ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 236

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
7 luglio 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1242/2004, del 28 giugno 2004, che autorizza i nuovi Stati membri a derogare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1243/2004 della Commissione, del 6 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1244/2004 della Commissione, del 6 luglio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna di ammasso 2004/05

5

 

*

Direttiva 2004/85/CE del Consiglio, del 28 giugno 2004, che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia

10

 

*

Direttiva 2004/86/CE della Commissione, del 5 luglio 2004, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote ( 1 )

12

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/536/CE:Decisione del Consiglio riunito a livello di capi di Stato o di governo, del 29 giugno 2004, relativa alla designazione della persona che intende nominare presidente della Commissione

15

 

*

2004/537/CE, Euratom:Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2004, concernente la nomina del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune

16

 

*

2004/538/CE, Euratom:Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2004, concernente la nomina del segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea

17

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1165/2004 della Commissione, del 24 giugno 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Anchois de Collioure, Melon du Quercy e Salame d’oca di Mortara) (GU L 224 del 25.6.2004)

18

 

*

Rettifica della rettifica della direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 216 del 16.6.2004)

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

7.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/1


REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) N. 1242/2004

del 28 giugno 2004

che autorizza i nuovi Stati membri a derogare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1) stabilisce che i livelli di riferimento devono essere fissati per la flotta di ciascuno Stato membro come somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 relativamente ad ogni segmento.

(2)

Per i nuovi Stati membri in questione non sono fissati gli obiettivi di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(3)

Per i nuovi Stati membri i livelli di riferimento potrebbero essere fissati solo in rapporto al livello delle relative flotte al momento dell'adesione. Tuttavia, in tal caso gli obblighi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 risulterebbero superflui, dato che si sovrapporrebbero a quelli derivanti dal piano di entrata/uscita previsto all'articolo 13 di tale regolamento.

(4)

Non è pertanto opportuno fissare per i nuovi Stati membri i livelli di riferimento di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, né applicare loro l'articolo 11, paragrafi 2 e 4, di tale regolamento, visto che ciò non avrebbe alcun effetto sulla gestione della flotta da parte degli Stati in questione.

(5)

Tenuto conto del breve periodo in cui questi nuovi Stati membri possono accordare aiuti per il rinnovo della flotta, non è opportuno applicare loro la disposizione relativa alla riduzione della flotta di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(6)

Conformemente a quanto sopra, i nuovi Stati membri dovrebbero essere autorizzati a derogare alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In via derogativa, l'articolo 11, paragrafi 2 e 4, l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 non si applicano alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. CULLEN


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


7.7.2004   

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L 236/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1243/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

92,6

999

92,6

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

62,4

508

48,1

524

59,2

528

54,6

999

56,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

88,7

400

105,7

404

105,9

508

69,7

512

87,5

528

74,5

720

67,8

804

92,8

999

86,6

0808 20 50

388

105,3

512

89,1

528

76,7

999

90,4

0809 10 00

052

234,0

092

165,3

624

203,7

999

201,0

0809 20 95

052

294,3

068

127,8

400

335,9

999

252,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

624

75,6

999

98,5

0809 40 05

052

107,2

512

91,6

624

193,7

999

130,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


7.7.2004   

IT

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L 236/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2004

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna di ammasso 2004/05

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999 può essere concesso un aiuto all'ammasso privato per i formaggi a lunga conservazione e per i formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra per i quali sia necessaria una stagionatura di almeno sei mesi, qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tali formaggi evidenzi un grave squilibrio del mercato, che possa essere appianato o ridotto mediante un ammasso stagionale.

(2)

Determinati formaggi a lunga conservazione e i formaggi Pecorino romano, Kefalotyri e Kasseri sono prodotti in stagioni opposte a quelle in cui vengono consumati; inoltre la frammentazione della loro produzione non fa che aggravare le conseguenze di tale andamento stagionale. Appare quindi opportuno ricorrere all'ammasso stagionale dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la produzione dei mesi estivi e dei mesi invernali.

(3)

È opportuno precisare, anche per i nuovi Stati membri, i tipi di formaggi ammissibili all'aiuto e fissare i quantitativi massimi ammessi a beneficiarne, nonché la durata dei contratti in funzione del reale fabbisogno del mercato e della possibilità di conservazione dei rispettivi formaggi. Occorre anche precisare i formaggi ammissibili all'aiuto in Irlanda in modo da limitarsi ai formaggi che potrebbero creare squilibri sul mercato.

(4)

Vista la situazione di mercato del formaggio Pecorino romano, caratterizzata da eccedenze di produzione e da un netto calo dei prezzi, appare giustificato ammettere al beneficio dell'aiuto all'ammasso una quantità di formaggi superiore a quella ammessa in passato.

(5)

Occorre precisare il contenuto del contratto di ammasso e le misure indispensabili per garantire l'identificazione e il controllo dei formaggi oggetto di un contratto di ammasso. L'importo dell'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della necessità di garantire l'equilibrio tra i formaggi per i quali è concesso l'aiuto e gli altri formaggi che vengono immessi sul mercato. A tal fine occorre ridurre l'importo delle spese fisse e calcolare l'importo delle spese finanziarie in base ad un tasso di interesse del 2 %.

(6)

È opportuno definire le disposizioni specifiche relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli. In proposito è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di porre le spese di controllo a carico del contraente, in tutto o in parte.

(7)

Per garantire la sorveglianza dell'applicazione del regime di aiuto all'ammasso è opportuno disporre la comunicazione regolare alla Commissione delle informazioni relative ai quantitativi di formaggio oggetto di tale regime.

(8)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi (di seguito denominato «l’aiuto»), previsto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per la campagna di ammasso 2004/05.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«partita all'ammasso»: un quantitativo di formaggi del peso minimo di 2 tonnellate, dello stesso tipo, entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino;

b)

«giorno di inizio dell'ammasso contrattuale»: il giorno successivo a quello dell'entrata all'ammasso;

c)

«ultimo giorno dell'ammasso contrattuale»: il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso;

d)

«campagna di ammasso»: il periodo nel corso del quale il formaggio può essere sottoposto al regime di ammasso privato, definito nell'allegato per ciascun tipo di formaggio.

Articolo 3

Formaggi ammissibili all'aiuto

1.   L'aiuto è concesso per determinati formaggi a lunga conservazione, il Pecorino romano e i formaggi Kefalotyri e Kasseri alle condizioni definite nell'allegato.

2.   I formaggi devono essere stati fabbricati nella Comunità e soddisfare le seguenti condizioni:

a)

recare l'indicazione, in caratteri indelebili, se del caso in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché del giorno e del mese di fabbricazione;

b)

essere stati sottoposti ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine della maturazione, nelle categorie definite nell'allegato.

Articolo 4

Contratto di ammasso

1.   I contratti di ammasso privato sono conclusi dall'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati i formaggi con persone fisiche o giuridiche, in appresso denominate «contraenti».

2.   Il contratto di ammasso è stipulato per iscritto in base ad una domanda di contratto.

La domanda deve pervenire all'organismo di intervento entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata all'ammasso e riguarda esclusivamente partite di formaggi per i quali le operazioni di entrata all'ammasso siano state concluse. L'organismo di intervento registra la data di ricezione della domanda.

Il contratto di ammasso può essere concluso anche se la domanda perviene all'organismo di intervento con un ritardo non superiore a 10 giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine, ma in tal caso l'importo dell'aiuto è ridotto del 30 %.

3.   Il contratto di ammasso è stipulato per una o più partite all'ammasso e contiene in particolare le disposizioni relative:

a)

al quantitativo di formaggi oggetto del contratto;

b)

ai termini di esecuzione del contratto;

c)

all'importo dell'aiuto;

d)

all'identificazione dei magazzini.

4.   Il contratto di ammasso è concluso entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda di contratto.

5.   Le misure di controllo, in particolare quelle di cui all'articolo 7, formano oggetto di un capitolato d'oneri stabilito dall'organismo di intervento. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato.

Articolo 5

Entrata all'ammasso e svincolo dall'ammasso

1.   I periodi per le operazioni di entrata e di svincolo dall'ammasso sono indicati nell'allegato.

2.   Lo svincolo dall'ammasso si effettua per partite all'ammasso intere.

3.   Se al termine dei primi 60 giorni di ammasso contrattuale la riduzione qualitativa dei formaggi risulta superiore a quella normalmente connessa alla conservazione, i contraenti possono essere autorizzati, una sola volta per partita ammassata, a sostituire a loro spese i quantitativi deteriorati.

L'aiuto non può essere versato per i quantitativi che risultino deteriorati ad un controllo effettuato durante l'ammasso o all'uscita dall'ammasso. Inoltre, il quantitativo rimanente della partita ammissibile all'aiuto non può essere inferiore a 2 tonnellate.

Il disposto del secondo comma si applica in caso di svincolo parziale di una partita prima dell'inizio del periodo di svincolo dall'ammasso di cui al paragrafo 1, o prima della scadenza del periodo minimo di ammasso fissato all'articolo 8, paragrafo 2.

4.   Nel caso di cui al paragrafo 3, primo comma, ai fini del calcolo dell'aiuto per i quantitativi sostituiti il primo giorno dell'ammasso contrattuale è il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 6

Condizioni di ammasso

1.   Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2.   Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell'organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono in particolare di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

a)

la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;

b)

l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi;

c)

la data di entrata all'ammasso;

d)

la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino;

e)

la data di svincolo dall'ammasso.

3.   Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue:

a)

l'identificazione, mediante il numero della partita, dei prodotti conferiti all'ammasso privato;

b)

le date di entrata e di uscita dall'ammasso;

c)

il numero dei formaggi e il loro peso, per partita immagazzinata;

d)

l'ubicazione dei prodotti nel deposito.

4.   I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili e contraddistinti per contratto. I formaggi ammassati sono marchiati con apposito marchio.

Articolo 7

Controlli

1.   Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente procede a controlli, intesi in particolare ad accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e ad impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale.

2.   L'organismo competente procede a un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti in magazzino. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere al 10 % almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto della misura di aiuto all'ammasso privato.

Oltre all'esame della contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche fisiche riguardano almeno il 5 % della quantità controllata.

3.   Al termine del periodo di ammasso contrattuale l'organismo competente procede alla verifica della presenza dei prodotti nel deposito. Tuttavia, se i formaggi restano in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, tale controllo può avere luogo al momento dell'uscita dall'ammasso.

Ai fini del controllo di cui al primo comma, il contraente informa l'organismo competente, indicando le partite all'ammasso interessate, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dell'ammasso contrattuale oppure dell'inizio delle operazioni di svincolo dall'ammasso, se esse hanno luogo nel corso del periodo di ammasso contrattuale o dopo la sua scadenza.

Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore al termine di cinque giorni lavorativi di cui al secondo comma.

4.   I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

a)

la data del controllo;

b)

la sua durata;

c)

le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del deposito e deve essere inserita nel fascicolo di pagamento.

5.   Qualora si riscontrino irregolarità su oltre il 5 % dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane.

6.   Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 8

Aiuti all'ammasso

1.   Le aliquote di aiuto sono fissate come segue:

a)

10 EUR/t per le spese fisse;

b)

0,25 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino;

c)

per le spese finanziarie, un importo per giorno di ammasso contrattuale, pari a:

i)

0,23 EUR/t per i formaggi a lunga conservazione,

ii)

0,28 EUR/t per il Pecorino romano,

iii)

0,39 EUR/t per i formaggi Kefalotyri e Kasseri.

2.   Quando la durata dell'ammasso contrattuale è inferiore a 60 giorni non è concesso alcun aiuto. L'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore a quello corrispondente ad un ammasso contrattuale di 180 giorni.

Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo o eventualmente terzo comma, l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall'organismo competente, che i formaggi sono rimasti all'ammasso alle condizioni contrattuali.

3.   L'aiuto è versato a richiesta del contraente, al termine del periodo di ammasso contrattuale, entro 120 giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e siano rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto.

Tuttavia, qualora sia in corso un'indagine amministrativa concernente il diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.

Articolo 9

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente quello della comunicazione, i seguenti dati:

a)

i quantitativi sotto contratto all'inizio del mese per i seguenti formaggi:

formaggi a lunga conservazione,

Pecorino romano,

Kefalotyri e Kasseri;

b)

i quantitativi di formaggi per i quali sono stati conclusi contratti di ammasso nel corso del mese considerato, ripartiti secondo le categorie di cui alla lettera a);

c)

i quantitativi di formaggi per i quali i contratti di ammasso sono venuti a scadenza nel corso del mese considerato, ripartiti secondo le categorie di cui alla lettera a);

d)

i quantitativi di formaggi sotto contratto alla fine del mese considerato, ripartiti secondo le categorie di cui alla lettera a).

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).


ALLEGATO

Categorie di formaggi

Quantitativi ammissibili all'aiuto

Età minima dei formaggi

Periodo di entrata all'ammasso

Periodo di svincolo dall'ammasso

Formaggi a lunga conservazione francesi:

denominazione di origine controllata per i tipi Beaufort o Comté

etichetta rossa per i tipi Emmental grand cru

classe A o B per i tipi Emmental o Gruyère

16 000 t

10 giorni

dall'8 luglio al 30 settembre 2004

dal 1o ottobre 2004 al 31 marzo 2005

Formaggi a lunga conservazione tedeschi:

 

«Markenkäse» o «Klasse fein» Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 giorni

dall'8 luglio al 30 settembre 2004

dal 1o ottobre 2004 al 31 marzo 2005

Formaggi a lunga conservazione irlandesi:

 

«Irish long keeping cheese. Emmental, special grade»

900 t

10 giorni

dall'8 luglio al 30 settembre 2004

dal 1o ottobre 2004 al 31 marzo 2005

Formaggi a lunga conservazione austriaci:

«1.

Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse»

1 700 t

10 giorni

dall'8 luglio al 30 settembre 2004

dal 1o ottobre 2004 al 31 marzo 2005

Formaggi a lunga conservazione finlandesi:

 

«I luokka»

1 700 t

10 giorni

dall'8 luglio al 30 settembre 2004

dal 1o ottobre 2004 al 31 marzo 2005

Formaggi a lunga conservazione svedesi:

 

«Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé»

1 700 t

10 giorni

dall'8 luglio al 30 settembre 2004

dal 1o ottobre 2004 al 31 marzo 2005

Formaggi a lunga conservazione polacchi:

 

«Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio»

3 000 t

10 giorni

dall'8 luglio al 30 settembre 2004

dal 1o ottobre 2004 al 31 marzo 2005

Formaggi a lunga conservazione sloveni:

 

«Ementalec/Zbrinc»

200 t

10 giorni

dall'8 luglio al 30 settembre 2004

dal 1o ottobre 2004 al 31 marzo 2005

Formaggi a lunga conservazione lituani:

 

«Goja/Džiugas»

700 t

10 giorni

dall'8 luglio al 30 settembre 2004

dal 1o ottobre 2004 al 31 marzo 2005

Formaggi a lunga conservazione lettoni:

 

«Rigamond, Itālijas, Ementāles tipa un Ekstra klases siers»

500 t

10 giorni

dall'8 luglio al 30 settembre 2004

dal 1o ottobre 2004 al 31 marzo 2005

Formaggi a lunga conservazione ungheresi:

 

«Hajdú»

300 t

10 giorni

dall'8 luglio al 30 settembre 2004

dal 1o ottobre 2004 al 31 marzo 2005

Pecorino Romano

19 000 t

90 giorni e fabbricati dopo il 1o ottobre 2003

dall'8 luglio al 31 dicembre 2004

prima del 31 marzo 2005

Kefalotyri e Kasseri fabbricati a partire da latte di pecora o di capra o da una miscela di latte di pecora e capra

2 500 t

90 giorni e fabbricati dopo il 30 novembre 2003

dall'8 luglio al 30 novembre 2004

prima del 31 marzo 2005


7.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/10


DIRETTIVA 2004/85/CE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2004

che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato concernente l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea («trattato di adesione»), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto concernente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea («atto di adesione»), in particolare l'articolo 57,

vista la richiesta dell'Estonia,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Durante il negoziato di adesione l'Estonia ha invocato le specificità del suo settore elettrico per sollecitare un periodo transitorio per l'applicazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (1).

(2)

Nell'allegato VI dell'atto di adesione all'Estonia è stato accordato un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008 per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 96/92/CE, relativo all'apertura graduale del mercato.

(3)

Nella dichiarazione n. 8 allegata al trattato di adesione si riconosce peraltro che la situazione specifica relativa alla riforma del settore dell'argillite petrolifera in Estonia avrebbe richiesto sforzi particolari fino alla fine del 2012.

(4)

La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE, che deve essere realizzata entro il 1o luglio 2004 ed è finalizzata ad accelerare l'apertura del mercato dell'energia elettrica.

(5)

Con lettera del 17 settembre 2003 l'Estonia ha trasmesso una richiesta di non applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE, relativo all'apertura del mercato ai clienti non civili, fino al 31 dicembre 2012. Con lettera complementare del 5 dicembre 2003 l'Estonia ha comunicato l'intenzione di procedere all'apertura completa del mercato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva, entro il 31 dicembre 2015.

(6)

La domanda dell'Estonia si basa su un piano di ristrutturazione credibile del settore dell'argillite petrolifera fino al 31 dicembre 2012.

(7)

L'argillite petrolifera costituisce l'unica vera risorsa energetica indigena dell'Estonia. La produzione nazionale rappresenta quasi l'84 % della produzione mondiale, mentre il 90 % dell'elettricità prodotta nel paese proviene da questo combustibile solido. Si tratta pertanto di un settore strategico per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Estonia.

(8)

La concessione di una deroga complementare per il periodo 2009-2012 garantirà la sicurezza degli investimenti nelle centrali di produzione, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Estonia consentendo, al tempo stesso, di risolvere i gravi problemi ambientali creati da queste centrali.

(9)

È opportuno accogliere la domanda dell'Estonia e modificare di conseguenza la direttiva 2003/54/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 26 della direttiva 2003/54/CE è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L'Estonia beneficia di una deroga temporanea dall'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), fino al 31 dicembre 2012. L'Estonia adotta i provvedimenti necessari atti ad assicurare l'apertura del suo mercato dell'energia elettrica. Tale apertura è effettuata in modo graduale durante il periodo di riferimento per giungere a un'apertura completa entro il 1o gennaio 2013. Il 1o gennaio 2009 l'apertura del mercato deve rappresentare almeno il 35 % del consumo. L'Estonia comunica annualmente alla Commissione le soglie di consumo che danno diritto all'ammissibilità per il consumatore finale».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. CULLEN


(1)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. Direttiva abrogata dalla direttiva 2003/54/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37).


7.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/12


DIRETTIVA 2004/86/CE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2004

che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/93/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote (1), in particolare l’articolo 3,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (2) in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 93/93/CEE è una delle direttive particolari adottate nell’ambito della procedura d’omologazione comunitaria stabilita dalla direttiva 2002/24/CE. Alla direttiva 93/93/CEE si applicano pertanto le disposizioni della direttiva 2002/24/CE riguardanti sistemi, componenti ed entità tecniche per i veicoli.

(2)

Per garantire il corretto e pieno funzionamento del sistema d'omologazione alcune prescrizioni della direttiva 93/93/CEE vanno chiarite e completate.

(3)

A tale fine occorre precisare che le masse di sovrastrutture intercambiabili da montare sui quadricicli delle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci vanno considerate parte del carico utile piuttosto che della massa a vuoto.

(4)

La direttiva 93/93/CEE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito a norma dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 93/93/CEE è modificato secondo l’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2005 per i veicoli a motore a due o a tre ruote le cui masse e dimensioni rispondono alle prescrizioni della direttiva 93/93/CEE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi connessi alle masse e alle dimensioni:

a)

rifiutare, per questo tipo di veicolo, di accordare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale;

b)

vietare la registrazione, la vendita o l'entrata in servizio di questo tipo di veicolo.

2.   A decorrere dal 1o luglio 2005, qualora non siano rispettate le prescrizioni della direttiva 93/93/CEE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano di accordare l'omologazione CE per nuovi tipi di veicoli a motore, per motivi riguardanti le masse e le dimensioni.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 311 del 14.12.1993, pag. 76. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione (GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1).

(2)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/77/CE della Commissione (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24).

(3)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).


ALLEGATO

Il punto 1.5 dell’allegato della direttiva 93/93/CEE è sostituito dal seguente:

1.5.   massa a vuoto:

massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito delle seguenti dotazioni:

equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l’impiego normale preso in considerazione,

equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi d’illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore,

strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione in forza della quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo,

le quantità di liquidi appropriate a garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.

1.5.1.   Nel caso di veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci e progettati per essere muniti di sovrastrutture intercambiabili, la massa complessiva di tali sovrastrutture non va presa in considerazione ai fini del calcolo della massa a vuoto e va considerata parte del carico utile.

In tal caso vanno rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:

a)

il tipo fondamentale di veicolo (mototelaio cabinato), sul quale le sovrastrutture di cui sopra sono progettate per essere montate, deve rispettare tutte le prescrizioni stabilite per quadricicli delle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci (incluso il limite di 350 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L6e e il limite di 550 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L7e);

b)

una sovrastruttura si considera intercambiabile se può essere agevolmente rimossa dal mototelaio senza ricorrere all’impiego di attrezzi;

c)

Per quanto riguarda la sovrastruttura, il fabbricante del veicolo deve fornire nel documento informativo, un modello del quale figura nell’allegato II della direttiva 2002/24/CE, le dimensioni massime ammesse, la massa, i limiti per la posizione del centro di gravità nonché un disegno che indichi la posizione dei dispositivi di fissaggio.

NB: Il carburante e la miscela olio/carburante non sono compresi nella misura; devono invece esser inclusi elementi quali l’acido della batteria, il fluido idraulico, il refrigerante e l’olio motore.».


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

7.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO RIUNITO A LIVELLO DI CAPI DI STATO O DI GOVERNO

del 29 giugno 2004

relativa alla designazione della persona che intende nominare presidente della Commissione

(2004/536/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

riunito a livello di capi di Stato o di governo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 214, paragrafo 2, primo comma,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. José Manuel DURÃO BARROSO è designato persona che il Consiglio intende nominare presidente della Commissione per il periodo dal 1o novembre 2004 al 31 ottobre 2009.

Articolo 2

La presente decisione è trasmessa al Parlamento europeo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 2004.

Il presidente

B. AHERN


7.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2004

concernente la nomina del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune

(2004/537/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 2,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Javier SOLANA MADARIAGA è nominato segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 ottobre 2004.

Articolo 2

La presente decisione è notificata al sig. Javier SOLANA MADARIAGA a cura del presidente del Consiglio.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. AHERN


7.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2004

concernente la nomina del segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea

(2004/538/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 2,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Pierre DE BOISSIEU è nominato segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 ottobre 2004.

Articolo 2

La presente decisione è notificata al sig. Pierre DE BOISSIEU a cura del presidente del Consiglio.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. AHERN


Rettifiche

7.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/18


Rettifica del regolamento (CE) n. 1165/2004 della Commissione, del 24 giugno 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Anchois de Collioure, Melon du Quercy e Salame d’oca di Mortara)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 224 del 25 giugno 2004 )

Nella pagina di copertina:

anziché:

leggi:


7.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/18


Rettifica della rettifica della direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 216 del 16 giugno 2004 )

A pagina 156, nell'allegato 1C, Index n. 613-207-00-1, ottava colonna «Limiti di concentrazione», prima riga:

anziché:

«C 50 %»,

leggi:

«C > 50 %».