ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47° anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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1o novembre 2004: la nuova versione di EUR-LEX on line!(Cfr. terza pagina di copertina) |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
17.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1967/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 16 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
134,0 |
070 |
56,3 |
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204 |
56,6 |
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999 |
82,3 |
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0707 00 05 |
052 |
95,5 |
204 |
32,5 |
|
999 |
64,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
86,7 |
204 |
90,2 |
|
999 |
88,5 |
|
0805 20 10 |
204 |
76,2 |
999 |
76,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
67,1 |
624 |
79,5 |
|
999 |
73,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
50,0 |
388 |
31,5 |
|
524 |
67,3 |
|
528 |
20,8 |
|
999 |
42,4 |
|
0806 10 10 |
052 |
113,9 |
400 |
211,0 |
|
508 |
251,8 |
|
999 |
192,2 |
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0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
112,0 |
400 |
93,1 |
|
404 |
99,7 |
|
512 |
104,2 |
|
720 |
55,8 |
|
800 |
194,5 |
|
804 |
106,7 |
|
999 |
109,4 |
|
0808 20 50 |
052 |
67,3 |
720 |
58,4 |
|
999 |
62,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
17.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1968/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2004
che stabilisce, per il 2005, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia ed Erzegovina, dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Serbia e Montenegro
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (2), stabilisce un contingente d'importazione preferenziale annuo di «baby beef» pari a 11 475 tonnellate, ripartito tra la Bosnia ed Erzegovina e la Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo. |
(2) |
L’accordo interinale con la Croazia adottato con decisione 2002/107/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (3), e l'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, adottato con decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (4), prevedono contingenti d’importazione preferenziali annui pari rispettivamente a 9 400 tonnellate e 1 650 tonnellate. |
(3) |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (5), e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l’Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (6) prevedono che vengano fissate norme dettagliate per l'applicazione di concessioni in materia di «baby beef». |
(4) |
A fini di controllo il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina le importazioni nel quadro di contingenti di «baby beef» per la Bosnia ed Erzegovina e la Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nel quadro di contingenti di «baby beef» originari della Croazia e dell'Ex Repubblica di Macedonia la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dell’accordo interinale con la Croazia. È inoltre necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego. |
(5) |
Il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, è soggetto ad un'amministrazione civile internazionale della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK) che ha fra l'altro istituito un servizio doganale separato. Dovrà pertanto essere istituito anche un certificato di autenticità specifico per le merci originarie della Serbia e Montenegro/Kosovo. |
(6) |
I contingenti in questione andranno gestiti mediante il ricorso a titoli d’importazione. A tal fine il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (8), dovranno essere applicabili salvo quanto disposto dal presente regolamento. |
(7) |
Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola è opportuno prevedere che il rilascio dei titoli d’importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:
a) |
9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia; |
b) |
1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia ed Erzegovina; |
c) |
1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; |
d) |
9 975 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo. |
I quattro contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505 e 09.4506.
Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.
2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.
3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC seguenti, che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 e nell'allegato III dell’accordo interinale concluso con la Croazia e dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
— |
ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79, |
— |
ex 0201 10 00 ed ex 0201 20 20, |
— |
ex 0201 20 30, |
— |
ex 0201 20 50. |
Articolo 2
Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95 si applicano alle operazioni d’importazione nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 1.
Articolo 3
1. L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d’importazione.
2. La domanda di titolo e il titolo recano, nella sezione 8, il paese o il territorio doganale d'origine. Il titolo obbliga ad importare dal paese o dal territorio doganale indicato.
La domanda di titolo e il titolo recano, nella sezione 20, una delle diciture di cui all'allegato I.
3. L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d’importazione ad esso relativo. L'autorità competente conserva l'originale del certificato di autenticità.
Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli d’importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato; in tal caso l'autorità competente indica nel certificato di autenticità il quantitativo imputato.
4. L'autorità competente può rilasciare il titolo d’importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.
Articolo 4
1. Tutte le domande di titoli d’importazione nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità del paese o territorio doganale esportatore figurante nell'elenco dell'allegato VII in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese o territorio doganale e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, o nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2007/2000, o nell'allegato III all’accordo di stabilizzazione e di associazione e all’accordo interinale di cui all'articolo 1, paragrafo 3.
2. I certificati di autenticità si compongono di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, conformemente al modello presentato negli allegati da II a VI per i paesi e il territorio doganale esportatori interessati. Essi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o territorio doganale esportatore.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d’importazione possono chiederne una traduzione.
3. L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.
Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2. Deve essere di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.
4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese o territorio doganale emittente.
Le copie devono recare lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.
5. Per essere valido il certificato di autenticità deve essere correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato VII.
6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
Articolo 5
1. Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato VII:
a) |
viene riconosciuto in quanto tale dal paese o territorio doganale esportatore interessato; |
b) |
si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità; |
c) |
si impegna a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma. |
2. L'elenco di cui all'allegato VII viene riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non risponda più ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora l'organismo emittente non adempia ad uno o più dei suoi obblighi o quando viene designato un nuovo organismo emittente.
Articolo 6
I certificati di autenticità e i titoli d’importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia la loro validità scade il 31 dicembre 2005.
Articolo 7
I paesi e il territorio doganale esportatori interessati trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18).
(3) GU L 40 del 12.2.2002, pag. 9.
(4) GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.
(5) GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 26).
(6) GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 30).
(7) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).
(8) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
ALLEGATO I
Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 2
— in spagnolo: «Baby beef» [Reglamento (CE) no 1968/2004]
— in ceco: «Baby beef» (Nařízení (ES) č. 1968/2004)
— in danese: «Baby beef» (forordning (EF) nr. 1968/2004)
— in tedesco: «Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 1968/2004)
— in estone: «Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 1968/2004)
— in greco: «Baby beef» [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1968/2004]
— in inglese: «Baby beef» (Regulation (EC) No 1968/2004)
— in francese: «Baby beef» [Règlement (CE) no 1968/2004]
— in italiano: «Baby beef» [Regolamento (CE) n. 1968/2004]
— in lettone: «Baby beef» (Regula (EK) Nr. 1968/2004)
— in lituano: «Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 1968/2004)
— in ungherese: «Baby beef» (1968/2004/EK rendelet)
— in maltese: «Baby beef» (Regolament (KE) Nru 1968/2004)
— in neerlandese: «Baby beef» (Verordening (EG) nr. 1968/2004)
— in polacco: «Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 1968/2004)
— in portoghese: «Baby beef» [Regulamento (CE) n.o 1968/2004]
— in slovacco: «Baby beef» (Nariadenie (ES) č. 1968/2004)
— in sloveno: «Baby beef» (Uredba (ES) št. 1968/2004)
— in finlandese: «Baby beef» (Asetus (EY) N:o 1968/2004)
— in svedese: «Baby beef» (Förordning (EG) nr 1968/2004)
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
ALLEGATO VII
Organismi emittenti:
— |
Repubblica di Croazia: «Euroinspekt», Zagabria, Croazia; |
— |
Repubblica di Bosnia ed Erzegovina: |
— |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: |
— |
Serbia e Montenegro (1): «Istituto YU per la tecnologia e l'igiene delle carni, Kacanskog 13, Belgrado, Iugoslavia»; |
— |
Serbia e Montenegro/Kosovo: |
(1) Non compreso il Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
17.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1969/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2004
che rettifica il regolamento (CE) n. 96/2004 che adegua alcuni regolamenti relativi ai mercati dello zucchero a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 96/2004 della Commissione (1) contiene un errore. Infatti, all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore dello zucchero (2) non sono stati apportati gli adeguamenti richiesti dall’allargamento dell’Unione. |
(2) |
Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 96/2004, inserendovi le diciture previste dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1464/95 nelle lingue dei nuovi Stati membri, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 96/2004, è inserito il seguente punto 2 bis:
«2 bis all’articolo 7, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:
«2 bis“2. Per lo zucchero, lo sciroppo di zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1260/2001, da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000, la domanda di titolo d’importazione e il titolo medesimo recano:
— |
nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:
|
— |
nella casella n. 8, la menzione del paese di origine del prodotto. |
Il titolo d’importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000, dal paese in esso indicato.
«2 bis3. Per lo zucchero, lo sciroppo di zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), f), g), e h), del regolamento (CE) n. 1260/2001, da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni della decisione 2001/330/CE, la domanda di titolo d’importazione e il titolo medesimo recano:
— |
nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:
|
— |
nella casella n. 8, la menzione del paese di origine del prodotto. |
Il titolo d’importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni della decisione 2001/330/CE, dal paese in esso indicato.
«2 bis4. Per lo zucchero, lo sciroppo di zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), f), g), e h), del regolamento (CE) n. 1260/2001, da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni della decisione 2001/868/CE, la domanda di titolo d’importazione e il titolo medesimo recano:
— |
nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:
|
— |
nella casella n. 8, la menzione del paese di origine del prodotto. |
Il titolo d’importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni della decisione 2001/868/CE, dal paese in esso indicato”.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3.
(2) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004.
17.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1970/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2004
che adegua il regolamento (CEE) n. 3515/92, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d’intervento, a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’adesione alla Comunità della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso: «i nuovi Stati membri») rende necessario adeguare il regolamento (CEE) n. 3515/92 della Commissione (1) e introdurre talune diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri. |
(2) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3515/92, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3515/92 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di esportazione e, se del caso, il documento di transito comunitario esterno o il documento nazionale equivalente, recano una delle seguenti diciture:
|
2) |
all’articolo 5, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Nelle fattispecie di cui all’articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77, i prodotti spediti verso un altro Stato membro in un’operazione di trasferimento sono accompagnati dall’esemplare di controllo T 5 di cui agli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2). L’esemplare di controllo T 5 è rilasciato dall’organismo d’intervento che spedisce i prodotti e reca, nella casella 104, una delle seguenti diciture:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 2004. Non è tuttavia pregiudicata la validità delle diciture apposte conformemente all’articolo 2, secondo comma, e dell’articolo 5, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3515/92, tra il 1o maggio 2004 e la data d’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 306/95 (GU L 36 del 16.2.1995, pag. 1).
17.11.2004 |
IT |
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L 341/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1971/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2004
relativo alla sospensione della pesca dello scorfano di Norvegia da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), prevede contingenti di scorfano di Norvegia per il 2004. |
(2) |
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato. |
(3) |
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scorfano di Norvegia nelle acque della zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Portogallo ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 13 ottobre 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di scorfano di Norvegia nelle acque della zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 2004.
La pesca dello scorfano di Norvegia nelle acque della zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(2) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2004 (GU L 332 del 6.11.2004, pag. 5).
17.11.2004 |
IT |
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L 341/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1972/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2004
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).
(4) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1814/2004 (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 7).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 16 novembre 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
78,8 |
12 |
01 |
89,1 |
9 |
03 |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
137,9 |
61 |
01 |
173,9 |
43 |
02 |
||
161,5 |
49 |
03 |
||
255,1 |
14 |
04 |
||
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
134,1 |
25 |
03 |
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
212,8 |
25 |
01 |
230,8 |
20 |
04 |
||
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
151,1 |
49 |
01 |
168,5 |
40 |
03 |
(1) Origine delle importazioni:
01 |
Brasile |
02 |
Thailandia |
03 |
Argentina |
04 |
Cile.» |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
17.11.2004 |
IT |
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L 341/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2004
recante nomina di un membro supplente tedesco del Comitato delle regioni
(2004/768/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/60/CE del Consiglio (1), del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni. |
(2) |
Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Ole VON BEUST, dimissioni comunicate al Consiglio in data 7 luglio 2004, |
DECIDE:
Articolo unico
Il sig. Roger KUSCH, Justizsenator, è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Ole VON BEUST per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.
17.11.2004 |
IT |
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L 341/24 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2004
recante nomina di un membro titolare tedesco e di un membro supplente tedesco del Comitato delle regioni
(2004/769/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002 (1) recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni. |
(2) |
Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Axel ENDLEIN, comunicate al Consiglio in data 7 luglio 2004, e un seggio di membro supplente del medesimo comitato è divenuto vacante in seguito alla proposta di nominare il Sig. Peter WINTER membro titolare, |
DECIDE:
Articolo unico
Sono nominati membri del Comitato delle regioni
a) |
quale membro titolare:
|
b) |
quale membro supplente:
|
per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) GU L 24 del 26.1.2002 pag. 38.
17.11.2004 |
IT |
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L 341/25 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2004
recante nomina di un membro supplente danese del Comitato delle regioni
(2004/770/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo danese,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002 (1), recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni. |
(2) |
Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Hans TOFT, dimissioni comunicate al Consiglio in data 12 luglio 2004, |
DECIDE:
Articolo unico
La Sig.ra Eva NEJSTGAARD, sindaco del comune di Allerød, è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Hans TOFT per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. R. BOT
(1) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.
17.11.2004 |
IT |
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L 341/26 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 4 ottobre 2004
recante nomina di un membro titolare estone e di un membro supplente estone del Comitato delle regioni
(2004/771/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo estone,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002 (1) recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni. |
(2) |
Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Tönis KÕIV, comunicate al Consiglio in data 12 luglio 2004, e un seggio di membro supplente del medesimo comitato è divenuto vacante in seguito alla proposta del Sig. Margus LEPIK quale membro titolare, |
DECIDE:
Articolo unico
Sono nominati membri del Comitato delle regioni
a) |
quale membro titolare:
|
b) |
quale membro supplente:
|
per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.
Fatto a Bruxelles, addì 4 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
A. J. DE GEUS
(1) GU L 24 del 26.1.2002 pag. 38.
Commissione
17.11.2004 |
IT |
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L 341/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2004
concernente una partecipazione finanziaria per il 2004 della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dal Belgio e dal Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
[notificata con il numero C(2004) 4181]
(I testi francese, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)
(2004/772/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1) (in appresso denominata «la direttiva»), in particolare l’articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità della direttiva, può essere assegnato un contributo finanziario della Comunità agli Stati membri per coprire le spese che riguardano direttamente le misure necessarie adottate o da adottare ai fini della lotta contro gli organismi nocivi introdotti dai paesi terzi o da altre aree della Comunità, per eliminarli o, qualora ciò non sia possibile, contenerli. |
(2) |
Il Belgio e il Portogallo hanno varato dei programmi d’azione per eliminare gli organismi, nocivi ai vegetali, introdotti sui rispettivi territori. Detti programmi indicano gli obiettivi da raggiungere, le misure da mettere in atto e i loro costi e durata. I tre paesi hanno richiesto che venisse assegnato un contributo finanziario della Comunità a tali programmi entro il limite di tempo stabilito nella direttiva e in conformità del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all’assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 (2) (in appresso denominato «il regolamento»). |
(3) |
Le spese sostenute dal Belgio e dal Portogallo, di cui si tiene conto nella presente decisione, riguardano direttamente le questioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva. |
(4) |
Le informazioni tecniche fornite dal Belgio e dal Portogallo hanno permesso alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato ed esaustivo; le suddette informazioni sono anche state esaminate dal comitato fitosanitario permanente. La Commissione ha concluso che le condizioni per la concessione del contributo finanziario di cui all’articolo 23 della direttiva sono soddisfatte. |
(5) |
Conseguentemente, è opportuno provvedere a un contributo finanziario della Comunità inteso a coprire le spese relative ai suddetti programmi. |
(6) |
Il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 50 % delle spese ammissibili. Escluso il programma per il quale la partecipazione dev’essere decrescente a norma dell’articolo 23, paragrafo 5, terzo comma della direttiva, il contributo finanziario della Comunità ai fini della presente decisione dovrebbe ammontare al 50 %. |
(7) |
Il programma comunicato dal Portogallo è già stato oggetto di contributi comunitari a norma delle decisioni 2001/811/CE (3), 2002/889/CE (4) e 2003/787/CE (5) della Commissione. Un’estensione del periodo in cui portare avanti le misure di eradicazione, come previsto all’articolo 23, paragrafo 5, terzo comma della direttiva, è stata concessa a questo programma già in corso, dal momento che l’esame della situazione ha portato alla conclusione che l’obiettivo delle sue misure di eradicazione può essere conseguito entro un periodo di tempo ragionevole. Il contributo finanziario della Comunità per questo programma è stato ridotto progressivamente a norma dell’articolo 23, paragrafo 5, terzo comma. |
(8) |
Il contributo di cui all’articolo 2 della presente decisione non osta a ulteriori azioni già adottate o da adottare e necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di eradicazione o di controllo degli organismi nocivi interessati. |
(9) |
La presente decisione lascia impregiudicato il risultato della verifica effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva per accertare se l’introduzione di un certo organismo nocivo sia stata causata da esami o ispezioni inadeguati, nonché le conseguenze di tale verifica. |
(10) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 (6) del Consiglio, le misure veterinarie e fitosanitarie varate in conformità delle norme comunitarie sono finanziate a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Il controllo finanziario di queste misure è disciplinato dagli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento, fatte salve le norme del regolamento 1040/2002 e i paragrafi 8 e 9 dell’articolo 23 della direttiva. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata l’assegnazione di un contributo finanziario della Comunità per il 2004 destinato a coprire le spese sostenute dal Belgio e dal Portogallo che riguardano direttamente le misure necessarie secondo il disposto dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi interessati dai programmi di eradicazione di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. L’importo complessivo del contributo finanziario di cui all’articolo 1 è pari a 576 549 EUR.
2. Gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di eradicazione per anno di attuazione del programma stesso sono indicati all’allegato della presente decisione.
3. Il contributo finanziario massimo risultante per gli Stati membri in parola è il seguente:
— |
210 485 EUR al Belgio, |
— |
366 064 EUR al Portogallo. |
Articolo 3
Fatte salve le verifiche della Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, il contributo finanziario della Comunità di cui all’allegato è pagato solo una volta che:
a) |
la Commissione abbia ricevuto le prove delle misure adottate mediante la documentazione appropriata, in conformità delle norme di cui al regolamento, in particolare all’articolo 1, paragrafo 2, e all’articolo 2; |
b) |
lo Stato membro interessato abbia presentato alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo finanziario della Comunità, in conformità delle norme di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002. |
Articolo 4
Il Regno del Belgio e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38.
(3) GU L 306 del 23.11.2001, pag. 25.
(4) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 16.
(5) GU L 293 dell’11.11.2003, pag. 13.
(6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
ALLEGATO
PROGRAMMI DI ERADICAZIONE
SEZIONE I
Programmi per i quali la partecipazione finanziaria della Comunità corrisponde al 50 % delle spese ammissibili
Stato membro |
Organismi nocivi combattuti |
Vegetali interessati |
Anno |
Spese ammissibili (EUR) |
Contributo comunitario massimo (EUR) per programma |
Belgio |
Diabrotica virgifera |
Mais |
2003 e 2004 |
420 970 |
210 485 |
SEZIONE II
Programmi per i quali i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità differiscono in base a una applicazione decrescente
Stato membro |
Organismi nocivi combattuti |
Vegetali interessati |
Anno |
Anno di attuazione del programma di eradicazione |
Spese ammissibili (EUR) |
Tasso (%) |
Contributo comunitario massimo (EUR) |
Portogallo |
Bursaphelenchus xylophilus |
Alberi del genere Pinus |
2003 |
5 |
1 016 847 |
36 |
366 064 |
Contributo comunitario totale (EUR) |
576 549 |
17.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/s3 |
1o novembre 2004: la nuova versione di EUR-LEX on line!
europa.eu.int/eur-lex/lex/
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