ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 24

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
27 gennaio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 114/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi

3

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato

6

 

*

Regolamento (CE) n. 117/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria sulle importazioni di talune calzature originarie di alcuni paesi terzi

8

 

*

Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

15

 

 

Regolamento (CE) n. 119/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

22

 

 

Regolamento (CE) n. 120/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2005 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

24

 

*

Regolamento (CE) n. 121/2005 della Commissione, del 25 gennaio 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

27

 

*

Direttiva 2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l’interpretazione dei risultati d’analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE ( 1 )

33

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2005/56/CE:Decisione della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

35

 

*

2005/57/CE:Raccomandazione della Commissione, del 21 gennaio 2005, relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea (Parte 1 — Principali condizioni di fornitura all’ingrosso di linee affittate) [notificata con il numero C(2005) 103]

39

 

*

2005/58/CE:Decisione della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda il termine dei piani di eradicazione e di vaccinazione negli Stati federali della Bassa Sassonia e della Renania settentrionale-Vestfalia e il piano di eradicazione nello Stato federale della Saar (Germania) [notificata con il numero C(2005) 119]  ( 1 )

45

 

*

2005/59/CE:Decisione della Commissione, del 26 gennaio 2005, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini in Slovacchia [notificata con il numero C(2005) 127]  ( 1 )

46

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione CE/2004/783 del Consiglio, del 15 novembre 2004, recante nomina di quattro membri titolari italiani e di tre membri supplenti italiani del Comitato delle regioni (GU L 346 del 23.11.2004))

48

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

27.1.2005   

IT

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L 24/1


REGOLAMENTO (CE) N. 114/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

101,1

204

77,1

212

157,6

608

118,9

624

163,5

999

123,6

0707 00 05

052

140,5

999

140,5

0709 90 70

052

182,8

204

169,7

999

176,3

0805 10 20

052

43,6

204

39,2

212

53,5

220

42,9

421

38,1

448

38,3

624

71,7

999

46,8

0805 20 10

204

56,8

999

56,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,9

204

86,8

400

78,5

464

55,5

624

69,1

662

40,0

999

66,3

0805 50 10

052

63,6

999

63,6

0808 10 80

400

103,2

404

83,2

720

72,1

999

86,2

0808 20 50

388

68,3

400

88,1

720

39,5

999

65,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


27.1.2005   

IT

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L 24/3


REGOLAMENTO (CE) N. 115/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cerealicoli, è opportuno indire per il frumento tenero una gara avente a oggetto la restituzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(2)

Le modalità d’applicazione della procedura di gara per la fissazione della restituzione all’esportazione sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli impegni legati all’aggiudicazione vi è l’obbligo di presentare una domanda di titolo d’esportazione e di costituire una cauzione. Occorre stabilire l’importo di tale cauzione.

(3)

È necessario prevedere un periodo di validità specifica per i titoli rilasciati nell’ambito della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2004/2005.

(4)

Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati, è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico.

(5)

Per evitare reimportazioni, è necessario che le esportazioni nel quadro di questa gara siano limitate ad alcuni paesi terzi.

(6)

Il corretto svolgimento di una procedura di gara per l’esportazione esige di prevedere una quantità minima, come pure il termine e la forma della trasmissione delle offerte ai servizi competenti.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara per la restituzione all’esportazione, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

2.   La gara riguarda il frumento tenero da esportare verso paesi terzi ad esclusione dell’Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, di Serbia e Montenegro (3), della Bulgaria, del Liechtenstein, della Romania e della Svizzera.

3.   La gara rimane aperta fino al 23 giugno 2005. Durante tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quantità e le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 3 febbraio 2005.

Articolo 2

Un’offerta è valida soltanto se ha ad oggetto una quantità di almeno 1 000 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), i titoli di esportazione rilasciati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della validità, il giorno della presentazione dell’offerta.

2.   I titoli di esportazione rilasciati nell’ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le offerte presentate al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle stesse, specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell’allegato.

In caso di assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Per il termine ultimo di presentazione delle offerte si applica l’ora del Belgio.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10 giugno 1999.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

Modulo (1)

GARA SETTIMANALE PER LA RESTITUZIONE ALL’ESPORTAZIONE DI FRUMENTO TENERO VERSO ALCUNI PAESI TERZI

[Regolamento (CE) n. 115/2005]

(Termine ultimo per la presentazione delle offerte)

1

2

3

Numero d’ordine

Quantità in tonnellate

Importo della restituzione all’esportazione in EUR/t

1

 

 

2

 

 

3

 

 

ecc.

 

 

Da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: agri-c1-revente-marche-eu@cec.eu.int


(1)  Da trasmettere alla DG AGRI (C/1).


27.1.2005   

IT

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L 24/6


REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 116/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

relativo al trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2), stabilisce che il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNL) deve intendersi corrispondente al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) fornito dalla Commissione in applicazione del Sistema europeo dei conti (SEC). Il SEC del 1995 (SEC 95), che sostituisce due precedenti sistemi dei conti rispettivamente del 1970 e del 1979, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (3) e figura in allegato a tale regolamento. L’RNL, quale è utilizzato nel SEC 95, ha sostituito il PNL come criterio ai fini delle risorse proprie a iniziare dall’esercizio 2002.

(2)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 stabilisce le procedure per la trasmissione dei dati relativi all’RNL da parte degli Stati membri, nonché le procedure e i controlli riguardanti i calcoli dell'RNL e istituisce il comitato RNL.

(3)

Il SEC 95 non descrive in maniera esplicita il trattamento da riservare ai rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti.

(4)

Ai fini della definizione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, è necessario delucidare il trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti.

(5)

La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (4), definisce le nozioni di soggetti passivi, soggetti non imponibili e attività esenti.

(6)

Ai fini dell’applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (5), la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione, dell'8 settembre 1999 (6), chiarisce il trattamento dei rimborsi dell'IVA a unità non imponibili e a unità imponibili per le loro attività esenti. L'equivalente chiarimento dovrebbe essere ora previsto con riguardo all’RNL.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato RNL,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In sede di calcolo degli aggregati di contabilità nazionale ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, i rimborsi dell'IVA su acquisti, a favore di soggetti non imponibili o di soggetti imponibili per le loro attività esenti, sono contabilizzati nel SEC 95 come Altri trasferimenti correnti (D7) o Trasferimenti in conto capitale (D9), e non come se si trattasse di IVA deducibile.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l’espressione «soggetti imponibili» ha il medesimo significato dell’espressione «soggetti passivi», utilizzata nell’articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE e la nozione di attività esenti è da intendersi come l’insieme delle attività elencate all’articolo 13 di tale direttiva.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.

(2)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(3)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(4)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(5)  GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51.


27.1.2005   

IT

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L 24/8


REGOLAMENTO (CE) N. 117/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria sulle importazioni di talune calzature originarie di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regime contingentale per le calzature stabilito nel regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), è scaduto il 1o gennaio 2005.

(2)

Il 7 dicembre 2004 la Commissione è stata informata da alcuni Stati membri che sarebbe opportuno istituire misure di vigilanza sulle calzature conformemente al regolamento (CE) n. 3285/94.

(3)

L'industria calzaturiera comunitaria è composta soprattutto da piccole e medie imprese, la maggior parte delle quali situate in regioni che non offrono molte alternative occupazionali. Pertanto, essa è vulnerabile di fronte alla concorrenza delle importazioni a basso costo, provenienti soprattutto dalla Repubblica popolare cinese.

(4)

Per far fronte alla concorrenza di queste importazioni, negli ultimi anni l'industria calzaturiera comunitaria ha avviato un'ampia ristrutturazione del settore, concentrando la sua produzione su prodotti di qualità, soggetti a contingenti. Questi prodotti rappresentano circa l’85 % della produzione dell’industria calzaturiera comunitaria. La ristrutturazione ha comportato una marcata riduzione della capacità produttiva e della manodopera. Malgrado gli sforzi, l'industria comunitaria continua a perdere produzione e quote di mercato a causa delle importazioni estere a buon mercato.

(5)

Fra il 2000 e il 2003, le importazioni di calzature originarie della Repubblica popolare cinese non soggette a contingenti sono aumentate nettamente sia in termini assoluti, sia in termini di quota di mercato comunitario, dato che i prezzi erano notevolmente inferiori a quelli dei prodotti equivalenti fabbricati nella Comunità. Tra il 2000 e il 2003 l'aumento medio delle importazioni è stato del 59 % e la differenza media dei prezzi del 21 %.

(6)

Tenuto conto che le condizioni esistenti sul mercato per tutti i prodotti del settore sono le stesse, si prevede che la recente liberalizzazione comporterà un analogo aumento sostanziale delle importazioni. Sulla base dell'andamento recente delle importazioni di calzature, l'abolizione dei contingenti nel 2005 potrebbe far raddoppiare le importazioni a breve termine, con la conseguente perdita per l'industria comunitaria di quote di mercato pari al 6 % e di 17 000 posti di lavoro. Pertanto, si può ritenere che esista un rischio di pregiudizio per i produttori comunitari ai fini dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 3285/94.

(7)

Questo probabile impatto è così importante che, nell'interesse della Comunità, le importazioni di talune calzature di origine cinese dovrebbero essere assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva in modo da disporre di dati statistici che consentano un'analisi tempestiva dell'andamento delle importazioni. Le calzature in questione, essenzialmente di media fino ad alta qualità, sono quelle per cui la produzione comunitaria rimane considerevole e che possono essere quindi considerate sensibili. La vigilanza preventiva attraverso un regime automatico di licenze d'importazione applicabile fino al 31 gennaio 2006 costituirebbe il modo più rapido per ottenere informazioni chiare sulle prime conseguenze dell'abolizione di questi contingenti, perché qualsiasi sistema a posteriori sarebbe più lento nel fornire dati significativi.

(8)

È inoltre opportuno, per avere un quadro generale dell'andamento delle importazioni, creare un sistema a posteriori di controllo doganale per le importazioni di tutte le calzature di qualsiasi provenienza. Questo sistema comprende le calzature che devono essere sottoposte a vigilanza preventiva. Quando il sistema di vigilanza a posteriori sarà pienamente operativo, e al più tardi entro il 31 gennaio 2006, la vigilanza preventiva potrà avere termine.

(9)

Il completamento del mercato interno richiede che le formalità che devono espletare gli importatori comunitari siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci.

(10)

Per agevolare la raccolta dei dati, l'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti alla vigilanza preventiva deve essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi. Tale documento deve essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione. Il documento, quindi, deve essere valido soltanto finché le norme applicabili alle importazioni rimangono invariate; esso deve essere valido in tutta la Comunità.

(11)

Per garantire trasparenza, gli Stati membri e la Commissione devono procedere allo scambio delle informazioni ottenute nell'ambito della vigilanza comunitaria nel modo più completo possibile.

(12)

Il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali.

(13)

È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione per raccogliere i dati il più rapidamente possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

VIGILANZA PREVENTIVA

Articolo 1

L'immissione in libera pratica nella Comunità di talune calzature originarie della Repubblica popolare cinese elencate nell'allegato I è assoggettata a vigilanza comunitaria preventiva ai sensi del regolamento (CE) n. 3285/94.

Articolo 2

1.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.

2.   Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese e indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

3.   Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta la Comunità.

4.   Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3285/94.

La domanda dell'importatore deve contenere le seguenti indicazioni:

a)

il nome e l'indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero d'identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se soggetto all'IVA, il suo numero di partita IVA;

b)

se del caso, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax);

c)

nome e indirizzo completo dell'esportatore;

d)

la designazione precisa delle merci, compresi:

i)

la denominazione commerciale;

ii)

il/i codice/i TARIC;

iii)

il paese di origine (cioè, la Repubblica popolare cinese);

iv)

il paese di provenienza;

e)

la quantità di merci espressa in paia;

f)

il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;

g)

il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;

h)

se la domanda costituisce il rinnovo di una precedente domanda relativa allo stesso contratto;

i)

la dichiarazione che segue, datata e firmata dal richiedente, nella quale compaia il suo nome in lettere maiuscole: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e dichiara di essere stabilito nella Comunità.» L'importatore deve inoltre presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro forma. Se richiesto, e in particolare nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente in Cina, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dal produttore.

5.   Il periodo di validità dei documenti di vigilanza è fissato a sei mesi. I documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per lo stesso periodo.

6.   L’importatore rinvia i documenti di vigilanza all’autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.

7.   Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o domande trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.

8.   Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione possano avervi accesso attraverso una rete informatica.

Articolo 3

1.   Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, non risulterà preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2.   Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato. Soltanto le autorità competenti e il richiedente possono avere accesso alle informazioni contenute in tali domande e documenti.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

con la massima regolarità e tempestività possibile, almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori, calcolati in euro, per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;

b)

entro sei settimane dalla fine di ciascun mese, i dati delle importazioni avvenute nel corso del mese in questione, conformemente all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (3).

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per codice della nomenclatura combinata («NC»).

2.   Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.

CAPITOLO 2

VIGILANZA A POSTERIORI

Articolo 5

1.   Le calzature elencate nell’allegato III sono assoggettate ad un sistema di vigilanza statistica a posteriori.

2.   Dopo l’immissione in libera pratica dei prodotti, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, se possibile settimanalmente, o almeno alla fine di ciascun mese, i quantitativi complessivi importati (in paia) e il loro valore (valore delle merci in euro alla frontiera comunitaria), menzionando il codice della nomenclatura combinata e utilizzando le unità, e eventualmente le unità supplementari, utilizzate in quel codice. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione e comunicate per via elettronica attraverso la rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le disposizioni del capitolo 1 si applicano dal 1o febbraio 2005 al 31 gennaio 2006, al più tardi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell’11.11.2000, pag. 1).

(2)  GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1985/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 43).

(3)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2001 (GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3).


ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA PREVENTIVA (2005)

 

6402 99

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 19 10

fatta eccezione per

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


ALLEGATO II

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 32 86 094

 

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

DIGITIP

Sous-direction «Textile — Habillement — Cuir»

Bureau «Textile-Importations»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356 2569 0299

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax: (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-711 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: (386-1) 478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Fax: (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax: (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 36 42 69


ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA A POSTERIORI

 

6401 91

 

6401 92

 

6401 99

 

6402 19

 

6402 20

 

6402 91

 

6402 99

 

6403 12

 

6403 19

 

6403 20

 

6403 30

 

6403 40

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 11

 

6404 19

 

6404 20

 

6405 10

 

6405 20

 

6405 90

 

6404 19 10

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


27.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/15


REGOLAMENTO (CE) N. 118/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, l’articolo 70, paragrafo 2, l’articolo 71, paragrafo 2, l’articolo 143 ter, paragrafo 3 e l’articolo 145, punto i),

considerando quanto segue:

(1)

Per gli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in funzione delle informazioni trasmesse conformemente all’articolo 145, punto i), di tale regolamento, è opportuno rivedere gli importi di cui all’allegato VIII dello stesso regolamento.

(2)

Per gli Stati membri che attuano nel 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento.

(3)

Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2005 dell’opzione di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.

(4)

Per gli Stati membri che si avvalgono del periodo transitorio di cui all’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti di cui all’allegato VI di tale regolamento.

(5)

A fini di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2005 una volta detratti, dai massimali rivisti di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 dello stesso regolamento.

(6)

Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004, e attueranno nel 2005 il regime del pagamento unico per superficie di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per tale anno conformemente all’articolo 143 ter, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1.   I massimali di bilancio per il 2005, di cui all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati negli allegati II e III del presente regolamento.

2.   I massimali di bilancio per il 2005, di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato IV del presente regolamento.

3.   I massimali di bilancio per il regime di pagamento unico nel 2005 sono quelli indicati nell’allegato V del presente regolamento.

4.   Le dotazioni finanziarie annue per il 2005 di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono quelle indicate nell’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 3

Gli Stati membri che optano per l’attuazione a livello regionale, di cui all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003, comunicano alla Commissione i massimali regionali fissati entro il 31 dicembre del primo anno di attuazione del regime di pagamento unico, entro il 1o marzo dell’anno successivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

«ALLEGATO VIII

MASSIMALI NAZIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 41

(migliaia di euro)

 

2005

2006

2007, 2008 e 2009

2010 e successivi

Belgio

411 053

530 573

530 053

530 053

Danimarca

943 369

996 165

996 000

996 000

Germania

5 148 003

5 492 201

5 492 000

5 496 000

Grecia

838 289

1 701 289

1 723 289

1 761 289

Spagna

3 266 092

4 065 063

4 263 063

4 275 063

Francia

7 199 000

7 231 000

8 091 000

8 099 000

Irlanda

1 260 142

1 322 305

1 322 080

1 322 080

Italia

2 539 000

3 464 517

3 464 000

3 497 000

Lussemburgo

33 414

36 602

37 051

37 051

Paesi Bassi

386 586

386 586

779 586

779 586

Austria

613 000

614 000

712 000

712 000

Portogallo

452 000

493 000

559 000

561 000

Finlandia

467 000

467 000

552 000

552 000

Svezia

637 388

650 108

729 000

729 000

Regno Unito

3 697 528

3 870 420

3 870 473

3 870 473»


ALLEGATO II

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 65 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Anno civile 2005

(migliaia di euro)

 

Belgio

Danimarca

Germania

Italia

Austria

Portogallo

Svezia

Regno Unito

 

Fiandre

Scozia

Premio per vacca nutrice

77 565

 

 

 

 

70 578

79 031

 

 

Premio suppl. per vacca nutrice

19 389

 

 

 

 

99

9 503

 

 

Premio speciale per bovini

 

 

33 085

 

 

 

 

37 446

 

Premio all’abbattimento, animali adulti

 

 

 

 

 

17 348

8 657

 

 

Premio all’abbattimento, vitelli

 

6 384

 

 

 

5 085

946

 

 

Premio per pecora e per capra

 

 

855

 

 

 

21 892

 

 

Premio supplementare per pecora e per capra

 

 

 

 

 

 

7 184

 

 

Luppolo

 

 

 

2 277

 

27

 

 

 

Articolo 69

 

 

 

 

 

 

 

2 869

 

Articolo 69, seminativi

 

 

 

 

142 491

 

1 885

 

 

Articolo 69, riso

 

 

 

 

 

 

150

 

 

Articolo 69, carni bovine

 

 

 

 

28 674

 

1 684

 

29 800

Articolo 69, ovini e caprini

 

 

 

 

8 665

 

616

 

 


ALLEGATO III

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Anno civile 2005

(migliaia di euro)

 

Belgio

Italia

Portogallo

Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)

Aiuto alla produzione per le sementi

1 397 (1)

13 321

272

Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)

Pagamenti per i seminativi

 

 

1 871


(1)  Gli aiuti per il Triticum spelta L. (100 %) e per il Linum usitatissimum L. (lino tessile) (100 %) sono esclusi dal regime di pagamento unico.


ALLEGATO IV

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Anno civile 2005

(migliaia di euro)

 

Grecia

Finlandia

Francia (1)

Malta

Paesi Bassi

Slovenia

Spagna (1)

Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t

297 389

278 100

5 075 810

174

174 186

12 467

1 621 440

Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Aiuto regionale specifico per i seminativi 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Supplemento per il grano duro (291 EUR/ha) e aiuto speciale per le zone non tradizionali (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Aiuto per i legumi da granella

2 100

 

1 370

 

 

 

60 518

Aiuto per i legumi da granella, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Aiuti per le sementi

1 400

2 900

15 826

29

10 400

35

10 347

Premio per vacca nutrice

25 700

9 300

734 908

26

10 900

5 183

279 830

Premio supplementare per vacca nutrice

3 100

600

1 137

3

 

626

28 937

Premio speciale per bovini

29 900

40 700

379 025

201

20 400

5 813

147 721

Premio all’abbattimento, animali adulti

8 000

27 600

233 620

144

62 200

3 867

142 954

Premio all’abbattimento, vitelli

 

100

69 748

 

40 300

538

602

Premio per l’estensivizzazione degli allevamenti bovini

17 600

16 780

277 228

 

900

5 360

153 486

Pagamenti supplementari ai produttori di carni bovine

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Premio per pecora e per capra

180 300

1 200

133 716

53

13 800

520

366 997

Premio supplementare per pecora e per capra

63 200

400

40 208

18

300

178

111 589

Pagamenti supplementari ai produttori di carni ovine e caprine

8 800

100

7 083

3

700

26

18 655

Pagamento per i produttori di patate da fecola (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 157

 

21 800

 

 

Aiuto alla superficie per il riso (102 EUR/t)

15 400

 

10 770

 

 

 

67 991

Aiuto alla superficie per il riso (102 EUR/t), Dipartimenti francesi d’oltremare

 

 

3 053

 

 

 

 

Pagamenti a sostegno del reddito per i foraggi essiccati

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Premio supplementare per carni bovine e ovine nelle isole dell’Egeo

1 000

 

 

 

 

 

 

Aiuto per superficie per il luppolo

 

 

398

 

 

298

375


(1)  Detratti gli aiuti corrispondenti ai premi erogati nel settore zootecnico negli anni di riferimento 2000-2002 nelle regioni ultraperiferiche.


ALLEGATO V

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO NEGLI STATI MEMBRI O REGIONI

Anno civile 2005

(migliaia di euro)

Stato membro e/o regione

 

BELGIO (3)

 

Fiandre

 

Vallonia

306 318

DANIMARCA

909 429

GERMANIA (3)

 

Baden-Württemberg

 

Baviera

 

Brandeburgo — Berlino

 

Assia

 

Bassa Sassonia — Brema

 

Meclemburgo-Pomerania

 

Renania Settentrionale-Vestfalia

 

Renania Palatinato

 

Saar

 

Sassonia

 

Sassonia-Anhalt

 

Schleswig-Holstein — Amburgo

 

Turingia

5 145 726

IRLANDA

1 260 142

ITALIA

2 345 849

LUSSEMBURGO

33 414

AUSTRIA

519 863

PORTOGALLO (1)  (2)

302 562

SVEZIA (3)

 

Regione 1

 

Regione 2

 

Regione 3

 

Regione 4

 

Regione 5

597 073

REGNO UNITO (3)

 

Inghilterra 1

 

Inghilterra 2

 

Inghilterra 3

 

Scozia

 

Galles

 

Irlanda del Nord

3 667 728


(1)  Detratti gli aiuti corrispondenti ai premi erogati nel settore zootecnico negli anni di riferimento 2000-2002 nelle regioni ultraperiferiche.

(2)  Detratto il trasferimento di 10 000 premi per vacca nutrice e premi supplementari per vacca nutrice alle Azzorre, come stabilito dall’articolo 147, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(3)  Da sostituirsi con i massimali regionali conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.


ALLEGATO VI

DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Anno civile 2005

(migliaia di euro)

Stato membro

 

Repubblica ceca

249 296

Estonia

27 908

Ungheria

375 431

Lettonia

38 995

Lituania

104 346

Polonia

823 166

Slovacchia

106 959

Cipro

14 274


27.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/22


REGOLAMENTO (CE) N. 119/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.

(2)

Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione (2).

(3)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.

(4)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

(5)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.

(6)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.

(7)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.

(8)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.

(9)

Il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


27.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/24


REGOLAMENTO (CE) N. 120/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2005 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o al 10 gennaio 2005, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A, I.B, punti 5 e 6 e alle parti I.C, I.D, I.E, I.F, I.G e I.H, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 748/2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 3).


ALLEGATO I.A

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4590

1,0000

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0080

09.4596

1,0000


ALLEGATO I.B

5.   Prodotti originari della Romania

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4758

0,2690


6.   Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4660

0,8697

09.4675


ALLEGATO I.C

Prodotti originari dei paesi ACP

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4026

09.4027


ALLEGATO I.D

Prodotti originari della Turchia

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4101


ALLEGATO I.E

Prodotti originari delľAfrica del Sud

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4151


ALLEGATO I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4155

0,4280

09.4156

1,0000


ALLEGATO I.G

Prodotti originari della Giordania

Numero di contingente

Coefficiente di atribuzione

09.4159


ALLEGATO I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4781

1,0000

09.4782

0,8883


27.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/27


REGOLAMENTO (CE) N. 121/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'25 gennaio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

39,44

22,96

1 197,96

293,51

617,13

9 727,48

136,18

27,46

17,02

160,78

9 456,91

1 524,81

357,22

27,42

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

112,40

65,42

3 413,85

836,43

1 758,64

27 720,60

388,09

78,25

48,49

458,17

26 949,55

4 345,29

1 017,98

78,15

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

104,82

61,01

3 183,83

780,07

1 640,14

25 852,82

361,94

72,98

45,22

427,30

25 133,72

4 052,51

949,39

72,88

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

59,06

34,37

1 793,78

439,49

924,06

14 565,55

203,92

41,12

25,48

240,74

14 160,41

2 283,19

534,89

41,06

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

48,40

28,17

1 470,05

360,18

757,30

11 936,89

167,12

33,70

20,88

197,29

11 604,87

1 871,14

438,36

33,65

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

61,43

35,67

1 861,51

457,03

961,17

15 270,27

212,11

42,80

26,59

251,32

14 729,07

2 371,69

554,70

43,17

 

 

 

 

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

81,72

47,56

2 482,08

608,14

1 278,64

20 154,60

282,16

56,89

35,25

333,12

19 594,00

3 159,30

740,14

56,82

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

26,74

15,56

812,17

198,99

418,39

6 594,89

92,33

18,62

11,54

109,00

6 411,45

1 033,77

242,18

18,59

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

65,19

37,94

1 979,94

485,11

1 019,96

16 077,19

225,08

45,38

28,12

265,72

15 630,01

2 520,15

590,40

45,32

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

290,43

169,03

8 821,12

2 161,27

4 544,18

71 627,84

1 002,78

202,19

125,29

1 183,86

69 635,51

11 227,88

2 630,39

201,93

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

189,88

110,51

5 767,20

1 413,02

2 970,97

46 829,93

655,62

132,19

81,91

774,00

45 527,36

7 340,73

1 719,74

132,02

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,16

12 585,36

3 083,54

6 483,33

102 193,61

1 430,70

288,48

178,75

1 689,06

99 351,10

16 019,16

3 752,86

288,10

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

247,19

143,86

7 507,77

1 839,48

3 867,62

60 963,41

853,48

172,09

106,64

1 007,60

59 267,72

9 556,20

2 238,76

171,87

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

337,07

196,18

10 237,91

2 508,39

5 274,04

83 132,26

1 163,84

234,67

145,41

1 374,01

80 819,95

13 031,23

3 052,87

234,37

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

148,47

86,41

4 509,44

1 104,86

2 323,03

36 616,81

512,63

103,36

64,05

605,20

35 598,32

5 739,80

1 344,68

103,23

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

96,51

56,17

2 931,32

718,20

1 510,06

23 802,43

333,23

67,19

41,63

393,41

23 140,37

3 731,10

874,10

67,10

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

926,44

539,19

28 138,76

6 894,29

14 495,64

228 487,90

3 198,81

644,99

399,67

3 776,45

222 132,52

35 816,17

8 390,77

644,15

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

149,31

86,90

4 534,93

1 111,11

2 336,16

36 823,83

515,53

103,95

64,41

608,62

35 799,58

5 772,25

1 352,28

103,81

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

99,03

57,64

3 007,87

736,96

1 549,50

24 424,04

341,93

68,95

42,72

403,68

23 744,69

3 828,54

896,92

68,86

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

82,05

47,76

2 492,24

610,62

1 283,87

20 237,08

283,32

57,13

35,40

334,48

19 674,18

3 172,22

743,17

57,05

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

106,24

61,83

3 226,85

790,61

1 662,31

26 202,19

366,83

73,96

45,83

433,07

25 473,38

4 107,27

962,22

73,87

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

altre

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

94,25

54,86

2 862,77

701,41

1 474,75

23 245,84

325,44

65,62

40,66

384,21

22 599,26

3 643,86

853,66

65,53

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

52,12

30,33

1 583,08

387,87

815,52

12 854,65

179,96

36,29

22,49

212,46

12 497,10

2 015,01

472,06

36,24

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

79,32

46,16

2 409,07

590,25

1 241,03

19 561,73

273,86

55,22

34,22

323,32

19 017,62

3 066,36

718,37

55,15

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

193,59

112,67

5 879,80

1 440,61

3 028,97

47 744,21

668,42

134,77

83,51

789,12

46 416,21

7 484,05

1 753,31

134,60

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

45,85

26,68

1 392,60

341,20

717,40

11 307,99

158,31

31,92

19,78

186,90

10 993,45

1 772,56

415,26

31,88

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

53,13

30,92

1 613,68

395,37

831,29

13 103,18

183,44

36,99

22,92

216,57

12 738,72

2 053,96

481,19

36,94

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

97,41

56,69

2 958,59

724,88

1 524,11

24 023,86

336,33

67,82

42,02

397,07

23 355,64

3 765,81

882,23

67,73

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

129,37

75,29

3 929,33

962,73

2 024,19

31 906,35

446,69

90,07

55,81

527,35

31 018,88

5 001,42

1 171,70

89,95

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

433,09

252,06

13 154,14

3 222,90

6 776,33

106 812,15

1 495,36

301,51

186,83

1 765,39

103 841,17

16 743,13

3 922,47

301,13

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

146,12

85,04

4 438,23

1 087,41

2 286,35

36 038,64

504,54

101,73

63,04

595,65

35 036,22

5 649,17

1 323,45

101,60

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

98,67

57,43

2 996,99

734,29

1 543,89

24 335,65

340,70

68,70

42,57

402,22

23 658,75

3 814,69

893,68

68,61

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

123,71

72,00

3 757,53

920,63

1 935,68

30 511,29

427,16

86,13

53,37

504,29

29 662,62

4 782,74

1 120,47

86,02

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

281,66

163,92

8 554,79

2 096,01

4 406,99

69 465,24

972,51

196,09

121,51

1 148,12

67 533,07

10 888,89

2 550,97

195,84

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

304,95

177,48

9 262,25

2 269,35

4 771,43

75 209,82

1 052,93

212,31

131,56

1 243,07

73 117,86

11 789,37

2 761,93

212,03

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 224,69

712,77

37 197,51

9 113,78

19 162,23

302 045,29

4 228,61

852,63

528,33

4 992,20

293 643,92

47 346,52

11 092,02

851,53

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

149,96

87,28

4 554,74

1 115,96

2 346,36

36 984,63

517,78

104,40

64,69

611,28

35 955,91

5 797,45

1 358,19

104,27

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

165,58

96,37

5 029,16

1 232,20

2 590,76

40 837,00

571,71

115,28

71,43

674,95

39 701,12

6 401,32

1 499,66

115,13

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

99,09

57,67

3 009,68

737,40

1 550,43

24 438,69

342,14

68,99

42,75

403,92

23 758,93

3 830,84

897,46

68,90

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


27.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/33


DIRETTIVA 2005/6/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l’interpretazione dei risultati d’analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all’introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, che fissa i metodi d’analisi comunitari per controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (2), contiene disposizioni riguardanti l’espressione dei risultati.

(2)

Per assicurare in tutti gli Stati membri un approccio armonizzato all’attuazione della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (3), è di grande importanza che i risultati d’analisi vengano presentati e interpretati in modo uniforme.

(3)

La direttiva 71/250/CEE va dunque modificata di conseguenza.

(4)

Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 71/250/CEE è modificata come segue:

1)

Nell’articolo 1 il seguente comma è aggiunto dopo il secondo comma:

«Per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), comprese le diossine e i PCB di tipo diossina, si applica il punto C.3 della parte 1 dell’allegato della presente direttiva.».

2)

L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dodici mesi dopo l’entrata in vigore di quest’ultima. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare tale riferimento.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2. Direttiva come da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2)  GU L 155 del 12.7.1971, pag. 13. Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 1999/27/CE della Commissione (GU L 118 del 6.5.1999, pag. 36).

(3)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 2003/100/CE della Commissione (GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 33).

(4)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.


ALLEGATO

Il seguente punto 3 è aggiunto nella lettera C, «APPLICAZIONE DEI METODI DI ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI», della parte 1, «DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI I METODI DI ANALISI DEGLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI», dell’allegato della direttiva 71/250/CEE:

«3.

Per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi della direttiva 2002/32/CE, comprese le diossine e i PCB di tipo diossina, un prodotto destinato all’alimentazione animale è considerato non conforme al tasso massimo fissato quando il risultato d’analisi è giudicato superiore al tasso massimo tenuto conto dell’incertezza di misura estesa e della correzione per il recupero. La concentrazione analizzata corretta per il recupero e l’incertezza di misura estesa sottratta sono utilizzate per la valutazione della conformità nei casi in cui il metodo d’analisi consenta la stima dell’incertezza di misura e della correzione per il recupero (ed esempio, ciò non è possibile in caso di analisi microscopica).

Il risultato dell’analisi è riportato come segue (quando il metodo d’analisi permette di valutare l’incertezza di misura e il tasso di recupero):

a)

corretto o non corretto per il recupero, indicando il modo di presentazione e il livello di recupero;

b)

nella forma “x +/- U”, dove x è il risultato dell’analisi e U l’incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di affidabilità del 95 % circa.».


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

27.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2005

che istituisce l’Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(I testi in lingua francese, inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2005/56/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di decidere l’istituzione di agenzie esecutive conformi allo statuto generale stabilito da detto regolamento e di incaricarle dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione di uno o più programmi comunitari; questa decisione non influisce sulla portata del regolamento.

(2)

L’istituzione di un’agenzia esecutiva è intesa a far sì che la Commissione si concentri sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere la direzione, il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.

(3)

La gestione di alcuni aspetti centralizzati di una serie di programmi nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura riguarda l'esecuzione di progetti di carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di conoscenze tecniche e finanziarie per tutto il ciclo del progetto.

(4)

I compiti connessi all'esecuzione di tale programma possono essere delegati a un'agenzia esecutiva in base ad una netta separazione tra, da una parte, le fasi della programmazione e l’adozione delle decisioni in materia di finanziamento, di competenza dei servizi della Commissione, e, dall’altra, l'esecuzione dei progetti, da affidare all'agenzia esecutiva.

(5)

L’istituzione di un’agenzia esecutiva non modifica né la delega da parte del Consiglio alla Commissione della gestione di alcune fasi delle azioni previste dai vari programmi né la delega alle agenzie nazionali dei compiti di gestione concernenti certi programmi.

(6)

Un’analisi costi/benefici appositamente realizzata ha dimostrato che il ricorso ad un’agenzia esecutiva per la gestione di determinati aspetti centralizzati del programma nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura rappresenta l’opzione più vantaggiosa rispetto alle altre opzioni disponibili, in termini sia finanziari che non finanziari.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, stabilisce un regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 (2) del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell'Agenzia

1.   È istituita un'agenzia esecutiva (in appresso denominata «l'Agenzia») per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, il cui statuto e i cui principi operativi sono definiti dal regolamento (CE) n. 58/2003.

2.   La denominazione dell'Agenzia è «Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura».

Articolo 2

Sede

La sede dell'Agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 3

Durata

1.   L'Agenzia è istituita per un periodo che inizia il 1o gennaio 2005 e termina il 31 dicembre 2008.

2.   Una valutazione dell’operato dell’Agenzia, comprendente un’analisi costi-benefici come previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, sarà effettuata dalla Commissione nel 2006, in vista dell’eventuale revisione o estensione dei compiti dell’Agenzia nel quadro della nuova serie di programmi nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

1.   L’Agenzia è responsabile della gestione di alcuni aspetti dei programmi comunitari seguenti:

a)

la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia d’istruzione «Socrate», approvata con decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

b)

la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci», approvata con decisione 1999/382/CE del Consiglio (4);

c)

il programma d’azione comunitaria «Gioventù», approvato con decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

d)

il programma «Cultura 2000», approvato con decisione 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

e)

il programma d’incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione, 2001-2005), approvato con decisione 2000/821/CE del Consiglio (7);

f)

il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione, 2001-2005), approvato con decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

g)

il programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus), approvato con decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

h)

il programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning), approvato con decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

i)

il programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica), approvato con decisione 2004/100/CE del Consiglio (11);

j)

il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù, approvato con decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

k)

il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione, approvato con decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

l)

il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura, approvato con decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

m)

i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati mediante le disposizioni relative agli aiuti alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, approvati nel quadro del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio (15).

2.   Nell’ambito della gestione degli aspetti dei programmi comunitari indicati nel paragrafo 1, l’Agenzia è responsabile dei compiti seguenti:

a)

la gestione dell’intero ciclo di vita dei progetti che le sono assegnati nell’ambito dell’esecuzione dei programmi comunitari, in base al programma di lavoro annuale adottato dalla Commissione e avente valore di decisione di finanziamento in materia di sovvenzioni e di appalti nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, o in base a decisioni di finanziamento specifiche adottate dalla Commissione, nonché i controlli a tal fine necessari, adottando le decisioni pertinenti in base all'atto di delega della Commissione;

b)

l’adozione degli atti di esecuzione del bilancio in entrate e spese e l’esecuzione, sulla base della delega della Commissione, di alcune o tutte le operazioni necessarie alla gestione dei programmi comunitari, in particolare di quelle inerenti all'attribuzione di sovvenzioni e appalti;

c)

la raccolta, l'analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per orientare l'attuazione dei programmi comunitari.

3.   L'Agenzia può essere incaricata dalla Commissione, previo parere del Comitato delle agenzie esecutive di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003, dell'esecuzione di compiti della stessa natura nell’ambito di altri programmi comunitari nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, a titolo dell'articolo 2 del regolamento n. 58/2003, diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

4.   La decisione di delega della Commissione definisce nel dettaglio tutti i compiti assegnati all'Agenzia ed è modificata in funzione dei compiti supplementari che eventualmente le sono assegnati. Essa è trasmessa, a titolo informativo, al comitato delle agenzie esecutive.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1.   L'Agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore, designati dalla Commissione.

2.   I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.

3.   Il direttore dell'Agenzia è nominato per quattro anni.

Articolo 6

Sovvenzione

L'Agenzia riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea e prelevata dalla dotazione finanziaria dei programmi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e, se del caso, da quella di altri programmi comunitari la cui esecuzione è attribuita all'Agenzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 7

Controllo e rendiconto d'esecuzione

L'Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dell'esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisati nell'atto di delega.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L'Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

(3)  GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).

(4)  GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio.

(6)  GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio.

(7)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio.

(8)  GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio.

(9)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

(10)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

(11)  GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.

(12)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

(13)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

(14)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

(15)  GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


27.1.2005   

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L 24/39


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2005

relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea (Parte 1 — Principali condizioni di fornitura all’ingrosso di linee affittate)

[notificata con il numero C(2005) 103]

(2005/57/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli utenti residenti nella Comunità chiedono di disporre di linee affittate e di un accesso ai servizi di trasmissione dati ad alta velocità in condizioni di concorrenza, in modo che in particolare le piccole e medie imprese europee possano trarre vantaggio dalle possibilità offerte dal rapido sviluppo di Internet e del commercio elettronico.

(2)

L’apertura alla concorrenza della fornitura delle linee affittate ha avuto inizio il 1o gennaio 1996, con la liberalizzazione delle infrastrutture delle telecomunicazioni, ma è rimasta sostanzialmente limitata ai collegamenti di lunga distanza ad alta capacità; il mercato delle linee affittate sarà oggetto di un’analisi secondo le modalità illustrate di seguito.

(3)

Alcuni gestori di servizi di linee affittate erano soggetti all’obbligo di fornire tali servizi nel rispetto dei principi di non discriminazione stabiliti dalla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (2), e conformemente alla direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull’applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision — ONP) alle linee affittate (3); queste direttive sono state abrogate dall’articolo 26 della direttiva quadro, con effetto al 24 luglio 2003.

(4)

Tuttavia, sussistono taluni obblighi ai sensi dell’articolo 27 della direttiva quadro e dell’articolo 16 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (4). Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva servizio universale e dell’articolo 7 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (5), gli obblighi precedenti rimangono in vigore fino all’analisi dei mercati rilevanti effettuata ai sensi dell’articolo 16 della direttiva quadro e dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva servizio universale.

(5)

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro, quando un’autorità nazionale di regolamentazione (ANR) stabilisce che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, essa individua le imprese che vi esercitano un significativo potere di mercato ed impone loro specifici obblighi regolamentari ovvero, qualora tali obblighi siano già vigenti, procede alla loro modifica o revoca. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva servizio universale, quando un’ANR constata che non esiste una concorrenza effettiva sul mercato della fornitura dell’insieme minimo di linee affittate, essa individua le imprese con un potere di mercato significativo su tale mercato ed impone loro obblighi relativi alla fornitura dell’insieme minimo di linee affittate stabilendo le condizioni per suddetta fornitura. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva accesso, le ANR incoraggiano e, se necessario, garantiscono un accesso ed un’interconnessione adeguati; esse devono essere in grado di imporre obblighi in tal senso.

(6)

L’11 febbraio 2003 la Commissione ha adottato la raccomandazione 2003/311/CE (6) relativa ai mercati di prodotti e servizi, che definisce i mercati rilevanti del settore delle comunicazioni elettroniche che devono essere oggetto dell’analisi ad opera delle ANR. L’elenco di questi mercati include la fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e la fornitura all’ingrosso di segmenti di linee affittate sul circuito interurbano. La fornitura dei servizi trattati nella presente raccomandazione, ossia la fornitura all’ingrosso di linee affittate e di circuiti parziali di linee affittate, rientra in suddetti mercati.

(7)

La fornitura all’ingrosso di linee affittate e di circuiti parziali di linee affittate rientra nel mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e, per le lunghezze di linee superiori, anche nel mercato dei segmenti di linee affittate sul circuito interurbano menzionati nella raccomandazione 2003/311/CE; le ANR stabiliscono in cosa consiste un segmento terminale in funzione della topologia di rete propria del mercato nazionale.

(8)

La fornitura di linee affittate a 64 kbit/s, di linee affittate non strutturate a 2 Mbit/s e di linee affittate strutturate a 2 Mbit/s fa parte dell’insieme minimo di servizi di linee affittate di cui alla raccomandazione sui mercati rilevanti. L’insieme minimo di linee affittate è definito nella decisione 2003/548/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, relativa all’insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate nonché le norme correlate di cui all’articolo 18 della direttiva servizio universale (7).

(9)

Le informazioni comunicate dagli Stati membri rivelano problemi legati alla durata ed alla variazione dei tempi di consegna di linee affittate e di circuiti parziali di linee affittate all’ingrosso e al dettaglio. Questa osservazione fa salva l’analisi dei mercati rilevanti effettuata dalle ANR a norma dell’articolo 16 della direttiva quadro e dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva servizio universale.

(10)

Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva accesso e dell’articolo 18 e dell’allegato VII della direttiva servizio universale, le ANR impongono obblighi di non discriminazione per la fornitura di alcuni servizi di linee affittate, il principio di non discriminazione si applica a tutti gli aspetti pertinenti dei servizi forniti, quali l’ordinazione, la migrazione, la consegna, la qualità, i tempi di riparazione, le comunicazioni e le sanzioni; nei contratti di fornitura di linee affittate è opportuno disciplinare tali aspetti mediante un accordo sul livello del servizio («service level agreement»). In caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali, alternativamente alle sanzioni e compatibilmente con il quadro giuridico dello Stato membro interessato, può essere previsto un apposito indennizzo.

(11)

In particolare, l’accordo sul livello del servizio deve contenere i tempi di consegna stabiliti dal contratto in modo da garantire che gli operatori applichino per le linee affittate all’ingrosso gli stessi tempi di consegna che applicano per i propri servizi, ossia sufficientemente inferiori a quelli osservati sui mercati al dettaglio.

(12)

La pubblicazione delle cifre relative alle migliori prassi correnti per i tempi di consegna complessivi delle linee affittate aiuterà le ANR a garantire che i tempi di consegna contrattuali applicati alle linee affittate all’ingrosso, ed in particolare ai circuiti parziali di linee affittate dagli operatori soggetti all’obbligo di non discriminazione, non impediscano ad altri operatori concorrenti sui mercati della fornitura al dettaglio di linee affittate di offrire ai loro clienti tempi di consegna simili. Occorre pertanto che i tempi di consegna contrattuali per le linee affittate all’ingrosso consentano quantomeno agli operatori concorrenti sui mercati al dettaglio di praticare tempi di consegna corrispondenti alle migliori prassi correnti degli operatori designati che forniscono linee affittate sui suddetti mercati al dettaglio. Tempi di consegna di linee affittate al dettaglio superiori ai tempi di consegna corrispondenti alle migliori prassi correnti potrebbero infatti ostacolare lo sviluppo del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva quadro, è compito delle ANR provvedere all’eliminazione di tali ostacoli. I tempi di consegna corrispondenti alle migliori prassi correnti degli operatori designati sui mercati al dettaglio comprendono la durata delle procedure di consegna al dettaglio dei suddetti operatori; di conseguenza, i corrispondenti tempi di consegna all’ingrosso possono essere più brevi.

(13)

Conformemente all’articolo 18 e all’allegato VII della direttiva servizio universale, le ANR provvedono affinché siano pubblicati i tempi di consegna tipici per l’insieme minimo di linee affittate da parte degli operatori designati; ai fini dell’aggiornamento della presente raccomandazione, la Commissione potrebbe necessitare di dati relativi a linee affittate non appartenenti all’insieme minimo.

(14)

La Commissione riesaminerà la presente raccomandazione al più tardi il 31 dicembre 2005 per tenere conto dell’evoluzione delle tecnologie e dei mercati.

(15)

Il comitato per le comunicazioni ha emesso il proprio parere ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva quadro,

RACCOMANDA:

1.

Al momento di imporre o confermare l’obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 10 della direttiva accesso o dell’articolo 18 e dell’allegato VII della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) nei confronti di un fornitore di servizi di linee affittate (di seguito «operatore designato»), occorre che le ANR:

a)

provvedano affinché i contratti contengano accordi vincolanti (di seguito «accordi sul livello del servizio») che disciplinino tutti gli aspetti pertinenti dei servizi di linee affittate all’ingrosso, come l’ordinazione, la migrazione, la consegna, la qualità, i tempi di riparazione, le comunicazioni e le sanzioni pecuniarie dissuasive;

b)

provvedano affinché i tempi di consegna contrattuali per linee affittate all'ingrosso previsti nei suddetti accordi sul livello del servizio siano quanto più brevi possibile per ogni categoria di linee. I tempi di consegna contrattuali sul mercato all’ingrosso devono in ogni caso essere inferiori ai tempi di consegna corrispondenti alle migliori prassi correnti degli operatori designati sui mercati al dettaglio. I tempi di consegna corrispondenti alle migliori prassi correnti degli operatori designati sui mercati al dettaglio delle linee a 64 kbit/s, delle linee a 2 Mbit/s non strutturate, delle linee a 2 Mbit/s strutturate e delle linee a 34 Mbit/s non strutturate figurano nell’allegato.

La metodologia utilizzata per calcolare le cifre corrispondenti alle migliori prassi correnti che figurano nell’allegato è giudicata adeguata per tenere conto delle differenze nelle strutture di rete e nelle procedure di consegna tra i diversi operatori designati nei vari Stati membri;

c)

provvedano in particolare affinché, in caso di consegna tardiva di linee, siano applicate le sanzioni pecuniarie previste dai contratti, di cui alla lettera a), sotto forma di importo determinato per giorno di ritardo per linea ordinata; il contratto deve prevedere inoltre che la sanzione non sia applicata se l’operatore designato dimostra che il ritardo non gli è imputabile;

d)

provvedano affinché, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), siano fornite le informazioni necessarie per l’eventuale aggiornamento della presente raccomandazione e comunichino tali informazioni alla Commissione conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva quadro.

2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2005.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2)  GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).

(3)  GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(6)  GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 45.

(7)  GU L 186 del 25.7.2003, pag. 43.


ALLEGATO

METODOLOGIA E DATI RELATIVI ALLE LINEE AFFITTATE NEGLI STATI MEMBRI

Metodologia

La metodologia da seguire per calcolare i massimali raccomandati in materia di tempi di consegna contrattuali si basa sul terzultimo valore osservato negli Stati membri; ciò consente di tener conto delle differenze effettive in termini di costi e di struttura di rete tra i vari paesi. Sulla base di questa metodologia e dei dati riportati di seguito sono state calcolate le cifre corrispondenti alle migliori prassi correnti per i tempi di consegna di linee affittate da parte degli operatori designati:

1)

per le linee affittate a 64 kbit/s: 18 giorni di calendario,

2)

per le linee affittate non strutturate a 2 Mbit/s: 30 giorni di calendario,

3)

per le linee affittate strutturate a 2 Mbit/s: 33 giorni di calendario,

4)

per le linee affittate non strutturate a 34 Mbit/s: 52 giorni di calendario.

Dati relativi ai tempi di consegna delle linee affittate negli Stati membri

La Commissione ha ottenuto dagli Stati membri i dati relativi ai tempi di consegna delle linee affittate degli operatori che le ANR hanno designato quali aventi notevole forza di mercato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1 bis, della direttiva 92/44/CEE, in risposta al questionario inviato in previsione dell’elaborazione della relazione 2002 sulle linee affittate (1). Gli Stati membri hanno trasmesso le rispettive informazioni fino al settembre 2003. Per tempi di consegna si intende il periodo che decorre dalla data in cui un utente conferma una richiesta di linea affittata e durante il quale il 95 % delle linee affittate dello stesso tipo sono state attivate per i clienti (2)  (3).

Linee affittate a 64 kbit/s

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Linee affittate non strutturate a 2 Mbit/s

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Linee affittate strutturate a 2 Mbit/s

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Linee affittate non strutturate a 34 Mbit/s

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(1)  La relazione 2001 è disponibile al seguente indirizzo web: http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10%20final.pdf

(2)  Cfr. articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23).

(3)  Il Lussemburgo ha comunicato solo dati semestrali per il 2002. Le cifre indicate nelle tabelle riguardano i due semestri. Ove opportuno, la cifra maggiore è stata utilizzata come limite superiore per il valore annuale, al fine di calcolare le cifre corrispondenti alle migliori prassi correnti.

I dati relativi all’Austria riguardano le linee affittate al dettaglio e all’ingrosso. Le statistiche corrispondono alla direttiva (95 % dei tempi di consegna); i dati tengono anche conto delle ordinazioni in siti in cui occorre ancora costruire l’infrastruttura. Per le linee a 2 Mbit/s non sono state operate distinzioni tra le linee strutturate e non strutturate; il campione relativo alle linee a 34 Mbit/s e 155 Mbit/s è troppo ristretto per poterne ricavare statistiche affidabili. Sono stati esclusi dalle statistiche i ritardi per clienti specifici, i cambiamenti di data di consegna richiesti dai clienti (consegna non corrispondente «al massimo sforzo») e le ordinazioni in corso di progetto. In mancanza di altre indicazioni (ad esempio ritardo di consegna richiesto dal cliente), i tempi di consegna sono calcolati a decorrere dalla data di accettazione del contratto firmato.


27.1.2005   

IT

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L 24/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda il termine dei piani di eradicazione e di vaccinazione negli Stati federali della Bassa Sassonia e della Renania settentrionale-Vestfalia e il piano di eradicazione nello Stato federale della Saar (Germania)

[notificata con il numero C(2005) 119]

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/58/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha adottato la decisione 2003/135/CE, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar (2) come una delle misure di lotta contro la peste suina classica.

(2)

Il 12 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione 2004/146/CE, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda l'estensione dei piani di eradicazione e di vaccinazione nel Kreis Bad Kreuznach (Germania) e il termine dei piani di vaccinazione nello Stato federale della Saar (Germania).

(3)

Le autorità tedesche hanno informato la Commissione delle recenti evoluzioni della malattia nei suini selvatici in Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Saar. Quest’informazione indica che l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici ha avuto successo e che i piani di eradicazione e di vaccinazione approvati non devono più essere applicati in questi Stati federali.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/135/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2003/135/CE è modificato come segue:

a)

al punto 1:

sono soppresse le lettere A), B) e D),

il testo «C) Renania Palatinato» è sostituito da «Renania Palatinato»;

b)

al punto 2:

sono soppresse le lettere A) e B),

il testo «C) Renania Palatinato» è sostituito da «Renania Palatinato».

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47. Decisione modificata dalla decisione 2004/146/CE (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 42).


27.1.2005   

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L 24/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini in Slovacchia

[notificata con il numero C(2005) 127]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/59/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2004 è stata rilevata la presenza della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici in alcune zone della Slovacchia. Per far fronte ai focolai di peste suina classica la Commissione ha adottato le decisioni 2004/375/CE (2), 2004/625/CE (3) e 2004/831/CE (4) che modificano la decisione 2003/526/CE della Commissione, del 18 luglio 2003, recante provvedimenti protettivi contro la peste suina classica in alcuni Stati membri (5) che stabiliva alcune disposizioni supplementari relative al controllo della malattia.

(2)

La Slovacchia ha attuato un intenso programma di ricerche sulla peste suina classica nei suini selvatici in tutto il paese e in particolare nella zona infetta. Il programma è in corso di realizzazione.

(3)

Di conseguenza la Slovacchia ha presentato ora, per approvazione, un piano relativo all’eradicazione della peste suina nei suini selvatici nei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trnava (compresi i distretti di Piešťany, Hlohovec e Trnava), Levice (che comprende il distretto di Levice), Nitra (compresi i distretti di Nitra e Zlaté Moravce), Topoľčany (che comprende il distretto di Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (che comprende il distretto di Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (compresi i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou), Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske), Púchov (compresi i distretti di Púchov e Ilava), Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (compresi i distretti di Zvolen e Detva districts), Banská Bystrica (compresi i distretti di Banská Bystrica e Brezno), Lučenec (compresi i distretti di Lučenec e Poltár), Krupina e Veľký Krtíš.

(4)

Poiché intende introdurre la vaccinazione dei suini selvatici nei distretti di Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec e Poltár la Slovacchia ha inoltre presentato per approvazione un piano relativo alla vaccinazione d’emergenza.

(5)

Le autorità slovacche hanno autorizzato l’uso di un vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica (ceppo C) da utilizzarsi per l’immunizzazione dei suini selvatici mediante esche.

(6)

I piani presentati dalla Slovacchia per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini nelle zone indicate sono stati esaminati e giudicati conformi alla direttiva 2001/89/CE.

(7)

Per motivi di trasparenza è opportuno indicare nella presente decisione le zone geografiche nelle quali saranno applicati i piani per l’eradicazione e per la vaccinazione d’emergenza.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano presentato dalla Slovacchia per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella zona indicata al punto 1 dell’allegato è approvato.

Articolo 2

Il piano presentato dalla Slovacchia per la vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici nella zona indicata al punto 2 dell’allegato è approvato.

Articolo 3

La Slovacchia adotta immediatamente e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essa ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 118 del 23.4.2004, pag. 72.

(3)  GU L 280 del 31.8.2004, pag. 36.

(4)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 61.

(5)  GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/831/CE.


ALLEGATO

1)   Zone nelle quali è attuato il piano di eradicazione

Il territorio dei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trnava (compresi i distretti di Piešťany, Hlohovec e Trnava), Levice (che comprende il distretto di Levice), Nitra (compresi i distretti di Nitra e Zlaté Moravce), Topoľčany (che comprende il distretto di Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (che comprende il distretto di Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (compresi i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou), Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske), Púchov (compresi i distretti di Púchov e Ilava), Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (compresi i distretti di Zvolen e Detva districts), Banská Bystrica (compresi i distretti di Banská Bystrica e Brezno), Lučenec (compresi i distretti di Lučenec e Poltár), Krupina e Veľký Krtíš.

2)   Zone nelle quali è attuato il piano di vaccinazione d’emergenza

Il territorio dei distretti di Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec e Poltár.


Rettifiche

27.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/48


Rettifica della decisione CE/2004/783 del Consiglio, del 15 novembre 2004, recante nomina di quattro membri titolari italiani e di tre membri supplenti italiani del Comitato delle regioni

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 346 del 23 novembre 2004 )

A pagina 9:

a)

titolo della decisione:

anziché

:

leggi

:

b)

secondo considerando:

anziché

:

«(2)

Quattro seggi di membro titolare e tre seggi di membro supplente del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato dei sigg. Paolo AGOSTINACCHIO, Gianfranco LAMBERTI, Salvatore TATARELLA e Riccardo VENTRE, membri titolari (IT), e dei sigg. Gabriele BAGNASCO, Marcello MEROI e Roberto PELLA, membri supplenti (IT), comunicata al Consiglio in data 7 ottobre 2004,»

leggi

:

«(2)

Tre seggi di membro titolare e quattro seggi di membro supplente del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato dei sigg. Paolo AGOSTINACCHIO, Gianfranco LAMBERTI e Riccardo VENTRE, membri titolari (IT), e dei sigg. Gabriele BAGNASCO, Marcello MEROI, Roberto PELLA e Salvatore TATARELLA, membri supplenti (IT), comunicata al Consiglio in data 7 ottobre 2004,».

A pagina 10, articolo unico:

a)

lettera a): il punto 3 concernente il sig. Savino Antonio SANTARELLA è soppresso;

b)

lettera b): aggiungere il punto 4 seguente:

«4.

il sig. Savino Antonio SANTARELLA

Sindaco di Candela

in sostituzione del sig. Salvatore TATARELLA,».