ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
18.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 65/2005 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
111,1 |
204 |
102,9 |
|
999 |
107,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
160,2 |
220 |
236,8 |
|
999 |
198,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
164,8 |
204 |
195,1 |
|
999 |
180,0 |
|
0805 10 20 |
052 |
59,1 |
204 |
47,8 |
|
220 |
47,2 |
|
448 |
34,9 |
|
999 |
47,3 |
|
0805 20 10 |
204 |
64,3 |
999 |
64,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
72,6 |
204 |
52,9 |
|
400 |
76,3 |
|
464 |
149,6 |
|
624 |
63,6 |
|
999 |
83,0 |
|
0805 50 10 |
052 |
48,0 |
608 |
16,0 |
|
999 |
32,0 |
|
0808 10 80 |
400 |
98,1 |
404 |
101,2 |
|
720 |
71,4 |
|
999 |
90,2 |
|
0808 20 50 |
400 |
92,2 |
999 |
92,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
18.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 66/2005 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2005
relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),
visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori. |
(2) |
Le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 gennaio 2005 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti. |
(3) |
Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o febbraio 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t. |
(4) |
Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 gennaio 2005, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:
|
Regno Unito:
|
|
Germania:
|
Articolo 2
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di febbraio 2005 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:
Botswana: |
18 466 t, |
Kenia: |
142 t, |
Madagascar: |
7 579 t, |
Swaziland: |
3 347 t, |
Zimbabwe: |
9 100 t, |
Namibia: |
12 400 t. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).
(2) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
(3) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
(4) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
18.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 67/2005 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 11,
considerando quando segue:
(1) |
Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2702/1999 prevedono i criteri per stabilire i mercati e i prodotti che possono essere oggetto di azioni d’informazione e/o di promozione in paesi terzi. Tali mercati e prodotti sono elencati nell’allegato al regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione (2). |
(2) |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2702/1999 impone alla Commissione di redigere ogni due anni un elenco dei mercati e prodotti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo regolamento. |
(3) |
È necessario rivedere l’elenco dei mercati interessati per tenere conto del fatto che la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Turchia e l’Ucraina sono mercati d’esportazione di particolare interesse per alcuni Stati membri e con un potenziale di esportazione per la Comunità in generale. |
(4) |
I fiori e le piante sono prodotti per i quali l’equilibrio di mercato potrebbe essere migliorato grazie ad azioni d’informazione e/o di promozione generica nei paesi terzi. Occorre pertanto includere tali prodotti nell’elenco dei prodotti che possono essere oggetto di azioni di promozione nei paesi terzi. |
(5) |
È opportuno estendere il riferimento al formaggio e allo iogurt nell’allegato del regolamento (CE) n. 2879/2000 per includervi i prodotti lattiero-caseari in generale. |
(6) |
I prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), i prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) o le specialità tradizionali garantite (STG), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (3), o del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (4), e i prodotti dell’agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (5), sono prodotti di qualità la cui produzione è ritenuta prioritaria nell’ambito della politica agricola comune. Occorre pertanto includere tali prodotti nell’allegato del regolamento (CE) n. 2879/2000 in modo da garantire che essi possano avvantaggiarsi di tutte le azioni d’informazione e di promozione del regime promozionale per i paesi terzi. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 2879/2000 deve essere pertanto modificato. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere espresso nella riunione congiunta del comitato di gestione in materia di promozione dei prodotti agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2879/2000 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).
(2) GU L 333 del 29.12.2000, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1806/2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 11).
(3) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).
(4) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(5) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione (GU L 272 del 20.8.2004, pag. 11).
ALLEGATO
«ALLEGATO
1. |
Elenco dei mercati di paesi terzi nei quali possono essere realizzate le azioni promozionali:
|
2. |
Elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni promozionali nei paesi terzi:
|
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
18.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 68/2005 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2032/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso. |
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione. |
(3) |
L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In base alle offerte presentate dal 10 al 13 gennaio 2005, è fissata una restituzione massima pari a 65,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2032/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 353 del 27.11.2004, pag. 6.
(3) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).
18.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 69/2005 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2005
relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2033/2004 della Commissione (3) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione. |
(2) |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte presentate dal 10 al 13 gennaio 2005 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2004 (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 8).
(3) GU L 353 del 27.11.2004, pag. 9.
18.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 70/2005 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2005
relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2031/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso. |
(2) |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte presentate dal 10 al 13 gennaio 2005 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 353 del 27.11.2004, pag. 3.
(3) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).
18.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 71/2005 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2005
che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2005.
Esso si applica dal 19 gennaio al 1 febbraio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
(2) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 17 gennaio 2005, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
(EUR/100 pezzi) |
||||
Periodo: dal 19 gennaio al 1o febbraio 2005 |
||||
Prezzi comunitari alla produzione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
|
16,76 |
12,03 |
34,26 |
16,96 |
Prezzi comunitari all'importazione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
Israele |
— |
— |
— |
— |
Marocco |
— |
— |
— |
— |
Cipro |
— |
— |
— |
— |
Giordania |
— |
— |
— |
— |
Cisgiordania e Striscia di Gaza |
13,83 |
— |
— |
— |
18.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 72/2005 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2005
che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 Dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (2), determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 71/2005 della Commissione (3) ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime. |
(4) |
Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione (4) ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta. |
(5) |
In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune. |
(6) |
Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo. |
(7) |
Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) no 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
(2) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) no 385/2004 (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 24).
(3) Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) no 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).
18.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 73/2005 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2005
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 18 gennaio 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 64/2005 della Commissione (3). |
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 64/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 64/2005 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
(3) GU L 13 del 15.1.2005, pag. 21.
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 18 gennaio 2005
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
0,00 |
|
di bassa qualità |
6,41 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
38,09 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
56,20 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
56,20 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
38,09 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
14.1.2005
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 29,98 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: — EUR/t. |
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
18.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/18 |
DIRETTIVA 2004/117/CE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2004
che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (4), della direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (5), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (6) e della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (7), le sementi possono essere certificate ufficialmente soltanto se le condizioni che le sementi devono soddisfare sono state stabilite nell’ambito di controlli ufficiali effettuati su campioni di sementi prelevati ufficialmente ai fini di tali controlli. |
(2) |
La decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE (8), prevede l’organizzazione di un esperimento temporaneo a livello comunitario allo scopo di valutare se il campionamento e il controllo delle sementi sotto sorveglianza ufficiale possano costituire alternative migliori rispetto al regime ufficiale di certificazione delle sementi, senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle stesse. |
(3) |
Dai risultati dell’esperimento è emerso che, a determinate condizioni, è possibile semplificare le procedure relative alla certificazione ufficiale delle sementi senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle stesse rispetto a quella ottenuta nell’ambito del sistema di campionamento e controllo ufficiali delle sementi. È pertanto opportuno prevedere l’applicazione a lungo termine di tali procedure semplificate e la loro estensione ai vegetali. |
(4) |
La direttiva 98/96/CE del Consiglio (9) recante modifica, fra l’altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE, stabilisce norme relative alle procedure di certificazione per le ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale. La valutazione dettagliata di tali procedure ha mostrato che le ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale dovrebbero essere estese a tutte le colture destinate alla produzione di sementi certificate. Da tale valutazione è emerso inoltre che sarebbe opportuno ridurre la parte delle superfici per le quali è prevista certificazione ufficiale da sottoporre al controllo e all’ispezione degli ispettori ufficiali. |
(5) |
È opportuno adeguare la direttiva 2002/54/CE alle altre direttive sulle sementi per quanto riguarda la possibilità di concedere deroghe agli Stati membri in cui la coltura di barbabietole e la commercializzazione delle sementi di barbabietole sono di rilevanza economica minima. |
(6) |
L'ambito di applicazione dell’equivalenza delle sementi comunitarie rispetto alle sementi raccolte in paesi terzi è attualmente limitato ad alcune categorie di sementi. In vista in particolare degli sviluppi a livello internazionale, è opportuno estendere il regime di equivalenza a tutti i diversi tipi di sementi conformi alle caratteristiche, ai requisiti in materia di esame e alle condizioni relative al contrassegno e alla chiusura di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE. |
(7) |
La decisione 98/320/CE scade il 27 aprile 2005. È pertanto opportuno mantenere le condizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle sementi prodotte a norma di tale decisione in attesa dell’applicazione delle nuove disposizioni. |
(8) |
Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:
1) |
l’articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:
|
2) |
l'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto B.1, lettera d), punto B.2, lettera d), punto C, lettera d), punto C bis, lettera d), punto C ter, lettera d) e punto D, lettera c), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
3) |
all’articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è abrogato; |
4) |
l’articolo 7 è modificato come segue:
|
5) |
l'articolo 15, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante foraggere raccolte in un paese terzo siano, a richiesta, certificate se:
|
6) |
all’articolo 16, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:
1) |
l'articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:
|
2) |
l'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto C, lettera d), punto C bis, lettera c), punto D.1, lettera d), punto D.2, lettera b), punto D.3, lettera c), punto E, lettera d), punto F, lettera d) e punto G, lettera d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
3) |
all’articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è abrogato; |
4) |
l’articolo 7 è modificato come segue:
|
5) |
l'articolo 15, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di cereali raccolte in un paese terzo siano, a richiesta, certificate ufficialmente se:
|
6) |
all’articolo 16, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 3
La direttiva 2002/54/CE è modificata come segue:
1) |
l'articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:
|
2) |
l’articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv), e lettera d), punto iv), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
3) |
all’articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è abrogato; |
4) |
l’articolo 9 è modificato come segue:
|
5) |
l'articolo 22, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
|
6) |
all’articolo 23, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
dopo l'articolo 30 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 30 bis Secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, uno Stato membro può, su richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'obbligo di applicare le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 20, nella misura in cui la coltura di barbabietole e la commercializzazione delle sementi di barbabietole siano di rilevanza economica minima nel suo territorio.». |
Articolo 4
La direttiva 2002/57/CE è modificata come segue.
1) |
l'articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:
|
2) |
l’articolo 2, paragrafo 5, è sostituto dal seguente: «5. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv), lettera d), punto 1) ii), lettera d), punto 2) iii), lettera e), punto iv), lettera f), punto iv), lettera g), punto iv), lettera h), punto iv), lettera i), punto iv) e lettera j), punto iii), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
3) |
all’articolo 2, paragrafo 6, il secondo comma è abrogato; |
4) |
l’articolo 9 è modificato come segue:
|
5) |
l'articolo 19, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante oleaginose e da fibra siano, a richiesta, certificate ufficialmente se:
|
6) |
all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 5
La direttiva 2002/55/CE è modificata come segue:
1) |
l’articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:
|
2) |
all’articolo 2, è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv) e lettera d, punto iv), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
3) |
l’articolo 25 è modificato come segue:
|
Articolo 6
All'articolo 4 della decisione 98/320/CE la data «27 aprile 2005» è sostituita dalla data «30 settembre 2005».
Articolo 7
Entro il 1o ottobre 2010 la Commissione procede ad una valutazione dettagliata della semplificazione delle procedure di certificazione introdotte con la presente direttiva. La valutazione verte in particolare sulla prestazione dei sistemi di sorveglianza in termini di eventuali ripercussioni sulla qualità delle sementi.
Articolo 8
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 9
La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) Parere del 17 novembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 15 settembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/55/CE della Commissione (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 18).
(4) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
(5) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
(6) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
(8) GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2004/626/CE (GU L 283 del 2.9.2004).
(9) GU L 25 dell’1.2.1999, pag. 27.