ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 34

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
8 febbraio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 207/2005 della Commissione, del 7 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 208/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 209/2005 della Commissione, del 7 febbraio 2005, che fissa l’elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell’origine all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità

6

 

*

Direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari ( 1 )

15

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2005/107/CE:Decisione della Commissione, del 2 febbraio 2005, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2005) 188]  ( 1 )

21

 

*

2005/108/CE:Raccomandazione della Commissione, del 4 febbraio 2005, su ulteriori ricerche da realizzare relativamente al tenore di idrocarburi policiclici aromatici in taluni prodotti alimentari [notificata con il numero C(2005) 256]  ( 1 )

43

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/109/PESC del Consiglio, del 24 gennaio 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sulla partecipazione del Regno del Marocco all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea)

46

Accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sulla partecipazione del Regno del Marocco all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione Althea)

47

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (GU L 345 del 20.11.2004)

51

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

8.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/1


REGOLAMENTO (CE) N. 207/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

104,0

204

63,8

212

157,6

248

82,5

624

81,4

999

97,9

0707 00 05

052

166,9

204

87,7

999

127,3

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

202,2

204

174,0

999

188,1

0805 10 20

052

42,6

204

46,9

212

47,1

220

37,0

421

23,4

448

31,9

624

68,4

999

42,5

0805 20 10

052

76,5

204

73,7

624

72,5

999

74,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

56,7

204

85,7

400

78,9

464

131,4

624

76,3

662

42,4

999

78,6

0805 50 10

052

69,5

220

27,0

999

48,3

0808 10 80

052

104,3

400

113,8

404

100,6

720

67,3

999

96,5

0808 20 50

388

89,2

400

94,1

528

82,3

720

41,5

999

76,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


8.2.2005   

IT

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L 34/3


REGOLAMENTO (CE) N. 208/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari, inclusi i prodotti alimentari per i lattanti e per la prima infanzia, di cui alla direttiva 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (3) e alla direttiva 96/5/CE della Commissione del 16 febbraio 1996 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (4).

(2)

Alcuni Stati membri hanno definito i tenori massimi per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in determinati prodotti alimentari. Date le disparità esistenti tra le disposizioni nazionali e il conseguente rischio di distorsione della concorrenza, è necessario stabilire disposizioni comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'unicità del mercato.

(3)

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha concluso, nel parere del 4 dicembre 2002, che diversi IPA sono agenti cancerogeni genotossici. I tenori che hanno indotto i tumori negli esperimenti di laboratorio sono molto più elevati dei tenori che possono essere presenti nei prodotti alimentari e quindi assunti con l’alimentazione. Tuttavia, in considerazione degli effetti senza soglia delle sostanze genotossiche è opportuno ridurre il tenore di IPA nei prodotti alimentari per quanto ragionevolmente possibile.

(4)

Secondo il comitato scientifico dell'alimentazione umana, il benzo(a)pirene può essere utilizzato come marcatore della presenza e dell’effetto nei prodotti alimentari di IPA cancerogeni, tra cui il benzo(a)antracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo(j)fluorantene, il benzo(k)fluorantene, il benzo(g,h,i)perilene, il crisene, il ciclopenta(c,d)pirene, il dibenz(a,h)antracene, il dibenzo(a,e)pirene, il dibenzo(a,h)pirene, il dibenzo(a,i)pirene, il dibenzo(a,l)pirene, l’indeno(1,2,3-cd)pirene e il 5-metilcrisene. Sono necessarie ulteriori analisi delle proporzioni relative dei suddetti IPA nei prodotti alimentari per poter valutare l’opportunità di mantenere il benzo(a)pirene come marcatore.

(5)

Gli IPA possono contaminare i prodotti alimentari nel corso dei procedimenti di riscaldamento e di essiccazione, che mettono gli alimenti a contatto diretto con i prodotti della combustione. I procedimenti di essiccazione e di riscaldamento a fuoco aperto, utilizzati nella produzione di oli alimentari, ad esempio l’olio di sansa di oliva, possono avere per effetto un tenore elevato di IPA. È possibile ricorrere al carbonio attivo per eliminare il benzo(a)pirene nella fase di raffinazione degli oli, ma non è chiaro se i processi di raffinazione eliminino effettivamente tutti gli IPA. È opportuno usare metodi di produzione e di lavorazione che impediscano la contaminazione iniziale degli oli da parte degli IPA.

(6)

Per tutelare la sanità pubblica, è necessario fissare i tenori massimi di benzo(a)pirene in taluni prodotti alimentari contenenti grassi e oli e nei prodotti alimentari nei quali processi di affumicatura o di essiccazione possono causare un alto livello di contaminazione. Tenori massimi inferiori devono essere fissati separatamente per gli alimenti destinati all’infanzia; il loro rispetto sarà garantito dal rigoroso controllo della produzione e del confezionamento dei latti per neonati e di proseguimento, degli alimenti per la prima infanzia e degli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini. È altresì necessario fissare tenori massimi per i prodotti alimentari che possono presentare livelli elevati di contaminazione per effetto di un inquinamento ambientale, in particolare i pesci e i prodotti della pesca, ad esempio in caso di fuoriuscita di petrolio dalle navi.

(7)

La presenza di benzo(a)pirene è stata riscontrata in taluni prodotti alimentari, quali la frutta secca e gli integratori alimentari; i dati disponibili, tuttavia, non permettono di determinare i tenori che si possono ragionevolmente raggiungere; a tal fine, sono necessarie ulteriori analisi. Nel frattempo, è opportuno fissare tenori massimi di benzo(a)pirene negli ingredienti in questione, quali gli oli e i grassi utilizzati negli integratori alimentari.

(8)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 466/2001.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2005.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data, conformemente alle norme applicabili. Spetta all'operatore del settore alimentare provare quando i prodotti sono stati immessi sul mercato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 684/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 6).

(3)  GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

(4)  GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è aggiunta la seguente parte 7:

«Parte 7: Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Prodotto

Tenore massimo

(μg/kg sul peso umido)

Criteri di prestazione per il campionamento

Criteri di prestazione per i metodi di analisi

7.1.   

Benzo(a)pirene (2)

7.1.1.

Oli e grassi per alimentazione umana destinati al consumo diretto o a essere usati come ingredienti di un prodotto alimentare (3)

2,0

Direttiva 2005/10/CE (1)

Direttiva 2005/10/CE

7.1.2.

Alimenti per lattanti e per la prima infanzia

1,0

Direttiva 2005/10/CE

Direttiva 2005/10/CE

7.1.2.1.

Alimenti per l'infanzia e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e ai bambini (4)

7.1.2.2.

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento (5)

7.1.2.3.

Alimenti dietetici a fini medici speciali (6) destinati in modo specifico ai lattanti

7.1.3.

Carni affumicate e prodotti a base di carni affumicate

5,0

Direttiva 2005/10/CE

Direttiva 2005/10/CE

7.1.4.

Muscolo di pesce affumicato e prodotti della pesca affumicati (7), esclusi i molluschi bivalvi

5,0

Direttiva 2005/10/CE

Direttiva 2005/10/CE

7.1.5.

Muscolo di pesce (8), diverso dal pesce affumicato

2,0

Direttiva 2005/10/CE

Direttiva 2005/10/CE

7.1.6.

Crostacei e cefalopodi non affumicati

5,0

Direttiva 2005/10/CE

Direttiva 2005/10/CE

7.1.7.

Molluschi bivalvi

10,0

Direttiva 2005/10/CE

Direttiva 2005/10/CE»


(1)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Il benzo(a)pirene, per il quale sono indicati i tenori massimi, utilizzato come marcatore della presenza e dell’azione degli IPA cancerogeni nei prodotti alimentari. Le presenti disposizioni prevedono pertanto un’armonizzazione totale in tutti gli Stati membri in materia di IPA nei prodotti alimentari indicati. La Commissione riesaminerà i tenori massimi per gli IPA nelle categorie di prodotti alimentari elencati entro il 1o aprile 2007, tenendo conto del progresso delle conoscenze scientifiche e tecniche sulla presenza di benzo(a)pirene e di altri IPA cancerogeni nei prodotti alimentari.

(3)  Il burro di cacao non è compreso in questa categoria; sono in corso ricerche sulla presenza del benzo(a)pirene nel burro di cacao. La deroga è riesaminata entro 1o aprile 2007.

(4)  Alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini di cui all’articolo 1 della direttiva 96/5/CE. I tenori massimi si riferiscono ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.

(5)  Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento di cui all’articolo 1 della direttiva 91/321/CEE. I tenori massimi si riferiscono ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.

(6)  Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 1999/21/CE. I tenori massimi si riferiscono ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.

(7)  Pesci e prodotti della pesca delle categorie b), c) ed f) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(8)  Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000.


8.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/6


REGOLAMENTO (CE) N. 209/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2005

che fissa l’elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell’origine all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata, immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni (1);

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento sopra citato dispone che, al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, da un lato possono essere concesse deroghe all'obbligo di presentare una prova dell'origine per i prodotti non sottoposti a misure specifiche di politica commerciale comunitaria e, dall'altro, che le disposizioni recanti deroghe all'obbligo di presentare un certificato d'origine devono menzionare se per i prodotti in questione occorre presentare una dichiarazione d'origine.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2579/98 della Commissione (2), ha fissato l’elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell’origine all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità. Occorre ora aggiornare tale elenco inserendovi nuove categorie di prodotti tessili.

(3)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 2579/98 e sostituirlo con le disposizioni del presente regolamento.

(4)

Per adempiere agli obblighi derivanti dalla scadenza dell’accordo OMC sui tessili e l’abbigliamento, e in particolare per rispettare le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 8, lettera c), di detto accordo, secondo cui «il primo giorno del 121o mese dall'entrata in vigore dell'accordo OMC, il settore dei tessili e dell'abbigliamento dovrà essere incluso nel GATT 1994, e dovranno essere state abolite tutte le restrizioni ai sensi del presente accordo», è necessario che le disposizioni del presente regolamento si applichino a partire dal 1o gennaio 2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'immissione in libera pratica dei prodotti tessili elencati nell'allegato del presente regolamento non è soggetta alla presentazione di alcuna prova dell'origine.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2579/98 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 202 del 18.7.1998, pag. 11.

(2)  GU L 322 dell’1.12.1998, pag. 27.


ALLEGATO

Elenco dei prodotti tessili

Categoria

Designazione — Codice NC 2005

(1)

(2)

Gruppo III A

34

Tessuti di filati di filamenti sintetici, ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene, di larghezza uguale o superiore a 3 m

5407 20 19

38A

Stoffe a maglia di fibre sintetiche, anche per tende e tendine

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

38B

Tendine, diverse da quelle a maglia

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

40

Tendine tessute (compresi tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l’arredamento), diverse da quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

42

Filati di fibre sintetiche o artificiali continue, non condizionati per la vendita al minuto

5401 20 10

Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00

43

Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, condizionati per la vendita al minuto

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00

46

Lana e peli fini, cardati o pettinati

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

47

Filati di lana o di peli fini, cardati, non condizionati per la vendita al minuto

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

48

Filati di lana o di peli fini, pettinati, non condizionati per la vendita al minuto

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

49

Filati di lana o di peli fini, pettinati, condizionati per la vendita al minuto

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

51

Cotone, cardato o pettinato

5203 00 00

53

Tessuti a punto di garza

5803 10 00

54

Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5507 00 00

55

Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

56

Filati di fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, condizionati per la vendita al minuto

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

58

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

60

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

5805 00 00

62

Filati di ciniglia, filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati)

5606 00 91, 5606 00 99

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano o a macchina in pezza, in strisce o in motivi

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati, tessuti

5807 10 10, 5807 10 90

Trecce e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

5808 10 00, 5808 90 00

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi, di fibre sintetiche o artificiali

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

65

Stoffe a maglia diverse da quelle delle categorie 38A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

66

Coperte, diverse da quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

Gruppo III B

72

Costumi da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

84

Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10

85

Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6215 20 00, 6215 90 00

86

Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

88

Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bebé»), esclusi quelli a maglia

ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00

91

Tende

6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00

93

Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti, diversi da quelli ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

95

Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

96

Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati, ricoperti o stratificati:

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

98

Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97

5609 00 00, 5905 00 10

99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

5901 10 00, 5901 90 00

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

5904 10 00, 5904 90 00

Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100

5907 00 10, 5907 00 90

100

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

101

Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche

ex 5607 90 90

110

Materassi pneumatici tessuti

6306 41 00, 6306 49 00

111

Oggetti per campeggio, tessuti, diversi dalle tende e dai materassi pneumatici

6306 91 00, 6306 99 00

112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

6307 20 00, ex 6307 90 99

113

Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia

6307 10 90

114

Tessuti e manufatti per usi tecnici

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

Gruppo IV

120

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

ex 5607 90 90

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia

ex 6305 90 00

123

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria

5801 90 10, ex 5801 90 90

Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia

6214 90 90

Gruppo V

124

Fibre sintetiche in fiocco

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 10, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

125A

Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41

5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00

125B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali

5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00

126

Fibre artificiali in fiocco

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

127A

Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42

5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

127B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali

5405 00 00, ex 5604 90 00

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

5105 40 00

129

Filati di peli grossolani o di crine

5110 00 00

130A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

130B

Filati di seta, diversi da quelli della categoria 130A; pelo di Messina (crine di Firenze)

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

5308 90 90

132

Filati di carta

5308 90 50

133

Filati di canapa

5308 20 10, 5308 20 90

134

Filati metallici

5605 00 00

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

5113 00 00

137

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

5311 00 90, ex 5905 00 90

139

Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati

5809 00 00

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali

ex 6301 90 90

144

Feltri di peli grossolani

5602 10 35, ex 5602 29 00

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa

5607 90 10, ex 5607 90 90

146A

Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi

ex 5607 21 00

146B

Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

146C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

5607 10 00

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati

5003 90 00

148A

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

148B

Filati di cocco

5308 10 00

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

152

Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti

5602 10 11

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

6305 10 10

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

5001 00 00

Seta greggia (non torta)

5002 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cardati né pettinati

5003 10 00

Lane, non cardate né pettinate

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

5104 00 00

5301 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino, (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, diversi dal cocco e dall’abaca della voce 5304

5305 90 00

Cotone, non cardato né pettinato

5201 00 10, 5201 00 90

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302 10 00, 5302 90 00

5305 29 Abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee), preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca, (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 21 00, 5305 29 00

Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5303 10 00, 5303 90 00

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00


8.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/15


DIRETTIVA 2005/10/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2005

recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l’istituzione di modalità di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all’alimentazione umana (1), in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2), stabilisce il tenore massimo di benzo(a)pirene e fa riferimento a disposizioni che indicano i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare.

(2)

La direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante le misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (3), introduce un sistema di norme di qualità per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

(3)

Si ritiene opportuno definire criteri generali, cui devono conformarsi i metodi di analisi, onde garantire che i laboratori incaricati del controllo ufficiale usino una metodologia con livelli di prestazioni comparabili. Si ritiene inoltre molto importante che i risultati delle analisi siano riportati e interpretati in modo uniforme onde garantire un’applicazione armonizzata. Queste norme d’interpretazione vanno applicate ai risultati delle analisi relative al campione destinato al controllo ufficiale. Nel caso di analisi a fini di ricorso o arbitraggio, si applica la normativa nazionale.

(4)

Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il campionamento destinato al controllo ufficiale dei livelli di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari venga effettuato conformemente ai metodi descritti nell’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la preparazione dei campioni e i metodi d’analisi utilizzati per i controlli ufficiali dei livelli di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari sono conformi ai criteri descritti nell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla sua pubblicazione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione i testi di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare il suddetto riferimento.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2005 (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.


ALLEGATO I

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI BENZO(A)PIRENE NELLE DERRATE ALIMENTARI

1.   Finalità e campo di applicazione

I campioni destinati ai controlli ufficiali del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari vengono prelevati conformemente alla metodologia descritta qui di seguito. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo fissato nel regolamento (CE) n. 466/2001 viene stabilita sulla base dei livelli determinati nei campioni di laboratorio.

2.   Definizioni

«Partita»: quantità identificabile di una derrata alimentare, oggetto di una consegna e per la quale il funzionario responsabile ha stabilito che presenta caratteristiche comuni, quali l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, il confezionatore dell'imballaggio, lo speditore o i contrassegni.

«Sottopartita»: parte designata di una partita al fine di applicare il metodo di campionamento sulla parte in questione; ciascuna sottopartita deve essere separata fisicamente e identificabile.

«Campione elementare»: quantitativo di materiale prelevato da un solo punto della partita o della sottopartita.

«Campione globale»: totale di tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

«Campione di laboratorio»: campione destinato al laboratorio.

3.   Disposizioni generali

3.1.   Personale

Il prelievo è effettuato da persona qualificata e abilitata, secondo quanto specificato dagli Stati membri.

3.2.   Prodotto da campionare

Ciascuna partita da analizzare è oggetto di campionatura separata.

3.3.   Precauzioni da prendere

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni occorre adottare precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di benzo(a)pirene, compromettere l’analisi o la rappresentatività del campione globale.

3.4.   Campioni elementari

I campioni elementari sono prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell’insieme della partita o sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale.

3.5.   Preparazione del campione globale

Il campione globale è costituito da tutti i campioni elementari. Il campione globale viene omogeneizzato in laboratorio, salvo il caso in cui questo sia in contrasto con l’attuazione del punto 3.6.

3.6.   Repliche dei campioni di laboratorio

Le repliche dei campioni di laboratorio destinati all’esecuzione dei controlli, ai ricorsi e all’arbitraggio sono prelevati dal campione globale omogeneizzato, salvo il caso in cui tale procedura sia in contrasto con le norme in vigore nello Stato membro.

3.7.   Confezionamento e inoltro dei campioni

Ciascun campione globale va collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto. Si prendono inoltre tutte le necessarie precauzioni per evitare alterazioni della composizione del campione che potrebbero verificarsi durante il trasporto o il deposito.

3.8.   Sigillatura ed etichettatura dei campioni

Ciascun campione prelevato per uso ufficiale viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro.

Per ciascun prelievo si redige un verbale di campionamento, che consente di identificare con certezza la partita dal quale è stato prelevato, la data e il luogo di campionamento, nonché qualsiasi altra informazione supplementare che possa essere utile all’analista.

4.   Modalità di campionamento

Il metodo di campionamento applicato deve garantire che il campione globale sia rappresentativo della partita che deve essere controllata.

4.1.   Numero di campioni elementari

Nel caso degli oli, per i quali è lecito presumere una distribuzione omogenea del benzo(a)pirene nella partita, è sufficiente prelevare un campione elementare per partita per costituire il campione globale. Occorre indicare il riferimento al numero della partita. Per quanto riguarda l’olio d’oliva e l’olio di sansa si rimanda al regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione (1) per ulteriori informazioni sul campionamento.

Per altri prodotti il numero minimo di campioni elementari da prelevare per partita è indicato nella tabella 1. I campioni elementari avranno peso analogo, non inferiore a 100 g ciascuno, formando un campione globale di peso non inferiore ai 300 g (cfr. punto 3.5).

TABELLA 1

Numero minimo di campioni elementari da prelevare dalla partita

Peso della partita (in kg)

Numero minimo di campioni elementari da prelevare

< 50

3

da 50 a 500

5

> 500

10

Se la partita è composta da confezioni singole, il numero di confezioni che va prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella 2.

TABELLA 2

Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare per formare un campione globale se la partita è composta da confezioni singole

Numero di confezioni o unità nella partita o sottopartita

Numero di confezioni o unità da prelevare

da 1 a 25

1 confezione o unità

da 26 a 100

circa il 5 % o almeno 2 confezioni o unità

> 100

circa il 5 %, al massimo 10 confezioni o unità

4.2.   Campionamento a livello di vendita al dettaglio

Il campionamento dei prodotti alimentari a livello di vendita al dettaglio deve essere effettuato ove possibile conformemente alle disposizioni indicate prima. Nel caso in cui questo non sia possibile, si possono adottare altre procedure di campionamento efficaci, a condizione che garantiscano una sufficiente rappresentatività della partita oggetto del campionamento.

5.   Conformità della partita o sottopartita alle specifiche

Il laboratorio di controllo deve sottoporre il campione di laboratorio destinato a provvedimenti di esecuzione a doppia analisi, nei casi in cui i risultati ottenuti dalla prima analisi siano meno del 20 % inferiori o superiori al livello massimo, e in tali casi calcolare la media dei risultati.

La partita è ritenuta conforme, qualora il risultato della prima analisi o, laddove si sia rivelata necessaria una doppia analisi, qualora la media non superi il rispettivo tenore massimo [stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001], tenendo conto degli opportuni margini di errore.

La partita non risulta conforme al tenore massimo [stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001], qualora il risultato della prima analisi o, laddove si sia rivelata necessaria una doppia analisi, qualora la media superi il tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto degli opportuni margini di errore.


(1)  GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57.


ALLEGATO II

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E CRITERI PER I METODI DI ANALISI UTILIZZATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI BENZO(A)PIRENE NELLE DERRATE ALIMENTARI

1.   Precauzioni e considerazioni di natura generale relativamente alla presenza di benzo(a)pirene nei campioni di prodotti alimentari

Il requisito fondamentale consiste nell’ottenere un campione di laboratorio rappresentativo ed omogeneo senza introdurre contaminazioni secondarie.

L’analista dovrebbe garantire che i campioni non siano contaminati durante la preparazione del campione stesso. I contenitori devono essere risciacquati con acetone purissimo o esano (p.A., qualità HLPC o equivalente) prima dell’uso, onde minimizzare il rischio di contaminazione. Nella misura del possibile gli apparecchi che entrano in contatto con il campione devono essere formati da materiali inerti, ad esempio alluminio, vetro o acciaio inossidabile lucidato. È opportuno evitare le materie plastiche quali polipropilene, PTFE, ecc., poiché l’analita può essere assorbito da questi materiali.

Tutto il materiale di campionamento ricevuto dal laboratorio deve essere utilizzato per la preparazione di materiale da analizzare. Soltanto i campioni ben omogeneizzati permettono di ottenere risultati riproducibili.

Per la preparazione dei campioni possono essere utilizzate numerose procedure specifiche soddisfacenti.

2.   Trattamento del campione ricevuto nel laboratorio

Il campione globale completo viene macinato finemente (se del caso) e attentamente miscelato con un metodo che garantisce una completa omogeneizzazione.

3.   Suddivisione dei campioni destinati all’esecuzione dei provvedimenti e a scopi di difesa

Le repliche di campioni destinati all’esecuzione dei controlli, ai ricorsi e all’arbitraggio sono prelevati dal campione omogeneizzato, salvo il caso in cui tale procedura sia contraria alle norme sul campionamento in vigore nello Stato membro.

4.   Metodo d’analisi utilizzato dal laboratorio e requisiti del laboratorio in materia di controllo

4.1.   Definizioni

Qui di seguito indichiamo alcune delle definizioni utilizzate più comunemente che il laboratorio dovrà usare.

r

=

Ripetibilità: valore al di sotto del quale la differenza assoluta fra i risultati di due test individuali, ottenuti in condizioni di ripetibilità (vale a dire, lo stesso campione, lo stesso operatore, lo stesso apparecchio, lo stesso laboratorio e un breve intervallo di tempo), dovrebbe collocarsi entro una percentuale specifica di probabilità (di solito 95 %), pertanto Formula.

sr

=

Deviazione standard, calcolata a partire dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.

RSDr

=

Deviazione standard relativa, calcolata a partire dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità Formula.

R

=

Riproducibilità: valore al di sotto del quale è possibile che la differenza assoluta fra i risultati di test individuali, ottenuti in condizioni di riproducibilità (vale a dire, per un prodotto identico, ottenuto da operatori in laboratori diversi utilizzando il metodo standard di test), si collochi entro una certa percentuale di probabilità (solitamente il 95 %); Formula.

sR

=

Deviazione standard, calcolata a partire da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.

RSDR

=

Deviazione standard relativa, calcolata a partire da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità [Formula, in Formula rappresenta la media dei risultati per tutti i laboratori e campioni.

HORRATr

=

RSDr osservata, divisa per il valore di RSDr stimato a partire dall’equazione di Horwitz (1), supponendo r = 0.66R.

HORRATR

=

Valore osservato di RSDR diviso per il valore calcolato di RSDR a partire dall’equazione di Horwitz.

U

=

Incertezza ampliata, utilizzando un coefficiente di copertura di 2 che determina un livello di affidabilità del 95 % circa.

4.2.   Requisiti generali

I metodi di analisi utilizzati per il controllo degli alimenti devono essere conformi alle disposizioni dei punti 1 e 2 dell’allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio.

4.3.   Requisiti specifici

Nel caso in cui a livello comunitario non siano indicati metodi specifici per la determinazione del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari, i laboratori possono scegliere qualsiasi metodo convalidato, purché sia conforme ai criteri che figurano nella tabella. Sarebbe opportuno che la convalida comprendesse il materiale di riferimento certificato.

TABELLA

Criteri relativi alle prestazioni per i metodi di analisi del benzo(a)pirene

Parametro

Valore/Osservazione

Applicabilità

Alimenti specificati nel regolamento (CE) n. …/2005

Limite d’individuazione

Non oltre 0,3 μg/kg

Limite di quantificazione

Non oltre 0,9 μg/kg

Precisione

Valori HORRATr o HORRATR inferiori a 1,5 nella prova di convalida collettiva

Recupero

50 %-120 %

Specificità

Nessuna interferenza proveniente dalla matrice o spettrale, verifica dell’individuazione positiva

4.3.1.   Criteri relativi alle prestazioni — Approccio della funzione d’incertezza

Per valutare l’adeguatezza del metodo di analisi che il laboratorio deve utilizzare è tuttavia possibile un’impostazione basata sull’incertezza. Il laboratorio può usare un metodo che produca risultati che comportano un’incertezza massima normalizzata. L’incertezza massima normalizzata può essere calcolata utilizzando la seguente formula:

Formula

dove:

Uf

rappresenta l’incertezza massima normalizzata,

LOD

è il limite d’individuazione del metodo,

C

è la concentrazione d’interesse.

Se un metodo d’analisi fornisce risultati che presentano livelli d’incertezza inferiori all’incertezza massima normalizzata, questo metodo sarà altrettanto valido di quello che è conforme alle caratteristiche indicate nella tabella.

4.4.   Calcolo del tasso di recupero e registrazione dei risultati

Il risultato delle analisi va riportato, corretto o meno, ai fini di un recupero. Le modalità di registrazione e il tasso di recupero devono essere indicati. I risultati d’analisi corretti a titolo di recupero sono utilizzati per verificare la conformità (cfr. allegato I, punto 5).

L’analista deve tener conto della relazione della Commissione europea sul rapporto fra i risultati d’analisi, la misura dell’incertezza, i fattori di recupero e le disposizioni della legislazione comunitaria relativa alle derrate alimentari (2).

Il risultato d’analisi deve essere riportato come x +/- U, dove x rappresenta il risultato d’analisi e U l’incertezza della misurazione.

4.5.   Norme di qualità applicabili ai laboratori

I laboratori devono conformarsi alle disposizioni della direttiva 93/99/CEE.

4.6.   Altre considerazioni relative alle analisi

Controllo della competenza

Partecipazione a programmi di controllo della competenza conformi all’«International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories» (3) elaborati a cura dell’IUPAC/ISO/AOAC.

Controllo interno della qualità

I laboratori devono poter dimostrare l’applicazione di procedure di controllo interno della qualità. Esempi delle procedure sono riportati in «ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories» (4).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1.

W. Horwitz, «Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs», Anal. Chem., 1982, 54, 67A-76A.

2.

«European Commission Report on the relationship between analytical results, the measurement of uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food legislation», 2004 (http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm).

3.

ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Protocol for Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories, Edited by M Thompson and R Wood, Pure Appl. Chem., 1993, 65, 2123-2144 (Also published in J. AOAC International, 1993, 76, 926).

4.

ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Guidelines for Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories, Edited by M Thompson and R Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649-666.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

8.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2005

che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2005) 188]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/107/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto la direttiva 91/67/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacultura (1), in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/308/CE della Commissione (2) reca gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne determinate malattie e situate in zone non riconosciute.

(2)

La Francia ha presentato le motivazioni per ottenere lo status di zona riconosciuta, per quanto concerne la VHS e la IHN, per talune zone del suo territorio. La documentazione fornita dimostra che tali zone soddisfano i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Per tale motivo esse possono ottenere lo status di zone riconosciute e vanno aggiunte all’elenco delle zone riconosciute.

(3)

La Danimarca, la Francia e l’Italia hanno presentato le motivazioni per ottenere lo status di aziende di allevamento ittico riconosciute in zone non riconosciute, per quanto riguarda la VHS e la IHN, per talune aziende del loro territorio. La documentazione fornita dimostra che tali aziende soddisfano i requisiti dell’articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Per tale motivo esse possono ottenere lo status di aziende riconosciute in zone non riconosciute e vanno aggiunte all’elenco delle aziende riconosciute.

(4)

La decisione 2003/634/CE della Commissione (3) approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto riguarda la VHS e la IHN. L’Italia ha notificato il completamento di due programmi attuati in virtù della suddetta decisione. La documentazione fornita dimostra che un’azienda soddisfa i requisiti per ottenere lo status di azienda riconosciuta in zona non riconosciuta e deve essere aggiunta nell'elenco delle aziende riconosciute, mentre una zona soddisfa i requisiti necessari per ottenere lo status di zona riconosciuta e deve essere aggiunta all’elenco delle zone riconosciute.

(5)

La decisione 2002/308/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/308/CE è modificata come segue:

1)

L’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

2)

L’allegato II è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/850/CE (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 28).

(3)  GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/328/CE (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 129).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) O LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1.A.   ZONE (1) RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS IN DANIMARCA

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å.

1.B.   ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA IHN IN DANIMARCA

Danimarca (2).

2.   ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS E LA IHN IN GERMANIA

2.1.   BADEN WÜRTTEMBERG (3)

Isenburger Tal, dalla sorgente fino allo scarico delle acque dell’azienda Falkenstein

Eyach e suoi affluenti, dalle sorgenti fino al primo sbarramento a valle in prossimità della città di Haigerloch.

Andelsbach e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla turbina in prossimità della città di Krauchenwies

Lauchert e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla turbina in prossimità della città di Sigmaringendorf

Grosse Lauter e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla cascata in prossimità di Lauterach

Wolfegger Aach e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla cascata presso Baienfurth

Il bacino idrografico dell’ENZ, costituito da Grosse Enz, Kleine Enz e Eyach, dalle sorgenti allo sbarramento nel centro di Neuenbürg.

3.   ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN SPAGNA

3.1.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLE ASTURIE

Zone continentali

Tutti i bacini idrografici delle Asturie

Zone costiere

L’intero litorale delle Asturie.

3.2.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLA GALIZIA

Zone continentali

Tutti i bacini idrografici della Galizia:

inclusi i bacini idrografici del fiume Eo, del fiume Sil dalla sorgente nella provincia di Léon, del fiume Miño dalla sorgente allo sbarramento di Frieira e del fiume Limia dalla sorgente allo sbarramento di Das Conchas,

escluso il bacino idrografico del fiume Tamega.

Zone costiere

Il litorale della Galizia, dalla foce del fiume Eo (Isla Pancha) fino a Punta Picos (foce del fiume Miño).

3.3.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro, dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona

Il fiume Isuela, dalla sorgente allo sbarramento di Arguis

Il fiume Flúmen, dalla sorgente allo sbarramento di Santa María de Belsue

Il fiume Guatizalema, dalla sorgente allo sbarramento di Vadiello

Il fiume Cinca, dalla sorgente allo sbarramento di Grado

Il fiume Esera, dalla sorgente allo sbarramento di Barasona

Il fiume Noguera-Ribagorzana, dalla sorgente allo sbarramento di Santa Ana

Il fiume Matarraña, dalla sorgente allo sbarramento di Aguas de Pena

Il fiume Pena, dalla sorgente allo sbarramento di Pena

Il fiume Guadalaviar-Turia, dalla sorgente allo sbarramento del Generalísimo nella provincia di Valencia

Il fiume Mijares, dalla sorgente allo sbarramento di Arenós nella provincia di Castellón

Gli altri corsi d’acqua della Comunità di Aragona sono considerati zona tampone.

3.4.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI NAVARRA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro, dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona

Il fiume Bidasoa, dalla sorgente alla foce

Il fiume Leizarán, dalla sorgente allo sbarramento di Leizarán (Muga)

Gli altri corsi d’acqua della Comunità di Navarra sono considerati zona tampone.

3.5.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA E LEÓN

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro, dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona

Il fiume Duero, dalla sorgente fino allo sbarramento di Aldeávila

Il fiume Sil

il fiume Tiétar, dalla sorgente allo sbarramento di Rosarito,

Il fiume Alberche, dalla sorgente allo sbarramento di Burguillo

Gli altri corsi d’acqua della Comunità autonoma di Castilla e León sono considerati zona tampone.

3.6.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CANTABRIA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro, dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona

I bacini idrografici dei seguenti fiumi, dalla sorgente al mare:

Deva,

Nansa,

Saja-Besaya,

Pas-Pisueña,

Asón,

Agüera.

I bacini idrografici dei fiumi Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo sono considerati zona tampone.

Zone costiere

L’intero litorale della Cantabria dalla foce del fiume Deva all’insenatura di Ontón.

3.7.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI LA RIOJA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro, dalle sorgenti alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona.

4.A.   ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN FRANCIA

4.A.1.   ADOUR-GARONNE

Bacini idrografici

Bacino della Charente

Bacino della Seudre

Bacini dei fiumi litorali dell’estuario della Gironde nel dipartimento della Charente-Maritime

Bacini idrografici di Nive e Nivelles (Pyrenées-Atlantiques)

Bacino delle Forges (Landes)

Bacino idrografico della Dronne (Dordogne), dalla sorgente alla diga delle Eglisottes a Monfourat

Bacino idrografico della Beauronne (Dordogne), dalla sorgente alla diga di Faye

Bacino idrografico della Valouse (Dordogne), dalla sorgente alla diga dell’Étang des Roches-Noires

Bacino idrografico della Paillasse (Gironde), dalla sorgente alla diga di Grand Forge

Bacino idrografico del Ciron (Lot-et-Garonne, Gironde), dalla sorgente alla diga di Moulin-de-Castaing

Bacino idrografico della Petite Leyre (Landes), dalla sorgente alla diga del Pont-de-l’Espine a Argelouse

Bacino idrografico della Pave (Landes), dalla sorgente alla diga della Pave

Bacino idrografico dell’Escource (Landes), dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Barbe

Bacino idrografico del Geloux (Landes), dalla sorgente alla diga del D38 a Saint-Martin-d’Oney

Bacino idrografico dell’Estrigon (Landes), dalla sorgente alla diga di Campet-et-Lamolère

Bacino idrografico dell’Estampon (Landes), dalla sorgente alla diga dell’Ancienne Minoterie a Roquefort

Bacino idrografico della Gélise (Landes, Lot-et-Garonne), dalla sorgente alla diga a valle del punto di confluenza della Gélise con l’Osse

Bacino idrografico del Magescq (Landes), dalla sorgente alla foce

Bacino idrografico di Luys (Pyrénées-Atlantiques), dalla sorgente alla diga del Moulin-d’Oro

Bacino idrografico del Neez (Pyrénées-Atlantiques), dalla sorgente alla diga di Jurançon

Bacino idrografico del Beez (Pyrénées-Atlantiques), dalla sorgente alla diga di Nay

Bacino del Gave-de-Cauterets (Hautes-Pyrénées), dalla sorgente alla diga di Calypso della centrale di Soulom.

Zone costiere

Tutto il litorale atlantico compreso tra il confine settentrionale del dipartimento della Vendée ed il confine meridionale del dipartimento della Charente-Maritime.

4.A.2.   LOIRE-BRETAGNE

Zone continentali

Tutti i bacini idrografici della regione della Bretagna, esclusi i seguenti:

Vilaine,

parte a valle del bacino idrografico dell’Elorn.

Bacino della Sèvre-Niortaise

Bacino del Lay

I seguenti bacini idrografici della Vienne:

bacino idrografico della Vienne, dalle sorgenti alla diga di Châtellerault nel dipartimento della Vienne;

bacino idrografico della Gartempe, dalle sorgenti alla diga (provvista di griglia) di Saint Pierre de Maillé nel dipartimento della Vienne;

bacino idrografico della Creuse, dalle sorgenti alla diga di Bénavent nel dipartimento dell’Indre;

bacino idrografico del fiume Suin, dalle sorgenti alla diga di Douadic nel dipartimento dell’Indre;

bacino idrografico della Claise, dalle sorgenti alla diga di Bossay-sur-Claise nel dipartimento dell’Indre-et-Loire;

bacino idrografico dei torrenti di Velleches e Trois Moulins, dalle sorgenti alle dighe dei Trois Moulins nel dipartimento della Vienne.

bacini dei fiumi del litorale atlantico nel dipartimento della Vendée.

Zone costiere

L’intero litorale della Bretagna, eccetto le zone seguenti:

rada di Brest,

insenatura di Camaret,

litorale compreso tra la Pointe de Trévignon e la foce del fiume Laïta,

litorale compreso tra la foce del fiume Tohon ed il confine del dipartimento.

4.A.3.   SEINE-NORMANDIE

Zone continentali

Bacino della Sélune.

4.A.4.   AQUITAINE

Bacini idrografici

Bacino idrografico del fiume Vignac, dalla sorgente alla diga di La Forge

Bacino idrografico del fiume Gouaneyre, dalla sorgente alla diga di Maillières

Bacino idrografico del fiume Susselgue, dalla sorgente alla diga di Susselgue

Bacino idrografico del fiume Luzou, dalla sorgente all’azienda di Laluque

Bacino idrografico del fiume Gouadas, dalla sorgente alla diga dell’Etang de la Glacière à Saint Vincent de Paul

Bacino idrografico del fiume Bayse, dalle sorgenti alla diga del Moulin de Lartia et de Manobre

Bacino idrografico del fiume Rancez, dalle sorgenti alla diga di Rancez

Bacino idrografico del fiume Eyre, dalle sorgenti all’estuario di Arcachon.

4.A.5.   MIDI-PYRENEES

Bacini idrografici

Bacino idrografico del fiume Cernon dalla sorgente allo sbarramento di Saint-George-de-Luzençon

Bacino idrografico del fiume Dourdou dalle sorgenti dei fiumi Dourdou e Grauzon allo sbarramento di Vabres-l’Abbaye.

4.A.6.   L’AIN

Zona continentale degli stagni della Dombes.

4.B.   ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS IN FRANCIA

4.B.1.   LOIRE-BRETAGNE

Zone continentali

zona del bacino della Loira costituita dalla parte a monte del bacino dell’Huisne compresa fra la sorgente dei corsi d’acqua e le dighe di Ferté-Bernard.

4.C.   ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA IHN IN FRANCIA

4.C.1.   LOIRE-BRETAGNE

Zone continentali

Zone seguenti del bacino della Vienne:

bacino idrografico dell’Anglin, dalle sorgenti alle dighe seguenti:

EDF di Châtellerault sulla Vienne, nel dipartimento della Vienne,

Saint Pierre de Maillé sulla Gartempe, nel dipartimento della Vienne,

Bénavent sulla Creuse, nel dipartimento dell’Indre,

Douadic sul fiume Suin, nel dipartimento dell’Indre,

Bossay-sur-Claise sulla Claise, nel dipartimento dell’Indre-et-Loire.

5.A.   ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS IN IRLANDA

Irlanda (4), esclusa l’isola di Cape Clear.

5.B.   ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA IHN IN IRLANDA

Irlanda (4).

6.A.   ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS E LA IHN IN ITALIA

6.A.1.   REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Zone continentali

Zona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bacino idrografico del fiume Avisio, dalla sorgente allo sbarramento artificiale di Serra San Giorgio nel comune di Giovo

Zona Val delle Sorne: bacino idrografico del fiume Sorna, dalla sorgente allo sbarramento artificiale costituito dalla centrale idroelettrica della località Chizzola (Ala), prima della confluenza nell’Adige

Zona Torrente Adanà: bacino idrografico del fiume Adanà, dalla sorgente alla serie di sbarramenti artificiali situati a valle dell’azienda Armani Cornelio-Lardaro

Zona Rio Manes: zona di raccolta delle acque del Rio Manes verso una cascata situata 200 metri a valle dell’azienda Troticoltura Giovanelli nella località La Zinquantina

Zona Val di Ledro: bacino idrografico dei fiumi Massangla e Ponale, dalle sorgenti alla centrale idroelettrica di Centrale nel comune di Molina di Ledro

Zona Valsugana: bacino idrografico del fiume Brenta, dalle sorgenti alla diga Marzotto a Mantincelli nel comune di Grigno

Zona Val del Fersina: bacino idrografico del fiume Fersina, dalle sorgenti alla cascata di Ponte Alto.

6.A.2.   REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI BRESCIA

Zone continentali

Zona Ogliolo: bacino idrografico dalla sorgente dell’Ogliolo fino alla cascata situata a valle dell’azienda Adamello, dove l’Ogliolo confluisce nell’Oglio.

Zona fiume Caffaro: bacino idrografico dalla sorgente del fiume Caffaro fino allo sbarramento artificiale che si trova 1 km a valle dell’azienda.

Zona Val Brembana: bacino idrografico del fiume Brembo, dalle sorgenti fino allo sbarramento situato nel comune di Ponte S. Pietro.

6.A.3.   REGIONE UMBRIA

6.A.4.   REGIONE VENETO

Zone continentali

Zona Belluno: bacino idrografico della provincia di Belluno, dalla sorgente del fiume Ardo allo sbarramento a valle (situato prima del punto di confluenza dell’Ardo nel Piave) dell’azienda Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno.

6.A.5.   REGIONE TOSCANA

Zone continentali

Zona Valle del fiume Serchio: bacino idrografico del fiume Serchio, dalle sorgenti allo sbarramento di Piaggione.

6.A.6.   REGIONE UMBRIA

Zone continentali

Fosso di Terrìa: bacino idrografico del fiume Terrìa, dalle sorgenti allo sbarramento che si trova a sud dell’azienda Ditta Mountain Fish, al punto di confluenza del fiume Terrìa nel fiume Nera.

6.B.   ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS IN ITALIA

6.B.1.   REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Zone continentali

Zona Valle dei Laghi: bacino idrografico dei laghi di San Massenza, Toblino e Cavedine, compreso tra lo sbarramento a valle nella parte meridionale del lago di Cavedine e la centrale idroelettrica nel comune di Torbole.

6.C.   ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA IHN IN ITALIA

6.C.1.   REGIONE UMBRIA, PROVINCIA DI PERUGIA

Zona Lago Trasimeno: il lago Trasimeno

6.C.2.   REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Zona Val Rendena: bacino idrografico compreso tra la sorgente del fiume Sarca e la diga di Oltresarca nel comune di Villa Rendena.

7.A.   ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS IN SVEZIA

Svezia (5):

esclusa la zona del litorale occidentale entro un semicerchio avente un raggio di 20 chilometri attorno all’azienda situata sull’isola di Björkö, nonché gli estuari e i bacini idrografici dei fiumi Göta e Säve fino ai rispettivi primi sbarramenti di migrazione (situati a Trollhättan e all’immissione nel lago Aspen).

7.B.   ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA IHN IN SVEZIA

Svezia (5).

8.   ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS E LA IHN NEL REGNO UNITO, NELLE ISOLE NORMANNE E NELL’ISOLA DI MAN

Gran Bretagna (5)

Irlanda del Nord (5)

Guernsey (5)

Isola di Man (5)


(1)  I bacini idrografici e le rispettive zone litoranee.

(2)  Incluse tutte le zone continentali e litoranee.

(3)  Parti di bacini idrografici.

(4)  Incluse tutte le zone continentali e litoranee.

(5)  Incluse tutte le zone continentali e litoranee.


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) O LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1.   AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN BELGIO

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN DANIMARCA

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Brænderigårdens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

11.

Hulsig Dambrug

DK-7183 Randbøl

12.

Liegård Fiskeri

DK-7183 Randbøl

13.

Grønbjerglund Dambrug

DK-7183 Randbøl

3.A.   AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN GERMANIA

3.A.1.   BASSA SASSONIA

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(hatchery only)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   TURINGIA

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BADEN-WÜRTTEMBERG

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aistaig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

D-64759 Sensbachtal

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kißleg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weißenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kißleg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstr. 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey, Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-88339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstr. 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastr. 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstr. 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalsstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststr. 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4.   RENANIA SETTENTRIONALE-WESTFALIA

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstr. 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5.   BAVIERA

1.

Gerstner Peter

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell) Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-84149 Velden

3.A.6.   SASSONIA

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.   ASSIA

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA IHN IN GERMANIA

3.B.1.   TURINGIA

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN SPAGNA

4.1.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

1.

Truchas del Prado

located in Alcalá de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón)

4.2.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELL’ANDALUSIA

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

5.A.   AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN FRANCIA

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrence (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture “Les Fontaines d’Escot”

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-Au-Bosc

F-80580 Bray-Les-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.A.3.   AQUITAINE

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout

F-40120 Aure

2.

L’EPST-INRA Pisciculture à Lees Athas

Saillet et Esquit

F-64490 Lees Athas

INRA — BP-3

F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

3.

Truites de haut Baretous

Route de la Pierre Saint Martin

F-64570 Arette

reg 64040154

Mme Estournes Françoise Maison Ménin

F-64570 Aramits

5.A.4.   DROME

1.

Pisciculture “Sources de la Fabrique”

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5.   HAUTE-NORMANDIE

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merleac (Côtes-d’Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4.

Pisciculture Rémon à Parné sur Roc

SARL Remon

21 rue de la Véquerie

F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne)

5.

Esosiculture de Feins

Étang aux Moines

5440 FEINS

AAPPMA

9 rue Kerautret Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC-ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRENEES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du mas de pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES-MARITIMES

1.

Centre piscicole de Roquebiliere

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu Aquatique

F-06450 Roquebilière

5.A.13.   HAUTES-ALPES

1.

Pisciculture Fédérale de la Roche-de-Rame

Pisciculture Fédérale

F-05310 La Roche-de-Rame

5.B.   AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS IN FRANCIA

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN ITALIA

6.A.1.   REGIONE: FRIULI-VENEZIA GIULIA

Bacino del fiume Stella

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

N. I096UD005

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

2.

Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Bacino del fiume Tagliamento

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Bacino del fiume Bianco

8.

S.A.I.S. srl

Loc Blasis Codropio (UD)

Cod I027UD001

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)


Bacino del fiume Muje

9.

S.A.I.S. srl

Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

6.A.2.   REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Bacino del Noce

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

N. 121TN010

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)


Bacino del Brenta

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno


Bacino dell’Adige

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all’Adige


Bacino del Sarca

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d’Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura “La Fiana”

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   REGIONE: UMBRIA

Valle del Nera

1.

Impianto Ittogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   REGIONE: VENETO

Bacino dell’Astico

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)


Bacino del Lietta

2.

Azienda Agricola Lietta srl

N. 052TV074

Via Rai 3

I-31010 Ormelle (TV)


Bacino del Bacchiglione

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

N. 091VI831

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI)

4.

Biasia Luigi

N. 013VI831

Biasia Luigi

Via Ca’D’Oro 25

Bolzano Vic. (VI)


Bacino del Brenta

5.

Polo Guerrino

Via S.Martino 51

Loc. Campese

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta


Fiume Tione - Fattolé

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga


Fiume Tartaro/bacino del Tione

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR


Fiume Celarda

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. via Gregorio XVI, n.8

I-32100 Belluno


Fiume Molini

9.

Azienda Agricoltura

Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Via Molini 6

I-37020 Brentino Belluno


Fiume Sile

10.

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

Loc. S. Cristina di Quinto

Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

6.A.5.   REGIONE: VALLE D’AOSTA

Bacino della Dora Baltea

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   REGIONE: LOMBARDIA

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.s.s.

Troticoltura Foglio Angelo. S. S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondino

Via Fiume 85, Sondrio

4.

Ittica Acquasarga

Allevamento Piscicoltura Valsassinese

IT070LC087

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

Zoppola (PN)

6.A.7.   REGIONE: TOSCANA

Bacino del Maresca

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2.

Azienda agricola Fratelli Mascalchi

Loc Carda, Castel Focognano (AR)

Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi

Loc Carda,

Castel Focognano (AR)

6.A.8.   REGIONE: LIGURIA

1.

Incubatoio Ittico provenciale — Masone. Loc Rio Freddo

Provincia de Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   REGIONE: PIEMONTE

1.

Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres, Oulx (TO)

Cod. 175TO802

Associazone Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

2.

Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano

Lucio Fariano

Via Marino 8

I-12044 Centallo (CN)

3.

Troticoltura Marco Borroni

Loc Gerb

Veldieri (CN)

Cod. 233CN800

Marco Borroni

Via Piave 39

I-12044 Centallo (CN)

6.A.10.   REGIONE: ABRUZZO

1.

Impianti ittiogenici di POPOLI (PE)

Loc S. Callisto

Nouva Azzurro Spa

Viale del Lavoro 45

S. Martino BA (VR)

6.A.11.   REGIONE: EMILIA-ROMAGNA

1.

Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)

Via Porali 1/A — Collagna (RE)

Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini

Via Porali 1/A

Collagna (RE)

7.   AZIENDE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA VHS E IHN IN AUSTRIA

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg»


8.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/43


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2005

su ulteriori ricerche da realizzare relativamente al tenore di idrocarburi policiclici aromatici in taluni prodotti alimentari

[notificata con il numero C(2005) 256]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/108/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione (1) definisce i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare il benzo(a)pirene, in determinati prodotti alimentari. A causa delle persistenti incertezze del tenore di IPA cancerogeni negli alimenti, il regolamento dispone una revisione delle misure da effettuare entro il 1o aprile 2007. È necessario disporre di ulteriori informazioni per documentare la revisione in questione.

(2)

Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha concluso nel parere del 4 dicembre 2002 che diversi IPA sono agenti cancerogeni genotossici. Visti gli effetti non connessi alla soglia delle sostanze genotossiche, il tenore di IPA negli alimenti dovrebbe essere ridotto a un livello tanto basso quanto sia ragionevolmente possibile. Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ritiene inoltre che il benzo(a)pirene può fungere da marker della presenza e degli effetti degli IPA cancerogeni negli alimenti, secondo quanto elencato nell’allegato. Ulteriori analisi delle relative concentrazioni degli IPA negli alimenti sono necessarie per documentare una futura revisione dell’opportunità di mantenere il benzo(a)pirene in qualità di marker. Si dispone di vari metodi per valutare IPA multipli.

(3)

Gli IPA si possono formare negli alimenti nel corso di procedure di riscaldamento, essiccazione e affumicazione, che permettono ai prodotti della combustione di entrare in contatto diretto con l’alimento. Nei casi in cui si rilevano elevati livelli di IPA, occorre esaminare attentamente i metodi di produzione e di lavorazione. Ad esempio, i processi di essiccazione e riscaldamento a contatto diretto con il fuoco utilizzati per la produzione di oli alimentari, quali l’olio di sansa, può comportare la generazione di forti concentrazioni di IPA. È possibile utilizzare carbone attivo per eliminare il benzo(a)pirene nel corso della procedura di raffinazione degli oli, tuttavia non è chiaro se nel corso di questa procedura è possibile eliminare completamente tutti gli IPA. Sarebbe opportuno utilizzare metodi di produzione e lavorazione che eliminino sin dall’inizio il rischio di contaminazione degli oli da IPA,

RACCOMANDA CHE GLI STATI MEMBRI:

1)

Esaminino i rispettivi tenori di benzo(a)pirene ed altri idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare quelli riconosciuti come cancerogeni dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, secondo quanto elencato nell’allegato (2). Valutino i relativi tenori di IPA negli alimenti elencati nel regolamento (CE) n. 208/2005. Misurino inoltre il tenore di IPA in altri alimenti che possono contenerne livelli elevati, quali frutta secca e integratori alimentari. Dovrebbe essere dichiarato il tenore di ciascun IPA cancerogeno misurato in campioni individuali di alimenti specifici. Ad esempio, sarebbe opportuno indicare il rispettivo tenore di IPA misurato in ogni singolo campione di olio di sansa o di olio di girasole, ovvero di pesce affumicato (con indicazione della specie) o prosciutto affumicato, ecc. I dati generali saranno raccolti e presentati dalla Commissione. Comunichino i risultati delle indagini alla Commissione entro il 31 ottobre 2006, per sostenere una revisione del tenore massimo e per giustificare l’opportunità di mantenere il benzo(a)pirene in qualità di marker entro il 1o aprile 2007.

2)

Esaminino i metodi di produzione e di lavorazione utilizzati per gli oli e i grassi alimentari. Nel caso in cui gli oli e le materie grasse alimentari siano prodotti utilizzando metodi che possono comportare elevati livelli di contaminazione da IPA, quali processi di essiccazione e riscaldamento a diretto contatto con la fiamma, individuino, assieme ai produttori, metodi alternativi ovvero ottimizzino i metodi in modo da ridurre il tenore. Entro il 31 ottobre 2006 riferiscano alla Commissione in merito ai risultati e ai progressi compiuti per evitare l’utilizzazione di metodi che possono comportare una contaminazione.

3)

Esaminino i metodi di produzione e di lavorazione utilizzati per affumicare ed essiccare gli alimenti. Nel caso in cui vengano utilizzati metodi che possono comportare elevati livelli di contaminazione da IPA, individuino, assieme ai produttori, metodi alternativi, ovvero ottimizzati in modo da ridurre il tenore. Entro il 31 ottobre 2006 riferiscano alla Commissione in merito ai risultati e ai progressi compiuti per evitare il ricorso a metodi che possano comportare contaminazione.

4)

Individuino e prevengano la presenza di IPA nel burro di cacao e riferiscano i risultati alla Commissione entro il 31 ottobre 2006. Occorre fornire informazioni sul tenore di benzo(a)pirene e altri IPA nel burro di cacao, sulle fonti di questa eventuale contaminazione e su possibili mezzi per ridurre la contaminazione in questione. Le informazioni raccolte costituiranno la base di una revisione della deroga per il burro di cacao attualmente indicata nel regolamento (CE) n. 208/2005.

5)

Forniscano informazioni provenienti da qualsiasi altro studio relativo alle fonti ambientali di contaminazione da IPA degli alimenti.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2005 (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Si accolgono favorevolmente eventuali nuove informazioni sugli IPA, diverse da quelle in possesso del comitato scientifico dell'alimentazione umana, purché disponibili e qualora comportino conseguenze a livello di sanità pubblica.


ALLEGATO

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) riconosciuti come cancerogeni dal comitato scientifico dell’alimentazione umana (1), per i quali si richiede un ulteriore esame dei relativi tenori in talune derrate alimentari

 

Benzo(a)antracene

 

Benzo(b)fluorantene

 

Benzo(j)fluorantene

 

Benzo(k)fluorantene

 

Benzo(g,h,i)perilene

 

Benzo(a)pirene

 

Crisene

 

Ciclopenta(c,d)pirene

 

Dibenz(a,h)antracene

 

Dibenzo(a,e)pirene

 

Dibenzo(a,h)pirene

 

Dibenzo(a,i)pirene

 

Dibenzo(a,l)pirene

 

Indeno(1,2,3-cd)pirene

 

5-metilcrisene


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

8.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/46


DECISIONE 2005/109/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2005

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sulla partecipazione del Regno del Marocco all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della Presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/570/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1).

(2)

L'articolo 11, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi siano oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

(3)

A seguito dell'autorizzazione del Consiglio del 13 settembre 2004, la Presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sulla partecipazione del Regno del Marocco all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia Erzegovina (operazione Althea).

(4)

L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sulla partecipazione del Regno del Marocco all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione Althea) è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


ACCORDO

tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sulla partecipazione del Regno del Marocco all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione Althea)

L'UNIONE EUROPEA (UE)

da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione all'operazione

1.   Il Regno del Marocco aderisce all'azione comune 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare l'operazione dell'UE di gestione militare della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo del Regno del Marocco all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

3.   Il Regno del Marocco garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:

all'azione comune 2004/570/PESC e alle eventuali successive modifiche;

al piano operativo;

alle misure di attuazione.

4.   Le forze e il personale distaccato dal Regno del Marocco che partecipano all'operazione conformano l'esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

5.   Il Regno del Marocco informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

Articolo 2

Status delle forze

1.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi da parte del Regno del Marocco è disciplinato dalle disposizioni sullo status delle forze, se disponibili, convenute tra l'Unione europea e il paese ospitante.

2.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori di della Bosnia-Erzegovina è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e il Regno del Marocco.

3.   Fatte salve le disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 1, il Regno del Marocco esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

4.   Il Regno del Marocco è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. Il Regno del Marocco è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.

5.   Il Regno del Marocco si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

6.   L'Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione del Regno del Marocco all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

1.   Il Regno del Marocco adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'Unione europea siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (4), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE.

2.   Qualora l'UE e il Regno del Marocco abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

Articolo 4

Catena di comando

1.   L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione dell'UE può delegare i suoi poteri.

3.   Il Regno del Marocco ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell'operazione dell'UE può — previa consultazione del Regno del Marocco — richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo del Regno del Marocco.

5.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dal Regno del Marocco per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1.   Il Regno del Marocco sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (5).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, il Regno del Marocco, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status delle forze, se disponibile, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti del Regno del Marocco.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo del Regno del Marocco all'operazione.

Fatto a Bruxelles, addì Image in lingua inglese in quattro copie

Per l'Unione europea

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Per il Regno del Marocco

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(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

(2)  GU L 324 du 27.10.2004, pag. 20.

(3)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64. Decisione modificata dalla decisione BiH/5/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 39).

(4)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).

(5)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

DICHIARAZIONI

di cui all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 6, dell'accordo

Dichiarazione degli Stati membri dell'UE:

«Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano l'azione comune dell'UE 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti del Regno del Marocco per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dal Regno del Marocco nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti al Regno del Marocco, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dal Regno del Marocco nell'utilizzare detti mezzi.»

Dichiarazione del Regno del Marocco:

«Il Regno del Marocco, nell'applicare l'azione comune dell'UE 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.»


Rettifiche

8.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/51


Rettifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 345 del 20 novembre 2004 )

A pagina 73, l’allegato XV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XV

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DI CUI ALL'ARTICOLO 99

Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne Pie-Noire

Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.»

A pagina 74, l’allegato XVI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XVI

RESA LATTIERA MEDIA DI CUI ALL'ARTICOLO 103

(in chilogrammi)

Belgio

5 450

Repubblica ceca

5 682

Danimarca

6 800

Germania

5 800

Estonia

5 608

Grecia

4 250

Spagna

4 650

Francia

5 550

Irlanda

4 100

Italia

5 150

Cipro

6 559

Lettonia

4 796

Lituania

4 970

Lussemburgo

5 700

Ungheria

6 666

Malta

 

Paesi Bassi

6 800

Austria

4 650

Polonia

3 913

Portogallo

5 100

Slovenia

4 787

Slovacchia

5 006

Finlandia

6 400

Svezia

7 150

Regno Unito

5 900»