ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47° anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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2004/859/CE: |
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Commissione |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2143/2004 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (il regolamento di base),
visto l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, del 13 gennaio 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India (2),
vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA PRECEDENTE
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 74/2004, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone classificabili ai codici NC ex 6302 21 00 (codice Taric 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302229019), ex 6302 31 10 (codice Taric 6302311090), ex 6302 31 90 (codice Taric 6302319090) ed ex 6302 32 90 (codice Taric 6302329019) originarie dell'India. Considerato l'alto numero di parti che hanno collaborato, è stato selezionato un campione di produttori esportatori indiani e sono state istituite aliquote comprese tra il 4,4 % e il 10,4 % per le società comprese nel campione e del 7,6 % per le società che hanno collaborato non comprese nel campione. Per le società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata fissata un'aliquota del 10,4 %. |
(2) |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 prevede che se un nuovo produttore esportatore dell'India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell'inchiesta (1o ottobre 2001 - 30 settembre 2002) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (prima condizione), che non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori indiani soggetti alle misure compensative istituite dal presente regolamento (seconda condizione) e che ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità (la terza condizione), è possibile modificare l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, concedendo ai nuovi produttori esportatori l'aliquota di dazio del 7,6 % delle società che hanno collaborato non incluse nel campione. |
B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE
(3) |
Ventiquattro società indiane hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento delle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma che non sono state incluse nel campione (status di nuovo esportatore). |
(4) |
Due società che hanno chiesto lo status di nuovo esportatore non hanno risposto al questionario. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004, la loro richiesta non è stata accolta. |
(5) |
Due richieste di status di nuovo esportatore sono arrivate troppo tardi e non è stato possibile giungere ad una decisione in merito entro la data di adozione del presente regolamento. |
(6) |
Le restanti venti società hanno risposto al questionario ed è stato possibile verificare la loro posizione rispetto alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004. |
(7) |
Gli elementi di prova forniti da tredici produttori esportatori sono stati ritenuti sufficienti per concedere a tali nuove società l'aliquota del dazio del 7,6 % delle società che hanno collaborato ma che non sono state inserite nel campione e quindi inserirle nell'elenco dei produttori esportatori di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio (l'allegato). |
(8) |
Per quanto concerne i rimanenti sette produttori esportatori indiani, due sono risultati essere collegati a società soggette alle misure compensative in vigore, tre hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1o ottobre 2001-30 settembre 2002), uno non è stato in grado di fornire fatture o prove che dimostrassero che aveva esportato nella Comunità il prodotto in questione dopo il periodo dell'inchiesta iniziale o che aveva assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità. |
(9) |
Infine, una richiesta non ha potuto essere trattata nel presente contesto in quanto gli elementi di prova forniti devono essere sottoposti ad un'ulteriore verifica. |
(10) |
Per le sei società di cui al considerando (8), almeno una delle tre condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 non risultava soddisfatta e le richieste non sono state accolte. |
(11) |
Le società la cui richiesta di status di nuovo esportatore non è stata accolta sono state informate dei motivi della decisione e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto. |
(12) |
Una delle due società collegate a società soggette alle misure compensative in vigore ha sostenuto che la società collegata non esiste più mentre l'altra ha affermato che si aspettava di essere soggetta alla stessa aliquota di dazio della società collegata. |
(13) |
Nel primo caso, si è ritenuto che il fatto che la società collegata non esistesse più costituiva un elemento significativo dell'inchiesta attuale e che nella fattispecie non si potesse ritenere che il nuovo esportatore non soddisfacesse la seconda condizione. Si è pertanto concluso di assoggettare anche tale società all'aliquota del dazio del 7,6 % delle società che hanno collaborato non incluse nel campione e di inserirla quindi nell'elenco dell'allegato. |
(14) |
Nel secondo caso, in cui la società richiedente è collegata ad una società soggetta alle misure in vigore, si è concluso che tale fatto non può automaticamente privare la società della possibilità di essere soggetta all'aliquota di dazio media di cui beneficiano le società che hanno collaborato non incluse nel campione. In effetti, si è proceduto ad esaminare se le due società collegate, considerate insieme, sarebbero rientrate nel campione dei produttori esportatori in base ai criteri di selezione di cui al considerando (11) del regolamento (CE) n. 74/2004. Poiché l'esame ha dato esito negativo, il rapporto tra le due società non altera le conclusioni del regolamento sopracitato. Alla luce di tali fatti e considerando la prassi consolidata della Commissione di ritenere tutte le società collegate entità uniche soggette alla stessa aliquota di dazio, si è concluso che anche tale società dovesse essere soggetta all'aliquota di dazio del 7,6 % delle società che hanno collaborato non inserite nel campione e quindi inserita nell'elenco dell'allegato. |
(15) |
Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e se del caso debitamente prese in considerazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le seguenti società sono aggiunte all'elenco di produttori esportatori indiani di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 74/2004:
«Società |
Città |
Alps Industries Ltd |
Ghaziabad |
Ambaji Marketing Pvt. Ltd |
Ahmedabad |
At Home India Pvt. Ltd |
Nuova Delhi |
Balloons |
Nuova Delhi |
Bhairav India International |
Ahmedabad |
G-2 International export Ltd |
Ahmedabad |
Harimann International |
Mumbai |
Kabra Brothers |
Mumbai |
Mohan Overseas (P) Ltd |
Nuova Delhi |
Pradip Overseas Pvt. Ltd |
Ahmedabad |
Sarah Exports |
Mumbai |
S.P.Impex |
Indore |
Synergy |
Mumbai |
Texmart Import export |
Ahmedabad |
Valiant Glass Works Private Ltd |
Mumbai». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. R. BOT
(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1.
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2144/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
103,1 |
204 |
84,0 |
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624 |
182,9 |
|
999 |
123,3 |
|
0707 00 05 |
052 |
109,8 |
999 |
109,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
105,4 |
204 |
68,8 |
|
999 |
87,1 |
|
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 |
052 |
31,2 |
204 |
66,2 |
|
388 |
43,2 |
|
528 |
41,6 |
|
999 |
45,6 |
|
0805 20 10 |
204 |
58,2 |
999 |
58,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
71,7 |
204 |
43,0 |
|
464 |
171,7 |
|
624 |
95,5 |
|
999 |
95,5 |
|
0805 50 10 |
052 |
38,9 |
528 |
38,8 |
|
999 |
38,9 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
92,7 |
400 |
71,8 |
|
404 |
97,2 |
|
720 |
75,6 |
|
999 |
84,3 |
|
0808 20 50 |
400 |
95,8 |
528 |
47,4 |
|
720 |
51,0 |
|
999 |
64,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2145/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2004
recante quarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 26 novembre e il 2 dicembre 2004 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004.
Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2034/2004 (GU L 353 del 27.11.2004, pag. 11).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:
(1) |
La voce «Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, (EAU); Mogadiscio, (Somalia); Hargeysa, (Somalia)» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Baraliasat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Indirizzo: (a) P.O. Box 3313, Dubai, EAU, (b) Mogadiscio, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia. |
(2) |
La voce «Al Furqan [alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association of Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, i) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, j) Istikamet, k) In Siratel]. Indirizzi: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia-Erzegovina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia Erzegovina» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel). Indirizzi: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia-Erzegovina; (c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia Erzegovina. |
(3) |
La voce «Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation]. Indirizzo della sede distaccata: Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Indirizzo della sede distaccata: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina); (b) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: chiusa dalle autorità bosniache. |
(4) |
La voce «Barakat Banks and Remittances, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: Barakat Banks and Remittances (alias (a) Baraliasat Bank of Somalia Ltd., (b) Baralias Bank of Somalia). Indirizzo: (a) Mogadiscio, Somalia; (b) Dubai, EAU. |
(5) |
La voce «DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (alias a) DHDS; b) El-Ahouel)» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Altre informazioni: sezione del GIA (Groupement islamique armé) costituita dopo la scissione del 1996, anno in cui il veterano dell’Afghanistan Kada Benchikha Larbi ha deciso di opporsi al capo del GIA. |
(6) |
La voce «Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de Francia (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., Fondation Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial “World Relief”, (alias GRF o FSM); n. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626; partita IVA: BE 454 419 759; indirizzi e uffici noti:
dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE), (e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial vzw, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial – Kosova, (j) Fondation Secours Mondial «World Relief». Indirizzo:
Altre informazioni: (a) altre sedi straniere: Afghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Cecenia (Russia), Cina, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inguscezia (Russia), Iraq, Giordania, Kashmir, Libano, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Sierra Leone, Somalia e Siria. (b) Stati Uniti d’America. N. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626. (c) Partita IVA: BE 454,419,759. (d) Gli indirizzi in Belgio sono quelli della Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l e della Fondation Secours Mondial vzw. dal 1998. |
(7) |
La voce «Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias a) JTJ, b) al-Zarqawi network, c) al Tawhid, d) Gruppo monoteismo e Jihad)» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias (a) JTJ; (b) rete al-Zarqawi; (c) al-Tawhid; (d) Gruppo monoteismo e Jihad, (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini). |
(8) |
La voce «Nada Management Organisation S.A. (già Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Svizzera» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisation S.A.). Indirizzo: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Svizzera. Altre informazioni: liquidata e depennata dal registro commerciale. |
(9) |
La voce «Gruppo combattente tunisino (alias GCT o Groupe Combattant Tunisien» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: Gruppo combattente tunisino (alias (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT. |
(10) |
La voce «WALDENBERG AG (alias a) Al Taqwa Trade, Property and Industry b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment d) Himmat Establishment), Indirizzo: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italia» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: Waldenberg AG (alias (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Indirizzo: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia (Italia). Altre informazioni: inliquidazione. |
(11) |
La voce «Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena (Austria)» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente: Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Indirizzo: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena (Austria). Altre informazioni: società sciolta nell’ottobre 2002, depennata dal registro delle società nel novembre 2002. |
(12) |
La voce «Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles, Belgio [alias a) Emad Abdelhadie, nato il 27 settembre 1976 a Alhamza; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, nato il 27 settembre 1976 a Irbid; c) Shadi Abdallha, nato il 27 settembre 1976 a Irbid, Giordania; d) Shadi Abdallah, nato il 27 settembre 1976 a Irbid; e) Emad Abdekhadie, nato il 27 settembre 1976 a Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, nato il 27 settembre 1976 a Alhamza; g) (usato in Belgio) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, nato il 27 settembre 1976 a Beje, Iraq; h) Zidan; i) Zaidan; j) Al Hut (lo squalo); k) Emad Al Sitawi]. Data di nascita: 27 settembre 1976. Luogo di nascita: Irbid, Giordania. Nazionalità: giordana, di origine palestinese. Passaporto n.: a) passaporto giordano n. D 862 663, rilasciato a Irgid, Giordania, il 10 agosto 1993; b) passaporto giordano n. H 641 183, rilasciato a Irgid, Giordania, il 17 aprile 2002; c) documento di viaggio internazionale tedesco 0770479, rilasciato a Dortmund, Germania, il 16 febbraio 1998. Altre informazioni: a) nome del padre: Mohamed Abdalla; b) nome della madre: Jawaher Abdalla, nata Almadaneie; c) attualmente detenuto in attesa di processo.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Shadi Mohamed Mustafa Abdalla (alias (a) Emad Abdelhadie, nato il 27.9.1976 a Alhamza; (b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, nato il 27.9. 1976 a Irbid; (c) Shadi Abdallha, nato il 27.9.1976 a Irbid, Giordania; (d) Shadi Abdallah, nato il 27.9.1976 a Irbid; (e) Emad Abdekhadie, nato il 27.9.1976 a Athamse; (f) Zidan Emad Abdelhadie, nato il 27.9.1976 a Alhamza; (g) (usato in Belgio) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, nato il 27.9.1976 a Beje, Iraq; (h) Zidan; (i) Zaidan; (j) Al Hut (“lo squalo”); (k) Emad Al Sitawi). Indirizzo: rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 27.9.1976. Luogo di nascita: Irbid, Giordania. Nazionalità: giordana, di origine palestinese. Passaporto n.: (a) passaporto giordano n. D 862 663, rilasciato a Irgid, Giordania, il 10.8.1993; (b) passaporto giordano n. H 641 183, rilasciato a Irgid, Giordania, il 17.4.2002; (c) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0770479, rilasciato a Dortmund, Germania, il 16.2.1998. Altre informazioni: (a) nome del padre: Mohamed Abdalla; (b) nome della madre: Jawaher Abdalla, nata Almadaneie; (c) condannato e incarcerato in Germania. |
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La voce «Abd Al Hafiz Abd Al Wahab [alias a) Ferdjani Mouloud; b) Mourad; c) Rabah Di Roma]. Data di nascita: 7 settembre 1967. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Domicilio: Via Lungotevere Dante — Roma, Italia» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Indirizzo: Via Lungotevere Dante — Roma (Italia). Data di nascita: 7.9.1967. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. |
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La voce «Kifane Abderrahmane. Data di nascita: 7 marzo 1963. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Residenza: Via S. Biagio, 32 o 35 — Sant'Anastasia (NA), Italia» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Abderrahmane Kifane. Indirizzo: Via S. Biagio, 32 o 35 — Sant'Anastasia (NA) (Italia). Data di nascita: 7.3.1963. Luogo di nascita: Casablanca (Marruecos). |
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La voce «Abdullah Ahmed Abdullah (alias Abu Mariam; alias Al-Masri, Abu Mohamed; alias Saleh), Afghanistan; nato nel 1963 in Egitto; cittadino egiziano»dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Data di nascita: 6.6.1963. Luogo di nascita: Gharbia (Egipto). Nacionalidad: egipcia. |
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La voce «Abdurrahman, Mohamad Iqbal (alias “Abu Jibril”; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); nazionalità: indonesiana; luogo di nascita: Tirpas-Selong, Lombok orientale, Indonesia» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) «Abu Jibril»). Data di nascita: 17.8.1958. Luogo di nascita: Tirpas-Selong Village, Lombok orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana Altre informazioni: nel dicembre 2003 sarebbe stato arrestato in Malaysia. |
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La voce «Shaykh Sai'id (alias Mustafa Muhammad Ahmad); Nato in Egitto» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai’id). Data di nascita: 27.2.1955. Luogo di nascita: El Sharkiya, Egitto. |
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La voce «AL-FAWAZ, Khalid (alias AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); data di nascita: 25 agosto 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londra NW2 7BR, Regno Unito.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Khalid Al-Fawaz (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled; (b) Al-Fauwaz, Khaled A.; (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled. Indirizzo: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londra NW2 7BR, Regno Unito. Data di nascita: 25.8.1962. |
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La voce «Fathur Rohman AL-GHOZHI [alias a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter]. Data di nascita: 17 febbraio 1971. Luogo di nascita: Madiun, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Passaporto filippino n.: GG 672613» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter). Data di nascita: 17.2.1971. Luogo di nascita: Madiun, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Passaporto filippino n.: GG 672613. Altre informazioni: sarebbe stato ucciso nell’ottobre 2003 nelle Filippine. |
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La voce «El Heit Ali [alias a) Kamel Mohamed; b) Ali Di Roma]. Data di nascita: a) 20 marzo 1970; b) 30 gennaio 1971. Luogo di nascita: Rouba, Algeria. Residenza: Via D. Fringuello, 20 - Roma, Italia» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Ali El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Indirizzo: (a) via D. Fringuello, 20 — Roma, Italia); (b) Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Luogo di nascita: Rouba, Algeria. |
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La voce «Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali), (alias Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (alias Jumale, Ahmed Nur), (alias Jumali, Ahmed Ali), P.O. Box 3312, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Indirizzo: PO Box 3312, Dubai, EAU. Nazionalità: somala. Altre informazioni: professione: contabile, Mogadiscio, Somalia. |
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La voce «Ahmad Sa'id AL-KADR; data di nascita: 1o marzo 1948; luogo di nascita: il Cairo, Egitto; nazionalità: canadese e presumibilmente egiziana» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data di nascita: 1.3.1948. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto. Nazionalità: canadese. |
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La voce «Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi). Nato il 15.3.1963 ad Alessandria d’Egitto» del epígrafe «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Data di nascita: 15.3.1963. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. |
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La voce «Mehrez AMDOUNI (alias a) Fabio FUSCO, b) Mohamed HASSAN, c) Thale ABU). Luogo di nascita: Tunisi (Tunisia). Data di nascita: 18 dicembre 1969» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Mehrez Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Luogo di nascita: Asima-Tunis (Tunisia). Data di nascita: 18.12.1969. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina. Passaporto n.: 0801888. Altre informazioni: sarebbe stato arrestato in Turchia ed estradato in Italia. |
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Le voci «Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). nato nel 1956 ad Alessandria d’Egitto; data di nascita alternativa 1951» and «Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Nato (probabilmente) nel 1944 in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Primo luogotenente di Osama bin Laden» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Data di nascita: 17.1.1958. Luogo di nascita: El Behira, Egitto. Nazionalità: presumibilmente egiziana. Altre informazioni: Primo luogotenente di Osama Bin Laden. |
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La voce «Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL RAHMAN; alias AL- MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL- NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan; nato il 19.6.1964 in Egitto; cittadinanza egiziana» del epígrafe «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman) Data di nascita: 19.6.1964. Luogo di nascita: Daliashliya, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: Afghanistan. |
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La voce «Bahaji, Said, precedente residenza: Bunatwiete 23, D-21073 Amburgo, Germania; data di nascita: 15 luglio 1975; luogo di nascita: Haselünne (Bassa Sassonia), Germania; passaporto tedesco provvisorio n. 28 642 163 rilasciato dalla città di Amburgo;» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Said Bahahji. Indirizzo: precedente residenza: Bunatwiete 23, D-21073 Amburgo, Germania. Data di nascita: 15.7.1975. Luogo di nascita: Haselünne (Bassa Sassonia), Germania. Nazionalità: (a) tedesca, (b) marocchina. Passaporto tedesco provvisorio n. 28 642 163 rilasciato dalla città di Amburgo. Numero di identificazione nazionale BPA 1336597587. |
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La voce «Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), a) Via A. Masina n. 7, Milano, Italia; b) Via Dopini n. 3, Gallarate, Italia; data di nascita 12 novembre 1974, luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; nazionalità: tunisina; passaporto n. L 191609 rilasciato il 28 febbraio 1996; numero di identificazione nazionale: 04643632, attribuito il 18 giugno 1999; codice fiscale: DAOMMD74T11Z352Z. Altre informazioni: il nome della madre è Bent Ahmed Ourida» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Indirizzo: (a) Via A. Masina n. 7, Milano, Italia; (b) Via Dopini n. 3, Gallarate, Italia. Data di nascita: 12.11.1974. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n. L 191609 rilasciato il 28 febbraio 1996. Numero di identificazione nazionale: 04643632, attribuito il 18 giugno 1999. Codice fiscale: DAOMMD74T11Z352Z. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Bent Ahmed Ourida, (b) condannato a tre anni e mezzo di reclusione in Italia l’11.12.2002. |
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La voce «Haddad Fethi Ben Assen. Data di nascita: a) 28 marzo 1963; b) 28 giugno 1963. Luogo di nascita: Tataouene, Tunisia. Residenza: Via Fulvio Testi, 184 - Cinisello Balsamo (MI), Italia. .Domicilio: Via Porte Giove, 1 - Mortara (PV), Italia. Codice fiscale: HDDFTH63H28Z352V» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Fethi Ben Hassen Haddad. Data di nascita: (a) 28.3.1963, (b) 28.6.1963. Luogo di nascita: Tataouene, Tunisia. Indirizzo: (a) Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Italia; (b) Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Italia (domicilio). Codice fiscale: HDDFTH63H28Z352V. |
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La voce «BEN HENI, Lased; data di nascita 5 febbraio 1969; luogo di nascita Libia» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Lased Ben Heni. Data di nascita: 5.2.1969. Luogo di nascita Libia. Altre informazioni: condannato a sei anni di reclusione in Italia l’11.12.2002. |
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La voce «Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED [alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa], a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania; b) 129 Park Road, NW8, Londra, Regno Unito; c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgio. Data di nascita: 21 marzo 1963; luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina e bosniaca. Passaporto n. E 423362 rilasciato a Islamabad il 15 maggio 1988; n. d'identificazione nazionale: 1292931; altre informazioni: nome della madre: Medina Abid; si trova attualmente in Irlanda» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Ayadi Shafiq Ben Mohamed (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Indirizzo: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania; (b) 129 Park Road, NW8, Londra, Regno Unito; (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgio; (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina). Data di nascita: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina, (b) bosniaca. Passaporto n.: (a) E 423362 rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, (b) passaporto bosniaco n. 0841438 rilasciato il 30.12.1998 e scaduto il 30.12.2003. Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: (a) l’indirizzo in Belgio è una casella postale, (b) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; (c) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda. |
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La voce «Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italia; data di nascita: 13 ottobre 1969; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; nazionalità: tunisina; passaporto n.: K/754050 rilasciato il 26 maggio 1999; numero di identificazione nazionale: 04756904 attribuito il 14 settembre 1987; codice fiscale: BCHMHT69R13Z352T. Altre informazioni: il nome della madre è Bannour Hedia» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (alias Bushusha, Mokhtar). Indirizzo: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italia. Data di nascita: 13.10.1969. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K/ 754050 rilasciato il 26.5.1999; Numero di identificazione nazionale: 04756904 attribuito il 14.9.1987. Codice fiscale: BCHMHT69R13Z352T. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Bannour Hedia, (b) condannato in Italia a tre anni e mezzo di reclusione. |
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La voce «Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber), Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italia]; data di nascita: 10 febbraio 1968; luogo di nascita: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia; nazionalità: tunisina; passaporto n.: K/929139, rilasciato il 14 febbraio 1995; numero di identificazione nazionale: 00319547 attribuito l'8 dicembre 1994; codice fiscale: SSDSBN68B10Z352F. Altre informazioni: il nome della madre è Saidani Beya» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italia. Data di nascita: (a) 2.10.1968; (b) 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K/ 929139 rilasciato il 14.12.1995; numero di identificazione nazionale: 00319547, attribuito l’8.12.1994; Codice fiscale: SSDSBN68B10Z352F. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Saidani Beya, (b) è stato arrestato in Italia. |
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La voce «Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (alias Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; alias Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; alias Bin al Shibh, Ramzi); data di nascita: 1o maggio 1972 o 16 settembre 1973; luogo di nascita: Hadramawt, Yemen o Khartoum, Sudan; cittadinanza: sudanese o yemenita; passaporto yemenita n. 00 085 243 rilasciato il 12 novembre 1997 a San'a, Yemen» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Data di nascita: 1.5.1972 o 16.9.1973. Luogo di nascita: (a) Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: (a) sudanese, (b) yemenita. Passaporto yemenita n. 00 085 243 rilasciato il 12.11.1997 a San'a, Yemen. |
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La voce «Mamoun DARKAZANLI [alias a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz], Uhlenhorster Weg 34, Amburgo, 22085 Germania; data di nascita: 4 agosto 1958; luogo di nascita: Damasco, Siria; nazionalità: siriana e tedesca; passaporto n.: 1310636262 (Germania), scade il 29 ottobre 2005; numero di identificazione nazionale: carta d'identità tedesca n. 1312072688, scade il 20 agosto 2011» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz). Indirizzo: Uhlenhorster Weg 34, Amburgo, 22085 Germania. Data di nascita: 4.8.1958. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: (a) siriana, (b) tedesca. Passaporto n.: 1310636262 (Germania), scade il 29.10.2005. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità tedesca n. 1312072688, scade il 29.10.2005. |
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La voce «Lionel DUMONT (alias (a) Jacques BROUGERE, (b) BILAL, (c) HAMZA). Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Luogo di nascita: Roubaix (France). Data di nascita: (a) 21 gennaio 1971, (b) 29 gennaio 1975» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Bilal, (h) Hamza). Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Luogo di nascita: Roubaix (Francia). Data di nascita: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975. Altre informazioni: mandato di cattura internazionale rilasciato da Interpol. Arrestato in Germania il 13.12.2003, estradato in Francia il 18.5.2004. Nell'ottobre 2004 risulta in detenzione. |
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La voce «Agus DWIKARNA. Data di nascita: 11 agosto 1964. Luogo di nascita: Makassar, Sulawesi meridionale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Agus Dwikarna. Data di nascita: 11 agosto 1964. Luogo di nascita: Maliasssar, Sulawesi meridionale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: arrestato il 13.3.2002, condannato il 12.7.2002 nelle Filippine. |
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La voce «El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Amburgo, Germania;data di nascita: 3 aprile 1974; luogo di nascita: Marrakesh, Marocco; cittadinanza: marocchina; passaporto marocchino n. H 236 483 rilasciato il 24 ottobre 2000 dall'ambasciata del Marocco a Berlino, Germania» del epígrafe «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Mounir El Motassadeq. Indirizzo: Göschenstraße 13, D-21073 Amburgo, Germania. Data di nascita: 3.4.1974. Luogo di nascita: Marrakesh, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto marocchino n. H 236 483. |
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La voce «ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (alias ES SAYED, Kader); data di nascita 26 dicembre 1962; luogo di nascita: Egitto; indirizzo: Via del Fosso di Centocelle n. 66, Roma, Italia; codice fiscale: SSYBLK62T26Z336L» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Indirizzo: Via del Fosso di Centocelle n. 66, Roma, Italia. Data di nascita 26.12.1962. Luogo di nascita: Egitto. Codice fiscale italiano: SSYBLK62T26Z336L. |
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La voce «Essabar, Zakarya (alias Essabar, Zakariya), Dortmunder Strasse 38, D-22419 Amburgo, Germania; data di nascita 13 aprile 1977; luogo di nascita: Essaouira, Marocco; cittadinanza: marocchina; passaporto N. M 271 351 rilasciato il 24 ottobre 2000 dall'ambasciata del Marocco a Berlino, Germania» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Zakarya Essabar. Indirizzo: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Amburgo, Germania. Data di nascita: 13.4.1977. Luogo di nascita: Essaouira, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n. M 271 351 rilasciato il 24.10.2000 dall'ambasciata del Marocco a Berlino, Germania. Altre informazioni: registrato da ultimo come residente a questo indirizzo. |
(41) |
La voce «Aider Farid (alias Achour Ali). Data di nascita: 12 ottobre 1964. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Residenza: Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia. Codice fiscale: DRAFRD64R12Z301C» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Farid Aider (alias Achour Ali). Indirizzo: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia. Data di nascita: 12.10.1964. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Codice fiscale: DRAFRD64R12Z301C. |
(42) |
La voce «Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data di nascita: 30.10.1962. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto. |
(43) |
La voce «Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia; data di nascita: 16 giugno 1938; luogo di nascita: Damasco, Siria; nazionalità: svizzera» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Ali Ghaleb Himmat. Indirizzo: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia, ; (b) altro recapito in Italia, (c) Siria. Data di nascita: 16.6.1938. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: italiana dal 1990. |
(44) |
La voce «Army Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berna, Svizzera; data di nascita: 1927; nazionalità: svizzera» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Army Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Indirizzo: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berna, Svizzera. Data di nascita: 1927. Nazionalità: svizzera. Altre informazioni: non è stato rilasciato nessun passaporto svizzero intestato a questo nome. |
(45) |
La voce «Nasreddin Ahmed IDRIS [alias a) Nasreddin, Ahmad; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Ahmed Idris Nasreddin]; a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia; c) Rue De Cap Spartel, Tangeri, Marocco; d) n. 10, Rmilat, Villa Nasreddin a Tangeri, Marocco; data di nascita: 22 novembre 1929; luogo di nascita: Adi Ugri, Etiopia (attualmente Eritrea); nazionalità: italiana; numero di identificazione nazionale: carta d'identità italiana n. AG 2028062 (data di scadenza7 settembre 2005); carta d'identità straniera: K 5249; codice fiscale italiano: NSRDRS29S22Z315Y. Altre informazioni: nel 1994, Nasreddin ha lasciato la residenza di via delle Scuole 1, 6900 Lugano, Svizzera e si è trasferito in Marocco» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Idris Ahmed Nasreddin (alias (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, Ahmed Idriss; (d) Ahmed Idris Nasreddin). Indirizzo: (a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; (b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia; (c) Rue De Cap Spartel, Tangeri, Marocco; (d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin a Tangeri, Marocco. Data di nascita: 22.11.1929. Luogo di nascita: Adi Ugri, Etiopia (ora Eritrea). Nazionalità: italiana. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità italiana n. AG 2028062 (data di scadenza 7.9.2005); carta d'identità straniera n. K 5249. Codice fiscale italiano: NSRDRS29S22Z315Y. Altre informazioni: nel 1994, Nasreddin ha lasciato la residenza di via delle Scuole 1, 6900 Lugano, Svizzera e si è trasferito in Marocco. |
(46) |
La voce «Khalil JARRAYA (alias a) Khalil YARRAYA; b) Aziz Ben Narvan ABDEL'; c) AMRO; d) OMAR; e) AMROU; f) AMR) Via Bellaria n. 10, Bologna, Italia o Via Lazio n. 3, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Sfax (Tunisia). Data di nascita: 8 febbraio 1969. Identificato anche come Ben Narvan Abdel Aziz, nato a Sereka (ex Iugoslavia) il 15 agosto 1970» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Khalil Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Indirizzo: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia; (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia; (c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia Erzegovina. Data di nascita: 8.2.1969. Luogo di nascita: Sfax (Tunisia). Identificato anche come Ben Narvan Abdel Aziz, nato a Sereka (ex Iugoslavia) il 15.8.1970. |
(47) |
La voce «Samir Kishk, data di nascita: 14 maggio 1955; luogo di nascita: Gharbia, Egitto» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Data di nascita: 14.5.1955. Luogo di nascita: Gharbia, Egitto. |
(48) |
La entrada «Bendebka l'Hadi [alias a) Abd Al Hadi; b) Hadi]. Data di nascita: 17 novembre 1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Residenza: Via Garibaldi, 70 - San Zenone al Po (PV), Italia. Domicilio: Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italia» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: L'Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Indirizzo: (a) Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italia; (b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italia (Domicilio). Data di nascita: 17.11.1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Altre informazioni: l’indirizzo di cui alla lettera a) è stato usato dal 17.12.2001. |
(49) |
La voce «Tarek Ben Habib Maaroufi, data di nascita: 23 novembre 1965; luogo di nascita: Ghardimaou, Tunisia» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Tarek Ben Habib Maaroufi (alias Abu Ismail). Indirizzo: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghardimaou, Tunisia. Nazionalità: belga (dall’8.11.1993). |
(50) |
La voce «Abdullkadir, Hussein Mahamud, Firenze, Italia» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Abdullkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Data di nascita: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Luogo di nascita: Somalia. Altre informazioni: Firenze, Italia. |
(51) |
La voce «Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. MohamedObere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurigo), Svizzera; data di nascita: 30 agosto 1928; luogo di nascita: a) Egitto, b) UEA; nazionalità: svizzera» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Mohamed Mansour (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed). Indirizzo: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurigo), Svizzera; Data di nascita: 30.8.1928. Luogo di nascita: (a) Egitto (b) Emirati Arabi Uniti. Nazionalità: svizzera. Altre informazioni: (a) Zurigo, Svizzera, (b) non è stato rilasciato nessun passaporto svizzero intestato a questo nome. |
(52) |
La voce «Mostafa Kamel MOSTAFA [alias a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b) Adam Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d) Al-Masri, Abu Hamza, e) Al-Misri, Abu Hamza], 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Regno Unito; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Regno Unito. Data di nascita: 15 aprile 1958» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Abu Hamza Al-Masri, (g) Al-Masri, Abu Hamza, (h) Al-Misri, Abu Hamza). Indirizzo: (a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regno Unito; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regno Unito. Data di nascita: 15.4.1958. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Altre informazioni: indagato nel Regno Unito. |
(53) |
La voce «Abbes Moustafa. Data di nascita: 5 febbraio 1962. Luogo di nascita: Osniers, Algeria. Domicilio: Via Padova, 82 - Milano, Italia» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Moustafa Abbes. Indirizzo: Via Padova, 82 — Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 5.2.1962. Luogo di nascita: Osniers, Algeria. |
(54) |
La voce «Nada Youssef MUSTAFA [alias a) Nada, Youssef; b) Nada, Youssef M.], a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italia c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia; data di nascita: a) 17 maggio 1931, b) 17 maggio 1937; luogo di nascita: Alessandria, Egitto; numero di identificazione nazionale: carta d'identità italiana n. AE 1111288 (data di scadenza 21.3.2005)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Youssef Mustapha Nada Ebada (alias (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Indirizzo: (a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; (b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italia; (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia. Data di nascita: 17.5.1931. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità italiana n. AE 1111288 (data di scadenza 21.3.2005. |
(55) |
La voce «Abdelghani MZOUDI (alias a) Abdelghani MAZWATI, b) Abdelghani MAZUTI). Luogo di nascita: Marrakech (Marocco). Data di nascita: 6 dicembre 1972. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: a) passaporto marocchino n. F 879567, rilasciato il 29 aprile 1992 a Marrakech, Marocco, valido fino al 28 aprile 1997, rinnovato fino al 28 febbraio 2002; b) passaporto marocchino n. M271392, rilasciato il 4 dicembre 2000 dal consolato marocchino di Berlino, Germania. Numero di identificazione nazionale: documento d'identità personale marocchino n. E 427689, rilasciato il 20 marzo 2001 dal consolato generale del Marocco di Düsseldorf, Germania. Informazioni supplementari: detenuto in Germania (giugno 2003)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Abdelghani Mzoudi (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Indirizzo: op de Wisch 15, 21149 Amburgo, Germania. Data di nascita: 6.12.1972. Luogo di nascita: Marrakesh (Marocco). Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: (a) passaporto marocchino n. F 879567, rilasciato il 29.4.1992 a Marrakesh, Marocco, valido fino al 28.4.1997, rinnovato fino al 28.2. 2002; (b) passaporto marocchino n. M271392, rilasciato il 4.12.2000 dall’ambasciata marocchina di Berlino, Germania. Numero di identificazione nazionale: documento d'identità personale marocchino n. E 427689, rilasciato il 20 marzo 2001 dal consolato generale del Marocco di Düsseldorf, Germania. Informazioni supplementari: (a) custodia cautelare in Germania (giugno 2003), (b) registrato da ultimo a questo indirizzo. |
(56) |
La voce «Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Data di nascita: 7 giugno 1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Residenza: Via Milanese, 5 - Sesto San Giovanni, Italia. Domicilio: Domicilio: Piazza Trieste, 11 - Mortara, Italia. Codice fiscale: DRMTMN54H07Z301T» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Indirizzo: (a) Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Italia; (b) Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italia (domicilio). Data di nascita: 7.6.1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Codice fiscale: DRMTMN54H07Z301T. |
(57) |
La voce «Safi, Rahmatullah, Generale (Rappresentante talibano in Europa)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Rahmatullah Safi. Titolo: Generale. Data di nascita: (a) Circa 1948, (b) 21.3.1913. Luogo di nascita: distretto di Tagaab, provincia di Kapisa, Afghanistan. Altre informazioni: rappresentante dei Talibani in Europa. |
(58) |
La voce «Nedal SALEH (alias HITEM), Via Milano n. 105, Casal di Principe (Caserta), Italia o Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Taiz (Yemen). Data di nascita: 1o marzo 1970» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Indirizzo: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia; (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Taiz (Yemen). Data di nascita: 1o marzo 1970. Altre informazioni: arrestato in Italia il 19.8.2003. |
(59) |
La voce «Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); data di nascita: 1.1.1966 a El Hadid, Tripoli, Libano; nazionalità: belga dal 18.9.2001; marito di Patricia Vinck; data del matrimonio: 29.5.1992 a Peschawar, Pakistan» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Indirizzo: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 1.1.1966. Luogo di nascita: El Hadid, Tripoli, Libano. Nazionalità: belga dal 18.9.2001. Altre informazioni: marito di Patricia Vinck; data del matrimonio: 29.5.1992 a Peschawar, Pakistan. |
(60) |
La voce «Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Nato il 29.6.1960 in Egitto» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Tharwat Salah Shihata Ali (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Data di nascita: 29.6.1960. Luogo di nascita: Egitto. |
61) |
La voce «Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); data di nascita: 4.1.1965 a Berchem, Anversa; nazionalità: belga; moglie di Nabil Sayadi» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Indirizzo: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 4.1.1965. Luogo di nascita: Berchem (Anversa), Belgio. Nazionalità: belga. Altre informazioni: moglie di Nabil Sayadi. |
(62) |
La voce «Ahmed Nacer Yacine (alias Yacine Di Annaba). Data di nascita: 2 dicembre 1967. Luogo di nascita: Annaba, Algeria. Residenza: rue Mohamed Khemisti, 6 - Annaba, Algeria. Domicilio: Domicilio: Vicolo Duchessa, 16 e via Genova, 121 - Napoli (Italia)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Data di nascita: 2.12.1967. Luogo di nascita: Annaba, Algeria. Indirizzo: (a) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algeria; (b) vicolo Duchessa, 16 — Napoli, Italia, (c) via Genova, 121 — Napoli, Italia (domicilio). |
(63) |
La voce «Abbes Youcef (alias Giuseppe). Data di nascita: 5 gennaio 1965. Luogo di nascita Bab El Aoued, Algeria. Domicilio: a) Via Padova, 82 - Milano (Italia); b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italia» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Youcef Abbes (alias Giuseppe). Indirizzo: (a) Via Padova, 82 — Milano; (b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italia (domicilio). Data di nascita: 5.1.1965. Luogo di nascita: Bab El Oued, Algeria. |
(64) |
La voce «Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Svizzera; Data di nascita: 7 maggio 1933» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Svizzera; data di nascita: 7 maggio 1933. |
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2146/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
relativo all'apertura, per l'anno 2005, di un contingente tariffario all'importazione nella Comunità europea di talune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
vista la decisione 1999/492/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica d'Islanda dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (2), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica d'Islanda dall’altra, riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, approvato con decisione 1999/492/CE, stabilisce un contingente tariffario annuo per le importazioni di prodotti a base di zucchero e cioccolato e di altre preparazioni alimentari contenenti cacao originari dell’Islanda. È necessario aprire tale contingente tariffario per l’anno 2005. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), fissa le norme di gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che il contingente tariffario aperto dal presente regolamento sia gestito secondo tali norme. |
(3) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 le merci originarie dell'Islanda importate nella Comunità che figurano in allegato sono soggette ai dazi elencati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.
Articolo 2
Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 47.
(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente |
Aliquota del dazio applicabile |
09.0799 |
1704 90 10 1704 90 30 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) di cui al codice NC 1704 90 |
500 tonnellate |
50 % dell'aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi (1) con un massimo di 35,15 EUR/100kg |
1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90 1905 31 11 1905 31 19 1905 31 30 1905 31 91 1905 31 99 1905 32 11 1905 32 19 1905 32 91 1905 32 99 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui ai codici NC 1806 32, 1806 90, 1905 31 e 1905 32 |
(1) Aliquota del dazio per i paesi terzi: aliquota consistente nel dazio ad valorem con l'aggiunta, all'occorrenza, dell'elemento agricolo, e comunque inferiore o pari all'aliquota massima eventualmente stabilita dalla tariffa doganale comune.
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2147/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||
|
7605 11 00 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 c) del capitolo 76 nonché dal testo dei codici NC 7605 e 7605 11 00. Il prodotto è escluso dalla voce 7602 poiché non rispetta le condizioni della nota 8 a) della sezione XV. Il grado di danneggiamento e di deformazione dei rulli di fili di alluminio non altera la natura del prodotto poiché delle ampie parti dei rulli corrispondono ancora alla definizione ripresa nella nota 1 c) del capitolo 76. |
||||||||||
|
7605 11 00 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 c) del capitolo 76 nonché dal testo dei codici NC 7605, e 7605 11 00. La nota 8 a) della sezione XV non è applicabile poiché i rulli di fili di alluminio non sono definitivamente inutilizzabili come fili di alluminio e, pertanto, sono esclusi dalla voce 7602. Gran parte dei rulli corrispondono ancora alla definizione di «fili» di alluminio ripresa nella nota 1 c) del capitolo 76 e quindi il prodotto resta classificato nella sottovoce NC 7605 11 00. |
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|
8529 90 81 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) della sezione XVI, nonché dal testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 81. Il prodotto non può essere classificato come un prodotto non finito in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata poiché è dotato solo di cavi piatti a nastro. Il prodotto non può essere classificato nella voce 8473 come parte di un’unità di visualizzazione di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione né come parte di un pannello indicatore della voce 8531 in quanto non può essere utilizzato esclusivamente o principalmente con una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 o con un pannello indicatore della voce 8531. Considerate le sue dimensioni e caratteristiche, il prodotto è classificato nella voce 8529 come parte di un video monitor della voce 8528. |
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8528 21 90 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90. La classificazione nella voce 8471 è esclusa in quanto il prodotto non è del tipo esclusivamente o principalmente utilizzato in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione (vedi nota 5 B, punto a) del capitolo 84 e le note esplicative del Sistema armonizzato della voce 8471, parte I.D). Il prodotto non può essere classificato nella voce 8531 in quanto non ha la funzione di segnalazione visiva (vedi note esplicative del Sistema armonizzato della voce 8531, paragrafo D). Il prodotto in questione è un video monitor della voce 8528 poiché è progettato per riprodurre su schermo un’ampia gamma di segnali video. |
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8704 21 91 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8704, 8704 21 e 8704 21 91. Il veicolo non è costruito essenzialmente per tirare o spingere altri veicoli, macchine o carichi e, dunque, non rispetta le condizioni previste dalla nota 2 del capitolo 87. Esso non è principalmente costruito per il trasporto di persone. Il veicolo non è un autocarro detto «dumper» (si vedano le note esplicative del Sistema armonizzato della sottovoce 8704 10). Tenuto conto della sua costruzione (per esempio, un dispositivo idraulico di ribaltamento), il veicolo è progettato essenzialmente per il trasporto merci. |
A) |
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B) |
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C) |
|
D) |
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(1) La fotografia ha carattere puramente indicativo.
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2148/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3, l'articolo 9 quinquies, paragrafo 1, e l'articolo 9 sexies, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale nell'Unione europea. |
(2) |
L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce le misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima dell'entrata in vigore di detto regolamento. |
(3) |
Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Le osservazioni iniziali degli Stati membri su tali domande sono state espresse a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE e sono state trasmesse alla Commissione prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande saranno pertanto trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE. |
(5) |
L'impiego della clinoptilolite di origine vulcanica come additivo per mangimi, incluso nella categoria di «agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti», è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suini, i conigli e il pollame dal regolamento (CE) n. 1245/1999 della Commissione (3). |
(6) |
Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato. La valutazione effettuata ha dimostrato che le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE risultano soddisfatte. |
(7) |
È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego della clinoptilolite di origine vulcanica alle condizioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento. |
(8) |
L'impiego del preparato di microrganismi Bacillus licheniformis (DSM 5749) e Bacillus subtilis (DSM 5750) è stato autorizzato per la prima volta provvisoriamente per i suini da ingrasso e a tempo indeterminato per i suinetti dal regolamento (CE) n. 2437/2000 della Commissione (4). |
(9) |
Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato di microrganismi per i suini da ingrasso. La valutazione effettuata ha dimostrato che le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE risultano soddisfatte. Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di modifica dell'età massima per il preparato di microrganismi per i suinetti. La valutazione effettuata dimostra che le condizioni per una tale modifica dell'autorizzazione risultano soddisfatte. |
(10) |
L'impiego del preparato di microrganismi Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione (5). |
(11) |
L'impiego del preparato di microrganismi Enterococcus faecium (DSM 7134) e Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i vitelli dal regolamento (CE) n. 2690/99 della Commissione (6). |
(12) |
Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di questi due preparati di microrganismi. La valutazione effettuata ha dimostrato che le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE risultano soddisfatte. |
(13) |
Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego dei tre preparati di microrganismi di cui all'allegato II. |
(14) |
Sono stati presentati dati a sostegno della domanda di autorizzazione di un nuovo additivo del gruppo di microrganismi, Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 (BCCM/MUCL 39434), per le vacche da latte. |
(15) |
Dalla valutazione della domanda di autorizzazione presentata per il preparato di microrganismi di cui all'allegato III del presente regolamento risulta che le condizioni di cui all'articolo 9 sexies, paragrafo 1 della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte. |
(16) |
Nel «Parere sull'impiego di taluni microrganismi come additivi nei mangimi», del 25 aprile 2003, il Comitato scientifico per l'alimentazione animale (CSAA) conclude che l'impiego di questo additivo nei mangimi, alle condizioni di cui all'allegato III del presente regolamento, non presenta un rischio per la salute animale, la salute umana o per l'ambiente. |
(17) |
L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi, prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W), è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98. |
(18) |
L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-glucanasi, prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142), è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 (liquido) e dal regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione (7) (solido). |
(19) |
L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi, prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 (liquido) e dal regolamento (CE) n. 1353/2000 (solido). |
(20) |
Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di questi tre preparati enzimatici. La valutazione effettuata ha dimostrato che le condizioni di cui all'articolo 3 bis della direttiva 70/524/CEE risultano soddisfatte. |
(21) |
Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego dei tre preparati enzimatici di cui all'allegato IV. |
(22) |
L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e di endo-1,4-beta-xilanasi, prodotto da Penicillium funiculosum (IMI SD 101), è autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione (8). L'impiego di questo preparato è stato autorizzato provvisoriamente per i tacchini da ingrasso, le galline ovaiole ed i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione (9). |
(23) |
Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di estensione dell'autorizzazione di questo preparato enzimatico ai suinetti e alle anatre da ingrasso. |
(24) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel suo parere sull'impiego di questo preparato conclude che esso non presenta un rischio per tali categorie di animali alle condizioni di cui all'allegato V del presente regolamento. |
(25) |
Dalla valutazione risulta che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 sexies, paragrafo 1 della direttiva 70/524/CEE. |
(26) |
Di conseguenza è opportuno autorizzare provvisoriamente per quattro anni l'impiego di questo preparato enzimatico alle condizioni di cui all'allegato V. |
(27) |
La valutazione delle domande indica che è opportuno stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (10). |
(28) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato appartenente al gruppo «agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti» è autorizzato a tempo indeterminato per l'impiego come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni di cui all'allegato I.
Articolo 2
I preparati appartenenti al gruppo «microrganismi» sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni di cui all'allegato II.
Articolo 3
Il preparato appartenente al gruppo «microrganismi» è autorizzato provvisoriamente per quattro anni per l'impiego come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni di cui all'allegato III.
Articolo 4
I preparati appartenenti al gruppo «enzimi» sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni di cui all'allegato IV.
Articolo 5
Il preparato appartenente al gruppo «enzimi» è autorizzato provvisoriamente per quattro anni per l'impiego come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni di cui all'allegato V.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(3) GU L 150 del 17.6.1999, pag. 15.
(4) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 28.
(5) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.
(6) GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33.
(7) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15.
(8) GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8.
(9) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.
(10) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
ALLEGATO I
N. CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
mg/kg di alimento completo |
||||||||
Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti |
||||||||
E 567 |
Clinoptilolite di origine vulcanica |
Alluminosilicato d'idrato di calcio di origine vulcanica contenente un quantitativo minimo di 85 % di clinoptilolite e un massimo del 15 % di feldspati, miche e argille esenti da fibre e da quarzo Tenore massimo di piombo: 80 mg/kg |
Suini |
— |
— |
20 000 |
Tutti gli alimenti per animali |
A tempo indeterminato |
Conigli |
— |
— |
20 000 |
Tutti gli alimenti per animali |
A tempo indeterminato |
|||
Volatili |
— |
— |
20 000 |
Tutti gli alimenti per animali |
A tempo indeterminato |
ALLEGATO II
N. CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
CFU/kg di alimento completo |
||||||||
Microrganismi |
||||||||
E 1700 |
Bacillus licheniformis DSM 5749 Bacillus subtilis DSM 5750 (In rapporto 1/1) |
Miscela di Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis contenente un minimo di: 3,2 × 109 CFU/g dell'additivo (1,6 × 109 CFU/g dell'additivo di ciascun batterio) |
Suini da ingrasso |
— |
1,28 × 109 |
1,28 × 109 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. |
A tempo indeterminato |
Suinetti |
— |
1,28 × 109 |
3,2 × 109 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Da utilizzare per i suinetti fino a circa 35 kg. |
A tempo indeterminato |
|||
E 1702 |
Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 |
Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno: 5 × 109 CFU/g di additivo |
Suinetti (svezzati) |
— |
5 × 109 |
1 × 1010 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a circa 35 kg. |
A tempo indeterminato |
E 1706 |
Enterococcus faecium DSM 7134 Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 |
Miscela di: Enterococcus faecium contenente almeno: 7 × 109 CFU/g di additivo e di Lactobacillus rhamnosus contenente almeno: 3 × 109 CFU/g di additivo |
Suinetti (svezzati) |
— |
2,5 × 109 |
5 × 109 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a circa 35 kg. |
A tempo indeterminato |
ALLEGATO III
N. (o n. CE) |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
CFU/kg di alimento completo |
||||||||
Microrganismi |
||||||||
24 |
Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 BCCM/MUCL 39434 |
Preparato di Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 avente un'attività minima di: 1,0 × 108 CFU/g |
Vacche da latte |
— |
0,25 × 106 |
1,0 × 106 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. Da non utilizzare in premiscele o mangimi in pellet. Da utilizzare nelle vacche da latte, in particolare quando raggiungono il massimo livello di produzione giornaliera di latte, per un periodo minimo di 14 giorni. La quantità giornaliera somministrata ad ogni vacca è di 1,0 × 107 CFU. |
20 dicembre 2008 |
ALLEGATO IV
N. CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
||||||||||
Unità di attività/kg di alimento completo |
||||||||||||||||||
Enzimi |
||||||||||||||||||
E 1615 |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 |
Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) con un'attività minima di:
|
Polli da ingrasso |
— |
1 050 BGN |
— |
|
A tempo indeterminato |
||||||||||
E 1616 |
Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 |
Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) con un'attività minima di:
|
Polli da ingrasso |
— |
500 CU |
— |
|
A tempo indeterminato |
||||||||||
E 1617 |
Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) con un'attività minima di:
|
Polli da ingrasso |
— |
1 500 EPU |
— |
|
A tempo indeterminato |
(1) 1 BGN è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 4,8 e a 50 °C.
(2) 1 CU è il quantitativo di enzima che libera 0,128 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.
(3) 1 EPU è il quantitativo di enzima che libera 0,0083 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano di farro e di avena, al minuto, con pH 4,7 e a 30 °C.
ALLEGATO V
N. (o n. CE) |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
||||||||||||||||||||||||
Unità di attività/kg di alimento completo |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzimi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30 (o E 1604) |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Penicillium funiculosum (IMI SD 101) avente un'attività minima di:
|
Suinetti (svezzati) |
|
endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U |
— |
|
20 dicembre 2008 |
||||||||||||||||||||||||
endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Anatre da ingrasso |
— |
endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U |
— |
|
20 dicembre 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||
endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U |
— |
(1) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 5,55 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 50 °C.
(2) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 4,00 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 5,5 e a 50 °C.
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2149/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
relativo all’apertura di un contingente tariffario per il 2005 applicabile all’importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia, riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia fissa, al punto III, un contingente tariffario annuo per le importazioni di talune merci originarie della Norvegia. È opportuno aprire questi contingenti per il 2005. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in virtù di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti tariffari comunitari per le merci originarie della Norvegia elencate in allegato si aprono dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005.
Articolo 2
I contingenti tariffari comunitari di cui l’articolo 1 sonno gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) Cfr. la pagina 70 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Contingenti tariffari annuali applicabili all’importazione nella Comunità di prodotti originari della Norvegia
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Volume contingente annuale dal 1.1.2005 |
Aliquota del dazio applicabile entro i limiti del contingente |
09.0765 |
1517 10 90 |
Margarina, esclusa margarina liquida, con tenore di sostanze grasse del latte non superiore al 10 % |
2 470 tonnellate |
esenzione |
09.0771 |
ex 2207 10 00 (Codice TARIC 90) |
Alcool etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico pari a 80 % vol o superiore, diverso da quello ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato I del trattato CEE |
164 000 ettolitri (hl) |
esenzione |
09.0772 |
ex 2207 20 00 (Codice TARIC 90) |
Alcool etilico e altri alcolici, denaturati, con qualsiasi titolo alcolometrico, diverso da quello ottenuto con i prodotti agricoli che figurano nell'allegato I del trattato CEE |
14 340 ettolitri (hl) |
esenzione |
09.0774 |
2403 10 |
Tabacco da fumo, contenente o meno succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione |
370 tonnellate |
esenzione |
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/36 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2150/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
relativo all’apertura per l’anno 2005 di un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di talune merci provenienti dalla Turchia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
vista la decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 29 aprile 1997, relativa al regime applicabile a taluni prodotti agricoli trasformabili (2), in particolare l’articolo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia, per favorire lo sviluppo degli scambi secondo gli obiettivi dell’unione doganale, fissa un contingente annuo, espresso in valore, relativo a talune paste alimentari importate nella Comunità dalla Turchia. Tale contingente deve essere aperto per l’anno 2005; l’ammissione ai relativi benefici è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione A.TR. ai sensi della decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 28 marzo 2001, che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia (3). |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), stabilisce norme di gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che il contingente tariffario aperto dal presente regolamento sia gestito secondo tali norme. |
(3) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il contingente tariffario comunitario, descritto nell’allegato, è aperto dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 per le merci importate dalla Turchia, ivi menzionate.
L’ammissione a beneficiare di tale contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione A.TR. ai sensi della decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia.
Articolo 2
Il contingente tariffario comunitario di cui all’articolo 1 è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del Regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298, del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 126 del 17.5.1997, pag. 26.
(3) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31.
(4) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343, del 31.12.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Volume del contingente |
Aliquota del dazio applicabile |
09.0205 |
1902 11 00 1902 19 |
Pasta non cotta né farcita od altrimenti preparata |
2,5 milioni di EUR |
10,67 EUR/100 kg netto |
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/38 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2151/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
relativo all’apertura per l’anno 2005 di un contingente tariffario applicabile all’importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
vista la decisione 96/753/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall’altra, riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia dall’altra, in merito al protocollo 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 96/753/CE, fissa un contingente tariffario per le importazioni di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao originari della Norvegia. È necessario aprire tale contingente tariffario per l’anno 2005. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), fissa norme di gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che il contingente tariffario aperto dal presente regolamento sia gestito ai sensi di tali norme. |
(3) |
I provvedimenti del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005, le merci originarie della Norvegia importate nella Comunità indicate in allegato, sono soggette ai dazi riportati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.
Articolo 2
Il contingente tariffario di cui all’articolo 1 è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 78.
(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente |
Tasso di diritto applicabile |
09.0764 |
ex 1806 1806 20 1806 31 1806 32 1806 90 |
Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, eccetto la polvere di cacao con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti del codice NC 1806 10 |
5 500 t. |
35,15 EUR/100kg |
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2152/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
che abroga il regolamento (CE) n. 238/2004 recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (2), ha stabilito le modalità specifiche per l’esecuzione delle gare. |
(2) |
È opportuno, per ragioni economiche, abrogare la gara prevista dal regolamento (CE) n. 238/2004 della Commissione (3). |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 238/2004 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
(3) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 23.
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/41 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2153/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999. |
(3) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati. |
(4) |
Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi. |
(5) |
L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato. |
(6) |
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto. |
(8) |
Con il regolamento (CE) n. 1676/2004 del 24 settembre 2004 del Consiglio si addotano misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (4) di taluni pordotti agricoli trasformati a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Bulgaria.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).
(3) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
(4) GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.
ALLEGATO
I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 17 dicembre 2004 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
||
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
|||
ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
27,00 |
27,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
34,57 |
34,57 |
||
|
70,00 |
70,00 |
||
ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
|
|
|
|
46,00 |
46,00 |
||
|
138,25 |
138,25 |
||
|
131,00 |
131,00 |
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/44 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2154/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato. |
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:
|
(4) |
A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione. |
(5) |
L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane. |
(6) |
A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità. |
(7) |
Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti. |
(8) |
Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione. |
(9) |
L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/2004 (GU L 322 del 22.10.2004, pag. 16).
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(4) GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||||
0401 10 10 9000 |
970 |
EUR/100 kg |
1,548 |
||||||||
0401 10 90 9000 |
970 |
EUR/100 kg |
1,548 |
||||||||
0401 20 11 9500 |
970 |
EUR/100 kg |
2,393 |
||||||||
0401 20 19 9500 |
970 |
EUR/100 kg |
2,393 |
||||||||
0401 20 91 9000 |
970 |
EUR/100 kg |
3,028 |
||||||||
0401 30 11 9400 |
970 |
EUR/100 kg |
6,987 |
||||||||
0401 30 11 9700 |
970 |
EUR/100 kg |
10,49 |
||||||||
0401 30 31 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
17,84 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
25,49 |
|||||||||
0401 30 31 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
27,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
39,82 |
|||||||||
0401 30 31 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
30,74 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
43,91 |
|||||||||
0401 30 39 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
17,84 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
25,49 |
|||||||||
0401 30 39 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
27,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
39,82 |
|||||||||
0401 30 39 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
30,74 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
43,91 |
|||||||||
0401 30 91 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
35,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,05 |
|||||||||
0401 30 99 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
35,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,05 |
|||||||||
0401 30 99 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
51,49 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
73,55 |
|||||||||
0402 10 11 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
22,37 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,00 |
|||||||||
0402 10 19 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
22,37 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,00 |
|||||||||
0402 10 91 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,2237 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2700 |
|||||||||
0402 10 99 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,2237 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2700 |
|||||||||
0402 21 11 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
22,37 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,00 |
|||||||||
0402 21 11 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
49,04 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,93 |
|||||||||
0402 21 11 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
51,17 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,69 |
|||||||||
0402 21 11 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,53 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,00 |
|||||||||
0402 21 17 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
22,37 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,00 |
|||||||||
0402 21 19 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
49,04 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,93 |
|||||||||
0402 21 19 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
51,17 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,69 |
|||||||||
0402 21 19 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,53 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,00 |
|||||||||
0402 21 91 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,43 |
|||||||||
0402 21 91 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,19 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,85 |
|||||||||
0402 21 91 9350 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,76 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
71,58 |
|||||||||
0402 21 91 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
59,93 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
76,93 |
|||||||||
0402 21 99 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,43 |
|||||||||
0402 21 99 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,19 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,85 |
|||||||||
0402 21 99 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,76 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
71,58 |
|||||||||
0402 21 99 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
58,85 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
75,55 |
|||||||||
0402 21 99 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
59,93 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
76,93 |
|||||||||
0402 21 99 9600 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
64,15 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
82,35 |
|||||||||
0402 21 99 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
66,54 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
85,43 |
|||||||||
0402 21 99 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
69,32 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
88,97 |
|||||||||
0402 29 15 9200 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,2237 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2700 |
|||||||||
0402 29 15 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4904 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6293 |
|||||||||
0402 29 15 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5117 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6569 |
|||||||||
0402 29 15 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5453 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7000 |
|||||||||
0402 29 19 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4904 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6293 |
|||||||||
0402 29 19 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5117 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6569 |
|||||||||
0402 29 19 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5453 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7000 |
|||||||||
0402 29 91 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5487 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7043 |
|||||||||
0402 29 99 9100 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5487 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7043 |
|||||||||
0402 29 99 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5885 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7555 |
|||||||||
0402 91 11 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
4,958 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
7,083 |
|||||||||
0402 91 19 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
4,958 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
7,083 |
|||||||||
0402 91 31 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
5,859 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
8,371 |
|||||||||
0402 91 39 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
5,859 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
8,371 |
|||||||||
0402 91 99 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
21,53 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
30,75 |
|||||||||
0402 99 11 9350 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1268 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1812 |
|||||||||
0402 99 19 9350 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1268 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1812 |
|||||||||
0402 99 31 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1316 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1880 |
|||||||||
0402 99 31 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1288 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1840 |
|||||||||
0402 99 39 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1316 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1880 |
|||||||||
0403 90 11 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
22,06 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
26,62 |
|||||||||
0403 90 13 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
22,06 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
26,62 |
|||||||||
0403 90 13 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
48,59 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,37 |
|||||||||
0403 90 13 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
50,72 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,10 |
|||||||||
0403 90 13 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,05 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
69,37 |
|||||||||
0403 90 19 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,38 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
69,80 |
|||||||||
0403 90 33 9400 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4859 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6237 |
|||||||||
0403 90 33 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5405 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6937 |
|||||||||
0403 90 51 9100 |
970 |
EUR/100 kg |
1,548 |
||||||||
0403 90 59 9170 |
970 |
EUR/100 kg |
10,49 |
||||||||
0403 90 59 9310 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
17,84 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
25,49 |
|||||||||
0403 90 59 9340 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
26,11 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
37,29 |
|||||||||
0403 90 59 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
26,11 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
37,29 |
|||||||||
0403 90 59 9510 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
26,11 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
37,29 |
|||||||||
0404 90 21 9120 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
19,08 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
23,03 |
|||||||||
0404 90 21 9160 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
22,37 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,00 |
|||||||||
0404 90 23 9120 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
22,37 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,00 |
|||||||||
0404 90 23 9130 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
49,04 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,93 |
|||||||||
0404 90 23 9140 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
51,17 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,69 |
|||||||||
0404 90 23 9150 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,53 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,00 |
|||||||||
0404 90 29 9110 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,43 |
|||||||||
0404 90 29 9115 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,19 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,85 |
|||||||||
0404 90 29 9125 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,76 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
71,58 |
|||||||||
0404 90 29 9140 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
59,93 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
76,93 |
|||||||||
0404 90 81 9100 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,2237 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2700 |
|||||||||
0404 90 83 9110 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,2237 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2700 |
|||||||||
0404 90 83 9130 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4904 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6293 |
|||||||||
0404 90 83 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5117 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6569 |
|||||||||
0404 90 83 9170 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5453 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7000 |
|||||||||
0404 90 83 9936 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1268 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1812 |
|||||||||
0405 10 11 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
119,99 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
94,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
127,81 |
|||||||||
0405 10 11 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 19 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
119,99 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
94,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
127,81 |
|||||||||
0405 10 19 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 30 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
119,99 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
94,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
127,81 |
|||||||||
0405 10 30 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 30 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 50 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 50 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
119,99 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
94,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
127,81 |
|||||||||
0405 10 50 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 90 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
127,49 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
100,71 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
135,79 |
|||||||||
0405 20 90 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
112,50 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
88,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
119,83 |
|||||||||
0405 20 90 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
116,99 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
92,42 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
124,61 |
|||||||||
0405 90 10 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
153,96 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
121,63 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
164,00 |
|||||||||
0405 90 90 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
123,15 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,28 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,16 |
|||||||||
0406 10 20 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 10 20 9230 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
16,39 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
20,48 |
|||||||||
0406 10 20 9290 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
15,25 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
19,05 |
|||||||||
0406 10 20 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
6,69 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
8,36 |
|||||||||
0406 10 20 9610 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
22,22 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,79 |
|||||||||
0406 10 20 9620 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
22,55 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
28,18 |
|||||||||
0406 10 20 9630 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
25,17 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
31,46 |
|||||||||
0406 10 20 9640 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,98 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,22 |
|||||||||
0406 10 20 9650 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
30,82 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
38,52 |
|||||||||
0406 10 20 9830 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
11,44 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
14,29 |
|||||||||
0406 10 20 9850 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
13,86 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
17,33 |
|||||||||
0406 20 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 20 90 9913 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
28,39 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
35,49 |
|||||||||
0406 20 90 9915 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
37,47 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,84 |
|||||||||
0406 20 90 9917 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
39,83 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
49,77 |
|||||||||
0406 20 90 9919 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,50 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
55,63 |
|||||||||
0406 30 31 9710 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
3,38 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
7,88 |
|||||||||
0406 30 31 9730 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
4,93 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
11,57 |
|||||||||
0406 30 31 9910 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
3,38 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
7,88 |
|||||||||
0406 30 31 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
4,93 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
11,57 |
|||||||||
0406 30 31 9950 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
7,18 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
16,82 |
|||||||||
0406 30 39 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
4,93 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
11,57 |
|||||||||
0406 30 39 9700 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
7,18 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
16,82 |
|||||||||
0406 30 39 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
7,18 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
16,82 |
|||||||||
0406 30 39 9950 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
8,12 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
19,03 |
|||||||||
0406 30 90 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
8,51 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
19,96 |
|||||||||
0406 40 50 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
43,49 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
54,36 |
|||||||||
0406 40 90 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,66 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
55,82 |
|||||||||
0406 90 13 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
49,11 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,29 |
|||||||||
0406 90 15 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
50,75 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
72,63 |
|||||||||
0406 90 17 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
50,75 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
72,63 |
|||||||||
0406 90 21 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
49,73 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
71,00 |
|||||||||
0406 90 23 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
43,67 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,77 |
|||||||||
0406 90 25 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
43,38 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,09 |
|||||||||
0406 90 27 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
39,28 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
56,24 |
|||||||||
0406 90 31 9119 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,11 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,76 |
|||||||||
0406 90 33 9119 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,11 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,76 |
|||||||||
0406 90 33 9919 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
32,99 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
47,48 |
|||||||||
0406 90 33 9951 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
33,33 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
47,50 |
|||||||||
0406 90 35 9190 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
51,07 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
73,43 |
|||||||||
0406 90 35 9990 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
51,07 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
73,43 |
|||||||||
0406 90 37 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
49,11 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,29 |
|||||||||
0406 90 61 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
54,11 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
78,30 |
|||||||||
0406 90 63 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
53,84 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
77,65 |
|||||||||
0406 90 63 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
51,76 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
75,00 |
|||||||||
0406 90 69 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 69 9910 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
51,76 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
75,00 |
|||||||||
0406 90 73 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,08 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
64,58 |
|||||||||
0406 90 75 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,38 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,27 |
|||||||||
0406 90 76 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
40,92 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
58,58 |
|||||||||
0406 90 76 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,83 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,61 |
|||||||||
0406 90 76 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
43,60 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
61,88 |
|||||||||
0406 90 78 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
42,28 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
61,77 |
|||||||||
0406 90 78 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,83 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
64,02 |
|||||||||
0406 90 78 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,41 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
63,03 |
|||||||||
0406 90 79 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,26 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,11 |
|||||||||
0406 90 81 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,83 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,61 |
|||||||||
0406 90 85 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
49,49 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
71,21 |
|||||||||
0406 90 85 9970 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,38 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,27 |
|||||||||
0406 90 86 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 86 9200 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
41,64 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
61,76 |
|||||||||
0406 90 86 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
42,25 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,41 |
|||||||||
0406 90 86 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,87 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,61 |
|||||||||
0406 90 86 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
49,49 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
71,21 |
|||||||||
0406 90 87 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 87 9200 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
34,71 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,45 |
|||||||||
0406 90 87 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
38,78 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
57,31 |
|||||||||
0406 90 87 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
39,80 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
58,18 |
|||||||||
0406 90 87 9951 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,01 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
64,43 |
|||||||||
0406 90 87 9971 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,01 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
64,43 |
|||||||||
0406 90 87 9972 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
19,18 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,57 |
|||||||||
0406 90 87 9973 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,20 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
63,26 |
|||||||||
0406 90 87 9974 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
47,97 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
68,37 |
|||||||||
0406 90 87 9975 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
48,92 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
69,13 |
|||||||||
0406 90 87 9979 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
43,67 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,77 |
|||||||||
0406 90 88 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 88 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
34,26 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,44 |
|||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
«970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese. |
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/52 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2155/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 15 dicembre 2004. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseori, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 15 dicembre 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.
ALLEGATO
(EUR/100 kg) |
|||
Prodotto |
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura |
Importo massimo della restituzione all'esportazione |
|
Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
||
Burro |
ex ex 0405 10 19 9500 |
— |
135,00 |
Burro |
ex ex 0405 10 19 9700 |
131,00 |
139,00 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
— |
169,00 |
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/54 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2156/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 15 dicembre 2004. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 15 dicembre 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 31,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/55 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2157/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),
visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori. |
(2) |
Le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 dicembre 2004 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti. |
(3) |
Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o gennaio 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t. |
(4) |
Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 dicembre 2004, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:
|
Regno Unito:
|
|
Germania:
|
Articolo 2
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di gennaio 2005 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:
Botswana: |
18 916 t, |
Kenia: |
142 t, |
Madagascar: |
7 579 t, |
Swaziland: |
3 363 t, |
Zimbabwe: |
9 100 t, |
Namibia: |
13 000 t. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
(3) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
(4) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/57 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2158/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
(4) |
È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato. |
(5) |
Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione. |
(6) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(7) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio. |
(8) |
Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione. |
(9) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
1102 20 10 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
57,30 |
1102 20 10 9400 (1) |
C10 |
EUR/t |
49,12 |
1102 20 90 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
49,12 |
1102 90 10 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
1102 90 10 9900 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
1102 90 30 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
1103 19 40 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1103 13 10 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
73,67 |
1103 13 10 9300 (1) |
C10 |
EUR/t |
57,30 |
1103 13 10 9500 (1) |
C10 |
EUR/t |
49,12 |
1103 13 90 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
49,12 |
1103 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1103 19 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1103 20 60 9000 |
C12 |
EUR/t |
0,00 |
1103 20 20 9000 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
1104 19 69 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1104 12 90 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1104 12 90 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1104 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1104 19 50 9110 |
C10 |
EUR/t |
65,49 |
1104 19 50 9130 |
C10 |
EUR/t |
53,21 |
1104 29 01 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1104 29 03 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1104 29 05 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1104 29 05 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1104 22 20 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1104 22 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1104 23 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
61,40 |
1104 23 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
47,07 |
1104 29 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1104 29 51 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1104 29 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1104 30 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1104 30 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
10,23 |
1107 10 11 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
1107 10 91 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
1108 11 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1108 11 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1108 12 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
65,49 |
1108 12 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
65,49 |
1108 13 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
65,49 |
1108 13 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
65,49 |
1108 19 10 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1108 19 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1109 00 00 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
1702 30 51 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
64,16 |
1702 30 59 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
49,12 |
1702 30 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
64,16 |
1702 30 99 9000 |
C10 |
EUR/t |
49,12 |
1702 40 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
49,12 |
1702 90 50 9100 |
C10 |
EUR/t |
64,16 |
1702 90 50 9900 |
C10 |
EUR/t |
49,12 |
1702 90 75 9000 |
C10 |
EUR/t |
67,23 |
1702 90 79 9000 |
C10 |
EUR/t |
46,66 |
2106 90 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
49,12 |
(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.
(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C10 |
: |
Tutte le destinazioni. |
C11 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria. |
C12 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione Romania. |
C13 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania. |
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/60 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2159/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
(3) |
Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali. |
(4) |
L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni. |
(5) |
L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione. |
(6) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali
Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:
|
2309 10 11 9000, |
|
2309 10 13 9000, |
|
2309 10 31 9000, |
|
2309 10 33 9000, |
|
2309 10 51 9000, |
|
2309 10 53 9000, |
|
2309 90 31 9000, |
|
2309 90 33 9000, |
|
2309 90 41 9000, |
|
2309 90 43 9000, |
|
2309 90 51 9000, |
|
2309 90 53 9000. |
Prodotti cerealicoli |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
|
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/62 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2160/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1918/2004 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.
(4) GU L 329 del 4.11.2004, pag. 9.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 17 dicembre 2004
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
18,24 |
7,18 |
1701 11 90 (1) |
18,24 |
13,18 |
1701 12 10 (1) |
18,24 |
6,99 |
1701 12 90 (1) |
18,24 |
12,66 |
1701 91 00 (2) |
17,88 |
17,89 |
1701 99 10 (2) |
17,88 |
12,44 |
1701 99 90 (2) |
17,88 |
12,44 |
1702 90 99 (3) |
0,18 |
0,46 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/64 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2161/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (3), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
(3) |
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese. |
(4) |
Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi. |
(5) |
Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione. |
(6) |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci. |
(7) |
Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche. |
(8) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (6) di taluni prodotti agricoli trasformati, a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione. |
(9) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Bulgaria.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(3) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 163 dell'1.5.2004, pag. 14).
(4) GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.
(5) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
(6) GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 17 dicembre 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg) |
|||
Codice NC |
Designazione dei prodotti (1) |
Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro: |
|
|
– eall'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato: |
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi: |
|
|
|
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) |
— |
— |
|
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
— |
— |
|
1002 00 00 |
Segala |
— |
— |
1003 00 90 |
Orzo |
|
|
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1004 00 00 |
Avena |
— |
— |
1005 90 00 |
Granturco utilizzato sotto forma di: |
|
|
– amido |
|
|
|
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) |
4,093 |
4,093 |
|
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
0,696 |
0,696 |
|
– – negli altri casi |
4,093 |
4,093 |
|
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4): |
|
|
|
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) |
3,070 |
3,070 |
|
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
0,522 |
0,522 |
|
– – negli altri casi |
3,070 |
3,070 |
|
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
0,696 |
0,696 |
|
– altre (incluso allo stato naturale) |
4,093 |
4,093 |
|
Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: |
|
|
|
– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) |
4,093 |
4,093 |
|
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
0,696 |
0,696 |
|
– negli altri casi |
4,093 |
4,093 |
|
ex 1006 30 |
Riso lavorato: |
|
|
– a grani tondi |
— |
— |
|
– a grani medi |
— |
— |
|
– a grani lunghi |
— |
— |
|
1006 40 00 |
Rotture di riso |
— |
— |
1007 00 90 |
Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina |
— |
— |
(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).
(2) La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.
(3) Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).
(4) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/68 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2162/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 16 dicembre 2004 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
17.12.2004 |
IT |
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L 370/69 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2163/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania e della Svizzera, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004. |
(2) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, è opportuno fissare una restituzione massima. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 10 al 16 dicembre 2004, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 29,46 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
(3) GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
17.12.2004 |
IT |
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L 370/70 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2004
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/859/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (1), da una parte, ed il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo spazio economico europeo, modificato dalla decisione n. 140/2001 del comitato misto SEE (2), dall’altra, fissano il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti. |
(2) |
Al momento dell’adozione della decisione n. 140/2001, la CE e la Norvegia hanno indicato in una dichiarazione congiunta che la componente non agricola dei dazi doganali sui prodotti indicati nella tabella I del protocollo n. 3 deve essere eliminata. Su tale base le discussioni fra i funzionari della Commissione e della Norvegia si sono concluse l’11 marzo 2004. Le nuove concessioni tariffarie saranno applicate con una decisione del comitato misto SEE che modifica il protocollo n. 3 dell’accordo SEE. |
(3) |
Un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia sul protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia, è stato negoziato allo scopo di tener conto dei risultati di tali discussioni. |
(4) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze d’esecuzione conferite alla Commissione (3). |
(5) |
Occorrerebbe approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 3
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 4
1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (4), in seguito denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. VERDONK
(1) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.
(2) GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.
(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(4) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia
Signor,
mi pregio di confermarLe l’accordo della Comunità europea sui «verbali concordati» acclusi alla presente riguardanti il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno Norvegia.
La prego di confermarmi se il Governo del Regno di Norvegia è d’accordo sul contenuto della presente lettera.
Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addí
Briselÿ,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magÿmula fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporzÿdzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli,
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Întocmit la Bruxelles
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
VERBALI CONCORDATI
I. Introduzione
Dopo varie riunioni tenutesi tra i funzionari della Commissione e della Norvegia, l’11 marzo 2004 si è pervenuti ad un compromesso relativo a riduzioni o soppressioni tariffarie per un certo numero di prodotti agricoli trasformati, coperti dal protocollo n. 3 dell’accordo SEE (1) o dal protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio del 1973 tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (2).
Tali concessioni dovrebbero permettere di migliorare l’accesso al mercato per la Norvegia e per la Comunità e richiederanno la modifica del protocollo n. 3 dell’accordo SEE oltre che del protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio. Le due parti hanno raggiunto pertanto un accordo per presentare ed ottenere l’approvazione delle rispettive autorità su talune modifiche del regime d’importazione applicato dalle due parti ad alcuni prodotti agricoli trasformati. Queste modifiche saranno messe in opera mediante una decisione del comitato misto SEE, che modifica il protocollo n. 3 dell’accordo SEE, e del presente accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia.
Le modifiche nel protocollo n. 2 entreranno in vigore il 1o gennaio 2005.
Le due parti convengono che gli accordi d’importazione rispettivi sostituiranno l’accordo in forma di scambio di lettere del 27 novembre 2002.
II. Regime d’importazione norvegese
A partire dal 1o gennaio 2005 il Regno di Norvegia aprirà i seguenti contingenti tariffari per la Comunità:
Codici tariffari norvegesi |
Descrizione |
Volume |
Dazi doganali applicabili |
1506.0021 |
Grasso d’ossa, olio d’ossa e olio di piede di bue |
2 360 tonnellate |
Libero |
1518.0041 |
Olio di semi di lino |
100 tonnellate |
Libero |
III. Regime d’importazione comunitario
1. |
Dal 1o gennaio 2005 la Comunità aprirà i seguenti contingenti annui per la Norvegia:
|
IV. Regime comunitario relativo a talune bevande non alcoliche
— |
Dal 1o gennaio 2005 il presente regime sospende temporaneamente il contingente esentato applicato in base al protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio ai prodotti di cui ai codici CN 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) e ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche con aggiunta di zucchero (saccarosio o zucchero invertito)]. |
— |
La Comunità aprirà un contingente annuale a regime di dazio libero dal 1o gennaio al 31 dicembre per i prodotti originari della Norvegia classificati al codice CN 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) e ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche con aggiunta di zucchero (saccarosio o zucchero invertito)], per una quantità uguale a 14,3 milioni di litri nel 2005. Un dazio di 0,047 EUR al litro sarà applicato alle quantità importate che superano il totale fissato. Il dazio all’importazione può essere rivisto ogni anno sulla base della differenza tra i prezzi dello zucchero in Norvegia e nella Comunità. |
— |
Se al 31 ottobre 2005 e il 31 ottobre di ogni anno successivo il contingente tariffario è stato completato, il contingente tariffario applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo può essere aumentato del 10 %. Se invece il contingente non è stato completato entro tale data, i prodotti citati al paragrafo 1 potranno usufruire di un regime di dazio libero illimitato nel mercato comunitario dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. |
V. I contingenti tariffari di cui ai punti II, III e IV saranno accordati ai prodotti originari conformemente alle norme relative all’origine fissate nel protocollo n. 3 dell’accordo del 1973 di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia.
Signor,
mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:
«mi pregio di confermarLe l’accordo della Comunità europea sui «verbali concordati» acclusi alla presente riguardanti il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia.
La prego di confermarmi se il Governo del Regno di Norvegia è d’accordo sul contenuto della presente lettera.».
Con la presente Le confermo l’accordo del mio Governo sul contenuto della Sua lettera e sulla data proposta per l’entrata in vigore delle modifiche.
Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.
Done at Brussels,
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addí
Briselÿ,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magÿmula fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporzÿdzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli,
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Întocmit la Bruxelles
For the Government of the Kingdom of Norway
Por el Gobierno del Reino de Noruega
Za vládu Norského království
På vegne af Kongeriget Norges regering
Im Namen des Königreichs Norwegen
Norra Kuningriigi valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας
Pour le gouvernement du Royaume de Norvège
Per il Governo del Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes valdības vārdā
Norvegijos Karalystės Vyriausybės vardu
A Norvég Királyság Kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Renju tan-Norveġja
Voor de Regering van het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Rządu Królestwa Norwegii
Pelo Governo do Reino da Noruega
Za vládu Nórskeho kráľovstva
Za vlado Kraljevine Norveške
Norjan kuningaskunnan hallituksen puolesta
För Konungariket Norges regering
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/78 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2004
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
(2004/860/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, l’articolo 63, punto 3, gli articoli 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito dell’autorizzazione data alla Commissione in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere negoziati riguardanti l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. |
(2) |
Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, è auspicabile procedere alla firma dell’accordo siglato il 25 giugno 2004. |
(3) |
L'accordo prevede l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. È opportuno applicare tali disposizioni a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo. |
(4) |
Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea, è d’uopo applicare, mutatis mutandis, le disposizioni della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (1) alle relazioni con la Svizzera fin dalla firma dell’accordo. |
(5) |
La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (2). |
(6) |
La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istuituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3). |
(7) |
La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, e dei documenti connessi, consistenti nell’atto finale, nell'accordo in forma di scambio di lettere riguardante i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte è approvata in nome della Comunità europea, fatta salva la conclusione.
I testi dell'accordo e dei documenti connessi sono acclusi alla presente decisione (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata (le persone abilitate) a firmare l'accordo e i documenti connessi in nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione.
Articolo 3
La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni elencate negli allegati A e B dell’accordo e al loro sviluppo, nella misura in cui queste disposizioni abbiano una base giuridica nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea o nella misura in cui la decisione 1999/436/CE (5) abbia determinato che avevano tale base giuridica.
Articolo 4
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE del Consiglio si applicano, allo stesso modo, all’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Prima di prendere parte, conformemente all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 10 dell'accordo, a una decisione del comitato misto istituito da quest'ultimo, le delegazioni che rappresentano i membri del Consiglio si riuniscono in seno al Consiglio al fine di determinare se possa essere adottata una posizione comune.
Articolo 5
Conformemente all''articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo, gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 nonché l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), prima frase, di quest'ultimo, sono applicati provvisoriamente in attesa della sua entrata in vigore.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
R. VERDONK
(1) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(2) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
(3) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(4) Documento del Consiglio n. 13054/04 accessibile su http://register.consilium.eu.int
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/80 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2004
recante modifica della decisione 2002/883/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina
(2004/861/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/883/CE del Consiglio del 5 novembre 2002 intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (3) comprende una componente di prestito dell'importo massimo in conto capitale di 20 milioni di EUR e una componente di sovvenzione dell'importo massimo di 40 milioni di EUR. |
(2) |
A causa dei ritardi nell'attuazione delle necessarie riforme convenute tra la Commissione europea e la Bosnia-Erzegovina, è stato possibile finora erogare solo una prima tranche (15 milioni di EUR) ed una seconda tranche (20 milioni di EUR). La terza ed ultima tranche, pari ad un importo massimo di 25 milioni di EUR, non è ancora stata versata. |
(3) |
La Bosnia-Erzegovina si è impegnata a proseguire sulla via della stabilizzazione e delle riforme economiche. Dopo il positivo completamento del precedente accordo di stand-by dell'FMI nel febbraio 2004, sono stati avviati negoziati in vista di un nuovo programma finanziato dall'FMI. |
(4) |
Il paese continua a necessitare di sostegno finanziario esterno in aggiunta a quello che possono fornirle le istituzioni finanziarie internazionali. |
(5) |
La decisione 2003/883/CE dovrebbe essere modificata per consentire l'impegno e il pagamento di stanziamenti per sovvenzioni e l'erogazione di prestiti al di là del 9 novembre 2004. |
(6) |
Per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308. |
(7) |
Previa consultazione del Comitato economico e finanziario, |
DECIDE:
Articolo unico
All'articolo 6 della decisione 2002/883/CE, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa si applica dall'8 novembre 2004 fino al 30 giugno 2005.».
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM
(1) GU C 290 del 27.11.2004, pag. 6.
(2) Parere espresso il 28 ottobre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 308 del 9.11.2002, pag. 28.
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/81 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2004
relativa all’assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro e che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia
(2004/862/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia (3), mira ad assicurare la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e a potenziare le riserve del paese. |
(2) |
Nel quadro di tale assistenza sono state erogate nel 2002 e nel 2003 due quote per un importo complessivo di 105 milioni di EUR. A causa dei ritardi nell’attuazione delle misure strutturali concordate, la terza quota (25 milioni di EUR) deve essere ancora erogata. Restano da negoziare e stabilire i termini e le condizioni politiche inerenti al contributo aggiuntivo di 70 milioni di EUR deciso nel 2003. |
(3) |
Le autorità di Serbia e Montenegro sono impegnate ad ottenere risultati in materia di stabilizzazione e riforme economiche, nel quadro dell’attuale programma dell’FMI, come dimostrato dall’esistenza di segni incoraggianti di un ritrovato vigore delle riforme strutturali. |
(4) |
Il paese continua a necessitare di un sostegno finanziario esterno oltre a quello fornito dalle istituzioni finanziarie internazionali. |
(5) |
Si deve modificare la decisione 2002/882/CE per consentire l’impegno e il pagamento di fondi per sovvenzioni e l’erogazione di prestiti oltre il 9 novembre 2004. |
(6) |
Il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri di azione diversi da quelli di cui all'articolo 308. |
(7) |
Dopo avere consultato il comitato economico e finanziario, |
DECIDE:
Articolo unico
L'articolo 6, secondo comma, della decisione 2002/882/CE è sostituito dal testo seguente:
«Essa si applica a decorrere dall'8 novembre 2004 e fino al 30 giugno 2006»
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM
(1) GU C 290 del 27.11.2004, pag. 6.
(2) Parere espresso il 28 ottobre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25. Decisione modificata dalla decisione 2003/825/CE (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 28).
Commissione
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/82 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2004
che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati membri per il 2005 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità
[notificata con il numero C(2004) 4603]
(2004/863/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione e la sorveglianza di alcune malattie degli animali. |
(2) |
La maggior parte degli Stati membri ha presentato alla Commissione programmi di eradicazione e di sorveglianza di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). |
(3) |
Dall’esame dei programmi di eradicazione e sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri è risultato che essi rispettano la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (2). |
(4) |
Tali programmi sono inclusi nell’elenco prioritario dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di alcune TSE che possono ricevere un contributo finanziario della Comunità nel 2005, elenco istituito con decisione 2004/696/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, sull’elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di talune TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2005 (3). |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4), dispone l’attuazione di programmi annuali per l’eradicazione e la sorveglianza delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. |
(6) |
Data l’importanza che rivestono l’eradicazione e la sorveglianza delle TSE ai fini del conseguimento degli obiettivi comunitari nell’ambito della sanità pubblica e della salute degli animali appare opportuno rimborsare il 100 % delle spese sostenute dagli Stati membri per i test rapidi effettuati, nei limiti di un importo massimo per ciascun test e programma di sorveglianza delle TSE. |
(7) |
Per la stessa ragione è opportuno rimborsare il 100 % delle spese di laboratorio sostenute dagli Stati membri per l’esecuzione dei test di genotipizzazione entro i limiti di un importo massimo per ciascun test e programma di eradicazione della scrapie. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), stabilisce che i programmi per l’eradicazione e il monitoraggio delle malattie animali devono essere finanziati a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 di tale regolamento. |
(9) |
Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso a condizione che i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE siano realizzati in modo efficiente e che gli Stati membri forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione. |
(10) |
Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (6). |
(11) |
I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
Approvazione dei programmi di sorveglianza delle TSE e relativo contributo finanziario
Articolo 1
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Belgio è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 3 550 000 EUR.
Articolo 2
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 700 000 EUR.
Articolo 3
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 2 375 000 EUR.
Articolo 4
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Germania è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 15 020 000 EUR.
Articolo 5
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Estonia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 290 000 EUR.
Articolo 6
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Grecia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 585 000 EUR.
Articolo 7
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Spagna è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 4 780 000 EUR.
Articolo 8
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Francia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 24 045 000 EUR.
Articolo 9
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Irlanda è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 6 170 000 EUR.
Articolo 10
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Italia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 6 660 000 EUR.
Articolo 11
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato da Cipro è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 85 000 EUR.
Articolo 12
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Lituania è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 835 000 EUR.
Articolo 13
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 145 000 EUR.
Articolo 14
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Ungheria è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 085 000 EUR.
Articolo 15
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato da Malta è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 35 000 EUR.
Articolo 16
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 4 270 000 EUR.
Articolo 17
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Austria è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 920 000 EUR.
Articolo 18
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Portogallo è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 135 000 EUR.
Articolo 19
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 435 000 EUR.
Articolo 20
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 160 000 EUR.
Articolo 21
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Svezia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 305 000 EUR.
Articolo 22
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 5 570 000 EUR.
Articolo 23
Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 22 copre il 100 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati per i test effettuati, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, sino a un importo massimo di 8 EUR a test per i test effettuati dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 sui bovini, sugli ovini e sui caprini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001.
CAPO II
Approvazione dei programmi di eradicazione della BSE e relativo contributo finanziario
Articolo 24
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dal Belgio è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 250 000 EUR.
Articolo 25
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 2 500 000 EUR.
Articolo 26
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 200 000 EUR.
Articolo 27
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Germania è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 875 000 EUR.
Articolo 28
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Estonia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 25 000 EUR.
Articolo 29
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Grecia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 150 000 EUR.
Articolo 30
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Spagna è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 320 000 EUR.
Articolo 31
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Francia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 500 000 EUR.
Articolo 32
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Irlanda è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 4 000 000 di EUR.
Articolo 33
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Italia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 205 000 EUR.
Articolo 34
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato da Cipro è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 25 000 EUR.
Articolo 35
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 150 000 EUR.
Articolo 36
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 450 000 EUR.
Articolo 37
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Austria è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 10 000 EUR.
Articolo 38
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dal Portogallo è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 975 000 EUR.
Articolo 39
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 25 000 EUR.
Articolo 40
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Slovacchia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 25 000 EUR.
Articolo 41
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 25 000 EUR.
Articolo 42
1. Il programma di eradicazione della BSE presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 4 235 000 EUR.
Articolo 43
Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di eradicazione della BSE di cui agli articoli da 24 a 42 copre il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati, a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 500 EUR per animale.
CAPO III
Approvazione dei programmi di eradicazione della scrapie e relativi contributi finanziari
Articolo 44
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dal Belgio è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 105 000 EUR.
Articolo 45
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 20 000 EUR.
Articolo 46
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 5 000EUR.
Articolo 47
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Germania è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 2 275 000 EUR.
Articolo 48
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dall’Estonia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 10 000 EUR.
Articolo 49
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Grecia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 555 000 EUR.
Articolo 50
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Spagna è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 9 525 000 EUR.
Articolo 51
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Francia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 300 000 EUR.
Articolo 52
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dall’Irlanda è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 800 000 EUR.
Articolo 53
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dall’Italia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 2 485 000 EUR.
Articolo 54
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato da Cipro è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 5 565 000 EUR.
Articolo 55
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Lettonia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 5 000 EUR.
Articolo 56
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Lituania è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 5 000 EUR.
Articolo 57
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 35 000 EUR.
Articolo 58
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dall’Ungheria è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 5 000 EUR.
Articolo 59
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 575 000 EUR.
Articolo 60
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dall’Austria è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 10 000 EUR.
Articolo 61
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dal Portogallo è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 695 000 EUR.
Articolo 62
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 65 000 EUR.
Articolo 63
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Slovacchia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 340 000 EUR.
Articolo 64
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 5 000 EUR.
Articolo 65
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Svezia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 10 000 EUR.
Articolo 66
1. Il programma di eradicazione della scrapie presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 7 380 000 EUR.
Articolo 67
Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di eradicazione della scrapie di cui agli articoli da 44 a 66 copre il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati, a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 50 EUR per animale; copre altresì il 100 % dei costi, imposta sul valore aggiunto esclusa, dell’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione, sino a un importo massimo di 10 EUR per prova di genotipizzazione.
CAPO IV
Condizioni applicabili al contributo finanziario della Comunità
Articolo 68
Il tasso di conversione per le richieste presentate nella moneta nazionale nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n + 1» o il primo giorno precedente per il quale sia stabilito un tasso.
Articolo 69
1. Il contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 66 è concesso a condizione che la loro attuazione sia conforme alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, comprese le norme sulla concorrenza e l’assegnazione dei pubblici appalti, nonché a condizione che lo Stato membro interessato rispetti le seguenti condizioni:
a) |
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’attuazione del programma di eradicazione e sorveglianza delle TSE entrino in vigore entro il 1o gennaio 2005; |
b) |
entro il 1o giugno 2005 sia presentata una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, secondo quanto disposto all’articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE; |
c) |
ogni mese sia trasmessa alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute; tale relazione deve pervenire entro quattro settimane dal termine di ogni mese; le spese sostenute siano fornite su supporto informatizzato conformemente alla tabella riportata nell’allegato della presente decisione; |
d) |
entro il 1o giugno 2006 sia presentata una relazione finale sull’esecuzione tecnica del programma di eradicazione e di sorveglianza delle TSE, corredata della documentazione probante relativa alle spese sostenute e ai risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005; |
e) |
il programma sia attuato in modo efficiente; |
f) |
per i provvedimenti in questione non siano stati richiesti o non vengano successivamente richiesti altri contributi comunitari. |
2. Qualora lo Stato membro non rispetti le norme suddette, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione nonché dell’eventuale perdita finanziaria subita dalla Comunità.
CAPO V
Disposizioni finali
Articolo 70
La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2005.
Articolo 71
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
(3) GU L 316 del 15.10.2004, pag. 91.
(4) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1492/2004 della Commissione (GU L 274 del 24.8.2004, pag. 3).
(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(6) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
ALLEGATO
BSE |
SCRAPIE |
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Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 |
Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.2, 4.2 e 4.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 |
Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 |
Prove sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 |
Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 |
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Regione (1) |
Numero di prove |
Costo unitario |
Costo totale |
Numero di prove |
Costo unitario |
Costo totale |
Numero di prove |
Costo unitario |
Costo totale |
Numero di prove |
Costo unitario |
Costo totale |
Numero di prove |
Costo unitario |
Costo totale |
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Totale |
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(1) I dati per regione sono necessari soltanto nella relazione finale.
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/91 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
recante modifica della decisione 1999/478/CE che rinnova il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura
(2004/864/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) |
È importante che alla Commissione pervenga il contributo delle parti interessate dalle questioni suscitate dall’istituzione di una politica comune della pesca (PCP). Un comitato consultivo (CCP) per il settore della pesca è stato istituito dalla decisione 71/128/CEE della Commissione (1), sostituita dalla decisione 1999/478/CE, del 14 luglio 1999, che rinnova il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) (2). La composizione del CCPA è definita nell’articolo 3 della decisione 1999/478/CE della Commissione. |
(2) |
La decisione 1999/478/CE della Commissione ha istituito quattro gruppi di lavoro per l’elaborazione dei pareri del comitato; il gruppo di lavoro n. 2 è responsabile dell'acquacoltura. |
(3) |
Tenuto conto del rapido sviluppo dell’acquacoltura europea negli ultimi anni, è opportuno che gli interessi di detto settore siano più efficacemente rappresentati in seno al CCPA. Occorre pertanto ampliare la composizione di tale comitato includendovi il vicepresidente del gruppo di lavoro n. 2. La decisione 1999/478/CE della Commissione deve essere pertanto modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 3 della decisione 1999/478/CE della Commissione è modificato come segue:
a) |
il testo della prima frase è sostituito dal seguente: «Il comitato è composto da ventuno membri, di seguito denominati membri del comitato.»; |
b) |
il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Partecipano inoltre di diritto al comitato il presidente e il vicepresidente del comitato di dialogo settoriale “pesca” e i presidenti e i vicepresidenti dei gruppi di lavoro n. 1, 2, 3 e 4 di cui all'articolo 7.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 68 del 22.3.1971, pag. 18.
(2) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70.
Rettifiche
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/92 |
Rettifica della decisione 2003/452/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 152 del 20 giugno 2003 )
A pagina 26, nell’allegato, la riga concernente il numero d'ordine 09.1543 (Succhi di ciliege) è soppressa.