29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 16 giugno 2011

concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato; e concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato

(2011/708/UE)

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sui trasporti aerei fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro (1), («l’accordo sui trasporti aerei»), firmato dagli Stati Uniti d’America e dagli Stati membri della Comunità europea e dalla Comunità europea il 25 e il 30 aprile 2007, modificato dal protocollo destinato a modificare l’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e il 30 aprile 2007 (2) («il protocollo»), firmato dagli Stati Uniti d’America, dagli Stati membri dell’Unione europea e dall’Unione europea il 24 giugno 2010, prevede espressamente l’adesione di paesi terzi all’accordo sui trasporti aerei.

(2)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, il comitato misto da esso istituito ha elaborato una proposta per l’adesione dell’Islanda e del Regno di Norvegia all’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo.

(3)

Il 16 novembre 2010 il comitato misto ha proposto un accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («l’accordo di adesione»).

(4)

La Commissione ha negoziato un accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («l’accordo addizionale»).

(5)

È opportuno che l’accordo di adesione e l’accordo addizionale siano firmati e applicati a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla loro conclusione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, e l’accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

I testi dell’accordo di adesione e dell’accordo addizionale sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di adesione e l’accordo addizionale, a nome dell’Unione.

Articolo 3

In attesa che siano terminate le procedure necessarie alla loro conclusione, l’accordo di adesione e l’accordo addizionale sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma (3) dall’Unione e, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile, dai suoi Stati membri e dalle parti pertinenti.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2011

Il presidente

VÖLNER P.


(1)  GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4.

(2)  GU L 223 del 25.8.2010, pag. 3.

(3)  La data della firma dell’accordo di adesione e dell’accordo addizionale sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


TRADUZIONE

ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI

GLI STATI UNITI D’AMERICA («gli Stati Uniti»),

da un lato,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e Stati membri dell’Unione europea («gli Stati membri»),

e

L’UNIONE EUROPEA,

d’altro lato,

L’ISLANDA,

d’altro lato, e

IL REGNO DI NORVEGIA (la «Norvegia»),

d’altro lato,

DESIDERANDO promuovere un sistema internazionale dell’aviazione basato sulla concorrenza tra compagnie aeree nel mercato, con regolamentazioni e interventi governativi minimi;

DESIDERANDO ampliare le opportunità del trasporto aereo internazionale, in particolare tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l’esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati;

DESIDERANDO permettere alle compagnie aeree di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi competitivi e servizi in mercati aperti;

DESIDERANDO provvedere affinché tutti i settori dell’industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti delle compagnie aeree, beneficino di un accordo liberalizzato;

DESIDERANDO assicurare il più elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile;

PRENDENDO ATTO della convenzione sull’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra linee aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo;

AFFERMANDO l’importanza della protezione dell’ambiente nello sviluppo e nell’attuazione della politica dell’aviazione internazionale;

PRESO ATTO dell’importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla convenzione per l’unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;

INTENZIONATI a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi esistenti allo scopo di aprire l’accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell’Atlantico;

RICONOSCENDO che, al fine di potenziare la concorrenza e promuovere gli obiettivi del presente accordo, è importante assicurare alle proprie compagnie aeree maggiore accesso ai mercati mondiali dei capitali;

INTENZIONATI a stabilire un precedente con un’incidenza a livello mondiale destinato a promuovere i benefici della liberalizzazione in questo settore economico cruciale;

RICONOSCENDO che l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea a seguito dell’entrata in vigore il 1o dicembre 2009 del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea e che, da quella data, tutti i diritti e gli obblighi e tutti i riferimenti alla Comunità europea nell’accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d’America e dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri il 25 e il 30 aprile 2007 si applicano all’Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizione

Per «parte» si intendono gli Stati Uniti, l’Unione europea e i suoi Stati membri, l’Islanda o la Norvegia.

Articolo 2

Applicazione dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo e dall’allegato del presente accordo

Le disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d’America e dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri il 25 e il 30 aprile 2007 («l’accordo sui trasporti aerei»), modificato dal protocollo destinato a modificare l’accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d’America e dall’Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010«il protocollo»), incorporate per riferimento, si applicano a tutte le parti del presente accordo, fatto salvo l’allegato del presente accordo. Le disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all’Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell’Unione europea, in modo che l’Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell’accordo in questione. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Articolo 3

Denuncia o cessazione dell’applicazione provvisoria

1.   Gli Stati Uniti o l’Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per scritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre tre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all’applicazione provvisoria del presente accordo di cui all’articolo 5.

Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO). Il presente accordo o l’applicazione provvisoria del presente accordo cessano alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo prima dello scadere del periodo in questione.

2.   L’Islanda o la Norvegia possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all’applicazione provvisoria del presente accordo di cui all’articolo 5. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all’ICAO. La denuncia o la cessazione dell’applicazione provvisoria entrano in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l’accordo della parte che ha trasmesso il preavviso scritto, gli Stati Uniti e l’Unione europea e i suoi Stati membri, prima dello scadere del periodo in questione.

3.   Gli Stati Uniti o l’Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, all’Islanda o alla Norvegia di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all’applicazione provvisoria del presente accordo nei confronti dell’Islanda o della Norvegia. Copie del preavviso sono trasmesse simultaneamente alle altre due parti del presente accordo nonché all’ICAO. La denuncia o la cessazione dell’applicazione provvisoria nei confronti dell’Islanda o della Norvegia entrano in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l’accordo degli Stati Uniti, dell’Unione europea e dei suoi Stati membri e della parte che riceve il preavviso, prima dello scadere del periodo in questione.

4.   Per quanto concerne le note diplomatiche di cui al presente articolo, quelle destinate all’Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all’Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi.

5.   In deroga ad altre eventuali disposizioni del presente articolo, la denuncia dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo comporta la simultanea denuncia del presente accordo.

Articolo 4

Registrazione presso l’ICAO

Il presente accordo e tutti i suoi emendamenti devono essere registrati presso l’ICAO dal segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 5

Applicazione provvisoria

In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile, a decorrere dalla data della firma. Se l’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è denunciato ai sensi dell’articolo 23 dello stesso o se cessa la sua applicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 25 di tale accordo, o l’applicazione provvisoria del protocollo ai sensi dell’articolo 9 del protocollo, l’applicazione provvisoria del presente accordo cessa nello stesso momento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore all’ultima delle seguenti date:

1)

la data di entrata in vigore dell’accordo sui trasporti aerei;

2)

la data di entrata in vigore del protocollo; e

3)

un mese dopo la data dell’ultima nota dello scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l’avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo.

Ai fini dello scambio delle note diplomatiche in oggetto, le note diplomatiche dirette all’Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all’Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. La nota o le note diplomatiche dell’Unione europea e dei suoi Stati membri contengono la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l’avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Lussemburgo e Oslo, in quadruplice esemplare, rispettivamente il sedici e il ventuno giugno duemilaundici.

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For the United States of America

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Fyrir Ísland

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For Kongeriket Norge

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Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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DICHIARAZIONE COMUNE

I rappresentanti degli Stati Uniti d’America, l’Unione europea e i suoi Stati membri, l’Islanda e il Regno di Norvegia hanno confermato che il testo dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri dall’altro, l’Islanda, da un lato, e il Regno di Norvegia dall’altro («l’accordo») deve essere autenticato in altre lingue, secondo le modalità previste, sia mediante uno scambio di lettere prima della sua firma, sia con decisione del comitato misto dopo la firma.

La presente dichiarazione comune costituisce parte integrante dell’accordo.

ALLEGATO

Disposizioni specifiche in relazione all’Islanda e alla Norvegia

Le disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, modificate come segue, si applicano a tutte le parti del presente accordo. Le disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all’Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell’Unione europea, in modo che l’Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell’accordo in questione, con riserva di quanto segue:

1)

l’articolo 1, paragrafo 9, dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, recita quanto segue:

«“territorio”, nel caso degli Stati Uniti, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne ed il mare territoriale sotto la loro sovranità o giurisdizione e, nel caso dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale cui si applica l’accordo sullo Spazio economico europeo e alle condizioni sancite da tale accordo e da ogni strumento che dovesse succedergli, ad eccezione delle aree territoriali e delle acque interne sotto la sovranità o la giurisdizione del principato del Liechtenstein; resta inteso che l’applicazione del presente accordo all’aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l’aeroporto di Gibilterra resta inoltre sospesa l’applicazione delle misure dell’Unione europea in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull’aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006; e»;

2)

gli articoli da 23 a 26 dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, non si applicano all’Islanda e alla Norvegia;

3)

gli articoli 9 e 10 del protocollo non si applicano all’Islanda e alla Norvegia;

4)

all’allegato 1, sezione 1, dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, sono aggiunte le lettere seguenti:

«w)

Islanda: accordo sui trasporti aerei, firmato a Washington il 14 giugno 1995; modificato il 1o marzo 2002 mediante scambio di note; modificato il 14 agosto 2006 e il 9 marzo 2007, mediante scambio di note;

x)

Regno di Norvegia: accordo relativo ai servizi di trasporto aereo effettuato mediante scambio di note a Washington il 6 ottobre 1945; modificato il 6 agosto 1954 mediante scambio di note; modificato il 16 giugno 1995 mediante scambio di note.»;

5)

la sezione 2 dell’allegato 1 dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è modificata come segue:

«In deroga alla sezione 1 del presente allegato, per le zone che non rientrano nella definizione di “territorio” di cui all’articolo 1 del presente accordo, gli accordi di cui alle lettere e) (Danimarca-Stati Uniti), g) (Francia-Stati Uniti), v) (Regno Unito-Stati Uniti) e x) (Norvegia-Stati Uniti) della suddetta sezione continuano ad applicarsi in conformità delle rispettive disposizioni.»;

6)

la sezione 3 dell’allegato 1 dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, recita quanto segue:

«In deroga all’articolo 3 del presente accordo, le compagnie aeree statunitensi non sono autorizzate a prestare servizi di trasporto tutto-merci che non facciano parte di un servizio che serve gli Stati Uniti, con partenza o destinazione da punti situati negli Stati membri, ad eccezione delle destinazioni o delle partenze da punti situati nella Repubblica ceca, nella Repubblica francese, nella Repubblica federale di Germania, nel Granducato di Lussemburgo, a Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica del Portogallo, nella Repubblica slovacca, in Islanda e nel Regno di Norvegia.»;

7)

all’articolo 3 dell’allegato 2 dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è aggiunta la frase seguente:

«Per l’Islanda e la Norvegia il termine comprende, tra l’altro, gli articoli 53, 54 e 55 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e i regolamenti dell’Unione europea attuativi degli articoli 101, 102 e 105 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea integrati nell’accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni loro successiva modifica.»;

8)

l’articolo 21, paragrafo 4, dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, si applica all’Islanda e alla Norvegia nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti dell’Unione europea sono integrate nell’accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente agli adeguamenti ivi stabiliti. L’Islanda o la Norvegia possono valersi dei diritti previsti dall’articolo 21, paragrafo 4, lettere a) e b), dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, solo se riguardo all’imposizione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore l’Islanda o la Norvegia rispettivamente sono soggette, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti dell’Unione europea integrate nell’accordo sullo Spazio economico europeo, a una supervisione paragonabile a quella di cui all’articolo 21, paragrafo 4, dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo.


ACCORDO ADDIZIONALE

fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e Stati membri dell’Unione europea («gli Stati membri»),

e

L’UNIONE EUROPEA,

da un lato,

L’ISLANDA,

d’altro lato,

e

IL REGNO DI NORVEGIA (la «Norvegia»),

d’altro lato,

RILEVANDO che la Commissione europea ha negoziato, a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, un accordo sui trasporti aerei con gli Stati Uniti d’America conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati;

RILEVANDO che l’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea e i suoi Stati membri («l’accordo sui trasporti aerei») è stato siglato il 2 marzo 2007, firmato a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington D.C. il 30 aprile 2007 e applicato in via provvisoria dal 30 marzo 2008;

RILEVANDO che l’accordo sui trasporti aerei è stato modificato dal protocollo destinato a modificare l’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea e i suoi Stati membri («il protocollo»), siglato il 25 marzo 2010 e firmato a Lussemburgo il 24 giugno 2010;

RILEVANDO che l’Islanda e la Norvegia, membri a pieno titolo del mercato unico europeo dell’aviazione mediante l’accordo sullo Spazio economico europeo, hanno aderito all’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo mediante un accordo tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («l’accordo»), alla stessa data, che integra l’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo;

RICONOSCENDO che è necessario fissare le opportune procedure per decidere, se necessario, come adottare i provvedimenti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo;

RICONOSCENDO che è inoltre necessario fissare le opportune procedure per la partecipazione dell’Islanda e della Norvegia al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 18 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo e nelle procedure di arbitrato di cui all’articolo 19 dell’accordo sul trasporto aereo modificato dal protocollo. Queste procedure dovrebbero garantire la cooperazione, il flusso di informazioni e la consultazione necessari prima delle riunioni del comitato misto, nonché l’attuazione di determinate disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, comprese quelle relative alla sicurezza, alla protezione, alla concessione e alla revoca dei diritti di traffico e agli aiuti pubblici,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Comunicazione

Se l’Unione europea e i suoi Stati membri decidono di denunciare l’accordo ai sensi dell’articolo 3 dello stesso o di interromperne l’applicazione provvisoria, o di ritirare le notifiche a tal fine, prima di dare preavviso scritto agli Stati Uniti d’America mediante i canali diplomatici, la Commissione ne informa immediatamente l’Islanda e la Norvegia. Allo stesso modo, l’Islanda e/o la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a una decisione analoga.

Articolo 2

Sospensione dei diritti di traffico

La decisione di non consentire alle compagnie aeree dell’altra parte l’utilizzo di frequenze supplementari o l’accesso a nuovi mercati ai sensi dell’accordo e di notificarlo agli Stati Uniti d’America o convenire la revoca di tale decisione, presa a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è adottata, a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all’unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato, e dall’Islanda e dalla Norvegia. Il presidente del Consiglio, agendo a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, dell’Islanda e della Norvegia notifica agli Stati Uniti d’America questa decisione.

Articolo 3

Comitato misto

1.   L’Unione europea, gli Stati membri, l’Islanda e la Norvegia sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri, dell’Islanda e della Norvegia.

2.   La posizione dell’Unione europea, degli Stati membri, dell’Islanda e della Norvegia in seno al comitato misto è presentata dalla Commissione, tranne per i settori nell’UE che sono di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o dalla Commissione, dall’Islanda e dalla Norvegia, ove opportuno.

3.   La posizione che l’Islanda e la Norvegia devono adottare, in seno al comitato misto, sulle questioni che rientrano nell’ambito degli articoli 14 o 20 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo o su questioni che non richiedono l’adozione di una decisione avente effetti giuridici, è adottata dalla Commissione d’intesa con l’Islanda e la Norvegia.

4.   Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che rientrano nell’ambito di regolamenti e direttive recepiti dall’accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che l’Islanda e la Norvegia devono adottare è definita dall’Islanda e dalla Norvegia su proposta della Commissione.

5.   Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che non rientrano nell’ambito di regolamenti e direttive recepiti dall’accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che l’Islanda e la Norvegia devono adottare è definita dall’Islanda e dalla Norvegia d’intesa con la Commissione.

6.   La Commissione adotta opportuni provvedimenti per assicurare la piena partecipazione dell’Islanda e della Norvegia alle riunioni di coordinamento, consultazione ed elaborazione di decisioni con gli Stati membri e l’accesso alle formazioni pertinenti in preparazione delle riunioni del comitato misto.

Articolo 4

Arbitrato

1.   La Commissione rappresenta l’Unione europea, gli Stati membri, l’Islanda e la Norvegia nelle procedure di arbitrato di cui all’articolo 19 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.

2.   Qualora opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie per assicurare la partecipazione dell’Islanda e della Norvegia alla preparazione e al coordinamento delle procedure di arbitrato.

3.   Se il Consiglio decide di sospendere i vantaggi a norma dell’articolo 19, paragrafo 7, dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, la decisione è notificata all’Islanda e alla Norvegia. Allo stesso modo, l’Islanda e/o la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a una simile decisione.

4.   Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell’articolo 19 dell’accordo sui trasporti aerei su materie che all’interno dell’UE sono di competenza dell’Unione è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri, nominati dal Consiglio, dell’Islanda e della Norvegia.

Articolo 5

Scambio di informazioni

1.   L’Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea degli Stati Uniti d’America adottata a norma degli articoli 4 o 5 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l’Islanda e la Norvegia di ogni eventuale simile decisione adottata dagli Stati membri.

2.   L’Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 8 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l’Islanda e la Norvegia di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri.

3.   L’Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l’Islanda e la Norvegia di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri.

Articolo 6

Sovvenzioni e aiuti pubblici

1.   Se l’Islanda o la Norvegia ritengono che una sovvenzione o un aiuto pubblico in preparazione o già erogato da un soggetto statale nel territorio degli Stati Uniti d’America possa avere sulla concorrenza gli effetti negativi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, sottopone la questione all’attenzione della Commissione. Se uno Stato membro ha sottoposto una questione simile all’attenzione della Commissione, quest’ultima, analogamente, sottopone la questione all’attenzione dell’Islanda e della Norvegia.

2.   La Commissione, l’Islanda e la Norvegia possono contattare il soggetto interessato o chiedere una riunione del comitato misto istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.

3.   La Commissione, l’Islanda e la Norvegia si informano prontamente a vicenda quando sono contattati dagli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.

Articolo 7

Denuncia o cessazione dell’applicazione provvisoria

1.   Ciascuna parte può in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre parti di aver deciso di denunciare il presente accordo addizionale o di porre fine alla relativa applicazione provvisoria. Il presente accordo addizionale termina o cessa di essere applicato in via provvisoria alla mezzanotte GMT sei mesi dopo il giorno della notifica scritta della denuncia o della interruzione dell’applicazione provvisoria, a meno che la notifica non sia ritirata con l’accordo delle parti prima dello scadere del periodo in questione.

2.   In deroga ad altre eventuali disposizioni di cui al presente articolo, qualora l’accordo sia denunciato o la relativa applicazione provvisoria sia interrotta, il presente accordo addizionale è denunciato simultaneamente o cessa di essere applicato in via provvisoria.

Articolo 8

Applicazione provvisoria

In attesa dell’entrata in vigore ai sensi dell’articolo 9, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo addizionale nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile dalla data della firma del presente accordo addizionale o dalla data di cui all’articolo 5 dell’accordo.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente accordo addizionale entra in vigore alla data posteriore fra le due date seguenti: a) un mese dopo la data dell’ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l’avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore; oppure b) alla data dell’entrata in vigore dell’accordo, se quest’ultima è successiva.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo addizionale.

Fatto a Lussemburgo e Oslo, in triplice copia, rispettivamente il sedici e il ventuno giugno duemilaundici, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, lettone, lituana, maltese, norvegese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Fyrir Ísland

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For Kongeriket Norge

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Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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