ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 63

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
10 marzo 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 390/2005 del Consiglio, del 7 marzo 2005, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India

1

 

 

Regolamento (CE) n. 391/2005 della Commissione, del 9 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

*

Regolamento (CE) n. 392/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

6

 

 

Regolamento (CE) n. 393/2005 della Commissione, del 9 marzo 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

12

 

*

Regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003

17

 

 

Regolamento (CE) n. 395/2005 della Commissione, del 9 marzo 2005, relativo alla ridistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1206/2004 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione

20

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio
Commissione

 

*

2005/192/CE, Euratom:Decisione del Consiglio e della Commissione, del 21 febbraio 2005, relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

21

 

 

Commissione

 

*

2005/193/CE:Decisione della Commissione, dell'8 marzo 2005, recante modifica della decisione 2004/475/CE che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Slovenia [notificata con il numero C(2005) 518]  ( 1 )

23

 

*

2005/194/CE:Decisione della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica per la quarta volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici [notificata con il numero C(2005) 521]  ( 1 )

25

 

*

2005/195/CE:Decisione della Commissione, del 9 marzo 2005, relativa alla parziale non conformità della norma EN 71-1:1998 Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 88/378/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 542]  ( 1 )

27

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Autorità di vigilanza EFTA

 

*

Decisione dell’autorità di vigilanza EFTA n. 371/04/COL, del 15 dicembre 2004, che modifica per la quarantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato sopprimendo il capitolo 26 della Guida in materia di aiuti di Stato relativa alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

10.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/1


REGOLAMENTO (CE) N. 390/2005 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2005

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Procedura precedente e misure in vigore

(1)

A seguito di un’inchiesta aperta nel maggio 2000 («l’inchiesta iniziale»), nell’agosto 2001 il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1676/2001 (2) sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India. Per le importazioni di fogli di PET originarie dell’India, i dazi variano dallo 0 % al 62,6 %.

(2)

Il dazio antidumping applicabile alle importazioni dalla società Jindal Poly Films Limited, ex Jindal Polyester Limited [avviso di cambiamento di ragione sociale pubblicato il 2 dicembre 2004 (3)], è dello 0 %. Le importazioni di fogli di PET provenienti da questa società sono soggette anche ad un dazio compensativo del 7 %, istituito nel 1999 con il regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio (4).

2.   Domanda di riesame

(3)

Una domanda di riesame intermedio parziale limitato al dumping per quanto riguarda la Jindal Poly Films Limited è stata presentata dai seguenti produttori comunitari: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll S.p.A. («i richiedenti»). I richiedenti rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di fogli di PET. Toray Plastics Europe, pur non figurando ufficialmente tra i richiedenti, ha espresso il suo sostegno alla domanda.

(4)

I richiedenti hanno dichiarato che il margine di dumping della Jindal Poly Films Limited è cambiato ed è superiore a quello calcolato durante l’inchiesta iniziale che ha portato all’istituzione delle misure in vigore.

3.   Inchiesta

(5)

Il 19 febbraio 2004 la Commissione, avendo constatato, dopo aver sentito il comitato consultivo, che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova prima facie, ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5).

(6)

Il riesame riguardava soltanto il dumping per quanto concerne la Jindal Poly Films Limited. Il periodo dell’inchiesta era compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003.

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente la Jindal Poly Films Limited, i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari dell’apertura del riesame. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti nell’avviso di apertura.

(8)

Per ottenere le informazioni giudicate necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario alla Jindal Poly Films Limited, il produttore esportatore interessato, che ha collaborato rispondendo alle domande. Una visita di verifica si è svolta presso le sedi della società a Nuova Delhi per accertarsi della completezza delle informazioni comunicate.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(9)

I prodotti in esame, definiti nell’inchiesta iniziale, sono i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India, abitualmente dichiarati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90.

2.   Prodotto simile

(10)

Come in occasione dell’inchiesta iniziale, è risultato che i fogli di PET prodotti e venduti sul mercato interno dell’India, quelli esportati nella Comunità dall’India, nonché quelli prodotti e venduti dall’industria comunitaria sul mercato comunitario, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e sono destinati agli stessi usi. Pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Valore normale

(11)

Per stabilire il valore normale, è stato innanzitutto verificato se il volume complessivo delle vendite interne del produttore esportatore fosse rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite del prodotto in questione esportato nella Comunità.

(12)

È stato poi accertato se le vendite interne complessive di ciascun tipo di prodotto corrispondessero ad almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità.

(13)

Per i tipi di prodotto le cui vendite interne corrispondevano almeno al 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità, è stato considerato se il volume delle vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali fosse sufficiente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Quando per un tipo di prodotto il volume delle vendite interne effettuate ad un prezzo superiore al costo di produzione rappresentava almeno l’80 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per tutte le vendite interne. Nel caso dei tipi di prodotto per i quali il volume delle transazioni remunerative era pari o inferiore all’80 %, ma non inferiore al 10 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati soltanto per le vendite interne remunerative.

(14)

Per i tipi di prodotto per i quali non è stato possibile utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno perché nel corso di normali operazioni commerciali non vi sono state vendite del prodotto simile oppure tali vendite hanno riguardato quantitativi insufficienti, il valore normale del prodotto è stato costruito in base al costo di produzione sostenuto dal produttore esportatore interessato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («spese SGAV») e per i profitti, a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(15)

Le spese SGAV sono state stabilite in base ai costi sostenuti dal produttore esportatore per le sue vendite interne del prodotto in questione, che sono state giudicate rappresentative. Il margine di profitto è stato calcolato in base alla media ponderata dei margini di profitto realizzati dalla società sui tipi di prodotto venduti sul mercato interno in quantitativi sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali.

2.   Prezzo all’esportazione

(16)

Il produttore esportatore ha segnalato vendite (una spedizione) ad una società collegata nella Comunità. Trattandosi di quantitativi trascurabili, queste vendite non sono state prese in considerazione.

(17)

Le altre vendite all’esportazione del prodotto in questione verso la Comunità durante il periodo dell’inchiesta erano destinate a clienti indipendenti. Pertanto il prezzo all’esportazione è stato stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili.

3.   Confronto

(18)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati quindi operati, ove d’applicazione e se giustificati da validi elementi di prova, adeguamenti per le differenze inerenti a sconti e riduzioni, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, imballaggio, credito e servizi di assistenza.

a)   Oneri all’importazione

(19)

La società Jindal Poly Films Limited ha chiesto un adeguamento del valore normale per il dazio all’importazione non riscosso nell’ambito del sistema di licenze preventive (ALS) sulle importazioni di materie prime utilizzate nella fabbricazione di merci destinate all’esportazione. Questo sistema consente l’importazione di materie prime in franchigia doganale, purché la società esporti una quantità e un valore corrispondenti di prodotto finito determinati in base a norme standard input-output fissate ufficialmente. Le importazioni effettuate nell’ambito di questo sistema possono essere utilizzate sia per produrre beni destinati all’esportazione, sia per ricostituire fattori produttivi di origine nazionale utilizzati per produrre tali beni. La società ha precisato che le esportazioni del prodotto in questione destinato alla Comunità erano utilizzate per rispettare gli obblighi imposti dal sistema per quanto riguarda le materie prime importate.

(20)

Non è stato deciso se in questo caso un adeguamento fosse giustificato o meno, perché ciò non avrebbe inciso in alcun modo sull’esito dell’inchiesta di riesame.

b)   Altri adeguamenti

(21)

Per un numero limitato di esportazioni, il produttore esportatore ha chiesto un adeguamento del prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, corrispondente all’importo dei vantaggi ottenuti nel quadro del sistema di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB) su base post-esportazione. Nell’ambito di questo sistema, i crediti ottenuti all’esportazione del prodotto in questione possono essere utilizzati per compensare i dazi dovuti sulle importazioni di qualsiasi tipo di merce o possono essere venduti liberamente ad altre società. Non è previsto che le merci importate siano destinate soltanto alla produzione del prodotto esportato. Il produttore esportatore non ha provato che i vantaggi ottenuti a titolo del DEPB post-esportazione incidevano sulla comparabilità dei prezzi e, in particolare, che gli acquirenti pagavano prezzi differenti sul mercato interno a motivo dell’applicazione di questo sistema. La richiesta è stata pertanto respinta.

4.   Margine di dumping

(22)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(23)

Il confronto ha evidenziato un margine di dumping dello 0 %.

D.   CONCLUSIONE

(24)

In base ai fatti e alle considerazioni summenzionati e alle informazioni disponibili, si è giunti alla conclusione che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è opportuno chiudere la presente inchiesta di riesame e mantenere il dazio antidumping dello 0 % istituito dal regolamento (CE) n. 1676/2001 sulle importazioni di fogli di PET prodotti ed esportati dalla Jindal Poly Films Limited nella Comunità europea.

(25)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali su cui si basa la decisione di mantenere il dazio antidumping all’aliquota attuale e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

(26)

I richiedenti hanno dichiarato che sarebbe stato opportuno calcolare il dumping sulla base di un confronto fra la media ponderata del valore normale e le singole transazioni di esportazione, in quanto esisterebbe un dumping mirato nei confronti di una categoria specifica di acquirenti. Essi hanno affermato che la vendita di un tipo particolare di fogli di PET unicamente ad acquirenti appartenenti ad un segmento specifico di utilizzo finale equivaleva ad una differenziazione in funzione dell’acquirente. Essi hanno altresì considerato che l’approccio era giustificato anche dall’aumento della capacità di produzione indiana, ascrivibile essenzialmente al tipo di fogli in questione. A tale riguardo, va notato innanzitutto che il tipo di fogli in questione era venduto non soltanto ad acquirenti che si limitavano all’acquisto di questo unico tipo, ma anche a clienti che acquistavano altri tipi di prodotto. Il confronto dei prezzi degli stessi tipi di prodotto venduti ad acquirenti diversi non ha evidenziato alcuna differenza nella configurazione dei prezzi in funzione dell’acquirente. Pertanto l’esistenza di un presunto dumping differenziato in funzione dei modelli è irrilevante ai fini della scelta del metodo di calcolo del dumping, come indicato all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Inoltre va notato che, ai fini della scelta del metodo applicato per determinare il margine di dumping, non ha rilevanza neppure l’andamento della capacità di produzione. Dato che non è stato constatato un dumping diverso in funzione degli acquirenti, delle regioni o dei periodi, l’argomentazione dei richiedenti è stata respinta ed è stato confermato il metodo consistente nel confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione in base alle medie ponderate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È chiuso il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India, abitualmente dichiarati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, e, più in particolare, delle misure concernenti il produttore esportatore indiano Jindal Poly Films Limited.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KRECKÉ


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

(3)  GU C 297 del 2.12.2004, pag. 2.

(4)  GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

(5)  GU C 43 del 19.2.2004, pag. 14.


10.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/4


REGOLAMENTO (CE) N. 391/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

113,4

204

92,3

212

143,7

624

150,9

999

125,1

0707 00 05

052

152,2

068

159,6

096

128,5

204

87,3

999

131,9

0709 10 00

220

21,9

999

21,9

0709 90 70

052

170,1

204

142,3

999

156,2

0805 10 20

052

47,9

204

48,4

212

56,2

220

49,6

421

39,1

624

60,0

999

50,2

0805 50 10

052

47,0

220

70,4

624

51,0

999

56,1

0808 10 80

388

84,6

400

128,6

404

77,0

508

66,9

512

67,1

528

71,7

720

61,5

999

79,6

0808 20 50

052

186,2

388

66,6

400

93,4

512

53,1

528

52,1

999

90,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


10.3.2005   

IT

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L 63/6


REGOLAMENTO (CE) N. 392/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

38,16

22,23

1 131,88

284,02

597,00

9 250,37

131,74

26,57

16,44

149,90

9 145,44

1 445,48

345,52

26,24

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

7,28

4,24

215,96

54,19

113,91

1 764,96

25,14

5,07

3,14

28,60

1 744,94

275,80

65,92

5,01

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

123,38

71,90

3 660,21

918,45

1 930,55

29 913,44

426,02

85,93

53,17

484,74

29 574,13

4 674,31

1 117,31

84,84

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

62,54

36,44

1 855,27

465,54

978,55

15 162,37

215,94

43,55

26,95

245,70

14 990,38

2 369,29

566,34

43,00

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

120,88

70,44

3 585,89

899,80

1 891,35

29 306,00

417,37

84,18

52,09

474,90

28 973,58

4 579,40

1 094,62

83,12

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

95,81

55,83

2 842,20

713,19

1 499,10

23 228,18

330,81

66,72

41,28

376,41

22 964,70

3 629,67

867,61

65,88

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

37,82

22,04

1 121,93

281,52

591,75

9 169,08

130,58

26,34

16,30

148,58

9 065,08

1 432,77

342,48

26,01

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

67,05

39,07

1 989,08

499,12

1 049,13

16 255,97

231,52

46,69

28,89

263,43

16 071,57

2 540,18

607,18

46,10

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

306,48

178,59

9 091,84

2 281,40

4 795,43

74 303,91

1 058,23

213,44

132,06

1 204,08

73 461,08

11 610,83

2 775,36

210,74

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

214,99

125,27

6 377,54

1 600,31

3 363,79

52 121,01

742,30

149,72

92,64

844,61

51 529,80

8 144,50

1 946,80

147,82

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,45

12 291,99

3 084,41

6 483,33

100 457,44

1 430,70

288,56

178,55

1 627,90

99 317,95

15 697,61

3 752,24

284,91

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

242,47

141,29

7 192,95

1 804,92

3 793,87

58 785,03

837,21

168,86

104,48

952,60

58 118,23

9 185,83

2 195,71

166,72

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

514,48

299,79

15 262,01

3 829,68

8 049,84

124 730,24

1 776,39

358,28

221,69

2 021,23

123 315,42

19 490,51

4 658,86

353,76

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

177,04

103,16

5 251,89

1 317,85

2 770,07

42 921,58

611,28

123,29

76,29

695,54

42 434,72

6 706,98

1 603,19

121,73

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

95,51

55,65

2 833,17

710,92

1 494,34

23 154,38

329,76

66,51

41,15

375,21

22 891,74

3 618,13

864,85

65,67

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

926,44

539,84

27 482,84

6 896,23

14 495,64

224 606,11

3 198,81

645,17

399,20

3 639,70

222 058,40

35 097,25

8 389,38

637,02

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

167,06

97,35

4 955,81

1 243,55

2 613,91

40 501,81

576,82

116,34

71,99

656,33

40 042,40

6 328,87

1 512,80

114,87

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

114,53

66,74

3 397,63

852,56

1 792,06

27 767,48

395,46

79,76

49,35

449,97

27 452,51

4 338,98

1 037,16

78,75

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

101,48

59,13

3 010,26

755,36

1 587,74

24 601,62

350,37

70,67

43,73

398,67

24 322,57

3 844,28

918,91

69,77

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

152,09

88,62

4 511,66

1 132,10

2 379,64

36 871,95

525,13

105,91

65,53

597,50

36 453,71

5 761,66

1 377,22

104,57

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

altre

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

93,93

54,73

2 786,39

699,18

1 469,66

22 772,03

324,32

65,41

40,47

369,02

22 513,72

3 558,39

850,57

64,59

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

92,53

53,92

2 744,90

688,77

1 447,78

22 432,97

319,49

64,44

39,87

363,52

22 178,52

3 505,41

837,91

63,62

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

64,05

37,32

1 900,01

476,77

1 002,15

15 528,02

221,15

44,60

27,60

251,63

15 351,88

2 426,43

579,99

44,04

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

48,71

28,39

1 445,07

362,61

762,19

11 810,00

168,20

33,92

20,99

191,38

11 676,04

1 845,45

441,12

33,50

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

50,54

29,45

1 499,36

376,23

790,83

12 253,64

174,51

35,20

21,78

198,57

12 114,65

1 914,77

457,69

34,75

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

71,34

41,57

2 116,21

531,02

1 116,18

17 294,94

246,31

49,68

30,74

280,26

17 098,77

2 702,53

645,99

49,05

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

85,03

49,55

2 522,40

632,94

1 330,42

20 614,55

293,59

59,21

36,64

334,06

20 380,72

3 221,26

769,98

58,47

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

155,08

90,37

4 600,47

1 154,39

2 426,48

37 597,74

535,46

108,00

66,82

609,27

37 171,27

5 875,07

1 404,33

106,63

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

39,08

22,77

1 159,31

290,90

611,47

9 474,56

134,94

27,22

16,84

153,53

9 367,09

1 480,51

353,89

26,87

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

65,22

38,01

1 934,84

485,51

1 020,52

15 812,66

225,20

45,42

28,10

256,24

15 633,30

2 470,91

590,63

44,85

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

87,03

50,71

2 581,84

647,86

1 361,77

21 100,33

300,51

60,61

37,50

341,93

20 860,99

3 297,17

788,13

59,84

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

562,13

327,55

16 675,56

4 184,38

8 795,41

136 282,58

1 940,92

391,47

242,22

2 208,44

134 736,72

21 295,70

5 090,36

386,52

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

610,83

355,93

18 120,27

4 546,90

9 557,41

148 089,63

2 109,07

425,38

263,21

2 399,77

146 409,84

23 140,68

5 531,37

420,01

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

104,41

60,84

3 097,47

777,24

1 633,74

25 314,35

360,52

72,71

44,99

410,21

25 027,21

3 955,65

945,53

71,80

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

125,90

73,36

3 734,70

937,14

1 969,84

30 522,15

434,69

87,67

54,25

494,61

30 175,94

4 769,43

1 140,05

86,57

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

102,29

59,60

3 034,35

761,41

1 600,45

24 798,51

353,18

71,23

44,08

401,86

24 517,22

3 875,05

926,26

70,33

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

231,53

134,91

6 868,34

1 723,46

3 622,66

56 132,16

799,43

161,24

99,77

909,61

55 495,45

8 771,29

2 096,62

159,20

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

304,95

177,69

9 046,34

2 269,99

4 771,43

73 932,08

1 052,93

212,37

131,40

1 198,06

73 093,47

11 552,73

2 761,47

209,68

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 081,63

630,27

32 086,55

8 051,44

16 923,83

262 230,38

3 734,65

753,25

466,07

4 249,40

259 255,89

40 976,47

9 794,70

743,73

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

64,65

37,67

1 917,84

481,24

1 011,55

15 673,75

223,22

45,02

27,86

253,99

15 495,96

2 449,20

585,44

44,45

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

165,65

96,52

4 914,01

1 233,07

2 591,86

40 160,19

571,96

115,36

71,38

650,79

39 704,65

6 275,48

1 500,04

113,90

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

134,81

78,55

3 999,14

1 003,50

2 109,32

32 683,36

465,47

93,88

58,09

529,63

32 312,63

5 107,15

1 220,77

92,70

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


10.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/12


REGOLAMENTO (CE) N. 393/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne nonché per alcune destinazioni sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 (2), (CEE) n. 1964/82 (3), il regolamento (CEE) n. 2388/84 (4), il regolamento (CEE) n. 2973/79 (5), e il regolamento (CE) n. 2051/96 (6).

(3)

L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.

(4)

Per motivi di semplificazione, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi non devono essere concesse per le categorie di animali i cui scambi con i paesi terzi risultano trascurabili. Tenuto conto inoltre delle considerazioni generali sul benessere degli animali, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi da macello dovrebbero essere limitate quanto più possibile. Le restituzioni per questi animali dovrebbero quindi essere concesse soltanto per i paesi terzi che per motivi culturali e/o religiosi importano tradizionalmente un numero considerevole di animali per la macellazione domestica. Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all'esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di non oltre 30 mesi di età.

(5)

È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.

(6)

Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.

(7)

Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione corrispondente a quella concessa fino ad oggi.

(8)

Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, non è opportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.

(9)

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (7), ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione e le restituzioni sono fissate sulla base dei codici prodotto definiti dalla suddetta nomenclatura.

(10)

È opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

(11)

Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (8).

(12)

È necessario accordare le restituzioni ai soli prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario come previsto rispettivamente dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio (9), dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio (10) e dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio (11).

(13)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(14)

I negoziati relativi all'adozione di concessioni aggiuntive, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale o orientale, sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. In tale contesto è stato deciso, tra l'altro, di sopprimere le restituzioni all'esportazione per i prodotti destinati ad essere esportati verso la Romania. Occorre pertanto depennare il paese dall'elenco delle destinazioni per le quali viene concessa la restituzione e prevedere che la soppressione delle restituzioni per questi paesi non comporti la creazione di una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.

(15)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,

all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il fatto che non sia stata fissata una restituzione all'esportazione per la Romania non comporta l'applicazione di una restituzione differenziata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3).

(3)  GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).

(4)  GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16).

(5)  GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 (GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7).

(6)  GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2333/96 (GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13).

(7)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/2004 (GU L 380 del 24.12.2004, pag. 1).

(8)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).

(9)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(10)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(11)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 9 marzo 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

53,00

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

53,00

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg peso vivo

41,00

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

71,50

B03

EUR/100 kg peso netto

43,00

039

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 10 00 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

97,00

B03

EUR/100 kg peso netto

56,50

039

EUR/100 kg peso netto

33,50

0201 10 00 9140

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

97,00

B03

EUR/100 kg peso netto

56,50

039

EUR/100 kg peso netto

33,50

0201 20 20 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

71,50

B03

EUR/100 kg peso netto

43,00

039

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 20 30 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

123,00

B03

EUR/100 kg peso netto

71,50

039

EUR/100 kg peso netto

41,00

0201 20 50 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

58,50

B03

EUR/100 kg peso netto

17,50

039

EUR/100 kg peso netto

19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

71,50

B03

EUR/100 kg peso netto

43,00

039

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 20 50 9140

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 20 90 9700

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 30 00 9050

400 (3)

EUR/100 kg peso netto

23,50

404 (4)

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B08, B09

EUR/100 kg peso netto

172,00

B03

EUR/100 kg peso netto

102,00

039

EUR/100 kg peso netto

60,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

152,50

220

EUR/100 kg peso netto

205,00

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B08

EUR/100 kg peso netto

94,50

B09

EUR/100 kg peso netto

88,00

B03

EUR/100 kg peso netto

56,50

039

EUR/100 kg peso netto

33,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

83,50

220

EUR/100 kg peso netto

123,00

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 10 00 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0202 20 10 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 20 50 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

58,50

B03

EUR/100 kg peso netto

17,50

039

EUR/100 kg peso netto

19,50

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 30 90 9100

400 (3)

EUR/100 kg peso netto

23,50

404 (4)

EUR/100 kg peso netto

23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0206 10 95 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0206 29 91 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg peso netto

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,50

B03

EUR/100 kg peso netto

15,00

039

EUR/100 kg peso netto

17,50

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

88,50

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

79,00

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

88,50

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

79,00

1602 50 39 9425 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

30,00

1602 50 39 9525 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

30,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg peso netto

17,50

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Romania.

B02

:

B08, B09 e destinazione 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Santa Sede, Bulgaria, Albania, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].

B08

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

B09

:

Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

B11

:

Libano ed Egitto.


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

(2)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

(3)  Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79, modificato.

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96, modificato.

(5)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2388/84, modificato.

(6)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39). Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7)  In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(8)  La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Romania.

B02

:

B08, B09 e destinazione 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Santa Sede, Bulgaria, Albania, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].

B08

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

B09

:

Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

B11

:

Libano ed Egitto.


10.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/17


REGOLAMENTO (CE) N. 394/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettere c), d) e q),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2) reca modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. L’esecuzione amministrativa ed operativa del regime, avviata a livello nazionale sulla base di detto regolamento, ha evidenziato la necessità di ulteriori norme più specifiche relative a taluni aspetti del regime stesso e di precisazioni in merito a determinati aspetti della vigente normativa.

(2)

In particolare, è opportuno precisare come vada applicata la definizione di colture pluriennali in relazione alle condizioni di ammissibilità per il ritiro dei seminativi dalla produzione e in relazione al regime di aiuto a favore delle colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(3)

Per motivi amministrativi, al fine di limitare il frazionamento dei diritti all’aiuto allo stretto necessario, l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 795/2004 dispone che, in caso di trasferimento, prima di frazionare un diritto esistente si debbano utilizzare tutte le frazioni esistenti. È opportuno precisare che questa disposizione si applica alle frazioni esistenti di diritti della stessa categoria: diritti normali, diritti di ritiro, diritti accompagnati da un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(4)

Secondo il disposto dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 795/2004, il dispositivo previsto in quell’articolo non si applica agli agricoltori che hanno trasferito ettari mediante vendita o affitto. È opportuno stabilire che il dispositivo in questione si applichi anche in tale fattispecie, a condizione che la compravendita o l’affitto di un numero equivalente di ettari non pregiudichi la finalità del dispositivo stesso.

(5)

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede che, in determinati casi, una parte dell’importo di riferimento venga riversata nella riserva nazionale. Per motivi amministrativi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare questa riduzione allorché viene superato un certo massimale da fissare.

(6)

L’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 795/2004 assimila l’affitto a lungo termine all’acquisto di terreno a fini d’investimento. Occorre prendere in considerazione anche gli investimenti in capacità di produzione sotto forma di affitto a lungo termine.

(7)

L’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 contempla il caso particolare di quegli agricoltori che hanno acquistato terreni dati in affitto nel corso del periodo di riferimento. È opportuno delimitare il campo di applicazione di questa disposizione definendo le condizioni dell’affitto.

(8)

L’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede che, tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all’aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell’articolo 44 del medesimo regolamento, almeno l’80 % dei suoi diritti all’aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all’aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. È opportuno precisare le modalità di applicazione di questa disposizione.

(9)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.

(10)

A decorrere dal 1o gennaio 2006, l’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 (3), autorizza gli Stati membri a consentire la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammissibili per un periodo massimo di tre mesi, che inizia ogni anno il 15 agosto. Poiché questa prassi, che fino al 31 dicembre 2004 era compatibile con le norme vigenti sui pagamenti diretti, potrà essere nuovamente autorizzata ai sensi della nuova disposizione a decorrere dal 1o gennaio 2006, la sua interruzione per un anno rischia di occasionare gravi problemi economici agli agricoltori, ormai abituati ad essa, nonché difficoltà pratiche a livello di ammissibilità dei terreni. Pertanto, onde garantire la continuità del provvedimento e consentire agli agricoltori degli Stati membri interessati di decidere a tempo le semine, è necessario e legittimo disporre, in deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003, l’applicazione di tale possibilità nel 2005.

(11)

Poiché il regime di pagamento unico si applica dal 1o gennaio 2005, è opportuno che il presente regolamento sia applicato retroattivamente a decorrere dalla stessa data.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:

1)

All’articolo 2, il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:

«c)

“colture permanenti”, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all’allegato I, sezione G/5, della decisione 2000/115/CE (4) della Commissione, escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e nel caso di superfici che formano oggetto anche di una domanda di aiuto a favore delle colture energetiche di cui all’articolo 88 del medesimo regolamento, si considerano come colture pluriennali il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (canna cinese) (codice NC ex 0602 90 51) e Phalaris arundicea (fettuccia d’acqua) (codice NC ex 1214 90 90). Tuttavia, ai fini dell’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si considerano come ettari ammissibili:

le superfici su cui erano coltivati i suddetti prodotti tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005,

le superfici su cui erano coltivati i suddetti prodotti anteriormente al 30 aprile 2004 e che sono state acquistate o affittate tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 ai fini della presentazione di una domanda di pagamento unico.

d)

“colture pluriennali”, le colture dei seguenti prodotti:

Codice NC

 

0709 10 00

Carciofi

0709 20 00

Asparagi

0709 90 90

Rabarbaro

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more lampone

0810 30

Ribes nero, a grappoli e uva spina

0810 40

Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium»

2)

All’articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano unicamente nei casi in cui l’agricoltore deve ancora dichiarare o trasferire un diritto all’aiuto o una frazione di diritto con una frazione di ettaro, dopo aver dichiarato o trasferito i diritti all’aiuto esistenti o frazioni di diritti dello stesso tipo.»

3)

All’articolo 7, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, gli ettari trasferiti mediante vendita o affitto e non sostituiti da un corrispondente numero di ettari sono compresi nel numero di ettari dichiarati dall’agricoltore.»

4)

All’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Gli Stati membri possono fissare un massimale oltre il quale si applica il paragrafo 1.»

5)

All’articolo 21, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, un contratto di affitto a lungo termine di sei o più anni, iniziato al più tardi il 15 maggio 2004, è considerato come un acquisto di terreno o un investimento in capacità di produzione.»

6)

All’articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, per “terreno dato in affitto” si intende un terreno che, al momento dell’acquisto o successivamente ad esso, era dato in affitto in forza di un contratto a lungo termine che non è stato mai rinnovato, eccetto nel caso in cui lo esigesse la legge.»

7)

All’articolo 25, è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la percentuale dei diritti all’aiuto utilizzati dall’agricoltore è calcolata in base al numero dei diritti all’aiuto assegnatigli nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, ad eccezione dei diritti all’aiuto venduti con terra, e deve essere utilizzata nel corso di un anno civile.»

8)

L’articolo 47 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 47

Superamento dei massimali

Qualora il totale degli importi da versare nell’ambito di ciascuno dei regimi previsti dagli articoli da 66 a 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 superi il massimale fissato a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, dello stesso regolamento, l’importo da versare è ridotto proporzionalmente nell’anno considerato.»

Articolo 2

In deroga all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono decidere, per il 2005, di applicare il disposto dell’articolo 51, lettera b), secondo comma, dello stesso regolamento, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1974/2004 (GU L 345 del 20.11.2004, pag. 85).

(3)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48.

(4)  GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.


10.3.2005   

IT

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L 63/20


REGOLAMENTO (CE) N. 395/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2005

relativo alla ridistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1206/2004 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1206/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1o luglio 2004-30 giugno 2005) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1206/2004 ha previsto l'apertura, per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005, di un contingente tariffario di 50 700 t. di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. A norma dell'articolo 9 di tale regolamento, i quantitativi non utilizzati vengono ridistribuiti tenendo conto dei diritti di importazione effettivamente utilizzati alla fine di febbraio 2005, indicando la ripartizione per i prodotti A e i prodotti B,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1206/2004 ammontano a 1 179,43 t.

2.   La ripartizione prevista dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1206/2004 è la seguente:

930,57 t. per i prodotti A,

248,86 t. per i prodotti B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 42.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio Commissione

10.3.2005   

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L 63/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2005

relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

(2005/192/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

vista l’approvazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea è stato firmato a nome della Comunità europea e degli Stati membri il 12 dicembre 2004, ai sensi della decisione 2004/896/CE del Consiglio (1).

(2)

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o maggio 2004.

(3)

È opportuno concludere il protocollo,

DECIDONO:

Articolo 1

Il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri.

Il testo del protocollo (2) è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio effettua, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, la notifica di cui all’articolo 15 del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 388 del 29.12.2004, pag. 1.

(2)  GU L 388 del 29.12.2004, pag. 6.


Commissione

10.3.2005   

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L 63/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2005

recante modifica della decisione 2004/475/CE che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Slovenia

[notificata con il numero C(2005) 518]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/193/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Da quando è stata adottata la decisione 2004/475/CE (1) della Commissione la situazione relativa agli stabilimenti cui è stato concesso un periodo transitorio per conformarsi pienamente alle prescrizioni comunitarie si è modificata.

(2)

Uno stabilimento per la carne ha cessato l'attività il 31 dicembre 2004.

(3)

Uno stabilimento per il latte presente nell'elenco degli stabilimenti in regime di transizione cesserà l'attività come stabilimento ad alta capacità. Esso ridurrà la propria produzione per conformarsi alle norme stabilite dalla legislazione comunitaria per gli stabilimenti a capacità limitata. Occorre pertanto cancellarlo dall’elenco degli stabilimenti in regime di transizione.

(4)

Tre stabilimenti per le carni presenti nell’elenco degli stabilimenti in regime di transizione hanno compiuto notevoli sforzi per costruire nuovi impianti. A causa di eccezionali imperativi tecnici tali stabilimenti non sono tuttavia in grado di completare il processo di ammodernamento entro i termini stabiliti. Appare pertanto giustificato concedere loro un periodo supplementare per ultimare il processo di ammodernamento.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato della direttiva 2004/475/CE. Per maggior chiarezza è necessario sostituire tale allegato.

(6)

I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2004/475/CE è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 78; versione rettificata (GU L 212 del 12.6.2004, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO

STABILIMENTI PER LA CARNE IN REGIME DI TRANSIZIONE

N.

Numero di riconoscimento veterinario

Nome e indirizzo dello stabilimento

Settore: carne

Data di conformità

Attività dello stabilimento

Carni fresche, macellazione, sezionamento

Prodotti a base di carne

Magazzinofrigorifero

1

14

Meso Kamnik, Kamnik

X

 

 

1.10.2005

2

19

Meso Kamnik, Domžale

X

X

 

1.10.2005

3

306

Arvaj Anton s.p., Kranj

X

X

 

1.10.2005»


10.3.2005   

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L 63/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2005

che modifica per la quarta volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici

[notificata con il numero C(2005) 521]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/194/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/122/CE della Commissione (3) è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di influenza aviaria in diversi paesi asiatici, fra cui il Giappone e la Corea del Sud.

(2)

Il Giappone e la Corea del Sud hanno presentato all'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) la relazione finale sulla situazione dell'influenza aviaria nel loro territorio e sui provvedimenti adottati per controllare la malattia. Il Giappone e la Corea del Sud hanno inoltre dichiarato i rispettivi paesi indenni dall'influenza aviaria e inviato alla Commissione informazioni sulla situazione zoosanitaria accompagnate dalla richiesta di modificare di conseguenza la decisione 2004/122/CE. Le misure di protezione adottate per tali paesi a norma della decisione 2004/122/CE dovrebbero pertanto cessare di essere applicabili.

(3)

Le condizioni per l'importazione dai paesi terzi di volatili diversi dal pollame sono stabilite dalla decisione 2000/666/CE della Commissione (4) e tali norme si applicano pertanto anche al Giappone e alla Corea del Sud. I volatili diversi dal pollame devono fra l'altro essere sottoposti a quarantena e a un esame per l'individuazione dell'influenza aviaria.

(4)

Tenuto conto delle condizioni di evoluzione della malattia in Cambogia, Cina, Indonesia, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailandia e Vietnam occorre prolungare la durata delle misure di protezione relative a tali paesi di cui alla decisione 2004/122/CE.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/122/CE è modificata come segue:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Malaysia dei seguenti prodotti:

alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;

uova destinate al consumo umano e trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1.   Gli Stati membri sospendono l'importazione da Cambogia, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:

piume e parti di piume non trasformate;

“volatili vivi diversi dal pollame” definiti nella decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).»;

3)

all'articolo 7, la data del «31 marzo 2005» è sostituita dalla data del «30 settembre 2005».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano i provvedimenti applicati alle importazioni per renderli conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubblici nel modo adeguato i provvedimenti adottati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/851/CE (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 48).

(4)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).


10.3.2005   

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L 63/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2005

relativa alla parziale non conformità della norma EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 88/378/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 542]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/195/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

visto il parere del Comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (2),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 88/378/CEE, la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 3 può essere presunta quando i giocattoli siano conformi alle norme nazionali applicabili che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(2)

Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(3)

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), su mandato della Commissione, ha elaborato e adottato, il 15 luglio 1998, la norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche», i cui riferimenti sono stati pubblicati per la prima volta nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 28 luglio 1999 (3).

(4)

Conformemente alla clausola 4.6 di questa norma armonizzata, i giocattoli e i loro elementi fabbricati con materiali espansibili i quali, in base al test del cilindro, sono classificati come piccoli pezzi, non devono aumentare le loro dimensioni di più del 50 % quando subiscono le prove previste alla clausola 8.14, vale a dire quando sono completamente immersi in un recipiente a talune condizioni per un periodo di 24 ore.

(5)

Le autorità spagnole sostengono che, malgrado la conformità alla norma armonizzata applicabile, tali prodotti possono presentare un rischio per la salute dei bambini se piccole parti vengono staccate e inghiottite.

(6)

Dopo aver realizzato le prove su una serie di giocattoli fabbricati con materiali espansibili, le autorità spagnole hanno concluso che essi potevano continuare ad aumentare di dimensioni se immersi per una durata superiore al periodo di 24 ore previsto alla clausola 8.14. Considerando che possono trascorrere più di 24 ore perché un oggetto percorra l’insieme dell’apparato gastrointestinale, la durata di 24 ore prevista per il metodo di prova può non essere sufficiente a verificare il rischio di lesione corporea nel caso in cui giocattoli o elementi di giocattoli di piccole dimensioni siano inghiottiti.

(7)

Inoltre, il rischio di lesione corporea è particolarmente grave quando pezzi o segmenti di piccole dimensioni possono essere facilmente distaccati. Anche se la clausola 4.6 della norma armonizzata pertinente stabilisce che i giocattoli e i loro elementi siano sottoposti al test del cilindro, tale clausola non tiene conto della possibilità che, nel caso di alcuni giocattoli che non entrano nel cilindro e non hanno piccoli elementi, i bambini possano tuttavia staccare facilmente piccole parti del materiale mordendolo, torcendolo o praticandovi un foro.

(8)

Di conseguenza, risulta dalle informazioni presentate dalle autorità spagnole, dalle altre autorità nazionali, dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE che non si può più presumere che la conformità alla norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» implichi la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, per quanto riguarda le clausole 4.6 e 8.14 di tale norma, in relazione al test d’immersione per un periodo di 24 ore.

(9)

È opportuno quindi prevedere un adeguato avviso destinato ad accompagnare la pubblicazione dei riferimenti della norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel caso dei giocattoli e delle parti di giocattoli fabbricati con materiali espansibili, la norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche», così come adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il 15 luglio 1998, non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 88/378/CEE per quanto riguarda le clausole 4.6 e 8.14 di tale norma, in relazione al periodo di 24 ore durante il quale un giocattolo deve essere immerso in un recipiente.

Articolo 2

La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei riferimenti della norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche», così come adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il 15 luglio 1998, è accompagnata dal seguente avviso aggiuntivo:

«Le clausole 4.6 e 8.14 della norma EN 71-1:1998, per quanto riguarda il periodo di 24 ore durante il quale un giocattolo deve essere immerso in un recipiente, non coprono tutti i rischi inerenti a giocattoli e parti di giocattoli fabbricati con materiali espansibili. La norma non attribuisce in merito una presunzione di conformità».

Articolo 3

Un avviso identico a quello figurante all’articolo 2 accompagna il riferimento della norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche», il quale deve essere pubblicato dagli Stati membri conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/378/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente della Commissione


(1)  GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU C 215 del 28.7.1999, pag. 4.


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

10.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/29


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 371/04/COL

del 15 dicembre 2004

che modifica per la quarantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato sopprimendo il capitolo 26 della Guida in materia di aiuti di Stato relativa alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l’articolo 24, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 1, della parte I, del protocollo 3,

considerando che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA ha il compito di applicare le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato;

considerando che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi o orientamenti nei settori definiti dall’accordo SEE, quando tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte esplicitamente lo prevedano oppure quando l’Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario;

rammentando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (3) adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità di vigilanza EFTA;

considerando che l’Autorità di vigilanza EFTA ha adottato, il 4 novembre 1998, una guida relativa alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (4) per un periodo di prova iniziale di tre anni, successivamente prorogato al 31 dicembre 2002, e rimasta in applicazione per alcuni settori fino al 31 dicembre 2003;

considerando che la Commissione delle Comunità europee ha pubblicato, il 19 marzo 2002, una nuova comunicazione sulla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (5).

considerando che l’Autorità di vigilanza EFTA ha adottato una disciplina simile nella decisione del Collegio n. 263/02/COL, del 18 dicembre 2002 (6), come nuovo capitolo 26A della Guida;

considerando che il capitolo 26A è costituito dalla nuova disciplina multisettoriale entrata in vigore il 1o gennaio 2003 o il 1o gennaio 2004 a seconda del settore pertinente;

considerando che la precedente disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento va pertanto soppressa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

Il capitolo 26 della Guida in materia di aiuti di Stato è soppresso.

2.

Gli Stati EFTA sono informati tramite lettera con allegata copia della presente decisione.

3.

La Commissione delle Comunità europee è informata, conformemente alla lettera d) del protocollo 27 dell’accordo SEE, mediante l’invio di una copia della presente decisione.

4.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.

La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Presidente

Hannes HAFSTEIN

Membro del Collegio

Bernd HAMMERMANN


(1)  In appresso denominato «accordo SEE».

(2)  In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte».

(3)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emanata dall’Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994 (GU L 231 del 3.9.1994, supplemento SEE n. 32), modificata da ultimo dalla decisione n. 305/04/COL, del 1o dicembre 2004 (non ancora pubblicata), in appresso denominata «Guida in materia di aiuti di Stato».

(4)  GU L 111 del 29.4.1999, supplemento SEE n. 18, relativi alla comunicazione della Commissione — Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7).

(5)  GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.

(6)  Non ancora pubblicata.