ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 373

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
21 dicembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2183/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

7

 

 

Regolamento (CE) n. 2184/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

8

 

*

Regolamento (CE) n. 2185/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, relativo all’apertura per l’anno 2005 di un contingente tariffario applicabile all’importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

10

 

*

Regolamento (CE) n. 2186/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1613/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di prodotti originari stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

14

 

*

Regolamento (CE) n. 2187/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di prodotti originari stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

16

 

*

Regolamento (CE) n. 2188/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1615/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di prodotti originari stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

18

 

*

Regolamento (CE) n. 2189/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa, per l'esercizio contabile 2005, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola

20

 

*

Regolamento (CE) n. 2190/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario

21

 

 

Regolamento (CE) n. 2191/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

23

 

 

Regolamento (CE) n. 2192/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

25

 

 

Regolamento (CE) n. 2193/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

27

 

 

Regolamento (CE) n. 2194/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

29

 

 

Regolamento (CE) n. 2195/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

31

 

 

Regolamento (CE) n. 2196/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

33

 

 

Regolamento (CE) n. 2197/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

35

 

 

Regolamento (CE) n. 2198/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

36

 

*

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

37

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/881/CE:Decisione della Commissione, del 29 novembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, tenuto conto dell’allargamento

44

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

45

 

*

2004/882/CE:Decisione della Commissione, del 3 dicembre 2004, che modifica gli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto concerne l'aggiornamento delle condizioni d'importazione e dei modelli dei certificati sanitari per le carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento [notificata con il numero C(2004) 4554]  ( 1 )

52

 

*

2004/883/CE:Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2004, che modifica l’allegato della direttiva 95/57/CE del Consiglio riguardante la raccolta di informazioni statistiche nel settore del turismo per quanto riguarda gli elenchi dei paesi [notificata con il numero C(2004) 4723]  ( 1 )

69

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2182/2004 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2004

relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o gennaio 1999 l’euro è diventato la moneta legale degli Stati membri partecipanti ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 974/1998 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (2), e dei paesi terzi che hanno concluso un accordo con la Comunità sull’introduzione dell’euro, ossia Monaco, San Marino e Città del Vaticano.

(2)

Il regolamento (CE) n. 975/1998 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (3), ha definito le caratteristiche essenziali delle monete metalliche in euro. Queste ultime, dopo l’introduzione nel gennaio 2002, sono in circolazione in tutta l’area dell’euro come moneta legale unica in forma metallica.

(3)

Nella raccomandazione 2002/664/CE della Commissione, del 19 agosto 2002, relativa a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (4), si suggerivano determinate caratteristiche estetiche da evitare nella vendita, nella produzione, nello stoccaggio, nell’importazione e nella distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, di medaglie e gettoni di dimensioni analoghe a quelle delle monete metalliche in euro.

(4)

La comunicazione della Commissione, del 23 luglio 1997, relativa all’uso del simbolo euro, ha stabilito il simbolo «€» e ha invitato gli utilizzatori della moneta ad usare il simbolo per indicare gli importi monetari denominati in euro.

(5)

La comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d’autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (5), ha definito le disposizioni da applicare per quanto riguarda la riproduzione dei disegni della faccia comune delle monete metalliche in euro.

(6)

Le caratteristiche estetiche delle monete euro sono state pubblicate dalla Commissione il 28 dicembre 2001 (6).

(7)

I cittadini potrebbero essere portati a credere che medaglie e gettoni recanti impressi i termini «euro» o «euro cent», il simbolo euro, ovvero un disegno simile a quello figurante sulla faccia comune o su una qualsiasi di quelle nazionali delle monete metalliche in euro, abbiano corso legale in qualunque Stato membro che ha adottato l’euro come moneta unica, ovvero in un paese terzo partecipante.

(8)

Si registra un rischio sempre crescente che medaglie e gettoni di dimensioni e proprietà del metallo simili alle monete metalliche in euro possano essere usati illegalmente al posto delle monete metalliche in euro.

(9)

È pertanto opportuno che medaglie e gettoni aventi caratteristiche estetiche, dimensioni o proprietà del metallo simili alle monete metalliche in euro non siano vendute, fabbricate, importate o distribuite a fini di vendita o a altri fini commerciali.

(10)

Spetta a ciascuno Stato membro introdurre sanzioni applicabili alle violazioni, al fine di conseguire una protezione equivalente dell'euro nei confronti di medaglie e gettoni simili in tutta la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«euro»: la moneta legale degli Stati membri partecipanti quali definiti nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 e dei paesi terzi partecipanti che hanno concluso un accordo con la Comunità sull’introduzione dell’euro, in seguito denominati «paesi terzi partecipanti»;

b)

«simbolo euro»: il simbolo che rappresenta l’euro «€», come raffigurato e descritto nell’allegato I;

c)

«medaglie e gettoni»: gli oggetti metallici, diversi dai tondelli destinati alla coniazione delle monete, aventi la parvenza e/o le caratteristiche tecniche di una moneta, ma non emessi in base a disposizioni legislative nazionali o dei paesi terzi partecipanti o in base ad altre disposizioni estere e che non costituiscono pertanto né uno strumento legale di pagamento né sono provvisti di corso legale;

d)

«oro», «argento» e «platino»: le leghe contenenti oro, argento e platino con purezza in millesimi di peso di almeno 375, 500 e 850 rispettivamente. La presente definizione non riguarda le convenzioni sulla punzonatura applicabili negli Stati membri;

e)

«Centro tecnico-scientifico europeo» (in seguito denominato «CTSE»): l’ente istituito dalla decisione della Commissione del 29 ottobre 2004;

f)

«banda di riferimento»: rientra nel significato attribuitovi nella sezione 1 dell'allegato II.

Articolo 2

Disposizioni protettive

In base agli articoli 3 e 4, la produzione e la vendita di medaglie e gettoni, nonché la relativa importazione e distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, sono vietate nelle seguenti circostanze:

a)

quando i termini «euro» o «euro cent» ovvero il simbolo euro sono impressi sulla superficie; oppure

b)

quando le loro dimensioni rientrano nella banda di riferimento; oppure

c)

quando un disegno, figurante sulla superficie di medaglie e gettoni, è simile ad uno qualsiasi dei disegni nazionali del diritto o al rovescio comune delle monete metalliche in euro, oppure è identico o simile al disegno del bordo della moneta da 2 euro.

Articolo 3

Eccezioni

1.   Non sono vietati medaglie e gettoni recanti impressi i termini «euro» o «euro cent» ovvero il simbolo euro senza un associato valore nominale quando le relative dimensioni non rientrano nella banda di riferimento.

2.   Non devono essere vietati medaglie e gettoni di dimensioni rientranti nella banda di riferimento quando:

a)

al centro degli oggetti vi è un foro superiore a 6 millimetri, oppure la loro forma è poligonale ma non eccede i sei bordi, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui alla lettera c, punto ii); oppure

b)

sono fabbricati in oro, argento o platino; oppure

c)

soddisfano le seguenti condizioni:

i)

i valori combinati di diametro e altezza del bordo di medaglie e gettoni sono abbondantemente al di fuori dei margini previsti in ciascuno dei casi riportati nella sezione 2 dell’allegato II; e

ii)

i valori combinati di diametro e proprietà del metallo di medaglie e gettoni sono abbondantemente al di fuori dei margini previsti in ciascuno dei casi riportati nella sezione 3 dell’allegato II.

Articolo 4

Deroghe autorizzate

1.   La Commissione può concedere autorizzazioni specifiche ad usare i termini «euro» o «euro cent» o il simbolo euro in condizioni di utilizzo controllate ove non sussista il rischio di confusione. In tali casi, il relativo operatore economico di uno Stato membro deve essere chiaramente identificabile sulla superficie di medaglie o gettoni, che devono recare impressa su una delle due facce la dicitura «non avente corso legale».

2.   La Commissione è competente a dichiarare la «similitudine» di un disegno ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera c).

Articolo 5

Medaglie e gettoni esistenti

Medaglie e gettoni emessi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono continuare ad essere utilizzati fino alla fine del 2009, che costituisce un termine ultimo, a meno che non possano essere utilizzati al posto delle monete metalliche in euro. Tali medaglie e gettoni devono essere registrati, se opportuno, in base alle procedure applicabili negli Stati membri e comunicati al CTSE.

Articolo 6

Sanzioni

1.   Gli Stati membri definiscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri adottano entro il 1o luglio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l’applicazione del presente articolo. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Applicabilità

Il presente regolamento si applica negli Stati membri partecipanti quali definiti nel regolamento (CE) n. 974/98.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

H. HOOGERVORST


(1)  GU C 134 del 12.5.2004, pag. 11.

(2)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

(3)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 423/1999 (GU L 52 del 27.2.1999, pag. 2).

(4)  GU L 225 del 22.8.2002, pag. 34.

(5)  GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3.

(6)  GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

RAFFIGURAZIONE DEL SIMBOLO EURO DI CUI ALL’ARTICOLO 1

Image


ALLEGATO II

1.   Definizione della banda di riferimento di cui all’articolo 1

a)

La banda di riferimento relativa alle dimensioni di medaglie e gettoni è costituita dall’insieme delle combinazioni dei valori per diametro e dei valori per altezza del bordo compresi rispettivamente nel margine di riferimento per diametro e nel margine di riferimento per altezza del bordo.

b)

Il margine di riferimento per diametro è quello compreso tra 19,00 millimetri e 28,00 millimetri.

c)

Il margine di riferimento per altezza del bordo è quello compreso tra il 7,00 % e il 12,00 % di ciascun valore rientrante nel margine di riferimento per diametro.

2.   Margini di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i)

Margini definiti

 

Diametro

(mm)

Altezza del bordo

(mm)

1.

19,45-20,05

1,63-2,23

2.

21,95-22,55

1,84-2,44

3.

22,95-23,55

2,03-2,63

4.

23,95-24,55

2,08-2,68

5.

25,45-26,05

1,90-2,50

3.   Margini di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii)

 

Diametro (mm)

Proprietà del metallo

1.

19,00-21,94

Conduttività elettrica compresa tra 14,00 e 18,00 % IACS

2.

21,95-24,55

Conduttività elettrica compresa tra:

14,00 e 18,00 % IACS; oppure

4,50 e 6,50 % IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μVs.cm

3.

24,56-26,05

Conduttività elettrica compresa tra:

15,00 e 18,00 % IACS; oppure

13,00 e 15,00 % IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μVs.cm

4.

26,06-28,00

Conduttività elettrica compresa tra 13,00 e 15,00 % IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μVs.cm

4.   Rappresentazione grafica

Il seguente grafico fornisce un’illustrazione indicativa delle definizioni riportate nel presente allegato:

Image


21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/7


REGOLAMENTO (CE) N. 2183/2004 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2004

che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’adottare il regolamento (CE) n. 2182/2004 (2), il Consiglio ne ha disposto l’applicazione negli Stati membri partecipanti quali definiti nel regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (3).

(2)

È tuttavia importante che le norme relative a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro siano uniformi sull’intero territorio della Comunità e che siano adottate le disposizioni necessarie a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti quali definiti nel regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

H. HOOGERVORST


(1)  Parere reso il 1o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).


21.12.2004   

IT

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L 373/8


REGOLAMENTO (CE) N. 2184/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

102,1

204

83,9

999

93,0

0707 00 05

052

92,0

999

92,0

0709 90 70

052

117,1

204

70,4

999

93,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

60,4

204

47,4

388

50,7

528

41,6

999

50,0

0805 20 10

204

61,8

999

61,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,3

204

43,2

624

82,1

999

65,9

0805 50 10

052

52,4

528

39,0

999

45,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,1

400

67,6

404

101,6

720

59,9

999

94,8

0808 20 50

400

97,8

528

47,6

720

64,7

999

70,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


21.12.2004   

IT

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L 373/10


REGOLAMENTO (CE) N. 2185/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

relativo all’apertura per l’anno 2005 di un contingente tariffario applicabile all’importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio del 25 ottobre 2004 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall’altra, riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (3) e il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo spazio economico europeo (4) fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

(2)

Il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo spazio economico europeo, modificato dalla decisione n. 138/2004 del comitato misto SEE che modifica il protocollo n. 3 dell’accordo SEE per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo (5) dispone un’esenzione dai dazi applicabile ai prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)].

(3)

L’esenzione dai dazi è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia a norma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall’altra, riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2004/859/CE del Consiglio. Conformemente al punto IV di tale accordo le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)] originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi.

(4)

È pertanto necessario aprire tale contingente per l’anno 2005.

(5)

Al fine di facilitare l’istituzione del contingente e di garantirne un’adeguata gestione nell’interesse degli operatori, l’esenzione dai dazi entro i limiti del contingente sarà temporaneamente subordinata alla presentazione alle autorità doganali comunitarie di un certificato rilasciato dalle autorità norvegesi.

(6)

I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati che non figurano nell’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 il contingente tariffario della Comunità fissato nell’allegato I è aperto per i prodotti originari della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.

2.   Le norme di origine da applicare reciprocamente nell’ambito del presente accordo sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

3.   L’esenzione dai dazi entro i limiti del contingente fissato nell’allegato I è subordinata alla presentazione alle autorità doganali comunitarie del certificato di cui nell’allegato II, rilasciato agli esportatori dalle autorità norvegesi in una delle lingue della Comunità.

4.   Per le quantità importate che eccedono il contingente, ovvero per le quali non è stato presentato il certificato di cui al paragrafo 3, si applica un dazio di 0,047 EUR al litro.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

(3)  GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1.

(4)  GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37.

(5)  GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.


ALLEGATO I

Contingenti applicabili all’importazione nella Comunità di prodotti originari della Norvegia

N. d’ordine

Codice NC

Descrizione dei prodotti

Volume del contingente annuale per il 2005

Aliquota dei dazi applicabili entro i limiti del contingente

Aliquota dei dazi applicabili a quantità superiori al volume del contingente

09.0709

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

14,3 milioni di litri

Esenzione

0,047 EUR/litro

ex 2202 90 10

Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)


ALLEGATO II

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21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/14


REGOLAMENTO (CE) N. 2186/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1613/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1)

Con regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004 (3), la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze al Laos.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Esso tuttavia prevede deroghe a favore dei paesi beneficiari dell'SPG meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(3)

Dal 1997 il Laos beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l’ultima di esse è stata concessa con regolamento (CE) n. 1613/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità (4), modificato dal regolamento (CE) n. 291/2002 (5), che ne proroga la validità fino al 31 dicembre 2004. Con lettere del 4 maggio 2004 e 4 agosto 2004 il Laos ha chiesto il rinnovo di tale deroga.

(4)

La Commissione ha esaminato la richiesta del Laos giudicandola sufficientemente motivata.

(5)

Al momento della proroga della validità del regolamento (CE) n. 1613/2000 si è ritenuto che esso dovesse scadere alla conclusione dell’attuale SPG, prevista per quella data. Il regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio (6) tuttavia proroga la validità dell’SPG di un ulteriore anno fino al 31 dicembre 2005.

(6)

Il 18 dicembre 2003 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali (7), aprendo un ampio dibattito in materia. Il 7 luglio 2004 essa ha presentato una comunicazione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015» (8), in cui si riconosce la necessità di modificare le norme di origine. Tuttavia non è stata ancora presa alcuna decisione e le nuove norme non saranno in vigore prima del 31 dicembre 2004.

(7)

La proroga della deroga non dovrebbe pregiudicare o compromettere l’esito del dibattito sulle eventuali nuove norme di origine per l’SPG. Tuttavia, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Laos e nella Comunità, nonché la stabilità e lo sviluppo sostenuto dell'industria laotiana in termini di investimenti e di occupazione, è opportuno prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine, facilitando nel contempo il passaggio alle eventuali nuove norme di origine per l’SPG.

(8)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1613/2000, in particolare i limiti quantitativi stabiliti su base annua in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario dei prodotti provenienti dal Laos, della capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali registrati, intendono tutelare le corrispondenti industrie comunitarie da un eventuale pregiudizio.

(9)

La deroga pertanto dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2006. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento tra il Laos e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga una volta adottate le nuove norme di origine nel quadro dell’SPG.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1613/2000 deve essere pertanto debitamente modificato.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1613/2000 è modificato come segue:

nell’articolo 2, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006»

ed è aggiunto il seguente comma:

«Entro il 31 dicembre 2005 occorre riesaminare la necessità del mantenimento della deroga, in conformità delle nuove disposizioni che saranno adottate nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate e delle norme di origine ad esso connesse.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’Atto d’adesione del 2003.

(2)  GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(3)  GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/2004 (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 23).

(4)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 38.

(5)  GU L 46 del 16.2.2002, pag. 12.

(6)  GU L 332 del 19.12.2003, pag. 1.

(7)  COM(2003) 787 def.

(8)  COM(2004) 461 def.


21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/16


REGOLAMENTO (CE) N. 2187/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1)

Con regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004 (3), la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze alla Cambogia.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Esso tuttavia prevede deroghe a favore dei paesi beneficiari dell'SPG meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(3)

Dal 1997 la Cambogia beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l’ultima di esse è stata concessa con regolamento (CE) n. 1614/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità (4), modificato dal regolamento (CE) n. 292/2002 (5), che ne proroga la validità fino al 31 dicembre 2004. Con lettera del 10 giugno 2004 la Cambogia ha chiesto il rinnovo di tale deroga.

(4)

La Commissione ha esaminato la richiesta della Cambogia giudicandola sufficientemente motivata.

(5)

Al momento della proroga della validità del regolamento (CE) n. 1614/2000 si è ritenuto che esso dovesse scadere alla conclusione dell’attuale SPG, prevista per quella data. Il regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio (6), tuttavia, proroga la validità dell’SPG di un ulteriore anno fino al 31 dicembre 2005.

(6)

Il 18 dicembre 2003 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali (7), aprendo un ampio dibattito in materia. Il 7 luglio 2004 essa ha presentato una comunicazione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015» (8), in cui si riconosce la necessità di modificare le norme di origine. Tuttavia non è stata ancora presa alcuna decisione e le nuove norme non saranno in vigore prima del 31 dicembre 2004.

(7)

La proroga della deroga non dovrebbe pregiudicare o compromettere l’esito del dibattito sulle eventuali nuove norme di origine per l’SPG. Tuttavia, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Cambogia e nella Comunità, nonché la stabilità e lo sviluppo sostenuto dell'industria cambogiana in termini di investimenti e di occupazione, è opportuno prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine, facilitando nel contempo il passaggio alle eventuali nuove norme di origine per l’SPG.

(8)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1614/2000, in particolare i limiti quantitativi stabiliti su base annua in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario dei prodotti provenienti dalla Cambogia, della capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali registrati, intendono tutelare le corrispondenti industrie comunitarie da un eventuale pregiudizio.

(9)

La deroga pertanto dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2006. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento tra la Cambogia e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga una volta adottate le nuove norme di origine nel quadro dell’SPG.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1614/2000 deve essere pertanto debitamente modificato.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1614/2000 è modificato come segue:

nell’articolo 2, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006»

ed è aggiunto il seguente comma:

«Entro il 31 dicembre 2005 occorre riesaminare la necessità del mantenimento della deroga, in conformità delle nuove disposizioni che saranno adottate nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate e delle norme di origine ad esso connesse.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(3)  GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/2004 della Commissione (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 23).

(4)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 46.

(5)  GU L 46 del 16.2.2002, pag. 14.

(6)  GU L 332 del 19.12.2003, pag. 1.

(7)  COM(2003) 787 def.

(8)  COM(2004) 461 def.


21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/18


REGOLAMENTO (CE) N. 2188/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1615/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1)

Con regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004 (3), la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze al Nepal.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Esso tuttavia prevede deroghe a favore dei paesi beneficiari dell'SPG meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(3)

Dal 1997 il Nepal beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l’ultima di esse è stata concessa con regolamento (CE) n. 1615/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità (4), modificato dal regolamento (CE) n. 293/2002 (5), che ne proroga la validità fino al 31 dicembre 2004. Con lettera del 14 giugno 2004 il Nepal ha chiesto il rinnovo di tale deroga.

(4)

La Commissione ha esaminato la richiesta del Nepal giudicandola sufficientemente motivata.

(5)

Al momento della proroga della validità del regolamento (CE) n. 1615/2000 si è ritenuto che esso dovesse scadere alla conclusione dell’attuale SPG, prevista per quella data. Il regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio (6), tuttavia, proroga la validità dell’SPG di un ulteriore anno fino al 31 dicembre 2005.

(6)

Il 18 dicembre 2003 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali (7), aprendo un ampio dibattito in materia. Il 7 luglio 2004 essa ha presentato una comunicazione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015» (8), in cui si riconosce la necessità di modificare le norme di origine. Tuttavia non è stata ancora presa alcuna decisione e le nuove norme non saranno in vigore prima del 31 dicembre 2004.

(7)

La proroga della deroga non dovrebbe pregiudicare o compromettere l’esito del dibattito sulle eventuali nuove norme di origine per l’SPG. Tuttavia, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Nepal e nella Comunità, nonché la stabilità e lo sviluppo sostenuto dell'industria nepalese in termini di investimenti e di occupazione, è opportuno prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine, facilitando nel contempo il passaggio alle eventuali nuove norme di origine per l’SPG.

(8)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1615/2000, in particolare i limiti quantitativi stabiliti su base annua in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario dei prodotti provenienti dal Nepal, della capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali registrati, intendono tutelare le corrispondenti industrie comunitarie da un eventuale pregiudizio.

(9)

La deroga pertanto dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2006. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento tra il Nepal e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga una volta adottate le nuove norme di origine nel quadro dell’SPG.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1615/2000 deve essere pertanto debitamente modificato.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1615/2000 è modificato come segue:

nell’articolo 2, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006»

ed è aggiunto il seguente comma:

«Entro il 31 dicembre 2005 occorre riesaminare la necessità del mantenimento della deroga, in conformità delle nuove disposizioni che saranno adottate nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate e delle norme di origine ad esso connesse.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(3)  GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/2004 della Commissione (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 23).

(4)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 54.

(5)  GU L 46 del 16.2.2002, pag. 16.

(6)  GU L 332 del 19.12.2003, pag. 1.

(7)  COM(2003) 787 def.

(8)  COM(2004) 461 def.


21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/20


REGOLAMENTO (CE) N. 2189/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che fissa, per l'esercizio contabile 2005, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare agli Stati membri per ogni scheda aziendale debitamente compilata trasmessale entro i termini di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

(2)

Per l'esercizio contabile 2004, il regolamento (CE) n. 134/2004 della Commissione (3) ha fissato a 140 EUR l'importo della retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale. L'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 142 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1388/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 5).

(3)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 8.


21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/21


REGOLAMENTO (CE) N. 2190/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 48,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione (2) prevede che le organizzazioni di produttori già riconosciute presentino i loro programmi operativi all’autorità nazionale competente per approvazione.

(2)

È opportuno inoltre permettere espressamente alle organizzazioni di produttori che chiedono il riconoscimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, di presentare nello stesso tempo i loro programmi operativi. Questi programmi devono essere approvati solo se l’organizzazione di produttori in questione è stata riconosciuta dall’autorità nazionale entro la data limite prevista all’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1433/2003.

(3)

Gli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1433/2003 stabiliscono che l’autorità nazionale competente adotti una decisione sui programmi e i fondi e su eventuali loro modifiche, a seguito della presentazione effettuata dalle organizzazioni di produttori, a norma degli articoli 11 e 14 del suddetto regolamento, entro la data limite del 15 dicembre. Alla luce dell’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni, è emerso che, per motivi di sovraccarico amministrativo, alcuni Stati membri non sono in grado di elaborare tutti i programmi e di prendere le relative decisioni entro detta data.

(4)

Invece di ricorrere a deroghe sistematiche, e per non arrecare pregiudizio agli operatori e consentire alle autorità nazionali di proseguire l’esame di tali domande, è opportuno consentire agli Stati membri di rinviare, per motivi debitamente giustificati, la data limite del 15 dicembre al 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Gli Stati membri possono adottare delle disposizioni per consentire l’ammissibilità delle spese a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello della domanda.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1433/2003 deve essere modificato di conseguenza.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1433/2003 è modificato come segue.

1)

All’articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

«Le associazioni di produttori che chiedono il riconoscimento in quanto organizzazione di produttori, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, possono presentare nello stesso tempo i programmi operativi di cui al primo comma, per approvazione. L’approvazione di questi programmi è condizionata all’ottenimento del riconoscimento entro la data limite di cui all’articolo 13, paragrafo 2.»

2)

All’articolo 13, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono adottare una decisione sui programmi operativi e i fondi entro il 20 gennaio successivo alla domanda. La decisione di approvazione può stabilire che le spese sono ammissibili a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla domanda.»

3)

All’articolo 14, paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono adottare una decisione sulle richieste di modifica di un programma operativo entro il 20 gennaio successivo alla domanda. La decisione di approvazione può stabilire che le spese sono ammissibili a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla domanda.»

4)

All’articolo 16, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Qualora si applichi l’articolo 13, paragrafo 2, o l’articolo 14, paragrafo 3, e in deroga al primo e al secondo comma, l’esecuzione di un programma operativo approvato conformemente a queste disposizioni inizia al più tardi il 31 gennaio successivo alla sua approvazione.»

5)

All’articolo 17, il testo del terzo comma è sostituito dai commi seguenti:

«Qualora si applichi l’articolo 13, paragrafo 2, o l’articolo 14, paragrafo 3, e in deroga al secondo comma, gli Stati membri notificano l’importo approvato dell’aiuto entro il 20 gennaio.»

«Entro il 31 gennaio gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo complessivo dell’aiuto approvato per l’insieme dei programmi operativi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1813/2004 (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 5).


21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/23


REGOLAMENTO (CE) N. 2191/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/25


REGOLAMENTO (CE) N. 2192/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

1

1o term.

2

2o term.

3

3o term.

4

4o term.

5

5o term.

6

6o term.

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/27


REGOLAMENTO (CE) N. 2193/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/29


REGOLAMENTO (CE) N. 2194/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

1

1o term.

2

2o term.

3

3o term.

4

4o term.

5

5o term.

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

7

7o term.

8

8o term.

9

9o term.

10

10o term.

11

11o term.

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/31


REGOLAMENTO (CE) N. 2195/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

57,30

1102 20 10 9400

49,12

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

73,67

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/33


REGOLAMENTO (CE) N. 2196/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2004.

Esso si applica dal 22 dicembre 2004 al 4 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 22 dicembre 2004 al 4 gennaio 2005

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

16,33

11,52

41,60

19,73


Prezzi comunitari all'importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Israele

Marocco

Cipro

Giordania

Cisgiordania e Striscia di Gaza

13,24


21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/35


REGOLAMENTO (CE) N. 2197/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 16,658 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/36


REGOLAMENTO (CE) N. 2198/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.

(2)

A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

(3)

In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di gennaio e febbraio 2005 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).


21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/37


DIRETTIVA 2004/113/CE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri, e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(2)

Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.

(3)

Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione.

(4)

La parità tra gli uomini e le donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La Carta dei diritti fondamentali, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e prescrive che sia garantita la parità tra gli uomini e le donne in tutti i settori.

(5)

La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale ai sensi dell'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato esige parimenti che la Comunità miri ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra gli uomini e le donne in ogni campo d'azione.

(6)

La Commissione ha annunciato la sua intenzione di proporre una direttiva sulla discriminazione basata sul sesso al di fuori del mercato del lavoro, nella comunicazione sull'Agenda per la politica sociale. Tale proposta è del tutto coerente con la decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) (4) che investe tutte le politiche comunitarie ed è intesa a promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne adeguando tali politiche e attuando misure concrete per migliorare la condizione delle donne e degli uomini nella società.

(7)

Il Consiglio europeo, nel vertice di Nizza del 7 e 9 dicembre 2000, ha invitato la Commissione a rafforzare i diritti in materia di parità adottando una proposta di direttiva per promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne in settori diversi dall'occupazione e dall'attività professionale.

(8)

La Comunità ha adottato una serie di strumenti giuridici per prevenire e combattere la discriminazione basata sul sesso nel mercato del lavoro. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione.

(9)

Anche in settori al di fuori del mercato del lavoro hanno luogo discriminazioni basate sul sesso comprese molestie e molestie sessuali. Tali discriminazioni possono essere altrettanto nocive, in quanto ostacolano la piena integrazione degli uomini e delle donne nella vita economica e sociale.

(10)

I problemi sono particolarmente evidenti per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi. Occorre pertanto prevenire ed eliminare la discriminazione fondata sul sesso in questo settore. Come per la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (5), questo obiettivo può essere raggiunto più efficacemente mediante una normativa comunitaria.

(11)

Tale normativa dovrebbe vietare la discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Per beni si dovrebbero intendere quelli disciplinati dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea riguardanti la libera circolazione delle merci. Per servizi si dovrebbero intendere quelli disciplinati dall'articolo 50 di tale trattato.

(12)

Per evitare la discriminazione basata sul sesso, la presente direttiva dovrebbe applicarsi sia nei confronti della discriminazione diretta che di quella indiretta. Sussiste discriminazione diretta unicamente quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra persona in una situazione paragonabile. Pertanto, ad esempio, le differenze tra uomini e donne nella prestazione di servizi sanitari, risultanti dalle differenze fisiche tra gli stessi, non riguardano situazioni paragonabili e non costituiscono pertanto una discriminazione.

(13)

Il divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi alle persone che forniscono beni e servizi che sono disponibili al pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito. Non dovrebbe applicarsi al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, né all'istruzione pubblica o privata.

(14)

Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La persona che fornisce beni o servizi può avere vari motivi soggettivi per la scelta del contraente. Nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona, la presente direttiva non pregiudica la libertà di scelta del contraente.

(15)

Sono già in vigore una serie di strumenti giuridici ai fini dell'attuazione del principio della parità di trattamento tra donne e uomini nelle questioni riguardanti l'impiego e l'occupazione. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti tali settori. Lo stesso criterio si applica alle attività di lavoro autonomo se sono contemplate dai vigenti strumenti giuridici. La presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto alle assicurazioni e pensioni private, volontarie e non collegate a un rapporto di lavoro.

(16)

Le differenze di trattamento possono essere accettate solo se giustificate da una finalità legittima. Una finalità legittima può essere, ad esempio, la protezione delle vittime di violenza a carattere sessuale (in casi quali la creazione di strutture di accoglienza per persone dello stesso sesso), motivi connessi con l'intimità della vita privata e il senso del decoro (come nel caso di una persona che fornisca alloggio in una parte della sua abitazione) la promozione della parità dei sessi o degli interessi degli uomini o delle donne (ad esempio, organismi di volontariato per persone dello stesso sesso), la libertà d'associazione (nel quadro dell'appartenenza a circoli privati aperti a persone dello stesso sesso) e l'organizzazione di attività sportive (ad esempio eventi sportivi limitati a partecipanti dello stesso sesso). Eventuali limitazioni dovrebbero tuttavia essere appropriate e necessarie, conformemente ai criteri derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

(17)

Il principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi non implica che essi debbano essere sempre forniti a uomini e donne su base comune, purché la fornitura non sia più favorevole alle persone di un sesso.

(18)

Nella fornitura dei servizi assicurativi e altri servizi finanziari connessi si utilizzano comunemente fattori attuariali diversi a seconda del sesso. Per garantire la parità di trattamento tra uomini e donne, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore attuariale non dovrebbe comportare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali. Per evitare un brusco adeguamento del mercato questa norma dovrebbe applicarsi solo ai nuovi contratti stipulati dopo la data di recepimento della presente direttiva.

(19)

Talune categorie di rischi possono variare in funzione del sesso. In alcuni casi il sesso è un fattore determinante, ma non necessariamente l'unico, nella valutazione dei rischi assicurati. Per quanto concerne i contratti di assicurazione di questo tipo di rischi gli Stati membri possono decidere di autorizzare deroghe alla norma dei premi e delle prestazioni unisex, a condizione che possano garantire che i dati attuariali e statistici su cui si basa il calcolo sono affidabili, regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico. Sono consentite deroghe solo se la legislazione nazionale non ha già applicato la norma unisex. Cinque anni dopo il recepimento della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero riesaminare la motivazione delle deroghe, tenendo conto dei più recenti dati attuariali e statistici e della relazione presentata dalla Commissione tre anni dopo la data di recepimento della presente direttiva.

(20)

Un trattamento meno favorevole delle donne a motivo della gravidanza e della maternità dovrebbe essere considerato una forma di discriminazione diretta fondata sul sesso ed è pertanto vietato nel settore assicurativo e dei servizi finanziari connessi. I costi inerenti ai rischi collegati alla gravidanza e alla maternità non sono pertanto addossati ai membri di un solo sesso.

(21)

Le vittime di discriminazioni a causa del sesso dovrebbero disporre di mezzi adeguati di tutela giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela, anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbero avere la facoltà di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

(22)

Le norme in materia di onere della prova dovrebbero essere adeguate quando vi sia una presunzione di discriminazione e per l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento; l'onere della prova dovrebbe essere posto a carico della parte convenuta nel caso in cui siffatta discriminazione sia dimostrata.

(23)

Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata tutela giuridica contro le ritorsioni.

(24)

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri, dovrebbero incoraggiare il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

(25)

La protezione dalle discriminazioni fondate sul sesso dovrebbe essere di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di più organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. L'organismo o gli organismi possono essere gli stessi responsabili a livello nazionale della difesa dei diritti umani e della salvaguardia dei diritti individuali o dell'attuazione del principio della parità di trattamento.

(26)

La presente direttiva definisce prescrizioni minime e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

(28)

Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè garantire un elevato livello comune di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario istituendo un quadro giuridico comune, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29)

Conformemente all'articolo 34 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6) gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente direttiva è quello di istituire un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento tra uomini e donne.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

a)

sussiste discriminazione diretta quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione paragonabile;

b)

sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari;

c)

le molestie sussistono quando si manifesta un comportamento non desiderato e determinato dal sesso di una persona, comportamento che ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

d)

la molestia sessuale sussiste quando si manifesta un comportamento non desiderato con connotazioni sessuali, che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale, e ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona, in particolare con la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1.   Nei limiti delle competenze attribuite alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone che forniscono beni e servizi che sono a disposizione del pubblico, indipendentemente dalla persona interessata per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello privato, compresi gli organismi pubblici e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito.

2.   La presente direttiva non pregiudica la libertà di scelta del contraente, nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona.

3.   La presente direttiva non si applica al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità né all'istruzione.

4.   La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti l'impiego e l'occupazione. La esente direttiva non si applica a questioni riguardanti il lavoro autonomo, nella misura in cui esse sono disciplinate da altri atti legislativi comunitari.

Articolo 4

Principio della parità di trattamento

1.   Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che:

a)

è proibita ogni discriminazione diretta fondata sul sesso, compreso un trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità;

b)

è proibita ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso.

2.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli sulla protezione della donna in relazione alla gravidanza e alla maternità.

3.   Le molestie e le molestie sessuali ai sensi della presente direttiva sono considerate come discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Il rifiuto di tale comportamento da parte della persona interessata o la sua sottomissione non possono costituire il fondamento per una decisione che interessi la persona in questione.

4.   L'ordine di discriminare persone direttamente o indirettamente a motivo del sesso è considerato una discriminazione ai sensi della presente direttiva.

5.   La presente direttiva non preclude differenze di trattamento se la fornitura di beni o servizi esclusivamente o principalmente destinati a persone di un solo sesso è giustificata da una finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità sono appropriati e necessari.

Articolo 5

Fattori attuariali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché al più tardi in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non determini differenze nei premi e nelle prestazioni.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere anteriormente al 21 dicembre 2007 di consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Gli Stati membri interessati informano la Commissione e provvedono affinché siano compilati, pubblicati e regolarmente aggiornati dati accurati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante. Tali Stati membri riesaminano la loro decisione cinque anni dopo il 21 dicembre 2007 tenendo conto della relazione della Commissione di cui all'articolo 16 e trasmettono i risultati del riesame alla Commissione.

3.   In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non determinano differenze nei premi e nelle prestazioni individuali.

Gli Stati membri possono rinviare l'attuazione delle misure necessarie per conformarsi al presente paragrafo al più tardi fino a due anni a decorrere dal 21 dicembre 2007. In tal caso, gli Stati membri interessati ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Azione positiva

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne, il principio della parità di trattamento non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche destinate ad evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso.

Articolo 7

Prescrizioni minime

1.   Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.

2.   L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro le discriminazioni già previsto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II

MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE

Articolo 8

Difesa dei diritti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto nel quale si ritiene si sia verificata la discriminazione, a procedure giudiziarie e/o amministrative, comprese, ove lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione, finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie affinché il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione ai sensi della presente direttiva sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito. Detto indennizzo o risarcimento non può essere a priori limitato da un tetto massimo.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le organizzazioni o altre persone giuridiche aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, possano, per conto o a sostegno della persona lesa, con la sua approvazione, avviare tutte le procedure giudiziarie e/o amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

4.   I paragrafi 1 e 3 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini temporali stabiliti per la presentazione di un ricorso per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.

Articolo 9

Onere della prova

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché le persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di onere della prova più favorevoli all'attore.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle procedure promosse a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.

5.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 a procedure in cui l'istruzione dei fatti incombe alla giurisdizione o ad altra istanza competente.

Articolo 10

Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Articolo 11

Dialogo con le parti interessate

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

CAPO III

ORGANISMI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO

Articolo 12

1.   Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo ed il sostegno alla parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso e adottano le disposizioni necessarie. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di attuare il principio della parità di trattamento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano le seguenti competenze:

a)

fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 8, paragrafo 3, fornire alle vittime di discriminazione un'assistenza indipendente per avviare una procedura per discriminazione;

b)

condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

c)

pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Conformità alla direttiva

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il principio della parità di trattamento sia rispettato per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, e in particolare fanno sì che:

a)

tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;

b)

le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni delle aziende nonché le norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari al principio della parità di trattamento siano, o possano essere dichiarate, nulle oppure siano modificate.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni, che possono includere il pagamento di indennizzi alle vittime, sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 21 dicembre 2007 e ne comunicano immediatamente ogni ulteriore modifica.

Articolo 15

Diffusione di informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con tutti i mezzi opportuni e in tutto il territorio nazionale.

Articolo 16

Relazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni.

La Commissione redige una relazione di sintesi che include un esame delle prassi correnti degli Stati membri in relazione all'articolo 4 per quanto riguarda il sesso quale fattore nel calcolo dei premi e delle prestazioni. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 21 dicembre 2010. Se del caso, la Commissione acclude alla relazione proposte di modifica della direttiva.

2.   La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti interessate.

Articolo 17

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 21 dicembre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  Parere reso il 30 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 241 del 28.9.2004, pag. 44.

(3)  GU C 121 del 30.4.2004, pag. 27.

(4)  GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.

(5)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(6)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, tenuto conto dell’allargamento

(2004/881/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto dell’allargamento, è necessario modificare l’appendice I, sezione A, dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, al fine di proteggere le nuove denominazioni delle bevande alcoliche dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004.

(2)

La Comunità e la Repubblica del Cile hanno pertanto negoziato, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del suddetto accordo, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne l’appendice I, sezione A. È opportuno approvare tale scambio di lettere.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande alcoliche,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice I, sezione A, dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il commissario per l’Agricoltura è abilitato a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

Bruxelles, 30 novembre 2004

Egregio signore,

mi pregio fare riferimento alle riunioni relative ad adattamenti tecnici, intervenute a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, del 18 novembre 2002, in virtù del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni di tale accordo.

Come Lei sa, l’allargamento dell’Unione europea ha avuto luogo il 1o maggio 2004. È pertanto necessario in questo contesto apportare alcuni adattamenti tecnici dell’appendice I, sezione A (Elenco delle designazioni protette di bevande alcoliche originarie della Comunità) del summenzionato accordo, al fine di includervi il riconoscimento e la protezione delle denominazioni delle bevande alcoliche dei nuovi Stati membri che le parti dovranno applicare a decorrere dal 1o maggio 2004.

Mi pregio quindi di proporre che l’appendice I, sezione A, dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, sia sostituita dall’appendice acclusa alla presente lettera, con effetto a decorrere dal 1o maggio 2004, ovvero dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Le sarei grato se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire l’espressione della mia profonda stima.

In nome della Comunità europea

Mariann FISCHER BOEL

Bruxelles, 30 novembre 2004

Gentile signora,

mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera del 30 novembre 2004, redatta come segue:

«Mi pregio fare riferimento alle riunioni relative ad adattamenti tecnici, intervenute a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, del 18 novembre 2002, in virtù del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni di tale accordo.

Come Lei sa, l’allargamento dell’Unione europea ha avuto luogo il 1o maggio 2004. È pertanto necessario apportare alcuni adattamenti tecnici all’appendice I, sezione A (Elenco delle designazioni protette di bevande alcoliche originarie della Comunità) del summenzionato accordo, al fine di includervi il riconoscimento e la protezione delle denominazioni delle bevande alcoliche dei nuovi Stati membri che le Parti dovranno applicare a decorrere dal 1o maggio 2004.

Mi pregio quindi di proporre che l’appendice I, sezione A, dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, sia sostituita dall’appendice acclusa alla presente lettera, con effetto a decorrere dal 1o maggio 2004, ovvero dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Le sarei grato se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.»

Mi pregio confermarLe l’accordo della repubblica del Cile sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire l’espressione della mia profonda stima.

In nome della Repubblica del Cile

Alberto VAN KLAVEREN

«APPENDICE 1

(di cui all’articolo 6)

DESIGNAZIONI PROTETTE DI BEVANDE ALCOLICHE E DI BEVANDE AROMATIZZATE

A.   Elenco delle designazioni protette di bevande alcoliche originarie della Comunità

1.   Rum

 

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

 

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

 

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

 

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

 

Ron de Málaga

 

Ron de Granada

 

Rum da Madeira

2. a)   Whisky

 

Scotch Whisky

 

Irish Whisky

 

Whisky español

(queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni “malt” o “grain”)

2. b)   Whiskey

 

Irish Whiskey

 

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

queste denominazioni possono essere completate dall’indicazione “Pot Still”)

3.   Bevande alcoliche di cereali

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

 

Korn

 

Kornbrand

4.   Acquavite di vino

 

Eau-de-vie de Cognac

 

Eau-de-vie des Charentes

 

Cognac

(queste designazioni possono essere completate dalle seguenti indicazioni:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

 

Fine Bordeaux

 

Armagnac

 

Bas Armagnac

 

Haut Armagnac

 

Ténarèse

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

 

Aguardente do Minho

 

Aguardente do Douro

 

Aguardente da Beira Interior

 

Aguardente da Bairrada

 

Aguardente do Oeste

 

Aguardente do Ribatejo

 

Aguardente do Alentejo

 

Aguardente do Algarve

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

 

Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Lourinhã

5.   Brandy

 

Brandy de Jerez

 

Brandy del Penedés

 

Brandy italiano

 

Brandy Αττικής /Brandy de Ática

 

Brandy Πελλοπονήσου/Brandy del Peloponeso

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Grecia central

 

Deutscher Weinbrand

 

Wachauer Weinbrand

 

Weinbrand Dürnstein

 

Karpatské brandy špeciál

6.   Acquavite di vinaccia

 

Eau-de-vie de marc de Champagne ou

Marc de Champagne

 

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre Est

 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche Comté

 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

 

Marc de Bourgogne

 

Marc de Savoie

 

Marc d'Auvergne

 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

 

Marc de Lorraine

 

Bagaceira do Minho

 

Bagaceira do Douro

 

Bagaceira da Beira Interior

 

Bagaceira da Bairrada

 

Bagaceira do Oeste

 

Bagaceira do Ribatejo

 

Bagaceira do Alentejo

 

Bagaceira do Algarve

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

 

Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Orujo gallego

 

Grappa

 

Grappa di Barolo

 

Grappa piemontese o del Piemonte

 

Grappa lombarda o di Lombardia

 

Grappa trentina o del Trentino

 

Grappa friulana o del Friuli

 

Grappa veneta o del Veneto

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia de Creta

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro de Macedonia

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro de Tesalia

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro de Tyrnavos

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

 

Ζιβανία/Zivania

 

Pálinka

7.   Acquavite di frutta

 

Schwarzwälder Kirschwasser

 

Schwarzwälder Himbeergeist

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

 

Schwarzwälder Williamsbirne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Kirschwasser

 

Fränkischer Obstler

 

Mirabelle de Lorraine

 

Kirsch d'Alsace

 

Quetsch d'Alsace

 

Framboise d'Alsace

 

Mirabelle d'Alsace

 

Kirsch de Fougerolles

 

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

 

Südtiroler Aprikot/Südtiroler

 

Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

 

Williams friulano o del Friuli

 

Sliwovitz del Veneto

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

 

Distillato di mele trentino o del Trentino

 

Williams trentino o del Trentino

 

Sliwovitz trentino o del Trentino

 

Aprikot trentino o del Trentino

 

Medronheira do Algarve

 

Medronheira do Buçaco

 

Kirsch o Kirschwasser friulano

 

Kirsch o Kirschwasser trentino

 

Kirsch o Kirschwasser Veneto

 

Aguardente de pêra da Lousã

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

 

Wachauer Marillenbrand

 

Bošácka Slivovica

 

Szatmári Szilvapálinka

 

Kecskeméti Barackpálinka

 

Békési Szilvapálinka

 

Szabolcsi Almapálinka

 

Slivovice

 

Pálinka

8.   Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

 

Calvados

 

Calvados du Pays d'Auge

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

 

Aguardiente de sidra de Asturias

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Acquavite di genziana

 

Bayerischer Gebirgsenzian

 

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

 

Genziana trentina o del Trentino

10.   Acquaviti di frutta

 

Pacharán

 

Pacharán navarro

11.   Bevande alcoliche al ginepro

 

Ostfriesischer Korngenever

 

Genièvre Flandres Artois

 

Hasseltse jenever

 

Balegemse jenever

 

Péket de Wallonie

 

Steinhäger

 

Plymouth Gin

 

Gin de Mahón

 

Vilniaus Džinas

 

Spišská Borovička

 

Slovenská Borovička Juniperus

 

Slovenská Borovička

 

Inovecká Borovička

 

Liptovská Borovička

12.   Bevande alcoliche al carvi

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.   Bevande alcoliche all’anice

 

Anís español

 

Évora anisada

 

Cazalla

 

Chinchón

 

Ojén

 

Rute

 

Oύζο/Ouzo

14.   Liquori

 

Berliner Kümmel

 

Hamburger Kümmel

 

Münchener Kümmel

 

Chiemseer Klosterlikör

 

Bayerischer Kräuterlikör

 

Cassis de Dijon

 

Cassis de Beaufort

 

Irish Cream

 

Palo de Mallorca

 

Ginjinha portuguesa

 

Licor de Singeverga

 

Benediktbeurer Klosterlikör

 

Ettaler Klosterlikör

 

Ratafia de Champagne

 

Ratafia catalana

 

Anis português

 

Finnish berry/Finnish fruit liqueur

 

Grossglockner Alpenbitter

 

Mariazeller Magenlikör

 

Mariazeller Jagasaftl

 

Puchheimer Bitter

 

Puchheimer Schlossgeist

 

Steinfelder Magenbitter

 

Wachauer Marillenlikör

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

 

Allažu Kimelis

 

Čepkelių

 

Demänovka Bylinný Likér

 

Polish Cherry

 

Karlovarská Hořká

15.   Bevande alcoliche

 

Pommeau de Bretagne

 

Pommeau du Maine

 

Pommeau de Normandie

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

 

Slivovice

16.   Vodka

 

Svensk Vodka/Vodka sueco

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka finlandés

 

Polska Wódka/ Vodka polaco

 

Laugarício Vodka

 

Originali Lietuviška degtiné

 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

 

Latvijas Dzidrais

 

Rīgas Degvīns

 

LB Degvīns

 

LB Vodka

17.   Bevande alcoliche dal gusto amaro

 

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

 

Demänovka bylinná horká».


21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

che modifica gli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto concerne l'aggiornamento delle condizioni d'importazione e dei modelli dei certificati sanitari per le carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento

[notificata con il numero C(2004) 4554]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/882/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, ultima frase, l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 79/542/CEE del Consiglio, istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (3).

(2)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4) è stato recentemente modificato dal regolamento (CE) n. 1471/2004 della Commissione (5) al fine di tener conto dei rischi posti dalla sindrome del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease) nei cervidi selvatici e d'allevamento. Nel regolamento sono state inserite prescrizioni applicabili alle importazioni di carni fresche di cervidi originari degli Stati Uniti e del Canada, che entreranno in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005.

(3)

È necessario adeguare alla normativa aggiornata in materia di TSE i modelli dei certificati di polizia sanitaria «RUW» e «RUF» di cui all'allegato II della decisione 79/542/CEE.

(4)

La sindrome del dimagrimento cronico interessa unicamente alcune specie animali. È quindi opportuno modificare le attuali restrizioni alle importazioni di «altri ruminanti» dal Canada al fine di consentire l'importazione di ruminanti vivi, ad eccezione dei Cervidae.

(5)

Le autorità cilene hanno formalmente richiesto alla Commissione che il Cile sia incluso nell'elenco per l'esportazione di carni fresche di cinghiale d'allevamento. Il Cile è autorizzato a esportare suidi, suidi non domestici e le carni di animali domestici della specie suina domestica data la positiva valutazione della situazione zoosanitaria risultante da varie ispezioni dell'Ufficio alimentare e veterinario; è pertanto opportuno che il Cile sia incluso nell'elenco per l'esportazione di carni fresche di suidi non domestici di allevamento.

(6)

È opportuno rivedere la definizione del territorio della Serbia e Montenegro in modo che essa rispecchi pienamente la risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(7)

La parte 1 dell'allegato I e le parti 1 e 2 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE dovrebbero essere modificate di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1 dell'allegato I della decisione 79/542/CEE è sostituita dal testo dell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE è sostituita dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La parte 2 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE è modificata come segue:

1)

Il testo relativo «GS (garanzie supplementari)» è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente decisione.

2)

I modelli dei certificati di polizia sanitaria «RUF» e «RUW» sono sostituiti dai modelli di cui all'allegato IV della presente decisione.

Articolo 4

Gli articoli 1 e 2 della presente decisione si applicano a decorrere dal 24 dicembre 2004.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2)  GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11.

(3)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/620/CE della Commissione (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 30).

(4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12).

(5)  GU L 271 del 18.8.2004, pag. 24.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

ANIMALI VIVI

PARTE 1

Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (1)

Stato

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Modelli

GS

1

2

3

4

5

6

BG — Bulgaria

BG-0

Tutto il paese

 

 

BG-1

Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, il distretto di Sofia, la città di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana e Vidin

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue:

a partire da un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 120° 15′ di longitudine e a 49° di latitudine,

in direzione nord, fino a un punto situato a 119° 35′ di longitudine e a 50° 30' di latitudine,

in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119° di longitudine e a 50° 45′ di latitudine,

in direzione sud, fino a un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 118° 15′ di longitudine e a 49° di latitudine.

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH — Svizzera

CH-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM

 

 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL — Cile

CL-0

Tutto il paese

OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

 

GL — Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

OVI-X, RUM

 

V

HR — Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS — Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM — St Pierre e Miquelon

PM-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RO — Romania

RO-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

Condizioni specifiche

(cfr. le note di ciascun certificato)

“I”

:

Territorio in cui la presenza di BSE nel bestiame nazionale è considerata estremamente improbabile ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente ai modelli dei certificati BOV-X e BOV-Y.

“II”

:

Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.

“III”

:

Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.

“IVa”

:

Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.

“IVb”

:

Territorio con aziende autorizzate riconosciute come ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.

“V”

:

Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato OVI-X.

“VI”

:

Limitazioni geografiche:

“VII”

:

Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM.

“VIII”

:

Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM.

“IX”

:

Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da malattia di Aujeszky ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato POR-X.»


(1)  Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra la Comunità e i paesi terzi.

(2)  Esclusivamente per animali vivi non appartenenti a specie dei Cervidae.


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

CARNI FRESCHE

PARTE 1

Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (1)

Stato

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Modelli

GS

1

2

3

4

5

6

AL — Albania

AL-0

Tutto il paese

 

 

AR — Argentina

AR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

AR-1

Le province di Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe e Tucuman.

BOV

A

1 e 2

AR-2

La Pampa e Santiago del Estero

BOV

A

1 e 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 e 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

BOV, OVI

 

 

AR-5

Formosa (solo il territorio di Ramon Lista) e Salta (solo il dipartimento di Rivadavia)

BOV

A

1 e 2

AR-6

Salta (solo i dipartimenti di General Jose de San Martin, Oran, Iruya e Santa Victoria)

BOV

A

1 e 2

AR-7

Le province di Chaco, Formosa (eccetto il territorio di Ramon Lista), Salta (eccetto i dipartimenti di General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya e Santa Victoria), Jujuy.

BOV

A

1 e 2

AU — Australia

AU-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnia-Erzegovina

BA-0

Tutto il paese

 

 

BG — Bulgaria

BG-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BG-1

Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin

BOV, OVI RUW, RUF

BG-2

Le province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjaliand e il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia

BH — Bahrein

BH-0

Tutto il paese

 

 

BR — Brasile

BR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BR-1

Stati del Paraná, Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá), Santa Catarina, Goias e le circoscrizioni regionali di Cuiaba (esclusi i comuni di San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone and Barão de Melgaço), Caceres (escluso il comune di Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (escluso il comune di Itiquiora), Barra do Garça e Barra do Burges nel Mato Grosso.

BOV

A

1 e 2

BR-2

Stato del Rio Grande do Sul

BOV

A

1 e 2

BR-3

Stato del Mato Grosso do Sul, comune di Sete Quedas

BOV

A

1 e 2

BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 5, 6, 7, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 e 2

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 e 2

BY — Bielorussia

BY-0

Tutto il paese

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH — Svizzera

CH-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Cile

CL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Cina (Repubblica popolare)

CN-0

Tutto il paese

 

 

CO — Colombia

CO-0

Tutto il paese

EQU

 

 

CO-1

La zona delimitata dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, scendendo lungo il fiume Atrato fino alle sue foci nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa atlantica fino a Cabo Tiburon; da questo punto fino all'Oceano Pacifico seguendo il confine tra la Colombia e il Panama; da questo punto lungo la costa del Pacifico fino alle foci del fiume Valle e da qui proseguendo in linea retta fino al punto di confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato.

BOV

A

2

CO-3

La zona delimitata dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Cordoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica.

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

CS — Serbia e Montenegro (2)

CS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

DZ — Algeria

DZ-0

Tutto il paese

 

 

ET — Etiopia

ET-0

Tutto il paese

 

 

FK — Isole Falkland

FK-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Tutto il paese

 

 

HN — Honduras

HN-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

HR — Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israele

IL-0

Tutto il paese

 

 

IN — India

IN-0

Tutto il paese

 

 

IS — Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenya

KE-0

Tutto il paese

 

 

MA — Marocco

MA-0

Tutto il paese

EQU

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Tutto il paese

 

 

(MK) — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3)

MK-0

Tutto il paese

OVI, EQU

 

 

MU — Maurizio

MU-0

Tutto il paese

 

 

MX — Messico

MX-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

NA — Namibia

NA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

NA-1

Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Nuova Caledonia

NC-0

Tutto il paese

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Tutto il paese

 

 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panama

PA-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

PY-1

Chaco centrale e regione di San Pedro

BOV

A

1 e 2

RO — Romania

RO-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Federazione russa

RU-0

Tutto il paese

 

 

RU-1

La regione di Murmansk (Murmanskaya oblast)

RUF

 

SV — El Salvador

SV-0

Tutto il paese

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Zona situata ad ovest della «linea rossa» che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane.

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001.

BOV, RUF, RUW

F

1 e 2

TH — Thailandia

TH-0

Tutto il paese

 

 

TN — Tunisia

TN-0

Tutto il paese

 

 

TR — Turchia

TR-0

Tutto il paese

 

 

TR-1

Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale

EQU

 

 

UA — Ucraina

UA-0

Tutto il paese

 

 

US — Stati Uniti

US-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

UY — Uruguay

UY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BOV

A

1

OVI

A

1 e 2

ZA — Sudafrica

ZA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est del 28° di longitudine e

il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal.

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Tutto il paese

 

».

=

Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata.


(1)  Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(2)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(3)  Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita in seguito alla conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

=

Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata.


ALLEGATO III

GS (garanzie supplementari)

«A»

:

Garanzie relative alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati BOV (punto 10.6), OVI (punto 10.6), RUF (punto 10.7) e RUW (punto 10.4).

«B»

:

Garanzie relative alle frattaglie rifilate frollate descritte nel modello di certificato BOV (punto 10.6).

«C»

:

Garanzie relative agli esami di laboratorio per la peste suina classica sulle carcasse da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato SUW (punto 10.3 bis).

«D»

:

Garanzie relative alla somministrazione, in azienda, di rifiuti alimentari agli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato POR [punto 10.3 d)].

«E»

:

Garanzie relative alle prove della tubercolosi sugli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato BOV [punto 10.4 d)].

«F»

:

Garanzie relative alla frollatura e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati BOV (punto 10.6), OVI (punto 10.6), RUF (punto 10.7) e RUW (punto 10.4).

«G»

:

Garanzie relative 1) all'esclusione delle frattaglie e del midollo spinale e 2) agli esami e all'origine dei cervidi, in rapporto alla sindrome del dimagrimento cronico conformemente ai modelli dei certificati RUF (punto 9.2.1) e RUW (punto 9.3.1).


ALLEGATO IV

MODELLO RUF

Image

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MODELLO RUW

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Image

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21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/69


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2004

che modifica l’allegato della direttiva 95/57/CE del Consiglio riguardante la raccolta di informazioni statistiche nel settore del turismo per quanto riguarda gli elenchi dei paesi

[notificata con il numero C(2004) 4723]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/883/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, riguardante la raccolta di informazioni statistiche nel settore del turismo (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli elenchi dei paesi da utilizzare nella raccolta dei dati devono essere aggiornati per facilitare la raccolta di statistiche armonizzate e a causa di nuove esigenze riguardanti i dati sui nuovi paesi di destinazione e d’origine derivanti dai cambiamenti di comportamento in materia di viaggi.

(2)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 95/57/CE viene modificato in conformità dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.


ALLEGATO

La sezione intitolata «Suddivisione in aree geografiche» figurante nell’allegato della direttiva 95/57/CE viene sostituita dal testo seguente:

«SUDDIVISIONE IN AREE GEOGRAFICHE

1.   Statistiche da parte dell’offerta

Totale mondo

Totale Spazio economico europeo

Totale Unione europea (25)

 

Belgio

 

Repubblica ceca

 

Danimarca

 

Germania

 

Estonia

 

Grecia

 

Spagna

 

Francia

 

Irlanda

 

Italia

 

Cipro

 

Lettonia

 

Lituania

 

Lussemburgo

 

Ungheria

 

Malta

 

Paesi Bassi

 

Austria

 

Polonia

 

Portogallo

 

Slovenia

 

Repubblica slovacca

 

Finlandia

 

Svezia

 

Regno Unito

Totale EFTA

 

Islanda

 

Norvegia

 

Svizzera (compreso Liechtenstein)

Totale altri paesi europei

fra cui:

 

Russia

 

Turchia

 

Ucraina

Totale Africa

fra cui:

Sudafrica

Totale America del Nord

fra cui:

 

Stati Uniti d’America

 

Canada

Totale America del Sud e America Centrale

fra cui:

Brasile

Totale Asia

fra cui:

 

Repubblica popolare di Cina

 

Giappone

 

Repubblica della Corea del Sud

Totale Australia, Oceania e altri

fra cui:

Australia

Non precisati

2.   Statistiche da parte della domanda

Totale mondo

Totale Spazio economico europeo

Totale Unione europea (25)

 

Belgio

 

Repubblica ceca

 

Danimarca

 

Germania

 

Estonia

 

Grecia

 

Spagna

 

Francia

 

Irlanda

 

Italia

 

Cipro

 

Lettonia

 

Lituania

 

Lussemburgo

 

Ungheria

 

Malta

 

Paesi Bassi

 

Austria

 

Polonia

 

Portogallo

 

Slovenia

 

Repubblica slovacca

 

Finlandia

 

Svezia

 

Regno Unito

Totale EFTA

 

Islanda

 

Norvegia

 

Svizzera (compreso Liechtenstein)

Totale altri paesi europei

fra cui:

 

Bulgaria

 

Romania

 

Russia

 

Turchia

Totale Africa

fra cui:

 

Sudafrica

 

Paesi del Maghreb

Totale America del Nord

fra cui:

Stati Uniti d’America

Totale América del Sud e América Central

fra cui:

 

Argentina

 

Brasile

Totale Asia

fra cui:

 

Repubblica popolare di Cina

 

Giappone

 

Repubblica della Corea del Sud

Totale Australia, Oceania e altri territori

fra cui:

Australia

Non precisati»