ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
2.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1222/2004 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2004
relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 14, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Banca Centrale europea (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3), contiene la definizione di debito pubblico in essere alla fine dell'anno, pertinente ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, e fissa un calendario per la comunicazione alla Commissione dei dati annuali relativi al debito pubblico e di altre variabili dei conti pubblici. |
(2) |
La disponibilità di dati sui conti pubblici, compresi dati sul debito pubblico, con cadenza trimestrale è della massima importanza per l'analisi economica e l'adeguata sorveglianza della situazione di bilancio negli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica (4), il regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (5) ed il regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche (6) disciplinano l'elaborazione e la comunicazione di dati trimestrali sui conti non finanziari e finanziari delle amministrazioni pubbliche, ma non includono dati trimestrali sul debito pubblico. |
(3) |
Per chiarezza, e vista la funzione specifica del regolamento (CE) n. 3605/93 nell'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi, l'elaborazione e la comunicazione dei dati sul debito pubblico su base trimestrale dovrebbe essere disciplinata da un atto giuridico autonomo. |
(4) |
Occorre definire il debito pubblico su base trimestrale in modo da assicurare la coerenza con la definizione di debito pubblico in essere alla fine dell'anno contenuta nel regolamento (CE) n. 3605/93. Tale coerenza dovrebbe essere mantenuta anche qualora il Consiglio modifichi il regolamento (CE) n. 3605/93 o qualora la Commissione introduca in detto regolamento nuovi riferimenti al Sistema europeo dei conti («SEC 95»), istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (7). |
(5) |
I regolamenti (CE) n. 264/2000, n. 1221/2002 e n. 501/2004 stabiliscono che i dati trimestrali sui conti non finanziari e finanziari delle amministrazioni pubbliche devono essere comunicati entro tre mesi dalla fine del trimestre cui si riferiscono. Questo termine è adeguato anche per i dati trimestrali sul debito pubblico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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«pubblico»: ciò che riguarda il settore «amministrazioni pubbliche» quale è definito nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (denominato in seguito «SEC 95») adottato dal regolamento (CE) n. 2223/96. I codici tra parentesi si riferiscono al SEC 95. |
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«Debito pubblico su base trimestrale»: il valore nominale di tutte le passività (lorde) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13) in essere alla fine di ciascun trimestre, ad eccezione di quelle passività cui corrispondono attività finanziarie detenute dal settore «amministrazioni pubbliche» (S.13). Il debito pubblico su base trimestrale è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.33), e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 95. Il valore nominale di una passività in essere alla fine di ciascun trimestre è il valore facciale. Il valore nominale di una passività indicizzata corrisponde al valore facciale aumentato dell'incremento indicizzato del valore in conto capitale maturato alla fine di ciascun trimestre. Le passività denominate in valuta estera o convertite da una valuta estera mediante accordi contrattuali in una o più valute estere sono convertite nelle altre valute estere al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre. Le passività denominate nella moneta nazionale e convertite mediante accordi contrattuali in una valuta estera sono convertite nella valuta estera al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre. Le passività denominate in valuta estera e convertite mediante accordi contrattuali nella moneta nazionale sono convertite nella moneta nazionale al tasso convenuto nei predetti accordi. |
Articolo 2
Calendario
1. Gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione i dati sul debito pubblico su base trimestrale entro tre mesi dalla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.
Simultaneamente sono comunicate le eventuali revisioni dei dati trimestrali per i trimestri precedenti.
2. I dati sul debito pubblico su base trimestrale sono comunicati per la prima volta entro il 31 dicembre 2004.
3. La Commissione ha la facoltà di concedere una deroga, non superiore a un anno, per quanto riguarda la prima comunicazione dei dati trimestrali, qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti rilevanti.
Articolo 3
Dati retrospettivi
I dati retrospettivi relativi ai trimestri a partire dal primo trimestre 2000 sono comunicati entro il 31 dicembre 2004. Se necessario, tali dati possono essere elaborati secondo il principio della «migliore stima».
Articolo 4
Modifiche
1. Qualora il Consiglio decida di modificare il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato, esso modifica contemporaneamente l'articolo 1 del presente regolamento, in modo che le definizioni in esso contenute continuino a essere coerenti.
2. Qualora la Commissione introduca nuovi riferimenti al SEC 95 nell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3605/93, conformemente all'articolo 7 del medesimo, essa introduce contemporaneamente questi stessi nuovi riferimenti nell'articolo 1 del presente regolamento, in modo che le definizioni in esso contenute continuino a essere coerenti.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. CULLEN
(1) Parere espresso il 30 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere espresso il 19 aprile 2004.
(3) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).
(4) GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4.
(5) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1.
(6) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1.
(7) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).
2.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2004 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato concernente l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto concernente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare l'articolo 57,
vista la richiesta della Slovenia,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (1), mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. Tale regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 2004. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1228/2003, i problemi di congestione della rete sono risolti ricorrendo a soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione. |
(3) |
Gli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003 contengono norme che direttamente si ricollegano ai principi generali contenuti nell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. |
(4) |
La Slovenia ha chiesto un periodo di transizione fino al 1o luglio 2007 per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento e delle disposizioni pertinenti contenute negli orientamenti. |
(5) |
La Slovenia ha dimostrato che, senza un periodo di transizione, talune industrie slovene a forte consumo di energia sarebbero danneggiate dai prezzi più elevati dell'energia elettrica importata dall'Austria, mentre taluni produttori di energia elettrica subirebbero una diminuzione degli introiti provenienti dalle esportazioni di elettricità verso l'Italia. Questa situazione ostacolerebbe, rispettivamente, gli sforzi di ristrutturazione compiuti dalle industrie interessate e gli sforzi compiuti dai produttori di energia elettrica per rispettare l'acquis comunitario in materia di produzione di elettricità. |
(6) |
Le motivazioni addotte dalla Slovenia giustificano una deroga. Inoltre, a causa della ridotta capacità di interconnessione delle due interconnessioni interessate e dato che è improbabile che la situazione cambi prima del 1o luglio 2007, l'impatto pratico di tale deroga sul mercato interno sarà estremamente ridotto. |
(7) |
La deroga dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario per aderire alla richiesta della Slovenia e, di conseguenza, dovrebbe riguardare esclusivamente la parte delle linee di interconnessione assegnate dal gestore del sistema di trasmissione sloveno e applicarsi solo nella misura in cui tale capacità non superi la metà della capacità totale disponibile. |
(8) |
È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1228/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1228/2003 è aggiunto il comma seguente:
«Per quanto riguarda le interconnessioni tra la Slovenia e gli Stati membri confinanti, l'articolo 6, paragrafo 1, nonché le norme da 1 a 4 contenute nel capitolo intitolato “Generalità” dell'allegato, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2007. Il presente comma si applica esclusivamente alla capacità di interconnessione assegnata dal gestore del sistema di trasmissione sloveno e solo nella misura in cui tale capacità non supera la metà della capacità di interconnessione totale disponibile.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. CULLEN
(1) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.
2.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 1o luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
57,9 |
999 |
57,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
94,1 |
999 |
94,1 |
|
0709 90 70 |
052 |
78,8 |
999 |
78,8 |
|
0805 50 10 |
382 |
55,6 |
388 |
55,7 |
|
508 |
49,3 |
|
528 |
51,3 |
|
999 |
53,0 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
88,5 |
400 |
106,9 |
|
404 |
106,8 |
|
508 |
70,2 |
|
512 |
83,3 |
|
528 |
74,3 |
|
720 |
101,7 |
|
804 |
94,5 |
|
999 |
90,8 |
|
0809 10 00 |
052 |
237,7 |
092 |
165,3 |
|
624 |
104,3 |
|
999 |
169,1 |
|
0809 20 95 |
052 |
328,4 |
068 |
127,8 |
|
400 |
338,8 |
|
999 |
265,0 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
152,4 |
624 |
106,1 |
|
999 |
129,3 |
|
0809 40 05 |
052 |
107,2 |
512 |
96,4 |
|
624 |
190,3 |
|
999 |
131,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
2.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1225/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2004
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 2 luglio 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento. |
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).
(3) GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995 (GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12).
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dall'2 luglio 2004
(in EUR) |
|||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
1703 10 00 (2) |
8,47 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
9,95 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
2.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1226/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
(3) |
Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore. |
(4) |
In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni. |
(7) |
L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale. |
(8) |
Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
(9) |
In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 2 LUGLIO 2004
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
170111909100 |
S00 |
EUR/100 kg |
41,68 (1) |
|||
170111909910 |
S00 |
EUR/100 kg |
41,40 (1) |
|||
170112909100 |
S00 |
EUR/100 kg |
41,68 (1) |
|||
170112909910 |
S00 |
EUR/100 kg |
41,40 (1) |
|||
170191009000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,4532 |
|||
170199109100 |
S00 |
EUR/100 kg |
45,32 |
|||
170199109910 |
S00 |
EUR/100 kg |
45,00 |
|||
170199109950 |
S00 |
EUR/100 kg |
45,00 |
|||
170199909100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,4532 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
2.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1227/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1ο luglio 2004
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la trentatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la trentatreesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 48,144 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricultura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2126/2003 (GU L 319 del 4.12.2003, pag. 4).
2.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1228/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2004
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a de correre dal 2 luglio 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1221/2004 della Commissione (3). |
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1221/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1221/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
(3) GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 37.
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 2 luglio 2004
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
0,00 |
|
di bassa qualità |
8,50 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
27,25 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
55,64 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
55,64 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
37,34 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(data del 30.6.2004)
1. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 19,33 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 24,89 EUR/t. |
3. |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(4) Fob Duluth.
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
2.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/15 |
DECISIONE 2004/528/PESC DEL CONSIGLIO
del 28. giugno 2004
che applica la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la posizione comune 2004/293/PESC (1) e, in particolare; l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la posizione comune 2004/293/PESC il Consiglio ha adottato le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito, nel territorio degli Stati membri, di persone coinvolte in attività che possano aiutare latitanti a continuare a sottrarsi alla giustizia per reati di cui sono stati incriminati dall'ICTY. |
(2) |
A seguito delle raccomandazioni dell'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina, altre persone dovrebbero essere soggette a tali misure, |
DECIDE:
Articolo 1
L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2004/293/PESC è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. CULLEN
(1) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 65.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 1
1. |
BAGIC, Zeljko Data e luogo di nascita: 29.3.1960, Zagabria Figlio di Josip Passaporto n.: Identità nazionale n.: 489 Pseudonimi: Cicko Indirizzo: |
2. |
BJELICA, Milovan Data e luogo di nascita: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia-Erzegovina, RSFJ Passaporto n.: 0000148 rilasciato il 26.7.1998 a Srpsko Sarajevo Identità nazionale n.: 1910958130007 Pseudonimi: Cicko Indirizzo:Società CENTREK a Pale |
3. |
CESIC, Ljubo Data e luogo di nascita: 20.2.1958 o 9.6.1966 (documento di riferimento del Ministero della giustizia croato), Batin, Posusje, RSFJ Figlio di Jozo Passaporto n.: Identità nazionale n.: Pseudonimi: Rojs Indirizzo: V Poljanice 26, Dubrava, Zagabria, risiede anche a Novacka 62c, Zagabria |
4. |
DILBER, Zeljko Data e luogo di nascita: 2.2.1955, Travnik Figlio di Drago Passaporto n.: Identità nazionale n.: 185581 Pseudonimi: Indirizzo: 17 Stanka Vraza, Zadar |
5. |
ECIM, Ljuban Data e luogo di nascita: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnia-Erzegovina, RSFJ Passaporto n.: 0144290 rilasciato il 21.11.1998 a Banja Luka. Scadenza: 21.11.2003 Identità n. 601964100083 Pseudonimi: Indirizzo: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina |
6. |
KARADZIC, Aleksandar Data e luogo di nascita: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina, RSFJ Passaporto n.: 0036395, scaduto il 12.10.1998 Pseudonimi: Sasa Indirizzo: |
7. |
KARADZIC, Ljiljana (cognome da nubile: ZELEN) Data e luogo di nascita: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina, RSFJ Figlia di Vojo e Anka Passaporto/Identità n.: Pseudonimi: Indirizzo: |
8. |
KESEROVIC, Dragomir Data e luogo di nascita: 8.7.1957, Banja Luka Figlio di Passaporto n.: Identità nazionale n.: Pseudonimi: Indirizzo: |
9. |
KIJAC, Dragan Data e luogo di nascita: 6.10.1955, Sarajevo Figlio di Passaporto n.: Identità nazionale n.: Pseudonimi: Indirizzo: |
10. |
KOJIC, Radomir Data e luogo di nascita: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac Canton, Bosnia-Erzegovina, RSFJ Figlio di Milanko e Zlatana Passaporto n.: 4742002, rilasciato nel 2002 a Sarajevo. Scadenza: 2007 Identità n.: 03DYA1935, rilasciata il 7 luglio 2003 a Sarajevo Pseudonimi: Mineur o Ratko Indirizzo: 115 Trifka Grabeza, Pale o Hotel KRISTAL, Jahorina |
11. |
KOVAC, Tomislav Data e luogo di nascita: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, RSFJ Figlio di Vaso Identità n.: 412959171315 Pseudonimi: Tomo Indirizzo: Bijela, Montenegro e Pale, Bosnia-Erzegovina |
12. |
KRASIC, Petar Data e luogo di nascita: Passaporto/Identità n.: Pseudonimi: Indirizzo: |
13. |
KUJUNDZIC, Predrag Data e luogo di nascita: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia-Erzegovina, RSFJ Figlio di Vasilija Identità n.: 30011961120044 Pseudonimi: Predo Indirizzo: Doboj, Bosnia-Erzegovina |
14. |
LUKOVIC, Milorad Ulemek Data e luogo di nascita: 15.5.1968, Belgrado, Serbia, RSFJ Passaporto/Identità n.: Pseudonimi: Legija (identità falsificata come IVANIC, Zeljko) Indirizzo: latitante |
15. |
MAKSAN, Ante Data e luogo di nascita: 7.2.1967, Pakostane vicino Zadar Figlio di Blaz Passaporto n.: 1944207 Identità nazionale n.: Pseudonimi: Djoni Indirizzo: Proloska 15, Pakostane, Zadar |
16. |
MANDIC, Momcilo Data e luogo di nascita: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia-Erzegovina, RSFJ Passaporto n.: 0121391, rilasciato il 12.5.1999 a Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina Identità nazionale n.: JMB 0105954171511 Pseudonimi: Momo Indirizzo: Discoteca GITROS a Pale |
17. |
MICEVIC, Jelenko Data e luogo di nascita: 8.8.1947, Borci vicino Konjic, Bosnia-Erzegovina, RSFJ Figlio di Luka e Desanka, cognome da nubile: Simic Passaporto/Identità n.: Pseudonimi: Filaret Indirizzo: Monastero di Milesevo, Serbia e Montenegro |
18. |
NINKOVIC, Milan Data e luogo di nascita: 15.6.1943, Doboj Figlio di Passaporto n.: Identità nazionale n.: detiene apparentemente 2 carte d'identità Pseudonimi: Indirizzo: |
19. |
OSTOJIC, Velibor Data e luogo di nascita: 8.8.1945, Celebici, Foca Figlio di Jozo Passaporto n.: Identità nazionale n.: non ancora disponibile Pseudonimi: Indirizzo: |
20. |
PETRAC, Hrvoje Data e luogo di nascita: 25.8.1955, Slavonski Brod Figlio di Passaporto n.: numero di passaporto croato 01190016 Identità nazionale n.: Pseudonimi: Indirizzo: |
21. |
PUHALO, Branislav Data e luogo di nascita: 30.8.1963, Foca Figlio di Djuro Passaporto n.: Identità nazionale n.: 3008963171929 Pseudonimi: Indirizzo: |
22. |
RATIC, Branko Data e luogo di nascita: 26.11.1957, MIHALJEVCI SL POZEGA, Bosnia-Erzegovina, RSFJ Passaporto n.: 0442022, rilasciato il 17.9.1999 a Banja Luka. Scadenza: 17.9.2003 Identità n. 2611957173132 Pseudonimi: Indirizzo: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina |
23. |
ROGULJIC, Slavko Data e luogo di nascita: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbia, RSFJ Passaporto valido n.: 3747158, rilasciato il 12.4.2002 a Banja Luka. Scadenza: 12.4.2007 Passaporto non valido n. 0020222, rilasciato il 25.8.1988 a Banja Luka. Scadenza: 25.8.2003 Identità n. 1505952103022. Iscritti due figli Pseudonimi: Indirizzo: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnia-Erzegovina |
24. |
SAROVIC, Mirko Data e luogo di nascita: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica Figlio di Passaporto n.: 4363471 rilasciato a Srpsko Sarajevo, scade l'8 ottobre 2008 Identità nazionale n.: 1609956172657 Pseudonimi: Indirizzo: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo |
25. |
SPAJIC, Ratomir Data e luogo di nascita: 8.4.1957, Konjic Figlio di Passaporto n.: Identità nazionale n.: 0804957172662 Pseudonimi: Indirizzo: |
26. |
VRACAR, Milenko Data e luogo di nascita: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia-Erzegovina, RSFJ Passaporto/Identità: Passaporto valido n. 3965548, rilasciato il 29.8.2002 a Banja Luka. Scadenza: 29.8.2007. Passaporti non validi: n. 0280280, rilasciato il 4.12.1999 a Banja Luka (scadenza: 4.12.2004) e n. 0062130, rilasciato il 16.9.1998 a Banja Luka (scadenza: 16.9.2003) Pseudonimi: Indirizzo: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina |
27. |
ZOGOVIC, Milan Data e luogo di nascita: 7.10.1939, Dobrusa Figlio di Jovan Passaporto n.: Identità nazionale n.: non ancora disponibile Pseudonimi: Indirizzo:» |
Rettifiche
2.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/20 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1153/2004 della Commissione, del 23 giugno 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 223 del 24 giugno 2004 )
A pagina 8, allegato, nota a piè di pagina 2, destinazione F09, primo trattino: eliminare «Slovenia».