ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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2005/173/CE:Decisione della Commissione, del 12 maggio 2004, in merito agli aiuti di Stato cui la Spagna ha dato esecuzione per un nuovo aiuto alla ristrutturazione dei cantieri navali pubblici spagnoli Caso di aiuto di Stato C 40/00 (ex NN 61/00) [notificata con il numero C(2004) 1620] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 361/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 3 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
115,2 |
204 |
72,9 |
|
212 |
123,3 |
|
624 |
183,1 |
|
999 |
123,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
170,8 |
068 |
164,9 |
|
204 |
165,5 |
|
220 |
230,6 |
|
999 |
183,0 |
|
0709 10 00 |
220 |
28,9 |
999 |
28,9 |
|
0709 90 70 |
052 |
190,1 |
204 |
151,0 |
|
999 |
170,6 |
|
0805 10 20 |
052 |
51,7 |
204 |
50,1 |
|
212 |
50,7 |
|
220 |
51,4 |
|
421 |
41,6 |
|
624 |
62,9 |
|
999 |
51,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
60,8 |
220 |
76,3 |
|
624 |
67,1 |
|
999 |
68,1 |
|
0808 10 80 |
388 |
98,1 |
400 |
110,2 |
|
404 |
109,3 |
|
508 |
77,7 |
|
512 |
102,3 |
|
524 |
56,8 |
|
528 |
85,0 |
|
720 |
71,8 |
|
999 |
88,9 |
|
0808 20 50 |
052 |
208,3 |
388 |
70,3 |
|
400 |
92,1 |
|
512 |
85,3 |
|
528 |
59,7 |
|
720 |
45,1 |
|
999 |
93,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 362/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2005
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali per i prodotti del codice NC 1101 00 15
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 27 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1101 00 15 presentate il 1o marzo 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 9).
4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 363/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2005
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 4 marzo 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento. |
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).
(3) GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995.
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 4 marzo 2005
(EUR) |
|||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
1703 10 00 (2) |
10,30 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
11,00 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 364/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
(3) |
Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore. |
(4) |
In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni. |
(7) |
L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale. |
(8) |
Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
(9) |
In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 4 MARZO 2005 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,80 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,81 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,80 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,81 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3675 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
36,75 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
36,76 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
36,76 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3675 |
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NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 365/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2005
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 20a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 20a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,898 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).
4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 366/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2005
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
(3) |
Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95. |
(4) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio. |
(6) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 3 marzo 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 15 9100 |
C01 |
EUR/t |
13,70 |
|||
1101 00 15 9130 |
C01 |
EUR/t |
12,80 |
|||
1101 00 15 9150 |
C01 |
EUR/t |
11,80 |
|||
1101 00 15 9170 |
C01 |
EUR/t |
10,90 |
|||
1101 00 15 9180 |
C01 |
EUR/t |
10,20 |
|||
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
|
4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 367/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2005
che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie. |
(2) |
Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni. |
(3) |
Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette. |
(4) |
I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(3) GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 3 marzo 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
(EUR/t) |
|
Codice prodotto |
Ammontare della restituzione |
1001 10 00 9400 |
0,00 |
1001 90 99 9000 |
0,00 |
1002 00 00 9000 |
0,00 |
1003 00 90 9000 |
0,00 |
1005 90 00 9000 |
0,00 |
1006 30 92 9100 |
0,00 |
1006 30 92 9900 |
0,00 |
1006 30 94 9100 |
0,00 |
1006 30 94 9900 |
0,00 |
1006 30 96 9100 |
0,00 |
1006 30 96 9900 |
0,00 |
1006 30 98 9100 |
0,00 |
1006 30 98 9900 |
0,00 |
1006 30 65 9900 |
0,00 |
1007 00 90 9000 |
0,00 |
1101 00 15 9100 |
13,70 |
1101 00 15 9130 |
12,80 |
1102 10 00 9500 |
0,00 |
1102 20 10 9200 |
56,00 |
1102 20 10 9400 |
48,00 |
1103 11 10 9200 |
0,00 |
1103 13 10 9100 |
72,00 |
1104 12 90 9100 |
0,00 |
NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. |
4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 368/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2005
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 25 febbraio al 3 marzo 2005 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 369/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2005
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004. |
(2) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 25 febbraio al 3 marzo 2005, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
(3) GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.
4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 370/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 25 febbraio al 3 marzo 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 10,00 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 371/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2005
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2275/2004 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 25 febbraio al 3 marzo 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 22,47 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 32 500 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 32.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 372/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2005
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2277/2004 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 25 febbraio al 3 marzo 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 30,18 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 153 000 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 35.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
4.3.2005 |
IT |
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L 58/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 373/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2005
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2276/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2276/2004 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 25 febbraio al 3 marzo 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2276/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 29,75 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 89 500 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 34.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/19 |
DIRETTIVA 2005/19/CE DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2005
che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 94,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 90/434/CEE (3) ha introdotto norme comuni applicabili alle ristrutturazioni aziendali che sono neutre sotto il profilo della concorrenza. |
(2) |
Scopo della direttiva 90/434/CEE è rinviare l’imposizione del reddito, degli utili e delle plusvalenze derivanti dalle riorganizzazioni aziendali e tutelare i diritti di imposizione degli Stati membri. |
(3) |
Uno degli scopi della direttiva 90/434/CEE è eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno, quali la duplice imposizione. Nella misura in cui tale obiettivo non è pienamente raggiunto con le disposizioni di detta direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie al raggiungimento di tale scopo. |
(4) |
L’esperienza acquisita con l’applicazione della direttiva 90/434/CEE, in vigore dal gennaio 1992, ha evidenziato i diversi modi di migliorarla e di estendere gli effetti positivi delle norme comuni adottate nel 1990. |
(5) |
L’8 ottobre 2001, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2157/2001 (4), relativo allo statuto della Società europea (SE), e la direttiva 2001/86/CE (5), che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Il 22 luglio 2003, inoltre, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1435/2003 (6), relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE), e la direttiva 2003/72/CE (7), che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Una delle caratteristiche salienti di questi strumenti è la possibilità per la SE e la SCE di trasferire la loro sede sociale da uno Stato membro all’altro senza essere sciolte e messe in liquidazione. |
(6) |
Il trasferimento della sede sociale è un modo di esercitare la libertà di stabilimento di cui agli articoli 43 e 48 del trattato. L’operazione non comporta trasferimenti di attivo né dà luogo a reddito, utili o plusvalenze per la società e per i suoi soci. La decisione della società di riorganizzare la sua attività mediante un trasferimento della sede sociale non dovrebbe essere ostacolata da norme fiscali discriminatorie né da restrizioni, svantaggi o distorsioni derivanti da disposizioni fiscali nazionali incompatibili con il diritto comunitario. Il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE da uno Stato membro a un altro non sempre comporta che la SE o la SCE perda la residenza nel primo Stato membro. La residenza fiscale della SE o della SCE continua ad essere determinata dalla legislazione nazionale e dai trattati fiscali. |
(7) |
Il trasferimento della sede sociale di una società, o una circostanza connessa con tale trasferimento, che comporti un cambiamento della residenza fiscale, può dar luogo a un certo tipo di imposizione nello Stato membro dal quale la sede è trasferita. L’imposizione può aver luogo anche qualora il trasferimento della sede sociale, o la circostanza connessa con tale trasferimento, non comporti un cambiamento della residenza fiscale. Per far fronte a questa eventualità, per quanto riguarda la SE o la SCE, nella direttiva 90/434/CEE sono state introdotte alcune nuove regole. Nei casi in cui, a seguito del trasferimento della sede sociale, l’attivo della SE o della SCE rimane effettivamente collegato con una stabile organizzazione che faccia parte della SE o della SCE e sia situata nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale, questa stabile organizzazione dovrebbe godere di vantaggi simili a quelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 90/434/CEE. Detti articoli riguardano gli accantonamenti e le riserve in franchigia d’imposta, nonché il trasferimento delle perdite. Inoltre, conformemente ai principi del trattato, l’imposizione dei soci in occasione del trasferimento della sede sociale dovrebbe essere esclusa. Considerato l’obbligo per gli Stati membri, a norma del trattato, di adottare le misure necessarie per abolire la doppia imposizione, non è per ora necessario fissare norme comuni per disciplinare la residenza fiscale della SE o della SCE. |
(8) |
La direttiva 90/434/CEE non riguarda le perdite di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro riconosciute nello Stato membro di residenza di una SE o di una SCE. In particolare, qualora la sede sociale di una SE o di una SCE sia trasferita in un altro Stato membro, tale trasferimento non impedisce al precedente Stato membro di residenza di reintegrare a tempo debito le perdite della stabile organizzazione. |
(9) |
La direttiva 90/434/CEE non contempla le scissioni che non comportano lo scioglimento della società che trasferisce determinati rami di attività. Occorrerebbe quindi estendere a questo tipo di operazioni l’articolo 4 di detta direttiva. |
(10) |
L’articolo 3 della direttiva 90/434/CEE definisce le società da essa contemplate e l’allegato della medesima elenca i tipi di società ai quali si applica la direttiva. Certi tipi di società, tuttavia, non figurano nell’elenco di detto allegato pur essendo residenti per scopi fiscali in uno Stato membro e soggette all’imposta sulle società nel suo territorio. L’esperienza dimostra che si tratta di una lacuna ingiustificabile, per cui occorrerebbe estendere l’ambito di applicazione della direttiva alle entità che possono svolgere attività transfrontaliere nella Comunità e che soddisfano tutte le condizioni richieste. |
(11) |
Visto che la SE è una società pubblica a responsabilità limitata, che la SCE è una società cooperativa e che entrambe sono simili, per natura, ad altri tipi di società contemplate dalla direttiva 90/434/CEE, occorrerebbe aggiungere la SE e la SCE all’elenco di cui all’allegato della direttiva 90/434/CEE. |
(12) |
Le altre nuove società aggiunte all’elenco dell’allegato della presente direttiva sono società soggette a imposta nei rispettivi Stati membri di residenza, ma alcune di essere vengono considerate trasparenti sotto il profilo fiscale da altri Stati membri. Per rendere effettivi i vantaggi della direttiva 90/434/CEE, gli Stati membri che considerano le società soggette a imposta non residenti trasparenti sotto il profilo fiscale dovrebbero applicare loro i vantaggi suddetti. Tuttavia, considerato il diverso trattamento fiscale che gli Stati membri riservano a queste specifiche società soggette a imposta, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di non applicare le disposizioni pertinenti della direttiva quando tassano un azionista diretto o indiretto di tali società. |
(13) |
Qualora i soci delle società che intervengono nelle operazioni disciplinate dalla direttiva 90/434/CEE siano considerati trasparenti sotto il profilo fiscale, le persone che hanno una partecipazione nell’azionariato non dovrebbero essere tassate in occasione delle ristrutturazioni. |
(14) |
Sussiste qualche dubbio circa l’applicazione della direttiva 90/434/CEE alla trasformazione di filiali in consociate. In queste circostanze, l’attivo collegato a una stabile organizzazione e che costituisce un «ramo di attività», ai sensi dell’articolo 2, lettera i), della direttiva 90/434/CEE, viene trasferito a una società appena costituita, che diventa una consociata della società conferente. Occorrerebbe quindi precisare che la direttiva copre il conferimento d’attivo da una società di uno Stato membro, sotto forma di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, a una società di quest’ultimo. |
(15) |
L’attuale definizione di «scambio di azioni», di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 90/434/CEE, non precisa se questo termine comprenda ulteriori acquisizioni che conferiscano più della maggioranza semplice dei diritti di voto. Non è raro che gli statuti delle società e le regole di voto siano formulati in modo che siano necessarie ulteriori acquisizioni prima che l’acquirente possa ottenere il controllo totale della società destinataria. La definizione di «scambio di azioni» dovrebbe pertanto essere modificata per precisare che questo termine copre tutte le ulteriori acquisizioni. |
(16) |
Nel caso delle fusioni e delle scissioni, la società beneficiaria può ricavare un utile dalla differenza in valore tra gli elementi d’attivo e di passivo ricevuti e le azioni che deteneva eventualmente nella società conferente e che sono state annullate a seguito di queste operazioni. Queste plusvalenze godono di un’esenzione a norma dell’articolo 7 della direttiva 90/434/CEE, poiché la società beneficiaria avrebbe potuto ottenerle con altrettanta facilità sotto forma di utili distribuiti dalla società conferente che sarebbero stati esonerati a norma della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (8). Sebbene gli obiettivi della direttiva 90/434/CEE e della direttiva 90/435/CEE a tale riguardo siano gli stessi, le condizioni imposte sono diverse, per cui occorrerebbe modificare la direttiva 90/434/CEE onde allineare i suoi requisiti con quelli della direttiva 90/435/CEE e tener conto della soglia di partecipazione più bassa contenuta in detta direttiva. |
(17) |
Data l’estensione della direttiva 90/434/CEE, intesa a includere le scissioni parziali e il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE, la portata della disposizione concernente la lotta contro la frode e l’evasione fiscali dovrebbe essere modificata di conseguenza. |
(18) |
La direttiva 90/434/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 90/434/CEE è modificata come segue:
1) |
Il titolo è sostituito dal seguente: |
2) |
L’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ogni Stato membro applica la presente direttiva:
|
3) |
L’articolo 2 è modificato come segue:
|
4) |
L’articolo 3, lettera c), ottavo trattino (concernente l’Italia), è sostituito dal seguente:
|
5) |
Il titolo del titolo II è sostituito dal seguente: |
6) |
L’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. La fusione, la scissione o la scissione parziale non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d’attivo e di passivo conferiti e il loro valore fiscale. Ai fini del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni:
2. Quando si applica il paragrafo 1 e uno Stato membro considera una società conferente non residente come trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, per cui tassa i soci sulla loro quota degli utili della società conferente nel momento in cui questi sorgono, detto Stato evita di tassare gli eventuali redditi, utili o plusvalenze calcolati con riferimento alla differenza tra i valori reali degli elementi d’attivo e di passivo conferiti e i loro valori per scopi fiscali. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a condizione che la società beneficiaria calcoli i nuovi ammortamenti, utili o perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo conferiti secondo le regole che sarebbero state applicate alla/alle società conferente/i se la fusione, la scissione o la scissione parziale non fosse avvenuta. 4. Qualora le leggi dello Stato membro della società conferente autorizzino la società beneficiaria a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo conferiti su una base diversa da quella di cui al paragrafo 3, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d’attivo e di passivo per i quali si è scelto questo metodo.». |
7) |
L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Se gli Stati membri applicano, per le operazioni di cui all’articolo 1, lettera a), effettuate tra società dello Stato della società conferente, disposizioni che consentono la presa a carico, da parte della società beneficiaria, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale, essi estendono il beneficio di tali disposizioni alla presa a carico, da parte delle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate sul loro territorio, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale.». |
8) |
All’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare al paragrafo 1 qualora la partecipazione detenuta dalla società beneficiaria nel capitale della società conferente sia inferiore al 20 %. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la percentuale di partecipazione minima è del 15 %. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale di partecipazione minima è del 10 %.». |
9) |
L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. L’assegnazione, in occasione di una fusione, di una scissione o di uno scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente a un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio. 2. Nel caso delle scissioni parziali, l’assegnazione a un socio della società conferente di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio. 3. Qualora uno Stato membro consideri un socio trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale socio derivanti dalla legge in forza della quale la società è stata costituita, e, pertanto, tassi le persone che hanno una partecipazione nell’azionariato sulla loro quota degli utili del socio nel momento in cui questi sorgono, detto Stato evita di tassare queste persone sul reddito, gli utili o le plusvalenze derivanti dall’assegnazione al socio di titoli rappresentativi del capitale sociale della società ricevente o della società acquirente. 4. I paragrafi 1 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni. 5. I paragrafi 2 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni alla somma dei titoli ricevuti e di quelli detenuti nella società conferente un valore fiscale superiore al valore che i titoli detenuti nella società conferente avevano immediatamente prima della scissione parziale. 6. L’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 non impedisce agli Stati membri di tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti prima dell’acquisto. 7. Nel presente articolo, per “valore fiscale” va inteso il valore che verrebbe utilizzato come base per il calcolo eventuale di un profitto o di una perdita da considerare ai fini della determinazione della base imponibile di un’imposta sul reddito, gli utili o le plusvalenze del socio della società. 8. Qualora un socio sia autorizzato, ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, a optare per un trattamento fiscale diverso da quello definito ai paragrafi 4 e 5, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai titoli rappresentativi per i quali egli ha esercitato questo diritto di opzione. 9. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che, per la tassazione del socio, uno Stato membro prenda in considerazione il saldo in contanti eventualmente versatogli in occasione della fusione, della scissione, della scissione parziale o dello scambio di azioni.». |
10) |
L’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1. Qualora, fra i beni conferiti all’atto di una fusione, di una scissione, di una scissione parziale o di un conferimento di attivo, figuri una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, lo Stato membro della società conferente rinuncia a ogni diritto all’imposizione di detta stabile organizzazione. Lo Stato membro della società conferente può tuttavia reintegrare nell’utile imponibile di tale società le perdite anteriori della stabile organizzazione che sono state eventualmente dedotte dall’utile imponibile della società in detto Stato e che non sono state compensate. Lo Stato membro in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato membro della società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva come se lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione fosse lo Stato membro della società conferente. Le presenti disposizioni si applicano anche qualora la stabile organizzazione si trovi nello Stato membro in cui è residente la società beneficiaria. 2. In deroga al paragrafo 1, qualora lo Stato membro della società conferente applichi un regime di imposizione degli utili a livello mondiale, tale Stato membro ha il diritto di tassare tutti gli utili o le plusvalenze della stabile organizzazione risultanti da operazioni di fusione, scissione, scissione parziale o conferimento d’attivo, a condizione di concedere una detrazione dalla tassa che, se non fosse stato per le disposizioni della presente direttiva, sarebbe stata applicata a detti utili o plusvalenze nello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione, così come avrebbe fatto, anche in termini di importo, se detta tassa fosse stata realmente applicata e pagata.». |
11) |
È inserito il titolo seguente: «TITOLO IV bis Caso particolare delle entità trasparenti Articolo 10 bis 1. Qualora uno Stato membro consideri una società conferente o acquistata non residente come trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, esso ha il diritto di non applicare le disposizioni della presente direttiva per la tassazione dell’azionista diretto o indiretto di detta società per quanto riguarda il reddito, gli utili o le plusvalenze di detta società. 2. Uno Stato membro che esercita il diritto di cui al paragrafo 1 concede una detrazione dalla tassa che, se non fosse stato per le disposizioni della presente direttiva, sarebbe stata applicata al reddito, agli utili o alle plusvalenze della società trasparente sotto il profilo fiscale, così come detto Stato avrebbe fatto, anche in termini di importo, se detta tassa fosse stata realmente applicata e pagata. 3. Qualora uno Stato membro consideri una società beneficiaria o acquirente non residente come trasparente sotto il profilo fiscale in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, esso ha il diritto di non applicare l’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3. 4. Qualora uno Stato membro consideri una società beneficiaria non residente cometrasparente sotto il profilo fiscale in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, detto Stato membro può applicare agli azionisti diretti o indiretti lo stesso regime fiscale che applicherebbe se la società beneficiaria fosse residente nello Stato membro in questione.». |
12) |
È inserito il titolo seguente: «TITOLO IV ter Norme applicabili al trasferimento della sede sociale di una SE o una SCE Articolo 10 ter 1. Qualora
il trasferimento della sede sociale o l’estinzione della residenza fiscale non dà luogo all’imposizione delle plusvalenze, calcolate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale, risultanti dagli elementi d’attivo e di passivo della SE o della SCE i quali, di conseguenza, rimangono effettivamente collegati con una stabile organizzazione della SE o della SCE nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale e contribuiscono agli utili o alle perdite presi in considerazione per scopi fiscali. 2. Il paragrafo 1 si applica solo a condizione che la SE o la SCE calcoli i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o le perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo che rimangono effettivamente collegati con la stabile organizzazione in questione come se il trasferimento della sede sociale non fosse mai avvenuto, o come se la SE o la SCE non avesse quindi estinto la sua residenza fiscale. 3. Qualora le leggi dello Stato membro autorizzino la SE o la SCE a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o le perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo che rimangono in detto Stato membro su una base diversa da quella di cui al paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d’attivo e di passivo per i quali si è scelto questo metodo. Articolo 10 quater 1. Qualora
gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla SE o dalla SCE prima del trasferimento della sede sociale, salvo quelli provenienti da stabili organizzazioni all’estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia di imposta, da una stabile organizzazione della SE o della SCE situata nel territorio dello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale. 2. Se una società che trasferisce la sua sede sociale entro l’ambito del territorio di uno Stato membro ha facoltà di riportare in esercizi successivi o anteriori le perdite che non erano state esaurite per scopi fiscali, detto Stato membro autorizza la stabile organizzazione, situata nel suo territorio, della SE o della SCE che trasferisce la sede sociale a rilevare le perdite della SE o della SCE che non sono ammortizzate dal punto di vista fiscale, a condizione che sia ammesso in analoghe circostanze il riporto delle perdite in esercizi successivi o anteriori da parte di una società che abbia mantenuto la sua sede sociale o la propria residenza fiscale nello Stato membro in questione. Articolo 10 quinquies 1. Il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE non dà luogo di per sé all’imposizione del reddito, degli utili o delle plusvalenze dei soci. 2. L’applicazione del paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di tassare gli utili derivanti dal successivo conferimento dei titoli rappresentativi del capitale sociale della SE o della SCE che trasferisce la sua sede sociale.». |
13) |
All’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Uno Stato membro può rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni dei titoli II, III, IV e IV ter o revocarne il beneficio, qualora risulti che l’operazione di fusione, di scissione, di scissione parziale, di conferimento d’attivo, di scambio di azioni o di trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE:
|
14) |
L’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva concernenti il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE e di cui alla lettera a) dell’allegato della presente direttiva entro il 1o gennaio 2006. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, per quanto concerne le disposizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, entro il 1o gennaio 2007. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-C. JUNCKER
(1) Parere espresso il 10 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 110 del 30.4.2004, pag. 30.
(3) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(4) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).
(5) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.
(6) GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1. Regolamento modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 15/2004 (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 68).
(7) GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.
(8) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/123/CE (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 41).
(9) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).
(10) GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1. Regolamento modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 15/2004 (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 68).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco delle società di cui all’articolo 3, lettera a)
a) |
Le società costituite a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE), e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, e le società cooperative costituite a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE), e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori; |
b) |
le società di diritto belga denominate “société anonyme”/“naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”“société coopérative à responsabilité limitée”/“coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée”/“coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, “société en nom collectif”/“vennootschap onder firma”, “société en commandite simple”/ “gewone commanditaire vennootschap”, le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche sopra elencate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all’imposta belga sulle società; |
c) |
le società di diritto ceco denominate “akciová společnost”, “společnost s ručením omezeným”; |
d) |
le società di diritto danese denominate “aktieselskab” e “anpartsselskab”. Altre società soggette a imposizione ai sensi della legge sull’imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle “aktieselskaber”; |
e) |
le società di diritto tedesco denominate “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all’imposta tedesca sulle società; |
f) |
le società di diritto tedesco denominate “täisühing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”; |
g) |
le società di diritto greco denominate “αvώvυμη εταιρεία”, “εταιρεία περιoρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)”; |
h) |
le società di diritto spagnolo denominate “sociedad anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada” e gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato; |
i) |
le società di diritto francese denominate “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “sociétés par actions simplifiées”, “sociétés d’assurances mutuelles”, “caisses d’épargne et de prévoyance”, “sociétés civiles” che sono soggette automaticamente all’imposta sulle società, le “coopératives”, le “unions de coopératives” e gli istituti e le imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all’imposta francese sulle società; |
j) |
le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell’“Industrial and Provident Societies Act”, le “building societies” registrate sotto il regime dei “Building Societies Acts” e le “trustee savings banks” ai sensi del “Trustee Savings Banks Act” del 1989; |
k) |
le società di diritto italiano denominate “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società cooperative”, “società di mutua assicurazione”, nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività unicamente o parzialmente commerciali; |
l) |
nel diritto cipriota: “εταιρείες”, ai sensi della legislazione sull’imposta sul reddito; |
m) |
le società di diritto lettone denominate “akciju sabiedrība”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”; |
n) |
le società costituite in conformità della legislazione lituana; |
o) |
le società di diritto lussemburghese denominate “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “société coopérative”, “société coopérative organisée comme une société anonyme”, “association d’assurances mutuelles”, “association d’épargne-pension”, “entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburgese e soggette all’imposta lussemburghese sulle società; |
p) |
le società di diritto ungherese denominate “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “közhasznú társaság”, “szövetkezet”; |
q) |
le società di diritto maltese denominate “Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata”, “Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”; |
r) |
le società di diritto olandese denominate “naamloze vennootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “Open commanditaire vennootschap”, “Coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “Fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag” e “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all’imposta olandese sulle società; |
s) |
le società di diritto austriaco denominate “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”; |
t) |
le società di diritto polacco denominate “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”; |
u) |
le società commerciali o le società civili di forma commerciale, nonché altre persone giuridiche che esercitano attività commerciali o industriali, costituite conformemente al diritto portoghese; |
v) |
le società di diritto sloveno denominate “delniška družba”, “komanditna družba”, “družba z omejeno odgovornostjo”; |
w) |
le società di diritto slovacco denominate “akciová spoločnosť ”, “spoločnosť s ručením obmedzeným”, “komanditná spoločnosť ”; |
x) |
le società di diritto finlandese denominate “osakeyhtiö”/“aktiebolag”, “osuuskunta”/“andelslag”, “säästöpankki”/“sparbank” e “vakuutusyhtiö”/“försäkringsbolag”; |
y) |
le società di diritto svedese denominate “aktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”, “ekonomiska föreningar”, “sparbanker”, “ömsesidiga försäkringsbolag”. |
z) |
le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito.» |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/28 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2005
recante nomina di un membro titolare olandese del Comitato delle regioni
(2005/172/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo olandese,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002 recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (1). |
(2) |
Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. G.A.A. VERKERK, comunicate al Consiglio in data 6 ottobre 2004, |
DECIDE:
Articolo unico
Il sig. Pieter Theodoor VAN WOENSEL, Wethouder van Den Haag, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. G.A.A. VERKERK per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2006.
Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
F. BODEN
(1) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.
Commissione
4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/29 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2004
in merito agli aiuti di Stato cui la Spagna ha dato esecuzione per un nuovo aiuto alla ristrutturazione dei cantieri navali pubblici spagnoli
Caso di aiuto di Stato C 40/00 (ex NN 61/00)
[notificata con il numero C(2004) 1620]
(Il testo in lingua spagnola è l’unico facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/173/CE)
LA COMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale (1),
visto il regolamento (CE) n. 1013/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione (2),
dopo aver invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni conformemente ai suddetti articoli (3) e tenuto conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
In base al regolamento (CE) n. 1013/97 la Commissione, con decisione del 6 agosto 1997 (4), ha autorizzato un aiuto alla ristrutturazione a favore dei cantieri navali pubblici spagnoli ammontante a circa 1,9 miliardi di EUR. In virtù del suddetto regolamento, la condizione affinché l’aiuto fosse approvato era che non si concedesse nessun altro aiuto a fini di ristrutturazione. |
(2) |
Attraverso la stampa, la Commissione è venuta a conoscenza del fatto che, negli anni 1999 e 2000, avevano avuto luogo diverse operazioni commerciali riguardanti cantieri navali pubblici civili spagnoli. Con lettere del 27 gennaio e del 29 marzo 2000 la Commissione ha richiesto informazioni al riguardo. La Spagna non ha dato risposta a nessuna delle due lettere. |
(3) |
Con decisione del 12 luglio 2000, la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato (di seguito «avvio») in merito all’operazione attraverso la quale la holding statale SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) ha acquisito i due cantieri navali Juliana e Cádiz nonché la fabbrica di motori di Manises, come imprese separate, da Astilleros Españoles SA. Le autorità spagnole sono state informate della decisione con lettera della Commissione del 1o agosto 2000. |
(4) |
La Spagna, con lettere del 18 maggio e 24 settembre 2001, ha presentato le proprie osservazioni circa l’avvio del procedimento, informando inoltre la Commissione che, nel luglio 2000, la società SEPI aveva deciso di riunire tutti i cantieri navali spagnoli di proprietà dello Stato in un unico gruppo. |
(5) |
Il 28 novembre 2001, la Commissione ha deciso di estendere il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato (di seguito «prima estensione») alle ulteriori operazioni intercorse tra, da un lato, SEPI e Bazán e, dall’altro, AESA e Bazán, allo scopo di creare il nuovo gruppo IZAR. Con lettera del 28 novembre 2001, la Commissione ha informato la Spagna dell’estensione del procedimento e ha richiesto tutte le informazioni pertinenti che potessero rivelarsi utili per valutare l’elemento di aiuto contenuto nelle operazioni. Con lettera del 29 novembre 2002, la Commissione ha chiarito che, per poter effettuare una valutazione appropriata, necessitava dei bilanci annuali dei cantieri navali in questione e della società AESA, nonché di qualsiasi altra documentazione che chiarisse come erano state tassate le imprese al momento del cambio di proprietà. |
(6) |
La Spagna, con lettera del 31 gennaio 2002, ha presentato le proprie osservazioni in merito alla prima estensione del procedimento. La Commissione, con lettera del 28 febbraio 2002, ha ricordato alla Spagna che doveva ancora inviare le relazioni annuali delle imprese. La Spagna ha fornito ulteriori informazioni con lettera del 29 luglio 2002, che però non includeva le relazioni annuali richieste. |
(7) |
Poiché la Spagna non ha provveduto a fornire le relazioni annuali, il 12 agosto 2002 la Commissione ha deciso di inviare un’ingiunzione di informazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (5), (di seguito «regolamento procedurale») sollecitando alla Spagna l’invio di tali informazioni. La Spagna ne è stata informata con lettera del 12 agosto 2002. La Commissione ha sottolineato che, qualora non avesse ricevuto i dati richiesti, avrebbe preso una decisione finale basandosi sulle informazioni disponibili. Con lettera del 16 ottobre 2002, la Spagna ha risposto all’ingiunzione, senza tuttavia fornire le relazioni annuali richieste. |
(8) |
Il 27 maggio 2003 la Commissione ha deciso di estendere ulteriormente il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato (di seguito «seconda estensione»), per includervi un aiuto statale che aveva da poco individuato e che sembrava illegale, connesso ad operazioni avvenute tra SEPI, AESA e i cantieri di quest’ultima. Con lettera del 27 maggio 2003, la Commissione ha informato la Spagna dell’estensione del procedimento e ha richiesto tutte le informazioni utili per la valutazione dell’aiuto sospetto. Con lettera del 10 luglio 2003, la Spagna ha risposto alla seconda estensione del procedimento. Con lettere del 16 ottobre e dell’11 novembre 2003 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti. La Spagna ha risposto con lettera del 25 novembre 2003 e ha fornito informazioni aggiuntive con lettera del 14 aprile 2004. |
(9) |
Successivamente all’avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto osservazioni dalla Danimarca, con lettera del 18 dicembre 2000 e, dopo la prima estensione, osservazioni dal Regno Unito con lettera del 22 febbraio 2002. In seguito alla seconda estensione, sono pervenute osservazioni dai cantieri Royal Van Lent Shipyard con lettera del 24 settembre 2003, da una parte che ha chiesto l’anonimato con lettera della stessa data, nonché da IZAR con lettera del 6 ottobre 2003. Tali osservazioni sono state inviate alla Spagna con lettere del 14 febbraio 2001, del 6 marzo 2002 e del 13 ottobre 2003. La Spagna ha fatto pervenire le proprie osservazioni mediante lettere datate 14 marzo 2001, 4 aprile 2002 e 10 novembre 2003. Il 14 novembre 2003, IZAR ha presentato ricorso (6) contro la Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado, chiedendo l’annullamento della seconda estensione del procedimento. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO
(10) |
Le imprese interessate sono: Astilleros Españoles SA (AESA), E.N. Bazán de Construcciones Navales Militari SA («Bazán»), IZAR Construcciones Navales («IZAR»), Astilleros de Cádiz SRL («Cádiz»), Astilleros de Puerto Real SRL («Puerto Real»), Astilleros de Sestao SRL («Sestao»), Astilleros de Sevilla SRL («Sevilla»), Juliana Constructora Gijonesa SA («Juliana»), Fábrica de motores diésel de Manises SA («Manises») e Astilleros y Talleres del Noroeste («Astano», successivamente denominata «Fene»). |
(11) |
Dal 1998 tutti i cantieri navali pubblici spagnoli appartengono alla struttura della holding statale SEPI. Prima del 1998 tutti i cantieri navali civili, con l’eccezione dei cantieri Astano già controllati direttamente, erano imprese indipendenti proprietà della holding AESA, affiliata di SEPI. AESA non svolgeva attività dirette di cantieristica ma era una holding che gestiva attivamente i propri cantieri navali. SEPI era inoltre proprietaria di Bazán, impresa che comprendeva principalmente tre cantieri navali militari (non come imprese indipendenti). All’inizio del 1998, la proprietà dei cantieri navali pubblici era strutturata come segue:
|
(12) |
In una prima serie di operazioni (di seguito «trasferimento 1»), il 28 dicembre 1999, SEPI ha acquisito da AESA i cantieri navali Cádiz e Juliana nonché l’impresa di motori di Manises al prezzo di 15,3 milioni di EUR (7). I cantieri navali Barreras e Astander sono stati privatizzati e non sono più oggetto della presente indagine. Come risultato ne è derivata la struttura seguente:
|
(13) |
Nel luglio del 2000, SEPI ha deciso di riunire tutti i cantieri navali statali in un unico gruppo. Tale fusione ha avuto luogo mediante due operazioni principali. In un’operazione («trasferimento 2»), il gruppo dei cantieri navali militari Bazán, proprietà di SEPI, ha acquisito i tre cantieri navali che restavano ad AESA (Puerto Real, Sestao e Sevilla) per una peseta ciascuno. |
(14) |
Nell’altra operazione («trasferimento 3»), Bazán ha acquisito tre cantieri navali (Juliana, Cádiz e Astano) nonché la Fabbrica di motori di Manises direttamente da SEPI, anche questi per una peseta ciascuno. Tutte le società sono state dissolte per confluire in Bazán, in seguito denominata IZAR. Di conseguenza, l’attuale struttura dei cantieri navali è la seguente:
|
(15) |
In occasione dell’avvio del procedimento, la Commissione ha espresso il dubbio che il trasferimento 1, nel quale SEPI ha pagato ad AESA un prezzo che, come si è saputo successivamente, ammontava a 60 milioni di EUR per le tre società Juliana, Cádiz e Manises, potesse costituire un aiuto di Stato. |
(16) |
La Commissione dubitava inoltre che tale aiuto fosse compatibile con il mercato comune. Infatti sembrava non esserlo, in virtù della decisione con cui la Commissione nel 1997 aveva approvato l’ultimo pacchetto di aiuti alla ristrutturazione a favore dei cantieri navali pubblici e, di conseguenza, esso costituiva un aiuto alla ristrutturazione incompatibile in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1540/98. Tale posizione si basava, in particolare, sulle seguenti argomentazioni: |
(17) |
In primo luogo, la «vendita» non sembrava essere un’operazione commerciale autentica, bensì un conferimento di capitale che consentiva ad AESA e ai cantieri navali ancora di sua proprietà (Puerto Real, Sevilla e Sestao) di continuare, per il momento, a funzionare. |
(18) |
In secondo luogo, data la loro attività precedente e i risultati, a quanto sembra scarsi, sembrava verosimile che nessun investitore commerciale sarebbe stato disposto ad acquisire i cantieri navali in simili condizioni. |
(19) |
Il 25 novembre 2001 la Commissione ha deciso di estendere il procedimento al fine di includervi i trasferimenti 2 e 3, cui era stata data esecuzione per riunire tutti i cantieri navali statali spagnoli in un unico gruppo. In tale occasione, la Commissione ha rilevato che le operazioni, che hanno avuto luogo tra il 1999 e il 2000 e che in definitiva hanno portato alla creazione di un unico gruppo comprendente tutti i cantieri navali statali, si erano svolte nell’arco di pochi mesi. Per questa ragione era stato necessario estendere il procedimento a tutte le operazioni che hanno condotto alla fusione, al fine di valutare integralmente e correttamente l’eventuale aiuto di Stato ai cantieri navali civili contenuto nelle diverse operazioni del gruppo SEPI. |
(20) |
In tale contesto, la Commissione ha sottolineato che il conferimento di capitale a società pubbliche deve essere effettuato alle condizioni di mercato allo scopo di escludere l’esistenza di aiuti di Stato. Pertanto, la Commissione dubitava che il prezzo di vendita di 1 peseta pagato per ciascun cantiere navale e per la fabbrica di motori potesse essere considerato un prezzo di mercato e che quindi, attraverso tali operazioni, fosse stato conferito a IZAR un vantaggio economico derivante dall’aiuto di Stato. |
(21) |
Poiché le disposizioni comunitarie applicabili non consentivano ulteriori aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a favore dei cantieri navali civili pubblici, la Commissione dubitava della compatibilità di tali operazioni con il mercato comune. |
(22) |
Nel corso di ulteriori indagini, la Commissione ha scoperto che nel 1999 SEPI aveva concesso prestiti per un importo di 194,4 milioni di EUR alle tre imprese Cádiz, Juliana e Manises, che aveva appena acquisite. Poiché sembra che i prestiti in oggetto siano stati concessi a imprese in difficoltà, la Commissione ha ritenuto che potessero costituire un aiuto di Stato. |
(23) |
Inoltre, la Commissione ha osservato che il 18 luglio 2000 AESA ha ricevuto un conferimento di capitale da SEPI pari a 252,4 milioni di EUR, che potrebbe costituire un aiuto di Stato. È stato accertato che i cantieri navali di Puerto Real, Sestao e Sevilla hanno ricevuto quasi simultaneamente conferimenti di capitale da AESA per un importo simile. Tale conferimento di capitale di AESA ai suoi tre cantieri navali ha avuto luogo soltanto due giorni prima del loro trasferimento a Bazán. |
(24) |
Infine, sembra che Bazán sia stata risarcita per una perdita pari a 68,2 milioni di EUR derivante dalla sua acquisizione dei cantieri navali Astano, Cádiz, Juliana e Manises. La Commissione, pertanto, si è chiesta se SEPI abbia potuto conferire tale importo alle quattro imprese in collegamento al trasferimento delle stesse a Bazán. |
(25) |
Sulla base di queste nuove informazioni, che hanno un rapporto diretto con la creazione di IZAR, il 27 maggio 2003 la Commissione ha deciso di estendere il procedimento poiché nutriva dubbi sul fatto che tali prestiti e conferimenti di capitale fossero compatibili con il mercato comune. |
(26) |
Infine, è possibile osservare che nella seconda estensione del procedimento, la Commissione ha sottolineato che, qualora venissero confermati i dubbi relativi alla concessione di aiuto aggiuntivo, secondo quanto espresso nella decisione che ha dato avvio al presente procedimento, si potrebbe ritenere che l’aiuto concesso nel 1997 a favore della nuova ristrutturazione dei cantieri navali statali spagnoli fosse incompatibile e che dovesse formare oggetto di recupero. |
III. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
(27) |
Al momento dell’avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto le osservazioni della Danimarca, la quale riteneva che l’operazione tra AESA e SEPI dovesse essere considerata un conferimento illegale di capitale che violerebbe il pacchetto di aiuti concordato a favore di AESA nel 1997. La Danimarca sosteneva quindi la decisione della Commissione di avviare il procedimento. |
(28) |
La Danimarca ha altresì dichiarato che, poiché nel 1998 l’aiuto concesso a Bazán era subordinato alla sospensione da parte di quest’ultima dell’attività di costruzione navale commerciale, l’acquisizione di diversi cantieri navali civili da parte di Bazán non rispetterebbe tale condizione. Infine, la Danimarca ha aggiunto che i cantieri navali danesi hanno subito la concorrenza dei cantieri navali spagnoli che hanno ricevuto aiuti di Stato. |
(29) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni dal Regno Unito circa l’estensione del procedimento. Il Regno Unito condivide i dubbi della Commissione sulla compatibilità della ristrutturazione dei cantieri navali pubblici spagnoli con i principi di mercato. Il Regno Unito sottolinea che una preoccupazione fondamentale riguarda il trattamento dei debiti dell’impresa statale AESA, che, secondo quanto afferma, erano ingenti al momento del trasferimento. Il Regno Unito ritiene che la fusione dei gruppi commerciali e navali un un’unica entità, IZAR, offra maggiori opportunità per poter eventualmente eludere le norme relative all’aiuto di Stato. |
(30) |
Secondo il Regno Unito, è opinione largamente diffusa presso l’industria britannica che i cantieri navali spagnoli si aggiudichino importanti contratti di costruzione e di trasformazione navale non in virtù della loro competitività, bensì grazie alle misure di aiuto di cui dispongono. Dichiara che esistono esempi specifici in cui a questi cantieri è stato aggiudicato un contratto, per il quale avevano presentato un’offerta anche i cantieri navali britannici, in condizioni difficili da spiegare se si applicassero condizioni commerciali normali. Ritiene altresì che si ricorre a costanti trasferimenti di proprietà di cantieri navali deficitari come meccanismo per concedere continuamente sovvenzioni a un settore che sta evitando una ristrutturazione ormai essenziale. |
(31) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate. Una parte, che ha chiesto l’anonimato, ha presentato un’osservazione comune sia a questo caso che al caso C 38/03 (ex NN 10/03) di aiuti di Stato (8). Essa osserva che IZAR si occupa della costruzione, riparazione, manutenzione e trasformazione di imbarcazioni da diporto, in particolare yacht di lusso, e sottolinea che l’aiuto oggetto dell’indagine ha creato una grave distorsione nel mercato delle imbarcazioni da diporto e che le installazioni dei cantieri navali militari di IZAR a Cartagena e a San Fernando sono utilizzate a tal fine. Alla Commissione è pervenuta un’altra osservazione congiunta relativa al caso in oggetto e al caso C 38/03 da parte di Royal van Lent Shipyard Royal B.V., impresa che si occupa della costruzione di megayacht, la quale afferma che gli aiuti concessi dal governo spagnolo negli ultimi anni si sono rivelati estremamente dannosi per molti concorrenti che operano in questo mercato. |
(32) |
La Commissione ha altresì ricevuto osservazioni da IZAR la quale, in primo luogo, dichiara che i fondi conferiti da SEPI non devono essere considerati risorse statali. Riguardo a un prestito di 194,4 milioni di EUR concesso da SEPI ad AESA, IZAR afferma che non si è trattato di un nuovo prestito bensì solo dell’assunzione da parte di SEPI di un prestito che AESA aveva concesso ai propri cantieri. A proposito del conferimento di capitale di 254,4 milioni di EUR effettuato da SEPI a favore di AESA, IZAR dichiara che ha avuto luogo nel settembre 2000, in un momento in cui AESA non possedeva alcun cantiere, e che, pertanto, non può essere considerato aiuto ai cantieri. In merito al ripianamento di perdite pari a 68,2 milioni di EUR da parte di SEPI nei confronti di IZAR, IZAR afferma che non ha mai avuto luogo, com’è possibile constatare nella sua relazione annuale e, aggiunge, infine, che si è utilizzata una base giuridica erronea e che non ha senso recuperare alcun aiuto concesso ai cantieri navali spagnoli pubblici nel 1997. |
IV. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA
(33) |
Nelle sue osservazioni sull’avvio del procedimento, la Spagna ha chiarito che l’importo che SEPI ha versato ad AESA per i due cantieri navali e la fabbrica di motori era notevolmente inferiore a quello indicato nell’avvio del procedimento. Di fatto, il prezzo pagato per le tre imprese è ammontato a 15 300 000 EUR (e non a 60 milioni, come specificato nell’avvio del procedimento), ripartiti come segue: 8 054 000 EUR per Cádiz, 5 235 000 EUR per Juliana e 2 013 000 EUR per Manises. |
(34) |
Inoltre, la Spagna ha illustrato dinanzi alla Commissione la ragione per cui, a suo parere, il trasferimento 1 non costituiva aiuto statale. La principale argomentazione è stata che le operazioni commerciali sono state effettuate per preparare la privatizzazione delle tre imprese. Poiché SEPI è specializzata in privatizzazioni era necessario trasferire le tre imprese a SEPI. Ciò nonostante, è risultato ben presto evidente che non era possibile trovare alcun acquirente interessato. È stata questa la ragione del successivo trasferimento delle imprese a Bazán. |
(35) |
Poiché la presunta finalità dei trasferimenti era quella di preparare le tre imprese alla privatizzazione, la Spagna ritiene che SEPI non avesse bisogno di agire come un operatore del mercato quando ha acquisito le imprese, ma soltanto di pagare un prezzo ragionevole, e in tali circostanze il valore contabile sembrava essere la soluzione ottimale. |
(36) |
Successivamente alla prima estensione del procedimento, la Spagna ha fatto pervenire alla Commissione le seguenti argomentazioni spiegando perché non vi sia stato aiuto di Stato nei trasferimenti 2 e 3, ovvero, perché il prezzo di 1 peseta per impresa fosse corretto. |
(37) |
Secondo la Spagna, SEPI, come azionista che deteneva il 100 % di tutte le imprese interessate, si è comportata come un operatore di mercato quando ha deciso di riorganizzare l’intera costruzione navale all’interno di un unico gruppo, allo scopo di conseguire sinergie. Inoltre, era necessario incrementare la capacità di produzione militare, considerati il cospicuo portafoglio ordini e le prospettive di espansione attese per il settore. |
(38) |
La Spagna ha altresì sottolineato che non esisteva alcun legame tra la prima serie di operazioni cui hanno partecipato AESA e SEPI e la seconda serie, che ha portato alla creazione di IZAR. Le prime erano dirette alla privatizzazione delle tre imprese, mentre le seconde miravano a creare un grande gruppo di costruzione navale spagnolo. |
(39) |
La Spagna sostiene che il fatto che il prezzo delle stesse imprese (Cádiz, Juliana e Manises) fosse cambiato in un breve lasso di tempo da 15,3 milioni di EUR a 3 pesetas dimostra soltanto che le due operazioni avevano obiettivi diversi. |
(40) |
Il trasferimento dei cantieri navali a Bazán, con tutti gli attivi e i passivi, non conferisce alcun vantaggio ad alcun cantiere navale. Inoltre, la Spagna dichiara che nelle operazioni non sono state utilizzate risorse pubbliche. |
(41) |
La Spagna argomenta altresì che, anche se si potesse provare l’esistenza di qualche vantaggio a favore di Bazán nel trasferimento 2, la natura militare di Bazán fa sorgere dubbi sull’applicabilità dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, data l’eccezione prevista dall’articolo 296 del trattato CE. |
(42) |
Si dichiara, inoltre, che il prezzo utilizzato in un’operazione interna ad un gruppo non deve necessariamente basarsi sul prezzo di mercato. La Spagna, per giunta, afferma che nelle operazioni in esame i prezzi utilizzati (1 peseta) sono stati del tutto ragionevoli e rispecchiavano il valore dei cantieri navali in questione. Un investitore di mercato non avrebbe pagato di più e utilizzare un prezzo uguale al valore contabile non sarebbe stato appropriato in tale situazione. |
(43) |
La Spagna sostiene che, come principio generale, la riorganizzazione di attività all’interno dello stesso gruppo non incide sulla competitività dell’impresa di nuova creazione né su quella delle imprese che ne fanno parte. A questo riguardo, la Spagna richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle sentenze del 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit Italiana (9), del 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España (10) e del 1o dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade/Altiformi (11). |
(44) |
In subordine, nel caso in cui la Commissione considerasse il prezzo eccessivamente basso e, pertanto, costitutivo di aiuto a Bazán/IZAR, la Spagna richiama una decisione della Commissione, del 27 luglio 1994 (12), in cui si dichiara che sebbene il prezzo pagato per il trasferimento di una fabbrica di automobili tra due società della Treuhand fosse stato probabilmente troppo basso, la Commissione ha ritenuto che ciò fosse irrilevante in quanto interessava un’operazione interna alla Treuhand. |
(45) |
La Spagna ha sostenuto altresì che non esisteva alcun prezzo di mercato ragionevole e che pertanto la Commissione non aveva potuto determinare l’aiuto di Stato controverso, come richiesto dal regolamento (CE) n. 659/1999, dalla giurisprudenza e dalla prassi della stessa Commissione. |
(46) |
La Spagna ha, inoltre, fornito informazioni sul valore contabile dei cantieri navali in questione e circa i rischi economici calcolati per ciascuno di essi. I rischi appartenevano a tre categorie: rischio economico dei contratti esistenti, rischio economico derivante da una sottoutilizzazione della capacità nonché altri rischi economici (commerciali, occupazionali e fiscali). La Spagna ha dichiarato che utilizzando il valore contabile come riferimento e deducendo i rischi calcolati, il prezzo di 1 peseta per impresa rispecchia il valore reale e che, pertanto, non esiste alcun vantaggio economico per l’acquirente Bazán/IZAR (cfr. tabella 1). Tabella 1 Valori contabili e rischi connessi alle operazioni individuali nel luglio 2000
|
(47) |
In risposta alle osservazioni danesi, la Spagna ha ritenuto che quelle relative all’aiuto concesso a Bazán non interessino questo procedimento e che, pertanto, non siano pertinenti. La Spagna, inoltre, ha negato le dichiarazioni secondo cui le operazioni intercorse tra AESA e SEPI costituiscano aiuto, in quanto non hanno comportato alcun flusso ingiustificato di fondi. Infine, la Spagna afferma che i problemi con cui si confrontano i cantieri navali danesi non vanno attribuiti alla concorrenza dei cantieri navali spagnoli, bensì alla concorrenza sleale della Corea. |
(48) |
In riferimento alle osservazioni pervenute dal Regno Unito, la Spagna esprime la propria sorpresa per le asserzioni relative a sovvenzioni incrociate tra produzione militare e civile visto che il Regno Unito possiede numerosi cantieri navali a produzione mista, civile e militare. La Spagna nega altresì che i cantieri navali spagnoli abbiano beneficiato di misure non autorizzate dalla Commissione europea. |
(49) |
In seguito alla seconda estensione del procedimento, la Spagna ha presentato alla Commissione le seguenti argomentazioni circa le ragioni per cui, a suo parere, non vi è stato aiuto statale nei prestiti e nei conferimenti di capitale presi in esame dalla Commissione. |
(50) |
In primo luogo, la Spagna afferma che SEPI ha agito come un investitore privato in un’economia di mercato che aspira a massimizzare gli utili e che la Commissione non ha dimostrato che le risorse di SEPI provengano dallo Stato o siano ad esso imputabili. |
(51) |
Riguardo ai prestiti concessi da SEPI a Cádiz, Juliana e Manises, la Spagna dichiara che quando, il 22 dicembre 1999, SEPI si è fatta carico delle tre imprese, queste erano indebitate con AESA per importi pari a, rispettivamente, 120 800 000 EUR (Cádiz); 47 200 000 EUR (Juliana) e 24 100 000 EUR (Manises). SEPI si è semplicemente assunta i crediti di AESA. Non è possibile ritenere che ciò rappresenti un nuovo aiuto a favore dei cantieri navali. Inoltre, i tassi di interesse applicati erano simili al tasso di mercato (MIBOR più 8 punti). |
(52) |
Per quanto riguarda il conferimento di capitale ammontante a 252 400 000 EUR effettuato da SEPI a favore di AESA, la Spagna dichiara, in primo luogo, che il capitale non è stato conferito il 18 luglio 2000, come specificato nell’avvio del procedimento, bensì nel settembre dello stesso anno. In quel momento AESA non aveva alcuna attività, poiché aveva già venduto gli ultimi cantieri navali a Bazán. Di conseguenza, detto conferimento non ha potuto dar luogo ad alcuna distorsione della concorrenza e mirava ad organizzare una chiusura ordinata di AESA. A questo riguardo, la Spagna richiama la sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1991, causa C-303/88, ENI-Lanerossi (14). |
(53) |
Relativamente ai sospetti conferimenti di capitale ad Astano, Cádiz, Juliana e Manises, la Spagna comunica che la relazione annuale di IZAR relativa al 2000 riferisce perdite pari a 68,2 milioni di EUR connesse all’acquisizione dei quattro cantieri navali in questione. Secondo la Spagna, non è stato concesso aiuto da SEPI ai cantieri navali prima che questi fossero trasferiti a Bazán. |
(54) |
La Spagna, inoltre, adduce vari argomenti contro la possibilità che parte dell’aiuto autorizzato nel 1997 potesse risultare incompatibile qualora la Commissione dichiarasse che erano stati concessi altri aiuti illegali ai cantieri navali pubblici spagnoli. |
(55) |
Come risposta alle osservazioni di terzi, la Spagna è totalmente d’accordo con le dichiarazioni rilasciate da IZAR. Riguardo al problema della produzione di yacht di lusso, menzionato dalle altre due parti, la Spagna sostiene, in primo luogo, che tali imbarcazioni non rientrano nel regolamento (CE) n. 1540/98 e che, pertanto, non va tenuto conto delle osservazioni. Inoltre, gli yacht di lusso sono costruiti da IZAR senza alcun aiuto statale e la quota di mercato mondiale di IZAR in questo settore è minima (meno dell’[…] %). Nega altresì che abbia avuto luogo parte dei presunti investimenti nei cantieri navali di San Fernando e Cartagena. |
V. VALUTAZIONE
(56) |
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia, il commercio ne risente se l’impresa beneficiaria svolge un’attività economica in cui esistono scambi tra Stati membri. |
(57) |
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE, possono considerarsi compatibili con il mercato comune le categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Su questa base, il 29 giugno 1998, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1540/98, rimasto in vigore dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2003, che si applica a tutti gli aiuti concessi illegalmente in detto periodo, in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (15). |
(58) |
La costruzione navale è un’attività economica caratterizzata da scambi tra Stati membri. Gli aiuti alla costruzione navale rientrano quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(59) |
La Commissione osserva che, secondo il regolamento (CE) n. 1540/98, per «costruzione navale» si intende la costruzione di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma. La Commissione rileva inoltre che ai sensi dell’articolo 2 del regolamento sopraccitato gli aiuti concessi per la costruzione, trasformazione e riparazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se sono conformi alle disposizioni del regolamento. Tale disposizione si applica non soltanto agli aiuti concessi alle società che svolgono le attività in oggetto, ma anche alle entità collegate. |
(60) |
Nell’agosto 1997, in conformità al regolamento (CE) n. 1013/97, la Commissione ha approvato in via eccezionale un pacchetto di aiuti alla ristrutturazione a favore dei cantieri navali pubblici spagnoli civili affinché, entro la fine del 1998, raggiungessero nuovamente la redditività finanziaria. Includendo gli aiuti approvati in precedenza, il pacchetto ammontava a 318 miliardi di pesetas (1,9 miliardi di EUR). |
(61) |
Nel dare la propria approvazione, il Consiglio ha sottolineato il carattere unico e definitivo del pacchetto di aiuti. Il governo spagnolo si è impegnato affinché i cantieri navali non ricevessero alcun altro aiuto alla ristrutturazione, al salvataggio, alla compensazione delle perdite o alla privatizzazione. Di tale impegno si è tenuto conto nelle condizioni stabilite nella decisione con cui la Commissione ha approvato gli aiuti ed è stato sottolineato anche all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1540/98, il quale specifica che non è possibile concedere aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione a un’impresa alla quale sia già stato concesso tale aiuto a norma del regolamento (CE) n. 1013/97. |
(62) |
Di conseguenza, qualsiasi aiuto superiore a quello autorizzato dalla decisione iniziale della Commissione dell’agosto 1997 sarebbe incompatibile con il mercato comune, a meno che non sia approvato mediante una diversa base giuridica. |
(63) |
La Commissione osserva che i cantieri navali Sestao, Puerto Real, Sevilla, Cádiz e Juliana hanno costruito o riparato navi in quel periodo e che, pertanto, l’attività di dette imprese rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento. Manises e Fene (ex Astano) possono essere considerate entità connesse tra loro. La Commissione osserva altresì che AESA e IZAR, in quanto società madri o proprietarie di diversi cantieri, rientrano nell’ambito dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1540/98. Ciò corrisponde alla linea che la Commissione ha seguito in decisioni precedenti relative a cantieri navali pubblici spagnoli, in particolare, nella decisione del 1997 con cui ha approvato l’aiuto e in quella del 1999 (16) con cui ha dichiarato incompatibile l’aiuto concesso da SEPI ad AESA. |
(64) |
Come già sottolineato in precedenza, il presente caso include tre distinti trasferimenti di imprese tra holding diverse nonché il potenziale aiuto connesso a tali trasferimenti. La valutazione viene svolta prendendo in esame gli aspetti pertinenti a ciascuno dei tre trasferimenti. Di conseguenza, le questioni sollevate nell’avvio del procedimento e nelle sue due estensioni non possono essere trattate separatamente. |
1. Il ruolo della SEPI
(65) |
Nell’avvio del procedimento e nelle relative estensioni, la Commissione presupponeva che SEPI agisse per conto dello Stato, vale a dire, che il suo comportamento nelle diverse operazioni fosse imputabile allo Stato. La Spagna ha impugnato tale affermazione, sostenendo che SEPI opera in modo indipendente e che, pertanto, il suo comportamento non è imputabile allo Stato. Ad ogni modo, secondo l’opinione della Spagna, SEPI ha agito come un investitore di mercato e, quindi, i fondi accordati da SEPI in tal caso non possono essere considerati aiuti di Stato. |
(66) |
La Commissione osserva che SEPI è una holding statale che dipende direttamente dal ministero delle Finanze e per questa ragione è considerata un’impresa pubblica in virtù della direttiva 2000/52/CE della Commissione (17), che modifica la direttiva 80/723/CEE della Commissione (18), poiché, tenuto conto dell’assetto proprietario o della loro partecipazione finanziaria, le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante su SEPI. |
(67) |
La Corte di giustizia ha stabilito quando i fondi vanno considerati risorse statali, dichiarando che anche se gli importi corrispondenti alle misure in questione non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino permanentemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché siano qualificati risorse statali [sentenza della Corte di giustizia nella causa C-83/98, P. France/Ladbroke Racing e Commissione (19)]. Ciò si applica chiaramente alle risorse di SEPI. |
(68) |
Nella sentenza del 16 maggio 2002, causa C-482/99, Stardust Marine (20) la Corte di giustizia ha riassunto i criteri per l’imputabilità a uno Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica. Secondo la Corte di giustizia, l’imputabilità può essere ricavata da una serie di indizi derivati dalle circostanze del caso e dal contesto in cui è stato preso il provvedimento. |
(69) |
Esempi di indizi citati dalla Corte di giustizia includono l’integrazione dell’impresa pubblica nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura della sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, lo status giuridico dell’impresa (che può essere soggetta al diritto pubblico oppure al diritto comune delle imprese), l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa o qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta. |
(70) |
SEPI è un’impresa con uno status giuridico particolare in quanto, per esempio, le sue relazioni annuali non possono essere consultate nel registro pubblico spagnolo. L’impresa è diretta da un consiglio di amministrazione composto, in gran parte, da Segretari di Stato e da altre persone direttamente connesse al governo. La natura delle sue attività include la privatizzazione di aziende statali, un’attività alquanto legata alla cosa pubblica. Inoltre, in passato SEPI ha agito nei confronti dei cantieri navali in un modo che può essere imputato allo Stato, ossia fornendo parte dell’aiuto alla ristrutturazione autorizzato nel 1997 nonché l’aiuto illegale nel 1998 (21). Occorre, inoltre, osservare che SEPI concede aiuti di Stato in altri ambiti, ad esempio all’industria carboniera (22). |
(71) |
Dai considerando 66 e 67 si evince che i fondi di SEPI sono risorse statali. Inoltre, i considerando 68–70 spiegano come la concessione di fondi a imprese di costruzione navale debba ritenersi imputabile allo Stato essendo tali fondi concessi in condizioni non conformi ai principi di economia di mercato. |
(72) |
Il principio generale applicabile alle operazioni finanziarie tra Stato e le imprese pubbliche è il cosiddetto principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. Dato che i fondi di SEPI sono risorse statali, è essenziale che SEPI, nelle operazioni economiche con le proprie affiliate di costruzione navale (sia che si tratti di imprese che svolgono attività economiche che di holding che raggruppano tali imprese), agisca totalmente in conformità al principio dell’investitore privato in un’economia di mercato. |
(73) |
Il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato è illustrato dettagliatamente nella comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato e dell’articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera (23). Anche la Corte di giustizia ha dichiarato, ad esempio nella sentenza della causa C 40/85, Belgio/Commissione [Boch (24)], che onde accertare se la partecipazione al capitale di un’impresa abbia la natura di aiuto di Stato è opportuno applicare il criterio basato sulle possibilità per l’impresa di procurarsi le somme in questione sul mercato privato dei capitali. In particolare si deve valutare se, in circostanze analoghe, un socio privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, astrazion fatta di qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato il conferimento in questione. |
(74) |
La Commissione non esclude che i fondi forniti da SEPI possano non contenere elementi di aiuto, sempreché SEPI si attenga al principio dell’investitore in un’economia di mercato. Pertanto, per ciascuna operazione in esame la Commissione valuterà se SEPI abbia agito in base al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. |
(75) |
La Spagna dichiara altresì che le operazioni effettuate nell’ambito del gruppo SEPI non devono corrispondere alle condizioni di mercato e cita casi in cui la Commissione non ha richiesto che operazioni interne al gruppo avessero luogo in condizioni di mercato. |
(76) |
La Commissione ritiene che, sebbene in certi casi assai specifici si possa accettare che all’interno di un gruppo statale le imprese siano trasferite in condizioni non commerciali, ciò non è accettabile quando si trasferiscono risorse statali ad imprese che sono in concorrenza con altre società all’interno del mercato comune. |
2. Aiuto nelle operazioni connesse al trasferimento 1 tra AESA e SEPI
(77) |
Il 28 dicembre 1999, SEPI ha acquisito da AESA le tre imprese Juliana, Cádiz e Manises. Occorre valutare due elementi per determinare l’esistenza d aiuto statale nel suddetto trasferimento di imprese. Un problema è se il prezzo di acquisto pagato da SEPI ad AESA sia un prezzo di mercato e l’altro è se i prestiti concessi da SEPI alle imprese acquisite abbiano rispettato il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. |
a) Prezzo d’acquisto
(78) |
Innanzitutto, è possibile osservare che la Spagna ha informato la Commissione che il prezzo pagato per le tre imprese è stato di 15 302 000 EUR e non di 60 milioni, come indicato nell’avvio del procedimento. La Spagna in precedenza aveva affermato che i 15 302 000 EUR pagati da SEPI per l’acquisizione delle tre imprese corrispondevano al valore contabile al momento dell’operazione, ma nella fase ultima dell’indagine ha informato che questo era il valore contabile relativo ad una data anteriore, non specificata, ma comunque nel corso dell’anno 1999. |
(79) |
La Spagna sostiene, inoltre, che SEPI non era tenuta a pagare il prezzo di mercato in quanto aveva acquisito i tre cantieri navali per privatizzarli. Ciò nonostante, non è la finalità bensì l’effetto che qualifica un provvedimento come aiuto di Stato. Il fatto che i cantieri navali siano stati acquistati per un presunto fine (privatizzazione) non costituisce una ragione per escludere il carattere di aiuto di Stato dell’operazione. Inoltre, considerato che SEPI è una holding pubblica, occorre ribadire che le operazioni finanziarie tra SEPI e le imprese che sono in concorrenza all’interno del mercato comune dovrebbero sempre basarsi sui principi di mercato. Di conseguenza, se per l’acquisizione di un’impresa SEPI ha pagato un prezzo superiore a quello di mercato, ci troveremmo di fronte a un aiuto di Stato a favore del venditore, ossia, nel caso specifico, di AESA. |
(80) |
La Commissione osserva che SEPI non è riuscita a privatizzare le tre imprese. Invece, nel luglio 2000, ovvero sette mesi dopo la vendita, le tre imprese sono state cedute a Bazán, affiliata di SEPI, al prezzo di 1 peseta ciascuna. |
(81) |
Le relazioni annuali delle imprese interessate indicano che il valore contabile di ciascuna delle tre imprese alla fine del 1999, tre giorni dopo l’operazione di vendita, era deficitario, presentando un importo negativo pari a un totale di – 40 646 000 EUR suddiviso nel seguente modo: Cádiz – 13 745 000 EUR; Juliana – 18 679 000 EUR; Manises – 8 222 000 EUR. |
(82) |
Inoltre, come spiegato in precedenza, la Spagna ha valutato il valore di mercato delle tre imprese nel luglio 2000, in occasione del loro trasferimento a Bazán. La Spagna sostiene che in quel momento il valore di mercato equivaleva al valore contabile meno i rischi calcolati non inclusi nel bilancio delle imprese. I rischi consistevano, ad esempio, in perdite per imbarcazioni in costruzione e in costi derivanti da un’attività inferiore alla norma. Sebbene tali fattori possano variare nel tempo, è ragionevole supporre che non siano cambiati in modo percettibile nell’arco di sette mesi. Per le tre imprese in questione, la Spagna ha calcolato che i rischi totali ammontassero a 25,3 milioni di EUR nel luglio 2000. |
(83) |
Pertanto, la Commissione conclude che, il 28 dicembre 1999, SEPI ha speso 15 302 000 EUR per tre imprese che, tre giorni dopo, avevano un valore contabile negativo pari a – 40 646 000 EUR, più i rischi, che sette mesi più tardi sono stati calcolati pari a 25 300 000 EUR. Si può quindi concludere che, per le imprese in questione, SEPI ha pagato più del prezzo di mercato. Qualsiasi importo che superi il prezzo di mercato dev’essere considerato come un aiuto di Stato a favore del venditore, in questo caso AESA. |
(84) |
Nella richiesta di informazioni del luglio 2002, la Commissione ha chiesto copie di tutti i documenti utili per chiarire la valutazione delle imprese al momento del trasferimento di proprietà. La Spagna non ha fornito informazioni su tale operazione e, quindi, la Commissione può soltanto calcolare il valore di mercato basandosi sulle informazioni disponibili. |
(85) |
Il valore di mercato in tal caso corrisponderebbe al valore contabile meno i rischi finanziari. Data la mancanza di informazioni, la Commissione non è in grado di calcolare il valore esatto dei rischi finanziari. Al fine di escludere una stima eccessiva di tali rischi, essa adotta perciò un’impostazione prudente, e presuppone che i rischi finanziari siano nulli. Pertanto, nelle circostanze attuali una prudente approssimazione al valore di mercato consisterebbe nell’utilizzare la migliore approssimazione al valore contabile. |
(86) |
La migliore valutazione del valore contabile alla data dell’operazione, ovvero il 28 dicembre 1999, è il valore contabile al 31 dicembre 1999, che è un valore negativo: – 40 646 000 EUR. Prendendo come base questa cifra, il valore di mercato delle tre imprese non supererebbe questo importo. |
(87) |
Sulla base delle informazioni disponibili, si può pertanto concludere che AESA ha venduto a SEPI, per 15 302 000 EUR, tre imprese il cui valore era, al massimo, pari a –40 646 000 EUR, il che rappresenta un vantaggio economico di almeno 55 948 000 EUR per AESA. |
(88) |
In conclusione, non è possibile considerare che il pagamento di 15 302 000 EUR effettuato da SEPI per le tre imprese Cádiz, Juliana e Manises sia conforme al principio dell’investitore privato operante in economia di mercato. Di conseguenza, il vantaggio economico di 55 948 000 EUR conseguito da AESA è da considerarsi aiuto di Stato. Successivamente alla vendita, AESA possedeva ancora altri tre cantieri navali riservati a imbarcazioni civili. Il suddetto aiuto di Stato è stato concesso illegalmente in quanto non era stato notificato alla Commissione e non è compatibile con il mercato comune poiché non può essere autorizzato né come aiuto alla ristrutturazione né come altro aiuto. |
(89) |
Le relazioni annuali di AESA e delle imprese che possedeva, per gli esercizi 1998 e 1999, indicano che il proseguimento di tutte le operazioni dipendeva dall’aiuto finanziario del rispettivo azionista, ovvero di SEPI a favore di AESA e di AESA a favore dei cantieri navali. Sulla base di tale informazione, la Commissione conclude che l’aiuto fornito da SEPI ad AESA nell’ambito dell’operazione in causa sia stato trasferito alle tre imprese ancora di proprietà di AESA (Sestao, Sevilla e Puerto Real). Nella decisione della Commissione (25) relativa all’aiuto di Stato illegalmente concesso da SEPI ad AESA nel 1998, successivamente ratificato dalla Corte di giustizia (26), la Commissione era già giunta alla conclusione che l’aiuto di Stato concesso ad AESA implicasse un aiuto di Stato alle sue attività di costruzione navale. |
b) Prestiti concessi da SEPI a tre cantieri navali nel dicembre 1999
(90) |
Nella seconda estensione del procedimento, la Commissione ha osservato che nel 1999 SEPI aveva concesso alle tre imprese Juliana, Cádiz e Manises prestiti per un importo di 194,4 milioni di EUR. La Commissione sospettava che potesse trattarsi di aiuti di Stato a favore delle suddette imprese. |
(91) |
Riguardo ai fatti, la situazione era la seguente. I tre cantieri navali (Juliana, Cádiz e Manises) avevano accumulato debiti nei confronti di AESA pari a 192,1 milioni di EUR. Quando si è accollata le tre imprese, SEPI ha versato loro anche un anticipo di 192,1 milioni di EUR (Cádiz: 120,8 milioni; Juliana 47,2 milioni; Manises 24,1 milioni) che è stato utilizzato per restituire i prestiti ad AESA. I prestiti erano stati concessi a un tasso di interesse superiore al MIBOR di 8 punti. A sua volta, SEPI è subentrata ad AESA nel credito di 192,1 milioni di EUR. La differenza tra questi 192,1 milioni di EUR e i 194,4 milioni di EUR dichiarati nella seconda estensione del procedimento (2,1 milioni di EUR) è imputabile a piccoli prestiti accordati da SEPI ai cantieri navali già in precedenza. |
(92) |
Dal punto di vista dell’aiuto di Stato, la valutazione deve vertere sull’operazione attraverso la quale risorse pubbliche sono state trasferite dallo Stato ai beneficiari, ovvero, sul prestito di 192,1 milioni di EUR concesso da SEPI alle tre imprese Juliana, Cádiz e Manises. Si suppone che la differenza di 2,1 milioni di EUR esistente tra tale importo e i 194,4 milioni di EUR dichiarati nella seconda estensione del procedimento non costituisca aiuto di Stato poiché non è stato stabilito quando e come tale somma sia stata versata. |
(93) |
Come stabilito dalla Corte di giustizia nella causa 40/85 (Boch), si deve valutare se, in circostanze analoghe, un socio privato avrebbe concesso tali prestiti, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, astrazion fatta di qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale. Pertanto si tratta di stabilire se un investitore privato, quand’anche dovesse prendere la decisione a livello dell’intero gruppo, potrebbe aspettarsi in un’economia di mercato normale una redditività accettabile sul capitale investito. La Corte di giustizia ha affermato altresì, con sentenza del 29 aprile 1999 e del 29 giugno 1999 (27), che un criterio adeguato per stabilire se un prestito costituisca un aiuto di Stato consiste nel determinare se l’impresa beneficiaria potrebbe ottenere gli importi necessari sui mercati privati dei capitali, attraverso la cosiddetta prova dell’investitore privato. |
(94) |
Le relazioni annuali di Juliana, Cádiz e Manises mostrano chiaramente che le tre imprese si trovavano in difficoltà finanziarie. Ciascuna di esse presentava un valore contabile negativo alla fine del 1998 e ha registrato perdite nel 1999. Anche il revisore dei conti ha dichiarato, nei bilanci relativi agli esercizi 1998 e 1999, che le imprese avevano bisogno del sostegno degli azionisti per poter continuare a funzionare. Inoltre, non vi erano neppure indizi che la difficile situazione finanziaria dei cantieri navali potesse migliorare. |
(95) |
Per tali motivi si può concludere che le tre imprese non sarebbero state in grado di ottenere i prestiti sui mercati privati di capitali. In altri termini, i prestiti di cui trattasi non superano la prova dell’investitore privato. Per gli stessi motivi, SEPI non poteva aspettarsi la restituzione dei prestiti con gli interessi. Di conseguenza, nel mettere tali risorse a disposizione dei cantieri navali SEPI non ha rispettato il principio dell’investitore privato e quindi i prestiti costituiscono aiuto di Stato a favore delle tre imprese. L’aiuto di Stato è stato concesso illegalmente poiché non è stato notificato alla Commissione e non è compatibile con il mercato comune in quanto non può essere autorizzato né come aiuto alla ristrutturazione né come altro aiuto. |
(96) |
Secondo la Spagna, il 12 settembre 2000 i prestiti ammontanti a 192 100 000 EUR sono stati restituiti a SEPI, con gli interessi, da IZAR, che in quel periodo aveva rilevato le imprese Juliana, Cádiz e Manises per poi dissolverle. Di conseguenza, l’aiuto illegale in questione è stato recuperato. Ciò nonostante, la Commissione intende utilizzare tale informazione in un’altra indagine relativa ad un aiuto di Stato (caso C 38/03), avviata per stabilire in che misura la costruzione navale civile abbia beneficiato dei conferimenti di capitale effettuati da SEPI a favore di IZAR. |
3) Aiuto contenuto in operazioni connesse al trasferimento 2 tra AESA e IZAR
(97) |
Il 20 luglio 2000 AESA ha venduto a Bazán i tre cantieri navali che le restavano: Puerto Real, Sestao e Sevilla (28). |
(98) |
Due sono le questioni sollevate nelle decisioni di estendere il procedimento che occorre appurare per determinare l’esistenza di aiuto di Stato: da un lato occorre stabilire se il prezzo di acquisto pagato da IZAR a AESA sia stato quello di mercato e, dall’altro, se il conferimento di 252 425 000 EUR effettuato da SEPI a favore di AESA, abbia rispettato il principio dell’investitore di mercato. |
a) Conferimento di capitale
(99) |
Il 18 luglio 2000, SEPI ha deciso di conferire ad AESA un capitale pari a 252 425 000 EUR, due giorni prima che AESA vendesse i suoi cantieri navali (Sestao, Sevilla e Puerto Real) a Bazán. Il capitale è stato versato nel settembre 2000. La Spagna afferma che, dal momento che il capitale è stato conferito soltanto nel settembre 2000, quando AESA aveva già ceduto i suoi cantieri, non ha potuto dar luogo a distorsioni della concorrenza nel settore cantieristico. |
(100) |
Secondo la relazione annuale relativa al 2000, AESA ha effettuato conferimenti per 309 milioni di EUR ai suoi tre cantieri navali prima che fossero venduti a Bazán/IZAR. Le relazioni annuali dei cantieri navali in questione rivelano che il capitale è stato fornito sotto forma di remissione del debito. La Spagna ha confermato che AESA «aveva ritoccato» i debiti dei cantieri navali in vista della loro vendita a Bazán «in modo che rispecchiassero meglio il valore dei cantieri», senza però versare alcuna cifra. |
(101) |
Successivamente alla remissione del debito, AESA ha venduto le imprese a Bazán al prezzo di 1 peseta ciascuna. La vendita ha generato una perdita contabile pari a 198 milioni di EUR per AESA. Insieme ad altre perdite derivanti da attività di costruzione navale, nel 2000 le perdite totali per AESA sono ammontate a 271 milioni di EUR. Senza il conferimento di capitale da parte di SEPI, AESA avrebbe avuto un capitale proprio negativo pari a 259 milioni di EUR alla fine del 2000 e avrebbe dovuto essere posta in liquidazione in conformità al diritto delle società. |
(102) |
Si tratta di stabilire, come osservato in precedenza, se in circostanze analoghe un azionista privato avrebbe conferito il capitale e se dal capitale investito avrebbe potuto aspettarsi un margine di redditività accettabile. |
(103) |
In primo luogo, è evidente che AESA non poteva trarre alcun profitto accettabile dal capitale, avendo utilizzato i fondi per coprire costi connessi alla cancellazione dei debiti dei suoi cantieri navali e alla successiva perdita derivante dalla cessione di detti cantieri a Bazán. Inoltre, AESA è un gruppo di imprese che non svolge alcun altro tipo di attività, per cui non è in grado di generare profitti propri. Si può altresì escludere che i beneficiari finali delle misure adottate, ovvero i cantieri navali, sotto il controllo di Bazán/IZAR potessero generare un rendimento accettabile alla luce dei loro ultimi risultati conseguiti e in assenza di misure di ristrutturazione. Anche questo trova conferma nelle relazioni annuali di IZAR, secondo le quali i suoi cantieri navali civili hanno riportato perdite nel 2000, nel 2001 e nel 2002. |
(104) |
Pertanto, si può concludere che il conferimento di capitale effettuato da SEPI a favore di AESA non ha rispettato il principio dell’investitore operante in economia di mercato e costituisce aiuto di Stato. |
(105) |
Va sottolineato a questo proposito che AESA, cancellando i debiti dei suoi cantieri navali che ammontavano a un importo di 309 milioni di EUR, ha migliorato la propria situazione finanziaria di un importo equivalente. Inoltre considerato che la cancellazione del debito di AESA non ha comportato alcun pagamento in contanti, è chiaro che la decisione di SEPI del 18 luglio 2000 di conferire 252 425 000 EUR ad AESA, quantunque l’importo non sia stato versato fino al settembre 2000, ha permesso ad AESA di cancellare immediatamente i debiti senza doversi dichiarare in fallimento. |
(106) |
Dal punto di vista dell’aiuto di Stato, l’aiuto è stato concesso con la decisione di SEPI del 18 luglio 2000 di conferire capitale, dato che tale decisione era la condizione indispensabile affinché AESA potesse ridurre i debiti dei cantieri navali. I beneficiari finali dell’aiuto sono stati i cantieri navali, visto che per effetto dell’operazione i cantieri navali hanno cancellato i propri debiti con AESA. |
(107) |
La cancellazione del debito di AESA ha migliorato la situazione finanziaria dei cantieri navali in questione di 309 milioni di EUR. Tuttavia, la Commissione valuta soltanto il conferimento di fondi effettuato da SEPI, che in questa operazione ammonta a 252 425 000 EUR. Questo aiuto statale era illegale in quanto non era stato notificato alla Commissione e non era compatibile con il mercato comune poiché non poteva essere autorizzato né come aiuto alla ristrutturazione né come altro tipo di aiuto. |
(108) |
Sebbene si possa concludere che non è stato rispettato il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, la Spagna invoca anche il diritto di effettuare un conferimento di capitale al fine di consentire la cessazione delle attività nelle migliori condizioni, secondo quanto stabilito nella sentenza Lanerossi (29). La Commissione ritiene che l’argomentazione della Spagna non possa essere accettata per le seguenti ragioni: |
(109) |
In primo luogo, la sentenza Lanerossi non è pertinente al presente caso, in quanto i tre cantieri navali che beneficiano del conferimento di capitale grazie alla remissione del debito sono ancora funzionanti e la loro chiusura non era assolutamente prevista al momento della concessione dell’aiuto. |
(110) |
Inoltre, anche se l’argomentazione spagnola fosse considerata dal punto di vista di una chiusura di AESA, anziché di una chiusura dei suoi ultimi tre cantieri navali, si può osservare che la procedura di chiusura di AESA è stata avviata soltanto a metà del 2002. Inoltre, nella sentenza Lanerossi, la Corte di giustizia ha affermato che quando il conferimento di capitale non ha alcuna prospettiva di redditività, anche a lungo termine, va considerato aiuto. È la situazione che ricorre nel caso di specie, in quanto non è possibile attendersi che SEPI mai riceva una remunerazione per il capitale che ha concesso a società civili di costruzione navale tramite AESA. Infine, occorre precisare che i costi della chiusura di AESA, secondo quanto afferma la Spagna, consistono in costi sociali connessi alla ristrutturazione dei cantieri navali civili effettuata tra il 1994 e il 1998. Qualsiasi altro aiuto volto a coprire detti costi costituirebbe una violazione della decisione della Commissione del 1997 con la quale è stato autorizzato l’aiuto alla ristrutturazione. |
b) Prezzo d’acquisto
(111) |
La questione se il prezzo di acquisto abbia costituito un aiuto di Stato a favore di IZAR è stata sollevata nella prima estensione del procedimento del 28 novembre 2001. La ragione per cui è stato possibile concedere l’aiuto di Stato in questa forma è che, una volta venduti i suoi cantieri navali a Bazán, AESA era diventata un soggetto che praticamente non svolgeva alcuna attività. Per tale motivo, le autorità spagnole potevano essere tentate di trasferire la maggior parte possibile delle attività da AESA ai suoi cantieri navali e, quindi, alla società che avrebbe rilevato i cantieri navali civili, ovvero Bazán. Appare, inoltre, evidente, che la probabilità che il valore di mercato di ciascuna delle tre imprese fosse esattamente lo stesso, pari a una peseta, è assai ridotta. |
(112) |
Durante il procedimento la Spagna ha fornito informazioni indicanti che i valori contabili delle imprese erano, rispettivamente, pari a 91,1 milioni di EUR (Sestao); 37,8 milioni di EUR (Sevilla) e 68,8 milioni di EUR (Puerto Real), per un totale di 197,7 milioni di EUR. Inoltre, la Spagna informa che il valore di mercato dei tre cantieri navali ammontava a […]; […] e […] milioni di EUR rispettivamente, per un totale di […] milioni di EUR. |
(113) |
Secondo quanto già spiegato, 1 peseta per cantiere navale non era chiaramente un prezzo di mercato e, in teoria, ha rappresentato per Bazán/IZAR un profitto netto di […] milioni di EUR, se la stima spagnola del valore di mercato è corretta. |
(114) |
Ciò nonostante, poiché non è stato stabilito se tale profitto a favore di Bazán/IZAR includesse direttamente risorse di SEPI o dello Stato, la Commissione non ritiene che il prezzo di una peseta per cantiere navale possa essere utilizzato per stabilire l’esistenza di un aiuto di Stato a favore dell’acquirente, ossia Bazán/IZAR. |
4. Aiuto contenuto nelle operazioni relative al trasferimento 3, avvenuto tra SEPI e Bazán
(115) |
Le quattro imprese (Astano, Cádiz, Juliana e Manises) sono state vendute da SEPI a Bazán, il 20 luglio 2000, per una peseta ciascuna. Nella prima estensione del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che questo fosse il prezzo di mercato e che di conseguenza potesse essere stato concesso un aiuto di Stato a Bazán/IZAR. Nella seconda estensione del procedimento, la Commissione ha osservato che dette imprese avevano un valore contabile totale negativo di importo pari a – 68 200 000 EUR. Dato che non è stata in grado di determinare se tale importo fosse stato incluso nella relazione annuale di Bazán/IZAR a titolo di perdita, alla Commissione non era chiaro se SEPI avesse conferito la somma in questione alle quattro imprese in vista del loro trasferimento a Bazán. |
(116) |
Per quanto concerne i valori contabili, la Spagna ha informato la Commissione che le imprese trasferite avevano un valore contabile totale negativo che ammontava a – 68 200 000 EUR al momento dell’operazione. Pare, tuttavia, che di fatto tale somma sia stata riportata come perdita nella relazione annuale di Bazán/IZAR relativa al 2000, contrariamente a quanto si era presunto nella seconda estensione del procedimento (30). |
(117) |
Per quanto riguarda il prezzo, la Spagna ha fornito informazioni credibili indicando che il valore di mercato di ciascuna delle quattro società era negativo. Pertanto, si può concludere che il prezzo non è stato troppo basso e quindi che non ha costituito un aiuto di Stato a favore di Bazán/IZAR. |
(118) |
Visto che sono stati confermati i dubbi circa nuovi aiuti di Stato illegali concessi ai cantieri navali pubblici, la Commissione deve valutare, secondo quanto osservato nella seconda estensione del procedimento, se parte dell’aiuto alla ristrutturazione concesso nel 1997 sia da considerarsi incompatibile e quindi da recuperare. |
(119) |
A questo riguardo, la Commissione ritiene che, tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Spagna e da IZAR nell’ambito contesto del presente procedimento, non esistono argomenti per considerare incompatibile parte dell’aiuto alla ristrutturazione autorizzato nel 1997. Infatti, ai sensi della decisione (31) con cui è stato autorizzato l’aiuto, il diritto della Commissione di ingiungere il recupero dell’aiuto autorizzato nel 1997 è venuto meno con l’ultima relazione di controllo (32), del 13 ottobre 1999. Per tale motivo, allo scadere del periodo di controllo l’aiuto approvato nel 1997 si è trasformato in aiuto esistente. |
(120) |
I cantieri navali che beneficiano dell’aiuto illegale istituito anteriormente sono ora di proprietà di IZAR. Tale aiuto illegale dovrebbe, perciò, essere rimborsato da IZAR. Il trasferimento di proprietà dei cantieri navali, da AESA o da SEPI ad IZAR, non significa che il recupero dell’aiuto possa incombere al precedente proprietario delle imprese in questione. Infatti le imprese in questione sono state trasferite ad IZAR non in condizioni di mercato e tramite gare aperte e trasparenti, bensì sotto forma di riorganizzazione di imprese appartenenti allo stesso gruppo, SEPI, previo pagamento di un prezzo simbolico. In due sentenze recenti (33) la Corte di giustizia ha dichiarato che, qualora le società siano acquisite in condizioni di concorrenza non discriminatorie e a prezzo di mercato (vale a dire, al maggior prezzo che un investitore privato sarebbe disposto a pagare in condizioni di mercato normali per le imprese, nella situazione in cui si trovassero), in particolare dopo aver beneficiato di aiuti statali, l’elemento di aiuto è stato valutato al prezzo di mercato ed incluso nel prezzo d’acquisto. Soltanto in simili circostanze non si può ritenere che gli aggiudicatari abbiano fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato. Pertanto, non è possibile chiedere loro la restituzione dell’elemento di aiuto in questione. Dalla descrizione dei fatti relativi al presente caso, risulta evidente che tali condizioni non sussistono. Inoltre, nelle cause riunite C-328/99 e C-399/00 Italia e SIM 2 Multimedia SpA/Commissione (34), punto 38, la Corte di giustizia ha sottolineato che la vendita di partecipazioni in una società beneficiaria di aiuti illegali da parte di un azionista a un terzo non pregiudica la norma che esige la restituzione degli aiuti. Nel presente caso, Bazán/IZAR, di proprietà del gruppo statale SEPI, ha acquisito partecipazioni in imprese che formavano parte anch’esse del gruppo SEPI, e le ha soppresse in quanto soggetti giuridici. A titolo di impresa succeduta a cantieri navali precedentemente indipendenti sotto il profilo giuridico (con lo status di società per azioni), il beneficiario è ora IZAR e come tale deve recuperare gli aiuti concessi ai cantieri navali in questione. |
(121) |
Nel caso in cui il conferimento di capitale ai cantieri navali fosse considerato come un aiuto a favore di Bazán, la Spagna afferma che tale aiuto sarebbe conforme all’articolo 296 e, pertanto, non rientrerebbe nel campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di statali, in quanto Bazán era un’impresa militare al momento dell’acquisizione dei centrieri navali. |
(122) |
Ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE: «ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.» Già nella sua decisione (35) relativa all’aiuto alla ristrutturazione a favore di KSG, la Commissione ha dichiarato quanto segue: «Per contro, quando una misura che rientra nella definizione di aiuto di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, incide sulla produzione militare, sulla produzione civile o su quella a duplice uso, non può essere considerata del tutto giustificata ai sensi dell'articolo 296. La Commissione non condivide la posizione delle autorità olandesi e spagnole allorché sostengono che, considerati gli aspetti militari, l'intera misura rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 296, anche nel caso in cui producesse un chiaro effetto sulla concorrenza nei settori non militari. Una tale interpretazione è chiaramente in contrasto con la lettera dell'articolo in questione.». |
(123) |
La decisione afferma inoltre che «è pertanto evidente che le misure hanno influito sulle condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti civili. Per tale motivo la Commissione, conformemente alla pratica solitamente seguita, deve valutare le misure in funzione delle norme in materia di aiuti di Stato, nella misura in cui esse provocano o minacciano di provocare una distorsione della concorrenza sui mercati dei prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 296.». |
(124) |
La Commissione osserva che attualmente Bazán, che ora opera sotto il nome di IZAR, svolge attività di costruzione navale militare e civile. L’aiuto accordato ai cantieri navali acquistati da Bazán era diretto ed esclusivamente vincolato alla produzione di imbarcazioni civili. Riguardo ai suoi risultati nel presente caso e alla decisione relativa a KSG, la Commissione osserva altresì che la produzione di imbarcazioni civili è contemplata dall’articolo 87 del trattato e non può essere oggetto di esenzioni in base all’articolo 296 soltanto perché la società che ha acquisito i cantieri navali, Bazán, al momento dell’acquisizione si dedicava esclusivamente alla produzione militare. |
(125) |
La decisione di avviare il procedimento nel caso C 38/03 include, ai paragrafi 44 e seguenti, vari criteri che devono essere soddisfatti ai fini dell’applicazione dell’articolo 296 del trattato CE. Sebbene conoscano bene tali requisiti, le autorità spagnole non hanno presentato alla Commissione alcuna prova che le misure descritte in precedenza fossero destinate a promuovere la produzione di apparecchiature militari. |
(126) |
Non è possibile mettere in dubbio con argomentazioni valide che i cantieri navali civili avessero bisogno di enormi iniezioni di capitale per poter sopravvivere. Il semplice fatto che siano stati venduti a un’impresa di costruzione navale non altera la natura dei cantieri navali e il fatto di essere controllati da un’impresa che svolge anch’essa attività navali non conferisce loro un carattere militare. Inoltre, fornire informazioni su detti cantieri navali non può essere contrario agli interessi essenziali della Spagna. Nel presente caso, la Spagna semplicemente non ha fornito alcuna spiegazione credibile di come potrebbero essere lesi i suoi vitali interessi di sicurezza né ha fornito alcuna informazione sostanziale. |
VI. Conclusione
La Commissione conclude che la Spagna ha dato illegalmente esecuzione a un aiuto dell’importo di 500 473 000 EUR, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, accordato sotto forma di:
1) |
Acquisizione da parte di SEPI delle tre imprese di AESA Cádiz, Juliana e Manises il 28 dicembre 1999, per 55 948 000 EUR al di sopra del prezzo di mercato, di cui in definitiva hanno beneficiato i rimanenti cantieri navali di AESA: Sestao, Sevilla e Puerto Real. |
2) |
Prestiti pari a 192 100 000 EUR concessi da SEPI a tre imprese in crisi: Cádiz, Juliana e Manises, il 28 dicembre 1999. |
3) |
Conferimento di capitale pari a 252 425 000 EUR da parte di SEPI in favore di AESA, nel settembre 2000, di cui in definitiva hanno beneficiato le tre imprese, Sestao, Sevilla e Puerto Real. |
L’aiuto non è compatibile con il mercato comune, dato che non può essere autorizzato come aiuto alla ristrutturazione né come altro tipo di aiuto.
L’aiuto deve essere rimborsato nella sua totalità dall’impresa attuale proprietaria dei cantieri, IZAR, la quale si è accollata le imprese di AESA-SEPI.
I prestiti di cui al punto 2), che ammontano a 192,1 milioni di EUR, sono stati rimborsati da IZAR a SEPI nel settembre 2000, con gli interessi. Si può pertanto ritenere che detto importo di aiuto illegale e incompatibile sia stato recuperato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato concesso dalla Spagna ai cantieri navali pubblici spagnoli, attualmente di proprietà di IZAR, pari a un importo di 500 473 000 EUR, è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2
1. La Spagna adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione, ad eccezione dei 192,1 milioni di euro già recuperati.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione dei beneficiari fino a quella del suo effettivo recupero e sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 2 si applica come interesse composto durante tutto il periodo di cui al succitato paragrafo.
Articolo 3
Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi. A tal fine utilizza il formulario di cui all’Allegato della presente decisione.
Articolo 4
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2004.
Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
(1) GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.
(2) GU L 148 del 6.6.1997, pag. 1.
(3) GU C 328 del 18.11.2000, pag. 16; GU C 21 del 24.1.2002, pag. 17 e GU C 199 del 23.8.2003, pag. 9.
(4) GU C 354 del 21.11.1997, pag. 2.
(5) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(6) GU C 21 del 24.1.2004, pag. 41. Causa T-381/03.
(7) Gli importi monetari della presente decisione sono, in generale, cifre arrotondate, convertite da pesetas in euro.
(8) GU C 201 del 26.8.2003, pag. 3.
(9) Racc. 1980, pag. 1205.
(10) Racc. 1994, pag. I-877.
(11) Racc. 1998, pag. I-7907.
(12) GU L 385 del 31.12.1994, pag. 1.
(13) Informazioni riservate.
(14) Racc. 1991, pag. I-1433.
(15) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.
(16) GU L 37 del 12.2.2000, pag. 22.
(17) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75.
(18) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.
(19) Racc. 2000, pag. I-3271, paragrafo 50.
(20) Racc. 2002, pag. I-4397, paragrafi 55 e 56.
(21) GU L 37 del 12.2.2000, pag. 22.
(22) GU L 296 del 30.10.2002, pag. 73.
(23) GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.
(24) Racc. 1986, pag. 2321.
(25) GU L 37 del 12.2.2000, pag. 22.
(26) Racc. 2002, pag. I-3243.
(27) Causa C-342/96, Spagna/Commissione, Racc. 1999, pag. I-2459, paragrafi 41 e 42, e causa C-256/97, DMT Racc. 1999, pag. I-3913, paragrafi 22-24 nonché i punti da 334 a 336 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella suddetta causa.
(28) Era, inoltre, proprietaria di diverse imprese più piccole, tuttavia il loro capitale nominale totale ammontava soltanto a 161 milioni di pesetas (poco meno di 1 milione di EUR), rispetto ai 9,5 miliardi di pesetas (57,1 milioni di euro) dei tre cantieri navali (Puerto Real: 4 miliardi di pesetas, Sestao: 4 miliardi di pesetas; Sevilla: 1,5 miliardi di pesetas).
(29) Ai punti 21 e 22 della sentenza si afferma che occorre accettare che una società madre possa anche, durante un limitato periodo di tempo, sopportare le perdite di una delle sue controllate allo scopo di consentire la cessazione delle attività di quest’ultima nelle migliori condizioni. Simili decisioni possono essere motivate non soltanto dalla probabilità di ricavare un profitto materiale indiretto, ma anche da altre considerazioni, quali la salvaguardia dell’immagine del gruppo o il riorientamento delle sue attività. Tuttavia, quando i conferimenti di capitali di un investitore pubblico prescindono da qualsiasi prospettiva di redditività, anche a lungo termine, essi vanno considerati aiuti ai sensi dell’articolo 92 del trattato, e la loro compatibilità con il mercato comune deve valutarsi unicamente alla luce dei criteri previsti da tale articolo.
(30) Tuttavia, questa informazione sarà utilizzata nell’altro procedimento avviato contro IZAR, per determinare se parte dei capitali conferiti ad IZAR nel 2000 sia stata utilizzata per fini civili.
(31) GU C 354 del 21.11.1997, pag. 2. Cfr. in particolare il penultimo paragrafo a pag. 7 (già citato alla nota 4).
(32) COM(1999) 480 def.
(33) Causa C-390/98, H.J. Banks, Racc. 1977, pag. I-6117, punto 77, e C-277/00, Germania/Commissione, punto 80, Racc. 2001, pag. I-6117.
(34) Racc. 2003, pag. I-4035.
(35) GU L 14 del 21.1.2003, pag. 56.
ALLEGATO
Informazioni relative all’applicazione della decisione 2005/173/CE della Commissione
1. Calcolo dell’importo da recuperare
1.1. |
Fornire dettagli circa gli importi di aiuto di Stato illegalmente posto a disposizione del beneficiario:
Osservazioni: |
1.2. |
Spiegare dettagliatamente come saranno calcolati gli interessi applicabili all’aiuto da recuperare. |
2. Provvedimenti previsti e adottati per il recupero dell’aiuto
2.1. |
Descrivere dettagliatamente i provvedimenti previsti e già adottati per il recupero immediato ed effettivo dell’aiuto. Indicare altresì, se del caso, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti. |
2.2. |
Qual è il calendario del processo di recupero? Quando sarà completato il recupero dell’aiuto? |
3. Recupero già eseguito
3.1. |
Specificare gli importi di aiuto recuperati presso il beneficiario:
|
3.2. |
Allegare prove del rimborso degli importi di aiuto specificati nel riquadro del punto 3.1. |
(1) Data in cui le quote di aiuto sono state poste a disposizione del beneficiario.
(2) Importo di aiuto posto a disposizione del beneficiario (in equivalente lordo di aiuto).
(3) Data di rimborso dell’aiuto.