ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 342

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
18 novembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1975/2004 del Consiglio, del 15 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1676/2001 sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1976/2004 del Consiglio, del 15 novembre 2004, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2597/1999 sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1977/2004 della Commissione, del 17 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1978/2004 della Commissione, del 16 novembre 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1979/2004 della Commissione, del 17 novembre 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 639/2003, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

23

 

 

Regolamento (CE) n. 1980/2004 della Commissione, del 17 novembre 2004, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

25

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/773/CE:
Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che modifica la decisione che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati per la conclusione di accordi con Stati terzi e organismi non connessi all’Unione europea

27

 

 

Commissione

 

*

2004/774/CE:
Decisione della Commissione, del 9 novembre 2004, che dichiara operativo il consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord previsto nell'ambito della politica comune della pesca

28

 

*

2004/775/CE:
Decisione della Commissione, del 18 novembre 2004, che accorda alla Slovacchia la deroga prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali [notificata con il numero C(2004) 4382]
 ( 1 )

29

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Comitato misto SEE

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica il protocollo 3 dell'accordo SEE per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo

30

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1471/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti ( GU L 271 del 19.8.2004 )

46

 

 

 

*

1o novembre 2004: la nuova versione di EUR-LEX on line!(Cfr. terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

18.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1975/2004 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2004

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1676/2001 sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito denominato: «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con regolamento (CE) n. 1676/2001 (2) (di seguito denominato: «il regolamento iniziale»), il Consiglio ha imposto dei dazi antidumping sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) (di seguito denominati: «fogli di PET») originari, tra l'altro, dell'India. Le aliquote dei dazi antidumping istituiti erano comprese tra lo 0 % e il 62,6 %. Con decisione 2001/645/CE (3), la Commissione ha accettato gli impegni offerti da cinque produttori esportatori indiani.

(2)

Le importazioni di fogli di PET originari dell'India sono inoltre soggette a dazi compensativi (le cui aliquote sono comprese tra il 3,8 % e il 19,1 %) imposti con regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio (4).

2.   INCHIESTE IN CORSO

(3)

Il 28 giugno 2002, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (5), la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (6). La richiesta di riesame riguardava unicamente la forma della misura e, in particolare, l'accettabilità di un impegno offerto dal richiedente. Il riesame è tuttora in corso.

(4)

Il 22 novembre 2003, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7), la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio parziale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la cui portata riguardava unicamente la forma delle misure antidumping. Il riesame è tuttora in corso.

(5)

Il 19 febbraio 2004, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (8), la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio parziale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la cui portata era limitata alle pratiche di dumping per il produttore esportatore indiano Jindal Polyester Limited. Il riesame è tuttora in corso.

3.   DOMANDA

(6)

Il 6 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto una domanda (di seguito denominata: «la domanda») presentata, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, dai produttori comunitari DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA (di seguito denominati: «i richiedenti») perché venisse avviata un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India. I produttori comunitari richiedenti rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di fogli di PET.

(7)

Secondo quanto affermato dai richiedenti nella loro domanda, suffragando le loro affermazioni con sufficienti elementi di prova, risulta che, dopo l'istituzione delle misure sulle importazioni di fogli di PET originari, tra l’altro, dell’India, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni verso la Comunità di fogli di PET dall'India, dal Brasile e da Israele ha subito una notevole modificazione. Questa variazione dell’andamento degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Brasile e in Israele di fogli di PET originari dell'India. È stato affermato che non c'erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a giustificare tali cambiamenti, a parte l'istituzione dei dazi sulle importazioni di fogli di PET dall'India.

(8)

Infine, la domanda presentata dai richiedenti contiene elementi di prova, a prima vista sufficienti, del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultano compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzi. Essi hanno affermato che le importazioni di fogli di PET originari dell'India sembrano essere state sostituite da volumi significativi di importazioni di fogli di PET provenienti dal Brasile e da Israele. I richiedenti hanno altresì presentato elementi di prova, a prima vista sufficienti, del fatto che i prezzi dei fogli di PET importati dal Brasile e da Israele erano oggetto di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i fogli di PET originari dell’India.

4.   APERTURA

(9)

Con il regolamento (CE) n. 284/2004 (9) (di seguito denominato «il regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un'inchiesta in merito alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India mediante importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele, e, conformemente agli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base, ha dato disposizioni alle autorità doganali di registrare, a decorrere dal 20 febbraio 2004, le importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele. La Commissione ha informato le autorità dell’India, del Brasile e di Israele dell'apertura dell'inchiesta. Contemporaneamente, con il regolamento (CE) n. 283/2004 (10), la Commissione ha altresì avviato un'inchiesta in merito alla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India mediante importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele. Le conclusioni di tale inchiesta sono illustrate nel regolamento (CE) n. 1976/2004 del Consiglio (11).

(10)

Le autorità indiane hanno dichiarato di ritenere che le inchieste antielusione non fossero ammissibili a norma dell’accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. L’affermazione è stata respinta con la motivazione che le disposizioni antielusione del regolamento di base non sono incompatibili con l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 né con l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Difatti, l’Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round contiene una decisione in materia di lotta all’elusione (12) con cui, in mancanza di un testo specifico concordato, la soluzione della questione è demandata al comitato per le pratiche antidumping. Dal momento che la decisione è stata adottata nella consapevolezza che diversi membri dell’OMC disponevano già di specifiche normative antielusione, secondo l’interpretazione della Comunità europea essa consente ai singoli membri di adottare o di mantenere disposizioni in materia di elusione in attesa dell’adozione di norme concordate a livello multilaterale. Gli stessi principi dovrebbero logicamente applicarsi alle inchieste antisovvenzioni.

5.   INCHIESTA

(11)

Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori dell’India, del Brasile e di Israele che hanno collaborato all’inchiesta iniziale, sono menzionati nella domanda o che sono diventati noti alla Commissione in un secondo momento. Sono stati inoltre inviati questionari agli importatori comunitari menzionati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta iniziale che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione potrebbe comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base nonché l'elaborazione di conclusioni che, essendo state raggiunte sulla base dei dati disponibili, possono essere meno favorevoli rispetto alle conclusioni eventualmente raggiunte se la collaborazione fosse stata offerta.

(12)

Al questionario della Commissione hanno risposto cinque produttori esportatori dell’India, un produttore esportatore del Brasile e un'impresa di trasformazione la cui attività consiste nel tagliare nel senso della lunghezza, ridurre in fogli e trasformare i fogli di PET in Israele, per poi esportarli nella Comunità. Un'altra società israeliana si è manifestata presso la Commissione precisando di aver trasformato fogli di PET, ma che i prodotti risultanti da tale processo di trasformazione non erano stati esportati sotto i codici della NC ai quali sono classificati i fogli di PET; per questo motivo, la società in questione non aveva risposto al questionario.

(13)

Cinque importatori della Comunità si sono manifestati presso la Commissione dopo aver ricevuto il questionario. Tre di essi hanno dichiarato di non aver mai importato fogli di PET dal Brasile o da Israele, mentre gli altri due importatori hanno riferito di non aver importato fogli di PET indiani dal Brasile o da Israele nel corso del periodo dell’inchiesta. Di conseguenza, nessuna di queste società importatrici aveva risposto al questionario della Commissione.

(14)

La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttore esportatore brasiliano:

«Terphane Ltda.» BR 101, km 101, Città di Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile (di seguito denominato: «Terphane»).

 

Impresa di trasformazione israeliana:

«Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987)», Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Netanya Sud, 42504. POB 8380, Israele (di seguito denominata: «Jolybar»).

 

Produttori esportatori indiani:

«Ester Industries Limited», 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part — I, New Delhi — 110 003, India,

«Flex Industries Limited», A-1, Sector 60, Noida 201301 (U.P.), India,

«Polyplex Corporation Limited», B-37, Sector-1, Noida 201301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India.

6.   PERIODO DELL'INCHIESTA

(15)

L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 (di seguito denominato: «il PI»). Sono stati raccolti dati a partire dal 2000 sino alla fine del PI per esaminare la presunta modificazione della configurazione degli scambi.

B.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

1.   LIVELLO DI COLLABORAZIONE

(16)

Come già riferito al considerando (12), cinque produttori esportatori di fogli di PET in India hanno collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario della Commissione. Informazioni sono poi state fornite da un produttore esportatore di fogli di PET in Brasile e da un'impresa di trasformazione la cui attività consiste nel tagliare nel senso della lunghezza, ridurre in fogli e trasformare i fogli di PET in Israele. Queste due società, brasiliana e israeliana, rappresentano una quota minima (rispettivamente, meno dell’1 % e intorno al 5 %), sia in termini di volume che di valore, delle importazioni totali di fogli di PET nella Comunità durante il PI provenienti da questi paesi, in base ai dati riportati nelle statistiche di Eurostat.

(17)

A seguito dell’apertura dell’inchiesta, le autorità indiane hanno inviato loro osservazioni scritte e fornito dati statistici relativi alle esportazioni di fogli di PET dall’India dirette, tra l’altro, verso la Comunità europea. Dati statistici riguardanti le esportazioni di fogli di PET dal Brasile nella Comunità europea sono stati inoltre forniti alla Commissione dalla banca dati nazionale del Brasile.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(18)

I prodotti in esame sono, secondo la definizione dell’inchiesta iniziale, i fogli di polietilene tereftalato (PET), originari dell’India, normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 (di seguito denominati: «i prodotti in esame»).

(19)

Si ritiene che i fogli di PET esportati dall’India nella Comunità e quelli spediti dal Brasile e da Israele nella Comunità presentino le stesse caratteristiche di base e siano destinati alle stesse applicazioni. Sono, pertanto, considerati prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   MODIFICAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE DEGLI SCAMBI

India

(20)

Durante il periodo 1999-2003 le importazioni dei prodotti in esame rappresentavano il 96,5 % delle importazioni totali dall’India classificate sotto i pertinenti codici NC. Le analisi di mercato sono state quindi effettuate sulla base dei dati delle statistiche di Eurostat a livello di codice NC. Va osservato che, nel 1999, sulle importazioni nella Comunità di fogli di PET originari dell’India erano stati imposti dazi compensativi che avevano già determinato una riduzione in volume di tali importazioni. A ciò ha fatto seguito l'imposizione di misure antidumping nel 2001, che ha comportato un ulteriore calo delle importazioni. Le misure antidumping per quanto riguarda l’India consistono di accordi per impegni relativi ai prezzi conclusi con cinque singoli produttori esportatori e una società con aliquota del dazio antidumping dello 0 %. Pertanto, sulle importazioni realizzate dalla maggior parte dei produttori indiani non devono in sostanza essere corrisposti dazi antidumping. Sulle importazioni realizzate da tutti gli altri produttori esportatori è invece applicabile un dazio antidumping residuo del 53,3 %. Nel 2000 le importazioni di fogli di PET originari dell’India verso la Comunità ammontavano a 11 600 tonnellate; dopo essere inizialmente scese a 6 100 tonnellate nel 2001, le importazioni in questione sono poi aumentate fino a 7 700 tonnellate nel 2002, e hanno registrato un ulteriore incremento nel corso del PI fino ad arrivare a 11 500 tonnellate. Dai dati presentati dai produttori esportatori indiani che hanno collaborato all’inchiesta emerge un andamento analogo: un incremento di circa 1 300 tonnellate registrato tra il 2001 e il 2002 e un ulteriore aumento di 3 400 tonnellate tra il 2002 e il 2003. Occorre tener presente, tuttavia, che non tutti i produttori esportatori indiani hanno collaborato all’inchiesta. Inoltre, per quanto riguarda la modificazione osservata nei volumi delle importazioni tra il 2000 e il 2003, essa dovrebbe essere valutata nel contesto di un notevole incremento delle importazioni realizzate dagli esportatori soggetti alle misure meno elevate.

(21)

Per quel che riguarda la suddetta configurazione degli scambi, si deve osservare che una società aveva un’aliquota cumulativa del dazio (13) notevolmente più bassa di quella degli altri produttori. L’andamento della configurazione degli scambi di questa società risultava spiccatamente diverso rispetto a quello degli altri produttori: l’impresa in questione ha infatti registrato un eccezionale incremento della quota delle sue vendite del prodotto in esame nella Comunità tra il 2000 e il 2003 (quest’ultimo anno corrisponde al PI), mentre invece la quota di prodotto in esame esportato nella Comunità dai rimanenti produttori indiani ha registrato un nettissimo calo. Se non si tiene conto dell’andamento irregolare di questa società, il volume totale delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame è rimasto di gran lunga inferiore a quello registrato prima dell’istituzione delle misure antidumping.

(22)

Le autorità indiane hanno presentato dati statistici sulle esportazioni verso, tra l’altro, la Comunità, precisando di ritenere che, sulla base delle statistiche nazionali ufficiali, non emergeva alcun fenomeno di elusione delle misure antidumping in vigore da parte dei produttori indiani di fogli di PET. Tuttavia, i dati statistici presentati dalle autorità non corrispondono ai dati sulle esportazioni forniti dagli esportatori indiani che hanno collaborato all’inchiesta, perlomeno per quel che riguarda le esportazioni in Israele: dai dati degli esportatori risulta infatti che, dopo l’istituzione delle misure, si è registrato un netto incremento delle esportazioni in Israele (passate da circa 40 tonnellate nel 2000 a circa 800 tonnellate nel PI). Per quanto riguarda il Brasile, i dati ufficiali indiani sulle esportazioni per le esportazioni dirette in questo paese danno conto soltanto di un incremento marginale nel corso dello stesso periodo, ma non includono le vendite indirette realizzate attraverso altri paesi intermedi. Anzi, l’unico produttore brasiliano noto di fogli di PET ha collaborato all’inchiesta e le esportazioni di questo produttore nella Comunità rappresentano soltanto una quota trascurabile (0,5 %) delle vendite totali nella Comunità provenienti dal Brasile.

Brasile

(23)

Le importazioni nella Comunità di fogli di PET provenienti dal Brasile, calcolate in base alle statistiche di Eurostat a livello di NC – e una volta sottratte le importazioni di merci prodotte dalla società che ha collaborato all’inchiesta – sono aumentate, passando da circa 650 tonnellate nel 2000 (pari allo 0,6 % delle importazioni totali) a 1 200 tonnellate (1,4 %) nel 2001 e a poco più di 2 500 tonnellate (3,2 %) nel 2002, cioè l’anno successivo all’istituzione delle misure antidumping, per poi attestarsi poco sopra le 2 000 tonnellate durante il PI (cioè il 2,4 % delle importazioni totali di fogli di PET).

(24)

L’unica società brasiliana che ha collaborato all’inchiesta della Commissione, Terphane, è, come già ricordato al considerando (22), il solo produttore noto di fogli di PET in Brasile. Questa impresa ha esportato nella Comunità soltanto un’unica partita di 10,6 tonnellate di fogli di PET durante il PI. A parte un campione venduto nel 2002, per la società si trattava della prima esportazione di fogli di PET nella Comunità: di conseguenza, non sembra che questo produttore sia responsabile dei volumi di fogli di PET penetrati sul mercato comunitario in provenienza dal Brasile nel periodo compreso tra il 2000 e il 2003 [cfr. il considerando (23)]. La società fabbrica il prodotto in esame, di cui rifornisce la Comunità, in impianti realizzati prima dell’entrata in vigore delle misure sulle importazioni di fogli di PET dall’India. Pertanto, nessuna modificazione della configurazione degli scambi è stata constatata per questo produttore.

Israele

(25)

Le importazioni nella Comunità di fogli di PET provenienti da Israele, calcolate in base alle statistiche di Eurostat a livello di NC – e una volta sottratte le importazioni di merci prodotte dalla società che ha collaborato all’inchiesta – sono aumentate, passando da 3 000 tonnellate nel 2000 (pari al 3,7 % delle importazioni totali di fogli di PET) a 3 400 tonnellate nel 2001 (4,1 %). I volumi hanno continuato ad aumentare fino ad arrivare a poco più di 4 200 tonnellate nel 2002 (5,1 % delle importazioni totali) e a superare le 4 400 tonnellate nel 2003 (5,3 % delle importazioni). In Israele si contano - in numero non rilevante - alcune società di trasformazione di fogli di PET, ma dalle informazioni ricevute entro i termini stabiliti emerge che è improbabile che queste imprese, anche considerate complessivamente, potessero disporre di capacità sufficienti a imputare loro la responsabilità dei volumi di fogli di PET penetrati nella Comunità in provenienza da Israele nel periodo 2000-2003.

(26)

I dati ufficiali indiani sulle esportazioni mostrano esportazioni in crescita costante dall’India verso Israele: 81 tonnellate esportate nel 2000, 395 tonnellate nel 2001, 1 032 tonnellate nel 2002 e, infine, 2 453 tonnellate nel PI.

(27)

L’attività dell’unica società israeliana che ha collaborato all’inchiesta, Jolybar, consiste nel tagliare nel senso della lunghezza, ridurre in fogli e trasformare fogli di PET acquistati, per poi venderli come prodotti che rientrano sotto gli stessi codici NC dei prodotti in esame ma che non sono, generalmente, di origine indiana e non possono, pertanto, essere considerati costituire i prodotti in esame. La società rifornisce di fogli di PET il mercato comunitario fin dagli anni ’90. I quantitativi di fogli di PET esportati dalla Jolybar nella Comunità sono raddoppiati tra il 1999 e il 2003 (il PI). I fogli esportati nella Comunità vengono fabbricati dalla Jolybar in impianti realizzati prima dell’entrata in vigore delle misure sulle importazioni di fogli di PET dall’India. A prescindere dal fatto se un simile andamento delle esportazioni indichi o meno una modificazione della configurazione degli scambi per questa impresa, la Commissione non ha approfondito ulteriormente la questione dal momento che, in ogni caso, esiste per questo comportamento una precisa giustificazione economica, illustrata più avanti al considerando (31).

(28)

Alla luce di quanto precede, e in particolare data la coincidenza tra l'aumento delle importazioni dal Brasile e da Israele e l'entrata in vigore, nel 2001, delle misure antidumping sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India, si è constatata l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda le esportazioni di fogli di PET dall’India, da Israele e dal Brasile.

4.   INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE O GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA

Brasile

(29)

In mancanza di ogni altra forma di collaborazione e dato che la summenzionata modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda il Brasile si è verificata immediatamente dopo l’istituzione dei dazi antidumping, si deve concludere, sulla base dei dati disponibili e in mancanza di altre spiegazioni, che tale diversa configurazione degli scambi è il risultato dell'istituzione del dazio e non è dovuta a un'altra motivazione o giustificazione economica sufficiente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

Israele

Produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta

(30)

In mancanza di collaborazione e dato che la summenzionata modificazione della configurazione degli scambi si è verificata immediatamente dopo l’istituzione dei dazi antidumping, si deve concludere, sulla base dei dati disponibili e in mancanza di altre spiegazioni, che tale diversa configurazione degli scambi è il risultato dell'istituzione del dazio antidumping e non è dovuta a un'altra motivazione o giustificazione economica sufficiente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

Produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta

(31)

L’inchiesta ha accertato che la Jolybar svolge già da lungo tempo la sua attività di esportazione nella Comunità e che, inoltre, i fogli di PET esportati dall’impresa nella Comunità vengono fabbricati dall’impresa stessa in impianti realizzati prima dell’entrata in vigore delle misure sulle importazioni di fogli di PET dall’India. La società ha spiegato che, di norma, essa non rifornisce di fogli di PET indiani i clienti nella Comunità, dato che questi ultimi preferiscono che la Jolybar utilizzi, come materiale di base da trattare, i tipi e qualità di fogli di PET europei. Eccezionalmente, durante il PI, un quantitativo di circa una tonnellata di fogli di PET indiani è stato spedito a un cliente della Comunità: tale quantitativo faceva parte di una partita più ingente richiesta con urgenza dal cliente. Si conclude, pertanto, che esiste una giustificazione economica sufficiente per l’andamento delle esportazioni della Jolybar, andamento che è in linea con le attività svolte dall’azienda nel mercato comunitario relativamente ai fogli di PET di sua fabbricazione.

5.   INDEBOLIMENTO DEGLI EFFETTI RIPARATORI DEL DAZIO IN TERMINI DI PREZZI E/O DI QUANTITATIVI DEL PRODOTTO SIMILE

Produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta

(32)

È evidente, dalle cifre riportate nei considerando dal (20) al (28), che, dopo l'istituzione delle misure nel 2001, la configurazione delle importazioni comunitarie del prodotto in esame ha subìto una chiara modifica in termini quantitativi. Si è registrato un significativo calo (- 5 500 tonnellate) delle importazioni indiane nella Comunità al momento dell’istituzione delle misure, calo che si è verificato contemporaneamente ad aumenti delle esportazioni nella Comunità dei prodotti in esame dal Brasile e da Israele. Dalle statistiche di Eurostat si ricava che, dal 2000 fino alla fine del PI, l’incremento delle importazioni nella Comunità era pari a 1 376 tonnellate per le importazioni dal Brasile e a 1 392 tonnellate per quelle da Israele. Il calo delle esportazioni dall’India verificatosi parallelamente a questi aumenti — se non si tiene conto delle importazioni soggette alle misure meno elevate — equivale a 5 653 tonnellate. Si ritiene, pertanto, che una parte dei flussi di esportazioni dall’India siano stati sostituiti da flussi di esportazioni realizzate attraverso il Brasile e Israele, compromettendo in questo modo gli effetti riparatori delle misure in termini di quantitativi importati sul mercato comunitario.

(33)

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in esame spediti dal Brasile e da Israele, considerata la scarsa collaborazione ricevuta, è stato necessario basarsi sui dati di Eurostat, che rappresentavano le migliori informazioni disponibili.

(34)

Il prezzo medio delle importazioni di fogli di PET dal Brasile durante il PI, adeguato per tener conto dei costi successivi all'importazione, corrispondeva all’incirca al 50 % del livello necessario per eliminare il pregiudizio stabilito nel corso dell'inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure antidumping attualmente in vigore. Su tale base, si hanno quindi elementi di prova del fatto che i fogli di PET spediti dal Brasile hanno compromesso gli effetti riparatori del dazio anche in termini di prezzi.

(35)

Il prezzo medio delle importazioni di fogli di PET da Israele durante il PI, adeguato per tener conto dei costi successivi all'importazione, corrispondeva all’incirca al 55 % del livello necessario per eliminare il pregiudizio stabilito nel corso dell'inchiesta antidumping iniziale. Su tale base, si hanno quindi elementi di prova del fatto che le importazioni di fogli di PET da Israele hanno compromesso gli effetti riparatori del dazio anche in termini di prezzi.

(36)

La Commissione ha concluso, pertanto, che le importazioni di fogli di PET dal Brasile e da Israele hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping sia in termini di quantitativi che di prezzi.

6.   ELEMENTI DI PROVA DEL DUMPING RISPETTO AI VALORI NORMALI PRECEDENTEMENTE ACCERTATI PER I PRODOTTI SIMILI O SIMILARI

Produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta

(37)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato esaminato se esistessero elementi di prova dell'esistenza di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per i prodotti simili o similari. Come si è già spiegato [cfr. il considerando (16)], tenuto conto della scarsa collaborazione ricevuta, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, al fine di stabilire eventuali prove dell’esistenza del dumping in relazione alle esportazioni dei prodotti in esame dal Brasile e da Israele nella Comunità durante il PI, per calcolare i prezzi all'esportazione verso la Comunità sono stati utilizzati i dati di Eurostat. Allo stesso modo, ai fini del confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, si è ritenuto appropriato supporre che la gamma di prodotti spediti dal Brasile e da Israele durante il PI fosse la stessa di quelli spediti dall’India durante l'inchiesta iniziale.

(38)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(39)

Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale determinata nel corso dell'inchiesta iniziale è stata confrontata con il prezzo all'esportazione medio durante il PI, calcolato come indicato ai considerando (34) e (35). Dal confronto sono emersi margini di dumping approssimativi, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, pari al 17,5 % per il Brasile e al 14,5 % per Israele.

C.   RICHIESTE DI ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE O DALL’ESTENSIONE DEL DAZIO

(40)

La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalla registrazione delle importazioni e dalle misure imposte su di esse da parte della Terphane e della Jolybar. Come spiegato ai considerando (24) e (27), le due società hanno collaborato all’inchiesta restituendo il questionario debitamente compilato e accettando una visita di verifica. Con regolamento (CE) n. 1830/2004 (14), la Commissione ha modificato il regolamento di apertura onde porre fine alla registrazione delle importazioni di fogli di PET realizzate dalla Terphane e dalla Jolybar per le quali si è accertato che non hanno eluso i dazi antidumping.

(41)

Dal momento che si è accertato che le due società non hanno eluso i dazi antidumping in vigore, esse dovrebbero altresì essere esentate dall'estensione prevista dei dazi.

D.   MISURE

(42)

Alla luce delle risultanze suesposte, si è accertato che si è verificata un’elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore sulle importazioni dei prodotti in esame (cioè i fogli di PET originari dell’India) dovrebbero essere estese alle importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile o da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele, fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalla Terphane e dalla Jolybar.

(43)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone l'applicazione di misure alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle importazioni di fogli di PET, spediti dal Brasile e da Israele, sottoposte a registrazione al loro ingresso nella Comunità conformemente al regolamento di apertura, fatta eccezione per le importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e fabbricati dalla Terphane e per quelle di fogli di PET spediti da Israele e fabbricati dalla Jolybar.

(44)

Le esenzioni dall’estensione delle misure concesse ai fogli di PET prodotti dalla Jolybar e dalla Terphane rimangono valide, conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, a condizione che non venga accertato che l’esenzione era stata accordata sulla base di informazioni false o fuorvianti presentate dalle società in questione. Qualora elementi di prova, a prima vista sufficienti, dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un’inchiesta per stabilire se la revoca dell’esenzione sia o no giustificata.

(45)

La decisione di non estendere i dazi alle importazioni nella Comunità di fogli di PET fabbricati e spediti dalla Terphane e dalla Jolybar è stata presa in base alle risultanze della presente inchiesta; di conseguenza, la non estensione si applica esclusivamente alle importazioni di fogli di PET spediti, rispettivamente, dal Brasile o da Israele e prodotti da tali specifiche persone giuridiche. Le importazioni di fogli di PET fabbricati o spediti da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e indirizzo non siano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare dell’esenzione e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio residuo imposta dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio.

E.   PROCEDURA

(46)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere sentite. Le autorità israeliane hanno ripetuto le stesse osservazioni già presentate dal governo indiano e riassunte al considerando (10). Hanno inoltre presentato un elenco di imprese israeliane di trasformazione di fogli di PET che avevano realizzato esportazioni nella Comunità nel corso del 2003 e del 2004. Tuttavia, non avendo queste società collaborato all'inchiesta entro il termine stabilito dalla Commissione, non è stato possibile accertare che esse non avevano eluso le misure. Pertanto, non è stato possibile esentarle dall'estensione delle misure a Israele,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo del 53,3 % istituito dal regolamento (CE) n. 1676/2001 sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell’India, classificati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, è esteso alle importazioni degli stessi fogli di polietilene tereftalato spediti dal Brasile e spediti da Israele (indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele), (codici TARIC 3920621901, 3920621904, 3920621907, 3920621911, 3920621914, 3920621917, 3920621921, 3920621924, 3920621927, 3920621931, 3920621934, 3920621937, 3920621941, 3920621944, 3920621947, 3920621951, 3920621954, 3920621957, 3920621961, 3920621967, 3920621974, 3920621992, 3920629031, 3920629092), fatta eccezione per quelli prodotti da Terphane Ltda, BR 101, km 101, Città di Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile (codice addizionale TARIC A569), e da Jolybar Filmtechnic Converting Ltd. (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Netanya Sud, 42504, POB 8380, Israele (codice addizionale TARIC A570).

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 284/2004 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, fatta eccezione per quelle di fogli di PET prodotti da Terphane Ltda, BR 101, km 101, Città di Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile, e da Jolybar Filmtechnic Converting Ltd. (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Netanya Sud, 42504, POB 8380, Israele.

3.   Si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. VAN DER HOEVEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

(3)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.

(4)  GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

(5)  GU C 154 del 28.6.2002, pag. 2.

(6)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.

(7)  GU C 281 del 22.11.2003, pag. 4.

(8)  GU C 43 del 19.2.2004, pag. 14.

(9)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 28.

(10)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 25.

(11)  Cfr. la pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(12)  Decisione sulla lotta all'elusione adottata dal comitato dei negoziati commerciali il 15 dicembre 1993.

(13)  La società in questione era soggetta a un dazio compensativo del 7 %.

(14)  GU L 321 del 22.10.2004, pag. 26.


18.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1976/2004 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2004

che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2597/1999 sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (in seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 23,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con regolamento (CE) n. 2597/1999 (2) (in seguito denominato «il regolamento iniziale»), il Consiglio ha imposto dazi compensativi sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) (in seguito denominati «fogli di PET») originari dell'India. Le aliquote dei dazi compensativi istituiti erano comprese tra il 3,8 % e il 19,1 %.

(2)

Le importazioni di fogli di PET originari dell'India sono inoltre soggette a dazi antidumping (le cui aliquote sono comprese tra lo 0 % e il 62,6 %) imposti con regolamento (CE) n. 1676/2001 (3).

2.   INCHIESTE IN CORSO

(3)

Il 28 giugno 2002, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (4), la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base. La richiesta di riesame riguardava unicamente la forma della misura e, in particolare, l'accettabilità di un impegno offerto dal richiedente. Il riesame è tuttora in corso.

(4)

Il 22 novembre 2003, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5), la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio parziale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (6), la cui portata riguardava unicamente la forma delle misure antidumping. Il riesame è tuttora in corso.

(5)

Il 19 febbraio 2004, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7), la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio parziale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, la cui portata era limitata alle pratiche di dumping per il produttore esportatore indiano Jindal Polyester Limited. Il riesame è tuttora in corso.

3.   DOMANDA

(6)

Il 6 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto una domanda (in seguito denominata «la domanda») presentata, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di base, dai produttori comunitari DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA (in seguito denominati «i richiedenti») perché venisse avviata un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India. I produttori comunitari richiedenti rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di fogli di PET.

(7)

Secondo quanto affermato dai richiedenti nella loro domanda, suffragando le loro affermazioni con sufficienti elementi di prova, risulta che, dopo l'istituzione delle misure sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni verso la Comunità di fogli di PET dall'India, dal Brasile e da Israele ha subito una notevole modificazione. Questa variazione dell’andamento degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Brasile e in Israele di fogli di PET originari dell'India. È stato affermato che non c'erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a giustificare tali cambiamenti, a parte l'istituzione dei dazi sulle importazioni di fogli di PET dall'India.

(8)

Infine, la domanda presentata dai richiedenti contiene elementi di prova, a prima vista sufficienti, del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultano compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzi. Essi hanno affermato che le importazioni di fogli di PET originari dell'India sembrano essere state sostituite da volumi significativi di importazioni di fogli di PET provenienti dal Brasile e da Israele. I richiedenti hanno altresì presentato elementi di prova, a prima vista sufficienti, del fatto che i fogli di PET originari dell’India continuano a beneficiare di sovvenzioni per le quali, nel corso dell’inchiesta iniziale, si era accertato che erano compensabili.

4.   APERTURA

(9)

Con il regolamento (CE) n. 283/2004 (8) (in seguito denominato «il regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un'inchiesta in merito alla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India mediante importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele, e, a norma degli articoli 23, paragrafo 2, e 24, paragrafo 5, del regolamento di base, ha dato disposizioni alle autorità doganali di registrare, a decorrere dal 20 febbraio 2004, le importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele. La Commissione ha informato le autorità dell’India, del Brasile e di Israele dell'apertura dell'inchiesta. Contemporaneamente, con il regolamento (CE) n. 284/2004 (9), la Commissione ha altresì avviato un'inchiesta in merito alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India mediante importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele. Le conclusioni di tale inchiesta sono illustrate nel regolamento (CE) n. 1975/2004 del Consiglio (10).

(10)

Le autorità indiane hanno dichiarato di ritenere che le inchieste antielusione non fossero ammissibili a norma dell’accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. L’affermazione è stata respinta con la motivazione che le disposizioni antielusione del regolamento di base non sono incompatibili con l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 né con l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Difatti, l’Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round contiene una decisione in materia di lotta all’elusione (11) con cui, in mancanza di un testo specifico concordato, la soluzione della questione è demandata al comitato per le pratiche antidumping. Dal momento che la decisione è stata adottata nella consapevolezza che diversi membri dell’OMC disponevano già di specifiche normative antielusione, secondo l’interpretazione della Comunità europea essa consente ai singoli membri di adottare o di mantenere disposizioni in materia di elusione in attesa dell’adozione di norme concordate a livello multilaterale. Gli stessi principi dovrebbero logicamente applicarsi alle inchieste antisovvenzioni.

5.   INCHIESTA

(11)

Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori dell’India, del Brasile e di Israele che hanno collaborato all’inchiesta iniziale, sono menzionati nella domanda o che sono diventati noti alla Commissione in un secondo momento. Sono stati inoltre inviati questionari agli importatori comunitari menzionati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta iniziale che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione potrebbe comportare l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base nonché l'elaborazione di conclusioni che, essendo state raggiunte sulla base dei dati disponibili, possono essere meno favorevoli rispetto alle conclusioni eventualmente raggiunte se la collaborazione fosse stata offerta.

(12)

Al questionario della Commissione hanno risposto sei produttori esportatori dell’India, un produttore esportatore del Brasile e un'impresa di trasformazione la cui attività consiste nel tagliare nel senso della lunghezza, ridurre in fogli e trasformare i fogli di PET in Israele, per poi esportarli nella Comunità. Un'altra società israeliana si è manifestata presso la Commissione precisando di aver trasformato fogli di PET, ma che i prodotti risultanti da tale processo di trasformazione non erano stati esportati sotto i codici della NC ai quali sono classificati i fogli di PET; per questo motivo, la società in questione non aveva risposto al questionario.

(13)

Cinque importatori della Comunità si sono manifestati presso la Commissione dopo aver ricevuto il questionario. Tre di essi hanno dichiarato di non aver mai importato fogli di PET dal Brasile o da Israele, mentre gli altri due importatori hanno riferito di non aver importato fogli di PET indiani dal Brasile o da Israele nel corso del periodo dell’inchiesta. Di conseguenza, nessuna di queste società importatrici aveva risposto al questionario della Commissione.

(14)

La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttore esportatore brasiliano:

Terphane Ltda. BR 101, km 101, Città di Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile (in seguito denominato «Terphane»)

 

Impresa di trasformazione israeliana:

Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Netanya Sud, 42504. POB 8380, Israele (in seguito denominata «Jolybar»)

 

Produttori esportatori indiani:

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part — I, New Delhi — 110 003, India,

Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India,

Jindal Polyester Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India,

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India.

6.   PERIODO DELL'INCHIESTA

(15)

L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 (in seguito denominato «il PI»). Sono stati raccolti dati a partire dal 1998 sino alla fine del PI per esaminare la presunta modificazione della configurazione degli scambi.

B.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

1.   LIVELLO DI COLLABORAZIONE

(16)

Come già riferito al considerando 12, sei produttori esportatori di fogli di PET in India hanno collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario della Commissione. Informazioni sono poi state fornite da un produttore esportatore di fogli di PET in Brasile e da un'impresa di trasformazione la cui attività consiste nel tagliare nel senso della lunghezza, ridurre in fogli e trasformare i fogli di PET in Israele. Queste due società, brasiliana e israeliana, rappresentano una quota minima (rispettivamente, meno dell’1 % e intorno al 5 %), sia in termini di volume che di valore, delle importazioni totali di fogli di PET nella Comunità durante il PI provenienti da questi paesi, in base ai dati riportati nelle statistiche di Eurostat.

(17)

A seguito dell’apertura dell’inchiesta, le autorità indiane hanno inviato loro osservazioni scritte e fornito dati statistici relativi alle esportazioni di fogli di PET dall’India dirette, tra l’altro, verso la Comunità. Dati statistici riguardanti le esportazioni di fogli di PET dal Brasile nella Comunità sono stati inoltre forniti alla Commissione dalla banca dati nazionale del Brasile. Il governo indiano ha poi fornito una serie di informazioni descrivendo i regimi di cui si sono avvalse le società soggette alle misure e che sono rimasti in vigore.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(18)

I prodotti in esame sono, secondo la definizione dell’inchiesta iniziale, i fogli di polietilene tereftalato (PET), originari dell’India, normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 (in seguito denominati «i prodotti in esame»).

(19)

Si ritiene che i fogli di PET esportati dall’India nella Comunità e quelli spediti dal Brasile e da Israele nella Comunità presentino le stesse caratteristiche di base e siano destinati alle stesse applicazioni. Sono, pertanto, considerati prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

3.   MODIFICAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE DEGLI SCAMBI

India

(20)

Durante il periodo 1999-2003 le importazioni dei prodotti in esame rappresentavano il 96,5 % delle importazioni totali dall’India classificate sotto i pertinenti codici NC. Le analisi di mercato sono state quindi effettuate sulla base dei dati delle statistiche di Eurostat a livello di codice NC. Nel 1999 sulle importazioni nella Comunità di fogli di PET originari dell’India erano stati imposti dazi compensativi che avevano determinato una riduzione in volume di tali importazioni, scese da 11 700 tonnellate nel 1998 a 10 600 tonnellate nel 1999. Nel 2000 le importazioni sono risalite fino 11 600 tonnellate, ma in seguito all’istituzione delle misure antidumping nel 2001 hanno registrato un calo scendendo fino a 6 100 tonnellate; da allora hanno segnato una graduale ripresa fino ad attestarsi sulle 11 500 tonnellate durante il PI.

(21)

Per quel che riguarda la suddetta configurazione degli scambi, si deve osservare che una società aveva un’aliquota cumulativa del dazio (12) notevolmente più bassa di quella degli altri produttori. L’andamento della configurazione degli scambi di questa società risultava spiccatamente diverso rispetto a quello degli altri produttori: l’impresa in questione ha infatti registrato un eccezionale incremento della sua quota delle esportazioni indiane totali del prodotto in esame nella Comunità nel periodo compreso tra l'istituzione delle misure compensative e il PI. In particolare, tra il 2000 e il 2001, quando sono state introdotte le misure antidumping, la quota delle esportazioni indiane totali nella Comunità rappresentata da questa società ha registrato una crescita straordinaria. Se non si tiene conto dell’andamento irregolare di tale società, il volume totale delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame è rimasto di gran lunga inferiore a quello registrato prima dell’istituzione delle misure compensative.

(22)

Le autorità indiane hanno presentato dati statistici sulle esportazioni verso, tra l’altro, la Comunità, precisando di ritenere che, sulla base delle statistiche nazionali ufficiali, non emergeva alcun fenomeno di elusione delle misure compensative in vigore da parte dei produttori indiani di fogli di PET. Tuttavia, i dati statistici presentati dalle autorità non corrispondono ai dati sulle esportazioni forniti dagli esportatori indiani che hanno collaborato all’inchiesta, perlomeno per quel che riguarda le esportazioni in Israele: i dati degli esportatori mostrano infatti un incremento dei volumi delle esportazioni dall’India verso Israele a partire dal 2000 fino al 2003. Per quanto riguarda il Brasile, i dati ufficiali indiani sulle esportazioni per le esportazioni dirette in questo paese danno conto di un incremento, da circa 460 tonnellate nel 1998 a oltre 1 500 tonnellate nel 2000, e in seguito di esportazioni attestatesi in modo relativamente stabile intorno a questi livelli. I dati mostrano quindi un notevolissimo incremento, mentre la stabilità delle esportazioni nel periodo successivo non è una prova che l’elusione non si sia verificata, dato che queste cifre non includono le vendite indirette realizzate attraverso altri paesi intermedi. In effetti, l’unico produttore brasiliano noto di fogli di PET ha collaborato all’inchiesta, e le esportazioni di questo produttore nella Comunità rappresentano soltanto una quota trascurabile (0,5%) delle vendite totali nella Comunità provenienti dal Brasile durante il PI.

Brasile

(23)

Le importazioni nella Comunità di fogli di PET provenienti dal Brasile, calcolate in base alle statistiche di Eurostat a livello di NC — e una volta sottratte le importazioni di merci prodotte dalla società che ha collaborato all’inchiesta — sono aumentate, passando da 115 tonnellate nel 1998 (pari allo 0,2 % delle importazioni totali) a oltre 650 tonnellate nel 2000 (0,6 %), cioè nell’anno successivo all’istituzione delle misure compensative. Nel 2001 sono state importate oltre 1 200 tonnellate (1,4 %), mentre nel 2002 le importazioni sono aumentate fino a superare di poco le 2 500 tonnellate (3,2 %), per poi attestarsi a poco più di 2 000 tonnellate durante il PI (pari al 2,4 % delle importazioni totali di fogli di PET).

(24)

L’unica società brasiliana che ha collaborato all’inchiesta della Commissione, Terphane, è, come già ricordato al considerando 22, il solo produttore noto di fogli di PET in Brasile. Questa impresa ha esportato nella Comunità soltanto un’unica partita di 10,6 tonnellate di fogli di PET durante il PI. A parte un campione venduto nel 2002, per la società si trattava della prima esportazione di fogli di PET nella Comunità: di conseguenza, non sembra che questo produttore sia responsabile dei volumi di fogli di PET penetrati sul mercato comunitario in provenienza dal Brasile nel periodo compreso tra il 1998 e il 2003 (cfr. il considerando 23). La società fabbrica il prodotto in esame, di cui rifornisce la Comunità, in impianti realizzati prima dell’entrata in vigore delle misure sulle importazioni di fogli di PET dall’India. Pertanto, nessuna modificazione della configurazione degli scambi è stata constatata per questo produttore.

Israele

(25)

Le importazioni nella Comunità di fogli di PET provenienti da Israele, calcolate in base alle statistiche di Eurostat a livello di NC — e una volta sottratte le importazioni di merci prodotte dalla società che ha collaborato all’inchiesta — sono diminuite tra il 1998 e il 1999, passando da 1 100 tonnellate a poco meno di 1 000 tonnellate nel 1999 (pari all’1,3 % delle importazioni totali di fogli di PET), ma sono poi aumentate fino ad arrivare a 3 000 tonnellate nel 2000 (3,7 % delle importazioni totali) e a 3 400 tonnellate nel 2001 (4,1 %). I volumi hanno continuato ad aumentare fino ad arrivare a poco più di 4 200 tonnellate nel 2002 (5,1 % delle importazioni totali) e a superare le 4 400 tonnellate nel 2003 (5,3 % delle importazioni). In Israele si contano — in numero non rilevante — alcune società di trasformazione di fogli di PET, ma dalle informazioni ricevute entro i termini stabiliti emerge che è improbabile che queste imprese, anche considerate complessivamente, potessero disporre di capacità sufficienti a imputare loro la responsabilità dei volumi di fogli di PET penetrati nella Comunità in provenienza da Israele nel periodo 2000-2003.

(26)

I dati ufficiali indiani sulle esportazioni mostrano un calo iniziale delle esportazioni verso Israele, passate da 53 tonnellate nel 1998 a 44 tonnellate nel 1999; in seguito, si sono registrate 81 tonnellate esportate nel 2000, 395 tonnellate nel 2001, 1 032 tonnellate nel 2002 e, infine, 2 453 tonnellate nel PI.

(27)

L’attività dell’unica società israeliana che ha collaborato all’inchiesta, Jolybar, consiste nel tagliare nel senso della lunghezza, ridurre in fogli e trasformare fogli di PET acquistati, per poi venderli come prodotti che rientrano sotto gli stessi codici NC dei prodotti in esame ma che non sono, generalmente, di origine indiana e non possono, pertanto, essere considerati costituire i prodotti in esame. La società rifornisce di fogli di PET il mercato comunitario fin dagli anni ’90. I quantitativi di fogli di PET esportati dalla Jolybar nella Comunità sono raddoppiati tra il 1999 e il 2003 (il PI). I fogli esportati nella Comunità vengono fabbricati dalla Jolybar in impianti realizzati prima dell’entrata in vigore delle misure sulle importazioni di fogli di PET dall’India. A prescindere dal fatto se un simile andamento delle esportazioni indichi o meno una modificazione della configurazione degli scambi per questa impresa, la Commissione non ha approfondito ulteriormente la questione dal momento che, in ogni caso, esiste per questo comportamento una precisa giustificazione economica, illustrata al considerando 31.

(28)

Alla luce di quanto precede, e in particolare data la coincidenza tra l'aumento delle importazioni dal Brasile e da Israele e l'entrata in vigore, nel 1999, delle misure compensative sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India, si è constatata l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda le esportazioni di fogli di PET dall’India, da Israele e dal Brasile.

4.   INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE O GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA

Brasile

Produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta

(29)

In mancanza di ogni altra forma di collaborazione, e dato che la summenzionata modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda il Brasile si è verificata dopo l’istituzione dei dazi compensativi, si deve concludere, sulla base dei dati disponibili e in mancanza di altre spiegazioni, che tale diversa configurazione degli scambi è il risultato dell'istituzione del dazio e non è dovuta a un'altra motivazione o giustificazione economica sufficiente, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base.

Israele

Produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta

(30)

In mancanza di collaborazione, e dato che la summenzionata modificazione della configurazione degli scambi si è verificata dopo l’istituzione dei dazi compensativi, si deve concludere, sulla base dei dati disponibili e in mancanza di altre spiegazioni, che tale diversa configurazione degli scambi è il risultato dell'istituzione del dazio e non è dovuta a un'altra motivazione o giustificazione economica sufficiente, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base.

Produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta

(31)

L’inchiesta ha accertato che la Jolybar svolge già da lungo tempo la sua attività di esportazione nella Comunità e che, inoltre, i fogli di PET esportati dall’impresa nella Comunità vengono fabbricati dall’impresa stessa in impianti realizzati prima dell’entrata in vigore delle misure sulle importazioni di fogli di PET dall’India. La società ha spiegato che, di norma, essa non rifornisce di fogli di PET indiani i clienti nella Comunità, dato che questi ultimi preferiscono che la Jolybar utilizzi, come materiale di base da trattare, i tipi e qualità di fogli di PET europei. Eccezionalmente, durante il PI, un quantitativo di circa una tonnellata di fogli di PET indiani è stato spedito a un cliente della Comunità: tale quantitativo faceva parte di una partita più ingente richiesta con urgenza dal cliente. Si conclude, pertanto, che esiste una giustificazione economica sufficiente per l’andamento delle esportazioni della Jolybar, andamento che è in linea con le attività svolte dall’azienda nel mercato comunitario relativamente ai fogli di PET di sua fabbricazione.

5.   INDEBOLIMENTO DEGLI EFFETTI RIPARATORI DEL DAZIO IN TERMINI DI PREZZI E/O DI QUANTITATIVI DEL PRODOTTO SIMILE

Produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta

(32)

È evidente, dalle cifre riportate nei considerando dal 20 al 28, che dopo l'istituzione delle misure nel 1999 la configurazione delle importazioni comunitarie del prodotto in esame ha subìto una chiara modifica in termini quantitativi. Si è registrato un calo delle importazioni indiane nella Comunità al momento dell’istituzione delle misure, da 11 700 tonnellate nel 1998 a 10 600 tonnellate nel 1999 (-9 %). Le esportazioni nella Comunità dei prodotti in esame dal Brasile e da Israele hanno invece registrato un netto incremento tra il 1999 e il 2000, passando, se considerate complessivamente, da meno di 1 000 tonnellate a oltre 3 500 tonnellate. Dalle statistiche di Eurostat si ricava che, dal 1998 fino alla fine del PI, l’incremento delle importazioni nella Comunità era pari a 1 900 tonnellate per le importazioni dal Brasile e a 3 500 tonnellate per quelle da Israele. Le esportazioni dall’India, che erano diminuite dopo l’istituzione delle misure compensative e avevano registrato un ulteriore calo dopo l’istituzione delle misure antidumping, hanno poi segnato una ripresa fino a riconquistare i livelli precedenti all'imposizione delle misure compensative.

Si ritiene, pertanto, che una parte dei flussi di esportazioni dall’India siano stati, in un primo momento compensati, e in seguito integrati, da flussi di esportazioni realizzate attraverso il Brasile e Israele, compromettendo in questo modo gli effetti riparatori delle misure in termini di quantitativi importati sul mercato comunitario.

(33)

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in esame spediti dal Brasile e da Israele, considerata la scarsa collaborazione ricevuta, è stato necessario basarsi sui dati di Eurostat, che rappresentavano le migliori informazioni disponibili.

(34)

Il prezzo medio delle importazioni di fogli di PET dal Brasile durante il PI, adeguato per tener conto dei costi successivi all'importazione, corrispondeva all’incirca al 67 % del livello necessario per eliminare il pregiudizio stabilito nel corso dell'inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure compensative. Su tale base, si hanno quindi elementi di prova del fatto che i fogli di PET spediti dal Brasile hanno compromesso gli effetti riparatori del dazio anche in termini di prezzi.

(35)

Il prezzo medio delle importazioni di fogli di PET da Israele durante il PI, adeguato per tener conto dei costi successivi all'importazione, corrispondeva all’incirca al 75 % del livello necessario per eliminare il pregiudizio stabilito nel corso dell'inchiesta antisovvenzioni iniziale. Su tale base, si hanno quindi elementi di prova del fatto che le importazioni di fogli di PET da Israele hanno compromesso gli effetti riparatori del dazio anche in termini di prezzi.

(36)

La Commissione ha concluso, pertanto, che le importazioni di fogli di PET dal Brasile e da Israele hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure compensative sia in termini di quantitativi che di prezzi.

6.   ELEMENTI DI PROVA IN MERITO AL PERSISTERE DELLE SOVVENZIONI PER I PRODOTTI IN ESAME

(37)

Nel corso dell’inchiesta iniziale era stato accertato che le imprese indiane avevano beneficiato delle seguenti sovvenzioni: Credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPB») — credito preesportazione; Credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPB») — credito postesportazione; Esenzione totale o parziale dal dazio di importazione sui beni capitali (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCG») e i regimi delle Zone di trasformazione per l’esportazione/ Unità orientate all’esportazione (Export Promotion Zones — EPZ / Export Oriented Units — EOU («EPZ/EOU»), come pure di taluni regimi regionali di sovvenzioni. Il governo indiano ha fornito una serie di informazioni da cui risultava che i regimi DEPB (credito postesportazione) ed EPCG continuavano ad essere utilizzati, ma che le imprese interessate non erano ubicate in aree in cui potessero beneficiare del regime SEZ/EPZ (Special Economic Zones / Export Promotion Zones), il quale ha sostituito il regime EPZ/EOU. Non sono invece pervenute informazioni in merito ai regimi regionali di sovvenzioni. Cinque delle sei società che hanno collaborato all'inchiesta hanno confermato di aver ricevuto dei fondi tramite uno dei due regimi, DEPB ed EPCG, o tramite entrambi i regimi. La sesta impresa ha rifiutato di fornire informazioni, a meno che la Commissione non acconsentisse a svolgere un nuovo calcolo del livello della sovvenzione. Una delle società riteneva che le sovvenzioni non fossero compensabili. Va osservato che l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base non impone che venga dimostrato che le sovvenzioni ricevute continuano ad essere compensabili, né che occorra ricalcolare il livello delle sovvenzioni. Si è accertato che perlomeno alcuni dei regimi di sovvenzione, a proposito dei quali era emerso nel corso dell'inchiesta iniziale che erano compensabili, erano tuttora in vigore e che ne beneficiava la maggior parte degli esportatori indiani che hanno collaborato. In mancanza di collaborazione, si deve presumere che tutti gli altri produttori esportatori abbiano ugualmente beneficiato di tali sovvenzioni. Di conseguenza, si è concluso che il prodotto simile esportato beneficia tuttora delle sovvenzioni, come previsto ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base ai fini dell’estensione dei dazi compensativi alle importazioni del prodotto simile provenienti da paesi terzi.

C.   RICHIESTE DI ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE O DALL’ESTENSIONE DEL DAZIO

(38)

La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalla registrazione delle importazioni e dalle misure imposte su di esse da parte della Terphane e della Jolybar. Come spiegato ai considerando 24 e 27, le due società hanno collaborato all’inchiesta restituendo il questionario debitamente compilato e accettando una visita di verifica.

(39)

Con regolamento (CE) n. 1830/2004 (13), la Commissione ha modificato il regolamento di apertura onde porre fine alla registrazione delle importazioni di fogli di PET realizzate dalla Terphane e dalla Jolybar per le quali si è accertato che non hanno eluso i dazi compensativi.

(40)

Dal momento che si è accertato che le due società non hanno eluso i dazi compensativi in vigore, esse dovrebbero altresì essere esentate dall'estensione prevista dei dazi.

D.   MISURE

(41)

Alla luce delle risultanze suesposte, si è accertato che si è verificata un’elusione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure compensative in vigore sulle importazioni dei prodotti in esame (cioè i fogli di PET originari dell’India) dovrebbero essere estese alle importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile o da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele, fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalla Terphane e dalla Jolybar.

(42)

A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone l'applicazione di misure alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, il dazio compensativo dovrebbe essere riscosso sulle importazioni di fogli di PET, spediti dal Brasile e spediti da Israele, sottoposte a registrazione al loro ingresso nella Comunità conformemente al regolamento di apertura, fatta eccezione per le importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e fabbricati dalla Terphane e per quelle di fogli di PET spediti da Israele e fabbricati dalla Jolybar.

(43)

Le esenzioni dall’estensione delle misure concesse ai fogli di PET prodotti dalla Jolybar e dalla Terphane rimangono valide, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, a condizione che non venga accertato che l’esenzione era stata accordata sulla base di informazioni false o fuorvianti presentate dalle società in questione. Qualora elementi di prova, a prima vista sufficienti, dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un’inchiesta per stabilire se la revoca dell’esenzione sia o no giustificata.

(44)

La decisione di non estendere i dazi alle importazioni nella Comunità di fogli di PET fabbricati e spediti dalla Terphane e dalla Jolybar è stata presa in base alle risultanze della presente inchiesta; di conseguenza, la non estensione si applica esclusivamente alle importazioni di fogli di PET spediti, rispettivamente, dal Brasile o da Israele e prodotti da tali specifiche persone giuridiche. Le importazioni di fogli di PET fabbricati o spediti da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e indirizzo non siano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare dell’esenzione e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio residuo imposta dal regolamento (CE) n. 2597/1999.

E.   PROCEDURA

(45)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio compensativo definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere sentite. Le autorità israeliane hanno ripetuto le stesse osservazioni già presentate dal governo indiano e riassunte nel considerando 10. Hanno inoltre presentato un elenco di imprese israeliane di trasformazione di fogli di PET che avevano realizzato esportazioni nella Comunità europea nel corso del 2003 e del 2004. Tuttavia, non avendo queste società collaborato all'inchiesta entro il termine stabilito dalla Commissione, non è stato possibile esentarle dall'estensione delle misure a Israele,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio compensativo definitivo del 19,1 % istituito dal regolamento (CE) n. 2597/1999 sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell’India, classificati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, è esteso alle importazioni degli stessi fogli di polietilene tereftalato spediti dal Brasile e spediti da Israele (indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele) (codici TARIC 3920621901, 3920621904, 3920621907, 3920621911, 3920621914, 3920621917, 3920621921, 3920621924, 3920621927, 3920621931, 3920621934, 3920621937, 3920621941, 3920621944, 3920621947, 3920621951, 3920621954, 3920621957, 3920621961, 3920621967, 3920621974, 3920621992, 3920629031, 3920629092), fatta eccezione per quelli prodotti da Terphane Ltda, BR 101, km 101, Città di Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile (codice addizionale TARIC A569), e da Jolybar Filmtechnic Converting Ltd. (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Netanya Sud, 42504, POB 8380, Israele (codice addizionale TARIC A570).

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 283/2004 e degli articoli 23, paragrafo 2, e 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97, fatta eccezione per quelle di fogli di PET prodotti da Terphane Ltda, BR 101, km 101, Città di Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile, e da Jolybar Filmtechnic Converting Ltd. (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Netanya Sud, 42504, POB 8380, Israele.

3.   Si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. VAN DER HOEVEN


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

(3)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

(4)  GU C 154 del 28.6.2002, pag. 2.

(5)  GU C 281 del 22.11.2003, pag. 4.

(6)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.

(7)  GU C 43 del 19.2.2004, pag. 14.

(8)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 25.

(9)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1830/2004 (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 26).

(10)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(11)  Decisione sulla lotta all'elusione adottata dal Comitato dei negoziati commerciali il 15 dicembre 1993.

(12)  La società in questione era soggetta a un dazio compensativo del 7 %.

(13)  GU L 321 del 22.10.2004, pag. 26.


18.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1977/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

127,5

070

56,3

204

57,5

999

80,4

0707 00 05

052

108,0

204

30,7

999

69,4

0709 90 70

052

85,8

204

98,1

999

92,0

0805 20 10

204

72,6

999

72,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,4

624

79,5

999

74,0

0805 50 10

052

57,2

388

31,5

524

65,8

528

21,0

999

43,9

0806 10 10

052

113,3

400

203,9

508

233,7

999

183,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

139,8

400

97,2

404

79,3

512

104,2

720

40,7

800

195,0

804

106,7

999

109,0

0808 20 50

720

69,7

999

69,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


18.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1978/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2004

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, p. 17).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione (GU L 343 del 31.12.2003, p. 1).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

38,49

22,23

1 212,82

286,04

602,24

9 408,88

132,90

26,14

16,63

165,06

9 229,13

1 524,59

345,11

26,97

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

106,86

61,71

3 367,22

794,16

1 672,03

26 122,44

368,97

72,57

46,16

458,26

25 623,39

4 232,81

958,16

74,87

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

80,25

46,34

2 528,68

596,39

1 255,64

19 617,11

277,09

54,50

34,67

344,14

19 242,35

3 178,70

719,55

56,22

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

16,57

9,57

522,12

123,14

259,26

4 050,54

57,21

11,25

7,16

71,06

3 973,15

656,34

148,57

11,61

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

61,43

35,48

1 935,66

456,52

961,17

15 016,56

212,11

41,72

26,54

263,43

14 729,69

2 433,24

550,80

43,04

 

 

 

 

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

75,36

43,52

2 374,59

560,05

1 179,13

18 421,75

260,20

51,18

32,56

323,17

18 069,82

2 985,01

657,70

52,80

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

26,74

15,44

842,58

198,72

418,39

6 536,59

92,33

18,16

11,55

114,67

6 411,72

1 059,17

239,76

18,73

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

39,73

22,94

1 251,89

295,26

621,64

9 712,00

137,18

26,98

17,16

170,37

9 526,46

1 573,71

356,23

27,83

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

401,77

232,02

12 659,73

2 985,78

6 286,31

98 212,33

1 387,23

272,84

173,56

1 722,90

96 336,07

15 914,05

3 602,38

281,48

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

120,71

69,71

3 803,60

897,08

1 888,72

29 507,78

416,79

81,97

52,15

517,64

28 944,06

4 781,36

1 082,33

84,57

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

194,17

112,13

6 118,30

1 442,99

3 038,10

47 464,86

670,43

131,86

83,88

832,66

46 558,08

7 691,07

1 740,99

136,04

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

244,55

141,23

7 705,86

1 817,42

3 826,42

59 780,96

844,39

166,08

105,65

1 048,72

58 638,89

9 686,74

2 192,73

171,33

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

454,18

262,29

14 311,10

3 375,26

7 106,31

111 023,40

1 568,18

308,43

196,20

1 947,64

108 902,39

17 989,92

4 072,28

318,20

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

95,69

55,26

3 015,27

711,15

1 497,26

23 392,01

330,41

64,98

41,34

410,36

22 945,12

3 790,38

858,01

67,04

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

83,53

48,24

2 632,03

620,76

1 306,96

20 418,91

288,41

56,73

36,08

358,20

20 028,82

3 308,62

748,96

58,52

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

553,21

319,48

17 431,65

4 111,24

8 655,86

135 232,18

1 910,12

375,68

238,99

2 372,33

132 648,69

21 912,65

4 960,25

387,58

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

107,89

62,30

3 399,52

801,77

1 688,07

26 373,00

372,51

73,27

46,61

462,65

25 869,17

4 273,41

967,35

75,59

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

78,73

45,47

2 480,88

585,11

1 231,90

19 246,28

271,85

53,47

34,01

337,63

18 878,60

3 118,61

705,94

55,16

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

71,81

41,47

2 262,84

533,69

1 123,64

17 554,81

247,96

48,77

31,02

307,96

17 219,44

2 844,53

643,90

50,31

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

160,63

92,76

5 061,47

1 193,74

2 513,32

39 266,17

554,63

109,08

69,39

688,83

38 516,03

6 362,58

1 440,26

112,54

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

0805 10 10

52,21

30,15

1 645,14

388,00

816,91

12 762,73

180,27

35,46

22,55

223,89

12 518,91

2 068,04

468,13

36,58

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

0805 10 30

50,65

29,25

1 595,88

376,39

792,45

12 380,63

174,87

34,39

21,88

217,19

12 144,11

2 006,12

454,12

35,48

 

 

 

 

2.60.3

altre

0805 10 50

54,47

31,45

1 716,20

404,76

852,19

13 313,99

188,06

36,99

23,53

233,56

13 059,64

2 157,36

488,35

38,16

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

103,48

59,76

3 260,81

769,06

1 619,19

25 296,86

357,31

70,28

44,71

443,77

24 813,59

4 099,03

927,88

72,50

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

76,70

44,29

2 416,68

569,97

1 200,03

18 748,29

264,82

52,08

33,13

328,89

18 390,12

3 037,92

687,68

53,73

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

82,97

47,91

2 614,27

616,57

1 298,14

20 281,16

286,47

56,34

35,84

355,79

19 893,71

3 286,30

743,90

58,13

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

178,10

102,85

5 611,93

1 323,57

2 786,66

43 536,54

614,94

120,95

76,94

763,75

42 704,82

7 054,54

1 596,90

124,78

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

57,43

33,17

1 809,62

426,80

898,58

14 038,76

198,29

39,00

24,81

246,28

13 770,57

2 274,80

514,93

40,24

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

44,25

25,55

1 394,30

328,85

692,36

10 816,81

152,79

30,05

19,12

189,76

10 610,17

1 752,73

396,76

31,00

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

89,32

51,58

2 814,40

663,77

1 397,52

21 833,74

308,40

60,66

38,59

383,02

21 416,62

3 537,88

800,85

62,58

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

214,58

123,92

6 761,42

1 594,67

3 357,45

52 454,08

740,90

145,72

92,70

920,18

51 451,99

8 499,51

1 923,99

150,33

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

851,77

491,90

26 839,27

6 330,01

13 327,30

208 215,15

2 940,99

578,44

367,96

3 652,64

204 237,39

33 738,61

7 637,22

596,75

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

352,71

203,69

11 113,96

2 621,21

5 518,74

86 220,45

1 217,84

239,53

152,37

1 512,53

84 573,28

13 970,92

3 162,52

247,11

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

272,32

157,27

8 580,92

2 023,80

4 260,94

66 569,53

940,28

184,94

117,64

1 167,81

65 297,78

10 786,74

2 441,74

190,79

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

117,37

67,78

3 698,35

872,25

1 836,45

28 691,29

405,26

79,71

50,70

503,32

28 143,17

4 649,06

1 052,38

82,23

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

330,34

190,77

10 409,01

2 454,95

5 168,70

80 751,61

1 140,60

224,33

142,71

1 416,60

79 208,93

13 084,77

2 961,93

231,44

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

304,95

176,11

9 608,97

2 266,27

4 771,43

74 545,03

1 052,93

207,09

131,74

1 307,72

73 120,91

12 079,07

2 734,27

213,65

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 690,61

976,33

53 271,12

12 563,94

26 452,30

413 269,61

5 837,34

1 148,09

730,34

7 249,84

405 374,47

66 965,06

15 158,52

1 184,44

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

152,33

87,97

4 799,84

1 132,04

2 383,41

37 236,48

525,96

103,45

65,81

653,23

36 525,11

6 033,70

1 365,81

106,72

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

115,12

66,48

3 627,54

855,55

1 801,29

28 141,94

397,50

78,18

49,73

493,68

27 604,31

4 560,04

1 032,23

80,66

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

112,29

64,85

3 538,13

834,46

1 756,89

27 448,26

387,70

76,25

48,51

481,52

26 923,89

4 447,64

1 006,79

78,67

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


18.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1979/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2004

che adegua il regolamento (CE) n. 639/2003, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'adesione alla Comunità della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso: «i nuovi Stati membri») rende necessario adeguare il regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione (1) e introdurre talune diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 639/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il veterinario ufficiale del punto di uscita, se constata che le disposizioni del paragrafo 2 sono rispettate, certifica tale constatazione apponendo l'indicazione:

Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 639/2003 satisfactorios

Výsledky kontrol podle článku 2 nařízení (ES) č. 639/2003 jsou uspokojivé

Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2003 er tilfredsstillende

Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 zufriedenstellend

Määruse (EÜ) nr 639/2003 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad

Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EK) αριθ, 639/2003 ικανοποιητικά

Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 639/2003 satisfactory

Résultats des contrôles visés à l'article 2 du règlement (CE) no 639/2003 satisfaisants

Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003

Regulas (EK) Nr. 639/2003 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši

Reglamento (EB) Nr.639/2003 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami

A 639/2003/EK rendelet 2. cikkében előirányzott ellenőrzések eredményei kielégítők

Riżultati tal-kontrolli konformi ma’l-artikolu 2 tar-regolament (KE) nru 639/2003 sodisfaċenti

Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 639/2003 bevredigend

Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 639/2003 zadowalające

Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 639/2003

Výsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 639/2003 uspokojivé

Rezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe št. 639/2003 so zadovoljivi

Asetuksen (EY) N:o 639/2003 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä

Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/2003 är tillfredsställande,

nonché il proprio timbro e la firma sul documento che comprova l'uscita dal territorio doganale della Comunità, nella casella J dell'esemplare di controllo T 5 oppure nel punto più adatto del documento nazionale.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. Esso non inficia tuttavia la validità delle certificazioni rilasciate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 639/2003 tra il 1o maggio 2004 e la data d’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 687/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 13).


18.11.2004   

IT

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L 342/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2004

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2)

Le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 novembre 2004 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o dicembre 2004, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4)

Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 novembre 2004, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

 

Regno Unito:

260 t originarie del Botswana,

435 t della Namibia.

 

Germania:

200 t originarie del Botswana.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di dicembre 2004 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:

10 356 t,

Kenia:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 180 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

4 450 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(4)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

18.11.2004   

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L 342/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

che modifica la decisione che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati per la conclusione di accordi con Stati terzi e organismi non connessi all’Unione europea

(2004/773/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 18,

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme sulle relazioni esterne dell'Europol con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea (2), in particolare l'articolo 2,

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell'Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi (3), in particolare l'articolo 2,

visto l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi (4), in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Esigenze organizzative e la necessità di combattere in modo efficace le forme organizzate di criminalità attraverso l'Europol richiedono che la Moldova e l'Ucraina siano aggiunte all'elenco degli Stati terzi con i quali il direttore dell'Europol è autorizzato ad avviare negoziati.

(2)

La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 (5) dovrebbe pertanto essere modificata,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 è modificata come segue:

 

All'articolo 2, paragrafo 1, titolo «Stati terzi», all'elenco alfabetico sono inseriti i seguenti Stati:

«Moldova» e

«Ucraina».

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK


(1)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

(2)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 19.

(3)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 17.

(4)  GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1.

(5)  GU C 106 del 13.4.2000, pag. 1.


Commissione

18.11.2004   

IT

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L 342/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2004

che dichiara operativo il consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord previsto nell'ambito della politica comune della pesca

(2004/774/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

vista la raccomandazione trasmessa il 10 settembre 2004 dal Regno Unito a nome del Belgio, della Danimarca, della Germania, della Spagna, della Francia, dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2) e la decisione 2004/585/CE definiscono il quadro per l’istituzione e l’entrata in attività di consigli consultivi regionali.

(2)

L’articolo 2 della decisione 2004/585/CE istituisce un consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord (zone CIEM IV e IIIa).

(3)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/585/CE, i rappresentanti del settore della pesca e altri gruppi di interesse hanno presentato al Belgio, alla Danimarca, alla Germania, alla Spagna, alla Francia, ai Paesi Bassi, alla Svezia e al Regno Unito la richiesta di rendere operativo tale consiglio consultivo regionale.

(4)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2004/585/CE, gli Stati membri interessati hanno accertato la conformità della richiesta riguardante il consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord con le disposizioni di detta decisione. Il 10 settembre 2004 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa a tale consiglio consultivo regionale.

(5)

La Commissione ha vagliato la richiesta delle parti interessate e la raccomandazione alla luce della decisione 2004/585/CE nonché degli obiettivi e dei principi della politica comune della pesca e ha concluso che il consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord è pronto a entrare in attività,

DECIDE:

Articolo unico

Il consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord, istituito con la decisione 2004/585/CE, è operativo a decorrere dal 1o novembre 2004.

Fatto a Bruxelles, 9 novembre 2004.

Per la Commissione

António VITORINO

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


18.11.2004   

IT

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L 342/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2004

che accorda alla Slovacchia la deroga prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali

[notificata con il numero C(2004) 4382]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/775/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (1) e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio prevede la possibilità di autorizzare gli Stati membri a escludere dall'elenco previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, le aziende che detengono non più di tre capi della specie ovina o caprina, per i quali non hanno richiesto alcun premio, o un suino, purché i suddetti animali siani destinati all'uso o al consumo del proprietario e siano sottoposti, prima di ogni movimento, ai controlli stabiliti nella presente direttiva.

(2)

Le autorità slovacche hanno richiesto tale autorizzazione fino alla fine di giugno 2005 e hanno fornito le adeguate assicurazioni in merito ai controlli veterinari.

(3)

Per questo motivo sarebbe opportuno autorizzare la Slovacchia ad applicare la deroga fino al 30 giugno 2005.

(4)

Le misure adottate dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA APPROVATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Slovacchia è autorizzata ad applicare la deroga prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2005 ed è destinata alla Slovacchia.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

18.11.2004   

IT

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L 342/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 138/2004

del 29 ottobre 2004

che modifica il protocollo 3 dell'accordo SEE per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 3 dell'accordo, come modificato dalla decisione n. 140/2001 del comitato misto SEE (1), determina il regime di scambio per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

(2)

In contemporanea con l'adozione della decisione n. 140/2001, la Comunità europea e la Norvegia hanno indicato in una dichiarazione comune che la componente non agricola dei dazi doganali sui prodotti della tabella I del protocollo 3 deve essere soppressa. Su questa base, si sono svolte discussioni tra la Commissione e funzionari norvegesi, che si sono concluse l’11 marzo 2004.

(3)

Dopo l’adozione della decisione n. 140/2001 sono state introdotte modifiche tecniche nelle nomenclature tariffarie.

(4)

L'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo 3 dell’accordo prevede che i dazi doganali figuranti negli allegati della tabella I del protocollo 3 dell’accordo possono essere adeguati dal Comitato misto SEE in base a concessioni reciproche.

(5)

In seguito alla conclusione delle discussioni in data 11 marzo 2004 ed alle modifiche tecniche introdotte nelle nomenclature tariffarie, gli allegati I e III della tabella I del protocollo 3 dell'accordo dovrebbero essere modificati,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 3 dell'accordo è modificato come segue:

1)

all’allegato I della tabella I, i paragrafi 4-6 e 8 sono sostituiti dai paragrafi 4-6 e 8 dell’allegato I della presente decisione;

2)

all’appendice dell’allegato I della tabella I, la voce «1904 90 90» è sostituita dalla voce «1904 90 80»;

3)

all’allegato III della tabella I, i paragrafi 2, 7 e 9-19 sono sostituiti dai paragrafi 2, 7 e 9-11 dell’allegato II della presente decisione;

4)

al paragrafo 6 dell’allegato III della tabella I, la voce «cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole) precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi» è sostituita dalla voce «cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini) precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi»;

5)

all’appendice dell’allegato III della tabella I, la voce «1905.3002» è sostituita dalla voce «1905.3200».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al comitato misto SEE (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO I

della decisione n. 138/2004 del comitato misto SEE

I seguenti paragrafi sostituiscono i paragrafi 4-6 e 8 dell’allegato I della tabella I del protocollo 3:

«4)

I dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella in appresso sono i seguenti:

Codice NC

Dazio applicato

Osservazioni

0501 00 00

Zero

 

0502 10 00

Zero

 

0502 90 00

Zero

 

0503 00 00

Zero

 

0505 10 10

Zero

 

0505 10 90

Zero

 

0505 90 00

Zero

 

0507 10 00

Zero

 

0507 90 00

Zero

 

0508 00 00

Zero

 

0509 00 10

Zero

 

0509 00 90

Zero

 

0510 00 00

Zero

 

1302 14 00

Zero

 

1302 19 30

Zero

 

1302 19 91

Zero

 

ex 1302 20 10

18,6 %

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

ex 1302 20 90

10,9 %

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

1401 10 00

Zero

 

1401 20 00

Zero

 

1401 90 00

Zero

 

1402 00 00

Zero

 

1403 00 00

Zero

 

1404 10 00

Zero

 

1404 90 00

Zero

 

1517 10 10

0 % + 26,1 EUR/100 kg

 

1517 90 10

0 % + 26,1 EUR/100 kg

 

1517 90 93

Zero

 

1702 50 00

Zero

 

1702 90 10

Zero

 

1704 90 10

Zero

 

1806 10 15

Zero

 

1901 90 91

Zero

 

1902 20 10

8,2 %

 

2001 90 60

Zero

 

ex 2006 00 38

9,12 EUR/100 kg

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2006 00 99

9,12 EUR/100 kg

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2007 10 10

13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

 

2007 10 91

13,14 %

 

2007 10 99

15,15 %

 

2007 91 10

11,64 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 91 30

11,64 % + 4,07 EUR/100 kg

 

2007 91 90

18,90 %

 

2007 99 10

19,53 %

 

2007 99 20

13,98 % + 19,11 EUR/100 kg

 

2007 99 31

13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 33

13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 35

13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 39

7 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 55

13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

 

ex 2007 99 57

13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

Crema e pasta di castagne

ex 2007 99 57

7 % + 4,07 EUR/100 kg

Crema e pasta di prodotti diversi dalle castagne

2007 99 91

20,97 %

 

2007 99 93

13,14 %

 

2007 99 98

16,31 %

 

2008 11 10

Zero

 

2008 11 92

Zero

 

2008 11 96

Zero

 

2102 10 10

Zero

 

2102 10 90

Zero

 

2102 20 11

Zero

 

2102 20 19

Zero

 

2102 20 90

Zero

 

2102 30 00

Zero

 

2103 20 00

Zero

 

ex 2103 30 90

Zero

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

2103 90 30

Zero

 

2103 90 90

Zero

 

2104 10 10

Zero

 

2104 10 90

Zero

 

2104 20 00

Zero

 

2106 10 20

12,4 %

 

2106 90 10

24,25 EUR/100 kg

 

2106 90 20

16,8 % min. 0,97 EUR/% vol/hl

 

2106 90 92

Zero

 

2202 10 00

Zero (1)

 

2202 90 10

Zero (1)

 

2203 00 01

Zero

 

2203 00 09

Zero

 

2203 00 10

Zero

 

2205 10 10

Zero

 

2205 10 90

Zero

 

2205 90 10

Zero

 

2205 90 90

Zero

 

2207 20 00

9,9 EUR/hl

 

2208 40 11

Zero

 

2208 40 31

Zero

 

2208 40 39

Zero

 

2208 40 51

Zero

 

2208 40 91

Zero

 

2208 40 99

Zero

 

2208 50 11

Zero

 

2208 50 19

Zero

 

2208 50 91

Zero

 

2208 50 99

Zero

 

2208 60 11

Zero

 

2208 60 19

Zero

 

2208 60 91

Zero

 

2208 60 99

Zero

 

2208701011

Zero

Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

2208709011

Zero

Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

2208905610

Zero

Aquavit

2208907710

Zero

Aquavit

2209 00 11

3,10 EUR/hl

 

2209 00 19

2,33 EUR/hl

 

2209 00 91

2,49 EUR/hl

 

2209 00 99

1,50 EUR/hl

 

2402 10 00

12,60 %

 

2402 20 10

Zero

 

2402 20 90

27,95 %

 

2402 90 00

27,95 %

 

2403 10 10

36,35 %

 

2403 10 90

36,35 %

 

2403 91 00

8,05 %

 

2403 99 10

20,2 %

 

2403 99 90

Zero

 

3302 10 21

5,8 %

 

3501 10 10

Zero

 

3501105010

Zero

Aventi tenore, in peso, d'acqua superiore a 50 %

3501105090

2,9 %

Aventi tenore, in peso, d'acqua inferiore o uguale a 50 %

3501 10 90

8,7 %

 

3501 90 10

8,1 %

 

3501 90 90

6,2 %

 

3505 10 50

7,5 %

 

5)

La parte ad valorem dei dazi doganali è pari allo 0 % per i seguenti prodotti:

 

0403 10 51-0403 10 59

 

0403 10 91-0403 10 99

 

0403 90 71-0403 90 79

 

0403 90 91-0403 90 99

 

0710 40 00

 

0711 90 30

 

1704 10

 

1704 90 30-1704 90 99

 

1806 10 20-1806 10 90

 

1806 20 10-1806 20 50

 

1806 20 70

 

1806 20 80

 

1806 20 95

 

1806 31 00

 

1806 32

 

1806 90 11-1806 90 50

 

1806 90 60 10

 

1806 90 60 90

 

1806 90 70 10

 

1806 90 70 90

 

1806 90 90 11

 

1806 90 90 19

 

1806 90 90 91

 

1806 90 90 99

 

1901 10 00

 

1901 20 00

 

1901 90 11

 

1901 90 19

 

1901 90 99

 

1902 11 00

 

1902 19

 

1902 20 91

 

1902 20 99

 

1902 30

 

1902 40

 

1903 00 00

 

1904

 

1905

 

2001 90 30

 

2001 90 40

 

2004 10 91

 

2004 90 10

 

2005 20 10

 

2005 80 00

 

2008 99 85

 

2008 99 91

 

2101 12 98 91

 

2101 20 98 90

 

2101 30 19

 

2101 30 99

 

2105 00

 

2106 10 80

 

2106 90 98

 

2202 90 91-2202 90 99

 

3302 10 29

 

3505 10 10

 

3505 10 90

 

3505 20

 

3809 10.

6)

La parte ad valorem dei dazi doganali è pari al 5,8 % per i seguenti prodotti:

 

2905 44

 

3824 60

8)

I codici tariffari indicati nel presente allegato fanno riferimento ai codici applicabili a livello comunitario al 1o gennaio 2004. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.»


(1)  L’aliquota zero è temporaneamente sospesa. Per l’Islanda si applicano i regimi preferenziali previsti dal protocollo n. 2 all’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda (aliquota di dazio pari a zero). Per la Norvegia il protocollo n. 2 all’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità europea e la Norvegia verrà adattato per includere una quota libera da dazio sulle importazioni di simili prodotti dalla Norvegia verso la Comunità.


ALLEGATO II

della decisione n. 138/2004 del Comitato misto SEE

I seguenti paragrafi sostituiscono i paragrafi 2, 7 e 9-19 dell’allegato III della tabella I del protocollo 3:

«2)

I codici tariffari indicati nel presente allegato fanno riferimento ai codici applicabili a livello comunitario al 1o gennaio 2004. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.

7)

I dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella in appresso sono i seguenti:

Codice tariffario norvegese

Designazione delle merci

Dazio applicato (NOK/kg)

05.01

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; residui di capelli umani

Zero

05.02

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

Zero

05.03

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

Zero

05.05

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

Zero

05.07

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

Zero

05.08

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

Zero

05.09

Spugne naturali di origine animale

Zero

05.10

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

Zero

07.10

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:

– granturco dolce

 

.4010

– – destinato all'alimentazione

1,73

.4090

– – altro

Zero

07.11

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

– altri ortaggi e legumi; miscele di ortaggi o legumi:

– – granturco dolce

 

.9011

– – – destinato all'alimentazione

1,73

.9020

– – – altro

Zero

13.02

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

– succhi ed estratti vegetali:

 

.1400

– – di piretro o di radici delle piante da rotenone

– – altri:

Zero

.1903

– – – miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

Zero

.1904

– – – per uso terapeutico o profilattico (medicinale)

– sostanze pectiche, pectinati e pectati:

Zero

ex ex .2000

– – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

Zero

14.01

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

Zero

14.02

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:

Zero

14.03

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio : saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

Zero

14.04

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

 

.1000

– materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

Zero

.9000

– altri

Zero

15.17

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16:

– margarina, esclusa la margarina liquida:

– – altre:

– – – animale:

 

.1021

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

– – – vegetale:

14,5 %

.1031

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

– altre:

– – altre:

– – – margarina liquida:

14,5 %

.9032

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

– – – miscele liquidi commestibili di oli animali e vegetali consistenti essenzialmente in oli vegetali:

14,5 %

.9041

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

– – – altre:

10,2 %

.9091

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

Zero

ex ex .9098

– – – – miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

Zero

15.20

Glicerolo “glicerina” greggia; acque e liscivie glicerinose

 

.0010

– per uso alimentare

3,79

15.22

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

.0011

– per uso alimentare

3,79

17.02

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

– fruttosio chimicamente puro

 

.5010

– – per uso alimentare

1,37

.5090

– – altri

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

Zero

ex ex .9022

– – maltosio chimicamente puro per uso alimentare

1,37

ex ex .9099

– – maltosio chimicamente puro per uso non alimentare

Zero

18.06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

.1000

– cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Zero

19.01

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao o aventi tenore inferiore al 5 %, in peso, di cacao, non nominate né comprese altrove:

– preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

 

.1010

– – a base di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04

– altre:

5,10 (1)

.9010

– – estratti di malto

Zero

19.04

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

– prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

.1010

– – “corn flakes”

– – altri:

Zero

.1091

– – – popcorn

Zero

.1099

– – – altri

– altri:

– – riso precotto non contenente alcun ingrediente aggiunto:

Zero

.9010

– – – per uso alimentare

1,11

.9020

– – – altri

Zero

19.05

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie e essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

.2000

– pane con spezie (panpepato)

0,75

20.01

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

– altri:

– – ortaggi o legumi:

– – – granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

 

.9031

– – – – per uso alimentare

1,73

.9041

– – – – altri

– – – altri:

Zero

.9062

– – – – cuori di palma

2,22

.9063

– – – – ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2,22

20.04

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06:

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

– granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

 

.9011

– – – per uso alimentare

1,73

.9020

– – – altro

Zero

20.05

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06:

– granturco dolce (Zea mays var. Saccharata):

 

.8010

– – per uso alimentare

1,73

.8090

– – altro

Zero

20.06

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate):

– altri prodotti:

 

ex ex .0031

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %, per uso alimentare

1,94

ex ex .0031

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %, per uso non alimentare

Zero

ex ex .0091

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %, per uso alimentare

1,94

ex ex .0091

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %, per uso non alimentare

Zero

20.07

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– preparazioni omogeneizzate:

 

.1001

– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

5,30

ex ex .1009

– – altre, non contenenti zuccheri o altri dolcificanti, ottenute da materie prime diverse dalle fragole, dal ribes e dai lamponi

3,28

ex ex .1009

– – altre

– altre:

– – di agrumi:

4,55

.9110

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Zero

.9190

– – – altre

– – altre:

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

Zero

.9902

– – – – di albicocche, manghi, kiwi, pesche o loro miscugli

Zero

ex ex .9903

– – – – di mirtillo rosso (Vaccinium vitis-idaea), mirtillo (Vaccinium myrtillus), altre bacche della specie Vaccinium o mora della torba (linea tariffaria norvegese 0810.9010), o miscugli di tali bacche

1,76

ex ex .9903

– – – – altre

– – – altre:

5,30

.9907

– – – – di albicocche, manghi, kiwi, pesche o loro miscugli

Zero

ex ex .9908

– – – – ottenute da materie prime diverse dalle fragole, dal ribes e dai lamponi

1,76

ex ex .9908

– – – – altre

5,30

20.08

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

– frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

– – arachidi:

 

.1110

– – – burro di arachidi

– – – altre:

Zero

.1180

– – – – per uso alimentare

1,69

.1191

– – – – altre

– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008.19:

– – cuori di palma:

Zero

.9110

– – – per uso alimentare

– – altre:

4,67

ex ex .9903

– – – granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) per uso alimentare

2,67

21.01

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

– estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

– – preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

ex ex .1202

– – – preparazioni a base di caffè aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

Zero

ex ex .1209

– – – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

Zero

ex ex .2010

– – estratti essenze e concentrati di tè, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

– – altre:

Zero

ex ex .2091

– – – preparazioni a base di tè o di mate, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

Zero

ex ex .2099

– – – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

Zero

ex ex .3000

– succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta, estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta

Zero

21.02

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 30.02); lieviti in polvere, preparati:

– lieviti vivi:

 

.1010

– – lieviti madre

Zero

.1020

– – lieviti di panificazione, liquidi, pressati o secchi

Zero (2)

.1090

– – altri

– lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

Zero

.2010

– – lieviti per uso alimentare

2,58

.2020

– – altri lieviti inattivi

Zero

.2031

– – altri microrganismi monocellulari morti, per uso alimentare

2,58

.2040

– – altri microrganismi monocellulari morti, per uso non alimentare

Zero

.3000

– lieviti in polvere preparati

Zero

21.03

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:

– salsa “Ketchup” ed altre salse al pomodoro

 

.2010

– – tomato ketchup

– farina di senape e senape preparata:

– – senape preparata:

Zero

.3009

– – – senape preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

Zero

21.04

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

– preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

– – in recipienti a chiusura ermetica:

– – – brodi di carne

 

.1011

– – – brodi di carne, disseccati

Zero

21.05

Gelati, anche contenenti cacao:

– altri

 

.0090

– – altri

Zero

21.06

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

– altre:

 

.9010

– – preparazioni composte non alcoliche (dette “estratti concentrati”) a base di prodotti della voce 13.02, per la fabbricazione di bevande

Zero

.9020

– – preparazioni a base di succo di mela o di ribes nero, per la fabbricazione di bevande

– – altre preparazioni dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:

8,73 %

.9039

– – – diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

– – caramelle e gomma da masticare, non contenenti zuccheri:

Zero

.9041

– – – caramelle

– – – gomma da masticare:

Zero

.9043

– – – – gomma da masticare contenente nicotina

Zero

.9044

– – – – altre

– – altre:

– – – succedanei della crema di latte

Zero

.9051

– – – – secchi

5,83

.9052

– – – – liquidi

2,92

22.02

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.09:

 

.1000

– acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

– altre:

Zero

.9010

– – vini non alcolici

Zero

.9020

– – birra non alcolica (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 % vol)

Zero

.9090

– – altre

Zero

22.03

Birra di malto

Zero

22.05

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

Zero

22.07

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

 

.2000

– alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Zero

22.08

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

.4000

– rum e tafia

Zero

.5000

– gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

Zero

.6000

– vodka

– liquori:

Zero

ex ex .7000

– – liquori aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 5 %

– altri:

Zero

.9003

– – aquavit (spiriti distillati aromatizzati con semi di cumino)

Zero

22.09

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:

Zero

24.02

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

– sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco:

 

.1001

– – sigari

Zero

.1009

– – altri

Zero

.2000

– sigarette contenenti tabacco

Zero

.9000

– altre

Zero

24.03

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco:

 

.1000

– tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

– altri:

Zero

.9100

– – tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”

– – altri:

Zero

.9910

– – – estratti e sughi di tabacco

Zero

.9990

– – – altri

Zero

29.05

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

– altri polialcoli:

 

.4300

– – mannitolo

Zero

.4400

– – D-glucitolo (sorbitolo)

Zero

33.02

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

.1000

– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

Zero

35.05

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

– destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

.1001

– – altri amidi e fecole esterificati o eterificati

7,40 (3)

.1009

– – altri

7,40 (3)

.2000

– colle

Zero

38.09

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

.1000

– a base di sostanze amidacee

Zero

38.24

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

 

.6000

– sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44

Zero

9)

Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto i codici norvegesi 1901.2097 e 1901.2098 (altre miscele per la preparazione di prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905) e dichiarati privi di glutine, destinati all'alimentazione di persone affette da celiachia, è di 0,37 NOK/kg.

10)

Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto il codice norvegese ex ex 2008.9903 [granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. Saccharata) per uso non alimentare] è calcolato in base al sistema della matrice. Il dazio doganale massimo non è comunque superiore a 12 NOK/kg.

11)

Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto il codice norvegese 2106.9060 (grassi emulsionati e prodotti simili aventi tenore, in peso, di materie grasse commestibili provenienti dal latte superiore a 15 %) è calcolato in base al sistema della matrice. Il dazio doganale massimo non è comunque superiore a 7 NOK/kg.»


(1)  L’elemento agricolo si basa sulla composizione standard di cui al protocollo 2 dell’ALS.

(2)  Il regime di dazio libero si applica a partire dal 1o gennaio 2005.

(3)  Per usi tecnici, il dazio doganale è uguale a zero.


Rettifiche

18.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/46


Rettifica del regolamento (CE) n. 1471/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 271 del 19 agosto 2004 )

A pagina 25, allegato, punto 4, lettera b), paragrafo 2:

anziché:

«Questo prodotto contiene o deriva … dall’autorità competente; non proviene da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata …»,

leggi:

«Questo prodotto contiene o deriva … dall’autorità competente; non proviene da animali provenienti da regioni nelle quali sia stata …».


18.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/s3


1o novembre 2004: la nuova versione di EUR-LEX on line!

europa.eu.int/eur-lex/lex/

Il servizio Celex è integrato nel nuovo sito, che fornisce un accesso facile e gratuito alla più vasta banca dati documentaria di diritto comunitario in venti lingue.