ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
Sommario |
|
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
|
|
|
Consiglio |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
|
Commissione |
|
|
* |
2004/550/CE:Decisione della Commissione, del 13 luglio 2004, che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati contro la febbre catarrale degli ovini in uscita dalle zone di protezione [notificata con il numero C(2004) 1925] ( 1 ) |
|
|
||
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1294/2004 DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1600/1999 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2), in particolare l’articolo 20,
vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA PRECEDENTE
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1600/1999 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm (il «prodotto in esame») classificabile al codice NC ex 7223 00 19, originario dell’India. Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra lo 0 e il 55,6 %. |
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 1599/1999 (4) il Consiglio ha istituito contemporaneamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni dello stesso prodotto originario dell’India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 e il 35,4 % nei confronti dei singoli esportatori, con un’aliquota del 48,8 % per gli esportatori che non hanno collaborato. |
B. PROCEDURA IN CORSO
1. Domanda di riesame relativo ai nuovi esportatori
(3) |
In seguito all’istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto da un produttore indiano, VSL Wires Limited («il richiedente»), una richiesta di apertura di un riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1600/1999, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato agli altri esportatori del prodotto in esame in India e di non aver esportato tale prodotto durante il periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o aprile 1997 al 31 marzo 1998), ma di averlo esportato nella Comunità in seguito. Sulla base di tali elementi, esso ha chiesto di beneficiare di un’aliquota di dazio individuale in caso di riscontro di pratiche di dumping. |
2. Avvio di un riesame
(4) |
La Commissione ha esaminato gli elementi di prova addotti dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all’industria comunitaria interessata la possibilità di formulare osservazioni, la Commissione ha avviato, con regolamento (CE) n. 1225/2003 (5) un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1600/1999 per quanto riguarda il richiedente e ha avviato un’inchiesta. Contemporaneamente, è stato abrogato il dazio antidumping in vigore nei confronti delle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente e si è stabilito che tali importazioni fossero soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(5) |
Contemporaneamente, e per le stesse ragioni, in seguito a una domanda del richiedente, la Commissione ha avviato un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio (6) a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97. |
3. Prodotto in esame
(6) |
Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso considerato dal regolamento (CE) n. 1600/1999 del Consiglio, ossia filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente in peso dal 28 % al 31 % e non più di nichel e tra il 20 % e il 22 % e non più di cromo. |
4. Periodo dell’inchiesta
(7) |
L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (il «periodo dell’inchiesta ai fini del riesame»). |
5. Parti interessate
(8) |
Oltre ad informare ufficialmente il richiedente e il governo dell’India dell’avvio della procedura, la Commissione ha dato alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Nessuna osservazione o richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione. |
(9) |
La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta completa entro il termine stabilito. Essa ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta e ha effettuato visite di controllo nei locali del richiedente. |
C. PORTATA DEL RIESAME
(10) |
Poiché il richiedente non ha domandato alcun riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il riesame ha riguardato unicamente il dumping. |
D. ESITO DELL’INCHIESTA
(11) |
Il richiedente ha potuto ampiamente dimostrare di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. |
(12) |
L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 1o aprile 1997 e il 31 marzo 1998. |
(13) |
La Commissione ha esaminato se il richiedente avesse esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. A tale riguardo, si è stabilito che il richiedente non ha effettuato alcuna vendita nella Comunità, né ha assunto alcun obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo del prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. |
(14) |
È stato accertato che il richiedente aveva effettuato soltanto una vendita nella Comunità nell’agosto 2001, ossia dopo il periodo dell’inchiesta iniziale ma ben prima del periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. |
(15) |
Il richiedente ha domandato alla Commissione di estendere il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame per tener conto del periodo in cui è stata effettuata la vendita di cui al considerando 14. A questo proposito, egli ha sostenuto di aver richiesto il riesame relativo ai nuovi esportatori nell’agosto 2001 e ha proposto che il periodo dell’inchiesta fosse compreso tra il 1o luglio 2001 e il 31 marzo 2003. Si osservi, a tale proposito, che ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, ai fini di una conclusione rappresentativa, la Commissione sceglie un periodo dell’inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’inizio del procedimento. Il fatto che siano occorsi quasi due anni e una fitta corrispondenza prima che il richiedente presentasse una domanda di riesame soddisfacente non giustifica alcuna deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre, se si accettasse di estendere il periodo dell’inchiesta per tener conto dell’unica vendita all’esportazione effettuata, potrebbero venire utilizzati dati e informazioni contabili superati, a scapito della precisione delle conclusioni dell’inchiesta in merito all’attuale situazione del richiedente. Va inoltre sottolineato che se anche fosse stato scelto un periodo dell’inchiesta ai fini del riesame così lungo, includendo l’unica vendita dell’agosto 2001, tale vendita non costituirebbe una base rappresentativa per la valutazione del dumping e la determinazione del margine di dumping individuale. La suddetta unica vendita rappresentava soltanto lo 0,2 % circa della produzione annua del richiedente per il prodotto in esame, e il suo prezzo era pari al doppio del prezzo all’esportazione del medesimo prodotto venduto a tutti gli altri paesi terzi durante tale periodo. Non è stato pertanto possibile utilizzare la vendita in questione per determinare in maniera rappresentativa il dumping per il richiedente. |
(16) |
Nella risposta al questionario, il richiedente ha segnalato un contratto firmato durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, ma la verifica in loco ha confermato che la vendita non era mai stata effettuata. Si stabilisce pertanto che il richiedente non ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità e che la sua dichiarata «intenzione di continuare ad esportare nella CE» dopo la vendita effettuata nel 2001 non si è concretizzata. Per i suddetti motivi, si ritiene che in mancanza di esportazioni nella Comunità o di qualsiasi impegno contrattuale irrevocabile durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, non sia possibile calcolare un margine di dumping individuale per il richiedente a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dev’essere pertanto applicato il margine di dumping determinato nell’inchiesta iniziale per le parti non sottoposte ad un esame individuale, ossia 76,2 % [cfr. il considerando 23 del regolamento (CE) n. 1600/1999]. |
E. DAZIO ANTIDUMPING
(17) |
Poiché il livello più elevato di eliminazione del pregiudizio stabilito nel corso dell’inchiesta iniziale, pari a 55,6 %, è inferiore al margine di dumping accertato per il richiedente (76,2 %, cfr. il considerando 16), l’aliquota del dazio antidumping per il richiedente non deve superare tale livello di eliminazione del pregiudizio, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(18) |
Benché non siano state effettuate esportazioni nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, nel corso del riesame accelerato parallelo del regolamento (CE) n. 1599/1999, realizzato ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 (cfr. il considerando 5), è stato calcolato per il richiedente un dazio compensativo individuale sulla base dell’importo della sovvenzione alle esportazioni (ad valorem 14,1 %). |
(19) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione. |
(20) |
Sulla base di quanto precede, l’aliquota del dazio antidumping definitivo istituito nei confronti delle importazioni nella Comunità di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm prodotto ed esportato dalla VSL Wires Limited, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria (dazio doganale non corrisposto) e tenendo conto dell’esito del riesame accelerato parallelo delle misure compensative in vigore, dev’essere pari a 41,5 %, ossia 55,6 % meno 14,1 %. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1600/1999. |
F. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING
(21) |
Il dazio antidumping applicabile alla VSL Wires Limited viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1225/2003. |
G. COMUNICAZIONE E DURATA DELLE MISURE
(22) |
La Commissione ha informato il richiedente e il governo indiano dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali intendeva proporre la modifica del regolamento (CE) n. 1600/1999, offrendo loro un lasso di tempo ragionevole per presentare le proprie osservazioni. |
(23) |
Nelle osservazioni al riguardo il richiedente ha affermato che per calcolare il margine dumping la Commissione non ha esaminato altre alternative disponibili per determinare il prezzo all’esportazione, in particolare il ricorso ai prezzi all’esportazione da esso praticati nei confronti di altri paesi terzi. A questo proposito, va sottolineato che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ai fini della determinazione del dumping il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione dal paese esportatore nella Comunità. Nessuna disposizione prevede la possibilità di calcolare il prezzo all’esportazione sulla base delle esportazioni effettuate dal paese esportatore verso destinazioni diverse dalla Comunità. La richiesta dev’essere pertanto respinta e vanno confermate le conclusioni di cui ai considerando 11-16. |
(24) |
Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 1600/199 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1600/1999 è modificata come segue:
«VSL Wires Limited, G-1/3 MIDC, Tarapur Industrial Area, Boisar District, Thane, Maharashtra, India |
41,5 |
A444» |
Articolo 2
1. Il dazio antidumping istituito viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1225/2003.
2. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.
(3) GU L 189 del 22.7.1999, pag. 19.
(4) GU L 189 del 22.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 164/2002 (GU L 30 del 31.1.2002, pag. 9).
(5) GU L 172 del 10.7.2003, pag. 6.
(6) GU C 161 del 10.7.2003, pag. 2.
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2004 DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1599/1999 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 20,
vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA PRECEDENTE
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1599/1999 (2) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm (il «prodotto in esame») classificabile al codice NC ex 7223 00 19, originario dell’India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 e il 35,4 % nei confronti dei singoli esportatori, con un’aliquota del 48,8 % per gli esportatori che non hanno collaborato. |
B. PROCEDURA IN CORSO
1. Domanda di riesame
(2) |
In seguito all’istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999, a norma dell’articolo 20 del regolamento di base, da un produttore indiano, VSL Wires Limited («il richiedente»). Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato agli altri esportatori del prodotto in esame in India e di non aver esportato tale prodotto durante il periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o aprile 1997 al 31 marzo 1998), ma di averlo esportato nella Comunità in seguito. Sulla base di tali elementi, esso ha chiesto di beneficiare di un’aliquota di dazio individuale. |
2. Avvio di un riesame accelerato
(3) |
La Commissione ha esaminato gli elementi di prova addotti dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame a norma dell’articolo 20 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all’industria comunitaria interessata la possibilità di formulare osservazioni, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999 per quanto riguarda la società in questione e ha avviato un’inchiesta. |
3. Prodotto in esame
(4) |
Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso considerato dal regolamento (CE) n. 1599/1999, ossia filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente in peso dal 28 % al 31 % e non più di nichel e dal 20 % al 22 % e non più di cromo. |
4. Periodo dell’inchiesta
(5) |
L’inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (il «periodo dell’inchiesta ai fini del riesame»). |
5. Parti interessate
(6) |
Oltre ad informare ufficialmente il richiedente e il governo dell’India dell’avvio della procedura, la Commissione ha dato alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Nessuna osservazione o richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione. |
(7) |
La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta completa entro il termine stabilito. Essa ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta e ha effettuato visite di controllo nei locali del richiedente. |
C. PORTATA DEL RIESAME
(8) |
Poiché il richiedente non ha domandato alcun riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il riesame ha riguardato unicamente il sovvenzionamento. |
(9) |
La Commissione ha esaminato gli stessi sistemi di sovvenzioni analizzati nell’inchiesta iniziale. Essa ha inoltre esaminato se il richiedente si fosse avvalso dei sistemi di sovvenzioni che avrebbero conferito vantaggi secondo la denuncia originale, ma che non risultavano essere stati utilizzati durante l’inchiesta iniziale. La Commissione ha verificato infine se il richiedente si fosse avvalso dei sistemi di sovvenzioni instaurati dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale o se avesse ricevuto sovvenzioni ad hoc dopo tale data. |
D. ESITO DELL’INCHIESTA
1. Qualifica di nuovo esportatore
(10) |
Il richiedente ha potuto ampiamente dimostrare di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure compensative in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. |
(11) |
L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 1o aprile 1997 e il 31 marzo 1998. |
(12) |
È stato accertato che il richiedente aveva effettuato soltanto una vendita nella Comunità nell’agosto 2001, ossia dopo il periodo dell’inchiesta iniziale ma ben prima del periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. |
(13) |
Nella risposta al questionario, il richiedente ha segnalato soltanto un contratto firmato durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, ma la verifica in loco ha confermato che la vendita non era mai stata effettuata. Il richiedente non aveva pertanto assunto alcun obbligo contrattuale irrevocabile di esportare nella Comunità. |
(14) |
Si osserva tuttavia che durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame la società aveva effettuato un’elevata quantità di vendite all’esportazione verso altri paesi, che hanno consentito di calcolare il vantaggio procurato dalla sovvenzione a tali vendite, dato che detti vantaggi si concretizzano a prescindere dalla destinazione delle vendite. A questo proposito, la Commissione ha deciso di verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta del riesame accelerato, per calcolare l’eventuale importo della sovvenzione compensabile ripartendo tale importo sul volume del fatturato complessivo pertinente realizzato dal richiedente durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. |
2. Sovvenzioni
(15) |
Sulla base delle informazioni contenute nelle risposte del richiedente al questionario della Commissione, sono stati esaminati i sistemi seguenti:
|
3. Credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)
(16) |
È stato accertato che il richiedente ha ottenuto vantaggi nel quadro di questo sistema durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, ricorrendo ai crediti DEPBS su base post-esportazione. La descrizione particolareggiata del sistema figura al punto 4.3 del documento di politica in materia di esportazione e importazione (notifica n. 1/2002-07 del 31 marzo 2002 del ministero del Commercio e dell’industria del governo indiano). Secondo questo sistema, ogni esportatore ammissibile può chiedere crediti che sono calcolati in percentuale sul valore dei prodotti finiti esportati. Le aliquote DEPBS sono state stabilite dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso quello in esame, in base alle Standard Input/Output Norms (SION). Una licenza indicante l’importo del credito concesso è emessa automaticamente. Fatta eccezione per le merci soggette a restrizioni o a divieto d’importazione, il sistema DEPBS su base post-esportazione consente l’uso dei crediti per successive importazioni di qualsiasi merce (ad esempio materie prime o beni strumentali). I beni importati possono essere venduti sul mercato interno (subordinatamente al pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo. I crediti post-esportazione sono liberamente trasferibili. La licenza è valida per un periodo di 12 mesi dalla data di concessione. |
(17) |
Le caratteristiche del DEPBS non sono cambiate dall’inchiesta iniziale. Il sistema rappresenta una sovvenzione condizionata, di diritto, all’andamento delle esportazioni e, pertanto, nel corso dell’inchiesta iniziale è stato accertato che è da considerarsi specifico e passibile di misure compensative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. |
(18) |
Si è stabilito che il richiedente ha trasferito tutti i crediti DEPBS alla sua società collegata Viraj Alloys Ltd. La stessa pratica è stata seguita da altre tre società indiane collegate al richiedente: Viraj Forgings Ltd, Viraj Impoexpo Ltd e Viraj Profiles Ltd. L’inchiesta ha confermato che Viraj Alloys Ltd fornisce le materie prime a tutte le suddette società ed ha utilizzato tutti i crediti DEPBS da esse trasferiti per effettuare importazioni in esenzione doganale. Si è inoltre determinato che le esportazioni del prodotto in esame sono state effettuate attraverso diverse società collegate. Tenuto conto del fatto che i proprietari della società richiedente controllano tutte queste società collegate attraverso un vasto sistema di partecipazione azionaria, e che le società collegate sono coinvolte in determinate fasi della fabbricazione e della distribuzione del prodotto in esame, si è ritenuto opportuno trattare tutte queste società come un unico beneficiario. Pertanto, l’importo della sovvenzione nell’ambito del sistema DEPBS è stato determinato sulla base dell’importo del credito complessivo indicato nelle licenze concesse al richiedente e alle società ad esso collegate. Poiché la sovvenzione non è stata concessa in relazione ai quantitativi esportati, il suo importo è stato ripartito sul fatturato totale delle esportazioni realizzate dal richiedente e dalle società ad esso collegate, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. In conclusione, la VSL Wires Limited ha beneficiato di questo sistema durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, ottenendo sovvenzioni pari al 12,7 %. |
4. Esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme — ITES)
(19) |
È stato accertato che il richiedente ha ottenuto vantaggi nel quadro di questo sistema, segnatamente nel quadro della sezione 80HHC della legge indiana in materia di imposta sul reddito. La legge indiana in materia di imposta sul reddito del 1961 stabilisce le basi per le esenzioni dalle imposte che le società possono richiedere. Tali esenzioni comprendono quelle di cui alle sezioni 10A (applicabile a imprese situate nelle zone di libero scambio), 10B (applicabile alle unità orientate all’esportazione) e 80HHC (applicabile a qualsiasi impresa esportatrice di beni) della legge. Per beneficiare del sistema ITES, una società deve presentare la relativa domanda al momento della presentazione della denuncia dei redditi all’amministrazione fiscale. L’esercizio finanziario va dal 1o aprile al 31 marzo e la denuncia dei redditi dev’essere presentata entro il 30 novembre dell’anno successivo. Nella fattispecie, il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame ha coinciso con l’esercizio finanziario 1o aprile 2002-31 marzo 2003. |
(20) |
Le caratteristiche dell’ITES non sono cambiate dall’inchiesta iniziale. Durante tale inchiesta, si è concluso che il sistema ITES costituisce una sovvenzione compensabile, poiché il governo indiano dà un contributo finanziario alla società rinunciando ad entrate sotto forma di imposte dirette sui proventi delle esportazioni, che la società avrebbe dovuto versare se non avesse chiesto l’esenzione dall’imposta sul reddito. Si è riscontrato tuttavia che il sistema ITES ai sensi della sezione 80HHC è in via di graduale soppressione dall’esercizio finanziario 2000-2001 all’esercizio finanziario 2004-2005, quando i proventi delle esportazioni non potranno più essere esenti dall’imposta sul reddito. Durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, soltanto il 50 % dei proventi delle esportazioni ha beneficiato di tale esenzione. |
(21) |
La sovvenzione è condizionata, di diritto, all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto comporta l’esenzione soltanto per gli utili realizzati sulle vendite per l’esportazione, ed è pertanto considerata specifica. |
(22) |
Il vantaggio conferito al richiedente è stato calcolato in base alla differenza tra l’importo delle imposte normalmente dovute con e senza il beneficio dell’esenzione durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. L’aliquota dell’imposta sul reddito, compresa l’imposta sulle società più soprattassa, applicabile durante tale periodo, era del 36,75 %. Per determinare l’intero vantaggio conferito al richiedente, e tenuto conto del fatto che anche tre società ad esso collegate hanno esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (cfr. considerando 18), l’importo della sovvenzione è stato calcolato prendendo in considerazione l’esenzione dall’imposta sul reddito a norma della sezione 80HHC di cui hanno beneficiato il richiedente e le società Viraj Forgings Ltd, Viraj Impoexpo Ltd e Viraj Profiles Ltd. Poiché la sovvenzione non è stata concessa in relazione ai quantitativi esportati, il suo importo è stato ripartito sul fatturato totale delle esportazioni realizzate dal richiedente e dalle società ad esso collegate, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Su tale base, è stato determinato che VSL Wires Limited ha beneficiato di questo sistema, ottenendo sovvenzioni pari all’1,4 %. |
5. Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)
(23) |
È stato accertato che il richiedente non si è avvalso di questo sistema. |
6. Zone di trasformazione per l’esportazione (Export Processing Zones — EPZ)/Unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units — EOU)
(24) |
Si è accertato che il richiedente non aveva sede in una EPZ né costituiva una EOU e quindi non si è avvalso di questo sistema. |
7. Altri sistemi
(25) |
È stato accertato che il richiedente non ha beneficiato dei nuovi sistemi di sovvenzione istituiti dopo la chiusura dell’inchiesta iniziale, né ha ricevuto sovvenzioni ad hoc dopo tale data. |
8. Importo delle sovvenzioni compensabili
(26) |
Tenuto conto delle conclusioni definitive illustrate sopra in merito ai diversi sistemi, l’importo delle sovvenzioni compensabili per il richiedente è il seguente:
|
E. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DEL RIESAME
(27) |
Sulla base delle risultanze emerse nel corso dell’inchiesta, si è concluso che le importazioni nella Comunità di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm prodotto ed esportato dalla VSL Wires Limited devono essere soggette a un livello del dazio compensativo corrispondente agli importi individuali delle sovvenzioni stabiliti per tale società durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. |
(28) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1599/1999. |
F. COMUNICAZIONE E DURATA DELLE MISURE
(29) |
La Commissione ha informato il richiedente e il governo indiano dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali intendeva proporre la modifica del regolamento (CE) n. 1599/1999, offrendo loro un lasso di tempo ragionevole per presentare le proprie osservazioni. |
(30) |
Nelle osservazioni al riguardo il richiedente ha affermato che il DEPBS post-esportazione costituisce un sistema di restituzione sostitutiva, remissione/restituzione, erroneamente valutato dalla Commissione per quanto riguarda la portata della sovvenzione e l’importo del vantaggio compensabile. Esso ha sostenuto che la valutazione effettuata dalla Commissione dei vantaggi conferiti nell’ambito di tale sistema è inesatta in quanto soltanto la restituzione in eccesso può essere considerata una sovvenzione, e che la Commissione non ha esaminato le applicazioni pratiche del sistema. La Commissione ha ripetutamente concluso [cfr. ad esempio il regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio (4) e in particolare i considerando 14-20] che il DEPBS post-esportazione non è un sistema di restituzione né un sistema di restituzione sostitutiva, non essendo conforme a nessuna delle disposizioni degli allegati I-III del regolamento di base collegate all’articolo 2, paragrafo 1, punto ii). Il sistema non prevede l’obbligo automatico di importare solo merci utilizzate per la produzione delle merci esportate (allegato II del regolamento di base), che garantirebbe il rispetto dei requisiti di cui all’allegato I, punto i). Inoltre, non esiste un meccanismo di verifica che accerti l’effettivo consumo delle importazioni nel processo produttivo. Non si tratta neanche di un sistema di restituzione sostitutiva, poiché non è necessario che la quantità e le caratteristiche delle merci importate siano uguali a quelle delle merci di provenienza nazionale usate per produzioni destinate all’esportazione (allegato III del regolamento di base). Infine, i produttori esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPBS a prescindere dal fatto che in assoluto essi importino fattori produttivi. Nel caso del richiedente, l’inchiesta ha confermato che le materie prime sono state importate in esenzione doganale da una delle società ad esso collegate, utilizzando i crediti DEPBS trasferiti da tutte le società collegate ottenuti dalle esportazioni di prodotti diversi. Non è stato possibile tuttavia stabilire alcun legame tra i crediti di ciascuna società e le merci effettivamente importate dall’unica società collegata incaricata di importare materie prime. Si è accertato inoltre che il governo indiano non disponeva di un meccanismo di verifica che consentisse di accertare l’effettivo consumo delle importazioni per la fabbricazione di un determinato prodotto e da parte di una determinata società. Poiché, quindi, la suddetta deroga alla definizione di sovvenzione non si applica, il vantaggio compensabile corrisponde all’importo del credito complessivo concesso nell’ambito del sistema. Per tali ragioni, la richiesta non può essere accolta. Il richiedente ha inoltre sostenuto che «i servizi della Commissione non sono riusciti a compensare i dazi all’importazione rispetto ai costi, rendendo così i calcoli della sovvenzione errati ed esagerati». A tale proposito, va sottolineato che il richiedente è stato invitato anticipatamente, e sulla base della situazione descritta al considerando 18, a presentare elenchi dei crediti DEPBS post-esportazione per tutte le esportazioni effettuate durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. Il richiedente è stato inoltre invitato a presentare le medesime informazioni per tutte le esportazioni effettuate dalle società ad esso collegate per lo stesso periodo, unitamente all’indicazione dettagliata di eventuali tasse corrisposte per la domanda di licenza o altri costi sostenuti per ottenere i crediti. Il richiedente non ha tuttavia fornito tali particolari e non è stato in grado di fornire siffatte informazioni durante la verifica in loco. In mancanza, quindi, di informazioni rilevanti, non è stato possibile adeguare l’importo della sovvenzione per tener conto di tali costi come stabilito al considerando 18. |
(31) |
Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 1599/1999 ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1599/1999, è modificata con l’aggiunta del testo seguente:
«VSL Wires Limited, G-1/3 MIDC, Tarapur Industrial Area, Boisar District, Thane, Maharashtra, India |
14,1 |
A444» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 189 del 22.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 164/2002 (GU L 30 del 31.1.2002, pag. 9).
(3) GU C 161 del 10.7.2003, pag. 2.
(4) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 492/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 6).
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1296/2004 DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2004
che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica socialista del Vietnam
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 dicembre 1992 la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam hanno siglato un accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento (1), che è stato approvato con la decisione 96/477/CE (2). Tale accordo è stato modificato da ultimo mediante scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, siglato il 15 febbraio 2003 e applicato su base provvisoria dal 10 settembre 2003 (3). |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 9 di tale accordo, alcuni limiti quantitativi possono essere trasferiti all’anno successivo, se non sono stati utilizzati nell’anno in corso. |
(3) |
Alla luce dell'aumento dei contingenti previsto dallo scambio di lettere del 15 febbraio 2003, il 10 settembre 2003 la Repubblica socialista del Vietnam ha chiesto di trasferire le quantità inutilizzate nell’anno contingentale 2003 ai limiti quantitativi dell’anno contingentale 2004. |
(4) |
Poiché gli operatori vietnamiti e della Comunità hanno potuto beneficiare soltanto parzialmente dell’aumento dei contingenti per il 2003, è opportuno trasferire le parti inutilizzate di tali quantità aggiuntive ai livelli contingentali del 2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004 trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica socialista del Vietnam, ai sensi dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
(1) GU L 410 del 31.12.1992, pag. 279.
(2) GU L 199 dell’8.8.1996, pag. 1.
(3) GU L 152 del 20.6.2003, pag. 41.
ALLEGATO
690 Vietnam |
Adeguamento Trasferimenti di quantità inutilizzate dall’anno contingentale 2003 |
||||||
Gruppo |
Categ. |
Unità |
Limite 2004 |
Limite 2004 derivante dall'applicazione delle normali flessibilità |
Quantità inutilizzate del 2003 |
% dell’aumento totale dei contingenti per il 2003 |
Nuovo limite adeguato per il 2004 |
IB |
4 |
pezzi |
16 531 000 |
17 870 677 |
2 722 278 |
55,7 % |
20 592 955 |
IB |
5 |
pezzi |
5 482 000 |
5 926 263 |
1 621 000 |
100,0 % |
7 547 263 |
IB |
6 |
pezzi |
8 435 000 |
9 400 125 |
136 893 |
5,5 % |
9 537 018 |
IB |
7 |
pezzi |
4 638 000 |
5 013 739 |
1 372 000 |
100,0 % |
6 385 739 |
IB |
8 |
pezzi |
21 929 000 |
22 674 787 |
6 482 000 |
100,0 % |
29 156 787 |
IIB |
15 |
pezzi |
944 000 |
956 190 |
260 435 |
76,4 % |
1 216 625 |
IIB |
18 |
kg |
1 593 000 |
1 662 790 |
535 000 |
100,0 % |
2 197 790 |
IIB |
26 |
pezzi |
2 069 000 |
2 159 580 |
696 000 |
100,0 % |
2 855 580 |
IIB |
28 |
pezzi |
6 391 000 |
6 670 860 |
2 147 000 |
100,0 % |
8 817 860 |
IIB |
29 |
pezzi |
669 000 |
696 510 |
249 000 |
100,0 % |
945 510 |
IIB |
31 |
pezzi |
7 873 000 |
8 057 050 |
3 055 000 |
100,0 % |
11 112 050 |
IIB |
68 |
kg |
773 000 |
783 440 |
257 000 |
100,0 % |
1 040 440 |
IIB |
73 |
pezzi |
1 871 000 |
1 954 510 |
606 000 |
100,0 % |
2 560 510 |
IIB |
76 |
kg |
2 034 000 |
2 087 020 |
392 825 |
59,5 % |
2 479 845 |
IIB |
78 |
kg |
2 024 000 |
2 118 500 |
598 000 |
100,0 % |
2 716 500 |
IIB |
83 |
kg |
674 000 |
705 430 |
200 000 |
100,0 % |
905 430 |
IIIA |
35 |
kg |
1 082 000 |
1 130 370 |
350 000 |
100,0 % |
1 480 370 |
IIIA |
41 |
kg |
1 311 000 |
1 328 860 |
244 882 |
57,2 % |
1 573 742 |
IIIB |
97 |
kg |
366 000 |
370 970 |
91 681 |
75,8 % |
462 651 |
V |
161 |
kg |
409 000 |
426 920 |
138 000 |
100,0 % |
564 920 |
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1297/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
39,9 |
096 |
46,2 |
|
999 |
43,1 |
|
0707 00 05 |
052 |
87,2 |
999 |
87,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
85,2 |
999 |
85,2 |
|
0805 50 10 |
382 |
134,1 |
388 |
60,8 |
|
508 |
63,6 |
|
524 |
62,4 |
|
528 |
53,7 |
|
999 |
74,9 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
84,5 |
400 |
101,4 |
|
404 |
86,6 |
|
508 |
73,1 |
|
512 |
87,1 |
|
524 |
83,4 |
|
528 |
80,9 |
|
720 |
83,6 |
|
804 |
94,3 |
|
999 |
86,1 |
|
0808 20 50 |
052 |
120,3 |
388 |
95,9 |
|
512 |
93,1 |
|
528 |
80,3 |
|
999 |
97,4 |
|
0809 10 00 |
052 |
202,8 |
999 |
202,8 |
|
0809 20 95 |
052 |
315,8 |
068 |
222,3 |
|
400 |
351,5 |
|
404 |
303,6 |
|
999 |
298,3 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
173,7 |
999 |
173,7 |
|
0809 40 05 |
388 |
108,3 |
512 |
91,6 |
|
624 |
171,4 |
|
999 |
123,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1298/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 25 giugno 2004, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1162/2004 della Commissione (2). |
(2) |
L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1162/2004 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1162/2004 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).
(2) GU L 224 del 25.6.2004, pag. 9.
ALLEGATO
I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 16 luglio 2004 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
||
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
|||
ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
20,30 |
29,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
25,23 |
36,05 |
||
|
49,00 |
70,00 |
||
ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
|
|
|
|
32,20 |
46,00 |
||
|
96,78 |
138,25 |
||
|
91,70 |
131,00 |
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1299/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione effettiva di olio di oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva (2), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione deve essere ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il corrispondente quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 3 del citato articolo. Per valutare l'entità del superamento in Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo, è opportuno tener conto delle stime di produzione di olive da tavola, espresse in equivalente olio di oliva, in base ai coefficienti fissati rispettivamente nelle decisioni della Commissione 2001/649/CE (3) per la Grecia, 2001/650/CE (4) per la Spagna, 2001/648/CE (5) per la Francia, 2001/658/CE (6) per l'Italia e 2001/670/CE (7) per il Portogallo. |
(2) |
L'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio di oliva che può essere anticipato, occorre effettuare una stima della produzione della campagna di cui trattasi. Tale importo deve essere fissato ad un livello tale da escludere qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori. Detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio di oliva. Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione stimata e l'importo unitario dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1794/2003 della Commissione (8). |
(3) |
Allo scopo di stabilire la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, gli Stati membri interessati sono tenuti a comunicare alla Commissione, entro il 15 maggio successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto nel loro territorio, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione (9). Sulla scorta di tali comunicazioni, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto per la campagna 2002/2003 è pari a 473 820 tonnellate per la Grecia, a 960 716 tonnellate per la Spagna, a 3 344 tonnellate per la Francia, a 686 342 tonnellate per l'Italia e a 28 771 tonnellate per il Portogallo. |
(4) |
L'ammissione al beneficio dell'aiuto per tali quantitativi da parte degli Stati membri implica che sono stati effettuati i controlli di cui ai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CE) n. 2366/98. Tuttavia, la fissazione della produzione effettiva sulla base delle informazioni relative ai quantitativi ammessi al beneficio dell'aiuto comunicate dagli Stati membri non pregiudica le conclusioni che possono essere tratte dalla verifica dell'esattezza di tali dati nel quadro della procedura di liquidazione dei conti. |
(5) |
Tenuto conto della produzione effettiva, occorre inoltre fissare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione effettiva da considerare per l'aiuto di olio di oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a:
— |
473 820 tonnellate per la Grecia, |
— |
960 716 tonnellate per la Spagna, |
— |
3 344 tonnellate per la Francia, |
— |
686 342 tonnellate per l’Italia, |
— |
28 771 tonnellate per il Portogallo. |
2. Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a:
— |
118,35 EUR/100 kg per la Grecia, |
— |
103,43 EUR/100 kg per la Spagna, |
— |
130,40 EUR/100 kg per la Francia, |
— |
102,85 EUR/100 kg per l'Italia, |
— |
130,40 EUR/100 kg per il Portogallo. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).
(2) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/1998 GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38).
(3) GU L 229 del 25.8.2001, pag. 16. Decisione modificata dalla decisione 2001/880/CE (GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 42).
(4) GU L 229 del 25.8.2001, pag. 20. Decisione modificata dalla decisione 2001/883/CE (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 43).
(5) GU L 229 del 25.8.2001, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione 2001/879/CE (GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 41).
(6) GU L 231 del 29.8.2001, pag. 16. Decisione modificata dalla decisione 2001/884/CE (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 44).
(7) GU L 235 del 4.9.2001, pag. 16. Decisione modificata dalla decisione 2001/878/CE (GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 40).
(8) GU L 262 del 14.10.2003, pag. 11.
(9) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1780/2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 6).
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1300/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1051/2001, l'importo dell'aiuto alla produzione di cotone non sgranato viene fissato sulla base della differenza esistente tra il prezzo di obiettivo stabilito per il cotone non sgranato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 7 dello stesso regolamento, da un lato, e il prezzo del mercato mondiale determinato a norma dell'articolo 4, dall'altro. |
(2) |
L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (3), prevede che, entro il 30 giugno della campagna di commercializzazione considerata, sia fissato l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato applicabile per ciascun periodo per il quale è stato stabilito un prezzo del mercato mondiale. |
(3) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il regolamento (CE) n. 1123/2004 della Commissione (4) ha fissato, per la campagna di commercializzazione 2003/04, la produzione effettiva di cotone non sgranato e la conseguente riduzione del prezzo di obiettivo. |
(4) |
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è stato fissato periodicamente nel corso della campagna 2003/04. |
(5) |
Occorre quindi fissare per la campagna 2003/04 gli importi degli aiuti applicabili per ciascun periodo per il quale è stato stabilito un prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il periodo dal 1o luglio 2003 al 31 marzo 2004, gli importi dell'aiuto per il cotone non sgranato corrispondenti ai prezzi del mercato mondiale fissati nei regolamenti di cui in allegato sono stabiliti nello stesso allegato con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1486/2002.
(4) GU L 218 del 18.6.2004, pag. 3.
ALLEGATO
AIUTI PER IL COTONE NON SGRANATO
(in EUR/100 kg) |
|||
Regolamento della Commissione che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato (CE) n. |
Importe dell’aiuto |
||
Grecia |
Spagna |
Portogallo |
|
1170/2003 (1) |
63,153 |
66,342 |
78,354 |
1243/2003 (2) |
62,810 |
65,999 |
78,011 |
1293/2003 (3) |
62,904 |
66,093 |
78,105 |
1328/2003 (4) |
64,942 |
68,131 |
80,143 |
1366/2003 (5) |
65,259 |
68,448 |
80,460 |
1395/2003 (6) |
63,337 |
66,526 |
78,538 |
1399/2003 (7) |
65,171 |
68,360 |
80,372 |
1424/2003 (8) |
65,318 |
68,507 |
80,519 |
1477/2003 (9) |
65,081 |
68,270 |
80,282 |
1488/2003 (10) |
63,348 |
66,537 |
78,549 |
1544/2003 (11) |
62,697 |
65,886 |
77,898 |
1586/2003 (12) |
63,025 |
66,214 |
78,226 |
1606/2003 (13) |
61,558 |
64,747 |
76,759 |
1640/2003 (14) |
59,194 |
62,383 |
74,395 |
1661/2003 (15) |
61,367 |
64,556 |
76,568 |
1737/2003 (16) |
61,465 |
64,654 |
76,666 |
1781/2003 (17) |
61,504 |
64,693 |
76,705 |
1797/2003 (18) |
59,292 |
62,481 |
74,493 |
1827/2003 (19) |
57,332 |
60,521 |
72,533 |
1849/2003 (20) |
56,604 |
59,793 |
71,805 |
1888/2003 (21) |
54,776 |
57,965 |
69,977 |
1937/2003 (22) |
55,232 |
58,421 |
70,433 |
1974/2003 (23) |
54,229 |
57,418 |
69,430 |
2047/2003 (24) |
56,027 |
59,216 |
71,228 |
2073/2003 (25) |
58,387 |
61,576 |
73,588 |
2108/2003 (26) |
57,857 |
61,046 |
73,058 |
2159/2003 (27) |
59,130 |
62,319 |
74,331 |
2254/2003 (28) |
61,500 |
64,689 |
76,701 |
2281/2003 (29) |
59,022 |
62,211 |
74,223 |
2299/2003 (30) |
59,279 |
62,468 |
74,480 |
47/2004 (31) |
58,655 |
61,844 |
73,856 |
94/2004 (32) |
57,840 |
61,029 |
73,041 |
181/2004 (33) |
59,194 |
62,383 |
74,395 |
196/2004 (34) |
61,263 |
64,452 |
76,464 |
207/2004 (35) |
59,164 |
62,353 |
74,365 |
221/2004 (36) |
61,319 |
64,508 |
76,520 |
225/2004 (37) |
59,198 |
62,387 |
74,399 |
233/2004 (38) |
61,604 |
64,793 |
76,805 |
313/2004 (39) |
61,808 |
64,997 |
77,009 |
374/2004 (40) |
58,721 |
61,910 |
73,922 |
434/2004 (41) |
61,470 |
64,659 |
76,671 |
452/2004 (42) |
62,097 |
65,286 |
77,298 |
523/2004 (43) |
59,137 |
62,326 |
74,338 |
539/2004 (44) |
61,442 |
64,631 |
76,643 |
598/2004 (45) |
59,226 |
62,415 |
74,427 |
(1) GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 65.
(2) GU L 173 dell’11.7.2003, pag. 43.
(3) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 23.
(4) GU L 186 del 25.7.2003, pag. 33.
(5) GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 51.
(6) GU L 197 del 5.8.2003, pag. 10.
(7) GU L 198 del 6.8.2003, pag. 7.
(8) GU L 202 del 9.8.2003, pag. 9.
(9) GU L 211 del 21.8.2003, pag. 17.
(10) GU L 213 del 23.8.2003, pag. 9.
(11) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 45.
(12) GU L 227 dell’11.9.2003, pag. 11.
(13) GU L 229 del 13.9.2003, pag. 18.
(14) GU L 233 del 19.9.2003, pag. 12.
(15) GU L 234 del 20.9.2003, pag. 12.
(16) GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 35.
(17) GU L 260 dell’11.10.2003, pag. 7.
(18) GU L 262 del 14.10.2003, pag. 16.
(19) GU L 267 del 17.10.2003, pag. 20.
(20) GU L 269 del 21.10.2003, pag. 7.
(21) GU L 277 del 28.10.2003, pag. 13.
(22) GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 25.
(23) GU L 293 dell’11.11.2003, pag. 8.
(24) GU L 303 del 21.11.2003, pag. 16.
(25) GU L 311 del 27.11.2003, pag. 7.
(26) GU L 316 del 29.11.2003, pag. 19.
(27) GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 22.
(28) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 47.
(29) GU L 336 del 23.12.2003, pag. 93. Regolamento rettificato dal regolamento (CE) n. 97/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 12).
(30) GU L 340 del 24.12.2003, pag. 53. Regolamento rettificato dal regolamento (CE) n. 97/2004.
(31) GU L 6 del 10.1.2004, pag. 28.
(32) GU L 14 del 21.1.2004, pag. 9.
(33) GU L 28 del 31.1.2004, pag. 17.
(34) GU L 32 del 5.2.2004, pag. 7.
(35) GU L 34 del 6.2.2004, pag. 37.
(36) GU L 36 del 7.2.2004, pag. 19.
(37) GU L 37 del 10.2.2004, pag. 7.
(38) GU L 39 dell’11.2.2004, pag. 18.
(39) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 49.
(40) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 43.
(41) GU L 71 del 10.3.2004, pag. 7.
(42) GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 85.
(43) GU L 83 del 20.3.2004, pag. 9.
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1301/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di frumento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2809/2000 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 958/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 275 000 tonnellate di frumento per la campagna 2004/05. |
(2) |
I quantitativi chiesti in data 12 luglio 2004, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di frumento «Repubblica di Bulgaria», presentate e trasmesse alla Commissione in data 12 luglio 2004 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 958/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 39,85507 % dei quantitativi chiesti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3.
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1302/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 16 luglio 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento. |
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).
(3) GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995 (GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12).
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dall'16 luglio 2004
(EUR) |
|||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
1703 10 00 (2) |
8,50 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
9,85 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1303/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
(3) |
Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore. |
(4) |
In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni. |
(7) |
L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale. |
(8) |
Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
(9) |
In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 16 LUGLIO 2004
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,62 (1) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
40,44 (1) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,62 (1) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
40,44 (1) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,4307 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
43,07 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
43,96 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
43,96 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,4307 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1304/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la trentaquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,100 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricultura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2126/2003 (GU L 319 del 4.12.2003, pag. 4).
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1305/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato. |
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:
|
(4) |
A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione. |
(5) |
L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane. |
(6) |
A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità. |
(7) |
Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti. |
(8) |
Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione. |
(9) |
L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento. |
(10) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(4) GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 222/88 (GU L 28 del 1.2.1998, pag. 1).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 luglio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||||
0401 10 10 9000 |
970 |
EUR/100 kg |
1,804 |
||||||||
0401 10 90 9000 |
970 |
EUR/100 kg |
1,804 |
||||||||
0401 20 11 9500 |
970 |
EUR/100 kg |
2,788 |
||||||||
0401 20 19 9500 |
970 |
EUR/100 kg |
2,788 |
||||||||
0401 20 91 9000 |
970 |
EUR/100 kg |
3,528 |
||||||||
0401 30 11 9400 |
970 |
EUR/100 kg |
8,141 |
||||||||
0401 30 11 9700 |
970 |
EUR/100 kg |
12,22 |
||||||||
0401 30 31 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
20,79 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,70 |
|||||||||
0401 30 31 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
32,47 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,39 |
|||||||||
0401 30 31 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
35,82 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,16 |
|||||||||
0401 30 39 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
20,79 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,70 |
|||||||||
0401 30 39 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
32,47 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,39 |
|||||||||
0401 30 39 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
35,82 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,16 |
|||||||||
0401 30 91 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
40,82 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
58,31 |
|||||||||
0401 30 99 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
40,82 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
58,31 |
|||||||||
0401 30 99 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
59,99 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
85,70 |
|||||||||
0402 10 11 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
24,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,00 |
|||||||||
0402 10 19 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
24,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,00 |
|||||||||
0402 10 91 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,2403 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2900 |
|||||||||
0402 10 99 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,2403 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2900 |
|||||||||
0402 21 11 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
24,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,00 |
|||||||||
0402 21 11 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
49,04 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,93 |
|||||||||
0402 21 11 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
51,17 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,69 |
|||||||||
0402 21 11 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,53 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,00 |
|||||||||
0402 21 17 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
24,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,00 |
|||||||||
0402 21 19 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
49,04 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,93 |
|||||||||
0402 21 19 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
51,17 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,69 |
|||||||||
0402 21 19 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,53 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,00 |
|||||||||
0402 21 91 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,43 |
|||||||||
0402 21 91 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,19 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,85 |
|||||||||
0402 21 91 9350 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,76 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
71,58 |
|||||||||
0402 21 91 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
59,93 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
76,93 |
|||||||||
0402 21 99 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,43 |
|||||||||
0402 21 99 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,19 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,85 |
|||||||||
0402 21 99 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,76 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
71,58 |
|||||||||
0402 21 99 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
58,85 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
75,55 |
|||||||||
0402 21 99 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
59,93 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
76,93 |
|||||||||
0402 21 99 9600 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
64,15 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
82,35 |
|||||||||
0402 21 99 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
66,54 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
85,43 |
|||||||||
0402 21 99 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
69,32 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
88,97 |
|||||||||
0402 29 15 9200 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,2403 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2900 |
|||||||||
0402 29 15 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4904 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6293 |
|||||||||
0402 29 15 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5117 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6569 |
|||||||||
0402 29 15 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5453 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7000 |
|||||||||
0402 29 19 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4904 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6293 |
|||||||||
0402 29 19 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5117 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6569 |
|||||||||
0402 29 19 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5453 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7000 |
|||||||||
0402 29 91 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5487 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7043 |
|||||||||
0402 29 99 9100 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5487 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7043 |
|||||||||
0402 29 99 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5885 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7555 |
|||||||||
0402 91 11 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
4,958 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
7,083 |
|||||||||
0402 91 19 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
4,958 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
7,083 |
|||||||||
0402 91 31 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
5,859 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
8,371 |
|||||||||
0402 91 39 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
5,859 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
8,371 |
|||||||||
0402 91 99 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
25,08 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
35,83 |
|||||||||
0402 99 11 9350 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1268 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1812 |
|||||||||
0402 99 19 9350 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1268 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1812 |
|||||||||
0402 99 31 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1316 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1880 |
|||||||||
0402 99 31 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1501 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2144 |
|||||||||
0402 99 39 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1316 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1880 |
|||||||||
0403 90 11 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
23,69 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
28,59 |
|||||||||
0403 90 13 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
23,69 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
28,59 |
|||||||||
0403 90 13 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
48,59 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,37 |
|||||||||
0403 90 13 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
50,72 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,10 |
|||||||||
0403 90 13 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,05 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
69,37 |
|||||||||
0403 90 19 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,38 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
69,80 |
|||||||||
0403 90 33 9400 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4859 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6237 |
|||||||||
0403 90 33 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5405 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6937 |
|||||||||
0403 90 51 9100 |
970 |
EUR/100 kg |
1,804 |
||||||||
0403 90 59 9170 |
970 |
EUR/100 kg |
12,22 |
||||||||
0403 90 59 9310 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
20,79 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,70 |
|||||||||
0403 90 59 9340 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
30,42 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
43,45 |
|||||||||
0403 90 59 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
30,42 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
43,45 |
|||||||||
0403 90 59 9510 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
30,42 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
43,45 |
|||||||||
0404 90 21 9120 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
20,49 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
24,74 |
|||||||||
0404 90 21 9160 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
24,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,00 |
|||||||||
0404 90 23 9120 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
24,03 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,00 |
|||||||||
0404 90 23 9130 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
49,04 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,93 |
|||||||||
0404 90 23 9140 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
51,17 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
65,69 |
|||||||||
0404 90 23 9150 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,53 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,00 |
|||||||||
0404 90 29 9110 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
54,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,43 |
|||||||||
0404 90 29 9115 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,19 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,85 |
|||||||||
0404 90 29 9125 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
55,76 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
71,58 |
|||||||||
0404 90 29 9140 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
59,93 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
76,93 |
|||||||||
0404 90 81 9100 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,2403 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2900 |
|||||||||
0404 90 83 9110 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,2403 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,2900 |
|||||||||
0404 90 83 9130 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4904 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6293 |
|||||||||
0404 90 83 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5117 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,6569 |
|||||||||
0404 90 83 9170 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,5453 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,7000 |
|||||||||
0404 90 83 9936 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1268 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1812 |
|||||||||
0405 10 11 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
119,99 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
94,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
127,81 |
|||||||||
0405 10 11 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 19 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
119,99 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
94,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
127,81 |
|||||||||
0405 10 19 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 30 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
119,99 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
94,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
127,81 |
|||||||||
0405 10 30 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 30 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 50 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 50 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
119,99 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
94,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
127,81 |
|||||||||
0405 10 50 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
122,98 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
97,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
131,00 |
|||||||||
0405 10 90 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
127,49 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
100,71 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
135,79 |
|||||||||
0405 20 90 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
112,50 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
88,87 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
119,83 |
|||||||||
0405 20 90 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
116,99 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
92,42 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
124,61 |
|||||||||
0405 90 10 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
155,77 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
123,06 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
165,93 |
|||||||||
0405 90 90 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
075 |
EUR/100 kg |
124,60 |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
98,43 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
132,71 |
|||||||||
0406 10 20 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 10 20 9230 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
19,49 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
24,36 |
|||||||||
0406 10 20 9290 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
18,13 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
22,66 |
|||||||||
0406 10 20 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
7,95 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
9,94 |
|||||||||
0406 10 20 9610 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
26,43 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
33,05 |
|||||||||
0406 10 20 9620 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
26,81 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
33,51 |
|||||||||
0406 10 20 9630 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
29,94 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
37,41 |
|||||||||
0406 10 20 9640 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
43,98 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
54,98 |
|||||||||
0406 10 20 9650 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,65 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
45,81 |
|||||||||
0406 10 20 9830 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
13,60 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
17,00 |
|||||||||
0406 10 20 9850 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
16,48 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
20,61 |
|||||||||
0406 20 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 20 90 9913 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
30,39 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
5,48 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
37,99 |
|||||||||
0406 20 90 9915 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
40,11 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
7,30 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,14 |
|||||||||
0406 20 90 9917 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
42,63 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
7,77 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
53,28 |
|||||||||
0406 20 90 9919 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
47,63 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
8,66 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
59,55 |
|||||||||
0406 30 31 9710 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
4,01 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
9,37 |
|||||||||
0406 30 31 9730 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
5,87 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
13,76 |
|||||||||
0406 30 31 9910 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
4,01 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
9,37 |
|||||||||
0406 30 31 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
5,87 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
13,76 |
|||||||||
0406 30 31 9950 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
8,54 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
20,01 |
|||||||||
0406 30 39 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
5,87 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
13,76 |
|||||||||
0406 30 39 9700 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
8,54 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
20,01 |
|||||||||
0406 30 39 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
8,54 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
20,01 |
|||||||||
0406 30 39 9950 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
9,66 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
22,63 |
|||||||||
0406 30 90 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
10,13 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
23,74 |
|||||||||
0406 40 50 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
46,55 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
58,19 |
|||||||||
0406 40 90 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
47,80 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
59,75 |
|||||||||
0406 90 13 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
52,57 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
10,44 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
75,24 |
|||||||||
0406 90 15 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
54,32 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
10,76 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
77,75 |
|||||||||
0406 90 17 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
54,32 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
10,76 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
77,75 |
|||||||||
0406 90 21 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
53,23 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
7,72 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
76,00 |
|||||||||
0406 90 23 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
46,74 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
67,19 |
|||||||||
0406 90 25 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
46,43 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
66,46 |
|||||||||
0406 90 27 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
42,05 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
60,20 |
|||||||||
0406 90 31 9119 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
38,65 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
4,43 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
55,41 |
|||||||||
0406 90 33 9119 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
38,65 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
4,43 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
55,41 |
|||||||||
0406 90 33 9919 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,31 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,82 |
|||||||||
0406 90 33 9951 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,68 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,85 |
|||||||||
0406 90 35 9190 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
54,67 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
10,64 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
78,60 |
|||||||||
0406 90 35 9990 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
54,67 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
6,96 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
78,60 |
|||||||||
0406 90 37 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
52,57 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
10,44 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
75,24 |
|||||||||
0406 90 61 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
57,92 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
9,91 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
83,81 |
|||||||||
0406 90 63 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
57,63 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
11,08 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
83,12 |
|||||||||
0406 90 63 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
55,40 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
8,48 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
80,28 |
|||||||||
0406 90 69 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 69 9910 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
55,40 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
8,48 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
80,28 |
|||||||||
0406 90 73 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
48,25 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
9,12 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
69,13 |
|||||||||
0406 90 75 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
48,58 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
3,85 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
69,87 |
|||||||||
0406 90 76 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
43,80 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,70 |
|||||||||
0406 90 76 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
49,06 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
4,01 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,23 |
|||||||||
0406 90 76 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
46,67 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
4,01 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
66,24 |
|||||||||
0406 90 78 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,26 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
66,12 |
|||||||||
0406 90 78 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
47,99 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
68,53 |
|||||||||
0406 90 78 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
47,54 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
67,47 |
|||||||||
0406 90 79 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
38,81 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
55,78 |
|||||||||
0406 90 81 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
49,06 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
8,24 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,23 |
|||||||||
0406 90 85 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
52,98 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
10,28 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
76,23 |
|||||||||
0406 90 85 9970 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
48,58 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
8,99 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
69,87 |
|||||||||
0406 90 86 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 86 9200 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,57 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
5,39 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
66,11 |
|||||||||
0406 90 86 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
45,22 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
5,92 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
66,80 |
|||||||||
0406 90 86 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
48,03 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
6,69 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
70,23 |
|||||||||
0406 90 86 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
52,98 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
7,84 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
76,23 |
|||||||||
0406 90 87 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 87 9200 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
37,15 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
4,83 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
55,07 |
|||||||||
0406 90 87 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
41,51 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
5,45 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
61,35 |
|||||||||
0406 90 87 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
42,60 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
5,97 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,28 |
|||||||||
0406 90 87 9951 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
48,18 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
8,25 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
68,97 |
|||||||||
0406 90 87 9971 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
48,18 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
6,69 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
68,97 |
|||||||||
0406 90 87 9972 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
20,53 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,51 |
|||||||||
0406 90 87 9973 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
47,31 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
4,70 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
67,72 |
|||||||||
0406 90 87 9974 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
51,35 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
4,70 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
73,18 |
|||||||||
0406 90 87 9975 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
52,36 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
6,23 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
74,00 |
|||||||||
0406 90 87 9979 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
46,74 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
4,70 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
67,19 |
|||||||||
0406 90 88 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 88 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,67 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
5,92 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
53,99 |
|||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie „A“, sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
„970“ comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese. |
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1306/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 14 luglio 2004. |
(3) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 14 luglio 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.
ALLEGATO
(EUR/100 kg) |
|||
Prodotto |
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura |
Importo massimo della restituzione all'esportazione |
|
Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
||
Burro |
ex ex 0405 10 19 9500 |
— |
138,50 |
Burro |
ex ex 0405 10 19 9700 |
133,00 |
142,00 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
165,80 |
178,80 |
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1307/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 14 luglio 2004. |
(3) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 14 luglio 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 34,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/38 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1308/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 8, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (3), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata. |
(2) |
Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare. |
(3) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:
a) |
00,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di riso o di rotture di riso; |
b) |
9,62 EUR/t per la fecola di patata. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(3) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 13).
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/39 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1309/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 luglio 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 luglio 2004
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
0,00 |
|
di bassa qualità |
8,40 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
27,42 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
55,08 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
55,08 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
37,51 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 30.6.-14.7.2004
1. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 22,48 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 27,10 EUR/t. |
3. |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(4) Fob Duluth.
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/42 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1310/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2), in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori. |
(2) |
Le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 luglio 2004 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti. |
(3) |
Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o agosto 2004, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t. |
(4) |
Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 luglio 2004, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:
|
Regno Unito:
|
|
Germania:
|
Articolo 2
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di agosto 2004 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:
Botswana: |
13 876 t, |
Kenia: |
142 t, |
Madagascar: |
7 579 t, |
Swaziland: |
3 254 t, |
Zimbabwe: |
9 100 t, |
Namibia: |
7 885 t. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
(3) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
(4) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/44 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1311/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (2) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima. |
(4) |
Poiché le aggiudicazioni permanenti relative alle restituzioni all’esportazione di riso per la campagna in corso sono ormai concluse, non è più necessario procedere alla fissazione di restituzioni di diritto comune per il prodotto di cui trattasi. Occorre tenerne conto al momento della fissazione delle restituzioni. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso. |
(6) |
La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(7) |
Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione. |
(8) |
La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio. |
(9) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento. |
(10) |
Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione. |
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è sospeso.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(2) GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 luglio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura EUR/t |
Ammontare delle restituzioni (1) |
||||||
1006 20 11 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 20 13 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 20 15 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 20 17 9000 |
— |
EUR/t |
— |
||||||
1006 20 92 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 20 94 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 20 96 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 20 98 9000 |
— |
EUR/t |
— |
||||||
1006 30 21 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 23 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 25 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 27 9000 |
— |
EUR/t |
— |
||||||
1006 30 42 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 44 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 46 9000 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 48 9000 |
— |
EUR/t |
— |
||||||
1006 30 61 9100 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
R02 |
EUR/t |
0 |
|||||||
R03 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 61 9900 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 63 9100 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
R02 |
EUR/t |
0 |
|||||||
R03 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 63 9900 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 65 9100 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
R02 |
EUR/t |
0 |
|||||||
R03 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 65 9900 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 67 9100 |
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 67 9900 |
066 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 92 9100 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
R02 |
EUR/t |
0 |
|||||||
R03 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 92 9900 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 94 9100 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
R02 |
EUR/t |
0 |
|||||||
R03 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 94 9900 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 96 9100 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
R02 |
EUR/t |
0 |
|||||||
R03 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 96 9900 |
R01 |
EUR/t |
0 |
||||||
A97 |
EUR/t |
0 |
|||||||
066 |
EUR/t |
0 |
|||||||
1006 30 98 9100 |
021 e 023 |
EUR/t |
0 |
||||||
1006 30 98 9900 |
— |
EUR/t |
— |
||||||
1006 40 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
(1) La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12) si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:
Destinazione R01 |
0 t, |
Insieme delle destinazioni R02 e R03 |
0 t, |
Destinazioni 021 e 023 |
0 t, |
Destinazioni 066 |
0 t, |
Destinazione A97 |
0 t. |
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
R01 |
Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia. |
R02 |
Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan. |
R03 |
Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar. |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/47 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’11 maggio 2004
sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra
(2004/548/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 111, paragrafo 3,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (1), a decorrere dal 1o gennaio 1999 l’euro sostituirà, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante. |
(2) |
A decorrere dalla suddetta data, la Comunità ha competenza per le questioni monetarie e di cambio negli Stati membri che adottano l’euro. |
(3) |
Spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario. |
(4) |
La Comunità ha concluso accordi sulle relazioni monetarie con il Principato di Monaco (2), la Città del Vaticano (3) e la Repubblica di San Marino (4). Tali paesi avevano già concluso accordi monetari con l'Italia o la Francia prima dell’introduzione dell’euro. |
(5) |
Il Principato di Andorra (nel prosieguo «Andorra») non ha una sua moneta ufficiale e non ha concluso alcun accordo monetario con uno Stato membro o un paese terzo. Le banconote e le monete spagnole e francesi circolavano de facto ad Andorra e sono state sostituite dalle banconote e dalle monete denominate in euro a decorrere dal 1o gennaio 2002. |
(6) |
Il 15 luglio 2003 Andorra ha chiesto ufficialmente di concludere un accordo monetario con la Comunità. |
(7) |
Date le strette relazioni economiche che intercorrono tra Andorra e la Comunità, è opportuno che un accordo tra la Comunità ed Andorra contempli disposizioni riguardanti le banconote e le monete in euro, il corso legale dell'euro ad Andorra nonché l'accesso ai sistemi di pagamento dell’area dell’euro. Atteso che l'euro è già utilizzato ad Andorra, si dovrebbe stabilire che Andorra può utilizzare l'euro come moneta ufficiale e dare corso legale alle banconote e alle monete in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e dagli Stati membri che hanno adottato l'euro. |
(8) |
L'introduzione dell’euro come moneta ufficiale di Andorra non implica alcun diritto per tale paese di emettere banconote o monete metalliche, denominate in euro o in altra moneta, né di emettere sostituti monetari, a meno che l'accordo monetario non contenga disposizioni esplicite in tal senso. Andorra emette attualmente monete da collezione denominate in diner: sarà esaminata la questione se tale pratica possa continuare. |
(9) |
È importante che Andorra assicuri l’effettiva applicazione nel suo territorio delle norme comunitarie sulle banconote e sulle monete denominate in euro. Le banconote e le monete in euro devono essere adeguatamente protette dalle frodi e dalle contraffazioni. È indispensabile altresì che Andorra adotti tutti i provvedimenti necessari e collabori con la Comunità in questo settore. |
(10) |
Andorra dovrebbe impegnarsi ad applicare tutte le pertinenti disposizioni che rientrano nella regolamentazione comunitaria dei settori bancari e finanziari, comprese la prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti e la prevenzione delle frodi e delle contraffazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché l’obbligo di trasmissione di dati statistici. L'applicazione di queste misure contribuirà tra l’altro ad instaurare condizioni comparabili ed eque tra gli enti finanziari situati nell’area dell’euro e quelli con sede ad Andorra. |
(11) |
La Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali possono svolgere tutti i tipi di operazioni bancarie con enti finanziari aventi sede in paesi terzi. La BCE e le banche centrali nazionali possono, a condizioni adeguate, consentire ad enti finanziari di paesi terzi di accedere ai loro sistemi di pagamento. L'accordo tra la Comunità ed Andorra non dovrebbe imporre alcun obbligo alla BCE o alle banche centrali nazionali. |
(12) |
È opportuno che la Commissione sia autorizzata a condurre i negoziati con Andorra. I paesi limitrofi ad Andorra, la Spagna e la Francia, dovrebbero essere associati a pieno titolo ai negoziati, così come la Banca centrale europea che dovrebbe essere associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza. |
(13) |
La presente decisione verte unicamente sull'accordo che sarà negoziato tra Andorra e la Comunità nel settore monetario ed esclude altre questioni che devono formare oggetto di accordi separati. Andorra è stato invitata ad applicare misure equivalenti in alcuni settori, in particolare per quanto riguarda la tassazione dei redditi da risparmio. Alla luce dei progressi compiuti nei negoziati e nella conclusione dell'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio e sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio esaminerà se siano soddisfatte le condizioni necessarie per l'avvio dei negoziati relativi all'accordo monetario. |
(14) |
La Commissione dovrebbe chiedere il parere del Comitato economico e finanziario sul progetto d'accordo. Il progetto d'accordo dovrebbe essere successivamente presentato al Consiglio se la Spagna, la Francia, la BCE o il Comitato economico e finanziario lo ritengono necessario, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione informa Andorra che la Comunità è disposta a concludere quanto prima con il Principato di Andorra un accordo sulle questioni monetarie e propone di avviare negoziati a tal fine.
Articolo 2
La posizione della Comunità nei negoziati con Andorra volti ad un accordo sulle questioni precisate in seguito è basata sui principi enunciati negli articoli da 3 a 6.
Articolo 3
1. Andorra è autorizzata ad utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale.
2. Andorra è autorizzata a dare corso legale alle banconote e alle monete in euro.
Articolo 4
1. Andorra si impegna a non emettere banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di dette emissioni.
2. Tuttavia, sarà esaminata la possibilità che Andorra continui ad emettere monete da collezione in oro e in argento denominate in diner.
Articolo 5
1. Andorra si impegna a conformarsi alle norme comunitarie in materia di banconote e monete in euro.
2. Andorra si impegna a collaborare strettamente con la Comunità ed adottare le norme comunitarie in materia di protezione dalla frode e dalla contraffazione delle banconote e delle monete in euro, nonché ad adottare misure di attuazione della normativa comunitaria in questo settore.
Articolo 6
1. Andorra si impegna ad adottare ogni misura idonea, tramite azioni equivalenti o recepimento diretto, ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia bancaria e finanziaria, in particolare delle disposizioni che disciplinano l'attività e la vigilanza degli enti interessati, ed anche della pertinente normativa comunitaria nei settori della prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti, della prevenzione della frode e della contraffazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché dell’adempimento degli obblighi di trasmissione di dati statistici.
2. Gli enti finanziari aventi sede nel territorio di Andorra possono avere accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento dell’area dell’euro ad adeguate condizioni, che devono essere precisate nell'accordo sulle questioni monetarie e stabilite con il consenso della Banca centrale europea.
Articolo 7
La Commissione conduce, a nome della Comunità, i negoziati con Andorra sulle questioni di cui agli articoli da 3 a 6. La Spagna e la Francia sono associate a pieno titolo ai negoziati. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza.
Articolo 8
I negoziati relativi all'accordo sulle questioni monetarie sono avviati non appena il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, riterrà che siano soddisfatte le condizioni necessarie.
Rientrano tra queste condizioni il fatto che le due parti abbiano precedentemente siglato l'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio ed il fatto che Andorra si impegni a concludere tale accordo entro una data stabilita di concerto con la Commissione.
Se l'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio non è concluso con Andorra entro la data stabilita, i negoziati relativi all'accordo monetario saranno sospesi in attesa della conclusione di tale accordo.
Articolo 9
La Commissione presenta il progetto d'accordo al Comitato economico e finanziario affinché esprima il proprio parere al riguardo.
La Commissione è autorizzata a concludere l'accordo a nome della Comunità, sempre che la Spagna o la Francia o la Banca centrale europea o il Comitato economico e finanziario non ritengano che l'accordo deve essere sottoposto al Consiglio.
Articolo 10
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. McCREEVY
(1) GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).
(2) GU L 142 del 31.5.2002, pag. 59.
(3) GU C 299 del 25.10.2001, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2003/738/CE del Consiglio (GU L 267 del 17.10.2003, pag. 27).
(4) GU C 209 del 27.7.2001, pag. 1.
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/50 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2004
relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee
(2004/549/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 215, secondo comma,
considerando quanto segue:
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Olli REHN è nominato membro della Commissione per il periodo dal 12 luglio 2004 al 31 ottobre 2004.
Articolo 2
La presente decisione prende effetto il 12 luglio 2004.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
Commissione
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/51 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2004
che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati contro la febbre catarrale degli ovini in uscita dalle zone di protezione
[notificata con il numero C(2004) 1925]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/550/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini (2) è stata adottata alla luce della situazione relativa alla febbre catarrale degli ovini nelle regioni colpite della Comunità. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita previsto dalla direttiva 2000/75/CE («divieto di uscita») per i movimenti degli animali all’interno e in provenienza da tali zone. |
(2) |
L'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha organizzato un simposio sulla febbre catarrale degli ovini che si è svolto dal 26 al 29 ottobre 2003. In occasione di tale simposio è stato tra l'altro concluso che gli animali possono spostarsi da una zona infetta ad una zona indenne da febbre catarrale degli ovini senza determinare rischi di diffusione del virus qualora siano stati vaccinati almeno un mese prima del movimento e a condizione che il vaccino utilizzato copra tutti i sierotipi presenti nella regione di origine. |
(3) |
Alla luce di tale conclusione, le condizioni applicabili ai movimenti di animali vaccinati stabilite dalla decisione 2003/828/CE sono state modificate con decisione 2004/34/CE, sulla base della situazione nell’ultimo trimestre del 2003, al fine di consentire siffatti movimenti senza richiedere la cessazione della circolazione del virus nella zona di origine o dell'attività del vettore nella zona di destinazione. Tuttavia, a titolo precauzionale, la decisione 2003/828/CE modificata dalla decisione 2004/34/CE prevede tale possibilità soltanto per i movimenti interni in provenienza da zone in cui la vaccinazione è stata completata secondo il programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione. |
(4) |
A seguito della terza campagna di vaccinazione condotta durante l’inverno 2003-2004 e della riduzione generale della circolazione del virus in tutte le zone soggette a restrizioni interessate, è ora possibile prendere in considerazione condizioni generali applicabili ai movimenti nazionali di animali vaccinati in provenienza da zone soggette a restrizioni senza tener conto della residua circolazione del virus nella zona di origine. Tuttavia, a titolo precauzionale, occorre che gli animali provengano da greggi vaccinate conformemente al programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione e che il piano di sorveglianza dei vettori in una zona di destinazione importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata l'attività di Culicoïdes imicola adulti. |
(5) |
L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2003/828/CE prevede deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni degli animali, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni e si applica a determinate zone soggette a restrizioni in Francia e in Italia. Occorre rettificare l’errore materiale relativo all’omissione della Spagna nell’articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione. |
(6) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2003/828/CE. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2003/828/CE è così modificata:
1) |
L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal seguente: «1. Le spedizioni interne di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni a partire da una zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I beneficiano della deroga al divieto di uscita a condizione che gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfino le condizioni stabilite all'allegato II oppure che, nel caso della Spagna, della Francia e dell'Italia, rispettino le disposizioni del paragrafo 2 ovvero, nel caso della Grecia, le disposizioni del paragrafo 3. 2. In Spagna, Francia ed Italia l'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne di cui al paragrafo 1 qualora:
|
2) |
L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 5 agosto 2004.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(2) GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41. Decisione modificata dalla decisione 2004/34/CE (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 47).
ALLEGATO
ALLEGATO I
(Zone soggette a restrizioni: aree geografiche in cui gli Stati membri istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza)
Zona A (sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)
Italia
Abruzzo |
: |
Chieti, tutti i comuni dell’Azienda sanitaira locale di Avezzano-Sulmona |
Basilicata |
: |
Matera, Potenza |
Calabria |
: |
Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia |
Campania |
: |
Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno |
Lazio |
: |
Frosinone, Latina |
Molise |
: |
Isernia, Campobasso |
Puglia |
: |
Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi |
Sicilia |
: |
Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani |
Malta (1)
Zona B (sierotipo 2)
Italia
Abruzzo |
: |
L'Aquila, tranne i comuni dell’Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona |
Lazio |
: |
Viterbo, Roma, Rieti |
Marche |
: |
Ascoli Piceno, Macerata |
Toscana |
: |
Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno |
Umbria |
: |
Terni, Perugia |
Zona C (sierotipi 2 e 4 e, in misura minore, 16)
Spagna
Islas Baleares
Francia
Corse du sud, Haute-Corse
Italia
Sardegna |
: |
Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano |
Zona D
Grecia
L'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative di cui alla zona E
Zona E
Grecia
Le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo
Cipro (1)
(1) Regime zoosanitario transitorio per Cipro e Malta, in attesa dell’esame dei dati epidemiologici; da riesaminare al più tardi il 1o maggio 2007.
16.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Alla luce della situazione verificatasi a seguito dell’ultimo allargamento, alcune Gazzette ufficiali sono state pubblicate il 30 aprile 2004 con una presentazione semplificata, nelle allora 11 lingue ufficiali dell’Unione europea.È stato deciso di pubblicare nuovamente gli atti che figurano in tali Gazzette ufficiali nella forma di rettifiche e con la presentazione tradizionale della Gazzetta ufficiale.Per tale ragione le Gazzette ufficiali contenenti tali rettifiche sono state pubblicate solo nelle 11 versioni linguistiche precedenti l’allargamento. Le traduzioni degli atti nelle lingue dei nuovi Stati membri saranno pubblicate nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comprendente i testi delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati anteriormente al 1o maggio 2004.Di seguito è riportata una tabella di corrispondenza tra le Gazzette ufficiali pubblicate il 30 aprile e le relative rettifiche. GU del 30 aprile Rettifiche GU L 139 L 226 del 25 giugno L 144 L 199 del 7 giugno L 146 L 225 del 25 giugno L 149 L 215 del 16 giugno L 150 L 185 del 24 maggio L 151 L 208 del 10 giugno L 152 L 216 del 16 giugno L 153 L 231 del 30 giugno L 154 L 189 del 27 maggio L 155 L 193 del 1o giugno L 156 L 202 del 7 giugno L 157 L 195 del 2 giugno L 158 L 229 del 29 giugno L 159 L 184 del 24 maggio L 160 L 212 del 12 giugno L 161 L 206 del 9 giugno L 164 L 220 del 21 giugno L 165 L 191 del 28 maggio L 166 L 200 del 7 giugno L 167 L 201 del 7 giugno