ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
|
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
|
|
|
Consiglio |
|
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1866/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
53,1 |
204 |
48,2 |
|
999 |
50,7 |
|
0707 00 05 |
052 |
129,6 |
999 |
129,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
97,2 |
204 |
41,2 |
|
388 |
34,1 |
|
628 |
48,8 |
|
999 |
55,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
56,4 |
388 |
48,3 |
|
524 |
67,5 |
|
528 |
53,4 |
|
999 |
56,4 |
|
0806 10 10 |
052 |
89,0 |
400 |
197,7 |
|
999 |
143,4 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
109,3 |
400 |
100,7 |
|
404 |
80,1 |
|
442 |
61,0 |
|
512 |
106,6 |
|
720 |
99,6 |
|
800 |
205,7 |
|
804 |
106,5 |
|
999 |
108,7 |
|
0808 20 50 |
052 |
103,7 |
720 |
75,4 |
|
999 |
89,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1867/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 29 ottobre 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento. |
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).
(3) GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995 (GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12).
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 29 ottobre 2004
(EUR) |
|||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
1703 10 00 (2) |
8,52 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
9,77 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1868/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
(3) |
Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore. |
(4) |
In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni. |
(7) |
L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale. |
(8) |
Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
(9) |
In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 29 OTTOBRE 2004
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,56 (1) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,56 (1) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,56 (1) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,56 (1) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,4300 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
43,00 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
43,00 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
43,00 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,4300 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1869/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento. |
(4) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento. |
(5) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento. |
(6) |
A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95. |
(7) |
Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo. |
(8) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni. |
(9) |
L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale. |
(10) |
Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
(11) |
In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 29 OTTOBRE 2004
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
43,00 (1) |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
43,00 (1) |
|||
1702 60 80 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
81,71 (2) |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,4300 (3) |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
43,00 (1) |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,4300 (3) |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,4300 (3) |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
||||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
43,00 (1) |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,4300 (3) |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
(1) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(3) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(4) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1870/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 11a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 11a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,144 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1871/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 27 ottobre 2004. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 27 ottobre 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.
ALLEGATO
(EUR/100 kg) |
|||
Prodotto |
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura |
Importo massimo della restituzione all'esportazione |
|
Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
||
Burro |
ex ex 0405 10 19 9500 |
— |
— |
Burro |
ex ex 0405 10 19 9700 |
132,00 |
139,00 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
— |
170,00 |
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1872/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 27 ottobre 2004. |
(3) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 27 ottobre 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 31,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1873/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999. |
(3) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati. |
(4) |
Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi. |
(5) |
L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato. |
(6) |
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto. |
(8) |
Con il regolamento (CE) n. 1676/2004 del 24 settembre 2004 del Consiglio si addotano misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (4) di taluni pordotti agricoli trasformati a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Bulgaria.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).
(3) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
(4) GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.
ALLEGATO
I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 ottobre 2004 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
||
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
|||
ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
29,00 |
29,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
36,05 |
36,05 |
||
|
70,00 |
70,00 |
||
ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
|
|
|
|
46,00 |
46,00 |
||
|
138,25 |
138,25 |
||
|
131,00 |
131,00 |
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1874/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l'articolo 69,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), in particolare l'articolo 78,
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (3), il Consiglio ha approvato l'accordo sugli appalti pubblici ripreso all'allegato 4 di detta decisione, qui di seguito denominato «accordo». Secondo tale accordo, esso si applica agli appalti che raggiungono o superano gli importi, qui di seguito denominati «soglie», fissati nell'accordo ed espressi in diritti speciali di prelievo. |
(2) |
Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio perseguono, fra l'altro, l'obiettivo di permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo scopo, le soglie da esse previste e alle quali si applica l'accordo devono essere verificate e, se del caso, rivedute verso l'alto o verso il basso dalla Commissione, in modo che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore, delle soglie di cui all'accordo. Gli importi delle soglie sopraindicate delle direttive non equivalgono ai controvalori delle soglie dell'accordo ricalcolate per il periodo 1o gennaio 2004-31 dicembre 2005 (4). Pertanto è necessario rivederli. |
(3) |
Per ridurre il numero di soglie da rispettare, le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE hanno allineato le soglie che non derivano dall'accordo a quelle derivanti dall'accordo. Al fine di conservare invariato il numero di soglie, la Commissione deve effettuare un allineamento in caso di variazione di queste ultime. |
(4) |
Tali modificazioni fanno salve le norme nazionali d'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che ne prevedono l'applicazione a partire da soglie inferiori alle soglie indicate in dette direttive. |
(5) |
Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE devono pertanto essere modificate di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:
1) |
L'articolo 16 è modificato come segue:
|
2) |
L'articolo 61 è modificato come segue:
|
Articolo 2
La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:
1) |
L'articolo 7 è modificato come segue:
|
2) |
L'articolo 8, primo comma, è modificato come segue:
|
3) |
All'articolo 56, l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR». |
4) |
All'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR». |
5) |
L'articolo 67, paragrafo 1, è modificato come segue:
|
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
(3) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.
(4) GU C 309 del 19.12.2003, pag. 14.
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1875/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto attiene al salicilato di sodio e al fenvalerato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 3,
visti i pareri dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali formulati dal Comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90. |
(2) |
La sostanza salicilato di sodio è stata inserita nell’allegato II per tutte le specie produttrici di alimenti, pesci esclusi, ma solo per uso topico. Tale disposizione va estesa per includervi l’uso orale nelle specie bovina e suina, ad esclusione degli animali da produzione di latte per consumo umano. |
(3) |
Il limite massimo di residui provvisori per il fenvalerato scade il 1o luglio 2004. È opportuno consentire il completamento degli studi scientifici sulla sostanza e la validità dei limiti massimi di residui provvisori va pertanto prorogata al 1o luglio 2006. |
(4) |
Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza. |
(5) |
Occorre prevedere un periodo adeguato prima che il regolamento entri in vigore, per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche — eventualmente necessarie ai sensi del regolamento stesso — alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari interessati, rilasciate conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), per tener conto delle disposizioni di cui al presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a partire dal 28 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1851/2004 della Commissione (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 6).
(2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
ALLEGATO
A. La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90
2. Composti organici
Sostanza/e farmacologicamente attiva/e |
Specie animali |
«Salicilato di sodio |
Bovina, suina (1) |
B. La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90
2. Agenti antiparassitari
2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
2.2.3. Piretroidi
Sostanza/e farmacologicamente attiva/e |
Residuo marcatore |
Specie animali |
LMR |
Tessuti campione |
«Fenvalerato (2) |
Fenvalerato (somma di isomeri RR, SS, RS e SR) |
Bovina |
25 μg/kg |
Muscolo |
250 μg/kg |
Grasso |
|||
25 μg/kg |
Fegato |
|||
25 μg/kg |
Rene |
|||
40 μg/kg |
Latte |
(1) Per uso orale; uso non consentito per gli animali da produzione di latte per consumo umano.»
(2) I limiti massimi di residui provvisori scadono l’1.7.2006.»
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1876/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 953/2003 inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 953/2003 (1) del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso a evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali, in particolare l’articolo 4, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha ricevuto alcune domande, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 953/2003, concernenti taluni prodotti farmaceutici. |
(2) |
La Commissione ha stabilito che dette domande soddisfano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 953/2003 conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento. |
(3) |
I richiedenti sono stati informati della decisione della Commissione di accettare le rispettive domande. |
(4) |
E’ pertanto necessario aggiungere i prodotti in questione all’allegato I del regolamento (CE) n. 953/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prodotti e gli altri particolari riportati nell’allegato del presente regolamento sono aggiunti all’allegato I del regolamento (CE) n. 953/2003 inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 135 del 3.6.2003, pag. 5.
ALLEGATO
Prodotto |
Fabbricante/esportatore |
Paesi di destinazione |
Segni distintivi |
Data di approvazione |
NC/Codice TARIC (1) |
||||||
«TRIZIVIR 750 mg × 60 |
|
Afghanistan Angola Armenia Azerbaigian Bangladesh Benin Bhutan Botswana Burkina-Faso Burundi Cambogia Camerun Capo Verde Repubblica centrafricana Ciad Comore Congo Corea (Rep. dem.) Costa d'Avorio RD Congo Eritrea Etiopia Gambia Ghana Gibuti Guinea Guinea-Bissau Guinea equatoriale Haiti Honduras India Indonesia Isole Salomone Kenia Kiribati Repubblica del Kirghizistan Rep. dem. pop. del Laos Lesotho Liberia Madagascar Malawi Maldive Mali Mauritania Moldova Mongolia Mozambico Myanmar Namibia Nepal Nicaragua Niger Nigeria Pakistan Ruanda Samoa São Tomé e Principe Senegal Sierra Leone Somalia |
Confezione specifica — testo trilingue |
19.4.2004 |
3004 90 19 |
||||||
EPIVIR 150 mg × 60 |
|
Confezione specifica — testo trilingue |
19.4.2004 |
3004 90 19 |
|||||||
RETROVIR 250 mg × 40 |
|
Confezione generale per l'esportazione (blu) non usata nell’UE Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni |
19.4.2004 |
3004 90 19 |
|||||||
RETROVIR 300 mg × 60 |
|
Confezione generale per l'esportazione (blu) non usata nell'UE Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni |
19.4.2004 |
3004 90 19 |
|||||||
RETROVIR 100 mg × 100 |
|
Confezione generale per l'esportazione (blu) non usata nell'UE Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni |
19.4.2004 |
3004 90 19 |
|||||||
COMBIVIR 300/150 mg × 60 |
|
Confezione specifica — testo trilingue Flacone (anziché confezione in blister) Compresse con impresso in rilievo “A22” |
19.4.2004 |
3004 90 19 |
|||||||
EPIVIR SOLUZIONE ORALE 10 mg/ml 240 ml |
|
Confezione specifica — testo trilingue |
19.4.2004 |
3004 90 19 |
|||||||
ZIAGEN 300 mg × 60 |
|
Repubblica Sudafricana Sudan Swaziland Tagikistan Tanzania Timor orientale Togo Tuvalu Uganda Vanuatu Yemen Zambia Zimbabwe |
Confezione generale per l'esportazione — non usata nell'UE Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni |
20.9.2004 |
3004 90 19 |
||||||
RETROVIR SOLUZIONE ORALE 10 mg/ml 200 ml |
|
Confezione specifica — testo trilingue |
20.9.2004 |
3004 90 19 |
(1) Solo se applicabile.»
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1877/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che modifica l’allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94 per quanto riguarda i contingenti applicati alla Serbia e Montenegro
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) 517/94 fissa i limiti quantitativi annui per alcuni prodotti tessili originari della Serbia e Montenegro (2). |
(2) |
La Serbia e Montenegro è ad una svolta importante del suo processo di riforme. A questo stadio, pertanto, è indispensabile sostenere le riforme politiche ed economiche in atto e aiutare il paese a tenere il passo con il processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea. |
(3) |
È di fondamentale importanza migliorare le possibilità commerciali della Serbia e Montenegro nei settori in cui possiede vantaggi economici comparati, onde sostenere le riforme politiche ed economiche in atto e favorire l'integrazione del paese nelle strutture europee. |
(4) |
L'aumento proposto rientra in un processo globale volto ad intensificare le relazioni commerciali con la Serbia e Montenegro, anche attraverso l'avvio di negoziati riguardanti un accordo tessile finalizzato alla liberalizzazione bilaterale. |
(5) |
Occorre, pertanto, migliorare l'accesso al mercato, segnatamente per i tessili, e rivedere i contingenti attualmente applicati alle importazioni di prodotti tessili originari della Serbia e Montenegro. Questo ulteriore miglioramento rispecchia i progressi globali compiuti finora nei colloqui di natura tecnica in vista dei negoziati per l'accordo tessile, e i verbali concordati firmati il 15 giugno 2004. |
(6) |
Poiché le importazioni di determinate categorie di prodotti tessili nell'Unione europea sono attualmente bloccate per esaurimento dei contingenti, la Serbia e Montenegro e gli Stati membri hanno chiesto che questi ultimi siano aumentati. |
(7) |
Occorre aumentare i livelli dei contingenti per la Serbia e Montenegro onde soddisfare le richieste di importazioni in sospeso per le categorie 6, 7 e 15, e per la categoria 16 in cui i limiti quantitativi sono stati quasi raggiunti. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 517/94 deve essere, pertanto, opportunamente modificato. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 21).
(2) Ex Repubblica federale di Iugoslavia (RFI).
ALLEGATO
«ALLEGATO III B
Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino
Serbia e Montenegro
Categoria |
Unità |
Quantitativo |
1 |
tonnellate |
2 350 |
2 |
tonnellate |
2 853 |
2a |
tonnellate |
645 |
3 |
tonnellate |
312 |
5 |
1 000 pezzi |
1 326 |
6 |
1 000 pezzi |
713 |
7 |
1 000 pezzi |
386 |
8 |
1 000 pezzi |
1 109 |
9 |
tonnellate |
292 |
15 |
1 000 pezzi |
552 |
16 |
1 000 pezzi |
279 |
67 |
tonnellate |
244» |
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1878/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio per quanto riguarda la fissazione delle rese di olive e di olio a Cipro, a Malta e in Slovenia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo l’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (1), le rese di olive e di olio di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), devono essere fissate per zone omogenee di produzione, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori. |
(2) |
Per quanto riguarda Cipro, Malta e la Slovenia, vista la modesta entità della loro produzione, i risultati statistici dovrebbero essere ottenuti da un’unica zona regionale e da un campione ristretto che non consentirebbe di raggiungere una sufficiente precisione a livello nazionale. I dati risultanti sarebbero quindi incoerenti ed inutilizzabili ai fini dei controlli. |
(3) |
Onde evitare a Cipro, a Malta e alla Slovenia il gravoso onere amministrativo imposto dall’attuazione del metodo di stima delle rese per la sola campagna 2004/2005, che fornirebbe comunque un risultato inadeguato, occorre derogare all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE nonché all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 e non fissare per detti Stati membri rese di olive e di olio per la campagna di cui trattasi. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE e l’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 non si applicano a Cipro, a Malta e alla Slovenia.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38).
(2) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/28 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1879/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
(4) |
È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato. |
(5) |
Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione. |
(6) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(7) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio. |
(8) |
Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione. |
(9) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||||||||
1102 20 10 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
43,13 |
||||||||||||
1102 20 10 9400 (1) |
C10 |
EUR/t |
36,97 |
||||||||||||
1102 20 90 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
36,97 |
||||||||||||
1102 90 10 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1102 90 10 9900 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1102 90 30 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1103 19 40 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1103 13 10 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
55,46 |
||||||||||||
1103 13 10 9300 (1) |
C10 |
EUR/t |
43,13 |
||||||||||||
1103 13 10 9500 (1) |
C10 |
EUR/t |
36,97 |
||||||||||||
1103 13 90 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
36,97 |
||||||||||||
1103 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1103 19 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1103 20 60 9000 |
C12 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1103 20 20 9000 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 19 69 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 12 90 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 12 90 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 19 50 9110 |
C10 |
EUR/t |
49,30 |
||||||||||||
1104 19 50 9130 |
C10 |
EUR/t |
40,05 |
||||||||||||
1104 29 01 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 29 03 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 29 05 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 29 05 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 22 20 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 22 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 23 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
46,22 |
||||||||||||
1104 23 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
35,43 |
||||||||||||
1104 29 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 29 51 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 29 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 30 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 30 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
7,70 |
||||||||||||
1107 10 11 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1107 10 91 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1108 11 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1108 11 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1108 12 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
49,30 |
||||||||||||
1108 12 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
49,30 |
||||||||||||
1108 13 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
49,30 |
||||||||||||
1108 13 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
49,30 |
||||||||||||
1108 19 10 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1108 19 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1109 00 00 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1702 30 51 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
48,29 |
||||||||||||
1702 30 59 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
36,97 |
||||||||||||
1702 30 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
48,29 |
||||||||||||
1702 30 99 9000 |
C10 |
EUR/t |
36,97 |
||||||||||||
1702 40 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
36,97 |
||||||||||||
1702 90 50 9100 |
C10 |
EUR/t |
48,29 |
||||||||||||
1702 90 50 9900 |
C10 |
EUR/t |
36,97 |
||||||||||||
1702 90 75 9000 |
C10 |
EUR/t |
50,61 |
||||||||||||
1702 90 79 9000 |
C10 |
EUR/t |
35,12 |
||||||||||||
2106 90 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
36,97 |
||||||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.
(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C10 |
: |
Tutte le destinazioni. |
C11 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria. |
C12 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione Romania. |
C13 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania. |
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/31 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1880/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (2) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima. |
(4) |
Poiché le aggiudicazioni permanenti relative alle restituzioni all’esportazione di riso per la campagna in corso sono ormai concluse, non è più necessario procedere alla fissazione di restituzioni di diritto comune per il prodotto di cui trattasi. Occorre tenerne conto al momento della fissazione delle restituzioni. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1785/2003 ha definito all'articolo 14, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso. |
(6) |
La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(7) |
Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione. |
(8) |
La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio. |
(9) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento. |
(10) |
Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione. |
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è sospeso.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura EUR/t |
Ammontare delle restituzioni (1) |
||||||
1006 20 11 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 20 13 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 20 15 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 20 17 9000 |
— |
|
— |
||||||
1006 20 92 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 20 94 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 20 96 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 20 98 9000 |
— |
|
— |
||||||
1006 30 21 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 23 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 25 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 27 9000 |
— |
|
— |
||||||
1006 30 42 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 44 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 46 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 48 9000 |
— |
|
— |
||||||
1006 30 61 9100 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
R02 |
EUR/t |
0 |
|||||||
R03 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 61 9900 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 63 9100 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
R02 |
EUR/t |
0 |
|||||||
R03 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 63 9900 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 65 9100 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
R02 |
EUR/t |
0 |
|||||||
R03 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 65 9900 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 67 9100 |
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 67 9900 |
066 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 92 9100 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
R02 |
EUR/t |
0 |
|||||||
R03 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 92 9900 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 94 9100 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
R02 |
EUR/t |
0 |
|||||||
R03 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 94 9900 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 96 9100 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
R02 |
EUR/t |
0 |
|||||||
R03 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 96 9900 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 98 9100 |
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 98 9900 |
— |
|
— |
||||||
1006 40 00 9000 |
— |
|
— |
||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
(1) La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12) si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:
Destinazione R01 |
0 t, |
Insieme delle destinazioni R02 e R03 |
0 t, |
Destinazioni 021 e 023 |
0 t, |
Destinazioni 066 |
0 t, |
Destinazione A97 |
0 t. |
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
R01 |
Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia. |
R02 |
Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan. |
R03 |
Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar. |
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
(3) |
Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali. |
(4) |
L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni. |
(5) |
L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione. |
(6) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali
Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:
|
2309 10 11 9000, |
|
2309 10 13 9000, |
|
2309 10 31 9000, |
|
2309 10 33 9000, |
|
2309 10 51 9000, |
|
2309 10 53 9000, |
|
2309 90 31 9000, |
|
2309 90 33 9000, |
|
2309 90 41 9000, |
|
2309 90 43 9000, |
|
2309 90 51 9000, |
|
2309 90 53 9000. |
Prodotti cerealicoli |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
|
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/36 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (3), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
(3) |
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese. |
(4) |
Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi. |
(5) |
Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione. |
(6) |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci. |
(7) |
Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche. |
(8) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (6) di taluni prodotti agricoli trasformati, a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione. |
(9) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Bulgaria.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(3) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 163 dell'1.5.2004, pag. 14).
(4) GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.
(5) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
(6) GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 ottobre 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg) |
|||
Codice NC |
Designazione dei prodotti (1) |
Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro: |
|
|
– eall'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato: |
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi: |
|
|
|
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) |
— |
— |
|
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
— |
— |
|
1002 00 00 |
Segala |
— |
— |
1003 00 90 |
Orzo |
|
|
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1004 00 00 |
Avena |
— |
— |
1005 90 00 |
Granturco utilizzato sotto forma di: |
|
|
– amido |
|
|
|
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) |
3,081 |
3,081 |
|
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
3,081 |
3,081 |
|
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4): |
|
|
|
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) |
2,311 |
2,311 |
|
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
2,311 |
2,311 |
|
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
— |
— |
|
– altre (incluso allo stato naturale) |
3,081 |
3,081 |
|
Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: |
|
|
|
– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) |
3,081 |
3,081 |
|
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
— |
— |
|
– negli altri casi |
3,081 |
3,081 |
|
ex 1006 30 |
Riso lavorato: |
|
|
– a grani tondi |
— |
— |
|
– a grani medi |
— |
— |
|
– a grani lunghi |
— |
— |
|
1006 40 00 |
Rotture di riso |
— |
— |
1007 00 90 |
Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina |
— |
— |
(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).
(2) La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.
(3) Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).
(4) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1883/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001. |
(2) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati. |
(3) |
L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
(4) |
Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi. |
(5) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi. |
(6) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (3) di taluni prodotti agricoli trasformati a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
In deroga all'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato se esportate in Bulgaria.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).
(3) GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 ottobre 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Codice NC |
Denominazione |
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1701 99 10 |
Zucchero bianco |
43,00 |
43,00 |
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/43 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1884/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate il 22 al 28 ottobre 2004 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 18,80 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/44 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1885/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2004
che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania e della Svizzera, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004. |
(2) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, è opportuno fissare una restituzione massima. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 22 al 28 ottobre 2004, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 31,95 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
(3) GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/45 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 4 ottobre 2004
relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione
(2004/740/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
visto il parere del comitato per l’occupazione,
considerando quanto segue:
(1) |
La strategia europea per l’occupazione svolge un ruolo guida nella realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona in materia di occupazione e mercato del lavoro. La riforma della strategia europea per l’occupazione del 2003 ha sottolineato l'importanza dell’orientamento a medio termine e l’importanza dell'attuazione di tutte le politiche raccomandate negli orientamenti per l’occupazione. |
(2) |
Gli orientamenti per l’occupazione dovrebbero essere oggetto di una revisione completa soltanto ogni tre anni, mentre negli anni intermedi il loro aggiornamento dovrebbe essere strettamente limitato. La task force europea per l’occupazione ha rilevato l’esigenza di raccomandazioni più severe e di un ricorso più efficace alla valutazione tra pari, piuttosto che quella di procedere a nuove modifiche degli orientamenti. |
(3) |
Dalle conclusioni della task force europea per l'occupazione e dall'esame dei piani d’azione nazionali per l’occupazione degli Stati membri, contenuti entrambi nella relazione comune sull’occupazione 2003-2004 emerge che gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero in via prioritaria aumentare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese all'evoluzione della situazione economica e delle domande sul mercato del lavoro; attrarre e mantenere un maggior numero di persone nel mercato del lavoro e rendere il lavoro un'opzione reale per tutti, anche agevolando i giovani inoccupati nell'accesso al primo impiego e incoraggiando i lavoratori anziani a restare sul mercato del lavoro; investire maggiormente e più efficacemente nel capitale umano e nell'apprendimento permanente, oltre che nella ricerca e sviluppo, comprese le piattaforme per l'eccellenza; garantire l’effettiva attuazione delle riforme con una governance migliore, anche tramite iniziative volte ad aumentare la partecipazione democratica, a persuadere i cittadini della necessità delle riforme e a rinsaldare i legami fra i finanziamenti dell'Unione europea — in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) — e l'attuazione degli orientamenti europei per l'occupazione. Queste priorità si iscrivono pienamente nella logica degli orientamenti attuali e possono essere perseguite in questo ambito. |
(4) |
Gli orientamenti per l’occupazione si applicano ai nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione. |
(5) |
Oltre ai presenti orientamenti per l’occupazione, gli Stati membri dovrebbero dare piena attuazione agli indirizzi di massima per le politiche economiche e garantire che l'azione sia pienamente coerente col mantenimento di finanze pubbliche sane e della stabilità macroeconomica, |
DECIDE:
Articolo unico
Sono mantenuti gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione di cui all’allegato della decisione 2003/578/CE del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (3); gli Stati membri ne tengono conto nelle loro politiche occupazionali.
Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
A. J. DE GEUS
(1) Parere reso il 22 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere reso il 29 settembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 197 del 5.8.2003, pag. 13.
29.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/47 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2004
concernente l'attuazione delle politiche dell'occupazione degli Stati membri
(2004/741/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 4,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Comitato per l'occupazione,
considerando quanto segue:
(1) |
La strategia europea per l'occupazione svolge un ruolo essenziale nell'attuazione degli obiettivi della strategia di Lisbona concernenti l'occupazione ed il mercato del lavoro. Affinché l'agenda di Lisbona sia attuata in modo efficace, le politiche dell'occupazione degli Stati membri devono perseguire in modo equilibrato tre obiettivi che si completano e si sostengono reciprocamente, vale a dire la piena occupazione, la qualità e la produttività del lavoro ed infine la coesione sociale e l'inserimento. La realizzazione di questi obiettivi richiede nuove riforme strutturali incentrate su 10 priorità specifiche fondamentali e su una migliore governance. |
(2) |
La riforma della strategia europea per l'occupazione del 2003 ha posto l'accento sull'orientamento a medio termine e sull'importanza di attuare la gamma completa delle politiche raccomandate negli orientamenti per l'occupazione. Tali orientamenti per l'occupazione dovrebbero di conseguenza essere oggetto di una revisione completa solo ogni tre anni, mentre nel corso degli anni intermedi il loro aggiornamento dovrebbe essere strettamente limitato. |
(3) |
Il Consiglio ha adottato senza modifiche gli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri nel 2004 con la decisione 2004/740/CE (1). |
(4) |
Il Consiglio ha adottato una raccomandazione sull'attuazione delle politiche dell'occupazione degli Stati membri il 22 luglio 2003 (2). L'esame dei piani d'azione nazionali degli Stati membri contenuto nella relazione congiunta sull'occupazione 2003-2004 mostra che gli Stati membri e le parti sociali hanno risposto solo parzialmente alle raccomandazioni del Consiglio. |
(5) |
La task force europea sull'occupazione ha raccomandato all'Unione europea di rivolgere raccomandazioni più forti agli Stati membri. È opportuno in via prioritaria migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese, incitare più persone ad entrare e rimanere nel mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti; investire maggiormente ed in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente; garantire l'attuazione efficace delle riforme attraverso una migliore governance. Il Consiglio e la Commissione condividono tale opinione e hanno integrato questi messaggi strategici della relazione della task force sull'occupazione nella relazione congiunta sull'occupazione. |
(6) |
L'analisi dell'attuazione degli orientamenti e delle raccomandazioni formulate nel 2003 dal Consiglio nella relazione congiunta sull'occupazione, nonché i messaggi politici di portata generale o quelli indirizzati a ciascun paese nella relazione della task force sull'occupazione costituiscono la base delle raccomandazioni dell'UE sulle politiche nazionali dell'occupazione nel 2004. |
(7) |
Gli orientamenti per l'occupazione si applicano ai nuovi Stati membri dalla loro adesione. Tutti i nuovi Stati membri hanno presentato nel corso degli ultimi anni relazioni sull'attuazione dei documenti di valutazione congiunta che fanno riferimento agli orientamenti per l'occupazione. Per proseguire con successo l'attuale ristrutturazione della loro economia, la maggior parte dei nuovi Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, devono proseguire gli sforzi per modernizzare le rispettive politiche dell'occupazione. Sono essenziali un nuovo equilibrio tra flessibilità e sicurezza, una maggiore partecipazione all'occupazione e un investimento più importante nel capitale umano attraverso l'apprendimento permanente, insieme al miglioramento della salute dei lavoratori. Il partenariato sociale e miglioramenti significativi delle capacità amministrative delle autorità pubbliche sono ancora essenziali nella maggior parte dei nuovi Stati membri per giungere alla piena attuazione e all'efficiente utilizzazione del Fondo sociale europeo, strumento fondamentale di investimento nel capitale umano e nell'apprendimento permanente. |
(8) |
I messaggi rivolti a ciascun paese nella relazione della task force europea sull'occupazione si iscrivono pienamente nella logica delle relazioni esaminate sull'attuazione dei documenti di valutazione congiunta e possono servire da filo conduttore per applicare gli orientamenti per l'occupazione nei nuovi Stati membri, |
RACCOMANDA che gli Stati membri adottino le azioni che li concernono specificatamente e che figurano nell'allegato. La presente raccomandazione sostituisce le raccomandazioni del Consiglio del 22 luglio 2003.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
P. VAN GEEL
(1) Cfr. la pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 197 del 5.8.2003, pag. 22.
ALLEGATO
RACCOMANDAZIONI E PRIORITÀ SPECIFICHE PER PAESE
La creazione di nuovi e migliori posti di lavoro è la questione più urgente da affrontare. Nell'ambito di una strategia globale per l'occupazione, il Consiglio europeo di primavera ha sottolineato che gli Stati membri dovrebbero prestare urgentemente attenzione a quattro sfide specifiche, ossia adattabilità, attrazione di un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro, miglioramento qualitativo dell'occupazione e investimento nel capitale umano. Il Consiglio europeo ha inoltre rilevato che il sostegno e la promozione del cambiamento devono andare al di là dei governi. Al fine di suscitare tale sostegno, il Consiglio europeo ha esortato gli Stati membri a creare partenariati per le riforme che coinvolgano le parti sociali, la società civile e le autorità pubbliche, conformemente alle prassi e tradizioni nazionali.
I messaggi chiave del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori», che confermano la valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che l’insieme degli Stati membri e delle parti sociali dovrebbero sin da ora ed in via prioritaria:
— |
migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese, tra l'altro, promuovendo la flessibilità e la sicurezza sul mercato dell’occupazione, modernizzando e ampliando il concetto di sicurezza dell’occupazione, nonché massimizzando la creazione di posti di lavoro e aumentando la produttività, |
— |
incentivare un maggior numero di persone a entrare e a rimanere sul mercato del lavoro: fare del lavoro una vera opzione per tutti, tra l'altro elaborando strategie globali di invecchiamento attivo, sviluppando politiche volte ad aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, rafforzando le politiche attive del mercato del lavoro, con servizi personalizzati a tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro, consolidando politiche intese a rendere il lavoro economicamente attraente attraverso incentivi finanziari o di altro tipo, |
— |
investire maggiormente ed in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente, tra l'altro condividendo i costi e le responsabilità tra i poteri pubblici, le imprese e i singoli, ampliando l’offerta di formazione, in particolare per le persone che ne hanno maggiormente bisogno, come i lavoratori poco qualificati o anziani, e |
— |
garantire l’attuazione efficace delle riforme attraverso una migliore governance tra l'altro creando partnership per la riforma al fine di mobilitare il sostegno e la partecipazione delle parti sociali e di tutte le parti interessate; ove opportuno, definendo obiettivi che riflettano quelli fissati a livello europeo, garantendo un’utilizzazione efficace dei fondi pubblici, promuovendo il ruolo e la visibilità dei piani d’azione nazionali, rafforzando il ruolo delle raccomandazioni specifiche per paese e sviluppando un più efficace apprendimento reciproco. |
All'interno di questo quadro, si iscrivono le seguenti raccomandazioni e priorità specifiche per paese:
RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE PER PAESE
BELGIO
Malgrado un’evoluzione positiva dal 1997, il tasso d’occupazione belga rimane sensibilmente inferiore alla media comunitaria e molto lontano dagli obiettivi di Lisbona. Il tasso d’occupazione dei lavoratori anziani è tra i più bassi dell’Unione europea a 25. Quello dei cittadini stranieri è estremamente debole. Dopo molti anni di diminuzione continua, la disoccupazione ha cominciato ad aumentare. La partecipazione degli adulti all’istruzione e alla formazione è stagnante.
La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che il Belgio dovrebbe sin d’ora ed in via prioritaria:
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente:
|
DANIMARCA
Il tasso d’occupazione danese è molto superiore agli obiettivi di Lisbona in questo campo, anche per le donne e per gli anziani. Malgrado recenti sviluppi negativi che hanno colpito più in particolare i laureati ed aggravato la disoccupazione di lunga durata, il fenomeno della disoccupazione rimane relativamente basso. Considerando i suoi elevati tassi d’occupazione, una priorità essenziale per la Danimarca è fare in modo di garantire un’adeguata offerta di manodopera a lungo termine.
La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che la Danimarca dovrebbe sin d’ora ed in via prioritaria:
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente:
|
GERMANIA
Il tasso d’occupazione tedesco è superiore alla media europea, ma ancora largamente inferiore agli obiettivi di Lisbona. Il tasso d’occupazione dei lavoratori anziani è in diminuzione. Quello delle donne supera la media dell’UE, ma ristagna. Anche se i risultati variano da una regione all’altra, il mercato tedesco del lavoro ha globalmente approfittato degli anni di crescita economica nell'Unione europea tra il 1997 e il 2000; negli anni successivi, l'occupazione ha registrato un regresso e la disoccupazione è aumentata. Il tasso di disoccupazione, in particolare quello di lunga durata, rimane uno dei più alti dell'UE. Sussistono importanti disparità tra le regioni orientali e occidentali del paese.
La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che la Germania dovrebbe sin d’ora e in via prioritaria:
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente:
|
GRECIA
Anche se la creazione di posti di lavoro ha compiuto progressi negli ultimi tempi, la Grecia registra sempre uno dei tassi di occupazione più bassi dell’UE, in particolare per le donne, e un tasso di disoccupazione che, anche se in diminuzione, rimane elevato. Il fenomeno del lavoro non dichiarato rimane importante. La produttività è aumentata in modo significativo, ma rimane debole. La partecipazione degli adulti alla formazione è sempre particolarmente bassa, soprattutto tenuto conto del basso livello d’istruzione della popolazione in età di lavoro. In questi ultimi anni, una sempre maggiore immigrazione ha contribuito alla disponibilità di manodopera.
La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione evidenziano che la Grecia dovrebbe sin d’ora e in via prioritaria:
|
Migliorare la capacità d’adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente:
|
SPAGNA
Tra il 1997 e il 2002, la Spagna è stato lo Stato membro che ha registrato il maggiore aumento del tasso di occupazione e la più importante diminuzione dei tassi di disoccupazione. Tuttavia, la disoccupazione rimane ampiamente superiore alla media europea e il tasso di occupazione nettamente inferiore. Tenuto conto degli scarti importanti tra le varie regioni, la lotta contro le disparità regionali rimane una priorità. Il tasso d'attività professionale delle donne e il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani sono ancora estremamente deboli. Inoltre, una proporzione particolarmente elevata di persone (circa un terzo dell'insieme dei lavoratori) lavorano con contratti a durata determinata. La produttività della manodopera è sempre debole. I livelli globali d'istruzione e di partecipazione degli adulti alla formazione sono ancora particolarmente bassi. In questi ultimi anni, la maggiore immigrazione ha contribuito alla disponibilità di manodopera.
La valutazione della task force sull'occupazione e l'analisi dell'attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull'occupazione, evidenziano che la Spagna dovrebbe sin d'ora e in via prioritaria:
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
FRANCIA
In Francia, il tasso d'occupazione globale è inferiore alla media europea. Il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani (55-64 anni) è tra i più bassi dell'Unione europea. La disoccupazione è diminuita sensibilmente tra il 1997 e il 2000, poi è risalita a causa del rallentamento dell'attività economica. Il tasso di disoccupazione rimane tra i più elevati dell'Unione europea ed è particolarmente importante tra i giovani (15-24 anni). Il tasso di occupazione dei cittadini stranieri è estremamente basso, in particolare tra le donne. La percentuale di contratti a durata determinata è sempre superiore alla media dell'UE a 15, mentre la partecipazione degli adulti all'istruzione e alla formazione rimane appena inferiore alla media.
La valutazione della task force sull'occupazione e l'analisi dell'attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull'occupazione, evidenziano che la Francia dovrebbe sin d'ora e in via prioritaria:
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
IRLANDA
Dal 1997 l'Irlanda ha compiuto progressi impressionanti in termini di occupazione e di produttività. Il tasso d'occupazione totale è passato dal 56,1 % al 65,3 %; nello stesso tempo, la disoccupazione è diminuita di quasi due terzi e la disoccupazione di lunga durata è calata dal 5,6 % all'1,3 %. La partecipazione delle donne nel mercato del lavoro è migliorata, ma rimane uno scarto importante tra i tassi d'occupazione e i livelli di retribuzione delle donne e degli uomini. La penuria di manodopera rimane un problema, anche se è stata attenuata dalla maggiore immigrazione. Un fattore importante della riuscita dell'Irlanda è la sua capacità ad attrarre gli investimenti esteri diretti. Il clima sociale, il regime fiscale, l'ambiente regolamentare favorevole e l'investimento nel capitale umano costituiscono altri elementi essenziali.
La valutazione della task force sull'occupazione e l'analisi dell'attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull'occupazione, evidenziano che l'Irlanda dovrebbe sin d'ora e in via prioritaria:
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
ITALIA
Malgrado una situazione economica debole, la crescita dell'occupazione è tuttora di segno positivo e conferma i miglioramenti registrati dal 1997. Il tasso d'occupazione è però sempre uno dei più deboli dell'Unione europea. Il tasso di attività delle donne e il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani sono tra i più bassi dell'UE a 25. La disoccupazione è diminuita nel corso degli ultimi anni, ma rimane tuttora superiore alla media dell'UE a 15. Con un tasso di disoccupazione del 5 % circa nel centro e nel nord contro il 18 % del sud, la lotta contro le disparità regionali rimane una priorità. Il lavoro non dichiarato è particolarmente importante, anche se la situazione occupazionale di 700 000 immigrati è stata regolarizzata. I livelli globali di istruzione e di partecipazione alle azioni di formazione rimangono particolarmente bassi.
La valutazione della task force sull'occupazione e l'analisi dell'attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull'occupazione, evidenziano che l'Italia dovrebbe sin d'ora e in via prioritaria:
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
LUSSEMBURGO
In Lussemburgo, il tasso d'occupazione è vicino alla media dell'Unione europea, ma rimane inferiore all'obiettivo comunitario. La disoccupazione è tuttora scarsamente importante e il tasso di disoccupazione di lunga durata è uno dei più bassi dell'Unione europea.
Tuttavia, il boom economico della fine degli anni novanta non ha portato un aumento generale dei tassi di occupazione. I nuovi impieghi sono stati chiaramente occupati dai lavoratori frontalieri e dalle donne, mentre l'occupazione dei lavoratori anziani è rimasta ad un livello estremamente basso. La partecipazione alle azioni di istruzione e di formazione rimane inferiore alla media dell'EU a 15.
La valutazione della task force sull'occupazione e l'analisi dell'attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull'occupazione, evidenziano che il Lussemburgo dovrebbe sin d'ora e in via prioritaria:
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
PAESI BASSI
Anche se i tassi di occupazione delle donne e degli uomini sono nettamente superiori agli obiettivi di Lisbona, quello degli immigrati rimane debole. Il mercato del lavoro è caratterizzato da una proporzione eccezionalmente forte di lavoratori a tempo parziale (circa il 44 % della manodopera) e da un numero importante di beneficiari di prestazioni d'invalidità. Il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani è superiore alla media dell'UE, ma rimane ampiamente inferiore all'obiettivo comunitario. Il tasso di disoccupazione è aumentato in modo significativo dal 2001, ma è sempre uno dei più bassi dell'UE. Nell'autunno 2003, il governo e le parti sociali hanno concluso un accordo che prevede, tra l'altro, un congelamento dei salari nel 2004 e nel 2005.
La valutazione della task force sull'occupazione e l'analisi dell'attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull'occupazione, evidenziano che i Paesi Bassi dovrebbero sin d'ora e in via prioritaria:
|
Migliorare la capacità d'adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
AUSTRIA
L'Austria ha raggiunto un tasso di occupazione totale elevato e un tasso d'occupazione relativamente elevato per le donne, conformemente agli obiettivi di Lisbona. Il tasso di disoccupazione è tra i più bassi dell'Unione europea. Le parti sociali svolgono un ruolo importante nella modernizzazione dell'organizzazione del lavoro e nel miglioramento della relativa legislazione, garantendo al tempo stesso una soddisfacente evoluzione dei salari. Il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani è tuttavia particolarmente debole. La crescita dell'occupazione è rallentata e la disoccupazione ha iniziato ad aumentare. La partecipazione degli adulti all'istruzione e alla formazione è inferiore alla media comunitaria. Lo scarto tra le retribuzioni degli uomini e delle donne rimane uno dei più elevati dell'Unione europea.
La valutazione della task force sull'occupazione e l'analisi dell'attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull'occupazione, evidenziano che l'Austria dovrebbe sin d'ora e in via prioritaria:
|
Migliorare la capacità d'adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente:
|
PORTOGALLO
Il Portogallo è sul punto di raggiungere l’obiettivo di Lisbona per l’occupazione totale e supera leggermente gli obiettivi fissati per le donne e i lavoratori anziani. Il rallentamento recente dell’attività economica ha provocato un aumento della disoccupazione, che rimane tuttavia ad un livello relativamente basso rispetto alla media dell’Unione europea. I livelli di produttività, i livelli globali d’istruzione e di accesso alla formazione rimangono particolarmente bassi. Inoltre, una proporzione significativa della manodopera (più del 20 %) è impiegata con contratti a durata determinata. In questi ultimi anni, una maggiore immigrazione ha alimentato l’offerta di manodopera.
La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che il Portogallo dovrebbe sin d’ora e in via prioritaria:
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente:
|
FINLANDIA
La Finlandia è vicina all’obiettivo fissato per il tasso d’occupazione totale e supera quello relativo al tasso di occupazione delle donne. Ha conseguito un notevole aumento del tasso di attività dei lavoratori anziani negli ultimi dieci anni e non è lontana dall'obiettivo europeo per questa fascia di età. Il tasso di disoccupazione supera la media dell'UE ed è particolarmente importante tra i giovani.
La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che la Finlandia dovrebbe sin d’ora e in via prioritaria:
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente:
|
SVEZIA
La Svezia supera tutti gli obiettivi comunitari in materia d’occupazione, compresi quelli relativi alle donne e ai lavoratori anziani. Il tasso di disoccupazione totale è di circa il 5 %. Devono essere mantenuti gli sforzi volti ad evitare una eccessiva diminuzione dell’offerta di manodopera. Tenuto conto dell’invecchiamento della popolazione, sarà necessario sostenere l’offerta di manodopera sfruttando le fonti potenziali rappresentate dagli immigrati, dai giovani e dalle persone che si trovano in congedo per lunga malattia, migliorando le misure di incentivazione all’occupazione.
La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che la Svezia dovrebbe sin d’ora e in via prioritaria:
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
REGNO UNITO
Il Regno Unito supera tutti gli obiettivi comunitari in materia di occupazione, compresi quelli relativi alle donne e ai lavoratori anziani. Malgrado il rallentamento dell’economia mondiale, i tassi d’occupazione sono rimasti abbastanza stabili e il tasso di disoccupazione è largamente inferiore alla media comunitaria. Tuttavia l’inattività e, in minore misura, la disoccupazione si concentrano sempre in alcune comunità e nell’ambito di particolari categorie della popolazione. I livelli di produttività, in particolare quelli espressi in ore lavorate, rimangono relativamente bassi. Questa situazione si spiega in parte con la proporzione importante di lavoratori poco qualificati nell’ambito della manodopera, comprese le persone le cui qualifiche di base sono insufficienti. Lo scarto tra le retribuzioni degli uomini e delle donne rimane uno dei più elevati dell’UE.
La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che il Regno Unito dovrebbe sin d’ora e in via prioritaria:
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
PRIORITÀ PER I NUOVI STATI MEMBRI
CIPRO
Il tasso di occupazione di Cipro è ampiamente superiore alla media dell’Unione a 15 e il tasso di disoccupazione è debole. La proporzione di lavoratori stranieri, che occupano spesso posti di lavoro temporanei, è aumentata in modo significativo nel corso degli anni per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
REPUBBLICA CECA
Il tasso d’occupazione nella Repubblica ceca è leggermente superiore alla media dell’Unione a 15. La disoccupazione, anche se lentamente aumentata dalla metà degli anni novanta, rimane intorno alla media europea prima dell'allargamento. Il tasso d’occupazione dei lavoratori anziani è vicino alla media europea, ma relativamente debole, in particolare per le donne, vista l’età legale precoce del loro pensionamento. Gli squilibri regionali sono importanti.
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
ESTONIA
Il tasso d’occupazione in Estonia è leggermente inferiore alla media dell'UE a 15. Il tasso di disoccupazione è diminuito nel corso degli anni, ma rimane superiore alla media europea. Inoltre, la proporzione di disoccupati di lunga durata rimane elevata. L’Estonia dovrebbe subire un grave contraccolpo dalla diminuzione della popolazione in età di lavoro risultante dall’evoluzione demografica.
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
UNGHERIA
Il tasso d’occupazione in Ungheria è debole, in particolare per le persone poco qualificate, le persone svantaggiate, le donne e i lavoratori anziani. Allo stesso tempo, la disoccupazione rimane largamente inferiore alla media dell’Unione a 15. Questa situazione si spiega con un tasso di attività poco elevato, in altre parole con l’inattività di una parte importante della popolazione in età di lavoro. Esistono importanti squilibri nel mercato del lavoro tra le regioni centrali e occidentali, nella quali si concentra l’«economia moderna», e il resto del paese. La mobilità regionale e settoriale è bassa. Le strettoie in materia di competenze riflettono al tempo stesso una penuria di manodopera qualificata e l’incapacità dei sistemi d’insegnamento e di formazione di corrispondere alle esigenze del mercato del lavoro.
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
LITUANIA
Il tasso d’occupazione in Lituania è leggermente aumentato in questi ultimi tempi, ma rimane ampiamente inferiore alla media dell’UE a 15. Il tasso di disoccupazione è diminuito in modo significativo, ma rimane nettamente superiore alla media europea.
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
LETTONIA
Sostenuta dalla forte crescita economica, l’occupazione in Lettonia ha registrato una netta progressione negli ultimi due anni. Il tasso d’occupazione globale è tuttavia inferiore alla media dell’Unione a 15. Il tasso di disoccupazione rimane superiore alla media europea e registra forti variazioni regionali. Allo stesso tempo, esiste a Riga un deficit di manodopera e di qualifiche.
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
MALTA
A Malta, il tasso d’occupazione, soprattutto dei lavoratori anziani, è particolarmente debole rispetto alla media dell’Unione a 15. Quello delle donne è il più basso dell’UE a 25: solo un terzo delle donne in età di lavoro esercitano un’attività lavorativa. La disoccupazione è leggermente aumentata in questi ultimi due anni, ma rimane al di sotto della media comunitaria dell'UE a 15.
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire di più e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
POLONIA
Il tasso d’occupazione dei lavoratori anziani in Polonia è tra i più bassi dell’Unione a 25. La situazione sul mercato del lavoro si è deteriorata negli ultimi quattro anni. Il tasso di occupazione delle donne, dei lavoratori anziani, dei giovani e delle persone poco qualificate è particolarmente debole. Vicino al 20 %, il tasso di disoccupazione — al suo livello più alto dall’inizio della trasformazione dell’economia — è il più elevato dell’Unione europea a 25.
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
SLOVENIA
Il tasso d’occupazione della Slovenia è leggermente inferiore alla media dell’Unione a 15, ma particolarmente debole per i lavoratori anziani. Il tasso di disoccupazione si situa molto al di sotto della media dell’Unione.
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|
SLOVACCHIA
Il tasso d’occupazione totale in Slovacchia rimane debole rispetto alla media dell’Unione a 15. Anche se in diminuzione, la disoccupazione rimane molto elevata, con una forte proporzione di disoccupati di lunga durata. Il tasso d’occupazione delle donne è basso e quello dei giovani, delle persone poco qualificate e dei lavoratori anziani (in particolare le donne) lo è ancora di più. Gli squilibri regionali sono notevoli.
|
Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:
|
|
Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:
|
|
Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:
|