ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 325

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
28 ottobre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1858/2004 della Commissione, del 27 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1859/2004 della Commissione, del 27 ottobre 2004, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2004 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1861/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pesche e alle nettarine

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1862/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cocomeri

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1863/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai funghi di coltivazione

23

 

*

Regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi

30

 

 

Regolamento (CE) n. 1865/2004 della Commissione, del 27 ottobre 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2004

39

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/734/CE:Decisione del Consiglio, dell'11 maggio 2004, relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni

41

 

*

2004/735/CE:Decisione del Consiglio, del 24 maggio 2004, relativa alla nomina di nuovi membri del Comitato economico e sociale

51

 

*

2004/736/CE:Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2004, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della Sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

58

 

*

2004/737/CE:Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2004, che autorizza l’Italia ad applicare una misura in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

60

 

*

2004/738/CE:Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2004, che autorizza il Portogallo ad applicare un provvedimento di deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

62

 

*

2004/739/PESC:Decisione del Comitato politico e di sicurezza BiH/3/2004, del 29 settembre 2004, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

64

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

28.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1858/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

56,2

204

43,2

999

49,7

0707 00 05

052

120,2

999

120,2

0709 90 70

052

92,6

204

44,5

628

48,8

999

62,0

0805 50 10

052

51,6

388

53,3

524

67,6

528

38,0

999

52,6

0806 10 10

052

91,9

400

198,2

999

145,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

81,7

400

103,3

404

95,0

442

61,0

512

106,0

720

99,6

800

206,0

804

105,8

999

107,3

0808 20 50

052

103,7

720

75,4

999

89,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


28.10.2004   

IT

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L 325/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1859/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2004

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2004 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1202/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2004-30 giugno 2005) (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1202/2004 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione.

(2)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o gennaio 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 169 000 capi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1202/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di ottobre 2004 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1202/2004 è soddisfatta integralmente.

2.   I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1202/2004 ammontano a 71 820 capi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 19.


28.10.2004   

IT

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L 325/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1860/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2004

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 consente alla Commissione di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si considera che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(2)

La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto, da ultimo nel regolamento (CE ) n. 69/2001 (3), la sua politica riguardo alla soglia de minimis al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, può considerarsi inapplicabile. Il regolamento (CE) n. 69/2001 non si applica ai settori dell’agricoltura e della pesca, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, anche aiuti di importo limitato possano integrare gli estremi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(3)

Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione, segnatamente in seguito all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (4), ed in seguito all’applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo (5), risulta che gli aiuti di entità molto ridotta concessi nel settore agricolo non integrano gli estremi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni. Queste si verificano quando l’importo dell’aiuto percepito dai singoli produttori rimane modesto e, allo stesso tempo, l’importo complessivo degli aiuti concessi al settore agricolo non supera una percentuale minima del valore della produzione. La produzione agricola nella Comunità europea è generalmente caratterizzata dalla frammentazione in un gran numero di piccoli e piccolissimi produttori, i quali producono merci ampiamente intercambiabili nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati. Per questo motivo, l’incidenza degli aiuti di importo limitato corrisposti a singoli produttori in un dato periodo deve essere rapportata al valore della produzione agricola ottenuta a livello settoriale durante lo stesso periodo. L’applicazione di un massimale per Stato membro, fissato in base al valore della produzione agricola, consente di seguire in tutti gli Stati membri un metodo uniforme e fondato su un valore di riferimento economico oggettivo.

(4)

Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione nella valutazione degli aiuti di Stato nel settore della pesca, segnatamente in seguito all’applicazione delle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (6) e in seguito all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (7), risulta altresì che gli aiuti di entità molto ridotta concessi nel settore della pesca non integrano gli estremi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni. Date le somiglianze tra le tipologie produttive del settore agricolo e di quello della pesca, tali condizioni sono soddisfatte quando l’importo dell’aiuto percepito dai singoli produttori rimane modesto e, allo stesso tempo, l’importo complessivo degli aiuti concessi al settore della pesca non supera una percentuale esigua del valore della produzione del settore.

(5)

Al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che le norme de minimis per i settori dell’agricoltura e della pesca vengano stabilite mediante regolamento.

(6)

Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull’agricoltura (8), il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Gli Stati membri hanno l’obbligo di astenersi dall’erogare qualsiasi aiuto che sia contrario agli impegni sanciti da tale accordo. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato. La giurisprudenza della Corte di giustizia stabilisce che, quando la Comunità ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell’agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione (9). Tale principio vige anche nel settore della pesca. Il presente regolamento non deve pertanto applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato.

(7)

Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione risulta che gli aiuti non eccedenti nel triennio 3 000 EUR per beneficiario, sempre che l’importo globale degli aiuti concessi all’insieme delle imprese nell’arco di tre anni sia inferiore ad un determinato massimale fissato dalla Commissione, pari allo 0,3 % circa del valore della produzione annuale del settore dell’agricoltura ovvero della pesca, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile nel senso che, ad ogni nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La norma de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per uno stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

(8)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con il regolamento (CE) n. 69/2001, è opportuno che gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento devono corrispondere ai tassi di riferimento purché, nel caso delle agevolazioni creditizie, i prestiti siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su Internet.

(9)

La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma de minimis siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma de minimis non ecceda nel triennio il massimale di 3 000 EUR per beneficiario e il massimale globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione agricola o di quella del settore della pesca per Stato membro. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, informino i beneficiari della natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis da essa ricevuti negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

(10)

Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti de minimis da esso contemplati. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno definire gli effetti del presente regolamento sugli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore agricolo e nel settore della pesca, ad eccezione:

a)

degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;

b)

degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

c)

degli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.

Per «imprese del settore agricolo» s’intendono le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2.

Per «prodotti agricoli» s’intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al punto 5 del presente articolo.

3.

Per «trasformazione di un prodotto agricolo» s’intende il trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo.

4.

Per «imprese del settore della pesca» s’intendono le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca.

5.

Per «prodotti della pesca» s’intendono i prodotti pescati in mare o nelle acque interne ed i prodotti dell’acquacoltura di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (10).

6.

Per «trasformazione e commercializzazione di un prodotto della pesca» s’intende l’intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della raccolta e l’ottenimento del prodotto finale.

Articolo 3

Aiuti de minimis

1.   Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2.   L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare nel triennio i 3 000 EUR. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

L’importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore agricolo non deve superare nel triennio il valore indicato per ciascuno Stato membro nell’allegato I.

L’importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore della pesca non deve superare nel triennio il valore indicato per ciascuno Stato membro nell’allegato II.

3.   I massimali di cui al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso dei prestiti agevolati è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

Articolo 4

Cumulo e controllo

1.   Quando concede un aiuto de minimis, lo Stato membro informa l’impresa interessata in merito alla natura de minimis dell'aiuto stesso e assume dalla stessa esaurienti informazioni su eventuali altri aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che esso non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente i massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2.   Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis per l’agricoltura ovvero per la pesca, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis rientranti nell’ambito d’applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, cessa di applicarsi dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo di almeno tre anni.

3.   Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti qualsiasi aiuto singolo de minimis vengono conservate per dieci anni dalla data della concessione e quelle relative a qualsiasi regime di aiuti de minimis vengono conservate per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi.

Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dalle singole imprese nonché dall’insieme del settore agricolo o del settore della pesca dello Stato membro.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica altresì agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 3. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2.   Alla scadenza del termine stabilito dall’articolo 6, secondo comma, i regimi di aiuto rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento continuano a beneficiare di quest’ultimo per un periodo di adeguamento di sei mesi.

Nel corso del periodo di adeguamento, i regimi di aiuto possono continuare ad essere applicati secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Esso scade il 31 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU C 93 del 17.4.2004, pag. 9.

(3)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

(5)  GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19.

(6)  GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

(7)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1421/2004 (GU L 260 del 6.8.2004, pag. 1).

(8)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(9)  Causa C-113/2000 Spagna/Commissione, Racc. 2002 pag. I-7601, punto 73.

(10)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.


ALLEGATO I

Importi cumulativi per l’agricoltura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, per Stato membro:

(in EUR)

BE

22 077 000

DK

27 294 000

DE

133 470 000

EL

34 965 000

ES

106 755 000

FR

195 216 000

IE

17 637 000

IT

130 164 000

LU

789 000

NL

62 232 000

AT

17 253 000

PT

17 832 000

FI

11 928 000

SE

13 689 000

UK

72 357 000

CZ

9 696 000

EE

1 266 000

CY

1 871 100

LV

1 686 000

LT

3 543 000

HU

16 980 000

MT

474 000

PL

44 895 000

SI

3 018 000

SK

4 566 000


ALLEGATO II

Importi cumulativi per la pesca di cui all’articolo 3, paragrafo 2, per Stato membro:

(in EUR)

BE

1 368 900

DK

6 341 400

DE

7 287 000

EL

2 036 370

ES

15 272 100

FR

11 073 300

IE

1 944 000

IT

9 413 400

LU

0

NL

3 548 100

AT

114 000

PT

2 703 300

FI

460 200

SE

1 557 900

UK

12 651 900

CZ

169 200

EE

407 400

CY

123 000

LV

510 300

LT

906 000

HU

144 180

MT

21 000

PL

1 652 100

SI

21 900

SK

86 100


28.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1861/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2004

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pesche e alle nettarine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le pesche e le nettarine figurano tra i prodotti che sono soggetti a norme di commercializzazione elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96. Il regolamento (CE) n. 2335/1999 della Commissione, del 3 novembre 1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pesche e alle nettarine (2), ha subito diverse modifiche e non può più garantire la certezza giuridica. È quindi opportuno procedere alla sua rifusione. A tal fine, e per garantire la trasparenza sui mercati internazionali, occorre tener conto della norma CEE/ONU FFV-26 relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale delle pesche e delle nettarine, raccomandata dal gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU), nonché della sua raccomandazione che introduce criteri minimi di maturità per le pesche e le nettarine.

(2)

L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

(3)

Le norme si applicano a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare delle alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro maggiore o minore deperibilità. Occorre pertanto tenere conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione.

(4)

I prodotti della categoria «Extra» devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e, pertanto, va presa in considerazione nei loro confronti soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore.

(5)

Per non perturbare il mercato delle pesche e delle nettarine comunitarie a metà del periodo di commercializzazione, è opportuno differire l’applicazione del presente regolamento al 1o marzo 2005.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile alle pesche e alle nettarine di cui al codice NC 0809 30 figura nell’allegato.

La norma si applica a tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma, una lieve diminuzione dello stato di freschezza e di turgore; i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria «Extra» possono inoltre presentare lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro maggiore o minore deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2335/1999 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 47/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 281 del 4.11.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

NORMA PER LE PESCHE E LE NETTARINE

I.   DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica alle pesche e alle nettarine (1) delle varietà (cultivar) derivate da Prunus persica Sieb. et Zucc., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le pesche e nettarine destinate alla trasformazione industriale.

II.   DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pesche e le nettarine devono presentare dopo il condizionamento e l’imballaggio.

A.   Caratteristiche minime di qualità

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le pesche e le nettarine devono essere:

intere,

sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,

praticamente prive di parassiti,

praticamente esenti da attacchi di parassiti,

prive di umidità esterna anomala,

prive di odore e/o sapore estranei.

Le pesche e le nettarine devono essere state raccolte con cura.

Lo stato di sviluppo e di maturazione delle pesche e delle nettarine devono essere tali da consentire alla frutta:

di sopportare il trasporto e le operazioni di movimentazione, e

di arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B.   Caratteristiche minime di maturità

Le pesche e le nettarine devono avere un grado di sviluppo e di maturità sufficiente.

Lo stato di sviluppo e di maturità delle pesche e delle nettarine devono essere tali da consentire il proseguimento del loro processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato. Per rispettare tale disposizione, l’indice rifrattometrico della polpa, misurato al centro della polpa nella sezione massima normale all’asse, deve essere uguale o superiore a 8° Brix e la consistenza deve essere inferiore a 6,5 kg, misurata con puntale del diametro di 8 mm (0,5 cm2) in due punti della sezione massima normale all’asse del frutto.

C.   Classificazione

Le pesche e le nettarine sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i)

Categoria «Extra»

Le pesche e le nettarine di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia, purché queste non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la sua conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii)

Categoria I

Le pesche e le nettarine di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Tuttavia, un lieve difetto di forma, di sviluppo o di colorazione può essere ammesso.

La polpa deve essere priva di deterioramenti.

Le pesche e le nettarine aperte al punto d'attacco del peduncolo non sono ammesse.

Possono tuttavia comportare lievi difetti della buccia, purché essi non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio, nei limiti seguenti:

1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

0,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti.

iii)

Categoria II

Questa categoria comprende le pesche e le nettarine che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

La polpa non deve presentare difetti sostanziali. Inoltre, i frutti aperti al punto d'attacco del peduncolo sono ammessi solo entro i limiti delle tolleranze di qualità.

Le pesche e le nettarine possono comportare difetti della buccia, purché essi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione nei limiti seguenti:

2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

1,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato:

dalla circonferenza, o

dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto.

Le pesche e le nettarine sono calibrate secondo la scala seguente:

Diametro

Identificazione del calibro

(codice)

Circonferenza

90 mm e oltre

AAAA

28 cm e oltre

da 80 mm inclusi a 90 mm esclusi

AAA

da 25 cm inclusi a 28 cm esclusi

da 73 mm inclusi a 80 mm esclusi

AA

da 23 cm inclusi a 25 cm esclusi

da 67 mm inclusi a 73 mm esclusi

A

da 21 cm inclusi a 23 cm esclusi

da 61 mm inclusi a 67 mm esclusi

B

da 19 cm inclusi a 21 cm esclusi

da 56 mm inclusi a 61 mm esclusi

C

da 17,5 cm inclusi a 19 cm esclusi

da 51 mm inclusi a 56 mm esclusi

D

da 16 cm inclusi a 17,5 cm esclusi

Il calibro minimo ammesso per la categoria «Extra» è di 17,5 cm (circonferenza) e 56 mm (diametro).

Il calibro D (diametro da 51 mm inclusi a 56 mm esclusi e circonferenza da 16 cm inclusi a 17,5 cm esclusi) non è autorizzato nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 ottobre.

La calibrazione è obbligatoria per tutte le categorie.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse in ogni imballaggio tolleranze di qualità e di calibro.

A.   Tolleranze di qualità

i)

Categoria «Extra»

Il 5 % in numero o in peso di pesche o nettarine non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

ii)

Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di pesche o nettarine non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

iii)

Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di pesche e nettarine non rispondenti alle caratteristiche della categoria, né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume o da ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie, il 10 % in numero o in peso di pesche o nettarine il cui calibro differisca dal calibro indicato sull'imballaggio di non oltre 1 cm in più o in meno, in caso di calibrazione alla circonferenza, o di non oltre 3 mm in più o in meno, in caso di calibrazione al diametro. Tuttavia per i frutti classificati nel calibro più piccolo, questa tolleranza si riferisce solamente a pesche o nettarine il cui calibro non sia inferiore ai minimi fissati di più di 6 mm (circonferenza) o di più di 2 mm (diametro).

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente pesche o nettarine della stessa origine, varietà e qualità, dello stesso grado di maturazione, dello stesso calibro e, per la categoria «Extra», di colorazione uniforme.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

In deroga alle disposizioni dei precedenti capoversi, i prodotti oggetto del presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita di peso netto inferiore o pari a 3 kg, con ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione (2).

B.   Condizionamento

Le pesche e le nettarine devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C.   Presentazione

Le pesche e le nettarine possono essere presentate:

in piccoli imballaggi,

in uno strato unico per la categoria «Extra»; ogni frutto di questa categoria deve essere isolato dai frutti vicini,

nelle categorie I e II:

su uno o due strati, oppure

su quattro strati al massimo, se i frutti sono collocati in supporti alveolari rigidi, concepiti in modo che il peso non gravi sui frutti dello strato inferiore.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

A.   Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l’imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente,

per i soli preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

«Pesche» o «Nettarine», se il contenuto non è visibile dall'esterno,

colore della polpa,

denominazione della varietà (facoltativo).

C.   Origine del prodotto

Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D.   Caratteristiche commerciali

Categoria,

calibro (espresso dai valori minimo e massimo dei diametri o delle circonferenze oppure mediante il codice di calibrazione che figura nel titolo III «Disposizioni relative alla calibrazione»),

numero di frutti (facoltativo),

tenore minimo di zucchero, misurato con rifrattometro ed espresso in valore Brix (facoltativo),

consistenza massima, misurata con penetrometro ed espressa in kg/0,5 cm2 (facoltativo)

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono confezioni per la vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.


(1)  Sono compresi tutti i tipi derivati da Prunus persica Sieb. et Zucc. quali le pesche e le nettarine o simili (pesche noci e percoche), a nocciolo libero o aderente e a buccia vellutata o liscia.

(2)  GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 65.


28.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1862/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2004

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cocomeri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I cocomeri figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione, del 16 giugno 1997, recante norme di commercializzazione per i cocomeri (2), è stato oggetto di numerose modifiche. Per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1093/97 e sostituirlo, a decorrere dal 1o gennaio 2005, con un nuovo regolamento.

(2)

A tal fine, e per preservare la trasparenza sui mercati internazionali, è opportuno tenere conto della norma CEE/ONU FFV-37 riguardante la commercializzazione e il controllo della qualità dei cocomeri, raccomandata dal gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli costituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU), e delle sue recenti modifiche.

(3)

L'applicazione delle nuove norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

(4)

Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare alcune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro maggiore o minore deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile ai cocomeri di cui al codice NC 0807 11 figura nell’allegato.

Essa si applica a tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

a)

una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgidità;

b)

lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro maggiore o minore deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1093/97 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 158 del 17.6.1997, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

NORMA PER I COCOMERI

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai cocomeri delle varietà (cultivar) derivate da Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. e Nakai destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco, esclusi i cocomeri destinati alla trasformazione industriale.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i cocomeri devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A.   Caratteristiche minime di qualità

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i cocomeri devono essere:

interi,

sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

praticamente esenti da parassiti,

praticamente esenti da danni provocati da parassiti,

sodi e sufficientemente maturi; il colore e il sapore della polpa devono corrispondere a una maturità sufficiente,

privi di fessurazioni,

privi di umidità esterna anomala,

privi di odori e/o sapori estranei.

Lo stato di sviluppo e di maturazione dei cocomeri devono essere tali da consentire ai frutti di:

sopportare il trasporto e le operazioni di movimentazione, e

arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B.   Caratteristiche minime di maturità

I cocomeri devono essere sufficientemente sviluppati e di maturità soddisfacente. L' indice rifrattometrico della polpa, misurato al centro della polpa, nella sezione massima normale all’asse del frutto, deve essere uguale o superiore a 8° brix.

C.   Classificazione

I cocomeri sono classificati in due categorie, definite in appresso.

i)

Categoria I

I cocomeri di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche della varietà.

Sono ammessi, purché non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto, i seguenti difetti:

un lieve difetto di forma,

un lieve difetto di colorazione della buccia; non è considerata un difetto una colorazione pallida della buccia nel punto in cui il frutto è stato a contatto con il suolo durante la crescita,

lievi screpolature cicatrizzate,

lievi difetti della buccia dovuti a strofinamento o alle manipolazioni; la superficie totale della parte interessata non può essere superiore a un sedicesimo del frutto.

Il peduncolo del cocomero deve avere una lunghezza massima di 5 cm.

ii)

Categoria II

Questa categoria comprende i cocomeri che non possono essere classificati nella categoria I, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

difetti di forma,

screpolature cicatrizzate,

difetti di colorazione della buccia; una colorazione pallida della buccia nel punto in cui il frutto è stato a contatto con il suolo durante la crescita non è considerata un difetto,

lievi ammaccature,

difetti della buccia dovuti a strofinamento o alle manipolazioni oppure ad attacchi di parassiti o a malattie; la superficie totale della parte interessata non può essere superiore a un ottavo del frutto.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRATURA

Il calibro è determinato dal peso unitario. Il peso minimo è fissato a 1 kg.

Se presentati in imballaggi, la differenza di peso tra il frutto più leggero e il frutto più pesante non deve superare 2 kg oppure 3,5 kg se il frutto più leggero pesa almeno 6 kg.

Il rispetto di questa omogeneità di peso non è obbligatorio per i cocomeri presentati alla rinfusa.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni collo o, nel caso di prodotti presentati alla rinfusa, in ogni partita.

A.   Tolleranze di qualità

i)

Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di cocomeri non rispondenti alle caratteristiche della categoria, bensì a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

ii)

Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di cocomeri non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie, il 10 % in numero o in peso di cocomeri il cui calibro non corrisponde a quello indicato, ma è superiore o inferiore al massimo di 1 kg rispetto alla scala di calibro indicata.

Nell’ambito di questa tolleranza non sono tuttavia ammessi cocomeri di peso inferiore a 800 g.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun collo (o, in caso di presentazione alla rinfusa, di ciascuna partita) deve essere omogeneo e comprendere soltanto cocomeri della stessa origine, varietà e qualità.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio (o, in caso di presentazione alla rinfusa, della partita) deve essere rappresentativa dell'insieme.

Inoltre, per i cocomeri di categoria I, la forma e il colore della buccia devono essere omogenei.

In deroga alle disposizioni dei precedenti capoversi, i prodotti oggetto del presente regolamento possono essere presentati, in imballaggi di vendita di peso netto inferiore o pari a 3 chilogrammi, mescolati a ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione (1).

B.   Condizionamento

I cocomeri devono essere condizionati in modo da garantire un’adeguata protezione del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non provochino alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è ammesso soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.

I colli (o, in caso di presentazione alla rinfusa, le partite) devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

I cocomeri spediti alla rinfusa devono essere isolati dal pianale e dalle pareti del mezzo di trasporto con un materiale di protezione adeguato, nuovo, pulito e tale da non trasmettere ai frutti un sapore o un odore anomalo.

C.   Presentazione

I cocomeri possono essere presentati:

in imballaggi, comprese le casse di grande volume,

alla rinfusa (caricamento diretto nel mezzo di trasporto).

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni collo deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le indicazioni fornite in appresso.

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

Per i cocomeri spediti alla rinfusa (carico diretto su un mezzo di trasporto), tali indicazioni devono figurare su un documento che accompagna le merci, fissato in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

Per questo tipo di presentazione l’indicazione del calibro non è obbligatoria.

A.   Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Questa indicazione può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente,

unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità preceduti dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

La dicitura «cocomeri», se il contenuto non è visibile dall'esterno,

il nome della varietà (facoltativo),

il colore della polpa, se diverso dal rosso,

la dicitura «senza semi» ove opportuno (2).

C.   Origine del prodotto

Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D.   Caratteristiche commerciali

Categoria,

calibro (in caso di calibratura) espresso dal peso minimo e massimo,

numero di pezzi (facoltativo),

peso netto (facoltativo).

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)


(1)  GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 65.

(2)  I cocomeri senza semi possono contenere semi poco sviluppati e, occasionalmente, semi sviluppati.


28.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1863/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2004

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai funghi di coltivazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I funghi di coltivazione figurano tra i prodotti che sono soggetti a norme di commercializzazione elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96. Il regolamento (CE) n. 982/2002 della Commissione, del 7 giugno 2002, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai funghi di coltivazione (2), ha subito numerose modifiche. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 982/2002 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

A tal fine, e per garantire la trasparenza sui mercati internazionali, è opportuno tener conto della norma CEE/ONU FFV-24 relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale dei funghi di coltivazione (Agaricus), raccomandata dal gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

(3)

L'applicazione delle nuove norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

(4)

Le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare delle alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione.

(5)

I prodotti della categoria «Extra» devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e, pertanto, va presa in considerazione nei loro confronti soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile ai funghi di coltivazione di cui al codice NC 0709 51 00 figura nell'allegato.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

a)

una lieve diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

b)

per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 982/2002 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 150 dell’8.6.2002 pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

NORMA PER I FUNGHI DI COLTIVAZIONE (Agaricus)

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai carpofori (organi di fruttificazione) delle varietà derivate dal genere Agaricus (sin. Psalliota) destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i funghi destinati alla trasformazione industriale.

I funghi sono classificati in tipi commerciali e, anzitutto, nei due gruppi seguenti:

funghi non tagliati, la cui parte inferiore del gambo non è tagliata,

funghi tagliati, la cui parte inferiore del gambo è tagliata.

All'interno dei due gruppi si distinguono stadi successivi di sviluppo:

funghi chiusi (o denominazione equivalente), ovvero i funghi che presentano il cappello completamente chiuso,

funghi velati, ovvero i funghi in cui cappello e gambo sono collegati da un velo,

funghi aperti, ovvero i funghi che presentano il cappello aperto (disteso o piano, i margini devono essere leggermente incurvati verso il basso),

funghi piani, ovvero i funghi che presentano il cappello completamente aperto (con i margini non troppo incurvati né verso l'alto né verso il basso).

I funghi sono inoltre classificati in due categorie secondo la colorazione:

«bianco»,

«bruno» o «marrone».

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i funghi devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i funghi devono essere:

interi; nei funghi tagliati il taglio deve essere netto,

sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino un'intensa colorazione brunastra del gambo o alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

puliti, praticamente privi di corpi estranei visibili a parte il terriccio,

di aspetto fresco; occorre tener conto del colore delle lamelle caratteristico della varietà e/o del tipo commerciale,

praticamente esenti da parassiti,

praticamente esenti da attacchi di parassiti,

privi di umidità esterna anormale,

privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato dei funghi devono essere tali da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse, e

l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Classificazione

I funghi sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i)

Categoria «Extra»

I funghi di questa categoria devono essere di qualità superiore e presentare la forma, l'aspetto, lo sviluppo e la colorazione caratteristici del tipo commerciale. Essi devono essere ben formati.

Non devono presentare difetti, ad esclusione di lievissime alterazioni superficiali, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

Nei funghi tagliati il taglio deve essere approssimativamente perpendicolare all’asse longitudinale.

I funghi devono essere praticamente privi di terriccio; tuttavia, i funghi non tagliati possono presentare tracce di terriccio sul gambo.

ii)

Categoria I

I funghi di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare la forma, l'aspetto, lo sviluppo e la colorazione caratteristici del tipo commerciale.

Essi possono presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

lievi difetti di forma,

lievi difetti di colorazione,

lievi ammaccature superficiali,

lievi tracce di terriccio; tuttavia, i funghi non tagliati possono presentare una piccola quantità di terriccio sul gambo.

Nei funghi tagliati il taglio deve essere approssimativamente perpendicolare all’asse longitudinale.

iii)

Categoria II

Questa categoria comprende i funghi che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi possono presentare i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:

difetti di forma,

difetti di colorazione,

lievi ammaccature,

lieve alterazione del gambo,

leggera umidità interna del gambo,

cuticola scolorita,

gambi cavi,

tracce di terriccio; tuttavia, i funghi non tagliati possono presentare una piccola quantità di terriccio sul gambo.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro del cappello e dalla lunghezza del gambo in base alle caratteristiche seguenti.

Calibro minimo

Il cappello deve avere un diametro minimo di 15 mm per i funghi chiusi, velati e aperti e di 20 mm per i funghi piani.

Lunghezza del gambo

La lunghezza del gambo è misurata:

per i funghi aperti e piani, a partire dalle lamelle al di sotto del cappello,

per i funghi chiusi, a partire dal velo.

Per i funghi della categoria «Extra», la calibrazione è obbligatoria conformemente alla tabella seguente, mentre i funghi delle categorie I e II devono rispettare la scala di calibrazione specificata qualora siano indicate le diciture «piccolo», «medio» e «grande».

Funghi chiusi, velati e aperti

Diametro del cappello

Lunghezza massima del gambo

Calibro

Limiti di dimensione

per i funghi tagliati

per i funghi non tagliati

Piccolo

15-45 mm

la metà del diametro del cappello

2/3 del diametro del cappello

Medio

30-65 mm

Grande

50 mm e più


Funghi piani

Diametro del cappello

Lunghezza massima del gambo

Calibro

Limiti di dimensione

per i funghi tagliati

per i funghi non tagliati

Piccolo

20-55 mm

2/3 del diametro del cappello

Grande

50 mm e più

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse in ogni imballaggio tolleranze di qualità e di calibro.

A.   Tolleranze di qualità

i)

Categoria «Extra»

Il 5 % in numero o in peso di funghi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

ii)

Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di funghi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di tale categoria.

iii)

Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di funghi senza gambo e il 10 % in numero o in peso di funghi non rispondenti per altri motivi né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia i prodotti visibilmente affetti da marciume o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B.   Tolleranze speciali per lo stadio di sviluppo

i)

Categoria «Extra»

Il 5 % complessivamente in numero o in peso di funghi nello stadio di sviluppo successivo e di funghi nello stadio di sviluppo precedente.

ii)

Categoria I

Il 10 % complessivamente in numero o in peso di funghi nello stadio di sviluppo successivo e di funghi nello stadio di sviluppo precedente.

iii)

Categoria II

Possono essere mescolati nello stesso imballaggio funghi a diverso stadio di sviluppo. Tuttavia, qualora lo stadio di sviluppo sia indicato, è ammesso un massimo del 25 % complessivamente in numero o in peso di funghi nello stadio di sviluppo successivo e di funghi nello stadio di sviluppo precedente.

C.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: il 10 % in numero o in peso di funghi che non corrispondono al calibro stabilito.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto funghi della stessa origine, dello stesso tipo commerciale, dello stesso stadio di sviluppo (fatte salve le disposizioni di cui sopra al punto IV.B), della stessa qualità e dello stesso calibro (qualora sia necessaria una calibrazione).

Gli imballaggi di vendita di peso netto non superiore a 1 kg possono contenere miscugli di funghi di diversa colorazione, a condizione che siano omogenei per quanto riguarda la qualità, lo stadio di sviluppo, il calibro (qualora sia necessaria una calibrazione) e, per ciascun colore in causa, l'origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

In deroga alle disposizioni dei precedenti capoversi, i prodotti oggetto del presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita di peso netto inferiore o pari a 3 kg, con ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione (1).

B.   Condizionamento

Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carta o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti dell’epidermide.

Le confezioni devono essere prive di qualsiasi corpo estraneo, incluso un eccesso di terriccio.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

A.   Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l’imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore» e/o «speditore» o da un'abbreviazione equivalente,

per i soli preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

Se il contenuto non è visibile dall'esterno:

«funghi di coltivazione»,

«tagliati» o «non tagliati»,

«colore» (ove quest'ultimo sia diverso dal bianco).

Stadio di sviluppo (facoltativo).

Nel caso di imballaggi per la vendita contenenti un miscuglio di funghi di diversa colorazione, nome dei diversi colori.

C.   Origine del prodotto

Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di imballaggi per la vendita contenenti un miscuglio di funghi di diversa colorazione di origini diverse, ciascuno dei paesi di origine interessati deve essere indicato in vicinanza immediata del nome dei colori rispettivi.

D.   Caratteristiche commerciali

Categoria.

Calibro (in caso di calibrazione) espresso dai diametri minimo e massimo del cappello o dalla dicitura: «piccolo», «medio» o «grande».

Peso netto.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono confezioni per la vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.


(1)  GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 65.


28.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1864/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2004

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito dell'accordo sull'agricoltura (2) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a determinate condizioni, a decorrere dal 1o luglio 1995, contingenti tariffari comunitari per le conserve di funghi del genere Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30.

(2)

Le condizioni per la gestione di tali contingenti sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi (3). Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del citato regolamento appare necessario modificare alcune delle condizioni in vigore per semplificare e chiarire il regime. Per chiarezza è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 2125/95 e sostituirlo con un nuovo regolamento applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005.

(3)

Per garantire una transizione quanto più possibile armoniosa tra i due regimi, è opportuno confermare alcune modalità di applicazione previste dal regolamento (CE) n. 2125/95 e mantenere i calendari tradizionali di importazione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4) ha modificato la nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli freschi e trasformati, in particolare per determinate conserve di funghi del genere Agaricus.

(5)

Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, approvato con la decisione 2003/18/CE del Consiglio (5), ha istituito il regime applicabile all'importazione nella Comunità di talune conserve di funghi del genere Agaricus originarie della Romania.

(6)

Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, approvato con la decisione 2003/286/CE del Consiglio (6), ha istituito il regime applicabile all'importazione nella Comunità di talune conserve di funghi del genere Agaricus originarie della Bulgaria.

(7)

Fatto salvo l’esito dei negoziati condotti a norma dell’articolo XXIV.6 del GATT (1994) e per mantenere le correnti di scambio tradizionali e garantire nel contempo che il mercato comunitario rimanga aperto a nuovi paesi terzi fornitori, è opportuno che il quantitativo di conserve di funghi del genere Agaricus da importare nella Comunità nell'ambito dei contingenti tariffari tenga conto delle preferenze previste dagli accordi europei con la Bulgaria e la Romania. A tal fine occorre differenziare chiaramente i quantitativi da assegnare a paesi terzi diversi dalla Bulgaria e dalla Romania. Tenendo conto dell'utilizzazione, negli ultimi anni, della riserva istituita dal regolamento (CE) n. 2125/95 è opportuno integrarla nel quantitativo assegnato alla Cina in modo da evitare ogni interruzione degli scambi con questo paese fornitore.

(8)

È opportuno prevedere le disposizioni che permettano una ripartizione efficace del contingente tariffario comunitario per le conserve di funghi in un dato anno. Per evitare ogni interruzione degli scambi comunitari con i paesi terzi è opportuno basare tali disposizioni sui dati disponibili al termine del primo semestre di un dato anno.

(9)

È opportuno definire le modalità intese a garantire che i quantitativi eccedenti i contingenti tariffari diano luogo alla riscossione del dazio integrale previsto dalla tariffa doganale comune. Tali modalità devono riguardare il rilascio dei titoli allo scadere di un termine che consenta il controllo dei quantitativi, nonché le necessarie comunicazioni degli Stati membri. Tali disposizioni sono complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7).

(10)

È opportuno garantire la continuità e l'adeguatezza dell'approvvigionamento del mercato comunitario in conserve di funghi a prezzi stabili, evitando turbative non necessarie del mercato sotto forma di forti oscillazioni di prezzi e ripercussioni negative per i produttori comunitari. A tal fine è opportuno incoraggiare una maggiore competitività tra gli importatori e ridurre gli oneri amministrativi a loro carico.

(11)

Nell'interesse degli importatori attuali, i quali di norma importano quantitativi rilevanti di conserve di funghi, come pure nell'interesse dei nuovi importatori che si presentano sul mercato e ai quali occorre dare l’opportunità di presentare domande di titoli di importazione per un determinato quantitativo di conserve di funghi nell'ambito dei contingenti tariffari, è opportuno distinguere tra importatori tradizionali e nuovi importatori. È quindi opportuno stabilire una definizione precisa di queste due categorie di importatori, nonché alcuni criteri relativi allo statuto dei richiedenti e all'utilizzazione dei titoli rilasciati.

(12)

Appare appropriato procedere ad una ripartizione tra gli importatori di queste due categorie basata sui quantitativi importati e non sui titoli rilasciati. Tuttavia, l'esperienza maturata in svariati anni di attuazione dell'attuale regime permette di concludere che è inutile mantenere una ripartizione del contingente tra importatori tradizionali e nuovi importatori nel caso della Bulgaria e della Romania, in quanto la domanda comunitaria di conserve di funghi provenienti da tali paesi rimane ben al di sotto dei quantitativi contingentali.

(13)

Occorre prevedere alcune restrizioni per le domande di titoli di importazione di conserve di funghi originarie di paesi terzi diversi dalla Bulgaria e dalla Romania, presentate da ciascuna categoria di importatori. Tali restrizioni sono necessarie non solo per salvaguardare la competitività tra gli importatori, ma anche per dare l'opportunità ad ogni importatore che eserciti un'attività commerciale reale sul mercato degli ortofrutticoli di difendere la propria legittima posizione commerciale nei confronti di altri importatori e da impedire che un solo importatore possa controllare il mercato.

(14)

Per migliorare e semplificare la gestione dei contingenti tariffari di conserve di funghi è opportuno adottare disposizioni precise riguardo ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di titolo e il rilascio dei titoli stessi da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

(15)

Al fine di alleviare l’onere amministrativo a carico degli importatori, le domande di titolo devono essere presentate unicamente nello Stato membro in cui l’importatore è registrato.

(16)

Occorre inoltre adottare misure per evitare il rischio di presentazione di domande a scopo speculativo che potrebbero tradursi in un'utilizzazione incompleta del contingente tariffario. Data la natura e il valore del prodotto in esame, è opportuno prevedere il deposito di una cauzione per tonnellata (peso netto sgocciolato) di prodotto oggetto di una domanda di titolo di importazione, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. È opportuno che la cauzione sia di entità sufficientemente elevata da scoraggiare la presentazione di domande speculative, ma non tale da scoraggiare quanti esercitano una reale attività commerciale nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Il criterio oggettivo più indicato per fissare il livello della cauzione è costituito dal limite del 2% della media del dazio addizionale applicabile alle importazioni nella Comunità di conserve di funghi del genere Agaricus spp. che rientrano attualmente nei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

(17)

Per permettere agli importatori di seguire la domanda sul mercato delle conserve di funghi e reagire prontamente alle variazioni delle condizioni mercato è opportuno dare loro la possibilità di chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di ritirare la domanda di titolo presentata qualora il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore al quantitativo inizialmente richiesto.

(18)

Per garantire l'utilizzazione corretta dei contingenti, è opportuno che gli Stati membri comunichino regolarmente i quantitativi per i quali i titoli di importazione rilasciati dalle autorità competenti non sono stati utilizzati dagli importatori. È opportuno che i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli tengano conto delle domande di titolo ritirate dagli importatori.

(19)

Per la gestione dei contingenti tariffari di conserve di funghi è opportuno disporre che all’atto della presentazione della domanda di titolo alle autorità competenti dello Stato membro gli importatori la corredino di una dichiarazione con la quale prendono atto delle restrizioni previste dal presente regolamento e si impegnano a rispettarle. Per prevenire abusi, è opportuno lasciare agli Stati membri un margine discrezionale per imporre sanzioni agli importatori che presentano alle autorità competenti domande e/o dichiarazioni false, fuorvianti o inesatte.

(20)

Occorre adottare misure transitorie per permettere agli importatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») di beneficiare del presente regolamento.

(21)

Per il 2005 e il 2006 è opportuno adottare disposizioni che permettano di distinguere tra gli importatori tradizionali e i nuovi importatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, da un lato e, d'altro lato, gli importatori tradizionali e i nuovi importatori dei nuovi Stati membri.

(22)

Il regolamento (CE) n. 359/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 2125/95 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (8) prevede alcune misure transitorie applicabili nel 2004, che saranno prive di oggetto dopo il 31 dicembre 2004. Occorre quindi abrogare tale regolamento a partire dal 1o gennaio 2005.

(23)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura di contingenti tariffari e dazi applicabili

1.   Alle condizioni stabilite dal presente regolamento si procede all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità di conserve di funghi del genere Agaricus, dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30 (in appresso «conserve di funghi»). Nell'allegato I figurano il volume di ciascun contingente tariffario e il rispettivo periodo di applicazione.

2.   L'aliquota del dazio applicabile è del 12 % ad valorem per i prodotti del codice NC 0711 51 00 (numero d'ordine 09.4062) e del 23 % per i prodotti dei codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30 (numero d'ordine 09.4063).

Tuttavia, ai prodotti originari della Romania (numero d'ordine 09.4726) si applica un'aliquota unica dell'8,4 % e i prodotti originari della Bulgaria (numero d'ordine 09.4725) sono esenti da dazio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

«nuovi Stati membri»: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;

2)

«altri paesi»: paesi terzi diversi dalla Cina, dalla Bulgaria e dalla Romania;

3)

«autorità competenti»: l'organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell'attuazione del presente regolamento;

4)

«quantitativo di riferimento»: il quantitativo massimo (peso netto sgocciolato) di conserve di funghi originari della Cina e/o di altri paesi, importato per anno civile da un importatore tradizionale in uno dei tre anni civili precedenti. Per il calcolo del quantitativo di riferimento non si tiene conto delle importazioni di conserve di funghi originarie dei nuovi Stati membri o della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

Articolo 3

Categorie di importatori

1.   Per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:

a)

di aver ottenuto titoli di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 2125/95 o del presente regolamento in ciascuno dei tre anni civili precedenti;

b)

di aver importato nella Comunità conserve di funghi in almeno due dei tre anni civili precedenti;

c)

di aver inoltre importato nella Comunità e/o esportato dalla Comunità, nel corso dell'anno precedente la presentazione della domanda, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

2.   Per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 1, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni, che abbiano importato nella Comunità e/o esportato dalla Comunità almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 in ciascuno dei due anni civili precedenti. Il rispetto di queste condizioni è attestato dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da qualsiasi altra prova accettata dallo Stato membro e dalle prove delle importazioni e/o esportazioni.

Articolo 4

Presentazione di titoli di importazione

Le importazioni nella Comunità nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione, in appresso «titolo», rilasciato conformemente al presente regolamento.

Articolo 5

Domande di titolo e titoli

1.   Salvo diversa disposizione del presente regolamento, ai titoli si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.

2.   I titoli di importazione sono validi per un periodo di nove mesi dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno considerato.

3.   L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è pari a 40 euro per tonnellata (peso netto sgocciolato).

4.   Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo d'importazione è indicato il paese d'origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo d'importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

5.   Nella casella 24 dei titoli figura una delle diciture elencate nell'allegato II.

6.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti connessi ai titoli di importazione non sono trasferibili.

7.   Si applica l'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

8.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A questo scopo, nella casella 19 del titolo viene apposta la cifra «0».

Articolo 6

Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori

1.   Il quantitativo complessivo assegnato alla Cina e agli altri paesi, a norma dell'allegato I, è così ripartito:

a)

95 % agli importatori tradizionali;

b)

5 % ai nuovi importatori.

2.   Per le importazioni originarie della Cina e degli altri paesi, qualora nel secondo semestre dell'anno civile una categoria di importatori non esaurisca il quantitativo assegnatole, il quantitativo residuo è assegnato all'altra categoria.

3.   Il quantitativo totale assegnato alla Bulgaria e il quantitativo totale assegnato alla Romania, a norma dell'allegato I, è ripartito senza distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori.

4.   Per le importazioni originarie della Cina e degli altri paesi, nella casella 20 della domanda di titolo occorre specificare «importatore tradizionale» o «nuovo importatore».

Articolo 7

Restrizioni applicabili alle domande di titolo dei vari importatori

1.   Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titolo di importazione nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina e/o degli altri paesi presentate da un importatore tradizionale non può vertere, nel primo o nel secondo semestre dell'anno civile, su un quantitativo superiore al 75 % del quantitativo di riferimento.

2.   Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titolo di importazione nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina e/o degli altri paesi presentate da un nuovo importatore non può vertere, nel primo o nel secondo semestre dell'anno civile, su un quantitativo superiore all'1 % della somma dei contingenti tariffari assegnati alla Cina e agli altri paesi, a norma dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 8

Presentazione delle domande di titolo da parte degli importatori

1.   Le domande di titolo possono essere presentate soltanto dagli importatori.

La domanda di titolo è presentata unicamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente è registrato.

A corredo della loro domanda di titolo, gli importatori, e in particolare gli importatori tradizionali, forniscono le informazioni necessarie per consentire alle competenti autorità degli Stati membri di verificare, con loro soddisfazione, che sussistono e sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 3.

I nuovi importatori che abbiano ottenuto titoli a norma del regolamento (CE) n. 2125/95 o del presente regolamento nel corso del precedente anno civile sono tenuti a fornire anche la prova di aver effettivamente immesso in libera pratica nella Comunità almeno il 50 % del quantitativo loro assegnato.

2.   Gli importatori presentano le domande di titolo nei primi cinque giorni lavorativi di gennaio e/o nei primi cinque giorni lavorativi di luglio.

3.   Gli importatori corredano le domande di titolo di una dichiarazione in cui attestano di conoscere e di rispettare le restrizioni di cui all'articolo 7.

Le dichiarazioni sono firmate dall'importatore che ne attesta in tal modo la veridicità.

Articolo 9

Comunicazione delle domande di titolo

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione :

a)

per le domande presentate in gennaio, il settimo giorno lavorativo di gennaio;

b)

per le domande presentate in luglio, il settimo giorno lavorativo di luglio.

Le comunicazioni sono ripartite per prodotto, secondo la nomenclatura combinata, e per origine. Per le importazioni originarie della Cina o di altri paesi terzi, esse indicano separatamente anche i quantitativi di ogni prodotto chiesti rispettivamente da importatori tradizionali e da nuovi importatori.

Le comunicazioni sono trasmesse con mezzi elettronici utilizzando il modulo a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione.

Articolo 10

Rilascio dei titoli

1.   Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i titoli il settimo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all'articolo 9, fatto salvo il paragrafo 2.

2.   Se nel mese di gennaio e/o di luglio emerge che i quantitativi richiesti superano il quantitativo disponibile, mediante l'adozione di un regolamento la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione delle domande di titolo e sospende, se necessario, il rilascio dei titoli per le domande presentate successivamente.

In tal caso le autorità competenti dello Stato membro rilasciano i titoli il terzo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma.

Articolo 11

Ritiro delle domande di titolo

Se in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, il quantitativo per il quale viene rilasciato un titolo è inferiore al quantitativo per il quale aveva presentato domanda, l'importatore può chiedere alle autorità competenti di ritirare la domanda di titolo entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regolamento adottato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. In caso di ritiro della domanda, l'intera cauzione è immediatamente svincolata.

Articolo 12

Informazione sul grado di utilizzazione dei contingenti

La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, a tempo debito e secondo modalità appropriate, del grado di utilizzazione dei contingenti.

Articolo 13

Comunicazione dei titoli non utilizzati

Non appena ne siano a conoscenza, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali gli importatori non hanno utilizzato i titoli d'importazione rilasciati dalle rispettive autorità competenti. I quantitativi per i quali vengono rilasciati i titoli tengono conto delle domande di titolo ritirate dagli importatori a norma dell'articolo 11.

Le comunicazioni di cui al primo comma sono trasmesse con mezzi elettronici utilizzando il modulo a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione.

Articolo 14

Impegni internazionali

1.   Le conserve di funghi originarie della Bulgaria e della Romania sono immesse in libera pratica nella Comunità conformemente ai rispettivi protocolli di adeguamento degli aspetti commerciali degli accordi europei conclusi con tali due paesi.

2.   L'entrata e l'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina sono soggette alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9).

3.   Le autorità competenti del rilascio del certificato di origine delle conserve di funghi originarie della Cina sono elencate nell'allegato III.

Articolo 15

Modifica dei titoli

1.   Il titolare di un titolo d'importazione può richiedere che venga modificato il codice NC per il quale il titolo è stato rilasciato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il nuovo codice NC richiesto figuri nell'articolo 1, paragrafo 1;

b)

la domanda sia presentata all'autorità che ha rilasciato il titolo originale, corredata di quest'ultimo e di ogni altro estratto rilasciato.

2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, l'autorità competente che ha rilasciato il titolo originale lo conserva insieme ad ogni altro estratto e rilascia un titolo sostitutivo insieme, eventualmente, ad uno o più estratti di tale titolo sostitutivo.

3.   Il titolo sostitutivo ed, eventualmente, l'estratto o gli estratti:

a)

sono rilasciati per un quantitativo di prodotto pari o inferiore al quantitativo massimo disponibile in base al titolo o all'estratto sostituito;

b)

recano, nella casella 20, l'indicazione del numero e della data del titolo o dell'estratto sostituito;

c)

recano, nelle caselle 13, 14 e 15, l'indicazione dei dati del nuovo prodotto considerato;

d)

recano, nella casella 16, il nuovo codice NC;

e)

recano nelle altre caselle gli stessi dati che figuravano sul titolo o sull'estratto sostituito, in particolare la stessa data di scadenza.

4.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione, mediante comunicazione elettronica, di ogni sostituzione di titolo emessa.

Articolo 16

Sanzioni applicabili agli importatori

1.   Qualora si accerti che le domande e/o dichiarazioni presentate da un importatore alle autorità competenti di uno Stato membro sono false, fuorvianti e imprecise, salvo se imputabili a errore palese, dette autorità escludono tale importatore dal beneficio del regime dei titoli di importazione per il periodo semestrale successivo all'accertamento.

2.   Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali complementari per la presentazione di domande di titolo alle autorità competenti e disporre l'imposizione di sanzioni, proporzionate alla gravità delle irregolarità, agli importatori registrati ai fini dell’IVA sul loro territorio.

Articolo 17

Cooperazione amministrativa tra Stati membri

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una cooperazione amministrativa reciproca al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 18

Misure transitorie per il 2005 e il 2006

In deroga all'articolo 3, per il 2005 e il 2006 ed esclusivamente nei nuovi Stati membri si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare che:

a)

hanno importato conserve di funghi da paesi diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, in almeno due dei tre anni civili precedenti;

b)

hanno inoltre importato e/o esportato, nell'anno civile precedente, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96;

c)

le importazioni di cui alle lettere a) e b) hanno avuto luogo nel nuovo Stato membro in cui sono stabiliti;

d)

la destinazione delle esportazioni di cui alla lettera b) è diversa dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;

2)

per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi dagli importatori tradizionali ai sensi del punto 1), soggetti economici, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni, in grado di comprovare che:

a)

hanno importato e/o esportato, in ciascuno dei due anni civili precedenti, da origini diverse dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96;

b)

le importazioni di cui alla lettera a) hanno avuto luogo nel nuovo Stato membro in cui sono stabiliti;

c)

la destinazione delle esportazioni di cui alla lettera a) è diversa dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

Articolo 19

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2125/95 e il regolamento (CE) n. 359/2004 sono abrogati con decorrenza degli effetti dal 1 gennaio 2005.

I rinvii ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20).

(4)  GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

(5)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

(6)  GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

(7)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).

(8)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 11.

(9)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Volume e periodo di applicazione dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in tonnellate (peso netto sgocciolato)

Paesi fornitori

Dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Bulgaria

2 875 (1)

Romania

500

Cina

23 750

Altri paesi

3 290


(1)  A partire dal 1o gennaio 2006, il quantitativo assegnato alla Bulgaria aumenterà di 250 tonnellate all’anno.


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 5

—   in spagnolo: Derecho de aduana … % — Reglamento (CE) no 1864/2004,

—   in ceco: Celní sazba … % – nařízení (ES) č. 1864/2004,

—   in danese: Toldsats … % — forordning (EF) nr. 1864/2004,

—   in tedesco: Zollsatz … % — Verordnung (EG) Nr. 1864/2004,

—   in estone: Tollimaks … % – määrus (EÜ) nr 1864/2004,

—   in greco: Δασμός … % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2004,

—   in inglese: Customs duty … % — Regulation (EC) No 1864/2004,

—   in francese: Droit de douane: … % — Règlement (CE) no 1864/2004,

—   in italiano: Dazio: … % — Regolamento (CE) n. 1864/2004,

—   in lettone: Muitas nodoklis … % – Regula (EK) Nr. 1864/2004,

—   in lituano: Muito mokestis … % – Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004,

—   in ungherese: Vám: … % – 1864/2004/EK rendelet,

—   in maltese: Dazju Doganali … % – Regolament (KE) Nru 1864/2004,

—   in olandese: Douanerecht: … % — Verordening (EG) nr. 1864/2004,

—   in polacco: Cło … % – Rozporządzenie (WE) nr 1864/2004,

—   in portoghese: Direito aduaneiro: … % — Regulamento (CE) n.o 1864/2004,

—   in slovacco: Clo … % – nariadenie (ES) č. 1864/2004,

—   in sloveno: Carina: … % – Uredba (ES) št. 1864/2004,

—   in finlandese: Tulli … prosenttia – Asetus (EY) N:o 1864/2004,

—   in svedese: Tull … % – Förordning (EG) nr 1864/2004.


ALLEGATO III

Elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine di cui all'articolo 14, paragrafo 3:

General Administration of Quality Supervision,

Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China in:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

 

Hunan


28.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/39


REGOLAMENTO (CE) N. 1865/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2004

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1),

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2004 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolamento.

2.   La percentuale finale di utilizzazione per l'anno 2004 del contingente in questione è riportata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35).


ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di ottobre 2004 e di utilizzazione per l'anno 2004:

a)   riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine

Percentuale di riduzione del lotto di ottobre 2004

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2004

Stati Uniti d'America

99,63

Thailandia

0 (1)

93,14

Australia

100

Altre origini

100


b)   riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine

Percentuale di riduzione del lotto di ottobre 2004

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2004

Stati Uniti d'America

94,90

Thailandia

99,72

Australia

3,32

Altre origini

100


c)   rotture di riso del codice NC 1006 40 00

Origine

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2004

Thailandia

68,37

Australia

6,81

Guyana

0

Stati Uniti d'America

25

Altre origini

34,36


(1)  Rilascio per la quantità indicata nella domanda.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

28.10.2004   

IT XM XM XM

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/41


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2004

relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni

(2004/734/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, e in particolare l'articolo 49,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, e in particolare gli articoli 15 e 49,

vista la decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002 recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni (1),

viste le proposte dei governi della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, il Comitato delle regioni è completato con la nomina di 95 membri e 95 supplenti, rappresentanti degli organismi regionali e locali dei nuovi Stati membri.

(2)

La composizione del Comitato deve assicurare una rappresentazione delle collettività regionali e locali,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri o supplenti del Comitato delle regioni, per il periodo fino al 25 gennaio 2006 incluso:

in quanto membri, le persone il cui elenco secondo lo Stato membro interessato, figura nell'allegato I della presente decisione,

in quanto supplenti, le persone il cui elenco secondo lo Stato membro interessato, figura nell'allegato II della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. McCREEVY


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


LISTA DE LOS MIEMBROS Y SUPLENTES DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

SEZNAM ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ VÝBORU REGIONŮ

LISTE OVER MEDLEMMERNE OG SUPPLEANTER AF REGIONERNE

LISTE DER MITGLIEDER UND STELLVERTRETER DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN

REGIOONIDE KOMITEE LIIKMETE JA ASENDUSLIIKMETE NIMEKIRI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

LIST OF THE MEMBERS AND ALTERNATES OF THE COMMITTEE OF THE REGIONS

LISTE DES MEMBRES ET SUPPLÉANTS DU COMITÉ DES RÉGIONS

ELENCO DEI MEMBRI E SUPPLENTI DEL COMITATO DELLE REGIONI

REĢIONU KOMITEJAS LOCEKĻU UN TO AIZSTĀJĒJU SARAKSTS

REGIONŲ KOMITETO NARIŲ IR PAKAITINIŲ NARIŲ SĄRAŠAS

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA TAGJAINAK ÉS PÓTTAGJAINAK LISTÁJA

LISTA TAL-MEMBRI U SOSTITUTI TAL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

LIJST VAN LEDEN EN PLAATSVERVANGERS VAN HET COMITÉ VAN DE REGIO’S

WYKAZ CZŁONKÓW KOMITETU REGIONÓW ORAZ ICH ZASTĘPCÓW

LISTA DOS MEMBROS EFECTIVOS E SUPLENTES DO COMITÉ DAS REGIÕES

ZOZNAM ČLENOV A ZÁSTUPCOV VÝBORU REGIÓNOV

SEZNAM ČLANOV IN NAMESTNIKOV ODBORA REGIJ

ALUEIDEN KOMITEAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN LUETTELO

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I REGIONKOMMITTÉN

 

ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

ČESKÁ REPUBLIKA

 

BÉM Pavel

Lord Mayor of the Capital City of Prague

 

BŘEZINA Jan

President of the Regional Council of Olomoucký kraj

 

DOHNAL František

President of the Regional Council of Vysočina kraj

 

LÍNEK Roman

President of the Regional Council of Pardubický kraj

 

PAVEL Josef

President of the Regional Council of Karlovarský kraj

 

TOŠENOVSKÝ Evžen

President of the Regional Council of Moravskoslezský kraj

 

ZAHRADNÍK Jan

President of the Regional Council of Jihočeský kraj

 

VLASÁK Oldřich

Lord Mayor of the City of Hradce Králové, Královéhradecký kraj

 

TESAŘÍK Martin

Mayor of the City of Olomouc, Olomoucký kraj

 

GANDALOVIČ Petr

Lord Mayor of the City of Ústí nad Labem, Ústecký kraj

 

HANÁK Jaroslav

Mayor of the City of Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj

 

LANGŠÁDLOVÁ Helena

Mayor of the Municipality of Černošice, Středočeský kraj

EESTI

 

ANSIP Andrus

Mayor of City of Tartu, Tartu City Government

 

KALLASVEE Teet

Mayor of City of Haapsalu, Haapsalu City Government

 

KÕIV Tõnis

Mayor of City of Paide, Paide City Government

 

MÄEKER Mart

Head of Leisi Municipality, Leisi Municipality Government

 

MÜÜRSEPP Kurmet

Head of Urvaste Municipality, Urvaste Municipality Government

 

SAVISAAR Edgar

Mayor of the City of Tallinn, Tallinn City Government

 

TOBRELUTS Sirje

Head of Laheda Municipality, Laheda Municipality Government

ΚYΠΡΟΣ

 

ZAMBELAS Michael

Mayor of Nicosia

 

MESIS Christos

Mayor of Mesa Yitonia

 

SARIKAS Fidias

Mayor of Paphos

 

GEORGIOU George

Mayor of Kato Polemidia

 

IACOVOU George

President of the Community Council of Ayioi Trimithias

 

ELENODOROU Spyros

President of the Community Council of Oroklini

LATVIJA

 

PURGALE Cilda

Chairman, Trikāta Rural Municipality Council

 

BARTKEVIČS Edvīns

Chairman Ogre County Council

 

JAUNSLEINIS Andris

Chairman, Union of Local and Regional Governments of Latvia

 

KUCINS Arvīds

Chairman Dubna Pagasts Council

 

KRIEVINS Guntars

Deputy of Liepaja Town Council

 

KALNACS Janis

Deputy of Riga City Council

 

NEILANDE Lolita

Chairman of Talsi district Sabile novads Council

LIETUVA

 

GUDELIS Darius

Mayor of Anykščiai district municipality

 

GARBARAVIČIUS Ramūnas

Member of Kaunas city municipal council

 

JAKUTIS Raimundas

Mayor of Šiauliai district municipality

 

LUKOŠIENĖ Virginija

Klaipėda county governor

 

MALINAUSKAS Ričardas

Mayor of Druskininkai municipality

 

MATUZAS Vitas

Mayor of Panevėžys city municipality

 

PAVIRŽIS Gediminas Adolfas

Deputy Mayor of Vilnius city municipality

 

VAIŠNORA Aidas

Member of Kazlų Rūda municipal council

 

VIGELIS Vytautas

Mayor of Švenčioniai district municipality

MAGYARORSZÁG

 

BALOGH László Dr.

President of the Bács-Kiskun County Assembly

 

BENKŐ Ferenc

Mayor of Tiszaladány

 

BOR Imre

Member of local government, Paks

 

BOROS Imre Dr.

Vice-president of Zala County Assembly

 

DEMSZKY Gábor Dr.

Lord Mayor of Budapest

 

DIÓSSY László

Mayor of Veszprém

 

FÁBIÁN Zsolt

Member of local government, Gödöllő

 

KÁLI Sándor

Mayor of Miskolc

 

MOLNÁR Árpád

Mayor of Balatonszabadi

 

SÉRTŐ-RADICS István Dr.

Mayor of Uszka

 

SZABÓ Gyula

Member of Heves County Assembly

 

WEKLER Ferenc Dr.

Mayor of Mecseknádasd

MALTA

 

MICALLEF Ian Dr.

Councillor, Gzira Local council

 

COHEN Michael

Mayor, Kalkara Local Council

 

BORG Doris

Mayor, Birkirkara Local Council

 

FARRUGIA Antonia

Councillor, Zurrieq Local Council

 

FORMOSA Noel

Mayor, San Lawrenz Local Council

POLSKA

 

ARNDT Paweł

Chairman of the Sejmik, Wielkopolskie

 

CIACH Krzysztof

Starosta of the Poviat, Zachodniopomorskie

 

CZARSKI Michał

Marshal of Voivodship, Śląskie

 

CZERNECKI Andrzej

City Mayor, Podkarpackie

 

DUTKIEWICZ Rafał

City President, Dolnośląskie

 

GOŁĘBIEWSKI Henryk

Marshal of Voivodship, Dolnośląskie

 

KARSKI Karol

Deputy Chairman of the City Council, Mazowieckie

 

KROPIWNICKI Jerzy

City President, Łódzkie

 

LECH Mirosław

Wójt of the Commune, Podlaskie

 

MAJCHROWSKI Jacek

City President, Małopolskie

 

MAKAREWICZ Henryk

Marshal of Voivodship, Lubelskie

 

RAKOCZY Stanisław

Starosta of the Poviat, Opolskie

 

RONOWICZ Bożena

City President, Lubuskie

 

RYŃSKI Andrzej

Marshal of Voivodship, Warmińsko-Mazurskie

 

SEPIOŁ Janusz

Marshal of Voivodship, Małopolskie

 

STRUZIK Adam

Marshal of Voivodship, Mazowieckie

 

SYNAK Brunon

Chairman of the Sejmik, Pomorskie

 

SZYMANOWICZ Marian

Deputy City President, Lubelskie

 

TEODORCZYK Mieczysław

Marshal of Voivodship, Łódzkie

 

WOŁODŹKO Franciszek

Marshal of Voivodship, Świętokrzyskie

 

ZAJĄKAŁA Jerzy

Wójt of the Commune, Kujawsko-Pomorskie

SLOVENIJA

 

SOVIČ Boris

Mayor of Urban Municipality Maribor

 

KOVAČIČ Boštjan

Mayor of Urban Municipality Novo mesto

 

PEČAN Breda

Mayor of Municipality Izola

 

SMOLNIKAR Anton

Mayor of Municipality Kamnik

 

HALB Janko

Mayor of Municipality Rogašovci

 

SMRDELJ Robert

Mayor of Municipality Pivka

 

ŠTEBE Tomaž

Mayor of Municipality Mengeš

SLOVENSKO

 

BAUER Rudolf

President of Košice Self-governing Region

 

SLAFKOVSKÝ Alexander

Mayor of Liptovský Mikuláš City

 

BELICA Milan

President of Nitra Self-governing Region

 

TARČÁK Jozef

President of Źilina Self-governing Region

 

MARČOK Milan

President of Banská Bystrica Self-governing Region

 

CHUDÍK Peter

President of Prešov Self-governing Region

 

DEMETEROVÁ Mária

Elected Representative of Bratislava Self-governing Region

 

BOBÍK Jozef

Mayor of Michalovce City

 

PETUŠÍK Jozef

Mayor of Dolný Lopašov

ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternates/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji Pakaitiniai nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy Suplentes/Zástupcovia/Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

ČESKÁ REPUBLIKA

 

BENDL Petr

President of the Regional Council of Středočeský kraj

 

SLAVÍK František

President of the Regional Council of Zlínský krajj

 

JURÁNEK Stanislav

President of the Regional Council of Jihomoravský kraj

 

DERNER Vladimír

Deputy of the President of the Regional Council of Královehradecký kraj

 

ŠULC Jiří

President of the Regional Council of Ústecký kraj

 

ZÁMEČNÍK Jaroslav, CSc.

Member of the Regional Council of Liberecký kraj

 

ZIMMERMANN Petr

President of the Regional Council of Plzeňský kraj

 

BYTEL Jiří

Mayor of the Municipality of Velká Hleďsebe, Karlovarský kraj

 

HALANOVÁ Květa

Mayor of the City of Jílové u Prahy, Středočeský kraj

 

PRŮŠA Luboš

Mayor of the City of Písek, Jihočeský kraj

 

ÚLEHLA Tomáš

Mayor of the City of Zlín, Zlínský kraj

 

DUCHOŇ Petr

Lord Mayor of the City of Brno, Jihomoravský kraj

EESTI

 

ELLRAM Jüri

Head of Imavere Municipality, Imavere Municipality Government

 

ERIKSON Urve

Chairman of Tudulinna Municipality Council

 

KALEV Saima

Head of Municipality of Jõgeva, Jõgeva Municipality Government

 

LEPIK Margus

Mayor of City of Valga, Valga City Government

 

MARIPUU Maret

Chairman of Tallinn City Council, Tallinn City Council

 

SILBERG Uno

Chairman of Kose Municipality Council, Kose Municipality Council

 

TAMKIVI Jaanus

Mayor of Kuressaare City, Kuressaare City Government

ΚYΠΡΟΣ

 

PITTAS Charalambos

Mayor of Morphou

 

PERICLEOUS Barbara

Mayor of Ayia Napa

 

HADJITOPHIS Kyriakos

Mayor of Ayios Athanasios

 

VIOLARIS Christakis

Mayor of Lakatamia

 

MICHAEL Dimitris

President of the Community Council of Ayios Ambrosios

 

KALLIS Nikos

President of the Community Council of Zoopigi

LATVIJA

 

AUGULIS Uldis

Chairman of Local Municipality Bērze

 

ZALĀNS Edgars

Mayor, Chairman of Kuldīga Town Council

 

PUKITIS Talis

Vice-Chairman of Development Council of Riga Region

 

ELKSNĪTIS Andris

Chairman of Dobele District Council

 

VĒTRA Aivars

Member of the Jūrmala City Council

 

KRASTINŠ Edmunds

Member of Riga City Council

 

VAIVODS Andris

Chairman of Līvāni District Council

LIETUVA

 

ABRAMAVIČIUS Arnoldas

Member of Zarasai district municipal council

 

GUSTAITIS Antanas

Mayor of Prienai district municipality

 

JASEVIČIUS Valdemaras

Mayor of Šilalė district municipality

 

KAUBRYS Donatas

Member of Telšiai district municipal council

 

KOLOSAUSKAS Feliksas

Vilnius county governor

 

PEKELIŪNAS Alfredas

Mayor of Panevėžys district municipality

 

ULKĖ Zenonas

Member of Šakiai district municipal council

 

ŠEDŽIUS Alvydas

Šiauliai county governor

 

ŽUKAUSKAS Liudvikas

Mayor of Skuodas district municipality

MAGYARORSZÁG

 

BIHARY Gábor

Member of local government, Budapest

 

GÉMESI György Dr.

Mayor of Gödöllő

 

IPKOVICH György Dr.

Mayor of Szombathely

 

JÓSZAI Attila

Member of local government, Szigetszentmiklós

 

KOCSIS Károlyné

Member of local government, Dunapataj

 

KOVÁCSNÉ HORVÁTH Klára Dr.

Mayor of Bábolna

 

LÁZÁR János Dr.

Mayor of Hódmezővásárhely

 

MÁTIS András

Mayor of Szirák

 

NAGY Sándor

Mayor of Kistelek

 

PAJZS József

Mayor of Szigetvár

 

SZABÓ Lóránt

Mayor of Dombóvár

 

SZAKÁCS Imre Dr.

President of Győr-Moson-Sopron County Assembly

MALTA

 

MIFSUD Malcolm Dr.

Mayor, Pieta‘ Local Council

 

GRECH Keith

Councillor, St Paul’s Bay Local Council

 

BORG Joseph

Councillor, Mellieha Local Council

 

AGIUS Joan

Deputy Mayor, Zejtun Local Council

 

BUTTIGIEG Paul

Mayor, Qala Local Council

POLSKA

 

ACHRAMOWICZ Waldemar

Marshal of Voivodship, Kujawsko-Pomorskie

 

BOROŃ Piotr

Chairman of the Sejmik, Małopolskie

 

DOMBROWICZ Konstanty

City President, Kujawsko-Pomorskie

 

FOGLER Piotr

Chairman of Sejmik, Mazowieckie

 

KOBYLIŃSKI Maciej

City President, Pomorskie

 

KROCHMAL Witold

City Mayor, Dolnośląskie

 

KRZYŻEWSKI Janusz

Marshal of Voivodship, Podlaskie

 

KUBAT Grzegorz

Marshal of Voivodship, Opolskie

 

KUŹNIAR Lucjan

Councilor of the Sejmik, Podkarpackie

 

LEWANDOWSKI Eugeniusz

Starosta of the Poviat, Kujawsko-Pomorskie

 

MIKOŁAJCZAK Stefan

Marshal of Voivodship, Wielkopolskie

 

OLSZEWSKI Marek

Wójt of the Commune, Kujawsko-Pomorskie

 

OSOWSKI Karol

Chairman of the Sejmik, Zachodniopomorskie

 

PAŃTAK Kazimierz

Deputy Chairman of the Sejmik, Lubuskie

 

PRUSZKOWSKI Andrzej

City President, Lubelskie

 

SŁOWIŃSKI Jerzy

City President, Łódzkie

 

ŚWIĘTALSKI Leszek

Wójt of the Commune, Dolnośląskie

 

TRAMŚ Marek

Starosta of the Poviat, Dolnośląskie

 

TROMBSKI Marek

Councilor of the Sejmik, Śląskie

 

WĘGRZYN Ludwik

Starosta of the Poviat, Małopolskie

 

WRONA Tadeusz

City President, Śląskie

SLOVENIJA

 

COLARIČ Anton

Member of City Council in Urban Municipality Ljubljana

 

ČELAN Štefan

Mayor of Urban Municipality Ptuj

 

ŠKRJANEC Breda

Member of Council in Municipality Grosuplje

 

ŽAGAR Ivan

Mayor of Municipality Slovenska Bistrica

 

LEDINEK Branko

Mayor of Municipality Rače — Fram

 

GERMOVŠEK Siniša

Member of Council in Municipality Bovec

 

KOVŠE Anton

Mayor of Municipality Podvelka

SLOVENSKO

 

KUBOVIČ Vladimir

Mayor of Záhorská Bystrica — Bratislava City Distict

 

ORAVEC Vladimír

Mayor of Bojnice City

 

VÍTEK Ferdinand

Mayor of Nitra City

 

ŠTEFANEC Štefan

President of Trenčin Self-governing Region

 

ĎURKOVSKÝ Andrej

Mayor of Bratislava City

 

TOMEČEK Peter

President of Trnava Self-governing Region

 

LUMTZER Ladislav

Mayor of Košice — Dargovských hrdinov City District

 

RICHTER Marián

Mayor of Medzev City

 

JANOČKO Vladimír

Mayor of Košice — Pereš City District


28.10.2004   

IT XM

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/51


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 2004

relativa alla nomina di nuovi membri del Comitato economico e sociale

(2004/735/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 49,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in particolare l'articolo 166,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 48,

vista la decisione del Consiglio del 17 settembre 2002 relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006,

viste le proposte dei governi della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

previa consultazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è opportuno completare il Comitato economico e sociale con la nomina di novantacinque membri in rappresentanza delle varie componenti economiche e sociali della società civile organizzata.

(2)

La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentazione adeguata delle varie componenti economiche e sociali della società civile organizzata,

DECIDE:

Articolo unico

Le persone i cui nomi e qualifiche figurano in allegato sono nominate membri del Comitato economico e sociale per il periodo fino al 20 settembre 2006 incluso.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

D. AHERN


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

LISTA DE LOS MIEMBROS DEL COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL

SEZNAM ČLENŮ HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU

LISTE OVER MEDLEMMERNE AF DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

LISTE DER MITGLIEDER DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES

MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE LIIKMETE NIMEKIRI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

LIST OF THE MEMBERS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

ELENCO DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS LOCEKĻU SARAKSTS

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS

A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG TAGJAINAK LISTÁJA

LISTA TAL-MEMBRI TAL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI

LIJST VAN LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

LISTA CZŁONKÓW KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

LISTA DOS MEMBROS DO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

ZOZNAM ČLENOV HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO VÝBORU

SEZNAM ČLANOV EKONOMSKO-SOCIALNEGA ODBORA

TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN JÄSENTEN LUETTELO

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER I EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

ČESKÁ REPUBLIKA

 

ZBOŘIL Josef

Member of the Management Board, Confederation of Industry of the Czech Republic

 

DRBALOVÁ Vladimíra

Director of the Department of International Organisations and European Affairs,

Confederation of Industry of the Czech Republic

 

ZVOLSKÁ Marie

Member of the Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Associations of the Czech Republic

 

VOLEŠ Ivan

Deputy Secretary of the Economic Chamber of the Czech Republic

 

ČORNEJOVÁ Helena

Senior Officer of the Social and Economic Department,

Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

 

MATOUŠEK Vladimír

Senior Officer of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

 

ŠTECHOVÁ Dana

Specialist of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

 

ŠMEHLÍK Ondřej

Junior Officer – Specialist of the Railways' Workers Trade Union

 

JÍROVEC Ludvík

Member of the Agrarian Chamber of the Czech Republic

 

ŠMEJKAL David

Member of the Czech Coalition of Consumer Activities

 

STULÍK David

Member of the Civil Society Development Foundation

 

PLECHATÁ Ivana

Director of the House Sue Ryde, Civic Association SKOK

EESTI

 

PÄÄRENDSON Eve

Estonian Employers’ Confederation

 

TSHISTOVA Kristina

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

CARR Liina

Confederation of Estonian Trade Unions

 

VIIES Mare

Estonian Employees’ Unions’ Confederation

 

HELLAM Mall

Network of the Estonian Nonprofit Associations and Foundations (NENO)

 

KREEGIPUU Kalev

Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

 

JOOST Meelis

Estonian Chamber of Disabled People

ΚYΠΡΟΣ

 

ANTONIOU Michalis

Cyprus Employers and Industrialists Federation

 

MAVROMMATIS Manthos

Chamber of Commerce and Industry

 

KYRITSIS Pambis

Pancyprian Federation of Labour

 

KITTENIS Demetris

Cyprus Workers’ Confederation

 

VRACHIMIS Giorgos

Consumers’ Association

 

CONSTANTINIDIS Costakis

Union of Cypriot Farmers

LATVIJA

 

BĒRZIŅŠ Andris

Strategic Consultant for UNDP Latvia

ABkonsultants, owner

 

JAUNZEME Ieva

Director General Latvian Employers Confederation

 

KRĪGERS Pēteris

President – Free Trade Union Confederation of Latvia

 

HOMKO Irina

Free Trade Union Confederation of Latvia

 

ANČA Gunta

Chairperson – The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO

 

KOCIŅŠ Viesturs

Head of European Union Department

Latvian Chamber of Commerce and Industry

 

DANUSĒVIČS Henriks

Chairman of Latvian Traders Association

LIETUVA

 

ARLAUSKAS Danukas

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

LASIAUSKAS Linas

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

MORKIS Gintaras

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

ŽYGIS Arvydas

Consultant, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

BALSIENĖ Aldona

President, Lithuanian Trade Union «Solidarumas»

 

KVEDARAVIČIUS Algirdas Aleksandras

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

PREIDIENĖ Inga

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

ARMANAVIČIENĖ Alvita

President, Lithuanian National Consumer Federation

 

DOMEIKA Rolandas

Director, Lithuanian Farmers’ Union

MAGYARORSZÁG

 

NAGY Tamás

National Federation of Agricultural Cooperators and Producers

 

VADÁSZ Péter GRD.

Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

 

VÉRTES János

National Federation of Traders and Caterers

 

CSUPORT Antal

National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

KOLLER Erika

Democratic Ligue of Independent Trade Unions

 

KAPUVÁRI József

National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

PÁSZTOR Miklós GRD.

National Confederation of Workers Councils

 

CSER Ágnes GRD.

Cooperation Forum of Trade Unions; Trade Union Confederation of Intellectual Workers

 

HERCZOG Mária GRD.

Family, Child and Youth Organisation for Public Use

 

TÓTH János GRD.

Association of the Hungarian Industrial Parks

 

GARAI István

National Association for Consumer Protection in Hungary

 

BARABÁS Miklós

European House

MALTA

 

CALLEJA Edwin

Secretary General Federation of Industries (FOI)

 

SCIBERRAS Sylvia

Honorary Assistant Secretary

Malta Chamber of Small and Medium Enterprise (GRTU)

 

PARNIS Michael

Deputy Secretary General (Education and International Affairs)

General Workers’ Union (GWU)

 

DARMANIN Anna Maria

Chairperson Salvino Spiteri Foundation

Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM)

 

ATTARD Grace

President National Council of Women

POLSKA

 

MALINOWSKI Andrzej

Polish Employers’ Confederation

 

DORDA Tadeusz

Polish Employers’ Confederation

 

KRAWCZYK Jacek

Polish Confederation of Private Employers

 

KOMOROWSKI Marek

Polish Confederation of Private Employers

 

MULEWICZ Jarosław Maciej

Business Centre Club – Association of Employers

 

DONOCIK Tadeusz

Polish Chamber of Commerce

 

DRABKO Zbigniew

Federation of the Union of Agricultural Employers

 

ADAMCZYK Andrzej

Independent Self-Governing Trade Union «Solidarity»

 

KRZAKLEWSKI Marian

Independent Self-Governing Trade Union «Solidarity»

 

SOBOŃ Katarzyna

Independent Self-Governing Trade Union «Solidarity»

 

RÓŻYCKI Stanisław

All-Poland Alliance of Trade Unions

 

JASIŃSKI Tomasz

All-Poland Alliance of Trade Unions

 

SZYNAKA Edmund

Trade Unions Forum

 

TORNBERG Markus

National Union of Farmers, Circles and Agricultural Organizations

 

NIEPOKULCZYCKA Małgorzata

Polish Consumer Federation

 

SZADZIŃSKA Elżbieta

Polish Consumer Federation

 

SZYDŁOWSKI Andrzej

Union of Polish Craftsmen

 

KAMIENIECKI Krzysztof

Institute for Sustainable Development

 

CZAJKOWSKI Tomasz

Students’ Parliament of the Republic of Poland

 

MENDZA–DROZD Marzena

Polish Federation of Non-Government Organizations

 

PLAKWICZ Jolanta

Polish Women League

SLOVENIJA

 

STOJAN Dare

Association of Employers for Craft Activities of Slovenia

 

STANTIC Cveto

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

 

ROKSANDIC Metka

Association of Free Trade Unions of Slovenia

 

REBOLJ Dusan

Confederation of Trade Unions of Slovenia PERGAM

 

HRIBAR Bojan

Slovenian Committee of Public Sector Trade Unions

 

NOSE Martin

Cooperative Union of Slovenia

 

GREIF Tatjana

SKUC – Students’ cultural center

SLOVENSKO

 

LIŠKA Ján Ing.

President, Union of Pulp-Paper Industry of the Slovak Republic

 

MIHÓK Peter Doc. Ing.

President of the Slovak Chamber of Trade and Industry (SOPK)

 

ORAVEC Ján, PhDr., CSc.

President, Entrepreneur Association of Slovakia

 

ONDRUŠKA Peter JUDr.

Adviser for Legal Affairs, KOZ SR

 

MEŠŤANOVÁ EVA Paed.GRD.

Director of Foreign Relations Department and Protocol, KOZ SR

National Ecosoc Coordinator

 

ŠKULTÉTY Eugen

Vice-President, KOZ SR

 

PÁLENÍK Viliam PhD Doc. RNDr.

Head of the Department of Economic Modelling, Slovak Academy of Sciences (SAV)

 

ŠTERN Juraj, DrSc. GRD.h.c. prof. Ing.

Honorary Member of Slovak Rectors Conference (SRK)

Professor of the University of Economic Studies

 

ČERNÁ Marta RNDr.

President of the Union of Consumers Forum


28.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/58


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2004

che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della Sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2004/736/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera registrata dal Segretariato generale della Commissione il 13 febbraio 2004, il Regno Unito ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.

(2)

La deroga mira ad impedire l'evasione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) che deriva dalla sottovalutazione di alcune prestazioni di servizi. Essa è intesa, in particolare, ad evitare l'elusione dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE attraverso una pratica, diffusa nel settore del commercio automobilistico, che consiste nel consentire al personale di utilizzare autoveicoli a fini privati dietro pagamento di un importo simbolico. Dato che questo importo è assimilato ad un corrispettivo per una prestazione di servizi, l'IVA è calcolata sulla base dell'importo effettivamente corrisposto dal dipendente, a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE. Tuttavia, visto il rapporto di lavoro che lega le due parti interessate, l'importo effettivamente versato è artificialmente basso e ciò comporta un calo sensibile delle entrate IVA.

(3)

Il Regno Unito beneficia già di una deroga all'articolo 11 studiata per risolvere il problema delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi sottovalutate effettuate tra persone collegate, nei casi in cui il destinatario sia totalmente o parzialmente esente. Tenuto conto che, quando la deroga è stata concessa, la definizione di «persone collegate» non si estendeva ai dipendenti e che i dipendenti non sono soggetti passivi totalmente o parzialmente esenti, è necessaria una nuova deroga più specifica.

(4)

La deroga dovrebbe essere applicata soltanto nel caso in cui l'amministrazione sia in grado di stabilire che l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le due parti interessate ha influito sulla base imponibile determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a). In ogni caso, questa conclusione dovrebbe essere basata su fatti comprovati e non su presunzioni.

(5)

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

(6)

La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie della Comunità relative all'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, nel caso di una prestazione di servizi consistente nell'utilizzazione di un autoveicolo e quando il prestatore e il destinatario sono persone collegate appartenenti al settore del commercio automobilistico, il Regno Unito è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a considerare il valore normale di questa prestazione di servizi come base imponibile.

Articolo 2

L'articolo 1 si applica soltanto quando sono riunite le seguenti condizioni:

a)

il prestatore del servizio ha il diritto di detrarre, totalmente o parzialmente, l'imposta sul valore aggiunto che grava sull'autoveicolo;

b)

il destinatario della prestazione non è un soggetto passivo totale ed è collegato al prestatore da un rapporto di lavoro la cui natura è precisata nella normativa nazionale;

c)

dall’esame del caso si può ragionevolmente concludere che l'esistenza di un rapporto di lavoro di cui al punto b) ha influito sulla base imponibile, determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).


28.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/60


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2004

che autorizza l’Italia ad applicare una misura in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2004/737/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1),in particolare l’articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In una richiesta rivolta alla Commissione e protocollata dal suo Segretariato generale il 24 marzo 2004, il governo italiano ha chiesto di essere autorizzato a concludere un accordo con la Svizzera comprendente disposizioni che derogano all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.

(2)

La richiesta è giustificata da due motivi: in primo luogo, l’introduzione dell’IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo a decorrere dal 1o gennaio 2003 ha causato distorsioni di concorrenza nel settore degli abbonamenti. In secondo luogo, la ripartizione degli introiti per la determinazione della parte imponibile IVA con riferimento alla suddivisione fisica del territorio comporta notevoli costi amministrativi, poiché gli introiti vengono calcolati e ripartiti secondo criteri economici di concorrenza alle spese di gestione e manutenzione del tunnel. Tali spese riguardano non solo il traforo, ma anche l'autostrada che lo collega alla rete stradale italiana.

(3)

A decorrere dal 1o gennaio 2003, la società concessionaria italiana riscuote l’IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo. La Svizzera, tuttavia, non applica né l’IVA né altra imposta similare sui pedaggi in questione; a norma della convenzione conclusa nel 1958 tra l’Italia e la Svizzera prima che fosse introdotto un regime comune in materia di IVA, la Svizzera non può essere obbligata ad applicare e a riscuotere l’IVA italiana sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo. Di conseguenza, il fatto che l’IVA sia stata introdotta solo per i pedaggi riscossi dalla concessionaria italiana ha comportato un disallineamento dei costi sostenuti dagli utenti e distorsioni di concorrenza nel settore degli abbonamenti. Detti utenti, infatti, hanno la possibilità di sottoscrivere i relativi abbonamenti nella parte di ingresso del traforo che, economicamente, risulta più conveniente, cioè in Svizzera.

(4)

Il tunnel transfrontaliero del Gran San Bernardo è gestito da una società a partecipazione mista italo-svizzera e da due società concessionarie site nei rispettivi territori. La concessionaria di parte italiana, per il principio di territorialità dell’imposta, dovrebbe assoggettare ad IVA solo gli introiti relativi alla tratta di traforo compresa nel territorio italiano. Tuttavia, in base ad un accordo giuridicamente vincolante concluso tra le concessionarie nel 1963 e applicato fino ad oggi, gli introiti del pedaggio non vengono ripartiti con riferimento alla suddivisione fisica del territorio, ma secondo criteri economici di concorrenza alle spese di gestione e manutenzione del tunnel. I costi di gestione e di manutenzione del traforo comprendono anche l’uso di un raccordo autostradale di accesso al tunnel. Ciò significa che l’importo esatto degli introiti divisi e distribuiti secondo i criteri suddetti può essere stabilito solo a posteriori. Per determinare la parte imponibile IVA, occorre poi ricalcolare questo importo per ottenere una ripartizione che rispecchi il principio di territorialità, estrapolando i costi di gestione e di manutenzione connessi all'uso del raccordo autostradale di accesso al tunnel. Oltre a comportare notevoli costi amministrativi, questo sistema complesso di calcolo e riscossione ex post dell’IVA non può essere giudicato coerente con un regime di imposte sui consumi che impone la riscossione immediata dell'IVA.

(5)

L’unica soluzione possibile, quindi, consiste nel non imporre l'IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo. La deroga semplificherà considerevolmente l'attività della società a partecipazione mista italo-svizzera e delle due società concessionarie.

(6)

La deroga richiesta, tuttavia, avrà un impatto sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA e richiede pertanto misure compensative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica italiana è autorizzata a concludere un accordo con la Svizzera per non imporre l'IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo. L’autorizzazione viene concessa a condizione che la Repubblica italiana proceda ogni anno ad una stima delle perdite a livello di IVA allo stadio del consumo finale e aggiunga una compensazione equivalente alla base IVA utilizzata per calcolare i suoi contributi alle risorse proprie della Comunità.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).


28.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/62


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2004

che autorizza il Portogallo ad applicare un provvedimento di deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2004/738/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 19 febbraio 2004, il Portogallo ha chiesto di essere autorizzata ad introdurre un provvedimento derogativo per il settore delle vendite a domicilio.

(2)

Gli altri Stati membri sono stati informati il 26 marzo 2004 in merito a tale richiesta.

(3)

La Commissione ha comunicato al Portogallo, il 30 marzo 2004, di disporre di tutti i dati ritenuti necessari per la valutazione.

(4)

Detto provvedimento mira a far sì che talune imprese operanti nel settore della vendita a domicilio possano essere autorizzate ad assolvere, al posto dei rivenditori diretti dei loro prodotti, l’IVA gravante sui prodotti venduti, sempre che il fatturato dell’impresa sia interamente ottenuto dalle vendite a domicilio realizzate da rivenditori operanti in nome e per conto proprio e che gli elenchi recanti il prezzo di vendita al consumatore finale siano fissati anticipatamente e rispettati per tutti i prodotti.

(5)

L’autorizzazione ad introdurre il regime derogativo è limitata ai casi in cui l’impresa venda direttamente i propri prodotti ai rivenditori e questi ultimi li rivendano direttamente ai consumatori finali.

(6)

Le imprese rispondenti a tali condizioni e debitamente autorizzate dall’amministrazione fiscale versano l’IVA all’erario in base ad un prezzo di vendita al minuto fissato anticipatamente.

(7)

In questo caso i rivenditori interessati non saranno più tenuti ad assolvere l’imposta sulle proprie vendite e non avranno pertanto diritto ad alcuna deduzione.

(8)

Il presente regime costituisce una deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva, in quanto il grossista è considerato debitore dell’imposta per le cessioni di beni al consumatore finale effettuate dai rivenditori.

(9)

Gli obblighi inerenti a tali cessioni, come la dichiarazione, la fatturazione, il pagamento, ecc., incombono in questo caso al grossista. I rivenditori che si approvvigionano presso quest’ultimo sono quindi esonerati, in deroga all’articolo 22, da tali obblighi riguardanti le cessioni dei prodotti al consumatore finale.

(10)

Il regime in questione ha già formato oggetto di un’autorizzazione precedentemente concessa alla Repubblica portoghese con decisione del Consiglio 1999/82/CE, del 18 gennaio 1999 (2), applicata dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000.

(11)

La Commissione ritiene che la presente deroga costituisca una misura di semplificazione e risponda alle condizioni prescritte dall’articolo 27 della sesta direttiva.

(12)

È opportuno concedere la deroga sino al 31 dicembre 2009.

(13)

La misura derogativa non modifica l’importo dell’IVA riscosso allo stadio del consumo finale e non inciderà sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato, sino al 31 dicembre 2009, ad applicare nel settore delle vendite a domicilio un regime impositivo particolare contenente disposizioni derogative alla sesta direttiva 77/388/CEE.

Le imprese che ottengono l’intero fatturato da vendite a domicilio realizzate da rivenditori operanti in nome e per conto proprio possono chiedere all’amministrazione di essere autorizzate ad applicare le disposizioni degli articoli 2 e 3 purché:

a)

tutti i prodotti venduti dall’impresa siano indicati in un elenco precostituito dei prezzi al consumo finale;

b)

l'impresa venda direttamente i propri prodotti ai rivenditori e questi li vendano direttamente al consumatore finale.

Articolo 2

In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, le imprese autorizzate ad applicare il regime derogativo sono debitrici dell’imposta sulle cessioni di beni ai consumatori finali effettuate dai rivenditori.

Articolo 3

I rivenditori che si approvvigionano presso imprese autorizzate ad applicare il regime derogativo sono esonerati dagli obblighi stabiliti dall’articolo 22 della sesta direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda la cessione dei propri prodotti ai consumatori finali.

Articolo 4

Il Portogallo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).

(2)  GU L 27 del 2.2.1999, pag. 28.


28.10.2004   

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L 325/64


DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA BiH/3/2004

del 29 settembre 2004

relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2004/739/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 11 dell'azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(2)

Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione di paesi terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un comitato dei contributori.

(3)

Il comitato dei contributori svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana dell'operazione. Il comitato costituirà la principale sede in cui gli Stati contributori discuteranno collettivamente le questioni relative all'impiego delle loro forze nell'operazione. Il Comitato politico e di sicurezza, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica dell'operazione, terrà conto delle opinioni espresse dal comitato dei contributori.

(4)

Ai sensi dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto al finanziamento dell'operazione.

(5)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso accordi di sicurezza bilaterali con la NATO,

DECIDE:

Articolo 1

Costituzione

È costituito un comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (in seguito denominato «il CoC»).

Articolo 2

Funzioni

Il mandato del Coc è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza (7, 8 e 9 dicembre 2000) e di Bruxelles (24 e 25 ottobre 2002).

Articolo 3

Composizione

1.   I membri del CoC sono:

gli Stati membri che partecipano alle operazioni dell'UE condotte utilizzando mezzi e capacità comuni della NATO, nonché la Danimarca;

i rappresentanti dei paesi terzi che partecipano all'operazione e forniscono significativi contributi militari, nonché i rappresentanti di altri paesi terzi, menzionati nell'allegato.

2.   Il DGEUMS e il comandante dell'operazione dell'UE sono anch'essi autorizzati a partecipare o a essere rappresentati alle riunioni del CoC.

Articolo 4

Presidenza

Ai sensi delle conclusioni di Nizza e fatte salve le prerogative della Presidenza, per l'operazione in questione la presidenza del CoC è esercitata dal Segretario generale/Alto Rappresentante o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con la Presidenza, assistito dal presidente del Comitato militare dell'Unione europea (CEUMC) o da un suo rappresentante.

Articolo 5

Riunioni

1.   Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un membro, può convocare riunioni di emergenza.

2.   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. I risultati dei lavori sono distribuiti dopo ogni riunione.

3.   Se del caso, si possono invitare rappresentanti della Commissione e altre persone a parti specifiche delle discussioni.

Articolo 6

Procedura

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 e ferme restando le competenze del Comitato politico e di sicurezza e le responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE:

quando il CoC adotta decisioni sulla gestione quotidiana dell'operazione si applica l'unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono all'operazione;

quando il CoC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, si applica l'unanimità dei membri del CoC stesso.

L'astensione di un membro non impedisce l'unanimità.

2.   Il presidente determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni.

3.   Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

4.   La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del comitato.

Articolo 7

Riservatezza

1.   Alle riunioni e ai lavori del CoC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CoC devono essere in possesso degli adeguati nulla osta di sicurezza.

2.   Le deliberazioni del CoC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CoC all'unanimità decida altrimenti.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2004.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il Presidente

A. HAMER


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Argentina

Bulgaria

Canada

Cile

Marocco

Norvegia

Nuova Zelanda

Romania

Svizzera

Turchia