ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 229

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
29 giugno 2004


Sommario

 

pagina

 

*

Avviso ai lettori

1

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (GU L 158 del 30.4.2004)

3

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.04.2004)

5

 

*

Rettifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata) (GU L 158 del 30.4.2004)

23

 

*

Rettifica della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004)

35

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


29.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 229/1


AVVISO AI LETTORI

ES

:

El presente Diario Oficial se publica en español, danés, alemán, griego, inglés, francés, italiano, neerlandés, portugués, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de mayo de 2004.

CS

:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, dánštině, němčině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, holandštině, portugalštině, finštině a švédštině.

Tisková oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. května 2004.

DA

:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. maj 2004.

DE

:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Mai 2004 veröffentlicht wurden.

ET

:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, taani, saksa, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, hollandi, portugali, soome ja rootsi keeles.

Selle parandused viitavad aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. mail 2004.

EL

:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, δανική, γερμανική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004.

EN

:

This Official Journal is published in Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 May 2004.

FR

:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er mai 2004.

IT

:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o maggio 2004.

LV

:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, dāņu, vācu, grieķu, angļu, franču, itāļu, holandiešu, portugāļu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2004. gada 1. maijā.

LT

:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, danų, vokiečių, graikų, anglų, prancūzų, italų, olandų, portugalų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros gegužės 1 d., klaidų ištaisymas.

HU

:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2004. május 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

MT

:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Daniża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Franċiża, Taljana, Olandiża, Portugiża, Finlandiża u Svediża.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004.

NL

:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Deens, de Duitse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 zijn gepubliceerd.

PL

:

Ten Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, duńskim, niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r.

PT

:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, dinamarquesa, alemã, grega, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Maio de 2004.

SK

:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, dánskom, nemeckom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, holandskom, portugalskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. mája 2004.

SL

:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, danskem, nemškem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, portugalskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. maja 2004

FI

:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tanskan, saksan, kreikan, englannin, ranskan, italian, hollannin, portugalin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. toukokuuta 2004 julkaistuihin säädöksiin.

SV

:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, danska, tyska, grekiska, engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 maj 2004.


Rettifiche

29.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 229/3


Rettifica del regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 849/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 849/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 (3) istituisce norme comuni armonizzate per la sicurezza dell'aviazione civile.

(2)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 2320/2002 ha dimostrato la necessità di apportarvi alcune modifiche di carattere tecnico. Tali modifiche non intendono alterare l'ambito di applicazione del regolamento né pregiudicare in alcun modo la sicurezza dei passeggeri dell'aviazione civile.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 prevede che, negli aeroporti più piccoli possano essere istituiti livelli di sicurezza differenti ma adeguati. È logico prescrivere che gli stessi livelli adeguati di sicurezza siano garantiti alla partenza e all'arrivo di un volo.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 è modificato come segue:

1)

All'articolo 2 è aggiunta la seguente definizione:

«4)

“area delimitata”, una zona separata da altre aree sterili di un aeroporto mediante controlli di accesso.»

2)

L'articolo 4 è modificato come segue:

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La competente autorità di uno Stato membro può, sulla base di una valutazione del rischio locale, e ove l'applicazione delle misure di sicurezza specificate nell'allegato possa essere sproporzionata, oppure quando dette misure non possano essere attuate a causa di motivi pratici oggettivi, adottare misure nazionali di sicurezza per fornire un adeguato livello di protezione negli aeroporti:

a)

con una media annuale di non più di due voli commerciali al giorno; oppure

b)

soltanto con voli dell'aviazione generale; oppure

c)

con un'attività commerciale limitata ad aeromobili di peso massimo al decollo (Maximum Take Off Weight — MTOW) inferiore a 10 t o con un numero di posti inferiore a 20,

tenuto conto delle specificità di tali piccoli aeroporti.

Lo Stato membro interessato comunica dette misure alla Commissione.»,

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis).   Il paragrafo 3 può anche applicarsi alle aree delimitate degli aeroporti con:

a)

soltanto voli dell'aviazione generale; oppure

b)

un'attività commerciale limitata ad aeromobili di MTOW inferiore a 10 t o con un numero di posti inferiore a 20.

Le aree delimitate devono essere indicate nel programma di sicurezza dell'aeroporto.

Tutti i voli in partenza da un'area delimitata di un aeroporto devono indicare tale circostanza all'aeroporto di destinazione prima dell'arrivo dell'aeromobile.»

3)

All'articolo 7, il termine «soggetti a controllo» sono sostituiti da «oggetto di monitoraggio», il termine «controlli» è sostituito da «attività di monitoraggio dell'applicazione», il termine «ispettori» è sostituito da «persone qualificate» e il termine «relazioni di controllo» è sostituito da «relazioni sul monitoraggio dell'applicazione».

4)

L'allegato è modificato come segue:

al punto 5.2 è aggiunto il punto seguente:

«3.   Esenzioni

Il bagaglio a mano delle persone di cui al punto 4.1, paragrafo 3, può essere sottoposto a procedure di controllo speciali o esentato dal controllo.»,

al punto 7.3, paragrafo 1, lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«al fine di garantire ragionevolmente che la posta non contenga nessun articolo vietato di cui ai punti iv) e v) dell'appendice, a meno che siano stati dichiarati e debitamente assoggettati alle misure di sicurezza applicabili; e».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  Parere reso il 28 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 aprile 2004.

(3)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.


29.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 229/5


Rettifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 850/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il presente regolamento riguarda principalmente la protezione dell'ambiente e la protezione della salute umana. Pertanto, la sua base giuridica è l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato.

(2)

La continua emissione nell'ambiente di inquinanti organici persistenti suscita grave preoccupazione nella Comunità. Queste sostanze chimiche sono trasportate attraverso le frontiere internazionali e depositate lontano dal luogo di emissione e persistono nell'ambiente, sono soggette a bioaccumulo attraverso la catena alimentare e presentano un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Occorre pertanto adottare provvedimenti ulteriori per tutelare la salute umana e l'ambiente contro tali inquinanti.

(3)

Considerate le responsabilità che le incombono in materia di protezione dell'ambiente, il 24 giugno 1998 la Comunità ha firmato il protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in prosieguo «il protocollo»), e il 22 maggio 2001 la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (in prosieguo «la convenzione»).

(4)

Sebbene la normativa comunitaria concernente gli inquinanti organici persistenti sia stata istituita, le sue principali carenze sono la mancanza o la lacunosità di disposizioni che vietino la produzione e l'uso delle sostanze chimiche figuranti negli attuali elenchi, l'assenza di un quadro che consenta di inserire in tali elenchi ulteriori inquinanti organici persistenti per prevederne il divieto, la restrizione o l'eliminazione, nonché la mancanza di un quadro che consenta di vietare la produzione e l'uso di nuove sostanze assimilabili agli inquinanti organici persistenti. Nessun obiettivo concernente la riduzione di emissioni in quanto tale è stato fissato a livello comunitario, e gli inventari in corso non coprono tutte le fonti di POP.

(5)

Per attuare in maniera coerente ed efficace gli obblighi assunti dalla Comunità a norma del protocollo e della convenzione, è necessario istituire un comune quadro normativo che preveda, in particolare, l'eliminazione della produzione, dell'immissione in commercio e dell'uso di inquinanti organici persistenti di produzione intenzionale. Inoltre, è necessario che le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti siano prese in considerazione nel quadro dei regimi di autorizzazione comunitari pertinenti di valutazione e di autorizzazione.

(6)

Nell'attuazione a livello comunitario delle disposizioni delle convenzioni di Rotterdam (3), Stoccolma e Basilea (4) e nella partecipazione allo sviluppo dell'approccio strategico nei confronti della gestione internazionale dei progetti chimici (SAICM) nel contesto delle Nazioni Unite, occorre garantire coordinamento e coerenza.

(7)

Inoltre, considerato che le disposizioni del presente regolamento sono rafforzate dal principio di precauzione quale enunciato nel trattato, e tenendo presente il principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo; e visto l'obiettivo di eliminare, ove possibile, il rilascio nell'ambiente di inquinanti organici persistenti, in alcuni casi è opportuno prevedere misure di controllo più rigorose rispetto a quelle contemplate dal protocollo e dalla convenzione.

(8)

In futuro, il proposto regolamento REACH potrebbe costituire uno strumento appropriato per attuare le necessarie misure di controllo riguardo alla produzione, all'immissione in commercio e all'uso delle sostanze elencate e le misure di controllo sulle sostanze chimiche e i pesticidi, esistenti e nuovi, che presentano caratteristiche assimilabili agli inquinanti organici persistenti. Tuttavia, fatto salvo il futuro regolamento REACH e poiché è importante attuare tali misure di controllo sulle sostanze elencate del protocollo e della convenzione al più presto, per il momento il presente regolamento dovrebbe attuare le suddette misure.

(9)

L'immissione in commercio e l'uso della maggior parte degli inquinanti organici persistenti che figurano nel protocollo o nella convenzione sono già stati gradualmente eliminati all'interno della Comunità con i divieti istituiti dalla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (5) e dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (6). Per ottemperare agli obblighi che la Comunità ha assunto a norma del protocollo e della convenzione e per ridurre al minimo le emissioni di inquinanti organici persistenti è, tuttavia, necessario e opportuno vietarne anche la produzione e limitare al minimo le deroghe che saranno possibili soltanto qualora una sostanza svolga una funzione essenziale in un'applicazione specifica.

(10)

Le esportazioni di sostanze coperte dalla convenzione e le esportazioni di lindano sono regolamentate dal regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (7).

(11)

La produzione e l'uso di esaclorocicloesano (HCH), compreso il lindano, sono soggetti a limitazioni a norma del protocollo, ma non sono completamente vietati. Questa sostanza viene ancora utilizzata in alcuni Stati membri e non è pertanto possibile vietarne immediatamente tutti gli usi esistenti. Tuttavia, poiché si riconoscono la nocività dell'HCH e i possibili rischi connessi alla sua emissione nell'ambiente, la produzione e l'impiego di questa sostanza dovrebbero essere limitati al minimo e infine eliminati entro il 31 dicembre 2007 al più tardi.

(12)

Le scorte di inquinanti organici persistenti, se obsolete e gestite incautamente, possono comportare gravi rischi per l'ambiente e per la salute umana, ad esempio attraverso la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. È pertanto opportuno adottare disposizioni che vadano al di là di quelle previste dalla convenzione. Le scorte di sostanze vietate dovrebbero essere trattate alla stregua di rifiuti, mentre le scorte di sostanze di cui sono ancora consentiti la produzione e l'uso dovrebbero essere notificate alle autorità competenti ed essere soggette ad un'adeguata sorveglianza. In particolare, le scorte esistenti di inquinanti organici persistenti, o di sostanze che li contengano, dovrebbero essere gestite come rifiuti quanto prima. Qualora altre sostanze vengano vietate in futuro, le loro scorte dovrebbero anch'esse essere distrutte senza indugio, e non dovrebbe esserne permessa la ricostituzione. Alla luce dei problemi particolari di taluni nuovi Stati membri, dovrebbe essere fornita un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica mediante gli strumenti finanziari comunitari esistenti, come il Fondo di coesione e i Fondi strutturali.

(13)

In linea con la comunicazione della Commissione sulla strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurati (PCB) (8), con il protocollo e con la convenzione, le emissioni di inquinanti organici persistenti che sono sottoprodotti non intenzionali di processi industriali dovrebbero essere individuate e limitate quanto prima con l'obiettivo finale di eliminarle, ogni qualvolta sia possibile. Occorre elaborare e applicare adeguati piani d'azione nazionali, che riguardino tutte le fonti e tutte le misure interessate, comprese quelle già previste dalla normativa comunitaria in vigore, al fine di ridurre progressivamente le emissioni nell'ottica dell'efficacia dei costi quanto prima possibile. A tal fine, dovrebbero essere sviluppati strumenti adeguati nell'ambito della convenzione.

(14)

In linea con la suddetta comunicazione, occorre istituire opportuni programmi e meccanismi atti a fornire adeguati dati sul monitoraggio riguardo alla presenza nell'ambiente di diossine, furani e PCB. È tuttavia necessario garantire la disponibilità degli strumenti adeguati, che devono poter essere utilizzati in condizioni soddisfacenti sotto il profilo economico e tecnico.

(15)

Secondo la convenzione, gli inquinanti organici persistenti contenuti nei rifiuti devono essere distrutti o trasformati irreversibilmente in sostanze che non presentino caratteristiche analoghe, a meno che esistano altre operazioni più adeguate sotto il profilo ambientale. Poiché la normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di rifiuti non prevede norme specifiche per le sostanze in questione, tali disposizioni dovrebbero essere contemplate dal presente regolamento. Per garantire un livello elevato di protezione dovrebbero essere istituiti valori limite comuni della concentrazione di tali sostanze nei rifiuti entro il 31 dicembre 2005.

(16)

È riconosciuta l'importanza di identificare e separare alla fonte rifiuti consistenti in inquinanti organici persistenti, ovvero sostanze che li contengono o da essi contaminate, al fine di minimizzare la diffusione di tali sostanze chimiche in altri tipi di rifiuti. La direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi (9) ha istituito norme comunitarie sulla gestione dei rifiuti pericolosi in base alle quali gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad esigere che gli stabilimenti e le aziende che smaltiscono, gestiscono, raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi non mescolino diverse categorie di rifiuti pericolosi, o mischino rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

(17)

Secondo la convenzione, ciascuna parte deve elaborare un piano di attuazione degli obblighi previsti dalla convenzione. Gli Stati membri dovrebbero offrire al pubblico l'opportunità di partecipare all'elaborazione dei loro piani di attuazione. Poiché la Comunità e gli Stati membri hanno in materia competenze concorrenti, i piani di attuazione dovrebbero essere predisposti sia a livello nazionale sia a livello comunitario. Occorre pertanto promuovere la cooperazione e uno scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità degli Stati membri.

(18)

Conformemente alla convenzione e al protocollo, le altre parti dovrebbero essere informate in merito agli inquinanti organici persistenti. Occorre inoltre incentivare lo scambio di informazioni con i paesi terzi che non sono parti di tali accordi.

(19)

I cittadini sono spesso poco consapevoli dei rischi a cui vengono esposti la salute delle presenti e future generazioni e l'ambiente a causa degli inquinanti organici permanenti, è pertanto necessaria una campagna d'informazione su larga scala per incrementare il livello di cautela ed ottenere sostegno in merito a restrizioni e divieti. Conformemente a quanto stabilito dalla convenzione, vanno promossi e agevolati, per quanto opportuno, programmi di informazione su tali sostanze in favore dei cittadini, specialmente dei gruppi più vulnerabili, e programmi di formazione per lavoratori, scienziati, insegnanti e personale tecnico e dirigente.

(20)

Su richiesta e nei limiti delle risorse disponibili, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare quanto alla fornitura di assistenza tecnica adeguata e puntuale mirata in particolar modo al miglioramento della capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione di attuare la convenzione. L'assistenza tecnica dovrebbe prevedere lo sviluppo e l'attuazione di opportuni prodotti, metodi e strategie alternativi, tra l'altro, all'impiego del DDT come controllo dei vettori di malattie che, ai sensi della convenzione, possono essere utilizzati soltanto in conformità con le raccomandazioni e gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità e laddove, nel paese in questione, non sono disponibili alternative localmente sicure, efficaci ed economicamente abbordabili.

(21)

Le misure adottate per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti dovrebbero essere valutate periodicamente per verificarne l'efficacia. A tal fine gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente alla Commissione, in particolare in merito agli inventari delle emissioni, alle scorte notificate e alla produzione e all'immissione in commercio delle sostanze soggette a limitazioni. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe sviluppare un formato comune per le relazioni degli Stati membri.

(22)

La convenzione e il protocollo stabiliscono che le parti possano indicare altre sostanze cui applicare le disposizioni internazionali; ne consegue pertanto che altre sostanze possono essere aggiunte negli strumenti in questione e che il presente regolamento deve essere modificato di conseguenza. Dovrebbe inoltre essere possibile modificare le voci esistenti degli allegati del presente regolamento, anche al fine di adeguarli all'evoluzione tecnica e scientifica.

(23)

Quando vengono modificati gli allegati al presente regolamento per inserire all'interno di un elenco del protocollo o della convenzione un inquinante organico persistente di produzione intenzionale o supplementare, esso dovrebbe essere inserito nell'allegato II, in luogo dell'allegato I, solo in casi eccezionali e ove debitamente giustificato.

(24)

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(25)

Al fine di garantire la trasparenza, l'imparzialità e la coerenza quanto alle modalità di applicazione, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e garantire l'applicazione delle medesime. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive, in quanto il mancato rispetto può comportare danni alla salute umana e all'ambiente. Ove del caso, dovrebbero essere rese pubbliche le informazioni sulle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

(26)

Poiché gli scopi del presente regolamento, in particolare la protezione dell'ambiente e della salute umana dagli inquinanti organici persistenti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, visti gli effetti transfrontalieri di tali inquinanti, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

Alla luce di quanto precede, occorre modificare la direttiva 79/117/CEE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo e campo di applicazione

1.   Tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, scopo del presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente prima possibile o limitando la produzione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (in prosieguo «la convenzione»), o al protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in prosieguo «il protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati.

2.   Gli articoli 3 e 4 non si applicano ai rifiuti costituiti da sostanze elencate nell'allegato I o II, o che le contengono o che ne sono contaminati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«immissione in commercio», la fornitura o la messa a disposizione in favore di terzi a titolo oneroso o gratuito. Le importazioni sul territorio doganale della Comunità sono parimenti considerate come immissioni in commercio;

b)

«articolo», un oggetto costituito da una o più sostanze e/o preparati al quale, nel corso della fabbricazione, viene conferita una forma, una superficie o un disegno specifici che, ai fini dell'uso finale, sono più determinanti della composizione chimica;

c)

«sostanza» la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE (11);

d)

«preparazione» la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE;

e)

«rifiuto» la definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE (12);

f)

«smaltimento» la definizione di cui all'articolo 1, lettera e), della direttiva 75/442/CEE;

g)

«recupero» la definizione di cui all'articolo 1, lettera f), della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 3

Controllo della produzione, dell'immissione in commercio e dell'uso

1.   Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli.

2.   La produzione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato II, sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli, sono soggetti a limitazioni secondo le condizioni di cui a detto allegato.

3.   Nel quadro dei regimi di valutazione e di autorizzazione delle sostanze chimiche e dei pesticidi, nuovi o già esistenti, in base alla pertinente normativa comunitaria, gli Stati membri e la Commissione tengono in considerazione i criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, della convenzione e adottano adeguate misure per il controllo delle sostanze chimiche e dei pesticidi già esistenti e per prevenire la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di nuove sostanze chimiche e pesticidi, che presentano caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.

Articolo 4

Deroghe alle misure di controllo

1.   L'articolo 3 non si applica alle sostanze seguenti:

a)

a sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;

b)

a sostanze presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce.

2.   L'articolo 3 non si applica a sostanze presenti come componenti di articoli, prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data, fino a 6 mesi dopo la sua entrata in vigore.

L'articolo 3 non si applica ad una sostanza presente come componente di articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data.

Tuttavia, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione se vengono a conoscenza degli articoli di cui al primo e al secondo comma.

Se la Commissione viene informata in merito a tali articoli o ne apprende comunque l'esistenza, ove opportuno ne informa tempestivamente il segretariato della convenzione.

3.   Se una sostanza figura nella parte A dell'allegato I o nella parte A dell'allegato II, gli Stati membri che intendono autorizzare, fino alla scadenza del termine specificato nell'allegato pertinente, la produzione e l'uso della sostanza in oggetto come prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, ne informano il segretariato della convenzione.

Tuttavia, tale notificazione può avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni:

a)

nell'allegato pertinente è stata inserita un'annotazione destinata espressamente a consentire la produzione e l'uso della sostanza;

b)

il processo produttivo trasformerà la sostanza in una o più sostanze diverse che non presentano le caratteristiche di un inquinante organico persistente;

c)

le persone e l'ambiente non devono prevedibilmente essere esposte a quantitativi rilevanti della sostanza nel corso della produzione e dell'uso della sostanza stessa, come indicato da una valutazione del sistema chiuso in questione, conformemente alla direttiva 2001/59/CE della Commissione (13).

La notificazione viene trasmessa anche agli altri Stati membri e alla Commissione e include informazioni sulla produzione totale, effettiva o stimata, e sull'uso della sostanza chimica in oggetto, nonché informazioni sul tipo di processo che avviene all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, compresa la quantità di inquinante organico persistente non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nel prodotto finale.

I termini di cui al primo comma possono essere modificati, previa nuova notificazione dello Stato membro interessato al segretariato della convenzione, qualora, a norma della medesima, la produzione e l'uso della sostanza in oggetto sono consentiti per un ulteriore periodo, in forma espressa o tacita.

Articolo 5

Scorte

1.   Il detentore di scorte costituite da sostanze elencate nell'allegato I o nell'allegato II, o contenenti tali sostanze, di cui l'uso non è consentito, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'articolo 7.

2.   Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da una delle sostanze elencate nell'allegato I o nell'allegato II o contenenti tali sostanze, e di cui l'uso è consentito, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime. Dette informazioni sono trasmesse entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e delle modifiche all'allegato I o all'allegato II, e successivamente ogni anno, fino alla scadenza del termine indicato negli allegati I o II in merito alla limitazione dell'uso.

Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente.

3.   Gli Stati membri provvedono al monitoraggio dell'uso e della gestione delle scorte oggetto della notificazione.

Articolo 6

Riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci

1.   Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri preparano e conservano inventari dei rilasci in atmosfera, nelle acque e nel suolo per le sostanze elencate nell'allegato III, conformemente ai loro obblighi ai sensi della convenzione e del protocollo.

2.   Ogni Stato membro comunica, sia alla Commissione che agli altri Stati membri, nell'ambito del piano di attuazione nazionale istituito a norma dell'articolo 8, il proprio piano d'azione concernente misure volte ad individuare, caratterizzare e minimizzare, nella prospettiva di eliminare se possibile quanto prima, i rilasci complessivi, conformemente agli obblighi assunti ai sensi della convenzione.

Il piano d'azione include misure volte a promuovere lo sviluppo di sostituti o materiali, prodotti e processi modificati al fine di prevenire la formazione e il rilascio di sostanze elencate nell'allegato III e, se del caso, ne esige l'uso.

3.   Nell'esaminare proposte di costruzione di nuovi impianti o modifiche significative ad impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell'allegato III, gli Stati membri, fatta salva la direttiva 96/61/CE (14), considerano in via prioritaria i processi, le tecniche o le pratiche alternative che hanno vantaggi analoghi, ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze chimiche elencate nell'allegato III.

Articolo 7

Gestione dei rifiuti

1.   Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV.

2.   Nonostante la direttiva 96/59/CE (15), i rifiuti costituiti da una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che le contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente all'allegato V, parte 1, in modo da garantire che il contenuto di inquinanti organici persistenti sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti.

Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma.

3.   Le operazioni di smaltimento o recupero che possono portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego delle sostanze elencate all'allegato IV sono vietate.

4.   In deroga al paragrafo 2:

a)

i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono in alternativa essere smaltiti o recuperati in conformità della pertinente normativa comunitaria, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione che saranno indicati nell'allegato IV entro il 31 dicembre 2005, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Finché i valori limiti di concentrazione non saranno indicati in conformità di tale procedura, l'autorità competente di uno Stato membro può adottare o applicare valori limite di concentrazione ovvero specifici requisiti tecnici con riferimento allo smaltimento o recupero dei rifiuti di cui alla presente lettera;

b)

uno Stato membro o l'autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nell'allegato V, parte 2, che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV o ne sono contaminati fino a valori limite di concentrazione da indicare nell'allegato V, parte 2, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati all'allegato V, parte 2, a condizione che:

i)

il detentore interessato abbia dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro in questione, che la decontaminazione dei rifiuti con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato IV non è fattibile, che la distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di inquinanti organici persistenti, eseguita secondo le migliori pratiche ambientali ovvero le migliori tecniche disponibili, non rappresenta l'opzione preferibile sotto il profilo ambientale, e che l'autorità competente abbia quindi autorizzato l'operazione alternativa;

ii)

detta operazione sia conforme alla pertinente legislazione comunitaria e alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni supplementari di cui al paragrafo 6; e

iii)

lo Stato membro in questione abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione dell'autorizzazione e dei motivi che la giustificano.

5.   Ai fini del paragrafo 4, lettera b), entro il 31 dicembre 2005 vengono stabiliti valori limite di concentrazione nell'allegato V, parte 2, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Fino a quando tali limiti di concentrazione non saranno stabiliti:

a)

l'autorità competente può adottare o applicare valori limite di concentrazione o requisiti tecnici specifici per i rifiuti trattati a norma del paragrafo 4, lettera b);

b)

allorché i rifiuti sono trattati a norma del paragrafo 4, lettera b) i detentori interessati forniscono all'autorità competente informazioni sul tenore dell'inquinante organico persistente dei rifiuti.

6.   La Commissione può, se del caso, e tenendo conto degli sviluppi tecnici e dei pertinenti orientamenti e decisioni internazionali e di eventuali autorizzazioni concesse da uno Stato membro o dalla autorità competente designata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e dell'allegato V, adottare misure supplementari in connessione con l'attuazione del presente articolo. La Commissione definisce un formato per la presentazione delle informazioni da parte gli Stati membri in conformità del paragrafo 4, lettera b), punto iii). Tali misure sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

7.   Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione riesamina le deroghe al paragrafo 4 alla luce degli sviluppi internazionali e tecnici, segnatamente con riferimento alla loro preferibilità sotto il profilo ambientale.

Articolo 8

Piani di attuazione

1.   Nell'elaborazione dei loro piani di attuazione nazionali gli Stati membri danno tempestivamente al pubblico opportunità concrete di partecipare a tale processo, in conformità delle rispettive procedure nazionali.

2.   Non appena adottano il piano di attuazione nazionale conformemente agli obblighi assunti a norma della convenzione, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

3.   Nel preparare i piani di attuazione la Commissione e gli Stati membri scambiano informazioni sul loro contenuto, se del caso.

4.   Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione elabora un piano per attuare gli obblighi assunti dalla Comunità a norma della convenzione.

Non appena la Commissione adotta il piano di attuazione comunitario ne informa gli Stati membri.

La Commissione riesamina e aggiorna il piano d'attuazione comunitario come opportuno.

Articolo 9

Monitoraggio

La Commissione e gli Stati membri predispongono, in stretta collaborazione, adeguati programmi e meccanismi compatibili con lo stato dell'arte, per fornire in modo continuativo dati comparabili risultanti dal monitoraggio della presenza nell'ambiente di diossine, furani e PCB quali indicati nell'allegato III. Nel predisporre detti programmi e meccanismi si tiene debitamente conto degli sviluppi avvenuti nell'ambito del protocollo e della convenzione.

Articolo 10

Scambio di informazioni

1.   La Commissione e gli Stati membri agevolano e istituiscono lo scambio di informazioni, all'interno della Comunità e con i paesi terzi, riguardo alla riduzione, alla minimizzazione o all'eliminazione, ove fattibile, della produzione, dell'uso e dei rilasci di inquinanti organici persistenti e alle alternative a dette sostanze, specificando i rischi e i costi socio-economici connessi a tali alternative.

2.   La Commissione e gli Stati membri, secondo il caso, incentivano e agevolano, per quanto concerne gli inquinanti organici persistenti:

a)

i programmi di sensibilizzazione riguardanti in particolare gli effetti sulla salute e sull'ambiente e le alternative a tali inquinanti, nonché la riduzione o eliminazione della produzione, dell'uso e dei rilasci dei medesimi nell'ambiente; i programmi sono destinati in particolare a:

i)

responsabili politici e decisionali;

ii)

gruppi particolarmente vulnerabili;

b)

la fornitura di informazioni al pubblico;

c)

la formazione di lavoratori, scienziati ed insegnanti, nonché del personale tecnico e dirigente.

3.   Salvo il disposto della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (16), le informazioni riguardanti l'ambiente, e la salute e la sicurezza delle persone non sono considerate riservate. La Commissione e gli Stati membri che scambiano altre informazioni con un paese terzo tutelano tutte le informazioni riservate, come mutualmente convenuto.

Articolo 11

Assistenza tecnica

In conformità degli articoli 12 e 13 della convenzione, la Commissione e gli Stati membri collaborano per fornire un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata e tempestiva ai paesi in via di sviluppo e ai paesi ad economia in transizione per assisterli, su richiesta ed entro l'ambito delle risorse disponibili nonché tenendo conto delle loro particolari esigenze, a sviluppare e potenziare le capacità di ottemperare agli obblighi che incombono su detti paesi in forza della convenzione. Tale sostegno può essere anche canalizzato attraverso organizzazioni non governative.

Articolo 12

Comunicazioni e rapporti

1.   Gli Stati membri inviano, ogni tre anni, alla Commissione informazioni sull'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni su infrazioni e sanzioni.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione, a scadenze annue, dati statistici sui quantitativi totali, effettivi o stimati, relativi alla produzione e all'immissione in commercio di sostanze elencate nell'allegato I o II.

3.   Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

a)

informazioni sintetiche ricavate dalle notificazioni sulle scorte pervenute a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

b)

informazioni sintetiche ricavate dagli inventari dei rilasci di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

c)

informazioni sintetiche riguardanti la presenza nell'ambiente delle diossine, dei furani e dei PCB quali indicati nell'allegato III, come ottenute ai sensi dell'articolo 9.

4.   Per quanto concerne i dati e le informazioni che gli Stati membri devono comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione mette a punto preliminarmente un formato comune secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

5.   La Commissione, secondo la periodicità stabilita dalla conferenza delle parti della convenzione, compila, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 2, un rapporto relativo alle sostanze che figurano nella convenzione e lo comunica al segretariato della convenzione.

6.   La Commissione compila ogni tre anni un rapporto sull'applicazione del presente regolamento e lo integra con le informazioni già disponibili nell'ambito dell'EPER, istituito dalla decisione 2000/479/CE (17), e dell'inventario delle emissioni CORINAIR del programma EMEP (programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa) nonché con le informazioni presentate dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per costituire un rapporto di sintesi. Tale rapporto include informazioni sul ricorso alle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafo 4. Un sommario di tale sintesi viene trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio e reso pubblico tempestivamente.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e provvedono poi a dare immediata notificazione delle eventuali modificazioni successive.

Articolo 14

Modificazioni degli allegati

1.   Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo, ove opportuno la Commissione modifica di conseguenza gli allegati da I a III, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione e del protocollo la Commissione, ove opportuno, modifica l'allegato IV secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2.   Le modificazioni delle voci degli allegati da I a III, anche al fine di adeguarli all'evoluzione scientifica e tecnica, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

3.   Le modifiche alle voci figuranti all'allegato IV e le modifiche all'allegato V, compreso il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnologico, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 15

Autorità competenti

Ogni Stato membro designa la o le autorità competenti incaricate di espletare le funzioni amministrative necessarie ai fini del presente regolamento e ne informa la Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo.

Articolo 16

Comitato per le questioni generali

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE per tutte le questioni ai sensi del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative ai rifiuti.

2.   Nei in casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

Comitato per le questioni relative ai rifiuti

1.   Per le questioni relative ai rifiuti ai sensi del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Modificazione della direttiva 79/117/CEE

Alla parte B dell'allegato della direttiva 79/117/CEE, «Composti organici clorurati persistenti», le voci da 1 a 8 sono soppresse.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SOSTANZE VIETATE

PARTE A   Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Clordano

57-74-9

200-349-0

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Eptacloro

76-44-8

200-962-3

Esaclorobenzene

118-74-1

200-273-9

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxafene

8001-35-2

232-283-3

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3 e altri

215-648-1 e altri

Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil) etano)

50-29-3

200-024-3

Gli Stati membri possono autorizzare la produzione e l'utilizzazione attuali del DDT come prodotto intermedio per la produzione di dicofol in un sistema chiuso e limitato ad un sito fino al 1o gennaio 2014, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

La Commissione riesamina tale deroga entro il 31 dicembre 2008 alla luce del risultato della valutazione nel quadro della direttiva 91/414/CEE (18)

PARTE B   Sostanze inserite solo nel protocollo

Sostanza

N. CAS

N. CE

DEroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

Clordecone

143-50-0

205-601-3

Esabromobifenile

36355-01-8

252-994-2

HCH, compreso il lindano

608-73-1, 58-89-9

210-168-9, 200-401-2

A titolo di deroga, gli Stati membri possono autorizzare i seguenti usi:

a)

fino al 1o settembre 2006:

trattamento curativo professionale e industriale di legname, legno da costruzione e tronchi,

applicazioni industriali e domestiche per interni;

b)

fino al 31 dicembre 2007:

l'HCH tecnico può essere utilizzato solo come prodotto intermedio nell'industria chimica,

i prodotti in cui almeno il 99  % degli isomeri dell'HCH è presente nella forma gamma (ossia il lindano) sono limitati all'uso come: insetticida per uso topico in campo sanitario e veterinario

ALLEGATO II

ELENCO DI SOSTANZE SOGGETTE A LIMITAZIONI

Image

ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI RILASCI

Sostanza (N. CAS)

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

Esaclorobenzene (HCB) (N. CAS: 118-74-1)

Bifenili policlorurati (PCB)

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (19)

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

Sostanza

N. CAS

N. CE

Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), in ppm (parti per milione)

Aldrin

309-00-2

206-215-8

 

Clordano

57-74-9

200-349-0

 

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

 

Endrin

72-20-8

200-775-7

 

Eptacloro

76-44-8

200-962-3

 

Esaclorobenzene

118-74-1

200-273-9

 

Mirex

2385-85-5

219-196-6

 

Toxafene

8001-35-2

232-283-3

 

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3 e altri

215-648-1

 

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil) etano)

50-29-3

200-024-3

 

Clordecone

143-50-0

205-601-3

 

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

 

 

 

HCH, compreso il lindano

608-73-1, 58-89-9

210-168-9, 200-401-2

 

Esabromobifenile

36355-01-8

252-994-2

 

ALLEGATO V

GESTIONE DEI RIFIUTI

Parte 1   Smaltimento e recupero ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, sono autorizzate le seguenti operazioni di smaltimento e recupero, conformemente agli allegati II.A e II.B della direttiva 75/442/CEE purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.

D9

trattamento fisico-chimico,

D10

incenerimento a terra e

R1

impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB.

Sono autorizzate le operazioni di pretrattamento prima della distruzione o della trasformazione irreversibile, conformemente alla presente parte dell'allegato, purché una sostanza di cui all'allegato IV che sia stata isolata dai rifiuti durante la fase di pretrattamento sia successivamente smaltita conformemente alla presente parte dell'allegato. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di un siffatto pretrattamento o prima della distruzione o trasformazione irreversibile conformemente alla presente parte dell'allegato.

Parte 2   Rifiuti e operazioni cui si applica l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b)

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), sono autorizzate le seguenti operazioni riguardo ai rifiuti specificati, definiti dal codice a sei cifre, come risulta dalla classificazione nella decisione 2000/523/CE (20).

Rifiuti come classificati nella decisione 2000/532/CE

Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV

Operazione

10

RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

 

Soltanto stoccaggio permanente:

formazioni di roccia dura, sotterranee, sicure e profonde,

miniere di sale, o

discarica per rifiuti pericolosi (purché i rifiuti siano solidificati o stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti al sottocapitolo 19 03 della decisione 2000/523/CE).

Purché si sia adempiuto agli obblighi della direttiva 1999/31/CE  del Consiglio (21) e della decisione 2003/33/CE  del Consiglio (22) e purché si sia dimostrato che l'operazione scelta è preferibile sotto il profilo ambientale

10 01

Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 14 (24)

Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia da coincenerimento contenenti sostanze pericolose

10 01 16 (24)

Ceneri leggere da coincenerimento contenenti sostanze pericolose

10 02

Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

10 02 07 (24)

Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose

10 03

Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 04 (24)

Scorie bianche di prima fusione

10 03 08 (24)

Scorie saline di seconda fusione

10 03 09 (24)

Scorie nere di seconda fusione

10 03 19 (24)

Polveri dai gas effluenti da camino contenenti sostanze pericolose

10 03 21 (24)

Altre polveri e particolato (inclusa polvere di macinazione) contenenti sostanze pericolose

10 03 29 (24)

Rifiuti derivanti dal trattamento di scorie saline e scorie nere contenenti sostanze pericolose

10 04

Rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 (24)

Scorie di prima e seconda fusione

10 04 02 (24)

Incrostazioni e loppe di prima e seconda fusione

10 04 04 (24)

Polveri dai gas effluenti da camino

10 04 05 (24)

Altre polveri e particolato

10 04 06 (24)

Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 05

Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 03 (24)

Polveri dai gas effluenti da camino

10 05 05 (24)

Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 06

Rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 03 (24)

Polveri dai gas effluenti da camino

10 06 06 (24)

Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 08

Rifiuti da altri processi metallurgici non ferrosi

10 08 08 (24)

Scorie saline di prima e seconda fusione

10 08 15 (24)

Polveri dai gas effluenti da camino contenenti sostanze pericolose

10 09

Rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 09 (24)

Polveri dai gas effluenti da camino contenenti sostanze pericolose

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 11

Rivestimenti e refrattari di scarto

16 11 01 (24)

Rivestimenti e refrattari a base di carbonio derivanti da processi metallurgici contenenti sostanze pericolose

16 11 03 (24)

Altri rivestimenti e refrattari derivanti da processi metallurgici contenenti sostanze pericolose

17

RIFIUTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA TERRA PRELEVATA DA SITI CONTAMINATI)

 

Soltanto stoccaggio permanente:

formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde,

miniere di sale, o

discarica per rifiuti pericolosi (23) (purché i rifiuti siano solidificati o stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti al sottocapitolo 19 03 della decisione 2000/523/CE).

Purché si sia adempiuto agli obblighi della direttiva 1999/31/CE e della decisione 2003/33/CE e purché si sia dimostrato che l'operazione scelta è preferibile sotto il profilo ambientale

17 01

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 06 (24)

Miscele o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose

17 05

Terra, compresa quella prelevata da siti contaminati, rocce e materiali di dragaggio

17 05 03 (24)

Frazione inorganica di terra e rocce contenenti sostanze pericolose

17 09

Altri rifiuti da costruzioni e demolizioni

17 09 02 (24)

Rifiuti da costruzioni e demolizioni contenenti PCB, eccettuate apparecchiature contenenti PCB

17 09 03 (24)

Altri rifiuti da costruzioni e demolizioni contenenti sostanze pericolose

19

RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE

 

Soltanto stoccaggio permanente:

formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde,

miniere di sale, o

discarica per rifiuti pericolosi (purché i rifiuti siano solidificati o stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti al sottocapitolo 19 03 della decisione 2000/523/CE).

Purché si sia adempiuto agli obblighi della direttiva 1999/31/CE e della decisione 2003/33/CE e purché si sia dimostrato che l'operazione scelta è preferibile sotto il profilo ambientale

19 01

Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 07 (24)

Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

19 01 11 (24)

Ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose

19 01 13 (24)

Ceneri leggere contenenti sostanze pericolose

19 01 15 (24)

Polveri di caldaia contenenti sostanze pericolose

19 04

Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 02 (24)

Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 (24)

Fase solida non vetrificata


(1)  GU C 32 del 5.2.2004, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2004.

(3)  Convenzione sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

(4)  Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

(5)  GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(6)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/21/CE della Commissione (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 4).

(7)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 27).

(8)  GU C 322 del 17.11.2001, pag. 2.

(9)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(12)  Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(13)  Direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

(14)  Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrati dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(15)  Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31).

(16)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(17)  Decisione 2000/479/CE della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36).

(18)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/30/CE della Commissione (GU L 77 del 13.3. 2004, pag. 50).

(19)  Ai fini degli inventari di emissione, sono utilizzati i seguenti quattro indicatori: benzo(a)pirene, benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

(20)  Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).

(21)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(22)  Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).

(23)  Fatta eccezione per i rifiuti contenenti PCB in concentrazione superiore a 50 ppm o che ne sono contaminati.

(24)  I rifiuti contrassegnati da un asterisco vanno considerati pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE sul rifiuti pericolosi e sono pertanto soggetti alle disposizioni di detta direttiva.


29.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 229/23


Rettifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158 del 30 aprile 2004 )

La direttiva 2004/37/CE va letta come segue:

DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (3) è stata modificata più volte in maniera sostanziale (4). È opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della direttiva 90/394/CEE.

(2)

L'osservanza delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di salute e di sicurezza, per quanto concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro costituisce un'esigenza inderogabile per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché un livello minimo di protezione per tutti i lavoratori nella Comunità.

(3)

La presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro (5). Pertanto, le disposizioni di detta direttiva si applicano pienamente al settore dell'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni o mutageni, fatte salve le disposizioni più vincolanti o più specifiche contenute nella presente direttiva.

(4)

Un livello uniforme di protezione dai rischi derivanti dagli agenti cancerogeni o mutageni deve essere determinato per tutta la Comunità e tale livello di protezione deve essere fissato non già tramite requisiti particolareggiati ma attraverso un insieme di principi generali, in modo da consentire agli Stati membri di applicare di conseguenza i requisiti minimi.

(5)

I mutageni delle cellule germinative sono sostanze che possono indurre un cambiamento permanente nella quantità o nella struttura del materiale genetico di una cellula con conseguente mutamento nelle caratteristiche fenotipiche della suddetta cellula, che può essere trasferito alle cellule figlie discendenti.

(6)

A causa del loro meccanismo d'azione, i mutageni delle cellule germinative possono produrre effetti cancerogeni.

(7)

La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (6), contiene all'allegato VI i criteri di classificazione, unitamente alle procedure di etichettatura di ciascuna sostanza.

(8)

La direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (7), contiene delle precisazioni sui criteri di classificazione e sulle procedure di etichettatura di tali preparati.

(9)

La protezione dei lavoratori nei confronti dei preparati contenenti uno più agenti cancerogeni o mutageni, nonché dei composti cancerogeni o mutageni che si formano sul lavoro, deve essere assicurata in ogni situazione lavorativa.

(10)

Per alcuni agenti è necessario tenere presenti tutte le vie di assorbimento, compresa quella cutanea, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

(11)

Nonostante le attuali conoscenze scientifiche non consentano di fissare un livello al di sotto del quale si possano escludere rischi per la salute, una limitazione dell'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni ridurrà nondimeno questi rischi.

(12)

Per contribuire alla riduzione di questi rischi, occorre stabilire valori limite, ed altre disposizioni direttamente connesse, per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali l'informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, lo renda possibile.

(13)

I valori limite di esposizione professionale devono essere considerati una componente importante del regime generale di protezione del lavoratore. Essi devono essere rivisti qualora risultino superati alla luce dei dati scientifici più recenti.

(14)

Alla tutela della salute dei lavoratori deve essere applicato il principio di precauzione.

(15)

Devono essere prese misure preventive ai fini della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni o mutageni.

(16)

La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

(17)

A norma della decisione 74/325/CEE del Consiglio (8), la Commissione ha richiesto il parere del comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione delle proposte di direttive riprese nella presente direttiva.

(18)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato IV, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.

Essa fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi i valori limite.

2.   La presente direttiva non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3.   La direttiva 89/391/CEE si applica pienamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

4.   Per quanto riguarda l'amianto, oggetto della direttiva 83/477/CEE del Consiglio (9), le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«agente cancerogeno»:

i)

una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

ii)

un preparato contenente una o più delle sostanze di cui al punto i), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti:

dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o

dall'allegato II, parte B, della direttiva 1999/45/CE nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;

iii)

una sostanza, un preparato o un procedimento di cui all'allegato I della presente direttiva, nonché una sostanza o un preparato emessi durante un procedimento di cui a detto allegato;

b)

«agente mutageno»:

i)

una sostanza che risponde ai criteri di classificazione nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

ii)

un preparato costituito da una o più delle sostanze di cui al punto i) allorché la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti previsti in materia di limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito:

nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o

nell'allegato II, parte B, della direttiva 1999/45/CE, nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;

c)

«valore limite», se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un «agente cancerogeno o mutageno» nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 3

Campo di applicazione — Individuazione e valutazione dei rischi

1.   La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

2.   Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.

Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni o mutageni.

I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione.

3.   Nella valutazione del rischio, si deve tenere conto di tutti gli altri modi di possibile esposizione, come quelli in cui vi è assorbimento cutaneo.

4.   I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni o mutageni.

CAPO II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 4

Riduzione e sostituzione

1.   I datori di lavoro riducono l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, un preparato o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.

2.   I datori di lavoro comunicano l'esito delle loro ricerche alle autorità responsabili, dietro richiesta di queste ultime.

Articolo 5

Disposizioni intese ad evitare o a ridurre l'esposizione

1.   Se i risultati della valutazione prevista nell'articolo 3, paragrafo 2, rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, l'esposizione di questi ultimi deve essere evitata.

2.   Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni o mutageni con una sostanza, un preparato o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l'utilizzazione degli agenti cancerogeni o mutageni avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

3.   Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, i datori di lavoro provvedono affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

4.   L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno stabilito all'allegato III.

5.   In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni o mutageni, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:

a)

limitazione delle quantità di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro;

b)

massima riduzione possibile del numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti;

c)

concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni o mutageni nel luogo di lavoro;

d)

evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni o mutageni, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

e)

impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni o mutageni, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;

f)

applicazione di procedure e metodi di lavoro adeguati;

g)

misure di protezione collettive e/o nei casi in cui l'esposizione non possa essere evitata con altri mezzi, misure di protezione individuale;

h)

misure d'igiene, segnatamente la pulizia periodica dei pavimenti, dei muri e delle altre superfici;

i)

informazione dei lavoratori;

j)

delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

k)

introduzione di dispositivi per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni anormalmente elevate;

l)

mezzi necessari per l'immagazzinamento, la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza, in particolare tramite l'impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile;

m)

mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei residui da parte dei lavoratori, compreso l'impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.

Articolo 6

Informazioni da fornire all'autorità competente

Se dai risultati della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si evince un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro mettono a disposizione dell'autorità competente, a richiesta, appropriate informazioni riguardanti:

a)

le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;

b)

i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o preparati contenenti agenti cancerogeni o mutageni;

c)

il numero di lavoratori esposti;

d)

le misure di prevenzione adottate;

e)

il tipo di equipaggiamento protettivo da utilizzare;

f)

la natura e il grado dell'esposizione;

g)

i casi di sostituzione.

Articolo 7

Esposizione non prevedibile

1.   In caso di eventi non prevedibili o di incidenti che possano comportare un'esposizione anormale dei lavoratori, i datori di lavoro ne informano i lavoratori.

2.   Fino al ripristino delle condizioni normali e finché non sono state eliminate le cause dell'esposizione anormale:

a)

solo i lavoratori indispensabili per effettuare interventi di riparazione e altri lavori necessari sono autorizzati a lavorare nell'area colpita;

b)

indumenti protettivi e sistemi individuali di protezione della respirazione devono essere messi a disposizione dei lavoratori in questione e devono essere indossati dagli stessi; l'esposizione non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario;

c)

i lavoratori non protetti non sono autorizzati a lavorare nell'area colpita.

Articolo 8

Esposizione prevedibile

1.   Per talune attività, come quelle di manutenzione, per le quali è prevedibile che vi possa essere un significativo aumento dell'esposizione e per le quali sono state esperite tutte le possibilità di adottare altre misure tecniche di prevenzione intese a limitare tale esposizione, i datori di lavoro definiscono, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro, le misure necessarie per ridurre al massimo la durata dell'esposizione dei lavoratori e per garantire la protezione dei medesimi durante queste attività.

In applicazione del primo comma, i lavoratori in questione devono essere dotati di indumenti protettivi e di sistemi individuali di protezione della respirazione, che devono essere indossati fino a quando sussiste l'esposizione anormale; quest'ultima non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario.

2.   Sono adottate le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività di cui al paragrafo 1, primo comma, siano chiaramente delimitate e contrassegnate o affinché sia evitato con altri mezzi che persone non autorizzate accedano a tali luoghi.

Articolo 9

Accesso alle zone di rischio

I datori di lavoro adottano le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività riguardo alle quali i risultati della valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbono accedere per motivi connessi con il loro lavoro o con la loro funzione.

Articolo 10

Misure igieniche e di protezione individuale

1.   Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni o mutageni i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:

a)

i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni o mutageni;

b)

i lavoratori siano dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati indumenti speciali;

c)

siano disponibili posti separati per riporre gli indumenti di lavoro o gli indumenti protettivi e per gli abiti civili;

d)

siano messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici appropriati e adeguati;

e)

gli equipaggiamenti protettivi siano correttamente riposti in un luogo ben determinato e siano controllati e puliti se possibile prima, e, comunque, dopo ogni utilizzazione;

f)

gli equipaggiamenti difettosi siano riparati o sostituiti prima di essere nuovamente utilizzati.

2.   Il costo delle misure di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori.

Articolo 11

Informazione e formazione dei lavoratori

1.   I datori di lavoro adottano le misure atte a garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento ricevano una formazione sufficiente e adeguata, in base a tutte le informazioni disponibili, segnatamente in forma d'informazioni e di istruzioni per quanto riguarda:

a)

i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi supplementari dovuti al consumo di tabacco;

b)

le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

c)

le prescrizioni in materia di igiene;

d)

la necessità di indossare e impiegare equipaggiamenti e indumenti protettivi;

e)

le misure che i lavoratori, in particolare quelli addetti al soccorso, devono adottare in caso di incidente e per prevenirlo.

Detta formazione deve:

essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi,

essere periodicamente ripetuta, se necessario.

2.   I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni o mutageni e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni o mutageni, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.

Articolo 12

Informazione dei lavoratori

Vengono adottate misure atte a garantire che:

a)

i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento possano verificare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva o possano essere associati a tale applicazione, in particolare per quanto riguarda:

i)

le ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori connesse con la scelta, il fatto d'indossare e l'impiego degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare l'efficacia degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi;

ii)

le misure stabilite dai datori di lavoro, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare tali misure;

b)

i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento siano informati al più presto di esposizioni anormali, comprese quelle di cui all'articolo 8, delle cause di queste e delle misure adottate o da adottare per porre rimedio alla situazione;

c)

i datori di lavoro tengano elenchi aggiornati dei lavoratori addetti alle attività che, in base ai risultati della valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori indicando, se l'informazione è disponibile, il livello di esposizione al quale essi sono stati sottoposti;

d)

il medico e/o l'autorità competente, nonché ogni altra persona responsabile della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, abbiano accesso agli elenchi di cui alla lettera c);

e)

ciascun lavoratore abbia accesso alle informazioni contenute in detti elenchi che lo riguardano personalmente;

f)

i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento abbiano accesso alle informazioni anonime e collettive.

Articolo 13

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolgono a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie contemplate dalla presente direttiva.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 14

Sorveglianza sanitaria

1.   Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi e/o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza della salute dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, rivela un rischio per la salute e per la sicurezza.

2.   I provvedimenti di cui al paragrafo 1 devono essere tali da consentire ad ogni lavoratore, se del caso, di essere sottoposto ad un'idonea sorveglianza sanitaria:

prima dell'esposizione,

e, in seguito, ad intervalli regolari.

Detti provvedimenti devono essere tali da rendere direttamente possibile l'applicazione di misure mediche individuali e di misure di medicina del lavoro.

3.   Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo.

In tal caso si dovrà effettuare una nuova valutazione del rischio di esposizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

4.   Nei casi in cui si effettua la sorveglianza sanitaria, vengono tenute cartelle sanitarie individuali ed il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria propone le misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori.

5.   Ai lavoratori devono essere forniti consigli e informazioni su qualsiasi tipo di sorveglianza sanitaria cui essi possono essere sottoposti dopo la fine dell'esposizione.

6.   In conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali:

i lavoratori possono accedere ai risultati della sorveglianza sanitaria che li riguardano, e

i lavoratori interessati o i datori di lavoro possono chiedere una revisione dei risultati della sorveglianza sanitaria.

7.   Nell'allegato II vengono fornite raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

8.   Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.

Articolo 15

Tenuta della documentazione

1.   Gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c) e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.

2.   Questi documenti devono essere messi a disposizione dell'autorità responsabile in caso di cessazione di attività dell'impresa, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

Articolo 16

Valori limite

1.   Con la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio fissa con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.

2.   I valori limite e le altre disposizioni direttamente connesse figurano nell'allegato III.

Articolo 17

Allegati

1.   Gli allegati I e III possono essere modificati solo con la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato.

2.   Gli adattamenti di ordine strettamente tecnico dell'allegato II in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni, sono adottati con la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 18

Utilizzazione dei dati

I risultati dell'utilizzazione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 8, da parte delle autorità responsabili nazionali, sono tenuti a disposizione della Commissione

Articolo 19

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 20

Abrogazione

La direttiva 90/394/CEE come modificata dalle direttive di cui all'allegato IV, parte A, della presente direttiva, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale, che figurano all'allegato IV, parte B, della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato V.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO I

Elenco di sostanze, preparati e procedimenti

[Articolo 2, lettera a), punto iii)]

1.

Produzione di aurammina.

2.

Lavori comportanti esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3.

Lavori comportanti esposizione alle polveri, fumi o nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4.

Procedimenti agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

5.

Lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro (10).

ALLEGATO II

Raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori

(Articolo 14, paragrafo 7)

1.

Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore.

2.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori va effettuata in conformità dei principi e delle prassi della medicina del lavoro; essa deve comprendere almeno le seguenti misure:

tenuta della documentazione relativa ai precedenti sanitari e professionali del lavoratore,

un'intervista personale,

ove necessario, il controllo biologico e l'accertamento degli effetti precoci e reversibili.

Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria possono essere decise eventuali ulteriori prove e analisi da effettuare, alla luce delle più recenti conoscenze disponibili in materia di medicina del lavoro.

ALLEGATO III

Valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse

(Articolo 16)

A.   VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente

Einecs (11) 

CAS (12)

Valori limite

Osservazioni

Misure transitorie

mg/m3  (13)

Ppm (14)

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25 (15)

1 (15)

Pelle (16)

Valore limite: 3 ppm (= 9,75 mg/m3) fino al 27 giugno 2003

Cloruro di vinile monomero

200-831

75-01-4

7,77 (15)

3 (15)

Polveri di legno

5,00 (15)  (17)

B.   ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE

p.m.

ALLEGATO IV

Parte A

Direttiva abrogata e modificazioni successive

(di cui all'articolo 20)

Direttiva 90/394/CEE del Consiglio

(GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1)

Direttiva 97/42/CE del Consiglio

(GU L 179 dell'8.7.1997, pag. 4)

Direttiva 1999/38/CE del Consiglio

(GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66)

Parte B

Termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 20)

Direttiva

Termine di attuazione

90/394/CEE

31 dicembre 1992

97/42/CE

27 giugno 2000

1999/38/CE

29 aprile 2003

ALLEGATO V

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Direttiva 90/394/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a bis)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articoli da 3 a 9

Articoli da 3 a 9

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), primo elemento di frase

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), secondo elemento di frase

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo elemento di frase

Articolo 10, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), terzo elemento di frase

Articolo 10, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articoli da 11 a 18

Articolo da 11 a 18

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma

––––––––

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma

––––––––

Articolo 19, paragrafo 1, terzo comma

––––––––

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 19

––––––––

Articolo 20

––––––––

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

––––––––

Allegato IV

––––––––

Allegato V


(1)  GU C 368 del 20.12.1999, pag. 18.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

(3)  GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

(4)  Cfr. allegato IV, parte A.

(5)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(7)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(8)  GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15. Decisione abrogata dalla decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

(9)  Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 48).

(10)  Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana «Wood Dust and Fromaldehyde» pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.

(11)  Einecs: European Inventory of Existing Chemical Substances.

(12)  CAS: Chemical Abstract Service Number.

(13)  mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(14)  ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).

(15)  Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di 8 ore.

(16)  Possibile penetrazione cutanea oltre all’inalazione regolamentata.

(17)  Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.


29.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 229/35


Rettifica della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158 del 30 aprile 2004 )

La direttiva 2004/38/CE va letta come segue:

DIRETTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 12, 18, 40, 44, e 52,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

La cittadinanza dell'Unione conferisce a ciascun cittadino dell'Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

(2)

La libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno che comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata tale libertà secondo le disposizioni del trattato.

(3)

La cittadinanza dell'Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell'Unione.

(4)

Per superare tale carattere settoriale e frammentario delle norme concernenti il diritto di libera circolazione e soggiorno e allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, occorre elaborare uno strumento legislativo unico per modificare parzialmente il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (5) e per abrogare i seguenti testi legislativi: la direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (6); la direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (7); la direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno (8); la direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (9) e la direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (10).

(5)

Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. Ai fini della presente direttiva, la definizione di «familiare» dovrebbe altresì includere il partner che ha contratto un'unione registrata, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio.

(6)

Per preservare l'unità della famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base alla nazionalità, la situazione delle persone che non rientrano nella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva, e che pertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, dovrebbe essere esaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di decidere se l'ingresso e il soggiorno possano essere concessi a tali persone, tenendo conto della loro relazione con il cittadino dell'Unione o di qualsiasi altra circostanza, quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell'Unione.

(7)

Occorre definire chiaramente la natura delle formalità connesse alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati membri, senza pregiudizio delle disposizioni applicabili in materia di controlli nazionali alle frontiere.

(8)

Al fine di facilitare la libera circolazione dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, coloro che hanno già ottenuto una carta di soggiorno dovrebbero essere esentati dall'obbligo di munirsi di un visto d'ingresso a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (11) o, se del caso, della legislazione nazionale applicabile.

(9)

I cittadini dell'Unione dovrebbero aver il diritto di soggiornare nello Stato membro ospitante per un periodo non superiore a tre mesi senza altra formalità o condizione che il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità, fatto salvo un trattamento più favorevole applicabile ai richiedenti lavoro, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

(10)

Occorre tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni.

(11)

Il diritto fondamentale e personale di soggiornare in un altro Stato membro è conferito direttamente dal trattato ai cittadini dell'Unione e non dipende dall'aver completato le formalità amministrative.

(12)

Per soggiorni superiori a tre mesi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di richiedere l'iscrizione del cittadino dell'Unione presso le autorità competenti del luogo di residenza, comprovata da un attestato d'iscrizione rilasciato a tal fine.

(13)

Il requisito del possesso della carta di soggiorno dovrebbe essere limitato ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi.

(14)

I documenti giustificativi richiesti dalle autorità competenti ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione o di una carta di soggiorno dovrebbero essere indicati in modo tassativo onde evitare che pratiche amministrative o interpretazioni divergenti costituiscano un indebito ostacolo all'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.

(15)

È necessario inoltre tutelare giuridicamente i familiari in caso di decesso del cittadino dell'Unione, di divorzio, di annullamento del matrimonio o di cessazione di una unione registrata. È quindi opportuno adottare misure volte a garantire che, in tali ipotesi, nel dovuto rispetto della vita familiare e della dignità umana e a determinate condizioni intese a prevenire gli abusi, i familiari che già soggiornano nel territorio dello Stato membro ospitante conservino il diritto di soggiorno esclusivamente su base personale.

(16)

I beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finché non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Pertanto una misura di allontanamento non dovrebbe essere la conseguenza automatica del ricorso al sistema di assistenza sociale. Lo Stato membro ospitante dovrebbe esaminare se si tratta di difficoltà temporanee e tener conto della durata del soggiorno, della situazione personale e dell'ammontare dell'aiuto concesso prima di considerare il beneficiario un onere eccessivo per il proprio sistema di assistenza sociale e procedere all'allontanamento. In nessun caso una misura di allontanamento dovrebbe essere presa nei confronti di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi o richiedenti lavoro, quali definiti dalla Corte di giustizia, eccetto che per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

(17)

Un diritto di un soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione che hanno scelto di trasferirsi a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante rafforzerebbe il senso di appartenenza alla cittadinanza dell'Unione e costituisce un essenziale elemento di promozione della coesione sociale, che è uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione. Occorre quindi istituire un diritto di soggiorno permanente per tutti i cittadini dell'Unione ed i loro familiari che abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di cinque anni conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva e senza diventare oggetto di una misura di allontanamento.

(18)

Per costituire un autentico mezzo di integrazione nella società dello Stato membro ospitante in cui il cittadino dell'Unione soggiorna, il diritto di soggiorno permanente non dovrebbe, una volta ottenuto, essere sottoposto ad alcuna condizione.

(19)

Occorre preservare alcuni vantaggi propri dei cittadini dell'Unione che siano lavoratori subordinati o autonomi e dei loro familiari, che permettono loro di acquisire un diritto di soggiorno permanente prima di aver soggiornato cinque anni nello Stato membro ospitante, in quanto costituiscono diritti acquisiti conferiti dal regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (12) e dalla direttiva 75/34/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (13).

(20)

In conformità del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, ogni cittadino dell'Unione e i suoi familiari il cui soggiorno in uno Stato membro è conforme alla presente direttiva dovrebbero godere in tale Stato membro della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo d'applicazione del trattato, fatte salve le specifiche disposizioni previste espressamente dal trattato e dal diritto derivato.

(21)

Dovrebbe spettare tuttavia allo Stato membro ospitante decidere se intende concedere a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari prestazioni di assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o per un periodo più lungo in caso di richiedenti lavoro, o sussidi per il mantenimento agli studi, inclusa la formazione professionale, prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente.

(22)

Il trattato consente restrizioni all'esercizio del diritto di libera circolazione per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Per assicurare una definizione più rigorosa dei requisiti e delle garanzie procedurali cui deve essere subordinata l'adozione di provvedimenti che negano l'ingresso o dispongono l'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari la presente direttiva dovrebbe sostituire la direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (14).

(23)

L'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura che può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà loro conferite dal trattato, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante. Occorre pertanto limitare la portata di tali misure conformemente al principio di proporzionalità, in considerazione del grado d'integrazione della persona interessata, della durata del soggiorno nello Stato membro ospitante, dell'età, delle condizioni di salute, della situazione familiare ed economica e dei legami col paese di origine.

(24)

Pertanto, quanto più forte è l'integrazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nello Stato membro ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la protezione contro l'allontanamento. Soltanto in circostanze eccezionali, qualora vi siano motivi imperativi di pubblica sicurezza, dovrebbe essere presa una misura di allontanamento nei confronti di cittadini dell'Unione che hanno soggiornato per molti anni nel territorio dello Stato membro ospitante, in particolare qualora vi siano nati e vi abbiano soggiornato per tutta la vita. Inoltre, dette circostanze eccezionali dovrebbero valere anche per le misure di allontanamento prese nei confronti di minorenni, al fine di tutelare i loro legami con la famiglia, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, del 20 novembre 1989.

(25)

Dovrebbero altresì essere dettagliatamente specificate le garanzie procedurali in modo da assicurare, da un lato, un elevato grado di tutela dei diritti del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari in caso di diniego d'ingresso o di soggiorno in un altro Stato membro e, dall'altro, il rispetto del principio secondo il quale gli atti amministrativi devono essere sufficientemente motivati.

(26)

In ogni caso il cittadino dell'Unione e i suoi familiari dovrebbero poter presentare ricorso giurisdizionale ove venga loro negato il diritto d'ingresso o di soggiorno in un altro Stato membro.

(27)

In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che vieta agli Stati membri di adottare provvedimenti permanenti di interdizione dal loro territorio nei confronti dei beneficiari della presente direttiva, dovrebbe essere confermato il diritto del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari, nei confronti dei quali sia stato emanato un provvedimento di interdizione dal territorio di uno Stato membro, di presentare una nuova domanda dopo il decorso di un congruo periodo e, in ogni caso, dopo tre anni a decorrere dall'esecuzione del provvedimento definitivo di interdizione.

(28)

Per difendersi da abusi di diritto o da frodi, in particolare matrimoni di convenienza o altri tipi di relazioni contratte all'unico scopo di usufruire del diritto di libera circolazione e soggiorno, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare le necessarie misure.

(29)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali più favorevoli.

(30)

Allo scopo di esaminare come agevolare ulteriormente l'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno la Commissione dovrebbe preparare una relazione valutando l'opportunità di presentare tutte le necessarie proposte in tal senso, in particolare l'estensione del periodo di soggiorno senza condizioni.

(31)

La presente direttiva rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In conformità con il divieto di discriminazione contemplato nella Carta gli Stati membri dovrebbero dare attuazione alla presente direttiva senza operare tra i beneficiari della stessa alcuna discriminazione fondata su motivazioni quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza etnica, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva determina:

a)

le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;

b)

il diritto di soggiorno permanente nel territorio degli Stati membri dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;

c)

le limitazioni dei suddetti diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)

«cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2)

«familiare»:

a)

il coniuge;

b)

il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c)

i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

d)

gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

3)

«Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

Articolo 3

Aventi diritto

1.   La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2.   Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a)

ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b)

il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

CAPO II

DIRITTO DI USCITA E DI INGRESSO

Articolo 4

Diritto di uscita

1.   Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, ogni cittadino dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e muniti di passaporto in corso di validità hanno il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro

2.   Nessun visto di uscita né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti alle persone di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, ai sensi della legislazione nazionale, una carta d'identità o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza.

4.   Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto tra gli stessi. Qualora la legislazione di uno Stato membro non preveda il rilascio di una carta d'identità, il periodo di validità del passaporto, al momento del rilascio o del rinnovo, non può essere inferiore a cinque anni.

Articolo 5

Diritto d'ingresso

1.   Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, gli Stati membri ammettono nel loro territorio il cittadino dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità, nonché i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, muniti di valido passaporto.

Nessun visto d'ingresso né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti al cittadino dell'Unione.

2.   I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 o, se del caso, alla legislazione nazionale. Ai fini della presente direttiva il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto.

Gli Stati membri concedono a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti.

3.   Lo Stato membro ospitante non appone timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, qualora questi esibisca la carta di soggiorno di cui all'articolo 10.

4.   Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro sia sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

5.   Lo Stato membro può prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine ragionevole e non discriminatorio. L'inosservanza di tale obbligo può comportare sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

CAPO III

DIRITTO DI SOGGIORNO

Articolo 6

Diritto di soggiorno sino a tre mesi

1.   I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un passaporto in corso di validità non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'Unione.

Articolo 7

Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

1.   Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a)

di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

b)

di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

c)

di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale,

di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all'autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o

d)

di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

2.   Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alla condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

3.   Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell'Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:

a)

l'interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b)

l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività per oltre un anno, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;

c)

l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi;

d)

l'interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

4.   In deroga al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, soltanto il coniuge, il partner che abbia contratto un'unione registrata prevista all'articolo 2, punto 2, lettera b) e i figli a carico godono del diritto di soggiorno in qualità di familiari di un cittadino dell'Unione che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c). L'articolo 3, paragrafo 2, si applica ai suoi ascendenti diretti e a quelli del coniuge o partner registrato.

Articolo 8

Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione

1.   Senza pregiudizio dell'articolo 5, paragrafo 5, per soggiorni di durata superiore a tre mesi lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti.

2.   Il termine fissato per l'iscrizione non può essere inferiore a tre mesi dall'ingresso. Un attestato d'iscrizione è rilasciato immediatamente. Esso contiene l'indicazione precisa del nome e del domicilio della persona iscritta e la data dell'avvenuta iscrizione. L'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

3.   Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al

cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell'attività autonoma esercitata,

cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che le condizioni previste da tale norma sono soddisfatte,

cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, di fornire la prova di essere iscritto presso un istituto riconosciuto e di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi e di esibire la dichiarazione o altro mezzo equivalente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Gli Stati membri non possono esigere che detta dichiarazione indichi un importo specifico delle risorse.

4.   Gli Stati membri si astengono dal fissare l'importo preciso delle risorse che considerano sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale dell'interessato. In ogni caso, tale importo non può essere superiore al livello delle risorse al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro ospitante beneficiano di prestazioni di assistenza sociale o, qualora non possa trovare applicazione tale criterio, alla pensione minima sociale erogata dallo Stato membro ospitante.

5.   Ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione ai familiari del cittadino dell'Unione che siano essi stessi cittadini dell'Unione gli Stati membri possono prescrivere di presentare i seguenti documenti:

a)

carta d'identità o passaporto in corso di validità;

b)

un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;

c)

se opportuno, l'attestato d'iscrizione del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;

d)

nei casi di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c) e d), la prova documentale che le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatti;

e)

nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), un documento rilasciato dall'autorità competente del paese di origine o di provenienza attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o sono membri del nucleo familiare di quest'ultimo, o la prova che gravi motivi di salute del familiare impongono la prestazione di un'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione;

f)

nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), la prova di una relazione stabile con il cittadino dell'Unione.

Articolo 9

Formalità amministrative per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

1.   Quando la durata del soggiorno previsto è superiore a tre mesi, gli Stati membri rilasciano una carta di soggiorno ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

2.   Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda per il rilascio della carta di soggiorno non può essere inferiore a tre mesi dall'arrivo.

3.   L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

Articolo 10

Rilascio della carta di soggiorno

1.   Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda di una carta di soggiorno è rilasciata immediatamente.

2.   Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione dei seguenti documenti:

a)

un passaporto in corso di validità;

b)

un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;

c)

l'attestato d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno nello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;

d)

nei casi di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c) e d), la prova documentale che le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatti;

e)

nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), un documento rilasciato dall'autorità competente del paese di origine o di provenienza attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o membri del nucleo familiare di quest'ultimo, prova che gravi motivi di salute del familiare impongono la prestazione di un'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione;

f)

nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), la prova di una relazione stabile con il cittadino dell'Unione.

Articolo 11

Validità della carta di soggiorno

1.   La carta di soggiorno di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ha un periodo di validità di cinque anni dalla data del rilascio o è valida per il periodo di soggiorno previsto del cittadino dell'Unione se tale periodo è inferiore a cinque anni.

2.   La validità della carta di soggiorno non è pregiudicata da assenze temporanee non superiori a sei mesi l'anno, né da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari, né da un'assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Articolo 12

Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione

1.   Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, le persone interessate devono soddisfare personalmente le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2.   Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che hanno soggiornato nello Stato membro ospitante per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 4.

I familiari in questione conservano il diritto di soggiorno esclusivamente a titolo personale.

3.   La partenza del cittadino dell'Unione dallo Stato membro ospitante o il suo decesso non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'effettivo affidamento, indipendentemente dalla sua cittadinanza, se essi risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi.

Articolo 13

Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell'unione registrata

1.   Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il divorzio, l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione o lo scioglimento della loro unione registrata di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2.   Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il divorzio, l'annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell'unione registrata di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:

a)

il matrimonio o l'unione registrata sono durati almeno tre anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, prima dell'inizio del procedimento giudiziario di divorzio o annullamento o dello scioglimento dell'unione registrata di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b); o

b)

il coniuge o partner non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o i partner di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), o decisione giudiziaria; o

c)

situazioni particolarmente difficili, come il fatto di aver subito violenza domestica durante il matrimonio o l'unione registrata, esigono la conservazione del diritto di soggiorno;

d)

il coniuge o il partner non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o conviventi di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), o decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nello Stato membro ospitante, e fintantoché siano considerate necessarie.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 4.

I familiari in questione conservano il diritto di soggiorno esclusivamente a titolo personale.

Articolo 14

Mantenimento del diritto di soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

2.   I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.

In casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole che il cittadino dell'Unione o i suoi familiari non soddisfano le condizioni stabilite negli articoli 7, 12 e 13, gli Stati membri possono effettuare una verifica in tal senso. Tale verifica non è effettuata sistematicamente.

3.   Il ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non dà luogo automaticamente ad un provvedimento di allontanamento.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 e senza pregiudizio delle disposizioni del capitolo VI, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari qualora:

a)

i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi; oppure

b)

i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo.

Articolo 15

Garanzie procedurali

1.   Le procedure previste agli articoli 30 e 31 si applicano, mutatis mutandis, a tutti i provvedimenti che limitano la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi non attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.

2.   Lo scadere della carta d'identità o del passaporto che ha consentito l'ingresso nello Stato membro ospitante e il rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno non giustifica l'allontanamento dal territorio.

3.   Lo Stato membro ospitante non può disporre, in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento di cui al paragrafo 1, il divieto d'ingresso nel territorio nazionale.

CAPO IV

DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE

Sezione I

Acquisizione

Articolo 16

Norma generale per i cittadini dell'Unione e i loro familiari

1.   Il cittadino dell'Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante.

3.   La continuità della residenza non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all'anno né da assenze di durata superiore per l'assolvimento degli obblighi militari né da un'assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

4.   Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a due anni consecutivi.

Articolo 17

Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari

1.   In deroga all'articolo 16, ha diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

a)

il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista dalla legislazione dello Stato membro ospitante ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato il quale cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che vi abbia svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni.

Per talune categorie di lavoratori autonomi cui la legislazione dello Stato membro ospitante non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando il beneficiario ha raggiunto l'età di 60 anni;

b)

il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato membro ospitante per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente.

Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato membro ospitante, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

c)

il lavoratore subordinato o autonomo il quale, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato membro ospitante, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a soggiornare nel territorio del primo Stato e facendovi ritorno in linea di principio ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti alle lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nello Stato membro ospitante.

I periodi di disoccupazione involontaria, debitamente comprovati dall'ufficio del lavoro competente, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione.

2.   La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al paragrafo 1, lettera a), e della condizione relativa alla durata del soggiorno di cui al paragrafo 1, lettera b), non è necessaria se il coniuge o il partner del lavoratore autonomo o subordinato, di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), è cittadino dello Stato membro ospitante o se ha perso la cittadinanza di tale Stato membro a seguito di matrimonio con il lavoratore autonomo o subordinato.

3.   I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato membro ospitante, godono del diritto di soggiorno permanente in detto Stato membro se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente nel territorio di detto Stato in forza del paragrafo 1.

4.   Se tuttavia il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante a norma del paragrafo 1, i familiari che soggiornano assieme al lavoratore nel territorio di detto Stato hanno il diritto di soggiorno permanente nello Stato stesso, a condizione che:

a)

il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, avesse soggiornato in via continuativa nel territorio di questo Stato membro per due anni; o

b)

il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale; o

c)

il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza di tale Stato a seguito del suo matrimonio con il lavoratore subordinato o autonomo.

Articolo 18

Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte di taluni familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

Senza pregiudizio dell'articolo 17, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

Sezione II

Formalità amministrative

Articolo 19

Documento che attesta il soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione

1.   Gli Stati membri, dopo aver verificato la durata del soggiorno, su presentazione della domanda rilasciano al cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno permanente un documento che attesta tale soggiorno permanente.

2.   Il documento che attesta il soggiorno permanente è rilasciato nel più breve tempo possibile.

Articolo 20

Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

1.   Gli Stati membri rilasciano ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che sono titolari del diritto di soggiorno permanente, una carta di soggiorno permanente entro sei mesi dalla presentazione della domanda. La carta di soggiorno permanente è rinnovabile di diritto ogni dieci anni.

2.   La domanda di carta di soggiorno permanente è presentata prima dello scadere della carta di soggiorno. L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno può rendere l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

3.   Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

Articolo 21

Continuità del soggiorno

La continuità del soggiorno, ai fini della presente direttiva, può essere comprovata con qualsiasi mezzo di prova ammesso dallo Stato membro ospitante. La continuità del soggiorno è interrotta da qualsiasi provvedimento di allontanamento validamente eseguito nei confronti della persona interessata.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI AL DIRITTO DI SOGGIORNO E AL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE

Articolo 22

Campo di applicazione territoriale

Il diritto di soggiorno e il diritto di soggiorno permanente si estendono a tutto il territorio dello Stato membro ospitante. Limitazioni territoriali del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente possono essere stabilite dagli Stati membri soltanto nei casi in cui siano previste anche per i propri cittadini.

Articolo 23

Diritti connessi

I familiari del cittadino dell'Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro hanno diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o autonomi.

Articolo 24

Parità di trattamento

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

2.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo previsto all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), né è tenuto a concedere prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari.

Articolo 25

Disposizioni generali riguardanti i documenti di soggiorno

1.   Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova.

2.   I documenti menzionati nel paragrafo 1 sono rilasciati a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente quella richiesta ai cittadini nazionali per il rilascio di documenti analoghi.

Articolo 26

Controlli

Gli Stati membri possono controllare l'osservanza di qualunque obbligo derivante dal diritto nazionale che imponga alle persone aventi una cittadinanza diversa di portare sempre con sé l'attestato d'iscrizione o la carta di soggiorno, a condizione che i propri cittadini siano soggetti allo stesso obbligo per quanto riguarda il possesso della carta d'identità. In caso d'inosservanza di tale obbligo, gli Stati membri possono applicare le stesse sanzioni che irrogano ai propri cittadini in caso di violazione dell'obbligo di portare con sé la carta d'identità.

CAPO VI

LIMITAZIONI DEL DIRITTO D'INGRESSO E DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA O DI SANITÀ PUBBLICA

Articolo 27

Principi generali

1.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

2.   I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.

3.   Al fine di verificare se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, in occasione del rilascio dell'attestato d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, entro tre mesi dalla data di arrivo dell'interessato nel suo territorio o dal momento in cui ha dichiarato la sua presenza nel territorio in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, ovvero al momento del rilascio della carta di soggiorno, lo Stato membro ospitante può, qualora lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del cittadino dell'Unione o di un suo familiare. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro consultato fa pervenire la propria risposta entro un termine di due mesi.

4.   Lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto o la carta di identità riammette senza formalità nel suo territorio il titolare di tale documento che è stato allontanato per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica da un altro Stato membro, quand'anche il documento in questione sia scaduto o sia contestata la cittadinanza del titolare.

Articolo 28

Protezione contro l'allontanamento

1.   Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e importanza dei suoi legami con il paese d'origine.

2.   Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

3.   Il cittadino dell'Unione non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se la decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora:

a)

abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni; o

b)

sia minorenne, salvo qualora l'allontanamento sia necessario nell'interesse del bambino, secondo quanto contemplato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

Articolo 29

Sanità pubblica

1.   Le sole malattie che possono giustificare misure restrittive della libertà di circolazione sono quelle con potenziale epidemico, quali definite dai pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché esse siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante.

2.   L'insorgere di malattie posteriormente ad un periodo di tre mesi successivi alla data di arrivo non può giustificare l'allontanamento dal territorio.

3.   Ove sussistano seri indizi che ciò è necessario, lo Stato membro può sottoporre i titolari del diritto di soggiorno, entro tre mesi dalla data di arrivo, a visita medica gratuita al fine di accertare che non soffrano di patologie indicate al paragrafo 1. Tali visite mediche non possono avere carattere sistematico.

Articolo 30

Notificazione dei provvedimenti

1.   Ogni provvedimento adottato a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, è notificato per iscritto all'interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze.

2.   I motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l'adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati all'interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

3.   La notifica riporta l'indicazione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa dinanzi al quale l'interessato può opporre ricorso e il termine entro il quale deve agire e, all'occorrenza, l'indicazione del termine impartito per lasciare il territorio dello Stato membro. Fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata, tale termine non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notificazione.

Articolo 31

Garanzie procedurali

1.   L'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all'occorrenza, amministrativi nello Stato membro ospitante, al fine di presentare ricorso o chiedere la revisione di ogni provvedimento adottato nei suoi confronti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

2.   Laddove l'impugnazione o la richiesta di revisione del provvedimento di allontanamento sia accompagnata da una richiesta di ordinanza provvisoria di sospensione dell'esecuzione di detto provvedimento, l'effettivo allontanamento dal territorio non può avere luogo fintantoché non è stata adottata una decisione sull'ordinanza provvisoria, salvo qualora:

il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale, o

le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione, o

il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

3.   I mezzi di impugnazione comprendono l'esame della legittimità del provvedimento nonché dei fatti e delle circostanze che ne giustificano l'adozione. Essi garantiscono che il provvedimento non sia sproporzionato, in particolare rispetto ai requisiti posti dall'articolo 28.

4.   Gli Stati membri possono vietare la presenza dell'interessato nel loro territorio per tutta la durata della procedura di ricorso, ma non possono vietare che presenti di persona la sua difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi turbative dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza o quando il ricorso o la revisione riguardano il divieto d'ingresso nel territorio.

Articolo 32

Effetti nel tempo del divieto di ingresso nel territorio

1.   La persona nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di divieto d'ingresso nel territorio per motivi d'ordine pubblico o pubblica sicurezza può presentare una domanda di revoca del divieto d'ingresso nel territorio nazionale dopo il decorso di un congruo periodo, determinato in funzione delle circostanze e in ogni modo dopo tre anni a decorrere dall'esecuzione del provvedimento definitivo di divieto validamente adottato ai sensi del diritto comunitario, nella quale essa deve addurre argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne l'ingresso nel territorio.

Lo Stato membro interessato si pronuncia in merito a tale nuova domanda entro sei mesi dalla data di presentazione della stessa.

2.   La persona di cui al paragrafo 1 non ha diritto d'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato durante l'esame della sua domanda.

Articolo 33

Allontanamento a titolo di pena o misura accessoria

1.   Lo Stato membro ospitante può validamente adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio a titolo di pena o di misura accessoria ad una pena detentiva soltanto nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 27, 28 e 29.

2.   Se il provvedimento di allontanamento di cui al paragrafo 1 è eseguito a oltre due anni di distanza dalla sua adozione, lo Stato membro verifica che la minaccia che l'interessato costituisce per l'ordine pubblico o per la pubblica sicurezza sia attuale e reale, e valuta l'eventuale mutamento obiettivo delle circostanze intervenuto successivamente all'adozione del provvedimento di allontanamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Pubblicità

Gli Stati membri diffondono le informazioni relative ai diritti e agli obblighi dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nel settore disciplinato dalla presente direttiva, in particolare mediante campagne di sensibilizzazione effettuate tramite i media e altri mezzi di comunicazione nazionali e locali.

Articolo 35

Abuso di diritto

Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio. Qualsiasi misura di questo tipo è proporzionata ed è soggetta alle garanzie procedurali previste agli articoli 30 e 31.

Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste sono effettive e proporzionate. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il 30 aprile 2006 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Articolo 37

Disposizioni nazionali più favorevoli

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno che siano più favorevoli ai beneficiari della presente direttiva.

Articolo 38

Abrogazione

1.   Gli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sono abrogati con effetto dal 30 aprile 2006.

2.   Le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE sono abrogate con effetto dal 30 aprile 2006.

3.   I riferimenti fatti agli articoli e alle direttive abrogati si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 39

Relazione

Entro il 30 aprile 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva corredata, all'occorrenza, di opportune proposte, in particolare sull'opportunità di prorogare il periodo nel quale il cittadino dell'Unione e i suoi familiari possono soggiornare senza condizioni nel territorio dello Stato membro ospitante. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione.

Articolo 40

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva nonché della tabella di concordanza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Articolo 41

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 42

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL


(1)  GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 150.

(2)  GU C 149 del 21.6.2002, pag. 46.

(3)  GU C 192 del 12.8.2002, pag. 17.

(4)  Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2003 (GU C 43 E del 19.2.2004, pag. 42), posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2003 (GU C 54 E del 2.3.2004, pag. 42) e posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1).

(6)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(7)  GU L 172 del 28.6.1973, pag. 14.

(8)  GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.

(9)  GU L 180 del 13.7.1990, pag. 28.

(10)  GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.

(11)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10).

(12)  GU L 142 del 30.6.1970, pag. 24.

(13)  GU L 14 del 20.1.1975, pag. 10.

(14)  GU L 56 del 4.4.1964, pag. 850. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 75/35/CEE (GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14).