ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 195

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
2 giugno 2004


Sommario

 

Rettifiche

pagina

 

*

Rettifica della decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 163/2001/CE relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-formazione) (2001-2005) (GU L 157 del 30.4.2004)

1

 

*

Rettifica della decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 157 del 30.4.2004)

2

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 157 del 30.4.2004)

3

 

*

Rettifica della decisione n. 848/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (GU L 157 del 30.4.2004)

7

 

*

Rettifica della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004)

12

 

*

Rettifica della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004)

16

 

*

Rettifica della direttiva 2004/74/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione (GU L 157 del 30.4.2004)

26

 

*

Rettifica della direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione (GU L 157 del 30.4.2004)

31

 

*

Rettifica della direttiva 2004/76/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 30.4.2004)

33

 

*

Rettifica della decisione 2004/465/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri (GU L 157 del 30.4.2004)

36

 

*

Rettifica della decisione 2004/466/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 157 del 30.4.2004)

44

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


Rettifiche

2.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/1


Rettifica della decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 163/2001/CE relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-formazione) (2001-2005)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 )

La decisione n. 845/2004/CE va letta come segue:

DECISIONE N. 845/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che modifica la decisione n. 163/2001/CE relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-formazione) (2001-2005)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

agendo in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, con decisione n. 163/2001/CE (4), hanno istituito il programma MEDIA-formazione, che riguarda i professionisti dell'industria europea dei programmi audiovisivi, per il periodo 1o gennaio 2001-31 dicembre 2005.

(2)

È essenziale garantire la continuità della politica comunitaria di appoggio al settore audiovisivo europeo considerati gli obiettivi perseguiti dalla Comunità in virtù dell'articolo 150 del trattato.

(3)

È altresì essenziale che la Commissione fornisca una relazione di valutazione completa e dettagliata sul programma MEDIA-formazione entro il 31 dicembre 2005, in tempo perché l'autorità legislativa possa valutare la proposta di un nuovo programma MEDIA-formazione, il cui avvio è previsto nel 2007, e perché l'autorità di bilancio possa valutare la necessità del nuovo contesto finanziario,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 163/2001/CE è modificata come segue:

1)

All'articolo 1, la data del «31 dicembre 2005» è sostituita da quella del «31 dicembre 2006».

2)

All'articolo 4, paragrafo 5, l'importo di «52 milioni di EUR» fissato per la dotazione finanziaria è sostituito da quello di «59,4 milioni di EUR», in conformità della decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adattare gli importi di riferimento per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU C 10 del 14.1.2004, pag. 8.

(2)  GU C 23 del 27.1.2004, pag. 24.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 12 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2004.

(4)  GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).


2.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/2


Rettifica della decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 )

La decisione n. 846/2004/CE va letta come segue:

DECISIONE N. 846/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che modifica la decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

agendo in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio, con decisione 2000/821/CE (4) ha istituito il programma MEDIA Plus, destinato a incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei, per il periodo 1o gennaio 2001-31 dicembre 2005.

(2)

È essenziale garantire la continuità della politica comunitaria di appoggio al settore audiovisivo europeo considerati gli obiettivi perseguiti dalla Comunità in virtù dell'articolo 157 del trattato.

(3)

È altresì essenziale che la Commissione fornisca una relazione di valutazione completa e dettagliata sul programma MEDIA Plus entro il 31 dicembre 2005, in tempo, perché l'autorità legislativa possa valutare la proposta di un nuovo programma MEDIA Plus il cui avvio è previsto per il 2007, e perché l'autorità di bilancio possa valutare la necessità del nuovo contesto finanziario,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione 2000/821/CE è modificata come segue:

1)

All'articolo 1, paragrafo 1, la data del «31 dicembre 2005» è sostituita da quella del «31 dicembre 2006».

2)

All'articolo 5, paragrafo 2, l'importo di riferimento di «350 milioni di EUR» è sostituito da quello di «453,6 milioni di EUR» comprendente l'adeguamento effettuato, in seguito alla revisione delle prospettive finanziarie, per tener conto dell'allargamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU C 10 del 14.1.2004, pag. 8.

(2)  GU C 23 del 27.1.2004, pag. 24.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 12 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2004.

(4)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82.


2.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/3


Rettifica del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 847/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 847/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni aeronautiche internazionali tra gli Stati membri e i paesi terzi sono state tradizionalmente disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con paesi terzi, dai loro allegati e da altre intese bilaterali o multilaterali correlate.

(2)

A seguito delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98, la Comunità ha competenza esclusiva per quanto riguarda vari aspetti di tali accordi.

(3)

La Corte ha anche chiarito il diritto dei vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento all'interno della Comunità, compreso il diritto ad un accesso non discriminatorio al mercato.

(4)

Qualora risulti che l'oggetto di un determinato accordo rientra in parte nella competenza della Comunità e in parte in quella di uno dei suoi Stati membri, è essenziale assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sia durante il processo di negoziazione e conclusione di tali accordi sia in sede di attuazione degli impegni assunti con tali accordi. L'obbligo di cooperazione scaturisce dall'esigenza della rappresentanza unitaria della Comunità a livello internazionale. Le istituzioni della Comunità e gli Stati membri dovrebbero intraprendere tutte le iniziative necessarie per garantire la migliore cooperazione possibile sotto questo profilo.

(5)

La procedura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione istituita dal presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia.

(6)

Tutti gli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e i paesi terzi che contengono disposizioni in contrasto con il diritto comunitario dovrebbero essere modificati o sostituiti da nuovi accordi interamente compatibili con il diritto comunitario.

(7)

Senza pregiudizio delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 300, gli Stati membri hanno facoltà di apportare modifiche agli accordi vigenti e di prendere le opportune disposizioni per assicurarne l'attuazione fino al momento in cui entri in vigore un accordo concluso dalla Comunità.

(8)

È essenziale assicurare che lo Stato membro che conduce negoziati tenga conto del diritto comunitario, degli interessi della Comunità in senso lato e dei negoziati in corso da parte della Comunità.

(9)

Se uno Stato membro intende associare vettori aerei al processo negoziale, tutti i vettori aerei stabiliti nel territorio dello Stato membro interessato dovrebbero ricevere parità di trattamento.

(10)

Lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale di un'attività di trasporto aereo mediante un'organizzazione stabile. La forma giuridica di tale stabilimento, si tratti di una succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non dovrebbe essere il fattore determinante a questo riguardo. Quando un'impresa è stabilita nel territorio di diversi Stati membri, come definito nel trattato, essa dovrebbe assicurare, per evitare che il diritto nazionale venga eluso, che ognuno degli stabilimenti adempia agli obblighi che, conformemente al diritto comunitario, possono essere previsti dal diritto nazionale applicabile alle sue attività.

(11)

Per garantire che i diritti dei vettori aerei comunitari non siano oggetto di indebite restrizioni, negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei non dovrebbe essere inserita nessuna nuova clausola che riduca il numero di vettori aerei comunitari che possono essere designati per fornire servizi in un determinato mercato.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero istituire procedure trasparenti e non discriminatorie ai fini della distribuzione dei diritti di traffico fra i vari vettori aerei comunitari. Nell'applicare tali procedure gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto della necessità di mantenere la continuità dei servizi aerei.

(13)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(14)

Qualsiasi Stato membro, adducendo a motivo la riservatezza delle disposizioni degli accordi bilaterali da esso negoziati, può chiedere alla Commissione di non comunicare agli altri Stati membri le informazioni ottenute.

(15)

Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno Unito e la Spagna hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.

(16)

Poiché gli scopi del presente regolamento, segnatamente il coordinamento dei negoziati con paesi terzi intesi a concludere accordi in materia di servizi aerei, la necessità di garantire un approccio armonizzato nell'attuazione e nell’applicazione degli accordi e la verifica della loro conformità con il diritto comunitario, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario, a motivo dell'ambito di applicazione comunitario del presente regolamento, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Notifica alla Commissione

1.   Uno Stato membro può, senza pregiudizio delle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri, avviare negoziati con un paese terzo al fine di concludere un nuovo accordo in materia di servizi aerei o modificare un accordo vigente, i suoi allegati o qualsiasi altra intesa bilaterale o multilaterale, il cui oggetto rientri in parte nelle competenze della Comunità, purché:

in tali negoziati siano incluse tutte le clausole tipo pertinenti, elaborate e sancite congiuntamente dagli Stati membri e dalla Commissione,

sia rispettata la procedura di notifica prevista nei paragrafi 2, 3 e 4.

La Commissione è, se del caso, invitata a partecipare a tali negoziati in qualità di osservatore.

2.   Lo Stato membro che intende avviare siffatti negoziati notifica per iscritto alla Commissione questa sua intenzione. La notifica comprende una copia dell'accordo esistente, se disponibile, e altra documentazione pertinente nonché l'indicazione delle disposizioni che saranno oggetto del negoziato, le finalità del negoziato e ogni altra informazione pertinente. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri tali notifiche e, su richiesta, la documentazione d'accompagnamento, fatti salvi gli obblighi di riservatezza.

Le informazioni sono trasmesse almeno un mese prima del previsto inizio dei negoziati formali con il paese terzo interessato. Se a causa di circostanze eccezionali l'inizio dei negoziati formali è fissato con un preavviso inferiore ad un mese, lo Stato membro trasmette le informazioni quanto prima.

3.   Gli Stati membri possono formulare osservazioni allo Stato membro che ha notificato la sua intenzione di avviare negoziati ai sensi del paragrafo 2. Lo Stato membro in questione tiene conto per quanto possibile di tali osservazioni nel corso dei negoziati.

4.   Se entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2 la Commissione giunge alla conclusione che i negoziati potrebbero:

pregiudicare gli obiettivi di negoziati in corso tra la Comunità e il paese terzo interessato,

e/o

sfociare in un accordo incompatibile con il diritto comunitario,

essa informa di conseguenza lo Stato membro.

Articolo 2

Consultazione dei soggetti interessati e partecipazione ai negoziati

Qualora i vettori aerei e altre parti interessate debbano essere coinvolti nei negoziati di cui all'articolo 1, gli Stati membri garantiscono parità di trattamento a tutti i vettori aerei comunitari stabiliti nei loro rispettivi territori a cui si applica il trattato.

Articolo 3

Divieto di introdurre disposizioni più restrittive

Uno Stato membro non conclude alcun nuovo accordo con un paese terzo che riduca il numero dei vettori aerei comunitari che possono, conformemente alle disposizioni vigenti, essere designati per fornire servizi tra il suo territorio e tale paese terzo, né in relazione all'intero mercato del trasporto aereo tra le due parti né in base a specifiche coppie di città.

Articolo 4

Conclusione degli accordi

1.   All'atto della firma di un accordo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il risultato dei negoziati, con tutta la documentazione pertinente.

2.   Se i negoziati sono sfociati in un accordo che include le pertinenti clausole tipo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lo Stato membro è autorizzato a concludere l'accordo.

3.   Se i negoziati sono sfociati in un accordo che non include le pertinenti clausole tipo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lo Stato membro è autorizzato a concludere l'accordo secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, purché la conclusione dello stesso non pregiudichi l'oggetto e lo scopo della politica comune dei trasporti della Comunità. Lo Stato membro può applicare l'accordo in via provvisoria in attesa dell'esito di tale procedura.

4.   Nonostante i paragrafi 2 e 3, se la Commissione sta negoziando attivamente con lo stesso paese terzo in base a un mandato specifico relativo a tale paese o alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad aprire negoziati con paesi terzi in merito alla sostituzione di determinate disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali mediante un accordo comunitario, lo Stato membro interessato può essere autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ad applicare in via provvisoria e/o a concludere l'accordo.

Articolo 5

Ripartizione dei diritti di traffico

Quando uno Stato membro conclude un accordo o conviene modifiche ad un accordo esistente o ai suoi allegati che prevedano limitazioni all'uso dei diritti di traffico o al numero dei vettori aerei comunitari che possono essere designati per l'utilizzo dei diritti di traffico, tale Stato membro ripartisce tali diritti di traffico tra i vettori aerei comunitari ammessi a fruirne mediante una procedura trasparente e non discriminatoria.

Articolo 6

Pubblicazione delle procedure

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le procedure di cui si avvalgono ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 e, se del caso, dell'articolo 2. La Commissione provvede a che tali procedure siano pubblicate a fini informativi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro otto settimane dalla ricezione della comunicazione. Le procedure nuove e le eventuali successive modifiche delle procedure esistenti sono comunicate alla Commissione almeno otto settimane prima della loro entrata in vigore in modo che questa possa provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il suddetto termine di otto settimane.

Articolo 7

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (4).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Riservatezza

Nel notificare alla Commissione i negoziati e il loro esito come disposto dagli articoli 1 e 4, gli Stati membri comunicano alla stessa se determinati elementi debbano considerarsi riservati e se possano essere condivisi con altri Stati membri. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5).

Articolo 9

Gibilterra

1.   Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche della Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.

2.   L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri della Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU C 234 del 30.9.2003, pag. 21.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2003 (GU C 54 E del 2.3.2004, pag. 33), posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2004.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


2.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/7


Rettifica della decisione n. 848/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 )

La decisione n. 848/2004/CE va letta come segue:

DECISIONE N. 848/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il principio della parità tra donne e uomini è un principio fondamentale del diritto comunitario ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato e in forza della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Secondo il trattato, la parità tra donne e uomini rappresenta uno dei «compiti» e degli obiettivi particolari della Comunità, la quale ha l'obbligo positivo di promuoverla in tutte le sue attività.

(2)

L'articolo 13, paragrafo 1, del trattato conferisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere tutte le discriminazioni fondate, tra l'altro, sul sesso. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione di tale obiettivo.

(3)

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e l'articolo 23 sancisce il principio della parità tra donne e uomini in tutti i settori.

(4)

L'esperienza dell'azione condotta a livello comunitario ha dimostrato che la promozione della parità di genere richiede nella pratica una combinazione di misure e, in particolare, di strumenti legislativi e di azioni concrete progettati per rafforzarsi reciprocamente.

(5)

Il Libro bianco della Commissione sulla governance europea sostiene il principio della partecipazione dei cittadini dalla fase della concezione a quella dell'attuazione delle politiche, del coinvolgimento della società civile e delle organizzazioni che la compongono e di una consultazione più efficace e più trasparente delle parti interessate.

(6)

La quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino ha adottato il 15 settembre 1995 una dichiarazione e una piattaforma d'azione che invitano i governi, la comunità internazionale e la società civile ad adottare misure strategiche intese all'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne e degli ostacoli alla parità tra donne e uomini.

(7)

Con la decisione 2001/51/CE (3) il Consiglio ha istituito il programma d'azione comunitaria concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini. Tali azioni dovrebbero essere integrate da misure di sostegno negli ambienti interessati.

(8)

Le linee di bilancio A-3 0 3 7 (n. ABB 040501) e A-3 0 4 6 (n. ABB 040503) del bilancio generale dell'Unione europea relativo all'esercizio 2003 e agli esercizi precedenti sono state destinate a sostenere la lobby europea delle donne e talune organizzazioni femminili operanti per promuovere la parità tra donne e uomini.

(9)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), in seguito denominato il «regolamento finanziario», impone l'adozione di un atto di base per le azioni di sostegno esistenti, che sia conforme a queste disposizioni.

(10)

Le attività di alcune organizzazioni contribuiscono a promuovere la parità di genere, in particolare nel caso delle misure comunitarie specificamente destinate alle donne.

(11)

In particolare, la lobby europea delle donne, che è composta dalla maggior parte delle organizzazioni femminili esistenti nei quindici Stati membri e che conta più di tremila membri, esercita una funzione essenziale di promozione, controllo e diffusione delle misure comunitarie destinate alle donne in vista della realizzazione della parità tra donne e uomini. La sua attività si inserisce in una prospettiva d'interesse generale europeo.

(12)

Di conseguenza, occorrerebbe adottare un programma strutturato volto ad accordare un aiuto finanziario a queste organizzazioni, sotto forma di sovvenzione di funzionamento per attività con scopi di interesse generale europeo in materia di parità di genere o con un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore e sotto forma di sovvenzioni per determinate iniziative.

(13)

Il presente programma ha un ambito di applicazione geografica ampio in quanto il nuovo trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede, in materia di parità di genere, una cooperazione allargata tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dall'altro. L'accordo SEE definisce le procedure di partecipazione degli Stati EFTA che sono parti dell'accordo SEE ai programmi comunitari in questo settore. Occorrerebbe inoltre prevedere la partecipazione della Romania e della Bulgaria al presente programma conformemente alle condizioni di cui ai loro accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione e della Turchia conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (5).

(14)

Nel definire le modalità per la concessione dell'aiuto occorrerebbe tener conto della natura particolare delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della promozione della parità tra donne e uomini.

(15)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (6).

(16)

La dichiarazione comune sugli atti di base per le sovvenzioni adottata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 24 novembre 2003 prevede, a titolo eccezionale, che si introducano in questo programma clausole transitorie riguardanti il periodo di ammissibilità delle spese,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1.   La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria (in seguito denominato «il programma») per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini.

2.   L'obiettivo generale del programma è quello di sostenere le attività di tali organizzazioni, che, nell'ambito del loro programma di lavoro permanente o di iniziative specifiche, perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità tra donne e uomini o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

3.   Il programma inizia il 1o gennaio 2004 e si conclude il 31 dicembre 2005.

Articolo 2

Accesso al programma

1.   Per poter beneficiare di una sovvenzione, le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini devono rispettare le disposizioni dell'allegato e le attività devono:

a)

contribuire allo sviluppo e all'attuazione di azioni comunitarie nel settore della promozione della parità tra donne e uomini;

b)

essere conformi ai principi che stanno alla base dell'azione comunitaria nel settore politico dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e alle disposizioni legali che la disciplinano;

c)

avere un potenziale di influsso transnazionale.

2.   L'organizzazione di cui trattasi dev'essere giuridicamente costituita da oltre un anno, operante individualmente o sotto forma di diverse associazioni coordinate.

Articolo 3

Partecipazione di paesi terzi

Oltre alle organizzazioni stabilite negli Stati membri, possono partecipare al programma anche le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini che sono stabilite:

a)

negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione il 16 aprile 2003;

b)

nei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

c)

in Romania e Bulgaria, sulla base del fatto che le condizioni per la loro partecipazione devono essere stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;

d)

in Turchia, sulla base del fatto che le condizioni per la sua partecipazione devono essere stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari.

Articolo 4

Selezione dei beneficiari

1.   Le sovvenzioni di funzionamento sono concesse direttamente ai beneficiari di cui al punto 2.1 dell'allegato.

2.   La concessione di una sovvenzione di funzionamento, nell'ambito del suo programma di lavoro permanente o la concessione di una sovvenzione per iniziative specifiche ad un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea nel settore della promozione della parità tra donne e uomini deve rispettare i criteri generali precisati nell'allegato. La selezione delle organizzazioni beneficiarie di tali sovvenzioni, ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 dell'allegato, risulta da un invito a presentare proposte.

Articolo 5

Concessione della sovvenzione

1.   Le sovvenzioni di funzionamento concesse, ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell'allegato, ad organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini possono finanziare non oltre l'80 % delle spese totali finanziabili dell'organizzazione interessata nell'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa.

2.   A norma dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario e data la natura delle organizzazioni oggetto della presente decisione, il principio di regressività non si applica alle sovvenzioni concesse nell'ambito del programma.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2004-2005 è pari a 2,2 milioni di EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

Clausole transitorie

Per le sovvenzioni accordate nel 2004 il periodo di ammissibilità delle spese potrà avere inizio il 1o gennaio 2004, purché le spese in questione non risultino anteriori alla data in cui è stata depositata la domanda di sovvenzione ovvero alla data in cui ha inizio l’esercizio finanziario del beneficiario.

Nel corso del 2004 ai beneficiari il cui esercizio finanziario abbia inizio prima del 1° marzo può essere concessa un’esenzione dall’obbligo di firmare l’accordo relativo alla sovvenzione entro i primi quattro mesi dall’inizio dell’esercizio finanziario del beneficiario, di cui all’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario. In tale caso gli accordi relativi alle sovvenzioni dovranno essere firmati entro il 30 giugno 2004.

Articolo 8

Controllo e valutazione

Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul conseguimento degli obiettivi del programma. Detta relazione si fonda sui risultati ottenuti dai beneficiari e valuta in particolare l'efficienza di cui questi ultimi danno prova quanto al conseguimento degli obiettivi definiti nell'articolo 1 e nell'allegato.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO

1.   Attività sostenute

L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 mira a rafforzare e a rendere più efficace l'azione comunitaria nel settore della parità tra donne e uomini, sostenendo finanziariamente le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, in particolare la lobby europea delle donne.

1.1.   Le attività delle organizzazioni attive nel promuovere la parità tra donne e uomini che possono contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria sono, in particolare, le seguenti:

funzione di rappresentanza delle parti interessate a livello comunitario,

azioni di sensibilizzazione destinate a promuovere la parità di genere, in particolare attraverso studi, campagne e seminari,

diffusione di informazioni sull'azione comunitaria per promuovere la parità di genere,

azioni che favoriscono, in particolare, la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, la partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni, la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, contro gli stereotipi fondati sul sesso e contro le discriminazioni nel luogo di lavoro,

misure che promuovono la cooperazione con le organizzazioni femminili nei paesi terzi e aumentano la consapevolezza della situazione delle donne attraverso il mondo.

1.2.   Le attività della lobby europea delle donne nella rappresentanza e nel coordinamento delle organizzazioni femminili non governative e nell'intermediazione dell'informazione sulle donne nei confronti delle istituzioni europee e delle organizzazioni non governative sono in particolare le seguenti:

controllare l'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino (Nazioni Unite),

prendere posizione per il miglioramento della normativa europea in materia di parità di genere e per l'inserimento delle donne in tutti i settori d'azione politica,

partecipare alle riunioni e alle conferenze nel settore della parità di genere,

condurre azioni per garantire l'integrazione dei punti di vista e degli interessi delle donne nelle politiche nazionali ed europee, in particolare incoraggiando la partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni,

rafforzare la parità tra donne e uomini nel processo d'allargamento dell'Unione europea e sviluppare la cooperazione con le organizzazioni femminili degli Stati membri che aderiscono.

2.   Realizzazione delle attività sostenute

Le attività realizzate dalle organizzazioni che possono ricevere una sovvenzione comunitaria in forza del programma rientrano in una delle categorie seguenti:

2.1.   Categoria 1: attività permanenti della lobby europea delle donne, i cui membri sono, tra l'altro, le organizzazioni femminili degli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'osservanza dei principi seguenti:

indipendenza nella selezione dei suoi membri,

autonomia nelle sue attività, ai sensi del punto 1.2.

2.2.   Categoria 2: attività permanenti di un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità di genere o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

Possono partecipare al programma, ai sensi dell'articolo 2 gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività esclusivamente nella prospettiva della parità tra donne e uomini o le organizzazioni con un mandato più ampio che svolgono una parte delle loro attività esclusivamente nella prospettiva della parità tra donne e uomini.

Per sostenere la realizzazione del programma di lavoro permanente di un'organizzazione siffatta può essere concessa una sovvenzione annuale di funzionamento.

2.3.   Categoria 3: azioni specifiche di un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità tra donne e uomini o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

3.   Selezione dei beneficiari

3.1.   Alla lobby europea delle donne, che svolge attività della categoria 1, può essere direttamente concessa una sovvenzione di funzionamento previa approvazione di un piano di lavoro e un bilancio appropriati.

3.2.   Le organizzazioni beneficiarie di una sovvenzione di funzionamento, in quanto svolgono attività rientranti nella categoria 2, sono selezionate in base ad inviti a presentare proposte.

3.3.   Le organizzazioni beneficiarie di una sovvenzione in quanto svolgono un'azione specifica rientrante nella categoria 3, sono selezionate in base ad inviti a presentare proposte.

4.   Controlli e audit

4.1.   Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento deve tenere a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate nel corso dell'anno per il quale è stata concessa la sovvenzione, in particolare lo stato verificato dei conti, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione deve fare in modo che i documenti giustificativi eventualmente in possesso dei partner o dei membri delle organizzazioni siano messi a disposizione della Commissione.

4.2.   La Commissione, o tramite i suoi agenti o tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di concordare un audit sul modo in cui dev'essere usata la sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati in qualsiasi momento durante la durata dell'accordo concernente una sovvenzione e per un periodo di cinque anni a partire dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, i risultati di questi audit potranno condurre a decisioni di recupero della Commissione.

4.3.   Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione devono avere un accesso adeguato, in particolare, agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni che possono risultare necessarie, anche in formato elettronico, per condurre a termine gli audit.

4.4.   La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) deve disporre degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto d'accesso.

4.5.   Per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee avverso le frodi e altre irregolarità, nell'ambito del programma la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (7). Se necessario, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) effettua indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).


(1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 115.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 febbraio 2004 (GU C 95 E del 20.4.2004, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2004.

(3)  GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

(6)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


2.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/12


Rettifica della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 )

La direttiva 2004/41/CE va letta come segue:

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Numerose direttive stabiliscono norme di polizia sanitaria e di sanità pubblica per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di origine animale.

(2)

I seguenti atti contengono nuove norme che rifondono e aggiornano le norme delle suddette direttive:

regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (4),

regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale (4),

regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4),

e

direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5).

(3)

È pertanto opportuno abrogare le precedenti direttive. Poiché il regolamento (CE) n. 852/2004 prevede l'abrogazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari (6), la presente direttiva deve unicamente abrogare le direttive relative ai prodotti di origine animale.

(4)

Poiché le nuove norme in materia di igiene e la direttiva 2002/99/CE sostituiranno le norme sulle carni fresche e i prodotti a base di carne contenute in quest'ultima direttiva, i requisiti dalla direttiva 72/462/CEE (7) dovrebbero continuare ad applicarsi solo all'importazione di animali vivi.

(5)

Occorre tuttavia prevedere che alcune norme di attuazione rimangano in vigore in attesa dell'adozione delle misure richieste dal nuovo quadro giuridico.

(6)

Per tener conto della rifusione è inoltre necessario modificare le direttive 89/662/CEE (8), 92/118/CEE (9) del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (10),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per «data pertinente» la data di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Le seguenti direttive sono abrogate con effetto dalla data pertinente:

1)

direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (11);

2)

direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (12);

3)

direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (13);

4)

direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (14);

5)

direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (15);

6)

direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (16);

7)

direttiva 89/362/CEE della Commissione, del 26 maggio 1989, relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte (17);

8)

direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (18);

9)

direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (19);

10)

direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (20);

11)

direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (21);

12)

direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (22);

13)

direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (23);

14)

direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (24);

15)

direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE (25);

e

16)

direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (26).

Articolo 3

La direttiva 92/118/CEE è modificata come segue con effetto dalla data pertinente:

1)

tutti i riferimenti agli «allegati I e II» sono sostituiti da riferimenti all'«allegato I»;

2)

all'articolo 4, punto 1, sono soppresse le parole «e all'allegato II per gli aspetti di sanità pubblica»;

3)

è abrogato l'allegato II.

Articolo 4

1.   Con effetto dalla data pertinente i riferimenti alle direttive elencate nell'articolo 2 o all'allegato II della direttiva 92/118/CEE sono intesi, a seconda del contesto, come riferimenti ai seguenti atti:

a)

regolamento (CE) n. 853/2004;

b)

regolamento (CE) n. 854/2004;

oppure

c)

direttiva 2002/99/CE.

2.   In attesa dell'adozione di criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo della temperatura secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 continuano ad applicarsi i criteri e i requisiti stabiliti nelle direttive di cui all'articolo 2, nell'allegato II della direttiva 92/118/CEE o nelle relative norme di attuazione.

3.   In attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie in base al regolamento (CE) n. 852/2004, al regolamento (CE) n. 853/2004, al regolamento (CE) n. 854/2004 ovvero alla direttiva 2002/99/CE, continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, i seguenti atti:

a)

norme di attuazione adottate in base alle direttive di cui all'articolo 2;

b)

norme di attuazione adottate in base all'allegato II della direttiva 92/118/CEE, eccettuata la decisione 94/371/CE (27);

c)

norme di attuazione adottate in base alla direttiva 72/462/CEE;

e

d)

elenchi provvisori dei paesi terzi e degli stabilimenti di paesi terzi stilati in conformità della decisione 95/408/CE.

Articolo 5

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2005 le norme di polizia sanitaria di cui alla direttiva 72/462/CEE continuano ad applicarsi solo all'importazione di animali vivi.

2.   Con effetto dalla data pertinente, la direttiva 72/462/CEE continua ad applicarsi solo all'importazione di animali vivi.

Articolo 6

La direttiva 89/662/CEE è modificata come segue con effetto dalla data pertinente:

1)

I riferimenti ai:

a)

«prodotti di origine animale disciplinati dalle direttive riportate nell'allegato A» di cui all'articolo 1;

b)

«prodotti ottenuti conformemente alle direttive menzionate nell'allegato A» di cui all'articolo 4, paragrafo 1,

sono sostituiti da «prodotti di origine animale disciplinati dagli atti di cui all'allegato A».

2)

L'allegato A è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A

CAPO I

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (28).

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale (29).

CAPO II

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (30).

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (31).

Articolo 7

Nella decisione 95/408/CE l'articolo 9 è sostituito dal seguente con effetto dalla data di entrata in vigore della presente direttiva:

«Articolo 9

La presente decisione si applica fino alla “data pertinente”, come definita all'articolo 1 della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano (32).

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data pertinente. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addi 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il presidente

D. ROCHE


(1)  GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 132.

(2)  GU C 155 del 29.5.2001, pag. 39.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 3 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 27 ottobre 2003 (GU C 48 E del 24.2.2004, pag. 131) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(5)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(6)  GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

(7)  Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(8)  Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(9)  Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24).

(10)  Decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17). Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) 806/2003.

(11)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

(12)  GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(13)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(14)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(15)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(16)  GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(17)  GU L 156 dell'8.6.1989, pag. 30.

(18)  GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(19)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(20)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(21)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17).

(22)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(23)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(24)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(25)  GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

(26)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(27)  GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.

(28)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(29)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(30)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24).

(31)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1).»

(32)  GU L 157 del 30.4.2004


2.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/16


Rettifica della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 )

La direttiva 2004/48/CE va letta come segue:

DIRETTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La realizzazione del mercato interno comporta l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza, creando un contesto favorevole all'innovazione e agli investimenti. In tale quadro, la tutela della proprietà intellettuale è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Essa è importante non solo per la promozione dell'innovazione e dell'attività di creazione, ma anche per lo sviluppo dell'occupazione e la crescita della concorrenzialità.

(2)

La tutela della proprietà intellettuale dovrebbe consentire all'inventore o al creatore di trarre legittimo profitto dalla sua invenzione o dalla sua creazione. Dovrebbe inoltre consentire la massima diffusione delle opere, delle idee e delle nuove conoscenze. Nello stesso tempo, essa non dovrebbe essere di ostacolo alla libertà d'espressione, alla libera circolazione delle informazioni, alla tutela dei dati personali, anche su Internet.

(3)

Tuttavia, in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono. È dunque necessario assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, oggi ampiamente parte dell'acquis comunitario, sia effettivamente applicato nella Comunità. In proposito, gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un'importanza capitale per il successo del mercato interno.

(4)

A livello internazionale, tutti gli Stati membri e la stessa Comunità, per le questioni di sua competenza, sono legati dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («l'accordo sugli ADPIC»), approvato, in quanto parte dei negoziati multilaterali dell'«Uruguay Round», con decisione 94/800/CE del Consiglio (3), e concluso nell'ambito dell'OMC.

(5)

L'accordo sugli ADPIC contiene in particolare alcune disposizioni relative agli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che rappresentano norme comuni applicabili a livello internazionale, attuate in tutti gli Stati membri. È necessario che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, compreso l'accordo sugli ADPIC.

(6)

Talune convenzioni internazionali, cui hanno aderito tutti gli Stati membri, contengono ugualmente disposizioni sugli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Si tratta in particolare della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e della convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.

(7)

Dalle consultazioni avviate al riguardo dalla Commissione risulta che, malgrado l'accordo sugli ADPIC, negli Stati membri sussistono ancora notevoli differenze in relazione agli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, le modalità di applicazione dei provvedimenti provvisori per salvaguardare, in particolare, gli elementi di prova o quelli relativi al calcolo dei risarcimenti o le modalità di applicazione dei procedimenti inibitori d'urgenza variano notevolmente da uno Stato all'altro. In alcuni Stati membri, non sono previste misure, procedure e mezzi di ricorso come il diritto d'informazione o il ritiro, a spese dell'autore della violazione, delle merci controverse immesse sul mercato.

(8)

Le disparità tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri in materia di strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno e rendono impossibile assicurare che i diritti di proprietà intellettuale beneficino di un livello di tutela omogeneo su tutto il territorio della Comunità. Questa situazione non favorisce la libera circolazione nel mercato interno, né crea un contesto favorevole ad una sana concorrenza tra le imprese.

(9)

Le attuali disparità portano anche ad un indebolimento del diritto sostanziale della proprietà intellettuale e a una frammentazione del mercato interno in questo settore. Ciò comporta una perdita di fiducia degli operatori economici nei riguardi del mercato interno e, di conseguenza, una riduzione degli investimenti nell'innovazione e nella creazione. Le violazioni del diritto di proprietà intellettuale appaiono sempre più legate alla criminalità organizzata. La diffusione dell'uso di Internet permette una distribuzione immediata e globale dei prodotti pirata. L'effettivo rispetto del diritto sostanziale della proprietà intellettuale dovrebbe essere garantito da un'azione specifica a livello comunitario. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia rappresenta dunque una condizione essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno.

(10)

L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(11)

La presente direttiva non si propone di stabilire norme armonizzate in materia di cooperazione giudiziaria, di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle pronunce in materia civile e commerciale, né di occuparsi della legge applicabile. Alcuni strumenti comunitari disciplinano queste materie in generale e, in linea di principio, si applicano anche alla proprietà intellettuale.

(12)

La presente direttiva non dovrebbe incidere sull'applicazione delle regole di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato. Le misure previste nella presente direttiva non dovrebbero essere utilizzate per limitare indebitamente la concorrenza con modalità che contravvengono al trattato.

(13)

È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di comprendervi tutti i diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e/o dal diritto interno dello Stato membro interessato. Tuttavia, questo requisito non preclude la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderano, di estendere per finalità interne le disposizioni della presente direttiva ad atti di concorrenza sleale, comprese le copie pirata o attività simili.

(14)

È necessario che le misure previste dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 9, paragrafo 2, siano applicate unicamente ad atti commessi su scala commerciale. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di applicare tali misure anche nei confronti di altri atti. Per atti commessi su scala commerciale si intendono gli atti effettuati per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti, con l'esclusione di norma degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede.

(15)

La presente direttiva dovrebbe far salvi il diritto sostanziale della proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (5) e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (6).

(16)

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni particolari per il rispetto dei diritti e in materia di eccezioni nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi stabilite negli strumenti comunitari, segnatamente quelle previste nella direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (7) e nella direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (8).

(17)

Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione.

(18)

Il diritto di chiedere l'applicazione di tali misure, procedure e mezzi di ricorso dovrebbe essere riconosciuto non soltanto ai titolari dei diritti, ma anche alle persone direttamente interessate e legittimate ad agire nella misura in cui ciò è consentito dalla legge applicabile e conformemente ad essa, comprese eventualmente le organizzazioni professionali di gestione dei diritti o di difesa degli interessi collettivi e individuali di cui sono responsabili.

(19)

Poiché il diritto d'autore esiste fin dalla creazione dell'opera e non richiede una registrazione formale, è opportuno riprendere la regola di cui all'articolo 15 della convenzione di Berna secondo la quale si presume autore di un'opera letteraria e artistica la persona il cui nome è indicato sull'opera. Analoga presunzione dovrebbe essere valida per il titolare dei diritti connessi poiché spesso è il titolare di un diritto connesso, ad esempio il produttore di fonogrammi, che si adopera per difendere i diritti e contrastare gli atti di pirateria.

(20)

Posto che la prova è un elemento determinante per l'accertamento della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, è opportuno garantire che siano effettivamente a disposizione i mezzi per presentare, ottenere e proteggere le prove. Le procedure dovrebbero avere riguardo ai diritti della difesa e fornire le garanzie necessarie, anche riguardo alla tutela delle informazioni riservate. Per le violazioni commesse su scala commerciale è importante che gli organi giurisdizionali possano ordinare l'accesso, se del caso, a documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso del presunto autore della violazione.

(21)

Altre misure finalizzate a garantire un elevato livello di protezione esistono in alcuni Stati membri e dovrebbero poter essere applicate in tutti gli Stati membri. È il caso del diritto d'informazione, che consente di ottenere informazioni preziose sull'origine delle merci o servizi controversi, sui circuiti di distribuzione e sull'identità di terzi coinvolti nella violazione.

(22)

È altresì indispensabile definire misure provvisorie che consentano la cessazione immediata della violazione, senza la necessità di attendere la decisione nel merito, nel rispetto dei diritti della difesa, assicurando la proporzionalità delle misure provvisorie in funzione delle specificità di ciascuna situazione e avendo adottato tutte le garanzie necessarie a coprire le spese o i danni causati alla parte convenuta in caso di domande infondate. Queste misure appaiono particolarmente giustificate nei casi in cui è debitamente accertato che un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto.

(23)

Fatti salvi eventuali altre misure, procedure e mezzi di ricorso disponibili, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di richiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento inibitorio dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri. Per quanto riguarda le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, la direttiva 2001/29/CE prevede già un ampio livello di armonizzazione. Pertanto l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE non dovrebbe essere pregiudicato dalla presente direttiva.

(24)

A seconda dei casi e se le circostanze lo richiedono, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso da prevedere dovrebbero comprendere misure inibitorie, volte a impedire nuove violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Dovrebbero altresì essere contemplate misure correttive, ove appropriato a spese dell'autore della violazione, tra cui il ritiro, l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, o la distruzione dei prodotti controversi e, nei casi appropriati dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati nella creazione o fabbricazione di tali prodotti. Queste misure correttive dovrebbero tenere conto degli interessi dei terzi inclusi, segnatamente, i consumatori ed i privati che agiscono in buona fede.

(25)

Occorre consentire agli Stati membri di prevedere, nei casi in cui una violazione è stata commessa in modo non intenzionale e senza negligenza, e laddove le misure correttive o inibitorie previste dalla presente direttiva sarebbero sproporzionate, la possibilità, in casi appropriati, di erogare compensazioni pecuniarie alla parte lesa come misura alternativa. Tuttavia, allorché l'utilizzazione commerciale di prodotti oggetto di contraffazione o la prestazione dei servizi costituirebbero una violazione della legge diversa da quella in materia di proprietà intellettuale o sarebbero tali da poter pregiudicare i consumatori, tale utilizzazione dovrebbe rimanere vietata.

(26)

Allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l'altrui diritto, è opportuno che l'entità del risarcimento da riconoscere al titolare tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la perdita di guadagno subita dal titolare dei diritti o i guadagni illeciti realizzati dall'autore della violazione e, se del caso, eventuali danni morali arrecati. In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, l'entità dal risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l'ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale (il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche).

(27)

Quale ulteriore deterrente per i futuri autori di violazioni e contributo alla consapevolezza del pubblico in generale è opportuno divulgare le decisioni sui casi di violazione della proprietà intellettuale.

(28)

In aggiunta alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa previsti ai sensi della presente direttiva anche le sanzioni penali costituiscono, nei casi appropriati, un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

(29)

I settori economico-industriali dovrebbero partecipare attivamente alla lotta contro la pirateria e la contraffazione. Lo sviluppo di codici di condotta nei settori direttamente interessati rappresenta un mezzo complementare agli strumenti normativi. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta. Il controllo della fabbricazione dei dischi ottici, segnatamente mediante l'apposizione di un codice identificativo sui dischi fabbricati nella Comunità, contribuisce a limitare le violazioni dei diritti della proprietà intellettuale in questo settore particolarmente esposto agli attacchi della pirateria. Queste misure tecniche di protezione non dovrebbero però essere utilizzate abusivamente allo scopo di proteggere i mercati e controllare le importazioni parallele.

(30)

Allo scopo di agevolare l’applicazione uniforme della presente direttiva, è opportuno prevedere una cooperazione e scambi di informazioni tra gli Stati membri, da una parte, e tra questi e la Commissione, dall’altra, in particolare mediante la creazione di una rete di corrispondenti designati dagli Stati membri e mediante relazioni periodiche di valutazione dell'applicazione della presente direttiva e dell'efficacia delle misure adottate dai vari organi nazionali.

(31)

Poiché, per i motivi già menzionati, gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della proprietà intellettuale in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, di tale Carta,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo1

Oggetto

La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini «diritti di proprietà intellettuale» includono i diritti di proprietà industriale.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1.   Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all'articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

2.   La presente direttiva si applica fatto salvo il disposto delle norme specifiche sull'attuazione dei diritti e sulle eccezioni contenute nella legislazione comunitaria in materia di diritto d'autore e diritti connessi al diritto d'autore, segnatamente nella direttiva 91/250/CEE, in particolare l'articolo 7 della medesima, o nella direttiva 2001/29/CE, e in particolare gli articoli da 2 a 6 e l'articolo 8 di quest'ultima.

3.   La presente direttiva fa salve:

a)

le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE, la direttiva 1999/93/CE, o la direttiva 2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE in particolare;

b)

gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell'accordo sugli ADPIC, inclusi quelli concernenti i procedimenti e le sanzioni penali;

c)

le eventuali disposizioni nazionali degli Stati membri concernenti i procedimenti e le sanzioni penali per quanto riguarda le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

CAPO II

MISURE, PROCEDURE E MEZZI DI RICORSO

Sezione 1

Obbligo generale

Articolo 3

Obbligo generale

1.   Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2.   Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

Articolo 4

Soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso

Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo:

a)

ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;

b)

a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;

c)

agli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;

d)

agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime.

Articolo 5

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva:

a)

affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso;

b)

la disposizione di cui alla lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.

Sezione 2

Elementi di prova

Articolo 6

Elementi di prova

1.   Gli Stati membri assicurano che, a richiesta della parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate. Ai fini del presente paragrafo gli Stati membri possono disporre che l'autorità giudiziaria competente consideri come elementi di prova ragionevoli un numero sostanziale di copie di un'opera o di qualsiasi altro oggetto protetto o un ragionevole campione.

2.   Alle stesse condizioni, in caso di violazione commessa su scala commerciale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso, su richiesta di una parte, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Articolo 7

Misure di protezione delle prove

1.   Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, gli Stati membri assicurano che la competente autorità giudiziaria, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.

In caso di adozione di misure di protezione delle prove inaudita altera parte, il convenuto viene informato al più tardi immediatamente dopo l’esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

2.   Gli Stati membri assicurano che le misure di protezione degli elementi di prova possono essere subordinate alla costituzione di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente da parte dell'attore al fine di garantire il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto, conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4.

3.   Gli Stati membri assicurano che le misure di protezione degli elementi di prova siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se l'attore non ha promosso un'azione nel merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che verrà determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure ove la legislazione di uno Stato membro lo consenta o, in mancanza di tale determinazione, entro un periodo che non superi i venti giorni lavorativi o i trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

4.   Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

5.   Gli Stati membri possono adottare misure per tutelare l'identità dei testimoni.

Sezione 3

Diritto d'informazione

Articolo 8

Diritto d'informazione

1.   Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a)

sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b)

sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

c)

sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

oppure

d)

sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a)

nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

b)

informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che:

a)

accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;

b)

disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo;

c)

disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d)

accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la sua partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale;

oppure

e)

disciplinano la protezione o la riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali.

Sezione 4

Misure provvisorie e cautelari

Articolo 9

Misure provvisorie e cautelari

1.   Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore:

a)

emettere nei confronti del presunto autore della violazione un’ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e, imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare; un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, contro un intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale; ingiunzioni contro intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un diritto connesso sono contemplate dalla direttiva 2001/29/CE;

b)

disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

2.   Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale gli Stati membri assicurano che, quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, l'autorità giudiziaria competente possa disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi. A tal fine la competente autorità può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.

3.   L'autorità giudiziaria ha facoltà, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, di richiedere all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente.

4.   Gli Stati membri assicurano che le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 possano, ove opportuno, essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto. In tal caso le parti ne vengono informate, senza indugio, al più tardi dopo l'esecuzione delle misure.

Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

5.   Gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall'autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

6.   Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, quale previsto al paragrafo 7.

7.   Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

Sezione 5

Misure adottate a seguito di decisione sul merito

Articolo 10

Misure correttive

1.   Salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, gli Stati membri assicurano che la competente autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore, le misure adeguate da adottarsi per le merci riguardo alle quali esse ha accertato che violino un diritto di proprietà intellettuale e, nei casi opportuni, per i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci. Siffatte misure comprendono:

a)

il ritiro dai circuiti commerciali;

b)

l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali;

oppure

c)

la distruzione.

2.   L'autorità giudiziaria ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che non vi si oppongono motivi particolari.

3.   Nel considerare la richiesta di misure correttive si tiene conto della necessità di proporzionalità tra la gravità della violazione e i mezzi di ricorso ordinati, nonché degli interessi dei terzi.

Articolo 11

Ingiunzioni

Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un'ingiunzione è oggetto, ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE.

Articolo 12

Misure alternative

Gli Stati membri possono stabilire che nei casi adeguati e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui alla presente sezione, l'autorità giudiziaria competente può ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure di cui alla presente sezione, se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.

Sezione 6

Risarcimento del danno e spese connesse all'azione

Articolo 13

Risarcimento del danno

1.   Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni:

a)

tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;

b)

oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2.   Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati

Articolo 14

Spese giudiziarie

Stati membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

Sezione 7

Misure di pubblicazione

Articolo 15

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Gli Stati membri assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione, compresa l'affissione della decisione, e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Gli Stati membri possono prevedere misure di pubblicità addizionali, appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicità a grande diffusione.

CAPO III

SANZIONI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 16

Sanzioni degli Stati membri

Fatte salve le misure, le procedure ed i mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa e previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri possono applicare altre appropriate sanzioni nei casi in cui il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato.

CAPO IV

CODICI DI CONDOTTA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17

Codici di condotta

Gli Stati membri incoraggiano:

a)

l'elaborazione, da parte delle associazioni o organizzazioni di imprese o professionali, di codici di condotta a livello comunitario con l'intento di contribuire ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare mediante l’apposizione sui dischi ottici di un codice che consenta di individuare l’origine della loro fabbricazione;

b)

la trasmissione alla Commissione di progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario e di eventuali valutazioni in merito all'applicazione di tali codici.

Articolo 18

Valutazione

1.   Trascorsi tre anni dalla data di cui all'articolo 20, paragrafo 1, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Sulla base di tali relazioni la Commissione redige una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compresa una valutazione dell'efficacia delle misure adottate, nonché della sua incidenza sull'innovazione e sullo sviluppo della società dell'informazione. Tale relazione viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Essa è accompagnata, se del caso e alla luce degli sviluppi nell'ordinamento giuridico comunitario, da proposte di modifica della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutto l'aiuto e tutta l'assistenza necessari per permetterle di redigere la relazione di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 19

Scambio di informazioni e corrispondenti

Al fine di promuovere la collaborazione, compreso lo scambio di informazioni, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per tutte le questioni riguardanti l'applicazione delle misure di cui alla presente direttiva. Esso comunica i nominativi e i dati concernenti i corrispondenti nazionali agli altri Stati membri e alla Commissione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 aprile 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nell'ambito disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU C 32 del 5.2.2004, pag. 15.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2004.

(3)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(6)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(7)  GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42. Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CEE (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9).

(8)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.


2.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/26


Rettifica della direttiva 2004/74/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 )

La direttiva 2004/74/CE va letta come segue:

DIRETTIVA 2004/74/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (3), ha sostituito, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2004, la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (4), e la direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (5). La direttiva in questione definisce i sistemi fiscali e i livelli di tassazione che devono essere imposti sui prodotti energetici e l’elettricità.

(2)

Le aliquote minime stabilite dalla direttiva 2003/96/CE potrebbero determinare gravi difficoltà di ordine sociale ed economico in taluni Stati membri, in particolare Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, in considerazione del livello relativamente basso delle accise applicate in precedenza, del processo di transizione economica in corso in questi Stati membri, dei loro livelli relativamente bassi di reddito e del loro limitato margine di manovra nel compensare l'onere fiscale aggiuntivo con la riduzione di altre imposte. In particolare, è probabile che gli aumenti dei prezzi determinati dall’applicazione delle aliquote minime previste dalla direttiva 2003/96/CE incidano negativamente sul tenore di vita dei cittadini di questi paesi e sulle loro economie nazionali, rappresentando ad esempio un onere insostenibile per le piccole e medie imprese.

(3)

È quindi opportuno consentire a questi Stati membri di applicare temporaneamente ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza. Inoltre, in conformità con i principi in base ai quali i periodi transitori sono stati inizialmente concessi ai sensi della direttiva 2003/96/CE, ogni misura di questo genere dovrebbe essere concepita in modo da comportare un allineamento progressivo con le aliquote minime applicabili nella Comunità.

(4)

Il trattato di adesione del 2003 (6) prevede una serie di disposizioni transitorie, nel caso della Polonia e di Cipro, per quanto riguarda l’applicazione delle direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE. Il trattato prevede inoltre misure specifiche in merito a questioni relative all’energia per la Lituania e l’Estonia. Si dovrebbe tenere opportunamente conto di tali misure nell’accordare le specifiche esenzioni dalle imposte.

(5)

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato CE. Essa non dovrebbe dispensare gli Stati membri, a norma dell'articolo 88 del trattato CE, dall'obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che potrebbero essere istituiti.

(6)

È opportuno rendere più chiara la formulazione di alcune disposizioni della direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda i riferimenti al periodo transitorio ivi contenuti.

(7)

La direttiva 2003/96/CE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/96/CE è modificata come segue:

1)

L’articolo 18 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «In deroga alle disposizioni della presente direttiva gli Stati membri elencati nell’allegato II sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nel medesimo allegato.»

b)

al paragrafo 2, il testo «nei paragrafi da 3 a 12» è sostituito dal seguente: «nei paragrafi da 3 a 13».

2)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

1.   In deroga alle disposizioni della presente direttiva gli Stati membri elencati nell’allegato III sono autorizzati ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nel medesimo allegato.

Previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell'allegato III.

2.   In deroga ai periodi fissati nei paragrafi da 3 a 11 e purché ciò non comporti una significativa distorsione della concorrenza, agli Stati membri che incontrano difficoltà nell'applicare i nuovi livelli minimi di tassazione sarà concesso un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007, in particolare per non pregiudicare la stabilità dei prezzi.

3.   La Repubblica ceca può applicare fino al 1o gennaio 2008 esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione dell'elettricità, dei combustibili solidi e del gas naturale.

4.   La Repubblica di Estonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 330 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, a decorrere dal 1o maggio 2004 il livello di tassazione del gasolio utilizzato come propellente non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri.

La Repubblica di Estonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, a decorrere dal 1o maggio 2004 il livello di tassazione della benzina senza piombo non deve essere inferiore a 287 EUR per 1 000 litri.

La Repubblica di Estonia può applicare un’esenzione totale dalla tassazione sullo scisto bituminoso fino al 1o gennaio 2009. Fino al 1o gennaio 2013 essa può inoltre applicare un’aliquota ridotta del livello di tassazione dello scisto bituminoso, purché non ne risulti un livello di tassazione inferiore al 50 % della corrispondente aliquota minima comunitaria a decorrere dal 1o gennaio 2011.

La Repubblica di Estonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell’olio di scisto utilizzato per il teleriscaldamento al livello minimo di tassazione.

La Repubblica di Estonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per convertire il suo attuale sistema di tassazione dell'elettricità a monte in un sistema di tassazione a valle dell'elettricità.

5.   La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, e fino al 1o gennaio 2013 per raggiungere il livello di 330 EUR. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del cherosene non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non deve essere inferiore a 274 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.

La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, il livello di tassazione della benzina senza piombo non può essere inferiore a 287 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non può essere inferiore a 323 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.

La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione degli oli combustibili pesanti utilizzati per il teleriscaldamento al livello minimo di tassazione.

La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell’elettricità al corrispondente livello minimo di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 il livello di tassazione dell’elettricità non deve essere inferiore al 50 % della corrispondente aliquota minima comunitaria.

La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare i livelli nazionali di tassazione del carbone e del coke ai corrispondenti livelli minimi di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 i livelli di tassazione del carbone e del coke non devono essere inferiori al 50 % delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.

6.   La Repubblica di Lituania può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, e fino al 1o gennaio 2013 per raggiungere il livello di 330 EUR. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del cherosene non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non deve essere inferiore a 274 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.

La Repubblica di Lituania può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, il livello di tassazione della benzina senza piombo non deve essere inferiore a 287 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non deve essere inferiore a 323 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.

7.   La Repubblica di Ungheria può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell’elettricità, del gas naturale, del carbone e del coke utilizzati per il teleriscaldamento ai corrispondenti livelli minimi di tassazione.

8.   La Repubblica di Malta può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell’elettricità. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 i livelli di tassazione dell’elettricità non devono essere inferiori al 50 % delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.

La Repubblica di Malta può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti ai livelli minimi di 330 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004.

La Repubblica di Malta può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo e della benzina contenente piombo utilizzate come propellenti ai corrispondenti livelli minimi di tassazione. Tuttavia, i livelli di tassazione della benzina senza piombo e della benzina contenente piombo non devono essere inferiori, rispettivamente, a 287 EUR per 1 000 litri e a 337 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004.

La Repubblica di Malta può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gas naturale utilizzato come combustibile per riscaldamento al corrispondente livello minimo di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 le aliquote effettive dell'imposta applicate al gas naturale non devono essere inferiori al 50 % delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.

La Repubblica di Malta può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione dei combustibili solidi al corrispondente livello minimo di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 le aliquote effettive dell'imposta applicate ai prodotti energetici in questione non devono essere inferiori al 50 % delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.

9.   La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, il livello di tassazione della benzina senza piombo non deve essere inferiore a 287 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004.

La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, e fino al 1o gennaio 2012 per raggiungere il livello di 330 EUR. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non deve essere inferiore a 274 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.

La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2008 per adeguare il livello nazionale di tassazione degli oli combustibili pesanti al nuovo livello minimo di 15 EUR per 1 000 chilogrammi. Tuttavia, il livello di tassazione degli oli combustibili pesanti non deve essere inferiore a 13 EUR per 1 000 chilogrammi a decorrere dal 1o maggio 2004.

La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2012 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per il teleriscaldamento al corrispondente livello minimo di tassazione.

La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2012 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per il riscaldamento per fini diversi dal teleriscaldamento al corrispondente livello minimo di tassazione.

La Repubblica di Polonia può applicare fino al 1o gennaio 2008 esenzioni o riduzioni totali o parziali per il gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento da istituti scolastici, scuole materne e altri enti o servizi pubblici, per le attività o operazioni che essi esercitano in quanto autorità pubbliche.

La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2006 per allineare al quadro comunitario il sistema nazionale di tassazione dell'elettricità.

10.   La Repubblica di Slovenia può applicare, sotto controllo fiscale, un’esenzione o riduzione totale o parziale del livello di tassazione del gas naturale. L’esenzione o riduzione totale o parziale può essere applicata fino al maggio 2014 o fino alla data in cui la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunga il 25 %, se questa data è precedente. Tuttavia, non appena la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunge il 20 %, essa applica un livello di tassazione strettamente positivo, che aumenta su base annua per raggiungere almeno l'aliquota minima alla fine del periodo di cui sopra.

11.   La Repubblica slovacca può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell’elettricità e del gas naturale utilizzato come combustibile per riscaldamento ai corrispondenti livelli minimi di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 il livello di tassazione dell’elettricità e del gas naturale utilizzato come combustibile per riscaldamento non deve essere inferiore al 50 % delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.

La Repubblica slovacca può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione dei combustibili solidi ai corrispondenti livelli minimi di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 il livello di tassazione dei combustibili solidi non deve essere inferiore al 50 % delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.

12.   Entro i periodi transitori stabiliti, gli Stati membri riducono progressivamente il loro divario rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Tuttavia, quando la differenza tra il livello di tassazione nazionale e il livello minimo non è superiore al 3 % di detto livello minimo, lo Stato membro interessato può rimandare l'adeguamento del proprio livello nazionale fino al termine del periodo transitorio.»

3)

È aggiunto un allegato III, il cui testo figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, a decorrere dal 1o maggio 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1o maggio 2004.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Riduzioni delle aliquote di imposizione ed esenzioni dall'imposizione di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1

1)

Lettonia

per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri.

2)

Lituania

per il carbone, il coke e la lignite fino al 1o gennaio 2007,

per il gas naturale e l’elettricità fino al 1o gennaio 2010,

per l'orimulsion utilizzato per fini diversi dalla produzione di elettricità o di calore fino al 1o gennaio 2010.

3)

Ungheria

per il carbone e il coke fino al 1o gennaio 2009.

4)

Malta

per la navigazione privata da diporto,

per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE.

5)

Polonia

per i carburanti per aviazione, carburanti per motori a reazione e oli per motori di aviazione, venduti dai produttori di detti carburanti su commissione del ministero della Difesa nazionale o del competente ministero dell’Interno, per scopi relativi all’industria dell’aviazione, o su commissione dell’Agenzia delle scorte materiali per rifornirne le riserve statali o su commissione delle unità organizzative dell’aviazione sanitaria per i loro scopi,

per il gasolio per motori di navi e motori per tecnologie navali e oli per motori di navi e per tecnologie navali, venduti dai produttori di detti carburanti su commissione dell’Agenzia delle scorte materiali per rifornirne le riserve statali, su commissione del ministero della Difesa nazionale per destinarlo a usi nella Marina e infine su commissione del competente ministero dell’Interno per destinarlo a scopi di ingegneria navale,

per i carburanti per aviazione, carburanti per motori a reazione e gasolio per motori di navi e motori per tecnologie navali e oli per motori di aviazione, motori di navi e motori per tecnologie navali, venduti dall’Agenzia delle scorte materiali su commissione del ministero della Difesa nazionale o del competente ministero dell’Interno.»


(1)  Parere reso il 30 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere reso il 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(4)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

(5)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE.

(6)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.


2.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/31


Rettifica della direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 )

La direttiva 2004/75/CE va letta come segue:

DIRETTIVA 2004/75/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (3), ha sostituito, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2004, la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (4) e la direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (5). La direttiva in questione definisce i sistemi fiscali e i livelli di tassazione che devono essere imposti sui prodotti energetici e l’elettricità.

(2)

Le aliquote minime stabilite dalla direttiva 2003/96/CE potrebbero determinare gravi difficoltà di ordine sociale ed economico in taluni Stati membri, tra cui Cipro, in considerazione del livello relativamente basso delle accise applicate in precedenza, del processo di transizione economica in corso in questi nuovi Stati membri, dei loro livelli relativamente bassi di reddito e del loro limitato margine di manovra nel compensare l'onere fiscale aggiuntivo con la riduzione di altre imposte. In particolare, è probabile che gli aumenti dei prezzi determinati dall’applicazione delle aliquote minime previste dalla direttiva 2003/96/CE incidano negativamente sul tenore di vita dei cittadini di questi paesi e sulle loro economie nazionali, rappresentando ad esempio un onere insostenibile per le piccole e medie imprese.

(3)

È quindi opportuno consentire a Cipro di applicare temporaneamente determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudichi il corretto funzionamento del mercato interno e non comporti distorsioni della concorrenza. Inoltre, in conformità dei principi in base ai quali i periodi transitori sono stati inizialmente concessi ai sensi della direttiva 2003/96/CE, ogni misura di questo genere dovrebbe essere concepita in modo da comportare un allineamento progressivo con le aliquote minime applicabili nella Comunità.

(4)

La presente direttiva lascia impregiudicato l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere intentati in particolare conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato. Essa non esonera gli Stati membri, a norma dell'articolo 88 del trattato, dall'obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato eventualmente istituiti.

(5)

Occorre rendere più chiara la formulazione dell'articolo 30 della direttiva 2003/96/CE.

(6)

Le disposizioni della presente direttiva devono applicarsi dalla data di adesione dei nuovi Stati membri. L'urgenza della questione giustifica un'eccezione al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(7)

La direttiva 2003/96/CE, quindi, dovrebbe essere conseguentemente modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/96/CE è modificata come segue:

1)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 18 ter

1.   In deroga ai periodi fissati nel paragrafo 2 del presente articolo, e purché ciò non comporti una significativa distorsione della concorrenza, agli Stati membri che incontrano difficoltà nell'applicare i nuovi livelli minimi di tassazione è concesso un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007, in particolare per non pregiudicare la stabilità dei prezzi.

2.   La Repubblica di Cipro può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2008 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri e fino al 1o gennaio 2010 per arrivare a 330 EUR. A decorrere dal 1o maggio 2004, tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti non potrà essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri.

La Repubblica di Cipro può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1 000 litri. A decorrere dal 1o maggio 2004, tuttavia, il livello di tassazione della benzina senza piombo non potrà essere inferiore a 287 EUR per 1 000 litri.

3.   Entro i periodi transitori stabiliti, gli Stati membri riducono progressivamente il loro divario rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Tuttavia, quando la differenza tra il livello di tassazione nazionale e il livello minimo non è superiore al 3 % di detto livello minimo, lo Stato membro interessato può rimandare l'adeguamento del proprio livello nazionale fino al termine del periodo transitorio.»

2)

All’articolo 30 viene aggiunto il paragrafo seguente:

«I riferimenti alle direttive abrogate vanno interpretati come riferimenti alla presente direttiva.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva a partire dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di correlazione fra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni della legislazione nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore. Essa è recepita dagli Stati membri nella loro legislazione nazionale a partire dalla stessa data. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addi 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  Parere reso il 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere reso il 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(4)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

(5)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE.


2.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/33


Rettifica della direttiva 2004/76/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 )

La direttiva 2004/76/CE va letta come segue:

DIRETTIVA 2004/76/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (3) prevede l'abolizione della tassazione di questi pagamenti nello Stato membro da cui provengono, ma garantisce altresì che questi pagamenti siano soggetti all'imposta una volta in uno Stato membro.

(2)

L'applicazione della direttiva 2003/49/CE potrebbe creare difficoltà finanziarie alla Repubblica ceca, alla Lettonia, alla Lituania, alla Polonia e alla Slovacchia tenuto conto delle aliquote di ritenuta alla fonte applicate in virtù della normativa interna, delle convenzioni fiscali sul reddito e sul capitale, e delle entrate fiscali che ne derivano.

(3)

Pertanto, questi paesi in via di adesione dovrebbero essere autorizzati, in via provvisoria e fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti d'interessi (4), a non applicare alcune disposizioni della direttiva 2003/49/CE relative, nel caso della Lettonia e della Lituania, ai pagamenti di interessi e di canoni e, nel caso della Repubblica ceca, della Polonia e della Slovacchia, soltanto ai pagamenti di canoni.

(4)

La misura prevista nella presente direttiva non costituisce un adattamento ai sensi dell'articolo 57 dell'atto di adesione del 2003.

(5)

Dato che gli Stati membri sono tenuti ad accordare un credito per l’imposta prelevata sui pagamenti di interessi e di canoni, è necessario assicurare la trasposizione di questa direttiva entro la data di entrata in vigore dell'atto di adesione del 2003.

(6)

Le disposizioni nella presente direttiva devono applicarsi dalla data di adesione dei nuovi Stati membri. L'urgenza della questione giustifica l'eccezione al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 6 della direttiva 2003/49/CE è modificato come segue:

1)

Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

2)

I paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1.   «La Grecia, la Lettonia, la Polonia ed il Portogallo sono autorizzati a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi (5). Per un periodo transitorio di otto anni a decorrere dalla data dianzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10 % nei primi quattro anni e il 5 % negli ultimi quattro anni.

La Lituania è autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE. Per un periodo transitorio di sei anni a decorrere dalla data dinanzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10 %. Durante i primi quattro anni del periodo transitorio di sei anni, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro non deve superare il 10 %; nei due anni seguenti l’aliquota dell’imposta su siffatti pagamenti non deve superare il 5 %.

La Spagna e la Repubblica ceca sono autorizzate, per quanto riguarda esclusivamente il pagamento di canoni, a non applicare le disposizioni dell’articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE. Per un periodo transitorio di sei anni a decorrere dalla data dianzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10 %. La Slovacchia è autorizzata, per quanto riguarda esclusivamente il pagamento di canoni, a non applicare le disposizioni dell’articolo 1 durante un periodo transitorio di due anni che decorre dal 1o maggio 2004.

Tali norme transitorie sono tuttavia subordinate all'applicazione continuativa di aliquote d'imposta inferiori a quelle di cui al primo, al secondo e al terzo comma previste da accordi bilaterali tra la Repubblica ceca, la Grecia, la Spagna, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo o la Slovacchia e altri Stati membri. Prima della fine di ciascuno dei periodi transitori di cui al presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità un'eventuale proroga dei summenzionati periodi transitori.

2.   Se una società di uno Stato membro o una stabile organizzazione situata in detto Stato membro di una società di uno Stato membro:

riceve interessi o canoni da una società consociata situata in Grecia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia o in Portogallo,

riceve canoni da una società consociata situata nella Repubblica ceca, in Spagna, o in Slovacchia,

riceve interessi o canoni da una stabile organizzazione situata in Grecia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia o in Portogallo di una società consociata di uno Stato membro,

riceve canoni da una stabile organizzazione situata nella Repubblica ceca, in Spagna, o in Slovacchia di una società consociata di uno Stato membro,

il primo Stato membro autorizza la detrazione, dall'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione che ha ricevuto tale reddito, di un importo pari all'imposta pagata, a norma del paragrafo 1, su tale reddito nella Repubblica ceca, in Grecia, in Spagna, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Portogallo o in Slovacchia.

3.   La detrazione di cui al paragrafo 2 non può superare il più basso tra i due valori seguenti:

a)

l’imposta dovuta nella Repubblica ceca, in Grecia, in Spagna, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Portogallo o in Slovacchia su tale reddito sulla base del paragrafo 1;

o

b)

la quota dell'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione cui sono stati corrisposti gli interessi o i canoni, calcolata prima della detrazione, che grava su detti pagamenti ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene la società o in cui è situata la stabile organizzazione.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dalla data di entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacca, e alla data di detta entrata in vigore.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  Parere reso il 21 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere reso il 21 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49.

(4)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

(5)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38


2.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/36


Rettifica della decisione 2004/465/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 )

La decisione 2004/465/CE va letta come segue:

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri

(2004/465/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)

La politica comune della pesca (PCP) stabilisce norme generali in materia di conservazione, gestione e sfruttamento responsabile, nonché trasformazione e commercializzazione delle risorse acquatiche viventi.Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2), fissa, in particolare, obiettivi e norme specifici.Compete principalmente agli Stati membri garantire che le attività svolte nell’ambito della PCP ottemperino a tali norme.Gli Stati membri dovrebbero dotarsi delle necessarie risorse umane e finanziarie per espletare le proprie competenze in materia di controllo delle attività di pesca e di esecuzione delle norme della PCP.Il regolamento (CE) n. 2371/2002 sottolinea la necessità di rendere più efficace il controllo delle attività di pesca al fine di combattere con ogni mezzo la pesca illegale e abusiva nelle acque comunitarie e al di fuori di esse. Esso indica le tecnologie di controllo a distanza come uno strumento atto a rispondere meglio agli obiettivi di controllo della PCP ed estende ai pescherecci di oltre 15 metri fuoritutto l’obbligo di telesorveglianza mediante sistemi di controllo dei pescherecci.A decorrere dalla data dell’adesione, le norme della PCP si applicheranno ai nuovi Stati membri, i quali dovranno essere in grado di conformarsi a tutte le prescrizioni della legislazione comunitaria, in particolare in materia di controllo. È opportuno conferire ai nuovi Stati membri i mezzi necessari perché possano adempiere ai propri obblighi.Dal 1990, la Comunità aiuta finanziariamente gli Stati membri a rendere i controlli più efficienti ed efficaci, in particolare ad introdurre e potenziare la tecnologia del controllo a distanza e le reti informatiche e telematiche, a migliorare la qualificazione del personale e a dotare le autorità competenti di navi pattuglia e di velivoli da sorveglianza.L'attuale regime finanziario istituito dalla decisione 2001/431/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (3), è scaduto alla fine del 2003. Risulta peraltro che le risorse di cui dispongono gli Stati membri sono tuttora inadeguate.È della massima importanza che le norme della PCP siano messe in esecuzione con efficacia nell’insieme della Comunità. Risulta talvolta che alcuni dei soggetti partecipanti alle procedure amministrative o penali non sono pienamente consapevoli della necessità di comminare sanzioni dissuasive allo scopo di evitare il sovrasfruttamento degli stock ittici. È pertanto opportuno promuovere iniziative volte a richiamare l’attenzione su questo aspetto.Il regolamento (CE) n. 2371/2002 sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione e il coordinamento tra Stati membri e con la Commissione al fine di rafforzare il controllo e scoraggiare i comportamenti contrari alla normativa della PCP. Nel 2006 è prevista l’entrata in funzione di una nuova struttura preposta alla cooperazione e al coordinamento delle attività di controllo e dei mezzi a sussidio di tali attività.È pertanto opportuno continuare ad erogare contributi finanziari agli Stati membri fino a quella data. È necessario assicurare che i finanziamenti comunitari siano debitamente assegnati in modo da colmare le carenze constatate. I fondi dovrebbero essere utilizzati in conformità con il principio della sana gestione finanziaria.Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito, per tutta la durata del periodo in cui deve essere fornita l'assistenza finanziaria, un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4).Gli Stati membri dovrebbero valutare, annualmente e per l’intero periodo coperto dalla presente decisione e dalla decisione 2001/431/CE, i loro programmi e l’impatto delle spese sostenute sulle attività di controllo, ispezione e sorveglianza.È opportuno fissare misure transitorie relative alle domande di rimborso delle spese sulla base della decisione 2001/431/CE.Per garantire la continuità con la decisione 2001/431/CE, la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca posti in essere dagli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«partecipazione finanziaria», un contributo finanziario erogato dalla Comunità ad uno Stato membro ai sensi della presente decisione;

2)

«programma di controllo delle attività di pesca», un programma definito da uno Stato membro in materia di controllo, ispezione e sorveglianza nei settori interessati dalla politica comune della pesca (PCP), come prescritto dal regolamento (CE) n. 2371/2002;

3)

«nuovo Stato membro», un paese che aderisce alla Comunità il 1o maggio 2004.

Articolo 3

Programmi annuali di controllo delle attività di pesca

1.   Gli Stati membri che desiderano ricevere un contributo finanziario presentano alla Commissione un programma annuale di controllo delle attività di pesca, indicante:

a)

gli obiettivi del programma;

b)

le risorse umane disponibili;

c)

le risorse finanziarie disponibili;

d)

il numero di imbarcazioni e di velivoli disponibili;

e)

un elenco di progetti per i quali è richiesta una partecipazione finanziaria;

f)

la spesa totale preventivata per la realizzazione dei progetti;

g)

un calendario di esecuzione per ciascuno dei progetti elencati nel programma;

h)

un elenco degli indicatori che saranno utilizzati per valutare l'efficacia del programma.

2.   Per il 2004, tutti gli Stati membri presentano il loro programma annuale di controllo delle attività di pesca entro il 1o giugno 2004, e per il 2005 entro il 31 gennaio 2005.

3.   La parte A dell’allegato I contiene disposizioni particolareggiate sul contenuto dei programmi annuali di controllo delle attività di pesca.

Articolo 4

Azioni finanziabili

1.   I progetti per i quali è richiesta una partecipazione finanziaria vertono su una o più delle seguenti azioni:

a)

acquisto e installazione di attrezzatura informatica e relativa assistenza tecnica, nonché allestimento di reti TI per uno scambio di dati efficiente e sicuro a fini di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca;

b)

acquisto e installazione a bordo dei pescherecci di:

i)

dispositivi elettronici di localizzazione che consentano al centro di controllo per la pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo dei pescherecci (SCP);

ii)

dispositivi elettronici di registrazione e trasmissione che consentano la comunicazione di dati dal peschereccio;

c)

progetti pilota per l’implementazione di nuove tecnologie di controllo delle attività di pesca;

d)

programmi di formazione e scambio di funzionari competenti per il controllo, l’ispezione e la sorveglianza nel settore della pesca;

e)

attuazione di progetti pilota in materia di ispezione e osservatori;

f)

analisi costi/benefici e stima della spesa complessivamente sostenuta dalle autorità competenti per il controllo, l’ispezione e la sorveglianza delle attività di pesca;

g)

iniziative varie, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e a incoraggiare l’applicazione della normativa della PCP;

h)

acquisto e ammodernamento di imbarcazioni e di velivoli adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

2.   La parte B dell’allegato I contiene disposizioni particolareggiate sulle azioni ammissibili.

Articolo 5

Stanziamenti comunitari

1.   L'importo di riferimento finanziario per la realizzazione delle azioni che beneficiano di una assistenza finanziaria per il periodo 2004-2005 è pari a 70 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

2.   Nella decisione con cui si concede una partecipazione finanziaria della Comunità di cui all’articolo 6, la Commissione considera prioritarie le azioni che essa giudica più opportune in vista di una maggiore efficienza delle attività di controllo, ispezione e sorveglianza, tenuto conto anche dei risultati ottenuti dagli Stati membri nell’esecuzione dei programmi già approvati.

Articolo 6

Decisione relativa alla partecipazione finanziaria

1.   Sulla base dei programmi di controllo delle attività di pesca presentati dagli Stati membri, la Commissione adotta ogni anno una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. La decisione stabilisce:

a)

l'importo globale della partecipazione finanziaria concessa a ciascuno Stato membro per le azioni di cui all’articolo 4;

b)

l’aliquota della partecipazione finanziaria;

c)

le eventuali condizioni cui è subordinata la partecipazione finanziaria.

2.   L’aliquota della partecipazione finanziaria è limitata al 50 % della spesa ammissibile. Tuttavia:

a)

per le azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la Commissione può decidere di concedere un importo forfettario per ogni dispositivo di localizzazione dei pescherecci o per ogni dispositivo di registrazione e trasmissione elettronica di dati;

b)

per le azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e g), la Commissione può decidere di applicare un’aliquota di partecipazione superiore al 50 % della spesa ammissibile;

c)

per le azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), l’aliquota è limitata al 50 % della spesa ammissibile per i nuovi Stati membri e al 25 % per gli Stati membri attuali.

Articolo 7

Anticipi

Su richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione può concedere un anticipo fino ad un massimo del 50 % della partecipazione finanziaria annuale. L’importo dell’anticipo è detratto dal saldo finale del contributo corrisposto allo Stato membro interessato.

Se l’autorità competente non emette un impegno vincolante entro il termine di cui all’articolo 8, l’eventuale anticipo ricevuto è immediatamente rimborsato.

Articolo 8

Impegno di spesa

Ciascuno Stato membro contrae impegni legali e di bilancio entro 12 mesi dalla fine dell’anno nel corso del quale gli è stata notificata la decisione di cui all’articolo 6.

Articolo 9

Esecuzione dei progetti

1.   I progetti sono avviati secondo il calendario definito nel programma annuale di controllo delle attività di pesca e, in ogni caso, entro un anno dalla data dell’impegno.

2.   I progetti sono ultimati secondo lo stesso calendario.

Articolo 10

Mancata esecuzione dei progetti

Se uno Stato membro decide di non mettere in esecuzione la totalità o una parte dei progetti per i quali è stata concessa una partecipazione finanziaria, esso ne informa immediatamente la Commissione, indicando le implicazioni di tale decisione per il proprio programma di controllo delle attività di pesca.

Articolo 11

Spese ammissibili

1.   Sono rimborsabili le spese che:

a)

figurano nel programma di controllo delle attività di pesca;

b)

si riferiscono alle azioni di cui all’articolo 4;

c)

riguardano progetti di costo superiore a 40 000 EUR, tranne per le azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) e g);

d)

derivano dagli impegni legali e di bilancio contratti dagli Stati membri a norma dell’articolo 8;

e)

riguardano progetti attuati a norma dell’articolo 9.

2.   L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è rimborsabile.

3.   Non sono ammissibili le spese relative a progetti che beneficiano già di altri contributi comunitari.

4.   Per i nuovi Stati membri, le spese sostenute a partire dal 1o gennaio 2004 sono rimborsabili purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla presente decisione e dalla decisione di cui all’articolo 6.

Articolo 12

Domande di rimborso

1.   Gli Stati membri presentano le domande di rimborso alla Commissione entro 9 mesi dalla data in cui sono state sostenute le spese. Le domande vengono presentate per importi non inferiori a 20 000 EUR. Le domande per un importo inferiore a 20 000 EUR non sono prese in considerazione, salvo se debitamente giustificate.

La parte C dell’allegato I contiene disposizioni particolareggiate sul contenuto delle domande di rimborso.

2.   Le domande di rimborso relative a progetti non ultimati secondo il calendario di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), possono essere accolte solo se il ritardo è debitamente giustificato. Nel caso in cui tali domande non vengano accolte, gli stanziamenti comunitari possono essere disimpegnati. In ogni caso, gli stanziamenti comunitari derivanti dalla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2008.

3.   Al momento di presentare le domande di rimborso, gli Stati membri verificano e certificano che le spese sono state sostenute in ottemperanza alle condizioni prescritte dalla presente decisione e dalla decisione di cui all’articolo 6, nonché alla normativa sui pubblici appalti. La domanda è corredata di una dichiarazione attestante l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, redatta secondo il modulo riportato nell’allegato II.

4.   Se la Commissione ritiene che la domanda non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3, essa invita lo Stato membro a comunicare le proprie osservazioni in merito. Se l’esame conferma il mancato rispetto delle suddette condizioni, la Commissione rifiuta di rimborsare, in tutto o in parte, le spese di cui trattasi e, se del caso, esige il rimborso di eventuali anticipi versati.

Articolo 13

Moneta

Tutti i programmi di controllo delle attività di pesca, le domande di rimborso e le domande di anticipo sono espressi in euro.

Gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria specificano il tasso di cambio utilizzato.

I rimborsi sono effettuati in euro al tasso valido nel mese in cui la domanda è pervenuta alla Commissione.

Articolo 14

Informazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e alla Corte dei conti qualsiasi informazione da queste richiesta riguardo all’applicazione della presente decisione e della decisione di cui all’articolo 6.

Essi tengono a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti giustificativi per almeno cinque anni a decorrere dalla data del rimborso.

Articolo 15

Controlli

1.   Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto nazionale, i funzionari della Commissione e della Corte dei conti possono procedere a controlli in loco dei progetti che beneficiano di una partecipazione finanziaria.

La Commissione può anche chiedere agli Stati membri interessati di svolgere controlli in loco dei progetti che beneficiano di una partecipazione finanziaria. A questi controlli possono partecipare funzionari della Commissione e della Corte dei conti.

2.   Se la Commissione ritiene che i fondi comunitari non siano stati utilizzati secondo le condizioni prescritte dalla presente decisione o dalla decisione di cui all’articolo 6, essa ne informa lo Stato membro interessato. Se le sue considerazioni non sono contestate, la Commissione riduce o annulla la partecipazione finanziaria ai progetti in questione. Qualsiasi somma indebitamente versata è rimborsata alla Commissione, maggiorata degli interessi.

Articolo 16

Relazioni degli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni che le consentano di verificare il modo in cui sono stati impiegati i contributi finanziari e di valutare l’impatto delle misure previste dalla presente decisione sulle attività di controllo, ispezione e sorveglianza.

A questo scopo, essi presentano alla Commissione:

a)

entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione valutativa intermedia sul loro programma di controllo delle attività di pesca dell’anno precedente, indicante:

i)

i progetti ultimati;

ii)

il costo dei progetti;

iii)

l’impatto sui programmi di controllo delle attività di pesca, valutato mediante gli indicatori elencati nel programma;

iv)

eventuali ritocchi al programma originario;

b)

entro il 31 dicembre 2006, una relazione valutativa finale indicante:

i)

i progetti ultimati;

ii)

il costo dei progetti;

iii)

l’impatto sui programmi di controllo delle attività di pesca, valutato mediante gli indicatori elencati nel programma;

iv)

eventuali ritocchi al programma originario;

v)

l'impatto della partecipazione finanziaria sui programmi di controllo delle attività di pesca durante l’intero periodo 2001-2005.

Articolo 17

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

Entro il 30 giugno 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell’articolo 16, una relazione sull’applicazione della presente decisione e della decisione 2001/431/CE.

Articolo 18

Misure di attuazione

Le modalità di applicazione della presente decisione sono adottate, all’occorrenza, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

A decorrere dal 1o maggio 2004, le domande di rimborso relative alla partecipazione finanziaria alle spese, approvata in base alla decisione 2001/431/CE, sono presentate a norma dell’articolo 12 dell’allegato I, parte C, e dell’allegato II della presente decisione.

Articolo 20

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO I

PARTE A

Requisiti minimi relativi alle informazioni da fornire nei programmi annuali di controllo delle attività di pesca di cui all’articolo 3

1)

Il programma annuale di controllo delle attività di pesca deve indicare, per ciascun progetto, una delle azioni di cui all’articolo 4 e la finalità, la descrizione, l’armatore, l’ubicazione, il costo stimato, la procedura amministrativa da seguire e il calendario di esecuzione.

2)

Per quanto riguarda le imbarcazioni ed i velivoli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), il programma annuale di controllo delle attività di pesca deve inoltre specificare:

a)

in che misura essi saranno utilizzati dalle autorità competenti a fini di controllo (in percentuale rispetto all’attività complessiva di un anno);

b)

per quante ore o giorni all’anno essi saranno utilizzati a fini di controllo delle attività di pesca;

c)

in caso di ammodernamento, la loro speranza di vita.

3)

Per quanto possibile, deve essere data pubblicità alla partecipazione finanziaria della Comunità.

PARTE B

Disposizioni particolareggiate sulle azioni ammissibili di cui all’articolo 4

1)

I dispositivi di localizzazione dei pescherecci di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), devono essere conformi alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria.

2)

Le spese sostenute per l’azione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), sono rimborsate per la parte rimborsabile a norma delle pertinenti disposizioni di diritto nazionale.

3)

Le spese sostenute per l’acquisto della dotazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), sono rimborsabili nella misura in cui tale dotazione viene utilizzata a fini di controllo delle attività di pesca, secondo quanto attestato dallo Stato membro in questione.

PARTE C

Disposizioni relative alle domande di rimborso di cui all’articolo 12

La domanda di rimborso contiene quanto segue:

1)

un riferimento alla decisione di cui all’articolo 6 e alla tabella allegata indicante il contributo concesso;

2)

un elenco di tutti i documenti giustificativi per progetto;

3)

gli importi richiesti, al netto dell’IVA, per progetto;

4)

una breve descrizione di ciascun progetto per il quale è richiesto il rimborso delle spese per la parte realizzata, corredata di una valutazione dell’impatto dell’investimento sulle attività di controllo, ispezione e sorveglianza e di una previsione del suo utilizzo.

ALLEGATO II

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(1)  Parere reso il 1o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22.

(4)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).


2.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/44


Rettifica della decisione 2004/466/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 )

La decisione 2004/466/CE va letta come segue:

DECISIONE 2004/466/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera

(2004/466/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esecuzione dei controlli e della sorveglianza alle frontiere (1),

vista l’iniziativa della Repubblica italiana,

considerando quanto segue:

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

Data l’esigenza di adottare particolari modalità di controllo in entrata ed in uscita dalle frontiere esterne, anche nei confronti dei minori accompagnati, soprattutto in considerazione del fatto che, sovente, gli accompagnatori o presunti tali del minore, altro non sono che persone dedite al traffico clandestino delle persone, è opportuno prevedere che venga dedicata particolare attenzione a tutti i minori che viaggiano, da parte delle autorità che espletano controlli alla frontiera.Il punto 5 della dichiarazione del Comitato esecutivo del 9 febbraio 1998, riguardante il rapimento di minori, prevede che è inoltre indispensabile che le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere procedano alla verifica sistematica dei documenti d’identità e di viaggio dei minori. Tale verifica è in particolare necessaria qualora i minori siano accompagnati da un solo adulto.A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 18 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (2).La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (4). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 6.8.1 della parte II del Manuale Comune, secondo comma, la frase: «Il funzionario addetto al controllo dovrà dedicare particolare attenzione ai minori che viaggiano senza accompagnatore» è modificata come segue: «Il funzionario addetto al controllo dovrà dedicare particolare attenzione ai minori che viaggiano con o senza accompagnatore».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.

(2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31

(3)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43

(4)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.