ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 12

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
14 gennaio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

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Regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

14.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/1


REGOLAMENTO (CE) N. 27/2005 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (2), in particolare gli articoli 6 e 8,

visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (3), in particolare l’articolo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(2)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all’articolo 20 di detto regolamento.

(3)

Ai fini di un’efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4)

Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

(5)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (4), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(6)

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia (5), le isole Faerøer (6) e la Groenlandia (7).

(7)

A norma dell’articolo 6 dell’atto di adesione del 2003, gli accordi di pesca conclusi dalla Lettonia e dalla Lituania con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità. Conformemente a tali accordi, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Federazione russa.

(8)

La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca. Tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni.

(9)

Nella sua riunione annuale, tenuta nel giugno 2004, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato e misure tecniche in materia di trattamento delle catture accessorie. Benché la Comunità non faccia parte della IATTC, è necessario dare attuazione a tali misure per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione del citato organismo.

(10)

Nella sua riunione annuale del 2004, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti della ICCAT. In tale contesto la ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2003 la Comunità europea ha sottoutilizzato il suo contingente per vari stock.

(11)

Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti comunitari stabiliti dalla ICCAT, è necessario che la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all’assegnazione annua dei TAC.

(12)

Nella sua riunione annuale l'ICCAT ha adottato una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo — specificando tra l'altro una nuova dimensione minima per il tonno rosso —, restrizioni alla pesca in zone e periodi determinati per proteggere il tonno obeso, misure riguardanti le attività di pesca sportiva e ricreativa nel Mare Mediterraneo, nonché un programma di campionamento per la stima della dimensione del tonno rosso in gabbia. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure nel 2005, in attesa dell'adozione del regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (8).

(13)

Nella sua riunione annuale del 2004, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione volta a limitare la pesca in determinate zone per proteggere gli habitat di acque profonde vulnerabili. È opportuno che la Comunità attui tale raccomandazione.

(14)

Come misura temporanea, le catture di aringhe nell’ambito della pesca multispecifica, di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 973/2001, sono imputate ai relativi contingenti per le aringhe.

(15)

Come misura temporanea, lo sforzo di pesca concernente talune specie di acque profonde dovrebbe essere ridotto in conformità dei pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

(16)

L’utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca (9), al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (10), al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (11), al regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93, al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (12), al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (13), al regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (14), al regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell’Øresund (15), al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (16), al regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano (17), al regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (18), al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (19), al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci (20), al regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori, (21) al regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (22) e al regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (23).

(17)

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2005 vengano attuate talune misure complementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(18)

Per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di nasello meridionale e di scampi, è necessario attuare un regime provvisorio di gestione dello sforzo. Per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale l'attuale regime di gestione dello sforzo deve essere adattato.

(19)

A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate.

(20)

Sulla base dei pareri del CIEM, è necessario applicare un sistema temporaneo di gestione dello sforzo della pesca industriale dei cicerelli nella sottozona IV e nella divisione IIIa nord del CIEM.

(21)

I pareri scientifici indicano che gli stock di passera del mare del Nord non sono pescati in maniera sostenibile e  che i livelli di rigetti in mare sono molto elevati. Secondo i pareri scientifici e i pareri del Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord, occorre adeguare le opportunità di pesca in termini di sforzo di pesca delle navi che praticano la pesca della passera.

(22)

Conformemente al regolamento (CE) n. 423/2004, sono proposte soluzioni alternative per adeguare i limiti di sforzo nella pesca del merluzzo bianco e gestirli coerentemente con i TAC fissati, come sancito dall’articolo 8, paragrafo 3 del citato regolamento.

(23)

Nel corso della sua 25ma riunione annuale tenuta dal 15 al 19 settembre 2003, l’organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO della NAFO. Il piano di ricostituzione prevede una riduzione dei TAC fino al 2007, come pure misure aggiuntive per assicurarne l’efficacia. È necessario attuare questo piano nel 2005 in attesa dell’adozione del regolamento del Consiglio che attua le misure pluriennali per la ricostituzione dello stock di ippoglosso nero.

(24)

Nella sua 26ma riunione annuale tenuta dal 13 al 17 settembre 2004, la NAFO ha adottato misure di gestione per una serie di stock che non erano soggetti a regolamentazione, ovvero gli stock di razza nella divisione 3LNO, di scorfano nella divisione 3O e di musdea americana nella divisione 3NO. È necessario pertanto dare attuazione a tali misure e di definire una ripartizione tra gli Stati membri.

(25)

Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell’Antartico (CCAMLR) e all’obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, dovrebbero essere applicati i TAC adottati da quest’ultima per la campagna 2004-2005 e i corrispondenti limiti temporali.

(26)

Alla sua XXIII riunione annuale nel 2004, la CCAMLR ha adottato limiti di cattura per gli stock aperti a tipi di pesca consolidati da qualsiasi membro CCAMLR. La CCAMLR ha inoltre approvato la partecipazione delle navi comunitarie alla pesca sperimentale di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) e 58.4.3b) e ha fissato i limiti delle catture e catture accessorie per le relative attività di pesca, oltre ad alcune misure tecniche specifiche. Tali limiti e tali misure tecniche dovrebbero parimenti essere applicati.

(27)

Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2005. Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per l’anno 2005 e le condizioni specifiche in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.

Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici, esso fissa le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all’allegato IF.

Articolo 2

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a)

alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie»); e

b)

alle navi battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi di paesi terzi») in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri («acque comunitarie»).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«possibilità di pesca»:

i)

il totale ammissibile di catture («TAC») o il numero di navi autorizzate a pescare e/o la durata di tali autorizzazioni;

ii)

le quote dei TAC disponibili per la Comunità;

iii)

i contingenti assegnati alla Comunità nelle acque dei paesi terzi;

iv)

l’attribuzione agli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie di cui ai punti ii) e iii) sotto forma di contingenti;

v)

l’attribuzione ai paesi terzi di contingenti di pesca nelle acque comunitarie.

b)

«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

c)

«zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

d)

«Skagerrak», la zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;

e)

«Kattegat», la zona limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

f)

«mare del Nord», la zona comprendente la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak di cui alla lettera c);

g)

«Golfo di Riga», la zona delimitata a ovest dalla linea che collega il faro di Ovisi (57° 34.1234′ N, 21° 42.9574′ E) sulla costa occidentale della Lettonia alla punta meridionale di Capo Loode (57° 57.4760′ N, 21° 58.2789′ E) sull’isola di Saaremaa, proseguendo a sud fino al punto più meridionale della penisola di Sõrve, a nord-est lungo la costa orientale dell’isola di Saaremaa e a nord dalla linea che va dal punto 58°30.0′ N 23°13.2′ E al punto 58°30.0′ N 23°41′1 E;

h)

«Golfo di Cadice», la zona della sottodivisione CIEM IXa a est della longitudine 7°23′48″ O.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)

zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (24);

b)

zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale (25);

c)

zone NAFO (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale) quali definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (26);

d)

zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell’Antartico) quali definite nel regolamento (CE) n. 601/2004.

CAPITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 5

Possibilità di pesca e attribuzioni

1.   Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali possibilità tra gli Stati membri sono fissate nell’allegato I.

2.   Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all’allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Faerøer, della Groenlandia, della Norvegia, e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 9, 16 e 17.

3.   La Commissione fissa le possibilità di pesca per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % della quota del TAC di capelin, non appena quest’ultimo sia stato adottato.

4.   Le possibilità di pesca per gli stock di melù nelle zone I-XIV (acque comunitarie e acque internazionali) e di aringa nelle zone I e II (acque comunitarie e acque internazionali) possono essere aumentate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.

Articolo 6

Disposizioni speciali e attribuzione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato I non pregiudica:

a)

gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1 e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 7

Flessibilità dei contingenti

Per i 2005 i seguenti stock sono fissati nell’allegato I del presente regolamento:

a)

gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici;

b)

gli stock cui non si applicano le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

c)

gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie

1.   È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi:

a)

se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

b)

quando le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita, oppure

c)

per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco, oppure

d)

per le aringhe quando le catture sono conformi alle misure di cui al punto 12 dell’allegato III; oppure

e)

per gli sgombri, quando le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise a bordo o al momento dello sbarco; oppure;

f)

quando le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche eseguite in virtù del regolamento (CE) n. 850/98 o del regolamento (CE) n. 88/98.

2.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettere (c), (e) e (f).

3.   In deroga al paragrafo 1, quando uno Stato membro ha esaurito le possibilità di pesca all’aringa nelle sottozone II (acque CE), III e IV e nella sottodivisione VIId, alle navi che battono bandiera di uno degli Stati membri, che sono registrate nella Comunità e che operano in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura, è fatto divieto di sbarcare catture non cernite e che contengono aringhe.

4.   Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98 e gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 88/98.

Articolo 9

Limiti di accesso

Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia dalle linee di base della Norvegia.

Articolo 10

Condizioni speciali relative agli sbarchi di catture non sottoposte a cernita delle sottozone IIa (acque CE), III, IV e VIId

Le misure di cui all’allegato II si applicano allo sbarco di catture non sottoposte a cernita delle sottozone IIa (acque CE), III, IV e VIId.

Articolo 11

Altre misure tecniche e di controllo

Le misure tecniche di cui all’allegato III si applicano nel 2005 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98, (CE) n. 1626/94 e (CE) n. 973/2001.

Dettagliate modalità di applicazione del punto 10 dell’allegato III possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 12

Limitazioni dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock

1.   Nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2005, per la gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nella Manica orientale, nello Skagerrak, a ovest della Scozia e nel mare d’Irlanda si applicano le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui ai punti da 1 a 5, al punto 6, lettere a), c), d) e e) e ai punti da 7 a 22 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (27).

2.   Nel periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2005, per la gestione degli stock di merluzzo bianco di cui al paragrafo 1 si applicano le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui all’allegato IVbis.

3.   A decorrere dal 1° febbraio 2005, le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate di cui all'allegato IVter si applicano alla gestione delle attività di pesca nel mare Cantabrico e a ovest della penisola iberica.

4.   A decorrere dal 1° febbraio 2005 le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui all'allegato IV quater, si applicano alla gestione degli stock di sogliola nella Manica occidentale.

5.   Le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui all’allegato V, si applicano alla gestione degli stock di cicerelli nello Skagerrak e nel Mare del Nord.

6.   La Commissione fisserà lo sforzo di pesca definitivo per gli stock di cicerelli nel 2005 nelle zone IIa, IIIa, IV sulla base delle norme di cui al punto 6 dell’allegato V.

7.   Tutte le navi che utilizzano tipi di attrezzi di cui ai punti 4 rispettivamente degli allegati IVbis, IVter e IVquater e che svolgono attività di pesca nelle zone di cui ai punti 2 rispettivamente degli allegati IVbis, IVter e IVquater devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

8.   Ciascuno Stato membro garantisce che, per il 2005, i livelli misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superi il 90 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle sue navi nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, fatta eccezione per la specie argentina.

CAPITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

Articolo 13

Autorizzazione

Le navi battenti bandiera di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Norvegia, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate a effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti dei contingenti fissati nell’allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Articolo 14

Restrizioni geografiche

Le attività di pesca delle navi battenti bandiera:

a)

della Norvegia, o registrate nelle Isole Faerøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat e nell’oceano Atlantico a nord di 43°00’ di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002; le attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia;

b)

di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, di Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento francese della Guiana.

Articolo 15

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito.

CAPITOLO IV

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 16

Licenze e condizioni associate

1.   Fatte salve le norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato.

Tuttavia, il primo comma non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi comunitarie nelle acque norvegesi del Mare del Nord:

a)

navi di stazza pari o inferiore a 200 GT,

b)

navi che pescano specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro,

c)

navi battenti bandiera svedese secondo la prassi abituale.

2.   Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati con le modalità di cui alla parte I dell’allegato VI. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.

Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell’allegato VI, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di licenze e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di licenze previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell’allegato VI.

3.   Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

Articolo 17

Isole Færøer

Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Færøer possono praticare la pesca diretta di un’altra specie previa notifica del cambiamento alle autorità delle Færøer.

CAPITOLO V

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

Articolo 18

Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca

1.   In deroga all’articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi battenti bandiera norvegese di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall’obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca.

2.   Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Tuttavia, le navi registrate nelle Isole Faerøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

3.   Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2004 possono continuare le loro operazioni dal 1° gennaio 2005, fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l’elenco delle navi autorizzate a pescare.

Articolo 19

Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale

La domanda di licenza o di permesso di pesca speciale presentata dall’autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:

a)

nome della nave;

b)

numero di registrazione;

c)

lettere e cifre esterne di identificazione,

d)

porto di registrazione;

e)

nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

f)

stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

g)

potenza del motore;

h)

indicativo di chiamata e frequenza radio;

i)

metodo di pesca previsto;

j)

zona di pesca prevista;

k)

specie di pesci che si intendono catturare;

l)

periodo per il quale è richiesta la licenza.

Articolo 20

Numero di licenze

Il numero di licenze e le condizioni particolari a esse associate sono fissati nell’allegato VI, parte II.

Articolo 21

Annullamento e ritiro

1.   Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali. L’annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

2.   Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all’allegato I per lo stock in questione.

3.   Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 22

Mancato rispetto delle norme pertinenti

1.   Per un periodo massimo di 12 mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

2.   La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un’infrazione alle norme pertinenti.

Articolo 23

Obblighi del detentore della licenza

1.   Le navi dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo, nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 88/98, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e (CEE) n. 1381/87.

2.   Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all’allegato VII, parte I.

3.   Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi battenti bandiera norvegese che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all’allegato VIII, secondo le disposizioni previste in detto allegato.

Articolo 24

Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento francese della Guiana

1.   Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all’obbligo per l’armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l’imbarco di un osservatore a bordo.

2.   Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni, che esercita l’attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, presenta alle autorità francesi una dichiarazione nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l’ultima dichiarazione. Tale autorizzazione deve essere conforme al modello di cui all’allegato VI, parte III. Il comandante è responsabile dell’accuratezza della dichiarazione. Le autorità francesi prendono tutti i provvedimenti appropriati per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.

3.   Le navi che effettuano attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nell’allegato VII, parte II. Una copia di detto giornale di bordo è trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro 30 giorni a decorrere dall’ultimo giorno di ciascuna bordata.

4.   Se per un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative a una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

SEZIONE 1

Partecipazione comunitaria

Articolo 25

Elenco delle navi

1.   Soltanto le navi comunitarie di stazza lorda superiore 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera e inserite nello schedario NAFO della flotta, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, effettuare operazioni di trasbordo e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nuova nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell’elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

3.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 comprende in particolare le seguenti informazioni:

a)

il numero interno della nave, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (28);

b)

l’indicativo internazionale di chiamata;

c)

il noleggiatore della nave, se del caso;

d)

il tipo di nave.

4.   Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

a)

data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;

b)

data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l’attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

c)

Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;

d)

nome della nave;

e)

numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

f)

porto di origine della nave dopo il trasferimento;

g)

nome dell’armatore o del noleggiatore;

h)

dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

i)

principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

j)

sottozone in cui la nave intende operare.

SEZIONE 2

Misure tecniche

Articolo 26

Dimensione delle maglie delle reti

1.   È vietato l’uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie demersali elencate nell’allegato IX. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae), tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.

2.   Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

Articolo 27

Attacco di dispositivi alle reti

1.   È vietato l’uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente articolo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

2.   Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l’usura.

3.   Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L’uso di foderoni è limitato a quelli elencati nell’allegato X.

4.   Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano gamberelli nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm, come indicato nell’appendice 4 dell’allegato III.

Articolo 28

Catture accessorie

1.   I comandanti delle navi non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso delle specie catturate in una retata.

2.   Le catture accessorie delle specie elencate nell’allegato ID per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO, ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie, non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest’ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione NAFO in cui sia vietata la pesca diretta di talune specie o sia stato utilizzato pienamente un contingente «altri», le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell’allegato ID non devono superare rispettivamente 1 250 kg o il 5 %.

3.   Se nel corso di un’operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui al paragrafo 2 applicabili alla specie in questione, le navi si spostano immediatamente di almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se nelle successive operazioni di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie supera i suddetti limiti, ancora una volta le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala per almeno 48 ore.

4.   Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis), nel caso in cui la totalità delle catture accessorie di tutte le specie elencate nell’allegato ID superi, in una delle cale, il 5 % del peso nella divisione 3M e il 2,5 % nella divisione 3L, devono spostarsi immediatamente di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala.

5.   Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

Articolo 29

Taglia minima dei pesci

I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO, la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell’allegato XI, non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in talune zone di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave si sposta di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima, e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell’allegato XI, è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

SEZIONE 3

Misure di controllo

Articolo 30

Etichettatura del prodotto e stivaggio separato

1.   Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO.

2.   La marcatura delle mazzancolle catturate nella divisione 3L e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO devono indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.

3.   Le catture di una stessa specie devono essere stivate in modo da essere chiaramente distinte dalle catture di altre speci. Tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa.

Le catture possono essere collocate in una o più parti della stiva, ma devono essere stivate in modo tale da essere chiaramente distinte dalle catture di altre specie, utilizzando plastica, compensato reti o altro materiale.

Articolo 31

Registro di produzione e piano di stivaggio

1.   I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell’allegato XII del presente regolamento.

2.   Entro il giorno 15 di ogni mese, gli Stati membri notificano alla Commissione su supporto informatico i quantitativi di stock di cui all’allegato XIII sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

3.   Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate nell’allegato ID:

a)

un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per speci;

b)

un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse speci nella stiva e i quantitativi di tali speci presenti a bordo espressi in peso per prodotto (in chilogrammi).

4.   Il registro di produzione e piano di stivaggio di cui al paragrafo 3 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco.

5.   I comandanti devono prestare l’assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

Articolo 32

Reti

Durante la pesca selettiva di una o più delle speci elencate nell’allegato IX, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all’articolo 26. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, ovvero:

a)

le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da salpamento o da strascico;

b)

le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

Articolo 33

Trasbordi

Le navi comunitarie non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.

Articolo 34

Controllo dello sforzo di pesca

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi di cui all’articolo 25 sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca di specie della zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio 2005 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l’altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività e i giorni di pesca previsti all’interno della zona di regolamentazione NAFO.

Gli Stati membri informano la Commissione, su base indicativa, delle attività di pesca che le navi intendono effettuare in altre zone.

Detto piano indica lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per le varie specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull’attuazione dei rispettivi piani di pesca, nella quale vanno indicati il numero di navi che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.

SEZIONE 4

Disposizioni speciali per la pesca del gamberello boreale

Articolo 35

Pesca del gamberello boreale

Ogni Stato membro comunica giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberelli boreali (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO da navi battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità. Tutte le attività di pesca sono effettuate a una profondità superiore a 200 metri e sono limitate a una nave per Stato membro alla volta.

SEZIONE 5

Disposizioni speciali per ilpiano di ricostituzione dell’ippoglosso nero

Articolo 36

Divieto di pesca dell’ippoglosso nero

Alle navi comunitarie è fatto divieto di pescare l’ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO della NAFO oltre che tenere a bordo, trasbordare o scaricare tale specie catturata nelle zone in questione se non hanno a bordo il permesso di pesca speciale rilasciato dal loro Stato membro di bandiera.

Articolo 37

Elenco delle navi

1.   Gli Stati membri garantiscono che le navi alle quali deve essere rilasciato il permesso di pesca speciale di cui all’articolo 36 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione internazionale, quali definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. Gli Stati membri rilasciano il permesso di pesca speciale soltanto se la nave figura nello schedario NAFO della flotta.

2.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, su supporto informatico, l’elenco di cui al paragrafo 1 e tutte le successive modifiche.

3.   Le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione almeno cinque giorni prima dell’ingresso nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO delle navi recentemente inserite nell’elenco. La Commissione trasmette sollecitamente le modifiche al segretariato della NAFO.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assegnare il rispettivo contingente di ippoglosso nero alle proprie navi comprese nell’elenco di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative alla ripartizione delle quote alla Commissione entro 15 giorni dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 38

Relazioni

1.   I comandanti delle navi di cui all’articolo 37, paragrafo 2 comunicano le seguenti informazioni al proprio Stato membro di bandiera:

a)

i quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria entra nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascun ingresso della nave nelle zone in questione.

b)

Catture settimanali di ippoglosso nero. Tali informazioni sono comunicate per la prima volta entro la fine del settimo giorno successivo all’entrata nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO o, qualora la campagna di pesca duri più di sette giorni, entro il lunedì per le catture realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO nella settimana precedente che si è conclusa la domenica alle ore 24.

c)

I quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria esce dalla sottozona 2 e dalle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna uscita della nave dalla zona in questione e devono comprendere il numero di giorni di pesca e il totale delle catture effettuate nella zona in questione.

d)

i quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di ippoglosso nero durante la permanenza della nave nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate entro 24 ore dal completamento del trasbordo.

2.   Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri le trasmettono alla Commissione.

3.   Qualora si ritenga che le catture di ippoglosso nero comunicate in conformità del paragrafo 2, abbiano raggiunto il 70 % del contingente assegnato agli Stati membri, i comandanti trasmettono ogni tre giorni le informazioni di cui al punto 1, lettera b).

Articolo 39

Porti designati

1.   È vietato sbarcare qualsiasi quantitativo di ippoglosso nero in un luogo che non sia uno dei porti a tal fine designati dalle parti contraenti della NAFO. È proibito altresì lo sbarco di ippoglosso nero in porti di paesi che non sono parti contraenti.

2.   Gli Stati membri designano i porti nei quali possono essere sbarcate le catture di ippoglosso nero e stabiliscono le relative procedure d’ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di ippoglosso nero presenti in ogni singolo sbarco.

3.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’elenco dei porti designati e, entro i 15 giorni successivi, le relative procedure d’ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

4.   La Commissione trasmette sollecitamente a tutti gli Stati membri un elenco dei porti designati, di cui al paragrafo 2, come pure dei porti designati da altre parti contraenti della NAFO.

Articolo 40

Ispezioni nei porti

1.   Gli Stati membri assicurano che tutte le navi che entrano in un porto designato per sbarcare e/o trasbordare catture di ippoglosso nero realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO della NAFO siano sottoposte a un’ispezione in porto in conformità del regime di ispezione nei porti della NAFO.

2.   Le catture non possono essere sbarcate e/o trasbordate dalle navi di cui al paragrafo 1, se non alla presenza degli ispettori.

3.   Tutti i quantitativi sbarcati sono pesati specie per specie prima di essere trasportati nei depositi frigoriferi o verso altra destinazione.

4.   Gli Stati membri trasmettono la relazione relativa all’ispezione in porto al segretariato della NAFO, con copia alla Commissione, entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione.

Articolo 41

Divieto di sbarco e trasbordo per le navi di paesi che non sono parti contraenti

Gli Stati membri assicurano che lo sbarco e il trasbordo di ippoglosso nero fatto dalle navi di paesi che non sono parti contraenti della NAFO ma che hanno svolto attività di pesca nella sua zona di regolamentazione siano vietati.

Articolo 42

Follow up delle attività di pesca

Entro il 31 dicembre 2005, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull’attuazione delle misure di cui agli articoli da 36 a 41, incluso il numero totale di giorni di pesca.

SEZIONE 6

Disposizioni speciali per la pesca dello scorfano

Articolo 43

Pesca dello scorfano

1.   Un lunedì su due il comandante di una nave comunitaria che pesca lo scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO, notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata, i quantitativi di scorfano pescati nelle zone in questione nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente.

Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata ogni settimana di lunedì.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (mezzogiorno) di un martedì su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti la loro bandiera e registrate sul loro territorio.

Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica dovrà avvenire una volta alla settimana.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA CCAMLR

SEZIONE 1

Restrizioni e informazioni relative alle navi

Articolo 44

Divieti e limiti di cattura

1.   La pesca diretta alle specie elencate nell’allegato XIV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

2.   Per le attività di pesca nuove e sperimentali, si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all’allegato XV nelle sottozone in esso indicate.

Articolo 45

Informazioni relative alle navi autorizzatea pescare nella zona della CCAMLR

1.   Oltre alle informazioni relative alle navi autorizzate di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri, a decorrere dal 1° agosto 2005, comunicano alla Commissione anche le seguenti informazioni in relazione alle navi di cui trattasi:

a)

Numero IMO (se assegnato);

b)

precedente bandiera (se del caso);

c)

indicativo internazionale di chiamata;

d)

nome e indirizzo dell’armatore o degli armatori della nave ed eventuali beneficiari effettivi, se conosciuti;

e)

tipo di nave;

f)

luogo e data di costruzione;

g)

lunghezza;

h)

fotografia a colori della nave consistente di:

i)

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di tribordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali;

ii)

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di babordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali;

iii)

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm della poppa presa direttamente da poppa;

i)

le misure adottate per garantire il funzionamento a prova di manomissione delle apparecchiature per il controllo via satellite montate a bordo.

2.   A decorrere dal 1° agosto 2005, gli Stati membri, nella misura del possibile, comunicano inoltre alla Commissione le seguenti informazioni relative alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona della CCAMLR:

a)

nome e indirizzo dell’operatore, se differente dall’armatore;

b)

nome e nazionalità del capitano e, se del caso, del capopesca;

c)

metodo o metodi di pesca;

d)

larghezza (m);

e)

stazza lorda (t);

f)

sistema di comunicazione utilizzato dalla nave e relativi numeri (numeri INMARSAT A, B e C);

g)

equipaggio normalmente presente a bordo;

h)

potenza del motore o dei motori principali (kW);

i)

capacità di carico (tonnellate), numero di stive per pesci e relativa capacità (m3);

j)

qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata (ad es., classificazione del ghiaccio).

SEZIONE 2

Pesca sperimentale

Articolo 46

Partecipazione alla pesca sperimentale

1.   Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in Spagna e notificate alla CCAMLR ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 601/2004, possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nella sottozona 88.1 della FAO e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale e 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.

2.   Nelle divisioni 58.4.3a) e 58.4.3b), le attività di pesca sono consentite a una sola nave per volta.

3.   Per quanto riguarda la sottozona 88.1 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i limiti totali delle catture e delle catture accessorie e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (SSRU) sono indicati nell’allegato XV. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è interrotta quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

4.   Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca nonché a evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca sarà proibita a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 47

Sistemi di notifica

Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all’articolo 46 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:

a)

il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004, con l’eccezione che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e lo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dopo il termine di ciascun periodo perché siano immediatamente trasmessi alla CCAMLR. Nella sottozona 88.1 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.42, le comunicazioni saranno effettuate dalle piccole unità di ricerca.

b)

il sistema di dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo, di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 601/2004;

c)

la dichiarazione del numero e peso totale degli esemplari di Dissostichus eleginoidesDissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.

Articolo 48

Disposizioni speciali

1.   Le attività di pesca sperimentale di cui all’articolo 46 devono svolgersi in conformità con le disposizioni dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (29) per quanto riguarda le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari. Oltre alle misure citate:

a)

il rigetto in mare delle frattaglie è vietato nelle attività di pesca in questione;

b)

le navi partecipanti alla pesca sperimentale nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 e conformi ai protocolli della CCAMLR (A, B o C) sul peso dei palangari sono dispensate dall’obbligo di calare i palangari durante le ore notturne; tuttavia, le navi che catturino in totale tre (3) uccelli marini sono immediatamente riassoggettate al divieto di pesca diurna, conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 600/2004;

c)

le navi che praticano la pesca sperimentale nella sottozona 88.1 e nelle divisioni 58.4.3a), e 58.4.3b) e che catturino in totale tre (3) uccelli marini, cessano immediatamente le attività di pesca e non possono praticare la pesca al di fuori della normale campagna di pesca per il periodo restante della campagna 2004/2005.

2.   Le navi che praticano la pesca sperimentale nella sottozona 88.1 della FAO sono inoltre soggette ai seguenti requisiti supplementari:

a)

le navi hanno il divieto di scaricare in mare:

i)

olio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi);

ii)

immondizie;

iii)

residui alimentari che non riescano a passare per un apertura non superiore a 25 mm;

iv)

pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d’uovo);

v)

acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi; oppure

vi)

ceneri di incenerimento;

b)

nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nella sottozona 88.1 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nella stessa sottozona;

c)

la pesca di Dissostichus spp. nella sottozona 88.1 è proibita nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.

Articolo 49

Definizione di cala

1.   Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle relazioni sulle catture e lo sforzo di pesca, la precisa collocazione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.

2.   Per essere designate come cale di ricerca:

a)

ciascuna cala deve essere separata di almeno 5 miglia nautiche da un’altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca;

b)

ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto;

c)

per ciascuna cala di palangaro, il tempo di immersione non deve essere inferiore a 6 ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all’inizio del recupero dei medesimi.

Articolo 50

Piani di ricerca

Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all’articolo 43 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise la sottozona FAO 88.1 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di ricerca deve essere attuato con le modalità seguenti:

a)

al primo ingresso nella SSRU, le prime 10 cale, designate come «prima serie», sono considerate «cale di ricerca» e devono soddisfare i criteri di cui all’articolo 49, paragrafo 2;

b)

le successive 10 cale, o 10 tonnellate di catture, se ciò avviene prima di portare a termine le 10 cale, sono designate come «seconda serie». Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell’articolo 49, paragrafo 2, anche le cale in questione possono essere designate come cale di ricerca;

c)

una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all’interno della SSRU, la nave deve effettuare una «terza serie» che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all’interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale;

d)

una volta concluse le 20 cale di ricerca della terza serie, la nave può continuare a pescare all’interno della SSRU;

e)

nelle SSRU A, B, C, E e G nella sottozona 88.1, in cui la superficie dei fondali marini adatta alla pesca è inferiore a 15 000 km2, non si applicano le lettere b), c) e d) e, una volta concluse le 10 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all’interno della SSRU.

Articolo 51

Piani di raccolta dei dati

1.   Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all’articolo 46 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise la sottozona 88.1 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2 della FAO. Il piano di raccolta dei dati deve comprendere i seguenti dati:

a)

posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro;

b)

i tempi di innesco, di immersione e di salpamento;

c)

il numero e specie di pesci persi in superficie;

d)

il numero di ami innescati;

e)

il tipo di esca;

f)

il tasso di adescamento (in percentuale);

g)

il tipo di amo; e

h)

condizioni del mare, nuvolosità e fase lunare al momento della cala.

2.   Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale.

Articolo 52

Programma di marcatura

Ciascuna nave partecipante alla pesca sperimentale secondo le modalità di cui all’articolo 46 attua un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:

a)

per quanto riguarda il Dissostichus spp. deve essere marchiato e liberato un esemplare per tonnellata di pesce vivo per tutta la durata della campagna, conformemente al protocollo di marcatura della CCAMLR. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marchiato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato.

b)

il programma deve indirizzarsi agli esemplari di tutte le taglie per rispettare le disposizioni in materia di marcatura che prevedono un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato. Tutti gli esemplari rilasciati in mare devono recare una doppia marcatura e essere liberati in una zona geografica più ampia possibile;

c)

tutti i marchi devono essere chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l’esemplare marchiato venga nuovamente catturato;

d)

tutti gli esemplari marchiati che vengono ricatturati (ad esempio, un pesce catturato che presenti una marcatura apposta in precedenza) non devono essere rilasciati anche quando sono stati in libertà soltanto per un periodo breve;

e)

tutti gli esemplari marchiati ricatturati devono essere oggetto di campionamento biologico (lunghezza, peso, sesso, maturazione delle gonadi), ne deve essere fatta, se possibile, una fotografia digitale, ne devono essere ricuperati gli otoliti e rimossa la marchiatura;

f)

tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR (nel formato della CCAMLR) entro tre mesi dal termine delle attività di pesca della nave;

g)

tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati, nonché campioni degli esemplari ricatturati, sono trasmessi su supporto informatico nel formato della CCAMLR al pertinente archivio regionale di raccolta dei dati sulla marcatura, come specificato nel protocollo di marcatura della CCAMLR.

Articolo 53

Osservatori scientifici

Ogni nave che partecipa alle attività di pesca sperimentali di cui all’articolo 46 ha a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l’intera durata delle attività di pesca della campagna.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Sorveglianza scientifica

1.   Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati.

2.   gli organismi marini catturati per le finalità di cui al paragrafo 1 possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:

a)

rispondano ai requisiti di cui all’allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 e ai requisiti di commercializzazione adottati in forza dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (30), oppure

b)

siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

Articolo 55

Trasmissione dei dati

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93, i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione su supporto informatico utilizzando i codici indicati in ciascuna tabella degli stock.

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1o gennaio 2005, l’articolo 44 si applica a decorrere dall’inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

(3)  GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(5)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

(6)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

(7)  GU L 29 dell’1.2.1985, pag. 9.

(8)  GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 831/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 33).

(9)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(10)  GU L 276 del 10.10.1983 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).

(11)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(12)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 32).

(13)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(14)  GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16.

(15)  GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12).

(16)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2004 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 30).

(17)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.

(18)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

(19)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(20)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

(21)  GU L 137 del 19.5.2001 pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 831/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 33).

(22)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

(23)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4.

(24)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 13).

(25)  GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(26)  GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(27)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2004 (GU L 332 del 6.11.2004, pag. 5).

(28)  GU L 5 del 9.1.2004, pagg. 25.

(29)  GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 1.

(30)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.


ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)

Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell’articolo 9 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome comune

Codice alfa a 3 lettere

Nome scientifico

Tonno bianco

ALB

Thunnus alalunga

Berici

ALF

Beryx spp.

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Rana pescatrice

ANF

Lophiidae

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Lupo di mare

CAT

Anarhichas lupus

Ippoglosso atlantico

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Salmone atlantico

SAL

Salmo salar

Squalo elefante

BSK

Cetorhinus maximus

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Deania

DCA

Deania calcea

Pesce sciabola nero

BSF

Aphanopus carbo

Pesce del ghiaccio

SSI

Chaenocephalus aceratus

Molva azzurra

BLI

Molva dypterigia

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Sogliola

SOL

Solea solea

Granchio di mare

PAI

Paralomis spp.

Limanda

DAB

Limanda limanda

Pleuronettiformi

FLX

Pleuronectiformes

Passera pianuzza

FLX

Platichthys flesus

Musdee

FOX

Phycis spp.

Argentina

ARU

Argentina silus

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Granatiere

GRV

Macrourus spp.

Pesce diavolo maggiore

ETR

Etmopterus princeps

Nototena

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Aringa

HER

Clupea harengus

Sugarello

JAX

Trachurus spp.

Nototena

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Zigrino

SCK

Dalatias licha

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Pesce lanterna

LAC

Lampanyctus achirus

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Sogliola limanda

LEM

Microstomus kitt

Molva

LIN

Molva molva

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Nototena

NOR

Notothenia rossii

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Gamberello boreale

PRA

Pandalus borealis

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarki

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Merluzzo artico

POC

Boreogadus saida

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Pailona

CYO

Centroscymnus coelolepis

Scorfano di Norvegia

RED

Sebastes spp.

Occhialone

SBR

Pagellus bogaraveo

Granatiere

RHG

Macrourus berglax

Granatiere

RNG

Coryphaenoides rupestris

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Cicerelli

SAN

Ammodytidae

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Razze

SRX-RAJ

Rajidae

Pesce diavolo minore

ETP

Etmopterus pusillus

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Pesce del ghiaccio

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Molva occhiona

SLI

Molva macrophthalmus

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Spinarolo

DGS

Squalus acanthias

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Rombo chiodato

TUR

Psetta maxima

Brosmio

USK

Brosme brosme

Pesce del ghiaccio

LIC

Channichthys rhinoceratus

Sagrì nero

ETX

Etmopterus spinax

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus alba

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Tonno albacora

YFT

Thunnus albacares

Limanda

YEL

Limanda ferruginea

ALLEGATO IA

MAR BALTICO

Tutti i TAC in questa zona, tranne che per la passera di mare e il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 25-32, sono adottati nell’ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC).

Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia

52 471

 

Svezia

11 529

 

CE

64 000

 

TAC

64 000

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarca

6 448

 

Germania

25 380

 

Finlandia

3

 

Polonia

5 985

 

Svezia

8 184

 

CE

46 000

 

TAC

46 000

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 25-29 (eccetto Golfo di Riga) e 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca

2 588

 

Germania

686

 

Estonia

13 218

 

Finlandia

25 801

 

Lettonia

3 262

 

Lituania

3 405 (1)

 

Polonia

27 862 (2)

 

Svezia

39 350

 

CE

116 172 (3)

 

TAC

130 000

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Golfo di Riga

HER/03D.RG

Estonia

16 972 (4)

 

Lettonia

20 452

 

CE

37 424 (4)

 

TAC

38 000

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca

8 959

 

Germania

3 564

 

Estonia

873

 

Finlandia

686

 

Lettonia

3 331

 

Lituania

2 189 (5)

 

Polonia

10 203 (6)

 

Svezia

9 077

 

CE

38 882 (7)

 

TAC

N/A

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 22-24 (acque comunitarie)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca

10 781

 

Germania

5 271

 

Estonia

239

 

Finlandia

212

 

Lettonia

892

 

Lituania

579

 

Polonia

2 885

 

Svezia

3 841

 

CE

24 700

 

TAC

24 700

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

III bcd (acque CE)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca

2 697

 

Germania

300

 

Svezia

203

 

Polonia

565

 

CE

3 766

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

IIIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca

93 512 (8)

 

Germania

10 404 (8)

 

Estonia

9 504 (8)

 

Finlandia

116 603 (8)

 

Lettonia

59 478 (8)

 

Lituania

6 992 (8)

 

Polonia

28 368 (8)

 

Svezia

126 400 (8)

 

CE

451 260 (8)

 

TAC

460 000 (8)

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

Sottodivisione 32

SAL/3D32.

Estonia

1 581 (9)

 

Finlandia

13 838 (9)

 

CE

15 419 (9)

 

TAC

17 000 (9)

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

III bcd (acque CE)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca

48 785

 

Germania

30 907

 

Estonia

56 650

 

Finlandia

25 538

 

Lettonia

68 420

 

Lituania

24 750

 

Polonia

141 275 (10)

 

Svezia

94 311

 

CE

490 636 (10)

 

TAC

550 000

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 30 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.

(2)  A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 1 450 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.

(3)  A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 1 480 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.

(4)  A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 576 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.

(5)  A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 6 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.

(6)  A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 112 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.

(7)  A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 118 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.

(8)  Numero di esemplari.

(9)  Numero di esemplari.

(10)  A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 3 924 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.

ALLEGATO I B

SKAGERRAK, KATTEGAT, MARE DEL NORD E ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI,

Zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (acque CE) e Guiana francese

Specie

:

Cicerelli

Ammodytidae

Zona

:

IV (acque norvegesi)

SAN/04-N.

Danimarca

9 500

 

Regno Unito

500

 

CE

10 000

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Cicerelli

Ammodytidae

Zona

:

IIa (1), IIIa, IV (1)

SAN/2A3A4.

Danimarca

618 767

 

Regno Unito

13 525

 

Tutti gli Stati membri

23 668 (2)

 

CE

655 960

 

Norvegia

5 000 (3)

 

TAC

660 960

TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Argentina atlantica

Argentina silus

Zona

:

I, II (Acque comunitarie e acque internazionali)

Germania

31

 

Francia

10

 

Paesi Bassi

25

 

Regno Unito

50

 

CE

116

 


Specie

:

Argentina atlantica

Argentina silus

Zona

:

III, IV (Acque comunitarie e acque internazionali)

Danimarca

1 180

 

Germania

12

 

Francia

8

 

Irlanda

8

 

Paesi Bassi

55

 

Svezia

46

 

Regno Unito

21

 

CE

1 331

 


Specie

:

Argentina atlantica

Argentina silus

Zona

:

V, VI, VII (Acque comunitarie e acque internazionali)

Germania

405

 

Francia

9

 

Irlanda

375

 

Paesi Bassi

4 225

 

Regno Unito

297

 

CE

5 310

 

TAC

5 310

 


Specie

:

Brosmio

Brosme brosme

Zona

:

Acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII

USK/2A47-C

CE

Non pertinente (4)

 

Norvegia

4 000 (5)  (6)

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Brosmio

Brosme brosme

Zona

:

IV (acque norvegesi)

USK/04-N.

Belgio

1

 

Danimarca

191

 

Germania

1

 

Francia

1

 

Paesi Bassi

1

 

Regno Unito

5

 

CE

200

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Squalo elefante

Cetorhinus maximus

Zona

:

Acque comunitarie, zone IV, VI e VII

BSK/467.

CE

0

 

TAC

0

 


Specie

:

Aringa (7)

Clupea harengus

Zona

:

IIIa

HER/03A.

Danimarca

40 104

 

Germania

642

 

Svezia

41 950

 

CE

82 696

 

Isole Færøer

500 (8)

 

TAC

96 000

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa (9)

Clupea harengus

Zona

:

IV a nord di 53°30′N

HER/4AB.

Danimarca

95 211

 

Germania

57 215

 

Francia

20 548

 

Paesi Bassi

56 745

 

Svezia

5 443

 

Regno Unito

70 395

 

CE

305 557

 

Norvegia

50 000 (10)

 

TAC

535 000

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/*04N-)

CE

50 000


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62°00′N

HER/04-N.

Svezia

1 102 (11)

 

CE

1 102

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Aringa (12)

Clupea harengus

Zona

:

IIIa

HER/03A-BC

Danimarca

20 642

 

Germania

184

 

Svezia

3 324

 

CE

24 150

 

TAC

24 150

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa (13)

Clupea harengus

Zona

:

IIa (acque CE), IV, VIId

HER/2A47DX

Belgio

248

 

Danimarca

47 865

 

Germania

248

 

Francia

248

 

Paesi Bassi

248

 

Svezia

234

 

Regno Unito

909

 

CE

50 000

 

TAC

50 000

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa (14)

Clupea harengus

Zona

:

IVc (15), VIId

HER/4CXB7D

Belgio

9 684 (16)

 

Danimarca

1 882 (16)

 

Germania

1 131 (16)

 

Francia

19 341 (16)

 

Paesi Bassi

34 704 (16)

 

Regno Unito

7 551 (16)

 

CE

74 293

 

TAC

535 000

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Vb, VIaN (17) (acque comunitarie), VIb

HER/5B6ANB

Germania

3 291

 

Francia

623

 

Irlanda

4 447

 

Paesi Bassi

3 291

 

Regno Unito

17 788

 

CE

29 440

 

Isole Færøer

660 (18)

 

TAC

30 100

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

VIaS (19), VIIbc

HER/6AS7BC

Irlanda

12 727

 

Paesi Bassi

1 273

 

CE

14 000

 

TAC

14 000

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

VIa Clyde (20)

HER/06ACL.

Regno Unito

1 000

 

CE

1 000

 

TAC

1 000

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

VIIa (21)

HER/07A/MM

Irlanda

1 250

 

Regno Unito

3 550

 

CE

4 800

 

TAC

4 800

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

VIIe,f

HER/7EF.

Francia

500

 

Regno Unito

500

 

CE

1 000

 

TAC

1 000

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

VIIg,h,j,k (22)

HER/7G-K.

Germania

144

 

Francia

802

 

Irlanda

11 236

 

Paesi Bassi

802

 

Regno Unito

16

 

CE

13 000

 

TAC

13 000

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona

:

VIII

ANE/08.

Spagna

27 000

 

Francia

3 000

 

CE

30 000

 

TAC

30 000

TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona

:

IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

ANE/9/3411

Spagna

3 826

 

Portogallo

4 174

 

CE

8 000

 

TAC

8 000

TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgio

10

 

Danimarca

3 119

 

Germania

78

 

Paesi Bassi

20

 

Svezia

546

 

CE

3 773

 

TAC

3 900

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Kattegat

COD/03AS.

Danimarca

617

 

Germania

13

 

Svezia

370

 

CE

1 000

 

TAC

1 000

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

IIa (acque CE), IV

COD/2AC4.

Belgio

807

 

Danimarca

4 635

 

Germania

2 939

 

Francia

997

 

Paesi Bassi

2 619

 

Svezia

31

 

Regno Unito

10 631

 

CE

22 659

 

Norvegia

4 641 (23)

 

TAC

27 300

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(COD/*04N-)

CE

19 694


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62°00′N

COD/04-N.

Svezia

411

 

CE

411

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Vb (acque CE), VI, XII e XIV

COD/561214

Belgio

1

 

Germania

11

 

Francia

114

 

Irlanda

162

 

Regno Unito

433

 

CE

721

 

TAC

721

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Vb (zona CE), VIa

(COD/*5BC6A)

Belgio

1

Germania

10

Francia

110

Irlanda

156

Regno Unito

415

CE

692


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

VIIa

COD/07A.

Belgio

29

 

Francia

79

 

Irlanda

1 416

 

Paesi Bassi

7

 

Regno Unito

619

 

CE

2 150

 

TAC

2 150

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

COD/7X7A34

Belgio

266

 

Francia

4 554

 

Irlanda

849

 

Paesi Bassi

38

 

Regno Unito

493

 

CE

6 200

 

TAC

6 200

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona

:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

LEZ/2AC4-C

Belgio

5

 

Danimarca

4

 

Germania

4

 

Francia

28

 

Paesi Bassi

22

 

Regno Unito

1 677

 

CE

1 740

 

TAC

1 740

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona

:

Vb (acque CE), VI, XII e XIV

LEZ/561214

Spagna

327

 

Francia

1 277

 

Irlanda

373

 

Regno Unito

903

 

CE

2 880

 

TAC

2 880

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona

:

VII

LEZ/07.

Belgio

520

 

Spagna

5 779

 

Francia

7 013

 

Irlanda

3 189

 

Regno Unito

2 762

 

CE

19 263

 

TAC

19 263

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona

:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Spagna

1 238

 

Francia

999

 

CE

2 237

 

TAC

2 237

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona

:

VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE)

LEZ/8C3411

Spagna

1 233

 

Francia

62

 

Portogallo

41

 

CE

1 336

 

TAC

1 336

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Limanda e passera pianuzza

Limanda limanda e Platichthys flesus

Zona

:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

D/F/2AC4-C

Belgio

491

 

Danimarca

1 844

 

Germania

2 766

 

Francia

192

 

Paesi Bassi

11 151

 

Svezia

6

 

Regno Unito

1 550

 

CE

18 000

 

TAC

18 000

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona

:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

ANF/2AC4-C

Belgio

365

 

Danimarca

804

 

Germania

393

 

Francia

75

 

Paesi Bassi

276

 

Svezia

9

 

Regno Unito

8 392

 

CE

10 314

 

TAC

10 314

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona

:

IV (acque norvegesi)

ANF/04-N.

Belgio

54

 

Danimarca

1 381

 

Germania

22

 

Paesi Bassi

20

 

Regno Unito

323

 

CE

1 800

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona

:

Vb (acque CE), VI, XII e XIV

ANF/561214

Belgio

168

 

Germania

192

 

Spagna

180

 

Francia

2 073

 

Irlanda

469

 

Paesi Bassi

162

 

Regno Unito

1 442

 

CE

4 686

 

TAC

4 686

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona

:

VII

ANF/07.

Belgio

2 318

 

Germania

258

 

Spagna

921

 

Francia

14 874

 

Irlanda

1 901

 

Paesi Bassi

300

 

Regno Unito

4 510

 

CE

25 082

 

TAC

25 082

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona

:

VIIIa,b,d,e

ANF/8ABDE.

Spagna

932

 

Francia

5 188

 

CE

6 120

 

TAC

6 120

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona

:

VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE)

ANF/8C3411

Spagna

1 629

 

Francia

2

 

Portogallo

324

 

CE

1 955

 

TAC

1 955

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

IIIa, IIIbcd (acque CE)

HAD/3A/BCD

Belgio

18

 

Danimarca

3 036

 

Germania

193

 

Paesi Bassi

4

 

Svezia

359

 

CE

3 610 (24)

 

TAC

4 018

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

IIa (acque CE), IV

HAD/2AC4.

Belgio

544

 

Danimarca

3 742

 

Germania

2 381

 

Francia

4 150

 

Paesi Bassi

408

 

Svezia

264

 

Regno Unito

39 832

 

CE

51 321 (25)

 

Norvegia

14 679

 

TAC

66 000

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(HAD/*04N-)

CE

38 175


Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62°00′N

HAD/04-N.

Svezia

761

 

CE

761

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Belgio

2

 

Germania

2

 

Francia

77

 

Irlanda

55

 

Regno Unito

566

 

CE

702

 

TAC

702

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Vb, VIa (acque CE),

HAD/5BC6A.

Belgio

17

 

Germania

20

 

Francia

838

 

Irlanda

598

 

Regno Unito

6 127

 

CE

7 600

 

TAC

7 600

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

HAD/7/3411

Belgio

128

 

Francia

7 680

 

Irlanda

2 560

 

Regno Unito

1 152

 

CE

11 520

 

TAC

11 520

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle divisioni non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIa

(HAD/*07A.)

Belgio

24

Francia

109

Irlanda

649

Regno Unito

718

CE

1 500

Nelle comunicazioni alla Commissione relativamente al consumo dei contingenti, gli Stati membri devono specificare le quantità catturate in VIIa. Gli sbarchi di eglefino catturato nella divisione VIIa non sono autorizzati quando il loro totale supera 1 500 t.


Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

IIIa

WHG/03A.

Danimarca

651

 

Paesi Bassi

2

 

Svezia

70

 

CE

723 (26)

 

TAC

1 500

TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

IIa (acque CE), IV

WHG/2AC4.

Belgio

605

 

Danimarca

2 618

 

Germania

681

 

Francia

3 935

 

Paesi Bassi

1 513

 

Svezia

4

 

Regno Unito

10 444

 

CE

19 800 (27)

 

Norvegia

2 800 (28)

 

TAC

28 000

TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(WHG/*04N-)

CE

17 073


Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

Vb (acque CE), VI, XII e XIV

WHG/561214

Germania

10

 

Francia

195

 

Irlanda

478

 

Regno Unito

917

 

CE

1 600

 

TAC

1 600

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

VIIa

WHG/07A.

Belgio

1

 

Francia

18

 

Irlanda

296

 

Paesi Bassi

0

 

Regno Unito

199

 

CE

514

 

TAC

514

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Belgio

211

 

Francia

12 960

 

Irlanda

6 006

 

Paesi Bassi

105

 

Regno Unito

2 318

 

CE

21 600

 

TAC

21 600

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

VIII

WHG/08.

Spagna

1 440

 

Francia

2 160

 

CE

3 600

 

TAC

3 600

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

WHG/9/3411

Portogallo

816

 

CE

816

 

TAC

816

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62°00′N

W/P/04-N.

Svezia

190

 

CE

190

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona

:

IIIa, IIIbcd (acque CE)

HKE/3A/BCD

Danimarca

1 183

 

Svezia

101

 

CE

1 284

 

TAC

1 284 (29)

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona

:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

HKE/2AC4-C

Belgio

21

 

Danimarca

866

 

Germania

99

 

Francia

191

 

Paesi Bassi

50

 

Regno Unito

269

 

CE

1 496

 

TAC

1 496 (30)

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona

:

Vb (acque CE), VI, VII, XII e XIV

HKE/571214

Belgio

220

 

Spagna

7 042

 

Francia

10 873

 

Irlanda

1 318

 

Paesi Bassi

142

 

Regno Unito

4 293

 

CE

23 888

 

TAC

23 888 (31)

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIabde

(HKE/*8ABDE)

Belgio

28

Spagna

1 137

Francia

1 137

Irlanda

142

Paesi Bassi

14

Regno Unito

639

CE

3 096


Specie

:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona

:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Belgio

7

 

Spagna

4 902

 

Francia

11 009

 

Paesi Bassi

14

 

CE

15 932

 

TAC

15 932 (32)

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Vb (acque CE), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgio

1

Spagna

1 420

Francia

2 557

Paesi Bassi

4

CE

3 982


Specie

:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona

:

VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE)

HKE/8C3411

Spagna

3 819

 

Francia

367

 

Portogallo

1 782

 

CE

5 968

 

TAC

5 968

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

WHB/2AC4-C

Danimarca

118 475

 

Germania

195

 

Paesi Bassi

359

 

Svezia

382

 

Regno Unito

2 613

 

CE

122 024

 

Norvegia

40 000 (33)

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

IV (acque norvegesi)

WHB/04-N.

Danimarca

18 050

 

Regno Unito

950

 

CE

19 000

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

V, VI, VII, XII e XIV

WHB/571214

Danimarca

9 803

 

Germania

37 947

 

Spagna

63 244 (34)

 

Francia

52 809

 

Irlanda

75 893

 

Paesi Bassi

119 216

 

Portogallo

4 743 (34)

 

Regno Unito

110 678

 

CE

474 333

 

Norvegia

120 000 (35)  (36)

 

Isole Færøer

45 000 (37)  (38)

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IVa WHB/*04A-C

Norvegia

40 000


Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

VIIIa,b,d,e

WHB/8ABDE.

Spagna

24 404

 

Francia

18 936

 

Portogallo

3 661

 

Regno Unito

17 672

 

CE

64 673

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Qualsiasi parte dei contingenti di cui sopra può essere pescata nella divisione CIEM Vb (acque CE), sottozone VI, VII, XII e XIV (WHB/*5B-14).


Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE)

WHB/8C3411

Spagna

107 382

 

Portogallo

26 845

 

CE

134 227

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

Zona

:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

L/W/2AC4-C

Belgio

352

 

Danimarca

970

 

Germania

125

 

Francia

265

 

Paesi Bassi

807

 

Svezia

11

 

Regno Unito

3 970

 

CE

6 500

 

TAC

6 500

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterigia

Zona

:

IIa, IV, Vb, VI e VII (acque CE)

BLI/2A47-C

CE

Non pertinente (39)

 

Norvegia

200

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterigia

Zona

:

Acque CE delle zone VIa (a nord di 56°30′N) e VIb

BLI/6AN6B.

Isole Færøer

900 (40)

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

I, II (Acque comunitarie e acque internazionali)

Danimarca

10

 

Germania

10

 

Francia

10

 

Regno Unito

10

 

Altri (41)

5

 

CE

45

 


Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

III (Acque comunitarie e acque internazionali)

Belgio

10 (42)

 

Danimarca

4 976

 

Germania

610

 

Svezia

1 930

 

Regno Unito

610 (42)

 

CE

8 136

 


Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

IV (Acque comunitarie e acque internazionali)

Belgio

25

 

Danimarca

397

 

Germania

246

 

Francia

221

 

Paesi Bassi

8

 

Svezia

17

 

Regno Unito

3 052

 

CE

3 966

 


Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

V (Acque comunitarie e acque internazionali)

Belgio

12

 

Danimarca

9

 

Germania

9

 

Francia

9

 

Regno Unito

9

 

CE

48

 


Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

VI, VII,VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque internazionali)

Belgio

56

 

Danimarca

10

 

Germania

204

 

Spagna

4 124

 

Francia

4 397

 

Irlanda

1 102

 

Portogallo

10

 

Regno Unito

5 063

 

CE

14 966

 


Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII

LIN/2A47-C

CE

Non pertinente (43)

 

Norvegia

6 800 (44)  (45)

 

Isole Færøer

800 (46)  (47)

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

IV (acque norvegesi)

LIN/04-N.

Belgio

7

 

Danimarca

878

 

Germania

25

 

Francia

10

 

Paesi Bassi

1

 

Regno Unito

79

 

CE

1 000

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

IIIa (acque CE), IIIbcd, (acque CE)

NEP/3A/BCD

Danimarca

3 454

 

Germania

10

 

Svezia

1 236

 

CE

4 700

 

TAC

4 700

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

NEP/2AC4-C

Belgio

1 117

 

Danimarca

1 117

 

Germania

16

 

Francia

33

 

Paesi Bassi

575

 

Regno Unito

18 492

 

CE

21 350

 

TAC

21 350

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

IV (acque norvegesi)

NEP/04-N.

Danimarca

946

 

Germania

1

 

Regno Unito

53

 

CE

1 000

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

Vb (acque CE), VI

NEP/5BC6.

Spagna

26

 

Francia

103

 

Irlanda

172

 

Regno Unito

12 399

 

CE

12 700

 

TAC

12 700

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

VII

NEP/07.

Spagna

1 173

 

Francia

4 753

 

Irlanda

7 207

 

Regno Unito

6 411

 

CE

19 544

 

TAC

19 544

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

VIIIa,b,d,e

NEP/8ABDE.

Spagna

186

 

Francia

2 914

 

CE

3 100

 

TAC

3 100

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

VIIIc

NEP/08C.

Spagna

156

 

Francia

6

 

CE

162

 

TAC

162

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

NEP/9/3411

Spagna

135

 

Portogallo

405

 

CE

540

 

TAC

540

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

IIIa

PRA/03A.

Danimarca

3 717

 

Svezia

2 002

 

CE

5 719

 

TAC

10 710

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

PRA/2AC4-C

Danimarca

3 626

 

Paesi Bassi

34

 

Svezia

146

 

Regno Unito

1 074

 

CE

4 880

 

TAC

4 980

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62°00′N

PRA/04-N.

Danimarca

900

 

Svezia

151 (48)

 

CE

1 051

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Mazzancolle

Penaeus spp.

Zona

:

Guiana francese

PEN/FGU.

Francia

4 000 (49)

 

CE

4 000 (49)

 

Barbados

24 (49)

 

Guiana

24 (49)

 

Suriname

0 (49)

 

Trinidad e Tobago

60 (49)

 

TAC

4 108 (49)

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgio

46

 

Danimarca

5 917

 

Germania

30

 

Paesi Bassi

1 138

 

Svezia

317

 

CE

7 448

 

TAC

7 600

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

Kattegat

PLE/03AS.

Danimarca

1 691

 

Germania

19

 

Svezia

190

 

CE

1 900

 

TAC

1 900

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

IIa (acque CE), IV

PLE/2AC4.

Belgio

3 530

 

Danimarca

11 474

 

Germania

3 310

 

Francia

662

 

Paesi Bassi

22 066

 

Regno Unito

16 328

 

CE

57 370

 

Norvegia

1 630

 

TAC

59 000

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(PLE/*04N-)

CE

30 000


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

Vb (acque CE), VI, XII e XIV

PLE/561214

Francia

27

 

Irlanda

358

 

Regno Unito

597

 

CE

982

 

TAC

982

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIIa

PLE/07A.

Belgio

41

 

Francia

18

 

Irlanda

1 051

 

Paesi Bassi

13

 

Regno Unito

485

 

CE

1 608

 

TAC

1 608

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIIb,c

PLE/7BC.

Francia

32

 

Irlanda

128

 

CE

160

 

TAC

160

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIId,e

PLE/7DE.

Belgio

843

 

Francia

2 810

 

Regno Unito

1 498

 

CE

5 151

 

TAC

5 151

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIIf,g

PLE/7FG.

Belgio

73

 

Francia

132

 

Irlanda

202

 

Regno Unito

69

 

CE

476

 

TAC

476

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIIh,j,k

PLE/7HJK.

Belgio

29

 

Francia

58

 

Irlanda

204

 

Paesi Bassi

117

 

Regno Unito

58

 

CE

466

 

TAC

466

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

PLE/8/3411

Spagna

75

 

Francia

298

 

Portogallo

75

 

CE

448

 

TAC

448

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona

:

Vb (acque CE), VI, XII e XIV

POL/561214

Spagna

8

 

Francia

270

 

Irlanda

79

 

Regno Unito

206

 

CE

563

 

TAC

563

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona

:

VII

POL/07.

Belgio

529

 

Spagna

32

 

Francia

12 177

 

Irlanda

1 298

 

Regno Unito

2 964

 

CE

17 000

 

TAC

17 000

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona

:

VIIIa,b,d,e

POL/8ABDE.

Spagna

286

 

Francia

1 394

 

CE

1 680

 

TAC

1 680

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona

:

VIIIc

POL/08C.

Spagna

295

 

Francia

33

 

CE

328

 

TAC

328

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona

:

IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

POL/9/3411

Spagna

278

 

Portogallo

10

 

CE

288

 

TAC

288

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

IIa (acque CE), IIIa, IIIbcd (acque CE), IV

POK/2A34.

Belgio

51

 

Danimarca

6 013

 

Germania

15 184

 

Francia

35 733

 

Paesi Bassi

152

 

Svezia

826

 

Regno Unito

11 641

 

CE

69 600

 

Norvegia

75 400 (50)

 

TAC

145 000

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(POK/*04N-)

CE

69 600


Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62° N

POK/04-N.

Svezia

947

 

CE

947

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

Vb (acque CE), VI, XII e XIV

POK/561214

Germania

984

 

Francia

9 774

 

Irlanda

494

 

Regno Unito

3 792

 

CE

15 044

 

TAC

15 044

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

POK/7X1034

Belgio

14

 

Francia

3 137

 

Irlanda

1 568

 

Regno Unito

855

 

CE

5 574

 

TAC

5 574

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Rombo chiodato e rombo liscio

Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

Zona

:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

T/B/2AC4-C

Belgio

334

 

Danimarca

713

 

Germania

182

 

Francia

86

 

Paesi Bassi

2 527

 

Svezia

5

 

Regno Unito

703

 

CE

4 550

 

TAC

4 550

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Razze

Rajidae

Zona

:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

SRX/2AC4-C

Belgio

542

 

Danimarca

21

 

Germania

27

 

Francia

85

 

Paesi Bassi

462

 

Regno Unito

2 083

 

CE

3 220

 

TAC

3 220

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

IIa (acque comunitarie) IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali)

Danimarca

10

 

Germania

18

 

Estonia

10

 

Spagna

10

 

Francia

168

 

Irlanda

10

 

Polonia

10

 

Regno Unito

661

 

CE

1 042

 

Norvegia

145 (51)  (52)  (53)

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

IIa (acque CE), IIIa, IIIb,c,d (acque CE), IV

MAC/2A34.

Belgio

148

 

Danimarca

11 866

 

Germania

155

 

Francia

467

 

Paesi Bassi

470

 

Svezia

3 526 (54)  (55)  (56)

 

Regno Unito

435

 

CE

17 067 (55)

 

Norvegia

28 676 (57)

 

TAC

420 000 (58)

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IIIa

MAC/*03A.

IIIa, IVb,c

MAC/*3A4BC

IVb

MAC/*04B.

IVc

MAC/*04C.

IIa (acque non CE), VI, dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

MAC/*2A6.

Danimarca

 

4 130

 

 

4 020

Francia

 

467

 

 

 

Paesi Bassi

 

470

 

 

 

Svezia

 

 

390

10

 

Regno Unito

 

435

 

 

 

Norvegia

3 000

 

 

 

 


Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIII a,b,d,e, XII e XIV

MAC/2CX14-

Germania

13 845

 

Spagna

20

 

Estonia

115

 

Francia

9 231

 

Irlanda

46 149

 

Lettonia

85

 

Lituania

85

 

Paesi Bassi

20 190

 

Polonia

844

 

Regno Unito

126 913

 

CE

217 477

 

Norvegia

8 500 (59)

 

Isole Færøer

3 322 (60)

 

TAC

420 000 (61)

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

 

IVa (acque CE)

MAC/*04A-C

Germania

4 175

Spagna

0

Francia

2 784

Irlanda

13 918

Paesi Bassi

6 089

Regno Unito

38 274

CE

65 240

Norvegia

8 500

Isole Færøer

1 002 ()

()  A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.


Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE)

MAC/8C3411

Spagna

20 500 (63)

 

Francia

136 (63)

 

Portogallo

4 237 (63)

 

CE

24 873

 

TAC

24 873

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spagna

1 722

Francia

11

Portogallo

356


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

IIIa, IIIbcd (acque CE)

SOL/3A/BCD

Danimarca

437

 

Germania

25

 

Paesi Bassi

42

 

Svezia

16

 

CE

520

 

TAC

520

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

II, IV (acque CE)

SOL/24.

Belgio

1 527

 

Danimarca

698

 

Germania

1 221

 

Francia

305

 

Paesi Bassi

13 784

 

Regno Unito

785

 

CE

18 320

 

Norvegia

280

 

TAC

18 600

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

Vb (acque CE), VI, XII e XIV

SOL/561214

Irlanda

54

 

Regno Unito

14

 

CE

68

 

TAC

68

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

VIIa

SOL/07A.

Belgio

474

 

Francia

6

 

Irlanda

117

 

Paesi Bassi

150

 

Regno Unito

213

 

CE

960

 

TAC

960

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

VIIb,c

SOL/7BC.

Francia

10

 

Irlanda

55

 

CE

65

 

TAC

65

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

VIIf,g

SOL/7FG.

Belgio

625

 

Francia

63

 

Irlanda

31

 

Regno Unito

281

 

CE

1 000

 

TAC

1 000

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

VIIh,j,k

SOL/7HJK.

Belgio

54

 

Francia

108

 

Irlanda

293

 

Paesi Bassi

87

 

Regno Unito

108

 

CE

650

 

TAC

650

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

VIIIa,b

SOL/8AB.

Belgio

51

 

Spagna

9

 

Francia

3 796

 

Paesi Bassi

284

 

CE

4 140

 

TAC

4 140

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sogliola

Solea spp.

Zona

:

VIIIc,d,e, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

SOX/8CDE34

Spagna

458

 

Portogallo

758

 

CE

1 216

 

TAC

1 216

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

IIIa

SPR/03A.

Danimarca

33 504

 

Germania

70

 

Svezia

12 676

 

CE

46 250

 

TAC

50 000

TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

SPR/2AC4-C

Belgio

2 877

 

Danimarca

227 669

 

Germania

2 877

 

Francia

2 877

 

Paesi Bassi

2 877

 

Svezia

1 330 (64)

 

Regno Unito

9 493

 

CE

250 000

 

Norvegia

1 000 (65)

 

Isole Færøer

6 000 (66)

 

TAC

257 000

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

VIIde

SPR/7DE.

Belgio

38

 

Danimarca

2 496

 

Germania

38

 

Francia

538

 

Paesi Bassi

538

 

Regno Unito

4 032

 

CE

7 680

 

TAC

7 680

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona

:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

DGS/2AC4-C

Belgio

19

 

Danimarca

111

 

Germania

20

 

Francia

35

 

Paesi Bassi

30

 

Svezia

2

 

Regno Unito

919

 

CE

1 136

 

Norvegia

100 (67)

 

TAC

1 236

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona

:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

JAX/2AC4-C

Belgio

64

 

Danimarca

27 547

 

Germania

2 077

 

Francia

44

 

Irlanda

1 599

 

Paesi Bassi

4 469

 

Svezia

750

 

Regno Unito

4 066

 

CE

40 616

 

Norvegia

1 600 (68)

 

Isole Færøer

1 823 (69)

 

TAC

42 727

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona

:

Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII e XIV

JAX/578/14

Danimarca

12 088

 

Germania

9 662

 

Spagna

13 195

 

Francia

6 384

 

Irlanda

31 454

 

Paesi Bassi

46 096

 

Portogallo

1 277

 

Regno Unito

13 067

 

CE

133 223

 

Isole Færøer

4 955 (70)  (71)

 

TAC

137 000

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona

:

VIIIc, IX

JAX/8C9.

Spagna

29 587 (72)

 

Francia

377 (72)

 

Portogallo

25 036 (72)

 

CE

55 000

 

TAC

55 000

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona

:

X, COPACE (73)

JAX/X34PRT

Portogallo

3 200

 

CE

3 200

 

TAC

3 200

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona

:

COPACE (acque CE) (74)

JAX/341PRT

Portogallo

1 600

 

CE

1 600

 

TAC

1 600

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona

:

COPACE (acque CE) (75)

JAX/341SPN

Spagna

1 600

 

CE

1 600

 

TAC

1 600

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona

:

IIa (acque CE), IIIa, IV (acque CE)

NOP/2A3A4.

Danimarca

0

 

Germania

0

 

Paesi Bassi

0

 

CE

0

 

Norvegia

1 000 (76)

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona

:

IV (acque norvegesi)

NOP/04-N.

Danimarca

4 750 (77)  (78)

 

Regno Unito

250 (77)  (78)

 

CE

5 000 (77)  (78)

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Pesce industriale

Zona

:

IV (acque norvegesi)

I/F/04-N.

Svezia

800 (79)  (80)

 

CE

800

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Contingente combinato

Zona

:

Acque CE delle zone Vb, VI e VII

R/G/5B67-C

CE

Non soggetto a restrizioni

 

Norvegia

600 (81)

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Altre specie

Zona

:

IV (acque norvegesi)

OTH/04-N.

Belgio

38

 

Danimarca

3 500

 

Germania

395

 

Francia

162

 

Paesi Bassi

280

 

Svezia

Non pertinente (82)

 

Regno Unito

2 625

 

CE

7 000

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Altre specie

Zona

:

Acque CE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56°30′N

OTH/2A46AN

CE

Non soggetto a restrizioni

 

Norvegia

4 720 (83)

 

Isole Færøer

400 (84)

 

TAC

Non pertinente

 


(1)  Acque comunitarie escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Eccetto Danimarca e Regno Unito.

(3)  Da prelevare nel mare del Nord.

(4)  Specificato nel regolamento (CE) n. 2270/2004.

(5)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle sottozone Vb,VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture occasionali di altre specie nelle sottozone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t.

(6)  Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 6 800 t per la molva e 4 000 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII.

(7)  Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.

(8)  Da prelevare nello Skagerrak.

(9)  Sbarcato in quanto unica cattura o separata dal resto delle catture. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IVa e IVb (zone HER/04A. e HER/04B.).

(10)  Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/*04N-)

CE

50 000

(11)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(12)  Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita.

(13)  Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita.

(14)  Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.

(15)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell’estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51°56′N, 1°19.1′E) corre verso sud fino alla latitudine 51°33′N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(16)  È possibile trasferire alla divisione CIEM IVb fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(17)  Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VIa, a nord di 56°00′N e nella parte della divisione VIa situata ad est di 07°00′O e a nord di 55°00′N, escluso lo stock di Clyde.

(18)  Contingente da prelevarsi esclusivamente nella divisione VIa a nord di 56° 30′N.

(19)  Si tratta della popolazione di aringhe nella divisione CIEM VIa, a sud di 56°00′N e a ovest di 07°00′O.

(20)  Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

(21)  Dalla divisione CIEM VIIa è sottratta la zona aggiunta alla zona ICES VIIg,h,j,k, delimitata:

a nord da 52°30′ latitudine nord,

a sud da 52°00′ latitudine nord,

a ovest dalla costa dell’Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(22)  La divisione CIEM VIIg,h,j,k aumentata della zona delimitata:

a nord da 52°30′ latitudine nord,

a sud da 52°00′ latitudine nord,

a ovest dalla costa dell’Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(23)  Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(COD/*04N-)

CE

19 694

(24)  Tranne un quantitativo stimato di 239 t di catture accessorie industriali.

(25)  Tranne un quantitativo stimato di 578 t di catture accessorie industriali.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(HAD/*04N-)

CE

38 175

(26)  Tranne un quantitativo stimato di 750 t di catture accessorie industriali.

(27)  Tranne un quantitativo stimato di 5 400 t di catture accessorie industriali.

(28)  Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(WHG/*04N-)

CE

17 073

(29)  Nei limiti di un TAC totale di 42 600 t per lo stock settentrionale di nasello.

(30)  Nei limiti di un TAC totale di 42 600 t per lo stock settentrionale di nasello.

(31)  Nei limiti di un TAC totale di 42 600 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIabde

(HKE/*8ABDE)

Belgio

28

Spagna

1 137

Francia

1 137

Irlanda

142

Paesi Bassi

14

Regno Unito

639

CE

3 096

(32)  Nei limiti di un TAC totale di 42 600 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Vb (acque CE), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgio

1

Spagna

1 420

Francia

2 557

Paesi Bassi

4

CE

3 982

(33)  Nei limiti di un contingente totale di 120 000 tonnellate nelle acque CE.

(34)  Di cui fino al 75 % può essere prelevato nelle zone VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE).

(35)  Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30′N, VIb e VII a ovest di 12°O.

(36)  Di cui fino ad un massimo di pm t può essere costituito da argentina (Argentina spp.).

(37)  Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.).

(38)  Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone VIa a nord di 56°30′N, VIb e VII a ovest di 12°O.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IVa WHB/*04A-C

Norvegia

40 000

(39)  Specificato nel regolamento (CE) n. 2270/2004.

(40)  Da catturare con reti da traino; le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

(41)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

(42)  Non può essere pescato nella divisione 3 IIIb,c,d.

(43)  Specificato nel regolamento (CE) n. 2270/2004.

(44)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle sottozone VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture occasionali di altre specie nelle sottozone VI e VII non può superare 3 000 t.

(45)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 000 t per la molva e 4 000 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII.

(46)  Compresi la molva azzurra e il brosmio. Da catturarsi esclusivamente con palangari nelle divisioni VIa (a nord di 56°30′N) e VIb.

(47)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento, nella sottozona VI. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella sottozona VI non può superare 75 t.

(48)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(49)  La pesca dei gamberoni Penaeus subtilisPenaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.

(50)  Da prelevare solamente nella zona IV (acque CE) e nello Skagerrak. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(POK/*04N-)

CE

69 600

(51)  La pesca nella zona VI è limitata ai palangari.

(52)  Da prelevare in acque comunitarie delle zone IIa e VI.

(53)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Norvegia in materia di pesca per il 2005.

(54)  Compresa la pesca da parte di tale Stato membro di 1 865 t di sgombro nella divisione CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della divisione CIEM IVab (MAC/*3A4AB).

(55)  Comprese 315 t da catturare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV (MAC/*04N-).

(56)  Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(57)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella divisione IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella divisione IIIa.

(58)  TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IIIa

MAC/*03A.

IIIa, IVb,c

MAC/*3A4BC

IVb

MAC/*04B.

IVc

MAC/*04C.

IIa (acque non CE), VI, dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

MAC/*2A6.

Danimarca

 

4 130

 

 

4 020

Francia

 

467

 

 

 

Paesi Bassi

 

470

 

 

 

Svezia

 

 

390

10

 

Regno Unito

 

435

 

 

 

Norvegia

3 000

 

 

 

 

(59)  Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, VIa (a nord di 56°30′N), IVa, VIId, e, f, h.

(60)  Di cui 1 002 t possono essere pescate nella divisione CIEM IVa a nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 2 763 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella divisione CIEM VIa (a nord di 56°30′N) nel corso di tutto l’anno e/o nelle divisioni CIEM VIIe,f,h, e/o nella divisione CIEM IVa.

(61)  TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

 

IVa (acque CE)

MAC/*04A-C

Germania

4 175

Spagna

0

Francia

2 784

Irlanda

13 918

Paesi Bassi

6 089

Regno Unito

38 274

CE

65 240

Norvegia

8 500

Isole Færøer

1 002 ()

()  A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

(62)  A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

(63)  I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere pescati, fino ad un limite del 25 % del contingente dello Stato membro cedente, nella zona CIEM VIIIa,b,d (MAC/*8ABD.).

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spagna

1 722

Francia

11

Portogallo

356

(64)  Compreso il cicerello.

(65)  Da pescare solamente nella sottozona IV (acque CE).

(66)  Il contingente comprende un quantitativo massimo di 1 200 tonnellate di catture accessorie di aringhe. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone di pesca VIa, VIb e VII.

(67)  Incluse catture con palangari di canesca, sagrì nero, deania, sagrì, pesce diavolo maggiore, pesce diavolo minore, pailona. Tale contingente può essere prelevato solamente nelle sottozone CIEM IV, VI e VII.

(68)  Da pescare solamente nella sottozona IV (acque CE).

(69)  Nell’ambito di un contingente globale di 6 500 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VII e,f,h.

(70)  Contingente da prelevarsi esclusivamente nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VIIe, f, h.

(71)  Nell’ambito di un contingente globale di 6 500 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VIIe,f,h.

(72)  Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

(73)  Acque circostanti le Isole Azzorre soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

(74)  Acque circostanti Madera soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

(75)  Acque circostanti le Isole Canarie soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

(76)  Contingente da prelevarsi nella divisione CIEM VIa a nord di 56°30′N.

(77)  Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.

(78)  Esclusivamente come catture accessorie.

(79)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(80)  Di cui non oltre 400 t di sugarello.

(81)  Da pescarsi esclusivamente con palangari, incluso il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella.

(82)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(83)  Limitatamente alle divisioni IIa e IV. Inclusa pesca non specificata.

(84)  Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle divisioni IV e VIa.

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA

Zona CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIVe NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia)

Specie

:

Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

Zona

:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

PCR/N01GRN

Irlanda

0 (1)

 

Spagna

0 (1)

 

CE

0 (1)

 

TAC

Non pertinente

Tac precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

RNG/N01GRN

Germania

1 035 (3)

 

CE

1 035 (2)  (3)

 

TAC

Non pertinente

Tac precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

V, XIV (acque della Groenlandia)

RNG/514GRN

Germania

0 (5)

 

Regno Unito

0 (5)

 

CE

285 (4)  (5)

 

TAC

Non pertinente

Tac precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

I, II (acque CE e acque internazionali)

HER/1/2.

Belgio

27

 

Danimarca

26 909

 

Germania

4 713

 

Spagna

89

 

Francia

1 161

 

Irlanda

6 967

 

Paesi Bassi

9 630

 

Polonia

1 362

 

Portogallo

89

 

Finlandiaia

417

 

Svezia

9 972

 

Regno Unito

17 205

 

CE

78 541

 

Isole Færøer

7 548 (6)

 

TAC

890 000

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer)

(HER/*25B-F)

Belgio

3

Danimarca

2 580

Germania

452

Spagna

9

Francia

111

Irlanda

668

Paesi Bassi

924

Polonia

131

Portogallo

9

Finlandia

40

Svezia

956

Regno Unito

1 650


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

I, II (acque norvegesi)

COD/1N2AB.

Germania

2 356

 

Grecia

292

 

Spagna

2 628

 

Irlanda

292

 

Francia

2 163

 

Portogallo

2 628

 

Regno Unito

9 140

 

CE

19 499

 

TAC

471 000

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

NAFO 0, 1 [comprese le zone V e XIV (acque della Groenlandia)]

COD/N01514

Germania

0 (7)

 

Regno Unito

0 (7)

 

CE

0 (7)

 

TAC

0

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

I, II b

COD/1/2B.

Germania

3 116

 

Spagna

8 056

 

Francia

1 330

 

Polonia

1 460

 

Portogallo

1 701

 

Regno Unito

1 995

 

Tutti gli Stati membri

100 (8)

 

CE

17 757 (9)

 

TAC

471 000

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Vb (acque delle isole Færøer)

C/H/05B-F.

Germania

10

 

Francia

60

 

Regno Unito

430

 

CE

500

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona

:

V, XIV (acque della Groenlandia)

HAL/514GRN

Portogallo

800 (12)

 

CE

1 000 (10)  (11)  (12)

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona

:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

HAL/N01GRN

CE

200 (13)  (14)  (15)

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Capelin

Mallotus villosus

Zona

:

IIb

CAP/02B.

CE

0

 

TAC

0

 


Specie

:

Capelin

Mallotus villosus

Zona

:

V, XIV (acque della Groenlandia)

CAP/514GRN

Tutti gli Stati membri

0 (16)

 

CE

0 (16)

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

I, II (acque norvegesi)

HAD/1N2AB.

Germania

484

 

Francia

291

 

Regno Unito

1 485

 

CE

2 260

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

I e II (acque internazionali)

WHB/1/2INT

CE

70 000

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

I, II (acque norvegesi)

WHB/1/2-N.

Germania

500

 

Francia

500

 

CE

1 000

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

Vb (acque delle isole Færøer)

WHB/05B-F.

Danimarca

7 040

 

Germania

480

 

Francia

768

 

Paesi Bassi

672

 

Regno Unito

7 040

 

CE

16 000

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Molva e molva azzurra

Molva molva e Molva dypterigia

Zona

:

Vb (acque delle isole Færøer)

B/L/05B-F.

Germania

950 (17)

 

Francia

2 106 (17)

 

Regno Unito

184 (17)

 

CE

3 240 (17)

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

V, XIV (acque della Groenlandia)

PRA/514GRN

Danimarca

887 (19)

 

Francia

887 (19)

 

CE

5 675 (18)  (19)

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

PRA/N01GRN

Danimarca

2 000 (20)

 

Francia

2 000 (20)

 

CE

4 000 (20)

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

I, II (acque norvegesi)

POK/1N2AB.

Germania

2 880

 

Francia

463

 

Regno Unito

257

 

CE

3 600

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

I, II (acque internazionali)

POK/1/2INT

CE

0

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

Vb (acque delle isole Færøer)

POK/05B-F.

Belgio

50

 

Germania

310

 

Francia

1 510

 

Paesi Bassi

50

 

Regno Unito

580

 

CE

2 500

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

I, II (acque norvegesi)

GHL/1N2AB.

Germania

50

 

Regno Unito

50

 

CE

100

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

I, II (acque internazionali)

GHL/1/2INT

CE

0

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

V, XIV (acque della Groenlandia)

GHL/514GRN

Germania

5 154 (22)

 

Regno Unito

271 (22)

 

CE

6 300 (21)  (22)

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

GHL/N01GRN

Germania

550 (24)

 

CE

1 500 (23)  (24)

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

IIa (acque norvegesi)

MAC/02A-N.

Danimarca

8 500 (25)

 

CE

8 500 (25)

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

Vb (acque delle isole Færøer)

MAC/05B-F.

Danimarca

2 763 (26)

 

CE

2 763

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona

:

V, XII, XIV (27)  (28)

RED/51214.

Estonia

344 (28)

 

Germania

6 986 (28)

 

Spagna

1 227 (28)

 

Francia

652 (28)

 

Irlanda

2 (28)

 

Lettonia

562 (28)

 

Lituania

3 625 (28)

 

Paesi Bassi

3 (28)

 

Polonia

629 (28)

 

Portogallo

1 466 (28)

 

Regno Unito

17 (28)

 

CE

15 513 (28)

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona

:

I, II (acque norvegesi)

RED/1N2AB.

Germania

766 (29)

 

Spagna

95 (29)

 

Francia

84 (29)

 

Portogallo

405 (29)

 

Regno Unito

150 (29)

 

CE

1 500 (29)

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona

:

V, XIV (acque della Groenlandia)

RED/514GRN

Germania

11 794 (33)

 

Francia

60 (33)

 

Regno Unito

84 (33)

 

CE

15 938 (30)  (31)  (32)  (33)

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona

:

Vb (acque delle isole Færøer)

RED/05B-F.

Belgio

29

 

Germania

3 679

 

Francia

249

 

Regno Unito

43

 

CE

4 000

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Catture accessorie

Zona

:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

XBC/N01GRN

CE

2 000 (34)  (35)

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Altre specie (36)

Zona

:

I, II (acque norvegesi)

OTH/1N2AB.

Germania

150 (36)

 

Francia

60 (36)

 

Regno Unito

240 (36)

 

CE

450 (36)

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Altre specie (37)

Zona

:

Vb (acque delle isole Færøer)

OTH/05B-F.

Germania

305

 

Francia

275

 

Regno Unito

180

 

CE

760

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Pleuronettiformi

Zona

:

Vb (acque delle isole Færøer)

FLX/05B-F.

Germania

108

 

Francia

84

 

Regno Unito

408

 

CE

600

 

TAC

Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

(2)  Di cui 315 t assegnate alla Norvegia.

(3)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

(4)  Di cui 285 t assegnate alla Norvegia.

(5)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

(6)  Può essere prelevato nelle acque CE.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer)

(HER/*25B-F)

Belgio

3

Danimarca

2 580

Germania

452

Spagna

9

Francia

111

Irlanda

668

Paesi Bassi

924

Polonia

131

Portogallo

9

Finlandia

40

Svezia

956

Regno Unito

1 650

(7)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

(8)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(9)  L’assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell’Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(10)  Di cui pm 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

(11)  Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino a esaurimento dei rispettivi contingenti.

(12)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

(13)  Di cui pm 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

(14)  Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti.

(15)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

(16)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

(17)  Le catture accessorie fino a 1 080 t di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

(18)  Di cui 2 750 t assegnate alla Norvegia e 1 150 t alle Isole Færøer.

(19)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

(20)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

(21)  Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 75 t alle Isole Færøer.

(22)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

(23)  Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.

(24)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

(25)  Può essere pescato anche nella sottozona IV (acque norvegesi) e nella divisione IIa (acque non comunitarie). (MAC/*4N-2A).

(26)  Possono essere prelevati nella zona IVa (acque CE) (MAC/*04A-C).

(27)  Acque CE e acque internazionali.

(28)  Possono essere prelevati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF e 3K della zona di regolamentazione NAFO ma saranno imputati al contingente per le zone V, XII, XIV nell’ambito di un contingente complessivo di 25 000 t (RED/*N1F3K).

(29)  Esclusivamente come catture accessorie.

(30)  Un massimo di 12 500 t può essere pescato con reti da traino pelagiche. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente. Può essere pescato a est o ovest.

(31)  3 500 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia.

(32)  500 t sono assegnate alle isole Færøer. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente.

(33)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

(34)  Si riferisce alle catture accessorie combinate di merluzzo bianco, lupo di mare, razza, molva e brosmio. Le catture accessorie di merluzzo bianco non devono superare le 100 tonnellate. Può essere pescato a est o a ovest.

(35)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

(36)  Esclusivamente come catture accessorie.

(37)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

ALLEGATO ID

Zona NAFO

dell’ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell’ambito della NAFO.

Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

NAFO 2J3KL

COD/N2J3KL

CE

0 (1)

 

TAC

0 (1)

 


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

NAFO 3NO

COD/N3NO.

CE

0 (2)

 

TAC

0 (2)

 


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

NAFO 3M

COD/N3M.

CE

0 (3)

 

TAC

0 (3)

 


Specie

:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona

:

NAFO 2J3KL

WIT/N2J3KL

CE

0 (4)

 

TAC

0 (4)

 


Specie

:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona

:

NAFO 3NO

WIT/N3NO.

CE

0 (5)

 

TAC

0 (5)

 


Specie

:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona

:

NAFO 3M

PLA/N3M.

CE

0 (6)

 

TAC

0 (6)

 


Specie

:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona

:

NAFO 3LNO

PLA/N3LNO.

CE

0 (7)

 

TAC

0 (7)

 


Specie

:

Totano

Illex illecebrosus

Zona

:

Sottozone NAFO 3 e 4

SQI/N34.

Estonia

128 (9)

 

Lettonia

128 (9)

 

Lituania

128 (9)

 

Polonia

227 (9)

 

CE

Non pertinente (8)  (9)

 

TAC

34 000

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Limanda

Limanda ferruginea

Zona

:

NAFO 3LNO

YEL/N3LNO.

Estonia

 

 

Lettonia

 

 

Lituania

 

 

Polonia

 

 

CE

0 (10)  (11)

 

TAC

15 000

 


Specie

:

Capelin

Mallotus villosus

Zona

:

NAFO 3NO

CAP/N3NO.

CE

0 (12)

 

TAC

0 (12)

 


Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

NAFO 3L (13)

PRA/N3L.

Estonia

144 (14)

 

Lettonia

144 (14)

 

Lituania

144 (14)

 

Polonia

144 (14)

 

CE

144 (14)  (15)

 

TAC

13 000

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

NAFO 3M (16)

PRA/N3M.

TAC

 (17)

 


Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

NAFO 3LMNO

GHL/N3LMNO

Estonia

380

 

Germania

388

 

Lettonia

54

 

Lituania

27

 

Spagna

5 208

 

Portogallo

2 197

 

CE

8 254

 

TAC

14 079

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Razze

Rajidae

Zona

:

NAFO 3LNO

SRX/N3LNO.

Spagna

6 561

 

Portogallo

1 274

 

Estonia

546

 

Lituania

119

 

CE

8 500

 

TAC

13 500

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona

:

NAFO 3LN

RED/N3LN.

CE

0 (18)

 

TAC

0 (18)

 


Specie

:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona

:

NAFO 3M

RED/N3M.

Estonia

1 571 (19)

 

Germania

513 (19)

 

Spagna

233 (19)

 

Lettonia

1 571 (19)

 

Lituania

1 571 (19)

 

Portogallo

2 354 (19)

 

CE

7 813 (19)

 

TAC

5 000 (19)

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona

:

NAFO 3O

RED/N3O.

Spagna

1 771

 

Portogallo

5 229

 

CE

7 000

 

TAC

20 000

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona

:

NAFO 3NO

HKW/N3NO.

Spagna

2 160

 

Portogallo

2 835

 

CE

5 000

 

TAC

8 500

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.

(2)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.

(3)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.

(4)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.

(5)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.

(6)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.

(7)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.

(8)  Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri della Comunità, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(9)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre.

(10)  Nonostante la Comunità benefici di un contingente condiviso di 76 tonnellate, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. Non sarà praticata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere pescata solo come cattura accessoria a norma dell'articolo 28.

(11)  Le catture effettuate dalle navi nell’ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 48 ore.

(12)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.

(13)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto N.

Latitudine N

Longitudine O

1

47°20′0

46°40′0

2

47°20′0

46°30′0

3

46°00′0

46°30′0

4

46°00′0

46°40′0

(14)  Da pescare dal 1o gennaio al 31 marzo, dal 1o luglio al 14 settembre e dal 1o dicembre al 31 dicembre.

(15)  Tutti gli Stati membri con l’eccezione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(16)  Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione L3, nell’area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto N.

Latitudine N

Longitudine O

1

47°20′0

46°40′0

2

47°20′0

46°30′0

3

46°00′0

46°30′0

4

46°00′0

46°40′0

Le navi che pescano gamberelli in questa area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, compilano una relazione ai sensi del punto 1.3 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4); regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 1).

Inoltre, la pesca del gamberetto è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2005 nell’area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto N.

Latitudine N

Longitudine O

1

47°55′0

45°00′0

2

47°30′0

44°15′0

3

46°55′0

44°15′0

4

46°35′0

44°30′0

5

46°35′0

45°40′0

6

47°30′0

45°40′0

7

47°55′0

45°00′0

(17)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all’articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro notifica.

Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è:

Stato membro

Numero massimo di navi

Numero massimo di giorni di pesca

Danimarca

2

131

Estonia

8

1 667

Spagna

10

257

Lettonia

4

490

Lituania

7

579

Polonia

1

100

Portogallo

1

69

Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell’area definita alla precedente nota (1).

(18)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.

(19)  Questo contingente deve rispettare il TAC di 5 000 t stabilito per tale stock. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta a questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

ALLEGATO IE

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE

Tutte le zone

I TAC per la zona in questione sono adottati nell’ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l’ICCAT e la IATTC.

Specie

:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona

:

Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo

BFT/AE045W

Cipro

 (1)

 

Grecia

323,4

 

Spagna

6 276,7

 

Francia

6 192,7

 

Italia

4 888

 

Malta

 (1)

 

Portogallo

590,2

 

Tutti gli Stati membri

60 (2)

 

CE

18 331

 

TAC

32 000

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona

:

Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N

SWO/AN05N

Spagna

6 541,5

 

Portogallo

1 010,4

 

Tutti gli Stati membri

148,5 (3)

 

CE

7 700,4

 

TAC

14 000

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona

:

Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N

SWO/AS05N

Spagna

6 595,6

 

Portogallo

371,1

 

CE

6 966,7

 

TAC

15 956

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Alalunga

Germo alalunga

Zona

:

Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N

ALB/AN05N

Irlanda

5 723,3 (4)  (6)

 

Spagna

31 383 (4)  (6)

 

Francia

8 217 (4)  (6)

 

Regno Unito

600,7 (4)  (6)

 

Portogallo

4 129,5 (4)  (6)

 

CE

50 053,5 (4)  (5)

 

TAC

34 500

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Alalunga australe

Germo alalunga

Zona

:

Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N

ALB/AS05N

Spagna

943,7

 

Francia

311

 

Portogallo

660

 

CE

1 914,7

 

TAC

30 915

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona

:

Oceano Atlantico

BET/ATLANT

Spagna

21 526,4

 

Francia

9 438

 

Portogallo

13 511

 

CE

44 475,4

 

TAC

90 000

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona

:

Oceano Atlantico

BUM/ATLANT

CE

103

 

TAC

Non pertinente

 


Specie

:

Marlin bianco

Tetrapturus alba

Zona

:

Oceano Atlantico

WHM/ATLANT

CE

46,5

 

TAC

Non pertinente

 


(1)  Cipro e Malta possono pescare nell’ambito del contingente «altre» dell’ICCAT, conformemente alle tabelle di concordanza ICCAT adottate nel corso della riunione annuale della Convenzione nel 2003.

(2)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(3)  Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(4)  È proibito usare reti da imbrocco, le reti da posta ancorate, i tramagli e le reti da posta impiglianti.

(5)  Il numero di navi comunitarie che pescano l’alalunga come specie bersaglio è fissato a pm unità, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001.

(6)  Conformemente all’articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 973/2001, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l’alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Regno Unito

12

Portogallo

310

CE

1 253

ALLEGATO I F

ANTARTICO

Zona della CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la parte spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all’esaurimento del TAC.

Specie

:

Pesce del ghiaccio

Chaenocephalus aceratus

Zona

:

FAO 48,3 Antartico

SSI/F483.

TAC

2 200 (1)

 


Specie

:

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

Zona

:

FAO 58.5.2 Antartico

LIC/F5852.

TAC

150 (2)

 


Specie

:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona

:

FAO 48,3 Antartico

ANI/F483.

TAC

3 574 (3)

 


Specie

:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona

:

FAO 58.5.2 Antartico (5)

ANI/F5852.

TAC

1 864 (4)

 


Specie

:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona

:

FAO 48,3 Antartico

TOP/F483.

TAC

3 050 (6)  (7)

 

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A:

da 48° O a 43° 30′ O –

da 52° 30′ S a 56° S

(TOP/*F483A)

0

Zona di gestione B:

da 43° 30′ O a 40° O –

da 52° 30′ S a 56° S

(TOP/*F483B)

915

Zona di gestione C:

da 40° O a 33° 30′ O –

da 52° 30′ S a 56° S

(TOP/*F483C)

2 135


Specie

:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona

:

FAO 48,4 Antartico

TOP/F484.

TAC

28 (8)  (9)

 


Specie

:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona

:

FAO 58.5.2 Antarctic

TOP/F5852.

TAC

2 787 (10)  (11)

 


Specie

:

Krill

Euphausia superba

Zona

:

FAO 48

KRI/F48.

TAC

4 000 000 (12)

 

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Sottozona 48.1 (KRI/*F481.)

1 008 000

Sottozona 48.2 (KRI/*F482.)

1 104 000

Sottozona 48.3 (KRI/*F483.)

1 056 000

Sottozona 48.4 (KRI/*F484.)

832 000


Specie

:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona

:

FAO 58.4.1 Antartico

KRI/F5841.

TAC

440 000 (13)

 

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W)

277 000

Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E)

163 000


Specie

:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona

:

FAO 58.4.2 Antartico

KRI/F5842.

TAC

450 000 (14)

 


Specie

:

Nototenia

Gobionotothen gibberifrons

Zona

:

FAO 48,3 Antartico

NOG/F483.

TAC

1 470 (15)

 


Specie

:

Nototenia

Lepidonotothen squamifrons

Zona

:

FAO 48,3 Antartico

NOS/F483.

TAC

300 (16)

 


Specie

:

Nototenia

Lepidonotothen squamifrons

Zona

:

FAO 58.5.2 Antartico

NOS/F5852.

TAC

80 (17)

 


Specie

:

Nototenia

Notothenia rossii

Zona

:

FAO 48,3 Antartico

NOR/F483.

TAC

300 (18)

 


Specie

:

Granchio

Paralomis spp.

Zona

:

FAO 48,3 Antartico

PAI/F483.

TAC

1 600 (19)

 


Specie

:

Pesce del ghiaccio

Pseudochaenichthus georgianus

Zona

:

FAO 48,3 Antartico

SGI/F483.

TAC

300 (20)

 


Specie

:

Granatiere

Macrourus spp.

Zona

:

FAO 58.5.2 Antartico

GRV/F5852.

TAC

360 (21)

 


Specie

:

Altre specie

Zona

:

FAO 58.5.2 Antartico

OTH/F5852.

TAC

50 (22)

 


Specie

:

Razze

Rajae

Zona

:

FAO 58.5.2 Antartico

SRX/F5852.

TAC

120 (23)  (24)

 


Specie

:

Calamaro

Martialia hyadesi

Zona

:

FAO 48,3 Antartico

SQS/F483.

TAC

2 500 (25)

 


(1)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(2)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(3)  TAC per il periodo dal 15 novembre 2004 al 14 novembre 2005. La pesca di questo stock nel periodo dal 1o marzo al 31 maggio 2005 deve essere limitata a 894 tonnellate.

(4)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

(5)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all’interno della zona delimitata da una linea che:

(a)

parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′E taglia la frontiera definita dall’accordo di delimitazione marittima tra l’Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′S;

(b)

procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74°E;

(c)

procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all’intersezione del parallelo di latitudine 52°40′S e del meridiano di longitudine 76°E;

(d)

procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all’intersezione con il parallelo di latitudine 52°S;

(e)

procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all’intersezione del parallelo di latitudine 51°S con il meridiano di longitudine 74°30′E;

(f)

procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

(6)  Il presente TAC è applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2005 e per la pesca con nasse dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

(7)  Incluse 152 tonnellate di razze e 152 tonnellate di Macrorus spp. come catture accessorie.

(8)  Da pescarsi esclusivamente con palangari.

(9)  Questo TAC è applicabile durante la campagna di pesca, definita come quella effettuata nella sottozona 48.3, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di Dissostichus eleginoides nella sottozona 48.4, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di Dissostichus eleginoides nella sottozona 48.3, quale sopraspecificata, a seconda di quale di queste possibilità si verifichi per prima.

(10)  Il presente TAC è applicabile alla pesca al traino nel periodo dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005 e alla pesca con palangari dal 1o maggio al 31 agosto 2005.

(11)  Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79°20′E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano (cfr. allegato XV).

(12)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

(13)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

(14)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

(15)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(16)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(17)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(18)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(19)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

(20)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(21)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(22)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(23)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(24)  Ai fini del TAC in questione, tutti i tipi di razze vengono conteggiati come un'unica specie.

(25)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005.


ALLEGATO II

MISURE SPECIALI RELATIVE AGLI SBARCHI NON SOTTOPOSTI A CERNITA NELLE SOTTOZONE IIa (ACQUE CE), III, IV E VIId

1.

È proibito sbarcare catture non sottoposte a cernita.

2.

Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti programmi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace degli sbarchi di specie non sottoposti a cernita. Gli Stati membri forniscono alla Commissione entro il 1o marzo 2005 una descrizione particolareggiata dei programmi di campionamento e un elenco dei porti e dei punti di sbarco in cui sono operativi i sistemi di campionamento.

3.

In deroga al punto 1), è permesso sbarcare catture non sottoposte a cernita in porti e punti di sbarco in cui è operativo un programma di campionamento di cui al punto 2.


ALLEGATO III

MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE

PARTE A

MAR BALTICO

Sezione 1

Pesca del merluzzo bianco

1.   Condizioni applicabili a taluni attrezzi autorizzati per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

1.1.   Reti da traino

1.1.1.   Senza finestre di fuga

Sono vietate le reti da traino senza finestra di fuga.

1.1.2.   Con finestre di fuga

In deroga alle disposizioni sui dispositivi speciali di selettività di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 88/98, si applicano le disposizioni di cui all’appendice 1 del presente allegato.

1.1.3.   Norma della rete unica

Ove venga utilizzata una rete da traino con finestre di fuga, non possono essere tenuti a bordo attrezzi di altro tipo.

1.2.   Reti da imbrocco

In deroga alle disposizioni di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 110 mm.

Le reti non devono superare la lunghezza massima di 12 km per le navi di lunghezza complessiva fino a 12 m.

Le reti non devono superare la lunghezza massima di 24 km per le navi di lunghezza complessiva superiore a 12 m.

Il tempo di immersione delle reti non deve superare le 48 ore a decorrere dal momento in cui esse vengono immesse per la prima volta nell’acqua fino al momento in cui vengono completamente issate a bordo della nave.

2.   Catture accessorie di merluzzo bianco nel mar Baltico

2.1.   In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 88/98 non può essere tenuto a bordo merluzzo bianco di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie, fatta eccezione nel caso di cui al punto 2.2.

2.2.   Tuttavia, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, nella pesca delle aringhe e degli spratti con reti aventi maglie di dimensioni non superiori a 32 mm, la percentuale delle catture accessorie di merluzzo bianco non può superare il 3 % in peso. Di tale percentuale di catture accessorie può essere tenuto a bordo non più del 5 % di merluzzo bianco di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie.

2.3.   Le catture accessorie di merluzzo bianco non possono superare il 10 % qualora la pesca interessi specie diverse dall’aringa e dallo spratto e sia effettuata con reti da traino e sciabiche danesi diverse da quelle di cui al punto 1.1.2.

3.   Dimensioni minime per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

In deroga alle disposizioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 38 cm.

4.   Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Mar Baltico

La pesca del merluzzo bianco è proibita nelle sottodivisioni 22-24 dal 1o marzo 2005 al 30 aprile 2005 incluso, e nelle sottodivisioni 25-32 dal 1o maggio 2005 al 15 settembre 2005 incluso.

5.   Restrizioni alla pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

È proibita ogni attività di pesca nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

Zona 1:

55°45′N, 15°30′E

55°45′N, 16°30′E

55°00′N, 16°30′E

55°00′N, 16°00′E

55°15′N, 16°00′E

55°15′N, 15°30′E

55°45′N, 15°30′E

Zona 2:

55°00′N, 19°14′E

54°48′N, 19°20′E

54°45′N, 19°19′E

54°45′N, 18°55′E

55°00′N, 19°14′E

Zona 3:

56°13′N, 18°27′E

56°13′N, 19°31′E

55°59′N, 19°13′E

56°03′N, 19°06′E

56°00′N, 18°51′E

55°47′N, 18°57′E

55°30′N, 18°34′E

56°13′N, 18°27′E

6.   Condizioni provvisorie e supplementari di controllo, ispezione e sorveglianza nell’ambito della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico

6.1.   Disposizioni generali

6.1.1.   Il programma di controllo, ispezione e sorveglianza per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico consta dei seguenti elementi:

Condizioni speciali per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

Programmi nazionali di controllo da definire in Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.

Misure supplementari di controllo, ispezione e sorveglianza.

Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori.

6.1.2.   Il programma di azione nazionale per il controllo degli stock di merluzzo bianco può essere riesaminato su iniziativa della Commissione o dietro richiesta di uno Stato membro.

6.2.   Condizioni speciali per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

6.2.1.   Tutte le navi aventi una lunghezza fuoritutto pari o superiore a 8 m che trasportano o che usano reti autorizzate per praticare la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico devono essere provviste di un permesso speciale.

6.2.2.   Gli Stati membri redigono l’elenco delle navi in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

6.2.3.   Il comandante della nave, o un suo rappresentante, al quale uno Stato membro ha rilasciato un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico deve rispettare le condizioni di cui all’appendice 2.

6.3.   Programmi nazionali di controllo

6.3.1.   Tutti gli Stati membri interessati devono mettere a punto un programma nazionale di controllo per il Mar Baltico.

6.3.2.   Nel 2005 la Commissione intende convocare almeno una volta il comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura al fine di valutare il rispetto e i risultati del programma di azione nazionale per il controllo degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

6.4.   Programmi di controllo, ispezione e sorveglianza che devono essere adottati dagli Stati membri

6.4.1.   Ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’elenco dei porti designati e il programma nazionale di controllo di cui al punto 6.3.1 con un calendario di attuazione. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli altri Stati membri interessati.

6.4.2.   Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i capitani delle navi comunitarie, in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico in conformità del punto 6.2.1 tengono un giornale di bordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

6.4.3.   In deroga all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo, espressa in kg, è pari all’8 %.

6.4.4.   Campioni rappresentativi di merluzzo bianco sbarcato in un porto designato, pari almeno al 20 % degli sbarchi, sono pesati alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.

6.4.5.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 bis 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 sexies, septies, octies, nonies, decies, dello stesso regolamento si applicano alle navi comunitarie in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico conformemente al punto 6.2.1.

6.4.6.   Conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2244/2003, gli Stati membri si accertano che i dati ricevuti a norma dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 1 di tale regolamento, relativamente alle navi in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, siano utilizzati:

a)

per registrare in forma digitale ogni entrata e uscita dal porto;

b)

per registrare ogni entrata e uscita da zone di pesca del merluzzo bianco vietate nel Mar Baltico.

6.4.7.   Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di comunicazione di cui al punto 6.4.5, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

6.4.8.   In deroga all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di merluzzo bianco superiori a 50 kg trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all’articolo 8, paragrafo 1 di detto regolamento, indicante i quantitativi di merluzzo bianco trasportati. L’esenzione prevista dall’articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica.

6.4.9.   In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma di controllo specifico per il merluzzo bianco del Mar Baltico può avere una durata superiore a due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

6.5.   Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori

6.5.1.   Gli Stati membri interessati effettuano operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza e a tal fine istituiscono procedure operative congiunte applicabili alle loro forze di sorveglianza.

6.5.2.   Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Presidenza indice una riunione delle competenti autorità di ispezione nazionali per mettere a punto il programma comune di ispezione e sorveglianza.

6.5.3.   Gli Stati membri interessati garantiscono che gli ispettori di altri Stati membri siano invitati a partecipare quantomeno alle loro attività di ispezione congiunte.

6.5.4.   Gli ispettori della Commissione possono partecipare a tali scambi e alle ispezioni congiunte.

Sezione 2

Golfo di Riga

7.   Disposizioni specifiche per il golfo di Riga

7.1.   Permesso speciale di pesca

7.1.1.   Per esercitare le attività di pesca nel golfo di Riga, le navi devono avere un permesso speciale di pesca rilasciato conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

7.1.2.   Gli Stati membri garantiscono che le navi alle quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale conformemente al paragrafo 1 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e il numero di immatricolazione internazionale che gli Stati membri forniscono alla Commissione.

Le navi inserite in tale elenco devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

la potenza motrice totale (kW) delle navi comprese negli elenchi non deve superare quella constatata per ciascuno Stato membro nel periodo 2000-2001 nel golfo di Riga;

b)

la loro potenza motrice non deve superare, in alcun momento, 221 chilowatt (kW).

7.2.   Sostituzione di navi o di motori

7.2.1.   Una nave che figura nell’elenco di cui al punto 7.1.2, può essere sostituita da un’altra o da altre navi purché:

a)

la sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 7.1.2, lettera a) per tale Stato membro, e

b)

la potenza motrice di una nave di sostituzione non sia superiore, in alcun momento, a 221 kW.

7.2.2.   Un motore di una qualsiasi nave figurante nell’elenco di cui al punto 7.1.2 può essere sostituito purché:

a)

la potenza del motore di sostituzione non sia superiore in alcun momento a 221 kW, e

b)

la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 7.1.2, lettera a) per tale Stato membro.

PARTE B

SKAGERRAK E KATTEGAT

8.   Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e nel Kattegat

In deroga alle disposizioni di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98 si applicano le disposizioni di cui all’appendice 3 del presente allegato.

PARTE C

SOTTOZONE CIEM DA I A VII

9.   Procedure di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli

9.1.   Le seguenti procedure si applicano agli sbarchi effettuati nella Comunità europea da navi comunitarie e di paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe, sgombri e sugarelli, o a una combinazione degli stessi, catturati:

a)

per le aringhe, nelle sottozone CIEM I, II, IV, VI e VII e nelle divisioni IIIa, e Vb;

b)

per gli sgombri e i sugarelli, nelle sottozone CIEM III, IV, VI e VII e nella divisione IIa.

9.2.   Gli sbarchi di cui al punto 9.1 sono consentiti solo nei porti designati.

9.3.   Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione le modifiche all’elenco, trasmesso nel 2004, dei porti designati nei quali possono essere effettuati sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli e le procedure di ispezione e sorveglianza per tali porti, inclusi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi delle specie e degli stock di cui al punto 9.1 nell’ambito di ciascuno sbarco. Le modifiche devono essere trasmesse almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore. La Commissione trasmette tali informazioni, nonché l’elenco dei porti designati da paesi terzi, a tutti gli Stati membri interessati.

9.4.   Il comandante di una nave di cui al punto 9.1, o il suo rappresentante, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco dello Stato membro interessato, le informazioni seguenti:

a)

il porto in cui intende entrare, il nome della nave e il suo numero di registrazione,

b)

l’ora di arrivo prevista nel porto suddetto,

c)

i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo.

Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che le operazioni di sbarco non inizino prima che sia stata data l’autorizzazione.

9.5.   In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di una nave presenta immediatamente, all’arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo come richiesto dall’autorità competente presso il porto di sbarco.

I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato al punto 9.4, lettera c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato. In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, quale inserita nel giornale di bordo ed espressa in kg, è pari all' 8 %.

9.6.   Tutti gli acquirenti di pesce fresco devono assicurarsi che tutti i quantitativi ricevuti siano pesati. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco e le distinte di vendita.

Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.

In aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93, l’acquirente o l’impresa di trasformazione dei quantitativi sbarcati devono presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato una copia della ricevuta, o un documento equivalente, come indicato all’articolo 22, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1). Tale ricevuta o documento deve contenere tutte le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 e deve essere presentata su richiesta o entro 48 ore dal completamento della pesatura.

9.7.   Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce surgelato devono assicurarsi che i quantitativi sbarcati siano pesati prima che il pesce sia trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. La tara corrispondente al peso delle casse, dei contenitori di plastica o di altro tipo in cui è contenuto il pesce da pesare può essere detratta dal peso dei quantitativi sbarcati.

In alternativa, il peso del pesce surgelato contenuto in casse può essere determinato moltiplicando il peso medio di un campione rappresentativo calcolato in base al peso del contenuto rimosso dalla cassa e senza imballaggio plastico, prima o dopo lo scioglimento del ghiaccio sulla superficie del pesce. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per approvazione, gli eventuali cambiamenti apportati alla loro metodologia di campionamento approvata dalla Commissione nel 2004. I cambiamenti sono approvati dalla Commissione. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco e le distinte di vendita.

9.8.   Entro il 1o maggio 2005, tutti i sistemi di pesatura sono approvati, calibrati e sigillati dalle autorità competenti. Chi effettua la pesatura del pesce deve tenere un giornale di bordo impaginato indicante il peso totale e il peso di ciascuno sbarco. Il giornale di bordo deve essere tenuto per tre anni. Le autorità competenti devono avere pieno accesso ai sistemi di pesatura e al giornale di bordo.

Fino all’introduzione dei sistemi di pesatura di cui al primo paragrafo, la pesatura avviene in presenza di un ispettore.

9.9.   Le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che almeno il 15 % dei quantitativi di pesce sbarcato e almeno il 10 % degli sbarchi di pesce siano oggetto di un’ispezione completa, comprendente almeno quanto segue:

a)

controllo del peso delle catture prelevate dalla nave, suddivise per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture deve essere pesato l’intero carico delle navi selezionate per l’ispezione. Nel caso dei pescherecci da traino congelatori vengono contate tutte le casse. Viene pesato un campione rappresentativo di casse/palette al fine di determinare il peso medio delle stesse. Viene inoltre effettuato un campionamento delle casse secondo una metodologia approvata per determinare il peso netto medio dei pesci (senza imballaggi, ghiaccio);

b)

verifica incrociata tra i quantitativi registrati nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco o nella distinta di vendita come pure tra i quantitativi indicati nel preavviso di sbarco e i quantitativi sbarcati per specie;

c)

se lo sbarco viene interrotto, per poterlo riprendere deve essere chiesta l’autorizzazione;

d)

verifica che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave una volta concluse le operazioni di sbarco.

10.   Pesca dell’aringa nella zona IIa (acque CE)

È proibito sbarcare o tenere a bordo aringhe catturate nella divisione IIa (acque CE) nei periodi dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.

11.   Condizioni per lo sbarco delle aringhe per fini industriali

In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio si applicano le seguenti disposizioni:

Le aringhe catturate al di fuori delle sottozone CIEM III e IV con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 32 mm non possono essere tenute a bordo salvo se sono presenti mescolate ad altre specie, non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 10 % del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie.

12.   Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco

a)

A ovest della Scozia: Fino al 31 dicembre 2005 è proibita ogni attività di pesca nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche:

 

59°05′N, 06°45′O

 

59°30′N, 06°00′O

 

59°40′N, 05°00′O

 

60°00′N, 04°00′O

 

59°30′N, 04°00′O

 

59°05′N, 06°45′O

b)

Mare Celtico: Fino al 31 marzo 2005 è proibita ogni attività di pesca nella parte della divisione CIEM VII inclusa nei seguenti rettangoli CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Questo divieto non si applica alle sfogliare nel mese di marzo.

c)

In deroga alle lettere a) e b) sono permesse le attività di pesca utilizzando le nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:

i)

non siano tenuti a bordo attrezzi di pesca diversi dalle nasse, e

ii)

non sia tenuto a bordo pesce diverso dai molluschi e dai crostacei.

d)

In deroga alle lettere a) e b) sono permesse le attività di pesca utilizzando nelle zone ivi indicate utilizzando reti con maglie inferiori a 55 mm, purché:

i)

non siano tenute a bordo reti avente maglie di dimensioni pari o superiori a 55 mm, e

ii)

non siano tenuti a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, sugarelli, spratti, melù e argentine.

13.   Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli

È proibito sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell’Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate:

la costa orientale dell’Inghilterra alla latitudine 55°30′N

latitudine 55°30′N, longitudine 1°00′O

latitudine 58°00′N, longitudine 1°00′O

latitudine 58°00′N, longitudine 2°00′O

la costa orientale della Scozia alla longitudine 2°00′O.

Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerelli nella zona e degli effetti della chiusura.

14.   Zona di protezione dell’eglefino di Rockall

Tutti i tipi di pesca, eccetto quelli con palangari, sono proibiti nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche:

Punto n.

Latitudine

Longitudine

1

57°00′N

15°00′O

2

57°00′N

14°00′O

3

56°30′N

14°00′O

4

56°30′N

15°00′O

15.   Misure tecniche di conservazione nel Mare d’Irlanda

Le misure tecniche di conservazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d’Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002, si applicano temporaneamente nel 2005 (2).

PARTE D

SOTTOZONE CIEM VIII, IX E X

16.   Divieto di pesca a strascico nelle acque intorno alle Azzorre, alle isole Canarie e a Madera

Alle navi è vietato utilizzare reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri nelle zone delimitate dalla linea congiungente le seguenti coordinate:

a)

Azzorre

 

36°00′ latitudine nord e 23°00′ longitudine ovest

 

42°00′ latitudine nord e 23°00′ longitudine ovest

 

42°00′ latitudine nord e 34°00′ longitudine ovest

 

36°00′ latitudine nord e 34°00′ longitudine ovest

 

36°00′ latitudine nord e 23°00′ longitudine ovest

b)

Isole Canarie e Madera

 

27°00′ latitudine nord e 19°00′ longitudine ovest

 

26°00′ latitudine nord e 15°00′ longitudine ovest

 

29°00′ latitudine nord e 13°00′ longitudine ovest

 

36°00′ latitudine nord e 13°00′ longitudine ovest

 

36°00′ latitudine nord e 19°00′ longitudine ovest

 

27°00′ latitudine nord e 19°00′ longitudine ovest

PARTE E

MEDITERRANEO

17.   Misure tecniche di conservazione in Mediterraneo

La pesca attualmente effettuata in virtù delle deroghe di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis e all’articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis del regolamento (CE) n. 1626/94, può continuare temporaneamente nel 2005.

PARTE F

OCEANO PACIFICO ORIENTALE

18.   Reti da circuizione nell’Oceano Pacifico orientale [zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)]

La pesca con navi dotate di reti da circuizione del tonno albacora (Thunnus albacora), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) è proibita dal 1° agosto all’11 settembre 2005, o dal 20 novembre al 31 dicembre 2005, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

le coste americane del Pacifico

la longitudine 150° O

la latitudine 40° N

la latitudine 40° S

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o luglio 2005 il periodo di divieto della pesca per cui hanno optato. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione devono interrompere la pesca praticata con tali reti nella zona in questione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le navi con reti da circuizione per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale devono tenere a bordo e quindi sbarcare tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l’ultima retata di un’uscita, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

Le navi con reti da circuizione rilasciano rapidamente e, per quanto possibile, senza arrecare danni tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i dorado e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.

Le seguenti misure specifiche vanno applicate se una tartaruga marina è accerchiata o è rimasta impigliata:

a)

se una tartaruga marina è avvistata nella rete occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all’impiego di un motoscafo;

b)

se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete andrebbe interrotto non appena la tartaruga emerge dall’acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua;

c)

se una tartaruga è issata a bordo della nave, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua;

d)

è necessario proibire alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare.

e)

è incoraggiato, laddove possibile, il rilascio delle tartarughe marine impigliate in dispositivi di concentrazione dei pesci e in altri dispositivi,

f)

è incoraggiato inoltre il recupero dei dispositivi di concentrazione dei pesci che non vengono utilizzati.

PARTE G

ATLANTICO ORIENTALE E MAR MEDITERRANEO

19.   Taglia minima per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, la taglia minima per il tonno rosso nel Mar Mediterraneo è di 10 kg o 80 cm.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001, non è concesso alcun margine di tolleranza per il tonno rosso pescato nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo.

20.   Taglia minima per il tonno obeso

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 ed all'allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, è abolita la taglia minima per il tonno obeso.

21.   Restrizioni relative all'impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi

1.

Al fine di proteggere gli stock di tonno obeso, in particolare del novellame, la pesca con reti a circuizione ed esche vive è vietata nel periodo e nella zona di cui alle lettere a) e b):

a)

Zona:

Limite meridionale

:

parallelo 0° di latitudine sud

Limite settentrionale

:

parallelo 5° di latitudine nord

Limite occidentale

:

meridiano 20° di longitudine ovest

Limite orientale

:

meridiano 10° di longitudine ovest

b)

Il periodo oggetto di divieto va dal 1o al 30 novembre di ogni anno.

2.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 973/2001, i pescherecci comunitari sono autorizzati a pescare senza restrizioni sull'impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi nella zona di cui all'articolo 3, paragrafo 2 durante il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

22.   Misure riguardanti la pesca sportiva e ricreativa nel Mar Mediterraneo

1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'impiego, nel quadro della pesca sportiva e ricreativa, di reti trainate, reti da circuizione, sciabiche, draghe, reti da imbrocco, tramagli e palangari per la pesca di tonnidi e specie affini, segnatamente tonni rossi, nel Mar Mediterraneo.

2.

Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonnidi e specie affini effettuate nel Mar Mediterraneo nel quadro della pesca sportiva e ricreativa non siano commercializzate.

23.   Programma di campionamento per il tonno rosso

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 973/2001, gli Stati membri stabiliscono un programma di campionamento per la valutazione del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati; ciò richiede segnatamente che il campionamento in base alla taglia nelle gabbie sia effettuato su un campione (= 100 esemplari) ogni 100 tonnellate di pesce vivo. I campioni in base alla taglia sono ottenuti durante la raccolta (3) nell'allevamento, conformemente alla metodologia ICCAT nel quadro del compito II. Il campionamento deve essere effettuato nel corso di ogni raccolta e deve riguardare tutte le gabbie. I dati devono essere trasmessi all'ICCAT entro il 31 luglio per i campionamenti effettuati l'anno precedente.

24.   Misure provvisorie per la protezione degli habitat vulnerabili in acque profonde.

È vietata la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da imbrocco e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

Montagne marine di Hecate:

52°21.2866′N, 31°09.2688′O

52°20.8167′N, 30°51.5258′O

52°12.0777′N, 30°54.3824′O

52°12.4144′N, 31°14.8168′O

52°21.2866′N, 31°09.2688′O

Montagne marine di Faraday:

50°01.7968′N, 29°37.8077′O

49°59.1490′N, 29°29.4580′O

49°52.6429′N, 29°30.2820′O

49°44.3831′N, 29°02.8711′O

49°44.4186′N, 28°52.4340′O

49°36.4557′N, 28°39.4703′O

49°29.9701′N, 28°45.0183′O

49°49.4197′N, 29°42.0923′O

50°01.7968′N, 29°37.8077′O

Parte della dorsale di Reykjanes:

55°04.5327′N, 36°49.0135′O

55°05.4804′N, 35°58.9784′O

54°58.9914′N, 34°41.3634′O

54°41.1841′N, 34°00.0514′O

54°00.0′N, 34°00.0′O

53°54.6406′N, 34°49.9842′O

53°58.9668′N, 36°39.1260′O

55°04.5327′N, 36°49.0135′O

Montagne marine di Altair:

44°50.4953′N, 34°26.9128′O

44°47.2611′N, 33°48.5158′O

44°31.2006′N, 33°50.1636′O

44°38.0481′N, 34°11.9715′O

44°38.9470′N, 34°27.6819′O

44°50.4953′N, 34°26.9128′O

Montagne marine di Antialtair:

43°43.1307′N, 22°44.1174′O

43°39.5557′N, 22°19.2335′O

43°31.2802′N, 22°08.7964′O

43°27.7335′N, 22°14.6192′O

43°30.9616′N, 22°32.0325′O

43°40.6286′N, 22°47.0288′O

43°43.1307′N, 22°44.1174′O

PARTE H

SPECIE DI ACQUE PROFONDE

In deroga al regolamento (CE) n. 2347/2002, nel 2005 si applicano le seguenti disposizioni:

Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca durante le quali sono catturate e conservate a bordo per ogni anno civile oltre 10 tonnellate di catture di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggette ad un permesso di pesca per acque profonde.

È comunque proibito catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde.


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 del 1°.5.2004, pag. 35).

(2)  GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.

(3)  Per il pesce allevato per più di un anno si dovrebbero stabilire metodi di campionamento supplementari.

Allegato III, appendice 1

Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore «BACOMA»

Finestra a maglie quadrate di 110 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe.

La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco.

Dimensioni del sacco, dell’avansacco e dell’estremità posteriore della rete da traino

Il sacco è composto da due pannelli di rete della stessa dimensione, congiunti da ralinghe su entrambi i lati.

È proibito tenere a bordo una rete con più di 100 maglie a diamante aperte su una qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.

Il numero di maglie a diamante aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell’avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell’estremità anteriore del sacco strictu sensu e sull’estremità posteriore della sezione conica della rete da traino, escluse quelle delle ralinghe (figura 1).

Collocazione della finestra

La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco e termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 2).

Dimensioni della finestra

La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a diamante aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, può essere autorizzato il mantenimento di un massimo del 20 % del numero di maglie a diamante aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 3).

La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 metri.

Pezza di rete della finestra

Le maglie della finestra hanno un’apertura minima di 110 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 millimetri.

Altre caratteristiche

Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle figure 4a, 4b e 4c. La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 4 metri.

Figura 1

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Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione.

Il corpo della rete ha sempre forma conica e una lunghezza compresa tra 10 e 40 metri. L’avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di 49,5 maglie che, tirate, raggiungono una lunghezza compresa tra 6 e 12 metri. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all’usura. La lunghezza del sacco è in genere di 49,5 maglie, pari a circa 6 metri, benché in navi di piccole dimensioni esso possa essere più corto (2-4 metri). La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.

Figura 2

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La distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura è di 4 maglie. Il pannello superiore presenta 3,5 maglie a diamante e una fila intrecciata a mano di una profondità di 0,5 maglie all’altezza della sagola.

Figura 3

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È possibile mantenere il 20 % di maglie a diamante nel pannello superiore lungo una fila perpendicolare che va da una ralinga all’altra. Ad esempio (come nella figura 3), in un pannello superiore avente larghezza di 30 maglie aperte, il 20 % sarebbe costituito da 6 maglie. Si dovrebbero dunque ripartire tre maglie aperte su ciascun lato del pannello della finestra. La larghezza di tale pannello sarebbe quindi di 12 lati di maglia (30 – 6 = 24 maglie a diamante, diviso 2 è uguale a 12 lati di maglia).

Figura 4a

Pannello inferiore

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Struttura del pannello inferiore, formata da una pezza di rete con profondità di 49,5 maglie

Figura 4b

Pannello superiore

(senza maglie a diamante tra la salinga e il pannello a maglie quadrate)

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Struttura del pannello superiore, dimensioni e posizione del pannello della finestra nel caso in cui il dispositivo di fuga vada da ralinga a ralinga

Figura 4c

Pannello superiore

(con maglie a diamante tra la ralinga e il pannello a maglie quadrate)

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Struttura del pannello superiore nel caso in cui il 20 % di maglie a diamante venga mantenuto nel pannello suddetto, ripartito equamente su entrambi i lati della finestra

Allegato III, appendice 2

Condizioni speciali per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

1.

Soltanto le navi titolari di un permesso di pesca speciale sono autorizzate a scaricare merluzzo bianco del Mar Baltico.

2.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato uno sbarco che richiede una notifica preliminare possono chiedere che le operazioni di sbarco non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

3.

Il comandante della nave, o un suo rappresentante, al quale uno Stato membro ha rilasciato permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico deve rispettare le seguenti condizioni:

i)

tenere a bordo della nave una copia del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico;

ii)

prima di lasciare il Mar Baltico o di entrarvi, notificare alle autorità dello Stato membro di bandiera la data, l'ora e il luogo di uscita o di entrata e non iniziare una nuova uscita per la pesca finché non siano state scaricate tutte le catture;

iii)

non trasbordare pesce in mare;

iv)

non transitare all’interno delle zone chiuse alla pesca del merluzzo bianco a meno che gli attrezzi di pesca a bordo non siano correttamente fissati e riposti;

v)

se si detengono a bordo più di 300 kg di merluzzo bianco, comunicare alle autorità competenti, almeno due ore prima di ogni ingresso in porto o luogo di scarico di uno Stato membro, il nome del porto o del luogo di scarico, l'ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di scarico e i quantitativi espressi in kg di peso vivo di merluzzo bianco;

vi)

effettuare sbarchi di merluzzo bianco esclusivamente nei porti designati se a bordo sono detenuti più di 750 kg in peso vivo di merluzzo bianco;

vii)

fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93, presentare la/le pagina/e pertinente/i del giornale di bordo alle autorità nazionali prima di iniziare lo sbarco delle catture detenute a bordo.

Allegato III, appendice 3

Attrezzi trainati: Skagerrak e Kattegat

Larghezze delle maglie, specie bersaglio e percentuali di catture applicabili all’uso di maglie di dimensioni uniche in attrezzi trainati

Specie

Dimensioni delle maglie (millimetri)

< 16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥ 90

Percentuale minima di specie bersaglio

50 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

20 % (7)

30 % (8)

Nessuna

Cicerelli (Ammodytidae) (3)

x

x

x

x

x

x

x

x

Cicerelli (Ammodytidae) (4)

 

x

 

x

x

x

x

x

Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)

 

x

 

x

x

x

x

x

Melù (Micromesistius poutassou)

 

x

 

x

x

x

x

x

Tracina drago (Trachinus draco) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Molluschi (eccetto Sepia) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Aguglia (Belone belone) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Capone gorno (Eutrigla gurnardus) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Argentine (Argentina spp.)

 

 

 

x

x

x

x

x

Spratto (Sprattus sprattus)

 

x

 

x

x

x

x

x

Anguilla (Anguilla, anguilla)

 

 

x

x

x

x

x

x

Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

 

 

x

x

x

x

x

x

Sgombro (Scomber spp.)

 

 

 

x

 

 

x

x

Sugarello (Trachurus spp.)

 

 

 

x

 

 

x

x

Aringa (Clupea harengus)

 

 

 

x

 

 

x

x

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

 

 

 

 

 

x

x

x

Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

 

 

 

 

x

 

x

x

Merlano (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Scampo (Nephrops norvegicus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Tutti gli altri organismi marini

 

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Solamente all’interno di 4 miglia dalle linee di base.

(2)  4 miglia al di fuori dalle linee di base.

(3)  Dal 1o marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1o marzo al 31 luglio nel Kattegat.

(4)  Dal 1o novembre all’ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1o agosto all’ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.

(5)  Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco e l’avansacco devono essere costituiti da pezze a maglie quadrate con una potra di uscita.

(6)  Le catture detenute a bordo non devono superare il 10 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

(7)  Le catture detenute a bordo non devono superare il 50 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

(8)  Le catture detenute a bordo non devono superare il 60 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro e astice.

Allegato III, appendice 4

Catenelle distanziatrici per reti da traino pelagiche per gamberetti: zona NAFO

Le catenelle distanziatrici sono catene o corde, o una combinazione delle due, che collegano la lima da piombo alla lima di armamento o alla lima di supporto a intervalli variabili. I termini «lima di armamento» o «lima di supporto» sono intercambiabili. Alcune navi usano esclusivamente una lima di armamento; altre utilizzano sia la lima di armamento che la lima di supporto, come mostrato nel disegno. La lunghezza della catenella distanziatrice si misura dal centro della catena o filo che passa attraverso la lima da piombo (centro della lima da piombo) alla parte inferiore della lima di armamento.

Il disegno allegato mostra come misurare la lunghezza della catenella distanziatrice.

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ALLEGATO IV bis

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL’AMBITODEI PIANI DI RIPRISTINO DI TALUNI STOCK

Disposizioni generali

1.   Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.

2.   Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

 

Kattegat (divisione CIEM IIIa sud);

 

Skagerrak e Mare del Nord (divisioni CIEM IV, a, b, c, IIIa nord e IIa CE);

 

Scozia Occidentale (Divisione CIEM VIa);

 

Manica orientale (divisione CIEM VIId);

 

Mare d’Irlanda (Divisione CIEM VIIa).

Per le navi notificate alla Commissione come navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, si applica la seguente definizione dell’area della Scozia occidentale:

 

la divisione CIEM VIa esclusa la parte che si trova ad ovest di una linea tracciata unendo di seguito con linee rette le seguenti coordinate geografiche:

 

60°00′N, 04°00′O

 

59°45′N, 05°00′O

 

59°30′N, 06°00′O

 

59°00′N, 07°00′O

 

58°30′N, 08°00′O

 

58°00′N, 08°00′O

 

58°00′N, 08°30′O

 

56°00′N, 08°30′O

 

56°00′N, 09°00′O

 

55°00′N, 09°00′O

 

55°00′N, 10°00′O

 

54°30′N, 10°00′O.

3.   Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all’ interno della zona e fuori dal porto»:

a)

il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00.00 di un giorno civile e le ore 24.00 del medesimo giorno di civile o una parte di detto periodo durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto; oppure

b)

qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto, o qualsiasi parte di uno di questi periodi.

Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di «giornata all’interno della zona e fuori dal porto» di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione entro il 1° febbraio 2005 i mezzi di sorveglianza delle attività delle navi che intende utilizzare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alle lettera b).

4.   Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a)

reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm per tutte le zone eccetto il Kattegat e lo Skagerrak, dove la dimensione delle maglie deve essere pari o superiore a 90 mm;

b)

sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

c)

reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti;

d)

palangari demersali;

e)

reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni tra 70 mm e 99 mm per tutte le zone eccetto il Kattegat e lo Skagerrak, dove la dimensione delle maglie deve essere tra 70 e 89 mm;

f)

reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni tra 16 mm e 31 mm, ad eccezione delle sfogliare.

Sforzo di pesca

5.   Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.

a)

Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui una nave può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.

Anche un giorno di assenza dal porto e di presenza in una data zona è dedotto dal totale dei giorni autorizzati in tutte le altre zone simultaneamente durante il periodo di gestione considerato.

Quando una nave passa per due zone nel corso di un’uscita di pesca, il giorno è imputato alla zona in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato.

Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zonae di assenza dal porto per attrezzi da pesca

Zona di cui al punto 2:

Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto:

4a

4b

4c

4d

4e

4f

Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Manica orientale, Scozia Occidentale e Mare d’Irlanda

9

13

13

16

21

19

Tuttavia, il numero massimo di giorni per mese civile durante il quale una nave può essere presente in una delle seguenti sottozone e fuori dal porto, detenendo a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4, lettera a), è il seguente:

i.

Scozia occidentale: 8

ii.

Mare d'Irlanda: 10.

b)

Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili.

c)

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1° gennaio 2002, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (1). Il numero aggiuntivo di giorni assegnato alle navi con una data categoria di attrezzi sarà direttamente proporzionale allo sforzo di pesca del 2001, espresso in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che utilizzavano gli attrezzi in questione, rapportato al livello comparabile dello sforzo di pesca consentito nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Ogni parte di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alle cessazioni definitive delle attività di pesca in questione.

Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui alla lettera a) per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Il numero aggiuntivo di giorni concesso dalla Commissione a uno Stato membro nel 2004, conformemente all'allegato V, punto 6, lettera c) del regolamento (CE) n. 2287/2003, rimane assegnato nel 2005.

d)

Gli Stati membri possono concedere alle navi deroghe al numero di giorni in cui essi si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II.

Gli Stati membri che vogliano concedere un numero aggiuntivo di giorni notificano alla Commissione i dati delle navi che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell’assegnazione dei giorni aggiuntivi.

Tabella II — Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenzadal porto di cui alla tabella I e relative condizioni

Zona

Attrezzi di cuial punto 4

Attività comprovatadella nave nel 2002 (2)

Giorni

Zona di cui al punto 2

4(a), 4(e)

Meno del 5 % di ciascuna per merluzzo bianco, sogliola e passera di mare

nessuna limitazione di giorni (3)

Zona di cui al punto 2

4(a), 4(b)

Meno del 5 % di merluzzo bianco

100-120 mm fino a 13 ≥ 120 mm fino a 14

Kattegat e Mare del Nord

4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 220 mm

Meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero

Fino a 15 giorni

Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak

4(a) con apertura di maglie quadrate di 120 mm (4)

n.d.

12 giorni

Manica orientale

4(c) tramagli aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 110 mm

Navi assenti dal porto per non più di 24 ore

19 giorni

Qualora a una nave sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa percentuale di catture di determinate specie da essa comprovata, detta nave non conserva in alcun momento a bordo un quantitativo di catture di dette specie superiore alla percentuale di cui alla tabella II, né trasborda pesce in mare verso altre navi. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi.

e)

La Commissione può assegnare a uno Stato membro, a richiesta del medesimo, un giorno aggiuntivo in cui una nave può essere presente nella zona e fuori dal porto se detiene a bordo attrezzi di pesca di cui al punto 4, lettera a) aventi maglie di dimensioni superiori a 120 mm, a condizione che lo Stato membro abbia elaborato un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni. Nel corso di un periodo di gestione, qualora una nave si avvalga di questa disposizione, non può in nessun momento detenere a bordo attrezzi di pesca aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 120 mm.

f)

Considerate la chiusura della zona del Mare d'Irlanda per la protezione delle specie riproduttrici e la prevista riduzione della mortalità ittica del merluzzo bianco, può essere concesso un giorno aggiuntivo alle navi con raggruppamenti di attrezzi di pesca 4(a) e 4(b) che passano più della metà dei loro giorni assegnati in un dato periodo di gestione pescando nel Mare d'Irlanda.

7.   Anteriormente al giorno d’inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l’attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 2 con nessuno degli attrezzi di cui al punto 4.

Quando il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica l’uso di due dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4, il numero complessivo di giorni disponibili durante il successivo periodo di gestione non è superiore alla metà della somma dei giorni di cui la nave può fruire per ogni attrezzo, arrotondata al giorno intero più vicino. Non è consentito utilizzare alcuno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo nella tabella I o nel terzo capoverso del punto 6, lettera a) per la sottozona interessata.

L’uso di due attrezzi è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti disposizioni supplementari di sorveglianza:

nel corso di una determinata uscita in mare la nave può detenere a bordo uno soltanto degli attrezzi da pesca di cui al punto 4;

prima di ogni uscita in mare il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica preliminarmente alle autorità competenti il tipo di attrezzo da pesca che sarà detenuto a bordo, a meno che il tipo di attrezzo non sia cambiato rispetto a quello notificato per l’uscita precedente.

Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l’osservanza delle due condizioni succitate. Se una nave non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzata, con effetto immediato, a utilizzare due raggruppamenti di attrezzi da pesca.

Nel caso di una nave che voglia combinare l’uso di uno o più degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 (attrezzi regolamentati) con altri attrezzi non menzionati al punto 4 (attrezzi non regolamentati), l’uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono notificare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica nessuno degli attrezzi di cui al punto 4 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l’attività di pesca alternativa.

8.   Una nave che si trova in una delle zone di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 non può simultaneamente detenere a bordo un altro degli attrezzi menzionati al punto 4.

a)

In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi esclusivamente attrezzi regolamentati come descritto al punto 7.

b)

In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

a)

Uno Stato membro può consentire a qualsiasi sua nave di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un’altra delle sue navi per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

b)

Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente in tale zona, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. Allorché una nave cedente utilizza la definizione alternativa di zona della Scozia occidentale di cui al punto 2, il calcolo della sua attività comprovata si baserà su tale definizione alternativa di zona.

c)

Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e nelle stesse zone di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione. Uno Stato membro può concedere un trasferimento di giornate se una nave cedente titolare di licenza ha temporaneamente cessato la sua attività senza aiuti pubblici.

d)

Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell’ assegnazione di cui ai punti 6, lettera d) e 7.

e)

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.

11.   Una nave che non abbia un’attività comprovata di pesca in una delle zone di cui al punto 2 può transitare in dette zone purché abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova in una delle zone di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

12.   Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 in una delle zone di cui al punto 2 a una sua nave che non abbia un’attività registrata in quel tipo di pesca nel 2001, 2002, 2003 o 2004 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, una nave con un’attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di cui al punto 4, può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente definito al punto 4, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il secondo attrezzo.

13.   Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata fuori dal porto ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un’altra nave in situazione di emergenza o a trasportare un membro dell’equipaggio ferito bisognoso di trattamento medico. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell’emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

Obblighi di comunicazione

14.   Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di assenza dal porto e di presenza nelle zone indicate al presente allegato, trasmettono alla Commissione per ciascun anno civile, entro un mese dal termine dello stesso, informazioni relative allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nelle zone di cui al presente allegato (cfr. tabella IV).

15.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al punto 14 mediante fogli elettronici, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

Tabella IV — Modello di dichiarazione

Stato

CFR

Marcatura esterna

Zona di pesca

Durata del periodo di gestione

Tipo/tipi di attrezzi notificati

Giorni ammissibili per attrezzo/attrezzi

Giorni di utilizzo dell'attrezzo di tipo 1

Giorni di utilizzo dell’attrezzo di tipo 2

Trasferi-mento di giorni

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tabella V — Formato dei dati

Nome della zona

Numero massimo di caratteri/cifre

Definizione e osservazioni

(1)

Paese

3

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Si tratta sempre del paese dichiarante.

(2)

CFR

12

(Community Fleet Register Number – Numero del registro comunitario della flotta).

Numero unico di identificazione di una nave.

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.

(3)

Marcatura esterna

14

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione.

(4)

Zona

1

Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona 2(a) o 2(b) di cui al presente allegato.

(5)

Durata del periodo di gestione

2

Indicazione da 1 a 12 della durata di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi, notificati conformemente al punto 7 del presente allegato, possono essere raggruppati.

(6)

Tipo/tipi di attrezzi notificati

2

Indicazione (punti da 4, lettera a) a 4, lettera g)) dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato.

(7)

Giorni ammissibili per attrezzo/attrezzi

3

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi del presente allegato in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.

(8)

Giorni di utilizzo dell’attrezzo di tipo 1

3

Numero di giorni effettivi di presenza nella zona e di assenza dal porto della nave conformemente al presente allegato utilizzando un attrezzo di tipo 1.

(9)

Giorni di utilizzo dell'attrezzo di tipo 2

3

Numero di giorni effettivi di presenza nella zona e di assenza dal porto della nave conformemente al presente allegato utilizzando un attrezzo di tipo 2, qualora applicabile.

(10)

Trasferimento di giorni

3

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».


(1)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

(2)  Verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.

(3)  La nave può trovarsi nella zona per il numero di giorni nel mese in questione.

(4)  Le navi soggette a questa deroga devono rispettare le condizioni fissate nell'appendice 1 del presente allegato.

Appendice 1 dell'allegato IV bis

1.

A ogni nave che utilizza questo tipo di attrezzi deve essere stato rilasciato un permesso di pesca speciale conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

2.

Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 1 è tenuta a bordo della nave.

3.

Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete a strascico con un'apertura d'uscita come specificato al punto 4. L'attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell'inizio della pesca.

4.

a)

L'apertura deve essere inserita nella sezione non chiusa, con una circonferenza di almeno 80 maglie aperte. L'apertura deve essere inserita nella parte superiore della rete e coprirla per metà. Non ci devono essere più di due maglie a losanga aperte tra la fila posteriore di maglie a lato dell'apertura e la relinga laterale adiacente. L'apertura deve terminare a non più di 6 metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio è di due maglie a losanga e una maglia quadrata.

b)

L'apertura deve essere lunga almeno tre metri. Le maglie devono avere un'apertura minima di 120 mm e devono essere quadrate, vale a dire che tutti e quattro i lati dell'apertura nella rete devono essere tagliati al lato di tutte le maglie. La rete deve essere montata in modo tale che i lati maglia siano paralleli e perpendicolari al senso della lunghezza della sagola di chiusura.

c)

La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. L'apertura deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. L'apertura non deve essere in alcun modo ostrutita con accessori interni o esterni.


ALLEGATO IV ter

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI RIPRISTINO DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO

Disposizioni generali

1.   Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.

2.   Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

 

Penisola iberica, costa atlantica (Divisioni CIEM VIIIc e IXa) ad eccezione del Golfo di Cadice.

3.   Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all’interno della zona e fuori dal porto»:

a)

il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00.00 di un giorno civile e le ore 24.00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto; oppure

b)

qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto, o qualsiasi parte di uno di questi periodi.

Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di «giornata all’interno della zona e fuori dal porto» di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione entro il 1o febbraio 2005 i mezzi di sorveglianza delle attività delle navi che intende utilizzare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alle lettera b).

4.   Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a)

Reti a strascico con maglie di dimensioni > 55 mm

b)

Palangari di fondo

c)

Reti da posta derivanti con maglie di dimensioni > 60 mm

d)

Reti da posta derivanti con maglie di dimensioni pari o superiore a 80 mm

e)

Reti da traino con maglie di dimensioni comprese fra 31 e 54 mm.

Sforzo di pesca

5.   Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.

a)

Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui una nave può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.

Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zonae di assenza dal porto per attrezzi da pesca

Zona di cui al punto:

Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto:

4a

4b

4c

4d

4e

4f

2

Penisola iberica, costa atlantica (Divisioni CIEM VIIIc e IXa)

22

22

22

22

22

22

b)

Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili.

c)

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999. Può essere presa in considerazione anche qualsiasi nave per la quale si possa dimostrare il ritiro definitivo dalla zona specificata al punto 2. Il numero aggiuntivo di giorni assegnato alle navi con una data categoria di attrezzi sarà direttamente proporzionale allo sforzo di pesca del 2003, espresso in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che utilizzavano gli attrezzi in questione, rapportato al livello comparabile dello sforzo di pesca consentito nel 2003 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Ogni parte di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alle cessazioni definitive delle attività di pesca in questione.

Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui alla lettera a) per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

d)

Gli Stati membri possono concedere alle navi deroghe al numero di giorni in cui esse si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II.

Gli Stati membri che vogliano concedere un numero aggiuntivo di giorni notificano alla Commissione i dati delle navi che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell’assegnazione dei giorni aggiuntivi.

Tabella II — Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenzadal porto di cui alla tabella I e relative condizioni

Zona di cuial punto 2

Attrezzi di cuial punto 4

Attività comprovatadella nave nel 2001, 2002 e 2003 (1)

Giorni

2

da 4(a) a 4(f)

Meno di 5 tonnellate di nasello in tutti gli anni

nessuna limitazione di giorni (2)

Qualora a una nave sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa cattura di nasello da essa comprovata, gli sbarchi di detta nave nel 2005 non devono superare 5 tonnellate di peso vivo di nasello, né la nave deve trasbordare pesce in mare verso altre navi. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi.

7.   Anteriormente al giorno d’inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l’ attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non sarà effettuata la nave non potrà esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 2 con nessuno degli attrezzi di cui al punto 4.

Nel caso di una nave che voglia combinare l’uso di uno o più degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 (attrezzi regolamentati) con altri attrezzi non menzionati al punto 4 (attrezzi non regolamentati), l’uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono notificare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica nessuno degli attrezzi di cui al punto 4 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l’attività di pesca alternativa.

a)

In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi gli attrezzi regolamentati come descritto al punto 7.

b)

In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché rinunci alla sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

a)

Uno Stato membro può consentire a qualsiasi sua nave di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un’altra delle sue navi per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello allo schedario comunitario delle navi da pesca.

b)

Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente in tale zona, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave.

c)

Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione.

d)

Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell’assegnazione di cui al punto 6, lettera d).

e)

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.

10.   Una nave che non abbia un’attività comprovata di pesca nella zona di cui al punto 2 può transitare in detta zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella zona stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all’ articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

11.   Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 nella zona di cui al punto 2 a una sua nave che non abbia un’attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003 o 2004 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, una nave con un’attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di cui al punto 4 può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente definito al punto 4, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

12.   Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata fuori dal porto ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un’altra nave in situazione di emergenza o a trasportare un membro dell’equipaggio ferito bisognoso di trattamento medico. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell’ emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

Controllo, ispezione e sorveglianza

13.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, quater, quinquies, sexies e dodecies dello stesso regolamento si applicano alle navi che impiegano gli attrezzi da pesca specificati al punto 4 e operanti nella zona specificata al punto 2. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, e quelle che operano secondo la definizione di giorno di cui al punto 3, lettera a) sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.

14.   Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di cui al punto 13 del presente allegato, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

15.   Il comandante di una nave comunitaria o il suo rappresentante che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con un preavviso di almeno 24 ore dal trasbordo o dallo sbarco nel paese terzo, le informazioni di cui all'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93.

16.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 14, è pari a un margine massimo dell’8 % del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui la nave batte bandiera.

17.   Le autorità competenti di uno Stato membro si assicurano che ogni quantitativo di nasello superiore a 300 kg e/o di scampo superiore a 150 kg catturato nella zona di cui al punto 2 sia pesato, prima della vendita, con le bilance della sala d'asta.

18.   Quando a bordo della nave sono stivati quantitativi superiori a 50 kg di nasello, è vietato detenere a bordo della nave, quale che sia il contenitore, quantitativi di nasello o scampo mescolati con altre specie di organismi marini. I comandanti delle navi da pesca comunitarie forniscono agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per i controlli incrociati tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di nasello o scampo detenute a bordo.

19.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di nasello superiori a 300 kg o di scampo superiori a 150 kg pescati nella zona di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.

20.   In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di qualsiasi specie ittica di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione, sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 indicante i quantitativi delle specie trasportate. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2847/93 non si applica.

21.   In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all’articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.

Obblighi di comunicazione

22.   Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di assenza dal porto e di presenza nella zona indicata nel presente allegato, trasmettono alla Commissione per ciascun anno civile, entro un mese dal termine dello stesso, informazioni relative allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato (cfr. tabella IV).

23.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al punto 22 mediante fogli elettronici, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

Tabella IV — Modello di dichiarazione

Stato

CFR

Marcatura esterna

Zona di pesca

Durata del periodo di gestione

Tipo/tipi di attrezzi notificati

Giorni ammissibili per attrezzo

Giorni di utilizzo dell’attrezzo

Trasferi-mento di giorni

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


Tavola V — Formato dei dati

Nome della zona

Numero massimo di caratteri/cifre

Definizione e osservazioni

(1)

Paese

3

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Si tratta sempre del paese dichiarante.

(2)

CFR

12

(Community Fleet Register Number — Numero del registro comunitario della flotta).

Numero unico di identificazione di una nave.

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.

(3)

Marcatura esterna

14

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione.

(4)

Zona

1

Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona 2(a) o 2(b) di cui al presente allegato.

(5)

Durata del periodo di gestione

2

Indicazione da 1 a 12 della durata di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi, notificati conformemente al punto 7 del presente allegato, possono essere raggruppati.

(6)

Tipo/tipi di attrezzi notificati

2

Indicazione (punti da 4, lettera a) a 4, lettera g)) dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato.

(7)

Giorni ammissibili per attrezzo

3

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi del presente allegato in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.

(8)

Giorni di utilizzo dell’attrezzo

3

Numero di giorni effettivi di presenza nella zona e di assenza dal porto della nave conformemente al presente allegato.

(9)

Trasferimento di giorni

3

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».


(1)  Verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.

(2)  La nave può trovarsi nella zona per il numero di giorni nel mese in questione.


ALLEGATO IV quater

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI RIPRISTINO DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE

Disposizioni generali

1.   Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.

2.   Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

Manica occidentale (divisione CIEM VIIe).

3.   Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all’interno della zona e fuori dal porto»:

a)

il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto; oppure

b)

qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto o qualsiasi parte di uno di questi periodi.

Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di «giornata all’interno della zona e fuori dal porto» di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione entro il 1o febbraio 2005 i mezzi di sorveglianza delle attività delle navi che intende utilizzare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera b).

4.   Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a)

sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

b)

reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti;

Sforzo di pesca

5.   Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.

a)

Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui una nave può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.

Anche un giorno di assenza dal porto e di presenza nella zona di cui al punto 2 del presente allegato è dedotto dal totale dei giorni autorizzati in tutte le altre zone di cui al punto 2 dell'allegato IV bis per una nave che utilizza le stesse categorie di attrezzi.

Quando una nave passa per due zone nel corso di un’uscita di pesca, il giorno è imputato alla zona in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato.

Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto per attrezzi da pesca

Zona di cui al punto 2:

Gruppi di attrezzi da pescadi cui al punto:

4a

4b

2. Manica occidentale(divisione CIEM VIIe).

20

20

b)

Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili.

c)

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999. Il numero aggiuntivo di giorni assegnato alle navi con una data categoria di attrezzi sarà direttamente proporzionale allo sforzo di pesca del 2003 espresso in chilowatt-giorni delle navi ritirate che utilizzavano gli attrezzi in questione, rapportato al livello comparabile dello sforzo di pesca consentito nel 2003 a tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Ogni parte di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alle cessazioni definitive delle attività di pesca in questione.

Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui alla lettera a) per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

7.   Anteriormente al giorno d’inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l’attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata la nave non può esercitare attività di pesca nella zona di cui al punto 2 con nessuno degli attrezzi di cui al punto 4.

a)

In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi esclusivamente attrezzi non regolamentati come descritto al punto 7.

b)

In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

a)

Uno Stato membro può consentire a qualsiasi sua nave di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un’altra delle sue navi per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

b)

Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate della nave cedente, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave.

c)

Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione.

d)

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.

10.   Una nave che non abbia un’attività comprovata di pesca nella zona di cui al punto 2 può transitare in detta zona purché abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

11.   Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 nella zona di cui al punto 2 a una sua nave che non abbia un’attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003 e 2004 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, una nave con un’attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di cui al punto 4, può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente definito al punto 4, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

12.   Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata fuori dal porto ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un’altra nave in situazione di emergenza o a trasportare un membro dell’equipaggio ferito bisognoso di trattamento medico. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell’emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

Controllo, ispezione e sorveglianza

13.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, quater, quinquies, sexies e dodecies dello stesso regolamento si applicano alle navi che impiegano gli attrezzi da pesca specificati al punto 4 e operanti nelle zone specificate al punto 2. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 e quelle che operano secondo la definizione di giorno di cui al punto 3, lettera a) sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.

14.   Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di cui al punto 13 del presente allegato, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

15.   Il comandante di una nave comunitaria o il suo rappresentante che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate all'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 con un preavviso di almeno 24 ore.

16.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 13, è pari a un margine massimo dell’8 % del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui la nave batte bandiera.

17.   Quando a bordo della nave sono stivati quantitativi superiori a 50 kg di sogliola, è vietato detenere a bordo della nave, quale che sia il contenitore, quantitativi di sogliola mescolati con altre specie di organismi marini. I comandanti delle navi comunitarie prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola detenute a bordo.

18.   Le autorità competenti di uno Stato membro provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di sogliola superiori a 300 kg pescati in una delle zone di cui al punto 2 siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.

19.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi superiori a 300 kg di sogliola pescati nella zona di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.

20.   In deroga all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di una qualsiasi delle specie nelle zone di cui all’articolo 12 del presente regolamento trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da copia di una delle dichiarazioni previste all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento precitato, indicante i quantitativi trasportati delle specie in questione. L’esenzione prevista dall’articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica.

21.   In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all’articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.

Obblighi di comunicazione

22.   Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di assenza dal porto e di presenza nelle zone indicate al presente allegato, trasmettono alla Commissione per ciascun anno civile, entro un mese dal termine dello stesso, informazioni relative allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nelle zone di cui al presente allegato (cfr. tabella IV).

23.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al punto 22 mediante fogli elettronici, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

Tabella IV — Modello di dichiarazione

Stato

CFR

Marcatura esterna

Zona di pesca

Durata del periodo di gestione

Tipo/tipi di attrezzi notificati

Giorni ammissibili per attrezzo

Giorni di utilizzo dell’attrezzo

Trasferi-mento di giorni

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


Tavola V — Formato dei dati

Nome della zona

Numero massimo di caratteri/cifre

Definizione e osservazioni

(1)

Paese

3

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Si tratta sempre del paese dichiarante.

(2)

CFR

12

(Community Fleet Register Number — Numero del registro comunitario della flotta).

Numero unico di identificazione di una nave.

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.

(3)

Marcatura esterna

14

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione.

(4)

Zona

1

Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona 2(a) o 2(b) di cui al presente allegato.

(5)

Durata del periodo di gestione

2

Indicazione da 1 a 12 della durata di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi, notificati conformemente al punto 7 del presente allegato, possono essere raggruppati.

(6)

Tipo/tipi di attrezzi notificati

2

Indicazione (punti da 4, lettera a) a 4, lettera g)) dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato.

(7)

Giorni ammissibili per attrezzo

3

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi del presente allegato in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.

(8)

Giorni di utilizzo dell’attrezzo

3

Numero di giorni effettivi di presenza nella zona e di assenza dal porto della nave conformemente al presente allegato.

(9)

Trasferimento di giorni

3

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».


ALLEGATO V

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLONEL MARE DEL NORD E NELLO SKAGERRAK

1.   Tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005, le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi della Comunità che pescano nel Mare del Nord e nello Skagerrak con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm.

2.   Ai fini del presente allegato si intende per «giornata fuori dal porto»:

a)

il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo;

b)

qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE tra la data e l’ora di partenza e la data e l’ora di arrivo e qualsiasi parte di uno di questi periodi.

3.   Entro il 1o marzo 2005, ogni Stato membro interessato istituisce una base dati contenente per quanto riguarda il Mare del Nord e lo Skagerrak negli anni 2002, 2003 e 2004 e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nella Comunità, che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm le seguenti informazioni:

a)

il nome e il numero di immatricolazione internazionale del peschereccio;

b)

la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata conformemente all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio;

c)

il numero di giornate fuori dal porto in attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm;

d)

i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni fuori dal porto per la potenza motrice installata in chilowatt.

4.   Ogni Stato membro deve calcolare i seguenti aspetti:

a)

i chilowatt-giorni totali per ogni anno risultanti dalla somma dei chilowatt-giorno calcolati al punto 3, lettera d);

b)

la media dei chilowatt-giorno per il periodo 2002-2004.

5.   Ogni Stato membro deve garantire che il numero di chilowatt-giorni nel 2005 per le navi battenti la sua bandiera o immatricolati nella Comunità non superi del 40 % quello del 2004, come calcolato al punto 4, lettera a).

6.   Il numero massimo di chilowatt-giorni di cui al punto 5 viene riesaminato dalla Commissione quanto prima e al più tardi entro il 15 maggio 2005, sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) relativo alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004, in conformità delle seguenti norme:

a)

se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 sia pari o superiore a 500 000 milioni di esemplari a età 0, non sarà applicata nessuna limitazione di chilowatt-giorni per il resto del 2005;

b)

se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 sia compresa tra 300 000 milioni e 500 000 milioni di esemplari a età 0, il numero di chilowatt-giorni non potrà superare il livello del 2003, quale calcolato al punto 4, lettera a);

c)

se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 sia inferiore a 300 000 milioni di esemplari a età 0, la pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm sarà proibita per il resto del 2005. Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerello nel Mare del Nord e nello Skagerrak e degli effetti della chiusura. A tal fine gli Stati membri interessati elaborano, in cooperazione con la Commissione, un piano per le attività di pesca a fini di controllo.


ALLEGATO VI

PARTE I

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCAPER LE NAVI COMUNITARIE CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di licenze

Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti allo stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62°00′N

75

DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17

55

Specie demersali, a nord di 62°00′N

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Sgombro, a sud di 62°00′N, pesca con ciancioli

11

DE: 1 (1), DK: 26 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)

Non pertinente

Sgombro, a sud di 62°00′N, pesca al traino

19

 

Non pertinente

Sgombro, a nord di 62°00′N, pesca con ciancioli

11 (2)

DK: 11

Non pertinente

Specie industriali, a sud di 62°00′N

480

DK: 450, UK: 30

150

Acque delle isole Færøer

Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Pesca diretta al merluzzo bianco e all’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28′N e ad est di 6°30′O

8 (3)

 

4

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20′N e 62°00′N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30′N e ad ovest di 9°00′O, nella zona tra 7°00′O e 9°00′O a sud di 60°30′N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30′N, 7°00′O e 60°00′N, 6°00′O.

70

DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

20 (5)

Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.

70

 

22 (5)

Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d’accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù».

34

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Pesca con palangari

10

UK: 10

6

Pesca dello sgombro

12

DK: 12

12

Pesca dell’aringa a nord di 62°N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

Acque della Federazione russa

Tutte le attività di pesca

pm

 

pm

Pesca del merluzzo bianco

7 (6)

 

pm

Pesca dello spratto

pm

 

pm

PARTE II

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCAPER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO IN ACQUE COMUNITARIE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di licenze

Numero massimo di navi presenti allo stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62°00′N

18

18

Isole Færøer

Sgombro, VIa (a nord di 56°30′N), VIIe,f,h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56°30′N), VIIe,f,h; aringa, VIa (a nord di 56°30′N)

14

14

Aringa a nord di 62°00′N

21

21

Aringa, IIIa

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56°30′N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)

15

15

Molva e brosmio

20

10

Melù, VIa (a nord di 56°30′N), VIb, VII (a ovest di 12°00′O)

20

20

Molva azzurra

16

16

Smeriglio (tutte le zone tranne NAFO 3PS)

3

3

Federazione russa

Aringa, IIId (acque della Svezia)

pm

pm

Aringa, IIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca)

pm

pm

Spratto

4 (7)

pm

Barbados

Mazzancolle  (8) (acque della Guiana francese)

5

pm (9)

Lutiani (10) (acque della Guiana francese)

5

pm

Guiana

Mazzancolle  (11) (acque della Guiana francese)

pm

pm (12)

Suriname

Mazzancolle  (11) (acque della Guiana francese)

5

pm (13)

Trinidad e Tobago

Mazzancolle  (11) (acque della Guiana francese)

8

pm (14)

Giappone

Tonno (15) (acque della Guiana francese)

pm

 

Corea

Tonno (16) (acque della Guiana francese)

pm

pm (11)

Venezuela

Lutiani (11) (acque della Guiana francese)

41

pm

Squali (11) (acque della Guiana francese)

4

pm

PARTE III

DICHIARAZIONE PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2

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(1)  Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e circuizione.

(2)  Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62°00′N.

(3)  Sulla base del verbale concordato 1999 i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer».

(4)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.

(5)  Questi dati sono inseriti tra i dati della voce «Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer».

(6)  Si applica esclusivamente alle navi battenti bandiera lettone.

(7)  Si applica esclusivamente alla zona lettone delle acque CE.

(8)  Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.

(9)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.

(10)  Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto che vincoli l’armatore che richiede la licenza ad un’impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l’obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.

Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell’impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell’economia della Guiana. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza.

Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

(11)  Valido dal 1o gennaio al 30 aprile 2005.

(12)  In attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2005 con la Norvegia.

(13)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm.

(14)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.

(15)  Da catturarsi esclusivamente con palangari.

(16)  Di cui, in qualunque momento, solo un massimo di 10 imbarcazioni da pesca dirette al merluzzo bianco con reti da imbocco.


ALLEGATO VII

PARTE I

INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEL GIORNALE DI BORDO

Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

Dopo ogni operazione di pesca:

1.1.   quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

1.2.   la data e l’ora dell’operazione di pesca;

1.3.   la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

1.4.   il metodo di pesca utilizzato.

Dopo ogni trasbordo da una nave ad un’altra:

2.1.   l’indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;

2.2.   i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

2.3.   il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;

2.4.   l’indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

3.1.   il nome del porto;

3.2.   i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.

Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

4.1.   la data e l’ora della comunicazione;

4.2.   il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;

4.3.   nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.

PARTE II

LOG-BOOK MODEL

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ALLEGATO VIII

CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONEDELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA COMMISSIONE

Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

1.1.   Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:

a)

gli elementi indicati al punto 1.5;

b)

i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;

c)

la data e la divisione CIEM all’interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in queste zone in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.

1.2.   Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:

a)

gli elementi indicati al punto 1.5;

b)

i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c)

i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

d)

la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

e)

i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l’identificazione della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo;

f)

i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all’ultima uscita.

1.3.   Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell’aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:

a)

gli elementi indicati al punto 1.5;

b)

i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c)

la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.4.   Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un’altra:

a)

gli elementi indicati al punto 1.5;

b)

i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c)

la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

a)

Il nome, l’indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave e il nome del comandante;

b)

il numero della licenza se la nave pesca con licenza;

c)

il numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;

d)

l’identificazione del tipo di messaggio;

e)

la data, l’ora e la posizione geografica della nave.

2.1.   Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles a mezzo telex (SAT COM C 420599543 FISH) o con posta elettronica (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) oppure tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2.   Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un’altra nave per conto della prima.

Nome della stazione radio

Indicativo di chiamata della stazione radio

Lyngby

OXZ

Land’s End

GLD

Valentia

EJK

Malin Head

EJM

Torshavn

OXJ

Bergen

LGN

Farsund

LGZ

Florø

LGL

Rogaland

LGQ

Tjøme

LGT

Ålesund

LGA

Ørlandet

LFO

Bodø

LPG

Svalbard

LGS

Blåvand

OXB

Gryt

GRYT RADIO

Göteborg

SOG

Turku

OFK

4.   Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

nome della nave

indicativo di chiamata,

lettere e cifre esterne di identificazione,

numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;

l’indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:

messaggio all’entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»,

messaggio all’uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT» ,

messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un’altra: «ICES»,

messaggio settimanale: «WKL»,

messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»;

la data, l’ora e la posizione geografica;

divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;

data in cui si prevede di cominciare la pesca;

quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

divisione/sottodivisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;

i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

nome del comandante.

5.   Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 1.4:

Berici (Beryx spp.)

ALF

Passera canadese (Hippoglossoides platessoides)

PLA

Acciuga (Engraulis encrasicholus)

ANE

Rana pescatrice (Lophius spp.)

MNZ

Argentina (Argentina sphyraena)

ARG

Pesce castagna (Brama brama)

POA

Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

BSK

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

BSF

Molva azzurra (Molva dypterygia)

BLI

Melù (Micromesistius poutassou)

WHB

Gambero barbato (Xiphopenaeus kroyeri)

BOB

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

COD

Gamberetto grigio (Crangon crangon)

CSH

Calamari (Loligo spp.)

SQC

Spinarolo (Squalus acanthias)

DGS

Musdee (Phycis spp.)

FOR

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

GHL

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

HAD

Nasello (Merluccius merluccius)

HKE

Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

HAL

Aringa (Clupea harengus)

HER

Sugarello (Trachurus trachurus)

HOM

Molva (Molva molva)

LIN

Sgombro (Scomber scombrus)

MAC

Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

LEZ

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

PRA

Scampo (Nephrops norvegicus)

NEP

Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)

NOP

Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus)

ORY

Altri

OTH

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

PLE

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

POL

Smeriglio (Lamma nasus)

POR

Scorfani (Sebastes spp.)

RED

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

SBR

Granatiere (Coryphaenoides rupestris)

RNG

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

POK

Salmone atlantico (Salmo Salar)

SAL

Cicerelli (Ammodytes spp.)

SAN

Sardina (Sardina pilchardus)

PIL

Squalo (Selachii, Pleurotremata)

SKH

Mazzancolle (Penaeidae)

PEZ

Spratto (Sprattus sprattus)

SPR

Totani (Illex spp.)

SQX

Tonni (Thunnidae)

TUN

Brosmio (Brosme brosme)

USK

Merlano (Merlangus merlangus)

WHG

Limanda (Limanda ferruginea)

YEL


ALLEGATO IX

ELENCO DI SPECIE

Nome comune

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Pesci demersali

Merluzzo bianco

Gadus morhua

COD

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

RED

Scorfano di Norvegia

Sebastes marinus

REG

Sebaste (di acqua profonda)

Sebastes mentella

REB

Scorfano

Sebastes fasciatus

REN

Nasello atlantico

Merluccius bilinearis

HKS

Musdea atlantica (1)

Urophycis chuss

HKR

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

POK

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Limanda

Limanda ferruginea

YEL

Ippoglosso nero

Reinharditius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Limanda americana

Pseudopleuronectes americanus

FLW

Rombo dentato

Paralichthys dentatus

FLS

Rombo canadese

Scophthalmus aquosus

FLD

Pleuronettiformi (NS)

Pleuronectiformes

FLX

Rana pescatrice americana

Lophius americanus

ANG

Caponi americani

Prionotus spp.

SRA

Tomcod Melù

Microgadus tomcod

TOM

Antimora blu

Antimora rostrata

ANT

Melù

Micromesistius poutassou

WHB

Tordo americano

Tautogolabrus adspersus

CUN

Brosmio

Brosme brosme

USK

Merluzzo groenlandese

Gadus ogac

GRC

Molva azzurra

Molva dypterygia

BLI

Molva

Molva molva

LIN

Ciclottero

Cyclopterus lumpus

LUM

Ombrina americana

Menticirrhus saxatilis

KGF

Pesce palla maculato

Sphoeroides maculatus

PUF

Licodi (NS)

Lycodes spp.

ELZ

Blennio viviparo americano

Macrozoarces americanus

OPT

Merluzzo artico

Boreogadus saida

POC

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere

Macrourus berglax

RHG

Cicerelli

Ammodytes spp.

SAN

Scazzoni

Myoxocephalus spp.

SCU

Sarago americano

Stenotomus chrysops

SCP

Tautoga

Tautoga onitis

TAU

Tile gibboso

Lopholatilus chamaeleonticeps

TIL

Musdea americana (1)

Urophycis tenuis

HKW

Bavose lupe (NS)

Anarhicas spp.

CAT

Lupo di mare

Anarhichas lupus

CAA

Bavosa lupa

Anarhichas minor

CAS

Pesci demersali (NS)

 

GRO

Pesci pelagici

Aringa

Clupea harengus

HER

Sgombro

Scomber scombrus

MAC

Fieto americano

Peprilus triacanthus

BUT

Alaccia americana

Brevoortia tyrannus

MHA

Costardella

Scomberesox saurus

SAU

Sardoncino americano

Anchoa mitchilli

ANB

Pesce serra

Pomatomus saltatrix

BLU

Carongo cavallo

Caranx hippos

CVJ

Tombarello

Auxis thazard

FRI

Maccarello reale

Scomberomourus cavalla

KGM

Maccarello reale maculato

Scomberomourus maculatus

SSM

Pesce vela del Pacifico

Istiophorus platypterus

SAI

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin azzurro

Makaira nigricans

BUM

Pesce spada

Xiphias gladius

SWO

Tonno bianco

Thunnus alalunga

ALB

Palamita

Sarda sarda

BON

Tonnetto

Euthynnus alletteratus

LTA

Tonno obeso

Thunnus obesus

BET

Tonno rosso

Thunnus thynnus

BFT

Tonnetto striato

Katsuwonus pelamis

SKJ

Tonno albacora

Thunnus albacares

YFT

Sgombri (NS)

Scombridae

TUN

Pesci ossei pelagici (NS)

 

PEL

Invertebrati

Calamaro (Loligo)

Loligo pealei

SQL

Totano (Illex)

Illex illecebrosus

SQI

Calamari (NS)

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Cannolicchio dell'Atlantico

Ensis directus

CLR

Cappa dura

Mercenaria mercenaria

CLH

Cappa artica

Arctica islandica

CLQ

Cappa molle

Mya arenaria

CLS

Cappa americana

Spisula solidissima

CLB

Cappa

Spisula polynyma

CLT

Bivalvi (NS)

Prionodesmacea, Teleodesmacea

CLX

Canestrello americano

Argopecten irradians

SCB

Canestrello calico

Argopecten gibbus

SCC

Canestrello d'Islanda

Chylamys islandica

ISC

Cappasanta americana

Placopecten magellanicus

SCA

Pettinidi (NS)

Pectinidae

SCX

Ostrica della Virginia

Crassostrea virginica

OYA

Mitilo comune

Mytilus edulis

MUS

Busici (NS)

Busycon spp.

WHX

Chiocciole di scogliera (NS)

Littorina spp.

PER

Molluschi marini (NS)

Mollusca

MOL

Granciporro atlantico giallo

Cancer irroratus

CRK

Granchio nuotatore

Callinectes sapidus

CRB

Granchio comune

Carcinus maenas

CRG

Granciporro atlantico rosso

Cancer borealis

CRJ

Grancevola artica

Chionoecetes opilio

CRQ

Granchio rosso di fondale

Geryon quinquedens

CRR

Granchio reale

Lithodes maia

KCT

Crostacei reptanti (NS)

Reptantia

CRA

Astice americano

Homarus americanus

LBA

Gamberello boreale

Pandalus borealis

PRA

Gamberetto rosa

Pandalus montagui

AES

Mazzancolle (NS)

Penaeus spp.

PEN

Gobetti del Pacifico

Pandalus spp.

PAN

Crostacei di mare (NS)

Crustacea

CRU

Ricci di mare

Strongylocentrotus spp.

URC

Polichetti (NS)

Polycheata

WOR

Limule

Limulus polyphemus

HSC

Invertebrati acquatici (NS)

Invertebrata

INV

Altri pesci

Falsa aringa atlantica

Alosa pseudoharengus

ALE

Ricciole

Seriola spp.

AMX

Grongo americano

Conger oceanicus

COA

Anguilla americana

Anguilla rostrata

ELA

Missina

Myxine glutinosa

MYG

Alaccia americana

Alosa sapidissima

SHA

Argentine (NS)

Argentina spp.

ARG

Ombrina

Micropogonias undulatus

CKA

Aguglia americana

Strongylura marina

NFA

Salmone atlantico

Salmo salar

SAL

Latterino menidia

Menidia menidia

SSA

Alaccia vessillifera

Opisthonema oglinum

THA

Alepocefalo

Alepocephalus bairdii

ALC

Ombrina nera

Pogonias cromis

BDM

Perchia nera

Centropristis striata

BSB

Alosa canadese

Alosa aestivalis

BBH

Capelin

Mallotus villosus

CAP

Salmerini (NS)

Salvelinus spp.

CHR

Cobia

Rachycentron canadum

CBA

Leccia dei Caraibi

Trachinotus carolinus

POM

Alosa americana

Dorosoma cepedianum

SHG

Bum (NS)

Pomadasyidae

GRX

Alosa

Alosa mediocris

SHH

Pesce lanterna

Notoscopelus spp.

LAX

Muggini (NS)

Mugilidae

MUL

Fieto americano

Peprilus alepidotus (= paru)

HVF

Pesce burro maculato

Orthopristis chrysoptera

PIG

Sperlano

Osmerus mordax

SMR

Ombrina ocellata

Sciaenops ocellatus

RDM

Pagro

Pagrus pagrus

RPG

Suro americano

Trachurus lathami

RSC

Perchia americana

Diplectrum formosum

PES

Sarago americano

Archosargus probatocephalus

SPH

Corvina striata

Leiostomus xanthurus

SPT

Ombrina dentata

Cynoscion nebulosus

SWF

Ombrina dentata

Cynoscion regalis

STG

Persicospigola striata

Morone saxatilis

STB

Storioni (NS)

Acipenseridae

STU

Tarpon

Tarpon (= megalops) atlanticus

TAR

Trote (NS)

Salmo spp.

TRO

Persicospigola americana

Morone americana

PEW

Berici (NS)

Beryx spp.

ALF

Spinarolo

Squalus acantias

DGS

Spinaroli (NS)

Squalidae

DGX

Squalo toro

Odontaspis taurus

CCT

Smeriglio

Lamna nasus

POR

Squalo mako

Isurus oxyrinchus

SMA

Squalo grigio

Carcharhinus obscurus

DUS

Verdesca

Prionace glauca

BSH

Squaliformi (NS)

Squaliformes

SHX

Squalo musoguzzo

Rhizoprionodon terraenovae

RHT

Sagrì nero

Centroscyllium fabricii

CFB

Squalo di Groenlandia

Somniosus microcephalus

GSK

Squalo elefante

Cetorhinus maximus

BSK

Razze (NS)

Raja spp.

SKA

Razza

Leucoraja erinacea

RJD

Razza

Amblyraja hyperborea

RJG

Razza

Dipturus laevis

RJL

Razza occhiata

Leucoraja ocellata

RJT

Razza stellata

Amblyraja radiata

RJR

Razza

Malcoraja senta

RJS

Razza

Bathyraja spinicauda

RJO

Pesci ossei (NS)

 

FIN


(1)  Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere Urophycis ai fini delle relazioni statistiche sono designati come segue: a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come Musdea americana, Urophycis tenuis; b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come Musdea americana, Urophycis tenuis; c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera b), altri naselli del genere Urophycis catturati nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come Musdea atlantica, Urophycis chuss.


ALLEGATO X

FODERONI AUTORIZZATI

1.   Foderone superiore tipo ICNAF

Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurne o impedirne l’usura, purché risponda ai requisiti seguenti:

a)

le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per il sacco all’articolo 10;

b)

la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;

c)

la larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza la larghezza coperta del sacco, misurata ad angoli retti rispetto all’asse longitudinale del sacco.

Image

2.   Foderone superiore a fascia multipla

Il foderone superiore a fascia multipla è definito come le pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a condizione che:

i)

ogni pezza:

a)

sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all’asse longitudinale del sacco;

b)

abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all’asse longitudinale del sacco, nel punto d’attacco); e

c)

non sia più lunga di dieci maglie; e

ii)

la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

Image

FODERONE DI TIPO POLACCO

3.   Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)

Il foderone superiore a maglie larghe consiste di una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

Image


ALLEGATO XI

TAGLIA MINIMA DEI PESCI (1)

Specie

Pesci senza viscere né branchie, anche spellati; freschi, refrigerati, congelati o salati

Interi

decapitati

Decapitatie senza coda

Decapitati e sezionati

Merluzzo bianco

41 cm

27 cm

22 cm

27/25 cm (2)

Ippoglosso nero

30 cm

N/A

N/A

N/A

Passera canadese

25 cm

19 cm

15 cm

N/A

Limanda

25 cm

19 cm

15 cm

N/A


(1)  Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza della pinna; per le altre specie alla lunghezza totale.

(2)  Taglia inferiore per i pesci freschi salati.


ALLEGATO XII

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE (ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI BORDO)

ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI PESCA

Tipo di informazione

Codice standard

Nome della nave

01

Nazionalità della nave

02

Numero di registrazione della nave

03

Porto di registrazione

04

Tipi di attrezzi utilizzati (annotazioni distinte per tipi differenti di attrezzi)

10

Tipo di attrezzo

 

Data

 

— giorno

20

— mese

21

— anno

22

Posizione

 

— latitudine

31

— longitudine

32

— zona statistica

33

N. di cale nel periodo di 24 ore (1)

40

N. di ore di utilizzo degli attrezzi nel periodo di 24 ore (1)

41

Nomi delle specie (Allegato II)

 

Catture giornaliere di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo)

50

Catture quotidiane per specie destinate al consumo umano in forma di pesce

61

Catture quotidiane di ciascuna specie destinata alla trasformazione

62

Rigetti quotidiani di ciascuna specie

63

Luogo di trasbordo

70

Data o date di trasbordo

71

Firma del comandante

80

CODICI DEGLI ATTREZZI

Categoria di attrezzi

Abbreviazione standard Codice

Reti da circuizione

Rete da circuizione a chiusura

PS

— Reti da circuizione azionate da un natante

PS1

— Reti da circuizione azionate da due natanti

PS2

Rete da circuizione senza chiusura (lampara)

LA

Sciabiche

Sciabiche da natante

SV

— Sciabica danese

SDN

— Sciabica scozzese

SSC

— Sciabica a coppia

SPR

Sciabiche (non specificato)

SX

Reti da traino

Nasse

FPO

Reti a strascico

 

— Sfogliare

TBB

— Reti a strascico a divergenti (2)

OTB

— Rete a strascico a coppia

PTB

— Reti a strascico per scampi

TBN

— Reti da traino pelagiche per gamberetti

TBS

— Reti a strascico (non specificato)

TB

Reti da traino pelagiche

 

— Rete da traino pelagica a divergenti

OTM

— Rete a strascico a coppia

PTM

— Reti da traino pelagiche per gamberetti

TMS

— Reti da traino pelagiche (non specificato)

TM

Reti da traino gemelle a divergenti(1 natante)

OTT

Reti da traino a divergenti (non specificato)

OT

Reti a traino a coppia (non specificato)

PT

Altre reti da traino (non specificato)

TX

Draghe

Draghe tirate da natanti

DRB

Draghe a mano

DRH

Reti da raccolta

Reti da raccolta portatili (bilance)

LNP

Reti da raccolta manovrate da natanti

LNB

Reti da raccolta fisse manovrate da terra

LNS

Reti da raccolta (non specificato)

LN

Reti da lancio

Giacchi

FCN

Reti da lancio (non specificato)

FG

Reti da imbrocco e retida posta impiglianti

Reti da posta (ancorata)

GNS

Reti da posta derivanti

GND

Reti da posta circuitanti

GNC

Reti da posta a pali

GNF

Tremagli

GTR

Reti combinate (da imbrocco-tremagli)

GTN

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificato)

GEN

Reti da imbrocco (non specificate)

GN

Trappole

Trappole (reti trappola non coperte)

FPN

Cogolli

FYK

Reti fisse a corrente

FSN

Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc.

FWR

Trappole di superficie

FAR

Trappole (non specificato)

FIX

Ami e palangari

Lenze a mano (3)

LHP

Lenze a canna meccanizzate (3)

LHM

Palangari fissi

LLS

Palangari derivanti

LLD

Palangari (non specificato)

LL

Lenze al traino

LTL

Ami e palangari (non specificato) (4)

LX

Rampini e arponi

Arponi

HAR

Macchine per la raccolta

Pompe

HMP

Draghe automatiche

HMD

Macchine per la raccolta (non specificato)

HMX

Attrezzi diversi  (5)

MIS

Attrezzi per la pesca sportiva

RG

Attrezzi non noti o non specificati

NK

CODICI DELLE NAVI

A.   Tipi principali di navi

Codice FAO

Tipo di nave

BO

Nave guardapesca

CO

Nave per la formazione alla pesca

DB

Nave draga (non continua)

DM

Nave draga (continua)

DO

Nave da traino a sfogliara

DOX

Nave draga n.s.a.

FO

Nave per trasporto di pesce

FX

Nave da pesca n.s.a.

GO

Peschereccio con reti a circuizione

HOX

Nave madre n.s.a.

HSF

Nave madre officina

KO

Nave ospedale

LH

Peschereccio con lenze a mano

LL

Peschereccio a palangari

LO

Peschereccio con lenze

LP

Peschereccio con lenze e canne

LT

Peschereccio con lenze trainate

MO

Navi polivalenti

MSN

Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano

MTG

Peschereccio per traino a reti derivanti

MTS

Peschereccio per traino e circuizione

NB

Peschereccio con un'unica rete da raccolta

NO

Peschereccio con reti da raccolta

NOX

Peschereccio con reti da raccolta n.s.a.

PO

Nave con ittiopompe

SN

Peschereccio con sciabica danese

SO

Peschereccio per rete a circuizione

SOX

Peschereccio per rete a circuizione n.s.a.

SP

Peschereccio a cianciolo

SPE

Peschereccio a cianciolo di tipo europeo

SPT

Peschereccio con reti a circuizione per tonni

TO

Peschereccio per traino

TOX

Pescherecci per traino n.s.a.

TS

Peschereccio da traino laterale

TSF

Peschereccio da traino laterale congelatore

TSW

Peschereccio da traino laterale per pesce fresco

TT

Peschereccio per traino poppiero

TTF

Peschereccio congelatore per traino poppiero

TTP

Nave officina per traino poppiero

TU

Peschereccio per rete da traino con buttafuori

WO

Natante posa trappole

WOP

Natante posa nasse

WOX

Natante posa trappole n.s.a.

ZO

Nave da ricerca alieutica

DRN

Peschereccio con reti da posta derivanti

n.s.a. = non specificato altrove

B.   Principali attività delle navi

Codice Alfa

Categoria

ANC

Cala

DRI

Pesca con rete derivante

FIS

Pesca

HAU

Salpamento

PRO

Trattamento

STE

Trattamento con vapore

TRX

Trasbordo (carico o scarico)

OTH

Altre (da specificare)


(1)  Qualora due o più tipi di attrezzi vengano usati nello stesso periodo di 24 ore, le annotazioni dovranno essere distinte per tipo di attrezzo.

(2)  Le agenzie della pesca possono indicare se si tratta di rete da traino laterale o a poppiera o di rete da traino pelagica laterale o poppiera utilizzando rispettivamente i codici OTB-1 e OTB-2 e OTM-1 e OTM-2.

(3)  Inclusa la tecnica detta «jigging».

(4)  Il codice LDV per i palangari manovrati dai dory è mantenuto per la registrazione dei dati storici.

(5)  Questo punto comprende: guadini, reti a mano, reti drive-in, la raccolta a mano senza uso di attrezzi e senza equipaggiamento da immersione, veleni ed esplosivi, animali addestrati, pesca elettrica.


ALLEGATO XIII

ZONA NAFO

Il seguente è un elenco parziale degli stock che devono essere comunicati ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2

ANG/N3NO.

Lophius americanus

Rana pescatrice americana

CAA/N3LMN.

Anarhichas lupus

Lupo di mare

CAP/N3LM

Mallotus villosus

Capelin

CAT/N3LMN.

Anarhichas spp.

Bavose lupe

HAD/N3NO.

Melanogrammus aeglefinus

Eglefino

HAL/N23KL.

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HAL/N3M.

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HAL/N3NO.

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HER/N3L

Clupea harengus

Aringa

HKR/N2J3KL

Urophycis chuss

Musdea atlantica

HKR/N3MNO.

Urophycis chuss

Musdea atlantica

HKS/N3NLMO

Merluccius bilinearis

Nasello atlantico

RNG/N23

Coryphaenoides rupestris

Granatiere

HKW/N2J3KL

Urophycis tenuis

Musdea americana

POK/N3O

Pollachius virens

Merluzzo carbonaro

RHG/N23.

Macrourus berglax

Granatiere

SKA/N2J3KL

Raja spp.

Razze

SKA/N3M.

Raja spp.

Razze

SQI/N56

Illex illecebrosus

Totano

VFF/N3LMN.

Pesci non sottoposti a cernita, non identificati

WIT/N3M.

Glyptocephalus cynoglossus

Passera lingua di cane

YEL/N3M.

Limanda ferruginea

Limanda


ALLEGATO XIV

DIVIETO DI PESCA SELETTIVA NELLA ZONA DELLA CCAMLR

Specie bersaglio

Zona

Periodo di divieto

Notothenia rossii

FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare

Tutto l’anno

FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi del Sud

FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud

Pesci a pinne

FAO 48.1 Antartico (1)

Tutto l’anno

FAO 48.2 Antartico (1)

Gobionotothen gibberifrons

FAO 48.3

Tutto l’anno

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Dissostichus spp.

FAO 48.5 Antartico

Dall’01.12.2004 al 30.11.2005

Dissostichus spp.

FAO 88.3 Antartico (1)

Tutto l’anno

FAO 58.5.1 Antartico (1)  (2)

FAO 58.5.2 Antartico a est di 79°20′E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20′E (1)

FAO 88.2 Antartico a nord di 65°S (1)

FAO 58.4.4 Antartico (1)

FAO 58.6 Antartico (1)

FAO 58.7 Antartico (1)

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4 (1)

Tutto l’anno

Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2 Antartico

Dall’1.12.2004 al 30.11.2005

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4 Antartico (1)

Tutto l’anno


(1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

(2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).


ALLEGATO XV

LIMITI DELLE CATTURE E DELLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀDI PESCA NUOVE E SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CCAMLR NEL 2004/2005

Sottozona/Divisione

Regione

Campagna

SSRU

Dissostichus spp. Limiti di cattura

(in tonnellate)

Limite delle catture accessorie

(tonnellate)

Razze

Macrourus spp.

Altre specie

58.4.1

Tutte le divisioni

Dall’1.12.2004 al 30.11.2005

A

0

Tutte le divisioni:

50

Tutte le divisioni:

96

Tutte le divisioni:

20

B

0

C

200

D

0

E

200

F

0

G

200

H

0

Totale sottozone

600

58.4.2

Tutte le divisioni

Dall’1.12.2004 al 30.11.2005

A

260

Tutte le divisioni:

50

Tutte le divisioni:

124

Tutte le divisioni:

20

B

0

C

260

D

0

E

260

Totale sottozone

780

58.4.3a)

Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale

Dall’1.5.2005 al 31.8.2005

N/A

250

Tutte le divisioni:

50

Tutte le divisioni:

26

Tutte le divisioni:

20

58.4.3b)

Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale

Dall’1.5.2005 al 31.8.2005

N/A

300

Tutte le divisioni:

50

Tutte le divisioni:

159

Tutte le divisioni:

20

88.1

Tutte le sottozone

Dall’1.12.2004 al 31.08.2005

A

0

 (1)

 (1)

0

B

80

 (1)

 (1)

20

C

223

 (1)

 (1)

20

D

0

 (1)

 (1)

0

E

57

 (1)

 (1)

20

F

0

 (1)

 (1)

0

G

83

 (1)

 (1)

20

H

786

 (1)

 (1)

20

I

776

 (1)

 (1)

20

J

316

 (1)

 (1)

20

K

749

 (1)

 (1)

20

L

180

 (1)

 (1)

20

Totale sottozona

3 250

163

520

 


(1)  Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali catture accessorie per sottozona:

:

Razze

:

5 % dei limiti di cattura di Dissostichus spp. o 50 tonnellate, a seconda di quale dato è superiore

:

Macrourus spp.

:

16 % dei limiti di cattura di Dissostichus spp.

:

Altre specie

:

20 tonnellate per SSRU