ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 62

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
9 marzo 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 385/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 386/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica diversi regolamenti relativi ai codici della nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 387/2005 della Commissione, dell’8 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 831/97 recante norme di commercializzazione per gli avocadi

5

 

*

Regolamento (CE) n. 388/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che adotta le specifiche del formulario ad hoc 2006 sul passaggio dal lavoro alla pensione di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n. 246/2003

7

 

*

Regolamento (CE) n. 389/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, recante deroghe ai regolamenti (CE) n. 2201/96 del Consiglio e (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda determinati tipi di zucchero utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli esportati in paesi terzi diversi dalla Svizzera e dal Liechtenstein

12

 

*

Direttiva 2005/23/CE della Commissione, dell’8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ( 1 )

14

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2005/182/CE:Decisione del Consiglio, del 5 luglio 2004, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia

16

 

*

2005/183/CE:Decisione del Consiglio, del 5 luglio 2004, sull’esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo in Polonia

18

 

*

2005/184/CE:Decisione del Consiglio, del 5 luglio 2004, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro

19

 

*

2005/185/CE:Decisione del Consiglio, del 5 luglio 2004, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca

20

 

*

2005/186/CE:Decisione del Consiglio, del 5 luglio 2004, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

21

 

 

Commissione

 

*

2005/187/CE:Raccomandazione della Commissione, del 2 marzo 2005, relativa ad un programma coordinato di controlli per l’anno 2005 nel settore dell’alimentazione animale in applicazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio ( 1 )

22

 

*

2005/188/CE:Decisione della Commissione, del 19 luglio 2004, che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso n. COMP/M.3333 — SONY/BMG) [notificata con il numero C(2004) 2815]  ( 1 )

30

 

*

2005/189/CE:Decisione della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica l’appendice dell’allegato XIV dell’atto di adesione del 2003 in relazione ad alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni in Slovacchia [notificata con il numero C(2005) 512]  ( 1 )

34

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Azione comune 2005/190/PESC del Consiglio, del 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX

37

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002)

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/1


REGOLAMENTO (CE) N. 385/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

122,8

204

97,9

212

143,7

624

163,4

999

132,0

0707 00 05

052

144,5

068

159,6

096

128,5

204

130,8

999

140,9

0709 10 00

220

21,9

999

21,9

0709 90 70

052

160,4

204

147,1

999

153,8

0805 10 20

052

57,9

204

49,4

212

54,3

220

50,9

421

39,1

624

61,1

999

52,1

0805 50 10

052

59,4

220

22,0

624

51,0

999

44,1

0808 10 80

388

93,2

400

109,1

404

70,8

508

65,9

512

68,4

528

64,0

720

65,0

999

76,6

0808 20 50

052

196,3

388

68,7

400

93,4

512

56,2

528

55,0

999

93,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/3


REGOLAMENTO (CE) N. 386/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2005

che modifica diversi regolamenti relativi ai codici della nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2) ha modificato la nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(2)

Inoltre, negli anni precedenti i regolamenti che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3) hanno inserito modifiche alla nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e non tutte queste modifiche sono riprese nei seguenti regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: il regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, gli spinaci e le prugne (4); il regolamento (CEE) n. 1677/88 della Commissione, del 15 giugno 1988, che stabilisce norme di qualità per i cetrioli (5); il regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche (6); il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli (7); il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (8) e il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli (9).

(3)

Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 1591/87, (CEE) n. 1677/88, (CE) n. 399/94, (CE) n. 3223/94, (CE) n. 1555/96 e (CE) n. 1961/2001.

(4)

È opportuno che tali adeguamenti si applichino contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1810/2004.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli e del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1591/87, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le norme di qualità per i seguenti prodotti sono stabilite negli allegati I, II, III e IV:

cavoli cappucci e verzotti di cui al codice NC 0704 90,

cavoli di Bruxelles di cui al codice NC 0704 20 00,

sedani da coste di cui al codice NC 0709 40 00,

spinaci di cui al codice NC 0709 70 00.».

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/88, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le norme di qualità per i cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 sono quelle indicate nell'allegato.».

Articolo 3

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 399/94, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le misure specifiche che si riferiscono alla qualità delle uve secche prodotte nella Comunità e di cui ai codici NC 0806 20 10 e 0806 20 30 sono adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 4.».

Articolo 4

All'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94, la parte A è così modificata:

1)

nella quinta riga della tabella, i codici NC delle arance fresche, dolci «ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 ed ex 0805 10 50» sono sostituiti dal codice NC «ex 0805 10 20»;

2)

nella decima riga della tabella, i codici NC delle mele «ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 ed ex 0808 10 90» sono sostituiti dal codice NC «ex 0808 10 80».

Articolo 5

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96, è così modificato:

1)

nella quinta riga della tabella, i codici NC delle arance «ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 ed ex 0805 10 50» sono sostituiti dal codice NC «ex 0805 10 20»;

2)

nella decima riga della tabella, i codici NC delle mele «ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 ed ex 0808 10 90» sono sostituiti dal codice NC «ex 0808 10 80».

Articolo 6

All'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1961/2001, il terzo comma è modificato come segue:

1)

il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

«—

le arance di cui al codice 0805 10 20,»;

2)

i testi dell'undicesimo e dodicesimo trattino sono sostituiti dal seguente:

«—

limoni (Citrus limon, Citrus limonum) di cui al codice NC 0805 50 10,

limette (Citrus aurantifolia) di cui al codice NC 0805 50 90,»;

3)

il testo del quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

mele di cui ai codici NC 0808 10 10 e 0808 10 80,».

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

(2)  GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1.

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).

(4)  GU L 146 del 6.6.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).

(5)  GU L 150 del 16.6.1988, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004.

(6)  GU L 54 del 25.2.1994, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

(7)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).

(8)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1844/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 12).

(9)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004.


9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/5


REGOLAMENTO (CE) N. 387/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 831/97 recante norme di commercializzazione per gli avocadi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo costituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha recentemente modificato la norma FFV-42 relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale degli avocadi. A fini di chiarezza e di trasparenza sul mercato mondiale è opportuno che il regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione (2) tenga conto di tali modifiche.

(2)

Il grado di maturazione e di sviluppo degli avocadi può essere valutato in base al loro tenore di sostanza secca. Per escludere i frutti che non sono in grado di giungere a maturazione, occorre introdurre un requisito relativo al tenore minimo di sostanza secca.

(3)

Il commercio di avocadi Hass di piccolo calibro è in aumento e soddisfa la domanda di taluni consumatori. Pertanto è necessario ridurre il calibro minimo degli avocadi di questa varietà.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 831/97.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 831/97 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 119 dell’8.5.1997, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 831/97 è così modificato.

1.

Il titolo II (Disposizioni concernenti la qualità) è così modificato:

a)

al punto A (Caratteristiche minime), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli avocadi devono essere sodi e raccolti con cura.»;

b)

è inserito il punto A bis seguente:

«A bis.   Maturazione

Gli avocadi devono aver raggiunto uno stadio dello sviluppo fisiologico che permetta al processo di maturazione di giungere a termine.

Il frutto deve avere il seguente tenore minimo di sostanza secca, determinato mediante essiccazione a peso costante:

21 % per la varietà Hass;

20 % per le varietà Fuerte, Pinkerton, Reed e Edranol;

19 % per le altre varietà, tranne le varietà provenienti dalle Antille che possono avere un tenore di sostanza secca inferiore.

I frutti maturi non devono essere amari.».

2.

Il titolo III (Disposizioni concernenti la calibratura) è così modificato:

a)

nella tabella dopo il primo comma è aggiunta la seguente riga:

«da 80 a 125 (solo la varietà Hass)

S (1)»;

b)

il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il peso minimo degli avocadi non può essere inferiore a 125 g, eccetto per gli avocadi della varietà Hass, il cui peso non deve essere inferiore a 80 g.».


(1)  La differenza di peso tra il frutto più piccolo e quello più grande dello stesso imballaggio non deve essere superiore a 25 g.


9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/7


REGOLAMENTO (CE) N. 388/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2005

che adotta le specifiche del formulario ad hoc 2006 sul passaggio dal lavoro alla pensione di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n. 246/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del 9 marzo 1998 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo all'adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (2) comprende un formulario ad hoc sul passaggio dal lavoro alla pensione.

(2)

È necessario disporre di una serie completa di dati comparabili sul passaggio dal lavoro alla pensione, al fine di monitorare il cammino verso gli obiettivi comuni relativi alla strategia comunitaria per l’occupazione e al metodo aperto di coordinamento nel settore delle pensioni avviato dal Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001. In entrambi i processi si considera prioritaria l’azione a favore della promozione dell’invecchiamento attivo e del prolungamento della vita lavorativa, in particolare con l’orientamento n. 5 fra gli orientamenti a favore dell’occupazione del 2003 «Aumentare la disponibilità di manodopera e promuovere l’invecchiamento attivo» adottati dal Consiglio il 22 luglio 2003 (3), e con l’obiettivo n. 5 del processo delle pensioni definito nella relazione congiunta sugli obiettivi e i metodi di lavoro nel settore delle pensioni approvato dal Consiglio di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 e nella relazione congiunta della Commissione e del Consiglio in materia di pensioni adeguate e sostenibili adottata dal Consiglio di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003.

(3)

Conformemente alla decisione n. 1145/2002/CE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell’occupazione, le attività comunitarie di analisi, ricerca e cooperazione fra gli Stati membri nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro si svolgono nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006 ed uno degli obiettivi di tali attività consiste nell'elaborare, seguire e valutare la strategia europea a favore dell'occupazione guardando soprattutto al futuro.

(4)

Di conseguenza è necessario aggiornare le specifiche del campione definito nella parte 3 dell'allegato al regolamento (CE) n. 246/2203, al fine di massimizzare le potenzialità del campione per il formulario ad hoc a fini analitici.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco dettagliato delle informazioni da rilevare nel 2006 tramite il formulario ad hoc sul passaggio dal lavoro alla pensione è quello contenuto nell’allegato.

Articolo 2

Nella parte 3 dell’allegato al regolamento (CE) n. 246/2003, il punto «Campione» è sostituito dal testo seguente:

«Campione: il campione per il formulario in questione riguarda solo le persone di età compresa tra 50 e 69 anni. La serie completa di variabili dell’indagine sulle forze di lavoro va rilevata per il sottocampione impiegato per il formulario ad hoc. Se l’unità di campionamento è la singola persona, non è necessario rilevare dati sugli altri componenti del nucleo familiare.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 77 del 14.03.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6).

(2)  GU L 34 dell’11.02.2003, pag. 3.

(3)  GU L 197 del 5.8.2003, pag. 13.

(4)  GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).


ALLEGATO

INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO

Specifiche del formulario ad hoc 2006 sul passaggio dal lavoro alla pensione

1.

Stati membri e regioni interessate: tutti.

2.

Le variabili saranno codificate come segue:

La numerazione delle variabili dell’indagine sulle forze di lavoro nella colonna «Filtro» (C11/14, C24 e C67/70) si riferisce al regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione.


Colonna

Codice

Denominazione

Filtro

240

 

L’intervistato ha ridotto il suo orario lavorativo in vista del pensionamento completo

Tutte le persone di età compresa tra 50 e 69 anni e [(C24 = 3, 5 e (C67/70 – C11/14) > 49) oppure (C24 = 1, 2)]

1

Sì, nell'ambito di un programma di pensionamento progressivo/pensionamento a tempo parziale

2

Sì, ma non nell'ambito di un programma di pensionamento progressivo/pensionamento a tempo parziale

3

No, ma intende farlo entro i prossimi 5 anni

4

No, e non intende farlo entro i prossimi 5 anni/non l’ha fatto

5

No, e non può pronunciarsi in merito a programmi per i prossimi 5 anni o gli eventuali programmi non sono pertinenti

9

Non applicabile (non incluso nel filtro)

Nulla

Nessuna risposta

241/242

 

Età prevista per la sospensione di tutte le attività lavorative retribuite

Tutte le persone di età compresa fra 50 e 69 anni e [(C24 = 3, 5 e (C67/70 – C11/14) > 49) oppure (C24 = 1, 2)]

50-93

2 cifre

94

Nessuna previsione precisa sull'età, ma sarà prima dei 60 anni

95

Nessuna previsione precisa sull'età, ma sarà tra 60 e 64 anni

96

Nessuna previsione precisa sull’età, ma sarà a 65 anni o dopo, oppure il più tardi possibile

97

Nessuna previsione precisa sull’età e non ha alcuna idea in proposito

98

Ha già sospeso tutte le attività lavorative retribuite

99

Non applicabile (non incluso nel filtro)

Nulla

Nessuna risposta

243

 

Situazione lavorativa principale dopo aver terminato l’ultima attività lavorativa

Tutte le persone di età compresa fra 50 e 69 anni e (C67/70 – C11/14) > 49

1

Disoccupato

2

Pensionato o in pensionamento anticipato

3

Malato a lungo termine o non in grado di lavorare

4

Altro

9

Non applicabile (non incluso nel filtro)

Nulla

Nessuna risposta

244

 

Motivo principale del pensionamento o del pensionamento anticipato

C243 = 2

1

Perdita del lavoro

2

Raggiungimento dell’età pensionabile (pensionamento obbligatorio)

3

Problemi di salute o inattitudine al lavoro

4

Necessità di assistere una persona

5

Problemi connessi al lavoro

6

Incentivi finanziari interessanti per il passaggio alla pensione

7

Decisione di smettere di lavorare per motivi diversi da quelli dei codici precedenti

8

Altro

9

Non applicabile (non incluso nel filtro)

Nulla

Nessuna risposta

245

 

Orari lavorativi più flessibili avrebbero contribuito a far lavorare l’intervistato più a lungo/contribuirebbero a farlo lavorare più a lungo

Tutte le persone di età compresa fra 50 e 69 anni e [(C24 = 3, 5 e (C67/70 – C11/14) > 49) oppure (C24 = 1, 2)]

1

2

No

9

Non applicabile (non incluso nel filtro)

Nulla

Nessuna risposta

246

 

Maggiori possibilità di aggiornare le proprie competenze avrebbero contribuito a far lavorare l’intervistato più a lungo/contribuirebbero a farlo lavorare più a lungo

Tutte le persone di età compresa fra 50 e 69 anni e [(C24 = 3, 5 e (C67/70 – C11/14) > 49) oppure (C24 = 1, 2)]

1

Si

2

No

9

Non applicabile (non incluso nel filtro)

Nulla

Nessuna risposta

247

 

Migliori condizioni sanitarie e/o maggiore sicurezza sul posto di lavoro avrebbero contribuito a far lavorare l’intervistato più a lungo/contribuirebbero a farlo lavorare più a lungo

Tutte le persone di età compresa fra 50 e 69 anni e [(C24 = 3, 5 e (C67/70 – C11/14) > 49) oppure (C24 = 1, 2)]

1

Si

2

No

9

Non applicabile (non incluso nel filtro)

Nulla

Nessuna risposta

248/249

 

Età alla quale l’intervistato ha iniziato a ricevere la pensione

Tutte le persone di età compresa fra 50 e 69 anni e [(C24 = 3, 5 e (C67/70 – C11/14) > 49) oppure (C24 = 1, 2)]

 

2 cifre

97

Non riceve la pensione, pur avendone diritto

98

Non ha (ancora) diritto alla pensione

99

Non applicabile (non incluso nel filtro)

Nulla

Nessuna risposta

250

 

L’intervistato riceve una pensione o altre entrate diverse dalla pensione e dal sussidio di disoccupazione, quali pensione di invalidità, pensione anticipata

Tutte le persone di età compresa fra 50 e 69 anni e C24 = 3, 5 e (C67/70 – C11/14) > 49

1

Sì, pensione di invalidità

2

Sì, pensione anticipata

3

Sì, altra entrata non classificata altrove

4

Sì, combinazione dei codici 1, 2 o 3

5

No

9

Non applicabile (non incluso nel filtro)

Nulla

Nessuna risposta

251

 

Principale incentivo finanziario a restare al lavoro

Tutte le persone di età compresa fra 50 e 69 anni e C24 = 1, 2 e C248/249 < 98

1

Aumentare i diritti a pensione

2

Fornire alla famiglia un reddito sufficiente

3

Nessun incentivo finanziario

9

Non applicabile (non incluso nel filtro)

Nulla

Nessuna risposta

252/253

 

Anni durante i quali l'intervistato ha esercitato un'attività lavorativa retribuita (in età lavorativa)

Tutte le persone di età compresa fra 50 e 69 anni e [(C24 = 3, 5 e (C67/70 – C11/14) > 49) oppure (C24 = 1, 2)]

 

2 cifre

99

Non applicabile (non incluso nel filtro)

Nulla

Nessuna risposta

254/259

 

Fattore di ponderazione per il formulario LFS 2006 (facoltativo)

Tutte le persone di età compresa fra 50 e 69 anni e [(C24 = 3, 5 e (C67/70 – C11/14) > 49) oppure (C24 = 1, 2)]

0000-9999

Le colonne 254-257 contengono numeri interi

00-99

Le colonne 258-259 contengono decimali


9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/12


REGOLAMENTO (CE) N. 389/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2005

recante deroghe ai regolamenti (CE) n. 2201/96 del Consiglio e (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda determinati tipi di zucchero utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli esportati in paesi terzi diversi dalla Svizzera e dal Liechtenstein

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 2201/96 e il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (2), si applicano alle esportazioni di determinati tipi di zucchero utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(2)

L’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede che, nel caso delle restituzioni differenziate, la restituzione è pagata allorché è esibita la prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione. Esso stabilisce inoltre che possano essere previste deroghe a tale norma, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

(3)

Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 800/1999, il diritto alla restituzione si costituisce all’atto dell’importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento stabiliscono le condizioni per il pagamento della restituzione differenziata, con particolare riferimento ai documenti da fornire a riprova dell’arrivo a destinazione della merce.

(4)

In caso di restituzione differenziata, l’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che una parte della restituzione, calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, venga versata, su domanda dell’esportatore, non appena sia fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

(5)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (3), firmato nell’ottobre 2004, è provvisoriamente applicabile a decorrere dal 1o febbraio 2005 in virtù della decisione 2005/45/CE del Consiglio (4) relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria del suddetto accordo.

(6)

Per effetto della decisione 2005/45/CE, lo zucchero (codice SA 1701, 1702 e 1703) utilizzato nella fabbricazione di alcuni prodotti agricoli trasformati esportati in Svizzera e nel Liechtenstein non può più fruire, dal 1o febbraio 2005, di restituzioni all’esportazione.

(7)

L’accordo approvato con decisione 2005/45/CE introduce disposizioni speciali sulla cooperazione amministrativa destinate a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e di restituzioni alle esportazioni.

(8)

Alla luce di queste disposizioni speciali e per evitare d’imporre agli operatori costi non necessari negli scambi commerciali con altri paesi terzi, è opportuno derogare al regolamento (CE) n. 2201/96 e al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la richiesta di una prova dell’importazione nel caso di restituzioni differenziate. È parimenti opportuno, qualora non siano state fissate restituzioni all’esportazione per i paesi di cui trattasi, non tenere conto di tale fatto ai fini del calcolo del tasso più basso di restituzione.

(9)

Poiché le disposizioni contenute nell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, approvato con decisione 2005/45/CE, si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2201/96 e all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, qualora la differenziazione della restituzione risulti unicamente dalla mancata fissazione di una restituzione per la Svizzera o il Liechtenstein, la prova dell’espletamento delle formalità doganali all’importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione per determinati tipi di zucchero utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CE) n. 2201/96 ed elencati nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

Articolo 2

Ai fini del calcolo del tasso di restituzione più basso ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si tiene conto del fatto che non è stata fissata alcuna restituzione all’esportazione per le esportazioni verso la Svizzera o il Liechtenstein di determinati tipi di zucchero utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CE) n. 2201/96 ed elencati nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(3)  GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.

(4)  GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17.


9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/14


DIRETTIVA 2005/23/CE DELLA COMMISSIONE,

dell’8 marzo 2005,

che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/25/CE stabilisce le norme minime di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro. Tali requisiti si basano sulle norme definite dalla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia (convenzione STCW) e dal codice sulla formazione della gente di mare, sul rilascio dei brevetti e sui servizi di guardia (codice STCW).

(2)

La convenzione STCW e il codice STCW sono stati modificati dalle risoluzioni MSC.66(68) e MSC.67(68) del comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale, entrate in vigore il 1o gennaio 1999, dalla risoluzione MSC.78(70), entrata in vigore il 1o gennaio 2003 e dalle circolari STCW.6/Circ.3 e STCW.6/Circ.5, con validità decorrente rispettivamente dal 20 maggio 1998 e dal 26 maggio 2000.

(3)

La nuova regola V/3 della convenzione STCW, che è stata aggiunta dalla risoluzione MSC.66(68), stabilisce nuovi requisiti minimi obbligatori in materia di formazione e qualifiche di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro.

(4)

Occorre pertanto modificare la direttiva 2001/25/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 2001/25/CE, allegato I, il capo V è modificato come segue:

1)

nella regola V/2, al paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:

«… o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.»;

2)

alla fine del capo è aggiunto il testo seguente:

«Regola V/3

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro

1)

La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri, diverse da quelle ro-ro, che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

2)

Prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai paragrafi da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

3)

Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

4)

Il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.

5)

I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW.

6)

Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/3, paragrafo 3, del codice STCW.

7)

I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati responsabilità specifiche per l’imbarco e lo sbarco di passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 4, del codice STCW.

8)

I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 5, del codice STCW.

9)

Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 settembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate in applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/103/CE (GU L 326 del 13.12.2003, pag. 28).

(2)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2004

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia

(2005/182/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni della Slovacchia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. Questo vale anche per gli Stati membri che godono di una deroga, ossia i paesi che sono entrati a far parte dell'UE il 1o maggio 2004.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo ed il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l'attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), stabilisce regole e definizioni precise per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

A norma dell'articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, visti tutti i fattori significativi considerati nella sua relazione in conformità dell'articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell'articolo 104, paragrafo 4, ha concluso nel suo parere del 24 giugno 2004 che in Slovacchia esiste un disavanzo eccessivo.

(5)

L'articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

(6)

La valutazione globale permette di concludere che nel 2003 il disavanzo pubblico in Slovacchia ha raggiunto il 3,6 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL fissato dal trattato. Il fatto che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche abbia superato il valore di riferimento non è stato determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità slovacche, né da una grave recessione economica, ai sensi del patto di stabilità e crescita. Nel 2004 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche resterà probabilmente al di sopra del 3 % del PIL. In particolare, secondo le previsioni della primavera 2004, la Commissione prevede che nel 2004 il disavanzo raggiunga il 4,1 % del PIL, mentre il programma di convergenza della Slovacchia prevede un disavanzo del 4,0 % del PIL. È probabile che il rapporto debito/PIL, pari al 42,8 % nel 2003, rimanga nel 2004 al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Slovacchia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).


9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2004

sull’esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo in Polonia

(2005/183/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni della Polonia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. Questo vale anche per gli Stati membri che godono di una deroga, ossia i paesi che sono entrati a far parte dell’UE il 1o maggio 2004.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ed il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, visti tutti i fattori significativi considerati nella sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, ha concluso nel suo parere del 24 giugno 2004 che in Polonia esiste un disavanzo eccessivo.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

(6)

La valutazione globale permette di concludere che nel 2003 il disavanzo pubblico in Polonia ha raggiunto il 4,1 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL fissato dal trattato. Il fatto che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche abbia superato il valore di riferimento non è stato determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità polacche, né da una grave recessione economica, ai sensi del patto di stabilità e crescita. Nel 2004 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche resterà probabilmente al di sopra del 3 % del PIL. In particolare, secondo le previsioni della primavera 2004, la Commissione prevede che nel 2004 il disavanzo raggiunga il 6,0 % del PIL, mentre il programma di convergenza della Polonia pronostica un disavanzo del 5,7 % del PIL. È probabile che il rapporto debito/PIL, pari al 45,4 % nel 2003, rimanga nel 2004 al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato. Le cifre relative a disavanzo e debito dovranno essere riviste al rialzo, se i fondi pensione aperti vengono esclusi dal settore pubblico a seguito della decisione di Eurostat sulla classificazione dei fondi pensione a capitalizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Polonia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).


9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2004

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro

(2005/184/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni di Cipro,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. Questo vale anche per gli Stati membri che godono di una deroga, ossia i paesi che sono entrati a far parte dell’UE il 1o maggio 2004.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ed il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, visti tutti i fattori significativi considerati nella sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, ha concluso nel suo parere del 24 giugno 2004 che a Cipro esiste un disavanzo eccessivo.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

(6)

La valutazione globale permette di concludere che nel 2003 il disavanzo pubblico a Cipro ha raggiunto il 6,3 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL fissato dal trattato. Il fatto che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche abbia superato il valore di riferimento non è stato determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità cipriote, né da una grave recessione economica, ai sensi del patto di stabilità e crescita. Nel 2004 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche resterà probabilmente al di sopra del 3 % del PIL. In particolare, secondo le previsioni della primavera 2004, la Commissione prevede che nel 2004 il disavanzo raggiunga il 4,6 % del PIL, mentre il programma di convergenza di Cipro pronostica un disavanzo del 5,2 % del PIL. È probabile che il rapporto debito/PIL, pari al 72,2 % nel 2003, si discosti ulteriormente nel 2004 dal valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che a Cipro esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).


9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2004

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca

(2005/185/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni della Repubblica ceca,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. Questo vale anche per gli Stati membri che godono di una deroga, ossia i paesi che sono entrati a far parte dell’UE il 1o maggio 2004.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ed il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, visti tutti i fattori significativi considerati nella sua relazione conformemente all’articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario conformemente all’articolo 104, paragrafo 4, ha concluso nel suo parere del 24 giugno 2004 che nella Repubblica ceca esiste un disavanzo eccessivo.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

(6)

La valutazione globale permette di concludere che nel 2003 il disavanzo pubblico della Repubblica ceca ha raggiunto il 12,9 % del PIL (5,9 % del PIL se si esclude un’ingente operazione eccezionale legata alla contabilizzazione di garanzie dello Stato), superando pertanto di gran lunga il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito nel trattato. Il fatto che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche abbia superato il valore di riferimento non è stato determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità ceche, né da una grave recessione economica, ai sensi del patto di stabilità e crescita. Nel 2004 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche resterà probabilmente al di sopra del 3 % del PIL. In particolare, secondo le previsioni della primavera 2004 della Commissione, la Commissione prevede che nel 2004 il disavanzo raggiunga il 5,9 % del PIL, mentre il programma di convergenza della Repubblica ceca pronostica un disavanzo del 5,3 % del PIL. Il rapporto debito/PIL, che nel 2003 è stato pari al 37,6 %, dovrebbe rimanere nel 2004 al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che nella Repubblica ceca esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).


9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2004

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

(2005/186/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni di Malta,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. Questo vale anche per gli Stati membri che godono di una deroga, ossia i paesi che sono entrati a far parte dell’Unione europea il 1o maggio 2004.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ed il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, visti tutti i fattori significativi considerati nella sua relazione, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, ha concluso nel suo parere del 24 giugno 2004 che a Malta esiste un disavanzo eccessivo.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

(6)

La valutazione globale permette di concludere che nel 2003 il disavanzo pubblico a Malta è stato pari al 9,7 % del PIL (di cui il 3,2 % dovuto ad un’operazione una tantum), superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato. Il fatto che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche abbia superato il valore di riferimento non è stato determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità maltesi, né da una grave recessione economica, ai sensi del patto di stabilità e crescita. Nel 2004 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche resterà al di sopra del 3 % del PIL. In particolare, secondo le previsioni della primavera 2004, la Commissione prevede che nel 2004 il disavanzo raggiunga il 5,9 % del PIL, mentre il programma di convergenza di Malta pronostica un disavanzo del 5,2 % del PIL. È probabile che il rapporto debito/PIL, pari al 72,0 % nel 2003, si discosti ulteriormente nel 2004 dal valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che a Malta esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).


Commissione

9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/22


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2005

relativa ad un programma coordinato di controlli per l’anno 2005 nel settore dell’alimentazione animale in applicazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/187/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2004 gli Stati membri hanno identificato diversi aspetti da integrare in un programma coordinato di controlli da attuarsi nel 2005.

(2)

Se la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (2), fissa i tenori massimi consentiti di aflatossina B1 nei mangimi, non esistono invece norme comunitarie applicabili alle altre micotossine, quali l’ocratossina A, lo zearalenone, il deossinivalenolo e le fumonisine. Informazioni sulla presenza di tali micotossine, ottenute tramite campionamenti casuali, sarebbe utile per valutare la situazione, in vista dello sviluppo della legislazione pertinente. Inoltre, talune materie prime utilizzate nella fabbricazione di mangimi, quali i cereali e i semi oleaginosi, sono particolarmente esposte alla contaminazione da micotossine dovuta alle condizioni di raccolta, immagazzinamento e trasporto. La concentrazione di micotossine varia da un anno all’altro, per cui occorre raccogliere dati riguardanti più anni consecutivi per tutte le micotossine suindicate.

(3)

Gli antibiotici diversi dai coccidiostatici e dagli istomonostatici possono essere commercializzati e utilizzati come additivi per mangimi solo fino al 31 dicembre 2005. Controlli antecedenti della presenza di antibiotici e coccidiostatici in determinati mangimi, in cui alcune di queste sostanze non sono ammesse, stanno ad indicare il persistere di simili infrazioni. La frequenza di constatazioni di questo tipo e l’aspetto delicato della questione giustificano il prosieguo dei controlli.

(4)

È importante garantire che le restrizioni all’uso di materie prime di origine animale nella fabbricazione di mangimi, quali previste dalla legislazione comunitaria pertinente, siano effettivamente messe in atto.

(5)

Occorre assicurare che i tenori degli oligoelementi rame e zinco nei mangimi composti per i suini non superino il tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l’autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell’alimentazione degli animali (3).

(6)

Le misure previste dalla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

RACCOMANDA:

1.

che gli Stati membri attuino nel 2005 un programma coordinato di controlli al fine di verificare:

a)

le concentrazioni di micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo e fumonisine) nei mangimi, indicando i metodi di analisi; il metodo di raccolta dei campioni deve prevedere campionamenti sia casuali che mirati: in quest’ultimo caso i prelievi devono riguardare materie prime per mangimi, in cui si ritiene possibile la presenza di concentrazioni elevate di micotossine, quali cereali, semi e frutti oleaginosi, loro prodotti e sottoprodotti, nonché materie prime per mangimi immagazzinati per lunghi periodi o trasportati per mare su lunghi tragitti; nel caso particolare dell’aflatossina B1, vanno considerati con attenzione i mangimi composti destinati al bestiame da latte diverso dai bovini da latte; i risultati dei controlli vanno comunicati tramite il modello che figura nell’allegato I;

b)

la presenza frequente di antibiotici, coccidiostatici e/o istomonostatici, autorizzati o meno come additivi alimentari per determinate specie e categorie di animali, nelle premiscele non medicamentose e nei mangimi composti, nei quali tali sostanze medicamentose sono vietate; i controlli devono essere incentrati su tali sostanze medicamentose presenti nelle premiscele e nei mangimi composti, qualora l’autorità competente reputi altamente probabile la constatazione di irregolarità; i risultati dei controlli vanno comunicati tramite il modello figurante nell’allegato II;

c)

l’applicazione delle restrizioni alla produzione e all’utilizzo di materie prime di origine animale nell’alimentazione animale, in conformità con l’allegato III;

d)

i tenori di rame e zinco nei mangimi composti destinati all’alimentazione dei suini, secondo quanto stabilito nell’allegato IV;

2.

che gli Stati membri inseriscano i risultati del programma coordinato di controllo, previsto al punto 1, in un capitolo a parte della relazione annuale sulle attività di controllo, da presentare entro il 1o aprile 2006, in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 95/53/CE e conformemente all’ultima versione del modello di notifica armonizzato.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 265 dell’8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell’1.9.2001, pag. 55).

(2)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/100/CE della Commissione (GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 33).

(3)  GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2003 (GU L 317 del 2.12.2003, pag. 22).


ALLEGATO I

Concentrazioni di talune micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine) negli alimenti per animali

Diversi risultati per tutti i campioni esaminati; modello di notifica di cui al punto 1, lettera a)

Mangimi

Campionamento (casuale o mirato)

Tipo e concentrazione di micotossine (μg/kg per un mangime con tenore in umidità del 12 %)

Tipo

Paese d’origine

Aflatossina B1

Ocratossina A

Zearalenone

Deossinivalenolo

Fumonisine (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autorità competente deve indicare inoltre:

le misure adottate in caso di superamento dei livelli massimi di aflatossina B1,

i metodi di analisi utilizzati,

i limiti di rilevamento.


(1)  La concentrazione di fumonisine corrisponde alla somma delle fumonisine B1, B2 e B3.


ALLEGATO II

Presenza di talune sostanze medicamentose non autorizzate come additivi nella fabbricazione di mangimi

Alcuni antibiotici, coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose possono essere legalmente presenti come additivi nelle premiscele e nei mangimi composti destinati all’alimentazione di determinate specie e categorie di animali, qualora soddisfino i requisiti di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1).

La presenza di sostanze medicamentose vietate nei mangimi costituisce un’infrazione.

Le sostanze medicamentose da sottoporre a controllo vanno selezionate tra le seguenti sostanze.

1.

Additivi medicamentosi il cui impiego nella fabbricazione di mangimi è autorizzato solo per determinate specie o categorie di animali:

 

avilamicina

 

cloridrato di robenidina

 

decoquinato

 

diclazuril

 

flavofosfolipol

 

idrobromuro di alofuginone

 

lasalocide A di sodio

 

maduramicina di ammonio alfa

 

monensin sodico

 

narasina

 

narasina — nicarbazina

 

cloridrato di robenidina

 

salinomicina di sodio

 

semduramicina di sodio

2.

Additivi medicamentosi il cui impiego nella fabbricazione di mangimi non è più autorizzato:

 

amprolium

 

amprolium/etopabato

 

arprinocid

 

avoparcin

 

carbadox

 

dimetridazolo

 

dinitolmide

 

ipronidazolo

 

meticlorpindolo

 

meticlorpindolo/metilbenzoquato

 

nicarbazina

 

nifursolo

 

olaquindox

 

ronidazolo

 

spiramicina

 

tetracicline

 

fosfato di tilosina

 

virginiamicina

 

zinco-bacitracina

 

altre sostanze antimicrobiche

3.

Additivi medicamentosi il cui impiego nella fabbricazione di mangimi non è mai stato autorizzato:

 

altre sostanze.

Diversi risultati per tutti i campioni non conformi; modello di notifica di cui al punto 1, lettera b)

Tipo di mangime (specie e categoria di animali)

Sostanza rilevata

Livello constatato

Causa dell’infrazione (2)

Misura adottata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autorità competente deve inoltre indicare:

il totale dei campioni esaminati,

i nomi delle sostanze analizzate,

i metodi di analisi utilizzati,

i limiti di rilevamento.


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Causa della presenza della sostanza non autorizzata nel mangime, risultante da uno studio realizzato dall’autorità competente.


ALLEGATO III

Restrizioni alla produzione e all’uso di materie prime di origine animale nella fabbricazione di mangimi

Lasciando impregiudicato il disposto degli articoli da 3 a 13 e dell’articolo 15 della direttiva 95/53/CE, gli Stati membri devono attuare nel corso del 2005 un programma coordinato di controlli, al fine di appurare se si siano osservate le restrizioni alla produzione e all’impiego di materie prime di origine animale nell’alimentazione animale.

Al fine di garantire, in particolare, l’effettiva applicazione della proibizione di alimentare talune specie animali con proteine animali trasformate, come previsto dall’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), occorre che gli Stati membri attuino un programma specifico di controlli basato su controlli mirati. In conformità con l’articolo 4 della direttiva 95/53/CE, tale programma deve seguire una strategia commisurata ai rischi, che comprenda tutte le fasi della produzione e tutti i tipi di luoghi adibiti alla produzione, al trattamento e alla gestione dei mangimi. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla definizione dei criteri potenzialmente correlati con un rischio. La ponderazione attribuita a ciascun criterio deve essere proporzionale al rischio. La frequenza dei controlli e il numero di campioni analizzati nei diversi luoghi va stabilito in funzione della somma delle ponderazioni assegnate a questi ultimi.

Nell’elaborare il programma di controlli va tenuto conto dei luoghi e dei criteri indicativi seguenti:

Luoghi

Criteri

Ponderazione

Fabbriche di mangimi

Fabbriche di mangimi a doppio flusso che producono mangimi composti per ruminanti e mangimi composti per non ruminanti, contenenti proteine animali trasformate oggetto di deroga

Fabbriche di mangimi di cui è già stata accertata in precedenza la non conformità o che sono sospettate di mancata conformità

Fabbriche di mangimi che importano grandi quantità di mangimi ad alto contenuto proteico, quali farine di pesce, farina di soia, farina di glutine di granoturco e concentrati di proteine

Fabbriche di mangimi la cui produzione consiste, in larga misura, nella fabbricazione di mangimi composti

Rischio di contaminazione incrociata causata da procedimenti operativi interni (quali la destinazione dei silos, il controllo della separazione effettiva delle catene di produzione, il controllo degli ingredienti, l’esistenza di un laboratorio interno, metodi di campionamento)

 

Posti di ispezione frontalieri e altri punti d’ingresso nella Comunità

Elevato/scarso volume di importazioni di mangimi

Mangimi con alto contenuto proteico

 

Aziende agricole

Miscelatori fissi che utilizzano proteine animali trasformate fatte oggetto di deroga

Aziende agricole che detengono ruminanti e altre specie (rischio di alimentazione incrociata)

Aziende agricole che acquistano mangimi sfusi

 

Distributori

Magazzini e depositi intermedi di mangimi con alto contenuto proteico

Grandi quantità di mangimi sfusi, oggetto di vendita

Distributori di mangimi composti prodotti all’estero

 

Miscelatori mobili

Miscelatori che producono mangimi per ruminanti e non ruminanti

Miscelatori la cui non conformità è stata accertata in precedenza o sospettati di non conformità

Miscelatori che incorporano mangimi con alto tenore proteico

Miscelatori che producono grandi quantità di mangimi

Miscelatori che servono numerose aziende agricole, tra cui aziende che detengono ruminanti

 

Mezzi di trasporto

Veicoli utilizzati per il trasporto di proteine animali trasformate e mangimi

Veicoli la cui non conformità è stata accertata in precedenza o sospettati di non conformità

 

In alternativa a tali luoghi e criteri indicativi suindicati, gli Stati membri possono far pervenire la loro valutazione dei rischi alla Commissione entro il 31 marzo 2005.

La raccolta dei campioni deve riguardare i lotti o i casi nei quali risulti più probabile la contaminazione incrociata con proteine trasformate proibite (ad esempio, il primo lotto dopo il transporto di mangimi contenenti proteine animali la cui presenza sia proibita in tale lotto, problemi tecnici sperimentati nelle catene di produzione o cambiamenti apportati, cambiamenti nei depositi o nei silos destinati a materiale sfuso).

Nel 2005 gli Stati membri devono concentrarsi sull’analisi delle polpe di barbabietole da zucchero e sulle materie prime per mangimi importate.

Ogni Stato membro deve effettuare annualmente almeno 10 controlli ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti e prelevare ogni anno almeno 20 campioni ufficiali ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. In attesa dell’approvazione di metodi alternativi, occorre applicare, per l’analisi dei campioni, il metodo di identificazione e di calcolo mediante esame al microscopio, previsto dalla direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (2). La presenza nei mangimi di qualsivoglia costituente di origine animale proibito va considerato una violazione del divieto relativo all'alimentazione animale.

I risultati dei programmi di controllo vanno comunicati alla Commissione utilizzando i seguenti modelli.

Quadro riassuntivo dei controlli relativi alle restrizioni all'impiego di materie prime di origine animale nell’alimentazione degli animali (alimentazione a base di proteine animali trasformate proibite)

A.   Controlli documentati

Fase

Numero di controlli con verifica della presenza di proteine animali trasformate

Numero di infrazioni accertate sulla base di controlli documentari (ecc.) anziché di prove di laboratorio

Importazione di materie prime per mangimi

 

 

Immagazzinaggio di materie prime per mangimi

 

 

Fabbriche di mangimi

 

 

Mescolatori fissi/mescolatori mobili

 

 

Intermediari per i mangimi

 

 

Mezzi di trasporto

 

 

Aziende agricole che detengono non ruminanti

 

 

Aziende agricole che detengono ruminanti

 

 

Altro: …………………….

 

 


B.   Raccolta di campioni ed esame delle materie prime destinate alla fabbricazione di mangimi e mangimi composti, al fine di accertare la presenza di proteine animali trasformate

Luoghi

Numero di campioni ufficiali sottoposti a prove per accertare la presenza di proteine animali trasformate

Numero di campioni non conformi

Presenza di proteine animali trasformate provenienti da animali terrestri

Presenza di proteine animali trasformate provenienti da pesci

Materie prime per mangimi

Mangimi composti

Materie prime per mangimi

Mangimi composti

Materie prime per mangimi

Mangimi composti

Per ruminanti

Per non ruminanti

Per ruminanti

Per non ruminanti

Per ruminanti

Per non ruminanti

All’importazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabbriche di mangimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermediari/depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi di trasporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mescolatori fissi/mescolatori mobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’azienda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro: ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Quadro riassuntivo dei campioni di mangimi destinati a ruminanti in cui sia stata accertata la presenza di proteine animali trasformate proibite

 

Mese del campionamento

Tipo, grado e origine della contaminazione

Sanzioni imposte (o altre misure applicate)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2005 della Commissione (GU L 37 del 10.2.2005, pag. 9).

(2)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.


ALLEGATO IV

Diversi risultati per tutti i campioni (sia conformi che non conformi) per quanto riguarda il tenore di rame e di zinco rilevati nei mangimi composti destinati all’alimentazione dei suini

Tipo di mangime composto (categoria di animali)

Oligoelemento (rame o zinco)

Livello constatato (mg/kg di mangime completo)

Causa del superamento del livello massimo (1)

Misura adottata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Stabilita quale conclusione di uno studio realizzato dall’autorità competente.


9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2004

che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso n. COMP/M.3333 — SONY/BMG)

[notificata con il numero C(2004) 2815]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/188/CE)

Il 19 luglio 2004, la Commissione ha adottato una decisione concernente un caso ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione figura nella lingua facente fede, nonché nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito Internet della direzione generale Concorrenza all’indirizzo seguente: http://europa.eu.int/comm/concorrenza/index_en.html

(1)

Il 9 gennaio 2004, la Commissione ha ricevuto, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 (in appresso «regolamento sulle concentrazioni»), notifica di un’operazione attraverso la quale Bertelsmann AG (in appresso «Bertelsmann») e Sony Corporation of America del gruppo Sony (in appresso «Sony») fanno confluire in un’impresa comune le rispettive società operanti nel settore della musica registrata (ad eccezione delle attività di Sony in Giappone). Quest’impresa comune verrà gestita con la denominazione di Sony BMG e si occuperà della scoperta e della promozione di artisti [cosiddetto settore A&R (2)] e della susseguente attività di commercializzazione e vendita di musica registrata. Sony BMG non si occuperà invece di attività correlate quali l’edizione, la produzione e la distribuzione di musica.

(2)

Bertelsmann è una società internazionale del settore dei media, operante a livello mondiale nel campo della registrazione ed edizione di musica, nel settore radiotelevisivo, nell’edizione di libri e riviste ed è inoltre attiva nel campo dei club di libri e di dischi. Bertelsmann opera nel settore della musica registrata attraverso la sua controllata al 100 % Bertelsmann Music Group (BMG), e possiede i marchi Arista, Jive, Zomba e RCA.

(3)

Sony opera a livello mondiale nel settore della registrazione ed edizione di musica, in quello dell’elettronica industriale e di largo consumo e in quello dell’intrattenimento. Nel campo della musica registrata opera attraverso Sony Music Entertainment. I marchi di Sony includono Columbia Records Group, Epic Records Group e Sony Classical.

(4)

Il comitato consultivo in materia di concentrazioni, nel corso della 127a riunione tenutasi il 9 luglio 2004, ha emesso un parere favorevole su una proposta di decisione, sottopostagli dalla Commissione, in cui veniva concessa l’autorizzazione.

(5)

In una relazione del 5 luglio 2004, il consigliere-auditore ha ritenuto che fosse stato rispettato il diritto delle parti di essere sentite.

I.   I MERCATI RILEVANTI

Musica registrata

(6)

La Commissione ha riscontrato che il mercato rilevante del prodotto per la musica registrata (comprese le attività di A&R e la promozione, vendita e commercializzazione della musica registrata) può essere suddiviso in mercati del prodotto distinti, in base al genere (come musica pop internazionale, locale, musica classica) o per le compilation. Ai fini del caso in oggetto, tuttavia, non è necessario stabilire se i suddetti generi o categorie costituiscano o meno dei mercati a sé stanti, in quanto la concentrazione non determinerebbe la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante quale che sia la definizione del mercato presa in considerazione.

(7)

L’indagine di mercato ha potuto confermare che i mercati geografici rilevanti della musica registrata, per una serie di fattori (ad esempio, il fatto che l’attività di A&R, la fissazione dei prezzi, la commercializzazione e vendita si effettuino prevalentemente a livello nazionale, inoltre la forte domanda di repertorio locale e la limitata presenza internazionale di case discografiche indipendenti), sono da ritenersi nazionali.

Musica online

(8)

Anche in base ai risultati dell’indagine di mercato, la Commissione ritiene che la musica online non faccia parte del mercato della musica registrata fisica, a causa soprattutto delle differenze del prodotto e della relativa distribuzione. La Commissione ha individuato due distinti mercati per il prodotto della musica online: i) il mercato all’ingrosso delle licenze per la musica online e ii) il mercato al dettaglio della distribuzione di musica online.

(9)

Ai fini del presente caso, la Commissione è dell’avviso che sia il mercato all’ingrosso delle licenze per la musica online che il mercato al dettaglio della distribuzione di musica online siano di portata nazionale. Ciò potrà mutare in futuro, a seconda dell’evoluzione internazionale che si registrerà nei settori delle licenze per la musica online e della distribuzione di musica.

Edizione di musica

(10)

Basandosi su considerazioni relative sia alla domanda che all’offerta, la Commissione ha trovato indicazioni circa l’esistenza di mercati del prodotto distinti dell’edizione di musica a seconda dello sfruttamento delle diverse categorie di diritti (ossia diritti di riproduzione meccanica, di esecuzione, di sincronizzazione, diritti di stampa e di altra natura). Tuttavia, l’esatta portata del mercato del prodotto rilevante può anche rimanere indeterminata, in quanto la valutazione sotto il profilo della concorrenza rimane la stessa quale che sia la definizione di mercato presa in considerazione.

(11)

L’indagine di mercato ha confermato che, nonostante taluni elementi di carattere internazionale, l’estensione geografica del mercato è fondamentalmente nazionale, dato che i corrispettivi per la licenza dei diritti di riproduzione meccanica e di esecuzione vengono solitamente riscossi in ambito nazionale. Ai fini del caso in oggetto, l’esatta portata del mercato geografico rilevante può anche rimanere indeterminata, in quanto la valutazione sotto il profilo della concorrenza rimane la stessa quale che sia la definizione di mercato presa in considerazione.

II.   VALUTAZIONE

A.   Possibile rafforzamento della posizione dominante collettiva sui mercati della musica registrata

Introduzione

(12)

Le indagini condotte dalla Commissione non hanno prodotto elementi sufficientemente convalidati per dimostrare l’esistenza di una posizione dominante collettiva delle 5 major (Sony, BMG, Universal, EMI e Warner) sui mercati della registrazione di musica.

(13)

Sulla base della giurisprudenza degli organi giurisdizionali europei, con particolare riferimento alla sentenza Airtours, si segnalano tra i requisiti essenziali per stabilire l’esistenza di una posizione dominante collettiva dei protagonisti del mercato: i) un’intesa sulle condizioni del coordinamento; ii) la capacità di controllare il rispetto di tali condizioni; iii) un meccanismo deterrente in caso di mancata ottemperanza; e iv) terzi (concorrenti effettivi e potenziali, clienti) non in grado di mettere in serio pericolo i vantaggi attesi dal coordinamento.

(14)

Nel valutare se esista una posizione dominante collettiva sui mercati della musica registrata tra le 5 major musicali, la Commissione ha analizzato se nel corso degli ultimi 3-4 anni fosse riscontrabile una politica coordinata di fissazione dei prezzi delle major negli Stati membri del SEE.

(15)

La Commissione ha quindi condotto indagini sull’evoluzione dei prezzi all’ingrosso praticati dalle major ai rivenditori all’ingrosso e al dettaglio in tutti gli Stati membri nel periodo 1998-2003, dedicando particolare attenzione all’evoluzione dei prezzi netti medi all’ingrosso, ai prezzi pubblicati applicati ai rivenditori, al rapporto tra prezzi lordi e netti, nonché agli sconti applicati in fattura e a quelli retroattivi.

(16)

Per stabilire se vi fosse stato un coordinamento dei prezzi all’ingrosso delle major, la Commissione ha esaminato il parallelismo dell’evoluzione dei prezzi netti medi (corretti in base all’inflazione) dei primi 100 album di ciascuna major nei 5 principali Stati membri (considerati come campione rappresentativo, in quanto i primi 100 album corrispondono a circa il 70-80 % del totale delle rispettive vendite musicali delle major). La Commissione ha quindi considerato se fosse stato possibile realizzare un coordinamento dei prezzi utilizzando i prezzi di listino come punti focali. La Commissione ha infine analizzato se i diversi sconti delle major fossero allineati e sufficientemente trasparenti da consentire un effettivo controllo del comportamento concorrenziale.

Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito

(17)

Basandosi sui prezzi netti medi, la Commissione ha individuato un certo parallelismo e qualche evoluzione analoga dei prezzi delle major sui 5 principali mercati: Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Ciò non si è rivelato tuttavia sufficiente per giungere alla definitiva conclusione che in passato si sia verificato un coordinamento in materia di fissazione dei prezzi.

(18)

La Commissione ha pertanto continuato a indagare per verificare se altri elementi, quali prezzi di listino e sconti, fossero allineati e sufficientemente trasparenti da dimostrare un coordinamento tra le major.

(19)

La Commissione ha raccolto alcune indicazioni secondo cui i prezzi pubblicati applicati ai rivenditori potrebbero essere stati utilizzati come punti focali per l’allineamento dei prezzi di listino delle major in tutti i 5 Stati membri. Per quanto riguarda invece gli sconti, dalle indagini è emerso che il loro livello variava alquanto tra le diverse major e che alcune tipologie di sconto non erano sufficientemente evidenti per accertare l’esistenza di una collusione.

(20)

La Commissione ha inoltre esaminato se tra le caratteristiche dei mercati della musica registrata vi fossero elementi tendenti a facilitare una posizione dominante collettiva, considerando soprattutto l’omogeneità del prodotto, la trasparenza e i meccanismi di ritorsione.

(21)

Per quanto concerne l’omogeneità del prodotto, la Commissione ha riscontrato che il contenuto dei singoli album si differenzia, mentre le pratiche di fissazione dei prezzi e di commercializzazione obbediscono a criteri piuttosto standardizzati. L’eterogeneità del contenuto ha tuttavia una certa incidenza sulla fissazione dei prezzi, riduce la trasparenza sul mercato e rende più difficile una collusione tacita, poiché richiede un controllo a livello di singolo album.

(22)

In riferimento alla trasparenza, la Commissione ha rilevato che la pubblicazione di classifiche settimanali, la stabilità della base comune di clientela ed il controllo che le major effettuano sul mercato al dettaglio attraverso relazioni settimanali contribuiscono ad accrescere la trasparenza del mercato, semplificando inoltre il controllo di una politica coordinata. Dalle indagini è però anche emerso che il controllo degli sconti promozionali presuppone controlli a livello di album, il che riduce la trasparenza sul mercato e rende più difficile una collusione tacita. Riunendo tutti gli elementi individuati, la Commissione non ha raccolto prove sufficienti per asserire che le major abbiano colmato in passato le lacune esistenti sul piano della trasparenza.

(23)

Per quanto riguarda i meccanismi di ritorsione, la Commissione ha indagato sulla possibilità di eventuali ritorsioni da parte delle major nei confronti di una qualsiasi major resasi protagonista di un comportamento disonesto, soprattutto attraverso il ripristino (temporaneo) di un comportamento concorrenziale, ovvero l’esclusione della major in questione da qualsiasi impresa comune e accordo sulle compilation. La Commissione non è stata tuttavia in grado di trovare prove sufficienti a dimostrare che, in passato, tali meccanismi di ritorsione siano stati effettivamente impiegati o anche solo usati come strumento d’intimidazione.

Paesi Bassi, Svezia, Irlanda, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Grecia

(24)

Anche negli Stati membri più piccoli la Commissione ha riscontrato un notevole grado di parallelismo tra i prezzi pubblicati applicati dalle major ai rivenditori che, in linea di principio, potrebbero essere stati utilizzati dalle major come punti focali per allineare i prezzi. Le indagini hanno evidenziato tuttavia, anche nel più piccolo Stato membro, talune differenze a livello di sconti e carenza di trasparenza in relazione a determinati sconti.

(25)

Anche per gli Stati membri minori valgono le stesse considerazioni espresse dalla Commissione sull’omogeneità del prodotto, sulla trasparenza del mercato e sulla possibilità di applicare meccanismi di ritorsione per gli Stati membri maggiori.

Conclusione

(26)

La Commissione ritiene di non aver trovato prove sufficienti a dimostrare l’esistenza di una posizione dominante collettiva delle summenzionate 5 major musicali sui mercati della musica registrata in nessuno Stato membro del SEE.

B.   Possibile creazione di una posizione dominante collettiva sui mercati della musica registrata

(27)

La Commissione ha esaminato anche la possibilità che la concentrazione potrebbe determinare la creazione di una posizione dominante collettiva delle major musicali in tutti gli Stati membri del SEE. Tuttavia, considerate le osservazioni suesposte, in particolare quelle riguardanti la trasparenza del mercato, l’eterogeneità di contenuto del prodotto e il meccanismo di ritorsione, la Commissione è dell’avviso che l’incidenza della riduzione da 5 a 4 del numero delle major, dovuta alla concentrazione, non sarebbe sostanziale al punto da determinare la creazione di una posizione dominante collettiva delle major sui mercati della musica registrata.

C.   Possibile creazione di una posizione dominante individuale sui mercati della musica registrata

(28)

I terzi hanno espresso timori riguardo al fatto che l’impresa comune raggiungerebbe una posizione dominante individuale sui mercati della musica registrata, data la relazione verticale dell’impresa comune rispetto agli interessi nel settore dei media di Bertelsmann. Si sostiene che Bertelsmann potrebbe avvalersi della propria posizione nel settore delle emittenti televisive e radiofoniche per ostacolare i concorrenti e favorire Sony BMG, grazie soprattutto alla concessione di agevolazioni o altre forme di trattamento preferenziale, o precludendo ai concorrenti la possibilità di promuovere i propri artisti attraverso questi canali.

(29)

La Commissione conclude che è improbabile che la proposta impresa comune possa raggiungere una posizione dominante individuale sui mercati della musica registrata in Germania, nei Paesi Bassi, in Belgio, Lussemburgo e Francia, dove Bertelsmann opera attraverso RTL TV e stazioni radiofoniche. I vantaggi derivanti dall’integrazione verticale nel gruppo Bertelsmann (per esempio mediante il format Pop Idol che, a detta degli esperti del settore, ha già raggiunto l’apice della popolarità) sono già incorporati nelle quote di mercato di BMG relative al 2003, stando alle quali la proposta impresa comune non raggiunge la soglia prevista per la posizione dominante individuale. La Commissione, inoltre, non ha trovato elementi tali da evidenziare che per Bertelsmann sarebbe una strategia proficua precludere ai concorrenti l’accesso ai canali televisivi e alle stazioni radiofoniche del gruppo.

D.   Possibile posizione dominante collettiva sul mercato all’ingrosso delle licenze per la musica online

(30)

La Commissione segnala che il mercato della musica online legale si trova ancora allo stadio embrionale, in quanto la quasi totalità dei siti di musica online sono diventati operativi solo recentemente nel SEE. È quindi difficile giungere a conclusioni definitive circa le posizioni di mercato delle principali case discografiche, soprattutto in riferimento ai mercati nazionali. Le informazioni sulle canzoni effettivamente scaricate o di cui si ascolta un breve brano mentre si è collegati sul sito, inoltre, non sembrano fornire un quadro ben definito delle posizioni di mercato dei vari protagonisti. Non sono peraltro disponibili dati pubblici relativi a questo mercato. Tuttavia, sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione, si può concludere che la posizione delle principali case discografiche sul mercato all’ingrosso delle licenze di musica online appare sostanzialmente analoga alla loro posizione sui mercati della musica registrata.

(31)

Considerato lo stato ancora embrionale dei mercati e le differenze nei sistemi di fissazione dei prezzi e delle condizioni presenti negli accordi vigenti, la Commissione ha concluso che non ci fossero sufficienti elementi né per riscontrare una posizione dominante collettiva delle major sui mercati nazionali delle licenze di musica online, né per stabilire che la concentrazione avrebbe come risultato la creazione di una posizione dominante collettiva su tali mercati.

E.   Possibile posizione dominante individuale sui mercati della distribuzione di musica online

(32)

I terzi hanno espresso timori riguardo al fatto che, in conseguenza dell’operazione, Sony potrebbe assumere una posizione dominante individuale sui mercati nazionali della distribuzione di musica online mediante il suo servizio di scaricamento di musica Sony Connect. A detta di alcuni, Sony potrebbe avvalersi del controllo dell’impresa comune per escludere i concorrenti dal mercato della distribuzione di musica online, negando in particolare alle piattaforme concorrenti online l’accesso all’archivio dell’impresa comune, o ponendo in essere un comportamento discriminatorio nei confronti dei concorrenti, ad esempio attraverso regole di uso, tempi di uscita delle nuove canzoni e formato dei brani.

(33)

La Commissione ritiene che Sony Connect si trovi ancora in fase di lancio in Europa, essendo stata lanciata negli Stati Uniti soltanto nel maggio 2004 e non possedendo pertanto ancora quote di mercato. C’è da aggiungere che altri protagonisti hanno già acquisito una certa posizione sul mercato (come ad esempio OD2) e altri ancora si sono affacciati sul mercato oppure hanno annunciato di essere in procinto di farlo. Escludendo i concorrenti, inoltre, la proposta impresa comune Sony BMG rinuncerebbe a considerevoli entrate derivanti dalle licenze dei brani venduti dai concorrenti e sembra dubbio che tale strategia possa risultare proficua.

F.   Possibili effetti di ricaduta nell’edizione di musica

(34)

I terzi hanno espresso timori riguardo al fatto che la creazione di quest’impresa comune potrebbe determinare un comportamento concorrenziale coordinato da parte degli interessati sui mercati strettamente correlati dell’edizione di musica.

(35)

La Commissione è dell’avviso che un eventuale coordinamento potrebbe materializzarsi in misura piuttosto limitata, in quanto la gestione dei diritti di edizione musicale viene effettuata da società di gestione collettiva (se non altro per quanto concerne gli importanti diritti di riproduzione meccanica e di esecuzione). In base alla normativa vigente, le società di gestione collettiva concedono licenze a condizioni non discriminatorie e raggiungono accordi sui diritti d’autore (royalties) con gli editori musicali, gli autori e i compositori. La Commissione ritiene inoltre che, contrariamente ai timori espressi da alcuni terzi interessati, la concentrazione non consentirebbe alle major di aggirare le società di gestione collettiva: non sussistono infatti sufficienti elementi che comprovino tale strategia.

III.   CONCLUSIONE

(36)

La decisione conclude che la concentrazione proposta non crea né rafforza una posizione dominante individuale o collettiva sui mercati nazionali della musica registrata, delle licenze per la musica online, o della distribuzione di musica online, in grado di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. La decisione conclude altresì che la concentrazione non ha per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale delle società fondatrici dell’impresa comune (Sony e Bertelsmann), sui mercati dell’edizione di musica. La decisione dichiara pertanto la concentrazione compatibile con il mercato comune e l’accordo SEE, conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e all’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).

(2)  A&R = artisti e repertorio, ovvero ciò che, nell’industria musicale, corrisponde alla ricerca e sviluppo.


9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2005

che modifica l’appendice dell’allegato XIV dell’atto di adesione del 2003 in relazione ad alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni in Slovacchia

[notificata con il numero C(2005) 512]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/189/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1), in particolare l’allegato XIV, capitolo 5, sezione B, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIV, capitolo 5, sezione B, lettera a), dell’atto di adesione del 2003 dispone che i requisiti strutturali definiti nell’allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche (2), nonché negli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (3), non si applicano agli stabilimenti della Slovacchia elencati nell’appendice (4) dell’allegato XIV dell’atto di adesione fino al 31 dicembre 2006, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni.

(2)

L’appendice dell’allegato XIV dell’atto di adesione del 2003 è stata modificata con decisione 2004/463/CE (5) della Commissione.

(3)

In base a una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente slovacca, tre stabilimenti di produzione delle carni hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Due stabilimenti di produzione delle carni hanno inoltre cessato l’attività. È quindi opportuno espungere tali stabilimenti dall’elenco degli stabilimenti in fase di transizione.

(4)

Tre stabilimenti di produzione delle carni iscritti nell’elenco degli stabilimenti in fase di transizione hanno compiuto notevoli sforzi per conformarsi ai requisiti strutturali definiti dalla normativa comunitaria. A causa di ostacoli tecnici di eccezionale entità tali stabilimenti non sono tuttavia in grado di completare il processo di ammodernamento entro i termini prescritti. Occorre pertanto concedere un periodo supplementare per il completamento di tale processo.

(5)

È quindi necessario modificare di conseguenza l’appendice dell’allegato XIV dell’atto di adesione del 2003. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituirla.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono stati comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice dell’allegato XIV dell’atto di adesione del 2003 è sostituita dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(2)  GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33, rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(3)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE.

(4)  GU C 227 E del 23.9.2003, pag. 1654.

(5)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 138, rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 95).


ALLEGATO

«APPENDICE

di cui al capitolo 5, sezione B dell’allegato XIV (1)

Elenco degli stabilimenti, ivi comprese le relative carenze e i termini entro cui occorre porvi rimedio

Numero di riconoscimento veterinario

Nome dello stabilimento

Carenze

Data di piena conformità

GA 6-2

Sered'ský MP a.s.,

Bratislavská 385,

Sered'

 

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

 

allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b) e g);

 

allegato I, capitolo I, punto 11;

 

allegato I, capitolo II, punto 14, lettera a).

 

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

 

allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b) e c);

 

allegato A, capitolo I, punto 11.

31.12.2006

PB 5-6-1

Slovryb a.s.,

Príbovce Hospodárske

stredisko Považská

Bystrica-Rybníky,

Žilinská 776/3, 017 01

Direttiva 91/493/CEE del Consiglio:

 

allegato, capitolo III.I, punto 1;

 

allegato, capitolo III.I, punto 2, lettere a), b), c), d), e) e g);

 

allegato, capitolo III.I, punto 9.

30.11.2006


Numero di riconoscimento veterinario

Nome e indirizzo dello stabilimento

Settore: carne

Data di conformità

Attività dello stabilimento

Carni fresche, macellazione, sezionamento

Prodotti a base di carne

Deposito frigorifero

PE 6-10

COLAGEN SLOVAKIA, s.r.o.

Kúpeľná 193

958 04 Partizánske

X

X

 

30.4.2005

MI 6-1

Mäso ZEMPLÍN a.s.

Užhorodská č. 86

071 01 Michalovce

 

X

 

30.4.2005

MA 6-30

BERTO-Ignác Bertovič

Hlavná 1

900 66 Vysoká pri Morave

X

X

 

30.4.2005

CA 6-31

K.B.K. spol. s.r.o.

A. Hlinku 27

022 01 Čadca

 

X

 

15.2.2005»


(1)  Per consultare il testo dell’allegato XIV cfr. GU L 236 del 23.9.2003, pag. 915.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/37


AZIONE COMUNE 2005/190/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2005

relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, l'articolo 26 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea è impegnata a favore di un Iraq sicuro, stabile, unificato, prospero e democratico che contribuisca positivamente alla stabilità della regione. L'UE sostiene il popolo e il governo provvisorio iracheni nei loro sforzi per la ricostruzione economica, sociale e politica dell'Iraq nell'ambito dell'attuazione della risoluzione 1546 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'8 giugno 2004.

(2)

Il 5 novembre 2004 il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione la missione conoscitiva congiunta per un'eventuale missione integrata di polizia, stato di diritto e amministrazione civile per l'Iraq e ne ha esaminato la relazione. Il Consiglio europeo ha riconosciuto quanto importante sia rafforzare l'ordinamento giudiziario penale, nel rispetto dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ha preso atto dell'auspicio espresso dalle autorità irachene che l'UE si impegni più attivamente in Iraq e che il rafforzamento del settore giudiziario penale corrisponda alle esigenze e alle priorità irachene.

(3)

Il Consiglio europeo ha convenuto che l'UE potrebbe contribuire proficuamente alla ricostruzione ed alla nascita di un Iraq stabile, sicuro e democratico tramite una missione integrata, che potrebbe parimenti promuovere una più stretta collaborazione tra i vari attori dell'ordinamento giudiziario penale e potenziare la capacità di gestione dei responsabili ad alto livello e ad alto potenziale provenienti dalla polizia e dai sistemi giudiziario e penitenziario, nonché migliorare le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo.

(4)

Come convenuto dal Consiglio europeo con l'azione comune 2004/909/PESC (1), il Consiglio ha deciso di inviare una squadra di esperti incaricata di proseguire il dialogo con le autorità irachene, avviare una pianificazione iniziale di un'eventuale missione integrata di polizia, stato di diritto e amministrazione civile che si prevede abbia inizio dopo le elezioni e, in particolare, valutare i bisogni più urgenti di tale missione in materia di sicurezza.

(5)

Il 21 febbraio 2005 il Consiglio ha deciso di avviare una missione integrata sullo stato di diritto per l'Iraq, da rendere operativa quanto prima, fatto salvo un invito ufficiale delle autorità irachene.

(6)

Il successo della missione dipenderà da un efficace partenariato strategico e tecnico con gli iracheni per l'intera durata dell'operazione, nel quadro della politica europea in materia di sicurezza e di difesa e in complementarità con le Nazioni Unite.

(7)

L'UE si avvarrà del dialogo con l'Iraq e con i suoi vicini per promuovere un impegno costante a livello regionale e il sostegno del rafforzamento della sicurezza e del processo politico e di ricostruzione in Iraq sulla base dell'inclusività, dei principi democratici, del rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, nonché il sostegno della sicurezza e della cooperazione nella regione.

(8)

EUJUST LEX espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità delle persone e per la stabilità dell'Iraq e che potrebbe nuocere agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato.

(9)

Secondo le linee guida definite dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del Segretario Generale/Alto Rappresentante, in seguito denominato «SG/AR», ai sensi degli articoli 18 e 26 del trattato.

(10)

L'articolo 14, paragrafo 1 del trattato richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L’indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio comunitario esprime la volontà dell’autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d’impegno nel rispettivo esercizio di bilancio. EUJUST LEX riceverà anche contributi in natura dagli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea istituisce una missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX, comprendente una fase di pianificazione da avviare entro il 9 marzo 2005 e una fase operativa a decorrere dal 1o luglio 2005 al più tardi.

2.   EUJUST LEX opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni contenuti nel mandato della missione che figura nell'articolo 2.

Articolo 2

Mandato della missione

1.   EUJUST LEX risponde alle impellenti necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione dei funzionari di livello medio e alto nella gestione ad alto livello e nell'indagine penale. Tale formazione intende migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno.

2.   EUJUST LEX promuove una più stretta collaborazione tra i vari attori dell'ordinamento giudiziario penale iracheno, potenzia la capacità di gestione dei responsabili ad alto livello e ad alto potenziale provenienti anzitutto dalla polizia e dai sistemi giudiziario e penitenziario e migliora le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo.

3.   Le attività di formazione sono realizzate nell'UE o nella regione e EUJUST LEX dispone di un ufficio di collegamento a Baghdad.

In funzione dell'evoluzione delle condizioni di sicurezza in Iraq e della disponibilità di infrastrutture adeguate, il Consiglio esamina la possibilità di una formazione all'interno dell'Iraq e, se del caso, modifica conseguentemente l'azione comune.

4.   Per l'intera durata della missione è sviluppato un efficace partenariato strategico e tecnico con gli omologhi iracheni, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione dei programmi durante la fase di pianificazione. È inoltre necessario un coordinamento per la selezione, l'esame, la valutazione, il seguito e il coordinamento del personale che segue la formazione, affinché gli iracheni possano assimilarne rapidamente i contenuti. Nelle fasi di pianificazione e operativa è altresì necessario uno stretto coordinamento tra EUJUST LEX e gli Stati membri che impartiscono la formazione, coinvolgendo le missioni diplomatiche in Iraq degli Stati membri interessati e in collegamento con gli Stati membri che dispongono di un'esperienza attuale nel dispensare una formazione attinente alla missione.

5.   EUJUST LEX è sicura, indipendente e distinta ma è complementare ed apporta valore aggiunto alle iniziative internazionali in atto, soprattutto quelle delle Nazioni Unite, e sviluppa sinergie con le attuali iniziative della Comunità e degli Stati membri. Al riguardo, EUJUST LEX deve tenersi in contatto con gli Stati membri che attualmente realizzano progetti di formazione.

Articolo 3

Struttura

EUJUST LEX è strutturata in linea di principio nel modo seguente:

a)

il capomissione;

b)

un ufficio di coordinamento a Bruxelles;

c)

un ufficio di collegamento a Baghdad;

d)

strutture di formazione e formatori messi a disposizione dagli Stati membri e coordinati da EUJUST LEX.

Questi elementi sono sviluppati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN).

Articolo 4

Capomissione

1.   Il capomissione assume la gestione quotidiana e il coordinamento delle attività di EUJUST LEX ed è responsabile del personale e delle questioni disciplinari.

2.   Il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione.

Articolo 5

Fase di pianificazione

1.   Durante la fase preparatoria della missione, è istituito un gruppo di pianificazione comprendente il capomissione, che lo dirige, e il personale necessario per svolgere le funzioni derivanti dalle necessità riconosciute della missione.

2.   Nel processo di pianificazione è effettuata in via prioritaria una valutazione globale del rischio, che sarà aggiornata se necessario.

3.   Il gruppo di pianificazione redige l'OPLAN e sviluppa tutti gli strumenti tecnici necessari per l'esecuzione della missione, compresi i programmi comuni tenendo conto degli attuali progetti di formazione degli Stati membri. Il CONOPS e l'OPLAN tengono conto della valutazione globale del rischio. L'OPLAN comprende i programmi comuni dell'UE per i corsi, che sono elaborati dal gruppo di pianificazione in consultazione con gli iracheni e gli Stati membri, compresi quelli che dispensano una formazione attinente alla missione. Il Consiglio approva il CONOPS e l'OPLAN.

4.   Il gruppo di pianificazione opera a stretto contatto con i competenti attori internazionali, in particolare le Nazioni Unite.

Articolo 6

Personale

1.   Il personale di EUJUST LEX è coerente per entità e competenza con il mandato della missione di cui all'articolo 2 e con la struttura di cui all'articolo 3.

2.   Il personale di EUJUST LEX è distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Ogni Stato membro sostiene i costi relativi al personale di EUJUST LEX da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le spese di viaggio definiti nella scheda finanziaria.

3.   EUJUST LEX assume il personale internazionale e il personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.

4.   Tutto il personale resta subordinato all'autorità del competente Stato membro o della competente istituzione dell'UE e assolve i suoi compiti operando nell'interesse della missione. Sia durante che dopo la missione, il personale mantiene il massimo riserbo su tutti i fatti e tutte le informazioni riguardanti la missione. Il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme minime di sicurezza (2).

Articolo 7

Status del personale

1.   Ove richiesto, lo status del personale di EUJUST LEX compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento di EUJUST LEX stessa, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tale accordo a suo nome.

2.   Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo connesse al distacco, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

Articolo 8

Catena di comando

1.   La struttura di EUJUST LEX dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (in seguito denominato «CPS») esercita il controllo politico e la direzione strategica.

3.   Il capomissione guida la missione e ne assume il coordinamento e la gestione quotidiana.

4.   Il capomissione riferisce all'SG/AR.

5.   L'SG/AR fornisce orientamenti al capomissione.

Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include il potere di nominare, su proposta dell'SG/AR, il capomissione e di modificare il CONOPS, l'OPLAN e la catena di comando. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'operazione restano attribuite al Consiglio, assistito dall'SG/AR.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente relazioni a cura del capomissione relative ai contributi alla missione e alla condotta della missione. Il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione, se del caso.

Articolo 10

Sicurezza

1.   Il capomissione è responsabile della sicurezza di EUJUST LEX nonché, in consultazione con il Servizio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio (in seguito denominato «Servizio di sicurezza del SGC»), di garantire l'osservanza delle norme minime di sicurezza applicabili alla missione.

2.   Per quanto riguarda gli elementi della missione che sono realizzati negli Stati membri, lo Stato membro ospitante adotta tutte le misure necessarie e appropriate per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei formatori sul suo territorio.

3.   Per l'ufficio di coordinamento a Bruxelles, le misure necessarie e appropriate sono organizzate dal Servizio di sicurezza del SGC in collaborazione con le autorità dello Stato membro ospitante.

4.   Se la formazione ha luogo in uno Stato terzo, l'UE, con la partecipazione degli Stati membri interessati, chiede alle autorità dello Stato terzo di adottare le disposizioni appropriate relative alla sicurezza dei partecipanti e dei formatori sul suo territorio.

5.   EUJUST LEX ha un proprio responsabile della sicurezza che riferisce al capomissione.

6.   Il capomissione si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento della missione secondo le istruzioni impartite dall'SG/AR.

7.   I membri di EUJUST LEX sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza organizzata dal Servizio di sicurezza del SGC e a una visita medica prima dello spiegamento o di un viaggio in Iraq.

8.   Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione di EUJUST LEX, in particolare dell'ufficio di collegamento, un alloggio sicuro, giubbotti antiproiettile e una stretta protezione all'interno dell'Iraq.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione è di 10 000 000 EUR.

2.   La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità. Se parte della formazione ha luogo in paesi terzi, la partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi. In tal caso i beni e i servizi acquisiti per EUJUST LEX possono provenire anche da paesi terzi.

3.   Alla luce della specifica situazione irachena in termini di sicurezza, i servizi a Baghdad sono prestati tramite gli accordi in vigore sottoscritti dal Regno Unito con le società elencate nell'allegato. La dotazione finanziaria di EUJUST LEX copre le spese in questione fino ad un importo massimo di 2 340 000 EUR. Il Regno Unito, in consultazione con il capomissione, trasmette periodicamente al Consiglio opportune informazioni su tali spese.

4.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

5.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi di EUJUST LEX, compresa la compatibilità delle attrezzature.

6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

7.   L'attrezzatura e le forniture per l'ufficio di coordinamento a Bruxelles sono acquistate e affittate a nome dell'UE.

Articolo 12

Azione comunitaria

1.   Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione intende dirigere la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi contemplati dalla presente azione comune, in tutte le fasi dell'operazione proposta, anche in vista dell'elaborazione da parte della Commissione di possibili azioni di proseguimento dell'operazione di politica europea in materia di sicurezza e di difesa nel quadro di programmi comunitari.

2.   Il Consiglio rileva altresì la necessità di adottare modalità di coordinamento a Bruxelles nonché, se del caso, a Baghdad.

Articolo 13

Comunicazione di informazioni classificate

L'SG/AR è autorizzato a comunicare allo Stato ospitante e alle Nazioni unite, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'operazione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa scade il 30 giugno 2006.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KRECKÉ


(1)  Azione comune 2004/909/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2004, sull'istituzione di una squadra di esperti per un'eventuale missione integrata di polizia, stato di diritto e amministrazione civile dell'Unione europea per l'Iraq (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 84).

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).


ALLEGATO

Elenco delle società di cui all'articolo 11, paragrafo 3

Control Risks Group: sicurezza mobile

Cottons Centre

Cottons Lane

London SE1 2QG

(società a responsabilità limitata)

Frontier Medical: servizi sanitari di base

Mitcheldean

Gloucestershire

GL17 ODD

(una divisione di Exploration Logistics Group plc)

Crown Agents for Oversea Governments & Administrations Limited: sostegno vitale, compreso cibo, acqua e servizi di lavanderia e pulizia

St Nicholas House

St Nicholas Road

Sutton

Surrey SM1 1EL

Armorgroup Services Limited: sicurezza perimetrale

25 Buckingham Gate

London

SW1E 6LD


Rettifiche

9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/42


Rettifica del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 118 del 4 maggio 2002 )

A pagina 9, articolo 15, paragrafo 1, quarto comma:

anziché:

«Tuttavia, i termini “imballatore” o “imballato” sono sostituiti rispettivamente dai termini “imbottigliatore” o “imbottigliato”.»

leggi:

«Tuttavia, i termini “imbottigliatore” o “imbottigliato” sono sostituiti rispettivamente dai termini “imballatore” o “imballato”.»