ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 298

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
23 settembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1654/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1656/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1657/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1658/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1659/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

16

 

 

Regolamento (CE) n. 1660/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2004 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004

18

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/649/CE:Decisione del Consiglio, del 24 maggio 2004, recante nomina di due membri titolari britannici e di cinque supplenti britannici del Comitato delle regioni

20

 

*

2004/650/CE:Decisione del Consiglio, del 13 settembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per tener conto dell’adesione di Malta ( 1 )

22

 

*

2004/651/CE:Decisione del Consiglio, del 13 settembre 2004, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della Banca d'Italia

23

 

*

2004/652/CE, Euratom:Decisione del Consiglio, del 13 settembre 2004, relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee

24

 

 

Commissione

 

*

2004/653/CE:Decisione della Commissione, del 16 settembre 2004, che modifica la decisione 2001/376/CE della Commissione per quanto riguarda la spedizione dal Portogallo di farine di carne e ossa dei mammiferi e prodotti derivati [notificata con il numero C(2004) 3463]  ( 1 )

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

23.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1654/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

62,6

999

62,6

0707 00 05

052

97,2

096

12,9

999

55,1

0709 90 70

052

89,1

999

89,1

0805 50 10

052

76,3

388

53,0

508

37,1

524

56,1

528

44,4

999

53,4

0806 10 10

052

82,7

220

121,0

400

170,3

624

148,4

999

130,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

71,2

400

95,9

508

68,9

512

111,8

528

86,4

720

50,2

804

84,3

999

81,2

0808 20 50

052

105,0

388

86,2

999

95,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

119,6

999

119,6

0809 40 05

066

55,9

094

29,3

624

117,3

999

67,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


23.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2004

recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 155,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1o maggio 2004 il regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio (2) è abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003. Gli Stati membri possono continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2004 la modulazione volontaria prevista dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999. La modulazione obbligatoria introdotta con il nuovo regime entra in applicazione nel 2005.

(2)

Per alcuni Stati membri la percentuale della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sarà in un primo tempo inferiore alla percentuale della modulazione facoltativa di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999. Ciò potrebbe creare un disavanzo per il finanziamento delle misure di accompagnamento nel quadro di programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale che sono finanziati con il sostegno supplementare comunitario secondo quanto stabilito dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999.

(3)

È quindi opportuno che gli Stati membri interessati possano continuare ad applicare la modulazione facoltativa dopo il 31 dicembre 2004, qualora sia necessario per coprire il fabbisogno finanziario risultante dalle misure di accompagnamento approvate anteriormente al 1o gennaio 2006.

(4)

Occorrono pertanto norme transitorie che facilitino il passaggio dalla modulazione facoltativa a quella obbligatoria.

(5)

Ai fini di un’agevole transizione tra i periodi di programmazione, i termini entro cui sono disponibili gli importi provenienti dalla modulazione facoltativa devono essere estesi sino alla fine del quarto esercizio finanziario successivo a quello in cui detti importi sono stati trattenuti. In tale contesto è opportuno, per motivi di certezza giuridica, modificare l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 963/2001 della Commissione, del 17 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione (3).

(6)

Tenuto conto della modifica dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 963/2001, è altresì necessario modificare l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (4), relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), in modo da garantire la piena applicazione di questo articolo ai fondi provenienti dalla modulazione facoltativa.

(7)

È quindi opportuno modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 963/2001 e (CE) n. 296/96.

(8)

Per garantire la tracciabilità, la fonte di finanziamento di ogni azione pluriennale deve rimanere la stessa fino alla scadenza dell’azione. Tuttavia, qualora i fondi provenienti dalla modulazione facoltativa fossero esauriti, lo Stato membro deve essere autorizzato a finanziare con altri fondi le azioni pluriennali ancora in corso.

(9)

Al fine di garantire la corretta gestione e il corretto controllo dei fondi provenienti dalla modulazione facoltativa, gli Stati membri devono tenere una contabilità separata degli importi trattenuti e della loro utilizzazione, secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 296/96.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri che hanno applicato riduzioni dei pagamenti diretti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 possono applicare, oltre alle riduzioni ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, una riduzione supplementare fino alla percentuale che ogni anno si ritiene necessaria per coprire la differenza tra l’importo disponibile in seguito alle riduzioni ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’importo necessario per finanziare la spesa per le misure di accompagnamento a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (5), per le quali l’assegnazione e l’utilizzazione del sostegno supplementare comunitario sono state approvate fino al 31 dicembre 2005.

2.   La riduzione globale del sostegno concesso ad un agricoltore per un determinato anno civile, quale risulta dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, non deve essere superiore al 20 % dell'importo complessivo che, se non fosse per l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, verrebbe corrisposto all'agricoltore per l'anno civile di cui trattasi.

3.   Le misure di accompagnamento menzionate al paragrafo 1 sono le misure previste dagli articoli da 10 a 12 (prepensionamento), da 13 a 21 (zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali), da 21 bis a 21 quinquies (rispetto delle norme), da 22 a 24 (agroambiente e benessere degli animali), da 24 bis a 24 quinquies (qualità alimentare) e 31 (imboschimento) del regolamento (CE) n. 1257/1999.

4.   La riduzione supplementare di cui al paragrafo 1 può essere applicata a livello regionale.

5.   Le disposizioni di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione (6) si applicano mutatis mutandis per approvare l’assegnazione e l’utilizzazione degli importi trattenuti in conformità del paragrafo 1.

Articolo 2

Fatto salvo l’articolo 77 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (7), l’importo della riduzione supplementare di cui all’articolo 1 è calcolato sulla base degli importi dei pagamenti diretti a cui gli agricoltori hanno diritto prima dell’applicazione di eventuali riduzioni o esclusioni a norma degli articoli 6 e 24 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o, nel caso dei regimi di aiuto di cui all’allegato I di detto regolamento ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, a norma della pertinente legislazione specifica.

Articolo 3

1.   Gli importi trattenuti in conformità dell’articolo 1 del presente regolamento e dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1259/1999 sono utilizzati per il pagamento di un sostegno supplementare comunitario entro la fine del quarto esercizio finanziario successivo a quello durante il quale sono stati trattenuti.

2.   La percentuale del contributo comunitario per le misure finanziate con gli importi trattenuti in conformità dell’articolo 1 è la stessa di quella prevista nel documento di programmazione dello sviluppo rurale per la misura di cui trattasi.

3.   Un’azione pluriennale non può essere finanziata alternativamente un anno con il sostegno comunitario di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 817/2004 e un altro anno con i fondi provenienti dalla riduzione supplementare di cui al presente regolamento.

Tuttavia, qualora i fondi ottenuti con la riduzione prevista dal presente regolamento siano esauriti, lo Stato membro può finanziare l’azione pluriennale fino alla sua scadenza tramite la sezione garanzia del FEAOG in conformità del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 4

Le disposizioni fissate all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento (CE) n. 296/96 si applicano mutatis mutandis alla contabilità degli importi trattenuti e alla spesa originata dal presente regolamento.

Articolo 5

Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione un aggiornamento dell’assegnazione degli importi trattenuti in conformità dell’articolo 1, unitamente al riepilogo delle spese di cui all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 817/2004.

Articolo 6

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 963/2001 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli importi trattenuti a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1259/1999 sono utilizzati per il pagamento del sostegno supplementare comunitario di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento entro la fine del terzo esercizio finanziario successivo a quello durante il quale sono trattenuti.».

Articolo 7

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 296/96 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Gli importi trattenuti a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 (8) e gli eventuali interessi che non sono stati pagati in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 963/2001 o dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004 sono dedotti dagli anticipi relativi alle spese del mese di ottobre dell'esercizio considerato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6 si applicano a decorrere dal 15 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 41/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 19).

(3)  GU L 136 del 18.5.2001, pag. 4.

(4)  GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2035/2003 (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 6).

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

(6)  GU L 153 del 30.4.2004, pag. 30.

(7)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

(8)  GU L 298, del 23.9.2004, pag. 3.».


23.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1656/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2004

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92 (2), ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, p. 17).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, p. 1).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

38,49

22,21

1 210,59

286,32

602,24

9 533,20

132,90

25,42

16,46

167,40

9 235,68

1 536,52

350,61

26,18

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

96,59

55,74

3 037,83

718,50

1 511,25

23 922,49

333,49

63,80

41,30

420,08

23 175,88

3 855,73

879,81

65,69

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

45,21

26,09

1 421,94

336,31

707,38

11 197,61

156,10

29,86

19,33

196,63

10 848,14

1 804,78

411,82

30,75

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

32,61

18,82

1 025,65

242,58

510,24

8 076,84

112,60

21,54

13,94

141,83

7 824,77

1 301,79

297,05

22,18

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

61,43

35,45

1 932,10

456,97

961,17

15 214,98

212,11

40,57

26,27

267,18

14 740,13

2 452,29

559,57

41,78

 

 

 

 

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

75,36

43,49

2 370,22

560,60

1 179,13

18 665,16

260,20

49,78

32,22

327,76

18 082,63

3 008,37

686,46

51,25

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

26,74

15,43

841,03

198,92

418,39

6 622,96

92,33

17,66

11,43

116,30

6 416,26

1 067,46

243,58

18,19

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

44,01

25,40

1 384,20

327,39

688,61

10 900,40

151,96

29,07

18,82

191,41

10 560,20

1 756,88

400,89

29,93

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

450,17

259,79

14 158,67

3 348,75

7 043,59

111 497,46

1 554,34

297,34

192,49

1 957,91

108 017,67

17 970,68

4 100,62

306,16

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

85,72

49,47

2 696,07

637,66

1 341,23

21 231,13

295,97

56,62

36,65

372,82

20 568,51

3 421,94

780,83

58,30

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

128,20

73,98

4 032,15

953,67

2 005,89

31 752,58

442,65

84,68

54,82

557,58

30 761,59

5 117,74

1 167,79

87,19

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

274,42

158,37

8 631,11

2 041,39

4 293,77

67 968,74

947,52

181,26

117,34

1 193,54

65 847,46

10 954,91

2 499,73

186,63

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

455,13

262,66

14 314,75

3 385,67

7 121,24

112 726,60

1 571,47

300,61

194,61

1 979,50

109 208,44

18 168,79

4 145,82

309,53

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

85,28

49,22

2 682,28

634,40

1 334,37

21 122,57

294,46

56,33

36,47

370,92

20 463,34

3 404,45

776,84

58,00

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

83,53

48,21

2 627,19

621,37

1 306,96

20 688,71

288,41

55,17

35,72

363,30

20 043,02

3 334,52

760,88

56,81

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

553,21

319,26

17 399,56

4 115,27

8 655,86

137 019,05

1 910,12

365,40

236,55

2 406,08

132 742,74

22 084,14

5 039,25

376,24

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

85,99

49,63

2 704,68

639,70

1 345,51

21 298,99

296,92

56,80

36,77

374,01

20 634,26

3 432,88

783,33

58,48

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

82,79

47,78

2 603,93

615,87

1 295,39

20 505,58

285,86

54,68

35,40

360,08

19 865,60

3 305,00

754,15

56,31

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

110,17

63,58

3 465,03

819,53

1 723,77

27 286,61

380,39

72,77

47,11

479,16

26 435,00

4 397,94

1 003,54

74,93

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

209,21

120,74

6 580,11

1 556,30

3 273,45

51 817,45

722,36

138,18

89,46

909,92

50 200,25

8 351,72

1 905,73

142,28

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

0805 10 10

52,21

30,13

1 642,11

388,38

816,91

12 931,37

180,27

34,48

22,32

227,08

12 527,79

2 084,22

475,59

35,51

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

0805 10 30

59,12

34,12

1 859,48

439,80

925,04

14 643,11

204,13

39,05

25,28

257,14

14 186,11

2 360,11

538,54

40,21

 

 

 

 

2.60.3

altre

0805 10 50

61,01

35,21

1 918,89

453,85

954,60

15 110,96

210,66

40,30

26,09

265,35

14 639,35

2 435,52

555,75

41,49

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

76,23

43,99

2 397,67

567,09

1 192,78

18 881,34

263,22

50,35

32,60

331,56

18 292,06

3 043,21

694,41

51,85

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

71,72

41,39

2 255,74

533,52

1 122,17

17 763,61

247,63

47,37

30,67

311,93

17 209,21

2 863,06

653,30

48,78

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

78,06

45,05

2 455,00

580,65

1 221,30

19 332,79

269,51

51,56

33,38

339,49

18 729,42

3 115,98

711,02

53,09

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

67,64

39,03

2 127,33

503,15

1 058,29

16 752,38

233,54

44,67

28,92

294,17

16 229,55

2 700,08

616,11

46,00

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

176,82

102,04

5 561,40

1 315,36

2 766,66

43 795,22

610,53

116,79

75,61

769,05

42 428,39

7 058,73

1 610,69

120,26

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

34,21

19,74

1 075,95

254,48

535,26

8 472,93

118,12

22,60

14,63

148,79

8 208,50

1 365,63

311,62

23,27

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

73,00

42,13

2 296,07

543,06

1 142,24

18 081,23

252,06

48,22

31,22

317,51

17 516,93

2 914,26

664,99

49,65

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

40,45

23,34

1 272,23

300,90

632,90

10 018,66

139,67

26,72

17,30

175,93

9 705,98

1 614,76

368,46

27,51

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

58,53

33,78

1 840,77

435,37

915,74

14 495,77

202,08

38,66

25,03

254,55

14 043,36

2 336,37

533,12

39,80

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

96,47

55,67

3 034,24

717,65

1 509,46

23 894,21

333,10

63,72

41,25

419,59

23 148,48

3 851,17

878,77

65,61

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

130,80

75,49

4 114,06

973,04

2 046,64

32 397,63

451,64

86,40

55,93

568,91

31 386,52

5 221,71

1 191,51

88,96

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

502,98

290,27

15 819,73

3 741,62

7 869,93

124 578,09

1 736,69

332,22

215,07

2 187,61

120 690,05

20 078,96

4 581,70

342,08

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

111,40

64,29

3 503,75

828,69

1 743,03

27 591,55

384,64

73,58

47,63

484,51

26 730,43

4 447,09

1 014,75

75,76

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

111,40

64,29

3 503,75

828,69

1 743,03

27 591,55

384,64

73,58

47,63

484,51

26 730,43

4 447,09

1 014,75

75,76

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

70,70

40,80

2 223,66

525,93

1 106,21

17 510,98

244,11

46,70

30,23

307,50

16 964,47

2 822,34

644,01

48,08

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

112,40

64,87

3 535,20

836,13

1 758,68

27 839,23

388,09

74,24

48,06

488,86

26 970,38

4 487,01

1 023,86

76,44

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

304,95

175,99

9 591,29

2 268,49

4 771,43

75 530,02

1 052,93

201,42

130,40

1 326,32

73 172,75

12 173,60

2 777,82

207,40

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 605,61

926,60

50 499,65

11 943,97

25 122,34

397 677,48

5 543,85

1 060,51

686,56

6 983,28

385 266,12

64 095,95

14 625,66

1 091,98

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

139,53

80,52

4 388,38

1 037,92

2 183,11

34 557,85

481,76

92,16

59,66

606,84

33 479,31

5 569,89

1 270,96

94,89

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

209,23

120,75

6 580,65

1 556,43

3 273,71

51 821,64

722,42

138,20

89,47

910,00

50 204,31

8 352,39

1 905,88

142,30

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

322,87

186,33

10 154,91

2 401,80

5 051,82

79 968,44

1 114,81

213,26

138,06

1 404,26

77 472,66

12 888,97

2 941,06

219,58

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


23.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1657/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2004

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 13 al 17 settembre 2004, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 13 al 17 settembre 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP—INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.9.2004

Limite

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

98,9710

Raggiunto

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Raggiunto


Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.9.2004

Limite

India

100

 

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.9.2004

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


23.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1658/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre del 2004 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

(3)

È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3.   I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 333/2004 (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 12).


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004

B1

100,0

15

100,0

16

100,0

17

100,0


ALLEGATO II

(t)

Numero del gruppo

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

B1

2 625,0

15

823,8

16

1 593,8

17

11 718,8


23.9.2004   

IT

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L 298/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1659/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre 2004 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 332/2004 (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 10).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1 ottobre al 31 dicembre 2004

1

100,00


23.9.2004   

IT

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L 298/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1660/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2004 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre del 2004 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005, presentate ai sensi del regolamanto (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100


ALLEGATO II

(t)

Gruppo

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

G2

23 013,0

G3

3 737,5

G4

2 250,0

G5

4 575,0

G6

11 250,0

G7

4 102,3


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

23.9.2004   

IT

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L 298/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 2004

recante nomina di due membri titolari britannici e di cinque supplenti britannici del Comitato delle regioni

(2004/649/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo britannico,

considerando quanto segue:

(1)

la decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002 (1) recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

(2)

un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato della Sig.ra Christine MAY, comunicata al Consiglio in data 24 luglio 2003, tre seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato della Sig.ra Diane BUNYAN, del Signor Hugh HALCRO-JOHNSTON e della Sig.ra Irene McGUGAN, comunicata al Consiglio in data 24 luglio 2003; un seggio di membro titolare è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della Sig.ra Irene OLDFATHER, comunicate al Consiglio in data 5 maggio 2004 e due seggi di supplente sono divenuti vacanti in seguito alla proposta di nominare il Sig. Jack McCONNELL e il Sig. Corrie McCHORD quali membri titolari,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri del Comitato delle regioni

a)

quali membri titolari:

1.

Sig. Jack McCONNELL

First Minister Scottish Parliament

in sostituzione della Sig.ra Irene OLDFATHER

2.

Sig. Corrie McCHORD

Leader of Stirling Council

in sostituzione della Sig.ra Christine MAY

b)

quali supplenti:

1.

Sig.ra Helen HOLLAND

Bristol City Council

in sostituzione della Sig.ra Diane BUNYAN

2.

Sig.ra Nicola STURGEON

Scottish Parliament

in sostituzione della Sig.ra Irene McGUGAN

3.

Sig. Jim McCABE

North Lanarkshire Council

in sostituzione del Sig. Corrie McCHORD

4.

Sig. Andrew CAMPBELL

Leader of Dumfries and Galloway Council

in sostituzione del Sig. Hugh HALCRO-JOHNSTON

5.

Sig.ra Irene OLDFATHER

Scottish Parliament

in sostituzione del Sig. Jack McCONNELL.

per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. AHERN


(1)  GU n. L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


23.9.2004   

IT

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L 298/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per tener conto dell’adesione di Malta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/650/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione del 2003 (1) , in particolare l’articolo 57,

considerando quanto segue:

(1)

Per alcuni atti adottati dall’Unione europea, che rimangono validi dopo il 1o maggio 2004 e richiedono un adattamento a motivo dell’adesione, i necessari adattamenti non sono stati previsti nell’atto di adesione, in particolare nell’allegato II.

(2)

Fra questi atti vi è il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (2), il quale stabilisce le condizioni applicabili in particolare ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti.

(3)

Malta che in precedenza applicava un sistema di quarantena semestrale per le importazioni delle specie interessate, ha abbandonato tale regime al fine di recepire e applicare il regolamento (CE) n. 998/2003 dal 3 luglio 2004.

(4)

Durante i negoziati per l’allargamento è stato accettato che Malta, essendo un’isola con una situazione sanitaria, per quanto riguarda l’indennità dalla rabbia, simile a quella di Irlanda, Regno Unito e Svezia, dovesse essere trattata alla stregua dei suddetti tre Stati membri.

(5)

Il regolamento (CE) n. 998/2003, che divide gli Stati membri in due categorie in funzione delle misure di lotta contro la rabbia tradizionalmente applicate, concede a Svezia, Irlanda e Regno Unito un periodo transitorio di cinque anni per quanto riguarda i controlli applicabili a cani, gatti e furetti che vengono introdotti nel loro territorio.

(6)

È pertanto opportuno aggiungere Malta all’elenco degli Stati membri a cui è stato concesso un periodo transitorio a norma del regolamento (CE) n. 998/2003.

(7)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 998/2003, è modificato come segue:

1)

All’articolo 6, paragrafo 1:

primo comma, prima frase, i termini «di Malta,» sono inseriti dopo il termine «Irlanda»,

terzo comma, i termini «i suddetti tre Stati membri» sono sostituiti dai termini «i suddetti quattro Stati membri».

2)

Nell’allegato II, «Elenco dei paesi e territori», parte A, il termine «Malta» è inserito dopo il termine «Irlanda».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(2)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).


23.9.2004   

IT

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L 298/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2004

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della Banca d'Italia

(2004/651/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione BCE/2004/17 della Banca centrale europea del 30 luglio 2004 al Consiglio dell'Unione europea relativamente al revisore esterno della Banca d'Italia (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea.

(2)

Il mandato dell'attuale revisore esterno della Banca d'Italia è scaduto e non sarà rinnovato. È pertanto necessario nominare un revisore esterno per l'esercizio 2004.

(3)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato al Consiglio di approvare la nomina, a decorrere dall'esercizio 2004 e per un periodo rinnovabile di tre anni, di un nuovo revisore esterno della Banca d'Italia, selezionato secondo le norme sugli appalti pubblici.

(4)

È opportuno conformarsi alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE (2),

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 1, il paragrafo 6 della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«6.   La società Pricewaterhouse Coopers Spa è accettata come revisore esterno della Banca d'Italia a decorrere dall'esercizio 2004, per un periodo rinnovabile di tre anni.»

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla Banca centrale europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU C 202 del 10.8.2004, pag. 1.

(2)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/299/CE (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 23).


23.9.2004   

IT

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L 298/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2004

relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee

(2004/652/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 215, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, segnatamente l'articolo 128, secondo comma,

considerando quanto segue:

DECIDE:

Articolo 1

Il Sig. Louis MICHEL è nominato membro della Commissione per il periodo dal 13 settembre 2004 al 31 ottobre 2004.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il 13 settembre 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


Commissione

23.9.2004   

IT

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L 298/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2004

che modifica la decisione 2001/376/CE della Commissione per quanto riguarda la spedizione dal Portogallo di farine di carne e ossa dei mammiferi e prodotti derivati

[notificata con il numero C(2004) 3463]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/653/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), ed in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2001/376/CE della Commissione, del 18 aprile 2001, concernente determinate misure rese necessarie dall’insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d’esportazione su base cronologica (3) contiene alcune disposizioni in materia di protezione contro l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), rese necessarie dall’insorgere di casi della malattia in Portogallo.

(2)

La decisione stabilisce norme specifiche rese necessarie dalla presenza della BSE in Portogallo, compreso un divieto della spedizione di farine di carne, di ossa e di carne e ossa dei mammiferi e di mangimi per animali e fertilizzanti che contengano tali prodotti («le farine di carne e ossa e prodotti derivati») dal Portogallo agli altri Stati membri o a paesi terzi.

(3)

La decisione 2001/376/CE però stabilisce che il Portogallo, a determinate condizioni, possa autorizzare la spedizione di farine di carne e ossa e prodotti derivati verso altri Stati membri che ne abbiano dato l’autorizzazione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (4), stabilisce le condizioni per la categorizzazione, raccolta, trasporto, eliminazione, trasformazione, uso e magazzinaggio intermedio dei sottoprodotti di origine animale. A norma del regolamento, le farine di carne e ossa e i prodotti derivati contenenti materiale proveniente da animali sospettati di aver contratto la BSE o in cui la malattia è stata confermata, o da animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione della BSE, devono essere eliminati in qualità di rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un apposito impianto riconosciuto.

(5)

Il Portogallo non ha una capacità sufficiente per incenerire o coincenerire le farine di carne e ossa e i prodotti derivati provenienti da animali sospettati di aver contratto la BSE o in cui la malattia è stata confermata o da animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione della BSE. L’accumularsi di tali materiali potrebbe rappresentare un rischio per la salute pubblica e animale.

(6)

È necessario modificare le condizioni di cui alla decisione 2001/376/CE per la spedizione dal Portogallo di farine di carne e ossa e prodotti derivati. Tale decisione dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2001/376/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dala direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33, corretta nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 132 del 15.5.2001, pag. 17.

(4)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO

La parte B dell’allegato II è sostituita dal testo che segue:

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