5) |
La Commissione deve prendere dette misure nell’intervallo tra le riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dall’11 al 25 maggio 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
(2) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).
(3) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.
(4) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.
(5) GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.
ALLEGATO
(EUR/100 pezzi) |
||||
Periodo: dall'11 al 25 maggio 2005 |
||||
Prezzi comunitari alla produzione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
|
18,79 |
12,03 |
47,35 |
20,59 |
Prezzi comunitari all’importazione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
Giordania |
— |
— |
— |
— |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
11.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/11 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2005
recante nomina di tre membri titolari lettoni del Comitato delle regioni
(2005/368/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo lettone,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 22 gennaio 2002, il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 (1). |
(2) |
Tre seggi di membri titolari del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato del sig. Andris JAUNSLEINIS, del sig. Jānis KALNAČS e del sig. Arvīds KUCINS, che è stata comunicata al Consiglio in data 6 aprile 2005, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati membri titolari del Comitato delle regioni per la parte restante del mandato, cioè fino al 25 gennaio 2006:
— |
il sig. Andris ELKSNĪTIS [Dobeles pilsētas Domes priekšsēdētājs] (Presidente del consiglio municipale di Dobele) |
— |
il sig. Edmunds KRASTIŅŠ [Rīgas domes deputāts] (Membro del consiglio municipale di Riga) |
— |
il sig. Tālis PUĶĪTIS [Siguldas novada domes priekšsēdētājs] [Presidente del consiglio municipale («novads») di Sigulda]. |
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa ha effetto il giorno della sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
F. BODEN
(1) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.
Commissione
11.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/13 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2005
che stabilisce le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
[notificata con il numero C(2005) 1355]
(2005/369/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, occorre armonizzare, a livello di presentazione, le modalità per calcolare il rispetto degli obiettivi fissati all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE. |
(2) |
Per garantire un corretto equilibrio tra il rischio di inaccuratezza e l’onere amministrativo che comporta l'acquisizione di informazioni precise, gli Stati membri devono poter utilizzare stime per determinare le quantità di materiali e di componenti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate al recupero, al reimpiego o al riciclaggio. |
(3) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2002/96/CE, l'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (2). Gli Stati membri che ai fini del trattamento spediscono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in altri Stati membri o che li esportano in paesi terzi devono poter calcolare le quantità esportate ai fini degli obiettivi stabiliti all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE, a condizione che tali rifiuti siano raccolti dallo Stato membro esportatore. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri forniscono le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2002/96/CE utilizzando i formati definiti nella tabella 1 di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. Gli Stati membri dimostrano di aver raggiunto le percentuali di recupero, reimpiego e riciclaggio di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE compilando la tabella 2 di cui all’allegato della presente decisione.
Per la compilazione di detta tabella, gli Stati membri possono utilizzare una stima della percentuale media dei materiali che sono stati riutilizzati, riciclati e recuperati, quali i metalli, il vetro, la plastica e i componenti provenienti dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2. Quando i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche vengono esportati in un paese terzo o spediti in un altro Stato membro per essere sottoposti a trattamento a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2002/96/CE, solo lo Stato membro che ha proceduto alla raccolta e all’esportazione di tali rifiuti può calcolarli ai fini degli obiettivi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva.
3. Gli Stati membri determinano se siano necessari altri documenti giustificativi oltre alla prova richiesta a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2002/96/CE.
Articolo 3
Gli Stati membri inviano alla Commissione le tabelle 1 e 2 di cui all’allegato corredandole di una descrizione dettagliata delle modalità di compilazione dei dati e forniscono una spiegazione delle stime e della metodologia impiegate.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).
(2) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
(3) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Tabella 1
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti ed esportati (articoli 5 e 12 della direttiva 2002/96/CE)
Numero colonna |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
Categoria di prodotto |
Rifiuti immessi in commercio |
Rifiuti raccolti presso i nuclei domestici |
Rifiuti raccolti presso utenze diverse dai nuclei domestici |
RAEE totali raccolti |
Rifiuti trattati nello Stato membro |
Rifiuti trattati in un altro Stato membro |
Rifiuti trattati al di fuori della CE |
||
Peso totale (1) in tonnellate |
Peso totale in tonnellate |
Peso totale in tonnellate |
Peso totale in tonnellate |
Peso totale in tonnellate |
Peso totale in tonnellate |
Peso totale in tonnellate |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 2
Obiettivi di recupero, riciclaggio e reimpiego (articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE)
Numero colonna |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
Categoria di prodotto |
Recupero |
Percentuale di recupero |
Reimpiego e riciclaggio |
Percentuale reimpiego e riciclaggio |
RAEE riutilizzati come apparecchiatura intera |
||
Peso totale (2) in tonnellate |
% |
Peso totale in tonnellate |
% |
Peso totale in tonnellate |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
n/d |
n/d |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
NB: Nelle caselle in grigio i dati sono riportati unicamente su base volontaria. |
(1) Se non fosse possibile, indicare il numero.
(2) Se non fosse possibile, indicare il numero.