ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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2005/36/CE:Decisione della Commissione, dell'8 settembre 2004, che modifica la decisione 2004/166/CE concernente l'aiuto alla ristrutturazione al quale la Francia intende dare esecuzione a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) [notificata con il numero C(2004) 3359] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 83/2005 DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2604/2000 relativo alle importazioni di polietilentereftalato originarie, tra l’altro, della Repubblica di Corea e di Taiwan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 (2) (di seguito «regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (di seguito «PET») originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia. |
2. Presente inchiesta
(2) |
Il 22 maggio 2003, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di PET originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan (di seguito «paesi interessati»). |
(3) |
Il riesame intermedio è stato avviato a seguito di una richiesta presentata nell'aprile 2003 dall'Associazione dei produttori di materie plastiche in Europa (di seguito «richiedente») per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria, in questo caso più dell'80 %, della produzione comunitaria totale di PET. La domanda conteneva elementi di prova, a prima vista sufficienti, in merito al persistere delle pratiche di dumping e del pregiudizio e quanto al fatto che le misure in vigore non erano più sufficienti per agire contro il dumping causa del pregiudizio. Gli elementi di prova forniti sono stati ritenuti sufficienti a giustificare l’avvio di un riesame intermedio complessivo delle misure in vigore, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(4) |
Il 30 giugno 2004 il richiedente ha ritirato la domanda di riesame intermedio. |
(5) |
Si è tuttavia ritenuto, considerati gli elementi di prova disponibili e le risultanze preliminari già acquisite nel corso dell'inchiesta, che fosse giustificato proseguire d’ufficio tale inchiesta relativamente alle sole pratiche di dumping. Per quanto riguarda invece tutti gli altri aspetti dell’inchiesta di riesame, si è stabilito che, in seguito al ritiro della domanda, il riesame intermedio dovesse essere chiuso. Tutte le parti interessate sono state informate di tale impostazione seguita per l’inchiesta e nessuna di esse ha presentato osservazioni in proposito. |
3. Altri procedimenti
(6) |
Il 22 maggio 2003, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di PET originarie dell’Australia, della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC») e del Pakistan. |
(7) |
Con il regolamento (CE) n. 306/2004 (5) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di PET originarie dell’Australia, della RPC e del Pakistan. Con il regolamento (CE) n. 1467/2004 (6) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di PET originarie dell’Australia e della RPC e ha chiuso il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di PET originarie del Pakistan. |
4. Parti interessate dall'inchiesta
(8) |
I servizi della Commissione hanno avvisato ufficialmente dell'apertura dell’inchiesta il richiedente, i produttori comunitari indicati nella denuncia, gli altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro associazioni notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della Repubblica di Corea e di Taiwan. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura. |
(9) |
I produttori comunitari rappresentati dal richiedente, gli altri produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori hanno reso note le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta. |
(10) |
La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte dai sette produttori comunitari rappresentati dal richiedente; da altri quattro produttori comunitari; da tre produttori esportatori della Repubblica di Corea, compresa una società attualmente non soggetta a un’aliquota individuale del dazio; da quattro produttori esportatori di Taiwan, compresa una società attualmente non soggetta a un’aliquota individuale del dazio; da due fornitori, due importatori collegati, quattro importatori non collegati e nove utilizzatori non collegati nella Comunità. |
(11) |
Nell'avviso di apertura era precisato che nel corso della presente inchiesta si sarebbe potuto fare ricorso al campionamento. Si è deciso, tuttavia, di non ricorrere a questo metodo, poiché il numero di produttori esportatori dei paesi interessati che si sono dichiarati disposti a collaborare è risultato inferiore al previsto. |
(12) |
I servizi della Commissione hanno raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e del conseguente pregiudizio e hanno svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:
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5. Periodo dell'inchiesta
(13) |
L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2002 al 31 marzo 2003 (di seguito «PI»). |
6. Prodotto in esame e prodotto simile
6.1. Prodotto in esame
(14) |
Il prodotto in esame è lo stesso che è stato oggetto dell’inchiesta iniziale, ossia il PET avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, originario della Repubblica di Corea e di Taiwan, attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20. |
6.2. Prodotto simile
(15) |
Così come era emerso nel corso dell’inchiesta iniziale, si è accertato che il PET prodotto e venduto sui mercati interni della Repubblica di Corea e di Taiwan e quello prodotto ed esportato nella Comunità presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e vengono impiegati per le stesse applicazioni. Si conclude pertanto che tutti i tipi di PET aventi un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g sono simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
B. DUMPING
1. Metodo generale
(16) |
Il metodo generale illustrato di seguito è stato applicato a tutti i produttori esportatori della Repubblica di Corea e di Taiwan ed è lo stesso al quale si è fatto ricorso nell’inchiesta iniziale. Nella presentazione delle risultanze relative al dumping per ciascuno dei paesi interessati figurano, pertanto, solo gli aspetti specifici di quel determinato paese esportatore. |
1.1. Valore normale
(17) |
Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, si è stabilito innanzitutto, per ciascun produttore esportatore, se le sue vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite realizzate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle sue esportazioni nella Comunità. |
(18) |
Sono poi stati individuati i tipi di PET, venduti sul mercato interno dalle società con vendite interne complessive rappresentative, identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. |
(19) |
Per ciascuno dei tipi di PET venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un determinato tipo di PET sono state considerate sufficientemente rappresentative se il loro volume totale durante il periodo dell'inchiesta corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del tipo comparabile di prodotto esportate nella Comunità. |
(20) |
Si è anche esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di PET potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di un determinato tipo di PET effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, e se, inoltre, la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel determinato tipo di prodotto realizzate durante il PI, remunerative o meno. Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di PET rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o se la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative unicamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto. |
(21) |
Si è accertato che, per tutti i tipi di PET, le vendite remunerative corrispondevano al 10 % o più del volume totale delle vendite. |
1.2. Prezzo all'esportazione
(22) |
Ogniqualvolta le vendite all'esportazione del prodotto in esame venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili. |
(23) |
Per le vendite realizzate attraverso un importatore collegato, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita applicati dall’importatore collegato in questione ad acquirenti indipendenti. Sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dall'importatore in questione tra l'importazione e la rivendita, incluse le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il margine di profitto adeguato è stato calcolato in base alle informazioni fornite da operatori commerciali/importatori non collegati e attivi sul mercato comunitario che hanno collaborato all'inchiesta. |
1.3. Confronto
(24) |
Il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione è stato effettuato al livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati concessi gli opportuni adeguamenti ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica. |
1.4. Margine di dumping
(25) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, è stato calcolato un margine di dumping per ciascun produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta effettuando un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione. |
(26) |
Per i paesi per i quali si era constatato un elevato livello di collaborazione (superiore all’80 %) e nei quali non vi era motivo di ritenere che vi fossero produttori esportatori che non avevano collaborato all'inchiesta, il margine di dumping residuo è stato fissato al livello di quello della società con il margine di dumping più elevato tra le società che hanno collaborato, al fine di garantire l'efficacia delle misure. |
(27) |
Per i paesi per i quali si è constatato un livello di collaborazione insufficiente, il margine di dumping residuo è stato calcolato ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, vale a dire sulla base dei dati disponibili. |
2. Repubblica di Corea
(28) |
Al questionario della Commissione hanno risposto tre produttori esportatori, uno dei quali non aveva esportato PET nella Comunità durante il PI, e due importatori collegati a uno dei produttori esportatori. Si è appurato che agli esportatori che hanno collaborato all’inchiesta andava attribuita la totalità delle esportazioni del prodotto in esame dalla Corea durante il PI. |
2.1. Valore normale
(29) |
Per tutti i tipi di PET esportati dai produttori esportatori coreani, si è potuto stabilire il valore normale sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. |
2.2. Prezzo all'esportazione
(30) |
Uno dei produttori esportatori coreani ha effettuato vendite per l'esportazione nella Comunità sia direttamente ad acquirenti indipendenti sia attraverso importatori collegati in Corea e nella Comunità. In quest'ultimo caso, pertanto, il prezzo all'esportazione è stato costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. |
2.3. Confronto
(31) |
Al fine di garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a diversi fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi concessi adeguamenti per le differenze inerenti a: trasporto, assicurazione, movimentazione, commissioni, credito, imballaggio, dazi doganali e spese bancarie. |
2.4. Margine di dumping
(32) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto. |
(33) |
Dal confronto è emerso un dumping nullo o a livello minimo per quel che riguarda i tre produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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(34) |
Due produttori esportatori coreani noti di PET, attualmente soggetti a un’aliquota individuale del dazio, hanno dimostrato di non aver effettuato esportazioni durante il PI. Essi non hanno tuttavia fornito alcun elemento di prova del fatto che un riesame dei loro margini di dumping fosse giustificato. |
(35) |
In considerazione dell’elevato livello di collaborazione offerto dalle società coreane (cfr. il considerando 28), il dazio residuo è stato fissato al livello della società con il margine di dumping più elevato tra le società che hanno collaborato, seguendo il metodo illustrato al considerando 26. Tale livello è lo stesso che era stato determinato nel corso dell’inchiesta iniziale. |
3. Taiwan
(36) |
Al questionario della Commissione hanno risposto quattro produttori esportatori, uno dei quali non aveva esportato PET nella Comunità durante il PI. Si è appurato che gli esportatori che hanno collaborato all’inchiesta rappresentavano meno del 60 % delle esportazioni del prodotto in esame da Taiwan durante il PI. |
3.1. Valore normale
(37) |
Per tutti i tipi di PET esportati dai produttori esportatori taiwanesi, il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. |
3.2. Prezzo all'esportazione
(38) |
I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili. |
3.3. Confronto
(39) |
Al fine di garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a diversi fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi concessi adeguamenti per le differenze inerenti a: trasporto, assicurazione, movimentazione, commissioni, credito, imballaggio, dazi doganali e spese bancarie. |
3.4. Margine di dumping
(40) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto. |
(41) |
Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per due dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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(42) |
Un produttore esportatore, attualmente soggetto a un’aliquota individuale del dazio, ha collaborato al presente procedimento benché non avesse realizzato vendite all'esportazione nella Comunità durante il PI. Si è ritenuto opportuno, sulla base delle informazioni fornite, non modificare l’attuale margine di dumping attribuito a questo produttore esportatore, visto che non aveva fornito alcun elemento che indicasse che un riesame del suo margine di dumping fosse giustificato. |
(43) |
Vi è un esportatore taiwanese noto di PET, attualmente soggetto a un’aliquota individuale del dazio, che tuttavia non ha collaborato al presente procedimento. Nel caso di questo esportatore si è ritenuto opportuno non applicare, nel presente procedimento, un’aliquota individuale del dazio, in modo da non premiarne la mancanza di collaborazione. Non solo, ma quel che più conta è che non erano disponibili dati che potessero consentire di calcolare un’aliquota individuale del dazio. |
(44) |
In considerazione di quest’ultimo fatto, come pure della scarsa collaborazione offerta dalle società taiwanesi (cfr. il considerando 36), il margine di dumping residuo è stato calcolato a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, secondo lo stesso ragionamento già illustrato al considerando 27. |
(45) |
Il margine di dumping residuo, che è stato calcolato in base ai dati disponibili nelle statistiche di Eurostat e a quelli forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, espresso in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:
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C. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE
(46) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è inoltre esaminato se il mutamento di circostanze per quel che riguarda il dumping rispetto all’inchiesta iniziale potesse ragionevolmente ritenersi di carattere duraturo. |
1. Repubblica di Corea
(47) |
Per quanto riguarda le società che avevano esportato il prodotto in esame durante il PI e che hanno collaborato all’inchiesta, il presente riesame ha dimostrato che i loro margini di dumping si erano mantenuti al livello minimo o erano scesi fino a tale livello. Il motivo principale per cui ciò è avvenuto è che, mentre i valori normali e i prezzi delle vendite sul mercato interno di queste società, se confrontati ai corrispondenti dati dell’inchiesta iniziale, erano aumentati, i prezzi di vendita del prodotto in esame esportato dalle società in questione sul mercato comunitario erano aumentati di una percentuale anche maggiore. Si è accertato, infatti, che i prezzi all’esportazione del prodotto in esame nella Comunità risultavano, in media, maggiorati del 53 % durante il PI della presente inchiesta rispetto ai prezzi all’esportazione registrati durante il PI dell’inchiesta iniziale. Non è emerso alcun elemento che indicasse che un simile mutamento non fosse di carattere duraturo. Va osservato inoltre che queste società registravano un indice di utilizzo delle capacità molto elevato, superiore all’80 % durante il PI. Non solo, ma le imprese in questione non hanno in programma di aumentare le capacità di cui dispongono, il che limita quindi la portata di qualsiasi futuro mutamento di circostanze. Pertanto, non si ritiene probabile che tale situazione possa cambiare per quanto riguarda il prezzo e il volume delle esportazioni. |
(48) |
Una società che non aveva realizzato esportazioni del prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta iniziale, ma che lo ha esportato nella Comunità durante il periodo della presente inchiesta, ha collaborato a quest’ultima. Anche nel caso di questa società si è appurato che il margine di dumping era al livello minimo; quanto al valore normale e ai prezzi sul mercato interno e all’esportazione praticati da questa azienda, si è appurato che rientravano nella stessa forcella di quelli determinati per gli altri due esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. |
(49) |
Per quanto riguarda i due produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e che non avevano realizzato esportazioni del prodotto in esame nella Comunità durante il PI, come si è già spiegato al considerando 34 non sono emersi elementi di prova che giustificassero una modifica dell'aliquota del dazio applicata a queste due società. Occorre inoltre ricordare che i margini di dumping accertati nel corso dell'inchiesta iniziale registravano variazioni molto ampie (essendo compresi tra l’1,4 % e il 55,8 %), il che evidenzia le notevoli disparità esistenti tra le società coreane quanto alle pratiche di dumping adottate. Per questi motivi, non è possibile concludere che le risultanze relative ai margini di dumping minimi accertati per i produttori che avevano esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI siano rappresentative anche per quegli esportatori che invece non avevano effettuato esportazioni. Per queste ultime società, pertanto, non si hanno elementi di prova che suggeriscano che una revisione dei dazi antidumping attualmente imposti nei loro confronti sia giustificata, né si dispone di dati che consentano di calcolare per esse un margine individuale riveduto. Queste conclusioni sono state comunicate alle parti interessate, nessuna delle quali ha formulato osservazioni in proposito né fornito ulteriori informazioni. |
2. Taiwan
(50) |
Tre delle quattro società taiwanesi, attualmente soggette a un’aliquota individuale del dazio, hanno collaborato alla presente inchiesta. L'inchiesta ha accertato che il margine di dumping per la prima delle tre società era sceso fino al livello minimo. Quanto alla seconda società, anche il suo margine di dumping era diminuito, passando dalla percentuale del 7,8 % dell’inchiesta iniziale al 4,6 % della presente inchiesta. In linea con quanto si è constatato per la Repubblica di Corea, il motivo principale per cui ciò è avvenuto è che, mentre i valori normali e i prezzi delle vendite sul mercato interno di queste società, se confrontati ai corrispondenti dati dell’inchiesta iniziale, erano aumentati, i prezzi di vendita del prodotto in esame esportato dalle società in questione sul mercato comunitario erano aumentati di una percentuale anche maggiore. Per Taiwan si è infatti accertato che i prezzi all’esportazione del prodotto in esame nella Comunità risultavano, in media, maggiorati del 42 % durante il PI della presente inchiesta rispetto ai prezzi all’esportazione registrati durante il PI dell’inchiesta iniziale. Si è anche appurato che l’indice di utilizzo delle capacità di queste società risultava simile a quello riscontrato per le aziende coreane e che anche queste imprese di Taiwan non hanno in programma di aumentare le capacità disponibili. |
(51) |
La terza società che ha collaborato all'inchiesta, attualmente soggetta a un’aliquota individuale del dazio, ha fornito le prove di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo della presente inchiesta. |
(52) |
Ha poi collaborato alla presente inchiesta anche una società di Taiwan che non aveva realizzato esportazioni del prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Il margine di dumping per questa società è del 10,7 %. |
(53) |
Per quanto riguarda i tre produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e che avevano esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo della presente inchiesta, non vi è motivo di ritenere che i mutamenti intervenuti tra l’inchiesta iniziale e la presente inchiesta, con particolare riguardo all’aumento dei prezzi all’esportazione del prodotto in esame nella Comunità, non siano di carattere duraturo. Si ritiene, pertanto, che i margini di dumping attribuiti a queste società, calcolati sulla base dei dati forniti nel quadro della presente inchiesta, siano attendibili. |
(54) |
Per quanto riguarda il produttore esportatore che ha collaborato, ma che non ha esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo della presente inchiesta, non si hanno elementi di prova che suggeriscano che una revisione dei dazi antidumping attualmente imposti nei suoi confronti sia giustificata. Si ritiene quindi opportuno non modificare il margine di dumping attualmente attribuito a questa società. Come già nel caso delle imprese coreane, non si dispone di dati che consentano di calcolare un margine individuale riveduto per questo produttore esportatore. Anche queste conclusioni sono state comunicate alle parti interessate, nessuna delle quali ha formulato osservazioni in proposito né fornito ulteriori informazioni. |
D. MISURE ANTIDUMPING PROPOSTE
(55) |
Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping e al carattere duraturo del mutamento di circostanze intervenuto, le attuali misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan dovrebbero essere modificate affinché riflettano i nuovi margini di dumping accertati. |
(56) |
Il fatto che i prezzi del PET possono variare a seconda delle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio non dovrebbe comportare l'imposizione di un dazio più elevato. Si è pertanto ritenuto opportuno istituire i dazi riveduti in forma di un importo specifico per tonnellata, ricorrendo allo stesso metodo già utilizzato nel quadro dell’inchiesta iniziale. |
(57) |
Le aliquote del dazio antidumping applicabili individualmente ad alcune società sono state calcolate in base alle risultanze del presente riesame. Esse rispecchiano, pertanto, la situazione constatata durante il riesame per le società in questione. Tali aliquote del dazio, contrapposte al dazio applicabile a ”tutte le altre società”, sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società che non sia espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
(58) |
I dazi antidumping proposti per le società che hanno esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI sono i seguenti:
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(59) |
Secondo quanto illustrato nel considerando 44 in merito al margine di dumping residuo riveduto, il dazio antidumping residuo per Taiwan dovrebbe essere innalzato a 143,4 EUR/t. |
E. DISPOSIZIONI FINALI
(60) |
Le parti interessate sono state pienamente informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva proporre di modificare il regolamento in vigore. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione al riguardo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2604/2000 è sostituita dalla seguente:
«Paese |
Dazio antidumping (EUR/t) |
Codice addizionale TARIC |
India |
181,7 |
A999 |
Indonesia |
187,7 |
A999 |
Malaysia |
160,1 |
A999 |
Repubblica di Corea |
148,3 |
A999 |
Taiwan |
143,4 |
A999 |
Thailandia |
83,2 |
A999» |
2. La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è sostituita dalla seguente:
«Paese |
Società |
Dazio antidumping (EUR/t) |
Codice addizionale TARIC |
India |
Pearl Engineering Polymers Limited |
130,8 |
A182 |
India |
Reliance Industries Limited |
181,7 |
A181 |
India |
Elque Polyesters Limited |
200,9 |
A183 |
India |
Futura Polymers Limited |
161,2 |
A184 |
Indonesia |
P.T. Bakrie Kasei Corporation |
187,7 |
A191 |
Indonesia |
P.T. Indorama Synthetics Tbk |
92,1 |
A192 |
Indonesia |
P.T. Polypet Karyapersada |
178,9 |
A193 |
Malaysia |
Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd. |
36,0 |
A186 |
Malaysia |
MpI Polyester Industries Sdn. Bhd. |
160,1 |
A185 |
Repubblica di Corea |
Daehan Synthetic Fiber Co., Limited |
0 |
A194 |
Repubblica di Corea |
Honam Petrochemical Corporation |
101,4 |
A195 |
Repubblica di Corea |
SK Chemicals Co., Limited |
0 |
A196 |
Repubblica di Corea |
Tongkong Corporation |
148,3 |
A197 |
Repubblica di Corea |
KP Chemical Corporation |
0 |
A577 |
Taiwan |
Far Eastern Textile Limited |
0 |
A188 |
Taiwan |
Tuntex Distinct Corporation |
69,5 |
A198 |
Taiwan |
Shingkong Synthetic Fibers Corporation |
24,5 |
A189 |
Taiwan |
Hualon Corporation |
81,9 |
A578 |
Thailandia |
Thai Shingkong Industry Corporation Limited |
83,2 |
A190 |
Thailandia |
Indo Pet (Thailand) Limited |
83,2 |
A468» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-C. JUNCKER
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 823/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 7).
(3) GU C 120 del 22.5.2003, pag. 13.
(4) GU C 120 del 22.5.2003, pag. 9.
(5) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 5.
(6) GU L 271 del 19.8.2004, pag. 1.
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 84/2005 DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2005
che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»),
vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO
(1) |
Il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 1015/94 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere (di seguito «STC») originari del Giappone. |
(2) |
Nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1015/94, il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento (di seguito «l'allegato»), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere. |
(3) |
Nell'ottobre 1995, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2474/95 (3), ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di telecamere professionali, esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo. |
(4) |
Nell'ottobre 1997, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1952/97 (4), ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia Sony Corporation e Ikegami Tsushinki Co. Ltd, conformemente all'articolo 12 del regolamento di base. Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali, aggiungendoli all'allegato. |
(5) |
Nel gennaio 1999 e nel gennaio 2000, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 193/1999 (5) e con il regolamento (CE) n. 176/2000 (6), ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94 aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali, i quali venivano di conseguenza esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo. Nell’ottobre 2004, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1754/2004 (7), ha modificato il regolamento (CE) n. 176/2000. |
(6) |
Nel settembre 2000, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000 (8), ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1015/94 in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(7) |
Nel gennaio e nel maggio 2001, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 198/2001 (9) e il regolamento (CE) n. 951/2001 (10), ha modificato l’allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000, aggiungendovi taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali ed escludendoli di conseguenza dall'applicazione del dazio antidumping definitivo. |
(8) |
Nel settembre 2001, il Consiglio, a seguito di un riesame intermedio effettuato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ha confermato, con il regolamento (CE) n. 1900/2001 (11), l’aliquota del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di STC imposto con il regolamento (CE) n. 2042/2000 nei confronti del produttore esportatore Hitachi Denshi Ltd. |
(9) |
Nel settembre 2002, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1696/2002 (12), ha modificato l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 aggiungendovi taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali ed escludendoli di conseguenza dall'applicazione del dazio antidumping definitivo. |
(10) |
Nell’aprile 2004, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 825/2004, ha modificato l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 aggiungendovi taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali ed escludendoli di conseguenza dall'applicazione del dazio antidumping definitivo. |
B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI
1. Procedura
(11) |
Due produttori esportatori giapponesi, la Sony Corporation (di seguito «Sony») e la Victor Company of Japan Limited (di seguito «JVC»), hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e hanno chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e i relativi accessori siano aggiunti all'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 e quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping. |
(12) |
La Commissione ha informato l'industria comunitaria della richiesta summenzionata e ha avviato un'inchiesta destinata unicamente a stabilire se i prodotti in esame rientrino nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se il dispositivo del regolamento (CE) n. 2042/2000 debba essere modificato di conseguenza. |
2. Modelli oggetto dell'inchiesta
(13) |
Le domande di esenzione pervenute riguardano i seguenti modelli di sistemi di telecamere professionali, corredati dalle relative informazioni tecniche:
Il mirino Sony era stato presentato come modello da usarsi solo con videocamere, ossia telecamere che non rientrano nel regolamento (CE) n. 2042/2000. Il modello JVC era stato presentato come un modello successivo di un modello di telecamera professionale già escluso dall’applicazione delle misure antidumping in vigore. |
3. Risultanze
i) Mirino HDVF-C30W
(14) |
Per quanto riguarda il mirino HDVF-C30W, è emerso che esso rientra nella descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2000. Esso può d’altra parte essere usato solo con corpi macchina che non rientrano nella descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento. In particolare il rapporto segnale/rumore di questi corpi macchina è di 54 dB, mentre la descrizione contenuta nel regolamento (CE) n. 2042/2000 per i corpi macchina esige che sia «di 55 dB o più a guadagno normale». Si è perciò concluso che tale mirino andasse considerato come un sistema di telecamere professionale rientrante nella definizione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2042/2000. Di conseguenza, tale mirino dev’essere escluso dall'applicazione delle misure antidumping in vigore e va aggiunto all’allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000. |
(15) |
Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, tale modello dev’essere esentato dal dazio a partire dalla data in cui i servizi della Commissione ricevono la relativa domanda di esenzione. Pertanto, tutte le importazioni di Sony — Mirino HDVF-C30W avvenute a partire dal 1o aprile 2003 devono essere esentate dal dazio. |
ii) Corpo camera KY-F560E
(16) |
Per quanto riguarda il corpo camera KY-F560E, si è appurato che, benché rientri nella descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2042/2000, questo modello è principalmente usato per applicazioni tecniche e mediche. Si è perciò concluso che tale modello andasse considerato come un sistema di telecamere professionale rientrante nella definizione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2042/2000. Di conseguenza, esso dev’essere escluso dall'applicazione delle misure antidumping in vigore e aggiunto all’allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000. |
(17) |
Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, tale modello dev’essere esentato dal dazio a partire dalla data in cui i servizi della Commissione ricevono la relativa domanda di esenzione. Pertanto, tutte le importazioni di JVC — Corpo camera KY-F560E modello di telecamera avvenute a partire dal 15 aprile 2004 devono essere esentate dal dazio. |
4. Comunicazioni alle parti interessate e conclusioni
(18) |
La Commissione ha comunicato le risultanze all'industria comunitaria e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le loro osservazioni. Nessuna parte ha mosso obiezioni alle risultanze della Commissione. |
(19) |
Alla luce di quanto precede, è necessario apportare le opportune modifiche al regolamento (CE) n. 2042/2000, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nellaGazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti modelli fabbricati ed esportati nella Comunità dai seguenti produttori esportatori:
a) |
Sony dal 1o aprile 2003:
|
b) |
JVC dal 15 aprile 2004:
|
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamene applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-C. JUNCKER
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2000 (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 29).
(3) GU L 255 del 25.10.1995, pag. 11.
(4) GU L 276 del 9.10.1997, pag. 20.
(5) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 10.
(6) GU L 22 del 27.1.2000, pag. 29.
(7) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 1.
(8) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 12).
(9) GU L 30 dell’1.2.2001, pag. 1.
(10) GU L 134 del 17.5.2001, pag. 18.
(11) GU L 261 del 29.9.2001, pag. 3.
(12) GU L 259 del 27.9.2002, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco dei sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall'applicazione delle misure
Nome della società |
Corpi camera |
Mirino |
Unità di controllo |
Unità di controllo operativa |
Unità di controllo principale (1) |
Adattatori |
Sony |
DXC-M7PK DXC-M7P DXC-M7PH DXC-M7PK/1 DXC-M7P/1 DXC-M7PH/1 DXC-327PK DXC-327PL DXC-327PH DXC-327APK DXC-327APL DXC-327AH DXC-537PK DXC-537PL DXC-537PH DXC-537APK DXC-537APL DXC-537APH EVW-537PK EVW-327PK DXC-637P DXC-637PK DXC-637PL DXC-637PH PVW-637PK PVW-637PL DXC-D30PF DXC-D30PK DXC-D30PL DXC-D30PH DSR-130PF DSR-130PK DSR-130PL PVW-D30PF PVW-D30PK PVW-D30PL DXC-327BPF DXC-327BPK DXC-327BPL DXC-327BPH DXC-D30WSP (2) DXC-D35PH (2) DXC-D35PL (2) DXC-D35PK (2) DXC-D35WSPL (2) DSR-135PL (2) |
DXF-3000CE DXF-325CE DXF-501CE DXF-M3CE DXF-M7CE DXF-40CE DXF-40ACE DXF-50CE DXF-601CE DXF-40BCE DXF-50BCE DXF-701CE DXF-WSCE (2) DXF-801CE (2) HDVF-C30W (2) |
CCU-M3P CCU-M5P CCU-M7P CUU-M5AP (2) |
RM-M7G RM-M7E (2) |
–— |
CA-325P CA-325AP CA-325B CA-327P CA-537P CA-511 CA-512P CA-513 VCT-U14 (2) |
Ikegami |
HC-340 HC-300 HC-230 HC-240 HC-210 HC-390 LK-33 HDL-30MA HDL-37 HC-400 (2) HC-400W (2) HDL-37E HDL-10 HDL-40 |
VF15-21/22 VF-4523 VF15-39 VF15-46 (2) VF5040 (2) VF5040W (2) |
MA-200/230 MA-200A (2) MA-400 (2) CCU-37 CCU-10 |
RCU-240 RCU-390 (2) RCU-400 (2) RCU-240A |
— |
CA-340 CA-300 CA-230 CA-390 CA-400 (2) CA-450 (2) |
Hitachi |
HV-C10F Z-ONE (L) Z-ONE (H) Z-ONE Z-ONE A (L) Z-ONE A (H) Z-ONE A (F) Z-ONE A Z-ONE B (L) |
GM-51 (2) |
RC-C1 RC-C10 RU-C10 RU-Z1 (B) RU-Z1 (C) RU-Z1 RC-C11 RU-Z2 RC-Z1 |
— |
— |
CA-Z1HB CA-C10 CA-C10SP CA-C10SJA CA-C10M CA-C10B CA-Z1A (2) CA-Z31 (2) CA-Z32 (2) CA-ZD1 (2) |
Z-ONE B (H) Z-ONE B (F) Z-ONE B Z-ONE B (M) Z-ONE B (R) FP-C10 (B) FP-C10 (C) FP-C10 (D) FP-C10 (G) FP-C10 (L) FP-C10 (R) FP-C10 (S) FP-C10 (V) FP-C10 (F) FP-C10 FP-C10 A FP-C10 A (A) FP-C10 A (B) FP-C10 A (C) FP-C10 A (D) FP-C10 A (F) FP-C10 A (G) FP-C10 A (H) FP-C10 A (L) FP-C10 A (R) FP-C10 A (S) FP-C10 A (T) FP-C10 A (V) FP-C10 A (W) Z-ONE C (M) Z-ONE C (R) Z-ONE C (F) Z-ONE C HV-C20 HV-C20M Z-ONE-D Z-ONE-D (A) Z-ONE-D (B) Z-ONE-D (C) Z-ONE.DA (2) V-21 (2) V-21W (2) |
|
RC-Z11 RC-Z2 RC-Z21 RC-Z2A (2) RC-Z21A (2) RU-Z3 (2) RC-Z3 (2) |
|
|
|
|
Matsushita |
WV-F700 WV-F700A WV-F700SHE WV-F700ASHE WV-F700BHE WV-F700ABHE WV-F700MHE WV-F350 |
WV-VF65BE WV-VF40E WV-VF39E WV-VF65BE (1) WV-VF40E (1) WV-VF42E WV-VF65B AW-VF80 |
WV-RC700/B WV-RC700/G WV-RC700A/B WV-RC700A/G WV-RC36/B WV-RC36/G WV-RC37/B WV-RC37/G |
— |
— |
WV-AD700SE WV-AD700ASE WV-AD700ME WV-AD250E WV-AD500E (1) AW-AD500AE AW-AD700BSE |
WV-F350HE WV-F350E WV-F350AE WV-F350DE WV-F350ADE WV-F500HE (1) WV-F-565HE AW-F575HE AW-E600 AW-E800 AW-E800A AW-E650 AW-E655 AW-E750 |
|
WV-CB700E WV-CB700AE WV-CB700E (1) WV-CB700AE (1) WV-RC700/B (1) WV-RC700/G (1) WV-RC700A/B (1) WV-RC700A/G (1) WV-RC550/G WV-RC550/B WV-RC700A WV-CB700A WV-RC550 WV-CB550 AW-RP501 AW-RP505 |
|
|
|
|
JVC |
KY-35E KY-27ECH KY-19ECH KY-17FITECH KY-17BECH KY-F30FITE KY-F30BE KY-F560E KY-27CECH KH-100U KY-D29ECH KY-D29WECH (2) |
VF-P315E VF-P550E VF-P10E VP-P115E VF-P400E VP-P550BE VF-P116 VF-P116WE (2) VF-P550WE (2) |
RM-P350EG RM-P200EG RM-P300EG RM-LP80E RM-LP821E RM-LP35U RM-LP37U RM-P270EG RM-P210E |
— |
— |
KA-35E KA-B35U KA-M35U KA-P35U KA-27E KA-20E KA-P27U KA-P20U KA-B27E KA-B20E KA-M20E KA-M27E |
Olympus |
MAJ-387N MAJ-387I |
|
OTV-SX 2 OTV-S5 OTV-S6 |
|
|
|
Camera OTV-SX» |
(1) Detta anche unità di “set-up” principale (MSU) o pannello di controllo principale (MCP).
(2) Modelli esenti a condizione che il relativo sistema triax o adattatore triax non sia in vendita sul mercato CE.
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 85/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 20 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
125,5 |
204 |
91,6 |
|
212 |
169,4 |
|
248 |
157,0 |
|
999 |
135,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
137,0 |
220 |
229,0 |
|
999 |
183,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
156,5 |
204 |
158,2 |
|
999 |
157,4 |
|
0805 10 20 |
052 |
54,8 |
204 |
47,4 |
|
212 |
51,1 |
|
220 |
48,0 |
|
448 |
35,9 |
|
999 |
47,4 |
|
0805 20 10 |
204 |
64,5 |
999 |
64,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
66,6 |
204 |
84,7 |
|
400 |
77,7 |
|
464 |
149,6 |
|
624 |
76,6 |
|
999 |
91,0 |
|
0805 50 10 |
052 |
54,1 |
999 |
54,1 |
|
0808 10 80 |
400 |
104,1 |
404 |
78,6 |
|
720 |
61,3 |
|
999 |
81,3 |
|
0808 20 50 |
388 |
100,7 |
400 |
88,5 |
|
720 |
59,5 |
|
999 |
82,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 86/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2005
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 21 gennaio 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento. |
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).
(3) GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995.
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 21 gennaio 2005
(EUR) |
|||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
1703 10 00 (2) |
10,32 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
10,70 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 87/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
(3) |
Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore. |
(4) |
In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni. |
(7) |
L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale. |
(8) |
Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
(9) |
In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 21 GENNAIO 2005
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
36,57 (1) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
36,57 (1) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
36,57 (1) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
36,57 (1) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3976 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,76 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,76 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,76 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3976 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 88/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento. |
(4) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento. |
(5) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento. |
(6) |
A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95. |
(7) |
Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo. |
(8) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni. |
(9) |
L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale. |
(10) |
Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
(11) |
In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 21 GENNAIO 2005
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
39,76 (1) |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
39,76 (1) |
|||
1702 60 80 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
75,54 (2) |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3976 (3) |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
39,76 (1) |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3976 (3) |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3976 (3) |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
||||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
39,76 (1) |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3976 (3) |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
(1) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(3) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(4) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 89/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2005
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 17a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 17a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,899 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 90/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2005
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 18,242 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 91/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2005
relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Dalle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000 si evince che l'importo totale delle domande ricevute ammonta a 220 145 448 EUR, mentre l'importo disponibile per la tranche di titoli di restituzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ammonta a 71 047 745 EUR. |
(2) |
Un coefficiente di riduzione è calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000. Siffatto coefficiente dovrebbe pertanto essere applicato agli importi richiesti sotto forma di certificati di restituzione per il periodo dal 1o febbraio 2005 come stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli importi delle domande di certificati di restituzione per il periodo dal 1o febbraio 2005 sono soggetti a un coefficiente di riduzione pari a 0,678.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 92/2005 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2005
recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), l’articolo 6, paragrafo 2, lettera i), e l’articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede norme riguardanti le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale. Esso prevede inoltre la possibilità di metodi supplementari di eliminazione e utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale da approvare in seguito alla consultazione del comitato scientifico competente. |
(2) |
Il comitato di coordinamento scientifico (CCS) ha espresso un parere il 10 e 11 aprile 2003 su sei metodi di trasformazione alternativi per il trattamento e l’eliminazione sicuri dei sottoprodotti di origine animale. Secondo tale parere, cinque processi sono considerati sicuri per l’eliminazione e/o l’utilizzo di materiali di categoria 2 e 3 a certe condizioni. |
(3) |
Il CCS ha presentato un parere e una relazione finali il 10 e 11 aprile 2003 su un trattamento di rifiuti di origine animale per mezzo di alte temperature e di idrolisi alcalina ad alta pressione, fornendo orientamenti sulle possibilità di utilizzare l'idrolisi alcalina e sui suoi rischi per l’eliminazione di materiali di categoria 1, 2 e 3. |
(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso un parere il 26 e il 27 novembre 2003 sul processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione fornendo orientamenti sulle possibilità di utilizzare questo processo e sui suoi rischi per l’eliminazione di materiali di categoria 1. |
(5) |
Cinque processi possono pertanto essere approvati come metodi alternativi per l’eliminazione e/o l’utilizzo dei sottoprodotti di origine animale conformemente ai pareri del CCS, oltre ai metodi di trasformazione già previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002. È inoltre opportuno stabilire le condizioni per l'applicazione di tali processi. |
(6) |
La Commissione ha chiesto a taluni di coloro che hanno chiesto l’approvazione dei processi di presentare ulteriori informazioni per quanto riguarda la sicurezza dei loro processi per il trattamento e l’eliminazione di materiali di categoria 1. Tali informazioni verranno sottoposte alla valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare a tempo debito. |
(7) |
In attesa di tale valutazione e considerando gli attuali pareri del CCS — secondo cui il sego è sicuro per quanto riguarda la TSE, in particolare se cotto a pressione e filtrato per rimuovere le impurità insolubili —, è opportuno approvare uno dei processi, il quale trasforma il grasso animale in biodiesel, anche per il trattamento e l’eliminazione, nel rispetto di norme rigorose, della maggior parte dei materiali di categoria 1, eccezion fatta per i più rischiosi. In tal caso, dovrebbe essere chiarito che il trattamento e l’eliminazione possono comprendere il recupero di bioenergia. |
(8) |
L'approvazione e l’uso di tali metodi alternativi dovrebbero lasciare impregiudicate altre norme comunitarie applicabili, in particolare quelle ambientali, e, pertanto, le condizioni di uso stabilite nel presente regolamento dovrebbero, in quanto applicabili, essere soddisfatte conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (2). |
(9) |
Per quanto riguarda i processi approvati per il trattamento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e come misura di sorveglianza complementare rispetto al monitoraggio regolare dei parametri di trasformazione, l'efficacia del processo e la sua sicurezza dal punto di vista della salute pubblica e degli animali dovrebbero essere dimostrate alle autorità competenti mediante test in un impianto pilota durante i primi due anni successivi all’attuazione del processo in ciascuno Stato membro interessato. |
(10) |
È opportuno modificare l'allegato VI, capitoli II e III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 in seguito all'approvazione della trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1. |
(11) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Trattamento ed eliminazione di materiali di categoria 1
1. Il processo d'idrolisi alcalina definito nell'allegato I e il processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione definito nell’allegato III sono approvati e possono essere autorizzati dall'autorità competente per il trattamento e l’eliminazione di materiali di categoria 1.
2. Il processo di produzione di biodiesel definito nell'allegato IV è approvato e può essere autorizzato dall'autorità competente per il trattamento e l’eliminazione di materiali di categoria 1, eccezion fatta per i materiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Tuttavia, il materiale di origine animale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), può essere utilizzato per questi processi purché gli animali:
a) |
avessero un’età inferiore a 24 mesi quando sono stati abbattuti; o |
b) |
siano stati sottoposti a un esame di laboratorio diretto a rilevare la presenza di TSE ai sensi del regolamento (CE) n. 999/2001 (3) e il risultato dell’esame sia stato negativo. |
L'autorità competente può autorizzare questo processo anche per il trattamento e l’eliminazione di qualsiasi grasso animale trasformato di categoria 1.
Articolo 2
Trattamento e utilizzo o eliminazione di materiali di categoria 2 o 3
I processi di idrolisi alcalina, di idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione, di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione, di produzione di biodiesel e di gassificazione Brookes definiti negli allegati da I a V sono approvati e possono essere autorizzati dall'autorità competente per il trattamento e l'utilizzo o l’eliminazione di materiali di categoria 2 o 3.
Articolo 3
Condizioni per l’applicazione dei processi definiti negli allegati da I a V
L'autorità competente, dopo aver autorizzato uno dei processi descritti negli allegati da I a V, approva gli impianti che utilizzano tale processo se essi rispondono tanto alle specifiche e ai parametri tecnici di cui all'allegato pertinente quanto alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, eccezion fatta per le specifiche e i parametri tecnici stabiliti da tale regolamento per altri processi. A tal fine, la persona responsabile dell'impianto dimostra all'autorità competente che quest’ultimo rispetta tutte le specifiche e parametri tecnici stabiliti nell'allegato pertinente.
Articolo 4
Marcatura e ulteriore eliminazione o uso dei materiali di risulta
1. I materiali di risulta sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, punto 8, del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Tuttavia, nel caso in cui i sottoprodotti oggetto della trasformazione siano esclusivamente materiali di categoria 3 e i materiali di risulta non siano destinati all'eliminazione come rifiuti, la suddetta marcatura non è necessaria.
2. I materiali derivanti dal trattamento di materiali di categoria 1 sono eliminati come rifiuti mediante:
a) |
incenerimento o coincenerimento ai sensi della direttiva 2000/76/CE; |
b) |
seppellimento in discariche approvate ai sensi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (4); o |
c) |
ulteriore trasformazione in un impianto di produzione di biogas ed eliminazione dei residui di digestione secondo quanto previsto sub a) o b). |
3. I materiali derivanti dal trattamento di materiali di categoria 2 o 3 sono:
a) |
eliminati come rifiuti secondo quanto previsto dal paragrafo 2; |
b) |
ulteriormente trasformati in derivati lipidici da riutilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1774/2002, senza l'utilizzo preliminare dei metodi di trasformazione da 1 a 5; o |
c) |
utilizzati, trasformati o eliminati come rifiuti secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1774/2002, senza l'utilizzo preliminare del metodo di trasformazione 1. |
4. Tutti i rifiuti risultanti dal processo di produzione, come i fanghi, il contenuto dei filtri, le ceneri e i residui di digestione, sono eliminati secondo quanto previsto dal paragrafo 2, lettere a) o b).
Articolo 5
Sorveglianza supplementare dell’attuazione iniziale
1. Per quanto riguarda il trattamento dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1774/2002, il presente articolo si applica durante i primi due anni di attuazione, in ciascuno Stato membro, dei seguenti processi:
a) |
l’idrolisi alcalina come definita nell'allegato I; |
b) |
la produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione come definita nell'allegato III; |
c) |
la produzione di biodiesel come definita nell'allegato IV. |
2. L’utilizzatore o il fornitore del processo designa un impianto pilota in ciascuno Stato membro, nel quale, almeno una volta l’anno, sono effettuati test per riconfermare l'efficacia del processo dal punto di vista della salute pubblica e degli animali.
3. L'autorità competente si assicura che:
a) |
nell’impianto pilota i materiali prodotti nelle varie fasi del trattamento, come i residui liquidi o solidi e qualsiasi gas generato durante il processo, siano sottoposti a test adeguati; |
b) |
il controllo ufficiale dell'impianto pilota comprenda un'ispezione mensile dell'impianto e una verifica dei parametri e delle condizioni di trasformazione applicati. |
Alla fine di ciascuno dei due anni, l'autorità competente trasmette alla Commissione i risultati della sorveglianza indicando qualsiasi difficoltà pratica di funzionamento eventualmente riscontrata.
Articolo 6
Modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1774/2002
I capitoli II e III dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:
1) |
Nel capitolo II, lettera B, alla fine del punto 4 è aggiunto il seguente periodo: «Tuttavia, i materiali derivanti dal trattamento di materiali di categoria 1 possono essere trasformati in un impianto di produzione di biogas, purché il trattamento sia avvenuto mediante un metodo alternativo approvato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), e, salvo disposizione contraria, purché la produzione di biogas faccia parte del metodo alternativo e il materiale di risulta sia eliminato conformemente alle condizioni stabilite per il metodo stesso.» |
2) |
Alla fine del capitolo III è aggiunto il seguente periodo: «Tuttavia, per la trasformazione ulteriore dei grassi animali derivati da materiali di categoria 1 possono essere utilizzati altri processi, purché questi ultimi siano approvati come metodi alternativi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e).» |
Articolo 7
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica al più tardi dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio nella sua totalità e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
(3) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(4) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
ALLEGATO I
PROCESSO D'IDROLISI ALCALINA
1. |
Per idrolisi alcalina si intende il trattamento dei sottoprodotti di origine animale nelle condizioni seguenti:
|
2. |
I sottoprodotti di origine animale sono collocati in un recipiente in lega d'acciaio. La quantità misurata d'alcali è aggiunta in forma solida o come soluzione secondo quanto previsto dal precedente punto 1, lettera a). Il recipiente è chiuso e il contenuto riscaldato conformemente al precedente punto 1, lettera b). L'energia fisica generata da un pompaggio costante fa circolare continuamente il materiale liquido presente nel recipiente, favorendo in tal modo il processo digestivo finché i tessuti non vengano dissolti e le ossa e i denti non vengano ammolliti. |
3. |
A seguito del trattamento sopra descritto, i materiali di risulta possono essere trasformati in un impianto di produzione di biogas se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
|
ALLEGATO II
PROCESSO D'IDROLISI AD ALTA TEMPERATURA E AD ALTA PRESSIONE
1. |
Per processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione si intende il trattamento dei sottoprodotti di origine animale nelle condizioni seguenti:
|
2. |
Il fondamento della tecnologia è un reattore a vapore ad alta pressione e ad alta temperatura. A queste pressioni e temperature elevate ha luogo l'idrolisi, la quale spezza le lunghe molecole a catena del materiale organico in frammenti più piccoli. I sottoprodotti di origine animale, comprese le carcasse intere di animali, sono collocati in un recipiente («reattore biolitico»). Il recipiente è chiuso e il contenuto riscaldato conformemente al precedente punto 1, lettera a). Nel ciclo di disidratazione la condensa del vapore può essere utilizzata per altri scopi o può essere scartata. Ogni ciclo per un reattore richiede circa 4 ore. |
ALLEGATO III
PROCESSO DI PRODUZIONE DI BIOGAS MEDIANTE IDROLISI AD ALTA PRESSIONE
1. |
Per processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione si intende il trattamento dei sottoprodotti di origine animale nelle condizioni seguenti:
|
2. |
In caso di trattamento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1:
|
3. |
Il processo è destinato a trasformare il materiale che esce da un impianto di trattamento convenzionale in cui si applica il metodo di trasformazione 1. Questo materiale è trattato conformemente al precedente punto 1, lettera b), per poi essere mescolato con acqua e sottoposto a fermentazione generatrice di biogas. |
ALLEGATO IV
PROCESSO DI PRODUZIONE DI BIODIESEL
1. |
Per produzione di biodiesel si intende il trattamento della parte grassa dei sottoprodotti di origine animale (grasso animale) nelle condizioni seguenti:
|
2. |
Il grasso animale è trasformato per produrre biodiesel consistente di esteri metilici di acidi grassi. Tale risultato è ottenuto sottoponendo il grasso a esterificazione e/o a transesterificazione. Questo processo è seguito dalla raffinazione dei prodotti, che comprenderà anche la distillazione sotto vuoto e in esito alla quale si ottiene il biodiesel, utilizzato come carburante per la combustione. |
ALLEGATO V
PROCESSO DI GASSIFICAZIONE BROOKES
1) |
Per processo di gassificazione Brookes si intende il trattamento dei sottoprodotti di origine animale nelle condizioni seguenti:
|
2) |
Il processo impiega la combustione ad alta temperatura in condizioni di iperaerazione per ossidare la materia organica in CO2, NO2 ed H2O. Viene usato un processo per lotti con un tempo di soggiorno prolungato per i sottoprodotti di origine animale di circa 24 ore. La fonte di calore è una camera secondaria alimentata da gas naturale e collocata al di sotto della camera primaria (nella quale viene posto il tessuto da trasformare). I gas risultanti dal processo di combustione entrano nella camera secondaria dove sono ulteriormente ossidati. La corrente di gas ha un tempo di soggiorno minimo di due secondi a una temperatura raccomandata di 950 °C. Successivamente, i gas attraversano un «umidificatore barometrico» che li mescola con aria ambiente. |
3) |
Non è consentita la gassificazione di materiali diversi dai sottoprodotti di origine animale. |
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 93/2005 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione dei sottoprodotti di origine ittica e i documenti commerciali per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce i metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Per i sottoprodotti di origine ittica è previsto in detto capitolo il metodo 6, ma i parametri di trasformazione non sono specificati. |
(2) |
Il comitato scientifico direttivo ha emesso alcuni pareri relativi alla sicurezza dei sottoprodotti di origine animale, compresi quelli di origine ittica. Secondo tali pareri, il rischio di encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) che i sottoprodotti di origine ittica comportano è trascurabile. |
(3) |
Il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali ha adottato, nella sua riunione del 26 febbraio 2003, una relazione sull'uso dei sottoprodotti di origine ittica nell'acquacoltura. |
(4) |
È opportuno stabilire i requisiti per la trasformazione dei sottoprodotti di origine ittica conformemente a tali pareri e relazioni. |
(5) |
È opportuno stabilire diversi metodi di trasformazione per i materiali che possono contenere, in maggiore o minore misura, agenti patogeni, escluse le spore batteriche. |
(6) |
L'allegato II, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce che durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale. È opportuno stabilire un modello per tale documento commerciale. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 deve essere pertanto modificato. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e II del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V e II del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:
1) |
Nell'allegato V, capitolo III, il testo relativo al metodo 6 è sostituito dal seguente: «Metodo 6 (per i soli sottoprodotti di origine ittica di categoria 3) Riduzione
Tempo e temperatura
|
2) |
Nell’allegato II è aggiunto il seguente capitolo X: «CAPITOLO X Documento commerciale
MODELLO DI DOCUMENTO COMMERCIALE PER IL TRASPORTO ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI PRODOTTI TRASFORMATI Note:
|
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 94/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2005
relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2005 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (1),
vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») (2),
visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (3), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato.
2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
(2) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
(3) GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3.
ALLEGATO
Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto di gennaio 2005 e quantità riportate al lotto seguente
Origine/Prodotto |
Percentuale di riduzione |
Quantità riportata al lotto del mese di maggio 2005 (in t) |
||||
Antille olandesi e Aruba |
PTOM meno sviluppati |
Antille olandesi e Aruba |
PTOM meno sviluppati |
|||
PTOM [articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2003]
|
0 |
0 |
3 327,727 |
3 334 |
Origine/Prodotto |
Percentuale di riduzione |
Quantità riportata al lotto del mese di maggio 2005 (in t) |
||
ACP [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]
|
71,4487 |
— |
||
ACP [articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]
|
0 |
4 810 |
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/42 |
REGOLAMENTO (CE) N. 95/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2005
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001. |
(2) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati. |
(3) |
L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
(4) |
Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi. |
(5) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi. |
(6) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (3) di taluni prodotti agricoli trasformati a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
In deroga all'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato se esportate in Bulgaria.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).
(3) GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 gennaio 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Codice NC |
Denominazione |
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1701 99 10 |
Zucchero bianco |
39,76 |
39,76 |
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/45 |
REGOLAMENTO (CE) N. 96/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate il 14 al 20 gennaio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 17,97 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/46 |
REGOLAMENTO (CE) N. 97/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2005
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004. |
(2) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 14 al 20 gennaio 2005, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
(3) GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.
21.1.2005 |
IT |
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L 19/47 |
REGOLAMENTO (CE) N. 98/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2005
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2275/2004 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 14 al 20 gennaio 2005 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 32.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/48 |
REGOLAMENTO (CE) N. 99/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2005
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2277/2004 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 14 al 20 gennaio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 32,80 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 83 100 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 35.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
21.1.2005 |
IT |
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L 19/49 |
REGOLAMENTO (CE) N. 100/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2005
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2276/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2276/2004 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 14 al 20 gennaio 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2276/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 30,90 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 6 450 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 34.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/50 |
DIRETTIVA 2005/4/CE DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2005
che modifica la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l’introduzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all’alimentazione umana (1) ed in particolare l’articolo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
la direttiva 2001/22/CE della Commissione dell’8 marzo 2001 stabilisce i metodi per il prelievo di campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari (2). |
(2) |
E’ necessario inserire informazioni standard aggiornate sui contaminanti nei prodotti alimentari, tenendo conto in particolare delle incertezze di misurazione delle analisi. |
(3) |
E’ indispensabile che i risultati analitici vengano registrati e interpretati in modo uniforme per garantire un’attuazione armonizzata in tutta l’Unione europea. |
(4) |
E’ pertanto opportuno modificare la direttiva 2001/22/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 2001/22/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.
L’allegato II della direttiva 2001/22/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali del diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.
(2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 14.
ALLEGATO I
Nell’allegato I della direttiva 2001/22/CE il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5. CONFORMITÀ DELLA PARTITA O SOTTOPARTITA ALLE SPECIFICHE
Il laboratorio di controllo deve sottoporre il campione di laboratorio destinato ad un’applicazione ad almeno due analisi indipendenti e calcolare la media dei risultati.
La partita è ritenuta conforme se la media non supera il rispettivo tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001, tenendo conto dell’incertezza di misurazione ampliata e della correzione per recupero (1).
La partita viene respinta se la media supera il rispettivo tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell’incertezza di misurazione ampliata e della correzione per recupero.
Le presenti regole di interpretazione si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione sottoposto a controllo ufficiale. In caso di analisi effettuate a fini di difesa o arbitrato, si applicano le norme nazionali.»
ALLEGATO II
L’allegato II della direttiva 2001/22/CE è modificato come segue:
1) |
Al punto 3. «Metodo d’analisi che i laboratori devono utilizzare e norme sui controlli di laboratorio», dopo la tabella 4 viene inserito il seguente punto 3.3.3: «3.3.3. Criteri di rendimento — Impostazione della funzione di incertezza Per valutare l’adeguatezza del metodo di analisi che il laboratorio deve utilizzare è tuttavia possibile ricorrere ad un’impostazione basata sull’incertezza. Il laboratorio può usare un metodo che produrrà risultati nell’ambito di un’incertezza massima standard, che può essere calcolata con la seguente formula:
in cui: Uf è l’incertezza massima standard LOD è il limite d’individuazione del metodo C è la concentrazione d’interesse α è un fattore numerico da utilizzare in funzione del valore di C. I valori da utilizzare sono riportati nella tabella seguente:
e U è l’incertezza ampliata, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di affidabilità del 95 %. Se un metodo d’analisi dà risultati d’incertezza inferiori all’incertezza massima standard, esso sarà valido quanto un altro metodo che soddisfi le caratteristiche di rendimento precedentemente riportate.» |
2) |
Il punto 3.4 è sostituito dal seguente: «3.4. Stima di accuratezza analitica, calcoli di recupero e registrazione dei risultati Se possibile, l’accuratezza dell’analisi è stimata includendo nella stessa adeguati materiali di riferimento certificati. Il risultato analitico viene registrato in forma corretta o meno per il recupero. Devono essere indicati il modo di registrazione e il livello di recupero. L’analista deve tener conto della “Relazione della Commissione europea sul rapporto tra i risultati d’analisi, la misurazione dell’incertezza, i fattori di recupero e le disposizioni della legislazione UE sui prodotti alimentari” (1). Il risultato dell’analisi viene registrato secondo la formula x +/– U, in cui x è il risultato dell’analisi e U è l’incertezza di misurazione. RIFERIMENTI
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/53 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2004
relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e all’approvazione e alla firma del memorandum d’intesa che lo accompagna
(2005/35/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 94, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 16 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Principato di Monaco un accordo inteso ad assicurare l’adozione, da parte di tale Stato, di misure equivalenti a quelle da applicare all’interno della Comunità al fine di garantire un’imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. |
(2) |
Il testo dell’accordo frutto di tali negoziati è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. Tale testo è accompagnato da un memorandum d’intesa tra la Comunità europea e il Principato di Monaco. |
(3) |
Fatta salva l’adozione, in una fase successiva, di una decisione relativa alla conclusione dell’accordo, è auspicabile procedere alla firma dei due documenti e avere la conferma dell’approvazione del memorandum d’intesa da parte del Consiglio, |
DECIDE:
Articolo 1
Fatta salva l’adozione, in una fase successiva, di una decisione relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (1), il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone che, al fine di esprimere il consenso della Comunità europea, sono abilitate a firmare l’accordo e il memorandum d’intesa che lo accompagna, nonché le lettere che vanno scambiate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, dell’accordo e al memorandum d’intesa.
Il memorandum d’intesa è approvato dal Consiglio.
Il testo dell’accordo e del memorandum d’intesa sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM
(1) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.
ACCORDO
tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio
IL PRINCIPATO DI MONACO
e
LA COMUNITÀ EUROPEA
in seguito denominati «parte contraente» o «parti contraenti», a seconda del contesto,
intenzionati a stabilire misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in seguito denominata «la direttiva»,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
1. Per consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, corrisposti sul territorio del Principato di Monaco a favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi ai sensi dell’articolo 2, residenti in uno Stato membro della Comunità europea, possano essere effettivamente presi in considerazione per l'assoggettamento ad un prelievo obbligatorio considerato imposta dalla legislazione di tale Stato, gli agenti pagatori stabiliti sul territorio del Principato di Monaco applicano una ritenuta alla fonte all’importo del pagamento di detti interessi, secondo le modalità definite dagli articoli 7 e 8 del presente accordo, fatte salve le misure di divulgazione volontaria previste all’articolo 9 di detto accordo.
2. Il Principato di Monaco adotta le misure necessarie per garantire che gli agenti pagatori stabiliti sul suo territorio svolgano le funzioni necessarie per l’attuazione del presente accordo, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito su cui maturano gli interessi.
Articolo 2
Definizione del beneficiario effettivo
1. Ai fini del presente accordo, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio, vale a dire che essa:
a) |
agisce come agente pagatore ai sensi dell'articolo 4; |
b) |
agisce per conto di una persona giuridica, di un’entità soggetta alle disposizioni dell'Ordonnance Souveraine n. 3152 del 19 marzo 1964 che istituisce un’imposta sugli utili, di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di un organismo equivalente a un OICVM stabilito sul territorio del Principato di Monaco e incaricato di realizzare investimenti di risparmio; |
c) |
agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità e la residenza di tale beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2. |
2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, e qualora a tale persona fisica non si applichino né il paragrafo l, lettera a), né il paragrafo 1, lettera b), detto agente pagatore adotta misure opportune per determinare l'identità del beneficiario effettivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, l'agente pagatore considera la persona fisica che percepisce il pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito il pagamento di interessi come beneficiario effettivo.
Articolo 3
Identità e residenza dei beneficiari effettivi
1. Il Principato di Monaco adotta le procedure necessarie per consentire all’agente pagatore di accertare l’identità dei beneficiari effettivi e la loro residenza ai fini del presente accordo e ne garantisce l’applicazione.
2. A tal fine, dette procedure prevedono quanto segue:
a) |
per le relazioni contrattuali avviate prima del 1o gennaio 2004, l’agente pagatore stabilisce l’identità del beneficiario effettivo ai sensi dell’articolo 2 e ne determina la residenza utilizzando le informazioni di cui dispone, ottenute sulla base di un documento d'identità ufficiale o di qualsiasi documento scritto probante, vale a dire un documento ufficiale corredato di fotografia del beneficiario effettivo; |
b) |
per le relazioni contrattuali avviate dopo il 1o gennaio 2004, o per le transazioni effettuate in mancanza di relazioni contrattuali, l’identità del beneficiario effettivo ai sensi dell’articolo 2 e il suo luogo di residenza vengono determinati sulla base del passaporto o della carta d’identità ufficiale o di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Per le persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d’identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro della Comunità europea e che si dichiarano residenti in un paese diverso da uno Stato membro o dal Principato di Monaco, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente del paese in cui la persona fisica dichiara di essere residente. Qualora non sia prodotto un siffatto certificato, la residenza si considera stabilita nello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato il passaporto o qualsiasi altro documento d’identità ufficiale. |
Articolo 4
Definizione dell’agente pagatore
Ai fini del presente accordo, per «agente pagatore» nel Principato di Monaco si intendono le banche, le persone fisiche e giuridiche, le società di persone e le filiali di società estere, che nell'ambito delle loro attività imprenditoriali o professionali accettano, detengono, investono o trasferiscono attività patrimoniali appartenenti a terzi ed effettuano o attribuiscono, anche occasionalmente, un pagamento di interessi direttamente a favore di un beneficiario effettivo.
Articolo 5
Definizione della nozione di autorità competente
Ai fini del presente accordo, per autorità competenti delle parti contraenti si intendono le autorità elencate nell’allegato 1.
Per i paesi terzi, l’autorità competente è quella competente a rilasciare certificati attestanti la residenza ai fini fiscali.
Articolo 6
Definizione di pagamento di interessi
1. Ai fini del presente accordo, per «pagamento di interessi» si intendono:
a) |
gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a titoli di credito o derivanti da depositi effettuati dalla clientela, garantiti o meno da ipoteca e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi. Sono esclusi tuttavia gli interessi sui prestiti tra persone fisiche che agiscono a titolo privato al di fuori di qualsiasi attività commerciale o imprenditoriale o professionale; |
b) |
gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a); |
c) |
i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un’entità domiciliata in uno Stato membro della Comunità europea di cui all’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva, distribuiti da:
|
d) |
i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi o entità, se questi investono direttamente, o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità di cui sopra, oltre il 40 % del loro attivo in crediti di cui alla lettera a):
|
2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l’importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.
3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell’attivo investita in titoli di credito, ovvero in partecipazioni o quote ai sensi di detto paragrafo, tale percentuale si considera superiore al 40 %.
Qualora egli non sia in grado di determinare l’importo dei redditi realizzati dal beneficiario effettivo, i redditi si considerano il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.
4. I redditi derivanti dagli organismi o entità che hanno investito non più del 15 % del loro attivo patrimoniale in crediti, quali vengono definiti al paragrafo 1, lettera a), non sono considerati un pagamento di interessi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d).
5. Dopo il 31 dicembre 2010, la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3 è pari al 25 %.
6. Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 5 sono determinate con riguardo alla politica di investimento definita nel regolamento del fondo o nello statuto degli organismi o delle entità interessati o, in assenza di siffatte regole, con riguardo all’effettiva composizione dell’attivo patrimoniale degli organismi o delle entità interessati.
Articolo 7
Ritenuta alla fonte
1. Qualora il beneficiario effettivo sia residente in uno Stato membro della Comunità europea, il Principato di Monaco applica una ritenuta alla fonte sulla base di un’aliquota del 15 % nei primi tre anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 17, fatta salva l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del 20 % per i tre anni seguenti e del 35 % successivamente.
2. L’agente pagatore preleva la ritenuta alla fonte secondo le modalità seguenti:
a) |
nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a): sull’importo degli interessi pagati o accreditati; |
b) |
nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): sull’importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o tramite un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario effettivo sull’importo complessivo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso; |
c) |
nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c): sull’importo dei redditi contemplati alla lettera in questione. |
3. Ai fini del paragrafo 2, lettere a), b) e c), la ritenuta alla fonte è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione, da parte del beneficiario effettivo, del titolo di credito o delle partecipazioni o quote che hanno generato il reddito. Qualora, in base alle informazioni in suo possesso, l’agente pagatore non sia in grado di determinare tale periodo, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato in possesso del titolo di credito o delle partecipazioni o quote per tutta la loro durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prova della data di acquisizione.
4. Imposte, prelievi fiscali e ritenute applicati al medesimo pagamento di interessi, diversi dalla ritenuta alla fonte prevista dal presente accordo, vengono dedotti dall’importo della ritenuta d’imposta calcolata a norma del presente articolo.
5. L’applicazione di una ritenuta alla fonte da parte di un agente pagatore stabilito nel Principato di Monaco non impedisce allo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale. Qualora un contribuente dichiari redditi derivanti da interessi versati da un agente pagatore stabilito nel Principato di Monaco alle autorità fiscali dello Stato membro della Comunità europea in cui risiede, tali redditi da interessi vi sono soggetti a tassazione alla stessa aliquota e alle stesse condizioni generali applicabili agli interessi percepiti all’interno di tale Stato membro.
Articolo 8
Ripartizione della ritenuta alla fonte
1. Il Principato di Monaco trattiene il 25 % del gettito della ritenuta alla fonte prelevata alle condizioni di cui all’articolo 7 e ne trasferisce il 75 % allo Stato membro della Comunità europea in cui il beneficiario effettivo degli interessi risiede ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b).
2. Tali trasferimenti hanno luogo, per ogni esercizio annuale, in un’unica rata per ciascuno Stato membro della Comunità europea, non oltre sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario annuale del Principato di Monaco.
3. Il Principato di Monaco adotta le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.
A tal fine, il Principato di Monaco effettua il trasferimento a favore dello Stato membro interessato presso l’autorità competente designata nell’allegato I del presente accordo.
Articolo 9
Divulgazione volontaria
1. Il Principato di Monaco stabilisce una procedura che consente al beneficiario effettivo, quale viene definito all’articolo 2, di evitare la ritenuta di cui all’articolo 7 mediante espressa autorizzazione al suo agente pagatore stabilito nel Principato di Monaco a notificare i pagamenti di interessi all’autorità competente di tale Stato. L’autorizzazione vale per tutti i pagamenti di interessi effettuati dal suddetto agente pagatore al beneficiario effettivo.
2. In caso di espressa autorizzazione da parte del beneficiario effettivo, l’agente pagatore deve notificare almeno le seguenti informazioni:
a) |
identità e residenza del beneficiario effettivo stabilite a norma dell’articolo 3 del presente accordo; |
b) |
nome o denominazione e indirizzo dell’agente pagatore; |
c) |
numero di conto bancario del beneficiario effettivo o identificazione del titolo di credito che genera gli interessi; |
d) |
importo del pagamento di interessi calcolato a norma dell’articolo 6 del presente accordo. |
3. L’autorità competente del Principato di Monaco comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 all’autorità competente dello Stato membro della Comunità europea di residenza del beneficiario effettivo. Queste comunicazioni avvengono almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’esercizio finanziario annuale del Principato di Monaco, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante tale esercizio annuale.
Articolo 10
Eliminazione delle doppie imposizioni e/o rimborso della ritenuta alla fonte
1. Lo Stato membro della Comunità europea in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale prende cura, ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, dell’eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7.
2. Se i pagamenti di interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7 applicata da un agente pagatore nel Principato di Monaco, lo Stato membro della Comunità europea in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accorda al beneficiario effettivo un credito d’imposta pari all’importo di tale ritenuta alla fonte. Se detto importo supera quello dell’imposta dovuta, ai sensi della legislazione nazionale, sul totale degli interessi assoggettabili a detta ritenuta alla fonte, lo Stato membro della Comunità europea in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale rimborsa effettivamente al beneficiario effettivo l’importo di ritenuta eccedente l’imposta dovuta, indipendentemente da eventuali differenti procedure di riconoscimento dei crediti d'imposta o da differenti prassi amministrative.
3. Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7, i pagamenti di interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta alla fonte e lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale riconosce o potrebbe riconoscere un credito d’imposta per tale ritenuta alla fonte secondo la propria legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, quest’altra ritenuta viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2.
4. Lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo può sostituire il meccanismo del credito d’imposta di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 con un rimborso diretto e integrale della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7.
Articolo 11
Titoli di credito negoziabili
1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 17, fatta salva l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del presente accordo, e fino a che il Principato di Monaco applica la ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7 e almeno uno Stato membro della Comunità europea applica anch’esso disposizioni analoghe (ma non oltre il 31 dicembre 2010), le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili emessi per la prima volta anteriormente al 1o marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti a tal fine, non sono considerati titoli di credito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), se la loro emissione non viene riaperta il 1o marzo 2002 o dopo tale data.
Tuttavia, finché almeno uno Stato membro della Comunità europea continua anch’esso ad applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 2010 relativamente ai titoli di credito negoziabili:
— |
che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connesso rimborso anticipato, e |
— |
per i quali l’agente pagatore, quale definito dall’articolo 4, è stabilito nel Principato di Monaco, e |
— |
per i quali l'agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro della Comunità europea. |
Se e quando tutti gli Stati membri della Comunità europea cessano di applicare disposizioni analoghe a quelle dell’articolo 7 del presente accordo, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi unicamente ai titoli di credito negoziabili:
— |
che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connesso rimborso anticipato, e |
— |
per i quali l’agente pagatore designato dall’emittente è stabilito nel Principato di Monaco, e |
— |
per i quali tale agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro della Comunità europea. |
Se, a decorrere dal 1o marzo 2002, viene effettuata una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da uno Stato o da un ente collegato, che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale conformemente alle definizioni contenute nell’allegato 2, l’intera emissione di tale titolo, costituita dall’emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un titolo di credito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a).
Se, a decorrere dal 1o marzo 2002, viene effettuata una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra in seguito all’intervento di un altro emittente non contemplato dalla frase che precede, tale riapertura si considera un titolo di credito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che gli Stati membri della Comunità europea applichino imposte sui redditi prodotti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali.
Articolo 12
Scambio di informazioni su richiesta
1. Le autorità competenti del Principato di Monaco e degli Stati membri della Comunità europea si scambiano informazioni su comportamenti che costituiscono, a norma della legislazione nazionale dello Stato interpellato, un reato di frode fiscale in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
Quando il Principato di Monaco è lo Stato interpellato, si ritiene costituiscano un reato di frode fiscale in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi i comportamenti seguenti:
— |
l’uso di documenti falsi, falsificati o contenenti indicazioni inesatte al fine di sottrarsi o tentare di sottrarsi, interamente o in parte, alla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, punibile con il pagamento dell’ammenda prevista all’articolo 26, paragrafo 4 del Codice penale monegasco, il cui importo potrà essere pari fino al quadruplo dell’imposta evasa, e/o con la detenzione da otto giorni a due anni; |
— |
l'ottenimento in maniera fraudolenta di una restituzione, totale o parziale, dell’imposta dovuta sui redditi da risparmio, punibile con il pagamento dell’ammenda prevista all’articolo 26, paragrafo 4 del Codice penale monegasco, il cui importo può essere pari fino al quadruplo della somma indebitamente percepita, e/o con la detenzione da otto giorni a due mesi; |
— |
il fatto di chiunque che tenuto a riscuotere l’imposta sui redditi da risparmio non la riscuota intenzionalmente o ne riscuota intenzionalmente soltanto un importo insufficiente, punibile con il pagamento di un’ammenda il cui importo è previsto all’articolo 26, paragrafo 4 del Codice penale monegasco; |
— |
il fatto di chiunque che tenuto a riscuotere l’imposta sui redditi da risparmio si appropri intenzionalmente degli importi riscossi o li sottragga a favore di terzi, punibile con il pagamento di un’ammenda il cui importo è previsto all’articolo 26, paragrafo 4 del Codice penale monegasco. |
Non appena sussistano e siano effettive le condizioni definite all’articolo 13, paragrafo 3, i principi relativi allo scambio di informazioni definiti al presente articolo si applicano alle infrazioni equivalenti della stessa gravità della frode fiscale secondo la legislazione dello Stato interpellato e come sopra definita.
Nel rispondere ad una richiesta debitamente motivata a norma del paragrafo 3, lo Stato interpellato fornisce le informazioni relative a fatti oggetto di un procedimento amministrativo, civile o penale avviato dallo Stato richiedente in merito ai suddetti comportamenti, limitando tali informazioni ai redditi da risparmio tassabili in quest'ultimo Stato.
Le informazioni che possono essere divulgate sono quelle di cui all’articolo 9, paragrafo 2 del presente accordo.
2. Per determinare se si possano fornire informazioni in risposta a una richiesta, lo Stato interpellato applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente anziché quelli applicabili nello Stato interpellato. Non verrà comunque fornita alcuna informazione attinente a reati commessi prima del 1o luglio 2005.
3. Per stabilire se la domanda sia pertinente, l’autorità competente della parte richiedente fornisce le seguenti informazioni, che debbono essere redatte nella lingua ufficiale dello Stato interpellato:
a) |
la denominazione dell’autorità competente che presenta la richiesta; |
b) |
l’identità della persona fisica oggetto della richiesta di informazioni, la prova del suo status di residente fiscale nello Stato richiedente, nonché qualsiasi documento, testimonianza della suddetta persona fisica ed altra prova circostanziata su cui poggia la richiesta; |
c) |
i motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano in possesso della parte interpellata ovvero in possesso o sotto il controllo di una persona situata sul suo territorio; |
d) |
una dichiarazione che la richiesta è conforme alla legislazione della parte richiedente e, in particolare, che essa è ricevibile quanto ai termini di prescrizione; |
e) |
una dichiarazione che precisi che, per ottenere le informazioni, la parte richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio, e/o previsti dalla sua legislazione o regolamentazione, esclusi quelli che potrebbero creare difficoltà; |
f) |
una dichiarazione che stabilisca che i fatti già noti alla parte richiedente costituiscono, in conformità delle sue leggi, presunzioni pertinenti e concordanti del reato di frode fiscale o dell’infrazione equivalente di cui al paragrafo 1. |
4. La parte interpellata può rifiutare di fornire le informazioni richieste se la domanda non è conforme alle disposizioni del presente accordo.
Qualsivoglia informazione scambiata in tal modo dev’essere considerata riservata e può essere rivelata solo ai soggetti o alle autorità competenti della parte contraente ai quali spetta venire a conoscenza dell’imposizione dei pagamenti di interessi citati all’articolo 1. Tali soggetti o autorità potranno riferire le informazioni così ricevute in sede di pubblica udienza o in giudizi vertenti su tale imposizione, esclusivamente nello Stato richiedente.
Le informazioni non possono essere comunicate a nessun’altro soggetto o autorità, salvo previo accordo scritto dell’autorità competente della parte contraente che ha comunicato le informazioni.
Articolo 13
Concertazione e riesame
1. In caso di disaccordo tra l’autorità competente del Principato di Monaco e una o più autorità competenti degli Stati membri della Comunità europea, ai sensi dell’articolo 5 del presente accordo, relativamente all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, tali autorità si adoperano perché il caso possa trovare una composizione amichevole. Esse comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea i risultati di tale concertazione.
Per quanto riguarda le questioni interpretative, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni su richiesta di qualsiasi autorità competente.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le parti contraenti si consultano almeno ogni tre anni o su richiesta di ciascuna parte contraente, allo scopo di esaminare e, qualora le parti contraenti lo ritengano necessario, di migliorare il funzionamento tecnico dell’accordo.
Le parti contraenti riconoscono comunque l’importanza degli sviluppi internazionali nel settore oggetto del presente accordo e si concertano, all’occorrenza, nel corso delle consultazioni previste al presente paragrafo per valutare se siano necessarie modifiche dell’accordo alla luce di detti sviluppi.
3. Alla luce della conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati terzi soggetti ai medesimi obblighi che incombono al Principato di Monaco nel settore della tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, il Principato di Monaco esaminerà il campo di applicazione e le condizioni di attuazione dei principi definiti all’articolo 12 in caso di infrazioni equivalenti della stessa gravità dei reati di frode fiscale di cui a detto articolo. A tal fine, il Principato di Monaco avvierà consultazioni con la Commissione europea.
4. La concertazione si svolge entro un mese dalla richiesta o, in caso di urgenza, il prima possibile.
5. Ai fini della suddetta concertazione, le parti contraenti si informano degli sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi eventuali accordi pertinenti tra una delle parti contraenti e un paese terzo.
Articolo 14
Applicazione e sospensione dell’applicazione
1. L’applicazione del presente accordo dipende dall’adozione e dall'attuazione, da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio (ECOFIN) al Consiglio europeo di Santa Maria de Feira dei giorni 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte degli Stati Uniti d’America, di Andorra, del Liechtenstein, della Svizzera e di San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, ovvero a quelle contenute nel presente accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.
2. Le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all’articolo 17, se risultano soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 1 riguardo alle date di entrata in vigore delle misure pertinenti negli Stati membri della Comunità europea, nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le parti contraenti non decidano che tali condizioni risultano soddisfatte, esse fissano di comune accordo una nuova data ai fini dell’articolo 17. A tal fine, la Comunità europea notifica al Principato di Monaco l’attuazione effettiva delle misure conformi o equivalenti da parte degli Stati membri della Comunità europea, dei territori dipendenti o associati e dei paesi terzi interessati.
3. Fatte salve le proprie procedure istituzionali e quanto precede, il Principato di Monaco dà attuazione al presente accordo dalla data di cui all’articolo 17 e notifica tale misura alla Comunità europea.
4. L’applicazione del presente accordo può essere sospesa, in tutto o in parte, da una parte contraente con effetto immediato mediante notifica alle altre parti qualora la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, cessi di essere applicabile, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, in conformità del diritto dell’Unione europea, ovvero qualora uno Stato membro dell’Unione europea sospenda l’applicazione delle sue misure di attuazione.
5. Ciascuna parte contraente può inoltre sospendere l’applicazione del presente accordo tramite notifica alle altre parti contraenti se uno dei cinque paesi terzi succitati (Stati Uniti d’America, Andorra, Liechtenstein, Svizzera e San Marino) ovvero uno dei territori dipendenti o associati degli Stati membri dell’Unione europea di cui al precedente paragrafo 2 cessi successivamente di applicare misure rispettivamente equivalenti o conformi a quelle della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. La sospensione dell’applicazione ha effetto non prima di due mesi dopo la data della notifica. L’applicazione dell’accordo riprende quando le suddette misure nazionali vengono ripristinate.
Articolo 15
Altri centri finanziari/Centri asiatici
Durante il periodo transitorio previsto dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, la Comunità europea avvia discussioni con altri grandi centri finanziari ai fini dell’adozione e dell’attuazione effettiva, da parte delle giurisdizioni coinvolte, di misure equivalenti a quelle da applicare all’interno della Comunità.
Articolo 16
Firma, entrata in vigore e denuncia
1. Ai fini della conclusione, il presente accordo dev’essere ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano l’avvenuto completamento di tali procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica.
2. Il presente accordo resta in vigore fino a quando non viene denunciato da una parte contraente.
3. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all’altra parte contraente. In tal caso, l’accordo cessa di produrre effetti dodici mesi dopo la data della notifica.
Articolo 17
Regolamento di applicazione
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 14, le parti contraenti mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie perché il presente accordo si applichi a decorrere dal 1o luglio 2005.
Articolo 18
Richieste e disposizioni finali
1. La denuncia del presente accordo o la sospensione, totale o parziale, della sua applicazione non incidono sulle richieste presentate da terzi ai sensi dell’articolo 10.
2. Il Principato di Monaco redige in ogni caso un bilancio finale prima della fine del periodo di applicazione dell’accordo ed effettua un pagamento a saldo a favore di ciascuno degli Stati membri della Comunità europea.
Articolo 19
Ambito di applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite dal trattato stesso e, dall’altro, al territorio del Principato di Monaco.
Articolo 20
Allegati
1. I due allegati costituiscono parte integrante dell’accordo.
2. L’elenco delle autorità competenti di cui all’allegato 1 può essere modificato con semplice notifica all’altra parte contraente da parte del Principato di Monaco per quanto riguarda l’autorità di cui alla lettera a) di tale allegato e da parte della Comunità europea per quanto riguarda le altre autorità.
L’elenco degli enti assimilati di cui all’allegato II può essere modificato di comune accordo.
Articolo 21
Lingue
1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
2. La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti contraenti mediante scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede allo stesso titolo dei testi di cui al paragrafo 1.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Agreement.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.
TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.
TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.
A FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak e megállapodást alább kézjegyükkel látták el.
B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.
NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy podpisali niniejszą Umowę.
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.
NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.
V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.
TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.
Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.
V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles, den syvende december to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.
Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.
Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.
Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.
V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.
Podpisano v Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.
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ALLEGATO I
ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI
Ai fini del presente accordo sono autorità competenti delle parti contraenti:
a) |
nel Principato di Monaco: Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie o un rappresentante autorizzato; |
b) |
per il Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; |
c) |
per la Repubblica ceca: Ministr financí o un rappresentante autorizzato; |
d) |
per il Regno di Danimarca: Skatteministeren, o un rappresentante autorizzato; |
e) |
per la Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato; |
f) |
per la Repubblica d’Estonia: Rahandusminister o un rappresentante autorizzato |
g) |
per la Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un rappresentante autorizzato; |
h) |
per il Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un rappresentante autorizzato; |
i) |
per la Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato; |
j) |
per l’Irlanda: The Revenue Commissioners, o il loro rappresentante autorizzato; |
k) |
per la Repubblica italiana: il capo del Dipartimento per le politiche fiscali o un rappresentante autorizzato; |
l) |
per la Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato; |
m) |
per la Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un rappresentante autorizzato; |
n) |
per la Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un rappresentante autorizzato; |
o) |
per il Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, per l’applicazione dell’articolo 12, l’autorità competente è Le Procureur Général d’Etat luxembourgeois; |
p) |
per la Repubblica d’Ungheria: A pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato; |
q) |
per la Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un rappresentante autorizzato; |
r) |
per il Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato; |
s) |
per la Repubblica d’Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un rappresentante autorizzato; |
t) |
per la Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un rappresentante autorizzato; |
u) |
per la Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato; |
v) |
per la Repubblica di Slovenia: Minister za financií o un rappresentante autorizzato; |
w) |
per la Repubblica slovacca: Minister financií o un rappresentante autorizzato; |
x) |
per la Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un rappresentante autorizzato; |
y) |
per il Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un rappresentante autorizzato; |
z) |
per il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e per i territori europei di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero: i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e le autorità competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità agli accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell’Unione europea e della Comunità europea e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata al Principato di Monaco dal Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea ai fini dell’applicazione anche al presente accordo. |
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ENTI COLLEGATI
Ai fini dell’articolo 11 del presente accordo, ognuno dei seguenti enti è considerato «un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale»:
|
ENTI ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA:
|
|
ENTI E ORGANISMI INTERNAZIONALI:
Le disposizioni dell’articolo 11 non pregiudicano alcun obbligo internazionale eventualmente assunto dalle parti contraenti rispetto ai suddetti enti internazionali. |
|
ENTI DI PAESI TERZI:
|
MEMORANDUM D’INTESA
tra la Comunità europea e il Principato di Monaco
Al momento di procedere alla conclusione di un accordo che prevede misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (in seguito denominata «la direttiva»), la Comunità europea e il Principato di Monaco hanno firmato il presente memorandum d’intesa che integra l’accordo.
Se una parte contraente constata che differenze significative compromettono l’applicazione dello scambio di informazioni in maniera tale che l’accordo non viene applicato in modo manifestamente equo, le parti si consultano senza indugio per determinare le modalità necessarie per garantire un trattamento equo. La Commissione europea riferisce immediatamente al Consiglio in merito a tali consultazioni e propone le misure necessarie per ripristinare un trattamento equo. Nel frattempo, le nuove domande di scambio di informazioni formulate in conformità dell’articolo 12 del presente accordo e della stessa natura di quelle che hanno comportato l’applicazione del presente paragrafo verranno esaminate nel quadro delle suddette consultazioni.
Qualora venisse individuata una differenza significativa tra il campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, e quello del presente accordo per quanto attiene all’articolo 4 e all’articolo 6 dello stesso, le parti contraenti si consultano tempestivamente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo per assicurarsi che venga mantenuto il carattere equivalente delle misure previste dall’accordo.
I firmatari del presente memorandum d’intesa ritengono che l’accordo di cui al primo comma e il presente memorandum d’intesa costituiscano un accordo accettabile ed equilibrato a tutela degli interessi legittimi delle parti. Essi attueranno pertanto le misure concordate in buona fede e si asterranno da qualsivoglia azione unilaterale che potrebbe compromettere tale accordo senza un valido motivo.
La Comunità europea è disposta ad esaminare con il governo del Principato di Monaco le condizioni che potrebbero consentire di potenziare gli scambi tra Monaco e la Comunità per quanto riguarda determinati strumenti finanziari e i servizi assicurativi, non appena verrà stabilito che le norme cautelative da applicare e le misure di sorveglianza degli operatori monegaschi interessati sono tali da garantire il corretto funzionamento del mercato interno nei settori in questione. Quindi, in conformità della politica estera adottata in passato dalla Comunità nei confronti di richieste analoghe, un eventuale accordo dovrebbe poggiare sull’adozione e sull’attuazione, da parte del Principato di Monaco, dell’acquis comunitario vigente e futuro nei settori d’attività interessati. Andrebbe inoltre prevista l’adozione, da parte del Principato di Monaco, di altre norme, vigenti e future, rilevanti per il corretto funzionamento del mercato interno nei settori in questione, per esempio in materia di concorrenza e in campo tributario.
I firmatari del presente memorandum d’intesa prendono atto del fatto che la definizione del reato di frode fiscale riguarda solo le esigenze in materia di tassazione del risparmio, nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2004 in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti contraenti mediante scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede allo stesso titolo dei testi di cui al comma precedente.
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Commissione
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/70 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2004
che modifica la decisione 2004/166/CE concernente l'aiuto alla ristrutturazione al quale la Francia intende dare esecuzione a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM)
[notificata con il numero C(2004) 3359]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/36/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione 2004/166/CE della Commissione (1) in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Sintesi
(1) |
Il 9 luglio 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2004/166/CE concernente l'aiuto alla ristrutturazione al quale la Francia intende dare esecuzione a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM), di seguito la «decisione finale», con la quale dichiarava compatibile con il mercato comune una parte dell'aiuto notificato, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni. Tra le condizioni previste, l’articolo 2 della decisione finale dispone che fino al 31 dicembre 2006 la SNCM non possa acquisire nuove navi e firmare contratti di costruzione, ordinazione o locazione per altre navi, nuove o rimesse a nuovo. La SNCM può utilizzare soltanto le 11 navi già in suo possesso alla data della decisione finale, cioè: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto e Monte d'Oro. L’ultimo comma di questo articolo dispone che: «Se la SNCM deve sostituire, a causa di eventi indipendenti dalla sua volontà, una delle sue navi entro il 31 dicembre 2006, la Commissione potrà autorizzare tale sostituzione sulla base di una notifica debitamente motivata dalla Francia». |
(2) |
Con lettera del 23 giugno 2004 (2), le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di poter sostituire la nave Aliso con la nave Asco nell’elenco delle navi di cui all'articolo 2 della decisione finale. Inoltre, di fronte alle difficoltà incontrate dalla SNCM a vendere la nave Asco, le autorità francesi, diversamente da quanto previsto nel piano di ristrutturazione (3), hanno domandato alla Commissione di autorizzare la SNCM a vendere o la nave Aliso o la nave Asco. |
1.2. Titolo della misura
(3) |
La misura si intitola «Modifiche alla decisione finale del 9 luglio 2003 della Commissione concernente l’aiuto alla ristrutturazione a favore della SNCM». |
1.3. Beneficiario della misura
(4) |
Il beneficiario dell'aiuto alla ristrutturazione è la SNCM, società marittima francese che serve la Corsica e l'Africa del Nord, con partenza dal territorio della Francia continentale. Il beneficiario delle modifiche proposte sarebbe quindi la SNCM. |
1.4. Obiettivi delle modifiche
(5) |
L’obiettivo principale delle modifiche proposte è, da un lato, permettere alla SNCM di utilizzare l’Aliso al posto dell’Asco modificando l'elenco delle navi che la SNCM è autorizzata a utilizzare a norma dell'articolo 2 della decisione finale e, dall'altro, facilitare la vendita della quarta nave prevista dalla decisione finale, lasciando ai potenziali acquirenti la scelta tra l’Aliso e l’Asco, che sono due navi identiche. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE PROPOSTE
2.1. Proposta di permuta tra l’Asco e l’Aliso
(6) |
Con lettera del 23 giugno 2004 le autorità francesi hanno proposto di sostituire l’Aliso con l’Asco nell’elenco delle navi che la SNCM è autorizzata a utilizzare durante il periodo di ristrutturazione, elenco esplicitamente indicato all’articolo 2, secondo comma, della decisione finale del 9 luglio 2003. Si ricorda che la NGV Asco alla data della domanda delle autorità francesi risultava ancora invenduta. |
(7) |
La permuta richiesta dalle autorità francesi è motivata dalla volontà di facilitare la cessione di una nave o dell'altra, viste le difficoltà incontrate dalla SNCM nella cessione della NGV Asco. |
(8) |
Le autorità francesi hanno anche trasmesso un'attestazione delle autorità portuali di Marsiglia che certifica che la nave Aliso è attraccata al molo dal 2 novembre 2003. |
2.2. Proposta di autorizzare la SNCM a vendere l’Asco o l’Aliso
(9) |
Le autorità francesi hanno chiesto anche che nell’ambito del piano di ristrutturazione la SNCM possa vendere l’Asco o l’Aliso in funzione dei bisogni dei potenziali acquirenti. |
3. VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE
3.1. Impatto della proposta di permuta tra l’Asco e l’Aliso
(10) |
La Commissione osserva innanzitutto che le navi Asco e Aliso sono due «sistership» ossia due navi gemelle, costruite sulla base degli stessi progetti e nello stesso cantiere navale. Esse hanno esattamente le stesse dimensioni, la stessa forma e la stessa capacità. |
(11) |
La Commissione ritiene che la permuta delle due navi non abbia lo scopo di aumentare la capacità della SNCM e che non incida sulla portata della decisione finale, in particolare per quanto attiene la condizione posta dall’articolo 2 della decisione, che limita la capacità della compagnia destinataria dell’aiuto. |
(12) |
La Commissione ricorda inoltre che ad un’eventuale modifica della composizione della flotta della SNCM si può procedere solo per ragioni indipendenti dalla volontà della SNCM. Nel caso di specie la Commissione ritiene che i problemi della SNCM relativi alla cessione della nave Asco non dipendano dalla volontà di questa società marittima e non fossero prevedibili al momento dell’adozione della decisione finale. |
3.2. Impatto della proposta che autorizzerebbe la SNCM a vendere l’Asco o l’Aliso
(13) |
La Commissione ritiene che, anche se la SNCM trovasse un acquirente per l’Aliso al posto dell’Asco, la vendita dell’Aliso sarebbe equivalente a quella dell’Asco in termini di incidenza sulla capacità della SNCM e che gli impegni assunti dalle autorità francesi per conformarsi al piano di ristrutturazione sarebbero allora rispettati per quanto attiene la vendita delle quattro navi della flotta operativa della SNCM. Infatti, la SNCM ha già venduto tre delle quattro navi la cui cessione era prevista nel piano di ristrutturazione. |
(14) |
La Commissione ritiene che, se la SNCM vende l'Aliso al posto dell’Asco, la condizione relativa alla cessione delle quattro navi prevista nel piano di ristrutturazione sia da considerarsi soddisfatta. |
4. CONCLUSIONI
(15) |
In conclusione, la Commissione considera che le modifiche chieste dalle autorità francesi non alterino la portata delle disposizioni della decisione finale e che l'aiuto alla ristrutturazione sotto forma di ricapitalizzazione sia compatibile con il mercato comune, fatto salvo il rigoroso rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione. |
(16) |
La Commissione invita la Francia:
|
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. All’articolo 2, secondo comma, della decisione 2004/166/CE la parola «Aliso» è sostituita dalla parola «Asco».
2. All’ultimo trattino del punto 97 della suddetta decisione, le parole «la NGV Asco» sono sostituite dalle seguenti: «sia la NGV Asco, sia la sua nave gemella, la NGV Aliso».
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2004.
Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente
(1) GU L 61 del 27.2.2004, pag. 13.
(2) Registrata dai servizi della Commissione con il riferimento TREN(2004) A/26015.
(3) Cfr. punto 97 della decisione finale.
(4) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto d’adesione del 2003.
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/73 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2004
che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione
(2005/37/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,
vista la decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (1), e vista la decisione 2003/862/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti della decisione 2003/861/CE relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (3), in particolare l’articolo 5, prevede che l'analisi tecnica e la classificazione delle monete metalliche false denominate in euro siano effettuate dai Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) di ciascuno Stato membro e dal Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE). Il regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio (4) estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica l’applicazione degli articoli da 1 a 11 del regolamento (CE) n. 1338/2001. |
(2) |
Dall’ottobre 2001 il CTSE esercita provvisoriamente le sue attività presso la zecca di Parigi beneficiando della struttura e dell’assistenza amministrativa della Commissione, come stabilito negli scambi di corrispondenza tra il presidente del Consiglio e il ministro francese delle Finanze avvenuti il 28 febbraio e il 9 giugno 2000. |
(3) |
Il CTSE contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma «Pericle», conformemente alla decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (5), e alla decisione 2001/924/CE che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica (6). |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2003/861/CE, la Commissione provvede ad istituire il Centro tecnico-scientifico europeo e a garantire il suo funzionamento, nonché a coordinare le attività delle autorità tecniche competenti per proteggere le monete in euro contro la falsificazione. L’articolo 1 della decisione 2003/862/CE stabilisce che la decisione 2003/861/CE sia estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica. |
(5) |
Con una lettera del ministro delle Finanze del 6 settembre 2004 le autorità francesi si sono impegnate a mantenere l’attuale suddivisione dei costi tra la zecca di Parigi e la Commissione. In uno scambio di corrispondenza tra il membro della Commissione incaricato della lotta antifrode e il ministro francese delle Finanze, relativamente all’istituzione permanente del CTSE per l’analisi e la classificazione delle falsificazioni delle monete in euro, saranno riportati i principi di organizzazione del CTSE emanati in occasione dell’esercizio, a titolo provvisorio, da parte del CTSE delle sue attività presso la zecca di Parigi, come stabilito nello scambio di corrispondenza tra la presidenza del Consiglio e il ministro francese delle Finanze del 28 febbraio e 9 giugno 2000. |
(6) |
È necessario che il Comitato economico e finanziario (CEF), la Banca centrale europea, Europol e le autorità nazionali competenti continuino ad essere informati con regolarità delle attività del CTSE e della situazione relativa alla falsificazione delle monete in euro. |
(7) |
È opportuno quindi istituire il CTSE nell'ambito della Commissione a Bruxelles, come organo facente capo all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). |
(8) |
Il coordinamento da parte della Commissione delle azioni condotte da tutte le autorità tecniche competenti al fine di proteggere le monete in euro dalla falsificazione comprende i metodi d’analisi delle false monete in euro, lo studio dei nuovi casi di false monete e la valutazione delle conseguenze, lo scambio reciproco di informazioni sulle attività dei CNAC e del CTSE, la comunicazione esterna in materia di monete false, l'individuazione delle monete false con le apparecchiature per il trattamento delle monete, nonché lo studio di tutti i problemi tecnici in materia in monete false. |
(9) |
Tale coordinamento richiede la prosecuzione, in seno al Comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi (7), dei lavori del gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete, composto dai responsabili dei CNAC e del CTSE che la Commissione amministra e presiede, assicurando al tempo stesso la trasmissione regolare di informazioni al CEF. |
(10) |
Al fine di attuare le decisioni 2003/861/CE e 2003/862/CE, |
DECIDE:
Articolo 1
È istituito il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) nell’ambito della Commissione a Bruxelles; esso fa capo all’OLAF.
Articolo 2
Il CTSE analizza e classifica tutti i nuovi tipi di monete false, come stabilito all’articolo 5 del regolamento (CE) 1338/2001. Esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma d'azione comunitaria «Pericle», conformemente all’articolo 4 della decisione 2001/923/CE. Il CTSE presta assistenza ai Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) e alle autorità di polizia; esso collabora con le autorità competenti al fine di analizzare le monete in euro false e di rafforzare la protezione.
Articolo 3
I principi di organizzazione del CTSE sono i seguenti:
— |
ai fini dell'analisi delle monete, la Commissione può distaccare membri del suo personale presso la zecca di Parigi per utilizzarne le attrezzature, |
— |
per adempiere alla sua missione, il CTSE si serve del personale e del materiale del Centro nazionale di analisi delle monete francese e del laboratorio della zecca di Parigi, situati a Pessac. Le autorità francesi mettono a disposizione del CTSE in via prioritaria il personale e il materiale adatti, |
— |
conformemente ai regolamenti finanziari applicabili, la parte di spese imputabile ai compiti del CTSE è a carico del bilancio generale delle Comunità europee. Dato che la Francia mette a disposizione il personale, i locali e il materiale suddetti e si incarica della loro manutenzione, il bilancio delle Comunità copre il trattamento degli agenti della Commissione, le spese di viaggio e diverse spese correnti di modesta entità. |
L’OLAF è incaricato di definire, in collaborazione con la zecca di Parigi, il regolamento delle modalità amministrative del CTSE.
Articolo 4
La Commissione coordina le azioni necessarie per la protezione delle monete in euro contro la falsificazione attraverso riunioni periodiche di esperti sulla falsificazione delle monete.
Il Comitato economico e finanziario, la Banca centrale europea, Europol e le autorità nazionali competenti sono informati con regolarità delle attività del CTSE e della situazione relativa alla falsificazione delle monete.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.
Per la Commissione
Michaele SCHREYER
Membro della Commissione
(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44.
(2) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 45.
(3) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.
(4) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.
(5) GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50.
(6) GU L 339 del 21.12.2001, pag. 55.
(7) Decisione della Commissione 94/140/CE (GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27).
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/75 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2004
sull’assegnazione di giorni aggiuntivi fuori dal porto ai Paesi Bassi a norma dell’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio
[notificata con il numero C(2004) 5269]
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
(2005/38/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 6, lettera c), dell’allegato V,
considerando quanto segue:
(1) |
Il punto 6, lettera a), dell’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 precisa il numero massimo di giorni in cui un peschereccio comunitario può essere fuori dal porto nelle zone geografiche di cui al punto 2 di tale allegato nel periodo dal 1o febbraio 2004 al 31 dicembre 2004. |
(2) |
A norma del punto 6, lettera c), del suddetto allegato, la Commissione può assegnare un numero aggiuntivo di giorni in cui un peschereccio può essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 del medesimo allegato, sulla base dei risultati acquisiti dei programmi di disarmo avviati a decorrere dal 1o gennaio 2002 per le navi cui si applicano le disposizioni dell’allegato in parola. |
(3) |
I Paesi Bassi hanno presentato i dati sul disarmo per il 2002 e il 2003 relativi ai pescherecci che detengono a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm. |
(4) |
Alla luce dei dati trasmessi, è opportuno assegnare ai Paesi Bassi un numero aggiuntivo di giorni per i pescherecci che detengono a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4, lettera b), dell’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai Paesi Bassi, per i pescherecci che detengono a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm, oltre ai giorni previsti al punto 6, lettera a), dell’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003, sono assegnati due giorni aggiuntivi per ciascun mese civile.
Articolo 2
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2004 (GU L 332 del 6.11.2004, pag. 5).
21.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/76 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2004
relativa al finanziamento di una valutazione esterna della politica zoosanitaria della Comunità e di un'analisi dei costi e delle condizioni di uno strumento di finanziamento dei rischi di epidemia nel bestiame nell'Unione europea
(2005/39/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 20,
vista la decisione SEC/2004/120 della Commissione, dell'11 marzo 2004, relativa alle regole interne di attuazione del bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della decisione 90/424/CEE, la Comunità intraprende o assiste gli Stati membri a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per l'elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria e per promuovere l'insegnamento o la formazione in campo veterinario. |
(2) |
Alla luce delle raccomandazioni delle conferenza internazionale sul controllo e sulla prevenzione dell'afta epizootica (dicembre 2001), dei nuovi problemi riguardanti il controllo delle malattie animali altamente contagiose e dell'eventuale necessità di nuovi strumenti di finanziamento per affrontare le conseguenze di questi focolai, occorre effettuare un'ulteriore revisione. |
(3) |
Al fine di far avanzare tale revisione, è necessario attuare le seguenti due azioni nell'ambito di un programma di lavoro. |
(4) |
Innanzitutto va effettuata una valutazione dei programmi di spesa comunitari, in modo da controllare la gestione dei fondi stanziati e da promuovere una cultura di apprendimento nella gestione, ponendo un accento particolare sulla gestione basata sui risultati. |
(5) |
Questa valutazione esterna e indipendente degli aspetti finanziari della politica zoosanitaria della Comunità mira ad assistere i servizi della Commissione a definire politiche future alternative basate sull'impatto. |
(6) |
Inoltre, in seguito alla richiesta parlamentare, va eseguito uno studio (progetto pilota a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento finanziario) che analizza i costi e le condizioni di uno strumento di finanziamento dei rischi di epidemia nel bestiame nell'Unione europea. L'obiettivo di tale studio è quello di valutare la fattibilità e i costi di strumenti di finanziamento dei rischi alternativi, al fine di determinare la potenziale incidenza sui bilanci nazionali e UE e i livelli sostenibili di sostegno nazionale per le perdite dirette. |
(7) |
I risultati dello studio potrebbero consentire, da una parte, l'esame dell'armonizzazione dei programmi UE di finanziamento, al fine di creare almeno una situazione di parità tra gli agricoltori in tutta l'Unione europea e, dall'altra, l'analisi del futuro del fondo veterinario nella Comunità allargata. |
(8) |
A norma dell'articolo 15 delle regole interne del 2004 per l'esecuzione del bilancio, un programma di lavoro annuale può anche essere considerato oggetto della decisione di finanziamento, a condizione che sia inserito in un quadro sufficientemente dettagliato e che la valutazione, lo studio e la revisione previsti nella presente decisione costituiscono tale quadro. |
(9) |
Gli stanziamenti che possono essere eseguiti senza un atto di base, conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, devono tuttavia essere preceduti da una decisione della Commissione che comprenda un quadro equivalente. |
(10) |
Di conseguenza, la presente decisione costituisce un quadro equivalente ad una decisione di finanziamento a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2). |
(11) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
DECIDE:
Articolo unico
Il finanziamento delle azioni descritte nell'allegato della presente decisione è approvato.
Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
ALLEGATO
1) Valutazione esterna della politica zoosanitaria della Comunità e analisi d'impatto appropriate al fine di definire una politica alternativa adeguata per il futuro in questo settore
Linea di bilancio: 17 04 02 — altre misure.
Atto di base: decisione del Consiglio 90/424/CEE.
Procedura e calendario: la valutazione e le analisi d'impatto saranno effettuate mediante un contratto quadro. Una gara d'appalto per questo contratto quadro a procedura aperta sarà indetta nell'ultimo trimestre del 2004.
Costo: importo massimo di EUR 530 000.
2) Uno studio dei «costi e delle condizioni di uno strumento di finanziamento dei rischi di epidemie del bestiame nell'Unione europea».
Linea di bilancio: 17 01 04 04.
Progetto pilota a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
Procedura e calendario: una gara d'appalto a procedura aperta sarà indetta nell'ultimo trimestre dell'anno.
Costo: importo massimo di EUR 500 000.