ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 425/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori ( 1 ) |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
16.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 424/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
110,3 |
204 |
68,0 |
|
212 |
139,0 |
|
624 |
140,9 |
|
999 |
114,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
169,7 |
068 |
170,0 |
|
204 |
98,3 |
|
999 |
146,0 |
|
0709 10 00 |
220 |
20,5 |
999 |
20,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
170,8 |
204 |
78,0 |
|
999 |
124,4 |
|
0805 10 20 |
052 |
53,7 |
204 |
53,1 |
|
212 |
57,4 |
|
220 |
47,9 |
|
400 |
51,1 |
|
421 |
35,9 |
|
624 |
62,8 |
|
999 |
51,7 |
|
0805 50 10 |
052 |
59,1 |
220 |
70,4 |
|
400 |
67,6 |
|
999 |
65,7 |
|
0808 10 80 |
388 |
62,1 |
400 |
99,0 |
|
404 |
74,7 |
|
508 |
66,8 |
|
512 |
77,7 |
|
528 |
69,8 |
|
720 |
67,7 |
|
999 |
74,0 |
|
0808 20 50 |
052 |
186,2 |
388 |
67,5 |
|
400 |
92,6 |
|
512 |
53,3 |
|
528 |
55,4 |
|
720 |
50,7 |
|
999 |
84,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
16.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 425/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 10 e 21,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità, purché vengano rispettate determinate condizioni. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (2), ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. Tale elenco comprende i paesi e territori esenti dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità, a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio, non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri. |
(3) |
Da informazioni fornite da Taiwan, sembra che Taiwan sia indenne dalla rabbia e che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità, a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da Taiwan, non sia superiore al rischio associato ai movimenti fra gli Stati membri. Occorre pertanto includere Taiwan nell’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003. |
(4) |
A fini di chiarezza occorre sostituire tale elenco dei paesi e territori nella sua totalità. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2054/2004 della Commissione (GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 14).
(2) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
ELENCO DEI PAESI E TERRITORI
PARTE A
IE |
— |
Irlanda |
MT |
— |
Malta |
SE |
— |
Svezia |
UK |
— |
Regno unito |
PARTE B
Sezione 1
a) |
DK — |
Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Færøer; |
b) |
ES — |
Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari e le isole Canarie, Ceuta e Melilla; |
c) |
FR — |
Francia, compresa GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione; |
d) |
GI — |
Gibilterra; |
e) |
PT — |
Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera; |
f) |
Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione. |
Sezione 2
AD |
— |
Andorra |
CH |
— |
Svizzera |
IS |
— |
Islanda |
LI |
— |
Liechtenstein |
MC |
— |
Monaco |
NO |
— |
Norvegia |
SM |
— |
San Marino |
VA |
— |
Stato della Città del Vaticano |
PARTE C
AC |
— |
Isola dell’Ascensione |
AE |
— |
Emirati Arabi Uniti |
AG |
— |
Antigua e Barbuda |
AN |
— |
Antille olandesi |
AU |
— |
Australia |
AW |
— |
Aruba |
BB |
— |
Barbados |
BH |
— |
Bahrein |
BM |
— |
Bermuda |
CA |
— |
Canada |
CL |
— |
Cile |
FJ |
— |
Figi |
FK |
— |
Isole Falkland |
HK |
— |
Hong Kong |
HR |
— |
Croazia |
JM |
— |
Giamaica |
JP |
— |
Giappone |
KN |
— |
Saint Kitts e Nevis |
KY |
— |
Isole Cayman |
MS |
— |
Montserrat |
MU |
— |
Maurizio |
NC |
— |
Nuova Caledonia |
NZ |
— |
Nuova Zelanda |
PF |
— |
Polinesia francese |
PM |
— |
Saint Pierre e Miquelon |
RU |
— |
Federazione russa |
SG |
— |
Singapore |
SH |
— |
Sant’Elena |
TW |
— |
Taiwan |
US |
— |
Stati Uniti d’America |
VC |
— |
Saint Vincent e Grenadine |
VU |
— |
Vanuatu |
WF |
— |
Wallis e Futuna |
YT |
— |
Mayotte» |
16.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/6 |
REGOLAMENTO (CE) n. 426/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2005
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti per confezioni in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito: «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Apertura
(1) |
Il 17 giugno 2004 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tessuti finiti per confezioni in filamenti di poliestere (di seguito: «TFCFP») originari della Repubblica popolare cinese (di seguito: «RPC» o «il paese interessato»). |
(2) |
Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata dall'AIUFFASS (di seguito: «il denunziante»), associazione affiliata a Euratex, per conto di 7 produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria della produzione del prodotto in esame nell'Unione europea, cioè, nella fattispecie, il 26 % della produzione comunitaria. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. |
2. Parti interessate dal procedimento
(3) |
La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento il denunziante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. |
(4) |
I produttori all'origine della denuncia, gli altri produttori comunitari che hanno collaborato, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro associazioni hanno reso note le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite. |
(5) |
La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte da sei dei sette produttori comunitari indicati nella denuncia (una società non è stata in grado di offrire la sua piena collaborazione perché sottoposta a procedura fallimentare), da un altro produttore comunitario, da un fornitore, da un importatore non collegato e da nove utilizzatori non collegati della Comunità. |
(6) |
Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari moduli di richiesta alle società cinesi notoriamente interessate, nonché a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Nel complesso, 49 società hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, mentre 7 società hanno chiesto solamente il trattamento individuale. |
(7) |
Tenuto conto del numero apparentemente assai elevato di produttori esportatori, di importatori e di produttori comunitari, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, gli importatori e i produttori comunitari sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004). Previo esame delle informazioni presentate, si è deciso che il campionamento era necessario soltanto nel caso degli esportatori. Il campione selezionato è basato sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che sia possibile esaminare adeguatamente entro il periodo di tempo disponibile: esso consiste degli 8 più importanti produttori esportatori cinesi (e le loro parti collegate), i quali rappresentano oltre il 50 % del volume delle esportazioni verso la Comunità realizzato dalle parti che hanno collaborato all'inchiesta. |
(8) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi dei produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta, come pure presso le sedi delle seguenti società:
|
(9) |
Vista l'esigenza di determinare un valore normale per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM, allo scopo di determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento — in questo caso la Turchia — è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:
|
3. Periodo dell'inchiesta
(10) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (di seguito: «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e la fine del periodo dell'inchiesta (di seguito: «periodo in esame»). |
4. Prodotto in esame e prodotto simile
4.1. Prodotto in esame
(11) |
I prodotti in esame sono tessuti finiti per confezioni in filamenti di poliestere («TFCFP»): si tratta di tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all'85 % in peso di filamenti di poliestere testurizzati o meno, tinti o stampati. Vengono generalmente impiegati per confezioni, vale a dire per fabbricare, tra l'altro, fodere per capi di abbigliamento, o giacche a vento trapuntate, indumenti sportivi, abbigliamento da sci, biancheria e capi di pronto moda. |
(12) |
Il prodotto in esame viene fabbricato mediante tessitura di filati di filamenti di poliestere (non pretinti), per poi venire successivamente stampato o tinto per ottenere un motivo o un colore particolare. Va quindi distinto dal tessuto greggio o imbianchito di filati di filamenti sintetici, poiché quest'ultimo è un prodotto che viene anch'esso fabbricato mediante tessitura ma che non è sottoposto a tintura, e che costituisce la materia prima del prodotto in esame. Lo si può inoltre distinguere dal tessuto in filamenti di poliestere la cui stoffa è formata mediante tessitura dei filati pretinti e il cui motivo o design viene creato con la tessitura stessa. Quest'ultimo prodotto ha caratteristiche fisiche e chimiche di base diverse da quello in esame, in quanto la materia prima utilizzata (filati pretinti) è differente, e il motivo o design è ottenuto mediante il procedimento di tessitura e non con la stampa o la tintura. Inoltre, questo tipo di tessuto finito viene usato di solito per fabbricare tessuti per arredamento, mentre il prodotto in esame è usato quasi esclusivamente per confezionare capi d'abbigliamento. |
(13) |
L'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi del prodotto in esame, così come viene definito al considerando 11, presentano — nonostante le differenze relative a tutta una serie di fattori quali il colore, le dimensioni dei filati e la finitura — le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e hanno le stesse applicazioni. Pertanto, ai fini del presente procedimento antidumping, tutti i tipi del prodotto in esame sono considerati come un unico prodotto. Il prodotto in esame è classificato nei codici NC 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 ed ex 5407 69 90. |
4.2. Prodotto simile
(14) |
Non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e il TFCFP fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC o della Turchia; quest'ultimo paese è stato inoltre utilizzato come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per talune importazioni dalla RPC. Entrambi i prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e hanno le medesime applicazioni. |
(15) |
Allo stesso modo, non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e il TFCFP fabbricato dall'industria comunitaria e venduto sul mercato comunitario: anche in questo caso, si è accertato che entrambi i prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e hanno le medesime applicazioni. |
(16) |
Detti prodotti sono pertanto considerati in via provvisoria prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
B. DUMPING
1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
(17) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale viene determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori risultati conformi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c). |
(18) |
Per comodità di riferimento, si riportano di seguito in forma sintetica tali criteri per ottenere il TEM:
|
(19) |
Nel quadro della presente inchiesta 49 produttori esportatori della RPC si sono manifestati e hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c, del regolamento di base. Tutte le richieste di TEM presentate sono state esaminate; tuttavia, dato il numero elevato di società interessate, verifiche in loco sono state effettuate soltanto presso le sedi di otto di tali società (cfr. il considerando 6). Per quanto riguarda le altre società, è stata effettuata un'accurata analisi a tavolino di tutte le informazioni presentate, e si è svolta una fitta corrispondenza con le società in questione nel caso in cui i dati forniti risultassero incompleti o poco chiari. Nel caso in cui una controllata o qualsiasi altra società collegata alla richiedente nella Repubblica popolare cinese fosse un produttore e/o un esportatore del prodotto in esame, la Commissione ha invitato anche tale parte collegata a compilare il modulo di richiesta del TEM. Tale trattamento, infatti, può essere concesso soltanto se anche tutte le società collegate risultano conformi ai criteri di cui sopra. |
(20) |
Per quanto riguarda gli otto produttori esportatori cinesi presso le quali sono state effettuate le verifiche in loco, è emerso che tre di essi soddisfacevano a tutte le condizioni per ottenere il TEM (cfr. l'elenco delle società al considerando 23). Le richieste presentate dagli altri cinque produttori esportatori sono state respinte: nella tabella in appresso vengono indicati i criteri non soddisfatti da queste cinque società. |
(21) |
Quanto ai rimanenti 41 produttori esportatori cinesi, l'esame individuale svolto per ciascuno di essi ha portato alla conclusione di non concedere il TEM a 19 di queste società che, con tutta evidenza, non risultavano conformi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Si è ritenuto che 10 di queste 19 società non abbiano offerto un'adeguata collaborazione all'inchiesta, poiché non hanno fornito le informazioni richieste. Anche dopo l'invio di una lettera di richiamo, infatti, le società in questione non sono state in grado di dimostrare con prove sufficienti la loro conformità ai pertinenti criteri per ottenere il TEM, e neppure quella di loro eventuali società collegate coinvolte nella produzione/vendita del prodotto in esame. Nella tabella in appresso vengono inoltre indicati i criteri non soddisfatti per le rimanenti 9 di queste 19 società. Gli altri 22 produttori esportatori cinesi hanno potuto dimostrare in modo soddisfacente la loro conformità ai pertinenti criteri per la concessione del TEM. |
(22) |
Nella tabella che segue sono riportati i singoli cinque criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base con l'indicazione, per ciascuna società cui è stato rifiutato il TEM, se il criterio è soddisfatto o non soddisfatto.
|
(23) |
L'elenco dei produttori esportatori della RPC che hanno ottenuto il TEM è quindi il seguente:
|
2. Trattamento individuale
(24) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, viene calcolato, se del caso, un dazio unico per l'intero paese, a meno che le imprese non possano dimostrare di rispondere a tutti i criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base per la concessione del trattamento individuale. |
(25) |
I produttori esportatori hanno chiesto, oltre al TEM, anche il trattamento individuale qualora non venisse loro concesso il TEM, mentre altri sette produttori esportatori hanno chiesto solamente il trattamento individuale. |
(26) |
Per quanto riguarda, anzitutto, le società che hanno chiesto il TEM senza ottenerlo, si è accertato che 13 di queste imprese rispondevano a tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Quanto alle altre società, dieci di esse non hanno offerto una collaborazione sufficiente perché venisse concesso loro il TEM, e, d'altra parte, il loro livello di collaborazione era talmente inadeguato che non hanno fornito neppure prove sufficienti a giustificare la loro richiesta di trattamento individuale. Un'altra società non ha potuto ottenere il trattamento individuale, in quanto non è stata in grado di dimostrare in modo adeguato e con prove sufficienti di poter determinare liberamente i propri prezzi all'esportazione e i quantitativi da esportare, nonché le condizioni e i termini di vendita. Difatti, per la maggior parte delle sue esportazioni non è stato possibile accertare l'acquirente finale o il pagamento delle merci, né la società è stata in grado di dissipare i forti dubbi che, date tali circostanze, lo Stato interferisse nella fissazione dei suoi prezzi. |
(27) |
In secondo luogo, si è accertato che cinque delle sette società che hanno chiesto solamente il trattamento individuale soddisfacevano i requisiti previsti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Le altre due società non hanno potuto dimostrare con prove sufficienti di essere in grado di determinare liberamente i loro prezzi all'esportazione e i quantitativi da esportare, come pure le condizioni e i termini di vendita, e di non subire alcuna ingerenza da parte dello Stato. Entrambe le società non hanno infatti fornito le informazioni richieste, in particolare i rispettivi statuti sociali in vigore durante l'intero PI, ed è inoltre emerso che una di esse era di proprietà statale durante la maggior parte del PI. |
(28) |
Si è pertanto deciso di concedere il trattamento individuale alle seguenti 18 società:
|
3. Campionamento
(29) |
Si ricorda che, in considerazione del numero elevato di società interessate dal procedimento, si è deciso di ricorrere alle disposizioni relative al campionamento, e che a tal fine è stato selezionato, d'intesa con le autorità cinesi, un campione di otto società che avevano registrato i maggiori volumi delle esportazioni verso l'Unione europea. |
(30) |
Dall'esame delle otto società incluse nel campione è emerso che tre di esse potevano ottenere il TEM, mentre il trattamento individuale poteva essere concesso a quattro di queste società. Le disposizioni in materia di campionamento sono state pertanto applicate su tale base. |
4. Valore normale
4.1. Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM
(31) |
Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore interessato, se le sue vendite complessive di TFCFP sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità. |
(32) |
Per i produttori esportatori che avevano registrato vendite interne totali rappresentative, la Commissione ha successivamente individuato i tipi di TFCFP venduti sul mercato interno identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. |
(33) |
Per ciascuno di questi tipi, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se durante il PI il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportato nella Comunità. |
(34) |
È stato inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. |
(35) |
Allorché il volume delle vendite di un dato tipo di TFCFP, effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione, rappresentava più dell'80 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo, e allorché la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno. Quest'ultimo è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI, remunerative o meno. |
(36) |
Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di TFCFP rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo, o la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative solamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero almeno il 10 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto. |
(37) |
Infine, quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di TFCFP era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, si è considerato che il volume delle vendite di tale tipo di prodotto era insufficiente perché si potesse adeguatamente ricorrere al suo prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale. |
(38) |
Ogniqualvolta non è stato possibile utilizzare i prezzi di un determinato tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore sul mercato interno, si è preferito fare ricorso al valore normale costruito piuttosto che utilizzare i prezzi applicati da altri produttori esportatori sul mercato interno. Tenuto conto dei diversi tipi di prodotto e dei vari fattori (il tipo di fibre, le dimensioni dei filati e la finitura del tessuto) che li caratterizzano, il ricorso ai prezzi praticati da altri produttori esportatori sul mercato interno avrebbe richiesto nella fattispecie l'applicazione di numerosi adeguamenti, molti dei quali necessariamente basati su stime. Si è ritenuto pertanto che il valore costruito per ciascun produttore esportatore rappresentasse una base più idonea per determinare il valore normale. |
(39) |
Di conseguenza, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito, per ciascun produttore esportatore, sommando ai costi di produzione, eventualmente adeguati, dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto. A tal fine, la Commissione ha esaminato per ciascun produttore esportatore interessato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili. |
(40) |
Le SGAV effettivamente sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili allorché il volume totale delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle vendite per l'esportazione nella Comunità. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato determinato sulla base delle vendite interne dei tipi di prodotto venduti nel corso di normali operazioni commerciali. A tal fine, è stato seguito il metodo di cui al considerando 34. Allorché i criteri stabiliti non risultavano soddisfatti, sono stati utilizzati una media ponderata delle SGAV e/o il margine di profitto delle altre società che avevano registrato vendite rappresentative nel paese interessato effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. |
(41) |
Si è appurato che due società, pur avendo effettuato vendite totali rappresentative, vendevano sul mercato interno, oppure vendevano sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, soltanto certi tipi di prodotto in esame destinati anche all'esportazione. Pertanto, per gli altri tipi di TFCFP esportati da queste società, si è dovuto costruire il valore normale in base al metodo illustrato ai considerando da 38 a 40. |
(42) |
Si è inoltre accertato che una società non aveva registrato vendite totali rappresentative di TFCFP sul mercato interno: anche in questo caso, quindi, si è dovuto costruire il valore normale in base al metodo illustrato ai considerando da 38 a 40. |
(43) |
Si deve osservare che, dalle verifiche effettuate, è emerso che nei costi di produzione indicati da due società non erano stati correttamente inclusi tutti i pertinenti elementi di costo, il che ha comportato l'opportuna applicazione di adeguamenti a tali cifre. |
4.2. Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM
a) Paese di riferimento
(44) |
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per le società alle quali non si è potuto accordare il TEM, si è dovuto determinare il valore normale in base ai prezzi o al valore costruito in un paese di riferimento. |
(45) |
Nell'avviso di apertura la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare il Messico come paese di riferimento adeguato per la determinazione del valore normale per la RPC, invitando altresì le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. |
(46) |
Alcuni produttori esportatori della RPC ai quali non è stato concesso il TEM hanno contestato la proposta della Commissione, con la motivazione principale che il Messico non poteva considerarsi un paese di riferimento adeguato a causa del volume di produzione limitato e del ridotto numero di produttori a paragone della RPC. Sono stati inviati questionari a tutti i produttori esportatori noti in Messico, dai quali, tuttavia, non è pervenuta nessuna risposta. La scelta del Messico quale paese di riferimento, pertanto, risultava impossibile. |
(47) |
I servizi della Commissione hanno quindi preso in esame soluzioni alternative e stabilito che la Turchia poteva essere considerato un paese di riferimento adeguato. Dall'inchiesta è infatti emerso che quello turco è un mercato competitivo per il prodotto in esame, in quanto vi si registra la presenza di numerosi produttori nazionali, di varie dimensioni, nonché di significative importazioni provenienti da paesi terzi. Si è accertato che i produttori nazionali sul mercato interno turco fabbricano tipi di prodotto simili a quelli fabbricati nella RPC e applicano metodi di produzione analoghi. Pertanto, il mercato turco è stato ritenuto sufficientemente rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale. |
(48) |
Sono stati contattati tutti i produttori esportatori noti in Turchia, e uno di essi ha accettato di collaborare all'inchiesta: gli è stato pertanto inviato un questionario, e i dati riportati nella risposta sono stati verificati in loco. |
b) Determinazione del valore normale
(49) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese di riferimento, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno della Turchia per i tipi di prodotto per i quali si è accertato che sono stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente al metodo di cui al considerando 35. Se del caso, tali prezzi sono stati adeguati in modo tale da garantire un equo confronto con i tipi di prodotto esportati nella Comunità dai produttori della RPC interessati. |
(50) |
Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore turco che ha collaborato all'inchiesta. |
5. Prezzo all'esportazione
(51) |
Ogniqualvolta le vendite all'esportazione del prodotto in esame venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili. |
(52) |
Nel caso dei produttori esportatori cui è stato concesso il trattamento individuale, il prodotto in esame è stato esportato direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, e, pertanto, il prezzo all'esportazione è stato calcolato conformemente al metodo illustrato al considerando 51. |
6. Confronto
(53) |
Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Opportuni adeguamenti sono stati concessi per le spese di trasporto e assicurazione, per il costo del credito, per le commissioni e gli oneri bancari, ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica. Sono inoltre stati applicati adeguamenti allorché le vendite all'esportazione erano state effettuate attraverso una società collegata situata in un paese diverso dal paese interessato o dalla Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. |
(54) |
Si è accertato che l'importo del rimborso dell'IVA sulle vendite all'esportazione era inferiore a quello rimborsato per le vendite sul mercato interno; per tener conto di ciò, i prezzi all'esportazione sono stati adeguati in funzione della differenza tra il rimborso dell'IVA sulle esportazioni e quello dell'IVA sulle vendite interne, differenza pari al 2 % nel 2003 e al 4 % nel 2004. |
7. Margine di dumping
7.1. Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM/il trattamento individuale
a) TEM
(55) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le tre società cui è stato concesso il TEM in seguito alla verifica in loco e che sono state incluse nel campione, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo di prodotto in esame corrispondente. Trattandosi di tre società collegate, il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, è stato calcolato come media ponderata dei margini di dumping dei tre produttori che hanno collaborato all'inchiesta, conformemente alla politica comunitaria nei confronti dei produttori esportatori collegati. |
(56) |
Quanto alle altre 22 società cui è stato concesso il TEM ma che non sono state incluse nel campione, è stato attribuito loro un margine di dumping provvisorio al livello del margine di dumping medio ponderato stabilito in via provvisoria per le parti incluse nel campione alle quali è stato accordato il TEM. |
b) Trattamento individuale
(57) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le quattro società incluse nel campione cui è stato concesso il trattamento individuale il valore normale medio ponderato calcolato per il paese di riferimento è stato confrontato con il prezzo all'esportazione nella Comunità medio ponderato. Quanto alle altre 14 società cui è stato concesso il trattamento individuale ma che non sono state incluse nel campione, nel loro caso il margine di dumping provvisorio è stato fissato al livello del margine di dumping medio ponderato stabilito in via provvisoria per le parti incluse nel campione alle quali è stato accordato il trattamento individuale. |
(58) |
Sulla scorta di quanto precede, i margini di dumping provvisori medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
7.2. Per tutti gli altri produttori esportatori
(59) |
Per poter calcolare il margine di dumping unico per l'intero paese applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. Si è effettuato un confronto tra le importazioni totali del prodotto in esame originarie della RPC, calcolate sulla base delle statistiche di Eurostat, e i dati effettivi riportati nelle risposte al questionario ricevute dagli esportatori della RPC. In base a tale confronto, e considerata anche l'estrema frammentazione che caratterizza la struttura dell'industria esportatrice, si è stabilito che il livello di collaborazione è stato elevato, pari cioè al 77 % delle esportazioni totali nella Comunità provenienti dalla RPC. |
(60) |
Il margine di dumping è stato quindi calcolato sulla base del prezzo all'esportazione medio ponderato indicato da un produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e al quale non sono stati concessi né il TEM né il trattamento individuale in combinazione con il prezzo all'esportazione ricavato dai dati di Eurostat, e confrontando il prezzo che ne risultava con il valore normale medio ponderato calcolato per il paese di riferimento per tipi di prodotto comparabili. Il ricorso alle statistiche di Eurostat in qualità di dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, si è rivelato necessario in mancanza di maggiori informazioni sui prezzi all'esportazione ai fini della determinazione del dazio unico per l'intero paese. |
(61) |
Su tale base, il margine di dumping unico per l'intero paese è stato fissato in via provvisoria al 109,3 % del prezzo CIF frontiera comunitaria. |
C. PREGIUDIZIO
1. Produzione comunitaria
(62) |
Durante il periodo dell'inchiesta, il prodotto simile è stato fabbricato da:
|
(63) |
La produzione di tutte le società summenzionate costituisce la produzione comunitaria totale di TFCFP, la quale, secondo le stime, ammonta a circa 330 milioni di metri lineari. |
2. Definizione di industria comunitaria
(64) |
Durante il PI la produzione complessiva dei 7 produttori comunitari che hanno offerto piena collaborazione all'inchiesta e di un produttore che ha collaborato parzialmente ammontava a 97 milioni di metri lineari, pari al 30 % circa della produzione totale stimata di TFCFP nella Comunità. Di conseguenza, si è ritenuto in via provvisoria che i 7 produttori comunitari che hanno offerto piena collaborazione all'inchiesta e il produttore che ha collaborato parzialmente costituiscano l'industria comunitaria ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. Consumo nella Comunità
(65) |
Il consumo apparente di TFCFP nella Comunità è stato calcolato sulla base:
|
(66) |
Il consumo di TFCFP nella Comunità è rimasto relativamente stabile durante il periodo in esame: dopo aver raggiunto una punta massima di 754 milioni di metri lineari nel 2001, esso ammontava a 732,34 milioni di metri lineari durante il PI, cioè un livello inferiore dello 0,92 % rispetto al livello del consumo registrato all'inizio del periodo in esame. Il lieve calo del consumo di TFCFP è stato determinato dal costante aumento delle importazioni di prodotti d'abbigliamento finiti man mano che la produzione di abbigliamento veniva trasferita in misura sempre maggiore al di fuori della Comunità. Ciò ha comportato una stabilizzazione del livello della produzione di abbigliamento nella Comunità, malgrado un consumo in crescita di prodotti d'abbigliamento finiti.
|
4. Importazioni nella Comunità dal paese interessato
4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni interessate
(67) |
Le importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento, espresso in volume e in quota di mercato:
|
(68) |
Nel corso dell'intero periodo in esame le importazioni dalla RPC sono andate costantemente aumentando: da 134 milioni di metri lineari nel 2000 a 287 milioni di metri lineari nel PI (pari a una crescita del 114 %). Anche la quota di mercato di tali importazioni è aumentata: da 18,2 % del consumo nella Comunità nel 2000 a 36,4 % nel 2002, fino ad arrivare a 39,3 % durante il PI. |
4.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione
(69) |
I prezzi medi delle importazioni CIF dalla RPC hanno registrato un lieve aumento tra il 2000 e il 2001, per poi diminuire di 8 punti percentuali nel 2002. Il ribasso dei prezzi è stato ancora più accentuato nel 2003 (-12 punti percentuali) ed è proseguito durante il PI. Nel complesso, nell'arco del periodo in esame si è registrato un calo di 23 punti percentuali. |
(70) |
Per poter esaminare l'eventuale sottoquotazione dei prezzi, è stato effettuato un confronto, al netto di sconti e riduzioni, tra i prezzi dei TFCFP venduti dall'industria comunitaria e i prezzi del prodotto in esame importato dalla RPC nella Comunità durante il PI, sulla base dei prezzi medi ponderati per tipo di prodotto. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati adeguati al livello franco fabbrica, mentre i prezzi delle importazioni erano CIF frontiera comunitaria, maggiorati dei dazi e adeguati in funzione dello stadio commerciale e dei costi di movimentazione ricavati dalle informazioni ottenute durante l'inchiesta, segnatamente dagli importatori indipendenti che hanno collaborato. |
(71) |
Dal confronto è emerso che durante il PI i TFCFP originari della RPC sono stati venduti nella Comunità a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria: la differenza in percentuale rispetto a questi ultimi è infatti compresa tra l'8,8 % e il 51,1 %. Inoltre, si è constatato anche un ribasso dei prezzi, dal momento che il prezzo ottenuto dall'industria comunitaria non copriva i suoi costi di produzione. |
5. Situazione dell'industria comunitaria
(72) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione di detta industria dal 2000 (anno di partenza) al PI. |
(73) |
Nella tabella di cui al punto 5.1 figurano i dati aggregati relativi all'industria comunitaria forniti dai 7 produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta. |
5.1. Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti
(74) |
La capacità di produzione è stata calcolata sulla base della produzione oraria massima teorica dei macchinari installati, moltiplicata per le ore di lavoro teoriche annue, tenendo in debito conto le attività di manutenzione e altre analoghe interruzioni della produzione.
|
(75) |
Come si ricava dalla tabella, nel corso del periodo in esame la produzione è diminuita del 21 %, malgrado il consumo nella Comunità sia rimasto alquanto stabile (avendo registrato un calo complessivo dell'1 % soltanto). Nell'arco dello stesso periodo la capacità di produzione è diminuita del 9 %. Nonostante questo calo della capacità di produzione, l'utilizzazione degli impianti nel corso del periodo in esame è diminuita in misura persino maggiore, tanto che durante il PI il relativo indice è sceso al 56 %, cioè otto punti percentuali in meno rispetto al livello registrato all'inizio del periodo in esame. |
5.2. Scorte
(76) |
Nella tabella seguente viene indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.
|
(77) |
Tra il 2000 e il PI il livello delle scorte in cifre assolute, pur avendo registrato qualche fluttuazione, è complessivamente diminuito. In percentuale della produzione, tuttavia, le scorte sono effettivamente aumentate, passando dal 13,6 % nel 2000 al 14,9 % nel 2003 e infine al 15,8 % nel PI: tale aumento rispecchia i livelli crescenti delle scorte detenute dall'industria comunitaria relativamente ai suoi livelli di produzione. |
5.3. Volume delle vendite, quote di mercato e prezzi nella CE
(78) |
Nella seguente tabella sono riportate le cifre relative alle vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità.
|
(79) |
I volumi delle vendite dell'industria comunitaria hanno registrato un calo costante, pari complessivamente al 21 % nell'arco dell'intero periodo in esame. La diminuzione dei volumi delle vendite dovrebbe essere considerata alla luce dell'aumento delle importazioni originarie della RPC nel corso dello stesso periodo (+ 114 %). |
(80) |
Tra il 2000 e il 2001 la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita, passando dal 12,3 % al 10,5 %, malgrado il consumo nella Comunità abbia registrato un incremento del 2 %. Il calo è poi proseguito anche tra il 2001 e il PI, periodo in cui la quota di mercato dell'industria è scesa al 9,8 %. |
(81) |
I prezzi di vendita medi dell'industria comunitaria sono aumentati del 7 % tra il 2000 e il 2001, per poi mantenersi relativamente stabili, essendo rimasti compresi tra 1,36 e 1,40 EUR per metro lineare. Il rialzo di prezzo registrato tra il 2000 e il 2001 è dovuto a una modifica del mix di prodotti, dal momento che l'industria comunitaria è andata concentrandosi in misura crescente su prodotti più tecnologicamente avanzati ed estremamente specializzati, il che implica maggiori costi ma anche un più elevato valore aggiunto. Tuttavia, tale rialzo è stato inferiore alle aspettative, tenuto conto della migliore qualità e della maggiore specializzazione dei prodotti, e considerato anche il conseguente aumento dei costi. In seguito l'industria comunitaria ha continuato a migliorare il suo mix di prodotti, orientandosi ulteriormente verso prodotti tecnologicamente più avanzati e a maggior valore aggiunto, tali da giustificare una maggiorazione di prezzo. Tuttavia, l'industria non è riuscita ad aumentare i prezzi, nonostante i prodotti venduti fossero di qualità più elevata e maggiormente specializzati: durante il PI i prezzi sono infatti scesi, tornando al livello del 2001. |
5.4. Crescita
(82) |
Nell'arco dell'intero periodo in esame la crescita è stata negativa in termini di produzione, di volume delle vendite e di quota di mercato, traducendosi quindi in risultati finanziari negativi per l'industria comunitaria. |
5.5. Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa
(83) |
Con il concetto di «utili» che ricorre in appresso s'intendono gli utili al lordo delle imposte: nel caso della «redditività delle vendite CE» s'intendono gli utili generati dalle vendite di TFCFP sul mercato comunitario, mentre nel caso delle voci «utile sul capitale investito» e «flusso di cassa» s'intendono gli utili generati a livello della società, valutati in relazione alla gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni, a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base. |
(84) |
L'utile sul capitale investito è stato calcolato in base al rendimento delle attività nette, considerato più pertinente per l'analisi della tendenza.
|
(85) |
Come si è già ricordato in precedenza, il prezzo di vendita unitario medio dell'industria comunitaria è aumentato complessivamente del 7 % nel periodo in esame per via della modifica del mix di prodotti. Nonostante ciò, la redditività delle vendite nella CE è diminuita: dall'1,2 % nel 2000 a – 4 % nel 2003 e, infine, a – 3,9 % durante il PI. Un simile andamento dà conto del fatto che, malgrado le misure prese per riorientare la produzione dai prodotti di base verso prodotti più sofisticati nell'intento di mantenersi redditizia, l'industria comunitaria si è trovata in realtà a dover registrare delle perdite finanziarie. |
(86) |
L'andamento complessivo dell'utile sul capitale investito ricalca quello della redditività: è infatti sceso da – 5,6 % a – 24,2 % nell’arco dell'intero periodo in esame. Occorre osservare che queste percentuali si riferiscono all'attività complessiva delle società in questione, dal momento che non è stato possibile scorporare gli investimenti da attribuire al solo prodotto in esame. |
(87) |
Il flusso di cassa è diminuito dell'11 % tra il 2000 e il 2002, per poi aumentare del 6 % tra il 2002 e il PI. Nel complesso, però, nel corso del periodo in esame il flusso di cassa ha registrato un calo del 6 %. |
5.6. Investimenti e capacità di ottenere capitali
(88) |
Il livello degli investimenti è aumentato del 76 % nel 2001, ma nel 2002 ha registrato un calo del 63 % prima di risalire al livello precedente (all'incirca 7,1 milioni di EUR) nel 2003 e nel PI. L'aumento del 2001 e il calo del 2002, entrambi rilevanti, non sono tanto da attribuire a un cambiamento nella strategia degli investimenti in quegli anni quanto piuttosto alla data in cui sono stati registrati gli investimenti stessi. |
(89) |
Nonostante le difficoltà cui ha dovuto far fronte, l'industria comunitaria ha continuato a realizzare nuovi investimenti, destinandoli soprattutto non ad incrementare la capacità, ma a consentirle di disporre dei macchinari più completi e moderni, in grado di fabbricare un prodotto di qualità uniformemente elevata pur riducendo, al tempo stesso, i costi grazie a un uso più efficiente di energia, acqua e altre risorse, e a una maggiore automazione. |
(90) |
Tra la decisione di investire su scala più ampia in impianti o macchinari e il momento in cui questi ultimi vengono realizzati e diventano operativi intercorre un lasso di tempo di circa due anni: questo spiega in parte perché il livello di investimenti sia rimasto sostanzialmente stabile nel corso del periodo in esame, malgrado la situazione finanziaria dell'industria comunitaria continuasse a peggiorare. |
(91) |
L'industria comunitaria è composta, in gran parte, di piccole e medie imprese, il che ha compromesso in certa misura la sua capacità di ottenere capitali nel corso del periodo in esame, in particolare nell'ultima parte del periodo, quando la sua redditività è scesa a valori negativi. |
5.7. Occupazione, produttività e salari
(92) |
Come si è già ricordato in precedenza, la produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 21 % nel corso del periodo in esame: per via di una tale riduzione, nonché degli investimenti realizzati in sistemi di produzione automatizzati, l'industria è stata costretta a ridurre anche la manodopera. Il numero di dipendenti ha registrato un calo costante, passando da 928 nel 2000 a 790 nel PI, il che equivale a una riduzione del 15 %. Nello stesso periodo, in conseguenza della riduzione della forza lavoro, i costi salariali sono scesi da 35,3 milioni di EUR nel 2000 a 32,2 milioni di EUR nel PI (un calo del 9 %). |
(93) |
Nonostante questa riduzione della forza lavoro e l'accresciuta automazione della produzione, la produttività è in realtà diminuita, giacché, a causa dei volumi di vendite in calo, l'industria comunitaria è stata costretta a ridurre la produzione. Ne consegue che gli investimenti in nuovi impianti e macchinari non hanno, in certa misura, portato i vantaggi sperati. |
5.8. Entità del margine di dumping effettivo
(94) |
Dati il volume e i prezzi delle importazioni in dumping, l'incidenza dei margini di dumping effettivi non può essere considerata trascurabile. |
5.9. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(95) |
L'industria comunitaria non si trovava nella situazione di dover ancora superare le conseguenze di precedenti pratiche di dumping pregiudizievole. |
6. Conclusioni in materia di pregiudizio
(96) |
Pressoché tutti gli indicatori economici hanno registrato un andamento globale negativo nel corso del periodo in esame: il volume della produzione è diminuito del 21 %, la capacità di produzione ha registrato un calo del 9 % e l'indice di utilizzazione degli impianti del 12,5 %. Le scorte, pur essendo diminuite in termini assoluti, sono però aumentate in percentuale della produzione. I volumi delle vendite nella Comunità hanno registrato un calo del 20 %, mentre la quota di mercato è diminuita del 21 %. Sebbene i prezzi abbiano registrato complessivamente un aumento del 7 %, tale rialzo non è stato sufficiente a riflettere la modifica del mix di prodotti (poiché l'industria comunitaria è andata orientando in misura crescente la sua produzione verso prodotti più sofisticati) e i maggiori costi che ne sono derivati. La difficile situazione in cui versava l'industria comunitaria era evidenziata dal calo della redditività: dall'1,2 % nel 2000 alle perdite registrate durante il PI (– 3,9 %). Anche il rendimento delle attività totali è andato registrando valori sempre più negativi, mentre l'indicatore del flusso di cassa è diminuito. L'occupazione e i salari sono diminuiti, dal momento che la forza lavoro è stata ridotta per poter ridurre i costi a fronte di produzione, vendite e redditività in calo. Anche la produttività è diminuita, in quanto il calo della produzione ha impedito che l'industria potesse trarre vantaggio dalla riduzione del numero di dipendenti e dai continui investimenti realizzati in impianti e macchinari moderni. |
(97) |
Benché l'industria comunitaria sia stata in grado di mantenere fino ad oggi un buon livello di investimenti, è evidente che sulla sua capacità di ottenere capitali hanno inciso negativamente le crescenti perdite sostenute e, qualora la sua posizione finanziaria non dovesse migliorare, non è prevedibile che essa possa continuare a investire agli stessi livelli. |
(98) |
Tenuto conto di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base. |
D. NESSO DI CAUSALITÀ
1. Osservazioni preliminari
(99) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, si è esaminato se il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria sia stato determinato dalle importazioni in dumping originarie del paese interessato. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da detti altri fattori non fosse erroneamente attribuito alle summenzionate importazioni in dumping. |
2. Effetti delle importazioni in dumping
(100) |
Il volume di TFCFP originari della RPC ha registrato un considerevole aumento nel corso del periodo in esame. Come risulta evidente dalla tabella al considerando 69, le importazioni dalla RPC sono passate da circa 135 milioni di metri lineari nel 2000 a 288 milioni di metri lineari durante il PI, il che equivale a un incremento del 114 %. Di conseguenza, la quota di mercato delle importazioni di TFCFP provenienti dalla RPC è più che raddoppiata, passando dal 18,2 % al 39,3 %. |
(101) |
Come si è già stabilito al considerando 70, il prezzo delle importazioni originarie della RPC era notevolmente inferiore al prezzo medio di vendita dell'industria comunitaria, con un margine di sottoquotazione compreso tra l'8,8 % e il 51,1 %. La pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni interessate ha impedito all'industria comunitaria di applicare un rialzo ai suoi prezzi, in modo tale che riflettessero il più elevato valore aggiunto dovuto alla maggiore specializzazione del mix di prodotti che essa metteva in vendita. |
(102) |
Il considerevole aumento, in termini di volume, delle importazioni originarie della RPC e della loro quota di mercato verificatosi tra il 2000 e il PI, a prezzi rimasti nettamente al di sotto di quelli dell'industria comunitaria, è coinciso esattamente con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria nello stesso periodo, deterioramento evidenziato dall'andamento di quasi tutti gli indicatori di pregiudizio. L'industria comunitaria si è vista costretta ad allinearsi con questi prezzi nel tentativo di conservare la sua quota di mercato e, di conseguenza, la sua produzione. Tuttavia, allorché i prezzi erano troppo bassi per riuscire a coprire i costi variabili, essa è stata obbligata a cedere quota di mercato per evitare di dover sostenere perdite persino maggiori. |
(103) |
Si è quindi concluso in via provvisoria che la pressione esercitata dalle importazioni interessate, il cui volume e quota di mercato sono notevolmente aumentati dal 2000 in poi, e che sono state realizzate a prezzi bassi e tali da risultare in dumping, ha svolto un ruolo decisivo nel determinare il ribasso e il contenimento dei prezzi nonché la perdita di quota di mercato registrati dall'industria comunitaria, e il conseguente deterioramento della sua situazione finanziaria. |
3. Effetti dovuti ad altri fattori
3.1. Importazioni originarie di altri paesi terzi
(104) |
Durante il periodo in esame l'andamento delle importazioni dai paesi terzi non interessati dalla presente inchiesta è stato il seguente:
|
(105) |
Dopo aver registrato un incremento in volume nel 2001 e nel 2002, le importazioni totali da tutti gli altri paesi sono diminuite complessivamente del 14 % nel corso del periodo in esame. Analogamente, anche la quota di mercato di queste importazioni è dapprima aumentata fino a 38,4 % nel 2001, ma in seguito è scesa al 31,1 %. Le importazioni da tutti gli altri paesi sono quindi diminuite sia in termini di volume che di quota di mercato, mentre nello stesso tempo i volumi e la quota di mercato delle importazioni originarie della RPC sono aumentati. I prezzi delle importazioni da tutti gli altri paesi sono rimasti costantemente più elevati di quelli delle importazioni dalla RPC. |
(106) |
Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni di TFCFP originarie di altri paesi terzi diversi dalla RPC non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. |
3.2. Variazioni dell'andamento del consumo
(107) |
Come già menzionato al considerando 68, il consumo di TFCFP nella Comunità ha registrato un calo inferiore all'1 % nell'arco dell'intero periodo in esame. Se l'industria comunitaria fosse riuscita a conservare la sua quota di mercato, una simile diminuzione del consumo avrebbe comportato una perdita di volumi di vendite nella Comunità di soli 900 000 metri lineari. Il calo del volume delle vendite nella Comunità effettivamente registrato equivale invece a oltre 21 volte tale cifra, poiché ammonta a 19 000 000 di metri lineari. Si è quindi ritenuto in via provvisoria che l'andamento del consumo non abbia rappresentato una causa determinante del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. |
3.3. Risultati degli altri produttori comunitari
(108) |
Sebbene la Commissione disponga di non molte informazioni circa i risultati registrati dagli altri produttori comunitari, considerando il fatto che la denuncia è stata appoggiata da 12 produttori e tenuto conto, inoltre, delle informazioni generali di mercato disponibili per il settore interessato, si può ragionevolmente presumere che anche gli altri produttori comunitari abbiano subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni in dumping. In mancanza di qualsiasi indicazione circa il fatto che la loro situazione differisca da quella dell'industria comunitaria, gli altri produttori comunitari non possono essere considerati una causa del pregiudizio subito dall'industria stessa. |
3.4. Conclusioni relative al nesso di causalità
(109) |
Nel corso del periodo in esame si è registrato un aumento considerevole, in termini di volumi e di quota di mercato, delle importazioni dalla RPC, i cui prezzi, inoltre, erano notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria: un simile andamento delle importazioni interessate è singolarmente coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. |
(110) |
Non sono emersi altri fattori tali da incidere in misura considerevole sulla situazione dell'industria comunitaria. |
(111) |
In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti che hanno un'incidenza sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si è concluso in via provvisoria che le importazioni originarie della RPC hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. |
E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
1. Considerazioni di ordine generale
(112) |
Si è esaminato se, malgrado le risultanze in merito alle pratiche di dumping causa del pregiudizio, esistessero motivi validi per concludere che, nella fattispecie, l'adozione di misure antidumping sarebbe contraria all'interesse della Comunità. A tal fine, e in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, per decidere in merito all'interesse della Comunità sono stati valutati i diversi interessi nel loro complesso, cioè quelli dell'industria comunitaria, degli altri produttori comunitari, degli importatori/operatori commerciali nonché degli utilizzatori del prodotto in esame e dei fornitori delle materie prime connesse a tale prodotto. |
(113) |
La Commissione ha inviato dei questionari agli importatori/operatori commerciali, ai fornitori di materie prime, agli utilizzatori industriali e a diverse associazioni di utilizzatori. Risposte sostanziali e significative alle domande del questionario sono pervenute soltanto da un fornitore e da un importatore/utilizzatore. |
2. Interesse dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari
(114) |
Si ricorda che l'industria comunitaria che ha offerto piena collaborazione all'inchiesta è composta di 7 produttori, presso i quali sono direttamente impiegate circa 1 800 persone, di cui 790 lavoravano alla produzione e alle vendite di TFCFP durante il PI. La produzione di queste sette società rappresenta, secondo le stime, il 30 % circa della produzione totale nella Comunità. |
(115) |
L'istituzione delle misure dovrebbe servire a ripristinare eque condizioni di concorrenza sul mercato comunitario e ad evitare che l'industria comunitaria subisca un ulteriore pregiudizio. L'industria sarebbe quindi in grado di incrementare le sue vendite e la sua quota di mercato, tornando a registrare un livello positivo di redditività, il che, a sua volta, comporterebbe un generale miglioramento della sua situazione finanziaria. |
(116) |
D'altra parte si ritiene che, in assenza di misure antidumping sulle importazioni di TFCFP provenienti dalla RPC, la situazione dell'industria comunitaria peggiorerebbe, dal momento che l'aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi in dumping le farebbe registrare ulteriori perdite finanziarie. La fondamentale efficienza economico-finanziaria dell'industria verrebbe ad essere minacciata qualora non venissero istituite misure volte a eliminare il dumping causa del pregiudizio: tant'è vero che uno dei produttori all'origine della denuncia è già in stato di insolvenza. |
(117) |
Quanto agli altri produttori comunitari, parte di essi ha espressamente appoggiato la denuncia, e in ogni caso nessuno vi si è opposto. Si può quindi ragionevolmente concludere in via provvisoria che l'istituzione di misure antidumping non sarebbe contraria al loro interesse. |
(118) |
Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria comunitaria di superare le conseguenze delle pratiche di dumping pregiudizievole subite e sarebbe nell'interesse dell'industria stessa. |
3. Interesse degli importatori non collegati
(119) |
Un solo importatore si è manifestato presso la Commissione, dichiarando di aver acquistato TFCFP provenienti dalla RPC per via dei prezzi più bassi e della diversa costruzione del tessuto, ma non ha espresso alcun parere circa l'eventuale istituzione delle misure. Questo importatore, la cui quota delle importazioni dalla RPC era trascurabile, non ha tuttavia fornito risposte significative e sostanziali alle domande del questionario. Nessun operatore commerciale si è manifestato presso la Commissione. |
(120) |
Pertanto, è risultato impossibile effettuare un'adeguata valutazione dell'eventuale impatto derivante dall'adozione o meno delle misure sugli importatori e sugli operatori commerciali. Occorre inoltre ricordare che la finalità delle misure antidumping non è quella di impedire le importazioni nella Comunità, ma di assicurare che non vengano realizzate a prezzi in dumping che arrechino un pregiudizio. Dal momento che le importazioni a prezzi equi potranno comunque entrare nel mercato comunitario, e dato che, inoltre, le importazioni da paesi terzi continueranno, è probabile che l'eventuale istituzione di misure antidumping sulle importazioni in dumping non inciderà in misura sostanziale sull'attività tradizionale degli importatori. Il fatto che gli importatori non collegati non abbiano presentato osservazioni in merito non fa che confermare tale conclusione. |
(121) |
Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure non inciderebbe in misura significativa sugli importatori. |
4. Interesse dei fornitori di materie prime
(122) |
Si ricorda che alcuni produttori comunitari ricevono le materie prime da società appartenenti a un gruppo («produttori integrati»), mentre altri produttori si rivolgono a fornitori indipendenti. |
(123) |
La denuncia presentata dall'industria comunitaria è stata appoggiata dal Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (CIRFS), un'associazione di rappresentanza di produttori di fibre, tra cui i filati di filamenti di poliestere, che costituiscono la materia prima per la fabbricazione dei TFCFP. Il CIRFS ha sottolineato che le vendite di filati ai produttori di TFCFP nella Comunità rappresentano il 25 % della produzione totale dei membri dell'associazione, per i quali le vendite in questione rivestono quindi grande importanza. |
(124) |
Inoltre, un fornitore di materia prima per l'industria comunitaria si è manifestato presso la Commissione, a titolo individuale, affermando che se si fosse consentito che le importazioni in dumping dalla RPC proseguissero, ciò avrebbe inciso negativamente sulla sua capacità di continuare a realizzare investimenti. |
(125) |
Tenuto conto di queste argomentazioni, si è concluso in via provvisoria che l'istituzione di misure sulle importazioni di TFCFP originari della RPC non è contraria all'interesse dei fornitori di materie prime. |
5. Interesse degli utilizzatori
(126) |
I TFCFP sono utilizzati soprattutto nell'industria delle confezioni. A seconda delle loro specifiche ed esatte caratteristiche, i tessuti in questione vengono usati per fabbricare fodere per capi di abbigliamento, oppure per indumenti da notte e lingerie (biancheria intima femminile), o ancora per fabbricare indumenti sportivi, capi «outerwear» e indumenti da lavoro. Sono inoltre utilizzati, in certa misura, anche per la fabbricazione di articoli quali seggiolini per bambini da montare nelle autovetture, passeggini e carrozzine ecc. |
(127) |
Alla Commissione sono pervenute osservazioni da parte di nove utilizzatori del prodotto in esame, uno solo dei quali importa attualmente dalla RPC parte dei TFCFP che utilizza. L'utilizzatore in questione ha affermato che i prezzi applicati dall'industria comunitaria erano più elevati, sostenendo inoltre che le misure prospettate non andrebbero imposte in quanto esse aumenterebbero i suoi costi e renderebbero i suoi prodotti meno competitivi, in particolare rispetto ai prodotti d'abbigliamento importati dalla RPC. Lo stesso utilizzatore ha anche sostenuto che, visto che attualmente la sua azienda si rifornisce di TFCFP sia sul mercato comunitario sia nella RPC, un eventuale aumento dei suoi costi, con conseguente perdita di competitività, non avrebbe un impatto negativo soltanto sulla sua impresa ma anche sull'industria comunitaria, presso la quale (benché non esclusivamente) la sua azienda acquista il prodotto in esame. Gli altri utilizzatori hanno fatto osservare che l'istituzione dei dazi antidumping comporterebbe probabilmente un aumento dei costi del prodotto in esame importato, ma che difficilmente un tale aumento avrebbe conseguenze dirette per loro stessi. |
(128) |
Alla luce delle osservazioni presentate, si ritiene improbabile che l'eventuale aumento dei costi degli utilizzatori possa essere rilevante. Si deve poi ricordare che le importazioni provenienti dalla RPC potranno comunque continuare a entrare nel mercato comunitario, purché a prezzi equi, e che resteranno pur sempre disponibili altre fonti di approvvigionamento del prodotto in esame a prezzi non in dumping. Sulla scorta di queste considerazioni, si è concluso in via provvisoria che le misure provvisorie nei confronti delle importazioni dalla RPC non inciderebbero in misura significativa sull'interesse degli utilizzatori. |
6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità
(129) |
L'istituzione delle misure è nell'interesse dell'industria comunitaria, degli altri produttori comunitari e dei fornitori dell'industria comunitaria. Essa consentirà all'industria comunitaria di aumentare la produzione, di incrementare le vendite e la quota di mercato, e infine di tornare a registrare un livello positivo di redditività. Qualora le misure non venissero istituite, è probabile che l'industria comunitaria dovrebbe registrare perdite rilevanti a causa di un ulteriore calo delle vendite e di un continuo ribasso dei prezzi sul mercato comunitario: ciò comporterebbe una perdita costante di quota di mercato a fronte di un aumento delle importazioni originarie della RPC e, nel tentativo da parte dell'industria di rallentare l'erosione della sua quota di mercato, un ulteriore deterioramento dei suoi prezzi di vendita. Queste conseguenze negative per l'industria comunitaria avrebbero, a loro volta, un impatto negativo sui fornitori dell'industria stessa, impatto che consisterebbe in una contrazione della domanda tale da costringerli a diminuire la produzione. |
(130) |
Sebbene si preveda che le misure determinino un aumento del prezzo delle importazioni, gli importatori non hanno manifestato preoccupazione circa l'eventuale istituzione delle misure: si ritiene quindi che quest'ultima non dovrebbe incidere in misura significativa sugli importatori. Si è poi accertato che l'istituzione delle misure non dovrebbe incidere in misura rilevante sul margine di utile né, di conseguenza, sull'attività degli utilizzatori del prodotto in esame, tenuto conto delle fonti alternative di approvvigionamento di cui dispongono e del fatto che un'ampia maggioranza di essi non ha reagito né si è manifestata nel corso del procedimento. |
(131) |
Dopo aver soppesato e valutato gli interessi delle diverse parti in causa, la Commissione conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi per non istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di TFCFP originari della RPC. |
F. PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio
(132) |
Alla luce delle conclusioni provvisorie raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire misure antidumping provvisorie onde impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria. |
(133) |
Per stabilire il livello delle misure provvisorie si è tenuto conto sia del margine di dumping accertato che dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. |
(134) |
Le misure provvisorie dovrebbero essere imposte a un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza tuttavia superare il margine di dumping accertato. Nel calcolare l'aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Per tale calcolo si è fatto ricorso a un margine di utile al lordo delle imposte pari all'8 % del fatturato (ossia 5,7 milioni di EUR): si tratta di una percentuale grosso modo corrispondente all'utile realizzato dall'industria comunitaria nel 1998 e nel 1999, prima cioè che le esportazioni dalla RPC iniziassero a causare dei problemi. È stato quindi calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria, ottenuto sommando i costi di produzione al summenzionato margine di utile dell'8 %. |
(135) |
Il livello dell'aumento di prezzo necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra il prezzo all'importazione medio ponderato, utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo medio non pregiudizievole. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio CIF all'importazione. |
2. Misure provvisorie
(136) |
Alla luce di quanto precede, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio al livello del margine più basso accertato tra i due margini di dumping o di pregiudizio. |
(137) |
Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
(138) |
Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad es. al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio. |
(139) |
Vengono pertanto proposti i seguenti dazi antidumping:
|
G. DISPOSIZIONI FINALI
(140) |
Ai fini di buona gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali dazi definitivi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all'85 % in peso di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti o stampati, originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 ed ex 5407 69 90 (codice TARIC 5407699010).
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
Società |
Dazio antidumping |
Codice addizionale TARIC |
Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Delicacy Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Far Eastern Industries (Shangai) Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Nantong Teijin Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Zheijang Tianyuan Textile Printing and Dying Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd. |
74,80 % |
A618 |
Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd. |
26,70 % |
A619 |
Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd. |
33,90 % |
A620 |
Shaoxing County Quing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd. |
33,90 % |
A621 |
Shaoxing Tianlong import and export Ltd. |
63,40 % |
A622 |
Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Zheijang Golden time Printing and Dying knitwear Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Tutte le altre società |
85,30 % |
A999 |
3. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU C 160/5 del 17.6.2004, pag. 5.
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione B |
Ufficio J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles/Brussel |
16.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 427/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2005
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 marzo 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 marzo 2005
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
0,00 |
|
di bassa qualità |
6,62 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
34,06 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
53,38 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
53,38 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
34,06 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 1.3.2005-14.3.2005
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 30,27 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: — EUR/t. |
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
16.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/37 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2005
recante nomina di dieci membri titolari francesi e di sei membri supplenti francesi del Comitato delle regioni
(2005/215/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo francese,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/60/CE del Consiglio (1) reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni. |
(2) |
Sette seggi di membro titolare del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato del sig. Jean-Pierre BAZIN (FR), del sig. Marc BELLET (FR), del sig. Yannick BODIN (FR), della sig.ra Mireille KERBAOL (FR), del sig. Robert SAVY (FR) e del sig. Jacques VALADE (FR) comunicata al Consiglio il 9 aprile 2004, e del sig. Valéry GISCARD d’ESTAING (FR), comunicata al Consiglio il 7 agosto 2004. Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito al decesso del sig. Claude GIRARD (FR), comunicato al Consiglio il 9 aprile 2004. Due seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Philippe RICHERT (FR), comunicate al Consiglio l’11 novembre 2004, e del sig. Augustin BONREPAUX (FR), comunicate al Consiglio il 22 dicembre 2004. Tre seggi di membro supplente del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato della sig.ra Nicole GUILHAUDIN (FR), del sig. Alain PERELLE (FR) e della sig.ra Marie-Françoise JACQ (FR), comunicata al Consiglio il 9 aprile 2004. Tre seggi di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Claudy LEBRETON (FR), comunicate al Consiglio il 13 ottobre 2004, della sig.ra Mireille LACOMBE (FR), comunicate al Consiglio il 22 dicembre 2004 e del sig. Ambroise GUELLEC (FR), comunicate al Consiglio il 19 gennaio 2005, |
DECIDE:
Articolo unico
Sono nominati membri del Comitato delle regioni
a) |
quali membri titolari:
|
b) |
quali membri supplenti:
|
per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.
Fatto a Bruxelles, 17 febbraio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-C. JUNCKER
(1) GU L 24 del 26.1.2002 pag. 38.
Commissione
16.3.2005 |
IT |
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L 69/39 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2005
che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda le deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni di animali
[notificata con il numero C(2005) 544]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/216/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini (2), è stata adottata alla luce della situazione esistente nelle regioni della Comunità colpite da tale malattia. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita, previsto dalla direttiva 2000/75/CE per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni, in uscita da tali zone o in transito nelle stesse. |
(2) |
In alcune parti delle regioni comunitarie colpite da febbre catarrale degli ovini, le condizioni invernali hanno determinato una cessazione dell’attività del vettore e dunque della circolazione del virus della malattia. |
(3) |
È quindi opportuno stabilire norme che prevedano deroghe al divieto di uscita per gli animali nelle parti interessate delle zone soggette a restrizioni durante i periodi in cui è provata l’assenza di circolazione virale o di vettori. |
(4) |
Quando, a partire dalla cessazione dell’attività del vettore, è trascorso un periodo più lungo del periodo di sieroconversione, gli animali sieronegativi possono essere trasferiti con un livello di rischio accettabile dalle zone soggette a restrizioni, poiché non possono essere o divenire infetti. Gli animali sieropositivi ma virologicamente negativi (PCR negativi) possono essere anch’essi trasferiti, poiché non sono e non possono divenire viremici. |
(5) |
Gli animali nati successivamente alla cessazione dell’attività del vettore non possono essere infetti e possono pertanto essere trasferiti senza rischi dalla zona soggetta a restrizioni in assenza di attività del vettore. |
(6) |
Poiché la tracciabilità dei movimenti di questi animali deve essere soggetta a rigidi controlli, tali movimenti devono limitarsi a movimenti interni verso aziende registrate dall'autorità competente dell'azienda di destinazione. |
(7) |
Tali movimenti devono inoltre cessare non appena il vettore ricominci ad essere attivo in un’area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni considerate. |
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 3 della decisione 2003/828/CE è modificato come segue:
a) |
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo il paragrafo 3 bis, le spedizioni interne di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni, a partire da una zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I, beneficiano della deroga al divieto di uscita soltanto se gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfano le condizioni stabilite all'allegato II oppure se, nel caso della Francia, dell'Italia, del Portogallo e della Spagna, rispettano le disposizioni del paragrafo 2 ovvero, nel caso della Grecia, le disposizioni del paragrafo 3.»; |
b) |
Dopo il paragrafo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis. Quando in un’area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni di cui all'allegato I sono trascorsi più di 40 giorni dalla data in cui il vettore ha cessato di essere attivo, l'autorità competente può concedere deroghe al divieto di uscita per le spedizioni interne dei seguenti animali:
L’autorità competente autorizza le deroghe di cui al presente paragrafo solo durante il periodo di cessazione dell’attività del vettore. Qualora, sulla base del programma di sorveglianza epidemiologica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/75/CE, venga individuata una ripresa dell’attività del vettore nella zona soggetta a restrizioni interessata, l’autorità competente provvede affinché le suddette deroghe cessino di essere applicabili.» |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 19 marzo 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(2) GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/138/CE (GU L 47 del 18.2.2005, pag. 38).
16.3.2005 |
IT |
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L 69/41 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2005
che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità
[notificata con il numero C(2005) 543]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/217/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 91/270/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, che stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (2), dispone che gli Stati membri possano importare solo embrioni di animali domestici della specie bovina originari dei paesi terzi elencati nell'allegato di tale decisione. |
(2) |
La decisione 89/556/CEE dispone la redazione di un elenco dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni autorizzati a prelevare, trattare o immagazzinare nei paesi terzi embrioni di bovini destinati alla Comunità. La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (3), definisce tale elenco. |
(3) |
La decisione 92/471/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi (4), dispone che gli Stati membri autorizzino solo l'importazione degli embrioni di bovini conformi alle condizioni definite nei certificati di polizia sanitaria di cui negli allegati della decisione citata. Detti allegati contengono inoltre gli elenchi dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i certificati veterinari che figurano in tale decisione. |
(4) |
A norma della direttiva 89/556/CEE, gli embrioni di bovini vengono spediti da uno Stato membro ad un altro soltanto se sono stati ottenuti mediante inseminazione artificiale o fecondazione in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma riconosciuto dall'autorità competente ai fini della raccolta, del trattamento e della conservazione dello sperma, o con sperma importato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (5). |
(5) |
In base alla valutazione della Società internazionale per il trasferimento degli embrioni, il rischio di trasmissione di alcune malattie contagiose attraverso gli embrioni è trascurabile, a condizione che gli embrioni vengano manipolati adeguatamente durante la raccolta e il trasferimento. Nell'interesse della salute degli animali, occorre tuttavia prendere opportuni provvedimenti di salvaguardia a monte per lo sperma utilizzato a fini di fecondazione. |
(6) |
Le disposizioni comunitarie relative all'importazione di embrioni di bovini non dovrebbero essere meno rigorose di quelle applicate al commercio intracomunitario di embrioni di bovini, segnatamente per quanto riguarda lo sperma utilizzato a fini di fecondazione. In seguito all'applicazione di nuove disposizioni più rigorose, stabilite dalla decisione 92/471/CEE, quale modificata dalla decisione 2004/786/CE, sono emersi problemi commerciali. |
(7) |
A causa di tali problemi, importatori ed esportatori hanno chiesto un periodo di transizione per adeguarsi alle nuove disposizioni più rigorose in merito allo sperma di bovini utilizzato per fecondare ovociti ai fini dell'esportazione di embrioni nella Comunità. È pertanto opportuno consentire per un periodo limitato e a determinate condizioni l'importazione di embrioni di bovini prelevati o prodotti secondo le condizioni di cui nell'allegato III della presente decisione. |
(8) |
Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria è opportuno abrogare le decisioni 91/270/CEE e 92/471/CEE sostituendole con la presente decisione. |
(9) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri importano unicamente embrioni di animali domestici della specie bovina (in seguito «embrioni») prelevati o prodotti nei paesi terzi di cui nell'allegato I della presente decisione dai gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti, elencati nell'allegato della decisione 92/452/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni conformi alle garanzie complementari stabilite nel modello di certificato veterinario di cui nell'allegato II.
Articolo 3
In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano, sino al 31 dicembre 2006, l'importazione di embrioni provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato I e conformi:
a) |
alle garanzie complementari stabilite nel modello di certificato veterinario che figura nell'allegato III; nonché |
b) |
alle condizioni seguenti:
|
Articolo 4
Le decisioni 91/270/CEE e 92/471/CEE sono abrogate.
Articolo 5
La presente decisione si applica a partire dal 5 aprile 2005.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 134 del 29.5.1991, pag. 56. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/52/CE (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 67).
(3) GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/29/CE (GU L 15 del 19.1.2005, pag. 34).
(4) GU L 270 del 15.9.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/786/CE (GU L 346 del 23.11.2004, pag. 32).
(5) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).
ALLEGATO I
Codice ISO |
Paese |
Certificato veterinario applicabile |
Osservazioni |
|
AR |
Argentina |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III (3) |
|
AU |
Australia |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III (3) |
Le garanzie complementari di cui al punto 11.5.2 del certificato nell’allegato II o III sono obbligatorie. |
CA |
Canada |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III (3) |
|
CH |
Svizzera (2) |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III (3) |
|
HR |
Croazia |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III (3) |
|
IL |
Israele |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III (3) |
|
MK |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1) |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III (3) |
|
NZ |
Nuova Zelanda |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III (3) |
|
RO |
Romania |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III (3) |
|
US |
Stati Uniti d’America |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III (3) |
|
(1) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.
(2) Fatti salvi specifici requisiti di certificazione contemplati da eventuali pertinenti accordi tra la Comunità e i paesi terzi.
(3) Applicabile sino alla data di cui all’articolo 4 della decisione 2005/217/CE.
ALLEGATO II
ALLEGATO III
16.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2005
che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Arabia Saudita
[notificata con il numero C(2005) 563]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/218/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Arabia Saudita per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca. |
(2) |
Le disposizioni legislative dell'Arabia Saudita in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE. |
(3) |
In particolare, la «General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente. |
(4) |
La GDQCL ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva. |
(5) |
È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dall'Arabia Saudita, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE. |
(6) |
Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE (2). Detti elenchi dovrebbero essere compilati sulla base di una comunicazione della GDQCL alla Commissione. |
(7) |
È opportuno che la presente decisione si applichi dal terzo giorno successivo alla pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La «General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)» è l'autorità competente in Arabia Saudita per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.
Articolo 2
I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dall'Arabia Saudita devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
Articolo 3
1. Ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, e consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.
2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.
3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della GDQCL, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.
Articolo 4
I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.
Articolo 5
Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura «ARABIA SAUDITA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
Articolo 6
La presente decisione si applica a decorrere dal 19 marzo 2005.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.
ALLEGATO I
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca provenienti dall'Arabia Saudita e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI
Numero di riconoscimento |
Nome |
Città/Regione |
Data limite del riconoscimento |
Categoria |
KSA-01 |
National Prawn Company |
Al-Laith, Makkah Province |
|
PPa |
Legenda: PPa Stabilimento che trasforma, esclusivamente o in parte, prodotti derivati dall'acquacoltura (prodotti di allevamento). |
16.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/55 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 marzo 2005
recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne l'Arabia Saudita
[notificata con il numero C(2005) 564]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/219/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (2), elenca i paesi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato della citata decisione elenca i nomi dei paesi e dei territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (3), mentre la parte II di detto allegato elenca i paesi e i territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE. |
(2) |
La decisione 2005/218/CE della Commissione (4) stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Arabia Saudita. Questo paese dovrebbe pertanto essere aggiunto all'elenco di cui alla parte I dell'allegato della decisione 97/296/CE. |
(3) |
A fini di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli elenchi in questione. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/296/CE. |
(5) |
La decisione dovrebbe applicarsi dalla stessa data stabilita per la decisione 2005/218/CE per quanto concerne le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Arabia Saudita. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato della decisione 97/296/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 19 marzo 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
(2) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/71/CE (GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 45).
(3) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(4) Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana
I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CE
AE— EMIRATI ARABI UNITI
AG— ANTIGUA E BARBUDA
AL— ALBANIA
AN— ANTILLE OLANDESI
AR— ARGENTINA
AU— AUSTRALIA
BD— BANGLADESH
BG— BULGARIA
BR— BRASILE
BZ— BELIZE
CA— CANADA
CH— SVIZZERA
CI— COSTA D'AVORIO
CL— CILE
CN— CINA
CO— COLOMBIA
CR— COSTA RICA
CS— SERBIA e MONTENEGRO (1)
CU— CUBA
CV— CAPO VERDE
EC— ECUADOR
EG— EGITTO
FK— ISOLE FALKLAND
GA— GABON
GH— GHANA
GL— GROENLANDIA
GM— GAMBIA
GN— GUINEA CONAKRY
GT— GUATEMALA
GY— GUIANA
HK— HONG KONG
HN— HONDURAS
HR— CROAZIA
ID— INDONESIA
IN— INDIA
IR— IRAN
JM— GIAMAICA
JP— GIAPPONE
KE— KENYA
KR— COREA DEL SUD
KZ— KAZAKSTAN
LK— SRI LANKA
MA— MOROCCO
MG— MADAGASCAR
MR— MAURITANIA
MU— MAURIZIO
MV— MALDIVE
MX— MESSICO
MY— MALESIA
MZ— MOZAMBICO
NA— NAMIBIA
NC— NUOVA CALEDONIA
NG— NIGERIA
NI— NICARAGUA
NZ— NUOVA ZELANDA
OM— OMAN
PA— PANAMA
PE— PERÙ
PG— PAPUA NUOVA GUINEA
PH— FILIPPINE
PF— POLINESIA FRANCESE
PM— SAINT-PIERRE E MIQUELON
PK— PAKISTAN
RO— ROMANIA
RU— RUSSIA
SA— ARABIA SAUDITA
SC— SEICELLE
SG— SINGAPORE
SN— SENEGAL
SR— SURINAME
SV— EL SALVADOR
TH— THAILANDIA
TN— TUNISIA
TR— TURCHIA
TW— TAIWAN
TZ— TANZANIA
UG— UGANDA
UY— URUGUAY
VE— VENEZUELA
VN— VIETNAM
YE— YEMEN
YT— MAYOTTE
ZA— SUDAFRICA
ZW— ZIMBABWE.
II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE
AM— ARMENIA (2)
AO— ANGOLA
AZ— AZERBAIGIAN (3)
BJ— BENIN
BS— BAHAMAS
BY— BIELORUSSIA
CG— REPUBBLICA DEL CONGO (4)
CM— CAMERUN
DZ— ALGERIA
ER— ERITREA
FJ— FIGI
GD— GRENADA
IL— ISRAELE
MM— MYANMAR
SB— ISOLE SALOMONE
SH— SANT'ELENA
TG— TOGO
US— STATI UNITI D'AMERICA.»
(1) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(2) Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto.
(3) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.
(4) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
16.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/59 |
POSIZIONE COMUNE 2005/220/PESC DEL CONSIGLIO
del 14 marzo 2005
che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2004/500/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1). |
(2) |
Il 17 maggio 2004, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/500/PESC (2) che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC. |
(3) |
La posizione comune 2001/931/PESC prevede un riesame a intervalli regolari. |
(4) |
È necessario aggiornare l'allegato della posizione comune 2001/931/PESC e abrogare la posizione comune 2004/500/PESC. |
(5) |
È stato redatto un elenco secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 4 della posizione comune 2001/931/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'elenco di persone, gruppi ed entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato.
Articolo 2
La posizione comune 2004/500/PESC è abrogata.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
F. BODEN
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2004/500/PESC (GU L 196 del 3.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 196 del 3.6.2004, pag. 12.
ALLEGATO
Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1 (1)
1. PERSONE
1. |
ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 01.02.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
2. |
ABOUD, Maisi (pseudonimo «l’Abderrahmane svizzero»), n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
3. |
* ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) n. 7.10.1963 a Durango (Vizcaya), carta di identità n. 78.865.693 |
4. |
* ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) n. 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.954.596 |
5. |
AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia saudita, cittadinanza saudita |
6. |
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia saudita, cittadinanza saudita |
7. |
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia saudita, cittadinanza saudita |
8. |
* APAOLAZA SANCHO, Iván (attivista dell’ETA, membro di K. Madrid) n. 10.11.1971 a Besain (Guipùzcoa), carta di identità n. 44.129.178 |
9. |
ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
10. |
ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.8.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
11. |
ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
12. |
ASLI, Rabah n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
13. |
* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA) n. 8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.927.207 |
14. |
ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese |
15. |
DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 1.2.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
16. |
DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 1.6.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
17. |
* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (attivista dell’ETA) n. 20.12.1977 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.625.646 |
18. |
* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (attivista dell’ETA) n. 10.1.1958 a Plencia (Vizcaya), carta di identità n. 16.027.051 |
19. |
EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l’11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia saudita, cittadinanza saudita |
20. |
FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.9.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
21. |
* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) n. 29.4.1967 a Guernica (Vizcaya), carta di identità n. 44.556.097 |
22. |
* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (attivista dell'ETA) n. 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità n. 16.255.819 |
23. |
* IZTUETA BARANDICA, Enrique (attivista dell’ETA) n. 30.7.1955 a Santurce (Vizcaya), carta di identità n. 14.929.950 |
24. |
IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese |
25. |
LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
26. |
MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555 |
27. |
MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
28. |
* MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 15.3.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 72.439.052 |
29. |
MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano) |
30. |
* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA) n. 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n. 15.841.101 |
31. |
NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
32. |
* ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.9.1975 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.622.851 |
33. |
* PALACIOS ALDAY, Gorka (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 17.10.1974 a Baracaldo (Vizcaya), carta di identità n. 30.654.356 |
34. |
* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 18.9.1964 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.976.521 |
35. |
* QUINTANA ZORROZUA, Asier (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 27.2.1968 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 30.609.430 |
36. |
RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.9.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
37. |
* RUBENACH ROIG, Juan Luis (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 18.9.1963 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 18.197.545 |
38. |
SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.6.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
39. |
SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.6.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
40. |
SENOUCI, Sofiane n. 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
41. |
SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine |
42. |
TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.4.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
43. |
* URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) n. 25.5.1969 a Ondarroa (Vizcaya), carta di identità n. 30.627.290 |
44. |
* VALLEJO FRANCO, Iñigo (attivista dell’ETA) n. 21.5.1976 a Bilbao (Vizcaya), carta d’identità n. 29.036.694 |
45. |
* VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.254.214 |
2. GRUPPI E ENTITÀ
1. |
Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti) |
2. |
Brigata dei martiri di Al-Aqsa |
3. |
Al-Aqsa e.V. |
4. |
Al-Takfir e al-Hijra |
5. |
* Nuclei Territoriali Antimperialisti |
6. |
* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare |
7. |
* Nuclei Armati per il Comunismo |
8. |
Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph) |
9. |
Babbar Khalsa |
10. |
* CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle |
11. |
* Continuity Irish Republican Army (CIRA) |
12. |
* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (ETA) (Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (pseudonimo Herri Batasuna, pseudonimo Euskal Herritarrok) |
13. |
Gama'a al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gama'a al-Islamiyya, IG) |
14. |
Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C) |
15. |
* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppi di resistenza antifascista 1° ottobre (G.R.A.P.O.) |
16. |
Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem) |
17. |
Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo) |
18. |
International Sikh Youth Federation (ISYF) |
19. |
* Solidarietà Internazionale |
20. |
Kahane Chai (Kach) |
21. |
Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche noto come KONGRA-GEL) |
22. |
Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis |
23. |
* Loyalist Volunteer Force (LVF) |
24. |
Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran» (NCRI)] [anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell’Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell’Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani] |
25. |
Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberaciòn Nacional) |
26. |
New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA) |
27. |
* Orange Volunteers (OV) |
28. |
Fronte di liberazione della Palestina (PLF) |
29. |
Jihad islamica palestinese (PIJ) |
30. |
Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP) |
31. |
Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC) |
32. |
* Real IRA |
33. |
* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente |
34. |
* Red Hand Defenders (RHD) |
35. |
Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) |
36. |
* Nuclei rivoluzionari/Epanastatiki Pirines |
37. |
* Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri |
38. |
Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) [anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol] |
39. |
* Lotta popolare rivoluzionaria/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA) |
40. |
Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso) |
41. |
Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland) |
42. |
* Brigata XX Luglio |
43. |
* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF) |
44. |
Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia) |
45. |
* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria |
46. |
* Nuclei di Iniziativa Proletaria |
47. |
* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale |
(1) Le persone, i gruppi e le entità contraddistinti da un * sono soggetti unicamente all'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC.
16.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/64 |
DECISIONE 2005/221/PESC DEL CONSIGLIO
del 14 marzo 2005
che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2004/306/CE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/306/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (2). |
(2) |
È auspicabile adottare un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, |
DECIDE:
Articolo 1
L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 è il seguente:
1. |
PERSONE
|
2. |
GRUPPI E ENTITÀ
|
Articolo 2
La decisione 2004/306/CE è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
F. BODEN
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 745/2003 della Commissione (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 22).
(2) GU L 99 del 3.4.2004, pag. 28.
Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea
16.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/67 |
DECISIONE QUADRO 2005/222/GAI DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2005
relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’obiettivo della presente decisione quadro è quello di migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia e gli altri servizi specializzati incaricati dell’applicazione della legge, mediante il ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione. |
(2) |
Si sono registrati attacchi ai danni di sistemi di informazione, in particolare ad opera della criminalità organizzata, e aumentano le preoccupazioni per la possibilità di attacchi terroristici contro sistemi di informazione che fanno parte dell’infrastruttura critica degli Stati membri. Ciò costituisce una minaccia per la creazione di una società dell’informazione sicura e di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e richiede pertanto una risposta a livello di Unione europea. |
(3) |
Una risposta efficace a queste minacce richiede un approccio globale rispetto alla sicurezza delle reti e dell’informazione, come evidenziato nel piano d’azione eEurope, nella comunicazione della Commissione «Sicurezza delle reti e sicurezza dell’informazione: proposta di un approccio strategico europeo» e nella risoluzione del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativa ad un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell’informazione (2). |
(4) |
La necessità di accrescere ulteriormente la consapevolezza dei problemi relativi alla sicurezza dell’informazione e di fornire un’assistenza pratica è stata evidenziata anche nella risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2001. |
(5) |
Le rilevanti lacune e le notevoli differenze nelle normative degli Stati membri in questo settore possono ostacolare la lotta contro la criminalità organizzata ed il terrorismo e complicare un’efficace cooperazione giudiziaria e di polizia nel campo degli attacchi contro i sistemi di informazione. Il carattere transnazionale e senza frontiere dei moderni sistemi di informazione fa sì che gli attacchi contro tali sistemi siano spesso di natura transnazionale, e rende evidente la necessità di adottare urgentemente azioni ulteriori per il ravvicinamento delle legislazioni penali in questo settore. |
(6) |
Il piano d’azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (3), le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, del 15-16 ottobre 1999, e del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira, del 19-20 giugno 2000, la comunicazione della Commissione sull’aggiornamento del quadro di controllo e la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 maggio 2000, contemplano o caldeggiano iniziative legislative atte a contrastare la criminalità ad alta tecnologia, comprendenti definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni. |
(7) |
È necessario completare il lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali, in particolare i lavori del Consiglio d’Europa sul ravvicinamento delle legislazioni penali ed i lavori del G8 sulla cooperazione transnazionale in materia di criminalità ad alta tecnologia, mediante l’adozione di un approccio comune dell’Unione europea in questo settore. Questa esigenza è stata ulteriormente elaborata nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Creare una società dell’informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell’informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica». |
(8) |
Le legislazioni penali nel settore degli attacchi ai danni di sistemi di informazione dovrebbero essere ravvicinate al fine di garantire la cooperazione giudiziaria e di polizia più ampia possibile nel settore dei reati attinenti agli attacchi ai danni di sistemi di informazione, e di contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata ed il terrorismo. |
(9) |
Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d’Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. I dati di carattere personale trattati nel contesto dell’attuazione della presente decisione quadro dovrebbero essere protetti in conformità dei principi di detta convenzione. |
(10) |
Per garantire un approccio coerente degli Stati membri nell’applicazione della presente decisione quadro è importante avere, in questo settore, definizioni comuni, in particolare quelle inerenti ai sistemi di informazione e ai dati informatici. |
(11) |
È necessario giungere ad un approccio comune nei confronti degli elementi costitutivi dei reati mediante la definizione di reati comuni di accesso illecito ad un sistema di informazione, di interferenza illecita per quanto riguarda i sistemi e di interferenza illecita per quanto riguarda i dati. |
(12) |
Per combattere la criminalità informatica, ciascuno Stato membro dovrebbe assicurare un’efficace cooperazione giudiziaria per quanto riguarda i reati basati sui comportamenti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5. |
(13) |
È necessario evitare un’eccessiva penalizzazione, specialmente per i casi di minore gravità, ed escludere la penalizzazione degli aventi diritto e delle persone autorizzate. |
(14) |
È necessario che gli Stati membri prevedano sanzioni per gli attacchi ai danni di sistemi di informazione. Le sanzioni così previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. |
(15) |
È opportuno prevedere sanzioni più severe quando un attacco contro un sistema di informazione è perpetrato nell’ambito di un’organizzazione criminale, quale definita nell’azione comune 98/733/GAI, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea (4). È inoltre opportuno prevedere sanzioni più severe quando tale attacco ha provocato gravi danni o ha colpito interessi essenziali. |
(16) |
È altresì opportuno prevedere misure finalizzate alla cooperazione tra Stati membri al fine di garantire un’azione efficace contro gli attacchi ai danni di sistemi di informazione. È quindi opportuno che gli Stati membri si avvalgano delle reti esistenti di punti di contatto operativi di cui alla raccomandazione del Consiglio, del 25 giugno 2001, sui punti di contatto accessibili 24 ore al giorno ai fini della lotta contro la criminalità ad alta tecnologia (5) per lo scambio d’informazioni. |
(17) |
Poiché gli scopi della presente decisione quadro, vale a dire fare sì che gli attacchi ai danni di sistemi di informazione siano puniti in tutti gli Stati membri con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, e migliorare ed incoraggiare la cooperazione giudiziaria mediante la rimozione delle difficoltà potenziali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto le norme devono essere comuni e compatibili, e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell’Unione, l’Unione può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato CE. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(18) |
La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare i capi II e VI, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione quadro, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
per «sistema di informazione» s’intende qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali svolge un trattamento automatico di dati informatici secondo un programma, nonché i dati informatici immagazzinati, trattati, estratti o trasmessi dagli stessi ai fini della loro gestione, uso, protezione e manutenzione; |
b) |
per «dati informatici» s’intende qualsiasi rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma che può essere trattata da un sistema di informazione, compreso un programma atto a far svolgere una funzione ad un sistema di informazione; |
c) |
per «persona giuridica» s’intende qualsiasi entità che abbia tale qualifica ai sensi della legislazione applicabile, eccetto gli Stati o altri organismi pubblici nell’esercizio dell’autorità statale e le organizzazioni internazionali; |
d) |
l’espressione «senza diritto» significa l’accesso o l’interferenza non autorizzati da parte di chi ha il diritto di proprietà o altro diritto sul sistema o una sua parte, ovvero non consentiti ai sensi della legislazione nazionale. |
Articolo 2
Accesso illecito a sistemi di informazione
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l’accesso intenzionale, senza diritto, ad un sistema di informazione o ad una parte dello stesso sia punito come reato, almeno per i casi gravi.
2. Ciascuno Stato membro può decidere che i comportamenti di cui al paragrafo 1 siano punibili solo quando il reato è commesso violando una misura di sicurezza.
Articolo 3
Interferenza illecita per quanto riguarda i sistemi
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l’atto intenzionale di ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l’immissione, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l’alterazione, la soppressione di dati informatici o rendendoli inaccessibili sia punito come reato se commesso senza diritto, almeno per i casi gravi.
Articolo 4
Interferenza illecita per quanto riguarda i dati
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l’atto intenzionale di cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare, sopprimere o rendere inaccessibili dati informatici in un sistema di informazione sia punito come reato se commesso senza diritto, almeno per i casi gravi.
Articolo 5
Istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo
1. Ciascuno Stato membro provvede a che l’istigazione, il favoreggiamento nonché la complicità e il tentativo in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 siano punibili come reati.
2. Ciascuno Stato membro provvede a che il tentativo di commettere i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 sia punibile come reato.
3. Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 2 per i reati di cui all’articolo 2.
Articolo 6
Sanzioni
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con pene detentive della durata massima compresa almeno tra uno e tre anni.
Articolo 7
Circostanze aggravanti
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, nonché agli articoli 3 e 4 siano punibili con pene detentive della durata massima compresa almeno tra due e cinque anni qualora siano stati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale come definita nell’azione comune 98/733/GAI, a parte il livello di sanzione ivi previsto.
2. Uno Stato membro può adottare le misure di cui al paragrafo 1 anche qualora i comportamenti abbiano provocato gravi danni o abbiano colpito interessi essenziali.
Articolo 8
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 commessi a loro beneficio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, il quale detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata:
a) |
sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o |
b) |
sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o |
c) |
sull’esercizio di poteri di controllo in seno a tale persona giuridica. |
2. Oltre che nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione dei reati di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5 a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici di uno dei comportamenti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5.
Articolo 9
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:
a) |
misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; |
b) |
misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare attività commerciali; |
c) |
assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; o |
d) |
provvedimenti giudiziari di scioglimento. |
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alle persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, siano applicabili sanzioni o provvedimenti effettivi, proporzionati e dissuasivi.
Articolo 10
Competenza giurisdizionale
1. Ciascuno Stato membro stabilisce la propria competenza giurisdizionale in ordine ai reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 laddove i reati siano stati commessi:
a) |
interamente o in parte sul suo territorio; oppure |
b) |
da un suo cittadino; oppure |
c) |
a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede legale nel territorio dello Stato membro stesso. |
2. Nello stabilire la propria competenza giurisdizionale ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro provvede a che tale giurisdizione abbracci i casi in cui:
a) |
l’autore abbia commesso il reato mentre era fisicamente presente nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che il sistema di informazione contro il quale è stato commesso il reato si trovi o meno nel suo territorio; oppure |
b) |
il reato sia stato commesso ai danni di un sistema di informazione che si trova nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che l’autore del reato fosse o meno fisicamente presente nel suo territorio al momento della commissione del reato. |
3. Uno Stato membro che, in base al suo ordinamento giuridico, non estrada o non consegna ancora i suoi cittadini adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale e ad avviare, laddove opportuno, l’azione penale nei confronti dei reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, qualora siano posti in essere da uno dei suoi cittadini al di fuori del suo territorio.
4. Qualora un reato rientri nella competenza giurisdizionale di più di uno Stato membro e quando ciascuno degli Stati interessati potrebbe validamente avviare un’azione penale sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati cooperano per decidere quale di essi perseguirà gli autori del reato allo scopo, se possibile, di concentrare i procedimenti in un solo Stato membro. A tal fine, gli Stati membri possono avvalersi di qualsiasi organismo o meccanismo istituito all’interno dell’Unione europea per agevolare la cooperazione tra le loro autorità giudiziarie ed il coordinamento del loro operato. Si può tener conto, per gradi successivi, dei seguenti elementi:
— |
si tratta dello Stato membro nel cui territorio sono stati commessi i reati a norma del paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2; |
— |
si tratta dello Stato membro di cui l’autore del reato ha la cittadinanza; |
— |
si tratta dello Stato membro in cui è stato trovato l’autore del reato. |
5. Uno Stato membro può decidere di non applicare, o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche, le regole in materia di competenza giurisdizionale di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
6. Qualora decidano di avvalersi del paragrafo 5, gli Stati membri ne informano il segretariato generale del Consiglio e la Commissione, precisando, ove necessario, i casi o le circostanze specifici in cui si applica tale decisione.
Articolo 11
Scambio di informazioni
1. Per lo scambio delle informazioni relative ai reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati personali, gli Stati membri procurano di servirsi della rete esistente di punti di contatto operativi ventiquattr’ore su ventiquattro e sette giorni su sette.
2. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio e la Commissione in merito al proprio punto di contatto operativo stabilito per lo scambio d’informazioni sui reati connessi ad attacchi ai danni di sistemi di informazione. Il segretariato generale trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
Articolo 12
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 16 marzo 2007.
2. Entro il 16 marzo 2007 gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio esamina entro il 16 settembre 2007 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) GU C 300 E dell’11.12.2003, pag. 26.
(2) GU C 43 del 16.2.2002, pag. 2.
(3) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.
(4) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.
(5) GU C 187 del 3.7.2001, pag. 5.
Rettifiche
16.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/72 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 398/2005 della Commissione, del 10 marzo 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 65 dell’11 marzo 2005 )
A pagina 3, articolo 1, «Prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato»:
invece di:
«19,209 EUR/100 kg»,
leggi:
«19,192 EUR/100 kg».