ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 52

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
25 febbraio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 303/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 304/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

3

 

*

Regolamento (CE) n. 305/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari applicabili a determinati prodotti originari del Cile

6

 

*

Regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità ( 1 )

9

 

 

Regolamento (CE) n. 307/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, relativo all’apertura di un contingente tariffario preferenziale per l’importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell’approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1o marzo 2005 al 30 giugno 2005

11

 

 

Regolamento (CE) n. 308/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

13

 

 

Regolamento (CE) n. 309/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

15

 

 

Regolamento (CE) n. 310/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

16

 

 

Regolamento (CE) n. 311/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

20

 

 

Regolamento (CE) n. 312/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

23

 

 

Regolamento (CE) n. 313/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

25

 

 

Regolamento (CE) n. 314/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

26

 

 

Regolamento (CE) n. 315/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

29

 

 

Regolamento (CE) n. 316/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

31

 

 

Regolamento (CE) n. 317/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

32

 

 

Regolamento (CE) n. 318/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005

33

 

 

Regolamento (CE) n. 319/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004

34

 

 

Regolamento (CE) n. 320/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004

35

 

 

Regolamento (CE) n. 321/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2276/2004

36

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2005/157/CE:Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, recante nomina di due membri titolari tedeschi e di due membri supplenti tedeschi del Comitato delle regioni

37

 

*

2005/158/CE:Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni

39

 

*

2005/159/CE:Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, recante nomina di sei membri titolari belgi e di otto membri supplenti belgi del Comitato delle regioni

40

 

 

Commissione

 

*

2005/160/CE:Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2004, relativa a uno scambio di lettere tra l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) e la Commissione delle Comunità europee in merito alla cooperazione nell’ambito degli interventi di risposta in caso di calamità (nell’eventualità di interventi simultanei in un paese colpito da calamità) ( 1 )

42

 

*

2005/161/CE:Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2005, concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento dei compiti di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (residui) per l’anno 2005 [notificata con il numero C(2005) 392]

49

 

*

2005/162/CE:Raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza ( 1 )

51

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

25.2.2005   

IT

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L 52/1


REGOLAMENTO (CE) N. 303/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

114,2

204

68,7

212

151,1

624

185,9

999

130,0

0707 00 05

052

161,5

068

116,1

204

111,5

999

129,7

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

171,8

204

181,8

999

176,8

0805 10 20

052

49,3

204

43,0

212

51,0

220

45,3

624

66,6

999

51,0

0805 20 10

204

82,8

624

84,0

999

83,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,4

204

86,7

400

78,2

464

56,0

624

86,4

662

49,9

999

69,9

0805 50 10

052

56,3

999

56,3

0808 10 80

400

102,0

404

97,8

508

80,2

512

112,1

528

91,2

720

58,9

999

90,4

0808 20 50

388

74,7

400

97,8

512

66,4

528

61,7

999

75,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


25.2.2005   

IT

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L 52/3


REGOLAMENTO (CE) N. 304/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(4)

Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.

(5)

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

(3)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 25 febbraio 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

26,53

28,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

33,12

35,31

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

61,57

65,60

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

42,55

46,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

128,43

138,25

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

121,18

131,00


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


25.2.2005   

IT

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L 52/6


REGOLAMENTO (CE) N. 305/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari applicabili a determinati prodotti originari del Cile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 312/2003 reca attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (2).

(2)

Con decisione 2005/106/CE del Consiglio (3), è stato approvato un protocollo all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (in appresso «il protocollo»). Il protocollo prevede nuove concessioni tariffarie comunitarie, alcune delle quali sono limitate da contingenti tariffari la cui applicazione impone di modificare il regolamento (CE) n. 312/2003.

(3)

Il volume dei contingenti tariffari per gli agli (numero d’ordine 09.1925), le uve da tavola (numero d’ordine 09.1929) e i kiwi (numero d’ordine 09.1939) deve essere aumentato ogni anno del 5 % del quantitativo iniziale.

(4)

Per il 2004, il volume dei nuovi contingenti tariffari comunitari deve essere limitato proporzionalmente al periodo nel quale sono aperti i nuovi contingenti tariffari.

(5)

Poiché le nuove concessioni tariffarie comunitarie introdotte dal protocollo si applicano dal 1o maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data ed entrare in vigore prima possibile.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 312/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Per il 2004, i volumi dei contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d’ordine 09.1937, 09.1939 e 09.1941 sono limitati a otto dodicesimi dei rispettivi volumi annuali. Le frazioni di chilogrammo vengono arrotondate al chilogrammo superiore.

2.   Per il 2004, vengono aggiunti, rispettivamente, quantitativi supplementari di 20 e 1 000 tonnellate ai contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d’ordine 09.1925 e 09.1929.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004, fatta eccezione per i punti 1) e 2) dell’allegato.

I punti 1) e 2) dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

(2)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

(3)  GU L 38 del 10.2.2005, pag. 1.


ALLEGATO

La tabella che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 312/2003 è così modificata:

1)

In corrispondenza del numero d’ordine 09.1925, quarta colonna, il volume è sostituito da 530 tonnellate.

Dopo il 2005, il volume annuale del contingente tariffario sarà aumentato ogni anno del 5 % di questo volume.

2)

In corrispondenza del numero d’ordine 09.1929, quarta colonna, il volume è sostituito da 38 500 tonnellate.

Dopo il 2005, il volume annuale del contingente tariffario sarà aumentato ogni anno del 5 % di questo volume.

3)

Sono inserite le righe seguenti:

«09.1937 (1)

0303 29 00

0303 78 12

0303 78 19

Pesce, congelato

725 tonnellate

100

0304 20 53

0304 20 56

0304 20 58

0304 20 91

0304 20 94

0304 90 05

Filetti di pesce e altra carne di pesce, congelati

09.1939

0810 50 00

Kiwi

1 000 tonnellate (2)

100

09.1941 (2)

1604 15 19

Preparazioni e conserve di sgombri

90 tonnellate

100»


(1)  Questo contingente tariffario si applica per il 2004 e per ciascuno degli anni di calendario successivi dall'1.1.2005 fino al 31.12.2012 (data di scadenza).

(2)  Questo contingente tariffario si applica per il 2004 e per ciascuno degli anni di calendario successivi dall'1.1.2005 fino al 31.12.2006 (data di scadenza).


25.2.2005   

IT

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L 52/9


REGOLAMENTO (CE) n. 306/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 definisce la metodologia dei conti economici dell’agricoltura della Comunità (di seguito «metodologia CEA»). I punti 3.056 e 3.064 di tale allegato contengono rispettivamente esempi di contributi ai prodotti ed esempi di altri contributi alla produzione, corredati di riferimenti alle corrispondenti voci di bilancio. Poiché alcuni riferimenti non sono più validi, occorre aggiornare i due punti citati.

(2)

Il compito di aggiornare la metodologia CEA è affidato alla Commissione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 138/2004 andrebbe pertanto modificato di conseguenza.

(4)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1.

(2)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato come segue:

1)

Il punto 3.056 è sostituito dal testo seguente:

«3.056.

Il metodo di valutazione della produzione ai prezzi base impone di operare una netta distinzione tra i contributi ai prodotti e gli altri contributi alla produzione. I contributi ai prodotti agricoli (1) possono essere versati ai produttori agricoli oppure ad altri operatori economici. Solo i contributi ai prodotti versati ai produttori agricoli sono sommati ai prezzi di mercato riscossi dai produttori per ottenere il prezzo base. I contributi ai prodotti agricoli versati a operatori economici diversi dai produttori agricoli non sono registrati nei CEA.».

2)

Il punto 3.064 è sostituito dal testo seguente:

«3.064.

Per l’agricoltura, gli altri contributi alla produzione includono principalmente gli aiuti di seguito elencati:

contributi in conto salari o in conto manodopera,

contributi in conto interessi [SEC 95, punto 4.37, lettera c)] versati a unità di produzione residenti, anche se intesi ad agevolare operazioni di investimento (2). Si tratta in effetti di trasferimenti correnti destinati ad alleviare gli oneri di gestione dei produttori. Essi sono registrati come contributi accordati ai produttori beneficiari, anche laddove la differenza di interesse venga, di fatto, versata direttamente dalle amministrazioni pubbliche alle istituzioni di credito che hanno concesso i prestiti (in deroga al criterio del pagamento),

sovracompensazione dell’IVA derivante dall’applicazione del regime forfettario (cfr. punti 3.041 e 3.042),

accollamento di contributi sociali e di imposte fondiarie,

copertura di altri costi quali gli aiuti al magazzinaggio privato del vino e dei mosti d’uva e al ricollocamento dei vini da tavola (purché proprietaria delle scorte sia una unità agricola),

altri contributi vari alla produzione:

aiuti per la messa a riposo dei terreni (compensazioni per l’obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione connesso agli aiuti per ettaro e per ritiri volontari),

compensazioni finanziarie per operazioni di ritiro dal mercato di ortofrutticoli freschi. Tali pagamenti, spesso effettuati a favore di organizzazioni di produttori di beni destinati alla vendita, sono da considerarsi contributi all’agricoltura perché compensano direttamente una perdita di produzione,

premi per i bovini relativi alla destagionalizzazione e all’estensificazione,

aiuti alla produzione agricola in zone svantaggiate e/o montane,

altri aiuti corrisposti al fine di influenzare i metodi di produzione (estensificazione, metodi intesi a ridurre l’inquinamento, ecc.),

importi versati agli agricoltori a titolo di compensazione per perdite ricorrenti di beni compresi nelle scorte, quali prodotti vegetali o bestiame considerati prodotti non ancora finiti e piantagioni che non siano ancora produttive (cfr. punti 2.040-2.045). I trasferimenti per risarcimento di perdite di beni compresi nelle scorte e/o di piantagioni utilizzati come fattori produttivi sono registrati invece in conto capitale quali altri trasferimenti in conto capitale.».


(1)  Tra i contributi agricoli versati agli agricoltori rientra qualsiasi contributo in forma di indennità compensativa (ovvero nel caso in cui le amministrazioni pubbliche versino ai produttori di prodotti agricoli la differenza tra i prezzi medi di mercato e i prezzi garantiti dei prodotti agricoli).

(2)  Qualora tuttavia il contributo concorra tanto al finanziamento dell’ammortamento del debito quanto al pagamento degli interessi sul capitale e non sia possibile scindere i due elementi, l’intero contributo sarà registrato come contributo agli investimenti.


25.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/11


REGOLAMENTO (CE) N. 307/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

relativo all’apertura di un contingente tariffario preferenziale per l’importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell’approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1o marzo 2005 al 30 giugno 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 viene riscosso, ai fini di un sufficiente approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all’importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 2001/870/CE del Consiglio (2) con i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) menzionati nel protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP, inserito nell’allegato V della convenzione ACP-CE (3), da un lato, e con l’India, dall’altro.

(2)

Gli accordi in forma di scambio di lettere, conclusi in forza della decisione 2001/870/CE, stabiliscono che i raffinatori interessati devono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell’aiuto di adattamento fissato per la campagna di commercializzazione considerata. Occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna di commercializzazione 2004/2005.

(3)

I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario.

(4)

Questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire sin d’ora, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, contingenti tariffari a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consentano di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna. Con il regolamento (CE) n. 1213/2004 della Commissione (4), sono stati pertanto aperti contingenti per il periodo dal 1o luglio 2004 al 28 febbraio 2005.

(5)

Poiché sono disponibili i dati previsionali di produzione di zucchero greggio di canna per la campagna di commercializzazione 2004/2005, occorre aprire un contingente per la seconda parte della campagna.

(6)

Occorre precisare che il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (5), deve applicarsi al nuovo contingente.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o marzo 2005 al 30 giugno 2005, è aperto, nell’ambito della decisione 2001/870/CE, per l’importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10, un contingente tariffario di 17 824 tonnellate, espresse in zucchero bianco e originarie dei paesi ACP firmatari dell’accordo in forma di scambio di lettere approvato dalla citata decisione.

Articolo 2

1.   Il dazio ridotto speciale per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo all’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1 è fissato a 0 EUR.

2.   Il prezzo minimo d’acquisto che i raffinatori comunitari devono pagare è fissato, per il periodo di cui all’articolo 1, a 49,68 EUR per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1159/2003 si applica al contingente tariffario aperto dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 325 dell’8.12.2001, pag. 21.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(4)  GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 17.

(5)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).


25.2.2005   

IT

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L 52/13


REGOLAMENTO (CE) N. 308/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 22 febbraio 2005.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 22 febbraio 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione

Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

134,00

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

136,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

156,00

166,00


25.2.2005   

IT

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L 52/15


REGOLAMENTO (CE) N. 309/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 22 febbraio 2005.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 22 febbraio 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 31,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


25.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/16


REGOLAMENTO (CE) N. 310/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (3), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(5)

Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6)

Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 25 febbraio 2005 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

Segala

1003 00 90

Orzo

 

 

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

Avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

3,708

3,708

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

1,047

1,047

– – negli altri casi

4,000

4,000

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

2,708

2,708

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

0,785

0,785

– – negli altri casi

3,000

3,000

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

1,047

1,047

– altre (incluso allo stato naturale)

4,000

4,000

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:

 

 

– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

3,275

3,275

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

1,047

1,047

– negli altri casi

4,000

4,000

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture di riso

1007 00 90

Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

(3)  La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


25.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/20


REGOLAMENTO (CE) N. 311/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

56,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

48,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

48,00

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

72,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

56,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

48,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

48,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

64,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

52,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

60,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

46,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

64,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

64,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

64,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

64,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

62,70

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

48,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

62,70

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

48,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

48,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

62,70

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

48,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

65,70

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

45,60

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

48,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


25.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/23


REGOLAMENTO (CE) N. 312/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


25.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/25


REGOLAMENTO (CE) N. 313/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

0,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

8,75 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


25.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/26


REGOLAMENTO (CE) N. 314/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (2) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4)

Le offerte relative alla gara per la restituzione all'esportazione di riso a grani tondi, medi e lunghi A sono state respinte. Non occorre pertanto fissare, per il momento, una restituzione del dazio comune per il riso.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1785/2003 ha definito all'articolo 14, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6)

La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10)

Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è sospeso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura EUR/t

Ammontare delle restituzioni (1)

1006 20 11 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 13 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 15 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 17 9000

 

1006 20 92 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 94 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 96 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 98 9000

 

1006 30 21 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 23 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 25 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 27 9000

 

1006 30 42 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 44 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 46 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 48 9000

 

1006 30 61 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 61 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 63 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 63 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 65 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 65 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 67 9100

021 e 023

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 67 9900

066

EUR/t

0

1006 30 92 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 92 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 94 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 94 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 96 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 96 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 98 9100

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 98 9900

 

1006 40 00 9000

 

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01

Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02

Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati arabi uniti, Oman, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03

Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Suriname, Guyana, Madagascar.


(1)  La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12) si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01

0 t,

Insieme delle destinazioni R02 e R03

0 t,

Destinazioni 021 e 023

0 t,

Destinazioni 066

0 t,

Destinazione A97

0 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01

Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02

Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati arabi uniti, Oman, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03

Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Suriname, Guyana, Madagascar.


25.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/29


REGOLAMENTO (CE) N. 315/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

10,96

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

10,24

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

9,44

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

8,72

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

8,16

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


25.2.2005   

IT

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L 52/31


REGOLAMENTO (CE) N. 316/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 18 al 24 febbraio 2005 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


25.2.2005   

IT

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L 52/32


REGOLAMENTO (CE) N. 317/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004.

(2)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 18 febbraio al 24 febbraio 2005, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.


25.2.2005   

IT

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L 52/33


REGOLAMENTO (CE) N. 318/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 18 al 24 febbraio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 8,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


25.2.2005   

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L 52/34


REGOLAMENTO (CE) N. 319/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2275/2004 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 18 al 24 febbraio 2005 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 32.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


25.2.2005   

IT

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L 52/35


REGOLAMENTO (CE) N. 320/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2277/2004 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 18 al 24 febbraio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 30,99 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 139 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 35.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


25.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/36


REGOLAMENTO (CE) N. 321/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2276/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2276/2004 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 18 al 24 febbraio 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2276/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 31,69 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 43 700 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 34.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

25.2.2005   

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L 52/37


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2005

recante nomina di due membri titolari tedeschi e di due membri supplenti tedeschi del Comitato delle regioni

(2005/157/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE (1) recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.

(2)

Due seggi di membro titolare sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato della sig.ra Barbara RICHSTEIN e del sig. Manfred LENZ, comunicata al Consiglio il 12 gennaio 2005, un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Wolfgang KLEIN, comunicata al Consiglio il 7 dicembre 2004, e un seggio di membro supplente del medesimo Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Hans-Georg KLUGE, comunicate al Consiglio il 21 dicembre 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri del Comitato delle regioni

a)

quali membri titolari:

 

il sig. Gerd HARMS

Bevollmächtigter des Landes Brandenburg für Bundes- und Europaangelegenheiten

Staatssekretär in der Staatskanzlei

in sostituzione della sig.ra Barbara RICHSTEIN

 

la sig.ra Barbara RICHSTEIN

Abgeordnete des Landtages Brandenburg

(membro del Landtag del Brandeburgo)

in sostituzione del sig. Manfred LENZ

b)

quali membri supplenti:

 

il sig. Markus KARP

Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

in sostituzione del sig. Hans-Georg KLUGE

 

il sig. Steffen REICHE

Mitglied des Landtages

in sostituzione del sig. Wolfgang KLEIN

per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


25.2.2005   

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L 52/39


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2005

recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2005/158/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE (1) recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.

(2)

Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Pere ESTEVE i ABAD, comunicate al Consiglio in data 19 gennaio 2005,

DECIDE:

Articolo unico

La sig.ra Anna TERRÓN i CUSÍ, Secretaria General del Patronat Catalá Pro Europa — Delegada del Gobierno de la Generalidad de Cataluña en Bruselas, è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Pere ESTEVE i ABAD per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


25.2.2005   

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L 52/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2005

recante nomina di sei membri titolari belgi e di otto membri supplenti belgi del Comitato delle regioni

(2005/159/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo belga,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE (1) recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.

(2)

Un posto di membro titolare e un posto di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito delle dimissioni del sig. Frans RAMON, membro titolare, comunicate al Consiglio l’8 settembre 2004, e del sig. Jos BEX, membro supplente, comunicate al Consiglio il 3 febbraio 2005; inoltre, cinque posti di membro titolare e sette posti di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza del mandato dei signori Paul VAN GREMBERGEN, Bart SOMERS, Stefaan PLATTEAU, Xavier DESGAIN e Hervé HASQUIN, membri titolari, e dei sigg. Jacques TIMMERMANS, André DENYS, della sig.ra Josée VERCAMMEN, dei sigg. Serge KUBLA, Rudy DEMOTTE, Jean-Marc NOLLET et Bernd GENTGES, membri supplenti, comunicate al Consiglio il 24 gennaio 2005,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri del Comitato delle regioni

a)

quali membri titolari:

 

il sig. Yves LETERME

Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid

in sostituzione del sig. Frans RAMON

 

il sig. Bart SOMERS

Vlaams Volksvertegenwoordiger

(sulla base del suo nuovo mandato di deputato fiammingo)

 

la sig.ra Fientje MOERMAN

Vice-Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel

in sostituzione del sig. Stefaan PLATTEAU

 

il sig. Geert BOURGEOIS

Vlaams Minister van Bestuurzaken, Buitenlands Beleid, Media en Tourisme

in sostituzione del sig. Paul VAN GREMBERGEN

 

il sig. LEBRUN

Député wallon

in sostituzione del sig. Xavier DESGAIN

 

il sig. Jean-François ISTASSE

Président du Parlement de la Communauté française

in sostituzione del sig. Hervé HASQUIN;

b)

quali membri supplenti:

 

il sig. Johan SAUWENS

Vlaams Volksvertegenwoordiger

in sostituzione del sig. André DENYS

 

M. Bart CARON

Vlaams Volksvertegenwoordiger

in sostituzione del sig. Jacques TIMMERMANS

 

il sig. Stefaan PLATTEAU

Burgemeester

in sostituzione della sig.ra Josée VERCAMMEN

 

la sig.ra Marie-Dominique SIMONET

Ministre de la Recherche, des technologies nouvelles et des relations extérieures du Gouvernement wallon

in sostituzione del sig. Serge KUBLA

 

il sig. Maurice BAYENET

Député au Parlement de la Communauté française

in sostituzione del sig. Jean-Marc NOLLET

 

il sig. Béa DIALLO

Député au Parlement de la Communauté française

in sostituzione del sig. Rudy DEMOTTE

 

il sig. Claude DESAMA

Bourgmestre de Verviers

in sostituzione del sig. Bernd GENTGES

 

il sig. Jan ROEGIERS

Vlaams Volksvertegenwoordiger

in sostituzione del sig. Jos BEX

per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


Commissione

25.2.2005   

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L 52/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2004

relativa a uno scambio di lettere tra l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) e la Commissione delle Comunità europee in merito alla cooperazione nell’ambito degli interventi di risposta in caso di calamità (nell’eventualità di interventi simultanei in un paese colpito da calamità)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/160/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 302,

considerando quanto segue:

(1)

L’istituzione di una cooperazione con l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) nel settore della protezione civile e degli affari umanitari rispecchia una linea politica coerente finalizzata a creare rapporti più forti e una cooperazione più stretta con le Nazioni Unite, come sottolineato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Sviluppare un partenariato efficace con le Nazioni Unite nei settori dello sviluppo e delle questioni umanitarie», del 2 maggio 2001 (1), e nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «L’Unione europea e le Nazioni Unite: la scelta del multilateralismo», del 10 settembre 2003 (2).

(2)

Le esperienze passate hanno messo in luce la necessità di istituire alcuni principi di base per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra l’UNOCHA (compreso il sistema di risposta in caso di emergenza e gli strumenti di coordinamento di cui dispone) e la Commissione europea [nell’ambito delle attività del meccanismo comunitario nel settore della protezione civile, istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio (3), e delle attività di ECHO, l’Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità europea (4)], quando entrambe le parti prestano o agevolano simultaneamente l’assistenza a un paese colpito da una calamità naturale o di origine umana, nel tentativo di cooperare all’insegna dell’efficienza, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili ed evitando sforzi superflui.

(3)

La Commissione e l’UNOCHA hanno negoziato un testo relativo a uno scambio di lettere per la cooperazione nell’ambito degli interventi di risposta in caso di calamità (nell’eventualità di interventi simultanei in un paese colpito da calamità), che è sottoposto ad approvazione,

DECIDE:

Articolo unico

1.   È approvato lo scambio di lettere tra l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) e la Commissione delle Comunità europee in merito alla cooperazione nell’ambito degli interventi di risposta in caso di calamità (nell’eventualità di interventi simultanei in un paese colpito da calamità) di cui in allegato.

2.   Il commissario responsabile dell’Ambiente e il commissario responsabile dello Sviluppo e degli aiuti umanitari, ovvero le persone da essi designate a tal fine, sono autorizzati a firmare lo scambio di lettere a nome della Commissione delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2004.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione


(1)  COM(2001) 231 del 2.5.2001.

(2)  COM(2003) 526 del 10.9.2003.

(3)  GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

(4)  Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Scambio di lettere tra l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) e la Commissione delle Comunità europee in merito alla cooperazione nell’ambito degli interventi di risposta in caso di calamità (nell’eventualità di interventi simultanei in un paese colpito da calamità)

Egregio sig. Egeland,

la Commissione europea (Direzione generale Ambiente e Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità europea — ECHO) si compiace della cooperazione esistente tra l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) e la Commissione europea nel settore dell’assistenza umanitaria e dei soccorsi in caso di calamità.

Le Nazioni Unite svolgono un ruolo di primo piano nel condurre e coordinare gli interventi della comunità internazionale finalizzati a portare aiuti umanitari internazionali secondo il mandato globale affidato dall’Assemblea generale dell’ONU (risoluzione 46/182, relativo allegato e precedenti risoluzioni dell’Assemblea generale ivi menzionate).

Il meccanismo comunitario nel settore della protezione civile rispecchia la volontà collettiva di agevolare una cooperazione rafforzata tra la Comunità europea e i suoi Stati membri negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di calamità.

La recente comunicazione della Commissione dal titolo «L’Unione europea e le Nazioni Unite: la scelta del multilateralismo» [COM(2003) 526 def.], nella quale si sottolinea «l’importanza dell’aumento della cooperazione con l’ONU e del rafforzamento della voce dell’UE all’ONU», la comunicazione della Commissione «Sviluppare un partenariato efficace con le Nazioni Unite nei settori dello sviluppo e delle questioni umanitarie» [COM(2001) 231 def.] e gli orientamenti dell’Unione europea sui bambini e i conflitti armati confermano l’importanza che la Commissione attribuisce a una stretta cooperazione con le Nazioni Unite in generale e in particolare nel settore degli interventi di risposta in caso di calamità naturali o di origine umana. In un documento politico (1), indirizzato al presidente della Commissione europea l’8 gennaio 2002, il segretario generale delle Nazioni Unite raccomanda inoltre alle due parti di lavorare insieme per sostenere il ruolo che le Nazioni Unite svolgono al fine di garantire un quadro di coordinamento coerente per le operazioni di soccorso umanitario.

Da anni l’UNOCHA lavora a stretto contatto con ECHO (2), anche attraverso il cosiddetto «dialogo in materia di programmazione strategica». L’istituzione del meccanismo comunitario per la protezione civile nell’ottobre 2001 (3) sollecita una cooperazione ancora maggiore con l’UNOCHA nel campo della protezione civile. Nello spirito del processo di Friburgo (4), è importante che i due sistemi funzionino in maniera coerente e complementare per sostenere gli Stati e le popolazioni colpiti da calamità ed emergenze.

Il presente scambio di lettere è finalizzato a fissare i principi di base per una maggiore cooperazione e un miglior coordinamento tra l’UNOCHA (compreso il sistema di risposta in caso di emergenza e gli strumenti di coordinamento di cui dispone), da un lato, e la Commissione europea (nell’ambito del meccanismo comunitario per la protezione civile e di ECHO), dall’altro, qualora le due parti debbano prestare o agevolare simultaneamente i soccorsi a un paese colpito da una calamità naturale o di origine umana, nel tentativo di cooperare all’insegna dell’efficienza, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili ed evitando sforzi superflui. L’UNOCHA e la Commissione europea ritengono che una strategia coordinata sia lo strumento migliore per prestare soccorso alle vittime di una calamità. Le parti riconoscono pertanto quanto segue:

1)

la prestazione di assistenza e protezione ai propri cittadini in occasione di calamità ed emergenze è responsabilità principale di ciascuno Stato. Tuttavia, quando i soccorsi necessari superano le capacità di intervento dello Stato colpito, la comunità internazionale deve essere pronta e in grado di prestare soccorso;

2)

i mezzi disponibili a livello nazionale e internazionale per gli interventi di risposta in occasione di calamità sono limitati ed è pertanto fondamentale che l’UNOCHA e la Commissione europea cooperino appieno per ottimizzare l’uso di tali risorse;

3)

servono ancora alcune misure di carattere pratico per approfittare dell’impulso derivante dalla cooperazione positiva già instaurata tra l’UNOCHA e la Commissione europea. Per questo motivo, le due parti si scambieranno periodicamente informazioni, manterranno un dialogo costante a livello politico e operativo e punteranno a garantire la massima complementarità possibile tra le rispettive attività di formazione e addestramento oltre che per quanto riguarda la programmazione delle attività di soccorso in caso di calamità e la prestazione dell’assistenza necessaria.

A tal fine, l’UNOCHA e la Commissione europea concordano sulle procedure operative standard allegate al presente scambio di lettere e le metteranno in pratica per agevolare un coordinamento efficace. Le procedure operative standard potranno, ove necessario, essere sviluppate ulteriormente e/o adeguate a livello tecnico in base all’esperienza acquisita.

Il presente scambio di lettere fa salvo il ruolo attribuito, a norma dell’articolo 6, secondo comma, della decisione 2001/792/CE, allo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell’Unione europea.

Lo scambio di lettere lascia inoltre impregiudicate le modalità di cooperazione e coordinamento, come quelle esistenti tra l’UNOCHA ed ECHO, che vanno oltre gli aspetti descritti nelle procedure operative standard allegate (allegato II).

Proponiamo che la presente lettera, con le procedure operative standard allegate, e la lettera con la Sua risposta siano considerate come gli strumenti attraverso i quali le due parti approvano le misure citate in precedenza.

Margot Wallström

Poul Nielson


(1)  A Vision of Partnership: The United Nations and the European Union in Humanitarian Affairs and Development, New York, dicembre 2001.

(2)  Il mandato di ECHO discende dal regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario.

(3)  Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 5).

(4)  Comunicato e quadro d’azione del Forum di Friburgo, Svizzera, 15-16 giugno 2000.

Allegato I — Procedure operative standard per la protezione civile

UNOCHA — Meccanismo comunitario per la protezione civile

Procedure operative standard comuni per il coordinamento degli interventi in caso di calamità

I.   Fase di preparazione (periodo tra due calamità)

L’UNOCHA e la Commissione europea s’impegnano a:

operare secondo una metodologia e una terminologia elaborate e approvate di comune accordo, sulla base di concetti riconosciuti a livello internazionale, in particolare quelli approvati in ambito ONU (1). Ciò assumerà particolare importanza per le strutture di coordinamento sul campo,

garantire scambi di informazioni periodici, comprendenti la notifica di allarmi, questioni di natura politica e operativa nonché riunioni e seminari programmati,

garantire la partecipazione e il contributo reciproci alle attività di formazione, addestramento e agli insegnamenti tratti dai seminari organizzati da ciascuna delle due parti ed eventualmente organizzare esercitazioni congiunte,

concordare il mandato generico per le squadre e gli esperti incaricati della valutazione/coordinamento.

II.   Fase di intervento — A livello centrale

L’UNOCHA e la Commissione europea s’impegnano a:

informarsi reciprocamente in occasione di una calamità, fornendo informazioni sugli interventi che intendono effettuare. Quando si prevede di attivare il meccanismo comunitario per calamità che avvengono al di fuori dell’Unione europea e se sussiste la possibilità di attivare i sistemi di risposta delle Nazioni Unite e della CE, la Commissione europea e l’UNOCHA si scambiano pareri il più presto possibile in merito a una valutazione preliminare della situazione, ai soccorsi necessari e agli interventi previsti, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e garantire un approccio coordinato basato sui concetti e sul quadro proposti sopra,

garantire e proseguire lo scambio di informazioni durante la fase di intervento in merito ai seguenti punti:

rapporti e aggiornamenti della situazione,

individuazione delle necessità e delle risorse prioritarie richieste,

invio delle risorse (a livello di pianificazione e di invii già programmati),

mobilitazione delle risorse (compresi i moduli di supporto) per evitare sovrapposizioni e interventi superflui,

dati sui coordinatori e sui mezzi eventualmente disponibili,

eventuali aggiornamenti dei mandati delle squadre di valutazione/coordinamento da inviare,

strategia d’informazione nei confronti dei media.

III.   Fase di intervento — Sul campo

L’UNOCHA e la Commissione europea s’impegnano affinché:

tutti i soggetti internazionali che partecipano ai soccorsi siano incentivati a coordinare le loro attività nell’ambito del Centro di coordinamento delle operazioni sul campo (On Site Operations Coordination Centre — OSOCC) a supporto delle autorità nazionali/locali che gestiscono l’emergenza,

i coordinatori dell’UNOCHA e della Commissione europea assistano le autorità nazionali/locali che gestiscono l’emergenza al fine di coordinare i partecipanti internazionali secondo la metodologia indicata nelle linee guida dell’INSARAG.


(1)  Come le linee guida International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) Guidelines, Oslo Guidelines on The Use of Military and Civil Defense Assets in Disaster Relief, maggio 1994, e altre.

Allegato II — Procedure operative standard per gli aiuti umanitari

UNOCHA — Ufficio comunitario per gli aiuti umanitari ECHO

Procedure operative standard comuni per il coordinamento degli interventi in caso di calamità

1.   Fase di preparazione/ordinaria (periodo tra due calamità)

L'UNOCHA e la Commissione europea s'impegnano a:

proseguire il dialogo strategico in corso sulla preparazione in vista di emergenze, al fine di creare una stretta cooperazione finalizzata a migliorare le capacità globali di risposta in caso di emergenza; tale cooperazione riguarda gli aspetti operativi e finanziari,

garantire che il personale di ciascuna parte venga incluso nei programmi di formazione e nei seminari organizzati dall'altra parte (ECHO e UNOCHA),

organizzare esercitazioni sugli insegnamenti appresi che possano eventualmente migliorare i regimi di cooperazione in vigore (procedure operative standard),

garantire uno scambio periodico di informazioni sulla metodologia standard impiegata per la valutazione dei fabbisogni e il coordinamento degli aiuti al fine di migliorarne la coerenza e la convergenza,

procedere congiuntamente a riesami e aggiornamenti periodici dei rispettivi sistemi di emergenza (organizzazione, persone da contattare, coordinate) per garantire in qualsiasi momento la possibilità di connessione e la compatibilità,

scambio di documenti generali e di riflessione e analisi consuntive sulle emergenze.

2.   Fase di intervento/emergenza

2.1.   A livello centrale

L'UNOCHA e la Commissione europea s'impegnano a:

scambiarsi informazioni sull'invio delle squadre di valutazione sul luogo dell'emergenza (inclusione di ECHO nella lista di allerta via e-mail dell'UNDAC — messaggi da M1 a M3); istituire punti di comunicazione/contatto fissi presso la sede centrale — come la cassetta di posta elettronica di emergenza di ECHO — e sul campo),

garantire il contatto sul campo tra ECHO e UNDAC,

garantire lo scambio di rapporti e note sulle emergenze in corso (compreso l'accesso di ECHO all'OSOCC).

2.2.   Sul campo

L'UNOCHA e la Commissione europea s'impegnano a:

agevolare la partecipazione delle squadre di ECHO al meccanismo di coordinamento creato dall'UNOCHA/UNDAC,

scambiarsi informazioni sul campo sui risultati e sulle azioni in corso o in programma,

garantire che, nei limiti del possibile e se opportuno, le squadre si scambino analisi e bozze di rapporti, fornendo raccomandazioni congiunte alle rispettive sedi centrali,

far sì che, ove possibile, ECHO e UNDAC svolgano valutazioni congiunte e incentivino la condivisione delle informazioni tra i vari soggetti che intervengono nell'emergenza (istituendo dei centri d'informazione umanitaria — HIC),

condividere o fornire l'accesso, per quanto possono, alle strutture logistiche (ad esempio trasporti, comunicazioni).


NAZIONI UNITE

28 ottobre 2004

Egregi commissari Wallström e Nielson,

ho l’onore di ricevere la Vostra lettera del 27 ottobre 2004 nella quale si propone di istituire un dialogo strutturato e una maggiore cooperazione tra la Commissione europea e le Nazioni Unite in materia di interventi di risposta in caso di calamità, coordinamento sul campo e azione umanitaria.

Sono lieto di confermare l’accordo delle Nazioni Unite e mi auguro di poterVi incontrare, insieme ai Vostri successori, appena Vi sarà possibile, per discutere come mettere in atto tale cooperazione in tempi rapidi e con efficacia.

Desidero cogliere questa occasione per esprimere la mia soddisfazione per i risultati degli incontri avvenuti tra i nostri servizi negli ultimi diciotto mesi, che hanno portato alla conclusione del presente testo di accordo, nello spirito dei principi guida contenuti nell’allegato alla risoluzione 46/182 dell’Assemblea generale dell’ONU. Desidero inoltre esprimere il mio apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto dalle nostre rispettive équipe e per il ruolo di coordinamento svolto dai tre paesi che hanno esercitato la presidenza dell’Unione europea in questo periodo.

Distinti saluti

Jan Egeland

Sottosegretario generale per gli Affari umanitari

Coordinatore dei soccorsi di emergenza

Commissaria Margot Wallström

Direzione generale Ambiente

Bruxelles

Commissario Poul Nielson

Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO)

Bruxelles


25.2.2005   

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L 52/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento dei compiti di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (residui) per l’anno 2005

[notificata con il numero C(2005) 392]

(I testi in lingua tedesca, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)

(2005/161/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), segnatamente l’articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce che la Comunità contribuisca a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari mediante la concessione di un aiuto finanziario ai laboratori di riferimento. Qualsiasi laboratorio di riferimento designato tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria può beneficiare di un aiuto comunitario a certe condizioni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento a norma dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE (2), dispone che il contributo finanziario della Comunità è concesso allorché i programmi di lavoro approvati siano stati efficacemente condotti a termine e che i beneficiari abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro certe scadenze.

(3)

La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l'anno 2005.

(4)

Il contributo finanziario della Comunità va di conseguenza accordato ai laboratori comunitari di riferimento designati ad espletare le funzioni e i compiti di cui alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile del 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (3).

(5)

Un ulteriore aiuto andrebbe garantito per l'organizzazione di seminari negli ambiti di responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento.

(6)

Una sana gestione finanziaria impone che si tenga conto delle ricorrenti difficoltà intervenute nel funzionamento del laboratorio comunitario di riferimento di Roma all’atto di concedere un aiuto finanziario della Comunità a detto laboratorio. Il laboratorio è stato sottoposto ad audit nel dicembre 2004 per verificare ulteriormente la sua conformità alle funzioni, ai compiti e alle condizioni di ammissibilità stabiliti dalle norme comunitarie.

(7)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate nell'ambito della sezione garanzia del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. Ai fini del controllo finanziario si applicano alla presente decisione gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda alla Germania un aiuto finanziario destinato al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit [ex Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV)] di Berlino per l’individuazione di residui in talune sostanze.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 420 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario alla Germania per l’organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 2

1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda alla Francia un aiuto finanziario destinato al Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments [ex Laboratoire des médicaments veterinaires (CNEVA-LMV)] di Fougères per l’individuazione di residui in talune sostanze.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 420 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario alla Francia per l’organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 3

1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda all’Italia un aiuto finanziario destinato all’Istituto superiore di sanità di Roma per l’individuazione di residui in talune sostanze.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 420 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario all’Italia per l’organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 4

1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2 della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) di Bilthoven per l’individuazione di residui in talune sostanze.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 420 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l’organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

(3)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


25.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/51


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2005

sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/162/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

In una comunicazione, adottata il 21 maggio 2003, la Commissione ha presentato il suo piano d'azione «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea — Un piano per progredire» (1). I principali obiettivi del piano d'azione sono il rafforzamento dei diritti degli azionisti e la protezione dei dipendenti, dei creditori e delle altre parti con cui operano le società, nonché l'adozione di un diritto societario e di norme in materia di governo societario adatte alle diverse categorie di società, promuovendo al tempo stesso l'efficienza e la competitività delle imprese, con particolare riguardo ad alcune questioni specifiche transfrontaliere.

(2)

Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 21 aprile 2004, ha accolto favorevolmente il piano d'azione e ha espresso un forte sostegno per la maggior parte delle iniziative ivi indicate. Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di proporre regole volte a eliminare e prevenire i conflitti di interesse e ha sottolineato in particolare la necessità che nelle società quotate vi sia un collegio di revisori tra le cui funzioni sia compresa la vigilanza dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'efficienza del revisore esterno.

(3)

Gli amministratori senza incarichi esecutivi o i membri del consiglio di sorveglianza sono nominati dalle società per vari scopi. Particolare importanza assume il loro ruolo di vigilanza degli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione e di risoluzione di situazioni che comportano conflitti di interessi. È particolarmente importante promuovere quest'ultimo ruolo per ridare fiducia nei mercati finanziari. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere invitati ad adottare misure che si applicherebbero alle società quotate, definite come società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato nella Comunità. Nell'applicare la presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle specificità degli organismi d'investimento collettivo costituiti in forma di società ed evitare inutili diversità di trattamento fra organismi di investimento collettivo di diversa forma giuridica. Per quanto riguarda gli organismi di investimento collettivo, definiti nella direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (2), tale direttiva stabilisce già una serie di meccanismi specifici per il governo societario. Tuttavia, per evitare che organismi d'investimento collettivo, costituiti in forma di società e non soggetti ad armonizzazione a livello comunitario, siano trattati in maniera diversa, gli Stati membri dovrebbero considerare se e in quale misura tali organismi d'investimento collettivo non armonizzati siano soggetti a meccanismi equivalenti di governo societario.

(4)

In considerazione della complessità di molte delle questioni che qui rilevano, l'adozione di norme dettagliate e vincolanti non rappresenta necessariamente la maniera più efficace e auspicabile per conseguire gli obiettivi fissati. Molti codici sul governo societario adottati negli Stati membri tendono a fondarsi sulla trasparenza per incoraggiare il rispetto delle norme sulla base del principio «rispetta o spiega», secondo il quale le società sono invitate a dichiarare se rispettano il codice e a giustificare i comportamenti che si discostano dalle norme fissate. Tale approccio consente alle società di tener conto di requisiti specifici per il settore e per l'impresa e ai mercati di valutare le spiegazioni e le giustificazioni fornite. Al fine di promuovere il ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza, è opportuno quindi invitare tutti gli Stati membri ad adottare a livello nazionale, attraverso un approccio «rispetta o spiega» o attraverso norme legislative, una serie di misure ispirate ai principi presentati nella presente raccomandazione, affinché esse siano applicate dalle società quotate.

(5)

Quando gli Stati membri decidono di adottare l'approccio «rispetta o spiega», in base al quale si chiede alle società di spiegare le loro prassi facendo riferimento a una serie definita di migliori pratiche raccomandate, essi dovrebbero poter fare riferimento alle pertinenti raccomandazioni sviluppate dai principali partecipanti al mercato.

(6)

Le misure che gli Stati membri adottano conformemente alla presente raccomandazione dovrebbero mirare sostanzialmente a migliorare il governo societario delle società quotate. Dato che tale obiettivo è importante per la protezione degli investitori, esistenti o potenziali, di tutte le società quotate nella Comunità, a prescindere dal fatto che esse siano registrate o meno in uno degli Stati membri, tali misure dovrebbero applicarsi anche alle società di paesi terzi quotate nella Comunità.

(7)

La presenza di persone indipendenti nel consiglio d'amministrazione, in grado di mettere in discussione le decisioni dei dirigenti, è generalmente considerata un modo per proteggere gli interessi degli azionisti e degli altri interessati. Nelle società le cui azioni sono molto disperse, si presta un'attenzione particolare al problema di come far sì che i dirigenti siano responsabili nei confronti di azionisti deboli. Nelle società con azionisti di controllo, assume maggiore importanza la maniera in cui assicurare che nella gestione della società si tenga sufficientemente conto degli interessi degli azionisti di minoranza. In entrambi i casi è importante garantire un'adeguata protezione dei terzi. A prescindere dalla struttura formale di una società, la gestione delle società, allo scopo di garantire che gli interessi di tutti gli azionisti e dei terzi siano protetti, dovrebbe essere soggetta a una funzione di vigilanza efficace e sufficientemente indipendente. Per indipendenza si dovrebbe intendere l'assenza di un conflitto di interessi rilevante. In questo contesto, si dovrebbe prestare la debita attenzione in particolare ai rischi che potrebbero derivare dal fatto che un membro del consiglio d'amministrazione ha stretti legami con un concorrente della società.

(8)

Per assicurare che la funzione di gestione sia soggetta a una funzione di vigilanza efficace e sufficientemente indipendente, nel consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe essere compreso un numero sufficiente di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza i quali, oltre a non svolgere incarichi dirigenziali nella società o nel suo gruppo, siano indipendenti, liberi cioè da qualsivoglia conflitto di interessi rilevante. In considerazione delle differenze che sussistono tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, la proporzione di consiglieri indipendenti che dovrebbero essere presenti nel consiglio d'amministrazione o di sorveglianza non dovrebbe essere fissata in maniera precisa a livello comunitario.

(9)

Il ruolo di vigilanza degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza è comunemente considerato come fondamentale in tre aree in cui la possibilità che sorgano conflitti di interessi è particolarmente elevata, soprattutto quando tali aree non rientrano sotto la responsabilità diretta degli azionisti: la nomina e la retribuzione degli amministratori e la revisione dei conti. È opportuno, quindi, promuovere il ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza in tali settori e incoraggiare la creazione, all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, di comitati per le nomine, le retribuzioni e la revisione dei conti.

(10)

In linea di principio, salvo i poteri dell'assemblea generale, solo il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza nel suo complesso ha il potere legale di adottare decisioni e, in quanto organo collegiale, è responsabile collettivamente per l'adempimento dei propri doveri. Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza ha il potere di stabilire il numero e la struttura dei comitati che esso reputa utili per facilitare il proprio lavoro, ma tali comitati, in linea di principio, non devono sostituire il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. Di regola, quindi, i comitati per le nomine, le retribuzioni e la revisione dei conti dovrebbero presentare raccomandazioni volte a preparare le decisioni che saranno adottate dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza stesso. Tuttavia, non dovrebbe essere impedito al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza di delegare parte dei suoi poteri decisionali a comitati quando lo ritenga utile e quando ciò sia consentito dalla legge nazionale, anche se il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza rimane interamente responsabile di tutte le decisioni adottate nel suo ambito di competenza.

(11)

Dato che l'individuazione delle persone candidate ai posti vacanti degli organi d'amministrazione delle società, a struttura monistica o dualistica, solleva problemi per quanto riguarda la selezione degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza, incaricati di vigilare sui dirigenti o di mantenere i dirigenti nelle loro funzioni, il comitato per le nomine dovrebbe essere composto soprattutto da amministratori senza incarichi esecutivi indipendenti o da membri del consiglio di sorveglianza indipendenti. Ciò non escluderebbe la presenza, nel comitato per le nomine, di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza che non soddisfano i criteri di indipendenza e di amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione, qualora il comitato per le nomine sia creato all'interno del consiglio d'amministrazione di una società a struttura monistica e a condizione che essi non rappresentino la maggioranza del comitato per le nomine.

(12)

In considerazione dei diversi approcci adottati negli Stati membri relativamente agli organi responsabili della nomina e della revoca degli amministratori, un comitato per le nomine creato all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe avere sostanzialmente il ruolo di garantire che, quando il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza partecipa al processo di nomina o revoca, con il potere di presentare proposte oppure di adottare decisioni a seconda di quanto previsto dalla legislazione nazionale, tale ruolo sia svolto con la massima obiettività e professionalità possibili. Il comitato per le nomine dovrebbe quindi sostanzialmente presentare raccomandazioni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza relativamente alla nomina e alla revoca degli amministratori da parte dell'organo competente a norma del diritto societario nazionale.

(13)

Per quanto riguarda la remunerazione, i codici sul governo societario adottati negli Stati membri tendono ad essere incentrati prevalentemente sulla remunerazione degli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione, poiché proprio in tale area è maggiore la possibilità che si verifichino conflitti di interessi e abusi. Molti codici riconoscono inoltre il fatto che la politica di remunerazione dei dirigenti di livello più alto deve essere esaminata a livello di consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. Infine, una particolare attenzione è attribuita alla questione delle stock options. In considerazione dei diversi approcci adottati negli Stati membri relativamente agli organi responsabili della fissazione delle remunerazioni degli amministratori, un comitato per le remunerazioni creato all'interno del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza dovrebbe avere sostanzialmente il ruolo di garantire che, quando il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza partecipa al processo di fissazione delle remunerazioni, con il potere di presentare proposte oppure di adottare decisioni a seconda di quanto previsto dalla legislazione nazionale, tale ruolo sia svolto con la massima obiettività e professionalità possibili. Il comitato per le remunerazioni dovrebbe quindi sostanzialmente presentare raccomandazioni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza relativamente alle questioni in materia di remunerazione sulle quali adotta le sue decisioni l'organo competente a norma del diritto societario nazionale.

(14)

Due fondamentali responsabilità del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbero consistere nel garantire che l'informativa finanziaria e le altre informazioni pertinenti, trasmesse dalla società, forniscano un'immagine precisa e completa della sua situazione e nel verificare le procedure stabilite per la valutazione e la gestione dei rischi. Al riguardo, la maggior parte dei codici sul governo societario attribuisce al comitato per il controllo contabile un ruolo fondamentale nell'assistere il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza nello svolgimento di tali incarichi. In alcuni Stati membri, tali responsabilità sono attribuite, interamente o in parte, a organi esterni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. È opportuno dunque prevedere che un comitato di revisione contabile, creato all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, presenti raccomandazioni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza relativamente alle questioni in materia di controllo contabile e che tali funzioni siano svolte da altri organi, esterni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, che sarebbero altrettanto efficaci.

(15)

Affinché gli amministratori senza incarichi esecutivi o i membri del consiglio di sorveglianza svolgano un ruolo efficace, essi devono disporre di un'esperienza appropriata e di un tempo adeguato per compiere il loro lavoro. Inoltre, un numero sufficiente di essi deve soddisfare opportune condizioni di indipendenza. La nomina degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza dovrebbe essere effettuata sulla base di informazioni adeguate sul rispetto di tali condizioni. Le informazioni dovrebbero inoltre essere aggiornate con una frequenza sufficiente.

(16)

Per quanto riguarda le qualifiche degli amministratori, la maggior parte dei codici sul governo societario sottolinea la necessità che facciano parte del consiglio d'amministrazione persone qualificate, ma riconosce al tempo stesso che la definizione dei criteri da applicare per valutare tali qualifiche dovrebbe essere lasciata alla società stessa, poiché tali qualifiche dipenderanno, in particolare, dalle attività, dalla dimensione e dalla situazione della società e dovranno essere soddisfatte dall'insieme degli amministratori. Vi è una questione, tuttavia, che solitamente solleva particolari preoccupazioni, la necessità cioè di competenze particolari nel comitato per la revisione dei conti, per il quale si ritiene siano necessarie conoscenze specifiche. Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe quindi stabilire la composizione del comitato per la revisione dei conti e valutarla periodicamente, prestando un'attenzione particolare all'esperienza necessaria in tale comitato.

(17)

Per quanto riguarda l'impegno degli amministratori, la maggior parte dei codici sul governo societario mira a garantire che essi dedichino un tempo sufficiente alle loro funzioni. Alcuni di tali codici contengono disposizioni che limitano il numero di cariche di amministratore che possono essere occupate in altre società. Gli incarichi di presidente o di amministratore con incarichi esecutivi o con poteri di gestione sono considerati in generale più impegnativi rispetto agli incarichi di amministratore senza compiti esecutivi o di componente del consiglio di sorveglianza, anche se il numero preciso degli altri incarichi che possono essere accettati può variare di molto. Tuttavia, l'impegno richiesto a un amministratore può essere molto diverso a seconda della società e della sua situazione. In considerazione di ciò, ciascun amministratore dovrebbe trovare un giusto equilibrio tra i suoi vari impegni.

(18)

In generale, i codici sul governo societario, adottati negli Stati membri, riconoscono la necessità che una proporzione considerevole degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza siano indipendenti, liberi cioè da conflitti di interesse rilevanti. L'indipendenza è spesso intesa come l'assenza di stretti legami con i dirigenti, con gli azionisti di controllo e con la società stessa. In mancanza di una definizione comune di cosa debba intendersi per indipendenza, è opportuno descrivere a grandi linee quale sia l'obiettivo generale. Dovrebbe, altresì, essere presentata una serie, non esaustiva, di situazioni che riflettono le relazioni o i casi che si ritiene possano determinare un conflitto di interessi rilevante di cui gli Stati membri dovranno tenere debitamente conto quando introdurranno a livello nazionale i criteri che il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrà utilizzare. Dovrebbe spettare soprattutto al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza stabilire come si determini l'indipendenza. Nell'applicare il criterio dell'indipendenza, il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe privilegiare la sostanza piuttosto che la forma.

(19)

In considerazione dell'importanza che si attribuisce al ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza per ripristinare la fiducia e più in generale per sviluppare sane pratiche di governo societario, si dovrà sottoporre a stretto controllo l'applicazione della presente raccomandazione negli Stati membri,

RACCOMANDA:

SEZIONE I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1.   Campo d'applicazione

1.1.   Si invitano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per introdurre a livello nazionale, attraverso un approccio «rispetta o spiega» o con misure legislative e utilizzando gli strumenti più consoni ai rispettivi sistemi giuridici, una serie di disposizioni relative al ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza e dei comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza da applicarsi alle società quotate.

Essi dovrebbero tenere debitamente conto delle specificità degli organismi d'investimento collettivo costituiti in forma di società, che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, tenere conto delle specificità degli organismi d'investimento collettivo costituiti in forma di società non soggetti a tali direttive, che hanno come solo fine l'investimento, in una gamma molto varia di attività, dei capitali affidati loro da investitori e che non mirano all'assunzione del controllo o della direzione degli emittenti degli investimenti.

1.2.   Qualora gli Stati membri decidano di utilizzare l'approccio «rispetta o spiega», in base al quale si chiede alle società di spiegare le loro prassi facendo riferimento a una serie definita di migliori pratiche raccomandate, essi dovrebbero chiedere alle società di specificare annualmente le raccomandazioni che non sono state seguite, indicando, nel caso di raccomandazioni che si riferiscono a obblighi di carattere continuativo, per quale parte dell'esercizio finanziario esse non sono state rispettate, nonché di spiegare concretamente e dettagliatamente in che misura e per quali ragioni le raccomandazioni non sono state sostanzialmente rispettate.

1.3.   Nell'esaminare i principi enunciati nella presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero, in particolare, tenere conto di quanto segue:

1.3.1.   Gli Stati membri, nell'assegnare funzioni e caratteristiche ai comitati creati all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, come indicato nella presente raccomandazione, dovrebbero tenere debitamente conto dei diritti e dei doveri delle società in questione previsti dalla legislazione nazionale.

1.3.2.   È opportuno che gli Stati membri possano scegliere, interamente o in parte, tra la creazione, all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, di comitati aventi le caratteristiche indicate nella presente raccomandazione, e l'utilizzazione di altri organi, esterni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, o di altre procedure. Tali organi o procedure, che potrebbero essere vincolanti per le società, a norma del diritto nazionale, oppure buone pratiche raccomandate a livello nazionale in base a un approccio «rispetta o spiega», dovrebbero essere equivalenti sotto il profilo funzionale e altrettanto efficaci.

1.4.   Per quanto riguarda le società quotate registrate in uno Stato membro, le disposizioni che gli Stati membri sono chiamati ad adottare dovrebbero applicarsi almeno alle società quotate che sono registrate all'interno dei rispettivi territori.

Per quanto riguarda le società quotate non registrate in uno Stato membro, le disposizioni che gli Stati membri sono chiamati ad adottare dovrebbero applicarsi almeno alle società quotate la cui quotazione primaria è su un mercato regolamentato situato nei rispettivi territori.

2.   Definizioni ai fini della presente raccomandazione

2.1.   Per «società quotate» si intendono le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri.

2.2.   Per «amministratore» si intende un membro del consiglio d'amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società.

2.3.   Per «amministratore con incarichi esecutivi» si intende un membro dell'organo d'amministrazione di una società a struttura monistica impegnato nella gestione corrente della società.

2.4.   Per «amministratore senza incarichi esecutivi» si intende un membro dell'organo d'amministrazione di una società a struttura monistica diverso da un amministratore con incarichi esecutivi.

2.5.   Per «amministratore con poteri di gestione» si intende un membro dell'organo di gestione di una società a struttura dualistica.

2.6.   Per «membro del consiglio di sorveglianza» si intende un membro dell'organo di sorveglianza di una società a struttura dualistica.

SEZIONE II

PRESENZA E RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI SENZA INCARICHI ESECUTIVI O DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA NEI CONSIGLI D'AMMINISTRAZIONE O DI SORVEGLIANZA

3.   Presenza di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza

3.1.   Negli organi d'amministrazione, gestione e sorveglianza dovrebbero essere presenti in un giusto equilibrio amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione e amministratori senza incarichi esecutivi o membri del consiglio di sorveglianza, affinché nessun individuo o nessun piccolo gruppo di individui possa dominare l'adozione di decisioni da parte di tali organi.

3.2.   Le responsabilità esecutive presenti o passate del presidente del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza non dovrebbero costituire un ostacolo alla sua capacità di esercitare una vigilanza obiettiva. In un consiglio d'amministrazione di una società a struttura monistica, uno dei modi possibili per evitare questo rischio è mantenere distinti i ruoli di presidente e amministratore delegato. Nel sistema monistico e in quello dualistico, una possibilità è di evitare che un amministratore delegato diventi immediatamente presidente del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. Nei casi in cui una società scelga di combinare i ruoli di presidente e di amministratore delegato o di nominare immediatamente come presidente del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza l'amministratore delegato uscente, la società dovrebbe accompagnare questa scelta con informazioni sull'applicazione di eventuali misure di salvaguardia.

4.   Numero degli amministratori indipendenti

Nel consiglio d'amministrazione o di sorveglianza di una società dovrebbe essere eletto un numero sufficiente di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza indipendenti, in maniera da garantire che eventuali conflitti di interessi rilevanti che coinvolgano degli amministratori siano affrontati correttamente.

5.   Organizzazione dei comitati costituiti dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza

I consigli d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbero essere organizzati in maniera tale che un numero sufficiente di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza indipendenti possa svolgere un ruolo efficace nei settori chiave in cui la possibilità che si verifichino conflitti di interessi è particolarmente elevata. A tal fine, fatto salvo il punto 7, dovrebbero essere costituiti dei comitati per le nomine, le remunerazioni e la revisione dei conti, tenendo conto dell'allegato I, all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza quando quest'ultimo, a norma del diritto nazionale, svolge delle funzioni per quanto riguarda le nomine, le remunerazioni e la revisione dei conti.

6.   Ruolo dei comitati nei confronti del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza

6.1.   I comitati per le nomine, le remunerazioni e la revisione dei conti dovrebbero presentare raccomandazioni volte a preparare le decisioni che saranno adottate dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza stesso. Lo scopo principale dei comitati dovrebbe essere quello di aumentare l'efficienza del lavoro del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, garantendo che le decisioni che esso adotta siano ben fondate, e di contribuire all'organizzazione del suo lavoro, per assicurare che tali decisioni siano scevre di conflitti di interessi rilevanti. In linea di principio, i comitati non sono istituti con lo scopo di esautorare il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza stesso per le questioni ad essi demandate. Quest'ultimo continua ad essere interamente responsabile delle decisioni adottate nel suo ambito di competenza.

6.2.   Il mandato dei comitati dovrebbe essere stabilito dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. Se consentite dalla legge nazionale, le eventuali deleghe del potere decisionale dovrebbero essere dichiarate espressamente, descritte correttamente e rese pubbliche in maniera trasparente.

7.   Flessibilità nell'istituzione dei comitati

7.1.   Le società dovrebbero assicurare che le funzioni attribuite ai comitati per le nomine, le remunerazioni e la revisione dei conti vengano effettivamente esercitate. Le società possono tuttavia raggruppare le funzioni nella maniera che ritengono opportuna e costituire meno di tre comitati. In tal caso, le società dovrebbero spiegare con chiarezza le ragioni che le hanno indotte a scegliere un approccio alternativo e la maniera in cui tale approccio consente di conseguire l'obiettivo fissato per i tre comitati separati.

7.2.   Nelle società in cui il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza è di piccole dimensioni, le funzioni assegnate ai tre comitati possono essere svolte dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza nel suo complesso, a condizione che esso soddisfi i requisiti in materia di composizione consigliati per i comitati e che si forniscano adeguate informazioni al riguardo. In tal caso, si dovrebbero applicare le disposizioni nazionali relative ai comitati costituiti dai consigli d'amministrazione o di sorveglianza, con particolare riguardo al loro ruolo e funzionamento e alla trasparenza, se del caso, all'insieme del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza.

8.   Valutazione del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza

Annualmente il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe svolgere una valutazione del suo operato. Si dovrebbe procedere a una valutazione della sua composizione, organizzazione e funzionamento come gruppo, nonché giudicare la competenza e l'efficienza di ciascun membro del consiglio e dei comitati da esso costituiti. Si dovrebbero infine valutare l'operato del consiglio rispetto agli eventuali obiettivi fissati.

9.   Trasparenza e comunicazione

9.1.   Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe rendere pubbliche almeno una volta all'anno, nel quadro delle informazioni trasmesse annualmente dalla società sulle proprie strutture e pratiche di governo societario, sufficienti informazioni sulla propria organizzazione interna e sulle procedure applicabili alle proprie attività, indicando in che misura l'autovalutazione effettuata dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza ha determinato eventuali cambiamenti sostanziali.

9.2.   Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe garantire che gli azionisti siano adeguatamente informati sulle attività della società, sul suo approccio strategico e sulla gestione dei rischi e conflitti d'interesse. I ruoli degli amministratori, per quanto riguarda la comunicazione e gli impegni con gli azionisti, dovrebbero essere definiti in maniera chiara.

SEZIONE III

PROFILO DEGLI AMMINISTRATORI SENZA INCARICHI ESECUTIVI O DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

10.   Nomina e revoca

Gli amministratori senza incarichi esecutivi o i membri del consiglio di sorveglianza dovrebbero essere nominati per periodi specifici e dovrebbe essere consentita la loro rielezione individuale a intervalli massimi stabiliti a livello nazionale, con il duplice scopo, da un lato, di consentire agli stessi di sviluppare l'esperienza necessaria e, dall'altro, di assicurare che la riconferma del loro incarico avvenga con una sufficiente frequenza. Dovrebbe, inoltre, essere possibile la loro revoca anche se quest'ultima non dovrebbe essere più facile di quella degli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione.

11.   Qualifiche

11.1.   Al fine di assicurare un corretto equilibrio con riguardo alle qualifiche dei suoi membri, il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe stabilire la composizione che esso desidera avere, in considerazione della struttura e delle attività della società, e sottoporla periodicamente a valutazione. Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe garantire che i suoi membri abbiano conoscenze, esperienze e opinioni, nel complesso, sufficientemente diversificate da consentire loro il corretto esercizio dei compiti loro affidati.

11.2.   I membri del comitato per la revisione dei conti dovrebbero avere esperienze recenti e pertinenti in materia di finanza e contabilità di società quotate appropriate per le attività della stessa.

11.3.   Per tutti i nuovi amministratori dovrebbe essere previsto un programma di formazione personalizzato, in cui siano presentate nella misura necessaria le loro responsabilità e l'organizzazione e le attività della società. Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe svolgere una verifica annuale per individuare i settori nei quali è necessario provvedere a un aggiornamento delle competenze e conoscenze degli amministratori.

11.4.   Quando si propone la nomina di un amministratore, si dovrebbero rendere note le sue particolari competenze che sono pertinenti per il suo incarico nel consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. Per consentire ai mercati e al pubblico di valutare se tali competenze continuano ad essere adeguate nel tempo, il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe rendere noto, ogni anno, un resoconto della composizione del consiglio e fornire informazioni sulle particolari competenze dei singoli amministratori che sono pertinenti per i loro incarichi nel consiglio d'amministrazione o di sorveglianza.

12.   Impegno

12.1.   Ciascun amministratore dovrebbe dedicare ai propri compiti il tempo e l'attenzione necessari e dovrebbe impegnarsi a limitare il numero di altri impegni professionali, in particolare gli incarichi di amministratore in altre società, in maniera tale da assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni.

12.2.   Quando si propone la nomina di un amministratore, dovrebbero essere resi noti gli altri suoi impegni professionali importanti. Il consiglio dovrebbe essere informato di eventuali successivi cambiamenti. Ogni anno il consiglio dovrebbe raccogliere informazioni su tali impegni e rendere noti tali dati nella relazione annuale.

13.   Indipendenza

13.1.   Un amministratore dovrebbe essere considerato indipendente soltanto se è libero da relazioni professionali, familiari o di altro genere con la società, il suo azionista di controllo o con i dirigenti di entrambi, che creino un conflitto di interessi tale da poter influenzare il suo giudizio.

13.2.   Alcuni criteri per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori dovrebbero essere adottati a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato II, che individua una serie di situazioni che riflettono le relazioni o i casi che possano determinare un conflitto di interessi rilevante. Dovrebbe spettare fondamentalmente allo stesso consiglio d'amministrazione o di sorveglianza stabilire come si determini l'indipendenza. Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza può ritenere che, anche se un determinato amministratore soddisfa tutti i criteri stabiliti a livello nazionale per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori, egli non possa essere considerato indipendente a causa della situazione specifica della persona o della società. Si può verificare anche il contrario.

13.3.   Dovrebbero essere rese note le informazioni relative alle conclusioni cui giunge il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza quando giudica se un determinato amministratore debba essere considerato indipendente.

13.3.1.   Quando si propone la nomina di un amministratore senza incarichi esecutivi o di un membro del consiglio di sorveglianza, la società dovrebbe rendere noto se lo considera indipendente. Qualora uno o più criteri indicati a livello nazionale per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori non sia soddisfatto, la società dovrebbe rendere note le ragioni per le quali ritiene invece che tale amministratore sia indipendente. Le società dovrebbero inoltre rendere noto annualmente quali amministratori esse considerano indipendenti.

13.3.2.   Qualora uno o più criteri indicati a livello nazionale per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori non sia soddisfatto per tutto l'anno, la società dovrebbe rendere note le ragioni per le quali ritiene che tale amministratore sia indipendente. Per garantire l'esattezza delle informazioni fornite sull'indipendenza degli amministratori, la società dovrebbe chiedere agli amministratori indipendenti di riconfermare periodicamente la loro indipendenza.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

14.   Follow-up

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per promuovere l'applicazione dei principi esposti nella presente raccomandazione entro il 30 giugno 2006 e a comunicare alla Commissione le misure adottate conformemente alla presente raccomandazione, affinché la Commissione possa seguire da vicino la situazione e, su tale base, valutare l'eventuale necessità di adottare ulteriori misure.

15.   Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  COM(2003) 284 def.

(2)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).


Gli allegati che seguono forniscono ulteriori indicazioni sull'interpretazione dei principi enunciati nella raccomandazione.


ALLEGATO I

Comitati del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza

1.   ASPETTI COMUNI

1.1.   Dimensione

I comitati, quando sono costituti all'interno del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza, dovrebbero normalmente essere composti da almeno tre persone. Nelle società in cui i consigli d’amministrazione o di sorveglianza hanno dimensioni ridotte essi potrebbero eccezionalmente essere composti da due sole persone.

1.2.   Composizione

Nella scelta dei membri e dei presidenti dei comitati si dovrebbe tenere debitamente conto della necessità di garantire che l'appartenenza ai comitati sia periodicamente rinnovata e che non si crei un’eccessiva dipendenza nei confronti di determinate persone.

1.3.   Mandato

Le esatte funzioni di ciascun comitato dovrebbero essere descritte nel mandato stabilito dal consiglio d’amministrazione o di sorveglianza.

1.4.   Risorse disponibili

Le società dovrebbero garantire che i comitati dispongano di sufficienti risorse per adempiere ai loro incarichi, che comportano anche il diritto di ottenere, in particolare dai dirigenti della società, tutte le informazioni necessarie o di rivolgersi a consulenti indipendenti per questioni che rientrano nel loro ambito di competenza.

1.5.   Partecipazione alle riunioni dei comitati

Al fine di garantire l'autonomia e l'obiettività dei comitati, gli amministratori che non sono membri dei comitati dovrebbero di norma partecipare alle riunioni solo su invito del comitato. Il comitato può invitare o richiedere la presenza di determinati dirigenti o esperti.

1.6.   Trasparenza

1.

I comitati dovrebbero adempiere alle loro funzioni nei limiti dei rispettivi mandati e trasmettere regolarmente al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza relazioni sulle proprie attività e sui risultati conseguiti.

2.

Il testo del mandato stabilito per ciascuno comitato, in cui sono descritte le sue funzioni e i poteri che gli sono delegati dal consiglio d’amministrazione o di sorveglianza, quando ciò è consentito dalla legge nazionale, dovrebbe essere reso pubblico almeno una volta all'anno, nell'ambito delle informazioni trasmesse annualmente dalla società sulle proprie strutture e pratiche di governo societario. Le società dovrebbero, inoltre, rendere pubbliche annualmente le dichiarazioni dei comitati esistenti relative alla loro composizione, al numero delle riunioni e alla relativa partecipazione nel corso dell'anno, nonché alle loro principali attività. In particolare, il comitato per la revisione dei conti dovrebbe confermare che il processo di revisione contabile è sufficientemente indipendente e dovrebbe descrivere brevemente come è giunto a tale conclusione.

3.

Il presidente di ciascun comitato dovrebbe poter comunicare direttamente con gli azionisti. Nel mandato del comitato dovrebbero essere precisate le relative modalità.

2.   IL COMITATO PER LE NOMINE

2.1.   Istituzione e composizione

1.

Quando il consiglio d’amministrazione o di sorveglianza, conformemente alla legislazione nazionale, partecipa al processo di nomina e/o revoca degli amministratori, adottando esso stesso decisioni o presentando proposte che sono valutate da un altro organo della società, dovrebbe essere istituito un comitato per le nomine all’interno del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza.

2.

Il comitato per le nomine dovrebbe essere composto almeno da una maggioranza di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza indipendenti. Quando una società ritiene opportuno che il comitato per le nomine comprenda una minoranza di membri non indipendenti, l’amministratore delegato può fare parte di tale comitato.

2.2.   Ruolo

1.

Il comitato per le nomine dovrebbe come minimo:

individuare e raccomandare all’approvazione del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza i candidati a occupare posti che si rendono vacanti nel consiglio. Nel fare ciò, il comitato per le nomine dovrebbe valutare l’equilibrio di competenze, conoscenze ed esperienze nel consiglio, redigere una descrizione dei ruoli e delle capacità richieste per un determinato incarico e calcolare gli impegni previsti in termini di tempo,

esaminare periodicamente la struttura, la dimensione, la composizione e i risultati del consiglio delle società a struttura monistica o dualistica e presentare raccomandazioni al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza per eventuali cambiamenti,

valutare periodicamente le competenze, le conoscenze e l’esperienza dei singoli amministratori e trasmettere la relativa relazione al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza,

prestare l’opportuna attenzione alle questioni legate alla programmazione dell'avvicendamento.

2.

Il comitato per le nomine dovrebbe, inoltre, sottoporre a revisione la politica del consiglio d’amministrazione o di gestione in materia di selezione e nomina dei dirigenti di livello più alto.

2.3.   Funzionamento

1.

Il comitato per le nomine dovrebbe considerare le proposte presentate dalle parti interessate, tra cui i dirigenti e gli azionisti (1). In particolare, l’amministratore delegato dovrebbe essere adeguatamente consultato dal comitato per le nomine e dovrebbe avere la facoltà di presentare proposte al comitato stesso, in special modo per quanto riguarda le questioni relative agli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione o ai dirigenti di livello più elevato.

2.

Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine dovrebbe avere la facoltà di utilizzare tutti tipi di risorse che esso giudica appropriate, ivi comprese le consulenze o la pubblicità esterne, e a tal fine dovrebbe ricevere adeguate risorse finanziarie dalla società.

3.   IL COMITATO PER LE REMUNERAZIONI

3.1.   Istituzione e composizione

1.

Quando il consiglio d’amministrazione o di sorveglianza, conformemente alla legislazione nazionale, partecipa al processo di fissazione delle remunerazioni degli amministratori, adottando esso stesso decisioni o presentando proposte che sono valutate da un altro organo della società, dovrebbe essere istituito un comitato per le remunerazioni all’interno del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza.

2.

Il comitato per le remunerazioni dovrebbe essere composto esclusivamente da amministratori senza incarichi esecutivi o da membri del consiglio di sorveglianza. Almeno la maggioranza dei suoi membri dovrebbe essere indipendente.

3.2.   Ruolo

1.

Relativamente agli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione il comitato dovrebbe come minimo:

sottoporre all’approvazione del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza proposte sulla politica di remunerazione degli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione. Tale politica dovrebbe riguardare tutte le forme di compenso e, in particolare, la remunerazione fissa, i sistemi di remunerazione legata ai risultati, i regimi pensionistici e le prestazioni di fine rapporto di lavoro. Le proposte relative ai sistemi di remunerazione legata ai risultati dovrebbero essere accompagnate da raccomandazioni sugli obiettivi connessi e sui criteri di valutazione, al fine di allineare correttamente le remunerazioni degli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione con gli interessi a lungo termine degli azionisti e con gli obiettivi fissati dal consiglio d’amministrazione o di sorveglianza per la società,

presentare proposte al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza sulle remunerazioni individuali da attribuire agli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione, garantendo che esse siano coerenti con la politica di remunerazione adottata dalla società e con la valutazione dei risultati degli amministratori in questione. Nel fare ciò, il comitato dovrebbe essere correttamente informato dei compensi totali versati agli amministratori da altre società appartenenti al gruppo,

presentare proposte al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza su forme di contratto idonee per gli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione,

assistere il consiglio d’amministrazione o di sorveglianza nella sorveglianza del processo con cui la società adempie agli obblighi esistenti in materia di pubblicità dei dati relativi alle remunerazioni, in particolare la politica delle remunerazioni applicata e le singole remunerazioni concesse agli amministratori.

2.

Per quanto riguarda i dirigenti di livello più elevato, secondo la definizione del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza, il comitato dovrebbe come minimo:

presentare raccomandazioni generali agli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione sul livello e sulla struttura delle remunerazioni per i dirigenti di livello più elevato,

sorvegliare il livello e la struttura delle remunerazioni per i dirigenti di livello più elevato sulla base di informazioni adeguate fornite dagli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione,

3.

Per quanto riguarda le stock options e gli altri incentivi basati sulle azioni, che possono essere concessi ad amministratori, dirigenti o altri dipendenti, il comitato dovrebbe come minimo:

discutere le politiche generali relative alla concessione di tali sistemi, in particolare lestock options, e presentare al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza eventuali proposte al riguardo,

verificare le informazioni fornite sull'argomento nella relazione annuale e all'assemblea degli azionisti, se del caso,

presentare proposte al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza riguardo alla scelta tra la concessione di opzioni di sottoscrizione di azioni e la concessione di opzioni di acquisto di azioni, specificando le ragioni e le conseguenze di tale scelta.

3.3.   Funzionamento

1.

Il comitato per le remunerazioni dovrebbe consultare almeno il presidente e/o l’amministratore delegato per informarsi delle loro opinioni sulla remunerazione degli altri amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione.

2.

Il comitato per le remunerazioni dovrebbe avere la possibilità di avvalersi di consulenti per ottenere le informazioni necessarie sulle pratiche del mercato in materia di sistemi di remunerazione. Il comitato dovrebbe avere la responsabilità di stabilire i criteri di selezione e di provvedere alla selezione, nomina e definizione dei mandati per i consulenti che assistono il comitato in materia di remunerazione. Esso dovrebbe ricevere a tale scopo adeguate risorse finanziarie dalla società.

4.   IL COMITATO PER LA REVISIONE DEI CONTI

4.1.   Composizione

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere composto esclusivamente da amministratori senza incarichi esecutivi o da membri del consiglio di sorveglianza. Almeno la maggioranza dei suoi membri dovrebbe essere indipendente.

4.2.   Ruolo

1.

Per quanto riguarda le politiche e procedure interne adottate dalla società, il comitato per la revisione dei conti dovrebbe assistere il consiglio d’amministrazione o di sorveglianza come minimo nei seguenti compiti:

verificare l'integrità delle informazioni finanziarie fornite dalla società, in particolare esaminando la rilevanza e coerenza dei metodi contabili utilizzati dalla società e dal suo gruppo, ivi compresi i criteri per il consolidamento dei conti delle società del gruppo,

riesaminare almeno annualmente i sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, al fine di garantire che i rischi principali, ivi compresi quelli connessi al rispetto della legislazione e dei regolamenti esistenti, siano correttamente individuati, gestiti e resi noti,

assicurare l'efficacia della funzione di revisione interna dei conti, in particolare adottando raccomandazioni sulla selezione, nomina, rinnovo del mandato e destituzione del capo del servizio di revisione interna dei conti e sul bilancio del servizio, nonché vigilando sulla corretta risposta dei dirigenti agli accertamenti e raccomandazioni del comitato. Quando la società non dispone di una funzione di revisione interna dei conti, si dovrebbe riesaminare annualmente la necessità di istituirne una.

2.

Per quanto riguarda il revisore contabile esterno incaricato dalla società, il comitato per la revisione dei conti dovrebbe come minimo:

sottoporre al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza raccomandazioni in relazione alla selezione, nomina, rinnovo del mandato e destituzione del revisore dei conti esterno da parte dell'organismo competente a norma del diritto societario nazionale,

controllare l'indipendenza e obiettività del revisore dei conti esterno, in particolare esaminando il rispetto da parte della società di revisione contabile degli orientamenti esistenti relativi alla rotazione dei soci revisori e al livello del corrispettivo versato dalla società, nonché di altre disposizioni regolamentari,

continuare a vigilare sulla natura e sulla portata dei servizi diversi dal controllo contabile prestati dal revisore, in particolare attraverso la pubblicizzazione, da parte del revisore esterno, dei corrispettivi versati dalla società e dal suo gruppo alla società e alla rete di revisione contabile, allo scopo di prevenire il sorgere di conflitti di interessi rilevanti. Il comitato dovrebbe stabilire e applicare una politica ufficiale che specifichi, conformemente ai principi e agli orientamenti forniti nella raccomandazione 2002/590/CE della Commissione (2), i tipi di servizi diversi dal controllo contabile a) esclusi, b) consentiti dopo un esame del comitato e c) consentiti senza la consultazione del comitato,

verificare l’efficacia del processo di revisione contabile esterno e la corretta risposta dei dirigenti alle raccomandazioni che il revisore dei conti esterno invia loro,

indagare sulle questioni che hanno portato alle dimissioni del revisore dei conti esterno e adottare raccomandazioni sulle eventuali azioni necessarie.

4.3.   Funzionamento

1.

La società dovrebbe predisporre per i nuovi membri del comitato per la revisione dei conti un programma di formazione per l’ingresso nel comitato, nonché ulteriori azioni di formazione successive su base regolare. A tutti i membri del comitato dovrebbero essere fornite, in particolare, informazioni dettagliate sulle specifiche caratteristiche contabili, finanziarie e operative della società.

2.

I dirigenti dovrebbero informare il comitato per la revisione dei conti sui metodi utilizzati per contabilizzare transazioni importanti e insolite, quando sono possibili trattamenti contabili diversi. Al riguardo, una particolare attenzione dovrà essere prestata all'esistenza e alla giustificazione delle attività svolte dalla società nei centri off-shore e/o attraverso strutture speciali (special purpose vehicles).

3.

Il comitato per la revisione dei conti deciderà se e quando l’amministratore delegato o il presidente del comitato esecutivo, il direttore finanziario o i dirigenti responsabili delle finanze, della contabilità e della tesoreria, il revisore dei conti interno e il revisore dei conti esterno dovrebbero partecipare alle sue riunioni. Se lo desidera, il comitato dovrebbe inoltre poter incontrare tutte le persone competenti senza la presenza di amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione.

4.

I revisori dei conti interni ed esterni, oltre a intrattenere un rapporto di lavoro efficace con i dirigenti, dovrebbero poter avere libero accesso al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza. A tal fine, il comitato per la revisione dei conti fungerà da principale punto di contatto per i revisori dei conti interni ed esterni.

5.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere informato del programma di lavoro del revisore dei conti interno e dovrebbe ricevere le relazioni sulla revisione interna o una sintesi periodica.

6.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere informato del programma di lavoro del revisore dei conti esterno e dovrebbe ricevere dal revisore dei conti esterno una relazione sui rapporti tra il revisore dei conti indipendente e la società e il gruppo cui essa appartiene. Il comitato dovrebbe ottenere informazioni tempestive su tutte le questioni emerse dalla revisione.

7.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere libero di ottenere consulenza e assistenza esterne, nella misura che esso giudica necessaria per adempiere ai propri doveri, da esperti di questioni giuridiche, contabili e altro. A tal fine, esso dovrebbe ricevere dalla società adeguate risorse finanziarie.

8.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe esaminare la procedura in base alla quale la società rispetta le disposizioni in vigore relative alla possibilità per i dipendenti di segnalare presunte irregolarità gravi che si verifichino nella società, presentando una denuncia o attraverso segnalazione anonime a un amministratore indipendente. Esso dovrebbe inoltre assicurarsi che esistano strumenti per lo svolgimento di indagini indipendenti e proporzionate su tali questioni e che sia previsto un seguito adeguato.

9.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe presentare relazioni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza almeno ogni sei mesi, quando vengono approvate le informative finanziarie annuali e semestrali.


(1)  Se il comitato per le nomine decide di non presentare all’approvazione del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza candidati proposti al comitato dagli azionisti, questi ultimi possono proporre gli stessi candidati direttamente all'assemblea generale se, a norma della legislazione nazionale, essi hanno il diritto di presentare proposte di risoluzione a tal fine.

(2)  GU L 191 del 19.7.2002, pag. 22.


ALLEGATO II

Profilo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza indipendenti

1.

Non è possibile stendere un elenco esaustivo di tutto ciò che può costituire una minaccia all'indipendenza degli amministratori. Le circostanze che possono apparire pertinenti a tal fine possono variare in una certa misura a seconda degli Stati membri e delle società e le migliori pratiche a tal riguardo possono evolversi con il passare del tempo. Alcune situazioni sono, tuttavia, generalmente considerate rilevanti, nel senso che possono aiutare il consiglio d’amministrazione o di sorveglianza a stabilire se un amministratore senza incarichi esecutivi o un membro del consiglio di sorveglianza può essere considerato indipendente, anche se in generale si concorda sul fatto che la valutazione dell'indipendenza di un determinato amministratore si debba basare sulla sostanza e non sulla forma. Al riguardo, alcuni criteri, che dovrebbero essere applicati dal consiglio d’amministrazione o di sorveglianza, dovrebbero essere adottati a livello nazionale. Tali criteri, che dovrebbero essere adattati al contesto nazionale, dovrebbero tenere debitamente conto almeno dei seguenti casi:

a)

l'amministratore senza incarichi esecutivi o membro del consiglio di sorveglianza non dovrebbe essere amministratore con incarichi esecutivi o con poteri di gestione della società o di una società collegata e non dovrebbe avere ricoperto tale incarico nei cinque anni precedenti;

b)

non dovrebbe essere dipendente della società o di una società collegata e non dovrebbe avere ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti. Fa eccezione il caso di un amministratore senza incarichi esecutivi o di un membro del consiglio di sorveglianza che non è un dirigente del livello più elevato e che è stato eletto al far parte del consiglio d’amministrazione o sorveglianza nell'ambito di un sistema di rappresentanza dei lavoratori riconosciuto dalla legge che fornisce adeguata protezione dai licenziamenti ingiustificati e da altre forme di trattamento discriminatorio;

c)

non dovrebbe ricevere o avere ricevuto una remunerazione aggiuntiva considerevole dalla società o da una società collegata oltre al compenso ricevuto in quanto amministratore senza incarichi esecutivi o componente del consiglio di sorveglianza. Per remunerazione aggiuntiva si intende in particolare l'eventuale partecipazione a opzioni su azioni o ad altri sistemi di remunerazione legata ai risultati. Non vi rientrano, invece, i versamenti di importo fisso ricevuti nell’ambito di un piano pensionistico, ivi compreso il compenso differito, a titolo di servizi precedenti prestati alla società, a condizione che il diritto a tali versamenti non sia in alcun modo condizionato al proseguimento del servizio;

d)

non dovrebbe essere né rappresentare in alcuna maniera l'azionista o gli azionisti di controllo. A questo fine il controllo è definito facendo riferimento ai casi menzionati all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (1);

e)

non dovrebbe avere o aver avuto nel corso dell'ultimo anno un rapporto di affari importante con la società o una società collegata, né direttamente né come socio, azionista, amministratore o dirigente di un soggetto che abbia un tale rapporto d’affari. Per rapporto d’affari si intende la situazione di un fornitore importante di beni o servizi, compresi i servizi finanziari, legali e di consulenza, di un cliente importante e di organizzazioni che ricevono contributi considerevoli dalla società o dal suo gruppo;

f)

non dovrebbe essere o essere stato nel corso degli ultimi tre anni partner o dipendente del revisore dei conti esterno della società o di una società associata;

g)

non dovrebbe essere amministratore con incarichi esecutivi o con poteri di gestione di un'altra società in cui un amministratore con incarichi esecutivi o con poteri di gestione della società è amministratore senza incarichi esecutivi o membro del consiglio di sorveglianza e non dovrebbe avere altri legami importanti con amministratori con incarichi esecutivi della società a causa di cariche ricoperte in altre società o organi;

h)

non dovrebbe aver ricoperto l'incarico di amministratore senza incarichi esecutivi o componente del consiglio di sorveglianza del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza per più di tre mandati (o, in alternativa, per più di 12 anni nei casi in cui la legislazione nazionale stabilisce una durata molto breve per i normali mandati);

i)

non dovrebbe essere legato da stretti vincoli di parentela a un amministratore con incarichi esecutivi o con poteri di gestione o a persone che si trovano nelle situazioni di cui ai punti da a) a h).

2.

L’amministratore indipendente si impegna a) a mantenere in tutte le situazioni la sua indipendenza di analisi, decisione e azione, b) a non cercare di ottenere e a non accettare vantaggi indebiti dei quali si possa ritenere che compromettono la sua indipendenza e c) a esprimere con chiarezza la sua opposizione qualora ritenga che una decisione del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza possa danneggiare la società. Quando il consiglio d’amministrazione o di sorveglianza adotta decisioni sulle quali un amministratore senza incarichi esecutivi o membro del consiglio di sorveglianza indipendente nutre serie riserve, quest’ultimo dovrebbe trarre le conclusioni del caso. Qualora rassegni le dimissioni, dovrebbe indicarne le ragioni in una lettera indirizzata al consiglio d'amministrazione o al comitato per la revisione dei conti e, se del caso, ad altri organi interessati esterni alla società.


(1)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).