ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 100

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
20 aprile 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 603/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che modifica gli elenchi delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza

1

 

 

Regolamento (CE) n. 604/2005 della Commissione, del 19 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

9

 

*

Regolamento (CE) n. 605/2005 della Commissione, del 19 aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

11

 

*

Regolamento (CE) n. 606/2005 della Commissione, del 19 aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

15

 

*

Regolamento (CE) n. 607/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, che modifica per la quarta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

17

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 16 marzo 2004, concernente l’aiuto che l’Italia intende porre in atto per rimediare alla crisi della peschicoltura in Piemonte [notificata con il numero C(2004) 473]

19

 

*

Decisione della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa all’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Compagnie Marseille Réparation (CMR) — Aiuto di Stato C 34/2003 (ex N 728/2002) [notificata con il numero C(2004) 3350]  ( 1 )

26

 

*

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa al regime di aiuti cui l’Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 [notificata con il numero C(2004) 3893]  ( 1 )

46

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/316/PESC del Consiglio, del 18 aprile 2005, che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)

54

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

20.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/1


REGOLAMENTO (CE) N. 603/2005 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2005

che modifica gli elenchi delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (1), in particolare l’articolo 45,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1346/2000 elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure e ai curatori a cui si applica il regolamento. L’allegato A di detto regolamento elenca le procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, lettera a), di tale regolamento. L’allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all’articolo 2, lettera c), e l’allegato C elenca i curatori di cui all’articolo 2, lettera b), di tale regolamento.

(2)

Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003 con l’obiettivo di includere le procedure di insolvenza, le procedure di liquidazione e i curatori dei nuovi Stati membri.

(3)

Belgio, Spagna, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo e Regno Unito hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche agli elenchi riportati negli allegati A, B e C di tale regolamento.

(4)

Il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato, conformemente all’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all’adozione ed applicazione del presente regolamento.

(5)

La Danimarca a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all’adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 dovrebbe essere pertanto modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è modificato come segue:

1)

l’allegato A è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato B è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento;

3)

l’allegato C è sostituito dal testo riportato nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO I

«ALLEGATO A

Procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, lettera a)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

Het gerechtelijk akkoord/Le concordat judiciaire

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Nucené vyrovnání

Vyrovnání

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

Redressement judiciaire avec nomination d’un administrateur

IRELAND

Compulsory winding up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding up (with confirmation of a Court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Bankrots

Izlīgums

Sanācija

LIETUVA

įmonės restruktūrizavimo byla

įmonės bankroto byla

įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f’każ ta’ negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

O processo de insolvência

O processo de falência

Os processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

À concordata

A reconstituição empresarial

A reestruturação financeira

A gestão controlada

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Vyrovnanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding up by or subject to the supervision of the court

Creditors’ voluntary winding up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration»


ALLEGATO II

«ALLEGATO B

Procedure di liquidazione di cui all’articolo 2, lettera c)

BELGIË/BELGIQUE

––

Het faillissement/La faillite

––

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

––

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

ČESKÁ REPUBLIKA

––

Konkurs

––

Nucené vyrovnání

DEUTSCHLAND

––

Das Konkursverfahren

––

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

––

Das Insolvenzverfahren

EESTI

––

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

––

Η πτώχευση

––

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

––

Concurso

FRANCE

––

Liquidation judiciaire

IRELAND

––

Compulsory winding up

––

Bankruptcy

––

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

––

Winding-up in bankruptcy of partnerships

––

Creditors’ voluntary winding up (with confirmation of a court)

––

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

––

Fallimento

––

Liquidazione coatta amministrativa

––

Concordato preventivo con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

––

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

––

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

––

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

––

Πτώχευση

––

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

––

Bankrots

LIETUVA

––

įmonės bankroto byla

––

įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

––

Faillite

––

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

––

Felszámolási eljárás

MALTA

––

Stralċ volontarju

––

Stralċ mill-Qorti

––

Falliment inkluż il-ħruġ ta’ mandat ta’ qbid mill-Kuratur f’każ ta’ negozjant fallut

NEDERLAND

––

Het faillissement

––

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

––

Das Konkursverfahren

POLSKA

––

Postępowanie upadłościowe

––

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

––

O processo de insolvência

––

O processo de falência

SLOVENIJA

––

Stečajni postopek

––

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

––

Konkurzné konanie

––

Vyrovnanie

SUOMI/FINLAND

––

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

––

Konkurs

UNITED KINGDOM

––

Winding up by or subject to the supervision of the court

––

Winding up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

––

Creditors’ voluntary winding up (with confirmation by the court)

––

Bankruptcy or sequestration»


ALLEGATO III

«ALLEGATO C

Curatori di cui all’articolo 2, lettera b)

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De commissaris inzake opschorting/Le commissaire au sursis

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

ČESKÁ REPUBLIKA

Správce podstaty

Předběžný správce

Vyrovnací správce

Zvláštní správce

Zástupce správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΣ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Représentant des créanciers

Mandataire liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution de plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Ausgleichsverwalter

Sachverwalter

Treuhänder

Besondere Verwalter

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Správca

Predbežný správca

Nútený správca

Likvidátor

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

God man

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor»


20.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/9


REGOLAMENTO (CE) N. 604/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

111,4

204

83,8

212

129,8

624

101,8

999

106,7

0707 00 05

052

134,3

204

52,5

999

93,4

0709 90 70

052

100,6

204

33,6

999

67,1

0805 10 20

052

46,8

204

46,7

212

50,3

220

47,8

400

53,7

624

60,6

999

51,0

0805 50 10

052

65,8

220

69,6

388

70,6

400

67,0

528

44,6

624

68,8

999

64,4

0808 10 80

388

90,2

400

134,5

404

123,2

508

66,4

512

73,3

524

63,2

528

77,5

720

72,3

804

109,7

999

90,0

0808 20 50

388

86,3

512

67,4

528

65,7

720

59,5

999

69,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


20.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/11


REGOLAMENTO (CE) N. 605/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (2), essa viene periodicamente e costantemente informata delle spese sostenute dagli Stati membri. Per evitare comunicazioni superflue, appare opportuno prevedere che dette informazioni siano trasmesse con frequenza mensile, fatto salvo l’obbligo degli Stati membri di tenere a disposizione della Commissione informazioni compilate su base settimanale, che permettano di tenere sotto osservazione l’andamento delle spese.

(2)

È necessario che determinate informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare siano trasmesse per via elettronica e in formato digitale per consentire alla Commissione di utilizzarle direttamente per la gestione dei conti. La trasmissione attraverso altri mezzi resta tuttavia possibile in casi giustificati.

(3)

Per esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative è necessario limitare ormai ai soli riepiloghi mensili la trasmissione contemporanea di una copia delle informazioni su supporto cartaceo.

(4)

Poiché sul piano pratico l’indicazione di determinate quantità o superfici nella dichiarazione dettagliata trasmessa dagli Stati membri non presenta molta utilità nel contesto degli anticipi mensili, non è più necessario richiedere dette informazioni.

(5)

I pagamenti effettuati dalla Commissione a carico del bilancio del FEAOG, sezione Garanzia, sono erogati esclusivamente in euro. Gli Stati membri mantengono la possibilità di scegliere tra l’euro e la valuta nazionale per i pagamenti ai beneficiari. Tuttavia, gli organismi pagatori degli Stati membri non aderenti all’euro che effettuino pagamenti in valuta nazionale e in euro dovranno tenere contabilità separate dei pagamenti versati in valute diverse. Per evitare una doppia conversione di questi pagamenti è opportuno eliminare la possibilità di dichiarare nella valuta nazionale gli importi erogati in euro.

(6)

Quando, sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse dagli Stati membri, l’importo globale degli impegni anticipati, che potrebbero essere autorizzati a norma dell’articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), supera la metà dei corrispondenti stanziamenti dell’esercizio in corso, la Commissione è tenuta a ridurre tali importi. Per ragioni di sana gestione, è opportuno ripartire tale riduzione in maniera proporzionale tra tutti gli Stati membri, sulla base delle dichiarazioni di spesa da essi trasmesse.

(7)

Nei casi in cui all’apertura dell’esercizio il bilancio comunitario non sia ancora stato adottato, l’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 prevede che le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per tale capitolo per l’esercizio precedente. Per un’equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, in tal caso è opportuno disporre che gli anticipi siano versati limitatamente a una percentuale, fissata per capitolo, delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che l’importo non saldato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell’ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili successivi.

(8)

Nel quadro della riforma della PAC e dell’attuazione del regime di pagamento unico, il rispetto dei termini di pagamento da parte degli Stati membri è essenziale ai fini della corretta applicazione delle regole della disciplina finanziaria. È quindi opportuno prevedere regole specifiche che permettano di evitare, per quanto possibile, rischi di superamento degli stanziamenti annui disponibili nel bilancio comunitario.

(9)

Per ragioni di sana gestione amministrativa, quando si constatino ritardi nell’invio di documenti giustificativi dei pagamenti erogati a norma del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (4), è opportuno prevedere la possibilità di rinviare al mese seguente i pagamenti della Commissione allo Stato membro relativi al mese di settembre.

(10)

Le spese relative alle operazioni di stoccaggio realizzate durante il mese di settembre sono contabilizzate per il 50 % nel mese di ottobre e per il 50 % nel mese di novembre. Per semplificare la gestione della contabilità degli organismi pagatori, è opportuno prevedere che le spese relative a dette operazioni siano conteggiate per il 100 % nel mese di ottobre.

(11)

Le spese cofinanziate dal bilancio comunitario e dai bilanci nazionali nel quadro dello sviluppo rurale sono dichiarate al più tardi nel secondo mese successivo al pagamento ai beneficiari. Per armonizzare le regole contabili applicate alla sezione Garanzia del FEAOG, è opportuno prevedere che dette spese siano dichiarate con riferimento al mese in cui i pagamenti sono stati erogati ai beneficiari.

(12)

Il regolamento (CE) n. 296/96 va modificato di conseguenza.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 296/96 è modificato come segue.

1)

L’articolo 3 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.   Gli Stati membri raccolgono e tengono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese pagate ogni settimana.

Entro il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, essi mettono a disposizione le informazioni relative all’importo totale delle spese pagate dall’inizio del mese sino alla fine della settimana precedente.

Se la settimana inizia in un mese e termina il mese seguente, gli Stati membri mettono a disposizione, entro il terzo giorno lavorativo del mese seguente, le informazioni relative all’importo totale delle spese pagate il mese precedente.

2.   Entro il terzo giorno lavorativo del mese seguente gli Stati membri comunicano per via elettronica le informazioni relative all’importo totale delle spese pagate per un mese determinato e tutte le informazioni necessarie per spiegare i forti scarti tra le previsioni fatte in applicazione del paragrafo 5 e le spese realizzate.

3.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione per via elettronica, entro il giorno 10 del mese, l’importo totale delle spese pagate durante il mese precedente.

Tuttavia, la comunicazione relativa alle spese pagate tra il 1o e il 15 ottobre è trasmessa entro il giorno 25 dello stesso mese.

3 bis.   In casi debitamente giustificati la Commissione può accettare che le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 siano effettuate con altri mezzi.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.   Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione per via elettronica, entro il giorno 20 del mese, una documentazione destinata all’imputazione al bilancio comunitario delle spese pagate durante il mese precedente. Tuttavia, la documentazione per l’imputazione delle spese pagate dal 1o al 15 ottobre è trasmessa entro il 10 novembre.

Il riepilogo dei dati di cui al paragrafo 6, lettera b), è comunicato alla Commissione anche su supporto cartaceo.»;

c)

il paragrafo 6 è modificato come segue:

i)

alla lettera a), è soppresso il terzo trattino;

ii)

la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

di un riepilogo dei dati di cui alla lettera a);»;

d)

il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

«9.   Gli organismi pagatori degli Stati membri che non partecipano all’euro tengono una contabilità distinta secondo la valuta nella quale le spese sono state pagate ai beneficiari. La stessa distinzione si applica alle dichiarazioni effettuate nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.»

2)

L’articolo 4 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   In base ai dati trasmessi in conformità dell’articolo 3, la Commissione decide e versa gli anticipi mensili sull’imputazione delle spese, fatte salve le disposizioni dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio (5).

Se gli impegni anticipati a norma dell’articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (6) superano la metà degli stanziamenti corrispondenti dell’esercizio in corso, gli anticipi sono concessi limitatamente a una percentuale delle dichiarazioni delle spese trasmesse dagli Stati membri. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.

Se all’apertura dell’esercizio il bilancio comunitario non è ancora stato adottato, gli anticipi sono concessi limitatamente a una percentuale delle dichiarazioni delle spese trasmesse dagli Stati membri, fissata per capitolo di spesa e nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 13 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Qualsiasi spesa effettuata al di là dei termini o delle scadenze prescritti è imputata con una riduzione degli anticipi, secondo le modalità seguenti:

a)

fino a concorrenza del 4 % delle spese pagate entro i termini e le scadenze previsti, non è effettuata alcuna riduzione;

b)

superato il margine del 4 %, qualsiasi spesa supplementare effettuata con un ritardo fino a un massimo:

di un mese, è ridotta del 10 %,

di due mesi, è ridotta del 25 %,

di tre mesi, è ridotta del 45 %,

di quattro mesi, è ridotta del 70 %,

di cinque mesi o più, è ridotta del 100 %;

c)

tuttavia, per i pagamenti diretti di cui all’articolo 12 e al titolo III, oppure, ove applicabile, di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (7), imputati nell’esercizio N ed erogati al di là dei termini o delle scadenze prescritti oltre il 15 ottobre dell’esercizio N+1, si applicano le seguenti condizioni:

quando il margine del 4 % previsto alla lettera a) non risulti utilizzato completamente per pagamenti effettuati entro il 15 ottobre dell’esercizio N+1 e la parte rimanente di detto margine superi il 2 %, il margine è ridotto al 2 %;

in tutti i casi, i pagamenti effettuati nel corso degli esercizi finanziari N+2 e seguenti sono ammissibili per lo Stato membro limitatamente al suo massimale nazionale previsto nell’allegato VIII o nell’allegato VIII bis o della sua dotazione finanziaria annua fissata a norma dell’articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per l’anno che precede quello dell’esercizio finanziario durante il quale viene effettuato il pagamento, ove applicabile con l’aggiunta degli importi relativi ai premi per i prodotti lattiero-caseari, dei pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96 e dell’aiuto supplementare di cui all’articolo 12 del regolamento suddetto, ridotto della percentuale di cui all’articolo 10 e corretto dall’adattamento di cui all’articolo 11, tenuto conto dell’articolo 12 bis del medesimo regolamento e degli importi fissati all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 188/2005 della Commisisone (8);

superati i margini summenzionati, le spese di cui alla presente lettera sono ridotte del 100 %;

d)

la Commissione applica una ripartizione temporale diversa e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure, o se gli Stati membri presentino giustificazioni fondate.

Tuttavia, per i pagamenti di cui alla lettera c) la frase che precede si applica nei limiti dei massimali di cui al secondo trattino della stessa lettera c);

e)

le riduzioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000.

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6.   Qualora i documenti di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione (9) non le pervengano entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione, dopo averne informato lo Stato interessato, può sospendere il versamento dell’anticipo relativo alle spese effettuate nel mese di settembre in conformità con detto regolamento fino all’anticipo relativo alle spese del mese di ottobre.

3)

All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Gli organismi pagatori contabilizzano l’importo delle spese di cui al paragrafo 1 durante il mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. Le operazioni da prendere in considerazione nei conti chiusi alla fine di un mese sono quelle che hanno avuto luogo dall’inizio dell’esercizio sino alla fine dello stesso mese.

Tuttavia, per le operazioni realizzate durante il mese di settembre, le spese sono contabilizzate dagli organismi pagatori entro il 15 ottobre.»

4)

All’articolo 7, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2005, ad eccezione del disposto dell’articolo 1, punto 1), lettera d), e punto 4), che si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2004 (GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3).

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 153 del 30.4.2004, pag. 4.

(5)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.»;

(7)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(8)  GU L 31 del 4.2.2005, pag. 6.»;

(9)  GU L 153 del 30.4.2004, pag. 4


20.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/15


REGOLAMENTO (CE) N. 606/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 51, lettera b), secondo comma, e l’articolo 145, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2) contiene le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. L’esperienza maturata in merito all’esecuzione amministrativa ed operativa del regime a livello nazionale ha evidenziato che per taluni aspetti sono necessarie norme più specifiche e che per talaltri le norme vigenti devono essere chiarite ed adeguate.

(2)

L’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede che gli Stati membri fissino l’inizio del periodo di dieci mesi, di cui all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per ogni singolo agricoltore ad una data determinata, compresa tra il 1o settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico e il 30 aprile dell'anno civile successivo, o che lascino agli agricoltori la facoltà di scegliere una data all'interno del periodo fissato. È opportuno concedere agli agricoltori maggiore flessibilità nel fissare l’inizio del periodo di dieci mesi per ogni particella, quando specifiche condizioni agricole lo giustifichino.

(3)

L’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 (3) e reso applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005 dal regolamento (CE) n. 394/2005, autorizza gli Stati membri a consentire la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammissibili per un periodo massimo di tre mesi che inizia ogni anno il 15 agosto. È opportuno anticipare tale data per permettere la coltivazione di colture temporanee nelle regioni dove per ragioni climatiche il raccolto dei cereali tradizionalmente avviene prima, come comunicato alla Commissione dagli Stati membri interessati.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.

(5)

Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 si applica dal 1o gennaio 2005, è opportuno che le disposizioni di cui al presente regolamento siano applicabili retroattivamente a decorrere da tale data.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:

1)

all'articolo 24, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, quando specifiche condizioni agricole lo giustifichino, gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori a fissare per la loro azienda, all'interno del periodo di cui al primo comma, due date diverse di inizio del periodo di dieci mesi. Gli agricoltori che si avvalgono di tale possibilità indicano la scelta operata per ciascuna particella nella domanda di partecipazione al regime di pagamento unico, congiuntamente alle informazioni che essi sono tenuti ad inserirvi a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;

2)

è inserito il seguente articolo 28 bis:

«Articolo 28 bis

Periodo di tre mesi previsto dall’articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003

Gli Stati membri indicati nell’allegato possono autorizzare la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammissibili per un periodo massimo di tre mesi, che inizia ogni anno alla data fissata dall’allegato per ciascuno Stato membro.»;

3)

è aggiunto un allegato il cui testo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2005 (GU L 63 del 10.3.2005, pag. 17).

(3)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Stato membro

Data

Portogallo

1o marzo

Germania

15 luglio

Austria

30 giugno

Danimarca

15 luglio

Italia

11 giugno»


20.4.2005   

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L 100/17


REGOLAMENTO (CE) N. 607/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

che modifica per la quarta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY) (1), in particolare l’articolo 10, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 sono elencate le persone interessate dal congelamento di capitali e risorse economiche stabilito dallo stesso regolamento.

(2)

La Commissione è autorizzata a modificare tale allegato, tenendo conto delle decisioni adottate dal Consiglio per l’attuazione della posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY) (2). La decisione 2005/316/PESC del Consiglio (3) attua tale posizione comune. L’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 deve pertanto essere opportunamente modificato.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 295/2005 della Commissione (GU L 50 del 23.2.2005, pag. 5).

(2)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

(3)  Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato come segue:

1)

È aggiunta all’elenco la seguente persona:

a)

Tolimir, Zdravko. Data di nascita: 27.11.1948.

2)

Sono eliminate dall’elenco le seguenti persone:

a)

Borovcanin, Ljubomir. Data di nascita: 27.2.1960. Luogo di nascita: Han Pijesak, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina.

b)

Jankovic, Gojko. Data di nascita: 31.10.1954. Luogo di nascita: Trbuse, comune di Foca, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina.

c)

Lukic, Milan. Data di nascita: 6.9.1967. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia-Erzegovina; b) eventualmente Serbia e Montenegro.

d)

Nikolic, Drago. Data di nascita: 9.11.1957. Luogo di nascita: Bratunac, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina.

e)

Pandurevic, Vinko. Data di nascita: 25.6.1959. Luogo di nascita: Sokolac, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia-Erzegovina; b) eventualmente Serbia e Montenegro.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

20.4.2005   

IT

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L 100/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2004

concernente l’aiuto che l’Italia intende porre in atto per rimediare alla crisi della peschicoltura in Piemonte

[notificata con il numero C(2004) 473]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2005/313/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 20 settembre 2002, protocollata il 25 settembre 2002, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione un aiuto destinato a rimediare alla crisi della peschicoltura in Piemonte.

(2)

Con lettere del 10 aprile 2003, protocollata il 15 aprile 2003, e del 7 agosto 2003, protocollata l’8 agosto 2003, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione le informazioni complementari da essa richieste alle autorità italiane con lettere del 13 novembre 2002 e del 5 giugno 2003.

(3)

Con lettera del 2 ottobre 2003, la Commissione ha comunicato all’Italia la propria decisione di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti di tali aiuti.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (1). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull’aiuto in questione.

(5)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni in materia dagli interessati.

II.   DESCRIZIONE

(6)

La misura in oggetto era stata presentata come conseguente alle intemperie e segnatamente alle grandinate che avevano colpito il Piemonte nel 2002, danneggiando le colture di pesche e di nettarine. Essa prevedeva inizialmente il ritiro dal mercato di 6 000 tonnellate di frutta (pesche e nettarine) da destinare al compostaggio. Secondo le autorità italiane, essa avrebbe dovuto poter beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(7)

Le operazioni di ritiro sono state effettuate il 25, 26, 27 e 30 settembre 2002 per un totale di 204,16 tonnellate di pesche (valore: 18 782 EUR) e 977,94 tonnellate di nettarine (valore: 89 970,48 EUR). Sono state quindi complessivamente ritirate 1 182,10 tonnellate di frutta. Con un contributo pari a 0,092 EUR per chilogrammo ritirato, la dotazione riservata alla misura era pari a 108 752 EUR.

(8)

Stando a quanto indicato in sede di notifica, i produttori interessati dalla misura, appartenenti all’associazione Asprofrut (2), avevano subito, a causa delle intemperie di cui sopra, perdite superiori al 30 % della produzione media storica.

(9)

La produzione media regionale dell’ultimo triennio era ammontata complessivamente a 144 692 tonnellate (86 059 tonnellate di pesche e 58 633 tonnellate di nettarine).

(10)

Dalle informazioni trasmesse in sede di notifica si evince che il ricorso all’aiuto di Stato sarebbe motivato dai seguenti fattori:

il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), prevede, per ogni campagna, una percentuale massima di ritiro del 10 % dei prodotti commercializzati dalle singole organizzazioni di produttori, con un margine di superamento di tre punti percentuali a condizione che sia rispettata la media del 10 % nell'arco di tre anni,

le organizzazioni di produttori della regione avevano già fatto ricorso al margine di superamento di tre punti entro i limiti autorizzati.

III.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO A NORMA DELL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

(11)

La Commissione ha avviato la procedura dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato perché nutriva dubbi circa la compatibilità del regime con il mercato comune.

(12)

Il primo aspetto che ha indotto la Commissione a dubitare della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune è costituito dal fatto che, stando alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane nel corso dello scambio di corrispondenza con la Commissione, è risultato sempre più chiaro che il fatto generatore della situazione di crisi non era più un fenomeno meteorologico, bensì l’evoluzione sfavorevole del commercio, altrimenti detto un parametro che rientra fra i normali rischi connessi all’esercizio dell’attività agricola (a titolo d’esempio, nella loro lettera del 7 agosto 2003, le autorità italiane hanno dichiarato che la situazione di crisi era dovuta più ai mercati che ad un calo della produzione; inoltre la perdita è stata calcolata in termini di fatturato e non di produzione – cfr. considerando 13).

(13)

Il secondo aspetto che ha indotto la Commissione a dubitare della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune è costituito dal fatto che le autorità italiane, dopo aver menzionato una perdita rispetto ad una produzione media storica, hanno riconosciuto che le perdite erano state calcolate rispetto al fatturato delle imprese, mentre il punto 11.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (di seguito «gli orientamenti») (4), che serve da base per la valutazione degli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche, descrive un metodo di calcolo delle perdite che riguarda le perdite di produzione (il fattore «prezzo» viene preso in considerazione soltanto una volta determinata la perdita a livello di produzione).

(14)

Il terzo aspetto che ha indotto la Commissione a dubitare della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune è costituito dal fatto che, stando alle stime fornite dalle autorità italiane, la produzione media di pesche e nettarine nel 2002 si annunciava superiore a quella dei tre anni precedenti, mentre a norma del punto 11.3.1 degli orientamenti l’aiuto è autorizzato soltanto se il danno raggiunge il 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e il 30 % nelle altre zone (come segnalato al considerando 9, la produzione media regionale dei tre anni precedenti l’evento invocato era stata pari a 144 692 tonnellate in totale — 86 059 tonnellate per le pesche e 58 633 tonnellate per le nettarine; per il 2002 essa era stimata a 147 300 tonnellate — 86 300 tonnellate per le pesche e 61 000 tonnellate per le nettarine).

(15)

Il quarto aspetto che ha indotto la Commissione a dubitare della compatibilità degli aiuti con il mercato comune è costituito dalla scelta degli anni che sono serviti a determinare la produzione di un anno normale ai fini del calcolo della perdita subita. A norma del punto 11.3.2 degli orientamenti, la produzione lorda di un anno normale va calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche. Ora, le autorità italiane hanno calcolato la perdita subita con riferimento ai tre anni precedenti quello delle intemperie sopra citate, mentre, per loro stessa ammissione, se è vero che non era stato accordato alcun indennizzo specifico nei settori delle pesche e delle nettarine, aziende produttrici di questi due tipi di frutta avevano comunque ottenuto, nel corso dei tre anni in questione, bonifici di interesse su prestiti accordati per l’indennizzo di danni dovuti ad intemperie che rappresentavano almeno il 35 % della produzione lorda vendibile. Di fronte a queste informazioni, era difficile immaginare che le colture di pesche e di nettarine fossero state risparmiate da intemperie che avevano colpito l’insieme dell’azienda e che, come corollario, un agricoltore la cui azienda era stata globalmente colpita avesse potuto beneficiare di un aiuto per tutte le sue colture eccetto quelle delle pesche e delle nettarine.

(16)

Il quinto aspetto che ha indotto la Commissione a dubitare della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune è costituito dall’adeguatezza del metodo di calcolo degli aiuti. Per calcolare l'importo dell'aiuto da versare (0,092 EUR per chilo), le autorità italiane avevano infatti utilizzato unicamente i prezzi medi del mercato del settembre 2002 per i prodotti freschi condizionati (0,5 EUR per chilo per le nettarine e 0,45 EUR per chilo per le pesche) e non i prezzi medi dei tre anni precedenti quello dell’evento, ad esclusione di tutti gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche, come prescritto dal punto 11.3.2 degli orientamenti. Secondo le stesse autorità, questo metodo doveva permettere di evitare una sovracompensazione delle perdite subite dagli agricoltori, dato che il pregiudizio era dovuto alla mancata vendita dei prodotti e che il prezzo di costo di un chilo di prodotto poteva essere stimato al 50 % circa del prezzo di mercato. Di fronte a queste informazioni, la Commissione non ha potuto fare a meno di constatare che non risultavano rispettate le disposizioni del punto 11.3.2 degli orientamenti e concludere che l’aiuto sembrava destinato a compensare perdite dovute non ad una perdita di produzione, bensì ad una perdita connessa all’evoluzione sfavorevole del mercato.

(17)

Sempre su questo punto, la Commissione ha espresso dubbi circa l’adeguatezza della base di calcolo degli aiuti perché le autorità italiane non avevano fornito alcuna precisazione, né circa la detrazione delle spese non sostenute dall’agricoltore a motivo delle intemperie, né circa quella degli importi eventualmente riscossi nel quadro di una polizza assicurativa e degli aiuti diretti eventualmente ricevuti, mentre queste detrazioni sono prescritte dai punti 11.3.2 e 11.3.6 degli orientamenti.

(18)

Il sesto aspetto che ha indotto la Commissione a dubitare della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune è connesso al rispetto delle disposizioni contenute al punto 11.3.8 degli orientamenti, a norma delle quali, quando l'aiuto è versato ad un'organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore. La nozione di perdita reale è stata rimessa in questione in considerazione dei dubbi precedentemente evocati (perdita di fatturato e non di produzione; metodo di calcolo delle perdite non del tutto affidabile). Inoltre, poiché le autorità italiane hanno segnalato che l’organizzazione di produttori avrebbe versato l’aiuto integralmente agli agricoltori, dopo averne detratto l’importo delle spese da essa sostenute, la Commissione, in assenza di maggiori precisazioni, non ha potuto determinare se le spese in questione, la cui natura non era specificata, non fossero eccessive e se l’aiuto versato all’organizzazione di produttori interessata sarebbe stato trasferito a questi ultimi in proporzione delle perdite da loro subite.

(19)

Il settimo aspetto che ha indotto la Commissione a dubitare della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune è costituito dall’esistenza di una presunzione di infrazione alle norme che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, istituite dal regolamento (CE) n. 2200/96. Dato infatti che le organizzazioni di produttori della regione Piemonte avevano già esaurito le possibilità di ritiro previste dal succitato regolamento (cfr. considerando 10), la concessione di un aiuto di Stato per ritiri che comportavano un superamento delle possibilità fissate sarebbe stata contraria alle norme che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e ne sarebbe risultato perturbato l'ordinato funzionamento del mercato comune. A norma del punto 3.2 degli orientamenti, in nessun caso la Commissione può approvare un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un’organizzazione comune di mercato o che interferirebbe con il corretto funzionamento di quest’ultima.

(20)

Infine la Commissione, in assenza di sufficienti informazioni, non ha potuto verificare se l’aiuto fosse già stato versato e se fosse o meno cumulabile con altri aiuti aventi gli stessi obiettivi.

IV.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

(21)

Con lettera del 16 gennaio 2004, protocollata il 19 gennaio 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime comunicavano le loro osservazioni a seguito dell'avvio del procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti dell'aiuto in questione.

(22)

Per quanto riguarda la detrazione delle spese non sostenute dall’agricoltore (cfr. considerando 17), le autorità italiane hanno sottolineato che, non trattandosi di un problema di mancata produzione, tutte le fasi della coltura erano state portate a termine ed erano stati sostenuti i relativi costi.

(23)

Per quanto riguarda la necessità di evitare una sovracompensazione della perdita subita (cfr. considerando 15 e 16), le autorità italiane hanno dichiarato che, indipendentemente dall’inadeguatezza del metodo di calcolo utilizzato, ritenevano di aver fornito indicazioni in cifre che rendevano altamente improbabile qualsiasi forma di sovracompensazione, ribadendo inoltre che, di fronte alla sproporzione esistente tra l’importo dell’aiuto e il prezzo di mercato utilizzato e al fatto che il prezzo di costo corrisponde alla metà circa del suddetto prezzo di mercato, era difficile pensare che le perdite del settore fossero state troppo modeste perché potesse venire accordato un aiuto.

(24)

Per quanto riguarda infine il rispetto delle disposizioni contenute al punto 11.3.8 degli orientamenti (cfr. considerando 18), la autorità italiane hanno dichiarato che l’aiuto sarebbe stato ripartito in funzione del danno subito (determinato in funzione del quantitativo consegnato) dai membri dell’organizzazione di produttori e che avrebbero provveduto affinché la parte dell’aiuto trattenuta dall’organizzazione di produttori fosse destinata a coprire esclusivamente i costi vivi da questa sostenuti.

(25)

La lettera trasmessa il 16 gennaio 2004 dalla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea contiene inoltre una reazione dell’organizzazione di produttori suscettibile di beneficiare dell’aiuto (Asprofrut). Quest’ultima dichiara che la campagna 2002 è stata particolarmente difficile a motivo, principalmente, dell’evoluzione climatica del mese d’agosto nella regione e delle intemperie abbattutesi nello stesso periodo sui paesi dell’Europa centrale che sono abitualmente fra i suoi clienti. Essa sottolinea di aver chiesto alla Regione, e da questa ottenuto, il ritiro dal mercato di un prodotto non danneggiato dalla grandine e corrispondente alle norme di commercializzazione comunitarie, seppur declassato a prodotto industriale a motivo del deterioramento verificatosi tra la data di presentazione della domanda di ritiro e l’inizio delle operazioni di ritiro propriamente dette.

V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(26)

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La misura in oggetto corrisponde a questa definizione nel senso di riguardare certe produzioni e di poter incidere sugli scambi a motivo del posto occupato dall'Italia nelle produzioni in questione (nel 2001 l'Italia è stata il secondo produttore di pesche e il primo produttore di nettarine dell'Unione).

(27)

Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, certe misure possono essere considerate, in deroga, compatibili con il mercato comune.

(28)

Nella fattispecie, le autorità italiane avevano spiegato che i danni causati ai prodotti in questione erano dovuti a condizioni climatiche avverse.

(29)

Come già segnalato al considerando 12, nel corso dello scambio di corrispondenza con le autorità italiane la Commissione era stata indotta a ritenere che il fatto generatore della situazione di crisi non fosse un fenomeno meteorologico, bensì l’evoluzione sfavorevole del mercato, in altri termini un parametro che rientra fra i normali rischi connessi all’esercizio dell’attività agricola.

(30)

Le osservazioni inviate dalle autorità italiane dopo l’avvio del procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato non hanno apportato alcun elemento che permetta di considerare meno plausibile quest’idea. Al contrario, con riferimento alle indicazioni delle autorità italiane secondo le quali, dato che la crisi non era dovuta ad un problema di mancata produzione, tutte le fasi della coltura erano state portate a termine e soprattutto con riferimento alle spiegazioni dell’organizzazione Asprofrut, che dichiara di avere chiesto alla Regione, e da questa ottenuto, il ritiro dal mercato di un prodotto non danneggiato dalla grandine e corrispondente alle norme di commercializzazione comunitarie, seppur declassato a prodotto industriale a motivo del deterioramento verificatosi tra la data di presentazione della domanda di ritiro e l’inizio delle operazioni di ritiro propriamente dette (cfr. considerando 22 e 25), la Commissione non può che continuare a dubitare del nesso tra l’operazione di ritiro che ha affiancato l’aiuto e una perdita di produzione dovuta ad intemperie. La misura risulta, piuttosto, connessa ad una evoluzione sfavorevole del mercato, in altri termini ad un evento che rientra fra i normali rischi connessi all’esercizio dell’attività agricola.

(31)

Per quanto riguarda i dubbi espressi ai considerando 13, 14 e 15, tutti relativi all'adeguatezza del metodo di calcolo delle perdite, anche se la Commissione dovesse seguire l'impostazione seguita dalle autorità italiane in materia di indennizzo delle perdite dovute a calamità naturali, senza tenere conto delle considerazioni sviluppate al considerando 30, non potrebbe trovare, nelle osservazioni di tali autorità, alcuna informazione che le permetta di intravvedere una giustificazione né all’impiego di un metodo di calcolo delle perdite basato sul fatturato piuttosto che sulla produzione, né alla scelta degli anni di riferimento.

(32)

Per quanto riguarda infatti la scelta del metodo di calcolo, va sottolineato che, se il punto 11.3.2 degli orientamenti prevede la possibilità di adottare un metodo di calcolo delle perdite diverso da quello auspicato, tale altro metodo dovrà permettere di determinare una perdita di produzione (cfr. il principio (5) secondo il quale «la Commissione accetterà … metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate»). Il riferimento al fatturato non trova pertanto giustificazione alla luce delle disposizioni contenute al punto 11.3.2 degli orientamenti.

(33)

La Commissione osserva inoltre che, nella lettera nel 16 gennaio 2004, le autorità italiane non avevano apportato alcuna giustificazione in merito alla scelta degli anni di riferimento utilizzati per il calcolo della perdita subita, né avevano chiarito come fosse possibile una perdita di produzione del 20 % e 30 %, mentre le stime di produzione della regione davano atto, per il 2002, di una produzione superiore a quella dei tre anni utilizzati come riferimento per il calcolo delle perdite.

(34)

In assenza di questi elementi di informazione, la Commissione ignora tuttora perché le autorità italiane abbiano utilizzato come punto di riferimento anni durante i quali, per loro stessa ammissione, certe aziende produttrici di pesche e nettarine avevano ottenuto bonifici di interesse su prestiti accordati per l'indennizzo di danni dovuti ad intemperie e che rappresentavano almeno il 35 % della produzione lorda vendibile (come osservato al considerando 15, è difficile immaginare che le colture di pesche e di nettarine abbiano potuto essere risparmiate da intemperie che hanno colpito l'insieme dell'azienda e che, come corollario, un agricoltore la cui azienda sia stata colpita globalmente abbia potuto beneficiare di un aiuto per tutte le sue colture ad eccezione di quelle di pesche e nettarine). La Commissione ignora inoltre come le autorità italiane abbiano potuto giustificare una perdita del 20 % o 30 % con un evento climatico mentre, oltre al fatto che le stime di produzione del 2002 risultavano più favorevoli delle cifre relative ai tre anni utilizzati come riferimento, dalle osservazioni dell’organizzazione Asprofrut risulta che i prodotti ritirati non erano stati danneggiati dalla grandine, ma erano stati declassati a prodotto industriale a causa del deterioramento sopravvenuto fra la data di presentazione della domanda di ritiro e l'inizio delle operazioni di ritiro propriamente dette (cfr. considerando 31).

(35)

In un tale contesto, la Commissione, anche se avesse potuto considerare valida l’impostazione seguita dalle autorità italiane in materia di indennizzo delle perdite dovute a calamità naturali, avrebbe comunque continuato a dubitare dell’adeguatezza delle modalità di calcolo della soglia di perdita che faceva scattare il diritto all’aiuto, del superamento di tale soglia e dell’ammissibilità dei produttori di pesche e nettarine ad un aiuto a norma del punto 11.3 degli orientamenti. Di fatto, l’utilizzo del fatturato (altrimenti detto di un parametro che viene utilizzato nettamente a valle dell’evento climatico) non fa che corroborare quanto constatato al considerando 30, ossia che la misura di ritiro che ha affiancato l’aiuto sembra piuttosto connessa ad una evoluzione sfavorevole del mercato, altrimenti detto ad un evento che rientra fra i normali rischi connessi all’esercizio dell’attività agricola.

(36)

Per quanto riguarda i dubbi evocati al considerando 16, che riguardano l’adeguatezza del metodo di calcolo degli aiuti, nella lettera del 16 gennaio 2004 le stesse autorità italiane hanno riconosciuto l’inadeguatezza del proprio metodo di calcolo dell’aiuto prima di sottolineare che le cifre fornite dovevano permettere alla Commissione di constatare che non poteva esserci sovracompensazione della perdita subita. Anche in questo caso, se la Commissione avesse potuto giudicare valida l’impostazione seguita dalle autorità italiane in materia di indennizzo delle perdite dovute a calamità naturali, di fronte alla riconosciuta inadeguatezza del metodo di calcolo non avrebbe potuto che dubitare della compatibilità dell’aiuto previsto con il mercato comune.

(37)

In realtà il problema fondamentale risiede ancora una volta nel fatto che, come hanno dichiarato le autorità italiane, il pregiudizio subito dalle aziende interessate è imputabile alla mancata vendita del prodotto (cfr. considerando 16) e non alla mancata produzione dello stesso (cfr. considerando 30). Pertanto, la Commissione non può che dubitare, ancora una volta, del fatto che l’aiuto previsto serva fini diversi da quello consistente nell’indennizzare il mancato introito dovuto all’evoluzione sfavorevole del mercato, che rientra fra i normali rischi connessi all’esercizio dell’attività agricola.

(38)

Per quanto riguarda i dubbi espressi ai considerando 17 e 18 (riguardanti l’adeguatezza della base di calcolo degli aiuti, perché le autorità italiane non avevano fornito alcuna precisazione né sulla detrazione delle spese non sostenute dall’agricoltore a motivo delle intemperie, né su quella degli importi eventualmente riscossi nel quadro di una polizza assicurativa e degli aiuti eventualmente ricevuti), la Commissione prende atto del fatto che, nella lettera del 16 gennaio 2004, le autorità italiane si sono accontentate di precisare che dall’aiuto che intendono accordare non dovrebbero essere detratte le spese non sostenute dall’agricoltore perché, non trattandosi di un problema di mancata produzione, tutte le fasi della coltura erano state portate a termine e tutti i relativi costi erano stati sostenuti.

(39)

Di fronte a questa risposta, la Commissione constata che, se è stata abbordata la questione dell’eventuale detrazione delle spese non sostenute dagli agricoltori, non è stata per contro fornita alcuna precisazione circa la detrazione degli aiuti diretti eventualmente riscossi e di qualsiasi altro importo ricevuto nel quadro di una polizza assicurativa. Se la Commissione avesse potuto giudicare valida l'impostazione delle autorità italiane già citata a varie riprese, questa assenza di precisazioni, da sola, sarebbe bastata a far persistere i dubbi da lei nutriti circa la compatibilità della misura con il mercato comune, perché non avrebbe potuto essere sicura che fossero rispettate tutte le condizioni di cui al punto 11.3 degli orientamenti.

(40)

In quanto ai dubbi evocati al considerando 18, che sono connessi al rispetto del punto 11.3.8 degli orientamenti, la Commissione prende atto delle precisazioni trasmesse dalle autorità italiane, secondo le quali l’aiuto sarebbe ripartito in funzione del pregiudizio subito (determinato in funzione del quantitativo consegnato) dai membri dell’organizzazione di produttori, e le stesse autorità vigileranno a che la parte dell’aiuto trattenuta dall’organizzazione di produttori sia destinata a coprire esclusivamente i costi vivi da essa sostenuti. Data questa situazione, anche se avesse potuto giudicare valida l'impostazione seguita dalle autorità italiane, sopra citata, la Commissione non avrebbe potuto che continuare a dubitare del rispetto delle disposizioni contenute al punto 11.3.8 degli orientamenti, dato che il quantitativo consegnato non sarebbe stato un fattore obiettivo di determinazione della perdita subita, perché le operazioni di ritiro hanno riguardato frutta che non era stata danneggiata dalla grandine, ma declassata a prodotto industriale a causa del deterioramento sopravvenuto fra la data di presentazione della domanda di ritiro (cfr. considerando 30) e l’inizio delle operazioni di ritiro propriamente dette, e perché, in assenza di informazioni, peraltro sollecitate, sulla natura delle spese sostenute dall'organizzazione di produttori Asprofrut, non avrebbe potuto essere sicura che queste ultime non fossero state sopravvalutate, ciò che avrebbe comportato la concessione di un aiuto al funzionamento a favore di tale organizzazione.

(41)

In quanto ai dubbi espressi al considerando 19, dovuti all’esistenza di una presunzione di infrazione alle norme che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, istituite dal regolamento (CE) n. 2200/96, la Commissione deve constatare che le autorità italiane non hanno presentato alcuna argomentazione che permetta di invalidare tale presunzione. Visto il contesto in cui è stato effettuato il ritiro, ossia un momento in cui le organizzazioni di produttori del Piemonte avevano già esaurito le possibilità di ritiro previste dal regolamento di cui sopra (cfr. considerando 10), la Commissione non può che concludere che la concessione di un aiuto di Stato per ritiri che comportano il superamento delle possibilità fissate sarebbe contrario alle norme che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e che ne risulterebbe perturbato l’ordinato funzionamento del mercato comune.

(42)

Per quanto riguarda infine la questione del pagamento dell’aiuto e l’eventuale cumulo, la Commissione osserva che, nella lettera del 16 gennaio 2004, le autorità italiane avevano precisato che l’aiuto non era stato versato e l’organizzazione di produttori Asprofrut ha confermato di non aver ricevuto alcun importo. Non è stata però apportata alcuna risposta per quanto riguarda la possibilità di cumulare l’aiuto con altri che perseguono gli stessi fini. Ora, un eventuale cumulo potrebbe comportare una sovracompensazione della perdita invocata, contrariamente alle disposizioni del punto 11.3 degli orientamenti.

VI.   CONCLUSIONI

(43)

Le considerazioni che precedono dimostrano che l’aiuto previsto a favore dell’organizzazione di produttori Asprofrut per coprire un’operazione di ritiro di pesche e nettarine non può essere considerata come destinata a compensare perdite dovute ad eventi climatici, ma costituisce un mezzo di indennizzazione a favore di certi produttori per il mancato introito dovuto ad un’evoluzione sfavorevole del mercato che rientra fra i normali rischi connessi all’attività agricola. Coprire con un aiuto un normale rischio connesso all’attività agricola equivale ad accordare al beneficiario o ai beneficiari un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato comune.

(44)

Anche se fosse stato possibile considerare valida l’impostazione seguita dalle autorità italiane in materia di indennizzo di una perdita dovuta ad un evento climatico, nelle spiegazioni fornite dalle stesse autorità sussistono troppe zone d’ombra perché la Commissione possa ritenere che l’aiuto sia stato accordato nel rispetto delle disposizioni contenute al punto 11.3 degli orientamenti. Da questo punto di vista, l’aiuto non avrebbe dunque potuto beneficiare né della deroga ex articolo 87, paragrafo 2, punto b), del trattato invocata dalle autorità italiane, né della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dato che non avrebbe contribuito ad agevolare lo sviluppo del settore. Essa sarebbe stata dunque incompatibile con il mercato comune.

(45)

Sussiste infine la presunzione di infrazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96. Poiché il ritiro è stato effettuato in un momento in cui si trovavano esaurite le possibilità di ritiro per le organizzazioni di produttori in Piemonte, la concessione di un aiuto al finanziamento di un'operazione al di là dei limiti stabiliti da un regolamento destinato a disciplinare i mercati degli ortofrutticoli a livello europeo rischierebbe di perturbare l'ordinato funzionamento di questi ultimi. A norma del punto 3.2 degli orientamenti, la Commissione non può in alcun caso approvare un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che interferirebbe con il corretto funzionamento di quest'ultima. L'aiuto va dunque considerato incompatibile con il mercato comune.

(46)

Non è necessario che la Commissione imponga il recupero dell’aiuto, poiché quest’ultimo non è stato versato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato per un importo di 108 752 EUR al quale l’Italia intende dare esecuzione per porre rimedio alla crisi della coltura della pesca nella regione Piemonte è incompatibile con il mercato comune.

All’aiuto in questione non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

L’Italia comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU C 266 del 5.11.2003, pag. 3.

(2)  Stando alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, due organizzazioni di produttori avevano presentato domanda d'intervento: Asprofrut e Lagnasco Group. Quest'ultimo aveva successivamente rinunciato a proseguire l’azione intrapresa.

(3)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(4)  Ripubblicati integralmente in seguito a rettifiche in GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(5)  Punto 11.3.2. degli orientamenti. Cfr. nota 4.


20.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2004

relativa all’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Compagnie Marseille Réparation (CMR) — Aiuto di Stato C 34/2003 (ex N 728/2002)

[notificata con il numero C(2004) 3350]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/314/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDURA

(1)

Con lettera del 18 novembre 2002 registrata alla stessa data (in prosieguo «la notificazione»), la Francia ha notificato alla Commissione un progetto di aiuto finanziario in favore del cantiere di riparazione navale Compagnie Marseille Réparation (CMR). Il caso è stato registrato con il numero N 728/2002.

(2)

Con lettera del 13 dicembre 2002, la Commissione ha chiesto informazioni complementari alla Francia, che ha risposto con lettera del 6 marzo 2003, registrata il 7 marzo 2003.

(3)

Con lettera del 13 maggio 2003, la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti delle misure notificate. Il caso è stato registrato con il numero C 34/2003.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in questione.

(5)

La Francia ha trasmesso le sue osservazioni con lettera del 31 luglio 2003, registrata il 4 agosto 2003. I terzi interessati non si sono manifestati.

(6)

La Francia ha fornito informazioni complementari con lettera del 2 ottobre 2003, registrata il 3 ottobre 2003, e con lettera del 10 ottobre 2003, registrata alla stessa data. La Commissione ha inviato altre domande complementari alla Francia con lettera del 21 novembre 2003, cui la Francia ha risposto con lettera del 29 dicembre, registrata l'8 gennaio 2004, e con lettera del 29 gennaio 2004, registrata alla stessa data. La Commissione ha formulato ulteriori interrogativi con lettera del 10 maggio 2004, cui la Francia ha risposto con lettera del 29 giugno 2004, registrata alla stessa data.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA

A.   Il beneficiario

(7)

Il beneficiario dell’aiuto finanziario è la CMR, società di riparazione navale situata a Marsiglia. La CMR è stata fondata il 20 giugno 2002 per rilevare gli attivi della Compagnie Marseillaise de Réparations (CMdR), cantiere navale in fallimento.

(8)

Precedentemente, la riparazione navale nel porto di Marsiglia era effettuata da tre imprese, Marine Technologie, Travofer e CMdR. Nel 1996, questi cantieri impiegavano circa 430 persone (310 CMdR, 70 Marine Technologie e 50 Travofer). Nel 1996 la CMdR ha incontrato delle difficoltà che l’hanno costretta a presentare istanza di fallimento. È stato quindi attuato un piano sociale, mentre era in corso la procedura fallimentare, al fine di aiutare la CMdR a pagare spese connesse a prepensionamenti e a congedi per riconversione di una parte del personale, prima che le fosse fatta un'offerta di acquisto. Secondo la Francia, tale piano è stato finanziato dai poteri pubblici.

(9)

Nel 1997, la CMdR è stata rilevata dalla società italiana Marinvest, che l’ha quindi rivenduta al gruppo britannico Cammell Laird nel luglio 2000. Allo stesso tempo, Cammell Laird ha rilevato anche gli altri due cantieri di riparazione navale di Marsiglia, Marine Technologie e Travofer. Cammell Laird prevedeva di riorganizzare le tre società in un'unica impresa costituita dalla CMdR e di trasformare le attività di riparazione navale in attività di trasformazione navale.

(10)

Tra il luglio 2000 e il luglio 2002, l’organico della CMdR è notevolmente diminuito per effetto delle «partenze causa amianto», ossia del prepensionamento di lavoratori che erano stati contaminati dall'amianto. Tenuto conto della ristrutturazione prevista, questi dipendenti non sono stati sostituiti. Di conseguenza le attività dello CMdR sono state ridotte, ciononostante l’impresa ha proseguito le sue attività di riparazione navale fino alla presentazione dell’istanza di fallimento.

(11)

In seguito al fallimento di Cammell Laird nel 2001, la CMdR ha incontrato difficoltà. Il 31 luglio 2001 il Tribunale di commercio di Marsiglia ha avviato una procedura concorsuale nei confronti della CMdR.

(12)

La CMR, società creata il 20 giugno 2002, ha presentato al Tribunale di commercio di Marsiglia un'offerta di acquisto della CMdR, che ha accettato il piano di cessione il 20 giugno 2002.

(13)

Pertanto, nell'ambito della procedura fallimentare della CMdR, la CMR ha rilevato gli attivi di quest'ultima al prezzo di 1 001 EUR (ossia 1 EUR simbolico per gli attivi e 1 000 EUR per le scorte). Le informazioni contenute nel bilancio della CMR indicano che l’impresa ha iniziato la sua attività nel 2002 senza alcun debito.

(14)

La Francia aveva inizialmente indicato che la CMR aveva anche rilevato i lavori in corso.

(15)

Inoltre, conformemente alla legislazione sociale francese relativa alla cessione delle attività commerciali (articolo L 122-12, secondo comma, del Codice del lavoro), la CMR era tenuta a rilevare l’insieme dei contratti di lavoro, mantenendo le stesse condizioni per quanto riguarda la qualificazione, la retribuzione e l'anzianità. Del pari, la CMR ha dovuto rilevare, da un lato, obbligazioni salariali contratte prima dell’acquisto dell’impresa, ammontanti a 500 000 EUR, che erano connesse alle «partenze causa amianto» e, d'altro lato, salari dovuti (ferie pagate) ammontanti a 620 000 EUR. Queste due cifre corrispondono a quelle inizialmente fissate dalla Francia.

(16)

La Francia ha informato la Commissione che nel marzo 2003, la CMR aveva un organico di 100 persone addette alle attività di produzione, rispetto a una media di 184 mantenuta nei cinque anni precedenti.

(17)

La CMR è detenuta da cinque azionisti, uno dei quali esercita la funzione di direttore generale.

B.   Il piano d'impresa

(18)

Secondo la Francia, il ripristino della redditività economico-finanziaria dell'attività di riparazione navale a Marsiglia richiede l’attuazione di una serie di misure interne alla CMR. A tal fine è stato elaborato un piano d'impresa della durata di cinque anni.

(19)

La CMR avrebbe ereditato dalla CMdR un certo numero di spese [«partenze causa amianto», salari (ferie pagate)] e di difficoltà, ad esempio la perdita della clientela del settore della riparazione navale nel porto di Marsiglia. Tale perdita sarebbe dovuta alla politica di Cammell Laird, imperniata principalmente sulla trasformazione navale a detrimento della riparazione navale. Per questo motivo la Francia afferma che la CMR deve essere ristrutturata. La Francia riconosce che l'esistenza di una sola impresa di riparazione navale a Marsiglia (ossia la CMR) è conforme ai fabbisogni e alle possibilità del mercato della riparazione navale.

(20)

Il piano d'impresa, che la Francia definisce piano di ristrutturazione, si prefigge di rispondere ai problemi incontrati dalla CMR con una serie di misure. Innanzitutto, la precedente strategia di Cammell Laird, che consisteva nel trasformare l'attività di riparazione navale in attività di trasformazione navale, sarà invertita e la CMR riprenderà la sua tradizionale attività di riparazione navale. Inoltre l’impresa adotterà le seguenti misure, quali descritte dalla Francia: riduzione dei costi strutturali, preparazione assistita da computer, rafforzamento delle responsabilità dei dirigenti e dei quadri, gestione rigorosa del subappalto, sviluppo di capacità multiformi. Infine effettuerà determinati investimenti e riserverà un’attenzione particolare alla formazione e alla specializzazione del personale.

(21)

Dopo che si sarà riposizionata sul mercato, la società potrà anche cercare di attrarre i proprietari di navi più sofisticate (ad esempio navi da crociera, transatlantici e gasiere) che non hanno come base Marsiglia e per i quali il prezzo non è l’unico criterio preso in considerazione per fare un ordinativo.

(22)

La Francia ha presentato due versioni del piano d'impresa della CMR. La notificazione era basata su un piano che comportava un'ipotesi di gestione elevata, con un fatturato di 30 milioni di EUR nel 2006, mentre un secondo piano, più prudente (denominato «l'ipotesi bassa»), era stato elaborato su richiesta del Tribunale di commercio di Marsiglia (fatturato limitato a 20 milioni di EUR all'anno a partire dal terzo anno e fino alla fine del piano d'impresa). La valutazione della gestione della società è stata modificata conseguentemente e la tabella 1 indica questa nuova valutazione.

Tabella 1

Andamento previsto della gestione di CMR (ipotesi bassa) (4)

(in euro)

Gestione

2002

(6 mesi)

2003

2004

2005

2006

Fatturato

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

Costi di gestione

 

 

 

 

 

Acquisti di merci

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

Acquisti presso i subappaltori

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

Altri acquisti e costi esterni

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

Salari

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

Ferie pagate

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

«Partenze causa amianto»

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

Totale costi di personale

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

Assistenza esterna

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

Totale spese di personale e assistenza

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

Imposte

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

Totale costi di gestione

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

Risultato di esercizio

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

Sovvenzioni (5)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

Risultato al netto delle imposte

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

[…] (3)

(23)

Secondo la Francia, il piano d'impresa è basato sul fatturato realizzato dalle società di riparazione navale a Marsiglia prima che il gruppo Cammell Laird incontrasse difficoltà nel 2000, nonché sulla capacità della CMR di conseguire risultati analoghi nei due anni. La Francia sottolinea altresì che il progetto tiene conto della stagnazione del livello della clientela al momento in cui la società è stata rilevata e dell’adozione, nell'ipotesi bassa, di un approccio ancora più prudente.

(24)

I costi della messa in opera del piano d'impresa basato sull'ipotesi bassa, ovvero, secondo la Francia, i costi di ristrutturazione, sono precisati nella parte 1 della tabella 2.

(25)

La Francia considera inoltre come costi di ristrutturazione gli oneri connessi alle «partenze causa amianto» e i salari dovuti (ferie pagate), dato che l’insieme di detti costi gravava sulla società prima che fosse rilevata. Tali costi figurano nella parte 2 della tabella 2 e le cifre indicate tengono conto delle cifre modificate trasmesse dalla Francia nella lettera del 29 gennaio 2004.

Tabella 2

Costi ridotti della ristrutturazione della CMR

(in euro)

Voce

Importo

Parte 1

Investimenti nella ristrutturazione e manutenzione (2002-2006):

iniziali

[…] (*)

annuali (4 × 100 000 EUR)

[…] (*)

Scorte

[…] (*)

Fabbisogno di formazione: 200 ore/persona (6)

[…] (*)

Totale intermedio 1

[…] (*)

Parte 2

Costi delle «partenze causa amianto» sostenuti prima della rilevazione

[…] (*)

Ferie pagate dovute prima della rilevazione

[…] (*)

Totale intermedio 2

[…] (*)

 

TOTALE (totale intermedio 1 + totale intermedio 2)

3 649 494

(26)

L’insieme dei costi considerati necessari per avviare le attività della CMR ammonta quindi a 3 649 494 EUR.

C.   Le misure finanziarie

(27)

Secondo la Francia, i 3 649 494 EUR di cui la CMR ha bisogno saranno finanziati mediante prestiti e sovvenzioni accordati da fonti pubbliche e private, conformemente alla tabella 3. La Francia, il 3 maggio 2002, ha deciso, in via preliminare, di accordare un aiuto pubblico alla CMR ossia prima ancora che la CMR fosse creata e prima che avesse rilevato gli attivi della CMdR. Il 26 giugno 2002 è stata adottata una decisione giuridicamente vincolante di concessione dell'aiuto.

Tabella 3

Misure finanziarie connesse alla ristrutturazione della CMR

(in euro)

Fonte

Importo

Parte 1 — Contributi pubblici

Governo francese

1 600 000

Consiglio regionale Provenza-Alpi-Costa Azzurra

630 000

Consiglio generale Bouches-du-Rhône

630 000

Città di Marsiglia

630 000

Totale intermedio 1

3 490 000

Parte 2 — Contributi privati

Apporto di capitale da parte degli azionisti

610 000

Prestiti bancari

1 830 000

Totale intermedio 2

2 440 000

 

TOTALE (totale intermedio 1 + totale intermedio 2)

5 930 000

(28)

Il governo francese concederà alla CMR un importo di 1 600 000 EUR sotto forma di un prestito a tasso zero. La Francia ha attribuito al prestito un equivalente sovvenzione netto di 404 640 EUR basato sul tasso di riferimento della Commissione per il 2002, ossia 5,06 %. La Francia indica che le condizioni di erogazione di tale prestito possono corrispondere alla presentazione di cui alla tabella 4. Nel settembre 2003 è stata versata alla CMR una somma di 800 000 EUR.

Tabella 4

Condizioni di erogazione e di rimborso del prestito alla CMR

(in euro)

Importo (in EUR)

Anno di erogazione

Anno di rimborso

533 333

N

n+6

266 667

N

n+7

400 000

n+1

n+7

400 000

n+2

n+7

(29)

Il Consiglio regionale di Provenza-Alpi-Costa Azzurra, il Consiglio generale di Bouches-du-Rhône e la città di Marsiglia verseranno ciascuno alla CMR un importo di 630 000 EUR sotto forma di sovvenzione. Già nel settembre 2003, la totalità dei contributi degli enti locali (1 890 000 EUR) era stata erogata e utilizzata per coprire le perdite registrate dalla società nei primi sei mesi di esercizio (2002).

(30)

I contributi privati sono presentati come apporti di capitale degli azionisti della CMR (610 000 EUR) e come prestiti bancari (1 830 000 EUR). I prestiti bancari non hanno formato oggetto di alcuna domanda di garanzie speciali da parte delle banche, salvo per quanto riguarda i seguenti elementi. Una parte degli attivi della CMR è finanziata tramite leasing, per cui resta di proprietà delle banche fino a quando il prestito non sarà rimborsato. Un'altra parte degli attivi della CMR è stata ipotecata, il che significa che la CMR potrebbe perderne la proprietà a vantaggio delle banche qualora il prestito non venisse rimborsato in base alle condizioni convenute. La banca che ha accordato il prestito è la banca cooperativa del gruppo Banque populaire.

D.   Dati relativi al mercato

(31)

Secondo la Francia, il settore francese della riparazione navale ha subito ristrutturazioni nel corso degli ultimi venti anni a causa del forte deterioramento del mercato. A Marsiglia, le società di riparazione navale hanno incontrato difficoltà in quanto non avevano tenuto conto dell'evoluzione sfavorevole del mercato. La Francia dichiara che il mantenimento di tre società di riparazione navale a Marsiglia (Marine Technologie, Travofer e CMdR) fino al 2002, data in cui sono state rilevate da Cammell Laird, oltrepassava le capacità del mercato. Eppure, secondo la Francia, l'esistenza di una sola società di riparazione navale a Marsiglia risponde alle esigenze del mercato.

(32)

Per quanto riguarda l’organico della CMR, 100 persone lavoravano nel settore della produzione nel marzo 2003, rispetto alle 184 di media durante i cinque anni precedenti. Questo calo dell’organico era anche dovuto alle «partenze causa amianto» (30 persone). La Francia rileva tuttavia che queste persone saranno sostituite nella misura in cui la CMR avrà bisogno di assumere personale.

(33)

La Francia precisa che, ciononostante, le capacità della CMR sono state ridotte, per effetto della chiusura del vecchio sito di Marine Technologie e del sito di Travofer, che sono stati restituiti al porto di Marsiglia e che non saranno più utilizzati per lavori di riparazione navale.

E.   La decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato

(34)

Nella decisione di avvio del procedimento formale d'indagine (in prosieguo «la decisione di avvio»), la Commissione ha ritenuto che le misure in causa costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tali misure sono state in seguito valutate conformemente al regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale (7) (in prosieguo «il regolamento sulla costruzione navale») e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (8) (in prosieguo «gli orientamenti sulla ristrutturazione»).

(35)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha formulato dubbi sulla possibilità che le misure finanziarie in questione fossero autorizzate a titolo di aiuto alla ristrutturazione considerato, da un lato, che la CMR sembrava essere un'impresa di nuova costituzione risultante dalla liquidazione della CMdR e tenuto conto, dell’altro, del punto 7 degli orientamenti comunitari sulla ristrutturazione, secondo il quale un'impresa di nuova costituzione non può essere beneficiaria di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, anche se la sua posizione finanziaria iniziale è precaria.

(36)

Inoltre la Commissione ha espresso il dubbio che, anche nell’ipotesi che la CMR potesse essere considerata ammissibile a beneficiare dell'aiuto alla ristrutturazione, non fossero soddisfatti gli altri criteri indispensabili all'autorizzazione di un aiuto alla ristrutturazione.

(37)

In particolare, la Commissione ha osservato che la Francia non aveva descritto le difficoltà strutturali cui la ristrutturazione doveva rimediare, accontentandosi invece di dichiarare che le difficoltà della CMR derivavano essenzialmente dal fallimento della CMdR. Per tale motivo la Commissione dubitava che la CMR avesse realmente incontrato siffatte difficoltà strutturali e, quindi, che il piano d'impresa della CMR fosse adeguato per garantire il ripristino della redditività economico-finanziaria della CMR entro termini ragionevoli.

(38)

Inoltre, la Commissione ha espresso dubbi sull’effettiva esecuzione delle riduzioni di capacità richieste dall'articolo 5 del regolamento sulla costruzione navale. Essa ha osservato che la Francia non aveva fornito informazioni più precise sull’organico effettivamente ripreso dalla CMR e ha rilevato che sembrava che le attività di subappalto dovessero aumentare sensibilmente.

(39)

La Commissione dubitava inoltre della proporzionalità dell’aiuto ai costi ed ai vantaggi della ristrutturazione. La Commissione, nella fattispecie, si basava sull’indicazione secondo cui i costi di ristrutturazione ammontano a 3 649 494 EUR e il totale dei contributi pubblici e privati a 5 930 000 EUR. Il finanziamento è pertanto superiore ai fabbisogni della ristrutturazione quali indicati.

(40)

A proposito della proporzionalità, la decisione di avvio del procedimento sollevava il problema della determinazione dell'equivalente-sovvenzione netto del prestito accordato alla CMR dallo Stato rilevando che, conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (9), il tasso di riferimento può essere aumentato in situazioni di rischio particolare (ad esempio un'impresa in difficoltà) e che in tali casi, il premio può essere di 400 punti di base e anche più. La Commissione dubitava quindi che la totalità del prestito potesse essere considerata come un aiuto.

(41)

Sempre a proposito della proporzionalità, la Commissione ha espresso il dubbio che i costi globali potessero essere considerati come costi di ristrutturazione, citando in particolare i costi connessi alla formazione dei dipendenti di subappaltatori della CMR.

III.   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

(42)

Nella sua risposta alla decisione di avvio del procedimento e nelle informazioni complementari successivamente fornite, la Francia ha integrato le osservazioni e i dati seguenti.

(43)

Per quanto concerne i dubbi relativi al fatto che la CMR sia ammissibile al beneficio degli aiuti alla ristrutturazione, la Francia ha sostenuto che malgrado si tratti di una società di nuova costituzione, la CMR si trova tuttora ad affrontare difficoltà. Pur riconoscendo che la rilevazione di risorse umane e materiali rappresenta potenzialmente un vantaggio per una nuova società, la Francia afferma che tali risorse costituiscono anche un onere importante. Essa conferma pertanto la sua posizione iniziale secondo cui, benché si tratti di una nuova società, la CMR è assimilata ad una società esistente che si trova a fronteggiare difficoltà.

(44)

La Francia conferma inoltre che la CMR ha avviato la sua attività senza contrarre debiti. Secondo la legislazione francese relativa al risanamento giudiziario delle imprese, una società in difficoltà può, prima di presentare istanza di fallimento, tentare di stabilizzare la propria situazione concludendo un accordo con i creditori, con l'aiuto di un amministratore giudiziario designato da un tribunale di commercio. La CMdR aveva chiesto che fosse designato un amministratore. Sotto il suo controllo sono stati conclusi tutti i lavori in corso e i creditori sono stati pagati. Tuttavia, il tentativo di stabilizzazione della situazione della CMdR si è concluso con un fallimento e, a causa della diminuzione dell’organico e della mancanza di ordinativi, la società alla fine ha presentato istanza di fallimento il 31 luglio 2001. Ciò spiega l’assenza di debiti della CMdR al momento della rilevazione.

(45)

Inoltre, è stato precisato che, contrariamente a quanto affermato dalla Francia, la CMdR aveva concluso l’insieme dei lavori in corso prima di presentare istanza di fallimento e che una delle ragioni fondamentali che l’avevano indotta a farlo era precisamente il fatto che il suo portafoglio ordini era vuoto (cfr. paragrafo 44).

(46)

Per quanto concerne i dubbi relativi alla redditività economico-finanziaria del piano di ristrutturazione della CMR, la Francia ha apportato chiarimenti su vari elementi di detto piano. La CMR riprenderà le attività di riparazione navale abbandonate dalla CMdR a vantaggio della trasformazione navale. Essa prevede di sostituire parzialmente le «partenze causa amianto» con giovani lavoratori più qualificati, e farà ogni sforzo per formare il suo personale. Inoltre prevede di introdurre l'annualizzazione del tempo di lavoro nell’ambito della legislazione che limita la durata settimanale del lavoro a 35 ore, e di armonizzare i diversi statuti del suo personale. Inoltre, modernizzerà gli impianti e i metodi di lavoro, migliorerà le condizioni di sicurezza ed elaborerà un piano di qualità ISO 9001. Tali misure, in aggiunta a quelle inizialmente notificate, permetteranno, secondo la Francia, di garantire la redditività economico-finanziaria della CMR entro termini ragionevoli.

(47)

La Francia afferma altresì che la redditività economico-finanziaria del piano è garantita da ipotesi commerciali realistiche, basate sull'attività reale delle società di riparazione navale ubicate a Marsiglia, prima che fossero integrate in Cammell Laird. Inoltre, la Francia osserva che la CMR ha concluso con i propri dipendenti un accordo volto a garantire la pace sociale nel cantiere. Infine, fa presente che i risultati di gestione della CMR nel 2002 e nel primo semestre del 2003 dimostrano che la società sarà probabilmente redditizia a partire dal 2003, come prevede il piano di ristrutturazione.

(48)

Quanto alla necessità di evitare distorsioni della concorrenza, la Francia sostiene che la capacità di riparazione navale è garantita dalla chiusura degli altri due siti di riparazione navale di Marsiglia (Marine Technologie e Travofer).

(49)

Inoltre, a questo proposito, la Francia afferma che i cantieri di riparazione navale che si trovano sulla riva settentrionale del Mediterraneo sono piuttosto complementari e che non si fanno effettivamente concorrenza.

(50)

La Francia conferma inoltre che la CMR è una PMI ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (10).

(51)

Infine la Francia precisa che 132 dipendenti della CMdR sono stati ripresi dalla CMR e che 58 persone lasceranno l'impresa nel corso del periodo 2002-2004 per ragioni legate all’esposizione all'amianto.

(52)

Per quanto riguarda la proporzionalità delle misure in questione, la Francia precisa che l'importo di 5 930 000 EUR di contributi pubblici e privati copre, da un lato, i costi della ristrutturazione (3 649 494 EUR) e, d'altro lato, una parte del fabbisogno dell'impresa in termini di fondi di esercizio, al di fuori del contesto della ristrutturazione.

(53)

La Francia spiega che considera i costi di formazione dei subappaltatori come parte integrante dei costi di ristrutturazione. A questo proposito la Francia rileva che numerose attività essenziali al funzionamento della CMR sono realizzate da società esterne specializzate. Queste ultime, colpite in quanto sub-appaltatrici, dai problemi del settore della riparazione navale a Marsiglia, non sono in grado di finanziare la formazione dei loro dipendenti. Per questa ragione il CMR si accolla il finanziamento di tale spesa, a titolo di committente interamente responsabile nei confronti del proprietario della nave.

(54)

Parallelamente alla domanda di aiuti alla ristrutturazione, la Francia ha chiesto alla Commissione di valutare la compatibilità delle misure finanziarie in questione con il mercato comune direttamente in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato qualora l’aiuto non fosse compatibile in virtù degli orientamenti sulla ristrutturazione. La Francia afferma che la costruzione navale costituisce un’attività essenziale al buon funzionamento del porto di Marsiglia, ossia che è necessaria per assicurare l’accoglienza delle navi, la manutenzione delle navi indispensabile all’attività portuale nonché i servizi connessi alla sicurezza marittima e i servizi legati al turismo (riparazione di imbarcazioni da diporto). La Francia sostiene inoltre che il mantenimento della riparazione navale a Marsiglia è nell’interesse della Comunità in quanto è conforme alla politica comune dei trasporti, che favorisce il trasporto marittimo. Infine la Francia sottolinea le ragioni storiche e strategiche che giustificano il mantenimento della riparazione navale nel porto di Marsiglia.

IV.   VALUTAZIONE

A.   Aiuto di Stato

(55)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(56)

In primo luogo, la sovvenzione di 1 600 000 EUR concessa alla CMR dallo Stato francese costituisce un vantaggio finanziario accordato mediante risorse statali. Inoltre, il criterio delle risorse statali si applica anche ai vantaggi economici accordati da enti regionali o locali degli Stati membri. Di conseguenza il primo criterio di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato è soddisfatto anche per quanto concerne le sovvenzioni (dell’importo di 630 000 EUR ciascuna) accordate alla CMR dalla Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dal Dipartimento Bouches-du-Rhône e dalla città di Marsiglia.

(57)

In secondo luogo, poiché le sovvenzioni in questione erano destinate ad un’impresa specifica, la CMR, è soddisfatto il criterio della selettività, condizione preliminare per l’applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(58)

In terzo luogo, i tre contributi degli enti regionali e locali nonché il prestito a tasso zero accordato dal governo francese conferiscono alla CMR un vantaggio economico che non le sarebbe stato accordato dal settore privato. Di conseguenza tali misure, per loro stessa natura, sono atte a falsare la concorrenza.

(59)

In quarto luogo, è soddisfatto il criterio secondo il quale la misura deve incidere sugli scambi dato che il beneficiario esercita un’attività economica che comporta scambi intracomunitari. Tale è il caso effettivamente delle attività di riparazione navale esercitate dalla CMR. In un settore sensibile, quale è quello della riparazione navale, si può presumere un’incidenza almeno potenziale sugli scambi. Tale presunzione costituisce in realtà la base della politica duratura svolta per quanto concerne le regole speciali applicabili agli aiuti di Stato nel settore della costruzione navale. Tali regole si applicano interamente alla riparazione navale, che è soggetta agli stessi principi della costruzione navale. Inoltre, data la sua posizione geografica, la CMR è, almeno potenzialmente, in concorrenza con i cantieri di riparazione navale dell’Italia e della Spagna.

(60)

Ciò premesso, la Commissione conclude che i contributi pubblici accordati alla CMR, quali descritti nella parte della tabella 3, costituiscono tutti aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(61)

La Commissione rileva altresì che la Francia non ha soddisfatto all’obbligo che le incombe, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del tratatto di non dare esecuzione alle misure previste prima che la procedura si sia concretizzata in una decisione finale (clausola sospensiva). Di conseguenza l’aiuto è considerato illegale.

B.   Deroga in virtù dell’articolo 87 del trattato

(62)

Dato che la CMR opera nel settore della riparazione navale, gli aiuti che le sono accordati per sostenere le sue attività rientrano nel campo di applicazione delle norme speciali sugli aiuti di Stato applicabili alla costruzione navale. Dal 1o gennaio 2004, tali norme figurano nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (11), che ha sostituito le norme contenute nel regolamento sulla costruzione navale. Ciononostante, conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (12), gli aiuti illegali, ossia gli aiuti cui sia stata data esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, saranno valutati secondo i criteri di fondo fissati negli strumenti in vigore alla data della loro concessione. Il regolamento sulla costruzione navale è quindi applicabile nel caso di specie. Va peraltro precisato, affinché l’analisi sia completa, che il fatto che la Commissione applichi il regolamento sulla costruzione navale oppure che la disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale che lo ha sostituito (13), non incide sulle conclusioni relative alla valutazione della compatibilità dato che i criteri di fondo per la valutazione degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, degli aiuti regionali e degli aiuti alla formazione sono identici (14).

(63)

La Francia ha chiesto alla Commissione di esaminare la compatibilità delle misure finanziarie in questione con il mercato comune direttamente in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, sostenendo che la riparazione navale è un’attività essenziale per il buon funzionamento di un porto della dimensione di Marsiglia.

(64)

Innanzi tutto, la Commissione osserva che se i servizi di riparazione offerti dalla CMR fossero effettivamente essenziali per il funzionamento del porto, tali attività dovrebbero in linea di massima essere svolte tramite risorse proprie del porto, ossia senza dover ricorrere ad aiuti di Stato. Inoltre, la Commissione autorizza una parte dell’aiuto a titolo di aiuto regionale all’investimento e, in tal modo, prende in considerazione i problemi regionali che si pongono.

(65)

Inoltre, il regolamento sulla costruzione navale costituisce un insieme specifico ed esauriente di regole applicabili al settore, nella fattispecie quello della riparazione navale, che si situa in una relazione di lex specialis rispetto al trattato. L’autorizzazione dell’aiuto in applicazione diretta del trattato sarebbe contraria agli obiettivi perseguiti dalla fissazione di norme specifiche e restrittive applicabili al settore.

(66)

Pertanto, la Commissione non può valutare l’aiuto in questione direttamente in base al trattato.

(67)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento sulla costruzione navale, gli aiuti concessi per la riparazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se sono conformi alle disposizioni contenute in detto regolamento.

1.   Aiuto alla ristrutturazione

(68)

Secondo la Francia, l’aiuto in causa ha per obiettivo la ristrutturazione delle attività della CMR. Conformemente all’articolo 5 del regolamento sulla costruzione navale, gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà operanti nel settore della riparazione navale possono essere considerati, in via eccezionale, compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, nonché i requisiti specifici definiti al succitato articolo 5.

(69)

La Commissione ha quindi esaminato se fossero soddisfatti i criteri stabiliti negli orientamenti per gli aiuti di Stato alla ristrutturazione.

1.1.   Ammissibilità dell’impresa

(70)

Secondo gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato alla ristrutturazione, per essere ammessa a beneficiare di aiuti alla ristrutturazione l’impresa interessata deve poter essere considerata come un’impresa in difficoltà ai sensi di detti orientamenti. Benché non esista una definizione comunitaria di impresa in difficoltà, la Commissione ritiene tuttavia che un’impresa sia in difficoltà, qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti e dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine (punto 4 degli orientamenti sulla ristrutturazione). Le difficoltà di un’impresa, di solito, sono rivelate da un livello crescente delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, eccesso di capacità produttiva, diminuzione del margine lordo di autofinanziamento, aumento dell’indebitamento e degli oneri da interessi, basso o inesistente valore del capitale netto.

(71)

Tuttavia, in base al punto 7 degli orientamenti sulla ristrutturazione, un’impresa di nuova costituzione non può essere beneficiaria di aiuti per il salvataggio e la ristrutturzione anche se la sua posizione finanziaria iniziale è precaria. È il caso che può presentarsi quando la nuova impresa sia il risultato della liquidazione di un’impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi soli beni produttivi.

(72)

L’esclusione delle imprese di nuova costituzione dal diritto di beneficiare di aiuti alla ristrutturazione è dettata dal principio secondo cui la creazione di un’impresa deve essere il frutto di una decisione indotta dalla situazione del mercato. Una società deve pertanto essere creata unicamente se ha una possibilità di esercitare la sua attività sul mercato in questione, in altri termini, se è dotata di capitali ed è finanziariamente redditizia fin dall’inizio.

(73)

Una società nuova non può beneficiare di aiuti alla ristrutturazione dato che, benché possa ovviamente incontrare difficoltà di avviamento, non potrebbe trovarsi a fronteggiare le difficoltà descritte negli orientamenti sulla ristrutturazione. Una società nuova, per sua stessa natura, non potrebbe trovarsi di fronte a questo tipo di difficoltà.

(74)

Una società nuova può invece trovarsi a fronteggiare a perdite di avviamento, dato che deve finanziare investimenti e costi di funzionamento che, inizialmente, possono non essere coperti dai proventi delle sue attività. Tali costi sono tuttavia inerenti all’avviamento dell’attività di un’impresa e non alla sua ristrutturazione. Di conseguenza non possono essere finanziati mediante aiuti alla ristrutturazione, che hanno un obiettivo specifico e una portata limitata.

(75)

Questa limitazione del campo di applicazione degli orientamenti sulla ristrutturazione si applica alle nuove imprese che sono il risultato della liquidazione di un’impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi soli beni produttivi. In tali casi la nuova società non rileva, in linea di principio, i debiti dei suoi predecessori, il che significa che non si trova ad affrontare le difficoltà descritte negli orientamenti sulla ristrutturazione.

(76)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso il dubbio che la CMR non potesse beneficiare di aiuti alla ristrutturazione dato che sembrava costituire una società nuova.

(77)

A questo proposito, la Commissione rileva, e la Francia ammette, che la CMR rappresenta un nuovo soggetto giuridico dotato di personalità giuridica distinta da quella della CMdR.

(78)

Inoltre, la Commissione ritiene che la CMR rappresenti un nuovo soggetto economico, distinto dalla CMdR. È vero che la CMR continua a svolgere un’attività economica dello stesso tipo di quella della CMdR (riparazione navale). Orbene, è impossibile concludere che la CMR corrisponde allo stesso soggetto economico della CMdR. Al contrario, la Commissione ritiene che il rilevamento ha segnato una rottura della continuità tra le vecchie e le nuove attività, benché la CMR abbia rilevato gli attivi e l’avviamento commerciale, l’organico e determinati oneri connessi alla legislazione in materia di previdenza sociale e nonostante operi nello stesso settore di attività della CMdR. Il fatto che il rilevamento non abbia comportato l’assunzione dei debiti connessi alle vecchie attività conferma questa rottura di continuità. La CMR non si trovava quindi nella stessa situazione finanziaria della CMdR. A questo proposito va precisato che le ragioni all’origine di tale situazione, ossia il fatto che il predecessore si fosse accollato i debiti oppure il fatto che non vi fosse stato alcun debito, non hanno alcuna importanza nel caso di specie. La situazione effettiva della CMR al momento in cui ha cominciato ad operare può essere descritta come un nuovo inizio. La rottura di continuità è peraltro confermata dal fatto che non è stato rilevato alcun lavoro in corso; tutti i lavori in corso sono stati completati e i fornitori pagati prima che la CMdR presentasse istanza di fallimento.

(79)

Si deve pertanto concludere che la CMR è effettivamente una società nuova.

(80)

Di fatto, la Francia non contesta tale conclusione. Tuttavia sostiene che trattandosi di una nuova società, la CMR incontra difficoltà che la rendono assimilabile ad una società esistente dal momento che tali difficoltà sono da imputarsi al rilevamento dell’organico e dei relativi oneri sociali.

(81)

A questo proposito la Commissione osserva che la CMR non presenta le caratteristiche di un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato alla ristrutturazione quali descritte al paragrafo 70. L’impresa si trova semplicemente ad affrontare costi normali di installazione e normali perdite di avviamento dovuti al fatto che il progetto d’investimento è ancora in fase iniziale.

(82)

I costi di avviamento di un’attività commerciale sono inevitabili e non sono legati alla storia della società. La CMR avrebbe dovuto sostenere lo stesso tipo di costi se i suoi azionisti avessero deciso di creare una società del tutto indipendente dalle attività di riparazione navali precedenti, ipotesi che inevitabilmente comporterebbe costi di avviamento, in particolare l’acquisto di macchinari, l’assunzione e la formazione del personale, ecc.

(83)

In particolare, la Commissione ritiene che la ripresa dell’organico, in condizioni immutate per quanto concerne la qualificazione, retribuzione e anzianità, e di determinati obblighi sociali (ferie pagate non godute, «partenze causa amianto») costituisca una semplice conseguenza giuridica della legislazione sociale francese (15) (analoga a quella di vari altri paesi) che era nota agli investitori. In altri termini, il rilevamento dell’organico costituiva una condizione cui era subordinata l’operazione di rilevamento degli attivi. Inoltre, si sarebbe dovuto tener conto di tutti i costi connessi agli attivi acquisiti al momento della fissazione del prezzo di acquisto.

(84)

La Commissione osserva altresì che l’organico ripreso dalla CMR fa parte dell’attivo rilevato e non costituisce un onere. Infatti, tale operazione dovrebbe facilitare l’accesso della CMR sul mercato, dal momento che la esenta dai costi connessi all’assunzione e alla formazione di nuovi dipendenti.

(85)

La Francia sostiene inoltre che la CMR è un’impresa in difficoltà in quanto esercita lo stesso tipo di attività della CMdR ed è tenuta a rispettare gli obblighi imposti dalla legislazione francese in materia di previdenza sociale, che costituiscono un onere ereditato dalla CMdR.

(86)

Infine la Francia afferma che le difficoltà della CMdR erano legate alla natura dell’attività che esercitava. Tuttavia, essa osserva altresì che l’esistenza di una sola società di riparazione navale a Marsiglia corrisponde ai fabbisogni del mercato. È evidente che la CMR è effettivamente l’unica società di riparazione navale di questo tipo esistente a Marsiglia, dopo la chiusura di Marine Technologie et de Travofer. Per tale motivo, il fatto che la CMR svolga attività di riparazione navale non dovrebbe essere all’origine delle sue difficoltà finanziarie e necessitare una ristrutturazione.

(87)

Concludendo, la Commissione constata che la CMR non ha rilevato dalla CMdR elementi passivi atti a confermare la continuazione della vecchia attività di riparazione navale. La CMR è una società di nuova costituzione, che, peraltro, non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti sulla ristrutturazione. La Commissione considera che gli aiuti all’investimento potrebbero adattarsi meglio alle altre difficoltà finanziarie che la CMR dovesse eventualmente incontrare.

(88)

Secondo la pratica seguita dalla Commissione dopo l’entrata in vigore degli orientamenti sulla ristrutturazione del 1999, una società è considerata come di «nuova costituzione» nei due anni successivi alla sua creazione. A questo proposito, la Commissione osserva che la CMR è stata creata il 20 giugno 2002 come società nuova. La decisione giuridicamente vincolante di accordare l’aiuto alla CMR era stata adottata il 26 giugno 2002, ossia durante il biennio successivo alla sua creazione.

(89)

La Commissione conclude quindi che la CMR non può beneficiare di aiuti alla ristrutturazione. Nei paragrafi seguenti la Commissione esamina se le informazioni comunicate dalla Francia abbiano potuto dissipare gli altri dubbi che aveva formulato nella decisione di avvio in merito alla conformità dell’aiuto alle altre condizioni applicabili agli aiuti alla ristrutturazione. Le conclusioni della Commissione relative a dette condizioni sarebbero applicabili qualora la CMR non fosse una società nuova, bensì una società in difficoltà finanziarie e quindi idonea a beneficiare di aiuti alla ristrutturazione.

(90)

Per maggior precisione, la Commissione osserva che le misure in questione non possono essere definite aiuti al salvataggio. La regola concernente l’ammissibilità agli aiuti al salvataggio è identica a quella relativa agli aiuti alla ristrutturazione. Conformemente al punto 7 degli orientamenti sulla ristrutturazione, le imprese di nuova costituzione non possono essere beneficiarie di aiuti al salvataggio. Di conseguenza la CMR, in quanto società di nuova costituzione che non si trova in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione, non può beneficiare di questo tipo di aiuti.

1.2.   Ripristino della redditività

(91)

Secondo gli orientamenti sugli aiuti di Stato alla ristrutturazione, la concessione dell’aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che deve permettere di ripristinare l’efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Tale obiettivo deve essere raggiunto principalmente mediante misure di risanamento interne e in particolare mediante l’abbandono di quelle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

(92)

La Commissione ha formulato dubbi giacché la Francia non aveva descritto quali fossero le difficoltà strutturali cui doveva ovviare la ristrutturazione, ma si era accontentata di dichiarare che le difficoltà incontrate dalla CMR derivavano essenzialmente dal fallimento della CMdR. Per tale motivo la Commissione dubitava che la CMR incontrasse siffatte difficoltà e che il piano d’impresa fosse atto a ripristinarne l’efficienza economico-finanziaria.

(93)

La Francia ha spiegato che le difficoltà della CMR erano dovute alla politica commerciale di Cammell Laird, che aveva tentato di riorientare le società di riparazione navale di Marsiglia verso la trasformazione navale. Tale riorientamento si era concretizzato nella perdita della clientela tradizionale del settore della riparazione navale. Per illustrare la situazione, la Francia ha spiegato che la CMdR aveva continuato a svolgere attività di riparazione navale, benché in misura limitata, e che al momento in cui ha cessato di funzionare, il suo portafoglio ordini era del tutto vuoto.

(94)

La Commissione conclude pertanto che la difficoltà cui si trova a far fronte la CMR è la situazione stessa che regna sul mercato della riparazione navale in questione e che è caratterizzata da un calo della domanda e dalla necessità di ripristinare la credibilità di questa attività, cui ha nuociuto la politica praticata dal vecchio operatore.

(95)

La Commissione conclude altresì che il piano d’impresa che la Francia ha notificato sarebbe atto a ripristinare l’efficienza economico-finanziaria della CMdR entro termini ragionevoli. Tuttavia essa ritiene che lo strumento più adeguato per risolvere questo tipo di difficoltà sia costituito dall’aiuto all’investimento.

1.3.   Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

(96)

Del pari, la Commissione dubita che la CMR operi un’effettiva ed irreversibile riduzione della sua capacità, come esige l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento sulla costruzione navale.

(97)

La riduzione di capacità deve essere commisurate a livello di aiuto accordato, gli impianti chiusi devono essere stati regolarmente utilizzati per la costruzione, trasformazione o riparazione navale fino alla data della notifica dell’aiuto e la chiusura deve essere mantenuta per almeno dieci anni a decorrere dall’approvazione dell’aiuto da parte della Commissione. Inoltre, non verranno prese in considerazione riduzioni di capacità operate in altre imprese nel medesimo Stato membro a meno che siano impossibili riduzioni di capacità delle imprese beneficiarie senza compromettere la redditività del piano di ristrutturazione. Infine, il livello della produzione effettiva nei cinque anni precedenti la chiusura costituirà il fattore determinante per il livello richiesto di riduzione di capacità.

(98)

Innanzitutto, per quanto concerne l’argomento addotto dalla Francia secondo cui la riduzione di capacità sarà operata grazie alla chiusura degli altri due cantieri di riparazione navale di Marsiglia (Marine Technologie e Travofer), la Commissione ritiene che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sulla costruzione navale non si deve tener conto di dette chiusure dal momento che riguardano imprese diverse da quella beneficiaria, a meno che risultino impossibili riduzioni di capacità nelle imprese beneficiarie senza compromettere la redditività del piano di ristrutturazione.

(99)

Nella fattispecie, Marine Technologie e Travofer sono soggetti giuridicamente distinti dalla CMR e la loro chiusura è il risultato di un evento indipendente da quest’ultima, ossia il fallimento della loro società madre, Cammell Laird. Inoltre, la Francia non ha dichiarato che una riduzione di capacità comprometterebbe la redditività del piano d’impresa della CMR.

(100)

Per tale motivo la Commissione non può accettare che tale argomento giustifichi una riduzione di capacità della CMR.

(101)

In secondo luogo, sono stati sollevati vari altri punti che potrebbero risultare importanti ai fini dell’eventuale sussistenza di indebite distorsioni della concorrenza (cfr. paragrafi 48-51).

(102)

La Commissione osserva, innanzitutto, che gli orientamenti comunitari sugli aiuti alla ristrutturazione esentano in linea di principio le PMI dalla necessità imposta ai beneficiari di un aiuto di alleviare le conseguenze sfavorevoli dell’aiuto per i concorrenti, salvo altrimenti disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato. Orbene, siffatte norme esistono nel regolamento relativo alla costruzione navale, il quale non prevede un’esenzione del genere per le PMI.

(103)

Del pari, il fatto che altre imprese di riparazione navale della regione non siano in concorrenza con la CMR non è decisivo. Il regolamento sulla costruzione navale presume che gli aiuti alla ristrutturazione accordati in questo settore abbiano un’incidenza sulla concorrenza e non permette alcuna elasticità in funzione della situazione concreta del mercato, contrariamente al punto 36 degli orientamenti sulla ristrutturazione. Il beneficiario è tenuto ad adottare provvedimenti che gli permettano di ridurre le sue capacità e ciò in misura adeguata al livello dell’aiuto accordato. Queste regole più rigorose relative alle costruzione navale sono giustificate dall’eccesso di capacità che caratterizza il settore. La riparazione navale in quanto settore sensibile è soggetta alle stesse regole e principi della costruzione navale, per le stesse ragioni di sovraccapacità.

(104)

Infine, la Commissione osserva che l’organico della CMdR comprendeva 310 persone nel 1996, quando sono iniziate le difficoltà. Al momento della ripresa degli attivi della CMdR da parte della CMR, l’organico era sceso a 132 persone. La riduzione dell’organico ha quindi avuto luogo in seno alla CMdR ed ha preceduto la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione alla CMR. Non si può quindi considerare come una misura volta ad attenuare le distorsioni di concorrenza.

(105)

Quanto all’argomento secondo cui le capacità sarebbero state ridotte grazie alle «partenze causa amianto», le informazioni più recenti (gennaio 2004) indicano che queste ultime riguarderanno 58 persone nel corso del periodo 2002-2004. Tuttavia è chiaro che almeno una parte di dette persone sarà sostituita (30 secondo la lettera del 6 marzo 2003).

(106)

Tutti questi dati non hanno permesso di dissipare i dubbi formulati dalla Commissione ha sul fatto che la CMR abbia operato una riduzione effettiva e irreversibile delle sue capacità rispetto al livello dell’aiuto accordato. Tuttavia, anche se la CMR potesse beneficiare di un aiuto a titolo di impresa in difficoltà, tale aiuto non sarebbe compatibile con il regolamento sulla costruzione navale.

1.4.   Aiuto limitato al minimo

(107)

Secondo gli orientamenti comunitari sugli aiuti alla ristrutturazione, l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione in funzione delle disponibilità finanziarie delle imprese. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale.

(108)

La Commissione aveva espresso il dubbio che tale condizione fosse soddisfatta dato che le risorse finanziarie disponibili, private e pubbliche, erano superiori al fabbisogno dichiarato. La Francia aveva risposto che l’importo dei contributi pubblici e privati, ossia 5 930 000 EUR, copriva, da un lato, i costi di ristrutturazione (3 649 494 EUR) e, dall’altro, la parte del fabbisogno di capitale di esercizio eccedente i fabbisogni connessi alla ristrutturazione.

(109)

A questo proposito la Commissione aveva sollevato la questione della determinazione dell'equivalente sovvenzione netto del prestito accordato alla CMR. La comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione prevede che il tasso di riferimento possa essere aumentato in situazioni di rischio particolare. La Commissione conclude quindi che qualora la CMR incontrasse difficoltà tali da richiedere la ristrutturazione, argomento che al momento la Francia difende e che la Commissione non condivide, effettivamente sussisterebbe un rischio particolare. Nessun creditore privato accorderebbe alla CMR un prestito nelle condizioni succitate, ossia senza interessi e senza alcuna garanzia. Per tale motivo il prestito, nella sua totalità, costituisce aiuto. L'importo totale dell'aiuto sarebbe quindi di 3 490 000 EUR.

(110)

Il fabbisogno di finanziamento dichiarato connesso alla ristrutturazione è di 3 649 494 EUR. Poiché l'aiuto ammonta a 3 490 000 EUR, il contributo privato del beneficiario alla ristrutturazione corrisponde a 159 494 EUR. L’apporto del beneficiario non è quindi significativo, contrariamente a quanto richiesto dagli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione.

(111)

La Commissione conclude pertanto che quand’anche la CMR fosse un'impresa in difficoltà ammessa a beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione, il criterio della proporzionalità non sarebbe soddisfatto e l'aiuto non sarebbe quindi compatibile con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato alla ristrutturazione.

1.5.   Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato alla ristrutturazione del 1994

(112)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha esaminato le misure in base agli orientamenti sugli aiuti di Stato alla ristrutturazione adottate nel 1999. Tale impostazione non è stata contestata dalla Francia nella sua risposta alla decisione suddetta. Da notare che il regolamento sulla costruzione navale rinvia, all'articolo 5, agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1994 (16) (in prosieguo «gli orientamenti sulla ristrutturazione del 1994»), che sono stati sostituiti nel 1999 dai nuovi orientamenti sulla ristrutturazione. La Commissione ritiene tuttavia che quand’anche fossero applicati gli orientamenti sulla ristrutturazione del 1994, il ragionamento testé formulato non sarebbe diverso. Innanzitutto, una società nuova non può, per sua stessa natura, essere un'impresa in difficoltà. Pur essendo meno espliciti, gli orientamenti sulla ristrutturazione del 1994 sono, in particolare nella loro definizione di impresa in difficoltà, chiaramente destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese esistenti e non di imprese di nuova costituzione. In secondo luogo, il criterio riguardante la limitazione dell'aiuto al minimo esisteva già negli orientamenti sulla ristrutturazione del 1994 (17), e non è soddisfatto nel caso di specie.

(113)

Di conseguenza, secondo gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato alla ristrutturazione del 1994, l'aiuto non sarebbe compatibile.

2.   Aiuto regionale all'investimento

(114)

Le condizioni di compatibilità degli aiuti regionali all'investimento con il mercato comune sono enunciate all'articolo 7 del regolamento sulla costruzione navale. Innanzitutto, le misure devono riguardare una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o lettera c) del trattato. In secondo luogo, l'intensità dell'aiuto non può superare il massimale fissato da detto regolamento. In terzo luogo, deve trattarsi di misure destinate a sostenere l'adeguamento o l'ammodernamento dei cantieri esistenti allo scopo di aumentare la produttività degli impianti esistenti. In quarto luogo, l'aiuto non può essere connesso ad una ristrutturazione finanziaria del cantiere. In quinto luogo, l'aiuto deve riguardare esclusivamente spese ammissibili in base agli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti regionali (18) (in prosieguo «gli orientamenti regionali»).

(115)

La regione di Marsiglia è una regione che può beneficiare di aiuti in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Ai sensi del regolamento sulla costruzione navale e in virtù della carta degli aiuti regionali approvata dalla Commissione, l'intensità degli aiuti per detta regione non può superare il 12,5 % netto (19).

(116)

In base al punto 4.5 degli orientamenti comunitari sugli aiuti regionali, le spese ammesse a beneficiare di aiuto sono espresse come un insieme di spese uniforme comprendente le seguenti categorie di spese d’investimento: terreni, fabbricati e impianti. In base al punto 4.6 dei suddetti orientamenti, le spese ammissibili possono comprendere anche alcune categorie di investimenti immateriali.

(117)

Nella lettera del 29 giugno 2004, la Francia ha descritto gli investimenti della CMR che possono beneficiare di aiuti regionali come segue: scorte, investimenti in impianti e in fabbricati. Le spese relative alle scorte, in quanto coprono costi di esercizio, non possono beneficiare di aiuto all'investimento iniziale. La Commissione indica nella tabella 5 le spese che ritiene ammissibili a beneficiare di un aiuto all'investimento iniziale.

Tabella 5

Spese ammissibili (20) a beneficiare di un aiuto all'investimento regionale

(in euro)

Voce

Importo

1.

Investimenti in impianti suddivisi tra:

420 108

2.

materiale di trasporto/veicoli

162 500

3.

impianti informatici

35 600

4.

vari altri impianti e installazioni

222 008

5.

fabbricati

1 000

Totale

421 108

(118)

La Commissione ammette che questi investimenti contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi del piano d’impresa della CMR quali descritti al paragrafo 20 e quindi all’adeguamento e all’ammodernamento del cantiere al fine di accrescerne la produttività. Tali investimenti corrispondono inoltre ad un insieme uniforme di spese: investimenti in fabbricati (punto 5 della tabella 5) e investimenti in impianti (punti 1-4 della tabella 5).

(119)

Concludendo, le spese ammissibili a beneficiare di aiuti regionali all'investimento ammontano in totale a 421 108 EUR (401 152 EUR in valore attuale, anno di base 2002, tasso di attualizzazione 5,06 %).

(120)

L'intensità di aiuto massima ammissibile è pari al 12,5 % netto corrispondente, nella fattispecie, al 18,9 % lordo (21). L'aiuto ammissibile ammonta quindi a 75 737 EUR.

(121)

La Commissione conclude che l'aiuto in favore della CMR può essere parzialmente autorizzato a titolo di investimento iniziale a concorrenza di un importo di 75 737 EUR.

3.   Aiuto alla formazione

(122)

La Commissione ha osservato che alcune spese indicate dalla CMR nel suo piano d’impresa riguardano la formazione. L'aiuto è stato accordato dopo che era entrato in vigore il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti alla formazione (22) (in prosieguo «il regolamento sugli aiuti alla formazione»).

(123)

Il regolamento sugli aiuti alla formazione è stato adottato dalla Commissione, abilitata a tal fine dal regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (23). Il regolamento sugli aiuti alla formazione modifica, trattandosi di una normativa posteriore, il regolamento sulla costruzione navale che non prevede in sé la possibilità di accordare aiuti alla formazione a favore alla costruzione navale; il regolamento sugli aiuti alla formazione stabilisce, all’articolo 1, che si applichi agli aiuti alla formazione concessi in tutti i settori, di conseguenza si applica anche al settore della costruzione navale.

(124)

Il regolamento sugli aiuti alla formazione stabilisce che gli aiuti singoli sono compatibili con il mercato comune purché rispettino tutte le condizioni ivi previste, ossia se non superano l'intensità di aiuto massima ammissibile e se coprono costi ammissibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7.

(125)

La Francia ha indicato il fabbisogno di formazione della CMR in termini di formazione specifica per 20 dipendenti all'anno presso la CMR e per 50 dipendenti all'anno presso i subappaltatori della CMR. La Commissione rileva che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento sugli aiuti alla formazione, la formazione specifica comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale e futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ossia la CMR. I dipendenti dei subappaltatori della CMR non vengono formati per le funzioni del loro impiego presso la CMR e non possono quindi beneficiare dell'aiuto alla formazione accordato a quest'ultima. Inoltre, la Francia non ha fornito alla Commissione alcuna garanzia che la parte di aiuto destinata alla formazione dei subappaltatori della CMR sarà effettivamente trasmessa a questi ultimi dato che la CMR funge soltanto da tramite dell’aiuto. Per tali motivi la Commissione non può ritenere che si tratti di un aiuto direttamente concesso ai subappaltatori della CMR. Poiché la Francia non ha risposto alla domanda della Commissione sulla ripartizione delle spese di formazione fra i dipendenti della CMR e quelli dei subappaltatori della CMR, la Commissione determinerà le spese ammissibili in maniera proporzionale.

(126)

I costi totali di formazione dichiarati dalla Francia ammontano a 896 000 EUR. Proporzionalmente, le spese relative ai 20 dipendenti della CMR rappresentano quindi 256 000 EUR. La Commissione ritiene che dette spese possano beneficiare di un aiuto alla formazione.

(127)

Conformemente all'articolo 4 del regolamento sugli aiuti alla formazione, nei casi in cui l'aiuto riguardi piccole o medie imprese stabilite in regioni ammesse a beneficiare di aiuti regionali in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, l'intensità di aiuto non può superare il 40 % per i progetti di formazione specifica.

(128)

Di conseguenza, l’importo totale degli aiuti alla formazione ammonta a 102 400 EUR.

(129)

La Commissione conclude che l'aiuto in favore della CMR può essere in parte autorizzato a titolo di aiuto alla formazione a concorrenza dell'importo di 102 400 EUR.

V.   CONCLUSIONE

(130)

La Commissione conclude che la Francia ha dato illegalmente esecuzione ad un aiuto dell'importo di 3 490 000 EUR in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Sulla base della valutazione di detto aiuto, la Commissione conclude che l'aiuto, a titolo di aiuto alla ristrutturazione della CMR, è incompatibile con il mercato comune in quanto non soddisfa le condizioni previste dal regolamento sulla costruzione navale né dagli orientamenti sulla ristrutturazione. Tuttavia la Commissione ritiene che l'aiuto in questione sia parzialmente compatibile con il mercato comune a titolo di aiuto regionale all'investimento ai sensi dell'articolo 7 del regolamento sulla costruzione navale e a titolo di aiuto alla formazione ai sensi del regolamento sugli aiuti alla formazione. La differenza tra l'importo già versato (3 490 000 EUR) e l'importo compatibile (75 737 EUR + 102 400 EUR = 178 137 EUR), ossia 3 311 863 EUR, deve essere recuperata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dell’aiuto di 3 490 000 EUR accordato dalla Francia alla Compagnie Marseille Réparation (CMR):

a)

75 737 EUR sono compatibili con il mercato comune a titolo di aiuto regionale all’investimento in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato;

b)

102 400 EUR sono compatibili con il mercato comune a titolo di aiuto alla formazione in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato;

c)

3 311 863 EUR sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

1.   La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso la CMR l’aiuto di cui all'articolo 1, lettera c), già posto illegalmente a sua disposizione. Tale aiuto ammonta a 3 311 863 EUR.

2.   Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure del diritto nazionale sempreché queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione.

3.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per la CMR fino alla data del loro effettivo recupero.

4.   Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del cap. V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (24). Il tasso d’interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto per l'intero periodo di cui al paragrafo 3.

5.   La Francia pone fine alle misure di aiuto e annulla i versamenti ancora da effettuare a decorrere dalla data della presente decisione.

Articolo 3

Entro due mesi dalla data della notificazione della presente decisione, la Francia informa la Commissione dei provvedimenti previsti e già adottati per conformarvisi. La Francia comunica tali informazioni mediante il formulario di cui all'allegato.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 188 dell'8.8.2003, pag. 2.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre e un asterisco.

(4)  La tabella 1 non corrisponde all’insieme del conto ricavi.

(5)  Sovvenzioni degli enti locali (cfr. tabella 3).

(6)  20 dipendenti all’anno alla CMR e 50 dipendenti all’anno presso i subappaltatori.

(7)  GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

(8)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(9)  GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

(10)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

(11)  GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.

(12)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(13)  Cfr. a questo proposito i punti 12 b) e 12 f), nonché il punto 26 della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale.

(14)  Ad eccezione del criterio della riduzione delle capacità, che non è più imposto come condizione necessaria alla concessione di aiuti alla ristrutturazione dalla disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale. Tuttavia gli orientamenti sulla ristrutturazione impongono come condizione di evitare qualsiasi distorsione di concorrenza indebita, essendo previste misure compensative a tale effetto. Cfr. al riguardo il punto 35 e seguenti degli orientamenti sulla ristrutturazione.

(15)  La Commissione considera tuttavia, al termine di un’analisi approfondita della legislazione francese in questione (articolo L 122-12, secondo comma, del Codice del lavoro), che detta legislazione non prevede l’obbligo di riprendere tutti i dipendenti

(16)  GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(17)  Cfr. punto 3.2.2. C.

(18)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9. Orientamenti modificati (GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5).

(19)  Equivalente sovvenzione netto (ESN).

(20)  Investimenti realizzati nel 2002-2004.

(21)  Equivalente sovvenzione lorda (ESN).

(22)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).

(23)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(24)  GU C 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Informazioni relative all'esecuzione della decisione della Commissione …

1.   Calcolo dell'importo da recuperare

1.1.   Fornire dettagli circa gli importi di aiuto di Stato illegalmente posti a disposizione del beneficiario:

Data (1)

Importo dell'aiuto (2)

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni

1.2.   Spiegare dettagliatamente come saranno calcolati gli interessi applicabili all'aiuto da recuperare.

2.   Provvedimenti previsti e adottati per il recupero dell'aiuto

2.1.   Descrivere dettagliatamente i provvedimenti previsti e già adottati per il recupero immediato ed effettivo dell'aiuto. Indicare altresì, se del caso, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti.

2.2.   Indicare la data di rimborso completo dell'aiuto.

3.   Rimborsi già effettuati

3.1.   Specificare gli importi di aiuto recuperati presso il beneficiario:

Data (3)

Importo di aiuto rimborsato

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Allegare prove del rimborso degli importi di aiuto specificati nel riquadro di cui al punto 3.1.


(1)  Data in cui l'aiuto (o le quote di aiuto) è (sono) stato(e) posto(e) a disposizione del beneficiario (si prega di utilizzare righe diverse qualora l’aiuto comprenda varie rate e rimborsi).

(2)  Importo di aiuto posto a disposizione del beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo).

(3)  Data di rimborso dell'aiuto.


20.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2004

relativa al regime di aiuti cui l’Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002

[notificata con il numero C(2004) 3893]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/315/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 6 marzo e il 29 marzo 2003, la Commissione ha ricevuto due denunce concernenti la proroga della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in alcuni comuni italiani colpiti da eventi calamitosi nel 2002.

(2)

Il 20 marzo 2003, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni in merito a tale proroga. Dopo avere richiesto, il 2 maggio e il 21 maggio 2003, due proroghe dei termini stabiliti per la risposta, le autorità italiane hanno inviato una nota alla Commissione in data 10 giugno 2003. Una seconda nota delle autorità italiane è pervenuta alla Commissione il 4 luglio 2003.

(3)

Poiché l’entrata in vigore del regime di aiuti non era stata subordinata all’approvazione preliminare della Commissione ai sensi degli articoli 87 e seguenti del trattato, il regime è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 58/03.

(4)

Con lettera del 17 settembre 2003, la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito alla misura in questione. Il caso è stato registrato con il numero N 57/03. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) e gli interessati sono stati invitati a presentare osservazioni.

(5)

Con lettera del 23 ottobre 2003, le autorità italiane hanno richiesto una proroga dei termini per fornire le loro osservazioni. Con lettere del 5 novembre e 16 dicembre 2003 la Commissione ha, rispettivamente, accolto tale domanda di proroga ed inviato un sollecito.

(6)

L’Italia ha presentato osservazioni con lettera del 18 febbraio 2004, registrata il 23 febbraio 2004, e con lettera del 10 settembre 2004, registrata il 15 settembre 2004. Nessun terzo interessato ha presentato osservazioni.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL REGIME DI AIUTI

(7)

L’articolo 5 sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto con legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, proroga i benefici previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, esclusivamente a favore delle imprese che abbiano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002. L’articolo 5 sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, è stato oggetto di chiarimenti da parte del ministero dell’Economia e delle finanze italiano tramite la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 31 luglio 2003. I comuni interessati sono situati nelle zone individuate mediante:

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2002, che reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna ed agli eventi sismici nel territorio della provincia di Catania,

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, che reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso,

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2002, che reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Foggia,

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, che reca disposizioni relative alle dichiarazioni dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici (inondazioni e frane) verificatisi nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna.

(8)

Inoltre, è necessario che nei comuni in questione sia stata emessa una ordinanza di sgombero o di interdizione al traffico delle principali vie d’accesso al comune.

(9)

La Commissione ha appreso da articoli di stampa che un elenco dei comuni colpiti da eccezionali eventi meteorologici nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna è stato stabilito con ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2003.

(10)

La misura concernente la proroga della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è entrata in vigore il 23 febbraio 2003, ossia il giorno successivo alla pubblicazione della legge del 21 febbraio 2003, n. 27, nel supplemento ordinario n. 29 della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2003.

(11)

Il regime risponde ad obiettivi di rilancio degli investimenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi citati dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui al considerando 7 della presente motivazione.

(12)

Possono beneficiare della misura tutte le imprese di qualsiasi settore che abbiano realizzato investimenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi suddetti. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 31 luglio 2003 indica che la ratio della misura è quella di incentivare gli investimenti delle imprese che, a causa delle gravi difficoltà recate dalle calamità naturali nei comuni in cui sono ubicati, hanno subito, direttamente o indirettamente, un danno economico. Al riguardo, tale danno può ritenersi verificato per la generalità delle imprese di un determinato comune solo se:

le ordinanze di sgombero abbiano interessato un consistente numero di fabbricati, tale da influenzare negativamente l’economia dell’intero territorio comunale,

in esecuzione di ordinanze sindacali, siano state chiuse al traffico tutte le principali vie d’accesso al comune.

Secondo la citata circolare, negli altri casi l’agevolazione spetterà alle sole imprese che hanno sedi operative ubicate nelle vie ovvero nei fabbricati interessati dalle predette ordinanze sindacali.

(13)

La misura in questione permette di prorogare le disposizioni della legge 18 ottobre 2001, n. 383, fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003. Tali disposizioni permettono di detrarre, ai fini dell’imposizione fiscale dei redditi delle imprese e dei lavoratori autonomi, la parte degli investimenti realizzati a partire dal 1o luglio 2001 corrispondente al 50 % degli investimenti in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 anni precedenti. Dal calcolo della media sono esclusi gli investimenti dell’anno in cui l’ammontare è stato maggiore. Per gli investimenti immobiliari, la proroga concerne gli investimenti realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 25 ottobre 2001 e comunque non oltre il 31 luglio 2004.

(14)

Il regime ha per oggetto gli investimenti volti alla creazione di nuovi stabilimenti, all’ampliamento, alla riattivazione e modernizzazione di stabilimenti già esistenti, alla conclusione dei lavori in sospeso e all’acquisto di nuovi impianti.

III.   DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

(15)

Nella decisione di avvio del procedimento formale di indagine (di seguito «decisione di avvio del procedimento»), la misura in questione è stata esaminata per verificare se possa beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), in quanto aiuto destinato ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

(16)

La Commissione ha inoltre valutato se la misura in questione possa beneficiare delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e/o c), del trattato, in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (3), al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (4) (PMI), nonché, per il settore agricolo, alle norme fissate dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (5) e, per il settore della pesca e dell’acquacoltura, alle norme fissate nelle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura (6).

(17)

Per quanto riguarda la deroga ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che gli aiuti si limitino ad ovviare esclusivamente ai danni causati da dette calamità, escludendo qualsiasi sovracompensazione dei danni a livello del singolo beneficiario. Non ha dunque avuto la possibilità di autorizzare il provvedimento in quanto aiuto destinato ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

(18)

Le autorità italiane non hanno quantificato i danni materiali diretti causati dalle calamità naturali suddette. Esse hanno specificato che il regime si basa su una nozione di danno intesa in chiave macroeconomica, giustificando tale impostazione con l’impossibilità di quantificare il danno a livello di singola impresa senza rendere il provvedimento inefficace e poco rapido.

(19)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha dunque ritenuto che le informazioni fornite dalle autorità italiane non permettessero di concludere che la misura in esame era destinata, per sua stessa natura e considerato il relativo meccanismo di funzionamento, ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali. Infatti, visto il meccanismo di funzionamento, la Commissione non ha potuto concludere che:

il beneficiario dell’aiuto sia un’impresa che ha effettivamente subito un danno,

che tale danno sia causato esclusivamente dalle calamità naturali indicate da uno dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri citato al considerando 7 della presente motivazione,

che l’aiuto a favore dell’impresa si limiti ad ovviare esclusivamente al danno causato da dette calamità naturali, escludendo qualsiasi sovracompensazione dei danni subiti a livello del beneficiario individuale. L’inesistenza di un nesso tra l’aiuto e il danno subito dall’impresa può anche essere dimostrata dal fatto che, visto il meccanismo di funzionamento del regime in questione, un’impresa che abbia effettivamente subito un danno a causa delle calamità naturali non beneficia necessariamente di detto regime. Infatti, un’impresa che realizzi un investimento volto esclusivamente ad ovviare al danno subito a causa delle calamità naturali di cui trattasi potrebbe non beneficiare dell’aiuto quando il valore dell’investimento è inferiore alla media degli investimenti realizzati nei cinque anni precedenti. Inoltre, non potrebbe beneficiare nello stesso anno del regime neppure un’impresa che realizzi un investimento volto esclusivamente ad ovviare al danno subito a causa di dette calamità naturali ma che, nell’esercizio in corso, registri una perdita di esercizio.

(20)

Per quanto riguarda l’ammissibilità alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e/o c), del trattato, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha valutato il provvedimento potesse beneficiare delle deroghe in quanto aiuto destinato agli investimenti.

(21)

Per quanto riguarda le suddette deroghe, la Commissione ha innanzi tutto espresso dubbi sul fatto che gli aiuti disposti dal regime riguardino solo le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale in base alla carta italiana degli aiuti regionali per il periodo 2000-2006. La Commissione ha inoltre sollevato dubbi in merito ai seguenti punti:

la conformità della nozione di investimento prevista dal regime a quella di cui al punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 70/2001,

il fatto che l’intensità degli aiuti del regime, che dovrebbe essere calcolata rispetto all’insieme delle spese figuranti nella base tipo, quale definita al punto 4.5 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 70/2001, rispetti i massimali regionali previsti dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 oppure le intensità di aiuto previste all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 70/2001 per le PMI,

il rispetto delle regole sul cumulo di cui ai punti 4.18-4.21 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/2001,

l’osservanza del principio della necessità dell’aiuto, di cui al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 70/2001,

il fatto che, per garantire che gli investimenti produttivi sovvenzionati siano economicamente redditizi e finanziariamente solidi, l’apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento ammonti come minimo al 25 %, a norma del punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 70/2001,

il rispetto delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e dalle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

IV.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

(22)

Nelle sue risposte alla decisione d’avvio del procedimento, l’Italia ha fornito informazioni complementari ed ha presentato osservazioni, i cui punti principali sono riassunti in appresso.

(23)

Le autorità italiane hanno osservato che il territorio interessato dagli interventi è quello dei comuni indicati nei decreti del presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, 31 ottobre 2002 e 8 novembre 2002. A norma dell’articolo 1 del decreto del 29 ottobre 2002, gli aiuti vengono concessi esclusivamente nei comuni interessati dagli eventi alluvionali e nei quali siano state emanate ordinanze sindacali di sgombero ovvero di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. I comuni in questione sono stati individuati con ordinanza n. 3290 del presidente del Consiglio dei ministri.

(24)

Per quanto concerne i dubbi relativi al fatto che il beneficiario dell’aiuto sia un’impresa che ha subito effettivamente un danno e che tale danno sia causato esclusivamente dalle calamità naturali, le autorità italiane hanno affermato che il danno può ritenersi verificato con riferimento alla generalità dei contribuenti di un determinato comune solo se:

le ordinanze di sgombero hanno interessato un consistente numero di fabbricati, tale da influenzare negativamente l’economia dell’intero territorio comunale,

in esecuzione di ordinanze sindacali, sono state chiuse al traffico tutte le principali vie d’accesso al comune.

(25)

Le autorità italiane concludono pertanto che, in concreto, i principali beneficiari degli aiuti sono le imprese effettivamente danneggiate dall’evento che hanno sedi operative ubicate nelle vie ovvero nei fabbricati interessati dalle predette ordinanze di evacuazione.

(26)

Inoltre, relativamente al nesso tra danno subito ed aiuto concesso, le autorità italiane ritengono che il trattato non escluda la possibilità di prendere in considerazione i danni complessivamente subiti da una determinata area. Il regime si basa su una nozione di danno inteso in chiave macroeconomica poiché esigenze di efficacia e di tempestività non consentono una stima del danno specificamente riferibile alle singole imprese. Le autorità italiane fanno pertanto ricorso a dati macroeconomici per dimostrare che lo stanziamento disposto dal regime è nettamente inferiore ai danni subiti.

(27)

Le autorità italiane hanno inoltre osservato che in alcuni casi la Commissione ha autorizzato aiuti volti alla ripresa di un determinato settore o al risarcimento di forme più indirette di danni.

(28)

Nella lettera del 10 settembre 2004, le autorità italiane hanno confermato che il provvedimento si basa su un’impostazione macroeconomica, precisando tuttavia che verrà richiesta alle imprese un’apposita certificazione o dichiarazione, al fine di verificare in concreto il danno specificamente riferibile alle singole imprese. L’amministrazione finanziaria potrà effettuare conseguentemente gli opportuni controlli. Tale certificazione dovrà contenere gli elementi atti a dimostrare il diritto dell’impresa ad ottenere l’aiuto in quanto situata in una zona ammessa a beneficiarne. Le imprese dovranno inoltre certificare che l’importo dell’aiuto non è superiore al danno subito e che non vi è alcuna sovracompensazione.

(29)

Per quanto riguarda l’analisi della compatibilità della misura ai sensi delle deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 3, punti a) e/o c), del trattato, effettuata in base alle disposizioni richiamate al considerando 16 della presente motivazione, le autorità italiane si sono limitate ad osservare che l’individuazione delle aree interessate dalla misura discende direttamente ed esclusivamente dagli eventi calamitosi.

(30)

Esse sottolineano che la compatibilità degli aiuti deve essere valutata in base all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, in quanto si tratta di aiuti destinati ad ovviare ai danni recati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

(31)

Nella lettera del 10 settembre 2004, le autorità italiane hanno inoltre osservato che gli aiuti devono essere considerati compatibili con il mercato comune in forza di detta deroga e che ciò non rende necessario un ulteriore esame alla luce di altre deroghe o discipline.

V.   VALUTAZIONE

(32)

Per valutare se le misure disposte dal regime costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, occorre determinare se procurino un vantaggio ai beneficiari, se il vantaggio sia di origine statale, se le misure in questione incidano sulla concorrenza e se siano atte ad alterare gli scambi intracomunitari.

(33)

Il primo elemento costitutivo dell’articolo 87, paragrafo 1, è la possibilità che la misura procuri un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ottengano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato o evitino costi che in linea di principio dovrebbero gravare sulle risorse proprie delle imprese e, dall’altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una determinata categoria di imprese. La possibilità di dedurre fiscalmente una parte degli investimenti realizzati comporta un vantaggio economico per i beneficiari, giacché il loro reddito imponibile e di conseguenza l’ammontare delle imposte su tale reddito è ridotto rispetto a quello che le imprese dovrebbero in linea di principio versare. Inoltre, le misure sono destinate a talune imprese che operano — e in particolare realizzano investimenti — in determinate zone del territorio italiano e le favoriscono in quanto non sono concesse alle imprese situate al di fuori di tali zone.

(34)

In base alla seconda condizione d’applicazione dell’articolo 87, gli aiuti devono essere concessi dallo Stato mediante risorse statali. Nella fattispecie, l’impiego di risorse statali assume forma negativa trattandosi di un mancato guadagno per i poteri pubblici: la riduzione dell’imposta sul reddito riduce il gettito fiscale dello Stato.

(35)

In base alla terza e quarta condizione d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l’aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere o essere atto ad incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie, le misure minacciano di falsare la concorrenza dato che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nell’ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono delle misure in questione. In particolare, tali misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi intracomunitari qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri; analogamente, se le imprese beneficiarie non esportano, la produzione nazionale è avvantaggiata dal fatto che le possibilità delle imprese, situate in vari Stati membri, di esportare i loro prodotti sul mercato italiano ne risultano diminuite (7). Lo stesso avviene quando uno Stato membro concede aiuti ad imprese che operano nel settore dei servizi e della distribuzione (8).

(36)

Per tali motivi, le misure in esame sono in linea di principio vietate dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se sono ammesse a beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato medesimo.

(37)

La Commissione rileva tuttavia che gli aiuti concessi in base al provvedimento di cui trattasi non costituiscono aiuti di Stato se soddisfano le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione (9) o dalle norme de minimis vigenti al momento della loro concessione.

(38)

Trattandosi di misure che sono già entrate in vigore, la Commissione deplora che le autorità italiane non abbiano soddisfatto gli obblighi di notifica ad esse incombenti ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(39)

Dopo aver determinato che le misure in esame costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve esaminarne la compatibilità con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.

(40)

Quanto all’applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione non possano beneficiare delle deroghe dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale né di aiuti che rientrano nell’ambito dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).

(41)

Per quanto riguarda l’eventuale applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, punti a) e c), la Commissione fa riferimento ai dubbi espressi in merito nella decisione di avvio del procedimento e prende atto delle dichiarazioni fatte dall’Italia nell’ambito del procedimento, in base alle quali gli aiuti in questione non perseguono una delle finalità previste da dette deroghe. Lo Stato membro interessato non ha fornito le informazioni necessarie affinché la Commissione possa valutare la compatibilità del regime sulla base di tali deroghe e non è pertanto possibile valutare il regime sotto tale profilo nella presente decisione. Tale constatazione non pregiudica la possibilità che gli aiuti concessi in base al regime stesso vengano dichiarati compatibili in esito ad un esame individuale o che rientrino nel campo di applicazione dei regolamenti di esenzione.

(42)

La Commissione ha valutato se le misure possano beneficiare di una deroga in virtù dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), in quanto aiuti destinati ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Va notato che l’Italia, nell’ambito del procedimento, ha sottolineato che gli aiuti rispondono a questa finalità.

(43)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, possono essere risarciti i danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. La Commissione, secondo una prassi costante, considera che le eruzioni vulcaniche, i terremoti, le inondazioni e le frane costituiscano calamità naturali ai sensi di detto articolo.

(44)

Il regime in questione prevede la concessione di aiuti volti a risarcire i danni subiti dalle imprese a causa delle calamità naturali che hanno colpito alcune zone dell’Italia. Le calamità ed i territori interessati sono stati specificati e delimitati mediante atti amministrativi.

(45)

Come del resto confermato dalle autorità italiane nella lettera del 10 settembre 2004, la misura si basa su un’impostazione macroeconomica. Tuttavia, alla luce del trattato stesso e secondo la prassi costante della Commissione, deve esistere un nesso chiaro e diretto tra il fatto che ha provocato il danno e l’aiuto di Stato destinato a risarcirlo. Il nesso deve essere stabilito a livello di ogni singola impresa e non a livello macroeconomico (10).

(46)

Quanto alle forme più indirette di danni, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio recante «la risposta della Comunità europea alle inondazioni in Austria, Germania e in numerosi paesi candidati» precisa che: «per quanto riguarda la compensazione per forme più indirette di danni provocati dalle inondazioni, ad esempio ritardi di produzione dovuti all’interruzione dell’erogazione di energia elettrica, difficoltà nella consegna dei prodotti dovute al blocco di talune vie di trasporto, ove sia possibile stabilire un chiaro collegamento causale tra il danno e l’inondazione sarà possibile la piena compensazione»  (11). Tuttavia, data l’impostazione macroeconomica del provvedimento cui hanno dato esecuzione le autorità italiane, non è possibile determinare un chiaro nesso causale tra il danno risarcito dalla misura e le calamità naturali. Anche per quanto riguarda i danni indiretti, il nesso deve essere determinato a livello di ogni singola impresa e non a livello macroeconomico.

(47)

Nel caso di specie, il regime va a beneficio di tutte le imprese che realizzino investimenti al di là di una determinata soglia, stabilita in funzione della media degli anni precedenti, nei comuni indicati dalle autorità italiane, alcuni dei quali sono molto estesi, molto popolosi e realizzano una considerevole attività economica (ad esempio Milano, Torino, Genova). È chiaro che molti beneficiari del regime non hanno subito un danno diretto e niente prova con certezza l’esistenza di danni indiretti. Non è d’altronde comprovato che gli eventuali danni siano stati causati esclusivamente dalle calamità naturali menzionate dalle autorità italiane.

(48)

Il meccanismo di aiuto e l’importo concesso a ciascun beneficiario non hanno alcun rapporto con i danni effettivamente subiti, ma dipendono dal volume degli investimenti realizzati durante un determinato periodo, dal volume di quelli realizzati negli anni precedenti e dall’esistenza di un reddito imponibile. In queste circostanze, ammesso che il beneficiario abbia effettivamente subito danni provocati dalle calamità naturali in questione, l’importo degli aiuti può superare quello dei danni.

(49)

Va dunque constatato che il procedimento formale di indagine non ha permesso di dissipare i dubbi della Commissione e che il provvedimento di cui trattasi costituisce un regime di aiuti incompatibile con il mercato comune.

(50)

Nella lettera del 10 settembre 2004, le autorità italiane hanno precisato tuttavia che verrà richiesta alle imprese un’apposita certificazione o dichiarazione, al fine di verificare in concreto il danno specificamente riferibile alle singole imprese, e che potranno essere effettuati conseguentemente gli opportuni controlli.

(51)

Non si può infatti escludere che, in casi specifici d’applicazione della misura, gli aiuti concessi in base al regime in questione soddisfino le condizioni per essere considerati compatibili con il mercato comune. L’amministrazione italiana può pertanto procedere ad un controllo caso per caso su ogni impresa beneficiaria per verificare l’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra le calamità naturali in questione e l’aiuto di Stato destinato a risarcire il relativo danno. Questo controllo dovrà permettere di escludere con certezza ogni sovracompensazione dei danni subiti dalle singole imprese.

(52)

Per escludere qualsiasi sovracompensazione, le autorità italiane dovranno esigere la detrazione dell’importo dell’aiuto dai pagamenti dovuti ai beneficiari a titolo di assicurazione. Le autorità italiane dovranno inoltre prevedere un controllo del cumulo tra gli aiuti concessi in base alla misura in oggetto ed altre misure per escludere qualsiasi sovracompensazione dei danni.

(53)

La presente decisione riguarda il regime in quanto tale e ad essa deve essere data immediata esecuzione, in particolare mediante il recupero degli aiuti illegalmente concessi e dichiarati incompatibili con il mercato comune. La Commissione ricorda che una decisione negativa relativa ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati benefici concessi in base al regime stesso non debbano essere considerati aiuti di Stato ovvero possano ritenersi compatibili con il mercato comune in base a specifiche caratteristiche (ad esempio perché al beneficio individuale si applicano le regole de minimis o perché esso viene concesso nel quadro di una decisione che dichiara l’aiuto compatibile oppure in forza di regolamenti di esenzione).

VI.   CONCLUSIONE

(54)

La Commissione conclude che l’Italia ha dato illegalmente esecuzione agli aiuti previsti dal provvedimento di cui trattasi, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(55)

In base alla valutazione effettuata, la Commissione conclude che il regime in questione è incompatibile con il mercato comune poiché non soddisfa le condizioni necessarie per poter beneficiare — in quanto aiuto destinato ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali — della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), ossia dell’unica deroga invocata dall’Italia.

(56)

Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (12), nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario. La Commissione non prescrive il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Nel caso di specie, il recupero non contrasta con alcun principio. La Commissione nota altresì che né le autorità italiane né i beneficiari hanno invocato siffatti principi.

(57)

L’Italia deve adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto presso i beneficiari del regime, fatti salvi i casi individuali che, secondo quanto è stato specificato ai considerando 50, 51 e 52 della presente motivazione, soddisfano le condizioni di compatibilità con il mercato comune in applicazione della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 2, punto b), del trattato. A tale scopo, l’Italia deve ingiungere ai beneficiari del regime il rimborso dell’aiuto entro due mesi dalla notifica della presente decisione. Gli aiuti da recuperare devono essere maggiorati degli interessi calcolati a norma del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (13).

L’Italia deve trasmettere alla Commissione un apposito formulario relativo allo stato del procedimento di recupero degli aiuti, nonché stilare un elenco dei beneficiari soggetti al recupero ed a specificare chiaramente le misure concrete adottate per ottenere un recupero immediato ed efficace degli aiuti. L’Italia deve inoltre trasmettere, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, i documenti comprovanti l’avvenuto avvio dei procedimenti di recupero, presso i beneficiari, degli aiuti illegalmente concessi ed incompatibili con il mercato comune (ad esempio circolari, ordinanze di recupero emesse, ecc.),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato a favore delle imprese che abbiano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all’articolo 5 sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27, che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, al quale l’Italia ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato comune, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3.

Articolo 2

L’Italia sopprime il regime di aiuti di cui all’articolo 1, in quanto continui a produrre effetti.

Articolo 3

I singoli aiuti concessi in base al regime di cui all’articolo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, punto b), del trattato, nella misura in cui non superino il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all’articolo 5 sexies decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.

Articolo 4

I singoli aiuti concessi in base al regime di cui all’articolo 1 che non soddisfano le condizioni stabilite dall’articolo 3 sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 5

1.   L’Italia adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 4.

2.   L’Italia sospende tutti i versamenti di aiuti a partire dalla data di notifica della presente decisione.

3.   Il recupero è effettuato senza indugio secondo le procedure del diritto nazionale, purché queste permettano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

4.   Gli aiuti da recuperare sono maggiorati degli interessi maturati a partire dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo.

5.   Gli interessi sono calcolati in base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

6.   L’Italia ingiunge a tutti i beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 4 di rimborsare, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, gli aiuti illegalmente concessi maggiorati degli interessi.

Articolo 6

Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, l’Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi compilando il questionario allegato alla presente decisione. In particolare, l’Italia trasmette alla Commissione, entro il medesimo termine, tutti i documenti comprovanti l’avvenuto avvio dei procedimenti di recupero presso i beneficiari degli aiuti illegalmente concessi.

Articolo 7

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 42 del 18.2.2004, pag. 5.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(4)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

(5)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(6)  GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

(7)  Sentenza del 13 luglio 1988 nella causa 102/87, Francia/Commissione (SEB), Racc. 1988, pag. 4067, punto 19.

(8)  Sentenza del 7 marzo 2002 nella causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc. 2002, pag. I-2289, punto 85.

(9)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(10)  Cfr., ad esempio, gli aiuti di Stato N 629/02, N 545/02, N 429/01, NN 62/2000, N 770/99 o NN 87/99. Anche nel caso, citato dalle autorità italiane, dell’aiuto di Stato N 92/2000, la Commissione ha determinato l’esistenza di un tale collegamento a livello degli operatori economici.

(11)  Documento COM(2002) 481 def. del 28.8.2002, pag. 9.

(12)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(13)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

20.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/54


DECISIONE 2005/316/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2005

che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/694/PESC (1), in particolare l’articolo 2 in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la posizione comune 2004/694/PESC, il Consiglio ha adottato misure per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche incriminate dal tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY).

(2)

Il 21 febbraio 2005, il Consiglio ha adottato la decisione 2005/148/PESC che modifica l’elenco contenuto nell’allegato della posizione comune 2004/694/PESC.

(3)

In seguito al trasferimento dei sigg. Ljubomir BOROVCANIN, Gojko JANKOVIC, Sreten LUKIC, Drago NIKOLIC e Vinko PANDUREVIC nelle strutture di detenzione dell’ICTY, tali persone dovrebbero essere cancellate dall’elenco.

(4)

L’ICTY ha invece iscritto il sig. Zdravko TOLIMIR, la cui imputazione è stata resa pubblica il 10 febbraio 2005, nell’elenco delle persone accusate e latitanti. Tale nome dovrebbe pertanto essere inserito nell’elenco che figura nell’allegato della posizione comune 2004/694/PESC.

(5)

È opportuno modificare in tal senso l’elenco riportato nell’allegato della posizione comune 2004/694/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

L’elenco delle persone riportato nell’allegato della posizione comune 2004/694/PESC è sostituito dall’elenco che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KRECKÉ


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2005/148/PESC (GU L 49 del 22.2.2005, pag. 34).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all’articolo 1

 

Nome: BOROVNICA Goran

Data di nascita: 15.8.1965

Luogo di nascita: Kozarac, comune di Prijedor, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

 

Nome: DJORDJEVIC Vlastimir

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Vladicin Han, Serbia e Montenegro

Cittadinanza: Serbia e Montenegro

 

Nome: GOTOVINA Ante

Data di nascita: 12.10.1955

Luogo di nascita: Isola di Pasman, comune di Zara, Repubblica di Croazia

Cittadinanza

:

croata

francese

 

Nome: HADZIC Goran

Data di nascita: 7.9.1958

Luogo di nascita: Vinkovci, Repubblica di Croazia

Cittadinanza: Serbia e Montenegro

 

Nome: KARADZIC Radovan

Data di nascita: 19.6.1945

Luogo di nascita: Petnijca, Savnik, Montenegro, Serbia e Montenegro

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

 

Nome: LUKIC Milan

Data di nascita: 6.9.1967

Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza

:

Bosnia-Erzegovina

eventualmente Serbia e Montenegro

 

Nome: LUKIC Sredoje

Data di nascita: 5.4.1961

Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza

:

Bosnia-Erzegovina

eventualmente Serbia e Montenegro

 

Nome: MLADIC Ratko

Data di nascita: 12.3.1942

Luogo di nascita: Bozanovici, comune di Kalinovik, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza

:

Bosnia-Erzegovina

eventualmente Serbia e Montenegro

 

Nome: PAVKOVIC Nebojsa

Data di nascita: 10.4.1946

Luogo di nascita: Senjski Rudnik, Serbia e Montenegro

Cittadinanza: Serbia e Montenegro

 

Nome: POPOVIC Vujadin

Data di nascita: 14.3.1957

Luogo di nascita: Sekovici, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Serbia e Montenegro

 

Nome: TOLIMIR Zdravko

Data di nascita: 27.11.1948

Luogo di nascita:

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

 

Nome: ZELENOVIC Dragan

Data di nascita: 12.2.1961

Luogo di nascita: Foca, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

 

Nome: ZUPLJANIN Stojan

Data di nascita: 22.9.1951

Luogo di nascita: Kotor Varos, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina».