ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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2004/590/CE:Decisione della Commissione, del 4 giugno 2004, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati cipriota per i bovini [notificata con il numero C(2004) 1969] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
6.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1421/2004 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2792/1999 (2) contiene disposizioni relative alla protezione e allo sviluppo delle risorse acquatiche e allo sviluppo del settore acquicolo della Comunità. |
(2) |
La normativa comunitaria stabilisce la possibilità di aiuti supplementari alla demolizione quando è applicabile un piano di recupero. In tal caso, o qualora la Commissione o gli Stati membri adottino misure di emergenza che possono avere effetti analoghi, occorrerebbe altresì aumentare gli aiuti per i pescatori obbligati a cessare l'attività di pesca a causa del piano o delle misure in questione. La stessa disposizione dovrebbe essere applicabile ai pescatori rimasti disoccupati a causa di un piano di recupero o di misure di emergenza, senza che le navi siano demolite. |
(3) |
Il 19 settembre 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione concernente una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea. Per attuare tale strategia occorre modificare il regolamento (CE) n. 2792/1999. |
(4) |
Gli interventi necessari ai fini della protezione e dello sviluppo delle risorse acquatiche non concernono solo le acque marittime, ma anche le acque interne, in particolare per quanto riguarda le specie anadrome e catadrome. In tale prospettiva risultano di particolare importanza il recupero e la riapertura degli itinerari di migrazione e delle aree di riproduzione. |
(5) |
Non dovrebbero essere incoraggiati aumenti della produzione eccedenti la prevedibile crescita della domanda. Sono necessarie migliori strategie di commercializzazione, ma spesso mancano statistiche attendibili sul consumo di pesce nonché studi economici sui mercati e sulla commercializzazione dei prodotti acquicoli. |
(6) |
Le fioriture di alghe tossiche sono una delle maggiori minacce che incombono sul futuro della molluschicoltura europea. In alcuni casi le fioriture possono protrarsi per periodi eccezionalmente lunghi o verificarsi in un periodo di forti vendite e può essere giustificata una compensazione per i molluschicoltori colpiti, salvo che si tratti di fenomeni periodici. |
(7) |
Ampliare la base di conoscenze dell'industria implica di tenere conto di tutti gli aspetti dell'allevamento ed è di primaria importanza per l'acquacoltura. Vista l'insufficienza dei fondi destinati a tal fine, è essenziale continuare ad incoraggiare la ricerca applicata e lo sviluppo tecnologico in acquacoltura, estendendo le possibilità di finanziamento pubblico e promuovendo l'iniziativa privata nel settore. |
(8) |
Occorrerebbe incoraggiare le imprese acquicole ad operare in modo sempre più rispettoso dell'ambiente e a sviluppare su base volontaria iniziative che vadano al di là dei requisiti minimi legali per quanto riguarda la tutela ambientale. |
(9) |
Per poter mantenere il contributo pubblico di cui beneficiano le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura occorre stabilire una chiara distinzione tra queste imbarcazioni e i pescherecci, come definiti nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (3), poiché alcuni pescherecci, anche se utilizzati esclusivamente in acquacoltura, potrebbero tuttavia tornare ad esercitare l'attività di pesca. |
(10) |
Per incoraggiare la riduzione permanente dello sforzo di pesca, qualora il Consiglio adotti un piano di recupero o la Commissione o gli Stati membri adottino misure di emergenza, non dovrebbe essere prescritto il rimborso degli aiuti precedentemente riscossi dai pescherecci interessati dal piano o dalle misure in questione. |
(11) |
Se un peschereccio deve sostituire gli attrezzi da pesca in caso di piano di recupero, dovrebbe essere possibile considerare la prima sostituzione degli attrezzi da pesca una spesa ammissibile. |
(12) |
Ai pescherecci comunitari può essere prescritto l'uso di deterrenti acustici in talune attività di pesca per ridurre la cattura e l'uccisione accidentali di cetacei. Il costo derivante da tale obbligo dovrebbe essere ammissibile agli aiuti per l'ammodernamento dei pescherecci. |
(13) |
Gli interventi pubblici a favore dell'acquacoltura dalla fine degli anni '70 hanno stimolato la crescita della produzione, ma ora la situazione è cambiata e alcuni settori sono minacciati da crisi di sovrapproduzione. Occorrerebbe pertanto definire nuove priorità all'interno delle misure previste per l’acquacoltura nei programmi dello strumento finanziario di orientamento della pesca e in alcuni casi ridurre l'aliquota dell'aiuto. |
(14) |
Alcune forme di piscicoltura possono svolgere un ruolo positivo per l'ambiente, consentendo di associare ad un'attività economica la conservazione o la valorizzazione di zone umide. In tali casi è giustificato un aumento dell'aiuto pubblico. |
(15) |
Il regolamento (CE) n. 2792/1999 dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 10, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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2) |
all'articolo 12, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:
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3) |
all'articolo 12, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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4) |
all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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5) |
all'articolo 15, paragrafo 3, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
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6) |
l'articolo 16 è modificato come segue:
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7) |
all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto come progetti pilota iniziative di ricerca applicata su scala ridotta, di importo totale non superiore a 150 000 EUR e di durata non superiore a tre anni, condotte da un operatore economico, da un organismo scientifico o tecnico, da un'organizzazione professionale rappresentativa ovvero da un altro organismo competente, purché contribuiscano agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella Comunità.» |
8) |
l'allegato III è modificato come segue:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) Parere espresso il 1o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 639/2004 (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9).
(3) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(4) GU L 260 del 6.8.2004, p. 1.»
(5) GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12.»
(6) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
(7) GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(8) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.»
6.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2004 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 5 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0707 00 05 |
052 |
44,5 |
999 |
44,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
67,8 |
999 |
67,8 |
|
0805 50 10 |
388 |
57,5 |
508 |
46,6 |
|
520 |
45,9 |
|
524 |
60,8 |
|
528 |
52,9 |
|
999 |
52,7 |
|
0806 10 10 |
052 |
126,9 |
204 |
108,5 |
|
220 |
129,5 |
|
400 |
172,1 |
|
624 |
144,7 |
|
628 |
136,6 |
|
999 |
136,4 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
88,4 |
400 |
96,5 |
|
404 |
98,4 |
|
508 |
67,4 |
|
512 |
72,6 |
|
528 |
96,3 |
|
720 |
49,2 |
|
800 |
124,8 |
|
804 |
79,6 |
|
999 |
85,9 |
|
0808 20 50 |
052 |
155,6 |
388 |
80,1 |
|
528 |
46,7 |
|
999 |
94,1 |
|
0809 20 95 |
052 |
309,0 |
400 |
290,2 |
|
404 |
288,3 |
|
999 |
295,8 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
152,6 |
999 |
152,6 |
|
0809 40 05 |
066 |
32,0 |
093 |
41,6 |
|
094 |
37,5 |
|
512 |
91,6 |
|
624 |
104,1 |
|
999 |
61,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
6.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/8 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 2004
relativa alla notifica alla Repubblica di Corea del recesso della Comunità europea dall'accordo tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni
(2004/589/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, prima frase,
visto l'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni (1), adottato con decisione 97/784/CE (2), di seguito denominato «accordo»,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo, entrambe le parti possono recedere dall'accordo notificando la loro intenzione all'altra parte. |
(2) |
Con il ritiro degli operatori comunitari del settore delle telecomunicazioni, la liberalizzazione del mercato coreano delle telecomunicazioni e la privatizzazione di Korea Telecom, l'accordo è divenuto privo di oggetto. |
(3) |
Anche la Repubblica di Corea ritiene che l'accordo sia divenuto privo di oggetto. |
(4) |
È opportuno che la Comunità receda dall'accordo. |
(5) |
Il Consiglio dovrebbe autorizzare la Commissione a notificare il recesso dall'accordo. |
(6) |
Il memorandum tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea relativo agli appalti degli operatori privati delle telecomunicazioni (3) deve essere mantenuto, |
DECIDE:
Articolo 1
La Comunità recede dall'accordo tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a notificare tale recesso alla Repubblica di Corea.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
P. H. DONNER
(1) GU L 321 del 22.11.1997, pag. 32.
(2) GU L 321 del 22.11.1997, pag. 30.
(3) GU L 321 del 22.11.1997, pag. 41.
Commissione
6.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2004
che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati cipriota per i bovini
[notificata con il numero C(2004) 1969]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/590/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57,
considerando quanto segue:
(1) |
Cipro ha chiesto che sia riconosciuto il carattere pienamente operativo della base di dati che è parte del sistema cipriota per l'identificazione e la registrazione dei bovini, conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1). |
(2) |
Le autorità cipriote hanno presentato le necessarie informazioni, aggiornate al 31 marzo 2004. |
(3) |
Dette autorità si sono impegnate a rendere maggiormente attendibile la base di dati assicurando segnatamente quanto segue: i) verranno adottate ulteriori disposizioni, comprese le ispezioni, al fine di garantire il rispetto del termine massimo di cinque giorni lavorativi per la notifica da parte del detentore di nascite, decessi e movimenti, in particolare negli allevamenti; ii) saranno attuate ulteriori misure intese a correggere rapidamente eventuali errori od omissioni individuati automaticamente o a seguito di ispezioni sul posto; iii) saranno previste ulteriori prove di plausibilità al fine di garantire la qualità delle informazioni della base di dati, in particolare per le nascite; iv) la base di dati sarà potenziata al fine di assicurare la qualità delle informazioni concernenti la sostituzione dei marchi auricolari; v) saranno prese ulteriori misure intese a garantire l'attuazione dei controlli sull'identificazione e sulla registrazione dei bovini conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione (2). |
(4) |
Le autorità cipriote si sono impegnate ad attuare entro il 30 aprile 2004 le misure di miglioramento concordate. |
(5) |
Tenuto conto di quanto precede, è opportuno riconoscere il carattere pienamente operativo della base di dati cipriota per i bovini, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La base di dati cipriota per i bovini è riconosciuta come pienamente operativa a decorrere dal 1o maggio 2004.
Articolo 2
Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 499/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 24).