ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 95

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
14 aprile 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

1

 

 

Regolamento (CE) n. 561/2005 della Commissione, del 13 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

9

 

*

Regolamento (CE) n. 562/2005 della Commissione, del 5 aprile 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

11

 

 

Regolamento (CE) n. 563/2005 della Commissione, del 13 aprile 2005, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

42

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione n. 1/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell’8 marzo 2005, concernente l’adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE

44

 

*

Decisione n. 2/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell’8 marzo 2005, concernente il regolamento interno del comitato ministeriale misto ACP-CE sul commercio

48

 

*

Decisione n. 3/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell’8 marzo 2005, concernente l’adozione del regolamento interno del comitato degli ambasciatori ACP-CE

51

 

*

Decisione n. 2/2005 del comitato degli ambasciatori ACP-CE, dell’8 marzo 2005, relativa all’adozione del regolamento interno del comitato di cooperazione doganale ACP-CE

54

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa agli aiuti di Stato ai quali il Regno Unito intende dare esecuzione in favore della Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd [notificata con il numero C(2004) 3349]  ( 1 )

56

 

*

Decisione della Commissione, del 31 marzo 2005, che modifica la decisione 97/467/CE con riguardo all’inclusione di uno stabilimento della Croazia negli elenchi provvisori di stabilimenti dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare carni di ratiti [notificata con il numero C(2005) 985]  ( 1 )

62

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

14.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/1


REGOLAMENTO (CE) N. 560/2005 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2005

che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (1),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Con la risoluzione 1572 (2004) del 15 novembre 2004, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e deplorando la ripresa delle ostilità in Costa d'Avorio e le ripetute violazioni dell’accordo di cessate il fuoco del 3 maggio 2003, ha deciso di istituire misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio.

(2)

La posizione comune 2004/852/PESC prevede l’applicazione delle misure previste dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone che secondo il competente Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite costituiscono una minaccia per il processo di pace e di riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio, in particolare quelle che bloccano l’attuazione degli accordi Linas-Marcoussis e Accra III, di qualsiasi altra persona risultata responsabile, secondo informazioni attendibili, di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d’Avorio, di qualsiasi altra persona che istighi pubblicamente all’odio e alla violenza e di qualsiasi altra persona designata dal comitato come responsabile di una violazione dell’embargo sulle armi imposto dalla suddetta risoluzione 1572 (2004).

(3)

Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(4)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

Per «comitato delle sanzioni» s’intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 14 della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2)

Per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

a)

i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

b)

i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

c)

i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;

d)

gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

e)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

f)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

g)

i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

h)

tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni.

3)

Per «congelamento di fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

4)

Per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi.

5)

Per “congelamento di risorse economiche” si intende il divieto dell'utilizzo delle risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche o entità di cui all’allegato I.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui all'allegato I.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II, purché abbiano notificato al comitato per le sanzioni l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e detto comitato non abbia comunicato loro una decisione negativa entro due giorni lavorativi dalla notifica, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati.

2.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che abbiano notificato tale decisione al comitato per le sanzioni e che quest’ultimo l’abbia approvata alle condizioni di cui al paragrafo 14(e) della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 4

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un privilegio legale, amministrativo o arbitrale sorto prima del 15 novembre 2004 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il privilegio o la sentenza non vada a favore di una delle persone o delle entità di cui all’allegato I;

d)

il riconoscimento del privilegio o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato;

e)

le autorità competenti abbiano notificato il privilegio o la sentenza al comitato per le sanzioni.

Articolo 5

L'autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 3 o 4.

Articolo 6

L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati al presente regolamento,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 7

L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti delle persone o entità di cui all'allegato I, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Articolo 8

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

b)

collaborare con le autorità competenti di cui all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare l’allegato I sulla base delle decisioni prese dal comitato per le sanzioni;

b)

modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 12

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento come pure ogni successiva modifica.

Articolo 13

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

d)

a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all'interno della Comunità.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.

(2)  Parere del 24 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui agli articoli 2, 4 e 7


ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8

BELGIO

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service public fédéral des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P. O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. (420-2) 57 04 45 01

Fax (420-2) 57 04 45 02

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel. (420-2) 24 18 29 87

Fax (420-2) 24 18 40 80

DANIMARCA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Per il congelamento dei fondi:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Per l'assistenza tecnica:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel. +372 6317 100

Fax +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. +372 6680 500

Fax +372 6680 501

GRECIA

A.

Congelamento delle attività

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30) 210 333 27 86

Fax (30) 210 333 28 10

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Tel. (30) 210 333 27 86

Fax (30) 210 333 28 10

B.

Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str.

GR-101 80 Athens

Tel. (30) 210 328 64 01-3

Fax (30) 210 328 64 04

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-101 80 Αθήνα

Tel. (30) 210 328 64 01-3

Fax (30) 210 328 64 04

SPAGNA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction «Politique commerciale et investissements»

Service «Investissements et propriété intellectuelle»

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 144 87 72 85

Fax (33) 153 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel. (33) 143 17 59 68

Fax (33) 143 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel. (33) 143 17 45 16

Fax (33) 143 17 45 84

IRLANDA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Tel. (353-1) 478 08 22

Fax (353-1) 408 21 65

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Tel. (353-1) 671 66 66

Fax (353-1) 679 88 82

ITALIA

Ministero degli Affari esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 36 91 73 34

Fax (39) 06 36 91 54 46

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

CIPRO

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

CY-1421 Nicosia

Tel. (357) 22 86 71 00

Fax (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

CY-1076 Nicosia

Tel. (357) 22 71 41 00

Fax (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

CY-1096 Nicosia

Tel. (357) 22 60 11 06

Fax (357) 22 60 27 41/47

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tel. (371) 7016 201

Fax (371) 7828 121

LITUANIA

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Šermukšnių g. 3

Vilnius

LT-01106

Tel. +370 5 271 74 47

Fax +370 5 262 18 26

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel. (352) 478 2346

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 2712

Fax (352) 47 52 41

UNGHERIA

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Fax +36-1-443-5554

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481.

Tel. +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. +356 21 24 28 53

Fax +356 21 25 15 20

PAESI BASSI

De Minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Fax (31-70) 342 79 84

Tel. (31-70) 342 89 97

AUSTRIA

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20-0

Fax (+43-1) 404 20-7399

POLONIA

Autorità principale:

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 694 59 70

Fax (+48-22) 694 54 50

Autorità di coordinamento:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 523 9427/9348

Fax (+48-22) 523 8329

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73.

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 218 82 33 90/8

Fax: (351) 218 82 33 99

SLOVENIA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Faks (386-1) 478 23 41

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 33 11

Faks (386-1) 433 10 31

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 22 11

Faks (386-1) 431 81 64

SLOVACCHIA

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 78 11 11

Fax: (421-2) 59 78 36 49

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 11 11

Fax: (421-2) 52 49 80 42

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

SVEZIA

Articoli 3, 4 e 5

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Articoli 7 e 8

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

REGNO UNITO

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

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United Kingdom

Tel. (44-20) 72 70 59 77

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COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee

DG Relazioni esterne

Direzione A: Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD): Commissione coordinamento e contributi

Unità A 2: questioni giuridiche e istituzionali, azioni comuni PESC, Sanzioni

Kimberley Process

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14.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/9


REGOLAMENTO (CE) N. 561/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

99,7

096

105,7

204

56,3

212

146,4

624

104,1

999

102,4

0707 00 05

052

138,6

204

55,1

999

96,9

0709 10 00

220

79,0

999

79,0

0709 90 70

052

99,2

096

75,1

204

39,0

999

71,1

0805 10 20

052

52,1

204

47,0

212

51,2

220

46,7

624

56,5

999

50,7

0805 50 10

052

57,8

220

69,6

624

70,4

999

65,9

0808 10 80

388

88,9

400

111,5

404

90,4

508

64,5

512

73,7

524

72,3

528

68,2

720

67,7

804

113,4

999

83,4

0808 20 50

388

74,5

512

82,9

528

58,6

999

72,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


14.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/11


REGOLAMENTO (CE) N. 562/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2005

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 40,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1498/1999 della Commissione, dell’8 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), è stato modificato più volte in modo sostanziale. Il regolamento (CE) n. 1255/1999 e tutti i regolamenti recanti modalità di applicazione dello stesso hanno introdotto varie modifiche. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1498/1999 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

Per valutare l’andamento della produzione e del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è indispensabile disporre regolarmente di informazioni relative al funzionamento delle misure di intervento previste nel regolamento (CE) n. 1255/1999, con particolare riguardo all’evoluzione delle scorte detenute dagli organismi di intervento o da privati.

(3)

La fissazione degli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina, nonché delle restituzioni, è possibile solo in base a informazioni sull’andamento dei prezzi praticati nel commercio internazionale.

(4)

Ai fini di una precisa e regolare osservazione delle correnti commerciali che consenta di valutare l’effetto delle restituzioni, è necessario disporre di informazioni relative alle esportazioni dei prodotti per i quali sono fissate restituzioni, con particolare riguardo ai quantitativi aggiudicati mediante gara.

(5)

Ai fini dell’attuazione dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (di seguito «accordo sull’agricoltura»), approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio (3), e per garantire il rispetto degli impegni in esso previsti, è necessario disporre di tutta una serie di informazioni particolareggiate sulle importazioni e le esportazioni, con particolare riguardo alle domande di titoli e alle modalità di utilizzazione degli stessi. Per poter adempiere pienamente a tali impegni, è necessario disporre rapidamente di informazioni sull’andamento delle esportazioni. Ai sensi dello stesso accordo, le esportazioni a titolo di aiuto alimentare sono escluse dalle restrizioni applicate alle esportazioni sovvenzionate. Occorre pertanto precisare che le comunicazioni riguardanti le domande di titoli di esportazione devono indicare separatamente le domande aventi per oggetto forniture di aiuti alimentari.

(6)

Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), contiene disposizioni particolari riguardo all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso il Canada, gli Stati Uniti d’America e la Repubblica dominicana. Occorre prevedere la comunicazione delle relative informazioni.

(7)

Il regolamento (CE) n. 174/1999 istituisce un regime specifico per la concessione di restituzioni per i componenti di origine comunitaria del formaggio fuso fabbricato in regime di perfezionamento attivo. Occorre prevedere la comunicazione delle relative informazioni.

(8)

Il regolamento (CE) n. 174/1999 prevede, all’articolo 5, la possibilità di estendere, in certi casi, la validità di un titolo di esportazione a un prodotto di un codice diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo stesso. Occorre prevedere la comunicazione delle relative informazioni.

(9)

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (5), disciplina la gestione di taluni contingenti di importazione mediante l’emissione di certificati IMA 1 da parte delle autorità dei paesi terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione sono rilasciati in base a certificati IMA 1. L’esperienza ha dimostrato che tali comunicazioni non sempre permettono una sorveglianza precisa dello svolgimento, tappa per tappa, delle suddette importazioni. Occorre prevedere la comunicazione di informazioni supplementari.

(10)

L’esperienza acquisita nel corso degli anni nell’elaborazione delle informazioni pervenute alla Commissione ha dimostrato che queste vengono talvolta comunicate con eccessiva frequenza. La frequenza di alcune comunicazioni è stata pertanto ridotta.

(11)

E’ indispensabile poter confrontare le quotazioni dei prezzi dei prodotti, in particolare ai fini del calcolo delle restituzioni e degli aiuti. È altresì necessario sapere quanto siano attendibili tali quotazioni, attraverso la ponderazione dei dati.

(12)

Negli ultimi anni si è assistito ad un’evoluzione considerevole dei mezzi di comunicazione. Occorre tener conto di tale evoluzione per rendere le comunicazioni più rapide, efficienti e sicure.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

SCORTE E MISURE DI INTERVENTO

Articolo 1

1.   Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati:

a)

i quantitativi di burro in giacenza alla fine del mese in questione, nonché i quantitativi entrati e usciti durante tale mese, mediante il modulo riportato nell’allegato I, parte A, del presente regolamento;

b)

i quantitativi di burro usciti dall’ammasso durante il mese in questione, suddivisi secondo i regolamenti pertinenti, mediante il modulo riportato nell’allegato I, parte B, del presente regolamento;

c)

la classificazione per età dei quantitativi di burro in giacenza alla fine del mese in questione, mediante il modulo riportato nell’allegato I, parte C, del presente regolamento.

2.   Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati, mediante il modulo riportato nell’allegato II del presente regolamento:

a)

i quantitativi di burro e i quantitativi di crema, convertiti in equivalente burro, entrati e usciti durante il mese in questione;

b)

il quantitativo totale di burro e il quantitativo totale di crema, convertito in equivalente burro, in giacenza alla fine del mese in questione.

Articolo 2

Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati:

a)

i quantitativi di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in questione, nonché i quantitativi entrati e usciti durante tale mese, mediante il modulo riportato nell’allegato III, parte A, del presente regolamento;

b)

i quantitativi di latte scremato in polvere usciti dall’ammasso durante il mese in questione, suddivisi secondo i regolamenti pertinenti, mediante il modulo riportato nell’allegato III, parte B, del presente regolamento;

c)

la classificazione per età dei quantitativi di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in questione, mediante il modulo riportato nell’allegato III, parte C, del presente regolamento.

Articolo 3

Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati, mediante il modulo riportato nell’allegato IV del presente regolamento:

a)

i quantitativi di formaggi entrati e usciti durante il mese in questione, suddivisi per categorie;

b)

i quantitativi di formaggi in giacenza alla fine del mese in questione, suddivisi per categorie.

Articolo 4

Ai fini del presente capo, si intende per:

a)

«quantitativi entrati»: i quantitativi fisicamente entrati in magazzino, presi in consegna o meno dall’organismo di intervento;

b)

«quantitativi usciti»: i quantitativi che sono stati ritirati o, se la presa in consegna da parte dell’acquirente avviene prima del ritiro, i quantitativi presi in consegna.

CAPO II

MISURE DI AIUTO PER IL LATTE SCREMATO E IL LATTE SCREMATO IN POLVERE

Articolo 5

1.   Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 per il latte scremato e il latte scremato in polvere utilizzato per l’alimentazione degli animali, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 20 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati, mediante il modulo riportato nell’allegato V del presente regolamento:

a)

i quantitativi di latte scremato utilizzati per la fabbricazione di mangimi composti, per i quali sono state presentate domande di aiuto durante il mese in questione;

b)

i quantitativi di latte scremato in polvere denaturato per i quali sono state presentate domande di aiuto durante il mese in questione;

c)

i quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati per la fabbricazione di mangimi composti, per i quali sono state presentate domande di aiuto durante il mese in questione.

2.   Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1255/1999 per il latte scremato trasformato in caseina, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 20 di ogni mese, mediante il modulo riportato nell’allegato V del presente regolamento, i quantitativi di latte scremato per i quali sono state presentate domande di aiuto durante il mese precedente. Tali quantitativi sono suddivisi secondo la qualità delle caseine o dei caseinati prodotti.

CAPO III

PREZZI

Articolo 6

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi franco fabbrica praticati sul loro territorio durante la settimana precedente per i prodotti di cui all’allegato VI. Gli Stati membri comunicano i prezzi notificati dagli operatori economici per i prodotti lattiero-caseari, eccetto i formaggi, la cui produzione nazionale rappresenta almeno il 2 % della produzione comunitaria o la cui produzione è considerata rappresentativa a livello nazionale dalle autorità nazionali competenti. Per i formaggi, gli Stati membri comunicano i prezzi per tipo di formaggio, la cui produzione rappresenta almeno l’8 % della produzione nazionale complessiva di formaggi.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un mese a decorrere dalla fine del mese precedente, i prezzi del latte crudo corrisposti ai produttori di latte sul loro territorio.

I prezzi sono espressi in termini di media ponderata, calcolata dall’autorità competente dello Stato membro sulla base di rilevazioni campionarie.

3.   Per le comunicazioni relative ai prezzi praticati nella Comunità, gli Stati membri si assicurano che i dati trasmessi siano rappresentativi, esatti e completi. A questo scopo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione redatta secondo il questionario tipo riportato nell’allegato XII.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici forniscano i dati richiesti entro i termini utili.

5.   Ai fini del presente articolo, per «prezzo franco fabbricadépart usine» si intende il prezzo al quale il prodotto è acquistato presso il fabbricante, al netto di imposte (IVA) e di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione, ecc.). Il prezzo è espresso in termini di media ponderata, calcolata dall’autorità competente dello Stato membro sulla base di rilevazioni campionarie.

CAPO IV

SCAMBI

SEZIONE 1

IMPORTAZIONI

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:

1)

entro il mese successivo alla fine dell’anno contingentale per l’anno contingentale precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2535/2001, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine;

2)

entro il 10 gennaio ed entro il 10 luglio per i sei mesi precedenti, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 2535/2001, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine;

3)

entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione soggetti ai dazi non preferenziali previsti dalla tariffa doganale comune, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine;

4)

entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (6) e ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo provvisorio tra la Comunità europea e il Libano, approvato con la decisione 2002/761/CE del Consiglio (7), suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine;

5)

entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2535/2001, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine;

6)

una volta all’anno, entro tre mesi a decorrere dalla fine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi non utilizzati dei titoli rilasciati nell’ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001, suddivisi per numero del contingente, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine.

Se del caso, gli Stati membri informano la Commissione che non sono stati rilasciati titoli di importazione per i corrispondenti periodi di riferimento.

Articolo 8

Entro il 31 marzo di ogni anno per l’anno precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante il modulo riportato nell’allegato VII, i seguenti dati, suddivisi per codice della nomenclatura combinata, relativi ai titoli di importazione rilasciati su presentazione di un certificato IMA 1, conformemente al titolo 2, capo III, del regolamento (CE) n. 2535/2001, precisando i numeri dei certificati IMA 1:

a)

i quantitativi di prodotti per i quali è stato emesso il certificato e la data di rilascio dei titoli di importazione;

b)

i quantitativi di prodotti per i quali la cauzione è stata svincolata.

SEZIONE 2

ESPORTAZIONI

Articolo 9

1.   Entro le ore 18 di ciascun giorno lavorativo, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:

a)

i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari e per codice di destinazione, per i quali il giorno stesso sono state presentate domande di titoli di esportazione:

i)

ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999, ad eccezione dei titoli di cui all’articolo 17 dello stesso regolamento;

ii)

ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 174/1999;

b)

se del caso, che quel giorno non sono state presentate domande di cui alla lettera a);

c)

i quantitativi, suddivisi per domanda presentata, per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari e per codice di destinazione, per i quali il giorno stesso sono state presentate domande di titoli di esportazione provvisori ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando:

i)

il termine per la presentazione delle offerte, unitamente ad una copia del documento che conferma la partecipazione alla gara per i quantitativi richiesti;

ii)

il quantitativo specificato nel bando di gara o, in caso di gara indetta dalle forze armate ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (8), in cui non viene specificata la quantità, il quantitativo approssimativo, suddiviso come sopra;

d)

i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari e per codice di destinazione, per i quali il giorno stesso sono stati definitivamente rilasciati o annullati i titoli provvisori di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando l’organismo che ha indetto la gara, la data del titolo provvisorio e il quantitativo per il quale è stato rilasciato, mediante il modulo riportato nell’allegato VIII, parte A, del presente regolamento;

e)

se del caso, il quantitativo riveduto specificato nel bando di gara di cui alla lettera c), mediante il modulo riportato nell’allegato VIII, parte A, del presente regolamento;

f)

i quantitativi, suddivisi per paese e per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione definitivi con restituzione ai sensi degli articoli 20 e 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, mediante il modulo riportato nell’allegato VIII, parte B, del presente regolamento.

2.   Per quanto riguarda la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), qualora siano state presentate più domande per la stessa gara, sarà sufficiente una sola comunicazione per Stato membro.

3.   Gli Stati membri non devono comunicare giornalmente i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di esportazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, e degli articoli 18, 20 e 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 se non vengono chieste restituzioni o se le domande riguardano forniture di aiuti alimentari ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dell’Uruguay Round.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni lunedì per la settimana precedente, i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali sono state presentate domande di titoli ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 174/1999, senza restituzione, mediante il modulo riportato nell’allegato VIII, parte C, del presente regolamento.

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 16 di ogni mese per il mese precedente:

a)

i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali le domande di titoli sono state annullate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando il tasso della restituzione, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte A, del presente regolamento;

b)

i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, che non sono stati esportati dopo la scadenza del termine di validità dei relativi titoli, indicando il tasso della restituzione, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte B, del presente regolamento;

c)

i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari e per codice di destinazione, per i quali sono state presentate domande di titoli di esportazione per forniture di aiuti alimentari ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dell’Uruguay Round, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte C, del presente regolamento;

d)

i quantitativi di prodotti lattiero-caseari, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine, che non si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del trattato, che sono importati allo scopo di essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti di cui al codice NC 0406 30, conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999, e che hanno ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte D, del presente regolamento;

e)

i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione definitivi senza restituzione, ai sensi degli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 174/1999, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte E, del presente regolamento.

Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 16 di ogni mese (n) per il mese n-4, i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice di destinazione, per i quali sono state espletate le formalità di esportazione senza restituzione, mediante il modulo riportato nell’allegato X, parte A, del presente regolamento.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 16 luglio per l’anno GATT precedente:

a)

i quantitativi per i quali è stata autorizzata l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, da cui risulta una differenza della restituzione concessa, indicando il tasso della restituzione e il codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari inserito nella casella 16 del titolo di esportazione rilasciato, nonché il codice della nomenclatura delle restituzioni per il prodotto effettivamente esportato, mediante il modulo riportato nell’allegato X, parte B, del presente regolamento;

b)

i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, ai quali sono state applicate le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, se il tasso della restituzione applicato è diverso da quello indicato nel titolo, specificando la restituzione per la destinazione indicata nel titolo e quella effettivamente applicata, mediante il modulo riportato nell’allegato X, parte C, del presente regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui al presente regolamento con i mezzi di comunicazione indicati nell’allegato XI.

Articolo 15

La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati da essi trasmessi.

Articolo 16

Il regolamento (CE) n. 1498/1999 è abrogato.

Il regolamento (CE) n. 1498/1999 continua ad applicarsi alle comunicazioni dei dati relativi al periodo precedente la decorrenza di efficacia del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005. Tuttavia l’articolo 6, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 31 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 174 del 9.7.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1681/2001 (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 36).

(3)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(4)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(5)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138).

(6)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

(7)  GU L 262 del 30.9.2002, pag. 1.

(8)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.


ALLEGATO I

A.   Applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 562/2005

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B.   Applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 562/2005

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C.   Applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 562/2005

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ALLEGATO II

Applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2005

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ALLEGATO III

A.   Applicazione dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 562/2005

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B.   Applicazione dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 562/2005

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C.   Applicazione dell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 562/2005

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ALLEGATO IV

Applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 562/2005

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ALLEGATO V

Applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2005

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI — UNITÀ PRODOTTI ANIMALI

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ALLEGATO VI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2005

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI — UNITÀ PRODOTTI ANIMALI

Prodotto

Codice NC

Peso rappresentativo (1)

Osservazioni (2)

1)

 Siero di latte in polvere

0404 10 02

25 kg

 

2)

Latte scremato in polvere, qualità d'intervento

0402 10 19 INTV

25 kg

 

3)

Latte scremato in polvere per alimentazione animale

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4)

Latte intero in polvere

0402 21 19

25 kg

 

5)

Latte concentrato non zuccherato

0402 91 19

0,5 kg

 

6)

Latte concentrato zuccherato

0402 99 19

0,5 kg

 

7)

Burro

0405 10 19

25 kg

 

8)

Butteroil

0405 90 10

200 kg

 

9)

Formaggi (3)

 (3)

 

 

10)

Lattosio

1702 19 00 LACT

25 kg (sacchi)

 

11)

Caseina

3501 10

25 kg (sacchi)

 

12)

Caseinati

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Se il prezzo corrisponde ad un peso diverso da quello indicato nell'allegato, lo Stato membro comunicherà il prezzo corrispondente al peso rappresentativo.

(2)  Indicare la differenza tra il metodo utilizzato e il metodo comunicato alla Commissione per mezzo del questionario di cui all'allegato XII.

(3)  Gli Stati membri comunicano i prezzi dei tipi di formaggi che rappresentano almeno l'8 % della produzione nazionale.


ALLEGATO VII

Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 562/2005

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ALLEGATO VIII

A.   Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 562/2005

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B.   Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 562/2005

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C.   Applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 562/2005

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ALLEGATO IX

A.   Applicazione dell'articolo 11, lettera a), del regolamento (CE) n. 562/2005

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B.   Applicazione dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 562/2005

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C.   Applicazione dell'articolo 11, lettera c), del regolamento (CE) n. 562/2005

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D.   Applicazione dell'articolo 11, lettera d), del regolamento (CE) n. 562/2005

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E.   Applicazione dell'articolo 11, lettera e), del regolamento (CE) n. 562/2005

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ALLEGATO X

A.   Applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 562/2005

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B.   Applicazione dell'articolo 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 562/2005

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C.   Applicazione dell'articolo 13, lettera b), del regolamento (CE) n. 562/2005

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ALLEGATO XI

Applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 562/2005

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI — UNITÀ PRODOTTI ANIMALI

Disposizioni del regolamento

Mezzo di comunicazione

Tutti gli articoli del capo I

E-mail: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Tutti gli articoli del capo II

E-mail: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

Articolo 6, paragrafo 1

IDES

Articolo 6, paragrafi 3 e 4

E-mail: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

Articolo 7, paragrafo 1

titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 2535/2001

IDES: codice 7

titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001

IDES: codice 5

titoli rilasciati ai sensi delle altre lettere dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2535/2001

IDES: codice 6

Articolo 7, paragrafo 2

IDES: codice 6

Articolo 7, paragrafo 3

IDES: codice 8

Articolo 7, paragrafo 4

IDES: codice 6

Articolo 7, paragrafi 5 e 6

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Articolo 8

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i)

IDES: codice 1

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

IDES: codice 9

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Fax (32-2) 295 33 10

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

IDES: codice 2

Resto delle disposizioni pertinenti dell'articolo 9

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Articolo 10

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Articolo 11

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Articolo 12

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Articolo 13

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


ALLEGATO XII

Applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 562/2005

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI — UNITÀ PRODOTTI ANIMALI

QUESTIONARIO

Relazione annuale sul metodo di rilevazione dei prezzi del latte crudo e dei prodotti lattiero-caseari ai fini della comunicazione dei prezzi alla Commissione (articolo 6)

1

Organizzazione e struttura del mercato:

descrizione generale della struttura di mercato del prodotto in questione

2

Definizione del prodotto:

composizione (tenore di materie grasse, tenore di sostanze secche, tenore di acqua nella materia non grassa), classe di qualità, età o periodo di maturazione, presentazione e condizionamento (p.es. alla rinfusa, in sacchi di 25 kg), altre caratteristiche

3

Luogo e modalità di rilevazione:

a)

organismo competente per la rilevazione statistica dei prezzi (indirizzo, fax, e-mail);

b)

numero di punti di rilevazione e regione o area geografica in cui sono praticati i prezzi rilevati;

c)

metodo di rilevazione (p.es. indagine diretta presso i primi acquirenti). Se i prezzi sono fissati da un organismo di commercializzazione, indicare se sono basati su opinioni o su fatti. Se si ricorre a informazioni di seconda mano, citarne le fonti (p.es. relazioni di mercato);

d)

elaborazione statistica dei prezzi, compresi i fattori di conversione utilizzati per la conversione del peso del prodotto in peso rappresentativo ai sensi dell'allegato VI

4

Rappresentatività:

percentuale dei prodotti rilevati (p.es. nell'insieme delle vendite)

5

Altre considerazioni pertinenti


ALLEGATO XIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1498/1999

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, lettera a)

Articolo 3, lettera b)

Articolo 3, lettera a)

Articolo 3, lettera c)

Articolo 3, lettera a)

Articolo 3, lettera d)

Articolo 3, lettera b)

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7bis

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 11, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c)

Articolo 11, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 11, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 11, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 13, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 12

Articolo 9, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 13, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 11, lettera e)

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 14

Articolo 10


14.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/42


REGOLAMENTO (CE) N. 563/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2005

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 263/2005 (GU L 46 del 16.2.2005, pag. 38).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 aprile 2005 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

81,8

11

01

101,8

5

03

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

148,2

56

01

192,7

34

02

176,5

42

03

269,0

9

04

0207 14 70

Altre parti di polli, congelati

138,0

54

01

160,0

43

03

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

181,0

38

01

242,4

16

04

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

154,2

47

01

173,0

38

03


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Thailandia

03

Argentina

04

Cile.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

14.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/44


DECISIONE N. 1/2005 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

dell’8 marzo 2005

concernente l’adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE

(2005/297/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione n. 1/2001 del 30 gennaio 2001 il Comitato degli ambasciatori ACP-CE ha adottato tramite delega di competenze il regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE.

(2)

È necessario apportare talune modifiche per tener conto dell’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.

(3)

Nella 29a sessione del Consiglio dei ministri ACP-CE, tenutasi il 6 maggio 2004 a Gaborone (Botswana), è stato deciso di modificare di conseguenza il regolamento interno,

DECIDE:

Articolo 1

Date e sedi delle riunioni

1.   Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato ACP-CE, in appresso denominato «l’accordo ACP-CE», il Consiglio dei ministri ACP-CE, in appresso denominato «Consiglio», si riunisce, in linea di principio, una volta all’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

2.   Il Consiglio è convocato dal suo presidente. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.

3.   Il Consiglio si riunisce nelle sedi abituali delle sessioni del Consiglio dell’Unione europea, presso la sede del segretariato del gruppo degli Stati ACP, ovvero in una città di uno Stato ACP, secondo la decisione adottata dal Consiglio.

Articolo 2

Ordine del giorno delle sessioni

1.   L’ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione è stabilito dal presidente ed è comunicato agli altri membri del Consiglio almeno trenta giorni prima dell’inizio della sessione. L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali al presidente sia giunta una domanda d’iscrizione al più tardi trenta giorni prima dell’inizio della sessione.

All’ordine del giorno provvisorio vengono iscritti i punti la cui documentazione sia stata inviata al segretariato del Consiglio in tempo utile per essere trasmessa ai membri del Consiglio e ai membri del comitato degli ambasciatori ACP-CE, in appresso denominato «comitato», almeno ventuno giorni prima dell’inizio della sessione.

2.   L’ordine del giorno è adottato dal Consiglio all’inizio di ogni sessione. In caso di urgenza il Consiglio può decidere, su richiesta degli Stati ACP o della Comunità, l’iscrizione all’ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.

3.   L’ordine del giorno provvisorio può essere diviso in parte A, parte B e parte C.

Nella parte A vengono iscritti i punti per i quali è possibile l’approvazione del Consiglio senza dibattito.

I punti iscritti nella parte B richiedono un dibattito del Consiglio prima di poter essere approvati.

I punti iscritti nella parte C sono oggetto di uno scambio di opinioni a carattere informale.

Articolo 3

Deliberazioni

1.   Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo ACP-CE, il Consiglio si pronuncia per accordo comune delle parti.

2.   Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti almeno la metà dei membri del Consiglio dell’Unione europea, un membro della Commissione delle Comunità europee, in appresso denominata «Commissione», e due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP.

3.   Ciascun membro del Consiglio che non può partecipare può farsi rappresentare. In tal caso ne informa il presidente, indicando la persona o la delegazione autorizzata a rappresentarlo. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro che sostituisce.

4.   I membri del Consiglio possono farsi assistere da consiglieri.

5.   La composizione di ogni delegazione è comunicata al presidente prima dell’inizio di ogni sessione.

6.   Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «la Banca», assiste alle sessioni del Consiglio quando all’ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la Banca.

Articolo 4

Procedure scritte

Il Consiglio può essere tenuto a pronunciarsi per iscritto su una questione urgente. L’accordo su tale procedura può essere raggiunto nel corso di una delle sessioni del Consiglio oppure in sede di comitato.

Contemporaneamente alla decisione di fare ricorso a tale procedura, può essere prevista la fissazione di un termine per darvi risposta. Alla scadenza di tale termine, il presidente del Consiglio constata, in base alle relazioni dei due segretari del Consiglio, se, tenuto conto delle risposte ricevute, il comune accordo possa considerarsi acquisito.

Articolo 5

Comitati e gruppi di lavoro

Il Consiglio ha la facoltà di creare comitati o gruppi di lavoro incaricati di effettuare i lavori che esso giudica necessari e in particolare di preparare, se del caso, le deliberazioni relative al settore della cooperazione o ad aspetti specifici del partenariato.

La supervisione dei lavori effettuati da tali comitati e gruppi di lavoro può essere delegata al comitato.

Articolo 6

Gruppi ministeriali ristretti

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, durante le sessioni il Consiglio può affidare a gruppi ministeriali ristretti, costituiti su base paritetica, il compito di preparare le proprie deliberazioni e conclusioni relative a punti precisi iscritti all’ordine del giorno.

Articolo 7

Comitati ministeriali

1.   Ai sensi dell’articolo 83 dell’accordo ACP-CE, è istituito il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il regolamento interno di tale comitato è adottato dal Consiglio.

2.   Il Consiglio esamina le questioni di politica commerciale e le relazioni del comitato ministeriale misto ACP-CE per il commercio istituito dall’articolo 38 dell’accordo ACP-CE.

Articolo 8

Stati che partecipano in qualità di osservatori

1.   I rappresentanti degli Stati firmatari dell’accordo ACP-CE che alla data della sua entrata in vigore non abbiano ancora espletato le procedure di cui all’articolo 93, paragrafi 1 e 2, di detto accordo, possono partecipare alle sessioni del Consiglio in qualità di osservatori. In tal caso possono essere autorizzati a partecipare ai dibattiti del Consiglio.

2.   La stessa norma si applica ai paesi di cui all’articolo 93, paragrafo 6, dell’accordo ACP-CE.

3.   Il Consiglio può autorizzare i rappresentanti di uno Stato candidato all’adesione all’accordo ACP-CE a partecipare in qualità di osservatori ai lavori del Consiglio.

Articolo 9

Riservatezza e pubblicazioni ufficiali

1.   Salvo decisione contraria, le sessioni del Consiglio non sono pubbliche. L’accesso alle sessioni del Consiglio è subordinato alla presentazione di un lasciapassare.

2.   Salve altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono coperte dal segreto professionale, sempreché il Consiglio non decida altrimenti.

3.   Ciascuna parte può decidere di rendere pubbliche le decisioni, le risoluzioni, le raccomandazioni e i pareri del Consiglio nell’ambito delle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 10

Dialogo con gli operatori non governativi

1.   In margine alle sessioni ordinarie, il Consiglio può invitare rappresentanti del mondo economico e sociale e della società civile degli Stati ACP e dell’Unione europea a partecipare a uno scambio di opinioni allo scopo di informarli e di sentire il loro parere e le loro proposte su punti precisi iscritti all’ordine del giorno.

2.   Il segretariato del Consiglio ha il compito di organizzare gli scambi di opinioni con i rappresentanti del mondo economico e sociale e della società civile. A tal fine, in accordo con la Commissione, esso può segnatamente affidare alcuni compiti a organizzazioni rappresentative della società civile. In particolare, per quanto riguarda gli scambi di opinioni con il mondo economico e sociale ACP-CE, il segretariato del Consiglio può affidare alcuni compiti al Comitato economico e sociale delle Comunità europee.

3.   I punti all’ordine del giorno che sono oggetto di un dialogo con gli operatori non governativi sono fissati dal presidente, su proposta del segretariato del Consiglio. Essi sono comunicati agli altri membri del Consiglio contemporaneamente all’ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione.

Articolo 11

Organizzazioni regionali e subregionali

Le organizzazioni regionali e subregionali ACP possono farsi rappresentare alle sessioni del Consiglio e del comitato in veste di osservatori, previa decisione del Consiglio.

Articolo 12

Comunicazioni e processi verbali

1.   Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento interno sono trasmesse a cura del segretariato del Consiglio ai rappresentanti degli Stati ACP, al segretariato del gruppo degli Stati ACP, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri, al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione.

Tali comunicazioni sono altresì inviate al presidente della Banca quando riguardano quest’ultima.

2.   Di ogni sessione è redatto un processo verbale, in cui figurano in particolare le decisioni adottate dal Consiglio.

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio, il processo verbale è firmato dal presidente in carica e dai due segretari del Consiglio ed è conservato negli archivi del Consiglio. Una copia del processo verbale è inviata ai destinatari di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Documentazione

Salvo decisione contraria, il Consiglio delibera in base a una documentazione redatta nelle lingue ufficiali delle parti.

Articolo 14

Forma degli atti

1.   Le decisioni, le risoluzioni, le raccomandazioni e i pareri di cui all’articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo ACP-CE sono suddivisi in articoli.

Gli atti di cui al primo comma terminano con la formula «Fatto a..., addì…»; la data è quella in cui il Consiglio li ha adottati.

2.   Le decisioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo ACP-CE, recano nell’intestazione il titolo «Decisione», seguito dal numero d’ordine, dalla data di adozione e dall’indicazione dell’oggetto.

Le decisioni recano la data della loro entrata in vigore. Esse contengono la frase seguente: «Gli Stati ACP-CE, la Comunità e gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per quanto li riguarda, le misure relative all’esecuzione della presente decisione».

3.   Le risoluzioni, le raccomandazioni e i pareri di cui all’articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo ACP-CE recano nell’intestazione il titolo «Risoluzione», «Raccomandazione» o «Parere», seguito dal numero d’ordine, dalla data di adozione e dall’indicazione dell’oggetto.

4.   Il testo degli atti adottati dal Consiglio è firmato dal presidente e conservato negli archivi del Consiglio.

Questi atti sono notificati ai destinatari di cui all’articolo 12, paragrafo 1, a cura dei due segretari del Consiglio.

Articolo 15

Presidenza

La presidenza del Consiglio è esercitata a turno nel modo seguente:

dal 1o aprile al 30 settembre, da un membro del governo di uno Stato ACP,

dal 1o ottobre al 31 marzo, da un membro del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 16

Il comitato

1.   Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo ACP-CE, il Consiglio può delegare alcune competenze al comitato.

2.   Le modalità secondo cui il comitato si riunisce sono stabilite nel suo regolamento interno.

3.   Il comitato ha l’incarico di preparare le sessioni del Consiglio e di eseguire i mandati che il Consiglio può conferirgli.

Articolo 17

Partecipazione all’assemblea parlamentare paritetica

Il Consiglio, quando partecipa alle riunioni dell’assemblea parlamentare paritetica, è rappresentato dal suo presidente.

In caso di impedimento del presidente, questi designa il membro che deve sostituirlo.

Articolo 18

Coerenza delle politiche comunitarie e incidenza sull’applicazione dell’accordo ACP-CE

1.   Allorquando gli Stati ACP richiedono una consultazione ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo ACP-CE, tale consultazione ha luogo a breve termine, che in generale non dovrebbe superare quindici giorni dalla richiesta.

2.   L’organo competente può essere il Consiglio, il comitato, uno dei due comitati ministeriali di cui all’articolo 7 o un gruppo ad hoc.

Articolo 19

Segretariato

Il segretariato del Consiglio e del comitato è assicurato da due segretari su base paritetica.

Questi due segretari sono nominati l’uno dagli Stati ACP e l’altro dalla Comunità, previa consultazione reciproca.

I segretari assolvono i loro compiti in assoluta indipendenza, tenendo unicamente presenti gli interessi dell’accordo ACP-CE, senza chiedere né accettare istruzioni da governi, organizzazioni, ovvero autorità che non siano il Consiglio e il comitato.

La corrispondenza destinata al Consiglio è inviata al suo presidente, all’indirizzo del segretariato del Consiglio.

Articolo 20

La presente decisione annulla e sostituisce la decisione n. 1/2001, del 30 gennaio 2001, del Comitato degli ambasciatori ACP-CE concernente l’adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2005.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il presidente

J. ASSELBORN


14.4.2005   

IT

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L 95/48


DECISIONE N. 2/2005 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

dell’8 marzo 2005

concernente il regolamento interno del comitato ministeriale misto ACP-CE sul commercio

(2005/298/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a Cotonou, il 23 giugno 2000, di seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 38, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 38, paragrafo 1, dell’accordo istituisce un comitato ministeriale misto sul commercio.

(2)

Con decisione n. 4/2001 del 24 aprile 2001, il comitato degli ambasciatori ACP-CE ha adottato, tramite delega di competenze, il regolamento interno di tale comitato.

(3)

È necessario apportare talune modifiche per tener conto dell’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.

(4)

Nella 29a sessione del Consiglio dei ministri ACP-CE, tenutasi il 6 maggio 2004 a Gaborone (Botswana), è stato deciso di modificare di conseguenza il regolamento interno,

DECIDE:

Articolo 1

Composizione

1.   Il comitato ministeriale misto sul commercio, di seguito il «comitato sul commercio», è composto, da una parte, da un ministro per ciascuno degli Stati membri della Comunità europea e da un membro della Commissione delle Comunità europee e, dall’altra, su base paritetica dei ministri degli Stati ACP.

2.   Ciascuna delle parti comunica i nomi dei propri rappresentanti al segretariato del comitato sul commercio.

3.   Il comitato sul commercio può decidere di istituire gruppi ristretti, composti di un numero uguale di membri ACP e CE del comitato, compreso un membro della Commissione, per preparare le raccomandazioni sulle materie specifiche di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 2

Presidenza

Il comitato sul commercio è presieduto alternativamente, per periodi di sei mesi, dal membro della Commissione delle Comunità europee, a nome della Comunità europea, e da un rappresentante degli Stati ACP. La prima presidenza è tenuta da un rappresentante degli Stati ACP.

Articolo 3

Riunioni

1.   Il comitato sul commercio si riunisce almeno una volta all’anno o con maggiore frequenza su richiesta di una delle parti.

2.   Il comitato sul commercio si riunisce nelle sedi abituali delle sessioni del Consiglio dell’Unione europea, presso la sede del segretariato del gruppo degli Stati ACP, ovvero in una città di uno Stato ACP, secondo la decisione adottata dal comitato sul commercio.

3.   Le riunioni del comitato sul commercio sono convocate dal suo presidente.

4.   Il comitato sul commercio può deliberare validamente soltanto se è presente almeno la maggioranza dei rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea, compreso un membro della Commissione delle Comunità europee, e la maggioranza dei rappresentanti degli Stati ACP membri del comitato.

Articolo 4

Rappresentanza

1.   Qualora siano impossibilitati a partecipare ad una riunione, i membri del comitato sul commercio possono farsi rappresentare.

2.   Un membro del comitato sul commercio che voglia farsi rappresentare deve notificare al presidente del comitato stesso il nome del proprio rappresentante prima della riunione.

3.   Il rappresentante designato di un membro del comitato sul commercio esercita tutti i diritti del membro rappresentato.

Articolo 5

Delegazioni

1.   I membri del comitato sul commercio possono farsi accompagnare da funzionari competenti in materia di commercio.

2.   Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

3.   Con l’assenso delle parti, il comitato sul commercio può invitare non membri alle proprie riunioni.

4.   I rappresentanti di organizzazioni regionali o subregionali degli ACP impegnati in un processo di integrazione economica possono partecipare alle riunioni in qualità di osservatori, previa approvazione del comitato sul commercio.

Articolo 6

Segretariato

Il segretariato del Consiglio dei ministri ACP-CE svolgerà il ruolo di segretariato del comitato sul commercio.

Articolo 7

Documenti

Il segretariato del Consiglio dei ministri ACP-CE ha il compito di preparare tutta la documentazione necessaria per le riunioni del comitato sul commercio.

Quando le delibere del comitato sul commercio si basano su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dal segretariato come documenti del comitato sul commercio.

Articolo 8

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al comitato sul commercio o al suo presidente è inoltrata al segretariato del comitato sul commercio.

2.   Il segretariato assicura che la corrispondenza sia recapitata ai destinatari e, nel caso di documentazione di cui all’articolo 7, ad altri membri del comitato sul commercio. La corrispondenza così trasmessa è inviata al segretariato generale della Commissione europea, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri della Comunità europea e alle missioni diplomatiche dei rappresentanti degli Stati ACP.

Articolo 9

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato sul commercio non sono pubbliche.

Articolo 10

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Per ogni riunione, il presidente elabora un ordine del giorno provvisorio, che viene trasmesso dal segretariato del comitato sul commercio ai destinatari almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione.

2.   L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda di iscrizione nell’ordine del giorno è pervenuta al presidente almeno 21 giorni prima dell’inizio della riunione. Richieste di iscrizione di punti all’ordine del giorno possono anche essere presentate dal sottocomitato ACP-CE di cooperazione commerciale. In tal caso, i copresidenti di tale sottocomitato sono invitati a partecipare alla riunione.

3.   Per tener conto delle esigenze di un caso specifico, con l’accordo di entrambe le parti, i termini stabiliti possono essere ridotti.

4.   L’ordine del giorno è adottato dal comitato sul commercio all’inizio di ciascuna riunione.

Articolo 11

Verbale

1.   Un progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto congiuntamente dal segretariato quanto prima.

2.   In generale, il verbale indica, per ogni punto dell’ordine del giorno:

a)

la documentazione presentata al comitato sul commercio;

b)

le dichiarazioni di cui un membro del comitato sul commercio abbia richiesto l’iscrizione a verbale;

c)

le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate su punti specifici.

3.   Il verbale comprende anche un elenco dei membri del comitato sul commercio o dei loro rappresentanti che hanno partecipato alla riunione.

4.   Il progetto di verbale è sottoposto per approvazione al comitato sul commercio nella riunione successiva. Il progetto di verbale può anche essere approvato per iscritto dalle due parti. Dopo essere stato approvato, il verbale viene firmato in due copie facenti fede dal segretariato e archiviato dalle parti. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 8.

Articolo 12

Raccomandazioni

1.   Il comitato sul commercio formula raccomandazioni, concordate tra le parti, in merito a tutte le questioni relative al commercio, comprese quelle relative ai negoziati commerciali multilaterali, agli accordi di partenariato economico, alla cooperazione nelle sedi internazionali e alle questioni relative ai prodotti di base.

2.   Tra una sessione e l’altra, il comitato sul commercio può formulare raccomandazioni tramite procedura scritta, previo accordo delle parti. Una procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i cosegretari del segretariato, di concerto con le parti.

3.   Le raccomandazioni del comitato sul commercio recano la denominazione «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto.

4.   Le raccomandazioni del comitato sul commercio sono autenticate dal segretariato e dal presidente.

5.   Le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 8 quali documenti del comitato sul commercio.

6.   Il comitato sul commercio presenta appropriate relazioni periodiche al Consiglio dei ministri ACP-CE.

Articolo 13

Lingue

Salvo decisione contraria, il comitato sul commercio delibera sulla base della documentazione approntata nelle lingue ufficiali delle parti.

Articolo 14

Spese

Il paragrafo 1 del protocollo 1 dell’accordo, relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte, è altresì applicabile per quanto riguarda le spese sostenute dal comitato sul commercio.

Articolo 15

La presente decisione annulla e sostituisce la decisione n. 4/2001 del 24 aprile 2001 del comitato degli ambasciatori ACP-CE concernente l’adozione del regolamento interno del comitato ministeriale misto ACP-CE sul commercio.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2005.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il presidente

J. ASSELBORN


14.4.2005   

IT

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L 95/51


DECISIONE N. 3/2005 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

dell’8 marzo 2005

concernente l’adozione del regolamento interno del comitato degli ambasciatori ACP-CE

(2005/299/CE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione n. 2/2001, del 30 gennaio 2001, il comitato degli ambasciatori ACP-CE ha adottato il proprio regolamento interno.

(2)

È necessario apportare talune modifiche per tener conto dell’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.

(3)

Nella 29a sessione del Consiglio dei ministri ACP-CE, tenutasi il 6 maggio 2004 a Gaborone (Botswana), è stato deciso di modificare di conseguenza il regolamento interno,

DECIDE:

Articolo 1

Date e sedi delle riunioni

1.   Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo di partenariato ACP-CE, in appresso denominato «l’accordo ACP-CE», il comitato degli ambasciatori ACP-CE, in appresso denominato «comitato», si riunisce a scadenza regolare, in particolare per preparare le sessioni del Consiglio dei ministri ACP-CE, in appresso denominato «Consiglio», e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

2.   Il comitato è convocato dal suo presidente. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.

3.   Il comitato si riunisce presso la sede del Consiglio dell’Unione europea ovvero presso la sede del segretariato del gruppo degli Stati ACP. Tuttavia, su decisione speciale, esso può riunirsi in una città di uno Stato ACP.

Articolo 2

Funzioni del comitato

1.   Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo ACP-CE, il comitato assiste il Consiglio nell’adempimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio. In questo contesto, esso segue l’applicazione dell’accordo ACP-CE e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti.

2.   Il comitato rende conto al Consiglio, in particolare per quanto riguarda i settori oggetto di deleghe di competenza.

3.   Esso presenta ugualmente al Consiglio tutte le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritenga necessari o opportuni.

Articolo 3

Ordine del giorno delle riunioni

1.   L’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente ed è comunicato agli altri membri del comitato almeno otto giorni prima della data della riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda d’iscrizione sia giunta al presidente almeno dieci giorni prima dell’inizio della riunione. All’ordine del giorno provvisorio vengono iscritti soltanto i punti la cui documentazione sia stata inviata al segretariato del Consiglio in tempo utile per essere trasmessa ai membri del comitato almeno otto giorni prima della data della riunione.

2.   L’ordine del giorno è adottato dal comitato all’inizio di ogni riunione. In caso di urgenza il comitato può decidere, su richiesta degli Stati ACP o della Comunità, l’iscrizione all’ordine del giorno di punti per i quali non sono stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.

Articolo 4

Deliberazioni

1.   Il comitato si pronuncia per comune accordo della Comunità, da una parte, e degli Stati ACP dall’altra.

2.   Il comitato può deliberare validamente soltanto se sono presenti almeno la metà dei rappresentanti permanenti degli Stati membri della Comunità, un rappresentante della Commissione e la metà dei membri del comitato degli ambasciatori ACP.

3.   Ciascun membro del comitato che non può partecipare può farsi rappresentare. In tal caso ne informa il presidente, indicando la persona o la delegazione autorizzata a rappresentarlo. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro che sostituisce.

4.   I membri del comitato possono farsi accompagnare da consiglieri.

5.   Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «Banca», assiste alle riunioni del comitato quando all’ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la Banca.

Articolo 5

Procedure scritte, pubblicazioni ufficiali e forma degli atti

Agli atti adottati dal comitato si applicano l’articolo 4, l’articolo 9, paragrafo 3, e l’articolo 14 del regolamento interno del Consiglio ACP-CE.

Articolo 6

Stati che partecipano in qualità di osservatori

1.   I rappresentanti degli Stati firmatari dell’accordo ACP-CE che, alla data della sua entrata in vigore non abbiano ancora espletato le procedure di cui all’articolo 93 di detto accordo, possono partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatori. In tal caso possono essere autorizzati a partecipare ai dibattiti del comitato.

2.   La stessa norma si applica ai paesi di cui all’articolo 93, paragrafo 6, dell’accordo ACP-CE.

3.   Il comitato può autorizzare i rappresentanti di uno stato candidato all’adesione all’accordo ACP-CE a partecipare in qualità di osservatore ai lavori del comitato.

Articolo 7

Riservatezza

1.   Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

2.   Salve altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del comitato sono coperte dal segreto professionale, sempreché il comitato non decida altrimenti.

Articolo 8

Comunicazioni e processi verbali

1.   Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento interno sono trasmesse a cura del segretariato del Consiglio ai rappresentanti degli Stati ACP, al segretariato del gruppo degli Stati ACP, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri, al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione.

Tali comunicazioni sono altresì inviate al presidente della Banca, quando riguardano quest’ultima.

2.   Di ogni riunione è redatto un processo verbale, in cui figurano in particolare le decisioni adottate dal comitato.

Dopo l’approvazione da parte del comitato, il processo verbale è firmato dal presidente del comitato e dai segretari del Consiglio ed è conservato negli archivi del Consiglio. Una copia del processo verbale è inviata ai destinatari di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Presidenza

La presidenza del comitato è esercitata a turno, per un periodo di sei mesi, dal rappresentante permanente di uno Stato membro designato dalla Comunità e da un capo missione, rappresentante di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP.

Articolo 10

Corrispondenza e documentazione

1.   La corrispondenza destinata al comitato è inviata al suo presidente, all’indirizzo del segretariato del Consiglio.

2.   Salvo decisione contraria, il comitato delibera in base a una documentazione redatta nelle lingue ufficiali delle parti.

Articolo 11

Comitati, sottocomitati e gruppi di lavoro

1.   Il comitato è assistito:

i)

dal comitato di cooperazione doganale istituito dall’articolo 37 del protocollo 1, che figura nell’allegato V dell’accordo ACP-CE,

ii)

dal gruppo misto permanente sulle banane previsto dall’articolo 3 del protocollo 5, che figura nell’allegato V dell’accordo ACP-CE,

iii)

dal sottocomitato della cooperazione commerciale,

iv)

dal sottocomitato dello zucchero,

v)

dal gruppo di lavoro paritetico sul riso di cui al paragrafo 5 della dichiarazione XXIV dell’atto finale dell’accordo ACP-CE,

vi)

dal gruppo di lavoro paritetico sul rum di cui al paragrafo 6 della dichiarazione XXV dell’atto finale dell’accordo ACP-CE.

2.   Il comitato può istituire altri sottocomitati o gruppi di lavoro appropriati, incaricati di svolgere i lavori che esso ritenga necessari per l’adempimento delle funzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo ACP-CE.

3.   Tali comitati, sottocomitati e gruppi di lavoro presentano al comitato le relazioni sui rispettivi lavori.

Articolo 12

Composizione dei comitati, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

1.   Ad eccezione del comitato di cooperazione doganale, i comitati, i sottocomitati e i gruppi di lavoro di cui all’articolo 11 sono composti da ambasciatori ACP o da loro rappresentanti, da rappresentanti della Commissione e da rappresentanti degli Stati membri.

2.   Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni di tali comitati, sottocomitati e gruppi di lavoro quando all’ordine del giorno figurano punti che riguardano la Banca.

3.   I membri di detti comitati, sottocomitati e gruppi di lavoro possono essere assistiti nelle loro funzioni da esperti.

Articolo 13

Presidenza dei comitati, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

1.   I comitati, i sottocomitati e i gruppi di lavoro di cui all’articolo 11 sono presieduti congiuntamente, per gli ACP, da un ambasciatore e, per la Comunità, da un rappresentante della Commissione o da un rappresentante di uno Stato membro.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1 ogni copresidente può, in casi eccezionali e di comune accordo, farsi rappresentare da una persona da lui designata.

Articolo 14

Modalità di riunione dei comitati, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

I comitati, i sottocomitati e i gruppi di lavoro di cui all’articolo 11 si riuniscono su richiesta dell’una o dell’altra parte e previa consultazione tra i loro presidenti, mediante un preavviso che, salvo urgenza, è di sette giorni.

Articolo 15

Regolamenti interni dei comitati, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

I comitati, i sottocomitati e i gruppi di lavoro di cui all’articolo 11 possono stabilire il proprio regolamento interno con l’accordo del comitato.

Articolo 16

Segretariato

1.   Il segretariato e gli altri lavori necessari al funzionamento del comitato, nonché dei comitati, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro di cui all’articolo 11 (preparazione degli ordini del giorno e diffusione dei relativi documenti, ecc.) sono assicurati dal segretariato del Consiglio.

2.   Il segretariato redige non appena possibile, alla fine di ciascuna riunione, il resoconto delle riunioni di detti comitati, sottocomitati e gruppi di lavoro.

Tale resoconto è trasmesso a cura del segretariato del Consiglio ai rappresentanti degli Stati ACP, al segretariato del gruppo degli Stati ACP, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri, al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione.

Articolo 17

La presente decisione annulla e sostituisce la decisione n. 2/2001, del 30 gennaio 2001, del comitato degli ambasciatori ACP-CE concernente l’adozione del suo regolamento interno.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2005.

Per il comitato degli ambasciatori ACP-CE

Il presidente

J. ASSELBORN


14.4.2005   

IT

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L 95/54


DECISIONE N. 2/2005 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE

dell’8 marzo 2005

relativa all’adozione del regolamento interno del comitato di cooperazione doganale ACP-CE

(2005/300/CE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,

vista la decisione n. 2/1995 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell’8 giugno 1995, relativa alla composizione e alle modalità di funzionamento del comitato di cooperazione doganale ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), di seguito «accordo di Cotonou», in particolare l’articolo 37 del protocollo n. 1 dell’allegato V,

visto il regolamento interno del comitato degli ambasciatori ACP-CE, in particolare l’articolo 15, relativo alla determinazione del regolamento interno dei comitati, sottocomitati e gruppi che assistono il comitato degli ambasciatori,

desiderosi di assicurare la realizzazione degli obiettivi che gli Stati ACP e la Comunità europea si sono fissati nel titolo II della terza parte dell’accordo di partenariato,

considerando che un’efficace cooperazione doganale tra gli Stati ACP e la Comunità europea può contribuire allo sviluppo degli scambi commerciali ACP/CE,

considerando che il mandato del comitato è fissato dagli articoli 37 e 38 del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo di partenariato,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Il comitato di cooperazione doganale istituito dall’articolo 37 del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo di partenariato, di seguito «comitato», è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri della Comunità europea e da funzionari della Commissione responsabili delle questioni doganali e, dall’altro, da esperti che rappresentano gli Stati ACP e da funzionari di gruppi regionali degli Stati ACP responsabili delle questioni doganali. Il comitato può ricorrere, se necessario, a conoscenze specifiche.

2.   Ciascuna delle parti comunica il nome dei propri rappresentanti e del proprio copresidente a segretariato del Consiglio dei ministri ACP-CE.

Articolo 2

Le funzioni del comitato, definite all’articolo 37, paragrafi da 1 a 6, e all’articolo 38, paragrafi da 8 a 10, del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo di partenariato sono:

a)

assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta e uniforme applicazione del protocollo n. 1 dell’accordo di partenariato e assolvere qualsiasi altro compito che potrebbe essergli affidato nel settore doganale;

b)

esaminare periodicamente l’incidenza dell’applicazione delle norme d’origine sugli Stati ACP e raccomandare al Consiglio dei ministri ACP-CE i provvedimenti del caso;

c)

prendere le decisioni in materia di deroghe alle norme d’origine in conformità dell’articolo 38, paragrafi 9 e 10, del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo di partenariato;

d)

preparare le decisioni del Consiglio dei ministri ACP-CE in applicazione dell’articolo 40 del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo di partenariato.

Articolo 3

1.   Il comitato si riunisce almeno due volte all’anno alle date fissate di comune accordo dal gruppo ACP e dalla Comunità europea, di regola almeno otto giorni prima della riunione del comitato degli ambasciatori ACP-CE; in caso di necessità possono essere convocate riunioni straordinarie.

2.   Ove necessario, il comitato può costituire gruppi di lavoro ad hoc per l’esame di questioni specifiche.

3.   Le riunioni del comitato sono convocate dal suo presidente. Le sue deliberazioni sono riservate, salvo diversa decisione.

Articolo 4

La presidenza del comitato è esercitata, a turno, per un periodo di sei mesi, dal gruppo ACP e dalla Comunità europea:

dal 1o aprile al 30 settembre dal copresidente ACP,

e dal 1o ottobre al 31 marzo dal copresidente della Comunità europea.

Articolo 5

1.   L’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è fissato dal presidente di concerto con il suo copresidente ed è adottato dal comitato all’inizio di ciascuna riunione.

2.   I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del comitato sono svolti dal segretariato del Consiglio dei ministri ACP-CE.

3.   È compito del segretariato inviare ai membri del comitato, entro due settimane dalla riunione, le convocazioni, l’ordine del giorno, i progetti di disposizioni e qualsiasi altro documento di lavoro.

4.   Il segretariato redige, dopo ogni riunione, un processo verbale che è adottato nella riunione successiva del comitato.

Articolo 6

Le deliberazioni del comitato sono valide solo se sono presenti la maggioranza dei rappresentanti designati dal gruppo ACP e un rappresentante della Commissione.

Articolo 7

1.   Le decisioni del comitato sono prese mediante accordo tra gli Stati ACP, da un lato, e la Comunità europea, dall’altro.

2.   Se il comitato non è in grado di adottare una decisione, esso la sottopone al comitato degli ambasciatori ACP-CE.

3.   In casi eccezionali, i copresidenti possono decidere di adottare le decisioni mediante procedura scritta, in particolare nel caso di decisioni prese in applicazione dell’articolo 38 del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo di partenariato.

Articolo 8

Il comitato può, ove lo ritenga utile, prevedere la presenza di esperti se le questioni esaminate richiedono una competenza specifica.

Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, qualsiasi Stato ACP non membro del comitato può partecipare ai suoi lavori come osservatore, salvo il caso in cui il comitato decida di deliberare in forma ristretta.

Articolo 9

Il comitato sottopone la sua relazione al comitato degli ambasciatori ACP-CE.

Articolo 10

Gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri della Comunità europea, dall’altro, sono tenuti, ciascuno per quanto di loro competenza, ad adottare le misure necessarie all’esecuzione della presente decisione.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore all’atto della firma. Essa annulla e sostituisce la decisione n. 2/1995 del Consiglio dei ministri ACP-CE dell’8 giugno 1995 relativa alla composizione e alle modalità di funzionamento del comitato di cooperazione doganale ACP-CE.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2005.

Per il comitato degli ambasciatori

Il presidente

M. SCHOMMER


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 1.


Commissione

14.4.2005   

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L 95/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2004

relativa agli aiuti di Stato ai quali il Regno Unito intende dare esecuzione in favore della Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd

[notificata con il numero C(2004) 3349]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/301/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDURA

(1)

Con lettera del 16 dicembre 2002, il Regno Unito ha notificato alla Commissione un progetto di aiuti a finalità regionale in favore della Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd (di seguito «PCA UK»). Il 7 febbraio 2003 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, le quali sono state trasmesse dal Regno Unito con lettera datata 7 marzo 2003.

(2)

Con lettera del 30 aprile 2003, la Commissione ha informato il Regno Unito di aver deciso di avviare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE poiché sussistevano dubbi sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune.

(3)

La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni. Non ha, tuttavia, ricevuto alcuna osservazione da parte degli stessi.

(4)

Dopo aver chiesto, in data 25 luglio 2003, una proroga del termine stabilito per l’inoltro delle osservazioni, il Regno Unito ha presentato le sue osservazioni sull’avvio della procedura il 5 settembre 2003. A seguito di una riunione, svoltasi a Bruxelles il 17 ottobre 2003, tra la Commissione, il Regno Unito e il beneficiario, il 20 ottobre 2003 la Commissione ha rivolto al Regno Unito una nuova richiesta di informazioni. Queste ultime sono state fornite dal Regno Unito il 19 febbraio e il 4 maggio 2004.

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA E DEL BENEFICIARIO

(5)

Gli aiuti previsti verrebbero concessi alla PCA UK, una controllata del gruppo francese PSA Peugeot Citroën (di seguito «PSA»). La PSA progetta, produce e vende autoveicoli. Nel 2003 la PSA ha venduto 3 286 100 veicoli in tutto il mondo, con un volume d’affari di 54,238 miliardi di EUR e un margine di esercizio di 2,195 miliardi di EUR.

(6)

Il progetto notificato riguarda gli investimenti necessari per la produzione del nuovo modello che andrà a sostituire l’attuale Peugeot 206 nelle sue varie versioni.

(7)

L’attuale capacità dello stabilimento di Ryton è di 183 500 veicoli all’anno. La produzione della Peugeot 206 verrà progressivamente ridotta dal 2008 in poi con l’introduzione del nuovo modello, che utilizzerà una nuova piattaforma. La capacità dello stabilimento dovrebbe restare costante a 183 500 veicoli all’anno.

(8)

Il progetto notificato dovrebbe essere avviato nel 2005 e portato a termine nel 2010. Secondo il Regno Unito, il progetto comporta l’installazione di linee di produzione nuove (verniciatura, metallizzazione) o trasformate (riattrezzamento del reparto carrozzeria per la nuova piattaforma, assemblaggio finale) per il nuovo modello. Tra i lavori infrastrutturali figurano il miglioramento delle condizioni ambientali, di lavoro e di sicurezza, nonché un nuovo parcheggio per i veicoli ultimati. Stando al Regno Unito, gli investimenti necessari ammontano complessivamente a 187,76 milioni di GBP in termini nominali.

(9)

Il Regno Unito sostiene che il progetto è mobile e che la PSA sta attualmente considerando il sito alternativo di Trnava, in Slovacchia, per la sua realizzazione. Nel gennaio 2003 la PSA ha annunciato di aver scelto Trnava come ubicazione per uno stabilimento nuovo su un sito «vergine», che nel 2008 inizierà a produrre annualmente 300 000 macchine utilitarie dello stesso tipo del nuovo modello sostitutivo della Peugeot 206. Secondo il Regno Unito, la PSA sta valutando la possibilità di ampliare la capacità programmata a Trnava e di sopprimere gradualmente la produzione a Ryton.

(10)

Il progetto sarà realizzato presso l’attuale stabilimento PSA di Ryton, nella regione delle West Midlands. Ryton-on-Dunsmore è una zona ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), cui si applica un massimale regionale del 10 % equivalente sovvenzione netta (ESN) per il periodo 2000-2006.

(11)

L’aiuto notificato è concesso nel quadro di un regime di aiuti (Assistenza selettiva regionale) già autorizzato (3), che si fonda sulle disposizioni della sezione 7 dell’Industrial Development Act del 1982.

(12)

L’aiuto proposto assume la forma di una sovvenzione diretta, da pagarsi nel periodo 2005-2010. Ammonta a 19,100 milioni di GBP equivalente sovvenzione lordo (ESL) in termini nominali, con un valore attuale di 14,411 milioni di GBP ESL (prendendo come anno base il 2002 al tasso di attualizzazione del 6,01 %). Gli investimenti ammissibili sono pari a 187,760 milioni di GBP in valori nominali e a 146,837 milioni di GBP in valore attuale. L’intensità di aiuto notificata dal Regno Unito corrisponde pertanto al 9,81 % ESL.

(13)

Non sono stati stanziati altri aiuti o finanziamenti comunitari al progetto.

III.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO L'AVVIO DELLA PROCEDURA

(14)

Nella decisione del 30 aprile 2003 di avviare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato (4), la Commissione ha espresso dubbi sulla necessità e proporzionalità degli aiuti proposti. Per dissipare tali dubbi, la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti e documenti.

(15)

Per quanto riguarda la necessità degli aiuti, la Commissione aveva espresso il dubbio che Trnava fosse considerata un’alternativa valida a Ryton per il progetto in questione, chiedendo ulteriori prove dettagliate, come ad esempio lo studio di localizzazione, che potessero dimostrare l’effettiva mobilità del progetto ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all’industria automobilistica.

(16)

Quanto alla proporzionalità degli aiuti, la Commissione ha espresso dubbi su quanto segue:

l’esattezza del calcolo dei costi ammissibili,

l’inserimento tra i costi ammissibili degli investimenti in attrezzature destinate ai fornitori,

la giustificazione dei costi d’investimento maggiori per terreni, edifici, macchinari e attrezzature a Ryton rispetto a Trnava,

la giustificazione dei costi di esercizio inferiori per componenti e materiali a Trnava,

l’esattezza del calcolo dei costi relativi agli esuberi di personale a Ryton.

(17)

Infine, la Commissione ha espresso dubbi in merito al calcolo delle variazioni di capacità, presentato dal Regno Unito nel contesto della determinazione del cosiddetto «top-up».

IV.   OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

(18)

Il Regno Unito ha presentato le sue osservazioni sull’avvio della procedura il 5 settembre 2003, nonché informazioni aggiuntive il 19 febbraio e il 4 maggio 2004.

(19)

In merito alla necessità degli aiuti, il Regno Unito ha ribadito che il progetto è mobile. A tal fine ha fornito prove documentali, da cui risulta che per il progetto Trnava costituisce una valida alternativa tecnica a Ryton.

(20)

Il Regno Unito ha inoltre fornito ulteriori informazioni sulla proporzionalità degli aiuti, a fronte dei dubbi espressi in merito dalla Commissione al momento dell'avvio della procedura.

(21)

Con lettera del 5 settembre 2003, il Regno Unito ha presentato una nuova analisi costi/benefici, che differiva da quella notificata in un primo tempo per molti importanti aspetti, tra cui un aumento dei costi di investimento a Trnava per i macchinari e le attrezzature, ma una riduzione dei costi di esercizio a Ryton per la manodopera e a Trnava per l’approvvigionamento energetico e idrico, nonché per i trasporti in entrata ed in uscita. Alcune modifiche riguardavano punti per i quali la Commissione non aveva sollevato dubbi al momento dell’avvio della procedura.

(22)

Con lettera del 19 febbraio 2004, il Regno Unito ha presentato una nuova versione dell’analisi costi/benefici, globalmente in linea con quella del settembre 2003, ma con alcune variazioni (ad esempio i dati relativi al costo della manodopera a Ryton e dei trasporti in uscita a Trnava sono stati riportati ai valori inizialmente notificati). Il Regno Unito ha chiarito i punti sui quali la Commissione aveva espresso dubbi al momento dell’apertura della procedura e quelli modificati dopo l’avvio della procedura. Con lettera del 4 maggio 2004, il Regno Unito ha comunicato alla Commissione che il progetto non sarebbe cominciato prima della fine del 2004 o dell’inizio del 2005. L’analisi costi/benefici del febbraio 2004 è stata modificata di conseguenza, indicando il 2005 come il primo anno degli investimenti.

(23)

Per quanto riguarda il costo dei terreni a Trnava, il Regno Unito ha sostenuto che non fosse necessario includere alcun costo, dal momento che il progetto avrebbe potuto essere realizzato all’interno dell'attuale perimetro del sito. Indicativamente il progetto richiederebbe 30 ettari di terreno, per un costo di 0,512 milioni di GBP in valore attuale.

(24)

Quanto ai costi d’investimento per edifici, macchinari e attrezzature, il Regno Unito ha modificato l’analisi costi/benefici del febbraio 2004 per tener conto delle osservazioni avanzate dalla Commissione. Se la prima analisi costi/benefici aveva considerato esclusivamente i costi strettamente necessari per realizzare il progetto a Trnava, la versione modificata tiene conto anche della quota dei costi fissi e comuni globali imputabili al progetto. L’alternativa di Trnava risulta di conseguenza più costosa della trasformazione dello stabilimento di Ryton.

(25)

In merito ai costi d’investimento per attrezzature destinate ai fornitori, il Regno Unito ha affermato di non averli inseriti tra i costi ammissibili e nell’analisi costi/benefici del febbraio 2004 perché contemplati per entrambi gli scenari e pertanto non in grado di incidere sullo svantaggio di Ryton.

(26)

Circa i costi di esercizio per componenti e materiali, il Regno Unito ha fornito copia del documento di programmazione interno della PSA, datato maggio 2003, recante i differenziali di costo dei componenti tra i vari siti di produzione del gruppo. La principale differenza tra Ryton e Trnava deriva dai tassi salariali orari decisamente inferiori a Trnava, che si traducono in minori costi dei grandi componenti di provenienza locale, come ad esempio paraurti, cruscotti, sedili e pannelli per portiere.

(27)

Il Regno Unito ha inoltre fornito una documentazione a sostegno dei minori costi di esercizio previsti a Trnava per l’approvvigionamento energetico e idrico, nonché per i trasporti in entrata. Per questi ultimi il Regno Unito ha fornito copia della versione aggiornata al novembre 2003 del documento di programmazione interno, in cui la stima dei costi operata in un primo tempo è stata ridotta in considerazione del previsto maggiore ricorso a componenti di provenienza locale.

(28)

Per quanto riguarda i costi derivanti dagli esuberi di personale, il Regno Unito ha chiarito di averli considerati nell’analisi costi/benefici del febbraio 2004 come costi aggiuntivi della soluzione Trnava, analogamente ai costi relativi alla chiusura dello stabilimento di Ryton. Il Regno Unito ha inoltre fornito maggiori dettagli sul calcolo di tali costi. Per contro, non ha incluso nell’analisi costi/benefici alcun investimento per la manutenzione a Ryton, poiché questo tipo di investimento è previsto per entrambi gli scenari.

(29)

Infine, in merito al «top-up», il Regno Unito ha ribadito che, stando all’analisi costi/benefici del febbraio 2004, sarebbe opportuno applicare una maggiorazione del 2 % allo svantaggio regionale perché il progetto sovvenzionato non determina alcun incremento della produzione.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(30)

La misura notificata dal Regno Unito in favore della PCA UK costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Infatti, sarebbe finanziata dallo Stato o mediante risorse statali. Inoltre, poiché rappresentano una parte non trascurabile del finanziamento del progetto, gli aiuti rischiano di falsare la concorrenza all’interno della Comunità favorendo la PCA UK rispetto ad altre imprese che non ne beneficiano. Infine, il mercato degli autoveicoli è caratterizzato da notevoli scambi intracomunitari, in cui la PSA riveste un ruolo rilevante.

(31)

L'articolo 87, paragrafo 2, del trattato elenca alcune forme di aiuti compatibili con il trattato. In considerazione della natura e dello scopo degli aiuti e della posizione geografica dell’impresa, le lettere a), b) e c) di tale articolo non si applicano al progetto in questione. L'articolo 87, paragrafo 3, del trattato specifica altre forme di aiuto che possono essere considerate compatibili con il mercato comune. La Commissione rileva che il progetto riguarda la zona di Ryton-on-Dunsmore, la quale, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, può beneficiare di aiuti fino ad un massimale regionale del 10 % ESN.

(32)

Gli aiuti in questione sono destinati alla PCA UK, che esercita la sua attività nel campo della produzione e dell'assemblaggio di autoveicoli. L'impresa fa quindi parte del settore automobilistico ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica (5) (di seguito «disciplina automobilistica»).

(33)

La disciplina automobilistica dispone al punto 2.2, lettera a), che sono soggetti all'obbligo di notifica prima della loro erogazione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, tutti gli aiuti che le autorità pubbliche intendono concedere a un progetto individuale nell'ambito di un regime di aiuti autorizzato a favore di una o più imprese operanti nel settore automobilistico, qualora sia superata almeno una delle due soglie sotto indicate: i) costo totale del progetto pari a 50 milioni di EUR, ii) importo lordo totale degli aiuti di Stato e degli aiuti provenienti da strumenti comunitari per il progetto pari a 5 milioni di EUR. Sia il costo totale del progetto che l'ammontare degli aiuti superano la soglia di notifica. Pertanto, notificando il progetto di aiuti regionali in favore della PCA UK, il Regno Unito ha rispettato le condizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(34)

Secondo la disciplina automobilistica, la Commissione è tenuta a garantire che gli aiuti concessi siano sia necessari per la realizzazione del progetto, sia proporzionali alla gravità dei problemi che intendono risolvere. Il rispetto di entrambi i criteri di proporzionalità e di necessità è indispensabile affinché la Commissione possa autorizzare la concessione di un aiuto di Stato nel settore automobilistico.

(35)

In conformità del punto 3.2, lettera a), della disciplina automobilistica, per dimostrare la necessità di un aiuto regionale, la società beneficiaria deve dimostrare chiaramente di possedere un'alternativa economicamente valida per l'ubicazione del suo progetto. Se infatti, all’interno del gruppo, nessun altro sito industriale nuovo o preesistente potesse accogliere l'investimento in questione, l'impresa sarebbe obbligata a realizzare il proprio progetto nell'unico stabilimento disponibile, anche in assenza di aiuti. Di conseguenza, non può essere autorizzato alcun aiuto regionale per un progetto privo di mobilità geografica.

(36)

La Commissione ha esaminato la documentazione e le informazioni fornite dal Regno Unito, concludendo che lo schema planimetrico dello stabilimento di Trnava e i documenti relativi al processo di selezione e alle caratteristiche tecniche del sito evidenziano come lo stabilimento abbia la possibilità di ospitare il progetto in questione. La produzione attualmente prevista presso lo stabilimento è di 55 autoveicoli all’ora dal 2006 in poi. Tuttavia, lo stabilimento sarebbe in grado di produrre fino a 87 autoveicoli all’ora realizzando una nuova linea di produzione di 32 autoveicoli all’ora. All’interno del perimetro dello stabilimento esistono terreni sufficienti per una tale espansione e tutte le installazioni infrastrutturali sono già compatibili con i più elevati volumi di produzione.

(37)

Inoltre, la Commissione rileva che, stando ad alcuni articoli apparsi sulla stampa, il gruppo PSA starebbe ancora considerando lo stabilimento di Trnava come una possibile alternativa a Ryton per la realizzazione del progetto in questione.

(38)

Sulla base delle informazioni di cui ai considerando 36 e 37, la Commissione conclude che Trnava costituisce effettivamente una valida alternativa a Ryton per il progetto in esame.

(39)

La Commissione ha inoltre verificato che il progetto implica il completo smantellamento delle vecchie linee di produzione, nonché l’installazione di macchinari ed attrezzature totalmente nuovi in una struttura di produzione globale palesemente diversa dalla precedente. Il progetto comporta quindi una trasformazione ai sensi della disciplina automobilistica.

(40)

La Commissione conclude pertanto che il progetto ha carattere mobile e può pertanto beneficiare di aiuti a finalità regionale, essendo necessari per attrarre investimenti nella regione assistita.

(41)

Ai sensi del punto 3.2, lettera b), della disciplina automobilistica, l’ammissibilità dei costi è definita dal regime regionale applicabile nella regione assistita in questione. Dopo aver analizzato le informazioni aggiuntive fornite dal Regno Unito sul calcolo dei costi ammissibili e sugli investimenti in attrezzature destinate ai fornitori, la Commissione ha potuto verificare che i costi di 146,837 milioni di GBP, in valore attuale, possono essere considerati ammissibili.

(42)

In base al punto 3.2, lettera c), della disciplina automobilistica, la Commissione deve garantire che gli aiuti previsti siano proporzionali all’entità dei problemi regionali che devono contribuire a risolvere. A tal fine viene utilizzato il metodo dell'analisi costi/benefici.

(43)

Un’analisi costi/benefici mette a confronto, per gli elementi mobili, i costi che un investitore dovrà sostenere per realizzare il proprio progetto nella regione interessata con quelli che dovrebbe sostenere per realizzare un progetto identico in un sito alternativo. Tramite tale confronto la Commissione determina gli svantaggi specifici della regione assistita in questione. La Commissione autorizza gli aiuti regionali entro i limiti degli svantaggi regionali.

(44)

Ai sensi del punto 3.2, lettera c), della disciplina automobilistica, nella valutazione costi/benefici gli svantaggi operativi di Ryton, rispetto a Trnava, sono calcolati su un periodo di tre anni, non comportando il progetto in questione un nuovo insediamento su un sito «vergine». L’ultima versione dell’analisi costi/benefici presentata dal Regno Unito si riferisce al periodo 2008-2010, ovvero tre anni dall’inizio della produzione, ai sensi del punto 3.3 dell’allegato I della disciplina automobilistica. Prendendo il 2002 come anno di riferimento, l’analisi costi/benefici notificata indica uno svantaggio netto in termini di costi di 18,772 milioni di GBP per il sito di Ryton, rispetto a quello di Trnava. La risultante «percentuale di svantaggio regionale» (6) del progetto è del 12,78 %.

(45)

La Commissione ha esaminato le informazioni e i documenti aggiuntivi forniti dal Regno Unito dopo la decisione di avviare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato. Per quanto riguarda il costo dei terreni, la Commissione non accetta le argomentazioni del Regno Unito, secondo cui tali costi non andrebbero inseriti nell’analisi costi/benefici dal momento che il progetto potrebbe essere realizzato entro gli attuali confini del sito di Trnava. I terreni in questione sono stati recentemente acquistati dalla PSA con il palese obiettivo di accogliere il progetto qualora la scelta finale dovesse cadere su Trnava piuttosto che su Ryton. Vanno quindi inseriti tra i costi connessi alla soluzione Trnava, che aumentano perciò di 0,512 milioni di GBP.

(46)

Per quanto riguarda i costi d’investimento per gli edifici, i macchinari e le attrezzature, nonché per le attrezzature destinate ai fornitori, la Commissione può accettare i dati presentati nell’analisi costi/benefici del febbraio 2004, in base ai quali la trasformazione di Ryton dovrebbe richiedere un investimento inferiore di 4,522 milioni di GBP, in valore attuale, rispetto all’ampliamento dello stabilimento di Trnava.

(47)

Quanto ai costi di esercizio per componenti e materiali, dai documenti interni forniti a seguito dell’avvio della procedura emerge che lo stabilimento di Ryton presenta uno svantaggio sui costi di determinati componenti reperiti localmente, per i quali il valore aggiunto dalla manodopera locale è rilevante. Viceversa, nell’analisi costi/benefici non sono state riportate differenze di costo per componenti (quali motori o cambi) che vengono acquistati sul mercato mondiale dallo stesso fornitore. Avendo analizzato le nuove informazioni, la Commissione conclude che i valori relativi a questo punto possono essere accettati ai fini dell’analisi costi/benefici.

(48)

Analogamente, le nuove informazioni fornite sono sufficienti per dimostrare che le correzioni apportate all’analisi costi/benefici del febbraio 2004 per aggiornare i dati relativi all’approvvigionamento energetico e idrico, nonché i costi dei trasporti in entrata e degli esuberi, si basano su prove documentali e riflettono stime accettabili dell’evoluzione di tali costi nel periodo contemplato dall’analisi costi/benefici.

(49)

L’analisi costi/benefici eseguita dalla Commissione differisce soltanto marginalmente da quella presentata dal Regno Unito dopo l’avvio della procedura, mentre le differenze rispetto a quella notificata in un primo tempo sono più rilevanti. Secondo la Commissione, dall’analisi costi/benefici emerge uno svantaggio netto in termini di costi per Ryton di 18,260 milioni di GBP a valori 2002 (7) (rispetto ai 18,772 milioni di GBP calcolati dal Regno Unito). La risultante percentuale di svantaggio regionale del progetto è quindi del 12,44 % (8) (rispetto al 12,78 % indicato dal Regno Unito).

(50)

Infine, la Commissione ha preso in esame la questione del «top-up» per tener conto della maggiore o minore capacità del produttore di autoveicoli in questione nel periodo d’investimento. È infatti consentito aumentare la percentuale di svantaggio regionale risultante dall’analisi costi/benefici se il beneficiario degli aiuti non va ad accrescere i problemi di capacità presenti nel comparto automobilistico. Viceversa, la percentuale di svantaggio regionale risultante dall’analisi costi/benefici viene ridotta se il beneficiario degli aiuti può potenzialmente aggravare i problemi di eccessiva capacità produttiva del comparto.

(51)

La Commissione non accetta le argomentazioni del Regno Unito, secondo cui la variazione di capacità vada calcolata esaminando soltanto il progetto in questione e non la capacità produttiva europea della PSA. In base alla disciplina automobilistica, l’analisi costi/benefici mette a confronto progetti identici, il che significa, tra l’altro, progetti finalizzati alla produzione dello stesso numero di autoveicoli. Pertanto, è irrilevante, anche se vero, che il progetto in questione non influenzi la capacità produttiva globale della PSA. Tuttavia, come chiaramente indicato al punto 3.2, lettera d), della disciplina automobilistica, l’analisi «top-up» ha lo scopo di valutare gli effetti del progetto d’investimento sulla concorrenza, esaminando le variazioni della capacità produttiva del gruppo interessato. A tal fine, la Commissione ha più volte messo a confronto la capacità totale europea del produttore di autoveicoli in questione prima e dopo il progetto. Secondo la documentazione fornita, la capacità della PSA aumenterà notevolmente con le nuove strutture operative a Kolin (200 000 veicoli all’anno per la PSA) e a Trnava (300 000 unità), mentre non sono previste riduzioni di capacità corrispondenti presso altri stabilimenti europei. Di conseguenza, la percentuale di svantaggio regionale derivante dall’analisi costi/benefici è ridotta del 2 % [elevato impatto sulla concorrenza per un progetto di investimento in una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)], portando la percentuale definitiva al 10,44 %.

VI.   CONCLUSIONE

(52)

L’intensità dell’aiuto del progetto (9,81 % ESL) è inferiore sia agli svantaggi individuati dalle analisi costi/benefici e «top up» (10,44 %), sia al massimale regionale (10 % ESN). Gli aiuti a finalità regionale che il Regno Unito intende concedere in favore della PCA UK soddisfano pertanto i criteri di compatibilità con il mercato comune di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato ai quali il Regno Unito intende dare esecuzione in favore della Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd a Ryton, per un importo di 19,100 milioni di GBP ESL, in termini nominali, con un valore attuale di 14,411 milioni di GBP ESL (prendendo come anno base il 2002 al tasso di attualizzazione del 6,01 %) per un investimento ammissibile di 187,760 milioni di GBP, in valori nominali, (146,837 milioni di GBP in valore attuale) sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 147 del 24.6.2003, pag. 2.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Decisione della Commissione, del 25 aprile 2001, di non sollevare obiezioni sul caso N 731/00 (GU C 211 del 28.7.2001, pag. 48).

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  GU C 279 del 15.9.1997, pag. 1. La disciplina automobilistica è giunta a scadenza il 31 dicembre 2002, ma continua ad applicarsi agli aiuti di Stato notificati alla Commissione entro tale data. Cfr. comunicazione della Commissione agli Stati membri (GU C 258 del 9.9.2000, pag. 6).

(6)  

Formula

(7)  Svantaggio netto in termini costi presentato inizialmente dal Regno Unito (18,772 milioni di GBP) — costo dei terreni a Trnava (0,512 milioni di GBP) (cfr. considerando 44 sopra) = 18,260 milioni di GBP.

(8)  

Formula


14.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che modifica la decisione 97/467/CE con riguardo all’inclusione di uno stabilimento della Croazia negli elenchi provvisori di stabilimenti dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare carni di ratiti

[notificata con il numero C(2005) 985]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/302/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/467/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d’allevamento (2), stabilisce gli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare carni di selvaggina d’allevamento, di coniglio e di ratiti.

(2)

La Croazia ha comunicato il nome di uno stabilimento che produce carni di ratiti d’allevamento la cui conformità con le disposizioni comunitarie è certificata dalle autorità competenti.

(3)

Tale stabilimento va pertanto inserito negli elenchi di cui alla decisione 97/467/CE.

(4)

Non essendo state ancora effettuate ispezioni in loco nello stabilimento in questione, le rispettive importazioni non possono beneficiare dei controlli fisici ridotti a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3).

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/467/CE.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 97/467/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 21 aprile 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); versione rettificata: GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

(2)  GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/591/CE (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 21).

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); versione rettificata: GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.


ALLEGATO

All’allegato II è aggiunto il testo seguente:

«País: Croacia/Země: Chorvatsko/Land: Kroatien/Land: Kroatien/Riik: Horvaatia/Χώρα: Κροατία/Country: Croatia/Pays: Croatie/Paese: Croazia/Valsts: Horvātija/Šalis: Kroatija/Ország: Horvátorszag/Pajjiż: Il-Kroazja/Land: Kroatie/Państwo: Chorwacja/País: Croácia/Krajina: Chorvátsko/Država: Hrvaška/Maa: Kroatia/Land: Kroatien

1

2

3

4

5

6

1962

Klaonica nojeva Ltd.

Virje

Koprivničko križevačka županija

CP, SH»