9.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2005

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/741/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica dell’Azerbaigian su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

Occorre firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN


ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL’AZERBAIGIAN,

dall’altra,

(di seguito denominate «le parti»),

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario;

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree tra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;

VISTI gli accordi tra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria;

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea non devono essere né modificate né sostituite;

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’Azerbaigian, di alterare l’equilibrio tra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica dell’Azerbaigian, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei, in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica dell’Azerbaigian, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica dell’Azerbaigian rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3.   La Repubblica dell’Azerbaigian può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

La Repubblica dell’Azerbaigian esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Repubblica dell’Azerbaigian ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo tra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica dell’Azerbaigian si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica dell’Azerbaigian che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o tra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

3.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che la Repubblica dell’Azerbaigian imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica dell’Azerbaigian in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per quanto concerne i trasporti effettuati interamente all’interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Allegati dell’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica dell’Azerbaigian che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati all’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Strasburgo in duplice esemplare, il 7 luglio 2009 in lingua bulgara ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e azerbaigiana.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei tra il governo della Repubblica dell’Azerbaigian e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo dell’Austria e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, fatto a Vienna il 4 luglio 2000, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Austria» nell’allegato II,

Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, fatto a Baku il 13 aprile 1998, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Belgio» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre, fatto a Sofia il 29 giugno 1995, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Bulgaria» nell’allegato II,

Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, siglato a Copenaghen il 27 aprile 2000, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Danimarca» nell’allegato II

modificato da ultimo dallo scambio di lettere del 1o marzo 2004 e del 17 dicembre 2004,

Accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di trasporti aerei, fatto a Baku il 27/28 luglio 1995, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Germania» nell’allegato II

modificato da ultimo dal protocollo che modifica ed integra l’accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian del 27/28 luglio 1995 in materia di trasporti aerei, fatto a Baku il 29 giugno 1998,

Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei fatto a Parigi il 19 giugno 1997, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Francia» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, siglato a Atene il 6 giugno 1995, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Grecia» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, fatto a Roma il 25 settembre 1997, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Italia» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica dell’Azerbaigian e il governo del Granducato di Lussemburgo in materia di servizi aerei, siglato a Baku il 3 luglio 2001, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Lussemburgo» nell’allegato II,

Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, fatto a Baku l’11 luglio 1996, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Paesi Bassi» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di trasporto aereo civile, fatto a Varsavia il 26 agosto 1997, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Polonia» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, fatto a Baku il 27 marzo 1996, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Romania» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, siglato a Baku il 27 ottobre 2000, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Slovacchia» nell’allegato II,

Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, siglato a Madrid il 18 novembre 2004, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Spagna» nell’allegato II,

Accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, siglato a Copenaghen il 27 aprile 2000, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Svezia» nell’allegato II modificato da ultimo dallo scambio di lettere del 1o marzo 2004 e del 17 dicembre 2004,

Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, fatto a Londra il 23 febbraio 1994, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Regno Unito» nell’allegato II modificato dallo scambio di note fatto a Baku il 20 giugno e il 23 dicembre 1996, modificato da ultimo dal memorandum d’intesa concluso a Baku il 3 e il 4 luglio 2000.

b)

Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Repubblica dell’Azerbaigian e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian siglato a Praga il 3 dicembre 1998, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Repubblica ceca» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica dell’Azerbaigian e il governo della Repubblica di Estonia in materia di servizi aerei, siglato a Tallinn l’8 novembre 2002, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Estonia» nell’allegato II,

Accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian in materia di servizi aerei, siglato a Baku il 29 settembre 2000, di seguito denominato «accordo Azerbaigian — Finlandia» nell’allegato II.

ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell’allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo Azerbaigian — Austria,

articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo Azerbaigian — Bulgaria,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Repubblica ceca,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Danimarca,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Estonia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Germania,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Grecia,

articolo 4, paragrafo 3, dell’accordo Azerbaigian — Francia,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Italia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Lussemburgo,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Paesi Bassi,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Polonia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Romania,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Slovacchia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Svezia,

articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Azerbaigian — Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Austria,

articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo Azerbaigian — Belgio,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo Azerbaigian — Bulgaria,

articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo Azerbaigian — Repubblica ceca,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Danimarca,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Estonia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo Azerbaigian — Grecia,

articolo 5, paragrafo 1, dell’accordo Azerbaigian — Francia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Finlandia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Italia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Lussemburgo,

articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo Azerbaigian — Paesi Bassi,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Polonia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Romania,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Slovacchia,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Svezia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Azerbaigian — Regno Unito.

c)

Controllo regolamentare:

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Austria,

articolo 7 dell’accordo Azerbaigian — Belgio,

articolo 7 dell’accordo Azerbaigian — Repubblica ceca,

articolo 14 dell’accordo Azerbaigian — Danimarca,

articolo 15 dell’accordo Azerbaigian — Estonia,

articolo 11 bis dell’accordo Azerbaigian — Germania,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Grecia,

articolo 8 dell’accordo Azerbaigian — Francia,

articolo 13 dell’accordo Azerbaigian — Finlandia,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Italia,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Lussemburgo,

articolo 13 dell’accordo Azerbaigian — Paesi Bassi,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Slovacchia,

articolo 14 dell’accordo Azerbaigian — Svezia.

d)

Tassazione del carburante per aerei:

articolo 7 dell’accordo Azerbaigian — Austria,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Belgio,

articolo 7 dell’accordo Azerbaigian — Bulgaria,

articolo 8 dell’accordo Azerbaigian — Repubblica ceca,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Danimarca,

articolo 7 dell’accordo Azerbaigian — Estonia,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Germania,

articolo 9 dell’accordo Azerbaigian — Grecia,

articolo 11 dell’accordo Azerbaigian — Francia,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Finlandia,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Italia,

articolo 8 dell’accordo Azerbaigian — Lussemburgo,

articolo 9 dell’accordo Azerbaigian — Paesi Bassi,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Polonia,

articolo 9 dell’accordo Azerbaigian — Romania,

articolo 5 dell’accordo Azerbaigian — Spagna,

articolo 9 dell’accordo Azerbaigian — Slovacchia,

articolo 6 dell’accordo Azerbaigian — Svezia,

articolo 8 dell’accordo Azerbaigian — Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

articolo 11 dell’accordo Azerbaigian — Austria,

articolo 13 dell’accordo Azerbaigian — Belgio,

articolo 9 dell’accordo Azerbaigian — Bulgaria,

articolo 12 dell’accordo Azerbaigian — Repubblica ceca,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Danimarca,

articolo 13 dell’accordo Azerbaigian — Estonia,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Germania,

articolo 12 dell’accordo Azerbaigian — Grecia,

articolo 17 dell’accordo Azerbaigian — Francia,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Finlandia,

articolo 8 dell’accordo Azerbaigian — Italia,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Lussemburgo,

articolo 5 dell’accordo Azerbaigian — Paesi Bassi,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Polonia,

articolo 8 dell’accordo Azerbaigian — Romania,

articolo 8 dell’accordo Azerbaigian — Slovacchia,

articolo 10 dell’accordo Azerbaigian — Svezia,

articolo 7 dell’accordo Azerbaigian — Regno Unito.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a)

Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).