ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 84

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
2 aprile 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 520/2005 della Commissione, del 1o aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione, del 1o aprile 2005, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo e all'autorizzazione provvisoria di nuovi utilizzi di certi additivi già autorizzati negli alimenti per animali ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 522/2005 della Commissione, del 1o aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

8

 

*

Regolamento (CE) n. 523/2005 della Commissione, del 1o aprile 2005, che avvia un riesame concernente i nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

9

 

 

Regolamento (CE) n. 524/2005 della Commissione, del 1o aprile 2005, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

12

 

 

Regolamento (CE) n. 525/2005 della Commissione, del 1o aprile 2005, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

14

 

 

Regolamento (CE) n. 526/2005 della Commissione, del 1o aprile 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004

16

 

 

Regolamento (CE) n. 527/2005 della Commissione, del 1o aprile 2005, relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004

17

 

 

Regolamento (CE) n. 528/2005 della Commissione, del 1o aprile 2005, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004

18

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

19

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

21

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 495/2005 della Commissione, del 30 marzo 2005, recante deroga al regolamento (CE) n. 824/2000 per quanto riguarda il termine di consegna dei cereali all’intervento in taluni Stati membri per la campagna 2004/2005 (GU L 82 del 31.3.2005)

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/1


REGOLAMENTO (CE) N. 520/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1o aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

107,2

204

53,4

212

144,6

624

129,4

999

108,7

0707 00 05

052

154,9

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

59,9

220

155,5

999

96,6

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

107,0

204

46,3

999

76,7

0805 10 20

052

55,3

204

51,3

212

50,7

220

50,1

400

60,3

512

118,1

624

59,5

999

63,6

0805 50 10

052

58,5

400

72,9

624

64,3

999

65,2

0808 10 80

388

77,2

400

115,4

404

120,2

508

62,3

512

74,3

524

56,0

528

70,0

720

74,2

999

81,2

0808 20 50

388

66,3

508

129,9

512

67,9

528

57,1

720

52,2

999

74,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/3


REGOLAMENTO (CE) N. 521/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2005

relativo all'autorizzazione permanente di un additivo e all'autorizzazione provvisoria di nuovi utilizzi di certi additivi già autorizzati negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare gli articoli 3, 9 D, paragrafo 1, e 9 E, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie riguardo alle richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Le domande di autorizzazione degli additivi figuranti negli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali su tali domande, previste dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state trasmesse alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. È dunque opportuno che tali domande continuino a essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L'uso del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi, prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), di endo-1,4-beta-xilanasi, prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), e di subtilisina, prodotta da Bacillus subtilis (ATCC 2107), è stato provvisoriamente autorizzato per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione (3). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico. La valutazione mostra che sono soddisfatte le condizioni cui l'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE subordina una siffatta autorizzazione. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'uso di tale preparato enzimatico alle condizioni indicate nell'allegato I.

(6)

L'uso del preparato enzimatico di 6-fitasi, prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 14223), è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso, i suinetti, i suini da ingrasso e le scrofe dal regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione (4). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una domanda diretta a ottenere che l'autorizzazione dell'uso di tale preparato enzimatico venga estesa ai salmonidi. Nel parere espresso al riguardo, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che tale preparato, se utilizzato alle condizioni indicate nell'allegato II del presente regolamento, non comporta rischi per i salmonidi. La valutazione mostra che sono soddisfatte le condizioni cui l'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE subordina una siffatta autorizzazione. Di conseguenza, è opportuno autorizzare provvisoriamente per quattro anni l'uso di tale preparato enzimatico alle condizioni indicate nell'allegato II.

(7)

L'uso del preparato contenente il microrganismo Enterococcus faecium (DSM 7134) è stato provvisoriamente autorizzato per la prima volta per i suinetti e i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 666/2003 della Commissione (5). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una domanda diretta a ottenere che l'autorizzazione dell'uso di tale preparato venga estesa ai polli da ingrasso. Il 28 ottobre 2004 l'EFSA ha espresso un parere favorevole quanto alla sicurezza di tale additivo negli alimenti per i polli da ingrasso, alle condizioni d'utilizzo precisate nell'allegato III del presente regolamento. La valutazione mostra che le condizioni cui l'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE subordina tale autorizzazione sono soddisfatte. Di conseguenza, è opportuno autorizzare provvisoriamente per quattro anni l'uso di tale preparato alle condizioni indicate nell'allegato III.

(8)

La valutazione delle suddette domande mostra che occorre applicare certe procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere assicurata dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (6).

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato del gruppo «Enzimi» figurante nell'allegato I è autorizzato a tempo indeterminato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni di cui al suddetto allegato.

Articolo 2

Il preparato del gruppo «Enzimi» figurante nell'allegato II è provvisoriamente autorizzato per quattro anni come additivo negli alimenti per animali alle condizioni di cui al suddetto allegato.

Articolo 3

Il preparato del gruppo «Microorganismi» figurante nell'allegato III è provvisoriamente autorizzato per quattro anni come additivo negli alimenti per animali alle condizioni di cui al suddetto allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva come da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.

(4)  GU L 45 del 16.2.2005, pag. 3.

(5)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 11.

(6)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

N. CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Età massima

Contenuto minimo

Contenuto massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

«E 1623

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

 

Subtilisina

EC 3.4.21.62

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi, prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106),

endo-1,4-beta-xilanasi, prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), e

subtilisina, prodotta da Bacillus subtilis (ATCC 2107), avente un'attività minima di:

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:

100 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-xilanasi:

2 500 U (2)/g

 

Subtilisina: 800 U (3)/g

Polli da ingrasso

endo-1,3(4)-beta-glucanasi:

25 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità in caso di pellettizzazione.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 25-100 U

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 625-2 500 U

 

subtilisina: 200-800 U.

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti, a esempio, oltre il 30 % di frumento e il 10 % di orzo.

A tempo indeterminato

endo-1,4-beta-xilanasi:

625 U

Subtilisina:

200 U

—»


(1)  1 U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riducenti (equivalenti glucosio) dal betaglucano di orzo per minuto a pH 5,0 ed a 30 °C.

(2)  1 U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riducenti (equivalenti xilosio) dallo xilano di avena e di farro per minuto a pH 5,3 ed a 50 °C.

(3)  U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di composto fenolico (equivalenti tirosina) da un substrato di caseina per minuto a pH 7,5 ed a 40 °C.


ALLEGATO II

N. (o N. CE)

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Età massima

Contenuto minimo

Contenuto massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

«50

6-fitasi EC 3.1.3.26

Preparato di 6-fitasi, prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 14223), avente un'attività minima di:

Forma liquida: 20 000 FYT (1)/g

Salmonidi

500 FYT

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-2 000 FYT.

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di fosforo legato con fitina.

5.4.2009»


(1)  1 FYT è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico per minuto dal fitato di sodio a pH 5,5 ed a 37 °C.


ALLEGATO III

N. (o N. CE)

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Età massima

Contenuto minimo

Contenuto massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento completo

Microorganismi

«22

Enterococcus faecium

DSM 7134

Preparato di Enterococcus faecium contenente un minimo di:

 

Polvere:

1 × 1010 CFU/g di additivo

 

Granuli (forma microincapsulata):

1 × 1010 CFU/g di additivo

Polli da ingrasso

0,2 × 109

2 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità in caso di pellettizzazione.

5.4.2009»


2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/8


REGOLAMENTO (CE) N. 522/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Per migliorare la funzionalità del certificato comunitario occorre modificare alcune caratteristiche tecniche di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2368/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il titolo «Numerazione» dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:

a)

al quarto trattino

i)

nella prima riga, il testo «(che reagisce in verde alla luce UV)» è soppresso;

ii)

il terzo sottotrattino è soppresso;

b)

il quinto trattino è sostituito dal seguente: «Tipo 2: numero sequenziale a 8 cifre, stampato invisibile (accoppiato a quello summenzionato), che diventa fluorescente alla luce UV.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1474/2004 della Commissione (GU L 271 del 18.8.2004, pag. 29).


2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/9


REGOLAMENTO (CE) N. 523/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2005

che avvia un riesame concernente i «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il regolamento di base), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDE DI RIESAME

(1)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame concernente i «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd (il richiedente), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese (il paese interessato).

B.   PRODOTTO

(2)

Il prodotto in esame è polietilentereftalato (PET), avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, classificato nel codice NC 3907 60 20 e originario della Repubblica popolare cinese (il prodotto in questione).

C.   MISURE IN VIGORE

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio (2), a norma del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dal richiedente sono soggette a dazi antidumping definitivi pari a 184 EUR/t, ad eccezione di talune società espressamente indicate che sono soggette ad aliquote individuali del dazio.

D.   MOTIVAZIONI DEL RIESAME

(4)

Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (il periodo dell'inchiesta iniziale) e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

(5)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in questione nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E.   PROCEDURA

(6)

I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame ed è stata offerta loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.

(7)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame concernente i «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare se il richiedente opera in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o, in alternativa, se il richiedente soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e, in tal caso, il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.

a)   Questionari

(8)

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà dei questionari al richiedente.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(9)

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le rispettive osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno delle medesime. La Commissione può inoltre ascoltare le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c)   Status di economia di mercato

(10)

Qualora il richiedente dimostri, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine, occorre presentare una richiesta debitamente motivata entro il termine previsto all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese moduli per la richiesta.

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

(11)

Nel caso in cui il richiedente non ottenga lo statuto di impresa operante in un'economia di mercato, ma soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese verrà utilizzato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, un appropriato paese ad economia di mercato. A tale scopo, come per l'inchiesta che ha portato all'imposizione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese, la Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d’America (USA). Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

(12)

Inoltre, nel caso in cui il richiedente ottenga lo statuto di impresa operante in un'economia di mercato, la Commissione può, se necessario, utilizzare anche conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio al fine di sostituire eventuali elementi di costi o di prezzi inattendibili nella Repubblica popolare cinese che sono necessari per fissare il valore normale, qualora i dati attendibili necessari non siano disponibili in tale paese. Anche a tal fine la Commissione intende utilizzare gli USA.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(13)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto dal richiedente per l'esportazione nella Comunità. Parallelamente, tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping per quanto riguarda il richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l'ammontare degli eventuali dazi che il richiedente dovrà corrispondere in futuro.

G.   TERMINI

(14)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui al considerando 8 del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione,

le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all'adeguatezza degli USA, che, qualora al richiedente non venga riconosciuto lo statuto di impresa operante in un'economia di mercato, sono stati scelti come paese a economia di mercato allo scopo di determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese,

il richiedente deve presentare la richiesta, debitamente motivata, di impresa operante in un'economia di mercato.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(15)

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(16)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo in parte, e vengono utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se tale parte avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è avviato un riesame del regolamento (CE) n. 1467/2004 per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di polietilentereftalato (PET) di cui al codice NC 3907 60 20 originario della Repubblica popolare cinese, prodotto e venduto per l'esportazione nella Comunità dalla Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd (codice addizionale TARIC A510).

Articolo 2

I dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1467/2004 sono abrogati con riguardo alle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono manifestarsi alla Commissione, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario ed eventuali altre informazioni, salvo diversa indicazione, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento (CE) n. 384/96.

Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

2.   Le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all'adeguatezza degli USA, proposti come paese a economia di mercato allo scopo di determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le richieste, debitamente circostanziate, di poter usufruire dello statuto di impresa operante in economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono riportare l'indicazione di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 271 del 19.8.2004, pag. 1.

(3)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/12


REGOLAMENTO (CE) N. 524/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2005

che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2127/2004 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Per i titoli del sistema B richiesti dal 15 gennaio 2005 al 15 marzo 2005 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, i limoni e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2127/2004 dal 15 gennaio 2005 al 15 marzo 2005, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello svilippo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 1).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

(3)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 14.


ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 15 gennaio 2005 al 15 marzo 2005 (pomodori, arance, limoni e mele)

Prodotto

Tasso di restituzione

(EUR/t peso netto)

Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti

Pomodori

30

100 %

Arance

24

100 %

Limoni

43

100 %

Mele

28

100 %


2.4.2005   

IT

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L 84/14


REGOLAMENTO (CE) N. 525/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2005

relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 350/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati.

(2)

In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

(3)

Per i pomodori, le arance, i limoni e le mele, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i pomodori, le arance, i limoni e le mele, il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 350/2005 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello svilippo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 26.


ALLEGATO

Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

Prodotto

Tasso di restituzione massimo

(EUR/t netto)

Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo

Pomodori

45

100 %

Arance

50

100 %

Limoni

70

100 %

Mele

55

100 %


2.4.2005   

IT

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L 84/16


REGOLAMENTO (CE) N. 526/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2032/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3)

L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 28 al 31 marzo 2005, è fissata una restituzione massima pari a 57,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2032/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 353 del 27.11.2004, pag. 6.

(3)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


2.4.2005   

IT

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L 84/17


REGOLAMENTO (CE) N. 527/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2005

relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2033/2004 della Commissione (3) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.

(2)

Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 28 al 31 marzo 2005 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2004 (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 8).

(3)  GU L 353 del 27.11.2004, pag. 9.


2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/18


REGOLAMENTO (CE) N. 528/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2005

relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2031/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 28 al 31 marzo 2005 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 353 del 27.11.2004, pag. 3.

(3)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2005

relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

(2005/269/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (di seguito «accordo di associazione»), è stato firmato il 18 novembre 2002 a Bruxelles a nome della Comunità.

(2)

L’accordo di associazione dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Sono approvati, a nome della Comunità, l’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni unilaterali della Comunità e le dichiarazioni comuni accluse all’atto finale.

2.   I testi dell’accordo di associazione, degli allegati, dei protocolli e dell’atto finale sono acclusi alla presente decisione (2).

Articolo 2

1.   La posizione che la Comunità deve assumere nel consiglio di associazione e nel comitato di associazione istituiti dall’accordo di associazione è adottata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione, ai sensi delle disposizioni pertinenti del trattato.

2.   Un rappresentante del Consiglio presiede il consiglio di associazione ed espone la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione ed espone la posizione della Comunità.

3.   La Comunità è rappresentata dalla Commissione nei comitati speciali istituiti dall’accordo o dal consiglio di associazione a norma dell’articolo 7.

Articolo 3

1.   A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dell’allegato V dell’accordo di associazione, la Commissione è autorizzata a concludere gli strumenti necessari per modificare l’accordo secondo la procedura di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (3).

2.   A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’allegato VI dell’accordo di associazione, la Commissione è autorizzata a concludere gli strumenti necessari per modificare l’accordo secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1576/89 (4).

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio provvede alla notifica di cui all’articolo 198, paragrafo 1, dell’accordo a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  Parere del Parlamento europeo del 12 febbraio 2003.

(2)  Cfr. GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3 e GU L 332 del 19.12.2003, pag. 64.

(3)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(4)  GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/21


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

L’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile (1), dall’altra, è entrato in vigore il 1o marzo 2005, essendo state ultimate il 28 febbraio 2005 le procedure previste all’articolo 198 dell’accordo stesso.


(1)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3 e GU L 332 del 19.12.2003, pag. 64.


Rettifiche

2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/22


Rettifica del regolamento (CE) n. 495/2005 della Commissione, del 30 marzo 2005, recante deroga al regolamento (CE) n. 824/2000 per quanto riguarda il termine di consegna dei cereali all’intervento in taluni Stati membri per la campagna 2004/2005

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 82 del 31 marzo 2005 )

A pagina 5, alla fine dell’articolo 1:

anziché:

«[…] entro la fine del sesto mese successivo […]»,

leggi:

«[…] entro la fine del settimo mese successivo […]».