9.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 265/24 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2005
concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2009/741/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica dell’Azerbaigian su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(3) |
Occorre firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL’AZERBAIGIAN,
dall’altra,
(di seguito denominate «le parti»),
CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario;
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree tra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;
VISTI gli accordi tra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria;
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian e per garantire la continuità di tali servizi aerei;
CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea non devono essere né modificate né sostituite;
CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian, di alterare l’equilibrio tra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica dell’Azerbaigian, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei, in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica dell’Azerbaigian, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica dell’Azerbaigian rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i) |
il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; |
ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e |
iii) |
il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato. |
3. La Repubblica dell’Azerbaigian può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
i) |
il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria; |
ii) |
il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o |
iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato. |
La Repubblica dell’Azerbaigian esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
Articolo 3
Diritti relativi ai controlli regolamentari
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Repubblica dell’Azerbaigian ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo tra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica dell’Azerbaigian si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per aerei
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica dell’Azerbaigian che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o tra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
3. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che la Repubblica dell’Azerbaigian imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian.
Articolo 5
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica dell’Azerbaigian in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per quanto concerne i trasporti effettuati interamente all’interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.
Articolo 6
Allegati dell’accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica dell’Azerbaigian che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati all’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.
Articolo 9
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Strasburgo in duplice esemplare, il 7 luglio 2009 in lingua bulgara ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e azerbaigiana.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За правителството на Република Азербайджан
Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán
Za vládu Ázerbájdžánskou republiky
For Republikken Aserbajdsjans regering
Für die Regierung der Republik Aserbaidschan
Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
For the Government of the Republic of Azerbaijan
Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan
Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian
Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā
Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu
Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan
Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan
W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej
Pelo Governo da República do Azerbaijão
Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan
Za vládu Azerbajdžanskej republiky
Za vlado Azerbajdžanske republike
Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Azerbajdzjans regering
ALLEGATO I
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi in materia di servizi aerei tra il governo della Repubblica dell’Azerbaigian e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo
|
b) |
Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Repubblica dell’Azerbaigian e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo
|
ALLEGATO II
Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell’allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:
|
c) |
Controllo regolamentare:
|
d) |
Tassazione del carburante per aerei:
|
e) |
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:
|
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo
a) |
Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
b) |
Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
c) |
Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
d) |
Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei). |