ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 338

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
13 novembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1934/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1726/2000 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

4

 

*

Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e Del consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ( 1 )

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

13.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 338/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1934/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1726/2000 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1726/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (2), la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una revisione intermedia, non oltre il 31 ottobre 2003. Sulla base di tale revisione intermedia, sono state suggerite alcune modifiche al regolamento (CE) n. 1726/2000.

(2)

La revisione intermedia comprende suggerimenti e proposte volti a migliorare l'attuazione della cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica, alcuni dei quali sono già stati formulati nel documento strategico nazionale del 2002 e sono stati presi in considerazione nel programma indicativo 2003-2005. Essi riguardano, in particolare, l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini a tutti i livelli dei progetti – dalla pianificazione all'esecuzione –, lo snellimento delle procedure amministrative, il miglioramento dei criteri per la valutazione dei progetti e dei programmi quanto alla loro concezione, nonché la chiarificazione delle condizioni per la concessione degli stanziamenti del Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo (PERS) a favore dei programmi regionali.

(3)

Ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (3), è possibile fornire finanziamenti alla Repubblica del Sudafrica mediante sostegni diretti di bilancio. Il regolamento (CE) n. 1726/2000 potrebbe tuttavia essere interpretato in modo tale da ritenere che siano esclusi i sostegni di bilancio non mirati. Inoltre, il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), contiene, nel titolo IV della seconda parte, disposizioni specifiche per le «azioni esterne». È pertanto opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 1726/2000 al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5).

(4)

Alla luce dell'attuazione del PERS, in particolare del programma indicativo pluriennale 2000-2002, è opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 1726/2000, in particolare per quanto attiene all'adozione di programmi settoriali, al finanziamento tramite sostegni di bilancio e al finanziamento congiunto di progetti e di programmi nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionale.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1726/2000 è entrato in vigore nel 2000 e scadrà il 31 dicembre 2006. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 1, prevede programmazioni indicative triennali. Affinché i programmi possano corrispondere al periodo di validità del regolamento, è anche opportuno prevedere programmi indicativi quadriennali.

(6)

L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (6), del quale il Sudafrica è firmatario, è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. Il protocollo n. 3 di detto accordo definisce lo status condizionale del Sudafrica nel quadro dell'accordo stesso.

(7)

La decisione 1999/753/CE del Consiglio (7) ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica del Sudafrica. L'allegato X dell'accordo succitato stabilisce che la Comunità fornirà aiuti finalizzati alla ristrutturazione del settore sudafricano dei vini e alcolici nonché alla commercializzazione e alla distribuzione di tali prodotti del Sudafrica. I due relativi accordi sugli scambi di vino e di bevande spiritose sono stati approvati rispettivamente con la decisione 2002/51/CE (8) e con la decisione 2002/52/CE (9) del Consiglio. È pertanto necessario inserire un importo addizionale nella dotazione finanziaria prevista dal regolamento (CE) n. 1726/2000.

(8)

Nella pratica, il comitato del Fondo europeo di sviluppo svolge la funzione di «comitato per il Sudafrica» ai fini del regolamento (CE) n. 1726/2000. È opportuno istituire formalmente tale comitato.

(9)

L'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1726/2000 chiede alla Commissione di consultare il comitato in merito alle decisioni di finanziamento che essa intende prendere riguardo ai progetti e ai programmi di importo superiore a 5 milioni di EUR. Ai fini di una sana gestione finanziaria e della razionalizzazione delle procedure, è opportuno portare tale limite a 8 milioni di EUR.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1726/2000 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1726/2000 è modificato come segue:

1)

L'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   I programmi si concentrano sulla lotta alla povertà, tengono conto delle esigenze delle comunità in precedenza sfavorite, prendono in considerazione la dimensione dello sviluppo connessa all'ambiente e provvedono all'integrazione sistematica (“mainstreaming”) dell'uguaglianza dei sessi in tutte le politiche, in particolare rafforzando la partecipazione delle donne a tutti i livelli delle politiche, della programmazione e dell'attuazione. Nell'ambito di tutti questi programmi occorre prestare particolare attenzione al potenziamento delle capacità istituzionali.»

2)

All'articolo 2, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   La cooperazione allo sviluppo attuata in base al presente regolamento si concentrerà principalmente sulle aree di cooperazione di cui all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo al Sudafrica dell'accordo di Cotonou e, in particolare, sui seguenti aspetti:»

3)

L'articolo 4 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   I finanziamenti comunitari possono riguardare:»

ii)

al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

spese a carico del bilancio statale a sostegno dell'attuazione delle riforme e delle politiche nei settori prioritari individuati attraverso un dialogo politico, utilizzando gli strumenti più adeguati, anche sotto forma di sostegni di bilancio e sotto altre forme specifiche di aiuti di bilancio.»

iii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Una parte dei finanziamenti può essere fornita a beneficiari finali mirati (ad esempio imprenditori emergenti), sotto forma di capitale di rischio o sotto altre forme di partecipazione finanziaria. La Banca europea per gli investimenti può essere associata alla gestione di tali fondi, come più opportuno. Le risorse del presente regolamento non saranno utilizzate per fini di concorrenza sleale.»

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«4bis.   I singoli progetti e programmi a favore della cooperazione e integrazione regionale verranno finanziati dal PERS e/o con fondi regionali del Fondo europeo di sviluppo (FES).

La Commissione si adopera per garantire un equilibrio tra i finanziamenti provenienti dalle due fonti a livello di Programma indicativo pluriennale, impegnando a favore della cooperazione e dell'integrazione regionale una percentuale indicativa del PERS simile alla quota di fondi FES destinati alla cooperazione ed integrazione regionale nel protocollo finanziario dell'accordo di Cotonou.»

4)

L'articolo 5 è abrogato.

5)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Programmazione

1.   La programmazione indicativa pluriennale si svolge nel contesto di stretti contatti con il governo sudafricano e tenendo conto dei risultati del coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7. Il processo di programmazione indicativa rispetterà pienamente il principio di programmazione diretta dal beneficiario.

2.   Per prepararsi a ciascun ciclo di programmazione, nel contesto di un maggiore coordinamento, anche in loco, con gli Stati membri, la Commissione redige un documento strategico nazionale di concerto con il governo sudafricano. Tale documento strategico nazionale tiene conto dei risultati dell'ultima valutazione generale delle operazioni finanziate in base al regolamento (CE) n. 2259/96 e al presente regolamento, e di altre valutazioni periodiche delle azioni. Esso è legato ad un'analisi mirata ai problemi e prende in considerazione questioni trasversali quali la riduzione della povertà, l'uguaglianza dei sessi, l'ambiente e la sostenibilità. Al documento strategico nazionale è allegato un progetto del programma indicativo pluriennale. È selezionato un numero limitato di settori di cooperazione sulla base delle aree individuate all'articolo 2. Per tali settori sono definite modalità e misure di accompagnamento. Per quanto possibile sono elaborati indicatori di efficienza, al fine di agevolare l'attuazione degli obiettivi e la valutazione delle relative ripercussioni. Il documento strategico nazionale e il progetto di programma indicativo pluriennale sono esaminati dal comitato determinato su base geografica competente per lo sviluppo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in seguito denominato “il comitato”. Il comitato esprime il suo parere secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3.   Il programma indicativo pluriennale è negoziato e firmato dalla Commissione e dal governo sudafricano. Il risultato finale dei negoziati è trasmesso per informazione al comitato. Il documento è discusso dal comitato a richiesta di uno o più membri.

4.   Una volta all'anno il comitato esamina il funzionamento, i risultati e la costante pertinenza del documento strategico nazionale e del programma indicativo pluriennale. Il comitato può invitare la Commissione a negoziare con il governo sudafricano modifiche del programma indicativo pluriennale qualora vi siano valutazioni o altri sviluppi pertinenti che forniscano indicazioni in tal senso.

5.   Una volta all'anno il comitato discute, sulla base di una presentazione svolta dalla Commissione, gli orientamenti generali delle operazioni da attuare nell'anno successivo.»

6)

L'articolo 7, paragrafo 2, è abrogato.

7)

L'articolo 8 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione è assistita dal comitato per il Sudafrica, in seguito denominato “comitato”.»

b)

nei paragrafi 5 e 6, l'importo di «5 milioni di EUR» è sostituito da «8 milioni di EUR».

8)

All'articolo 10, paragrafo 1, l'importo di «885,5 milioni di EUR» è sostituito da «900,5 milioni di EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 27 ottobre 2004.

Per il Parlamento europeo

J. BORRELL FONTELLES

Il presidente

Per il Consiglio

A. NICOLAI

Il presidente


(1)  Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 13 settembre 2004.

(2)  GU L 198 del 4.8.2000, pag. 1.

(3)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(6)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(7)  GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

(8)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 3.

(9)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112.


13.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 338/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2004

riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (3), stabilisce principi generali per l’eliminazione delle disparità tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda tali materiali ed oggetti e dispone l’adozione di direttive di applicazione relative a gruppi specifici di materiali e oggetti (direttive particolari). Tale impostazione è stata efficace e andrebbe dunque continuata.

(2)

Le direttive particolari adottate in virtù della direttiva 89/109/CEE contengono di norma disposizioni che lasciano agli Stati membri uno scarso margine discrezionale nel recepimento e sono soggette a frequenti modifiche, necessarie per il loro rapido adeguamento al progresso tecnologico. Dovrebbe pertanto essere possibile configurare tali misure come regolamenti o decisioni. Al tempo stesso è opportuno includere nel loro ambito varie questioni aggiuntive. La direttiva 89/109/CEE dovrebbe quindi essere sostituita.

(3)

Il principio alla base del presente regolamento è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

(4)

I nuovi tipi di materiali e oggetti concepiti per mantenere attivamente o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari («materiali e oggetti attivi destinati al contatto con i prodotti alimentari») non sono concepiti per essere inerti, contrariamente ai materiali e agli oggetti tradizionali. Altri tipi di nuovi materiali e oggetti sono concepiti per controllare le condizioni del prodotto alimentare («materiali e oggetti intelligenti destinati al contatto con i prodotti alimentari»). Entrambi i tipi di materiali e oggetti possono essere messi a contatto con i prodotti alimentari. È pertanto necessario, per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, che i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti destinati al contatto con i prodotti alimentari siano inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento e che siano stabiliti i principali requisiti per il loro impiego. Requisiti ulteriori dovrebbero essere fissati con misure specifiche, che prevedano tra l'altro elenchi positivi di sostanze e/o di materiali e oggetti autorizzati, che dovrebbero essere adottate appena possibile.

(5)

I materiali e gli oggetti attivi destinati al contatto con i prodotti alimentari sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti «attivi» che verranno rilasciati nel prodotto alimentare o che assorbiranno sostanze dallo stesso. Detti materiali e oggetti andrebbero distinti da quelli tradizionalmente utilizzati per rilasciare i componenti naturali in tipi specifici di prodotti alimentari nel processo di lavorazione, come le botti di legno.

(6)

I materiali e gli oggetti attivi destinati al contatto con i prodotti alimentari possono cambiare la composizione o le proprietà organolettiche dei prodotti alimentari soltanto se i cambiamenti sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili ai prodotti alimentari, come le disposizioni della direttiva 89/107/CEE (4) concernente gli additivi alimentari. In particolare, le sostanze quali gli additivi alimentari deliberatamente incorporate in taluni materiali e oggetti attivi destinati al contatto con i prodotti alimentari per essere rilasciate nei prodotti alimentari confezionati o nell'ambiente in cui si trovano tali prodotti alimentari dovrebbero essere autorizzate a norma delle pertinenti disposizioni comunitarie applicabili ai prodotti alimentari ed essere inoltre soggette ad altre norme che saranno definite in una misura specifica.

In aggiunta etichettatura e informazioni adeguate dovrebbero aiutare gli utilizzatori nell'impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti attivi in conformità della legislazione alimentare, nonché delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

(7)

I materiali e gli oggetti attivi e intelligenti destinati al contatto con i prodotti alimentari non dovrebbero cambiare la composizione o le proprietà organolettiche dei prodotti alimentari o dare informazioni sulle condizioni dei prodotti alimentari tali da poter fuorviare i consumatori. Ad esempio, i materiali e gli oggetti attivi destinati al contatto con i prodotti alimentari non dovrebbero rilasciare o assorbire sostanze come le aldeidi o le ammine per coprire un deterioramento incipiente dei prodotti alimentari. Tali cambiamenti che potrebbero alterare i segnali di deterioramento potrebbero fuorviare il consumatore e pertanto non dovrebbero essere permessi. Analogamente i materiali e gli oggetti attivi destinati al contatto con i prodotti alimentari che producono cambiamenti di colore nei prodotti alimentari atti a dare informazioni sbagliate sulle condizioni degli stessi potrebbero fuorviare il consumatore e pertanto non dovrebbero essere permessi.

(8)

I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che vengono immessi sul mercato dovrebbero essere conformi ai requisiti del presente regolamento. Tuttavia, dovrebbero essere esclusi i materiali e gli oggetti forniti come oggetti di antiquariato, in quanto sono disponibili in quantità limitate e il loro contatto con i prodotti alimentari è pertanto limitato.

(9)

I materiali di ricopertura o di rivestimento, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono essere consumati con i medesimi, non dovrebbero essere contemplati nel presente regolamento. D'altro canto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai materiali di ricopertura o di rivestimento che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, ma che non fanno parte dei prodotti alimentari e non sono destinati al consumo con detti prodotti alimentari.

(10)

È necessario definire vari tipi di restrizioni e condizioni d’impiego per i materiali e gli oggetti di cui al presente regolamento nonché per la sostanze impiegate nella loro fabbricazione. È opportuno istituire tali restrizioni e condizioni d’impiego mediante misure specifiche attinenti alle particolari caratteristiche tecnologiche di ciascun gruppo di materiali e oggetti.

(11)

A norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (5), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») dovrebbe essere consultata prima che, nell’ambito delle misure specifiche, siano adottate disposizioni aventi eventualmente implicazioni di salute pubblica.

(12)

Le sostanze da includere nell'elenco previsto da misure specifiche, comprendente le sostanze autorizzate all’interno della Comunità per l’uso nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, dovrebbero essere sottoposte ad una valutazione della sicurezza prima dell’autorizzazione. La valutazione della sicurezza e l'autorizzazione di dette sostanze dovrebbero lasciare impregiudicati i requisiti pertinenti della normativa comunitaria concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

(13)

Le disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali relative alla valutazione della sicurezza e all’autorizzazione delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari possono ostacolare la libera circolazione di tali materiali e oggetti, creando condizioni di concorrenza scorretta e sleale. Occorrerebbe pertanto istituire una procedura di autorizzazione a livello comunitario. La valutazione della sicurezza di tali sostanze dovrebbe essere svolta dall’Autorità, affinché avvenga in modo armonizzato.

(14)

La valutazione della sicurezza delle sostanze dovrebbe essere seguita da una decisione di gestione del rischio che valuti l’opportunità di inserire le sostanze in un elenco comunitario di sostanze autorizzate.

(15)

È opportuno prevedere la possibilità di un riesame amministrativo di atti specifici od omissioni da parte dell'Autorità a norma del presente regolamento. Tale riesame non dovrebbe pregiudicare il ruolo dell'Autorità quale punto di riferimento scientifico indipendente per la valutazione del rischio.

(16)

L’etichettatura agevola l’impiego corretto dei materiali e degli oggetti da parte degli utilizzatori. Le modalità secondo cui l’etichettatura deve essere realizzata possono variare in funzione dell’utilizzatore.

(17)

La direttiva 80/590/CEE della Commissione (6) ha introdotto un simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Per motivi di semplicità, tale simbolo dovrebbe essere inserito nel presente regolamento.

(18)

La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dovrebbe essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità. Gli operatori economici dovrebbero essere in grado di individuare almeno le imprese dalle quali e alle quali sono stati forniti i materiali e gli oggetti stessi.

(19)

Nel controllare la conformità dei materiali e degli oggetti al presente regolamento è opportuno tener conto delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati. In base al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di prodotti alimentari e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (7), la Commissione è impegnata a fornire un sostegno ai paesi in via di sviluppo per quanto attiene alla sicurezza alimentare, compresa la sicurezza dei materiali e degli oggetti a contatto con i prodotti alimentari. Tale regolamento prevede pertanto disposizioni speciali che dovrebbero essere applicabili anche ai materiali e agli oggetti che vengono a contatto con i prodotti alimentari.

(20)

È necessario stabilire procedure per l’adozione di misure di salvaguardia nelle situazioni in cui un determinato materiale od oggetto può costituire un grave rischio per la salute umana.

(21)

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (8), si applica ai documenti in possesso dell'Autorità.

(22)

È opportuno proteggere l’investimento effettuato dagli innovatori nel raccogliere le informazioni e i dati a sostegno delle richieste previste dal presente regolamento. Tuttavia, per prevenire l’inutile ripetizione di studi e in particolare di esperimenti sugli animali, la condivisione dei dati dovrebbe essere permessa purché vi sia l’accordo tra i soggetti interessati.

(23)

Dovrebbero essere designati laboratori di riferimento comunitari e nazionali al fine di contribuire all’elevata qualità e all’uniformità dei risultati delle analisi. Tale obiettivo sarà raggiunto nel quadro del regolamento (CE) n. 882/2004.

(24)

L'uso di materiali e oggetti riciclati dovrebbe essere favorito nella Comunità per ragioni ambientali, purché siano stabiliti requisiti rigorosi per garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. Tali requisiti dovrebbero essere stabiliti tenendo conto anche delle caratteristiche tecnologiche dei vari gruppi di materiali e di oggetti menzionati nell'allegato I. Si dovrebbe dare la priorità all'armonizzazione delle norme in materia di materiali e oggetti di plastica riciclata, in quanto il loro uso è in aumento e le normative nazionali sono carenti o divergenti. Si dovrebbe pertanto mettere a disposizione del pubblico il più presto possibile un progetto di misura specifica sui materiali e gli oggetti di plastica riciclata al fine di chiarire la situazione giuridica nella Comunità.

(25)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento e le modifiche degli allegati I e II dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del ; 28 giugno 1999 ; recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(26)

Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e provvedere affinché esse siano applicate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(27)

È necessario che gli operatori economici abbiano tempo sufficiente per adattarsi a taluni requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(28)

Poiché gli scopi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle disparità tra le disposizioni nazionali e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29)

Le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE dovrebbero pertanto essere abrogate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo e oggetto

1.   Il presente regolamento mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene all'immissione sul mercato comunitario dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.

2.   Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti (qui di seguito denominati «materiali e oggetti»), allo stato di prodotti finiti:

a)

che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;

b)

che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;

o

c)

di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.

3.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai materiali e agli oggetti forniti come oggetti di antiquariato;

b)

ai materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi;

c)

agli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le pertinenti definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, fatta eccezione per i termini «rintracciabilità» e «immissione sul mercato» per i quali valgono le seguenti definizioni:

a)

per «rintracciabilità» s’intende la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione;

b)

per «immissione sul mercato» s’intende la detenzione di materiali e oggetti a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente dette.

2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

per «materiali e oggetti attivi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari» (qui di seguito denominati «materiali e oggetti attivi») s’intendono materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati. Essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilascino sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbano dagli stessi;

b)

per «materiali e oggetti intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari» (qui di seguito denominati «materiali e oggetti intelligenti») s’intendono materiali e oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente;

c)

per «impresa» s’intende ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività connesse con qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione dei materiali e degli oggetti;

d)

per «operatore economico» s’intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa posta sotto il suo controllo.

Articolo 3

Requisiti generali

1.   I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

a)

costituire un pericolo per la salute umana;

b)

comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;

o

c)

comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

2.   L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non deve fuorviare i consumatori.

Articolo 4

Requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti

1.   Nell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), i materiali e gli oggetti attivi possono comportare modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari a condizione che tali modifiche rispettino le disposizioni comunitarie applicabili ai prodotti alimentari, quali le disposizioni della direttiva 89/107/CEE sugli additivi alimentari e le relative misure di attuazione o, in mancanza di tali disposizioni, quelle nazionali relative ai prodotti alimentari.

2.   In attesa dell'adozione di norme aggiuntive in una misura specifica sui materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, le sostanze deliberatamente incorporate in materiali e oggetti attivi destinati a essere rilasciati nei prodotti alimentari o nell'ambiente in cui si trovano sono autorizzate e utilizzate ai sensi delle pertinenti disposizioni comunitarie applicabili ai prodotti alimentari e sono conformi alle disposizioni del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.

Tali sostanze si considerano ingredienti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE (10).

3.   I materiali e gli oggetti attivi non comportano modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari tali da poter fuorviare i consumatori, ad esempio coprendone il deterioramento.

4.   I materiali e gli oggetti intelligenti non forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare tali da poter fuorviare i consumatori.

5.   I materiali e gli oggetti attivi e intelligenti che sono già stati messi in contatto con prodotti alimentari devono essere adeguatamente etichettati per consentire al consumatore di identificarne le parti non commestibili.

6.   I materiali e gli oggetti attivi e intelligenti devono essere adeguatamente etichettati in modo da indicare che si tratta di materiali od oggetti attivi e/o intelligenti.

Articolo 5

Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti

1.   Per i gruppi di materiali e oggetti elencati nell’allegato I e, se del caso, le combinazioni di tali materiali e oggetti o di materiali e oggetti riciclati impiegati nella fabbricazione di tali materiali e oggetti, possono essere adottate o modificate misure specifiche secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Tali misure specifiche possono includere:

a)

un elenco delle sostanze autorizzate per essere impiegate nella fabbricazione di materiali e oggetti;

b)

uno o più elenchi di sostanze autorizzate incorporate in materiali e oggetti attivi o intelligenti a contatto con i prodotti alimentari, o di materiali e oggetti attivi o intelligenti nonché, se necessario, condizioni particolari d’impiego di tali sostanze e/o dei materiali e oggetti in cui sono incorporate;

c)

requisiti di purezza delle sostanze di cui alla lettera a);

d)

condizioni particolari d’impiego delle sostanze di cui alla lettera a) e/o dei materiali e degli oggetti nei quali le sostanze sono state utilizzate;

e)

limiti specifici di cessione di taluni componenti o gruppi di componenti nei o sui prodotti alimentari, tenendo debitamente conto delle altre possibili fonti di esposizione a tali componenti;

f)

un limite globale di cessione dei componenti nei o sui prodotti alimentari;

g)

disposizioni miranti a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dal contatto orale coi materiali e gli oggetti;

h)

altre norme che garantiscano l’osservanza degli articoli 3 e 4;

i)

norme fondamentali per il controllo dell’osservanza delle disposizioni stabilite nelle lettere da a) ad h);

j)

norme riguardanti il prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo dell’osservanza delle disposizioni stabilite nelle lettere da a) ad h);

k)

disposizioni specifiche volte a garantire la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti, comprese disposizioni concernenti la durata della conservazione delle registrazioni, o disposizioni che consentano, se del caso, deroghe ai requisiti di cui all'articolo 17;

l)

disposizioni aggiuntive in materia di etichettatura per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti;

m)

disposizioni che prevedano l’istituzione e il mantenimento da parte della Commissione di un registro comunitario, accessibile al pubblico, delle sostanze, dei procedimenti, dei materiali o degli oggetti autorizzati (qui di seguito denominato «il registro»);

n)

norme procedurali specifiche che adattino, se del caso, la procedura di cui agli articoli da 8 a 12 o che la rendano adatta all'autorizzazione di taluni tipi di materiali e oggetti e/o procedimenti impiegati nella loro lavorazione, compresa, se del caso, la procedura per una singola autorizzazione di una sostanza, procedimento, materiale od oggetto, con decisione rivolta ad un richiedente.

2.   Le direttive specifiche esistenti sui materiali e oggetti sono modificate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 6

Misure specifiche nazionali

In mancanza di misure specifiche di cui all'articolo 5, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni nazionali, a condizione che siano conformi alle norme del trattato.

Articolo 7

Ruolo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

Le disposizioni che possono avere implicazioni di salute pubblica sono adottate previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, qui di seguito denominata «l’Autorità».

Articolo 8

Requisiti generali per l'autorizzazione delle sostanze

1.   Quando è stato adottato l'elenco delle sostanze autorizzate di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), chi intenda ottenere l’autorizzazione per una sostanza non ancora inserita in tale elenco presenta una richiesta in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1.

2.   Nessuna sostanza è autorizzata se non è stato dimostrato, adeguatamente e sufficientemente, che, se impiegato alle condizioni stabilite nelle misure specifiche, il materiale od oggetto finale soddisfa i requisiti dell'articolo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4.

Articolo 9

Richiesta di autorizzazione per nuove sostanze

1.   Per ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, si applica la seguente procedura:

a)

una richiesta è sottoposta all’autorità competente di uno Stato membro ed è corredata delle seguenti informazioni:

i)

nome e indirizzo del richiedente;

ii)

una scheda tecnica contenente le informazioni specificate negli orientamenti per la valutazione della sicurezza delle sostanze, che saranno pubblicati a cura dell’Autorità;

iii)

una sintesi della scheda tecnica;

b)

l’autorità competente di cui alla lettera a):

i)

accusa ricevuta della richiesta dandone comunicazione scritta al richiedente entro 14 giorni dal ricevimento. La ricevuta reca la data di ricevimento della richiesta;

ii)

informa senza indugio l’Autorità;

e

iii)

rende disponibili all’Autorità la richiesta e le informazioni supplementari fornite dal richiedente;

c)

l’Autorità informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della richiesta e rende loro disponibili la richiesta e le informazioni supplementari fornite dal richiedente.

2.   L’Autorità pubblica orientamenti dettagliati sulla preparazione e presentazione delle richieste (11).

Articolo 10

Parere dell’Autorità

1.   Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta valida, l’Autorità emette un parere in merito alla conformità della sostanza ai criteri relativi alla sicurezza di cui all'articolo 3 e, se applicabile, all'articolo 4 nelle condizioni d’impiego previste per il materiale o l’oggetto in cui è usata.

L’Autorità può prorogare al massimo per altri sei mesi tale termine. In tal caso, indica i motivi della proroga al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri.

2.   L’Autorità può, ove opportuno, invitare il richiedente ad integrare le informazioni a corredo della domanda entro un termine da essa specificato. Allorché l’Autorità richiede informazioni supplementari, il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso finché non sia stata fornita l’informazione richiesta. Analogamente tale termine è sospeso durante il periodo assegnato al richiedente per la preparazione di chiarimenti scritti od orali.

3.   Onde preparare il proprio parere l’Autorità:

a)

verifica che le informazioni e i documenti presentati dal richiedente siano conformi all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), nel qual caso la richiesta è considerata valida, ed esamina se la sostanza soddisfi i criteri relativi alla sicurezza di cui all' articolo 3 e, se applicabile, all'articolo 4;

b)

informa il richiedente, la Commissione e gli Stati membri nel caso in cui la richiesta non sia valida.

4.   Il parere, qualora sia favorevole all’autorizzazione della sostanza oggetto della valutazione, comprende le seguenti informazioni:

a)

designazione e caratteristiche della sostanza;

e

b)

se del caso, raccomandazioni per le condizioni o restrizioni d’impiego della sostanza valutata e/o del materiale od oggetto in cui è usata;

e

c)

una valutazione dell’adeguatezza del metodo d’analisi proposto ai fini di controllo previsti.

5.   L’Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente.

6.   L’Autorità rende pubblico il proprio parere, previa cancellazione di tutte le informazioni ritenute riservate ai sensi dell’articolo 20.

Articolo 11

Autorizzazione comunitaria

1.   L'autorizzazione comunitaria di una o più sostanze avviene sotto forma di adozione di una misura specifica. La Commissione prepara, se del caso, un progetto di misura specifica di cui all'articolo 5, recante l’autorizzazione della sostanza (delle sostanze) valutata (valutate) dall’Autorità e la definizione o modifica delle condizioni d’impiego.

2.   Il progetto di misura specifica tiene conto del parere dell’Autorità, delle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria e di altri validi fattori attinenti alla questione in esame. Se il progetto di misura specifica non è conforme al parere dell’Autorità, la Commissione indica senza indugio i motivi delle divergenze. Se non intende preparare un progetto di misura specifica dopo un parere favorevole dell'autorità, la Commissione ne informa senza indugio il richiedente indicandone i motivi.

3.   L'autorizzazione comunitaria sotto forma di misura specifica, di cui al paragrafo 1, è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

4.   Quando la sostanza sia stata autorizzata a norma del regolamento, l'operatore economico che impiega la sostanza stessa o i materiali o gli oggetti che la contengono si conforma alle condizioni o restrizioni inerenti all’autorizzazione.

5.   Il richiedente o l'operatore economico che impiega la sostanza autorizzata o i materiali o gli oggetti che la contengono comunica immediatamente alla Commissione ogni nuova informazione scientifica o tecnica che possa influire sulla valutazione della sicurezza della sostanza autorizzata per quanto riguarda la salute umana. Se necessario, l’Autorità riesamina allora la valutazione.

6.   La concessione dell'autorizzazione lascia impregiudicata la responsabilità generale, civile e penale dell’operatore economico relativamente alla sostanza autorizzata, ai materiali o agli oggetti che la contengono e al prodotto alimentare a contatto con tali materiali od oggetti.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni

1.   Il richiedente o l'operatore economico che impiega la sostanza autorizzata o i materiali o gli oggetti che la contengono può chiedere, conformemente alla procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 1, la modifica di un’autorizzazione già concessa.

2.   La richiesta contiene quanto segue:

a)

un riferimento alla richiesta originaria;

b)

una scheda tecnica contenente le nuove informazioni in conformità degli orientamenti di cui all’articolo 9, paragrafo 2;

c)

una nuova sintesi completa della scheda tecnica in forma standardizzata.

3.   Di propria iniziativa o in seguito alla richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l’Autorità valuta se il parere o l’autorizzazione sia ancora conforme al presente regolamento, all’occorrenza seguendo la procedura di cui all’articolo 10. L'Autorità può, se necessario, consultare il richiedente.

4.   La Commissione esamina senza indugio il parere dell’Autorità e prepara un progetto di misura specifica.

5.   Il progetto di misura specifica che comporti la modifica dell’autorizzazione precisa quali modifiche debbano essere apportate alle condizioni d’impiego ed alle eventuali restrizioni inerenti all’autorizzazione stessa.

6.   La misura specifica finale relativa alla modifica, sospensione o revoca dell’autorizzazione è adottata conformemente alla procedura stabilita nell’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 13

Autorità competenti degli Stati membri

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione ed all'Autorità il nome e l'indirizzo, nonché un punto di contatto, dell'autorità nazionale o delle autorità nazionali competenti, nel territorio di detto Stato, a ricevere la richiesta di autorizzazione di cui agli articoli da 9 a 12. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità nazionali competenti nonché i punti di contatto comunicati ai sensi del presente articolo.

Articolo 14

Riesame amministrativo

Gli atti o le omissioni di agire in virtù dei poteri conferiti all'Autorità dal presente regolamento possono essere riesaminati dalla Commissione di propria iniziativa o in seguito a richiesta da parte di uno Stato membro o di qualsiasi persona direttamente e individualmente interessata.

Allo scopo è presentata una richiesta alla Commissione entro due mesi dal giorno in cui la parte interessata ha avuto conoscenza dell'atto o dell'omissione in questione.

La Commissione prende una decisione entro due mesi chiedendo all'Autorità, se del caso, di ritirare il suo atto o di rimediare all'omissione in questione.

Articolo 15

Etichettatura

1.   Fatte salve le misure specifiche, di cui all'articolo 5, i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato sono corredati di quanto segue:

a)

la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» o un’indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra), o il simbolo riprodotto nell’allegato II;

e

b)

se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;

e

c)

il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all’interno della Comunità;

e

d)

un’adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all'articolo 17;

e

e)

nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull'impiego o sugli impieghi consentiti e le altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva, in modo da permettere agli operatori del settore alimentare che impiegano tali materiali od oggetti di conformarsi ad altre disposizioni comunitarie pertinenti o, in difetto, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile.

4.   Il commercio al dettaglio di materiali e oggetti è proibito se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), non sono espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti.

5.   Nel proprio territorio lo Stato membro in cui il materiale o l'oggetto è commercializzato può stabilire, in conformità delle norme del trattato, che le diciture sull'etichettatura siano espresse in una o più lingue da scegliere tra le lingue ufficiali della Comunità.

6.   I paragrafi 4 e 5 non ostano a che le diciture sull'etichettatura siano riportate in varie lingue.

7.   Al momento della vendita al dettaglio, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono visibili:

a)

sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi;

o

b)

su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;

o

c)

su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; tuttavia, per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), quest’ultima modalità è ammessa soltanto se l’apposizione, su detti materiali e oggetti, dell’informazione o di un’etichetta recante l’informazione non è possibile, per motivi tecnici, né nella fase di lavorazione né in quella di commercializzazione.

8.   Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono visibili:

a)

sui documenti di accompagnamento;

o

b)

sulle etichette o sugli imballaggi;

o

c)

sui materiali e sugli oggetti stessi.

9.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), sono limitate ai materiali e agli oggetti conformi:

a)

ai criteri fissati nell'articolo 3 e, se applicabile, nell'articolo 4;

e

b)

alle misure specifiche di cui all'articolo 5 o, in difetto, alle disposizioni nazionali applicabili a tali materiali e oggetti.

Articolo 16

Dichiarazione di conformità

1.   Le misure specifiche di cui all’articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.

Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.

2.   In difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di conformità per materiali e oggetti.

Articolo 17

Rintracciabilità

1.   La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.

2.   Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.

3.   I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.

Articolo 18

Misure di salvaguardia

1.   Se uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o ad una nuova valutazione delle informazioni esistenti, ha motivazioni circostanziate per concludere che l’impiego di un materiale od oggetto presenti un pericolo per la salute pubblica, pur essendo conforme alle misure specifiche pertinenti, può temporaneamente sospendere o sottoporre a restrizioni, nel proprio territorio, l’applicazione delle disposizioni di cui trattasi.

Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sospensione o le restrizioni.

2.   La Commissione esamina quanto prima, nell’ambito del comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, eventualmente previo parere dell’Autorità, le motivazioni addotte dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, emette senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

3.   Se la Commissione ritiene che, per porre rimedio alla situazione di cui al paragrafo 1 e per garantire la tutela della salute umana, siano necessarie modifiche delle misure specifiche pertinenti, tali modifiche sono adottate con la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

4.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può mantenere in vigore la sospensione o le restrizioni fino all’adozione delle modifiche di cui al paragrafo 3 o finché la Commissione non abbia rifiutato di adottare tali modifiche.

Articolo 19

Accesso del pubblico

1.   Le richieste di autorizzazione, le informazioni supplementari fornite dai richiedenti e i pareri dell’Autorità, fatte salve le informazioni riservate, sono resi accessibili al pubblico a norma degli articoli 38, 39 e 41 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   Le domande di accesso ai documenti ricevuti ai sensi del presente regolamento sono trattate dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Articolo 20

Riservatezza

1.   Il richiedente può indicare quali informazioni presentate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, debbano essere trattate in modo riservato, poiché dalla loro rivelazione potrebbe essere significativamente danneggiata la sua posizione concorrenziale. In tal caso deve essere prodotta una giustificazione verificabile.

2.   Non sono considerate riservate le informazioni riguardanti:

a)

il nome e l’indirizzo del richiedente, nonché la denominazione chimica della sostanza;

b)

le informazioni che attengono direttamente alla valutazione della sicurezza della sostanza;

c)

il metodo o i metodi d’analisi.

3.   La Commissione determina, previa consultazione del richiedente, quali informazioni siano mantenute riservate e informa il richiedente e l’Autorità della propria decisione.

4.   L’Autorità, quando ne sia richiesta, fornisce alla Commissione e agli Stati membri tutte le informazioni in suo possesso.

5.   La Commissione, l’Autorità e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’opportuna riservatezza delle informazioni ricevute a norma del presente regolamento, eccezion fatta per le informazioni che devono essere divulgate in determinate circostanze al fine di proteggere la salute umana.

6.   Se un richiedente ritira o ha ritirato una domanda, l’Autorità, la Commissione e gli Stati membri rispettano la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali ricevute, comprese le informazioni in materia di ricerca e sviluppo e le informazioni in merito alla cui riservatezza la Commissione e il richiedente non concordano.

Articolo 21

Condivisione dei dati esistenti

Le informazioni contenute nella richiesta presentata a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, possono essere utilizzate a beneficio di un altro richiedente, purché l'Autorità ritenga che la sostanza sia la stessa per la quale è stata presentata la richiesta originaria, in particolare per il grado di purezza e la natura delle impurità, e purché il nuovo richiedente abbia concordato con quello originario la possibilità d’impiego delle informazioni.

Articolo 22

Modifiche degli allegati I e II

Le modifiche degli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 23

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 24

Misure d’ispezione e di controllo

1.   Gli Stati membri svolgono controlli ufficiali ai fini dell'osservanza del presente regolamento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria relativa ai controlli ufficiali dei mangimi e dei prodotti alimentari.

2.   Se necessario e su richiesta della Commissione, l’Autorità contribuisce all’elaborazione di orientamenti tecnici in materia di campionatura ed analisi, per meglio coordinare l’applicazione del paragrafo 1.

3.   Sono istituiti un laboratorio comunitario di riferimento per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nonché laboratori nazionali di riferimento, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, i quali coadiuvano gli Stati membri nell'applicazione del paragrafo 1 contribuendo a una qualità elevata e all'uniformità dei risultati delle analisi.

Articolo 25

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano le pertinenti disposizioni alla Commissione entro 13 maggio 2005 e comunicano senza indugio le modifiche successive delle stesse.

Articolo 26

Abrogazioni

Sono abrogate le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

I riferimenti alle direttive abrogate s’intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Articolo 27

Disposizioni transitorie

I materiali e gli oggetti che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 3 dicembre 2004 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 17 è applicabile a decorrere dal 27 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 27 ottobre 2004.

Per il Parlamento europeo

J. BORRELL FONTELLES

Il presidente

Per il Consiglio

A. NICOLAI

Il presidente


(1)  GU C 117 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 ottobre 2004.

(3)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 38. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  Direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(5)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(6)  Direttiva 80/590/CEE della Commissione, del 9 giugno 1980, relativa alla determinazione del simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 151 del 19.6.1980, pag. 21). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(7)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento rettificato nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(8)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(11)  In attesa di tale pubblicazione, i richiedenti possono consultare gli «Orientamenti del comitato scientifico per l’alimentazione umana riguardanti la presentazione delle richieste di valutazione della sicurezza per sostanze destinate ad essere impiegate, prima dell’autorizzazione, in materiali a contatto con i prodotti alimentari» — http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out82_en.pdf


13.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 338/18


DIRETTIVA 2004/101/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2004

recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/87/CE (3) istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità («il sistema comunitario») per favorire la riduzione delle emissioni di tali gas all'insegna dell'efficacia dei costi e dell'efficienza economica, partendo dal presupposto che nel lungo termine le emissioni globali di gas serra dovranno essere ridotte del 70 % circa rispetto ai livelli del 1990. La direttiva intende contribuire ad ottemperare agli impegni che la Comunità e gli Stati membri hanno assunto per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica nell'ambito del Protocollo di Kyoto, approvato dalla decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (4).

(2)

La direttiva 2003/87/CE stabilisce che il riconoscimento dei crediti risultanti dai meccanismi di progetto ai fini dell’adempimento degli obblighi a partire dal 2005 migliorerà il rapporto costi/efficacia della realizzazione di riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale e deve essere oggetto di disposizioni intese a collegare i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, in particolare l'attuazione congiunta (Joint Implementation - JI) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (Clean Development Mechanism - CDM), con il sistema comunitario.

(3)

Mettendo in relazione i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto con il sistema comunitario, si salvaguarda al contempo l'integrità ambientale di quest'ultimo e si consente di utilizzare i crediti di emissione prodotti dalle attività dei progetti ammissibili ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto per ottemperare agli obblighi degli Stati membri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Ciò consentirà di disporre, all'interno del sistema comunitario, di un maggior numero di soluzioni diverse a basso costo per garantire la conformità agli obblighi, con la conseguente riduzione dei costi complessivi da sostenere per conformarsi al Protocollo di Kyoto; al contempo verrà incrementata la liquidità del mercato comunitario delle quote di emissioni dei gas serra. Incentivando la domanda di crediti JI le imprese comunitarie investiranno nello sviluppo e nel trasferimento di know how e di tecnologie avanzate che rispettino l'ambiente. Verrà incentivata anche la domanda di crediti CDM e dunque i paesi in via di sviluppo che ospitano i progetti CDM saranno aiutati nella realizzazione dei loro obiettivi di sviluppo sostenibile.

(4)

I meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, oltre a poter essere utilizzati dalla Comunità e dagli Stati membri, da imprese e da privati al di fuori del sistema comunitario, dovrebbero essere connessi al sistema comunitario in modo tale da garantirne la coerenza con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), con il Protocollo di Kyoto e con le decisioni adottate successivamente a norma di tali strumenti, oltre che con gli obiettivi e la struttura del sistema comunitario e con le disposizioni della direttiva 2003/87/CE.

(5)

Gli Stati membri possono consentire ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle emissioni certificate (CER) a partire dal 2005 e le unità di riduzione delle emissioni (ERU) a partire dal 2008. L'utilizzo di CER ed ERU da parte dei gestori a partire dal 2008 può essere consentita fino ad una percentuale della quota attribuita a ciascun impianto che deve essere specificata da ciascuno Stato membro nel suo piano nazionale di assegnazione. L'utilizzazione avverrà mediante il rilascio e l'immediata restituzione di una quota in cambio di una CER o di una ERU. La quota rilasciata in cambio di una CER o di una ERU corrisponderà a detta CER o ERU.

(6)

Il regolamento della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri che deve essere adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (5), prevederà i relativi processi e le relative procedure nel sistema di registri per l'utilizzazione delle CER nel periodo 2005-2007 e nei periodi successivi, e per l'utilizzazione delle ERU nel periodo 2008-2012 e nei periodi successivi.

(7)

Ciascuno Stato membro deciderà sul limite di utilizzazione delle CER e delle ERU derivanti da attività di progetto, tenendo debito conto delle pertinenti disposizioni del Protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech, al fine di soddisfare il requisito da essi stabilito che l'utilizzazione dei meccanismi sia supplementare rispetto all'azione nazionale. Le misure nazionali rappresenteranno quindi un elemento importante dello sforzo compiuto.

(8)

Ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti, gli Stati membri devono astenersi dall'utilizzare le CER e le ERU generate da centrali nucleari per rispettare gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto e alla decisione 2002/358/CE.

(9)

Le decisioni 15/CP.7 e 19/CP.7 adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto sottolineano che l'integrità ambientale deve essere conseguita, tra le altre cose, grazie ad efficaci modalità, regole e orientamenti per i meccanismi e grazie ad efficaci e solidi principi e regole che disciplinino le attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura, e che si deve tener conto delle questioni della non permanenza, dell'addizionalità, delle perdite (leakage), delle incertezze e degli impatti socioeconomici e ambientali, compresi gli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi naturali, connesse con le attività dei progetti di afforestazione e riforestazione. Nel suo riesame della direttiva 2003/87/CE previsto per il 2006, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione disposizioni tecniche relative alla natura temporanea dei crediti e al limite di ammissibilità dell'1 % per le attività dei progetti di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura, secondo quanto stabilisce la decisione 17/CP. 7, e inoltre disposizioni relative al risultato della valutazione dei rischi potenziali connessi con l'impiego di organismi geneticamente modificati e di specie estranee potenzialmente invasive nelle attività di progetto di afforestazione e riforestazione, al fine di consentire ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario a partire dal 2008 le CER e le ERU derivanti da attività di progetto di utilizzo del territorio, variazione delle destinazioni d'uso del territorio e silvicoltura, in conformità delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.

(10)

Per evitare la doppia contabilizzazione le CER e le ERU non dovrebbero essere rilasciate nel caso di attività di progetto avviate all'interno della Comunità che a loro volta determinano la riduzione o la limitazione delle emissioni di impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, a meno che un uguale numero di quote siano cancellate dal registro dello Stato membro di origine delle ERU o delle CER.

(11)

In conformità dei pertinenti trattati di adesione, occorre tener conto dell’acquis comunitario nel definire le condizioni di riferimento per le attività di progetto intraprese nei paesi in via di adesione all’Unione.

(12)

Gli Stati membri che autorizzano entità pubbliche o private a partecipare ad attività di progetto sono responsabili del rispetto degli obblighi ad essi derivanti dalla convenzione UNFCCC e dal Protocollo di Kyoto e dovrebbero pertanto garantire la coerenza di tale partecipazione con le pertinenti linee guida, modalità e procedure, adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.

(13)

A norma della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di altre decisioni successive adottate per l’attuazione di tali strumenti, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere attività per la creazione di capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, per aiutarli a trarre il massimo vantaggio dai meccanismi JI e CDM a sostegno delle loro strategie di sviluppo sostenibile. La Commissione dovrebbe riesaminare e riferire in merito agli sforzi messi in atto a tale riguardo.

(14)

I criteri e le linee guida per valutare se i progetti per la produzione di energia idroelettrica hanno un impatto ambientale o sociale negativo sono stati stabiliti dalla World Commission on Dams (Commissione mondiale sulle dighe) nella sua relazione del novembre 2000 «Dams and Development. A New Framework for Decision-Making», dall’OCSE e dalla Banca mondiale.

(15)

Poiché la partecipazione alle attività dei progetti di JI e CDM è volontaria, occorre rafforzare la responsabilità ambientale e sociale delle imprese in conformità del paragrafo 17, del piano di attuazione approvato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile. In questo contesto, le imprese dovrebbero essere incentivate a migliorare le prestazioni in campo sociale e ambientale delle attività di JI e CDM cui partecipano.

(16)

Le informazioni sulle attività dei progetti a cui uno Stato membro partecipa o per le quali esso autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche dovrebbero essere messe a disposizione a norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (6).

(17)

La Commissione può menzionare gli impatti sul mercato dell’elettricità nelle sue relazioni sullo scambio di quote di emissioni e sull’uso di crediti derivanti da attività di progetto.

(18)

Successivamente all’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di concludere accordi con i paesi elencati nell’allegato B del Protocollo di Kyoto che devono ancora ratificarlo, al fine di garantire il riconoscimento delle quote di scambio tra il sistema comunitario e i sistemi obbligatori di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra che limitano le emissioni assolute stabiliti in tali paesi.

(19)

Poiché l'obiettivo dell'intervento prospettato, vale a dire l'istituzione di un nesso tra i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto e il sistema comunitario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20)

Alla luce di queste considerazioni la direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere modificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2003/87/CE

La direttiva 2003/87/CE è modificata come segue:

1)

All'articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

«k)

“parte inclusa nell'allegato I”, una parte elencata nell'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;

l)

“attività di progetto”, un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

m)

“unità di riduzione delle emissioni” (emission reduction unit, ERU), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

n)

“riduzione delle emissioni certificate” (certified emission reduction, CER), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.»

2)

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 11 bis

Utilizzo di CER ed ERU derivanti dalle attività di progetto per l'utilizzo nel sistema comunitario

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, nel corso di ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad utilizzare le CER e le ERU derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto, da specificarsi da ciascun Stato membro nel suo piano nazionale di assegnazione per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel registro nazionale del suo Stato membro.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono, durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, autorizzare i gestori ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte di uno Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER. Gli Stati membri cancellano le CER utilizzate da gestori nel corso del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

3.   Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:

a)

fatto salvo l'obbligo per i gestori, nell'ottica della conformità alla convenzione UNFCCC e al Protocollo di Kyoto e alle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti, per cui gli Stati membri devono astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE, di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da tali impianti nell'ambito del sistema comunitario durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e il primo periodo di cinque anni di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

e

b)

fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.

Articolo 11 ter

Attività di progetto

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.

2.   Ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 3 e al paragrafo 4, gli Stati membri che ospitano attività di progetto garantiscono che non vengano rilasciate ERU o CER per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute negli impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

3.   Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto di attuazione congiunta (JI) o del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che riducono o limitano direttamente le emissioni di un impianto rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal gestore dell'impianto in questione.

4.   Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto JI o CDM che riducono o limitano indirettamente le emissioni di impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal registro nazionale dello Stato membro di origine delle ERU o delle CER.

5.   Lo Stato membro che autorizza entità private o pubbliche a partecipare adattività di progetto rimane responsabile del rispetto degli obblighi che ha assunto nell'ambito della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.

6.   Nel caso di attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, gli Stati membri garantiscono, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata “Dams and Development. A new Framework for Decision-Making”.

7.   Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 3 e 4, in particolare quelle tese ad evitare la doppia contabilizzazione, e qualsiasi disposizione necessaria all'attuazione del paragrafo 5, nel quale la parte ospitante deve soddisfare tutti i criteri di ammissibilità per le attività di progetto JI, sono adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2.»

3)

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Accesso alle informazioni

Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano, o per le quali autorizzano la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.»

4)

All'articolo 18 viene aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto designato per l'approvazione delle attività di progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo di Kyoto e le rispettive autorità nazionali designate, incaricate di attuare l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto; entrambe sono designate conformemente alle successive decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.»

5)

All'articolo 19, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«Tale regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto.»

6)

L'articolo 21 è modificato come segue:

a)

Al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, dell'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri, dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso.»

b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi relativi all'assegnazione delle quote di emissioni, all'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, alla tenuta dei registri, al monitoraggio, alle comunicazioni, alle verifiche e al rispetto della presente direttiva.»

7)

Dopo l'articolo 21 viene inserito il seguente articolo:

«Articolo 21 bis

Sostegno delle attività volte a creare capacità

Ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s'impegnano a sostenere attività volte a creare capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno i meccanismi JI e CDM, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s'impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti JI e CDM.»

8)

L'articolo 30 è modificato come segue:

a)

Al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

l'impiego di crediti derivanti da attività di progetto, compresa la necessità di armonizzare l'impiego autorizzato di ERU e di CER nell'ambito del sistema comunitario;»

b)

Al paragrafo 2 vengono aggiunte le lettere seguenti:

«l)

l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo di questi ultimi, qualora siano state approvate attività di progetti JI e CDM per la produzione di energia idroelettrica con una capacità di generazione superiore ai 500 MW che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale o sociale e sul futuro impiego di CER o di ERU derivanti da tali attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica nell'ambito del sistema comunitario;

m)

il sostegno agli sforzi tesi al rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo e per i paesi con economie in transizione;

n)

le modalità e le procedure relative all'approvazione da parte degli Stati membri delle attività di progetto nazionali e al rilascio di quote di emissione a titolo delle riduzioni o limitazioni delle emissioni risultanti da tali attività a partire dal 2008;

o)

le disposizioni tecniche relative alla natura temporanea dei crediti e al limite di ammissibilità dell'1 % per le attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura, sancite dalla decisione 17/CP.7, nonché le disposizioni relative all'esito della valutazione dei rischi potenziali connessi con l'impiego di organismi geneticamente modificati e specie estranee potenzialmente invasive nelle attività di progetto di afforestazione e riforestazione, volte a consentire ai gestori di utilizzare le CER e le ERU derivanti da attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni di destinazione d'uso del territorio e silvicoltura nell'ambito del sistema comunitario a partire dal 2008, ai sensi delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.»

c)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Anteriormente ad ogni periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro pubblica nel suo piano nazionale di assegnazione l'utilizzo previsto di ERU e CER e la percentuale di quote per ciascun impianto entro le quali è consentito ai gestori di utilizzare ERU e CER all'interno del sistema comunitario per il periodo in questione. L'utilizzo totale di ERU e CER deve essere conforme ai pertinenti obblighi di supplementarità di cui al Protocollo di Kyoto, alla convenzione UNFCCC e alle successive decisioni adottate a normadi tali strumenti.

Ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (7), gli Stati membri riferiscono alla Commissione ogni due anni sul grado in cui l'azione interna rappresenta effettivamente un elemento significativo degli impegni intrapresi in ambito nazionale e la misura in cui l'utilizzo dei meccanismi di progetti rappresenta uno strumento effettivamente supplementare rispetto all'azione interna e sulla proporzione tra essi, conformemente alle disposizioni in materia del Protocollo di Kyoto e alle decisioni adottate a norma dello stesso. La Commissione riferisce in merito ai sensi dell'articolo 5 della detta decisione. Alla luce di tale relazione, la Commissione presenta, ove necessario, proposte legislative o di altro tipo complementari alle disposizioni adottate dagli Stati membri al fine di assicurare che l'utilizzo dei meccanismi sia supplementare all'azione nazionale all'interno della Comunità.»

9)

All'allegato III è aggiunto il punto seguente:

«12.

Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che può essere utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e inteso come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La percentuale è coerente con gli obblighi di supplementarità assunti dallo Stato membro ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.»

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 novembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addί 27 ottobre 2004.

Per il Parlamento europeo

J. BORRELL FONTELLES

Il presidente

Per il Consiglio

A. NICOLAI

Il presidente


(1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 61.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 settembre 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(4)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(5)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(6)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(7)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.