ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 83

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
1 aprile 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 496/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 497/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 1o aprile 2005

3

 

 

Regolamento (CE) n. 498/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

5

 

 

Regolamento (CE) n. 499/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

7

 

 

Regolamento (CE) n. 500/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 22a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

10

 

 

Regolamento (CE) n. 501/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 30 aprile 2005

11

 

*

Regolamento (CE) n. 502/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari per alcuni prodotti originari del Messico

12

 

*

Regolamento (CE) n. 503/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari e un quantitativo di riferimento per alcuni prodotti originari del Marocco

13

 

*

Regolamento (CE) n. 504/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio per quanto concerne l’adeguamento dei contingenti tariffari per tutta la frutta preparata e per tutta la frutta mista preparata

17

 

 

Regolamento (CE) n. 505/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

19

 

 

Regolamento (CE) n. 506/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

21

 

 

Regolamento (CE) n. 507/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

23

 

 

Regolamento (CE) n. 508/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

25

 

 

Regolamento (CE) n. 509/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

27

 

 

Regolamento (CE) n. 510/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

30

 

 

Regolamento (CE) n. 511/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

32

 

 

Regolamento (CE) n. 512/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

33

 

 

Regolamento (CE) n. 513/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o aprile 2005

35

 

 

Regolamento (CE) n. 514/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

38

 

 

Regolamento (CE) n. 515/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

40

 

*

Regolamento (CE) n. 516/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che stabilisce gli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2004/2005

44

 

 

Regolamento (CE) n. 517/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004

45

 

 

Regolamento (CE) n. 518/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

46

 

 

Regolamento (CE) n. 519/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005

47

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri

48

 

 

Commissione

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 29 marzo 2005, relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea — Parte 2 — Tariffazione dei circuiti parziali di linee affittate all'ingrosso [notificata con il numero C(2005) 951]  ( 1 )

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

1.4.2005   

IT

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L 83/1


REGOLAMENTO (CE) N. 496/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

107,3

204

56,3

212

144,6

624

129,4

999

109,4

0707 00 05

052

148,1

066

73,3

068

87,2

096

39,9

204

59,9

220

122,9

999

88,6

0709 10 00

220

125,5

999

125,5

0709 90 70

052

124,2

204

51,6

999

87,9

0805 10 20

052

69,6

204

47,8

212

50,5

220

49,9

400

60,3

512

118,1

624

57,8

999

64,9

0805 50 10

052

64,9

400

81,0

624

64,3

999

70,1

0808 10 80

388

75,2

400

124,7

404

106,2

508

69,2

512

78,1

524

65,4

528

70,2

720

87,2

999

84,5

0808 20 50

388

63,2

508

129,9

512

78,8

528

58,9

720

52,2

999

76,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


1.4.2005   

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L 83/3


REGOLAMENTO (CE) N. 497/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 1o aprile 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o aprile 2005

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

10,66

0

1703 90 00 (2)

11,10

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


1.4.2005   

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L 83/5


REGOLAMENTO (CE) N. 498/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 1o APRILE 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3522

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3522

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


1.4.2005   

IT

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L 83/7


REGOLAMENTO (CE) N. 499/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

(5)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7)

Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(9)

L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

(10)

Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(11)

In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 1o APRILE 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

35,22 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

35,22 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

66,92 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3522 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

35,22 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3522 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3522 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3522 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

35,22 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3522 (4)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(5)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


1.4.2005   

IT

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L 83/10


REGOLAMENTO (CE) N. 500/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 22a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 22a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 38,359 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).


1.4.2005   

IT

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L 83/11


REGOLAMENTO (CE) N. 501/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 30 aprile 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 33,012 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 30 aprile 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


1.4.2005   

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L 83/12


REGOLAMENTO (CE) N. 502/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari per alcuni prodotti originari del Messico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1/2005 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 21 febbraio 2005, che rettifica la decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto EU-Messico (2), che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000, ha modificato il periodo nel quale i due contingenti tariffari comunitari previsti nella decisione n. 3/2004 devono essere aperti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1362/2000 deve essere opportunamente modificato.

(3)

Poiché il periodo nel quale tali contingenti devono essere aperti deve decorrere dal 1o gennaio 2005, il presente regolamento è applicabile a partire dalla stessa data.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1362/2000 è sostituito dal seguente:

«6.   Fatta eccezione per i contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1854, 09.1871, 09.1873 e 09.1899, i contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento sono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi, dal 1o luglio al 30 giugno. Detti contingenti sono aperti per la prima volta il 1o luglio 2000.

I contingenti tariffari aventi i numeri d'ordine 09.1871 e 09.1873 sono aperti a decorrere dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2004 e dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare finché il contingente è applicabile.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/2004 della Commissione (GU L 282 dell’1.9.2004, pag. 3).

(2)  GU L 66 del 12.3.2005, pag. 27.


1.4.2005   

IT

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L 83/13


REGOLAMENTO (CE) N. 503/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari e un quantitativo di riferimento per alcuni prodotti originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 16 marzo 2005 (2), il Consiglio ha autorizzato la firma e disposto l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o maggio 2004, di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

(2)

Tale protocollo prevede per alcuni prodotti originari del Marocco, nuovi contingenti tariffari e un nuovo quantitativo di riferimento nonché alcune modifiche dei contingenti tariffari fissati attualmente nel regolamento (CE) n. 747/2001.

(3)

Per applicare i nuovi contingenti tariffari e il nuovo quantitativo di riferimento e i cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

(4)

Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e del nuovo quantitativo di riferimento e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari in vigore devono essere calcolati in proporzione ai volumi di base indicati nel protocollo, tenendo conto del periodo trascorso prima del 1o maggio 2004.

(5)

Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari in vigore previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, i quantitativi importati nell'ambito di tali contingenti devono essere imputati ai contingenti tariffari aperti rispettivi in conformità del regolamento (CE) n. 747/2001, modificato dal presente regolamento.

(6)

Poiché il protocollo si applica a decorrere dal 1o maggio 2004, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore quanto prima.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I quantitativi che, a norma del regolamento (CE) n. 747/2001, sono stati immessi in libera pratica nella Comunità, nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1104, 09.1112, 09.1122, 09.1130 e 09.1137, vengono imputati ai rispettivi contingenti tariffari aperti ai sensi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001, modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 241/2005 della Commissione (GU L 42 del 12.2.2005, pag. 11).

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

1)

Il titolo della tabella è sostituito dal seguente testo: «PARTE A: contingenti tariffari»;

2)

La tabella che figura nella parte A è modificata come segue:

a)

la linea per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1110 è soppressa;

b)

vengono inserite le seguenti linee:

«09.1150

 

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

dall'1.6. al 30.6.2004

51,5

Esenzione

0603 10 10

— Rose

0603 10 20

— Garofani

0603 10 40

— Gladioli

0603 10 50

— Crisantemi

 

 

dall'1.6. al 30.6.2005

53

 

 

dall'1.6. al 30.6.2006

54,5

 

 

dall'1.6. al 30.6.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.6. al 30.6.

56

09.1118

0810 10 00

 

Fragole, fresche

dall’1.4. al 30.4.

100

Esenzione»

c)

le linee dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.1104, 09.1112, 09.1137, 09.1122 e 09.1130 sono sostituite rispettivamente dalle linee seguenti:

«09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.10. al 31.10

10 600

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.11. al 30.11

27 700

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.12. al 31.12.

31 300

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.1. al 31.1.

31 300

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall'1.2. al 28/29.2.

31 300

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.3. al 31.3.

31 300

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.4. al 30.4.

16 500

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall'1.5. al 31.5.2004

4 000

Esenzione (1) (2)

dall'1.5. al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.5. al 31.5.

5 000

Esenzione (1) (2)

09.1112

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.11.2003 fino al 31.5.2004

15 000

Esenzione (1) (2)

dall’1.11.2004 fino al 31.5.2005

28 000 (1)

Esenzione (1) (2)

dall’1.11.2005 fino al 31.5.2006

38 000 (2)

Esenzione (1) (2)

dall'1.11.2006 al 31.5.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 31.5

48 000 (3)

Esenzione (1) (2)

09.1137

0707 00 05

 

Cetrioli, freschi o refrigerati

dall’1.11.2003 fino al 31.5.2004

5 429 + 85,71 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004

Esenzione (1) (6)

dall'1.11.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 31.5.

6 200

09.1122

0805 10 10 (4)

 

Arance fresche

dall’1.12.2003 fino al 31.5.2004

300 000 + 1 133,33 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004

Esenzione (1) (9)

0805 10 30 (4)

 

0805 10 50 (4)

 

ex 0805 10 80

10

 

 

dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.12. al 31.5.

306 800

09.1130

ex 0805 20 10

05

Clementine fresche

dall’1.11.2003 fino al 29.2.2004

120 000

Esenzione (1) (10)

dall'1.11.2004 al 28.2.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 28/29.2.

143 700»

3)

È aggiunta la PARTE B seguente:

«PARTE B:   Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo del quantitativo di riferimento

Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)

Dazio del quantitativo di riferimento

18.0105

0705 19 00

Lattughe (Lactuca sativa), fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe a cappuccio

dall'1.5. al 31.12.2004

2 060

Esenzione»

0705 29 00

Cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate, diverse dalle cicorie Witloof

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

 

 

dall'1.1. al 31.12.2005

3 180

 

 

dall'1.1. al 31.12.2006

3 270

 

 

per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

3 360


(1)  Questo volume contingentale viene ridotto a 8 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1o ottobre 2003 e il 31 maggio 2004 supera il volume di 191 900 tonnellate peso netto.

(2)  Questo volume contingentale viene ridotto a 18 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1o ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 supera l’importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d’ordine 09.1104 applicabili tra il 1o ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d’ordine 09.1112 applicabile tra il 1o novembre 2004 e il 31 maggio 2005. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell’1 %.

(3)  Questo volume contingentale viene ridotto a 28 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1o ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 supera l’importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d’ordine 09.1104 applicabili tra il 1o ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d’ordine 09.1112 applicabile tra il 1o novembre 2005 e il 31 maggio 2006. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell’1 %. Tali disposizioni si applicheranno al volume di ciascun contingente tariffario supplementare previsto successivamente e applicabile dal 1o novembre al 31 maggio.

(4)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 i codici NC 0805 10 10, 0805 10 30 e 0805 10 50 saranno sostituiti dal codice 0805 10 20.


1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/17


REGOLAMENTO (CE) N. 504/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio per quanto concerne l’adeguamento dei contingenti tariffari per tutta la frutta preparata e per tutta la frutta mista preparata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sud Africa (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2793/1999 riguarda talune procedure di applicazione dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sud Africa.

(2)

Con la decisione 2005/206/CE (2) il Consiglio ha approvato un protocollo addizionale all’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea. Il protocollo apporta adeguamenti a taluni contingenti tariffari che limitano le concessioni tariffarie. Per applicare tali contingenti occorre modificare il regolamento (CE) n. 2793/1999.

(3)

In base a detta decisione, i contingenti tariffari per tutta la frutta preparata (numero 09.1813) e per tutta la frutta mista preparata (numero 09.1815) sono aumentati rispettivamente di 1 225 t e 340 t.

(4)

In base alla decisione 2005/206/CE, per l’anno 2004 l’aumento dei volumi degli attuali contingenti tariffari è calcolato proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima del 1o maggio 2004.

(5)

Poiché il protocollo addizionale dispone che le nuove concessioni tariffarie comunitarie siano applicate a partire dal 1o maggio 2004, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore quanto prima possibile.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2793/1999, la quinta colonna, denominata «Volume dei contingenti tariffari annui e tasso di crescita annuo», è modificata come segue:

1)

il testo corrispondente al numero 09.1813 è sostituito dal seguente:

«40 000 t peso lordo (tca 3 %) con un volume addizionale (dall’1.5.2004) di 1 225 (3) t peso lordo (tca 3 %)»;

2)

il testo corrispondente al numero 09.1815 è sostituito dal seguente:

«18 000 t peso lordo (tca 3 %) con un volume addizionale (dall’1.5.2004) di 340 (4) t peso lordo (tca 3 %)»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/2004 della Commissione (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 26).

(2)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 32.

(3)  Per l’anno 2004 il volume addizionale di tale contingente tariffario è calcolato proporzionalmente al volume di base, tenendo conto del periodo trascorso prima del 1o maggio 2004.

(4)  Per l’anno 2004 il volume addizionale di tale contingente tariffario è calcolato proporzionalmente al volume di base, tenendo conto del periodo trascorso prima del 1o maggio 2004.


1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/19


REGOLAMENTO (CE) N. 505/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,34

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

4,99

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,60

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,25

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

3,98

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/21


REGOLAMENTO (CE) N. 506/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

4

1o term.

5

2o term.

6

3o term.

7

4o term.

8

5o term.

9

6o term.

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,46

– 10,00

– 10,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,46

– 20,00

– 20,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,46

– 40,00

– 40,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 0,63

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 0,59

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 0,54

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 0,50

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,47

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.


1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/23


REGOLAMENTO (CE) N. 507/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/25


REGOLAMENTO (CE) N. 508/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

4

1o term.

5

2o term.

6

3o term.

7

4o term.

8

5o term.

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

10

7o term.

11

8o term.

12

9o term.

1

10o term.

2

12o term.

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/27


REGOLAMENTO (CE) N. 509/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

56,01

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

48,01

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

48,01

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

72,02

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

56,01

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

48,01

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

48,01

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

64,02

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

52,01

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

60,02

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

46,01

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

64,02

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

64,02

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

64,02

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

64,02

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

62,72

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

48,01

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

62,72

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

48,01

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

48,01

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

62,72

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

48,01

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

65,72

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

45,61

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

48,01

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/30


REGOLAMENTO (CE) N. 510/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/32


REGOLAMENTO (CE) N. 511/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

0,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

0,00 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/33


REGOLAMENTO (CE) N. 512/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

5,34

1101 00 15 9130

4,99

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

56,01

1102 20 10 9400

48,01

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

72,02

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


1.4.2005   

IT

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L 83/35


REGOLAMENTO (CE) N. 513/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o aprile 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o aprile 2005

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

3,48

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

30,79

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

51,56

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

51,56

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

30,79


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 15.3.2005-30.3.2005

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

97,46

Premio sul Golfo (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 33,06 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/38


REGOLAMENTO (CE) N. 514/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3)

L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1o aprile 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

35,22

35,22


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/40


REGOLAMENTO (CE) N. 515/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (3), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(5)

Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6)

Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1o aprile 2005 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

Segala

1003 00 90

Orzo

 

 

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

Avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

4,000

4,000

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

0,557

0,557

– – negli altri casi

4,000

4,000

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

3,000

3,000

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

0,418

0,418

– – negli altri casi

3,000

3,000

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

0,557

0,557

– altre (incluso allo stato naturale)

4,000

4,000

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:

 

 

– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

3,453

3,453

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

0,557

0,557

– negli altri casi

4,000

4,000

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture di riso

1007 00 90

Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

(3)  La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/44


REGOLAMENTO (CE) N. 516/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che stabilisce gli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (2), anteriormente al 1o aprile, per la campagna in corso, sono fissati gli importi unitari che il fabbricante di zucchero, il fabbricante di isoglucosio e il fabbricante di sciroppo di inulina devono pagare come acconti sul contributo alla produzione.

(2)

La stima dei contributi corrisponde ad importi superiori al 60 % degli importi massimi del contributo alla produzione di base e del contributo B previsti dall’articolo 15, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001. A norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 314/2002, gli acconti sul contributo alla produzione di base e sul contributo B per lo zucchero e lo sciroppo di inulina devono essere quindi fissati al 50 % dei relativi importi massimi. In conformità del paragrafo 3 del medesimo articolo, l’acconto sul contributo di base per l’isoglucosio deve essere fissato al 40 % dell’importo unitario del contributo alla produzione di base stimato per lo zucchero.

(3)

Il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 gli importi unitari di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2002 sono fissati a:

a)

6,32 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b)

118,48 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo B per lo zucchero B;

c)

5,06 EUR per tonnellata di sostanza secca come acconto sul contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;

d)

6,32 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

e)

118,48 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 13).


1.4.2005   

IT

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L 83/45


REGOLAMENTO (CE) N. 517/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2277/2004 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 25 al 31 marzo 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 28,70 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 1 400 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 35.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


1.4.2005   

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L 83/46


REGOLAMENTO (CE) N. 518/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 25 al 31 marzo 2005 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


1.4.2005   

IT

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L 83/47


REGOLAMENTO (CE) N. 519/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 25 al 31 marzo 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 3,90 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

1.4.2005   

IT

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L 83/48


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2005

relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri

(2005/267/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il piano globale del Consiglio per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani, del 28 febbraio 2002, che si basa sulla comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2001, al Parlamento europeo e al Consiglio su una politica comune in materia di immigrazione illegale, ha richiesto lo sviluppo di un sito intranet sicuro accessibile sul web da impiegare per uno scambio di informazioni rapido e sicuro tra gli Stati membri concernente i flussi migratori irregolari o illegali ed altri fenomeni analoghi.

(2)

Lo sviluppo e la gestione della rete dovrebbero essere affidati alla Commissione.

(3)

L'accesso al sito intranet accessibile sul web dovrebbe essere limitato ad utenti autorizzati conformemente ai termini, alle procedure e alle misure di sicurezza stabiliti.

(4)

Poiché gli scopi della presente decisione, vale a dire uno scambio di informazioni rapido e sicuro tra gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa degli effetti dell'intervento prospettato, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(5)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto principi generali del diritto comunitario.

(6)

Nel contesto relativo al sito intranet accessibile sul web dovrebbero essere presi in considerazione la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (2), e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

(7)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, eccetto per l'istituzione di uno scambio di informazioni sui problemi connessi con il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi diversi da quelli che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del succitato protocollo, decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(9)

Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, eccetto per l'istituzione di uno scambio di informazioni sui problemi connessi con il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi diversi da quelli che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia il 18 maggio 1999 sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti A, B, C e E della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (6).

(10)

Per quanto riguarda la Svizzera, eccetto per l'istituzione di uno scambio di informazioni sui problemi connessi con il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi diversi da quelli che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti A, B, C ed E della decisione 1999/437/CE, letti in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004 (8) e della decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004 (9), relativa alla firma di detto accordo a nome, rispettivamente, dell'Unione europea e della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dello stesso.

(11)

È necessario concludere un accordo per permettere a rappresentanti dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione ai sensi della presente decisione per quanto riguarda le disposizioni che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

(12)

Il Regno Unito prende parte alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (10), nella misura in cui le sue misure sviluppano le disposizioni dell'acquis di Schengen volte a combattere l'organizzazione di immigrazione illegale cui partecipa il Regno Unito, nonché del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, avendo il Regno Unito notificato, ai sensi dell'articolo 3 di quest'ultimo, che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(13)

L'Irlanda prende parte alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (11), nella misura in cui le tre misure sviluppano le disposizioni dell'acquis di Schengen volte a combattere l'organizzazione di immigrazione illegale cui partecipa l'Irlanda.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione, nella misura in cui le sue misure non costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen volte a combattere l'organizzazione di immigrazione illegale cui partecipa l'Irlanda,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione istituisce sul web una rete di informazione e coordinamento sicura per lo scambio di informazioni in materia di flussi migratori irregolari, ingresso e immigrazione clandestini e rimpatrio di persone soggiornanti illegalmente.

Articolo 2

1.   La Commissione è responsabile dello sviluppo e della gestione della rete, compresi struttura, contenuto ed elementi per lo scambio di informazioni.

2.   Lo scambio di informazioni include almeno quanto segue:

a)

sistema di allarme rapido sull'immigrazione clandestina e sulle organizzazioni criminali di trafficanti;

b)

rete dei funzionari di collegamento nel settore dell'immigrazione;

c)

informazioni sull'uso di visti, frontiere e documenti di viaggio in relazione all'immigrazione clandestina;

d)

questioni legate al rimpatrio.

3.   La rete comprende tutti gli strumenti appropriati, la cui riservatezza è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4.   La Commissione utilizza la piattaforma tecnica esistente nel quadro comunitario della rete telematica transeuropea per lo scambio di dati tra pubbliche amministrazioni.

Articolo 3

Secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione:

a)

fissa i termini e le procedure di concessione dell'accesso totale o selettivo alla rete;

b)

stabilisce le norme e gli orientamenti relativi alle condizioni d'uso del sistema, incluse le norme in materia di riservatezza, trasmissione, memorizzazione, archiviazione e cancellazione delle informazioni e quelle relative ai moduli standardizzati.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri forniscono l'accesso alla rete nel rispetto delle misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 3.

2.   Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali e ne danno notifica alla Commissione.

Articolo 5

1.   L'inserimento di dati nella rete lascia impregiudicata la proprietà delle relative informazioni. Gli utenti autorizzati sono i soli responsabili delle informazioni fornite e assicurano che il loro contenuto sia pienamente conforme al diritto comunitario e nazionale vigente.

2.   A meno che non siano contrassegnate come pubbliche, le informazioni fornite sono rigorosamente riservate agli utenti autorizzati della rete ed è vietata la loro divulgazione a terzi senza la preventiva autorizzazione del proprietario interessato.

3.   Gli Stati membri adottano le misure di sicurezza necessarie per:

a)

impedire l'accesso alla rete alle persone non autorizzate;

b)

garantire che, utilizzando la rete, le persone autorizzate abbiano accesso soltanto ai dati che rientrano nella loro sfera di competenza;

c)

impedire che le informazioni sulla rete siano lette, copiate, modificate o cancellate da persone non autorizzate.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione adotta ulteriori misure di sicurezza secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1.   La Commissione è assistita dal comitato ARGO istituito dalla decisione 2002/463/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) (12).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1.   Se lo sviluppo della rete lo richiede, la Commissione conclude accordi con organismi di diritto pubblico creati a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee o nell'ambito dell'Unione europea.

2.   La Commissione informa il Consiglio sui progressi compiuti nella negoziazione di tali accordi.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  Parere reso il 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  Doc. 13054/04 del Consiglio, reperibile su http://register.consilium.eu.int

(8)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

(9)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(10)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(11)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(12)  GU L 161 del 19.6.2002, pag. 11.


Commissione

1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/52


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2005

relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea — Parte 2 — Tariffazione dei circuiti parziali di linee affittate all'ingrosso

[notificata con il numero C(2005) 951]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/268/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I nuovi operatori o («altri operatori autorizzati») devono spesso affidarsi all'operatore storico perché questi fornisca un circuito affittato a breve raggio destinato a collegare la sede del cliente alla rete del nuovo operatore (un «circuito parziale di linea affittata»).

(2)

Ai sensi della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (2), e della direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate (3), direttive ora abrogate (4), alcuni organismi che offrivano servizi di linee affittate erano soggetti all'obbligo di fornire detti servizi (compresi i circuiti parziali) nel rispetto dei principi di non discriminazione e di orientamento ai costi.

(3)

A norma dell'articolo 27 della direttiva quadro e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (5), e dell'articolo 7 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (6), gli obblighi precedenti sono mantenuti fino al riesame dei mercati rilevanti a norma dell'articolo 16 della direttiva quadro e dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva servizio universale.

(4)

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro, quando un'autorità nazionale di regolamentazione (ANR) stabilisce che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, essa individua le imprese che vi esercitano un significativo potere di mercato ed impone loro specifici obblighi regolamentari ovvero, qualora tali obblighi siano già vigenti, procede alla loro modifica o revoca. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva servizio universale, quando un'ANR constata che non esiste una concorrenza effettiva sul mercato della fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, essa individua le imprese con un potere di mercato significativo su tale mercato ed impone loro obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate nonché le condizioni per detta fornitura. In appresso le imprese che hanno degli obblighi a norma di una qualsiasi delle summenzionate direttive sono definiti «operatori notificati».

(5)

L'11 febbraio 2003, la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi (7) nella quale sono definiti i mercati rilevanti del settore delle comunicazioni elettroniche che devono essere oggetto dell'analisi condotta dalle ANR a norma dell'articolo 15 della direttiva quadro. L'elenco di questi mercati include la fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e la fornitura all'ingrosso di segmenti di transito di linee affittate.

(6)

La fornitura di circuiti parziali di linee affittate rientra nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e, se la lunghezza della linea è sufficiente, anche nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di transito di linee affittate di cui alla raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003. Le ANR stabiliscono cosa costituisca un segmento terminale in funzione della topologia di rete propria del mercato nazionale.

(7)

Fatto salvo il riesame del mercato e la valutazione del potere di mercato da parte delle ANR a norma degli articoli 15 e 16 della direttiva quadro e dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva servizio universale, le informazioni comunicate dagli Stati membri rivelano il persistere e l'aggravarsi dei problemi legati al livello ed alla variazione dei prezzi applicati dall'operatore notificato per i circuiti parziali di linee affittate.

(8)

Quando, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva accesso o dell'articolo 18 della direttiva servizio universale, un'ANR impone obblighi di orientamento ai costi per quanto riguarda i circuiti parziali di linee affittate, può tenere conto del fatto che le informazioni relative ai costi ricevute dall'operatore interessato potrebbero non riflettere con la massima fedeltà i costi di un operatore efficiente che applica tecnologie moderne; può inoltre prendere in considerazione i prezzi praticati su mercati concorrenziali analoghi per quanto riguarda i meccanismi imposti di recupero dei costi o le metodologie di tariffazione.

(9)

In tali circostanze, la pubblicazione dei massimali tariffari raccomandati per i circuiti parziali di linee affittate dovrebbe informare e guidare le ANR circa la modalità di applicazione delle migliori pratiche correnti per la fornitura di linee affittate, nel momento in cui devono adottare soluzioni regolamentari per i mercati delle linee affittate che non sono effettivamente concorrenziali nel loro territorio. La pubblicazione contribuirà, pertanto, allo sviluppo di un mercato interno migliorando la coerenza nell'applicazione del quadro normativo a livello comunitario e sostenendo, di conseguenza, la creazione di un mercato più competitivo e più efficiente in termini di costi.

(10)

Il calcolo dei massimali tariffari nella presente raccomandazione tiene conto dei prezzi medi praticati negli Stati membri che autorizzano gli operatori notificati ad applicare la flessibilità tariffaria in funzione della zona geografica.

(11)

Come prescritto dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva accesso, le ANR possono esigere da un operatore avente un significativo potere di mercato che giustifichi in modo esauriente i prezzi applicati e, ove necessario, li adegui.

(12)

La Commissione valuterà la necessità di riesaminare la presente raccomandazione entro il 31 luglio 2006, al più tardi, per tenere conto dell'evoluzione delle tecnologie e dei mercati.

(13)

Il comitato per le comunicazioni è stato consultato a norma della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva quadro,

RACCOMANDA:

1)

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «circuito parziale di linea affittata» (LLPC, leased line part circuit) s'intende il collegamento dedicato tra i locali del cliente e il punto di interconnessione dell’altro operatore autorizzato presso il (o nelle vicinanze del) nodo di rete dell'operatore notificato; tale collegamento può essere considerato un tipo particolare di linea affittata all'ingrosso che può essere utilizzata dall’altro operatore autorizzato per fornire servizi agli utenti finali, ad altri operatori o per le proprie finalità, quali linee affittate, connessioni alla rete telefonica pubblica commutata, servizi di dati o accesso a banda larga (non si tratta di un elenco esaustivo);

b)

per «lunghezza della linea» s'intende la distanza radiale tra le due estremità della linea, vale a dire dal punto d'interconnessione ai locali del cliente;

c)

per «cliente» s'intende il cliente dell’altro operatore autorizzato.

2)

Al momento di imporre o di confermare un obbligo di orientamento ai costi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) nei confronti di un fornitore di circuiti parziali di linee affittate, occorre che le ANR:

a)

provvedano affinché i prezzi per la fornitura di un circuito parziale di linea affittata riflettano soltanto i costi degli elementi di base della rete e dei servizi richiesti, con un ragionevole margine di profitto. In particolare, la struttura tariffaria può comprendere un contributo di attivazione che copra i costi iniziali giustificati di attuazione del servizio richiesto (ad esempio apparecchiature specifiche, qualificazione delle linee, prove e risorse umane) ed un canone mensile che copra i costi correnti di manutenzione e di utenza delle apparecchiature e delle risorse fornite;

b)

provvedano affinché i massimali tariffari che figurano nell'allegato I per i circuiti parziali di linee affittate, calcolati sulla base dei dati tariffari e della metodologia per il calcolo dei prezzi che figurano nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, siano rispettati, salvo se l'analisi della contabilità dei costi approvata dall'ANR fornisce prove affidabili del fatto che l'osservanza del massimale raccomandato porterebbe alla definizione di un prezzo inferiore al costo efficiente degli elementi di base della rete e dei servizi richiesti, con un ragionevole margine di profitto.

La metodologia utilizzata per calcolare i massimali tariffari raccomandati, descritta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (8), è giudicata adeguata per tenere conto delle differenze di costo riconosciute tra i diversi operatori dei vari Stati membri;

c)

esercitino i diritti conferiti loro dall'articolo 13 della direttiva accesso per richiedere una giustificazione completa dei canoni proposti e, se necessario, esigerne l'adeguamento.

3)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2005.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2)  GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).

(3)  GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).

(4)  Queste direttive sono state abrogate dall'articolo 26 della direttiva quadro, con effetto dal 24 luglio 2003.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(7)  C(2003) 497 (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45).

(8)  «Commission staff working document — Methodology, reference configuration and data of leased lines in Member States related to the Commission recommendation on the provision of leased lines in the European Union — Part 2 — Pricing aspects of wholesale leased line part circuits» — http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/useful_information/library/commiss_serv_doc/index_en.htm


ALLEGATO

(in EUR)

Capacità della linea

Canone massimo mensile + 1/24 del canone unico di connessione per una lunghezza di circuito massima di 2 km

Canone massimo mensile + 1/24 del canone unico di connessione per una lunghezza di circuito massima di 5 km

Canone massimo mensile + 1/24 del canone unico di connessione per una lunghezza di circuito massima di 15 km

Canone massimo mensile + 1/24 del canone unico di connessione per una lunghezza di circuito massima di 50 km

Limite massimo del canone unico di connessione

64 kbit/s

61

78

82

99

542

2 Mbit/s

186

248

333

539

1 112

34 Mbit/s

892

963

1 597

2 539

2 831

155 Mbit/s

1 206

1 332

1 991

4 144

3 144