ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 361

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
8 dicembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 2087/2004 della Commissione, del 7 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2088/2004 della Commissione, del 7 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2497/2001 e il regolamento (CE) n. 2597/2001 relativi a contingenti tariffari per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Croazia e per taluni vini originari della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia

3

 

 

Regolamento (CE) n. 2089/2004 della Commissione, del 7 dicembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

10

 

 

Corte di giustizia

 

*

Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni

15

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/838/CE:
Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2003, relativa agli aiuti di Stato ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore di France 2 e France 3 [notificata con il numero C(2003) 4497]
 ( 1 )

21

 

*

2004/839/CE:
Decisione della Commissione, del 3 dicembre 2004, che definisce le condizioni per i movimenti a carattere commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità [notificata con il numero C(2004) 4546]
 ( 1 )

40

 

*

2004/840/CE:
Decisione della Commissione, del 30 novembre 2004, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e i controlli intesi a prevenire le zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2005, e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(2004) 4600]

41

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1646/2004 della Commissione, del 20 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ( GU L 296 del 21.9.2004 )

54

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 821/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2229/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia ( GU L 127 del 29.4.2004 )

54

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

8.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2087/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

103,1

204

98,8

999

101,0

0707 00 05

052

92,7

204

32,5

999

62,6

0709 90 70

052

108,2

204

70,4

999

89,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

204

52,8

388

50,6

999

51,7

0805 20 10

204

54,2

999

54,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,6

204

55,3

464

161,3

624

80,4

720

30,2

999

79,2

0805 50 10

052

49,2

528

34,1

999

41,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

138,0

400

86,7

404

107,4

512

104,5

720

67,3

999

103,4

0808 20 50

720

66,4

999

66,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


8.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/3


REGOLAMENTO (CE) N. 2088/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2497/2001 e il regolamento (CE) n. 2597/2001 relativi a contingenti tariffari per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Croazia e per taluni vini originari della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2004/778/CE dell'11 ottobre 2004 (4), il Consiglio ha concluso un protocollo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, in seguito «Protocollo di allargamento». Il protocollo di allargamento si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o maggio 2004.

(2)

Con la decisione del 22 novembre 2004 (5) il Consiglio ha autorizzato la firma e ha previsto l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o maggio 2004, di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, in seguito «protocollo di allargamento».

(3)

Entrambi i protocolli di allargamento prevedono nuovi contingenti tariffari e la modifica dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 2497/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Croazia (6) e al regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia (7).

(4)

Per attuare i nuovi contingenti tariffari e le modifiche ai contingenti tariffari esistenti di cui ai protocolli di allargamento, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2497/2001 e il regolamento (CE) n. 2597/2001.

(5)

Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base specificati nei protocolli di allargamento, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o maggio 2004.

(6)

Per facilitare la gestione di alcuni contingenti tariffari esistenti di cui al regolamento (CE) n. 2497/2001 e al regolamento (CE) n. 2597/2001, dei quantitativi importati nel quadro di tali contingenti si deve tenere conto per la determinazione dei contingenti aperti ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/2001 e il regolamento (CE) n. 2597/2001, modificati dal presente regolamento.

(7)

Conformemente al regolamento (CE) n. 2597/2001, dopo l’adesione della Slovenia all’Unione europea, i contingenti tariffari per i vini originari di tale Stato scadono. È opportuno, pertanto, sopprimere i riferimenti a tali contingenti.

(8)

Poiché i protocolli di allargamento si applicano a decorrere dal 1o maggio 2004, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore quanto prima.

(9)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 2497/2001 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2597/2001 è modificato come segue:

1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia».

2)

L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1.   I vini originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di cui all'allegato, beneficiano, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, di un'esenzione dai dazi doganali, nei limiti dei contingenti tariffari comunitari annui specificati nell'allegato e conformemente alle disposizioni di cui al presente regolamento.

2.   Se uno di questi paesi prevede sovvenzioni all'esportazione per i prodotti in questione, il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari previsti nei protocolli aggiuntivi di cui alle decisioni 2001/919/CE, 2001/918/CE e 2001/916/CE (di seguito protocolli aggiuntivi sul vino) sarà sospeso per quel paese.»

3)

L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Fatte salve le condizioni di cui al punto 5, lettera a), dell'allegato 1 di ogni protocollo aggiuntivo sul vino, all'importazione di vini nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano le disposizioni stabilite nei protocolli relativi alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa:

all'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia,

all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra,

e all’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra.»

4)

L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1.   I contingenti tariffari individuali per i vini originari della Repubblica di Croazia relativi alla parte I, di cui al numero d'ordine n. 09.1588 saranno aumentati ogni anno.

2.   L'incremento annuo di cui al paragrafo 1 può essere applicato solo nel caso in cui sia stato utilizzato almeno l'80 % del rispettivo volume aperto nell'ambito del precedente anno.

La Commissione riesaminerà i volumi utilizzati ogni anno e adotterà le misure per introdurre gli adeguamenti necessari per i volumi relativi alla Croazia.»

5)

L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

I quantitativi che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/2001 e del regolamento (CE) n. 2597/2001, sono stati immessi in libera circolazione a partire dal 1o gennaio 2004, nell’ambito dei contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.1581, 09.1582, 09.1583, 09.1584, 09.1585, 09.1586, 09.1588, 09.1589, 09.1558 e 09.1559, saranno, all’entrata in vigore del presente regolamento, tenuti in debito conto per quanto riguarda la determinazione dei rispettivi contingenti tariffari di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2497/2001 e del regolamento (CE) n. 2597/2001, modificati dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2004.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(2)  GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 26).

(3)  GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 30).

(4)  GU L 350 del 25.11.2004, pag. 1.

(5)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 607/2003 (GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18).

(7)  GU L 345 del 29.12.2001, pag. 35.


ALLEGATO I

«ALLEGATO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente tariffario annuale

(peso netto)

Dazio applicabile al contingente

09.1581

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia; affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

30 tonnellate

Esenzione

ex 0304 10 19

40

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

10

ex 0304 20 19

50

ex 0304 90 10

11, 17, 40

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

0305 49 45

50

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

61

09.1582

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

 

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia; affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

210 tonnellate

Esenzione

ex 0304 10 19

30

ex 0304 10 91

20

ex 0304 20 19

40

ex 0304 90 10

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 80

63

ex 0305 69 80

63

09.1583

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

80

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia; affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

35 tonnellate

Esenzione

ex 0304 10 38

80

ex 0304 10 98

77

ex 0304 20 94

50

ex 0304 90 97

82

ex 0305 10 00

30

ex 0305 30 90

70

ex 0305 49 80

40

ex 0305 59 80

65

ex 0305 69 80

65

09.1584

ex 0301 99 90

0302 69 94

15, 17, 28 (1)

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia; affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 550 tonnellate + aumento di 66,66 tonnellate dal 1o maggio al 31 dicembre 2004

dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 e per ciascun anno successivo: 650 tonnellate

Esenzione

ex 0303 77 00

10

ex 0304 10 38

85

ex 0304 10 98

79

ex 0304 20 94

60

ex 0304 90 97

84

ex 0305 10 00

40

ex 0305 30 90

80

ex 0305 49 80

50

ex 0305 59 80

67

ex 0305 69 80

67

09.1585

1604 13 11

1604 13 19

 

Preparazioni e conserve di sardine

dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 180 tonnellate

6 %

ex 1604 20 50

10, 19

09.1586

1604 16 00

1604 20 40

 

Preparazioni e conserve di acciughe

dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 40 tonnellate + aumento di 6,66 tonnellate dal 1o maggio al 31 dicembre 2004

Esenzione

09.1587

1604

 

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

dal 1o maggio al 31 dicembre 2004: 860 tonnellate

dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 e per ciascun anno successivo: 1 550 tonnellate

Esenzione


(1)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 15, 17 e 28 saranno sostituite con la suddivisione 22.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

PARTE I: CROAZIA

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente annuale

(in hl)

Dazio applicabile al contingente

09.1588

ex 2204 10 19

91, 99

Vini spumanti diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 30 000 + aumento di 9 333,33 dal 1o maggio al 31 dicembre 2004

Per ciascun anno consecutivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre: 44 000 (1)

Esenzione

ex 2204 10 99

91, 99

2204 21 10

 

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

ex 2204 21 79

79

80

ex 2204 21 80

79

80

ex 2204 21 83 (2)

10

79

80

ex 2204 21 84 (3)

10

79

80

ex 2204 21 94

10

30 (4)

ex 2204 21 98

10

30 (4)

ex 2204 21 99

10

09.1589

2204 29 10

 

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 15 000 + aumento di 9 333,33 dal 1o maggio al 31 dicembre 2004

Per ciascun anno consecutivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre: 29 000

Esenzione

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

10

30 (4)

ex 2204 29 94

10

30 (4)

ex 2204 29 98

10

30 (4)

ex 2204 29 99

10


PARTE II: EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente annuale

(in hl)

Dazio applicabile al contingente

09.1558

ex 2204 10 19

91, 99

Vini spumanti diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 27 000 + aumento di 1 333,33 dal 1o maggio al 31 dicembre 2004

Per ciascun anno consecutivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre: 37 000 (5)

Esenzione

ex 2204 10 99

91, 99

2204 21 10

 

Vini di qualità di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

ex 2204 21 79

79

80

ex 2204 21 80

79

80

ex 2204 21 83 (6)

10

79

80

ex 2204 21 84 (7)

10

79

80

ex 2204 21 94

10

30 (8)

ex 2204 21 98

10

30 (8)

ex 2204 21 99

10

09.1559

2204 29 10

 

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 273 000 + aumento di 59 666,66 dal 1o maggio al 31 dicembre 2004

Per ogni anno successivo: dal 1o gennaio al 31 dicembre: 354 500 (9)

Esenzione

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

10

30 (8)

ex 2204 29 94

10

30 (8)

ex 2204 29 98

10

30 (8)

ex 2204 29 99

10


(1)  Il volume del contingente sarà aumentato ogni anno di 10 000 hl, a condizione che nell’anno precedente sia stato utilizzato almeno l’80 % del quantitativo ammissibile. L’aumento annuo sarà applicato fino a quando la somma dei contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.1588 e 09.1589 raggiungono i 98 000 hl.

(2)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 83 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 84 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 59 e 70.

(3)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 84 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 85 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 79 e 80.

(4)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 10 e 30 saranno sostituite con la suddivisione 20.

(5)  Dal 1o gennaio 2006, questo contingente tariffario aumenterà di 6 000 hl all’anno.

(6)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 83 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 84 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 59 e 70.

(7)  A decorrere dal 1 gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 84 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 85 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 79 e 80.

(8)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 10 e 30 saranno sostituite con la suddivisione 20.

(9)  Dal 1o gennaio 2006, questo contingente tariffario diminuirà ogni anno di 6 000 hl.»


8.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/10


REGOLAMENTO (CE) N. 2089/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne nonché per alcune destinazioni sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 (2), (CEE) n. 1964/82 (3), il regolamento (CEE) n. 2388/84 (4), il regolamento (CEE) n. 2973/79 (5), e il regolamento (CE) n. 2051/96 (6).

(3)

L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.

(4)

Per motivi di semplificazione, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi non devono più essere concesse per le categorie di animali i cui scambi con i paesi terzi risultano trascurabili. Tenuto conto inoltre delle considerazioni generali sul benessere degli animali, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi da macello dovrebbero essere limitate quanto più possibile. Le restituzioni per questi animali dovrebbero quindi essere concesse soltanto per i paesi terzi che per motivi culturali e/o religiosi importano tradizionalmente un numero considerevole di animali per la macellazione domestica. Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all'esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di non oltre 30 mesi di età.

(5)

È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.

(6)

Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.

(7)

Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione corrispondente a quella concessa fino ad oggi.

(8)

Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, non è opportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.

(9)

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (7), ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione e le restituzioni sono fissate sulla base dei codici prodotto definiti dalla suddetta nomenclatura.

(10)

Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

(11)

Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (8).

(12)

È necessario accordare le restituzioni ai soli prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario come previsto rispettivamente dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio (9), dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio (10) e dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio (11).

(13)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(14)

I negoziati relativi all'adozione di concessioni aggiuntive, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale o orientale, sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. In tale contesto è stato deciso, tra l'altro, di sopprimere le restituzioni all'esportazione per i prodotti destinati ad essere esportati verso la Romania. Occorre pertanto depennare il paese dall'elenco delle destinazioni per le quali viene concessa la restituzione e prevedere che la soppressione delle restituzioni per questi paesi non comporti la creazione di una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.

(15)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,

all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il fatto che non sia stata fissata una restituzione all'esportazione per la Romania non comporta l'applicazione di una restituzione differenziata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3).

(3)  GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).

(4)  GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16).

(5)  GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 (GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7).

(6)  GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2333/96 (GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13).

(7)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 (GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3).

(8)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).

(9)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

(10)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(11)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 7 dicembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

53,00

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

53,00

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg peso vivo

41,00

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

71,50

B03

EUR/100 kg peso netto

43,00

039

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 10 00 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

97,00

B03

EUR/100 kg peso netto

56,50

039

EUR/100 kg peso netto

33,50

0201 10 00 9140

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

97,00

B03

EUR/100 kg peso netto

56,50

039

EUR/100 kg peso netto

33,50

0201 20 20 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

71,50

B03

EUR/100 kg peso netto

43,00

039

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 20 30 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

123,00

B03

EUR/100 kg peso netto

71,50

039

EUR/100 kg peso netto

41,00

0201 20 50 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

58,50

B03

EUR/100 kg peso netto

17,50

039

EUR/100 kg peso netto

19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

71,50

B03

EUR/100 kg peso netto

43,00

039

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 20 50 9140

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 20 90 9700

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 30 00 9050

400 (3)

EUR/100 kg peso netto

23,50

404 (4)

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B08, B09

EUR/100 kg peso netto

172,00

B03

EUR/100 kg peso netto

102,00

039

EUR/100 kg peso netto

60,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

152,50

220

EUR/100 kg peso netto

205,00

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B08

EUR/100 kg peso netto

94,50

B09

EUR/100 kg peso netto

88,00

B03

EUR/100 kg peso netto

56,50

039

EUR/100 kg peso netto

33,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

83,50

220

EUR/100 kg peso netto

123,00

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 10 00 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0202 20 10 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 20 50 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

58,50

B03

EUR/100 kg peso netto

17,50

039

EUR/100 kg peso netto

19,50

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 30 90 9100

400 (3)

EUR/100 kg peso netto

23,50

404 (4)

EUR/100 kg peso netto

23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0206 10 95 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0206 29 91 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg peso netto

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,50

B03

EUR/100 kg peso netto

15,00

039

EUR/100 kg peso netto

17,50

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

88,50

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

79,00

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

88,50

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

79,00

1602 50 39 9425 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

30,00

1602 50 39 9525 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

30,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg peso netto

17,50


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

(2)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

(3)  Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79, modificato.

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96, modificato.

(5)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2388/84, modificato.

(6)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39). Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7)  In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(8)  La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Romania.

B02

:

B08, B09 e destinazione 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Santa Sede, Bulgaria, Albania, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].

B08

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

B09

:

Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

B11

:

Libano ed Egitto.


Corte di giustizia

8.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/15


ISTRUZIONI PRATICHE ALLE PARTI

relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in base all'articolo 125 bis del suo regolamento di procedura,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'interesse del buon svolgimento dei procedimenti nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni, occorre impartire agli agenti e agli avvocati che rappresentano le parti davanti alla Corte istruzioni pratiche relative alla presentazione delle memorie nonché alla preparazione e allo svolgimento delle udienze.

(2)

Queste istruzioni riproducono, spiegano ed integrano talune disposizioni del regolamento di procedura e devono consentire agli agenti e agli avvocati che rappresentano le parti di tener conto dei vincoli cui è soggetta la Corte, derivanti in particolare dalla gestione elettronica dei documenti e dalle necessità di traduzione e di interpretazione.

(3)

In forza del regolamento di procedura e delle istruzioni al cancelliere, quest'ultimo è incaricato di ricevere gli atti processuali, di curare la loro conformità con le disposizioni del regolamento e assiste la Corte e le Sezioni in particolare nell'organizzazione delle udienze. Nell'ottemperare alle sue funzioni, il cancelliere si assicurerà che gli agenti e gli avvocati rispettino le presenti istruzioni pratiche chiedendo, se del caso, la regolarizzazione dei documenti non conformi o invitando l'agente o l'avvocato interessato a conformarvisi.

(4)

Le presenti istruzioni pratiche sono state redatte previa consultazione dei rappresentanti degli agenti degli Stati membri e delle istituzioni nei procedimenti dinanzi alla Corte nonché il Consiglio degli Ordini forensi dell'Unione europea (CCBE),

ADOTTA LE PRESENTI ISTRUZIONI PRATICHE:

SULL'USO DEI MEZZI TECNICI DI COMUNICAZIONE

1.

La trasmissione alla cancelleria, prevista dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento di procedura, della copia dell'originale firmato di un atto processuale può essere effettuata:

sia per fax [al numero (+352) 43 37 66],

sia in allegato a un messaggio di posta elettronica (indirizzo e-mail: ecj.registry@curia.eu.int).

2.

In caso di trasmissione per posta elettronica, sono accettate soltanto copie dell'originale firmato trattate allo scanner. Una semplice scheda elettronica o una scheda recante una firma elettronica o un facsimile di firma redatto mediante computer non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento di procedura.

E' auspicabile che i documenti siano trattati allo scanner con una risoluzione di 300 DPI e che siano presentati, nei limiti del possibile, in formato PDF (immagini più testo) mediante i programmi Acrobat o Readiris 7 Pro.

3.

Il deposito di un documento per fax o posta elettronica vale, ai fini dell'osservanza di un termine, soltanto se l'originale firmato perviene in cancelleria entro e non oltre il termine, previsto dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento di procedura, di dieci giorni dopo il detto deposito. L'originale firmato dev'essere spedito senza indugio, subito dopo l'invio della copia, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche minime. In caso di divergenza tra l'originale firmato e la copia precedentemente depositata è presa in considerazione solo la data del deposito dell'originale firmato.

4.

La dichiarazione di una parte recante il suo consenso, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento di procedura, a che talune notifiche le vengano inviate per fax o con qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione deve contenere l'indicazione del numero dell'apparecchio fax e/o l'indirizzo elettronico al quale possono venire inviate notifiche da parte della cancelleria. Il computer del destinatario deve disporre di un programma adeguato (ad esempio: Acrobat o Readiris 7 Pro) per poter visualizzare le notifiche della cancelleria che saranno effettuate in formato PDF.

SULLA PRESENTAZIONE DELLE MEMORIE

5.

Le memorie e i documenti depositati (1) dalle parti devono essere presentati in modo da consentire la gestione elettronica dei documenti da parte della Corte e, in particolare, la possibilità di scannerizzare documenti e di praticare il riconoscimento dei caratteri.

Onde consentire l'impiego di tali tecniche dovranno essere osservati i seguenti requisiti:

1)

la carta deve essere bianca, senza righe, di formato A4. Il testo deve figurare solo su una faccia della pagina («recto» e non «recto-verso»);

2)

le pagine della memoria e, eventualmente, degli allegati devono essere assemblate mediante fermagli facilmente rimuovibili (non devono essere rilegate o riunite con fermagli fissi come colla, punti metallici, ecc.);

3)

il testo deve essere scritto in caratteri di tipo corrente (come, ad esempio: Times New Roman, Courier o Arial) di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e di almeno 10 pt per le note a piè di pagina, con un'interlinea di 1,5 e con margini in alto, in basso, a sinistra e a destra, di almeno 2,5 cm;

4)

le pagine della memoria devono essere numerate, in alto a destra, in maniera ininterrotta e in ordine crescente. Questa numerazione vale, del pari in maniera ininterrotta, per tutte le pagine dei documenti allegati alla memoria al fine di poter garantire mediante il conteggio delle pagine che, quando gli allegati sono trattati allo scanner, tutte le pagine siano effettivamente acquisite.

6.

Sulla prima pagina della memoria devono figurare le seguenti menzioni:

1)

la denominazione della memoria (ricorso, atto d'impugnazione, controricorso, comparsa di risposta, replica, controreplica, istanza d'intervento, memoria d'intervento, osservazioni sulla memoria d'intervento, eccezione d'irricevibilità, ecc.);

Quando nella comparsa di risposta è chiesto l'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale su un motivo non dedotto nell'atto d'impugnazione, la denominazione deve precisare che si tratta di comparsa di risposta con impugnazione incidentale.

2)

il numero della causa (C-…/…) se è già stato comunicato dalla cancelleria;

3)

l'indicazione della parte ricorrente e della parte convenuta, e negli atti d'impugnazione: l'indicazione della decisione impugnata e delle parti dinanzi al Tribunale;

4)

l'indicazione della parte per la quale è depositata la memoria.

7.

Ciascun paragrafo della memoria dev'essere numerato.

8.

La firma della memoria da parte dell'agente o dell'avvocato della parte interessata deve figurare in calce alla memoria.

SULLA STRUTTURA E SUL CONTENUTO DELLE PRINCIPALI MEMORIE

A.   Ricorsi diretti

Atto introduttivo del ricorso

9.

L'atto introduttivo del ricorso deve avere il contenuto previsto dall'articolo 38, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura.

10.

All'inizio dell'atto devono figurare:

1)

il nome e il domicilio della parte ricorrente;

2)

il nome e la qualifica dell'agente o dell'avvocato della parte ricorrente;

3)

l'indicazione della parte nei cui confronti è proposto il ricorso;

4)

le dichiarazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, (elezione di domicilio in Lussemburgo e/o accettazione di notifiche mediante fax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione).

11.

A un ricorso di annullamento dev'essere allegata la copia dell'atto impugnato identificandolo come tale.

12.

Si raccomanda di accludere al ricorso un sunto dei motivi e dei principali argomenti dedotti, destinato a facilitare la redazione della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale prevista dall'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento di procedura, che sarà predisposta dalla cancelleria. Detto sunto non deve superare le due pagine.

13.

All'inizio del ricorso o in calce al medesimo deve figurare l'esatta formulazione delle conclusioni della parte ricorrente.

14.

La parte introduttiva del ricorso deve essere seguita da una breve esposizione dei fatti all'origine della controversia.

15.

L'argomentazione giuridica deve essere strutturata in funzione dei motivi dedotti. Si raccomanda, dopo l'esposizione dei fatti all'origine della controversia, di enunciare in forma riassuntiva e schematica i motivi dedotti.

Controricorso

16.

Il controricorso deve avere il contenuto previsto dall'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

17.

All'inizio del controricorso devono figurare, oltre al numero della causa e all'indicazione della parte ricorrente:

1)

il nome e il domicilio della parte convenuta;

2)

il nome e la qualifica dell'agente o dell'avvocato della parte convenuta;

3)

le dichiarazioni relative all'elezione di domicilio in Lussemburgo e/o l'accettazione di notifiche mediante fax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione (articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura).

18.

All'inizio del controricorso o in calce al medesimo deve figurare la formulazione precisa delle conclusioni della parte convenuta.

19.

L'argomentazione deve essere per quanto possibile strutturata in funzione dei motivi dedotti nel ricorso.

20.

Il contesto di fatto o di diritto è incluso nel controricorso solo se la sua presentazione nel ricorso è contestata o richiede precisazioni. Qualsiasi contestazione dei fatti asseriti dalla controparte dev'essere espressa e deve indicare con precisione il fatto di cui trattasi.

Replica e controreplica

21.

Le repliche e le controrepliche includono il contesto di fatto e di diritto solo se la presentazione di questi ultimi nelle memorie precedenti è contestata o, in via eccezionale, richiede precisazioni. Qualsiasi contestazione dev'essere espressa e indicare con precisione l'elemento di fatto o di diritto di cui trattasi.

Memoria d'intervento

22.

La memoria d'intervento deve sviluppare solo argomenti nuovi rispetto a quelli che la parte principale sostenuta ha fatto valere. In essa ci si può limitare a fare un semplice riferimento agli altri argomenti.

La memoria d'intervento include il contesto di fatto e di diritto solo se la presentazione di questi ultimi nelle memorie delle parti principali è contestata o richiede precisazioni. Qualsiasi contestazione dev'essere espressa e indicare con precisione l'elemento di fatto o di diritto di cui trattasi.

B.   Impugnazioni

Atto d'impugnazione

23.

L'atto d'impugnazione deve avere il contenuto previsto dall'articolo 112, paragrafo 1, del regolamento di procedura;

24.

All'inizio dell'atto d'impugnazione devono figurare:

1)

il nome e il domicilio della parte ricorrente;

2)

il nome e la qualifica dell'agente o dell'avvocato della parte ricorrente;

3)

l'indicazione della decisione del Tribunale oggetto dell'impugnazione (natura, collegio giudicante, data e numero di causa) e delle parti dinanzi al Tribunale;

4)

l'indicazione della data in cui la decisione del Tribunale è stata notificata alla parte ricorrente nel giudizio di impugnazione;

5)

le dichiarazioni relative all'elezione di domicilio in Lussemburgo e/o l'accettazione di notifiche mediante fax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.

25.

Una copia della decisione del Tribunale oggetto del gravame deve essere allegata all'atto d'impugnazione.

26.

Si raccomanda di accludere all'atto d'impugnazione un sunto dei motivi e dei principali argomenti dedotti, destinato a facilitare la redazione della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale prevista dall'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento di procedura. Detto sunto non deve superare le due pagine.

27.

All'inizio del ricorso o in calce al medesimo deve figurare l'esatta formulazione delle conclusioni della parte ricorrente nel giudizio di impugnazione (articolo 113, paragrafo 1, del regolamento di procedura).

28.

In generale non è necessario fornire una descrizione dei fatti e dell'oggetto della controversia; è sufficiente fare riferimento alla decisione del Tribunale.

29.

L'argomentazione giuridica deve essere strutturata in funzione dei motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione, in particolare degli errori di diritto invocati. Si raccomanda di enunciare tali motivi in forma riassuntiva e schematica all'inizio dell'atto d'impugnazione.

Comparsa di risposta

30.

La comparsa di risposta deve avere il contenuto previsto dall'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento di procedura;

31.

All'inizio della comparsa di risposta devono figurare, oltre al numero di causa e all'indicazione della parte che ha proposto l'impugnazione:

1)

il nome e il domicilio della parte che la presenta;

2)

il nome e la qualifica dell'agente o dell'avvocato di tale parte;

3)

la data in cui l'atto d'impugnazione è stato notificato alla parte;

4)

le dichiarazioni relative all'elezione di domicilio in Lussemburgo e/o l'accettazione di notifiche mediante fax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.

32.

All'inizio della comparsa di risposta o in calce alla medesima deve figurare l'esatta formulazione delle conclusioni della parte che la presenta.

33.

Qualora le conclusioni della comparsa di risposta siano dirette all'annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale per un motivo che non è stato dedotto nell'atto d'impugnazione, occorre indicarlo nell'intitolazione della comparsa («comparsa di risposta con impugnazione incidentale»).

34.

L'argomentazione giuridica deve essere strutturata il più possibile in funzione dei motivi dedotti dalla parte ricorrente nel giudizio d'impugnazione e/o, eventualmente, dei motivi dedotti a titolo d'impugnazione incidentale.

35.

Dato che il contesto di fatto o di diritto ha già formato oggetto della sentenza impugnata, esso è incluso nella comparsa di risposta solo in via del tutto eccezionale quando la sua presentazione nell'atto di impugnazione sia contestata o richieda precisazioni. Qualsiasi contestazione deve essere espressa e indicare con precisione l'elemento di fatto o di diritto di cui trattasi.

Replica e controreplica

36.

Le repliche e le controrepliche, in generale, non includono il contesto di fatto e di diritto. Qualsiasi contestazione dev'essere espressa e indicare con precisione l'elemento di fatto o di diritto di cui trattasi.

Memoria d'intervento

37.

La memoria d'intervento deve sviluppare solo gli argomenti nuovi rispetto a quelli che la parte principale sostenuta ha fatto valere. In essa ci si può limitare a fare un semplice riferimento agli altri argomenti.

La memoria d'intervento include il contesto di fatto e di diritto solo se la presentazione di questi ultimi nelle memorie delle parti principali è contestata o richiede precisazioni. Qualsiasi contestazione dev'essere espressa e indicare con precisione l'elemento di fatto o di diritto di cui trattasi.

SULLA PRODUZIONE DI ALLEGATI ALLE MEMORIE

38.

L'argomento di diritto sottoposto all'esame della Corte deve figurare nelle memorie e non negli allegati.

39.

Alla memoria devono essere allegati soltanto i documenti menzionati nel testo della memoria medesima e che sono necessari per provarne o illustrarne il contenuto.

40.

La produzione di allegati è ammessa solo se accompagnata da un elenco degli allegati (articolo 37, paragrafo 4, del regolamento di procedura). Tale elenco deve contenere per ciascun documento allegato:

1)

il numero dell'allegato;

2)

una breve descrizione dell'allegato con indicazione della sua natura (ad esempio: «lettera» con indicazione della data, dell'autore, del destinatario e del numero di pagine);

3)

l'indicazione della pagina della memoria e del numero del paragrafo in cui è menzionato il documento e che giustifica la produzione del medesimo.

41.

Se, per comodità della Corte, sono prodotte in allegato a una memoria copie di decisioni giurisdizionali, di riferimenti alla dottrina o di atti legislativi, queste devono essere separate dagli altri documenti allegati.

42.

Qualsiasi riferimento a un documento prodotto deve identificare l'allegato indicandone il numero, quale risulta dall'elenco in cui figura nonché la memoria cui è allegato. Nell'ambito di un'impugnazione, qualora il documento sia già stato prodotto davanti al Tribunale, occorre indicare anche l'identificazione usata per il documento davanti al Tribunale.

SULLA REDAZIONE E LA LUNGHEZZA DELLE MEMORIE

43.

Ai fini di un procedimento rapido, chi redige una memoria deve tener conto in particolare dei seguenti elementi:

la memoria è alla base dell'esame del fascicolo e per facilitare tale esame essa deve essere strutturata, concisa e priva di ripetizioni,

la memoria, in generale, sarà tradotta: per facilitare la traduzione e renderla più fedele possibile si raccomanda di usare frasi dalla struttura semplice e un vocabolario semplice e preciso,

il tempo necessario alla traduzione e la durata dell'esame del fascicolo sono proporzionali alla lunghezza delle memorie depositate e più le memorie sono brevi, più rapido è il trattamento della causa.

44.

Secondo l'esperienza della Corte, una memoria utile può limitarsi, salvo particolari circostanze, a 10 o 15 pagine, mentre la replica, la controreplica e la comparsa di risposta possono limitarsi a 5 o 10 pagine.

SULLA DOMANDA DIRETTA A FAR STATUIRE SULLA CAUSA MEDIANTE PROCEDIMENTO ACCELERATO

45.

La parte che chiede, con atto separato, ai sensi dell'articolo 62 bis del regolamento di procedura, che la Corte statuisca mediante un procedimento accelerato, deve motivare brevemente la particolare urgenza della causa. Tale domanda, salvo particolari circostanze, non deve eccedere le 5 pagine.

46.

Poiché il procedimento accelerato è principalmente orale, la parte che ne chiede l'applicazione deve limitare la sua memoria ad una sommaria esposizione dei motivi dedotti. Tale memoria, salvo particolari circostanze, non deve eccedere le 10 pagine.

SULLE DOMANDE DI POTER REPLICARE NELLE IMPUGNAZIONI

47.

Su domanda, il presidente può autorizzare la presentazione di una memoria di replica laddove essa sia necessaria per consentire alla parte ricorrente di difendere il proprio punto di vista o per preparare la decisione sull'impugnazione.

Tale domanda non deve, salvo particolari circostanze, oltrepassare le 2-3 pagine e deve limitarsi a indicare sommariamente i motivi specifici che, secondo la parte ricorrente, rendono necessaria una replica. La domanda deve essere comprensibile di per sé senza che si renda necessario far riferimento all'atto d'impugnazione o alla comparsa di risposta.

SULLE DOMANDE DI UDIENZA DIBATTIMENTALE

48.

La Corte può decidere di soprassedere all'udienza dibattimentale quando nessuna delle parti ha chiesto di presentare le proprie osservazioni orali (articoli 44 bis e 120 del regolamento di procedura). In pratica, in mancanza di una domanda del genere si procede a un'udienza solo raramente.

La domanda deve indicare i motivi per i quali la parte desidera essere sentita. Questa motivazione deve risultare da una valutazione concreta dell'utilità di un'udienza dibattimentale per la parte in causa e indicare gli elementi del fascicolo o dell'argomentazione che tale parte ritiene necessario sviluppare o confutare più ampiamente all'udienza. Non è sufficiente una motivazione di carattere generale che faccia riferimento all'importanza della causa o delle questioni da risolvere.

SULLA PREPARAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DIBATTIMENTALI

49.

Prima che inizi l'udienza, gli agenti o gli avvocati sono invitati a un breve colloquio con il collegio giudicante, al fine di organizzare l'udienza. Il giudice relatore e l'avvocato generale in questa occasione possono precisare i punti che desiderano siano sviluppati nel corso delle difese orali.

50.

La durata massima delle difese orali è di 30 minuti dinanzi alla seduta plenaria, alla grande sezione e a una sezione di cinque giudici e di 15 minuti dinanzi a una sezione di tre giudici. La durata massima delle difese orali di una parte interveniente è di 15 minuti dinanzi a qualsiasi collegio.

Su domanda corredata da una motivazione circostanziata al presidente del collegio interessato, può essere accordato, in via eccezionale, un tempo di parola più lungo rispetto ai limiti previsti. Tale domanda deve pervenire alla Corte al più presto e, per essere presa in considerazione, entro e non oltre due settimane prima della data dell'udienza.

La convocazione all'udienza invita gli agenti e gli avvocati a comunicare alla cancelleria la durata stimata delle loro difese orali. Le indicazioni fornite servono a programmare i lavori della Corte e delle sezioni e i tempi di parola non possono essere oltrepassati.

51.

Il collegio giudicante e l'avvocato generale, grazie ai documenti del fascicolo, hanno già una buona conoscenza della causa, del relativo oggetto nonché dei motivi e degli argomenti dedotti dalle parti. Le difese orali non hanno lo scopo di riproporre il punto di vista di una parte, ma di mettere in luce i punti che l'agente o l'avvocato ritiene particolarmente importanti, segnatamente quelli menzionati nell'eventuale domanda di udienza (cfr. punto 48). Va evitata la ripetizione di quanto già scritto nelle memorie; è sufficiente, se necessario, farvi riferimento in sede di difese orali.

Si raccomanda di iniziare a svolgere le proprie difese orali indicando l'ordine che sarà seguito.

52.

Molto spesso le difese orali sono seguite dai membri del collegio giudicante tramite l'interpretazione simultanea. Per permettere l'interpretazione è necessario parlare con un ritmo naturale e non forzato ed usare frasi brevi e dalla struttura semplice.

Si sconsiglia di leggere un testo redatto anticipatamente. E' preferibile parlare sulla base di appunti ben strutturati. Se, tuttavia, le difese orali sono preparate per iscritto, si raccomanda, per la redazione del testo, di tener presente il fatto che questo deve essere esposto oralmente e dovrebbe avvicinarsi il più possibile a un'esposizione orale. Per facilitare l'interpretazione, gli agenti e gli avvocati sono invitati a comunicare preventivamente alla Divisione dell'interpretazione, l'eventuale testo o supporto scritto delle loro difese orali via fax, [al numero (+352) 43 03 36 97)].

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2004.


(1)

Corte di giustizia delle Comunità europee

L-2925 LUXEMBOURG


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

8.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2003

relativa agli aiuti di Stato ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore di France 2 e France 3

[notificata con il numero C(2003) 4497]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/838/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 10 marzo 1993, Télévision Française 1 SA (in appresso denominata «TF1») ha presentato una denuncia alla Commissione riguardo alle modalità di finanziamento e di gestione delle emittenti televisive pubbliche France 2 e France 3 (2). In tale denuncia si fa valere la violazione dell'articolo 81, dell'articolo 86, paragrafo 1, e dell'articolo 87 del trattato.

(2)

In base all'articolo 81 del trattato, TF1 ritiene che France 2 e France 3 abbiano messo in atto alcune pratiche concordate che hanno avuto per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza. In base all'articolo 86 del trattato, TF1 sostiene che lo Stato francese mantiene misure contrarie al principio della parità di trattamento fra imprese pubbliche e imprese private e misure che impongono o incoraggiano intese anticoncorrenziali. Infine in base all'articolo 87 del trattato, TF1 afferma che il canone, diverse sovvenzioni e conferimenti di capitale nonché alcune autorizzazioni di disavanzo di cui hanno beneficiato France 2 e France 3 all'inizio degli anni '90 costituiscono aiuti di Stato. TF1 considera inoltre misura di effetto equivalente a un aiuto di Stato l’impossibilità per il Conseil supérieur de l’audiovisuel (in appresso denominato «CSA») di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti delle emittenti pubbliche. TF1 ritiene che questi aiuti di Stato abbiano permesso alle emittenti pubbliche di liberarsi da qualsiasi vincolo di redditività commerciale presentando offerte superiori per l'acquisto dei diritti televisivi e praticando prezzi di richiamo e ribassi artificiali in relazione ai propri spazi pubblicitari o alle proprie azioni di sponsorizzazione.

(3)

Il 16 luglio 1993 la Commissione ha inviato una richiesta di chiarimenti a TF1, che ha replicato con lettera del 30 settembre 1993. Una richiesta di chiarimenti è stata inviata in data 12 agosto 1993 alle autorità francesi, che hanno replicato con lettera del 9 dicembre 1993.

(4)

Il 17 marzo 1994 TF1 ha inviato alla Commissione una lettera che riporta i principali elementi contenuti nella denuncia.

(5)

Con lettera del 23 settembre 1994 e in un documento datato 12 dicembre 1994, TF1 ha fornito informazioni complementari. Nello stesso periodo si sono svolti vari incontri fra rappresentanti della Commissione e rappresentanti di TF1.

(6)

Con lettera del 9 giugno 1995, TF1 ha chiesto ragguagli in merito all'esame della denuncia. Con lettera del 5 luglio 1995, la Commissione ha risposto che lo studio da essa commissionato relativamente al problema del finanziamento della televisione di servizio pubblico in tutti gli Stati membri non era ancora disponibile.

(7)

Con lettera del 3 ottobre 1995, TF1 ha invitato la Commissione a prendere posizione. Con lettera dell'11 dicembre 1995, la Commissione ha informato la ricorrente di avere richiesto informazioni supplementari alle autorità francesi con lettera del 21 novembre 1995. In un documento datato 27 novembre 1995, TF1 ha fornito informazioni complementari.

(8)

Il 2 febbraio 1996 TF1 ha presentato un ricorso per carenza nei confronti della Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

(9)

Con lettera del 16 febbraio 1996, le autorità francesi hanno risposto alla richiesta di chiarimenti che era stata loro rivolta il 21 novembre 1995. Con lettere del 22 febbraio, 28 giugno, 4 e 18 ottobre 1996, la Commissione ha inviato altre richieste di informazioni alle autorità francesi. Queste ultime hanno risposto con diverse lettere e telefax datati 21 marzo, 28 marzo, 12 aprile, 18 luglio e 20 dicembre 1996.

(10)

Con lettera del 10 marzo 1997, TF1 ha inviato alla Commissione un'integrazione della sua denuncia iniziale.

(11)

In una lettera inviata a TF1 il 15 maggio 1997, la Commissione ha ritenuto che nessuna misura statale costituisse una violazione dell'articolo 86 abbinato agli articoli 81 e 82 del trattato.

(12)

Con lettera del 21 ottobre 1997, le autorità francesi hanno fornito alla Commissione informazioni complementari.

(13)

Il 10 luglio 1998 si è svolta una riunione fra i servizi della Commissione e TF1.

(14)

Con decisione del 2 febbraio 1999, la Commissione ha respinto le argomentazioni, sollevate dalla denuncia di TF1, che erano basate sugli articoli 81 e 82 del trattato.

(15)

Il 26 febbraio 1999 la Commissione ha inviato alle autorità francesi, che hanno risposto con lettera del 29 aprile 1999, un'ingiunzione di fornire informazioni.

(16)

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il 1o maggio 1999, il protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (in appresso denominato «il Protocollo») è stato annesso al trattato.

(17)

Il 3 giugno 1999 il Tribunale di primo grado ha condannato la Commissione per carenza, dopo avere constatato che la Commissione si era astenuta dall'adottare una decisione sulla parte della denuncia di TF1 riguardante gli aiuti di Stato (3).

(18)

Con lettera del 27 settembre 1999, la Commissione ha informato la Francia in merito alla sua decisione di iniziare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti delle sovvenzioni all'investimento percepite da France 2 e France 3 e dei conferimenti di capitale effettuati a favore di France 2 fra il 1988 e il 1994.

(19)

La decisione della Commissione di iniziare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni riguardo alle misure in questione.

(20)

Il 19 novembre 1999 si è svolta una riunione fra le autorità francesi e i servizi della Commissione. Le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 10 dicembre 1999. Il 1o febbraio 2000 l’Association des Télévisions Commerciales Européennes (in appresso denominata «ACT») ha inviato le sue osservazioni alla Commissione. Le autorità francesi hanno risposto a tali osservazioni con lettera del 15 giugno 2000.

(21)

Il 10 febbraio 2000 si è svolta una riunione fra i servizi della Commissione e i rappresentanti di TF1, seguita dalle riunioni del 6 aprile e del 2 ottobre 2000 fra i servizi della Commissione e i rappresentanti delle autorità francesi e di France Télévisions.

(22)

La comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (5) (in appresso denominata la «Comunicazione») è stata pubblicata il 15 novembre 2001. Essa definisce i principi che la Commissione intende seguire per l'esame delle misure di finanziamento pubblico a favore delle emittenti televisive pubbliche.

(23)

Con lettere del 29 luglio, del 18 ottobre e del 16 dicembre 2002, e successive lettere del 21 gennaio, 20 marzo e 15 aprile 2003, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni alle autorità francesi. Queste ultime hanno risposto con lettere del 19 agosto 2002 e del 2 gennaio, 11 febbraio, 12 febbraio, 19 maggio, 26 agosto e 7 novembre 2003.

(24)

Peraltro il 20 novembre 2002 e l'11 giugno 2003 si sono svolte riunioni fra i servizi della Commissione e alcuni rappresentanti delle autorità francesi e di France Télévisions. Il 14 aprile 2003 si è svolta una riunione fra i servizi della Commissione e i rappresentanti di TF1.

(25)

La presente decisione riguarda soltanto le misure finanziarie che sono state oggetto della decisione di avvio del procedimento, ovvero le sovvenzioni all'investimento percepite da France 2 e France 3 e i conferimenti di capitale effettuati a favore di France 2 fra il 1988 e il 1994. La presente decisione non riguarda il canone per il diritto d'uso dei ricevitori televisivi istituito dalla legge francese n. 49-1032 del 30 luglio 1949, in quanto tale canone era escluso dalla decisione di avviare il procedimento.

(26)

Tuttavia per avere una visione completa dei rapporti finanziari fra lo Stato francese e le emittenti pubbliche France 2 e France 3 relativamente al periodo cui si riferisce la presente decisione, la Commissione deve tenere conto non soltanto delle sovvenzioni all'investimento e dei conferimenti di capitale ma anche del canone. Pertanto nella presente decisione la Commissione farà riferimento al canone ogni qual volta ciò sarà necessario ai fini della sua analisi delle misure finanziarie di cui al considerando 25.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE IN QUESTIONE

(27)

La modalità di finanziamento di France 2 e di France 3 è mista, in quanto si basa sia sul canone sia su introiti derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni. Il canone costituisce il finanziamento pubblico ordinario delle emittenti pubbliche francesi. Tuttavia, nel periodo 1988-1994, France 2 e France 3 hanno beneficiato anche di sovvenzioni all'investimento e France 2 di conferimenti di capitale.

A.   Sovvenzioni all'investimento e altri tipi di sovvenzioni

(28)

Fra il 1988 e il 1994 France 2 e France 3 hanno rispettivamente ricevuto dallo Stato le sovvenzioni all'investimento e altri tipi di sovvenzioni di cui alle tabelle 1 e 2.

TABELLA 1

Sovvenzioni ricevute da France 2

[in milioni di franchi francesi (FF)]

 

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Sovvenzioni all'investimento

130

136

178,3

195

139

Altre sovvenzioni

0,74

86,52

21

Totale sovvenzioni

130

136

0,74

264,82

195

139

21

TABELLA 2

Sovvenzioni ricevute da France 3

(in milioni di FF)

 

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Sovvenzioni all'investimento

50

100

40

80

145

159

Altre sovvenzioni

4,5

Totale sovvenzioni

50

100

40

80

145

163,5

B.   Conferimenti di capitale

(29)

Per il periodo preso in esame, France 2 ha inoltre beneficiato di tre conferimenti di capitale. Il primo conferimento di capitale è stato effettuato dallo Stato nel 1991 per un importo di 500 milioni di FF, il secondo nel 1993 per un importo di 55 milioni di FF e il terzo nel 1994 per un importo di 355 milioni di FF.

(30)

Da una verifica effettuata, e fatta eccezione per il canone, risulta che le emittenti France 2 e France 3 non hanno ricevuto altri fondi pubblici con cui finanziare la loro attività.

III.   OSSERVAZIONI DI UNA PARTE TERZA INTERESSATA

(31)

Nell'ambito del procedimento di indagine formale, la Commissione ha ricevuto, con lettera del 1o febbraio 2000, alcune osservazioni da parte dell'ACT, che rappresenta la maggioranza delle emittenti televisive commerciali della Comunità.

(32)

A titolo preliminare, l’ACT ritiene che le emittenti private TF1, M6 e Canal + si siano viste imporre obblighi di servizio pubblico senza, per contro, ricevere dallo Stato alcuna compensazione finanziaria e che, di conseguenza, gli obblighi di servizio pubblico in capo a France 2 e France 3 non giustifichino affatto il loro finanziamento pubblico. L'ACT deplora peraltro che alcune informazioni, ad esempio i costi supplementari sostenuti dalle emittenti pubbliche per l'adempimento delle loro missioni di servizio pubblico oppure il contenuto del piano di ristrutturazione delle emittenti, non compaiano nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale. In compenso l'ACT conferma l'analisi della Commissione riguardo all'effetto degli aiuti in questione sulla concorrenza e all'incidenza di tali aiuti sugli scambi fra Stati membri.

(33)

L’ACT afferma innanzitutto che il canone costituisce un aiuto di Stato da quando è stato liberalizzato il settore audiovisivo e che si tratta di un nuovo aiuto, in quanto il canone è versato alle emittenti ogni anno. L'ACT conclude dunque che la Commissione avrebbe dovuto includere il canone fra le misure contemplate dal procedimento di indagine formale. L'ACT ritiene inoltre che il canone non possa essere dichiarato compatibile con il mercato comune né sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato né sulla base dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Il finanziamento pubblico di France 2 e France 3 appare infatti ingiustificato all'ACT, in quanto le emittenti private hanno obblighi di servizio pubblico simili a quelli delle emittenti pubbliche senza peraltro usufruire della stessa compensazione finanziaria da parte dello Stato.

(34)

Per quanto riguarda le sovvenzioni all'investimento e i conferimenti di capitale in questione, l’ACT ritiene che tali aiuti non siano collegati a un progetto culturale preciso e che non possano quindi essere giustificati a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato. L'ACT ritiene inoltre che tali misure costituiscano aiuti al funzionamento e che la deroga prevista per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà non possa applicarsi al presente caso, giacché le autorità francesi non hanno comunicato alla Commissione il piano di ristrutturazione delle reti.

(35)

Infine, dopo avere ricordato la metodologia che la Commissione è tenuta a seguire per valutare se un aiuto di Stato rientri nel campo di applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, l’ACT osserva che le sovvenzioni all'investimento e i conferimenti di capitale esaminati nella fattispecie non soddisfano i criteri previsti dal suddetto articolo, giacché tali misure costituiscono aiuti eccezionali, a carattere temporaneo, e non sono state predisposte allo scopo di finanziarie missioni di servizio pubblico supplementari.

(36)

In conclusione, l’ACT chiede dunque alla Commissione di adottare una decisione finale negativa nei confronti delle sovvenzioni all'investimento versate a France 2 e a France 3 e dei conferimenti di capitale prestati a favore di France 2, di avviare un procedimento di indagine formale in relazione al canone e di fornire alla stessa ACT maggiori informazioni riguardo agli obblighi di servizio pubblico delle due emittenti e al contenuto del loro piano di ristrutturazione.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

A.   In merito all'avvio del procedimento di indagine formale

(37)

Le autorità francesi hanno trasmesso le loro osservazioni in merito all'avvio del procedimento di indagine formale con lettera del 10 dicembre 1999. Esse indicano che le loro lettere del 20 dicembre 1996 e del 29 aprile 1999 fanno parte integrante di tali osservazioni. Gli sviluppi contenuti in tali due lettere saranno citati in questa sede soltanto qualora non siano già menzionati nella lettera del 10 dicembre 1999.

(38)

Le autorità francesi riprendono innanzitutto la questione delle conseguenze della liberalizzazione del settore audiovisivo. Esse osservano che la privatizzazione di TF1 ha compromesso l'equilibrio economico di France 2 in maniera repentina e imprevista, in quanto dal 1987 in poi le entrate pubblicitarie di TF1 sono nettamente aumentate mentre quelle di France 2 hanno subìto una contrazione. Le autorità francesi forniscono una duplice spiegazione per tale cambiamento. Da un lato la programmazione di TF1 è stata, per motivi commerciali, riorientata verso il pubblico delle «casalinghe con meno di cinquant'anni di età», pubblico che maggiormente interessa gli inserzionisti, mentre gli operatori pubblici si rivolgono a un pubblico ampio e diversificato nella sua composizione. Dall'altro lato le disposizioni legislative e regolamentari prevedono che gli operatori pubblici abbiano un accesso più limitato alle risorse pubblicitarie rispetto agli operatori privati.

(39)

Peraltro i costi di acquisto e di produzione dei programmi hanno subìto una forte inflazione. Poiché il numero di operatori è raddoppiato in quattro anni, la concorrenza sul mercato dei programmi si è intensificata, mentre i nuovi operatori hanno immesso sul mercato nuove liquidità. Di conseguenza i costi dei programmi, senza distinzioni di genere, sono aumentati. Per compensare tale inflazione, le due emittenti pubbliche hanno attinto al loro stock di programmi. Disponendo di risorse finanziarie limitate e rinnovate con minore frequenza, tali programmi hanno perso attrattiva. Ciò ha determinato, in particolare, il crollo degli ascolti di France 2 e dunque un calo delle risorse pubblicitarie della rete. Il calo degli introiti derivanti dalla pubblicità e l'incremento dei costi hanno così compromesso la solidità finanziaria delle due emittenti pubbliche.

(40)

Le autorità francesi affermano che lo Stato è stato costretto a intervenire per garantire la sopravvivenza delle emittenti pubbliche e delle loro missioni di servizio pubblico, consentendo così di preservare il pluralismo. Tali missioni di servizio pubblico si traducono in un obbligo qualitativo generale e in programmazioni specifiche. Esse derivano dall'idea secondo la quale l'esistenza di reti pubbliche generaliste che riuniscano un pubblico sufficientemente diversificato è condizione indispensabile per il pluralismo dell'informazione, per la varietà dei programmi e per un sostegno diversificato alla creazione audiovisiva e cinematografica. L'adempimento di tali missioni rappresenta al contempo un costo supplementare e una perdita di entrate pubblicitarie per le reti pubbliche. Fra il 1988 e il 1994 il deterioramento della loro situazione economica era tale da mettere in discussione la loro stessa esistenza e dunque da compromettere il corretto adempimento delle loro missioni di servizio pubblico. Si è dunque reso necessario un intervento dello Stato sotto forma di sovvenzioni all'investimento e di conferimenti di capitale. La crescita spontanea del canone, infatti, non poteva assorbire la rapida crescita dei costi dei programmi e frenare il deterioramento della situazione economica delle emittenti. Le autorità francesi ritengono che l'intervento dello Stato a favore di France 2 e di France 3 sia compatibile con il mercato comune tanto ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, quanto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (8).

(41)

Le autorità francesi motivano le sovvenzioni all'investimento concesse a France 2 e a France 3 con la necessità di aiutare le emittenti a far fronte all'aumento dei costi dei programmi. Peraltro, in seguito a audit condotto dallo studio Coopers & Lybrand, le due emittenti pubbliche hanno messo a punto, nel luglio 1991, un piano strategico che comprendeva, per ciascuna rete, un progetto di riorganizzazione interna e un piano di esuberi destinati a generare economie e che determinava una strategia per meglio soddisfare le aspettative dei telespettatori pur affermando lo specifico carattere di rete pubblica delle emittenti. Lo Stato ha accompagnato l'attuazione di tale piano strategico con finanziamenti supplementari, ovvero le sovvenzioni all'investimento succitate e, nel caso di France 2, un conferimento di capitale volto a risanare il bilancio dell'emittente. Questo primo conferimento di 500 milioni di FF si è rivelato insufficiente e dunque lo Stato ha deciso di effettuate due ulteriori conferimenti di capitale a favore di France 2 nel 1993 e nel 1994. Quest'ultimo conferimento ha fatto seguito a un ulteriore audit da parte dello studio Coopers & Lybrand ed è stato effettuato in concomitanza con un nuovo piano di economia. Tali misure di ricapitalizzazione hanno permesso di risanare la situazione finanziaria di France 2. Le autorità francesi ritengono che tali misure finanziarie abbiano permesso alle due emittenti pubbliche di adattarsi al nuovo contesto concorrenziale.

(42)

Le autorità francesi ricordano che tali aiuti a favore delle emittenti pubbliche sono stati concessi in un contesto generale di ridefinizione delle loro missioni di servizio pubblico e dei loro rapporti con lo Stato attraverso la conclusione di contratti di obiettivi.

(43)

Le autorità francesi indicano, infine, che i mercati degli ascolti, dei programmi e della pubblicità audiovisiva hanno una dimensione nazionale e rimproverano alla Commissione di non avere dimostrato perché mai tali misure finanziarie di Stato avrebbero pregiudicato gli scambi intracomunitari.

(44)

Nella loro risposta del 29 aprile 1999, le autorità francesi avevano formulato osservazioni riguardo alla posizione di France 2 e France 3 sui mercati dell'acquisto dei diritti audiovisivi e della pubblicità. Esse avevano indicato che le emittenti pubbliche non sono in grado di minacciare le posizioni delle emittenti commerciali sui mercati dell'acquisto dei diritti audiovisivi, in quanto dispongono di una capacità finanziaria più limitata e la loro programmazione obbedisce a un imperativo di esigenza e di diversità, mentre le reti commerciali propongono soltanto programmi finalizzati all'aumento degli ascolti. Le autorità francesi contestavano inoltre che France 2 e France 3 avessero attuato una politica tariffaria «artificialmente bassa» in materia di vendita di spazi pubblicitari. Esse argomentavano, in particolare, che i prezzi di vendita degli spazi pubblicitari di France 2, nel loro complesso, sono inferiori di appena il 5-10 % rispetto a quelli di TF1, mentre i suoi spazi pubblicitari sono due volte meno potenti. La differenza fra i prezzi praticati dalle due emittenti pubbliche e quelli praticati da TF1 rifletterebbe semplicemente la diversa potenza degli spazi pubblicitari.

B.   In merito alle osservazioni dell'ATC

(45)

Con lettera del 15 giugno 2000, le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione i loro commenti riguardo alle osservazioni dell’ACT. Esse ribadiscono la propria posizione, secondo la quale il canone costituisce un aiuto esistente e contestano che le emittenti private che trasmettono mediante onde hertziane siano soggette a obblighi paragonabili a quelli delle emittenti pubbliche. Esse confermano la propria analisi secondo la quale le sovvenzioni all'investimento e i conferimenti di capitale che sono oggetto della presente decisione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e indicano di non avere chiesto l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), relativo alla promozione della cultura. Esse indicano infine che spetta alla Commissione valutare se le informazioni in suo possesso siano sufficienti per chiudere il procedimento e che i documenti pubblici possono essere comunicati all’ACT.

V.   VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESAME

(46)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato stabilisce che «salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(47)

Quindi perché una misura finanziaria costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato devono essere cumulativamente riunite le seguenti condizioni:

l’aiuto deve essere concesso da uno Stato membro mediante risorse statali,

l’aiuto deve favorire talune imprese o taluni settori e dunque creare o minacciare di creare una distorsione di concorrenza,

l’aiuto deve incidere sugli scambi tra Stati membri.

A.   In merito alle risorse statali

(48)

Le sovvenzioni e i conferimenti di capitale che sono oggetto della presente decisione provengono dal bilancio dello Stato. La concessione di tali sovvenzioni e i conferimenti di capitale emanavano da un atto legislativo o da un atto regolamentare. Pertanto è indubbio che le misure in questione costituiscano risorse statali e che siano imputabili allo Stato.

B.   In merito al vantaggio selettivo e alla distorsione di concorrenza

(49)

Tutte le sovvenzioni di cui France 2 e France 3 hanno beneficiato fra il 1988 e il 1994 hanno costituito risorse finanziarie di cui le due emittenti pubbliche hanno potuto disporre per finanziare la loro attività o per investire e che esse hanno ottenuto senza dovere attingere a risorse proprie o contrarre prestiti sul mercato. Tali sovvenzioni hanno dunque costituito un vantaggio, che per di più è selettivo, in quanto ne hanno goduto soltanto queste due emittenti televisive pubbliche e non tutti gli operatori televisivi, siano essi pubblici o privati.

(50)

Nel periodo 1988-1994 lo Stato ha inoltre effettuato a favore di France 2 tre conferimenti di capitale. La Commissione ritiene in genere che un apporto di capitale statale a favore di un'impresa non costituisca un vantaggio selettivo per l'impresa in questione, se tale apporto è effettuato in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato. Tale criterio dell'investitore privato in regime di economia di mercato, per sua stessa natura, si applica soltanto agli investimenti in attività commerciali da cui ci si attende un rendimento normale. Nella fattispecie France 2 è attiva nell'ideazione e nella programmazione di emissioni televisive conformi alle funzioni assegnatele dallo Stato e gran parte della sua attività è, a tale titolo, direttamente finanziata dallo Stato attraverso il canone. La sua programmazione non è finalizzata a massimizzare i suoi introiti commerciali. Con l'apporto di capitale a favore di France 2, l'obiettivo precipuo dello Stato, dunque, non era ottenere un rendimento ottimale. Pertanto lo Stato non ha effettuato tali conferimenti di capitale a favore di France 2 con la motivazione di un investitore privato operante in regime di economia di mercato. Nelle loro osservazioni del 20 dicembre 1996 e del 29 aprile 1999 le autorità francesi avevano sollevato l'argomentazione secondo la quale lo Stato aveva agito come un investitore privato operante in un'economia di mercato. Appare tuttavia contraddittorio sostenere in alcune osservazioni che lo Stato ha agito come un investitore privato in regime di economia di mercato e affermare, nelle osservazioni relative all'avvio del procedimento di indagine formale, che l'intervento dello Stato a favore di France 2 ha rispettato i criteri degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Infatti tali orientamenti si applicano agli aiuti finalizzati al salvataggio o alla ristrutturazione e non a interventi analoghi a quelli di un investitore privato in regime di economia di mercato.

(51)

Tuttavia, poiché le autorità francesi hanno ricordato che il loro comportamento nei confronti di France 2 è assimilabile a quello di un investitore privato in economia di mercato, è opportuno analizzare tale argomentazione. Per valutare se i conferimenti di capitale siano effettuati nelle normali condizioni di mercato, occorre analizzare i risultati economici del beneficiario nel corso del periodo precedente i conferimenti di capitale, nonché le prospettive finanziarie delineate sulla base delle previsioni di mercato. Nella fattispecie la tabella 3 mostra i risultati netti di France 2 prima e dopo i tre conferimenti di capitale.

TABELLA 3

Risultati finanziari di France 2 nel periodo 1988-1994

(in milioni di FF)

 

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Volume d'affari

2 835,66

2 878,81

3 047,18

3 414,15

4 393,52

4 367,65

4 935,79

5 073,76

Risultato netto dell'esercizio

– 99,92

– 329,19

– 744,25

– 92,92

75,51

52,01

73,13

60,73

Fonte: Conti profitti e perdite di France 2

(52)

Come si evince dalla tabella 3, all'epoca dei conferimenti di capitale France 2 non era redditizia. Le autorità francesi non potevano aspettarsi, in base ai precedenti risultati dell'emittente, un ragionevole tasso di rendimento del loro investimento. Le autorità francesi non potevano nemmeno aspettarsi un rendimento normale dell'investimento in base alle prospettive finanziarie dell'azienda o alle previsioni del mercato. Se è vero che la redditività di France 2 è stata ristabilita nel 1992, dopo alcuni anni di perdite, gli esigui utili ottenuti dall'emittente sono stati possibili soltanto grazie agli apporti di capitale supplementari effettuati dallo Stato nel 1993 e nel 1994. Pertanto è inaccettabile l'argomentazione delle autorità francesi secondo la quale i conferimenti di capitale a favore di France 2 devono essere considerati alla stregua di un normale investimento di mercato.

(53)

La Commissione ritiene quindi che un investitore privato in economia di mercato non avrebbe effettuato a favore di France 2 conferimenti di capitale equivalenti a quelli prestati dallo Stato negli anni 1991, 1993 e 1994. Tali conferimenti di capitale costituiscono dunque, sotto questo profilo, un vantaggio per France 2, per di più selettivo, in quanto France 2 è l'unica emittente televisiva ad averne beneficiato per finanziare la propria attività.

(54)

È inoltre opportuno esaminare se sia soddisfatta la condizione relativa al vantaggio concesso con riferimento alle condizioni cumulative poste dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza Altmark (9). Tali condizioni sono le seguenti:

l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro,

i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti,

la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento,

quando la scelta dell'impresa non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione è determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

(55)

Nella fattispecie la Commissione ritiene che la seconda condizione posta dalla sentenza Altmark non sia soddisfatta. Infatti le sovvenzioni all'investimento e i conferimenti di capitale costituiscono misure di sostegno specifiche concesse dallo Stato francese a France 2 e France 3 per consentire a tali emittenti di fronteggiare il deterioramento della loro situazione economica. Tali finanziamenti sono stati concessi soltanto a posteriori e a fronte di una situazione imprevista. Non si tratta dunque di finanziamenti concessi sulla base di parametri previamente definiti in modo obiettivo e trasparente.

(56)

Inoltre per quanto riguarda la quarta condizione posta dalla sentenza Altmark, la Commissione constata che le reti televisive cui le autorità francesi hanno assegnato funzioni di servizio pubblico non sono state selezionate in base a una procedura di appalto pubblico. Inoltre il livello della compensazione finanziaria offerta alle due emittenti pubbliche non è stato determinato sulla base dell'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali missioni di servizio pubblico.

(57)

Poiché le condizioni cumulative stabilite dalla sentenza Altmark non sono soddisfatte, la Commissione constata che le sovvenzioni e i conferimenti di capitale oggetto della presente decisione hanno costituito per France 2 e France 3 vantaggi selettivi ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(58)

Inoltre, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia (10), qualsiasi aiuto di Stato che rafforzi la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari genera una distorsione di concorrenza. Nel 1988, anno in cui ha preso il via l'indagine della Commissione nel presente caso, il settore audiovisivo in Francia era aperto alla concorrenza. France 2 e France 3 erano in concorrenza con altri operatori televisivi e il vantaggio finanziario di cui esse hanno beneficiato attraverso le misure finanziarie oggetto della presente decisione ha necessariamente mantenuto o rafforzato la loro posizione nei confronti dei concorrenti. Le misure finanziarie in oggetto, quindi, hanno effettivamente falsato la concorrenza ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

C.   Incidenza sugli scambi

(59)

Una misura finanziaria statale costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato soltanto se incide realmente o potenzialmente sugli scambi fra gli Stati membri. Quando un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi vanno considerati influenzati dall'aiuto (11). La Corte di giustizia ha sviluppato un'interpretazione ampia del concetto di incidenza sugli scambi. Ad esempio il fatto che l'impresa in questione non partecipi essa stessa alle esportazioni non esclude che gli scambi siano influenzati dall'aiuto. Infatti quando uno Stato membro concede un aiuto a un'impresa, l'attività interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di penetrare tale mercato ne sono diminuite. L'aiuto permette dunque di mantenere una quota di mercato che avrebbero potuto accaparrarsi imprese concorrenti stabilite in altri Stati membri (12).

(60)

Alla luce di tale giurisprudenza, la Comunicazione precisa che pertanto «si può di norma ritenere che il finanziamento statale delle emittenti di servizio pubblico incida sugli scambi tra gli Stati membri. Ciò è particolarmente evidente nel caso dell'acquisto e della vendita dei diritti sui programmi, che spesso si svolge a livello internazionale. Anche la pubblicità, per le emittenti pubbliche autorizzate a vendere spazi pubblicitari, ha un'incidenza transfrontaliera, specialmente per le aree linguistiche omogenee che travalicano i confini nazionali. Inoltre, la struttura proprietaria delle emittenti commerciali può estendersi al di là di un singolo Stato membro.» (13).

(61)

Nella sua ingiunzione di fornire informazioni (14) e nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha sviscerato la questione relativa all'incidenza sugli scambi. I mercati di acquisto dei diritti audiovisivi e di vendita dei programmi sono di dimensione internazionale, anche se i diritti e i programmi sono in genere acquistati per un determinato mercato geografico. Le risorse finanziarie concesse a France 2 e a France 3 hanno loro fornito mezzi concorrenziali aggiuntivi per l'acquisto di diritti audiovisivi e l'investimento in programmi che in seguito sono stati messi in vendita. Inoltre le misure di aiuto in questione hanno posto France 2 e France 3 in una posizione più favorevole rispetto ai loro concorrenti comunitari, diminuendo in proporzione le possibilità di questi ultimi di penetrare il mercato francese. A tale riguardo, occorre osservare che, per una parte del periodo preso in esame nella presente decisione, un gruppo audiovisivo operante in vari Stati membri era azionista dell'emittente francese la Cinq, che ha dichiarato fallimento nel 1992.

(62)

Pertanto le sovvenzioni e i conferimenti di capitale di cui hanno beneficiato France 2 e France 3 hanno effettivamente avuto un'incidenza sugli scambi fra Stati membri ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(63)

Sulla base di tali considerazioni, si conclude che le sovvenzioni versate dalle autorità francesi a favore di France 2 e France 3 nonché i conferimenti di capitale effettuati a favore di France 2 fra il 1988 e il 1994 costituiscono aiuti di Stato ai sensi del trattato.

VI.   CONFERIMENTO A FRANCE 2 E A FRANCE 3 DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

(64)

L’articolo 86, paragrafo 2, del trattato stabilisce che «le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.».

(65)

Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 86 del trattato costituisce, per le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, una deroga al divieto degli aiuti di Stato (15). La sentenza Altmark conferma implicitamente che un aiuto di Stato volto a compensare i costi sostenuti da un'impresa per la fornitura di un servizio di interesse economico generale può essere dichiarato compatibile con il mercato comune, se sono soddisfatte le condizioni poste dall'articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

(66)

Secondo una giurisprudenza costante (16), l’articolo 86 del trattato costituisce una disposizione di deroga che deve essere interpretata in modo restrittivo. Il Tribunale ha precisato che una misura può beneficiare di tale deroga soltanto se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

il servizio in questione deve essere un servizio di interesse economico generale e deve essere chiaramente definito in quanto tale dallo Stato membro,

l’impresa in questione deve essere esplicitamente incaricata dallo Stato membro della prestazione del servizio di cui trattasi,

l’applicazione delle regole di concorrenza del trattato deve ostare all'adempimento della specifica funzione affidata all'impresa e la deroga non deve compromettere lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità.

(67)

La Comunicazione fissa i principi e i metodi che la Commissione intende seguire per garantire il rispetto di tali condizioni in materia di radiodiffusione. Nella fattispecie, la Commissione deve dunque stabilire se:

l’attività delle emittenti televisive France 2 e France 3 costituisce un'attività di servizio pubblico e se le missioni di servizio pubblico di tali reti sono definite in modo chiaro (definizione),

France 2 e France 3 sono state incaricate di adempiere tali missioni di servizio pubblico mediante un atto ufficiale (incarico e controllo),

la compensazione finanziaria ad esse concessa è proporzionale al costo netto della loro attività di servizio pubblico (proporzionalità).

(68)

Nell'ambito della sua analisi, la Commissione deve anche tenere conto del Protocollo. Quest'ultimo ricorda che la radiodiffusione pubblica è direttamente collegata alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo nei mezzi di comunicazione. Il Protocollo stabilisce più precisamente che compete agli Stati membri «provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.».

A.   Definizione delle missioni di servizio pubblico di France 2 e France 3

(69)

In virtù del Protocollo e della Comunicazione, la definizione delle missioni di servizio pubblico spetta agli Stati membri. La Comunicazione precisa che «in considerazione della natura specifica del settore della radiodiffusione, una definizione “ampia”, che affidi a una determinata emittente il compito di offrire una programmazione equilibrata e varia nel rispetto di tale funzione, mantenendo un certo livello di ascolto, può essere considerata, alla luce delle disposizioni interpretative del Protocollo, come legittima ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2. Una simile definizione appare coerente con l'obiettivo di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della società e di garantire il pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica.» (17) Va inoltre ricordato che in materia di definizione del servizio pubblico nel settore della radiodiffusione, il ruolo della Commissione si limita all'accertamento di errori manifesti (18).

(70)

L’articolo 48 della legge francese n. 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione fa riferimento alla «funzione educativa, culturale e sociale» delle emittenti televisive France 2 e France 3. Gli articoli 54, 55 e 56 di detta legge definiscono con precisione alcune missioni di France 2 o France 3 in materia di diffusione delle dichiarazioni governative, dei dibattiti parlamentari e di programmi dedicati alle formazioni politiche, alle organizzazioni sindacali e professionali nonché ai principali culti praticati in Francia.

(71)

Le missioni di servizio pubblico di France 2 e France 3 sono poi specificate in dettaglio per ciascuna emittente in un capitolato d'oneri. L’articolo 3 del capitolato d'oneri e missioni di France 2 del 28 agosto 1987 stabilisce che «la società concepisce e programma le sue emissioni nell'intento di offrire a tutte le componenti del pubblico informazione, arricchimento culturale e svago, in funzione della missione culturale, educativa e sociale ad essa affidata dalla legge» e che essa «garantisce in particolare attraverso i suoi programmi la valorizzazione del patrimonio e partecipa al suo arricchimento con le creazioni audiovisive da essa proposte sul suo canale.» L’articolo 3 del capitolato d'oneri e missioni di France 3, anch'esso risalente al 28 agosto 1987, riprende questi due commi aggiungendone un terzo in base al quale «la società concepisce e programma emissioni riguardanti la vita regionale favorendo in particolare l'espressione e l'informazione delle comunità culturali, sociali e professionali e delle famiglie spirituali e filosofiche.».

(72)

Una ventina di articoli descrive poi in maggior dettaglio il contenuto di tali missioni di servizio pubblico: espressione pluralista delle correnti di pensiero e di opinione; onestà, indipendenza e pluralismo dell'informazione; adattamento ai cambiamenti tecnologici; adattamento dei programmi alle difficoltà dei non udenti e dei deboli d'udito; diffusione delle comunicazioni governative, dei principali dibattiti parlamentari, di emissioni dedicate alle formazioni politiche, alle organizzazioni sindacali e professionali e ai principali culti praticati in Francia; diffusione di messaggi dedicati alle grandi cause nazionali, alla sicurezza stradale e di emissioni per l'informazione dei consumatori; diffusione di emissioni educative e sociali; obblighi relativi alla diffusione e alla natura dei documentari, dei programmi di informazione, teatrali, musicali, di danza, di varietà, sportivi, delle emissioni per l'infanzia e l'adolescenza e delle opere di fiction.

(73)

I capitolati d'oneri e missioni di France 2 e France 3 del 16 settembre 1994, che hanno sostituito quelli del 1987, ribadiscono tali missioni di servizio pubblico. Il preambolo del capitolato precisa che «le società nazionali di programmazione televisiva (France 2 e France 3) costituiscono la televisione di tutti i cittadini. Pertanto esse ambiscono a riunire il pubblico più vasto possibile pur affermando la propria personalità attraverso un'offerta di programmi specifica, basata su quattro principali caratteristiche:

adempiendo la missione culturale, educativa e sociale ad esse affidata dalla legge, tali emittenti offrono al pubblico informazione, arricchimento culturale e svago, nel rispetto costante della persona umana,

garantiscono il pluralismo dei loro programmi trattando tutti i generi e aprendosi a tutti i tipi di pubblico,

la programmazione da esse proposta è particolarmente ricca e diversificata nel campo delle trasmissioni culturali e dei programmi per i giovani,

compiono un notevole sforzo di creazione televisiva ricercando l'innovazione, prestando sistematicamente attenzione alla scrittura e favorendo la realizzazione di produzioni originali atte, in particolare, a valorizzare il patrimonio francese.

A tale riguardo le società nazionali di radiodiffusione intendono costituire un punto di riferimento in materia di etica, qualità e inventiva. Pertanto è loro costante preoccupazione evitare ogni volgarità. L’attenzione da esse prestata agli ascolti esprime più un'esigenza nei confronti del pubblico che non una volontà di prestazioni commerciali». Il preambolo del capitolato di France 2 descrive poi l'emittente come la «sola rete esclusivamente generalista del settore pubblico», che intende rivolgersi a «un vasto pubblico, cui offre una gamma di programmi diversificata ed equilibrata», mentre il preambolo del capitolato di France 3 indica che tale emittente «afferma la sua specifica vocazione di emittente regionale e locale» e privilegia «l’informazione decentrata e gli avvenimenti regionali». Come nei capitolati d'oneri e missioni del 28 agosto 1987, una ventina di articoli descrive poi in maggior dettaglio il contenuto di tali missioni di servizio pubblico.

(74)

La Commissione ritiene che le missioni di servizio pubblico affidate a France 2 e France 3 corrispondano a un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Tali missioni di servizio pubblico sono chiaramente definite e legittime, in quanto perseguono il duplice obiettivo di garantire il soddisfacimento delle esigenze democratiche, sociali e culturali della società francese e di garantire il pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica, ai sensi del Protocollo. La Commissione constata inoltre che tali missioni di servizio pubblico includono l'ideazione e la diffusione di tutti i programmi trasmessi da France 2 e France 3. L'attività di servizio pubblico di queste due emittenti consiste dunque nell'ideazione e nella diffusione di tutti i loro programmi. Ovviamente alcune missioni di servizio pubblico sono di carattere generale e piuttosto qualitativo ma la Commissione, tenuto conto delle disposizioni interpretative del Protocollo, ritiene legittima tale definizione «ampia». La Commissione osserva infine che tale definizione delle missioni di servizio pubblico non contiene alcun errore manifesto.

(75)

I capitolati d'oneri e missioni delle due emittenti pubbliche contengono inoltre disposizioni relative alle quote di diffusione di opere cinematografiche e audiovisive «di espressione originale francese» e al finanziamento di coproduzioni di opere cinematografiche. Si tratta di disposizioni regolamentari, applicabili a tutte le televisioni che trasmettono in chiaro su onde hertziane. Dato che tali misure non rientrano nel campo di indagine della presente decisione, quest'ultima non pregiudica un'eventuale analisi dei vantaggi così concessi al settore della produzione audiovisiva e cinematografica.

B.   Mandato e controllo

(76)

Le missioni di servizio pubblico in questione sono state affidate a France 2 e France 3 mediante atti ufficiali, in quanto esse derivano dalla legge n. 86-1067 e dai capitolati d'oneri e missioni del 28 agosto 1987 e poi del 16 settembre 1994, approvati con decreto del primo ministro. Tali capitolati d'oneri e missioni prevedono che alcuni obblighi siano precisati mediante disposizioni annuali. I capitolati del 16 settembre 1994 precisano inoltre che gli obblighi e i principi in essi menzionati sono specificati, nella misura necessaria, nei contratti di obiettivi conclusi fra lo Stato e le emittenti.

(77)

Le autorità francesi hanno istituito diversi strumenti di controllo per verificare che France 2 e France 3 assolvano le loro funzioni di servizio pubblico. Le due emittenti pubbliche trasmettono ogni anno al Ministro della comunicazione e al CSA una relazione sull'adempimento delle disposizioni previste nei rispettivi capitolati d'oneri e missioni. Il CSA provvede a pubblicare ogni anno una relazione pubblica in cui valuta, per ciascuna emittente, il rispetto di ogni singolo articolo dei capitolati. In caso di grave inadempimento degli obblighi di servizio pubblico da parte di un'emittente, il CSA trasmette osservazioni pubbliche al suo consiglio di amministrazione.

(78)

Peraltro, a norma dell'articolo 53 della legge n. 86-1067, il Parlamento vota il bilancio delle emittenti pubbliche sulla base di una relazione preparata in ogni assemblea da un componente della commissione finanze. Il relatore può, qualora lo ritenga necessario, commentare l'adempimento, da parte delle emittenti, dei rispettivi obblighi di servizio pubblico.

(79)

Va inoltre osservato che fra i dodici componenti del consiglio di amministrazione di ogni emittente figurano due parlamentari, quattro rappresentanti dello Stato e quattro personalità qualificate. Queste dieci persone sono esterne alle emittenti e possono dunque commentare senza riserve l'adempimento delle missioni di servizio pubblico.

C.   Proporzionalità del finanziamento dell'attività di servizio pubblico

a)   Valutazione della compensazione, da parte dello Stato, del costo dell'attività di servizio pubblico

(80)

La Commissione deve valutare se gli aiuti di Stato concessi a France 2 e France 3 siano proporzionali al costo della loro attività di servizio pubblico. Ai sensi della Comunicazione, perché il criterio di proporzionalità sia soddisfatto «è necessario che l'aiuto di Stato non ecceda i costi netti della funzione di servizio pubblico, tenuto conto anche degli altri introiti, diretti o indiretti, derivanti dall'esercizio di tale funzione. Per tale ragione, nel determinare la proporzionalità dell'aiuto si terrà conto dei vantaggi netti che le attività commerciali ricavano dall'attività di servizio pubblico.» (19).

(81)

Si osservi che, anche se la Comunicazione fa riferimento, a tale riguardo, alla direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (20) e all'obbligo di separazione dei conti introdotto da detta direttiva, tale obbligo non si applicava al settore della diffusione televisiva durante il periodo contemplato dalla presente decisione.

(82)

La Comunicazione è neutra riguardo ai mezzi scelti dallo Stato membro per finanziare le emittenti televisive a cui sono affidate missioni di servizio pubblico. Le autorità francesi hanno optato per un finanziamento misto, basato al contempo su risorse pubbliche e su risorse commerciali. Gli introiti derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni rappresentano la quasi totalità di tali risorse commerciali, giacché le attività di distribuzione generano soltanto entrate minime. Per quanto riguarda le risorse pubbliche, il canone costituisce il finanziamento pubblico ordinario di France 2 e di France 3. Tuttavia fra il 1988 e il 1994 in aggiunta al canone le autorità francesi hanno concesso a France 2 e a France 3 le sovvenzioni indicate nelle tabelle 1 e 2.

(83)

Le autorità francesi hanno inoltre effettuato tre conferimenti di capitale a favore di France 2. Fra il 1988 e il 1991 l'emittente ha accumulato perdite tali che nel 1991 è stata costretta, in conformità dell'articolo 241 della legge francese n. 66-537 del 24 luglio 1966, ad aumentare prima e a ridurre poi il proprio capitale sociale per appianare gran parte delle perdite e ricostituire il livello dei capitali propri in misura pari a metà del suo capitale sociale. All'epoca di tale operazione lo Stato francese ha concesso a France 2 un finanziamento di importo pari a 500 milioni di FF. Tale operazione è stata sufficiente per garantire il proseguimento dell'attività dell'emittente a breve termine ma non ha permesso di ristabilire un equilibrio duraturo fra i fondi propri e l'indebitamento bancario. Lo Stato ha dunque dovuto effettuare altri due conferimenti di capitale nel 1993 e nel 1994 per un ammontare complessivo pari a 410 milioni di FF.

(84)

Nell'ambito dell'esame del criterio di proporzionalità, la Commissione è tenuta a verificare che il complesso dei finanziamenti pubblici ricevuti da France 2 e da France 3 fra il 1988 e il 1994, ovvero gli aiuti di Stato di cui alla presente decisione ma anche il canone e i contributi per investimenti fissi, non ecceda il costo netto della attività di servizio pubblico delle emittenti.

(85)

A titolo preliminare occorre osservare che, nella fattispecie, nel periodo 1988-1994 France 2 e France 3 hanno usufruito di risorse pubbliche che rispondono a logiche contabili diverse. Infatti il canone è destinato a compensare gli oneri annui sostenuti dalle due emittenti pubbliche nell'esercizio della loro attività di servizio pubblico. Pertanto il canone è imputato su base annua al conto profitti e perdite. Viceversa i conferimenti di capitale e le sovvenzioni sono iscritti a bilancio. I conferimenti di capitale costituiscono infatti apporti di capitale eccezionali che sono serviti a colmare disavanzi antecedenti accumulati nell'arco di più esercizi. Analogamente le sovvenzioni all'investimento e i contributi per investimenti fissi permettono di finanziare investimenti che saranno utilizzati, e dunque ammortizzati, su più esercizi. Le sovvenzioni sono dunque stornate nel conto profitti e perdite di pari passo con l'ammortamento degli investimenti. Poiché nel calcolo della compensazione dei costi di servizio pubblico sono mescolati elementi di bilancio (le sovvenzioni) ed elementi del conto profitti e perdite (gli ammortamenti, inclusi negli oneri totali dell'esercizio), è indispensabile ragionare in termini cumulativi su un periodo a medio o lungo termine, poiché in tal modo è possibile osservare che gli storni delle sovvenzioni (che figurano nel conto profitti e perdite) e le sovvenzioni (che figurano in bilancio) convergono verso i medesimi importi. Poiché la procedura di indagine formale riguarda gli anni 1988-1994, sarà preso in considerazione tale periodo di cumulo.

(86)

France 2 e France 3 gestiscono al contempo un'attività di servizio pubblico e attività commerciali, sia internamente sia tramite filiali. Può essere compensato dallo Stato soltanto il costo dell'attività di servizio pubblico delle emittenti, che comprende tutti i costi necessari all'ideazione e alla diffusione dei loro programmi. Gli oneri totali di esercizio di ciascuna emittente comprendono gli oneri connessi all'attività di servizio pubblico ma anche gli oneri collegati alle attività commerciali. Il costo netto dell'attività di servizio pubblico di ciascuna emittente si ottiene quindi sottraendo dagli oneri totali dell'esercizio tutti gli oneri connessi alle attività commerciali, siano esse gestite internamente o tramite filiali, nonché gli utili netti di tali attività (sostanzialmente gli introiti generati dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni), come previsto dalla Comunicazione. Nel periodo preso in esame, 1988-1994, come indicato in tabella 4, il costo netto dell'attività di servizio pubblico di France 2, in termini cumulativi, ammonta dunque a 15 690 miliardi di FF, mentre quello di France 3 è pari a 20 890 miliardi di FF (21).

TABELLA 4

Determinazione del costo netto dell'attività di servizio pubblico, calcolato cumulativamente per il periodo 1988-1994

(in miliardi di FF)

 

France 2

France 3

Oneri totali

41,982

37,011

Oneri connessi alle attività commerciali

<15,2>

<11,74>

Utili netti delle attività commerciali

<11,091>

<4,379>

Costo netto dell'attività di servizio pubblico

15,691

20,892

(87)

Tali costi netti di servizio pubblico devono poi essere posti in relazione con il complesso dei finanziamenti pubblici di cui le emittenti hanno beneficiato, affinché sia possibile valutare se la compensazione finanziaria dello Stato abbia ecceduto o meno tali costi. Poiché il canone, da una parte, e le sovvenzioni e i conferimenti di capitale, dall'altra, obbediscono a logiche contabili diverse, è necessario presentare in due tappe successive i saldi della compensazione del costo dell'attività di servizio pubblico in base ai finanziamenti pubblici presi in considerazione. Nel periodo 1988-1994 France 2 e France 3 hanno rispettivamente percepito a titolo di canone 12,120 e 20,170 miliardi di FF (22). Pertanto, da un'analisi conforme all'approccio «conto profitti e perdite», risulta che France 2 e France 3 sono state cumulativamente sottocompensate in misura rispettivamente pari a 3,570 miliardi di FF e 718,6 milioni di FF.

(88)

È opportuno confrontare tali importi di sottocompensazione con le risorse pubbliche complementari iscritte a bilancio. Tali risorse complementari sono costituite da una parte da contributi per investimenti fissi e, dall'altra, dalle sovvenzioni all'investimento, dalle altre sovvenzioni e dai conferimenti di capitale che sono oggetto del presente procedimento. Esse ammontano, cumulativamente a 1,91 miliardi di FF per France 2 e a 633,5 milioni di FF per France 3. Peraltro non vanno inclusi nel costo netto dell'attività di servizio pubblico i conferimenti di capitale nonché gli anticipi in conto corrente non rimborsati alle filiali delle due emittenti pubbliche aventi attività commerciali (115,2 milioni di FF per France 2 e 25,9 milioni di FF per France 3).

(89)

Considerando tali risorse complementari, è evidente che France 2 e France 3 sono state sottocompensate, nel periodo 1988-1994, in misura rispettivamente pari a 1,54 miliardi di FF e a 59,2 milioni di FF.

b)   Valutazione del comportamento di France 2 e France 3 sul mercato della vendita di spazi pubblicitari

(90)

Ai sensi della Comunicazione, la Commissione deve inoltre appurare che nessuna distorsione di concorrenza, che non sia necessaria per l'adempimento della funzione di servizio pubblico, si sia verificata a livello delle attività intrinsecamente connesse all'attività di servizio pubblico. Una simile distorsione sarebbe presente se France 2 e France 3, certe che lo Stato compenserà le loro minori entrate, tenessero bassi i prezzi di vendita degli spazi pubblicitari, riducendo così le entrate dei loro concorrenti.

(91)

Nella sua denuncia TF1 solleva tale questione affermando che, grazie agli aiuti di Stato di cui beneficiano, le emittenti France 2 e France 3, operando «al di fuori dei vincoli di redditività cui sono sottoposti i loro concorrenti, possono praticare prezzi di richiamo e ribassi artificiali relativamente ai loro spazi pubblicitari o alle loro azioni di sponsorizzazione, al fine di mantenere la clientela degli inserzionisti.».

(92)

Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione non ha individuato alcun elemento che comprovi la tesi di TF1. La differenza fra i prezzi di vendita degli spazi pubblicitari di TF1 e quelli di France 2 e France 3 si spiega non con il comportamento commerciale delle due emittenti pubbliche, bensì con la diversa potenza degli spazi pubblicitari di TF1 rispetto a quelli delle emittenti pubbliche.

(93)

Nel settore della pubblicità televisiva, agli inserzionisti interessano soprattutto gli ascolti rilevati durante gli intervalli pubblicitari fra il pubblico delle casalinghe di età inferiore a 50 anni. Tali ascolti si misurano mediante il concetto di «Gross Rating Point» (GRP, indice di pressione dei mezzi di comunicazione), definito come il numero medio di contatti in una campagna pubblicitaria ottenuti ogni 100 persone del target preso in considerazione. Un contatto si intende stabilito quando una persona è esposta una volta, in un preciso momento, al messaggio trasmesso.

(94)

Per le loro pubblicità gli inserzionisti ricercano gli spazi pubblicitari più potenti che garantiscono, in un dato momento, la migliore copertura della popolazione obiettivo. Di conseguenza, maggiori sono gli ascolti dell'intervallo pubblicitario, maggiormente propensi saranno gli inserzionisti a pagare un prezzo unitario per contatto più elevato (prezzo GRP). Esiste dunque un premio connesso alla potenza degli spazi pubblicitari.

(95)

La tabella 6 indica, per ciascuna emittente, il GRP medio e il prezzo GRP medio nell'arco della giornata in relazione al target delle casalinghe di età compresa fra 15 e 49 anni.

TABELLA 6 (23)

 

TF1

France 2

France 3

M6

GRP medio

Prezzo GRP

(EUR)

GRP medio

Prezzo GRP

(EUR)

GRP medio

Prezzo GRP

(EUR)

GRP medio

Prezzo GRP

(EUR)

1990

5,8

2 732

3

2 738

2,3

2 533

1,9

2 440

1991

5,3

2 649

2,6

2 488

2,1

2 463

1,9

2 239

1992

4,8

2 963

2,5

2 652

2

2 707

1,9

2 297

1993

4,7

2 829

2,4

2 595

1,7

2 785

1,9

2 481

1994

4,7

2 983

2,6

2 847

1,6

2 777

2

2 475

(96)

La tabella 7 indica per ciascuna emittente il GRP medio e il prezzo GRP medio nelle ore di massimo ascolto (19-22) relativamente al target delle casalinghe di età compresa fra 15 e 49 anni.

TABELLA 7

 

TF1

France 2

France 3

M6

GRP Medio

Prezzo GRP

(EUR)

GRP medio

Prezzo GRP

(EUR)

GRP medio

Prezzo GRP

(EUR)

GRP medio

Prezzo GRP

(EUR)

1990

12,8

3 465

5,9

3 079

3,9

2 620

3,4

2 815

1991

12,1

3 536

6,1

3 103

4,1

2 607

3,8

2 454

1992

10,4

3 741

5,7

3 613

3,9

3 032

4,4

2 587

1993

10,7

3 512

5,9

3 378

3,4

3 150

3,9

3 084

1994

10,3

3 735

6

3 519

3,4

3 078

4,2

3 920

Fonte: MEDIAMETRIE/MEDIAMAT elaborazioni POPCORN.

La variazione di metodologia nel 1989 non consente di operare un raffronto con i dati precedenti.

(97)

Un comportamento anticoncorrenziale delle emittenti pubbliche sul mercato della vendita di spazi pubblicitari sarebbe constatato se, tenendo conto del fatto che un GRP medio superiore determina un prezzo GRP superiore (premio connesso alla potenza), i prezzi GRP praticati dalle emittenti pubbliche fossero notevolmente inferiori ai prezzi praticati da TF1 e M6. I dati riportati nelle tabelle 6 e 7 escludono tale eventualità. In effetti dai dati emerge che sostanzialmente, come sottolinea TF1, il prezzo GRP di TF1 è superiore a quello di France 2 o di France 3, che è a sua volta superiore a quello di M6. Dai dati emerge inoltre che il GRP medio di TF1 è sempre di gran lunga superiore a quello di France 2 o di France 3. Fra il 1990 e il 1994, nell'arco della giornata, il GRP medio di TF1 varia fra 4,7 e 5,8 punti, mentre quello di France 2 varia fra 2,4 e 3 punti, quello di France 3 fra 1,6 e 2,3 punti e quello di M6 fra 1,9 e 2 punti. Nelle ore di massimo ascolto il GRP medio di TF1 varia fra 10,3 e 12,8 punti, mentre quello di France 2 varia fra 5,7 e 6,1 punti, quello di France 3 fra 3,4 e 4,1 punti e quello di M6 fra 3,4 e 4,4 punti. Ciononostante, la differenza fra i prezzi GRP di TF1 e quelli delle due emittenti pubbliche non è spropositata se la si confronta con la differenza fra i prezzi GRP di TF1 e quelli di M6. In media si osserva una riduzione dei prezzi GRP di France 2, France 3 e M6 dell'ordine di 83 EUR per unità di GRP rispetto al prezzo GRP di TF1 nei due periodi presi in esame (arco della giornata e ore di massimo ascolto). Si constata pertanto che France 2 e France 3 non hanno praticato un prezzo artificialmente basso nella vendita dei loro spazi pubblicitari.

(98)

A scopo illustrativo, i grafici riportati in appresso rappresentano i dati relativi ai prezzi GRP e al GRP medio delle emittenti, così come riportati nelle tabelle 6 e 7, con una distinzione fra la media nell'arco della giornata e le ore di massimo ascolto. Il numero limitato (cinque) di punti disponibili per ciascuna emittente e la loro debole dispersione permettono di rappresentare tutti i cinque anni e le quattro emittenti su un unico grafico.

Image

Image

(99)

I due grafici mostrano che esiste una correlazione positiva fra il GRP medio e il prezzo GRP, confermando che esiste un premio connesso alla potenza: un'emittente con un GRP più elevato ha un prezzo GRP superiore. Tale correlazione è illustrata nel grafico dalla retta di regressione lineare del prezzo GRP sul GRP medio, che traduce il rapporto «medio» fra prezzo GRP e GRP per tutte le emittenti nel periodo considerato. Inoltre da questi due grafici emerge che i prezzi praticati da France 2 e France 3 non sono notevolmente inferiori a quelli praticati da TF1 e M6, tenendo conto del premio connesso alla potenza. Infatti per France 2 e France 3 i pochi punti al di sotto della retta di regressione se ne discostano appena. Si constata inoltre che alcuni prezzi di France 3 sono superiori a quelli di M6 con un GRP pressappoco equivalente.

(100)

In conclusione, i prezzi praticati da France 2 e France 3 fra il 1990 e il 1994 non appaiono in misura significativa inferiori ai prezzi praticati da TF1 e M6. Inoltre il prezzo superiore degli spazi pubblicitari di TF1 si spiega con la potenza dei suoi spazi pubblicitari e non con il comportamento commerciale delle emittenti pubbliche. Il Consiglio francese per la concorrenza è del resto giunto alla medesima conclusione in una decisione del 2001 relativa alla vendita di spazi pubblicitari televisivi (24).

(101)

In conclusione, la Commissione constata, da una parte, che nel periodo 1988-1994 i finanziamenti pubblici concessi dalle autorità francesi a France 2 e France 3 sono stati inferiori al costo della loro attività di servizio pubblico e, dall'altra, che non esiste alcun indice probatorio di un comportamento anticoncorrenziale delle emittenti pubbliche sul mercato della vendita di spazi pubblicitari. La Commissione ritiene pertanto che il finanziamento statale dell'attività di servizio pubblico di France 2 e di France 3 soddisfi il criterio di proporzionalità.

(102)

La Commissione ritiene che, nella fattispecie, ricorrano le tre condizioni di applicazione della deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

VII.   CONCLUSIONE

(103)

Al termine della sua analisi, la Commissione ritiene che gli aiuti di Stato oggetto del presente procedimento formale di indagine siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le sovvenzioni all'investimento concesse dalla Francia a France 2 e a France 3, nonché i conferimenti di capitale effettuati dallo Stato francese a favore di France 2 fra il 1988 e il 1994, costituiscono aiuti di Stato compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 2

È destinataria della presente decisione la Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 340 del 27.11.1999, pag. 57.

(2)  Nella presente decisione per maggiore chiarezza ci si riferirà unicamente a «France 2» e «France 3», utilizzando le denominazioni che nel settembre 1992 hanno sostituito le denominazioni «Antenne 2» e «France Régions 3».

(3)  Sentenza del 3 giugno 1999 nella causa T-17/96, TF1 contro Commissione, Raccolta 1999, pag. II-1757.

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5.

(6)  Gli scostamenti osservabili fra alcuni dei dati riportati in queste tabelle e le cifre fornite nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale dipendono dalle informazioni fornite dalle autorità francesi nell'ambito del procedimento.

(7)  Gli scostamenti osservabili fra alcuni dei dati riportati in queste tabelle e le cifre fornite nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale dipendono dalle informazioni fornite dalle autorità francesi nell'ambito del procedimento.

(8)  GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(9)  Sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, non ancora pubblicata.

(10)  Cfr. la sentenza del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris Holland BV contro Commissione, Raccolta 1980, pag. 2671, e la sentenza dell'11 novembre 1987 nella causa C-259/85, Repubblica francese contro Commissione, Raccolta 1987, pag. 4393.

(11)  Cfr. la succitata sentenza Philip Morris.

(12)  Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988 nella causa 102/87, Repubblica francese contro Commissione, Raccolta 1988, pag. 4067 e la sentenza della Corte del 21 marzo 1991 nella causa C-303/88, Repubblica italiana contro Commissione, Raccolta 1991, pag. I-1433.

(13)  Punto 18 della Comunicazione.

(14)  Cfr. il considerando 15.

(15)  Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 1997 nella causa T 106-95, FFSA e altri contro Commissione, Raccolta 1997, pag. II-229.

(16)  Cfr. la sentenza FFSA di cui sopra.

(17)  Punto 33 della Comunicazione.

(18)  Punto 36 della Comunicazione.

(19)  Punto 57 della Comunicazione.

(20)  GU L 195 del 27.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).

(21)  Tali cifre, così come quelle indicate nei considerando successivi, sono state arrotondate.

(22)  Tali cifre includono sia il canone sia i rimborsi statali di una parte dei mancati guadagni costituiti, per le emittenti pubbliche, dagli esoneri dal pagamento del canone per motivi sociali.

(23)  Dati estrapolati da una tabella fornita dalle autorità francesi con lettera del 2 gennaio 2003.

Fonte: MEDIAMETRIE/MEDIAMAT elaborazioni POPCORN.

La variazione di metodologia nel 1989 non consente di operare un raffronto con i dati precedenti.

(24)  Decisione n. 00-D-67 del 13 febbraio 2001 relativa a pratiche constatate nel settore della vendita di spazi pubblicitari televisivi.


8.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

che definisce le condizioni per i movimenti a carattere commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità

[notificata con il numero C(2004) 4546]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/839/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti dai paesi terzi verso la Comunità. Tali condizioni sono diverse a seconda dello status del paese terzo di origine e dello Stato membro di destinazione.

(2)

L’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che si stabiliscano condizioni per l’introduzione di cani e gatti non vaccinati di età inferiore a tre mesi dai paesi terzi elencati rispettivamente nelle parti B e C dell’allegato II del regolamento.

(3)

Tali condizioni dovrebbero essere equivalenti alle condizioni che si applicano al movimento di cani e gatti giovani non vaccinati tra gli Stati membri.

(4)

Poiché il regolamento (CE) n. 998/2003 è già applicabile, nonché nell’interesse dei cittadini europei proprietari di animali da compagnia, la presente decisione dovrebbe divenire applicativa quanto prima.

(5)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri possono autorizzare l’introduzione sul loro territorio di cani e gatti di meno di tre mesi, sprovvisti di vaccinazione contro la rabbia, dai paesi terzi elencati rispettivamente nelle parti B e C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, a condizioni almeno equivalenti a quelle stabilite all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento.

2.   Il successivo movimento verso un altro Stato membro degli animali introdotti conformemente al paragrafo 1 è proibito, a meno che l’animale venga introdotto conformemente alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 988/2003 in uno Stato membro diverso da quelli elencati nell’allegato II, parte A di detto regolamento.

Il successivo movimento verso un altro Stato membro, elencato nell’allegato II, parte A di detto regolamento, di un animale introdotto conformemente al paragrafo 1, avviene alle condizioni stabilite all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 998/2003 una volta che l’animale in questione abbia superato l’età di tre mesi.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dall’11 dicembre 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1994/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 17).


8.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2004

che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e i controlli intesi a prevenire le zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2005, e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità

[notificata con il numero C(2004) 4600]

(2004/840/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali, nonché per i controlli intesi a prevenire le zoonosi.

(2)

Gli Stati membri hanno presentato programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, nonché per la prevenzione delle zoonosi nei rispettivi territori.

(3)

Dall'esame dei programmi è risultato che essi sono conformi alla normativa veterinaria comunitaria, in particolare ai criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie suddette, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (2).

(4)

Questi programmi figurano nell'elenco dei programmi stabilito dalla decisione 2004/695/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, relativa all'elenco dei programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e dei controlli intesi a prevenire le zoonosi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2005 (3).

(5)

Data l'importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % delle spese che gli Stati membri interessati sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(6)

A norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali devono essere finanziati dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento suddetto.

(7)

La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.

(8)

Occorre chiarire il tasso da applicare per la conversione delle domande di pagamento presentate in moneta nazionale, quale definita all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (5).

(9)

L'approvazione di alcuni di questi programmi non deve pregiudicare eventuali decisioni della Commissione, basate su pareri scientifici, riguardanti le norme per l'eradicazione delle malattie in questione.

(10)

Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

Rabbia

Articolo 1

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Austria per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 180 000 EUR.

Articolo 2

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica ceca per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 400 000 EUR.

Articolo 3

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 400 000 EUR.

Articolo 4

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Finlandia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 5

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 900 000 EUR.

Articolo 6

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 1 500 000 EUR.

Articolo 7

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 200 000 EUR.

Articolo 8

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovacchia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovacchia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 400 000 EUR.

CAPITOLO II

Brucellosi bovina

Articolo 9

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato da Cipro è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da Cipro nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 10

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 11

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 5 000 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 12

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 5 000 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 13

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 3 000 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 14

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 800 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 15

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 1 800 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 16

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 5 000 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO III

Tubercolosi bovina

Articolo 17

1.   Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato da Cipro è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da Cipro nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 5 000 EUR, per:

a)

il costo della tubercolinizzazione;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 18

1.   Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR, per:

a)

il costo della tubercolinizzazione;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 19

1.   Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 4 000 000 EUR, per:

a)

il costo della tubercolinizzazione;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 20

1.   Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 2 500 000 EUR, per:

a)

il costo della tubercolinizzazione;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 21

1.   Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 700 000 EUR, per:

a)

il costo della tubercolinizzazione;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 22

1.   Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 250 000 EUR, per:

a)

il costo della tubercolinizzazione;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO IV

Leucosi bovina enzootica

Articolo 23

1.   Il programma di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentato dall'Estonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Estonia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 25 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 24

1.   Il programma di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 250 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 25

1.   Il programma di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 200 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 26

1.   Il programma di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentato dalla Lettonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lettonia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 27

1.   Il programma di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 200 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO V

Brucellosi ovi-caprina

Articolo 28

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato da Cipro è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da Cipro nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 175 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 29

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 800 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

la retribuzione di veterinari a contratto assunti appositamente per l'esecuzione del programma.

Articolo 30

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 6 500 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 31

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 300 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 32

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 4 500 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 33

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 1 700 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO VI

Febbre catarrale degli ovini

Articolo 34

1.   Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per gli esami sierologici ed entomologici e per il costo delle trappole nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 25 000 EUR.

Articolo 35

1.   Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per gli esami sierologici ed entomologici e per il costo delle trappole nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 50 000 EUR.

Articolo 36

1.   Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per gli esami sierologici ed entomologici e per il costo delle trappole nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400 000 EUR.

CAPITOLO VII

Salmonella del pollame

Articolo 37

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Austria nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 70 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE del Consiglio (6), sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 38

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 400 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE, sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 39

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 110 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE, sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 40

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 600 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE, sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 41

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 50 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE, sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 42

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 600 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE, sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 43

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dai Paesi Bassi nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 350 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE, sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 44

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Slovacchia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovacchia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE, sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

CAPITOLO VIII

Malattia vescicolare dei suini

Articolo 45

1.   Il programma di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per le analisi virologiche e sierologiche di laboratorio, nonché per risarcire i proprietari dei suini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 200 000 EUR.

CAPITOLO IX

Peste suina classica

Articolo 46

1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 15 000 EUR.

Articolo 47

1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica ceca per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 48

1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 800 000 EUR.

Articolo 49

1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 150 000 EUR.

Articolo 50

1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Lussemburgo per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 51

1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 10 000 EUR.

Articolo 52

1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Slovacchia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovacchia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 200 000 EUR, per:

a)

l'acquisto e la distribuzione di vaccini;

b)

il costo delle analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali.

CAPITOLO X

Malattia di Aujeszky

Articolo 53

1.   Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dal Belgio nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 300 000 EUR.

Articolo 54

1.   Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 250 000 EUR.

Articolo 55

1.   Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dall'Ungheria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dall'Ungheria nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 50 000 EUR.

Articolo 56

1.   Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 50 000 EUR.

Articolo 57

1.   Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 25 000 EUR.

Articolo 58

1.   Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Slovacchia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Slovacchia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 25 000 EUR.

CAPITOLO XI

Cowdriosi, babesiosi, anaplasmosi

Articolo 59

1.   Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Guadalupa presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Martinica presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

3.   Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Riunione presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

4.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l'attuazione dei programmi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sino a un importo massimo di 150 000 EUR.

CAPITOLO XII

Disposizioni generali e finali

Articolo 60

1.   Per i programmi di cui agli articoli da 9 a 33, le spese di indennizzo ammissibili per la macellazione degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3.

2.   L'importo medio dell'indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di animali macellati nello Stato membro, segnatamente:

a)

per i bovini, 300 EUR al massimo per animale;

b)

per gli ovini e i caprini, 35 EUR al massimo per animale.

3.   L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun animale non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.

Articolo 61

1.   L'indennizzo massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui agli articoli da 9 a 33 e da 53 a 58 non deve superare gli importi seguenti:

a)

prova del rosa bengala:

0,3 EUR per prova;

b)

prova di fissazione del complemento:

0,6 EUR per prova;

c)

prova ELISA:

1 EUR per prova;

d)

prova di immunodiffusione in gel di agar:

0,8 EUR per prova;

f)

tubercolinizzazione:

0,8 EUR per prova;

g)

prova del gamma interferone:

3 EUR per prova;

h)

dose di vaccino:

0,1 EUR por dose.

Articolo 62

Il tasso di conversione da applicare alle domande presentate in moneta nazionale nel mese «n» è quello applicabile il 10 del mese «n+1» o il primo giorno precedente per il quale sia fissato un tasso.

Articolo 63

1.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 59 è concesso a condizione che essi vengano attuati conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria, comprese le regole sulla concorrenza e sui pubblici appalti, e fatte salve le condizioni previste alle lettere da a) a f) seguenti:

a)

gli Stati membri interessati all'attuazione dei programmi mettono in vigore entro il 1o gennaio 2005 le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

b)

entro il 1o giugno 2005, viene inviata una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, conformemente all'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE;

c)

entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento viene inviata una relazione intermedia concernente i primi sei mesi del programma;

d)

entro il 1o giugno 2006 viene inviata una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, cui vanno allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute, che descrive i risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

e)

il programma viene realizzato in maniera efficace;

f)

non sono stati né saranno richiesti altri contributi comunitari per tali misure.

2.   Qualora uno Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario per tale Stato membro tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

Articolo 64

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 65

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(3)  GU L 316 del 15.10.2004, pag. 87.

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(5)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(6)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.


Rettifiche

8.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/54


Rettifica del regolamento (CE) n. 1646/2004 della Commissione, del 20 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 296 del 21 settembre 2004 )

A pagina 8:

anziché:

«2.1.4.

Derivati del fenolo compresa la salicilanilide»,

leggi:

«2.1.1.

Salicilanilide».


8.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/54


Rettifica del regolamento (CE) n. 821/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2229/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 127 del 29 aprile 2004 )

A pagina 2, punti 8 e 9:

anziché:

«8)

Il nome della società operante come importatore nei confronti della quale la società emette direttamente la fattura.

9)

Il nome del funzionario della società che emette la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

“Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta da parte della [nome della società] verso l’Unione europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con [la decisione …]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.” »

leggasi:

«8)

il nome del primo acquirente indipendente della Comunità nei confronti del quale la società di vendita emette direttamente la fattura;

9)

il nome del funzionario della società di vendita che emette la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

“Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta verso l’Unione europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con [la decisione …]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.” »