ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 99

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
19 aprile 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 597/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 598/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2032/2004

3

 

 

Regolamento (CE) n. 599/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004

4

 

*

Regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, concernente l’autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 601/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione

10

 

 

Regolamento (CE) n. 602/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

11

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 15 aprile 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di determinate sementi della specie Glycine max che non soddisfano le condizioni poste dalla direttiva 2002/57/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 1137]  ( 1 )

13

 

*

Decisione della Commissione, del 18 aprile 2005, concernente la proroga del riconoscimento limitato del RINAVE — Registro Internacional Naval, SA [notificata con il numero C(2005) 1156]  ( 1 )

15

 

*

Decisione n. 1/2005 del Comitato misto istituito ai sensi dell’accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada, del 21 marzo 2005, in merito all’inserimento di un organismo di valutazione della conformità nell’allegato settoriale relativo alle imbarcazioni da diporto

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

19.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/1


REGOLAMENTO (CE) N. 597/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

107,5

204

65,3

212

129,8

624

101,8

999

101,1

0707 00 05

052

134,5

204

63,4

999

99,0

0709 90 70

052

106,4

204

39,7

999

73,1

0805 10 20

052

46,5

204

47,0

212

58,2

220

47,8

400

46,9

624

61,9

999

51,4

0805 50 10

052

65,7

220

69,6

400

70,1

528

44,6

624

71,9

999

64,4

0808 10 80

388

85,9

400

134,3

404

127,9

508

64,0

512

71,4

524

48,2

528

73,4

720

79,7

804

127,0

999

90,2

0808 20 50

388

78,2

512

66,8

528

74,5

720

59,5

999

69,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


19.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/3


REGOLAMENTO (CE) N. 598/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2032/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2032/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dell'11 al 14 aprile 2005 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2032/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 353 del 27.11.2004, pag. 6.

(3)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


19.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/4


REGOLAMENTO (CE) N. 599/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2031/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dell'11 al 14 aprile 2005 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 353 del 27.11.2004, pag. 3.

(3)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


19.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/5


REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

concernente l’autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3, l'articolo 9 D, paragrafo 1, e l’articolo 9 E, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede una procedura per l’autorizzazione degli additivi per mangimi.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 contiene disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento.

(3)

Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

Il responsabile della messa in circolazione del prodotto Salinomax 120G ha presentato una domanda di autorizzazione decennale, come coccidiostatico per polli da ingrasso, a norma dell’articolo 4 della citata direttiva. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha comunicato il suo parere in merito alla sicurezza dell’utilizzazione di questo preparato per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente, alle condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare per un periodo di dieci anni l’impiego di questo preparato, come precisato nell’allegato I.

(6)

Sono stati presentati dati a sostegno di una domanda di autorizzazione relativa all’impiego del nuovo additivo Lactobacillus acidophilus DSM 13241 per cani e gatti. Il 15 aprile 2004 e il 27 ottobre 2004, l’AESA ha emesso pareri favorevoli in merito alla sicurezza per gli animali interessati, gli utilizzatori e l’ambiente. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza può essere autorizzato a titolo provvisorio l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato II.

(7)

L’impiego del preparato a base di microrganismi Enterococcus faecium ATCC 53519 e Enterococcus faecium ATCC 55593 è stato autorizzato a titolo provvisorio per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione (3). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato III.

(8)

L’impiego del preparato a base di microrganismi Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 è stato autorizzato a titolo provvisorio per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2437/2000 della Commissione (4) e per i vitelli dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione (5). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato III.

(9)

L'impiego del preparato a base di microrganismi Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i conigli dal regolamento (CE) n. 1436/98. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato III.

(10)

La valutazione di questa domanda dimostra la necessità di talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo di cui all'allegato. Tale protezione deve essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (6).

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È autorizzato per dieci anni l’impiego del preparato appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» di cui all’allegato I quale additivo nell’alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

È autorizzato a titolo provvisorio per quattro anni l'impiego del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato II quale additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

È autorizzato a tempo indeterminato l'impiego dei preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato III quale additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

(4)  GU L 280 del 4.11.2000, pag. 28.

(5)  GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.

(6)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Numero di registrazione dell'additivo

Nome e n. di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo

Additivo

(denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di alimento completo

Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

«E 766

Alpharma (Belgio) BVBA

Salinomicina sodica 120 g/kg

(Salinomax 120G)

 

Composizione dell'additivo:

 

Salinomicina sodica: 120 g/kg

 

Lignosulfonato di calcio: 40 g/kg

 

Solfato di calcio diidrato: fino a 1 000 g/kg

 

Sostanza attiva:

 

Salinomicina sodica,

C42H69O11Na,

Sale sodico di un acido polietere monocarbossilico prodotto per fermentazione di Streptomyces albus (ATCC 21838) US 9401-06)

Numero CAS: 55-721/31-8

 

Impurezze associate:

 

< 42 mg di elaiofilina/kg di salinomicina sodica

 

< 40 g di 17-epi-20-desossi-salinomicina/kg di salinomicina sodica

Polli da ingrasso

50

70

Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione.

Indicare nelle istruzioni per l'uso:

 

“Pericoloso per gli equidi e i tacchini”

 

“Alimento contenente uno ionoforo: l'uso simultaneo con certe sostanze medicinali (ad esempio tiamulin) può essere controindicato”

22.4.2015»


ALLEGATO II

Numero (ovvero n. CE)

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento completo

Microrganismi

«25

Lactobacillus acidophilus DSM 13241

Preparato di Lactobacillus acidophilus contenente almeno:

 

1 × 1011 CFU/g di additivo

Cani

6 × 109

2 × 1010

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Per alimenti secchi, con tenore di umidità pari o inferiore al 2 %.

22.4.2009

Gatti

3 × 109

2 × 1010

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Per alimenti secchi con tenore di umidità pari o inferiore al 2 %.

22.4.2009»


ALLEGATO III

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento completo

Microrganismi

«E 1709

Enterococcus faecium ATCC 53519

Enterococcus faecium ATCC 55593

(Nel rapporto 1/1)

Miscela di Enterococcus faecium incapsulato e Enterococcus faecium contenente un minimo di 2 × 108 CFU/g di additivo

(cioè un minimo di 1 × 108 CFU/g di ciascun batterio)

Polli da ingrasso

1 × 108

1 × 108

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Può essere impiegato nei mangimi composti contenenti i coccidiostatici: decoquinato, alofuginone, lasalocide di sodio, maduramicina di ammonio, monensin sodico, narasina, narasina-nicarbazina e salinomicina di sodio.

a tempo indeterminato

E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749

Bacillus subtilis DSM 5750

(Nel rapporto 1/1)

Miscela di Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis contenente almeno 3,2 × 109 CFU/g di additivo (1,6 × 109 di ciascun batterio)

Tacchini da ingrasso

1,28 × 109

1,28 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Può essere impiegato nei mangimi composti contenenti i coccidiostatici: diclazuril, alofuginone, monensin sodico e robenidina.

a tempo indeterminato

Vitelli

3 mesi

1,28 × 109

1,28 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

a tempo indeterminato

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno: 5 × 109 CFU/g additivo

Conigli da ingrasso

2,5 × 109

7,5 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

a tempo indeterminato»


19.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/10


REGOLAMENTO (CE) N. 601/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 10 su Cipro dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione (2), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 contiene un elenco dei punti di attraversamento ai quali persone e merci possono attraversare la linea che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali esso non esercita un controllo effettivo.

(2)

In seguito a un accordo sull’apertura di nuovi punti di attraversamento a Zodia e Ledra Street, occorre modificare l’allegato I.

(3)

Il governo della Repubblica di Cipro ha accettato detta modifica.

(4)

La Camera di commercio turco-cipriota è stata consultata sulla questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei punti di attraversamento di cui all’articolo 2, paragrafo 4

Agios Dhometios

Ledra Palace

Ledra Street

Zodia».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2005.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.

(2)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128.


19.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/11


REGOLAMENTO (CE) N. 602/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2)

Le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 aprile 2005 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o maggio 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4)

Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 aprile 2005, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

 

Regno Unito:

750 t originarie del Botswana,

650 t originarie della Namibia;

 

Germania:

500 t originarie del Botswana,

350 t originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di maggio 2005 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:

15 986 t,

Kenia:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

10 350 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(4)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

19.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2005

che prevede la commercializzazione temporanea di determinate sementi della specie Glycine max che non soddisfano le condizioni poste dalla direttiva 2002/57/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 1137]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/310/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In Austria, la quantità disponibile di sementi di soia (Glycine max) adatte al clima di quel paese e rispondenti alle condizioni poste dalla direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda la facoltà germinativa è insufficiente e non può dunque soddisfare le esigenze di tale Stato membro.

(2)

Non è possibile soddisfare la domanda di queste sementi importando da altri Stati membri o da paesi terzi sementi che rispondano a tutte le condizioni poste dalla direttiva 2002/57/CE.

(3)

Di conseguenza, l'Austria dovrebbe essere autorizzata a permettere la commercializzazione delle sementi di quella specie a condizioni meno rigorose fino al 15 giugno 2005.

(4)

Inoltre, occorre autorizzare a permettere la commercializzazione di tali sementi anche altri Stati membri che sono in grado di fornirle all'Austria e ciò a prescindere dal fatto che le sementi siano state o meno raccolte in uno Stato membro oppure in un paese terzo cui si applichi la decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (2).

(5)

È opportuno che l'Austria assuma il ruolo di coordinatore per garantire che la quantità totale di sementi autorizzata in conformità della presente decisione non ecceda la quantità massima prevista dalla decisione stessa.

(6)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La commercializzazione nella Comunità delle sementi di soia (Glycine max) non rispondenti alle condizioni minime poste dalla direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda la facoltà germinativa è permessa, fino al 15 giugno 2005, conformemente all'allegato della presente decisione e alle condizioni seguenti:

a)

la facoltà germinativa deve essere almeno quella indicata nell'allegato della presente decisione;

b)

l'etichetta ufficiale deve dichiarare la germinazione accertata nell'esame ufficiale effettuato conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2002/57/CE;

c)

le sementi devono essere state commercializzate per la prima volta conformemente all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Qualsiasi fornitore che desideri commercializzare le sementi di cui all'articolo 1 presenta domanda di autorizzazione allo Stato membro nel quale è stabilito o nel quale vuole importare.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare tali sementi, a meno che:

a)

vi siano prove sufficienti per dubitare che il fornitore sia in grado di commercializzare la quantità di sementi per la quale ha fatto domanda di autorizzazione; oppure

b)

la quantità totale di cui è autorizzata la commercializzazione conformemente alla pertinente deroga superi la quantità massima indicata nell'allegato.

Articolo 3

Nell'applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciproca assistenza amministrativa.

L'Austria fungerà da Stato membro coordinatore relativamente all'applicazione dell'articolo 1, in modo da assicurare che il quantitativo totale autorizzato non superi la quantità massima indicata nell'allegato.

Qualsiasi Stato membro che riceva una domanda a norma dell'articolo 2 ne informa immediatamente lo Stato membro coordinatore precisando quale sia il quantitativo domandato. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l'autorizzazione darebbe luogo al superamento della quantità massima.

Articolo 4

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle quantità di cui hanno autorizzato la commercializzazione conformemente alla presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

(2)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Specie

Tipo di varietà

Quantità massima

(tonnellate)

Germinazione minima

(% di sementi pure)

Glycine max

(classe di maturità: assai precoce) Dolores Gallec, Merlin, OAC Erin

1 185

70

(classe di maturità: precoce) Amphor, Essor, Idefix, Kent, London

1 275


19.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

concernente la proroga del riconoscimento limitato del «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA»

[notificata con il numero C(2005) 1156]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/311/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

viste le lettere inviate dalle autorità portoghesi in data 25 marzo 2003 e 8 maggio 2003, nelle quali si chiede la proroga a tempo indeterminato del riconoscimento limitato del «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» (di seguito «RINAVE») a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 94/57/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Il riconoscimento limitato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE è un riconoscimento che viene concesso agli organismi (società di classificazione) che soddisfano tutti i criteri indicati nell’allegato della suddetta direttiva diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri minimi generali», ma che è tuttavia limitato nel tempo e nella portata affinché l’organismo interessato possa acquisire maggiore esperienza.

(2)

La decisione 2000/481/CE della Commissione (2) ha riconosciuto l’organismo portoghese RINAVE per un periodo di tre anni, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva precitata.

(3)

La Commissione ha accertato che il RINAVE soddisfa tutti i criteri indicati nell’allegato della direttiva diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» ed è inoltre conforme alle nuove disposizioni, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva.

(4)

La valutazione della Commissione ha inoltre rilevato la dipendenza dell’organismo dalle norme tecniche di un altro organismo riconosciuto.

(5)

Durante il periodo 2000-2003 i dati sulle prestazioni del RINAVE in materia di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento, pubblicati dal Protocollo di intesa di Parigi, si sono costantemente mantenuti a un livello elevato.

(6)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 7 della direttiva 94/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riconoscimento limitato del «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» è prorogato a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

La proroga del riconoscimento ha effetto solo per il Portogallo.

Articolo 3

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

(2)  GU L 193 del 29.7.2000, pag. 91.


19.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/16


DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL’ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL CANADA

del 21 marzo 2005

in merito all’inserimento di un organismo di valutazione della conformità nell’allegato settoriale relativo alle imbarcazioni da diporto

(2005/312/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada, in particolare gli articoli VII e XI,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di inserire uno o più organismi di valutazione della conformità nell’elenco contenuto in un allegato settoriale,

DECIDE:

1.   L’organismo di valutazione della conformità di cui all’allegato A è aggiunto all’elenco degli organismi di valutazione della conformità canadesi di cui all’allegato 2 dell’allegato settoriale relativo alle imbarcazioni da diporto.

2.   La copertura specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell’elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati all’allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da esse mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l’accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l’ultima firma.

Firmato a Ottawa, il 21 marzo 2005.

Per conto del Canada

Allison YOUNG

Firmato a Bruxelles, il 16 marzo 2005.

Per conto della Comunità europea

Joanna KIOUSSI


Allegato A

Organismo di valutazione della conformità canadese aggiunto all’elenco degli organismi di valutazione della conformità di cui all’allegato 2 dell’allegato settoriale relativo alle imbarcazioni da diporto

IMCI-NA

1084 Cedar Grove Boulevard

Oakville, Ontario L6J 2C4

Tel: (905) 845 49999

Fax: (905) 849 3776