ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 35

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
8 febbraio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

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Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi ( 1 )

1

 

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Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

8.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 35/1


REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 2005

che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La produzione animale svolge un ruolo molto importante nel settore agricolo della Comunità. I risultati soddisfacenti di tale attività dipendono in larga misura dall’uso di mangimi sicuri e di buona qualità.

(2)

La ricerca di un elevato livello di protezione della salute umana e della salute degli animali è uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare, come stabilito nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3). Detto regolamento fissa anche altri principi e definizioni comuni per la legislazione alimentare nazionale e comunitaria, compreso l’obiettivo di conseguire la libera circolazione dei mangimi nella Comunità.

(3)

La direttiva 95/69/CE del Consiglio (4) ha stabilito le condizioni e le modalità che si applicano a talune categorie di stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell’alimentazione degli animali, per consentire loro di esercitare le proprie attività. Dall’esperienza risulta che tali condizioni e modalità costituiscono una valida base per garantire la sicurezza dei mangimi. Detta direttiva ha fissato inoltre le condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti che producono talune sostanze elencate nella direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (5).

(4)

La direttiva 98/51/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell’alimentazione degli animali (6), ha stabilito talune misure tra le quali sono comprese disposizioni per le importazioni da paesi terzi.

(5)

Dall’esperienza risulta inoltre che è necessario assicurare che tutte le imprese nel settore dei mangimi, compresa l'acquacoltura, operino conformemente a requisiti di sicurezza armonizzati e che occorre effettuare un riesame generale per tener conto della necessità di assicurare un livello più elevato di protezione della salute umana, della salute degli animali e dell’ambiente.

(6)

L'obiettivo principale delle nuove norme in materia di igiene contenute nel presente regolamento è di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto concerne la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, tenendo particolarmente conto dei seguenti principi:

a)

la responsabilità primaria della sicurezza dei mangimi ricade sull’operatore del settore dei mangimi;

b)

la necessità di garantire la sicurezza dei mangimi lungo l’intera filiera alimentare, a partire dalla produzione primaria dei mangimi fino alla loro somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti;

c)

l'attuazione generalizzata di procedure basate sui principi dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) che, assieme all’applicazione di buone pratiche igieniche, dovrebbe rafforzare la responsabilità degli operatori del settore dei mangimi;

d)

i manuali di corretta prassi forniscono un'assistenza preziosa agli operatori del settore dei mangimi, a tutti i livelli della filiera, per conformarsi alle norme di igiene dei mangimi e per applicare i principi HACCP;

e)

la definizione di criteri microbiologici basati su criteri scientifici di valutazione del rischio;

f)

la necessità di assicurare che i mangimi importati siano di standard almeno equivalente a quello dei mangimi prodotti nella Comunità.

(7)

Per assicurare la piena applicazione del sistema di registrazione e riconoscimento a tutti gli operatori del settore dei mangimi e, di conseguenza, garantire la piena rintracciabilità, è opportuno provvedere affinché essi si riforniscano e facciano uso solo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti ai sensi del presente regolamento.

(8)

Occorre un approccio integrato per garantire la sicurezza dei mangimi a partire da e compresa la produzione primaria di mangimi, fino a e compresa l'immissione sul mercato o l'esportazione. La produzione primaria dei mangimi comprende prodotti che subiscono soltanto un trattamento fisico semplice, quale pulitura, imballaggio, stoccaggio, essiccamento naturale o insilamento.

(9)

Secondo i principi di proporzionalità e sussidiarietà, le norme comunitarie non dovrebbero essere applicate a taluni casi di produzione domestica privata di mangimi e di alimentazione di certi animali, né alla fornitura diretta di piccole quantità di produzione primaria di mangimi a livello locale né alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

(10)

È opportuno che i pericoli legati ai mangimi presenti a livello della produzione primaria siano identificati ed adeguatamente controllati per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento. I principi fondamentali del presente regolamento dovrebbero quindi applicarsi sia alle aziende agricole che fabbricano mangimi esclusivamente per soddisfare le esigenze della loro produzione interna, sia alle aziende agricole che commercializzano mangimi. Occorrerebbe tenere conto del fatto che il rischio diminuisce se i mangimi sono prodotti e somministrati ad animali ad esclusivo consumo domestico o ad animali non destinati alla produzione alimentare. Il commercio di piccole quantità di mangimi a livello locale e la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia sono soggetti ad una disciplina particolare nel quadro del presente regolamento.

(11)

L’applicazione dei principi HACCP alla produzione primaria di mangimi è l'obiettivo a medio termine della legislazione europea in materia d'igiene, ma manuali di corretta prassi dovrebbero già ora incoraggiare l’uso di appropriati requisiti igienici.

(12)

La sicurezza dei mangimi dipende da diversi fattori. La legislazione dovrebbe fissare requisiti minimi di igiene. Dovrebbero essere eseguiti controlli ufficiali per verificarne l’osservanza da parte degli operatori del settore dei mangimi. Inoltre, tali operatori dovrebbero prendere misure o adottare procedure per conseguire un elevato livello di sicurezza dei mangimi.

(13)

I principi HACCP possono aiutare gli operatori del settore dei mangimi a raggiungere uno standard più elevato di sicurezza dei mangimi. Non dovrebbero tuttavia essere considerati un meccanismo di autoregolamentazione e non sostituiscono i controlli ufficiali.

(14)

L’attuazione dei principi HACCP richiede piena cooperazione e impegno da parte del personale delle aziende dei mangimi.

(15)

Nella produzione dei mangimi i principi HACCP dovrebbero tener conto dei principi contenuti nel Codex Alimentarius, ma dovrebbero prevedere sufficiente flessibilità in tutte le situazioni. In certe imprese nel settore dei mangimi non è possibile identificare punti critici di controllo e, in certi casi, l’adozione di corrette prassi può sostituire il monitoraggio dei punti critici di controllo. Analogamente, il requisito di stabilire «limiti critici» di cui al Codex Alimentarius non impone la fissazione di un limite numerico in ogni caso. Il requisito di mantenere la documentazione di cui allo stesso Codex deve essere flessibile per evitare inutili aggravi alle imprese molto piccole. È opportuno far sì che gli operatori del settore che svolgono operazioni a livello di produzione primaria di mangimi, tra cui operazioni correlate e miscelazione di mangimi con mangimi complementari per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, non siano tenuti ad osservare i principi HACCP.

(16)

Occorre anche flessibilità per tener conto delle esigenze delle imprese nel settore dei mangimi ubicate in regioni che risentono di determinati vincoli geografici o in relazione a determinati requisiti strutturali. Ma questa flessibilità non dovrebbe compromettere gli obiettivi in materia di igiene dei mangimi. Si dovranno, ove opportuno, prevedere discussioni in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(17)

Per assicurare la rintracciabilità dal fabbricante all'utente finale e per favorire l'efficacia nell'applicazione dei controlli ufficiali, è opportuno un sistema di registrazione e riconoscimento di tutte le imprese del settore dei mangimi da parte dell'autorità competente dello Stato membro. Le autorità competenti degli Stati membri possono avvalersi dei sistemi vigenti di raccolta di dati in materia di imprese del settore dei mangimi per avviare e applicare il sistema previsto nel presente regolamento.

(18)

È opportuno mantenere un sistema di riconoscimento delle imprese nel settore dei mangimi per le attività che possono presentare un rischio più elevato nella fabbricazione dei mangimi. Si dovrebbero prevedere procedure per estendere l’attuale ambito di applicazione del sistema di riconoscimento secondo quanto previsto nella direttiva 95/69/CE.

(19)

Per ottenere il riconoscimento o la registrazione, le imprese nel settore dei mangimi dovrebbero soddisfare diverse condizioni pertinenti alle loro operazioni per quanto concerne strutture, attrezzature, personale, produzione, controllo di qualità, stoccaggio e documentazione, per garantire sia la sicurezza dei mangimi sia la rintracciabilità del prodotto. Occorrerebbe prevedere la possibilità di variare tali condizioni in modo da adeguarle ai diversi tipi di imprese del settore dei mangimi. È opportuno consentire agli Stati membri di concedere un riconoscimento condizionato degli stabilimenti qualora dalla visita in loco risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. È altresì opportuno fissare un limite di tempo massimo per tale riconoscimento condizionato.

(20)

Si dovrebbe predisporre la sospensione temporanea, la modifica o la revoca della registrazione o del riconoscimento qualora gli stabilimenti cambino o cessino le loro attività o non soddisfino più le condizioni che si applicano alle loro attività.

(21)

La rintracciabilità dei mangimi e dei loro ingredienti lungo l’intera filiera è un elemento essenziale per garantire la sicurezza dei mangimi. Il regolamento (CE) n. 178/2002 contiene regole per assicurare la rintracciabilità dei mangimi e dei loro ingredienti e prevede una procedura per l’adozione di norme di attuazione applicabili a settori specifici.

(22)

Le crisi consecutive verificatesi in relazione ai mangimi hanno dimostrato come incidenti che si verificano in una qualsiasi fase della filiera dei mangimi possono avere conseguenze economiche gravi. Le peculiarità della produzione di mangimi e la complessità della catena di distribuzione dei mangimi ne rendono difficile il ritiro dal mercato. I costi per rimediare ai danni economici che si registrano lungo la filiera dei mangimi e degli alimenti sono spesso sostenuti con fondi pubblici. Si potrebbe più facilmente ovviare a tali conseguenze economiche ad un costo ridotto per la società se l’operatore la cui attività provoca un danno economico nel settore dei mangimi fosse ritenuto finanziariamente responsabile. Tuttavia, l'introduzione di un sistema obbligatorio generalizzato di responsabilità finanziaria e di garanzie finanziarie, ad esempio sotto forma di assicurazione, applicato a tutti gli operatori del settore dei mangimi può non essere realizzabile o opportuna. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare questa possibilità in modo più approfondito, considerando le disposizioni legislative in vigore in materia di responsabilità in altri settori, nonché i sistemi e le prassi vigenti negli Stati membri. A tal fine la Commissione dovrebbe presentare una relazione corredata, se del caso, di proposte legislative.

(23)

I mangimi importati nella Comunità devono soddisfare i requisiti generali stabiliti nel regolamento (CE) n. 178/2002 e le condizioni d’importazione stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (7). Per evitare perturbazioni commerciali, in attesa che siano messe a punto le misure d'esecuzione, è opportuno che le importazioni continuino ad essere autorizzate alle condizioni stabilite nella direttiva 98/51/CE.

(24)

I prodotti comunitari esportati verso i paesi terzi devono rispondere ai requisiti generali fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002.

(25)

È opportuno estendere l'ambito d'applicazione del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi disposto dal regolamento (CE) n. 178/2002 ai rischi per la salute degli animali o per l'ambiente dovuti ai mangimi somministrati agli animali non destinati alla produzione di alimenti.

(26)

La normativa comunitaria sull'igiene dei mangimi deve essere avvalorata da pareri scientifici. A tal fine l'Autorità europea per la sicurezza alimentare andrebbe consultata ogniqualvolta risulti necessario.

(27)

Per tener conto del progresso tecnico e scientifico sarebbe necessaria una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(28)

Il presente regolamento tiene conto degli obblighi internazionali statuiti nell’accordo sanitario e fitosanitario dell’OMC e delle norme internazionali in materia di sicurezza alimentare contenute nel Codex Alimentarius.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e assicurarne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(30)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(31)

È opportuno prevedere una data differita di applicazione del regolamento, per dare alle imprese del settore dei mangimi interessate il tempo di adeguarsi.

(32)

Per i motivi suesposti le direttive 95/69/CE e 98/51/CE dovrebbero essere abrogate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a)

norme generali in materia di igiene dei mangimi;

b)

condizioni e disposizioni atte ad assicurare la rintracciabilità dei mangimi;

c)

condizioni e disposizioni per la registrazione e il riconoscimento di stabilimenti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica:

a)

alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato;

b)

alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;

c)

alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alla produzione domestica privata di mangimi:

i)

per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato;

e

ii)

per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;

b)

alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (9);

c)

alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;

d)

alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;

e)

alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

3.   Gli Stati membri possono stabilire le norme e gli orientamenti che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2. Tali norme e orientamenti nazionali assicurano il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, fatte salve le seguenti definizioni specifiche:

a)

«igiene dei mangimi», le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e assicurare l'idoneità al consumo animale di un mangime, tenuto conto del suo uso previsto;

b)

«operatore del settore dei mangimi», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo;

c)

«additivi di mangimi», le sostanze o i microrganismi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (10);

d)

«stabilimento», un'unità di un'impresa nel settore dei mangimi;

e)

«autorità competente», l'autorità di uno Stato membro o di un paese terzo designata per effettuare i controlli ufficiali;

f)

«produzione primaria di mangimi», la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un semplice trattamento fisico.

CAPO II

OBBLIGHI

Articolo 4

Obblighi generali

1.   Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo siano condotte conformemente alla normativa comunitaria, alla legislazione nazionale con essa compatibile nonché ai dettami della corretta prassi. Essi assicurano in particolare che soddisfino i pertinenti requisiti in materia di igiene stabiliti nel presente regolamento.

2.   Nell'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti gli agricoltori prendono misure e adottano procedure per mantenere al livello più basso ragionevolmente ottenibileil rischio di contaminazione biologica, chimica e fisica dei mangimi, degli animali e dei prodotti di origine animale.

Articolo 5

Obblighi specifici

1.   Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

a)

trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;

b)

operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;

c)

miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,

gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

2.   Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

3.   Gli operatori del settore dei mangimi:

a)

soddisfano criteri microbiologici specifici;

b)

prendono misure o adottano procedure necessarie per raggiungere obiettivi specifici.

I criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

4.   Gli operatori del settore dei mangimi possono usare i manuali di cui al capo III in qualità di ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

5.   Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti.

6.   Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Articolo 6

Sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP)

1.   Gli operatori del settore dei mangimi che effettuano operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, pongono in atto, gestiscono e mantengono una procedura scritta permanente o procedure basate sui principi HACCP.

2.   I principi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;

b)

identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili;

c)

stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati;

d)

stabilire ed applicare nei punti critici di controllo procedure di monitoraggio efficaci;

e)

stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato punto critico non è sottoposto a controllo;

f)

stabilire procedure per verificare se i provvedimenti enunciati alle lettere da a) a e) sono completi efunzionano in modo efficace; le procedure di verifica devono essere svolte regolarmente;

g)

stabilire una documentazione e registri commisurati alla natura e alle dimensioni dell'impresa nel settore dei mangimi onde dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f).

3.   Ogniqualvolta si apporti una modifica nel prodotto, nel processo o in una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, dello stoccaggio e della distribuzione, gli operatori del settore dei mangimi sottopongono a revisione la loro procedura e apportano i necessari cambiamenti.

4.   Nell'ambito del sistema di procedure di cui al paragrafo 1, gli operatori del settore dei mangimi possono utilizzare manuali di corretta prassi unitamente a manuali sull'applicazione dell'HACCP, elaborati a norma dell'articolo 20.

5.   Secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, possono essere adottate misure per agevolare l'attuazione del presente articolo, anche per le piccole imprese.

Articolo 7

Documenti concernenti il sistema HACCP

1.   Gli operatori del settore dei mangimi:

a)

forniscono all'autorità competente prove della loro conformità all'articolo 6 nella forma richiesta dall'autorità competente;

b)

assicurano che la documentazione in cui si descrivono le procedure sviluppate a norma dell'articolo 6 sia sempre aggiornata.

2.   L'autorità competente tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impresa nel settore dei mangimi allorché stabilisce requisiti quanto alla forma di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.   Disposizioni dettagliate per l'attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Tali disposizioni possono aiutare certi operatori del settore dei mangimi ad attuare i principi HACCP sviluppati a norma del capo III, al fine di ottemperare ai requisiti dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Garanzie finanziarie

1.   Per predisporre un sistema efficace di garanzie finanziarie per gli operatori del settore dei mangimi, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro 8 febbraio 2006, una relazione sulle garanzie finanziarie nel settore dei mangimi; oltre ad esaminare le disposizioni legislative, i sistemi e le pratiche nazionali vigenti in relazione alla responsabilità nel settore dei mangimi e settori connessi, la relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative riguardanti un sistema praticabile di garanzie applicabile a livello comunitario. Tali garanzie dovrebbero coprire i costi totali di cui gli operatori potrebbero essere ritenuti responsabili in diretta conseguenza del ritiro dal mercato, trattamento e/o distruzione di qualsiasi mangime, animale e alimento ad esso riconducibile.

2.   Gli operatori del settore dei mangimi sono responsabili delle violazioni della normativa applicabile in materia di sicurezza dei mangimi e gli operatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, forniscono prova della loro copertura tramite le garanzie finanziarie richieste dalle misure legislative comunitarie di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Controlli ufficiali, notifica e registrazione

1.   Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti conformemente agli strumenti comunitari pertinenti e alla legislazione nazionale compatibile.

2.   Gli operatori del settore dei mangimi:

a)

notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;

b)

forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a), compresa la notifica all'autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.

3.   L'autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

Articolo 10

Riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora:

1)

tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:

a)

fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento;

b)

fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento;

c)

fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento;

2)

il riconoscimento sia prescritto ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è ubicato;

oppure

3)

il riconoscimento sia prescritto da un regolamento adottato secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 11

Requisiti

Gli operatori del settore dei mangimi non possono operare:

a)

senza la registrazione di cui all'articolo 9;

oppure

b)

senza il riconoscimento prescritto a norma dell'articolo 10.

Articolo 12

Informazioni sulle norme nazionali in materia di riconoscimento

Ciascuno Stato membro che richieda il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, di certi stabilimenti ubicati sul suo territorio, informa la Commissione e gli altri Stati membri delle pertinenti norme nazionali.

Articolo 13

Riconoscimento di stabilimenti

1.   L'autorità competente riconosce gli stabilimenti soltanto qualora un'ispezione in loco, effettuata prima dell'avvio di qualsiasi attività, abbia dimostrato che essi soddisfano i requisiti pertinenti fissati dal presente regolamento.

2.   L'autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora dalla visita in loco risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Essa concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da una nuova visita in loco, effettuata entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti di cui al paragrafo 1. Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti in questione, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare in totale sei mesi.

Articolo 14

Sospensione della registrazione o del riconoscimento

L'autorità competente sospende temporaneamente la registrazione o il riconoscimento di uno stabilimento per una, più o tutte le sue attività, qualora risulti che lo stabilimento non soddisfa più le condizioni che si applicano a tali attività.

Tale sospensione dura fino al momento in cui lo stabilimento soddisfi nuovamente tali condizioni. Se entro un anno non si realizza la conformità a dette condizioni si applica l'articolo 15.

Articolo 15

Revoca della registrazione o del riconoscimento

L'autorità competente revoca la registrazione o il riconoscimento di uno stabilimento, per una o più delle sue attività, qualora:

a)

lo stabilimento cessi una o più delle sue attività;

b)

risulti che lo stabilimento non abbia soddisfatto le condizioni che si applicano alle sue attività per un periodo di un anno;

c)

individui gravi mancanze o abbia dovuto arrestare ripetutamente la produzione di uno stabilimento e l'operatore del settore dei mangimi non sia ancora in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura.

Articolo 16

Modifiche alla registrazione o al riconoscimento di uno stabilimento

Su richiesta, l'autorità competente apporta modifiche alla registrazione o al riconoscimento di uno stabilimento nel caso in cui esso abbia dimostrato la sua capacità a sviluppare attività addizionali rispetto a quelle per le quali ha ottenuto la prima registrazione o il primo riconoscimento o che le rimpiazzano.

Articolo 17

Esenzione dalle visite in loco

1.   Gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di eseguire le visite in loco di cui all'articolo 13 nelle imprese nel settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediarie e non detengono i prodotti nei loro locali.

2.   Queste imprese nel settore dei mangimi presentano all'autorità competente, secondo la forma stabilita da quest’ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento.

Articolo 18

Misure transitorie

1.   Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1o gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

2.   Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1o gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

3.   Entro il 1o gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.

4.   Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 19

Elenco degli stabilimenti registrati e riconosciuti

1.   Per ciascuna attività l'autorità competente iscrive in uno o più elenchi nazionali gli stabilimenti da essa registrati a norma dell'articolo 9.

2.   Gli stabilimenti da essa riconosciuti a norma dell'articolo 13 sono iscritti in un elenco nazionale con un numero di identificazione individuale.

3.   Gli Stati membri mantengono aggiornati i dati degli stabilimenti riportati negli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 ai sensi delle decisioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 a fini di sospensione, revoca o modifica della registrazione o del riconoscimento.

4.   L'elenco di cui al paragrafo 2 deve essere redatto conformemente al modello riportato nell'allegato V, capo I.

5.   Il numero di identificazione di cui al paragrafo 2 è codificato nella forma stabilita nell'allegato V, capo II.

6.   La Commissione compila e rende accessibile al pubblico la sezione degli elenchi degli Stati membri che comprende gli stabilimenti di cui al paragrafo 2 per la prima volta nel novembre 2007 e successivamente ogni anno, entro il 30 novembre. L'elenco compilato tiene conto delle modifiche apportate nel corso dell'anno.

7.   Gli Stati membri rendono accessibili al pubblico gli elenchi degli stabilimenti di cui al paragrafo 1.

CAPO III

MANUALI DI CORRETTA PRASSI

Articolo 20

Elaborazione, diffusione e uso dei manuali

1.   La Commissione incoraggia l'elaborazione di manuali comunitari di corretta prassi per il settore dei mangimi e per l'applicazione dei principi HACCP a norma dell'articolo 22.

Ove necessario, gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di manuali nazionali a norma dell'articolo 21.

2.   La divulgazione e l'uso dei manuali nazionali e di quelli comunitari sono incoraggiati dalle autorità competenti.

3.   Tuttavia, gli operatori del settore dei mangimi possono usare tali manuali su base volontaria.

Articolo 21

Manuali nazionali

1.   I manuali nazionali di corretta prassi, una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi dal settore dei mangimi:

a)

in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere toccati in modo sostanziale, quali autorità competenti e gruppi di utilizzatori;

b)

tenendo conto dei pertinenti codici di corretta prassi del Codex Alimentarius,

e

c)

se riguardano la produzione primaria di mangimi, tenendo conto dei requisiti stabiliti nell'allegato I.

2.   Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al fine di garantire che:

a)

sono stati elaborati a norma del paragrafo 1;

b)

il loro contenuto risulta funzionale per i settori cui sono destinati;

e

c)

costituiscono uno strumento atto a favorire l'osservanza degli articoli 4, 5 e 6 nei settori e/o per i mangimi interessati.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i manuali nazionali.

4.   La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri.

Articolo 22

Manuali comunitari

1.   Prima che siano elaborati manuali comunitari di corretta prassi operativa per l'igiene o per l'applicazione dei principi HACCP, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 31, paragrafo 1. L'obiettivo di tale consultazione è di esaminare l'utilità di tali manuali, la loro portata e gli argomenti da trattare.

2.   Quando vengono approntati manuali comunitari la Commissione garantisce che siano elaborati e diffusi:

a)

da o in consultazione con idonei rappresentanti dei settori europei dei mangimi e di altre parti interessate, quali gruppi di consumatori;

b)

in collaborazione con i soggetti i cui interessi possono essere toccati in modo sostanziale, comprese le autorità competenti.

3.   I manuali comunitari sono elaborati e diffusi tenendo conto:

a)

dei pertinenti codici di corretta prassi del Codex Alimentarius,

e

b)

se riguardano la produzione primaria di mangimi, dei requisiti stabiliti nell'allegato I.

4.   Il comitato di cui all'articolo 31, paragrafo 1, valuta i progetti di manuali comunitari al fine di garantire che:

a)

siano stati elaborati a norma dei paragrafi 2 e 3;

b)

il loro contenuto risulti funzionale per i settori cui sono destinati in tutta la Comunità;

e

c)

costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza degli articoli 4, 5 e 6 nei settori e/o per i mangimi interessati.

5.   La Commissione invita periodicamente il comitato di cui all'articolo 31, paragrafo 1, a riesaminare i manuali comunitari elaborati a norma del presente articolo, in cooperazione con gli organismi citati nel paragrafo 2 del presente articolo. Scopo di tale riesame è garantire che i manuali rimangano praticabili e tener conto degli sviluppi tecnologici e scientifici.

6.   I titoli e i riferimenti dei manuali comunitari approntati a norma del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

CAPO IV

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

Articolo 23

Importazioni

1.   Gli operatori del settore dei mangimi che importano mangimi da paesi terzi assicurano che vengano effettuate importazioni soltanto alle seguenti condizioni:

a)

il paese terzo di invio figura in un elenco, redatto ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 882/2004, di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di mangimi;

b)

lo stabilimento di invio figura in un elenco, redatto e tenuto aggiornato dal paese terzo ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 882/2004, di stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di mangimi;

c)

il mangime è stato prodotto dallo stabilimento di invio o da un altro stabilimento figurante nell'elenco di cui alla lettera b) o nella Comunità;

e

d)

il mangime soddisfa:

i)

i requisiti stabiliti nel presente regolamento e in qualsiasi altro strumento normativo comunitario che fissi regoleper i mangimi,

o

ii)

le condizioni che la Comunità riconosce come almeno equivalenti a ciò,

o

iii)

se esiste un accordo specifico tra la Comunità e il paese di esportazione, i requisiti in esso contenuti.

2.   Un modello di certificato di importazione può essere adottato secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 24

Provvedimenti provvisori

In deroga all'articolo 33 e in attesa della redazione degli elenchi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b), le importazioni continuano ad essere autorizzate alle condizioni previste dall'articolo 6 della direttiva 98/51/CE.

Articolo 25

Esportazioni

I mangimi, compresi i mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, prodotti nella Comunità e destinati a essere immessi sul mercato di paesi terzi, devono soddisfare le disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Misure di attuazione

Possono essere definite misure di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 27

Modifica degli allegati I, II, e III

Gli allegati I, II e III possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, per tener conto:

a)

dell'elaborazione di codici di corretta prassi;

b)

dell'esperienza tratta dall'attuazione di sistemi basati sui principi HACCP in virtù dell'articolo 6;

c)

degli sviluppi tecnologici;

d)

di pareri scientifici, in particolare di nuove valutazioni del rischio;

e)

della definizione di obiettivi in materia di sicurezza dei mangimi;

e

f)

della fissazione di requisiti riguardanti operazioni specifiche.

Articolo 28

Deroghe agli allegati I, II e III

Per motivi particolari, possono essere concesse deroghe agli allegati I, II e III secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, a patto che tali deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 29

Sistema di allarme rapido

Qualora i mangimi, compresi i mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, presentino gravi rischi per la salute umana o per la salute degli animali o per l'ambiente, si applica mutatis mutandis l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 30

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro 8 febbraio 2007 e le notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Articolo 31

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 (in seguito denominato «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 32

Consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

La Commissione consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare su qualsiasi questione rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento che possa avere un impatto significativo sulla salute pubblica, in particolare, prima di proporre criteri o obiettivi a norma dell'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 33

Abrogazione

Le seguenti direttive sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri concernenti i termini di recepimento, con effetto dal 1o gennaio 2006:

a)

direttiva 95/69/CE;

b)

direttiva 98/51/CE.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 12 gennaio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 32 del 5.2.2004, pag. 97.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 dicembre 2004.

(3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(4)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(5)  GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 208 del 24.7.1998, pag. 43.

(7)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1 (rettifica: GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 (rettifica: GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3).

(10)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.


ALLEGATO I

PRODUZIONE PRIMARIA

PARTE A

Requisiti per le imprese nel settore dei mangimi al livello della produzione primaria di mangimi di cui all'articolo 5, paragrafo 1

I.   Disposizioni in materia di igiene

1.

Gli operatori del settore dei mangimi responsabili della produzione primaria di mangimi assicurano che le operazioni siano gestite e condotte in modo tale da prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli in grado di compromettere la sicurezza dei mangimi.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano, nei limiti del possibile, che i prodotti primari fabbricati, preparati, puliti, confezionati, immagazzinati e trasportati sotto la loro responsabilità siano protetti da contaminazioni e deterioramenti.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi soddisfano gli obblighi di cui ai punti 1 e 2 attenendosi ad appropriate disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo degli elementi di pericolo, tra cui:

i)

misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti dall'aria, dal terreno, dall'acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti

e

ii)

misure correlate alla salute delle piante, alla salute degli animali e all'ambiente che hanno implicazioni per la sicurezza dei mangimi, compresi programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

4.

Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:

a)

per mantenere puliti e, ove necessario dopo la pulitura, disinfettare in modo appropriato i locali, le attrezzature, i contenitori, le casse e i veicoli usati per la produzione, la preparazione, il vaglio, il confezionamento, lo stoccaggio e il trasporto di mangimi;

b)

per assicurare, ove necessario, condizioni igieniche di produzione, trasporto e stoccaggio dei mangimi e la loro igienicità;

c)

per l'uso di acqua pulita ove necessario al fine di prevenire contaminazioni pericolose;

d)

per prevenire, nei limiti del possibile, che animali e parassiti causino contaminazioni pericolose;

e)

per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;

f)

per assicurare che i materiali di imballaggio non siano fonte di contaminazione pericolosa dei mangimi;

g)

per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

II.   Tenuta di registri

1.

Gli operatori del settore dei mangimi conservano registrazioni delle misure poste in atto per controllare gli elementi di pericolo in modo appropriato e per un periodo appropriato commisuratamente alla natura e alla grandezza dell'impresa nel settore dei mangimi. Gli operatori del settore dei mangimi mettono a disposizione dell'autorità competente le informazioni pertinenti contenute in tali registri.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono in particolare tenere registrazioni di:

a)

ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;

b)

l'uso di sementi geneticamente modificate;

c)

ogni insorgenza di parassiti o malattie in grado di pregiudicare la sicurezza dei prodotti primari;

d)

i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni prelevati a fini diagnostici aventi importanza per la sicurezza dei mangimi;

e)

la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.

3.

Altre persone come veterinari, agronomi e tecnici delle aziende agricole possono assistere gli operatori del settore dei mangimi nella tenuta delle registrazioni pertinenti alle attività che essi espletano nell'azienda agricola.

PARTE B

Raccomandazioni per manuali di corretta prassi

1.

Qualora vengano elaborati manuali nazionali e comunitari di cui al capo III del presente regolamento, essi contengono orientamenti in materia di buone pratiche per il controllo dei pericoli nella produzione primaria di mangimi.

2.

I manuali di corretta prassi contengono informazioni appropriate sugli eventuali pericoli che possono insorgere nella produzione primaria di mangimi e sulle azioni atte a controllare tali pericoli, comprese le pertinenti misure stabilite nella legislazione comunitaria e nazionale o nei programmi comunitari e nazionali quali:

a)

controllo della contaminazione sotto forma ad esempio di microtossine, metalli pesanti, materiale radioattivo;

b)

uso di acqua, residui organici e fertilizzanti;

c)

uso corretto e appropriato di prodotti fitosanitari e biocidi e la loro rintracciabilità;

d)

l'uso corretto e appropriato di medicinali veterinari e di additivi dei mangimi e la loro rintracciabilità;

e)

la preparazione, l'immagazzinamento e la rintracciabilità delle materie prime dei mangimi;

f)

l'adeguata eliminazione degli animali morti, dei rifiuti e degli scarti;

g)

misure di protezione per prevenire l'introduzione di malattie contagiose trasmissibili agli animali per il tramite dei mangimi e gli obblighi di notifica all'autorità competente;

h)

procedure, pratiche e metodi per assicurare che il mangime sia prodotto, preparato, confezionato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche appropriate, compresi un'efficace pulitura e controllo dei parassiti;

i)

dettagli legati alla tenuta di registri.


ALLEGATO II

REQUISITI PER LE IMPRESE NEL SETTORE DEI MANGIMI DIVERSE DA QUELLE AL LIVELLO DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI MANGIMIDI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

IMPIANTI E ATTREZZATURA

1.

Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio dei mangimi, le attrezzature, i contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanze vanno tenuti puliti e si devono attuare efficaci programmi di controllo dei parassiti.

2.

La concezione, la progettazione, la costruzione e le dimensioni degli impianti e delle attrezzature devono:

a)

consentire un'adeguata pulizia e/o disinfezione;

b)

essere tali da ridurre al minimo il rischio di errore nonché da evitare la contaminazione, la contaminazione incrociata e in generale tutti gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le macchine che vengono in contatto con i mangimi devono essere asciugate ogni volta che siano state sottoposte a una pulitura a umido.

3.

Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e/o produzione devono formare oggetto di una verifica adeguata e periodica conformemente alle procedure scritte stabilite dal fabbricante per i prodotti.

a)

Tutte le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella produzione di mangimi devono essere appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi e devono essere sottoposti regolarmente a verifiche della loro accuratezza;

b)

tutti i miscelatori usati nella produzione di mangimi devono essere appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e devono essere in grado di produrre opportune miscele omogenee e diluizioni omogenee. Gli operatori dimostrano l'efficacia dei miscelatori per quanto concerne l'omogeneità.

4.

I locali devono essere dotati di un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale.

5.

Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo; devono essere concepiti e costruiti per evitare il rischio di contaminazione dei mangimi.

6.

L'acqua usata nella produzione dei mangimi deve essere di qualità adatta per gli animali; le condutture dell'acqua devono essere inerti.

7.

Le acque luride, le acque reflue e l'acqua piovana devono essere smaltite in modo tale da assicurare che le attrezzature e la sicurezza e qualità dei mangimi non ne risentano. Si deve assicurare il controllo degli scarti e delle polveri per prevenire invasioni di parassiti.

8.

Le finestre e le altre aperture devono essere predisposte, ove necessario, contro i parassiti. Le porte devono avere una buona tenuta e, una volta chiuse, predisposte contro i parassiti.

9.

Se necessario, i soffitti e le strutture sospese devono essere concepiti, costruiti e rifiniti in modo tale da prevenire l'accumulo di sporco e da ridurre la condensazione, la crescita di muffe indesiderabili e la dispersione di particelle che possano pregiudicare la sicurezza e la qualità dei mangimi.

PERSONALE

Le imprese nel settore dei mangimi devono disporre di personale numericamente sufficiente e in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti in questione. Esse devono predisporre, per metterlo a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui siano definite le qualifiche (ad esempio, diplomi, esperienze professionali) e le responsabilità del personale di inquadramento. Tutto il personale deve essere informato chiaramente per iscritto dei suoi compiti, delle sue responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità ricercata dei prodotti in questione.

PRODUZIONE

1.

Deve essere designata una persona qualificata e responsabile della produzione.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare che le diverse fasi della produzione siano svolte secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite volte a definire, convalidare e assicurare la padronanza dei punti critici nel processo di fabbricazioni.

3.

Vanno adottate misure tecniche o organizzative per evitare o ridurre al minimo, a seconda delle necessità, le contaminazioni incrociate e gli errori. Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per effettuare i controlli durante la fabbricazione.

4.

La presenza di mangimi proibiti, di sostanze indesiderabili e di altri contaminanti in relazione alla salute umana o alla salute degli animali va verificata e devono essere poste in atto appropriate strategie di controllo per ridurre al minimo il rischio.

5.

I residui e i materiali non adatti come mangimi vanno isolati e identificati. I materiali di tal genere contenenti livelli pericolosi di farmaci veterinari, contaminanti o altri elementi di pericolo sono smaltiti in modo appropriato e non vengono usati quale mangime.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano le misure adeguate per garantire l'efficace rintracciamento dei prodotti.

CONTROLLO DI QUALITÀ

1.

Se del caso, deve essere designata una persona qualificata e responsabile del controllo di qualità.

2.

Le imprese nel settore dei mangimi devono, quale parte del loro sistema di controllo, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati.

3.

Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un piano relativo al controllo di qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, i procedimenti e le frequenze di campionamento, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche – e la destinazione in caso di non conformità – dalle materie prime ai prodotti finali.

4.

Per garantire la rintracciabilità, il produttore deve provvedere a una documentazione sulle materie prime utilizzate nel prodotto finale. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente, almeno per un periodo commisurato all'uso per il quale i prodotti sono immessi sul mercato. Inoltre, campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) vanno prelevati in quantità sufficiente secondo una procedura predeterminata dal fabbricante e sono conservati per assicurare la rintracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione esclusivamente per sopperire al fabbisogno proprio del produttore). I campioni sono sigillati ed etichettati per agevolarne l'identificazione; essi devono essere conservati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo nella composizione del campione o una sua adulterazione. I campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo appropriato a seconda dell'uso per il quale i mangimi sono immessi sul mercato. Nel caso dei mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, il fabbricante del mangime deve conservare soltanto campioni del prodotto finito.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

1.

I mangimi trasformati sono tenuti separati dai componenti di mangimi non trasformati e dagli additivi per evitare una contaminazione incrociata del mangime trasformato; si devono usare adeguati materiali di imballaggio.

2.

I mangimi vanno conservati e trasportati in appositi contenitori. Essi sono immagazzinati in posti all'uopo designati, adattati e mantenuti in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio e solo le persone autorizzate dagli operatori del settore dei mangimi vi hanno accesso.

3.

I mangimi sono immagazzinati e trasportati in modo tale da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento.

4.

I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, la manipolazione e la pesatura dei mangimi sono tenuti puliti. Vengono introdotti programmi di pulitura e si riducono al minimo le tracce di detergenti e disinfettanti.

5.

Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo gli scarti per contenere l'invasione di parassiti.

6.

Se del caso le temperature devono essere mantenute quanto più basse possibile per evitare la condensa e il deterioramento.

TENUTA DEI REGISTRI

1.

Tutti gli operatori del settore dei mangimi, compresi coloro che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, riportano in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all'acquisto, alla produzione e alla vendita, per un'effettiva rintracciabilità dal momento della ricezione alla consegna, compresa l'esportazione fino alla destinazione finale.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi, a eccezione di quelli che fungono esclusivamente da commercianti senza mai detenere il prodotto nei loro locali, tengono in un registro:

a)

Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli.

Le imprese nel settore dei mangimi devono disporre di un sistema di documentazione volto a definire e assicurare il controllo dei punti critici nel processo di fabbricazione e a stabilire e attuare piani di controllo della qualità. Esse devono conservare i risultati dei controlli pertinenti. Tale documentazione deve essere conservata per consentire di rintracciare la storia della fabbricazione di ciascuna partita di prodotto messa in circolazione e di stabilire le responsabilità in caso di reclamo.

b)

Documenti relativi alla rintracciabilità, in particolare:

i)

per additivi di mangimi:

natura e quantità degli additivi prodotti, rispettive date di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;

nome e indirizzo dello stabilimento cui gli additivi sono stati consegnati, natura e quantità degli additivi consegnati e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;

ii)

per prodotti coperti dalla direttiva 82/471/CEE:

natura dei prodotti e quantità prodotta, date rispettive di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;

nome e indirizzo degli stabilimenti o degli utilizzatori (stabilimenti o agricoltori) cui tali prodotti sono stati consegnati, unitamente a dettagli sulla natura e quantità dei prodotti consegnati e, se del caso, al numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;

iii)

per premiscele:

nome e indirizzo dei fabbricanti o fornitori di additivi, natura e quantità degli additivi usati e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;

data di fabbricazione della premiscela, e numero della partita se del caso;

nome e indirizzo dello stabilimento cui la premiscela è consegnata, data di consegna, natura e quantità della premiscela consegnata, e numero della partita se del caso;

iv)

per mangimi composti/materie prime per mangimi:

nome e indirizzo dei fabbricanti o dei fornitori dell'additivo/della premiscela, natura e quantità della premiscela usata, con numero di partita se del caso;

nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime per mangimi e dei mangimi complementari e data di consegna;

tipo, quantità e formulazione del mangime composto;

natura e quantità delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dell'acquirente (ad esempio agricoltore, altri operatori nel settore dei mangimi).

RECLAMI E RITIRO DEI PRODOTTI

1.

Gli operatori del settore dei mangimi mettono in atto un sistema di registrazione e trattamento dei reclami.

2.

Essi introducono, ove ciò risulti necessario, un sistema per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Essi definiscono con procedure scritte la destinazione dei prodotti ritirati che, prima di essere rimessi in circolazione, devono essere sottoposti a un nuovo controllo di qualità.


ALLEGATO III

BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

PASCOLO

La pratica del pascolo su terreni adibiti a pascolo e su coltivi è gestita in modo da ridurre al minimo la contaminazione degli alimenti di origine animale da parte di fonti di pericolo fisico, biologico o chimico.

Se del caso, viene osservato un adeguato periodo di riposo prima di consentire al bestiame di pascolare su terreni adibiti a pascolo, coltivi e residui del raccolto e tra turni di rotazione del pascolo per ridurre al minimo la contaminazione incrociata di tipo biologico derivante dagli escrementi, laddove sussista tale problema potenziale, e assicurare che siano rispettati i periodi di sospensione per le applicazioni di prodotti agrochimici.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE DA STALLA E PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI

L'unità di produzione animale è concepita in modo da poter essere adeguatamente pulita. L'unità di produzione animale e l'attrezzatura per la somministrazione dei mangimi sono pulite a fondo e regolarmente per prevenire l'eventuale insorgere di fonti di pericolo. I prodotti chimici usati per la pulitura e l'igienizzazione sono usati conformemente alle istruzioni e conservati lontano dai mangimi e dagli spazi previsti per la somministrazione degli alimenti agli animali.

È posto in atto un sistema di controllo dei parassiti per impedirne l'accesso all'unità di produzione animale al fine di ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dei mangimi e delle lettiere o delle unità di bestiame.

Gli edifici e le attrezzature di somministrazione dei mangimi sono tenuti puliti. Sono posti in atto sistemi per rimuovere regolarmente il letame, gli scarti e altre possibili fonti di contaminazione dei mangimi.

I mangimi e il materiale delle lettiere usati nell'unità di produzione animale sono cambiati con frequenza e non sono lasciati ammuffire.

SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI

1.   Stoccaggio

I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente per evitare un'inutile contaminazione incrociata.

Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali.

I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.

2.   Distribuzione

Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime giusto sia inviato alla destinazione giusta. Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime è manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate. I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.

I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati.

MANGIMI E ACQUA

L'acqua da bere o destinata all'acquacoltura è di qualità adeguata agli animali allevati. Quando vi è motivo di temere una contaminazione di animali o di prodotti animali derivante dall'acqua, sono adottate le misure necessarie a valutare e ridurre al minimo i rischi.

Gli impianti di somministrazione dei mangimi e dell'acqua devono essere concepiti, costruiti e ubicati in modo da ridurre al minimo la contaminazione dei mangimi e dell'acqua. I sistemi di erogazione dell'acqua sono sottoposti a pulitura e manutenzione regolare, ove possibile.

PERSONALE

La persona responsabile della somministrazione di alimenti agli animali e della loro manipolazione possiede le necessarie abilità, conoscenze e competenza.


ALLEGATO IV

CAPO 1

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

additivi nutrizionali: tutti gli additivi del gruppo;

additivi zootecnici: tutti gli additivi del gruppo;

additivi tecnologici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 1.b) («antiossidanti») del regolamento (CE) n. 1831/2003: soltanto quelli con un contenuto massimo fissato;

additivi organolettici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 2.a) («coloranti») del regolamento (CE) n. 1831/2003: carotenoidi e xantofille.

Prodotti contemplati dalla direttiva 82/471/CEE:

proteine ricavate da microrganismi appartenenti al gruppo dei batteri, dei lieviti, delle alghe, dei funghi inferiori: tutti i prodotti del gruppo (a eccezione del sottogruppo 1.2.1);

prodotti collaterali risultanti dalla produzione di aminoacidi mediante fermentazione: tutti i prodotti del gruppo.

CAPO 2

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

additivi tecnologici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 4.d) («altri additivi tecnologici») del regolamento (CE) n. 1831/2003;

antibiotici: tutti gli additivi;

coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi;

stimolatori della crescita: tutti gli additivi;

additivi nutrizionali:

additivi contemplati dall'allegato I, punto 3.a) (vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente bene definite) del regolamento (CE) n. 1831/2003: A e D;

additivi contemplati dall'allegato I, punto 3.b) («composti di oligoelementi») del regolamento (CE) n. 1831/2003: Cu e Se.

CAPO 3

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

additivi zootecnici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 4.d) («altri additivi zootenici») del regolamento (CE) n. 1831/2003;

antibiotici: tutti gli additivi;

coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi;

stimolatori della crescita: tutti gli additivi.


ALLEGATO V

CAPO I

Elenco di imprese riconosciute nel settore dei mangimi

1

2

3

4

5

Numero di identificazione

Attività

Nome o ragione sociale (1)

Indirizzo (2)

Osservazioni

CAPO II

Il numero di identificazione deve essere strutturato nel seguente modo:

1.

il carattere «α» se l'impresa nel settore dei mangimi è riconosciuta;

2.

il codice ISO dello Stato membro o del paese terzo in cui l'impresa nel settore dei mangimi è sita;

3.

il numero di riferimento nazionale per un massimo di otto caratteri alfanumerici.


(1)  Nome o ragione sociale delle imprese nel settore dei mangimi.

(2)  Indirizzo delle imprese nel settore dei mangimi.


8.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 35/23


REGOLAMENTO (CE) N. 184/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 2005

relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea, espresso conformemente all'articolo 105, paragrafo 4, del trattato (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato stabilisce che la Commissione presenti relazioni al Consiglio al fine di consentire a quest'ultimo di sorvegliare l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con taluni indirizzi di massima.

(2)

Conformemente al trattato, la Commissione deve presentare al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune e il Consiglio deve autorizzare la Commissione ad aprire i negoziati necessari.

(3)

L'applicazione e la revisione degli accordi commerciali, incluso l'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (3), e l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC/TRIP) (4) nonché i negoziati in corso e futuri relativi ad ulteriori accordi rendono necessario disporre delle informazioni statistiche pertinenti.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (5) («SEC 95»), contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità allo scopo di ottenere risultati comparabili tra gli Stati membri.

(5)

Il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'UME presentato al Consiglio nel settembre 2000 e la terza, quarta e quinta relazione sull'avanzamento dei lavori, anch'esse accolte favorevolmente dal Consiglio, prevedono la presentazione entro 90 giorni di conti europei trimestrali per settore istituzionale. La presentazione tempestiva di dati trimestrali di bilancia dei pagamenti costituisce un presupposto essenziale per l'elaborazione di tali conti europei trimestrali.

(6)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (6), ha istituito un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità e precisa le caratteristiche da rilevare in tale settore.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, sui pagamenti transfrontalieri in euro (7), ha avuto un impatto diretto sulla raccolta di statistiche; un aumento della soglia prevista da detto regolamento avrebbe un notevole impatto sull'onere di comunicazione per le imprese e sulla qualità delle statistiche della bilancia dei pagamenti degli Stati membri, in particolare negli Stati membri che hanno sistemi di raccolta basati sulle liquidazioni.

(8)

Collettivamente, il manuale della bilancia dei pagamenti del Fondo monetario internazionale, l'indirizzo della Banca centrale europea (BCE), del 2 maggio 2003, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali (8), il manuale delle statistiche degli scambi internazionali di servizi delle Nazioni Unite e la definizione di riferimento degli investimenti diretti all'estero dell'OCSE definiscono le norme generali per l'elaborazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

(9)

Nel campo delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, la BCE e la Commissione coordinano, se del caso, i lavori relativi alla loro elaborazione. Il presente regolamento definisce in particolare le informazioni statistiche che la Commissione richiede agli Stati membri per produrre statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero. Ai fini della produzione e della diffusione di queste statistiche comunitarie, la Commissione e gli Stati membri si consultano reciprocamente su questioni riguardanti la qualità dei dati forniti e la loro diffusione.

(10)

Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (9), stabilisce che le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione all'autorità comunitaria (Eurostat) di dati statistici riservati allorquando un atto di diritto comunitario che disciplina una statistica comunitaria preveda la trasmissione di tali dati.

(11)

Il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (10), definisce un regime di riservatezza che si applica alle informazioni statistiche riservate trasmesse alla BCE.

(12)

La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie (11).

(13)

Vi è una chiara esigenza di elaborare statistiche a livello comunitario relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero nel rispetto di standard di qualità statistica comuni.

(14)

Poiché lo scopo del presente regolamento, in particolare la creazione di norme di qualità statistica comuni per la produzione di statistiche comparabili relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Al fine di garantire l'osservanza degli obblighi precisati nel presente regolamento, le istituzioni nazionali responsabili per la rilevazione dei dati all'interno degli Stati membri possono avere necessità di accedere a fonti di dati amministrativi, quali i registri di imprese gestiti da altre istituzioni pubbliche, e ad altre basi di dati contenenti informazioni sulle posizioni e sulle operazioni sull'estero ogni qualvolta tali dati sono necessari per la produzione di statistiche comunitarie.

(16)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

Articolo 2

Trasmissione dei dati

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati relativi alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero come precisato nell'allegato I. I dati sono quelli definiti nell'allegato II.

2.   Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione (Eurostat) nel rispetto delle scadenze indicate nell'allegato I.

Articolo 3

Fonti di dati

1.   Gli Stati membri raccolgono le informazioni richieste nel presente regolamento utilizzando tutte le fonti che essi ritengono pertinenti e appropriate. Esse possono comprendere fonti di dati amministrativi quali i registri di imprese.

2.   Le persone fisiche e giuridiche tenute a fornire le informazioni rispettano, allorché trasmettono tali informazioni, i termini e le definizioni fissate dalle istituzioni nazionali responsabili per la rilevazione di dati all'interno degli Stati membri in conformità con il presente regolamento.

3.   Nel caso in cui i dati richiesti non possano essere rilevati a un costo ragionevole è ammessa la trasmissione delle migliori stime possibili (compresi i valori zero).

Articolo 4

Criteri e relazioni in tema di qualità

1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni ragionevoli che ritengono necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi conformemente a standard di qualità comuni.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla qualità dei dati comunicati (in prosieguo denominata «relazione sulla qualità»).

3.   Gli standard di qualità comuni nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono specificati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, tenuto conto delle implicazioni per quanto concerne i costi di rilevazione e di elaborazione dei dati e cambiamenti importanti riguardanti la rilevazione dei dati.

La qualità dei dati trasmessi è valutata, sulla base delle relazioni sulla qualità, dalla Commissione assistita dal comitato della bilancia dei pagamenti di cui all'articolo 11. Tale valutazione della Commissione è trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro un termine massimo di tre mesi dalla loro entrata in vigore significativi cambiamenti metodologici o di altro tipo suscettibili d'influenzare i dati trasmessi. La Commissione notifica al Parlamento europeo e agli altri Stati membri ogni siffatta comunicazione.

Articolo 5

Flussi di dati

Le statistiche da elaborare sono raggruppate per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) secondo i seguenti flussi di dati:

a)

indicatori della bilancia dei pagamenti in euro;

b)

statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti;

c)

scambi internazionali di servizi;

d)

flussi di investimenti diretti all'estero;

e)

posizioni di investimenti diretti all'estero.

Tali flussi di dati sono conformi a quanto specificato nell'allegato I.

Articolo 6

Periodo di riferimento e periodicità

Gli Stati membri elaborano i flussi di dati nel rispetto del primo periodo di riferimento e della periodicità specificati nell'allegato I.

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui al presente regolamento utilizzando un formato e una procedura definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Trasmissione e scambio di dati riservati

1.   Nonostante le norme stabilite nell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1588/90, la trasmissione di dati riservati tra Eurostat e la BCE può avvenire nella misura in cui tale trasmissione è necessaria per garantire la coerenza tra i dati della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea e quelli del territorio economico degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica.

2.   Il paragrafo 1 si applica a condizione che la BCE tenga debito conto dei principi definiti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97 e rispetti le condizioni di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento.

3.   Lo scambio di dati riservati, quali definiti all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 322/97, è permesso tra gli Stati membri nella misura in cui tale scambio è necessario per garantire la qualità dei dati della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea.

Gli Stati membri che ricevono dati riservati da altri Stati membri trattano tali informazioni in maniera riservata.

Articolo 9

Diffusione

La Commissione (Eurostat) provvede alla diffusione delle statistiche comunitarie elaborate in forza del presente regolamento con una cadenza simile a quella indicata nell'allegato I.

Articolo 10

Adeguamento ai cambiamenti economici e tecnici

Le disposizioni necessarie per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Tali disposizioni riguardano:

a)

l'aggiornamento delle definizioni (allegato II);

b)

l'aggiornamento dei requisiti relativi ai dati, inclusi i termini per la trasmissione nonché le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni di flussi di dati (allegato I).

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato della bilancia dei pagamenti» (in appresso «comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4.   La BCE può partecipare alle riunioni del comitato in veste di osservatore.

Articolo 12

Relazione sull'applicazione

Entro il 28 febbraio 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

In particolare la relazione:

a)

registra la qualità delle statistiche elaborate;

b)

valuta i benefici che derivano alla Comunità e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni, dalle statistiche elaborate in rapporto ai costi;

c)

individua i settori in cui sono possibili miglioramenti nonché le modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti.

d)

riesamina il funzionamento del comitato e raccomanda in merito all'opportunità di ridefinire la portata delle misure di esecuzione.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 gennaio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 296 del 6.12.2003, pag. 5.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 dicembre 2004.

(3)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 191.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214.

(5)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(6)  GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

(8)  GU L 131 del 28.5.2003, pag. 20.

(9)  GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(10)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(11)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO I

FLUSSI DI DATI

di cui all'articolo 5

1.   Indicatori della bilancia dei pagamenti in euro

BOP EUR

Indicatori in euro

Scadenza: t (1) + 2 mesi

Periodicità: trimestrale

Primo periodo di riferimento: 1o trimestre 2006

 

Crediti

Debiti

Saldo netto

Conto corrente

Extra UE

Extra UE

Extra UE

Servizi

Extra UE

Extra UE

Extra UE

2.   Statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti

BOP Q

Dati trimestrali

Scadenza: t + 3 mesi

Periodicità: trimestrale

Primo periodo di riferimento: 1o trimestre 2006

 

Crediti

Debiti

Saldo netto

I.

Conto corrente

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Beni

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Servizi

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Trasporti

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Viaggi

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Comunicazioni

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Servizi di costruzione

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Servizi di assicurazione

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Servizi finanziari

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Servizi informatici e di informazione

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Royalty e diritti di licenza

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Altri servizi alle imprese

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Servizi personali, culturali e ricreativi

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Servizi delle amministrazioni pubbliche non compresi altrove

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Redditi

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Redditi da lavoro dipendente

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Redditi da capitale

 

 

 

 

Investimenti diretti

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Investimenti di portafoglio

Extra UE

 

Mondo

 

Altri investimenti

Extra UE

Extra UE

Extra UE

 

Trasferimenti correnti

Livello 1

Livello 1

Livello 1

 

Amministrazioni pubbliche

Extra UE

Extra UE

Extra UE

 

Altri settori

Extra UE

Extra UE

Extra UE

II.

Conto capitale

Extra UE

Extra UE

Extra UE

 

 

Attività nette

Passività nette

Saldo netto

III.

Conto finanziario

 

 

 

 

Investimenti diretti

 

 

Livello 1

 

All'estero

 

 

Livello 1

 

Azioni ed altre partecipazioni

 

 

Livello 1

 

Utili reinvestiti

 

 

Livello 1

 

Altri flussi

 

 

Livello 1

 

Nell'economia segnalante

 

 

Livello 1

 

Azioni ed altre partecipazioni

 

 

Livello 1

 

Utili reinvestiti

 

 

Livello 1

 

Altri flussi

 

 

Livello 1

 

Investimenti di portafoglio

Extra UE

Mondo

 

 

Strumenti finanziari derivati

 

 

Mondo

 

Altri investimenti

Extra UE

Extra UE

Extra UE

3.   Scambi internazionali di servizi

BOP ITS

Scambi internazionali di servizi

Scadenza: t + 9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2006

 

Crediti

Debiti

Saldo netto

Totale servizi

Livello 3

Livello 3

Livello 3

Trasporti

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti marittimi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti aerei

Livello 2

Livello 2

Livello 2

di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri trasporti

Livello 2

Livello 2

Livello 2

di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Classificazione estesa di «Altri trasporti»

 

 

 

Trasporti spaziali

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti ferroviari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti su strada

Livello 2

Livello 2

Livello 2

di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti per vie d'acqua interne

Livello 2

Livello 2

Livello 2

di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti mediante condotte e trasmissione di energia elettrica

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Viaggi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Viaggi d'affari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri viaggi d'affari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Viaggi per motivi personali

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Spese per motivi di salute

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Spese per motivi d'istruzione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri viaggi per motivi personali

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Comunicazioni

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi postali e di corriere

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di telecomunicazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di costruzione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Costruzioni all'estero

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Costruzioni nell'economia segnalante

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di assicurazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Assicurazioni sulla vita e fondi pensione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Assicurazioni di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altre assicurazioni dirette

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Riassicurazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi ausiliari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi finanziari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi informatici e di informazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi informatici

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di informazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi delle agenzie d'informazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri servizi di informazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Royalty e diritti di licenza

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Diritti di franchising e diritti simili

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altre royalty e altri diritti di licenza

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri servizi alle imprese

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Merchanting e altri servizi connessi al commercio

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Merchanting

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri servizi connessi al commercio

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di leasing operativo

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi vari alle imprese, professionali e tecnici

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi legali e contabili, consulenza di gestione e pubbliche relazioni

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi legali

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Pubblicità, studi di mercato e sondaggi di opinione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Ricerca e sviluppo

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi in campo agricolo, minerario e di lavorazione in loco

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trattamento dei rifiuti e disinquinamento

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi in campo agricolo, minerario e altri servizi di lavorazione in loco

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri servizi alle imprese

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi tra imprese collegate non compresi altrove

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi personali, culturali e ricreativi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi audiovisivi e connessi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri servizi personali, culturali e ricreativi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di istruzione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi sanitari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi delle amministrazioni pubbliche non compresi altrove

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Ambasciate e consolati

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Agenzie e unità militari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri servizi delle amministrazioni pubbliche

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Voci per memoria

 

 

 

Operazioni inerenti ad audiovisivi

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi postali

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi di corriere

Livello 1

Livello 1

Livello 1

4.   Questionari per i flussi di investimenti diretti all'estero (FDI)

BOP FDI

Flussi di investimenti diretti (2)

Scadenza: t + 9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2006

A

Ripartizione geografica

 

 

 

 

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

 

Investimenti diretti all'estero

 

 

 

510

Azioni ed altre partecipazioni

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

525

Utili reinvestiti

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

530

Altri flussi

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

505

Investimenti diretti all'estero: totale

Saldo netto

Livello 3

Non richiesta

 

Investimenti diretti nell'economia segnalante

 

 

 

560

Azioni ed altre partecipazioni

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

575

Utili reinvestiti

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

580

Altri flussi

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale

Saldo netto

Livello 3

Non richiesta

 

Redditi da investimenti diretti

 

 

 

332

Dividendi

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

333

Utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

334

Interessi

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

330

Redditi da investimenti diretti: totale

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 3

Non richiesta


BOP FDI

Flussi di investimenti diretti

Scadenza: t + 21 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2006

A

Ripartizione geografica

 

 

 

 

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

 

Investimenti diretti all'estero

 

 

 

510

Azioni ed altre partecipazioni

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

525

Utili reinvestiti

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

530

Altri flussi

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

505

Investimenti diretti all'estero: totale

Saldo netto

Livello 3

Non richiesta

 

Investimenti diretti nell'economia segnalante

 

 

 

560

Azioni e altre partecipazioni

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

575

Utili reinvestiti

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

580

Altri flussi

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale

Saldo netto

Livello 3

Non richiesta

 

Redditi da investimenti diretti

 

 

 

332

Dividendi

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

333

Utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

334

Interessi

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

330

Redditi da investimenti diretti: totale

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 3

Non richiesta

B

Ripartizione per attività

 

 

 

 

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

505

Investimenti diretti all'estero: totale

Saldo netto

Saldo netto

Livello 1

Livello 2

Livello 2

Livello 1

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale

Saldo netto

Saldo netto

Livello 1

Livello 2

Livello 2

Livello 1

330

Redditi da investimenti diretti: totale

Crediti, debiti, saldo netto

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 1

Livello 2

Livello 2

Livello 1

5.   Questionari per le posizioni di investimenti diretti all'estero (FDI)

BOP POS

Posizioni di investimenti diretti (3)  (4)

Scadenza: t + 9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2006

A

Ripartizione geografica

 

 

 

 

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

 

Investimenti diretti: attività

 

 

 

506

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti

Posizioni nette

Livello 1

Non richiesta

530

Altri flussi

Posizioni nette

Livello 1

Non richiesta

505

Investimenti diretti all'estero: totale attività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

 

Investimenti diretti: passività

 

 

 

556

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti

Posizioni nette

Livello 1

Non richiesta

580

Altri flussi

Posizioni nette

Livello 1

Non richiesta

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale passività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta


BOP POS

Posizioni di investimenti diretti (5)

Scadenza: t + 21 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2006

A

Ripartizione geografica

 

 

 

 

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

 

Investimenti diretti: attività

 

 

 

506

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

530

Altri flussi

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

505

Investimenti diretti all'estero: totale attività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 3

Non richiesta

 

Investimenti diretti: passività

 

 

 

556

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

580

Altri flussi

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale passività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 3

Non richiesta

B

Ripartizione per attività

 

 

 

 

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

505

Investimenti diretti all'estero: totale attività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 1

Livello 2

Livello 2

Livello 1

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale passività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 1

Livello 2

Livello 2

Livello 1

6.   Livelli di ripartizione geografica

Livello 1

Livello 2

A1

Mondo (tutte le entità)

A1

Mondo (tutte le entità)

D3

UE25 (intra UE25)

D3

UE25 (intra UE25)

U4

Zona extra euro

U4

Zona extra euro

4A

Istituzioni dell’Unione europea

4A

Istituzioni dell’Unione europea

D5

Extra UE25

D5

Extra UE25

 

 

IS

Islanda

 

 

LI

Liechtenstein

 

 

NO

Norvegia

CH

Svizzera

CH

Svizzera

 

 

BG

Bulgaria

 

 

HR

Croazia

 

 

RO

Romania

 

 

RU

Federazione russa

 

 

TR

Turchia

 

 

EG

Egitto

 

 

MA

Marocco

 

 

NG

Nigeria

 

 

ZA

Sudafrica

CA

Canada

CA

Canada

US

Stati Uniti d’America

US

Stati Uniti d'America

 

 

MX

Messico

 

 

AR

Argentina

 

 

BR

Brasile

 

 

CL

Cile

 

 

UY

Uruguay

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Israele

 

 

CN

Cina

 

 

HK

Hong Kong

 

 

IN

India

 

 

ID

Indonesia

JP

Giappone

JP

Giappone

 

 

KR

Corea del Sud

 

 

MY

Malaysia

 

 

PH

Filippine

 

 

SG

Singapore

 

 

TW

Taiwan

 

 

TH

Thailandia

 

 

AU

Australia

 

 

NZ

Nuova Zelanda

Z8

Extra UE25 non attribuiti

Z8

Extra UE25 non attribuiti

C4

Centri finanziari offshore (6)

C4

Centri finanziari offshore


Livello 3

7Z

Organizzazioni internazionali escluse le istituzioni dell’Unione europea

AD

Andorra

AE

Emirati arabi uniti

AF

Afghanistan

AG

Antigua e Barbuda

AI

Anguilla

AL

Albania

AM

Armenia

AN

Antille olandesi

AO

Angola

AQ

Antartide

AR

Argentina

AS

Samoa americane

AT

Austria

AU

Australia

AW

Aruba

AZ

Azerbaigian

BA

Bosnia Erzegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BE

Belgio

BF

Burkina Faso

BG

Bulgaria

BH

Bahrein

BI

Burundi

BJ

Benin

BM

Bermuda

BN

Brunei Darussalam

BO

Bolivia

BR

Brasile

BS

Bahamas

BT

Bhutan

BV

Isola di Bouvet

BW

Botswana

BY

Bielorussia

BZ

Belize

CA

Canada

CC

Isole Cocos (Keeling)

CD

Congo, Repubblica democratica del

CF

Repubblica centrafricana

CG

Congo

CH

Svizzera

CI

Costa d'Avorio

CK

Isole Cook

CL

Cile

CM

Camerun

CN

Cina

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CU

Cuba

CV

Capo Verde

CX

Isola Christmas

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DJ

Gibuti

DK

Danimarca

DM

Dominica

DO

Repubblica dominicana

DZ

Algeria

EC

Ecuador

EE

Estonia

EG

Egitto

ER

Eritrea

ES

Spagna

ET

Etiopia

FI

Finlandia

FJ

Figi

FK

Isole Falkland (Malvine)

FM

Micronesia, Stati federati di

FO

Isole Fær Øer

FR

Francia

GA

Gabon

GB

Regno Unito

GD

Grenada

GE

Georgia

GG

Guernsey (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale)

GH

Ghana

GI

Gibilterra

GL

Groenlandia

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Guinea equatoriale

GR

Grecia

GS

Georgia del Sud e Isole Sandwich meridionali

GT

Guatemala

GU

Guam

GW

Guinea Bissau

GY

Guyana

HK

Hong Kong

HM

Isole Heard e McDonald

HN

Honduras

HR

Croazia

HT

Haiti

HU

Ungheria

ID

Indonesia

IE

Irlanda

IL

Israele

IM

Isola di Man (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale)

IN

India

IO

Territorio britannico dell'Oceano Indiano

IQ

Iraq

IR

Iran, Repubblica islamica dell’

IS

Islanda

IT

Italia

JE

Jersey (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale)

JM

Giamaica

JO

Giordania

JP

Giappone

KE

Kenya

KG

Kirghizistan

KH

Cambogia

KI

Kiribati

KM

Comore

KN

Saint Kitts e Nevis

KP

Corea, Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord)

KR

Corea, Repubblica di (Corea del Sud)

KW

Kuwait

KY

Isole Cayman

KZ

Kazakistan

LA

Repubblica democratica popolare del Laos

LB

Libano

LC

Saint Lucia

LI

Liechtenstein

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

LV

Lettonia

LY

Gran Giamahiria araba libica

MA

Marocco

MD

Moldova, Repubblica

MG

Madagascar

MH

Isole Marshall

MK (7)

Macedonia, ex Repubblica iugoslava di

ML

Mali

MM

Myanmar

MN

Mongolia

MO

Macao

MP

Marianne settentrionali

MQ

Martinica

MR

Mauritania

MS

Montserrat

MT

Malta

MU

Maurizio

MV

Maldive

MW

Malawi

MX

Messico

MY

Malaysia

MZ

Mozambico

NA

Namibia

NC

Nuova Caledonia

NE

Niger

NF

Isola Norfolk

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NL

Paesi Bassi

NO

Norvegia

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

Nuova Zelanda

OM

Oman

PA

Panama

PE

Perù

PF

Polinesia francese

PG

Papua Nuova Guinea

PH

Filippine

PK

Pakistan

PL

Polonia

PN

Pitcairn

PR

Portorico

PS

Territorio palestinese occupato

PT

Portogallo

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

RO

Romania

RU

Federazione russa

RW

Ruanda

SA

Arabia Saudita

SB

Isole Salomone

SC

Seicelle

SD

Sudan

SE

Svezia

SG

Singapore

SH

Sant’Elena

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

SL

Sierra Leone

SM

San Marino

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Suriname

ST

São Tomé e Príncipe

SV

Salvador

SY

Repubblica araba siriana

SZ

Swaziland

TC

Turks e Caicos

TD

Ciad

TG

Togo

TH

Thailandia

TJ

Tagikistan

TK

Tokelau

TM

Turkmenistan

TN

Tunisia

TO

Tonga

TP

Timor est

TR

Turchia

TT

Trinidad e Tobago

TV

Tuvalu

TW

Taiwan, Provincia della Cina

TZ

Tanzania, Repubblica unita di

UA

Ucraina

UG

Uganda

UM

Isole minori lontane degli Stati Uniti

US

Stati Uniti

UY

Uruguay

UZ

Uzbekistan

VA

Città del Vaticano

VC

Saint Vincent e Grenadine

VE

Venezuela

VG

Isole Vergini britanniche

VI

Isole Vergini americane

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WF

Wallis e Futuna

WS

Samoa

YE

Yemen

YT

Mayotte

YU

Iugoslavia

ZA

Sudafrica

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

7.   Livelli di ripartizione per attività

Livello 1

Livello 2

 

 

NACE Rev. 1

 

AGRICOLTURA E PESCA

Sezioni A, B

ESTRAZIONE DI MINERALI

ESTRAZIONE DI MINERALI

Sezione C

 

di cui:

 

 

Estrazione di petrolio e di gas

Divisione 11

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Sezione D

 

Industrie alimentari

Sottosezione DA

 

Industrie tessili e dell'abbigliamento

Sottosezione DB

 

Industria del legno, stampa ed editoria

Sottosezioni DD & DE

 

TOTALE industrie tessili + industria del legno

 

 

Raffinerie di petrolio e altri trattamenti

Divisione 23

 

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

Divisione 24

 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

Divisione 25

Prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche

TOTALE prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche

 

 

Prodotti in metallo

Sottosezione DJ

 

Macchine ed apparecchi meccanici

Divisione 29

 

TOTALE prodotti in metallo ed apparecchi meccanici

 

 

Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici

Divisione 30

 

Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

Divisione 32

Macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e app. per le comunicazioni

TOTALE macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

 

 

Autoveicoli

Divisione 34

 

Altri mezzi di trasporto

Divisione 35

Veicoli e altri mezzi di trasporto

TOTALE veicoli + altri mezzi di trasporto

 

 

Attività manifatturiere n.c.a.

 

ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

Sezione E

COSTRUZIONI

COSTRUZIONI

Sezione F

TOTALE SERVIZI

TOTALE SERVIZI

 

COMMERCIO E RIPARAZIONI

COMMERCIO E RIPARAZIONI

Sezione G

 

Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

Divisione 50

 

Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi

Divisione 51

 

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa

Divisione 52

ALBERGHI E RISTORANTI

ALBERGHI E RISTORANTI

Sezione H

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

Sezione I

 

Trasporti e magazzinaggio

Div. 60, 61, 62, 63

 

Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte

Divisione 60

 

Trasporti marittimi e per vie d'acqua

Divisione 61

 

Trasporti aerei

Divisione 62

 

Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio

Divisione 63

 

Poste e telecomunicazioni

Divisione 64

 

Attività postali e di corriere

Gruppo 641

 

Telecomunicazioni

Gruppo 642

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Sezione J

 

Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Divisione 65

 

Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

Divisione 66

 

Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni

Divisione 67

 

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

Sezione K, Div. 70

 

NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO

Sezione K, Div. 71

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

Sezione K, Div. 72

RICERCA E SVILUPPO

RICERCA E SVILUPPO

Sezione K, Div. 73

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

Sezione K, Div. 74

 

Attività legali, contabilità, studi di mercato e consulenza

Gruppo 741

 

Attività degli studi legali e notarili

Classe 7411

 

Contabilità, audit; consulenza in materia fiscale

Classe 7412

 

Studi di mercato e sondaggi di opinione

Classe 7413

 

Consulenza amministrativo-gestionale

Classi 7414, 7415

 

Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici

Gruppo 742

 

Pubblicità

Gruppo 744

 

Altre attività di servizi alle imprese non comprese altrove.

Gruppi 743, 745, 746, 747, 748

 

ISTRUZIONE

Sezione M

 

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Sezione N

 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI

Sezione O, Div. 90

 

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NON COMPRESE ALTROVE

Sezione O, Div. 91

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

Sezione O, Div. 92

 

Attività cinematografiche, radiotelevisive, dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento

Gruppi 921, 922, 923

 

Attività delle agenzie di stampa

Gruppo 924

 

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

Gruppo 925

 

Attività sportive e ricreative

Gruppi 926, 927

 

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Sezione O, Div. 93

 

Non attribuiti

 


(1)  t = periodo di riferimento (anno o trimestre).

(2)  Esclusivamente la ripartizione geografica.

(3)  Esclusivamente la ripartizione geografica

(4)  Le posizioni FDI al 31.12.2005 saranno trasmesse nel settembre 2007 conformemente agli attuali «gentlemen's agreements».

(5)  I dati riveduti sulle posizioni FDI al 31.12.2005 saranno trasmessi nel settembre 2008 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

(6)  Solo per gli investimenti diretti all'estero.

(7)  Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva che sarà attribuita al paese a conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.


ALLEGATO II

DEFINIZIONI

di cui all'articolo 10

BENI (codice 100)

In tale voce del conto corrente della bilancia dei pagamenti figurano i beni mobili per i quali si verifica un trasferimento della proprietà (tra residenti e non residenti). Tali beni dovrebbero essere misurati al valore di mercato su base FOB. Fanno eccezione alla regola del trasferimento della proprietà (e le relative operazioni sono registrate nei beni): i beni in leasing finanziario, i beni trasferiti tra un'impresa madre e una filiale e alcune merci in lavorazione. Scambi intracomunitari di beni: il paese partner dovrebbe essere definito secondo il principio della spedizione. I beni includono: merci in generale, merci in lavorazione, riparazioni, provviste di bordo e oro non monetario.

SERVIZI (codice 200)

Trasporti (codice 205)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto prestati dai residenti in un'economia a favore dei residenti in un'altra economia, che implicano il trasporto di passeggeri, il movimento di merci (noli), il noleggio di mezzi di trasporto con equipaggio e i connessi servizi di supporto e ausiliari.

Trasporti marittimi (codice 206)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto via mare. È richiesta la seguente ripartizione: Trasporti marittimi di passeggeri (codice 207), Trasporti marittimi di merci (codice 208) e Altri trasporti marittimi (codice 209).

Trasporti aerei (codice 210)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto per via aerea. È richiesta la seguente ripartizione: Trasporti aerei di passeggeri (codice 211), Trasporti aerei di merci (codice 212) e Altri trasporti aerei (codice 213).

Altri trasporti (codice 214)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto non prestati per via aerea o marittima. È richiesta la seguente ripartizione: Altri trasporti di passeggeri (codice 215), Altri trasporti di merci (codice 216) e Altri trasporti diversi (codice 217)

È richiesta un'estesa classificazione della voce Altri trasporti (codice 214) come segue:

Trasporti spaziali (codice 218)

Sono inclusi i lanci di satelliti da parte di imprese commerciali per conto dei proprietari dei satelliti (quali le società di telecomunicazioni) e altre attività svolte dagli operatori di veicoli spaziali quali il trasporto di beni e persone per esperimenti scientifici. Sono inclusi anche i trasporti spaziali di passeggeri e gli esborsi sostenuti da un'economia per far viaggiare i propri residenti sui veicoli spaziali di un'altra economia.

Trasporti ferroviari (codice 219)

Trasporti mediante l'uso di carrozze ferroviarie. È necessaria un'ulteriore suddivisione fra Trasporti ferroviari di passeggeri (codice 220), Trasporti ferroviari di merci (codice 221) e Altri trasporti ferroviari (codice 222).

Trasporti su strada (codice 223)

Trasporti effettuati mediante autocarri, camion, autobus e pullman. È necessaria un'ulteriore suddivisione fra Trasporti di passeggeri su strada (codice 224), Trasporti di merci su strada (codice 225) e Altri trasporti su strada (codice 226).

Trasporti per vie d'acqua interne (codice 227)

Riguardano i trasporti internazionali su fiumi, canali e laghi. Sono incluse le vie d'acqua interne a un paese e quelle in comune tra due o più paesi. È necessaria un'ulteriore suddivisione fra Trasporti di passeggeri per vie d'acqua interne (codice 228), Trasporti di merci per vie d'acqua interne (codice 229) e Altri trasporti per vie d'acqua interne (codice 230).

Trasporti mediante condotte e trasmissione di energia elettrica (codice 231)

Sono compresi i trasporti internazionali di merci mediante condotte. Sono inclusi anche gli oneri per la trasmissione di energia elettrica se questa è separata dal processo di produzione e di distribuzione. È esclusa la fornitura di energia elettrica, così come la fornitura di petrolio e prodotti connessi, di acqua e di altre merci mediante condotte. Sono esclusi anche i servizi di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas e altri prodotti petroliferi (inclusi in Altri servizi alle imprese (codice 284)).

Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti (codice 232)

Gli altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti comprendono tutti gli altri servizi di trasporto che non possono essere attribuiti a nessuna delle ripartizioni dei servizi di trasporto sopra descritte.

Viaggi (codice 236)

I viaggi riguardano principalmente i beni e i servizi acquistati in un'economia dai viaggiatori che soggiornano per periodi inferiori a un anno in tale economia. I beni e i servizi sono acquistati dai viaggiatori o per loro conto, oppure sono forniti ad essi gratuitamente (ossia come omaggio) per loro uso personale o perché li possano offrire a loro volta. Sono esclusi i trasporti di passeggeri nelle economie che i viaggiatori stanno visitando quando tali servizi di trasporto sono prestati da vettori non residenti nella particolare economia visitata, nonché i trasporti internazionali di passeggeri: entrambi sono inclusi nei servizi ai passeggeri alla voce trasporti. Sono esclusi anche i beni acquistati dai viaggiatori per la rivendita nella propria economia o in qualsiasi altra economia. I viaggi sono articolati in due suddivisioni: Viaggi d'affari (codice 237) e Viaggi per motivi personali (codice 240).

Viaggi d'affari (codice 237)

I viaggi d'affari riguardano gli acquisti di beni e servizi da parte di coloro che viaggiano per affari. Sono inclusi anche gli acquisti di beni e servizi per uso personale da parte dei lavoratori stagionali, dei lavoratori frontalieri e degli altri lavoratori non residenti nell'economia in cui sono occupati, i cui datori di lavoro sono residenti in tale economia. I viaggi d'affari sono ulteriormente ripartiti in Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri (codice 238) e Altri viaggi d’affari (codice 239).

Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri (codice 238)

Sono inclusi gli acquisti di beni e servizi per uso personale da parte dei lavoratori stagionali, dei lavoratori frontalieri e degli altri lavoratori non residenti nell'economia in cui sono occupati, i cui datori di lavoro sono residenti in tale economia.

Altri viaggi d'affari (codice 239)

Comprende tutti i Viaggi d’affari (codice 237) non inclusi nelle Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri (codice 238).

Viaggi per motivi personali (codice 240)

I viaggi per motivi personali comprendono i beni e i servizi acquistati dai viaggiatori che si recano all'estero non per ragioni d'affari bensì per altri scopi: vacanze, partecipazione ad attività culturali e ricreative, visite ad amici e parenti, pellegrinaggi, istruzione e motivi di salute. I Viaggi per motivi personali (codice 240) sono ripartiti in tre suddivisioni: Spese per motivi di salute (codice 241), Spese per motivi d'istruzione (codice 242) e Altri viaggi per motivi personali (codice 243).

Spese per motivi di salute (codice 241)

Sono definite come il totale delle spese sostenute da quanti viaggiano per ragioni mediche.

Spese per motivi d'istruzione (codice 242)

Sono definite come il totale delle spese sostenute da studenti.

Altri viaggi per motivipersonali (codice 243)

Sono compresi i Viaggi per motivi personali (codice 240) non inclusi nelle Spese per motivi di salute (codice 241) o nelle Spese per motivi d'istruzione (codice 242).

Altri servizi (981)

Sono tutti i Servizi (codice 200) non inclusi nei Trasporti (codice 205) o nei Viaggi (codice 236).

Comunicazioni (codice 245)

Sono inclusi i Servizi postali e di corriere (codice 246) e i Servizi di telecomunicazione (codice 247).

Servizi postali e di corriere (codice 246)

Comprende i Servizi postali (codice 958) e i Servizi di corriere (codice 959).

Servizi postali (codice 958)

Sono inclusi i servizi di fermoposta, i servizi telegrafici e i servizi prestati agli sportelli postali quali la vendita di francobolli, le spedizioni di denaro, ecc. Spesso, ma non sempre, tali servizi sono prestati dalle amministrazioni postali nazionali. I servizi postali sono oggetto di accordi internazionali e i flussi tra operatori di economie diverse dovrebbero essere registrati su base lorda.

Servizi di corriere (codice 959)

I servizi di corriere sono incentrati sulle consegne espresso e porta a porta. Per prestare tali servizi i corrieri possono far uso di mezzi di trasporto propri, pubblici o la cui proprietà è condivisa con altri privati. Sono incluse le consegne espresso che possono includere ad esempio il ritiro a richiesta o le consegne in tempi definiti.

Servizi di telecomunicazione (codice 247)

Comprendono la trasmissione di suoni, immagini o altre informazioni via telefono, telex, telegramma, cavi radiotelevisivi, radiotelediffusione, satellite, posta elettronica, fax, ecc., inclusi i servizi in rete alle imprese e i servizi di teleconferenza e di supporto. Non è incluso il valore delle informazioni trasportate. Sono compresi anche i servizi di telefoni cellulari, i servizi Internet e i servizi di accesso in linea inclusa la fornitura di accesso a Internet.

Servizi di costruzione (codice 249)

Sono comprese le Costruzioni all'estero (codice 250) e le Costruzioni nell'economia segnalante (codice 251).

Costruzioni all'estero (codice 250)

Sono compresi i servizi di costruzione prestati a favore di non residenti da imprese residenti nell'economia segnalante(crediti) e i beni e i servizi acquistati da tali imprese nell'economia ospitante (debiti).

Costruzioni nell'economia segnalante(codice 251)

Sono compresi i servizi di costruzione prestati a favore di residenti nell'economia segnalante da imprese di costruzione non residenti (debiti) e i beni e i servizi acquistati nell'economia segnalanteda tali imprese non residenti (crediti).

Servizi di assicurazione (codice 253)

Riguarda la fornitura a non residenti di diversi tipi di assicurazione da parte di compagnie d'assicurazione residenti e viceversa. Tali servizi sono stimati o valutati in funzione del compenso del servizio incluso nei premi totali, anziché del valore complessivo dei premi. Comprendono Assicurazioni sulla vita e fondi pensione (codice 254), Assicurazioni di merci (codice 255), Altre assicurazioni dirette (codice 256), Riassicurazione (codice 257) e Servizi ausiliari (codice 258).

Assicurazioni sulla vita e fondi pensione (codice 254)

Le polizze di assicurazione sulla vita, con o senza utili, prevedono versamenti periodici a favore di un assicuratore (può trattarsi anche di un pagamento in un'unica soluzione), in cambio dei quali questo si impegna a versare all'assicurato una somma minima convenuta o una rendita vitalizia a una certa data o anche prima in caso di decesso dell'assicurato. L'assicurazione temporanea per il caso di morte, che garantisce il pagamento di un capitale in caso di morte, ma non in altre situazioni costituisce una forma di assicurazione diretta ed è pertanto esclusa dalla presente voce ed inclusa nella voce Altre assicurazioni dirette (codice 256).

I fondi pensione sono fondi distinti costituiti al fine di fornire un reddito al momento del pensionamento a gruppi specifici di lavoratori. Sono organizzati e gestiti da datori di lavoro pubblici o privati oppure congiuntamente dai datori di lavoro e i loro dipendenti. Sono finanziati con i contributi versati dai datori di lavoro e/o dai lavoratori e con i proventi degli investimenti delle attività del fondo ed eseguono operazioni finanziarie per conto proprio. I fondi pensione non includono i regimi di sicurezza sociale previsti per ampie fasce della popolazione che sono imposti, controllati o finanziati dalle amministrazioni pubbliche. Sono inclusi i servizi di gestione dei fondi pensione. Nel caso dei fondi pensione i «premi» sono generalmente descritti come «contributi», mentre gli «indennizzi» sono generalmente indicati come «prestazioni».

Assicurazioni di merci (codice 255)

I servizi di assicurazione delle merci si riferiscono all'assicurazione stipulata per le merci destinate ad essere esportate o importate su una base coerente con la misurazione delle merci FOB e il loro trasporto.

Altre assicurazioni dirette (codice 256)

Le altre assicurazioni dirette riguardano tutte le altre forme di assicurazione contro gli incidenti e contro i danni. Sono incluse le assicurazioni temporanee per il caso di morte, le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie (quando non rientrano nei regimi di sicurezza sociale delle amministrazioni pubbliche), le assicurazioni marittime, aeree e per altri tipi di trasporto, le assicurazioni contro l'incendio e altri danni, le assicurazioni contro le perdite finanziarie, le assicurazioni di responsabilità civile e le altre assicurazioni quali l'assicurazione viaggi o quelle relative a prestiti e carte di credito.

Riassicurazione (codice 257)

La riassicurazione è il processo con il quale viene ceduta una parte del rischio di assicurazione, spesso a operatori specializzati, in cambio di una quota proporzionale dei premi incassati. Le operazioni di riassicurazione possono riferirsi ad assicurazioni che coprono numerosi tipi diversi di rischio.

Servizi ausiliari (codice 258)

Comprendono le operazioni che sono strettamente legate alle attività di assicurazione e dei fondi pensione. Sono incluse le commissioni degli agenti, i servizi di agenzia e di brokeraggio, i servizi di consulenza in materia di assicurazione e pensioni, i servizi di valutazione e adeguamento, i servizi attuariali, i servizi di amministrazione delle merci assicurate salvate e i servizi di regolamentazione e monitoraggio sugli indennizzi e i servizi di recupero.

Servizi finanziari (codice 260)

I servizi finanziari comprendono i servizi d'intermediazione finanziaria e i servizi ausiliari, fatta eccezione per quelli delle compagnie di assicurazione sulla vita e dei fondi pensione (inclusi nella voce Assicurazioni sulla vita e fondi pensione) e gli altri servizi di assicurazione prestati tra residenti e non residenti. Tali servizi possono essere prestati da istituti bancari, borse, società di factoring, gestori di carte di credito e altre imprese. Sono inclusi i servizi prestati in relazione ad operazioni inerenti a strumenti finanziari, nonché altri servizi connessi ad attività finanziarie come quelli di consulenza, di custodia e di gestione di attività.

Servizi informatici e di informazione (codice 262)

Comprendono Servizi informatici (codice 263) e Servizi di informazione (codice 264).

Servizi informatici (codice 263)

Comprendono i servizi relativi a hardware e software e i servizi di elaborazione dei dati. Sono inclusi i servizi di consulenza e di implementazione in materia di hardware e software, i servizi di manutenzione e riparazione di computer e periferiche, i servizi di ripristino, di consulenza e di assistenza in questioni connesse alla gestione delle risorse informatiche, l'analisi, la progettazione e la programmazione di sistemi chiavi in mano (inclusa progettazione e sviluppo di pagine Web) e la consulenza tecnica in merito al software, lo sviluppo, la produzione, la fornitura e la documentazione di software su misura, inclusi i sistemi operativi realizzati su richiesta di utenti specifici, la manutenzione dei sistemi e altri servizi di supporto quali la formazione fornita nell'ambito della consulenza, i servizi di elaborazione dei dati quali l'inserimento dei dati, la tabulazione e l'elaborazione in time-sharing, i servizi connessi all'inserimento di pagine Web (ossia la concessione di spazio su server in Internet per ospitare le pagine Web dei clienti) e la gestione di strutture informatiche.

Servizi di informazione (codice 264)

Comprendono i Servizi delle agenzie d'informazione (codice 889) e gli Altri servizi di fornitura di informazioni (codice 890).

Servizi delle agenzie d'informazione (codice 889)

I servizi delle agenzie d'informazione includono la fornitura ai mezzi di comunicazione di notizie, fotografie e articoli.

Altri servizi di fornitura di informazioni (codice 890)

Includono i servizi delle basi di dati — concezione di una base di dati, memorizzazione dei dati e diffusione di dati e di basi di dati (inclusi directory ed elenchi di indirizzi) sia in linea sia su supporto magnetico, ottico o cartaceo — e i portali di ricerca sul Web (servizi dei motori di ricerca che provvedono a cercare indirizzi Internet per i clienti che lo richiedono tramite l'inserimento di parole chiave). Sono inclusi anche gli abbonamenti diretti e non in blocco a giornali e periodici, per e-mail, trasmissione elettronica o altri mezzi.

Royalty e diritti di licenza (codice 266)

Comprendono i Diritti di franchising e diritti simili (codice 891) e Altre royalty e altri diritti di licenza (codice 892).

Diritti di franchising e diritti simili (codice 891)

Comprendono gli introiti e gli esborsi internazionali per diritti di franchising e royalty corrisposti per l'uso di marchi registrati.

Altre royalty e altri diritti di licenza (codice 892)

Comprendono gli introiti e gli esborsi internazionali connessi all'uso autorizzato di attività non finanziarie immateriali non prodotte e di diritti di proprietà (quali brevetti, diritti d'autore e progetti e processi industriali) e all'uso mediante contratti di licenza di originali o prototipi (quali manoscritti, programmi informatici, opere cinematografiche e registrazioni sonore).

Altri servizi alle imprese (codice 268)

Comprendono Merchanting e altri servizi connessi al commercio (codice 269), Servizi di leasing operativo (codice 272) e Servizi tecnici, professionali e alle imprese diversi (codice 273).

Merchanting e altri servizi connessi al commercio (codice 269)

Comprendono Merchanting (codice 270) e Altri servizi connessi al commercio (codice 271).

Merchanting (codice 270)

Il merchanting è definito come l'acquisto di un bene da un non residente da parte di un residente nell'economia segnalante e la successiva rivendita del bene a un altro non residente. Nel corso del processo il bene non entra nell'economia segnalante né la lascia.

Altri servizi connessi al commercio (codice 271)

Comprendono le commissioni sulle operazioni su beni e servizi tra a) commercianti, mediatori in merci, intermediari e commissionari residenti e b) i non residenti.

Servizi di leasing operativo (codice 272)

Riguardano le operazioni tra residenti e non residenti di leasing e di noleggio, senza operatore, di navi, aeromobili e mezzi di trasporto quali carrozze ferroviarie, container e impianti di trivellazione senza equipaggio.

Servizi tecnici, professionali e alle imprese diversi (codice 273)

Comprendono Servizi legali e contabili, consulenza di gestione e pubbliche relazioni (codice 274), Pubblicità, studi di mercato e sondaggi di opinione (codice 278), Ricerca e sviluppo (codice 279), Servizi di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici (codice 280), Servizi in campo agricolo, minerario e di lavorazione in loco (codice 281), Altri servizi alle imprese (codice 284) e Servizi tra imprese collegate n.c.a. (codice 285).

Servizi legali e contabili, consulenza di gestione e pubbliche relazioni (codice 274)

Comprendono i Servizi legali (codice 275), Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale (codice 276) e Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni (codice 277).

Servizi legali (codice 275)

Comprendono i servizi legali di consulenza e di rappresentanza in qualsiasi procedura giuridica, giudiziaria e statutaria, i servizi di redazione di documenti e strumenti giuridici, la consulenza in materia di certificazione e i servizi di deposito e di composizione delle controversie.

Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale (codice 276)

Comprendono la registrazione delle operazioni commerciali per le imprese e altri soggetti, i servizi di auditing di dati contabili e di documenti finanziari, la consulenza in materia fiscale per le imprese e la preparazione di documenti fiscali.

Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni (codice 277)

Comprendono i servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa prestati a favore delle imprese allo scopo di definire la loro politica e strategia aziendale e la pianificazione complessiva, la struttura e il controllo di un'organizzazione. Sono inclusi i servizi di revisione gestionale, di consulenza in materia di gestione del mercato, della produzione, delle risorse umane e di progetti, nonché i servizi di consulenza, di orientamento e di assistenza operativa connessi al miglioramento dell'immagine dei clienti e delle relazioni di questi con le istituzioni e il pubblico in generale.

Pubblicità, studi di mercato e sondaggi di opinione (codice 278)

I servizi tra residenti e non residenti riguardano la progettazione, la creazione e la commercializzazione di messaggi pubblicitari da parte di agenzie pubblicitarie, la pianificazione dei mezzi inclusa la compravendita di spazi pubblicitari, i servizi di esposizione forniti da fiere commerciali, la promozione di prodotti all'estero, gli studi di mercato, il telemarketing e i sondaggi di opinione su vari argomenti.

Ricerca e sviluppo (codice 279)

Sono compresi i servizi prestati tra residenti e non residenti in relazione alla ricerca di base, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi.

Servizi di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici (codice 280)

Riguardano le operazioni tra residenti e non residenti in connessione all'elaborazione di progetti di sviluppo urbanistico o di altro tipo, alla pianificazione, elaborazione e supervisione di progetti di dighe, ponti, aeroporti, progetti chiavi in mano, ecc., alla sorveglianza, alla cartografia, alla verifica e certificazione di prodotti e alle ispezioni tecniche.

Servizi in campo agricolo, minerario e di lavorazione in loco (codice 281)

Comprendono Trattamento dei rifiuti e disinquinamento (codice 282) e Servizi in campo agricolo, minerario e altri servizi di lavorazione in loco (codice 283).

Trattamento dei rifiuti e disinquinamento (codice 282)

Sono incluse le attività di trattamento di rifiuti radioattivi e di altro tipo, il risanamento di terreni contaminati, la pulizia di aree inquinate anche a seguito di perdite di petrolio, il recupero di siti minerari e i servizi di decontaminazione e di risanamento. Sono inclusi anche tutti gli altri servizi relativi alla pulizia e al ripristino dell'ambiente.

Servizi in campo agricolo, minerario e altri servizi di lavorazione in loco (codice 283)

Comprendono:

a)

i servizi agricoli accessori all'agricoltura quali la fornitura di macchine agricole con operatore, i servizi di raccolta, trattamento dei raccolti e lotta contro i parassiti e i servizi di presa in pensione, cura e allevamento di bestiame; sono inclusi anche i servizi di caccia, pesca, silvicoltura e abbattimento di alberi;

b)

i servizi minerari prestati presso i giacimenti di petrolio e gas, inclusi i servizi di perforazione, di costruzione di derrick, di riparazione e smantellamento e la cementazione delle tubazioni dei pozzi petroliferi e di gas; sono inclusi anche i servizi accessori alle attività di prospezione ed esplorazione mineraria quali i servizi d'ingegneria mineraria e d'indagine geologica;

c)

altri servizi di lavorazione in loco relativi al trattamento o alla lavorazione in loco di beni importati senza trasferimento della proprietà, trasformati ma non riesportati nel paese da cui i beni provengono (venendo invece venduti nell'economia di lavorazione o a una terza economia) o viceversa.

Altri servizi alle imprese (codice 284)

Comprendono i servizi tra residenti e non residenti quali il collocamento di personale, i servizi di investigazione e vigilanza, di traduzione e interpretazione, fotografici, di pulizia di immobili, di attività immobiliare a favore delle imprese e qualsiasi altro servizio a favore delle imprese che non può essere classificato in nessuno dei servizi sopra elencati.

Servizi tra imprese collegate n.c.a. (codice 285)

In questa voce confluiscono tutti i restanti servizi. Sono compresi i pagamenti tra imprese collegate per servizi che non possono essere attribuiti a nessun'altra classificazione specifica. Sono inclusi i flussi finanziari da filiali, società affiliate e associate verso la loro impresa madre o altre imprese collegate, che si configurano come contributi ai costi generali di gestione delle filiali, affiliate ed associate (per la pianificazione, l'organizzazione e il controllo) nonché rimborsi delle spese pagate direttamente dalle imprese madri. Sono incluse anche le operazioni tra le imprese madri e le loro filiali, affiliate e associate a copertura delle spese generali.

Servizi personali, culturali e ricreativi (codice 287)

Comprendono Servizi audiovisivi e connessi (codice 288) e Altri servizi personali, culturali e ricreativi (codice 289).

Servizi audiovisivi e connessi (codice 288)

Comprendono i servizi, e i connessi compensi, in relazione alla produzione di film (su pellicola o videonastro), di programmi radiotelevisivi (in diretta o registrati) e di registrazioni musicali. Sono inclusi gli introiti o gli esborsi per noleggi, i compensi percepiti da attori, produttori, ecc., residenti per produzioni all'estero (o da non residenti per attività realizzate nell'economia segnalante), i proventi dalla cessione ai mezzi di comunicazione di diritti di distribuzione per un numero limitato di spettacoli in aree specifiche e dall'accesso a canali televisivi criptati (quali i servizi via cavo). Sono compresi i compensi ad attori, registi e produttori che realizzano produzioni musicali e teatrali, eventi sportivi, manifestazioni circensi e altre manifestazioni simili, nonché i proventi dalla cessione dei diritti di distribuzione (televisione, radio e cinema) connessi a tali attività.

Altri servizi personali, culturali e ricreativi (codice 289)

Comprendono Servizi di istruzione (codice 895), Servizi sanitari (codice 896) e Altri servizi personali, culturali e ricreativi diversi(codice 897).

Servizi di istruzione (codice 895)

Comprendono i servizi prestati tra residenti e non residenti in relazione all'istruzione, quali i corsi per corrispondenza e l'istruzione impartita con l'ausilio della televisione o di Internet nonché da insegnanti, ecc., che prestano servizi direttamente nelle economie ospitanti.

Servizi sanitari (codice 896)

Comprendono i servizi prestati da medici, infermieri, personale paramedico e simili, nonché da laboratori e servizi analoghi, sia in loco sia a distanza. Sono escluse tutte le spese sostenute dai viaggiatori per motivi di salute (incluse nei viaggi).

Altri servizi personali, culturali e ricreativi diversi (codice 897)

Tale voce raccoglie gli Altri servizi personali, culturali e ricreativi (codice 289) non inclusi nei Servizi di istruzione (codice 895) e nei Servizi sanitari (codice 896).

Servizi delle amministrazioni pubbliche n.c.a. (codice 291)

Tale voce raccoglie tutte le operazioni delle amministrazioni pubbliche (incluse quelle delle organizzazioni internazionali) che non figurano nelle altre componenti delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti (EBOPS — Extended Balance of payments services classification). Sono incluse tutte le operazioni (su beni e servizi) di ambasciate, consolati, unità militari e agenzie di difesa con residenti nelle economie in cui le ambasciate, i consolati, le unità militari e le agenzie di difesa sono localizzati e tutte le operazioni con le altre economie. Sono escluse le operazioni con residenti nelle economie rappresentate dalle ambasciate, dai consolati, dalle unità militari e dalle agenzie di difesa e le operazioni negli spacci e negli uffici postali di tali ambasciate e consolati.

È richiesta una ripartizione di tale voce tra servizi di Ambasciate e consolati (codice 292), servizi di Agenzie e unità militari (codice 293) e Altri servizi delle amministrazioni pubbliche (codice 294).

REDDITI (CODICE 300)

I redditi comprendono due tipi di operazioni tra residenti e non residenti: i) quelle riguardanti i redditi da lavoro dipendente corrisposti a lavoratori non residenti (ad esempio, lavoratori frontalieri, stagionali e altri lavoratori temporanei) e ii) quelle connesse a introiti ed esborsi relativi a redditi da capitale su attività e passività finanziarie sull'estero.

Redditi da lavoro dipendente (codice 310)

I redditi da lavoro dipendente comprendono le retribuzioni e gli altri compensi, in danaro o in natura, riconosciuti a singole persone — in economie diverse da quelle in cui risiedono — quale corrispettivo per il lavoro svolto per conto di residenti in tali economie (e da questi retribuito). Sono compresi i contributi versati dai datori di lavoro per conto dei lavoratori a sistemi di sicurezza sociale, ad assicurazioni private o a fondi pensione (con o senza costituzione di riserve) per garantire benefici ai dipendenti.

Redditi da capitale (codice 320)

I redditi da capitale consistono nei redditi derivanti dalla proprietà di attività finanziarie sull'estero, corrisposti dai residenti in un'economia ai residenti in un'altra economia. I redditi da capitale comprendono gli interessi, i dividendi, i trasferimenti di utili di filiali e le quote spettanti agli investitori diretti degli utili non distribuiti delle imprese d'investimento diretto. I redditi da capitale sono da ripartire tra investimenti diretti, investimenti di portafoglio e altri investimenti.

Redditi da investimenti diretti (codice 330)

I redditi da investimenti diretti, ossia i redditi da azioni e altre partecipazioni e gli interessi, comprendono i redditi percepiti da un investitore diretto residente in un'economia per effetto della proprietà di capitali d'investimento diretto in un'impresa in un'altra economia. I redditi da investimenti diretti sono presentati su base netta per gli investimenti diretti sia all'estero sia nell'economia segnalante (ovvero, redditi da azioni e altre partecipazioni e interessi percepiti meno redditi da azioni e altre partecipazioni e interessi corrisposti). I redditi da azioni e altre partecipazioni sono suddivisi in: i) utili distribuiti (dividendi e utili delle filiali distribuiti) e ii) utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti. Gli interessi sono costituiti dagli interessi versati, su debiti interaziendali, a/da investitori diretti da/a imprese associate all'estero. I redditi da azioni privilegiate a interesse fisso sono considerati non come dividendi bensì come interessi e sono inclusi negli interessi.

Dividendi e utili delle filiali distribuiti (codice 332)

I dividendi, inclusi i dividendi in azioni, consistono nella distribuzione degli utili attribuiti alle azioni e alle altre quote di partecipazione al capitale delle società private, delle cooperative e delle società pubbliche. Gli utili distribuiti possono assumere la forma di dividendi su azioni normali o privilegiate detenute da investitori diretti in imprese associate all'estero o viceversa.

Utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti (codice 333)

Gli utili reinvestiti comprendono la quota spettante agli investitori diretti, proporzionale al capitale detenuto, i) degli utili che le affiliate e le imprese associate straniere non distribuiscono come dividendi e ii) degli utili che le filiali e le altre imprese non costituite in società non trasferiscono agli investitori diretti (se tale parte degli utili non è individuata, tutti gli utili delle filiali sono considerati per convenzione come distribuiti).

Interessi (codice 334)

In tale voce sono compresi gli interessi da corrispondere, sui debiti interaziendali, a/da investitori diretti da/a imprese associate all'estero. I redditi da azioni privilegiate a interesse fisso sono considerati non come dividendi bensì come interessi e sono inclusi negli interessi.

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti all'estero (codice 506)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti.

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti nell'economia segnalante (codice 556)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti.

Redditi da investimenti di portafoglio (codice 339)

I redditi da investimenti di portafoglio comprendono le operazioni tra residenti e non residenti e derivano dalla detenzione di azioni, obbligazioni, titoli e strumenti di mercato monetario. La categoria è suddivisa in redditi da azioni e partecipazioni (dividendi) e interessi.

Redditi da altri investimenti (codice 370)

I redditi da altri investimenti comprendono gli introiti e gli esborsi per interessi con riguardo rispettivamente a tutti gli altri crediti (attività) e passività di residenti nei confronti di non residenti. In teoria tale categoria comprende anche i diritti imputati alle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione. Gli interessi sulle attività comprendono gli interessi su prestiti a lungo e a breve termine, su depositi, su altri crediti finanziari e commerciali e sulla posizione di creditore di un'economia presso l'FMI. Gli interessi sulle passività comprendono gli interessi su mutui, su depositi e su altri debiti e gli interessi connessi all'utilizzo dei crediti e dei prestiti accordati dall'FMI. Sono inclusi anche gli interessi versati all'FMI sui diritti speciali di prelievo del Fondo detenuti nel conto generale delle risorse.

Trasferimenti correnti (codice 379)

I trasferimenti correnti sono voci di contropartita delle operazioni unilaterali con cui un'entità economica fornisce una risorsa concreta o uno strumento finanziario ad un'altra entità senza ricevere in cambio una risorsa concreta o uno strumento finanziario. Tali risorse sono consumate immediatamente o subito dopo il trasferimento. Trasferimenti correnti sono tutti i trasferimenti diversi dai trasferimenti in conto capitale. Essi sono ripartiti, in funzione del settore dell'economia segnalante, tra amministrazioni pubbliche e altri settori.

Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche (codice 380)

I trasferimenti tra amministrazioni pubbliche comprendono gli aiuti internazionali correnti relativi ai trasferimenti correnti, in denaro o in natura, tra amministrazioni pubbliche di economie differenti o tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni internazionali.

Altri settori (codice 390)

I trasferimenti correnti tra altri settori di un'economia e non residenti comprendono quelli effettuati tra singole persone, tra organizzazioni o istituzioni non governative (o tra i due gruppi), oppure tra istituzioni governative non residenti e singole persone o istituzioni non governative.

Conto capitale (codice 994)

Il conto capitale comprende tutte le operazioni che implicano introiti ed esborsi in relazione a trasferimenti in conto capitale e acquisizioni/cessioni di attività non finanziarie non prodotte.

Conto finanziario (codice 995)

Il conto finanziario comprende tutte le operazioni associate al trasferimento della proprietà di attività e passività finanziarie sull'estero di un'economia. Tali variazioni includono la creazione e la liquidazione di crediti nei confronti, o da parte, del resto del mondo. Tutte le componenti sono classificate secondo il tipo d'investimento o secondo una ripartizione funzionale (investimenti diretti, investimenti di portafoglio, strumenti finanziari derivati, altri investimenti, riserve).

INVESTIMENTI DIRETTI (CODICE 500)

Gli investimenti diretti all'estero (FDI) consistono negli investimenti internazionali che riflettono l'obiettivo di un'entità residente in un'economia (investitore diretto) di acquisire un interesse duraturo in un'impresa residente in un'economia diversa da quella dell'investitore (impresa di investimento diretto). Un «interesse duraturo» implica l'esistenza di una relazione a lungo termine tra l'investitore diretto e l'impresa e un grado significativo d'influenza dell'investitore sulla gestione dell'impresa di investimento diretto. Gli investimenti diretti comprendono sia l'operazione iniziale tra le due entità, ovvero l'operazione che istituisce la relazione d'investimento diretto, sia le successive operazioni tra questi e tra le imprese affiliate, costituite in società o meno.

Investimenti diretti all'estero (codice 505)

Gli investimenti diretti sono classificati in primo luogo in base alla direzione: investimenti diretti all'estero di residenti e investimenti di non residenti nell'economia segnalante.

Azioni ed altre partecipazioni (codice 510)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Comprendono anche l'acquisizione da parte di un'impresa d'investimento diretto di azioni del suo investitore diretto.

Utili reinvestiti (codice 525)

Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti. Tali utili reinvestiti sono registrati come redditi con un'operazione di contropartita in conto capitale.

Altri flussi di investimento diretto (codice 530)

Gli altri flussi di investimento diretto (od operazioni finanziarie tra imprese) riguardano l'assunzione o la concessione di prestiti — anche nella forma di titoli di debito, crediti di fornitura e azioni privilegiate a interesse fisso (considerate come titoli di debito) — tra investitori diretti e imprese affiliate, filiali e associate. I crediti nei confronti dell'investitore diretto dell'impresa d'investimento diretto sono anch'essi registrati come flussi di investimento diretto.

Investimenti diretti nell'economia segnalante (codice 555)

Gli investimenti diretti sono classificati in primo luogo in base alla direzione: investimenti diretti all'estero di residenti e investimenti di non residenti nell'economia segnalante.

Azioni ed altre partecipazioni (codice 560)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Comprendono anche l'acquisizione da parte di un'impresa d'investimento diretto di azioni del suo investitore diretto.

Utili reinvestiti (codice 575)

Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti. Tali utili reinvestiti sono registrati come redditi con un'operazione di contropartita in conto capitale.

Altri flussi di investimento diretto (codice 580)

Gli altri flussi di investimento diretto (od operazioni finanziarie tra imprese) riguardano l'assunzione o la concessione di prestiti — anche nella forma di titoli di debito, crediti di fornitura e azioni privilegiate a interesse fisso (considerate come titoli di debito) — tra investitori diretti e imprese affiliate, filiali e associate. I crediti nei confronti dell'investitore diretto dell'impresa d'investimento diretto sono anch'essi registrati come flussi di investimento diretto.

INVESTIMENTI DI PORTAFOGLIO (CODICE 600)

Gli investimenti di portafoglio riguardano le operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni e a titoli di debito. Questi ultimi sono ripartiti in obbligazioni, strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari derivati quando generano crediti e debiti finanziari. Altrimenti sono classificati come investimenti diretti o come riserve.

Strumenti finanziari derivati (codice 910)

Consistono in strumenti finanziari collegati ad un altro strumento finanziario specifico oppure a un indicatore o a una merce, mediante i quali è possibile negoziare sui mercati finanziari, in maniera autonoma, specifici rischi finanziari (quali il rischio di cambio, di credito, di variazione dei tassi d'interesse, di oscillazione del prezzo di un'azione o di una merce, ecc.).

ALTRI INVESTIMENTI (CODICE 700)

Nella voce altri investimenti confluiscono tutte le restanti operazioni finanziarie che non rientrano negli investimenti diretti, negli investimenti di portafoglio, negli strumenti finanziari derivati, né nelle riserve.