ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 49

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
22 febbraio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 289/2005 del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 per quanto riguarda l’estensione del divieto di pesca a strascico alle acque della Polonia

1

 

 

Regolamento (CE) n. 290/2005 della Commissione, del 21 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

2

 

 

Regolamento (CE) n. 291/2005 della Commissione, del 21 febbraio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

4

 

 

Regolamento (CE) n. 292/2005 della Commissione, del 21 febbraio 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005

7

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2005/145/CE:Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2003, relativa agli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Electricité de France (EDF) e del settore delle industrie dell’elettricità e del gas [notificata con il numero C(2003) 4637]  ( 1 )

9

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2005/146/PESC del Consiglio, del 21 febbraio 2005, recante proroga della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

30

 

*

Posizione comune 2005/147/PESC del Consiglio, del 21 febbraio 2005, che proroga e modifica la posizione comune 2004/179/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

31

 

*

Decisione 2005/148/PESC del Consiglio, del 21 febbraio 2005, che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

34

 

*

Posizione comune 2005/149/PESC del Consiglio, del 21 febbraio 2005, recante modifica della posizione comune 2004/423/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

22.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/1


REGOLAMENTO (CE) N. 289/2005 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 per quanto riguarda l’estensione del divieto di pesca a strascico alle acque della Polonia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) ha adottato il 21 settembre 1991 una raccomandazione relativa al divieto di pesca a strascico nell’Oderbank Plateau. La raccomandazione è stata recepita nel diritto comunitario dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell’Øresund (1).

(2)

A seguito dell’adesione della Polonia all’Unione europea, la zona geografica cui si applica il divieto di pesca a strascico dovrebbe essere estesa alle acque polacche.

(3)

Il regolamento (CE) n. 88/98 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 8 del regolamento (CE) n. 88/98, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Durante tutto l’anno è vietata la pesca con qualunque tipo di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

 

54° 23′ N, 14° 35′ E

 

54° 21′ N, 14° 40′ E

 

54° 17′ N, 14° 33′ E

 

54° 07′ N, 14° 25′ E

 

54° 10′ N, 14° 21′ E

 

54° 14′ N, 14° 25′ E

 

54° 17′ N, 14° 17′ E

 

54° 24′ N, 14° 11′ E

 

54° 27′ N, 14° 25′ E

 

54° 23′ N, 14° 35′ E».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12).


22.2.2005   

IT

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L 49/2


REGOLAMENTO (CE) N. 290/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

122,6

204

77,2

212

167,7

624

239,8

628

104,0

999

142,3

0707 00 05

052

154,8

068

103,0

204

118,9

999

125,6

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

167,1

204

209,9

999

188,5

0805 10 20

052

54,0

204

47,7

212

50,1

220

38,9

421

30,9

448

35,8

624

65,1

999

46,1

0805 20 10

204

87,4

624

84,0

999

85,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

41,3

204

93,3

220

35,5

400

75,9

464

134,9

528

96,4

624

76,0

662

49,1

999

75,3

0805 50 10

052

52,5

999

52,5

0808 10 80

400

116,7

404

104,6

508

80,2

512

110,8

528

80,4

720

50,5

999

90,5

0808 20 50

388

73,4

400

92,1

528

72,1

999

79,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


22.2.2005   

IT

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L 49/4


REGOLAMENTO (CE) N. 291/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 21 febbraio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Sistema A1

Periodo di domanda della restituzione: 9.3.2005-6.5.2005

Sistema B

Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 16.3.2005-13.5.2005

Tasso di restituzione

(EUR/t nette)

Quantità previste

(t)

Tasso di restituzione indicativo

(EUR/t nette)

Quantità previste

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

15 295

0805 10 20 9100

A00

35

 

35

66 667

0805 50 10 9100

A00

55

 

55

33 333

0808 10 80 9100

F09

37

 

37

95 409


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(2)  I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03

:

Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera.

F04

:

Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone.

F08

:

Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria.

F09

:

Le seguenti destinazioni:

Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Romania, Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,

paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,

destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


22.2.2005   

IT

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L 49/7


REGOLAMENTO (CE) N. 292/2005 DELLA COMMISSIONE,

del 21 febbraio 2005,

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 250/2005 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.

(4)  GU L 42 del 12.2.2005, pag. 27.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 22 febbraio 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

20,00

6,30

1701 11 90 (1)

20,00

11,95

1701 12 10 (1)

20,00

6,11

1701 12 90 (1)

20,00

11,43

1701 91 00 (2)

19,95

16,44

1701 99 10 (2)

19,95

10,99

1701 99 90 (2)

19,95

10,99

1702 90 99 (3)

0,20

0,44


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

22.2.2005   

IT

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L 49/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2003

relativa agli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Electricité de France (EDF) e del settore delle industrie dell’elettricità e del gas

[notificata con il numero C(2003) 4637]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/145/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 10 luglio 2001, la Commissione ha invitato le autorità francesi a fornire informazioni su talune misure in favore di Electricité de France (EDF) che potevano contenere elementi di aiuto di Stato.

(2)

Nel periodo compreso fra luglio 2001 e giugno 2002, fra la Commissione e le autorità francesi (2) si sono susseguiti numerosi scambi di corrispondenza e il 3 settembre 2002 si è svolta fra le due parti una riunione tecnica.

(3)

Con lettera del 16 ottobre 2002, la Commissione ha notificato alle autorità francesi tre decisioni congiunte su EDF (3). La Commissione ha anzitutto proposto alle autorità francesi, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la soppressione, a titolo di opportuna misura, della garanzia illimitata da parte dello Stato di cui beneficia EDF su tutti gli impegni assunti in virtù della sua forma giuridica di ente pubblico industriale e commerciale (EPIC), che rende inapplicabili le procedure concorsuali e di liquidazione giudiziaria previste per le imprese in difficoltà. Inoltre, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale sul vantaggio derivante a EDF dal mancato versamento dell’imposta sulle società, al momento della riclassificazione del bilancio nel 1997, su una parte degli accantonamenti creati in esenzione d’imposta per il rinnovo della rete di alimentazione generale (RAG). La Commissione ha infine ingiunto alle autorità francesi di fornire talune informazioni necessarie alla valutazione di detto beneficio fiscale nell’ambito del procedimento di indagine formale.

(4)

Nelle osservazioni trasmesse alla Commissione con lettera dell’11 dicembre 2002, le autorità francesi hanno contestato che la forma giuridica di EPIC comporti elementi d’aiuto di Stato e hanno deciso di non dare attuazione all’opportuna misura proposta. Le autorità francesi hanno anche negato che nel 1997 EDF abbia beneficiato di un vantaggio fiscale: per discutere della questione, il 12 febbraio 2003 si è svolta una riunione tecnica fra la Commissione e le autorità francesi.

(5)

Il 2 aprile 2003, in seguito al rifiuto delle autorità francesi di attuare l’opportuna misura proposta e ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (4), la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, in relazione alla garanzia illimitata dello Stato di cui beneficia EDF che la rende non assoggettabile a procedura fallimentare (5). Con lettera del 12 giugno 2003, le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni nell’ambito del procedimento di indagine formale.

(6)

Con lettera dell’11 novembre 2003, integrata dalle lettere del 21 novembre e dell’11 dicembre 2003, le autorità francesi hanno notificato alla Commissione una riforma del sistema pensionistico delle industrie dell’elettricità e del gas (qui di seguito, IEG) e un testo legislativo che prevede la trasformazione di EDF in società commerciale di diritto comune. Esse fanno presente che entrambe le riforme fanno parte dello stesso disegno di legge. Con lettera del 16 dicembre 2003, il governo francese ha confermato la propria intenzione di presentare al Parlamento le disposizioni relative alla trasformazione di EDF, attualmente ente pubblico, in impresa soggetta al diritto comune da attuarsi entro il 1o gennaio 2005.

(7)

Il 17 novembre 2003, si è svolta una nuova riunione tecnica fra la Commissione, le autorità francesi e i rappresentanti di EDF sul vantaggio fiscale di cui beneficia EDF. Sulla stessa questione le autorità francesi hanno inviato ulteriori informazioni con lettera del 20 novembre 2003.

II.   DESCRIZIONE DELLE MISURE IN QUESTIONE

A)   La garanzia illimitata dello Stato

(8)

EDF produce, trasporta e distribuisce elettricità su tutto il territorio francese. EDF è uno dei principali gruppi attivi sul mercato europeo dell’energia e dei mercati collegati e opera anche in Cina, Egitto, Argentina, Brasile, Messico e Stati Uniti.

(9)

Nel 2002, EDF ha realizzato un volume d’affari di 48,4 miliardi di EUR; il gruppo serve attualmente 32,5 milioni di utenti in Francia e 8,9 milioni nel resto d’Europa. Le sue filiali europee principali nel settore dell’energia sono EDF Energy (Regno Unito) e EnBW (Germania), ma EDF detiene anche partecipazioni in numerose altre società europee.

(10)

EDF è stata creata con la legge n. 46-628 dell’8 aprile 1946 sotto forma di EPIC. In Francia, le persone giuridiche di diritto pubblico, di cui gli EPIC fanno parte, non sono soggette al diritto comune delle procedure concorsuali e di liquidazione giudiziaria previste per le imprese in difficoltà.

(11)

L’inapplicabilità delle procedure di insolvenza e di fallimento alle persone giuridiche di diritto pubblico discende dal principio generale di inalienabilità dei beni delle persone giuridiche di diritto pubblico riconosciuto dalla giurisprudenza francese fin dalla fine del XIX secolo (6).

B)   La riforma del sistema pensionistico del settore delle IEG

(12)

Le autorità francesi hanno notificato alla Commissione una riforma del sistema pensionistico delle IEG.

(13)

L’attuale sistema pensionistico del settore delle IEG costituisce un regime speciale, distinto dal regime generale della previdenza sociale: si tratta di un sistema a ripartizione, finanziato dai contributi dei lavoratori dipendenti e da una contribuzione delle imprese del settore («contribution d’équilibre») calcolata come prorata della massa salariale e avente per obiettivo quello di equilibrare ogni anno gli oneri pensionistici del regime. Anche se copre tutto il settore, il regime è gestito da un servizio comune a EDF e a GDF (Gaz de France).

(14)

La riforma notificata dalle autorità francesi prevede la creazione di un ente paritetico di previdenza sociale a carattere nazionale, la cosiddetta Caisse nationale des industries électriques et gazières (Cassa nazionale delle industrie dell’elettricità e del gas), autonomo rispetto a EDF e GDF, avente personalità morale di diritto privato e soggetto al Codice della previdenza sociale. L’insieme dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro del settore delle IEG sarà obbligatoriamente affiliato a questo regime.

(15)

Sul piano economico, la riforma distingue due tipi di diritti:

i diritti di base, corrispondenti ai diritti riconosciuti dai regimi pensionistici di diritto comune (regime generale della previdenza sociale e regimi integrativi obbligatori) e riconosciuti a fronte del versamento di un contributo con effetto liberatorio,

i diritti specifici del settore delle IEG superiori a quelli normalmente riconosciuti dal regime generale e dai regimi integrativi obbligatori. Detti diritti specifici corrispondono quindi alla differenza fra i diritti riconosciuti dal regime speciale delle IEG e i diritti di base.

a)   I diritti di base

(16)

Per quanto riguarda i diritti di base (7), la riforma prevede che il regime speciale delle IEG sia integrato nel regime generale [la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés — CNAV (Cassa nazionale di assicurazione sulla vecchiaia dei lavoratori dipendenti)] e nei regimi integrativi obbligatori [Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres — AGIRC (Associazione generale degli istituti di pensione dei funzionari) e Association des Régimes de Retraite Complémentaires — ARRCO (Associazione dei regimi di pensione integrativa)]. Detti regimi verseranno ai lavoratori del settore i diritti di base a fronte del versamento di un contributo con effetto liberatorio da parte delle imprese del settore.

(17)

Gli enti previdenziali definiscono le modalità tecniche dell’integrazione del regime speciale delle IEG senza oneri finanziari per i regimi integranti (8). L’integrazione può realizzarsi in particolare con il metodo degli indici o dei rapporti contributivi già utilizzati dagli organismi francesi di previdenza sociale per precedenti analoghe operazioni (9).

(18)

Nella lettera dell’11 dicembre 2003, le autorità francesi dichiarano:

«Le autorità francesi si impegnano a garantire che le convenzioni concluse fra il settore delle industrie dell’elettricità e del gas e i regimi di diritto comune (regimi di destinazione) nonché ogni altra misura adottata a tale riguardo non avranno incidenze finanziarie per tutte le parti in causa e per lo Stato».

b)   I diritti specifici

(19)

Per quanto riguarda i diritti specifici (10), la riforma distingue quelli futuri da quelli pregressi.

(20)

I diritti specifici futuri, rappresentati dei lavoratori del settore dopo la riforma, saranno totalmente a carico delle aziende alle stesse condizioni, indipendentemente dall’aumento del loro importo legato all’evoluzione della massa salariale.

(21)

I diritti specifici pregressi dei lavoratori dipendenti destinati ad attività di trasporto e distribuzione dell’elettricità e del gas, acquisiti alla data della riforma, non saranno più finanziati dalle aziende del settore, ma da un contributo tariffario. Questo è calcolato sul canone di utilizzo delle reti dell’elettricità o del gas direttamente imputabile all’utente finale e che è indipendente dall’energia consumata. L’importo è recuperato dall’ente che fattura al consumatore finale la prestazione di distribuzione dell’elettricità o del gas e direttamente e integralmente riversato alla nuova cassa pensioni del settore delle IEG.

(22)

I diritti specifici pregressi dei lavoratori destinati ad attività diverse dal trasporto e dalla distribuzione, acquisiti alla data della riforma, saranno sempre finanziati dalle aziende del settore. Alla data della riforma, il finanziamento di questi diritti pensionistici specifici è definitivamente ripartito fra tutte le aziende del settore secondo due criteri: massa salariale e anzianità di servizio del personale soggetto allo statuto delle IEG.

(23)

Inoltre, la riforma notificata prevede che lo Stato garantisca il versamento delle pensioni corrispondenti al complesso dei diritti specifici pregressi. Tale ultima garanzia sarà accordata alla Caisse nationale des industries électriques et gazières e non alle aziende e potrà essere attuata soltanto dopo aver constatato il deficit di un’impresa e l’avvio preventivo di un meccanismo di solidarietà fra le imprese del settore soggetto ad un determinato tetto.

C)   Il beneficio derivante dal mancato versamento da parte di EDF, nel 1997, dell’imposta sulle società su una parte degli accantonamenti contabili creati in esenzione d’imposta per il rinnovo della RAG

(24)

Nel 1987, poiché la rete d’alimentazione generale (RAG) era stata data in concessione a EDF nel 1956, quest’ultima ha modificato la prassi contabile e imputato gli attivi della RAG al conto di bilancio «Attività in concessione». EDF ha dunque applicato a detti attivi norme contabili speciali previste in Francia per i beni in concessione che devono essere restituiti allo Stato alla fine della concessione stessa e ha creato in esenzione d’imposta accantonamenti per il rinnovo della RAG.

(25)

La legge n. 97-1026 del 10 novembre 1997 ha stabilito che EDF è da considerarsi proprietaria della RAG dal 1956. Gli accantonamenti contabili creati dal 1987 al 1996 in virtù del regime previsto per i beni in concessione non sono più giustificati.

(26)

Nel 1997, la contabilità di EDF prevedeva due tipi di accantonamenti creati in esenzione d’imposta per il rinnovo della RAG: quelli non ancora utilizzati per un importo di 38,5 miliardi di franchi francesi (FRF) e quelli corrispondenti ai diritti del concessore per operazioni di rinnovo già realizzate per un importo di 18,345 miliardi di FRF.

(27)

Poiché detti accantonamenti non erano più giustificati, le autorità francesi hanno riclassificato il bilancio di EDF con una legge e un decreto ministeriale.

(28)

In primo luogo, la legge n. 97-1026 del 10 novembre 1997 ha disposto che «al 1o gennaio 1997, il controvalore dei beni in natura della RAG dati in concessione e figuranti nel passivo del bilancio di EDF viene iscritto nei conti patrimoniali al netto delle differenze di rivalutazione corrispondenti». La legge prevede quindi che la quota di accantonamenti corrispondente ai diritti del concessore sia imputata ai conti patrimoniali senza assoggettarla all’imposta sulle società.

(29)

In secondo luogo, una lettera del Ministro dell’economia, delle finanze e dell’industria, del segretario di Stato al Bilancio e del segretario di Stato all’Industria indirizzata a EDF il 22 dicembre 1997 (qui di seguito «lettera del Ministero dell’economia»), illustra nell’allegato 1 la riclassificazione del bilancio di EDF, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 97-1026 del 10 novembre 1997:

«—

Riclassificazione dei “diritti del concessore” (18 345 563 605 FRF):

Iscrizione in conto capitale del controvalore dei beni in natura della RAG facenti parte della concessione per un valore di 14 119 065 335 FRF.

Raggruppamento delle differenze di rivalutazione della RAG dal 1959 (2 425 miliardi di FRF) e dal 1976 (immobilizzazione non ammortizzabili: 97 milioni di FRF) alla voce “Differenze di rivalutazione RAG”, il cui importo passa quindi da 1 720 miliardi di FRF a 4 145 miliardi di FRF.

Consolidamento degli accantonamenti relativi alla rivalutazione delle immobilizzazioni ammortizzabili dal 1976 (1 704 miliardi di FRF): la voce di bilancio passa da 877 milioni di FRF a 2 581 miliardi di FRF.

Riclassificazione nel riporto a nuovo degli accantonamenti per rinnovo divenuti ingiustificati (38 520 943 408 FRF), in applicazione del parere del Conseil national de la comptabilité (Consiglio nazionale della contabilità) n. 97-06 del 18 giugno 1997 relativo alle variazioni contabili».

(30)

L’allegato 3 della lettera del Ministero dell’economia stabilisce inoltre le incidenze fiscali della riclassificazione del bilancio di EDF. Nel riporto a nuovo, viene rilevata una variazione dell’attivo netto conseguente alla riclassificazione degli accantonamenti per rinnovo non utilizzati per un importo di 38,5 miliardi di FRF e soggetta all’imposta sulle società all’aliquota del 41,66 % applicabile nel 1997.

(31)

Pertanto, gli accantonamenti non ancora utilizzati per un importo di 38,5 miliardi di FRF sono stati normalmente assoggettati ad imposta dalle autorità francesi, mentre la quota degli accantonamenti corrispondenti ai diritti del concessore sono risultati esenti.

(32)

In base alla legge n. 97-1026 del 10 novembre 1997 e alla lettera del Ministro dell’economia, le differenze di rivalutazione sono state trasferite al conto «capitali propri» senza incidenza fiscale in quanto corrispondenti a plusvalenze di rivalutazione realizzate in esenzione d’imposta o soggette ad un regime di neutralità fiscale in base alle leggi di rivalutazione del 1959 e del 1976.

(33)

Nell’ambito della riclassificazione del bilancio di EDF, le autorità francesi hanno seguito il parere n. 97.06 del 18 giugno 1997 del Conseil national de la comptabilité, relativo alle variazioni delle prassi contabili, delle stime e delle opzioni fiscali e alle rettifiche di errori (qui di seguito, «il parere del Conseil national de la comptabilité»), che stabilisce che le rettifiche di errori contabili che, per loro stessa natura, riguardano la contabilizzazione di operazioni pregresse «sono contabilizzati nel risultato dell’esercizio in cui sono stati rilevati».

(34)

Nell’ingiunzione del 15 ottobre 2002, la Commissione aveva chiesto alle autorità francesi la trasmissione di tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità di tale misura d’aiuto e in particolare le copie complete delle relazioni riservate della Corte dei conti francese su EDF. Le autorità francesi si sono limitate ad inviare alcuni estratti di tali relazioni, in quanto soltanto questi documenti erano connessi all’indagine della Commissione e «le relazioni speciali della Corte dei conti su EDF fanno riferimento a nomi o a elementi di natura confidenziale sul piano commerciale».

(35)

La Commissione rileva che la documentazione inviata è parziale e ricorda che nell’ambito di un’indagine non spetta allo Stato membro ma alla Commissione stessa giudicare la pertinenza della documentazione. Inoltre, l’esistenza di segreti commerciali non costituisce un motivo valido per rifiutare la trasmissione di un documento alla Commissione, in quanto quest’ultima è tenuta a trattare in modo confidenziale ogni informazione di natura riservata. Il rifiuto da parte di uno Stato membro di inviare un documento richiesto permette alla Commissione di decidere soltanto sulla base delle informazioni disponibili conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999.

III.   OSSERVAZIONI DI UN TERZO INTERESSATO

(36)

Con lettera del 6 gennaio 2003, il Syndicat National des Producteurs Indépendants d’Electricité Thermique (SNPIET) (Sindacato nazionale dei produttori indipendenti di elettricità termica) ha trasmesso alla Commissione alcune osservazioni inerenti l’indagine formale avviata sul mancato pagamento da parte di EDF, nel 1997, dell’imposta sulle società su una parte degli accantonamenti creati in esenzione d’imposta per il rinnovo della RAG. Secondo dette osservazioni, EDF non ha rispettato, nell’ambito delle sue attività, le norme in uso nelle società industriali e commerciali, violando quanto disposto dalla legge n. 46-628 dell’8 aprile 1946.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI D’INDAGINE FORMALE

(37)

Le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni riguardo ai due procedimenti di indagine formale.

A)   La garanzia illimitata dello Stato

(38)

Con lettera del 12 giugno 2003, le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni, premettendo e ribadendo le tesi esposte nella lettera dell’11 dicembre 2002.

(39)

Nella lettera dell’11 dicembre 2002, le autorità francesi avevano respinto la qualifica di aiuto sostenendo che:

a)

ai sensi della legge n. 80-539 del 16 luglio 1980 sugli obblighi in materia amministrativa e l’esecuzione delle sentenze da parte delle persone giuridiche di diritto pubblico, un EPIC risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio. Nel caso in cui l’attivo sia insufficiente, spetta all’EPIC creare le risorse necessarie, sia riducendo la liquidità destinata ad altre spese sia aumentando le risorse. In caso di carenza, l’autorità di tutela invia all’EPIC una messa in mora. Se questa resta priva di effetto, l’autorità di tutela procede al pagamento d’ufficio della spesa dopo aver eventualmente svincolato le risorse necessarie. Secondo le autorità francesi, lo Stato non si sostituisce quindi all’EPIC nel rimborso dei debiti: ordina soltanto la spesa in caso di carenza;

b)

non è lo statuto di EPIC a configurare un aiuto ma le condizioni di credito più favorevoli che tale statuto consentirebbe di ottenere. La Commissione non ha dimostrato come il regime derogatorio dello statuto di EPIC abbia effettivamente permesso a EDF di ottenere i benefici effettivi legati ad un prestito determinato o ad altra obbligazione finanziaria contratta dall’azienda;

c)

la Commissione avrebbe dovuto procedere ad una valutazione globale delle prerogative e degli obblighi degli EPIC e non limitarsi a quantificare taluni privilegi. Gli EPIC sono infatti soggetti a taluni vincoli statutari, come il principio di specialità e il divieto delle clausole compromissorie, che li pongono in posizione sfavorevole rispetto alle società commerciali. Inoltre, la Commissione non tiene conto degli obblighi di servizio pubblico che incombono a EDF;

d)

se sussistesse realmente una garanzia implicita da parte dello Stato, essa sarebbe in ogni caso necessaria per garantire la continuità del servizio pubblico;

e)

la decisione della Commissione contraddice l’articolo 295 del trattato e il principio di parità del trattamento nella misura in cui pone sul medesimo piano le imprese pubbliche e le imprese commerciali che non sono peraltro assimilabili.

(40)

Nella lettera del 12 giugno 2003, le autorità francesi aggiungono gli elementi qui di seguito riportati.

(41)

Per quanto riguarda le risorse statali, le autorità francesi ritengono errata l’interpretazione della Commissione della legge n. 80-539 del 16 luglio 1980. Esse ricordano che nessun testo giuridico né alcuna decisione giurisdizionale prevede né sancisce l’esistenza di una garanzia automatica a vantaggio di EDF e più in generale degli EPIC. Ribadiscono che la legge n. 80-539 del 16 luglio 1980 non ha né per oggetto né per effetto quello di trasferire allo Stato l’onere di un debito e che, anche nei casi in cui persone giuridiche si siano trovate in Francia in notevoli difficoltà finanziarie, le soluzioni sono state trovate senza l’intervento dello Stato. Ritengono inoltre che il fatto che un’autorità pubblica di tutela abbia la possibilità di aumentare le risorse di una persona giuridica di diritto pubblico in difficoltà finanziaria non basta a dimostrare né l’esistenza di un’ultima garanzia da parte dello Stato né la disponibilità di risorse dello Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(42)

Per quanto concerne la selettività del vantaggio, le autorità francesi dimostrano l’insussistenza dell’elemento di selettività della misura d’aiuto in questione. Esse sostengono, da un lato, che il regime instaurato dalla legge n. 80-539 del 16 luglio 1980 si iscrive nell’economia generale del sistema discendente dal principio del diritto francese secondo cui i beni delle persone giuridiche di diritto pubblico non sono alienabili; dall’altro, affermano che la Commissione non dimostra che le autorità francesi dispongono di un qualsiasi potere discrezionale per decidere sul mandato di pagamento d’ufficio in nome e per conto di una persona giuridica di diritto pubblico di una somma divenuta esigibile in seguito ad una decisione giurisdizionale.

(43)

Le autorità francesi contestano quindi ancora una volta l’affermazione della Commissione secondo cui EDF avrebbe beneficiato, in virtù del suo statuto di EPIC, di una garanzia illimitata da parte dello Stato configurante un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

B)   Il mancato versamento da parte di EDF dell’imposta sulle società su una parte degli accantonamenti contabili creati in esenzione d’imposta per il rinnovo della RAG

(44)

Con lettera dell’11 dicembre 2002, le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni, in cui contestano il carattere di aiuto di Stato attribuito al mancato versamento nel 1997 dell’imposta sulle società su una parte degli accantonamenti contabili creati in esenzione d’imposta per il rinnovo della RAG.

(45)

Le autorità francesi contestano anzitutto l’importo degli accantonamenti per il rinnovo della RAG calcolato dalla Commissione. Le autorità francesi sostengono poi che, anche se non avesse creato accantonamenti per il rinnovo della RAG, EDF non sarebbe stata in grado di versare l’imposta sulle società dal 1987 al 1996 a causa dei forti disavanzi fiscali. Inoltre, essendo lo Stato contemporaneamente proprietario di EDF e concessore della RAG, esse hanno ritenuto che i diritti del concessore non costituissero un debito effettivamente esigibile. Di conseguenza, al momento della riclassificazione del bilancio nel 1997, esse hanno imputato detti diritti del concessore al patrimonio di EDF per correggerne la sottocapitalizzazione, senza assoggettarli all’imposta sulle società. Le autorità francesi considerano che la riclassificazione contabile effettuata nel 1997 possa essere interpretata come un conferimento integrativo in conto capitale di un importo equivalente all’esenzione parziale dall’imposta.

(46)

Le autorità francesi contestano inoltre che il versamento allo Stato sia stato indebitamente diminuito dal 1987 al 1996 in seguito alla costituzione degli accantonamenti in questione. Esse fanno osservare che, anche se l’utile fosse stato superiore, il versamento allo Stato non sarebbe stato maggiore in quanto, nel periodo in questione, non corrispondeva ad una percentuale predefinita del reddito d’impresa. Il versamento era calcolato liberamente dallo Stato in valore assoluto e poteva anche essere pari a zero se la situazione finanziaria dell’impresa lo giustificava. Inoltre, le somme per detto versamento non erano obbligatoriamente prelevate sugli utili netti di ciascun esercizio. In quest’ottica e tenuto conto del deficit di EDF, le autorità francesi sottolineano che lo Stato ha in ultimo ottenuto dal 1987 al 1996 un dividendo il cui livello ha oltrepassato in misura considerevole i limiti del diritto comune delle società commerciali.

(47)

Le autorità francesi ritengono inoltre che anche se la creazione degli accantonamenti per il rinnovo della RAG si fosse tradotta in un vantaggio, questo sarebbe stato annullato dall’aumento dell’imposta sulle società corrisposta nel 1997. Esse ritengono inoltre che nel periodo 1987-1996 EDF ha globalmente versato allo Stato una somma superiore all’imposta che avrebbe pagato una società di diritto commerciale che non avesse creato accantonamenti per il rinnovo della RAG e che avesse versato al proprio azionista un dividendo pari al 37,5 % degli utili al netto delle imposte.

(48)

Inoltre, le autorità francesi ritengono che se si trattasse di vantaggio indebito, si tratterebbe di un aiuto esistente e non di un nuovo aiuto, secondo quanto disposto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, che prevede la prescrizione decennale con decorrenza dalla concessione dei primi elementi d’aiuto: tenuto conto che la prima richiesta di informazioni della Commissione risale al 10 luglio 2001, gli eventuali elementi d’aiuto accordati prima del 1991 sarebbero quindi prescritti. Le autorità francesi ritengono che l’intervento del legislatore nel 1997 non abbia determinato l’interruzione della prescrizione, in quanto soltanto gli atti della Commissione possono avere questo effetto. Le autorità francesi ritengono in ultimo che si tratterebbe in ogni caso di un aiuto esistente, nella misura in cui tale aiuto sia stato concesso prima della liberalizzazione del mercato dell’elettricità.

(49)

Nella lettera del 20 novembre 2003, le autorità francesi ribadiscono quanto già argomentato a proposito delle differenze di rivalutazione comprese nell’importo dei diritti del concessore figuranti nei conti sociali e della norma di prescrizione. Inoltre, esse affermano che l’aliquota dell’imposta sulle società che si sarebbe dovuta applicare al momento della riclassificazione del bilancio di EDF è quella del 1996 (pari al 36,67 %) e non quella del 1997 (pari al 41,66 %). Infatti, esse sono del parere che la riclassificazione in questione sia stata attuata sulla base di una dichiarazione fiscale depositata il 23 dicembre 1997, dopo la chiusura dell’esercizio 1996, ma antecedente quella relativa all’esercizio 1997.

(50)

Le autorità francesi contestano quindi l’affermazione della Commissione secondo cui EDF avrebbe beneficiato di un vantaggio nel 1997 in funzione del mancato versamento dell’imposta sulle società su una parte degli accantonamenti creati in esenzione di imposta per il rinnovo della RAG.

C)   Commenti delle autorità francesi sulle osservazioni del terzo interessato

(51)

Con lettera del 21 gennaio 2003, le osservazioni di SNPIET sono state trasmesse alle autorità francesi. Con lettera del 21 febbraio 2003, le autorità francesi hanno risposto che i rilievi mossi da SNPIET devono considerarsi irricevibili poiché non riguardano il procedimento di indagine formale avviato e perché SNPIET non offre alla Commissione alcun nuovo elemento.

V.   VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELL’AIUTO

(52)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato (11) dispone che «salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Per stabilire se una misura configura un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve procedere alla valutazione dei seguenti criteri: origine statale della misura e utilizzo di risorse pubbliche, concessione di un vantaggio a talune imprese o a taluni settori suscettibile di creare una distorsione della concorrenza e di incidere sugli scambi intracomunitari.

(53)

La Commissione ribadisce fatti già esposti nelle decisioni relative alla proposta di opportuna misura e di apertura del procedimento di indagine formale (12).

(54)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione e il rispetto delle norme del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

1.   La garanzia illimitata dello Stato a EDF

a)   Risorse statali

(55)

Fin dalla sua creazione con la legge n. 46-628 dell’8 aprile 1946 relativa alla nazionalizzazione dell’elettricità e del gas, EDF gode dello statuto di EPIC. Come tutte le persone giuridiche di diritto pubblico, EDF non è soggetta al diritto comune dei procedimenti collettivi.

(56)

La comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (13) (qui di seguito «la comunicazione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie») al punto 2.1.3 dispone che «(costituiscono) ... aiuti di Stato concessi in forma di garanzia anche le condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da imprese il cui regime giuridico escluda il fallimento o altre procedure concorsuali oppure preveda esplicitamente la concessione di garanzie statali o il ripianamento delle perdite da parte dello Stato. La sussistenza di un aiuto di Stato è quindi stabilita qualora si verifichi una di queste ipotesi».

(57)

La Commissione ritiene che l’impossibilità di applicare a EDF qualsiasi procedimento concorsuale o di liquidazione giudiziaria e quindi fallimentare equivale ad una garanzia generale sull’insieme degli impegni dell’impresa. Tale garanzia non può essere compensata alle regole di mercato. Detta garanzia, che è illimitata nella sua copertura, nel tempo e nell’importo, costituisce un aiuto di Stato.

(58)

Ai sensi della comunicazione sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, si configura un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato anche se lo Stato non è tenuto a versamenti a titolo della garanzia concessa. L’aiuto si crea nel momento in cui si offre la garanzia, vale a dire all’atto di creazione di EDF sotto forma di EPIC, che esclude l’applicazione delle procedure concorsuali o fallimentari. La garanzia illimitata dello Stato concessa a EDF discende inoltre da una legge.

(59)

Nella decisione di proposta di opportuna misura e nella decisione di aprire un procedimento di indagine formale, la Commissione ha già qualificato la garanzia illimitata di cui beneficia EDF come aiuto esistente. Infatti, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, costituisce un aiuto esistente ogni aiuto cui sia stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato nello Stato membro interessato. Il principio generale dell’inalienabilità dei beni delle persone giuridiche di diritto pubblico è sancito dalla giurisprudenza francese fin dalla fine del XIX secolo e lo statuto di EDF risale al 1946.

(60)

Contrariamente a quanto affermano le autorità francesi, la procedura speciale di recupero dei crediti prevista dalla legge n. 80-539 del 16 luglio 1980 (14) non è paragonabile alla legge n. 85-98 del 25 gennaio 1985 relativa alle procedure concorsuali e alla liquidazione giudiziaria delle imprese. Ai sensi di quest’ultima, qualora una società commerciale non sia più in grado di onorare i propri debiti e non possa più giovarsi delle procedure concorsuali, essa deve essere posta in liquidazione giudiziaria. I suoi beni sono alienati e posti in vendita e il ricavato serve in linea teorica a liquidare i creditori. Tuttavia, in pratica, poiché l’attivo è spesso notevolmente inferiore al passivo, quanto si realizza dalla vendita dei beni è raramente sufficiente a compensare l’insieme dei debiti. Essere creditori di una società commerciale di diritto comune presenta quindi un doppio rischio: non soltanto questa può essere posta in liquidazione giudiziaria in caso di mancato pagamento, ma il procedimento non garantisce ai creditori di veder coperti i propri crediti.

(61)

Per contro, gli EPIC non possono essere posti in liquidazione giudiziaria e i loro beni non sono alienabili; questi non possono quindi essere venduti per rimborsare i creditori. Il rimborso dei debiti delle persone giuridiche di diritto pubblico obbedisce ad una procedura speciale stabilita dalla legge n. 80-539 del 16 luglio 1980, secondo la quale, spetta a loro, in caso di crediti insufficienti, creare le risorse necessarie. In caso di carenza, l’autorità di tutela indirizza all’EPIC un ingiunzione di pagamento: se questo resta senza effetto, l’autorità di tutela procede al pagamento d’ufficio della spesa. La legge n. 80-539 del 16 luglio 1980 e il relativo decreto di applicazione non escludono, in ultima istanza, una garanzia da parte dello Stato, poiché quest’ultimo dispone che l’autorità di tutela «stanzi, eventualmente, le risorse necessarie sia riducendo quelle destinate ad altre spese ancorché libere da vincoli sia aumentandole» (15). Tale dettato non esclude che l’aumento delle risorse a seguito dell’intervento statale possa essere di fonte esterna all’impresa, almeno se non si intravede altra soluzione rispetto alle risorse proprie dell’impresa.

(62)

Vantare crediti da un EPIC non comporta quindi alcun rischio di non essere rimborsati: non soltanto l’EPIC non può fallire ma la legge garantisce il rimborso dei crediti mediante procedure amministrative speciali. La procedura applicabile agli EPIC non è quindi paragonabile alla procedura di liquidazione giudiziaria applicabile alle società commerciali di diritto comune. Al contrario, la legge n. 80-539 del 16 luglio 1980 rafforza l’effetto della garanzia illimitata dello Stato di cui EDF beneficia in virtù del fatto che non può fallire.

(63)

La dottrina giuridica francese considera che le persone giuridiche di diritto pubblico beneficiano di una garanzia ultima da parte dello Stato. Infatti, nel caso in cui dette persone giuridiche gestiscano un’attività strategica, essenziale all’economia o alla solidarietà nazionale, lo Stato non potrebbe fare a meno di occuparsi della loro sorte se queste si trovassero a confrontarsi con una situazione finanziaria difficile. L’impegno dello Stato sarebbe tanto più certo se avesse esercitato un controllo determinante sull’attività dell’impresa, fissando ad esempio le tariffe di produzione (16).

(64)

Parimenti, in un parere non pubblicato sulla natura di un ente pubblico, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha ritenuto «che la garanzia dello Stato […] discende, pur in assenza di norma legislativa specifica, dalla natura stessa di ente pubblico dell’organismo» (17).

(65)

In altri termini, se l’inapplicabilità delle procedure fallimentari o concorsuali alle persone giuridiche di diritto pubblico è un corollario del principio di inalienabilità dei beni, l’obbligo dello Stato di rispondere dei loro debiti in caso di inadempienza discende dal medesimo principio.

(66)

Contrariamente a ciò che le autorità francesi sostengono, la legge del 16 luglio 1980 è selettiva nella misura in cui si applica solamente alle imprese commerciali dotate di statuto di persone giuridiche di diritto pubblico. Essa non costituisce quindi una misura di ordine generale.

b)   Vantaggio selettivo e distorsione della concorrenza

(67)

Una misura costituisce aiuto di Stato se procura un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Ogni misura che possa favorire direttamente o indirettamente taluni settori, imprese o prodotti sono comprese nella nozione di vantaggio economico. Gli interventi dello Stato a favore di imprese pubbliche possono pertanto comprendere un elemento d’aiuto di Stato se sono attuati in circostanze anomale e procurano un vantaggio all’impresa in questione.

(68)

Poiché per il suo statuto EDF non può fallire, i suoi impegni non presentano alcun rischio di insolvenza. EDF può dunque contrarre prestiti ad un tasso inferiore a quello normalmente offerto ad una società commerciale di diritto comune soggetta a procedura concorsuale e a liquidazione giudiziaria. Infatti, le condizioni di credito ottenute da un’impresa variano in funzione del rischio di insolvenza di quest’ultima: più forte è il rischio, più onerose sono le condizioni di credito offerte all’impresa. Le imprese che, come EDF, sono ricorse al finanziamento obbligazionario, richiedono ad agenzie di rating indipendenti di valutare periodicamente la loro affidabilità. I giudizi attribuiti ad un’impresa determinano l’importo della compensazione richiesta da un investitore per sottoscrivere i prestiti obbligazionari. Se il giudizio di un’impresa peggiora per l’accresciuto rischio di insolvenza, gli investitori pretenderanno una compensazione maggiore e l’impresa dovrà sostenere un maggior costo per l’emissione obbligazionaria. Al contrario, un’impresa che non è soggetta al diritto fallimentare e dunque beneficia di una garanzia illimitata da parte dello Stato non presenta alcun rischio d’insolvenza e pertanto può contrarre prestiti a condizioni più favorevoli.

(69)

Tutte le principali agenzie di rating considerano la garanzia illimitata dello Stato come elemento determinante della valutazione del rischio di insolvenza di EDF. Da giugno 2001, l’agenzia Fitch Ratings attribuisce a EDF la valutazione a lungo termine AAA e la valutazione a breve termine F1+. In un comunicato, essa ha sottolineato che questi giudizi tengono conto della garanzia implicita dello Stato sul debito di EDF nonché della forma giuridica attuale e ha aggiunto che in assenza di detta garanzia, il giudizio a lungo termine su EDF sarebbe di AA+ (18). Nel maggio 2002, l’agenzia Fitch ha confermato detti giudizi a lungo e a breve termine; per contro, ha attribuito alla qualità intrinseca del credito del gruppo il giudizio AA (19). La garanzia illimitata dello Stato permette così a EDF di ottenere una migliore valutazione della propria affidabilità che discenderebbe da una semplice analisi della qualità intrinseca del credito. Da parte sua, nel gennaio 2002, l’agenzia Moody’s ha corretto la linea tendenziale collegata alla valutazione a lungo termine Aaa di EDF da «stabile» a «negativa». In un comunicato, l’agenzia ha giustificato la revisione del giudizio con la probabilità sempre più forte che lo stato e la struttura di controllo di EDF siano destinate a mutare nel medio periodo e ha indicato che se EDF perdesse il suo stato attuale di EPIC, che la sottrae al diritto fallimentare, la valutazione a lungo termine potrebbe diminuire di due punti (20). La garanzia illimitata dello Stato permette senza dubbio a EDF di ottenere condizioni di credito più favorevoli di quelle di cui godrebbe una società commerciale priva di garanzia statale.

(70)

Nella misura in cui EDF è l’unica impresa attiva sul mercato dell’elettricità a beneficiare di una garanzia illimitata da parte dello Stato in ragione del suo statuto, tale vantaggio ha carattere selettivo.

(71)

EDF è in concorrenza con altri produttori e distributori comunitari di elettricità e di servizi energetici nonché con altri operatori attivi su mercati energetici concorrenti dell’elettricità. Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee (21), ogni aiuto di Stato che rafforzi la posizione di un’impresa rispetto ad altre concorrenti negli scambi intracomunitari crea una distorsione della concorrenza.

(72)

La garanzia illimitata dello Stato crea pertanto a favore di EDF un vantaggio che ne rafforza necessariamente la posizione rispetto ai concorrenti. Essa crea quindi una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

2.   La riforma del regime pensionistico del settore delle IEG

a)   Vantaggio selettivo e distorsione della concorrenza

(73)

L’integrazione del regime pensionistico del settore delle IEG nei regimi di diritto comune non costituisce un vantaggio se è aperta a qualsiasi regime speciale e se in termini finanziari, di valutazione e di tempi non grava sui regimi integranti e sullo Stato.

(74)

Nella fattispecie, le modalità tecniche dell’integrazione devono essere stabilite nell’ambito degli attuali negoziati fra il settore e i regimi integranti. Le autorità francesi si sono nondimeno impegnate formalmente con lettera dell’11 dicembre 2003«a garantire che le convenzioni che saranno concluse fra il settore delle industrie elettriche e del gas e i regimi di diritto comune (regimi integranti) nonché ogni altro provvedimento adottato a tale riguardo non avranno incidenze sul piano economico per tutte le parti e per lo Stato».

(75)

La Commissione ritiene che, nella misura in cui tale impegno sia effettivamente rispettato, l’integrazione del regime pensionistico del settore delle IEG nei regimi di diritto comune non costituisce un vantaggio. In caso contrario, l’operazione dovrebbe essere ovviamente riesaminata. A tale riguardo, la Commissione sottolinea che le autorità francesi dovranno formalmente notificare l’operazione alla Commissione qualora le sue modalità definitive non fossero conformi al predetto principio di neutralità finanziaria.

(76)

Alla luce di questo impegno delle autorità francesi, la Commissione ritiene che l’integrazione del regime pensionistico del settore delle IEG nei regimi di diritto comune non contenga elementi d’aiuto di Stato se non incide finanziariamente sulle imprese, sui regimi integranti e sullo Stato.

(77)

Per contro, la riforma notificata esonera le imprese del settore delle IEG dal pagamento di una parte degli oneri pensionistici corrispondenti ai diritti già acquisiti alla data della riforma da parte dei lavoratori destinati al trasporto e alla distribuzione dell’elettricità e del gas. Tali diritti saranno infatti finanziati dal già menzionato contributo tariffario. Le imprese del settore delle IEG si trovano quindi sgravate dell’onere di pagamento di una parte dei diritti pensionistici pregressi, fatto che costituisce un vantaggio per il settore delle IEG.

(78)

Il settore dell’elettricità e del gas beneficia quindi di un vantaggio che non è stato concesso ad alcun altro settore dell’economia francese e in particolare ai settori direttamente concorrenti (petrolio e carbone). Si tratta quindi di un vantaggio settoriale selettivo.

(79)

Il settore francese dell’elettricità e del gas è in concorrenza con i settori omologhi di altri Stati membri. Ogni aiuto di Stato che rafforzi la posizione di un settore rispetto ai settori concorrenti negli scambi intracomunitari crea una distorsione della concorrenza. Il mancato pagamento da parte delle imprese del settore di una parte degli oneri pensionistici pregressi costituisce un vantaggio per il settore francese delle IEG che ne rafforza necessariamente la posizione rispetto a quella dei settori concorrenti in altri Stati membri. Tale vantaggio crea quindi una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(80)

La garanzia dello Stato concessa alla Caisse nationale des industries électriques et gazières e relativa al versamento delle pensioni corrispondenti all’insieme dei diritti specifici pregressi costituisce una garanzia accordata in ultima istanza al regime pensionistico del settore delle IEG e non alle imprese. La garanzia dello Stato avvantaggia quindi un ente previdenziale che opera secondo il principio della ripartizione e che è finanziato mediante contributi obbligatori. Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia (22), un ente di questo tipo non esercita un’attività economica secondo la definizione del trattato. La garanzia di cui beneficia non costituisce quindi un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

b)   Risorse statali

(81)

La riforma del sistema pensionistico del settore delle IEG notificata dalle autorità francesi impegna risorse statali.

(82)

Il costo delle obbligazioni corrispondenti a diritti pensionistici specifici già maturati alla data della riforma da parte dei lavoratori destinati al trasporto e alla distribuzione dell’elettricità e del gas sarà trasferito alla Caisse nationale des IEG e sarà finanziato con il contributo tariffario istituito dalle autorità francesi. Il fatto generatore del contributo tariffario è l’esistenza di un collegamento alla rete di trasporto o di distribuzione dell’elettricità e del gas.

(83)

Il pagamento di tale contributo è obbligatorio. Esso è stabilito da una legge che ne determina il fatto generatore, le modalità di raccolta e la destinazione del ricavo. I differenti scaglioni sono fissati con decreto congiunto dei Ministri del bilancio e dell’energia, previo parere della Commission de régulation de l’énergie (Commissione di regolamentazione dell’energia). All’occorrenza, pur non intervenendo direttamente nella gestione del contributo in quanto questo è raccolto dagli enti che fatturano la prestazione di distribuzione dell’elettricità o del gas e versato direttamente alla nuova cassa pensioni del settore, lo Stato nondimeno fissa le condizioni di raccolta e la destinazione dei ricavi. Per tali ragioni, le risorse raccolte mediante contributo tariffario costituiscono risorse di Stato.

3.   Il mancato versamento da parte di EDF nel 1997 dell’imposta sulle società su una parte degli accantonamenti contabili creati in esenzione d’imposta per il rinnovo della RAG

a)   Vantaggio selettivo e distorsione della concorrenza

(84)

Poiché la legge n. 97-1026 del 10 novembre 1997 ha stabilito che EDF è da considerarsi proprietaria della RAG dal 1956, occorre verificare se detta legge non implichi il trasferimento di proprietà della RAG.

(85)

Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità francesi, EDF può ragionevolmente essere considerata proprietaria della RAG a partire dal primo capitolato d’oneri del 1956. Tale conclusione si fonda sui seguenti elementi: le caratteristiche dei differenti tipi di contratto di concessione nel diritto francese, le particolari caratteristiche della concessione originale a EDF, che non prevedevano una clausola precisa di retrocessione, la procedura di acquisizione dei beni per i quali EDF ha dovuto cedere un diritto pari ad un’indennità di espropriazione e le condizioni di finanziamento della manutenzione e dello sviluppo della RAG a spese di EDF. Di conseguenza, la Commissione ritiene che il chiarimento sulla proprietà della RAG apportato dalla legge n. 97-1026 del 10 novembre 1997 non contenga in sé elementi d’aiuto di Stato.

(86)

Occorre quindi valutare se la legge n. 97-1026 abbia tenuto conto di tutte le conseguenze fiscali di tale «chiarimento» e se, in caso contrario, non vi sia stato un vantaggio di natura fiscale a favore di EDF.

(87)

Nel periodo 1987-1996, EDF ha creato accantonamenti in esenzione d’imposta per il rinnovo della RAG. In seguito alla legge del 1997 che considerava EDF proprietaria della RAG dal 1956, tali accantonamenti hanno perso la loro ragion d’essere e hanno dovuto quindi essere riclassificati in altre voci di bilancio.

(88)

La lettera del Ministro dell’economia che illustra le conseguenze fiscali della riclassificazione del bilancio di EDF dimostra che gli accantonamenti per il rinnovo della RAG non utilizzati sono stati assoggettati dalle autorità francesi all’imposta sulle società all’aliquota in vigore nel 1997 pari a 41,66 %.

(89)

Per contro, conformemente all’articolo 4 della legge n. 97-1026 del 10 novembre 1997, una parte di detti accantonamenti, vale a dire i diritti del concessore, corrispondenti alle attività di rinnovo già realizzate, è stata riclassificata nei conti patrimoniali per una cifra di 14,119 miliardi di FRF senza assoggettarla all’imposta sulle società. Le stesse autorità francesi riconoscono il carattere illecito dell’operazione. In una nota della Direzione generale delle imposte del 9 aprile 2002, indirizzata alla Commissione, le autorità francesi segnalano che «i diritti del concessore relativi alla RAG rappresentano un debito illegittimo che l’incorporazione nel capitale ha sottratto all’imposta in maniera indebita» e che «tale riserva, prima della sua incorporazione nel capitale, sarebbe dovuta essere trasferita dal passivo dell’ente in cui figurava erroneamente ad un conto patrimoniale netto, comportando quindi una variazione positiva dell’attivo netto imponibile in applicazione dell’articolo 38-2» del Code général des impôts (Codice generale delle imposte). Esse rilevano che «il vantaggio in termini fiscali così ottenuto [nel 1997 da EDF] può essere valutato nell’ordine di 5,88 miliardi di FRF (14,119 × 41,66 %)», pari a 888,89 milioni di EUR (23).

(90)

La Commissione rileva, da un lato, che, secondo il parere del Conseil national de la comptabilité, le rettifiche di errore devono essere contabilizzate nel risultato dell’esercizio nel corso del quale sono rilevate. D’altro canto, se gli accantonamenti non utilizzati che erano stati creati in esenzione d’imposta per un importo di 38,5 miliardi di FRF sono stati assoggettati all’imposta sulle società ad un’aliquota in vigore nel 1997 pari al 41,66 %, la Commissione ritiene che non esista alcuna ragione obiettiva per non aver assoggettato l’altra parte degli accantonamenti creati in esenzione d’imposta alla stessa aliquota.

(91)

La Commissione ritiene che i diritti del concessore avrebbero dovuto essere contemporaneamente assoggettati alla stessa aliquota prevista per gli altri accantonamenti contabili creati in esenzione d’imposta. Ciò significa che i 14,119 miliardi di FRF di diritti del concessore avrebbero dovuto essere sommati ai 38,5 miliardi di FRF di accantonamenti non utilizzati ed assoggettati all’aliquota del 41,66 % applicata alla riclassificazione del bilancio di EDF da parte delle autorità francesi. Non versando la totalità dell’imposta sulle società dovuta al momento della riclassificazione del bilancio, EDF ha risparmiato 888,89 milioni di EUR.

(92)

La Commissione ritiene che l’aiuto sia stato debitamente versato nel 1997, in quanto a quella data l’importo di 14,119 miliardi di FRF costituiva un debito verso lo Stato, registrato in bilancio come diritti del concessore, cui lo Stato ha rinunciato con la legge n. 97-1026 del 10 novembre 1997.

(93)

Le autorità francesi affermano che, anche in assenza di accantonamenti per il rinnovo della RAG, EDF non sarebbe stata in grado di versare l’imposta sulle società dal 1987 al 1996 a causa dei disavanzi fiscali. La Commissione ritiene che tale argomentazione non sia pertinente giacché il vantaggio fiscale risale al 1997 e non ad anni precedenti. Inoltre, la Commissione rileva che in assenza di detti accantonamenti, il deficit si sarebbe progressivamente annullato dal 1987 al 1996 e che quindi nel 1997 l’importo dell’imposta dovuta da EDF sarebbe stato nettamente superiore.

(94)

Le autorità francesi ritengono inoltre che se la creazione degli accantonamenti per il rinnovo della RAG si fosse tradotto in un vantaggio, questo dovrebbe essere considerato annullato dall’aumento dell’imposta sulle società versata nel 1997. La Commissione respinge questa argomentazione: come ha appena dimostrato e come fanno presente le stesse autorità francesi nella nota del 9 aprile 2002, mentre gli accantonamenti per rinnovo non utilizzati sono stati normalmente assoggettati, i diritti del concessore sono stati invece riclassificati nei conti patrimoniali senza essere assoggettati all’imposta sulle società. L’imposta versata da EDF nel 1997 è quindi inferiore all’imposta effettivamente dovuta.

(95)

Le autorità francesi sostengono inoltre che la riforma contabile del 1997 equivale ad un conferimento integrativo al patrimonio di importo pari all’esenzione parziale dall’imposta. Secondo le stesse autorità, si tratterebbe quindi di un investimento e non di un aiuto. Esse affermano inoltre che nel periodo 1987-1996, EDF ha globalmente versato allo Stato una somma superiore all’imposta sulle società che avrebbe corrisposto una società di diritto commerciale che non avesse creato accantonamenti per il rinnovo della RAG e che avesse versato al proprio azionista un dividendo pari al 37,5 % dell’utile al netto dell’imposta.

(96)

La Commissione respinge tali argomentazioni ribadendo che il principio che regola l’investimento privato può valere soltanto nell’ambito dell’esercizio di attività economiche e non nel quadro dell’esercizio di poteri di regolamentazione. Un’autorità pubblica non può far leva sugli eventuali benefici economici che potrebbe trarre come proprietaria di un’impresa per giustificare un aiuto concesso in maniera discrezionale grazie alle prerogative di cui dispone in quanto autorità fiscale nei confronti della medesima impresa.

(97)

Infatti, se uno Stato membro, oltre all’esercizio della pubblica amministrazione, ha facoltà di agire come azionista, non può confondere il ruolo di Stato che esercita la pubblica amministrazione con quello di Stato azionista. Autorizzare gli Stati membri ad utilizzare le proprie prerogative di pubbliche amministrazioni a favore di investimenti in imprese attive su mercati aperti alla concorrenza priverebbe di ogni effetto utile le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Inoltre, se in virtù dell’articolo 295, il trattato lascia impregiudicata la proprietà di capitali, ciò non significa che le imprese pubbliche non siano soggette alle stesse regole cui sono soggette le aziende private. Non vi sarebbe infatti parità di trattamento fra le imprese pubbliche e quelle private se lo Stato utilizzasse a vantaggio delle imprese di cui è azionista le proprie prerogative di pubblica amministrazione.

(98)

Le autorità francesi affermano che l’aliquota dell’imposta sulle società che si sarebbe dovuta applicare alla riclassificazione del bilancio di EDF è quella del 1996 e non del 1997. Come in precedenza indicato, la Commissione prende atto che il Conseil national de la comptabilité ritiene che gli errori contabili debbano essere rettificati nel corso dell’esercizio contabile in cui sono stati rilevati: poiché gli accantonamenti per il rinnovo della RAG hanno perso la loro ragion d’essere con l’entrata in vigore della legge n. 97-1026 del 10 novembre 1997, è durante l’esercizio contabile 1997 che avrebbero dovuto essere riclassificati e quindi assoggettati all’aliquota dell’imposta sulle società in vigore durante l’esercizio in questione. Inoltre, la Commissione prende atto che le stesse autorità francesi hanno applicato l’aliquota dell’imposta sulle società del 1997 alla parte degli accantonamenti che è stata assoggettata.

(99)

Il mancato versamento nel 1997 da parte di EDF di 888,89 milioni di EUR di imposta costituisce quindi un vantaggio. EDF ha potuto impiegare la somma equivalente al mancato pagamento per aumentare i propri capitali senza ricorrere a risorse finanziarie esterne. Il vantaggio è necessariamente selettivo in quanto il mancato versamento dell’imposta sulle società su una parte degli accantonamenti contabili costituisce un’eccezione al trattamento fiscale normalmente applicabile ad un’operazione di questo tipo. Il fatto che il vantaggio sia stato concesso a EDF con atto legislativo specifico, segnatamente la legge n. 97-1026 del 10 novembre 1997, ne attesta il carattere unico ed eccezionale.

(100)

Così come la garanzia illimitata dello Stato di cui beneficia EDF, anche detto vantaggio a proprio favore ne rafforza necessariamente la posizione rispetto a quella dei concorrenti. Esso crea quindi una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

b)   Risorse statali

(101)

La nozione di aiuto non riguarda soltanto prestazioni dirette quali le sovvenzioni, ma anche tutti gli interventi delle autorità pubbliche volte a diminuire il carico fiscale che normalmente grava sul bilancio di un’impresa e che hanno effetti identici a quelli delle sovvenzioni (24). Secondo una giurisprudenza costante (25), il mancato percepimento da parte dello Stato di un’imposta esigibile equivale al consumo di una risorsa di Stato.

(102)

Il mancato percepimento della totalità dell’imposta sulle società per l’anno 1997 discende direttamente da un provvedimento statale, segnatamente la legge n. 97-1026 del 10 novembre 1997.

(103)

Pertanto, nel 1997, EDF ha beneficiato di un aiuto di Stato di 888,89 milioni di EUR sotto forma di vantaggio fiscale.

4.   Incidenza sugli scambi intracomunitari

(104)

Dalla sua creazione nel 1946 e fino all’entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (26), EDF ha beneficiato sul mercato francese di una situazione di monopolio con diritti esclusivi sul trasporto, la distribuzione e l’importazione ed esportazione di elettricità. Tuttavia, EDF era già in concorrenza con i produttori di elettricità di altri Stati membri prima dell’entrata in vigore della direttiva 96/92/CE. Per di più, una libera concorrenza esisteva sui mercati collegati sui quale EDF aveva già diversificato le proprie attività al di là dei suoi diritti esclusivi (dal punto di vista geografico o settoriale). Effetti sugli scambi esistevano quindi ben prima della liberalizzazione prevista dalla direttiva 96/92/CE.

(105)

L’elettricità costituiva l’oggetto di importanti e crescenti scambi intracomunitari cui EDF partecipava attivamente. Detti scambi, rafforzati dall’adozione della direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (27), si effettuavano sulla base di accordi commerciali fra i diversi operatori delle reti elettriche ad alta tensione attivi negli Stati membri. Nei paesi europei dell’OCSE, fra il 1980 e il 1990 le importazioni di elettricità sono aumentate ad un tasso annuo medio superiore al 7 %. Dal 1981 al 1989, EDF ha moltiplicato per 9 l’eccedenza della propria bilancia commerciale di elettricità, giungendo ad esportare 42 TWh netti, pari al 10 % della produzione totale. Nel 1985, EDF esportava già 19 TWh verso gli altri Stati membri.

(106)

Nella relazione annuale 1997, EDF si colloca «fra i primi operatori internazionali del settore dell’elettricità, con impegni all’estero superiori a 13 miliardi di FRF, un parco impianti di produzione di potenza installata pari a circa l’11 % di quella del parco nazionale e più di 8 milioni di clienti». La relazione evidenzia inoltre che nel 1997, EDF ha «moltiplicato e rafforzato gli investimenti in Europa estendendo la propria presenza all’Austria e alla Polonia» e che «ha esportato più di 70 TWh in Europa».

(107)

Il contratto d’impresa 1997-2000, firmato l’8 aprile 1997 fra lo Stato e EDF, prevede che EDF destini circa 14 miliardi di FRF agli investimenti internazionali, accordando la priorità alle regioni europee. Fra il 2000 e il 2002, EDF ha acquisito un terzo del capitale dell’impresa tedesca EnBW, ha aumentato le capacità di produzione e distribuzione della filiale britannica London Electricity, ha assunto il controllo diretto dell’impresa italiana Fenice e ha attuato un accordo di partenariato con Fiat per l’acquisto di Montedison (poi Edison). EDF occupa quindi un posto importante negli scambi intracomunitari di elettricità. Nel 2001, le esportazioni di elettricità di EDF hanno raggiunto la quota record di 83,9 TWh, aumentando di 2 300 milioni di EUR le vendite annuali.

(108)

Attualmente, il mercato dell’elettricità in Francia è aperto nella misura del 34,5 %, con un limite di ammissibilità dei consumatori fissato a 7 GWh. Detto mercato aperto alla concorrenza è costituito da circa 3 100 siti per una domanda superiore a 150 TWh. Secondo le ultime stime, la parte di mercato dei concorrenti di EDF su questo mercato è pari al 18,5 %. 31 fornitori europei sono presenti sul mercato francese e le importazioni di elettricità in Francia hanno riguardato circa 26 TWh nel 2001. Inoltre, per quanto riguarda la produzione di elettricità in Francia, EDF è già in concorrenza con la Compagnie Nationale du Rhône, filiale d’Electrabel, e con la Société Nationale d’Electricité et de Thermique, una cui parte di capitale è detenuta dalla società spagnola Endesa. Sul mercato francese EDF è quindi ormai in concorrenza con altri operatori.

(109)

Anche prima dell’entrata in vigore nel febbraio 1999 della direttiva 96/92/CE, taluni Stati membri avevano già adottato unilateralmente provvedimenti volti ad aprire il proprio mercato dell’elettricità. In particolare, nel 1990 il Regno Unito ha aperto completamente il mercato dei grandi clienti industriali, così come ha fatto la Svezia nel 1996; la Finlandia ha cominciato ad aprire il proprio mercato nel 1995 raggiungendo il 100 % nel 1997; la Germania l’ha aperto totalmente nel 1998 così come i Paesi Bassi. In queste condizioni, prima della data fissata dalla direttiva per l’apertura alla concorrenza, gli aiuti di Stato accordati alle imprese che godono del monopolio in uno Stato membro che partecipa attivamente agli scambi intracomunitari, quale è il caso di EDF, falsavano la concorrenza sul mercato dell’elettricità ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(110)

EDF partecipava e continua a partecipare alla concorrenza sia in Francia che in altri Stati membri in settori diversi da quelli della sua attività principale di produttore e distributore di elettricità, in quanto ha diversificato le proprie attività sui mercati dei servizi legati all’energia, che sono interamente liberalizzati. Nel 1997, SDS, di cui EDF è proprietaria esclusiva, riuniva le attività di fornitura di servizi ai clienti individuali, alle imprese e alle autorità locali. SDS esercitava la propria attività di trattamento rifiuti, pulizia strade e altri servizi legati all’energia con un contributo alle vendite pari a 685 milioni di EUR nel 1998 rispetto ai 650 milioni di EUR nel 1997. Nel 2000, EDF ha sottoscritto un accordo di partenariato con Veolia Environnement attraverso la società Dalkia, leader europeo dei servizi energetici alle imprese e alle collettività: propone servizi di ingegneria e di manutenzione energetica, gestisce impianti termici e servizi tecnici legati al funzionamento di edifici e garantisce lo sfruttamento delle reti di calore, di cogenerazione, di complessi di produzione di energia e di fluidi industriali.

(111)

EDF ha parimenti sviluppato le proprie attività sul mercato delle energie rinnovabili. Nel 1997, la holding CHART, di cui EDF è proprietaria esclusiva, riuniva le proprie attività nel settore delle energie rinnovabili, come la geotermica e l’eolica. Il suo contributo al fatturato consolidato era all’epoca di 70 milioni di EUR.

(112)

Infine, come produttore e distributore di elettricità, EDF è stato ed è ancora in concorrenza sia sul mercato nazionale che su quelli internazionali con fornitori di energie alternative come il carbone, il petrolio e il gas. In Francia, ad esempio, EDF ha lanciato con successo una campagna per promuovere l’uso dell’elettricità per il riscaldamento. Ha quindi aumentato la propria quota di mercato rispetto ai concorrenti che forniscono fonti alternative di energia come il petrolio o il gas. Nel settore dell’acciaio, i forni elettrici sono in concorrenza con i forni a gas e a petrolio.

(113)

Per quanto riguarda l’incidenza sugli scambi intracomunitari di gas, occorre notare che la Francia ha sempre in larga misura importato il gas, disponendo soltanto di riserve limitate. Il mercato del gas è stato oggetto anche di una direttiva di liberalizzazione, segnatamente la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, adottata nel giugno 1998 e che doveva essere recepita in ciascuno Stato membro entro agosto 2000. Gli Stati membri dovevano specificare quali clienti avevano la possibilità di scegliere i propri fornitori. La definizione dei clienti idonei avrebbe dovuto portare ad un’apertura immediata del mercato del gas pari ad almeno il 20 % del consumo nazionale annuo di gas e al successivo 28 % nel 2003.

(114)

Un rapporto parlamentare francese (28) indica che, secondo fonti governative, il consumo dei clienti idonei che avevano cambiato fornitore era pari all’inizio del 2002 a circa il 25 % del consumo totale dei clienti idonei e al 5 % del mercato totale e che quattro nuovi operatori avevano cominciato ad operare sul mercato francese.

(115)

Risulta quindi che nel 1997 EDF fosse già ben consolidata su taluni mercati di altri Stati membri e che l’aiuto derivante dal mancato versamento da parte di EDF dell’imposta sulle società su una parte degli accantonamenti contabili creati in esenzione d’imposta per il rinnovo della RAG non poteva non incidere sugli scambi intracomunitari.

(116)

La garanzia illimitata dello Stato ha inoltre creato a favore di EDF un vantaggio che ne rafforza necessariamente la posizione rispetto ai concorrenti. Alla luce di quanto sopra riportato, detta garanzia incide necessariamente sugli scambi intracomunitari ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(117)

La riforma del sistema pensionistico del settore delle IEG riduce gli oneri a carico delle imprese del settore e costituisce quindi un vantaggio settoriale. Tenuto conto dell’esistenza di mercati europei dell’elettricità e del gas, la concessione di un vantaggio in Francia alle imprese del settore incide necessariamente sugli scambi fra gli Stati membri.

(118)

Pertanto, nella misura in cui rispondono ai quattro criteri fissati dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la garanzia illimitata dello Stato di cui beneficia EDF, il mancato versamento da parte delle imprese del settore delle IEG di una parte delle pensioni maturate e il mancato pagamento da parte di EDF dell’imposta sulle società su una parte degli accantonamenti contabili creati in esenzione d’imposta per il rinnovo della RAG costituiscono aiuti di Stato. Occorre quindi valutarne la compatibilità rispetto alle norme del trattato.

5.   Valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato in questione rispetto al trattato

a)   La garanzia illimitata dello Stato

(119)

La garanzia illimitata dello Stato di cui beneficia EDF rappresenta un aiuto di Stato che consente al gruppo di contrarre prestiti a condizioni più favorevoli sui mercati finanziari internazionali.

(120)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato dispone che gli aiuti corrispondenti ai criteri che esso definisce sono in linea di principio incompatibili con il mercato comune. Le deroghe a tale incompatibilità previste all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato non sono applicabili alla fattispecie in quanto l’aiuto in questione non è destinato a raggiungere gli obiettivi elencati al predetto paragrafo.

(121)

La misura d’aiuto in oggetto non soddisfa neppure le condizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni, tanto più che essa corrisponde ad un aiuto al funzionamento. Infatti, essa non è subordinata ad investimenti o alla creazione di posti di lavoro come prevedono gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (29).

(122)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato prevede inoltre una deroga per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Nella fattispecie, la misura d’aiuto in oggetto non risponde ai criteri previsti per la deroga.

(123)

Per quanto concerne le deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d) del trattato, la misura d’aiuto in oggetto non è nella fattispecie destinata a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse né a porre rimedio ad un grave perturbamento dell’economia francese né a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(124)

Pertanto, i criteri di compatibilità di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato non sono soddisfatti.

(125)

Le autorità francesi ritengono che la Commissione non abbia tenuto conto nell’esame dello statuto di EDF dei limiti che gli sono propri, quali il principio di specialità e il divieto di clausole compromissorie. Si tratta di disposizioni di diritto amministrativo francese totalmente indipendenti dalla questione degli aiuti di Stato. Sono le autorità francesi ad aver deciso di concedere a EDF tale statuto. Esso discende da una legge del Parlamento che può essere modificata in qualsiasi momento per la medesima via. La Commissione rileva nondimeno che tale principio di specialità non ha impedito a EDF di diversificare le proprie attività.

(126)

Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, le imprese incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale sono soggette alle norme del trattato, in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non impedisce il rispetto del diritto o della missione particolare loro incombente.

(127)

La Commissione non contesta il fatto che a EDF incombono obblighi di servizio pubblico. A tale titolo e nel rispetto dell’articolo 86 del trattato, EDF potrebbe ricevere un compenso finanziario o godere di talune prerogative che esulano dal diritto comune. Tuttavia, tali misure finanziarie o prerogative devono essere proporzionate a quanto è necessario alla compensazione dei costi supplementari che dette missioni di servizio pubblico comportano per EDF. La garanzia dello Stato di cui beneficia EDF nella misura in cui copre tutte le attività di EDF ed è illimitata nel tempo sembra sproporzionata. La Commissione ritiene quindi che essa crei una distorsione indebita della concorrenza.

(128)

Le autorità francesi non hanno invocato l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, ma hanno evidenziato il fatto che EDF esercita missioni di servizio pubblico. Le autorità francesi non hanno tuttavia indicato in maniera precisa gli obblighi specifici di servizio pubblico che incombono su EDF né i relativi costi. È quindi impossibile valutare se il maggior impegno dello Stato nei confronti di EDF corrisponda o meno al costo delle sue missioni di servizio pubblico. A tale proposito, la Commissione ricorda la difficoltà di valutare correttamente il valore di una garanzia generale, che è indeterminata nell’importo e illimitata nei tempi.

(129)

Considerando le informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che nella fattispecie risulti impossibile valutare il rispetto delle condizioni di cui alla sentenza Altmark (30) e dei criteri di applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

(130)

Le autorità francesi ritengono che la Commissione applichi l’articolo 295 del trattato. A sostegno della loro tesi, esse citano le conclusioni dell’avvocato generale nelle cause C-367/98, C-483/99 e C-503/99 relative alle cosiddette «golden shares». Nondimeno, la Corte di giustizia non ha seguito nelle sentenze tale interpretazione dell’articolo 295 del trattato (31). Ai sensi di detto articolo, la Comunità lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Nessuna disposizione del trattato vieta allo Stato di possedere interamente o in parte delle imprese, ma parallelamente, le regole di concorrenza devono applicarsi allo stesso modo alle imprese private e a quelle pubbliche: infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, l’articolo 295 non ha l'effetto di sottrarre i regimi di proprietà vigenti negli Stati membri alle norme fondamentali dal trattato (32).

(131)

Detta giurisprudenza è stata confermata dalla sentenza West LB del Tribunale di prima istanza delle Comunità europee del 6 marzo 2003 (33). Secondo detta sentenza, non si può affermare che l’articolo 295 del trattato limiti la portata della nozione d’aiuto di Stato così come espressa dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. L’applicazione delle regole di concorrenza alle imprese, indipendentemente dal regime di proprietà cui sono soggette non ha l’effetto di limitare l’ambito di tutela dell’articolo 295 del trattato e di far sì che gli Stati membri non dispongano praticamente più di alcuna coordinata di riferimento nella gestione delle imprese pubbliche, nella conservazione delle partecipazioni che possiedono in queste imprese o ancora nella valutazione di criteri diversi da quelli puramente economici. Infatti, supponendo che gli interessi sostenuti da tale argomentazione possano opporsi all’applicazione delle regole di concorrenza, essi formano oggetto dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato nella misura in cui tale norma prevede che le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale possano sottrarsi all’applicazione delle regole di concorrenza, se queste ultime ostano all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica funzione loro affidata.

(132)

Nel caso di specie, la detenzione del capitale di EDF da parte dello Stato non è assolutamente messa in discussione: infatti, la garanzia illimitata dello Stato non è legata al regime di proprietà di EDF, ma al suo statuto giuridico. Se a tale statuto sono intrinsecamente associati elementi che creano una distorsione della concorrenza, questo stesso statuto deve essere confrontato con le regole sugli aiuti di Stato. Gli Stati membri sono liberi di scegliere lo statuto giuridico delle imprese, ma devono, nella loro scelta, rispettare le norme del trattato. In tal senso, l’azione della Commissione è conforme al principio della parità di trattamento.

(133)

La Commissione non pone in alcun modo in questione il carattere pubblico del capitale di EDF né contesta lo statuto di EPIC in quanto tale. La Commissione valuta soltanto l’effetto della deroga alle procedure concorsuali e di liquidazione giudiziaria nonché il ruolo dello Stato come ultimo garante di tutti i debiti di EDF, compresi quelli connessi alle attività che non discendono dagli obblighi di servizio pubblico.

(134)

La garanzia illimitata dello Stato di cui beneficia EDF costituisce quindi un aiuto di Stato incompatibile con le norme del trattato. La Commissione ne ha già richiesto l’annullamento nella decisione di proposta di opportuna misura adottata nell’ottobre 2002.

(135)

Con lettera dell’11 novembre 2003, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione il seguente progetto di norma legislativa: «Gli enti pubblici nazionali Electricité de France e Gaz de France sono trasformati (…) in società per azioni disciplinate (…) dalle disposizioni applicabili alle società commerciali». Le autorità francesi precisano che la trasformazione di EDF in società per azioni avrà per effetto quello di assoggettarla al diritto comune applicabile alle imprese relativamente alle procedure concorsuali e alla liquidazione giudiziaria. La Commissione ritiene che l’assoggettamento di EDF al diritto comune fallimentare comporterà la soppressione della garanzia illimitata dello Stato di cui beneficiava.

(136)

Con lettera del 16 dicembre 2003, il Governo francese ha confermato l’intenzione di «proporre al Parlamento le norme per la trasformazione della forma giuridica di EDF, attualmente ente pubblico, in una forma giuridica di diritto comune, da attuarsi entro il 1o gennaio 2005». Sulla base di questa informazione, la Commissione ritiene che la garanzia illimitata dello Stato di cui EDF beneficia debba essere soppressa in maniera effettiva entro il 1o gennaio 2005. Un termine di questo tipo è sufficiente e ragionevole tenuto conto delle modifiche legislative e regolamentari necessarie.

b)   La riforma del sistema pensionistico del settore delle IEG

(137)

La Commissione rileva che l’attuale sistema pensionistico del settore delle IEG costituisce di fatto un ostacolo all’ingresso sul mercato francese dell’elettricità e del gas. Infatti, secondo le regole del sistema valide per i nuovi operatori, le imprese non versano un contributo con effetto liberatorio, ma partecipano ogni anno al pagamento delle pensioni dell’insieme del settore con un prorata della massa salariale. Pertanto, il livello di contribuzione di un nuovo operatore non dipende da un’aliquota fissa preventivamente definita, ma è calcolato ogni anno in funzione dei bisogni di equilibrio del sistema pensionistico del settore. Tale livello di equilibrio risponde a taluni parametri quali la massa salariale del settore e la struttura demografica, fissati prima dell’ingresso sul mercato e senza alcun legame con gli impegni pensionistici.

(138)

Inoltre, poiché le industrie dell’elettricità e del gas fanno parte di regimi fortemente capitalizzati, è probabile che ogni nuovo operatore sul mercato sia quotato in borsa e che ricorra al risparmio pubblico. A partire dall’entrata in vigore delle norme contabili IAS, dette imprese dovranno creare nei propri conti accantonamenti per far fronte agli impegni pensionistici del settore, maturati prima del loro ingresso sul mercato, ma da imputarsi secondo un prorata della loro massa salariale attuale. Detto accantonamento per gli oneri pensionistici pregressi costituisce un onere aggiuntivo rispetto a quelli sostenuti dalle imprese assoggettate al diritto comune della previdenza sociale, che finanziano i sistemi pensionistici mediante contribuzioni con effetto liberatorio e che non devono quindi creare accantonamenti per far fronte agli impegni. L’ingresso su un mercato fortemente capitalizzato, con costi fissi importanti, rappresenta un tale investimento che ogni onere supplementare può risultare un ostacolo notevole.

(139)

Infine, la soppressione della garanzia illimitata dello Stato di cui beneficiano EDF e GDF e quindi l’assoggettamento di queste al diritto fallimentare comune, senza riforma parallela del sistema pensionistico del settore, farebbe gravare sull’insieme delle imprese del settore, compresi i nuovi operatori, l’obbligo di assumere i debiti pensionistici di due operatori storici se questi dovessero fallire. Tenuto conto delle somme in gioco, tale rischio non è sostenibile dalle altre imprese del settore. Il trasferimento di un rischio simile sulle imprese del settore costituisce quindi un ostacolo all’ingresso dei concorrenti sui mercati francesi.

(140)

L’attuale sistema pensionistico del settore delle IEG costituisce quindi una barriera all’ingresso sul mercato francese dell’elettricità e del gas. La riforma notificata dalle autorità francesi permette di sopprimere detta barriera all’ingresso. Da un lato, essa sostituisce la contribuzione di equilibrio versata dalle imprese del settore con contributi con effetto liberatorio ai regimi di diritto comune (regime di base e regimi integrativi obbligatori). D’altra parte, essa diminuisce l’importo dei diritti specifici pensionistici maturati prima della riforma, che supera quello delle prestazioni di diritto comune e che deve essere finanziato da tutte le imprese del settore. Alla data della riforma, i diritti specifici che restano a carico delle imprese sono fra queste ripartiti in modo definitivo secondo due criteri: la massa salariale e l’anzianità di servizio del personale afferente allo statuto delle IEG. La contribuzione delle imprese è quindi proporzionale agli anni di presenza sui mercati dell’elettricità e del gas. Infine, in caso di fallimento degli operatori storici, le imprese del settore si faranno carico soltanto dei diritti specifici e nel limite di un tetto massimo che tiene conto dei loro impegni pensionistici in modo da non metterne a repentaglio la sopravvivenza.

(141)

Poiché l’attuale sistema è sul punto di essere soppresso, la Commissione non ritiene necessario esaminarne la compatibilità con le norme del trattato. La presente decisione si limita esclusivamente ad esaminare la compatibilità del nuovo sistema con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

(142)

Per quanto riguarda il contributo tariffario fissato a favore della Caisse nationale des industries électriques et gazières per il finanziamento di una parte dei diritti pensionistici maturati prima della riforma da parte dei lavoratori destinati al trasporto e alla distribuzione dell’elettricità e del gas, occorre notare che il fatto generatore del contributo è l’allacciamento degli utenti alle reti di trasporto e di distribuzione dell’elettricità e del gas. Il contributo tariffario è calcolato, per ciascun utente finale, su una quota fissa della tariffa d’utilizzo delle reti che è indipendente dall’energia effettivamente consumata. È quindi corrisposto dall’utente finale anche quando non consuma energia. Il pagamento del contributo non è quindi legato al volume di consumo dell’elettricità o del gas. Ne deriva che la Caisse nationale des industries électriques et gazières non è finanziata con tale contributo dall’elettricità o dal gas importati da altri Stati membri. Il meccanismo di finanziamento di tale contributo non rafforza quindi gli effetti dell’aiuto sulla concorrenza e gli scambi intracomunitari in quanto non grava sui prodotti importati. Pertanto, non crea barriere all’ingresso sui mercati francesi dell’elettricità e del gas.

(143)

Giova inoltre osservare che i diritti pensionistici specifici maturati prima della riforma costituiscono oneri pregressi connessi alla precedente situazione di monopolio: infatti, il pagamento da parte delle imprese del settore delle IEG dei diritti pensionistici specifici non creava difficoltà, tanto che le imprese crescevano in un contesto di monopolio. Certamente, rispetto alle imprese di altri settori, esse sostenevano oneri pensionistici superiori, ma erano protette da qualsiasi forma di concorrenza intrasettoriale. Inoltre, le norme contabili non imponevano loro di accantonare nei propri conti l’importo dei diritti specifici che dovevano versare ai lavoratori. Quanto a questi, essi avevano la garanzia di ottenere il pagamento dei diritti pensionistici specifici nella misura in cui tali diritti erano gestiti dal servizio pensioni di EDF-GDF, che beneficiavano della garanzia illimitata dello Stato. Dopo l’apertura alla concorrenza dei mercati dell’elettricità e del gas, tali diritti specifici sono divenuti un onere per le imprese dell’elettricità e del gas che incide sulla loro competitività. Da un lato, tali diritti specifici rappresentano per queste imprese oneri sociali supplementari che non gravano sui loro concorrenti. Dall’altro, a decorrere dall’entrata in vigore delle norme IAS, le imprese dovranno accantonare nei propri conti l’importo dei diritti specifici maturati dai propri dipendenti. Al 1o gennaio 2003, tali diritti pensionistici specifici ammontavano a […]. Il pagamento dei diritti pensionistici specifici che non costituiva un onere insormontabile poiché le imprese erano protette da ogni concorrenza intrasettoriale, costituisce oggi una maggiore difficoltà per talune imprese, ormai in concorrenza con altre imprese dell’elettricità o del gas.

(144)

Detti diritti pensionistici specifici dei lavoratori delle IEG discendono dall’articolo 24 dello Statut national du personnel des industries électriques et gazières (Statuto nazionale del personale delle industrie dell’elettricità e del gas) e dal relativo allegato 3, riguardante le prestazioni di invalidità, vecchiaia, decesso che risalgono al 1946. Detti testi non sono più stati modificati dal 1997.

(145)

La riforma notificata prevede che le imprese del settore non versino i diritti specifici maturati alla data della riforma da parte dei lavoratori destinati al trasporto e alla distribuzione dell’elettricità e del gas. Essa è proporzionata a ciò che è strettamente necessario, in quanto le imprese sono esentate soltanto dal pagamento di una parte dei diritti pensionistici specifici pregressi. Infatti, se l’importo di tutti i diritti specifici del passato ammonta a […] per il settore, le imprese sono esentate soltanto dal pagamento dei diritti pensionistici specifici maturati prima della riforma da parte dei lavoratori destinati al trasporto e alla distribuzione dell’elettricità e del gas, pari ad una somma di […] al 1o gennaio 2003. Restano quindi […] a carico delle imprese del settore. La riforma del regime pensionistico, così come è stata notificata dalle autorità francesi, non esonera quindi le imprese del settore dal pagamento della totalità dei diritti pensionistici specifici pregressi, ma soltanto di una parte.

(146)

Ogni mercato che opera in regime di monopolio si organizza in modo diverso e quando si apre alla concorrenza non è subito pronto ad operare su base concorrenziale. Di conseguenza, la liberalizzazione di un settore di questo tipo necessita di una riorganizzazione che gli consenta di raggiungere quel livello di concorrenza auspicato. L’aiuto accordato dallo Stato in vista di tale riorganizzazione del settore è necessario e proporzionato. Infatti, soltanto le attività di trasporto e di distribuzione dell’elettricità e del gas, tradizionalmente esercitate in regime di monopolio, beneficeranno di un aiuto, mentre gli altri aspetti della riforma non comprendono elementi d’aiuto di Stato. L’aiuto può dunque essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto permette lo sviluppo dell’attività in questione e non altera gli scambi in misura contraria al comune interesse.

(147)

La Commissione ritiene che la situazione nel caso concreto non sia molto diversa da quella dei «costi sostenuti» nel settore dell’energia. Si tratta infatti di aiuti volti ad agevolare la transizione verso un settore energetico concorrente. Certamente, la metodologia che la Commissione ha adottato per valutare questo tipo di aiuti non consente di comprendere questa riforma del sistema pensionistico. Tuttavia, nella fattispecie, la Commissione ritiene opportuno assimilare questi aiuti alla compensazione di costi sostenuti e seguirà tale approccio nell’analisi di casi analoghi.

(148)

La riforma del sistema pensionistico del settore delle IEG, abolendo le barriere all’ingresso nei mercati francesi dell’elettricità e del gas, permette di accrescere la concorrenza sugli stessi. Tale riforma di un regime speciale si iscrive inoltre nel quadro complessivo della riforma dei sistemi pensionistici degli Stati membri, auspicata dal Consiglio e dalla Commissione (34).

c)   Il vantaggio derivante dal mancato pagamento da parte di EDF, nel 1997, dell’imposta sulle società su una parte degli accantonamenti contabili creati in esenzione d’imposta per il rinnovo della RAG

(149)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato dispone che gli aiuti corrispondenti ai criteri da esso definiti sono in linea di principio incompatibili con il mercato comune. Le deroghe a tale incompatibilità previste all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato non sono applicabili alla fattispecie in quanto l’aiuto non è destinato a raggiungere gli obiettivi di cui al predetto paragrafo.

(150)

La misura d’aiuto in oggetto non soddisfa neppure le condizioni previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni, tanto più che esso corrisponde ad un aiuto al funzionamento. Infatti, non è subordinato ad investimenti o alla creazione di impiego come previsto negli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale.

(151)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato prevede anche una deroga per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Nella fattispecie, la misura d’aiuto esaminata non rientra nell’ambito di tale deroga. Tale eccezione al diritto fiscale applicabile, che avvantaggia soltanto un’impresa, non può essere considerata destinata ad agevolare lo sviluppo di un’attività. Il suo unico obiettivo è infatti quello di aiutare un’impresa riducendone i costi operativi.

(152)

Per quanto riguarda le deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), del trattato, la misura d’aiuto in oggetto non è nella fattispecie destinata a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse né a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia francese né a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(153)

Pertanto, i criteri di compatibilità di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato non sono soddisfatti. Inoltre, per quanto riguarda la compensazione dei costi di servizio pubblico, vale la stessa osservazione formulata a proposito della garanzia illimitata dello Stato di cui beneficia EDF: le autorità francesi non hanno invocato riguardo al vantaggio fiscale l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, ma hanno sottolineato il fatto che EDF svolge missioni di servizio pubblico. Le autorità francesi non hanno tuttavia fornito alcuna valutazione del costo sostenuto da EDF per dette missioni. La Commissione non può quindi stabilire se il vantaggio fiscale in questione compensi o meno l’eventuale sovraccosto connesso a tali missioni di servizio pubblico obbligatorie (35).

(154)

Sulla base di quanto sopra riportato, la Commissione ritiene quindi che l’aiuto in oggetto costituisca un aiuto al funzionamento che ha avuto per effetto quello di rafforzare la posizione concorrenziale di EDF rispetto alle imprese concorrenti. Tale aiuto risulta quindi incompatibile con il mercato comune.

(155)

La Commissione ritiene infine che, contrariamente all’affermazione delle autorità francesi, la norma della prescrizione non sia applicabile alla fattispecie. È evidente che EDF ha creato accantonamenti contabili in esenzione d’imposta dal 1987 al 1996. Tuttavia, occorre notare da un lato che secondo il Conseil national de la comptabilité, le rettifiche di errori che, per loro natura, incidono sulla contabilizzazione di operazioni pregresse, devono essere contabilizzate nel risultato dell’esercizio nel quale sono state rilevate e, dall’altro, che la legge che dispone la riclassificazione dei diritti del concessore nei conti patrimoniali senza assoggettarli all’imposta sulle società risale al 10 novembre 1997. Il vantaggio fiscale risale quindi al 1997 e la prescrizione non si applica ad un nuovo aiuto corrisposto a tale data.

VI.   CONCLUSIONI

(156)

La presente decisione è stata adottata sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità francesi. Occorre notare che, malgrado l’ingiunzione a fornire informazioni inviata nell’ottobre 2002, le autorità francesi si sono sempre rifiutate di trasmettere alla Commissione la versione integrale dei documenti richiesti, inviando soltanto estratti delle relazioni della Corte dei conti oggetto dell’ingiunzione.

(157)

La Commissione prende anzitutto atto che la garanzia illimitata dello Stato di cui EDF beneficiava deve essere soppressa, con la conseguenza di assoggettare l’impresa al diritto comune delle procedure collettive.

(158)

La Commissione prende atto dell’impegno delle autorità francesi di garantire l’integrazione del regime pensionistico del settore delle IEG nei regimi di diritto comune senza alcun onere finanziario per i regimi integranti e per lo Stato. La Commissione ritiene che l’integrazione in questione non contenga elementi di aiuto di Stato nella misura in cui l’impegno sarà rispettato.

(159)

La Commissione prende atto quindi che i diritti pensionistici specifici dei lavoratori destinati al trasporto e alla distribuzione dell’elettricità e del gas maturati alla data della riforma non saranno più finanziati dalle imprese del settore, ma da un contributo tariffario. Il mancato pagamento da parte delle imprese del settore di una quota dei diritti specifici pregressi costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune a titolo dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(160)

La Commissione ritiene infine che il mancato pagamento da parte di EDF nel 1997 dell’imposta sulle società su una parte degli accantonamenti creati in esenzione d’imposta per il rinnovo della RAG costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Tale aiuto fiscale ammonta a 888,89 milioni di EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La garanzia illimitata concessa dalla Francia a Electricité de France (EDF) costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e deve essere soppressa entro il 1o gennaio 2005.

Articolo 2

L’integrazione del regime francese delle pensioni del settore delle industrie dell’elettricità e del gas ai regimi pensionistici di diritto comune non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato nella misura in cui non grava in termini finanziari sulle imprese, sui regimi integranti e sullo Stato.

Il mancato pagamento da parte delle imprese del settore delle industrie dell’elettricità e del gas dei diritti specifici maturati alla data della riforma dai lavoratori destinati al trasporto e alla distribuzione dell’elettricità e del gas e il finanziamento mediante contributo tariffario costituiscono un aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

La garanzia concessa dalla Francia alla Caisse nationale des industries électriques et gazières per i predetti diritti specifici maturati non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 3

Il mancato pagamento da parte di EDF nel 1997 dell’imposta sulle società sulla quota degli accantonamenti creati in esenzione d’imposta per il rinnovo della RAG, pari a 14,119 miliardi di FRF di diritti del concessore riclassificati nei conti patrimoniali costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

L’elemento d’aiuto connesso al mancato pagamento dell’imposta sulle società ammonta a 888,89 milioni di EUR.

Articolo 4

La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare da EDF l’aiuto di cui all’articolo 3, già messo illegalmente a sua disposizione.

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti a finalità regionale e su una base composta conformemente alla comunicazione della Commissione sui tassi di interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali (36).

Articolo 5

La Francia comunica alla Commissione, entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

Tale informazione è trasmessa alla Commissione mediante il questionario qui allegato.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 280 del 16.11.2002, pag. 8 e GU C 164 del 15.7.2003, pag. 7.

(2)  GU C 280 del 16.11.2002, pag. 8.

(3)  GU C 280 del 16.11.2002, pag. 8.

(4)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(5)  GU C 164 del 15.7.2003, pag. 7.

(6)  Tribunal des conflits, Association syndicale du canal de Gignac, 9 dicembre 1899, Racc. pag. 731; Corte di Cassazione, Civ 1ère, Ufficio ricerche geologiche e minerarie «RGM Société Lloyd Continental», 21 dicembre 1987, Boll. civ. I, n. 348; Corte d’appello di Parigi, Sté PDG e B., 15 febbraio 1991, n. 9021744, DA 1991, n. 184.

(7)  La massa attuale dei diritti di base da finanziare ammonta, per il settore delle IEG, a […] (Segreto d'affari). La massa degli impegni pensionistici da finanziare corrisponde alla somma attualizzata, al tasso reale del 3 %, degli importi dei diritti acquisiti alla data della riforma. Gli importi indicati corrispondono alla situazione al 1o gennaio 2003; saranno quindi adeguati al margine in funzione dei diritti acquisiti e dei contributi versati alla data di attuazione della riforma.

(8)  Il 1o aprile 2003, il Conseil National de la Comptabilité ha adottato la raccomandazione n. 2003-R.01, relativa alle norme di contabilizzazione e di valutazione degli impegni pensionistici e benefici simili, che precisa in particolare le modalità di valutazione in materia. Per quanto riguarda il tasso di attualizzazione da applicare, esso deve essere calcolato sulla base del rendimento di obbligazioni a lungo termine di aziende primarie alla chiusura del bilancio, coerente con la durata degli impegni o, in subordine, del rendimento a lungo termine dei titoli di Stato. L’utilizzo nella fattispecie di un tasso di attualizzazione reale del 3 % si colloca nei valori bassi dell’intervallo.

(9)  La metodologia attualmente utilizzata alla CNAV prevede il confronto, alla data di valutazione, del rapporto fra il valore attuale probabile dei diritti già acquisiti e la capacità contributiva su base annua, modulata dall’età media dei contribuenti, del regime integrato e del regime integrante. Nell’ipotesi in cui il rapporto contributivo delle IEG sia superiore a quello del regime di base, si calcola un diritto di ingresso pari all’importo che, dedotto dal valore attuale degli oneri del regime delle IEG, permette di parificare il livello degli oneri del regime della CNAV prima dell’operazione a quello dell’insieme CNAV+IEG dopo l’operazione.

La metodologia attualmente utilizzata per gli organismi AGIRC e ARRCO prevede il confronto dei rapporti contributivi prestazioni/contributi proiettati su 25 anni dei regimi integrativi da un lato e delle IEG dall’altro. Il recupero di diritti può essere minimale o massimale. In caso di recupero minimale, se il rapporto contributivo del regime integrato è più sfavorevole di quello del regime integrante, si attua un abbattimento sulle prestazioni collegate ai diritti di base pregressi trasferiti. Tale abbattimento aumenta automaticamente i diritti pregressi mantenuti dall’azienda. Spetta quindi sempre alle aziende finanziare la quota di prestazioni collegata ai diritti di base pregressi non trasferiti ai regimi di diritto comune. In caso di recupero massimale, anche se il rapporto d’oneri del regime integrato è più sfavorevole di quello del regime integrante, si recupera l’insieme dei diritti di base, ma il regime integrato deve in questo caso versare un conguaglio per permettere la neutralità finanziaria dell’integrazione.

Nella fattispecie, se il recupero dei diritti è attuato secondo il modello «massimale», la stima dell’importo di detto conguaglio ai regimi di diritto comune si colloca in un intervallo compreso fra […].

(10)  La massa attuale dei diritti specifici da finanziare ammonta, per il settore delle IEG ad un importo di […].

(11)  Il riferimento all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato deve essere considerato con riferimento anche all’articolo 61 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

(12)  Cfr. nota in calce a pag. 1.

(13)  GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.

(14)  Legge del 16 luglio 1980, art. 1.II.

(15)  Decreto d’applicazione n. 81-501 del 12 maggio 1981, art. 3-1, quarto comma.

(16)  Cfr. ad esempio J. RIVERO, Encyclopédie Juridique Dalloz, Droit administratif, Régime des entreprises nationalisées, 1959: «§ 78. (…) Ultima particolarità non iscritta nei testi ma derivante dalla prassi: in caso di necessità, l’impresa può contare, come ultima risorsa, su apporti dello Stato, che non può disinteressarsi di componenti essenziali dell’economia nazionale e del patrimonio collettivo; detti apporti sono in linea teorica rimborsabili. (…) § 81. I testi non hanno previsto l’eventualità del deficit, ma sembra certo, a priori, che non si giungerebbe alla dichiarazione di fallimento dell’azienda: su questo punto la deroga al diritto comune è inevitabile; in pratica, lo Stato, spesso responsabile del deficit nella misura in cui resta padrone dei prezzi e dei salari è obbligato, come si è già constatato, a coprire tale deficit con propri apporti».

(17)  Cfr. rapporto annuale del Conseil d’État per il 1995, pag. 219.

(18)  Fonte: Reuters News Service, Reuters French Language News 22.6.2001.

(19)  Fonte: Reuters News Service, Reuters French Language News 27.5.2002.

(20)  Fonte: Moody’s Investors Service Press Release 30.1.2002; Reuters News Service, Reuters French Language News 30.1.2002.

(21)  Sentenza della Corte Philip Morris, 17 settembre 1980, causa 730/79, racc. pag. 2671 e Repubblica francese/Commissione, 11 novembre 1987, causa 259/85, racc. pag. 4393.

(22)  Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 e C-160/91, racc. pag. I-637.

(23)  Conversione effettuata sulla base del tasso di cambio franco-euro alla data del 22 dicembre 1997.

(24)  Sentenze della Corte Gezamenlijke Steenkolenmijnen/Haute Autorité, 23 febbraio 1961, causa 30/59, racc. pag. 3; Banco de Crédito Industrial, 15 marzo 1994, causa C-387/92, racc. pag. I-877; SFEI, 11 luglio 1996, causa C-39/94, pag. I-3547; Francia/Commissione, 26 settembre 1996, causa C-241/94, racc. pag. I-4551; sentenza del Tribunale FFSA/Commissione, 20 febbraio 1997, causa. T-106/95, racc. pag. I-911.

(25)  Cfr. in particolare sentenza del Tribunale, Ladbroke/Commissione, del 27 gennaio 1998, causa T-67/94, racc. pag. II-1, punto 109.

(26)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(27)  GU L 313 del 13.11.1990, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(28)  Relazione di Poniatowski, elaborata nel 2002 per conto della Commissione affari economici del Senato sul progetto di legge relativo ai mercati dell’energia.

(29)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9 (modifica alla GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5).

(30)  Sentenza della Corte, Altmark Trans GmbH e.a., 24 luglio 2003, causa C-280/00, non ancora pubblicata nella raccolta.

(31)  Sentenze della Corte, Commissione/Repubblica portoghese, 4 giugno 2002, causa C-367/98, racc. pag. I-4731, Commissione/Repubblica francese, 4 giugno 2002, causa C-483/99, racc. pag. I-4781, Commissione/Regno del Belgio, 4 giugno 2002, causa C-503/99, racc. pag. I-4809.

(32)  Sentenza della Corte, Commissione/Repubblica francese, 4 giugno 2002, causa C-483/99, racc. pag. I-4781, punto 44. Cfr. anche sentenze della Corte Fearon, 6 novembre 1984, causa. 182/83, racc. pag. 3677; Repubblica italiana/Commissione, 21 marzo 1991, causa C-305/89, racc. pag. I-1603; Konle, 1o giugno 1999, causa C-302/97, racc. pag. I-3099.

(33)  Sentenza del tribunale, Westdeutsche Landesbank Girozentrale and Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, 6 marzo 2003, causa T-228/99 e 233/99, non ancora pubblicata nella raccolta.

(34)  Cfr. in particolare la relazione congiunta della Commissione e del Consiglio in materia di pensioni adeguate e sostenibili, 18 marzo 2003.

(35)  L’esame del rispetto delle condizioni formulate nella sentenza Altmark, che consentono di sottrarsi al campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato nonché l’esame dei criteri di applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato non sono dunque possibili nella fattispecie.

(36)  GU C 110 dell’8 maggio 2003, pag. 21.


ALLEGATO

SCHEDA DI INFORMAZIONE

sull’esecuzione della decisione 2005/145/CE della Commissione in capo a EDF

In merito all’articolo 1 della decisione:

Indicare la data di modifica dello statuto di EDF e allegare una copia dei documenti comprovanti la variazione dello statuto.

In merito all’articolo 3 della decisione:

1.

In che modo saranno calcolati gli interessi sull’importo dell’aiuto da recuperare (1)?

2.

Quali sono le misure previste per ottenere un rimborso immediato ed effettivo dell’aiuto, conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999?

3.

Quali sono le misure che sono già state adottate per ottenere un rimborso immediato ed effettivo dell’aiuto, conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999?

4.

Qual è il termine previsto per ottenere il rimborso totale dell’aiuto?

5.

Altre osservazioni?


(1)  Conformemente alla comunicazione della Commissione sui tassi di interessi da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali (GU C 110 dell’8.5.2003, pag. 21), il tasso di riferimento sarà applicato in maniera composta. Per il calcolo dell'interesse composto su base annua si utilizza la formula: interesse = [capitale (1 + tasso d'interesse) numero di anni] — capitale.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

22.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/30


POSIZIONE COMUNE 2005/146/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2005

recante proroga della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC (1) che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe per un periodo di 12 mesi a partire dal 21 febbraio 2004.

(2)

Tenuto conto della situazione in Zimbabwe la posizione comune 2004/161/PESC dovrebbe essere prorogata per un nuovo periodo di dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/161/PESC è prorogata fino al 20 febbraio 2006. Essa sarà riesaminata alla luce delle elezioni legislative che si terranno nello Zimbabwe nel marzo 2005.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.


22.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/31


POSIZIONE COMUNE 2005/147/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2005

che proroga e modifica la posizione comune 2004/179/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/179/PESC (1).

(2)

Il 26 agosto 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/622/PESC che modifica la posizione comune 2004/179/PESC (2).

(3)

In base ad un riesame della posizione comune 2004/179/PESC, occorre prorogare le misure restrittive per altri dodici mesi e completare gli elenchi delle persone, che figurano negli allegati I e II di detta posizione comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

All’articolo 2 della posizione comune 2004/179/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’allegato II è riesaminato entro il 1o dicembre 2005, dopo aver accertato se le scuole moldove che insegnano in caratteri latini nella regione transdnestriana hanno riaperto alla data del 1o settembre 2005 e se insegnanti, genitori e alunni di tali scuole non sono più oggetto di continue intimidazioni, per decidere se le misure restrittive nei confronti delle persone elencate nell’allegato II possano essere revocate.».

Articolo 2

Gli allegati I e II della posizione comune 2004/179/PESC sono sostituiti dagli allegati I e II riportati nell’allegato della presente posizione comune.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2005.

Essa si applica fino al 27 febbraio 2006.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 68.

(2)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 47.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO

1.

SMIRNOV, Igor Nikolayevich, “Presidente”, nato il 23 ottobre 1941 a Khabarovsk, Federazione russa. Passaporto russo n. 50 NO. 0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorevich, figlio del “Presidente” e presidente del Comitato doganale statale, nato il 3 aprile 1961 a Kupiansk (?), Kharkovskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 NO. 00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorevich, figlio del “Presidente” e consulente del Comitato doganale statale, nato l'8 agosto 1967 a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 60 NO. 1907537.

4.

LEONTIYEV, Serghey Fedorovich, “Vicepresidente”, nato il 9 febbraio 1944 a Leontiyevka, Odesskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 NO. 0065438.

5.

MARAKUTSA, Grigory Stepanovich, “Presidente del Soviet Supremo”, nato il 15 ottobre 1942 a Teya, Grigoriopolsky Raion, Moldova. Ex passaporto sovietico n. 8BM724835.

6.

KAMINSKY, Anatoly Vladimirovich, “Vicepresidente del Soviet Supremo”, nato il 15 marzo 1950 a Chita, Federazione russa. Ex passaporto sovietico n. A25056238.

7.

SHEVCHUK, Evgheny Vassilyevich, “Vicepresidente del Soviet Supremo”, nato il 21 giugno 1964 a Novosibirsk, Federazione russa. Ex passaporto sovietico n. A25004230.

8.

LITSKAI, Valery Anatolyevich, “ministro degli affari esteri”, nato il 13 febbraio 1949 a Tver, Federazione russa. Passaporto russo n. 51 NO. 0076099, emesso il 9 agosto 2000.

9.

KHAZHEYEV, Stanislav Galimovich, “ministro della difesa”, nato il 28 dicembre 1941 a Chelyabinsk, Federazione russa.

10.

ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich, alias SHEVTSOV, Vadim, “ministro della sicurezza dello Stato”, nato nel 1951 a Novosibirsk, Federazione russa. Passaporto russo.

11.

KOROLYOV, Alexandr Ivanovich, “ministro dell’interno”, nato nel 1951 a Briansk, Federazione russa. Passaporto russo.

12.

BALALA, Viktor Alekseyevich, “ministro della giustizia”, nato nel 1961 a Vinnitsa, Ucraina.

13.

AKULOV, Boris Nikolayevich, “rappresentante della Transdnestria in Ucraina”.

14.

ZAKHAROV, Viktor Pavlovich, procuratore della Transdnestria, nato nel 1948 a Kamenka, Moldova.

15.

LIPOVTSEV, Alexey Valentinovich, “Vicepresidente del servizio doganale statale”.

16.

GUDYMO, Oleg Andreyevich, “Viceministro della sicurezza dello Stato”, nato l'11 settembre 1944 ad Alma-Ata, Kazakstan. Passaporto russo n. 51 NO. 0592094.

17.

KOSOVSKY, Eduard Alexandrovich, “presidente della Banca della Repubblica transdnestriana”, nato il 7 ottobre 1958 a Floresti, Moldova.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, SECONDO TRATTINO

1.

BOMESHKO, Elena Vasilyevna, “ministro della pubblica istruzione”.

2.

GELLO, Valentina Alexeyevna, “primo Viceministro della pubblica istruzione”.

3.

KRIMINSKY, Alexandr Ivanovich, ‘Viceministro della pubblica istruzione’, dal 26 agosto 2004 sotto il nome di Alexandru CRIMINSCHI, nato il 5 agosto 1951. Passaporto moldovo n. A227223 (emesso il 26 giugno 1997 a Chisinau).

4.

SURINOV, Viktor Georgyevich, “Viceministro della pubblica istruzione”.

5.

POSUDNEVSKY, Alexandr Ivanovich, capo dell’amministrazione comunale di Bendery, noto come Alexandr POSUDNEVSKY, nato il 3 maggio 1949. Passaporto russo n. 51 NO. 0837543.

6.

GORBENKO, Svetlana Alexandrovna, vicecapo dell’amministrazione comunale di Bendery, responsabile della pubblica istruzione.

7.

KOSTYRKO, Viktor Ivanovich, capo dell’amministrazione di Tiraspol, noto come Victor KOSTYRKO, nato il 24 maggio 1948. Passaporto russo n. 50, NO 0476835, emesso il 18 settembre 2003 dall’ambasciata russa di Chisinau.

8.

PASHCHENKO, Maria Rafailovna, capo del ministero della pubblica istruzione, Tiraspol.

9.

PLATONOV, Yuri Mikhailovich, capo dell’amministrazione comunale di Rybnitsa, noto come Yury PLATONOV, nato il 16 gennaio 1948. Passaporto russo n. 51 NO 0527002, emesso il 4 maggio 2001 dall’ambasciata russa di Chisinau.

10.

CHERBULENKO, Alla Viktorovna, vicecapo dell’amministrazione comunale di Rybnitsa, responsabile della pubblica istruzione.

».

22.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/34


DECISIONE 2005/148/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2005

che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/694/PESC (1), in particolare l'articolo 2 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la posizione comune 2004/694/PESC il Consiglio ha adottato misure per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche incriminate dal tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY).

(2)

Il 22 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/900/PESC che modifica l'elenco contenuto nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC.

(3)

In seguito al trasferimento dei sigg. Savo Todovic e Vladimir Lazarevic nelle strutture di detenzione dell'ICTY, tali persone dovrebbero essere cancellate dall'elenco.

(4)

L'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC, va pertanto modificato in tal senso,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2004/900/PESC (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 108).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

 

Nome: BOROVCANIN Ljubomir

Data di nascita: 27.2.1960

Luogo di nascita: Han Pijesak, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

 

Nome: BOROVNICA Goran

Data di nascita: 15.8.1965

Luogo di nascita: Kozarac, comune di Prijedor, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

 

Nome: DJORDJEVIC Vlastimir

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Vladicin Han, Serbia e Montenegro

Cittadinanza: Serbia e Montenegro

 

Nome: GOTOVINA Ante

Data di nascita: 12.10.1955

Luogo di nascita: Isola di Pasman, comune di Zara, Repubblica di Croazia

Cittadinanza

:

croata

francese

 

Nome: HADZIC Goran

Data di nascita: 7.9.1958

Luogo di nascita: Vinkovci, Repubblica di Croazia

Cittadinanza: Serbia e Montenegro

 

Nome: JANKOVIC Gojko

Data di nascita: 31.10.1954

Luogo di nascita: Trbusce, comune di Foca, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

 

Nome: KARADZIC Radovan

Data di nascita: 19.6.1945

Luogo di nascita: Petnijca, Savnik, Montenegro, Serbia e Montenegro

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

 

Nome: LUKIC Milan

Data di nascita: 6.9.1967

Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

eventualmente Serbia e Montenegro

 

Nome: LUKIC Sredoje

Data di nascita: 5.4.1961

Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

eventualmente Serbia e Montenegro

 

Nome: LUKIC Sreten

Data di nascita: 28.3.1955

Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Serbia e Montenegro

 

Nome: MLADIC Ratko

Data di nascita: 12.3.1942

Luogo di nascita: Bozanovici, comune di Kalinovik, Bosnia-Eerzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

forse Serbia e Montenegro

 

Nome: NIKOLIC Drago

Data di nascita: 9.11.1957

Luogo di nascita: Bratunac, Bosnia-Eerzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

 

Nome: PANDUREVIC Vinko

Data di nascita: 25.6.1959

Luogo di nascita: Sokolac, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

eventualmente Serbia e Montenegro

 

Nome: PAVKOVIC Nebojsa

Data di nascita: 10.4.1946

Luogo di nascita: Senjski Rudnik, Serbia e Montenegro

Cittadinanza: Serbia e Montenegro

 

Nome: POPOVIC Vujadin

Data di nascita: 14.3.1957

Luogo di nascita: Sekovici, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Serbia e Montenegro

 

Nome: ZELENOVIC Dragan

Data di nascita: 12.2.1961

Luogo di nascita: Foca, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

 

Nome: ZUPLJANIN Stojan

Data di nascita: 22.9.1951

Luogo di nascita: Kotor Varos, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina».


22.2.2005   

IT

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L 49/37


POSIZIONE COMUNE 2005/149/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2005

recante modifica della posizione comune 2004/423/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/423/PESC (1) che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar.

(2)

Il 25 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/730/PESC (2) che modifica la posizione comune 2004/423/PESC vietando, tra l’altro, di mettere a disposizione delle imprese statali birmane prestiti o crediti e di acquisire o aumentare una partecipazione in tali imprese.

(3)

Occorre di conseguenza depennare talune imprese dall’elenco delle imprese statali birmane oggetto di queste misure, allegato alla posizione comune 2004/423/PESC.

(4)

La posizione comune 2004/423/PESC dovrebbe essere pertanto modificata, conformemente al suo articolo 10,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’allegato II della posizione comune 2004/423/PESC è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente posizione comune.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61.

(2)  GU L 323 del 26.10.2004, pag. 17.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco delle imprese statali birmane di cui all'articolo 7, paragrafo 5

Nome

Indirizzo

Nome del Direttore

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

MAJ-GEN WIN HLAING MANAGING DIRECTOR

A.   

PRODUZIONE

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, NO 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COL MAUNG MAUNG AYE, MANAGING DIRECTOR

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP.

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

COMMERCIO

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COL MYINT AUNG, MANAGING DIRECTOR

C.   

SERVIZI

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIG-GEN WIN HLAING AND U TUN KYI, MANAGING DIRECTORS

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD

399, THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP,

YANGON AND/OR PARAMI ROAD,

SOUTH OKKALAPA,

YANGON

COL MYO MYINT, MANAGING DIRECTOR

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PADEBAN TSP,

YANGON

 

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

JOINT VENTURES E AFFILIATE

A.   

PRODUZIONE

1.

MYANMAR SEGAL INTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP,

YANGON

U BE AUNG, MANAGER

2.

MYANMAR DAEWOO INTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALL MYANMAR PRIVATE LTD

NO 38, VIRGINIA PARK,

NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

RETD LT-COL MAUNG MAUNG AYE, CHAIRMAN

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD

PLOT 22, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTURING CO. LTD

PLOT NO 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO AND/OR LT-COL TUN MYINT, MANAGING DIRECTOR

B.   

SERVIZI

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP, YANGON

DR. KHIN SHWE, CHAIRMAN

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL YE HTUT OR BRIG-GEN KYAW WIN, MANAGING DIRECTOR

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, GENERAL MANAGER

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR,

THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW»