ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 381

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
28 dicembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2243/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2244/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, relativo all’apertura, per l’anno 2005, di contingenti tariffari applicabili all’importazione nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Romania

8

 

*

Regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

10

 

*

Regolamento (CE) n. 2246/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

12

 

*

Regolamento (CE) n. 2247/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, recante abrogazione di taluni regolamenti nel settore delle carni bovine e del regolamento (CEE) n. 3882/90 nel settore delle carni ovine e caprine

14

 

*

Regolamento (CE) n. 2248/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, recante apertura e modalità di gestione, per il 2005, di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Tailandia

16

 

*

Regolamento (CE) n. 2249/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 686/2004 recante misure transitorie relative alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli freschi a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

23

 

*

Regolamento (CE) n. 2250/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 429/90, (CE) n. 2571/97, (CE) n. 174/1999, (CE) n. 2771/1999, (CE) n. 2799/1999, (CE) n. 214/2001, (CE) n. 580/2004, (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004 per quanto riguarda il termine stabilito per la presentazione delle offerte di gara e per la comunicazione alla Commissione

25

 

 

Regolamento (CE) n. 2251/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a de correre dal 28 dicembre 2004

29

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/903/CE:Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2004, relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché all'approvazione e alla firma del memorandum d’intesa che lo accompagna

32

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

33

Memorandum d’intesa

45

 

*

2004/904/CE:Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010

52

 

 

Commissione

 

*

2004/905/CE:Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2004, che stabilisce gli orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo alle autorità competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 4772]  ( 1 )

63

 

*

2004/906/CE:Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2004, relativo alla designazione dei membri del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro per un mandato

78

 

*

2004/907/CE:Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2004, relativa al contributo finanziario della Comunità per l’organizzazione di un seminario internazionale sul benessere animale, nel quadro dell’accordo CE-Cile sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e sul benessere degli animali

80

 

*

2004/908/CE:Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante misure protettive relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria [notificata con il numero C(2004) 5650]  ( 1 )

82

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Azione comune 2004/909/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2004, sull'istituzione di una squadra di esperti per un'eventuale missione integrata di polizia, Stato di diritto e amministrazione civile dell'Unione europea per l'Iraq

84

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

28.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 381/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2243/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (1). È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorre pertanto aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, nonché prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di questi prodotti.

(2)

Poiché il volume di alcuni contingenti tariffari comunitari non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria nell’attuale periodo contingentale, occorrerebbe aumentarlo a decorrere dal 1o gennaio 2005.

(3)

La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2005 contingenti tariffari comunitari per certi prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2004. Tali prodotti andrebbero pertanto cancellati dalla tabella di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

(4)

In considerazione dell’elevato numero di modifiche da apportare e per motivi dichiarezza occorre sostituire interamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

(5)

Vista l'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare l'urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2505/96 va pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2005, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

la validità del contingente tariffario 09.2021 è limitata al 30 giugno 2005, senza modifica del volume,

il volume contingentale del contingente tariffario 09.2613 è fissato a 400 tonnellate ad un dazio dello 0 %,

Articolo 3

Per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

il volume contingentale del contingente tariffario 09.2023 è fissato a 700 000 unità,

il volume contingentale del contingente tariffario 09.2603 è fissato a 3 400 tonnellate,

il volume contingentale del contingente tariffario 09.2612 è fissato a 500 tonnellate ad un dazio dello 0 %,

il volume contingentale del contingente tariffario 09.2619 è fissato a 80 tonnellate,

il volume contingentale del contingente tariffario 09.2620 è fissato a 500 000 unità,

il volume contingentale del contingente tariffario 09.2621 è fissato a 1 500 tonnellate, con validità limitata al 31 dicembre 2005,

il volume contingentale del contingente tariffario 09.2985 è fissato a 300 000 unità, con validità limitata al 31 dicembre 2005.

Articolo 4

I contingenti tariffari 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 e 09.2999 sono chiusi a decorrere dal 31 dicembre 2004.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1329/2004 (GU L 247 del 21.7.2004, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione-TARIC

Designazione delle merci

Volume contingentale

Dazio contingentale

(in %)

Periodo contingentale

09.2021

ex 7011 20 00

45

Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 72 (± 0,2) cm, con una translucidità del 56,8 (± 3) % e uno spessore di riferimento di 10,16 mm

70 000 unità

0

1.1.-30.6.2005

09.2022

ex 8504 90 11

20

Nuclei di ferrite destinati alla produzione di gioghi di deflessione (1)

2 400 000 unità (3)

0

1.7.2004-30.6.2005

09.2023

ex 8540 91 00

34

Maschere piatte di 597,1 (± 0,2) mm di lunghezza e 356,2 (± 0,2) mm di altezza, munite, all’estremità dell’asse verticale centrale, di fessure (slots) di 179,1(± 9) μm di larghezza

700 000 unità

0

1.1.-31.12.2005

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiammina

1 800 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)

3 400 tonnellate

0

1.1.-31.12.2005

09.2604

ex 3905 30 00

10

Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina

100 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

Cloruro di (clorometilen)dimetilammino

100 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere

55 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

Dicloridrato di 3,3’-diclorobenzidina

500 tonnellate

0

1.1.-31.12.2005

09.2613

ex 2932 99 70

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo

400 tonnellate

0

1.1.-30.6.2005

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acido ribonucleico

110 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)

1 300 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

Acido (R)-2-cloromandelico

100 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienilacetonitrile

80 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2620

ex 8526 91 90

10

Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione

500 000 unità

0

1.1.-31.12.

09.2621

ex 3812 30 80

50

Idrossido carbonato di alluminio, magnesio, zinco, idrato, rivestito con un agente tensioattivo

1 500 tonnellate

0

1.1.-31.12.2005

09.2622

ex 1108 12 00

10

Amido di granoturco contenente in peso il 40 % o più di granoturco, ma non oltre il 60 % di fibre alimentari insolubili

600 tonnellate

0

1.1.-31.12.2005

09.2623

ex 2710 19 61

10

Oli combustibili aventi tenore, in peso, di zolfo non superiore al 2 %, destinati alla fabbricazione di combustibili per la navigazione marittima (1)

80 000 tonnellate

0

1.1.–31.12.

ex 2710 19 63

10

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)

352 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Pellicole di polimeri di polipropilene, biassialmente orientati, di spessore uguale o superiore a 3,5 μm, ma inferiore a 15 μm, con larghezza uguale o superiore a 490 mm, ma non superiore a 620 mm, destinate alla produzione di condensatori di potenza (1)

170 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2626

ex 4205 00 00

10

Pezzi tagliati di cuoio di bovini colorato in grigio-azzurro o beige, con goffratura, destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 9401 20 00  (1)

400 000 unità

0

1.1.-31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 814,8 (± 1,5) mm, con una translucidità del 51,1 (± 2,2) % e uno spessore di riferimento di 12,5 mm

500 000 unità

0

1.1.-31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (±10 g/m2), del tipo utilizzato per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

350 000 m2

0

1.1.-31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

240 000 unità

0

1.1.-31.12.

09.2630

ex 3908 90 00

30

Resina termoplastica poliammidica con punto di combustione superiore a 750 °C utilizzata nella fabbricazione dei gioghi di deflessione dei tubi catodici

40 tonnellate

0

1.1.-30.6.2005

09.2703

ex 2825 30 00

10

Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

13 000 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Ciliegie dolci, conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato  (1):

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %

aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 %

2 000 tonnellate

10 (4)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Ciliegie acide (Prunus cerasus) conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (1):

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %

aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 %

2 000 tonnellate

10 (4)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38 x 10-6 m2 s-1 (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445

10 000 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

50 000 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Montmorillonite attivata all'acido, destinate alla fabbricazione di carta autocopiante (1)

10 000 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

tenore, in peso, di acidi resinici non superiore al 30 %,

numero di acidità non superiore a 110,

punto di fusione non inferiore a 100 °C

1 600 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromoclorometano

450 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, l'80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio

10 000 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

700 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

20 000 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutatione

15 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2881

ex 3901 90 90

92

Polietilene clorosolfonato

6 000 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-Dicloro-3-etil-6-nitrofenol, sotto forma di polvere

90 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2889

3805 10 90

Essenza di cellulosa al solfato

20 000 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Tubo catodico a colori con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo pari o superiore a 79 cm, ma non superiore a 81 cm, e un raggio di curvatura pari o superiore a 50 m

8 500 unità

0

1.1.-31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)

6 000 tonnellate

0

1.1.-31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici

38 000 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistina

600 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Soffietti, destinati alla fabbricazione di autobus articolati (1)

2 600 unità

0

1.1.-31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Diclorobenzene

2 600 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2935

3806 10 10

Colofonia ed acidi resinici di gemme

120 000 tonnellate

0

1.1.-30.6.

09.2935

3806 10 10

Colofonia ed acidi resinici di gemme

80 000 tonnellate

0

1.7.-31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio

400 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (1)

1 300 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1)

8 400 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

300 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2964

ex 5502 00 80

20

Filato di filamenti di cellulosa ottenuta con un procedimento di filatura in solvente organico (Lyocell), destinato all'industria della carta (1)

1 200 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbossilica

500 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11  (1) o motofalciatrice della sottovoce 8433 20 10  (1)

750 000 unità (3)

0

1.7.2004-30.6.2005

09.2979

ex 7011 20 00

15

Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 81,5 (± 0,2) cm, con una translucidità dell’80 % (± 3 %) e uno spessore di riferimento di 11,43 mm

600 000 unità

0

1.1.-31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm3 e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 15,5 kW, destinati alla fabbricazione:

di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51,

di trattori della sottovoce 8701 90 11 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato,

di tosatrici con motore a quattro tempi d’una capacità di cilindrata non inferiore a 300 m3 della sottovoce 8433 20 10 (1)

210 000 unità

0

1.1.-31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2985

ex 8540 91 00

33

Maschere piatte di lunghezza di 685,6 mm (+/– 0,2 mm) o di 687,2 mm (+/– 0,2 mm), e di altezza di 406,9 mm (+/– 0,2 mm) o di 408,9 mm (+/– 0,2 mm) con fessure alla fine dell'asse verticale centrale aventi una larghezza di 174 micrometri (+/– 8 micrometri)

300 000 unità

0

1.1.-31.12.2005

09.2986

ex 3824 90 99

76

Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso:

60 % o più di dodecildimetilammina

20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina

0,5 % o più di esadecildimetilammina destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)

14 000 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 %, di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (1)

1 000 tonnellate

0

1.1.-31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Tastiere

comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato oppure

interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendenti tasti stampati, destinate alla fabbricazione o riparazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 (1)

20 000 000 unità

0

1.1.-31.12.

ex 8538 90 99

93

09.2998

ex 2924 29 95

80

5'-Cloro-3-idrossi-2',4'-dimetossi-2-naftanilide

26 tonnellate

0

1.1.-31.12.».


(1)  Il controllo dell’uso per questa designazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.

(2)  Tuttavia, la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

(3)  Le quantità di prodotti soggette a questo contingente e immesse in libera pratica dal 1o luglio 2004 conformemente al regolamento (CE) n. 1329/2004 saranno interamente dedotte da questa quantità.

(4)  Il dazio specifico addizionale è applicabile.


28.12.2004   

IT

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L 381/8


REGOLAMENTO (CE) N. 2244/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2004

relativo all’apertura, per l’anno 2005, di contingenti tariffari applicabili all’importazione nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione n. 98/626/CE del Consiglio, del 5 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati nei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 3 dell’accordo europeo con la Romania sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali di tale accordo, dispone la riduzione nell'elemento agricolo dei dazi applicabili all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati, originari della Romania, entro i limiti dei contingenti tariffari. Questi contingenti devono essere applicabili per il 2005.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in virtù di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari annuali per i prodotti agricoli trasformati originari della Romania, figuranti nell’allegato, sono aperti dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 alle condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vice presidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 del Consiglio (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 301 dell’11.11.1998, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Codice NC

Descrizione

Contingente per il 2005

(tonnellate)

Aliquota del dazio applicabile (1)

09.5431

ex 1704

Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) esclusi gli estratti di liquirizie contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie della sottovoce 1704 90 10 (2)

2 100

0 + EAR

09.5433

ex 1806

Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao (2), diverse da quelle delle sottovoci NC 1806 10 15 o 1806 20 70

1 500

0 + EAR

09.5435

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o altrimenti preparate, escluse le paste farcite delle sottovoci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato

600

0 + EAR

09.5437

ex 1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti della sottovoce NC 1904 20 10

438

0 + EAR

09.5439

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1 875

0 + EAR

09.5441

2101 30 19

2101 30 99

Succedanei torrefatti del caffè

Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta

163

0 + EAR

09.5443

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

114

0 + EAR

09.5445

0405 20 10

0405 20 30

ex 2106

ex 3302 10

3302 10 29

Paste da spalmare lattiere aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 % in peso

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti (2)

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

Altro

1 050

0 + EAR

09.5447

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di legumi della voce NC 2009 contenente i prodotti delle voci da 0401 a 0404 o delle materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

100

0 + EAR


(1)  EAR = elementi agricoli ridotti (calcolati in conformità con gli importi di base fissati nel protocollo 3 dell’accordo) applicabili entro i limiti quantitativi dei contingenti. Tali elementi agricoli ridotti sono eventualmente soggetti al dazio massimo indicato nella tariffa doganale comune, e nel caso dei prodotti delle sottovoci 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10, 2105 00 91 o 2106 90 10, al dazio massimo stabilito nell’accordo.

(2)  Esclusi prodotti aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 70 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), delle sottovoci NC ex 1704 90 51, ex 1704 90 99, ex 1806 20 80, ex 1806 20 95, ex 1806 90 90 o ex 2106 90 98.


28.12.2004   

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REGOLAMENTO (CE) N. 2245/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particolare l’articolo 74,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza. L’allegato II contiene un elenco dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri che si occupano delle istanze intese a ottenere la dichiarazione di esecutività. L’allegato III riporta l’elenco dei giudici dinanzi ai quali è possibile ricorrere in appello avverso tali decisioni e l’allegato IV enumera gli appositi mezzi di ricorso.

(2)

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003 in modo da includere anche le norme nazionali sulla competenza, l’elenco dei giudici o delle autorità competenti e i mezzi di ricorso dei paesi aderenti.

(3)

Francia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione le modifiche degli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV.

(4)

Il regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 44/2001 viene modificato come segue.

1)

L’allegato I è modificato come segue.

a)

il trattino relativo alla Lettonia è sostituito dal seguente:

«—

in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile (Civilprocesa likums),»;

b)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia: l’articolo 48, paragrafo 2, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) e l’articolo 58, paragrafo 1, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 1, e l’articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku),»;

c)

il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37 sexties della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura».

2)

L’allegato II viene modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Francia è sostituito dal seguente:

«—

in Francia:

a)

“greffier en chef du tribunal de grande instance”,

b)

“président de la chambre départementale des notaires”, in caso di istanza di dichiarazione di ammissibilità di un atto pubblico notarile»;

b)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia, “okrožno sodišče”,»;

c)

il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovacchia, “okresný súd”».

3)

L’allegato III viene modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Francia è sostituito dal seguente:

«—

in Francia:

a)

“cour d’appel” per le decisioni che accolgono l’istanza,

b)

presidente del “tribunal de grande instance” per le decisioni che respingono l’istanza,»;

b)

il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

«—

in Lituania, “Lietuvos apeliacinis teismas”,»;

c)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia, “okrožno sodišče”,»;

d)

il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovacchia, “okresný súd”».

4)

L’allegato IV viene modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

«—

in Lituania, ricorso al “Lietuvos Aukščiausiasis Teismas”,»;

b)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia, ricorso al “Vrhovno sodišče Republike Slovenije”,»;

c)

il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovacchia, ricorso al “dovolanie”».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

José Manuel BARROSO

Presidente


(1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


28.12.2004   

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L 381/12


REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2001, il 2002 e il 2003, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1844/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 12).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomodori

dal 1o ottobre al 31 maggio

596 477

78.0020

dal 1o giugno al 30 settembre

552 167

78.0065

ex 0707 00 05

Cetrioli

dal 1o maggio al 31 ottobre

39 640

78.0075

dal 1o novembre al 30 aprile

30 932

78.0085

ex 0709 10 00

Carciofi

dal 1o novembre al 30 giugno

2 071

78.0100

0709 90 70

Zucchine

dal 1o gennaio al 31 dicembre

65 658

78.0110

ex 0805 10 10

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

Arance

dal 1o dicembre al 31 maggio

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Clementine

dal 1o novembre a fine febbraio

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

dal 1o novembre a fine febbraio

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Limoni

dal 1o giugno al 31 dicembre

341 887

78.0160

dal 1o gennaio al 31 maggio

13 010

78.0170

ex 0806 10 10

Uve da tavola

dal 21 luglio al 20 novembre

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

Mele

dal 1o gennaio al 31 agosto

730 999

78.0180

dal 1o settembre al 31 dicembre

32 266

78.0220

ex 0808 20 50

Pere

dal 1o gennaio al 30 aprile

274 921

78.0235

dal 1o luglio al 31 dicembre

28 009

78.0250

ex 0809 10 00

Albicocche

dal 1o giugno al 31 luglio

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

dal 21 maggio al 10 agosto

32 863

78.0270

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

dall’11 giugno al 30 settembre

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Prugne

dall’11 giugno al 30 settembre

51 276»


28.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 381/14


REGOLAMENTO (CE) N. 2247/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

recante abrogazione di taluni regolamenti nel settore delle carni bovine e del regolamento (CEE) n. 3882/90 nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2, l’articolo 29, paragrafo 2, l’articolo 33, paragrafo 12, e l'articolo 41,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (2), in particolare gli articoli 15 e 24,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CEE) n. 2182/77 (3), (CEE) n. 2173/79 (4), (CEE) n. 2326/79 (5), (CEE) n. 2539/84 (6), (CEE) n. 2824/85 (7), (CE) n. 2271/95 (8), (CE) n. 773/96 (9), (CE) n. 793/97 (10), (CE) n. 1495/97 (11), (CE) n. 23/2001 (12), (CE) n. 252/2002 (13) e (CE) n. 496/2003 (14) non sono più rilevanti ai fini del corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3882/90 (15) relativo al meccanismo di sorveglianza dei prezzi di importazione degli agnelli è ormai obsoleto perché la Commissione non fissa più i prelievi all’importazione sugli animali vivi e sulle carni fresche, refrigerate o congelate degli animali della specie ovina. È stato inoltre rilevato che i prezzi all’importazione forniti dagli Stati membri ai sensi di tale regolamento non rappresentano alcun valore aggiunto supplementare e impongono sforzi e costi a tutte le amministrazioni responsabili della raccolta e comunicazione dei dati. Dovrebbe pertanto essere abolito l’obbligo fatto agli Stati membri di notificare tali prezzi.

(3)

Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto è necessario pertanto abrogare i succitati regolamenti.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine e del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 2182/77, (CEE) n. 2173/79, (CEE) n. 2326/79, (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 2824/85, (CEE) n. 3882/90, (CE) n. 2271/95, (CE) n. 773/96, (CE) n. 793/97, (CE) n. 1495/97, (CE) n. 23/2001, (CE) n. 252/2002 e (CE) n. 496/2003 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 251 dell’1.10.1977, pag. 60. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39).

(4)  GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95.

(5)  GU L 266 del 24.10.1979, pag. 5.

(6)  GU L 238 del 6.9.1984, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95.

(7)  GU L 268 del 10.10.1985, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 251/93 (GU L 28 del 5.2.1993, pag. 47).

(8)  GU L 231 del 28.9.1995, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1185/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 11).

(9)  GU L 104 del 27.4.1996, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1349/96 (GU L 174 del 12.7.1996, pag. 13).

(10)  GU L 114 dell’1.5.1997, pag. 29.

(11)  GU L 202 del 30.7.1997, pag. 35.

(12)  GU L 3 del 6.1.2001, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1840/2001 (GU L 251 del 20.9.2001, pag. 4).

(13)  GU L 40 del 12.2.2002, pag. 6.

(14)  GU L 74 del 20.3.2003, pag. 3.

(15)  GU L 367 del 29.12.1990, pag. 127. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3890/92 (GU L 391 del 31.12.1992, pag. 51).


28.12.2004   

IT XM

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 381/16


REGOLAMENTO (CE) N. 2248/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

recante apertura e modalità di gestione, per il 2005, di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Tailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Tailandia per periodo di quattro anni, all'interno del quale il dazio doganale è ridotto al 6 %. Detto contingente deve essere aperto e gestito dalla Commissione.

(2)

È necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari della Tailandia possano essere importati nell'ambito del suddetto contingente. Pertanto, il rilascio di un titolo d'importazione dovrebbe continuare a essere subordinato alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità tailandesi e il cui modello è stato trasmesso alla Commissione.

(3)

Le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti in causa sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile ed è opportuno attenersi a tale sistema. Occorre pertanto aprire un contingente per l'anno 2005.

(4)

L'importazione dei prodotti relativi ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, conforme alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), nonché a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (3).

(5)

Alla luce dell'esperienza acquisita e in considerazione del fatto che la concessione comunitaria prevede un quantitativo complessivo per quattro anni con un quantitativo annuo massimo di 5 500 000 t, è opportuno mantenere in vigore misure intese a facilitare, a determinate condizioni, l'immissione in libera pratica di quantitativi di merci eccedenti quelli indicati nei titoli d'importazione, oppure procedere al riporto dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la cifra indicata nei titoli d'importazione e il quantitativo inferiore effettivamente importato.

(6)

Al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo, occorre istituire un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli d'esportazione tailandesi nonché della prassi seguita dalle autorità tailandesi per il rilascio di detti titoli.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

APERTURA DEL CONTINGENTE

Articolo 1

1.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005, è aperto un contingente tariffario d'importazione per 5 500 000 t di manioca di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originaria della Tailandia.

Nell'ambito di tale contingente, il tasso del dazio doganale applicabile è fissato al 6 % ad valorem.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4008.

2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 beneficiano del regime previsto dal presente regolamento se sono importati sulla base di titoli d'importazione, il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo per l'esportazione verso la Comunità, rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, in appresso denominato «titolo d'esportazione».

CAPITOLO II

TITOLI D'ESPORTAZIONE

Articolo 2

1.   Il titolo d'esportazione è redatto, in un originale e almeno una copia, su un formulario il cui modello figura in allegato.

Il formato del formulario è di circa 210 × 297 mm. L'originale è stampato su carta bianca con sovrimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2.   Il titolo d'esportazione è compilato in lingua inglese.

3.   L'originale e le copie del titolo d'esportazione possono essere battuti a macchina o redatti a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello con penna a inchiostro.

4.   Ogni titolo d'esportazione reca un numero di serie prestampato nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

Articolo 3

1.   I titoli d'esportazione emessi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è inclusa nel periodo di validità del titolo.

Il titolo è valido soltanto se debitamente compilato e vistato, in conformità del paragrafo 2. Nella casella relativa allo «shipped weight», il quantitativo deve essere indicato in cifre e in lettere.

2.   Il titolo d'esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.

CAPITOLO III

TITOLI D'IMPORTAZIONE

Articolo 4

La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Tailandia, redatta conformemente al regolamento (CE) n. 1291/2000 e al regolamento (CE) n. 1342/2003, è presentata alle autorità competenti degli Stati membri unitamente all'originale del titolo di esportazione.

L'originale del titolo d'esportazione viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come «shipped weight».

Articolo 5

Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in causa, su richiesta dell'importatore, comunicano senza indugio alla Commissione mediante telescritto o fax, caso per caso e nel più breve tempo possibile, il numero o i numeri dei titoli d'esportazione tailandesi, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

La Commissione chiede alle autorità tailandesi che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione.

In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non potranno essere immessi in libera pratica alle condizioni previste dal presente regolamento finché non siano presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi.

I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite all'articolo 10.

Articolo 6

In deroga all'articolo 5, terzo comma, ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna non superano del 2 % i quantitativi previsti dal titolo o dai titoli d'importazione presentati, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell'importatore, l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale massimo del 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell'importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio previsto nella tariffa doganale comune e il dazio effettivamente pagato.

La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d'importazione complementare per i quantitativi in causa. La domanda di questo titolo complementare non è assoggettata all'obbligo di costituire la cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 o all'articolo 8 del presente regolamento.

Il titolo d'importazione complementare è rilasciato alle condizioni stabilite all'articolo 10 e dietro presentazione di uno o più nuovi titoli di esportazione rilasciati dalle autorità tailandesi.

Il titolo di importazione complementare reca, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 2248/2004,

Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 2248/2004,

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2248/2004, artikel 6,

Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2248/2004,

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2248/2004 artikkel 6,

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2248/2004,

Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 2248/2004,

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2248/2004, article 6,

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2248/2004 articolo 6,

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2248/2004 6. pants,

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2248/2004 6 straipsnio,

Kiegészítő engedély, 2248/2004/EK rendelet 6. cikk,

Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2248/2004,

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2248/2004 art. 6,

Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2248/2004,

Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 2248/2004,

Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 2248/2004,

Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2248/2004 6 artikla,

Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 2248/2004.

La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non è presentato alcun titolo d'importazione complementare entro un termine di quattro mesi, salvo caso di forza maggiore, decorrente dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma. Essa resta incamerata segnatamente per i quantitativi per i quali il titolo d'importazione complementare non ha potuto essere rilasciato a norma dell'articolo 10, primo comma.

Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità competente per il titolo d'importazione complementare, all'atto dello svincolo della cauzione di cui al primo comma, il titolo d'importazione complementare è rinviato quanto prima all'organismo emittente.

Articolo 7

Le domande di titoli d'importazione a norma del presente regolamento possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica alle importazioni effettuate nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 8

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è pari a 5 EUR/t.

Articolo 9

1.   La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, la dicitura «Tailandia».

2.   Il titolo d'importazione reca:

a)

nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2248/2004],

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2248/2004),

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 2248/2004),

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2248/2004),

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2248/2004),

Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2248/2004],

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2248/2004),

Droits de douane limités a 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2248/2004],

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 2248/2004],

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2248/2004),

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2248/2004),

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2248/2004/EK rendelet),

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2248/2004),

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2248/2004),

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2248/2004],

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č 2248/2004),

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2248/2004),

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2248/2004),

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 2248/2004);

b)

nella casella 20, le seguenti indicazioni:

i)

il nome della nave che figura sul titolo di esportazione tailandese;

ii)

il numero e la data del titolo di esportazione tailandese.

3.   Il titolo d'importazione può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.

4.   Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento e in deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene indicata la cifra 0.

Articolo 10

Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, tranne qualora la Commissione abbia informato per telescritto o fax le autorità competenti degli Stati membri che le condizioni previste dal presente regolamento non sono rispettate.

Su richiesta dell'interessato e previo accordo della Commissione comunicato per telescritto o fax, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.

In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione può, se del caso e previa consultazione delle autorità tailandesi, adottare i provvedimenti opportuni.

Articolo 11

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione coincide con il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità del titolo d'esportazione.

Articolo 12

1.   Per ciascuna domanda di titolo di importazione gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per telescritto o fax, le seguenti informazioni:

a)

il quantitativo per il quale è richiesto il titolo d'importazione, se necessario con l'indicazione «titolo d'importazione complementare»;

b)

il nome del richiedente;

c)

il numero del titolo di esportazione presentato, che figura nella casella superiore del titolo stesso;

d)

la data di rilascio del titolo di esportazione;

e)

il quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione;

f)

il nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione.

2.   Al più tardi alla fine del primo semestre del 2006, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per telescritto o fax, l'elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, nonché il nome della nave e i numeri dei titoli d'esportazione in causa.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell’8.10.2004, pag. 17).

(3)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell’11.6.2004, pag. 9).


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

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28.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 381/23


REGOLAMENTO (CE) N. 2249/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 686/2004 recante misure transitorie relative alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli freschi a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 686/2004 della Commissione (1) prevede la possibilità di programmi operativi transitori per le organizzazioni di produttori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(2)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario (2) i programmi operativi sono eseguiti nell'arco di periodi annui che vanno dal 1o gennaio al 31 dicembre. L'esecuzione dei programmi operativi può tuttavia avere inizio solo dopo la loro approvazione da parte delle competenti autorità nazionali. Di conseguenza, la durata dei programmi operativi transitori deve poter essere di alcuni mesi nel 2004 e di un intero periodo di dodici mesi nel 2005. Occorre pertanto stabilire disposizioni per il calcolo del periodo di riferimento e dell'aiuto da erogare ai programmi operativi transitori.

(3)

Occorre chiarire che l'aiuto è dovuto per la parte del programma operativo transitorio che viene eseguita nel 2004, ma solo per la sua durata effettiva, calcolata proporzionalmente dal giorno della sua approvazione.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 686/2004.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 686/2004 è modificato come segue:

1)

al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1433/2003, nel 2004 l'esecuzione dei programmi operativi decorre dalla data di approvazione da parte delle autorità nazionali competenti e termina il 31 dicembre.»;

2)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1433/2003, ai fini dell'applicazione dell'aiuto per il 2004, il valore della produzione immessa in commercio nel periodo di riferimento è moltiplicato per il numero di giorni compresi tra la data di approvazione del programma operativo e il 31 dicembre 2004 (entrambi i giorni sono inclusi nel calcolo) ed è quindi suddiviso per 366.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 106 del 15.4.2004, pag. 10.

(2)  GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1813/2004 (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 5).


28.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 381/25


REGOLAMENTO (CE) N. 2250/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

che modifica i regolamenti (CEE) n. 429/90, (CE) n. 2571/97, (CE) n. 174/1999, (CE) n. 2771/1999, (CE) n. 2799/1999, (CE) n. 214/2001, (CE) n. 580/2004, (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004 per quanto riguarda il termine stabilito per la presentazione delle offerte di gara e per la comunicazione alla Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 10, 15 e 31,

considerando quanto segue:

(1)

I seguenti regolamenti definiscono le modalità delle procedure di gara per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte alle autorità competenti e per la trasmissione delle offerte alla Commissione da parte degli Stati membri:

regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2),

regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3),

regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (4),

regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (5),

regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (6),

regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (7),

regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (8), e

regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (9).

(2)

Ai fini del corretto funzionamento dei sistemi di gara, e in particolare affinché le autorità competenti e i servizi della Commissione dispongano del tempo necessario per trattare i dati relativi a ogni gara, è opportuno anticipare i termini per la presentazione delle offerte e per la comunicazione dei dati alla Commissione da parte delle autorità competenti.

(3)

Al fine di ridurre il rischio di speculazione generato dal fatto di anticipare la presentazione delle offerte relative alle procedure di gara istituite dai regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004, è opportuno disporre che non sia possibile procedere alla fissazione anticipata delle restituzioni all’esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (10), dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 429/90, (CE) n. 2571/97, (CE) n. 174/1999, (CE) n. 2771/1999, (CE) n. 2799/1999, (CE) n. 214/2001, (CE) n. 580/2004, (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 429/90 è modificato come segue:

1)

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

2)

È aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine.».

Articolo 2

L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2571/97 è modificato come segue:

1)

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

2)

È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile burro per la vendita.».

Articolo 3

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le domande di titolo per tutti i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (11), il cui giorno di presentazione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (12) è il mercoledì o il giovedì successivo al termine di ogni periodo di gara di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione (13) e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione (14), si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo al giovedì di cui trattasi.».

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 2771/1999 è modificato come segue:

1)

Nell'articolo 16, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

2)

Nell'articolo 17 ter, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 16, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine.».

3)

Nell'articolo 22, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

4)

Nell'articolo 24 bis, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti e il quantitativo di burro posto in vendita.

Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile burro per la vendita.».

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 2799/1999 è modificato come segue:

1)

Nell'articolo 27, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

2)

Nell'articolo 30, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile latte scremato in polvere per la vendita.».

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 214/2001 è modificato come segue:

1)

Nell'articolo 14, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

2)

Nell'articolo 17, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine.».

3)

Nell’articolo 22, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

4)

Nell'articolo 24 bis, paragrafo 1, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile latte scremato in polvere per la vendita.».

Articolo 7

Nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 580/2004, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Entro tre ore dal termine di ogni periodo di gara, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte valide, avvalendosi del formulario riportato nell'allegato, senza specificare i nomi degli offerenti.».

Articolo 8

Nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 581/2004, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese, eccetto il primo martedì di agosto e il terzo martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente.

Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì di agosto e il quarto martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

Articolo 9

Nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese, eccetto il primo martedì di agosto e il terzo martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente.

Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì di agosto e il quarto martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

(3)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004.

(4)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2004 (GU L 333 del 9.11.2004, pag. 4).

(5)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 11).

(6)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1838/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 3).

(7)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.

(8)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

(9)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

(10)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 16).

(11)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(12)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(13)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

(14)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.


28.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 381/29


REGOLAMENTO (CE) N. 2251/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a de correre dal 28 dicembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2142/2004 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2142/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2142/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)  GU L 369 del 16.12.2004, pag. 55. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2215/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 61).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 28 dicembre 2004

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

9,66

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

47,57

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

52,37

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

52,37

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

47,57


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 15.12.2004-23.12.2004

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

109,43 (3)

59,79

147,01

137,01

117,01

78,13

Premio sul Golfo (EUR/t)

11,13

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

23,12

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 31,79 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 46,26 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

28.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 381/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2004

relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché all'approvazione e alla firma del memorandum d’intesa che lo accompagna

(2004/903/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 94 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica di San Marino un accordo inteso ad assicurare l’adozione, da parte della Repubblica di San Marino, di misure equivalenti a quelle da applicare all’interno della Comunità, al fine di consentire un’imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

(2)

Il testo dell’accordo, scaturito dai negoziati, riflette debitamente le direttive di negoziato del Consiglio. È accompagnato da un memorandum d’intesa tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di San Marino.

(3)

Fatta salva l’adozione in data successiva di una decisione relativa alla conclusione dell’accordo, è opportuno firmare tali due documenti, già vistati in data 12 luglio 2004, e ottenere conferma dell’approvazione del memorandum d’intesa da parte del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l’adozione in data successiva di una decisione relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l’accordo ed il memorandum d’intesa che lo accompagna nonché le lettere della Comunità europea che devono essere scambiate a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, dell’accordo e dell’ultimo paragrafo del memorandum d’intesa.

Il memorandum d’intesa è approvato dal Consiglio.

I testi dell'accordo e del memorandum d'intesa sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata «San Marino»,

entrambe in seguito denominate la «parte contraente» o le «parti contraenti»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

1.   L’obiettivo del presente accordo tra la Comunità e San Marino è consolidare ed ampliare le strette relazioni già esistenti tra le due parti contraenti mediante l’introduzione di misure equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti a favore di beneficiari effettivi, persone fisiche, residenti ai fini fiscali in uno Stato membro della Comunità europea, in seguito denominata la «direttiva».

2.   San Marino adotta i provvedimenti utili e prevede in particolare le misure applicabili in materia procedurale e sanzionatoria, al fine di garantire che le funzioni necessarie per l’attuazione del presente accordo vengano espletate dagli agenti pagatori stabiliti sul suo territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.

Articolo 2

Definizione di beneficiario effettivo

1.   Ai fini del presente accordo, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che tale persona dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio, ossia:

a)

agisce come agente pagatore ai sensi dell’articolo 4, o

b)

agisce per conto di una persona giuridica, di un fondo d'investimento o di un organismo paragonabile o equivalente per l’investimento collettivo in valori mobiliari; o

c)

agisce per conto di un’altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all’agente pagatore l’identità di tale beneficiario effettivo conformemente all’articolo 3.

2.   Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi, o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, potrebbe non essere il beneficiario effettivo, e non rientra nei casi menzionati alla lettera a) o alla lettera b) del paragrafo 1, detto agente si adopera in modo adeguato per determinare l’identità del beneficiario effettivo, a norma dell’articolo 3. Se l’agente pagatore non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, detto agente considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.

Articolo 3

Identità e residenza dei beneficiari effettivi

Al fine di determinare l’identità e la residenza del beneficiario effettivo così come definito nell’articolo 2, l’agente pagatore conserva un'annotazione del cognome, nome e dati concernenti l’indirizzo e la residenza conformemente alla legge sammarinese in materia di contrasto all’usura e al riciclaggio. Per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni condotte in assenza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1o gennaio 2004, con persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d’identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea, in seguito denominato «Stato membro» ma che si dichiarano residenti in uno Stato diverso da uno Stato membro o da San Marino, la residenza è stabilita mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente dello Stato in cui la persona fisica dichiara di essere residente. In caso di mancata presentazione di tale certificato, lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto o altro documento d’identità ufficiale verrà considerato lo Stato di residenza.

Articolo 4

Definizione di agente pagatore

Ai fini del presente accordo, per «agente pagatore» a San Marino si intendono le banche di diritto bancario sammarinese, nonché gli operatori economici, siano essi persone fisiche o giuridiche, residenti o stabiliti a San Marino, società di persone o stabili organizzazioni di società estere, che, nello svolgimento della propria attività, anche occasionalmente, accettano, detengono, investono o trasferiscono attività patrimoniali di terzi, ovvero semplicemente corrispondono o attribuiscono pagamenti di interessi.

Articolo 5

Definizione di autorità competente

1.   Ai fini del presente accordo per «autorità competenti delle parti contraenti» si intendono quelle elencate nell’allegato I.

2.   Per autorità competenti di Stati non compresi nelle parti contraenti si intendono quelle autorità di tali Stati che sono competenti ai fini di convenzioni bilaterali o multilaterali o, in assenza di queste, quelle autorità che sono competenti a rilasciare certificati attestanti la residenza fiscale.

Articolo 6

Definizione di pagamento di interessi

1.   Ai fini del presente accordo, per «pagamento di interessi» si intendono:

a)

gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti da obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;

b)

gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);

c)

i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, distribuiti da

i)

organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti nei territori di cui all’articolo 19,

ii)

un’entità domiciliata in uno Stato membro che esercita l’opzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva informandone l’agente pagatore,

iii)

organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti al di fuori del territorio di cui all’articolo 19;

d)

i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi investono, direttamente o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità qui di seguito indicati, oltre il 40 % del loro attivo in crediti di cui alla lettera a):

i)

organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti nei territori di cui all’articolo 19;

ii)

un’entità domiciliata in uno Stato membro che esercita l’opzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva informandone l’agente pagatore;

iii)

organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti al di fuori dei territori di cui all’articolo 19.

Tuttavia, San Marino può includere i redditi di cui alla lettera d) nella definizione del pagamento di interessi soltanto nella misura in cui tali redditi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a) e b).

2.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c) e d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l’importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.

3.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell’attivo investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detto paragrafo, tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora detto agente non sia in grado di determinare l’importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, si considera come reddito il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.

4.   Per quanto concerne il paragrafo 1, lettere b) e d), San Marino può scegliere di richiedere agli agenti pagatori sul proprio territorio di annualizzare gli interessi per un periodo di tempo non superiore ad un anno, e di trattare tali interessi annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non avviene alcuna cessione, riscatto o rimborso.

5.   In deroga al paragrafo 1, lettere c) e d), San Marino può escludere dalla definizione di pagamento di interessi i redditi contemplati da tali paragrafi derivanti da organismi o entità stabiliti sul suo territorio, qualora l’investimento in crediti di cui al paragrafo 1, lettera a), da parte di tali entità non sia stato superiore al 15 % del loro attivo.

L’esercizio di tale opzione da parte di San Marino, una volta notificato all'altra parte contraente, è vincolante per entrambe le parti contraenti.

6.   Successivamente al 31 dicembre 2010, la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3 è del 25 %.

7.   Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 5 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o negli atti costitutivi degli organismi o entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all’effettiva composizione dell’attivo degli organismi o entità interessati.

Articolo 7

Ritenuta alla fonte

1.   Allorché il beneficiario effettivo è residente in uno Stato membro San Marino preleva una ritenuta alla fonte ad un’aliquota del 15 % nei primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, del 20 % per i tre anni seguenti e del 35 % successivamente.

2.   L’agente pagatore applica la ritenuta alla fonte come segue:

a)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a): sull’importo degli interessi corrisposti o accreditati;

b)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): sull’importo degli interessi o dei redditi specificati a tali lettere, o mediante un prelievo di effetto equivalente a carico del destinatario sull’intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;

c)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c): sull’ammontare dei redditi ivi specificati;

d)

laddove San Marino eserciti l’opzione di cui all’articolo 6, paragrafo 4: sull’importo degli interessi annualizzati.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), la ritenuta alla fonte viene prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando l’agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione sulla base delle informazioni in suo possesso, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata, a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prova della data di acquisizione.

4.   Le imposte diverse da quella di cui al presente accordo sullo stesso pagamento di interessi, ed in particolare le ritenute alla fonte che vengono prelevate da San Marino sui redditi da interessi di fonte sammarinese, vengono detratte dall'importo della ritenuta alla fonte calcolato conformemente al presente articolo.

5.   L’applicazione della ritenuta alla fonte da parte dell’agente pagatore situato a San Marino non impedisce allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale. Nei casi in cui un contribuente dichiari redditi da interessi ottenuti da un agente pagatore situato a San Marino alle autorità tributarie nello Stato membro in cui ha la residenza, quei redditi da interessi sono ivi assoggettati a tassazione alle stesse aliquote che si applicano agli interessi percepiti in detto Stato membro.

Articolo 8

Ripartizione del gettito fiscale

1.   San Marino trattiene il 25 % del proprio gettito derivante dalla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7 e trasferisce il 75 % di tale gettito allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

2.   Tali trasferimenti hanno luogo in un'unica rata per ciascuno Stato membro entro i 6 mesi successivi al termine dell’anno fiscale di San Marino.

3.   San Marino adotta le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.

Articolo 9

Comunicazione volontaria

1.   San Marino stabilisce una procedura che permetta al beneficiario effettivo, così come definito all’articolo 2, di evitare la ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7, autorizzando espressamente il proprio agente pagatore stabilito a San Marino a comunicare i pagamenti di interessi all’autorità competente di detto Stato. Tale autorizzazione contempla tutti i pagamenti di interessi versati o attribuiti direttamente al beneficiario effettivo da parte di quell’agente pagatore.

2.   Le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare in caso di espressa autorizzazione del beneficiario effettivo sono costituite da:

a)

identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell’articolo 3 del presente accordo, integrate, laddove disponibile, dal numero fiscale identificativo assegnato dallo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo;

b)

denominazione e indirizzo dell’agente pagatore;

c)

numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi, e

d)

importo del pagamento di interessi come definito nell’articolo 6 del presente accordo.

3.   L’autorità competente di San Marino comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 all’autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Tali comunicazioni sono automatiche ed hanno luogo almeno una volta all’anno, entro 6 mesi dalla fine dell’anno fiscale a San Marino, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante detto anno fiscale.

Articolo 10

Eliminazione della doppia imposizione fiscale

1.   Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo assicura, a norma dei paragrafi 2 e 3, l’eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7.

2.   Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7 a San Marino, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo, secondo la legislazione nazionale, un credito d’imposta pari all’importo della ritenuta effettuata. Se detto importo supera l’importo dell’imposta dovuta, secondo la legislazione nazionale, sull'importo totale del pagamento di interessi assoggettato alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo rimborsa al beneficiario effettivo l’importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta.

3.   Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7, gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta fiscale e lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda un credito d’imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, quest'altra ritenuta fiscale viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2.

4.   Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può sostituire il meccanismo del credito d’imposta di cui ai paragrafi 2 e 3 con un rimborso della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 7.

Articolo 11

Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili

1.   A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, e fino al 31 dicembre 2010, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1o marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità all'uopo competenti dello Stato di emissione, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), se la loro emissione non viene riaperta il 1o marzo 2002 o dopo tale data.

Tuttavia, e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe a quelle dell’articolo 7 del presente accordo, il presente articolo continua ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2010 relativamente a tali titoli di credito negoziabili:

che prevedono clausole di lordizzazione («gross-up») e connesso rimborso anticipato,

per i quali l'agente pagatore di cui all'articolo 4, è stabilito a San Marino, e

per i quali detto agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro.

Se e quando tutti gli Stati membri cessano di applicare disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 7 del presente accordo, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi unicamente ai titoli di credito negoziabili:

che contengono clausole di lordizzazione («gross-up») e connesso rimborso anticipato,

per i quali un agente pagatore designato dall'emittente è stabilito a San Marino, e

per i quali detto agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro.

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un accordo internazionale (enti elencati nell'allegato II del presente accordo), viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione successiva, è considerata un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente, non contemplato nel quarto comma, viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

2.   Il presente articolo non osta a che San Marino e gli Stati membri continuino ad applicare, conformemente alla loro legislazione nazionale, imposte sui redditi derivanti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Altre ritenute fiscali — Rapporti con altre disposizioni convenzionali

1.   Il presente accordo non osta a che le parti prelevino ritenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui al presente accordo, conformemente alle proprie leggi nazionali o ai sensi di convenzioni contro la doppia imposizione.

2.   Le disposizioni delle convenzioni contro la doppia imposizione tra San Marino e gli Stati membri non ostano al prelievo della ritenuta alla fonte prevista dal presente accordo.

Articolo 13

Scambio di informazioni su richiesta

1.   Le Autorità competenti di San Marino e di ciascuno degli Stati membri si scambiano informazioni sui comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato richiesto, o sui comportamenti analoghi, per i redditi contemplati nel presente accordo. Per «comportamenti analoghi» si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso grado di illiceità della frode fiscale a norma della legislazione dello Stato richiesto, che arrecano pregiudizio agli interessi fiscali dello Stato richiedente. In risposta ad una richiesta debitamente giustificata, lo Stato richiesto fornisce le informazioni riguardanti i comportamenti che lo Stato richiedente esamina, o potrebbe esaminare, in sede penale o non penale.

2.   Nel determinare se fornire o meno le informazioni in risposta a una richiesta, lo Stato richiesto applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente.

3.   Lo Stato richiesto fornisce le informazioni richieste qualora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto che il comportamento in questione costituisca frode fiscale o comportamento analogo. I ragionevoli motivi di sospetto dello Stato richiedente in merito ad una frode fiscale o ad un comportamento analogo possono fondarsi su:

a)

documenti autenticati o meno, compresi, ma non esclusivamente, documenti aziendali, libri contabili o documentazione bancaria;

b)

testimonianze del contribuente;

c)

informazioni ottenute da persone sentite a titolo informativo, o da altre terze persone, che risultino suffragate da fonti e/o elementi indipendenti o che appaiono comunque attendibili; o

d)

elementi di prova indiziari.

4.   L’autorità competente dello Stato richiedente è tenuta a fornire i seguenti elementi all’autorità competente dello Stato richiesto quando inoltra una richiesta di informazioni ai sensi del presente accordo al fine di dimostrare la presumibile pertinenza delle informazioni in rapporto alla richiesta:

a)

l’identità della persona sotto esame o indagine;

b)

una descrizione delle informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente vorrebbe ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;

c)

il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;

d)

i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto, o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato richiesto;

e)

nella misura in cui conosciuti, il nome e l’indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste;

f)

una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legge ed alle pratiche amministrative dello Stato richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione dello Stato richiedente, allora l’autorità competente dello Stato richiedente sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le leggi dello Stato richiedente o nel normale corso della pratica amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente accordo;

g)

una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.

5.   L’autorità competente dello Stato richiesto è tenuta a trasmettere le informazioni allo Stato richiedente nel più breve tempo possibile.

6.   San Marino avvia negoziati bilaterali con ciascuno degli Stati membri onde definire i singoli casi che ricadono nella categoria dei «comportamenti analoghi» in conformità con le procedure di imposizione fiscale in vigore in ciascuno di tali Stati.

Articolo 14

Riservatezza

Qualsiasi informazione ricevuta da una parte contraente ai sensi del presente accordo viene trattata in maniera riservata e può essere comunicata solamente a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della parte contraente, incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte contemplate nel presente accordo, delle procedure esecutive o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità utilizzano tali informazioni solamente per questi fini. Esse possono servirsi di tali informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere rilasciate ad altre persone, entità, autorità o ad altra giurisdizione senza l’espresso consenso scritto dell’autorità competente della parte contraente richiesta.

Articolo 15

Consultazione e riesame

1.   In caso di disaccordo fra l’autorità competente di San Marino e una o più delle altre autorità competenti elencate nell'allegato I riguardo all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, esse si adoperano per risolvere il caso tramite mutuo consenso. Esse notificano immediatamente alla Commissione delle Comunità europee e alle autorità competenti degli altri Stati membri i risultati delle loro consultazioni. Su richiesta di qualsiasi tra le autorità competenti elencate nell'allegato I, la Commissione può partecipare alle consultazioni quando queste implicano questioni interpretative.

2.   Le parti contraenti si consultano almeno ogni tre anni o su richiesta di una delle parti contraenti al fine di esaminare e, se ritenuto necessario dalle parti contraenti, migliorare il funzionamento tecnico dell’accordo e valutare gli sviluppi internazionali. Le consultazioni si tengono entro un mese dalla richiesta o quanto prima nei casi urgenti.

3.   Alla luce di tale valutazione, le parti contraenti possono consultarsi al fine di esaminare se è necessario modificare l’accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale.

4.   Non appena maturata un'esperienza sufficiente nella piena applicazione del presente accordo, le parti contraenti si consultano al fine di valutare se è necessario modificare il presente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale.

5.   Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le parti contraenti si notificano i possibili sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo. Ciò comprende altresì ogni accordo in materia affine fra una delle parti contraenti ed uno Stato terzo.

Articolo 16

Firma, entrata in vigore e denuncia

1.   Il presente accordo richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano l’avvenuto completamento di tali procedure. L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica.

2.   Fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali che le incombono riguardo alla conclusione di accordi internazionali e fatte salve le disposizioni dell’articolo 17, San Marino provvede all'effettiva attuazione e applicazione del presente accordo dalla data del 1o luglio 2005 dandone notifica alla Comunità.

3.   Il presente accordo resterà in vigore fino a quando una parte contraente non lo avrà denunciato.

4.   Ognuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo dandone comunicazione all’altra. In tal caso, l’accordo cesserà di avere effetto dodici mesi dopo la notifica di denuncia.

Articolo 17

Applicazione e sospensione

1.   L'applicazione del presente accordo è subordinata all'adozione e all'attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio (Affari Economici e Finanziari) al Consiglio europeo di Santa Maria de Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte degli Stati Uniti d'America, della Confederazione Svizzera, di Andorra, Liechtenstein e Monaco, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nel presente accordo.

2.   Le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 16, paragrafo 2, se risulta soddisfatta la condizione stabilita al paragrafo 1 del presente articolo riguardo alle date di applicazione delle misure pertinenti nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le parti contraenti decidano che tale condizione non risulta soddisfatta, esse adottano di comune accordo una nuova data ai fini delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2.

3.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa, in tutto o in parte, da ciascuna delle parti contraenti con effetto immediato mediante notifica all'altra parte qualora la direttiva cessi di essere applicabile, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, in conformità al diritto comunitario, ovvero qualora uno Stato membro sospenda l'applicazione della propria normativa di recepimento.

4.   Ciascuna delle parti contraenti può sospendere l'applicazione del presente accordo mediante notifica all'altra parte qualora uno dei paesi terzi o dei territori di cui al paragrafo 1 cessi successivamente di applicare le misure di cui al medesimo paragrafo. La sospensione dell'applicazione ha effetto non prima di due mesi dopo la data della notifica. L'applicazione del presente accordo riprende quando le misure cessate vengono ripristinate.

Articolo 18

Diritti e regolamento finale

1.   Nel caso in cui il presente accordo venga denunciato o la sua applicazione venga sospesa in tutto o in parte, sono fatti salvi i diritti delle persone fisiche conformemente all’articolo 10.

2.   San Marino, in tal caso, stabilisce un conto finale entro la fine del periodo di applicabilità dell’accordo e provvede al pagamento finale agli Stati membri.

Articolo 19

Portata territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni previste in detto trattato, e, dall’altra parte, al territorio di San Marino.

Articolo 20

Allegati

1.   Gli allegati fanno parte integrante del presente accordo.

2.   L'elenco delle autorità competenti contenute nell’allegato I può essere emendata mediante semplice notifica all’altra parte contraente da parte di San Marino per quanto concerne l’autorità di cui alla sua lettera a), e da parte della Comunità per le altre autorità.

L'elenco degli enti collegati nell’allegato II può essere emendata di comune accordo.

Articolo 21

Lingue

1.   Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

2.   La versione nella lingua maltese sarà autenticata dalle parti contraenti tramite scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede così come previsto per le versioni nelle lingue di cui al paragrafo 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den syvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.

Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Per la Repubblica di San Marino

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ALLEGATO I

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI

Ai fini del presente accordo le «autorità competenti» sono:

a)

nella Repubblica di San Marino: Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio o un rappresentante autorizzato;

b)

nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato;

c)

nella Repubblica ceca: Ministr financí o un rappresentante autorizzato;

d)

nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un rappresentante autorizzato;

e)

nella Repubblica Federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato;

f)

nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un rappresentante autorizzato;

g)

nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un rappresentante autorizzato;

h)

nel Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un rappresentante autorizzato;

i)

nella Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato;

j)

in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro rappresentante autorizzato;

k)

nella Repubblica italiana: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un rappresentante autorizzato;

l)

nella Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato;

m)

nella Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un rappresentante autorizzato;

n)

nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un rappresentante autorizzato;

o)

nel Granducato del Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, ai fini dell’Articolo 13, l’autorità competente è «le Procureur Général d’Etat luxembourgeois»;

p)

nella Repubblica di Ungheria: A pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato;

q)

nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un rappresentante autorizzato;

r)

nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato;

s)

nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un rappresentante autorizzato;

t)

nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un rappresentante autorizzato;

u)

nella Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato;

v)

nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un rappresentante autorizzato;

w)

nella Repubblica slovacca: Minister financií o un rappresentante autorizzato;

x)

nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un rappresentante autorizzato;

y)

nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un rappresentante autorizzato;

z)

nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nei territori europei di cui detto Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero: i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e l’autorità competente di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità agli Accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata alla Repubblica di San Marino dal Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ENTI COLLEGATI

Ai fini dell’articolo 11 del presente accordo, ognuno dei seguenti enti è considerato «un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un accordo internazionale»:

 

ENTI ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA:

 

Belgio

Vlaams Gewest (Regione fiamminga)

Région wallonne (Regione vallone)

Région bruxelloise (Brussels Gewest) (Regione di Bruxelles-capitale)

Communauté française (Comunità francese)

Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga)

Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft) (Comunità di lingua tedesca)

 

Spagna

Xunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia)

Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell'Andalusia)

Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell'Estremadura)

Junta de Castilla-La Mancha (amministrazione autonoma di Castiglia-La Mancia)

Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Castiglia-Léon)

Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma della Navarra)

Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari)

Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna)

Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia)

Diputación General de Aragón (amministrazione autonoma di Aragona)

Gobierno de las Islas Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie)

Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia)

Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi)

Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia)

Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava)

Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona)

Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell'isola di Gran Canaria)

Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell'isola di Tenerife)

Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale)

Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano)

Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia)

 

Grecia

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ente greco telecomunicazioni)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ferrovie greche)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica dell'elettricità)

 

Francia

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Cassa di ammortamento del debito sociale)

L'Agence française de développement (AFD) (Agenzia francese per lo sviluppo)

Réseau Ferré de France (RFF) (Rete ferroviaria francese)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Cassa nazionale delle autostrade)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Assistenza pubblica Ospedali di Parigi)

Charbonnages de France (CDF) (Miniere carbonifere francesi)

Entreprise minière et chimique (EMC) (Azienda mineraria e chimica)

 

Italia

Regioni

Province

Comuni

Cassa depositi e prestiti

 

Lettonia

Pašvaldības (autorità locali)

 

Polonia

gminy (comuni)

powiaty (distretti)

województwa (province)

związki gmin (associazioni comunali)

związki powiatów (associazioni distrettuali)

związki województw (associazioni provinciali)

miasto stołeczne Warszawa (città di Varsavia-capitale)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la Ristrutturazione e la Modernizzazione dell’Agricoltura)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la Proprietà Agricola)

 

Portogallo

Região Autónoma da Madeira (Regione autonoma di Madera)

Região Autónoma dos Açores (Regione autonoma delle Azzorre)

Comuni

 

Slovacchia

mestá a obce (comuni)

Železnice Slovenskej republiky (Ferrovie slovacche)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fondo gestione stradale dello Stato)

Slovenské elektrárne (Centrali elettriche slovacche)

Vodohospodárska výstavba (Società di costruzione per l’economia idrica)

 

ENTI INTERNAZIONALI:

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

Banca europea per gli investimenti

Banca asiatica di sviluppo

Banca africana di sviluppo

Banca mondiale/BIRS/FMI

Società finanziaria internazionale

Banca interamericana di sviluppo

Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d’Europa

Euratom

Comunità europea

Società di sviluppo andina

Eurofima

Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Banca nordica di investimento

Banca di sviluppo dei Caraibi

Le disposizioni dell’articolo 11 non pregiudicano gli obblighi internazionali che le parti contraenti possono aver contratto nei confronti degli enti internazionali sopraccitati.

 

ENTI IN PAESI TERZI:

 

Gli enti che soddisfano i seguenti criteri:

1)

L’ente è chiaramente considerato un ente pubblico conformemente ai criteri usati a livello nazionale.

2)

Detto ente pubblico è un’entità non commerciale («non market») che gestisce e finanzia un insieme di attività consistenti principalmente nella fornitura di beni e servizi non destinati al libero mercato ma ad andare a beneficio della collettività e poste effettivamente sotto il controllo della pubblica amministrazione.

3)

Detto ente pubblico è un importante e regolare emittente di titoli di debito.

4)

Lo Stato in questione è in grado di garantire che detto ente pubblico non eserciterà il diritto di rimborso anticipato in caso di applicazione di clausole di lordizzazione («gross-up»).


MEMORANDUM D’INTESA

tra la Comunità europea, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di San Marino

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la Comunità,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

E

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata «San Marino»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Contestualmente alla conclusione dell’accordo che prevede misure equivalenti a quelle previste nella direttiva 2003/48/CE, del Consiglio del 3 giugno 2003 sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (in seguito denominata «la Direttiva»), la Comunità europea, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di San Marino hanno firmato il presente memorandum di intesa che integra l’accordo stesso.

1.

I firmatari del presente memorandum di intesa ritengono che l’accordo concluso tra San Marino e la Comunità, il quale prevede misure equivalenti a quelle previste nella direttiva, costituisca un compromesso equilibrato ed accettabile che tutela gli interessi di entrambe le parti contraenti. Pertanto, esse applicano in buona fede le misure concordate e si astengono da ogni azione unilaterale che potrebbe compromettere il presente accordo senza ragionevole causa. Qualora si ravvisi una grave discrepanza tra la portata della direttiva così come adottata il 3 giugno 2003 (direttiva 2003/48/CE del Consiglio) e quella dell’accordo, in particolare con riguardo agli articoli 4 e 6 di quest'ultimo, le parti contraenti si consultano immediatamente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’accordo al fine di assicurare che il carattere equivalente delle misure previste dall’accordo sia mantenuto. I firmatari del presente memorandum d’intesa rilevano che la definizione di frode fiscale ai fini dell’articolo 13 dell’accordo riguarda unicamente le necessità correlate alla tassazione del risparmio nel quadro del presente accordo e non reca pregiudizio agli sviluppi e/o alle decisioni relative alla frode fiscale in altre circostanze e in altre sedi.

2.

Nel corso del periodo transitorio previsto dalla direttiva, la Comunità avvia un dibattito con altri importanti centri finanziari onde promuovere l'adozione da parte di tali giurisdizioni di misure equivalenti a quelle applicate dalla Comunità.

3.

Tenuto conto che San Marino desidera essere maggiormente integrata nel tessuto economico europeo e che ritiene pertanto opportuna e auspicabile una sua completa partecipazione al sistema bancario e finanziario europeo, San Marino e la Comunità avvieranno quanto prima consultazioni al fine di individuare le condizioni per giungere al reciproco riconoscimento delle misure e dei sistemi prudenziali delle rispettive parti in materia di servizi finanziari, comprese le assicurazioni. In tale contesto, San Marino, allo scopo di preservare il corretto funzionamento del mercato interno nei settori in oggetto, si impegna ad adottare ed attuare il pertinente «acquis comunitario», esistente e futuro, negli specifici settori economici, comprese le pertinenti norme prudenziali e la vigilanza sugli operatori sammarinesi interessati. Ogni possibile accordo in tale ambito potrà anche prevedere l’impegno di San Marino ad attuare altre pertinenti norme comunitarie, sia quelle vigenti, sia quelle che saranno introdotte in futuro, ad esempio in materia di concorrenza e tassazione.

4.

Nell’ambito di tale approfondimento delle relazioni, la conclusione di accordi fiscali con gli Stati membri dell’Unione europea in seguito denominati «Stati membri», e l’impegno di San Marino di prevedere, in tale contesto, lo scambio di informazioni secondo gli standard dell’OCSE, promuoverebbero una più ampia cooperazione economica e fiscale. Riconoscendo gli sforzi compiuti da San Marino, potrebbero aver luogo consultazioni tra San Marino e gli Stati membri con l’obiettivo di eliminare o ridurre, a livello bilaterale, le doppie imposizioni in relazione a forme diverse di reddito.

5.

La Comunità e San Marino si consulteranno anche per:

definire forme di semplificazione relative alle procedure previste nel loro accordo di cooperazione e unione doganale. A tale riguardo, San Marino è disposto ad adottare procedure informatizzate anche simili al sistema INTRASTAT,

meglio esplorare le possibilità esistenti di partecipazione da parte dei cittadini e delle imprese di San Marino ai programmi e alle attività di ricerca e sviluppo della Comunità.

Firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004 in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

La versione nella lingua maltese sarà autenticata dalle parti contraenti tramite scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede così come previsto per le versioni nelle lingue di cui al paragrafo precedente.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία,

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għar-Republikka ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Per la Repubblica di San Marino

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28.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 381/52


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2004

che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010

(2004/904/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea volto a istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente protezione nell’Unione europea.

(2)

L’attuazione di tale politica dovrebbe basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e presuppone l’esistenza di meccanismi destinati a promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che accolgono rifugiati e sfollati e subiscono le conseguenze di tale accoglienza. A tal fine è stato istituito con decisione 2000/596/CE (3) il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004.

(3)

È necessario istituire un Fondo europeo per i rifugiati, in prosieguo: «il Fondo», per il periodo 2005-2010, al fine di assicurare una costante solidarietà tra Stati membri, alla luce della normativa comunitaria l’attuazione della prima fase del Fondo per il periodo 2000-2004.

(4)

È necessario sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per offrire ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate ed applicare procedure di asilo eque ed efficaci, allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano di una protezione internazionale.

(5)

L'integrazione dei rifugiati nella società del paese in cui si sono stabiliti costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967. È necessario fare in modo che queste persone condividano i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È d’uopo, a questo fine, sostenere le azioni degli Stati membri destinate a promuovere la loro integrazione sociale, economica e culturale, in quanto contribuiscono alla coesione economica e sociale, il cui mantenimento e il cui rafforzamento figurano fra gli obiettivi fondamentali della Comunità di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del trattato.

(6)

È nell'interesse degli Stati membri e delle persone interessate che i rifugiati e gli sfollati autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri vengano messi in grado di sopperire alle loro necessità attraverso un'attività lavorativa conformemente alle disposizioni dei pertinenti strumenti comunitari.

(7)

Le misure che beneficiano del contributo dei Fondi strutturali, nonché le altre misure comunitarie nel settore dell'istruzione e della formazione professionale non sono sufficienti da sole a promuovere questa integrazione ed è quindi opportuno favorire misure specifiche per permettere ai rifugiati ed agli sfollati di fruire pienamente dei programmi che vengono organizzati.

(8)

È necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettano ai rifugiati e agli sfollati che lo desiderino di decidere con piena cognizione di causa di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine.

(9)

Azioni cui partecipano autorità di due o più Stati membri e azioni d’interesse comunitario in questo settore dovrebbero poter beneficiare del sostegno del Fondo e dovrebbero essere incoraggiati gli scambi tra gli Stati membri allo scopo di individuare e promuovere le pratiche più efficaci.

(10)

È opportuno costituire una riserva finanziaria destinata all’attuazione di misure d’urgenza al fine di fornire una protezione temporanea in caso di afflusso in massa di sfollati conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (4).

(11)

Allo scopo di attuare in modo efficace, e proporzionale la solidarietà finanziaria e tenendo conto dell’esperienza acquisita nell'attuazione del Fondo tra il 2000 e il 2004, è opportuno indicare le competenze della Commissione e quelle degli Stati membri per l'attuazione e la gestione del Fondo. Gli Stati membri dovrebbero designare autorità nazionali idonee a tal fine e definirne i compiti.

(12)

Il sostegno del Fondo sarà più efficace e mirato qualora il cofinanziamento delle azioni ammissibili venga basato su due programmi pluriennali e su un programma di lavoro annuale formulati da ciascuno Stato membro in funzione della sua situazione e delle sue esigenze.

(13)

È giusto ripartire le risorse in maniera proporzionale all’onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi compiuti per accogliere rifugiati e sfollati, compresi i rifugiati che beneficiano di protezione internazionale nel quadro di programmi nazionali.

(14)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(15)

Una delle garanzie dell’efficacia delle azioni sostenute dal Fondo è un controllo efficiente. È necessario stabilire le condizioni nelle quali avviene tale controllo.

(16)

Fatte salve le competenze della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno stabilire una cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(17)

L’attuazione delle azioni da parte degli Stati membri dovrebbe offrire garanzie sufficienti per quanto riguarda le modalità e la qualità di esecuzione. É necessario stabilire le competenze degli Stati membri in materia di individuazione e correzione delle irregolarità e delle infrazioni, nonché quelle della Commissione in caso di inadempienze degli Stati membri.

(18)

L’efficacia e l’incidenza delle azioni sostenute dal Fondo dipendono anche dalla valutazione che ne viene fatta. È opportuno definire chiaramente le competenze degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità che garantiscono l’affidabilità della valutazione.

(19)

È opportuno procedere alla valutazione delle azioni in vista della loro revisione intermedia e dell’apprezzamento del loro impatto e integrare il processo di valutazione nelle modalità di controllo delle azioni.

(20)

Poiché lo scopo della presente decisione, vale a dire promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che accolgono rifugiati e sfollati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(22)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(23)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Istituzione del Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 e obiettivi

1.   La presente decisione istituisce, per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010, il Fondo europeo per i rifugiati (di seguito «Fondo»).

2.   Il Fondo è destinato a sostenere e promuovere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle azioni previste nella presente decisione, tenendo conto della pertinente legislazione comunitaria.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 è pari a 114 milioni di EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali del Fondo sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

Gruppi destinatari delle azioni

Ai fini della presente decisione, i gruppi destinatari sono composti dalle seguenti categorie:

(1)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo del 1967 e autorizzato a risiedere a tale titolo in uno degli Stati membri;

(2)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (6);

(3)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia domandato di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste ai punti 1 e 2;

(4)

qualsiasi cittadino di paesi terzi o apolidi che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE.

Articolo 4

Azioni

1.   Il Fondo sostiene le azioni degli Stati membri relative a una o più dei seguenti aspetti:

a)

alle condizioni di accoglienza e alle procedure di asilo;

b)

all’integrazione delle persone di cui all’articolo 3, il cui soggiorno nello Stato membro interessato ha un carattere durevole e stabile;

c)

al rimpatrio volontario delle persone di cui all’articolo 3, qualora tali persone non abbiano acquisito una nuova nazionalità e non abbiano lasciato il territorio dello Stato membro.

2.   Le azioni previste al paragrafo 1 sostengono, in particolare, l'attuazione delle disposizioni della pertinente normativa comunitaria attuale o futura, nel settore del sistema europeo comune di asilo.

3.   Le azioni tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale.

Articolo 5

Azioni nazionali ammissibili in materia di condizioni d’accoglienza e procedure d’asilo

Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni in materia di condizioni d’accoglienza e di procedure d’asilo e riguardanti in particolare:

a)

le infrastrutture o i servizi destinati all’alloggio;

b)

la fornitura di aiuti materiali, di assistenza medica o psicologica;

c)

l’assistenza sociale, l’informazione o l’assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative;

d)

l'assistenza legale e linguistica;

e)

l’istruzione, la formazione linguistica, e altre iniziative coerenti con lo status della persona;

f)

la prestazione di servizi di sostegno quali la traduzione e la formazione per contribuire a migliorare le condizioni di accoglienza, l’efficacia e la qualità delle procedure di asilo;

g)

l’informazione delle comunità locali che interagiranno con le persone accolte nel paese ospitante.

Articolo 6

Azioni nazionali ammissibili in materia d’integrazione

Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni in materia di integrazione nella società degli Stati membri delle persone di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), nonché dei loro familiari, e in particolare:

a)

la consulenza e l'assistenza in settori quali l’alloggio, i mezzi di sussistenza, l'integrazione nel mondo del lavoro, l'assistenza medica, psicologica e sociale;

b)

l’adattamento dei beneficiari alla società dello Stato membro, anche sul piano socioculturale, nonché la condivisione dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

c)

le azioni di promozione della partecipazione civile e culturale, duratura e sostenibile, dei beneficiari;

d)

le misure incentrate sull’istruzione, la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi;

e)

le azioni dirette a promuovere l'autovalorizzazione e a rendere tali persone autonome, anche sul piano economico;

f)

le azioni a favore dell'instaurazione di contatti utili e di un dialogo costruttivo fra queste persone e la società di accoglienza tra cui azioni che promuovono il coinvolgimento di partner fondamentali quali il pubblico in generale, le autorità locali, le associazioni di rifugiati, i gruppi di volontariato, le parti sociali e la società civile nel senso più ampio;

g)

le misure a favore dell'acquisizione di competenze da parte di tali persone, ivi compresa la formazione linguistica;

h)

le azioni volte a promuovere parità di accesso e di risultati per quanto riguarda le relazioni di tali persone con gli enti pubblici.

Articolo 7

Azioni nazionali ammissibili in materia di rimpatrio volontario

Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni in materia di rimpatrio volontario, e in particolare:

a)

l’informazione e i servizi di consulenza relativi ai programmi di rimpatrio volontario;

b)

l’informazione relativa alla situazione nei paesi o nelle regioni d’origine o di residenza abituale precedente;

c)

la formazione generale o professionale e l’aiuto al reinserimento;

d)

le azioni delle comunità d’origine residenti nell’Unione europea che facilitino il rimpatrio volontario delle persone considerate nella presente decisione;

e)

le azioni che facilitano l'organizzazione e l'attuazione dei programmi nazionali di rimpatrio volontario.

Articolo 8

Azioni comunitarie

1.   Oltre alle azioni previste dagli articoli 5, 6 e 7, il Fondo può anche finanziare, su iniziativa della Commissione, e nel limite del 7 % delle risorse disponibili del Fondo, azioni transnazionali o di interesse comunitario in materia di politica d’asilo e di misure applicabili ai rifugiati e agli sfollati, previste al paragrafo 2.

2.   Le azioni comunitarie ammissibili riguardano in particolare:

a)

la promozione della cooperazione comunitaria nell’attuazione della legislazione comunitaria e di buone pratiche;

b)

il sostegno alla realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi di due o più Stati membri concepiti per incoraggiare l’innovazione, facilitare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica d’asilo;

c)

il sostegno a operazioni transnazionali di sensibilizzazione alla politica europea d’asilo e alla situazione e alle circostanze delle persone di cui all’articolo 3;

d)

il sostegno alla divulgazione e allo scambio di informazioni, compreso l'uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti del Fondo.

3.   Il programma di lavoro annuale che stabilisce la priorità dell'azione comunitaria è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9

Misure urgenti

1.   In caso di attivazione dei meccanismi di protezione temporanea previsti dalla direttiva 2001/55/CE, il Fondo può inoltre finanziare, al di fuori delle azioni di cui all’articolo 4 e in aggiunta a queste ultime, misure urgenti a favore degli Stati membri.

2.   Le misure urgenti ammissibili coprono i seguenti tipi di azioni:

a)

accoglienza e alloggio;

b)

fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto ed il vestiario;

c)

assistenza medica, psicologica o di altro genere;

d)

spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone interessate e all'attuazione delle misure;

e)

spese logistiche e di trasporto.

CAPO II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI GESTIONE

Articolo 10

Attuazione

La Commissione è incaricata dell’attuazione della presente decisione e adotta tutte le modalità necessarie alla sua applicazione.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4.   Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 12

Responsabilità della Commissione e degli Stati membri

1.   La Commissione:

a)

adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, le linee guida riguardanti le priorità dei programmi pluriennali previsti dall’articolo 15 e comunica agli Stati membri le dotazioni finanziarie indicative del Fondo;

b)

quale responsabile dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo appropriati, affinché i fondi comunitari siano utilizzati in modo regolare ed efficace. Tale verifica include in particolare un controllo preliminare, sulla base di documenti e in loco, delle procedure di attuazione, dei sistemi di controllo, dei sistemi di contabilità e delle procedure di appalto e di concessione delle sovvenzioni posti in essere dalle autorità responsabili. La Commissione procede ad ogni necessario riesame in occasione di mutamenti sostanziali delle procedure o dei sistemi;

c)

attua le azioni comunitarie previste all’articolo 8.

2.   Gli Stati membri:

a)

sono responsabili dell’attuazione delle azioni nazionali che beneficiano del sostegno del Fondo;

b)

adottano le misure necessarie al funzionamento efficiente del Fondo a livello nazionale associandovi tutte le parti interessate alla politica d’asilo, conformemente alla prassi nazionale;

c)

designano l'autorità responsabile per gestire le azioni nazionali sostenute dal Fondo conformemente alla normativa comunitaria applicabile e al principio di sana gestione finanziaria;

d)

assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e si accertano che i sistemi di gestione e di controllo siano applicati in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizioni di questi sistemi;

e)

attestano l’esattezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e si accertano che provengano da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;

f)

collaborano con la Commissione per la raccolta dei dati statistici necessari all’attuazione dell’articolo 17.

3.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri:

a)

garantisce la diffusione dei risultati delle azioni intraprese nell’ambito della fase 2000-2004 del Fondo e di quelle da attuare nell’ambito della fase 2005-2010;

b)

si accerta che le azioni sostenute dal Fondo siano oggetto di un’informazione, di una pubblicità e di un controllo adeguati;

c)

garantisce la coerenza globale e la complementarietà delle azioni con ulteriori politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

Articolo 13

Autorità responsabili

1.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità responsabile che sarà l’unico interlocutore della Commissione. Tale autorità è un organo dello stesso Stato membro, o un ente nazionale di diritto pubblico. L'autorità responsabile può delegare in toto o in parte i suoi compiti esecutivi a un'altra amministrazione pubblica o a un ente di diritto privato regolato dal diritto dello Stato membro ed investito di una funzione di pubblico servizio. Nel caso in cui lo Stato membro designi un'autorità responsabile diversa da sé stesso, stabilisce le modalità concernenti le sue relazioni con tale autorità e le relazioni di quest’ultima con la Commissione.

2.   L’organismo designato quale autorità responsabile o qualsiasi autorità delegata, soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a)

possedere personalità giuridica, salvo il caso in cui l’autorità responsabile sia un organo dello Stato membro;

b)

possedere una capacità finanziaria e di gestione adeguata al volume dei fondi comunitari che sarà chiamato a gestire e tale da permettergli di svolgere adeguatamente i suoi compiti, secondo le norme di gestione dei fondi della Comunità;

3.   Le autorità responsabili svolgono in particolare i seguenti compiti:

a)

consultano i partner pertinenti al fine di decidere la programmazione pluriennale;

b)

organizzano e pubblicano i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte;

c)

organizzano procedure di selezione e di attribuzione di cofinanziamenti da parte del Fondo, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi conflitto di interessi;

d)

garantiscono la coerenza e la complementarietà tra i cofinanziamenti del Fondo e quelli previsti nell’ambito dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

e)

la gestione amministrativa, contrattuale e finanziaria delle azioni;

f)

esercitano attività d’informazione, di consulenza e di diffusione dei risultati;

g)

il controllo e la valutazione;

h)

la cooperazione e la collaborazione con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri.

4.   Lo Stato membro fornisce all'autorità responsabile, o qualsiasi autorità delegata, le risorse atte a permetterle di continuare a svolgere i suoi compiti convenientemente durante l'intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo. Le attività di attuazione possono essere finanziate a titolo dell’assistenza tecnica e amministrativa di cui all’articolo 18.

5.   La Commissione adotta, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 11, paragrafo 2, le norme concernenti i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, ivi comprese le norme di gestione amministrativa e finanziaria delle azioni nazionali cofinanziate dal Fondo.

Articolo 14

Criteri di selezione

L'autorità responsabile procede alla selezione dei progetti tenendo conto dei seguenti criteri:

a)

la situazione e le necessità nello Stato membro;

b)

il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto del numero di persone cui si rivolge il progetto;

c)

l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione compartecipe;

d)

la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio generale delle Comunità europee o nell'ambito di programmi nazionali.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE

Articolo 15

Programmi pluriennali

1.   Le azioni negli Stati membri sono attuate sulla base di due periodi di programmazione pluriennale della durata di tre anni (2005-2007 e 2008-2010).

2.   Per ciascun periodo di programmazione, sulla base di linee guida basate sulle priorità dei programmi pluriennali e delle dotazioni finanziarie indicative comunicate dalla Commissione e previste dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), ciascun Stato membro propone un progetto di programma pluriennale contenente, in particolare, i seguenti elementi:

a)

una descrizione della situazione attuale nello Stato membro, avuto riguardo alle condizioni d'accoglienza, alle procedure d’asilo, d'integrazione e di rimpatrio volontario delle persone previste dall’articolo 3;

b)

un’analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di accoglienza, di procedure d’asilo, integrazione e rimpatrio volontario e l'indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo coperto dalla programmazione;

c)

la presentazione di una strategia appropriata al raggiungimento di tali obiettivi e la priorità da attribuire alla loro realizzazione, tenendo conto dei risultati della consultazione dei partner prevista all’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), nonché di una descrizione schematica delle azioni previste per attuare le priorità;

d)

una relazione sul grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

e)

un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascun obiettivo e ciascun anno, la partecipazione finanziaria prevista dal Fondo, nonché l’importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati.

3.   Gli Stati membri sottopongono alla Commissione i loro progetti di programma pluriennale entro 4 mesi dalla comunicazione da parte della Commissione delle linee guida e delle dotazioni finanziarie per il periodo di riferimento.

4.   La Commissione approva, in base alla procedura prevista all’articolo 11, paragrafo 3, i programmi pluriennali entro 3 mesi dalla data della loro ricezione, alla luce degli orientamenti di cui alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 16

Programmi annuali

1.   I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi di lavoro annuali.

2.   La Commissione comunica agli Stati membri, entro il 1o luglio di ogni anno, una stima degli importi che saranno loro destinati per l’anno seguente all'interno degli stanziamenti globalmente concessi nel quadro della procedura di bilancio annuale, in applicazione delle modalità di calcolo definite all’articolo 17.

3.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1o novembre di ogni anno, una proposta di programma annuale per l’anno successivo, stabilita in base al programma pluriennale approvato e comprendente:

a)

le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell’ambito del programma annuale, qualora esse differiscano dalle modalità stabilite nel programma pluriennale;

b)

la descrizione dei compiti che l’autorità responsabile deve svolgere nell'attuazione del programma annuale;

c)

la ripartizione finanziaria prevista del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma, nonché l’importo richiesto a titolo dell’assistenza tecnica e amministrativa di cui all'articolo 18 per l’attuazione del programma annuale.

4.   La Commissione esamina la proposta dello Stato membro, tenendo conto in particolare dell’importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell’ambito della procedura di bilancio, e decide sul cofinanziamento da parte del Fondo entro il 1o marzo dell’anno di riferimento. La decisione indica l’importo attribuito allo Stato membro nonché il periodo di ammissibilità delle spese.

5.   Se intervengono modifiche significative che incidono sull'attuazione del programma annuale da cui deriva un trasferimento di fondi tra le azioni superiore al 10 % dell'importo totale attribuito allo Stato membro per l'anno in questione, quest'ultimo sottopone all'approvazione della Commissione un programma annuale riveduto entro la data di presentazione della relazione di avanzamento di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Articolo 17

Ripartizione annuale delle risorse destinate alle azioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 attuate negli Stati membri

1.   Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l’importo fisso di 300 000 EUR. In conformità delle nuove prospettive finanziarie tale importo è fissato a 500 000 EUR all’anno per gli anni 2005, 2006 e 2007 a favore degli Stati entrati a far parte dell’Unione europea il 1o maggio 2004.

2.   Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:

a)

al numero delle persone ammesse ad una delle categorie di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, nel corso dei tre anni precedenti, per il 30 % del loro volume;

b)

al numero delle persone di cui all’articolo 3, punti 3 e 4, registrate nel corso dei tre anni precedenti, per il 70 % del loro volume.

3.   Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dall'Istituto statistico della Comunità europea, conformemente alla normativa comunitaria relativa alla raccolta e all’analisi delle statistiche nel settore dell’asilo.

Articolo 18

Assistenza tecnica e amministrativa

Parte del cofinanziamento annuale concesso a uno Stato membro può essere riservato alla copertura delle spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la preparazione, il controllo e la valutazione delle azioni.

L’importo annuale stanziato per l’assistenza tecnica e amministrativa non può superare il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, aumentato di 30 000 EUR.

Articolo 19

Modalità particolari relative alle misure urgenti

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione uno stato delle necessità ed un piano di attuazione delle misure urgenti previste dall’articolo 9 comprendente una descrizione delle azioni previste e degli organismi incaricati della loro esecuzione.

2.   Il contributo finanziario per le misure urgenti di cui all’articolo 9 proveniente dal Fondo è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l'80 % del costo di ogni misura.

3.   Le risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del numero di persone che beneficiano, in ciascun Stato membro, della protezione temporanea di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

4.   Si applicano l’articolo 20, paragrafi 1 e 2, l’articolo 21 e gli articoli da 23 a 26.

CAPO IV

GESTIONE E CONTROLLO FINANZIARIO

Articolo 20

Struttura del finanziamento

1.   La partecipazione finanziaria del Fondo assume la forma di sovvenzioni non rimborsabili.

2.   Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, senza scopo di lucro, e non sono ammissibili ad un finanziamento di altre fonti a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

3.   Gli stanziamenti del Fondo devono essere complementari alle spese pubbliche o assimilabili degli Stati membri destinate ad azioni e misure coperte dalla presente decisione.

4.   Il contributo comunitario alle azioni sostenute non può superare:

a)

nell’ambito delle azioni attuate negli Stati membri, previste dagli articoli 5, 6 e 7, il 50 % del costo totale di un’azione specifica. Tale percentuale può essere portata al 60 % per azioni particolarmente innovative, ad esempio quelle svolte da partenariati transnazionali o quelle che comportano la partecipazione attiva delle persone di cui all'articolo 3 o delle organizzazioni istituite dai gruppi destinatari ivi contemplati, ed è portata al 75 % negli Stati membri che partecipano al Fondo di coesione;

b)

nell’ambito degli inviti a presentare proposte per azioni comunitarie, previste dall’articolo 8, l’80 % del costo totale di un’azione specifica.

5.   In generale, gli aiuti finanziari comunitari concessi per progetti nell’ambito del Fondo sono accordati per un periodo massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 21

Ammissibilità

1.   Le spese corrispondono a pagamenti eseguiti dai beneficiari finali delle sovvenzioni e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

2.   Per essere considerata ammissibile al sostegno del Fondo, una spesa deve essere stata effettuata al massimo entro il 1o gennaio dell’anno al quale si riferisce la decisione di cofinanziamento della Commissione prevista dall’articolo 16, paragrafo 4.

3.   La Commissione decide, in base alla procedura prevista dall’articolo 11, paragrafo 3, le norme relative all’ammissibilità delle spese nell’ambito delle azioni attuate negli Stati membri ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 e cofinanziate dal Fondo.

Articolo 22

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di cofinanziamento adottata dalla Commissione di cui all’articolo 16, paragrafo 4.

Articolo 23

Pagamenti

1.   Il contributo del Fondo è versato dalla Commissione all’autorità responsabile conformemente agli impegni di bilancio.

2.   Un primo prefinanziamento rappresentante il 50 % dell’importo stanziato nella decisione annuale della Commissione relativa al cofinanziamento da parte del Fondo è versato allo Stato membro nei 60 giorni successivi all’adozione della suddetta decisione.

3.   Un secondo prefinanziamento è versato entro un termine non superiore a tre mesi, previa approvazione da parte della Commissione di una relazione di avanzamento del programma di lavoro annuale e di una dichiarazione di spesa che attesti un livello di spesa pari almeno al 70 % dell’importo del primo prefinanziamento. L’importo del secondo prefinanziamento versato dalla Commissione non può superare il 50 % dell’importo totale stanziato nella decisione di cofinanziamento o, in ogni caso, il saldo tra l’importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore delle azioni selezionate nell’ambito del programma annuale e l’importo del primo prefinanziamento versato.

4.   Il pagamento del saldo, ovvero la domanda di rimborso delle somme versate a titolo del primo e del secondo prefinanziamento eccedenti le spese finali approvate dal Fondo, sono effettuati entro tre mesi dall’approvazione, da parte della Commissione, della relazione finale d’esecuzione e della dichiarazione finale di spesa del programma annuale, previste dall’articolo 24, paragrafo 3 e articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 24

Dichiarazione di spesa

1.   Per ogni spesa dichiarata alla Commissione, l’autorità responsabile garantisce che i programmi nazionali di attuazione sono gestiti in conformità della normativa comunitaria applicabile e che i fondi sono utilizzati secondo il principio di sana gestione finanziaria.

2.   Le dichiarazioni di spesa sono certificate da un addetto o un servizio funzionalmente indipendenti dall’autorità responsabile.

3.   Entro i nove mesi seguenti la data stabilita dalla decisione di cofinanziamento per l’esecuzione delle spese, l’autorità responsabile trasmette alla Commissione una dichiarazione finale di spesa. Qualora non sia rispettato tale termine, la Commissione procede automaticamente alla chiusura del programma annuale e al disimpegno dei relativi stanziamenti.

Articolo 25

Controlli e rettifiche finanziarie effettuati dagli Stati membri

1.   Fatta salva la responsabilità della Commissione per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni. A tal fine, essi adottano, in particolare, le misure seguenti:

a)

organizzano, sulla base di un campione appropriato, controlli sulle azioni relativi ad almeno il 10 % delle spese totali ammissibili per ciascun programma annuale di attuazione e su un campione rappresentativo delle azioni approvate. Gli Stati membri assicurano un’adeguata separazione tra questi controlli e le procedure di attuazione o di pagamento relative alle azioni;

b)

prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione secondo la normativa vigente alla Commissione, che tengono informata dell'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari;

c)

collaborano con la Commissione per assicurare un impiego dei fondi comunitari conforme al principio di sana gestione finanziaria.

2.   Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie connesse con l’irregolarità accertata, tenendo conto del carattere sporadico o sistemico di questo. Le rettifiche consistono in una soppressione totale o parziale del contributo comunitario e danno luogo, in caso di mancato rimborso alla data di scadenza stabilita dallo Stato membro, al versamento di interessi di mora, al tasso previsto dall’articolo 26, paragrafo 4.

3.   La Commissione adotta, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 11, paragrafo 3, le norme e le procedure relative alle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nell’ambito delle azioni attuate negli Stati membri ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 e cofinanziate dal Fondo.

Articolo 26

Controlli e rettifiche finanziarie effettuati dalla Commissione

1.   Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono effettuare controlli in loco, compresi quelli per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro possono partecipare a questi controlli.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a questi controlli.

2.   Se, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, la Commissione conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 25, essa sospende i pagamenti di prefinanziamento o il pagamento finale relativi ai cofinanziamenti del Fondo per i programmi annuali in questione, nei casi seguenti:

a)

se uno Stato membro non attua le azioni come convenuto nella decisione di cofinanziamento, oppure;

b)

se una parte o la totalità di un'azione non giustifica né una parte né la totalità del cofinanziamento da parte del Fondo;

c)

se esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo che potrebbero provocare irregolarità di carattere sistemico.

In tali casi, la Commissione, indicando le proprie ragioni, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e, se del caso, di apportare eventuali rettifiche entro un termine stabilito.

3.   Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha proceduto alle rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle eventuali osservazioni di quest’ultimo, può decidere, entro tre mesi:

a)

di ridurre il pagamento di prefinanziamento o il pagamento finale; oppure

b)

di effettuare le necessarie rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo del Fondo alle azioni in questione.

In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b), la sospensione dei pagamenti cessa con effetto immediato.

4.   Gli importi da recuperare o oggetto di ripetizione dell’indebito sono riversati alla Commissione. In caso di mancato rimborso alla data di scadenza fissata dalla Commissione, l’importo dovuta è maggiorato degli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento al quale si applica la maggiorazione è il tasso in vigore il primo giorno del mese della data limite di pagamento, quale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale serie C dell’Unione europea.

5.   La Commissione decide, ai sensi della procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, le norme e le procedure relative alle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione nell’ambito delle azioni attuate dagli Stati membri ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 e cofinanziate dal Fondo.

CAPO V

CONTROLLO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 27

Controllo e valutazione

1.   La Commissione garantisce un controllo regolare del Fondo, in collaborazione con gli Stati membri.

2.   Il Fondo è soggetto a una valutazione regolare, effettuata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri, della pertinenza, dell'efficacia e dell'impatto delle azioni attuate con riferimento agli obiettivi previsti all’articolo 1. La Commissione valuta anche la complementarietà tra le azioni attuate nell’ambito del Fondo e quelle concernenti altre pertinenti politiche, strumenti e iniziative della Comunità.

Articolo 28

Relazioni

1.   L'autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il controllo e la valutazione delle azioni.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell’attuazione delle azioni comportano clausole relative all’obbligo di presentare periodicamente, dettagliate relazioni di avanzamento delle azioni stesse e una relazione finale d'esecuzione che precisi in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi dichiarati.

2.   Entro nove mesi dal termine fissato per l’ammissibilità delle spese nella decisione di cofinanziamento di ogni programma annuale, l’autorità responsabile invia alla Commissione una relazione finale sull’attuazione delle azioni nonché la dichiarazione finale di spesa, prevista dall’articolo 24, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

a)

entro il 31 dicembre 2006, una relazione di valutazione sull’attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

b)

entro il 30 giugno 2009 e il 30 giugno 2012 rispettivamente, una relazione di valutazione dei risultati e degli effetti delle azioni cofinanziate dal Fondo.

4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

entro il 30 aprile 2007, una relazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del Fondo, accompagnata, se del caso, da eventuali proposte di adeguamento;

b)

entro il 31 dicembre 2009, una relazione di valutazione intermedia accompagnata da una proposta concernente la prosecuzione del Fondo;

c)

entro il 31 dicembre 2012, una relazione di valutazione a posteriori.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 29

Programma pluriennale 2005-2007

In deroga all’articolo 15, si applica il seguente calendario ai fini dell’attuazione della programmazione pluriennale relativa al periodo 2005-2007:

a)

entro il 31 gennaio 2005, la Commissione comunica agli Stati membri le linee guida di programmazione e le dotazioni finanziarie indicative degli importi loro destinati;

b)

entro il 1o maggio 2005 gli Stati membri designano l’autorità responsabile nazionale prevista all’articolo 13 e presentano alla Commissione la proposta di programmazione pluriennale per il periodo 2005-2007 prevista all’articolo 15;

c)

la Commissione approva, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 11, paragrafo 3, i programmi pluriennali entro due mesi dal ricevimento della proposta di programma pluriennale.

Articolo 30

Programma annuale 2005

In deroga all’articolo 16, si applica il seguente calendario ai fini dell’esecuzione nell'esercizio 2005:

a)

entro il 31 gennaio 2005, la Commissione comunica agli Stati membri la stima degli importi loro destinati;

b)

gli Stati membri presentano alla Commissione la proposta di programma annuale prevista all’articolo 16 entro il 1o giugno 2005; la proposta è accompagnata da una descrizione dei sistemi di gestione e dei controlli che saranno applicati per assicurare un utilizzo efficace e regolare dei fondi comunitari;

c)

la Commissione adotta le decisioni di cofinanziamento entro due mesi dal ricevimento della proposta di programma annuale, previa verifica degli elementi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

Le spese effettivamente sostenute nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2005 e la data di adozione delle decisioni di cofinanziamento sono ammissibili ad un sostegno del Fondo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Riesame

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina la presente decisione entro il 31 dicembre 2010.

Articolo 32

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. P. H. DONNER


(1)  Parere reso il 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 241 del 28.9.2004, pag. 27.

(3)  GU L 252 del 6.10.2000, pag. 12.

(4)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.


Commissione

28.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 381/63


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

che stabilisce gli orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo alle autorità competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 4772]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/905/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo capoverso,

previa consultazione del comitato istituito a norma dell’articolo 15 della stessa direttiva,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE dispone che, qualora i produttori e distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato presenta per il consumatore dei rischi, secondo le definizioni e i criteri fissati dalla direttiva, ne diano immediata comunicazione alle autorità competenti.

(2)

L’allegato I, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE dispone che la Commissione, assistita dal comitato di rappresentanti degli Stati membri, definisca il contenuto delle notifiche e il formulario tipo da utilizzare per fornire informazioni sui prodotti non conformi ai requisiti generali di sicurezza, da sottoporre alle autorità nazionali competenti da parte di produttori e distributori, provvedendo a garantire l’efficacia e il corretto funzionamento del sistema. In particolare, essa propone, eventualmente sotto forma di guida, criteri semplici e chiari atti a determinare le condizioni specifiche, segnatamente quelle relative a singoli prodotti o circostanze, per le quali la notifica non è pertinente.

(3)

L’obbligo di informare le autorità competenti riguardo ai prodotti pericolosi è determinante ai fini di una migliore sorveglianza del mercato, in quanto consente alle stesse di verificare se le imprese abbiano adottato le misure appropriate per rimediare ai rischi che l’uso di un prodotto già in commercio comporta, nonché di adottare o di imporre l’adozione di misure addizionali, qualora necessarie per eliminare i rischi.

(4)

Per non imporre un onere eccessivo a produttori e distributori e alle autorità competenti e consentire l’ottemperanza a tale obbligo, occorre stabilire, oltre al formulario tipo, linee guida operative riguardo ai principali criteri di notifica, nonché agli aspetti pratici di questa, destinate soprattutto ad assistere produttori e distributori nell'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione, la Commissione adotta orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo da parte di produttori e distributori alle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE.

Gli orientamenti figurano nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.


ALLEGATO

Orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo alle autorità competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Contesto e obiettivi degli orientamenti

La direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) è volta a garantire la sicurezza dei generi di consumo non alimentari immessi sul mercato UE. Essa impone ai produttori e ai distributori di fornire all’autorità competente informazioni sull’eventuale pericolosità dei prodotti e sulle misure adottate al riguardo.

La DSGP prevede che la Commissione, assistita dal comitato DSGP degli Stati membri, elabori una guida che definisca criteri semplici e chiari al fine di agevolare l’esecuzione di tale obbligo di notifica. Inoltre, la guida deve facilitare il compito agli operatori economici e alle autorità competenti definendo le situazioni particolari – segnatamente con riferimento a singoli prodotti o circostanze – nelle quali la notifica non è appropriata. La guida dovrebbe anche definire il contenuto e presentare il formato standard del modulo per le notifiche alle autorità da parte dei produttori e dei distributori.

In particolare, alla Commissione spetta assicurare che la procedura di notifica sia efficace e ben funzionante.

Pertanto, gli orientamenti che seguono sono volti a:

a)

chiarire dal punto di vista operativo la portata degli obblighi incombenti ai produttori e ai distributori, in modo che vengano comunicate soltanto le informazioni pertinenti ai fini della gestione del rischio, evitando la trasmissione di informazioni superflue;

b)

indicare criteri pertinenti per applicare il concetto di «prodotti pericolosi»;

c)

fornire criteri per identificare i «singoli prodotti o circostanze» con riferimento ai quali la notifica non è pertinente;

d)

definire il contenuto delle notifiche, in particolare le informazioni e i dati richiesti, e il formulario da utilizzare;

e)

indicare a chi e in quale maniera vada presentata la notifica;

f)

definire l’attività post-notifica che dev’essere condotta dagli Stati membri destinatari di una notifica e le informazioni da fornire su tale attività.

1.2.   Natura e sviluppo futuro degli orientamenti

Natura

Gli orientamenti qui presentati sono operativi. Essi sono stati adottati dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri nell’ambito del comitato DSGP in conformità della procedura consultiva.

Pertanto, tali orientamenti rappresentano il documento di riferimento per l’applicazione delle disposizioni della DSGP riguardanti la notifica di generi di consumo pericolosi alle autorità competenti degli Stati membri da parte dei produttori e dei distributori.

Sviluppo futuro

Gli orientamenti dovranno essere adattati alla luce dell’esperienza e di nuovi sviluppi. La Commissione li aggiornerà o modificherà secondo le esigenze, in consultazione con il comitato di cui all’articolo 15 della DSGP.

1.3.   Chi sono i destinatari degli orientamenti

I destinatari degli orientamenti sono gli Stati membri. Essi dovrebbero servire da guida ai produttori e ai distributori nonché alle autorità nazionali che, in qualità di punti di contatto, ricevono da questi ultimi le informazioni sui prodotti, in modo da assicurare che l’obbligo di notifica sia adempiuto in modo efficace e coerente.

2.   SINTESI DELLE DISPOSIZIONI DELLA DSGP RIGUARDANTI LA NOTIFICA DA PARTE DI PRODUTTORI E DISTRIBUTORI

2.1.   Obbligo di informare le autorità competenti degli Stati membri

A norma della DSGP, i produttori e i distributori devono informare le autorità competenti se sanno o dovrebbero sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto professionisti, che un prodotto da essi immesso sul mercato è pericoloso (secondo le definizioni e i criteri della direttiva).

L’obbligo di notifica non riguarda «singoli» prodotti o circostanze.

I produttori e i distributori potrebbero fornire alle autorità informazioni preliminari circa la pericolosità potenziale di un prodotto non appena ne abbiano la consapevolezza. Sulla base di tali informazioni, le autorità potrebbero essere in grado di aiutare i produttori e i distributori ad adempiere correttamente l’obbligo di notifica. Inoltre, i produttori e i distributori sono incoraggiati a prendere contatto con le autorità nazionali quando hanno il dubbio che un prodotto possa essere pericoloso.

2.2.   Ratio e obiettivi delle disposizioni sulla notifica

L’obbligo di informare le autorità circa i prodotti pericolosi è un elemento importante per migliorare la sorveglianza del mercato e la gestione dei rischi.

Spetta anzitutto ai produttori e ai distributori, nei limiti delle loro rispettive attività, evitare che i loro prodotti minaccino la sicurezza dei consumatori. Tuttavia, è possibile che i produttori e i distributori non abbiano preso (o non siano stati in grado di prendere) tutte le misure necessarie. Inoltre, altri prodotti dello stesso tipo possono comportare rischi simili a quelli dei prodotti considerati.

Lo scopo della procedura di notifica è quello di permettere alle autorità competenti di controllare se le imprese abbiano adottato le misure opportune per affrontare i rischi che comporta un prodotto già immesso sul mercato e di ordinare o adottare le misure supplementari eventualmente necessarie per impedire tali rischi. La notifica consente altresì alle autorità competenti di valutare se occorra controllare altri prodotti simili presenti sul mercato. Pertanto, le autorità competenti devono ricevere informazioni adeguate per poter valutare se un operatore economico abbia adottato le misure opportune con riferimento a un prodotto pericoloso. In proposito va osservato che a norma della DSGP le autorità competenti possono richiedere informazioni supplementari quando ritengono di non essere in grado di valutare se una impresa abbia adottato le misure opportune con riferimento ad un prodotto pericoloso.

3.   CRITERI DI NOTIFICA

3.1.   Campo d’applicazione

Perché sorga l’obbligo di notifica ai sensi della DSGP è necessario che il prodotto rientri nel campo d’applicazione di tale direttiva e che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

Si osservi che per i prodotti alimentari pericolosi la legislazione alimentare UE [regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)] prevede norme distinte in materia di notifica.

Se la normativa comunitaria settoriale sulla sicurezza dei prodotti stabilisce obblighi di notifica diretti al conseguimento degli stessi obiettivi, alle categorie di prodotti oggetto di tali norme settoriali non si applica l’obbligo previsto dalla DSGP. Per ulteriori informazioni sul rapporto tra le varie procedure di notifica e i loro scopi, si veda il Guidance Document on the Relationship between the GPSD and Certain Sector Directives (documento di orientamento sul rapporto tra la DSGP e certe direttive settoriali) (2). Questo documento sarà ulteriormente elaborato, in particolare se l’esperienza rivelerà incertezze di applicazione dovute al concorrere dell’articolo 5, paragrafo 3, della DSGP e delle norme settoriali in materia di informazione o notifica previste dalla legislazione comunitaria specifica.

Inoltre, vale la pena di osservare che gli orientamenti qui presentati non rilevano ai fini e non interferiscono con l’applicazione delle norme riguardanti le «clausole di salvaguardia» o altre procedure di notifica stabilite dalla normativa comunitaria verticale in materia di sicurezza dei prodotti.

I criteri importanti per la notifica sono:

il prodotto rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva: qualsiasi prodotto destinato ai consumatori o suscettibile di essere utilizzato dai consumatori (anche nel quadro di una prestazione di servizi e indipendentemente dal fatto che si tratti di un prodotto nuovo o usato),

l’articolo 5 della direttiva è applicabile (in quanto nessun altro atto normativo comunitario prevede un obbligo specifico simile: cfr. l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della DSGP),

il prodotto è sul mercato,

il produttore o il distributore ha la prova (derivante dal monitoraggio della sicurezza dei prodotti sul mercato, da test, dal controllo di qualità o da altre fonti) che il prodotto è pericoloso ai sensi della DSGP (non è compatibile con l’obbligo generale di sicurezza in quanto non risponde ai criteri di sicurezza della DSGP) o non soddisfa le condizioni di sicurezza previste dalla normativa comunitaria settoriale applicabile al prodotto considerato,

i rischi sono dunque tali che il prodotto non può rimanere sul mercato e i produttori (nonché i distributori) hanno l’obbligo di prendere i provvedimenti preventivi e correttivi opportuni (modifica del prodotto, avvisi, ritiro, richiamo, ecc., a seconda delle circostanze del caso).

3.2.   Obbligo generale di sicurezza e criteri di conformità

I produttori e i distributori devono informare le autorità competenti degli Stati membri se un prodotto che essi hanno immesso sul mercato comporta rischi per i consumatori «incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza». I produttori possono immettere sul mercato soltanto prodotti «sicuri». L’articolo 2, lettera b), definisce come sicuro qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e le esigenze di manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, degli elementi seguenti:

i)

delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione;

ii)

dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo con i secondi;

iii)

della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

iv)

delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in particolare dei bambini e degli anziani.

La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come «non sicuro» o «pericoloso».

Qualsiasi prodotto che non risponda a questa definizione è considerato pericoloso [articolo 2, lettera c)]; in altre parole, un prodotto è «pericoloso» quando non è compatibile con l’obbligo generale di sicurezza (i prodotti sul mercato devono essere sicuri).

L’articolo 3 della DSGP descrive come valutare la conformità all’obbligo generale di sicurezza con riferimento alla normativa nazionale, alle norme europee e ad altro materiale di riferimento. Ove non esistano norme europee adatte, la DSGP permette di considerare altri elementi ai fini della valutazione della sicurezza del prodotto: norme nazionali, codici di condotta, ecc.

Inoltre, l’articolo 2, lettera d), della direttiva definisce il rischio grave come «qualsiasi rischio grave, compresi quelli i cui effetti non sono immediati, che richieda un intervento rapido delle autorità pubbliche».

Tuttavia, la direttiva stabilisce che la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come pericoloso.

Il livello di rischio potrebbe dipendere da una serie di fattori come, per esempio, il tipo e la vulnerabilità dell’utente o le precauzioni eventualmente adottate dal produttore per evitare il rischio e avvertire l’utente. Si ritiene che questi fattori vadano anch’essi considerati nel determinare quale sia il livello di rischio in presenza del quale i produttori devono informare le autorità competenti.

Il rischio potrebbe derivare da un errore di fabbricazione o di produzione o, ancora, dal design del prodotto o dai materiali in esso utilizzati. Il rischio potrebbe anche scaturire dal contenuto, dalla costruzione, dalla rifinitura o dall’imballaggio del prodotto nonché dalle avvertenze o istruzioni ad esso relative.

Nel determinare se un prodotto sia pericoloso ai sensi della DSGP andrebbero analizzati diversi aspetti: l’utilità del prodotto, la natura del rischio, i gruppi di popolazione esposti, l’esperienza precedente con prodotti simili, ecc. Un prodotto sicuro non deve comportare alcun rischio, oppure deve comportare soltanto il rischio minimo compatibile con l’utilizzo del prodotto e necessario per farlo funzionare.

I produttori dovrebbero valutare la rischiosità dei loro prodotti prima di commercializzarli. È sulla base di questa valutazione che i produttori potranno concludere che il prodotto soddisfa l’obbligo generale di sicurezza e può essere commercializzato; inoltre, tale valutazione fornirà un punto di riferimento per la successiva valutazione di ulteriori informazioni sulla rischiosità e per stabilire se il prodotto continui a soddisfare la definizione di «prodotto sicuro» o debba essere oggetto di una notifica.

I produttori o distributori che venissero a sapere che un prodotto potrebbe essere pericoloso dovrebbero stabilire se tali informazioni facciano concludere che il prodotto è effettivamente pericoloso.

I principi contenuti nel presente documento sono stati elaborati per gli Orientamenti per la gestione del Sistema europeo di informazione rapida (RAPEX) e per le notifiche presentate conformemente all’articolo 11 della direttiva 2001/95/CE  (3). Tali principi vengono qui presentati per assistere i produttori o distributori nel decidere se una situazione specifica causata da un genere di consumo giustifichi una notifica alle autorità competenti. Il presente documento fornisce un quadro metodologico che, pur non tenendo conto di tutti i fattori possibili, dovrebbe favorire la coerenza e la fondatezza delle conclusioni raggiunte dai professionisti quanto alla pericolosità di specifici prodotti di consumo. Tuttavia, se i produttori o distributori ritengono chiaro per altri motivi che occorra informare le autorità, la notifica dev’essere effettuata.

I produttori o distributori dovrebbero analizzare le informazioni raccolte e decidere se una determinata situazione di pericolo debba essere denunciata alle autorità prendendo in considerazione:

La gravità del rischio, che dipende dalla serietà e dalla probabilità del possibile danno alla salute/sicurezza. Tenendo conto della serietà e della probabilità si ottiene un’indicazione della gravità del rischio. L’accuratezza di tale valutazione dipenderà dalla qualità delle informazioni di cui dispone il produttore/distributore.

Il danno alla salute/sicurezza derivante da un rischio dovrebbe essere considerato grave quando è ragionevolmente provato che tale danno potrebbe verificarsi nell’ambito dell’uso prevedibile del prodotto. Tale danno grave alla salute/sicurezza potrebbe essere quello che corrisponde al caso peggiore tra i danni causati da prodotti simili.

Inoltre, vanno prese in considerazione tanto la probabilità che il danno alla salute/sicurezza colpisca un utente che si serva di un prodotto difettoso in modo corrispondente all’uso previsto o ragionevolmente prevedibile di quest’ultimo, quanto la probabilità che il prodotto sia o diventi difettoso.

La decisione di informare le autorità non dovrebbe essere influenzata dal numero di prodotti sul mercato o dal numero di persone esposte al pericolo. Questi fattori possono essere considerati nel decidere quale tipo di provvedimenti adottare per risolvere il problema.

I fattori che influiscono sul livello di rischio, quali il tipo d’utente e, per gli adulti non vulnerabili, il fatto che il prodotto rechi avvertenze e protezioni adeguate e che il rischio sia sufficientemente manifesto.

In alcune circostanze (per esempio, automobili) la società accetta rischi più elevati che in altre (per esempio, giocattoli per bambini). Si ritiene che tra i fattori importanti che incidono sul livello di rischio vi siano la vulnerabilità del tipo di consumatore e, per gli adulti non vulnerabili, la conoscenza del rischio e la possibilità di adottare precauzioni contro di esso.

Il tipo di persona che utilizza il prodotto dovrebbe essere preso in considerazione. Se è probabile che il prodotto venga usato da persone vulnerabili (come bambini o anziani), il grado di rischio a partire dal quale bisognerebbe effettuare la notifica dovrebbe essere fissato a un livello più basso.

Per quanto riguarda gli adulti non vulnerabili, nel determinare il livello di rischio che rende necessaria la notifica occorrerebbe verificare se il rischio sia manifesto, se l’uso del prodotto comporti necessariamente l’esposizione al rischio e se il produttore abbia avuto cura di fornire protezioni e avvertenze adeguate, soprattutto in caso di rischio non manifesto.

L’allegato II fornisce maggiori dettagli sulla valutazione del rischio e sul metodo di valutazione messo a punto per gli Orientamenti per la gestione del Sistema europeo di informazione rapida (RAPEX) e per le notifiche presentate conformemente all’articolo 11 della direttiva 2001/95/CE. Altri metodi possono risultare indicati e la scelta del metodo può dipendere dalle risorse e dalle informazioni disponibili.

È opportuno incoraggiare i produttori e i distributori a contattare le autorità quando hanno motivo di credere che esista un problema potenziale, per stabilire se occorra procedere a una notifica. Alle autorità spetterà assisterli e aiutarli a ottemperare correttamente al loro obbligo di notifica.

3.3.   Condizioni alle quali non occorre procedere a notifica

Il flusso di informazioni deve essere gestibile per entrambe le parti: gli operatori economici e le autorità. La procedura di notifica dovrebbe essere avviata soltanto nei casi che lo giustifichino in base ai criteri suddetti, evitando di sovraccaricare il sistema con notifiche irrilevanti.

Peraltro, al fine di valutare se una notifica dei produttori o dei distributori alle autorità competenti sia giustificata, importa anche sapere a quali condizioni non occorre procedere a notifica.

L’obiettivo è quello di impedire il proliferare di notifiche aventi a oggetto misure o decisioni riguardanti «singoli prodotti o circostanze» che non richiedono alcun controllo o provvedimento delle autorità e che non forniscono informazioni utili per valutare i rischi e tutelare i consumatori. La notifica è superflua quando è chiaro che il rischio è connesso soltanto con un numero limitato di prodotti (o di lotti) ben identificati e il produttore/distributore ha fondati motivi per concludere che il rischio è interamente sotto controllo e la sua causa è tale che la conoscenza dell’incidente non rappresenta un’informazione utile per le autorità (si pensi al cattivo funzionamento di una linea di produzione, a errori di maneggio o d’imballaggio, ecc.).

I produttori/distributori non sono tenuti a informare le autorità a norma della DSGP nei casi seguenti:

quando si tratta di prodotti che non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 1 e dell’articolo 2, lettera a), della DSGP, come oggetti d’antiquariato, prodotti che non sono destinati all’uso da parte di consumatori e che probabilmente non saranno usati da consumatori, prodotti di seconda mano forniti per riparazioni,

quando si tratta di prodotti che non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della DSGP, come i prodotti cui si applicano procedure di notifica specifiche previste da altri atti normativi comunitari,

quando il produttore ha potuto prendere provvedimenti correttivi immediati per tutti i prodotti interessati, vale a dire quando il difetto riguarda solo prodotti o lotti ben identificati e il produttore li ha ritirati dal mercato,

quando si tratta di problemi riguardanti la qualità funzionale del prodotto, non la sua sicurezza,

quando si tratta di problemi connessi con l’inosservanza di regole i quali non incidano sulla sicurezza in modo tale che il prodotto possa essere considerato «pericoloso»,

quando il produttore/distributore sa che le autorità sono già state informate e hanno tutte le informazioni necessarie. In particolare, i dettaglianti, ove ricevano informazioni su un prodotto pericoloso dal produttore/distributore o da un’organizzazione professionale che diffonde le informazioni fornite dai produttori/distributori, non dovrebbero informare le autorità se sanno che le autorità sono già state informate dal produttore/distributore.

4.   PROCEDURA DI NOTIFICA

4.1.   Chi deve effettuare la notifica

L’obbligo di informare le autorità incombe sia ai produttori che ai distributori, nei limiti delle rispettive attività e responsabilità.

Possono sorgere dubbi circa chi sia il soggetto che per primo deve informare le autorità. Pertanto, sarà utile per tutti gli operatori della catena dell’offerta definire in anticipo a chi spetta in pratica effettuare la notifica. In tal modo, quando sorge la necessità di notificare, i diversi operatori sapranno cosa fare e si eviteranno le doppie notifiche. Inoltre, il contatto diretto tra le autorità e le imprese è importantissimo nei casi in cui gli operatori hanno dubbi circa l’adempimento del loro obbligo di notifica.

Se il produttore o l’importatore è il primo a scoprire che il prodotto è pericoloso, egli dovrebbe informare l’autorità nazionale competente e trasmettere copia delle informazioni ai dettaglianti e ai distributori. Il distributore o dettagliante che venga informato della pericolosità di un prodotto dal produttore/importatore deve informare le autorità, a meno che non sappia che l’autorità nazionale è stata già adeguatamente informata dal produttore o da un’altra autorità.

Se sono i dettaglianti o i distributori i primi a scoprire che il prodotto è pericoloso, è ad essi che spetta informare l’autorità nazionale competente e trasmettere copia delle informazioni al produttore o all’importatore. Il produttore o l’importatore che venga informato della pericolosità del prodotto da un dettagliante/distributore deve completare le informazioni fornite da quest’ultimo comunicando alle autorità tutto ciò che sa sul prodotto pericoloso, indicando in particolare gli altri distributori o dettaglianti del prodotto, in modo che quest’ultimo possa essere rintracciato.

I distributori che dubitano della sicurezza di un prodotto o che sono incerti se un prodotto pericoloso rientri nella categoria di «singoli prodotti o circostanze» devono trasmettere al produttore le informazioni in loro possesso. Essi possono anche contattare le autorità competenti per chiedere chiarimenti su come procedere.

Molte situazioni di rischio sono rilevate dai produttori soltanto a seguito della valutazione aggregata di singole comunicazioni provenienti da diversi dettaglianti o distributori. Al produttore incombe la responsabilità di valutare le informazioni per determinare l’origine esatta del rischio e adottare le misure che sembrano necessarie, compresa la notifica alle autorità.

Le imprese dovrebbero assegnare la responsabilità delle notifiche a una persona che conosca sufficientemente il prodotto.

4.2.   A chi dovrebbe essere presentata la notifica

La DSGP impone ai produttori e ai distributori di presentare le notifiche alle autorità di sorveglianza del mercato/di controllo di tutti gli Stati membri nei quali il prodotto è stato commercializzato o altrimenti fornito ai consumatori. Ciascuno Stato membro deve designare l’autorità incaricata di ricevere le notifiche. Un elenco delle autorità designate è consultabile sul sito web della Commissione.

L’allegato I della DSGP dispone che le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, devono essere comunicate alle autorità competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono o sono stati commercializzati o altrimenti forniti ai consumatori.

Tuttavia, è auspicabile alleggerire l’onere gravante sui produttori e sui distributori introducendo disposizioni che semplifichino l’applicazione pratica delle prescrizioni in questione, pur garantendo che tutte le autorità interessate vengano informate. Tali disposizioni serviranno inoltre a evitare di presentare più notifiche per lo stesso difetto.

Pertanto, i produttori e i distributori hanno l’opzione di informare l’autorità dello Stato membro nel quale sono stabiliti, se è soddisfatta una delle due condizioni seguenti:

Il rischio è notificato in quanto «grave» o è considerato tale dall’autorità destinataria che decide di presentare una notifica nell’ambito del sistema RAPEX. In tal caso, l’autorità dovrebbe immediatamente informare il produttore o il distributore da cui ha ricevuto le informazioni della sua decisione di informare le autorità degli altri Stati membri attraverso il RAPEX.

Benchè il rischio sia notificato come non «grave» o non sia ritenuto tale dall’autorità destinataria, questa comunica al produttore o al distributore da cui ha ricevuto le informazioni la sua intenzione di trasmettere tali informazioni, per il tramite della Commissione, alle autorità degli altri Stati membri (4) nei quali, secondo le indicazioni del produttore/distributore, il prodotto è/è stato commercializzato. In tal caso, l’autorità destinataria deve informare immediatamente il produttore/distributore.

Il produttore o il distributore che informa soltanto l’autorità del paese in cui è stabilito dovrebbe sempre fornire a tale autorità le informazioni di cui dispone per quanto riguarda gli altri paesi in cui il prodotto è stato commercializzato.

Le autorità nazionali che concludano o ottengano la prova che un prodotto immesso sul mercato è pericoloso e che non ne siano state informate dal produttore o dai distributori, devono esaminare se e quando gli operatori interessati avrebbero dovuto procedere a notifica e devono adottare i provvedimenti appropriati, comprese eventuali sanzioni.

4.3.   Come notificare

Le imprese dovrebbero effettuare la notifica compilando il formulario di cui all’allegato I e inviandolo immediatamente alle autorità competenti. Il notificante deve fornire le informazioni richieste nel formulario. Tuttavia, le imprese non devono ritardare una notifica per il fatto che alcune delle informazioni non siano ancora disponibili.

Può essere utile suddividere il formulario in due parti. La prima parte (sezioni 1-5) dovrebbe essere compilata immediatamente, mentre la seconda (sezione 6) dovrebbe essere compilata una volta che le informazioni siano state raccolte (si dovrebbe indicare quando verranno trasmesse le informazioni mancanti) e se il rischio è grave o il produttore/distributore decide di presentare notifica solo all'autorità competente dello Stato membro in cui esso è stabilito. La notifica non dovrebbe essere ritardata quando non è possibile compilare alcune parti all’interno di una sezione.

La DSGP dispone che le autorità competenti devono essere informate immediatamente. Pertanto, le imprese devono procedere a notifica senza ritardo, non appena dispongano di informazioni rilevanti circa la pericolosità di un prodotto e, comunque, entro 10 giorni (5) da quando hanno ottenuto tali informazioni, anche se vi sono ancora indagini in corso. Quando vi è un rischio grave, le imprese devono informare le autorità immediatamente e in nessun caso oltre tre giorni dopo avere ottenuto informazioni notificabili.

In caso d’urgenza, ad esempio quando un’impresa adotta provvedimenti immediati, l’impresa dovrebbe informare le autorità immediatamente e con i mezzi più rapidi.

5.   CONTENUTO DELLE NOTIFICHE

5.1.   Contesto delle notifiche (obbligo di monitoraggio post-commercializzazione)

Oltre a dovere adempiere l’obbligo generale di sicurezza, i produttori e i distributori devono, come professionisti ed entro i limiti delle rispettive attività, assicurare un monitoraggio adeguato della sicurezza dei prodotti che forniscono. I relativi obblighi incombenti ai produttori e ai distributori in forza della DSGP, come l’informazione dei consumatori, il controllo post-commercializzazione dei rischi del prodotto, il ritiro dei prodotti pericolosi, ecc., sono stati ricordati sopra. Gli obblighi cui la direttiva sottopone i produttori incombono anche ai fabbricanti e a qualsiasi altro operatore della catena dell’offerta la cui attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

Vi sono vari elementi di cui gli operatori possono venire a conoscenza nel quadro del monitoraggio post-commercializzazione e che possono indurli a effettuare una notifica, quali a esempio:

relazioni o altre informazioni su infortuni causati da prodotti dell’impresa,

reclami relativi alla sicurezza provenienti da consumatori, direttamente oppure attraverso distributori o associazioni dei consumatori,

richieste di risarcimento o azioni legali riguardanti prodotti pericolosi,

mancata osservanza delle norme di sicurezza rilevata mediante i processi di controllo qualitativo dell’impresa,

qualsiasi informazione utile all’accertamento del mancato rispetto delle norme di sicurezza fornita all’impresa da altri soggetti, come le autorità di sorveglianza del mercato, le organizzazioni dei consumatori o altre imprese,

informazioni su sviluppi scientifici pertinenti in materia di sicurezza dei prodotti.

5.2.   Formulario di notifica

Le informazioni da comunicare sono state suddivise nelle seguenti sezioni:

1)

Informazioni sulle autorità/imprese destinatarie del formulario di notifica: la persona che compila il formulario è invitata a indicare le autorità e le imprese che riceveranno la notifica, nonché il ruolo spettante a tali imprese nella commercializzazione del prodotto.

2)

Informazioni sul produttore [quale definito nella DSGP, articolo 2, lettera e)]/distributore che compila il formulario di notifica: la persona che compila il formulario deve fornire informazioni particolareggiate sulla sua identità e su quella dell’impresa, nonché sul ruolo di quest’ultima nella commercializzazione del prodotto.

3)

Informazioni sul prodotto in causa: occorre fornire una descrizione precisa del prodotto, tra cui il marchio, il modello, ecc., accompagnata da fotografie per evitare confusioni.

4)

Informazioni sul rischio (tipo e natura), comprese la descrizione degli infortuni e degli effetti per la salute/sicurezza, nonché i risultati della previsione e valutazione del rischio effettuata conformemente al capitolo 3 (criteri di notifica) e tenuto conto dell’allegato II (quadro metodologico).

5)

Informazioni sui provvedimenti correttivi che sono stati adottati o che s’intende adottare al fine di ridurre o eliminare il rischio per i consumatori, come il richiamo o il ritiro, la modifica, l’informazione dei consumatori, ecc., nonché sull’impresa responsabile di tali azioni.

6)

Informazioni su tutte le imprese della catena dell’offerta che detengono i prodotti interessati e indicazione del numero approssimativo di prodotti detenuti da imprese e da consumatori (questa sezione va compilata nei casi di rischio grave oppure se il produttore/distributore decide di presentare notifica solo all’autorità dello Stato membro in cui esso risiede) (6).

In caso di rischio grave, i produttori e i distributori devono fornire tutte le informazioni disponibili utili per rintracciare i prodotti. Le informazioni da inserire nella sezione 6 del formulario di notifica (si veda l’allegato I) possono richiedere tempi più lunghi, perché può essere necessario raccoglierle presso diverse organizzazioni. Le imprese dovrebbero compilare e inviare subito le sezioni 1-5 e inviare la sezione 6 non appena abbiano ottenuto le relative informazioni e in caso di rischio grave oppure nel caso in cui il produttore/distributore decida di presentare notifica solo all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.

6.   ATTIVITÀ POST-NOTIFICA

Dopo l’invio di una notifica, sono possibili diversi sviluppi. In particolare:

l’autorità che ha ricevuto la notifica dovrebbe, se del caso, chiedere al produttore o al distributore informazioni supplementari o invitarli ad adottare misure ulteriori,

i produttori e i distributori potrebbero dover fornire, su loro iniziativa o a richiesta delle autorità, informazioni supplementari riguardanti gli eventuali sviluppi, le nuove conclusioni e gli effetti positivi o negativi dei provvedimenti presi,

l’autorità dovrebbe, se del caso, adottare provvedimenti diretti a far osservare le norme di sicurezza e/o chiedere ai produttori e ai distributori di cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato o di comunicare al pubblico, nel rispetto del segreto professionale, qual è il prodotto pericoloso, la natura del rischio e le misure adottate,

se sono soddisfatte le condizioni per una notifica RAPEX (rischio grave, prodotto commercializzato in diversi Stati membri), l’autorità competente deve inviare una notifica RAPEX alla Commissione, che la trasmetterà a tutti gli Stati membri.


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(2)  http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/DSGP/revisedDSGP_en.htm

(3)  Decisione 2004/418/CE della Commissione del 29 aprile 2004 (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 86).

(4)  La rete per la sicurezza dei prodotti DSGP costituisce il quadro adatto per facilitare tali scambi.

(5)  Tutti i termini indicati nel testo sono espressi in giorni di calendario.

(6)  Qualora il prodotto sia venduto in uno Stato membro soltanto, un elenco delle imprese che detengono i prodotti interessati in tale paese risulta ugualmente utile per consentire alle autorità competenti di verificare l'efficacia della misura adottata.

ALLEGATO I

Formulario di notifica per la denuncia alle autorità della pericolosità di prodotti da parte di produttori o distributori

Sezione 1: Informazioni sulle autorità/imprese destinatarie del formulario di notifica

Autorità/nome della persona di contatto/indirizzo/telefono/fax/e-mail/sito web

 

Identificazione delle imprese informate e loro ruolo nella commercializzazione del prodotto

 

Sezione 2: Informazioni sul produttore/distributore

Produttore o rappresentante del produttore/distributore che compila il formulario

 

Nome e responsabilità della persona di contatto/indirizzo/telefono/fax/e-mail/sito web

 

Sezione 3: Informazioni sul prodotto in causa

Categoria/marca o marchio di fabbrica/modello/nome o numero/codice a barre/posizione tariffaria NC/paese d’origine

 

Descrizione/fotografia

 

Sezione 4: Informazioni sul rischio

Descrizione del rischio, possibili danni alla salute/sicurezza e risultati della previsione e valutazione del rischio effettuata

 

Infortuni rilevati

 

Sezione 5: Informazioni sui provvedimenti correttivi già adottati

Tipo/portata/durata dei provvedimenti e delle precauzioni adottate e identificazione dell’impresa responsabile

 


Le imprese dovrebbero compilare e inviare la sezione 6 in caso di rischio grave oppure nel caso in cui il produttore/distributore decida di presentare notifica solo all’autorità competente dello stato membro in cui è stabilito

Sezione 6: Informazioni su altre imprese della catena dell’offerta che detengono i prodotti in causa

Elenco dei produttori/importatori o rappresentanti autorizzati per Stato membro: nome/indirizzo/telefono/fax/e-mail/sito web

 

Elenco dei distributori/dettaglianti per Stato membro: nome/indirizzo/ telefono/fax/e-mail/sito web

 

Numero di prodotti (numeri di serie o codici data) detenuti dal produttore/importatore, dai distributori/dettaglianti e dai consumatori per Stato membro

 

ALLEGATO II

Quadro metodologico per facilitare la valutazione coerente dei rischi

Il seguente testo è basato sui principi elaborati per gli Orientamenti RAPEX ed è qui presentato per aiutare le imprese a valutare la gravità dei rischi e a decidere se occorra inviare una notifica alle autorità. Gli orientamenti contenuti nel presente allegato II non sono esaustivi e non hanno la pretesa di considerare tutti i fattori possibili. L’impresa che si trovi a dover valutare un rischio dovrebbe farlo tenendo conto delle circostanze concrete del caso e prendendo in considerazione i criteri qui presentati, la sua esperienza e prassi, altri elementi pertinenti e metodi appropriati.

Un prodotto di consumo può comportare uno o più rischi intrinseci. Il rischio può essere di diversi tipi (chimico, meccanico, elettrico, termico, di radiazione, ecc.). Il rischio intrinseco di un prodotto rappresenta il suo potenziale di danno alla salute e alla sicurezza degli utenti in certe condizioni.

La gravità di tutti i tipi di rischio può essere classificata sulla base di criteri qualitativi e, talvolta, quantitativi connessi con il tipo di danno che potrebbe derivarne.

Può accadere che il rischio sia presente non già in tutti gli esemplari di un prodotto, bensì soltanto in alcuni di quelli commercializzati. In particolare, il rischio può dipendere da un difetto che appare soltanto in alcuni dei prodotti commercializzati di un certo tipo (marca, modello, ecc.). In tali casi, bisognerebbe esaminare la probabilità che il prodotto comporti il difetto/rischio.

La probabilità che un rischio si concreti in un effetto negativo per la salute/sicurezza dipenderà dalla misura in cui il consumatore è esposto a tale rischio quando usa il prodotto, durante il suo periodo di durata, nel modo previsto o in un modo ragionevolmente prevedibile. Inoltre, in alcuni casi l’esposizione al rischio può interessare più di una persona alla volta. Infine, nel determinare il livello del rischio comportato da un prodotto combinando la gravità del rischio con l’esposizione allo stesso, occorrerebbe considerare anche la capacità del consumatore esposto di prevenire la situazione pericolosa o di reagirvi. Tale capacità dipenderà dall’evidenza del rischio, dalle avvertenze date e dalla vulnerabilità del consumatore che potrebbe trovarsi esposto al pericolo.

Tenendo conto delle considerazioni di cui sopra, l’approccio concettuale qui esposto può assistere le imprese nel decidere se una specifica situazione pericolosa causata da un prodotto di consumo richieda una notifica alle autorità competenti.

Si raccomanda di affidare la valutazione a un piccolo gruppo di persone che conoscono in concreto il prodotto e i suoi rischi. Se non sono disponibili dati oggettivi, i valutatori possono trovarsi a dover esprimere giudizi soggettivi e si spera che la procedura qui illustrata li aiuti a effettuare valutazioni coerenti e ragionate circa i rischi reali o potenziali.

Il valutatore dovrebbe analizzare le informazioni raccolte e utilizzare la tabella per la valutazione dei rischi nel modo seguente:

1.

Il valutatore dovrebbe anzitutto usare la tabella A per determinare la serietà delle conseguenze del rischio risultante dalla gravità dei possibili effetti sulla salute/sicurezza connessi con la pericolosità intrinseca del prodotto e dalla probabilità che tale danno si verifichi nelle condizioni d’uso considerate.

2.

Il valutatore dovrebbe poi usare la tabella B per valutare ulteriormente la gravità delle conseguenze del rischio, prendendo in considerazione il tipo di consumatore e, per quanto riguarda gli adulti non vulnerabili, verificando se il prodotto rechi avvertenze e protezioni adeguate e se il rischio sia sufficientemente manifesto da rendere possibile una classificazione qualitativa del livello di rischio.

Tabella A — Valutazione del rischio: gravità e probabilità del danno alla salute/sicurezza

La tabella A combina i due principali fattori che incidono sulla valutazione del rischio, vale a dire la gravità e la probabilità del danno alla salute/sicurezza. Le seguenti definizioni di gravità e di probabilità sono state elaborate per assistere nella scelta dei valori appropriati.

Gravità della lesione

La valutazione della gravità è basata sulle conseguenze per la salute/sicurezza che potrebbero derivare dai rischi presenti nel prodotto considerato. Per ciascun tipo di rischio si dovrebbe stabilire una classificazione specifica (1).

Nel valutare la gravità si dovrebbe considerare anche il numero di persone che potrebbero essere danneggiate da un prodotto pericoloso. Ciò significa che il rischio derivante da un prodotto che potrebbe mettere a repentaglio più di una persona alla volta (per esempio, incendio o avvelenamento causato da un apparecchio a gas) andrebbe classificato come più grave di un rischio cui è esposta soltanto una persona.

La valutazione iniziale del rischio dovrebbe prendere in considerazione il rischio che corre una qualsiasi persona esposta al prodotto e non dovrebbe essere influenzata dal numero di persone a rischio. Tuttavia, può essere legittimo che le imprese tengano conto del numero totale delle persone esposte nel decidere quale tipo di provvedimenti adottare.

Per molti rischi è possibile immaginare circostanze improbabili che potrebbero avere conseguenze gravissime (per esempio, si potrebbe fare l’ipotesi di un utente che inciampi su un cavo, cada, batta la testa e muoia), sebbene sia più probabile un esito meno disastroso. La valutazione della gravità del rischio dovrebbe essere fondata sulla prova ragionevole del fatto che gli effetti selezionati per qualificare il rischio potrebbero verificarsi nell’ambito dell’uso prevedibile del prodotto. A tal fine si potrebbe considerare il caso peggiore tra quelli verificatisi con prodotti simili.

Probabilità globale

Si tratta della probabilità che si producano danni alla salute/sicurezza di una persona esposta al rischio. Nel valutare tale probabilità non si considera il numero totale delle persone a rischio. Ove la guida si riferisca alla probabilità che un prodotto risulti difettoso, non si dovrebbe applicare il concetto di probabilità globale se è possibile individuare ciascuno degli esemplari difettosi. In tal caso, gli utenti dei prodotti difettosi sono pienamente esposti al rischio e gli utenti degli altri prodotti non sono esposti ad alcun rischio.

La probabilità globale è la risultante di tutte le probabilità concorrenti, tra le quali:

la probabilità che il prodotto sia o diventi difettoso (se tutti i prodotti sono difettosi, questa probabilità è del 100 %);

la probabilità che l’effetto negativo si verifichi a danno di un utente normale la cui esposizione corrisponde all’uso previsto o ragionevolmente prevedibile del prodotto difettoso.

Da queste due probabilità, combinate nella seguente tabella, si ricava la probabilità globale, la quale è uno dei parametri di cui alla tabella A.

Probabilità globale del danno alla salute/sicurezza

Probabilità che il prodotto sia pericoloso

1 %

10 %

100 %

(tutti)

Probabilità del danno alla salute/ sicurezza derivante dall’esposizione normale a un prodotto pericoloso

Il rischio è sempre presente ed è probabile che il danno alla salute/sicurezza si verifichi nell’ambito dell’uso prevedibile

Media

Alta

Assai alta

Il rischio può verificarsi in presenza di una condizione improbabile o di due condizioni possibili

Bassa

Media

Alta

Il rischio si verifica soltanto se sono soddisfatte diverse condizioni improbabili

Assai bassa

Bassa

Media

La combinazione della gravità e della probabilità globale nella tabella A fornisce una valutazione della serietà del rischio. L’accuratezza di tale valutazione dipenderà dalla qualità delle informazioni di cui dispone l’impresa. Tuttavia, questa valutazione deve essere corretta per tenere conto del grado di accettabilità del rischio per la società. Con riferimento ad alcuni prodotti (per esempio, le automobili) la società accetta rischi assai più elevati di quelli che è disposta ad accettare con riferimento ad altri (per esempio, i giocattoli per bambini). La tabella B serve a introdurre questa variabile.

Tabella B — Classificazione del rischio: tipo di persona, conoscenza del rischio e precauzioni

La società accetta rischi più elevati in alcune circostanze piuttosto che in altre. Si ritiene che i principali fattori che influiscono sul livello di rischio siano la vulnerabilità del tipo di persona interessata e, per quanto riguarda gli adulti non vulnerabili, la conoscenza del rischio e la possibilità di adottare precauzioni contro di esso.

Persone vulnerabili

Si dovrebbe prendere in considerazione il tipo di persona che utilizza il prodotto. Se è probabile che il prodotto sia usato da persone vulnerabili, il grado di rischio a partire dal quale bisognerebbe effettuare la notifica dovrebbe essere fissato a un livello più basso. Qui di seguito vengono proposte due categorie di persone vulnerabili, con esempi:

Persone assai vulnerabili

Persone vulnerabili

Ciechi

Subvedenti

Persone gravemente invalide

Persone parzialmente invalide

Persone molto vecchie

Anziani

Persone molto giovani (al di sotto dei 3 anni)

Giovani (fra i 3 e gli 11 anni)

Adulti normali

Per quanto riguarda gli adulti non vulnerabili, la classificazione del rischio come serio andrebbe mitigata soltanto se il rischio è manifesto e necessario per far funzionare il prodotto. Nel determinare il livello di rischio per gli adulti non vulnerabili, si dovrebbe esaminare se il rischio sia manifesto e, soprattutto nel caso in cui il rischio non sia manifesto, se il produttore abbia avuto cura di rendere il prodotto sicuro e di fornire protezioni e avvertenze adeguate. A esempio, se un prodotto è munito di avvertenze e protezioni adeguate e il rischio è manifesto, il fatto che le conseguenze del rischio siano qualificate come assai gravi può non comportare una classificazione del rischio come serio (tabella B), anche se potrebbe essere necessario prendere misure per migliorare la sicurezza del prodotto. Per contro, se un prodotto non è munito di protezioni e avvertenze adeguate e il rischio non è manifesto, il fatto che le conseguenze del rischio siano qualificate come moderatamente gravi comporta una classificazione del rischio come serio (tabella B).

Valutazione della pericolosità dei prodotti di consumo ai fini della DSGP

Questa procedura è proposta al fine di assistere le imprese nel decidere se una specifica situazione pericolosa causata da un prodotto di consumo richieda una notifica alle autorità

Image

La tabella A serve a determinare la gravità delle conseguenze del rischio sulla base della gravità e della probabilità del possibile danno alla salute/sicurezza (vedi tabella nella nota).

La tabella B serve a classificare la gravità del rischio considerando il tipo di utente e, per gli adulti non vulnerabili, se il prodotto rechi avvertenze e protezioni adeguate e se il pericolo sia sufficientemente manifesto.

Esempio (indicato dalle frecce nelle tabelle):

L’utente di una sega a catena si è gravemente ferito a una mano in quanto la sega ha una protezione inadeguata che non ha impedito alla mano di scivolare e di toccare la catena. Il valutatore dell’impresa valuterà il rischio nel modo seguente:

Tabella A — La probabilità del danno è alta perché il pericolo è presente in tutti i prodotti è può verificarsi in certe condizioni. Poiché la gravità del danno è notevole, la gravità complessiva è notevole.

Tabella B — La sega a catena è destinata a essere usata da adulti non vulnerabili e presenta un pericolo manifesto, tuttavia, poiché è munita di protezioni inadeguate.

Poiché una gravità complessiva notevole è intollerabile, esiste un rischio serio.


(1)  Ad esempio, per certi rischi meccanici può essere proposta la seguente classificazione della gravità del danno, con le corrispondenti lesioni tipiche:

Leggero

Grave

Gravissimo

inabilità di valore inferiore al 2 % di solito reversibile e per la quale non occorrono cure ospedaliere

inabilità di valore compreso tra il 2 % e il 15 % di solito irreversibile e per la quale occorrono cure ospedaliere

inabilità di valore superiore al 15 % di solito irreversibile

Tagli non gravi

Tagli gravi

Lesione grave a organi interni

 

Fratture

Perdita di arti

 

Perdita di dita

Perdita della vista

 

Danno alla vista

Perdita dell’udito

 

Danno all’udito

 


28.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 381/78


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2004

relativo alla designazione dei membri del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro per un mandato

(2004/906/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 95/319/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (1), in particolare l'articolo 5,

vista la decisione C(2004) 1542 della Commissione del 27 aprile 2004 (2),

visto l'elenco dei candidati trasmessi dai nuovi dieci Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione il comitato è composto di due rappresentanti di ciascuno Stato membro.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione, i membri del comitato sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

(3)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione il mandato dei membri del comitato ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile. Peraltro, visto che il mandato attuale dei membri del comitato scade il 31 dicembre 2006, è opportuno designare i membri del comitato dei nuovi dieci Stati membri per un mandato che scada alla stessa data.

(4)

A seguito dell'adesione di dieci nuovi Stati membri all'Unione europea il 1o maggio 2004, e sulla base delle proposte da essi trasmesse conformemente al summenzionato articolo 5 della decisione 95/319/CE, la Commissione deve designare i membri del comitato in rappresentanza dei nuovi dieci Stati membri per il periodo che va dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Le persone elencate nell'allegato alla presente decisione sono designate in qualità di membri del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro per un periodo che va dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2006.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 188 del 9.8.1995, pag. 11.

(2)  Non ancora pubblicata.


ALLEGATO

Designazione dei membri del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro

Il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro è stato istituito a seguito della decisione 95/319/CE.

La Commissione ha deciso di designare i membri seguenti per il periodo 1o maggio 2004 – 31 dicembre 2006.

Repubblica ceca

Sig. Jaromir Elbel

Sig.ra Daniela Kubičová

Cipro

Sig. Leandros Nicolaides

Sig. Anastasios Yiannaki

Estonia

Sig. Priit Siitan

Sig.ra Katrin Lepisk

Ungheria

Sig. András Békés

Sig.ra Kornélia Molnár

Lettonia

Sig. Jānis Bērzinš

Sig.ra Tatjana Zabarovska

Lituania

Sig. Mindaugą Pluktą

Sig.ra Dalią Legienę

Malta

Sig. Mark Gauci

Sig. Silvio Farrugia

Polonia

Sig.ra Anna Hintz

Sig.ra Katarzyna Kitajewska

Slovenia

Sig. Borut Brezovar

Sig. Boriz Ružič

Slovacchia

Sig. Gabriel Hrabovsky

Sig.ra Ludmila Mikleticova


28.12.2004   

IT

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L 381/80


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

relativa al contributo finanziario della Comunità per l’organizzazione di un seminario internazionale sul benessere animale, nel quadro dell’accordo CE-Cile sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e sul benessere degli animali

(2004/907/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Vista l’importanza del benessere animale e il nesso esistente con le questioni veterinarie, l’accordo CE-Cile sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e sul benessere degli animali (nel seguito «l’accordo») prevede fra i suoi obiettivi quello di elaborare norme relative al benessere animale e di valutare tali norme in funzione degli sviluppi nei competenti organismi internazionali di normazione. Conformemente all’appendice IC dell’accordo, queste disposizioni si applicano segnatamente all’elaborazione di norme sul benessere animale riguardanti lo stordimento e la macellazione degli animali.

(2)

Il gruppo di lavoro specifico sul benessere degli animali, istituito dal comitato di gestione misto previsto dall’accordo, ha concluso che, al fine di realizzare meglio i suoi obiettivi, sarebbe utile scambiare informazioni sulle conoscenze scientifiche e stabilire contatti attivi fra gli scienziati delle due parti.

(3)

Il ministero dell’Agricoltura del Cile e la delegazione della Commissione europea in Cile stanno organizzando a Santiago del Cile un seminario internazionale sul benessere degli animali per il novembre del 2004, al fine di contribuire all’obiettivo dell’accordo di raggiungere un’intesa comune fra le parti per quanto riguarda le norme sul benessere animale.

(4)

A norma della decisione 90/424/CEE, la Comunità intraprende le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario, nonché per lo sviluppo dell’istruzione e della formazione veterinaria.

(5)

In linea con l’obbligo della Comunità di tenere pienamente conto delle esigenze relative al benessere degli animali nella formulazione e nell’attuazione delle politiche comunitarie, nonché con l’obiettivo dell’accordo di raggiungere un’intesa comune fra le parti per quanto riguarda le norme sul benessere animale, è opportuno che la Comunità sostenga l’organizzazione di questo seminario, i cui risultati contribuiranno all’ulteriore sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario, nonché dell’istruzione e della formazione veterinaria in questo ambito.

(6)

Ai fini di un ulteriore sviluppo dell’istruzione e della formazione veterinaria nel campo del benessere animale, è opportuno che la Comunità contribuisca alla comunicazione e alla diffusione dei risultati del seminario, anche mediante il sostegno delle spese di pubblicazione e diffusione degli atti scientifici del seminario, da organizzarsi nel quadro di un bando di gara con procedura aperta.

(7)

È opportuno che il versamento di tale contributo finanziario sia coordinato dalla delegazione della Commissione europea in Cile, che è fra gli organizzatori del seminario.

(8)

Occorre pertanto assegnare e concedere le risorse finanziarie necessarie affinché la Comunità sostenga l’organizzazione di questo seminario, a condizione che il seminario previsto sia stato realizzato in maniera efficace.

(9)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo unico

È approvato il sostegno all’organizzazione di un seminario internazionale sul benessere degli animali, nel quadro dell’accordo CE-Cile sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e sul benessere degli animali, da finanziarsi dalla linea di bilancio 17.4.02 del bilancio dell’Unione europea per il 2004, fino a un importo massimo di 35 000 EUR. In particolare, il contributo finanziario della Comunità ai costi di pubblicazione e diffusione degli atti scientifici del seminario non supera l’importo complessivo di 35 000 EUR.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).


28.12.2004   

IT

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L 381/82


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2004

recante misure protettive relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria

[notificata con il numero C(2004) 5650]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/908/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa del pollame e dei volatili che può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell'uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(3)

Il 23 dicembre 2004 la Bulgaria ha confermato la presenza di un focolaio della malattia di Newcastle nella regione di Kardjali.

(4)

Tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità potrebbe costituire per la salute degli animali, è opportuno, come misura immediata, sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti vivi, selvaggina di penna di allevamento e selvatica e di uova da cova di dette specie dalla Bulgaria.

(5)

Di conseguenza, è opportuno sospendere l’importazione nella Comunità dalla Bulgaria di carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina di penna di allevamento e selvatica, preparazioni e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di dette specie, ottenute da volatili macellati dopo il 16 novembre 2004.

(6)

La decisione 97/222/CE (3) della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dallo status sanitario del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne; al fine di evitare un onere inutile sugli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari della Bulgaria che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(7)

È opportuno riesaminare le misure adottate a livello comunitario in relazione a questo focolaio non appena la Bulgaria avrà comunicato ulteriori informazioni sulla situazione sanitaria e sulle misure di controllo adottate a tale riguardo.

(8)

Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate in occasione della prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, prevista per l’11-12 gennaio 2005,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Bulgaria di:

pollame vivo, ratiti vivi, selvaggina di penna di allevamento e selvatica e uova da cova di dette specie.

Articolo 2

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Bulgaria di:

carne fresca di pollame, di ratiti, e di selvaggina di penna selvatica e di allevamento,

preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne delle suddette specie.

Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo che sono stati ottenuti da volatili macellati anteriormente al 16 novembre 2004.

2.   I certificati veterinari che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni:

«Carne fresca di pollame/carne fresca di ratiti/carne fresca di selvaggina di penna selvatica/carne fresca di selvaggina di penna di allevamento/prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina di penna selvatica o di allevamento/preparazioni a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina di penna selvatica o di allevamento (4) ottenuti da volatili macellati prima del 16 novembre 2004, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/908/CE.»

3.   In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina di penna selvatica e di allevamento qualora le carni di tali specie siano state sottoposte a uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato della decisione 97/222/CE della Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione viene riesaminata alla luce dell'evoluzione della malattia e sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità veterinarie della Bulgaria nel corso della riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, prevista per l’11-12 gennaio 2005.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2005.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/857/CE (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 65).

(4)  Cancellare la dicitura non pertinente.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

28.12.2004   

IT

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L 381/84


AZIONE COMUNE 2004/909/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2004

sull'istituzione di una squadra di esperti per un'eventuale missione integrata di polizia, Stato di diritto e amministrazione civile dell'Unione europea per l'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 26,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea è impegnata a favore di un Iraq sicuro, stabile, unificato, prospero e democratico che contribuisca positivamente alla stabilità della regione. L'UE sostiene il popolo e il governo provvisorio iracheni nei loro sforzi per la ricostruzione economica, sociale e politica dell'Iraq nell'ambito dell'attuazione della risoluzione 1546 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell' 8 giugno 2004.

(2)

Il 5 novembre 2004 il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione la missione conoscitiva congiunta per un'eventuale operazione integrata di polizia e Stato di diritto per l'Iraq e ne ha esaminato la relazione. Il Consiglio europeo ha riconosciuto quanto importante sia rafforzare l'ordinamento giudiziario penale, nel rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ha preso atto dell'auspicio espresso dalle autorità irachene che l'UE si impegni più attivamente in Iraq e che il rafforzamento del settore giudiziario penale corrisponda alle esigenze e alle priorità irachene.

(3)

Il Consiglio europeo ha deciso che entro il novembre 2004 dovrebbe essere inviata una squadra di esperti incaricata di proseguire il dialogo con le autorità irachene, avviare una pianificazione iniziale di un'eventuale missione integrata di polizia, Stato di diritto e amministrazione civile, che si prevede abbia inizio dopo le elezioni, programmate per il 30 gennaio 2005 e, in particolare, valutare i bisogni più urgenti di tale missione in materia di sicurezza. Dovrebbe parimenti essere promosso il dialogo con altri paesi della regione su queste ed altre questioni.

(4)

L'UE si avvarrà del dialogo con l'Iraq e con i suoi vicini per promuovere un impegno costante a livello regionale e il sostegno del rafforzamento della sicurezza e del processo politico e di ricostruzione in Iraq sulla base dell'inclusività, dei principi democratici, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, nonché il sostegno della sicurezza e della cooperazione nella regione.

(5)

Siffatta missione dovrebbe essere sicura, indipendente e distinta, ma sarebbe complementare e apporterebbe valore aggiunto alle iniziative internazionali in atto e svilupperebbe sinergie con le attuali iniziative della Comunità e degli Stati membri. Per una missione in Iraq occorre esaminare in modo adeguato tutte le questioni inerenti alla sicurezza prima di prendere qualsiasi decisione.

(6)

Alla luce dell'attuale situazione della sicurezza in Iraq e a Baghdad, lo spiegamento della squadra di esperti, o di elementi della stessa, all'interno dell'Iraq (comprese la portata e la durata di tale spiegamento) dovrebbe essere deciso solo in base ad appropriati pareri e valutazioni sulla sicurezza e a condizione che sia predisposto un adeguato apparato di sicurezza e logistico per ridurre al minimo il livello di rischio.

(7)

La squadra di esperti espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità delle persone e per la stabilità dell'Iraq e che potrebbe nuocere agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) fissati nell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea.

(8)

Secondo le linee guida definite dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del Segretario Generale/Alto Rappresentante (in seguito denominato «SG/AR») ai sensi degli articoli 18 e 26 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   È istituita una squadra di esperti incaricata di proseguire il dialogo con le autorità irachene, avviare la pianificazione iniziale di un'eventuale missione integrata di polizia, Stato di diritto e amministrazione civile, che si prevede abbia inizio dopo le elezioni del gennaio 2005 e, in particolare, valutare i bisogni più urgenti di tale missione in materia di sicurezza. È parimenti promosso il dialogo con altri paesi della regione su queste e altre questioni.

2.   Lo spiegamento della squadra di esperti ha luogo entro la fine del novembre 2004.

3.   La squadra di esperti agisce conformemente al mandato di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Mandato

1.   La squadra di esperti deve elaborare, entro la fine del gennaio 2005, una relazione contenente opzioni dettagliate per rispondere agli obiettivi di cui sopra. Le sue conclusioni sono suffragate da un'analisi approfondita riguardante sia la fattibilità delle opzioni e il loro valore aggiunto rispetto alle iniziative nazionali e internazionali attuali e previste in questo settore, sia i vincoli di sicurezza.

2.   La squadra di esperti basa la pianificazione iniziale sulla dichiarazione del Consiglio europeo secondo cui «pur ritenendo fattibili in questo momento attività al di fuori dell'Iraq con la presenza di elementi di collegamento all'interno del paese, il Consiglio europeo concorda sulla necessità di valutare adeguatamente tutti gli aspetti in materia di sicurezza prima che si prenda una qualsiasi decisione riguardo a una missione all'interno dell'Iraq». Deve essere condotto un dialogo con altri paesi della regione.

3.   La relazione individua e include in particolare:

un'analisi globale e dettagliata della situazione della sicurezza in Iraq comprendente una valutazione dettagliata dei rischi per tutti gli aspetti dell'eventuale missione in Iraq. L'analisi deve tener conto degli ultimi sviluppi verificatisi nel paese nel periodo precedente la presentazione della relazione. Essa deve inoltre informare sui piani di contingenza per gli elementi della missione presenti in Iraq in caso di deterioramento della situazione della sicurezza,

i settori in cui potrebbe essere fornita consulenza politica, gli obiettivi specifici di tale consulenza e il tipo di conoscenze specialistiche necessarie per fornirla,

le specifiche esigenze di formazione, l'esatto gruppo destinatario di tale formazione e i meriti rispettivi dei vari metodi di formazione (anche all'interno e all'esterno del paese),

le norme internazionali pertinenti (in particolare quelle dell'ONU, del Consiglio d'Europa o dell'OSCE) di cui si dovrebbe tener conto nel materiale usato per la formazione,

le possibilità di cooperazione con l'ONU, conformemente alla dichiarazione comune UE-ONU sulla gestione delle crisi,

l'assistenza che altri donatori forniscono attualmente o prevedono di fornire nei settori pertinenti all'operazione pianificata,

i legami con gli attuali quadri di coordinamento dell'assistenza in Iraq e i quadri di sviluppo nazionali,

le possibili zone di spiegamento, all'interno e all'esterno dell'Iraq,

i tempi dello spiegamento,

i requisiti di personale, logistici, tecnici e di sicurezza,

gli elementi necessari per elaborare un bilancio per le diverse opzioni,

gli elementi necessari per elaborare progetti di accordi sullo status della missione.

4.   La squadra di esperti conduce un dialogo appropriato con le autorità irachene a livello sia nazionale sia regionale, nel settore della giustizia penale e con altri attori pertinenti. Essa deve avere contatti regolari con il ministero iracheno della pianificazione, responsabile del coordinamento generale delle iniziative di assistenza. La squadra instaura altresì uno stretto contatto con l'Ufficio della Commissione europea per l'Iraq (attualmente con sede ad Amman), i programmi bilaterali degli Stati membri, la missione di assistenza delle Nazioni Unite (l'UNAMI) e il gruppo delle Nazioni Unite per lo sviluppo, altri importanti fornitori di assistenza internazionale nonché le autorità della regione.

5.   La squadra di esperti comprenderà un piccolo nucleo di lavoro che può essere integrato, se del caso, con esperti distaccati per un breve periodo.

Articolo 3

Capo della squadra di esperti e membri della squadra di esperti

1.   Il sig. Pieter Feith è nominato capo della squadra di esperti. Seleziona i membri della squadra di esperti sotto l'autorità dell'SG/AR. Il capo della squadra di esperti consulta il Comitato politico e di sicurezza (in seguito denominato «CPS») su questioni inerenti le dimensioni e la composizione della stessa squadra di esperti.

2.   Il capo e i membri della squadra di esperti sono distaccati dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Tutti i membri della squadra di esperti restano subordinati all'autorità dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE di distacco e assolvono i loro compiti e operano nell'interesse della squadra di esperti. Sia durante che dopo l'esecuzione del loro mandato, i membri della squadra di esperti mantengono il massimo riserbo su tutti i fatti e tutte le informazioni riguardanti la squadra.

3.   Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo, connesse al distacco, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

4.   Il capo della squadra di esperti dirige la squadra di esperti e ne assume la gestione.

Articolo 4

Controllo politico e relazioni

1.   Il capo della squadra di esperti opera sotto l'autorità dell’SG/AR a cui riferisce. Il CPS riceve periodicamente relazioni a cura del capo della squadra di esperti.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita controllo politico. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

Articolo 5

Sicurezza

1.   Spetta al capo di tale squadra, in consultazione con il rappresentante del servizio di sicurezza del Consiglio nella missione, garantire l'osservanza delle norme minime di sicurezza applicabili alla squadra di esperti.

2.   Gli Stati membri si impegnano a fornire alla squadra di esperti un alloggio sicuro, giubbotti antiproiettile e una stretta protezione all'interno dell'Iraq.

3.   Il capo della squadra di esperti si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento della squadra secondo le istruzioni impartite dall'SG/AR.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla squadra di esperti è di 1 058 000 EUR.

2.   La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità.

3.   La Commissione firma un contratto con il capo della squadra di esperti. Quest'ultimo riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, su tutti gli aspetti di bilancio delle attività intraprese nell'ambito del suo contratto. Il capo della squadra di esperti è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi della squadra di esperti, compresi quelli legati alla sua sicurezza.

5.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 15 febbraio 2005.

Articolo 8

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT