ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 260

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
6 agosto 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1421/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1422/2004 della Commissione, del 5 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

6

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/589/CE:Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa alla notifica alla Repubblica di Corea del recesso della Comunità europea dall'accordo tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni

8

 

 

Commissione

 

*

2004/590/CE:Decisione della Commissione, del 4 giugno 2004, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati cipriota per i bovini [notificata con il numero C(2004) 1969] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) ( 1 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

6.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1421/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 (2) contiene disposizioni relative alla protezione e allo sviluppo delle risorse acquatiche e allo sviluppo del settore acquicolo della Comunità.

(2)

La normativa comunitaria stabilisce la possibilità di aiuti supplementari alla demolizione quando è applicabile un piano di recupero. In tal caso, o qualora la Commissione o gli Stati membri adottino misure di emergenza che possono avere effetti analoghi, occorrerebbe altresì aumentare gli aiuti per i pescatori obbligati a cessare l'attività di pesca a causa del piano o delle misure in questione. La stessa disposizione dovrebbe essere applicabile ai pescatori rimasti disoccupati a causa di un piano di recupero o di misure di emergenza, senza che le navi siano demolite.

(3)

Il 19 settembre 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione concernente una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea. Per attuare tale strategia occorre modificare il regolamento (CE) n. 2792/1999.

(4)

Gli interventi necessari ai fini della protezione e dello sviluppo delle risorse acquatiche non concernono solo le acque marittime, ma anche le acque interne, in particolare per quanto riguarda le specie anadrome e catadrome. In tale prospettiva risultano di particolare importanza il recupero e la riapertura degli itinerari di migrazione e delle aree di riproduzione.

(5)

Non dovrebbero essere incoraggiati aumenti della produzione eccedenti la prevedibile crescita della domanda. Sono necessarie migliori strategie di commercializzazione, ma spesso mancano statistiche attendibili sul consumo di pesce nonché studi economici sui mercati e sulla commercializzazione dei prodotti acquicoli.

(6)

Le fioriture di alghe tossiche sono una delle maggiori minacce che incombono sul futuro della molluschicoltura europea. In alcuni casi le fioriture possono protrarsi per periodi eccezionalmente lunghi o verificarsi in un periodo di forti vendite e può essere giustificata una compensazione per i molluschicoltori colpiti, salvo che si tratti di fenomeni periodici.

(7)

Ampliare la base di conoscenze dell'industria implica di tenere conto di tutti gli aspetti dell'allevamento ed è di primaria importanza per l'acquacoltura. Vista l'insufficienza dei fondi destinati a tal fine, è essenziale continuare ad incoraggiare la ricerca applicata e lo sviluppo tecnologico in acquacoltura, estendendo le possibilità di finanziamento pubblico e promuovendo l'iniziativa privata nel settore.

(8)

Occorrerebbe incoraggiare le imprese acquicole ad operare in modo sempre più rispettoso dell'ambiente e a sviluppare su base volontaria iniziative che vadano al di là dei requisiti minimi legali per quanto riguarda la tutela ambientale.

(9)

Per poter mantenere il contributo pubblico di cui beneficiano le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura occorre stabilire una chiara distinzione tra queste imbarcazioni e i pescherecci, come definiti nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (3), poiché alcuni pescherecci, anche se utilizzati esclusivamente in acquacoltura, potrebbero tuttavia tornare ad esercitare l'attività di pesca.

(10)

Per incoraggiare la riduzione permanente dello sforzo di pesca, qualora il Consiglio adotti un piano di recupero o la Commissione o gli Stati membri adottino misure di emergenza, non dovrebbe essere prescritto il rimborso degli aiuti precedentemente riscossi dai pescherecci interessati dal piano o dalle misure in questione.

(11)

Se un peschereccio deve sostituire gli attrezzi da pesca in caso di piano di recupero, dovrebbe essere possibile considerare la prima sostituzione degli attrezzi da pesca una spesa ammissibile.

(12)

Ai pescherecci comunitari può essere prescritto l'uso di deterrenti acustici in talune attività di pesca per ridurre la cattura e l'uccisione accidentali di cetacei. Il costo derivante da tale obbligo dovrebbe essere ammissibile agli aiuti per l'ammodernamento dei pescherecci.

(13)

Gli interventi pubblici a favore dell'acquacoltura dalla fine degli anni '70 hanno stimolato la crescita della produzione, ma ora la situazione è cambiata e alcuni settori sono minacciati da crisi di sovrapproduzione. Occorrerebbe pertanto definire nuove priorità all'interno delle misure previste per l’acquacoltura nei programmi dello strumento finanziario di orientamento della pesca e in alcuni casi ridurre l'aliquota dell'aiuto.

(14)

Alcune forme di piscicoltura possono svolgere un ruolo positivo per l'ambiente, consentendo di associare ad un'attività economica la conservazione o la valorizzazione di zone umide. In tali casi è giustificato un aumento dell'aiuto pubblico.

(15)

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:

1)

all'articolo 10, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Nei cinque anni successivi alla concessione di un aiuto pubblico per la costruzione di una nave, le spese per l'armamento e l'ammodernamento della stessa non sono ammissibili agli aiuti, tranne che per l'attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci o per i deterrenti acustici;»

2)

all'articolo 12, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

Qualora il Consiglio adotti un piano di recupero o la Commissione o uno o più Stati membri adottino misure speciali o di emergenza, i massimali dei contributi di cui alle lettere b) e c) possono essere aumentati del 20 %. Inoltre, non si applica l'obbligo di cessazione definitiva delle attività di pesca della nave su cui erano imbarcati i pescatori beneficiari di una misura compensativa, come previsto alla lettera b).»

3)

all'articolo 12, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera b) o lettera e), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso un anno dal versamento della compensazione a suo favore;»

4)

all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

attività intese alla protezione e allo sviluppo delle risorse acquatiche, comprese le risorse di acqua dolce, ad eccezione del ripopolamento;»

5)

all'articolo 15, paragrafo 3, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n)

miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato, compresi statistiche e studi economici.»

6)

l'articolo 16 è modificato come segue:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Gli Stati membri possono concedere una compensazione finanziaria ai molluschicoltori nei casi in cui la contaminazione di molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossina marina renda necessario, per la tutela della salute umana, sospendere la raccolta per più di quattro mesi consecutivi o qualora le perdite subite in seguito alla sospensione della raccolta durante un periodo di forti vendite rappresentino oltre il 35 % del fatturato annuo dell'impresa in questione, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti. La compensazione non può essere concessa per più di sei mesi di sospensione della raccolta durante tutto il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1421/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004 (4) recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca e la fine del 2006.

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 2 non può eccedere, per ciascuno Stato membro e per l'intero periodo 2000-2006, il maggiore dei due limiti seguenti: un milione di EUR o il 4 % del contributo finanziario comunitario assegnato al settore nello Stato membro di cui trattasi.»

c)

al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Qualora il Consiglio adotti un piano di recupero o la Commissione o uno o più Stati membri adottino misure di emergenza, non si applica l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii).»

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Un periodico arresto stagionale delle attività di pesca e di acquacoltura non può beneficiare delle compensazioni di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 2 e 3.»

7)

all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto come progetti pilota iniziative di ricerca applicata su scala ridotta, di importo totale non superiore a 150 000 EUR e di durata non superiore a tre anni, condotte da un operatore economico, da un organismo scientifico o tecnico, da un'organizzazione professionale rappresentativa ovvero da un altro organismo competente, purché contribuiscano agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella Comunità.»

8)

l'allegato III è modificato come segue:

a)

Il punto 1.4, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

Le navi devono essere iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunità da almeno cinque anni, tranne che per l'attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci o ai deterrenti acustici. In occasione dei lavori di ammodernamento, le modifiche delle loro caratteristiche devono essere comunicate al registro e la loro misurazione deve essere conforme alle disposizioni comunitarie.»

b)

il punto 1.4, lettera b), è modificato come segue:

il sottopunto iii) è modificato nel modo seguente:

«iii)

il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza, e/o»,

è aggiunto il seguente sottopunto:

«iv)

l’acquisto di deterrenti acustici a norma del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca (5),

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Ferme restando le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, la sostituzione degli attrezzi da pesca non è considerata una spesa ammissibile, a meno che il peschereccio non sia soggetto a un piano di recupero e non sia tenuto a cessare la partecipazione all'attività di pesca in questione e a pescare altre specie con attrezzi diversi. In tal caso la Commissione può decidere che la prima sostituzione degli attrezzi da pesca, nel caso in cui le possibilità di pesca siano notevolmente ridotte da un piano di recupero, può essere considerata una spesa ammissibile.»

c)

la prima frase del punto 2.1 è sostituita dalla seguente:

«Le spese ammissibili al contributo dello SFOP riguardano l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e sviluppare le risorse acquatiche, il ripristino di fiumi e laghi, comprese le aree di riproduzione e la facilitazione della migrazione verso monte e verso valle delle specie migratorie nonché la sorveglianza scientifica dei progetti.»

d)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.   Acquacoltura

a)

Ai fini del presente regolamento

per “acquacoltura” si intende l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche al fine di aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto;

b)

i responsabili dei progetti di piscicoltura intensiva trasmettono all'autorità di gestione, unitamente alla domanda di aiuto pubblico, le informazioni di cui all'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (6). L'autorità di gestione decide se il progetto debba essere oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 della suddetta direttiva. Se l'aiuto pubblico viene concesso, i costi relativi alla raccolta di dati sull'impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione possono beneficiare di un contributo dello SFOP;

c)

sono ammissibili le spese iniziali sostenute dalle imprese acquicole per partecipare al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (7), nonché gli investimenti che riguardano i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e quelli relativi alle imbarcazioni di servizio;

d)

i pescherecci, come definiti all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002, del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (8), anche se utilizzati esclusivamente per le attività acquicole, non sono considerati imbarcazioni di servizio;

e)

tra le misure relative all'acquacoltura contenute nei programmi cofinanziati dallo SFOP è data priorità ai seguenti aspetti:

i)

sviluppo di tecniche che riducano in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente,

ii)

miglioramento di attività acquicole tradizionali importanti per mantenere il tessuto sociale e ambientale di determinate zone;

iii)

ammodernamento di imprese esistenti;

iv)

misure a vantaggio dell'acquacoltura rientranti nel campo di applicazione degli articoli 14 e 15 del presente regolamento;

v)

diversificazione delle specie allevate;

f)

In deroga alle disposizioni dell'allegato IV, punto 2, tabella 3, gruppo 3, e fatte salve le aliquote di contributo per le regioni ultraperiferiche, si applicano le seguenti aliquote di contributo:

i)

per investimenti riguardanti l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente o riguardanti progetti di piscicoltura vantaggiosi per l'ambiente, la partecipazione dei beneficiari privati (C) è pari ad almeno il 30 % delle spese ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1 e ad almeno il 50 % di tali spese nelle altre regioni. La valutazione dei vantaggi per l'ambiente compete al promotore e viene convalidata dall'autorità di gestione. Se l'aiuto pubblico è concesso, i costi relativi alla suddetta valutazione possono beneficiare di un contributo dello SFOP;

ii)

per investimenti riguardanti la costruzione di nuovi impianti di piscicoltura intensiva non compresi tra le priorità di cui alla lettera e), la partecipazione dei beneficiari privati (C) è pari ad almeno il 50 % delle spese ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1 e ad almeno il 70 % di tali spese nelle altre regioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  Parere espresso il 1o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 639/2004 (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9).

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(4)  GU L 260 del 6.8.2004, p. 1

(5)  GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12

(6)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(7)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(8)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59


6.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

052

44,5

999

44,5

0709 90 70

052

67,8

999

67,8

0805 50 10

388

57,5

508

46,6

520

45,9

524

60,8

528

52,9

999

52,7

0806 10 10

052

126,9

204

108,5

220

129,5

400

172,1

624

144,7

628

136,6

999

136,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

88,4

400

96,5

404

98,4

508

67,4

512

72,6

528

96,3

720

49,2

800

124,8

804

79,6

999

85,9

0808 20 50

052

155,6

388

80,1

528

46,7

999

94,1

0809 20 95

052

309,0

400

290,2

404

288,3

999

295,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,6

999

152,6

0809 40 05

066

32,0

093

41,6

094

37,5

512

91,6

624

104,1

999

61,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

6.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

relativa alla notifica alla Repubblica di Corea del recesso della Comunità europea dall'accordo tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni

(2004/589/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, prima frase,

visto l'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni (1), adottato con decisione 97/784/CE (2), di seguito denominato «accordo»,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo, entrambe le parti possono recedere dall'accordo notificando la loro intenzione all'altra parte.

(2)

Con il ritiro degli operatori comunitari del settore delle telecomunicazioni, la liberalizzazione del mercato coreano delle telecomunicazioni e la privatizzazione di Korea Telecom, l'accordo è divenuto privo di oggetto.

(3)

Anche la Repubblica di Corea ritiene che l'accordo sia divenuto privo di oggetto.

(4)

È opportuno che la Comunità receda dall'accordo.

(5)

Il Consiglio dovrebbe autorizzare la Commissione a notificare il recesso dall'accordo.

(6)

Il memorandum tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea relativo agli appalti degli operatori privati delle telecomunicazioni (3) deve essere mantenuto,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità recede dall'accordo tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a notificare tale recesso alla Repubblica di Corea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. H. DONNER


(1)  GU L 321 del 22.11.1997, pag. 32.

(2)  GU L 321 del 22.11.1997, pag. 30.

(3)  GU L 321 del 22.11.1997, pag. 41.


Commissione

6.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2004

che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati cipriota per i bovini

[notificata con il numero C(2004) 1969]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/590/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

(1)

Cipro ha chiesto che sia riconosciuto il carattere pienamente operativo della base di dati che è parte del sistema cipriota per l'identificazione e la registrazione dei bovini, conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1).

(2)

Le autorità cipriote hanno presentato le necessarie informazioni, aggiornate al 31 marzo 2004.

(3)

Dette autorità si sono impegnate a rendere maggiormente attendibile la base di dati assicurando segnatamente quanto segue: i) verranno adottate ulteriori disposizioni, comprese le ispezioni, al fine di garantire il rispetto del termine massimo di cinque giorni lavorativi per la notifica da parte del detentore di nascite, decessi e movimenti, in particolare negli allevamenti; ii) saranno attuate ulteriori misure intese a correggere rapidamente eventuali errori od omissioni individuati automaticamente o a seguito di ispezioni sul posto; iii) saranno previste ulteriori prove di plausibilità al fine di garantire la qualità delle informazioni della base di dati, in particolare per le nascite; iv) la base di dati sarà potenziata al fine di assicurare la qualità delle informazioni concernenti la sostituzione dei marchi auricolari; v) saranno prese ulteriori misure intese a garantire l'attuazione dei controlli sull'identificazione e sulla registrazione dei bovini conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione (2).

(4)

Le autorità cipriote si sono impegnate ad attuare entro il 30 aprile 2004 le misure di miglioramento concordate.

(5)

Tenuto conto di quanto precede, è opportuno riconoscere il carattere pienamente operativo della base di dati cipriota per i bovini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La base di dati cipriota per i bovini è riconosciuta come pienamente operativa a decorrere dal 1o maggio 2004.

Articolo 2

Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 499/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 24).