ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
10.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1578/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
75,7 |
999 |
75,7 |
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0707 00 05 |
052 |
162,3 |
999 |
162,3 |
|
0709 90 70 |
052 |
81,9 |
999 |
81,9 |
|
0805 50 10 |
382 |
70,5 |
388 |
49,2 |
|
524 |
62,2 |
|
528 |
49,9 |
|
999 |
58,0 |
|
0806 10 10 |
052 |
82,7 |
220 |
118,3 |
|
624 |
157,5 |
|
999 |
119,5 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
64,8 |
400 |
99,8 |
|
508 |
71,8 |
|
512 |
98,8 |
|
528 |
102,8 |
|
800 |
159,0 |
|
804 |
87,8 |
|
999 |
97,8 |
|
0808 20 50 |
052 |
110,0 |
388 |
88,1 |
|
999 |
99,1 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
108,6 |
999 |
108,6 |
|
0809 40 05 |
052 |
95,0 |
066 |
98,6 |
|
094 |
23,1 |
|
624 |
132,1 |
|
999 |
87,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
10.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1579/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2004
relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f). |
(2) |
L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005. |
(3) |
Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 settembre 2004 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di ottobre 2004 possono essere presentate domande di titoli per 2 529,950 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 11 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
10.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1580/2004 DELLA COMMISSIONE
dell’8 settembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (1), in particolare l’articolo 11, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
Il 25 e 26 agosto 2004 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui deve essere applicato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure previste, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2004.
Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione
(1) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1478/2004 della Commissione (GU L 271 del 19.8.2004, pag. 36).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio è modificato come segue:
1) |
Sono aggiunte le seguenti persone fisiche:
|
2) |
La voce «Jewell Howard Taylor. Data di nascita: 17 gennaio 1963. Altre informazioni: moglie dell’ex presidente Charles Taylor» è sostituita dal seguente testo: «Jewell Howard Taylor. Data di nascita: 17 gennaio 1963. Numero di passaporto: D/003835-04 (4/6/2004-3/6/2006). Altre informazioni: moglie dell’ex presidente Charles Taylor.» |
10.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1581/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 agosto 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1,
Considerando quanto segue:
(1) |
Ogni volta che, nell’ambito di un programma nazionale, viene definito un regime di campionamento a bordo, deve essere garantito l’accesso ai pescherecci a fini di campionamento. Pertanto, allo scopo di evitare distorsioni delle stime, a bordo di ogni peschereccio dovrebbero essere ammessi osservatori. |
(2) |
È necessario garantire un migliore campionamento degli stock oggetto di piani di ricostituzione e delle specie di acque profonde, al fine di acquisire una migliore conoscenza di questi stock particolari. |
(3) |
L’analisi delle relazioni degli Stati membri sulle catture per unità di sforzo, di seguito CPUE, relative ai dati degli anni dal 1995-2000, effettuata con il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito CSTEP), ha fornito una base per definire le serie di dati CPUE ammissibili da raccogliere in futuro. |
(4) |
Sulla base dell’esperienza acquisita nel primo anno di raccolta dei dati (2002), e tenendo conto del parere dello CSTEP, è opportuno apportare modifiche tecniche alle modalità di applicazione per la raccolta dei dati di cui al regolamento (CE) n. 1639/2001 (2) della Commissione e in particolare ai nomi degli stock e alla metodologia di campionamento per lunghezza ed età. |
(5) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1639/2001. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1639/2001 è modificato come segue:
1) |
L'articolo 3 è così modificato:
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2) |
L'allegato è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento. |
3) |
Le appendici sono modificate conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 176 del 15.07.2000, pag. 1.
(2) GU L 222 del 17.08.2001, pag. 53.
(3) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.»
ALLEGATO I
L'allegato del regolamento (CE) n. 1639/2001 è modificato come segue:
1) |
Al capitolo I, sezione B, è aggiunto il seguente punto:
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2) |
La sezione F del capitolo III è sostituita dalla seguente:
|
3) |
Al capitolo III, la sezione H è modificata come segue:
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ALLEGATO II
Le appendici del regolamento (CE) n. 1639/2001 sono modificate come segue:
1) |
L’appendice I è sostituita dalla seguente: «Appendice I Stratificazione geografica per organizzazione regionale di pesca
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2) |
L'appendice II è sostituita dalla seguente: «Appendice II Unità funzionali (FU) e rettangoli statistici (Nephrops norvegicus)
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3) |
L'appendice III è sostituita dalla seguente: «Appendice III (Sezione C) Segmentazione di base dei pescherecci per capacità (programma minimo)
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4) |
L'appendice IV è sostituita dalla seguente: «Appendice IV (Sezione C) Disaggregazione dettagliata dei pescherecci per capacità (programma esteso)
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5) |
L'appendice V è sostituita dalla seguente: «Appendice V (Sezione D) Unità di capacità di pesca per tipo di tecnica di pesca
|
6) |
L'appendice VI è sostituita dalla seguente: «Appendice VI (Sezione D) Stock vincolati a uno sforzo specifico
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7) |
L'appendice XI è sostituita dalla seguente: «Appendice XI (Sezione E) Elenco di stock per la pesca ricreativa (programma minimo)
Le conclusioni di questi studi devono essere inviate alla Commissione entro il 31 marzo 2007.» |
8) |
L'appendice XII è sostituita dalla seguente: «Appendice XII (Sezione E) Elenco di stock per il controllo degli sbarchi e dei rigetti (programma minimo) LEGENDA: Controllo delle catture e degli sbarchi. Nel programma di campionamento nei mercati o in mare si deve dare la priorità alla stratificazione su scala globale o a livello di flotta, con schemi di campionamento mensili, trimestrali o annuali, riportando i dati per rettangolo, per divisione o per zona.
|
9) |
L'appendice XIII è sostituita dalla seguente: «Appendice XIII Elenco di specie opzionali per il programma esteso
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10) |
L'appendice XIV è sostituita dalla seguente: «Appendice XIV (Sezione G) Elenco delle indagini (programma minimo, programma esteso)
|
11) |
L'appendice XV è sostituita dalla seguente: «Appendice XV (Sezione H) Programma di campionamento per età-lunghezza (programma minimo, programma esteso) Legenda:
|
12) |
L'appendice XVI è sostituita dalla seguente: «Appendice XVI (Sezione I) Altri campionamenti biologici Y= annuale; T= ogni 3 anni; S= ogni 6 anni
|
(1) Segmento aggregato per tutti gli attrezzi fissi.
Nota 1: Se in una determinata categoria di attrezzi rientrano meno di 10 pescherecci, detta categoria può essere fusa con una categoria di lunghezza vicina, da specificare nel programma nazionale.
Nota 2: I pescherecci che utilizzano per più del 50 % del loro tempo una determinata tecnica di pesca devono essere inseriti nel segmento corrispondente.
Nota 3: Per lunghezza si intende la lunghezza fuori tutto (LOA).»
(2) Si considera giorno di pesca diretta ad una determinata specie il giorno di pesca in cui la percentuale delle catture della specie in questione nel totale giornaliero delle catture supera la soglia 1.
(3) Si considera giorno di pesca che incide sensibilmente su una determinata specie il giorno di pesca in cui la percentuale delle catture della specie in questione supera la soglia 2.».
(4) Ciascuna specie presente in una zona particolare dovrebbe essere considerata separatamente.»
10.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/54 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1582/2004 DELLA COMMISSIONE
dell’8 settembre 2004
che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA
B. PRODOTTO
C. MISURE IN VIGORE
D. MOTIVAZIONE
Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:
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Dalla domanda risulta che si è verificata una sensibile modificazione nella configurazione degli scambi, in quanto le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono notevolmente aumentate mentre le importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese sono diminuite a seguito dell’imposizione di misure, e che non vi sono sufficienti motivazioni o giustificazioni per tale modificazione, se non l’istituzione del dazio. |
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Questo cambiamento nella configurazione degli scambi sarebbe dovuto al trasbordo delle CFL-i originarie della Repubblica popolare cinese attraverso il Vietnam, il Pakistan o le Filippine e/o l'assemblaggio dei prodotti in Vietnam, in Pakistan o nelle Filippine. |
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Inoltre, la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi significativi di CFL-i importate dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in questione originarie della Repubblica popolare cinese. |
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La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi del prodotto in esame sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente determinato per le CFL-i originarie della Repubblica popolare cinese. |
E. PROCEDIMENTO
a) Questionari
b) Raccolta di informazioni e audizioni
c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure
F. REGISTRAZIONE
G. TERMINI
Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:
— |
le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o qualunque altra informazione di cui tener conto nel corso dell'inchiesta, |
— |
i produttori del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine possono richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, |
— |
le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione. |
H. OMESSA COLLABORAZIONE
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 (codice TARIC 85393190*91), spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan o delle Filippine, eludano le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese.
Ai fini del presente regolamento, le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica consistono in uno o più tubi di vetro, con tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici fissati al o incorporati nel supporto della lampada. Esse sono intese a sostituire le normali lampade ad incandescenza, si inseriscono negli stessi portalampada di queste ultime e sono fabbricate in diversi tipi a seconda, tra l'altro, della durata di vita, della potenza (in watt) e del rivestimento della lampada.
Articolo 2
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti esportati da esportatori che hanno chiesto di essere esentati dalla registrazione e per i quali non è risultato che abbiano eluso i dazi antidumping.
Articolo 3
1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. I produttori attivi in Vietnam, in Pakistan e nelle Filippine che intendono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.
4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro detto termine di 40 giorni.
5. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e le richieste di esenzione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3), e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione B |
J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
Telex COMEU B 21877. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 195 del 19.7.2001, pag. 8.
(3) Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
10.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/58 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1583/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2004
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), ha fissato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), le date delle campagne di commercializzazione dei fichi secchi. |
(2) |
I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti rispettivamente all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96. |
(3) |
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione (3), stabilisce i criteri cui devono rispondere i prodotti per poter beneficiare del prezzo minimo e del pagamento dell'aiuto. |
(4) |
Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna di commercializzazione 2004/2005. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005:
a) |
il prezzo minimo di cui all'articolo 6 ter del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 878,86 EUR per tonnellata netta, franco produttore, per i fichi secchi non trasformati; |
b) |
l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 139,77 EUR per tonnellata netta per i fichi secchi. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/2004 (GU L 219 del 19.6.2004, pag. 3).
(3) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.
10.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/59 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1584/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2004
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 10 settembre 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento. |
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).
(3) GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995 (GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12).
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 10 settembre 2004
(EUR) |
|||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
1703 10 00 (2) |
8,65 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
10,10 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
10.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/61 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1585/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
(3) |
Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore. |
(4) |
In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni. |
(7) |
L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale. |
(8) |
Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
(9) |
In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 10 SETTEMBRE 2004
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
40,51 (1) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,23 (1) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
40,51 (1) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,23 (1) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,4404 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
44,04 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
42,64 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
42,64 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,4404 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
10.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/63 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1586/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2004
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 4a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 4a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 45,782 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23.
10.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/64 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1587/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2004
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
(3) |
Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95. |
(4) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio. |
(6) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 settembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1005 90 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1101 00 15 9100 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9130 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9150 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9170 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9180 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. |
10.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/66 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1588/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2004
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 238/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 238/2004 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (4), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 2 al 9 settembre 2004 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 238/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 34,28 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 1 901 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 23.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.
(4) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.
10.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/67 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1589/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2004
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1341/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1341/2004 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 2 al 9 settembre 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1341/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 249 del 23.7.2004, pag. 7.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
10.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/68 |
DECISIONE N. 1/2004 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE
del 6 maggio 2004
sull'uso della riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine nonché delle risorse del Fondo investimenti del nono Fondo europeo di sviluppo per la creazione di un Fondo per l'acqua ACP-UE
(2004/632/CE)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,
visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («l'accordo»), in particolare il paragrafo 8 dell'allegato I,
considerando quanto segue:
(1) |
Durante la 2571a sessione tenutasi il 22 marzo 2004 il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha approvato la creazione di un Fondo per l’acqua, da destinarsi a paesi ACP, e ha acconsentito a considerare di assegnarvi un importo di 500 milioni di EUR, provenienti dal miliardo condizionale del nono Fondo europeo di sviluppo (FES). Il Consiglio dei ministri ha anche approvato lo stanziamento immediato di una prima assegnazione di 250 milioni di EUR, e deciderà, entro marzo 2005, sullo stanziamento di una seconda assegnazione di 250 milioni di EUR, e sull’uso dei rimanenti 500 milioni di EUR, provenienti dal miliardo condizionale. La prima assegnazione di 250 milioni di EUR sarà distribuita come segue, facendo riferimento alle dotazioni di cui al paragrafo 3 del protocollo finanziario del 9o FES: 185 milioni di EUR alla dotazione per l’appoggio allo sviluppo di lungo termine, 24 milioni di EUR alla dotazione per la cooperazione e integrazione regionale e 41 milioni di EUR alla dotazione Fondo investimenti. |
(2) |
La Commissione ha notificato al Consiglio dei ministri ACP l’incremento dell’assegnazione intra-ACP del 9o FES di 24 milioni di EUR, e ha proposto che queste risorse siano usate per contribuire a un Fondo per l’acqua ACP-UE. |
(3) |
Per assicurare il supporto alla messa in opera dell'Iniziativa Acqua dell'UE nei paesi ACP, è opportuno assegnare risorse complementari alla cooperazione intra-ACP per un ammontare totale di 500 milioni di EUR, di cui è disponibile una prima quota di 250 milioni di EUR a seguito della decisione del Consiglio dei ministri dell'UE. Tuttavia, la dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali di cui al paragrafo 3, lettera b), dell'allegato I (protocollo finanziario) dell'accordo è esaurita. Occorre pertanto trasferire le risorse necessarie dalle risorse non assegnate della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del 9o FES e dal Fondo investimenti di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), del protocollo finanziario. |
(4) |
L'articolo 15 dell'accordo istituisce un Consiglio dei ministri ACP-CE avente il potere di prendere decisioni ai sensi dell'accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
Creazione di un Fondo per l'acqua ACP-UE
Viene trasferito all'assegnazione intra ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali e utilizzato per la creazione di un Fondo per l'acqua ACP-UE un importo di 226 milioni di EUR, costituito da 185 milioni di EUR provenienti dalla riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del 9o FES e da 41 milioni di EUR del Fondo investimenti del 9o FES. Insieme alla somma di 24 milioni di EUR, già disponibile per la cooperazione intra-ACP, una somma totale di 250 milioni di EUR sarà quindi resa disponibile per la prima quota del Fondo per l’acqua ACP-UE.
Articolo 2
Seconda quota
La somma di 250 milioni di EUR, proveniente dal miliardo condizionale del 9o FES, è usata per la seconda quota del Fondo per l’acqua ACP-UE, soggetta all’approvazione da parte del Consiglio dei ministri dell'Unione europea di una seconda assegnazione.
Articolo 3
Domanda di sostegno
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'allegato IV dell'accordo, il Consiglio dei ministri ACP chiede alla Commissione di finanziare il sostegno al Fondo per l'acqua ACP-UE mediante le risorse per la cooperazione intra-ACP, per gli importi di cui agli articoli 1 e 2.
Fatto a Gaborone, addì 6 maggio 2004.
Per il Consiglio dei ministri ACP-CE
Il presidente
P. MOUSSA
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.