ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 22

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
26 gennaio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

1

 

 

Regolamento (CE) n. 112/2005 della Commissione, del 25 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

11

 

 

Regolamento (CE) n. 113/2005 della Commissione, del 25 gennaio 2005, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2005 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania

13

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2005/53/CE:Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d’identificazione automatica (AIS) [notificata con il numero C(2005) 110]  ( 1 )

14

 

*

2005/54/CE:Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2005, che modifica la direttiva 92/34/CEE del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2005) 114]

16

 

*

2005/55/CE:Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2005, che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio per estendere la deroga relativa alle condizioni d'importazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2005) 115]

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

26.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/1


REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in seguito denominata «convenzione delle Nazioni Unite», adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, rientra nel quadro delle iniziative intraprese a livello mondiale per lottare contro la droga. Nei limiti delle sue competenze, la Comunità ha partecipato ai negoziati e ha concluso la convenzione a nome della Comunità con la decisione 90/611/CEE del Consiglio (1).

(2)

L'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite riguarda il commercio delle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. Poiché le disposizioni relative al commercio dei precursori di droghe interessano il regime doganale della Comunità, è opportuno stabilire norme comunitarie sul commercio tra la Comunità e i paesi terzi.

(3)

Ai sensi dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite è necessario introdurre un sistema di controllo degli scambi internazionali di precursori di droghe, tenendo conto del fatto che, in linea di principio, il commercio di queste sostanze è lecito. Di conseguenza, sono state adottate misure per trovare un giusto equilibrio tra il desiderio di utilizzare tutti i modi possibili per impedire che i precursori di droghe giungano ai fabbricanti illegali, da un lato, e le esigenze commerciali dell'industria chimica e di altri operatori, dall'altro.

(4)

Per mettere in atto le disposizioni dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite e tenendo conto della relazione della Task Force Azione chimica istituita dal vertice economico di Houston (G-7) il 10 luglio 1990, il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (2), ha istituito un sistema di registrazione delle operazioni sospette. Il sistema, basato su una stretta cooperazione con gli operatori, è rafforzato da misure quali la documentazione e l'etichettatura, il rilascio di licenze e la registrazione degli operatori nonché le procedure e le disposizioni che disciplinano l'esportazione.

(5)

Conformemente al piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004), approvato dal Consiglio europeo di Feira del giugno 2000, la Commissione ha proceduto ad una valutazione del sistema di controllo del commercio di precursori, per fare un bilancio dell'attuazione della legislazione comunitaria in questo campo.

(6)

Secondo i risultati della valutazione e per migliorare i meccanismi di controllo intesi ad evitare diversioni dei precursori di droghe è necessario estendere le disposizioni di controllo agli operatori insediati nella Comunità che agevolano gli scambi tra paesi terzi, introdurre un approccio comunitario per quanto riguarda le procedure di concessione delle licenze e rafforzare le disposizioni di controllo nell'ambito delle procedure doganali sospensive.

(7)

Le procedure e i requisiti relativi alle esportazioni dovrebbero essere ulteriormente intensificati per rendere i controlli mirati e per concentrarli sui precursori di droghe più sensibili, riducendo nel contempo l'eccessivo onere amministrativo attraverso procedure semplificate di esportazione di quantitativi elevati di sostanze. Pur riconoscendo pienamente l'efficacia e la praticabilità delle notifiche preventive delle esportazioni, è necessario sviluppare una strategia intesa ad utilizzare quanto più il sistema.

(8)

Per affrontare il problema, che si è ultimamente aggravato, della produzione di stimolanti del tipo anfetamine, dovrebbero essere ulteriormente rafforzati i meccanismi di controllo delle importazioni dei principali precursori sintetici di droghe, attraverso l'introduzione di disposizioni e procedure comuni che consentano di controllare le singole spedizioni.

(9)

Per consentire agli operatori di soddisfare queste condizioni, le disposizioni che disciplinano il commercio estero di precursori dovrebbero, per quanto possibile, essere allineate alle disposizioni che disciplinano il commercio intracomunitario di precursori di droghe totalmente ottenuti, prodotti o immessi in libera pratica nella Comunità.

(10)

Tenendo conto degli obblighi imposti dal mercato interno e ai fini dell'efficacia del presente regolamento, si dovrebbe assicurare un'applicazione uniforme delle sue disposizioni mediante l'adozione di misure d'azione comparabili e convergenti da parte degli Stati membri.

(11)

L'assistenza reciproca tra Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbe essere rafforzata, ricorrendo in particolare al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (3).

(12)

In osservanza al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire lo scopo fondamentale di impedire la diversione di precursori di droghe verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, stabilire norme per un rigoroso monitoraggio del commercio di tali sostanze tra la Comunità e i paesi terzi. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.

(13)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(14)

Il regolamento (CEE) n. 3677/90 dovrebbe pertanto essere abrogato.

(15)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme per il controllo degli scambi di talune sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (in seguito denominate «precursori di droghe») tra la Comunità e i paesi terzi, al fine di prevenire la diversione di tali sostanze. Esso si applica alle importazioni, alle esportazioni e alle attività intermedie.

Il presente regolamento non pregiudica i regimi speciali di altri settori attinenti agli scambi di merci tra la Comunità e i paesi terzi.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«sostanze classificate»: tutte le sostanze elencate nell'allegato, comprese miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi medicinali come definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), preparati farmaceutici, miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici;

b)

«sostanze non classificate»: tutte le sostanze non elencate nell'allegato ma di cui è noto l'uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

c)

«importazione»: l'introduzione di sostanze classificate aventi lo status di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime sospensivo e l'immissione in libera pratica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6);

d)

«esportazione»: l'uscita di sostanze classificate dal territorio doganale della Comunità, compresa l'uscita di sostanze classificate oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di sostanze classificate dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92;

e)

«attività intermedie»: tutte le attività intese a concludere la compravendita o la fornitura di sostanze classificate, svolte da persone fisiche o giuridiche che cercano di ottenere un accordo tra due parti o agiscono a nome di almeno una di dette parti senza prendere possesso di tali sostanze e senza assumere il controllo dell'esecuzione di una siffatta operazione; la definizione comprende anche le attività svolte da persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità che comportano la compravendita o la fornitura di sostanze classificate senza che tali sostanze siano introdotte nel territorio doganale della Comunità;

f)

«operatore»: una persona fisica o giuridica che operi nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate o svolga attività intermedie ad esse relative, comprese le persone la cui attività autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia a titolo principale, sia a titolo accessorio rispetto ad un'altra attività;

g)

«esportatore»: la persona fisica o giuridica principalmente responsabile delle attività di esportazione in virtù dei suoi vincoli economici e giuridici con le sostanze classificate e il destinatario che, se del caso, presenta, o per conto della quale viene presentata, la dichiarazione in dogana;

h)

«importatore»: la persona fisica o giuridica principalmente responsabile delle attività di importazione in virtù dei suoi vincoli economici e giuridici con le sostanze classificate e lo speditore che presenta, o per conto della quale viene presentata, la dichiarazione in dogana;

i)

«destinatario finale»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale vengono fornite le sostanze classificate; tale persona può essere diversa dal consumatore finale;

j)

«procedura del comitato»: la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2;

k)

«organo internazionale di controllo degli stupefacenti»: l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972.

CAPO II

CONTROLLO DEL COMMERCIO

SEZIONE 1

Documentazione e etichettatura

Articolo 3

Tutte le importazioni, esportazioni o attività intermedie relative a sostanze classificate devono essere documentate dagli operatori con documenti doganali e commerciali quali dichiarazioni sommarie, dichiarazioni doganali, fatture, manifesti di carico, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione.

Detti documenti devono contenere le seguenti informazioni:

a)

nome della sostanza classificata, come indicato nell'allegato, o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nome della o delle sostanze classificate, come indicato nell'allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale, seguiti dall'espressione «DRUG PRECURSORS»;

b)

quantitativo e peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, quantitativo, peso e, se nota, percentuale della o delle sostanze classificate in essa contenute;

c)

nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del destinatario finale e, se del caso, della persona coinvolta nelle attività intermedie.

Articolo 4

La documentazione di cui all'articolo 3 viene conservata dagli operatori per un periodo di tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni. La documentazione deve essere organizzata in modo tale, in forma elettronica o su carta, da essere messa immediatamente a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per un eventuale controllo. La documentazione può essere fornita su supporto di immagine o altro supporto di dati, purché, alla lettura, i dati corrispondano alla documentazione sia nella presentazione che nel contenuto, siano disponibili ininterrottamente, siano leggibili immediatamente e possano essere analizzati con dispositivi automatizzati.

Articolo 5

Gli operatori si assicurano che su tutte le spedizioni contenenti sostanze classificate siano apposte etichette indicanti il nome di tali sostanze, quale figura in allegato, o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nome della o delle sostanze classificate, come indicato nell'allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono inoltre apporre le loro abituali etichette.

SEZIONE 2

Rilascio di licenze e registrazione degli operatori

Articolo 6

1.   Gli operatori stabiliti nella Comunità, eccetto gli spedizionieri doganali e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, che esercitano attività di importazione, esportazione o intermedie riguardanti una delle sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato, devono essere titolari di una licenza. Detta licenza deve essere rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'operatore è stabilito.

Nel valutare se rilasciare la licenza, l'autorità competente prende in considerazione la competenza e l'integrità del richiedente.

Si applica la procedura del comitato per introdurre disposizioni che disciplinano i casi in cui la licenza non è necessaria, stabiliscono ulteriori condizioni per il suo rilascio e definiscono un modello di licenza. Dette disposizioni garantiscono che la vigilanza e il controllo degli operatori avvengano in maniera sistematica e coerente.

2.   La licenza può essere sospesa o ritirata dalle autorità competenti se le condizioni che ne hanno consentito il rilascio non sono più soddisfatte o se esistono fondati motivi per ritenere che vi sia rischio di diversione delle sostanze classificate.

Articolo 7

1.   Gli operatori stabiliti nella Comunità, eccetto gli spedizionieri doganali e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, che esercitano attività di importazione, esportazione o intermedie comprendenti una delle sostanze classificate figuranti nella categoria 2 dell'allegato, o attività di esportazione riguardanti una delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato dichiarano tempestivamente e, se del caso, aggiornano gli indirizzi dei locali in cui esercitano tali attività. Tale obbligo sarà assolto presso le autorità competenti dello Stato membro in cui l'operatore è stabilito.

2.   Si applica la procedura di comitato per stabilire le condizioni di esenzione dai controlli per talune categorie di operatori e per gli operatori che esportano piccoli quantitativi di sostanze classificate figuranti nella categoria 3. Tali condizioni consentiranno di ridurre al minimo il rischio di diversione delle sostanze classificate.

Articolo 8

1.   Al momento dell'introduzione delle sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità per le operazioni di scarico o trasbordo, la custodia temporanea, la custodia in una zona franca sottoposta a controlli del tipo I o in un deposito franco e il vincolo alla procedura comunitaria di transito esterno, il fine lecito deve essere dimostrato dall'operatore se le autorità competenti lo richiedono.

2.   Mediante la procedura di comitato vengono fissati i criteri per stabilire in che modo possa essere dimostrato il fine lecito della transazione affinché tutti i movimenti di sostanze classificate nell'ambito del territorio doganale della Comunità possano essere controllati dalle autorità competenti e il rischio di diversione ridotto al minimo.

SEZIONE 3

Obbligo d'informazione

Articolo 9

1.   Gli operatori stabiliti nella Comunità notificano immediatamente alle autorità competenti tutte le circostanze, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanze classificate, che lascino presumere che le sostanze in questione, oggetto di importazione, esportazione o attività intermedie potrebbero essere oggetto di diversione verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

2.   Gli operatori forniscono alle autorità competenti, in forma sintetica, informazioni sulle loro attività di esportazione, importazione o intermedie. Si applica la procedura di comitato per precisare le informazioni di cui le autorità competenti necessitano per poter controllare tali attività.

Articolo 10

1.   Per agevolare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, gli operatori stabiliti nella Comunità e l'industria chimica, in particolare per quanto riguarda le sostanze non classificate, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, elabora e tiene aggiornate linee direttrici.

2.   Tali linee direttrici forniscono, in particolare:

a)

informazioni relative ai mezzi utilizzabili per individuare e segnalare le operazioni sospette;

b)

un elenco regolarmente aggiornato delle sostanze non classificate, in modo da consentire all'industria di sorvegliare spontaneamente il commercio di tali sostanze.

3.   Le autorità competenti provvedono a che le linee direttrici siano regolarmente diffuse in conformità degli obiettivi delle stesse linee direttrici.

SEZIONE 4

Notificazione preventiva all'esportazione

Articolo 11

1.   Tutte le esportazioni di sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato e le esportazioni di sostanze classificate figuranti nelle categorie 2 e 3 dell'allegato, a destinazione di determinati paesi, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, trasmessa dalle autorità competenti della Comunità alle autorità competenti del paese di destinazione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite. Si applica la procedura di comitato per stabilire l'elenco dei paesi di destinazione al fine di ridurre al minimo il rischio di diversione consentendo un controllo sistematico e coerente delle esportazioni di sostanze classificate verso detti paesi.

Il paese di destinazione dispone per rispondere di un periodo di 15 giorni lavorativi, alla cui scadenza l'esportazione può essere autorizzata dalle competenti autorità dello Stato membro di esportazione, sempreché esse non abbiano ricevuto un avviso dalle competenti autorità del paese di destinazione indicante che l'esportazione in questione può essere intesa alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

2.   Per le sostanze classificate che devono essere notificate a norma del paragrafo 1, prima dell'esportazione di dette sostanze, le autorità competenti dello Stato membro interessato forniscono le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, alle autorità competenti del paese di destinazione.

L'autorità che fornisce tali informazioni esige dall'autorità del paese terzo che le riceve di preservare la natura riservata di qualsiasi segreto industriale, economico, commerciale o professionale o di qualsiasi elemento riguardante un procedimento commerciale ivi contenuti.

3.   Le autorità competenti possono applicare procedure semplificate di notificazione preventiva all'esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze classificate. Per determinare le suddette procedure e per stabilire i criteri comuni che le autorità competenti sono tenute ad adottare, si ricorre alla procedura di comitato.

SEZIONE 5

Autorizzazione di esportazione

Articolo 12

1.   Le esportazioni di sostanze classificate che richiedono una dichiarazione in dogana, comprese le esportazioni di sostanze classificate che lasciano il territorio doganale della Comunità dopo essere state custodite in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco per un periodo di almeno 10 giorni, sono subordinate ad un'autorizzazione di esportazione.

Nel caso le sostanze classificate siano riesportate entro 10 giorni dalla data del loro vincolo ad un regime sospensivo o del deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo II, non è necessaria un'autorizzazione di esportazione.

Tuttavia, le esportazioni di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato sono subordinate ad un'autorizzazione di esportazione solo nel caso sia necessaria una notificazione preventiva dell'esportazione o che le sostanze in questione siano esportate in determinati paesi di destinazione da stabilire secondo la procedura di comitato al fine di garantire un adeguato livello di controllo.

2.   L'autorizzazione di esportazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l'esportatore.

Articolo 13

1.   Le richieste di autorizzazione di esportazione di cui all'articolo 12 contengono almeno le seguenti informazioni:

a)

nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore nel paese terzo e di altri eventuali operatori che prendono parte all'operazione di esportazione o alla spedizione, nonché del destinatario finale;

b)

nome della sostanza classificata come indicato nell'allegato o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e codice NC a 8 cifre e il nome della o delle sostanze classificate, come indicato nell'allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale;

c)

quantitativo e peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, quantitativo, peso e, se disponibile, percentuale della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale;

d)

dati relativi al trasporto, in particolare la data di spedizione prevista, il modo di trasporto, la designazione dell'ufficio doganale presso il quale deve essere presentata la dichiarazione in dogana e, se disponibili in questa fase, l'identificazione del mezzo di trasporto, l'itinerario, il previsto punto di uscita dal territorio doganale della Comunità e quello di entrata nel paese importatore;

e)

nei casi di cui all'articolo 17, una copia dell'autorizzazione di importazione rilasciata dal paese di destinazione;

f)

numero della licenza o registrazione di cui agli articoli 6 e 7.

2.   La decisione in merito ad una richiesta di autorizzazione di esportazione viene adottata entro 15 giorni lavorativi a contare dal momento in cui le autorità competenti considerano completo il fascicolo.

Tale termine è prorogato qualora, nei casi di cui all'articolo 17, le autorità competenti debbano compiere ulteriori indagini ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.

Articolo 14

1.   Qualora nella richiesta non siano state fornite le informazioni dettagliate sull'itinerario e sul mezzo di trasporto, l'autorizzazione di esportazione precisa che l'operatore deve fornire tali elementi all'ufficio doganale di uscita o ad altre autorità competenti presso il punto di uscita dal territorio doganale della Comunità, prima della partenza fisica della spedizione. In tal caso, al momento del suo rilascio, l'autorizzazione di esportazione deve essere provvista di una nota corrispondente.

Qualora l'autorizzazione di esportazione sia presentata a un ufficio doganale di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità che l'ha rilasciata, l'esportatore deve corredarla, su richiesta, di una traduzione giurata completa o parziale delle informazioni in essa contenute.

2.   L'autorizzazione di esportazione deve essere presentata all'ufficio doganale all'atto della dichiarazione in dogana oppure, in mancanza di una dichiarazione in dogana, all'ufficio doganale di uscita o ad altre autorità competenti presso il punto d'uscita dal territorio doganale della Comunità. L'autorizzazione deve accompagnare la spedizione fino al paese terzo di destinazione.

L'ufficio doganale o altre autorità competenti presso il punto di uscita dal territorio doganale della Comunità completano l'autorizzazione aggiungendo le informazioni necessarie di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e vi appongono la propria stampigliatura.

Articolo 15

Fatte salve le misure adottate a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, il rilascio dell'autorizzazione di esportazione è rifiutato qualora:

a)

le informazioni fornite a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, siano incomplete;

b)

esistano ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni fornite a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, siano false o inesatte;

c)

sia dimostrato, nei casi di cui all'articolo 17, che l'importazione delle sostanze classificate non è stata autorizzata dalle autorità competenti del paese di destinazione; oppure

d)

esistano fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.

Articolo 16

Le autorità competenti possono sospendere o revocare l'autorizzazione di esportazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che le sostanze classificate siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.

Articolo 17

Quando, in forza di un accordo tra la Comunità e un paese terzo, le esportazioni sono autorizzate solo se le autorità competenti di tale paese hanno rilasciato un'autorizzazione di importazione per le sostanze in questione, la Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri il nome e l'indirizzo dell'autorità competente del paese terzo nonché tutte le informazioni operative ottenute dal paese in questione.

Le autorità competenti degli Stati membri si accertano dell'autenticità di tale autorizzazione di importazione, se del caso chiedendone conferma all'autorità competente del paese terzo.

Articolo 18

Il periodo di validità dell'autorizzazione di esportazione, entro il quale le merci devono lasciare il territorio doganale della Comunità, non supera sei mesi a decorrere dalla sua data di emissione. In circostanze eccezionali, il periodo di validità può, su richiesta, essere prorogato.

Articolo 19

Le autorità competenti possono applicare procedure semplificate alla concessione di un'autorizzazione di esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze classificate. Per determinare le suddette procedure e per stabilire i criteri comuni che le autorità competenti sono tenute ad adottare si ricorre alla procedura di comitato.

SEZIONE 6

Autorizzazione di importazione

Articolo 20

Le importazioni di sostanze classificate figuranti nella categoria I dell'allegato sono soggette ad un’autorizzazione di importazione. Tale autorizzazione è rilasciata solo agli operatori stabiliti nella Comunità. L'autorizzazione di importazione viene rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'importatore è stabilito.

Tuttavia, nel caso in cui le sostanze di cui al primo comma siano oggetto di scarico o trasbordo, si trovino in custodia temporanea, in una zona franca sottoposta ai controlli del tipo I o in un deposito franco o siano vincolate alla procedura comunitaria di transito, tale autorizzazione di importazione non è necessaria.

Articolo 21

1.   Le richieste di autorizzazione all'importazione di cui all'articolo 20 contengono almeno le seguenti informazioni:

a)

nome e indirizzo dell'importatore, dell'esportatore del paese terzo e di altri eventuali operatori che prendono parte all'operazione, nonché del destinatario finale;

b)

nome della sostanza classificata come indicato nell'allegato o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e codice NC a 8 cifre e il nome della o delle sostanze classificate, come indicato nell'allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale;

c)

quantitativo e peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, quantitativo, peso e, se disponibile, percentuale della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale;

d)

se disponibili, dati relativi al trasporto, quali modi e mezzi di trasporto, e data e luogo delle previste attività di importazione;

e)

numero della licenza o registrazione di cui agli articoli 6 e 7.

2.   La decisione in merito ad una richiesta di autorizzazione di importazione viene adottata entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui le autorità competenti considerano completo il fascicolo.

Articolo 22

L'autorizzazione di importazione accompagna la spedizione dal punto di ingresso nel territorio doganale della Comunità fino ai locali dell'importatore o del destinatario ultimo.

Essa viene presentata all'ufficio doganale all'atto della dichiarazione delle sostanze classificate per un regime doganale.

Qualora l'autorizzazione di importazione sia presentata all'ufficio doganale di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità che l'ha rilasciata, l'importatore deve corredarla, su richiesta, di una traduzione giurata completa o parziale delle informazioni in essa contenute.

Articolo 23

Fatte salve le misure adottate a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, il rilascio dell'autorizzazione di importazione è rifiutato qualora:

a)

le informazioni fornite a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, siano incomplete;

b)

esistano fondati motivi per ritenere che le informazioni fornite a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, siano false o inesatte; oppure

c)

esistano fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Articolo 24

Le autorità competenti possono sospendere o revocare l'autorizzazione di importazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che le sostanze classificate siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.

Articolo 25

Il periodo di validità dell'autorizzazione di importazione, entro il quale le merci devono essere introdotte nel territorio doganale della Comunità, non supera sei mesi a decorrere dalla sua data di emissione. In circostanze eccezionali, il periodo di validità può, su richiesta, essere prorogato.

CAPO III

POTERI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 26

1.   Fatto salvo il disposto degli articoli da 11 a 25 e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le autorità competenti di ciascuno Stato membro vietano l'introduzione di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

2.   Le autorità competenti trattengono o sospendono l'immissione in libera pratica delle sostanze classificate per il tempo necessario a verificare l'identità delle sostanze classificate o il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a consentire alle autorità competenti:

a)

di ottenere informazioni su qualsiasi ordinativo o operazione riguardante sostanze classificate;

b)

di avere accesso ai locali professionali degli operatori al fine di raccogliere prove di irregolarità;

c)

di stabilire che ha avuto luogo una diversione o tentata diversione di sostanze classificate.

4.   Per prevenire i rischi specifici di diversione in zone franche, nonché in altre aree sensibili, come i depositi doganali, gli Stati membri accertano che i controlli effettuati sulle attività svolte in queste aree siano efficaci in ciascuna fase delle operazioni e altrettanto rigorosi quanto quelli svolti in altre parti del territorio doganale.

5.   Le autorità competenti possono esigere dagli operatori il pagamento di una tassa per l'effettuazione di registrazioni e per il rilascio di licenze e autorizzazioni. Tali tasse sono prelevate in modo non discriminatorio e non superano i costi approssimativi di trattamento della domanda.

CAPO IV

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 27

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e fatto salvo l'articolo 30, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome delle autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni di corrispondenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento.

CAPO V

MISURE DI ATTUAZIONE E MODIFICHE

Articolo 28

Oltre alle misure di attuazione previste dal presente regolamento, il comitato stabilisce, se del caso, disposizioni dettagliate per garantire un efficace controllo del commercio di precursori tra la Comunità e i paesi terzi al fine di prevenire la diversione di tali sostanze, in particolare per quanto riguarda la progettazione e l'uso di formulari per le autorizzazioni di esportazione e importazione.

Articolo 29

Si applica la procedura di comitato per adattare l'allegato del presente regolamento al fine di tener conto di eventuali modifiche dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite.

Articolo 30

1.   La Commissione è assistita dal comitato dei precursori di droghe (in seguito denominato «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 32

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano almeno una volta l'anno alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione delle misure di controllo previste dal presente regolamento, alle sostanze classificate utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e ai metodi di diversione e di fabbricazione illecita, nonché al commercio, all'utilizzo e al fabbisogno leciti di tali sostanze.

In base a tali informazioni, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, valuta l'efficacia del presente regolamento e, a norma dell'articolo 12, paragrafo 12, della convenzione delle Nazioni Unite, predispone una relazione annuale da presentare all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti.

La Commissione riferisce al Consiglio in merito al funzionamento del presente regolamento entro la fine di agosto 2008.

Articolo 33

La Commissione è autorizzata ad adottare, a nome della Comunità, una posizione favorevole alle modifiche delle tabelle I e II dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite conformi all'allegato del presente regolamento.

Articolo 34

Il regolamento (CEE) n. 3677/90 è abrogato con effetto dal 18 agosto 2005.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 35

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 18 agosto 2005. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafi 1 e 3, l'articolo 12, paragrafo 1 e gli articoli 19, 28 e 30 sono applicabili a decorrere dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti previsti da tali articoli. Detti provvedimenti non entreranno in vigore prima del 18 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56.

(2)  GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione (GU L 180 del 10.7.2002, pag. 5).

(3)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

Sostanze classificate Categoria 1

Sostanza

Denominazione NC

(se diversa)

Codice NC (1)

N. CAS (2)

1-fenil-2-propanone

Fenilacetone

2914 31 00

103-79-7

Acido N-acetilantrenilico

Acido 2-acetammidobenzoico

2924 23 00

89-52-1

Isosafrolo (cis + trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-Metilenodiossifenil-2-propanone

1-(1,3-Benzodioxol-5-il) 2 propanone

2932 92 00

4676-39-5

Piperonale

 

2932 93 00

120-57-0

Safrolo

 

2932 94 00

94-59-7

Efedrina

 

2939 41 00

299-42-3

Pseudoefedrina

 

2939 42 00

90-82-4

Norefedrina

 

ex 2939 49 00

14838-15-4

Ergometrina

 

2939 61 00

60-79-7

Ergotamina

 

2939 62 00

113-15-5

Acido lisergico

 

2939 63 00

82-58-6

Le forme stereoisomeriche delle sostanze figuranti nella presente categoria diverse dalla catina (3) in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali forme.

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria diversi dai sali di catina in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.


Categoria 2

Sostanza

Denominazione NC

(se diversa)

Codice NC (4)

N. CAS (5)

Anidride acetica

 

2915 24 00

108-24-7

Acido fenilacetico

 

2916 34 00

103-82-2

Acido antranilico

 

2922 43 00

118-92-3

Piperidina

 

2933 32 00

110-89-4

Permanganato di potassio

 

2841 61 00

7722-64-7

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.


Categoria 3

Sostanza

Denominazione NC

(se diversa)

Codice NC (6)

N. CAS (7)

Acido cloridrico

Cloruro di idrogeno

2806 10 00

7647-01-0

Acido solforico

 

2807 00 10

7664-93-9

Toluene

 

2902 30 00

108-88-3

Etere etilico

Ossido di dietile

2909 11 00

60-29-7

Acetone

 

2914 11 00

67-64-1

Metiletilchetone

Butanone

2914 12 00

78-93-3

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria diversi dai sali di acido cloridrico e di acido solforico in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.


(1)  GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

(2)  Il numero CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) è un numero d’identificazione unico specifico a ciascuna sostanza e alla sua struttura. Il numero CAS è specifico a ciascun isomero e a ciascun sale di ciascun isomero. È inteso che i numeri CAS per i sali delle sostanze sopra elencate sono diversi da quelli sopra indicati.

(3)  Denominata anche (+)-norpseudoefedrina, Codice NC 2939 43 00, numero CAS 492-39-7.

(4)  GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

(5)  Il numero CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) è un numero d’identificazione unico specifico a ciascuna sostanza e alla sua struttura. Il numero CAS è specifico a ciascun isomero e a ciascun sale di ciascun isomero. È inteso che i numeri CAS per i sali delle sostanze sopra elencate sono diversi da quelli sopra indicati.

(6)  GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

(7)  Il numero CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) è un numero d’identificazione unico specifico a ciascuna sostanza e alla sua struttura. Il numero CAS è specifico a ciascun isomero e a ciascun sale di ciascun isomero. È inteso che i numeri CAS per i sali delle sostanze sopra elencate sono diversi da quelli sopra indicati.


26.1.2005   

IT

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L 22/11


REGOLAMENTO (CE) N. 112/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

119,3

204

81,9

212

157,6

608

118,9

624

163,5

999

128,2

0707 00 05

052

158,1

999

158,1

0709 90 70

052

180,6

204

170,3

999

175,5

0805 10 20

052

53,1

204

48,4

212

50,5

220

45,1

448

35,5

624

71,7

999

50,7

0805 20 10

204

69,7

999

69,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,3

204

88,8

400

78,4

464

140,0

624

62,8

662

40,0

999

79,9

0805 50 10

052

47,0

999

47,0

0808 10 80

400

111,5

404

92,4

720

71,4

999

91,8

0808 20 50

388

101,6

400

86,0

720

59,5

999

82,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


26.1.2005   

IT

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L 22/13


REGOLAMENTO (CE) N. 113/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2005

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2005 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2005 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(3)  GU L 367 del 14.12.2004, pag. 21.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

26.1.2005   

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L 22/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2005

riguardante l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d’identificazione automatica (AIS)

[notificata con il numero C(2005) 110]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/53/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Vari Stati membri hanno attuato o intendono attuare principi e disposizioni comuni di sicurezza relativi alle apparecchiature del sistema d’identificazione automatica (AIS), installate a bordo di navi non sottoposte agli obblighi previsti dal capitolo V della convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (International Convention for the Safety of Life at Sea; in prosieguo «la convenzione SOLAS»).

(2)

Poiché l’armonizzazione dei servizi radio contribuisce a rendere più sicura la navigazione delle imbarcazioni cui non si applica la convenzione SOLAS, segnatamente in caso di situazioni d’emergenza e di problemi di sicurezza, gli Stati membri auspicano che tali imbarcazioni partecipino al sistema AIS.

(3)

L’AIS è descritto nella regola 19 del capitolo V della convenzione SOLAS dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI), intitolata «Carriage requirements for shipborne navigational systems and equipment» (prescrizioni relative all’installazione di sistemi e apparecchiature di navigazione a bordo delle navi).

(4)

I regolamenti radio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) hanno assegnato alcune frequenze, in particolare quelle di 161.975 (AIS1) e 162.025 (AIS2) MHz, all’AIS. Altre frequenze riservate alle comunicazioni marittime possono essere messe a disposizione dell’AIS. Qualsiasi apparecchiatura radio che operi su tali frequenze dev’essere compatibile con le finalità specifiche cui queste sono destinate e deve fornire sufficienti garanzie di buon funzionamento al momento dell’utilizzo.

(5)

La decisione 2003/213/CE della Commissione, del 25 marzo 2003, relativa all’attuazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le apparecchiature radio di imbarcazioni non coperte dalla convenzione SOLAS e destinate a far parte del sistema d’identificazione automatico (AIS) (2), si applica soltanto alle apparecchiature destinate a essere utilizzate su navi non rientranti nell’ambito di applicazione della convenzione SOLAS. Si ritiene che il conseguimento di un alto livello di sicurezza dipenda dal corretto funzionamento di tutte le apparecchiature utilizzate su tali navi e nelle corrispondenti stazioni di terra partecipanti all’AIS. Pertanto, le stesse prescrizioni devono essere applicate a tutte le stazioni AIS.

(6)

Conseguentemente, al fine di garantire la certezza del diritto e la trasparenza, la decisione 2003/213/CE dev’essere sostituita.

(7)

La presente decisione va applicata soltanto dopo un periodo di tempo sufficientemente lungo perché i fabbricanti di apparecchiature possano allineare la loro produzione al nuovo requisito essenziale.

(8)

La presente decisione è conforme al parere del comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le apparecchiature radio funzionanti nell’ambito del servizio mobile marittimo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 28, dei regolamenti radio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, o nell’ambito del servizio mobile marittimo satellitare, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 29, di tali regolamenti, devono essere conformi ai requisiti essenziali stabiliti dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE.

A tal fine, le apparecchiature in questione devono essere concepite in modo da assicurare un corretto funzionamento nell’ambiente cui sono destinate quando vengono usate, tanto sulle navi non sottoposte alla convenzione SOLAS quanto nelle stazioni di terra, e devono rispettare tutte le prescrizioni operative pertinenti del sistema d’identificazione automatica (AIS).

Articolo 2

La decisione 2003/213/CE è abrogata con effetto dalla data di cui all’articolo 3.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 26 luglio 2005.

Articolo 4

Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 81 del 28.3.2003, pag. 46.


26.1.2005   

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L 22/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2005

che modifica la direttiva 92/34/CEE del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2005) 114]

(2005/54/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE, la Commissione stabilisce se i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto ed alle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva.

(2)

Tuttavia, la Commissione non dispone tuttora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi.

(3)

Onde evitare l’interruzione del flusso di scambi, occorre autorizzare gli Stati membri che importano materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e piante da frutto da paesi terzi a continuare ad applicare condizioni equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto nell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/34/CEE.

(4)

È quindi opportuno prorogare nuovamente il periodo di applicazione della deroga di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/34/CEE, che era già stato prorogato al 31 dicembre 2004 dalla decisione 2002/112/CE della Commissione (2).

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/34/CEE, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2007».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/61/CE della Commissione (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

(2)  GU L 41 del 13.2.2002, pag. 44.


26.1.2005   

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L 22/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2005

che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio per estendere la deroga relativa alle condizioni d'importazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2005) 115]

(2005/55/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/33/CEE, la Commissione stabilisce se le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva.

(2)

Tuttavia, la Commissione non dispone tuttora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi.

(3)

Onde evitare l'interruzione del flusso di scambi, occorre autorizzare gli Stati membri che importano materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, da paesi terzi a continuare ad applicare condizioni equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto nell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/33/CEE.

(4)

È quindi opportuno prorogare nuovamente il periodo di applicazione della deroga di cui all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/33/CEE, che era già stato prorogato al 31 dicembre 2004 dalla decisione 2002/111/CE della Commissione (2).

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/33/CEE, la data del «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2007».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE della Commissione (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

(2)  GU L 41 del 13.2.2002, pag. 43.