ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 326

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
29 ottobre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1866/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1867/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 29 ottobre 2004

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1868/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1869/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1870/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 11a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1871/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1872/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1873/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

14

 

*

Regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti ( 1 )

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1875/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto attiene al salicilato di sodio e al fenvalerato ( 1 )

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1876/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 953/2003 inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali

22

 

*

Regolamento (CE) n. 1877/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica l’allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94 per quanto riguarda i contingenti applicati alla Serbia e Montenegro

25

 

*

Regolamento (CE) n. 1878/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio per quanto riguarda la fissazione delle rese di olive e di olio a Cipro, a Malta e in Slovenia

27

 

 

Regolamento (CE) n. 1879/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

28

 

 

Regolamento (CE) n. 1880/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

31

 

 

Regolamento (CE) n. 1881/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

34

 

 

Regolamento (CE) n. 1882/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

36

 

 

Regolamento (CE) n. 1883/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

40

 

 

Regolamento (CE) n. 1884/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

43

 

 

Regolamento (CE) n. 1885/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

44

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/740/CE:Decisione del Consiglio, del 4 ottobre 2004, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione

45

 

*

2004/741/CE:Raccomandazione del Consiglio, del 14 ottobre 2004, concernente l'attuazione delle politiche dell'occupazione degli Stati membri

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

29.10.2004   

IT

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L 326/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1866/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

53,1

204

48,2

999

50,7

0707 00 05

052

129,6

999

129,6

0709 90 70

052

97,2

204

41,2

388

34,1

628

48,8

999

55,3

0805 50 10

052

56,4

388

48,3

524

67,5

528

53,4

999

56,4

0806 10 10

052

89,0

400

197,7

999

143,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

109,3

400

100,7

404

80,1

442

61,0

512

106,6

720

99,6

800

205,7

804

106,5

999

108,7

0808 20 50

052

103,7

720

75,4

999

89,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


29.10.2004   

IT

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L 326/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1867/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 29 ottobre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995 (GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12).


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 29 ottobre 2004

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

8,52

0

1703 90 00 (2)

9,77

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


29.10.2004   

IT

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L 326/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1868/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 29 OTTOBRE 2004

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,56 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,56 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,56 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,56 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4300

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

43,00

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

43,00

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

43,00

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4300

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


29.10.2004   

IT

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L 326/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1869/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

(5)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7)

Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(9)

L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

(10)

Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(11)

In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 29 OTTOBRE 2004

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

43,00 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

43,00 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

81,71 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4300 (3)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

43,00 (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4300 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4300 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4300 (3)  (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

43,00 (1)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4300 (3)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


29.10.2004   

IT

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L 326/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1870/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 11a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 11a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,144 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).


29.10.2004   

IT

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L 326/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1871/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 27 ottobre 2004.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 27 ottobre 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione

Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

132,00

139,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

170,00


29.10.2004   

IT

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L 326/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1872/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 27 ottobre 2004.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 27 ottobre 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 31,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


29.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1873/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(4)

Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.

(5)

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(8)

Con il regolamento (CE) n. 1676/2004 del 24 settembre 2004 del Consiglio si addotano misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (4) di taluni pordotti agricoli trasformati a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Bulgaria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

(3)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

(4)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.


ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 ottobre 2004 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

29,00

29,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

36,05

36,05

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

70,00

70,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

46,00

46,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

138,25

138,25

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

131,00

131,00


29.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1874/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l'articolo 69,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), in particolare l'articolo 78,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (3), il Consiglio ha approvato l'accordo sugli appalti pubblici ripreso all'allegato 4 di detta decisione, qui di seguito denominato «accordo». Secondo tale accordo, esso si applica agli appalti che raggiungono o superano gli importi, qui di seguito denominati «soglie», fissati nell'accordo ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio perseguono, fra l'altro, l'obiettivo di permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo scopo, le soglie da esse previste e alle quali si applica l'accordo devono essere verificate e, se del caso, rivedute verso l'alto o verso il basso dalla Commissione, in modo che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore, delle soglie di cui all'accordo. Gli importi delle soglie sopraindicate delle direttive non equivalgono ai controvalori delle soglie dell'accordo ricalcolate per il periodo 1o gennaio 2004-31 dicembre 2005 (4). Pertanto è necessario rivederli.

(3)

Per ridurre il numero di soglie da rispettare, le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE hanno allineato le soglie che non derivano dall'accordo a quelle derivanti dall'accordo. Al fine di conservare invariato il numero di soglie, la Commissione deve effettuare un allineamento in caso di variazione di queste ultime.

(4)

Tali modificazioni fanno salve le norme nazionali d'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che ne prevedono l'applicazione a partire da soglie inferiori alle soglie indicate in dette direttive.

(5)

Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE devono pertanto essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:

1)

L'articolo 16 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), l'importo «499 000 EUR» è sostituito da «473 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR».

2)

L'articolo 61 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, l'importo «499 000 EUR» è sostituito da «473 000 EUR»;

b)

al paragrafo 2, l'importo «499 000 EUR» è sostituito da «473 000 EUR».

Articolo 2

La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:

1)

L'articolo 7 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), l'importo «162 000 EUR» è sostituito da «154 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «236 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR».

2)

L'articolo 8, primo comma, è modificato come segue:

a)

alla lettera a), l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «154 000 EUR».

3)

All'articolo 56, l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR».

4)

All'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «6 242 000 EUR» è sostituito da «5 923 000 EUR».

5)

L'articolo 67, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

alla lettera a), l'importo «162 000 EUR» è sostituito da «154 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «236 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l'importo «249 000 EUR» è sostituito da «236 000 EUR».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(3)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(4)  GU C 309 del 19.12.2003, pag. 14.


29.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1875/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto attiene al salicilato di sodio e al fenvalerato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 3,

visti i pareri dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali formulati dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

La sostanza salicilato di sodio è stata inserita nell’allegato II per tutte le specie produttrici di alimenti, pesci esclusi, ma solo per uso topico. Tale disposizione va estesa per includervi l’uso orale nelle specie bovina e suina, ad esclusione degli animali da produzione di latte per consumo umano.

(3)

Il limite massimo di residui provvisori per il fenvalerato scade il 1o luglio 2004. È opportuno consentire il completamento degli studi scientifici sulla sostanza e la validità dei limiti massimi di residui provvisori va pertanto prorogata al 1o luglio 2006.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Occorre prevedere un periodo adeguato prima che il regolamento entri in vigore, per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche — eventualmente necessarie ai sensi del regolamento stesso — alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari interessati, rilasciate conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), per tener conto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a partire dal 28 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1851/2004 della Commissione (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 6).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

A.   La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90

2.   Composti organici

Sostanza/e farmacologicamente attiva/e

Specie animali

«Salicilato di sodio

Bovina, suina (1)

B.   La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90

2.   Agenti antiparassitari

2.2.   Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.3.   Piretroidi

Sostanza/e farmacologicamente attiva/e

Residuo marcatore

Specie animali

LMR

Tessuti campione

«Fenvalerato  (2)

Fenvalerato (somma di isomeri RR, SS, RS e SR)

Bovina

25 μg/kg

Muscolo

250 μg/kg

Grasso

25 μg/kg

Fegato

25 μg/kg

Rene

40 μg/kg

Latte


(1)  Per uso orale; uso non consentito per gli animali da produzione di latte per consumo umano.»

(2)  I limiti massimi di residui provvisori scadono l’1.7.2006.»


29.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1876/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 953/2003 inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 953/2003 (1) del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso a evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali, in particolare l’articolo 4, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha ricevuto alcune domande, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 953/2003, concernenti taluni prodotti farmaceutici.

(2)

La Commissione ha stabilito che dette domande soddisfano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 953/2003 conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento.

(3)

I richiedenti sono stati informati della decisione della Commissione di accettare le rispettive domande.

(4)

E’ pertanto necessario aggiungere i prodotti in questione all’allegato I del regolamento (CE) n. 953/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti e gli altri particolari riportati nell’allegato del presente regolamento sono aggiunti all’allegato I del regolamento (CE) n. 953/2003 inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 135 del 3.6.2003, pag. 5.


ALLEGATO

Prodotto

Fabbricante/esportatore

Paesi di destinazione

Segni distintivi

Data di approvazione

NC/Codice TARIC (1)

«TRIZIVIR

750 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Afghanistan

Angola

Armenia

Azerbaigian

Bangladesh

Benin

Bhutan

Botswana

Burkina-Faso

Burundi

Cambogia

Camerun

Capo Verde

Repubblica centrafricana

Ciad

Comore

Congo

Corea (Rep. dem.)

Costa d'Avorio

RD Congo

Eritrea

Etiopia

Gambia

Ghana

Gibuti

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea equatoriale

Haiti

Honduras

India

Indonesia

Isole Salomone

Kenia

Kiribati

Repubblica del Kirghizistan

Rep. dem. pop. del Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

Mauritania

Moldova

Mongolia

Mozambico

Myanmar

Namibia

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Pakistan

Ruanda

Samoa

São Tomé e Principe

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Confezione specifica — testo trilingue

19.4.2004

3004 90 19

EPIVIR

150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione specifica — testo trilingue

19.4.2004

3004 90 19

RETROVIR

250 mg × 40

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione generale per l'esportazione (blu) non usata nell’UE

Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni

19.4.2004

3004 90 19

RETROVIR

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione generale per l'esportazione (blu) non usata nell'UE

Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni

19.4.2004

3004 90 19

RETROVIR

100 mg × 100

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione generale per l'esportazione (blu) non usata nell'UE

Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni

19.4.2004

3004 90 19

COMBIVIR

300/150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione specifica — testo trilingue

Flacone (anziché confezione in blister) Compresse con impresso in rilievo “A22”

19.4.2004

3004 90 19

EPIVIR SOLUZIONE ORALE

10 mg/ml 240 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione specifica — testo trilingue

19.4.2004

3004 90 19

ZIAGEN

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Repubblica Sudafricana

Sudan

Swaziland

Tagikistan

Tanzania

Timor orientale

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Yemen

Zambia

Zimbabwe

Confezione generale per l'esportazione — non usata nell'UE

Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni

20.9.2004

3004 90 19

RETROVIR SOLUZIONE ORALE

10 mg/ml

200 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione specifica — testo trilingue

20.9.2004

3004 90 19


(1)  Solo se applicabile.»


29.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1877/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che modifica l’allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94 per quanto riguarda i contingenti applicati alla Serbia e Montenegro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) 517/94 fissa i limiti quantitativi annui per alcuni prodotti tessili originari della Serbia e Montenegro (2).

(2)

La Serbia e Montenegro è ad una svolta importante del suo processo di riforme. A questo stadio, pertanto, è indispensabile sostenere le riforme politiche ed economiche in atto e aiutare il paese a tenere il passo con il processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea.

(3)

È di fondamentale importanza migliorare le possibilità commerciali della Serbia e Montenegro nei settori in cui possiede vantaggi economici comparati, onde sostenere le riforme politiche ed economiche in atto e favorire l'integrazione del paese nelle strutture europee.

(4)

L'aumento proposto rientra in un processo globale volto ad intensificare le relazioni commerciali con la Serbia e Montenegro, anche attraverso l'avvio di negoziati riguardanti un accordo tessile finalizzato alla liberalizzazione bilaterale.

(5)

Occorre, pertanto, migliorare l'accesso al mercato, segnatamente per i tessili, e rivedere i contingenti attualmente applicati alle importazioni di prodotti tessili originari della Serbia e Montenegro. Questo ulteriore miglioramento rispecchia i progressi globali compiuti finora nei colloqui di natura tecnica in vista dei negoziati per l'accordo tessile, e i verbali concordati firmati il 15 giugno 2004.

(6)

Poiché le importazioni di determinate categorie di prodotti tessili nell'Unione europea sono attualmente bloccate per esaurimento dei contingenti, la Serbia e Montenegro e gli Stati membri hanno chiesto che questi ultimi siano aumentati.

(7)

Occorre aumentare i livelli dei contingenti per la Serbia e Montenegro onde soddisfare le richieste di importazioni in sospeso per le categorie 6, 7 e 15, e per la categoria 16 in cui i limiti quantitativi sono stati quasi raggiunti.

(8)

Il regolamento (CE) n. 517/94 deve essere, pertanto, opportunamente modificato.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 21).

(2)  Ex Repubblica federale di Iugoslavia (RFI).


ALLEGATO

«ALLEGATO III B

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino

Serbia e Montenegro

Categoria

Unità

Quantitativo

1

tonnellate

2 350

2

tonnellate

2 853

2a

tonnellate

645

3

tonnellate

312

5

1 000 pezzi

1 326

6

1 000 pezzi

713

7

1 000 pezzi

386

8

1 000 pezzi

1 109

9

tonnellate

292

15

1 000 pezzi

552

16

1 000 pezzi

279

67

tonnellate

244»


29.10.2004   

IT

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L 326/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1878/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio per quanto riguarda la fissazione delle rese di olive e di olio a Cipro, a Malta e in Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo l’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (1), le rese di olive e di olio di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), devono essere fissate per zone omogenee di produzione, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori.

(2)

Per quanto riguarda Cipro, Malta e la Slovenia, vista la modesta entità della loro produzione, i risultati statistici dovrebbero essere ottenuti da un’unica zona regionale e da un campione ristretto che non consentirebbe di raggiungere una sufficiente precisione a livello nazionale. I dati risultanti sarebbero quindi incoerenti ed inutilizzabili ai fini dei controlli.

(3)

Onde evitare a Cipro, a Malta e alla Slovenia il gravoso onere amministrativo imposto dall’attuazione del metodo di stima delle rese per la sola campagna 2004/2005, che fornirebbe comunque un risultato inadeguato, occorre derogare all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE nonché all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 e non fissare per detti Stati membri rese di olive e di olio per la campagna di cui trattasi.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE e l’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 non si applicano a Cipro, a Malta e alla Slovenia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38).

(2)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).


29.10.2004   

IT

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L 326/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1879/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

43,13

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

36,97

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

36,97

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

55,46

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

43,13

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

36,97

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

36,97

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

49,30

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

40,05

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

46,22

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

35,43

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

7,70

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

49,30

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

49,30

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

49,30

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

49,30

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

48,29

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

36,97

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

48,29

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

36,97

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

36,97

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

48,29

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

36,97

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

50,61

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

35,12

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

36,97

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


29.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1880/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (2) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4)

Poiché le aggiudicazioni permanenti relative alle restituzioni all’esportazione di riso per la campagna in corso sono ormai concluse, non è più necessario procedere alla fissazione di restituzioni di diritto comune per il prodotto di cui trattasi. Occorre tenerne conto al momento della fissazione delle restituzioni. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1785/2003 ha definito all'articolo 14, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6)

La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10)

Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è sospeso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura EUR/t

Ammontare delle restituzioni (1)

1006 20 11 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 13 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 15 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 17 9000

 

1006 20 92 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 94 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 96 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 98 9000

 

1006 30 21 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 23 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 25 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 27 9000

 

1006 30 42 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 44 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 46 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 48 9000

 

1006 30 61 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 61 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 63 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 63 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 65 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 65 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 67 9100

021 e 023

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 67 9900

066

EUR/t

0

1006 30 92 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 92 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 94 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 94 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 96 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 96 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 98 9100

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 98 9900

 

1006 40 00 9000

 

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01

Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02

Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03

Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.


(1)  La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12) si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01

0 t,

Insieme delle destinazioni R02 e R03

0 t,

Destinazioni 021 e 023

0 t,

Destinazioni 066

0 t,

Destinazione A97

0 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01

Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02

Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03

Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.


29.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 ottobre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


29.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (3), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(5)

Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6)

Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (6) di taluni prodotti agricoli trasformati, a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Bulgaria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 163 dell'1.5.2004, pag. 14).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).

(6)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 ottobre 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione dei prodotti (1)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– eall'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– – negli altri casi

1002 00 00

Segala

1003 00 90

Orzo

 

 

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– negli altri casi

1004 00 00

Avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

3,081

3,081

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– – negli altri casi

3,081

3,081

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

2,311

2,311

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– – negli altri casi

2,311

2,311

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– altre (incluso allo stato naturale)

3,081

3,081

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:

 

 

– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

3,081

3,081

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– negli altri casi

3,081

3,081

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture di riso

1007 00 90

Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina


(1)  Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

(2)  La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

(3)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(4)  Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


29.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/40


REGOLAMENTO (CE) N. 1883/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3)

L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (3) di taluni prodotti agricoli trasformati a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato se esportate in Bulgaria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

(3)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 ottobre 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

43,00

43,00


29.10.2004   

IT

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L 326/43


REGOLAMENTO (CE) N. 1884/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate il 22 al 28 ottobre 2004 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 18,80 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


29.10.2004   

IT

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L 326/44


REGOLAMENTO (CE) N. 1885/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania e della Svizzera, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004.

(2)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, è opportuno fissare una restituzione massima.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 22 al 28 ottobre 2004, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 31,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

29.10.2004   

IT

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L 326/45


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2004

relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione

(2004/740/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

visto il parere del comitato per l’occupazione,

considerando quanto segue:

(1)

La strategia europea per l’occupazione svolge un ruolo guida nella realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona in materia di occupazione e mercato del lavoro. La riforma della strategia europea per l’occupazione del 2003 ha sottolineato l'importanza dell’orientamento a medio termine e l’importanza dell'attuazione di tutte le politiche raccomandate negli orientamenti per l’occupazione.

(2)

Gli orientamenti per l’occupazione dovrebbero essere oggetto di una revisione completa soltanto ogni tre anni, mentre negli anni intermedi il loro aggiornamento dovrebbe essere strettamente limitato. La task force europea per l’occupazione ha rilevato l’esigenza di raccomandazioni più severe e di un ricorso più efficace alla valutazione tra pari, piuttosto che quella di procedere a nuove modifiche degli orientamenti.

(3)

Dalle conclusioni della task force europea per l'occupazione e dall'esame dei piani d’azione nazionali per l’occupazione degli Stati membri, contenuti entrambi nella relazione comune sull’occupazione 2003-2004 emerge che gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero in via prioritaria aumentare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese all'evoluzione della situazione economica e delle domande sul mercato del lavoro; attrarre e mantenere un maggior numero di persone nel mercato del lavoro e rendere il lavoro un'opzione reale per tutti, anche agevolando i giovani inoccupati nell'accesso al primo impiego e incoraggiando i lavoratori anziani a restare sul mercato del lavoro; investire maggiormente e più efficacemente nel capitale umano e nell'apprendimento permanente, oltre che nella ricerca e sviluppo, comprese le piattaforme per l'eccellenza; garantire l’effettiva attuazione delle riforme con una governance migliore, anche tramite iniziative volte ad aumentare la partecipazione democratica, a persuadere i cittadini della necessità delle riforme e a rinsaldare i legami fra i finanziamenti dell'Unione europea — in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) — e l'attuazione degli orientamenti europei per l'occupazione. Queste priorità si iscrivono pienamente nella logica degli orientamenti attuali e possono essere perseguite in questo ambito.

(4)

Gli orientamenti per l’occupazione si applicano ai nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione.

(5)

Oltre ai presenti orientamenti per l’occupazione, gli Stati membri dovrebbero dare piena attuazione agli indirizzi di massima per le politiche economiche e garantire che l'azione sia pienamente coerente col mantenimento di finanze pubbliche sane e della stabilità macroeconomica,

DECIDE:

Articolo unico

Sono mantenuti gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione di cui all’allegato della decisione 2003/578/CE del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (3); gli Stati membri ne tengono conto nelle loro politiche occupazionali.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

A. J. DE GEUS


(1)  Parere reso il 22 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere reso il 29 settembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 197 del 5.8.2003, pag. 13.


29.10.2004   

IT

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L 326/47


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2004

concernente l'attuazione delle politiche dell'occupazione degli Stati membri

(2004/741/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Comitato per l'occupazione,

considerando quanto segue:

(1)

La strategia europea per l'occupazione svolge un ruolo essenziale nell'attuazione degli obiettivi della strategia di Lisbona concernenti l'occupazione ed il mercato del lavoro. Affinché l'agenda di Lisbona sia attuata in modo efficace, le politiche dell'occupazione degli Stati membri devono perseguire in modo equilibrato tre obiettivi che si completano e si sostengono reciprocamente, vale a dire la piena occupazione, la qualità e la produttività del lavoro ed infine la coesione sociale e l'inserimento. La realizzazione di questi obiettivi richiede nuove riforme strutturali incentrate su 10 priorità specifiche fondamentali e su una migliore governance.

(2)

La riforma della strategia europea per l'occupazione del 2003 ha posto l'accento sull'orientamento a medio termine e sull'importanza di attuare la gamma completa delle politiche raccomandate negli orientamenti per l'occupazione. Tali orientamenti per l'occupazione dovrebbero di conseguenza essere oggetto di una revisione completa solo ogni tre anni, mentre nel corso degli anni intermedi il loro aggiornamento dovrebbe essere strettamente limitato.

(3)

Il Consiglio ha adottato senza modifiche gli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri nel 2004 con la decisione 2004/740/CE (1).

(4)

Il Consiglio ha adottato una raccomandazione sull'attuazione delle politiche dell'occupazione degli Stati membri il 22 luglio 2003 (2). L'esame dei piani d'azione nazionali degli Stati membri contenuto nella relazione congiunta sull'occupazione 2003-2004 mostra che gli Stati membri e le parti sociali hanno risposto solo parzialmente alle raccomandazioni del Consiglio.

(5)

La task force europea sull'occupazione ha raccomandato all'Unione europea di rivolgere raccomandazioni più forti agli Stati membri. È opportuno in via prioritaria migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese, incitare più persone ad entrare e rimanere nel mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti; investire maggiormente ed in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente; garantire l'attuazione efficace delle riforme attraverso una migliore governance. Il Consiglio e la Commissione condividono tale opinione e hanno integrato questi messaggi strategici della relazione della task force sull'occupazione nella relazione congiunta sull'occupazione.

(6)

L'analisi dell'attuazione degli orientamenti e delle raccomandazioni formulate nel 2003 dal Consiglio nella relazione congiunta sull'occupazione, nonché i messaggi politici di portata generale o quelli indirizzati a ciascun paese nella relazione della task force sull'occupazione costituiscono la base delle raccomandazioni dell'UE sulle politiche nazionali dell'occupazione nel 2004.

(7)

Gli orientamenti per l'occupazione si applicano ai nuovi Stati membri dalla loro adesione. Tutti i nuovi Stati membri hanno presentato nel corso degli ultimi anni relazioni sull'attuazione dei documenti di valutazione congiunta che fanno riferimento agli orientamenti per l'occupazione. Per proseguire con successo l'attuale ristrutturazione della loro economia, la maggior parte dei nuovi Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, devono proseguire gli sforzi per modernizzare le rispettive politiche dell'occupazione. Sono essenziali un nuovo equilibrio tra flessibilità e sicurezza, una maggiore partecipazione all'occupazione e un investimento più importante nel capitale umano attraverso l'apprendimento permanente, insieme al miglioramento della salute dei lavoratori. Il partenariato sociale e miglioramenti significativi delle capacità amministrative delle autorità pubbliche sono ancora essenziali nella maggior parte dei nuovi Stati membri per giungere alla piena attuazione e all'efficiente utilizzazione del Fondo sociale europeo, strumento fondamentale di investimento nel capitale umano e nell'apprendimento permanente.

(8)

I messaggi rivolti a ciascun paese nella relazione della task force europea sull'occupazione si iscrivono pienamente nella logica delle relazioni esaminate sull'attuazione dei documenti di valutazione congiunta e possono servire da filo conduttore per applicare gli orientamenti per l'occupazione nei nuovi Stati membri,

RACCOMANDA che gli Stati membri adottino le azioni che li concernono specificatamente e che figurano nell'allegato. La presente raccomandazione sostituisce le raccomandazioni del Consiglio del 22 luglio 2003.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL


(1)  Cfr. la pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 197 del 5.8.2003, pag. 22.


ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI E PRIORITÀ SPECIFICHE PER PAESE

La creazione di nuovi e migliori posti di lavoro è la questione più urgente da affrontare. Nell'ambito di una strategia globale per l'occupazione, il Consiglio europeo di primavera ha sottolineato che gli Stati membri dovrebbero prestare urgentemente attenzione a quattro sfide specifiche, ossia adattabilità, attrazione di un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro, miglioramento qualitativo dell'occupazione e investimento nel capitale umano. Il Consiglio europeo ha inoltre rilevato che il sostegno e la promozione del cambiamento devono andare al di là dei governi. Al fine di suscitare tale sostegno, il Consiglio europeo ha esortato gli Stati membri a creare partenariati per le riforme che coinvolgano le parti sociali, la società civile e le autorità pubbliche, conformemente alle prassi e tradizioni nazionali.

I messaggi chiave del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori», che confermano la valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che l’insieme degli Stati membri e delle parti sociali dovrebbero sin da ora ed in via prioritaria:

migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese, tra l'altro, promuovendo la flessibilità e la sicurezza sul mercato dell’occupazione, modernizzando e ampliando il concetto di sicurezza dell’occupazione, nonché massimizzando la creazione di posti di lavoro e aumentando la produttività,

incentivare un maggior numero di persone a entrare e a rimanere sul mercato del lavoro: fare del lavoro una vera opzione per tutti, tra l'altro elaborando strategie globali di invecchiamento attivo, sviluppando politiche volte ad aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, rafforzando le politiche attive del mercato del lavoro, con servizi personalizzati a tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro, consolidando politiche intese a rendere il lavoro economicamente attraente attraverso incentivi finanziari o di altro tipo,

investire maggiormente ed in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente, tra l'altro condividendo i costi e le responsabilità tra i poteri pubblici, le imprese e i singoli, ampliando l’offerta di formazione, in particolare per le persone che ne hanno maggiormente bisogno, come i lavoratori poco qualificati o anziani, e

garantire l’attuazione efficace delle riforme attraverso una migliore governance tra l'altro creando partnership per la riforma al fine di mobilitare il sostegno e la partecipazione delle parti sociali e di tutte le parti interessate; ove opportuno, definendo obiettivi che riflettano quelli fissati a livello europeo, garantendo un’utilizzazione efficace dei fondi pubblici, promuovendo il ruolo e la visibilità dei piani d’azione nazionali, rafforzando il ruolo delle raccomandazioni specifiche per paese e sviluppando un più efficace apprendimento reciproco.

All'interno di questo quadro, si iscrivono le seguenti raccomandazioni e priorità specifiche per paese:

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE PER PAESE

BELGIO

Malgrado un’evoluzione positiva dal 1997, il tasso d’occupazione belga rimane sensibilmente inferiore alla media comunitaria e molto lontano dagli obiettivi di Lisbona. Il tasso d’occupazione dei lavoratori anziani è tra i più bassi dell’Unione europea a 25. Quello dei cittadini stranieri è estremamente debole. Dopo molti anni di diminuzione continua, la disoccupazione ha cominciato ad aumentare. La partecipazione degli adulti all’istruzione e alla formazione è stagnante.

La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che il Belgio dovrebbe sin d’ora ed in via prioritaria:

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

prevedere ed accompagnare meglio le ristrutturazioni d’imprese, in particolare nel caso dei licenziamenti collettivi,

ridurre ulteriormente i costi non salariali del lavoro, in particolare per i salari più bassi, salvaguardando al tempo stesso le misure di consolidamento del bilancio,

rafforzare la cooperazione tra i servizi regionali dell’occupazione al fine di sostenere la mobilità regionale.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

rivedere i sistemi fiscale e previdenziale per eliminare le trappole esistenti che generano disoccupazione e stimolare ulteriormente la ricerca attiva di posti di lavoro modificando le condizioni alle quali è subordinata la concessione delle prestazioni,

inserire maggiormente gli adulti disoccupati, i giovani sfavoriti e gli immigrati nelle misure proposte dai servizi dell’occupazione,

sviluppare una strategia globale d’invecchiamento attivo, l’accesso alla formazione continua, la promozione di forme flessibili di lavoro ed una procedura efficace di ricerca di occupazione per i lavoratori anziani e disoccupati, compresa la determinazione a limitare i regimi di pensionamento anticipato.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente:

adottare misure volte a ridurre l'abbandono precoce del sistema scolastico,

garantire il controllo dei recenti accordi interprofessionali volti ad aumentare la partecipazione dei lavoratori alla formazione, dedicando particolare attenzione alle persone poco qualificate.

DANIMARCA

Il tasso d’occupazione danese è molto superiore agli obiettivi di Lisbona in questo campo, anche per le donne e per gli anziani. Malgrado recenti sviluppi negativi che hanno colpito più in particolare i laureati ed aggravato la disoccupazione di lunga durata, il fenomeno della disoccupazione rimane relativamente basso. Considerando i suoi elevati tassi d’occupazione, una priorità essenziale per la Danimarca è fare in modo di garantire un’adeguata offerta di manodopera a lungo termine.

La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che la Danimarca dovrebbe sin d’ora ed in via prioritaria:

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

proseguire lo sforzo di riduzione della pressione fiscale globale sul lavoro, salvaguardando le misure di consolidamento del bilancio.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

elaborare una strategia globale d’invecchiamento attivo, in particolare eliminando, se del caso, gli incentivi al pensionamento anticipato,

modificare i sistemi fiscale e previdenziale al fine di ridurre i tassi marginali d’imposizione e incentivare ulteriormente le categorie a basso reddito, compresi i disoccupati e gli inattivi,

controllare l’impatto delle recenti riforme volte ad integrare gli immigrati al mercato del lavoro, in particolare gli sforzi compiuti affinché essi acquisiscano le necessarie competenze di base richieste dal mercato del lavoro.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente:

seguire le tendenze della formazione professionale continua alla luce dei recenti aumenti delle spese di formazione.

GERMANIA

Il tasso d’occupazione tedesco è superiore alla media europea, ma ancora largamente inferiore agli obiettivi di Lisbona. Il tasso d’occupazione dei lavoratori anziani è in diminuzione. Quello delle donne supera la media dell’UE, ma ristagna. Anche se i risultati variano da una regione all’altra, il mercato tedesco del lavoro ha globalmente approfittato degli anni di crescita economica nell'Unione europea tra il 1997 e il 2000; negli anni successivi, l'occupazione ha registrato un regresso e la disoccupazione è aumentata. Il tasso di disoccupazione, in particolare quello di lunga durata, rimane uno dei più alti dell'UE. Sussistono importanti disparità tra le regioni orientali e occidentali del paese.

La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che la Germania dovrebbe sin d’ora e in via prioritaria:

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

rivedere le modalità di finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale in modo da ridurre i costi non salariali del lavoro, salvaguardando al tempo stesso le misure di consolidamento del bilancio,

incoraggiare le parti sociali ad assumersi la responsabilità di ripercuotere regolarmente, nella definizione dei livelli salariali, gli scarti di produttività e le diverse situazioni del mercato del lavoro a livello locale, regionale e settoriale, nonché a tendere ad una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro e dell’offerta di formazione, per esempio attraverso i «conti di formazione» (cfr. gli indirizzi di massima per le politiche economiche n. 5),

promuovere lo sviluppo delle PMI, in particolare grazie a una semplificazione della regolamentazione e un migliore accesso al finanziamento; rafforzare la cultura di impresa, soprattutto nella parte orientale del paese.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

proseguire la riforma dei sistemi fiscale e previdenziale, garantendo così sufficienti incentivi all’occupazione; controllare e valutare accuratamente le riforme Hartz e altre relative al mercato del lavoro per garantire il costante miglioramento dell’efficacia dei servizi pubblici dell’occupazione a sostegno dei disoccupati,

esaminare gli eventuali ostacoli fiscali all’attività professionale delle donne; aumentare le strutture di custodia dei bambini, in particolare nei Länder occidentali e migliorare la corrispondenza tra gli orari scolastici e gli orari di lavoro; incoraggiare le parti sociali ad assumersi la responsabilità di ridurre in modo significativo lo scarto di retribuzione tra gli uomini e le donne,

sviluppare ulteriormente una strategia completa d’invecchiamento attivo per garantire che i lavoratori rimangano più a lungo nel mercato del lavoro, in particolare dopo i 60 anni; incoraggiare ulteriormente il lavoro a tempo parziale degli uomini e aumentare l’accesso dei lavoratori anziani alla formazione,

aumentare gli sforzi volti all’integrazione degli immigrati.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente:

migliorare i livelli d’istruzione della forza lavoro e rafforzare gli incentivi alla partecipazione all’apprendimento permanente, soprattutto per quanto riguarda le persone poco qualificate, il personale delle PMI e i lavoratori anziani,

proseguire la modernizzazione del sistema formativo duale; ridurre l'abbandono precoce del sistema scolastico.

GRECIA

Anche se la creazione di posti di lavoro ha compiuto progressi negli ultimi tempi, la Grecia registra sempre uno dei tassi di occupazione più bassi dell’UE, in particolare per le donne, e un tasso di disoccupazione che, anche se in diminuzione, rimane elevato. Il fenomeno del lavoro non dichiarato rimane importante. La produttività è aumentata in modo significativo, ma rimane debole. La partecipazione degli adulti alla formazione è sempre particolarmente bassa, soprattutto tenuto conto del basso livello d’istruzione della popolazione in età di lavoro. In questi ultimi anni, una sempre maggiore immigrazione ha contribuito alla disponibilità di manodopera.

La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione evidenziano che la Grecia dovrebbe sin d’ora e in via prioritaria:

 

Migliorare la capacità d’adattamento dei lavoratori e delle imprese:

applicare in modo completo l’insieme delle riforme del mercato del lavoro che sono state decise; rendere il lavoro a tempo parziale più attraente e sviluppare le agenzie di lavoro temporaneo per aumentare la diversità dei rapporti di lavoro,

ridurre i costi non salariali del lavoro salvaguardando al tempo stesso le misure di consolidamento del bilancio; agire più incisivamente per regolarizzare il lavoro non dichiarato aumentando l’attrattiva dei contratti classici e atipici per i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti e rafforzando gli strumenti volti a garantire l’applicazione della legge,

promuovere un contesto dell'attività più favorevole all’occupazione.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

adottare misure più energiche per aumentare il livello e l’efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, al fine di coprire una maggiore proporzione degli inattivi e dei disoccupati,

accelerare lo sviluppo, in tutto il paese, di servizi efficaci dell’occupazione in grado di offrire servizi preventivi e personalizzati; migliorare i sistemi di controllo statistico,

aumentare ulteriormente gli incentivi all’attività professionale delle donne, anche attraverso il lavoro a tempo parziale; migliorare l’offerta e l’accessibilità finanziaria dei servizi di custodia dei bambini e di accoglienza delle altre persone a carico,

definire una strategia completa d’invecchiamento attivo che comporti modalità flessibili di lavoro, incentivi volti a incoraggiare i lavoratori anziani a rimanere più a lungo nel mercato del lavoro e misure volte a sostenere la valorizzazione delle competenze.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente:

ridurre l'abbandono precoce del sistema scolastico e rafforzare la pertinenza dell’insegnamento superiore rispetto al mercato del lavoro,

rivedere gli incentivi destinati a favorire l’apprendimento permanente e ad aumentare la partecipazione alle azioni di formazione, in particolare delle persone poco qualificate e degli immigrati.

SPAGNA

Tra il 1997 e il 2002, la Spagna è stato lo Stato membro che ha registrato il maggiore aumento del tasso di occupazione e la più importante diminuzione dei tassi di disoccupazione. Tuttavia, la disoccupazione rimane ampiamente superiore alla media europea e il tasso di occupazione nettamente inferiore. Tenuto conto degli scarti importanti tra le varie regioni, la lotta contro le disparità regionali rimane una priorità. Il tasso d'attività professionale delle donne e il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani sono ancora estremamente deboli. Inoltre, una proporzione particolarmente elevata di persone (circa un terzo dell'insieme dei lavoratori) lavorano con contratti a durata determinata. La produttività della manodopera è sempre debole. I livelli globali d'istruzione e di partecipazione degli adulti alla formazione sono ancora particolarmente bassi. In questi ultimi anni, la maggiore immigrazione ha contribuito alla disponibilità di manodopera.

La valutazione della task force sull'occupazione e l'analisi dell'attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull'occupazione, evidenziano che la Spagna dovrebbe sin d'ora e in via prioritaria:

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

promuovere la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro per rafforzare la produttività e la qualità del lavoro,

modificare il contesto regolamentare al fine di rendere i contratti permanenti più attraenti per i datori di lavoro e scoraggiare il ricorso ai contratti a durata determinata al fine di lottare contro la segmentazione del mercato del lavoro; aumentare l'attrattiva delle agenzie di lavoro temporaneo per i lavoratori; sopprimere gli ostacoli al lavoro a tempo parziale,

sfruttare le possibilità di differenziazione dei salari in funzione dello sviluppo della produttività a livello locale, regionale e settoriale (cfr. gli indirizzi di massima per le politiche economiche, n. 5).

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

aumentare gli incentivi a favore della partecipazione delle donne al mercato del lavoro; migliorare l'offerta e l'accessibilità finanziaria dei servizi di custodia dei figli e di accoglienza delle altre persone a carico,

migliorare e rendere più efficace l'accesso delle persone svantaggiate, in particolare i giovani, i disabili, gli immigrati e i disoccupati di lunga durata, alle misure attive del mercato del lavoro; completare la modernizzazione dei servizi pubblici dell'occupazione, compreso il sistema di controllo statistico; rafforzare il coordinamento tra i servizi regionali dell'occupazione, affrontare i rimanenti ostacoli geografici alla mobilità,

sviluppare un strategia completa d'invecchiamento attivo che comporti modalità flessibili di lavoro, incentivi volti a incoraggiare i lavoratori anziani a rimanere più a lungo nel mercato del lavoro e nella formazione.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

ridurre l'abbandono precoce del sistema scolastico e rafforzare la qualità e la pertinenza dell'insegnamento superiore rispetto al mercato del lavoro,

rafforzare gli incentivi volti a favorire la partecipazione alle azioni di apprendimento permanente, in particolare per le persone poco qualificate.

FRANCIA

In Francia, il tasso d'occupazione globale è inferiore alla media europea. Il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani (55-64 anni) è tra i più bassi dell'Unione europea. La disoccupazione è diminuita sensibilmente tra il 1997 e il 2000, poi è risalita a causa del rallentamento dell'attività economica. Il tasso di disoccupazione rimane tra i più elevati dell'Unione europea ed è particolarmente importante tra i giovani (15-24 anni). Il tasso di occupazione dei cittadini stranieri è estremamente basso, in particolare tra le donne. La percentuale di contratti a durata determinata è sempre superiore alla media dell'UE a 15, mentre la partecipazione degli adulti all'istruzione e alla formazione rimane appena inferiore alla media.

La valutazione della task force sull'occupazione e l'analisi dell'attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull'occupazione, evidenziano che la Francia dovrebbe sin d'ora e in via prioritaria:

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

facilitare la transizione verso l'occupazione permanente delle persone con contratti a durata determinata per evitare la segmentazione del mercato del lavoro e migliorare le possibilità di rimanere e di progredire nel mercato del lavoro,

creare un sistema più efficace di previsione e di gestione delle ristrutturazioni,

promuovere un ambiente imprenditoriale favorevole allo sviluppo delle PMI e controllare i progressi compiuti nell'incremento delle imprese in fase di avvio delle attività (start-ups).

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

sorvegliare le ripercussioni della riforma delle pensioni sull'età di pensionamento e attuare una strategia globale d'invecchiamento attivo volta a mantenere i lavoratori anziani più a lungo nel mercato del lavoro, grazie all'adeguamento delle condizioni di lavoro, al migliore accesso alla formazione e alla ferma riduzione dei regimi di prepensionamento,

migliorare il coordinamento tra i servizi dell'occupazione al fine di consolidare l'offerta di misure personalizzate; instaurare vere passerelle verso l'occupazione e la formazione per i giovani disoccupati e per gli immigrati, in particolare le donne,

garantire una valutazione adeguata della recente riforma del sistema di assicurazione di disoccupazione e vigilare affinché essa sia accompagnata da adeguati requisiti e da procedure efficaci di ricerca di occupazione.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

vigilare affinché l'accordo collettivo tra le parti sociali sulla formazione professionale e la legge sulla formazione nell'intero arco della vita lavorativa portino ad una proporzione maggiore della popolazione che partecipa alle azioni di formazione, dedicando particolare attenzione ai lavoratori poco qualificati e al personale delle PMI,

ridurre l'abbandono precoce del sistema scolastico; facilitare e incoraggiare un più ampio e facile accesso all'apprendistato.

IRLANDA

Dal 1997 l'Irlanda ha compiuto progressi impressionanti in termini di occupazione e di produttività. Il tasso d'occupazione totale è passato dal 56,1 % al 65,3 %; nello stesso tempo, la disoccupazione è diminuita di quasi due terzi e la disoccupazione di lunga durata è calata dal 5,6 % all'1,3 %. La partecipazione delle donne nel mercato del lavoro è migliorata, ma rimane uno scarto importante tra i tassi d'occupazione e i livelli di retribuzione delle donne e degli uomini. La penuria di manodopera rimane un problema, anche se è stata attenuata dalla maggiore immigrazione. Un fattore importante della riuscita dell'Irlanda è la sua capacità ad attrarre gli investimenti esteri diretti. Il clima sociale, il regime fiscale, l'ambiente regolamentare favorevole e l'investimento nel capitale umano costituiscono altri elementi essenziali.

La valutazione della task force sull'occupazione e l'analisi dell'attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull'occupazione, evidenziano che l'Irlanda dovrebbe sin d'ora e in via prioritaria:

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

migliorare l'accesso alle misure attive del mercato del lavoro per un maggior numero di disoccupati e di inattivi, migliorandone l'efficacia,

migliorare l'offerta e l'accessibilità finanziaria dei servizi di custodia dei bambini e agire rapidamente per rimediare alle cause delle differenze di retribuzione tra le donne e gli uomini.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

applicare una strategia coerente di apprendimento permanente al fine di ridurre l'abbandono precoce del sistema scolastico e aumentare la partecipazione alle azioni di formazione, in particolare dei lavoratori poco qualificati o anziani.

ITALIA

Malgrado una situazione economica debole, la crescita dell'occupazione è tuttora di segno positivo e conferma i miglioramenti registrati dal 1997. Il tasso d'occupazione è però sempre uno dei più deboli dell'Unione europea. Il tasso di attività delle donne e il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani sono tra i più bassi dell'UE a 25. La disoccupazione è diminuita nel corso degli ultimi anni, ma rimane tuttora superiore alla media dell'UE a 15. Con un tasso di disoccupazione del 5 % circa nel centro e nel nord contro il 18 % del sud, la lotta contro le disparità regionali rimane una priorità. Il lavoro non dichiarato è particolarmente importante, anche se la situazione occupazionale di 700 000 immigrati è stata regolarizzata. I livelli globali di istruzione e di partecipazione alle azioni di formazione rimangono particolarmente bassi.

La valutazione della task force sull'occupazione e l'analisi dell'attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull'occupazione, evidenziano che l'Italia dovrebbe sin d'ora e in via prioritaria:

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

sorvegliare attentamente le riforme normative atte a fronteggiare gli squilibri tra i contratti permanenti e temporanei e la segmentazione del mercato del lavoro; migliorare il livello, la copertura e l'efficacia dell'assicurazione di disoccupazione,

ridurre ulteriormente i costi non salariali del lavoro, in particolare per i bassi salari salvaguardando al tempo stesso le misure di consolidamento del bilancio; impegnarsi maggiormente per regolarizzare il lavoro non dichiarato sopprimendo gli ostacoli fiscali e migliorando le misure per far applicare la legge,

incoraggiare le parti sociali a rivedere i sistemi di negoziazione salariale per tenere conto delle differenze regionali tra i mercati del lavoro (cfr. gli indirizzi di massima per le politiche economiche n. 5).

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

di concerto con le autorità regionali, garantire lo sviluppo di servizi dell'occupazione efficaci nell'insieme del territorio e attuare un partenariato tra operatori pubblici e privati; migliorare l'accesso a servizi personalizzati efficaci e la partecipazione alle misure attive del mercato del lavoro, in particolare nel sud; prestare particolare attenzione alla situazione dei giovani, delle persone svantaggiate e quelle poco qualificate; realizzare quanto prima un sistema di dati informatizzati del mercato del lavoro su scala nazionale,

accrescere l'offerta e l'accessibilità finanziaria delle strutture di custodia dei bambini, in particolare per quelli di età inferiori a tre anni, e delle strutture di accoglienza di altre persone a carico al fine di promuovere l'attività professionale delle donne, anche attraverso forme di lavoro a tempo parziale,

sviluppare la strategia globale già definita di invecchiamento attivo, e far sì che le riforme previste comprendano incentivi adeguati allo scopo di mantenere i lavoratori più a lungo nel mercato del lavoro e scoraggiare i prepensionamenti.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

controllare le riforme recenti per assicurarsi che elevino il livello d'istruzione della manodopera, riducono l'abbandono precoce del sistema scolastico e migliorino la pertinenza dell'insegnamento superiore rispetto al mercato del lavoro,

garantire incentivi efficaci destinati a favorire l'apprendimento permanente e, di concerto con le parti sociali, accrescere la partecipazione alle azioni di formazione, in particolare per le persone poco qualificate, tra l'altro mediante lo sviluppo reale dei fondi interprofessionali.

LUSSEMBURGO

In Lussemburgo, il tasso d'occupazione è vicino alla media dell'Unione europea, ma rimane inferiore all'obiettivo comunitario. La disoccupazione è tuttora scarsamente importante e il tasso di disoccupazione di lunga durata è uno dei più bassi dell'Unione europea.

Tuttavia, il boom economico della fine degli anni novanta non ha portato un aumento generale dei tassi di occupazione. I nuovi impieghi sono stati chiaramente occupati dai lavoratori frontalieri e dalle donne, mentre l'occupazione dei lavoratori anziani è rimasta ad un livello estremamente basso. La partecipazione alle azioni di istruzione e di formazione rimane inferiore alla media dell'EU a 15.

La valutazione della task force sull'occupazione e l'analisi dell'attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull'occupazione, evidenziano che il Lussemburgo dovrebbe sin d'ora e in via prioritaria:

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

sostenere le creazioni di imprese e promuovere la formazione commerciale al fine di incoraggiare altre fonti di creazione di posti di lavoro.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

elaborare una strategia globale d'invecchiamento attivo, in particolare nel settore privato, e consolidare le recenti iniziative destinate a mantenere più a lungo i lavoratori nel mercato del lavoro mediante la ferma riduzione dei regimi di prepensionamento,

promuovere soluzioni a favore dell'occupazione delle persone coperte dal regime di assicurazione invalidità che sono in grado di lavorare,

migliorare i servizi che consentono di conciliare meglio la vita professionale e la vita familiare, incoraggiando il reinserimento professionale delle donne dopo una lunga assenza dal mercato del lavoro; adottare misure per lottare contro le cause delle differenze di retribuzione tra le donne e gli uomini.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

garantire una reale applicazione della legislazione quadro sulla formazione continua al fine di rafforzare le misure d'incentivazione a favore dell'apprendimento permanente e aumentare la partecipazione alle azioni di formazione, in particolare delle persone poco qualificate,

modificare l'insieme del sistema dell'apprendimento permanente per ottenere una maggiore coerenza tra il sistema educativo e i sistemi di formazione, riducendo l'abbandono precoce del sistema scolastico.

PAESI BASSI

Anche se i tassi di occupazione delle donne e degli uomini sono nettamente superiori agli obiettivi di Lisbona, quello degli immigrati rimane debole. Il mercato del lavoro è caratterizzato da una proporzione eccezionalmente forte di lavoratori a tempo parziale (circa il 44 % della manodopera) e da un numero importante di beneficiari di prestazioni d'invalidità. Il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani è superiore alla media dell'UE, ma rimane ampiamente inferiore all'obiettivo comunitario. Il tasso di disoccupazione è aumentato in modo significativo dal 2001, ma è sempre uno dei più bassi dell'UE. Nell'autunno 2003, il governo e le parti sociali hanno concluso un accordo che prevede, tra l'altro, un congelamento dei salari nel 2004 e nel 2005.

La valutazione della task force sull'occupazione e l'analisi dell'attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull'occupazione, evidenziano che i Paesi Bassi dovrebbero sin d'ora e in via prioritaria:

 

Migliorare la capacità d'adattamento dei lavoratori e delle imprese:

Applicare e seguire da vicino l'evoluzione dei salari stabilita nell'«accordo d'autunno» stipulato tra il governo e le parti sociali (cfr. gli indirizzi di massima per le politiche economiche n. 5).

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

passare sistematicamente al vaglio le capacità lavorative dei beneficiari di prestazioni d'invalidità, e fornire assistenza a coloro che sono capaci di lavorare per aiutarli a trovare un'occupazione adeguata e a prepararvisi; dedicare particolare attenzione alle categorie sovrarappresentate nel regime d'invalidità, come le donne di età inferiore a 40 anni,

rafforzare l'approccio preventivo per gli adulti; migliorare l'efficacia delle misure attive e facilitarne l'accesso per i beneficiari di prestazioni sociali e per le persone che presentano maggiori rischi di divenire inattive; facilitare l'integrazione degli immigrati,

combinare l'eliminazione dei regimi di pensionamento anticipato con incentivi volti a mantenere più a lungo i lavoratori nelle attività di lavoro e nella formazione, in particolare i lavoratori più anziani e meno qualificati,

facilitare il passaggio dal lavoro a tempo parziale all'impiego a tempo pieno; lottare urgentemente contro le cause delle disparità salariali tra gli uomini e le donne; migliorare l'accessibilità finanziaria delle strutture di custodia dei bambini.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

adottare misure volte a ridurre l'abbandono precoce del sistema scolastico; rafforzare le misure di incentivazione volte a favorire l'apprendimento permanente e ad aumentare la partecipazione alle azioni di formazione, in particolare per le persone poco qualificate e per gli inattivi.

AUSTRIA

L'Austria ha raggiunto un tasso di occupazione totale elevato e un tasso d'occupazione relativamente elevato per le donne, conformemente agli obiettivi di Lisbona. Il tasso di disoccupazione è tra i più bassi dell'Unione europea. Le parti sociali svolgono un ruolo importante nella modernizzazione dell'organizzazione del lavoro e nel miglioramento della relativa legislazione, garantendo al tempo stesso una soddisfacente evoluzione dei salari. Il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani è tuttavia particolarmente debole. La crescita dell'occupazione è rallentata e la disoccupazione ha iniziato ad aumentare. La partecipazione degli adulti all'istruzione e alla formazione è inferiore alla media comunitaria. Lo scarto tra le retribuzioni degli uomini e delle donne rimane uno dei più elevati dell'Unione europea.

La valutazione della task force sull'occupazione e l'analisi dell'attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull'occupazione, evidenziano che l'Austria dovrebbe sin d'ora e in via prioritaria:

 

Migliorare la capacità d'adattamento dei lavoratori e delle imprese:

controllare e se necessario integrare le riforme sulle indennità di buon uscita e portare avanti la prevista attuazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi, al fine di aumentare la mobilità professionale.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

elaborare una strategia globale d’invecchiamento attivo compresa l’eliminazione dei regimi di pensionamento anticipato, ampliando la gamma degli incentivi volti a mantenere più a lungo i lavoratori anziani, ed in particolare le donne, nel mercato del lavoro; esaminare l’impatto della modifica del regime pensionistico sull’età reale di pensionamento e sulla realizzazione degli obiettivi nazionali,

adottare misure per lottare contro le cause delle differenze di retribuzione tra le donne e gli uomini, migliorare l’offerta e l’accessibilità finanziaria delle strutture di accoglienza per i bambini e valutare le ripercussioni dell’attuale regime di assegni per la custodia dei bambini e sul livello e sulla qualità dell’impiego femminile.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente:

rivedere gli incentivi volti ad aumentare la partecipazione alle azioni di formazione, in particolare per le persone poco qualificate e gli immigrati.

PORTOGALLO

Il Portogallo è sul punto di raggiungere l’obiettivo di Lisbona per l’occupazione totale e supera leggermente gli obiettivi fissati per le donne e i lavoratori anziani. Il rallentamento recente dell’attività economica ha provocato un aumento della disoccupazione, che rimane tuttavia ad un livello relativamente basso rispetto alla media dell’Unione europea. I livelli di produttività, i livelli globali d’istruzione e di accesso alla formazione rimangono particolarmente bassi. Inoltre, una proporzione significativa della manodopera (più del 20 %) è impiegata con contratti a durata determinata. In questi ultimi anni, una maggiore immigrazione ha alimentato l’offerta di manodopera.

La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che il Portogallo dovrebbe sin d’ora e in via prioritaria:

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

promuovere la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro e rafforzare la produttività e la qualità del lavoro,

basandosi sul nuovo codice del lavoro, rendere i contratti permanenti più attraenti per i datori di lavoro e per i lavoratori, lottando contro la segmentazione del mercato del lavoro; aumentare l’attrattiva del lavoro,

elaborare un sistema più efficace di previsione e di gestione delle ristrutturazioni.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

rafforzare le misure attive sul mercato del lavoro per i disoccupati e gli inattivi, migliorandone l’efficacia; aumentare gli sforzi per integrare gli immigrati,

adottare misure per lottare contro le cause delle differenze di retribuzione tra gli uomini e le donne nel settore privato e migliorare l’offerta e l’accessibilità finanziaria delle strutture di custodia dei bambini e di accoglienza delle altre persone a carico,

elaborare una strategia globale di invecchiamento attivo, in particolare eliminando gli incentivi al prepensionamento, aumentando l’accesso alla formazione e creando ambienti di lavoro adeguati.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente:

vigilare affinché la strategia nazionale di apprendimento permanente generi effettivamente un innalzamento del livello di istruzione dell’insieme della manodopera, rafforzando gli incentivi volti a favorire l'apprendimento permanente e la partecipazione alle azioni di formazione, in particolare dei lavoratori poco qualificati,

ridurre l'abbandono precoce del sistema scolastico e rafforzare la pertinenza dell’insegnamento superiore rispetto al mercato del lavoro.

FINLANDIA

La Finlandia è vicina all’obiettivo fissato per il tasso d’occupazione totale e supera quello relativo al tasso di occupazione delle donne. Ha conseguito un notevole aumento del tasso di attività dei lavoratori anziani negli ultimi dieci anni e non è lontana dall'obiettivo europeo per questa fascia di età. Il tasso di disoccupazione supera la media dell'UE ed è particolarmente importante tra i giovani.

La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che la Finlandia dovrebbe sin d’ora e in via prioritaria:

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

ridurre i costi non salariali del lavoro per i bassi salari mantenendo l’equilibrio delle finanze pubbliche.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

controllare l’impatto sulla disoccupazione strutturale e sulle disparità regionali delle recenti riforme riguardanti le politiche attive del mercato del lavoro; adottare misure speciali per facilitare la partecipazione dei giovani meno favoriti, dei disabili e degli immigrati alle misure attive e al processo di integrazione,

proseguire la riforma dei sistemi fiscale e previdenziale al fine di sopprimere le trappole che portano alla disoccupazione,

dare seguito alla strategia nazionale di invecchiamento attivo migliorando le condizioni di lavoro, l’incentivazione e l’offerta di formazione per i lavoratori poco qualificati o anziani.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell’apprendimento permanente:

adottare misure volte a ridurre l'abbandono precoce del sistema scolastico e a consolidare la formazione dei lavoratori poco qualificati.

SVEZIA

La Svezia supera tutti gli obiettivi comunitari in materia d’occupazione, compresi quelli relativi alle donne e ai lavoratori anziani. Il tasso di disoccupazione totale è di circa il 5 %. Devono essere mantenuti gli sforzi volti ad evitare una eccessiva diminuzione dell’offerta di manodopera. Tenuto conto dell’invecchiamento della popolazione, sarà necessario sostenere l’offerta di manodopera sfruttando le fonti potenziali rappresentate dagli immigrati, dai giovani e dalle persone che si trovano in congedo per lunga malattia, migliorando le misure di incentivazione all’occupazione.

La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che la Svezia dovrebbe sin d’ora e in via prioritaria:

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

agevolare lo sviluppo delle PMI, in particolare riducendo gli oneri amministrativi.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

adottare misure volte a ridurre il numero di persone in congedo per lunga malattia favorendo soluzioni orientate verso l’attività professionale e migliorando le condizioni di lavoro,

eliminare le ultime trappole che portano alla disoccupazione e all’inattività,

seguire da vicino i risultati delle azioni per l’integrazione professionale degli immigrati.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

ridurre l'abbandono precoce del sistema scolastico; migliorare l’accesso alla formazione dei lavoratori poco qualificati e degli inattivi; lottare contro l’emergere di strettoie e l’inadeguatezza delle competenze nei settori scarsamente o mediamente qualificati.

REGNO UNITO

Il Regno Unito supera tutti gli obiettivi comunitari in materia di occupazione, compresi quelli relativi alle donne e ai lavoratori anziani. Malgrado il rallentamento dell’economia mondiale, i tassi d’occupazione sono rimasti abbastanza stabili e il tasso di disoccupazione è largamente inferiore alla media comunitaria. Tuttavia l’inattività e, in minore misura, la disoccupazione si concentrano sempre in alcune comunità e nell’ambito di particolari categorie della popolazione. I livelli di produttività, in particolare quelli espressi in ore lavorate, rimangono relativamente bassi. Questa situazione si spiega in parte con la proporzione importante di lavoratori poco qualificati nell’ambito della manodopera, comprese le persone le cui qualifiche di base sono insufficienti. Lo scarto tra le retribuzioni degli uomini e delle donne rimane uno dei più elevati dell’UE.

La valutazione della task force sull’occupazione e l’analisi dell’attuazione degli orientamenti dell'UE e delle raccomandazioni del Consiglio del 2003, presentata nella relazione congiunta sull’occupazione, evidenziano che il Regno Unito dovrebbe sin d’ora e in via prioritaria:

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

fare in modo che l’evoluzione dei salari non superi gli aumenti di produttività (cfr. gli indirizzi di massima per le politiche economiche n. 3).

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

garantire che politiche attive del mercato del lavoro dei sistemi previdenziali, prevengano la perdita di qualifiche e promuovano la qualità del lavoro migliorando gli incentivi all’occupazione e sostenendo l’integrazione e il progresso professionale costanti degli inattivi e dei disoccupati sul mercato del lavoro; adottare misure volte a ridurre il numero di persone che chiedono prestazioni di malattia o invalidità e dedicare particolare attenzione ai genitori soli e agli abitanti delle zone sfavorite,

migliorare l’accesso, anche dal punto di vista finanziario, alle strutture di custodia dei bambini e di accoglienza delle altre persone dipendenti, allargare l’accesso alla formazione per le donne che occupano un posto di lavoro a tempo parziale scarsamente retribuito e lottare urgentemente contro le cause delle disparità salariali tra gli uomini e le donne.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

attuare strategie nazionali e regionali in materia di qualifiche per favorire maggiormente l'apprendimento permanente e aumentare in tal modo la produttività e la qualità del lavoro; porre più in particolare l’accento sulla necessità di migliorare le capacità di lettura, di scrittura e di calcolo della forza lavoro, la partecipazione e i risultati dei giovani tra i 16 e i 19 anni e dei lavoratori poco qualificati, soprattutto quelli che occupano posti di lavoro poco retribuiti.

PRIORITÀ PER I NUOVI STATI MEMBRI

CIPRO

Il tasso di occupazione di Cipro è ampiamente superiore alla media dell’Unione a 15 e il tasso di disoccupazione è debole. La proporzione di lavoratori stranieri, che occupano spesso posti di lavoro temporanei, è aumentata in modo significativo nel corso degli anni per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

l’aumento della capacità d’innovazione e la diversificazione del settore dei servizi costituiscono un’importante sfida per Cipro.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

il tasso d’attività delle donne supera la media europea, ma è possibile fare di più per colmare il divario tra le donne e gli uomini. Le misure in questo senso dovrebbero prevedere un miglioramento delle strutture di custodia dei bambini, l’aumento della partecipazione delle donne alle azioni di formazione e una maggiore attrattiva del lavoro a tempo parziale,

i lavoratori stranieri che arrivano a Cipro per un breve periodo costituiscono una buona parte della popolazione attiva. Di conseguenza, è opportuno prevedere un riesame delle politiche collegate all’occupazione della manodopera straniera, sia per quanto riguarda il suo contributo alla flessibilità del mercato del lavoro che in materia di diritti e di opportunità dei lavorato migranti,

le misure preventive e attive sul mercato del lavoro dovrebbero essere rafforzate per far fronte alle esigenze individuali e coprire un maggior numero di disoccupati e di disabili, di anziani e di donne alla ricerca di impiego. Il rafforzamento e la modernizzazione dei servizi pubblici dell’occupazione costituiscono un’altra importante priorità.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

basandosi sulla riorganizzazione dell’insegnamento in corso dall’anno 2000, Cipro deve sviluppare una strategia nazionale globale di apprendimento permanente. Questa strategia dovrebbe contribuire a ridurre l'abbandono del sistema scolastico, migliorare i legami tra l’insegnamento iniziale e la formazione continua e garantire una maggiore partecipazione alla formazione.

REPUBBLICA CECA

Il tasso d’occupazione nella Repubblica ceca è leggermente superiore alla media dell’Unione a 15. La disoccupazione, anche se lentamente aumentata dalla metà degli anni novanta, rimane intorno alla media europea prima dell'allargamento. Il tasso d’occupazione dei lavoratori anziani è vicino alla media europea, ma relativamente debole, in particolare per le donne, vista l’età legale precoce del loro pensionamento. Gli squilibri regionali sono importanti.

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

nella sua strategia di crescita dell’economia e dell’occupazione, la Repubblica ceca deve mantenere l’evoluzione dei salari allineata su quella della produttività,

l’incidenza relativamente elevata della fiscalità sui redditi del lavoro e i costi non salariali del lavoro frenano la creazione di occupazione ed escludono la manodopera poco qualificata dal mercato del lavoro, spingendola verso il sistema assistenziale e/o il lavoro non dichiarato. Una riforma coerente nel sistema fiscale e previdenziale dovrebbe di conseguenza scoraggiare ulteriormente la dipendenza dal sistema assistenziale e fare in modo che il lavoro dichiarato presenti un interesse economico.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

anche se il tasso di attività delle donne e dei lavoratori anziani è superiore alla media europea, il suo aumento dovrebbe essere una priorità. In questa ottica, un contributo essenziale potrebbe venire dal consolidamento degli incentivi al lavoro a tempo parziale,

un maggiore sforzo è necessario per integrare i gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro, in particolare nelle regioni diverse da quella di Praga e per la popolazione Rom. A tal fine occorre applicare misure attive e preventive sul mercato del lavoro, associate a misure di lotta contro la discriminazione, insistendo sull’istruzione, sulla formazione, sull’aiuto all’imprenditorialità e sulla creazione di posti di lavoro. La modernizzazione dei servizi pubblici dell’occupazione dovrebbe essere considerata come prioritaria.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

sulla base della recente strategia di sviluppo delle risorse umane, una maggiore partecipazione all’insegnamento superiore e alla formazione, per la popolazione in generale e per le persone poco qualificate, sembra fondamentale per sostenere la creazione di posti di lavoro e favorire la mobilità professionale e geografica.

ESTONIA

Il tasso d’occupazione in Estonia è leggermente inferiore alla media dell'UE a 15. Il tasso di disoccupazione è diminuito nel corso degli anni, ma rimane superiore alla media europea. Inoltre, la proporzione di disoccupati di lunga durata rimane elevata. L’Estonia dovrebbe subire un grave contraccolpo dalla diminuzione della popolazione in età di lavoro risultante dall’evoluzione demografica.

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

la riduzione della fiscalità sul lavoro, soprattutto per i bassi salari, e la promozione di varie forme di contratto e di organizzazione dell’orario di lavoro porrebbero contribuire a creare nuovi posti di lavoro. Queste misure dovrebbero essere associate ad uno sforzo di miglioramento dei regimi fiscali e di regolarizzazione del lavoro non dichiarato. È importante inoltre mantenere l’evoluzione dei salari allineata su quella della produttività.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

tenuto conto della rapida diminuzione della sua popolazione in età di lavoro, l’Estonia dovrebbe sforzarsi di ridurre i livelli di inattività e di mantenere ed attrarre un maggior numero di persone nel mercato del lavoro. Rimane essenziale aumentare la partecipazione delle donne, dei lavoratori anziani e delle persone poco qualificate,

per completare la recente legge sull’assicurazione di disoccupazione, è importante rafforzare le misure attive sul mercato del lavoro in modo da sostenere la ricerca attiva di posti di lavoro, ampliare l’accesso alla formazione per i disoccupati e garantire un mercato del lavoro più favorevole all’inserimento. Anche i servizi pubblici dell’occupazione dovrebbero beneficiare di una più ampia gamma di strumenti. Le persone svantaggiate, come i disoccupati di lunga durata, i giovani, i disabili e le persone anziane alla ricerca di occupazione, richiedono una particolare attenzione. L’appartenenza ad una minoranza etnica e la non conoscenza della lingua nazionale costituiscono fattori particolari di rischio.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

tenuto conto del rischio di inadeguatezza delle competenze, è opportuno incoraggiare l’Estonia a migliorare l’accesso alla formazione di tutti i lavoratori, in particolare le persone poco qualificate. La riduzione dell'abbandono scolastico e la qualità dell’istruzione e della formazione costituiscono un'importante sfida. La creazione di un sistema di apprendimento permanente deve essere chiaramente riconosciuta come una priorità.

UNGHERIA

Il tasso d’occupazione in Ungheria è debole, in particolare per le persone poco qualificate, le persone svantaggiate, le donne e i lavoratori anziani. Allo stesso tempo, la disoccupazione rimane largamente inferiore alla media dell’Unione a 15. Questa situazione si spiega con un tasso di attività poco elevato, in altre parole con l’inattività di una parte importante della popolazione in età di lavoro. Esistono importanti squilibri nel mercato del lavoro tra le regioni centrali e occidentali, nella quali si concentra l’«economia moderna», e il resto del paese. La mobilità regionale e settoriale è bassa. Le strettoie in materia di competenze riflettono al tempo stesso una penuria di manodopera qualificata e l’incapacità dei sistemi d’insegnamento e di formazione di corrispondere alle esigenze del mercato del lavoro.

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

la fiscalità sul lavoro rimane elevata e costituisce un ostacolo alla creazione di posti di lavoro e un fattore suscettibile di alimentare il lavoro non dichiarato. Inoltre, visto il rallentamento della crescita economica, è necessario uno sforzo supplementare per garantire, in collaborazione con le parti sociali, un’evoluzione salariale più favorevole all’occupazione. Quest’ultima è nutrita dai settori più competitivi dell’economia e non è quindi necessariamente tale da rafforzare la capacità di creazione di posti di lavoro nelle aree più in difficoltà.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

la salute dei lavoratori costituisce un soggetto di preoccupazione che può parzialmente spiegare il debole tasso d’attività. A tale riguardo, una politica che favorisca migliori condizioni di lavoro e migliori la prevenzione e le cure sanitarie è particolarmente necessaria. Le riforme dei regimi previdenziali, compreso il regime di malattia, devono essere proseguite al fine di rafforzare l’attrattiva economica del lavoro e ridurre il lavoro non dichiarato,

queste riforme devono essere associate a un’organizzazione del lavoro più flessibile e favorevole alla vita familiare, rendendo più attraente il lavoro a tempo parziale, in particolare per le donne e i lavoratori anziani. Il rafforzamento delle misure preventive e attive sul mercato del lavoro per i disoccupati e gli inattivi è altrettanto necessario, soprattutto nelle regioni più svantaggiate. Tale rafforzamento richiede servizi pubblici dell’occupazione moderni, in grado di favorire la mobilità professionale e geografica. Sulla base della strategia d’integrazione in corso, è necessario uno sforzo per migliorare le prospettive professionali della popolazione Rom.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

gli sforzi realizzati per elaborare strategie di apprendimento permanente devono essere proseguiti e dovrebbero comportare l'adozione di misure volte a ridurre l'abbandono scolastico, favorire l’eguaglianza di accesso all’insegnamento universitario e ampliare l’accesso alla formazione, in particolare per le persone poco qualificate e svantaggiate. È importante migliorare l'efficacia del sistema d'istruzione, aumentandone la flessibilità per meglio corrispondere alle esigenze di competenze del mercato del lavoro.

LITUANIA

Il tasso d’occupazione in Lituania è leggermente aumentato in questi ultimi tempi, ma rimane ampiamente inferiore alla media dell’UE a 15. Il tasso di disoccupazione è diminuito in modo significativo, ma rimane nettamente superiore alla media europea.

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

la proporzione ancora relativamente debole dell’occupazione nei servizi costituisce una sfida. Malgrado gli sforzi compiuti per attenuare gli oneri fiscali, la fiscalità sui bassi salari rimane elevata e ciò frena la creazione di posti lavoro. Le parti sociali hanno un ruolo specifico da svolgere per anticipare e accompagnare la ristrutturazione.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

basandosi sulla riforma del sistema previdenziale e sulle misure supplementari destinate ad aumentare l’attrattiva economica del lavoro, sembra importante rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro per facilitare il reinserimento professionale dei disoccupati o degli inattivi. Un migliore accesso alla formazione, l’assistenza nella ricerca di un posto di lavoro, la mobilità nel campo del lavoro e la modernizzazione dei servizi pubblici dell’occupazione sono priorità determinanti.

Anche se il tasso d’attività delle donne e dei lavoratori anziani è relativamente elevato rispetto alla media comunitaria, l’eliminazione degli ostacoli al lavoro a tempo parziale contribuirebbe a farlo progredire ulteriormente.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

seri sforzi devono essere compiuti per sviluppare l'apprendimento permanente e in particolare per modernizzare ulteriormente l’insegnamento, ridurre l'abbandono scolastico e ampliare l’accesso alla formazione, in particolare delle persone poco qualificate. La partecipazione dei datori di lavoro alle azioni di formazione e il loro contributo alla formazione professionale permanente dei lavoratori sono limitati.

LETTONIA

Sostenuta dalla forte crescita economica, l’occupazione in Lettonia ha registrato una netta progressione negli ultimi due anni. Il tasso d’occupazione globale è tuttavia inferiore alla media dell’Unione a 15. Il tasso di disoccupazione rimane superiore alla media europea e registra forti variazioni regionali. Allo stesso tempo, esiste a Riga un deficit di manodopera e di qualifiche.

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

per creare un maggior numero di posti di lavoro, è opportuno sostenere lo sviluppo dei servizi, soprattutto nelle regioni svantaggiate, e affrontare il problema del lavoro non dichiarato. L’importanza di quest’ultimo riduce i contributi di sicurezza sociale e genera elevati oneri fiscali sul lavoro.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

associati al salario minimo, i sistemi fiscale e previdenziale dovrebbero creare una situazione sufficientemente interessante da indurre i lavoratori ad accettare un posto di lavoro nell’economia formale. Le misure destinate ad incoraggiare le donne a rimanere nel mercato del lavoro meritano un’attenzione particolare,

in quest’ottica, è necessario un maggiore sforzo al fine di sviluppare politiche attive e preventive destinate ai disoccupati, e in particolare misure volte a favorire la ricerca di un posto di lavoro, l’imprenditorialità, la mobilità geografica e un maggiore accesso alla formazione. La modernizzazione dei servizi pubblici dell’occupazione dovrebbe essere considerata come prioritaria. È opportuno più in particolare fare in modo di garantire un mercato del lavoro più equo e favorevole all’inserimento dei giovani e delle persone poco qualificate. L’appartenenza ad una minoranza etnica e la non conoscenza della lingua nazionale costituiscono fattori particolari di rischio.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

la lotta contro la carenze di qualifiche e l’inadeguatezza delle competenze costituisce una sfida particolarmente importante. È necessario compiere maggiori sforzi per aumentare le possibilità di accesso all’istruzione, ridurre l'abbandono scolastico ed ampliare l'accesso alla formazione, in particolare per i lavoratori poco qualificati. Questo sforzo deve inserirsi nel contesto di una strategia globale di sviluppo dell'apprendimento permanente.

MALTA

A Malta, il tasso d’occupazione, soprattutto dei lavoratori anziani, è particolarmente debole rispetto alla media dell’Unione a 15. Quello delle donne è il più basso dell’UE a 25: solo un terzo delle donne in età di lavoro esercitano un’attività lavorativa. La disoccupazione è leggermente aumentata in questi ultimi due anni, ma rimane al di sotto della media comunitaria dell'UE a 15.

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

una delle sfide essenziali per Malta consiste nell’attuare il suo programma di privatizzazione garantendo la necessaria ridistribuzione dei lavoratori e riducendo progressivamente gli oneri amministrativi e fiscali sul lavoro. In quest’ottica, sarà importante sfruttare le possibilità offerte dalla modifica della legge sulla promozione dell’impresa e controllarne le ripercussioni.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

la sfida principale per Malta consiste nell’espandere la sua offerta di manodopera aumentando il tasso d’occupazione delle donne. Sulla base della modifica delle legge sulle condizioni di occupazione, è opportuno proseguire l’azione avviata per accrescere la partecipazione delle donne all’economia formale. La moltiplicazione delle strutture di custodia dei bambini contribuirebbe in modo significativo al perseguimento di tale obiettivo,

una riforma dei sistemi fiscale e previdenziale è altresì ritenuta prioritaria, poiché è comunemente ammesso che lo scarto tra il salario minimo e il livello delle prestazioni è troppo ridotto per incentivare sufficientemente ad accettare un posto di lavoro. Questa riforma contribuirebbe inoltre alla regolarizzazione del lavoro non dichiarato.

 

Investire di più e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

il basso livello di istruzione della manodopera e l’inadeguatezza delle competenze sono preoccupanti. Gli elevati tassi di abbandono scolastico, di analfabetismo e il gran numero di lavoratori poco qualificati costituiscono elementi particolarmente inquietanti. Elevare il livello generale d’istruzione, ridurre l'abbandono scolastico e aumentare la partecipazione alla formazione, in particolare delle persone poco qualificate, costituiscono priorità fondamentali. Occorre dare un seguito agli sforzi compiuti per associare le parti sociali nell’elaborazione di un approccio più sistematico all’istruzione e alla formazione.

POLONIA

Il tasso d’occupazione dei lavoratori anziani in Polonia è tra i più bassi dell’Unione a 25. La situazione sul mercato del lavoro si è deteriorata negli ultimi quattro anni. Il tasso di occupazione delle donne, dei lavoratori anziani, dei giovani e delle persone poco qualificate è particolarmente debole. Vicino al 20 %, il tasso di disoccupazione — al suo livello più alto dall’inizio della trasformazione dell’economia — è il più elevato dell’Unione europea a 25.

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

le azioni volte a sostenere la creazione di un ambiente più favorevole all’occupazione e quelle destinate a sostenere lo spirito imprenditoriale sono particolarmente importanti, soprattutto nel quadro delle ristrutturazioni,

basandosi sulle recenti misure destinate a ridurre i costi salariali per le persone poco qualificate e per giovani, è importante rivedere il sistema fiscale e previdenziale per dare una soluzione globale al problema dell’elevata fiscalità sul lavoro, in particolare nella parte bassa della scala retributiva. Tale azione contribuirebbe inoltre ridurre il lavoro non dichiarato,

le parti sociali hanno un ruolo importante da svolgere, non solo per favorire un’evoluzione dei salari favorevole all’occupazione, ma anche per promuovere attivamente il cambiamento a livello delle imprese e facilitare la mobilità professionale.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

nel quadro dello sforzo compiuto per costituire partnership efficaci a favore dell’occupazione a livello locale e sviluppare politiche attive del mercato del lavoro, la Polonia dovrebbe accelerare la creazione di nuovi servizi pubblici dell’occupazione, dotati di mezzi sufficienti in termini di finanziamento, di organico, di formazione e di attrezzature,

occorre inoltre proseguire la riforma dei vari sistemi previdenziali, anche in materia di invalidità e di prestazioni sociali, incentrata sulla promozione della ricerca attiva di un posto di lavoro e sul reinserimento. Particolare attenzione deve essere dedicata ai giovani svantaggiati. Gli sforzi volti a sopprimere gli ostacoli al lavoro a tempo parziale potrebbero contribuire altresì a moltiplicare gli sbocchi lavorativi per le donne e i lavoratori anziani.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

basandosi sugli sforzi compiuti per elaborare una strategia coerente di apprendimento permanente, occorrerà vigilare affinché il sistema di istruzione e formazione dia ai nuovi arrivati sul mercato del lavoro le competenze richieste in un mercato in piena trasformazione strutturale. Particolare attenzione sarà necessaria per garantire l’uguaglianza di accesso all’istruzione e migliorare l’efficacia e la qualità dell’insegnamento. Maggiori incentivi a investire nella formazione e ad agevolare l’accesso alla formazione, oltre all’impegno delle parti sociali, sono requisiti fondamentali per lo sviluppo della strategia di apprendimento permanente.

SLOVENIA

Il tasso d’occupazione della Slovenia è leggermente inferiore alla media dell’Unione a 15, ma particolarmente debole per i lavoratori anziani. Il tasso di disoccupazione si situa molto al di sotto della media dell’Unione.

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

l’interazione tra il salario minimo e le varie componenti della fiscalità sul lavoro dovrebbe essere valutata al fine di aumentare l’attività e ridurre il lavoro non dichiarato. È importante proseguire gli sforzi destinati a promuovere forme flessibili di lavoro mantenendo al tempo stesso un giusto equilibrio tra flessibilità e sicurezza.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

l’aumento del tasso d’occupazione dei lavoratori di età superiore a 55 anni costituisce una priorità evidente per la Slovenia. Dovrebbero essere compiuti sforzi per ridurre il ricorso ai regimi di prepensionamento, garantire la coerenza tra le riforme della fiscalità e delle prestazioni sociali (ad esempio attraverso misure volte a ridurre il lavoro non dichiarato e a riformare le pensioni), promuovere forme flessibili di lavoro e l’accesso alla formazione per i lavoratori anziani,

per consolidare l’attrattiva finanziaria del lavoro, è importante studiare le interazioni tra l’indennizzazione della disoccupazione, le prestazioni sociali ed il salario minimo al fine di aumentare gli incentivi ad occupare posti di lavoro nell’economia formale. Il servizio pubblico dell’occupazione ha sviluppato un modello globale di gestione nell’attuazione dell’approccio preventivo, ma sarebbe necessario migliorare la formazione del suo personale affinché possa farsi carico in modo più efficace dei casi più difficili. I legami tra i servizi dell’occupazione privati e pubblici dovrebbero essere rinforzati.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

basandosi sui recenti progressi e sulle iniziative volte a sviluppare i sistemi di apprendimento permanente, sembra importante aumentare la percentuale della popolazione adulta che partecipa ad azioni di formazione complementare. Sono necessari risorse e incentivi adeguati, affinché i lavoratori e i datori di lavoro investano nella formazione, nonché una precisa definizione del ruolo di tutte le parti interessate. La riduzione del tasso di abbandono scolastico sembra inoltre costituire una sfida importante.

SLOVACCHIA

Il tasso d’occupazione totale in Slovacchia rimane debole rispetto alla media dell’Unione a 15. Anche se in diminuzione, la disoccupazione rimane molto elevata, con una forte proporzione di disoccupati di lunga durata. Il tasso d’occupazione delle donne è basso e quello dei giovani, delle persone poco qualificate e dei lavoratori anziani (in particolare le donne) lo è ancora di più. Gli squilibri regionali sono notevoli.

 

Migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese:

occorre ridurre ulteriormente gli oneri fiscali sul lavoro, costituiti principalmente dai contributi sociali. Sarebbe opportuno incoraggiare le parti sociali a promuovere una maggiore diversità delle forme contrattuali e dell’organizzazione dell’orario di lavoro (ad esempio sopprimendo gli ostacoli al lavoro a tempo parziale) in modo da creare maggiori sbocchi e agevolare la mobilità professionale.

 

Attirare un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro e fare del lavoro una vera opzione per tutti:

è importante proseguire attivamente gli sforzi per eliminare le trappole che portano alla disoccupazione e all’inattività e trasformare il lavoro non dichiarato in lavoro regolare, sulla base delle attuali riforme dei sistemi fiscale e previdenziale. L’attuazione e l’impatto delle riforme richiedono adeguati controlli,

oltre agli sforzi compiuti per rafforzare l’attrattiva economica del lavoro, si deve continuare a prestare particolare attenzione ad una maggiore partecipazione dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro, in particolare attraverso l'applicazione della legislazione del lavoro e della riforma delle pensioni, delle forme di lavoro più flessibili ed un maggiore ricorso al lavoro a tempo parziale. Questa azione potrebbe inoltre contribuire ad aumentare il tasso di attività delle donne,

il finanziamento della politica attiva del mercato del lavoro e la proporzione di persone che partecipano a misure attive registreranno un aumento, partendo da un livello molto basso. È importante rendere il mercato del lavoro più favorevole all’inserimento e procedere a riforme che prevedano la ricerca attiva di un lavoro. Questo richiede politiche attive moderne sul mercato del lavoro, un accesso ampliato alla formazione per i disoccupati e gli inattivi ed inoltre servizi pubblici dell’occupazione moderni in grado di garantire una maggiore copertura della popolazione. È opportuno dedicare maggiore attenzione ai gruppi a rischio (ad esempio i disoccupati di lunga durata, i giovani, i disabili e i lavoratori anziani) e alle regioni svantaggiate. La nuova priorità attribuita all’integrazione dei Rom deve essere rapidamente tradotta in azioni concrete.

 

Investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'apprendimento permanente:

l’allarmante tasso di disoccupazione dei giovani evidenzia la necessità di colmare il fossato tra le competenze acquisite durante la formazione iniziale e quelle richieste per riuscire sul mercato del lavoro. La ristrutturazione dell’economia, le disparità regionali e l’inadeguatezza delle competenze impongono inoltre un’azione più intensa a favore della mobilità professionale e geografica lungo tutto l’arco della vita,

maggiori incentivi a investire nella formazione e ad agevolarne l’accesso sono essenziali per lo sviluppo di una strategia di apprendimento permanente. Occorre incentivare gli investimenti nel capitale umano e promuovere l'apprendimento permanente tramite un'ulteriore riforma del sistema d'istruzione, nonché riesaminare i contributi che possono venire dai singoli, dalle imprese e dalla società nel suo insieme.