ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Regolamento (CE) n. 208/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici ( 1 ) |
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Direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari ( 1 ) |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
8.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 207/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 8 febbraio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 7 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
104,0 |
204 |
63,8 |
|
212 |
157,6 |
|
248 |
82,5 |
|
624 |
81,4 |
|
999 |
97,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
166,9 |
204 |
87,7 |
|
999 |
127,3 |
|
0709 10 00 |
220 |
36,6 |
999 |
36,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
202,2 |
204 |
174,0 |
|
999 |
188,1 |
|
0805 10 20 |
052 |
42,6 |
204 |
46,9 |
|
212 |
47,1 |
|
220 |
37,0 |
|
421 |
23,4 |
|
448 |
31,9 |
|
624 |
68,4 |
|
999 |
42,5 |
|
0805 20 10 |
052 |
76,5 |
204 |
73,7 |
|
624 |
72,5 |
|
999 |
74,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
56,7 |
204 |
85,7 |
|
400 |
78,9 |
|
464 |
131,4 |
|
624 |
76,3 |
|
662 |
42,4 |
|
999 |
78,6 |
|
0805 50 10 |
052 |
69,5 |
220 |
27,0 |
|
999 |
48,3 |
|
0808 10 80 |
052 |
104,3 |
400 |
113,8 |
|
404 |
100,6 |
|
720 |
67,3 |
|
999 |
96,5 |
|
0808 20 50 |
388 |
89,2 |
400 |
94,1 |
|
528 |
82,3 |
|
720 |
41,5 |
|
999 |
76,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
8.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 208/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari, inclusi i prodotti alimentari per i lattanti e per la prima infanzia, di cui alla direttiva 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (3) e alla direttiva 96/5/CE della Commissione del 16 febbraio 1996 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (4). |
(2) |
Alcuni Stati membri hanno definito i tenori massimi per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in determinati prodotti alimentari. Date le disparità esistenti tra le disposizioni nazionali e il conseguente rischio di distorsione della concorrenza, è necessario stabilire disposizioni comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'unicità del mercato. |
(3) |
Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha concluso, nel parere del 4 dicembre 2002, che diversi IPA sono agenti cancerogeni genotossici. I tenori che hanno indotto i tumori negli esperimenti di laboratorio sono molto più elevati dei tenori che possono essere presenti nei prodotti alimentari e quindi assunti con l’alimentazione. Tuttavia, in considerazione degli effetti senza soglia delle sostanze genotossiche è opportuno ridurre il tenore di IPA nei prodotti alimentari per quanto ragionevolmente possibile. |
(4) |
Secondo il comitato scientifico dell'alimentazione umana, il benzo(a)pirene può essere utilizzato come marcatore della presenza e dell’effetto nei prodotti alimentari di IPA cancerogeni, tra cui il benzo(a)antracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo(j)fluorantene, il benzo(k)fluorantene, il benzo(g,h,i)perilene, il crisene, il ciclopenta(c,d)pirene, il dibenz(a,h)antracene, il dibenzo(a,e)pirene, il dibenzo(a,h)pirene, il dibenzo(a,i)pirene, il dibenzo(a,l)pirene, l’indeno(1,2,3-cd)pirene e il 5-metilcrisene. Sono necessarie ulteriori analisi delle proporzioni relative dei suddetti IPA nei prodotti alimentari per poter valutare l’opportunità di mantenere il benzo(a)pirene come marcatore. |
(5) |
Gli IPA possono contaminare i prodotti alimentari nel corso dei procedimenti di riscaldamento e di essiccazione, che mettono gli alimenti a contatto diretto con i prodotti della combustione. I procedimenti di essiccazione e di riscaldamento a fuoco aperto, utilizzati nella produzione di oli alimentari, ad esempio l’olio di sansa di oliva, possono avere per effetto un tenore elevato di IPA. È possibile ricorrere al carbonio attivo per eliminare il benzo(a)pirene nella fase di raffinazione degli oli, ma non è chiaro se i processi di raffinazione eliminino effettivamente tutti gli IPA. È opportuno usare metodi di produzione e di lavorazione che impediscano la contaminazione iniziale degli oli da parte degli IPA. |
(6) |
Per tutelare la sanità pubblica, è necessario fissare i tenori massimi di benzo(a)pirene in taluni prodotti alimentari contenenti grassi e oli e nei prodotti alimentari nei quali processi di affumicatura o di essiccazione possono causare un alto livello di contaminazione. Tenori massimi inferiori devono essere fissati separatamente per gli alimenti destinati all’infanzia; il loro rispetto sarà garantito dal rigoroso controllo della produzione e del confezionamento dei latti per neonati e di proseguimento, degli alimenti per la prima infanzia e degli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini. È altresì necessario fissare tenori massimi per i prodotti alimentari che possono presentare livelli elevati di contaminazione per effetto di un inquinamento ambientale, in particolare i pesci e i prodotti della pesca, ad esempio in caso di fuoriuscita di petrolio dalle navi. |
(7) |
La presenza di benzo(a)pirene è stata riscontrata in taluni prodotti alimentari, quali la frutta secca e gli integratori alimentari; i dati disponibili, tuttavia, non permettono di determinare i tenori che si possono ragionevolmente raggiungere; a tal fine, sono necessarie ulteriori analisi. Nel frattempo, è opportuno fissare tenori massimi di benzo(a)pirene negli ingredienti in questione, quali gli oli e i grassi utilizzati negli integratori alimentari. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 466/2001. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2005.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data, conformemente alle norme applicabili. Spetta all'operatore del settore alimentare provare quando i prodotti sono stati immessi sul mercato.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 684/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 6).
(3) GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).
(4) GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è aggiunta la seguente parte 7:
«Parte 7: Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Prodotto |
Tenore massimo (μg/kg sul peso umido) |
Criteri di prestazione per il campionamento |
Criteri di prestazione per i metodi di analisi |
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7.1. Benzo(a)pirene (2) |
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2,0 |
Direttiva 2005/10/CE (1) |
Direttiva 2005/10/CE |
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1,0 |
Direttiva 2005/10/CE |
Direttiva 2005/10/CE |
||
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|||||
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|||||
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5,0 |
Direttiva 2005/10/CE |
Direttiva 2005/10/CE |
||
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5,0 |
Direttiva 2005/10/CE |
Direttiva 2005/10/CE |
||
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2,0 |
Direttiva 2005/10/CE |
Direttiva 2005/10/CE |
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5,0 |
Direttiva 2005/10/CE |
Direttiva 2005/10/CE |
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10,0 |
Direttiva 2005/10/CE |
Direttiva 2005/10/CE» |
(1) Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Il benzo(a)pirene, per il quale sono indicati i tenori massimi, utilizzato come marcatore della presenza e dell’azione degli IPA cancerogeni nei prodotti alimentari. Le presenti disposizioni prevedono pertanto un’armonizzazione totale in tutti gli Stati membri in materia di IPA nei prodotti alimentari indicati. La Commissione riesaminerà i tenori massimi per gli IPA nelle categorie di prodotti alimentari elencati entro il 1o aprile 2007, tenendo conto del progresso delle conoscenze scientifiche e tecniche sulla presenza di benzo(a)pirene e di altri IPA cancerogeni nei prodotti alimentari.
(3) Il burro di cacao non è compreso in questa categoria; sono in corso ricerche sulla presenza del benzo(a)pirene nel burro di cacao. La deroga è riesaminata entro 1o aprile 2007.
(4) Alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini di cui all’articolo 1 della direttiva 96/5/CE. I tenori massimi si riferiscono ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.
(5) Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento di cui all’articolo 1 della direttiva 91/321/CEE. I tenori massimi si riferiscono ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.
(6) Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 1999/21/CE. I tenori massimi si riferiscono ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.
(7) Pesci e prodotti della pesca delle categorie b), c) ed f) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000.
(8) Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000.
8.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 209/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2005
che fissa l’elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell’origine all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata, immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni (1);
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento sopra citato dispone che, al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, da un lato possono essere concesse deroghe all'obbligo di presentare una prova dell'origine per i prodotti non sottoposti a misure specifiche di politica commerciale comunitaria e, dall'altro, che le disposizioni recanti deroghe all'obbligo di presentare un certificato d'origine devono menzionare se per i prodotti in questione occorre presentare una dichiarazione d'origine. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2579/98 della Commissione (2), ha fissato l’elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell’origine all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità. Occorre ora aggiornare tale elenco inserendovi nuove categorie di prodotti tessili. |
(3) |
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 2579/98 e sostituirlo con le disposizioni del presente regolamento. |
(4) |
Per adempiere agli obblighi derivanti dalla scadenza dell’accordo OMC sui tessili e l’abbigliamento, e in particolare per rispettare le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 8, lettera c), di detto accordo, secondo cui «il primo giorno del 121o mese dall'entrata in vigore dell'accordo OMC, il settore dei tessili e dell'abbigliamento dovrà essere incluso nel GATT 1994, e dovranno essere state abolite tutte le restrizioni ai sensi del presente accordo», è necessario che le disposizioni del presente regolamento si applichino a partire dal 1o gennaio 2005. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'immissione in libera pratica dei prodotti tessili elencati nell'allegato del presente regolamento non è soggetta alla presentazione di alcuna prova dell'origine.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 2579/98 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 202 del 18.7.1998, pag. 11.
(2) GU L 322 dell’1.12.1998, pag. 27.
ALLEGATO
Elenco dei prodotti tessili
Categoria |
Designazione — Codice NC 2005 |
(1) |
(2) |
Gruppo III A |
|
34 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici, ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene, di larghezza uguale o superiore a 3 m |
5407 20 19 |
|
38A |
Stoffe a maglia di fibre sintetiche, anche per tende e tendine |
6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10 |
|
38B |
Tendine, diverse da quelle a maglia |
ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90 |
|
40 |
Tendine tessute (compresi tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l’arredamento), diverse da quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche |
ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00 |
|
42 |
Filati di fibre sintetiche o artificiali continue, non condizionati per la vendita al minuto |
5401 20 10 |
|
Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa |
|
5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00 |
|
43 |
Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, condizionati per la vendita al minuto |
5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00 |
|
46 |
Lana e peli fini, cardati o pettinati |
5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90 |
|
47 |
Filati di lana o di peli fini, cardati, non condizionati per la vendita al minuto |
5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90 |
|
48 |
Filati di lana o di peli fini, pettinati, non condizionati per la vendita al minuto |
5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90 |
|
49 |
Filati di lana o di peli fini, pettinati, condizionati per la vendita al minuto |
5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90 |
|
51 |
Cotone, cardato o pettinato |
5203 00 00 |
|
53 |
Tessuti a punto di garza |
5803 10 00 |
|
54 |
Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
5507 00 00 |
|
55 |
Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura |
5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90 |
|
56 |
Filati di fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, condizionati per la vendita al minuto |
5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00 |
|
58 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati |
5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90 |
|
60 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
5805 00 00 |
|
62 |
Filati di ciniglia, filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati) |
5606 00 91, 5606 00 99 |
|
Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano o a macchina in pezza, in strisce o in motivi |
|
5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00 |
|
Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati, tessuti |
|
5807 10 10, 5807 10 90 |
|
Trecce e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili |
|
5808 10 00, 5808 90 00 |
|
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
|
5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90 |
|
63 |
Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma |
5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00 |
|
Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi, di fibre sintetiche o artificiali |
|
ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50 |
|
65 |
Stoffe a maglia diverse da quelle delle categorie 38A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche |
5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00 |
|
66 |
Coperte, diverse da quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90 |
|
Gruppo III B |
|
72 |
Costumi da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche |
6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00 |
|
84 |
Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali |
6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10 |
|
85 |
Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
6215 20 00, 6215 90 00 |
|
86 |
Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia |
6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00 |
|
88 |
Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bebé»), esclusi quelli a maglia |
ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00 |
|
91 |
Tende |
6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00 |
|
93 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti, diversi da quelli ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene |
ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00 |
|
94 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili: |
5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00 |
|
95 |
Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti |
5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91 |
|
96 |
Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati, ricoperti o stratificati: |
5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99 |
|
98 |
Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 |
5609 00 00, 5905 00 10 |
|
99 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
5901 10 00, 5901 90 00 |
|
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
|
5904 10 00, 5904 90 00 |
|
Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici |
|
5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90 |
|
Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 |
|
5907 00 10, 5907 00 90 |
|
100 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie |
5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99 |
|
101 |
Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche |
ex 5607 90 90 |
|
110 |
Materassi pneumatici tessuti |
6306 41 00, 6306 49 00 |
|
111 |
Oggetti per campeggio, tessuti, diversi dalle tende e dai materassi pneumatici |
6306 91 00, 6306 99 00 |
|
112 |
Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 |
6307 20 00, ex 6307 90 99 |
|
113 |
Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia |
6307 10 90 |
|
114 |
Tessuti e manufatti per usi tecnici |
5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90 |
|
Gruppo IV |
|
120 |
Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè |
ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00 |
|
121 |
Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè |
ex 5607 90 90 |
|
122 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia |
ex 6305 90 00 |
|
123 |
Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria |
5801 90 10, ex 5801 90 90 |
|
Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia |
|
6214 90 90 |
|
Gruppo V |
|
124 |
Fibre sintetiche in fiocco |
5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 10, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90 |
|
125A |
Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 |
5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00 |
|
125B |
Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali |
5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00 |
|
126 |
Fibre artificiali in fiocco |
5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00 |
|
127A |
Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 |
5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00 |
|
127B |
Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali |
5405 00 00, ex 5604 90 00 |
|
128 |
Peli grossolani, cardati o pettinati |
5105 40 00 |
|
129 |
Filati di peli grossolani o di crine |
5110 00 00 |
|
130A |
Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta |
5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10 |
|
130B |
Filati di seta, diversi da quelli della categoria 130A; pelo di Messina (crine di Firenze) |
5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00 |
|
131 |
Filati di altre fibre tessili vegetali |
5308 90 90 |
|
132 |
Filati di carta |
5308 90 50 |
|
133 |
Filati di canapa |
5308 20 10, 5308 20 90 |
|
134 |
Filati metallici |
5605 00 00 |
|
135 |
Tessuti di peli grossolani o di crine |
5113 00 00 |
|
137 |
Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta |
ex 5801 90 90, ex 5806 10 00 |
|
138 |
Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè |
5311 00 90, ex 5905 00 90 |
|
139 |
Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati |
5809 00 00 |
|
140 |
Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche |
ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00 |
|
141 |
Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali |
ex 6301 90 90 |
|
144 |
Feltri di peli grossolani |
5602 10 35, ex 5602 29 00 |
|
145 |
Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa |
5607 90 10, ex 5607 90 90 |
|
146A |
Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi |
ex 5607 21 00 |
|
146B |
Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146A |
ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90 |
|
146C |
Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 |
5607 10 00 |
|
147 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati |
5003 90 00 |
|
148A |
Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 |
5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00 |
|
148B |
Filati di cocco |
5308 10 00 |
|
149 |
Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm |
5310 10 90, ex 5310 90 00 |
|
150 |
Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati |
5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90 |
|
152 |
Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti |
5602 10 11 |
|
153 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 |
6305 10 10 |
|
154 |
Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura |
5001 00 00 |
|
Seta greggia (non torta) |
|
5002 00 00 |
|
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cardati né pettinati |
|
5003 10 00 |
|
Lane, non cardate né pettinate |
|
5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00 |
|
Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati |
|
5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00 |
|
Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati |
|
5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00 |
|
Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani |
|
5104 00 00 |
|
5301 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino, (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
|
5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90 |
|
Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, diversi dal cocco e dall’abaca della voce 5304 |
|
5305 90 00 |
|
Cotone, non cardato né pettinato |
|
5201 00 10, 5201 00 90 |
|
Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
|
5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00 |
|
Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
|
5302 10 00, 5302 90 00 |
|
5305 29 Abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee), preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca, (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
|
5305 21 00, 5305 29 00 |
|
Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
|
5303 10 00, 5303 90 00 |
|
Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
|
5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00 |
8.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/15 |
DIRETTIVA 2005/10/CE DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2005
recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l’istituzione di modalità di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all’alimentazione umana (1), in particolare l’articolo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2), stabilisce il tenore massimo di benzo(a)pirene e fa riferimento a disposizioni che indicano i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare. |
(2) |
La direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante le misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (3), introduce un sistema di norme di qualità per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale dei prodotti alimentari. |
(3) |
Si ritiene opportuno definire criteri generali, cui devono conformarsi i metodi di analisi, onde garantire che i laboratori incaricati del controllo ufficiale usino una metodologia con livelli di prestazioni comparabili. Si ritiene inoltre molto importante che i risultati delle analisi siano riportati e interpretati in modo uniforme onde garantire un’applicazione armonizzata. Queste norme d’interpretazione vanno applicate ai risultati delle analisi relative al campione destinato al controllo ufficiale. Nel caso di analisi a fini di ricorso o arbitraggio, si applica la normativa nazionale. |
(4) |
Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il campionamento destinato al controllo ufficiale dei livelli di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari venga effettuato conformemente ai metodi descritti nell’allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la preparazione dei campioni e i metodi d’analisi utilizzati per i controlli ufficiali dei livelli di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari sono conformi ai criteri descritti nell’allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla sua pubblicazione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione i testi di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare il suddetto riferimento.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2005 (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
ALLEGATO I
METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI BENZO(A)PIRENE NELLE DERRATE ALIMENTARI
1. Finalità e campo di applicazione
I campioni destinati ai controlli ufficiali del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari vengono prelevati conformemente alla metodologia descritta qui di seguito. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo fissato nel regolamento (CE) n. 466/2001 viene stabilita sulla base dei livelli determinati nei campioni di laboratorio.
2. Definizioni
«Partita»: quantità identificabile di una derrata alimentare, oggetto di una consegna e per la quale il funzionario responsabile ha stabilito che presenta caratteristiche comuni, quali l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, il confezionatore dell'imballaggio, lo speditore o i contrassegni.
«Sottopartita»: parte designata di una partita al fine di applicare il metodo di campionamento sulla parte in questione; ciascuna sottopartita deve essere separata fisicamente e identificabile.
«Campione elementare»: quantitativo di materiale prelevato da un solo punto della partita o della sottopartita.
«Campione globale»: totale di tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.
«Campione di laboratorio»: campione destinato al laboratorio.
3. Disposizioni generali
3.1. Personale
Il prelievo è effettuato da persona qualificata e abilitata, secondo quanto specificato dagli Stati membri.
3.2. Prodotto da campionare
Ciascuna partita da analizzare è oggetto di campionatura separata.
3.3. Precauzioni da prendere
Durante il campionamento e la preparazione dei campioni occorre adottare precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di benzo(a)pirene, compromettere l’analisi o la rappresentatività del campione globale.
3.4. Campioni elementari
I campioni elementari sono prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell’insieme della partita o sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale.
3.5. Preparazione del campione globale
Il campione globale è costituito da tutti i campioni elementari. Il campione globale viene omogeneizzato in laboratorio, salvo il caso in cui questo sia in contrasto con l’attuazione del punto 3.6.
3.6. Repliche dei campioni di laboratorio
Le repliche dei campioni di laboratorio destinati all’esecuzione dei controlli, ai ricorsi e all’arbitraggio sono prelevati dal campione globale omogeneizzato, salvo il caso in cui tale procedura sia in contrasto con le norme in vigore nello Stato membro.
3.7. Confezionamento e inoltro dei campioni
Ciascun campione globale va collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto. Si prendono inoltre tutte le necessarie precauzioni per evitare alterazioni della composizione del campione che potrebbero verificarsi durante il trasporto o il deposito.
3.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni
Ciascun campione prelevato per uso ufficiale viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro.
Per ciascun prelievo si redige un verbale di campionamento, che consente di identificare con certezza la partita dal quale è stato prelevato, la data e il luogo di campionamento, nonché qualsiasi altra informazione supplementare che possa essere utile all’analista.
4. Modalità di campionamento
Il metodo di campionamento applicato deve garantire che il campione globale sia rappresentativo della partita che deve essere controllata.
4.1. Numero di campioni elementari
Nel caso degli oli, per i quali è lecito presumere una distribuzione omogenea del benzo(a)pirene nella partita, è sufficiente prelevare un campione elementare per partita per costituire il campione globale. Occorre indicare il riferimento al numero della partita. Per quanto riguarda l’olio d’oliva e l’olio di sansa si rimanda al regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione (1) per ulteriori informazioni sul campionamento.
Per altri prodotti il numero minimo di campioni elementari da prelevare per partita è indicato nella tabella 1. I campioni elementari avranno peso analogo, non inferiore a 100 g ciascuno, formando un campione globale di peso non inferiore ai 300 g (cfr. punto 3.5).
TABELLA 1
Numero minimo di campioni elementari da prelevare dalla partita
Peso della partita (in kg) |
Numero minimo di campioni elementari da prelevare |
< 50 |
3 |
da 50 a 500 |
5 |
> 500 |
10 |
Se la partita è composta da confezioni singole, il numero di confezioni che va prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella 2.
TABELLA 2
Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare per formare un campione globale se la partita è composta da confezioni singole
Numero di confezioni o unità nella partita o sottopartita |
Numero di confezioni o unità da prelevare |
da 1 a 25 |
1 confezione o unità |
da 26 a 100 |
circa il 5 % o almeno 2 confezioni o unità |
> 100 |
circa il 5 %, al massimo 10 confezioni o unità |
4.2. Campionamento a livello di vendita al dettaglio
Il campionamento dei prodotti alimentari a livello di vendita al dettaglio deve essere effettuato ove possibile conformemente alle disposizioni indicate prima. Nel caso in cui questo non sia possibile, si possono adottare altre procedure di campionamento efficaci, a condizione che garantiscano una sufficiente rappresentatività della partita oggetto del campionamento.
5. Conformità della partita o sottopartita alle specifiche
Il laboratorio di controllo deve sottoporre il campione di laboratorio destinato a provvedimenti di esecuzione a doppia analisi, nei casi in cui i risultati ottenuti dalla prima analisi siano meno del 20 % inferiori o superiori al livello massimo, e in tali casi calcolare la media dei risultati.
La partita è ritenuta conforme, qualora il risultato della prima analisi o, laddove si sia rivelata necessaria una doppia analisi, qualora la media non superi il rispettivo tenore massimo [stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001], tenendo conto degli opportuni margini di errore.
La partita non risulta conforme al tenore massimo [stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001], qualora il risultato della prima analisi o, laddove si sia rivelata necessaria una doppia analisi, qualora la media superi il tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto degli opportuni margini di errore.
ALLEGATO II
PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E CRITERI PER I METODI DI ANALISI UTILIZZATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI BENZO(A)PIRENE NELLE DERRATE ALIMENTARI
1. Precauzioni e considerazioni di natura generale relativamente alla presenza di benzo(a)pirene nei campioni di prodotti alimentari
Il requisito fondamentale consiste nell’ottenere un campione di laboratorio rappresentativo ed omogeneo senza introdurre contaminazioni secondarie.
L’analista dovrebbe garantire che i campioni non siano contaminati durante la preparazione del campione stesso. I contenitori devono essere risciacquati con acetone purissimo o esano (p.A., qualità HLPC o equivalente) prima dell’uso, onde minimizzare il rischio di contaminazione. Nella misura del possibile gli apparecchi che entrano in contatto con il campione devono essere formati da materiali inerti, ad esempio alluminio, vetro o acciaio inossidabile lucidato. È opportuno evitare le materie plastiche quali polipropilene, PTFE, ecc., poiché l’analita può essere assorbito da questi materiali.
Tutto il materiale di campionamento ricevuto dal laboratorio deve essere utilizzato per la preparazione di materiale da analizzare. Soltanto i campioni ben omogeneizzati permettono di ottenere risultati riproducibili.
Per la preparazione dei campioni possono essere utilizzate numerose procedure specifiche soddisfacenti.
2. Trattamento del campione ricevuto nel laboratorio
Il campione globale completo viene macinato finemente (se del caso) e attentamente miscelato con un metodo che garantisce una completa omogeneizzazione.
3. Suddivisione dei campioni destinati all’esecuzione dei provvedimenti e a scopi di difesa
Le repliche di campioni destinati all’esecuzione dei controlli, ai ricorsi e all’arbitraggio sono prelevati dal campione omogeneizzato, salvo il caso in cui tale procedura sia contraria alle norme sul campionamento in vigore nello Stato membro.
4. Metodo d’analisi utilizzato dal laboratorio e requisiti del laboratorio in materia di controllo
4.1. Definizioni
Qui di seguito indichiamo alcune delle definizioni utilizzate più comunemente che il laboratorio dovrà usare.
r |
= |
Ripetibilità: valore al di sotto del quale la differenza assoluta fra i risultati di due test individuali, ottenuti in condizioni di ripetibilità (vale a dire, lo stesso campione, lo stesso operatore, lo stesso apparecchio, lo stesso laboratorio e un breve intervallo di tempo), dovrebbe collocarsi entro una percentuale specifica di probabilità (di solito 95 %), pertanto . |
sr |
= |
Deviazione standard, calcolata a partire dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità. |
RSDr |
= |
Deviazione standard relativa, calcolata a partire dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità . |
R |
= |
Riproducibilità: valore al di sotto del quale è possibile che la differenza assoluta fra i risultati di test individuali, ottenuti in condizioni di riproducibilità (vale a dire, per un prodotto identico, ottenuto da operatori in laboratori diversi utilizzando il metodo standard di test), si collochi entro una certa percentuale di probabilità (solitamente il 95 %); . |
sR |
= |
Deviazione standard, calcolata a partire da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità. |
RSDR |
= |
Deviazione standard relativa, calcolata a partire da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità [, in rappresenta la media dei risultati per tutti i laboratori e campioni. |
HORRATr |
= |
RSDr osservata, divisa per il valore di RSDr stimato a partire dall’equazione di Horwitz (1), supponendo r = 0.66R. |
HORRATR |
= |
Valore osservato di RSDR diviso per il valore calcolato di RSDR a partire dall’equazione di Horwitz. |
U |
= |
Incertezza ampliata, utilizzando un coefficiente di copertura di 2 che determina un livello di affidabilità del 95 % circa. |
4.2. Requisiti generali
I metodi di analisi utilizzati per il controllo degli alimenti devono essere conformi alle disposizioni dei punti 1 e 2 dell’allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio.
4.3. Requisiti specifici
Nel caso in cui a livello comunitario non siano indicati metodi specifici per la determinazione del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari, i laboratori possono scegliere qualsiasi metodo convalidato, purché sia conforme ai criteri che figurano nella tabella. Sarebbe opportuno che la convalida comprendesse il materiale di riferimento certificato.
TABELLA
Criteri relativi alle prestazioni per i metodi di analisi del benzo(a)pirene
Parametro |
Valore/Osservazione |
Applicabilità |
Alimenti specificati nel regolamento (CE) n. …/2005 |
Limite d’individuazione |
Non oltre 0,3 μg/kg |
Limite di quantificazione |
Non oltre 0,9 μg/kg |
Precisione |
Valori HORRATr o HORRATR inferiori a 1,5 nella prova di convalida collettiva |
Recupero |
50 %-120 % |
Specificità |
Nessuna interferenza proveniente dalla matrice o spettrale, verifica dell’individuazione positiva |
4.3.1. Criteri relativi alle prestazioni — Approccio della funzione d’incertezza
Per valutare l’adeguatezza del metodo di analisi che il laboratorio deve utilizzare è tuttavia possibile un’impostazione basata sull’incertezza. Il laboratorio può usare un metodo che produca risultati che comportano un’incertezza massima normalizzata. L’incertezza massima normalizzata può essere calcolata utilizzando la seguente formula:
dove:
Uf |
rappresenta l’incertezza massima normalizzata, |
LOD |
è il limite d’individuazione del metodo, |
C |
è la concentrazione d’interesse. |
Se un metodo d’analisi fornisce risultati che presentano livelli d’incertezza inferiori all’incertezza massima normalizzata, questo metodo sarà altrettanto valido di quello che è conforme alle caratteristiche indicate nella tabella.
4.4. Calcolo del tasso di recupero e registrazione dei risultati
Il risultato delle analisi va riportato, corretto o meno, ai fini di un recupero. Le modalità di registrazione e il tasso di recupero devono essere indicati. I risultati d’analisi corretti a titolo di recupero sono utilizzati per verificare la conformità (cfr. allegato I, punto 5).
L’analista deve tener conto della relazione della Commissione europea sul rapporto fra i risultati d’analisi, la misura dell’incertezza, i fattori di recupero e le disposizioni della legislazione comunitaria relativa alle derrate alimentari (2).
Il risultato d’analisi deve essere riportato come x +/- U, dove x rappresenta il risultato d’analisi e U l’incertezza della misurazione.
4.5. Norme di qualità applicabili ai laboratori
I laboratori devono conformarsi alle disposizioni della direttiva 93/99/CEE.
4.6. Altre considerazioni relative alle analisi
Controllo della competenza
Partecipazione a programmi di controllo della competenza conformi all’«International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories» (3) elaborati a cura dell’IUPAC/ISO/AOAC.
Controllo interno della qualità
I laboratori devono poter dimostrare l’applicazione di procedure di controllo interno della qualità. Esempi delle procedure sono riportati in «ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories» (4).
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1. |
W. Horwitz, «Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs», Anal. Chem., 1982, 54, 67A-76A. |
2. |
«European Commission Report on the relationship between analytical results, the measurement of uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food legislation», 2004 (http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm). |
3. |
ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Protocol for Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories, Edited by M Thompson and R Wood, Pure Appl. Chem., 1993, 65, 2123-2144 (Also published in J. AOAC International, 1993, 76, 926). |
4. |
ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Guidelines for Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories, Edited by M Thompson and R Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649-666. |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
8.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2005
che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)
[notificata con il numero C(2005) 188]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/107/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto la direttiva 91/67/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacultura (1), in particolare gli articoli 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/308/CE della Commissione (2) reca gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne determinate malattie e situate in zone non riconosciute. |
(2) |
La Francia ha presentato le motivazioni per ottenere lo status di zona riconosciuta, per quanto concerne la VHS e la IHN, per talune zone del suo territorio. La documentazione fornita dimostra che tali zone soddisfano i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Per tale motivo esse possono ottenere lo status di zone riconosciute e vanno aggiunte all’elenco delle zone riconosciute. |
(3) |
La Danimarca, la Francia e l’Italia hanno presentato le motivazioni per ottenere lo status di aziende di allevamento ittico riconosciute in zone non riconosciute, per quanto riguarda la VHS e la IHN, per talune aziende del loro territorio. La documentazione fornita dimostra che tali aziende soddisfano i requisiti dell’articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Per tale motivo esse possono ottenere lo status di aziende riconosciute in zone non riconosciute e vanno aggiunte all’elenco delle aziende riconosciute. |
(4) |
La decisione 2003/634/CE della Commissione (3) approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto riguarda la VHS e la IHN. L’Italia ha notificato il completamento di due programmi attuati in virtù della suddetta decisione. La documentazione fornita dimostra che un’azienda soddisfa i requisiti per ottenere lo status di azienda riconosciuta in zona non riconosciuta e deve essere aggiunta nell'elenco delle aziende riconosciute, mentre una zona soddisfa i requisiti necessari per ottenere lo status di zona riconosciuta e deve essere aggiunta all’elenco delle zone riconosciute. |
(5) |
La decisione 2002/308/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2002/308/CE è modificata come segue:
1) |
L’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione; |
2) |
L’allegato II è sostituito dall’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione è destinata agli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/850/CE (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 28).
(3) GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/328/CE (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 129).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) O LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)
1.A. ZONE (1) RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS IN DANIMARCA
— |
Hansted Å |
— |
Hovmølle Å |
— |
Grenå |
— |
Treå |
— |
Alling Å |
— |
Kastbjerg |
— |
Villestrup Å |
— |
Korup Å |
— |
Sæby Å |
— |
Elling Å |
— |
Uggerby Å |
— |
Lindenborg Å |
— |
Øster Å |
— |
Hasseris Å |
— |
Binderup Å |
— |
Vidkær Å |
— |
Dybvad Å |
— |
Bjørnsholm Å |
— |
Trend Å |
— |
Lerkenfeld Å |
— |
Vester Å |
— |
Lønnerup med tilløb |
— |
Slette Å |
— |
Bredkær Bæk |
— |
Vandløb til Kilen |
— |
Resenkær Å |
— |
Klostermølle Å |
— |
Hvidbjerg Å |
— |
Knidals Å |
— |
Spang Å |
— |
Simested Å |
— |
Skals Å |
— |
Jordbro Å |
— |
Fåremølle Å |
— |
Flynder Å |
— |
Damhus Å |
— |
Karup Å |
— |
Gudenåen |
— |
Halkær Å |
— |
Storåen |
— |
Århus Å |
— |
Bygholm Å |
— |
Grejs Å |
— |
Ørum Å. |
1.B. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA IHN IN DANIMARCA
— |
Danimarca (2). |
2. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS E LA IHN IN GERMANIA
2.1. BADEN WÜRTTEMBERG (3)
— |
Isenburger Tal, dalla sorgente fino allo scarico delle acque dell’azienda Falkenstein |
— |
Eyach e suoi affluenti, dalle sorgenti fino al primo sbarramento a valle in prossimità della città di Haigerloch. |
— |
Andelsbach e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla turbina in prossimità della città di Krauchenwies |
— |
Lauchert e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla turbina in prossimità della città di Sigmaringendorf |
— |
Grosse Lauter e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla cascata in prossimità di Lauterach |
— |
Wolfegger Aach e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla cascata presso Baienfurth |
— |
Il bacino idrografico dell’ENZ, costituito da Grosse Enz, Kleine Enz e Eyach, dalle sorgenti allo sbarramento nel centro di Neuenbürg. |
3. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN SPAGNA
3.1. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLE ASTURIE
Zone continentali
— |
Tutti i bacini idrografici delle Asturie |
Zone costiere
— |
L’intero litorale delle Asturie. |
3.2. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLA GALIZIA
Zone continentali
— |
Tutti i bacini idrografici della Galizia:
|
Zone costiere
— |
Il litorale della Galizia, dalla foce del fiume Eo (Isla Pancha) fino a Punta Picos (foce del fiume Miño). |
3.3. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA
Zone continentali
— |
Il bacino idrografico del fiume Ebro, dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona |
— |
Il fiume Isuela, dalla sorgente allo sbarramento di Arguis |
— |
Il fiume Flúmen, dalla sorgente allo sbarramento di Santa María de Belsue |
— |
Il fiume Guatizalema, dalla sorgente allo sbarramento di Vadiello |
— |
Il fiume Cinca, dalla sorgente allo sbarramento di Grado |
— |
Il fiume Esera, dalla sorgente allo sbarramento di Barasona |
— |
Il fiume Noguera-Ribagorzana, dalla sorgente allo sbarramento di Santa Ana |
— |
Il fiume Matarraña, dalla sorgente allo sbarramento di Aguas de Pena |
— |
Il fiume Pena, dalla sorgente allo sbarramento di Pena |
— |
Il fiume Guadalaviar-Turia, dalla sorgente allo sbarramento del Generalísimo nella provincia di Valencia |
— |
Il fiume Mijares, dalla sorgente allo sbarramento di Arenós nella provincia di Castellón |
Gli altri corsi d’acqua della Comunità di Aragona sono considerati zona tampone.
3.4. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI NAVARRA
Zone continentali
— |
Il bacino idrografico del fiume Ebro, dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona |
— |
Il fiume Bidasoa, dalla sorgente alla foce |
— |
Il fiume Leizarán, dalla sorgente allo sbarramento di Leizarán (Muga) |
Gli altri corsi d’acqua della Comunità di Navarra sono considerati zona tampone.
3.5. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA E LEÓN
Zone continentali
— |
Il bacino idrografico del fiume Ebro, dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona |
— |
Il fiume Duero, dalla sorgente fino allo sbarramento di Aldeávila |
— |
Il fiume Sil |
— |
il fiume Tiétar, dalla sorgente allo sbarramento di Rosarito, |
— |
Il fiume Alberche, dalla sorgente allo sbarramento di Burguillo |
Gli altri corsi d’acqua della Comunità autonoma di Castilla e León sono considerati zona tampone.
3.6. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CANTABRIA
Zone continentali
— |
Il bacino idrografico del fiume Ebro, dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona |
— |
I bacini idrografici dei seguenti fiumi, dalla sorgente al mare:
|
I bacini idrografici dei fiumi Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo sono considerati zona tampone.
Zone costiere
— |
L’intero litorale della Cantabria dalla foce del fiume Deva all’insenatura di Ontón. |
3.7. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI LA RIOJA
Zone continentali
Il bacino idrografico del fiume Ebro, dalle sorgenti alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona.
4.A. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN FRANCIA
4.A.1. ADOUR-GARONNE
Bacini idrografici
— |
Bacino della Charente |
— |
Bacino della Seudre |
— |
Bacini dei fiumi litorali dell’estuario della Gironde nel dipartimento della Charente-Maritime |
— |
Bacini idrografici di Nive e Nivelles (Pyrenées-Atlantiques) |
— |
Bacino delle Forges (Landes) |
— |
Bacino idrografico della Dronne (Dordogne), dalla sorgente alla diga delle Eglisottes a Monfourat |
— |
Bacino idrografico della Beauronne (Dordogne), dalla sorgente alla diga di Faye |
— |
Bacino idrografico della Valouse (Dordogne), dalla sorgente alla diga dell’Étang des Roches-Noires |
— |
Bacino idrografico della Paillasse (Gironde), dalla sorgente alla diga di Grand Forge |
— |
Bacino idrografico del Ciron (Lot-et-Garonne, Gironde), dalla sorgente alla diga di Moulin-de-Castaing |
— |
Bacino idrografico della Petite Leyre (Landes), dalla sorgente alla diga del Pont-de-l’Espine a Argelouse |
— |
Bacino idrografico della Pave (Landes), dalla sorgente alla diga della Pave |
— |
Bacino idrografico dell’Escource (Landes), dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Barbe |
— |
Bacino idrografico del Geloux (Landes), dalla sorgente alla diga del D38 a Saint-Martin-d’Oney |
— |
Bacino idrografico dell’Estrigon (Landes), dalla sorgente alla diga di Campet-et-Lamolère |
— |
Bacino idrografico dell’Estampon (Landes), dalla sorgente alla diga dell’Ancienne Minoterie a Roquefort |
— |
Bacino idrografico della Gélise (Landes, Lot-et-Garonne), dalla sorgente alla diga a valle del punto di confluenza della Gélise con l’Osse |
— |
Bacino idrografico del Magescq (Landes), dalla sorgente alla foce |
— |
Bacino idrografico di Luys (Pyrénées-Atlantiques), dalla sorgente alla diga del Moulin-d’Oro |
— |
Bacino idrografico del Neez (Pyrénées-Atlantiques), dalla sorgente alla diga di Jurançon |
— |
Bacino idrografico del Beez (Pyrénées-Atlantiques), dalla sorgente alla diga di Nay |
— |
Bacino del Gave-de-Cauterets (Hautes-Pyrénées), dalla sorgente alla diga di Calypso della centrale di Soulom. |
Zone costiere
— |
Tutto il litorale atlantico compreso tra il confine settentrionale del dipartimento della Vendée ed il confine meridionale del dipartimento della Charente-Maritime. |
4.A.2. LOIRE-BRETAGNE
Zone continentali
— |
Tutti i bacini idrografici della regione della Bretagna, esclusi i seguenti:
|
— |
Bacino della Sèvre-Niortaise |
— |
Bacino del Lay |
— |
I seguenti bacini idrografici della Vienne:
|
Zone costiere
— |
L’intero litorale della Bretagna, eccetto le zone seguenti:
|
4.A.3. SEINE-NORMANDIE
Zone continentali
— |
Bacino della Sélune. |
4.A.4. AQUITAINE
Bacini idrografici
— |
Bacino idrografico del fiume Vignac, dalla sorgente alla diga di La Forge |
— |
Bacino idrografico del fiume Gouaneyre, dalla sorgente alla diga di Maillières |
— |
Bacino idrografico del fiume Susselgue, dalla sorgente alla diga di Susselgue |
— |
Bacino idrografico del fiume Luzou, dalla sorgente all’azienda di Laluque |
— |
Bacino idrografico del fiume Gouadas, dalla sorgente alla diga dell’Etang de la Glacière à Saint Vincent de Paul |
— |
Bacino idrografico del fiume Bayse, dalle sorgenti alla diga del Moulin de Lartia et de Manobre |
— |
Bacino idrografico del fiume Rancez, dalle sorgenti alla diga di Rancez |
— |
Bacino idrografico del fiume Eyre, dalle sorgenti all’estuario di Arcachon. |
4.A.5. MIDI-PYRENEES
Bacini idrografici
— |
Bacino idrografico del fiume Cernon dalla sorgente allo sbarramento di Saint-George-de-Luzençon |
— |
Bacino idrografico del fiume Dourdou dalle sorgenti dei fiumi Dourdou e Grauzon allo sbarramento di Vabres-l’Abbaye. |
4.A.6. L’AIN
— |
Zona continentale degli stagni della Dombes. |
4.B. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS IN FRANCIA
4.B.1. LOIRE-BRETAGNE
Zone continentali
— |
zona del bacino della Loira costituita dalla parte a monte del bacino dell’Huisne compresa fra la sorgente dei corsi d’acqua e le dighe di Ferté-Bernard. |
4.C. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA IHN IN FRANCIA
4.C.1. LOIRE-BRETAGNE
Zone continentali
— |
Zone seguenti del bacino della Vienne:
|
5.A. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS IN IRLANDA
— |
Irlanda (4), esclusa l’isola di Cape Clear. |
5.B. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA IHN IN IRLANDA
— |
Irlanda (4). |
6.A. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS E LA IHN IN ITALIA
6.A.1. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Zone continentali
— |
Zona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bacino idrografico del fiume Avisio, dalla sorgente allo sbarramento artificiale di Serra San Giorgio nel comune di Giovo |
— |
Zona Val delle Sorne: bacino idrografico del fiume Sorna, dalla sorgente allo sbarramento artificiale costituito dalla centrale idroelettrica della località Chizzola (Ala), prima della confluenza nell’Adige |
— |
Zona Torrente Adanà: bacino idrografico del fiume Adanà, dalla sorgente alla serie di sbarramenti artificiali situati a valle dell’azienda Armani Cornelio-Lardaro |
— |
Zona Rio Manes: zona di raccolta delle acque del Rio Manes verso una cascata situata 200 metri a valle dell’azienda Troticoltura Giovanelli nella località La Zinquantina |
— |
Zona Val di Ledro: bacino idrografico dei fiumi Massangla e Ponale, dalle sorgenti alla centrale idroelettrica di Centrale nel comune di Molina di Ledro |
— |
Zona Valsugana: bacino idrografico del fiume Brenta, dalle sorgenti alla diga Marzotto a Mantincelli nel comune di Grigno |
— |
Zona Val del Fersina: bacino idrografico del fiume Fersina, dalle sorgenti alla cascata di Ponte Alto. |
6.A.2. REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI BRESCIA
Zone continentali
— |
Zona Ogliolo: bacino idrografico dalla sorgente dell’Ogliolo fino alla cascata situata a valle dell’azienda Adamello, dove l’Ogliolo confluisce nell’Oglio. |
— |
Zona fiume Caffaro: bacino idrografico dalla sorgente del fiume Caffaro fino allo sbarramento artificiale che si trova 1 km a valle dell’azienda. |
— |
Zona Val Brembana: bacino idrografico del fiume Brembo, dalle sorgenti fino allo sbarramento situato nel comune di Ponte S. Pietro. |
6.A.3. REGIONE UMBRIA
6.A.4. REGIONE VENETO
Zone continentali
— |
Zona Belluno: bacino idrografico della provincia di Belluno, dalla sorgente del fiume Ardo allo sbarramento a valle (situato prima del punto di confluenza dell’Ardo nel Piave) dell’azienda Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno. |
6.A.5. REGIONE TOSCANA
Zone continentali
— |
Zona Valle del fiume Serchio: bacino idrografico del fiume Serchio, dalle sorgenti allo sbarramento di Piaggione. |
6.A.6. REGIONE UMBRIA
Zone continentali
— |
Fosso di Terrìa: bacino idrografico del fiume Terrìa, dalle sorgenti allo sbarramento che si trova a sud dell’azienda Ditta Mountain Fish, al punto di confluenza del fiume Terrìa nel fiume Nera. |
6.B. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS IN ITALIA
6.B.1. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Zone continentali
— |
Zona Valle dei Laghi: bacino idrografico dei laghi di San Massenza, Toblino e Cavedine, compreso tra lo sbarramento a valle nella parte meridionale del lago di Cavedine e la centrale idroelettrica nel comune di Torbole. |
6.C. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA IHN IN ITALIA
6.C.1. REGIONE UMBRIA, PROVINCIA DI PERUGIA
— |
Zona Lago Trasimeno: il lago Trasimeno |
6.C.2. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
— |
Zona Val Rendena: bacino idrografico compreso tra la sorgente del fiume Sarca e la diga di Oltresarca nel comune di Villa Rendena. |
7.A. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS IN SVEZIA
— |
Svezia (5):
|
7.B. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA IHN IN SVEZIA
— |
Svezia (5). |
8. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS E LA IHN NEL REGNO UNITO, NELLE ISOLE NORMANNE E NELL’ISOLA DI MAN
— |
Gran Bretagna (5) |
— |
Irlanda del Nord (5) |
— |
Guernsey (5) |
— |
Isola di Man (5).» |
(1) I bacini idrografici e le rispettive zone litoranee.
(2) Incluse tutte le zone continentali e litoranee.
(3) Parti di bacini idrografici.
(4) Incluse tutte le zone continentali e litoranee.
(5) Incluse tutte le zone continentali e litoranee.
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) O LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)
1. AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN BELGIO
1. |
La Fontaine aux truites |
B-6769 Gérouville |
2. AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN DANIMARCA
1. |
Vork Dambrug |
DK-6040 Egtved |
2. |
Egebæk Dambrug |
DK-6880 Tarm |
3. |
Bækkelund Dambrug |
DK-6950 Ringkøbing |
4. |
Borups Geddeopdræt |
DK-6950 Ringkøbing |
5. |
Bornholms Lakseklækkeri |
DK-3730 Nexø |
6. |
Langes Dambrug |
DK-6940 Lem St. |
7. |
Brænderigårdens Dambrug |
DK-6971 Spjald |
8. |
Siglund Fiskeopdræt |
DK-4780 Stege |
9. |
Ravning Fiskeri |
DK-7182 Bredsten |
10. |
Ravnkær Dambrug |
DK-7182 Bredsten |
11. |
Hulsig Dambrug |
DK-7183 Randbøl |
12. |
Liegård Fiskeri |
DK-7183 Randbøl |
13. |
Grønbjerglund Dambrug |
DK-7183 Randbøl |
3.A. AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN GERMANIA
3.A.1. BASSA SASSONIA
1. |
Jochen Moeller |
Fischzucht Harkenbleck D-30966 Hemmingen-Harkenbleck |
2. |
Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen |
(hatchery only) D-37586 Dassel |
3. |
Dr. R. Rosengarten |
Forellenzucht Sieben Quellen D-49124 Georgsmarienhütte |
4. |
Klaus Kröger |
Fischzucht Klaus Kröger D-21256 Handeloh Wörme |
5. |
Ingeborg Riggert-Schlumbohm |
Forellenzucht W. Riggert D-29465 Schnega |
6. |
Volker Buchtmann |
Fischzucht Nordbach D-21441 Garstedt |
7. |
Sven Kramer |
Forellenzucht Kaierde D-31073 Delligsen |
8. |
Hans-Peter Klusak |
Fischzucht Grönegau D-49328 Melle |
9. |
F. Feuerhake |
Forellenzucht Rheden D-31039 Rheden |
10. |
Horst Pöpke |
Fischzucht Pöpke Hauptstraße 14 D-21745 Hemmoor |
3.A.2. TURINGIA
1. |
Firma Tautenhahn |
D-98646 Trostadt |
2. |
Fischzucht Salza GmbH |
D-99734 Nordhausen-Salza |
3. |
Fischzucht Kindelbrück GmbH |
D-99638 Kindelbrück |
4. |
Reinhardt Strecker |
Forellenzucht Orgelmühle D-37351 Dingelstadt |
3.A.3. BADEN-WÜRTTEMBERG
1. |
Heiner Feldmann |
Riedlingen/Neufra D-88630 Pfullendorf |
2. |
Walter Dietmayer |
Forellenzucht Walter Dietmayer Hettingen D-72501 Gammertingen |
3. |
Heiner Feldmann |
Bad Waldsee D-88630 Pfullendorf |
4. |
Heiner Feldmann |
Bergatreute D-88630 Pfullendorf |
5. |
Oliver Fricke |
Anlage Wuchzenhofen Boschenmühle D-87764 Mariasteinbach-Legau 13 |
6. |
Peter Schmaus |
Fischzucht Schmaus, Steinental D-88410 Steinental/Hauerz |
7. |
Josef Schnetz |
Fenkenmühle D-88263 Horgenzell |
8. |
Erwin Steinhart |
Quellwasseranlage Steinhart Hettingen D-72513 Hettingen |
9. |
Hugo Strobel |
Quellwasseranlage Otterswang Sägmühle D-72505 Hausen am Andelsbach |
10. |
Reinhard Lenz |
Forsthaus Gaimühle D-64759 Sensbachtal |
11. |
Peter Hofer |
Sulzbach D-78727 Aisteig/Oberndorf |
12. |
Stephan Hofer |
Oberer Lautenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf |
13. |
Stephan Hofer |
Unterer Lautenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf |
14. |
Stephan Hofer |
Schelklingen D-78727 Aistaig/Oberndorf |
15. |
Hubert Schuppert |
Brutanlage: Obere Fischzucht Mastanlage: Untere Fischzucht D-88454 Unteressendorf |
16. |
Johannes Dreier |
Brunnentobel D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen |
17. |
Peter Störk |
Wagenhausen D-88348 Saulgau |
18. |
Erwin Steinhart |
Geislingen/St. D-73312 Geislingen/St. |
19. |
Joachim Schindler |
Forellenzucht Lohmühle D-72275 Alpirsbach |
20. |
Georg Sohnius |
Forellenzucht Sohnius D-72160 Horb-Diessen |
21. |
Claus Lehr |
Forellenzucht Reinerzau D-72275 Alpirsbach-Reinerzau |
22. |
Hugo Hager |
Bruthausanlage D-88639 Walbertsweiler |
23. |
Hugo Hager |
Waldanlage D-88639 Walbertsweiler |
24. |
Gumpper und Stoll GmbH |
Forellenhof Rössle Honau D-72805 Liechtenstein |
25. |
Ulrich Ibele |
Pfrungen D-88271 Pfrungen D-64759 Sensbachtal |
26. |
Hans Schmutz |
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage) D-89155 Erbach |
27. |
Wilhelm Drafehn |
Obersimonswald D-77960 Seelbach |
28. |
Wilhelm Drafehn |
Brutanlage Seelbach D-77960 Seelbach |
29. |
Franz Schwarz |
Oberharmersbach D-77784 Oberharmersbach |
30. |
Meinrad Nuber |
Langenenslingen D-88515 Langenenslingen |
31. |
Anton Spieß |
Höhmühle D-88353 Kißleg |
32. |
Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg |
Argenweg 50 D-88085 Langenargen Anlage Osterhofen |
33. |
Kreissportfischereiverein Biberach |
Warthausen D-88400 Biberach |
34. |
Hans Schmutz |
Gossenzugen D-89155 Erbach |
35. |
Reinhard Rösch |
Haigerach D-77723 Gengenbach |
36. |
Harald Tress |
Unterlauchringen D-79787 Unterlauchringen |
37. |
Alfred Tröndle |
Tiefenstein D-79774 Albbruck |
38. |
Alfred Tröndle |
Unteralpfen D-79774 Unteralpfen |
39. |
Peter Hofer |
Schenkenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf |
40. |
Heiner Feldmann |
Bainders D-88630 Pfullendorf |
41. |
Andreas Zordel |
Fischzucht Im Gänsebrunnen D-75305 Neuenbürg |
42. |
Hans Fischböck |
Forellenzucht am Kocherursprung D-73447 Oberkochen |
43. |
Reinhold Bihler |
Dorfstraße 22 D-88430 Rot a.d. Rot Haslach Anlage: Einöde |
44. |
Josef Dürr |
Forellenzucht Igersheim D-97980 Bad Mergentheim |
45. |
Kurt Englerth und Sohn GBR |
Anlage Berneck D-72297 Seewald |
46. |
Fischzucht Anton Jung |
Anlage Rohrsee D-88353 Kißleg |
47. |
Staatliches Forstamt Wangen |
Anlage Karsee D-88239 Wangen i.A. |
48. |
Simon Phillipson |
Anlage Weißenbronnen D-88364 Wolfegg |
49. |
Hans Klaiber |
Anlage Bad Wildbad D-75337 Enzklösterle |
50. |
Josef Hönig |
Forellenzucht Hönig D-76646 Bruchsal-Heidelsheim |
51. |
Werner Baur |
Blitzenreute D-88273 Fronreute-Blitzenreute |
52. |
Gerhard Weihmann |
Mägerkingen D-72574 Bad Urach-Seeburg |
53. |
Hubert Belser GBR |
Dettingen D-72401 Haigerloch-Gruol |
54. |
Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen |
Altdorfer Wald D-88214 Ravensburg |
55. |
Anton Jung |
Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher D-88353 Kißleg |
56. |
Hildegart Litke |
Holzweiher D-88480 Achstetten |
57. |
Werner Wägele |
Ellerazhofer Weiher D-88319 Aitrach |
58. |
Ernst Graf |
Hatzenweiler Osterbergstr. 8 D-88239 Wangen-Hatzenweiler |
59. |
Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg |
Argenweg 50 D-88085 Langenargen Anlage Obereisenbach |
60. |
Forellenzucht Kunzmann |
Heinz Kunzmann Unterer Steinweg 64 D-75438 Knittlingen |
61. |
Meinrad Nuber |
Ochsenhausen Obere Wiesen 1 D-88416 Ochsenhausen |
62. |
Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V. |
Kentheim Lange Steige 34 D-75365 Calw |
63. |
Bernd und Volker Fähnrich |
Neumühle D-88260 Ratzenried-Argenbühl |
64. |
Klaiber “An der Tierwiese” |
Hans Klaiber Rathausweg 7 D-75377 Enzklösterle |
65. |
Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach |
Klaus Parey, Mörikeweg 17 D-75331 Engelsbran 2 |
66. |
Farm Sauter Anlage Pflegelberg |
Gerhard Sauter D-88239 Wangen-Pflegelberg 6 |
67. |
Krattenmacher Anlage Osterhofen |
Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus D-88339 Bad Waldsee |
68. |
Fähnrich Anlage Argenmühle D-88260 Ratzenried-Argenmühle |
Bernd und Volker Fähnrich Von Rütistraße D-88339 Bad Waldsee |
69. |
Gumpper und Stoll Anlage Unterhausen |
Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG Heerstr. 20 D-72805 Lichtenstein-Honau |
70. |
Durach Anlage Altann |
Antonie Durach Panoramastr. 23 D-88346 Wolfegg-Altann |
71. |
Städler Anlage Raunsmühle |
Paul Städler Raunsmühle D-88499 Riedlingen-Pfummern |
72. |
König Anlage Erisdorf |
Sigfried König Helfenstr. 2/1 D-88499 Riedlingen-Neufra |
73. |
Forellenzucht Drafehn Anlage Wittelbach |
Wilhelm Drafehn Schuttertalsstraße 1 D-77960 Seelbach-Wittelbach |
74. |
Wirth Anlage Dengelshofen |
Günther Wirth D-88316 Isny-Dengelshofen 219 |
75. |
Krämer, Bad Teinach |
Sascha Krämer Poststr. 11 D-75385 Bad Teinach-Zavelstein |
76. |
Muffler Anlage Eigeltingen |
Emil Muffler Brielholzer Hof D-78253 Eigeltingen |
77. |
Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth |
Karl Uhl Fischzucht D-91614 Mönchsroth |
78. |
Krattenmacher Anlage Dietmans |
Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus D-8339 Bad Waldsee |
79. |
Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider |
Dagmar Anselm-Schneider Grabenköpfel 1 D-77743 Neuried |
3.A.4. RENANIA SETTENTRIONALE-WESTFALIA
1. |
Wolfgang Lindhorst-Emme |
Hirschquelle D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock |
2. |
Wolfgang Lindhorst-Emme |
Am Oelbach D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock |
3. |
Hugo Rameil und Söhne |
Sauerländer Forellenzucht D-57368 Lennestadt-Gleierbrück |
4. |
Peter Horres |
Ovenhausen, Jätzer Mühle D-37671 Höxter |
5. |
Wolfgang Middendorf |
Fischzuchtbetrieb Middendorf D-46348 Raesfeld |
6. |
Michael und Guido Kamp |
Lambacher Forellenzucht und Räucherei Lambachtalstr. 58 D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen |
3.A.5. BAVIERA
1. |
Gerstner Peter |
(Forellenzuchtbetrieb Juraquell) Wellheim D-97332 Volkach |
2. |
Werner Ruf |
Fischzucht Wildbad D-86925 Fuchstal-Leeder |
3. |
Rogg |
Fisch Rogg D-87751 Heimertingen |
4. |
Fischzucht Graf Anlage D-87737 Reichau |
Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz |
5. |
Fischzucht Graf Anlage D-87727 Klosterbeuren |
Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz |
6. |
Fischzucht Graf Anlage D-87743 Egg an der Günz |
Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz |
7. |
Anlage Am großen Dürrmaul D-95671 Bärnau |
Andreas Rösch Am großen Dürrmaul 2 D-95671 Bärnau |
8. |
Andreas Hofer Anlage D-84524 Mitterhausen |
Andreas Hofer Vils 6 D-84149 Velden |
3.A.6. SASSONIA
1. |
Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V. |
Forellenanlage Schlettau D-09487 Schlettau |
2. |
H. und G. Ermisch GbR |
Forellen- und Lachszucht D-01844 Langburkersdorf |
3.A.7. ASSIA
1. |
Hermann Rameil |
Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil D-34311 Naumburg OT Altendorf |
3.A.8. SCHLESWIG-HOLSTEIN
1. |
Hubert Mertin |
Forellenzucht Mertin Mühlenweg 6 D-24247 Roderbek |
3.B. AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA IHN IN GERMANIA
3.B.1. TURINGIA
1. |
Thüringer Forstamt Leinefelde |
Fischzucht Worbis D-37327 Leinefelde |
4. AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN SPAGNA
4.1. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA
1. |
Truchas del Prado |
located in Alcalá de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón) |
4.2. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELL’ANDALUSIA
1. |
Piscifactoría de Riodulce |
D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313 |
2. |
Piscifactoría Manzanil |
D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313 |
5.A. AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN FRANCIA
5.A.1. ADOUR-GARONNE
1. |
Pisciculture de Sarrance |
F-64490 Sarrence (Pyrénées-Atlantiques) |
2. |
Pisciculture des Sources |
F-12540 Cornus (Aveyron) |
3. |
Pisciculture de Pissos |
F-40410 Pissos (Landes) |
4. |
Pisciculture de Tambareau |
F-40000 Mont-de-Marsan (Landes) |
5. |
Pisciculture “Les Fontaines d’Escot” |
F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques) |
6. |
Pisciculture de la Forge |
F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne) |
5.A.2. ARTOIS-PICARDIE
1. |
Pisciculture du Moulin du Roy |
F-62156 Rémy (Pas-de-Calais) |
2. |
Pisciculture du Bléquin |
F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais) |
3. |
Pisciculture de Earls Feldmann F-76340 Hodeng-Au-Bosc |
F-80580 Bray-Les-Mareuil |
4. |
Pisciculture Bonnelle à Ponthoile |
Bonnelle F-80133 Ponthoile M. Sohier 26 rue George Deray F-80100 Abeville |
5. |
Pisciculture Bretel à Gezaincourt |
Bretel F-80600 Gezaincourt-Doulens M. Sohier 26 rue George Deray F-80100 Abeville |
5.A.3. AQUITAINE
1. |
SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’Alevinage du Ruisseau Blanc |
Le Meysout F-40120 Aure |
2. |
L’EPST-INRA Pisciculture à Lees Athas |
Saillet et Esquit F-64490 Lees Athas INRA — BP-3 F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle |
3. |
Truites de haut Baretous Route de la Pierre Saint Martin F-64570 Arette reg 64040154 |
Mme Estournes Françoise Maison Ménin F-64570 Aramits |
5.A.4. DROME
1. |
Pisciculture “Sources de la Fabrique” |
40, Chemin de Robinson F-26000 Valence |
5.A.5. HAUTE-NORMANDIE
1. |
Pisciculture des Godeliers |
F-27210 Le Torpt |
2. |
Pisciculture fédérale de Sainte Gertrude F-76490 Maulevrier |
Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime F-76490 Maulevrier |
5.A.6. LOIRE-BRETAGNE
1. |
SCEA “Truites du lac de Cartravers” |
Bois-Boscher F-22460 Merleac (Côtes-d’Armor) |
2. |
Pisciculture du Thélohier |
F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine) |
3. |
Pisciculture de Plainville |
F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir) |
4. |
Pisciculture Rémon à Parné sur Roc |
SARL Remon 21 rue de la Véquerie F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne) |
5. |
Esosiculture de Feins Étang aux Moines 5440 FEINS |
AAPPMA 9 rue Kerautret Botmel F-35200 Rennes |
5.A.7. RHIN-MEUSE
1. |
Pisciculture du ruisseau de Dompierre |
F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse) |
2. |
Pisciculture de la source de la Deüe |
F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse) |
5.A.8. RHONE-MEDITERRANEE-CORSE
1. |
Pisciculture Charles Murgat |
Les Fontaines F-38270 Beaufort (Isère) |
5.A.9. SEINE-NORMANDIE
1. |
Pisciculture du Vaucheron |
F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse) |
5.A.10. LANGUEDOC-ROUSSILLON
1. |
Pisciculture de Pêcher F-48400 Florac |
Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique F-48400 Florac |
5.A.11. MIDI-PYRENEES
1. |
Pisciculture de la source du Durzon |
SCEA Pisciculture du mas de pommiers F-12230 Nant |
5.A.12. ALPES-MARITIMES
1. |
Centre piscicole de Roquebiliere F-06450 Roquebilière |
Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu Aquatique F-06450 Roquebilière |
5.A.13. HAUTES-ALPES
1. |
Pisciculture Fédérale de la Roche-de-Rame |
Pisciculture Fédérale F-05310 La Roche-de-Rame |
5.B. AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS IN FRANCIA
5.B.1. ARTOIS-PICARDIE
1. |
Pisciculture de Sangheen |
F-62102 Calais (Pas-de-Calais) |
6.A. AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN ITALIA
6.A.1. REGIONE: FRIULI-VENEZIA GIULIA
Bacino del fiume Stella
1. |
Azienda ittica agricola Collavini Mario N. I096UD005 |
Via Tiepolo 12 I-33032 Bertiolo (UD) |
2. |
Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons |
Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia Via Colugna 3 I-33100 Udine |
Bacino del fiume Tagliamento
3. |
SGM srl |
SGM srl Via Mulino del Cucco 38 Rivoli di Osoppo (UD) |
4. |
Impianto ittiogenico di Forni di Sotto |
Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine |
5. |
Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese |
Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine |
6. |
Impianto ittiogenico di Amaro |
Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine |
7. |
Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico |
Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine |
Bacino del fiume Bianco
8. |
S.A.I.S. srl Loc Blasis Codropio (UD) Cod I027UD001 |
Mirella Fossaluzza Via Rot 6/2 I-33080 Zoppola (PN) |
Bacino del fiume Muje
9. |
S.A.I.S. srl Poffabro-Frisanco (PN) |
Mirella Fossaluzza Via Rot 6/2 I-33080 Zoppola (PN) |
6.A.2. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Bacino del Noce
1. |
Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine) |
Cavizzana |
2. |
Troticoltura di Grossi Roberto N. 121TN010 |
Grossi Roberto Via Molini n. 11 Monoclassico (TN) |
Bacino del Brenta
3. |
Campestrin Giovanni |
Telve Valsugana (Fontane) |
4. |
Ittica Resenzola Serafini |
Grigno |
5. |
Ittica Resenzola Selva |
Grigno |
6. |
Leonardi F.lli |
Levico Terme (S. Giuliana) |
7. |
Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana |
Grigno (Fontana Secca, Maso Puele) |
8. |
Cappello Paolo |
Via Zacconi 21 Loc. Maso Fontane, Roncegno |
Bacino dell’Adige
9. |
Celva Remo |
Pomarolo |
10. |
Margonar Domenico |
Ala (Pilcante) |
11. |
Degiuli Pasquale |
Mattarello (Regole) |
12. |
Tamanini Livio |
Vigolo Vattaro |
13. |
Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A. |
S. Michele all’Adige |
Bacino del Sarca
14. |
Ass. Pescatori Basso Sarca |
Ragoli (Pez) |
15. |
Stab. Giudicariese La Mola |
Tione (Delizia d’Ombra) |
16. |
Azienda Agricola La Sorgente s.s. |
Tione (Saone) |
17. |
Fonti del Dal s.s. |
Lomaso (Dasindo) |
18. |
Comfish S.r.l. (ex. Paletti) |
Preore (Molina) |
19. |
Ass. Pescatori Basso Sarca |
Tenno (Pranzo) |
20. |
Troticultura “La Fiana” |
Di Valenti Claudio (Bondo) |
6.A.3. REGIONE: UMBRIA
Valle del Nera
1. |
Impianto Ittogenico provinciale |
Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia) |
6.A.4. REGIONE: VENETO
Bacino dell’Astico
1. |
Centro Ittico Valdastico |
Valdastico (Veneto, Province Vicenza) |
Bacino del Lietta
2. |
Azienda Agricola Lietta srl N. 052TV074 |
Via Rai 3 I-31010 Ormelle (TV) |
Bacino del Bacchiglione
3. |
Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo N. 091VI831 |
Massimo Grosselle Via Palmirona 18 Sandrigo (VI) |
4. |
Biasia Luigi N. 013VI831 |
Biasia Luigi Via Ca’D’Oro 25 Bolzano Vic. (VI) |
Bacino del Brenta
5. |
Polo Guerrino Via S.Martino 51 Loc. Campese I-36061 Bassano del Grappa |
Polo Guerrino Via Tre Case 4 I-36056 Tezze sul Brenta |
Fiume Tione - Fattolé
6. |
Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S. |
Davide Menozzi Via Mazzini 32 Bonferraro de Sorga |
Fiume Tartaro/bacino del Tione
7. |
Stanzial Eneide Loc Casotto |
Stanzial Eneide I-37063 Isola Della Scala VR |
Fiume Celarda
8. |
Vincheto di Celarda 021 BL 282 |
M.I.P.A. via Gregorio XVI, n.8 I-32100 Belluno |
Fiume Molini
9. |
Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini |
Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini Via Molini 6 I-37020 Brentino Belluno |
Fiume Sile
10. |
Azienda Troticoltura S. Cristina Via Chiesa Vecchia 14 Loc. S. Cristina di Quinto Cod. 064TV015 |
Azienda Troticoltura S Cristina Via Chiesa Vecchia 14 |
6.A.5. REGIONE: VALLE D’AOSTA
Bacino della Dora Baltea
1. |
Stabilimento ittiogenico regionale |
Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO) |
6.A.6. REGIONE: LOMBARDIA
1. |
Azienda Troticoltura Foglio A.s.s. |
Troticoltura Foglio Angelo. S. S. Piazza Marconi 3 I-25072 Bagolino |
2. |
Azienda Agricola Pisani Dossi Cascina Oldani, Cisliano (MI) |
Giorgio Peterlongo Via Veneto 20 — Milano |
3. |
Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio |
Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondino Via Fiume 85, Sondrio |
4. |
Ittica Acquasarga Allevamento Piscicoltura Valsassinese IT070LC087 |
Mirella Fossaluzza Via Rot 6/2 Zoppola (PN) |
6.A.7. REGIONE: TOSCANA
Bacino del Maresca
1. |
Allevamento trote di Petrolini Marcello |
Petrolini Marcello Via Mulino Vecchio 229 Maresca — S. Marcello P.se (PT) |
2. |
Azienda agricola Fratelli Mascalchi Loc Carda, Castel Focognano (AR) Cod. IT008AR003 |
Fratelli Mascalchi Loc Carda, Castel Focognano (AR) |
6.A.8. REGIONE: LIGURIA
1. |
Incubatoio Ittico provenciale — Masone. Loc Rio Freddo |
Provincia de Genova Piazzale Mazzini 2 I-16100 Genova |
6.A.9. REGIONE: PIEMONTE
1. |
Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres, Oulx (TO) Cod. 175TO802 |
Associazone Pescatori Valsusa Via Martiri della Libertà 1 I-10040 Caprie (TO) |
2. |
Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano |
Lucio Fariano Via Marino 8 I-12044 Centallo (CN) |
3. |
Troticoltura Marco Borroni Loc Gerb Veldieri (CN) Cod. 233CN800 |
Marco Borroni Via Piave 39 I-12044 Centallo (CN) |
6.A.10. REGIONE: ABRUZZO
1. |
Impianti ittiogenici di POPOLI (PE) Loc S. Callisto |
Nouva Azzurro Spa Viale del Lavoro 45 S. Martino BA (VR) |
6.A.11. REGIONE: EMILIA-ROMAGNA
1. |
Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE) Via Porali 1/A — Collagna (RE) Cod. 019RE050 |
Nicoletta Bestini Via Porali 1/A Collagna (RE) |
7. AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN AUSTRIA
1. |
Alois Köttl |
Forellenzucht Alois Köttl A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla |
2. |
Herbert Böck |
Forellenhof Kaumberg A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1 |
3. |
Forellenzucht Glück |
Erick und Sylvia Glück Hammerweg 13 A-5270 Mauerkirchen |
4. |
Forellenzuchbetrieb St. Florian |
Martin Ebner St. Florian 20 A-5261 Uttendorf |
5. |
Forellenzucht Jobst |
Alois Jobst Bruggen 25 A-9761 Greifenburg» |
8.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/43 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2005
su ulteriori ricerche da realizzare relativamente al tenore di idrocarburi policiclici aromatici in taluni prodotti alimentari
[notificata con il numero C(2005) 256]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/108/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione (1) definisce i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare il benzo(a)pirene, in determinati prodotti alimentari. A causa delle persistenti incertezze del tenore di IPA cancerogeni negli alimenti, il regolamento dispone una revisione delle misure da effettuare entro il 1o aprile 2007. È necessario disporre di ulteriori informazioni per documentare la revisione in questione. |
(2) |
Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha concluso nel parere del 4 dicembre 2002 che diversi IPA sono agenti cancerogeni genotossici. Visti gli effetti non connessi alla soglia delle sostanze genotossiche, il tenore di IPA negli alimenti dovrebbe essere ridotto a un livello tanto basso quanto sia ragionevolmente possibile. Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ritiene inoltre che il benzo(a)pirene può fungere da marker della presenza e degli effetti degli IPA cancerogeni negli alimenti, secondo quanto elencato nell’allegato. Ulteriori analisi delle relative concentrazioni degli IPA negli alimenti sono necessarie per documentare una futura revisione dell’opportunità di mantenere il benzo(a)pirene in qualità di marker. Si dispone di vari metodi per valutare IPA multipli. |
(3) |
Gli IPA si possono formare negli alimenti nel corso di procedure di riscaldamento, essiccazione e affumicazione, che permettono ai prodotti della combustione di entrare in contatto diretto con l’alimento. Nei casi in cui si rilevano elevati livelli di IPA, occorre esaminare attentamente i metodi di produzione e di lavorazione. Ad esempio, i processi di essiccazione e riscaldamento a contatto diretto con il fuoco utilizzati per la produzione di oli alimentari, quali l’olio di sansa, può comportare la generazione di forti concentrazioni di IPA. È possibile utilizzare carbone attivo per eliminare il benzo(a)pirene nel corso della procedura di raffinazione degli oli, tuttavia non è chiaro se nel corso di questa procedura è possibile eliminare completamente tutti gli IPA. Sarebbe opportuno utilizzare metodi di produzione e lavorazione che eliminino sin dall’inizio il rischio di contaminazione degli oli da IPA, |
RACCOMANDA CHE GLI STATI MEMBRI:
1) |
Esaminino i rispettivi tenori di benzo(a)pirene ed altri idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare quelli riconosciuti come cancerogeni dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, secondo quanto elencato nell’allegato (2). Valutino i relativi tenori di IPA negli alimenti elencati nel regolamento (CE) n. 208/2005. Misurino inoltre il tenore di IPA in altri alimenti che possono contenerne livelli elevati, quali frutta secca e integratori alimentari. Dovrebbe essere dichiarato il tenore di ciascun IPA cancerogeno misurato in campioni individuali di alimenti specifici. Ad esempio, sarebbe opportuno indicare il rispettivo tenore di IPA misurato in ogni singolo campione di olio di sansa o di olio di girasole, ovvero di pesce affumicato (con indicazione della specie) o prosciutto affumicato, ecc. I dati generali saranno raccolti e presentati dalla Commissione. Comunichino i risultati delle indagini alla Commissione entro il 31 ottobre 2006, per sostenere una revisione del tenore massimo e per giustificare l’opportunità di mantenere il benzo(a)pirene in qualità di marker entro il 1o aprile 2007. |
2) |
Esaminino i metodi di produzione e di lavorazione utilizzati per gli oli e i grassi alimentari. Nel caso in cui gli oli e le materie grasse alimentari siano prodotti utilizzando metodi che possono comportare elevati livelli di contaminazione da IPA, quali processi di essiccazione e riscaldamento a diretto contatto con la fiamma, individuino, assieme ai produttori, metodi alternativi ovvero ottimizzino i metodi in modo da ridurre il tenore. Entro il 31 ottobre 2006 riferiscano alla Commissione in merito ai risultati e ai progressi compiuti per evitare l’utilizzazione di metodi che possono comportare una contaminazione. |
3) |
Esaminino i metodi di produzione e di lavorazione utilizzati per affumicare ed essiccare gli alimenti. Nel caso in cui vengano utilizzati metodi che possono comportare elevati livelli di contaminazione da IPA, individuino, assieme ai produttori, metodi alternativi, ovvero ottimizzati in modo da ridurre il tenore. Entro il 31 ottobre 2006 riferiscano alla Commissione in merito ai risultati e ai progressi compiuti per evitare il ricorso a metodi che possano comportare contaminazione. |
4) |
Individuino e prevengano la presenza di IPA nel burro di cacao e riferiscano i risultati alla Commissione entro il 31 ottobre 2006. Occorre fornire informazioni sul tenore di benzo(a)pirene e altri IPA nel burro di cacao, sulle fonti di questa eventuale contaminazione e su possibili mezzi per ridurre la contaminazione in questione. Le informazioni raccolte costituiranno la base di una revisione della deroga per il burro di cacao attualmente indicata nel regolamento (CE) n. 208/2005. |
5) |
Forniscano informazioni provenienti da qualsiasi altro studio relativo alle fonti ambientali di contaminazione da IPA degli alimenti. |
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2005 (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) Si accolgono favorevolmente eventuali nuove informazioni sugli IPA, diverse da quelle in possesso del comitato scientifico dell'alimentazione umana, purché disponibili e qualora comportino conseguenze a livello di sanità pubblica.
ALLEGATO
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) riconosciuti come cancerogeni dal comitato scientifico dell’alimentazione umana (1), per i quali si richiede un ulteriore esame dei relativi tenori in talune derrate alimentari
|
Benzo(a)antracene |
|
Benzo(b)fluorantene |
|
Benzo(j)fluorantene |
|
Benzo(k)fluorantene |
|
Benzo(g,h,i)perilene |
|
Benzo(a)pirene |
|
Crisene |
|
Ciclopenta(c,d)pirene |
|
Dibenz(a,h)antracene |
|
Dibenzo(a,e)pirene |
|
Dibenzo(a,h)pirene |
|
Dibenzo(a,i)pirene |
|
Dibenzo(a,l)pirene |
|
Indeno(1,2,3-cd)pirene |
|
5-metilcrisene |
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
8.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/46 |
DECISIONE 2005/109/PESC DEL CONSIGLIO
del 24 gennaio 2005
relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sulla partecipazione del Regno del Marocco all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,
vista la raccomandazione della Presidenza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/570/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1). |
(2) |
L'articolo 11, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi siano oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea. |
(3) |
A seguito dell'autorizzazione del Consiglio del 13 settembre 2004, la Presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sulla partecipazione del Regno del Marocco all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia Erzegovina (operazione Althea). |
(4) |
L'accordo dovrebbe essere approvato, |
DECIDE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sulla partecipazione del Regno del Marocco all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione Althea) è approvato a nome dell'Unione europea.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
F. BODEN
(1) GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.
ACCORDO
tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sulla partecipazione del Regno del Marocco all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione Althea)
L'UNIONE EUROPEA (UE)
da una parte, e
IL REGNO DEL MAROCCO
dall'altra,
in appresso denominate «le parti»,
TENUTO CONTO:
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Partecipazione all'operazione
1. Il Regno del Marocco aderisce all'azione comune 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare l'operazione dell'UE di gestione militare della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo del Regno del Marocco all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.
3. Il Regno del Marocco garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:
— |
all'azione comune 2004/570/PESC e alle eventuali successive modifiche; |
— |
al piano operativo; |
— |
alle misure di attuazione. |
4. Le forze e il personale distaccato dal Regno del Marocco che partecipano all'operazione conformano l'esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.
5. Il Regno del Marocco informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.
Articolo 2
Status delle forze
1. Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi da parte del Regno del Marocco è disciplinato dalle disposizioni sullo status delle forze, se disponibili, convenute tra l'Unione europea e il paese ospitante.
2. Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori di della Bosnia-Erzegovina è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e il Regno del Marocco.
3. Fatte salve le disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 1, il Regno del Marocco esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.
4. Il Regno del Marocco è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. Il Regno del Marocco è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.
5. Il Regno del Marocco si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
6. L'Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione del Regno del Marocco all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
Articolo 3
Informazioni classificate
1. Il Regno del Marocco adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'Unione europea siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (4), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE.
2. Qualora l'UE e il Regno del Marocco abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.
Articolo 4
Catena di comando
1. L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione dell'UE può delegare i suoi poteri.
3. Il Regno del Marocco ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.
4. Il comandante dell'operazione dell'UE può — previa consultazione del Regno del Marocco — richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo del Regno del Marocco.
5. Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dal Regno del Marocco per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.
Articolo 5
Aspetti finanziari
1. Il Regno del Marocco sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (5).
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, il Regno del Marocco, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status delle forze, se disponibile, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.
Articolo 6
Disposizioni di attuazione dell'accordo
Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti del Regno del Marocco.
Articolo 7
Inadempienza
Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.
Articolo 8
Composizione delle controversie
Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.
3. Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo del Regno del Marocco all'operazione.
Fatto a Bruxelles, addì in lingua inglese in quattro copie
Per l'Unione europea
Per il Regno del Marocco
(1) GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.
(2) GU L 324 du 27.10.2004, pag. 20.
(3) GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64. Decisione modificata dalla decisione BiH/5/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 39).
(4) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).
(5) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.
DICHIARAZIONI
di cui all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 6, dell'accordo
Dichiarazione degli Stati membri dell'UE:
«Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano l'azione comune dell'UE 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti del Regno del Marocco per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
— |
siano stati causati da membri del personale provenienti dal Regno del Marocco nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o |
— |
risultino dall'uso di mezzi appartenenti al Regno del Marocco, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dal Regno del Marocco nell'utilizzare detti mezzi.» |
Dichiarazione del Regno del Marocco:
«Il Regno del Marocco, nell'applicare l'azione comune dell'UE 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
— |
siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o |
— |
risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.» |
Rettifiche
8.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/51 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 345 del 20 novembre 2004 )
A pagina 73, l’allegato XV è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO XV
ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DI CUI ALL'ARTICOLO 99
— |
Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red |
— |
Ayrshire |
— |
Armoricaine |
— |
Bretonne Pie-Noire |
— |
Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein |
— |
Groninger Blaarkop |
— |
Guernsey |
— |
Jersey |
— |
Malkeborthorn |
— |
Reggiana |
— |
Valdostana Nera |
— |
Itäsuomenkarja |
— |
Länsisuomenkarja |
— |
Pohjoissuomenkarja.» |
A pagina 74, l’allegato XVI è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO XVI
RESA LATTIERA MEDIA DI CUI ALL'ARTICOLO 103
(in chilogrammi) |
|
Belgio |
5 450 |
Repubblica ceca |
5 682 |
Danimarca |
6 800 |
Germania |
5 800 |
Estonia |
5 608 |
Grecia |
4 250 |
Spagna |
4 650 |
Francia |
5 550 |
Irlanda |
4 100 |
Italia |
5 150 |
Cipro |
6 559 |
Lettonia |
4 796 |
Lituania |
4 970 |
Lussemburgo |
5 700 |
Ungheria |
6 666 |
Malta |
|
Paesi Bassi |
6 800 |
Austria |
4 650 |
Polonia |
3 913 |
Portogallo |
5 100 |
Slovenia |
4 787 |
Slovacchia |
5 006 |
Finlandia |
6 400 |
Svezia |
7 150 |
Regno Unito |
5 900» |