ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 313

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
12 ottobre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1754/2004 del Consiglio, del 4 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 176/2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1015/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sull'importazione di sistemi di telecamere originari del Giappone

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1755/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione dell’11 ottobre 2004 relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1758/2004 della Commissione dell’8 ottobre 2004 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1759/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

14

 

*

Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli

16

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/686/CE:
Decisione della Commissione, del 29 settembre 2004, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione di proquinazid, IKI-220 (flonicamid) e gamma-cyhalothrin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 3384]
 ( 1 )

21

 

*

2004/687/CE:
Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2004, che fissa, per la campagna 2004/2005, la ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 3661]

23

 

*

2004/688/CE:
Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2004, che fissa, per l’esercizio finanziario 2004, la ripartizione finanziaria definitiva per Stato membro, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 3663]

25

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1735/2004 della Commissione, del 5 ottobre 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ( GU L 310 del 7.10.2004 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

12.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1754/2004 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 176/2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1015/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sull'importazione di sistemi di telecamere originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»),

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PRECEDENTE FASE DEL PROCEDIMENTO

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1015/94 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere (STC) originari del Giappone. Successivamente, il Consiglio ha confermato il dazio antidumping definitivo con il regolamento (CE) n. 2042/2000 (3) a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(2)

Con l'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1015/94 e del regolamento (CE) n. 2042/2000 («i regolamenti definitivi»), il Consiglio ha esplicitamente escluso dal campo d'applicazione del dazio antidumping i sistemi di camere professionali elencati nell'allegato dei regolamenti definitivi («l'allegato»), ovvero i sistemi di camere professionali di qualità superiore, che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti definitivi, ma che non possono essere considerate telecamere per la diffusione.

(3)

Con lettera ricevuta dalla Commissione il 15 aprile 1999, il produttore esportatore Ikegami Tsushinki Co. Ltd («la Ikegami») ha chiesto di aggiungere all'allegato alcuni nuovi modelli di sistemi di camere professionali con relativi accessori e di escluderli quindi dal campo di applicazione dei dazi antidumping. Nel gennaio 2000, con il regolamento (CE) n. 176/2000 (4) (il «regolamento recante modifica»), il Consiglio ha accolto tale richiesta ed ha modificato in tal senso il regolamento (CE) n. 1015/94. A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 176/2000, la modifica è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ovvero il 28 gennaio 2000.

B.   ESAME IN OGGETTO

(4)

Le istituzioni comunitarie sono state informate dell’opportunità di applicare retroattivamente il regolamento recante modifica, nella misura in cui modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1015/94.

(5)

Infatti un produttore esportatore, vale a dire la Ikegami, ha dovuto versare il dazio antidumping definitivo su tutte le esportazioni di sistemi di camere professionali oggetto del regolamento recante modifica effettuate prima della data di entrata in vigore di tale regolamento, vale a dire prima del 28 gennaio 2000, anche se gli stessi modelli sono stati successivamente esentati dal dazio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), dei regolamenti definitivi.

(6)

In tale contesto il produttore esportatore interessato ha fatto anche riferimento alla prassi adottata dalle istituzioni comunitarie nei precedenti casi analoghi, in base alla quale la modifica dell'allegato è stata in generale applicata retroattivamente, se del caso, a partire dalla data della richiesta. Pertanto, il produttore esportatore in questione ha chiesto che la modifica dell'allegato di cui al regolamento recante modifica venisse applicata dalla data di ricezione da parte della Commissione della relativa richiesta di esenzione dal dazio definitivo, vale a dire dal 15 aprile 1999, conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie.

(7)

La Commissione ha verificato se l’applicazione retroattiva del regolamento recante modifica sia effettivamente opportuna. A tal fine, si è innanzitutto osservato che tutti i modelli di camere professionali citati nel considerando 5 sono stati classificati come sistemi di camere professionali. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), dei regolamenti definitivi, tali camere sono esenti dal dazio antidumping definitivo in virtù della loro inclusione nell'allegato.

(8)

Va osservato che i sistemi di camere professionali che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), dei regolamenti definitivi sono esenti dal dazio definitivo a decorrere dalla data in cui sono stati esplicitamente inseriti nell'allegato tramite modifica dei regolamenti definitivi. In tale contesto, si presume che i produttori esportatori conoscano in anticipo, ossia anteriormente alla prima esportazione verso la Comunità, i propri cicli di produzione e se i propri modelli nuovi possano essere classificati come camere professionali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), e se, pertanto, essi debbano essere inseriti nell'allegato e si debba presentare una richiesta in tal senso.

(9)

Indipendentemente da quanto precede, le istituzioni comunitarie non hanno mai avuto l'intenzione di applicare il dazio antidumping definitivo alle importazioni dei sistemi di camere professionali che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), possono beneficiare dell'esenzione dal dazio. Pertanto, se del caso, la necessità di un'applicazione retroattiva di un regolamento che esenta dal dazio alcuni modelli di camere professionali viene riconosciuta a partire dalla data di ricezione di tale richiesta, che ha consentito alle istituzioni comunitarie di controllare adeguatamente l’esattezza delle classificazioni. In particolare, così è avvenuto per i modelli di camere professionali che sono stati importati nella Comunità prima dell'entrata in vigore del regolamento recante modifica dell'allegato, ma dopo la data di presentazione della richiesta di esenzione.

(10)

Nel caso in oggetto, si è dimostrato che la Ikegami ha importato, prima della pubblicazione del regolamento recante modifica, ma dopo aver presentato la richiesta di esenzione, alcuni sistemi di camere professionali che sono stati successivamente esentati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), dei regolamenti definitivi. Il regolamento recante modifica è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ossia il 28 gennaio 2000. Tuttavia, come già affermato, le istituzioni comunitarie non hanno mai avuto intenzione di applicare il dazio antidumping definitivo ai sistemi di camere che possono beneficiare dell’esenzione a seguito della presentazione alla Commissione di una richiesta in tal senso. Infatti la Commissione, subito dopo l'istituzione delle misure definitive e la creazione del primo allegato nel 1994, ha effettivamente informato i produttori esportatori interessati circa l'intenzione di rimborsare i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di sistemi di camere professionali rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), versati nel periodo tra la presentazione della richiesta, debitamente documentata, di esenzione e la pubblicazione dell'allegato modificato. A tale proposito si è considerato che l’applicazione retroattiva del regolamento recante modifica, nella misura in cui esso modificava l'allegato del regolamento (CE) n. 1015/94, avrebbe adeguato l’attuale situazione alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie.

(11)

L'industria comunitaria e la Ikegami sono state informate in tal senso e hanno avuto un periodo di tempo entro cui presentare le proprie osservazioni in merito alla decisione dei servizi della Commissione. Nessuna parte ha sollevato obiezioni in merito alle conclusioni.

C.   CONCLUSIONE

(12)

Alla luce di quanto precede, le istituzioni comunitarie hanno deciso di riconoscere l’applicazione retroattiva dell’allegato così come modificato dal regolamento recante modifica.

(13)

Pertanto, l'allegato modificato dal regolamento (CE) n. 176/2000 dovrebbe applicarsi alle importazioni dei seguenti modelli di camere professionali prodotti ed esportati nella Comunità europea dalla Ikegami a decorrere dalla data di ricezione da parte della Commissione della richiesta di esenzione dal dazio antidumping definitivo relativamente a tali modelli, ossia dal 15 aprile 1999:

corpo camera HC-400,

corpo camera HC-400W,

mirino VF15-46,

unità di controllo operativa RCU-390,

adattatore per camera CA-400,

unità di controllo camera MA-200A,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 176/2000 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 15 aprile 1999 per i prodotti della Ikegami Tsushinki Co. Ltd di seguito elencati:

corpo camera HC-400,

corpo camera HC-400W,

mirino VF15-46,

unità di controllo operativa RCU-390,

adattatore per camera CA-400,

unità di controllo camera MA-200A».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

A. J. DE GEUS


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2000 (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 29).

(3)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 12).

(4)  GU L 22 del 27.1.2000, pag. 29.


12.10.2004   

IT

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L 313/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1755/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell’11 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

66,7

999

66,7

0707 00 05

052

90,0

999

90,0

0709 90 70

052

80,7

999

80,7

0805 50 10

052

62,4

388

51,5

524

24,4

528

44,6

999

45,7

0806 10 10

052

82,5

400

168,8

624

85,8

999

112,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,2

400

96,0

508

97,6

512

110,5

524

110,5

720

37,3

800

144,6

804

96,9

999

97,3

0808 20 50

052

99,1

388

83,6

999

91,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


12.10.2004   

IT

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L 313/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1756/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2004

che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 5, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, tutte le spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, debbono essere, in linea di massima, sottoposti a controlli di identità e fitosanitari prima che ne sia permessa l'introduzione nella Comunità.

(2)

Per consentire che i controlli fitosanitari vengano effettuati con frequenza ridotta è necessario stabilire le condizioni particolari riguardanti le prove di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2000/29/CE che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte B, e introdotti nella Comunità rispettano le condizioni stabilite da tale direttiva.

(3)

Poiché i vegetali destinati alla piantagione e i vegetali, prodotti vegetali o altre voci soggetti alle misure adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE comportano un rischio elevato di introdurre organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, tale riduzione non deve applicarsi ai suddetti prodotti.

(4)

Sono stabilite condizioni specifiche per i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci soggetti all'autorizzazione d'importazione nella Comunità nell'ambito di una deroga, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. I suddetti vegetali, prodotti vegetali o altre voci non possono essere pertanto sottoposti a controlli fitosanitari con frequenza ridotta.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 2000/29/CE per quanto concerne i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della stessa direttiva ed originari del paese, territorio o parte di territorio specificati (in appresso denominati i «prodotti interessati»), tranne:

a)

i vegetali destinati alla piantagione;

b)

i vegetali, prodotti vegetali o altre voci soggetti all'autorizzazione di importazione nella Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE;

c)

i vegetali, prodotti vegetali o altre voci soggetti a misure temporanee, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE;

d)

i vegetali, prodotti vegetali o altre voci figuranti sull'elenco di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 2

1.   Ogni Stato membro può chiedere alla Commissione di ridurre la frequenza dei controlli fitosanitari per un prodotto interessato. La domanda contiene le informazioni di cui all'allegato I.

2.   La Commissione redige, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 e dei criteri di cui all'articolo 4, un elenco dei prodotti interessati per i quali i controlli fitosanitari possono essere effettuati con frequenza ridotta e specifica il livello di riduzione della frequenza.

3.   La Commissione pubblica tale elenco, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 3

Il prodotto interessato può essere sottoposto a controlli fitosanitari con frequenza ridotta purché:

a)

nell'arco di un triennio il numero medio di spedizioni del prodotto interessato introdotte annualmente nella Comunità sia almeno pari a 200;

b)

il numero minimo di spedizioni del prodotto interessato oggetto di ispezione nel triennio precedente sia almeno pari a 600;

c)

il numero di spedizioni annue del prodotto interessato risultate infette dagli organismi nocivi di cui all'allegato I, lettera e), sia inferiore all'1 % del numero complessivo di spedizioni dello stesso prodotto interessato importate nella Comunità;

d)

la Commissione disponga della domanda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per i prodotti interessati.

Articolo 4

1.   Il livello della frequenza ridotta di cui all'articolo 2, paragrafo 2, si basa sui seguenti criteri:

a)

il numero di spedizioni del prodotto interessato intercettate per la presenza di organismi nocivi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, lettera e);

b)

la prevista mobilità degli organismi nocivi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, lettera e), allo stadio più mobile al quale l'organismo si potrebbe sviluppare sul vegetale o prodotto vegetale in questione;

c)

il numero di spedizioni dei prodotti interessati sulle quali è stata effettuata un'ispezione fitosanitaria materiale;

d)

ogni altro fattore pertinente per la determinazione del rischio fitosanitario derivante dalla transazione in questione.

2.   Il tipo di frequenza ridotta è espresso come percentuale minima di controlli fitosanitari che gli Stati membri possono eseguire sui prodotti interessati. Tale percentuale minima si applica per ciascuno Stato membro a tutte le spedizioni dei prodotti in questione importate sul proprio territorio.

Articolo 5

1.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, ai fini della sorveglianza dell'importazione dei prodotti interessati sui quali sono eseguiti controlli fitosanitari ai sensi del presente regolamento gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni di cui all'allegato II, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

2.   In base a queste informazioni e conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 4, la Commissione elabora una relazione e valuta se e con quale frequenza i controlli fitosanitari per i prodotti interessati possono proseguire con frequenza ridotta in applicazione del presente regolamento.

3.   Qualora l'1 % del numero complessivo di spedizioni importate del prodotto interessato soggette a una frequenza ridotta in applicazione del presente regolamento risulti infetto da uno qualsiasi degli organismi elencati negli allegati I o II della direttiva 2000/29/CE, il prodotto interessato in questione non è più considerato prodotto per il quale i controlli fitosanitari possono essere eseguiti con frequenza ridotta.

Articolo 6

Qualora, dalla valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o dal giudizio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ovvero dalle più recenti notifiche di intercettazioni negli Stati membri, risulti che il prodotto interessato non soddisfa più il disposto dell'articolo 3, la Commissione modifica l'elenco dei prodotti interessati per i quali i controlli fitosanitari possono essere eseguiti con frequenza ridotta e pubblica la suddetta modifica.

Articolo 7

Il presente regolamento viene riesaminato entro e non oltre il 1o gennaio 2007.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/70/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 97).


ALLEGATO I

Le informazioni di cui all'articolo 2 comprendono:

a)

la descrizione dei prodotti interessati;

b)

l'origine dei prodotti interessati;

c)

l'elenco degli Stati membri che importano il prodotto interessato;

d)

il volume delle importazioni dei prodotti interessati nella Comunità, espresso in numero di spedizioni e peso ovvero colli o unità;

e)

l'elenco degli organismi nocivi di cui all'allegato I o II della direttiva 2000/29/CE che potrebbero essere presenti nel prodotto interessato;

f)

il numero di spedizioni del prodotto interessato sulle quali è stata riscontrata la presenza degli organismi nocivi di cui alla lettera e);

g)

la prevista mobilità degli organismi nocivi di cui alla lettera e) allo stadio più mobile al quale l’organismo si potrebbe sviluppare sul corrispondente vegetale o prodotto vegetale;

h)

il numero di spedizioni del prodotto interessato intercettate per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi di cui alla lettera e);

i)

il numero di spedizioni dei prodotti interessati sulle quali è stata eseguita un’ispezione fitosanitaria materiale.

Per quanto concerne le informazioni di cui alle lettere d), f), h) e i), il dossier deve fornire almeno i dati relativi al triennio che precede l'anno in cui è presentato.


ALLEGATO II

Le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, comprendono, per ciascun prodotto:

a)

il numero complessivo di spedizioni importate;

b)

il numero complessivo di spedizioni ispezionate;

c)

il numero complessivo di casi in cui sono stati intercettati organismi nocivi elencati negli allegati I o II della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda le spedizioni importate ai sensi della presente direttiva e le relative precisazioni;

d)

il numero complessivo di spedizioni dei prodotti interessati intercettati per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi di cui alla lettera c) e le relative precisazioni.


12.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1757/2004 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2004

relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cerealicoli, è opportuno indire per l’orzo una gara avente ad oggetto la restituzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(2)

Le modalità d’applicazione della procedura di gara per la fissazione della restituzione all’esportazione sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli impegni legati all’aggiudicazione vi è l’obbligo di presentare una domanda di titolo di esportazione e di costituire una cauzione. Occorre stabilire l’importo di tale cauzione.

(3)

È necessario prevedere un periodo di validità specifica per i titoli rilasciati nell’ambito della gara suddetta. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2004/2005.

(4)

Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati, è necessario che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico.

(5)

Ai fini del corretto svolgimento di una procedura di gara per l’esportazione occorre fissare una quantità minima nonché il termine e il modello da utilizzare per la trasmissione delle offerte ai servizi competenti.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara per la restituzione all’esportazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

2.   La gara riguarda l’orzo da esportare verso l’Algeria, l’Arabia Saudita, il Bahrein, l’Egitto, gli Emirati arabi uniti, l’Iran, l’Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

3.   La gara rimane aperta fino al 23 giugno 2005. Durante tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quantità e le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 ottobre 2004.

Articolo 2

Un’offerta è valida soltanto se ha ad oggetto una quantità di almeno 1 000 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (3), ai fini della determinazione del periodo di validità i titoli di esportazione rilasciati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell’offerta.

2.   I titoli d’esportazione rilasciati nell’ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Gli Stati membri trasmettono le offerte alla Commissione, presentate al più tardi un’ora e mezza dopo il termine settimanale indicato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell’allegato.

In caso di mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

L’ora fissata per la presentazione delle offerte è l’ora del Belgio.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

MODULO (1)

Gara settimanale per la restituzione all’esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi

[Regolamento (CE) n. 1757/2004]

(Termine ultimo per la presentazione delle offerte)

1

2

3

Numero d’ordine degli offerenti

Quantità in tonnellate

Importo della restituzione all’esportazione in EUR/t

1

2

3

ecc.

 

 


(1)  Da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica:

 

AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int


12.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1758/2004 DELLA COMMISSIONE

dell’8 ottobre 2004

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede contingenti di sogliola per il 2004 (2).

(2)

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VIIe da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 12 agosto 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VIIe da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2004.

La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM VIIe da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della DG Pesca


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1691/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 3).


12.10.2004   

IT

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L 313/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1759/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2004

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2004.

Esso si applica dal 13 al 26 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 13 al 26 ottobre 2004

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

14,89

11,72

16,78

12,40


Prezzi comunitari all'importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Israele

Marocco

Cipro

Giordania

Cisgiordania e Striscia di Gaza


12.10.2004   

IT

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L 313/16


DIRETTIVA 2004/103/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2004

concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettere d) ed e), e paragrafo 4, quarto e quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della stessa direttiva, provenienti da paesi terzi, sono in linea di principio soggetti a controlli di identità e fitosanitari nel punto di entrata nella Comunità, o in un luogo vicino.

(2)

In caso di transito di merci non comunitarie i summenzionati controlli di identità e fitosanitari possono essere svolti anche presso la sede dell'organismo ufficiale di destinazione o qualsiasi altro luogo vicino; in taluni altri casi i controlli in questione possono essere svolti sul luogo di destinazione, come un sito di produzione, purché siano forniti le garanzie specifiche e i documenti richiesti per il trasporto di vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

(3)

È necessario specificare i casi in cui i controlli di identità e i controlli fitosanitari possono essere svolti sul luogo di destinazione.

(4)

Per evitare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi durante il trasporto, occorre stabilire le disposizioni o le garanzie specifiche e i documenti per il trasporto.

(5)

Occorre stabilire le condizioni minime per lo svolgimento dei controlli di identità e dei controlli fitosanitari per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili agli organismi ufficiali responsabili incaricati dell'ispezione sui luoghi di destinazione nonché per quanto riguarda gli impianti, gli strumenti e le attrezzature che consentono ai summenzionati organismi ufficiali responsabili di svolgere tali controlli.

(6)

È necessario stabilire le modalità relative alla cooperazione tra organismi ufficiali responsabili e uffici doganali, in particolare i modelli dei documenti da utilizzare nell'ambito di tale cooperazione, le modalità di trasmissione degli stessi e le procedure per lo scambio di informazioni.

(7)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La presente direttiva si applica ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da paesi terzi, elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE (denominati in appresso «prodotti in questione»). Nei casi e nelle circostanze definiti dalla presente direttiva, gli Stati membri possono stabilire che le ispezioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), della direttiva 2000/29/CE sui prodotti in questione possono essere svolte in un luogo diverso. Nel caso del transito di merci non comunitarie di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2000/29/CE, l'ispezione può svolgersi presso la sede dell'organismo ufficiale di destinazione, o in qualsiasi luogo vicino, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. Nei casi di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/29/CE, l'ispezione può svolgersi sul luogo di destinazione, ad esempio nel sito di produzione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

a)

gli organismi ufficiali del punto di entrata e quelli di destinazione decidono, se del caso mediante accordi tra gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che i controlli di identità e fitosanitari (denominati in appresso «controlli») potrebbero essere svolti in modo più accurato in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino

e

b)

l’importatore o altro responsabile dei luoghi o delle sedi in cui si svolgeranno i controlli (denominato in appresso «richiedente») ha ottenuto l’autorizzazione, in esito alla procedura di cui all’articolo 2, paragrafo 2, affinché i controlli su una spedizione costituita dai prodotti in questione siano svolti presso un «luogo di ispezione riconosciuto» che può essere

in caso di transito di merci non comunitarie di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2000/29/CE,

la sede dell'organismo ufficiale di destinazione, oppure

un luogo vicino a tale sede, scelto o riconosciuto dalle autorità doganali e dall'organismo ufficiale responsabile, oppure

nei casi di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/29/CE,

un luogo di destinazione riconosciuto dall’organismo ufficiale e dalle autorità doganali responsabili della zona in cui è situato il luogo di destinazione,

e

c)

sono forniti le garanzie specifiche e i documenti richiesti per il trasporto di una spedizione costituita dai prodotti in questione (denominata in appresso «spedizione») verso il luogo di ispezione riconosciuto, nonché, se del caso, sono soddisfatte condizioni minime relative all'immagazzinamento di tali prodotti nei luoghi di ispezione in questione.

3.   Le garanzie specifiche, i documenti e le condizioni minime di cui al paragrafo 2, lettera c), sono:

a)

l'imballaggio della spedizione o il mezzo di trasporto utilizzato per tale spedizione sono chiusi o sigillati in modo tale che i prodotti in questione non possano provocare infestazione o infezione durante il loro trasporto verso il luogo di ispezione riconosciuto e sono tali da non modificare l'identità dei prodotti. In casi debitamente motivati i competenti organismi ufficiali degli Stati membri possono ammettere spedizioni che non sono chiuse o sigillate, purché i prodotti in questione non possano provocare infestazione o infezione durante il loro trasporto verso il luogo di ispezione riconosciuto;

b)

la spedizione è inviata al luogo di ispezione riconosciuto. Non sono consentite variazioni del luogo di ispezione, tranne a seguito di autorizzazione da parte dei competenti organismi ufficiali del punto di entrata e della destinazione richiesta, nonché delle autorità doganali responsabili della zona in cui è situato il luogo di ispezione richiesto;

c)

fatti salvi i certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, la spedizione è scortata da un «documento fitosanitario di circolazione» contenente le informazioni richieste conformemente al modello che figura all'allegato della presente direttiva; il documento è compilato a macchina o a mano in stampatello leggibile oppure elettronicamente, d’intesa con i competenti organismi ufficiali del punto di entrata e di destinazione, ed è redatto in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità;

d)

le pertinenti voci del documento di cui al paragrafo 3, lettera c), sono compilate e firmate dall’importatore della spedizione sotto la supervisione del competente organismo ufficiale del punto di entrata;

e)

nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, l’immagazzinamento della spedizione nel luogo di ispezione riconosciuto è tale da separare la spedizione sia dalle merci comunitarie sia dalle spedizioni infestate o sospettate di infestazione da organismi nocivi.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri assicurano che venga istituita una procedura di autorizzazione conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, per valutare e se del caso riconoscere l’idoneità, sotto il profilo fitosanitario, all’esecuzione dei controlli nei luoghi proposti come luoghi di ispezione riconosciuti.

2.   La procedura di cui al paragrafo 1 prevede che, qualora i controlli debbano essere svolti nei luoghi di ispezione riconosciuti, ogni richiedente presenta domanda agli organismi ufficiali responsabili incaricati dell’esecuzione di siffatti controlli, affinché i controlli vengano svolti nei luoghi indicati nella domanda.

3.   La domanda comprende un fascicolo tecnico contenente le informazioni necessarie per valutare l'idoneità dei luoghi proposti come luoghi di ispezione riconosciuti, in particolare:

a)

informazioni relative ai prodotti in questione che si intende importare e ai luoghi in cui i prodotti importati in questione verranno immagazzinati o detenuti in attesa dei risultati definitivi dei controlli, segnatamente le modalità di separazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera e); nonché

b)

se del caso, qualora i prodotti in questione siano destinati ad un soggetto cui è stata riconosciuta la qualifica di «destinatario autorizzato» e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 406 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) oppure qualora i luoghi in questione siano soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 497 del medesimo regolamento, pertinenti elementi di prova.

4.   Gli Stati membri assicurano che la domanda di cui al paragrafo 2 venga iscritta in un registro e che gli organismi ufficiali responsabili:

a)

esaminino le informazioni contenute nella domanda;

b)

valutino l’idoneità all’esecuzione dei controlli presso i luoghi di ispezione proposti, i quali devono soddisfare almeno requisiti minimi stabiliti al punto 3, lettere b) e c), dell’allegato della direttiva 98/22/CE della Commissione (3), oppure ulteriori requisiti che gli Stati membri possono imporre in modo non discriminatorio e giustificati dall’esigenza di permettere ispezioni efficaci;

c)

rispondano al richiedente in uno dei modi seguenti:

i)

comunicando che la domanda è ricevibile e che i luoghi in questione sono designati luoghi di ispezione riconosciuti; oppure

ii)

comunicando che la domanda non è ricevibile con decisione motivata.

5.   Gli Stati membri conservano e, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri l'elenco aggiornato dei luoghi di ispezione riconosciuti.

6.   Gli Stati membri assicurano che gli organismi ufficiali responsabili adottino le necessarie misure qualora risultino elementi che depongono contro il corretto funzionamento di controlli svolti nei luoghi di ispezione riconosciuti situati sul loro territorio.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli Stati membri interessati tutti i casi significativi di inottemperanza alle condizioni applicabili ad un posto di ispezione riconosciuto.

Articolo 3

Gli Stati membri assicurano che, fatti salvi gli obblighi già stabiliti dalla direttiva 92/90/CEE della Commissione (4), l’importatore delle spedizioni per le quali è stato deciso che i relativi controlli possono essere svolti in un luogo di ispezione riconosciuto sia assoggettato ai seguenti obblighi:

a)

l’importatore notifica l’introduzione dei prodotti in questione con sufficiente anticipo al competente organismo ufficiale di destinazione; nella comunicazione figurano in particolare:

i)

il nome, l'indirizzo e l'ubicazione del luogo di ispezione riconosciuto;

ii)

la data e l'ora prevista di arrivo dei prodotti in questione sul luogo di ispezione riconosciuto;

iii)

se noto, il numero di serie che contraddistingue il documento fitosanitario di circolazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c);

iv)

se noti, la data e il luogo di compilazione del documento fitosanitario di circolazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c);

v)

il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione ufficiale dell’importatore;

vi)

il numero di riferimento del certificato fitosanitario e/o del certificato fitosanitario di riesportazione, o qualsiasi altro documento fitosanitario richiesto;

b)

l’importatore comunica al competente organismo ufficiale di destinazione eventuali variazioni relative alle informazioni fornite conformemente alla lettera a).

Articolo 4

Gli Stati membri assicurano che i controlli sui prodotti in questione svolti sul luogo di ispezione riconosciuto soddisfino almeno le condizioni minime stabilite ai punti 1 e 2 e al punto 3, lettera a), dell’allegato della direttiva 98/92/CE della Commissione, oppure ulteriori requisiti che gli Stati membri possono imporre in modo non discriminatorio e giustificati dall’esigenza di consentire ispezioni efficaci.

Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire i requisiti supplementari ritenuti necessari per designare come luogo di ispezione riconosciuto un luogo proposto.

Articolo 6

1.   Se del caso, gli Stati membri assicurano la cooperazione tra:

a)

l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'organismo ufficiale di destinazione;

e

b)

l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale del punto di entrata;

e

c)

l'organismo ufficiale di destinazione e l'ufficio doganale di destinazione;

e

d)

l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale di destinazione

mediante lo scambio di pertinenti informazioni sui vegetali, prodotti vegetali o altre voci destinati all'importazione, nonché sugli imballaggi e i mezzi di trasporto, per iscritto o in via elettronica e utilizzando il documento fitosanitario di circolazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c).

2.   Se il punto di entrata dei prodotti in questione nella Comunità e il luogo di ispezione riconosciuto sono situati in Stati membri diversi, la spedizione può essere inviata e i controlli possono essere eseguiti in un luogo di ispezione riconosciuto sulla base di un accordo tra gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri interessati. L’esistenza di tale accordo è indicata sul documento fitosanitario di circolazione.

3.   Dopo l’ispezione dei prodotti sul luogo di ispezione riconosciuto, l’organismo ufficiale di destinazione certifica sul documento fitosanitario di circolazione, apponendovi il timbro di servizio e la data, che sono stati svolti i pertinenti controlli di identità e fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), della direttiva 2000/29CE. L’esito definitivo di tali controlli è indicato nella casella «Decisione». Tale disposizione si applica, mutatis mutandis, se sono stati inoltre eseguiti i controlli documentali di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/29/CE.

4.   Se l’esito dei controlli di cui al paragrafo 3 è «Immissione», la spedizione, corredata del documento fitosanitario di circolazione, è presentata alle autorità doganali responsabili della zona del «luogo di ispezione riconosciuto», consentendo l’assoggettamento della spedizione alla pertinente procedura doganale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. Non è più richiesto che il documento fitosanitario di circolazione scorti la partita; tale documento o una sua copia sono conservati per almeno un anno dall’organismo ufficiale del luogo di destinazione.

5.   Se l’esito dei controlli di cui al paragrafo 3 determina l’obbligo di trasportare i prodotti in questione nella Comunità verso una destinazione al di fuori della Comunità, questi rimangono in regime di sorveglianza doganale fino alla loro riesportazione.

Articolo 7

La presente direttiva è riesaminata entro e non oltre il 1o gennaio 2007.

Articolo 8

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest’ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/70/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(3)  GU L 126 del 28.4.1998, pag. 26.

(4)  GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.


ALLEGATO

Image


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

12.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione di proquinazid, IKI-220 (flonicamid) e gamma-cyhalothrin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 3384]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/686/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 9 gennaio 2004 la società DuPont (UK) ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva proquinazid chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 23 dicembre 2003 la società ISK Biosciences Europe SA ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo a IKI-220 chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 4 novembre 2003 la società Pytech Chemicals GmbH ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva gamma-cyhalothrin chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità del Regno Unito e della Francia hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive interessate sembrano soddisfare le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche le prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente una delle sostanze attive in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima alle prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente una delle sostanze attive in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima le prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

Essi soddisfano inoltre le prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della suddetta direttiva per un prodotto fitosanitario contenente una delle sostanze attive, tenuto conto degli impieghi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiscono alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni degli esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno delle sostanze attive in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).


ALLEGATO

Sostanze attive oggetto della presente decisione

N.

Nome comune, numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data della domanda

Stato membro relatore

1

Proquinazid N. CIPAC: 764

DuPont (UK) Ltd

9.1.2004

UK

2

IKI-220 (flonicamid) N. CIPAC: non ancora attribuito

ISK Biosciences Europe SA

23.12.2003

FR

3

Gamma-cyhalotrin N. CIPAC: non ancora attribuito

Pytech Chemicals GmbH

4.11.2003

UK


12.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2004

che fissa, per la campagna 2004/2005, la ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 3661]

(2004/687/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2).

(2)

Le modalità relative alla pianificazione finanziaria e alla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti a un determinato esercizio finanziario riguardino i pagamenti realmente effettuati dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell’anno successivo.

(3)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le dotazioni finanziarie sono assegnate agli Stati membri tenendo nel debito conto la proporzione dei vigneti comunitari nello Stato membro interessato.

(4)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno che le dotazioni finanziarie siano assegnate per un determinato numero di ettari.

(5)

In virtù dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e alla riconversione è più elevato nelle regioni dell’obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3).

(6)

Occorre tenere conto della compensazione per le perdite di reddito subite dai viticoltori durante il periodo in cui i vigneti non sono ancora produttivi.

(7)

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1227/2000, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % delle dotazioni iniziali, le spese riconosciute per l’esercizio successivo e la corrispondente superficie totale sono ridotte di un terzo della differenza tra tale limite e le spese effettive sostenute durante l’esercizio di cui trattasi. Per la campagna 2004/2005, tale disposizione si applica alla Grecia, le cui spese sostenute per l’esercizio 2004 rappresentano il 71,47 % della propria dotazione iniziale.

(8)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l’obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la campagna 2004/2005, la ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, figura nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1389/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 7).

(3)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3).


ALLEGATO

Ripartizione finanziaria indicativa per la campagna 2004/2005

Stato membro

Superficie (ha)

Ripartizione finanziaria (EUR)

Repubblica ceca

189

1 743 010

Germania

1 971

12 671 756

Grecia

1 360

9 704 037

Spagna

19 379

145 492 269

Francia

13 541

107 042 204

Italia

14 529

103 020 889

Cipro

196

2 378 955

Lussemburgo

14

112 000

Ungheria

1 261

10 086 046

Malta

17

171 637

Austria

1 271

7 224 984

Portogallo

6 987

44 532 820

Slovenia

172

2 919 879

Slovacchia

801

2 899 514

TOTALE

61 688

450 000 000


12.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2004

che fissa, per l’esercizio finanziario 2004, la ripartizione finanziaria definitiva per Stato membro, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 3663]

(2004/688/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2).

(2)

Le modalità relative alla pianificazione finanziaria e alla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti a un determinato esercizio finanziario riguardino i pagamenti realmente effettuati dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell’anno successivo.

(3)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengono conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere in funzione dell’obiettivo del regime.

(4)

Con decisione 2003/628/CE (3) la Commissione ha fissato la ripartizione finanziaria indicativa per la campagna 2003/2004.

(5)

In virtù dell’articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1227/2000, le spese sostenute e dichiarate da ciascuno Stato membro sono limitate all’importo assegnato di cui alla decisione 2003/628/CE. Per l’esercizio 2004, tale limitazione si applica sia alla Germania e all’Italia, per quanto riguarda le spese dichiarate, diminuite rispettivamente di 125 227 EUR e di 182 679 EUR, al fine di limitare le spese totali alle dotazioni iniziali, sia al Portogallo, relativamente alle spese sostenute, le quali sono diminuite di 140 EUR.

(6)

In virtù dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1227/2000, gli Stati membri possono presentare un’ulteriore richiesta nell’ambito dell’esercizio finanziario in corso. In virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, del medesimo regolamento, tale richiesta è accettata per gli Stati membri che abbiano speso la dotazione iniziale proporzionalmente alla loro richiesta, utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, del totale degli importi notificati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento e corretti, se del caso, in applicazione dell’articolo 17, paragrafi 1 e 3, dell’importo complessivo assegnato agli Stati membri. Per l’esercizio 2004, tale disposizione si applica alla Spagna, alla Francia, all’Italia, all’Austria e al Portogallo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la campagna 2003/2004, la ripartizione finanziaria definitiva per Stato membro, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999, per l’esercizio finanziario 2004, figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1389/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 7).

(3)  GU L 217 del 29.8.2003, pag. 73.


ALLEGATO

Ripartizione finanziaria definitiva per la campagna 2003/2004 (esercizio finanziario 2004)

Stato membro

Superficie (ha)

Ripartizione finanziaria (in EUR)

Germania

2 198

13 989 772

Grecia

1 519

7 176 037

Spagna

22 482

152 001 024

Francia

21 058

111 840 613

Italia

17 990

120 341 710

Lussemburgo

10

81 856

Austria

1 837

7 798 847

Portogallo

4 854

29 967 725

TOTALE

71 948

443 197 584


Rettifiche

12.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/27


Rettifica del regolamento (CE) n. 1735/2004 della Commissione, del 5 ottobre 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 310 del 7 ottobre 2004 )

A pagina 4, nell’allegato, rubrica 1.30 «Cipolle, diverse dalle cipolle da semina»:

Il valore riferito alle sterline inglesi (GBP) va letto «26,59»