ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 359

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
4 dicembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio, del 29 novembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

11

 

 

Regolamento (CE) n. 2075/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

23

 

*

Regolamento (CE) n. 2076/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che adatta per la prima volta l’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi (EDDHSA e perfosfato triplo) ( 1 )

25

 

*

Regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli agenti di fabbricazione

28

 

*

Direttiva 2004/106/CE del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica le direttive 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

30

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/828/CE:Decisione del Consiglio, del 2 novembre 2004, relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato d’Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi nonché all’approvazione e alla firma del memorandum d'intesa che lo accompagna

32

Accordo tra la Comunità europea e il Principato d’Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

33

Memorandum d'intesa

46

 

*

2004/829/CE:Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2004, recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni

54

 

 

Commissione

 

*

2004/830/CE:Decisione della Commissione, del 18 ottobre 2004, che chiude il riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2164/98 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India

55

 

*

2004/831/CE:Decisione della Commissione, del 3 dicembre 2004, che modifica la decisione 2003/526/CE per quanto riguarda le misure di controllo della peste suina classica in Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania) e Slovacchia [notificata con il numero C(2004) 4506]  ( 1 )

61

 

*

2004/832/CE:Decisione della Commissione, del 3 dicembre 2004, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’urgenza di tali suini nei Vosgi settentrionali (Francia) [notificata con il numero C(2004) 4538]  ( 1 )

62

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2004/833/PESC del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che attua l'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea all'ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro

65

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 359/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2073/2004 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2004

relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La pratica della frode nell'Unione europea ha gravi conseguenze nei bilanci nazionali e può provocare distorsioni di concorrenza nei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno.

(2)

La lotta contro le frodi relative alle accise esige una stretta collaborazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell'esecuzione delle misure adottate in materia.

(3)

È pertanto opportuno definire le norme secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi reciproca assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme relative alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e alla riscossione delle accise.

(4)

La reciproca assistenza e la cooperazione amministrativa in materia di accise sono disciplinate dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi (3). La reciproca assistenza e la cooperazione amministrativa in materia di IVA sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1798/2003 (4).

(5)

Tale strumento giuridico si è rivelato efficace ma è ormai insufficiente per far fronte alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa derivanti dall'integrazione sempre più stretta delle economie nell'ambito del mercato interno.

(6)

Inoltre, la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (5), ha istituito taluni strumenti inerenti allo scambio di informazioni, le cui procedure dovrebbero essere definite nell'ambito di uno strumento giuridico generale dedicato alla cooperazione amministrativa in materia di accise.

(7)

Inoltre, si è rivelato necessario prevedere norme più chiare e più cogenti in materia di cooperazione tra Stati membri, in quanto i diritti e gli obblighi di tutte le parti interessate non sono sufficientemente definiti.

(8)

Non vi sono inoltre sufficienti contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali antifrode, in quanto di norma la comunicazione ha luogo tra gli uffici centrali di collegamento. Ciò riduce l'efficacia della cooperazione, limita l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e implica termini di comunicazione troppo lunghi. Occorrerebbe pertanto prevedere contatti più diretti tra i servizi amministrativi per rendere la cooperazione più efficace e più rapida.

(9)

La cooperazione inoltre non è abbastanza stretta in quanto, oltre alla verifica dei movimenti di cui all'articolo 15 ter della direttiva 92/12/CEE, vi sono pochi scambi automatici o spontanei di informazioni tra gli Stati membri. Occorrerebbe rendere gli scambi di informazioni tra le amministrazioni, e tra queste e la Commissione, più intensi e più rapidi per combattere efficacemente contro la frode.

(10)

È pertanto necessario dotare il settore delle accise di un testo specifico, che riprenda le pertinenti disposizioni della direttiva 77/799/CEE. In tale testo, inoltre, occorrerebbe considerare gli elementi atti a consentire di garantire una migliore cooperazione tra gli Stati membri, mediante la creazione e il miglioramento dei sistemi di comunicazione delle informazioni in materia di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Detto testo non pregiudica l'applicazione della convenzione del 18 dicembre 1997 relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (6).

(11)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le altre misure comunitarie che contribuiscono alla lotta contro le frodi relative alle accise.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe riprendere, precisandoli, i sistemi contenuti nella direttiva 92/12/CEE, che mirano a facilitare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Tali sistemi comprendono il registro degli operatori economici interessati e dei luoghi e il sistema di verifica dei movimenti. Il presente regolamento dovrebbe altresì introdurre un sistema di informazione preventiva tra gli Stati membri.

(13)

Ai fini del presente regolamento, è opportuno limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7), per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e) della medesima.

(14)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(15)

Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire semplificare e rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri che richiedono un approccio armonizzato, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell'unità d'azione e dell'efficacia perseguite, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa alle accise devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di garantire l'osservanza di tale legislazione.

A tal fine, esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare ogni informazione che possa consentire loro di accertare correttamente le accise.

Esso definisce inoltre norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni per via elettronica, in particolare per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa.

2.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale. Esso non pregiudica inoltre obblighi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

«autorità competente»: l'autorità designata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1;

2)

«autorità richiedente»: l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro oppure un servizio di collegamento o un funzionario competente dello Stato membro in questione che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;

3)

«autorità interpellata»: l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro oppure un servizio di collegamento o un funzionario competente dello Stato membro in questione che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;

4)

«ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio che è stato designato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

5)

«servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata che è stato designato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento;

6)

«funzionario competente»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento, a cui è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5;

7)

«ufficio delle accise»: qualsiasi ufficio in cui possono essere espletate alcune delle formalità previste dalle norme in materia di accise;

8)

«scambio automatico occasionale»: la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, man mano che sono disponibili;

9)

«scambio automatico regolare»: la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, a intervalli regolari prestabiliti;

10)

«scambio spontaneo»: la comunicazione, occasionale e senza preventiva richiesta, di informazioni ad un altro Stato membro;

11)

«sistema informatizzato»: il sistema informatizzato per il controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa previsto dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

12)

«persona»

a)

una persona fisica,

b)

una persona giuridica, o

c)

laddove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;

13)

«con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

14)

«numero di identificazione»: il numero di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;

15)

«numero di identificazione IVA»: il numero di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (10);

16)

«circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa»: il movimento, tra due o più Stati membri, di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa, ai sensi del titolo III della direttiva 92/12/CEE, o di prodotti soggetti ad accisa che siano stati immessi in consumo, ai sensi degli articoli da 7 a 10 della direttiva 92/12/CEE;

17)

«indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi effettuati da agenti o da autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di garantire la corretta applicazione della legislazione relativa alle accise;

18)

«rete CCN/CSI», la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dalla Comunità per assicurare tutte le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità;

19)

«accise»: le tasse soggette alla normativa comunitaria in materia di accise, comprese le tasse sui prodotti energetici e l'elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio (11);

20)

«DAA»: il documento di cui all'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE;

21)

«DAS»: il documento di cui all'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE.

Articolo 3

1.   Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione quale sia l'autorità competente designata come autorità a nome della quale sono applicate le disposizioni del presente regolamento, direttamente o per delega.

2.   Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel campo della cooperazione amministrativa. Esso ne informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

3.   L'ufficio centrale di collegamento è il responsabile principale degli scambi di informazioni sui movimenti dei prodotti soggetti ad accise e in particolare:

a)

dello scambio di dati memorizzati nel registro elettronico di cui all'articolo 22;

b)

del sistema di informazione preventiva di cui all'articolo 23;

c)

delle richieste di verifica rivolte ad altri Stati membri o ricevute da altri Stati membri previste all'articolo 24.

4.   L'autorità competente di ciascuno Stato membro può inoltre designare servizi di collegamento diversi dall'ufficio centrale di collegamento, che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. Le autorità competenti garantiscono che l'elenco di tali servizi sia tenuto aggiornato e reso accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.

5.   L'autorità competente di ciascuno Stato membro può altresì designare, alle condizioni da essa stabilite, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. In tal caso può limitare la portata di siffatta designazione. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali funzionari e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.

6.   I funzionari che scambiano informazioni ai sensi degli articoli 11 e 13 sono ritenuti funzionari competenti a tal fine, conformemente alle condizioni definite dalle autorità competenti.

7.   Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta di assistenza o una risposta a una richiesta di assistenza, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del suo Stato membro alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

8.   Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un'azione fuori del suo ambito territoriale o operativo, la trasmette immediatamente all'ufficio centrale di collegamento del suo Stato membro e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso, il periodo previsto all'articolo 8 decorre dal giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.

Articolo 4

1.   L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti che le autorità amministrative di cui all'articolo 1 hanno raccolto con l'autorizzazione o su richiesta dell'autorità giudiziaria.

2.   Tuttavia, quando ai sensi della legislazione nazionale l'autorità competente ha la facoltà di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, tale comunicazione può aver luogo nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento. La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, se tale autorizzazione risulta necessaria in base alla legislazione nazionale.

CAPO II

COOPERAZIONE SU RICHIESTA

SEZIONE 1

Richiesta di informazioni e richiesta di indagini amministrative

Articolo 5

1.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 1, anche in relazione a uno o più casi specifici.

2.   Ai fini della comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata fa eseguire, se del caso, le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in questione.

3.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa a una specifica indagine amministrativa. Se lo Stato membro decide che un'indagine amministrativa non è necessaria, informa immediatamente l'autorità richiedente delle ragioni di tale decisione.

4.   Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.

Articolo 6

Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell'articolo 5 sono trasmesse, per quanto possibile, mediante un formulario tipo adottato secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2. Tuttavia, nelle circostanze di cui all'articolo 24, il documento uniforme di verifica dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento costituisce un formulario semplificato di richiesta di informazioni.

Articolo 7

1.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone e i risultati delle indagini amministrative.

2.   I documenti originali sono trasmessi soltanto qualora ciò non sia contrario alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.

SEZIONE 2

Termine per la comunicazione di informazioni

Articolo 8

L'autorità interpellata comunica le informazioni di cui agli articoli 5 e 7 al più presto e, comunque, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

Articolo 9

Per alcune categorie di casi specifici, tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli di cui all'articolo 8.

Articolo 10

Qualora non sia in grado di dare seguito alla richiesta entro il termine previsto, l'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente delle circostanze che le impediscono di rispettare tale termine e indica quando potrà dare seguito alla richiesta.

SEZIONE 3

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

Articolo 11

1.   Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari debitamente autorizzati dalla prima possono essere presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro nel quale ha sede l'autorità interpellata per scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Qualora le informazioni richieste siano contenute nella documentazione cui possono accedere i funzionari dell'autorità interpellata, ai funzionari dell'autorità richiedente è data copia della documentazione che riporta le informazioni richieste.

2.   Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari designati dall'autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative, per scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Le indagini amministrative sono svolte esclusivamente dai funzionari dell'autorità interpellata. I funzionari dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell'autorità interpellata. Tuttavia, possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.

3.   Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

SEZIONE 4

Controlli simultanei

Articolo 12

Per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 1, due o più Stati membri possono convenire di procedere, ognuno nel proprio territorio, a controlli simultanei sulla situazione, in fatto di accise, di una o più persone che presentino un interesse comune o complementare, ogniqualvolta tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

Articolo 13

1.   Uno Stato membro individua autonomamente le persone sulle quali intende proporre un controllo simultaneo. L'autorità competente di detto Stato membro informa l'autorità competente degli altri Stati membri interessati circa le pratiche proposte per il controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli.

2.   Gli Stati membri interessati decidono in seguito se intendono partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente alla quale è stato proposto un controllo simultaneo conferma all'autorità omologa l’assenso o comunica il suo rifiuto motivato quanto all’esecuzione di tale controllo.

3.   Ciascuna autorità competente designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

4.   Dopo un controllo simultaneo, le autorità competenti informano senza indugio gli uffici di collegamento delle accise degli altri Stati membri dei meccanismi di frode identificati in occasione di tale controllo, qualora tali informazioni siano considerate nuove o di particolare interesse per altri Stati membri. Le autorità competenti possono inoltre informare la Commissione.

SEZIONE 5

Richiesta di notifica di decisioni e misure amministrative

Articolo 14

Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme in materia di notifica vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutte le decisioni e le misure amministrative adottate dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relative all'applicazione della legislazione in materia di accise, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (12).

Articolo 15

La richiesta di notifica, che precisa il contenuto della decisione o della misura da notificare, indica il nome, l'indirizzo e ogni altro elemento utile per l'identificazione del destinatario.

Articolo 16

L'autorità interpellata informa senza indugio l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o la misura sono state notificate al destinatario, o del motivo dell'eventuale impossibilità di dar seguito alla richiesta. Una richiesta non può essere respinta in ragione del contenuto della decisione o della misura da notificare.

CAPO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA

Articolo 17

Fatto salvo il capo IV, l'autorità competente di ogni Stato membro procede a uno scambio automatico occasionale o ad uno scambio automatico regolare delle informazioni di cui all'articolo 1 con l'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:

1)

se nell'altro Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un'irregolarità o una violazione della normativa sulle accise;

2)

se nel territorio di uno Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un'irregolarità o una violazione della normativa sulle accise che possa avere ripercussioni in un altro Stato membro;

3)

se esiste un rischio di frode o una perdita di accise nell'altro Stato membro.

Articolo 18

Sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2:

1)

le categorie esatte di informazioni oggetto di scambio;

2)

la periodicità dello scambio;

3)

le modalità pratiche dello scambio di informazioni.

Ciascuno Stato membro decide se partecipare allo scambio di una particolare categoria d'informazioni e se procedervi con uno scambio automatico regolare o occasionale.

Articolo 19

Le autorità competenti degli Stati membri possono, in qualsiasi situazione, trasmettersi reciprocamente, senza preventiva richiesta e mediante scambio spontaneo, le informazioni di cui all'articolo 1 in loro possesso.

Articolo 20

Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per agevolare gli scambi previsti dal presente capo.

Articolo 21

L'attuazione del presente capo non può obbligare uno Stato membro a imporre nuovi obblighi alle persone ai fini della raccolta di informazioni, né a sostenere oneri amministrativi sproporzionati.

CAPO IV

ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI CONCERNENTI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Articolo 22

1.   L'autorità competente di ciascuno Stato membro dispone di una banca dati elettronica contenente i seguenti registri:

a)

un registro delle persone che hanno la qualità di depositario autorizzato o di operatore registrato ai fini delle accise, ai sensi dell'articolo 4, lettere a) e d), della direttiva 92/12/CEE;

b)

un registro dei luoghi autorizzati quali depositi fiscali.

2.   Il registro contiene le informazioni seguenti, che sono messe a disposizione degli altri Stati membri:

a)

il numero di identificazione rilasciato dall'autorità competente per quanto riguarda la persona o i luoghi;

b)

il nome e l'indirizzo della persona o dei luoghi;

c)

la categoria e la nomenclatura combinata dei prodotti soggetti ad accisa che possono essere depositati o ricevuti dalla persona o che possono essere depositati o ricevuti nei suddetti luoghi;

d)

gli estremi dell'ufficio centrale di collegamento o dell'ufficio delle accise presso i quali si possono ottenere altre informazioni;

e)

la data di rilascio, di modifica e, se del caso, di fine validità dell'autorizzazione detenuta in quanto depositario autorizzato o operatore registrato;

f)

le informazioni necessarie per l'identificazione delle persone designate in virtù dell'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva 92/12/CEE;

g)

le informazioni necessarie per l'identificazione delle persone che intervengono in modo occasionale nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, qualora tali informazioni siano disponibili.

3.   Ciascun registro nazionale è messo a disposizione delle competenti autorità degli altri Stati membri, unicamente ai fini dell'applicazione dell'accisa.

4.   L'ufficio centrale di collegamento oppure un servizio di collegamento di ciascuno Stato membro garantiscono che le persone che intervengono nella circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa siano autorizzate ad ottenere conferma delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.

5.   Le informazioni dettagliate di cui al paragrafo 2, le modalità dettagliate di introduzione e di aggiornamento dei registri, le norme armonizzate relative alla costituzione del numero di identificazione e alla registrazione delle informazioni necessarie per l'identificazione delle persone e dei luoghi di cui al paragrafo 2, e le modalità di messa a disposizione di tutti gli Stati membri dei registri di cui al paragrafo 3 sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

6.   Quando l'identificazione dell'operatore può essere effettuata soltanto mediante un numero di identificazione «IVA», si applica a tal fine l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1798/2003.

Articolo 23

1.   Gli Stati membri introducono un sistema elettronico di informazione preventiva, che consente all'ufficio centrale di collegamento o a un servizio di collegamento dello Stato membro di partenza dei prodotti soggetti ad accisa di trasmettere un messaggio di informazione o di allarme all'ufficio di collegamento dello Stato membro di destinazione, non appena tale ufficio centrale di collegamento o servizio di collegamento è in possesso delle informazioni DAA e al più tardi alla partenza dei prodotti. Nel quadro di tale scambio di informazioni, è effettuata un'analisi dei rischi, basata sulle informazioni DAA, prima dell'invio del messaggio e dopo il ricevimento dello stesso, se lo si riterrà necessario.

2.   Le informazioni da scambiare e le modalità pertinenti sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 24

1.   In applicazione dell'articolo 5, durante o dopo un movimento di prodotti soggetti ad accisa, l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro può chiedere informazioni all'ufficio centrale di collegamento o a un servizio di collegamento di un altro Stato membro. Ai fini di tale scambio di informazioni, prima dell'invio e, se ritenuto necessario, dopo il ricevimento delle richieste, viene effettuata un'analisi dei rischi basata sulle informazioni DAA o DAS.

2.   Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato mediante un documento uniforme di verifica dei movimenti effettuati. La forma e il contenuto di tale documento, come pure le modalità dello scambio di informazioni, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito uno speditore di prodotti soggetti ad accisa possono fornire assistenza utilizzando il documento di cui al paragrafo 2, qualora tale speditore non possa ricevere l’esemplare 3 del DAA o DAS e esperito tutti gli altri mezzi a sua disposizione per ottenere la prova del regolare appuramento del movimento dei prodotti. Il fatto che sia fornita tale assistenza non dispensa in alcun caso lo speditore dalle responsabilità fiscali cui è soggetto.

Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione fanno quanto possibile per soddisfare qualsiasi richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione nell’ambito di tale assistenza.

Articolo 25

1.   Quando si utilizza un sistema informatizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa, l'autorità competente di ciascuno Stato membro memorizza e tratta le informazioni nell'ambito di tale sistema.

Per consentire l'uso di dette informazioni nell'ambito delle procedure previste dal presente regolamento, esse sono archiviate per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è stato iniziato il movimento.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni archiviate nel sistema siano aggiornate, complete ed esatte.

CAPO V

RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

Articolo 26

1.   Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. Per l'applicazione del presente articolo, la Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo. A tal fine, le informazioni fornite dagli Stati membri non contengono dati individuali o personali.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni in loro possesso relative all'applicazione che essi danno al presente regolamento, compresi tutti gli elementi statistici necessari per valutare tale applicazione. Detti elementi statistici sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e sono comunicati solo se disponibili e se la loro comunicazione non comporta oneri amministrativi ingiustificati.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni in loro possesso riguardanti metodi o procedimenti usati o che si presume siano stati usati per violare la normativa in materia di accise, che abbiano consentito di constatare carenze o lacune nel funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento, qualora tali informazioni siano considerate particolarmente interessanti per gli altri Stati membri.

4.   Ai fini della valutazione dell'efficacia del presente dispositivo di cooperazione amministrativa nella lotta contro la frode e l'evasione fiscale, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni altra informazione in loro possesso di cui all'articolo 1.

5.   La Commissione comunica le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, agli altri Stati membri interessati.

CAPO VI

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 27

1.   Quando un paese terzo comunica informazioni all'autorità competente di uno Stato membro, quest'ultima può trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri che possono avere interesse per dette informazioni e, in ogni caso, a quelli che le richiedono, nella misura in cui le disposizioni in materia di assistenza vigenti nel paese terzo in questione lo consentano. Tali informazioni possono anche essere comunicate alla Commissione ogniqualvolta rivestano interesse a livello comunitario.

2.   Se il paese terzo interessato si è giuridicamente impegnato a fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione in materia di accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi.

CAPO VII

CONDIZIONI RELATIVE ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 28

Le informazioni trasmesse in forza del presente regolamento sono fornite per quanto possibile per via elettronica, con modalità da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 29

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente. Dette richieste sono corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata soltanto in casi eccezionali debitamente motivati dall'autorità interpellata.

Articolo 30

1.   L'autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 1 alle seguenti condizioni:

a)

che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;

b)

che l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.

2.   Quando l'assistenza reciproca presenta particolari difficoltà e comporta spese molto elevate, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata possono concordare apposite modalità di rimborso per il caso in questione.

3.   Il presente regolamento non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentono all'autorità competente di effettuare tali indagini, né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le esigenze proprie di detto Stato membro.

4.   L'autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire informazioni equipollenti.

5.   La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.

6.   L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza. I tipi di motivo sono comunicati annualmente anche alla Commissione a fini statistici.

7.   Un importo minimo che possa dar luogo a una richiesta di assistenza può essere adottato secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 31

1.   Le informazioni comunicate ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità comunitarie.

Dette informazioni possono essere utilizzate per l'accertamento della base imponibile, la riscossione o il controllo amministrativo delle accise, il controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa, l'analisi del rischio e le indagini.

Esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni, avviati in conseguenza di violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni giuridiche che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

Esse possono inoltre essere utilizzate per l'accertamento di altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE.

Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò è necessario per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne permette l'utilizzazione per altri scopi nello Stato membro dell'autorità richiedente qualora l'uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità interpellata.

3.   Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall'autorità interpellata possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest'ultima, informandone l'autorità interpellata. L'autorità interpellata può subordinare la trasmissione delle informazioni a uno Stato terzo al suo consenso preventivo.

4.   Gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, e dagli articoli 12 e 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e), della medesima direttiva.

Articolo 32

Le relazioni, gli attestati e qualsiasi altro documento, come pure le copie conformi o gli estratti degli stessi, ottenuti da funzionari dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza previsti dal presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dalle istanze competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente allo stesso titolo di documenti equivalenti trasmessi da un'altra autorità di tale paese.

Articolo 33

1.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a:

a)

garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all'articolo 3;

b)

istituire una cooperazione diretta fra le autorità abilitate ai fini di tale coordinamento;

c)

garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.

2.   La Commissione comunica al più presto all'autorità competente di ciascuno Stato membro le informazioni che essa riceve e che è in grado di fornire.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 34

1.   La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della Decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 35

1.   Ogni cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sulla scorta in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 36

Quando le autorità competenti hanno raggiunto un accordo su questioni bilaterali nei settori oggetto del presente regolamento, salvo per la soluzione di casi particolari, esse ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  Parere espresso il 1o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 64.

(3)  GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/56/CE (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 70).

(4)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).

(5)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(6)  Atto del Consiglio del 18 dicembre 1997 (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 1).

(7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 5.

(10)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(11)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(12)  GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.


4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 359/11


REGOLAMENTO (CE) N. 2074/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Nel gennaio 1997, con regolamento (CE) n. 119/97 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese in questione»). L’aliquota del dazio definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, era pari al 32,5 % per la World Wide Stationery Mfg («WWS»), una società alla quale è stato concesso il trattamento individuale, e a 39,4 % per tutte le altre società della RPC. Tali aliquote del dazio erano applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100011, 8305100012 e 8305100019), mentre per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305100021, 8305100022 e 8305100029) l’importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quando quest’ultimo risultasse inferiore al prezzo minimo all’importazione.

(2)

Nel settembre 2000, a seguito di una richiesta di riesame antiassorbimento delle suddette misure, presentata ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base, le aliquote del dazio applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100011, 8305100012 e 8305100019) sono state aumentate con regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio (3), passando a 51,2 % per la WWS e a 78,8 % per tutte le altre società della RPC.

(3)

Dal giugno 2002 sono in vigore misure antidumping e misure compensative nei confronti delle importazioni di meccanismi originari dell’Indonesia. Tali misure, che non sono oggetto del presente riesame, sono state istituite, rispettivamente, con regolamento (CE) n. 976/2002 del Consiglio e con regolamento (CE) n. 977/2002 del Consiglio, del 4 giugno 2002 (4).

(4)

In seguito a un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio mediante importazioni di meccanismi spediti dal Vietnam, con regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio (5) le misure sono state estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Vietnam.

(5)

Nell’aprile 2004 (6) è stata aperta un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio mediante importazioni di meccanismi spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarati o meno originari della Thailandia.

(6)

Entrambe le inchieste di cui ai considerando precedenti erano indipendenti dall’esito della presente inchiesta.

2.   Domanda di riesame

(7)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese (7), il 23 ottobre 2001 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

(8)

La domanda è stata presentata da due produttori comunitari, Koloman Handler AG e Krause Ringbuchtechnik GmbH (in appresso «i richiedenti») che rappresentano una quota maggioritaria della produzione complessiva comunitaria di meccanismi. La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportato un aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping pregiudizievole originarie della RPC.

(9)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha avviato un riesame (8).

3.   Inchiesta

a)   Procedura

(10)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, i produttori comunitari che hanno presentato la richiesta e l’altro produttore comunitario noto. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(11)

Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(12)

Sono stati inviati questionari a tutte le parti che erano state ufficialmente informate dell’apertura del riesame e a quelle che ne avevano fatto richiesta entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stato inoltre contattato un produttore in India (paese analogo), al quale è stato inviato un questionario.

(13)

Al questionario hanno risposto i due produttori comunitari che hanno presentato la richiesta e un produttore esportatore del paese in questione, nonché un produttore del paese analogo e due importatori non collegati della Comunità.

(14)

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato fissato un termine entro il quale esse potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state esaminate e, all’occorrenza, le conclusioni sono state debitamente modificate in seguito a tale esame.

b)   Parti interessate e visite di verifica

(15)

Sono state richieste e verificate tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse della Comunità. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

i)

Produttori comunitari che hanno presentato la richiesta

Krause Ringbuchtechnik GmbH, Espelkamp, Germania

SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH [fino a novembre 2001 i meccanismi erano stati fabbricati dalla Koloman Handler AG], Vienna, Austria [cfr. considerando (50)],

ii)

Produttore del paese esportatore

World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, RPC

iii)

Produttore del paese analogo

Tocheunglee Stationery Manufacturing Co, Chennai, India

iv)

Importatore non collegato della Comunità

Bensons International Systems B.V., Utrecht, Paesi Bassi.

c)   Periodo dell’inchiesta

(16)

L’inchiesta sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 e la fine del periodo dell’inchiesta (periodo in esame).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(17)

Il prodotto in esame è quello oggetto dell’inchiesta, ossia alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo di acciaio a scatto fissato allo stesso meccanismo. Gli anelli possono essere di forma diversa; i più diffusi sono rotondi o a D. Essi sono attualmente classificati nel codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305100011, 8305100012 e 8305100019 per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli e codici TARIC 8305100021, 8305100022 e 8305100029 per i meccanismi con 17 e 23 anelli). I meccanismi a leva, classificati nello stesso codice NC, sono esclusi dal campo di applicazione della presente inchiesta.

(18)

I meccanismi vengono utilizzati per realizzare fascicoli di carta, cartoncino o plastificati, fascicoli di presentazione ed altri fascicoli rilegati.

(19)

Durante il periodo dell’inchiesta sono stati venduti nella Comunità numerosi tipi diversi di meccanismi. Le differenze tra tali tipi riguardano la larghezza della base, il tipo di meccanismo, il numero di anelli, il sistema di apertura, la capacità nominale di legatura, il diametro degli anelli, la forma degli anelli, la lunghezza e la distanza tra gli anelli. Dato che tutti i tipi presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e che, all’interno di determinate gamme di prodotto, essi sono intercambiabili, si è stabilito che, ai fini del presente procedimento, tutti i meccanismi per la legatura di fogli costituiscono un unico prodotto.

2.   Prodotto simile

(20)

Si è constatato che i meccanismi prodotti e venduti sul mercato interno del paese analogo (India) e quelli esportati dalla RPC nella Comunità presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni.

(21)

Si è constatato inoltre che non vi erano differenze, a livello di caratteristiche fisiche e tecniche di base e di applicazioni, tra i meccanismi importati nella Comunità originari della RPC e quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dall’industria comunitaria.

(22)

Si è pertanto concluso che i meccanismi prodotti e venduti sul mercato interno del paese analogo, quelli originari della RPC esportati nella Comunità e quelli prodotti e venduti sul mercato comunitario dall’industria comunitaria sono tutti prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(23)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, si è esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischiasse di comportare il persistere o la reiterazione del dumping.

1.   Osservazioni preliminari

(24)

Dei tre produttori esportatori cinesi citati nella denuncia, soltanto la WWS, che ha ottenuto il trattamento individuale tanto nell’inchiesta iniziale quanto in quella antiassorbimento, ha collaborato. Gli altri due esportatori hanno affermato di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta. Uno di essi, tuttavia, parrebbe coinvolto nelle pratiche di elusione attraverso la Thailandia, investigate dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [cfr. considerando (42) e (43)].

2.   Persistere del dumping

(25)

Sulla base dei dati Eurostat, il volume delle vendite per l’esportazione dell’unica società che ha collaborato rappresentava la totalità delle importazioni originarie della RPC durante il periodo dell’inchiesta. Tale volume rappresenta l’1,9 % del consumo complessivo della Comunità durante il PI della presente inchiesta, rispetto al 45 % del consumo complessivo della Comunità durante il PI dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 1o ottobre 1994 e il 30 settembre 1995.

a)   Metodologia

(26)

Rispetto all’inchiesta iniziale, è cambiata soltanto la scelta del paese analogo; per calcolare il margine di dumping è stata seguita la stessa metodologia.

b)   Paese analogo

(27)

Dato che la RPC è un’economia in fase di transizione, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo a economia di mercato adeguato (il «paese analogo»), selezionato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base.

(28)

La Malaysia era stata scelta come paese analogo durante l’inchiesta iniziale. Dato che la Malaysia ha cessato la produzione, trasferendola, tra l’altro, in India, si è dovuto scegliere un altro paese rappresentativo. Nella domanda di riesame in previsione della scadenza, è stata proposta l’India come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale. Tale scelta non è stata contestata. Si è inoltre stabilito che le ragioni che avevano motivato la scelta dell’India, ossia le dimensioni del mercato interno, il carattere aperto del mercato e la facilità di accesso ai materiali di base, garantivano normali condizioni di concorrenza. Il produttore indiano contattato, che ha accettato di collaborare, aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno. Benché la società in questione fosse collegata al produttore esportatore cinese che ha collaborato, non vi è stato motivo di ritenere che ciò potesse incidere sulla determinazione del valore normale. A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, l’India è stata pertanto considerata un paese analogo adeguato ai fini della determinazione del valore normale.

c)   Valore normale

(29)

Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese analogo sono risultate redditizie e rappresentative durante il periodo dell’inchiesta. Il valore normale è stato pertanto determinato in base al prezzo pagato o pagabile, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese analogo, ossia l’India.

d)   Prezzo all’esportazione

(30)

Poiché il prodotto in esame è stato venduto ed esportato ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, ossia in funzione del prezzo all’esportazione effettivamente pagato o pagabile.

e)   Confronto

(31)

Ai fini di un equo confronto, e a norma dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze inerenti a trasporto interno, sconti e riduzioni differite, costi di movimentazione e carico, costi di trasporto e di credito, commissioni e spese di assicurazione, che hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(32)

A tale proposito va notato, tuttavia, che in seguito all’istituzione delle misure antidumping il volume e la varietà dei tipi di meccanismi esportati nella Comunità hanno subito un drastico calo. Pertanto, i diversi tipi del prodotto simile venduti sul mercato interno del paese analogo durante il periodo dell’inchiesta erano confrontabili soltanto con il 10 % dei tipi direttamente esportati dalla RPC dall’unico produttore esportatore che ha collaborato, mentre nel corso dell’inchiesta iniziale il confronto si basava sul 75 % del volume complessivo delle vendite. In effetti, la maggior parte delle esportazioni provenienti direttamente dalla RPC durante il PI della presente inchiesta riguardavano «segmenti di nicchia» quali i meccanismi a 17 e 23 anelli soggetti al prezzo minimo all’importazione.

f)   Margine di dumping

(33)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione, al medesimo stadio commerciale. Il confronto ha dimostrato l’assenza di pratiche di dumping.

g)   Conclusioni relative al dumping

(34)

Non sono risultate pratiche di dumping nel caso della WWS, il produttore esportatore cinese che ha collaborato. Tuttavia, il volume delle vendite della WWS destinate all’esportazione diretta nella Comunità durante il PI della presente inchiesta è risultato nettamente inferiore a quello constatato nell’inchiesta iniziale. I prodotti direttamente esportati dalla Cina dalla WWS erano inoltre quelli di qualità superiore all’interno della gamma di meccanismi; si trattava in particolare di modelli a 17 e 23 anelli soggetti a dazio sotto forma di prezzo minimo all’importazione [cfr. il considerando (32)]. Ne consegue che quasi nessun dazio antidumping è stato pagato per tali importazioni. Tale risultato non può venire confrontato con il margine di dumping calcolato durante l’inchiesta iniziale poiché non è stato possibile calcolare un margine di dumping per i modelli di meccanismi soggetti al dazio antidumping, i più venduti sul mercato comunitario, che non sono stati direttamente esportati dalla RPC durante il PI della presente inchiesta. In termini di volume delle vendite, inoltre, è stato possibile procedere a un confronto soltanto tra le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno del paese analogo e quelle dei modelli che rappresentavano il 10 % delle vendite della RPC nella Comunità. Alla luce di quanto precede, si è ritenuto impossibile trarre conclusioni chiare in merito al persistere del dumping.

3.   Reiterazione del dumping

(35)

In mancanza di conclusioni chiare in merito al persistere del dumping, si è esaminato se fosse probabile una reiterazione del dumping.

(36)

A tale proposito, sono stati analizzati gli elementi seguenti: a) capacità inutilizzata e investimenti dei produttori esportatori cinesi; b) comportamento del produttore esportatore cinese che ha collaborato sul mercato di paesi terzi; c) struttura, in termini di volume e prezzi, delle esportazioni del prodotto in esame verso paesi terzi da parte delle società che non hanno collaborato.

a)   Capacità inutilizzata e investimenti

(37)

È opportuno rammentare che siccome i produttori esportatori, a parte la WWS, non hanno collaborato, non erano disponibili informazioni in merito a produzione nella RPC, capacità di produzione inutilizzata e vendite sul mercato cinese, fatta eccezione per il produttore che ha collaborato.

(38)

La capacità di produzione della società che ha collaborato è rimasta stabile dal 1999 al periodo dell’inchiesta. Poiché, tuttavia, la produzione del prodotto in esame è calata del 28 % tra il 1999 e il periodo dell’inchiesta, è probabile che il produttore esportatore che ha collaborato disponga di una significativa capacità di produzione inutilizzata, pari a un terzo della sua capacità complessiva. Se si lasciassero scadere le misure, quindi, tale produttore potrebbe aumentare rapidamente la produzione ed orientarla verso qualsiasi mercato delle esportazioni, compreso quello comunitario. Si osservi poi che la capacità di produzione inutilizzata dell’unico produttore esportatore che ha collaborato riesce a soddisfare all’incirca metà del consumo comunitario. È logico inoltre presupporre che anche gli altri produttori cinesi dispongano di capacità inutilizzate significative, dato che nel complesso le esportazioni cinesi sono diminuite e che nessun dato indica che la capacità della RPC sia calata.

(39)

Si osserva che la società che ha collaborato ha mantenuto un elevato livello di investimenti in macchinari ed attrezzature tra il 1999 e il periodo dell’inchiesta, sebbene in sempre minor misura.

b)   Comportamento del produttore esportatore cinese che ha collaborato sul mercato di paesi terzi

(40)

Il volume delle vendite all’esportazione verso paesi terzi (esclusa la Comunità) della società che ha collaborato è sceso dell’8 % tra il 2000 e il periodo dell’inchiesta. Il prezzo medio all’esportazione verso paesi terzi è diminuito del 12 % nello stesso periodo.

c)   Comportamento delle società cinesi che non hanno collaborato (volume e prezzi)

(41)

Per quanto riguarda le società che non hanno collaborato alla presente inchiesta, le conclusioni si sono basate sui dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. In mancanza di collaborazione, sono state consultate statistiche statunitensi e cinesi per determinare il volume e il prezzo delle esportazioni cinesi in altri paesi. Benché, in termini assoluti, il volume delle esportazioni cinesi vari in base alla fonte di informazioni, entrambe le statistiche confermano che tra il 1999 e il periodo dell’inchiesta le esportazioni di meccanismi dalla Cina sono nettamente diminuite in tutto il mondo. Secondo le statistiche cinesi, il volume dei meccanismi esportati nel 1999 sul mercato mondiale, pari a circa 662 milioni di pezzi, è sceso a 523 milioni di pezzi durante il periodo dell’inchiesta. Il prezzo medio all’esportazione, pur riguardando vari tipi di prodotto con prezzi notevolmente diversi, è rimasto pressoché stabile nello stesso periodo. Come indicato al considerando (38), in mancanza di informazioni in merito ad un ipotetico calo della capacità di produzione dei produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, si può ritenere probabile che essi dispongano ancora di capacità inutilizzate considerevoli. In tali circostanze, è logico ritenere che se si lasciassero scadere le misure antidumping il mercato comunitario diventerebbe estremamente interessante per questi esportatori cinesi, che riprenderebbero ad esportare in modo significativo su detto mercato.

(42)

È importante inoltre sottolineare che l’OLAF ha condotto un’inchiesta per determinare se le importazioni di meccanismi dichiarati originari della Thailandia fossero effettivamente originarie di tale paese o, come asserito, fossero in realtà di origine cinese.

(43)

Dalle inchieste dell’OLAF e degli Stati membri interessati è emerso che i meccanismi non erano originari della Thailandia. Le inchieste hanno inoltre stabilito che gran parte delle importazioni in questione era di origine non preferenziale cinese e quindi assoggettabile a dazi antidumping.

(44)

A tale riguardo, va sottolineato che tra i tipi di prodotto esportati attraverso la Thailandia figuravano i modelli di meccanismi più venduti sul mercato comunitario durante il periodo dell’inchiesta, anziché quelli a 17 e 23 anelli venduti direttamente dalla RPC. È stato pertanto possibile procedere a un confronto servendosi dei modelli più venduti sul mercato comunitario. È stato quindi effettuato un confronto tra i meccanismi esportati dalla Thailandia nella Comunità e una serie di tipi di prodotto comparabili venduti sul mercato interno del paese analogo. Il risultato va considerato con cautela dato che, in mancanza di un’indagine completa sulle importazioni di meccanismi dalla Thailandia, per il calcolo ci si è potuti basare soltanto su un’offerta di prezzo FOB Bangkok indicata dall’industria comunitaria per tipi di prodotto esportati dalla Thailandia nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta e successivamente a tale periodo. Poiché, tuttavia, dal calcolo sarebbe emerso che i prezzi all’esportazione dei meccanismi esportati dalla Thailandia erano inferiori a quelli praticati sul mercato interno indiano, non si può escludere che tali meccanismi siano stati venduti nella Comunità a prezzi di dumping.

d)   Inchiesta antiassorbimento

(45)

Si rammenti, inoltre, che nell’ottobre 2000, dopo l’inchiesta iniziale conclusasi con l’istituzione di un dazio del 32,5 % per la WWS e del 39,4 % per tutte le altre società cinesi, il livello del dazio è stato aumentato a 51,2 % per la WWS e a 78,8 % per tutte le altre società in seguito a un’inchiesta antiassorbimento.

e)   Misure di difesa commerciale applicate da paesi terzi

(46)

Nessun paese terzo applica misure di difesa commerciale alle importazioni di meccanismi dalla RPC.

4.   Conclusioni

(47)

Dall’inchiesta è emerso che tanto il produttore esportatore che ha collaborato quanto, con ogni probabilità, gli altri due produttori esportatori cinesi dispongono di una capacità inutilizzata significativa, tenuto conto del netto calo registrato dalle loro esportazioni tra il 1999 e il periodo dell’inchiesta. Inoltre, la capacità di produzione inutilizzata dell’unico produttore esportatore che ha collaborato è in grado di soddisfare all’incirca la metà del consumo comunitario.

(48)

Il consumo apparente della Comunità nel periodo dell’inchiesta era di 270 milioni di pezzi circa, soltanto 5 milioni dei quali dichiarati originari della RPC. Durante il PI dell’inchiesta iniziale (1o ottobre 1994 - 30 settembre 1995), i produttori esportatori cinesi hanno esportato 126 milioni di pezzi nella Comunità. Pertanto, anche alla luce della capacità inutilizzata dei produttori esportatori cinesi, è probabile che se si lasciassero scadere le misure antidumping la RPC riprenderebbe ad esportare sul mercato comunitario in maniera significativa. Oltre al fatto che le società cinesi subiranno una pressione ad esportare vista l’enorme capacità inutilizzata, è molto probabile che tali esportazioni vengano effettuate a prezzi di dumping. Infatti, sebbene dal confronto effettuato per la società che ha collaborato non siano emerse pratiche di dumping, tale confronto si è basato su un esiguo campione non comparabile con i dati utilizzati per determinare il dumping nel corso dell’inchiesta iniziale. D’altro canto, una delle società cinesi che non hanno collaborato alla presente inchiesta ha esportato meccanismi sul mercato comunitario attraverso una società collegata situata in Thailandia. I calcoli hanno indicato la possibilità che tali vendite siano state effettuate a prezzi di dumping. Non si può escludere, pertanto, che ad un anno soltanto da un’inchiesta antiassorbimento le pratiche di dumping siano proseguite.

(49)

Tenuto conto di tali conclusioni e di tali fatti, è probabile che, qualora gli esportatori cinesi riprendessero ad esportare nell’Unione europea, il prezzo di tali esportazioni sia inferiore al valore normale. Senza i dazi in vigore, pertanto, è lecito aspettarsi una reiterazione del dumping dalla Cina.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

(50)

Durante il periodo dell’inchiesta, nella Comunità sono stati fabbricati meccanismi dai seguenti produttori:

Krause Ringbuchtechnik GmbH, Espelkamp, Germania

SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH (fino a novembre 2001 i meccanismi erano stati fabbricati dalla Koloman Handler AG), Vienna, Austria

Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Italia.

(51)

I primi due produttori sono i richiedenti che hanno collaborato all’inchiesta. Poiché i produttori comunitari che hanno collaborato rappresentavano oltre il 90 % della produzione comunitaria complessiva di meccanismi durante il periodo dell’inchiesta, si è ritenuto che essi costituissero l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base. Essi sono denominati in appresso «industria comunitaria». Dopo il periodo dell’inchiesta, le due società in questione sono entrate a far parte dello stesso gruppo di società, mantenendo però la produzione nella Comunità. Detto gruppo non è collegato ai produttori esportatori cinesi.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1.   Consumo sul mercato comunitario

(52)

Le risposte al questionario fornite dai produttori comunitari che hanno collaborato sono state utilizzate per determinare le vendite di meccanismi effettuate dall’industria comunitaria sul mercato dell’UE. Per calcolare le vendite del produttore comunitario escluso dalla definizione di industria comunitaria sono state impiegate anche altre informazioni disponibili.

(53)

Per quanto riguarda le importazioni originarie della RPC e quelle dichiarate originarie della Thailandia, sono stati utilizzati dati Eurostat, ad eccezione dei dati relativi alle importazioni dichiarate originarie della RPC nel periodo dell’inchiesta; per quest’ultime ci si è serviti delle informazioni fornite dal produttore esportatore cinese che ha collaborato.

(54)

Quanto alle importazioni originarie di altri paesi terzi, le cifre relative alle importazioni originarie dell’India e dell’Indonesia, escluse quelle riguardanti il periodo dell’inchiesta, sono state ricavate dal procedimento antidumping relativo a questi due paesi. Sono stati utilizzati dati Eurostat per calcolare il volume delle importazioni non indicato nelle risposte al questionario o in procedimenti precedenti. Per le importazioni originarie dell’Ungheria, ci si è serviti della risposta al questionario di un produttore comunitario che ha collaborato. Per paesi terzi diversi dall’Ungheria e dai paesi di cui al presente considerando, sono stati utilizzati dati Eurostat. Si osservi inoltre che i dati Eurostat (in tonnellate) hanno dovuto essere convertiti in pezzi.

(55)

Su tale base, il consumo comunitario apparente è diminuito del 9 % durante il periodo in esame, passando da 297 milioni di pezzi (cifre arrotondate al milione) nel 1998 a 270 milioni di pezzi nel periodo dell’inchiesta. Per il 1999 e il 2000 le cifre sono state rispettivamente di 306 milioni e 316 milioni di pezzi.

2.   Importazioni dal paese interessato

a)   Volume delle importazioni e quota di mercato

(56)

Le importazioni dichiarate originarie della RPC hanno subìto un netto calo, passando da 44 milioni di pezzi nel 1998 a 24 milioni di pezzi nel 1999, 10 milioni di pezzi nel 2000 e 5 milioni di pezzi nel periodo dell’inchiesta. La quota di mercato delle importazioni dichiarate originarie della RPC è calata ogni anno durante il periodo in esame, passando da 14,8 % nel 1998 a 7,8 % nel 1999, 3 % nel 2000 e 1,9 % nel periodo dell’inchiesta.

b)   Andamento dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame

(57)

Il prezzo medio delle importazioni dichiarate originarie della RPC è aumentato del 96 % tra il 1998 (141 EUR) e il periodo dell’inchiesta (278 EUR). La tendenza al rialzo dei prezzi delle importazioni dichiarate originarie della RPC rispecchia il peso crescente di tipi di prodotto più costosi soggetti a un prezzo minimo all’importazione (meccanismi a 17 e 23 anelli) piuttosto che un vero e proprio aumento dei prezzi.

3.   Importazioni dichiarate originarie della Thailandia

(58)

Come si è detto, basandosi sulle conclusioni dell’inchiesta dell’OLAF, un’elevatissima percentuale delle importazioni dichiarate originarie della Thailandia era in realtà di origine cinese. Le importazioni dichiarate originarie della Thailandia sono salite da un milione di pezzi nel 1998 a 16 milioni di pezzi nel 1999, 17 milioni di pezzi nel 2000 e 20 milioni di pezzi nel periodo dell’inchiesta. Durante il periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni dichiarate originarie della Thailandia è cresciuta ogni anno, passando da 0,3 % nel 1998 a 5,2 % nel 1999, 5,3 % nel 2000 e 7,4 % nel periodo dell’inchiesta. Il prezzo medio di tali importazioni è diminuito del 9 % nel medesimo periodo, passando da 100 a 91 EUR. Informazioni più dettagliate in materia di prezzi disponibili per le importazioni dichiarate originarie della Thailandia riguardano i prezzi di rivendita praticati da un distributore europeo di meccanismi esportati attraverso la Thailandia. È emerso che tali prezzi di rivendita erano, in media, inferiori del 12 % circa ai prezzi di vendita dell’industria comunitaria.

4.   Situazione economica dell’industria comunitaria (9)

a)   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

(59)

Durante il periodo in esame, la produzione dell’industria comunitaria è diminuita del 17 %, passando da 100 (cifra indicizzata) nel 1998 a 91 nel 1999, 89 nel 2000 e 83 nel periodo dell’inchiesta. La decisione della Koloman Handler AG di trasferire in Ungheria parte della produzione nel 2000 spiega il calo di produzione registrato in quell’anno. Durante il periodo dell’inchiesta, la Koloman Handler AG ha dichiarato fallimento e la sua produzione è nettamente diminuita nella seconda metà del 2001.

(60)

La capacità di produzione dell’industria comunitaria è calata del 7 % durante il periodo in esame. Dopo essere salita a 107 (cifra indicizzata) nel 1999, essa è scesa a 93 nel 2000 in seguito alla decisione della Koloman Handler AG di trasferire in Ungheria parte della sua produzione. La capacità di produzione si è stabilizzata durante il periodo dell’inchiesta.

(61)

L’utilizzazione degli impianti è calata da oltre l’80 % nel 1998 a 70-75 % nel 1999, per poi salire a 76-80 % nel 2000 e scendere nuovamente a 70-75 % nel periodo dell’inchiesta.

b)   Scorte

(62)

Le scorte finali dell’industria comunitaria sono diminuite del 37 % nel periodo in esame, registrando un calo ogni anno. Tale calo è imputabile essenzialmente al rallentamento della produzione della Koloman Handler AG dopo la dichiarazione di fallimento. Il periodo di mantenimento delle scorte prima della vendita si è ridotto di 10 giorni nel periodo in esame.

c)   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(63)

Le vendite dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità sono diminuite dell’8 % nel periodo in esame, passando da 119 milioni di pezzi nel 1998 a 109 milioni di pezzi nel periodo dell’inchiesta. Esse avevano registrato un calo anche nel 1999 (115 milioni di pezzi), attestandosi poi all’incirca al medesimo livello nel 2000.

(64)

La quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è leggermente aumentata durante il periodo in esame, passando da 40,1 % nel 1998 a 40,4 % nel periodo dell’inchiesta, pur avendo subìito un netto calo nel 1999 e nel 2000, anni in cui è scesa rispettivamente a 37,6 % e 36,2 %.

(65)

Mentre il consumo comunitario è diminuito del 9 % nel periodo in esame, il volume delle vendite dell’industria comunitaria è calato dell’8 %. D’altro canto, il volume aggregato delle importazioni dichiarate originarie della RPC e della Thailandia è sceso del 44 % nel periodo in esame. La quota di mercato dell’industria comunitaria è quindi lievemente aumentata, mentre quella delle importazioni dichiarate originarie della RPC è diminuita e quella delle importazioni dichiarate originarie della Thailandia è a sua volta aumentata.

d)   Prezzi di vendita e costi

(66)

Durante il periodo in esame, la media ponderata del prezzo di vendita dei meccanismi venduti dall’industria comunitaria ad acquirenti non collegati sul mercato della Comunità è diminuita ogni anno, passando da 206 EUR per 1 000 pezzi nel 1998 a 190 EUR nel 1999, 177 EUR nel 2000 e 174 EUR nel periodo dell’inchiesta, pari a un calo del 16 % nel periodo in esame. Poiché le misure antidumping nei confronti delle importazioni dall’Indonesia sono state istituite soltanto nel giugno 2002, non si può escludere che i meccanismi venduti dall’Indonesia a prezzi di dumping abbiano inciso sull’evoluzione dei prezzi durante il periodo in esame.

(67)

Il prezzo di vendita delle principali materie prime (nastro e filo di acciaio) non ha seguito la tendenza al ribasso. D’altro lato, durante il periodo in esame il costo unitario della manodopera, che rappresenta oltre due quinti del costo unitario totale, è notevolmente diminuito.

e)   Redditività

(68)

Tenuto conto dell’impatto significativo di certe voci che non rispecchiano il regolare andamento dell’attività economica (in particolare l’ammortamento dell’avviamento a seguito di un’acquisizione), si è ritenuto che per valutare la redditività dell’industria comunitaria il margine operativo registrato prima dell’ammortamento dell’avviamento costituisse un migliore indicatore rispetto al margine di utile al lordo dell’imposta. L’industria comunitaria ha costantemente registrato un mediocre margine operativo sulle vendite ad acquirenti non collegati nella Comunità. La redditività è salita da 0-3 % nel 1998 a 3,1 % - 6 % nel 1999, per poi crollare tra 0 % e -3 % nel 2000 e a meno di -3 % nel periodo dell’inchiesta. Tale andamento negativo ha sicuramente contribuito al fallimento delle due società in questione: Koloman Handler AG nel luglio 2001 e Krause Ringbuchtechnik GmbH nell’aprile 2002 (ossia subito dopo la fine del periodo dell’inchiesta).

f)   Investimenti e capacità di ottenere capitali

(69)

L’analisi degli investimenti ha riguardato essenzialmente gli investimenti in impianti e macchinari, che rappresentano oltre il 90 % degli investimenti complessivamente realizzati nel periodo dell’inchiesta. Non si è tenuto conto degli investimenti nell’avviamento, che non rispecchiano il regolare andamento dell’industria comunitaria nell’arco di diversi anni, essendo il risultato di un’acquisizione che rappresenta un evento isolato. Gli investimenti in impianti e macchinari sono diminuiti del 65 % nel periodo in esame: essi sono passati a 52 (cifra indicizzata) nel 1999, 48 nel 2000 e 35 nel periodo dell’inchiesta.

(70)

La capacità dell’industria comunitaria di ottenere capitali è stata compromessa dalla sua costante scarsa redditività.

g)   Utile sul capitale investito

(71)

Poiché il capitale è divenuto negativo nel 2000 ed entrambi i produttori comunitari hanno successivamente dichiarato fallimento, il rendimento delle attività totali (ROTA) è stato utilizzato come indice di misura dell’utile sul capitale investito. Il ROTA si è rivelato stabile nel 1998 e nel 1999, attestandosi tra 0 e 3 %, è bruscamente calato tra 0 % e -5 % nel 2000 ed è risultato inferiore a -10 % nel periodo dell’inchiesta.

h)   Flusso di cassa

(72)

Da un’analisi di un flusso di cassa operativo netto semplificato, ossia utile d’esercizio più ammortamento (escluso l’ammortamento dell’avviamento), emerge una tendenza simile a quella del margine operativo. Il flusso di cassa è aumentato, passando da 100 (cifra indicizzata) nel 1998 a 126 nel 1999, per poi calare bruscamente a 62 nel 2000 e a -65 nel periodo dell’inchiesta.

i)   Occupazione, produttività e salari

(73)

Durante il periodo in esame, l’occupazione (unità a tempo pieno) è scesa ogni anno, passando da 100 (cifra indicizzata) nel 1998 a 86 nel 1999, 82 nel 2000 e 77 nel periodo dell’inchiesta.

(74)

La produttività, misurata in migliaia di pezzi per dipendente, è cresciuta dell’8 % durante il periodo in esame, mentre i costi della manodopera per unità prodotta, misurati in EUR/kg, sono diminuiti del 12 % nello stesso periodo.

j)   Entità del margine di dumping effettivo

(75)

Non sono effettivamente risultate pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta per le importazioni dichiarate originarie della RPC, dato che le conclusioni relative a tali importazioni riguardano una gamma ridotta e non rappresentativa di meccanismi. Inoltre, non è stato possibile accertare completamente il dumping per le importazioni dichiarate originarie della Thailandia poiché esso non è stato investigato (l’inchiesta dell’OLAF concerneva la determinazione dell’origine e non riguardava la questione del dumping). Non è stato possibile, pertanto, trarre conclusioni in merito all’entità del margine di dumping effettivo.

5.   Conclusione

(76)

L’industria comunitaria ha continuato a versare in condizioni precarie durante il periodo in esame, come dimostra il suo calo di redditività (o, in altre parole, le crescenti perdite dopo il 1999) su volumi di vendite inferiori a prezzi unitari sempre più bassi.

(77)

La precarietà della situazione economica dell’industria comunitaria nel periodo dell’inchiesta è imputabile a varie circostanze passate: i) importazioni originarie della RPC oggetto di dumping fino all’istituzione delle misure nel gennaio 1997; ii) assorbimento di tali misure come stabilito nell’ottobre 2000; iii) importazioni originarie dell’Indonesia oggetto di dumping fino all’istituzione di misure antidumping nel giugno 2002; iv) elusione delle misure attraverso la Thailandia (inchiesta dell’OLAF). Inoltre, in seguito ad un’inchiesta in materia di elusione, le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio sono state estese alle importazioni di meccanismi spediti dal Vietnam [cfr. considerando (4)]. Risulta che durante il periodo in esame l’industria comunitaria ha continuato a subire gli effetti del dumping senza possibilità di ripresa. La riduzione del consumo sul mercato comunitario è stata limitata e non basta pertanto a motivare la situazione precaria dell’industria comunitaria.

F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Impatto sull’industria comunitaria del previsto aumento delle importazioni oggetto di dumping

(78)

Durante il PI dell’inchiesta iniziale (ossia tra il 1o ottobre 1994 e il 30 settembre 1995), i produttori esportatori cinesi hanno venduto 126 milioni di pezzi sul mercato comunitario (le vendite della WWS rappresentavano oltre due quinti di tale volume). Nel 2001, il PI della presente inchiesta, essi hanno venduto 5 milioni di pezzi dichiarati originari della RPC. Il fatto che la RPC disponga di una considerevole capacità inutilizzata (mentre il volume delle esportazioni cinesi verso paesi terzi sta diminuendo) e che il comportamento dei produttori esportatori cinesi abbia costantemente dimostrato la loro volontà di vendere a prezzi di dumping e pregiudizievoli per acquisire quote di mercato, indica chiaramente che in caso di scadenza delle misure antidumping è probabile una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni in dumping dalla RPC.

(79)

La Comunità è il solo mercato sul quale i produttori esportatori cinesi potrebbero ancora aumentare la propria quota di mercato, visto che gli altri mercati vengono già riforniti da produttori cinesi o da produttori di paesi terzi controllati da produttori cinesi. La presenza dell’industria comunitaria non è significativa sui mercati più importanti al di fuori della Comunità, sui quali vengono venduti quasi tutti meccanismi fabbricati nella RPC o da società controllate dai produttori esportatori cinesi. Qualora si lasciassero scadere le misure in vigore, la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni in questione aumenterebbe con ogni probabilità in maniera significativa, come emerge dall’analisi effettuata nell’ambito dell’inchiesta antiassorbimento. Se la WWS potesse assorbire una percentuale significativa del suo dazio antidumping del 32,5 % e le altre società cinesi facessero lo stesso con il loro dazio del 39,4 %, è estremamente probabile che, in mancanza di misure antidumping, esse sarebbero in grado di intensificare la forte pressione al ribasso sui prezzi dei meccanismi venduti nella Comunità.

(80)

Si rammenta che il prezzo medio dei meccanismi dichiarati originari della Thailandia è sceso del 9 % durante il periodo in esame e che da un confronto tra il prezzo medio di vendita praticato da un distributore europeo di meccanismi dichiarati originari della Thailandia e la media ponderata del prezzo di vendita dell’industria comunitaria è emerso che il primo era inferiore del 12 % circa rispetto al secondo.

(81)

Quanto alle importazioni da altri paesi terzi, dal 1o maggio 2004 l’Ungheria fa parte della Comunità. Per quanto riguarda l’India e l’Indonesia, i produttori esportatori di entrambi i paesi sono controllati da produttori esportatori cinesi. In caso di scadenza delle misure nei confronti delle importazioni originarie della RPC, l’incentivo a esportare meccanismi dall’India e dall’Indonesia nella Comunità sarebbe minore, visto che in questo caso aumenterebbero probabilmente in maniera considerevole le importazioni oggetto di dumping provenienti direttamente dalla RPC.

(82)

Tenuto conto della già precaria situazione dell’industria comunitaria, il suddetto aumento considerevole delle importazioni dalla RPC a prezzi di dumping, unito ad una sostanziale sottoquotazione dei prezzi, avrebbe certamente gravi ripercussioni sull’industria comunitaria. Infatti, anche alla luce dell’esperienza acquisita nell’ambito di precedenti inchieste antidumping e antisovvenzioni riguardanti i meccanismi, in caso di scadenza delle misure nei confronti delle importazioni di meccanismi originari della RPC si assisterebbe con ogni probabilità ad un ulteriore grave deterioramento della situazione dell’industria comunitaria.

2.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

(83)

Sulla base di quanto precede, è probabile che la scadenza delle misure antidumping nei confronti delle importazioni di meccanismi originari della RPC comporterebbe un netto aumento del volume di tali importazioni nella Comunità, unito ad un calo significativo dei prezzi di vendita. Si osservi che sul mercato dei meccanismi, dove la maggior parte dei prodotti è fortemente standardizzata, la concorrenza si gioca in larga misura in termini di prezzi.

(84)

In tale contesto, tenuto conto delle conclusioni riguardanti la situazione sul mercato comunitario, è quindi probabile che un aumento del volume delle importazioni a prezzi bassi, di dumping, comporti un’erosione dei prezzi praticati dall’industria comunitaria, che determinerà, a sua volta, un ulteriore peggioramento della situazione finanziaria dell’industria comunitaria. Quest’ultima sarebbe costretta, con ogni probabilità, al fallimento e alla chiusura degli impianti ancora esistenti.

(85)

La scadenza delle misure rimuoverebbe il principale ostacolo volto ad impedire ai produttori esportatori cinesi di vendere a prezzi pregiudizievoli di dumping sul mercato comunitario.

(86)

Si conclude pertanto che esiste la probabilità di una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Introduzione

(87)

Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che non è nell’interesse della Comunità prorogare le misure antidumping in vigore. A tal fine, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l’impatto della proroga delle misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento, nonché le conseguenze della scadenza di tali misure.

(88)

Per valutare l’impatto dell’eventuale mantenimento delle misure, tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento di base. Soltanto i produttori comunitari che hanno collaborato e due importatori non collegati hanno risposto al questionario. Tre utilizzatori hanno presentato osservazioni, senza però rispondere al questionario o fornire elementi di prova a sostegno delle proprie osservazioni.

(89)

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 7 del regolamento di base, le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità. In questo caso, le osservazioni presentate dagli utilizzatori, che asserivano che non era nell’interesse della Comunità mantenere le misure antidumping, non hanno consentito di trarre conclusioni, non essendo corroborate da prove.

(90)

Quanto agli effetti delle misure antidumping precedentemente istituite, si è registrato un netto calo delle importazioni dichiarate originarie della RPC — soprattutto dopo l’aumento del dazio in seguito alle conclusioni in materia di assorbimento —, unitamente ad un sensibile aumento delle importazioni originarie di altri paesi terzi o dichiarate tali.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(91)

Il gruppo di società al quale appartengono i richiedenti è l’unico produttore comunitario di meccanismi con una produzione significativa. Essi operano in un contesto difficile, costantemente minacciato da importazioni pregiudizievoli a basso prezzo, spesso oggetto di dumping e sovvenzioni, provenienti da paesi terzi. Il fatto che essi abbiano ristrutturato le proprie attività dopo aver dichiarato fallimento, non è bastato per evitare ulteriori procedure fallimentari nell’ultimo trimestre del 2003. L’industria comunitaria si sta adoperando per costruire un’attività solida, in grado di competere con i produttori esportatori cinesi a livello mondiale. La scadenza delle misure antidumping nei confronti delle importazioni originarie della RPC potrebbe compromettere seriamente tale strategia visto che, come già avvenuto in passato, i produttori esportatori cinesi abbasserebbero i prezzi a livelli di dumping per conquistare quote di mercato. Tenendo presente che gli effetti delle misure in vigore sono stati compromessi in parte dalle pratiche di assorbimento e da importazioni oggetto di dumping o sovvenzioni dall’Indonesia, l’eventuale scadenza di tali misure vanificherebbe con ogni probabilità gli sforzi attualmente compiuti dall’industria comunitaria per ristrutturare la propria attività.

(92)

Se gli attuali sforzi di ristrutturazione del settore dovessero risultare vani, molto probabilmente l’industria comunitaria scomparirebbe, nonostante la sua lunga tradizione. Robert Krause GmbH & Co. KG ha dichiarato fallimento nel gennaio 1998. Il suo successore, Krause Ringbuchtechnik GmbH, di proprietà della Wilhelm vom Hoffe Drahtwerke GmbH dal giugno 1998, ha dichiarato fallimento nell’aprile 2002. Ringbuchtechnik Produktionsgesellschaft GmbH, che ha acquisito le attività e rilevato il personale di quest’ultima, non riprenderà probabilmente la produzione dopo aver chiesto l’avviamento delle procedure fallimentari. SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH prosegue la tradizione della Koloman Handler AG. Un altro fallimento rappresenterebbe probabilmente la fine dell’industria comunitaria. Se l’industria comunitaria smetterà di fabbricare meccanismi, le competenze accumulate durante oltre un secolo e i posti di lavoro rimasti andranno perduti.

(93)

La proroga delle misure consentirebbe molto probabilmente all’industria comunitaria di incrementare la propria quota di mercato, ridurre i costi unitari di produzione e aumentare la redditività. Probabilmente, i prezzi non subirebbero modifiche sostanziali, ma il volume delle vendite potrebbe aumentare in modo considerevole. La ristrutturazione dell’industria comunitaria è volta a migliorare la sua posizione concorrenziale; ne conseguirebbero una migliore programmazione dei tipi di meccanismi da produrre, un maggior potere negoziale nei confronti dei fornitori e la possibilità di ottimizzare le operazioni di vendita. Tutte queste misure contribuirebbero a ridurre i costi. L’industria comunitaria è vitale, visto che anche dopo diversi fallimenti riesce ancora a rifornire una parte importante del mercato comunitario, in particolare se si tiene conto dell’impianto situato in Ungheria, che dal 1o maggio 2004 fa parte della produzione comunitaria.

(94)

L’acquisizione, da parte della SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH’s, della Bensons, che da anni opera nel settore dei meccanismi e conta società stabilite nei Paesi Bassi, a Singapore, nel Regno Unito e negli USA, dimostra chiaramente la volontà dell’industria comunitaria di potenziare il proprio accesso al mercato a livello mondiale e la serietà dei suoi sforzi di ristrutturazione.

(95)

Dopo la comunicazione delle conclusioni sono state sollevate due questioni principali. La prima riguardava un eventuale abuso di posizione dominante da parte dell’industria comunitaria. A tale riguardo, alla Commissione non risulta che siano in corso procedure antitrust nei confronti delle società in questione.

(96)

In secondo luogo, è stato asserito che l’industria comunitaria è attualmente collegata a un esportatore cinese e che la Bensons, l’importatore che ora fa parte del gruppo dell’industria comunitaria, è un distributore esclusivo di prodotti venduti dalla WWS, un esportatore cinese che controlla anche la produzione in India.

(97)

È risultato che esiste un accordo di fornitura tra la Bensons e la WWS, che prevedeva inizialmente il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale dalla WWS alla Bensons e il trasferimento di parte delle partecipazioni della Bensons alla WWS. Tali trasferimenti, tuttavia, non si sono mai concretizzati. Pur non prevedendo l’esclusiva tra la Bensons e la WWS, l’accordo di fornitura stabilisce che la Bensons possa diventare distributore esclusivo in via prioritaria qualora un determinato fornitore cessasse l’attività. La presunta relazione non può quindi essere confermata.

3.   Interesse degli importatori

(98)

Gli unici due importatori non collegati che hanno collaborato sono stati acquisiti dalla SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH nell’agosto 2002, diventando quindi collegati all’industria comunitaria dopo il periodo dell’inchiesta. Di norma, gli avvenimenti successivi al periodo dell’inchiesta non vengono presi in considerazione. Dato, tuttavia, che l’acquisizione in oggetto rappresenta un fatto significativo e duraturo, è opportuno tenerne conto nella fattispecie. Gli interessi di tali importatori e quelli dell’industria comunitaria sono ormai gli stessi, visto che sono tutte società collegate.

(99)

Il fatto che nessun altro importatore non collegato abbia collaborato all’inchiesta lascia presupporre che, nonostante l’esistenza delle misure, queste non abbiano inciso in maniera significativa su di essi.

4.   Interesse degli utilizzatori

(100)

Il fatto che nessun utilizzatore abbia collaborato all’inchiesta lascia presupporre che, nonostante l’esistenza delle misure, queste non abbiano inciso in maniera significativa sugli utilizzatori. È quindi improbabile che la situazione degli utilizzatori possa peggiorare a causa del mantenimento delle misure antidumping.

(101)

Durante il periodo in esame, alcuni fabbricanti di raccoglitori hanno ridotto la produzione o chiuso i propri impianti nella Comunità. In alcuni casi, essi hanno trasferito o incrementato la propria capacità di produzione fuori della Comunità, essenzialmente in paesi dell’Europa orientale. Le decisioni di tali utilizzatori sono state motivate principalmente dai costi inferiori della manodopera e dalla vicinanza dei paesi in questione al mercato comunitario, unitamente alla prospettiva della loro adesione all’Unione europea il 1o maggio 2004. I prezzi dei meccanismi venduti dall’industria comunitaria hanno seguito una tendenza al ribasso e le importazioni di meccanismi a basso prezzo spediti da India, Indonesia e Thailandia, non assoggettate ai dazi antidumping, sono state disponibili durante il periodo in esame.

(102)

Va sottolineato che se l’industria comunitaria dovesse scomparire, gli utilizzatori si troverebbero a dipendere quasi totalmente dalle importazioni originarie della RPC e/o dalle importazioni provenienti da consociate cinesi stabilite in altri paesi. A quel punto, i produttori esportatori cinesi avrebbero un incentivo ad aumentare notevolmente i prezzi sui mercati esterni, compromettendo seriamente la competitività delle industrie utilizzatrici. L’industria comunitaria non ha alcun interesse ad adottare una politica dei prezzi che contribuirebbe alla cessazione delle attività dei fabbricanti comunitari di raccoglitori, visto che si troverebbe in una posizione concorrenziale molto più debole al di fuori della Comunità nei confronti dei produttori esportatori cinesi e delle loro consociate.

(103)

Qualora le misure venissero prorogate, esisteranno fonti di approvvigionamento alternative. Vale la pena sottolineare che le misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni originarie della RPC non hanno determinato una penuria di meccanismi importati sul mercato comunitario.

5.   Interesse delle industrie fornitrici

(104)

I fornitori di filo e nastro d’acciaio vendono una percentuale trascurabile della loro produzione all’industria comunitaria e non sono pertanto interessati dall’esito del presente procedimento. Nessuno di essi si è manifestato come parte interessata.

6.   Concorrenza ed effetti pregiudizievoli sugli scambi

(105)

Per quanto riguarda gli effetti dell’eventuale scadenza delle misure sulla concorrenza nella Comunità, va sottolineato che nel mondo esistono soltanto pochi produttori di meccanismi, essenzialmente cinesi o controllati da produttori esportatori cinesi. La scomparsa dei pochi produttori esistenti non controllati da società cinesi avrebbe pertanto ripercussioni negative sulla concorrenza nella Comunità.

7.   Conclusione relativa all’interesse della Comunità

(106)

Tenuto conto dei fatti e delle considerazioni che precedono, si conclude che non esistono motivi validi per non mantenere le misure antidumping in vigore.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(107)

Alla luce di quanto precede, si ritiene che occorra mantenere, come previsto all’articolo 11, paragrafi 2 e 6 del regolamento di base, le misure antidumping nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese istituite con regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio.

(108)

Dato il lungo periodo per il quale si è protratta l’inchiesta, si ritiene opportuno limitare le misure in questione a quattro anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00 originari della Repubblica popolare cinese.

Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un dispositivo d’acciaio a scatto fissato al meccanismo.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

a)

per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305100021, 8305100022 e 8305100029), l’importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto;

b)

per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100011, 8305100012 e 8305100019)

 

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese:

World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, Repubblica popolare cinese

51,2 %

8934

tutte le altre società

78,8 %

8900

Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il dazio antidumping è istituito per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

(3)  GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

(4)  GU L 150 dell’8.6.2002, pagg. 1 e 17.

(5)  GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1.

(6)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 67.

(7)  GU C 122 del 25.4.2001, pag. 2.

(8)  GU C 21 del 24.1.2002, pag. 25.

(9)  Ogniqualvolta necessario, i dati sono indicizzati (1998 = 100) o forniti in una forcella per motivi di riservatezza.


4.12.2004   

IT

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L 359/23


REGOLAMENTO (CE) N. 2075/2004 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

115,6

204

94,9

999

105,3

0707 00 05

052

106,6

204

32,5

999

69,6

0709 90 70

052

97,8

204

71,6

999

84,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

388

43,9

999

43,9

0805 20 10

204

68,0

999

68,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,0

204

57,0

624

95,8

720

30,1

999

62,5

0805 50 10

052

58,9

528

25,5

999

42,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

138,0

400

81,3

404

87,3

512

104,5

720

76,7

804

107,6

999

98,0

0808 20 50

720

66,4

999

66,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


4.12.2004   

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L 359/25


REGOLAMENTO (CE) N. 2076/2004 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

che adatta per la prima volta l’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi (EDDHSA e perfosfato triplo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un fertilizzante appartenente a un tipo di fertilizzanti elencati nell’allegato e conforme alle prescrizioni stabilite in tale regolamento può recare l'indicazione «fertilizzante CE».

(2)

Tra i fertilizzanti fosfatici elencati nella tabella A2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 rientra il perfosfato triplo (TSP), che in base a uno dei criteri è designato «fosforo valutato come P2O5 solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in acqua».

(3)

La maggiore solubilità in acqua del perfosfato triplo comporta un’efficienza agronomica più elevata. In passato il terreno europeo era povero di fosforo e un elevato valore minimo della solubilità in acqua, pari al 93 %, era giustificato per correggere questa povertà del terreno.

(4)

Oggi la situazione è mutata, in quanto numerosi terreni non sono più caratterizzati da povertà di fosforo. Pertanto, mentre le condizioni di alcuni terreni o colture richiedono ancora un TSP con solubilità in acqua pari almeno al 93 %, per altri terreni o colture europei sarà altrettanto efficace un TSP con solubilità in acqua pari almeno all’85 %.

(5)

Gli utilizzatori di perfosfato triplo dovrebbero pertanto essere autorizzati a scegliere tra TSP con solubilità in acqua pari almeno all’85 % e TSP con solubilità maggiore, in funzione delle necessità del terreno e delle colture. La voce relativa al TSP nella tabella A2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 2003/2003 deve essere modificata di conseguenza.

(6)

Da 15 anni il sale sodico di EDDHSA e i suoi prodotti di condensazione (EDDHSA) sono utilizzati soprattutto in Spagna, Francia e Italia come agenti chelanti organici per i microelementi. L’esperienza ha dimostrato che si tratta di un agente fertilizzante efficace, che non presenta rischi per l’ambiente.

(7)

In particolare, il ferro chelato con EDDHSA è utilizzato per correggere la carenza di ferro e curare la clorosi ferrica. È raccomandato per un’ampia varietà di specie vegetali, segnatamente alberi da frutto, quali agrumi, albicocchi, avocado, susini e peschi; inoltre è utilizzato anche per le viti, i piccoli arbusti e le fragole.

(8)

L’eliminazione della clorosi ferrica e dei suoi sintomi assicura un fogliame verde con una buona crescita e la maturazione dei frutti per il raccolto.

(9)

Per quanto concerne gli effetti sul terreno e sull’ambiente, l’EDDHSA subisce un processo di degradazione chimica nel terreno relativamente lento, ma che non produce sostanze pericolose; inoltre non comporta neppure problemi di salinità del terreno.

(10)

L’EDDHSA deve essere pertanto aggiunto all’elenco di agenti organici chelanti per microelementi autorizzati in base all’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003.

(11)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato nei seguenti termini:

L’allegato I è modificato come segue:

a)

Nella tabella A.2. la voce 2(c) relativa al «perfosfato triplo» è sostituita dalla seguente voce:

N.

Denominazione del tipo

Indicazioni relative a metodo di produzione e componenti essenziali

Titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso);

Indicazioni relative alla valutazione dei nutrienti; Altre prescrizioni

Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo

Nutrienti il cui titolo va garantito;

Forma e solubilità dei nutrienti;

Altri criteri

1

2

3

4

5

6

«2(c)

Perfosfato triplo

Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico

38 % P2O5

Fosforo valutato come P2O5solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno l’85 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in acqua

Pesata: 3 g

 

Anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro

Anidride fosforica solubile in acqua»

b)

Al punto E.3.1. è aggiunta la seguente voce:

«Sale sodico di:

 

 

acido entilendiammina di-(2-idrossi 5-sulfofenilacetico) e i suoi prodotti di condensazione

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)»


4.12.2004   

IT

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L 359/28


REGOLAMENTO (CE) N. 2077/2004 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli agenti di fabbricazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 2, quindicesimo trattino, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

Viste le nuove informazioni e gli sviluppi tecnici riferiti dal gruppo di valutazione tecnologica ed economica (Technology and Economic Assessment — TEAP) nel rapporto dell'aprile 2002 (2) sulle sostanze controllate utilizzate come agenti chimici di fabbricazione, l'allegato VI del regolamento (CE) n. 2037/2000 deve essere modificato in base alla decisione X/14 (3) e alla decisione XV/6 (4), adottate rispettivamente nel corso della decima riunione (1998) e della quindicesima riunione (2003) delle parti del protocollo di Montreal.

(2)

In particolare la decisione XV/6 aggiunge il tetracloruro di carbonio utilizzato come agente di fabbricazione per la produzione di cyclodime (un solvente) e sopprime l'uso del CFC-113 come agente di fabbricazione nella produzione di vinorelbina (un farmaco) e l'uso del tetracloruro di carbonio come agente di fabbricazione nella produzione di tralometrina (un insetticida).

(3)

Il regolamento (CE) n. 2037/2000 deve pertanto essere modificato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 2037/2000 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2003 (GU L 265 del 16.10.2003, pag. 1).

(2)  Technology and Economic Assessment Panel, Progress report on Processing Agents, aprile 2002, volume 1.

(3)  Decima riunione delle parti del protocollo di Montreal del 1998, decisione X/14: agenti di fabbricazione.

(4)  Quindicesima riunione delle parti del protocollo di Montreal del 2003, decisione XV/6: elenco degli utilizzi di sostanze controllate come agenti di fabbricazione.


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

Processi nei quali sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione ai sensi dell’articolo 2, quindicesimo trattino

a)

uso di tetracloruro di carbonio per l’eliminazione del tricloruro di azoto nella produzione di cloro e di soda caustica;

b)

uso di tetracloruro di carbonio per il recupero del cloro presente nei gas residui (tail gas) del processo di produzione del cloro;

c)

uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata;

d)

uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di isobutil-acetofenone (ibuprofene — analgesico);

e)

uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di polifenilen-tereftalamide (PPTA);

f)

uso di CFC-11 nella produzione di lamine sottili di fibre poliolefiniche sintetiche;

g)

uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di perfluoropolieterepoliperossido, precursori di Z-perfluoropolieteri e composti difunzionali;

h)

uso di CFC-113 nella riduzione di prodotti intermedi di perfluoropolieterepoliperossidi per la produzione di diesteri di perfluoropolieteri (PFPE);

i)

uso di CFC-113 nella preparazione di dioli di perfluoropolieteri (PFPE) ad alta funzionalità;

j)

uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di cyclodime;

k)

uso di HCFC nei processi indicati nelle lettere da a) a j), quando impiegati in sostituzione di CFC o di tetracloruro di carbonio.»


4.12.2004   

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L 359/30


DIRETTIVA 2004/106/CE DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2004

che modifica le direttive 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La lotta contro la frode relativa alle accise richiede il rafforzamento della collaborazione tra le amministrazioni fiscali all'interno della Comunità e tra queste e la Commissione, secondo principi comuni.

(2)

A tal fine, il regolamento (CE) n. 2073/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (3), riunisce tutte le disposizioni intese a facilitare la cooperazione amministrativa in materia di accise, contenute nelle direttive 77/799/CEE (4) e 92/12/CEE (5), fatta eccezione per l'assistenza reciproca prevista dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (6).

(3)

La direttiva 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 77/799/CEE (7), richiede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 1o gennaio 2005. Tali disposizioni si applicano in materia di imposte dirette, di talune accise e di imposte sui premi assicurativi. Dal momento che, a norma della presente direttiva, la direttiva 77/799/CEE non si applicherà alle accise a partire dal 1o luglio 2005, non è opportuno chiedere agli Stati membri di adottare disposizioni che tra breve tempo cesseranno di essere applicabili. E' quindi necessario consentire agli Stati membri di non adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/56/CE per quanto riguarda le accise, fatto salvo l'obbligo di adottare siffatte disposizioni per quanto riguarda le altre tasse cui si applica la direttiva 77/799/CE.

(4)

Occorrerebbe modificare di conseguenza le direttive 77/799/CEE e 92/12/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/799/CEE è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano, conformemente alla presente direttiva, ogni informazione atta a permettere loro un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché ogni informazione relativa all'accertamento delle imposte sui premi assicurativi, di cui all'articolo 3, sesto trattino della direttiva 76/308/CEE del Consiglio del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (8).».

Articolo 2

La direttiva 92/12/CEE è così modificata:

1)

l'articolo 15 bis è abrogato;

2)

l'articolo 15 ter è abrogato;

3)

l'articolo 19, paragrafo 6, è abrogato.

Articolo 3

I riferimenti alla direttiva 77/799/CEE, per quanto riguarda le accise, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 2073/2004.

I riferimenti alla direttiva 92/12/CEE, per quanto riguarda la cooperazione amministrativa in materia di accise, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 2073/2004.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   In deroga all'articolo 2 della direttiva 2004/56/CE, gli Stati membri non sono tenuti ad adottare e applicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/56/CE in materia di accise.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  Decisione del 1o Aprile 2004 (non ancora pubblicata nella Gazetta ufficiale).

(2)  Decisione del 31 Marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazetta ufficiale).

(3)  Cfr. pag. 1.

(4)  GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/56/CE (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 70).

(5)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(6)  GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(7)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 70.

(8)  GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dell'atto di adesione del 2003


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 359/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 novembre 2004

relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato d’Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi nonché all’approvazione e alla firma del memorandum d'intesa che lo accompagna

(2004/828/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Principato d’Andorra un accordo inteso ad assicurare l'adozione, da parte di tale Stato, di misure equivalenti a quelle da applicare all'interno della Comunità al fine di consentire un'imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

(2)

Il testo dell’accordo risultante da tali negoziati è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. Tale testo è corredato di un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Principato d’Andorra.

(3)

Fatta salva l’adozione, in una fase successiva, della decisione relativa alla conclusione dell’accordo, è auspicabile procedere alla firma dei due documenti, già siglati in data 1o luglio 2004, e avere la conferma dell’approvazione da parte del Consiglio del memorandum d'intesa,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l’adozione in una fase successiva di una decisione relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato d’Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, il presidente del Consiglio (1) è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e il memorandum d'intesa che lo accompagna, nonché le lettere della Comunità europea che vanno scambiate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 dell’accordo e dell’ultimo comma del memorandum d'intesa, al fine di esprimere il consenso della Comunità europea.

Il memorandum d'intesa è approvato dal Consiglio.

I testi dell'accordo e del memorandum d'intesa sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.


ACCORDO

tra la Comunità europea e il Principato d’Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

LA COMUNITÀ EUROPEA

e

IL PRINCIPATO D’ANDORRA

in seguito designati come «parte contraente» o «parti contraenti»,

al fine di prevedere misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in seguito denominata «la direttiva», in un quadro di cooperazione che tiene conto dell'interesse legittimo di ciascuna parte contraente e in un contesto in cui altri paesi terzi che si trovano in una situazione analoga a quella del Principato d’Andorra applicheranno anch'essi misure equivalenti a quelle della direttiva,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

1.   Nel quadro della cooperazione tra la Comunità europea ed il Principato d’Andorra, i redditi da risparmio, sotto forma di pagamenti di interessi effettuati nel Principato d’Andorra a favore di beneficiari effettivi, che siano persone fisiche di cui si accerti la residenza in uno Stato membro della Comunità europea secondo le procedure di cui all'articolo 3, sono sottoposti a una ritenuta alla fonte, prelevata dagli agenti pagatori stabiliti sul territorio del Principato d’Andorra secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Tale ritenuta alla fonte è prelevata fatte salve le misure di divulgazione volontaria, ai sensi delle disposizioni enunciate dall'articolo 9. Il gettito corrispondente agli importi prelevati alla fonte ai sensi degli articoli 7 e 9 è ripartito tra gli Stati membri della Comunità europea e il Principato d’Andorra in base alle regole fissate dall'articolo 8.

Per assicurare che il presente accordo equivalga alla direttiva, queste misure sono integrate dall'introduzione di regole per lo scambio di informazioni su richiesta precisate dall'articolo 12 e dalle procedure di consultazione e riesame descritte nell'articolo 13.

2.   Le parti contraenti adottano le misure necessarie ad assicurare l'applicazione del presente accordo. Più in particolare il Principato d’Andorra adotta le misure necessarie per assicurare che gli agenti pagatori stabiliti sul suo territorio eseguano i compiti necessari per l'attuazione del presente accordo, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito su cui maturano gli interessi, e formula espressamente le disposizioni relative alle procedure e alle sanzioni.

Articolo 2

Definizione del beneficiario effettivo

1.   Ai fini del presente accordo, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio, ossia quando dimostri:

a)

di agire come agente pagatore ai sensi dell'articolo 4; oppure

b)

di agire per conto di una persona giuridica, di un'entità i cui profitti sono soggetti ad imposta in base ai regimi legali generali di tassazione delle imprese, di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari stabilito in uno Stato membro della Comunità europea o nel Principato d’Andorra; oppure

c)

di agire per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo, comunicando all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

2.   Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, potrebbe non essere il beneficiario effettivo, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.

Articolo 3

Identità e residenza dei beneficiari effettivi

1.   L'agente pagatore accerta l'identità del beneficiario effettivo, composta dal suo cognome, nome e indirizzo, in base alle disposizioni antiriciclaggio vigenti nel Principato d’Andorra.

2.   L'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo in funzione di norme che variano secondo l'inizio delle relazioni contrattuali tra l'agente pagatore e il beneficiario degli interessi. Fatto salvo quanto segue, la residenza si considera stabilita nel paese in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario effettivo:

a)

per le relazioni contrattuali avviate prima del 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo in base alle disposizioni antiriciclaggio vigenti nel Principato d’Andorra;

b)

per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni effettuate in mancanza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo sulla base dell'indirizzo che figura sui documenti di identità ufficiali o, se necessario, sulla base di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo, secondo la seguente procedura: per le persone fisiche che presentano un documento di identità ufficiale rilasciato da uno Stato membro della Comunità europea ma che si dichiarano residenti in un paese terzo rispetto alla Comunità europea, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza o un permesso di residenza rilasciato dall'autorità competente del paese terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente. Qualora non sia prodotto detto certificato di residenza o permesso di residenza, la residenza si considera stabilita nello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato il documento d'identità ufficiale.

Articolo 4

Definizione dell'agente pagatore

Ai fini del presente accordo, per «agente pagatore» si intende qualsiasi operatore economico stabilito nel Principato d’Andorra che effettua o attribuisce un pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia detto operatore il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento degli interessi.

Articolo 5

Definizione dell'autorità competente

1.   Ai fini del presente accordo, per «autorità competenti» delle parti contraenti si intendono quelle il cui elenco figura nell'allegato I.

2.   Per i paesi terzi, l'autorità competente è quella definita ai fini delle convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in assenza di questa, qualsiasi altra autorità che sia competente a rilasciare certificati attestanti la residenza a fini fiscali.

Articolo 6

Definizione di pagamento di interessi

1.   Ai fini del presente accordo si intendono per «pagamento di interessi»:

a)

gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;

b)

gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);

c)

i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva, distribuiti da:

i)

organismi di investimento collettivo stabiliti in uno Stato membro della Comunità europea o nel Principato d’Andorra,

ii)

entità che beneficiano dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva e

iii)

organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'articolo 17;

d)

i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi investono direttamente o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità di cui sopra, oltre il 40 % del loro attivo in crediti di cui alla lettera a):

i)

organismi di investimento collettivo stabiliti in uno Stato membro della Comunità europea o nel Principato d’Andorra,

ii)

entità che beneficiano dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva,

iii)

organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'articolo 17.

Tuttavia, il Principato d’Andorra è autorizzato a includere i redditi di cui alla lettera d) nella definizione del pagamento di interessi solo nella misura in cui tali redditi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a) e b).

2.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c) e d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.

3.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di alcun elemento circa la percentuale dell'attivo investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate in detto paragrafo, tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora esso non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, il reddito si considera equivalente al ricavato della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.

4.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b) e d), il Principato d’Andorra può chiedere agli agenti pagatori stabiliti sul suo territorio di annualizzare gli interessi per un periodo che non può essere superiore a un anno e di considerare gli interessi annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non hanno luogo cessioni, riscatti o rimborsi.

5.   Il reddito derivante da organismi o entità che hanno investito non più del 15 % del loro attivo patrimoniale in crediti, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non è considerato un pagamento di interessi ai fini del paragrafo 1, lettere c) e d).

6.   Dal 1o gennaio 2011 la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 3 sarà pari al 25 %.

7.   Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 5 sono determinate con riguardo alla politica in materia di investimento esposta nel regolamento o nei documenti costitutivi degli organismi o delle entità interessati e, in assenza di tale riferimento, in funzione dell'effettiva composizione dell'attivo patrimoniale di tali organismi o entità.

Articolo 7

Ritenuta alla fonte

1.   Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro della Comunità europea, il Principato d’Andorra preleva una ritenuta alla fonte ad un'aliquota del 15 % nei primi tre anni di applicazione del presente accordo, del 20 % per i tre anni seguenti e del 35 % successivamente.

2.   L'agente pagatore applica la ritenuta alla fonte secondo le modalità seguenti:

a)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a): sull'importo degli interessi pagati o accreditati;

b)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o tramite un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario sull'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;

c)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c): sull'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione;

d)

qualora il Principato d’Andorra eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 4: sull'importo degli interessi annualizzati.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), la ritenuta alla fonte è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando, in base alle informazioni in suo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prove della data di acquisizione.

4.   Imposte e ritenute, prelevate su un pagamento di interessi, diverse dalla ritenuta prevista dal presente accordo, vengono scontate dalla ritenuta alla fonte calcolata sullo stesso pagamento di interessi ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

5.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, l'applicazione della ritenuta alla fonte da parte di un agente pagatore stabilito nel Principato d’Andorra non impedisce allo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale.

Qualora un contribuente dichiari redditi derivanti da interessi versati da un agente pagatore stabilito nel Principato d’Andorra alle autorità fiscali dello Stato membro della Comunità europea in cui risiede, tali redditi da interessi vi sono soggetti alla stessa aliquota d'imposta applicata agli interessi percepiti all'interno di tale Stato membro.

Articolo 8

Ripartizione del gettito fiscale

1.   Il Principato d’Andorra trattiene il 25 % del gettito della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7 e ne trasferisce il 75 % allo Stato membro della Comunità europea in cui risiede il beneficiario effettivo.

2.   Tali trasferimenti hanno luogo, per ogni anno solare, in un'unica operazione per ciascuno Stato membro, non oltre sei mesi dalla fine dell'anno solare in cui sono stati effettuati i prelievi.

Il Principato d’Andorra adotta le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.

Articolo 9

Divulgazione volontaria

1.   Il Principato d’Andorra stabilisce una procedura che consenta ai beneficiari effettivi di evitare la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7, qualora il beneficiario effettivo presenti al suo agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità competente del suo Stato membro di residenza a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Su richiesta del beneficiario effettivo, l'autorità competente del suo Stato membro di residenza rilascia un certificato indicante:

a)

cognome, nome, indirizzo e codice fiscale o, in mancanza di tale codice, data e luogo di nascita del beneficiario effettivo;

b)

nome o denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;

c)

numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del titolo di credito.

Tale certificato è valido per un periodo non superiore a tre anni. Esso viene rilasciato a ogni beneficiario effettivo che ne faccia richiesta, entro due mesi dalla presentazione della richiesta.

Articolo 10

Eliminazione delle doppie imposizioni

1.   Lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo assicura, a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7.

2.   Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7 nel Principato d’Andorra, lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo, nei modi previsti dalla legislazione nazionale, un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata. Se detto importo supera l'imposta dovuta ai sensi della legislazione nazionale sul totale degli interessi assoggettati a detta ritenuta alla fonte, lo Stato membro di residenza fiscale rimborsa al beneficiario effettivo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta.

3.   Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7, gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta alla fonte e lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale accorda un credito d'imposta per tale ritenuta alla fonte secondo la propria legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni relative alla doppia imposizione, quest'altra ritenuta alla fonte viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2.

4.   Lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo può sostituire il meccanismo del credito d'imposta di cui ai paragrafi 2 e 3 con un rimborso della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7.

Articolo 11

Titoli di credito negoziabili

1.   A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo e finché il Principato d’Andorra e almeno uno Stato membro della Comunità europea applicheranno, rispettivamente, la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 7 e una ritenuta analoga — ma comunque non oltre il 31 dicembre 2010 —, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1o marzo 2001 o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti ai sensi della direttiva 80/390/CEE del Consiglio, dalle competenti autorità del Principato d’Andorra, o di paesi terzi, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), se l'emissione relativa a tali titoli di credito negoziabili non viene più riaperta a partire dal 1o marzo 2002.

2.   Tuttavia, finché almeno uno Stato membro della Comunità europea continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continueranno ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 2010 relativamente ai titoli di credito negoziabili:

che contengono clausole di lordizzazione («gross-up») e rimborso anticipato, e

per i quali l'agente pagatore di cui all'articolo 4 è stabilito nel Principato d’Andorra, e

per i quali l'agente pagatore versa direttamente gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro della Comunità europea.

Se e quando tutti gli Stati membri della Comunità europea cessano di applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi soltanto ai titoli di credito negoziabili:

che contengono clausole di lordizzazione («gross-up») e rimborso anticipato, e

per i quali un agente pagatore designato dall'emittente è stabilito nel Principato d’Andorra, e

per i quali detto agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro della Comunità europea.

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale, viene effettuata a decorrere dal 1o marzo 2002, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Se una riapertura di emissione di uno dei titoli di credito negoziabili di cui sopra, emesso da qualsiasi altro emittente non contemplato dal comma che precede, viene effettuata a decorrere dal 1o marzo 2002, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

3.   Il presente articolo non osta affatto a che gli Stati membri della Comunità europea e il Principato d’Andorra applichino imposte sui redditi prodotti dai titoli di cui al paragrafo 1 ai sensi della loro legislazione nazionale.

Articolo 12

Scambio di informazioni su richiesta

1.   Le autorità competenti del Principato d’Andorra e degli Stati membri della Comunità europea si scambiano informazioni relative a redditi contemplati dal presente accordo nel caso di comportamenti che configurano un delitto di frode fiscale con riguardo alla legislazione dello Stato interpellato, o di violazioni analoghe. Per «violazioni analoghe» si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso livello di gravità dei comportamenti che configurano il delitto di frode fiscale quale definito dalla legislazione dello Stato interpellato.

Fino all'introduzione nella legislazione nazionale della nozione di delitto di frode fiscale, il Principato d’Andorra, quando è Stato interpellato, si impegna a equiparare al delitto di frode fiscale, per le finalità del primo comma, qualsivoglia comportamento ingannevole che leda gli interessi patrimoniali del fisco dello Stato richiedente e configuri, in forza delle leggi del Principato d’Andorra, un delitto di frode.

Nel rispondere a una richiesta debitamente motivata, lo Stato interpellato fornisce le informazioni relative alle materie menzionate in precedenza nel presente articolo che sono oggetto o sono suscettibili di essere oggetto di indagini, in sede penale o non penale, nello Stato richiedente.

2.   Per determinare se si possono fornire informazioni in risposta a una richiesta, lo Stato interpellato applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente in luogo di quelli applicabili in virtù della legge dello Stato interpellato.

3.   Lo Stato interpellato fornisce le informazioni richieste qualora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto che il comportamento in questione costituisca un delitto di frode fiscale o una violazione analoga. Allorché il Principato d’Andorra è lo Stato interpellato, la ricevibilità della richiesta dev'essere stabilita entro due mesi dall'autorità giudiziaria del Principato stesso in funzione della fondatezza delle ragioni su cui si basa la richiesta rispetto alle condizioni fissate dal presente articolo.

4.   Per lo Stato richiedente i ragionevoli motivi di sospettare siffatta violazione possono fondarsi su:

a)

documenti, autenticati o meno, compresi, fra gli altri, documenti aziendali, libri contabili o documentazione bancaria;

b)

testimonianze del contribuente;

c)

informazioni ottenute da persone sentite a titolo informativo, o da terzi, che risultino suffragate da fonti e/o elementi indipendenti o che appaiono comunque attendibili; oppure

d)

prove indiziarie circostanziate.

5.   Qualsivoglia informazione scambiata in tal modo dev'essere considerata riservata e può essere rivelata solo ai soggetti o alle autorità competenti della parte contraente, cui spetta venire a conoscenza dell'imposizione dei pagamenti di interessi citati all'articolo 1 vuoi a titolo della ritenuta alla fonte e dei relativi gettiti, di cui rispettivamente agli articoli 7 ed 8, vuoi a titolo della divulgazione volontaria, di cui all'articolo 9. Tali soggetti e autorità potranno riferire le informazioni così ricevute in sede di pubblica udienza o in giudizi vertenti su tale imposizione.

Le informazioni non possono essere comunicate a nessun altro soggetto o autorità, salvo previo accordo scritto dell'autorità competente della parte che ha comunicato le informazioni.

6.   Il Principato d'Andorra accetterà l'avvio di negoziati bilaterali con ciascuno degli Stati membri che lo auspichino, in vista della definizione delle singole fattispecie che ricadono nella categoria delle «violazioni analoghe» secondo le procedure in vigore in tale Stato.

Articolo 13

Consultazione e riesame

1.   Le parti contraenti si consultano, almeno ogni tre anni o su richiesta di una di esse, allo scopo di esaminare e, qualora lo ritengano necessario, di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo nonché di valutare gli sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta o, in caso di urgenza, il prima possibile.

Alla luce di tale valutazione, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche dell'accordo, tenuto conto degli sviluppi internazionali.

2.   Non appena maturata un'esperienza sufficiente nella piena applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 dell'accordo, le parti contraenti si consultano al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo tenuto conto degli sviluppi internazionali.

3.   Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti contraenti si informano sugli eventuali sviluppi che possono incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi anche eventuali accordi sulla stessa materia tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo.

4.   In caso di disaccordo tra le autorità competenti del Principato d’Andorra e una o più tra le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità europea, a norma dell'articolo 5 del presente accordo, relativamente all'interpretazione o all'applicazione dello stesso, tali autorità si adoperano perché il caso possa trovare una composizione amichevole. Esse comunicano immediatamente alla Commissione delle Comunità europee e alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea i risultati di tale consultazione. Per quanto riguarda le questioni interpretative, la Commissione può partecipare alle consultazioni su richiesta di qualsiasi autorità competente.

Articolo 14

Applicazione

1.   L'applicazione del presente accordo dipende dall'adozione e dall'attuazione, da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio (ECOFIN) al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte degli Stati Uniti d'America, di Monaco, del Liechtenstein, della Svizzera e di San Marino, di misure identiche o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nel presente accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.

2.   Le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui al paragrafo 6, se risulta soddisfatta la condizione stabilita al paragrafo 1 riguardo alle date di entrata in vigore delle misure pertinenti nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le parti contraenti non decidano che tale condizione risulta soddisfatta, esse fissano di comune accordo una nuova data ai fini del paragrafo 6.

3.   Fatti salvi i propri accordi istituzionali, il Principato d’Andorra applica il presente accordo a decorrere dalla data prevista al paragrafo 6 e lo notifica alla Comunità europea.

4.   L'applicazione del presente accordo o di talune parti dello stesso può essere sospesa da una parte contraente con effetto immediato mediante una notifica inviata all'altra parte contraente nel caso in cui la direttiva o una parte di questa cessi di essere applicabile, temporaneamente o definitivamente, in conformità al diritto della Comunità europea, ovvero nel caso in cui uno Stato membro della Comunità europea sospenda l'applicazione delle sue misure di attuazione.

5.   Ciascuna parte contraente può inoltre sospendere l'applicazione del presente accordo tramite notifica all'altra parte contraente nel caso in cui uno dei cinque paesi terzi succitati (Stati Uniti d'America, Monaco, Liechtenstein, Svizzera e San Marino) ovvero uno dei territori dipendenti o associati degli Stati membri della Comunità europea di cui al paragrafo 1 cessi successivamente di applicare misure identiche o equivalenti a quelle della direttiva. La sospensione dell'applicazione ha effetto decorsi almeno due mesi dalla data della notifica. L'applicazione dell'accordo riprende quando le misure tornano a loro volta in applicazione.

6.   Le parti contraenti adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente accordo entro il 1o luglio 2005.

Articolo 15

Firma, entrata in vigore e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Le parti contraenti si notificano l'avvenuto completamento di tali procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.

2.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. In tal caso, l'accordo cessa di essere applicabile dodici mesi dopo detta notifica.

Articolo 16

Richieste e bilancio finale

1.   La denuncia o la sospensione, totale o parziale, del presente accordo lasciano impregiudicate le richieste presentate dalle persone fisiche.

2.   In tali eventualità, il Principato d’Andorra redige un bilancio finale prima della fine del periodo di applicazione del presente accordo ed effettua un pagamento a saldo agli Stati membri della Comunità europea.

Articolo 17

Sfera di applicazione territoriale

L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Principato d’Andorra.

Articolo 18

Allegati

1.   I due allegati formano parte integrante dell'accordo.

2.   L'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I può essere modificato con semplice notifica all'altra parte contraente da parte del Principato d’Andorra per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato e da parte della Comunità europea per quanto riguarda le altre autorità.

L'elenco degli enti assimilati di cui all'allegato II può essere modificato di comune accordo.

Articolo 19

Lingue

1.   Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, nelle lingue catalana, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

2.   La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti contraenti mediante scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Hecho en Bruselas, el quince de noviembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende november to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada piecpadsmitajā novembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év november havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussel fil-ħmistax il-jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de vijftiende november tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli w dniu piętnastego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Novembro de dois mil e quatro.

V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícštyri.

V Bruslju, petnajstega novembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den femtonde november tjugohundrafyra.

Fet a Brussel les el dia quinze de novembre de l'any dos mil quatre.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Per la Comunitat Europea

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Pel Principat d’Andorra

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ALLEGATO I

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI

Ai fini del presente accordo, per «autorità competenti» si intendono:

a)

per il Principato d’Andorra: El o la Ministre encarregat de les Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 3, l'autorità competente è la Ministre d'Interior o un rappresentante autorizzato;

b)

per il Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato;

c)

per la Repubblica ceca: Ministr financí o un rappresentante autorizzato;

d)

per il Regno di Danimarca: Skatteministeren o un rappresentante autorizzato;

e)

per la Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato;

f)

per la Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un rappresentante autorizzato;

g)

per la Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un rappresentante autorizzato;

h)

per il Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un rappresentante autorizzato;

i)

per la Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato;

j)

per l'Irlanda: The Revenue Commissioners, o un loro rappresentante autorizzato;

k)

per la Repubblica italiana: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un rappresentante autorizzato;

l)

per la Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato;

m)

per la Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un rappresentante autorizzato;

n)

per la Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un rappresentante autorizzato;

o)

per il Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 12, l'autorità competente è Le Procureur Général d'Etat luxembourgeois;

p)

per la Repubblica di Ungheria: A pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato;

q)

per la Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un rappresentante autorizzato;

r)

per il Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato;

s)

per la Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un rappresentante autorizzato;

t)

per la Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un rappresentante autorizzato;

u)

per la Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato;

v)

per la Repubblica di Slovenia: Minister za financií o un rappresentante autorizzato;

w)

per la Repubblica slovacca: Minister financií o un rappresentante autorizzato;

x)

per la Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un rappresentante autorizzato;

y)

per il Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un rappresentante autorizzato;

z)

per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e per i territori europei di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero: i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e le autorità competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità agli accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata al Principato d’Andorra dal segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ENTI ASSIMILATI

Ai fini dell'articolo 11 del presente accordo, i seguenti enti sono considerati «un ente assimilato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale»:

ENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA:

 

Belgio

Région flamande (Vlaams Gewest)

Région wallonne

Région bruxelloise (Brussels Gewest)

Communauté française (Comunità francese)

Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunità di lingua tedesca)

 

Spagna

Xunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia)

Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell'Andalusia)

Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell'Estremadura)

Junta de Castilla-La Mancha (amministrazione autonoma di Castiglia-La Mancia)

Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Castiglia-Léon)

Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma della Navarra)

Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari)

Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna)

Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia)

Diputación General de Aragón (amministrazione autonoma di Aragona)

Gobierno de las Islas Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie)

Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia)

Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi)

Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia)

Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava)

Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona)

Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell'isola di Gran Canaria)

Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell'isola di Tenerife)

Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale)

Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano)

Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia)

 

Grecia

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ente ellenico per le telecomunicazioni)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ente ferroviario ellenico)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica per l’energia elettrica)

 

Francia

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES – cassa di ammortamento del debito sociale)

L'Agence française de développement (AFD – agenzia francese per lo sviluppo)

Réseau Ferré de France (RFF – rete ferroviaria francese)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA – cassa nazionale delle autostrade)

Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP – assistenza pubblica ospedali di Parigi)

Charbonnages de France (CDF – miniere carbonifere francesi)

Entreprise minière et chimique (EMC - Azienda mineraria e chimica)

 

Italia

Regioni

Province

Comuni

Cassa Depositi e Prestiti

 

Lettonia

Pašvaldības (governi locali)

 

Polonia

gminy (comuni)

powiaty (distretti)

województwa (province)

związki gmin (associazione di comuni)

związki powiatów (associazione di distretti)

związki województw (associazione di province)

miasto stołeczne Warszawa (Varsavia capitale)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e l'ammodernamento agricoli)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia delle proprietà agricole)

 

Portogallo

Região Autónoma da Madeira (regione autonoma di Madera)

Região Autónoma dos Açores (regione autonoma delle Azzorre)

Comuni

 

Slovacchia

mestá a obce (comuni)

Železnice Slovenskej republiky (Società ferroviaria slovacca)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fondo nazionale per la gestione stradale)

Slovenské elektrárne (centrali elettriche slovacche)

Vodohospodárska výstavba (Società per le costruzioni e progettazioni idrauliche)

ENTI INTERNAZIONALI:

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

Banca europea per gli investimenti

Banca asiatica di sviluppo

Banca africana di sviluppo

Banca mondiale/BIRS/FMI

Società finanziaria internazionale

Banca interamericana di sviluppo

Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa

Euratom

Comunità europea

Società di sviluppo andina

Eurofima

Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Banca nordica di investimento

Banca di sviluppo dei Caraibi

Le disposizioni dell'articolo 11 non pregiudicano alcun obbligo internazionale eventualmente assunto dalle parti contraenti rispetto ai suddetti enti internazionali.

ENTI DI PAESI TERZI:

Gli enti che soddisfano i seguenti criteri:

1.

che l'ente sia considerato pubblico secondo i criteri nazionali;

2.

che tale ente pubblico, produttore di beni e servizi non intesi alla vendita, amministri e finanzi un insieme di attività, poste sotto l’effettivo controllo dell’amministrazione pubblica e consistenti principalmente nella fornitura al pubblico di detti beni e servizi;

3.

che tale ente pubblico emetta sistematicamente una grande quantità di obbligazioni;

4.

che lo Stato interessato sia in grado di assicurare che tale ente pubblico non effettuerà un rimborso anticipato qualora risultino applicabili clausole di lordizzazione («gross-up»).


MEMORANDUM D'INTESA

tra la Comunità europea, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Principato d’Andorra

LA COMUNITÁ EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

e

IL PRINCIPATO D’ANDORRA

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Al momento di procedere alla conclusione di un accordo che prevede misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (in seguito denominata «la direttiva»), la Comunità europea, i suoi Stati membri e il Principato d’Andorra hanno firmato il presente memorandum d'intesa ad integrazione dell'accordo.

1.

I firmatari del presente memorandum d'intesa ritengono che l'accordo dianzi citato tra la Comunità europea e il Principato d’Andorra e il presente memorandum d'intesa costituiscano un accordo accettabile che tutela gli interessi legittimi delle parti. Essi di conseguenza applicheranno in buona fede le misure concordate e si asterranno da qualsivoglia azione unilaterale che potrebbe compromettere tale accordo senza un valido motivo. Qualora venisse individuata una differenza significativa tra il campo di applicazione della direttiva, quale adottata il 3 giugno 2003, e quello dell'accordo, in particolare per quanto attiene all'articolo 4 e all'articolo 6 dello stesso, le parti contraenti si consulteranno tempestivamente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 dell'accordo per assicurarsi che venga mantenuto il carattere equivalente delle misure previste dall'accordo.

2.

La Comunità europea s'impegna ad avviare, nel corso del periodo transitorio previsto dalla succitata direttiva, discussioni con altri importanti centri finanziari in vista di ottenere l'applicazione, da parte di tali istanze, di misure equivalenti a quelle della direttiva.

3.

Per dare attuazione all'articolo 12 dell'accordo succitato, il Principato d’Andorra, nel corso del primo anno di applicazione dell'accordo, si impegna a introdurre nella propria legislazione la nozione di delitto di frode fiscale, quantomeno per le fattispecie in cui l'uso di titoli e documenti falsi, falsificati o di cui sia stata accertata l'inesattezza del contenuto, è volto a indurre in errore l'amministrazione fiscale in materia di tassazione dei redditi da risparmio. I firmatari del presente memorandum d'intesa prendono atto del fatto che tale definizione di frode fiscale riguarda solo le esigenze in materia di tassazione del risparmio, nell'ambito dell'accordo, e non pregiudica assolutamente sviluppi e/o decisioni riguardanti la frode fiscale per circostanze e contesti diversi.

4.

Il Principato d’Andorra e ogni Stato membro della Comunità europea che lo desideri avvieranno negoziati bilaterali per precisare la procedura amministrativa relativa allo scambio di informazioni.

5.

I firmatari del presente memorandum d'intesa dichiarano solennemente che la firma dell'accordo sulla tassazione del risparmio nonché l'avvio dei negoziati per un accordo monetario costituiscono passi significativi verso l'intensificazione della cooperazione tra il Principato e l'Unione europea.

Nel quadro di questa più intensa cooperazione il Principato d’Andorra e ciascuno Stato membro della Comunità europea avvieranno, parallelamente ai negoziati bilaterali previsti al punto 4, consultazioni volte a delineare un più ampio campo di applicazione della cooperazione economica e fiscale. Tali consultazioni si svolgeranno in uno spirito di cooperazione che tenga conto degli sforzi di avvicinamento sul piano fiscale sostenuti dal Principato d’Andorra e che si sono concretizzati nella firma del presente accordo. Tali consultazioni potranno dar corso a:

programmi bilaterali di cooperazione economica volta a promuovere l'integrazione dell'economia di Andorra nell'economia europea,

una cooperazione bilaterale in materia fiscale volta a prendere in esame le condizioni che potrebbero condurre all'eliminazione o alla riduzione delle ritenute alla fonte percepite negli Stati membri sui proventi derivanti dalle prestazioni di servizi e di prodotti finanziari.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2004 in duplice esemplare, nelle lingue catalana, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti firmatarie mediante scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede allo stesso titolo delle lingue di cui al comma precedente.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Pel Principat d’Andorra

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4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 359/54


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2004

recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2004/829/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002 (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni.

(2)

Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Alejandro FONT de MORA y TURÓN, comunicata al Consiglio in data 26 ottobre 2004,

DECIDE:

Articolo unico

La sig.ra Gema AMOR PEREZ, Consejera de Cooperación y Participación — Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia, è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Alejandro FONT de MORA y TURÓN per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


Commissione

4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 359/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2004

che chiude il riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2164/98 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India

(2004/830/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (regolamento di base), in particolare l'articolo 20,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2164/98 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro, in particolare amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, non confezionati in dosi, in forme o imballaggi per la vendita al minuto (il prodotto in questione), di cui ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 e ex 2941 90 00 originari dell'India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 % e il 12 % nei confronti dei singoli esportatori, con un'aliquota di dazio residuo del 14,6 % per gli esportatori che non hanno collaborato.

B.   PROCEDIMENTO IN CORSO

1.   Domanda di riesame

(2)

In seguito all’istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base, una richiesta di apertura di riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio da parte di un produttore indiano del prodotto in questione, la Nestor Pharmaceuticals Limited (il richiedente). Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato ad altri esportatori del prodotto in questione in India, di non avere esportato il prodotto in questione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o luglio 1996 al 30 giugno 1997) ma di avere esportato il prodotto in questione nella Comunità in un periodo successivo. Pertanto, esso ha chiesto che, nel caso venga accertata l’esistenza di sovvenzioni, sia fissata un'aliquota di dazio individuale.

2.   Apertura di un riesame accelerato

(3)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame, in conformità dell'articolo 20 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2164/98 relativo al richiedente.

3.   Il prodotto in esame

(4)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso di cui al regolamento (CE) n. 2164/98.

4.   Periodo dell'inchiesta

(5)

L'inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame).

5.   Parti interessate

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente e il governo dell’India dell’apertura dell’inchiesta ed ha fornito alle altre parti direttamente interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna osservazione o richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione.

(7)

La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta completa entro il termine previsto. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta e ha effettuato visite di verifica presso le sedi della società richiedente, a Nuova Delhi e a Hyderbad.

C.   AMBITO DEL RIESAME

(8)

Poiché il richiedente non ha avanzato alcuna richiesta di riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il riesame ha riguardato unicamente le sovvenzioni.

(9)

La Commissione ha esaminato gli stessi sistemi di sovvenzioni oggetto dell'inchiesta iniziale, verificando se il richiedente avesse beneficiato di altri sistemi di sovvenzioni o di sovvenzioni ad hoc per quanto riguarda il prodotto in questione.

D.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

1.   Qualifica di nuovo esportatore

(10)

Il richiedente ha dimostrato di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, ad alcuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure compensative in vigore relative al prodotto in esame.

(11)

L’inchiesta ha confermato che, nel periodo dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 1o luglio 1996 e il 30 giugno 1997, il richiedente non ha esportato il prodotto in questione e che ha cominciato a esportare verso la Comunità dopo tale periodo.

Durante l’inchiesta iniziale, il richiedente non è stato oggetto di un’inchiesta individuale, per motivi diversi dal rifiuto di cooperare con la Commissione.

Il richiedente va quindi considerato un nuovo esportatore. Pertanto, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se per il richiedente fosse possibile stabilire un’aliquota individuale del dazio compensativo.

2.   Sovvenzioni

(12)

In base alle informazioni contenute nella risposta del richiedente al questionario della Commissione e alle informazioni raccolte successivamente nel corso dell’inchiesta, sono stati presi in esame i seguenti sistemi:

credito di dazi d'importazione,

esenzione dall'imposta sul reddito,

libretto crediti,

esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali,

zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione, e

sistema di licenze preliminari per esportazioni fisiche.

2.1.   Sistemi oggetto dell’inchiesta iniziale e utilizzati dal richiedente

2.1.1.   Sistema di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPBS)

(13)

Il richiedente ha beneficiato del DEPBS post-esportazione. La descrizione dettagliata del sistema è contenuta nel paragrafo 4.3 del documento «Politica in materia di esportazioni e importazioni 2002-2007» e al capitolo 4 del relativo manuale di procedura, volume I, 2002-2007 (4). La politica in materia di esportazioni e importazioni 2002-2007 si basa sulla legge del 1992 sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) (legge n. 22 del 1992).

(14)

Tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori possono beneficiare di tale sistema chiedendo crediti DEPBS, che sono calcolati come percentuale del valore dei prodotti finiti esportati nel quadro di tale sistema. Le aliquote DEPBS sono state fissate dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, e sono calcolate utilizzando le Standard Input/Output Norms (SION), che tengono conto del presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali relativi a tali importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi all’importazione siano stati pagati o meno.

(15)

Per poter beneficiare dei vantaggi concessi nell'ambito di tale sistema, una società deve effettuare esportazioni. Al momento dell'operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell'ambito del sistema DEPBS. Affinché le merci possano essere esportate, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita (o lasciapassare) per l'esportazione in cui è indicato, tra l'altro, l'importo del credito DEPBS che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. L’esportatore viene a conoscenza dell'importo di cui beneficerà in questa fase della procedura. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione, il governo indiano non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione di un credito DEPBS. L’aliquota DEPBS che serve per calcolare il vantaggio è quella di applicazione al momento in cui è stata fatta la dichiarazione di esportazione. Non c'è quindi nessuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del vantaggio accordato.

(16)

È inoltre emerso che, dopo l’adempimento dell’obbligo di esportazione e in base ai principi contabili in uso in India, i crediti DEPBS possono essere registrati, secondo i principi della contabilità per competenza, come entrate sui conti commerciali.

(17)

I crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce la cui importazione non è soggetta a restrizioni, eccezion fatta per i beni strumentali. I beni importati grazie a tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (previo pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.

I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi dalla data di rilascio.

(18)

Una richiesta di crediti DEPBS può coprire fino a 25 operazioni di esportazione e, se registrata elettronicamente, un numero illimitato di operazioni di esportazione. In pratica, non esistono scadenze rigide per la domanda, in quanto i periodi di tempo di cui al capitolo 4.47 del manuale di procedura 2002-2007 sono sempre conteggiati a partire dall’operazione di esportazione più recente che figura nella domanda di DEPBS.

(19)

Le principali caratteristiche del DEPBS non sono cambiate rispetto all'inchiesta iniziale. Il sistema consiste di una sovvenzione che dipende, di diritto, dall'andamento delle esportazioni. L’inchiesta iniziale ha concluso che si tratta di una sovvenzione specifica e compensabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(20)

Nell’inchiesta iniziale, l’importo della sovvenzione DEPBS è stato calcolato utilizzando le migliori informazioni disponibili, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base e, pro rata temporis, l’aliquota DEPBS è stata considerata pari all’aliquota della sovvenzione corrispondente. Poiché il richiedente ha collaborato, fatto che rappresenta un cambiamento delle circostanze ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di base, l’utilizzo dello stesso metodo non deve risultare penalizzante.

(21)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario che sia stato effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta. A questo proposito, si è ritenuto che il vantaggio fosse conferito al richiedente al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale sistema. In tale momento, il governo indiano è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii), del regolamento di base, costituisce un contributo finanziario. Come illustrato al considerando 15, una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione in cui è indicato, tra l'altro, l'importo del credito DEPBS concesso per quella determinata operazione di esportazione, il governo indiano non ha alcun potere decisionale quanto alla concessione o meno della sovvenzione, e neppure in merito all'importo della sovvenzione medesima. Inoltre, come spiegato sempre allo stesso considerando, eventuali modifiche delle aliquote DEPBS intervenute tra il momento in cui l'esportazione ha effettivamente avuto luogo e il rilascio di una licenza DEPBS non hanno effetto retroattivo sull'importo del vantaggio concesso. Come risulta dal considerando 16, conformemente ai principi contabili in vigore in India, le società possono registrare i crediti DEPBS, in base alla contabilità per competenza, come entrate al momento dell’operazione di esportazione. Infine, potendo contare sulla sovvenzione prevista dal sistema DEPBS e su vantaggi nel quadro di altri schemi, le società si trovano già in una posizione più vantaggiosa dal punto di vista della concorrenza e possono, grazie alle sovvenzioni, praticare prezzi più bassi.

(22)

La logica che sottende l’istituzione di un dazio compensativo è quella di rimediare alle pratiche commerciali basate su un vantaggio illecito in termini di concorrenza. Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto opportuno stabilire che il vantaggio conferito a titolo del sistema DEPBS corrisponde alla somma dei crediti acquisiti su tutte le operazioni di esportazione realizzate durante il periodo dell'inchiesta. Sono state dedotte le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base.

(23)

Il richiedente ha sostenuto che per il calcolo del margine di sovvenzione nel quadro dell’inchiesta presente, si sarebbe dovuto tenere conto unicamente dei crediti DEPBS derivanti dalle operazioni di esportazione del prodotto in questione. Tuttavia, nel quadro del sistema DEPBS, non esiste l’obbligo di limitare l'uso dei crediti DEPBS all'importazione in esenzione da dazio di fattori produttivi relativi ad un prodotto specifico. Al contrario, i crediti DEPBS, oltre ad essere liberamente trasferibili, possono essere venduti o utilizzati per l’importazione di merci non soggette a restrizioni sull’importazione (i fattori produttivi relativi al prodotto in questione appartengono a tale categoria), ad eccezione dei beni strumentali. Pertanto, il prodotto in questione può beneficiare di tutti i crediti DEPBS accumulati.

(24)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che per calcolare l’importo della sovvenzione fosse necessario dedurre come spese le imposte sulle vendite pagate sul trasferimento dei crediti DEPBS. Tuttavia, l’imposta sulle vendite non costituisce un costo necessariamente sostenuto per richiedere o per beneficiare della sovvenzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. L'imposta sulle vendite rappresenta la conseguenza di una decisione puramente commerciale di disporre di un credito DEPBS già ottenuto, vendendolo, invece di utilizzarlo, in esenzione dall’imposta sulle vendite, per compensare i dazi dovuti per importazioni successive. Le tasse di domanda pagate per avere accesso ai crediti DEPBS sono state invece considerate spese necessarie e quindi dedotte.

(25)

L’importo totale della sovvenzione (nominatore) è stato determinato sulla base delle vendite complessive destinate all’esportazione durante il periodo dell'inchiesta (denominatore) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, dal momento che la sovvenzione è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. Il margine di sovvenzione calcolato per il richiedente nel quadro di tale sistema è del 3,3 %.

2.1.2.   Esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme, ITES)

(26)

Il richiedente ha beneficiato di un’esenzione parziale dall’imposta sul reddito relativamente ai profitti derivanti dalle vendite all’esportazione durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. La base giuridica dell’esenzione si ritrova nella sezione 80HHC della legge sulle imposte sul reddito del 1961 (Income Tax Act 1961).

(27)

La sezione 80HHC della legge sulle imposte sul reddito del 1961 è stata abrogata a partire dall’anno di accertamento 2005-2006 (ossia per l’anno finanziario che va dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005). Tale sistema non conferirà pertanto al richiedente alcun vantaggio dopo il 31 marzo 2004. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, tale sistema non sarà pertanto compensato.

2.2.   Sistemi oggetto dell’inchiesta iniziale ma di cui la società non ha beneficiato.

2.2.1.   Libretto crediti

(28)

Il richiedente non ha beneficiato di tale sistema, abolito il 1o aprile 1997 e sostituito dal DEPBS.

2.2.2.   Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS)

(29)

Il richiedente non ha importato beni strumentali nel quadro del EPCGS, non avvalendosi quindi del sistema in oggetto.

2.2.3.   Zone di trasformazione per l'esportazione (Export Processing Zones, EPZ)/Unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units, EOU)

(30)

La sede della società richiedente non è situata in una EPZ e la società non ha operato nel quadro di un sistema EOU, non avvalendosi quindi dei sistemi in oggetto.

2.3.   Sistema utilizzato dal richiedente per il prodotto in questione e risultato compensabile: sistema di licenze preliminari per esportazioni fisiche (Advance License Scheme for physical exports, ALS)

(31)

Nel periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, il richiedente ha beneficiato di vantaggi nel quadro di tale sistema. La descrizione dettagliata del sistema si trova ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.7 della politica in materia di esportazioni e importazioni 2002-2007 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del relativo manuale di procedura, volume I, 2002-2007.

(32)

Possono beneficiare del sistema i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori.

(33)

L'ALS permette l'importazione in esenzione da dazio di fattori di produzione che devono essere fisicamente incorporati nei prodotti risultanti destinati all'esportazione. Per poter procedere alle verifiche, le autorità indiane obbligano l'esportatore a tenere, nel formato richiesto, «una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati sulla base di licenze» (capitolo 4.30 e appendice 18 del manuale di procedura, volume I, 2002-2007), in pratica un registro dell’utilizzo effettivo. Le autorità indiane decidono il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie, che sono trascritti sulla licenza. Al momento dell’importazione e dell’esportazione le operazioni sono trascritte sulla licenza da funzionari del governo. Le autorità indiane fissano il volume delle importazioni ammesse nel quadro di tale sistema tramite le Standard Input/Output Norms, con le quali, sulla base di un ipotetico utilizzo ottimale dei fattori produttivi, si calcola un quantitativo di riferimento dei prodotti risultanti destinati all’esportazione. Le Standard Input/Output Norms esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in questione, e sono pubblicate nel manuale di procedura, volume II, 2002-2007. I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per produrre le merci destinate all’esportazione. L’obbligo di esportazione deve essere osservato entro un periodo di tempo prescritto (18 mesi, con due proroghe possibili di 6 mesi ciascuna).

(34)

Nel corso dell’inchiesta ai fini del riesame è emerso che i fattori produttivi che, in base alle importazioni ammesse ai sensi delle Standard Input/Output Norms, il richiedente ha importato, in esenzione dai dazi, nel quadro del sistema in oggetto, sono stati importati in quantità superiore rispetto a quanto necessario per produrre il quantitativo di riferimento del prodotto risultante destinato all’esportazione. In questo caso, le Standard Input/Output Norms relative al prodotto in questione non sono risultate sufficientemente accurate. Inoltre, il richiedente non ha inserito nell’apposito registro i dati relativi all'utilizzo effettivo dei fattori produttivi. Al contrario, esso ha erroneamente trascritto nel registro un quantitativo di fattori produttivi basato sulle previsioni più generose fornite dalle autorità indiane sulla base delle Standard Input/Output Norms, pur avendo, in realtà, consumato meno fattori produttivi importati per produrre il quantitativo di riferimento di prodotto destinato all’esportazione. Né il richiedente né le autorità indiane sono riusciti a dimostrare che l'esenzione dai dazi all'importazione non ha prodotto una restituzione in eccesso.

(35)

L’esenzione dai dazi all’importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ovverosia un contributo finanziario del governo dell'India che ha conferito un vantaggio al richiedente. Inoltre, il sistema ALS dipende di diritto dall'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione a titolo dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(36)

Tale sistema non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. Esso non è conforme alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Le autorità indiane non hanno applicato il meccanismo o la procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato, e in che quantità (cfr. l'allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l'allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Le Standard Input/Output Norms relative al prodotto in questione non sono sufficientemente precise e non possono essere considerate un sistema di verifica dell’effettivo utilizzo di fattori produttivi. Un controllo efficace, basato su un registro dell’utilizzo effettivo adeguatamente compilato, non è stato effettuato. Le autorità indiane non hanno effettuato un ulteriore esame, previsto ove il meccanismo o la procedura di verifica non esistano (Allegato II, titolo II, paragrafo 5, e Allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base), sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati, né sono riuscite a dimostrare che non si tratta di un caso di restituzione in eccesso.

(37)

Al momento della comunicazione delle informazioni, il richiedente ha affermato che il sistema ALS funzionava come un sistema ammesso di restituzione o di restituzione sostitutiva, sostenendo, senza fornire nuovi elementi di prova attendibili e senza provare la validità delle sue affermazioni, che, conformemente al regolamento di base, le autorità indiane hanno applicato un meccanismo di verifica adeguato. A tale scopo, il richiedente ha fatto riferimento ai seguenti elementi di verifica di cui il governo dell’India si può avvalere: Standard Input/Output Norms relative al prodotto in questione presumibilmente precise, informazioni relative alla quantità dei fattori produttivi utilizzati e al prodotto risultante rintracciabili nei documenti relativi all’importazione e all’esportazione (bolla di sortita per l’esportazione e bolla doganale per l’importazione), nel registro doganale delle importazioni ed esportazioni effettuate nel quadro del sistema ALS, nel registro dell’utilizzo effettivo di cui al considerando 33 e in un registro relativo al credito di dazi all’esportazione (Duty Entitlement Export Certification book, DEECB) e altri meccanismi di verifica che le autorità indiane hanno utilizzato nel contesto della gestione delle accise (per evitare che vengano ingiustamente prelevati i crediti di accisa su fattori produttivi («CENVAT-credits») importati in esenzione da dazio nel quadro del sistema ALS). Inoltre, esso ha sostenuto che la Commissione dovrebbe quantificare il grado di imprecisione delle Standard Input/Output Norms e che, per essere conforme al regolamento di base, un meccanismo di verifica non deve appurare a livello di singola spedizione il rapporto tra fattori produttivi e prodotti risultanti. Infine, esso ha affermato che la Commissione è tenuta, sulla base delle conclusioni di altre inchieste, a non compensare il sistema ALS.

(38)

La posizione del richiedente esposta al considerando 37 non modifica le conclusioni della Commissione sul sistema ALS. Il richiedente non ha negato che nella fattispecie, anche se non de jure, le autorità indiane non abbiano applicato adeguatamente il meccanismo di verifica del consumo effettivo. L’inchiesta condotta sui dati relativi al consumo effettivo forniti dal richiedente ha concluso che le Standard Input/Output Norms relative al prodotto in questione non sono sufficientemente precise (cfr. considerando 34). Il richiedente è consapevole di tale imprecisione, come ha confermato, durante l'inchiesta, all’unità incaricata della verifica. Non spetta alla Commissione determinare il grado esatto di imprecisione delle Standard Input/Output Norms; al contrario, essa può negare, in base a sufficienti elementi di prova, la presunta precisione delle Standard Input/Output Norms. Inoltre, il richiedente non ha fornito alcun elemento di prova del fatto di avere tenuto dei registri o altro tipo di documentazione sul consumo effettivo – diversi dalle semplici norme standard sul consumo – ai fini di eventuali verifiche, nell'ambito del sistema ALS, da parte delle autorità indiane. Pertanto, per verificare i quantitativi utilizzati per la produzione destinata all’esportazione, le autorità indiane hanno dovuto basarsi sulle proprie norme standard imprecise. A parere della Commissione, ciò non soddisfa i requisiti di un meccanismo di verifica efficace ai sensi degli allegati II e III del regolamento di base.

(39)

Il richiedente non ha dimostrato che i controlli relativi alle accise legati ai CENVAT-credits forniscano informazioni sul rapporto tra fattori produttivi e prodotto risultante destinato all’esportazione. Pertanto, la Commissione non considera tali controlli parte integrante del meccanismo di verifica di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Il registro relativo al credito di dazi all’esportazione (DEECB) è stato abrogato dalla politica in materia di esportazioni e importazioni 2002-2007 e quindi non può più, contrariamente a quanto sostiene il richiedente, costituire un elemento di verifica significativo. Inoltre, il richiedente non ha dimostrato di avere inserito in tale registro i dati relativi al consumo effettivo. Nessun elemento di prova dimostra che le autorità indiane abbiano applicato un qualsiasi meccanismo di verifica diverso dalle norme standard esageratamente generose, per determinare, con la necessaria precisione, il rapporto causale tra fattori produttivi importati e i prodotti risultanti destinati all’esportazione. A tale proposito, va osservato che, in realtà, un meccanismo di verifica deve prendere in considerazione le singole spedizioni per rispettare la norma prevista dalla politica in materia di esportazioni e importazioni 2002-2007, come già affermato al considerando 33. Inoltre, solo una norma di questo tipo permette alle autorità incaricate del controllo di verificare che vengano rispettate le severe disposizioni relative ai sistemi di restituzione e ai sistemi di restituzione sostitutiva. Va osservato che, conformemente all’allegato I, lettera i), del regolamento di base, un sistema di restituzione sostitutiva è ammissibile solo in casi particolari e, tra l’altro, solamente per un periodo di due anni tra l'importazione dei fattori produttivi sostitutivi e l’esportazione.

(40)

Infine, per quanto riguarda il sistema ALS, la Commissione non è vincolata da alcun precedente. Il sistema non è mai stato analizzato in base a fatti paragonabili a quelli emersi nel corso della presente inchiesta, in particolare tenuto conto dell’imprecisione delle Standard Input/Output Norms relative al prodotto in questione.

(41)

Pertanto, considerata l’assenza di un sistema di restituzione dei dazi ammissibile e di un sistema di restituzione sostitutiva ammissibile e alla luce del fatto che il meccanismo di verifica non è stato applicato in modo efficace, il vantaggio compensabile corrisponde alla restituzione dell’integrità dei dazi all’importazione normalmente dovuti al momento dell’importazione.

(42)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato sulla base dei dazi all’importazione non prelevati (dazi doganali di base e dazi doganali speciali) sulle merci importate nel quadro del sistema ALS per il prodotto in questione durante il periodo dell’inchiesta, con detrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, delle spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione (nominatore). L’importo è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni del prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta (denominatore), ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, dal momento che la sovvenzione è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. In base a tale calcolo, la sovvenzione risulta pari a 22 %.

3.   Importo complessivo delle sovvenzioni compensabili

(43)

Tenuto conto delle conclusioni illustrate sopra in merito ai diversi sistemi, l'importo delle sovvenzioni compensabili per il richiedente è il seguente:

(%)

 

DEPBS

ALS

Totale

Nestor Pharmaceuticals Ltd

3,3

22

25,3

(44)

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, l’importo del dazio compensabile non deve superare l'importo totale delle sovvenzioni compensabili, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria. L’inchiesta iniziale aveva permesso di determinare un livello medio necessario per eliminare il pregiudizio del 14,6 %. Il richiedente non ha chiesto il riesame delle conclusioni relative al pregiudizio. Pertanto, l’importo del dazio compensativo fissato nell'inchiesta presente non deve superare il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nell'inchiesta iniziale.

E.   CHIUSURA DEL RIESAME ACCELERATO

(45)

Sulla base delle conclusioni dell’inchiesta ai fini del riesame, si ritiene che le importazioni del prodotto in questione nella Comunità prodotto ed esportato dal richiedente devono continuare ad essere soggette all’aliquota di dazio compensativo corrispondente al livello di eliminazione del pregiudizio fissato nell’inchiesta iniziale.

(46)

Poiché tale aliquota del dazio corrisponde all’aliquota già applicabile a tutte le società non nominate individualmente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2164/98, tale regolamento non deve essere modificato. Il riesame accelerato relativo al richiedente è pertanto chiuso.

F.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(47)

Il richiedente e le autorità indiane sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende proporre la chiusura del riesame accelerato ed hanno avuto un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. Il governo dell’India non ha presentato alcuna osservazione. I commenti del richiedente successivi alla comunicazione delle informazioni, che riguardano unicamente il sistema ALS, sono stati tenuti in considerazione, come risulta dai considerandi da 37 a 40,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio relativo alla Nestor Pharmaceuticals Limited è chiuso.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 273 del 9.10.1998, pag. 1.

(3)  GU C 102 del 29.4.2003, pag. 6.

(4)  Notifica n. 1/2002-2007 del 31 marzo 2002 del Ministero del Commercio e dell’Industria del governo indiano.


4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 359/61


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

che modifica la decisione 2003/526/CE per quanto riguarda le misure di controllo della peste suina classica in Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania) e Slovacchia

[notificata con il numero C(2004) 4506]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/831/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In reazione ai casi di peste suina classica verificatisi in certi Stati membri, il 18 luglio 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2003/526/CE recante misure protettive contro la peste suina classica in certi Stati membri (2). Tale decisione ha stabilito determinati provvedimenti di controllo supplementari riguardanti tale malattia.

(2)

La situazione in Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania) è notevolmente migliorata. I provvedimenti disposti dalla decisione 2003/526/CE con riferimento alla Renania Settentrionale-Vestfalia non sono quindi più d’applicazione.

(3)

In Slovacchia è stato recentemente rilevato un caso di peste suina classica nei suini selvatici della zona di Veľký Krtíš, che precedentemente non era interessata dalla malattia. È quindi opportuno modificare la decisione 2003/526/CE al fine di tenere conto della situazione epidemiologica in tale Stato membro.

(4)

In considerazione della situazione epidemiologica globale esistente in Francia, Germania e Lussemburgo in rapporto alla peste suina classica è opportuno prorogare la durata della decisione 2003/526/CE.

(5)

È dunque opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/526/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/526/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 11 la data «31 ottobre 2004» è sostituita da «30 aprile 2005»;

2)

l’allegato della decisione 2003/526/CE è modificato come segue:

nella parte I, punto 1, è soppressa la sezione A;

il testo della parte II è sostituito dal seguente:

«Zone della Slovacchia di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8

Le autorità regionali di controllo veterinario e alimentare di Trnava (distretti di Piešťany, Hlohovec e Trnava inclusi); Levice (distretto di Levice); Nitra (distretti di Nitra e Zlaté Moravce); Topoľčany (distretto di Topoľčany); Nové Mesto nad Váhom (distretto di Nové Mesto nad Váhom); Trenčín (distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou); Prievidza (distretti di Prievidza e Partizánske); Púchov (distretti di Púchov e Ilava); Žiar nad Hronom (distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica); Zvolen (distretti di Zvolen e Detva); Banská Bystrica (distretti di Banská Bystrica e Brezno); Lučenec (distretti di Lučenec e Poltár); Veľký Krtíš.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/625/CE (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 36).


4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 359/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’urgenza di tali suini nei Vosgi settentrionali (Francia)

[notificata con il numero C(2004) 4538]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/832/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2002 è stata confermata la presenza della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici nei dipartimenti della Moselle e della Meurthe-et-Moselle in Francia. All’epoca, solo la zona di Thionville, nella parte settentrionale del dipartimento della Moselle era interessata dalla malattia. In questa zona la malattia risulta ora totalmente sotto controllo.

(2)

Con la decisione 2002/626/CE della Commissione (2), è stato approvato il piano presentato dalla Francia per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nei dipartimenti della Moselle e della Meurthe-et-Moselle.

(3)

La Francia ha inoltre attuato un intenso programma di ricerche sulla peste suina classica nei suini selvatici nei dipartimenti Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Moselle e Bas-Rhin, confinanti con Belgio, Germania e Lussemburgo. Il programma è in corso di realizzazione.

(4)

La presenza della peste suina classica nei suini selvatici è stata successivamente confermata anche nel dipartimento del Bas-Rhin e si è estesa alla parte nordorientale del dipartimento della Moselle, nella zona dei Vosgi settentrionali. È stato accertato che questa seconda epidemia è stata causata da un diverso ceppo virale e si è evoluta in modo distinto da quella confermata nella zona di Thionville.

(5)

Di conseguenza, la Francia ha ora presentato per l’approvazione un piano per l’eradicazione della peste suina nei suini selvatici nella zona dei Vosgi settentrionali. Inoltre, poiché intende introdurre la vaccinazione dei suini selvatici in tale zona, questo Stato membro ha anche presentato per l’approvazione un piano per la vaccinazione d’urgenza.

(6)

Le autorità francesi hanno autorizzato l'uso di un vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica (ceppo C) da utilizzarsi per l'immunizzazione dei suini selvatici mediante esche.

(7)

I piani presentati dalla Francia per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’urgenza di tali suini nella zona dei Vosgi settentrionali sono stati esaminati e giudicati conformi alla direttiva 2001/89/CE.

(8)

Per motivi di trasparenza, è opportuno indicare nella presente decisione le zone geografiche nelle quali saranno applicati i piani per l'eradicazione e per la vaccinazione d’urgenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano presentato dalla Francia per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella zona indicata al punto 1 dell'allegato.

Articolo 2

È approvato il piano presentato dalla Francia per la vaccinazione d’urgenza dei suini selvatici nella zona indicata al punto 2 dell'allegato.

Articolo 3

La Francia adotta immediatamente e pubblica i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione e ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 200 del 30.7.2002, pag. 37.


ALLEGATO

1)   Zone nelle quali è attuato il piano di eradicazione

A.   Zona infetta

Il territorio dei dipartimenti Bas-Rhin e Moselle situato: a ovest della strada D 264 dal confine con la Germania (Wissembourg) a Soultz-sous-Forêts; a nord della strada D 28 da Soultz-sous-Forêts a Reichshoffen (l'intero territorio del comune di Reichshoffen è incluso nella zona); a est della strada D 62 da Reichshoffen a Bitche e quindi a est della strada D 35 da Bitche al confine con la Germania (Ohrenthal); a sud del confine con la Germania da Ohrenthal a Wissembourg e la fascia di 5-10 chilometri circostante questa zona in cui è attuata la vaccinazione.

B.   Zona di sorveglianza

Il territorio dei dipartimenti Bas-Rhin e Moselle situato a nord dell’autostrada A 4 da Strasburgo a Herbitzheim e a est del Canal des Houillères e del fiume Sarre da Herbitzheim a Sarreguemines.

2)   Zone nelle quali è attuato il piano di vaccinazione

Il territorio dei dipartimenti Bas-Rhin e Moselle situato: a ovest della strada D 264 dal confine con la Germania (Wissembourg) a Soultz-sous-Forêts; a nord della strada D 28 da Soultz-sous-Forêts a Reichshoffen (l'intero territorio del comune di Reichshoffen è incluso nella zona); a est della strada D 62 da Reichshoffen a Bitche e quindi a est della strada D 35 da Bitche al confine con la Germania (Ohrenthal); a sud del confine con la Germania da Ohrenthal a Wissembourg e la fascia di 5-10 chilometri circostante questa zona.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

4.12.2004   

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L 359/65


DECISIONE 2004/833/PESC DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2004

che attua l'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea all'ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (1), in particolare l'articolo 3, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi leggere e di piccolo calibro costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono le prospettive di sviluppo sostenibile; questa situazione è particolarmente acuta in Africa occidentale.

(2)

Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'azione comune 2002/589/PESC, l'Unione europea intende attivarsi nelle pertinenti sedi internazionali allo scopo di promuovere misure atte a creare un clima di fiducia. In tal senso, la presente decisione è destinata ad attuare la suddetta azione comune.

(3)

L'Unione europea ritiene che un contributo finanziario e un'assistenza tecnica servano a consolidare l'iniziativa della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro.

(4)

L'Unione europea intende pertanto apportare un contributo finanziario e fornire un'assistenza tecnica all'ECOWAS ai sensi del titolo II dell'azione comune 2002/589/PESC,

DECIDE

Articolo 1

1.   L'Unione europea contribuisce alla realizzazione di progetti nel quadro della moratoria dell'ECOWAS sull'importazione, l'esportazione e la produzione delle armi leggere e di piccolo calibro.

2.   A tal fine l'Unione europea apporta un contributo finanziario e fornisce un'assistenza tecnica per la creazione dell'unità «armi leggere» in seno al Segretariato tecnico dell'ECOWAS e per la trasformazione della moratoria in convenzione sulle armi leggere e di piccolo calibro tra gli Stati membri dell'ECOWAS. Le modalità di tale assistenza figurano nell'allegato.

Articolo 2

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 la Presidenza nomina un responsabile di progetto di stanza a Abuja, Nigeria.

2.   Nello svolgimento delle sue funzioni il responsabile di progetto è sottoposto alla responsabilità della Presidenza.

3.   Il responsabile di progetto riferisce regolarmente al Consiglio o ai suoi organi designati, per il tramite della Presidenza assistita dal Segretario generale/Alto Rappresentante per la PESC.

4.   Nello svolgimento delle sue funzioni il responsabile di progetto collabora, se del caso, con le missioni in loco degli Stati membri e della Commissione.

Articolo 3

L'attuazione finanziaria della presente decisione spetta alla Commissione. A tal fine essa conclude con l'ECOWAS un accordo di finanziamento sulle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'Unione europea, che assumerà la forma di un aiuto non rimborsabile. L'aiuto è destinato in particolare a coprire, per un periodo di dodici mesi, le retribuzioni, le spese per gli spostamenti, le forniture e le attrezzature necessarie alla creazione dell'unità «armi leggere» in seno al Segretariato tecnico dell'ECOWAS, nonché per la trasformazione della moratoria in convenzione sulle armi leggere e di piccolo calibro tra gli Stati membri dell'ECOWAS. L'accordo di finanziamento che dovrà essere concluso stipulerà che l'ECOWAS assicura un'adeguata visibilità del contributo dell'Unione europea al progetto in funzione della sua entità.

Articolo 4

1.   L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi specificati all'articolo 1 è pari a 515 000 EUR.

2.   La Presidenza e la Commissione presentano agli organi competenti del Consiglio relazioni periodiche sulla coerenza delle attività dell'Unione europea nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro, in particolare per quanto concerne le sue politiche di sviluppo, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 dell'azione comune 2002/589/PESC. La Commissione riferisce più in particolare sugli aspetti di cui all'articolo 3, prima frase. Dette informazioni dovranno in particolare basarsi su relazioni fornite regolarmente dall'ECOWAS nell'ambito della sua relazione contrattuale con la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione. Essa scade il 31 dicembre 2005.

Articolo 6

La presente decisione è riesaminata entro sei mesi a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. H. DONNER


(1)  GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.


ALLEGATO

PROGETTO DI ASSISTENZA DELL'UE ALL'ECOWAS

Obiettivo del progetto: trasformare la moratoria dell'ECOWAS sull'importazione, l'esportazione e la produzione di armi leggere e di piccolo calibro in una convenzione regionale giuridicamente vincolante nel dicembre 2005, in vista di un contributo operativo dell'Africa occidentale alla conferenza per la revisione del programma d'azione delle Nazioni Unite per il 2006.

Calendario e attuazione del progetto: presentazione nel dicembre 2005 di un progetto di convenzione regionale sulle armi leggere ai Capi di Stato dell'ECOWAS.

Gennaio-giugno 2005: valutazione del sistema legislativo e regolamentare in materia di armi leggere e di piccolo calibro dei 15 paesi dell'ECOWAS.

Ricorso all'esperienza acquisita in materia dal piano d'azione per l'attuazione del programma di coordinamento e di assistenza per la sicurezza e lo sviluppo (PCASED), marzo 1999-novembre 2004, in occasione dell'istituzione delle commissioni nazionali con l'assistenza della società civile;

nomina di un esperto africano incaricato della valutazione, che sia esperto in materia di armi leggere e di piccolo calibro nella zona ECOWAS (da ricercarsi nell'ambito del personale del PCASED), sotto il controllo del segretario esecutivo dell'ECOWAS. Soggiorno di una settimana in ciascun paese dell'ECOWAS per definire gli approcci nazionali specifici per quanto riguarda il problema delle armi leggere;

esame delle esperienze acquisite in materia dalle altre organizzazioni regionali africane (Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC)/Africa orientale):

protocollo della SADC sulle armi da fuoco (2001);

programma d'azione coordinato di Nairobi (2004) sul problema della proliferazione delle armi leggere;

riunione preparatoria in seno all'unità «armi leggere» dell'ECOWAS in vista dell'organizzazione del seminario/sessione di negoziato (Abuja). L'esperto del PCASED presenterà all'unità «armi leggere» i risultati della valutazione regionale.

Luglio-settembre 2005:

stesura del progetto di convenzione regionale da parte dell'unità «armi leggere»;

promozione del progetto di convenzione presso gli Stati dell'ECOWAS da parte del segretariato esecutivo dell'ECOWAS.

Ottobre-novembre 2005:

Organizzazione di un seminario/sessione di negoziato a Abuja a cui parteciperanno rappresentanti degli Stati e esperti nazionali dei 15 paesi dell'ECOWAS;

messa a punto di un progetto di convenzione regionale da parte dell'unità «armi leggere».

Dicembre 2005:

presentazione ai Capi di Stato dell'ECOWAS del progetto definitivo della convenzione in occasione di un vertice straordinario dell'ECOWAS e apertura all'adozione.