ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 349

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
25 novembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2008/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

12

 

 

Regolamento (CE) n. 2009/2004 della Commissione, del 24 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

14

 

 

Regolamento (CE) n. 2010/2004 della Commissione, del 24 novembre 2004, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002, da applicare nel quadro del sottocontingente tariffario II di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

16

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/793/CE:
Decisione del Consiglio, del 15 novembre 2004, che conclude la procedura di consultazione della Repubblica del Togo ai sensi dell’articolo 96 dell'accordo di Cotonou

17

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Comitato misto SEE

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2004, dell'8 giugno 2004, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2004, dell'8 giugno 2004, che modifica l’allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2004, dell'8 giugno 2004, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2004, dell'8 giugno 2004, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

46

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

48

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

51

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica il protocollo 30, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico, e il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

52

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Azione comune 2004/794/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, che proroga l'azione comune 2002/921/PESC relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)

55

 

*

Decisione 2004/795/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)

56

 

*

Azione comune 2004/796/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, relativa al sostegno della protezione fisica di un sito nucleare nella Federazione russa

57

 

*

Azione comune 2004/797/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

63

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 78/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l’allegato XIV (Concorrenza), il protocollo n. 21 (sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese), il protocollo n. 22 [sulla definizione dei termini impresa e fatturato (articolo 56)] e il protocollo n. 24 (sulla cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni) all’accordo SEE ( GU L 219 del 19.6.2004 )

70

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 79/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l’allegato XIV (Concorrenza), il protocollo n. 21 (sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese) e il protocollo n. 24 (sulla cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni) dell’accordo SEE ( GU L 219 del 19.6.2004 )

70

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 91/2003, dell’11 luglio 2003, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE ( GU L 272 del 23.10.2003 )

70

 

 

 

*

Avviso ai lettori(vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

25.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2004

che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira a una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme del controllo e della sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne.

(2)

L'efficace attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.

(3)

Tenendo conto delle esperienze maturate dall'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne, nell'ambito del Consiglio, dovrebbe essere istituito un organismo specializzato incaricato di migliorare il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne in veste di Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominata «Agenzia»).

(4)

Il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne ricade sotto la responsabilità degli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe semplificare l'applicazione delle misure comunitarie presenti e future in materia di gestione delle frontiere esterne, garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'attuare tali misure.

(5)

L'efficacia del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne è una questione della massima importanza per gli Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica. Sussiste quindi l'esigenza di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'istituzione dell'Agenzia, che assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi riguardanti la gestione delle frontiere esterne, compreso il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, rappresenta un significativo progresso in questa direzione.

(6)

Sulla base di un modello comune di valutazione integrata dei rischi, l'Agenzia, onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne, dovrebbe effettuare analisi dei rischi per fornire alla Comunità e agli Stati membri adeguate informazioni che consentano di adottare le opportune misure o di affrontare minacce e rischi già individuati.

(7)

L'Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine, nonché una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne e allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.

(8)

L'Agenzia dovrebbe seguire gli sviluppi nel settore della ricerca scientifica relativa al settore e trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.

(9)

L'Agenzia dovrebbe gestire elenchi delle attrezzature tecniche messe a disposizione dagli Stati membri, contribuendo in tal modo alla «messa in comune» delle risorse materiali.

(10)

L'Agenzia dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri in circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne.

(11)

Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri sono di competenza delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne. Considerato l'evidente valore aggiunto dello svolgimento di questi compiti a livello europeo, l'Agenzia, nel rispetto della politica comunitaria in materia di rimpatrio, dovrebbe dunque offrire l'assistenza necessaria per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e all'allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente nei territori degli Stati membri.

(12)

Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia può collaborare con l'Europol, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti riguardo a questioni contemplate dal presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato. L'Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.

(13)

Traendo spunto dalle esperienze dell'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne e dei centri operativi e di formazione specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente delle frontiere terrestri, aeree e marittime, istituiti dagli Stati membri, l'Agenzia stessa può istituire reparti specializzati che si occupino di tali frontiere.

(14)

L'Agenzia dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. È necessario e opportuno, pertanto, che sia un organismo comunitario dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze di esecuzione conferitegli dal presente regolamento.

(15)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo e il suo vice.

(16)

Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

(17)

Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (3), dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe aderire all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (4).

(18)

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5), dovrebbe applicarsi all'Agenzia.

(19)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6), si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.

(20)

L'elaborazione della politica e della normativa relativa al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne resta di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, in particolare del Consiglio. Occorrerebbe provvedere a uno stretto coordinamento tra l'Agenzia e dette istituzioni.

(21)

Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire la necessità di istituire una gestione integrata della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(23)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE (7) del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo. Di conseguenza, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero essere associate, in qualità di membri, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato. Per stabilire le modalità supplementari che consentono la piena partecipazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia alle attività dell'Agenzia, dovrebbe essere concluso un accordo ulteriore tra la Comunità e detti Stati.

(24)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(25)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (8). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(26)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (9). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(27)

L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di interventi operativi in cui gli Stati membri possano avvalersi delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito saranno disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda e del Regno Unito dovrebbero essere invitati ad assistere a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alle deliberazioni in vista della preparazione di tali interventi operativi.

(28)

È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.

(29)

La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO

Articolo 1

Istituzione dell'Agenzia

1.   È istituita un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne («l'Agenzia») onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

2.   Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l'Agenzia semplifica e rende più efficace l'applicazione delle misure comunitarie vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tali misure, contribuendo in tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri.

3.   L'Agenzia fornisce inoltre alla Commissione e agli Stati membri il sostegno tecnico e le conoscenze specialistiche necessari per la gestione delle frontiere esterne e promuove la solidarietà tra gli Stati membri.

4.   Ai fini del presente regolamento, per frontiere esterne degli Stati membri s'intendono le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, cui si applicano le disposizioni del diritto comunitario in materia di attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone.

CAPO II

COMPITI

Articolo 2

Compiti principali

1.   L'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a)

coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne;

b)

assiste gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione;

c)

effettua analisi dei rischi;

d)

segue gli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne;

e)

aiuta gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;

f)

offre agli Stati membri il supporto necessario per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte.

2.   Fatte salve le competenze dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, qualora tale cooperazione completi l'azione dell'Agenzia.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia sulle questioni operative alle frontiere esterne che si collocano al di fuori del quadro dell'Agenzia.

Articolo 3

Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne

1.   L'Agenzia valuta, approva e coordina le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota.

L'Agenzia stessa, di concerto con lo/gli Stato/i membro/i interessato/i, può avviare iniziative relative a operazioni congiunte e a progetti pilota in cooperazione con gli Stati membri.

Essa può inoltre decidere di mettere le proprie attrezzature tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte alle operazioni congiunte o ai progetti pilota.

2.   L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati di cui all'articolo 16, per quanto concerne l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

3.   L'Agenzia valuta i risultati delle operazioni congiunte e dei progetti pilota ed effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni e dei progetti futuri da inserire nella propria relazione generale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b).

4.   L'Agenzia può decidere di cofinanziare le operazioni e i progetti di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia.

Articolo 4

Analisi dei rischi

L'Agenzia elabora e applica un modello comune di analisi integrata dei rischi.

Essa prepara analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione.

L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare una base comune per la formazione delle guardie di confine di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Formazione

L'Agenzia crea e sviluppa una base comune per la formazione delle guardie di confine e offre formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine degli Stati membri.

L'Agenzia offre inoltre agli agenti dei servizi nazionali competenti degli Stati membri corsi e seminari di formazione supplementari su temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.

L'agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.

Articolo 6

Follow-up della ricerca

L'Agenzia segue gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne e trasmette tali informazioni alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 7

Gestione delle attrezzature tecniche

L'Agenzia crea e conserva a livello centrale un registro delle attrezzature tecniche, utilizzate per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, di proprietà degli Stati membri che questi, volontariamente e su richiesta di un altro Stato membro, sono disposti a mettere a disposizione di detto Stato membro su base temporanea a seguito di analisi del fabbisogno e dei rischi effettuate dall'Agenzia.

Articolo 8

Sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne

1.   Fatto salvo l'articolo 64, paragrafo 2 del trattato, uno o più Stati membri che si trovino in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa nell'adempimento dei propri obblighi relativi al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, possono rivolgersi all'Agenzia per assistenza. L'Agenzia può predisporre l'adeguata assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro o gli Stati membri richiedente/i.

2.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, l'Agenzia può:

a)

fornire assistenza in materia di coordinamento tra due o più Stati membri per affrontare i problemi riscontrati alle frontiere esterne;

b)

inviare i propri esperti per sostenere le autorità nazionali competenti dello/degli Stato/i membro/i in questione per il tempo necessario.

3.   L'Agenzia può acquisire attrezzature tecniche per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne da mettere a disposizione dei propri esperti per la durata della loro missione nello/negli Stato/i membro/i in questione.

Articolo 9

Cooperazione in materia di rimpatrio

1.   L'Agenzia, fatta salva la politica comunitaria in materia di rimpatrio, offre l'assistenza necessaria per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri. L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari comunitari previsti per il rimpatrio.

2.   L'Agenzia individua le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente.

Articolo 10

Esercizio dei poteri di esecuzione

L'esercizio dei poteri di esecuzione da parte del personale dell'Agenzia e degli esperti di uno Stato membro che operano nel territorio di un altro Stato membro è soggetto al diritto interno di quest'ultimo Stato membro.

Articolo 11

Sistemi di scambio delle informazioni

L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio delle informazioni pertinenti ai propri compiti con la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 12

Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito

1.   L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, agevola la cooperazione operativa tra gli Stati membri e l'Irlanda e il Regno Unito.

2.   Il supporto che l'Agenzia deve offrire in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), comprende l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte di Stati membri a cui partecipino anche l'Irlanda o il Regno Unito o entrambi.

3.   L'applicazione del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra è sospesa fino alla data di conclusione di un accordo sulla portata delle disposizioni in materia di attraversamento, da parte delle persone, delle frontiere esterne degli Stati membri.

Articolo 13

Collaborazione con l'Europol e le organizzazioni internazionali

L'Agenzia può collaborare con l'Europol e le organizzazioni internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato e alle disposizioni sulla competenza di detti organismi.

Articolo 14

Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, agevola la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.

L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato.

CAPO III

STRUTTURA

Articolo 15

Status giuridico e ubicazione

L'Agenzia è un organismo comunitario. Essa è dotata di personalità giuridica.

L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, l'Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

L'Agenzia è indipendente per quanto attiene alle questioni tecniche.

Essa è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

La sede dell'Agenzia è decisa dal Consiglio all'unanimità.

Articolo 16

Reparti specializzati

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia valuta la necessità di reparti specializzati negli Stati membri e ne decide la creazione, previo consenso degli Stati stessi, tenendo conto che la dovuta priorità andrebbe accordata ai centri operativi e di formazione già stabiliti e specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente, delle frontiere terrestri, aeree e marittime.

I reparti specializzati dell'Agenzia sviluppano le migliori pratiche per quanto riguarda i tipi particolari di frontiere esterne di cui sono responsabili. L'Agenzia assicura la coerenza e l'uniformità di tali pratiche.

Ogni reparto specializzato presenta al direttore esecutivo dell'Agenzia una relazione annuale particolareggiata della propria attività e fornisce inoltre ogni genere di informazione rilevante per il coordinamento della cooperazione operativa.

Articolo 17

Personale

1.   Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime.

2.   L'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti alle autorità di nomina dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti.

3.   Il personale dell'Agenzia è costituito in parte da un numero sufficiente di funzionari e di esperti nazionali in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne distaccati dagli Stati membri per svolgere compiti di gestione. La parte restante è costituita da altri dipendenti assunti dall'Agenzia nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 18

Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 19

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2.   La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

4.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.   La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 20

Poteri del consiglio di amministrazione

1.   L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione.

2.   Il consiglio di amministrazione:

a)

nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 26;

b)

adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale dell'Agenzia relativa all'anno precedente e la trasmette entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. La relazione generale è resa pubblica;

c)

adotta entro il 30 settembre di ogni anno, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza di tre quarti dei suoi membri con diritto di voto, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale di bilancio della Comunità e il programma legislativo della Comunità nei pertinenti campi della gestione delle frontiere esterne;

d)

elabora procedure relative alle decisioni dei compiti operativi dell'Agenzia a capo del direttore esecutivo;

e)

svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Agenzia a norma degli articoli 28, 29, paragrafi 5, 9 e 11, 30, paragrafo 5, e 32;

f)

esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e del vicedirettore, di concerto con il direttore esecutivo;

g)

adotta il suo regolamento interno;

h)

stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia.

3.   Le proposte di decisione relative ad attività specifiche da effettuare alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate vicinanze delle stesse, richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto Stato membro.

4.   Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, compreso il follow–up della ricerca di cui all'articolo 6.

5.   Su richiesta dell'Irlanda e/o del Regno Unito, il consiglio di amministrazione delibera in merito alla loro partecipazione alle attività dell'Agenzia.

Basandosi su una valutazione caso per caso, esso decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto, valutando se la partecipazione dell'Irlanda e/o del Regno Unito contribuisca allo svolgimento dell'attività in questione. Nella decisione viene fissato il contributo finanziario di detti paesi all'attività per la quale hanno presentato una richiesta di partecipazione.

6.   Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.

7.   Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo per assistere il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione stesso nella preparazione di decisioni, programmi e attività che quest'ultimo dovrà adottare ed eventualmente, per questioni urgenti, per prendere decisioni provvisorie a nome del medesimo.

Articolo 21

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. Il mandato è di quattro anni, rinnovabile per un secondo termine.

2.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nel settore della cooperazione operativa nella gestione delle frontiere.

3.   I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte all'Agenzia, ciascuno con un rappresentante e relativo supplente al consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, saranno elaborati accordi che specificano, tra l’altro, la natura, l’estensione e le modalità particolareggiate di partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

Articolo 22

Presidenza del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce ex-officio il presidente in caso di sua impossibilità a esercitare le proprie funzioni.

2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente scade nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione. In base a tale disposizione, il mandato del presidente e del vicepresidente dura due anni ed è rinnovabile per un secondo termine.

Articolo 23

Riunioni

1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette dal presidente.

2.   Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni.

3.   Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4.   L'Irlanda e il Regno Unito sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

6.   I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni del proprio regolamento interno, possono farsi assistere da consulenti o esperti.

7.   L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 24

Votazione

1.   Fatti salvi l'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 26, paragrafi 2 e 4, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.

2.   Ciascun membro dispone di un solo voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto. In assenza di un membro, il/la suo/a supplente è abilitato/a a esercitare il suo diritto di voto.

3.   Il regolamento interno stabilisce le modalità di votazione particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.

Articolo 25

Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1.   L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettivamente della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo dell'Agenzia a presentare una relazione sull'esercizio delle proprie funzioni.

3.   Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:

a)

prepara e attua le decisioni, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative norme di attuazione e dalla legislazione applicabile;

b)

prende tutte le iniziative necessarie, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento dell'Agenzia, secondo le disposizioni del presente regolamento;

c)

prepara ogni anno un progetto di programma di lavoro e una relazione di attività che sottopone al consiglio di amministrazione;

d)

esercita nei confronti del personale le competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 2;

e)

elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 29 e dà esecuzione al bilancio sulla base dell'articolo 30;

f)

delega i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera g).

4.   Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.

Articolo 26

Nomina di alti funzionari

1.   La Commissione propone candidati per il posto di direttore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o eventualmente su altri siti stampa o Internet.

2.   Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del direttore esecutivo secondo la medesima procedura.

3.   Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

4.   Il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del vicedirettore esecutivo secondo la medesima procedura.

5.   Il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dura cinque anni e può essere prorogato dal consiglio di amministrazione per un altro termine, non superiore ai cinque anni.

Articolo 27

Traduzione

1.   All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (10).

2.   Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 290 del trattato, sia la relazione generale sia il programma di lavoro di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), sono redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

Articolo 28

Trasparenza e comunicazione

1.   Dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia deve assoggettarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel far fronte alle richieste di accesso ai documenti in suo possesso.

2.   L'Agenzia, di propria iniziativa, può effettuare comunicazioni nei settori che rientrano nelle sue funzioni. Essa garantisce in particolare che oltre alla pubblicazione specificata all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), il pubblico e qualsiasi altra parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione relative alla propria attività.

3.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4.   Tutte le persone fisiche o giuridiche hanno diritto di rivolgersi per iscritto all'Agenzia utilizzando una qualsiasi delle lingue indicate all'articolo 314 del trattato. Esse hanno inoltre diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua.

5.   Le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono formare oggetto di una denuncia presso il Mediatore europeo oppure di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 195 e 230 del trattato, rispettivamente.

CAPO IV

REQUISITI FINANZIARI

Articolo 29

Bilancio

1.   Le entrate dell'Agenzia sono costituite, fatte salve altre entrate, da:

un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»),

un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,

compensi per i servizi forniti,

contributi volontari degli Stati membri.

2.   Le spese dell'Agenzia comprendono le spese di personale, di funzionamento, di infrastruttura e quelle operative.

3.   Il direttore esecutivo prepara uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.

4.   Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

5.   Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, compresi la tabella provvisoria dell'organico e il programma di lavoro preliminare, e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione e ai paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

6.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito denominati «autorità di bilancio») lo stato di previsione e il progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

7.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le stime ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, che presenta all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato.

8.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.

9.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia, che diventa definitivo a seguito dell'adozione finale del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

10.   Qualsiasi modifica apportata al bilancio, compresa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.

11.   Il consiglio di amministrazione comunica al più presto all'autorità di bilancio la sua intenzione di attuare progetti che possono avere importanti implicazioni finanziarie per il finanziamento del proprio bilancio, in particolare quelli relativi alla proprietà, quali la locazione o l'acquisto di edifici, di cui deve informare la Commissione e i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Nel caso in cui un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato la propria intenzione di esprimere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro le sei settimane successive alla data di notifica del progetto.

Articolo 30

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.

2.   Entro il 1o marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori al contabile della Commissione unitamente a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11) (in seguito denominato «regolamento finanziario generale»).

3.   Entro il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia alla Corte dei conti unitamente a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Quest'ultima è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Una volta ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore redige i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6.   Entro il 1o luglio dell'anno successivo, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio nonché ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

7.   I conti definitivi sono pubblicati.

8.   Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette una copia al consiglio di amministrazione.

9.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico al direttore esecutivo dell'Agenzia, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 31

Lotta alle frodi

1.   Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.   L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia.

3.   Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'Agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

Articolo 32

Disposizioni finanziarie

La normativa finanziaria applicabile all'Agenzia è adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. La normativa non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 (12) della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, a meno che ciò non sia espressamente necessario per il funzionamento dell'Agenzia e previo consenso della Commissione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Valutazione

1.   Entro tre anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento.

2.   La valutazione analizza l'efficacia con cui l'Agenzia svolge le proprie funzioni nonché l'incidenza dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia europeo che nazionale.

3.   Il consiglio di amministrazione riceve i risultati della valutazione e formula per la Commissione raccomandazioni in merito a modifiche del presente regolamento, dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro; la Commissione trasmette tali raccomandazioni al Consiglio, aggiungendovi il proprio parere ed eventuali proposte, nonché, se necessario, un piano d'azione completo di calendario. Sia le raccomandazioni che i risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'Agenzia assume le proprie funzioni a partire dal 1o maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK


(1)  Parere del 9.3.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 108 del 30.4.2004, pag. 97.

(3)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(4)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(5)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(10)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(11)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(12)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


25.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/12


REGOLAMENTO (CE) N. 2008/2004 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

Le possibilità di sostegno per preparare le comunità rurali ad elaborare ed attuare strategie di sviluppo rurale locali nei paesi beneficiari che non entreranno a far parte dell'Unione europea nel 2004, vale a dire Bulgaria e Romania, dovrebbero essere armonizzate con quelle previste per i paesi beneficiari che hanno aderito all'Unione il 1o maggio 2004. È pertanto opportuno adottare un'apposita misura corrispondente all'articolo 33 septies del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (3).

(2)

È opportuno chiarire le disposizioni del regolamento (CE) n. 1268/1999 (4) riguardanti i massimali relativi ai tassi di aiuto. Contemporaneamente occorrerebbe modificare tali disposizioni per fare in modo che gli aiuti destinati a facilitare l’accesso ai crediti concessi nel quadro di altri strumenti non siano presi in considerazione ai fini dell’applicazione dei massimali di aiuto. È opportuno che tale modifica, destinata ad eliminare possibili ambiguità, si applichi con effetto retroattivo a tutti i paesi beneficiari. In ogni caso è necessario assicurare il rispetto dei massimali stabiliti negli accordi europei.

(3)

Occorrerebbe armonizzare, con effetto dal 1o gennaio 2004, i limiti riguardanti l’intensità degli aiuti a favore delle zone montuose e collinari della Bulgaria e della Romania con quelli stabiliti per le zone svantaggiate dei paesi che hanno aderito all'Unione il 1o maggio 2004 per investimenti in aziende agricole o effettuati da giovani agricoltori, secondo quanto previsto dall’articolo 33 terdecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(4)

Occorrerebbe armonizzare l’intensità degli aiuti e la percentuale del contributo comunitario rispetto alla spesa pubblica totale ammissibile per le misure di sviluppo rurale di carattere infrastrutturale e alcune altre misure nei paesi beneficiari che non sono entrati a far parte dell’Unione nel 2004, vale a dire Bulgaria e Romania, con quelle applicabili ai paesi che hanno aderito all’Unione il 1o maggio 2004.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1268/1999 andrebbe pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1268/1999 è modificato come segue:

1)

all'articolo 2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

con riferimento a Bulgaria e Romania, preparazione delle comunità rurali all’elaborazione e all’attuazione di strategie di sviluppo rurale locali e di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, nei limiti stabiliti dall'articolo 33 septies del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (5).

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).»;"

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Tassi del contributo comunitario e intensità degli aiuti

1.   Il contributo comunitario non può superare il 75 % della spesa pubblica totale ammissibile.

Tuttavia il massimale è pari:

a)

all’80 % per le misure di cui all’articolo 2, quarto, settimo, undicesimo e sedicesimo trattino, e per qualsiasi progetto relativo alle infrastrutture;

b)

all’85 % per i progetti realizzati nell'ambito di qualunque misura, se la Commissione accerta che sono intervenute calamità naturali eccezionali;

c)

al 100 % per le misure di cui all’articolo 2, quindicesimo trattino e all’articolo 7, paragrafo 4.

2.   Il contributo pubblico non può superare il 50 % del costo totale ammissibile dell’investimento.

Tuttavia il massimale è pari:

a)

al 55 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole;

b)

al 60 % per investimenti effettuati in aziende agricole situate in zone montane;

c)

al 65 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole situate in zone montane;

d)

al 75 % per gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettera b);

e)

al 100 % per investimenti in infrastrutture incapaci di generare consistenti entrate nette;

f)

al 100 % per le misure di cui all’articolo 2, sedicesimo trattino.

In sede di fissazione del tasso del contributo pubblico ai fini del presente paragrafo, non si tiene conto degli aiuti nazionali destinati a facilitare l’accesso a crediti concessi senza il beneficio di alcun contributo comunitario previsto nel quadro del presente strumento.

Il contributo della Comunità rispetta comunque i massimali relativi ai tassi di aiuto e al cumulo stabiliti per gli aiuti di Stato negli accordi europei.

3.   L'importo del contributo comunitario è espresso in euro.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Tuttavia, con riferimento al penultimo comma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999, introdotto dal presente regolamento, l'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  Parere espresso il 14 ottobre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere espresso il 2 giugno 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

(4)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).


25.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/14


REGOLAMENTO (CE) N. 2009/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

76,4

070

62,9

204

100,4

999

79,9

0707 00 05

052

101,7

204

41,8

999

71,8

0709 90 70

052

96,9

204

79,8

999

88,4

0805 20 10

204

67,6

999

67,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

75,3

624

79,3

999

77,3

0805 50 10

052

55,7

388

49,8

524

65,7

528

21,2

999

48,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

139,3

400

73,6

404

76,8

720

63,4

800

194,0

999

109,4

0808 20 50

052

120,9

999

120,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


25.11.2004   

IT

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L 349/16


REGOLAMENTO (CE) N. 2010/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2004

che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002, da applicare nel quadro del sottocontingente tariffario II di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 ha aperto un contingente tariffario annuale di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002 ha fissato a 38 000 tonnellate l'entità del sottocontingente II per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

(3)

I quantitativi chiesti in data 22 novembre 2004, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al sottocontingente II di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, presentate e trasmesse alla Commissione in data 22 novembre 2004 conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2375/2002, sono soddisfatte a concorrenza del 16,1214 % dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 21).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

25.11.2004   

IT

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L 349/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2004

che conclude la procedura di consultazione della Repubblica del Togo ai sensi dell’articolo 96 dell'accordo di Cotonou

(2004/793/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di Cotonou»), in particolare l’articolo 96,

visto l’accordo interno relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (2), in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il governo della Repubblica del Togo ha violato le norme circoscritte dagli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell'accordo di Cotonou.

(2)

Il 14 aprile 2004 si sono tenute consultazioni con i paesi ACP e la Repubblica del Togo, ai sensi dell’articolo 96 di detto accordo, in occasione delle quali le autorità del Togo hanno assunto impegni precisi, volti a porre rimedio ai problemi esposti dall’Unione europea e a provvedere alla loro esecuzione in un periodo di dialogo approfondito di tre mesi.

(3)

Al termine di questo periodo è risultato che taluni degli impegni dianzi citati hanno dato luogo a iniziative concrete e che altri sono stati realizzati. Nondimeno, varie misure importanti riguardanti gli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou devono ancora essere attuate,

DECIDE:

Articolo 1

Sono concluse le consultazioni avviate con la Repubblica del Togo ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di Cotonou.

Articolo 2

Le misure definite nell’allegato progetto di lettera sono adottate in qualità di misure adeguate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di Cotonou.

Articolo 3

La decisione di trasmettere al governo della Repubblica del Togo la lettera del Consiglio e della Commissione del 14 dicembre 1998 è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica ventiquattro mesi dalla data di adozione da parte del Consiglio. Essa sarà riesaminata a intervalli regolari almeno ogni sei mesi.

Fatto a Bruxelles, addí 15 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. VAN DER HOEVEN


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.


ALLEGATO

ALL'ATTENZIONE DEL PRIMO MINISTRO, CAPO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL TOGO

Signor Primo Ministro,

L'Unione europea attribuisce grande importanza al disposto dell’articolo 9 dell'accordo di Cotonou. Il rispetto dei diritti dell’uomo, dei principi democratici e dello stato di diritto, su cui si basa il partenariato ACP-UE, rappresenta un elemento essenziale del detto accordo e costituisce, pertanto, il fondamento delle nostre relazioni.

L'Unione europea ritiene che il Togo si trovi attualmente in una situazione di blocco politico e che la relativa mancanza dei principi democratici e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali costituiscano una violazione degli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell'accordo dianzi citato.

Per quanto riguarda tale articolo e l'attuale situazione di blocco politico del Togo, l'Unione europea ha deciso, il 30 marzo 2004, di avviare consultazioni ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo, per esaminare da vicino la situazione e, se del caso, porvi rimedio.

Le consultazioni sono state avviate il 14 aprile 2004 a Bruxelles. In tale occasione, si sono esaminate varie questioni fondamentali e Lei ha potuto presentare il punto di vista e l’analisi della situazione delle autorità del Togo. L’Unione europea ha rilevato con soddisfazione che le autorità del Togo hanno assunto taluni impegni di cui in allegato e hanno reagito positivamente al potenziamento dei principi democratici e dello stato di diritto nel paese.

Si è convenuto di svolgere in Togo un dialogo approfondito sui vari punti sollevati in un periodo di tre mesi e, a conclusione di tale periodo, di fare il punto della situazione.

Si è materializzato un dialogo approfondito e regolare, basato su una serie di misure da adottare, volte a realizzare gli impegni.

Da questo bilancio emerge che le autorità del Togo hanno avviato iniziative significative, tra cui in particolare:

le autorità hanno organizzato riunioni di informazione e di sensibilizzazione con i prefetti e le forze dell’ordine sui vari aspetti dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Le autorità hanno impartito istruzioni e distribuito circolari per attirare l’attenzione sulle direttive e normative in vigore. Si sono potuti constatare risultati positivi che sono stati confermati dall’opposizione,

le autorità hanno sollecitato i giudici a emettere sentenze rapide per tutti i fascicoli riguardanti persone in detenzione preventiva, i cui elementi necessari alla decisione sono acquisiti agli atti. Questo appello a sveltire le pratiche ha permesso di programmare 214 sentenze, tra cui i fascicoli di un certo numero di detenuti considerati come prigionieri politici. Il governo ha garantito la possibilità per gli avvocati di incontrare i loro clienti nella fase delle indagini preliminari. In agosto circa 500 prigionieri sono stati liberati beneficiando di una riduzione di pena o di una messa in libertà provvisoria,

l’accesso ai media pubblici, riservato ancora recentemente al governo e al partito di governo, al di fuori del periodo di campagna elettorale, è stato allargato in queste ultime settimane ai partiti dell’opposizione, pur permanendo non del tutto equo,

il governo ha avviato la riforma della commissione nazionale per i diritti dell’uomo e dell’alta autorità per i mezzi audiovisivi e le comunicazioni,

il 24 agosto è stato adottato dall'assemblea nazionale un nuovo codice della stampa,

si è predisposto di valutare a titolo preliminare il sistema giudiziario, con l’assistenza del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS),

il governo prosegue le sue attività nel settore del decentramento e ha recentemente adottato in materia la lettera riguardante la nuova politica,

il 25 agosto si è svolta una prima riunione con l'opposizione tradizionale per instaurare un dialogo nazionale in un quadro strutturato e trasparente.

Tali iniziative hanno indubbiamente contribuito a rafforzare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nel Suo paese. Per quanto riguarda, in particolare, il ripristino della democrazia, permangono nondimeno preoccupazioni.

In tale contesto, l’Unione europea conta particolarmente sull’adozione delle seguenti misure concrete conformi agli impegni figuranti nell'allegato di detto allegato:

l'attuazione del dialogo nazionale in un quadro strutturato e trasparente, conformemente all’impegno n. 1.1,

nell’ambito di tale dialogo, la revisione del sistema elettorale, volta a garantire un contesto trasparente e democratico, conformemente all’impegno n. 1.3,

la definizione di un quadro giuridico in cui si organizzi il finanziamento dei partiti politici, conformemente all’impegno n. 1.4,

l’organizzazione degli scrutini per le elezioni legislative e locali, conformemente agli impegni nn. 1.5 e 1.6,

il proseguimento del decentramento, conformemente all’impegno n. 1.7,

il proseguimento della risoluzione della questione dei prigionieri politici e, se del caso, la loro liberazione, conformemente all’impegno n. 2.2,

la revisione del mandato e dello statuto della Commissione nazionale per i diritti dell’uomo e dell’alta autorità per i mezzi audiovisivi e le comunicazioni, conformemente agli impegni nn. 2.5 e 3.6,

il proseguimento della riforma del settore giuridico e giudiziario, conformemente alle raccomandazioni di cui alla relazione di valutazione del PNUS.

L’Unione europea attribuisce inoltre grande importanza al proseguimento e al consolidamento delle attività già avviate nel quadro degli impegni nn. 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

A seguito delle consultazioni si è deciso, riconoscendo gli impegni realizzati in questa fase e viste le importanti attività ancora in sospeso, di adottare le seguenti misure adeguate, ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di Cotonou:

1)

la realizzazione dei progetti finanziati sulle rimanenze del 6o e 7o Fondo europeo di sviluppo (FES), volti a rispondere ai bisogni della popolazione e a sostenere il rispetto degli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou, vale a dire il rispetto dei diritti dell’uomo e dei principi democratici e lo stato di diritto. Si prevede altresì di avviare il programma nazionale di interventi decentralizzati per la gestione dell’ambiente e il sistema di obblighi reciproci nell’ambito dei fondi Stabex 1990-1994;

2)

si prevede di fornire aiuti alle istituzioni, sulle rimanenze del 6o e 7o FES, destinati ad attuare misure volte a soddisfare gli impegni contratti nel quadro delle consultazioni. La Commissione intende adottare in tal senso la decisione di finanziamento del programma «4o censimento generale della popolazione e dell’habitat»;

3)

la notifica delle risorse del 9o FES sarà effettuata non appena si sarà deciso su un sistema elettorale volto a garantire un contesto elettorale trasparente e democratico e accettabile da tutti gli interessati, ed è stata fissata la data per organizzare elezioni legislative. La programmazione di tali risorse decorrerà da tale momento;

4)

in base alla notifica del 9° FES, si potrà fornire un sostegno per organizzare le elezioni, fatte salve le condizioni relative al sistema elettorale di cui sopra;

5)

non appena avranno avuto luogo elezioni legislative libere e regolari, la cooperazione con l'Unione europea riprenderà a pieno regime con l'attuazione del 9o FES e del sistema di obblighi reciproci nell'ambito dei fondi Stabex 1995-1999;

6)

i contributi ai progetti regionali saranno esaminati caso per caso;

7)

le azioni a carattere umanitario, la cooperazione commerciale e il sistema delle preferenze nei settori legati al commercio non sono interessati da tali misure.

Si procederà a regolari revisioni, in collaborazione con la presidenza dell'Unione europea e la Commissione europea, con una periodicità non superiore a sei mesi.

L’Unione europea intende seguire da vicino la situazione del Togo e, per un periodo di controllo di ventiquattro mesi, sarà opportuno potenziare il dialogo politico con il Suo governo, per assicurarsi che esso persista nelle azioni già avviate, volte a ripristinare la democrazia e lo stato di diritto, e proseguire e consolidare le iniziative intraprese, relative ai diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali.

Nel caso di un’esecuzione accelerata o, al contrario, di una violazione degli impegni assunti dalle autorità del Togo, l’Unione europea si riserva il diritto di modificare le misure adeguate.

Voglia gradire, signor Primo Ministro, i sensi della nostra più alta considerazione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2004.

Per la Commissione

Per il Consiglio

ALLEGATO DELL'ALLEGATO

ELENCO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA REPUBBLICA DEL TOGO

Il governo della Repubblica del Togo ha assunto i seguenti impegni dinanzi all'Unione europea nell'ambito delle consultazioni tenutesi in applicazione dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou.

Impegno n. 1.1:

Annunciare senza indugio una ripresa aperta e credibile del dialogo nazionale con l’opposizione tradizionale e la società civile, in un quadro strutturato e trasparente, allo scopo di garantire il pieno rispetto dei principi democratici.

Impegno n. 1.2:

Garantire, senza indugi, la libertà d’azione dei vari partiti politici, al sicuro da ogni minaccia, intimidazione o censura.

Impegno n. 1.3:

Procedere, sulla base dell’accordo quadro di Lomé, a una revisione del sistema elettorale, volta a garantire un contesto elettorale trasparente, democratico e accettabile per tutti gli interessati, entro un termine di 6 mesi.

Impegno n. 1.4:

Garantire a tutti i partiti politici l’equo accesso ai media pubblici e instaurare un sistema equilibrato di accesso ai fondi pubblici previsti per il finanziamento dei partiti politici.

Impegno n. 1.5:

Organizzare nuove elezioni legislative, in condizioni di trasparenza, accettando osservatori internazionali in tutte le fasi delle elezioni, entro termini riavvicinati e conformemente al quadro di cui all’impegno 1.3.

Impegno n. 1.6:

Organizzare elezioni locali, entro un termine di 12 mesi, in condizioni di trasparenza e accettando osservatori in tutte le fasi delle elezioni.

Impegno n. 1.7:

Creare le condizioni necessarie affinché le assemblee comunali, democraticamente elette, dispongano del mandato e delle risorse necessarie per assicurare un’amministrazione locale efficace e democraticamente legittima, entro un termine di 12 mesi.

Impegno n. 2.1:

Garantire in qualsiasi momento l’assenza di esecuzioni extragiudiziarie, di torture e di altri atti inumani e degradanti nel territorio del Togo, anche tramite la formazione adeguata dei quadri delle forze dell’ordine e del sistema giudiziario.

Impegno n. 2.2:

Liberare tutti i prigionieri politici, detenuti per chiara opposizione politica, propositi critici nei confronti del governo o altre ragioni che non giustificano una loro detenzione. L’elenco dei detenuti interessati da tale misura deve essere predisposto in collaborazione con una o più ONG riconosciute, competenti in materia e accettate da tutti gli interessati. Questo impegno deve essere rispettato entro un termine non superiore a 6 settimane.

Impegno n. 2.3:

Trasmettere al tribunale competente, entro un termine di tre mesi, tutti i fascicoli riguardanti persone in detenzione preventiva o in libertà provvisoria, allo scopo di chiarire i singoli casi, conformemente alla legislazione in vigore.

Impegno n. 2.4:

Permettere agli avvocati e alle ONG che operano nel settore umanitario e dei diritti dell’uomo, accompagnati da un medico di loro scelta, di accedere liberamente ai detenuti e a tutti i luoghi di detenzione (prigioni, caserme di gendarmeria, polizia, ecc.), per consentire loro di verificare l’assenza di torture e di altri trattamenti inumani, prima della conclusione delle consultazioni.

Impegno n. 2.5:

Rivedere il mandato e lo statuto della commissione nazionale dei diritti dell’uomo, allo scopo di garantire la sua autonomia effettiva nei confronti delle autorità amministrative, entro un termine di 9 mesi.

Impegno n. 2.6:

Perseguire, mediante misure giuridiche o disciplinari, gli autori accertati di esecuzioni extragiudiziarie, torture e trattamenti degradanti e inumani. L’impegno deve anche comprendere, se del caso, la modifica dei rispettivi testi legislativi e regolamentari.

Impegno n. 2.7:

Garantire, mediante misure adeguate da precisare ulteriormente, un funzionamento della giustizia imparziale e indipendente dal potere esecutivo. Prima della conclusione delle consultazioni, si attende una valutazione che consenta di elaborare un piano d’azione.

Impegno n. 3.1:

Rivedere il codice della stampa e delle comunicazioni, allo scopo di portarlo a un livello conforme agli standard internazionali, entro un termine di 6 mesi. In particolare, ci si attende che le pene di reclusione per reati di «diffamazione e lesione all’onore», attualmente previsti dal codice della stampa, siano soppressi.

Impegno n. 3.2:

Garantire, senza indugi, ai media, alle ONG e ai rappresentanti della società civile l’assenza di minacce, censura o intimidazioni.

Impegno n. 3.3:

Garantire, senza indugi, a tutti gli interessati del mondo politico e della società civile e a tutti i cittadini, il diritto alla libertà di espressione, a partecipare a riunioni e manifestazioni pacifiche, in pubblico e su tutto il territorio nazionale, in assenza di minacce, censura o intimidazioni.

Impegno n. 3.4:

Garantire a tutti gli interessati del mondo politico e della società civile, la libera circolazione in quanto cittadini e nel quadro dell’esercizio delle loro funzioni politiche o di rappresentanza della società civile.

Impegno n. 3.5:

Garantire, prima della conclusione delle consultazioni, a tutti i cittadini la libertà di accesso alle informazioni dei media, inclusi i siti web dei partiti di opposizione, delle ONG, ecc.

Impegno n. 3.6:

Rivedere, entro un termine di 6 mesi, il mandato e lo statuto dell’alta autorità per i mezzi audiovisivi e le comunicazioni, allo scopo di garantire la sua indipendenza effettiva nei confronti delle autorità amministrative e di tutte le forze politiche.

Impegno n. 4.1:

Fornire, il 1o giugno e il 1o luglio 2004, alle istanze dell’Unione europea relazioni sui progressi conseguiti nei vari settori del dialogo e sull'esecuzione degli impegni.

Impegno n. 4.2:

Per quanto riguarda le autorità del Togo, partecipare al dialogo sul posto e agevolare eventuali missioni dei funzionari della Commissione e della presidenza in Togo, nel quadro del dialogo avviato.


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

25.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 69/2004

dell’8 giugno 2004

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo spazio economico europeo (1), firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo.

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/205/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (2).

(3)

La presente decisione non deve essere applicata all’Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 68 (decisione 2002/878/CE della Commissione) nella parte 4.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo è inserito il punto seguente:

«69.

32004 D 0205: decisione 2004/205/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 23).»

Articolo 2

Il testo della decisione 2004/205/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3

(2)  GU L 65 del 3.3.2004, pag. 23.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 70/2004

dell’8 giugno 2004

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 L 0015: direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26).».

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/15/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 26.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 71/2004

dell’8 giugno 2004

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2002 del 12 luglio 2002 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci (3),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XX dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

Dopo il titolo «XX. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI — QUESTIONI GENERALI» sono inseriti il titolo e il punto seguenti:

«ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1.

398 R 2679: Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8).»

2)

I punti 1, 2, 3 e 4 diventano rispettivamente punti 2, 3, 4 e 5.

3)

Dopo il punto 5 (raccomandazione 2001/893/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«6.

498 X 1212(01): Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 10).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2679/98 e della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 298 del 31.10.2002, pag. 17.

(2)  GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8.

(3)  GU L 337 del 12.12.1998, pag. 10.

(4)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

DICHIARAZIONE DEGLI STATI EFTA

relativa alla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci

[inserimento del nuovo punto 6 nel capitolo XX (Libera circolazione delle merci — questioni generali) dell’allegato II dell’accordo SEE]

Gli Stati EFTA si impegnano a fare tutto quanto necessario per assumere gli stessi obblighi degli Stati membri dell’UE nell’attuazione della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa all’integrazione nell’accordo del regolamento (CE) n. 2679/98, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri

[inserimento del nuovo punto 1 nel capitolo XX (Libera circolazione delle merci — questioni generali) dell’allegato II dell’accordo SEE]

Le parti contraenti convengono che le questioni trattate nel regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio sono importanti per il completamento del mercato interno.

Le parti intendono pertanto applicare il regolamento (CE) n. 2679/98 quale integrato nell’accordo SEE.

Resta inteso che la giustizia e gli affari interni come tali non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE.


25.11.2004   

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L 349/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 72/2004

dell’8 giugno 2004

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio per i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4 (direttiva 2003/12/CE della Commissione) del capitolo XXX dell’allegato II dell’accordo è inserito il punto seguente:

«5.

32003 L 0032: direttiva 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale (GU L 105 del 26.4.2003, pag. 18).».

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/32/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 105 del 26.4.2003, pag. 18.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

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L 349/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 73/2004,

dell’8 giugno 2004,

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (di seguito: «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (2),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo è così modificato:

1.

Al punto 24 (direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«, come modificata da:

32003 L 0071: direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).».

2.

Dopo il punto 29a (direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il seguente punto:

«29b

32003 L 0071: drettiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).».

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/71/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(3)  È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 74/2004,

dell’8 giugno 2004,

che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2003/558/CE della Commissione, del 25 luglio 2003, sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 5cn (decisione 2003/548/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«5co.

32003 H 0558: raccomandazione 2003/558/CE della Commissione, del 25 luglio 2003, sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 49).».

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2003/558/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 49.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

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L 349/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/2004

dell'8 giugno 2004

che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2003/490/CE della Commissione, del 30 giugno 2003, conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della tutela dei dati personali fornita in Argentina (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 5ef (decisione 2002/16/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«5eg.

32003 D 0490: Decisione 2003/490/CE della Commissione, del 30 giugno 2003, conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della tutela dei dati personali fornita in Argentina (GU L 168 del 5.7.2003, pag. 19).».

Articolo 2

I testi della decisione 2003/490/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 168 del 5.7.2003, pag. 19.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

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L 349/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2004

dell’8 giugno 2004

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato XIII dell’accordo, dopo il punto 26d (regolamento (CE) n. 792/94 della Commissione) è inserito il punto seguente:

«26e.

32003 R 2327: regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono modificate come segue:

a)

l’allegato II del regolamento diventa l’allegato III;

b)

il testo seguente è inserito dopo l’allegato I del regolamento:

“ALLEGATO II

Punti disponibili per il 2004, il 2005 e il 2006

 

2004

2005

2006

Islanda

572

544

515

Liechtenstein

104 000

98 527

93 053

Norvegia

26 299

24 915

23 531”

»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2327/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

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L 349/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 77/2004

dell’8 giugno 2004

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1726/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere motoscafo (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 56m [regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 R 1726: regolamento (CE) n. 1726/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 1).».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1726/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

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L 349/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 80/2004

dell’8 giugno 2004

che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XV dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio, dell'11 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1ca [regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio] dell'allegato XV dell'accordo è inserito il testo seguente:

«, modificato da:

32004 R 0502: regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio, dell’11 marzo 2004 (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 502/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 6.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

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L 349/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 81/2004

dell'8 giugno 2004

che modifica l’allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XVI dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 6a [regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XVI dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32003 R 2151: regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 329 del 17.12.2003, pag. 1), come rettificato dalla GU L 330 del 18.12.2003, pag. 34.».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2151/2003, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 329 del 17.12.2003, pag. 1. Rettificato dalla GU L 330 del 18.12.2003, pag. 34.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

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L 349/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 82/2004

dell’8 giugno 2004

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato XX dell’accordo, dopo il punto 32f (direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«32fa.

32002 L 0096: direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono modificate come segue:

 

all’articolo 17, paragrafo 4, lettera a), il termine “, Islanda” è inserito dopo il termine “Grecia”.».

Articolo 2

I testi della direttiva 2002/96/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(3)  E' stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

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L 349/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 83/2004

dell'8 giugno 2004

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (di seguito: «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell'accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l’elenco delle caratteristiche dell'indagine (2).

(3)

La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 18a [regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo è così modificato:

1)

È aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 R 2257: regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6).».

2)

La frase introduttiva dell’adattamento e l’adattamento sono sostituiti dal testo seguente:

«Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.

b)

L’ultima frase dell’articolo 4, paragrafo 4, è sostituita dal testo seguente:

“Per un periodo transitorio fino alla fine del 2007, la Norvegia, la Spagna, la Finlandia e il Regno Unito possono sottoporre a indagine le variabili strutturali con riferimento a un unico trimestre.”»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2257/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

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L 349/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2004

dell'8 giugno 2004

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 29/2004 della Commissione, dell'8 gennaio 2004, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2005 sulla conciliazione della vita lavorativa e familiare di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (3) è integrato nell’accordo.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1165/98 abroga la direttiva 78/166/CEE del 13 febbraio 1978 (4), quale successivamente modificata, che è integrata nell’accordo e che deve essere pertanto abrogata nell’ambito dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1)

Dopo il punto 18ae [Regolamento (CE) n. 247/2003 della Commissione] è inserito il punto seguente:

«18af.

32004 R 0029: regolamento (CE) n. 29/2004 della Commissione, dell'8 gennaio 2004, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2005 sulla conciliazione della vita lavorativa e familiare di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 57).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono modificate come in appresso:

 

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.».

2)

Il testo del punto 4 è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 29/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 57.

(3)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

(4)  GU L 52 del 23.1.1978, pag. 17.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 85/2004

dell’8 giugno 2004

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1981/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda gli aspetti della rilevazione sul campo e le procedure di imputazione (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie (5),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 18i [Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo sono inseriti i punti seguenti:

«18j.

32003 R 1980: regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate (GU L 298 del 17.11.2003 pag. 1).

18k.

32003 R 1981: regolamento (CE) n. 1981/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda gli aspetti della rilevazione sul campo e le procedure di imputazione (GU L 298 del 17.11.2003 pag. 23).

18l.

32003 R 1982: regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento (GU L 298 del 17.11.2003 pag. 29).

18m.

32003 R 1983: regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003 pag. 34).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) nn. 1980/2003, 1981/2003, 1982/2003 e 1983/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 298 del 17.11.2003 pag. 1.

(3)  GU L 298 del 17.11.2003 pag. 23.

(4)  GU L 298 del 17.11.2003 pag. 29.

(5)  GU L 298 del 17.11.2003 pag. 34.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

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L 349/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 86/2004

dell’8 giugno 2004

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 16/2004 della Commissione, del 6 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie legate alla «trasmissione intergenerazionale della povertà» (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 28/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2003/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:

1)

Dopo il punto 18m (regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

«18n.

32004 R 0016: regolamento (CE) n. 16/2004 della Commissione, del 6 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie legate alla “trasmissione intergenerazionale della povertà” (GU L 4 dell’8.1.2004, pag. 3).

18o.

32004 R 0028: regolamento (CE) n. 28/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 42).».

2)

Dopo il punto 4b [regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio] è inserito il punto seguente:

«4c.

32004 R 0048: regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 1).».

3)

Al punto 21 (direttiva 96/16/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32003 L 0107: direttiva 2003/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 40).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 16/2004, 28/2004 e 48/2004 e della direttiva 2003/107/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 4 dell’8.1.2004, pag. 3.

(3)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 42.

(4)  GU L 7 del 13.1.2004, pag. 1.

(5)  GU L 7 del 13.1.2004, pag. 40.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

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L 349/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 87/2004

dell’8 giugno 2004

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 58/2004 del 23 aprile 2004 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (Modinis) (2).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 5), del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 D 2256: decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1)».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3), siano pervenute al Comitato misto SEE.

Essa si applica a partire dal 1o gennaio 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 277 del 26.8.2004, pag. 29.

(2)  GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

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L 349/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 88/2004

dell’8 giugno 2004

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 65/2004 del 26 aprile 2004 (1).

(2)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo 31 dell'accordo, gli Stati EFTA partecipano pienamente all'Agenzia europea dell'ambiente istituita dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio (2).

(3)

Il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (3).

(4)

È opportuno modificare pertanto il protocollo 31 al fine di tener conto dei cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 1641/2003 riguardo all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

1)

Alla fine dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

«e regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

2)

Dopo l’articolo 3, paragrafo 2, lettera m), è inserito il testo seguente:

«n)

il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell’applicazione del regolamento (CEE) n. 1210/90, a tutti i documenti dell’Agenzia concernenti gli Stati EFTA.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE, ai sensi del regolamento 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 277 del 26.8.2004, pag. 182.

(2)  GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


25.11.2004   

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L 349/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 89/2004

dell’8 giugno 2004

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 173/1999 del 26 novembre 1999 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

All’articolo 6 del protocollo 31 dell’accordo, al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, alle attività comunitarie che possono nascere dal seguente atto nonché dagli atti da esso derivanti:

32004 D 0020: decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Esso si applica a partire dal 1o gennaio 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 61 dell’1.3.2001, pag. 33.

(2)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi istituzionali.


25.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 90/2004,

dell’8 giugno 2004,

che modifica il protocollo 30, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico, e il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 30 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 163/2003 del 7 novembre 2003 (1).

(2)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 65/2004 del 26 aprile 2004 (2).

(3)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti all’accordo includendovi il regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica i regolamenti (CE) n. 2236/95, (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e (CE) n. 2152/2003 allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea (3).

(4)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti all’accordo includendovi la decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica le decisioni n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/CE, n. 1031/2000/CE, n. 1445/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 1411/2001/CE, n. 50/2002/CE, n. 466/2002/CE, n. 1145/2002/CE, n. 1513/2002/CE, n. 1786/2002/CE, n. 291/2003/CE e n. 20/2004/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea (4).

(5)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti all’accordo includendovi la decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni n. 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e 2256/2003/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea (5).

(6)

Occorre pertanto modificare il protocollo 30 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o maggio 2004.

(7)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o maggio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

All’articolo 3, paragrafo 7, lettera c), (regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) del protocollo 31 dell’accordo, è aggiunto il testo seguente:

«, come modificato da:

32004 R 0788: regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).».

Articolo 2

Il protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

1)

All’articolo 17, paragrafo 4, terzo trattino (decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e all’articolo 4, paragrafo 2c, terzo trattino (decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il testo seguente:

«—

32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).»

2)

All’articolo 1, paragrafo 5, quarto trattino (decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all’articolo 3, paragrafo 7, lettera b) (decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all’articolo 4, paragrafo 2c, quarto trattino (decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all’articolo 4, paragrafo 2g (decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all’articolo 5, paragrafo 8, sesto trattino (decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino (decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all’articolo 9, paragrafo 4, quarto trattino (decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all’articolo 13, paragrafo 4, quarto trattino (decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all’articolo 15, paragrafo 8, secondo trattino (decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e all’articolo 16, paragrafo 1, secondo trattino (decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il testo seguente:

«, come modificata da:

32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).».

Articolo 3

1)   Il protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

a)

All’articolo 2, paragrafo 5, settimo trattino (decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), e all’articolo 17, paragrafo 4, secondo trattino (decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il testo seguente:

«—

32004 D 0787: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).»

b)

All’articolo 2, paragrafo 5, nono trattino (decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all’articolo 3, paragrafo 7, lettera a) (decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e all’articolo 14, paragrafo 5, lettera g (decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il testo seguente:

«, come modificata da:

32004 D 0787: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).»

2)   Il protocollo 30 dell’accordo è modificato come segue:

Al paragrafo 7, secondo trattino (decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II (Programma statistico 2003-2007), è aggiunto il testo seguente:

«, come modificata da:

32004 D 0787: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).».

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE, ai sensi del regolamento 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE


(1)  GU L 41 del 12.2.2004, pag. 64.

(2)  GU L 277 del 26.8.2004, pag. 182.

(3)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17.

(4)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7.

(5)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

25.11.2004   

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L 349/55


AZIONE COMUNE 2004/794/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2004

che proroga l'azione comune 2002/921/PESC relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 novembre 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/921/PESC relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) (1).

(2)

Il 5 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/852/PESC (2) che proroga l'azione comune 2002/921/PESC e il mandato dell'EUMM fino al 31 dicembre 2004.

(3)

L'EUMM dovrebbe continuare a svolgere le sue attività nei Balcani occidentali a sostegno della politica dell'Unione europea nei confronti di tale regione.

(4)

Il mandato dell'EUMM dovrebbe pertanto essere prorogato e l'azione comune 2002/921/PESC dovrebbe essere prorogata e modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2002/921/PESC è prorogata e il mandato dell'EUMM è prorogato.

Articolo 2

L'azione comune 2002/921/PESC è modificata come segue:

a)

all'articolo 3, paragrafo 3, la data «30 settembre 2004» è sostituita dalla data «30 settembre 2005»;

b)

all'articolo 6, paragrafo 1, l'importo di riferimento finanziario è sostituito da EUR 4 186 482;

c)

all'articolo 8, secondo comma, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 321 del 26.11.2002, pag. 51 e rettifica nella GU L 324 del 29.11.2002, pag. 76.

(2)  GU L 322 del 9.12.2003, pag. 31.


25.11.2004   

IT

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L 349/56


DECISIONE 2004/795/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2004

che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2002/921/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2002, relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In data 5 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato la decisione 2003/853/PESC (2) che proroga il mandato della sig.ra Maryse DAVIET quale capo della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM). Detta decisione scade il 31 dicembre 2004.

(2)

In data 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/794/PESC che proroga l'azione comune 20020/921/PESC relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (3).

(3)

È opportuno pertanto prorogare anche il mandato del capo missione dell'EUMM,

DECIDE:

Articolo 1

Il mandato della sig.ra Maryse DAVIET quale capo missione dell'EUMM è prorogato.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 321 del 26.11.2002, pag. 51 e rettifica nella GU L 324 del 29.11.2002, pag. 76. Azione comune modificata dall'azione comune 2003/852/PESC (GU L 322 del 9.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 322 del 9.12.2003, pag. 32.

(3)  Cfr. la pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.


25.11.2004   

IT

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L 349/57


AZIONE COMUNE 2004/796/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2004

relativa al sostegno della protezione fisica di un sito nucleare nella Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa, adottato nel quadro della strategia comune 1999/414/PESC dell'Unione europea, del 4 giugno 1999, sulla Russia (1) e istituito dall'azione comune 1999/878/PESC del Consiglio (2), è terminato il 24 giugno 2004.

(2)

La strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003 contiene, nel capitolo III, un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere prese sia nell'Unione europea sia nei paesi terzi.

(3)

Conformemente al capitolo III della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Unione europea deve valersi di tutti gli strumenti di cui dispone per prevenire, dissuadere, bloccare e, se possibile, eliminare i programmi di proliferazione che causano preoccupazione a livello globale.

(4)

La protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari, compresi i reattori obsoleti e il combustibile esaurito, è una delle misure specifiche contenute nella strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

(5)

Per assicurare la coerenza delle azioni esterne dell'Unione europea, le sue attività dovrebbero essere condotte in coordinamento con le attività svolte dalla Comunità europea e dagli Stati membri.

(6)

Alcune misure intese a rafforzare la protezione fisica dei siti nucleari russi sono già state intraprese dalla Repubblica federale di Germania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

La presente azione comune si prefigge di sostenere un progetto inteso all'attuazione di misure di protezione fisica presso l'Istituto Bochvar di Mosca dell'Agenzia federale russa per l'energia atomica. Una descrizione particolareggiata degli obiettivi e delle attività previsti dal progetto figura nell'allegato I.

Articolo 2

La Presidenza, assistita dal Segretario Generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la PESC, è responsabile dell'attuazione della presente azione comune.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è responsabile dell'attuazione tecnica della presente azione comune nel quadro del suo programma bilaterale in tale settore.

Articolo 4

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire i costi di attuazione della presente azione comune è pari a 7 937 000 EUR.

2.   Il compito di controllare e valutare gli aspetti finanziari dell'attuazione della presente azione comune è affidato alla Commissione.

3.   La gestione delle spese finanziate mediante il bilancio generale dell'Unione europea di cui al paragrafo 1 è soggetta alle procedure e alle norme comunitarie applicabili in materia di bilancio, con l'eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

4.   Nell'adempimento delle mansioni di cui al presente articolo la Commissione è assistita da un esperto, i cui compiti sono definiti nell'allegato II.

Articolo 5

Il Consiglio e la Commissione garantiscono un appropriato coordinamento tra la presente azione comune, altri aiuti comunitari e altri aiuti bilaterali forniti dagli Stati membri.

Articolo 6

1.   La Presidenza, assistita dal Segretario Generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la PESC, riferisce al Consiglio ogni sei mesi in merito all'attuazione della presente azione comune, sulla base delle relazioni fornite dall'ente incaricato dell'attuazione di cui al punto 5 dell'allegato I. Tali relazioni valutano inoltre la capacità della Federazione russa di assorbire e utilizzare l'aiuto fornito. La Commissione è associata a pieno titolo all'attività di informazione e agli altri compiti correlati.

2.   Il Consiglio può decidere di sospendere l'attuazione del progetto se la Federazione russa:

a)

non coopera pienamente all'attuazione della presente azione comune;

b)

non consente all'Unione europea di effettuare il controllo e/o le valutazioni e gli audit a tal fine;

c)

non ottempera agli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (3).

Articolo 7

La presente azione comune entra in vigore alla data della sua adozione.

Essa scade tre anni dopo la data dell'adozione, salvo decisione contraria del Consiglio.

Articolo 8

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 157 del 24.6.1999, pag. 1. Strategia comune modificata dalla strategia comune 2003/471/PESC del Consiglio europeo (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 68).

(2)  GU L 331 del 23.12.1999, pag. 11. Azione comune modificata dalla decisione 2002/381/PESC (GU L 136 del 24.5.2002, pag. 1).

(3)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.


ALLEGATO I

SOSTEGNO DELLA PROTEZIONE FISICA DEI SITI NUCLEARI IN RUSSIA

1.   Antefatto

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa che esprime tra l'altro il desiderio dell'Unione europea di promuovere un ambiente internazionale e regionale stabile, rafforzando i programmi di cooperazione tra l’Unione e altri paesi per la riduzione delle minacce, volti a sostenere il disarmo, il controllo e la sicurezza di materiali, strutture e conoscenze specialistiche sensibili.

La protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari, compresi i reattori obsoleti e il combustibile esaurito, è una delle misure specifiche contenute nella strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Inoltre, nella Federazione russa sono stati compiuti sforzi nel settore della protezione fisica dei siti nucleari grazie ad iniziative internazionali. Tra gli Stati membri, la Germania è stata particolarmente attiva in questo settore.

2.   Descrizione

Il progetto finanzierà l'attuazione di misure di protezione fisica in un sito nucleare in Russia, a complemento dei progetti bilaterali attuati dalla Germania nella Federazione russa.

Il sito dell'Istituto Bochvar (VNIINM), situato a Mosca, contiene materie fissili che devono essere messe al sicuro da ogni tentativo di impiego per scopi illeciti. A tal fine, sarà costruito un nuovo deposito rafforzato e sicuro. Il deposito sarà dotato di misure di protezione speciali e moderne, quali sistemi di controllo dell'accesso e barriere fisiche.

Il progetto finanzierà la progettazione e la costruzione di un deposito sicuro e l'acquisto e l'installazione delle attrezzature speciali di protezione fisica. Per ovvie ragioni di sicurezza non può essere divulgata la descrizione esatta delle attività e delle attrezzature. Tra gli elementi caratteristici di queste ultime vi sono per esempio recinzioni perimetrali, sistemi di controllo dell'accesso, barriere fisiche, sistemi di controllo e di sorveglianza.

3.   Obiettivi

Obiettivo generale: contribuire a rafforzare la protezione fisica dei siti nucleari in Russia, in modo da ridurre il rischio di furto di materie fissili nucleari e di sabotaggio.

Scopo del progetto: migliorare la protezione fisica delle materie fissili all'Istituto Bochvar di Mosca (VNIINM) dell'Agenzia federale russa per l'energia atomica (FAAE, ex MINATOM).

Risultati del progetto: fornire e installare un nuovo deposito sicuro per materie fissili, dotato di misure di protezione speciali.

4.   Beneficiari

I principali enti che beneficeranno dei risultati del progetto sono l'Agenzia federale russa per l'energia atomica (FAAE) e l'Istituto Bochvar (VNIINM).

5.   Ente dello Stato membro incaricato dell'attuazione tecnica del progetto

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Ente incaricato dell'attuazione: Ministero federale degli affari esteri (Auswärtiges Amt), coadiuvato nel monitoraggio del progetto dal Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung. I compiti legati all'attuazione tecnica del progetto saranno svolti dalla società GRS (Gesellschaft für Anlagen- und Reaktor-Sicherheit mbH).

6.   Partecipanti terzi

La Federazione russa fornirà un importo pari a 7 730 000 EUR. Il costo totale del deposito sicuro attrezzato è stimato a 13 000 000 EUR.

Gli esperti della GRS verificheranno che i compiti assegnati agli enti russi siano espletati e garantiranno la piena coerenza con le attività finanziate dalla Germania e dalla Federazione russa. Le attrezzature saranno fornite da società in possesso delle certificazioni necessarie rilasciate dalle autorità russe.

7.   Mezzi necessari

Componenti e servizi destinati alla costruzione di un nuovo deposito sicuro e attrezzature specializzate di protezione fisica.

5 750 000 EUR per la costruzione del deposito centrale e 1 840 000 EUR per l'acquisto di attrezzature specializzate di protezione fisica. Inoltre, il costo totale del progetto comprende un importo di 40 000 EUR destinato a coprire spese di viaggio e indennità dell'ente incaricato dell'attuazione, direttamente correlate alla gestione del progetto, nonché spese di traduzione. È inoltre prevista una riserva per spese impreviste pari a 100 000 EUR.

8.   Durata

La durata prevista del progetto è di tre anni.

9.   Relazioni

L'ente incaricato dell'attuazione redigerà:

una relazione iniziale dopo i primi sei mesi di attuazione;

relazioni sullo stato dei lavori ogni sei mesi per tutta la durata del progetto;

una relazione finale due mesi dopo l'adempimento dei compiti.

Le relazioni saranno trasmesse al Segretario Generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la PESC e alla Commissione.

10.   Importo di riferimento finanziario per coprire i costi dell'azione

Il costo totale del progetto è di 7 937 000 EUR.

BILANCIO DEL PROGETTO

Linea di bilancio

Migliaia di EUR (1)

I.   

Costruzione del deposito centrale:

a)

descrizione tecnica e progetto

300

b)

dismissione del vecchio deposito

500

c)

studi e fascicolo relativo alle licenze

200

d)

principali lavori di costruzione

3 000

e)

impianti e attivazione

1 000

f)

supporto ingegneristico della GRS alla costruzione

750

Totale parziale I

5 750

II.   

Attrezzature di protezione specifiche:

a)

specifiche delle attrezzature

100

b)

attrezzature, comprendenti:

1 100

sicurezza perimetrale

400

sistema di controllo dell'accesso

200

barriere fisiche (porte, finestre)

100

sicurezza del sistema di controllo e sorveglianza

200

rilevazione delle radiazioni

200

c)

licenze, attivazione, ricevimento delle attrezzature

100

d)

installazione delle attrezzature

300

e)

supporto ingegneristico della GRS

240

Totale parziale II

1 840

III.   

Spese dell'ente incaricato dell'attuazione:

spese di viaggio (e indennità) (2)

30

spese di traduzione (3)

10

IV.

Spese impreviste (4)

100

Totali parziali III + IV

140

V.

Costo totale di un esperto (articolo 4, paragrafo 4)

207

TOTALE I-V

7 937


(1)  Stime massime.

(2)  Missioni del personale dell'ente incaricato dell'attuazione, direttamente correlate all'attuazione.

(3)  Traduzione dei documenti contrattuali e della corrispondenza dall'inglese al tedesco e viceversa.

(4)  Da utilizzare solo previa autorizzazione scritta della Commissione.


ALLEGATO II

MANDATO DELL'ESPERTO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4

A norma dell'articolo 4 la Commissione sarà assistita da un esperto.

L'esperto sarà selezionato dalla Commissione, in collaborazione con la Presidenza assistita dal Segretario Generale/Alto Rappresentante per la PESC e dalla Repubblica federale di Germania.

Come previsto nell'articolo 4 l'esperto sarà tenuto ad assistere la Commissione nell'attuazione del progetto relativo al sostegno della protezione fisica di un sito nucleare nella Federazione russa.

L'esperto può essere proposto dagli Stati membri quale esperto nazionale distaccato o, in alternativa, essere assunto dalla Commissione quale agente ausiliario o contrattuale della Commissione.

La sede dell'esperto sarà Bruxelles. Se necessario ai fini di un'efficace attuazione, l'esperto potrà essere temporaneamente insediato in un'altra località presso una delegazione della Commissione.

L'esperto metterà a disposizione della Commissione le sue conoscenze specialistiche per adempiere ai compiti di cui all'articolo 4, in relazione ai seguenti aspetti:

supervisione finanziaria, controllo e valutazione del progetto;

valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione del progetto;

collegamento con le autorità russe, ove opportuno, agevolando in tal modo l'efficace attuazione dell'azione comune.

A richiesta, l'esperto fornirà alla Presidenza, al Segretario Generale/Alto Rappresentante per la PESC o al Governo della Repubblica federale di Germania una consulenza specialistica per le loro mansioni nel quadro dell'azione comune.

Il costo totale della consulenza per il periodo di tre anni è di 207 000 EUR.


25.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/63


AZIONE COMUNE 2004/797/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2004

sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che nel capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione.

(2)

L'UE sta attivamente attuando la summenzionata strategia dell'UE nonché le misure elencate nel capitolo III, in particolare quelle connesse con la diffusione universale della convenzione sulle armi chimiche (CWC), e le risorse finanziarie per sostenere progetti specifici condotti da istituzioni multilaterali.

(3)

Gli obiettivi della strategia dell'UE, indicati nel considerando (2), sono complementari a quelli perseguiti dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), nel contesto della sua responsabilità per l'attuazione della CWC.

(4)

La Commissione ha accettato di essere incaricata di sorvegliare la corretta attuazione del contributo dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Unione europea sostiene le attività svolte dall'OPCW con i seguenti obiettivi:

promozione del carattere universale della convenzione sulle armi chimiche (CWC);

sostegno alla piena attuazione della CWC da parte degli Stati contraenti;

cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche, come misure di accompagnamento dell'attuazione della CWC.

2.   I progetti dell'OPCW, che corrispondono a misure della strategia dell'UE, sono i progetti volti a rafforzare:

la promozione della CWC mediante attività, compresi workshop e seminari regionali e subregionali, al fine di una più ampia adesione all'OPCW;

il sostegno tecnico continuo fornito agli Stati contraenti che lo richiedono per l'istituzione e il funzionamento effettivo di Autorità nazionali e l'applicazione di misure nazionali di applicazione come previsto dalla CWC;

la cooperazione nel settore delle attività chimiche mediante lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche, prodotti chimici e attrezzature per scopi non vietati ai sensi della CWC, al fine di contribuire allo sviluppo delle capacità degli Stati contraenti di attuare la CWC.

Una descrizione particolareggiata dei progetti suesposti figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'importo di riferimento finanziario per i tre progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è di 1 841 000 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme della Comunità europea applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, con l'eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3.   Ai fini dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con l'OPWC sulle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'UE, che assumerà la forma di un aiuto non rimborsabile. L'accordo di finanziamento stipulerà che l'OPWC assicura la visibilità del contributo dell'UE in funzione della sua entità.

4.   La Commissione presenta una relazione al Consiglio, in associazione con la sua Presidenza, sull'attuazione del contributo dell'UE.

Articolo 3

La Presidenza del Consiglio UE è responsabile per l'attuazione della presente azione comune, in piena associazione con la Commissione. La Commissione è incaricata della vigilanza sulla corretta attuazione dei contributi dell'UE di cui all'articolo 2.

Articolo 4

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa scade un anno dopo la sua adozione.

Articolo 5

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


ALLEGATO

Sostegno UE alle attività svolte dall'OPWC nell'ambito della strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Obiettivo e descrizione

Obiettivo generale: sostenere la diffusione universale della CWC e, in particolare, promuovere l'adesione ad essa degli Stati che ancora non sono parti contraenti (sia Stati firmatari sia Stati non firmatari) e sostenere l'attuazione della CWC da parte degli Stati contraenti.

Descrizione: l'assistenza dell'UE all'OPWC sarà incentrata sui seguenti settori che secondo gli Stati contraenti della CWC richiedono interventi urgenti:

i)

promozione del carattere universale della CWC;

ii)

sostegno all'attuazione della CWC da parte degli Stati contraenti;

iii)

cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche.

I progetti succitati beneficeranno esclusivamente del sostegno dell'UE. I finanziamenti UE copriranno solo spese specificamente connesse con l'attuazione dei progetti. Di conseguenza, questi progetti non saranno finanziati in base al bilancio ordinario OPWC del 2005. L'OPWC provvederà inoltre all'acquisizione di qualsiasi bene, opera o servizio.

2.   Descrizione dei progetti

2.1.   Progetto 1: Promozione del carattere universale CWC

Scopo del progetto: Più ampia adesione alla CWC.

Risultati del progetto:

i)

Più ampia adesione alla CWC in varie regioni geografiche (regione dei Caraibi, Africa, paesi del Mediterraneo, Sudest asiatico e isole del Pacifico).

ii)

Rafforzamento della rete regionale (con il coinvolgimento delle organizzazioni e delle reti subregionali in vari settori interessati dalla CWC).

Descrizione del progetto: attività regionali, subregionali e bilaterali connesse con la diffusione universale

La partecipazione di Stati che non sono parti contraenti ad attività regionali o subregionali offre all'OPWC la possibilità di annodare e sviluppare contatti con rappresentanti delle capitali e di mettere in evidenza i vantaggi e i benefici dell'adesione alla CWC, compresi gli obblighi connessi. L'assistenza e il supporto tecnico vengono forniti anche per quanto riguarda temi specifici riguardanti la preparazione all'adesione alla CWC.

In generale, l'entità del finanziamento ha costretto l'OPWC a limitarsi a un numero ristretto di seminari e workshop regionali, destinati in primo luogo a suscitare la consapevolezza politica dei vantaggi della CWC per gli Stati che non ne sono parte.

Dall'entrata in vigore della CWC nel 1997, sono stati organizzati ogni anno da tre a quattro eventi regionali.

L'entità del finanziamento disponibile, compresi i contributi volontari, non ha permesso il ricorso a metodi più intensivi e mirati per assistere gli Stati non contraenti nel processo di preparazione all'adesione alla CWC, per esempio mediante visite bilaterali o riunioni regionali/ subregionali incentrate su questioni relative alle misure nazionali di attuazione in collegamento con la ratifica della CWC.

Il progetto finanzierà nel 2005 le seguenti attività:

i)

Workshop sulla CWC per Stati non contraenti nella regione dei Caraibi per consentire la partecipazione dei decisori e delle organizzazioni regionali/subregionali, per esempio CARICOM, OECS, (si terrà in uno Stato membro OECS, secondo trimestre del 2005, due giorni, data da stabilirsi). Saranno invitati rappresentanti, anche di Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Repubblica dominicana, Haiti, Honduras e Grenada. Sarebbe molto utile la presenza in qualità di ospiti di uno o due portavoce dell'UE per informare i partecipanti sulle iniziative UE in materia di non proliferazione e disarmo per quanto riguarda le armi di distruzione di massa (ADM).

Costo totale stimato dell'evento: 28 000 EUR;

ii)

Workshop sulla CWC per Stati non contraenti dell'Africa (da tenersi in un paese dell'Africa australe/centrale da determinarsi, tre giorni, primo trimestre del 2005), i partecipanti saranno sponsorizzati da organi decisionali degli Stati non contraenti ed organizzazioni competenti regionali/subregionali. Saranno invitati rappresentanti di Angola, Repubblica centrafricana, Comore, Congo, Repubblica democratica del Congo, Gibuti, Egitto, Guinea Bissau, Liberia, Madagascar, Sierra Leone e Somalia. Sarebbe molto utile la presenza in qualità di ospiti di uno o due portavoce dell'UE per informare i partecipanti sulle iniziative UE riguardanti l'Africa in tema di non proliferazione e disarmo per quanto concerne le armi di distruzione di massa.

Costo totale stimato dell'evento: 69 000 EUR;

iii)

Workshop sulla CWC per i paesi del bacino mediterraneo e del Medio Oriente. Saranno invitati rappresentanti di Egitto, Iraq, Israele, Libano e Siria. Saranno inoltre invitati organi decisionali e consultivi di Stati non contraenti nonché rappresentanti di prim'ordine di Stati contraenti e organizzazioni regionali. Potrebbe essere necessaria la presenza in qualità di ospiti di uno o due portavoce dell'UE per informare i partecipanti sulle iniziative UE in materia di non proliferazione e disarmo per quanto riguarda le armi di distruzione di massa, gli aspetti politici della sicurezza del partenariato euromediterraneo, le misure di controllo delle esportazioni attuate dell'UE, ecc.

Costo totale stimato dell'evento: 62 000 EUR;

iv)

Formazione e sostegno subregionali mirati per Stati non contraenti in Asia (da tenersi in luogo da determinare, due/tre giorni, terzo trimestre 2005). Saranno invitati rappresentanti di Bhutan, Cambogia, RPD di Corea, Iraq, Libano, Myanmar, Niue, Siria, isole Salomone e Vanuatu. I partecipanti saranno sponsorizzati da Stati non contraenti e attori regionali in piccoli gruppi subregionali o riunioni di decisori nazionali. Sarebbe molto utile la presenza in qualità di ospiti di uno o due portavoce dell'UE per informare i partecipanti sulle iniziative UE in materia di non proliferazione e disarmo riguardanti le armi di distruzione di massa.

Costo totale stimato dell'evento: 48 000 EUR;

Costo totale stimato del progetto 1: 207 000 EUR.

2.2.   Progetto 2: attuazione nazionale della CWC

Scopo del progetto: istituzione e funzionamento efficiente di autorità nazionali, attuazione di misure nazionali di esecuzione e adozione di qualsiasi misura amministrativa richiesta in conformità degli obblighi derivanti dall'articolo VII della CWC.

Risultati del progetto:

i)

Facilitare l'istituzione e il funzionamento efficiente di autorità nazionali e l'adozione di misure di attuazione adeguate in tutte le regioni, mediante l'assistenza giuridica e tecnica e sostegno all'istituzione di autorità nazionali.

ii)

Elaborazione di una normativa che fornisca agli Stati contraenti informazioni e controllo adeguati sull'importazione e l'esportazione di prodotti chimici classificati nella CWC nei loro territori nonché una più ampia diffusione di informazioni e valutazione sulla normativa relativa al controllo delle esportazioni vigente nell'UE.

iii)

Rimozione di discrepanze tra i dati riguardanti l'importazione e l'esportazione forniti da Stati contraenti per migliorare la fiducia nella capacità di assicurare che i trasferimenti di prodotti chimici classificati avvengono per scopi non vietati dalla CWC.

Descrizione del progetto: il progetto contribuirà al miglioramento del funzionamento efficiente delle autorità nazionali e all'adozione di adeguate misure di attuazione mediante:

a)

Visite di assistenza su aspetti giuridici e tecnici per rispondere a esigenze specifiche di Stati contraenti che devono ancora ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo VII. Tale assistenza sarà fornita da esperti/risorse dell'organico dell'OPWC con l'inclusione, all'occorrenza, di esperti UE. La durata di ciascuna visita sarà di circa 5 giorni. A ciascuna visita non parteciperanno più di tre esperti.

Costo totale stimato: 135 000 EUR.

b)

La partecipazione di Autorità nazionali e altri organismi interessati a una riunione tecnica sulle disposizioni relative ai trasferimenti della CWC che permetteranno una più ampia diffusione di informazioni su tali disposizioni nonché una valutazione delle normative UE sui controlli delle esportazioni.

Costo totale stimato: 189 000 EUR.

c)

La partecipazione di funzionari delle dogane a una riunione riguardante la normativa sui controlli in relazione alla CWC. Una componente critica per quanto riguarda la necessità di assicurare che i trasferimenti di prodotti chimici siano effettuati per gli scopi perseguiti è l'adeguata sensibilizzazione dei funzionari delle dogane alle disposizioni della CWC. La riunione comporterà anche esercizi di simulazione, discussioni su scenari e lo scambio di esperienze da parte di esperti dell'UE e di altri Stati membri partecipanti.

Costo totale stimato: 165 000 EUR.

Costo totale stimato del progetto 2: 489 000 EUR.

2.3.   Progetto 3: Cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche

Scopo del progetto:

Facilitare lo sviluppo delle capacità delle parti contraenti di attuare la CWC nel settore delle attività chimiche in conformità delle disposizioni del suo articolo XI.

Il progetto è incentrato essenzialmente sulla creazione di capacità mediante sostegno per le attrezzature, assistenza tecnica per i laboratori e formazione nel settore delle capacità analitiche.

Risultati/attività del progetto:

i)

Individuazione di istituzioni donatrici disposte a trasferire attrezzature di laboratorio usate ma ancora funzionanti a un laboratorio finanziato con fondi pubblici, a un'istituzione accademica o di ricerca o a un ente governativo in Stati contraenti le cui economie siano in via di sviluppo o di transizione.

ii)

Fornitura di 50 PC desktop nuovi con configurazione standard e stampanti a titolo di donazione ad autorità nazionali negli Stati contraenti succitati.

iii)

Fornitura di attrezzature essenziali per migliorare la qualità e l'accuratezza dell'analisi chimica in laboratori finanziati con fondi pubblici negli Stati contraenti succitati.

iv)

Fornire a tali laboratori negli Stati contraenti prescelti la capacità di aumentare il loro livello di competenza tecnica.

v)

Assistere chimici analitici qualificati degli Stati contraenti nell'acquisire ulteriori esperienze e conoscenze pratiche al fine di facilitare l'analisi dei prodotti chimici connessi con l'attuazione nazionale della CWC.

Descrizione del progetto:

Il contributo dell'UE sarà incentrato sui tre aspetti seguenti:

a)

Sostegno per quanto riguarda l'attrezzatura: riguarda la creazione di capacità delle autorità nazionali e di altre istituzioni pertinenti negli Stati contraenti le cui economie siano in via di sviluppo o di transizione, per consentire loro di attuare la CWC e di impegnarsi in un'applicazione pacifica della chimica.

Alcune autorità nazionali hanno constatato che non sono disponibili attrezzature d'ufficio essenziali quali computer e accessori per organizzare e far funzionare i loro uffici.

Il progetto fornisce alle autorità nazionali degli Stati contraenti prescelti 50 PC desktop nuovi con configurazione standard con accessori, comprese le stampanti.

Meccanismo di attribuzione:

Sarà creato un meccanismo di attribuzione con la partecipazione di un rappresentante dell'UE per quanto riguarda la selezione delle Autorità nazionali per i nuovi PC.

Costo totale stimato: 75 000 EUR.

b)

Assistenza di laboratorio

In base a un programma di assistenza di laboratorio l'OPWC ha fornito assistenza per migliorare la competenza tecnica dei laboratori incaricati dell'analisi chimica e del monitoraggio. L'assistenza è fornita soprattutto in forma di sostegno finanziario per il lavoro di valutazione tecnica o di audit di un laboratorio in modo da migliorare il suo livello di competenza e la formazione del personale tecnico presso un laboratorio/istituzione avanzata in vista dello sviluppo di capacità, il tirocinio presso un laboratorio accreditato in vista dello sviluppo di capacità e l'attuazione di progetti di ricerca su scala minore riguardanti lo sviluppo di metodi, la convalida, ecc.

Tuttavia, il sostegno fornito dall'OPWC non copre il costo di acquisto dell'hardware o altri costi di investimento. Inoltre, poiché l'assistenza di esperti offerta nell'ambito dell'OPWC è limitata a causa di altri impegni, è necessario che tale assistenza sia fornita da fonti esterne. Il sostegno UE per coprire il costo di questi interventi consisterà in ampia misura nel far sì che i laboratori negli Stati contraenti prescelti possano migliorare in modo significativo la loro competenza tecnica e la qualità e accuratezza delle analisi chimiche.

Il progetto copre assistenza tecnica come pure un sostegno per quanto riguarda l'hardware essenziale (cromatografi a gas, ecc.) per un numero limitato di otto laboratori finanziati con fondi pubblici impegnati nel settore dell'applicazione della chimica per fini non vietati ai sensi della CWC negli Stati contraenti le cui economie siano in via di sviluppo o di transizione. Le domande delle istituzioni interessate degli Stati contraenti prescelti saranno inoltrate tramite le rispettive autorità nazionali/delegazioni permanenti.

Meccanismo di attribuzione:

Sarà creato, con il contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio UE, dell'ufficio del rappresentante personale dell'Alto Rappresentante per la non proliferazione delle armi distruzioni di massa, dei servizi della Commissione e dell'OPWC, un meccanismo di attribuzione ai fini del progetto 3. B, riguardante la selezione dei beneficiari da finanziare con tale aiuto. È necessario un previo accordo degli Stati membri UE per i progetti riguardanti gli otto laboratori finanziati con mezzi pubblici, compreso il sostegno per l'hardware. Tutti i trasferimenti in base a questo progetto saranno effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (1), sui beni a duplice uso nonché delle direttive del pertinente regime di controllo delle esportazioni, nel cui ambito il segretariato tecnico dell'OPWC può essere invitato a svolgere un ruolo di supervisione. Gli Stati contraenti della CWC che saranno beneficiari di questo progetto garantiscono che i beni trasferiti vengono utilizzati in conformità delle disposizioni della CWC mediante la firma di un memorandum d'intesa a tal fine con il segretariato tecnico dell'OPWC.

Costo totale stimato: 900 000 EUR.

c)

Corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche

È previsto un corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche presso un istituto accademico in Europa, destinato a 20 partecipanti. Tale corso è inteso ad assistere chimici analisti qualificati di Stati contraenti le cui economie siano in via di sviluppo o di transizione nell'acquisizione di ulteriore esperienza e conoscenze pratiche, a facilitare l'analisi di prodotti chimici interessati dall'attuazione nazionale della CWC e a potenziare le capacità nazionali degli Stati membri offrendo formazione in chimica analitica al personale dell'industria, delle istituzioni accademiche e dei laboratori statali, a facilitare l'adozione di buone prassi di laboratorio e ad ampliare la riserva di personale specializzato alla quale le autorità nazionali e il segretariato tecnico dell'OPWC possono attingere in futuro. Il corso avrà una durata di due settimane nel periodo giugno-luglio 2005. Abbraccerà sia la formazione teorica che quella pratica in settori riguardanti la convalida del sistema, l'individuazione di guasti, problemi e simili, la preparazione e l'analisi di campioni.

Costo totale stimato dell'evento: 115 000 EUR;

Costo totale stimato del progetto 3: 1 090 000 EUR.

3.   Durata

La durata totale stimata per l'attuazione della presente azione comune è di 12 mesi.

4.   Beneficiari

I beneficiari delle attività riguardanti la diffusione universale sono Stati che non sono parti contraenti della CWC (Stati firmatari e Stati non firmatari). I beneficiari delle attività connesse all'attuazione sono Stati contraenti della CWC che non sono Stati membri dell'UE. La selezione dei paesi beneficiari sarà effettuata dall'OPWC in coordinamento con le presidenza del Consiglio UE.

5.   Ente incaricato dell'attuazione del progetto

L'OPWC è incaricata dell'attuazione del progetto. L'attuazione dei tre progetti sarà effettuata dal personale dell'OPWC con l'assistenza degli Stati membri dell'OPWC e delle loro istituzioni, da esperti o contraenti scelti con il sistema succitato. Per i contraenti l'appalto di merci, opere o servizi da parte dell'OPWC nel contesto della presente azione comune è effettuato conformemente alle regole e alle procedure applicabili dell'OPWC, come specificato nell'accordo con un'organizzazione internazionale sul contributo della Comunità europea.

6.   Partecipanti terzi

I progetti saranno finanziati al 100 % dalla presente azione comune. Gli esperti degli Stati membri dell'OPWC possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali previste per gli esperti dell'OPWC.

7.   Stima dei mezzi necessari

Il contributo dell'UE coprirà il 100 % dell'attuazione dei progetti di cui al presente allegato. I costi stimati sono i seguenti:

progetto 1 EUR 207 000

progetto 2 EUR 489 000

progetto 3 EUR 1 090 000

Costo totale (imprevisti esclusi): 1 786 000 EUR

È inoltre inclusa una riserva per imprevisti pari al 3 % circa dei costi ammissibili (EUR 55 000).

Costo totale (imprevisti compresi): 1 841 000 EUR

8.   Importo di riferimento finanziario per coprire i costi del progetto

Il costo totale del progetto è pari a 1 841 000 EUR


(1)  GU L 159 del 30.6.2000. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/2004 (GU L 281 del 31.8.2004, pag. 1).


Rettifiche

25.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/70


Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 78/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l’allegato XIV (Concorrenza), il protocollo n. 21 (sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese), il protocollo n. 22 [sulla definizione dei termini «impresa» e «fatturato» (articolo 56)] e il protocollo n. 24 (sulla cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni) all’accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 219 del 19 giugno 2004 )

A pagina 22, al paragrafo 7 dell’articolo 8 (Assistenza amministrativa) dell’allegato IV:

anziché:

«accertamenti» e «i predetti accertamenti»,

leggi:

«ispezioni» e «le predette ispezioni».


25.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/70


Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 79/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l’allegato XIV (Concorrenza), il protocollo n. 21 (sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese) e il protocollo n. 24 (sulla cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni) dell’accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 219 del 19.6.2004 )

A pagina 25, all’articolo 3, paragrafo 2, sottoparagrafi 4, 5 e 6:

anziché:

«accertamenti», «agli accertamenti» e «degli accertamenti»,

leggi:

«ispezioni», «alle ispezioni» e «delle ispezioni».


25.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/70


Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 91/2003, dell’11 luglio 2003, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 272 del 23 ottobre 2003 )

A pagina 27, dopo il secondo considerando deve essere aggiunto il terzo considerando:

A pagina 27, all’articolo 2:

anziché:

«nelle lingue islandese e norvegese»,

leggi:

«nella lingua norvegese».


25.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/s3


AVVISO AL LETTORE

Le decisioni del Comitato misto SEE n. 78/2004 e n. 79/2004 sono state pubblicate nella GU L 219 del 19 giugno 2004, a pagina 13 e 24 rispettivamente.